Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia - AA.C. 1800 e 1914 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1800/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 94
Data: 17/12/2008
Descrittori:
INCHIESTE PARLAMENTARI   MINORI
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
AC N. 1914/XVI     

Casella di testo: Progetti di legge17 dicembre 2008                                                                                                                             n. 94/0

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l’infanzia
AA.C. 1800 e 1914

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1800

1914

Titolo

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

2

2

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

15 ottobre 2008

18 novembre 2008

assegnazione

5 novembre 2008

15 dicembre 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali)

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

 


Contenuto

Le proposte di legge in esame, che presentano un contenuto sostanzialmente analogo, sono dirette ad apportare alcune modifiche alla denominazione ed ai compiti della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

In proposito va ricordato che la Commissione parlamentare per l'infanzia è disciplinata dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 recante Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Il predetto organo è composto da venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari garantendo la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo ed elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari (commi 2 e 3). La Commissione ha compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e acquisisce informazioni sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (commi 1 e 4).

Almeno una volta all'anno riferisce alle Camere sui risultati della propria attività formulando osservazioni e proposte sulla vigente legislazione, con particolare attenzione all'adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale.

Tra gli accordi internazionali in materia, particolare rilievo assume la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Per celebrare il giorno della ricorrenza della firma della Convenzione stessa è stata istituita il 20 novembre la giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (commi 5 e 6).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 14 maggio 2007 n. 103[1], la Commissione esprime un parere sul Piano di azione per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall’Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia. Il predetto parere deve essere espresso entro sessanta giorni dalla presentazione. Il Piano è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

Più in particolare, l’articolo 1 di entrambi i progetti di legge prevede, al comma 1, che la Commissione parlamentare per l’infanzia assuma la nuova denominazione di Commissione parlamentare per l’infanzia e per l’adolescenza. Infatti, come evidenziato dalle relazioni illustrative, l’articolo 1 della citata legge n. 451/1997, nell’enunciare i compiti della Commissione, fa riferimento ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, senza specificare a che età debba porsi il limite della cosiddetta «infanzia».

Il comma 2 dell’articolo 1 di entrambe le proposte di legge interviene sulla natura del parere che la Commissione, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. n. 103/2007, esprime sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e sul termine per l’espressione del parere medesimo.

In proposito, va ricordato che il citato D.P.R. 103/2007 ha disciplinato il riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, – inizialmente disciplinati dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 451/1997, conseguentemente abrogati – in forza delle disposizioni di cui all’articolo 29 del D.L. 223/2006[2]. Quest’ultimo ha previsto l’emanazione di regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c.d. “regolamenti delegificanti”) diretti a riordinare, per realizzare finalità di contenimento della spesa, gli organismi delle amministrazioni statali, previsti dalla legge o da regolamento, in conformità di alcuni principi e criteri direttivi specificamente indicati.

L’articolo 1 del citato D.P.R. 103/2007 dispone, al comma 2, che l’Osservatorio predisponga ogni due anni il piano nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e prevede al comma 5 – come sopra ricordato – che la Commissione parlamentare per l’infanzia esprima un parere entro sessanta giorni dalla presentazione del Piano medesimo.

Viene sostanzialmente stabilito che il parere di cui sopra abbia natura vincolante ai fini dell’adozione del Piano nazionale di azione e che esso debba essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di piano.

Su questo specifico aspetto, la proposta di legge A.C. 1800 differisce dall’A.C. 1941 precisando che, decorsi inutilmente i trenta giorni, il Piano può comunque essere adottato.

L’articolo 2 di ambedue le proposte di legge, con finalità di coordinamento,sostituisce nella legge 451/1997, ovunque ricorrano, le parole “Commissione parlamentare per l’infanzia” con quelle “Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza” (comma 1).

Il comma 2 dello stesso articolo rimette invece al Governo l’emanazione, entro un mese dall’entrata in vigore della legge, di un provvedimento che modifichi il citato D.P.R. 103/2007, al fine di adeguarne le disposizioni al comma 2 dell’articolo 1.

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

I progetti in esame intervengono a modificare atti con forza di legge: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge intervengono a modificare la denominazione e la natura dei compiti svolti dalla Commissione parlamentare per l’infanzia. La base giuridica dei provvedimenti appare pertanto riconducibile all’articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione (organi dello Stato e relative leggi elettorali), rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Entrambe le proposte di legge demandano ad un provvedimento normativo del Governo, da emanare entro un mese dall’entrata in vigore della legge, la definizione delle necessarie modifiche al D.P.R. 103/2007.

Formulazione del testo

Come sopra esposto, l’articolo 2 di entrambe le proposte di legge reca disposizioni volte a modificare la normativa vigente in relazione alle novità introdotte dall’articolo 1. Appare opportuno, pertanto, collocare il disposto normativo di tale articolo nell’articolo 1.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2 fa riferimento ad un apposito “provvedimento del Governo” senza specificare la natura di tale atto.



[1]      Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[2]    Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.