Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Servizi nel mercato interno - Attuazione direttiva 2006/123/CE - Schema di D.Lgs. n. 468 (artt. 1, co. 3 e 5, e 41, L. 88/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 468/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 418
Data: 22/05/2012
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-SET-09     

 

21 maggio 2012

 

n. 418/0

 

 

Servizi nel mercato interno
Attuazione direttiva 2006/123/CE

Schema di D.Lgs. n. 468
(artt. 1, co. 3 e 5, e 41, L. 88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di decreto legislativo

468

Titolo

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Norma di delega

Legge 7 luglio 2009, n. 88, artt. 1, co. 3 e 5, e 41

Numero di articoli

21

Date:

 

presentazione

4 maggio 2012

assegnazione

8 maggio 2012

termine per l’espressione del parere

16 giugno 2012

termine per l’esercizio della delega

6 agosto 2012

Commissione competente

X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell’UE)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto in esame integra e corregge il decreto legislativo n.59/2010 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno.

La relazione illustrativa segnala che Il provvedimento è motivato in primo luogo dalla necessità di recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).

Lo schema in esame è, altresì, volto a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010.

L’intervento normativo è, infine, finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche.

Lo schema in esame è costituito di 21 articoli.

In dettaglio:

§       gli articoli da 1 a 6 e da 10 a 17 introducono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA) per le seguenti attività:

-        somministrazione di alimenti e bevande (l’esercizio di detta attività viene liberalizzato prevedendosi che l’autorizzazione sia necessaria solo per le zone in cui l’apertura degli esercizi è oggetto di programmazione);

-        esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)

-        spacci interni;

-        vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

-        vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione;

-        attività di facchinaggio;

-        intermediazione commerciale e di affari;

-        attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere, acconciatore, estetista, e di tinto lavanderia, ovviando, in tale ambito, al vuoto legislativo relativo all’esercizio di attività di lavanderia self-service;

§       l’articolo 7, oltre ad introdurre la SCIA anche per l’attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, stabilisce che l’attività degli incaricati alle vendite sia da considerarsi abituale e, quindi, non occasionale, quando:

-      il soggetto percepisce un reddito superiore a 5.000 euro nell’anno solare di riferimento;

La relazione illustrativa precisa che l’attività è rilevante ai fini IVA, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto delle deduzioni forfetarie delle spese, superiore a 5.000 euro.

-      è estranea al rapporto di agenzia in quanto non ha l’esclusiva di zona né vincoli di durata e l’incaricato non ha assunto l’obbligo di svolgere attività promozionale nei confronti dell’impresa affidante;

§       l’articolo 8 modifica le norme che stabiliscono i requisiti di accesso e d’esercizio delle attività commerciali, con particolare riguardo a quelli morali, di onorabilità e professionali. Più nello specifico:

-        si prevede che non possono esercitare tale attività coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza (attualmente il riferimento è solo a quelle non detentive);

-        viene, invece, soppresso come causa ostativa l’infrazione riguardante le norme sui giochi (in quanto contrastante con l’art. 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede nel caso il provvedimento di sospensione della licenza da parte del Sindaco);

-        vengono inclusi i reati riguardanti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli che determinano la preclusione all’esercizio dell’attività per cinque anni (attualmente riferito ai soli reati riguardanti in generale le attività commerciali) estendendo al legale rappresentante o ad altra persona preposta a società, associazioni od organismi operanti nel campo il possesso dei requisiti di onorabilità;

-        viene limitato il possesso di alcuni requisiti (aver frequentato un corso professionale, aver prestato la propria opera per un certo periodo antecedente e continuativo nel settore alimentare, essere in possesso di un particolare titolo di studio) alle sole attività di commercio rivolte all’alimentazione umana, sopprimendo la necessità che tali requisiti siano posseduti dal legale rappresentante;

-        viene, infine, eliminato l’attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all’ingrosso e al dettaglio, prevedendo l’applicazione delle discipline relative alle due attività all’intera superficie del locale.

 

§       l’articolo 9 prevede:

-        la liberalizzazione dell’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, sopprimendo la disciplina specifica in materia;

-        l’abrogazione dell’albo dei commissari, mandatari e astatori tenuto dalle Camere di commercio;

-        la previsione che basta il solo possesso dei requisiti di onorabilità per svolgere l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei e ittici;

§       l’articolo 14 elimina la Commissione centrale sull’istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri e trasferisce le relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico;

§       l’articolo 18 prevede la soppressione di due ruoli, (stimatori e pesatori pubblici e mediatori per le unità da diporto), e semplifica la gestione del ruolo dei periti e degli esperti; viene introdotta la segnalazione di inizio attività (SCIA) per l’attività inerente ai magazzini generali e a quella dei molini;

§       l’articolo 19 prevede un sistema sanzionatorio che impone ai soggetti gestori di marchi di inserire sul sito internet tutte le informazioni ritenute importanti affinché le stesse siano idonee a chiarire il significato di taluni marchi;

§       l’articolo 20 prevede modifiche e abrogazioni di disposizioni attualmente vigenti al fine di eliminare riferimenti normativi erronei e la duplicazione di disposizioni. Di particolare rilevanza la modifica al codice del consumo di cui alla lettera e) che consente la possibilità di esercitare l’azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi, in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.

§       l’articolo 21 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, la relazione tecnico-normativa, la relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) e il nulla osta della Ragioneria generale dello Stato.

 

Conformità con la norma di delega

La legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n.88) ha previsto:

-        all’art. 1, comma 3, la procedura per l’emanazione del decreto legislativo in esame. E’ prevista la previa presentazione alle Camere per l’espressione del prescritto parere, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge. Il termine per l’espressione del parere è fissato in quaranta giorni trascorsi i quali il decreto può essere emanato anche in mancanza di parere;

-        all’art. 1, comma 5, la possibilità per il Governo di emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste (in tal caso si tratta del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi di mercato interno) disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall’art. 41;

-        all’art. 41 la specifica delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché i relativi specifici principi e criteri direttivi.

 

Tali principi e criteri direttivi fanno riferimento, tra l’altro, alla necessità di:

a)   garantire la libertà di concorrenza ed assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio nazionale;

b)   promuovere l’elaborazione di codici di condotta, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, nel rispetto delle loro caratteristiche specifiche;

c)   prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dalla direttiva;

d)   definire puntualmente l’ambito oggettivo di applicazione;

e)   semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, subordinando la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 della direttiva, prevedendo che la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale;

f)    garantire che i regimi di autorizzazione siano conformi ai princìpi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

g)   garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;

h)   prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio di un’attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

l)    prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi avvenga attraverso sportelli unici, anche a distanza e per via elettronica, usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro;

n)   realizzare l’interoperabilità dei sistemi di rete, l’impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

o)   prevedere forme di collaborazione, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate nonché le decisioni definitive relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia “tutela della concorrenza”, come affermato nell’Analisi tecnico-normativa, rientra tra quelle che la lettera e), secondo comma, dell’art. 117 della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento ha natura di decreto legislativo correttivo ed integrativo, la cui finalità, secondo quanto esplicitato nella sentenza n.209 del 2001 della Corte costituzionale, consiste nel “correggere - cioè modificare in qualche sua parte- o integrare la disciplina legislativa delegata, nell’ambito dello stesso oggetto, nell’osservanza dei medesimi criteri e principi direttivi operanti per la delega “principale” e con le stesse garanzie procedurali. Siffatta procedura si presta ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse, il cui esercizio può postulare un periodo di verifica dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo di norme delegate…”

 

Compatibilità comunitaria

Procedure di pre-contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto, con la lettera e) dell’articolo 20 si dispone una modificazione al Codice del consumo nella parte relativa ai provvedimenti inibitori, per estendere anche al D.Lgs. 59/2010 l’ambito di applicazione dei provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in attuazione della direttiva 2009/22/CE. Il Governo sottolinea che l’inserimento di tale disposizione è necessario per scongiurare l’apertura formale di una procedura di infrazione, dal momento che non è si concluso l’iter della legge comunitaria 2011, che all’art. 13 reca disposizione analoga.

La Commissione europea ha infatti inviato all’Italia, il 1° febbraio e il 23 luglio 2010 – nell’ambito del sistema EU PILOT, -richieste di informazioni (progetto pilota 1278/10/SNCO) sull’attuazione della direttiva 2009/22/CE relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

Il sistema EU PILOT è dal 2008 lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

 

La Commissione richiamava l’attenzione sul fatto che la citata direttiva intende garantire in una serie di direttive UE, elencate nell’allegato (tra cui la direttiva 2006/123/CE), la tutela, da parte di qualsiasi organo qualificato, dell’interesse collettivo dei consumatori dinanzi ai tribunali o ad un’autorità amministrativa di ciascuno Stato membro.

Secondo la Commissione, il “Codice del consumo”, all’articolo 139, non contemplerebbe il D.Lgs. 59/2010 (che attua la direttiva 2006/123/CE) tra le disposizioni legislative la cui violazione autorizza le associazioni dei consumatori ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

La Commissione ritiene che non sia stato recepito integralmente l’articolo 2 della direttiva 2009/22/CE (che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, degli organi giurisdizionali o delle autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposte dagli enti legittimati) in combinato con l’articolo 1 e l’allegato 1, punto 12 della medesima direttiva (che considera una violazione qualsiasi atto, che leda gli interessi collettivi, contrario alle disposizioni di alcune direttive, tra cui la 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

Non essendosi concluso l’iter di pubblicazione della legge comunitaria per il 2011, la Commissione ha recentemente chiuso negativamente il progetto PILOT, al quale seguirebbe l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 13 del disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. 3129) prevede, come già ricordato, disposizione identica a quella contenuta nell’articolo 20, nella parte che modifica il codice di consumo per permettere l’esercizio dell’azione inibitoria a tutela degli interessi dei consumatori anche in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

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