Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Crisi, sussidiarietà ed economia sociale di mercato - interventi in materia sociale dello Stato, delle regioni e dell'Unione europea
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 56
Data: 24/03/2009
Descrittori:
CRISI ECONOMICA   SERVIZI SOCIALI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Crisi, sussidiarietà ed economia sociale di mercato

 

Interventi in materia sociale dello Stato, delle regioni e dell’Unione europea

 

 

 

 

 

 

n. 56

 

 

 

23 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimenti Affari sociali, Lavoro, Ambiente e Affari regionali

( 066760-9876 / 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – *cdrue@camera.it

.

 

 

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File: AS0076.doc


INDICE

Interventi dello Stato

Misure di carattere sociale  3

§      La Carta Acquisti3

§      Bonus straordinario in favore dei nuclei familiari5

§      Fondo di credito per i nuovi nati5

§      Rimborso spese acquisto latte artificiale e pannolini6

Interventi in materia di Welfare  7

§      Detassazione del lavoro straordinario, del lavoro supplementare e dei premi produttività  7

§      Ammortizzatori sociali7

§      Ulteriori disposizioni in materia contributiva  11

§      Assegni familiari12

§      Provvedimenti attualmente all’esame del Parlamento  12

Interventi nel settore della casa  16

§      Il Piano casa  16

§      Misure fiscali17

§      Finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa  17

§      Agevolazioni per i mutui prima casa  18

§      Misure per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali18

§      Risoluzione per una politica organica della casa  18

§      Misure per promuovere la ristrutturazione edilizia  19

Interventi dell’Unione europea

§      Premessa  23

§      Piano di ripresa dell’economia europea  23

§      Le conclusioni del Consiglio europeo dell’19-20 marzo 2009 sulle ripercussioni sociali della crisi26

§      Attività della Camera in relazione alle iniziative anti crisi dell’Ue  26

Appendice: linee evolutive delle politiche regionali in materia sociale

Le politiche regionali per la famiglia  31

§      Introduzione  31

§      Servizi socio-educativi33

§      Tutela della maternità e paternità, genitorialità responsabile  33

§      Politiche abitative  34

§      Interventi economici a sostegno del nucleo familiare  34

§      Altre iniziative  35

Interventi nel settore della casa: alcune esperienze regionali36

§      Regione Calabria  36

§      Regione Friuli36

§      Regione Lazio  36

§      Regione Lombardia  37

§      Regione Veneto  37

 


Interventi dello Stato

 


Misure di carattere sociale

A partire dal giugno 2008, allo scopo di fronteggiare la sempre più pressante crisi economica che ha coinvolto la gran parte dei Paesi occidentali, sono state approvate dal Parlamento italiano diverse norme dirette a prevedere benefici di varia natura destinati ai soggetti ed ai nuclei familiari in difficoltà.

Per quanto attiene,  alle misure di carattere più squisitamente sociale, esse sono contenute essenzialmente in alcuni interventi legislativi d’urgenza adottati nella forma del decreto-legge.

Il decreto-legge n. 112/2008

Vengono in rilievo , in primo luogo, alcune disposizioni contenute nel Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, (convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che ha anticipato gran parte dei contenuti della manovra finanziaria annuale.

La Carta Acquisti

L’articolo 81, ai commi 29-38-bis, istituisce un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti.

Viene previsto che il Fondo sia istituito per il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

 

A favore del fondo sono stabiliti i seguenti finanziamenti:

a)    somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 83, comma 22, del presente provvedimento[1].

b)    somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalle Decisione C (2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione[2].

c)    somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 82, commi 25 e 26[3].

d)    trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e)    versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel comparto energetico.

 

La Carta acquisti è poi istituita e disciplinata dai commi successivi. Essa viene concessa,con onere a carico dello Stato, ai residenti con cittadinanza italiana richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, per l’acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.

Viene demandata ad un decreto interdipartimentale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio tenendo conto di una serie di fattori espressamente previsti[4], dell’ammontare del beneficio unitario, delle modalità e dei limiti per l’utilizzo del Fondo e per la fruizione del beneficio. In tal senso sono stati emanati, successivamente, il Decreto direttoriale del 16 settembre 2008, recante i criteri per l’individuazione dei beneficiari, per l’ammontare del beneficio e per le modalità di utilizzo del Fondo, e il Decreto direttoriale 7 novembre 2008 nonché il Decreto ministeriale 27 febbraio 2009, recanti integrazione e modifica dei citati criteri.

E’ previsto che per l’attuazione delle norme il Ministero dell’economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste S.p.a, di Sogei S.p.a e di CONSIP S.p.a. ; compito del Ministero medesimo è inoltre quello di individuare, oltre ai titolari del beneficio, il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto principalmente di una presenza diffusa sul territorio nazionale, anche al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio.

Viene poicontemplata la stipula di convenzioni tra il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti. La copertura delle disposizioni sulla Carta acquisti è garantita dal Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui al commi 29-30. Il Governo è poi tenuto, entro sei mesi dall’approvazione del provvedimento e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre una Relazione al Parlamento sull’attuazione della Carta acquisti.

Il decreto-legge n.185/2008

Il secondo provvedimento contenente  misure di sostegno in funzione anti-crisi è il Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Alla luce del deteriorarsi del quadro macroeconomico e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, il decreto legge in esame, qualificato come collegato alla manovra di finanza pubblica, introduce un insieme di misure in materia di famiglia, occupazione, infrastrutture, e contrasto all’evasione fiscale.

Nell’ambito delle misure di carattere sociale vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, commi 1 e 1-bis e 19, comma 18 .

Bonus straordinario in favore dei nuclei familiari

L’articolo 1 per l’anno 2009, prevede un bonus straordinario in favore dei nuclei familiari che, nel 2008, hanno realizzato un basso reddito. L’ammontare del bonus è fissato per scaglioni di reddito e in base alla numerosità del nucleo familiare, e varia da un minimo di 200 euro (spettante a nuclei con un solo componente percettore di reddito di pensione di ammontare annuo non superiore a 15.000 euro) ad un massimo di 1.000 euro (per i nuclei con più di cinque componenti ed un reddito complessivo non superiore a 22.000 euro ovvero per i nuclei con reddito non superiore a 35.000 euro in caso di presenza di soggetti disabili). Il bonus è attribuito ad un solo soggetto del nucleo familiare e non costituisce reddito. Per ottenere il bonus è necessario produrre domanda autocertificata presentata entro il 28 febbraio 2009. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, ai quali non spetta alcun compenso. Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati se riferiti al periodo di imposta 2007. Se il bonus richiesto è riferito al periodo d'imposta 2008, il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in base ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009. Viene all’uopo istituito un fondo nel Ministero dell’economia e delle finanze di 2,4 ml di euro per il 2009. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio i soggetti che realizzano redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Fondo di credito per i nuovi nati

L’articolo 4, commi 1 e 1 - bisè volto ad agevolare l’accesso al credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011.

A tal fine si dispone l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito fondo rotativo denominato “Fondo di credito per i nuovi nati”, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari.

Al Fondo è concessa una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011: alla copertura del relativo dell’onere si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Viene poi demandato ad un apposito decreto non regolamentare emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia, la definizione delle disposizioni riguardanti i i criteri e le modalità di  funzionamento del Fondo e di rilascio ed operatività delle garanzie.

Il comma 1-bis, integra, per il 2009, il “Fondo per il credito per i nuovi nati” di 10 milioni di euro. L’integrazione è disposta per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o con bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori delle malattie rare di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Le disposizioni in commento specificano, inoltre, che, in ogni caso, l’ammontare complessivo dei contributi per il 2009 non deve superare il predetto importo di10 milioni di euro.

Rimborso spese acquisto latte artificiale e pannolini

Infine, l’articolo 19, comma 18, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2009 per il rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a 3 mesi di età.

I destinatari dei predetti rimborsi sono i soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[5] istituito per finanziare la carta acquisti (c.d. social card) sopra descritta..


Interventi in materia di Welfare

Detassazione del lavoro straordinario, del lavoro supplementare e dei premi produttività

L’articolo 2 del D.L. 93/2008, convertito dalla L. 126/2008, ha introdotto, in via transitoria per il periodo luglio-dicembre 2008, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione introdotta riguarda i redditi per lavoro straordinario (comma 1, lettera a)), per lavoro supplementare (comma 1, lettera b)) per incrementi di produttività (comma 1, lettera c)). L’ammontare della remunerazione sulla quale applicare l’imposta sostitutiva non poteva, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.

Successivamente, l’articolo 5 del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, ha prorogato all’anno 2009 tale regime agevolativi limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale.

Rispetto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008, viene elevato da 30.000 a 35.000 euro l’ammontare del reddito da lavoro dipendente, da non superare ai fini dell’accesso al beneficio fiscale, e viene altresì elevata da 3.000 a 6.000 euro l’ammontare dell’agevolazione.

La relazione tecnica ha attribuito alla norma effetti di minor gettito (IRPEF e addizionali) pari a 400 milioni nel 2009 e 128 milioni nel 2010.

Ammortizzatori sociali

L’articolo 19 del D.L. 185/2008 ha recato una serie di disposizioniin materiadi ammortizzatori sociali, operando sia attraverso la fruizione di ulteriori strumenti a tutela del reddito in caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro (commi 1-8), sia mediante la riproposizione, al fine di garantire un’operatività delle misure dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni di cui all’articolo 27 dell’A.S. 1167, attualmente all’esame del Senato (commi 9-18).

Ai sensi del comma 1, il potenziamento e l’estensione degli ammortizzatori sociali avviene, in primo luogo, attraverso la previsione di una serie di interventi, nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l’accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati.

Nei limiti delle risorse suddette, è riconosciuto l’accesso ad una serie di istituti di tutela del reddito, secondo modalità e criteri di priorità stabiliti, con decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il decreto in esame tuttavia non è stato fin qui adottato.

In particolare, è riconosciuto l’accesso, per specifiche categorie di lavoratori, modificando analoghe disposizioni contenute in precedenti disposizioni, che vengono contestualmente soppresse (comma 5):

§      all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (comma 1, lettera a));

§      all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, di cui all'articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (comma 1, lettera b));

§      ad un trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti (comma 1, lettera c));

§      all’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, previsto, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (comma 2), e pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente.

 

Allo scopo, nell’ambito del suddetto Fondo per l’occupazione, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

 

Per quanto attiene alla concessione di ammortizzatori sociali “in deroga”, lo stesso articolo 19 ha disposto:

§       la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009;

§      la subordinazione del diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di rifiuto alla di sottoscrivere la dichiarazione ovvero in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore interessato perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati;

§      l’erogazione per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità, di cui all’articolo 7 della L. 223/1991, in caso di licenziamento, di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;

§      la concessione, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2009, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I relativi oneri, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro, sono a carico del Fondo per l'occupazione;

§      la destinazione, in favore dei lavoratori interessati, di una quota di 12 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, per la concessione, per l'anno 2009, per l’erogazione di una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare relativamente ad ogni giornata di mancato avviamento al lavoro e alle giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile;

§       la proroga al 31 dicembre 2009 della possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione dell'indennità di mobilità. Tali benefici contributivi sono concessi nel limite di 45 milioni di euro. A tale onere si fa fronte mediante una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione;

§      si proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. 148/1993. Riguardo all'applicazione della proroga viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione;

§      si destinano 30 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi

§      infine, si dispone un finanziamento in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, anche se svolte oltre il compimento (da parte del lavoratore) del diciottesimo anno di età. Tale finanziamento è disposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il limite di 80 milioni di euro per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione destinate all'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al D.Lgs. 76/2005.

 

Successivamente, la L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), all’articolo 2, commi 36-38, ha stabilito ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

 

In particolare, è stata rinnovata, anche per l’anno 2009, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa. In particolare, è stata prevista l’erogazione, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione ed entro il 31 dicembre 2009, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità), a specifiche condizioni, e cioé

§      la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali;

§      tali programmi devono essere definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, successivamente recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

 

Infine, è stata prevista (comma 37), dal 1° gennaio 2009, la concessione, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per una durata massima di 24 mesi, e di mobilità a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime., con uno stanziamento massimo complessivo di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione, a condizione che siano intervenuti specifici accordi in sede governativa, entro il 15 giugno 2009, di recepimento di intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 20 maggio 2009. Oltre a ciò è stato stabilito l’obbligo, per le richiamate imprese, del pagamento, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, dei contributi previsti in materia di CIGS e di mobilità.

 

Per quanto concerne l’attività di indirizzo del Parlamento, si segnalano le risoluzioni 7-00072 (Caparini), 7-00089 (Cazzola) e 8-00036 (Delfino), approvate dalle Commissioni riunite XI e XII il 18 marzo 2009 , riguardanti il Libro verde del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali “La vita buona nella società attiva” (25 luglio 2008), che forniscono una serie di indicazioni al Governo per la riforma del Welfare, con particolare riguardo al sistema degli ammortizzatori sociali e alle politiche per l’occupazione.

 

Infine, occorre segnalare l'Accordo tra Governo e regioni del 12 febbraio 2009, che ha consentito di assemblare e sbloccare risorse per circa 8 miliardi di euro. L’Accordo ha disposto l’istituzione di un nuovo Fondo Stato-regioni, cui confluiscono risorse statali pari a 1,6 miliardi e risorse regionali per 6,4 miliardi (3,8 miliardi dal Fondo per le aree sottoutilizzate, attingendo dalla quota versata dallo Stato e 2,6 miliardi dalle risorse destinate alla formazione a livello regionale nell’ambito del Fondo sociale europeo). Alla traduzione normativa dell’Accordo si sta provvedendo nell’ambito dell’ AC 2187, di conversione in legge del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”), in corso di esame presso la Camera dei deputati (per una sintetica analisi delle norme in discussione si rinvia all’apposita sezione “Provvedimenti attualmente all’esame del parlamento”).

Ulteriori disposizioni in materia contributiva

L’articolo 20 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008,reca una serie di disposizioni in materia contributiva. Tra le misure introdotte si segnalano:

 

§      si stabilisce, fornendo un’interpretazione autentica del secondo comma dell’articolo 6 della L. 138/1943, che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto.

§      si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto siano tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai;

§      si obbliga il datore di lavoro, nel caso di corresponsione dell’indennità di mobilità ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo;

§      si estende l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

§      si prevede che l’assegno sociale, disciplinato dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

Assegni familiari

L’articolo 2, comma 5-bis, del D.L. 185/2008 ha disposto che le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009 - rispetto al già previsto importo di 350 milioni – registrate all’esito dell’attività di monitoraggio dei flussi finanziari relativi all’assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile, siano destinate all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari.

Si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la destinazione di tali somme, la ridefinizione dei livelli di reddito e degli assegni dei nuclei familiari, al fine di tutelare determinati soggetti svantaggiati (es. famiglie numerose e portatori di handicap), nonché nell’ottica di assimilare le posizioni dei titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si sono adeguati agli studi di settore.

Provvedimenti attualmente all’esame del Parlamento

Per quanto concerne i provvedimenti all’esame del Parlamento, si segnala, in particolare, il disegno di legge AC 2187, di conversione in legge del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”), in corso di esame presso la Camera dei deputati. In particolare, misure urgenti a tutela dell’occupazione sono recate da un emendamento presentato dai relatori nel corso dell’esame in sede referente nelle Commissioni riunite VI e X, volto a tradurre sul piano normativo l’Accordo tra Governo e regioni del 17 febbraio 2009, che ha consentito di assemblare e sbloccare risorse per circa otto miliardi di euro.

L’emendamento dispone, in particolare:

·       il pagamento diretto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di CIG straordinaria.

·       la fissazione di un termine di 20 giorni, dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per la richiesta di pagamento diretto da parte delle imprese all’INPS, in caso di CIG straordinaria e di CIG in deroga (con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009);

·       l’anticipo da parte dell’INPS, in via sperimentale per il periodo 2009–2010, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari.

·       la concessione, con provvedimento del Ministrodel lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali (per cui vengono stanziati 600 milioni di euro per il 2009);

·       la modifica di alcuni punti dell’articolo 19 del D.L. 185/2008:

-       sul trattamento di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti (si prevede che le risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga siano destinati anche alla tutela dei lavoratori beneficiari delle suddette indennità);

-       per i lavoratori a progetto, in possesso di determinati requisiti, viene incrementata al 20% l’erogazione dell’una tantum calcolata sul reddito percepito l'anno precedente e, contemporaneamente, si dispone lo stanziamento per il 2009 di ulteriori 100 milioni di euro da destinare al finanziamento di tale istituto sperimentale di tutela del reddito;

-       vengono escluse le posizioni riferibili alle micro e piccole imprese (secondo la raccomandazione UE 2003/361/CE) per quanto attiene la trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua;

-       in relazione alla proroga per il 2009 degli ammortizzatori in deroga, si elimina il riferimento agli accordi territoriali di gestione delle eccedenze, prevedendo la concessione delle deroghe – di durata non superiore a 12 mesi – nel limite degli stanziamenti previsti.

·       l’estensione ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga, dell’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime degli stessi trattamenti (di cui all’articolo 8, comma 3, del D.L. 86/1988, che subordina la concessione della CIGS ad un’anzianità lavorativa di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del trattamento) e dell’articolo 16, comma 1, della L. 223/1991 (che riconosce il diritto all’indennità di mobilità per i lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità contributiva - di cui almeno 6 effettivi - interessati da licenziamenti collettivi da imprese diverse da quelle rientranti nella disciplina della CIGS).

·       l’erogazione, da parte dell’INPS, di un incentivo (pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo di quanto dovuto per contributi figurativi) per i datori di lavoro delle aziende non interessate dalla CIGS per l’assunzione di lavoratori destinatari (per il 2009-2010) di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/91.

·       l’obbligo per i Centri per l’impiego di rendere note con cadenza settimanale le opportunità di lavoro disponibili sui principali organi di comunicazione di massa locali.

·       l’ampliamento,attraverso la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (articoli 70 e ss. del D.Lgs. 276/2003), dell’ambito oggettivo diriferimento, con l’inclusione delle manifestazioni fieristiche e specificando che tali attività possono anche avere un committente pubblico, nonché inserendo tra le prestazioni occasionali anche quelle svolte durante il sabato e la domenica. Per quanto concerne l’ambito soggettivo, vengono ricompresi i pensionati tra i soggetti che possono effettuare tali prestazioni e, per il 2009, i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, per un limite massimo di 3.000 euro annui, compatibilmente con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale di cui all’articolo 19, comma 10, del D.L. 185/2008. Tali soggetti quindi possono cumulare il voucher con i trattamenti di tutela del reddito.

Nell’ambito del disegno di legge AS-1167 (cd. collegato lavoro),recante Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”[6], si segnala, infine, la proroga fino a 18 mesi del termine per l’esercizio di alcune deleghe al Governo contenutenella legge 247/2007[7], relative:

·       alla riformadegli ammortizzatori sociali e per al riordino degli istituti a sostegno del reddito;

·       ai servizi per l’impiego, agli incentivi all’occupazione e all’apprendistato;

·       al riordino della normativa in materia di occupazione femminile.


Interventi nel settore della casa

Il Piano casa

Il Piano casa, previsto dall’art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 consiste in una serie di misure rivolte all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione (nuclei familiari a basso reddito, anziani, studenti fuori sede, ecc.). Il piano prevede la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano sono individuate dal comma 12 dell’art. 11 del citato decreto-legge, che ha previsto la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alimentato con le risorse finanziarie derivanti dai seguenti provvedimenti adottati nella precedente legislatura, in particolare:

-        dall’art. 1, comma 1154, della legge n. 296/2006, con cui è stato disposto il finanziamento, per un importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009, di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

-        dall’art. 41 del DL n. 159/2007, che prevede la costituzione di una apposita società di scopo con il compito di promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, recupero o realizzazione di immobili ad uso abitativo, cui destinare, per l’anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro;

-        dall’art. 21 (istitutivo di un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, cui si è data attuazione con il DM infrastrutture 28 dicembre 2007) e dall’art. 21-bis (recante rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere II”) del DL n. 159/2007, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e, quindi, già impegnate. A tali risorse dovrebbero poi aggiungersi anche quelle derivanti dalle dismissioni degli immobili IACP (art. 11, comma 3, lett. b).

 

Successivamente, il comma 4-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 ,ha destinato al Piano casa le seguenti risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS):

-        quota del FAS destinata dal comma 1, lettera b), al finanziamento del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del DL n. 112/2008;

-        risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del FAS.

 

Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, si prevede inoltre la destinazione di 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell’art. 21 del decreto-legge n. 159/2007, da ripartire tra le regioni con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Misure fiscali

Il decreto-legge n. 93 del 2008 dispone la totale esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’unità immobiliareadibita ad abitazione principale, ovvero per l’immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all’abitazione principale.

 

Infine, il decreto-legge n. 5 del 2009 introduce ulteriori detrazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché per televisori e computer, in favore dei contribuenti che accedono alla detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione è pari al 20% delle spese sostenute, nel limite massimo di 10.000 euro.

Finanziamenti agevolati per l'acquisto della prima casa

Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa l’art. 13 del DL n. 112/2008 ha istituito un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa - con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 - da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Agevolazioni per i mutui prima casa

Il decreto-legge n. 185 del 2008 ha inoltre previsto norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. In particolare, la norma dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento - senza “spread” - e l’ importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato.

Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Misure per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali

Con il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158  si è provveduto alla sospensione fino al 30 giugno 2009 delle procedure esecutive di sfratto limitatamente ai comuni capoluogo di quattordici aree metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste) e ai comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda i conduttori in condizioni di particolare disagio.

Nello stesso decreto legge si precisa che la finalitàdel provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per tali categorie disagiate inattesa della realizzazione degli interventi del cd. Piano casa introdotto con l’art. 11 del DL n. 112/2008.

Risoluzione per una politica organica della casa

Si ricorda inoltre che la Commissione Ambiente della Camera, nello scorso mese di dicembre, ha approvato all’unanimità una risoluzione per una politica organica della casa contenente con cui ha impegnato il governo, tra l’altro, a:

-          realizzare politiche abitative a favore delle fasce più deboli;

-          incrementare, di conseguenza, il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» e il «Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa», come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo;

-          incentivare, in tale ambito, le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree dismesse da trasformare e ristrutturare, con l’obiettivo, tra l’altro, di alleggerire la mobilità nei centri urbani, evitando di ampliare ulteriormente l’estensione delle periferie;

-          promuovere la qualità architettonica e i livelli di innovazione tecnologica del prodotto edilizio rivolto alle famiglie, con incentivi per le iniziative volte a favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

Misure per promuovere la ristrutturazione edilizia

Il governo sta inoltre predisponendo un intervento per consentire l’ampliamento delle abitazioni private nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente (ovvero fino al 40 per cento qualora il vicino rinunci al suo diritto) nonché la possibilità di ricostruire - con un incremento di cubatura fino al 35 per cento - edifici realizzati anteriormente al 1989 subordinatamente al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Tale intervento sarà accompagnato da procedure di semplificazione burocratica riguardanti principalmente il permesso di costruire, sostituito da una denuncia di inizio attività (DIA) certificata dal progettista.


Interventi dell’Unione europea


Premessa

Le Istituzioni dell’UE hanno adottato numerose iniziative a fronte della crisi economico-finanziaria internazionale, alcune delle quali hanno per obiettivo diretto o indiretto quello di tenere conto dell’impatto sociale e occupazionale della crisi.

Già nel corso del 2007 erano state definite, in relazione alle turbolenze determinate dalla crisi dei mutui sub-prime americani, alcune linee di intervento, relative prevalentemente alla stabilità e alla vigilanza finanziaria.

Con l’aggravarsi della crisi finanziaria e delle sue ricadute sull’economia reale, sono state assunte a livello europeo, a partire dall’autunno 2008, ulteriori e più articolate iniziative.

In particolare, la definizione di risposte adeguate e coordinate a livello europeo per affrontare la crisi, anche in relazione alle sue ricadute sociali, ha costituito l’obiettivo prioritario degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle istituzioni dell’UE, segnatamente il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009, presentato nel novembre 2008).

Le indicazioni contenute nel programma sono stati tradotte nel Piano di ripresa dell’economia europea - adottato dalla Commissione europea il 26 novembre 2008 ed approvato dal Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008 - che ha previsto interventi legislativi e finanziari intesi a rilanciare la crescita e a sostenere l’occupazione.

Le ripercussioni sociali della crisi economica sono stati oggetto di specifica attenzione nel corso del Consiglio europeo del 19-20 marzo e saranno ulteriormente approfonditi nell’ambito del Vertice straordinario dei Capi di stato e di governo sul’occupazione che si terrà nel maggio 2009.

Piano di ripresa dell’economia europea

Il piano di ripresa definisce obiettivi da attuare sia mediante misure dirette dell’UE sia, in gran parte, attraverso l’azione coordinata degli Stati membri, nella cornice del Patto di stabilità e di crescita e della strategia di Lisbona.

Il piano ha previsto, in particolare, la mobilizzazione di risorse complessive a sostegno dell’economia pari a 200 miliardi di euro (1,5% del PIL dell'UE), di cui 170 miliardi di euro (circa 1,2% del PIL dell'UE) di stanziamenti aggiuntivi da parte degli Stati membri nei rispettivi bilanci per il 2009 e 30 miliardi di euro (circa 0,3 % del PIL dell'UE) di finanziamenti per misure immediate a carico del bilancio dell’UE.

L’ammontare effettivo delle risorse stanziate sarebbe peraltro pari complessivamente, secondo i dati forniti dalla Commissione europea a marzo 2009, ad oltre 400 miliardi di euro (oltre il 3% del PIL UE).

Con riferimento allo stanziamento di ulteriori risorse nei bilanci nazionali, la Commissione ha sottolineato che la concomitanza eccezionale di una crisi finanziaria e di una recessione può giustificare, in base al patto di stabilità e crescita riveduto nel 2005, il superamento in alcuni Stati membri del valore di riferimento del disavanzo (3% del PIL), per un periodo massimo di due anni.

Le risorse in questione sono state destinate a dieci azioni prioritarie relative ai quattro settori prioritari della strategia di Lisbona: persone, imprese, infrastrutture e energia, ricerca e innovazione.

 

Con specifico riferimento al settore “Persone”, il piano ha lanciato, anzitutto, un’iniziativa europea di sostegno all’occupazione che comprende tre assi di intervento :

1)      la semplificazione dei criteri per l’erogazione dei finanziamenti del Fondo sociale europeo e l’incremento dei pagamenti degli anticipi a partire dall'inizio del 2009, in modo che gli Stati membri abbiano rapidamente accesso ad un importo massimo di 1,8 miliardi di euro per soddisfare le seguenti priorità a breve termine:

-          attivazione ed integrazione attiva nel quadro di strategie di flessicurezza.

Nella comunicazione “Politica di coesione – Investire nell’economia reale” (COM(2008)876), presentata il 22 dicembre 2008 la Commissione europea - precisato che l'obiettivo principale della flessicurezza consiste nel proteggere l'occupazione e l'occupabilità a lungo termine – ha rilevato come il Fondo Sociale Europeo (FSE) possa intervenire rapidamente per facilitare i periodi di transizione fornendo una formazione specializzata, un accompagnamento personalizzato, un programma di apprendimento, nonché aiuti e piccoli crediti destinati ai lavoratori autonomi e a nuove imprese;

-          reimpostare i programmi finanziati dai fondi strutturali e, in particolare dal FSE, per concentrare il sostegno sulle categorie più vulnerabili e, ove necessario, optare per un finanziamento comunitario integrale dei progetti durante il periodo di crisi;

-          migliorare il monitoraggio dello sviluppo delle competenze e la sua rispondenza al mercato del lavoro, in stretta cooperazione con le parti sociali, i servizi pubblici per l’impiego e le università.

 

In relazione a tale linea di intervento, il 26 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica  il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo al fine di estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE (COM(2008) 813).

La proposta è in corso di esame presso il Parlamento europeo e il Consiglio  secondo la procedura di codecisione.

Si ricorda che l’Italia beneficia, per il periodo 2007-2013, di stanziamenti per 6,6 miliardi di euro a carico del FSE. Il cofinanziamento erogato dal FSE può variare fra il 50% e l'85% del costo totale degli interventi, di cui 3,6 miliardi per l’obiettivo “convergenza” e 3 per l’obiettivo competitività.

Con specifico riguardo al miglioramento dell'accesso all’impiego, il FSE dispone di stanziamenti complessivi, per il periodo 2007-2013, pari a 21,7 di miliardi di euro cui si aggiungono 10 miliardi di euro per il miglioramento dell'integrazione attiva delle persone sfavorite Il FSE ha inoltre, sempre con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013,  una dotazione pari a circa 25 miliardi di euro per il miglioramento del capitale umano sono e di 13,5 miliardi di euro per il rafforzamento della capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori.

 

2)      il riesame delle norme del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  in modo da cofinanziare la formazione e il collocamento di lavoratori in esubero o il mantenimento nel mondo del lavoro i lavoratori qualificati.

La Commissione ha presentato nel dicembre 2008 una proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 1927/2006 relativo alla creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2008) 867). La proposta, che verrà esaminata secondo la procedura di codecisione, intende consentire un utilizzo più agevole di tale strumento a favore dei lavoratori che perdono il loro impiego a causa della globalizzazione, ampliandone momentaneamente il campo d’azione ai licenziamenti dovuti all’impatto della crisi economica. 

 

3)      la creazione di domanda di manodopera. A tal fine il Piano:

-          ha invitato gli Stati membri a ridurre gli oneri sociali a carico dei datori di lavoro per i redditi più bassi al fine di promuovere l’occupabilità dei lavoratori meno qualificati;

-          ha auspicato che entro la primavera 2009 il Consiglio adotti la proposta di direttiva che rende permanenti le aliquote IVA agevolate per servizi ad alta intensità di manodopera.

 

Nel dibattito sviluppatosi sul piano di ripresa economica, da ultimo nelle riunioni interparlamentari organizzate dal Parlamento europeo e dal Parlamento ceco l’11 e 12 febbraio (sulle prospettive dell’economia europea) e il 16 e 17 febbraio (sulla ripresa economica europea) sono emerse da parte di un’ampia maggioranza di parlamenti nazionali forti critiche all’impostazione del piano.

In particolare, è stata rilevata l’insufficienza, rispetto all’entità della crisi, delle risorse stanziate direttamente dall’UE nonché la debolezza del coordinamento delle politiche economiche e dell’occupazione prospettata dal piano.

I rappresentanti di numerosi parlamenti, tra cui quello italiano, hanno sottolineato l’esigenza di un rafforzamento della governance economica dell’UE, maggior coordinamento delle politiche fiscali e una convergenza forte della regolamentazione finanziaria nell’UE o quanto meno nell’area euro.

Le conclusioni del Consiglio europeo dell’19-20 marzo 2009 sulle ripercussioni sociali della crisi

Il Consiglio europeo dell’19-20 marzo 2009 ha dedicato un apposito paragrafo delle proprie conclusioni alle ripercussioni sociali della crisi, nel quale, alla luce del rapido e preoccupante aumento della disoccupazione, sottolinea:

-          l’esigenza di impedire e limitare perdite di posti di lavoro e ripercussioni sociali negative, dando priorità a misure di stimolo dell'occupazione e in particolare promuovendo l'acquisizione delle nuove competenze necessarie per nuovi posti di lavoro;

-          l’importanza di basarsi sulla solidarietà e di consentire ai sistemi di protezione sociale di svolgere pienamente il loro ruolo di stabilizzatori automatici, al fine ripristinare e rafforzare la fiducia e contribuire ad aprire la strada alla ripresa;

-          l’opportunità di prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili e a nuovi rischi di esclusione.

 

Le conclusioni del Consiglio demandano al Vertice straordinario dei Capi di stato e di Governo sull'occupazione, che sarà organizzato dalla Presidenza ceca a Praga nel maggio 2009, uno scambio di esperienze sulla misura in cui le iniziative adottate per la ripresa sono riuscite a sostenere l'occupazione.

In questa occasione si esamineranno, in particolare, il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la flessicurezza e la mobilità, il miglioramento delle competenze e l'anticipazione dei bisogni del mercato del lavoro, al fine di individuare orientamenti concreti.

Secondo il Consiglio europeo Il vertice offrirà inoltre l'opportunità di vagliare il rafforzamento e la ristrutturazione del mercato del lavoro in vista delle esigenze future. Il vertice sarà preparato in cooperazione con tutti i soggetti interessati, parti sociali comprese.

Attività della Camera in relazione alle iniziative anti crisi dell’Ue

La Camera dei deputati ha esaminato in diverse sedi le iniziative adottate o proposte dall’UE a fronte della crisi economica e finanziaria.

 

Nell’ambito dell’esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, avviato dalla Camera nel mese di gennaio e attualmente in corso di svolgimento presso la Commissione politiche dell’UE, particolare attenzione è stata riservata alla strategia di intervento prospettata nel programma e tradottasi nel piano di ripresa economica.

La XIV Commissione potrebbe approvare una relazione sul programma nel corso del mese aprile 2009, in vista dell’esame in aula che potrebbe concludersi con l’adozione di una risoluzione.

 

Con specifico riferimento al ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’attuazione del piano di ripresa, le Commissioni bilancio e politiche dell’UE hanno svolto audizioni del Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il 5 dicembre 2008, e del Vice Presidente della BEI, Dario Scannapieco, il 18 febbraio 2009.

 

Gli obiettivi e le misure dell’UE a fronte della crisi economica sono state inoltre approfondite in occasione delle comunicazioni del Ministro degli esteri Frattini in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009, che hanno avuto luogo presso le Commissioni riunite esteri e politiche dell’UE di Camera e Senato il 19 marzo 2009.

 

 Infine, rappresentanti della Camera hanno partecipato alle richiamate riunioni interparlamentari dell’11 e 12 febbraio sulle prospettive dell’economia europea (cui hanno preso parte i presidenti della Commissioni bilancio, on. Giorgetti, e quello della Commissione finanze, on. Conte) e il 16 e 17 febbraio, sulla ripresa economica europea, (cui ha preso parte il vice Presidente della Commissione attività produttive, on. Vignali)


Appendice: linee evolutive delle politiche regionali in materia sociale


Le politiche regionali per la famiglia

Introduzione

Quello delle politiche sociali in favore della famiglia – e quant’altro è riconducibile all’assistenza sociale - è il settore nel quale tipicamente (e confusamente) concorrono, per competenze e risorse, lo Stato, le regioni e gli enti locali: l’antica ripartizione delle competenze legislative e amministrative in ‘materia’ di assistenza sociale non consente oggi di identificare e ripartire con nettezza le attribuzioni di ciascuno dei tre livelli di governo:

-          comuni e province conservano e interpretano liberamente le loro antiche competenze amministrative: gli asili, le situazioni di disagio sociale, l’assistenza ai minori e molto altro;

-          le regioni vantano la scomparsa della ‘beneficenza pubblica’ e dell’assistenza scolastica dall’articolo 117 della Costituzione e dunque, la possibile riconduzione di tutta l’assistenza alla competenza ‘residuale’ (e ‘primaria’) riconosciuta loro dal quarto comma dello stesso articolo 117;

-          lo Stato non ha definito i ‘livelli essenziali delle prestazioni’ che dovrebbero concorrere a comporre il quadro di quelle (obbligatorie e necessarie) in favore della famiglia. Per altro, ancora lo Stato, agisce direttamente in favore della famiglia sia con molte delle sue competenze ordinarie (fiscalità, istruzione pubblica e previdenza sociale in primo luogo), sia con interventi più immediatamente “assistenziali” per i quali la competenza legislativa e quella amministrativa dovrebbero essere ripartite fra regioni e comuni. In taluni di questi casi è intervenuta la Corte costituzionale a ricollocare le rispettive competenze.

Ancor più; al di là del quadro delle competenze legislative e amministrative, solo lo Stato sembra in grado di destinare risorse nuove e significative a questo settore; regioni ed enti locali hanno bilanci scarsamente flessibili e non in grado di ricorrere alla leva fiscale per incrementare le loro politiche in favore della famiglia.

 

Già con i trasferimenti del 1972 le regioni hanno acquisito la competenza legislativa nel campo della (antica nozione di) beneficenza pubblica e, definitivamente, con l’attuazione del d.p.r. n. 616 del 1977, hanno avuto attribuita tutta le rete della assistenza pubblica che ancora residuava sotto i moltissimi enti a vario titolo ‘pubblici’: gli Enti comunali di assistenza (ECA), gli Istituti per l’assistenza e la beneficenza (IPAB) e molti altri enti assistenziali per categorie e finalità varie.

Da allora le azioni delle regioni in favore della famiglia hanno riguardato settori diversi e si sono intersecate con le iniziative dello Stato e con quelle degli enti locali, principalmente i comuni, che tradizionalmente gestiscono i servizi sociali.

Servizi socio-educativi, misure a sostegno della natalità, tutela della maternità e della paternità, politiche abitative sono i settori principali di intervento: insieme al coordinamento dei servizi per così dire tradizionali come asili nido e consultori, le regioni sperimentano anche altre iniziative innovative insieme a interventi finanziari e/o agevolazioni tariffarie.

 

Gli interventi sono finanziati con risorse proprie e con la quota spettante alle regioni del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Le risorse finanziarie del Fondo per il 2008 ammontano 1.464 milioni di euro. Di questi, secondo l’ultima ripartizione (DM 19/11/2008) 766,6 milioni di euro sono destinati al finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi (assegni ai nuclei familiari, assegni di maternità, agevolazioni ai genitori di portatori di handicap grave….), 41 milioni sono assegnate al Ministero del lavoro e della salute e delle politiche sociali e i restanti 656 milioni di euro sono ripartiti tra le regioni e le province autonome.

 

Sulle politiche assistenziali – quelle che lo Stato NON può rivendicare alla propria competenza legislativa e/o amministrativa – ‘incombe’ la realizzazione del federalismo fiscale: si vuol dire cioè che per l’assetto delle competenze e della finanza che le sostiene, lo Stato dovrebbe poter agire sulle politiche assistenziali - quelle per le quali non ha competenza primaria o concorrente – soltanto attraverso la definizione e il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); non più attraverso leggi di settore e finanziamenti a destinazione vincolata.

 

Questa vicenda è già lunga e ripetuta. Le leggi sulla maternità, gli asili nido, i consultori e altro ancora finanziavano separatamente e direttamente le singole politiche. I loro fondi erano ‘a destinazione vincolata’. Con il trasferimento delle competenze le azioni sono passate alle regioni e agli enti locali delegati e, corrispettivamente, i relativi finanziamenti hanno perso il vincolo di destinazione e, ancor più, da trasferimenti erariali si sono trasformati in risorse di natura tributaria, derivanti da tributi e compartecipazioni il cui gettito è utilizzato indistintamente dalle regioni e dagli enti locali. Più volte la legge dello Stato ha tentato di intervenire direttamente nelle materie di competenza regionale (vedi, segnatamente, gli asili nido), ma le rivendicazioni delle regioni – ferma la propria competenza amministrativa - le hanno consentito soltanto di destinare risorse aggiuntive al settore; mai di indirizzare quelle esistenti.

Si prefigura dunque la necessità di definire i LEA anche nel settore dell’assistenza sociale e di prefigurare il loro finanziamento secondo il principio del fabbisogno standard e la relativa perequazione delle capacità fiscali.

 

A seguire - a mero titolo esemplificativo - una panoramica delle iniziative regionali

Servizi socio-educativi

§      Potenziamento dei servizi di asili-nido attraverso contributi ai comuni (Abruzzo DGR  30/9/2008 n. 114/11)

§      Finanziamento per la costruzione di nuovi asili nido: per la realizzazione di  nuove strutture di asili nido o sezioni primavera, la  ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture già esistenti, e per la realizzazione  di strutture complementari per l’infanzia quali micronidi e centri ludici per la prima infanzia, nonché progetti pilota per asili aziendali (Puglia, atto dirigenziale n. 470 del 06/06/2008, pubblicato sul BURP n.92 del 12/06/2008)

§      Organizzazione e/o ampliamento dei servizi integrativi ai nidi d’infanzia: assistenza familiare; nido famiglia (Lazio L.R. 32/2001; Veneto)

Tutela della maternità e paternità, genitorialità responsabile

§      Direttive per il potenziamento – e rinnovamento – dei consultori familiari (Friuli Venezia Giulia L.R. 11/2006, art. 5)

§      Contributi finanziari ai consultori pubblici e privati riconosciuti su presentazione di progetti. La regione Veneto eroga i contributi nell’ambito delprogetto “Piano di riorganizzazione dei Consultori Familiari per potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie” articolato in tre aree: “sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità”, “promozione di azioni di accompagnamento alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani“, l’implementazione dei servizi di riconciliazione, mediazione familiare e spazio neutro”;

§      Contributi ad associazioni, istituzioni pubbliche e private su presentazione di progetti dell’ambito del programma "Fare rete e dare tutela e sostegno alla maternità" (regione Lombardia);

§      Attività formative rivolte alle giovani coppie

 

 

Politiche abitative

§      Contributi per l’acquisto della prima casa (ammortamento mutuo) a giovani coppie, persone sole con figli, gestanti sole (Calabria L.R. 1/2004, Marche Piano casa 2006-2008);

§      Riserva del 20% degli alloggi da realizzare nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica per le giovani coppie (Lazio L.R. 32/2001; Sicilia L.R. 10/2003).

Interventi economici a sostegno del nucleo familiare

§      Buono famiglia 2009: contributo di 1.500 euro per l’anno 2009, destinato  alle famiglie a basso reddito che hanno almeno tre figli minorenni, nella regione Lombardia (DGR 8881 del 20.1.2009)

§      Bonus bebè: attivato dalla Regione Lazio nello scorso settembre, il progetto prevede l'assegnazione di un contributo una tantum di 500 euro alle neo mamme, residenti da oltre un anno nel territorio laziale e con un indicatore della situazione economica (Isee) inferiore o uguale a 20mila euro. (Regione Lazio, art. 54 L.R. 26/2007, DGR n. 662/2008)

§      “Carta famiglia” è lo strumento che attribuisce il diritto all’applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi  e tariffe per la fornitura e la fruizione di servizi  significativi della vita familiare (Friuli Venezia Giulia L.R. 11/06 art. 10); in altre regioni sono i singoli comuni che hanno adottato iniziative simili (in Veneto e Emilia Romagna);

§      Contributi ai Comuni per attivare iniziative sperimentali in campo di politiche tariffarie a beneficio delle famiglie numerose in particolare con quattro o più figli (Veneto);

§      Il Prestito sull’onore si propone come un aiuto concreto per le famiglie con una difficoltà economica temporanea, per le future mamme con problemi nel proseguire la gestazione, giovani coppie con figli, famiglie con un solo genitore e figli minori. E’ un prestito in denaro a tasso zero che viene concesso dal Comune tramite una apposita convenzione con istituti bancari e con la finanza etica, per realizzare progetti di spesa che riguardino in primo luogo i figli, come spese sanitarie, spese relative l'abitazione, spese legali, spese scolastiche, spese per sostenere l'inserimento lavorativo di un genitore. (Emilia-Romagna L.R: 2/2003; Calabria L.R. 1/2004)

§      Garanzie creditizie: contributi per l’abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali non superiori a 25.000 euro (Sicilia L.R. 10/2003 art. 3)

§      Assegno regionale al nucleo familiare previsto solo dalla regione Trentino Alto Adige (articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n.1, “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”)

§      Contributi previdenziali regionali: per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, in regime di lavoro part-time; per la costituzione di una pensione di vecchiaia e per la costituzione di una pensione integrativa per determinati soggetti. Questi contributi sono previsti solo dalla regione Trentino Alto Adige (articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n.1, “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e legge regionale 25 luglio 1992, n. 7).

Altre iniziative

§      Associazionismo familiare: molte regioni sostengono e promuovono l’associazionismo familiare, in alcuni casi anche attraverso il sostegno economico ai progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica (Friuli-Venezia Giulia L.R. 11/2006; Abruzzo DGR  30/9/2008 n. 114/11)

§      I progetti per il marchio di qualità:  Family in Trentino è un progetto della provincia autonoma di Trento, un marchio di qualità che viene rilasciato a tutti quegli operatori (siano essi servizi pubblici ed enti locali oppure negozi, ristoranti, impianti sportivi e così via) i quali si impegnano a rispettare, nella loro attività, criteri ben definiti per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie, anche con prezzi agevolati; analogamente il “Marchio Famiglia” della Regione Veneto è un accreditamento che la regione ha avviato promuovendo e certificando tutte quelle strutture – enti pubblici e privati, istituti di credito, privato sociale, privati cittadini - che vogliano promuovere la famiglia con progetti mirati o con interventi di prezzo. (DGR n° 4254, del 30.12.2008).


Interventi nel settore della casa: alcune esperienze regionali

Regione Calabria

Nel febbraio 2009 la regione Calabria ha messo a disposizione dell’edilizia sociale 155 milioni di euro, derivanti dalle risorse dei fondi ex Gescal e previsti dalla Legge Regionale 36/2008. La cifra sarà ripartita in due parti: 79 milioni saranno destinati alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione alle fasce deboli, mentre il resto sarà utilizzato per appartamenti da cedere in proprietà. Le risorse serviranno alla realizzazione di 3 mila alloggi grazie al recupero del patrimonio immobiliare esistente, soprattutto nei centri storici, e alla riqualificazione di aree degradate. Nel caso di nuove costruzioni i partecipanti dovranno dimostrare di avere la disponibilità di una idonea area edificabile. Alle giovani coppie sarà assegnato il 25% degli alloggi, agli anziani il 20%, mentre a studenti fuori sede e lavoratori extracomunitari il 5%. È stata poi fissata al 3% la quota da riservare alle ragazze madri.

Regione Friuli

Nel mese di novembre 2008, la Giunta Regionale ha stanziato 4 milioni e 387 mila euro per la costruzione di nuovi alloggi, in risposta all’emergenza abitativa esistente. Gli interventi saranno eseguiti attraverso la stipula di accordi di programma con le Ater regionali.

Regione Lazio

Nel mese di novembre 2008, la regione Lazio ha stanziato 275 milioni di euro per la costruzione di nuove case di edilizia residenziale pubblica agevolata. Il finanziamento è reso disponibile già per il 2008 in modo da potere avviare tutte le procedure necessarie utilizzare i fondi nel più breve tempo possibile. Il piano prevede la costruzione di 6000 nuovi alloggi e destina per 140 milioni per rifinanziare il bando per la costruzione di alloggi da parte di cooperative e imprese nella città di Roma; 70 milioni per costruire alloggi in housing sociale; oltre 46 milioni per l’acquisto di alloggi dismessi da enti e società; oltre 18 milioni di euro per alloggi per anziani.

 

Il testo della delibera è disponibile all’indirizzo http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/deliberazioni/PD%2076.pdf

Il resoconto della seduta del Consiglio regionale in cui è stata approvata la delibera è disponibile all’indirizzo http://aulacrl.regione.lazio.it/seduta_n_123_del_11_02_09.pdf.

Regione Lombardia

Nel novembre 2008, l’assessorato alla Casa della regione Lombardia ha predisposto il Piano triennale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (Prerp 2007-2009) che è stato finanziato con 561 milioni di euro e che è in pieno corso di attuazione.

Il programma prevede l’attuazione di Programmi di Riqualificazione Urbana e sociale (60 milioni per 1.000 nuovi alloggi) attraverso i Contratti di Quartiere e gli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la realizzazione di case a canone sociale e moderato e di case per la locazione temporanea (181 milioni per 164 interventi). Sono inoltre previsti:  un contributo acquisto Prima Casa (80 milioni); un Fondo Sostegno Affitti (170 milioni in cofinanziamento); Contratti di Quartiere (67 milioni). I rimanenti fondi serviranno ad incrementare altri tipi di intervento come, ad esempio, l’incremento dei servizi abitativi a canone convenzionato, l’acquisto di alcune aree e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Testo del II Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009

http://www.casa.regione.lombardia.it/Testi/Prerp/PRERP2007_2009_051206.doc.pdf

http://www.casa.regione.lombardia.it/prerp2007.9.htm

Regione Veneto

Nel novembre 2008 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il piano triennale per l’edilizia residenziale pubblica che definisce, sino al 2010, il fabbisogno abitativo, gli obiettivi della programmazione regionale, i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie, le modalità di incentivazione. Il programma triennale aggiorna il precedente piano, scaduto nel 2003, e stanzia 130 milioni di euro, di cui 22,5 per l’edilizia residenziale sovvenzionata (cioè per la locazione a canone sociale, a totale carico della Regione) e 108 milioni di euro per l’edilizia agevolata, cioè per alloggi realizzati da imprese e cooperative con il contributo parziale della Regione. I risultati attesi dal programma triennale sono la realizzazione nel prossimo quinquennio di almeno 330 alloggi pubblici da parte degli Ater attraverso i fondi per l'edilizia sovvenzionata, e di 3233 alloggi di edilizia residenziale agevolata, realizzati da imprese e cooperative edilizie, destinati a nuclei familiari con reddito Ise non superiore a 60 mila euro, aumentato di 2 mila euro per ogni figlio a carico. Di questi 3233 alloggi, 900 saranno realizzati da fondazioni, enti non profit, cooperative da concedere in locazione a canone concertato (social housing).

La regione Veneto ha inoltre avviato un programma di housing sociale per la realizzazione di mille alloggi a canone calmierato attraverso il “Fondo Veneto casa”, costituito dalla Regione insieme alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (CARIPARO). Si tratta di un fondo etico, dove capitali pubblici e privati possono agire insieme. La regione ha stanziato 5,5 milioni di euro per il 2008 e altrettanti per il 2009. Stesso impegno finanziario per la fondazione Cariparo. L’obiettivo è quello di arrivare a 100 milioni di euro. Metà della cifra sarà raccolta direttamente tra i sottoscrittori del fondo, mentre per il resto si ricorrerà alla Cassa Depositi e Prestiti. Sara invece Beni Stabili SpA a gestire il fondo, che potrà essere operativo a metà del 2009 con un rendimento tra il 6% e l’8%. L’iniziativa è volta ad agevolare i cittadini più svantaggiati, che non possono sostenere un affitto sul libero mercato, ma nello stesso tempo hanno un reddito troppo alto per accedere alle graduatorie Erp.



[1]    Si tratta della restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell’obbligazione tributaria iscritti a ruolo.

[2]    La citata Decisione riguarda gli incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria, dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con il mercato comune.

[3]    Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultante alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al Fondo in esame.

[4]    Più in particolare, dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti e di ulteriori elementi comprovanti l’effettivo bisogno;

[5]    Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[6]    Si fa presente che il disegno di legge citato è il risultato dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, deliberato dall’'Assemblea della Camera dei deputati il 5 agosto 2008. Il provvedimento è attualmente all’esame del Senato.

[7]     “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”