Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza - A.C. 2008-A/R - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2008-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 113    Progressivo: 3
Data: 14/03/2011
Descrittori:
DIRITTI CIVILI E POLITICI   GARANTE
MINORI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
AC N. 127/XVI   AC N. 349/XVI
AC N. 858/XVI   AC N. 1197/XVI
AC N. 1591/XVI   AC N. 1913/XVI
AC N. 2199/XVI     

SIWEB

 

14 marzo 2011

 

n. 113/3

Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

A.C. 2008-A/R ed abb.

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2008-A/R

Titolo

Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Data approvazione in Commissione

9 marzo 2011

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame (2008 ed abb.) torna all’esame dell’Assemblea dopo che quest’ultima, il 7 ottobre 2009, ne aveva deliberato il rinvio in commissione.

Le commissioni riunite I e XII, nella seduta del 15 febbraio scorso, hanno avviato il nuovo esame, in sede referente, del testo unificato predisposto dalle relatrici, che ha subito alcune modifiche con l’approvazione di emendamenti. Nella seduta del 9 marzo l’esame in sede referente si è concluso con la votazione del mandato alle relatrici.  

Qui di seguito si procederà ad una sintetica illustrazione del contenuto del disegno di legge come risultante a seguito delle modifiche approvate in commissione.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L’articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l’attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, in conformità alle previsioni delle convenzioni internazionali, delle norme comunitarie, costituzionali e legislative. L’articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell’Autorità garante, organo monocratico, scelta, tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Vengono poi disciplinate le cause di incompatibilità e la determinazione dell’indennità di carica spettante all’Autorità. L’articolo 3 attribuisce al Garante una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell’attuazione delle convenzioni internazionali e delle normativa europea e nazionale vigente, la collaborazione all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone minore di età e a quella di organizzazioni ed istituti di tutela dei loro diritti, la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell’attuazione del diritto alla salute e nell’accesso all’istruzione, la formulazione di osservazioni e proposte circa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza, la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di situazioni di disagio di minori, la gestione di forme di collaborazione con i garanti regionali. Essa, inoltre, può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e presenta alle Camere ogni anno – entro il 30 aprile – una relazione sull’attività svolta. Viene poi istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l’adozione di linee d’azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni. L’articolo 4 consente al Garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici nonché ad enti privati - nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza - nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori. L’autorità ha anche la facoltà di chiedere l’accesso ad archivi o banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate. Tutti i procedimenti di competenza dell’Autorità si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/19901.

L’articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, con sede in Roma, alle dipendenze dell’Autorità, con un numero massimo di 10 unità, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio. Viene demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dell’Autorità garante, la definizione delle norme per l’organizzazione dell’Ufficio e la gestione delle spese. Le spese per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3, per le attività connesse e per il funzionamento dell’Ufficio sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114 o altri numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti. Spetta ad una determinazione dell’Autorità garante medesima la definizione dei modi di presentazione delle segnalazioni e dei reclami che assicurino la semplicità delle forme di accesso.

L’articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’iter del provvedimento è stato piuttosto complesso e caratterizzato da una serie di passaggi procedurali.

Nel febbraio 2009 le commissioni riunite I e XII hanno avviato, in sede referente, l’esame dei diversi progetti di legge in materia (A.C. 127 ed abb.).

Nel mese di marzo dello stesso anno le commissioni hanno adottato come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 2008), apportando poi ad esso alcune modifiche per effetto dell’approvazione di emendamenti. Nella seduta del 23 settembre 2009, le Commissioni riunite I e XII concludevano l’esame in sede referente, del disegno di legge, con la votazione del mandato al relatore.

L’esame in Assemblea, iniziato il 29 settembre 2009 con la discussione del provvedimento, e proseguito il 6 e il 7 ottobre con la votazione dell’articolo 1, si è tuttavia arrestato in tale sede con la richiesta di rinvio in Commissione, avanzata dal Presidente della I Commissione, nella seduta del 7 ottobre 2009. Oltre a motivazioni di copertura finanziaria del provvedimento, sono state sollevate nel dibattito, dai diversi schieramenti, perplessità sull’effettiva indipendenza gerarchica e funzionale del Garante, qualificato, nel nuovo testo, attualmente all’esame dell’Aula, “Autorità garante”.

Come sopra già ricordato, le commissioni riunite I e XII, nella seduta del 15 febbraio scorso, hanno avviato il nuovo esame, in sede referente, del testo unificato predisposto dalle relatrici, che ha subito alcune modifiche con l’approvazione di emendamenti. Nella seduta del 9 marzo l’esame in sede referente si è concluso con la votazione del mandato alle relatrici.  

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Quanto ai pareri espressi dalle commissioni competenti in sede consultiva, va ricordato che la II Commissioneha espresso un parere favorevole con una osservazione, la III Commissione un parere favorevole con osservazioni, la VII, la IX la XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso un parere favorevole, mentre la X e la XI Commissione hanno comunicato che non avrebbero espresso il parere.

In merito le relatrici hanno ritenuto che le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni II e III non rechino contributi utili al miglioramento del testo.

La V Commissione ha espresso direttamente all’Assemblea il parere di propria competenza, essendo stato questo votato il giorno successivo alla votazione del mandato alle relatrici presso le commissioni riunite I e XII. Si tratta di un parere favorevole con alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

 


 

 

 

 

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