Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza A.C 127 e abb. - Riferimenti normativi e documentazione
Riferimenti:
AC N. 349/XVI   AC N. 858/XVI
AC N. 127/XVI   AC N. 1197/XVI
AC N. 1591/XVI   AC N. 1913/XVI
AC N. 2008/XVI   AC N. 2008/XVI
AC N. 2008/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 113    Progressivo: 1
Data: 09/02/2009
Descrittori:
GARANTE   GIOVANI
INFANZIA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
AC N. 2008/XVI   AC N. 1913/XVI


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

A.C. 127 e abb.

Normativa di riferimento e documentazione

 

 

 

 

n. 113/1

 

 

 

9 Febbraio 2009

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AS0064b.doc

 

 


INDICE

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (Artt. 31, 117 e 118)3

§      Codice penale (Art. 121)3

§      Codice di procedura penale (Art. 338)3

§      Legge 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (Artt. 11 e 11-ter)3

§      Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia (Art. 38)3

§      Legge 28 febbraio 1987, n. 56. Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (Art. 16)3

§      Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Art. 17)3

§      D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (Art. 8)3

§      Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Artt. 9, 10 e 16)3

§      Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989  3

§      D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365. Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo  3

§      Legge 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia (Art.1)3

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Art. 33)3

§      L. 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. (Art. 17)3

§      L. 20 marzo 2003, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996  3

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod. L. 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (Art. 19)3

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (Art. 1 co 1250)3

§      D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. (Artt. 1, 2 e 3)3

Normativa regionale

§      Regione Veneto L.R. 9 agosto 1988, n. 42. Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.3

§      Regione Abruzzo L.R. 14 febbraio 1989, n. 15. Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori.3

§      Regione Friuli Venezia-Giulia L.R. 24 giugno 1993, n. 49. Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.3

§      Regione Puglia L.R. 11 febbraio 1999, n. 10. Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.3

§      Regione Lazio L.R. 28 ottobre 2002, n. 38. Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.3

§      Regione Marche L.R. 28 luglio 2008, n. 23. Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale.3

Documenti parlamentari

§      Commissione parlamentare per l’infanzia Relazione per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. XVI-bis, n. 4)3

Atti internazionali e comunitari

§      Assemblea Generale delle Nazioni Unite Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1959  3

§      Consiglio d’Europa Convenzione del 25 ottobre 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali  (Art. 10)3

§      Assemblea Generale delle Nazioni Unite Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani3

§      Parlamento europeo Risoluzione A3-0172/92 dell’8 luglio 2002 Risoluzione su una Carta europea dei diritti del fanciullo  3

§      Parlamento europeo Risoluzione A4-0393/96 del 12 dicembre 1996 Risoluzione su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea Tutela dei Minori - Adozione di Minori3

§      Recommendation 1286 (1996) on a European strategy for children  3

§      Recommendation 1460 (2000) Setting up a European ombudsman for children  3

§      Recommendation 1551 (2002)3

 


SIWEB

Documenti parlamentari

 


Commissione parlamentare per l’infanzia
Relazione per l'istituzione di un Garante nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. XVI-bis, n. 4)

 

Premessa

 

La Commissione parlamentare per l'infanzia, avendo partecipato con una delegazione rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari ai lavori della Sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite interamente dedicata all'infanzia svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, nel cui ambito si è svolto anche un Forum dell'Unione interparlamentare, ha potuto confermare la necessità, già precedentemente avvertita, di istituire anche in Italia un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale figura, infatti, già esiste in molti Paesi europei - sia pure con caratteristiche, funzioni e poteri diversi -, è specificamente richiesta da molti atti internazionali e dall'Europa in particolare. Si è inoltre costituita, sin dal 1997, una rete internazionale di ombudsmen, denominata ENOC (European network of ombudsmen for children) e sono state presentate anche in questa legislatura numerose proposte di legge finalizzate all'istituzione di tale figura.

Dalla ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) ad oggi appare del resto opportuna una riflessione rispetto ai progressi compiuti in materia di tutela dei diritti dell'infanzia. La stessa Sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite aveva tra i suoi obiettivi proprio quello di valutare l'effettiva applicazione della Convenzione nei Paesi che l'avevano sottoscritta, le iniziative assunte e le possibili future azioni comuni.

Per quanto concerne l'Italia, dopo la ratifica della Convenzione di New York avvenuta con legge 27 maggio 1991, n. 176, si è svolto un intenso lavoro di approfondimento e di riflessione - anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione speciale per l'infanzia presso la Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Russo Iervolino - a conclusione del quale è stata approvata la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito con carattere permanente la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, creando un sistema integrato di competenze, ruoli e funzioni. La Commissione, i cui principali compiti sono quelli di controllo e di indirizzo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ha elaborato la presente relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, tenendo conto oltre che delle audizioni svolte sull'argomento[1] anche degli intendimenti espressi dal Governo nel Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il periodo 2002-2004, deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 giugno 2003, ove, nel programma di interventi legislativi, si è individuata in particolare la creazione di un Ufficio di pubblica tutela del minore.

 

1. Atti e impegni internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia

 

L'esigenza di istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza è ribadita da numerosi atti ed impegni internazionali.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 18 prevede che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedano alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, al numero 31 afferma che i governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnano ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione o il potenziamento di organismi nazionali come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.

Le Osservazioni conclusive relative all'Italia - nell'ambito dell'esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 - formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite il 31 gennaio 2003, al n. 15 contengono la raccomandazione che lo Stato parte si impegni a nominare un difensore civico indipendente nazionale per i minori.

Per quanto riguarda gli atti europei, la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92 dell'8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo. Nella risoluzione su misure per la protezione dei minori (A4-0393/96 del 12 gennaio 1996), il Parlamento europeo al punto 24 invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri esempi rivelatisi positivi e afferma che è importante che esistano istituzioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo. La raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa (24 gennaio 1996), su una strategia europea per i minori, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, tra l'altro, al n. 7, a nominare un incaricato (difensore civico) per l'infanzia o un'altra struttura che offra garanzie di indipendenza, abbia le competenze richieste per migliorare la vita dei bambini e sia accessibile al pubblico attraverso mezzi quali uffici locali. Il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 (raccomandazione 1460, n. 8), raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo hanno fatto di nominare un difensore civico nazionale per l'infanzia e il 26 marzo 2002 (raccomandazione 1551, n. 4), chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l'impegno di istituire un difensore civico nazionale per i fanciulli, o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei fanciulli e sorvegliare la loro applicazione. Quest'ultimo documento, al n. 5, auspica anche l'istituzione di un difensore civico indipendente europeo per l'infanzia con poteri d'iniziativa.

Infine la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede all'articolo 12 che gli Stati incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso specifici organi che abbiano, tra le altre, le seguenti funzioni: fare proposte per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli; formulare pareri sui progetti di legge relativi ai diritti dei fanciulli; fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e alle persone ed agli organi che si occupano delle questioni relative ai minori, informazioni generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei fanciulli; ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni appropriate.

 

2. Le esperienze dei Garanti nazionali per l'infanzia in alcuni Paesi europei

 

Il Garante per l'infanzia è una figura piuttosto diffusa nel panorama europeo, essendo costituito, a livello nazionale o regionale, in numerosi Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Il 9 luglio 2003 - all'inizio del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea - la Commissione parlamentare per l'infanzia ha organizzato presso la Camera dei deputati una giornata di studio «Verso un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Confronto con alcune esperienze europee», per conoscere direttamente alcune esperienze significative di Paesi nei quali sono già operanti garanti nazionali e, inoltre, per contribuire alla riflessione su un garante europeo per l'infanzia e l'adolescenza.

La giornata di studio si è svolta con la partecipazione di nove rappresentanti di organismi di garanzia dei diritti dell'infanzia di Paesi europei (Stiria - Austria, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Svezia, Catalogna - Spagna, Comunità autonoma di Madrid - Spagna, Ungheria); all'iniziativa, aperta dal Presidente della Camera, sono intervenuti anche esponenti del Governo, componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e giuristi.

I risultati del convegno, di grande interesse sia per l'ampiezza del panorama delle esperienze illustrate, sia per la rilevanza dei contributi, hanno consentito di delineare con maggiore precisione la struttura, le concrete linee d'azione e gli orientamenti degli organismi istituiti nei diversi Paesi europei per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Non è ovviamente possibile rinvenire una figura unitaria di Garante, avendo ciascuno degli organismi dei diversi Paesi europei struttura e caratteristiche proprie. Si vanno comunque definendo alcune linee tendenzialmente comuni sia in ordine all'organizzazione sia in riferimento alle funzioni svolte dagli organismi in esame.

Per quanto riguarda la struttura, vi sono Paesi in cui sono istituiti Garanti nazionali (Francia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Islanda, Lituania, Norvegia), altri in cui operano Garanti regionali (Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito, Russia) ed altri ancora nei quali coesistono gli uni e gli altri (Austria). In alcuni casi, gli organismi nazionali hanno anche articolazioni periferiche: ad esempio, il Défenseur des enfants francese ha corrispondenti territoriali, in larga parte volontari, in 35 dei 100 Dipartimenti in cui è suddivisa la Francia ed è in programma la realizzazione di una presenza ancora più capillare, anche nei Territori d'oltre mare. Nell'ipotesi dei Garanti nazionali, si tratta generalmente di organi monocratici (con la sola eccezione della Danimarca, in cui è istituito un Consiglio nazionale per i bambini), la cui nomina è prevalentemente governativa, spettando essa, a seconda dei casi, all'esecutivo nella sua collegialità ovvero a singoli ministri (in Norvegia il Garante viene nominato dal Re su proposta del Governo). I Garanti portoghese e polacco sono, invece, di derivazione parlamentare, essendo eletti rispettivamente dal Parlamento a maggioranza qualificata e dalla Camera con l'approvazione del Senato. Il mandato di questa tipologia di Garanti ha una durata piuttosto estesa, assestandosi sui 5 o 6 anni (solo in Norvegia e Portogallo la durata è di 4 anni), e, in alcune ipotesi, esso risulta altresì rinnovabile (Norvegia, Polonia, Svezia e Portogallo). La durata del mandato dei Garanti è, a volte, superiore a quella degli stessi organi che li hanno designati, in modo da accentuare il carattere di indipendenza dal potere politico dell'istituzione (Comunità autonoma di Madrid). Sono, in ogni caso, sempre previste rigorose cause di incompatibilità dell'ufficio con altre attività, sempre a presidio dell'indipendenza ed autonomia dell'organo.

Non tutti i Garanti europei si dedicano però esclusivamente alla tutela dell'infanzia: in alcuni Paesi, infatti, tale compito è svolto da articolazioni interne di organismi dotati di competenze di carattere più generale, volte alla garanzia dei diritti umani. Si tratta, in particolare, dei Garanti dell'Ungheria, del Portogallo e della Comunità autonoma della Catalogna.

Le funzioni svolte dai Garanti sono piuttosto simili in tutti i Paesi. Esse consistono essenzialmente in attività di promozione ed informazione circa i diritti dell'infanzia, consulenza sia ai privati, sia agli organi governativi e legislativi, anche ai fini dell'adozione di opportune iniziative, ascolto dei bambini, spesso attraverso apposite linee telefoniche gratuite, raccolta di denunce, assistenza nelle ipotesi concrete, monitoraggio. Peraltro, il Consiglio danese non si occupa affatto di casi singoli, ma svolge prevalentemente attività di studio e di divulgazione della conoscenza dei diritti dei bambini e degli adolescenti. In alcuni casi, il Garante ha poteri più incisivi, in quanto è competente a rappresentare sul piano istituzionale l'interesse dei bambini (Svezia), ovvero a svolgere vere e proprie indagini sulle violazioni dei diritti dei minori (Spagna - Comunità autonoma di Madrid, Belgio - Comunità francese, anche se con poteri non giuridicamente vincolanti), con la possibilità di richiedere documenti ed informazioni a tutte le autorità competenti (Belgio - Comunità fiamminga) o, infine, a prestare assistenza legale e giudiziaria (Portogallo). In alcuni Paesi, comunque, i compiti del Garante non risultano tassativamente individuati dalle leggi istitutive, al fine di non limitare e circoscrivere le potenzialità operative dell'organo, che diventa così idoneo ad adeguare il tipo di intervento alle necessità di volta in volta emergenti (Norvegia).

Un'ultima notazione, infine, riguarda il fatto che in presenza di Garanti regionali risultano particolarmente accentuati i compiti di assistenza individuale nei casi concreti, in ragione della collocazione territoriale degli uffici, maggiormente sensibili alle problematiche locali. È, ad esempio, significativo il modello del Garante regionale della Stiria (Austria), che ha propri «ambasciatori» presso le scuole ed altri centri di aggregazione con il compito di assumere e ricevere informazioni, mantenendo in tal modo vivo il rapporto di bambini, adolescenti, genitori ed educatori con l'organismo di tutela.

 

3. Il quadro normativo in Italia

 

La legislazione italiana in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, sulla base delle convenzioni internazionali, trova una sua iniziale disciplina con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori, e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi della Convenzione di New York.

L'Osservatorio nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali e ora presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predispone, ogni due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti. Il Centro di documentazione raccoglie la normativa, i dati e le pubblicazioni scientifiche; realizza la mappa aggiornata annualmente dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; analizza le condizioni dell'infanzia; predispone, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti e del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di New York; formula proposte per la elaborazione di progetti-pilota; promuove la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccoglie e pubblica regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e pubblicazioni che interessano il mondo minorile.

Non si dimentichi che altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell'infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri amministrativi (come in materia di adozioni, di tutela dei minori stranieri, etc.).

In realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.

Il completamento di questa normativa di carattere nazionale conduce all'istituzione nel nostro Paese di una Autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia che sia nello stesso tempo dotata di piena autonomia e indipendenza di fronte al potere politico e in genere alle organizzazioni di governo; e dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell'infanzia possa essere efficacemente esercitata.

Al fine del completamento del quadro legislativo, occorre individuare i principi costituzionali operanti nella materia, segnatamente in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni, alla luce delle rilevanti modifiche apportate al testo della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2002, n. 3.

Anzitutto si deve tenere presente che la materia della tutela dei diritti dell'infanzia, come anche altre materie concernenti i diritti civili e sociali, presenta una duplicità di aspetti a seconda che si guardi alla tutela dei diritti del bambino come persona, segnatamente sul versante civile e penale, ovvero alle politiche sociali - concernenti la sanità, la scuola, l'assistenza, lo sport, il tempo libero, la formazione in genere, etc. - che coinvolgono fortemente la gioventù e quindi i bambini e gli adolescenti nell'ambito della vita sociale. Anzi possiamo dire che essi in queste politiche sono più fortemente coinvolti rispetto alle altre categorie, proprio per la loro naturale debolezza, per essere più esposti ai rischi sociali, per aver bisogno nella crescita, di maggior sostegno da parte delle strutture pubbliche.

Sul punto si deve sottolineare che le politiche sociali nel vigente assetto costituzionale sono principalmente di competenza delle Regioni sul piano legislativo (articolo 117 della Costituzione) e degli enti locali, Comuni e Province, sul piano amministrativo (articolo 118 della Costituzione). Tra esse, solo nella scuola la competenza statale rimane forte ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e anche dell'articolo 117 che attribuisce alle Regioni solo una competenza di carattere organizzativo peraltro limitata all'esigenza di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ma tutte le altre politiche sociali, compresa la fondamentale politica sanitaria, risultano ormai attribuite alla competenza regionale e locale.

Allo Stato tuttavia resta un'importante attribuzione di potestà legislativa di carattere generale in queste materie, attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Attraverso l'esercizio di siffatta competenza lo Stato ha la capacità di assicurare che in tutti gli ordinamenti regionali i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti a tutti e segnatamente alle categorie più deboli quale può essere considerata quella dei minori e degli adolescenti. Ma la gestione delle politiche sociali concernenti anche questa categoria sicuramente resta di competenza del governo regionale e locale.

Viceversa la tutela dei diritti della persona, e quindi del bambino e dell'adolescente come persona, è riservata alla competenza statale in quanto essa è fondamentalmente attratta nelle materie di cui alla lettera l) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (ordinamento civile, penale, processuale) e d'altra parte strettamente connessa con l'ordine pubblico e la sicurezza e fortemente implicata dai rapporti internazionali dello Stato. Possiamo quindi affermare che la tutela dei diritti dei minori, intesi in senso stretto come diritti civili e come tutela penale e processuale degli stessi, sia di stretta competenza della legislazione dello Stato. Mentre la connessione di questa materia con quella delle politiche sociali, è data dalla determinazione con legge dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio.

Ne consegue che l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenze ben delimitate in questo ambito, rientra sicuramente nella competenza legislativa statale. Anzi è un impegno specifico dello Stato, sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte.

Il mutato quadro istituzionale, conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, rende inoltre auspicabile che siano riordinate - eventualmente attraverso una delega al Governo - le competenze degli organismi istituiti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia, tra i cui compiti principali vi è la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei soggetti in età evolutiva, che deve evidentemente essere armonizzato con le ampliate competenze delle Regioni. Tale riordino andrebbe attuato secondo un attento criterio di distinzione tra compiti di politica attiva, di competenza del Governo stesso e delle Regioni, e compiti di tutela dei diritti dei minori, di competenza dell'istituendo Garante. Si deve tuttavia tenere presente che la materia della tutela dei diritti del bambino come persona nell'ordinamento civile, penale e processuale è fortemente connessa con la materia dei diritti sociali del bambino e delle politiche sociali che questi diritti sono chiamate ad esaudire e che pertanto il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrà agire in stretta collaborazione con gli organismi regionali e con gli stessi governi regionali e locali, chiamati a programmare e gestire le politiche sociali.

Nell'ambito del detto riordino sarebbe bene, inoltre, prevedere che il Garante collabori all'organizzazione della Giornata annuale dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita con la stessa legge 23 dicembre 1997, n. 451.

 

4. Le esperienze regionali

 

Organismi specifici che si occupano dei diritti dell'infanzia, al di là delle diverse denominazioni, risultano istituiti in otto Regioni, attraverso l'approvazione di apposite leggi. Si tratta, in particolare, del Veneto (legge regionale 9 agosto 1988, n. 42), dell'Abruzzo (legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15), del Piemonte (legge regionale 31 agosto 1989, n. 55), del Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 24 giugno 1993, n. 49), dell'Umbria (legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3), della Puglia (legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10), delle Marche (legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18) e del Lazio (legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38).

In realtà, solo quattro di tali organismi (ossia quelli presenti nelle regioni Veneto, Friuli, Lazio e Marche) assumono la struttura di garante in senso proprio, mentre gli altri si configurano sostanzialmente come articolazioni degli organi di governo della Regione.

Per quanto riguarda i Garanti in senso proprio, si tratta di cariche monocratiche configurate in modo autonomo rispetto al potere politico: i titolari dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori (Friuli), dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (Veneto), il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (Lazio) ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (Marche) sono eletti dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi (anche se in Friuli e nelle Marche solo per le prime tre votazioni) e possono essere da esso revocati con la medesima maggioranza per gravi motivi (Friuli e Veneto). Inoltre, le leggi delle regioni Veneto e Lazio stabiliscono espressamente che il Garante eserciti la sua attività in piena libertà ed indipendenza di giudizio, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Sempre a presidio dell'autonomia ed indipendenza dell'organo, sono previste diverse cause di incompatibilità[2], tra cui quella con la carica di parlamentare, consigliere ed assessore regionale, amministratore di Comuni e Province, componente di organi dirigenti di partiti e sindacati (Veneto), direttore generale, sanitario ed amministrativo delle ASL, amministratore di ente e azienda pubblici ovvero di enti sovvenzionati dallo Stato.

Per l'accesso all'incarico le leggi di riferimento prevedono, inoltre, specifici requisiti: laurea (Veneto e Lazio), ovvero documentata esperienza di quindici anni (Marche), una specifica competenza giuridico-amministrativa (Friuli e Lazio) in materia minorile e nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia.

I Tutori durano in carica cinque anni ed hanno sede, in alcuni casi, presso la Giunta regionale (Veneto e Marche), in altri presso il Consiglio regionale (Lazio), mentre in Friuli il Tutore è collocato presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale.

Generalmente i Garanti si avvalgono di personale e mezzi della Regione per l'esercizio delle loro funzioni, mentre il Garante del Lazio ha a disposizione un'apposita struttura organizzativa, che può anche essere articolata in sedi a livello provinciale.

Per quanto riguarda le funzioni, è possibile individuare quattro tipologie essenziali di compiti attribuiti agli organi in questione, relative a: reperimento e formazione di personale addetto a svolgere attività di tutela e curatela; promozione di iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei diritti dei minori, sia attraverso la realizzazione di studi e ricerche, sia tramite la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; funzioni consultive su atti legislativi ed amministrativi all'esame delle istituzioni regionali; segnalazione di situazioni di rischio alle autorità competenti, ad esempio, ai servizi sociali, all'autorità giudiziaria, alle pubbliche amministrazioni.

Le recentissime leggi delle regioni Lazio e Marche attribuiscono ulteriori e numerose funzioni ai rispettivi Garanti, le più significative delle quali riguardano la vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia o affidati temporaneamente ad altre famiglie (peraltro tale funzione è presente anche tra quelle del Tutore del Veneto); la promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, di iniziative per la tutela dei diritti del minore, soprattutto in relazione alla prevenzione dell'abuso; la collaborazione agli interventi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza; la vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione, con potere di segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di eventuali trasgressioni; intervento nei procedimenti amministrativi; verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Gli altri quattro organismi sono invece organi collegiali (Consulta regionale di tutela a difesa dei minori in Abruzzo, Consiglio regionale sui problemi dei minori in Piemonte, Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva in Umbria, Commissione consultiva per i problemi dei minori in Puglia). In due casi (Piemonte, Puglia) sono composti sia da politici sia da tecnici e hanno legami stretti con le autorità di governo regionale, essendo presieduti dall'assessore regionale ai servizi sociali; in Abruzzo i componenti sono solo tecnici, nominati dalla Giunta regionale; in Umbria la legge istitutiva non prevede nulla sui componenti e le modalità di nomina, ma definisce l'organismo come «strumento conoscitivo per la programmazione e il coordinamento delle politiche per l'infanzia» e precisa che svolge i suoi compiti mediante le strutture della Giunta regionale.

Le funzioni ricalcano in parte quelle attribuite ai Garanti monocratici, riguardando attività di informazione e consultive. Peraltro, gli organismi in esame hanno una più accentuata vocazione allo studio ed approfondimento delle tematiche relative ai minori - anche al fine di identificare le cause degli stati di bisogno e delle situazioni di rischio (si veda, in particolare, la Consulta regionale di tutela a difesa dei minori della regione Abruzzo) - nonché all'elaborazione di proposte finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'infanzia. Il Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva (Umbria) svolge altresì compiti di promozione della partecipazione di bambine e bambini alla progettazione di spazi e di interventi che li riguardano e di monitoraggio della qualità degli interventi e dei servizi dell'infanzia, con relativa valutazione dell'efficienza e dell'efficacia.

 

5. Le proposte di legge

 

Numerose proposte di legge sono state presentate nel corso dell'attuale legislatura al fine di istituire un Garante per l'infanzia. Si tratta dei progetti di iniziativa parlamentare A.C. 315 (Mazzuca), A.C. 695 (Turco ed altri), A.C. 818 (Molinari), A.C. 1228 (Pecoraro Scanio), A.C. 1999 (Pisicchio ed altri), A.C. 3667 (Buontempo ed altri) e A.S. 1916 (Ripamonti).

Tali progetti di legge prospettano soluzioni diversificate per la configurazione del Garante, sia in ordine all'aspetto strutturale sia in ordine a quello funzionale.

In particolare, in merito alla struttura, le proposte di legge delineano varie tipologie: mentre le proposte AA.CC. 1228, 3667 e A.S. 1916 istituiscono il Difensore civico (o Garante) dei minori con carattere nazionale, le proposte AA.CC. 695 e 818 affidano l'istituzione dell'organo a ciascuna regione e la proposta A.C. 1999 lo istituisce a livello provinciale. Infine, la proposta A.C. 315 prevede che il Garante del minore sia nominato dal giudice[3].

Nel caso di Garante nazionale, il potere di nomina è demandato ai Presidenti delle due Camere, similmente a quanto avviene in genere per le autorità indipendenti (proposte A.C. 1228 e A.S. 1916). L'A.C. 3667, invece, attribuisce la nomina dell'organo al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e le politiche sociali, mentre il Tutore provinciale è eletto dal consiglio provinciale, a maggioranza dei tre quinti dei componenti (anche se, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta: cfr. A.C. 1999).

Per quanto riguarda, poi, i requisiti che il Difensore deve possedere per essere nominato, le proposte di legge prevedono che: il candidato abbia età non superiore a sessantacinque anni (AA.CC. 818, 695)[4] e sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza professionale nella materia concernente l'età evolutiva e la famiglia (AA.CC. 315, 818, 695, 1228, 3667 e A.S. 1916), ovvero magistrato, professore universitario in materie giuridiche e psicopedagogiche, avvocato, psicoterapeuta con almeno cinque anni di esercizio professionale (A.C. 1999), o ancora sia dotato di indiscussa moralità e indipendenza (A.C. 1228 e A.S. 1916). La durata del mandato è fissata in quattro anni, prevedendo altresì l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi carica elettiva nonché con qualsiasi forma di lavoro autonomo e subordinato, comprese l'attività imprenditoriale e l'amministrazione di soggetti pubblici o privati (AA.CC. 695, 818, 1228, 1999, 3667 e A.S. 1916); il Difensore non può, inoltre, ricoprire incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgano attività nel settore dell'infanzia (AA.CC. 695 e 818).

In alcuni casi il Garante può reperire il proprio personale (A.C. 1228) anche attraverso il ricorso alle procedure di mobilità previste dall'ordinamento tra i pubblici dipendenti ovvero tramite contratti a tempo determinato. Le proposte A.C. 3667 e A.S. 1916 affidano, invece, ad un regolamento ministeriale (rispettivamente del Ministro del lavoro o della solidarietà sociale) la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio del Garante. Infine, progetti che demandano l'istituzione del Difensore alle Regioni (AA.CC. 695, 818) o alle Province (A.C. 1999) attribuiscono a queste ultime la competenza a determinarne l'organizzazione.

Per quanto riguarda le funzioni, i progetti di legge attribuiscono al Garante svariati compiti, che possono essere essenzialmente ricondotti a quattro aree tematiche. Si tratta di funzioni di carattere generale volte a diffondere e realizzare una cultura dell'infanzia (diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali; promuovere programmi di prevenzione; reperire e formare personale per svolgere funzioni di tutela o curatela), funzioni relative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l'adozione di opportuni interventi, anche normativi, funzioni relative allo svolgimento di attività amministrative (segnalare alla pubblica amministrazione i fattori di rischio; intervenire nei procedimenti amministrativi; prendere visione degli atti amministrativi relativi ai minori ed impugnarli), funzioni concernenti il profilo giudiziario (trasmettere denunce all'autorità giudiziaria; intervenire in giudizio per rappresentare il minore e per tutelarne gli interessi).

 

6. Osservazioni conclusive e proposte della Commissione

 

A conclusione dell'attività di approfondimento svolta, la Commissione ritiene necessario un adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurare una maggiore rispondenza agli atti internazionali sopra richiamati e una maggiore vicinanza alle situazioni, e quindi alle normative, presenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea.

L'istituendo Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbe assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, esercitando le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Si tratterebbe quindi di un'autorità indipendente sia dal Governo, sia dal Parlamento, al quale dovrebbe tuttavia presentare annualmente una relazione sulla propria attività.

Riguardo alla composizione del Garante, fra i modelli possibili appare preferibile quello di gran lunga più diffuso negli altri Paesi europei, cioè la forma monocratica; non mancano tuttavia valide motivazioni anche a favore di un organo collegiale. La nomina potrebbe essere effettuata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: tale modalità appare infatti presentare le più elevate garanzie e sembra preferibile all'elezione da parte delle Assemblee parlamentari; una determinazione al riguardo dovrà tuttavia opportunamente tener conto dell'eventuale introduzione di una disciplina generale delle autorità indipendenti. La durata in carica dovrebbe consistere in un tempo congruo, con divieto di riconferma, o, in alternativa, in un tempo più limitato (quattro anni) e con la possibilità di essere confermato una sola volta. Il Garante andrebbe scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori o che abbiano comprovata competenza specifica nel campo dei diritti dei minori. Ovviamente, dev'essere prevista l'incompatibilità con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.

L'organizzazione interna e le norme relative al funzionamento dovrebbero essere definiti con un regolamento adottato dal Garante stesso.

Per quanto attiene al delicato profilo dei rapporti tra il Garante nazionale e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, occorre prevedere che cooperino in spirito di leale collaborazione; a tale fine appare utile istituire un apposito organo di concertazione e di raccordo, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, presieduta dal Garante nazionale e composta da tutti i Garanti regionali, comunque denominati, nell'ambito della quale dovrebbe aver luogo non solo uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche un'azione di coordinamento, con particolare riguardo all'individuazione di forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori, alla verifica degli strumenti formativi e di aggiornamento degli operatori del settore dell'infanzia e alla predisposizione degli elenchi di persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e curatori speciali dei minori, nonché alla cura della formazione e all'aggiornamento di tali persone. La Conferenza dovrebbe riunirsi periodicamente, almeno ogni tre mesi.

In linea generale, il Garante dovrebbe configurarsi come una sorta di snodo relazionale, in grado di intessere una fitta rete di rapporti con tutti gli organismi - pubblici e non - competenti in materia di infanzia, che si affacciano sul panorama nazionale ed internazionale. In quest'ottica il Garante intratterrebbe, quindi, rapporti di collaborazione con gli organi dell'Unione Europea, con le organizzazioni non governative che si occupano di tutela e promozione dei diritti dei minori, con organismi di tutela dei minori operanti in altri Paesi, sul versante internazionale, e con la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato per i minori stranieri - anche al fine di richiedere ad entrambi informazioni e documenti utili per verificare l'efficacia della tutela dei diritti dei minori - sul fronte interno. Nella medesima linea d'intervento, il Garante dovrebbe anche poter stipulare protocolli d'intesa con i ministeri, gli enti pubblici nazionali e locali, l'UNICEF, gli organismi internazionali, gli ordini professionali, le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel settore, avvalendosi altresì, per l'esercizio delle proprie funzioni, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica e sociale, cui richiedere specifiche indagini.

La Commissione ha preso in considerazione inoltre la possibilità di dotare il Garante di articolazioni territoriali, prospettando a tale riguardo più soluzioni. Una prima ipotesi potrebbe essere l'individuazione delle articolazioni territoriali del Garante nazionale nei garanti regionali e nelle istituzioni similari già presenti sul territorio. Tale soluzione appare tuttavia insufficiente, sia perché i garanti locali esistono solo in poche Regioni (né sarebbe possibile con una legge imporre ovunque l'istituzione dei garanti regionali), sia perché il livello regionale appare ancora troppo esteso. Sembra quindi più idonea un'altra soluzione, che consiste nel prevedere l'istituzione di uffici del garante a livello provinciale, che potrebbero avvalersi del supporto logistico degli Uffici territoriali del Governo.

Riguardo alle attribuzioni, occorrerebbe conferire al Garante poteri effettivi, in grado di incidere sul tessuto sociale e civile in cui si trova ad operare. In tal senso, si dovrebbe dotare il Garante del potere di richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, ordinando eventualmente, per determinate situazioni, lo svolgimento di specifiche indagini o ispezioni (con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie per i casi di mancata collaborazione con il Garante), o ancora della facoltà di intervenire in giudizio, promuovendo azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori e ricorrendo alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite per segnalare violazioni dei diritti dei minori. Analogamente il Garante dovrebbe avere la possibilità di chiedere al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti del figlio minore ovvero qualora vi sia un grave conflitto tra il minore e coloro che esercitano la potestà nei suoi confronti, la nomina di un curatore speciale che possa, in rappresentanza del minore stesso, promuovere o partecipare al giudizio.

Oltre che sul versante amministrativo e giudiziario, al Garante dovrebbe essere data la possibilità di influire anche sul fronte normativo, attribuendo ad esso il compito di esprimere pareri in ordine ai progetti di legge ed agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di competenza, nonché di proporre l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

La Commissione ritiene importante anche la questione della tutela dei minori impiegati nella pubblicità, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, nelle trasmissioni televisive e nelle attività sportive professionistiche: al Garante, in tali ambiti, dovrebbe essere affidata la funzione di rilasciare autorizzazioni preventive all'impiego dei minori.

In ogni caso, al Garante dovrebbero spettare i seguenti compiti:

vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori;

promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

istituire e gestire un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti;

esercitare le funzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

favorire lo sviluppo e l'attuazione della mediazione, anche in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, e la formazione di operatori di settore.

Nel corso della giornata di studio del 9 luglio 2003 «Verso un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Confronto con alcune esperienze europee», il Ministro per le politiche comunitarie e il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali con delega per le politiche sociali hanno annunciato che nella riunione informale del Consiglio dei ministri degli affari sociali dell'Unione europea, che si terrà a Lucca il 25 settembre 2003, tra i temi all'ordine del giorno vi sarà anche quello della tutela dei minori e, specificamente, dell'istituzione di un Garante europeo in tale settore. La Commissione parlamentare per l'infanzia auspica che possa così avviarsi un percorso che conduca ad istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Unione europea, che potrà avere utili funzioni di stimolo e di coordinamento.


Atti internazionali e comunitari

 


Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
del 20 novembre 1959

(revisionata nel 1989)

 

Preambolo

 

• Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

• Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

• Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

• Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;

• Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa,

 

l'Assemblea Generale

proclama

 

la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinchè esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

Principio primo:

il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Principio secondo:

il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettualem morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità.

Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del fanciullo.

 

 

Principio terzo:

il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.

Principio quarto:

il fanciullo deve beneficare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto:

il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio sesto:

il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. la società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E' desiderabile che alle famiglie nunerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio settimo:

il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio ottavo:

in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio nono:

il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di avere raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale o morale.

Principio decimo:

il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.

 

 

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE

SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

 

I DIRITTI DEL FANCIULLO

 

Gli Stati della presente Convenzione

 

• Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo,

• tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia libertà,

• riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti Internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,

• ricordato che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione e d assistenza,

• convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,

• riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,

• considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,

• tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Fanciullo del 1942 e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,

• tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",

• richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),

• riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione, riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

 

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

 

Articolo 2

1.    Gli stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.

2.    Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

 

Articolo 3

1.    In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.

2.    Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo.

3.    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

 

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

 

 

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente convenzione.

1.    Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.

2.    Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

 

Articolo 7

1.    Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.

2.    Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

 

Articolo 8

1.    Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciute per legge, senza interferenze legali

2.    Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.

 

Articolo 9

1.    Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria in conformità alla leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo.

2.    In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.

3.    Gli Stati parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.

4.    Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.

 

Articolo 10

1.    In conformità all'obbligo che incombe agli stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.

2.    Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel loro paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

 

Articolo 11

1.    Gli Stati parti devono adottare le misure le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).

2.    A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.

 

Articolo 12

1.    Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.

2.         A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

 

Articolo 13

1.    Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezza scelto dal fanciullo.

2.    l'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:

a)    al rispetto dei diritti e della reputazioni altrui

b)    alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

 

Articolo 14

1.    Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2.    Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.

3.    La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.

 

Articolo 15

1. Gli stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

a)    a partecipare alla vita culturale;

b)    a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia autore.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

 

Articolo 16

1.    Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2.    a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto;

b) il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano membri di detti istituti specializzati, in quanto tali, rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

 

Articolo 17

1.    Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e istituti specializzati interessati.

2.    I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

3.    Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

 

Articolo 18

1.    Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.

2.    Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.

3.    Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

 

Articolo 19

1.    Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.

2.    Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonchè per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.

 

Articolo 20

1.    Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello stato.

2.    gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.

3.    Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la "kafala" prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, culturale e linguistica.

 

Articolo 21

Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:

a)    assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai ganitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consiglinecessari in materia;

b)    riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;

c)    assicurare, in caso di adozione in un altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;

d)    prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;

e)    perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multileterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

 

Articolo 22

1.    gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato da dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parte.

2.    A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e epr rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati nè i genitori, nè alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.

 

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

2.    Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.

3.    In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo , e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.

4.    Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonchè l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

 

 

 

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei piu' alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:

a)    ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;

b)    garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;

c)    combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base, mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale;

d)    garantire approppriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;

e)    garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;

f)     sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratic he tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.

4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire pregressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

 

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorita' competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.

 

Articolo 26

1.    Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonche' delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perche' questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.

2.    Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento nonche' di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.

 

Articolo 27

1.    Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2.    I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilita' di assicurare, nei limiti delle loro possibilita' e delle loro disponibilita' finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3.    Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessita', devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio .

4.    Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilita' di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilita' finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero . In particolare, allorquando la persona avente una responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonche' la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.

 

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva e piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunita', devono in particolare:

a)    rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;

b)    promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuita' dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;

c)    rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità con ogni mezzo appropriato;

d)    rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;

e)    prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.

2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignita' umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.

3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in material di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A tale proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.

 

Articolo 29

1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:

a)    promuovere lo sviluppo della personalita' del fanciullo, dei suoi talenti, delle due attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;

b)    inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;

c)    inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui origianrio e delle civiltà diverse dalla propria;

d)    preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;

e)    inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dello Stato.

 

Articolo 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo .

 

Articolo 31

1.    Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposot ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2.    Gli Stati parti devono rispettare e pro;uovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

 

Articolo 32

1.    Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2.    Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:

a)    fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;

b)    stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;

c)    stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo.

 

Articolo 33

Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

 

Articolo 34

Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:

a)    l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;

b)    lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;

c)    lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

 

Articolo 35

Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

 

Articolo 36

Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.

 

Articolo 37

Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:

a)    nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza posibilità di liberazione debbano venire irrogati per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;

b)    nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile.

c)    qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari.

d)    qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.

 

Articolo 38

1.    Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicsabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.

2.    Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.

3.    Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo e si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.

4.    In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

 

Articolo 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

 

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, nonchè dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:

a)    nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;

b)    qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:

I.     essere considerato innocente fino ache la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

II.     essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;

III.    avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in particolare, in ragione della sua età o condizione, nonchè di quella dei suoi genitori o tutori;

IV.   non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;

V.    se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;

VI.   avvalersi dell'assistenza gratuita di un'interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;

VII.  avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.

3. Gli Stati parti devono cercsare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare si impegnano a:

a)    fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;

b)    adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.

4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benesere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

 

 

 

Articolo 41

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:

a)    nella legislazione di uno Stato parte, oppure

b)    nel diritto internazionale in vigore in quello Stato

 

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

 

Articolo 43

1.    Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.

2.    Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.

3.    I membri del Cmitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.

4.    La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.

5.    L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segterario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.

6.    I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.

7.    In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.

8.    Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9.    Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10.   Le riunini del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale. 10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.

11.   (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).

12. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).

 

 

Articolo 44

1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizazione di questi diritti;

a)    entro due anni dall'entrsata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati;

b)    successivamente ogni cinque anni;

2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscono agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.

3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.

4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottoporrà all;Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.

6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

 

Articolo 45

Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima:

a)    Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEFe qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei sottori di rispettiva competenza.

b)    Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggermenti del Comitatoeventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;

c)    Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;

d)    Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

 

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

 

 

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 48

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 49

1.    La presente Convenzione entrarà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segterario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2.    Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi adesica dopo il deposito del ventesimo strunemto di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

 

Articolo 50

1.    Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarene il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segterario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2.    Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.

3.    Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.

 

Articolo 51

1.    Il Segretario generale riceverà e comunichera a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.

2.    Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.

3.    Le riserve possono edssere ritirare in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

 

Articolo 53

Il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

 

Articolo 54

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 


Consiglio d’Europa
Convenzione del 25 ottobre 2007
per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
(Art. 10)

(omissis)

Capitolo III

Autorità specializzate e organismi di coordinamento

 

Art. 10

Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

 

1. Le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il settore dell’educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie.

2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere, necessarie per istituire o designare:

a) istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la promozione e la protezione dei diritti del bambino, assicurando che esse siano dotate di risorse e di responsabilità specifiche;

b) meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano, nel rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali, l’osservazione e la valutazione dei fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini.

3. Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i poteri pubblici competenti, la società civile ed il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei bambini.

(omissis)

 


Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993

Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani

 

 

L’Assemblea Generale,

 

Richiamando le pertinenti risoluzioni concernenti le istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, particolarmente le sue risoluzioni 41/129 del 4 dicembre 1986 e 46/124 del 17 dicembre 1991 e le risoluzioni della Commissione per i diritti umani 1987/40 del 10 marzo 1987, 1988/72 del 10 marzo 1988, 1989/52 del 7 marzo 1989, 1990/73 del 7 marzo 1990, 1991/27 del 5 marzo 1991 e 1992/54 del 3 marzo 1992, prendendo nota della risoluzione della Commissione 1993/55 del 9 marzo 1993,

Ribadendo l’importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Patti Internazionali sui Diritti Umani e altri strumenti internazionali per promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Affermando che dovrebbe essere accordata priorità allo sviluppo di strutture appropriate a livello nazionale per assicurare l’effettiva implementazione degli standard internazionali dei diritti umani,

Convinta del ruolo significativo che le istituzioni possono svolgere a livello nazionale nel promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e nello sviluppare e potenziare la consapevolezza pubblica di quei diritti e quelle libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite possono svolgere un ruolo catalizzatore nell’assistere lo sviluppo delle istituzioni nazionali agendo come un luogo di scambio di informazioni e di esperienze,

Ricordando a questo proposito le linee guida sulla struttura e il funzionamento delle istituzioni nazionali e locali per la promozione e la protezione dei diritti umani approvate dall’Assemblea Generale nella sua risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978,

Accogliendo con piacere il crescente interesse mostrato in tutto il mondo per la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali, espresso durante il Meeting Regionale per l’Africa della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, tenuta a Tunisi dal 2 al 6 novembre 1992, il Meeting Regionale per l’America Latina e i Caraibi, tenuto a San José dal 18 al 22 gennaio 1993, il Meeting Regionale per l’Asia, tenuto a Bangkok dal 29 marzo al 2 aprile 1993, il Workshop del Commonwealth sulle Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani, tenuto a Ottawa dal 30 settembre al 2 ottobre 1992 e il Workshop per l’Asia e la Regione del Pacifico sui temi dei Diritti Umani, tenuta a Jakarta dal 26 al 28 gennaio, e manifestato nelle decisioni annunciate recentemente da diversi Stati Membri di creare istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani,

Ricordando la Dichiarazione e il Programma d’Azione di Vienna, in cui la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato l’importante e costruttivo ruolo svolto dalle istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani, in particolare nella loro capacità consultiva per le autorità competenti, il loro ruolo nel riparare alle violazioni dei diritti umani, nella diffusione delle informazioni sui diritti umani e nell’educazione riguardo i diritti umani,

Rilevando i diversi approcci adottati in tutto il mondo per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello nazionale, sottolineando l’universalità, indivisibilità e l’interdipendenza di tutti i diritti umani, e sottolineando e riconoscendo il valore di tali approcci alla promozione universale del rispetto e dell’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

1. Prende nota con soddisfazione del recente rapporto del Segretario Generale, preparato conformemente alla risoluzione 46/124 dell’Assemblea Generale del 17 dicembre 1991;

2. Riafferma l’importanza di sviluppare, in accordo con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali effettive per la promozione e la protezione dei diritti umani e di assicurare il pluralismo dei membri e la loro indipendenza;

3. Invita gli Stati Membri a creare o, quando già esistono, a sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani e ad incorporare quelle strutture in piani di sviluppo nazionale;

4. Invita le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani create dagli Stati Membri a prevenire e a contrastare tutte le violazioni dei diritti umani come elencate nella Dichiarazione e nel Programma d’Azione di Vienna e nei pertinenti strumenti internazionali;

5. Richiede al Centro per i Diritti Umani del Segretariato di proseguire i suoi sforzi per potenziare la cooperazione tra le Nazioni Unite e le istituzioni nazionali, particolarmente nel campo dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica e di informazione ed educazione, includendoli all’interno della Campagna di Informazione Pubblica Mondiale per i Diritti Umani;

6. Richiede inoltre al Centro per i Diritti Umani di creare, su richiesta degli Stati Membri interessati, centri delle Nazioni Unite per la formazione e la documentazione sui diritti umani e di fare ciò sulla base di procedure stabilite per l’uso delle risorse disponibili all’interno del Fondo Volontario delle Nazioni Unite per i Servizi di Consulenza e di Assistenza Tecnica nel Campo dei Diritti Umani;

7. Richiede al Segretario Generale di rispondere positivamente alle richieste degli Stati Membri riguardo all’assistenza nel creare e nel sostenere le istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani come parte del programma di servizi di consulenza e cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani, come pure riguardo a centri nazionali per la documentazione e la formazione sui diritti umani;

8. Stimola tutti gli Stati Membri a fare i passi necessari per promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti la creazione e l’azione effettiva di tali istituzioni nazionali;

9. Afferma il ruolo delle istituzioni nazionali come agenzie per la diffusione di materiali sui diritti umani e per altre attività di pubblica informazione, preparati o organizzati sotto gli auspici delle Nazioni Unite;

10. Accoglie con piacere l’organizzazione sotto gli auspici del Centro per i Diritti Umani di un meeting di follow-up a Tunisi in dicembre 1993 con lo scopo, in particolare, di esaminare modi e mezzi per promuovere l’assistenza tecnica per la cooperazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali e per continuare ad esaminare tutte le questioni relative al tema delle istituzioni nazionali;

11. Accoglie inoltre con piacere i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali, annessi alla presente risoluzione;

12. Stimola la creazione e il rafforzamento delle istituzioni nazionali tenendo conto di quei principi e riconoscendo che è diritto di ogni stato scegliere la struttura che meglio si adatta alle sue particolari esigenze a livello nazionale;

13. Richiede al Segretario Generale di riferire all’Assemblea generale alla sua cinquantesima sessione sull’implementazione della presente risoluzione.

 

Annex

Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali Competenze e responsabilità

1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti umani.

2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chiaramente esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera di competenza.

3. Un’istituzione nazionale avrà, inter alia, i seguenti compiti:

(a) Sottomettere al governo, Parlamento o ogni altro organo competente, su una base consultiva o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l’esercizio del suo potere di venire a indipendentemente a conoscenza di materia, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente le promozione e la protezione dei diritti umani; l’istituzione nazionale può decidere di renderli pubblici; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, si riferiscono alle seguenti aree:

(i) Qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure disposizioni relative ad organizzazioni giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l’istituzione nazionale esaminerà le disposizioni legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l’adozione di una nuova legislazione, emendamenti a quella in vigore e l’adozione di emendamenti delle misure amministrative;

(ii) Ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;

(iii) La preparazione di rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;

(iv) Spostare l’attenzione del Governo su situazioni interne al paese in cui i diritti umani siano violati e presentare delle proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un’opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo;

(b) Promuovere e assicurare l’armonizzazione e l’implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;

(c) Incoraggiare la ratifica degli strumenti sopra menzionati o l’accessione a quegli strumenti, e assicurare la loro implementazione;

(d) Contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite; e alle istituzioni regionali, secondo gli obblighi nascenti da trattati e, quando necessario, esprimere un’opinione in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;

(e) Cooperare con le Nazioni Unite e ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell’area della promozione e della protezione dei diritti umani;

(f) Assistere nella formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro esecuzione nelle scuole, università e circoli professionali;

(g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l’informazione e l’educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.

 

Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo

1. La composizione dell’istituzione nazionale e la nomina dei suoi membri, sia attraverso un’elezione o altrimenti, saranno stabiliti secondo una procedura che permetta tutte le necessarie garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze sociali (di società civile) coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso la presenza, di, rappresentanti di:

(a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti umani e impegnate a combattere la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, per esempio, associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed eminenti scienziati;

(b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso;

(c) Università ed esperti qualificati;

(d) Parlamento;

(e) Dipartimenti del Governo (se questi sono inclusi, i loro rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo in veste consultiva).

2. L’istituzione nazionale avrà un’infrastruttura adatta ad uno svolgimento scorrevole delle sue attività, in particolare un adeguato finanziamento. Lo scopo di tale finanziamento dovrebbe essere quello di renderla in grado di avere un suo staff e suoi locali, per essere indipendente dal Governo e non soggetta a controllo finanziario che potrebbe minare la sua indipendenza.

3. Per garantire la stabilità dei membri dell’istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica durata del mandato. Il mandato può essere rinnovabile, purché il pluralismo della composizione dell’istituzione sia assicurato.

 

Metodi di attività

All’interno del quadro delle sue attività, l’istituzione nazionale:

(a) Considererà ogni questione rientrante nella sua competenza, sia che venga ad essa sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di chiunque altro;

(b) Sentirà ogni persona e otterrà ogni informazione e ogni documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;

(c) Si rivolgerà alla pubblica opinione direttamente o attraverso organi di stampa, particolarmente per pubblicizzare le sue opinioni e le sue raccomandazioni;

(d) Si riunirà su base regolare e quando necessario alla presenza di tutti i suoi membri debitamente convocati;

(e) Creerà gruppi di lavoro formati dai suoi membri e darà vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell’espletamento delle sue funzioni;

(f) Manterrà consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani (in particolare ombudsmen, mediatori e simili);

(g) In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell’espandere l’operato delle istituzioni nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni, impegnate della promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone sofferenti fisicamente e mentalmente) o in particolari aree.

 

Principi addizionali concernenti lo status di commissioni con competenza quasi-giurisdizionale

Un’istituzione nazionale può essere autorizzata ad ascoltare e a considerare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali.

I casi possono essere presentati davanti ad essa da individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni di sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa.

In tali casi, e senza pregiudizio dei principi sopra affermati riguardanti gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate possono essere basate sui seguenti principi:

(a) Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione o, all’interno dei limiti di legge, attraverso decisioni vincolanti o, quando necessario, su base confidenziale;

(b) Informare la parte che presenta una petizione in merito a propri diritti, in particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire l’accesso ad essi;

(c) Conoscere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;

(d) Fare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di prassi amministrative, in modo particolare se esse hanno creato difficoltà alle persone che presentano petizioni riguardo al riconoscimento dei loro diritti.


Parlamento europeo
Risoluzione A3-0172/92 dell’8 luglio 2002
Risoluzione su una Carta europea dei diritti del fanciullo

 

 

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli on.:

a)    Casini e altri su una Carta europea dei diritti del fanciullo (133-0035/90),

b)    Ceci e altri sullo sfruttamento sessuale, la pornografia e la prostituzione, nonché sul traffico di bambini in Europa (133-0505/90),

c)    Ferri su una maggiore protezione dell'infanzia, in particolare per quanto riguarda i casi di bambini scomparsi (133-2166/90),

d)    Sisó Cruellas sul maltrattamento dei bambini (133-1669/91),

- viste le petizioni:

a)    n. 430/90, presentata dalla sig.ra Kaloudakis, di nazionalità greca, à nome del «Movimento non allineato delle donne», relativa all'abuso sessuale di un minorenne da parte del padre; e

b)    n. 588/90, presentata dal sig. Bilburn, di nazionalità britannica, sulla pornografia infantile e l'abuso sessuale di bambini.

- viste le proprie risoluzioni del 12 luglio 1990 in merito alla Convenzione sui diritti del fanciullo (1) e del 13 dicembre 1991 sui problemi dei bambini nella Comunità europea (2),

- vista la propria risoluzione del 12 aprile 1989 sulla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (3), - vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla sottrazione di minori (4),

- vista la propria risoluzione del 13 maggio 1986 su una Carta europea dei bambini degenti in ospedale (5), - visti il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (6); il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione sul diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (7); le direttive del Consiglio 90/364/CEE sul diritto di soggiorno, 90/365/CEE sul diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e 90/366/CEE sul diritto di soggiorno degli studenti (8).

- vista la direttiva del Consiglio 77/486/CEE relativa alla scolarizzazione dei figli dei lavoratori migranti (9), - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

- vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

- viste la Convenzione 105 del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di custodia dei bambini e sul ristabilimento della custodia dei bambini e la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione di minorenni,

- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0172/92),

A.    considerando che l'infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale ne determinano in buona parte la successiva vita da adulto,

B.    sottolineando in particolare il ruolo fondamentale che la famiglia e la sua stabilità svolgono nello sviluppo armonico ed equilibrato del bambino,

C.    considerando che i bambini sono una delle categorie più sensibili della popolazione, con esigenze specifiche che occorre soddisfare e proteggere,

D.    considerando che numerosi testi internazionali hanno riconosciuto come tali esigenze generino una serie di diritti per i bambini e comportino pertanto obblighi per i genitori, lo Stato e la società;

1.    ricorda che, nelle summenzionate risoluzioni del 12 luglio 1990 e 13 dicembre 1991 ha invitato gli Stati membri a aderire senza riserve alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo;

2.    ritiene che, non appena tutti gli Stati membri della Comunità l'abbiano ratificata, anche la Comunità dovrebbe aderire a tale Convenzione;

3.    ritiene tuttavia che i bambini della Comunità soffrano a causa di problemi specifici e che saranno particolarmente interessati da alcuni fenomeni derivanti dal processo di integrazione europea e dalla realizzazione del mercato interno;

4.    ritiene pertanto necessari strumenti comunitari specifici che basandosi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, consentano di affrontare i problemi che l'integrazione europea comporta per i minori, in relazione ai quali non esistono disposizioni nelle legislazioni degli Stati membri;

5.    chiede alla Commissione giuridica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di intensificare i suoi lavori in materia di diritto di famiglia, in particolare quelli che riguardano l'applicabilità della Convenzione dei diritti dell'uomo ai bambini, studiando la possibilità di mettere a punto un protocollo aggiuntivo a tale Convenzione che tenga maggiormente conto dei diritti del fanciullo;

6.    invita gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo;

7.    chiede agli organismi comunitari competenti di procedere anch'essi alla nomina di un difensore dei diritti dell'infanzia avente gli stessi poteri in ambito comunitario;

8.    invita la Commissione a presentare proposte concrete miranti ad azioni adeguate che favoriscano una politica nel settore della famiglia e un progetto di Carta comunitaria dei diritti del fanciullo che contenga i principi minimi e si basi sulle definizioni di seguito riportate:

8.1. si intende per fanciullo ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni, a meno che, in virtù della legislazione nazionale applicabile, abbia raggiunto la maggiore età anteriormente a tale data; agli effetti penali l'età di 18 anni è considerata l'età minima per l'assunzione delle proprie responsabilità;

8.2. ogni fanciullo, cittadino della Comunità europea, deve godere di tutti i diritti enunciati in questa Carta, secondo le modalità stabilite dalle legislazioni nazionali e secondo i principi del diritto comunitario;

8.3. ogni fanciullo che, a prescindere dalla sua origine, sia a carico di un cittadino di uno Stato membro che svolge o abbia svolto un'occupazione, o che risieda in un altro Stato membro, deve potersi avvalere su questo territorio di tutti quei diritti e vantaggi che la legislazione comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e di diritto di soggiorno riconosce alla sua famiglia;

8.4. i fanciulli originari di paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro della Comunità e i fanciulli rifugiati o apolidi riconosciuti come tali che risiedano in tale Stato membro, devono potersi avvalere dei diritti elencati -in questa Carta, secondo la legislazione nazionale e senza pregiudizio dei limiti che per alcuni di questi diritti possano derivare dal diritto comunitario;

8.5. sul territorio della Comunità nessun fanciullo potrà essere oggetto di discriminazioni per motivi di nazionalità, filiazione, orientamento sessuale, origine etnica, colore, sesso, lingua origine sociale, religione, credenze, stato di salute o altre circostanze, né per nessuno di questi motivi imputabile ai suoi genitori;

8.6. i fanciulli provenienti da paesi terzi, i cui genitori risiedano legalmente in uno Stato membro, devono godere su tale territorio della stessa parità di trattamento riservata ai loro connazionali nelle materie contemplate dai relativi accordi di associazione o cooperazione firmati dalla Comunità e da tali paesi terzi;

8.7. le disposizioni della presente Carta non possono in nessun caso limitare i diritti e le libertà riconosciuti al fanciullo dalle legislazioni nazionali o dagli strumenti internazionali a cui gli Stati membri abbiano aderito;

8.8. ogni fanciullo ha diritto alla vita; qualora i suoi genitori o le persone incaricate della sua tutela non siano in condizione di assicurarne la sopravvivenza e lo sviluppo, gli Stati membri devono garantirgli la protezione e le cure necessarie, così come adeguati mezzi di sussistenza minimi sufficienti, promuovendo e agevolando la prestazione delle cure necessarie da parte di persone o famiglie disposte a farlo, o mediante l'intervento diretto dei poteri pubblici qualora ciò non sia possibile;

8.9. ogni fanciullo deve essere registrato al momento della nascita e ha diritto a un nome e a una nazionalità; ogni fanciullo che al momento della nascita non abbia diritto ad acquisire la nazionalità dei genitori, o almeno di uno di essi, dovrà poter acquisire la nazionalità dello Stato nel cui territorio è nato, sempreché ciò sia contemplato dalla legislazione dello Stato in questione;

8.10. ogni fanciullo ha diritto alla protezione della sua identità e all'occorrenza, deve poter venire a conoscenza di determinate circostanze relative alle sue origini biologiche, entro i limiti imposti dalle legislazioni nazionali per la tutela dei diritti dei terzi; devono essere determinate le condizioni in base alle quali si daranno al fanciullo le informazioni relative alle sue origini biologiche, e lo si proteggerà dalla divulgazione di tali informazioni da parte di terzi;

8.11. ogni fanciullo ha il diritto di avere dei genitori o, in loro mancanza, di avere a sua disposizione persone o istituzioni che li sostituiscano; il padre e la madre hanno una responsabilità congiunta quanto al suo sviluppo e alla sua istruzione; è loro obbligo prioritario procurare al fanciullo una vita dignitosa e assicurargli, nella misura consentita dalle loro risorse finanziarie, i mezzi per soddisfare le sue necessità; gli Stati membri devono assicurare ai genitori l'opportuna assistenza per le responsabilità che competono loro, nell'ambito di organismi, servizi e strutture sociali corrispondenti; i genitori che lavorano devono inoltre poter ottenere permessi per prendersi cura dei figli;

8.12. in caso di decesso dei genitori, gli Stati membri devono disporre dei meccanismi necessari per occuparsi del futuro dei bambini rimasti orfani; in questo senso, prevale la volontà dei genitori deceduti qualora sia stata espressa e sia possibile rispettarla; gli Stati membri devono assumere la responsabilità del rispetto della volontà dei genitori deceduti e adottare le misure necessarie per mantenere uniti gli orfani di una stessa famiglia evitando in ogni caso la loro separazione; gli Stati membri devono inoltre creare i centri necessari per l'accoglienza degli orfani; 8.13. in caso di separazione di fatto, separazione legale, divorzio dei genitori o nullità del matrimonio, il fanciullo ha il diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori, i quali hanno gli stessi obblighi, anche se uno dei due risiede in un altro paese, a meno che l'organismo competente dello Stato membro interessato dichiari ciò incompatibile con la salvaguardia degli interessi del fanciullo; devono essere applicate prima le misure opportune per impedire che i fanciulli siano illegalmente sequestrati, trattenuti o non restituiti, da parte di uno dei genitori o di terzi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in uno Stato membro o in un paese terzo; i procedimenti legali previsti devono poter consentire una soluzione economica e rapida delle controversie ed essere facilmente attuabili in tutta la Comunità;

8. 14. ogni decisione familiare, amministrativa o giudiziaria che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo prioritario alla difesa e salvaguardia dei suoi interessi; a questo fine, e sempreché ciò non implichi alcun rischio o pregiudizio per il fanciullo, questi deve essere ascoltato fin da quando la sua maturità e la sua età lo consentano; allo scopo di favorire la decisione da parte delle persone competenti, il fanciullo deve essere ascoltato specialmente in tutti quei procedimenti e decisioni che implichino la modifica dell'esercizio della patria potestà, la determinazione della tutela e dell'affidamento, la designazione del suo tutore legale, il suo affidamento in adozione o l'eventuale collocamento in un'istituzione familiare, educativa o di reinserimento sociale; a questo proposito il rappresentante dello Stato o il suo equivalente dovrà essere parte in causa in tutte le procedure con il compito principale di tutelare i diritti e gli interessi del fanciullo;

8. 15. ogni fanciullo i cui genitori, o uno di essi, si trovino a scontare una pena detentiva, deve poter mantenere con essi gli adeguati contatti; i fanciulli in tenera età che convivono con la madre nelle carceri devono potersi avvalere di infrastrutture e cure adeguate; gli Stati membri devono garantire a questi fanciulli la formazione scolastica al di fuori dell'ambito carcerario;

8. 16. gli Stati membri devono incoraggiare, sempreché sia possibile e conforme alle legislazioni nazionali e alle convenzioni internazionali, l'adozione dei fanciulli abbandonati che si trovino sul loro territorio, previa autorizzazione dei genitori o dei tutori o dopo un periodo stabilito per legge di abbandono effettivo; tutta la relativa legislazione deve mirare in primo luogo all'interesse del fanciullo; i bambini abbandonati, così come quelli privati in modo temporaneo o definitivo dell'ambiente familiare, devono poter godere in tutti i casi di una protezione e di un aiuto speciali;

8. 17. ogni fanciullo ha il diritto di vivere con i suoi genitori naturali, legali o adottivi; ogni fanciullo, che sia o meno cittadino di uno Stato della Comunità, ha il diritto di:

a)    stabilirsi con suo padre o madre, occupato/a e cittadino/a di uno Stato membro, sul territorio di quello Stato membro dove egli/ella è o è stato/a occupato/a;

b)    risiedere sul territorio di un altro Stato membro dove suo padre o sua madre abbia ottenuto il permesso di soggiorno, conformemente alle modalità contemplate in materia dalla legislazione comunitaria; gli Stati membri permetteranno, se ciò è contemplato dalle loro legislazioni nazionali, che i fanciulli originari di paesi terzi si riuniscano ai loro genitori, cittadini di paesi terzi, quando questi risiedono legalmente sul territorio di uno Stato comunitario; sarà inoltre permessa la riunione dei figli con i genitori anche qualora sia in corso una procedura amministrativa o giudiziaria per la concessione a questi ultimi della residenza o della nazionalità; 8.18. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro ha il diritto di circolare liberamente sul territorio della Comunità, di uscirne e di tornarvi quando lo desideri, rispettando in ogni caso i diritti e i doveri inerenti alla patria potestà;

8.19. ogni fanciullo ha il diritto al rispetto dell'integrità fisica e morale della sua persona;

qualora sia sottoposto a tortura e a trattamenti inumani, crudeli o degradanti, da parte di qualsivoglia persona, sia a livello pubblico che privato, tale circostanza verrà considerata un'aggravante speciale; gli Stati membri devono assicurare una protezione speciale ai fanciulli vittime di tortura, maltrattamenti, sevizie o sfruttamento da parte di membri della loro famiglia o delle persone incaricate della loro tutela; oltre a ciò, gli Stati membri devono assicurare a questi fanciulli il proseguimento della loro istruzione e un trattamento adeguato ai fini del reinserimento sociale;

8.20. la Comunità e gli Stati membri dovranno includere nei loro programmi di aiuti allo sviluppo progetti specifici di collaborazione con paesi non comunitari intesi a combattere sia la delinquenza infantile organizzata, sia le repressioni brutali nei confronti dei fanciulli;

8.21. ogni fanciullo ha diritto all'obiezione di coscienza, secondo le legislazioni in vigore negli Stati membri; nessun fanciullo di età inferiore a 18 anni può essere obbligato a partecipare direttamente a conflitti bellici o altri conflitti armati;

8.22. ogni fanciullo ha diritto alla libertà; nessun fanciullo potrà essere sottoposto a detenzione o segregazione illegale o arbitraria;

8.23. ogni fanciullo ha diritto alla certezza giuridica; i fanciulli presunti autori di un reato hanno il diritto di avvalersi di tutte le garanzie di un regolare processo, ivi compreso il diritto a godere di un'assistenza legale speciale e adeguata per la presentazione della difesa; nel caso in cui un fanciullo sia dichiarato colpevole di un reato, si eviterà di privarlo della libertà o di detenerlo in una istituzione penitenziaria per adulti; egli sarà invece sottoposto a un trattamento adeguato, da parte di personale specializzato, in modo da essere rieducato e in seguito reinserito nella società;

8.24. ogni fanciullo ha il diritto di ricevere e comunicare idee e informazioni, nonché di esprimere la sua opinione; a questo fine ha il diritto di costituire associazioni, a patto che ciò non pregiudichi i diritti di terzi, e secondo le nonne stabilite a questo proposito dalle legislazioni nazionali;

8.25. ogni fanciullo ha diritto alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione, senza pregiudizio per le responsabilità che le legislazioni nazionali riservano in materia ai genitori o alle persone incaricate della sua tutela; 8.26. ai fini della protezione dei minori auspica un controllo più rigoroso delle attività delle sette o dei nuovi movimenti religiosi che possono avere ripercussioni negative sui fanciulli nell'ambito educativo, culturale e sociale, e di conformarsi alla raccomandazione 1178 del Consiglio d'Europa del 5 febbraio 1992 che chiede in particolare che il programma generale d'istruzione comprenda informazioni concrete sulle religioni più importanti e sulle loro varianti principali, nonché sui principi dello studio comparativo delle religioni, sull'etica e sui diritti personali e sociali;

8.27. ogni fanciullo ha il diritto di sviluppare la propria cultura, praticare la propria religione o le proprie credenze e utilizzare la propria lingua;

8.28. ogni fanciullo ha diritto al riposo, al gioco, alla partecipazione volontaria ad attività sportive; deve poter finire inoltre di attività sociali, culturali e artistiche;

8.29. ogni fanciullo ha diritto a non essere oggetto, da parte di terzi, di intrusioni ingiustificate nella sua vita privata o in quella della sua famiglia, né vittima di oltraggi illegali;

8.30. ogni fanciullo ha diritto alla salute; ogni fanciullo deve poter godere di un ambiente non inquinato, di un alloggio salubre e di un'alimentazione sana; nessun fanciullo può essere sottoposto a trattamenti inutili, a sperimentazioni scientifiche o terapeutiche né essere sottoposto, senza la debita autorizzazione dei genitori o delle persone incaricate della sua tutela, ad analisi volte alla scoperta di possibili malattie; nessun fanciullo può inoltre essere oggetto di trattamenti discriminatori, a causa di malattia, nei centri d'assistenza familiare o sanitaria; 8.31. la Carta europea dei diritti del fanciullo contenuta nella summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 1986 (10) deve figurare come allegato; è opportuno che la Commissione presenti proposte concrete in tal senso;

8.32. il fanciullo dovrà esser protetto dalle malattie sessuali e ricevere a tal fine le necessarie informazioni; inoltre deve avere accesso all'educazione in materia sessuale e all'assistenza medica necessaria anche per quanto riguarda le misure intese al controllo delle nascite, nel rispetto delle convinzioni filosofiche e religiose;

8.33. ogni fanciullo deve disporre di servizi sociali adeguati nell'ambito familiare, scolastico e del reinserimento sociale;

8.34. ogni fanciullo deve potersi avvalere delle prestazioni di previdenza sociale, secondo le modalità previste dalle varie legislazioni nazionali interessate;

8.35. ad ogni fanciullo dovrà essere garantita in ambito comunitario la parità di opportunità per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla sicurezza sociale;

8.36. ogni fanciullo portatore di handicap deve poter:

a)    usufruire di attenzione e di cure speciali;

b)    ricevere un'istruzione e una formazione professionale adattate, che consentano la sua integrazione sociale in un centro normale o specializzato;

c)    partecipare ad attività sociali, culturali e sportive;

ogni fanciullo handicappato deve poter accedere a un impiego che sia consono alle sue aspirazioni, alla sua formazione e alle sue capacità;

8.37. ogni fanciullo ha diritto all'istruzione; gli Stati membri devono assicurare a ogni fanciullo un'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita; gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire a tutti la possibilità di accesso all'istruzione secondaria e universitaria; l'istruzione dei fanciulli deve favorire allo stesso tempo la loro preparazione alla vita attiva e lo sviluppo della loro personalità e ispirarsi al rispetto sia dei diritti dell'uomo che delle differenze culturali nazionali di altri paesi o regioni, e all'eliminazione del razzismo e della xenofobia; tale istruzione deve inoltre permettere la conoscenza delle modalità di funzionamento della vita politica e sociale; l'ammissione di un fanciullo a qualunque istituto che si avvalga di finanziamenti pubblici non può dipendere dalla situazione economica dei genitori, dalle loro origini sociali, razziali o etniche, dal loro orientamento sessuale ne dal fatto che siano o meno credenti; tutti i bambini hanno diritto a ricevere una idonea informazione ed educazione sessuale; la formazione scolastica di un fanciullo non può essere limitata o interrotta a causa di malattie non infettive o non contagiose per gli altri fanciulli; è compito degli Stati membri proteggere particolarmente i fanciulli, in rapporto alla loro età, dai messaggi pornografici e violenti;

8.38. ogni fanciullo cittadino di uno Stato membro avrà in particolare diritto a:

a)    ricevere, sul territorio di tale Stato, l'insegnamento nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro;

b)    godere sul territorio di un altro Stato membro, dove uno dei genitori, cittadino di uno Stato membro, eserciti o abbia esercitato un'attività salariata, dell'insegnamento gratuito in una delle lingue ufficiali dello Stato ospitante; gli Stati membri incoraggeranno inoltre, nei limiti del possibile, l'insegnamento di una delle loro lingue ufficiali ai propri cittadini fanciulli residenti in altri Stati membri;

c)    trasferirsi nello Stato membro di sua scelta per compiere i propri studi alle condizioni previste dalla direttiva 90/366/CEE (11), relativa al diritto di soggiorno degli studenti;

8.39 ogni fanciullo deve essere protetto da qualunque tipo di sfruttamento economico; nessun fanciullo può essere costretto a eseguire un lavoro che ne metta in pericolo la salute fisica e mentale, lo sviluppo, o che leda il suo diritto all'istruzione di base; nessun fanciullo deve iniziare a lavorare in modo permanente prima dei 16 anni di età, e in nessun caso prima di aver terminato il periodo di formazione scolastica obbligatoria;

le legislazioni degli Stati membri dovranno essere ravvicinate, avendo come base la legislazione nazionale che maggiormente protegge il fanciullo, in relazione, fra l'altro, ai seguenti aspetti:

a)    l'età minima ammessa per ottenere un lavoro;

b)    la definizione di tutte le eccezioni che si possono prevedere a questa regola e le relative condizioni, nonché in particolare le eccezioni relative ai lavori considerati leggeri, i lavori nel mondo dello spettacolo e della cultura, i lavori nell'azienda familiare, e il lavoro temporaneo in aziende o centri di formazione professionale contemplato nei programmi di insegnamento, nonché il lavoro stagionale;

c)    è fatto comunque divieto di impiegare i fanciulli in lavori basati sull'uso di sostanze pericolose, sotterranei o notturni, o che prevedano ore straordinarie;

d)    le condizioni in cui saranno vietati i lavori suscettibili di mettere in pericolo la loro salute, la loro istruzione o il loro sviluppo morale e fisico;

8.40. ogni fanciullo di età superiore ai 16 anni che svolga un lavoro ha diritto a una remunerazione decorosa e sufficiente; qualora svolga un lavoro uguale a quello di un adulto e alle stesse condizioni, deve godere di pari trattamento per tutto quanto si riferisca alla remunerazione, all'accesso alla formazione professionale, alla previdenza sociale, alle condizioni di lavoro e alle norme di igiene e sicurezza; ogni fanciullo che abbia terminato il ciclo scolastico ha diritto a un adeguato regime di aiuti per la ricerca di un posto di lavoro in caso di disoccupazione, soprattutto se di lunga durata;

8.41. ogni fanciullo deve essere protetto da qualsiasi forma di schiavitù, violenza o sfruttamento sessuale; si adotteranno le misure opportune per impedire che sul territorio comunitario un fanciullo possa essere sequestrato, venduto o sfruttato a fini di prostituzione o di produzione di materiale pornografico o che nella Comunità si prepari o si sostenga lo sfruttamento sessuale dei fanciulli al di fuori del territorio comunitario;

8.42. ogni fanciullo ha diritto a essere protetto contro la droga ed è pertanto obbligo degli Stati membri promuovere campagne di informazione sui rischi insiti nel consumo di droga, sulla prevenzione e sulla riabilitazione, in termini che siano accettabili per la sua intelligenza e non ne feriscano la sensibilità;

8.43. ogni fanciullo ha diritto ad essere protetto contro l'utilizzazione della sua immagine in modo lesivo per la sua dignità;

8.44. i fanciulli originari di paesi terzi che richiedano lo status di rifugiato in uno Stato membro devono potersi avvalere in tale Stato della debita protezione e assistenza, per tutto il periodo in cui la loro domanda è sottoposta a esame;

8.45. gli Stati membri sono tenuti ad attuare e rendere effettivi i diritti previsti nella Carta con leggi, provvedimenti amministrativi, impegni di spesa ed ogni altro intervento idoneo;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Consiglio d'Europa.

(1)   G.U. C 231 del 17.09.1990, pag. 170.

(2)   G.U. C 13 del 20.01.1992, pag. 534.

(3)   G.U. C 120 del 16.05.1989, pag. 51.

(4)   G.U. C 158 del 26.6.1989, pag. 391.

(5)   G.U. C 148 del 16.06.1986, pag. 37.

(6)   G.U. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(7)   G.U. L 142 del 30.06.1970, pag. 24.

(8)   G.U. L 180 del 13.07.1990, pag. 26

(9)   G.U. L 199 del 6.08.1977, pag. 32

(10)  G.U. n. 148 del 16.6.1986. pag. 37.

(11)  G.U. n. L 180del 30.7.1990, pag. 30.


Parlamento europeo
Risoluzione A4-0393/96 del 12 dicembre 1996
Risoluzione su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea
Tutela dei Minori - Adozione di Minori


 

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione presentate dagli on.

a)    Fernàndez Albor, sulle misure di protezione dei minori nell'Unione europea (134-0443/94),

b)    Todini, sul problema delle violenze sui minori, (134-0029/96),

c)    Robles Piquer, sulla promozione della funzione di padrino nei confronti dei giovani sottoposti a tutela quando essi raggiungono la maggiore età (134-0699/96),

- vista la petizione n. 684/95 presentata dalla sig.ra Jutta Birnbicke,

- vista la dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1959, - vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,

- vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 25 gennaio 1996),

- visto il progetto preliminare di convenzione sulla protezione dei bambini approvato il 22 settembre 1995 dalla commissione a hoc della Conferenza dell'Afa e finalizzato alla revisione della Convenzione dell'Aja del 1961 sulla protezione dei minori,

- vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza giurisdizionale e il diritto applicabile in materia di protezione dei minori,

- vista la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori,

- vista la Convenzione europea di Strasburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e il ripristino dell'affidamento di minori,

- vista la Convenzione di Strasburgo del 15 ottobre 1975 sullo statuto giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio,

- visti la Convenzione del Consiglio d'Europa del 7 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima nonché i due relativi protocolli addizionali, - vista la raccomandazione n. 1286/96 del Consiglio d'Europa su una strategia europea per l'infanzia, - vista la relazione Ekman del 6 novembre 1989 della commissione giuridica del Consiglio d'Europa, - vista la raccomandazione n. 1121 del 10 febbraio 1990 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, - viste le conclusioni della Conferenza di chiusura su un progetto di politica per l'infanzia del Consiglio d'Europa, svoltasi a Lipsia dal 30 maggio al I' giugno 1996,

- vista la relazione presentata il 17 gennaio 1996 dal relatore straordinario della commissione per i diritti umani del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite incaricato di esaminare la problematica della tratta della prostituzione infantile e della pornografia sui minori,

- vista la relazione scaturita dalla consultazione regionale a livello europeo svoltasi a Strasburgo il 25 e 26 aprile 1996 e organizzata dal Consiglio d'Europa e dall'UNICEF in vista del Congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali,

- visti la dichiarazione e il programma d'azione del Congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, che ha avuto luogo a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996,

- vista la dichiarazione del suo Presidente del 4 settembre 1996 sull'uccisione di bambini (1),

- vista la dichiarazione della Commissione resa oralmente il 4 settembre 1996 dinnanzi al Parlamento europeo sulle violenze sui minori (2),

- viste le sue discussioni del 5 settembre 1996 sulle dichiarazioni succitate (3) e del 18 settembre 1996 sul maltrattamento dei bambini (4),

- vista la sua risoluzione del 19 settembre 1996 sulla violenza sui minori (5),

- vista la dichiarazione della Presidenza in carica del Consiglio, del 9 settembre 1996, sullo sfruttamento sessuale dei bambini,

- visto l'accordo politico raggiunto il 26 settembre 1996 a Dublino in occasione della riunione informale del Consiglio giustizia e affari interni su tre proposte di azioni comuni concernenti

a)    l'estensione del mandato dell'Unità droga di Europol alla lotta contro la tratta degli esseri umani,

b)    l'istituzione di un programma pluriennale di formazione e di scambio di personale competente in materia di lotta contro la pedofilia e la tratta degli esseri umani,

c)    la creazione e la gestione di un repertorio delle competenze e conoscenze in materia di lotta contro la pedofilia, che potrebbe costituire un «centro d'avanguardia»,

- visto l'accordo politico raggiunto il 27 settembre 1996 a Dublino in occasione della riunione informale del Consiglio giustizia e affari interni sul principio del rafforzamento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro la pedofilia (6),

- viste le conclusioni del Consiglio dei ministri dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni del 27 settembre 1996 sul tema pedofilia e Internet,

- vista la risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime nel contesto dell'istruzione delle domande di asilo, in particolare i paragrafi 26 e 27, concernenti i minori non accompagnati, - visti i lavori in seno al Consiglio in merito a un progetto di Convenzione sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto matrimoniale, in particolare i punti relativi all'affidamento dei figli in caso di divorzio,

- visto lo studio dato in appalto dalla Commissione sulla protezione dei minori nei confronti dei nuovi servizi della società dell'informazione (7),

- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1991 sui problemi dell'infanzia nella Comunità europea (8), - vista la sua risoluzione dell' luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo (9),

- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1993 sulla sottrazione di minori (10)

- vista la sua risoluzione del 18 luglio 1996 sulla sottrazione di figli di matrimoni misti negli Stati membri (11), - visti i paragrafi da 93 a 101 della sua risoluzione del 17 settembre 1996 sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1996 (12),

- vista l'attività dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati su un progetto di osservazioni in materia di politiche e procedure da applicare nel caso di minori non accompagnati che chiedano asilo, - visto il manuale dell'UNHCR in merito agli orientamenti per la protezione e l'assistenza dei bambini rifugiati,

- viste le audizioni pubbliche organizzate dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini il 1° e il 2 ottobre 1996, dedicate rispettivamente alle misure per la protezione dei minori e al miglioramento della legislazione in materia di adozione,

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione e della commissione per i diritti della donna (A4-0393/96),

A.    ricordando che i bambini sono anch'essi cittadini dell'Unione e che i loro diritti e interessi devono essere salvaguardati e sostenuti in tutti i campi d'azione dell'Unione,

B.    considerando che, salvo indicazione contraria, ai fini della presente relazione si intende per bambino e minore ogni essere umano al di sotto del diciottesimo anno di età,

C.    considerando che si deve intendere con il concetto «protezione dei minori» tutto il complesso delle attività sociali intese a consentire il normale sviluppo dei giovani e la promozione delle loro capacità affmché divengano adulti in grado di assumere la propria posizione nella famiglia e nella società,

D.    considerando che i bambini di oggi costituiranno la società di domani,

E.    considerando che sono soprattutto i bambini a risentire sempre più di frequente di difficoltà di tipo socioeconomico,

F.    allarmato per il fatto che i minori e le loro famiglie, in particolare quelle monoparentali, sono vittime dell'indigenza,

G.    preoccupato in particolare per l'aumento, nei fanciulli e nei giovani, delle malattie condizionate dall'ambiente, come, per esempio le allergie,

H.    preoccupato per il fatto che l'Unione europea è priva di una politica focalizzata sui diritti dei minori e quindi sul miglioramento delle condizioni di vita degli stessi,

I.     consapevole che la tutela dei diritti umani dei minori necessita di ampliamenti e concretizzazioni rispetto a quella prevista per gli adulti, per tener conto delle loro esigenze,

J.     considerando che il processo d'integrazione europea comporta incisivi mutamenti per tutti i cittadini dell'Unione, specie per i bambini,

K.    considerando che spesso le considerazioni di bilancio hanno la precedenza sulla definizione e attuazione di politiche finalizzate alla tutela dei diritti dell'infanzia,

L.    considerando che i problemi dei bambini al di fuori dell'Unione europea, specie nei paesi in via di sviluppo, risultano in generale più scottanti e di più ardua soluzione,

M.   considerando che le norme che disciplinano le garanzie delle procedure di immigrazione e asilo degli Stati membri debbono prevedere un regime di protezione speciale per i minori che chiedono asilo e rifugio,

N.    considerando che, quantunque ai bambini siano riconosciuti diritti, l'esercizio degli stessi si scontra, non di rado, con l'inadeguatezza delle disposizioni giuridiche nazionali e il contesto procedurale,

0. considerando le oltre 40 sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo concernenti i diritti riconosciuti all'infanzia,

P.    considerando che nozioni ricorrenti nella normativa nazionale in merito ai diritti dell'infanzia, quali maggiore età e capacità di intendere e di volere, vanno sempre utilizzate nell'interesse del bambino,

Q.    considerando che, ai sensi di vari accordi internazionali, le autorità pubbliche sono invitate ad adottare misure preventive, nonché a prestare la loro assistenza e a esercitare una funzione di controllo in ordine ai rapporti professionali e non professionali che riguardano i minori,

R considerando che, nella stragrande maggioranza dei casi, è nell'interesse del bambino che siano le persone responsabili della sua educazione a sopperire ai suoi bisogni, in quanto il minore necessita di cure maggiori di quante ne possa rivendicare appellandosi a qualsivoglia diritto,

S.    considerando le disparità esistenti fra gli Stati membri dell'Unione in ordine al riconoscimento dei diritti e delle libertà dei minori,

T.    considerando che i diritti dell'infanzia, sia i più elementari sia il diritto all'accesso ai mezzi di comunicazione e a un insegnamento di qualità, sono di difficile applicazione,

U.    considerando che le tecnologie di informazione e comunicazione tradizionali ed emergenti possono rappresentare un pericolo per i bambini, sia che essi se ne avvalgano direttamente, sia a causa di abusi da parte di terzi,

V.    considerando che la società non dibatte sufficientemente le questioni connesse alla sessualità e all'amore e che i bambini attualmente sembrano raggiungere prima la maturità sessuale,

W.   considerando che va garantito un pieno sviluppo sessuale libero e armonioso,

X.    considerando che il minore va difeso rispetto a messaggi pornografici e violenti che possono turbarne l'armonioso sviluppo e che occorre, invece, favorire ogni iniziativa di educazione sessuale collegata ai valori della persona,

Y.    considerando che, in media, i bambini nati al di fuori del matrimonio sono uno su tre,

Z.    considerando che un minore, allontanato temporaneamente o a lungo termine dal suo contesto familiare, ha bisogno di particolare protezione e aiuto da parte dello Stato, che deve garantirgli altre forme di assistenza, A.A considerando che la comunità internazionale è praticamente impotente di fronte al fenomeno della sottrazione di minori da parte di uno dei genitori e che è necessario coordinare maggiormente le istanze giuridiche e politiche, A.B considerando che non tutti gli Stati membri hanno sottoscritto atti giuridici internazionali finalizzati alla lotta contro la sottrazione di minori da parte di uno dei genitori, quali le succitate Convenzioni del Consiglio d'Europa del 20 maggio 1980 sull'affidamento e dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione di minori, A.C considerando che i diritti dei bambini originari di paesi terzi sono maggiormente negletti dei diritti dei loro compagni di età cittadini dell'Unione, e che non si fa abbastanza ricorso alle possibilità di cui dispone l'Unione per tutelare in modo particolare detta categoria,

A.D considerando che i bambini stessi chiedono di avere maggior voce in capitolo nelle decisioni sul loro presente e sul loro futuro,

A.E considerando che l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sancisce, al paragrafo 1, che gli Stati firmatari garantiranno al fanciullo in grado di formarsi un giudizio proprio il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in tutte le questioni che lo riguardano, tenendo nel debito conto le opinioni del fanciullo, in. funzione della sua età e maturità,

1.    chiede che la Commissione prenda atto degli allarmanti risultati delle indagini relative ai problemi cui i minori sono esposti nell'Unione europea;

2.    auspica che gli sforzi e le diverse esperienze degli Stati membri siano coordinati per contenere l'insuccesso scolastico;

3.    ritiene indispensabile che il Consiglio adotti quanto prima azioni comuni sulla base dell'articolo M, paragrafo 2, lettera b) del TUE allo scopo di:

- prevenire e lottare contro i rapimenti e il traffico di minori;

- definire un programma per lo sviluppo di iniziative, relative alla formazione e agli scambi destinato alle persone responsabili in materia di lotta contro i rapimenti e il traffico di minori;

- estendere il mandato dell'attuale Unità Droga Europol (UDE) al traffico di esseri umani;

4.    sostiene tutte le iniziative volte a migliorare lo stato di salute dei bambini per mezzo dell'informazione dei genitori e dello sviluppo della medicina scolastica;

5.    invita gli Stati membri a riconoscere nel trattato, in occasione della sua revisione, che i bambini costituiscono una categoria autonoma e invita le istituzioni dell'Unione a fare, nel frattempo dei diritti dell'infanzia uno dei criteri fondamentali della loro azione;

6.    sottolinea che, nell'interesse dei minori, è di particolare importanza affermare il loro diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione e alla protezione sociale;

7.    invita gli Stati membri ad adoperarsi per l'introduzione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo che risponda alle esigenze specifiche dell'infanzia;

8.    pone in rilievo che le istituzioni scolastiche e i mezzi di informazione hanno un ruolo vitale da svolgere fornendo un ritratto equilibrato dei ruoli degli uomini e delle donne nella società;

9.    invita il Consiglio e la Commissione a intraprendere con precedenza la lotta contro il cosiddetto turismo sessuale a carattere pedofilo, la pornografia infantile nonché l'impiego di reti per scopi pedofili;

10.   chiede agli Stati membri di dotarsi di una legislazione che consenta di perseguire dinanzi ai suoi tribunali i propri cittadini autori di abusi sessuali commessi all'estero nei confronti di bambini;

11.   condanna la pornografia infantile indipendentemente dal fatto che presupponga riprese di scene reali ovvero rielaborazioni virtuali;

12.   invita gli Stati membri a inserire nelle loro legislazioni disposizioni volte a condannare la produzione e il possesso di materiale pornografico che coinvolga minori;

13.   chiede che i diritti dei minori siano rispettati nelle rappresentazioni di minori utilizzate per scopi pubblicitari;

14.   si augura che la Commissione, nell'ambito delle iniziative legislative che riguardano direttamente o indirettamente i minori, dedichi un'attenzione prioritaria agli interessi dell'infanzia garantendo l'efficacia degli strumenti giuridici già esistenti;

15.   chiede che la Commissione faccia dei diritti dell'infanzia un principio di azione in tutte le politiche e crei a tal fine un'unità competente materia di diritti dei minori;

16.   sollecita la nomina di un responsabile per i diritti dell'infanzia del Parlamento europeo incaricato di occuparsi del rispetto dei diritti dei minori in tutte le politiche e dotato degli strumenti necessari per svolgere la sua missione;

17.   invita il Consiglio a tradurre rapidamente in azioni comuni ai sensi dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), del trattato, «l'accordo politico» raggiunto a Dublino il 26 settembre 1996 in occasione della riunione informale del Consiglio giustizia e affari interni, nonché a prendere le necessarie disposizioni finanziarie ai sensi dell'articolo K.8, paragrafo 2, primo trattino, del trattato;

18.   sollecita l'adozione, a tutti i livelli, delle misure necessarie per evitare che le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni siano utilizzate per scopi illeciti, vegliando così a proteggere i minori in particolare;

19.   invita il Consiglio ad adottare proposte che consentano di prevenire e di lottare contro la diffusione di messaggi a carattere pedofilo su Internet;

20.   chiede di accordare particolare importanza alla formazione dei bambini nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

21.   invita la Commissione a promuovere, fmanziare e coordinare ricerche sulle conseguenze per i minori del processo di integrazione europea;

22.   esprime viva preoccupazione per il crescente numero di minori che vivono in strada e senza tetto e invita pressantemente gli Stati membri ad adottare provvedimenti mirati;

23.   invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione politica dei minori in particolare istituendo parlamenti della gioventù rappresentativi in ambito locale, regionale e nazionale e a promuovere partecipazione dei giovani a organizzazioni e associazioni gestite in modo democratico;

24.   invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri esempi rivelatisi positivi; in tale contesto è importante che esistano istituzioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo;

25.   rivolge un appello alle Istituzioni dell'Unione affinché accordino il massimo sostegno alle organizzazioni non governative e alle altre organizzazioni interessate che si adoperano a favore dei diritti e della protezione dei minori nonché utilizzino le loro copiose esperienze;

26.   invita gli Stati membri ad adoperarsi per una più stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie, i servizi di polizia, i servizi di assistenza sociale e le ONG, anche attraverso la costituzione di apposite banche dati per coloro che sono giudicati colpevoli di atti di pedofilia, per garantire una protezione dei minori;

27.   chiede vivamente alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di incoraggiare e di partecipare urgentemente, nel quadro delle rispettive competenze, alla creazione di un centro europeo dei minori scomparsi analogo a quello che funziona con grande efficacia negli Stati Uniti; tale centro potrebbe, tra l'altro, coordinare le attività dei centri o associazioni esistenti o in via di creazione negli Stati membri;

28.   invita gli Stati membri a sottoscrivere, ratificare e recepire nel diritto nazionale gli strumenti giuridici internazionali esistenti;

29.   deplora il fatto che la Convenzione sull'esercizio dei diritti del fanciullo rappresenta sotto taluni aspetti un passo indietro rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

30.   invita gli Stati membri a impartire istruzioni alle amministrazioni nazionali affmché facciano prevalere la tutela giuridica dei minori nell'ambito di tutte le decisioni che li riguardano e applichino effettivamente in modo coerente le attuali disposizioni giuridiche in materia di tutela dell'infanzia;

31.   chiede che gli Stati membri migliorino le possibilità di segnalare i casi di violazione dei diritti del bambino, anche senza denuncia formale alle autorità competenti per la tutela dei minori;

32.   chiede che gli Stati membri perfezionino le nonne di procedura penale nazionali, cosi che i bambini vittime o testimoni di atti di violenza non siano costretti a rivivere nuovamente in modo traumatico tali episodi criminosi ma il loro interrogatorio si svolga con il supporto di un'assistenza psicologica adeguata, per esempio mediante video o altre nuove tecnologie;

33.   invita gli Stati membri ad accordare priorità, prima di procedere all'esecuzione della pena, alla riabilitazione e all'educazione dei minori colpevoli di reati, ad adeguare la pena alle esigenze dei minori e a non sottoporre i giovani al di sotto dei 16 anni, in via di principio, alla normale esecuzione della pena;

34.   invita il Consiglio a prevedere conseguenze politiche ed economiche in presenza di un rifiuto, da parte di terzi, a cooperare al ripristino dell'affidamento in caso di sottrazione di minori e ciò nell'interesse dei minori stessi;

35.   ritiene che nelle nostre società democratiche il pluralismo culturale sarà, tra l'altro, tutelato grazie alla promozione di un sistema scolastico che preservi la ricchezza culturale europea e nel contempo, mediante lo scambio di alunni, promuova la conoscenza delle varie culture europee e pertanto consolidi la costruzione europea;

36.   invita gli Stati membri a tener conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati riguardanti i minori non accompagnati che chiedono asilo;

37.   chiede che gli Stati membri consentano l'accesso sul loro territorio, in vista di un ricongiungimento del nucleo familiare, ai profughi non accompagnati, garantendo loro un'assistenza analoga a quella di cui beneficiano i bambini del paese d'asilo;

38.   chiede agli Stati membri di insistere su un'assistenza ai minori da parte di persone specializzate;

39.   invita gli Stati membri ad adottare norme che vietino alle persone giudicate colpevoli di atti di pedofilia di esercitare attività a contatto con i minori;

40.   invita la Commissione ad adottare iniziative per sostenere al meglio la formazione e specializzazione di genitori, educatori ed educatrici professionisti in merito ai diritti dei minori e alle proprie funzioni nonché a mettere a punto una politica dell'informazione volta a consentire ai bambini di prendere atto dei loro diritti;

41.   chiede quindi a tutti gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di promuovere e sostenere finanziariamente 1 istituzione di un servizio gratuito di telefonia (come per esempio, «telefono azzurro», in Italia) in modo che tutti i minori dell'Unione possano avere accesso immediato ad aiuti e informazioni;

42.   chiede agli Stati membri di cooperare più intensamente per quanto concerne la legislazione e l'azione delle autorità pubbliche in materia di reati contro i minori;

43.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Unicef e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)   Vedi Resoconto integrale della seduta in tale data, punto 3.

(2)   Idem, punto 11.

(3)   Idem, punto 11.

(4)   Idem, punto 8.

(5)   Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 8.

(6)   Fonte: Agence Europe, 28.9.96, pag. 8.

(7)   GU C 276 del 21.10.1995, pag. 17.

(8)   GU C 13 del 20.1.1992, pag. 534.

(9)   GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.

(10)  GU C 115 del 26.4.1993, pag. 33.

(11)  GU C 261 del 9.9.1996, pag. 157.

(12)  Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 6.


Recommendation 1286 (1996)
on a European strategy for children

 

 

1.    In its Resolution 1011 (1993) on the situation of women and children in the former Yugoslavia, the Assembly urged all the states grouped together in the Council of Europe to subscribe to the principle of "first call for children", to recognise children's rights, their universality and indivisibility and to provide for their essential needs both in Europe and in the rest of the world.

2.    The Assembly decided in Order No. 491 (1993) to develop, in co-operation with Unicef, a strategy for children up to the age of eighteen which at European level could serve as inspiration and guidance for policy-makers and all those who actively support children's causes in their respective activities. It would like to pay particular tribute to Unicef, without whose experience and expertise such a strategy would not have been possible.

3.    The Assembly notes that the rights of the child are still far from being a reality in our own rich and developed continent of Europe and that children are often the first victims of armed conflicts, economic recession, poverty, and in particular budgetary constraints.

4.    Accordingly, it is important for the Assembly that states should be helped to give effect, within their own national situation, to the commitments entered into under the United Nations Convention on the Rights of the Child, to promote a change in the way children, as individuals with rights, are viewed and also to encourage their active and responsible participation within the family and society.

5.    Children are citizens of the society of today and tomorrow. Society has a long-term responsibility to support children and has to acknowledge the rights of the family in the interest of the child. Responding to children's rights, interests and needs must be a political priority. The Assembly is convinced that respect for children's rights and greater equality between children and adults will help preserve the pact between generations and will contribute towards democracy.

6.    The Assembly recommends that the Committee of Ministers urge the member states of the Council of Europe:

i.     to ratify the United Nations Convention on the Rights of the Child if they have not already done so, to withdraw any reservations made and to implement the convention in the letter and the spirit by reviewing and adapting their legislative and regulatory provisions;

ii.     to ratify all the relevant Council of Europe conventions on the rights and protection of the child, in particular the recent European Convention on the Exercise of Children's Rights.

7.    The Assembly also recommends that the Committee of Ministers invite the states grouped together in the Council of Europe to make children's rights a political priority by:

i.     adopting at national and local level a proactive childhood policy which seeks full implementation of the Convention on the Rights of the Child, which will consider the best interests of the child as a guiding principle of all action and which will anticipate situations instead of trying to deal with emergencies or problems that have already arisen;

ii.     making children more visible through the systematic collection of information, in particular reliable, detailed (by age and gender), comparable statistics which will make it possible to identify their needs and the issues which require priority political action;

iii.    adopting a comprehensive, consistent and co-ordinated approach to childhood policy, which will encourage multidisciplinary structures to be put in place at all deliberation and decision-making levels, in particular at ministerial level, and foster the creation of national coalitions of all relevant partners;

iv.    appointing a commissioner (ombudsman) for children or another structure offering guarantees of independence, and the responsibilities required to improve children's lives, and accessible to the public through such means as local offices;

v.     ensuring, especially at policy-making level, that the interests and needs of children are always duly considered and taken into account, for example by introducing practices such as the "child impact statement" which offers a way of determining the probable impact on children of any proposed legislative, regulatory or other measures in whatever field, for example, in the field of legal aid;

vi.    investing in children and giving them budgetary priority by allocating adequate and fair resources in relation to spending on the needs of the other sections of the population at all levels (national, regional, local);

vii.   guaranteeing the present level of their contributions and subsidies to the various national and international organisations involved in child care.

8.    The Committee of Ministers should strongly urge these states:

i.     to guarantee, through explicit recognition in their constitutional texts or domestic law, children's civil and political rights, as well as their economic, social and cultural rights, as enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child;

ii.     to guarantee to all children the right to free and high quality education for pre-school, primary and secondary education;

iii.    to inform children and also their parents of their rights by widely publicising and disseminating the text of the Convention on the Rights of the Child, by all possible means, including the use of the media and by introducing education on children's rights and responsibilities into the school curriculum from primary level onwards;

iv.    to encourage the media, notably visual, to promote children's right to a healthy and balanced development, and in particular in products intended for children, to eliminate violence and to illustrate positive social values;

v.     to inform children about the means and remedies available to them in the event of violation of their fundamental rights and, for example, to extend the provision of free help-lines, specialist advocates and child friendly judicial and administrative systems which recognise the claims of individual children for protection against all forms of abuse;

vi.    to provide specific training in children's rights for all professionals who come into contact with children, including teachers, the various members of the judicial authorities, social workers, etc.;

vii.   to enable the views of children to be heard in all decision-making which affects them, and to enable them to participate actively, responsibly and in a manner appropriate to their capacity, at all levels of society - in the family, in local communities, in schools and other institutions, in judicial hearings and in national government;

viii.   to teach children how to act as responsible citizens, to encourage them to take an interest in public affairs and to reconsider the age at which young people can vote;

ix.    to promote education for the prevention of racism, political and religious intolerance and violence and for the learning of tolerance and peaceful resolution of conflict;

x.    to pay particular attention to the situation and the specific needs of immigrant and refugee children and minority and marginalised children;

xi.    to emphasise to parents, families, teachers and all those involved directly or indirectly with children, as they develop into adulthood, that in a civilised society responsibilities and obligations go hand in hand with rights and privileges.

9.    The Assembly also recommends that the Committee of Ministers invite these states to give credibility and consistency to the debate on children's rights by making it a reality outside Europe by:

i.     making a commitment to work towards ensuring that the provisions of the Convention on the Rights of the Child are upheld throughout the world, via all appropriate unilateral or multilateral measures to combat the exploitation of children and to protect them from the effects of armed conflicts;

ii.     promoting international co-operation and in particular by increasing their aid to the developing countries to at least 0,7% of GNP and devoting at least 20% of their aid to basic social services which are indispensable for human development;

iii.    adopting a more understanding common attitude to the repayment by these countries of the debt incurred with the international development aid organisations.

10.   Finally, the Assembly recommends that the Committee of Ministers:

i.     set up, within the Council of Europe, a permanent multidisciplinary intergovernmental structure able to deal with all issues relating to children;

ii.     instruct it, as part of its terms of reference, to draw up an annual report on the state of Europe's children, giving a comprehensive account of the situation and an outline of positive achievements and serving as a measure of what else needs to be done to satisfy the requirements of the Convention on the Rights of the Child, and to submit this report to the Parliamentary Assembly; this report will be the subject of an annual discussion within the relevant Parliamentary Assembly committee;

iii.    involve other competent international organisations, in particular the United Nations Committee on the Rights of the Child, the European Parliament, Unicef, the various relevant non-governmental organisations, and indeed children themselves in the activities of this structure in the appropriate forms;

iv.    transmit the present recommendation to states grouped in the Council of Europe, to the aforementioned organisations and to the closing conference of the Multidisciplinary Project on Childhood Policies to be held in Leipzig in spring 1996.

 

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 [1] Assembly debate on 24 January 1996 (4th Sitting) (see Doc. 7436, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Cox; and Doc. 7473, opinion of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mrs Err).

Text adopted by the Assembly on 24 January 1996 (4th Sitting).

 


Recommendation 1460 (2000)
Setting up a European ombudsman for children

 

 

1.    The Council of Europe recently celebrated fifty years of existence and work, in particular in the field of standard setting. Many of its conventions, resolutions and recommendations, whether of the Committee of Ministers or the Assembly, have been concerned exclusively or in part with children and their rights. There is also the United Nations Convention on the Rights of the Child, now ten years old. What stage has its implementation reached?

2.    It is clear to the Assembly that there is still a gulf between declared principles and reality. For many children in Europe, everyday life consists of prostitution, labour and poverty, while others are cooped up - undernourished and deprived of education - in refugee camps or disabled for life by landmines.

3.    This is a state of affairs we must try to do something about. New means must be found of translating countries? commitments into national reality. Children have rights and they should have some way of making their voice heard if those rights are denied them, which implies legislation, initially at national level, that effectively protects children.

4.    Some states - as yet too few - have accordingly created the post of children?s ombudsman and are clearly making progress with regard to protection of minors. Parliamentary Assembly Recommendation 1286 (1996) on a European strategy for children strongly urged that such posts be created at national level, with guarantees of the independence and professionalism necessary to effect a real improvement in children?s circumstances.

5.    The task of those working on behalf of children is complicated by globalisation, by the complexity of relations between states and by the use being made of new technologies. A European network linking the small number of children?s mediators already appointed is attempting to respond to the challenges through exchange of information and co-operation.

6.    In 1996, following the Dutroux case (see Resolution 1099 (1996) on the sexual exploitation of children), the Assembly drew attention to the need apparent at that time for European-level co-ordination and, echoing the European Parliament, advocated creating the office of European Children?s Ombudsman. The Council of Europe, whose mission is to protect human rights, is the most appropriate organisation to accommodate such an institution, which must be independent and must have powers of initiative.

7.    The tasks of the ombudsman?s office would be to promote awareness and implementation of the various conventions on children?s rights, to advise and support all involved in policies for children, to assess the impact on children of different policy options and to devise specific strategies, particularly for the promotion of education for peace and non-violence.

8.    The Assembly therefore recommends that the Committee of Ministers:

i.     ask those member states that have not yet done so to appoint a national children?s ombudsman;

ii.     create within the Council of Europe, under arrangements to be specified, the post of European Children?s Ombudsman, to be filled by a person of European standing whose task it would be to champion the cause of children.

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[1] Assembly debate on 7 April 2000 (16th Sitting) (see Doc. 8552, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mrs Pozza Tasca).

Text adopted by the Assembly on 7 April 2000 (16th Sitting).

 


Recommendation 1551 (2002)

 

Building a twenty-first century society with and for children: follow-up to the European strategy for children (Recommendation 1286 (1996)) 

 

1. The Assembly salutes the Unicef initiative to hold a special session of the United Nations General Assembly in September 2001 devoted entirely to defining a world fit for children to live in, a concern it willingly shares and endorses.

2. Since 1989 the rights of children have been recognised and enshrined in a single document, the United Nations Convention on the Rights of the Child, a landmark instrument that has been ratified almost universally, with the notable exception of the United States. To what extent are its provisions applied in practice, however? Much remains to be done to close the gap between principles and practice.

3. Lip service and declarations of intent are not enough: the commitments entered into must be put into practice. What is needed is an action plan, a plan for building a society in twenty-first-century Europe, with and for children, that is fair and fit to live in. The plan must be a worldwide one consistent with the United Nations convention – not a list of pious aspirations, but a document binding on the members of the Council of Europe.

4. The Assembly therefore invites the Committee of Ministers of the Council of Europe to adopt a legal instrument that is binding on the Organisation’s member states and asks them to endorse and honour the following commitments:

i. revise all their domestic legislation and make sure it is compatible with the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child;

ii. adopt a comprehensive, coherent, long-term national policy on children’s rights with a view to fully applying the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child;

iii. appoint a national minister of children’s rights, with the aim of fostering an integrated approach to children’s rights in every area of government policy;

iv. ensure that children’s rights, interests and needs are taken into consideration, particularly at the political decision-making level, at all times, by making it standard practice, for example, to draw up “child impact evaluations”;

v. give a higher profile and greater priority to children in budget presentations and through the fair and appropriate allocation of resources;

vi. set up a permanent interministerial body at national level with authority to deal with all matters relating to children’s rights. Its function would be to foster a co-ordinated national policy on children’s rights, and it would produce an annual report on such a policy for discussion in parliament;

vii. establish a national ombudsman for children (or a similar independent institution) to foster children’s rights and supervise their application;

viii. set up a national children’s observatory to collect and disseminate to interested parties all information and data, including statistical data, on children, their needs and their rights;

ix. foster education in children’s rights and related vocational training;

x. encourage maximum participation by children at every level of policy decision-making in every sector;

xi. make special, priority provision for children in their policies giving aid to developing countries and include respect for children’s rights in the requirements for receiving technical and financial assistance.

5. The Assembly also invites the Committee of Ministers to assert increasingly the Council of Europe’s role, as a champion of human rights, in defending and promoting the rights of the child, and to do so in particular by:

i. instituting, preferably within the Organisation, an independent European children’s ombudsman with powers of initiative;

ii. giving the Forum for Children and Families the power to deal with all matters relating to children, draw up the broad lines of a co-ordinated European policy on children’s rights and put forward a concerted development policy for children’s rights outside Europe;

iii. including in the forum’s terms of reference the task of being a European children’s observatory and preparing an annual report on the situation of children in Europe.

6. The Assembly asks the Committee of Ministers to give further consideration to drafting a European convention on children’s rights attuned to European realities, and to including children’s rights in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

7. The Assembly urges the Committee of Ministers, in co-operation with the European Union, to agree on arrangements for setting up a computerised European data centre on missing children, to centralise information on disappearances and provide the police, families and voluntary organisations, and so on, with the necessary information and assistance for their location and recovery.

8. Lastly, the Assembly requests the Committee of Ministers to take appropriate action on this recommendation and forward it to the governments of member states, the European Union institutions, Unicef and all non-governmental organisations working to protect children’s rights.

 

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1. Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 26 March 2002 (see Doc. 9188, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mr Cox).

 

 

 



[1] Audizione del prof. Lucio Strumendo, pubblico tutore per i minori della regione Veneto, seduta del 14 maggio 2003; del prof. Alfredo Carlo Moro, del prof. Giovanni Micali, presidente dell'UNICEF-Italia, e dell'avv. Sergio Russo, coordinatore del Comitato sulla questione minorile nell'Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, seduta del 27 maggio 2003.

[2] Si vedano, in particolare, l'articolo 5 della legge del Veneto, l'articolo 2, comma 3, della legge delle Marche, l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge del Lazio.

 

[3] Tale proposta attribuisce al Garante esclusivamente funzioni relative alla tutela dei minori nei casi di grave conflittualità fra i genitori, che pregiudichi l'interesse del minore.

[4] Questi sono i progetti che prevedono il Difensore regionale. Essi stabiliscono pertanto che le regioni determinino i requisiti necessari fermi restando i principi generali appena illustrati.