Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 31/2010 - Schema di D.Lgs. n. 333 - (art. 25, co. 1 e 5, L. n.99/2009) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 333/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 296
Data: 28/02/2011
Descrittori:
IMPIANTI NUCLEARI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Localizzazione e realizzazione di impianti nucleari

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 31/2010

Schema di D.Lgs. n. 333

(art. 25, co. 1 e 5, L. n.99/2009)

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 296

 

 

 

28 febbraio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253– *st_ambiente@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0182.doc


INDICE

Schede di lettura

Premessa. 3

Titolo I – Disposizioni generali

§      Articolo 1 (Modifiche all’articolo 1)4

§      Articolo 2 (Modifiche all’articolo 2)6

§      Articolo 3 (Modifiche all’articolo 3)9

Titolo II – Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari, disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese, disposizioni sulla decommissioning degli impianti

§      Articolo 4 (Modifiche all’articolo 4)14

§      Articolo 5 (Modifiche all’articolo 5)16

§      Articolo 6 (Modifiche all’articolo 6)19

§      Articolo 7 (Modifiche all’articolo 7)21

§      Articolo 8 (Modifiche all’articolo 8)23

§      Articolo 9 (Modifiche all’articolo 9)27

§      Articolo 10 (Modifiche all’articolo 10)31

§      Articolo 11 (Modifiche all’articolo 11)35

§      Articolo 12 (Modifiche all’articolo 12)41

§      Articolo 13 (Modifiche all’articolo 13)44

§      Articolo 14 (Modifiche all’articolo 14)56

§      Articolo 15 (Modifiche all’articolo 15)57

§      Articolo 16 (Modifiche all’articolo 16)60

§      Articolo 17 (Modifiche all’articolo 18)63

§      Articolo 18 (Modifiche all’articolo 19)66

§      Articolo 19 (Modifiche all’articolo 20)68

§      Articolo 20 (Modifiche all’articolo 21)74

§      Articolo 21 (Modifiche all’articolo 22)77

§      Articolo 22 (Modifiche all’articolo 23)80

§      Articolo 23 (Modifiche all’articolo 24)84

Titolo III - Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative

§      Articolo 24 (Modifiche all’articolo 25)85

§      Articolo 25 (Modifiche all’articolo 26)87

§      Articolo 26 (Modifiche all’articolo 27)90

§      Articolo 27 (Modifiche all’articolo 28)100

§      Articolo 28 (Modifiche all’articolo 29)103

§      Articolo 29 (Modifiche all’articolo 30)105

Titolo V – Norme finali

§      Articolo 30 (Introduzione dell’articolo 34-bis)107

§      Articolo 31 (Modifiche all’articolo 35)109

§      Articolo 32(Ulteriori modifiche)111

Compatibilità comunitaria. 112

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)112

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 31/2010 che, in attuazione della delega di cui all’articolo 25 della legge n. 99/2009, disciplina la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e definisce le misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. Il D.Lgs. 31/2010 stabilisce altresì le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.

Lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell’art. 25, co. 5, della L. 99/2009, che consente al Governo di adottare disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 31/2010 entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (cioè entro il 23 marzo 2011).

Le principali finalità perseguite con le modifiche introdotte dallo schema di decreto, redatto secondo la tecnica della novella legislativa in esame, sono:

§      eliminare errori materiali e incongruenze per un maggiore chiarimento e coordinamento del testo;

§      semplificare e rendere più chiare le procedure di valutazione (con particolare riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS) e di autorizzazione dei nuovi impianti nucleari, nel rispetto della disciplina ambientale e dell’assetto dei poteri interni, e ridurre i tempi di costruzione;

§      dare più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

§      accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti e la messa in sicurezza dei siti oggi impegnati dai depositi temporanei dei rifiuti, contribuendo così a ridurre gli oneri di manutenzione degli impianti che oggi gravano sulle bollette elettriche;

§      definire in maniera più esaustiva i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Il provvedimento inoltre, recependo quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 33/2011), prevede la necessità di acquisire il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Regione interessata in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto nucleare.

Si segnala che nella relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) si precisa che lo schema di decreto delegato non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 1
(
Modifiche all’articolo 1)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Titolo I

Titolo I

Disposizioni generali

Disposizioni generali

Articolo 1
(Oggetto)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con il presente decreto si attua il rias­setto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produ­zione di energia elettrica nucleare, di im­pianti di fabbricazione del combustibile nu­cleare, dei sistemi di stoccaggio del co-mbustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:

1. Identico:

a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di co­struzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combu­stibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti im­pianti e ad essi direttamente connesse;

a) le procedure autorizzative e i requi­siti soggettivi degli operatori per lo svol­gimento nel territorio nazionale delle atti­vità di costruzione, di esercizio e di de­commissioning degli impianti di cui al­l'articolo 2, comma 1, lettera e).

b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;

b) il Fondo per il decommissioning degli impianti nucleari;

c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispon­dere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

c) i benefici economici relativi alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispon­dere in favore delle persone residenti, del-le imprese operanti nel territorio circo-stante il sito e degli enti locali interessati;

d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad ac­cogliere i rifiuti radioattivi provenienti da at­tività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

d) identica;

e) le procedure autorizzative per la co­struzione e l'esercizio del Deposito nazio­nale e del Parco Tecnologico;

e) identica;

f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territo­rio circostante il sito e degli enti locali inte­ressati;

f) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazio­nale, da corrispondere in favore delle per­sone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti lo­cali interessati;

g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di infor­mazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";

g) identica;

h) le sanzioni irrogabili in caso di viola­zione delle norme prescrittive di cui al pre­sente decreto.

h) identica.

 

 

 

 

L’articolo 1 apporta alcune modifiche all’articolo 1 del D.Lgs. 31/2010, che individua l’oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali.

In particolare, l’articolo 1 del D.Lgs. dispone che il decreto procede al riassetto della disciplina sulla localizzazione in Italia di impianti nucleari e definisce:

-        le procedure autorizzative e i requisiti degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di degli impianti nucleari;

-        il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;

-        le misure compensative da corrispondere alle popolazioni residenti nel territorio di insediamento degli impianti;

-        la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi e le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale;

-        le misure compensative compensative relative all’attività del Deposito nazionale;

-        un programma per una “Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare”;

-        le sanzioni per la violazione del provvedimento.

 

Le modifiche disposte dall’articolo in esame non riguardano aspetti sostanziali della norma, in quanto dispongono la soppressione di definizioni ridondanti (lettera a)) e sostituiscono talune terminologie con altre più tecniche (come la lettera b), che in luogo di “disattivazione” introduce la parola “decommissioning[1]) oppure più concordanti con il decreto (le lettere c) e d) sostituiscono la dicitura “misure compensative” con “benefici economici”, in analogia con l’articolo 23 del decreto stesso).


 

Articolo 2
(
Modifiche all’articolo 2)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 2
(Definizioni)

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) "Agenzia" è l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 lu­glio 2009, n. 99;

a) "Agenzia" è l'Agenzia per la sicu­rezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) "area idonea" è la porzione di territo­rio nazionale rispondente alle caratteristi­che ambientali e tecniche ed ai relativi pa­rametri di riferimento che qualificano l'ido­neità all'insediamento di impianti nucleari;

b) "area idonea" è la porzione di terri­torio nazionale rispondente alle caratteri­stiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nu­cleario del Parco tecnologico di cui all’articolo 1, comma 1;

c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;

c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari o del Parco tecnologico di cui all’articolo 1, comma 1;

d) "Conferenza unificata" è la Confe­renza prevista all'art. 8 del decreto legisla­tivo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;

d) "Conferenza unificata" è la Confe­renza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e suc­cessive modifiche ed integrazioni;

e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio delcombustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete del­l'energia prodotta, le eventuali vie di ac­cesso specifiche;

e) “impianti nucleari” sono gli impianti di produzione di energia elettrica di ori­gine nucleare e gli impianti di fabbrica­zione del combustibile nucleare, com­prensivi delle opere relative allo stoc­caggiotemporaneo del combustibile ir­raggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infra­strutture indispensabili all’esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adegua­mento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;

f) "operatore" è la persona fisica o giuri­dica o il consorzio di persone fisiche o giu­ridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;

f) "operatore" è la persona fisica o giu­ridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che rispettano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2;

g) "AIEA" è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

g) identica;

h) "AEN-OCSE" è l'Agenzia per l'ener­gia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi,

h) identica;

i) "deposito nazionale" è il deposito na­zionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pre­gressa gestione di impianti nucleari ed al­l'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dal­l'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;

i) “deposito nazionale” è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a ti­tolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività indu­striali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile, nonché all’immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività ed even­tualmente del combustibile irraggiato provenienti dall’esercizio di impianti nu­cleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pre­gressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile;

l) "Strategia nucleare" indica il docu­mento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare.

l) identica.

 

 

l-bis)decommissioning” è l’insieme delle azioni pianificate, tecni­che e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessa­zione definitiva dell'esercizio, nel ri­spetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popola­zione e dell'ambiente, sino allo sman­tellamento finale o comunque al rila­scio del sito esente da vincoli di natura radiologica.

 

 

 

 

L’articolo 2 modifica alcune delle definizioni introdotte dall’articolo 2 del D.Lgs. 31/2010 e, in particolare:

§      la lettera a) fa salve le definizioni riportate nella restante normativa vigente di settore (legge 1860/1962 e D.Lgs. 230/1995[2]). Tale disposizione era già stata inserita nel testo dell’atto sottoposto al parere delle Camere (schema n. 174), ma non compare più nel testo vigente del D.Lgs. 31/2010;

§      le lettere b) e c) integrano le definizioni di “area idonea” e “sito” per ricomprendervi, oltre alle aree per gli impianti nucleari, anche il Parco tecnologico cui è connesso il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi;

§      la lettera d) sostituisce interamente la definizione di “impianti nucleari” per apportarvi alcune modifiche redazionali che non ne alterano la sostanza;

§      la lettera e) modifica la definizione di “operatore” vincolandola al possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 31/2010;

§      la lettera f) sostituisce la definizione di “deposito nazionale” per chiarire, secondo la relazione illustrativa, che il Deposito è destinato allo smaltimento dei rifiuti non solo di impianti nucleari, ma anche di impianti del ciclo del combustibile, al fine di tener conto dei rifiuti derivanti da impianti di riprocessamento del nucleare pregresso, come Eurex (VC), Itrec (MT), IPU (Roma) ed OPEC1 (Roma).

§      la lettera g) aggiunge la definizione di “decommissioning” utilizzando la medesima definizione che il D.Lgs. 230/1995 dà della “disattivazione”, ovvero l’insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica[3].

 


 

Articolo 3
(
Modifiche all’articolo 3)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 3
(Strategia del Governo in materia nucleare)

Articolo 3
(Strategia del Governo in materia nucle­are)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programma­tico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti ed emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.

1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell’Agenzia, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia Casella di testo: 4nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare.Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonché gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonché i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.

2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. La Strategia nucleare indica, in parti­colare:

3. La Strategia nucleare indica, in par­ticolare:

a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;

a)l’impatto dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di prote­zione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell’ambiente nonché nei confronti dei rischi di prolife­razione.

b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introdu­zione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;

b) gli effetti, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dal­l'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;

c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i rela­tivi archi temporali;

c) gli obiettivi di potenza elettrica complessiva che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;

d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nel­l'ambito del pacchetto clima energia non­ché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;

d) il contributo che si intende appor­tare, attraverso il ricorso all'energia nu­cleare, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nel­l'ambito del pacchetto clima energia non­ché alla riduzione degli inquinanti chi­mico-fisici;

e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

e) il sistema di accordi e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

f) gli orientamenti sulle modalità realiz­zative tali da conseguire obiettivi di effi­cienza nei tempi e nei costi e fornire stru­menti di garanzia, anche attraverso la for­mulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;

f) gli orientamenti sulle modalità realiz­zative del programma tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori;

g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli im­pianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;

g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti a fine vita, per i nuovi inse­diamenti e per gli impianti dismessi;

h) i benefici attesi per il sistema indu­striale italiano e i parametri delle compen­sazioni per popolazione e sistema delle imprese;

h) gli effetti attesi per il sistema indu­striale italiano e i parametri delle compen­sazioni per popolazione e sistema delle imprese;

i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale propo­sta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;

i)la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale,con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da in­stallare;

l) gli obiettivi in materia di approvvigio­namento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.

l) gli obiettivi in materia di approvvigio­namentoe arricchimento del combustibile nucleare, nonché di trattamento del combustibile irraggiato.

 

 

 

 

L’articolo 3 apporta alcune modifica l’articolo 3 del D.Lgs. 31/2010 relativo alla Strategia del Governo in materia nucleare.

Il comma 1 sostituisce interamente il comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs., che dispone l’adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri Ministri, di un documento programmatico, definito già all’articolo 2, comma 1, lettera l), “Strategia nucleare”. Le modifiche introdotte con la sostituzione:

§       prevedono che il Ministro dello sviluppo economico si avvalga dell’Agenzia (nel testo attualmente vigente ne ha solamente la facoltà);

§       aggiungono il concerto con il Ministro della salute, per gli aspetti di competenza[4].

Si ricorda che tale documento programmatico, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 31/2010:

-        viene adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell’Agenzia per la sicurezza nucleare[5], di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

-        delinea gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra cui, prioritariamente, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare;

-        indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e formazione;

-        valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali;

-        delinea le linee guida del processo di realizzazione degli impianti;

-        costituisce parte integrante della Strategia energetica nazionale.

Il comma 2 apporta alcune modificazioni al comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. 31/2010, che elenca le caratteristiche della Strategia nucleare, che costituisce parte integrante della Strategia energetica nazionale.

Ai sensi del citato comma 3, la Strategia nucleare indica, in particolare:

a)    l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;

b)    i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;

c)    gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;

d)    il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;

e)    il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

f)      gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;

g)    gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;

h)    i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;

i)      la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare;

l)      gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.

Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame sono prevalentemente di natura redazionale. Si segnalano, in particolare:

§      la lettera a), che elimina dal testo della corrispondente lettera il concetto di “sicurezza nucleare ambientale” (in quanto, secondo la relazione illustrativa, non definibile) e sostituisce la dicitura “sicurezza degli impianti” con “sicurezza nucleare”;

§      la lettera f) viene modificata sostituendo il termine “garanzia” con l’espressione “strumenti di tutela degli investimenti degli operatori”, in quanto, secondo la relazione illustrativa, il termine “garanzia” può far pensare alla garanzia finanziaria per responsabilità civile;

§      la lettera h) elimina il riferimento ai “parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese” dagli argomenti da indicare nella Strategia nucleare, in quanto, secondo la relazione illustrativa, sono già definiti dal decreto stesso;

§      la lettera l) specifica che il trattamento non si riferisce genericamente al combustibile nucleare, ma solo a quello irraggiato.

 


 

Articolo 4
(
Modifiche all’articolo 4)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Titolo II

Titolo II

Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti

Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici econo­mici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla decom­missioning degli impianti

Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari)

Articolo 4
(Autorizzazione degli impianti nucleari)

1. La costruzione e l'esercizio degli im­pianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con de­creto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente de­creto legislativo.

1. La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell’operatore,previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l’impianto e dell’intesa con la Confe­renza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legi­slativo. Il parere della Regione, di carat­tere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.

 

 

 

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 4 del D.Lgs. 31/2010: adeguandosi a quanto statuito dalla Corte costituzionale (sent. 33/2011), si dispone la necessità di acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione interessata, prima dell’acquisizione dell’intesa con la Conferenza Unificata, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari.

 

L’articolo 4 del D.Lgs. 31/2010 dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell’operatore, con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio -2 febbraio 2011, n. 33[6], ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità dell’articolo 4 del D.Lgs. 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Il testo vigente dell’articolo, infatti, non assicurerebbe «alcun ruolo incisivo alla Regione direttamente interessata alla localizzazione dell'impianto» come, invece, sarebbe necessario essendo coinvolte molteplici competenze regionali ed in particolare quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Peraltro, secondo tale sentenza, «la previsione dell'intesa con la Regione interessata anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione - come prospettato dalle ricorrenti - costituirebbe un onere procedimentale destinato soltanto ad aggravare l'attività amministrativa preordinata al rilascio dell'autorizzazione unica, in modo del tutto sproporzionato rispetto alle esigenze di partecipazione e di codecisione paritaria già adeguatamente appagate dall'intesa con la Conferenza unificata e, comunque, preceduta dall'intesa con la Regione interessata».

Un adeguato meccanismo di rappresentazione del punto di vista della Regione interessata, che ragionevolmente bilanci le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi – valuta la sentenza - è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali[7].

 

Con la modifica apportata dal provvedimento in esame, l’autorizzazione unica viene rilasciata, su istanza dell’operatore, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l’impianto e dell’intesa con la Conferenza unificata.

Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro 90 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.

 


 

Articolo 5
(
Modifiche all’articolo 5)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 5
(Requisiti degli operatori)

Articolo 5
(Requisiti degli operatori

1. Gli operatori, anche in forma asso­ciata, devono essere in possesso delle ca­pacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, comprovati in relazione alle attività da realizzare, com­prese le attività di progettazione, costru­zione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.

1. Gli operatori, anche in forma asso­ciata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane efinanziarie. Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le at­tività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccag­gio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni for­mulate dall'AIEA.

2. Con decreto del Ministro dello svi­luppo economico, di concerto con il Mini­stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infra­strutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimo­strazione del possesso dei requisiti stessi.

2. Con decreto del Ministro dello svi­luppo economico, di concerto con il Mini­stro dell’ambiente e della tutela del territo­rio e del mare e con il Ministro delle infra­strutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono defi­niti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la di­mostrazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Non possono comunque essere auto­rizzati allo svolgimento delle attività di co­struzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti i soggetti:

3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di decommis­sioning degli impianti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preven­tivo, o nei cui riguardi sia in corso un pro­cedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a )identica;

b) nei cui confronti è pendente procedi­mento per l'applicazione di una delle mi­sure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'e­sclusione e il divieto operano se la pen­denza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappre­sentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

b) nei cui confronti è pendente proce­dimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal­l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il responsabile tecnico se si tratta di so­cietà in nome collettivo, i soci accoman­datari o il responsabile tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rap­presentanza o il responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna di­venuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di proce­dura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professio­nale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudi­cato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa indi­viduale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita sem­plice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudi­cato, o emesso decreto penale di con­danna divenuto irrevocabile, oppure sen­tenza di applicazione della pena su ri­chiesta, ai sensi dell'articolo 444 del co­dice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla mo­ralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione crimi­nale, corruzione, frode, riciclaggio; l'e­sclusione e il divieto operano se la sen­tenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del responsabile tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del responsabile tecnico se si tratta di società in accoman­dita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del re­sponsabile tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

d) che hanno violato il divieto di intesta­zione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) identica;

e) che hanno commesso violazioni, de­finitivamente accertate, rispetto agli obbli­ghi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) identica;

f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assi­stenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

f) identica.

4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in con­formità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le even­tuali condanne per le quali abbia benefi­ciato della non menzione.

4. Identico.

5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presi­dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 5 interviene sull’articolo 5 del D.Lgs. 31/2010, relativo ai requisiti degli operatori.

Ai sensi del testo vigente dell’articolo 5, gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane e finanziarie, comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA (comma 1).

I criteri esplicativi di tali requisiti e le modalità per dimostrarne il possesso sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'emanazione della delibera CIPE di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 99/2009 (comma 2).

Il comma 3 elenca i casi di esclusione, per i soggetti che non possono essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione.

Secondo il comma 4, l’operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva, e il successivo comma 5 riguarda gli accertamenti relativi a tali condizioni ostative.

Tra le modifiche introdotte si segnalano:

§      l’eliminazione del riferimento temporale rispetto alla delibera CIPE dell’art. 26, comma 2 per l’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo ai requisiti degli operatori. Per tale decreto si introduce invece il termine di emanazione di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo in esame;

§      la sostituzione, tra i soggetti di cui si valutano le eventuali condizioni ostative, della figura del direttore tecnico con quella del responsabile tecnico, in quanto – secondo la relazione illustrativa – la figura del direttore tecnico non è sempre previsto negli organici di una società operatrice.

 


 

Articolo 6
(
Modifiche all’articolo 6)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)

Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)

1. Gli operatori di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Mini­stero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nu­cleari, tenendo conto delle linee program­matiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico, valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non ri­guarda la localizzazione degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di ac­cesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

1. Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, possono presentare al pre­detto Ministero il proprio programma di intervento per la realizzazione di impianti nucleari, tenendo conto delle linee pro­grammatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette copia del pro­gramma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Mini­stero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non ri­guarda la localizzazione e le caratteristi­che tecniche specifiche degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di ac­cesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

 

 

 

 

L’articolo 6 incide sull’articolo 6 del D.Lgs. 31/2010.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 6, gli operatori presentano il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, allo stesso Ministero dello sviluppo economico il quale, valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale programma di intervento:

-        tiene conto delle linee programmatiche individuate dal Governo nel documento programmatico recante la “Strategia nucleare”;

-        tiene conto delle delibere CIPE di cui all’articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

-        è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990;

-        è soggetto al diritto di accesso all’informazione ambientale, di cui al d.lgs. n. 195 del 2005[8];

-        non riguarda la localizzazione degli impianti.

Le modifiche introdotte dall’articolo 6 dello schema di decreto correttivo:

§      rendono facoltativa la presentazione del programma di intervento per la realizzazione di impianti nucleari da parte degli operatori.

§      eliminano la valutazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti per gli operatori in quanto, come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale valutazione viene effettuata in sede di autorizzazione unica e nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13 con l’intervento dell’Agenzia;

§      stabiliscono che il programma di intervento non riguarda, oltre alla localizzazione, anche le caratteristiche tecniche degli impianti che, secondo la relazione illustrativa, sono dati potenzialmente sensibili per l’operatore.

 


 

Articolo 7
(
Modifiche all’articolo 7)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei re­quisiti degli impianti nucleari)

Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei re­quisiti degli impianti nucleari)

1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, richie­dono all'Agenzia l'effettuazione delle verifi­che per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza, dandone conte­stuale informazione al Ministero dello svi­luppo economico. L'Agenzia accerta la ri­spondenza degli impianti ai migliori stan­dard di sicurezza internazionali definiti dal­l'AIEA, alle linee guida ed alle migliori prati­che raccomandate dall'AEN-OCSE; le ap­provazioni relative ai requisiti e alle specifi­che tecniche di impianti nucleari, già con­cesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizza­zione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano defi­niti accordi bilaterali di cooperazione tec­nologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richie­dente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.

1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, tra­smettono all’Agenzia un rapporto rela­tivo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richie­dendo l'effettuazione delle verifiche sullo stesso e dandone contestuale informa­zione al Ministero dello sviluppo econo­mico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicu­rezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche rac­comandate dall'AEN-OCSE; le approva­zioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità com­petenti di Paesi membri dell’AEN-OCSE o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di co­operazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifi­che richieste e trasmette le proprie de­terminazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello svi­luppo economico.

 

 

 

 

L’articolo 7 modifica l’articolo 7 del D.Lgs. 31/2010, riguardante la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari.

Secondo l’articolo 7, gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari richiedono all’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare di procedere alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti, dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite e alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE. Le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell’Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l’Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all’operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, le modifiche apportate dall’articolo in esame comportano che gli operatori non richiederanno all’Agenzia di svolgere le verifiche per la predisposizione da parte degli operatori medesimi del rapporto preliminare di sicurezza, bensì trasmetteranno all’Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo l'effettuazione delle verifiche sul rapporto stesso.

Si segnala che il nuovo testo dell’articolo 7 non contiene più esplicitamente la dicitura di “rapporto preliminare di sicurezza”, che però viene utilizzata in alcuni punti dello stesso decreto correttivo (ad esempio nell’articolo 13, comma 2, lettera g) e articolo 28, comma 1, lettera c)). Si potrebbe inoltre cogliere l’occasione per precisare che si tratta del “rapporto preliminare di sicurezza, parte-impianto”, da distinguere dal “rapporto preliminare di sicurezza, parte-sito”, di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) come modificata dal presente schema di decreto.


 

Articolo 8
(
Modifiche all’articolo 8)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 8
(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)

Articolo 8
(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli im­pianti nucleari)

1. L'individuazione delle aree poten­zialmente destinate alla localizzazione de­gli impianti nucleari segue i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazio­nali, atti ad assicurare adeguati livelli di si­curezza a tutela della salute della popola­zione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'ado­zione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Mi­nistero dell'ambiente e della tutela del ter­ritorio e del mare, il Ministero delle infra­strutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali definisce, su pro­posta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto docu­mento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pub­blici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, con particolare riferimento ai seguenti profili:

1. Le caratteristiche delle aree ido­nee alla localizzazione degli impianti nu­cleari e del Parco Tecnologico sono in­dividuate secondo i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'ado­zione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, con uno o più de­creti da emanare di concerto con il Mini­stero dell'ambiente e della tutela del terri­torio e del mare, il Ministero delle infra­strutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività culturali definisce, su pro­posta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto docu­mento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pub­blici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) popolazione e fattori socio-economici;

a) identica;

b) idrologia e risorse idriche;

b) identica;

c) fattori meteorologici;

c) identica;

d) biodiversità;

d) identica;

e) geofisica e geologia;

e identica;

f) valore paesaggistico;

f) identica;

g) valore architettonico-storico;

g) identica;

h) accessibilità;

h) identica;

i) sismo-tettonica;

i) identica;

l) distanza da aree abitate e da infra­strutture di trasporto;

l) identica;

m) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elet­trica;

m) identica

n) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

n) identica.

2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrut­ture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblica­zione almeno su cinque quotidiani a dif­fusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tec­niche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i ter­mini, la forma e gli indirizzi per la for­mulazione delle osservazioni o propo­ste. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Abrogato.

3. Ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Mi­nistero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per i beni e le attività cul­turali, adotta con proprio decreto Io schema definitivo dei parametri di cui al comma 1. Tale decreto è adottato entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di cui al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osser-vazioni pervenute. L'eventuale man­cato accoglimento delle osservazioni stesse deve essere adeguatamente motivato. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.

Abrogato.

 

 

L’articolo 8 interviene sull’articolo 8 del D.Lgs. 31/2010, concernente la definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari.

Si ricorda che l’articolo 8 del D.Lgs. 31/2010 riguarda le modalità di definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, ed è improntato all’esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza dei siti, in termini di tutela della salute della popolazione e di protezione dell’ambiente.

In particolare il comma 1 stabilisce che l'individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari segue i criteri tecnici, in linea con le migliori pratiche internazionali, atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza per la salute della popolazione e per la protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Inoltre si dispone che, entro sessanta giorni dall’adozione del documento programmatico denominato “Strategia nucleare”, venga definito uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici cui devono rispondere le aree idonee, con particolare riferimento ad alcune caratteristiche ambientali e tecniche. Il comma 2 riguarda la pubblicità dello schema, nell’ottica secondo cui il procedimento di definizione ed approvazione dei parametri debba essere ispirato alla massima pubblicità e partecipazione. Lo schema infatti sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale. In tal modo, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, potranno formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia per la sicurezza nucleare appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani dovranno indicare le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990.

Ai sensi del comma 3, ai fini delle procedure di valutazione ambientale strategica di cui al successivo articolo 9, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, dovrà adottare con proprio decreto lo schema definitivo dei parametri entro i trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione effettuata a seguito della pubblicità dello schema, adeguando i parametri dello schema iniziale sulla base di una proposta dell’Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando adeguatamente l’eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui medesimi siti internet.

Le modifiche introdotte con l’articolo 8 dello schema di decreto correttivo in esame:

§      aggiungono il Parco Tecnologico, oltre agli impianti nucleari, tra le fattispecie per le quali andranno individuate le caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione.

Per chiarezza, sarebbe opportuno aggiornare anche la rubrica dell’articolo 8 del D.Lgs. 31/2010 per renderla maggiormente rispondente al testo in “Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico”;

§      specificano il tipo di provvedimento (uno o più decreti interministeriali) di cui al comma 1, che definisce i parametri esplicativi dei criteri tecnici per l’individuazione delle aree idonee;

§      sopprimono i commi 2 e 3 dell’articolo 8 del D.Lgs. 31/2010, ai fini di una semplificazione della procedura di definizione dei parametri delle aree idonee. Come posto in rilievo dalla relazione illustrativa, si elimina così la duplicazione della consultazione pubblica, che è già prevista all’interno della procedura di V.A.S. e ivi svolta, ai sensi del successivo articolo 9, secondo le stesse modalità esplicitate dai commi 2 e 3 qui abrogati.

 


 

Articolo 9
(
Modifiche all’articolo 9)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 9
(Valutazione Ambientale Strategica ed in­tegrazione della Strategia nucleare)

Articolo 9
(Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)

1. La Strategia nucleare di cui all'arti­colo 3, insieme ai parametri sulle caratteri­stiche ambientali e tecniche delle aree ido­nee ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione am­bientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consi­glio del 13 maggio 1996.

1.La Strategia nucleare di cui all’articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco Tecnologico sono soggetti, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustifi­cazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Con­siglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la documenta­zione necessaria per l’avvio della pro­cedura di valutazione ambientale stra­tegica entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 1.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pub­blica, secondo i principi e le disposi­zioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a con­sentire la partecipazione al procedi­mento delle popolazioni.

 

3. Al termine della procedura di valuta­zione ambientale strategica, il Ministro del­l'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrut­ture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di com­petenza, con il Ministro per i beni e le atti­vità culturali.

2. Entro quindici giorni dalla con­clusione della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello svi­luppo economico e al Ministero delle in­frastrutture e dei trasporti il parere moti­vato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle in­frastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1 secondo le conclusioni della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così ade­guati all'approvazione del Consiglio dei Mi­nistri. I testi approvati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tu­tela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono ade­guati, entro trenta giorni dal ricevi­mento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così ade­guati sono sottoposti entro quindici giorni all’approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

 

 

L’articolo 9 interviene sull’articolo 9 del D.Lgs. 31 del 2010 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed integrazione della Strategia nucleare.

 

Si ricorda che tale articolo assoggetta la Strategia nucleare, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, a valutazione ambientale strategica (VAS) - dettando altresì disposizioni volte ad integrare quelle previste in via generale per la VAS dal D.Lgs. 152/2006 - e al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM.

 

In particolare, il comma 1 viene modificato nel senso di esplicitare che sono sottoposti a VAS, oltre alla Strategia nucleare e ai parametri tecnici per la localizzazionedegli impianti nucleari, anche quelli per la localizzazione del Parco tecnologico, come peraltro previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 31 del 2010.

Si sottolinea che l’oggetto della VAS è la valutazione dell’incidenza sull’ambiente di piani e programmi di area vasta o ad incidenza spaziale molto ampia. La VAS non rappresenta un giudizio a valle su uno schema di piano già definito, ma (come sancito dall’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 152/2006) parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. La procedura di VAS, infatti, non è finalizzata a valutare ex post un singolo progetto, soprattutto infrastrutturale, già definito, quanto piuttosto ad intervenire nel processo di formazione dell’atto pianificatorio al fine di garantire un’analisi a tutto campo degli effetti cumulativi, indiretti e sinergici delle diverse opzioni di una determinata politica sull’ambiente generale. Essa comporta l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio.

 

Con riguardo al richiamo al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996, lo schema in esame precisa il riferimento alla norma interna di recepimento (commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230).

Si ricorda che commi 1 e 2 dell’articolo 2 del  D.Lgs. 230/1995 prevedono che le nuove categorie o tipi di pratica implicanti un'esposizione a radiazioni ionizzanti siano giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare e che le categorie o tipi di pratica esistenti sono verificati per quanto concerne la giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove della loro efficacia o delle loro conseguenze.

Si osserva peraltro che l’articolo 2 del D.Lgs. 230/1995 contiene ulteriori due commi in materia di principio di giustificazione, che il nuovo testo dell’articolo 9 in commento sembra escludere dal proprio ambito di applicazione.

In particolare, infatti, il comma 3 prevede che qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali, mentre il comma 4 stabilisce che la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

 

L’ultimo periodo del nuovo comma 1 affida al Ministero dello sviluppo economico la trasmissione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione necessaria per l’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro tre mesi dalla emanazione del decreto recante le caratteristiche delle aree idonee di cui all’articolo 8, comma 1.

 

Viene soppresso il precedente comma 2, che affidava al Ministero dell’ambiente lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni.

 

Tale soppressione è presumibilmente motivata dal fatto che le procedure citate fanno già parte del procedimento di VAS.

 

Il nuovo comma 2, pressoché identico al precedente comma 3, stabilisce i tempi (15 giorni) successivi alla conclusione della procedura di VAS, per la trasmissione da parte del Ministro dell’ambiente del parere motivato ai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso comma prevede che tale parere sia adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l’altro, che l'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini fissati dall’art. 14 per la consultazione del pubblico.

 

Il nuovo comma 3 (pressoché identico al precedente comma 4) impone l’adeguamento entro 30 giorni dal ricevimento del predetto parere – da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza – della strategia nucleare e dei parametri sulle caratteristiche delle aree idonee al fine di conformarle all’esito della VAS.

Successivamente, gli atti così adeguati sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio dei ministri e, una volta approvati, pubblicati sulla G.U. entro i successivi 15 giorni.

Anche in tal caso la disposizione appare in linea con la procedura generale di VAS. L’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede, infatti, che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

 

 


 

Articolo 10
(
Modifiche all’articolo 10)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 10
(Istanza per la certificazione dei siti)

Articolo 10
(Istanza per la certificazione dei siti)

1. Entro novanta giorni dalla pubblica­zione di cui all'articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presenta­zione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certifica­zione di uno o più siti da destinare all'inse­diamento di un impianto nucleare.

1. Identico.

2. Ulteriori istanze possono essere pre­sentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Identico.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irrice­vibilità, almeno i seguenti dati ed informa­zioni, analiticamente identificati con de­creto del Ministro dello sviluppo eco­nomico, di concerto con il Ministro del­l'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle in­frastrutture e dei trasporti, sentita l'A­genzia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti:

3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irri­cevibilità, almeno i seguenti dati ed infor­mazioni, concernenti:

a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richie­sti dall'articolo 5;

a) identica;

b) puntuale indicazione del sito desti­nato all'istallazione dell'impianto e delle ti­tolarità dei diritti che insistono su tale area;

b) puntuale indicazione del sito desti­nato all'installazione dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;

c) progetto preliminare dell'impianto, re­cante l'indicazione della tipologia dell'in­stallazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità mas­sima installata;

c)rapporto preliminare di sicurezza, parte sito, e progetto preliminare dell’impianto, recante l’indicazione della tipologia dell’installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;

d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;

d) identica;

e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree;

e) documentazione relativa alle inda­gini tecniche effettuate sul sito;

f) documentazione relativa alla valuta­zione preliminare di sicurezza di cui all'arti­colo 7;

f) documentazione relativa alle verifi­che del rapporto di cui all'articolo 7;

g) documentazione relativa alla valuta­zione degli effetti ambientali;

g) identica;

h) documentazione relativa agli stru­menti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;

h) identica;

i) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere con­nesse;

i) identica;

l) ogni altra documentazione tecnica ne­cessaria a comprovare ed a verificare la ri­spondenza del sito prescelto alle caratteri­stiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del pro­getto con la Strategia nucleare.

l) identica.

 

3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l’Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3.

 

3-ter. Sulla base dei parametri defi­niti dal decreto di cui all’articolo 8, comma 1, l’operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certifi­cazione. Il Ministro dello sviluppo eco­nomico, sentiti ilMinistro dell’am­biente e della tutela del territorio e del mare , il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l’Agenzia, rilascia l’auto­rizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell’inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell’area interessata.

 

 

 

 

L’articolo 10 interviene sull’articolo 10 del D.Lgs. 31/2010, che riguarda la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati.

Secondo il citato articolo 10, entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, può presentare al Ministero dello sviluppo economico ed all’Agenzia per la sicurezza nucleare l’istanza per la certificazione di un sito da destinare all’insediamento di un impianto nucleare. Oltre la suddetta scadenza, ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno successivo. L’articolo elenca anche, al comma 3, i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l’irricevibilità della stessa. Tale documentazione riguarda:

-       il soggetto che presenta l’istanza, inclusi gli elementi sui requisiti prescritti dall’art. 5;

-       il sito destinato all’istallazione dell’impianto (indagini tecniche effettuate sulle aree, valutazione preliminare di sicurezza, valutazione degli effetti ambientali, strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi, ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all’articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare);

-       l’impianto (progetto preliminare dell'impianto, rapporto preliminare di sicurezza, cartografia con la localizzazione del perimetro dell’impianto nell’ambito del sito indicato).

L’analitica identificazione degli stessi dati e informazioni è rinviata ad uno specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia per la sicurezza nucleare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (quindi entro il 21 giugno 2010).

Secondo le modifiche introdotte con il presente schema di decreto correttivo all’articolo 10:

§      viene eliminata l’obbligatorietà dell’emanazione del decreto interministeriale che identifichi dettagliatamente i dati e le informazioni da inserire nell’istanza per la certificazione dei siti. L’emanazione è resa facoltativa, nel caso in cui si ritenga di dover integrare o specificare meglio i dati e le informazioni già elencate dal comma 3;

§      si integrano le informazioni da inserire nell’istanza con il rapporto preliminare di sicurezza, parte-sito. Inoltre, secondo la relazione illustrativa, si eliminano le indicazioni riferite alla tipologia dell’installazione, alle caratteristiche tecniche, ai principi di funzionamento e alla potenza installata, in quanto peculiari di un rapporto preliminare di sicurezza riferito alla parte impianto, di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g).

In proposito, si segnala che non viene chiarita all’interno del decreto la distinzione tra rapporto preliminare di sicurezza parte-sito e rapporto preliminare di sicurezza parte-impianto (che dovrebbe essere, stando alla relazione illustrativa, quello di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g), ove peraltro, applicando le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame, si trova la dicitura “rapporto preliminare di sicurezza” non ulteriormente specificata). Si segnala inoltre, anche in relazione allo stesso articolo 13, comma 2, lettera g), che a seguito delle modifiche operate dallo schema in esame sull’articolo 7 del D.Lgs. 31/2010 il rapporto di cui al medesimo articolo 7 non viene più esplicitamente definito “rapporto preliminare di sicurezza”.

§      si prevede che, sulla base dei parametri definiti dal Ministero (articolo 8, comma 1), l’operatore possa richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l’Agenzia, rilascia l’autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell’inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell’area interessata.

 


 

Articolo 11
(
Modifiche all’articolo 11)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 11
(Certificazione dei siti)

Articolo 11
(Certificazione dei siti)

1. Fatte salve le competenze degli or­gani preposti alla tutela dell'ambiente se­condo la normativa vigente, l'Agenzia ef­fettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.

1. Fatte salve le competenze degli or­gani preposti alla tutela dell'ambiente se­condo la normativa vigente, l'Agenzia ef­fettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della re­golarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza.

2. L'Agenzia può richiedere agli opera­tori una sola volta informazioni ed integra­zioni in relazione ad ogni aspetto di carat­tere tecnico, indicando le modalità ed i ter­mini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli ele­menti richiesti.

2. Identico.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, entro novanta giorni dalla sca­denza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e inte­grazioni di cui al comma 2, rilascia la certi­ficazione, anche con specifiche prescri­zioni, per ciascun sito proposto, previa ve­rifica della sua rispondenza:

3. In caso di esito positivo dell'istrutto­ria, l'Agenzia, tenuto conto delle deter­minazioni di cui all’articolo 7, entro no­vanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua ri­spondenza:

a) alle caratteristiche ambientali e tecni­che ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 4;

a) identica;

b) alle scelte tecniche relative all'intera­zione sito-impianto,

b) identica;

c) alla strategia nucleare di cui all'arti­colo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnolo­gie proposte.

c) identica.

4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo econo­mico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Identico.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione inte­ressata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acqui­sizione del parere del comune interes­sato.

6. In caso di mancata definizione del­l'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richie­sta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui compo­nenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettiva­mente, dal Ministero dello sviluppo econo­mico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Mini­stero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che as­sicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzio­namento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza correspon­sione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costi­tuire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con­siglio dei Ministri, integrato con la parteci­pazione del presidente della Regione inte­ressata.

6. In caso di mancata definizione del­l'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della ri­chiesta dell'intesa stessa, il Ministero dello sviluppo economico provvede en­tro i trenta giorni successivi alla costitu­zione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, ri­spettivamente, dal Ministero dello svi­luppo economico, dal Ministero dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comi­tato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richie­sta del parere stesso, con decreto del Mi­nistro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro i trenta giorni suc­cessivi; il Comitato opera senza corre­sponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla defi­nizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli­berazione del Consiglio dei Ministri, inte­grato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

7. L'intesa ovvero il decreto del Presi­dente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energe­tico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

7. Identico.

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certifi­cati, sui quali è stata espressa l'intesa re­gionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richie­sta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base deidecreti sostitutivi di intesa.

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti cer­tificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sosti­tutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del me­desimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consi­glio dei Ministri provvede con delibera­zione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Re­gioni interessate da ciascun sito o sulla base deidecreti sostitutivi di intesa.

9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del­l'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il de­creto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12 è attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concer­tanti e dell'Agenzia.

9. Identico.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubbli­cazione di cui al comma 9, la Regione inte­ressata dalla presenza di un sito nucleare procede adegua il proprio Piano Energe­tico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubbli­cazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nu­cleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ov­vero del decreto del Presidente della Re­pubblica di cui al comma 6.

11. Per ciascun sito certificato l'opera­tore interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, entro venti­quattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo opera­tore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le atti­vità di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avve­nuta certificazione del sito.

11. Identico.

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, con la procedura previ­sta dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

12. Identico

 

 

 

 

L’articolo 11 apporta alcune modifiche alla procedura per la certificazione dei siti prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 31/2010, che si svolge successivamente alla presentazione delle istanze.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 31/2010, l’Agenzia per la sicurezza nucleare:

-       entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze effettua l’istruttoria tecnica sulle singole complete di documentazione (comma 1);

-       può richiedere agli operatori informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico (comma 2);

-       in caso di esito positivo dell’istruttoria, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni (comma 3);

-       trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 4).

I commi 5, 6 e 7 riguardano l’intesa con la Regione interessata.

Il Ministro dello sviluppo economico, infatti, entro 30 giorni sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato (comma 5).

Nel caso in cui tale intesa non venga definita entro il termine di sessanta giorni, viene costituito entro i 30 giorni successivi un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall’altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso.

Qualora non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all’intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata (comma 6).

L’intesa ovvero il D.P.R. di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione (comma 7).

A questo punto, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l’elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l’intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo d’intesa alla Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni dall’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In mancanza di intesa con la Conferenza unificata entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa (comma 8).

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro 30 giorni il decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati (comma 9).

La Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare ha tempo dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9 per adeguare il proprio Piano energetico ambientale tenendo conto del disposto dell’intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell’intesa (comma 10).

Per ciascun sito certificato, l’operatore interessato deve presentare entro ventiquattro mesi dall’emanazione del decreto di approvazione dell’elenco dei siti certificati l’istanza[9] al Ministero dello sviluppo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare e per la certificazione dell’operatore stesso. Salvo motivata richiesta di proroga da parte dell’operatore da presentarsi prima della scadenza del termine, trascorsi ventiquattro mesi dall’emanazione del suddetto decreto senza che venga presentata l’istanza, la certificazione del singolo sito diviene inefficace e si estingue il diritto a svolgere le attività preliminari. Come si è detto, l’operatore interessato può presentare prima della scadenza del termine una motivata richiesta di proroga; il termine tuttavia può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

Dal venire meno dell’efficacia della certificazione consegue la responsabilità dell’operatore per i danni economici conseguenti all’avvenuta certificazione del sito (commi 11 e 12).

 

Le modifiche introdotte sul testo dell’articolo 11 dallo schema di decreto correttivo in esame incidono su alcuni profili procedurali (anche relativi a termini per l’adozione di atti) e, in particolare:

§      precisano che l’Agenzia, nell’istruttoria di rilascio della certificazione deve tener conto delle determinazioni di cui all’articolo 7, ossia delle verifiche effettuate sul rapporto preliminare di sicurezza degli impianti redatto dagli operatori;

§      introducono il concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il decreto sulle modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale;

In proposito non appare chiaro il motivo per cui viene introdotto il concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e non anche quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal momento che il Comitato prevede rappresentanza paritaria, e il decreto ne determina le modalità di funzionamento;

§      riducono da 30 a 15 giorni il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata;

§      precisano che il Comitato interistituzionale deve essere costituito dal Ministero dello sviluppo economico;

§      introducono il termine di 30 giorni dal parere della Conferenza unificata per l’emanazione del decreto sulle modalità di funzionamento del Comitato.


 

Articolo 12
(
Modifiche all’articolo 12)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 12
(Attività preliminari)

Articolo 12
(Attività preliminari)

1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acqui­sita l'intesa della Regione interessata ov­vero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'ope­ratore può svolgere, prima del rilascio del­l'autorizzazione unica, le seguenti attività:

1. La certificazione del sito approvato, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interes­sata ovvero è intervenuto il decreto so­stitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore può svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le se­guenti attività:

a) effettuazione di rilievi;

a) identica,

b) indagini geognostiche;

b) indagini geognostiche, incluse eventuali caratterizzazioni ambientali;

c) indagini ambientali specifiche;

c) identica;

d) allacci tecnologici di cantiere;

d) identica;

e) recinzione delle aree.

e) identica;

 

e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi;

 

e-ter) opere di protezione del sito;

 

e-quater)mobilizzazione del can­tiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;

 

e-quinquies) eventuali demolizioni;

 

e- sexies) realizzazioni di scavi, ri­porti e rilevati.

2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale in­teressato secondo la normativa vigente.

2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vi­gente, allegando una relazione detta­gliata delle opere e attività da effet­tuare

3. Nel caso in cui l'area sulla quale l'o­peratore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non siano nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al­l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario dell'area è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. Qualora, per qualsivoglia motivo, l'operatore non pervenga alla rea­lizzazione dell'impianto nucleare, l'opera­tore stesso provvede alla riduzione in pri­stino dell'area e, ove questa non sia possi­bile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.

3. Nel caso in cui il sito sul quale l'o­peratore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni le­gislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario del sito è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupa­zione. L’operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell’impianto nucleare, provvede alla ridu­zione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al pro­prietario il danno arrecato al bene.

 

 

 

 

L’articolo 12 apporta alcune modifiche e integrazioni all’articolo 12 del D.Lgs. 31/2010, relativo alle attività preliminari che l’operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato.

Si ricorda che, secondo l’articolo 12 del D.Lgs. 31/2010, la certificazione del sito costituisce titolo con il quale l’operatore può svolgere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, alcune attività preliminari espressamente elencate (comma 1):

a)    effettuazione di rilievi;

b)    indagini geognostiche;

c)   indagini ambientali specifiche

d)    allacci tecnologici di cantiere;

e)    recinzione delle aree.

Tali attività devono essere comunicate o denunciate all’ente locale interessato secondo la normativa vigente (comma 2).

Il comma 3 dispone che, qualora l'area sulla quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività preliminari previste dal comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore stesso, si possa procedere all’occupazione temporanea dell’area ai sensi del. T.U. in materia di esproprio.

Le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame:

§      introducono accanto all’attività preliminare costituita dalle indagini geognostiche[10] le “eventuali caratterizzazioni ambientali”, per tener conto – secondo la relazione illustrativa – dell’utilità di caratterizzare il sito dal punto di vista ambientale prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica;

§      integrano l’elenco delle attività preliminari consentite con la predisposizione di opere di drenaggio per scavi (e-bis)), le opere di protezione del sito (e-ter)), la mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere (e-quater)), le eventuali demolizioni (e-quinquies)) e le realizzazioni di scavi, riporti e rilevati (e-sexies));

§      prevedono che le suddette attività siano comunicate o denunciate all’Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare.

 


 

Articolo 13
(
Modifiche all’articolo 13)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 13
(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore)

Articolo 13
(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore)

1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato pro­pone al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile ir­raggiato e dei rifiuti radioattivi in strut­ture ubicate nello stesso sito e diretta­mente connesse con l'impianto nucle­are, nonché per la certificazione del proponente, agli eventuali oneri deri­vanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.

1. Entro il termine di cui all’articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo arti­colo, l’operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo eco­nomico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare corredata dalla certificazione del proponente, ai sensi dell’articolo 5.

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di en­trata in vigore del presente decreto, del Mi­nistro dello sviluppo economico, di con­certo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Mini­stro delle infrastrutture e dei trasporti, sen­tita l'Agenzia, concernenti:

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informa­zioni, secondo le modalità sta­bilite con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Ministro dello svi­luppo economico, di concerto con il Mini­stro dell'ambiente e della tutela del territo­rio e del mare e con il Ministro delle infra­strutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:

a) denominazione e ragione sociale del­l'istante o del consorzio, con i relativi as­setti societari;

a) identica;

b) documentazione comprovante la di­sponibilità delle capacità tecniche di cui al­l'articolo 5;

b) identica;

c) documentazione comprovante la soli­dità finanziaria dell'operatore e la sussi­stenza di idonei strumenti di copertura fi­nanziaria degli investimenti;

c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sus­sistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 5, comma 2;

d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela am­bientale e paesaggistica;

d) identica;

e) progetto definitivo dell'impianto, ri­spondente, tra l'altro, ai dettami in tema di sicurezza ambientale di cui al decreto legi­slativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell'im­pianto e delle opere connesse, le modalità operative per lo stoccaggio del combusti­bile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le re­lative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;

e)progetto definitivo dell’impianto, ri­spondente, tra l’altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legisla­tivo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l’altro, la natura, le caratteristiche e la vita ope­rativa dell’impianto e delle opere con­nesse e delle eventuali opere di com­pensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioat­tivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all’impianto nucleare;

f) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;

f)la documentazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modi­ficazioni;

g) rapporto finale di sicurezza;

g) rapporto preliminare di sicurezza;

h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

h) identica:

1) manuale per la gestione in qualità;

1) identico;

2) regolamento di esercizio;

2) schema di regolamento di eserci­zio, comprensivo dell’organigramma previsionale del personale preposto e addetto all’esercizio tecnico dell’impianto, che svolga funzioni rile­vanti agli effetti della sicurezza nucle­are o della protezione sanitaria e rela­tive patenti di idoneità;

3) schema di manuale operativo;

3) identico;

4) programma delle prove funzionali a freddo;

4) identico;

5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;

5) identico;

6) organigramma previsionale del per­sonale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative pa­tenti di idoneità;

6) proposte di prescrizione tecni­che;

i) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condiziona­mento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare ir­raggiato, e con indicazione dei relativi co­sti previsti;

i) studio preliminare di decommissio­ning dell’impianto, inclusivo della valuta­zione, sulla base delle indicazioni delle di­rettive europee, del volume e del condi­zionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivie con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessa­mento;

l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessa­rie;

l) identica;

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative na­zionali ed internazionali in tema di respon­sabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Mi­nistro per lo sviluppo economico, di con­certo con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali – ai sensi del Capo III della legge 431 dicembre 1962, n.1860 - ed internazionali in tema di responsabilità ci­vile derivante dall'impiego pacifico dell'e­nergia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono defi­nite le modalità per l'estensione della ga­ranzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legisla­tivo;

n) idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il ri­schio di prolungamento dei tempi di co­struzione per motivi indipendenti dal ti­tolare dell'autorizzazione unica, se­condo le modalità fissate con il decreto di cui all'articolo 17;

abrogata

o) documentazione attestante l'ottempe­ranza alle prescrizioni del Trattato Eura­tom;

o)identica;

p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di misure compensative per le per­sone residenti e le imprese operanti nel ter­ritorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle sca­denze previste per il versamento degli stessi.

p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di benefici economici per le per­sone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti lo­cali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

3. L'istanza deve essere contestual­mente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, an­che ai fini dell'avvio della procedura di im­patto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

3. L'istanza deve essere contestual­mente presentata al Ministero dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le atti­vità culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla Regione territorialmente competente e al Comune interessato.

4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro do­dici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico an­che al fine di assicurare elevati livelli di si­curezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'am­biente.

4. L'istanza viene inoltrata dal Mini­stero dello sviluppo economico all'Agen­zia, la quale provvede all'istruttoria tec­nica, anche avvalendosi degli organi tec­nici esistenti presso il Ministero dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare nonché, per i profili di compe­tenza, presso altre pubbliche Ammini­strazioni; l'Agenzia si pronuncia con pa­rere vincolante entro dodici mesi dalla ri­cezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e di radioprotezione che soddisfino le esi­genze di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell’ambiente.

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico pro­getto da valutare, i pareri e le autorizza­zioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico pro­getto da valutare, i pareri di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ela Autorizza­zione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, con parere mo­tivato delle rispettive commissioni e si ade­gua ai loro esiti.

6.L’Agenzia, ai fini della conclusione dell’istruttoria, acquisisce il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e di Autorizzazione Integrata Am­bientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuato ogni quindici anni.

7. La commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS ed anche ai fini dell'AIA, effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifica­zioni, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti. Resta ferma la valuta­zione dell'Agenzia con riguardo alla localiz­zazione del sito.

7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all’articolo 9 del pre­sente decreto ed è esclusa ogni dupli­cazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive mo­dificazioni, previste dal comma prece­dente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le moda­lità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Resta ferma la valutazione del­l'Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.

8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certifica­zione del proponente.

8. L’Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l’impianto, an­che sulla base delle informazioni for­nite dall’operatore. Le prescrizioni tecni­che costituiscono parte integrante e so­stanziale dell’autorizzazione unica. L’Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.

9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'ac­quisizione dei previsti pareri della Commis­sione Europea.

9. Identico.

10. Al compimento dell'istruttoria, l'A­genzia, anche in base all'esito delle proce­dure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli arti­coli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri con­certanti, la Regione e gli enti locali interes­sati e con tutti gli altri soggetti e le ammini­strazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

10. Al compimento dell'istruttoria, l'A­genzia, anche in base alle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Mini­steri concertanti, la Regione e gli enti lo­cali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da indivi­duare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nel­l'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini­stro dello sviluppo economico, assegna al­l'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del­l'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consi­glio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

11. Identico.

12. Nei trenta giorni successivi alla po­sitiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter­ritorio e del mare e con il Ministro delle in­frastrutture e dei trasporti, rilascia con pro­prio decreto l'autorizzazione unica, dispo­nendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certifi­cazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.

12. Identico.

13. L'autorizzazione unica indica:

13. L'autorizzazione unica indica:

a) l'identità del titolare dell'autorizza­zione;

a) identica;

b) la natura, le caratteristiche, la durata dell'impianto e delle opere connesse;

b) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto e delle opere connesse;

c) il perimetro dell'installazione;

c) identica;

d) la sua decorrenza e durata nonché la periodicità delle revisioni;

d) la sua decorrenza e durata, non in­feriore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e) del presente arti­colo;

e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue in­frastrutture a quanto prescritto;

abrogata

f) le ispezioni, i test e le analisi che il ti­tolare dell'autorizzazione è tenuto ad effet­tuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;

f) identica;

g) le prescrizioni previste dal decreto le­gislativo 17 marzo 1995, n. 230 e succes­sive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

g) identica,

h) le prescrizioni e gli obblighi di infor­mativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salva­guardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;

h) identica;

i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;

i) identica;

l) ogni altra prescrizione ritenuta neces­saria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.

l)identica.

14. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, anche ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisi­zione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rila­sciati dall'Agenzia.

14.L’autorizzazione unica vale quale licenza per l’esercizio di impianti di produ­zione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell’ope­ratore della certificazione comprovante l’esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall’Agenzia, secondo le pro­edure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l’operatore trasmette alle Amministra­zioni di cui ai commi 1 e 3 e all’Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell’avvio dell’esercizio commerciale dell’impianto. L’autorizzazione unica certifica anche la qualifica di “opera­tore”, secondo quanto previsto dal de­creto di cui all’articolo 5, comma 2.

15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibi­lità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e appo­sizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti ur­banistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, conces­sione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo ti­tolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibi­lità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e ap­posizione del vincolo preordinato all'e­sproprio dei beni in essa compresi. L'au­torizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizza­zione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, co­munque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), in conformità al progetto approvato.

 

15-bis. La costruzione, l’avviamento e l’esercizio dell’impianto, ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, avvengono sotto il con­trollo tecnico dell’Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condi­zioni stabilite nell’autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di con­trollo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi­ficazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell’impianto.

 

 

 

 

L’articolo 13 modifica l’articolo 13 del D.Lgs. n. 31 del 2010 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore.

 

Il comma 1 - che reca solo modifiche formali - prevede la presentazione, da parte dell’operatore titolare del sito, di apposita istanza di autorizzazione unica al Ministero dello sviluppo economico per la costruzione e l’esercizio dell’impianto corredata dalla certificazione del proponente.

 

Ai sensi del nuovo comma 3 l’istanza deve essere contestualmente presentata, oltre che al Ministero dell’ambiente e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione territorialmente competente e al comune interessato.

 

Il comma 2 reca alcune modifiche ai contenuti informativi dell’istanza, la quale deve contenere, a pena di irricevibilità, una serie di dati ed informazioni, secondo le modalità stabilite con apposito decreto interministeriale, concernenti, tra l’altro, la disponibilità delle capacità tecniche del proponente, la solidità finanziaria, gli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, il progetto definitivo dell’impianto insieme con la documentazione necessaria ai fini della procedura VIA. Con riferimento allo studio preliminare di decommissioning, si chiarisce che i rifiuti radioattivi comprendono il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo ovvero i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento.

 

Ai sensi del comma 4 l'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la sicurezza nucleare, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell’ambiente o, secondo le modifiche introdotte dallo schema in esame, presso altre pubbliche amministrazioni, per i profili di competenza.

 

Il comma 5 prevede che, nell’ambito dell’istruttoria, l’Agenzia richieda alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri di competenza, che devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta.

 

Ai sensi del successivo comma 6 l’Agenzia, ai fini della conclusione dell’istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per le quali viene specificato il rilascio in sede statale, con parere motivato delle rispettive commissioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il nuovo testo chiarisce che il rinnovo dell’AIA è effettuato ogni 15 anni.

 

Si osserva che l’articolo 29-octies del D.Lgs. 152 del 2006 prevede che il rinnovo dell’AIA avvenga, di norma, ogni cinque anni.

 

Il nuovo comma 7, completamente riscritto, prevede che in sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA siano recepite le conclusioni della VAS e sia esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Resta ferma la valutazione dell'Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.

Si ricorda che tale esigenza di evitare duplicazioni è già sottesa nelle norme procedurali previste dal Codice per la VIA, la VAS e l’AIA (art. 4, comma 2 e art. 11).

 

Ai sensi del comma 8 l’Agenzia provvede alla definizione delle:

§      prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l’impianto, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica, che sono redatte, a seguito delle modifiche introdotte dallo schema in esame, anche sulla base delle informazioni fornite dall’operatore;

§      eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.

 

Il comma 9 affida al Ministero dello sviluppo economico il compito di effettuare, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all’Unione Europea ai fini dell’acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

Ai sensi del comma 10, l’istruttoria dell’Agenzia, anche in base alle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale, si conclude con un parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico (nel termine di 12 mesi previsto dal comma 4)

 

Nei successivi 30 giorni, il Ministero indice una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990. Alla Conferenza partecipano l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria svolta dall’Agenzia.

Si ricorda che il criterio di delega previsto dalla lettera h) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 prevede che l’autorizzazione debba essere rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Il comma 11 - non modificato - disciplina i casi in cui, in sede di conferenza di servizi, manca la necessaria intesa con un ente locale coinvolto.

In tal caso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente il quale viene adottato apposito D.P.C.M. sostitutivo dell’intesa.

Tale decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture.

Tale comma consente di attuare il criterio di delega previsto dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 che richiede la “determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione”.

L’art. 120 Cost. dispone che “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

 

Ai sensi del comma 12, nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell’istruttoria, viene rilasciata l’autorizzazione unica con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quelli dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso comma dispone che tale decreto sia pubblicato sulla G.U. e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell’Agenzia. Tale decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell’autorizzazione unica.

 

Il comma 13 disciplina il contenuto dell’autorizzazione unica, che deve comprendere, tra l’altro, l’identità del titolare dell’autorizzazione, i dati dell’impianto e delle opere connesse, le prescrizioni volte ad assicurare la conformità dell’impianto nonché gli obblighi cui è soggetto il titolare del medesimo. Lo schema in esame chiarisce che la durata dell’impianto non deve essere inferiore alla vita operativa dichiarata nel progetto definitivo.

 

Ai sensi dei commi 14 e 15 l’autorizzazione unica:

§      vale quale licenza per l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione - secondo le modifiche introdotte dallo schema in esame - da parte dell’operatore della certificazione comprovante l’esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall’Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; prima dell’avvio dell’esercizio commerciale dell’impianto l’operatore trasmette alle Amministrazioni interessate e all’Agenzia il rapporto finale di sicurezza;

Si ricorda che gli articoli da 42 a 45 del D.Lgs. 230/1995 stabiliscono le modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti nucleari in attuazione di quanto previsto dalle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

§      certifica la qualifica di “operatore”;

§      vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

§      ove occorra, vale quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi;

§      costituisce variante agli strumenti urbanistici;

§      sostituisce ogni altro atto comunque denominato previsto dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.

 

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Pertanto, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a)    quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b)    in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”.

Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza. Ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione della procedura ordinaria, può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

Si ricorda, infine che l’art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001 prevede anche varianti al piano regolatore qualora l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche. In tal caso l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

 

Quanto suindicato consente di attuare il criterio di delega recato dalla lettera g) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009.

 

Ai sensi del nuovo comma 15-bis la costruzione, l’avviamento e l’esercizio dell’impianto, avvengono sotto il controllo tecnico dell’Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell’autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal D.Lgs. 152 del 2006 per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell’impianto.

 

Si ricorda che l’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, istituisce e disciplina l’Agenzia per la sicurezza nucleare, che svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

 


 

Articolo 14
(
Modifiche all’articolo 14)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 14
(Sospensione e revoca
dell'autorizzazione unica)

Articolo 14
(Sospensione e revoca dell'autorizza­zione unica)

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impar­tite, accertate ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico può di­sporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.

 

 

 

 

L’articolo 14 integra le disposizioni dell’articolo 14 del D.Lgs. 31/2010 disciplinante la sospensione o la revoca dell'autorizzazione unica.

 

Il testo vigente dell’articolo modificato consente al Ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione unica in caso di:

-       gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite;

-       commissione di taluno dei reati previsti dall’art. 33. Si tratta di reati che attengono alla costruzione o all’esercizio dell’impianto nucleare senza la prescritta autorizzazione unica, nonché al mancato rispetto di prescrizioni impartite dall’Agenzia per la sicurezza nucleare.

 

La modifica disposta dall’articolo in esame chiarisce che le suddette violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite sono accertate ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 230/1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

L’articolo 10 del richiamato decreto legislativo disciplina, in particolare, le funzioni ispettive per l'osservanza del decreto stesso nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 1860/1962 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.


 

Articolo 15
(
Modifiche all’articolo 15)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 15
(Responsabilità del titolare dell'autorizza­zione unica in materia di controlli di sicu­rezza e di radioprotezione)

Articolo 15
(Responsabilità del titolare dell'autorizza­zione unica in materia di controlli di sicu­rezza e di radioprotezione)

1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla ra­dioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è altresì responsabile:

1. Ferme restando le disposizioni in tema di verifiche sulla sicurezza nucle­are e sulla radioprotezione, il titolare del­l'autorizzazione unica è responsabile:

a) della sicurezza dell'impianto;

a) identica;

b) della formazione dei lavoratori del­l'impianto, con particolare riguardo alla pre­venzione dei rischi, legati alle attività di co­struzione e di esercizio dell'impianto mede­simo;

b) della formazione dei lavoratori e dei responsabili dell'impianto, con partico­lare riguardo alla sicurezza e alla pre­venzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;

c) dell'osservanza delle prescrizioni del­l'Agenzia in materia di sicurezza ed, in par­ticolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;

c) identica;

d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le po­polazioni coinvolte, al fine di creare le con­dizioni idonee per la realizzazione e la ge­stione dell'impianto nucleare oggetto del­l'autorizzazione stessa.

d) identica.

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicu­rezza e di radioprotezione effettuati dall'A­genzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali inte­ressate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicu­rezza nucleare e di radioprotezione ef­fettuati dall'Agenzia, che devono comun­que assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle ammini­strazioni locali interessate e devono es­sere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle at­tività, sono a carico del titolare dell'auto­rizzazione unica.

3. E' posta in capo al titolare dell'auto­rizzazione unica, sotto la supervisione del­l'Agenzia, la valutazione e la verifica perio­dica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di ge­stione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitiga­zione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popola­zione esposizioni significative alle radia­zioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.

3. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 15 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. 31/2010, relativo alle responsabilità assegnate al titolare dell’autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione.

 

Il comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. 31/2010 affida al titolare dell’autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, ferme restando le disposizioni vigenti (recate principalmente dal D.Lgs. 230/1995).

Le citate responsabilità riguardano:

a)    la sicurezza dell’impianto;

b)    la formazione dei lavoratori dell’impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell’impianto medesimo;

c)    l’osservanza delle prescrizioni dell’Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all’esercizio degli impianti;

d)    l’attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell’impianto nucleare oggetto dell’autorizzazione stessa.

Il comma 2 pone a carico del titolare gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall’Agenzia.

Lo stesso comma dispone che tali controlli devono:

-       comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate;

-       essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività.

Il comma 3 - che non viene modificato - pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica, sotto la supervisione dell’Agenzia, anche la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell’impianto in modo sistematico e verificabile, mediante:

§       l’implementazione di:

-       sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;

-       di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

-       di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

§       la previsione e il mantenimento di risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.

 

Le modifiche al comma 1 dell’articolo 15 del D.Lgs. 31/2010 sono, in primo luogo, di carattere redazionale di chiarimento del testo, con la sostituzione del termine “controlli” con il termine “verifiche” e l’inserimento (previsto anche al comma 2) della parola “nucleare” dopo la parola “sicurezza”.

Sempre al comma 1, si introduce la necessità della formazione anche per i responsabili (oltre che per i lavoratori) dell’impianto e in materia di sicurezza, oltre che di prevenzione dei rischi.

 


 

Articolo 16
(
Modifiche all’articolo 16)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 16
(Relazione annuale del titolare dell'autoriz­zazione unica)

Articolo 16
(Relazione annuale del titolare dell'auto­rizzazione unica)

1. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicu­rezza nucleare e la radioprotezione verifi­catisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funziona­mento e limitare le conseguenze sulla sa­lute delle persone e sull'ambiente.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare dell'autoriz­zazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le infor­mazioni circa gli incidenti e gli accadi­menti rilevanti ai fini della sicurezza nu­cleare e la radioprotezione verificatisi al­l'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente

2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di rea­lizzazione e di esercizio dell'impianto nu­cleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:

2. Identico.

a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

 

b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impar­tite con l'autorizzazione unica, anche relati­vamente alle fasi di cantiere e eventual­mente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;

 

c) le misure adottate a garanzia della si­curezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

 

d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;

 

e) la natura e la quantità dei rifiuti radio­attivi presenti sul sito dell'impianto nucle­are, così come le misure adottate per limi­tarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

 

3. Il rapporto è trasmesso altresì al Co­mitato di confronto e trasparenza di cui al­l'articolo 22 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e del­l'Agenzia.

 

3.Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legisla­tivo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’articolo 22, nel ri­spetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell’autorizzazione unica e dell’Agenzia.

 

 

L’articolo 16 modifica i commi 1 e 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 31/2010 che prevede una serie di obblighi per il titolare dell’autorizzazione unica tra cui la trasmissione all’Agenzia per la sicurezza nucleare di un’apposita relazione annuale.

Segnatamente il comma 1 dell'articolo 16 in vigore prevede l’obbligo, per il titolare dell’autorizzazione unica, della tempestiva trasmissione all’Agenzia delle informazioni circa:

-        gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all’interno del sito;

-        le conseguenti misure di ripristino del corretto funzionamento e di tutela della salute delle persone e dell’ambiente.

Il comma 2 prevede invece l’obbligo di trasmissione annuale (entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell’impianto nucleare) all’Agenzia, da parte del titolare dell’autorizzazione unica, di un rapporto contenente:

a)    lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sui tempi di realizzazione;

b)    le modalità adottate per il corretto adempimento di tutte le prescrizioni impartite con l’autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l’entrata a regime dell’impianto;

c)    le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d)    la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall’impianto nucleare nell’ambiente;

e)    la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell’impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull’ambiente.

Ai sensi del comma 3 il rapporto è altresì:

-        trasmesso al Comitato di confronto e trasparenza di cui all’art. 22;

-        pubblicato su internet, nei siti web del titolare dell’autorizzazione unica e dell’Agenzia.

 

L’integrazione apportata al comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. 31/2010 fa salva la normativa di settore di cui al Capo X del D.Lgs. 230/1995 recante Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Si ricorda che il D.Lgs. 230/1995 al capo X reca disposizioni concernenti i Piani di emergenza e l’informazione della popolazione.

Al comma 3, così come novellato, oltre a far salva la disciplina di settore di cui al citato D.Lgs. 230/1995 (Capi VIII e IX), si precisa che il suddetto rapporto deve essere trasmesso al Comitato di confronto e trasparenza privo delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

Si ricorda che il citato D.Lgs. 230/1995 ai capi VIII e IX reca disposizioni relative, rispettivamente, alla protezione sanitaria dei lavoratori e alla protezione sanitaria della popolazione.

 


 

Articolo 17
(
Modifiche all’articolo 18)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 18
(Sorveglianza e sospensione amministra­tiva degli impianti)

Articolo 18
(Sorveglianza e sospensione amministra­tiva degli impianti)

1. L'Agenzia è responsabile delle verifi­che di ottemperanza sul corretto adempi­mento, da parte del titolare dell'autorizza­zione unica, a tutte le prescrizioni conte­nute nell'autorizzazione stessa.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legisla­tivo 17 marzo 1995, n. 230 e degli arti­coli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi­ficazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila sul corretto adempi­mento, da parte del titolare dell'autorizza­zione unica, a tutte le prescrizioni conte­nute nell'autorizzazione stessa.

2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'e­sercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'A­genzia rileva la presenza di elementi di ri­schio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua elimina­zione, assegnando un termine per l'esecu­zione delle prescrizioni e delle misure pre­viste.

2. Identico.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei ter­mini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'A­genzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il tito­lare dell'autorizzazione unica potrà pro­porre all'Agenzia, per l'approvazione, solu­zioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliora­tive.

3. Identico.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'A­genzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la so­spensione delle attività di cui all'autorizza­zione unica.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adot­tata ovvero ne emette una nuova, defini­tiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività rela­tive alle prescrizioni non rispettate.

5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo eco­nomico.

5. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 17 modifica l’articolo 18 del D.Lgs. 31/2010 sulla sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti da parte dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.

 

L’articolo 18 del D.Lgs. 31/2010affida all’Agenzia per la sicurezza nucleare la responsabilità delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento , da parte del titolare dell’autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione (comma 1).

L’Agenzia, se nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l’esercizio dell’impianto e le salvaguardie rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione (comma 2).

Il titolare dell’autorizzazione unica è tenuto quindi ad adottare immediatamente e comunque nei termini previsti le misure di sicurezza indicate come indifferibili dall’Agenzia; inoltre entro 30 giorni dall’emissione delle prescrizioni potrà proporre all’Agenzia soluzioni tecniche ulteriormente migliorative (comma 3).

Nei successivi 15 giorni l’Agenzia conferma la prescrizione adottata o ne emette una nuova e definitiva, fissando il termine tassativo entro il quale il titolare dell’autorizzazione unica è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate, pena la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica (comma 4).

E’ prevista la pubblicità dei provvedimenti adottati dall’Agenzia sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico (comma 5).

 

Nel testo, così come novellato, del comma 1 dell’art. 18 si precisa che l’Agenzia vigila sul corretto adempimento alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica fermerestando le disposizioni dell’articolo 10 del D.Lgs. 230/1995 relativo alle funzioni ispettive (cfr. scheda art. 14) e degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell’impianto.

Gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale), come modificati rispettivamente dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. n. 128/2010, recano disposizioni volte ad assicurare più ampi livelli di partecipazione del pubblico e a rafforzare la fase di monitoraggio: si prevede, infatti, che nel caso di impatto ambientali negativi non previsti in sede di valutazione, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, il provvedimento di VIA possa essere modificato.

 

La modifica al comma 4 invece è volta a precisare che l’Agenzia può disporre la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate, e non invece la sospensione delle attività di cui all’autorizzazione unica tout court (si vuole così evitare una confusione con quanto previsto all’art. 14 in materia di sospensione dell’autorizzazione unica da parte del MiSE).

 


 

Articolo 18
(
Modifiche all’articolo 19)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 19
(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)

Articolo 19
(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)

1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radio­attivi operazionali e del combustibile nucle­are per tutta la durata della vita dell'im­pianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante l'esercizio dell'impianto nucleare, che vengono gestiti dall'operatore nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, che possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.

1.Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti ra­dioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita del­l'impianto. In attesa del loro conferi­mento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto sia i rifiuti di eserci­zio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riproces­samento presso strutture estere ac­creditate, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e le prescrizioni di esecuzione im­partite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazio­nale ed all'immagazzinamento del com­bustibile irraggiato presso il medesimo De­posito nazionale.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescri­zioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di eser­cizio, al loro smaltimento presso il Depo­sito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti deri­vanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale

3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

3. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 18 reca modifiche all’articolo 19 del D.Lgs. 31/2010, il quale pone in capo al titolare dell’autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell’impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché l’obbligo di provvedere – a proprie spese – al trattamento e smaltimento dei rifiuti e all’immagazzinamento del combustibile presso il Deposito nazionale.

 

Le modifiche al comma 1 sulla sistemazione dei rifiuti radioattivi dispongono:

§      che il titolare dell’autorizzazione unica sia responsabile, per tutta la durata della vita dell’impianto, anche della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio, oltre che delcombustibile nucleare, eliminando il riferimento ai rifiuti radioattivi operazionali;

§      che i rifiuti di esercizio, insieme al combustibile irraggiato, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell’impianto, in attesa del loro conferimento al deposito nazionale;

§      che il combustibile irraggiato può essere riprocessato presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.

 

Si ricorda che la definizione normativa di rifiuti radioattivi è contenuta nell’art. 4, comma 3, lettera i), del D.Lgs. n. 230 del 1995 - che specifica le caratteristiche nel modo seguente: “qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione”. Per quanto riguarda il combustibile irraggiato, la relativa definizione normativa è stata introdotta nell’ordinamento nazionale solo recentemente, dal comma 6 dell’art. 1, del D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23, che ha aggiunto l’art. 7-bis al citato decreto legislativo 230/1995. Ai sensi del citato art. 7-bis, comma 1, lettera b), per combustibile esaurito si intende il “combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi”. Si ricorda, infine, che il citato D.Lgs. n. 230, successivamente modificatodal D.Lgs n. 241/2000, contiene l’intera disciplina dei rifiuti radioattivi.

 

Le modifiche al comma 2 sono prevalentemente di carattere formale, in quanto sono volte a correggere un rinvio normativo errato e a coordinare le disposizioni del comma con quanto previsto dal comma 1 come riformulato dello schema in esame.

 

Si fa notare che occorrerebbe riformulare anche il comma 4 dell’articolo 33 sulle sanzioni penali in quanto esso contiene un esplicito riferimento ai rifiuti operazionali, ora sostituiti dai rifiuti da esercizio.

 


 

Articolo 19
(
Modifiche all’articolo 20)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 20
(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)

Articolo 20
(Disposizioni in materia di decommissio­ning degli impianti)

1. All'attività di disattivazione degli im­pianti attende la Sogin S.p.A. in coerenza con gli scopi statutari, le linee di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27 comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché delle vigenti disposizioni in materia.

1 All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coe­renza con gli scopi statutari e con le vi­genti disposizioni in materia.

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'im­pianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla decom­missioning dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

2-bis. L'operatore provvede a notifi­care, con preavviso di sei mesi me­diante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del­l'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché all'Autorità per l'e­nergia elettrica e il gas.

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazionein contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato orga­nismo terzo.

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, effettua una va­lutazione dei costi di decommissioningin contraddittorio con l'operatore, richie­dendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo, nominato d’intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell’intesa, la nomina è ef­fettuata dall’Agenzia.

4. Il finanziamento delle attività di disat­tivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

4. Il finanziamento delle attività di de­commissioning avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

5. Qualora, al termine della vita opera­tiva di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizza­zione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.

5. Qualora, al termine della vita opera­tiva di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di decommissioning di cui al comma 3. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizza­zione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.

6. Si applicano alla Sogin S.p.A. le di­sposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.

6. Identico.

 

6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del de­creto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vi­gore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli ar­ticoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i suc­cessivi centottanta giorni.

 

6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de­creto, la Sogin S.p.A. segnala al Mini­stero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l’ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'av­venuta segnalazione, le autorità com­petenti non rilascino i pareri riguar­danti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il pro­cedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 lu­glio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.

 

 

 

L’articolo 19 modifica l’articolo 20del D.Lgs. 31/2010, recante le modalità di disattivazione degli impianti da parte della Sogin S.p.A.; quest’ultima deve, tra l’altro:

§      prendere in carico la gestione in sicurezza del medesimo;

§      svolgere tutte le attività relative alla disattivazione dell’impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi;

§      effettuare una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo.

 

In particolare, viene riformulato il comma 1 affidando alla Sogin S.p.A. l’attività di decommissioning degli impianti, che deve essere svolta in coerenza con gli scopi statutari e le vigenti disposizioni in materia.

 

Si ricorda preliminarmente che la Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN)[11] è stata istituitacon il D.Lgs. 79/1999 nel quadro del riassetto del mercato elettrico; con la trasformazione dell'ENEL in una Holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca.

 

Nella riformulazione viene eliminato il riferimento alle linee di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia di cui all'art. 27, comma 8, della legge 99/2009, in quanto tale ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 7, comma 23, del decreto legge n. 78/2010 e viene introdotto, in luogo del termine disattivazione, quello di decommissioning, la cui definizione è stata inserita dall’articolo 2 dello schema di decreto in esame.

 

L’art. 27, comma 8, della legge 99/2009, prevedeva l’emanazione di un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze per la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20%, operanti nel settore energetico. Successivamente l’art. 7, comma 23, del decreto-legge 78/2010, al fine di superare la gestione commissariale della società Sogin in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società e a ricostituire il consiglio di amministrazione della società, ha disposto l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge 99/2009, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

In merito al decommissioning, tale definizione è stata aggiunta dall’articolo 2, comma 1, lettera g) dello schema di decreto in esame, mutuando la stessa definizione che il D.Lgs. 230/1995 dà della “disattivazione”, ovvero l’insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.

Si ricorda, inoltre, che poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la Sogin, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi[12].

 

Le modifiche al comma 2 sono volte a precisare i compiti della Sogin S.p.A. in merito alle attività relative alla disattivazione dell’impianto che devono essere esplicate:

§      al termine della vita “operativa” dell’impianto[13];

§      in coerenza con gli indirizzi formulati, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico.

 

Viene introdotto un nuovo comma-2 bis che prevede l’obbligo per l’operatore di notificare, mediante atto scritto e con preavviso di 6 mesi, il termine della vita operativa dell’impianto alla Sogin s.p.a., all’Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia e il gas.

 

La modifica principale al comma 3 introduce un criterio per la nomina dell’organismo terzo qualificato che potrebbe essere consultato dalla Sogin S.p.A. per l’espressione di un parere di congruità sulla valutazione dei costi di disattivazione. Esso dovrà essere nominato d’intesa tra la Sogin S.p.A e l’operatore e, in mancanza dell’intesa, dall’Agenzia.

 

Da ultimo viene modificata la procedura per l’autorizzazione alla disattivazione accelerata degli impianti nucleari dismessi attraverso l’introduzione di due nuovi commi, i commi 6-bis e 6-ter.

 

Il comma 6-bis prevede che i pareri riguardanti i progetti di cui agli artt. 55, 56 e 57 del decreto legislativo n. 230/1995 già presentati alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame da almeno ventiquattro mesi, siano rilasciati dalle autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro tale termine interviene il potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico che è tenuto a convocare una conferenza di servizi secondo le modalità degli artt. 14-ter e 14-quater della n. 241/1990, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.

 

Si ricorda il D.Lgs. 230/1995 recante Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, disciplina al capo VII l’autorizzazione, l’esercizio e la disattivazione di impianti nucleari. Nello specifico l’articolo 55 prevede, per la disattivazione degli impianti nucleari, un’autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza. Tale autorizzazione può essere rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto. L’articolo 56 reca quindi un’articolata procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione (questa parte in giallo potrebbe essere tolta)

 

Il nuovo comma 6-ter prevede, infine, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, la Sogin S.p.A. segnali al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1860/1962 e del comma 1-bis dell'art. 148, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230/1995, eventuali priorità per l’ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa.

 

In merito alle richiamate disposizioni dell’art. 148, comma 1-bis del decreto legislativo n. 230/1995, esse disciplinano il regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso, prevedendo che per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi del citato art. 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1860/1962, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. Da ultimo il citato art. 6 della legge n. 1860/1962 sull’impiego pacifico dell’energia nucleare, riguarda le modalità di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, da parte del Ministro per l'industria e per il commercio.

 

Se entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione le autorità competenti non rilasciano i relativi pareri, si prevede il potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico che avvia il procedimento unico di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), della legge n. 99/2009, che deve concludersi entro i successivi novanta giorni.

 

Si ricorda che il criterio di delega previsto dalla lettera h) del comma 2 dell’art. 25 della legge 99/2009 prevede che l’autorizzazione debba essere rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 


 

Articolo 20
(
Modifiche all’articolo 21)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 21
(Fondo per il "decommissioning")

Articolo 21
(Fondo per il "decommissioning")

1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'au­torizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucle­ari, a ciascuno dei quali afferiscono i con­tributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di eserci­zio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti frutti­feri, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'articolo 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è costi­tuito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai tito­lari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi im­pianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità ne­cessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'AEEG, su proposta della Sogin S.p.A. e previo pa­rere dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattiva­zione degli impianti presentata dagli ope­ratori nella fase autorizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici de­finiti dall'AEEGe sottoposto a nuova valu­tazione ogni cinque anni.

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'Auto­rità per l’energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin S.p.A. e previo pa­rere vincolante dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze inter­nazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la decommissioning degli impianti presentata dagli operatori nella fase auto­rizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'Auto­rità per l’energia elettrica e il gase sottoposto a nuova valutazione ogni cin­que anni.

3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziare che alimentano il Fondo è ope­rata su base annuale dall'AEEG che prov­vede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, pre­vio controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nu­cleari, condizionamento, trasporto e confe­rimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

3. La verifica ed il controllo delle ri­sorse finanziarie che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas che prov­vede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di decommissioning degli im­pianti nucleari, condizionamento, tra­sporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

 

 

 

 

L’articolo 20 apporta modifiche prevalentemente di carattere formale all’articolo 21 del D.Lgs. 31/2010 relativo all’istituzione del Fondo per il decommissioning”.

 

L’articolo 21 vigente, in particolare, istituisce, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Fondo per il “decommissioning, in attuazione del principio direttivo di cui all’art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)[14].

Il Fondo per il decommissioning:

-        viene alimentato dai titolari dell’autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell’impianto;

-        si articola in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti;

-        è gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che può effettuare investimenti fruttiferi, nel caso non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

 

-        L’Autorità per l’energia elettrica e il gas:

-        determina la misura del contributo periodico destinato al Fondo - su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell’Agenzia per la sicurezza nucleare - assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa L'importo del contributo viene aggiornato con cadenza annuale, secondo gli indici definiti dall’Autorità stessa, e ogni cinque anni viene sottoposto ad una nuova valutazione;

-        verifica e controlla su base annuale le risorse finanziare che alimentano il Fondo;

-        provvede, mediante la Cassa conguaglio, all’erogazione dei fondi per stato d’avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

 

Al comma 1 si prevede la sostituzione del termine “istituito” con “costituito”, riferito al Fondo. La modifica di carattere formale viene apportata in accordo con la dizione contenuta nella lett. n) della norma di delega.

Al comma 2 oltre alla sostituzione dell’acronimo AEEG con “Autorità per l’energia elettrica e il gas” e del termine “disattivazione” con “decommissioning” (analoghe modifiche redazionali sono effettuate anche al comma 3), si precisa che il parere dell’Agenzia per la sicurezza nucleare circa la misura del contributo periodico destinato al Fondo sia vincolante.

 


 

Articolo 21
(
Modifiche all’articolo 22)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 22
(Comitati di confronto e trasparenza)

Articolo 22
(Comitati di confronto e trasparenza)

1. Presso ciascuna Regione sul cui ter­ritorio ricada un sito certificato ai sensi del­l'articolo 11, comma 4 e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizza­zione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concer­nente il procedimento autorizzativo, la rea­lizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 9 e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la rea­lizzazione del Deposito nazionale, è isti­tuito un "Comitato di confronto e traspa­renza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la decommissioning del relativo im­pianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sani­taria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, for­nendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informa­zioni commerciali sensibili e di quelle rela­tive alle misure di protezione fisica dell'im­pianto nucleare.

2. Identico.

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività del­l'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprote­zione, la prevenzione o la riduzione dei ri­schi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informa­zioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.

3. Identico.

4. Il Comitato di confronto e traspa­renza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a ca­rico dell'operatore, è composto da:

4. Identico

a) il Presidente della Regione interes­sata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

 

b) il Presidente della Provincia interes­sata o suo delegato;

 

c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizza­zione dell'impianto nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;

 

d) il Prefetto o suo delegato;

 

e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

 

f) un rappresentante del Ministero del­l'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

g) un rappresentante del Ministero del­l'istruzione, della ricerca e dell'università;

 

h) un rappresentante dell'ISPRA;

 

i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;

 

m) un rappresentante dell'Agenzia;

 

n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizza­zione unica, del titolare di quest'ultima;

 

o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresenta­tiva a livello regionale;

 

p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di catego­ria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

 

q) un rappresentante dell'organizza­zione sindacale maggiormente rappresen­tativa a livello regionale;

 

r) un esperto qualificato di radioprote­zione designato dall'Agenzia.

 

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno an­nuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

5. Identico.

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezioni­stici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.

6. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 21 corregge un riferimento errato all’articolo 22 del D.Lgs. 31/2010 relativo all’istituzione di Comitati di confronto e trasparenza.

 

In particolare l’articolo 22 cit. prevede l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di confronto e trasparenza presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, nonché presso la Regione in cui si trova il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale.

Il suddetto Comitato è diretto a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività riguardante il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, e sulle misure adottate a garanzia della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione nonché della salvaguardia dell’ambiente (comma 1).

In merito alla certificazione dei siti la modifica rinvia più opportunamente al comma 9 dell’articolo 11 del D.Lgs. 31/2010 anziché al comma 4, come previsto nel testo in vigore.

 


 

Articolo 22
(
Modifiche all’articolo 23)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 23
(Benefici economici diretti alle persone re­sidenti, agli enti locali e alle imprese ope­ranti nel territorio)

Articolo 23
(Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corre­sponsione di benefici in favore delle per­sone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nu­cleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coin­volte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

1. Identico.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di ener­gia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare rico­nosce, in solido con gli altri soggetti one­rati di cui al comma 1, ai soggetti benefi­ciari di cui al comma 4:

a) a decorrere dall'inizio dei lavori di co­struzione dell'impianto, un beneficio eco­nomico omnicomprensivo, da corrispon­dere per ciascun anno solare, o parte dello stesso,compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'ali­quota unitaria alla base del suddetto bene­ficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizza­zione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata ec­cedente il predetto livello;

a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, commisu­rato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per cia­scun anno solare, compreso nel pro­gramma di costruzione dell'impianto nu­cleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto li­vello;

b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico om­nicomprensivo su base trimestrale da corri­spondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'e­nergia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 Euro/MWh.

b) identica.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, cal­colato secondo criteri definiti con succes­sivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro del­l'economia e finanze.

3. Identico.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a)e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'im­pianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spet­tante a questi ultimi è calcolato in propor­zione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di pere­quazione territoriale.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a)e 3 sono territorialmente ripar­titi per il 10% alla Provincia o alle Pro­vince nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'a­rea compresa nei 25 km dal centro dell’edificio reattore dell'impianto di pro­duzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spet­tante a questi ultimi è calcolato in propor­zione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indi­cate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

5. Con decreto del Ministro dello svi­luppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Confe­renza unificata è definito le schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di corresponsione del be­neficio di cui al comma 2, lettera a), così suddiviso:

5. Identico.

a) per il 40% a favore degli enti locali;

 

b) per il 60% a favore delle persone re­sidenti e delle imprese operanti nel territo­rio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energe­tica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.

 

6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono preve­dere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e pa­trimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

6. Identico.

7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla ri­duzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello svi­luppo economico, di concerto con il Mini­stro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

7. Identico.

8. I benefici di cui al comma 2 sono ag­giornati annualmente con decreto del Mini­stro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

8, Identico

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei bene­fici di cui al presente articolo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.

9. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 22 modifica i commi 2, lett. a), e 4 dell’articolo 23 del D.Lgs. 31/2010, relativo ai benefici economici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e agli enti locali interessati.

 

L’articolo 23, oggetto di modifica, riguarda le misure compensative in recepimento del criterio c) di delega[15], che prevede il riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.

I commi 2 e 3 disciplinano la corresponsione dei benefici distinguendo tra titolari di autorizzazione unica relativa ad impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e titolari di autorizzazione unica relativa ad impianti di fabbricazione del combustibile nucleare.

Ai sensi del comma 2, il titolare dell’autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce ai soggetti beneficiari, in solido con gli altri soggetti gravati dall’onere:

a)       a decorrere dall’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso, compreso nel programma di costruzione dell’impianto nucleare come assentito dall’autorizzazione unica. L’aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell’impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, mentre viene maggiorata del 20% per l’eventuale potenza installata eccedente il predetto livello;

b)      a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell’impianto nucleare.

Tale beneficio è commisurato all’energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.

Il comma 4 riguarda la ripartizione territoriale dei benefici economici di cui ai commi 2, lettera a) e 3 che sono così destinati:

-       alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l’impianto, per il 10%;

-       al comune o ai comuni ove è ubicato l’impianto, per il 55%;

-       ai comuni limitrofi, per il 35%;

Per “comuni limitrofi” si intendono quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all’interno di un’area compresa nei 20 km dal perimetro dell’impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all’interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l’altro, di criteri di perequazione territoriale.

I commi 5 -7 riguardano la destinazione dei benefici economici di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 8 prevede, infine, l’aggiornamento annuale dei benefici di cui al comma 2 mediante apposito decreto.

La modifica alla lettera a) del comma 2 è volta a precisare che il beneficio economico omnicomprensivo deve essere commisurato alla durata effettiva dei lavori e corrisposto posticipatamente per ciascun anno solare.

Nella relazione illustrativa si legge che la modifica si rende necessaria in quanto la corresponsione anticipata del beneficio economico non consente di tener conto delle frazioni di anno in cui si siano verificate eventuali interruzioni dei lavori.

Al comma 4 invece si introduce una modifica ai criteri per individuare i comuni “limitrofi” che possono fruire dei benefici economici, prevedendo che la distanza sia misurata dal centro dell’edificio reattore dell’impianto (e non più dal perimetro dell’impianto). Inoltre tale distanza viene portata da 20 a 25 Km.


 

Articolo 23
(
Modifiche all’articolo 24)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 24
(Decadenza dei Benefici)

Articolo 24
(Decadenza dei Benefici)

1. Nel caso in cui la realizzazione o l'e­sercizio dell'impianto subisca, per qualun­que ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automati­camente con effetto dal momento dell'arre­sto, senza eventuale ripetizione dei bene­fici erogati anticipatamente.

1. Nel caso in cui la costruzione o l'e­sercizio dell'impianto subisca, per qua­lunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone resi­denti, agli enti locali ed alle imprese de­cadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ri­petizione dei benefici erogati anticipata­mente.

 

1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'o­peratore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.

 

 

 

 

L’articolo 23 reca modifiche all’articolo 24 del D.Lgs. 31/2010 in materia di decadenza dai benefici.

 

L’articolo 24 vigente dispone la decadenza automatica dei benefici riconosciuti ai residenti, agli enti locali e alle imprese in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell’esercizio dell’impianto, qualunque ne sia la causa, precisando che comunque non vanno restituiti e quindi rimangono definitivamente acquisiti i benefici erogati anticipatamente .

 

Oltre ad una modifica di carattere formale, si precisa che nel caso in cui la costruzione o l’esercizio dell’impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all’operatore, l’erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.

 


 

Articolo 24
(
Modifiche all’articolo 25)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Titolo III

Titolo III

Procedure per la localizzazione, costru­zione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative

Procedure per la localizzazione, costru­zione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo defini­tivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tec­nologico e delle relative misure compen­sative

Articolo 25
(Deposito nazionale e Parco tecnologico)

Articolo 25
(Deposito nazionale e Parco tecnologico)

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costru­zione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente arti­colo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.

1. Identico.

2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le fun­zioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di in­frastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo econo­mico, di concerto con il Ministro dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'univer­sità e della ricerca, di tutte le attività di ri­cerca, di formazione e di sviluppo tecnolo­gico connesse alla gestione dei rifiuti ra­dioattivi e alla radioprotezione.

2. Identico.

3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tec­nologico, ed in particolare il Deposito Na­zionale e le strutture tecnologiche di sup­porto, con i fondi provenienti dal finanzia­mento delle attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre am­ministrazioni e soggetti privati, possono es­sere stabilite ulteriori e diverse fonti di fi­nanziamento per la realizzazione del Cen­tro di studi e sperimentazione.

3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal fi­nanziamento delle attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.

 

 

 

 

L’articolo 24 interviene sull’articolo 25 del D.Lgs. 31/2010, che definisce le strutture di cui si compone il Parco Tecnologico affidando alla Sogin S.p.A. la sua realizzazione, in particolare del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e prevede l’eventuale partecipazione di altri soggetti al finanziamento, mediante la stipula di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione.

 

In particolare, si introduce una modifica meramente redazionale al comma 3 dell’articolo 25, sostituendo il riferimento “alla realizzazione del Centro studi e sperimentazione, con “la realizzazione di un Centro studi e sperimentazione”.

 

Si rammenta che il comma 3, oltre ad affidare alla Sogin S.p.A. la realizzazione del Parco Tecnologico, ed in particolare del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, prevede l’eventuale partecipazione di altri soggetti al finanziamento, mediante la stipula di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione.

 


 

Articolo 25
(
Modifiche all’articolo 26)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 26
(Sogin S.p.A.)

Articolo 26
(Sogin S.p.A.)

1. La Sogin S.p.A., in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile della di­sattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecno­logico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei ri­fiuti radioattivi.

A tal fine:

1. La Sogin S.p.A. è il soggetto re­sponsabile della decommissioning degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della rea­lizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ra­dioattivi.

A tal fine:

a) gestisce le attività finalizzate alla lo­calizzazione del sito per il Parco Tecnolo­gico, ai sensi dell'articolo 25;

a) identica;

b) cura le attività connesse al procedi­mento autorizzativo relativo alla realizza­zione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

b) identica;

c) provvede alla realizzazione ed all'e­sercizio del Parco Tecnologico;

c) identica;

d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo ta­riffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mini­stero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calco­late ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo;

d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad eccezione di quelli disci­plinati dall’articolo 29, comma 1 il corri­spettivo per le attività di cui all'articolo 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, cal­colate ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del presente decreto legislativo;

e) promuove diffuse e capillari campa­gne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

e) identica.

2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Au­torità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 25 modifica l’articolo 26del D.Lgs. 31/2010, che attribuisce alla Sogin SpA la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico e Deposito nazionale e definisce puntualmente le attività di competenza.

 

Le modifiche riguardano unicamente il comma 1, in particolare:

a.      viene soppresso il riferimento all’atto di indirizzo previsto dall’art. 27, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in quanto tale disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e viene introdotto, in luogo del termine disattivazione, quello di decommissioning, la cui definizione è inserita dall’articolo 2 dello schema di decreto in esame.

Si ricorda che l’art. 27, comma 8, della legge 99/2009, prevedeva l’emanazione di un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze per la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20%, operanti nel settore energetico. Successivamente l’art. 7, comma 23, del decreto-legge 78/2010, al fine di superare la gestione commissariale della società Sogin in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società e a ricostituire il consiglio di amministrazione della società, ha disposto l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge 99/2009, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

In relazione allo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari - resosi necessario dopo il referendum del 1987 con cui venne sancito l'abbandono, da parte dell'Italia, del ricorso al nucleare come forma di approvvigionamento energetico - e la gestione dei relativi rifiuti radioattivi è affidato, dal 1999, alla Sogin S.p.A.

b.      esclude, alla lettera d), dall’ambito di applicazione del decreto ministeriale sulle tariffe da corrispondere alla Sogin S.p.A. per le attività inerenti il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi gli operatori del ciclo del combustibile, il cui corrispettivo viene fissato dall’Autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi dell’articolo 29, comma 1.

 

E’ infine introdotta una modifica meramente formale volta a sostituire un riferimento normativo errato: i contributi spettanti agli Enti locali sono calcolati in base al comma 4 dell’art. 30 e non dell’art. 29 come dispone attualmente la norma.

 


 

Articolo 26
(
Modifiche all’articolo 27)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 27
(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

Articolo 27
(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indi­cati dall'AIEA e dall'Agenzia e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tec­nologico, proponendo al contempo un or­dine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

1.Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'arti­colo 9, comma 4, la Sogin S.p.A. defi­nisce, in conformità con la suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestual­mente un ordine di idoneità delle sud­dette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare per la realizza­zione del Parco stesso.

2. Il progetto preliminare di massima contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicati:

2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed è corredato dalla documenta­zione di seguito indicata:

a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; in­ventario radiologico; ecc.);

a) identica;

b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, an­che in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;

b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modu­lare del medesimo, e determinazione del fattore di riempimento;

c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;

c) identica;

d) indicazione delle infrastrutture di per­tinenza del Deposito nazionale;

d) identica;

e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualifi­cazione del sito;

e) identica;

f) indicazione del personale da impie­gare nelle varie fasi di vita del Deposito na­zionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità ri­chieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;

f) identica;

g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazio­nale e criteri per la valutazione della ido­neità delle vie di accesso al sito;

g) identica;

h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali be­nefici per il territorio, anche in termini occu­pazionali;

h) identica;

i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interes­sati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

i) identica.

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di mas­sima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubbli­cati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei ses­santa giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmetten­dole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quo­tidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pub­blica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e so­cio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi prece­denti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblica­zione almeno su cinque quotidiani a diffu­sione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecni­che in forma scritta e non anonima, tra­smettendole ad un indirizzo di posta elet­tronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove pos­sono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle os­servazioni o proposte. La suddetta con­sultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Entro i 60 giorni successivi alla pub­blicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Pro­vince ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali mag­giormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici re­lativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispon­denza delle aree individuate ai requisiti del­l'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti con­nessi alla sicurezza dei lavoratori, della po­polazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 30, comma 2.

4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Mini­steri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ri­cadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzial­mente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Indu­striali delle Province interessate, le Asso­ciazioni sindacali maggiormente rappre­sentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare rife­rimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popola­zione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30, comma 2.

5. La Sogin SpA, sulla base delle osser­vazioni emerse a seguito della pubblica­zione e del Seminario di cui ai commi pre­cedenti e formalmente trasmesse alla stessa entro il termine di 30 giorni dal Se­minario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente ido­nee, ordinate secondo i criteri sopra defi­niti, e la trasmette al Ministero dello svi­luppo economico.

5. La Sogin SpA, sulla base delle os­servazioni emerse a seguito della pubbli­cazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, re­dige una versione aggiornata della propo­sta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del ter­ritorio e del mare ed il Ministro delle infra­strutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente ido­nee alla localizzazione del Parco tecnolo­gico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'A­genzia.

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla lo­calizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tec­nologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'in­teresse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'inte­resse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei cri­teri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'in­tesa delle Regioni interessate.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla loca­lizzazione del Parco Tecnologico a comu­nicare, entro sessanta giorni il loro inte­resse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo inse­diamento, da formalizzare con uno speci­fico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di ma­nifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. In caso di più protocolli, cia­scuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle ca­ratteristiche tecniche, economiche, am­bientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agen­zia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acqui­sisce l'intesa Regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.

8. In caso di mancata definizione del­l'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richie­sta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comi­tato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da as­sicurare una composizione paritaria, rispet­tivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il me­desimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del terri­torio e del mare e del Ministro delle infra­strutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza correspon­sione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costi­tuire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla defini­zione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con de­creto del Presidente della Repubblica, pre­via deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presi­dente della Regione interessata.

8. Identico.

9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo eco­nomico trasmette la proposta di aree po­tenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legisla­tivo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'arti­colo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ri­cevimento della relativa richiesta. In man­canza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, se­condo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali è stata espressa l'in­tesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la rela­tiva intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, co­munque, non oltre novanta giorni dal rice­vimento della relativa richiesta. In man­canza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deli­berazione motivata, secondo quanto di­sposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

10. Con riferimento a ciascuna area og­getto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecno­logico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. Si ap­plica quanto previsto dall'articolo 12. L'A­genzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo econo­mico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecni­che, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

10. Identico.

11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del­l'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A. e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizza­zione del Parco Tecnologico e ne attribui­sce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo de­creto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure com­pensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei sud­detti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agen­zia.

11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istru­zione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A. e del parere vincolante dell'Agen­zia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnolo­gico e attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative di cui al presente decreto in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la rela­tiva area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi­ciale della Repubblica Italiana e conte­stualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia.

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessa­rie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla rea­lizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasfe­rimento alla popolazione interessata.

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informa­zione diffusa e capillare volta a comuni­care alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito na­zionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della tutela am­bientale, nonché quelle relative alle rica­dute socio-economiche, culturali e di svi­luppo del territorio connesse alla realizza­zione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantifica­zione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata

13. Entroquattromesi dalla pubblica­zione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalità di cui all'articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del De­posito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnolo­gico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.

13. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. pre­senta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizza­zione unica secondo modalità di cui all'ar­ticolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dal­l'Agenzia entro e non oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della istanza.

14. Al compimento dell'istruttoria, l'A­genzia, anche in base all'esito delle proce­dure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli arti­coli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria auto­rizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

14. Identico.

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga rag­giunta la necessaria intesa con un ente lo­cale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente inte­ressato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Mini­stri cui partecipa il Presidente della Re­gione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo eco­nomico, di concerto con il Ministro dell'am­biente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei tra­sporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

15. Identico.

16. Nei trenta giorni successivi alla po­sitiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter­ritorio e del mare e con il Ministro delle in­frastrutture e dei trasporti, rilascia con pro­prio decreto l'autorizzazione unica, dispo­nendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.

16. Identico.

17. Nell'autorizzazione unica sono defi­niti:

17. Identico.

a) le caratteristiche del Deposito nazio­nale e delle altre opere connesse ricom­prese nel Parco Tecnologico;

 

b) il perimetro dell'installazione;

 

c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'au­torizzazione unica, è tenuta ad effettuare;

 

d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella docu­mentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28, specifican­do inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

 

e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

 

 

17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti ur­banistici e sostituisce ogni provvedi­mento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, co­munque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a co­struire ed esercire l'impianto in con­formità al progetto approvato.

 

 

 

 

L’articolo 26 interviene sull’articolo 27 del D.Lgs. 31/2010 che, in estrema sintesi, delinea le fasi procedurali per addivenire al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico:

I fase.         procedura per l’individuazione del sito (commi 1-12)

II fase.        procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica (commi 13-17).

 

Le principali modifiche riguardano i commi 1, 13 e l’introduzione di un nuovo comma 17-bis, lasciando comunque sostanzialmente immutate le fasi procedurali previste per la costruzione e l’esercizio del Parco Tecnologico.

 

Le modifiche apportate al comma 1 dell’articolo 27 dispongono:

§      una nuova tempistica per la definizione, da parte della Sogin Spa, di una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, ovvero entro tre mesi dalla data di adeguamento della strategia nucleare prevista dall’art. 9, comma 4, e non più entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31/2010;

§      viene eliminato il riferimento al “progetto preliminare di massima”, mantenendo però quello relativo al progetto preliminare, in quanto non esiste una definizione equivalente in sede internazionale. Tale definizione è espunta anche ai commi 2 e 3.

 

Le modifiche al comma 13 introducono, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, una tempistica più coerente concedendo gli stessi tempi sia alla Sogin che all’Agenzia per la sicurezza nucleare.

Da un lato vengono infatti aumentati i tempi –da quattro mesi a sei mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di individuazione del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico- entro i qualila Sogin Spa deve presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica e, dall’altro, dimezzati i tempi – da un anno a sei mesi dalla presentazione della istanza – per lo svolgimento dell’istruttoria del procedimento autorizzativo da parte dell’Agenzia.

 

Il nuovo comma 17-bis introduce anche per l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico (oltre che perl’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari prevista dall’articolo 13, comma 15) che essa valga:

§      quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

§      ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi;

§      costituisca variante agli strumenti urbanistici;

§      sostituisca ogni altro atto comunque denominato previsto dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.

 

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

Pertanto, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a)       quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b)       in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”.

Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza. Ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione della procedura ordinaria, può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

Si ricorda, infine che l’art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001 prevede anche varianti al piano regolatore qualora l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche. In tal caso l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

 

Da ultimo si segnalano anche le modifiche:

§       al comma 2 che introducono, tra i contenuti del progetto preliminare del deposito nazionale relativi al suo dimensionamento, anche il fattore di riempimento, al fine della determinazione di una volumetria del deposito congrua rispetto a quella dei manufatti da custodire;

§       ai commi 4 e 12 nei quali viene corretto il riferimento generico alle misure compensative con quello dei benefici economici previsti dall’art. 30, a seguito della modifica del titolo della rubrica dello stesso art. 30 disposta dall’articolo 29 dello schema di decreto in esame;

§       ai commi 5, 6, 7 e 9 nei qualiviene eliminato il riferimento alle aree “potenzialmente” idonee, lasciando quello relativo alle “aree idonee”;

§       al comma 5 ove viene aggiunta la previsione che le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica e dal seminario nazionale vengano trasmesse, oltre che alla Sogin Spa, anche all’amministrazione procedente (il MiSE);

§       al comma 7 in cuisi introduce un termine di sessanta giorni entro cui le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico sono tenute a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco. Si correggono, inoltre, i riferimenti “alle regioni interessate” con la più appropriata locuzione “Regioni nel cui territorio ricadano le aree idonee”.

 


 

Articolo 27
(
Modifiche all’articolo 28)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 28
(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

Articolo 28
(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizza­zione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere con­nesse deve contenere la seguente docu­mentazione:

1. L'istanza per il rilascio dell'autoriz­zazione unica per la costru­zione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere esclusivamente la seguente documenta­zione:

a) progetto definitivo del Parco Tecno­logico;

a) identica,

b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

b) identica;

c) rapporto finale di analisi di sicurezza;

c) rapporto preliminare di sicurezza;

d) documentazione da cui risulta il mo­dello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:

d) documentazione da cui risulta -il modello operativo per l'esercizio del De­posito nazionale, in particolare:

1) regolamento di esercizio;

1) schema di regolamento di eserci­zio;

2) manuale operativo;

2) schema di manuale operativo;

3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

3) identico;

4) organigramma del personale prepo­sto ed addetto all'esercizio tecnico dell'im­pianto, che svolga funzioni rilevanti agli ef­fetti della sicurezza nucleare o della prote­zione sanitaria e relative patenti di idoneità.

4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'eserci­zio tecnico dell'impianto, che svolga fun­zioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.

e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere con­nesse;

e) identica;

f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

g) documentazione attestante l'ottempe­ranza alle prescrizioni del Trattato Eura­tom;

g) identica;

2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:

2. Identico.

a) valuta la documentazione allegata al­l'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà sog­getto il Deposito nazionale;

 

b) richiede alle amministrazioni interes­sate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa ri­chiesta;

 

c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel ri­spetto dalle norme vigenti;

 

d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

 

3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia for­mula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'arti­colo 27.

3. Identico.

 

 

 

 

L’articolo 27 intervienesull’articolo 28 vigente, recante la disciplina del contenuto informativo dell’istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse, nonché le modalità di svolgimento dell’istruttoria da parte dell’Agenzia, al termine della quale quest’ultima dovrà formulare un parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico.

 

L’articolo modifica il comma 1 relativo alla documentazione che fa parte dell’istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse, al fine di un suo coordinamento con la normativa recata dal decreto legislativo n. 230/1995.

 

Si ricorda il citato D.Lgs. 230/1995 recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, successivamente modificato dal D.Lgs n. 241/2000, contiene l’intera disciplina dei rifiuti radioattivi nel Capo VI e, nel Capo VII, quella relativa agli impianti nucleari, con la relativa documentazione di sicurezza.

 

Nello specifico:

a)       viene precisato il contenuto obbligatorio dell’istanza, indicando che essa deve contenere “esclusivamente” la documentazione indicata nel comma stesso;

b)       il rapporto finale di analisi di sicurezza, che non può essere presentato nella fase di presentazione dell’istanza, viene sostituito con il rapporto preliminare di sicurezza;

c)       viene modificata la documentazione da cui risulta il modello operativo per l’esercizio del deposito nazionale prevedendo, in analogia a quanto disposto dal nuovo art. 13, comma 2, lett. h), che essa sia composta da:

-       lo schema di regolamento di esercizio e lo schema di manuale operativo in luogo del regolamento di esercizio e del manuale operativo;

-       un organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, al posto di un organigramma definitivo;

-       rimane identico il programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

 


 

Articolo 28
(
Modifiche all’articolo 29)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 29
(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare ir­raggiato

Articolo 29
(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare ir­raggiato

1. Le tariffe per il conferimento, al De­posito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari, sono determinate an­nualmente dall'Autorità per l'energia elet­trica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei co­sti di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che ten­gano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizza­zione, il condizionamento, il riconfeziona­mento, e delle misure compensative di cui all'articolo 30.

Le tariffe per il conferimento, al Depo­sito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato prove­nienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile, sono determinate annual­mente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratte­rizzazione, il condizionamento, il riconfe­zionamento, e dei benefici economici di cui all'articolo 30.

 

 

 

 

L’articolo 28 modifical’articolo 29 del D.Lgs. 31/2010 in materia di tariffe; il vigente articolo 29 prevede che le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato siano determinate annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e disciplina le modalità di determinazione delle stesse tariffe.

 

La prima modifica dispone che le tariffe,determinate annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per il conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari, tengano conto anche del conferimento di rifiuti nucleari provenienti dagli impianti del ciclo del combustibile.

Tale modifica è stata introdotta a seguito della diversa definizione di “deposito nazionale” introdotta dall’articolo 2, comma 2, lett. f) dello schema di decreto in esame che prevede che ad esso dovranno essere conferiti non solo i rifiuti da impianti nucleari, ma anche i rifiuti derivanti da impianti di riprocessamento del nucleare pregresso, coerentemente alla nuova definizione di “deposito nazionale” introdotta

 

L’art. 2, comma 2, lett. f), sostituisce, infatti, la definizione di “deposito nazionale” per chiarire, secondo la relazione illustrativa, che il Deposito è destinato allo smaltimento dei rifiuti non solo di impianti nucleari, ma anche di impianti del ciclo del combustibile, al fine di tener conto dei rifiuti derivanti da impianti di riprocessamento del nucleare pregresso, come Eurex (VC), Itrec (MT), IPU (Roma) ed OPEC1 (Roma).

 

La seconda modifica è di carattere formale in quanto sostituisce le “misure compensative” previste dall’art. 30 con i “benefici economici”, a seguito del cambiamento del titolo della rubrica dello stesso art. 30 disposta dall’articolo 29 dello schema di decreto in esame.

 


 

Articolo 29
(
Modifiche all’articolo 30)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 30
(Misure compensative)

Articolo 30
(Benefici economici)

1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio cir­costante il relativo sito un contributo di na­tura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Ti­tolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme prece­denti.

1. Identico.

2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contri­buto di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del­l'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e fi­nanze che tiene conto del volume com­plessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4.

2. Identico.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'en­trata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui al­l'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art.7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento del­l'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 no­vembre 2003, n. 314, convertito, con mo­dificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'articolo7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.

4. Le modalità di trasferimento dei con­tributi agli enti locali interessati sono rego­late da una specifica convenzione da sti­pulare con la Sogin S.p.A.

4. Identico.

5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a ri­versare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circo­stante il sito in un ambito territoriale di 20 chilometri, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

5. Gli enti locali beneficiari dei contri­buti di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità traspa­renti e predeterminati, alle persone resi­denti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito localizzate all’interno di un’area compresa entro i 20 chilo­metri dal centro dell’edificio Deposito, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

 

 

 

 

L’articolo 29 modifical’articolo 30del D.Lgs. 31/2010, il quale prevede il riconoscimento, al territorio circostante il sito del Parco Tecnologico, di contributi di natura economica, al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco stesso.

 

Viene modificato il titolo dellarubrica dell’articolo 30 sostituendo le “Misure compensative” con i “Benefici economici”.

 

Al comma 5 si introduce una precisazione circa l’estensione territoriale dei benefici a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito, individuando nel centro dell’edificio Deposito il punto preciso dal quale calcolare la distanza prevista dei venti chilometri.

 

Si rammenta che il comma 5 vigente prevede il riversamento di una quota percentuale dei contributi, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi stessi, mediante una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o misure analoghe: alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito in un ambito territoriale di 20 km.

 


 

Articolo 30
(
Introduzione dell’articolo 34-bis)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

 

Articolo 34-bis
(Disposizioni finali)

 

1. Ai sensi e per gli effetti del pre­sente decreto legislativo, ogni riferi­mento al CNEN, all'ENEA-DISP, al­l'ANTA, all'APAT o al Dipartimento nu­cleare, rischio tecnologico ed indu­striale dell'ISPRA è da intendersi all'A­genzia.

 

2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

 

3. Le disposizioni della legge 31 di­cembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente de­creto.

 

4. Per quanto non previsto espres­samente nel presente decreto legisla­tivo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

 

5. Ai fini della tutela delle informa­zioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una clas­sifica di segretezza sono gestiti in con­formità alle disposizioni che regolano la materia.

 

 

 

 

L’articolo 30 introduce al D.Lgs. 31/2010 un nuovo articolo 34-bisrecante disposizioni finali.

Il comma 1 stabilisce che,ai fini della disciplina in oggetto, ogni riferimento della normativa vigente alle varie autorità di controllo e vigilanza di seguito indicate sia da intendersi come riferito all’Agenzia per la sicurezza nucleare: CNEN, ENEA-DISP, ANPA, APAT, Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA.

Il comma 2 sottrae gli impianti nucleari di cui al D.Lgs. 31/2010 alla disciplina degliarticoli 36-42, 50 e 58 del D.Lgs. 230/1995.

Come si precisa nella relazione governativa, si tratta di articoli del Capo VII del citato decreto che non possono essere abrogati in quanto regolano le attività anche di altri impianti nucleari (di ricerca e di riprocessamento del combustibile irraggiato).

Si ricorda il D.Lgs. 230/1995 recante Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, disciplina al capo VII l’autorizzazione, l’esercizio e la disattivazione di impianti nucleari.

Il comma 3 riproduce la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 35 del vigente D.Lgs. 31/2010, che prevede l’applicabilità delle disposizioni della legge 1860/1962 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) in quanto compatibili con il decreto legislativo in esame. Pertanto il comma 2 dell’art. 35 viene abrogato.

Il comma 4consente l’applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. 230/1995 limitatamente a quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. 31/2010.

Il comma 5, infine, precisa che i dati e le informazioni oggetto del D.Lgs. 31/2010 recanti una classifica di segretezza sono gestiti conformemente alle disposizioni che regolano la materia.

 


 

Articolo 31
(
Modifiche all’articolo 35)

 

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31

D.Lgs. 31/2010 come novellato dallo Schema di D.Lgs. n. 333

 

 

Articolo 35
(Abrogazioni)

Articolo 35
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposi­zioni di legge:

1. Sono abrogate le seguenti disposi­zioni di legge:

a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

a) identica,

b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

b) identica;

 

b-bis) articoli 8 e 9 del decreto legi­slativo 17 marzo 1995, n. 230;

 

b-ter) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

2. Le disposizioni della legge 31 di­cembre 1962, n. 1860 si applicano in quanto compatibili con il presente de­creto.

Soppresso [v. comma 3 dell’art. 34-bis]

 

 

L’articolo 31 modifica l’articolo 35 del D.Lgs. 31/2010, che prevede l’abrogazione espressa di alcune disposizioni vigenti incompatibili con il medesimo decreto.

In primo luogo, si integra l’elenco delle disposizioni abrogate aggiungendovi anche:

§      gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 230/1995.

L’art. 8 istituisce presso il Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico) un Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, mentre l’articolo 9 istituisce presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti.

La relazione illustrativa pone in rilievo che tale abrogazione è motivata dal fatto che, secondo l’art. 29, comma 5 della L. 99/2009 “L’Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione” e, pertanto, il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione e la Commissione Tecnica non hanno ragion d’essere;

§      il comma 100, art. 1, della legge 239/2004, di riordino del settore energetico, in quanto riguardante materia regolata dal D.Lgs. 31/2010.

Il citato comma 100 prevede che, con le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, sia individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria.Pertanto, con tale disposizione si stabilisce che per l’individuazione del sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria si segue la medesima procedura prevista per l’individuazione del sito dei soli rifiuti di III categoria. In sostanza, l’individuazione è effettuata dal Commissario straordinario, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-città. In caso di mancata intesa entro il termine indicato, il sito viene individuato con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Inoltre, si prevede la soppressione del comma 2 dello stesso art. 35 in quanto tale disposizione è “confluita” nel nuovo articolo 34-bis (cfr. supra).

 

 


 

Articolo 32
(Ulteriori modifiche)

 

1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola “art”., ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “articolo”,

b) la parola “disattivazione”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “decommissioning”;

c) nel titolo, le parole “misura compensative” sono sostituite dalle seguenti “benefici economici.

 

 

L’articolo 32 reca ulteriori modifiche di carattere formale e di coordinamento al D.Lgs. 31/2010, prevedendo:

§      la sostituzione in tutto il testo, ovunque ricorra, della parola “art.” con “articolo”;

§      la sostituzione in tutto il testo, ovunque ricorra, della parola “disattivazione” con la parola “decommissioning”;

§      la sostituzione nel titolo delle parole “misure compensative” con le parole “benefici economici”.

 

Si osserva sul piano formale che laddove nel testo il termine “disattivazione” sia accompagnato dal suo articolo determinativo “la”, la sostituzione tout court con il termine “decommissioning” crea una incongruenza grammaticale poiché invece tale termine si accompagna all’articolo “il”.

Sarebbe quindi opportuno prevedere nell’articolo in esame la sostituzione, ovunque ricorra, della parola “disattivazione” con la parola “decommissioning” nonché, ovunque ricorrano, delle parole “la disattivazione” con le parole “il decommissioning”.

Si ricorda inoltre che in alcune parti del testo la sostituzione dei due termini in questione è disposta puntualmente dallo schema in esame.

Per quanto riguarda invece la sostituzione delle parole “misure compensative” con le parole “benefici economici”, si consideri che nelle varie parti del testo è disposta puntualmente, eccetto che nella rubrica del Titolo III (“Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative”).

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 3 novembre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2010)618) intesa a elevare gli standard di sicurezza per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari nell’UE. La Commissione propone di istituire un quadro normativo UE giuridicamente vincolante per garantire che tutti gli Stati membri applichino le norme comuni elaborate nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto concerne tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fino al loro smaltimento definitivo.

In particolare, la Commissione chiede agli Stati membri di mettere a punto, entro quattro anni dall'adozione della direttiva, programmi nazionali che forniscano piani dettagliati relativi tutte le fasi di realizzazione e di gestione dei depositi per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti. La proposta individua come principio generale la responsabilità ultima degli Stati membri per la gestione del proprio combustibile esaurito e dei propri residui radioattivi, specificando che i residui radioattivi vanno smaltiti nello Stato membro in cui sono stati prodotti. Tuttavia, è prevista la possibilità per due o più Stati membri di utilizzare un deposito per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti ubicato sul territorio di uno di essi. Essa sottolinea, altresì, la necessità che l'opinione pubblica sia sempre informata dagli Stati membri, e coinvolta nel processo decisionale relativo alla gestione delle scorie nucleari. È infine prevista l'istituzione di un'autorità indipendente che rilasci le autorizzazioni a costruire i depositi e per ciascuno di essi verifichi l'analisi della sicurezza.

Il 22 dicembre 2009 la Commissione ha presentato un documento di lavoro(SEC(2009)1654) che contiene i dati relativi all’uso delle risorse finanziarie destinate alle attività di smantellamento degli impianti nucleari (decommissioning) secondo il quale in Italia i costi (calcolati nel 2004) per lo smantellamento di tutti gli impianti nucleari (esclusi quelli provenienti dal centro di ricerca di Ispra), da realizzare entro il 2024, è valutato in circa 4 miliardi di euro, esclusi i costi per lo smaltimento di rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito non calcolabili in assenza di un sito definitivo di stoccaggio.

Relativamente all’articolo 20, si segnala che il 12 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2008)903) intesa ad aggiornare, per il periodo 2004-2008, le informazioni trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi del programma per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e la gestione dei rifiuti nucleari gestito dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, che comprende anche le attività di disattivazione svolte dal sito del CCR di Ispra (Italia).

 


 

 



[1]     Il successivo articolo 2 del provvedimento in esame introduce la definizione di decommissioning alla lettera l-bis) dell’articolo 2 del D.Lgs. 31/2010.

[2]     La disciplina in materia di autorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte nucleare previgente al D.Lgs. 31/2010 era posta dalla Legge 1860/1962 sugli impieghi pacifici dell’energia nucleare, modificata dalla legge n. 1008/1969. Tale legge è composta da 36 articoli, suddivisi in sei capi. Successivamente sono intervenuti provvedimenti attuativi di Direttive comunitarie relative ad aspetti parziali degli impieghi pacifici dell’energia nucleare, tra i quali il D.Lgs. n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti e il D.Lgs. n. 52 del 2007 recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

[3]     Relativamente alla pregressa gestione degli impianti nucleari si ricorda che lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari - resosi necessario dopo il referendum del 1987 con cui venne sancito l'abbandono, da parte dell'Italia, del ricorso al nucleare come forma di approvvigionamento energetico - e la gestione dei relativi rifiuti radioattivi è affidato, dal 1999, alla Sogin S.p.A.

[4]     La relazione illustrativa, erroneamente, afferma che viene aggiunto anche il concerto del MIUR, che invece è già previsto nel testo vigente del D.Lgs. 31/2010.

[5]     L'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare è stata istituita dall’art. 29 della legge 99/2009 che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento. L’Agenzia, composta dal presidente e da quattro membri, è l’unica autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare, all’Agenzia spetta la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché la vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. All’Agenzia viene inoltre riconosciuto il potere di proporre ad altre istituzioni l’avvio di procedure sanzionatorie.

      Acquisito il parere favorevole delle Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri dello scorso 28 gennaio ha dato il via libera definitivo alla nomina dei componenti dell'Agenzia: Umberto Veronesi (presidente dell'Agenzia), Maurizio Cumo, Marco Enrico Ricotti, Stefano Dambruoso e Stefano Laporta.

[6]     G.U. 9 febbraio 2011, n. 7 - Prima serie speciale.

[7]     La citata sentenza 33/2011 peraltro ha dichiarato inammissibili o infondate tutte le altre numerose questioni di legittimità costituzionale poste dalle Regioni ricorrenti con riferimento al D.Lgs. 31/2010, in tal modo sostanzialmente confermando la legittimità dell’impianto dello stesso decreto legislativo.

[8]     Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

[9]     In relazione a tale istanza, si veda la scheda relativa all’articolo 13.

[10]    Le indagini geognostiche hanno lo scopo di fornire i dati e le informazioni necessarie per la caratterizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce. Per caratterizzazione geotecnica si intende l'insieme delle informazioni e dei dati ricavati dalle indagini svolte sul terreno.

[11]    www.sogin.it. Sulla Sogin, vedi anche la relazione della Corte dei Conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azioni (SOGIN SPA) per l’esercizio 2007 (DOC XV, n. 119) - Luglio 2009 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de/Anno-2009/All-55-09/Relaz--SOGIN-2007-corretta-dopo-adunanza---Ant-il-22-7-09.doc_cvt.htm

[12]    Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA (l'impianto EUREX di Saluggia, gli impianti OPEC e IPU della Casaccia, l’impianto ITREC di Rotondella), mentre nel 2005 è stato acquisito l'impianto di Bosco Marengo. Per una panoramica dello stato delle procedure di decommissioning degli impianti si veda l’articolo di M. Cumo, Il decommissioning degli impianti nucleari italiani, dell’ottobre 2008, disponibile all’indirizzo web http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf.

[13]    Riferendosi alla durata di una centrale nucleare si fa riferimento alla “vita operativa” di una centrale nucleare che attualmente è in genere intorno ai 25-30 anni, anche se oggi si progettano centrali che, mediante la sostituzione periodica di importanti componenti, si ritiene possano arrivare a 60 anni. Al termine di questo periodo l'impianto va smantellato, il terreno bonificato e le scorie stoccate adeguatamente.

[14]    Si ricorda che il principio n) della delega recata dall’art. 25 cit. reca la previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning».

      Il “decommissioning” di un impianto nucleare è la fase di declassamento, decontaminazione e smantellamento, che ha lo scopo finale di giungere alla demolizione dell’impianto e alla rimozione di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi nel sito. Il conseguimento di questo obiettivo passa attraverso le seguenti fasi:

-       sistemazione del combustibile nucleare esaurito (irraggiato) presente sugli impianti;

-       trattamento, condizionamento e avvio al deposito dei rifiuti radioattivi accumulati in fase di esercizio;

-       decontaminazione e smantellamento delle apparecchiature, degli impianti e degli edifici;

-       trattamento, condizionamento e avvio al deposito (se radioattivi) o allo smaltimento per via ordinaria dei materiali derivanti dalle operazioni di smantellamento;

-       caratterizzazione, riqualificazione e rilascio del sito per altri usi.

      Il termine “decommissioning”, quando applicato nella sua accezione più ampia agli impianti nucleari, include le fasi di disattivazione e smantellamento. La prima copre le attività amministrative e tecniche legate alla definitiva cessazione del funzionamento dell’impianto. La seconda si estende alla rimozione completa o parziale dell’impianto dal sito attraverso la decontaminazione delle strutture e dei componenti, la rimozione dei componenti, la demolizione delle strutture, lo smaltimento dei rifiuti prodotti, il risanamento e il rilascio del sito. L’obiettivo di queste attività è consentire la rimozione parziale o totale di tutti i controlli normativi cui è soggetto un sito nucleare, assicurando al contempo la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività e la sicurezza a lungo termine della popolazione e dell’ambiente. In generale, l’obiettivo è il ripristino del sito in condizioni tali da consentirne il rilascio per l’eventuale riutilizzo senza restrizioni di tipo radiologico (Tratto da Il decommissioning degli impianti nucleari italiani, di M. Cumo, La Termotecnica, ottobre 2008. Tale articolo è reperibile in versione integrale al link http://www.latermotecnica.net/pdf_riv/200810/20081015002_1.pdf).

[15]    Legge 99/2009, art. 25.