Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento - AA.C. 2350, 625, 784, 1280, 1597, 1606, 1764-bis, 1840, 1876, 1968-bis, 2038 e 2124 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2350/XVI   AC N. 625/XVI
AC N. 784/XVI   AC N. 1280/XVI
AC N. 1597/XVI   AC N. 1606/XVI
AC N. 1764-BIS/XVI   AC N. 1840/XVI
AC N. 1876/XVI   AC N. 1968-BIS/XVI
AC N. 2038/XVI   AC N. 2124/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 186
Data: 02/07/2009
Descrittori:
BIOETICA   MORTE
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

 

2 luglio 2009

 

[n. 186/0]

Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento

AA.C. 2350, 625, 784, 1280, 1597, 1606, 1764-bis, 1840, 1876, 1968-bis, 2038 e 2124

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2350

625

784

1280

1597

1606

Titolo

Disposizioni in materia di alle-anza terapeutica, di consenso in-formato e di dichiarazioni anti-cipate di tratta-mento

Disposizioni in materia di consenso informato

Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

Disposizioni sulle cure da prestare alla fine della vita come forma di alleanza terapeutica

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Si

No

No

No

No

No

Numero di articoli

9

7

10

9

11

26

Date:

 

 

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

1° aprile 2009

29 aprile 2008

6 maggio 2008

10 giugno 2008

4 agosto 2008

4 agosto 2008

assegnazione

2 aprile 2009

28 luglio 2008

14 luglio 2008

1° ottobre 2008

25 settembre 2008

29 settembre 2008

Commissione competente

XII

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, III, V, VI e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I e II

I, II, V e VI

I, II, V e VII

I, II, V, VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, II, V, VII, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

Numero del progetto di legge

1764-bis

1840

1876

1968-bis

2038

2124

Titolo

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive anticipate nei trattamenti sanitari, nonché di accanimento terapeutico

Disposizioni in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari

Disposizioni in materia di consenso informato e di indicazioni anticipate di cura, di accesso alle cure palliative e di assistenza e cura dei pazienti affetti da malattie rare

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Stralciata il 17 febbraio 2009

No

No

Stralciata il 17 febbraio 2009

No

No

Numero di articoli

5

16

7

14

17

10

Date:

 

 

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

17 febbraio 2009

29 ottobre 2008

6 novembre 2008

17 febbraio 2009

22 dicembre 2008

29 gennaio 2009

assegnazione

17 febbraio 2009

2 febbraio 2009

29 gennaio 2009

17 febbraio 2009

19 febbraio 2009

9 marzo 2009

Commissione competente

XII

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, II, V, VI e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I e II

I e II

I, II, V, VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, II, V e VI

 

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame intervengono a disciplinare i temi dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente, del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Si tratta di temi da tempo oggetto di dibattito dottrinario e giurisprudenziale, collegati al riconoscimento costituzionale (art. 32) del diritto alla salute quale diritto fondamentale e all’individuazione - salvo i casi di trattamenti sanitari obbligatori previsti da una legge -, di una generale libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, della quale una piena e consapevole informazione è presupposto essenziale.

Per quanto attiene alle dichiarazioni anticipate di trattamento esse possono assumere rilievo in presenza di malati terminali in stato di incoscienza, in particolare qualora non sussistano ragionevoli possibilità di una progressione favorevole del loro decorso clinico. In tale ambito, infatti, è necessario valutare la possibilità di dare rilievo alle volontà precedentemente manifestate dal paziente, ove presenti, individuando spazi attribuiti alla discrezionalità medica nel verificare la rilevanza che a tali volontà si debba riconoscere.

Attualmente, specifiche disposizioni normative  prevedono il consenso informato nei trattamenti sanitari, mentre manca una disciplina normativa delle dichiarazioni anticipate di trattamento, a parte riferimenti alla volontà del paziente contenuti nella Convenzione di Oviedo e nel codice di deontologie medica.

Qui di seguito si procederà ad illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte.

La proposta di legge A.C. 2350, approvata dal Senato – in un testo unificato delle pdl A.S. 10 ed abb. - il 26 marzo scorso, si compone di 9 articoli, recanti Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Il provvedimento dopo aver sancito i principi della tutela della vita, della salute e del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico (art.1), disciplina, con una norma di carattere generale, il consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica (art. 2), e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Tuttavia, dall’oggetto di quest’ultima, vengono escluse l’alimentazione e idratazione, considerate forme di sostegno finalizzate ad alleviare la sofferenza fino alla fine della vita. Viene inoltre sancita la non obbligatorietà, per il medico, delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di esse (artt. 3 e 4). Viene poi affidata alle regioni, sulla base di linee guida ministeriali, l’assistenza domiciliare ai soggetti in stato vegetativo permanente, e vengono disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico (artt. 5, 6 e 7). E’ infine stabilita l’istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico (art. 9). La proposta di legge A.C. 625  composta da 5 articoli, disciplina il consenso informato quale elemento fondamentale dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente e modifica alcune disposizioni del codice penale in tema di rapporto di causalità in presenza o in assenza di interventi medico-chirurgici.

La proposta di legge A.C. 784, composta da 10 articoli, è diretta a disciplinare il consenso informato  e le direttive anticipate di trattamento sanitario prevedendo anche l’istituzione di un registro di tali direttive presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Anche la proposta di legge A.C. 1280, composta da 9 articoli, disciplina il consenso ai trattamenti sanitari, prevedendo sanzioni civili e penali nel caso di assenza del consenso citato - salvo particolari casi di urgenza - e le dichiarazioni anticipate di trattamento; anche in relazione alle dichiarazioni anticipate sono stabilite sanzioni civili e penali per il mancato rispetto delle volontà del paziente. Viene prevista l’istituzione di un Registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate e promossa l’adeguata pubblicità delle nuove disposizioni da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La proposta di legge A.C.1597 composta da 11 articoli, dopo l’enunciazione dei principi del rispetto della libertà del paziente relativamente alle cure, dell'alleanza terapeutica e della tutela del valore inalienabile e indisponibile della vita umana, disciplina dettagliatamente la dichiarazione anticipata di trattamento escludendo dall’oggetto di essa i trattamenti di idratazione e alimentazione. Viene poi disciplinato il consenso informato e riconosciuto al personale medico il diritto all’obiezione di coscienza. Disposizioni di dettaglio sulla DAT vengono demandate ad uno specifico decreto ministeriale. La proposta di legge A.C. 1606 contiene nel titolo I (artt.1-12) disposizioni in tema di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento. Dopo aver sancito il diritto all’informazione del paziente e disciplinato il consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario, la proposta di legge detta disposizioni sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, collegando l’inizio dell’efficacia della dichiarazione al sopravvenire dell’incapacità decisionale del disponente, e rimettendo l’accertamento dello stato di incapacità ad un collegio medico. La proposta di legge A.C. 1764-bis, composta di 5 articoli, contiene norme sulla tutela della vita nella fase terminale. Dopo aver vietato l’eutanasia nelle sue diverse forme, il suicidio assistito e l’accanimento terapeutico, il provvedimento sancisce il diritto all’informazione del paziente qualificando altresì il consenso informato quale necessario presupposto di ogni trattamento sanitario. La proposta di legge A.C. 1840 si compone di 16 articoli disciplinanti il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di trattamento. In particolare, nel disciplinare il contenuto di queste ultime, vengono richiamate le disposizioni sul testamento contenute nel codice civile e viene istituito il registro dei mandati e delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico tenuto presso il consiglio nazionale del notariato. Anche la proposta di legge A.C.1876,. composta di 7 articoli, disciplina le direttive anticipate di trattamento sanitario ed il consenso ai trattamenti medesimi. Viene altresì introdotta la fattispecie penale dell’accanimento terapeutico. La proposta di legge A.C. 1968-biscomposta di 14 articoli, reca disposizioni in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari. Dopo aver vietato l’eutanasia, il suicidio assistito e l’accanimento terapeutico, il provvedimento disciplina il Piano di cura che documenta l’alleanza terapeutica all’interno della relazione tra paziente e medico; esso non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente. Viene poi disciplinato il consenso informato del paziente e consentito al medico, nel caso di paziente non in grado di esprimere la sua volontà e non assistito da un rappresentante, di provvedere secondo i criteri dell'arte medica, salvo il divieto di dare seguito alla volontà di morte del paziente. La proposta di legge A.C. 2038 contiene, negli articoli 1-9, disposizioni in materia di consenso informato e di indicazioni anticipate di cura. Anche tale proposta vieta l’eutanasia, il suicidio assistito e l’accanimento terapeutico e attribuisce alle indicazioni anticipate di cura, sempre revocabili, una validità non superiore a due anni. Viene poi disciplinato il Piano di cura, che è parte integrante della cartella clinica , contiene la manifestazione del consenso informato ed è sottoscritto dal medico e dal paziente.

Infine, la proposta di legge A.C.2124  composta da 10 articoli, dopo aver vietato qualsiasi forma di eutanasia, di assistenza o di aiuto al suicidio e aver inserito la fattispecie penale di accanimento terapeutico, precisa  che l'attività medica, non può in nessun caso essere orientata a produrre o a consentire la morte del paziente. Il provvedimento disciplina il consenso informato, l’alleanza terapeutica e le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT); tra le indicazioni inserite nelle DAT, tuttavia il medico non deve comunque prendere in considerazione quelle orientate a causare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica. Viene disposta l’istituzione del registro delle DAT presso il Consiglio nazionale del notariato, nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico.

 

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge intervengono a disciplinare il consenso informato ai trattamenti sanitari e le dichiarazioni anticipate di trattamento. Mentre sul tema del consenso informato intervengono specifiche disposizioni normative, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento manca un’organica disciplina legislativa. Si giustifica, pertanto l’utilizzazione dello strumento legislativo. 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento sembra richiamare due diversi ambiti di competenza legislativa: da un lato, infatti, assume rilievo la materia “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione, dall’altro, soprattutto in tema di efficacia, validità, revocabilità e modificabilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, entra in gioco la materia dell’”ordinamento civile”, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.   

Rapporto con altri princìpi costituzionali

Va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 438 del 2008, ha sottolineato che il consenso informato , inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».  

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Numerose proposte di legge demandano a specifici decreti ministeriali la disciplina di aspetti normativi di dettaglio. Su tali aspetti si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – *st_affarisociali@camera.it

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File: AS0077a.doc