Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - A.C. 127 e abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2008/XVI   AC N. 349/XVI
AC N. 858/XVI   AC N. 1197/XVI
AC N. 127/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 113
Data: 09/02/2009
Descrittori:
GARANTE   GIOVANI
INFANZIA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
AC N. 1591/XVI   AC N. 1913/XVI

SIWEB

Casella di testo: Progetti di legge
 


9 febbraio 2009

 

n. 113/0

 

Istituzione del Garante nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza

A.A.C. 127 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2008

127

349

858

1197

1591

1913

Titolo

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza

Istituzione del tutore pubblico dell’infanzia

Istituzione dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Iniziativa

Governativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

15

7

6

11

10

7

Date:

 

 

 

 

 

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

11/12/2008

29/04/2008

29/04/2008

07/05/2008

28/05/2008

31/07/2008

18/11/2008

Assegnazione

05/01/2009

17/06/2008

04/06/2008

16/09/2008

16/09/2008

03/11/2008

15/12/2008

Commissione competente

I (Aff. Cost.)

XII (Aff. Soc.)

I (Aff. Cost.)

XII (Aff. Soc.)

I I (Aff. Cost.)

XII (Aff. Soc.)

I (Aff. Cost.)

XII (Aff. Soc.)

I (Aff. Cost.)

XII (Aff. Soc.)

I (Aff. Cost.)

XII (Aff. Soc.)

I (Aff. Cost.)

XII (Aff. Soc.)

Sede

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

II (Giustizia)

III (Aff. Esteri)

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

XIV (Politiche Comunitarie)

Questioni regionali

II (Giustizia)

III (Aff. Esteri)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

X (Att. Prod.)

XI (Lavoro)

XIV (Politiche Comunitarie)

Questioni regionali

II (Giustizia)

III (Aff. Esteri)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

XIV (Politiche Comunitarie)

Questioni regionali

II (Giustizia)

III (Aff. Esteri)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

Questioni regionali

II (Giustizia)

III (Aff. Esteri)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

Questioni regionali

II (Giustizia)

III (Aff. Esteri)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

Questioni regionali

II (Giustizia)

III (Aff. Esteri)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

IX (Trasporti)

XI (Lavoro)

Questioni regionali

 

 


Contenuto

I progetti di legge in esame istituiscono e disciplinano il “Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” (definito,  dalla  proposta  di  legge  A.C.858,  “tutore

 

pubblico dell’infanzia”), anche in attuazione della Costituzione (art. 31) e di convenzioni internazionali ed europee, figura già esistente in molti paesi europei.

Qui di seguito si procederà ad un’illustrazione sintetica del contenuto dei provvedimenti articolata in relazione ai diversi aspetti trattati di volta in volta dagli stessi.

In tema di composizione dell’organo tutti i progetti di legge in esame istituiscono un apposito organo, il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori, tranne una, l’A.C. 858, che prevede l’istituzione del tutore pubblico dell’infanzia in ogni provincia, con nomina da parte dei consigli provinciali.

In via generale, il Garante è dotato delle prerogative di autonomia che caratterizzano nel nostro ordinamento le Autorità indipendenti.

In tema di funzioni e poteri, tutti i progetti di leggeattribuiscono al garante l’esercizio di poteri di diversa natura, riconducibili, sostanzialmente, a funzioni di promozione, di indirizzo, di carattere consultivo e di controllo. Inoltre alcune proposte di legge (A.C. 127 e A.C. 1913) attribuiscono al Garante la facoltà di ordinare indagini ed ispezioni, di compiere mediazione familiare (A.C. 127, A.C. 349 e A.C. 1197), nonché di irrogare sanzioni amministrative (A.C. 1197).

In tema di rapporti con le altre istituzioni i progetti di legge prevedono diversi rapporti di collaborazione, quali quelli previsti con la rete dei Garanti europei (A.C. 2008), con gli organismi regionali competenti (A.C. 2008, A.C. 127 e A.C. 349), con gli organi dell’Unione europea e gli organismi internazionali (A.C. 127 e A.C. 349), con la commissione per le adozioni internazionali ed il comitato per i minori stranieri (A.C. 127 e 1913)con università ed istituti di statistica e di ricerca (A.C. 1197), nonché con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (A.C. 1197)  

Quanto all’organizzazione dell’ufficio i progetti di legge (ad eccezione dell’A.C. 127) individuano inoltre, con soluzioni diverse, le modalità di nomina del Garante, i requisiti soggettivi richiesti per assumere lacarica e le incompatibilità.

Con riguardo alle forme di intervento nei procedimenti giudiziari, le proposte di legge nn. 127, 349 e 1913 attribuiscono al Garante una serie di compiti in ambito giudiziario e di impulso degli organi giudiziari, nonché funzioni consultive rispetto ai provvedimenti di allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Le medesime proposte di legge inoltre garantiscono al minore la possibilità di segnalare al Garante situazioni di disagio e di chiederne l’intervento.

Relazioni allegate

Tutte le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa. Il disegno di legge del Governo (A.C. 2008) è corredato altresì dell’analisi tecnico-normativa e della relazione tecnica. Ad esso è altresì allegato il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Necessità dell’intervento con legge

I progetti di legge intervengono in una materia non disciplinata attualmente dall’ordinamento giuridico, dando attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 31 della Costituzione nonché a convenzioni internazionali ed europee.

Si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come rilevato anche dall’analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge del Governo (A.C. 2008), la materia trattata appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, viene disciplinata l’istituzione di un nuovo organismo statale, con un richiamo, pertanto, alle previsioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera f) della Costituzione, dall’altro le politiche di sostegno all’infanzia e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale per la tutela dei diritti dei minori rientrano nelle disposizioni di cui alla lettera f) del medesimo comma 2 dell’articolo 117.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L’istituzione da parte degli Stati membri di garanti per l’infanzia, in attuazione delle convenzioni internazionali per la tutela dell’infanzia, è stata espressamente caldeggiata dal Parlamento europeo nella risoluzione “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” adottata il 16 gennaio 2008. L’importanza di una maggiore tutela dei minori nel corso dei procedimenti giudiziari e delle indagini è sottolineata in una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, approvata in plenaria il 3 febbraio 2009.

La tutela dei diritti dei minori è considerato un campo di azione prioritario sia nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, sia nel programma della Presidenza ceca per il primo semestre 2009.

Si segnala inoltre che dal 1987 è stato istituito presso il Parlamento europeo l’incarico di Mediatore per i casi di sottrazione internazionale di minori. La Commissione europea ha recentemente previsto la creazione al suo interno di  un gruppo interservizi e di un coordinatore per i diritti dei minori.

Si ricorda infine che a sostegno della politiche di tutela dei minori l’Unione europea ha adottato il programma specifico Daphne III per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (dotazione di 116,85 milioni di euro per il periodo 2008-2013) e il programma “Safer Internet” per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (dotazione finanziaria di 55 milioni di euro per il periodo 2009-2013).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3, comma 2, della proposta A.C. 127, prevede l’istituzione, mediante l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. L’articolo 13 della medesima proposta contempla inoltre la potestà regolamentare del Garante nelle materie di propria competenza. Tale potestà è prevista anche dall’articolo 4 della proposta di legge A.C. 349. L’articolo 5, comma 2, della pdl A.C. 858, prevede la determinazione, con decreto del Ministro dell’interno, di un’indennità a titolo di rimborso spese per il tutore pubblico dell’infanzia.

L’articolo 2 della pdl A.C. 1913 stabilisce che la nomina del Garante avvenga con decreto del Presidente della Repubblica su designazione formulata d’intesa dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’articolo 4 della medesima proposta rimette ad un d.p.c.m. la determinazione del contingente dell’Ufficio del Garante nazionale, ed ad un ulteriore atto della stessa natura l’istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente.

Anche l’articolo 4 della pdl A.C. 1591 prevede la nomina del Garante con D.P.R. su proposta dei Presidenti di Camera e Senato, mentre l’articolo 5 della medesima proposta prevede l’emanazione di un regolamento per la disciplina degli aspetti organizzativi e funzionali dell’Ufficio del Garante.

 

Formulazione del testo

Va rilevato che l’A.C. 349 non detta disposizioni riguardo alle modalità e requisiti di nomina del Garante né riguardo alla sua durata in carica.

Per le ulteriori osservazioni si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.