Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Trattamenti economici a favore degli invalidi civili - AA.C. 1539, 1612 e 2119 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1539/XVI   AC N. 1612/XVI
AC N. 2119/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 240
Data: 09/11/2009
Descrittori:
INVALIDI CIVILI   TRATTAMENTO ECONOMICO
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

9 novembre 2009

 

n. 240/0

Trattamenti economici a favore degli invalidi civili

AA.C. 1539, 1612 e 2119

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

1539

1612

2119

Titolo

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili

Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili

Modifica all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione del novero dei beneficiari dell'incremento pensionistico ivi previsto in favore degli invalidi civili

Iniziativa

Popolare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

2

2

Date:

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

24 luglio 2008

5 agosto 2008

28 gennaio 2009

assegnazione

4 agosto 2008

19 dicembre 2008

11 marzo 2009

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costitituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro)

 

 


Contenuto

Le proposte di legge A.C. 1539, A.C. 1612 e A.C. 2119, intervengono sui criteri previsti al fine di ottenere determinate prestazioni economiche assistenziali a favore degli invalidi civili.

Oltre ad incrementare l’ammontare del trattamento economico i progetti di legge intervengono ad eliminare od attenuare il limite di età attualmente previsto dalla normativa vigente.

 

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Tutte le proposte di legge intervengono a modificare disposizioni contenute in leggi ordinarie: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge intervengono sull’entità e sulla titolarità di determinate prestazioni economiche assistenziali. La materia trattata sembra pertanto riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione – determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale –.

 

Rapporto con altri princìpi costituzionali

Le proposte di legge in esame appaiono collegate anche con l’articolo 38, primo comma, della Costituzione che sancisce il diritto all’assistenza sociale.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

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File: AS0127a.doc