Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza - A.C. 2008-A - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2008/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 113    Progressivo: 2
Data: 25/09/2009
Descrittori:
GARANTE   ISTITUZIONE DI ENTI
MINORI   TUTELA E CURATELA
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
AC N. 127/XVI   AC N. 349/XVI
AC N. 858/XVI   AC N. 1197/XVI
AC N. 1591/XVI   AC N. 1913/XVI
AC N. 2199/XVI     

SIWEB

 

25 settembre 2009

 

113/2

Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

A.C. 2008-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2008-A

Titolo

Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Commissioni competenti

I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali)

Data approvazione in Commissione

23 settembre 2009

 

 


Contenuto

Nella seduta del 23 settembre scorso, le Commissioni riunite I e XII hanno concluso l’esame, in sede referente, del disegno di legge A.C. 2008, recante “Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza”. L’esame del provvedimento, congiuntamente a quello di altre proposte di legge (A.C. 127 ed abb.), è iniziato lo scorso febbraio. Nel mese di marzo le commissioni hanno adottato come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa, apportando poi ad esso alcune modifiche per effetto dell’approvazione di emendamenti.

Qui di seguito si procederà ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento come risultante a conclusione dell’esame in sede referente.

L’articolo 1 prevede l’istituzione, con sede in Roma, del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, anche per dare attuazione a convenzioni internazionali e a norme costituzionali. L’articolo 2, dopo aver statuito la piena indipendenza ed autonomia del Garante, sottratto ad ogni forma di controllo gerarchico o funzionale, ne rimette la nomina, tra persone con particolare competenza nel campo dei diritti e delle problematiche minorili, ad una determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera e del Senato. Il garante dura in carica quattro anni - e può esser riconfermato non più di una volta -. Viene stabilita l’incompatibilità con una serie di attività ed uffici e rimessa ad un d.p.c.m. - di concerto con il Ministro dell’economia -. la determinazione del compenso ad esso spettante. L’articolo 3 attribuisce al Garante una serie di funzioni di promozione, iniziativa, segnalazione nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell’attuazione delle convenzioni internazionali e delle normativa europea e nazionale vigente, la proposta di iniziative per assicurare la piena tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la formulazione di osservazioni circa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza, la gestione di forme di collaborazione con i garanti regionali, la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di situazioni di disagio di minori.

L’articolo 4 consente al Garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici nonché ad enti privati - nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza - nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori.

L’articolo 5 stabilisce che per lo svolgimento dei propri compiti il Garante si avvalga delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili presso il dipartimento per le politiche della famiglia e presso il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio.

L’articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, attraverso i numeri telefonici di emergenza o mediante reclami relativi a violazioni di diritti dei minori. Spetta ad una determinazione del Garante medesimo la definizione dei modi di presentazione delle segnalazioni e dei reclami.

L’articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Relazioni allegate

All’atto della sua presentazione, il disegno di legge del Governo (A.C. 2008), oltre alla relazione illustrativa è stato corredato dell’analisi tecnico-normativa e della relazione tecnica. Ad esso è altresì allegato il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni. 

 

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene in una materia non disciplinata attualmente dall’ordinamento giuridico, dando attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 31 della Costituzione nonché a convenzioni internazionali ed europee.

Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come rilevato anche dall’analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge del Governo (A.C. 2008), la materia trattata appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, viene disciplinata l’istituzione di un nuovo organismo statale, con un richiamo, pertanto, alle previsioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera f) della Costituzione, dall’altro le politiche di sostegno all’infanzia e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale per la tutela dei diritti dei minori rientrano nelle disposizioni di cui alla lettera f) del medesimo comma 2 dell’articolo 117.

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L’istituzione da parte degli Stati membri di garanti per l’infanzia, in attuazione delle convenzioni internazionali per la tutela dell’infanzia, è stata espressamente caldeggiata dal Parlamento europeo nella risoluzione “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” adottata il 16 gennaio 2008. L’importanza di una maggiore tutela dei minori nel corso dei procedimenti giudiziari e delle indagini è sottolineata in una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, approvata in plenaria il 3 febbraio 2009.

La tutela dei diritti dei minori è considerato un campo di azione prioritario sia nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, sia nel programma della Presidenza ceca per il primo semestre 2009.

Si segnala inoltre che dal 1987 è stato istituito presso il Parlamento europeo l’incarico di Mediatore per i casi di sottrazione internazionale di minori. La Commissione europea ha recentemente previsto la creazione al suo interno di  un gruppo interservizi e di un coordinatore per i diritti dei minori.

Si ricorda infine che a sostegno della politiche di tutela dei minori l’Unione europea ha adottato il programma specifico Daphne III per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (dotazione di 116,85 milioni di euro per il periodo 2008-2013) e il programma “Safer Internet” per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (dotazione finanziaria di 55 milioni di euro per il periodo 2009-2013).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

 

L’articolo 2, al comma 2, rimette ad un d.p.c.m., di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione del compenso spettante al Garante. Viene poi contemplata, all’articolo 6, una determinazione dello stesso garante per definire le modalità di presentazione ad esso delle segnalazioni e dei reclami dei singoli. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AS0064c.doc