Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Trattamenti economici a favore degli invalidi civili - AA.C. 1539, 1612 e 2119 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 1539/XVI   AC N. 1612/XVI
AC N. 2119/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 240
Data: 09/11/2009
Descrittori:
INVALIDI CIVILI   TRATTAMENTO ECONOMICO
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Trattamenti economici a favore degli invalidi civili

AA.C. 1539, 1612 e 2119

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 240

 

 

 

9 novembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AS0127.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto delle proposte di legge  3

Quadro normativo  6

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica. (Artt. 3 e 38)15

§      L. 11 febbraio 1980, n. 18. Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili. (Art. 1)16

§      L. 12 giugno 1984, n. 222. Revisione della disciplina della invalidità pensionabile. (Art. 2)17

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (Art. 38)19

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Art. 1, co. 1264)22

§      D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (Art. 5)23

Normativa comunitaria

§      Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948. (Art. 25)27

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Contenuto delle proposte di legge

Le proposte di legge A.C. 1539, A.C. 1612 e A.C. 2119, intervengono sui criteri previsti al fine di ottenere determinate prestazioni economiche assistenziali. Qui di seguito si procederà ad illustrare sinteticamente il contenuto dei provvedimenti.

La proposta di legge A.C. 1539 (di iniziativa popolare), recante Disposizioni per l’incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, si compone di 3 articoli.

L’articolo 1 enunciale finalità del provvedimento, diretto a  riconoscere a tutti i soggetti invalidi civili, totali o parziali, o sordi o ciechi assoluti, titolari di pensione o assegno o di pensione di inabilità, il diritto ad un incremento dei trattamenti economici assegnati, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

L’articolo 2 sostituisce il comma 4 dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001[1], estendendo i benefici incrementativi ai soggetti invalidi civili parziali titolari di pensione ed eliminando il limite dell’età.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2002 è stato previsto che i titolari di pensioni di importo modesto che non hanno altri redditi oppure che hanno redditi inferiori ai limiti di legge, possono avere diritto a un aumento dell'assegno pensionistico, definito come maggiorazione sociale.

In tal senso, nei commi 1 e 2 dell’articolo 38 (incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati) della legge n. 448 del 2001 è stato disposto, a favore dei soli soggetti di età pari o superiore a 70 anni con determinati requisiti di reddito, una maggiorazione, per un importo complessivo di 516,46 euro mensili per tredici mensilità, delle seguenti prestazioni:

-          pensioni minime, assegni sociali e pensioni sociali;

-          pensioni e assegni sociali di invalidità civile, per sordomuti, dei ciechi civili.

Successivamente, dal 1° gennaio 2008, l’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81[2] ha stabilito l’incremento delle suddette pensioni a favore dei soggetti disagiati previsti dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, per garantire un reddito pari a 580 euro al mese per tredici mensilità.

In particolare, il comma 4 dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001 ha previsto altresì che i benefìci economici del citato comma 1 fossero concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità.

 

L’articolo 3 recala copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che all’onere da esso recato si provveda, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[3], e, per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

 

L’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito Il Fondo per le non autosufficienze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni per il 2008 e 2009.

L'articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha incrementato il suddetto stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, nel suddetto Fondo per le non autosufficienze sono state previsti 300 milioni di euro nel 2008 e 400 milioni di euro nel 2009; entrambi gli stanziamenti sono stati già assegnati con il decreto interministeriale del 6 agosto 2008 alle Regioni, alle province autonome e al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

 

La proposta di legge A.C. 1612 (Zazzera e altri), recante Modifiche all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, si compone di 2 articoli.

L’articolo 1 reca due modifiche al comma 4 dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001, disponendo che i benefici incrementativi siano concessi ai soggetti con età pari o superiore a trentacinque anni, che risultino invalidi civili totali, rimanendo inalterate le condizioni dell’età previste per i soggetti che risultino sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che sono titolari di pensione di inabilità[4].

L’articolo 2 al fine di incrementare la prestazione economica dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili[5]la fissanella stessa misura prevista per i ciechi assoluti.

 

Attualmente, per il 2009 gli importi della due indennità di accompagnamento sono pari per dodici mensilità a 472 euro per gli invalidi civili totalmente inabili e a 755, 71 euro per i ciechi assoluti.

 

Si segnala che la proposta di legge in commento non contiene la norma di copertura finanziaria.

 

Infine, la proposta di legge A.C. 2119 (Fugatti e altri), recante Modifica all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l’estensione del novero dei beneficiari dell’incremento pensionistico ivi previsto in favore degli invalidi civili, si compone di 2 articoli. L’articolo 1, presenta un contenuto identico all’articolo 2 della proposta di legge A.C. 1539, sopra esaminata, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti invalidi civili parziali titolari di pensione ed eliminando il limite dell’età. L’articolo 2  dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che all’onere da esso derivante si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  

 


Quadro normativo

Le prestazioni agli invalidi civili sono prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

Il riconoscimento dell'invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). In linea generale, l'Inps ha il compito di provvedere al pagamento mensile dei trattamenti economici. Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile. Recenti modifiche legislative hanno trasferito all'Inps le residue competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell'invalidità civile successive al suo riconoscimento.

Coloro che percepiscono le prestazioni d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali previste.

Di seguito, sono descritte le condizioni delle principali prestazioni a favore degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili[6].

 

Invalidi civili

 

1)       Pensione di inabilità:

-                invalidi civili totali;

-                condizioni medico-legali: invalidità 100%:

-                essere cittadino italiano residente in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno;

-                è corrisposta per tredici mensilità ed è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

-                è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

 

2)       Assegno mensile di assistenza:

-                invalidi civili parziali;

-                condizioni medico-legali: invalidità compresa tra 74% e 99%;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno, incollocabili al lavoro e privi di altre pensioni erogate dall'INPS o da altri enti previdenziali;

-                è corrisposta per tredici mensilità ed è incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

 

3)       Indennità di accompagnamento:

-                invalidi civili totali;

-                e’ incompatibile con ricovero in istituto associato al pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico e con l’erogazione di provvidenze simili, concesse per cause di guerra, di servizio o di lavoro;

-                invalidità al 100% non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno;

-                non ci sono limiti di età e di reddito ed è corrisposta per dodici mensilità.

 

Sordomuti

 

1)       Pensione:

-                sordomuti;

-                essere riconosciuto sordomuto;

-                è corrisposta per tredici mensilità ed e' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

 

Ciechi

 

1)       Pensione di cecità:

-                Ciechi civili assoluti;

-                essere riconosciuto cieco assoluto;     

-                è erogata per tredici mensilità ed e’ compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

 

2)       Pensione ciechi parziali:

-                Ciechi civili parziali (ventesimisti);

-                è erogata per tredici mensilità ed e’ compatibile con altri trattamenti di invalidità a qualsiasi titolo concessi per minorazioni diverse;

-                essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

 

3)       Indennità di accompagnamento:

-                Ciechi civili assoluti

-                è erogata per dodici mensilità ed è compatibile con l’indennità prevista per gli invalidi civili e con l’attività lavorativa;

-                essere cittadino italiano residenti in Italia o straniero titolare di carta di soggiorno di età compresa tra il 18° e il 65° anno.

 

 

 


Nella seguente tabella sono esposti i limiti di reddito 2009 per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili e gli importi mensili.

 

I LIMITI DI REDDITO PER INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI  - 2009

Tipo di prestazione

Limite di reddito personale annuo

Importo mensile

invalidi civili

Assegno di assistenza

€ 4.382,43

€ 255,13

 

Indennità di frequenza

minori

€ 4.382,43

€ 255,13

 

Pensione di inabilità

€ 14.886,28

€ 255,13

 

Indennità di

accompagnamento

senza limite

€ 472,04

Sordomuti

Pensione

€ 14.886,28

€ 255,13

 

Indennità di comunicazione

senza limite

€ 236,15

ciechi civili

Pensione ciechi assoluti

€ 14.886,28

€ 275,91

 

Pensione ciechi

parziali:assegno decimisti

€ 7.156,90

€ 189,33

 

Pensione ventesimisti

€ 14.886,28

€ 255,13

 

Indennità ventesimisti

senza limite

€ 180,11

 

Indennità di

Accompagnamento

senza limite

€ 755,71

Fonte: www.inps.it

 

 




[1]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[2]    Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[3]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[4]    Cfr. l’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile) in cui si considera inabile colui il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

[5]    L’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) prevede che sia concessa una provvidenza economica, in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche, indipendentemente dall'età e sulla base di determinati requisiti presenti.

[6]    Fonte: www.inps.it.