Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Promozione delle fonti energetiche rinnovabili - Esito dei pareri al Governo - D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 - (Schema di D.Lgs. n. 302) - Direttiva 2009/28/CE - Allegati - Tomo II
Serie: Atti del Governo    Numero: 271    Progressivo: 1
Data: 05/05/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DL 2011 0028
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

 

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

Promozione delle fonti energetiche rinnovabili

(Schema di D.Lgs. n. 302)

Direttiva 2009/28/CE

 

Allegati

 

 

 

 

 

 

n. 271/1

Tomo II

 

5 maggio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

 

 

 

 

La documentazione predisposta per l’esame del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” si articola nei seguenti fascicoli:

§       dossier n. 271/1 - Tomo I, Premessa e testo a fronte tra lo schema di n. 302 e il D.Lgs. n. 28/2011 ;

§      dossier n. 271/1 - Tomo II, Allegati al Decreto legislativo n. 28/2011, parere della Conferenza unificata, iter parlamentare e atti di indirizzo e di controllo.

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0169as2.doc


INDICE

Tomo I

Premessa

§      L’esame parlamentare dello schema di decreto. 3

§      L’esito dei pareri parlamentari3

§      Il decreto legislativo n. 28 del 2011. 4

Testo a fronte

§      Schema di D.Lgs. n. 302 - D.Lgs. n. 28/2011. 15

 

Tomo II

 

Allegati al decreto legislativo

§      Allegato 1 – Procedure di calcolo degli obiettivi3

§      Allegato 2 – Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali9

§      Allegato 3 – Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti11

§      Allegato 4 – Certificazione degli installatori13

Conferenza unificata

§      Parere. 19

Iter parlamentare

Camera dei deputati

§      Deliberazione di rilievi su Atti del Governo

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta dell’8 febbraio 2011. 85

-       XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta del 21 dicembre 2010. 95

Seduta del 12 gennaio 2011. 99

Seduta del 18 gennaio 2011. 105

Seduta del 19 gennaio 2011. 109

Seduta del 20 gennaio 2011. 111

§      Atti del Governo

-       Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

Seduta del 15 dicembre 2010. 121

Seduta del 16 dicembre 2010. 129

Seduta del 21 dicembre 2010. 131

Seduta del 22 dicembre 2010. 135

Seduta dell’11 gennaio 2011. 137

Seduta del 3 febbraio 2011. 139

Seduta del 9 febbraio 2011. 151

-       VIII Commissione (Ambiente)

Seduta del 1° marzo 2011. 171

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 1° marzo 2011. 173

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 21 dicembre 2010. 175

Seduta dell’8 febbraio 2011. 181

Seduta del 9 febbraio 2011. 183

Senato della Repubblica

§      In sede consultiva

-       13A Commissione (Territorio)

Seduta 14 dicembre 2010 (pomeridiana)187

Seduta del 1° febbraio 2011 (pomeridiana)191

Seduta del 2 febbraio 2011 (pomeridiana)197

§      Conflitto di competenza

-       13A Commissione (Territorio)

Seduta 14 dicembre 2010 (pomeridiana)223


§      In sede consultiva su atti del Governo

-       10A Commissione (Industria)

Seduta del 20 dicembre 2010 (pomeridiana)225

Seduta del 9 febbraio 2011 (pomeridiana)229

Seduta del 15 febbraio 2011 (pomeridiana)231

Seduta del 16 febbraio 2011 (antimeridiana)233

Atti di indirizzo e di controllo

§      Mozione 1-00604 a firma Franceschini, Cicchitto, Reguzzoni, Libè, Piffari, Della Vedova, Sardelli, Lo Monte ed altri (approvata il 16 marzo 2011)256

§      Risoluzione n. 6-00070, Zamparutti ed altri (approvata nel 1° e ultimo capoverso il 16 marzo 2011)263

 


 

 

Allegati al decreto legislativo

 


Allegato 1 (art. 3, comma 4)
Procedure di calcolo degli obiettivi

 

1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la somma:

a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.

2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione.

3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

5. L'elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita al paragrafo 3.

6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione.

7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4.

9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 è quello indicato nello stesso paragrafo.

11. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale.

12. La somma di cui al comma 1 è adeguata in considerazione dell’eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi.

In caso di trasferimento statistico, la quantità trasferita:

a) a uno Stato membro è dedotta dalla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1;

b) da uno Stato membro è aggiunta alla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1.

In caso di progetto comune con Paesi terzi, l’energia elettrica importata è aggiunta alla quantità di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1.

13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantità di energia consumata nel settore dell'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 per cento.

14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni.

 

2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO

1. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricità;

b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;

c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

 

3. FORMULA DI NORMALIZZAZIONE PER IL COMPUTO DELL’ELETTRICITÀ DA ENERGIA IDRAULICA E DA ENERGIA EOLICA

Ai fini del computo dell’elettricità da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

dove N = anno di riferimento;

QN (norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche nazionali nell’anno N, a fini di computo;

Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell’anno i da tutte le centrali idroelettriche nazionali, escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua precedentemente pompata a monte;

Ci = capacità totale installata, al netto dell’accumulazione per pompaggi, misurata in MW, di tutte le centrali idroelettriche nazionali alla fine dell’anno i.

Ai fini del computo dell’elettricità da energia eolica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

Dove:

N = anno di riferimento;

QN (norm) = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali eoliche nazionali nell’anno N, a fini di computo;

Qi = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell’anno i da tutte le centrali eoliche nazionali;

Cj = capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche dello Stato membro alla fine dell’anno j;

n = il più basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni precedenti l’anno N per i quali sono disponibili dati sulla capacità e la produzione nazionale in questione.

 

4. COMPUTO DELL’ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI CALORE

La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, è calcolata in base alla formula seguente:

ERES = Qusable * (1 - 1/SPF)

dove

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri che saranno definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’allegato VII della direttiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;

SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;

η è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per la produzione di energia e sarà calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.

Nel caso di pompe di calore a gas η è posto pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE.

 

5. CONTENUTO ENERGETICO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Carburante

Contenuto energetico per peso (potere calorifico inferiore MJ/kg)

Contenuto energetico per volume (potere calorifico inferiore, MI/1)

Bioetanolo (etanolo prodotto a partire dalla biomassa)

27

21

Bio-ETBE (etere etilterbutilico prodotto a partire dal bioetanolo)

36 (di cui il 37% prodotto da fonti rinnovabili)

27 (di cui il 37% prodotto da fonti rinnovabili)

Biometanolo (metanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)

20

16

Bio-MTBE (etere metilterbutilico prodotto a partire dal biometanolo)

35 (di cui il 22% prodotto da fonti rinnovabili)

26 (di cui il 22% prodotto da fonti rinnovabili)

Bio-DME (dimetiletere prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)

28

19

Bio-TAEE (etere terziario-amil-etilico prodotto a partire dal bioetanolo)

38 (di cui il 29% prodotto da fonti rinnovabili)

29 (di cui il 29% prodotto da fonti rinnovabili)

Biobutanolo (butanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)

33

27

Biodiesel (estere metilico prodotto a partire da oli vegetali o animali, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante)

37

33

Diesel Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa)

44

34

Olio vegetale idrotrattato (olio vegetale sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno)

44

34

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, nei casi in cui il suo uso sia compatibile con il tipo di motori usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissione)

37

34

Biogas (gas combustibile prodotto a partire dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del metano, destinato a essere usato come biocarburante 0 gas di legna)

50

-

Benzina

43

32

Diesel

43

36

 

 

 


Allegato 2 (art. 10, comma 1)
Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali

1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per la produzione di energia termica ai fini dell’accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) efficienza di conversione non inferiore all’85%;

b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai fini dell’accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.

3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l’anno 2010 nelle tabelle di cui all’allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009, così come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella;

b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati per l’anno 2010 nella tabella di cui all’allegato 1, paragrafo 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2009, così come vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) deve essere almeno pari ai pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie. La prestazione delle pompe deve essere misurata in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni sopra indicate:

- UNI EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);

- UNI EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;

- Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

c) per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria è richiesto un COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione;

d) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui al presente comma sono ridotti del 5 per cento.

4. Per il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:

a) i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;

b) a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente decreto i moduli siano garantiti per almeno 10 anni;

5. Per il solare termico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:

a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

c) i pannelli solari presentano un’attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

d) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

e) per il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto previsto alla lettera c) e fino alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione UNI è sostituita da un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.

6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a condizione che, a decorrere da due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark.

7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), è comprovato tramite attestazione rilasciata da laboratori accreditati da organismi di accreditamento appartenenti allo European Co-operation for Accreditation (EA), o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA. Tale attestazione deve essere accompagnata da dichiarazione del produttore circa la corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con quelli oggetto della suddetta attestazione.

 

 


Allegato 3 (art. 11, comma 1)
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula:

Dove:

- %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;

- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;

- Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;Eeffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.

 


Allegato 4 (art. 15, comma 2)
Certificazione degli installatori

I sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche all’attuazione di quanto previsto all’articolo 11, sono basati sui criteri seguenti:

1. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche:

a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo una procedura trasparente e chiaramente definita;

b) è assicurata la continuità e la copertura regionale del programma di formazione offerto dal fornitore;

c) il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica;

d) oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle installazioni;

e) il fornitore di formazione può essere il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione;

f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.

2. La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacità richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.

3. La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

4. Il previo periodo di formazione deve avere le seguenti caratteristiche:

i) per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;

ii) per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);

iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione; o

iv) un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.

5. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche ottimali, il confronto costi/redditività, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa (ad esempio i pellet) e della legislazione nazionale e comunitaria relativa alla biomassa.

6. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato delle pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la conducibilità termica, le regolamentazioni sull'uso delle risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di pompe di calore negli edifici, la determinazione del sistema più adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo schema dei sistemi. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee relative alle pompe di calore e della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi comprese le caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo caldo, le alte temperature della fonte di calore e l'efficienza del sistema, determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);

ii) comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito della pompa di calore, ivi compreso il compressore, la valvola di espansione, l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni, il lubrificante, il fluido frigorigeno, e conoscenza delle possibilità di surriscaldamento e di subraffreddamento e di raffreddamento; e

iii) comprensione di base dei principi fisici, di funzionamento e dei componenti delle pompe di calore ad assorbimento e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);

iv) capacità di scegliere e di misurare componenti in situazioni di installazione tipiche, ivi compresa la determinazione dei valori tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la produzione di acqua calda in funzione del consumo di energia, la determinazione della capacità della pompa di calore in funzione del carico calorifico per la produzione di acqua calda, della massa inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica interrompibile; determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonché integrazione di un secondo sistema di riscaldamento.

7. La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari termici dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato dei prodotti solari, nonché confronti costi/redditività e coprire gli aspetti ecologici, le componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento dei componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti solari fotovoltaici e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», nonché della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

i) capacità di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste e applicando i codici e le norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi all'impianto idraulico, all'elettricità e altri rischi associati agli impianti solari;

ii) capacità di individuare i sistemi e i componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi compresa la progettazione meccanica, e di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema e la configurazione dei sistemi;

iii) capacità di determinare la zona, l'orientamento e l'inclinazione richiesti per l'installazione dei sistemi solari fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrità strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio o del clima, e di individuare i diversi metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (balance of system) necessari per l'installazione;

iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacità di adattare la concezione elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte le apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di interconnessione adeguato.

 


Conferenza unificata


 

 


Iter parlamentare

 


Camera dei deputati

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

 

 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

 

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi e osservazioni).

 

 

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, comma 1, della legge comunitaria 2009, recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In via preliminare, evidenzia la necessità di acquisire elementi circa l'eventuale impatto per i conti pubblici degli interventi che dovessero rendersi necessari per garantire il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, che fissa al 17 per cento per il 2020 la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in tale ambito, stabilisce l'obiettivo del 10 per cento per la quota di energia ottenuta da fonti rinnovabili nel settore del trasporto. A suo avviso, tali chiarimenti appaiono necessari in considerazione dell'esigenza di evitare sanzioni derivanti da un'eventuale procedura di infrazione per il mancato conseguimento degli obiettivi indicati.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, osserva che le norme dispongono una sostanziale semplificazione delle procedure amministrative connesse agli impianti di produzione e di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ritiene opportuno acquisire conferma da parte del Governo che gli introiti per la pubblica amministrazione connessi a dette procedure, derivanti, ad esempio, da diritti di segreteria, non siano soggetti ad apprezzabili diminuzioni e che gli adempimenti cui sono chiamate le amministrazioni interessate siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come esplicitamente disposto dalla clausola di neutralità finanziaria, di cui al successivo articolo 38 del provvedimento in esame. Con riferimento al subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali in caso di revoca del precedente concessionario, dovuta a inattività protratta per almeno 2 anni, sottolinea l'opportunità di acquisire chiarimenti circa l'indennizzo dovuto dal richiedente. In particolare, a suo avviso andrebbe chiarito se tale indennizzo sostituisca altri pagamenti dovuti in favore dell'ente concedente. Per quanto attiene all'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti dai concessionari a seguito della sperimentazione di impianti pilota, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare minori entrate per gli enti interessati. Sul punto ritiene opportuno acquisire elementi di quantificazione, nonché chiarimenti da parte del Governo.

Quanto all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni, previsto dall'articolo 9 dello schema di decreto, osserva che l'obbligo di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento riguardo agli edifici pubblici, nuovi o sottoposti a rilevanti ristrutturazioni, è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate nell'ambito della progettazione di nuovi edifici o di rilevanti ristrutturazioni di quelli esistenti. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso, nonché elementi di valutazione da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 10, che disciplina le misure di semplificazione, relativamente al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richieste, rileva la necessità di acquisire elementi volti a escludere che per effetto del riordino si determinino effetti finanziari apprezzabili, tali da dar luogo a nuovi oneri ovvero a  una diminuzione delle garanzie complessive prestate a favore delle pubbliche amministrazioni interessate.

Per quanto attiene alla concessione verso terzi, mediante gara, dei tetti degli edifici di proprietà di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri, connessi, ad esempio, a spese di adeguamento strutturale e di manutenzione degli edifici, non compensati da eventuali introiti connessi al rapporto concessorio. Sul punto ritiene necessario acquisire quindi ulteriori elementi di valutazione dal Governo. Con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni in materia di informazione, giudica necessario acquisire conferma circa la sostenibilità da parte del Gestore dei servizi energetici degli oneri connessi alla realizzazione del portale informatico, atteso che il Gestore dei servizi energetici, pur non rientrando nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, è comunque interamente partecipato da capitale pubblico. In relazione all'articolo 13, che disciplina la qualificazione degli installatori, osserva che le norme dispongono l'obbligo per le regioni e le province autonome di attivare un programma di formazione per gli installatori o, in alternativa, il riconoscimento di fornitori di formazione. Le disposizioni appaiono quindi, a suo avviso, suscettibili di comportare nuove spese a carico dei bilanci degli enti interessati. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'eventuale subentro dell'ENEA in detti programmi di formazione, qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine previsto, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa i finanziamenti ottenuti dall'Agenzia in ambito comunitario. In proposito, ritiene comunque utile acquisire elementi da parte del Governo in merito all'entità di tali finanziamenti e dell'onere presunto connesso alla predisposizione dei suddetti programmi. Con riferimento alle disposizioni in materia di sviluppo delle reti elettriche, previste dagli articoli da 14 a 17, giudica opportuno acquisire un chiarimento sui profili finanziari delle disposizioni. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se le risorse necessarie ad assicurare la remunerazione degli interventi di sviluppo della rete, per facilitare l'immissione e l'integrale ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, con relativa maggiorazione della remunerazione in caso di interventi di ammodernamento della rete secondo i concetti di smart grid, possano reperirsi nell'ambito dei minori oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico ottenibili grazie ai predetti interventi di sviluppo. Ritiene, inoltre, che andrebbe confermata l'assenza di riflessi per la finanza pubblica anche nell'eventualità in cui tale compensazione non si produca. In relazione agli articoli 18 e 19, che contengono disposizioni in materia di rete di gas naturale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito a due aspetti: con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 18, andrebbe a suo avviso chiarito a carico di quali soggetti gravino i costi per la realizzazione delle opere di adeguamento delle infrastrutture di rete eventualmente necessarie per consentire l'allacciamento di nuovi impianti. Infatti, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alla rete di trasmissione dell'energia elettrica, la norma in esame non specifica i criteri di riparto dei predetti oneri. A suo giudizio, andrebbe pertanto assicurato che gli stessi non possano ripercuotersi, nemmeno indirettamente, sulla finanza pubblica; con riferimento al sistema di incentivazione del biometano, previsto dal comma 2 dell'articolo 19, andrebbe chiarito se le risorse necessarie alla remunerazione del nuovo meccanismo incentivante, indipendentemente dalla loro maggiore o minore entità rispetto a quelle previste dal sistema attuale, restino a carico del sistema tariffario, precisando la relativa modalità applicativa per il gas naturale, con esclusione di riflessi sulla finanza pubblica. Sulle disposizioni per lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento, contemplate  dall'articolo 20 dello schema di decreto, osserva che andrebbe chiarito se l'assimilazione delle infrastrutture in oggetto alle opere di urbanizzazione primaria configuri un obbligo, a carico dei comuni, di provvedere alla predisposizione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento nelle aree che ne sono attualmente sprovviste o se tale obbligo resti confinato alle aree di nuovo insediamento e comunque condizionato alla disponibilità delle risorse del fondo istituito dall'articolo in esame e alla concreta fattibilità delle infrastrutture. Inoltre, data l'appartenenza della Cassa conguaglio per il settore elettrico all'ambito delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe chiarito se dall'istituzione del predetto fondo e dal disallineamento temporale tra raccolta dei contributi versati dagli utenti e relativo utilizzo per la realizzazione delle infrastrutture in oggetto possano derivare transitori effetti di cassa, con eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 23, rileva l'opportunità di salvaguardare gli investimenti già effettuati e di garantire il raggiungimento degli obiettivi europei prevedendo un prezzo di riacquisto da parte del Gestore dei servizi energetici più adeguato rispetto a quello previsto dal provvedimento. A suo avviso, dovrebbe verificarsi la possibilità di prevedere che tale prezzo sia stabilito in una misura non inferiore all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007, in luogo della misura del 70 per cento indicata nello schema, anche in considerazione dei risparmi conseguibili con la prevista modifica del regime di esenzione delle importazioni che ridurrà l'entità dei certificati verdi da riacquistare da parte del Gestore medesimo.

Con riferimento all'articolo 28-bis, che reca disposizioni relative al Fondo rotativo per l'attuazione del protocollo di Kyoto, ritiene opportuno acquisire, in via preliminare, chiarimenti in merito al profilo temporale dell'erogazione delle risorse del Fondo, in relazione al quale era inizialmente previsto un impatto finanziario sul fabbisogno di cassa pari a 50 milioni nel 2007, 100 milioni nel 2008 e 200 milioni nel 2009. Poiché l'emanazione della normativa secondaria di attuazione è intervenuta solo nell'anno in corso e anche la norma in esame appare funzionale all'effettivo avvio dell'utilizzo del Fondo, ritiene che andrebbe chiarito se le previsioni tendenziali di cassa siano state aggiornate con riferimento allo slittamento della tempistica di effettiva erogazione delle risorse in questione. In merito agli oneri di gestione derivanti dalla convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, non disciplinati dal provvedimento istitutivo del fondo, osserva che andrebbe chiarito se la stima di 9 milioni di euro operata dalla relazione tecnica, pari all'1,5 per cento della totale dotazione triennale del fondo, 600 milioni per il triennio 2007-2009, sia riferita, con carattere retroattivo, al predetto triennio, nel quale peraltro il fondo non sembra aver trovato attivazione, o al primo triennio di effettivo utilizzo delle risorse stanziate. Segnala inoltre che la norma non esplicita se la percentuale sopra indicata sia da intendersi applicabile alle risorse disponibili giacenti nel fondo ovvero a quelle movimentate nel corso di ciascun esercizio, mentre la relazione tecnica opera la relativa quantificazione considerando la dotazione complessiva del fondo. Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 29, comma 2, al fine di rendere conforme la clausola di neutralità alla prassi consolidata, rileva l'opportunità di riformulare la disposizione, facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Riguardo agli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, previsti dall'articolo 29-bis, segnala, in via preliminare, che la relazione tecnica evidenzia che dei 90 milioni di euro annui complessivamente quantificati, solo una parte, pari a 70 milioni di euro, è da riferire all'articolo in esame, mentre la parte restante deriva dall'incremento disposto dall'articolo 20 ed è destinata a finanziare gli interventi relativi al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento ivi previsti. Segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce  elementi di stima volti a suffragare la quantificazione operata dell'entità delle risorse che deriveranno dagli incrementi tariffari previsti dalla norma in esame e dall'articolo 20, né della relativa incidenza sulla spesa di una famiglia tipo. Andrebbe infine confermato che le risorse del fondo risulteranno effettivamente utilizzabili per finalità di spesa nei limiti dell'effettivo afflusso di risorse tariffarie. Tale condizione non risulta infatti esplicitamente espressa nel testo della norma in esame. Quanto ai progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri, contemplati dagli articoli da 31 e 32, con riferimento alla copertura dei costi connessi ai progetti comuni e ai trasferimenti statistici, posto che essa viene posta dalla norma a carico delle tariffe di elettricità e gas, osserva che andrebbe confermata la mancanza di qualsivoglia conseguenza per la finanza pubblica. In ordine alle norme relative ai trasferimenti statistici tra le regioni, contenute nell'articolo 33, osserva che per il raggiungimento degli obiettivi le regioni sono chiamate ad assumere misure che potrebbero comportare oneri per i rispettivi bilanci, con particolare riferimento alla promozione dell'efficienza energetica e all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sul punto pare opportuno acquisire elementi da parte del Governo. Con riferimento alla nomina, sia pure eventuale, di commissari straordinari, ritiene che andrebbe chiarito se siano previsti compensi per le attività dei commissari stessi e se possano configurarsi oneri ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per l'espletamento delle relative attività. Riguardo all'articolo 36, che disciplina il monitoraggio, il sistema statistico nazionale, le relazioni e gli aggiornamenti, osserva che le norme dispongono adempimenti in capo al Ministero dello sviluppo economico, al Gestore dei servizi energetici, all'ENEA e, subordinatamente alla mancata copertura integrale dei costi sostenuti da Gestore dei servizi energetici ed ENEA, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con riferimento agli adempimenti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, cui compete in particolare l'integrazione del sistema statistico in materia di energia, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo che le misure necessarie siano sostenibili nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, come esplicitamente disposto dal comma 1. Con riferimento agli adempimenti assegnati dalle norme al Gestore dei servizi energetici e all'ENEA, i cui oneri sono sostenuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la parte non coperta da altre risorse, osserva che andrebbero forniti dati ed elementi volti ad esplicitare i meccanismi di finanziamento, nonché a escludere maggiori oneri, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, per l'Autorità per l'energia, soggetto ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo 4, che include, tra i principi generali, la semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, considerato che il sistema delle accise sulla produzione di energia elettrica è basato anche sul controllo di tali infrastrutture, ritiene opportuno escludere espressamente che la semplificazione possa riguardare anche la normativa tributaria. A tal fine, propone di inserire, al comma 1, un espresso riferimento alla permanenza in vigore delle prescrizioni fiscali e al comma 3 l'acquisizione del parere dei competenti uffici dell'Agenzia delle dogane. Riguardo all'articolo 6-ter, recante le disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano, per le medesime ragioni esposte in riferimento all'articolo 4, propone di inserire un espresso riferimento alla permanenza in vigore delle prescrizioni fiscali. Con riferimento all'articolo 20, evidenzia che l'assimilazione delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento alle opere di urbanizzazione operata da questo articolo potrebbe rappresentare un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'aliquota  IVA agevolata, pari al 10 per cento, di cui ai numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, generando un problema di compatibilità di tale disposizione con la normativa comunitaria in materia di IVA e conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica e propone, pertanto di prevedere l'esclusione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Con riferimento agli articoli 22 e 26, che prevedono, rispettivamente, regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e di energia termica da fonti rinnovabili, rinviando ad appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione delle norme attuative, al fine di consentire il completo monitoraggio degli effetti finanziari delle agevolazioni, ritiene opportuno inserire anche il Ministro dell'economia e delle finanze tra i concertanti tali decreti attuativi. Riguardo all'articolo 32, che incentiva l'importazione da paesi terzi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, prevedendo la possibilità di variare la misura dell'incentivo con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, analogamente a quanto esposto in riferimento agli articoli 22 e 26, ritiene opportuno inserire anche il Ministro dell'economia e delle finanze tra i concertanti tale decreto.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala l'opportunità di riflettere più attentamente sugli articoli 22 e 23. rileva in articolare la necessità di rivedere i meccanismi di incentivazione, semplificando le procedure attuative per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, nonché di prorogare il termine di vigenza fino almeno al 2015. Fa inoltre presente che le disposizioni di cui all'articolo 23, che prevedono una riduzione del 30 per cento del valore di riacquisto dei certificati verdi potrebbero comportare gravi ripercussioni finanziarie sulle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, con conseguenti danni all'economia e quindi, indirettamente, alla finanza pubblica. Suggerisce quindi di chiedere alla Commissione di merito di valutare attentamente le conseguenze sull'economia reale del provvedimento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) riguardo all'articolo 12 che pone a carico del Gestore dei servizi elettrici, a totale partecipazione pubblica, l'onere della realizzazione di un portale informatico contenente le informazioni relative alle energie rinnovabili, riprendendo la richiesta già formulata in tal senso dal relatore, chiede che sia chiarita la sostenibilità finanziaria di tale disposizione. Con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto legislativo in esame, che prevede l'obbligo per regioni e province di attivare un programma di formazione per gli istalla tori, ribadisce, come già evidenziato dal relatore, che in tal modo si determinerebbero oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, senza prevederne la quantificazione, né la relativa copertura. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire specifici chiarimenti in materia.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, pur ritenendo che in linea teorica una semplificazione delle procedure non sia suscettibile di determinare di per sé una modifica della normativa fiscale, si dichiara disponibile ad inserire una specifica osservazione al riguardo nella propria proposta di deliberazione. Per quanto attiene all'articolo 20, reputa opportuno recepire le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo in uno specifico rilievo, mentre giudica che le valutazioni in ordine all'acquisizione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sui decreti da adottare in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 22, commi 5 e 9, dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 32, comma 2, dovrebbero essere oggetto di un'osservazione e rimesse alle Commissioni ambiente e attività produttive. Per quanto riguarda, poi, le considerazioni dell'onorevole Vannucci in ordine all'opportunità di rinviare al 2015 l'entrata in vigore del nuovo regime di incentivazione previsto dall'articolo 22, ritiene che  potrebbe rimettersi alle Commissioni di merito le valutazioni in ordine a tale rinvio, che considera tuttavia non facilmente praticabile. Nel concordare con le considerazioni dell'onorevole Vannucci in ordine al prezzo di ritiro dei certificati verdi stabilito dall'articolo 23, comma 5, dello schema, ribadisce l'opportunità di introdurre una specifica indicazione al riguardo nella proposta di deliberazione.

Amedeo CICCANTI (UdC) ribadisce l'opportunità di prevedere un'apposita condizione sulla questione degli oneri derivanti dalla formazione degli istalla tori ai sensi dell'articolo 13 dello schema.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle richieste di chiarimento del collega Ciccanti, chiede al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriori elementi di valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, nonché agli articoli 28-bis e seguenti dello schema in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Ciccanti, con riferimento all'articolo 13, ritiene opportuno condizionare la valutazione favorevole della Commissione alla previsione che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13 siano posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività. In relazione alle osservazioni dell'onorevole Marchi, ritiene opportuno chiedere alla Commissione di merito di precisare, all'articolo 18, le modalità di ripartizione degli oneri per la realizzazione delle opere di adeguamento necessarie a consentire l'allacciamento di nuovi impianti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede di sospendere brevemente la seduta al fine di formulare una proposta che tenga conto del dibattito svoltosi.

 

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.20.

 

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula la seguente proposta:

 

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (atto n. 302);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che:

è opportuno precisare che le semplificazioni disposte dall'articolo 4 e dell'articolo 6-ter non determinino una modifica della disciplina fiscale vigente;

l'integrale assimilazione delle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento alle opere di urbanizzazione primaria, prevista dall'articolo 20, è suscettibile di determinare un ampliamento delle fattispecie alle quali si applica l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento, che potrebbe determinare problemi di compatibilità con la normativa comunitaria ed effetti negativi per la finanza pubblica;

appare opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sui decreti da adottare in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 22, commi 5 e 9, dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 32, comma 2;

rilevata la necessità di prevedere che gli eventuali costi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 13 siano  posti a carico dei soggetti partecipanti alle stesse, al fine di evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

nel presupposto che le previsioni tendenziali di cassa tengano della tempistica di erogazione delle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto prevista dall'articolo 28-bis del provvedimento;

 

VALUTA FAVOREVOLMENTE

 

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività;

all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: ad ogni effetto aggiungere le seguenti: , con l'esclusione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,;

all'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

e le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

precisare che le semplificazioni previste dall'articolo 4 e dell'articolo 6-ter non determinino una modifica del vigente regime fiscale;

precisare all'articolo 18, le modalità di ripartizione degli oneri per la realizzazione delle opere di adeguamento necessarie a consentire l'allacciamento di nuovi impianti, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 387 del 2003;

verificare attentamente l'impatto sull'economia reale del nuovo regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui agli articoli da 21 a 24, adeguando eventualmente la relativa tempistica;

assicurare congrui livelli di incentivazione, coerenti con criteri generali di equa remunerazione, alle iniziative di rifacimento totale e parziale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che comportino significativi investimenti; in particolare, appare opportuno che le Commissioni valutino la possibilità di assicurare che, attraverso il meccanismo degli incentivi, gli impianti idroelettrici e le infrastrutture ad essi afferenti siano mantenuti in idonee condizioni, prevedendo che agli interventi di rifacimento totale o parziale si applichi il sistema di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), anziché quello di cui al comma 10 dell'articolo 23.

prevedere, con riferimento all'articolo 22, commi 5 e 9, all'articolo 26, comma 2, e all'articolo 32, comma 2, che i decreti ivi previsti in materia di incentivazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili siano adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

modificare l'articolo 32 dalla cui applicazione potrebbe derivare un incremento delle tariffe, stabilendo un tetto massimo ai progetti di cooperazione in materia di importazione di energia da fonti rinnovabili proveniente da Paesi terzi;

prevedere, al fine di salvaguardare gli investimenti già effettuati e gli obiettivi europei, che il prezzo di riacquisto da parte del Gestore dei servizi energetici, previsto dall'articolo 23, comma 5, sia stabilito in una misura non inferiore all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2 comma 148 della legge n. 244 del 2007, in luogo della misura del 70 per cento indicata nello schema, anche in considerazione  dei risparmi conseguibili con la prevista modifica del regime di esenzione delle importazioni che ridurrà l'entità dei certificati verdi da riacquistare da parte del Gestore medesimo;

prevedere un efficace meccanismo di monitoraggio della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica e delle tariffe applicate al consumo di gas naturale, sulla quale gravano gli oneri derivanti dai sistemi di incentivazione previsti dal provvedimento, anche al fine di verificare l'effettiva possibilità di conseguire i risparmi a carico degli utenti finali indicati nella relazione tecnica allegata al provvedimento;

dal momento che la relazione tecnica chiarisce che nessuno dei sistemi di incentivazione individuati dal provvedimento grava sulla finanza pubblica, in quanto trovano copertura a valere sugli «oneri generali del sistema elettrico e del gas naturale», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiedere al Governo una puntuale quantificazione dell'incremento di tali oneri che, in ogni caso, è destinato a gravare sui cittadini e sulle imprese.»

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, presidente, avverte, in relazione ai tempi di esame del provvedimento, che le Commissioni riunite VIII e X, considerato anche che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, hanno convenuto con il Governo di esprimere il parere a gennaio.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame ha la sua fonte normativa primaria nell'articolo 17, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (»legge comunitaria 2009»), che reca i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, che fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, incoraggiando l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia.

Con la direttiva 2009/28/CE, che supera le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, rispettivamente in materia di elettricità da fonti rinnovabili e di biocarburanti, l'Unione europea ha implementato la propria politica in materia di riduzione dei gas serra, attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, la citata direttiva mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. In particolare, il nuovo quadro normativo comunitario è finalizzato a concentrare lo sforzo in funzione del raggiungimento del già individuato obiettivo del cosiddetto «20-20-20» che prevede, entro il 2020: la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra; il risparmio energetico del 20 per cento; l'innalzamento al 20 per cento del livello di consumo di energia da fonti rinnovabile. Tale obiettivo, che riguarda globalmente l'intera Unione europea, è ripartito in obiettivi particolari nazionali che, per quanto riguarda l'Italia, prevedono che il 17 per cento dei consumi finali di energia siano assicurati da fonti rinnovabili. La stessa direttiva 2009/28/CE prevede, altresì, una quota di «carburanti verdi» del 10 per cento per il settore dei trasporti e, in ogni caso, la valutazione e l'eventuale riesame delle misure adottate nel 2014.

In riferimento a tali obiettivi, il Governo, nello scorso mese di luglio, ha trasmesso alla Commissione europea il  Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili. In questo quadro, il presente provvedimento assume, di fatto, il significato di norma di attuazione del piano medesimo. Esso si compone di 39 articoli e di quattro allegati tecnici. In particolare, il testo è articolato in IX Titoli, i cui contenuti, in sintesi, sono i seguenti.

Il Titolo I (articoli 1-3) reca le finalità e le definizioni e indica gli obiettivi nazionali in materia di energie da fonti rinnovabili.

Il Titolo II è suddiviso in due parti: il Capo I, che reca le norme in materia di autorizzazioni e procedure (articoli 4-7) e il Capo II, che reca disposizioni riguardanti la regolamentazione tecnica.

Il Titolo III (articoli 12-13) reca disposizioni in materia di informazione, a carico del Gestore del servizio elettrico e di fissazione dei requisiti tecnico professionali e, quindi, di formazione per le attività di installazione.

Il Titolo IV è dedicato alle reti energetiche, a ciascuna delle quali è dedicata una parte e, in specie, il Capo I a quella elettrica (articoli 14-17), il Capo II a quella del gas naturale (articoli 18-19) e il Capo III alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (articolo 20).

Il Titolo V reca disposizioni sui regimi di sostegno che, senza nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 21), sono definiti in relazione ai singoli comparti e, in specie, a quello dell'energia elettrica (articoli 22-24), dell'energia termica (articoli 25-28) e all'utilizzo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti (articoli 29 e 29-bis).

Il Titolo VI (articoli 30-33) dispone in materia di garanzie sull'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, sui trasferimenti dei dati statistici con altri Stati membri dell'Unione e sulle modalità di realizzazione di progetti comuni con Paesi terzi.

Il Titolo VII (articoli 34 e 35) fissa i criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi e definisce le modalità per verificarne il rispetto.

Il Titolo VIII reca disposizioni in materia di monitoraggio e di gestione statistica delle relative informazioni, nonché le relazioni da predisporre, ai fini dei necessari aggiornamenti.

Il Titolo IX reca le disposizioni finali e, in specie, fa salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel suo complesso, il provvedimento, oltre a tradurre in misure concrete le linee indicate nel già richiamato Piano di azione nazionale, recepisce e, nel rispetto dei limiti rappresentati dai criteri di delega, interpreta le novità introdotte dalla direttiva 2009/28/CE, tutte chiaramente presenti nel testo normativo in esame. Si riferisce, in particolare: alla garanzia di origine da fonti rinnovabili per l'energia elettrica; all'introduzione dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; alle norme in materia di accesso alle reti da parte di impianti di generazione di energie da fonti rinnovabili; alla semplificazione delle procedure amministrative e al trasferimento e alla gestione dei dati statistici.

Ciò premesso, desidera rilevare che il provvedimento riguarda in maniera marcata il mondo agricolo, che tuttavia - nelle sue diverse articolazioni, dal Ministero alle organizzazioni di categoria - non sembra essere stato adeguatamente coinvolto nella relativa definizione. Ciò vale anche per la Commissione Agricoltura, che si trova ad esprimere solo rilievi alle Commissioni VIII e X, che potrebbero non essere tenuti nella dovuta considerazione; a suo giudizio, infatti, come già rappresentato all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato in sede primaria anche a questa Commissione. Sottolinea in proposito che, in base alle previsioni del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (PAN), presentato dal Governo alla Commissione europea nello scorso mese di luglio, ben il 45 per cento di tutta l'energia rinnovabile attesa al 2020 per l'Italia (oltre 21 mila Ktep) deriverà dalle biomasse (articolate in biomasse solide, in larga parte legnose, biogas, biocarburanti e bioliquidi); invece, ad esempio, la fonte idroelettrica fornirà  un contributo pari ad un terzo di quello fornito dalle biomasse. Il PAN ha inoltre suddiviso il contributo delle varie fonti rinnovabili in termini di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, energia per i trasporti. Il ruolo delle biomasse in queste tre tipologie è molto significativo: al 2020 sarà infatti riferibile alle biomasse il 19 per cento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, il 54 per cento dell'energia per riscaldamento, l'87 per cento dell'energia rinnovabile per i trasporti.

Ritiene pertanto essenziale il ruolo che il mondo agricolo e forestale è chiamato a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Invita pertanto il Presidente a rappresentare, nelle sedi opportune, l'esigenza che al mondo agricolo e alla Commissione Agricoltura sia riconosciuto adeguato peso politico nella definizione delle scelte che condizioneranno il futuro del settore delle agroenergie.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel condividere le considerazioni del relatore, osserva che, tenuto conto del ruolo fondamentale delle biomasse agricole, sarebbe stato in effetti opportuno che il provvedimento fosse assegnato in via primaria anche alla Commissione Agricoltura, specificamente competente per il settore delle bioenergie. Peraltro, a suo giudizio, anche il Piano nazionale di azione per le energie rinnovabili risente di un'impostazione meno «agricola», che non tiene in adeguato conto l'apporto delle biomasse alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sulla base di queste considerazioni, ritiene che la Commissione debba recuperare il ruolo che ad essa compete attraverso una pronuncia forte nei contenuti e forte sul piano politico, in quanto sostenuta unitariamente da tutte le forze politiche. Nell'invitare il Presidente a impegnarsi per il conseguimento di tale risultato, fa presente che il gruppo del PD si impegna a fornire il suo contributo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della tracciabilità e della sostenibilità, quelli attinenti alle procedure amministrative e al ruolo delle regioni e degli enti locali. Andrebbe altresì coinvolto anche il Governo, che tuttavia non è apparso sinora attivo sul tema delle agroenergie, che nemmeno figurava nelle linee programmatiche esposte dal Ministro Galan alla Commissione all'inizio del suo mandato; ricorda inoltre di aver fatto presente al Ministro che nella impostazione del citato Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili il Dicastero agricolo non è stato coinvolto.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si associa alle considerazioni del relatore e della collega Servodio, rilevando che lo schema di decreto legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, se pure fa parte del pacchetto di misure in tema di energia e cambiamenti climatici, interessa direttamente il mondo agricolo e il suo futuro. Ritiene pertanto che la Commissione Agricoltura debba svolgere un ruolo non marginale nell'esame parlamentare del provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC), nel manifestare apprezzamento per l'intervento del relatore, auspica che la pronuncia della Commissione sia puntuale e dettagliata nel contenuto e forte sul piano politico. Confida inoltre nell'azione del Presidente affinché essa sia tenuta nella debita considerazione dalle Commissioni competenti in sede primaria.

Paolo RUSSO, presidente, pur condividendo le osservazioni formulate nel corso del dibattito circa la competenza della Commissione Agricoltura, deve ritenere che sarebbe stato difficile assegnare il provvedimento congiuntamente a tre Commissioni. Peraltro, sottolinea che la Commissione Agricoltura, nella misura in cui saprà svolgere un lavoro approfondito e condiviso unitariamente, sarà anche in grado di esprimere un contributo significativo nel merito e politicamente forte. Ritiene inoltre utile che nelle prossime sedute si svolga un confronto anche con il Governo, in particolare con il Sottosegretario Saglia.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva che il confronto dovrebbe coinvolgere piuttosto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Paolo RUSSO, presidente, osserva che proprio per sottolineare il punto di vista agricolo appare utile un confronto con il Ministero dello sviluppo economico, ferma restando l'utilità di sentire anche il Dicastero agricolo. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.30.

(omissis)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010. Paolo RUSSO, presidente, ricorda che le Commissioni VIII e X hanno convenuto con il Governo di esprimere il parere entro gennaio, anche considerato che la Conferenza unificata è convocata sull'argomento per il prossimo 20 gennaio.

Ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato nella seduta del 21 dicembre scorso, nel corso della quale è emersa l'esigenza di un confronto con il Governo, e in particolare con il Ministero dello sviluppo economico, sugli aspetti concernenti il ruolo delle agroenergie nello sviluppo delle energie rinnovabili e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria e dal provvedimento in esame; si tratta infatti di questioni che condizioneranno in misura significativa il mondo agricolo e forestale.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA ricorda che il settore delle fonti rinnovabili riveste una particolare importanza non solo perché svolge una funzione anticiclica, essendo significativamente sussidiato con risorse pubbliche, ma anche perché rappresenta una possibilità di integrazione dei redditi di altre attività produttive, tra le quali l'agricoltura.

Ricorda inoltre che il Ministero ha presentato regolarmente il piano di azione nazionale per le energie rinnovabili ed ha individuato in quella sede la politica da perseguire per il raggiungimento della quota del 20 per cento (per l'Italia del 17 per cento) di energia prodotta da fonti rinnovabili, in mancanza del quale l'Italia sarebbe oggetto di sanzioni da parte dell'Unione europea. Ricorda altresì i grandi benefici che deriveranno all'ambiente dal raggiungimento di tale obiettivo, al di là dei benefici economici e produttivi.

Per quanto riguarda il settore agricolo, osserva che in Italia esiste un significativo spazio di crescita del settore delle biomasse, solide e non, e che, in tale ottica, il Ministero è alla ricerca di un punto di equilibrio che tenga conto delle attività agricole e di quelle industriali, in collaborazione con le associazioni di settore.

In relazione a tale aspetto, ritiene che la Commissione Agricoltura potrà offrire - se lo riterrà opportuno - importanti rilievi, che il Ministero terrà nella massima considerazione nel definire il quadro di riferimento di lungo periodo per lo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili.

Ricorda inoltre che per il settore la tariffa per le biomasse è fissata, fino al 31 dicembre 2012, in euro 0,28 per kilowattora e in euro 1,8 e 1,3 per i certificati verdi. Tale misura è stata apprezzata anche al di fuori del circuito istituzionale ed ha consentito di dare il via ad importanti impianti di biomasse.

Ritiene poi che la Commissione Agricoltura potrebbe fornire un contributo significativo sul tema dell'equilibrio tra produzione di energia fotovoltaica e produzione agricola, su cui sussistono opinioni differenti. Lo schema di decreto stabilisce, in accordo con il mondo agricolo, che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti in allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore a 1 megawatt e che il rapporto tra la potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 50 chilowattora per ogni ettaro di terreno. Altri ritengono che potrebbero essere sfruttati a tale scopo i terreni non utilizzati per l'agricoltura. D'altra parte, il Ministero delle attività produttive dovrà tenere conto della necessità di raggiungere la soglia di energia da fonti rinnovabili stabilita dall'Unione europea, evitando pertanto all'Italia di incorrere nelle relative sanzioni.

Per quanto riguarda i regimi autorizzativi, che hanno finora costituito un fattore di rallentamento, fa presente che sono state dettate le linee guida cui le regioni dovranno uniformarsi e che il decreto legislativo in esame e i successivi decreti attuativi comporranno un quadro di insieme stabile, in grado di offrire certezze agli investitori. In quest'ambito,  il sistema dei certificati verdi sarà gradualmente superato fino ad arrivare alla creazione di un sistema misto. Particolare attenzione sarà riservata agli impianti più piccoli.

In tema di biocombustibili, si dovrà trovare un equilibrio tra le esigenze dell'agricoltura e dell'industria, trattandosi di un argomento molto delicato. Ricorda infine che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti; l'inosservanza di tale limite tuttavia non darà luogo a sanzioni. Il problema è decidere se incrementare la quota obbligatoria, oggi pari al 3,5 per cento; le compagnie petrolifere non sarebbero favorevoli, ma l'alternativa sarebbe ricorrere alle importazioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) esprime preliminarmente apprezzamento per la partecipazione del sottosegretario Saglia alla seduta e per il tono e per il profilo del suo intervento. Ricordato poi che la Commissione esprimerà rilievi, anche se avrebbe voluto essere assegnataria in via principale del provvedimento, prende atto delle assicurazioni fornite dal Governo circa la sua volontà di tenere nella massima considerazione i rilievi formulati.

Ricorda che la Commissione da tempo ha affrontato il tema delle agroenergie, attraverso l'esame di specifiche proposte di legge. Tuttavia, gli interventi legislativi effettivamente varati sono stati disorganici, per lo più collocati nei provvedimenti finanziari e spesso anche sotto la pressione di alcune lobby. Osserva inoltre che la politica sulle energie alternative ha relegato ai margini il mondo agricolo, nonostante l'importanza che esso assume, privilegiando gli apparati industriali,. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe individuare un punto di equilibrio tra gli interessi del mondo agricolo e quelli del mondo industriale, anche tenendo conto del fatto che la funzione primaria dell'agricoltura è quella di produrre alimenti, mentre l'attività agroenergetica deve essere di carattere integrativo.

Riconosce quindi che il provvedimento in esame costruisce un quadro normativo unitario per tutte le energie rinnovabili, che dà certezze agli operatori, che sinora hanno dovuto subire continue variazioni, che spesso hanno dato luogo a iniziative potenzialmente dannose per il territorio. Ricorda infatti, ad esempio, che la costruzione di impianti fotovoltaici spesso non ha rappresentato un reale vantaggio per l'agricoltura, sottraendo superfici utili alla coltivazione invece di destinarvi aree marginali sottoutilizzate. Tuttavia, vista la preoccupazione comune per la predisposizione di un quadro normativo compatibile con gli obiettivi del mondo agricolo, ha ritenuto di sottoporre in via informale al relatore alcune ipotesi correttive del testo.

In primo luogo, ravvisa la necessità di un'accelerazione dei tempi di adozione dei decreti ministeriali attuativi, riguardando attività che devono operare sollecitamente.

Ritiene inoltre importante garantire seriamente la tracciabilità delle biomasse, che garantisce benefici ambientali e opportunità economiche per il mondo agricolo; al riguardo, le norme vigenti devono essere rese più rigorose.

Rileva inoltre l'importanza di sostenere a livello nazionale gli impianti con potenza fino a 1 megawatt, in quanto i piccoli impianti meglio consentono di utilizzare le biomasse prodotte nel territorio, mentre i grandi impianti sono più facilmente orientati ad importarle dall'estero.

Infine, ritiene che la produzione di energia termica mediante fonti bioenergetiche dovrebbe essere maggiormente incentivata; a tal fine, il provvedimento in esame costituisce un'occasione da non sprecare.

Luca BELLOTTI (FLI), nel ringraziare il sottosegretario per il lavoro svolto, richiama l'attenzione sul piano generale sulla questione della sostenibilità economica nel futuro degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Infatti, fa presente che, per quanto riguarda gli impianti a biogas, si registra il  blocco di molti impianti a causa della limitazione temporale degli incentivi al 2012. Occorre invece consentire agli operatori del settore di effettuare valutazioni su un arco temporale più lungo, anche perché si tratta di attività spesso finanziate con il ricorso al credito.

Altro elemento di criticità riguarda i rapporti con gli enti locali che spesso decidono in maniera diversa con riferimento alle autorizzazioni. Ciò costituisce un fattore che impedisce un corretto sviluppo del settore. Analogo discorso può essere fatto per quanto riguarda i rapporti con il GSE, spesso estremamente burocratico e caratterizzato da tempi lunghi, incompatibili con le esigenze delle imprese.

Osserva poi che il tema delle biomasse è stato sviluppato per creare un interesse dell'agricoltura italiana, prima inesistente. Tuttavia, gli attuali protagonisti del settore spesso non hanno un'estrazione agricola e la normativa non garantisce regimi differenziati in base alla vera natura dell'imprenditore. Pertanto, mentre gli agricoltori creano piccoli impianti, i soggetti non agricoli realizzano gli impianti maggiori, spesso utilizzando terreni agricoli in modo improprio. Prende atto che il Ministro Galan ha assunto una posizione sull'argomento schierandosi dalla parte del mondo agricolo, ma ritiene che tale presa di posizione sia stata tardiva.

Invita poi a precisare quale sarà il destino degli impianti di potenza superiore ad un megawatt, per i quali sono state già avviate le procedure autorizzative.

Sottolinea quindi che, nell'interesse del mondo agricolo e tenuto conto delle differenze territoriali, sarebbe necessario definire la sostenibilità degli impianti regione per regione e provincia per provincia, nel rapporto tra aree agricole utilizzate per l'agricoltura e aree non utilizzabili a tale scopo, dando certezza agli operatori del settore.

Sul tema dei biocombustibili, ricordando l'impegno assunto dal Governo, di fronte alla chiusura degli zuccherifici, per la riconversione a favore della produzione di bioetanolo, sottolinea che il bioetanolo, utilizzabile quale additivo per le benzine, costituisce un tema che dovrebbe essere caro al Ministero dello sviluppo economico, in quanto si tratta di una produzione strategica.

Da ultimo esprime rammarico per il fatto che la Commissione Agricoltura non abbia potuto partecipare in via primaria all'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, trattandosi di argomento che riguarda in modo specifico lo sfruttamento dei terreni.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, dopo aver ringraziato il sottosegretario Saglia, di cui ha avuto modo di apprezzare l'attività anche in altre occasioni, sottolinea il disagio derivante alla Commissione dal non essere stata interessata in via primaria nell'assegnazione dello schema di decreto legislativo, nonostante il peso prevalente della fonte biomasse nell'ambito dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Giudica positivamente il provvedimento, che riordina il quadro normativo della materia e costituisce un'importante opportunità per il mondo agricolo. Richiama tuttavia l'esigenza di approfondire le modifiche richieste dalle organizzazioni agricole. Chiede pertanto chiarimenti sulla disponibilità, da parte del Governo e delle Commissioni riunite VIII e X, a modificare il provvedimento nel senso richiesto da tali organizzazioni, anche accogliendo i rilievi che la Commissione Agricoltura riterrà di formulare.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), nell'associarsi all'apprezzamento manifestato dai colleghi per l'intervento del sottosegretario, segnala che in alcune zone si sta verificando il grave problema dell'utilizzo, per la produzione di energie alternative, di territori interessati da investimenti sostenuti da risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture destinate all'attività agricola, come le infrastrutture irrigue. Ciò è determinato dal fatto che l'attività energetica appare spesso più redditizia dell'attività agricola. Tuttavia, occorre valutare gli strumenti da mettere in campo per  evitare il fenomeno, per esempio escludendo le aree in questione, soprattutto in presenza di investimenti infrastrutturali di particolare rilevanza.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel dare atto al rappresentante del Governo di aver riconosciuto il ruolo dell'agricoltura nello sviluppo delle energie rinnovabili e nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea, sottolinea che non vi deve essere competizione tra la produzione di alimenti e la produzione di energia. Ricorda in proposito che la Commissione Agricoltura ha dimostrato sempre particolare attenzione sul tema delle agroenergie, anche attraverso l'esame di specifiche proposte di legge e l'elaborazione di una bozza di testo unificato, il cui contenuto è stato via via assorbito o superato dai numerosi e disorganici interventi legislativi succedutisi in questi anni.

Ricordando che le organizzazioni agricole e alcuni colleghi hanno già avanzato numerose opportune proposte di modifica al provvedimento in esame, auspica che le Commissioni di merito e il Governo prenderanno in considerazione i rilievi che la Commissione Agricoltura si accinge ad esprimere.

Teresio DELFINO (UdC), ricordando che l'Italia è in ritardo nella produzione di energia da fonti rinnovabili e che, conseguentemente, parte da una condizione di svantaggio relativo per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea, giudica positivamente l'impostazione del provvedimento in esame.

Desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcuni aspetti critici, soprattutto per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Agricoltura, quali quelli segnalati dalle organizzazioni agricole e da alcuni colleghi. Al riguardo, al di là delle questioni di competenza, invita il Governo a farsi globalmente carico degli obiettivi assegnati negli anni alle agroenergie, riguardanti le finalità ambientali, quelle di integrazione del reddito agricolo e quelle connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole. In questo senso, le proposte di modifica che verranno dalla Commissione Agricoltura dovranno essere considerate come esigenze prioritarie per il mondo agricolo e la sfera di interessi che la Commissione stessa è chiamata a tutelare.

Paolo RUSSO, presidente, nell'associarsi all'apprezzamento dei colleghi per l'attività del sottosegretario, si sofferma su alcune questioni che appaiono nevralgiche.

In primo luogo, ricorda che la produzione di energia fotovoltaica e da biomasse costituisce un'opportunità per il mondo agricolo nella misura in cui è espressione della multifunzionalità dell'azienda agricola; diventa tuttavia altra cosa se sottrae territori ubertosi alla produzione agricola. In questo senso, invita a valutare meccanismi che consentano di parametrare gli incentivi concessi per la produzione di energia al valore produttivo dei terreni utilizzati per impianti fotovoltaici e a biomasse.

Inoltre, per quanto riguarda gli impianti a biomasse, ritiene rilevante non tanto la dimensione dell'impianto, quanto quello della filiera interessata, a partire dalla raccolta delle biomasse. Infatti, premesso che la normativa tende ad agevolare i piccoli impianti in quanto generalmente collegati ad una «filiera corta», deve essere chiaro che si intende soprattutto proteggere il sistema agricolo del territorio, in quanto capace di fornire la materia prima necessaria al funzionamento dell'impianto. In questo senso, pur comprendendo le difficoltà rappresentate dal sottosegretario, ritiene che il Ministero dello sviluppo economico debba rappresentare le esigenze di tutto il sistema delle imprese, comprese quelle agricole.

Quanto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, ricorda che il parere al Governo è espresso dalla sola Commissione competente per materia, individuata sulla base di una valutazione di prevalenza; essendo stata individuata la competenza in questo caso nelle Commissioni  riunite VIII e X, appariva difficile il coinvolgimento anche della Commissione Agricoltura, sullo stesso piano delle altre. La Commissione Agricoltura ha pertanto chiesto e ottenuto di esprimere rilievi, nella certezza che le sue proposte saranno prese in considerazione dalle competenti Commissioni e dal Governo.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA desidera assicurare che i rilievi della Commissione Agricoltura saranno tenuti nel debito conto, anche perché vi sono aspetti del provvedimento sui quali l'apporto della medesima Commissione è anzi auspicato.

Osserva quindi che il Ministero dello sviluppo economico, pur avendo una visione evidentemente più orientata alla produzione energetica, non è certamente insensibile, anche sul piano politico, agli effetti delle sue scelte sul territorio. Pertanto, le richieste di modifica che saranno avanzate saranno attentamente valutate, sulla base del principio che l'attività energetica deve essere integrativa e non sostitutiva del reddito.

Per quanto riguarda i problemi posti dai grandi impianti, ricorda che il regime del conto energia è stato obiettivamente sovraincentivante, impostato in tal modo dal precedente Governo probabilmente al fine di recuperare i ritardi maturati dall'Italia in tale settore. Di fatto, tuttavia, gli investimenti hanno determinato grandi variazioni nei valori dei terreni. Per questi motivi, il Governo ha ritenuto di prevedere dal 2011 incentivi via via meno generosi, anche tenuto conto del contemporaneo calo nei costi di realizzazione degli impianti. Non si può invece prevedere un divieto di realizzazione di grandi impianti, probabilmente incompatibile con l'ordinamento europeo, ma si possono tuttavia prevedere maggiori incentivi per i piccoli impianti.

Analogo meccanismo dovrebbe essere individuato in relazione alle esigenze segnalate dal presidente Russo, in merito alle dimensioni della filiera. Infatti, non avrebbe alcun senso incentivare l'uso di materie prime di importazione, che devono viaggiare per migliaia di chilometri, se si vogliono perseguire obiettivi di tutela ambientale. Pertanto, i meccanismi da mettere in campo dovrebbero far perno sui benefici ambientali, come il bilancio della CO2, che sono meglio accettati in sede europea e consentirebbero di raggiungere lo stesso risultato.

Per quanto riguarda i tempi di adozione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo, concorda con l'onorevole Servodio sull'opportunità di accelerare le fasi di attuazione, dichiarandosi disponibile ad accogliere le proposte di modifica che saranno formulate.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2011.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nel corso del dibattito era emersa l'esigenza di un confronto con il Governo, e in particolare con il Ministero dello sviluppo economico, sugli aspetti concernenti il ruolo delle agroenergie nello sviluppo delle energie rinnovabili e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria e dal provvedimento in esame. A tal fine, nella seduta del 12 gennaio scorso è intervenuto il sottosegretario di Stato per le attività produttive, onorevole Saglia.

Vincenzo TADDEI (PdL), dichiarandosi favorevole alle misure volte all'introduzione di limiti e condizioni all'installazione di impianti solari fotovoltaici, a salvaguardia dei terreni agricoli, richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di salvaguardare i progetti già avviati in base alla vigente normativa, per i quali sono state già ottenute le previste autorizzazioni.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, fa presente che l'articolo 8, comma 5, dello schema di decreto detta una disciplina sull'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, che si applicherà decorso un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Pertanto, chi ha già ottenuto le dovute autorizzazioni può disporre di un anno di tempo.

Giovanna NEGRO (LNP) ricorda che anche la scadenza della valutazione di impatto ambientale (VIA) è di un anno.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, ricorda che il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili prevede che il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili provenga dalle biomasse e, quindi, dal mondo agricolo. Pertanto, visto il ruolo determinante che quest'ultimo è chiamato a svolgere, sarebbe necessario che il suo punto di vista e i suoi interessi - che la Commissione Agricoltura intende rappresentare - siano presi in considerazione nella definizione del provvedimento in esame. In proposito, ricorda le apprezzabili dichiarazioni del Sottosegretario Saglia, che ha assicurato che i rilievi della Commissione Agricoltura saranno tenuti nel debito conto, e auspica che anche le Commissioni riunite VIII e X assumeranno lo stesso orientamento.

Segnala infine che ha predisposto una prima bozza di rilievi, che sottoporrà alla valutazione dei gruppi, anche in via informale.

Paolo RUSSO (PdL), presidente, ringrazia il Ministro per aver accolto l'invito della Commissione ad un confronto sul provvedimento in esame, nonché su altre questioni di sua competenza. Informa infatti la Commissione che il Ministro ha assicurato la sua disponibilità per svolgere la prossima settimana un'audizione sulle diverse questioni segnalate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Invita infine i gruppi a lavorare sulle proposte del relatore, affinché la Commissione possa deliberare nella seduta di domani, vista l'opportunità di far pervenire i rilievi alle Commissioni di merito in tempo utile per essere presi in considerazione.

Il Ministro Giancarlo GALAN desidera sottolineare in via preliminare che i redditi agricoli non possono essere incrementati solo attraverso l'attività agricola e che a tal fine è necessario ricorrere ad attività integrative. La produzione di energia rinnovabile è uno dei settori che offre questa possibilità, che costituisce pertanto l'obiettivo da perseguire con il provvedimento in esame.

Dichiarandosi consapevole dell'esistenza di pressioni del settore industriale, che non apprezza alcune delle misure introdotte, sottolinea tuttavia che la trasformazione di significative estensioni di terreno agricolo in campi fotovoltaici costituisce a suo giudizio un fatto inaccettabile dal punto di vista paesistico, etico e sociale, se non in situazioni particolari. Pertanto, la produzione di energia fotovoltaica su terreni agricoli deve essere riservata agli agricoltori, ferma restando la possibilità per gli altri soggetti di utilizzare altri spazi. In tal modo, si intende tutelare l'interesse non dei singoli agricoltori, ma dell'agricoltura nel suo complesso, che non può essere pregiudicato da altri interessi di diversa natura. Rileva quindi che anche per le biomasse si dovrebbero riservare agli agricoltori le possibilità di reddito aggiuntivo.

Da questo punto di vista, manifestando apprezzamento per la volontà manifestata dalla Commissione Agricoltura di impegnarsi sulla materia, ritiene che il ruolo che essa potrà svolgere potrà essere determinante nella tutela dell'interesse dell'agricoltura.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che da tempo la Commissione Agricoltura si è occupata delle agroenergie, tentando di dare un significato alla cosiddetta multifunzionalità dell'agricoltura, nell'ambito della quale la produzione di energia da fonti rinnovabili ha finalità ambientali e di integrazione dei redditi agricoli, fermo restando il suo compito primario di produrre cibo. Ricorda, in particolare, che è stato avviato l'esame di specifiche proposte di legge, con la predisposizione di una bozza di testo unificato in sede di Comitato ristretto (C. 337 e abbinate).

Nel manifestare apprezzamento per le dichiarazioni del relatore, esprime tuttavia il timore che in altre Commissioni possano esistere logiche e culture che non tengono in adeguata considerazione i valori e gli interessi dell'agricoltura. Per questo motivo, il gruppo del PD auspica che la Commissione Agricoltura pervenga ad una pronuncia unanime, che abbia perciò la forza politica necessaria per essere recepita, anche in presenza di visioni e interessi contrari.

Si dichiara inoltre d'accordo con il Ministro, che invita tuttavia a far valere la sua posizione in seno al Governo, al fine di impostare - anche in sede di attuazione del provvedimento in esame - una politica davvero strategica per le energie rinnovabili, che non sottovaluti il ruolo dell'agricoltura. In tal senso, auspica che il Ministro si adoperi anche per l'effettivo recepimento dei rilievi che saranno espressi dalla Commissione.

Teresio DELFINO (UdC), giudicando positivamente la determinazione dimostrata dal Ministro Galan, concorda sul fatto che la multifunzionalità dell'impresa agricola costituisce un elemento capace di garantire l'integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo. Confida pertanto in un'opportuna sinergia tra il Ministro e la Commissione, nel cui ambito auspica che si pervenga ad una pronuncia unanime. Anche se non si può essere certi del suo effettivo recepimento, si tratterebbe in ogni caso di un risultato utile di un lavoro da tempo avviato per colmare i ritardi maturati dall'Italia, favorendo al contempo l'agricoltura nel suo complesso e la permanenza degli agricoltori su uno straordinario territorio rurale. Il suo gruppo convergerà pertanto sulle indicazioni generali emerse dal dibattito svoltosi in Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), apprezzando l'impegno dimostrato dal Ministro Galan sulla materia, si riserva di valutare le proposte del relatore, sottolineando l'importanza di arrivare ad una deliberazione unanime. Chiede pertanto al relatore se ritiene di accogliere anche le proposte formulate dall'onorevole Bellotti.

Vincenzo TADDEI (PdL), per quanto riguarda l'ipotesi di riservare agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti la possibilità di installare impianti fotovoltaici, deve tuttavia segnalare che tali soggetti spesso hanno una ridotta capacità di accesso al credito. Segnala pertanto il rischio di enunciazioni di principio che difficilmente potranno essere applicate in concreto.

Giuseppe RUVOLO (Misto-Noi Sud-PID), riservandosi di approfondire le proposte che saranno formulate dal relatore, osserva che sul tema delle energie rinnovabili si è aperta una vera e propria «caccia all'oro».

Sta infatti accadendo che in molte aree caratterizzate anche da colture pregiate, per esempio in Sicilia, vengono presentate agli agricoltori offerte allettanti affinché cedano i terreni per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Ciò potrebbe determinare conseguenze ambientali gravi e un ulteriore impoverimento degli stessi agricoltori. Anche per la produzione di energia da biomasse si sta verificando che gli impianti lavorano con materie prime importate, soprattutto dall'India e dalla Malesia. A suo giudizio, se non si interverrà per affrontare tali situazioni si produrranno ulteriori disastri per l'agricoltura, l'ambiente e il paesaggio.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, fa presente che nella proposta che sottoporrà ai gruppi ha cercato di recepire tutti i suggerimenti che gli sono pervenuti, ad eccezione di quelli che non riteneva sostanzialmente sostenibili.

Ricorda quindi che il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili prevede che dal solare fotovoltaico provengano 829 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio), a fronte degli oltre 9.800 ktep di provenienza dalle biomasse. Occorre pertanto evitare che l'energia che potrebbe essere prodotta dalla biomasse non sia effettivamente sfruttata, con il rischio di dover poi ricorrere alle importazioni per raggiungere gli obiettivi posti dall'Unione europea.

Fa infine presente che trasmetterà una bozza di rilievi ai colleghi, invitandoli a fargli pervenire eventuali osservazioni e suggerimenti, al fine di elaborare un testo ampiamente condiviso.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che per raggiungere l'obiettivo di una proposta condivisa, auspicato nel dibattito e dal relatore, sarebbe opportuno prevedere che i rilievi possano essere deliberati nella giornata di giovedì o di martedì della prossima settimana.

Paolo RUSSO, presidente, osserva preliminarmente che quanto più ampio sarà il sostegno dei gruppi sulle proposte della Commissione tanto più efficace potrà essere la sua azione nei confronti delle altre Commissioni. Avverte poi che si può stabilire sin d'ora che la conclusione dell'esame avverrà nella mattinata di giovedì, salvo che i tempi definiti dalle Commissioni riunite VIII e X non consentano di andare anche oltre. Rinvia infine il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.50.


 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

 

Mercoledì 19 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 18 gennaio.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che ieri si è convenuto di deliberare i rilievi nella seduta di domani. Al riguardo, segnala che le Commissioni riunite VIII e X non risultano aver ancora fissato la data per la conclusione dell'esame di loro competenza, comunque prevista nella prossima settimana.

Ricorda inoltre che il relatore ha distribuito ai colleghi una prima bozza di rilievi, chiedendo di fargli pervenire eventuali osservazioni e proposte.

Ritiene pertanto che nella seduta odierna si possa proseguire nel dibattito.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, fa presente che, con riferimento alla bozza di rilievi consegnata ai colleghi nella seduta di ieri, ha ricevuto ulteriori osservazioni,  che intende in parte accogliere. Si riserva pertanto di trasmettere una nuova formulazione della proposta.

Paolo RUSSO, presidente, prendendo atto che si sta procedendo all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, segnala la necessità di pervenire ad una pronuncia dotata della massima autorevolezza, anche perché i rilievi della Commissione Agricoltura sono attesi dalle Commissioni chiamate ad esprimere il parere per farne oggetto di attenta valutazione.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che dal dibattito svoltosi è emerso che la Commissione è orientata a proporre un quadro normativo certo in materia di agroenergie, che non sottragga al mondo agricolo le sue caratteristiche fondamentali, ma eviti il prodursi di alcuni guasti che già si stanno verificando sul territorio. Si riferisce, per esempio, ai temi relativi alla estesa utilizzazione dei terreni agricoli a fini agroenergetici e all'importazione di biomasse dall'estero al fine di approvvigionare grandi centrali di trasformazione delle stesse.

Tuttavia, se gli obiettivi generali della Commissione sono chiari e attengono soprattutto alla definizione di un assetto equilibrato tra le varie esigenze coinvolte, è necessario, trattandosi di una materia estremamente tecnica, che la Commissione verifichi punto per punto se le sue proposte sono in grado di raggiungere tali obiettivi. Suggerisce pertanto di elaborare un testo nel quale siano chiarite dettagliatamente, in premessa, le ragioni dei rilievi che verranno mossi dalla Commissione.

Paolo RUSSO, presidente, ritiene condivisibile l'esigenza metodologica di precisare al massimo grado possibile le motivazioni dei rilievi da formulare alle Commissioni competenti, nonché quella di porre attenzione agli aspetti tecnici, come suggerito dalla collega Servodio. In questo senso, raccomanda al relatore di proseguire il suo lavoro informale con i gruppi, al fine di approfondire adeguatamente la proposta di rilievi da presentare alla Commissione.

Rinvia infine il seguito dell'esame, per la deliberazione dei rilievi, alla seduta già convocata per domani, giovedì 20 gennaio.

La seduta termina alle 14.50.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 gennaio 2011. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

 

La seduta comincia alle 10.20.

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione - Rilievi espressi).

 

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore si era riservato di formalizzare una proposta di rilievi, elaborata anche sulla base dei contatti intercorsi tra i gruppi in via informale.

Corrado CALLEGARI (LNP), relatore, illustra una proposta di rilievi (vedi allegato) che ha predisposto tenendo conto dei numerosi suggerimenti pervenuti da parte dei gruppi, sottolineando la rilevanza delle indicazioni che verranno espresse dalla Commissione, anche alla luce della disponibilità manifestata in questa sede dal sottosegretario Saglia. Infatti, nel piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili trasmesso a luglio dal Governo alla Commissione europea è stata data grande importanza al contributo delle biomasse fornite dal mondo agricolo per la produzione di energia da fonti rinnovabili; ne consegue la rilevanza strategica della dimensione agricola nell'ambito delle attuali scelte di politica energetica.

Nel sottolineare che il provvedimento in esame mette finalmente ordine nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili, si sofferma sui punti qualificanti della sua proposta.

In particolare, con il rilievo numero 2), si chiede la riduzione dei tempi di emanazione dei decreti attuativi a sei mesi, al fine di accelerare l'attuazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda il rilievo numero 3), con il quale si chiede di dare maggiore  impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, sottolinea l'esigenza di incentivi per la «rottamazione» di impianti che producono polveri sottili e che risultano maggiormente inquinanti e per le mini reti di teleriscaldamento.

Un ulteriore rilievo, riportato al numero 5), riguarda la necessità di affrontare finalmente il problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, che sono stati i primi ad investire nel settore e che tuttavia non godono del sistema di incentivazione vigente.

Il rilievo di cui al numero 6) affronta la questione degli impianti fotovoltaici su aree agricole. Al fine di non trasformare la natura dell'azienda agricola e di ribadire che l'attività energetica deve essere di supporto all'attività agricola, sono stati previsti limiti tali che sarà sostanzialemente consentito al massimo solo l'8 per cento della superficie disponibile.

Segnala altresì, fra gli altri, i rilievi di cui al numero 10), che consente di caricare il peso gli incentivi previsti all'articolo 19, al comma 1, lettera c), sulla tariffazione del gas naturale, anziché sulle tariffe elettriche, e al numero 11), che raccomanda che l'accesso agli incentivi sia possibile anche in caso di cessione dell'energia termica ed elettrica prodotta, al fine di determinare opportunità di reddito integrativo per gli imprenditori agricoli.

Si sofferma, da ultimo, sulla rilevanza data al principio della filiera corta, della tracciabilità e della compatibilità ambientale, nell'utilizzo e nel trasporto delle biomasse.

Nel ringraziare i colleghi che hanno collaborato alla sua stesura, auspica che la proposta di rilievi possa riscuotere consenso unanime dei componenti la Commissione.

Carlo NOLA (PdL) apprezza particolarmente il rilievo numero 5), che invita ad individuare una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007 ai quali non sia applica il sistema di incentivazione di cui alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Ritiene a tale riguardo che dovrebbe essere rimossa la singolare circostanza per la quale tali impianti, pur avendo raccolto per primi l'appello della pubblica amministrazione, non hanno potuto beneficiare delle incentivazioni successivamente introdotte dal legislatore.

Ricorda che tale problema è stato affrontato più volte dalla Commissione, in senso positivo, anche con il supporto del Governo, ma le soluzioni individuate hanno trovato tuttavia ostacoli in sede di Commissione Bilancio. Al riguardo, fa tuttavia presente che il Gestore dei servizi elettrici (GSE) ha precisato che la norma non recherebbe alcun onere in forma diretta allo Stato italiano, essendo l'incentivo a totale carico degli utenti. Pertanto, non appaiono fondati i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, che avrebbe comunque paventato l'esistenza di oneri indiretti per lo Stato a causa di un maggiore peso della bolletta delle pubbliche amministrazioni. Ritiene che queste considerazioni dovrebbero essere sottoposte anche alle Commissioni riunite VIII e X.

Luca SANI (PD) manifesta perplessità per la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli sulla base di un principio meramente quantitativo. Ritiene infatti che per tutelare l'attività agricola e ribadire il carattere integrativo del reddito derivante dalle attività agroenergetiche, sarebbe stato preferibile prevedere vincoli relativi al mantenimento dell'attività agricola tradizionale sul fondo. Paventa pertanto la possibilità che si verifichi in futuro l'esistenza di campi fotovoltaici quali uniche attività presenti sui fondi agricoli con la scomparsa delle coltivazioni sulle restanti parti, con i conseguenti effetti negativi in termini di perdita di produzione agricola e di presidio del territorio. Il lavoro della Commissione, pur positivo, andrebbe perciò rafforzato nel senso indicato.

Ritiene inoltre che andrebbe sottolineata con maggiore nettezza l'esigenza di salvaguardare le prerogative dei comuni  nella pianificazione e nella gestione del proprio territorio, con particolare riferimento a quello agricolo, vista la rilevanza dell'attività dei comuni nella tutela del territorio e del paesaggio.

Monica FAENZI (PdL), nel concordare con il collega Sani circa la necessità di salvaguardare la prevalenza dell'attività agricola nell'utilizzo dei fondi agricoli, cita ad esempio la propria personale esperienza di sindaco di un comune della Toscana, che ha imposto la regola dell'autoconsumo agli agricoltori produttori di energia, in modo da mantenere la prevalenza dell'attività agricola. Osserva però che tale circostanza non si sta ripetendo in altri comuni del territorio. Si riferisce in particolare al comune di Roccastrada, in Maremma, dove sono previsti progetti di campi fotovoltaici di notevole entità, in ordine ai quali invita il Partito Democratico a sostenere le iniziative volte ad evitare una significativa riduzione dell'attività agricola e il deturpamento del territorio.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per la disponibilità del relatore e per il confronto serio ed approfondito sviluppatosi in Commissione.

Ricorda che in Italia, in tema di energie da fonti rinnovabili, si è spesso assistito a scempi ed ingiustizie, ad iniziative frammentarie e anche di segno opposto, che hanno consentito gravi speculazioni sul territorio. Ritiene pertanto che la Commissione abbia dimostrato una grande responsabilità, che si augura possa essere corrisposta dalle Commissioni di merito con l'accettazione dei rilievi che oggi verranno approvati. Ritiene inoltre decisivo vigilare sull'attuazione che verrà data al decreto legislativo attraverso i successivi decreti ministeriali di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e delle risorse agricole.

Sottolinea quindi che oggi la Conferenza Unificata dovrà dare il parere sullo schema di decreto legislativo. Si tratta di un passaggio importante sul piano istituzionale, perché il decreto legislativo si inserisce in un complessivo quadro normativo, che vede intrecciate le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento, a differenza del testo unificato delle proposte di legge C. 337 e abbinate, elaborato dal Comitato ristretto della Commissione, non interviene con norme generali sull'assetto di tali competenze, essendo finalizzato a dettare le regole per il recepimento della direttiva europea. Tuttavia, in base all'ordinamento vigente, le regioni sono in ogni caso chiamate a concorrere alla sua attuazione e al perseguimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea.

Osserva quindi che la proposta del relatore è condivisibile, anche se avrebbe dovuto forse essere più netta nella esplicitazione degli obiettivi della Commissione, che ritiene l'attività agricola diretta primariamente alla produzione di cibo e considera l'attività energetica necessaria per l'integrazione dei redditi agricoli e per il raggiungimento degli obiettivi per il 2020; ne consegue che è necessario armonizzare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, considerato che il territorio è un bene comune. Ritiene in ogni caso che nella proposta del relatore tali indicazioni siano presenti in diversi passaggi.

In conclusione, affida anche al Presidente, oltre che al Governo il compito di operare affinché i rilievi della Commissione possano essere recepiti nell'interesse generale dell'agricoltura e del Paese.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che gli obiettivi che la Commissione si è proposta sul tema in discussione sono quelli di recepire la direttiva dell'Unione europea e di ottenere, al contempo, che ciò avvenga salvaguardando gli interessi degli agricoltori, nella convinzione dell'importanza della loro attività per la tutela del territorio.

Al riguardo, apprezza il lavoro svolto dal relatore sulla base delle richieste formulate dai gruppi, compreso il gruppo IdV, preannunciando che voterà a favore della sua proposta, anche se mantiene alcune perplessità sul provvedimento. Auspica  infine che la pronuncia della Commissione sia recepita dalle Commissioni di merito e dal Governo.

Mario PEPE (PD), nel prendere atto dell'ampio consenso registratosi sulla proposta del relatore, richiama tuttavia l'attenzione sulla questione istituzionale evidenziata dalla collega Servodio.

Rileva infatti che già esistono piani regionali e provinciali sulle energie rinnovabili, che sono in corso di attuazione e che dovranno essere resi compatibili con la nuova disciplina legislativa. Tale questione, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere richiamata nel rilievo di cui al numero 6), concernente gli impianti fotovoltaici. Al riguardo, osserva altresì che si registra un orientamento «dualistico»: da un lato, si sottolinea l'obiettivo di salvaguardare e tutelare l'agricoltura, la sua competitività e le produzioni di qualità; dall'altro, accettando l'indirizzo europeo, si spingono gli agricoltori a realizzare impianti fotovoltaici, con il rischio di far scomparire l'agricoltura. Si domanda pertanto perché la Commissione non ritenga di affermare che per tali finalità dovrebbero essere utilizzati i terreni marginali, improduttivi o abbandonati. Se si consente che vengano utilizzati tutti i terreni agricoli, senza distinzioni, teme infatti che determineranno le condizioni per un depauperamento del territorio e della produzione agricola.

Quanto all'inserimento degli enti pubblici tra i soggetti cui è riservata la possibilità di chiedere l'autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici a terra, ritiene che, anche in considerazione dei provvedimenti sul federalismo, meglio sarebbe stato specificare più in dettaglio a quali enti e a quali terreni si intende far riferimento. Ancora una volta, infatti, è necessario sottolineare che l'indirizzo della Commissione è ispirato ad una logica «agricola», piuttosto che alle logiche puramente economiche e industriali, proprie di altri settori.

Teresio DELFINO (UdC), premesso che il tema delle agroenergie è di complessità tale da richiedere continui approfondimenti, giudica positivamente la proposta del relatore, pur se perfettibile.

Ricorda quindi che tale tema coinvolge le competenze dello Stato e delle regioni, in quanto riguarda la gestione del territorio e la produzione di energia. Al riguardo, insieme al mondo agricolo, bisogna avere la consapevolezza che il territorio è un bene «finito» e su questa base definire i piani energetici e la quota di energia derivante dalle biomasse che dovrebbe essere ulteriormente prodotta.

Giudica poi positivo il rilievo di cui al numero 5) della proposta del relatore, con il quale si chiede che sia individuata una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007. Infatti, indipendentemente dalla verifica della funzionalità di tali impianti, considera giusto un riconoscimento nei confronti di coloro che per primi hanno investito per la valorizzazione delle aziende agricole.

Voterà pertanto a favore della proposta del relatore, anche perché una deliberazione unanime potrà rafforzare gli indirizzi della Commissione Agricoltura. Si augura altresì che il relatore e il Presidente vorranno adoperarsi affinché essi siano pienamente recepiti, confidando che i rapporti con le altre Commissioni competenti saranno ispirati al principio della leale collaborazione.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), nell'associarsi ai colleghi già intervenuti nel dibattito, ritiene opportuno segnalare che il Ministero dello sviluppo economico non ha elaborato la «Strategia energetica nazionale», prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, quale strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale, che avrebbe dovuto indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo della politica energetica nazionale e nel cui ambito avrebbe dovuto collocarsi il provvedimento in esame.

Ricorda poi che il settore delle energie rinnovabili è fortemente incentivato con  risorse pubbliche e a carico delle bollette pagate dai cittadini (per circa 3 miliardi di euro, che diventeranno 5 miliardi nel 2015 e 7 miliardi nel 2020, di cui 3,5 per il settore fotovoltaico). Proprio per questo, il decreto legislativo dovrà essere effettivamente utile, anche per l'agricoltura, e tale da evitare che vi possa essere un uso distorto o non efficiente delle risorse di tutti.

Nel merito della proposta del relatore, osserva che nel rilievo di cui al numero 6), concernente gli impianti fotovoltaici, avrebbe potuto essere meglio esplicitato il necessario equilibrio tra le esigenze dell'agricoltura e dell'industria. In particolare, ritiene che gli incentivi dovrebbero essere legati all'efficienza intrinseca degli impianti e quindi riconosciuti agli impianti che dimostrino di essere economicamente sostenibili anche nel medio-lungo periodo. Ringraziando poi la collega Servodio per il contributo offerto, ritiene che, per quanto riguarda le biomasse, il provvedimento potrà recare maggiori benefici agli agricoltori.

Viviana BECCALOSSI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, che ha accolto le molteplici osservazioni pervenute dai gruppi.

Sottolinea poi che il provvedimento in esame determinerà una positiva semplificazione del quadro normativo e degli oneri burocratici, particolarmente complessi nel settore delle fonti rinnovabili di energia. Si tratta infatti di un settore relativamente nuovo, nel quale gli agricoltori assumono un ruolo importante, dovendo tuttavia affrontare vincoli e criticità notevoli sul piano tecnico-burocratico.

Manifesta poi apprezzamento per il rilievo di cui al numero 5) della proposta del relatore, che affronta il problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007. Infatti, ritiene doveroso un riconoscimento nei confronti di coloro che per primi hanno creduto nelle fonti rinnovabili e che sono stati tuttavia esclusi dai più recenti sistemi di incentivazione. Nel ricordare che la Commissione ha già più volte tentato di trovare una adeguata soluzione a tale problema, auspica che stavolta il risultato possa essere finalmente conseguito.

Valuta infine positivamente il rilievo di cui al numero 6), che consente anche agli enti religiosi e del settore «no profit» la possibilità di essere autorizzati all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Giuseppina SERVODIO (PD) ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Paolo RUSSO, presidente, nel ringraziare il relatore e i colleghi per il lavoro che insieme hanno saputo compiere, confida che i relativi risultati saranno recepiti dalle Commissioni di merito e dal Governo nell'elaborazione definitiva del provvedimento in esame e nella sua attuazione.

La Commissione approva infine la proposta di rilievi presentata dal relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 11.10.


 


ALLEGATO

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 302).

 

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Atto n. 302),

premesso che:

il presente schema di decreto legislativo ha la sua fonte normativa primaria nell'articolo 17, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (la cosiddetta «legge comunitaria 2009»), che reca i criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2009/28 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

con la suddetta direttiva 2009/28, l'Unione europea ha implementato la propria politica in materia di riduzione dei gas serra, attraverso l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, superando le precedenti direttive 2001/77 e 2003/30, in materia, rispettivamente, di elettricità da fonti rinnovabili e di biocarburanti;

il nuovo quadro normativo comunitario è finalizzato a concentrare lo sforzo in funzione del raggiungimento del già individuato obiettivo del cosiddetto «20-20-20» che, come noto, prevede, entro il 2020: la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas serra; il risparmio energetico del 20 per cento, l'innalzamento al 20 per cento del livello di consumo di energia da fonti rinnovabili;

tale obiettivo, che riguarda globalmente l'intera Unione europea, è ripartito in obiettivi particolari nazionali che, per quanto riguarda l'Italia, prevedono che il 17 per cento dei consumi finali di energia siano assicurati da fonti rinnovabili. Per il settore dei trasporti è, altresì, prevista una quota di «carburanti verdi» pari ad almeno il 10 per cento del consumo finale di energia, sempre entro il 2020;

in riferimento a tali obiettivi, il Governo, nel luglio 2010, ha trasmesso alla Commissione europea il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili (PAN), nel quale, tra le altre cose, è previsto che il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili da produrre entro il 2020 debba derivare da biomasse;

rilevato che:

il presente provvedimento assume, di fatto, il significato di norma di attuazione del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili;

ai fini della corretta attuazione del Piano, considerate le indicazioni dallo stesso recate in riferimento alla quota di energia da fonti rinnovabili che dovrà essere ottenuta a partire dalle biomasse, il settore agricolo assume un ruolo di assoluta rilevanza nell'ambito della politica energetica nazionale;

conseguentemente, la necessità di considerare adeguatamente la dimensione agricola nell'ambito delle attuali scelte di politica energetica assume rilevanza strategica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, a condizione che vengano accolti i seguenti rilievi:

1. che venga ulteriormente assicurato il sostegno agli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica e di produzione di biogas di proprietà delle aziende agricole nonché agli impianti di generazione diffusa, ossia di potenza elettrica installata inferiore a 1 MW, per i quali non devono essere previsti vincoli eccessivi relativamente alle priorità di uso delle biomasse;

2. che i tempi di emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo siano ridotti a sei mesi anziché un anno;

3. che sia dato un maggiore impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, stante la necessità di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dal PAN in base ai quali circa il 48 per cento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2020 dovrà derivare proprio dalla valorizzazione dell'energia termica. A tale fine, la normativa di recepimento dovrebbe prevedere, all'articolo 26, comma 1:

a) un intervento di detrazione fiscale per la «rottamazione» di apparecchi termici utilizzati a scala domestica di tipo tradizionale (stufe e caminetti a fiamma aperta) con la installazione di moderni apparecchi (stufe, inserti, caldaie) alimentati a biomasse legnose (legna a pezzi, cippato o pellet), che garantiscano le classi di efficienza più elevate previste dalle norme europee, certificati da organismo accreditato;

b) un intervento per promuovere le mini reti di teleriscaldamento alimentate a biomasse legnose con potenze fino a 1000 kWt, che preveda un incentivo per kW termico erogato dalla rete. Per la contabilizzazione dei kW è possibile avvalersi di strumenti a controllo remoto;

c) al fine di evitare un blocco degli investimenti finalizzati alla produzione di energia termica e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni fino al 31 dicembre 2012, che gli incentivi previsti dall'articolo 26 siano estesi agli impianti realizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto legislativo;

4. che il limite all'impiego delle biomasse previsto all'articolo 9, comma 5, qualora regioni e province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell'aria, non penalizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte quinta, Allegato X, parte II, sezione 4;

5. che sia individuata una soluzione al problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali non si applica il sistema di incentivazione di cui alla legge n. 296 del 2006 e alla legge n. 244 del 2007. Al fine di evitare la chiusura di tali impianti, che producono effetti ambientali positivi sulle acque e sulle emissioni atmosferiche attraverso una migliore gestione degli effluenti zootecnici, si ritiene opportuno estendere anche ad essi la tariffa onnicomprensiva e/o il coefficiente moltiplicatore dei certificati verdi;

6. per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, sia previsto quanto segue:

6.1. nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, si preveda che possano richiedere l'autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici a terra esclusivamente:

a) i coltivatori diretti o imprenditori agricoli che abbiano in coltivazione  terreni di proprietà, in locazione o in diritto d'uso secondo la dichiarazione annuale di programma agronomico (PAC);

b) gli enti pubblici;

c) le proprietà collettive quali comunanze e usi civici;

d) gli enti religiosi, parrocchie, diocesi soggetti a tutela e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

6.2. che le aziende agricole, il cui titolare possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della legge 29 marzo 2004, n. 99, e i comuni con meno di 5.000 abitanti potranno beneficiare di agevolazioni per l'investimento iniziale che saranno previste e disciplinate con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

6.3. che i soggetti indicati al numero 6.1. possano presentare e realizzare progetti di impianti fotovoltaici a terra per una potenza pari a 50 kWep (elettrico prodotto) per ogni ettaro di superficie agricola coltivata o comunque sfruttata a tal fine. Il limite massimo di potenza che l'impianto a terra potrà avere per ogni richiedente dovrà essere fissato in 1MWep. Gli enti pubblici che intendano realizzare detti impianti, con limite di potenza di 1MWep, potranno farlo indipendentemente dalla superficie posseduta. I soggetti che possiedono una superficie superiore ai cento ettari potranno richiedere per ogni cento ettari posseduti un ulteriore MWep da installare sino al raggiungimento del limite massimo di 5 MWep installati. In tale ultima ipotesi dovrà essere osservata una distanza minima di tre chilometri tra un impianto e l'altro. Ogni richiedente dovrà presentare adeguato progetto di piantumazione e inserimento paesaggistico così da limitare l'impatto sulla componente;

6.4. che con successivo regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali venga definita la possibilità di cessione o locazione degli impianti fotovoltaici installati, fissandone condizioni e modalità;

6.5. che sia riconosciuta ai soggetti richiedenti la facoltà di cedere i crediti GSE futuri;

6.6. che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, delle stalle zootecniche e degli annessi agricoli. La realizzazione di tali strutture rimarrà regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture potranno cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti avranno l'obbligo di produrre la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico con relativa documentazione di sbocchi di mercato (pre-contratti) così come individuato dal piano di sviluppo rurale (PSR);

7. si sottolinea l'importanza di ricomprendere nel decreto legislativo anche le bioraffinerie e i bioprodotti. A tal fine, occorre modificare l'articolo 2, aggiungendo le seguenti definizioni: «o-bis) bioraffineria: sistema che integra processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto; o-ter) bioprodotti: beni realizzati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante erbacee, alberi o parti di esse, utilizzati sia come beni di consumo sia come materie prime in processi industriali contenenti almeno il 30 per cento di carbonio da fonte rinnovabile. Non comprende i prodotti tradizionali a base di carta e di legno». Conseguentemente, all'articolo 29-bis, al comma 1, all'alinea, dopo le parole «e industriale» occorre aggiungere le seguenti: «e per lo sviluppo di bioraffinerie». Al medesimo articolo 29-bis, comma 1, lettera b), occorre aggiungere, in fine, il seguente punto: «v) progetti di promozione di bioraffinerie e bioprodotti»;

8. all'articolo 4, al comma 3, la nozione di «aree contigue» non è sufficientemente precisa e nell'interesse dell'agricoltura sarebbe opportuno parlare di «siti» per contenere il margine di discrezionalità troppo ampio, lasciato alle regioni ed alle province autonome;

9. con riguardo all'articolo 6, comma 2, si segnala che spesso gli elaborati tecnici del gestore di rete tardano ad essere forniti e ciò contribuisce a rallentare la conclusione del procedimento autorizzativo. Andrebbe dunque valutata l'opportunità di prevedere in alternativa che sia allegata alla dichiarazione l'accettazione del preventivo messo a disposizione dal gestore di rete;

10. all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.» In tal modo, analogamente a quanto previsto all'articolo 26, comma 4, viene alleggerito l'eccessivo peso derivante dai sistemi incentivanti previsti dal presente provvedimento a carico della componente A3 delle tariffe elettriche;

11. all'articolo 22, comma 2, lettera f), viene utilizzata l'espressione: «asserviti alle attività agricole». Appare necessario chiarire che l'accesso ai previsti incentivi sia possibile anche in caso di cessione dell'energia termica ed elettrica prodotta, al fine di determinare opportunità di reddito integrativo per gli imprenditori agricoli e, quindi, maggior interesse ad impegnarsi nelle relative attività di produzione di energia;

12. le disposizioni recate dall'articolo 22, comma 3, lettera b), sembrano escludere dai benefici le colture energetiche dedicate nel settore del biogas. Ferme restando le priorità evidenziate, si rileva l'esigenza di prevedere la possibilità di utilizzo di dette colture, pur entro limiti definiti;

13. al medesimo articolo 22, comma 3, lettera b), dopo le parole «filiere corte» siano inserite le seguenti: «di cui sia garantita la tracciabilità e la compatibilità ambientale del trasporto»;

14. all'articolo 27, il pur apprezzabilissimo sforzo di semplificazione non sembra offrire le garanzie necessarie ad assicurare il superamento dei problemi già evidenziatisi con il precedente sistema dei certificati verdi. Al riguardo, si evidenzia la necessità di prevedere, anche in sede di redazione dei decreti attuativi, l'attivazione di un sistema incentivante che tenga conto dei kW termici erogati, premi il livello di efficienza energetica, sostenga la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera locale o nazionale, promuova le piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;

15. all'articolo 29, in merito alla possibilità di conseguire l'obiettivo del progressivo innalzamento della quota minima di biocarburanti immessa in consumo, si rileva l'esigenza di tenere in conto la necessità di prevedere incentivi di entità adeguata, affinché questo settore possa conoscere uno sviluppo coerente, rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento al biometano, che potrebbe rappresentare il biocarburante più importante per il nostro Paese;

16. all'articolo 29-bis, al comma 1, dopo le parole «misure per lo sviluppo tecnologico» sia aggiunta la seguente: «agricolo». La motivazione nasce dal fatto che il provvedimento è stato elaborato dal Ministero dello sviluppo economico che, pur avendo fatto un lavoro encomiabile, non ha tenuto conto delle questioni agricole. Per i biocarburanti di seconda generazione così come per il biogas, per il biometano e per le diverse varietà utilizzate come biomasse ai fini energetici, ma anche per lo studio di innovative tecniche di coltivazione, trattamenti eccetera, la ricerca ed i relativi finanziamenti rimangono fondamentali. Non possono essere trascurati questi finanziamenti anche per la fase di ricerca nel settore agricolo;

17. all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), potrebbe essere opportuno far  riferimento alla gassificazione e alla pirogassificazione di biomasse; infatti tale sviluppo necessita ancora di approfondimenti;

18. che i requisiti richiesti all'Allegato 2, numero 2, per il pellet e il cippato siano sostituiti con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.


 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

 

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Mercoledì 15 dicembre 2010. - Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che sul provvedimento in esame il parere delle Commissioni parlamentari dovrebbe essere espresso entro il 12 gennaio 2011. Tuttavia, considerato che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata e che numerosi parlamentari hanno chiesto di poter disporre di un tempo congruo per l'esame delle questioni complesse affrontate nello schema di decreto, invita il rappresentante del Governo a chiarire se vi siano problemi a concluderne l'esame in una data successiva a quella prevista.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che si tratta di un provvedimento che reca disposizioni di notevole complessità in materia di energia da fonti rinnovabili sia per la semplificazione delle procedure realizzative degli impianti sia per i meccanismi di sostegno che vengono modificati al fine di ridurre l'onere attribuito per gli incentivi nella bolletta degli utenti finali. Concorda, pertanto, sull'opportunità di approfondire adeguatamente l'esame parlamentare dello schema di decreto, auspicando che il prescritto parere sia espresso comunque nel prossimo mese di gennaio.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, ricorda preliminarmente che la direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In particolare, la citata direttiva  mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo globale «20-20-20» della Comunità. Per l'Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2 per cento, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17 per cento. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia entro il 2020.

Ricordato che lo schema di decreto in esame si compone di 39 articoli, divisi in IX Titoli, e quattro Allegati tecnici, passa ad illustrare le disposizioni maggiormente riconducibili alle competenze della X Commissione.

L'articolo 1 precisa che lo schema in esame, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo in coerenza con il contenuto della citata direttiva europea n. 28.

L'articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17 per cento e che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

L'articolo 5 conferma l'assoggettamento all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi (fatte salve le procedure semplificate previste dagli articoli seguenti), rinviando, per le modalità procedimentali e le condizioni da rispettare, alle norme del citato decreto legislativo, alle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e alle leggi di adeguamento delle regioni e delle province autonome. Il procedimento unico viene modificato al fine di renderne coerente la durata massima con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di VIA.

L'articolo 6-ter mira ad incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano, dichiarando altresì di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

L'articolo 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base della rassegna -trasmessa al MiSE da UNI e CEI - della vigente normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi  statali è consentito solamente per gli impianti con potenza nominale non superiore a 1 MW.

L'articolo 9 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione - che le regioni possono incrementare - e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.

L'articolo 10 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5 per cento, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Sono inoltre previsti i criteri per il riordino - con apposito decreto - degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

L'articolo 11 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

L'articolo 12 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.

L'articolo 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

L'articolo 15 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche, di cui all'articolo 14, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.

Ai sensi dell'articolo 16, in materia di interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.

L'articolo 17 dispone che, entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, con periodicità biennale, l'Autorità per l'energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'articolo 20 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (TU dell'edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a  valere sul consumo di gas metano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al citato fondo di garanzia.

L'articolo 21, primo articolo del Titolo V, ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili, e precisa che tale riforma mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo al contempo la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. Ulteriori principi generali di tale intervento di riordino sono la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno.

L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali si prevede una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della materia prima utilizzata.

L'articolo 23, recante disposizioni transitorie, dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogato l'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 387 del 2003, relativo ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1o gennaio 2012 non è soggetta al predetto obbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3. È inoltre previsto che, a partire dal 2013, la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse omnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Si stabiliscono infine le condizioni per il mantenimento dell'attuale incentivo a seguito di rifacimento totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti realizzati.

L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.

L'articolo 25 stabilisce che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'articolo 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'articolo 27).

Ai sensi dell'articolo 26, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 spettano  incentivi di durata quinquennale che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.

Ai sensi dell'articolo 27, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 definiscono, in particolare, le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e imprese di distribuzione del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

L'articolo 28 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 29-bis prevede l'istituzione di un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

L'articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Lo scopo della garanzia è di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

L'articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 32, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.

L'articolo 33 prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 36 disciplina l'integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 37 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 38 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 39 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si riserva, quindi, di formulare, insieme al collega dell'VIII Commissione, una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per l'VIII Commissione, illustra le parti del provvedimento di precipua competenza dell'VIII Commissione.

L'articolo 4, pone il principio della specialità delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che devono corrispondere a criteri di proporzionalità, adeguatezza e semplificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Viene precisato che le  opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili, salvo che tali opere siano accettate dai produttori nel preventivo di connessione. Le predette opere sono invece autorizzate secondo il procedimento unico di cui all'articolo 14 del provvedimento.

L'articolo 5, relativo all'«Autorizzazione Unica», precisa (comma 1) che l'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti a fonti rinnovabili di maggiore potenza, resta disciplinata, salvo la novella di cui al comma 2, dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Tale modello procedimentale è stato nel dettaglio regolato dalle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 che viene richiamato in particolare per le condizioni e modalità procedimentali. Il comma 2, che novella il citato articolo 12, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ridefinisce i termini massimi di conclusione del procedimento unico per il rilascio della citata autorizzazione, in considerazione delle norme decreto legislativo n. 152 del 2006 relative ai tempi di conclusione delle verifiche di assoggettabilità e delle valutazioni ambientali. Il comma 3 rimanda ad un decreto la individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica, fissando in via transitoria il criterio per identificare gli interventi di modifica non sostanziale.

L'articolo 6, sulla «Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile», che introduce una procedura abilitativa semplificata per determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili (paragrafi 11 e 12 delle Linee guida). La procedura presenta molti dei caratteri semplificatori tipici della denuncia di inizio attività edilizia con, in aggiunta, alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della Conferenza di servizi. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell'attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni e le Province autonome di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

L'articolo 6-bis, sui «Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili» reca disposizioni secondo cui i regimi della procedura abilitativa semplificata o in attività edilizia libera sono previsti anche per gli impianti solari termici e per le pompe di calore e discriminati sulla base delle modalità di istallazione, con facoltà per le regioni di estenderne l'ambito applicativo. Si prevede un decreto per definire le prescrizioni tecniche per la posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche, nel rispetto delle quali tali interventi sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.

In merito all'articolo 8, il comma 5 pone limiti allo sfruttamento del terreno agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici. Ritiene che tali limiti dovrebbero riguardare la dimensione dell'area occupabile piuttosto che la potenza nominale dell'impianto e, pertanto, la produzione potenziale dell'energia elettrica.

L'articolo 9, comma 5, prevede che nei piani di qualità dell'aria stabiliti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono fissare, per i valori previsti dal comma 1 ai fini della copertura dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati mediante fonti rinnovabili, che essi debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione di biomasse. Lo stesso comma precisa che tale facoltà è consentita qualora risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori  di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

L'articolo 14, sull'«Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche», individua il regime di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti rinnovabili. Tali opere, ivi comprese quelle a servizio di impianti esistenti, sono autorizzate dalla regione competente su istanza del gestore di rete a seguito di un procedimento unico svolto secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

L'articolo 20, commi 1 e 2, reca disposizioni sulle infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 4.

L'articolo 22 riguarda le competenze della Commissione VIII nella parte relativa all'incidenza sullo sfruttamento della risorsa idrica conseguentemente all'installazione degli impianti idroelettrici. Ritiene che gli incentivi a regime dovrebbero riguardare anche le modifiche totali o parziali degli impianti che permettano un più efficiente sfruttamento della risorsa idrica, ovvero del calore prodotto dalla terra, in caso degli impianti geotermoelettrici.

L'articolo 28-bis, sul Fondo Rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto (di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo n. 115/2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 29, comma 5, relativamente alla definizione ed individuazione di rifiuti e sottoprodotti operata dal decreto legislativo n. 152/2006. Ricorda che il 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 205/2010, di recepimento della nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010, che opera una pressoché completa riscrittura della parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) dedicata ai rifiuti. Il citato decreto si caratterizza innanzitutto per una nuova nozione «aperta» di rifiuto: pur restando inalterato il concetto di «disfarsi» nelle tre declinazioni («si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l'inserimento nell'elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene a sua volta abrogato dall'articolo 34, comma 5, del decreto in parola).

L'articolo 34, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell'accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l'individuazione dei quali si rinvia all'emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'articolo 35, infine, rinvia al medesimo provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi

 

Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente della X Commissione Raffaello VIGNALI.

 

La seduta comincia alle 15.

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

 

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2010.

Raffaello VIGNALI, presidente, ricorda che nella giornata di ieri sono state svolte le relazioni introduttive.

Laura FRONER (PD), esprime l'intenzione di svolgere alcune considerazioni di carattere generale su quello che ritiene un provvedimento corposo e soprattutto complesso e che, a suo avviso, richiederebbe lo svolgimento di alcune audizioni poiché va a modificare il sistema complessivo delle incentivazioni nella produzione dell'energia da fonti rinnovabili.

Segnala infatti che negli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi di modifica dei sistemi incentivanti che hanno complessivamente generato incertezza negli operatori e a volte bloccato gli investimenti nel settore, con gravi conseguenze di carattere economico-occupazionale. L'invito è che l'atto in esame sia valutato attentamente ed adeguatamente approfondito, evitando errori già commessi in passato, così da poter veramente raggiungere il traguardo posto della produzione di energia da fonti rinnovabili (17 per cento) sottolineando che ambizioso è anche il traguardo fissato per il settore dei trasporti (il 10 per cento) settore nel quale prezioso in prospettiva sembra possa essere l'apporto del biometano (ricorda a tale proposito che sono all'attenzione della X Commissione anche alcune proposte di legge concernenti l'utilizzazione del metano nel settore dell'autotrazione).

Pur dovendo ancora approfondire le diverse e complesse disposizioni del provvedimento, rileva che alcune previsioni lasciano dei margini di incertezza: segnala a tale proposito il dettato dell'articolo 32, che prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali già illustrati, sia anche incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi extra-UE sulla base di appositi accordi. Ritiene che tale disposizione sollevi il dubbio che non si intenda perseguire con la dovuta pervicacia l'obiettivo dell'autosufficienza nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Altra osservazione di carattere generale che intende sviluppare è quella dell'esigenza di individuare con maggiore chiarezza rispetto al dettato dello schema di decreto gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo con decisione le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologia e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi.

Infine, in relazione agli impianti idroelettrici sarebbe esiziale comprendere se essi manterranno invariata, ovvero vedranno diminuita o aumentata, l'incentivazione esistente, sottolineando che sarebbe opportuna la previsione di una clausola di salvaguardia che miri a dare qualche forma di garanzia a chi ha fatto investimenti nel settore e potrebbe essere ingiustamente penalizzato.

Ermete REALACCI (PD) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è un provvedimento condivisibile del Governo che consente di impostare una seria politica industriale, di raggiungere gli obiettivi fissati all'Unione europea e di finalizzare in maniera efficiente le risorse che negli scorsi anni sono state male utilizzate, in quanto destinate alle fonti assimilate anziché a quelle rinnovabili, facendoci perdere così competitività rispetto ad altri Paesi come la Germania. Ritiene che il provvedimento in esame costituisca il presupposto per il rilancio della competitività del sistema industriale sulla base di due principi guida, il primo relativo alla certezza del quadro normativo per gli operatori economici e il secondo concernente l'adeguatezza e il carattere progressivamente decrescente degli incentivi, come condizioni per lo sviluppo e per l'autonomia del settore industriale. Illustra quindi alcuni temi sui quali avviare una riflessione per il miglioramento del testo: diluizione dei tempi di superamento degli incentivi in alcuni casi, come nell'ipotesi dei CIP6; eliminazione di talune onerose distorsioni, come quelle relative all'importazione di quote di energia che viene qualificata come rinnovabile senza alcuna possibilità di riscontro; rafforzamento della politica di semplificazione burocratica ai fini della realizzazione degli impianti; migliore taratura di alcune misure, quali quella relativa ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici, e quella relativa alla produzione di energia da biomasse. Ritiene infine che la discussione sul provvedimento sia l'occasione per rafforzare obiettivi innovativi capaci di coniugare la tutela ambientale e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. A riguardo cita il caso dei fenomeni di inquinamento da produzione di nitrati provenienti da allevamenti zootecnici nella Pianura padana, ritenendo che l'introduzione di adeguati incentivi all'uso dei relativi liquami per la produzione di energia elettrica da biogas possa rappresentare una soluzione positiva sia sul piano ambientale che su quello industriale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene importante un accurato approfondimento sui temi del provvedimento in esame, al fine di fornire utili indicazioni al Governo prima dell'adozione definitiva del testo, fermo restando gli obiettivi strategici dell'aumento dell'offerta di energia elettrica e della costruzione di un sistema di incentivi, non assistenzialistico, da utilizzare ai  fini dello sviluppo di un settore industriale che sia capace di muoversi in piena autonomia.

Concorda con quanto dichiarato dal collega Realacci sulla necessità di semplificazioni a livello burocratico, precisando tuttavia come rallentamenti alla realizzazione degli impianti provengano non solo dal settore della pubblica amministrazione ma anche dai grandi operatori economici.

Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.


 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

 

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.

 

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2010.

Federico TESTA (PD), osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame affronta questioni molto rilevanti in materia di energia da fonti rinnovabili. Ricorda che nei mesi scorsi la Commissione attività produttive ha esaminato provvedimenti altrettanto importanti sull'energia nucleare e sullo stoccaggio del gas. Ritiene, tuttavia, doveroso sottolineare come la politica energetica del Governo manchi di una prospettiva di insieme che non consente ai cittadini e, soprattutto alle imprese, di comprendere le scelte strategiche che si vogliono compiere in un ambito di vitale importanza nell'economia del Paese, con la conseguenza che in questo modo vengono disincentivati gli investimenti.

Sottolinea che il provvedimento è condivisibile per molti aspetti, ma evidenzia che in più parti di assoluto rilievo - quali la definizione di quantitativo incentivabile, la diversificazione degli incentivi, la durata dell'incentivazione - esso rinvia ad una serie di atti da adottare entro un anno dalla sua entrata in vigore: ciò contribuisce ad accrescere l'incertezza degli investimenti sull'energia da fonti rinnovabili. Al riguardo, riterrebbe opportuno prevedere un arco temporale di massimo sei mesi per l'adozione dei provvedimenti attuativi.

Nel merito dello schema di decreto, all'articolo 8, comma 5, osserva che appare condivisibile la finalità di subordinare a determinate condizioni l'accesso ai benefici statali per gli impianti fotovoltaici  con moduli collocati a terra, che insistono su terreni agricoli. Richiamata la parte IV, articolo 16, delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010), in cui si individuano i criteri generali per la valutazione positiva dei progetti relativi all'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, paventa che la formulazione del comma 5 in esame possa dare adito ad applicazioni eccessivamente rigide che potrebbero escludere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree marginali o degradate. Sollecita quindi i relatori a prevedere nella proposta di parere una formulazione che, pur salvaguardando le aree agricole, non impedisca la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di minore interesse.

Con riferimento all'articolo 13, relativo ai sistemi di qualificazione degli installatori, si stabilisce che le relative attività di formazione siano svolte da regioni e province autonome che possono stipulare accordi con l'Enea o con la scuola di specializzazione in discipline ambientali. Dal riferimento legislativo (articolo 7, comma 4, della legge n. 157 del 1992) si evince che si tratta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede ad Ozzano in provincia di Bologna. Risulta difficile comprendere per quali ragioni tale istituto abbia titolo a procedere alla formazione degli installatori di caldaie, caminetti e stufe a biomassa. Chiede, pertanto, ai relatori di verificare la congruità della disposizione.

Con riferimento all'articolo 22, relativo ai sistemi di incentivazione, rileva che il sistema delle aste al ribasso gestite dal GSE potrebbe favorire l'incumbent ; si dovrebbe pertanto evitare di mettere in concorrenza impianti superiori a 5 MW con quelli di più grandi dimensioni. Si potrebbe pertanto utilizzare il sistema delle aste per impianti di potenza superiore. Sottolinea altresì che il comma 5 del medesimo articolo 22, alla lettera c), non chiarisce quale sarà il regime di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio entro il 2013, le pratiche per realizzare i quali necessariamente dovrebbero iniziare sin dal prossimo anno. L'incentivo è previsto dal 2015, ma non se ne conosce l'entità: anche in questo caso potrebbero essere scoraggiati gli investimenti.

Sottolinea che l'articolo 23 evidenzia problematiche connesse al teleriscaldamento connesso alla cogenerazione che ha finora dimostrato grandi vantaggi. La formulazione del comma 5 escluderebbe dal diritto di ritiro dei certificati verdi gli impianti di cogenerazione che attualmente ne beneficiano. Propone, quindi, di sopprimere il riferimento alle «produzioni da fonti rinnovabili».

All'articolo 32, relativo all'incentivazione di elettricità da fonti rinnovabili importata da Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, giudica inopportuno riconoscere incentivi uguali a quelli stabiliti per l'energia prodotta in Paesi quali, ad esempio, l'Albania. Ritiene che si possano prevedere incentivi in base ad accordi internazionali sottoscritti nel caso in cui non sia possibile produrre in Italia elettricità da fonti rinnovabili e che la misura dell'incentivo debba essere commisurata al differenziale di costo degli investimenti; in caso contrario, si realizzerebbe un extraprofitto.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime un giudizio complessivamente positivo su un provvedimento che, dopo i ritardi ed i ripetuti annunci del Governo di interventi di riforma mai realizzati, consente finalmente di superare il clima di incertezza del quadro normativo a beneficio dell'attività degli operatori del mercato e dello sviluppo di questo importante settore industriale. Valuta inoltre positivamente la previsione di un sistema di incentivi rivolto esclusivamente alle fonti rinnovabili e basato su un criterio di progressivo decremento del loro ammontare,capace di rendere autonomo il mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili scongiurando il rischio di politiche assistenzialiste. Ritiene peraltro opportuno segnalare alcuni profili di criticità, che avrebbero potuto essere utilmente approfonditi con lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni degli operatori del settore,  al fine di pervenire al miglioramento del testo in esame. In tal senso ritiene innanzitutto che possano essere rafforzate le misure di semplificazione burocratica che pure sono previste nel provvedimento. In secondo luogo, condivide le osservazioni critiche relative ai vincoli previsti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree agricole, ritenendo necessario trovare un punto di equilibrio più avanzato fra la destinazione d'uso dei terreni in questione e la legittima aspettativa degli agricoltori ad una integrazione del proprio reddito. Inoltre, con riferimento alla disciplina transitoria in materia di ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni eccedenti, di cui all'articolo 23, comma 5 dello schema di decreto, ritiene che la previsione del limite di prezzo del 70 per cento sia eccessivamente restrittiva, auspicando che tale limite possa essere elevato almeno all'ottanta per cento. Ritiene infine che sia opportuno escludere la concessione di incentivi per l'acquisto di energia da fonti rinnovabili prodotta all'estero o quantomeno di ridurne l'ammontare rispetto agli incentivi previsti per le produzioni nazionali.

Ludovico VICO (PD), nel condividere le osservazioni di carattere generale svolte dal collega Testa, desidera soffermarsi su alcuni aspetti del provvedimento in esame.

In particolare, evidenzia come l'articolo 22, comma 4, prevede il sostanziale abbandono del meccanismo di incentivazione basato sui certificati verdi con l'introduzione, a partire dal 2013, di un nuovo schema basato su meccanismi di tipo feed-in e costituisce una novità di rilievo nel panorama degli investimenti della produzione da fonti rinnovabili. Ritiene, peraltro, che la scelta di indirizzare il livello di incentivi per impianti superiori ai 5 MW attraverso un sistema di aste al ribasso generi forti perplessità per l'elevato grado di complessità ed aleatorietà cui saranno soggette le iniziative di sviluppo di nuovi impianti. Al fine di minimizzare le descritte incertezze, sarebbe quindi opportuno omogeneizzare le modalità di definizione degli incentivi così come previste per gli impianti inferiore ai 5 MW. I livelli di incentivazione andrebbero comunque rivisti, con cadenza periodica in funzione dell'evoluzione dei costi delle diverse tecnologie nonché del grado di successo nel perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di azione sulle fonti rinnovabili.

Con riferimento all'articolo 23, comma 10, sottolinea come l'esclusione dei rifacimenti dalle tipologie di impianto incentivabili rischia di privilegiare investimenti in nuovi siti produttivi a scapito del mantenimento di siti già in uso e per i quali si rendono comunque necessari significativi investimenti finalizzati alla prosecuzione dell'attività produttiva. Ritiene quindi che, al fine di promuovere il mantenimento delle attività produttive su siti già utilizzati e minimizzare l'impatto sul territorio dovuto allo sfruttamento di siti addizionali, sarebbe opportuno reinserire i rifacimenti fra le tipologie di impianto incentivabili ai sensi dello schema di decreto in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere l'impostazione complessiva del provvedimento in esame, esprime alcune perplessità e dichiara di condividere le osservazioni svolte dal collega Testa. Ritiene necessario fare chiarezza in generale sulla politica energetica che il Governo intende realizzare evitando un aggravio ulteriore a carico dei consumatori finali. Sottolinea altresì l'urgenza che il Governo affronti la questione ambientale dovuta all'urbanizzazione selvaggia, prevedendo il giusto coinvolgimento e sensibilizzazione degli enti locali.

Armando DIONISI (UdC) sottolinea come il provvedimento in esame testimonia della mancanza di una politica energetica generale del Governo. Ritiene comunque di sottoporre all'attenzione dei relatori alcune riflessioni di merito, come ad esempio quelle relative alla eccessiva restrittività dei requisiti previsti per la realizzazione di impianti su aree agricole,ovvero alla necessità di una revisione più equilibrata del sistema di incentivi degli impianti realizzati dopo il 2013 con la riduzione del termine di un anno indicato  per l'emanazione del relativo decreto di attuazione, anche al fine di garantire un quadro normativo certo agli investitori del settore. Conclude auspicando che nel provvedimento possano essere inserite misure volte a concedere incentivi anche ad impianti con potenza nominale inferiore ad 1 MW.

La seduta termina alle 14.55.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 dicembre 2010. - Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta

Angelo ALESSANDRI, presidente della VIII Commissione, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

 

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 gennaio 2011. - Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

 

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 dicembre scorso è stato concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo.

Luigi LAZZARI, relatore per la X Commissione, segnala ai colleghi che sta esaminando, insieme al collega Guido Dussin, relatore per la VIII Commissione, la copiosa documentazione pervenuta da più parti in relazione allo schema di decreto legislativo in esame, che risulta estremamente complesso e non privo di tecnicalità di difficile comprensione. A tale proposito fa presente, anche a nome del collega relatore della VIII Commissione, l'opportunità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto delle due Commissioni che, comunque garantendo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, possa esaminare le tecnicalità presenti nel provvedimento e quindi predisporre una proposta di parere da portare poi all'attenzione delle Commissioni in sede plenaria ai fini della relativa votazione.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel concordare sostanzialmente con la proposta avanzata dai relatori, domanda chiarimenti relativamente alle modalità della composizione del comitato ristretto delle due Commissione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, chiarisce che il comitato ristretto proposto dai  relatori, qualora fosse nominato, sarebbe composto in modo da garantire la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi presenti nelle due Commissioni.

Le Commissioni deliberano quindi di nominare un comitato ristretto ai fini della predisposizione della proposta di parere da sottoporre all'esame delle Commissioni in sede plenaria, riservandosi le presidenze di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

 

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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO, indi del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.

 

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2011.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per l'VIII Commissione; presenta, anche a nome del deputato Lazzari, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (vedi allegato).

Ermete REALACCI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, chiede a nome del gruppo del Partito Democratico di poter approfondire i contenuti della proposta di parere prima di procedere alla relativa votazione. Ritiene, peraltro, di poter rappresentare fin d'ora un orientamento favorevole su taluni punti, come ad esempio quello relativo alla verifica delle pratiche per la realizzazione di impianti, ovvero alla disciplina degli incentivi per i rifacimenti. Su quest'ultimo punto, segnala l'esigenza di continuare a seguire con cura anche la fase applicativa della nuova disciplina per evitare comportamenti elusivi o poco efficienti.

Alessandro BRATTI (PD), nel condividere quanto detto dal collega Realacci, segnala l'esigenza che alla condizione numero 10) si specifichi quanto meglio è possibile l'ambito di applicazione della norma, chiarendo espressamente se l'espressione «terreno inquinato» debba intendersi tratta dalla disciplina legislativa nazionale, ovvero da normative regionali o locali.

Salvatore RUGGERI (UdC), apprezzato lo sforzo compiuto dai relatori nell'elaborazione  di un parere estremamente articolato, si riserva di esprimere le proprie valutazioni nella prossima seduta.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) esprime un giudizio critico sull'osservazione dd) della proposta di parere che, a suo avviso, è contraddittoria sia rispetto al contenuto complessivo del provvedimento in esame sia rispetto alle posizioni politiche pubblicamente espresse dai rappresentanti del Governo. Chiede, pertanto, ai relatori di valutare l'opportunità di espungere dal testo la osservazione in questione.

Gianluca BENAMATI (PD), preliminarmente, ringrazia i relatori per il buon lavoro svolto e per lo sforzo di portare a sintesi il complesso delle osservazioni e proposte formulate da tutti i gruppi parlamentari per migliorare il testo del provvedimento in esame. Si sofferma, quindi, sull'osservazione di cui alla lettera z) della proposta di parere, sollecitando i relatori a valutare l'opportunità di inserire nell'osservazione in discorso anche la previsione di un meccanismo di verifica ex post (decorsi 2/3 anni) degli effetti complessivi del percorso di incentivazione mediante aste al ribasso.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, chiede a nome del gruppo di Italia dei Valori di poter approfondire i contenuti della proposta di parere da essi presentata. Formula, peraltro, l'auspicio che almeno alcune delle questioni evidenziate in tale proposta possano assumere la veste di condizioni anziché quella di osservazioni.

Tommaso FOTI (PdL) preso atto che nella proposta di parere non figura la questione da lui sottoposta per le via brevi ai relatori, segnala nuovamente l'esigenza di apportare una modifica all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in esame tali da lasciare impregiudicato il perseguimento del giusto obiettivo di elevare, nelle transazioni commerciali, il livello di conoscenza sulle prestazioni energetiche degli immobili oggetto di compravendita, senza scaricare sulle parti contrattuali inutili ed onerosi appesantimenti burocratici.

Guido DUSSIN (LNP), interviene brevemente facendo presente al collega Foti che farà un ulteriore approfondimento sulla questione appena segnalata e chiedendo al collega Piffari di voler indicare con precisione, anche nelle prossime ore, le osservazioni contenute nella proposta di parere che, a suo avviso, dovrebbero essere trasformate in condizioni.

Aldo DI BIAGIO (FLI) nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, auspica che il contributo portato dal gruppo di Futuro e Libertà alla discussione sul provvedimento in esame possa essere valutato positivamente dai relatori, apportando le opportune integrazioni alla proposta di parere da essi presentata, con particolare riferimento alle richieste di modifica dell'osservazione di cui al punto i), di soppressione dell'articolo 27 dello schema di decreto legislativo in esame, di rafforzamento degli strumenti normativi di tutela della produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili.

Ludovico VICO (PD), con riferimento al punto 10) delle condizioni poste nella proposta di parere, invita i relatori a chiarire che nelle aree inquinate sono ricomprese anche le aree industriali dismesse.

Guido DUSSIN (LNP) riservandosi di approfondire la questione posta dal collega Vico, ritiene che, ad un primo esame, appaia pleonastico introdurre nella proposta di parere un riferimento specifico alle aree industriali dismesse, dato che esse sono già oggetto di previsioni normative che vanno nella direzione auspicata dal deputato intervenuto.

Alessandro BRATTI (PD) si associa alla richiesta formulata dal collega Vico, ritenendo non inutile introdurre una specifica osservazione dedicata alla realizzazione di interventi nelle aree industriali dimesse.

Ermete REALACCI (PD) aggiunge a quanto detto dai colleghi Vico e Bratti che sarebbe opportuno prevedere nella proposta di parere speciali agevolazioni per promuovere la realizzazione di impianti nelle aree industriali dimesse.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, ritiene che le aree industriali dismesse debbano essere incentivate al pari delle aree agricole, osservando tuttavia che non può essere affrontata in questo provvedimento la questione della loro individuazione. Auspica che il Governo, nel prosieguo della sua azione, possa individuare le aree industriali dismesse per le quali chiedere un'incentivazione diversificata.

Andrea LULLI (PD), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di parere, riterrebbe opportuno trasformare in condizioni molte delle osservazioni in essa contenute. Rimane in attesa di risposte da parte del Governo - che, purtroppo, nella giornata odierna non è rappresentato in Commissione - sulle questioni politiche da lui sollevate in sede di Comitato ristretto.

Alberto TORAZZI (LNP), espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, in particolare per la scelta di prevedere incentivi anche per l'idroelettrico, invita a trasformare la lettera t) delle osservazioni in una condizione.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara di condividere i rilievi formulati dal collega Vico in merito all'incentivazione delle aree industriali dismesse.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, in relazione ai rilievi della collega Zamparutti, ritiene che l'osservazione sulla possibilità che il Governo valuti di aumentare all'85 per cento il prezzo del ritiro dei certificati verdi sia un'istanza che è emersa nel dibattito e ritiene quindi opportuno aver rimesso al Governo le decisioni in merito. Analogamente, sulle aree industriali sono state formulate delle indicazioni che il Governo valuterà. Infine, per quanto concerne le richieste di trasformazione di alcune delle osservazioni in condizioni segnala che il Governo ha già espresso condivisione su molte delle osservazioni contenute nel parere esprimendo al contempo l'esigenza che il Governo possa renderle operative con una certa libertà di valutazione; è a tale scopo che è stata preferita la scrittura sotto forma di osservazioni.

Laura FRONER (PD), apprezzato lo sforzo compiuto dai relatori di accogliere nella proposta di parere le diverse sollecitazioni dei vari gruppi, ritiene che la lettera h) delle osservazioni possa essere trasformata in condizione.

Chiara MORONI (FLI) interviene sulla materia concernente i rifacimenti, segnalando la necessità che siano corrisposti incentivi soltanto a chi interviene potenziando le capacità di produzione energetica dell'impianto, mentre ritiene molto pericoloso e non corretto includere gli impianti che hanno perso produttività ma che sono stati, alla loro messa in funzione, già incentivati e risultano quindi già ammortizzati

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, si dichiara disponibile ad accogliere nella proposta di parere un diversa formulazione sulle incentivazioni conseguenti a rifacimenti.

Guido DUSSIN (LNP), intervenendo per una precisazione relativa all'intervento della collega Moroni, sottolinea che il contenuto della proposta di parere è frutto di un'attenta valutazione di tutte le proposte formulate dai deputati e della ricerca del massimo di condivisione delle proposte stesse, senza alcun cedimento ad interessi particolari, ma sempre cercando di tutelare l'interesse generale del Paese, ivi compreso quello di un settore industriale importante, come quello fondamentale all'interno del comparto delle fonti rinnovabili, della produzione di energia idroelettrica.

Laura FRONER (PD) si associa alla richiesta del deputato Torazzi di trasformare in condizione la lettera t) delle osservazioni.

Ludovico VICO (PD) solleva la questione relativa alla compatibilità tra destinazione d'uso delle aree agricole e rifacimenti nel caso degli impianti fotovoltaici, ai fini di future incentivazioni.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, sottolinea che, trattandosi di impianti già esistenti, godono del diritto di incentivazione e non sono in contrasto dal punto di vista della destinazione d'uso.

Gianluca BENAMATI (PD), alla luce del dibattito svolto, ripropone all'attenzione dei relatori l'opportunità di inserire nell'osservazione in discorso anche la previsione di un meccanismo di monitoraggio degli effetti complessivi del percorso di incentivazione mediante aste al ribasso.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) alla luce del dibattito svolto e preso atto delle posizioni espresse dai relatori e dai deputati, chiede ai relatori di modificare l'osservazione dd) della proposta di parere abbassando dall'85 all'80 per cento la percentuale in essa prevista.

Angelo ALESSANDRI (LNP), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25


 


ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (Atto n. 302).

 

PROPOSTA DI PARERE

 

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) alle premesse del decreto sia inserito il seguente richiamo: «Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010)11»;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera e), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura, » siano inserite le seguenti: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,»;

3) all'articolo 4, sia sostituito il comma 4 con il seguente: «4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.»;

4) all'articolo 4, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni»;

5) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato»;

6) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «della falda», siano aggiunte le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici»;

7) all'articolo 7, si chiarisca che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca;

8) All'articolo 8, comma 5, siano sostituite le parole: «Decorso un anno» con le seguenti: «Decorsi sei mesi» e dopo le parole: «in aree agricole» siano inserite le seguenti: «fatti salvi quelli già autorizzati alla stessa data di decorrenza»;

9) allo stesso comma 5 dell'articolo 8, sia soppressa la lettera a) e sia previsto un  limite adeguato ad evitare l'utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare pesanti impatti ambientali; alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: «e a 200 KW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400 (soli)»; sia aggiunta la seguente lettera: «c) per superfici agricole nella disponibilità del proponente fino a 5 ettari, in deroga alle restanti condizioni di cui al presente articolo, non sia destinata ad impianti fotovoltaici una superficie superiore al 20 per cento di quella disponibile;»;

10) dopo il comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. I limiti di cui al comma 5 non si applicano alle aree dichiarate inquinate, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi di disposizioni nazionali, regionali o locali.»;

11) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le Regioni possono stabilire limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali non utilizzabili a fini di coltivazione, contaminate previa messa in sicurezza del sito, incolte da almeno 5 anni o degradate previo ripristino»;

12) allo stesso articolo 8, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di biogas collocati in zone agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore ad 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW di potenza termica nominale inferiore. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti parametri volti a definire le percentuali massime di coltivazioni dedicate impiegabili negli impianti a biogas, al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana e zootecnica; tale percentuale non può essere superiore al 15 per cento del totale delle coltivazioni dell'azienda agricola.»;

13) all'articolo 9 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, sono aggiornati;»;

14) all'articolo 10, comma 2, siano soppresse le parole: «operanti in regime di scambio sul posto»;

15) sia modificato l'articolo 22, nel senso di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell'asta a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi;

16) al medesimo articolo 22, comma 2, dopo la lettera f) sia inserita la seguente: «f-bis) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;»;

17) all'articolo 22, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis. Il diritto a fruire dei certificati verdi per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1o gennaio 2008 ed alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, può essere commutato, su richiesta del produttore, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi medesimi, ad un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE provvede a predisporre una procedura di conversione del sistema di incentivazione.»;

18) allo stesso articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole «dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,»;

19) allo stesso articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per le produzioni di energia elettrica derivanti da impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani»;

20) allo stesso articolo 22, comma 5, lettera a), le parole: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dell'articolo 7» siano sostituite dalle seguenti: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7»;

21) all'articolo 22, comma 6, le parole «entro un anno» siano sostituite dalle parole «entro sei mesi»;

22) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.» relativamente ai certificati verdi prodotti da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento;

23)sia previsto, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 /92 (cd CIP6);

24) all'articolo 23, comma 10, siano sostituite le parole da «che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data» con le seguenti: «mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

25) allo stesso articolo 23, comma 11, lettera d) le parole: «1o gennaio 2013» siano sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;

26) all'articolo 24, comma 2, lettera d) dopo la parola «apparecchiature» siano aggiunte le parole «effettuati a partire dall'anno 2009»;

27) all'articolo 26, comma 1, le parole: «31 dicembre 2012» siano sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2011»;

28) all'articolo 27, comma 1, sia sostituita la lettera b) con la seguente: «b) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi»;

29) all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e a GPL»;

30) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;

31) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, con un valore che comunque non può essere inferiore a 1,5 volte di quello di altri biocarburanti;

32) l'articolo 29-bis, inerente ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, sia inserito nel capo II anziché nel capo III;

33) all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), siano aggiunte, in fine, le parole: «con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione»;  

34) all'articolo 33, comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» siano aggiunte le parole «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

35) all'allegato 2, punto 5, siano inseriti tra gli impianti incentivati di solare termico anche quelli del solare termico a concentrazione per i quali non esistono le certificazioni UNI, prevedendo un'approvazione tecnica di tali impianti da parte dell'ENEA;

36)siano rafforzati gli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del presente decreto, anche effettuando una ricognizione dei soggetti preposti ai controlli, attualmente a disposizione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, coordinandoli tra loro ed evitando duplicazioni di funzioni.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;

b) in considerazione degli elevati costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affinché il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, valuti il Governo l'opportunità di garantire una equa ripartizione di tali oneri sulla fiscalità generale;

c) al fine di mantenere corretti equilibri nei mercati delle biomasse legnose, valuti il Governo, sulla base degli incentivi concessi alle biomasse e delle informazioni fornite dagli organismi consortili incaricati del recupero e del riuso dei rifiuti del legno, l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale che dimostri una programmazione sostenibile delle quantità di biomasse necessarie sia ai riciclatori del legno sia ai produttori di energia rinnovabile da biomasse;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera g) all'articolo 2, recante la definizione di teleriscaldamento, con la seguente:

«g) "infrastruttura teleriscaldamento/tele raffreddamento": Sistema di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti, tramite una rete, per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi, produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e/o uso in processo di lavorazione»;

e) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, dopo la lettera p), la seguente definizione relativa alle pompe di calore: «q) "pompa di calore": dispositivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato, prelevando energia rinnovabile da una sorgente termica a temperatura inferiore;»;

f) valuti il Governo l'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi;

g) con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010;

h) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, del seguente tenore: «Al fine di evitare azioni speculative  e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per il quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, il richiedente la connessione alla rete elettrica, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, è tenuto al versamento di un corrispettivo a fondo perduto, o di una equivalente forma di garanzia proporzionale all'investimento effettuato, per la prenotazione della capacità sulla rete per tutto il periodo di occupazione della capacità stessa nelle aree e per le linee critiche individuate dal gestore della rete, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.»;

i) all'articolo 6, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida venga applicata altresì anche agli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione parziale o totale di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili;

l) valuti il Governo l'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici;

n) all'articolo 6-bis, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che per l'installazione delle pompe di calore, considerate estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera, non sia prevista alcuna procedura autorizzativa;

o) all'articolo 8, comma 5 valuti il Governo opportunità di prevede che «i richiedenti l'autorizzazione per la costruzione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, nonché società ed imprese agricole da essi partecipate che abbiano in proprietà o in locazione i relativi terreni, o enti pubblici, o proprietà collettive quali comunanze e usi civici»;

p) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 8 un comma aggiuntivo a favore di un riequilibrio dei prezzi dei cereali utilizzati dagli impianti di biomassa e biogas, nel senso di riconoscere gli incentivi prioritariamente alla produzione di energia effettuata da imprenditori agricoli e agli impianti alimentati con colture dedicate ed effluenti di allevamento;

q) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «evoluzione normativa», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «e in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica»;

r) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni previste dal comma 2, lettera d) che, introducendo il criterio della «replicabilità su larga scala», sembra limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (smart grids) successivi a tale fase preliminare;

s) valuti il Governo l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di cogenerazione abbinate a reti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, in primo luogo armonizzando e rendendo coerenti le diverse norme in materia che si sono succedute nel tempo e inoltre, consentendo il reale impiego di energia termica che recuperi virtuosamente anche quell' energia a bassa entalpia che andrebbe altrimenti dispersa; in particolare,all'articolo 20, valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'inserimento, a decorrere dal 2015, nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi in luogo dei certificati verdi, degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento in ambiente agricolo che entreranno in esercizio dall'anno 2013;  

t) all'articolo 22, comma 2, lettera e), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'incentivo è altresì attribuito alla produzione da rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti a condizione che tali rifacimenti aumentino la produttività degli impianti stessi, garantiscano un notevole efficientamento energetico, prevedano la realizzazione di rilevanti investimenti e assicurino un prolungamento della vita utile degli impianti

u) al fine di evitare l'utilizzo di combustibili impropri negli impianti di produzione energetica da biomasse e i conseguenti problemi di accettazione da parte della popolazione delle aree interessate, nonché al fine di dare maggior peso al principio di «filiera corta» , valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 3 dell'articolo 22, disposizioni volte a:

1) dettare norme di maggior favore per gli impianti che nell'ambito della filiera corta predispongano una accurata pianificazione del proprio bacino di approvvigionamento, tale da assicurarne la regolarità, la continuità e l'efficiente funzionamento;

2) introdurre la sanzione aggiuntiva della perdita dell'incentivazione per gli impianti che violino le prescrizioni in materia di combustibili utilizzabili;

3) prevedere disposizioni che favoriscano la stabilità dei rapporti tra fornitori dei combustibili e l'impianto, ivi compresa la partecipazione societaria dei fornitori stessi sino alla data di esaurimento degli incentivi;

4) aggiornare costantemente la definizione di «parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani» sulla base del miglioramento delle conoscenze e tenuto conto della necessità di applicare il principio di precauzione;

v) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, con riferimento all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, l'incentivo è maggiore per gli impianti integrati;

z) all'articolo 22, comma 4, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale limite sia innalzato con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

aa) all'articolo 22, comma 4, lettera e), in luogo del riconoscimento da parte del GSE di un valore minimo di incentivo per gli impianti interessati dalle procedure d'asta, valuti il Governo l'opportunità di fissare, già nel presente decreto legislativo, un valore minimo di incentivo che possa assicurare comunque il rientro degli investimenti effettuati;

bb) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo l'articolo 22 un articolo che preveda l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 4 e 5 del citato articolo 22, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate;

cc) all'articolo 23, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: «2013» con «2012» e la parola: «2012» con «2011»;

dd) all'articolo 23, comma 5, valuti il Governo la possibilità di sostituire le parole «al 70 per cento» con le seguenti «all'85 per cento», allo scopo di incrementare il prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015;

ee) all'articolo 23, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente lettera:

«e-bis. al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: dal: «per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza» fino alla fine del comma.»;

ff) valuti il Governo l'opportunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il GSE,  e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti alimentati con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

gg) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

«f-bis). L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno - ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, in grado di incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria - e finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora tali impianti siano in grado di produrre anche energia elettrica, l'incentivo è concesso anche per tale produzione secondo i relativi regimi incentivanti.»;

hh) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

«f-bis) il periodo di rilascio dei titoli di efficienza energetica agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è esteso a 15 anni e il quantitativo di titoli rilasciati a tali impianti è pari a 1,5 volte il quantitativo di risparmio di energia primaria da essi realizzato»;

ii) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il punto iv)con il seguente: «iv) Apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A.) e pompe di calore;

ll) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il punto «viii. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale»;

mm) all'articolo 29-bis, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in applicazione delle norme vigenti, meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e dello sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche;»;

nn) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un espresso rinvio al provvedimento attuativo della della direttiva 2009/30/CE, prevedendo in esso tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, i quali saranno dimostrati dagli operatori economici che a tal fine possono avvalersi di uno dei metodi seguenti:

1. il sistema nazionale o uno dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea;

2. i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea;

3. gli Accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva;

oo) all'articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera a), inserire alla lettera b) una limitazione temporale, non superiore a 15 anni e aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati Membri può comprendere operatori privati.»;

pp) ) all'articolo 32, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con Paesi terzi può comprendere operatori privati.»;

qq) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in connessione al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 36, l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale, distinti per area geografica, tipologia e taglia degli impianti, proprietà e società di gestione, autorizzazione unica o altro titolo abilitativi, previa tempestiva trasmissione da  parte delle regioni e dei comuni, attraverso canali telematici, dei titoli abilitativi finali rilasciati;

rr) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole «per le finalità di cui al comma 1, il GSE» valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

ss) all'articolo 36, comma 3, dopo le parole «il GSE», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

tt) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»;

uu) all'allegato 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e fino al rilascio della regolamentazione Ecodesign, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del decreto 06 agosto 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2009, n. 224 (Allegato 4.2.2.C specifiche tecniche pompe di calore)

b) Le prestazioni devono essere misurate in conformità alle norme:

UNI EN 14511:2004 per pompe di calore elettriche;

EN 12309-2:2000: per pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul P.C.I.);

EN 14511:2004 per le pompe di calore a gas a motore endotermico;

c) Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I sono ridotti del 5 per cento.»;

vv) all'allegato 4, punto 6, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che, nel caso di pompe di calore ad assorbimento, le competenze fondamentali consistono anche nella comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento dei componenti e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF).


 

 


COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO. - Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

 

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

 

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 gennaio 2011.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, illustra la nuova proposta di parere che presenta marginali modifiche rispetto a quella presentata nella scorsa seduta e nella quale si sono recepiti alcuni dei rilievi formulati dai deputati dei vari gruppi politici (vedi allegato 1).

Federico TESTA (PD), espresso apprezzamento per la condizione di cui al punto 19), presentata nella proposta originale come osservazione, chiede ai relatori se sia possibile precisare in modo più puntuale cosa s'intenda per «realizzazione di rilevanti investimenti», ritenendo questa formulazione troppo generica. Ricordato che la quota di rifacimenti rappresenta circa il 40 per cento degli incentivi concessi, ribadisce la richiesta di individuare una formulazione più selettiva del punto 19) delle condizioni che consenta di distinguere quelli che sono veri rifacimenti dagli interventi marginali che invece non hanno tali caratteristiche.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime apprezzamento, da un lato, per il contenuto complessivo della nuova versione della proposta di parere presentata dai relatori e, dall'altro, perché in essa hanno  trovato accoglimento alcune specifiche richieste formulate dal proprio gruppo, a cominciare da quelle relative alla disciplina degli incentivi per i rifacimenti degli impianti idroelettrici e alla introduzione di norme in materia di responsabilità degli amministratori locali per i ritardi nella realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Annuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sulla nuova versione della proposta di parere formulata dai relatori.

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e per avere accolto nella stesura della nuova versione della proposta di parere presentata nella seduta odierna molte delle richieste avanzate dal gruppo del Partito Democratico, a partire da quelle relative alla semplificazione delle procedure e alla disciplina degli incentivi per i rifacimenti. Su quest'ultimo punto, segnala l'esigenza di continuare a seguire con cura anche la fase applicativa della nuova disciplina per evitare comportamenti elusivi o poco efficienti. Conclude annunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova versione della proposta di parere formulata dai relatori.

Laura FRONER (PD) si associa ai ringraziamenti per il lavoro complesso e attento svolto dai relatori nell'accoglimento dei rilievi provenienti dai deputati dei diversi gruppi. Esprime apprezzamento per le soluzioni trovate riguardo all'idroelettrico i cui impianti richiedono tempi molto lunghi per interventi di rifacimento. Rilevata altresì l'importanza delle modifiche apportate in relazione al sistema delle aste introdotto dal provvedimento in esame, sottolinea la necessità di valutare le risorse destinate al sistema produttivo che non devono essere utilizzate in modo improprio per usufruire degli incentivi previsti, ma per alimentare la potenza e l'efficienza degli impianti. Dichiara, infine, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dai relatori che ha consentito il confronto delle diverse posizioni politiche; in particolare, ritiene che il punto 19 delle condizioni confermi il sistema idroelettrico come fonte rinnovabile per eccellenza. Invita pertanto i relatori a non modificare la proposta di parere frutto di un lavoro intenso e condiviso.

Luca BELLOTTI (FLI), intervenendo in sostituzione dell'onorevole Di Biagio, dichiara anzitutto di condividere il contenuto complessivo della proposta di parere sul provvedimento in esame. Formula, quindi, l'auspicio che le criticità che pure sono presenti possano essere approfondite e risolte nelle opportune sedi. Al riguardo, ritiene ad esempio che la questione relativa all'importazione di energia «verde» non trovi adeguata soluzione nella proposta di parere in discussione. Pur comprendendo le difficoltà per l'Italia di raggiungere gli obiettivi comunitari, ritiene che essi dovrebbero essere perseguiti implementando il potenziale nazionale e non facendo arricchire produttori stranieri.

Formula, quindi, alcune ulteriori osservazioni critiche in ordine al contenuto della proposta di parere presentata dai relatori che, a suo avviso, non affronta adeguatamente le questioni di una efficace tutela delle piccole aziende agricole, sotto il duplice profilo dei limiti alla realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli e alla produzione di coltivazioni per impianti a biogas. Conclude, richiamando il Governo alla necessità che la nuova disciplina non si traduca nella penalizzazione ingiustificata degli investimenti in corso d'opera da parte dei soggetti che hanno intrapreso iniziative imprenditoriali nel settore industriale della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Salvatore RUGGERI (UdC), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, osserva che sarebbe stato preferibile trasformare molte delle osservazioni contenute nella proposta di parere in condizioni. Auspica, tuttavia,  che alcune questioni inerenti le energie rinnovabili possano essere approfondite in futuri provvedimenti e ribadisce un convinto voto favorevole da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel prendere atto con rammarico che quasi tutte le sue osservazioni non hanno trovato accoglimento nella nuova versione della proposta di parere formulata dai relatori, preannuncia il suo voto contrario.

Fabio GAVA (PdL), espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo e per il lavoro svolto dai relatori, in particolare per la stesura di alcuni punti del parere come quelli relativi ai rifacimenti e alla gestione degli impianti nelle aree agricole, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Mauro PILI (PdL) chiede ai relatori di modificare il punto 24 delle condizioni prevedendo che, in linea con la normativa comunitaria, i comuni isolani siano equiparati a quelli montani. Preannuncia, quindi, che, ove i relatori non ritenessero di poter accogliere tale richiesta, esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere.

Paolo FADDA (PD) dichiara di condividere le osservazioni del collega Pili.

Manuela DAL LAGO, presidente, ringrazia i relatori, il Governo e tutti i gruppi presenti nelle Commissioni per l'intenso e costruttivo lavoro svolto.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, in merito alle osservazioni del collega Testa, ritiene che la formulazione finale del parere recepisca le osservazioni emerse in sede di dibattito su un possibile uso improprio degli incentivi, rappresentando un buon punto di equilibrio. Rileva che la questione degli impianti sulle aree agricole sollevata dal deputato Bellotti avrebbe dovuto essere sottoposta prima all'attenzione dei relatori e che, comunque, la nuova normativa garantisce sufficientemente gli investimenti in corso. Con riferimento alle aziende agricole fino a 5 ettari, ricorda che possono arrivare a destinare fino al 20 per cento della superficie ad impianti fotovoltaici.

Replicando ai rilievi della collega Zamparutti, sottolinea che i relatori sono disponibili a trasformare la lettera rr) delle osservazioni, relativa all'opportunità di prevedere l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile, in una condizione. Ritiene invece opportuno mantenere come osservazione la lettera cc) relativa all'incremento dal 70 all'85 per cento del prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015, poiché sul punto vi sono posizioni diverse da parte delle aziende.

Ritiene infine che la problematica sollevata dall'onorevole Pili relativamente ai comuni montani e insulari disagiati debba essere affrontata direttamente dal Governo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA giudica apprezzabile e ampiamente condivisibile il lavoro svolto dalle Commissioni. In primo luogo, sottolinea che, il contributo previsto per l'idroelettrico è importante - e anzi imprescindibile - per il raggiungimento degli obiettivi posti nel piano energetico del Paese e dall'Unione europea.

Per quanto riguarda l'incremento dal 70 all'85 per cento del prezzo del ritiro dei certificati verdi, di cui alla lettera cc) delle osservazioni, sottolinea la disponibilità a rivedere la formula nella misura in cui si valutino gli impatti sulla bolletta energetica dei cittadini. Assicura quindi che è intenzione del Governo approfondire ulteriormente la questione con la garanzia che non si procederà ad un aumento del costo finale dell'energia. Espresso orientamento favorevole alla trasparenza dei dati sul GSE, si dichiara disponibile ad approfondire la questione posta dal deputato Pili, specificando che l'ampliamento delle misure agevolative previste a favore dei comuni montanti disagiati anche a quelli insulari potrebbero avere un impatto economico significativo. Dichiara infine di  condividere le osservazioni formulate dal deputato Lulli nelle precedenti sedute al fine di estendere le misure di sostegno alle imprese.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per l'VIII Commissione, ritiene che la proposta formulata dal deputato Pili potrebbe essere presa in attenta considerazione nell'ambito della indagine conoscitiva che la VIII Commissione dovrebbe svolgere sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Commissioni approvano quindi la nuova proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 15.45.

 



ALLEGATO 1

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302.

 

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

 

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

preso atto dei rilievi espressi dalle Commissioni Bilancio e Agricoltura ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) alle premesse del decreto sia inserito il seguente richiamo: «Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010)11»;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera e), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura, » siano inserite le seguenti: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,»;

3) all'articolo 4, sia sostituito il comma 4 con il seguente: «4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.»;

4) all'articolo 4, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni»;

5) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato»;

6) si consideri la necessità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.; 

7) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «della falda», siano aggiunte le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici»;

8) all'articolo 7, si chiarisca che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca;

9) All'articolo 8, comma 5, siano sostituite le parole: «Decorso un anno» con le seguenti: «Decorsi sei mesi» e dopo le parole: «in aree agricole» siano inserite le seguenti: «fatti salvi quelli già autorizzati alla stessa data di decorrenza»;

10) allo stesso comma 5 dell'articolo 8, sia soppressa la lettera a) e sia previsto un limite adeguato ad evitare l'utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare pesanti impatti ambientali; alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: «e a 200 KW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400 (soli)»; sia aggiunta la seguente lettera: «c) per superfici agricole nella disponibilità del proponente fino a 5 ettari, in deroga alle restanti condizioni di cui al presente articolo, non sia destinata ad impianti fotovoltaici una superficie superiore al 20 per cento di quella disponibile;»;

11) dopo il comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « 5-bis. I limiti di cui al comma 5 non si applicano in ogni caso alle aree che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano essere aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi di disposizioni nazionali, regionali o locali.»;

12) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le Regioni possono stabilire limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali non utilizzabili a fini di coltivazione, contaminate previa messa in sicurezza del sito, incolte da almeno 5 anni o degradate previo ripristino»;

13) allo stesso articolo 8, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di biogas collocati in zone agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore ad 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW di potenza termica nominale inferiore. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti parametri volti a definire le percentuali massime di coltivazioni dedicate impiegabili negli impianti a biogas, al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana e zootecnica; tale percentuale non può essere superiore al 15 per cento del totale delle coltivazioni dell'azienda agricola.»;

14) all'articolo 9 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, sono aggiornati;»;

15) all'articolo 10, comma 2, siano soppresse le parole: «operanti in regime di scambio sul posto»;

16) all'articolo 11, comma 1, lettera c), al capoverso comma 3, siano effettuate le seguenti modifiche, previa verifica della conformità alle norme comunitarie: siano soppresse le parole: «e la documentazione»e al capoverso comma 4, dopo le parole: «o di singole unità immobiliari» siano inserite le seguenti: «già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

17) all'articolo 19, comma 1, lettera c) siano aggiunte le parole: «con oneri a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale»; 

18) sia modificato l'articolo 22, nel senso di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell'asta a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi;

19) all'articolo 22, comma 2, lettera e), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'incentivo è altresì attribuito alla produzione da rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti a condizione che tali rifacimenti aumentino la produttività degli impianti stessi, garantiscano un notevole efficientamento energetico, prevedano la realizzazione di rilevanti investimenti e assicurino un prolungamento della vita utile degli impianti.»;

20) all'articolo 22, comma 22, lettera f), dopo le parole: «da biomasse e biogas» sia aggiunta la seguente: «anche»;

21) al medesimo articolo 22, comma 2, dopo la lettera f) sia inserita la seguente: «f-bis) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;»;

22) all'articolo 22, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis. Il diritto a fruire dei certificati verdi per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1o gennaio 2008 ed alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, può essere commutato, su richiesta del produttore, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi medesimi, ad un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE provvede a predisporre una procedura di conversione del sistema di incentivazione.»;

23) allo stesso articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole «dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,»;

24) allo stesso articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per le produzioni di energia elettrica derivanti da impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani»;

25) allo stesso articolo 22, comma 5, lettera a), le parole: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dell'articolo 7» siano sostituite dalle seguenti: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7»;

26) all'articolo 22, comma 6, le parole «entro un anno» siano sostituite dalle parole «entro sei mesi»;

27) sia inserito dopo l'articolo 22 un articolo che preveda l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 4 e 5 del citato articolo 22, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate;

28) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.» relativamente ai certificati verdi prodotti da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento;

29)sia previsto, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 /92 (cd CIP6); 

30) all'articolo 23, comma 10, siano sostituite le parole da «che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data» con le seguenti: «mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; e sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2014»; e le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;

31) allo stesso articolo 23, comma 11, lettera d) le parole: «1o gennaio 2013» siano sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;

32) all'articolo 24, comma 2, lettera d) dopo la parola «apparecchiature» siano aggiunte le parole «effettuati a partire dall'anno 2009»;

33) all'articolo 26, comma 1, le parole: «31 dicembre 2012» siano sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2011»;

34) all'articolo 27, comma 1, sia sostituita la lettera b) con la seguente: «b) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi»;

35) all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e a GPL»;

36) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;

37) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, in considerazione dell'articolo 21 della Direttiva 2009/28/CE che considera il contributo dei biocarburanti di seconda generazione come equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;

38) l'articolo 29-bis, inerente ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, sia inserito nel capo II anziché nel capo III;

39) all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), siano aggiunte, in fine, le parole: «con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione»;

40) all'articolo 33, comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» siano aggiunte le parole «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

41) all'allegato 2, punto 5, siano inseriti tra gli impianti incentivati di solare termico anche quelli del solare termico a concentrazione per i quali non esistono le certificazioni UNI, prevedendo un'approvazione tecnica di tali impianti da parte dell'ENEA;

42)siano rafforzati gli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del presente decreto, anche effettuando una ricognizione dei soggetti preposti ai controlli, attualmente a disposizione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, coordinandoli tra loro ed evitando duplicazioni di funzioni.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio; 

b) in considerazione degli elevati costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affinché il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, valuti il Governo l'opportunità di garantire una equa ripartizione di tali oneri sulla fiscalità generale;

c) al fine di mantenere corretti equilibri nei mercati delle biomasse legnose, valuti il Governo, sulla base degli incentivi concessi alle biomasse e delle informazioni fornite dagli organismi consortili incaricati del recupero e del riuso dei rifiuti del legno, l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale che dimostri una programmazione sostenibile delle quantità di biomasse necessarie sia ai riciclatori del legno sia ai produttori di energia rinnovabile da biomasse;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera g) all'articolo 2, recante la definizione di teleriscaldamento, con la seguente:

«g) «infrastruttura teleriscaldamento/tele raffreddamento»: Sistema di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti, tramite una rete, per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi, produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e/o uso in processo di lavorazione»;

e) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, dopo la lettera p), la seguente definizione relativa alle pompe di calore: «q) «pompa di calore»: dispositivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato, prelevando energia rinnovabile da una sorgente termica a temperatura inferiore;»;

f) valuti il Governo l'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi;

g) all'articolo 4, comma 3, prevedere la sostituzione delle parole «riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue», con le parole «riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica e collocati in aree confinanti»;

h) all'articolo 5, prevedere espressamente che la pubblica amministrazione e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, siano tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica;

i) con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010;

l) all'articolo 6, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida venga applicata altresì anche agli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione parziale o totale di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili;

m) valuti il Governo l'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti;

n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici; 

o) all'articolo 6-bis, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che per l'installazione delle pompe di calore, considerate estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera, non sia prevista alcuna procedura autorizzativa;

p) all'articolo 8, comma 5 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che «i richiedenti l'autorizzazione per la costruzione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, nonché società ed imprese agricole da essi partecipate che abbiano in proprietà o in locazione i relativi terreni, o enti pubblici, o proprietà collettive quali comunanze e usi civici»;

q) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 8 un comma aggiuntivo a favore di un riequilibrio dei prezzi dei cereali utilizzati dagli impianti di biomassa e biogas, nel senso di riconoscere gli incentivi prioritariamente alla produzione di energia effettuata da imprenditori agricoli e agli impianti alimentati con colture dedicate ed effluenti di allevamento;

r) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «evoluzione normativa», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «e in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica»;

s) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni previste dal comma 2, lettera d) che, introducendo il criterio della «replicabilità su larga scala», sembra limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (smart grids) successivi a tale fase preliminare;

t) valuti il Governo l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di cogenerazione abbinate a reti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, in primo luogo armonizzando e rendendo coerenti le diverse norme in materia che si sono succedute nel tempo e inoltre, consentendo il reale impiego di energia termica che recuperi virtuosamente anche quell' energia a bassa entalpia che andrebbe altrimenti dispersa; in particolare,all'articolo 20, valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'inserimento nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi in luogo dei certificati verdi, degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento in ambiente agricolo che entreranno in esercizio dall'anno 2013;

u) al fine di evitare l'utilizzo di combustibili impropri negli impianti di produzione energetica da biomasse e i conseguenti problemi di accettazione da parte della popolazione delle aree interessate, nonché al fine di dare maggior peso al principio di «filiera corta», valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 3 dell'articolo 22, disposizioni volte a:

1) dettare norme di maggior favore per gli impianti che nell'ambito della filiera corta predispongano una accurata pianificazione del proprio bacino di approvvigionamento, tale da assicurarne la regolarità, la continuità e l'efficiente funzionamento;

2) introdurre la sanzione aggiuntiva della perdita dell'incentivazione per gli impianti che violino le prescrizioni in materia di combustibili utilizzabili;

3) prevedere disposizioni che favoriscano la stabilità dei rapporti tra fornitori dei combustibili e l'impianto, ivi compresa la partecipazione societaria dei fornitori stessi sino alla data di esaurimento degli incentivi;

4) aggiornare costantemente la definizione di «parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani» sulla base del miglioramento delle conoscenze e tenuto conto della necessità di applicare il principio di precauzione;

v) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, con riferimento all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, l'incentivo è maggiore per gli impianti integrati; 

z) all'articolo 22, comma 4, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale limite sia innalzato con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

aa) all'articolo 22, comma 4, lettera e), in luogo del riconoscimento da parte del GSE di un valore minimo di incentivo per gli impianti interessati dalle procedure d'asta, valuti il Governo l'opportunità di fissare, già nel presente decreto legislativo, un valore minimo di incentivo che possa assicurare comunque il rientro degli investimenti effettuati;

bb) all'articolo 23, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: «2013» con «2012» e la parola: «2012» con «2011»;

cc) all'articolo 23, comma 5, valuti il Governo la possibilità di sostituire le parole «al 70 per cento» con le seguenti «all'85 per cento», allo scopo di incrementare il prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015;

dd) all'articolo 23, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente lettera:

«e-bis. al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: dal: «per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza» fino alla fine del comma.»;

ee) valuti il Governo l'opportunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il GSE, e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti alimentati con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

ff) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

«f-bis). L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno - ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, in grado di incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria - e finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora tali impianti siano in grado di produrre anche energia elettrica, l'incentivo è concesso anche per tale produzione secondo i relativi regimi incentivanti.»;

gg) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

«f-bis) il periodo di rilascio dei titoli di efficienza energetica agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è esteso a 15 anni e il quantitativo di titoli rilasciati a tali impianti è pari a 1,5 volte il quantitativo di risparmio di energia primaria da essi realizzato;

hh) valuti il Governo l'opportunità di sostenere la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera corta, promuovendo la realizzazione di piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;

ii) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il punto iv) con il seguente: «iv) Apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A.) e pompe di calore;

ll) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il punto «viii. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale»; 

mm) all'articolo 29, valuti il Governo la coerenza del comma 4 con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti previsti dalla Direttiva 2009/28/CE e consideri l'opportunità di sopprimere il comma 4 medesimo;

nn) all'articolo 29-bis, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in applicazione delle norme vigenti, meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e dello sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche;»;

oo) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un espresso rinvio al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE, prevedendo in esso tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, i quali saranno dimostrati dagli operatori economici che a tal fine possono avvalersi di uno dei metodi seguenti:

1. il sistema nazionale o uno dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea;

2. i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea;

3. gli Accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva;

pp) all'articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera a), inserire alla lettera b) una limitazione temporale, non superiore a 15 anni e aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati Membri può comprendere operatori privati.»;

qq) ) all'articolo 32, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con Paesi terzi può comprendere operatori privati.»;

rr) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in connessione al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 36, l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale, distinti per area geografica, tipologia e taglia degli impianti, proprietà e società di gestione, autorizzazione unica o altro titolo abilitativi, previa tempestiva trasmissione da parte delle regioni e dei comuni, attraverso canali telematici, dei titoli abilitativi finali rilasciati;

ss) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole «per le finalità di cui al comma 1, il GSE» valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

tt) all'articolo 36, comma 3, dopo le parole «il GSE», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

uu) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»;

vv) all'allegato 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e fino al rilascio della regolamentazione Ecodesign, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere  almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del decreto 06 agosto 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2009, n. 224 (Allegato 4.2.2.C specifiche tecniche pompe di calore);

b) Le prestazioni devono essere misurate in conformità alle norme:

UNI EN 14511:2004 per pompe di calore elettriche;

EN 12309-2:2000: per pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul P.C.I.);

EN 14511:2004 per le pompe di calore a gas a motore endotermico.

c) Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I sono ridotti del 5 per cento.»

zz) all'allegato 4, punto 6, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che, nel caso di pompe di calore ad assorbimento, le competenze fondamentali consistono anche nella comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento dei componenti e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF).



ALLEGATO 2

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302.

 

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

 

Le Commissioni riunite VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

preso atto dei rilievi espressi dalle Commissioni Bilancio e Agricoltura ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) alle premesse del decreto sia inserito il seguente richiamo: «Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010)11»;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera e), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura, » siano inserite le seguenti: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,»;

3) all'articolo 4, sia sostituito il comma 4 con il seguente: «4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.»;

4) all'articolo 4, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni»;

5) all'articolo 5, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per gli impianti a biomassa non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza installata e il combustibile rinnovabile utilizzato»;

6) si consideri la necessità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato, secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.; 

7) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «della falda», siano aggiunte le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici»;

8) all'articolo 7, si chiarisca che gli impianti pilota devono essere ad emissione zero, che non possono essere autorizzati più di 3 impianti pilota per ciascun soggetto proponente e che è imposto l'obbligo della coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito positivo della ricerca;

9) All'articolo 8, comma 5, siano sostituite le parole: «Decorso un anno» con le seguenti: «Decorsi sei mesi» e dopo le parole: «in aree agricole» siano inserite le seguenti: «fatti salvi quelli già autorizzati alla stessa data di decorrenza»;

10) allo stesso comma 5 dell'articolo 8, sia soppressa la lettera a) e sia previsto un limite adeguato ad evitare l'utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare pesanti impatti ambientali; alla lettera b) siano aggiunte, in fine, le parole: «e a 200 KW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400 (soli)»; sia aggiunta la seguente lettera: «c) per superfici agricole nella disponibilità del proponente fino a 5 ettari, in deroga alle restanti condizioni di cui al presente articolo, non sia destinata ad impianti fotovoltaici una superficie superiore al 20 per cento di quella disponibile;»;

11) dopo il comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. I limiti di cui al comma 5 non si applicano in ogni caso alle aree che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano essere aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi di disposizioni nazionali, regionali o locali.»;

12) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le Regioni possono stabilire limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali non utilizzabili a fini di coltivazione, contaminate previa messa in sicurezza del sito, incolte da almeno 5 anni o degradate previo ripristino»;

13) allo stesso articolo 8, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di biogas collocati in zone agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2, la potenza nominale dell'impianto non sia superiore ad 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW di potenza termica nominale inferiore. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti parametri volti a definire le percentuali massime di coltivazioni dedicate impiegabili negli impianti a biogas, al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana e zootecnica; tale percentuale non può essere superiore al 15 per cento del totale delle coltivazioni dell'azienda agricola.»;

14) all'articolo 9 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili, diversi da quelli fissati dal presente decreto o da leggi regionali, sono aggiornati;»;

15) all'articolo 10, comma 2, siano soppresse le parole: «operanti in regime di scambio sul posto»;

16) all'articolo 11, comma 1, lettera c), al capoverso comma 3, siano effettuate le seguenti modifiche, previa verifica della conformità alle norme comunitarie: siano soppresse le parole: «e la documentazione»e al capoverso comma 4, dopo le parole: «o di singole unità immobiliari» siano inserite le seguenti: «già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

17) all'articolo 19, comma 1, lettera c) siano aggiunte le parole: «con oneri a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale» 

18) sia modificato l'articolo 22, nel senso di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell'asta a ribasso per l'assegnazione dell'incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi;

19) all'articolo 22, comma 2, lettera e), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'incentivo è altresì attribuito alla produzione da rifacimenti totali o parziali di impianti esistenti a condizione che tali rifacimenti aumentino la produttività degli impianti stessi, garantiscano un notevole efficientamento energetico, prevedano la realizzazione di rilevanti investimenti e assicurino un prolungamento della vita utile degli impianti.»;

20) all'articolo 22, comma 22, lettera f), dopo le parole: «da biomasse e biogas» sia aggiunta la seguente: «anche»;

21) al medesimo articolo 22, comma 2, dopo la lettera f) sia inserita la seguente: «f-bis) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;»;

22) all'articolo 22, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis. Il diritto a fruire dei certificati verdi per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1o gennaio 2008 ed alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, può essere commutato, su richiesta del produttore, nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi medesimi, ad un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE provvede a predisporre una procedura di conversione del sistema di incentivazione.»;

23) allo stesso articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole «dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,»;

24) allo stesso articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per le produzioni di energia elettrica derivanti da impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani»;

25) allo stesso articolo 22, comma 5, lettera a), le parole: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dell'articolo 7» siano sostituite dalle seguenti: «le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7»;

26) all'articolo 22, comma 6, le parole «entro un anno» siano sostituite dalle parole «entro sei mesi»;

27) sia inserito dopo l'articolo 22 un articolo che preveda l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 4 e 5 del citato articolo 22, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate;

28) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2005, n. 265, S.O.» relativamente ai certificati verdi prodotti da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento;

29)sia previsto, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 /92 (cd CIP6); 

30) all'articolo 23, comma 10, siano sostituite le parole da «che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data» con le seguenti: «mantengono il diritto all'incentivo stabilito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; e sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2014»; e le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2016»;

31) allo stesso articolo 23, comma 11, lettera d) le parole: «1o gennaio 2013» siano sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;

32) all'articolo 24, comma 2, lettera d) dopo la parola «apparecchiature» siano aggiunte le parole «effettuati a partire dall'anno 2009»;

33) all'articolo 26, comma 1, le parole: «31 dicembre 2012» siano sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2011»;

34) all'articolo 27, comma 1, sia sostituita la lettera b) con la seguente: «b) è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi»;

35) all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e a GPL»;

36) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo;

37) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, in considerazione dell'articolo 21 della Direttiva 2009/28/CE che considera il contributo dei biocarburanti di seconda generazione come equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;

38) l'articolo 29-bis, inerente ad interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, sia inserito nel capo II anziché nel capo III;

39) all'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), punto i), siano aggiunte, in fine, le parole: «con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione»;

40) all'articolo 33, comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» siano aggiunte le parole «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

41) all'allegato 2, punto 5, siano inseriti tra gli impianti incentivati di solare termico anche quelli del solare termico a concentrazione per i quali non esistono le certificazioni UNI, prevedendo un'approvazione tecnica di tali impianti da parte dell'ENEA;

42)siano rafforzati gli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del presente decreto, anche effettuando una ricognizione dei soggetti preposti ai controlli, attualmente a disposizione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, coordinandoli tra loro ed evitando duplicazioni di funzioni;

43)preveda il Governo, in connessione al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 36, l'obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale, distinti per area geografica, tipologia e taglia degli impianti, proprietà e società di gestione, autorizzazione unica o altro titolo abilitativi, previa tempestiva trasmissione da parte delle regioni e dei comuni, attraverso canali telematici, dei titoli abilitativi finali rilasciati;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con  l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;

b) in considerazione degli elevati costi legati alle necessarie politiche di incentivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, affinché il raggiungimento di tali obiettivi non sia a carico esclusivo dei consumatori di energia elettrica, valuti il Governo l'opportunità di garantire una equa ripartizione di tali oneri sulla fiscalità generale;

c) al fine di mantenere corretti equilibri nei mercati delle biomasse legnose, valuti il Governo, sulla base degli incentivi concessi alle biomasse e delle informazioni fornite dagli organismi consortili incaricati del recupero e del riuso dei rifiuti del legno, l'opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale che dimostri una programmazione sostenibile delle quantità di biomasse necessarie sia ai riciclatori del legno sia ai produttori di energia rinnovabile da biomasse;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera g) all'articolo 2, recante la definizione di teleriscaldamento, con la seguente:

«g) «infrastruttura teleriscaldamento/tele raffreddamento»: Sistema di distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti, tramite una rete, per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi, produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario e/o uso in processo di lavorazione»;

e) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, dopo la lettera p), la seguente definizione relativa alle pompe di calore: «q) «pompa di calore»: dispositivo o impianto che fornisce calore all'ambiente a temperatura controllata o climatizzato, prelevando energia rinnovabile da una sorgente termica a temperatura inferiore;»;

f) valuti il Governo l'opportunità di individuare con maggiore chiarezza gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi;

g) all'articolo 4, comma 3, prevedere la sostituzione delle parole «riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue», con le parole «riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica e collocati in aree confinanti»;

h) all'articolo 5, prevedere espressamente che la pubblica amministrazione e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, siano tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento di autorizzazione unica;

i) con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal DL n. 78 del 2010;

l) all'articolo 6, comma 10, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida venga applicata altresì anche agli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione parziale o totale di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili; 

m) valuti il Governo l'opportunità di semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti;

n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici;

o) all'articolo 6-bis, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di specificare che per l'installazione delle pompe di calore, considerate estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera, non sia prevista alcuna procedura autorizzativa;

p) all'articolo 8, comma 5 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che «i richiedenti l'autorizzazione per la costruzione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola siano coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, nonché società ed imprese agricole da essi partecipate che abbiano in proprietà o in locazione i relativi terreni, o enti pubblici, o proprietà collettive quali comunanze e usi civici»;

q) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 8 un comma aggiuntivo a favore di un riequilibrio dei prezzi dei cereali utilizzati dagli impianti di biomassa e biogas, nel senso di riconoscere gli incentivi prioritariamente alla produzione di energia effettuata da imprenditori agricoli e agli impianti alimentati con colture dedicate ed effluenti di allevamento;

r) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «evoluzione normativa», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «e in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica»;

s) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di abrogare le disposizioni previste dal comma 2, lettera d) che, introducendo il criterio della «replicabilità su larga scala», sembra limitare l'accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (smart grids) successivi a tale fase preliminare;

t) valuti il Governo l'opportunità di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di cogenerazione abbinate a reti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, in primo luogo armonizzando e rendendo coerenti le diverse norme in materia che si sono succedute nel tempo e inoltre, consentendo il reale impiego di energia termica che recuperi virtuosamente anche quell' energia a bassa entalpia che andrebbe altrimenti dispersa; in particolare,all'articolo 20, valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'inserimento nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi in luogo dei certificati verdi, degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento in ambiente agricolo che entreranno in esercizio dall'anno 2013;

u) al fine di evitare l'utilizzo di combustibili impropri negli impianti di produzione energetica da biomasse e i conseguenti problemi di accettazione da parte della popolazione delle aree interessate, nonché al fine di dare maggior peso al principio di «filiera corta», valuti il Governo l'opportunità di inserire, al comma 3 dell'articolo 22, disposizioni volte a:

1) dettare norme di maggior favore per gli impianti che nell'ambito della filiera corta predispongano una accurata pianificazione del proprio bacino di approvvigionamento, tale da assicurarne la regolarità, la continuità e l'efficiente funzionamento;

2) introdurre la sanzione aggiuntiva della perdita dell'incentivazione per gli impianti che violino le prescrizioni in materia di combustibili utilizzabili;

3) prevedere disposizioni che favoriscano la stabilità dei rapporti tra fornitori dei combustibili e l'impianto, ivi compresa la partecipazione societaria dei fornitori stessi sino alla data di esaurimento degli incentivi; 

4) aggiornare costantemente la definizione di «parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani» sulla base del miglioramento delle conoscenze e tenuto conto della necessità di applicare il principio di precauzione;

v) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, con riferimento all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, l'incentivo è maggiore per gli impianti integrati;

z) all'articolo 22, comma 4, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tale limite sia innalzato con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

aa) all'articolo 22, comma 4, lettera e), in luogo del riconoscimento da parte del GSE di un valore minimo di incentivo per gli impianti interessati dalle procedure d'asta, valuti il Governo l'opportunità di fissare, già nel presente decreto legislativo, un valore minimo di incentivo che possa assicurare comunque il rientro degli investimenti effettuati;

bb) all'articolo 23, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: «2013» con «2012» e la parola: «2012» con «2011»;

cc) all'articolo 23, comma 5, valuti il Governo la possibilità di sostituire le parole «al 70 per cento» con le seguenti «all'85 per cento», allo scopo di incrementare il prezzo del ritiro dei certificati verdi in eccesso da parte del GSE fino al 2015;

dd) all'articolo 23, comma 11, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente lettera:

«e-bis. al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole: dal: «per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza» fino alla fine del comma.»;

ee) valuti il Governo l'opportunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e il GSE, e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti alimentati con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

ff) all'articolo 26, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

«f-bis). L'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno - ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, in grado di incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria - e finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora tali impianti siano in grado di produrre anche energia elettrica, l'incentivo è concesso anche per tale produzione secondo i relativi regimi incentivanti.»;

gg) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera f), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere la seguente:

«f-bis) il periodo di rilascio dei titoli di efficienza energetica agli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è esteso a 15 anni e il quantitativo di titoli rilasciati a tali impianti è pari a 1,5 volte il quantitativo di risparmio di energia primaria da essi realizzato;

hh) valuti il Governo l'opportunità di sostenere la qualità e la tracciabilità delle biomasse legnose da filiera corta, promuovendo la realizzazione di piattaforme logistiche di produzione di biocombustibili legnosi di qualità;

ii) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il punto iv)con il seguente: «iv) Apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale quali,  ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A.) e pompe di calore;

ll) all'articolo 28, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere il punto «viii. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale»;

mm) all'articolo 29, valuti il Governo la coerenza del comma 4 con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti previsti dalla Direttiva 2009/28/CE e consideri l'opportunità di sopprimere il comma 4 medesimo;

nn) all'articolo 29-bis, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in applicazione delle norme vigenti, meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e dello sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche;»;

oo) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un espresso rinvio al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE, prevedendo in esso tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti, i quali saranno dimostrati dagli operatori economici che a tal fine possono avvalersi di uno dei metodi seguenti:

1. il sistema nazionale o uno dei sistemi nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea;

2. i sistemi volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea;

3. gli Accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall'Unione Europea e riconosciuti dalla Commissione ai fini della direttiva;

pp) all'articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la lettera a), inserire alla lettera b) una limitazione temporale, non superiore a 15 anni e aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati Membri può comprendere operatori privati.»;

qq) all'articolo 32, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. La cooperazione per progetti comuni con Paesi terzi può comprendere operatori privati.»;

rr) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole «per le finalità di cui al comma 1, il GSE» valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

ss) all'articolo 36, comma 3, dopo le parole «il GSE», valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: «avvalendosi del supporto dell'ENEA»;

tt) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»;

uu) all'allegato 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e fino al rilascio della regolamentazione Ecodesign, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che la predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:

a) il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del decreto 06 agosto 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 settembre 2009, n. 224 (Allegato 4.2.2.C specifiche tecniche pompe di calore);  

b) Le prestazioni devono essere misurate in conformità alle norme:

UNI EN 14511:2004 per pompe di calore elettriche;

EN 12309-2:2000: per pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul P.C.I.);

EN 14511:2004 per le pompe di calore a gas a motore endotermico.

c) Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato H e allegato I sono ridotti del 5 per cento.»

vv) all'allegato 4, punto 6, lettera i), valuti il Governo l'opportunità di aggiungere che, nel caso di pompe di calore ad assorbimento, le competenze fondamentali consistono anche nella comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento dei componenti e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF).

 



VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

 

La seduta comincia alle 10.30.

 

Sui lavori della Commissione.

 

Raffaella MARIANI (PD), con riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di fonti rinnovabili su cui le Commissioni riunite VIII e X si erano pronunciate con un parere favorevole con condizioni e con osservazioni votato all'unanimità, fa presente che da notizie di stampa sembrerebbe che nel decreto legislativo che il Governo si accinge ad adottare in via definitiva sarà introdotto il limite degli 8 mila megawatt ai fini dell'erogazione degli incentivi. A tale proposito, osserva come dall'introduzione di tale limite deriverebbero conseguenze negative per un comparto che conta 150 mila lavoratori e come gli incentivi in materia di fonti rinnovabili abbiano svolto e svolgano una importante funzione anticiclica. Dichiara di non concordare sulle argomentazioni addotte a favore di una restrizione nell'erogazione degli incentivi, ritenendo errato, in primo luogo, contrapporre le fonti rinnovabili all'energia nucleare e, in secondo luogo, considerare gli incentivi causa di un ingiusto appesantimento della bolletta pagata dai cittadini. Conclude richiamando l'attenzione sull'approvazione all'unanimità da parte delle Commissioni riunite VIII e X del parere sullo schema di decreto legislativo per la promozione delle fonti rinnovabili, espresso al termine di un accurato ed approfondito lavoro istruttorio.

Roberto TORTOLI (PdL), presidente, esprime perplessità in ordine al contenuto delle notizie di stampa a cui faceva riferimento l'onorevole Mariani, sottolineando come tra gli obiettivi a livello europeo nel settore energetico sia sempre stata ritenuta importante l'energia da fonti rinnovabili in un'ottica di riduzione dell'energia da fonti fossili. In tale quadro, ritiene che occorra una coerenza di fondo nell'azione del Governo.



X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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Martedì 1o marzo 2011. - Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.15.

 

Sui lavori della Commissione.

Federico TESTA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che da notizie di stampa si è appreso che il testo del decreto legislativo sulle energie rinnovabili, sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno recentemente espresso il proprio parere, sarebbe stato ulteriormente modificato dal Governo con l'introduzione di nuove disposizioni. Si tratterebbe, in particolare, di un blocco agli incentivi per il solare fotovoltaico per i quali si è stabilito un tetto a 8 mila MW. Lamenta che, con questo irrituale modo di procedere, le Commissioni parlamentari sono state private della possibilità di esprimere il loro parere su una questione di fondamentale importanza, atteso che il limite posto per l'incentivazione al fotovoltaico ne vanifica, di fatto, l'applicabilità.

Manuela DAL LAGO, presidente, osserva che le Commissioni riunite VIII e X hanno espresso, con una sostanziale e dichiarata condivisione da parte del Governo, il proprio parere contenente numerose condizioni e osservazioni. Sottolinea che, anche da notizie in suo possesso, il parere espresso sarebbe stato ampiamente disatteso nel testo che i ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente si accingono a presentare in Consiglio dei ministri. Assicura che, unitamente al presidente dell'VIII Commissione, Angelo Alessandri, sta seguendo costantemente la questione affinché siano recepite nel testo del decreto legislativo sulle fonti rinnovabili le condizioni e il maggior numero di osservazioni contenute nel parere parlamentare.

Federico TESTA (PD) osserva che si tratta di questioni diverse: il Governo può anche parzialmente disattendere il parere delle Commissioni parlamentari, ma non può inserire nel testo definitivo disposizioni nuove che non sono state in alcun modo esaminate dalle Camere.

Fabio GAVA (PdL) esprime la preoccupazione che nel nuovo testo del decreto  i tagli previsti per l'eolico potrebbero avere carattere retroattivo e applicarsi anche a istanze in corso di autorizzazione.

Manuela DAL LAGO, presidente, osserva che, se queste informazioni fossero confermate, il Governo verrebbe meno ad un rapporto di leale collaborazione con il Parlamento.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il proprio gruppo, se fossero confermate le notizie sull'introduzione di nuove disposizioni nel testo del decreto, interverrà con azioni opportune in seguito alla sua pubblicazione.



XIV COMMISSIONI PERMANENTE

(Politiche Dell’Unione europea)

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

(omissis)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Atto n. 302.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra nel dettaglio i contenuti dello schema di decreto in esame, che recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ricorda che la direttiva 2009/28/CE fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia. In particolare, la citata direttiva mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo globale «20-20-20» della Comunità.

Per l'Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2 per cento, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17 per cento. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia entro il 2020.

Una delle principali novità della direttiva 2009/28/CE è la previsione in base alla quale gli Stati membri devono adottare un Piano di azione nazionale che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020. La delega per l'attuazione della direttiva è contenuta nella legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), che all'articolo 17, comma 1, reca i principi e criteri direttivi per tale attuazione.

L'articolo 1 dello schema precisa che il medesimo, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17 per cento e che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

L'articolo 4 assoggetta la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

L'articolo 5 conferma l'assoggettamento all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi.

L'articolo 6 prevede, per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida dettate dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (impianti di minore potenza), la sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) con una procedura abilitativa semplificata, caratterizzata - rispetto alla DIA - da ulteriori misure acceleratorie e dalle previsione di appositi elaborati tecnici. Viene inoltre consentito alle Regioni di estendere l'applicazione di tale procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell'attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

L'articolo 6-bis definisce le condizioni per l'assoggettamento alle procedure semplificate degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L'articolo 6-ter mira ad incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle Regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e dichiarando di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22/2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotelmoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

L'articolo 8 condiziona l'accesso agli incentivi statali al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base dell'evoluzione della normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali è consentito solamente per gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW.

L'articolo 9 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione - che le Regioni possono incrementare - e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.

L'articolo 10 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5  per cento, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Sono inoltre previsti i criteri per il riordino - con apposito decreto - degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

L'articolo 11 reca alcune modifiche al decreto legislativo 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

L'articolo 12 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE) il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.

L'articolo 13 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

Ai fini di una maggiore efficienza del sistema, l'articolo 14 disciplina il procedimento unico di autorizzazione cui sono assoggettati la costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo 4, comma 4, vale a dire le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti a fonti rinnovabili.

L'articolo 15 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.

Ai sensi dell'articolo 16, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.

L'articolo 17 dispone che con periodicità biennale l'Autorità per l'energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

L'articolo 18 demanda a direttive dell'AEEG la definizione delle condizioni tecniche ed economiche alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas naturale.

L'articolo 19 contempla tre modalità alternative, a scelta del produttore, per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l'articolo 20 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (TU dell'edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a valere sul consumo di gas metano.

L'articolo 21 precisa che la riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo  al contempo la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori.

L'articolo 22 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi, per i quali si prevede una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della materia prima utilizzata.

L'articolo 23 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogata la norma relativa ai decreti di fissazione dell'incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1o gennaio 2012 non è soggetta al predetto obbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. È inoltre previsto che a partire dal 2013 la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse omnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Si stabiliscono infine le condizioni per il mantenimento dell'attuale incentivo a seguito di rifacimento totale o parziale e la conversione per gli anni successivi al 2015 dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, in modo da garantire la redditività degli investimenti realizzati.

L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.

L'articolo 25 prevede che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'articolo 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui all'articolo 27).

Ai sensi dell'articolo 26, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012 spettano incentivi di durata quinquennale che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.

Ai sensi dell'articolo 27, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'articolo 7 del decreto legislativo 115/2008 definiscono: le modalità con cui gli obblighi per le imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; un'interfaccia unica per l'emissione dei certificati bianchi gestita  dal GSE nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

L'articolo 28 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal decreto legislativo 115/2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L'articolo 28-bis dispone che per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto possono avere una durata massima di 180 mesi, anziché i 72 mesi attualmente previsti. Vengono altresì disciplinati definizione e copertura degli oneri di gestione del citato fondo rotativo.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di biocarburanti, ossia carburanti derivati da biomassa destinati ad autotrazione, modificando ed integrando l'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2/2006 che ha definito il quadro per l'immissione al consumo dei biocarburanti rinnovabili.

L'articolo 29-bis istituisce un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

L'articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. La garanzia serve ai fornitori per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

L'articolo 31 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 32, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.

L'articolo 33 prevede la possibilità per le Regioni di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili. Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell'articolo 2, co. 167, L. 244/2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 34, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell'accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l'individuazione dei quali si rinvia all'emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE.

L'articolo 35 rinvia al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

L'articolo 36 disciplina l'integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

L'articolo 37 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 38 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 39 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.


 

 


XIV COMMISSIONI PERMANENTE

(Politiche Dell’Unione europea)

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.10.

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Atto n. 302.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, si riserva di formulare, nella seduta già convocata per domani, una proposta di parere sull'atto in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


XIV COMMISSIONI PERMANENTE

(Politiche Dell’Unione europea)

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Atto n. 302.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento che, recependo  la direttiva 2009/28/CE, contribuisce ad attuare le disposizioni che fanno parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, inscrivendo in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Valutato altresì positivamente il fatto che il Governo abbia, in sede di predisposizione dello schema di decreto, accolto diverse proposte di modifica formulate dalle regioni, nonché dall'ANCI e dell'UNCEM, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.


 

 


Senato della Repubblica

 


 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDì 14 DICEMBRE 2010

 

229a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
D'ALI'

 

La seduta inizia alle ore 16,05

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"(n. 302)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il senatore FLUTTERO (PdL) relatore, illustra l'atto di Governo in titolo che mira a dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a raggiungere gli obiettivi in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e nei trasporti (articolo 1). La predetta direttiva, contenuta nell'allegato B della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), è volta a limitare la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e le emissioni di gas ad effetto serra promuovendo l'efficienza energetica ed un trasporto più pulito. Sono pertanto previsti nuovi meccanismi e nuovi obblighi per gli Stati membri per raggiungere nel 2020 l'obiettivo globale "20-20-20".

In tale contesto l'Italia dovrà coprire il 17 per cento dei consumi finali di energia (articolo 3) con fonti rinnovabili attestando il consumo finale di energie rinnovabili a 22,6 megatep. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la stessa direttiva 2009/28/CE fissa al 10 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili e prevede una valutazione delle misure adottate nel 2014 che non dovrà comunque intaccare gli obiettivi generali. Tra le novità introdotte dalla predetta direttiva 2009/28/CE vi sono inoltre: la definizione del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili che, in coerenza con l'obiettivo complessivo assegnato al Paese, fissa gli obiettivi specifici in ciascun settore e delinea le misure più appropriate per il loro perseguimento; i criteri di sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi; le procedure amministrative semplificate e accelerate per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; le norme in materia di accesso alle reti da parte di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili; le misure di flessibilità per ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati e favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri o regimi di sostegno comuni; la garanzia di origine per l'energia elettrica.

In particolare, il Titolo II reca le procedure amministrative e la regolamentazione tecnica. L'articolo 5 tratta il regime amministrativo di riferimento per l'autorizzazione unica. L'articolo 6 disciplina la procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile. L'articolo 6-bis reca i regimi di autorizzazione della procedura abilitativa semplificata o in attività libera per gli impianti termici e le pompe di calore. L'articolo 7 reca il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per promuovere lo sviluppo di nuove centrali a ridotto impatto ambientale. L'articolo 9 prevede l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005 con riferimento alle modalità di certificazione energetica degli edifici.

Il Titolo III disciplina le attività di informazione e di formazione prevedendo che il gestore dei servizi energetici (GSE) realizzi un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali nel settore dell'efficienza energetica (articolo 12). L'articolo 13 disciplina i sistemi di certificazione degli installatori prevedendo i requisiti tecnico-professionali necessari per svolgere l'attività di installazione su piccola scala.

Il Titolo IV reca norme in materia di reti energetiche. L'articolo 14 individua il regime di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta dagli impianti rinnovabili. L'articolo 15 e l'articolo 16 disciplinano gli interventi per lo sviluppo delle reti tecniche di trasmissione e per lo sviluppo della rete di distribuzione. L'articolo 17 attribuisce ulteriori compiti in materia di accesso alle reti elettriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Gli articoli 18 e 19 disciplinano il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale e l'incentivazione di tale risorsa energetica al fine di facilitarne l'immissione nella rete del gas naturale. L'articolo 20 reca norme finalizzate allo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento ed il teleraffreddamento.

Il Titolo V disciplina i regimi incentivanti prevedendo meccanismi per facilitare l'impiego dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un sistema di tariffe per gli impianti fino a 5 megawatt ed un meccanismo di aste al ribasso per gli impianti di potenza superiore, a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'articolo 24 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi con altri incentivi pubblici comunque denominati. L'articolo 25 reca interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante i contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (articolo 26) o mediante il rilascio dei certificati bianchi (articolo 27). L'articolo 28 prevede misure in materia di efficienza energetica disponendo che l'ENEA avvii le attività a tal fine previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 trasmettendo al Ministero dello sviluppo economico schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi. L'articolo 28-bis stabilisce la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato in centottanta mesi in deroga al termine previsto dall'articolo 1, comma 1111 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). L'articolo 29 disciplina le modalità di incentivazione dei biocarburanti stabilendo la quota minima di immissione per gli anni 2013-2014. L'incremento per gli anni successivi sarà stabilito con decreto ministeriale. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, si prevede una maggiorazione del contributo energetico rispetto al contenuto energetico effettivo dei biocarburanti diversi da quelli ricavati da rifiuti e sottoprodotti. L’articolo 29-bis risponde all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibro dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili e prevede l'istituzione di un fondo alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. L’articolo 30 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Lo scopo della garanzia è di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. L'articolo 31 stabilisce i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, allorché si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016, in un'ottica di contenimento dell'onere e di contribuzione dell'energia importata al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili. L'articolo 33 prevede che le regioni e le province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili senza pregiudizio in termini di conseguimento dell'obiettivo per la regione trasferente. L'articolo 34 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere conteggiati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE in materia di specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio. L'articolo 35 dispone che ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi si rinvia alle disposizioni attuative della citata direttiva 2009/30/CE, ivi incluse quelle relative alle sanzioni.

L'articolo 36 stabilisce che il sistema statistico in materia di energia sia integrato al fine di assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, e che tale monitoraggio consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali. A tale fine, il GSE organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali e a stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Il senatore FERRANTE (PD) interviene incidentalmente esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di decreto legislativo in esame, il cui obiettivo è quello di non far gravare eccessivamente il meccanismo della incentivazione delle fonti rinnovabili sui costi delle bollette elettriche. Alcune parti dello schema di decreto sono tuttavia suscettibili di miglioramento, come nel caso della procedura abilitativa semplificata e per la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabili, di cui all'articolo 6. Con riferimento all'articolo 8, comma 5, relativo agli impianti a terra con potenza nominale non superiore ad un megawatt o per i quali il rapporto tra potenza nominale dell'impianto e superficie del terreno interessato non sia superiore a 50 kilowatt per ettaro, ritiene che la disposizione sia formulata in modo tale da scoraggiare l'installazione degli impianti o di pregiudicare i progetti in via di realizzazione. L'articolo 22 delinea il regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fissando a 5 magawatt il limite oltre il quale è previsto il ricorso delle aste al ribasso. A tale riguardo suggerisce di eliminare tale limite quantitativo e di fissare, alternativamente, il limite minimo del maggior ribasso possibile riducendo il termine per l'emanazione del decreto volto a stabilire tale limite a novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame. L'articolo 23 prevede poi un periodo di transizione, decorso il quale il valore dei certificati verdi è ridotto del 30 per cento. A tale proposito giudica più ragionevole una riduzione di tale valore contenuta tra il 10 ed 15 per cento, che riduca il rischio di rendere diseconomica la gestione degli impianti. Con riferimento all'efficienza energetica nel settore termico sostiene infine la necessità di trovare un meccanismo di incentivazione più efficace rispetto a quello previsto dalle vigenti forme di incentivazione fiscale.

 

La senatrice MAZZUCONI (PD) interviene incidentalmente, sottolineando la necessità di chiarire quale sia il riferimento alle aree agricole di cui al comma 5 dell'articolo 8 e se la nuova disciplina debba estendersi agli impianti già realizzati. Andrebbe altresì specificato il riferimento alle piccole dimensioni dell'impianto di cui all'articolo 26.

 

Il presidente D'ALI' interviene incidentalmente, condividendo l'esigenza di maggior chiarezza sulla questione relativa alla individuazione della aree agricole, anche in considerazione delle competenze della Commissione in tema di assetto del territorio e di tutela del paesaggio. Per quanto riguarda invece le piccole dimensioni dell'impianto, ogni dubbio dovrebbe essere chiarito dai previsti decreti ministeriali. Fa presente infine che la disciplina dettata dallo schema in esame varrà soltanto per il futuro.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


 

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDì 1° febbraio 2011

 

241a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
D'ALI'

La seduta inizia alle ore 15,05

 


IN SEDE CONSULTIVA

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (n. 302)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

 

 Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2010.

 

 Il presidente D'ALI' dichiara aperta la discussione.

 

Il senatore FERRANTE (PD) illustra una serie di considerazioni ed indicazioni che il Gruppo del Partito Democratico ritiene debbano essere inserite nelle osservazioni di competenza della Commissione. Gli articoli 5 e 6 intervengono sui meccanismi autorizzatori (autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata) per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all’esercizio degli impianti, creando problemi di coordinamento con le previgenti procedure (ad esempio DIA e SCIA, di recente istituzione), con il rischio di dubbi interpretativi, di conflitti istituzionali e di incerta applicazione. Appare opportuno un intervento che chiarisca la tipologia di impianti ed i casi ai quali si applicano l’autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e che chiarisca senza alcuna incertezza come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA, come modificate dal decreto-legge n. 78 del 2010. Appare opportuno inserire un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 5, che stabilisca che al fine di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, il richiedente la connessione alle reti elettriche, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, è tenuto al versamento di un corrispettivo a fondo perduto per la prenotazione della capacità sulla rete per tutto il periodo di occupazione della capacità stessa nelle aree e per le linee critiche individuate dal gestore della rete secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. All'articolo 6, comma 8, occorre fissare la soglia di estensione della procedura abilitativa semplificata sino ad 1 MW, fatte salve le possibilità di diverse indicazioni di Regioni e Provincie autonome per quanto di loro competenza. Risulta opportuno, pertanto, sostituire le parole da "Le Regioni" sino alle parole "definendo" con le seguenti parole: "La soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 è estesa agli impianti di potenza nominale sino a 1 MW. Le Regioni e le Province autonome possono definire". All'articolo 8, comma 5, si dovrebbero eliminare il limite di potenza installata (1 MW) e quello di potenza specifica (50 kW/ettaro) attribuendo alle Regioni, sentite le Province, la facoltà di individuare aree di pregio, a coltivazione tipica o meritevole di tutela paesaggistica in cui vietare tali installazioni, al fine di individuare un giusto equilibrio tra un corretto impulso alla diffusione di fonti rinnovabili e la salvaguardia del territorio. Risulta opportuno, pertanto, sostituire il comma 5 con il seguente: "Le Regioni individuano le aree agricole di pregio, a coltivazione tipica o meritevoli di tutela paesaggistica nelle proprie linee guida regionali, anche in base ai piani paesaggistici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, in cui non è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra.". All'articolo 22, comma 2, lettera c), occorre mantenere costante il valore dell’incentivazione, eliminando il riferimento al valore economico dell’energia prodotta. All'articolo 22, comma 3, lettera d), occorre espungere dalla definizione del valore dell’incentivo i costi relativi all’andamento dell’approvvigionamento in modo da evitare improprie distorsioni del mercato sulle materie prime. All'articolo 22, comma 2, alla lettera e), occorre eliminare la parola "esclusivamente" e sostituire le parole "di integrale ricostruzione" con le parole "con un sostanziale ammodernamento, attraverso rifacimenti parziali, che ne consentano un prolungato riutilizzo, prevedendo in questo caso incentivi proporzionali ai costi sostenuti con criteri da fissarsi con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". All'articolo 22, comma 5, occorre aggiungere la lettera i)al fine di prevedere la possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili,le diverse forme di incentivazione. Con riferimento all'articolo 22, comma 3, nella determinazione dei valori di incentivo occorrerebbe tener conto del principio di gerarchia, come riportato nel decreto legislativo n. 205 del 2010 in materia di rifiuti, e promuovere primariamente l’utilizzo di scarti e rifiuti che derivino da attività industriali. Con riferimento all'articolo 22, comma 4, il meccanismo delle aste quale strumento per la concorrenzialità ed il conseguente risparmio per il cittadino, si presenta poco convincente, indefinito e complicato nell’applicazione. Occorrerebbe quindi rinunciare a questo meccanismo o almeno chiarirne maggiormente le modalità applicative al fine di evitare fenomeni distorsivi nell’accesso alle gare da parte dei soggetti interessati. In ogni caso, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all’incentivazione mediante aste al ribasso, tale limite dovrebbe essere innalzato almeno a 30 MW con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili. All'articolo 22, comma 6, occorre ridurre a 90 giorni i tempi necessari per l’emanazione dei decreti attuativi sulla definizione del nuovo meccanismo di incentivazione, al fine di concedere agli operatori più tempo per una corretta valutazione economica degli investimenti. Con riferimento all'articolo 23, comma 5, si ritiene opportuno che il meccanismo dei certificati verdi cessi al 31 dicembre 2012 e che il GSE debba procedere al ritiro dei certificati verdi entro e non oltre la produzione relativa al periodo 2011-2013. Si ritiene inoltre che il prezzo di ritiro dei predetti certificati possa essere anche superiore al 70 per cento attualmente previsto nel decreto, ma comunque non superiore all’85 per cento. All'articolo 26, comma 1, le parole "31 dicembre 2012" dovrebbero essere sostituite dalle parole "31 dicembre 2011". All'articolo 26, comma 1, lettera b), le parole da "è pari a cinque anni" sino a "dell’intervento" dovrebbero essere sostituite con le parole: "è stabilito con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto". All'articolo 29-bis si afferma genericamente che il Ministro dello sviluppo economico individuerà gli interventi e le misure per lo sviluppo tecnologico. E’ necessario indicare con quale strumento tale individuazione sarà effettuata prevedendo, inoltre, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sarebbe opportuno, nell’ambito della legislazione vigente in materia, prevedere meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche. In questo ambito occorrerebbe inoltre promuovere una maggiore interazione tra i soggetti pubblici attivi nel settore (ENEA) e i soggetti privati. L'ENEA, a seguito della trasformazione in agenzia operante nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, ha competenze e compiti in parte sovrapponibili con quanto previsto dallo schema in oggetto. Inoltre compiti specifici sono attribuiti all’ENEA dal decreto legislativo n. 115 del 2008, di recepimento della direttiva CE 2006/32, in particolare dagli articoli 12, 13 e 36. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera p) occorre aggiungere le seguenti lettere "q) bioraffineria: sistema che integra processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto; r) bioprodotti: beni realizzati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante erbacee, alberi o parti di esse, utilizzati sia come beni di consumo sia come materie prime in processi industriali contenenti almeno il 30 per cento di carbonio da fonte rinnovabile". Riguardo all'articolo 4, comma 3, sulla determinazione dei casi in cui la presentazione di più progetti in aree contigue siano da considerarsi come un unico impianto appare ragionevole la proposta delle Regioni. Con riferimento all'articolo 6, comma 1, si dovrebbe valutare l’opportunità di destinare l’intero importo dell’addizionale provinciale e comunale all’accisa sull’energia elettrica agli enti locali in cui siano allocati gli impianti indipendentemente dalla potenza installata. L’attuale formulazione della norma prevede l’attribuzione dell’addizionale agli enti locali dove siano ubicate le utenze per forniture di energia elettrica con potenza non superiore ai 200 KW. All'articolo 6-bis, comma 4, dopo le parole "pompe di calore" si dovrebbero aggiungere le seguenti parole "o di impianti solari termici". Con riferimento all'articolo 9, è opportuno prevedere che avvenga entro 60 giorni l’emanazione del decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 192 del 2005, che deve stabilire i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica fondamentale per l’applicazione dell’articolo 9. All'articolo 9, comma 5, piuttosto che vietare tout court la combustione di biomasse sarebbe ben più efficace permettere alle Regioni di attivare politiche per la progressiva sostituzione di apparecchi tradizionali (stufe e caminetti) con stufe, caldaie, impianti moderni e tecnologicamente avanzati che già oggi riducono da 4 a 5 volte le emissioni di polveri sottili rispetto agli attuali limiti di legge. Pertanto, si dovrebbe aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso dell’utilizzo della combustione delle biomasse tale uso è consentito nel solo caso in cui il limite di emissione di PM10 e PM2,5 risultino significativamente inferiori all'impianto sostituito.". Poiché per il bonus volumetrico occorre prendere in considerazione la funzione acqua calda sanitaria, si dovrebbe riformulare il comma 1 dell'articolo 10 nel seguente modo: "I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, riscaldamento e/o acqua calda sanitaria, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale". All'articolo 16, comma 2, dopo la lettera d), si dovrebbe aggiungere la seguente lettera: e) "efficacia nel trasferire al consumatore tutti i possibili benefits della smart grid e dello smart metering inclusi il risparmio dei costi e riduzione del consumo energetico". All'articolo 18 si dovrebbero introdurre meccanismi per l’incentivazione della produzione del biometano, anche attraverso la creazione di un combinato disposto con la normativa sui rifiuti. All'articolo 22, comma 1, dopo le parole "31 dicembre 2012" si dovrebbero aggiungere le parole "fatto salvo per il fotovoltaico quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, per l’anno 2013". All'articolo 22, comma 4, alla lettera e), si dovrebbe precisare che il valore minimo di incentivo, previsto dalle procedure d’asta, deve essere fissato ad un valore pari a euro 85/MWh (valore 2011) e deve essere indicizzato, annualmente, all’inflazione. All'articolo 22, comma 5, lettera c), dopo le parole "di cui al comma 3" si dovrebbero aggiungere le parole "che non tiene conto del valore economico dell’energia prodotta". All'articolo 22, dopo il comma 8, si dovrebbe inserire il seguente comma: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide entrati in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, in considerazione delle criticità di questi impianti e dell’elevata sensibilità al costo variabile del combustibile, nonché della eventuale ubicazione in aree di crisi". All'articolo 26, comma 1, la lettera e) dovrebbe essere soppressa al fine di scongiurare il rischio che la previsione di instaurare un rapporto diretto tra cliente finale e GSE possa comportare anche una forte riduzione del fondamentale ruolo fino ad oggi giocato dalle ESCO nel meccanismo dei TEE, proprio nella promozione di questo tipo di interventi nel settore residenziale. All'articolo 26 si dovrebbe sopprimere il comma 6 in quanto non si comprende perché si voglia penalizzare il ruolo delle ESCO. All'articolo 24, comma 2, lettera d), dopo la parola "apparecchiature" si dovrebbero aggiungere le seguenti parole "effettuati a partire dall’anno 2009". Questo perché l’articolo 24, comma 2, lettera d), inserisce un principio di cumulabilità degli incentivi di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, con quanto previsto dalla cosiddetta "Tremonti Ter"; tuttavia non estende tale principio agli anni 2009 e 2010, in cui la suddetta previsione normativa ha avuto effettiva applicazione. All'articolo 28 il comma 1, lettera a), punto i, dovrebbe essere così sostituito: "i. la diffusione degli automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL". All'articolo 28 si dovrebbe aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma:"L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita standard delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, sulla base del livello delle perdite effettive dell’anno 2010 e prevede che questi rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio dei clienti finali". Ciò perché attualmente la regolazione delle reti di distribuzione prevede che gli effetti economici del maggiore o minore livello delle perdite effettive rispetto a quelle standard definite dall’Autorità rimangano in capo all’impresa distributrice. Così invece si contribuirà a promuovere in maniera significativa la realizzazione da parte del distributore di interventi per la riduzione delle perdite i cui benefici economici saranno trasferiti ai clienti al termine di tale periodo. All'articolo 28, comma 1, lettera i), si dovrebbero inserire, dopo le parole "automezzi elettrici", le seguenti parole "e relative infrastrutture di ricarica.". All'articolo 29, comma 2, alla fine del comma si dovrebbero aggiungere le seguenti parole "le percentuali riferite al 2013 e per gli anni successivi sono soggette a verifica in sede Unione Europea per tenere conto della effettiva sostenibilità ambientale dei biocarburanti di prima generazione". All'articolo 29, comma 4, dopo le parole "stabilimenti ubicati" si dovrebbero aggiungere le parole "e con materia prima proveniente da". All'articolo 29-bis, comma 1, dopo le parole "misure per lo sviluppo tecnologico" si dovrebbe aggiungere la seguente parola "agricolo" e dopo le parole "e industriale" si dovrebbero aggiungere le seguenti parole "e per lo sviluppo di bioraffinerie". All'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), dopo il punto iv), si dovrebbe aggiungere il seguente punto: v) "progetti di promozione di bioraffinerie e bioprodotti". Occorre poi approfondire gli effetti di sistema dell’articolo 32, che propone un meccanismo di incentivazione dell’importazione di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta all’estero, in particolare con riguardo alle possibili distorsioni di mercato e costi sul contribuente italiano. Nell’Allegato 2 sono indicati i requisiti e le specifiche tecniche che gli impianti devono rispettare per accedere a qualsiasi incentivo statale. Nell’allegato non è assolutamente considerata la tecnologia solare a concentrazione. Inoltre le norme citate non coprono tutte le tipologie di sistemi a concentrazione per cui, nelle more della definizione di uno standard internazionale, deve prevedersi la possibilità di accesso agli incentivi per quei sistemi che presentino una relazione tecnica dettagliata che quantifichi le prestazione attese dai sistemi stessi. Per tale motivo andrebbe conferita al comma 5 dell’allegato la seguente formulazione: "5. Per il solare termico, anche a concentrazione, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che: a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; c) i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera; d) i sistemi solari a concentrazione, nelle more della predisposizione di una normativa specifica per tali impianti, presentano una relazione sulle prestazioni dell’impianto sottoposta ad approvazione tecnica di ENEA; e) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti; f) a decorre da due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo i pannelli sono dotati di certificazione solar keymark.". Considerato che il decreto recepisce una direttiva europea, appare opportuno sostituire i requisiti richiesti per il pellet e il cippato con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato. Si dovrebbe pertanto conferire al comma 2 dell’allegato 2 la seguente formulazione: "Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai fini dell’accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti: a) per il pellet, che sia conforme alle classi di qualità A1 e A2 indicate nella UNI EN 14961-2 "Solid biofuels – Fuels specifications and classes – Part. 2: Woodpellets for non- industrial use"; b) per il cippato, che sia conforme alle classi di qualità A1 e A2 indicate nella UNI EN 14961-4 "Solid biofuels – Fuels specifications and classes – Part. 4: Woodchips for non- industrial use". All'Allegato 3 si dovrebbe introdurre, dopo il comma 1, il seguente comma: "Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o edifici sottoposti a ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo del solare termico".

 

 Il presidente D'ALI' (PdL) rileva la necessità di integrare i contenuti dell'articolo 29, in tema di biocarburanti, al fine di incrementare l'utilizzo di tali combustibili e di raggiungere valori di impiego più vicini a quelli della media europea, anche in considerazione dell'interesse che parte della filiera agricola manifesta a tale proposito.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


 

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDì 2 febbraio 2011

 

242a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
D'ALI'

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 


IN SEDE CONSULTIVA

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (n. 302)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

 

 Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

 Si chiude la discussione.

 

 Il senatore FLUTTERO (PdL), in qualità di relatore, illustra i contenuti di una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi soffermandosi in particolare sull'esigenza di inserire nella premessa del provvedimento il richiamo alla Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, nonché il riferimento alla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e, in particolare, all'Allegato II sulla valorizzazione ed il recupero dei rifiuti. Rappresenta quindi l'opportunità di introdurre all'articolo 2 i concetti di bioraffineria e di bioprodotto e di chiarire, all'articolo 4, il concetto di area contigua, nonché di tenere insieme le autorizzazioni per gli impianti e quelle per le opera per la connessione in rete. Con riferimento all'articolo 5, appare necessario precisare l'ambito operativo dell'autorizzazione unica e della procedura semplificata, che vanno peraltro coordinate con la DIA e la SCIA. Occorre, altresì, prevedere un corrispettivo per la prenotazione e la capacità di rete al fine di evitare speculazioni. Per quanto riguarda l'articolo 5-bis, andrebbe previsto un corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete al fine di evitare azioni speculative e fenomeni di accaparramento della capacità di rete. In merito al comma 8 dell'articolo 6, andrebbe fissata la soglia di estensione della autorizzazione semplificata per gli impianti di potenza nominale sino ad 1 megawatt, fatte salve le possibilità di diversa indicazione da parte di regioni e province autonome per quanto di loro competenza. Al fine di evitare condizioni di incertezza relativi all'accesso agli incentivi per le iniziative già avviate occorre poi fissare - al comma 5 dell'articolo 8 - il termine entro il quale devono essere state rilasciate le relative autorizzazioni. Si ritiene poi opportuno valutare la possibilità di inserire un comma aggiuntivo all'articolo 8 per far sì che Regioni e Province autonome possano stabilire specifiche deroghe ai limiti individuati per le aree agricole marginali o degradate, nel rispetto delle linee guida ministeriali. E' opportuno inoltre consentire ai Comuni di prevedere nei propri strumenti urbanistici apposite aree, industriali o agricole marginali, da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici. Con riferimento all'articolo 9, il limite all'impiego delle biomasse non dovrebbe penalizzare gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti. Con riferimento alle ristrutturazioni rilevanti degli edifici, andrebbe abbassato il limite relativo alla estensione in metri quadri oggi previsto. All'articolo 16 andrebbe aggiunto un riferimento alla promozione degli obiettivi dell'Unione europea in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e degli altri inquinanti inducendo le imprese di distribuzione di energia elettrica ad installare dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici con criteri uniformi sull'intero territorio nazionale. In merito all'articolo 22, ritiene che andrebbe incentivato lo sviluppo di filiere industriali che non impattano sul comparto della lavorazione del legno in favore delle economie locali e valorizzando i territori montani attraverso le filiere corte. Al comma 4 dello stesso articolo andrebbero chiarite maggiormente le modalità applicative del meccanismo delle aste al fine per evitare fenomeni distorsivi nell'accesso alle gare da parte dei soggetti interessati. In relazione all'articolo 23, propone di fissare all'85 per cento il valore di riacquisto dei certificati verdi da parte del GSE. Infine, con riferimento all'articolo 26, propone di modificare la lettera e) inserendo anche le società di servizi energetici (ESCO) tra i soggetti responsabili dell'impianto di produzione di energia.

 

Il presidente D'ALI' esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore sottolineando l'importanza di osservazioni articolate rese dalla Commissione ai fini del parere che la 10a Commissione dovrà redigere sull'Atto di Governo in titolo.

 

Il senatore FERRANTE (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

 

Il senatore MOLINARI (PD) si associa alle parole di apprezzamento del presidente D'Alì per il lavoro svolto dal Relatore che contribuisce a rafforzare l'autorevolezza delle osservazioni rese alla 10a Commissione. Suggerisce infine di far slittare i termini relativi alla ristrutturazione delle centrali idroelettriche in modo da renderli compatibili con la somma dei tempi amministrativi e tecnici per consentire alle iniziative in corso di avere effettivo compimento.

 

Dopo la verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi illustrati in sede di replica.


 


Osservazioni sull'atto del Governo n. 302:

"Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (A.G. n. 302)

 

La 13ª Commissione permanente del Senato,

 

esaminato il provvedimento in titolo,

 

premesso che:

 

lo schema di decreto proposto è apprezzabile nelle linee generali e risponde all’esigenza di un percorso di riforma strutturato e coerente, da un lato con i target previsti al 2020, dall’altro con il contenimento dei costi a carico del sistema e con la stabilità regolatoria di medio/lungo periodo. E’ da sottolineare in tale contesto il ruolo determinante dei previsti decreti di attuazione che, declinando la riforma, definiranno di fatto il nuovo regime di sostegno alle fonti rinnovabili. E’ auspicabile che tali atti normativi vengano emanati immediatamente dopo l’approvazione del decreto legislativo in oggetto e che i tempi di entrata in vigore degli stessi siano quanto più contenuti possibile, al fine di contenere la situazione di incertezza, e quindi di stallo degli investimenti, che inevitabilmente accompagnerà la fase di transizione. E' altresì auspicabile che il Governo garantisca il necessario confronto con il Parlamento sul contenuto degli stessi;

 

in considerazione di quanto sopra indicato appare necessario esplicitare nel provvedimento in titolo i principali criteri e le regole più significative tra quelle rinviate alla normativa secondaria, affidando ai decreti ministeriali l'adozione di disposizioni meramente attuative;

 

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

 

-       appare opportuno inserire tra le premesse del decreto il seguente richiamo: “Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all’uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l’elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010)11”. Infatti, l'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE sancisce l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sui requisiti di un sistema di sostenibilità per gli usi energetici dei prodotti della biomassa, diversi dai biocarburanti e dai bioliquidi (ad esempio, carburanti solidi e gassosi per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento). Pertanto, considerato che la Relazione sopra richiamata mira a soddisfare tale obbligo, al fine di richiamare in modo corretto e completo gli atti della Commissione europea correlati alla direttiva in fase di recepimento, risulta opportuno un richiamo anche a tale Relazione;

 

-       si valuti l’opportunità di inserire tra le premesse del decreto il seguente richiamo: “Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ed i relativi decreti legislativi di recepimento, ed in particolare l’Allegato II sulla valorizzazione e il recupero dei rifiuti”;

 

 

con riferimento all'articolo 2:

 

-       appare opportuno aggiungere le seguenti definizioni di geosonda e di sonda: "geosonda: scambiatore di calore a contatto col terreno costituito da un insieme di tubazioni e, nel caso di realizzazione verticale, anche da materiale di riempimento del perforo ad alta conducibilità termica; sonda: parte della geosonda costituita dalle sole tubazioni realizzate in materiale atto a scambiare calore tra il fluido termovettore ed il terreno";

 

-       al comma 1, lettera b), è opportuno chiarire se si può considerare l’aria esausta una fonte rinnovabile, mentre alla lettera e) si suggerisce di sostituire le parole “nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” con le seguenti “nonché la parte biodegradabile trattata dei rifiuti solidi urbani", in quanto la direttiva 2008/98/CE all’Allegato II richiede almeno il 65 per cento di efficienza ai sistemi di incenerimento dei rifiuti a fini di recupero (tra gli altri tipi di recupero: il teleriscaldamento /teleraffrescamento). Al di fuori di questa efficienza, per gli impianti moderni la Commissione europea vorrebbe eliminare ogni forma di incentivazione. Al momento in Italia gli impianti di incenerimento/teleriscaldamento sono molto lontani da questi parametri. Peraltro, oltre alla combustione dei rifiuti solidi urbani “tal quali”, praticata prevalentemente nel Nord Italia, esistono altre tecniche più avanzate e più efficaci anche in termini di emissioni inquinanti, riduzione dei volumi del rifiuto, stoccaggio e utilizzo in altri siti, quali quelli della preparazione e combustione di CDR per lo più praticata nei nuovi e più avanzati impianti in Centro e Sud Italia. Si ritiene che al minimo si debbano incentivare come “fonti rinnovabili”, se non gli impianti che soddisfano i requisiti della direttiva (non ancora recepita), per lo meno quelli di tecnologia più avanzata già oggi commercialmente disponibile;

 

-       le definizioni m), n), o) non sono presenti nella direttiva; in particolare m) e n) sembrano appartenere alla EPBD; per contro mancano le definizioni k), l), m), n), o) della direttiva. Sarebbe utile specificare cosa si intende per "impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili" almeno per chiarire se la centrale di produzione del teleriscaldamento o teleraffrescamento ricade in questo ambito. Sarebbe utile inoltre definire cosa si intende per "impianto alimentato da energia rinnovabile", quale sia la sua estensione, se debba essere alimentato al 100 per cento da energia rinnovabile o solo in una percentuale. Sarebbe infine utile chiarire se per "sistemi che utilizzano fonti rinnovabili" si intende un insieme di singoli impianti;

 

-       nell’ambito dell’articolo 2 sono introdotte le definizioni, peraltro non previste dalla direttiva 2009/28/CE, di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante” (lettera m)) e di “edificio di nuova costruzione” (lettera n)). Si evidenzia che tali definizioni sono già contenute nella direttiva n. 2002/91/CE in materia di rendimento energetico nell'edilizia, così come modificata dalla direttiva 2010/31/CE in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Si suggerisce di sostituire le definizioni esistenti e di inserire le definizioni “edifici di nuova costruzione” e di “edifici esistenti”, di cui alla direttiva 2010/31/CE;

 

-       si suggerisce di aggiungere, dopo la lettera p), le seguenti lettere: "q)  bioraffineria: sistema che integra processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto; r) bioprodotti: beni realizzati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante erbacee, alberi o parti di esse, utilizzati sia come beni di consumo sia come materie prime in processi industriali  contenenti almeno il 30 per cento di carbonio da fonte rinnovabile";

 

con riferimento all'articolo 4:

 

-       al comma 3  risulta poco chiaro il concetto di: “area contigua”, che se non meglio definito prefigura rischi di contenziosi non indifferenti. E’ opportuno inoltre chiarire il concetto di “riconducibilità al medesimo soggetto”, chirendo se si intende riferirsi al proprietario del terreno, all’appaltatore, al finanziatore, all’SPV, agli azionisti, nonché precisare in quale momento dello sviluppo del progetto deve essere individuato tale ruolo. Si suggerisce la sostituzione dell'espressione “area contigua” con il termine “adiacente”, o con l'espressione “medesimo sito”, indicando un criterio oggettivo di identificazione del soggetto di riferimento e del momento dello sviluppo. Si suggerisce inoltre di aggiungere, alla fine del comma 3, le seguenti parole: “ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), comma 2 dell’articolo 22”. Nel caso di impianti realizzati in ambito agricolo non si dovrebbe tener conto degli eventuali effetti cumulativi in riferimento alle verifiche ambientali, in quanto si reputano sufficienti i criteri selettivi indicati nelle linee guida sulle autorizzazioni (decreto ministeriale 10 settembre 2010);

 

-       al comma 4 si suggerisce di sostituire le parole da “Salvo che non siano accettate dal produttore” fino a “sono autorizzate” con le parole “I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti,  non inserite nei preventivi di connessione,  richiedono l’autorizzazione”. Si valuti inoltre l’opportunità di inserire nel meccanismo autorizzativo elementi di certezza nei tempi di realizzazione delle connessioni. Lo schema di decreto, reintroducendo i due procedimenti, fa riemergere il problema della mancata immissione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. In altre parole, succederà quello che è già successo fino a qualche tempo fa: i produttori “premeranno” per ottenere in tempi rapidi i titoli di autorizzazione al loro impianto e le opere di connessione alla rete  seguiranno in modo asincrono, e in ritardo rispetto alla produzione, con conseguenti maggiori costi per i consumatori. La soluzione proposta fa salvo il procedimento separato solo nei casi in cui i gestori di rete devono proporre interventi non inseriti nelle soluzioni di connessione degli impianti, in quanto  opere di potenziamento di porzioni di linee  finalizzate ad una migliore immissione in rete dell’energia rinnovabile. La soluzione proposta prevede, quindi, che i gestori di rete siano chiamati a presentare l’istanza di autorizzazione delle opere non ricomprese nelle soluzioni di connessione; ma viene fatto salvo l’istituto dell’autorizzazione unica per le opere di connessione alla rete; 

 

-       nello stesso articolo 4 si suggerisce l’inserimento del seguente nuovo comma: “Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti viene fatto salvo quanto disposto dall’articolo 182, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006”;  

 

-       considerata la problematica connessa al sistema autorizzativo e l’intento di intervenire sullo stesso, risulta necessario inserire nello schema anche il riferimento relativo agli impianti che utilizzano i rifiuti, attualmente assente, che per quanto riguarda l’aspetto autorizzativo e delle emissioni è regolato dal decreto legislativo n. 133 del 2005, come richiamato anche dal decreto legislativo n. 152 del 2006, non solo al fine di evitare duplicazioni a livello di procedimenti autorizzativi, ma anche per completezza di riferimenti del testo stesso;

 

-       al comma 3 si ritiene necessario introdurre due nuove definizioni relative a "proponente"  (Il decreto ministeriale 18 dicembre 2008 parla di produttore). Il provvedimento in oggetto parla dapprima di “proponente” e poi di “medesimo soggetto“ che presenta più progetti e di “area”, individuando e specificando altresì i diversi regimi giuridici che insistono sull’area stessa in capo a: cliente finale, al richiedente, etc.,  quali ad es. proprietà, disponibilità, superficie, etc. Il provvedimento individua infatti la sola definizione di “edificio”, non prevedendo né disciplinando compiutamente altre “aree” sui cui sono già oggi allocati ed operativi gli impianti di generazione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Non vengono individuate, né indicate definizioni specifiche che riguardino ad esempio aree industriali, aree artigianali, consortili o altro ove siano o possano essere allocati gli impianti di generazione di energia. A tal proposito si richiama, a titolo esemplificativo, la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), articolo 2, commi 136 e seguenti. Se ne deduce una incoerenza e un mancato coordinamento tra norme riguardanti la generazione di energia da fonti rinnovabili che prevedono da un lato che l’area sia di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale, dall’altro che prevedono invece che il richiedente (e cioè il produttore di energia come ad es. una E.S.Co., e quindi non il cliente finale) abbia titolo (proprietà o comunque disponibilità) sul terreno dove realizza l’impianto;

 

-       sempre al comma 3 si richiama la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue; entrambe le locuzioni: “medesimo soggetto” (quale: proprietario del terreno, appaltatore, finanziatore, altro) ” e “aree contigue” (quale: confinante, adiacente, prossimo, vicino, attaccato, altro), così come genericamente indicate, comportano difficoltà di comprensione da parte dei soggetti attuatori, possibile contenzioso, ampio margine di discrezionalità in capo alle Regioni e alle Province autonome. Si suggerisce pertanto di modificare il comma 3, individuando una definizione specifica ed univoca dei termini “medesimo soggetto” e l'impiego del termine “adiacenti” in sostituzione del termine “contigue”. Si suggerisce, in particolare, di tenere conto e richiamare quanto previsto dal TICA, in relazione a “Lotto di produzione, articolo 1, punto 1.1. lettera x)” e “Richiedente articolo 1, punto 1.1. lettera hh)”;

 

con riferimento all'articolo 5:

 

-       gli articoli 5 e 6 intervengono sui meccanismi autorizzatori (autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata) per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all’esercizio degli impianti, creando problemi di coordinamento con le previgenti procedure (ad esempio DIA e SCIA, di recente istituzione), con il rischio di dubbi interpretativi, di conflitti istituzionali e di incerta applicazione. Appare opportuno un intervento che chiarisca la tipologia di impianti ed i casi ai quali si applicano l’autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e che indichi senza alcuna incertezza come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA come modificate dal decreto-legge n. 78 del 2010.

-       dopo l’articolo 5 dello schema di decreto si valuti l’opportunità di inserire il seguente nuovo articolo:

 

Articolo 5-bis

(Corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete)

1. Al fine di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, il richiedente la connessione alle reti elettriche, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, è tenuto al versamento di un corrispettivo a fondo perduto per la prenotazione della capacità sulla rete per tutto il periodo di occupazione della capacità stessa nelle aree e per le linee critiche individuate dal gestore della rete secondo criteri stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce  il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.";

 

con riferimento all'articolo 6:

 

-       sembra che la denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile (DIRE) sostituisca la DIA ma non è chiaro per quali impianti sia necessaria perché al comma 1, lettera b), si parla di "preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete". Risulta necessario chiarire se si tratta quindi dei soli impianti che, in qualche modo, devono essere connessi alla rete;

 

-       l'articolo 6 - rispetto a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1,lettera d) della legge n. 96 del 2010 - introduce al comma 1 la nuova procedura PAS (Procedura abilitativa semplificata), sostituendola alla DIA (Denuncia di inizio attività), nel frattempo diventata SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi della legge n. 122 del 2010, articolo 49, comma 4-ter. Ai fini di uno snellimento burocratico sarebbe bastato richiamare la DIA introducendo per il settore alcune norme di semplificazione, fatto questo che avrebbe ridotto il rischio di confusione tra gli operatori. Tra l’altro, l’emanazione delle Linee Guida non ha tenuto in conto alcuno la modifica apportata dalla legge n. 122 del 2010 in materia di sostituzione della DIA con la SCIA;

 

-       al comma 2, viene introdotta una prima limitazione all’utilizzo della nuova procedura, la cui presentazione viene effettuata esclusivamente dal proprietario dell’immobile. Il che ha valore nel caso di impianto costruito ed esercitato in un edificio ma non in un’area all’aperto. Di fatto la PAS è legata all’immobile, che è una sede ma non l’unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili. La locuzione: “proprietario dell’immobile” deve essere coordinata, come sopra segnalato, con i termini: “proponente”, “medesimo soggetto”, individuando e definendo, all’articolo 2, il termine che possa ricomprendere i diversi significati;

 

-       al comma 2, si richiama “il progettista abilitato”, al comma 6 il “professionista abilitato”, al comma 7 il “progettista o tecnico abilitato. Si segnala la necessità di utilizzare un’unica locuzione per evitare problemi interpretativi ed attuativi, individuando e definendo, all’articolo 2, il termine che possa ricomprendere i diversi significati;

 

-       in considerazione della espressa indicazione da parte delle direttive comunitarie della cogenerazione quale tecnologia ad alta efficienza da installare negli edifici, si ritiene debbano essere integrati i commi 3 e 4 con l’inserimento rispettivamente delle unità di piccola cogenerazione (già soggette a DIA ai sensi della legge n. 99 del 2009, ora PAS) e delle unità di micro cogenerazione;

 

-       il comma 8 non tiene conto né conseguentemente attua quanto espressamente indicato dalla legge comunitaria riguardo l’assoggettamento a DIA degli impianti con capacità di generazione non superiore ad 1 MW, creando difficoltà rispetto agli obiettivi di armonizzazione delle soglie DIA su tutto il territorio nazionale e reintroducendo un panorama autorizzativo non omogeno né coordinato, peraltro superato dalle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Analoghe considerazioni valgono per il comma 10. Si suggerisce quindi di modificare il comma 8 e il comma 10, ed in particolare il periodo compreso tra le parole: “ Le Regioni e le Province autonome” e le parole: “fino a 50 kW”;

 

-       al comma 8, al fine di rendere omogeneo il sistema, si suggerisce di fissare la soglia di estensione della procedura abilitativa semplificata sino ad 1 MW fatte salve le possibilità di diverse indicazioni di regioni e provincie autonome per quanto di loro competenza. Sisuggerisce di sostituire le parole da: "Le regioni…" fino alle parole: "…, definendo,…" con le seguenti parole: “La soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 è estesa agli impianti di potenza nominale sino a 1 MW. Le Regioni e le Province autonome possono definire …”;

 

-       all’ultimo periodo del comma 2 si suggerisce di sostituire le parole: “sono allegati gli elaborati tecnici” con le seguenti: “è allegata l’accettazione da parte del proponente  del preventivo redatto dal gestore di rete”. Tale modifica si rende necessaria in quanto la tempistica per la messa a disposizione da parte del gestore di rete degli elaborati tecnici non è regolata dal testo integrato per le connessioni attive (TICA). Pertanto la previsione di tale allegato potrebbe rallentare in maniera significativa la conclusione del relativo  procedimento autorizzativo. Per tali motivi è opportuno prevedere come allegato alla dichiarazione l’accettazione del preventivo messo a disposizione dal gestore di rete;

 

-       riguardo all’introduzione della denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabili (DIRE), il certificato tecnico di collaudo rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato dovrebbe costituire il dato di base per il monitoraggio dell’impianto e la contabilizzazione dell’energia rinnovabile;

 

con riferimento all'articolo 6-bis:

 

-       al comma 3, occorre valutare l’opportunità di specificare le funzioni della procedura abilitativa semplificata e le tecnologie per le quali è richiesta. Qualora non fossero previsti, occorre prevedere stufe e caminetti a biomassa ed un limite di potenza nominale superiore a 50 kW. Per apparecchi con potenza termica inferiore si consiglia di prevedere la sola comunicazione al Comune;

 

-       si suggerisce di reintrodurre il seguente comma: "4. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera". Tale comma potrebbe semplificare molto l’attività impiantistica anche nelle piccole unità immobiliari al di sotto delle dimensioni indicate (1000 mq). A collaudo finito, lo stesso tecnico rilascia la dichiarazione di conformità che potrebbe consentire, anche in questo caso, il monitoraggio e la contabilizzazione dell’energia rinnovabile catturata dall’ambiente;

 

-       l’articolo 6-bis specifica che la DIRE è necessaria per gli impianti solari termici quando aderenti o integrati nei tetti degli edifici. E’ necessario chiarire se questo significa che per altre tipologie di installazione dei pannelli solari la DIRE non è necessaria e se ci sono altre eccezioni legate a impianti e prodotti particolari;

 

con riferimento all'articolo 8:

 

-       al comma 5, si suggerisce di aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: Tale disposizione non si applica agli impianti le cui autorizzazioni siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011”, in quanto al fine di evitare incertezze sull’accesso agli incentivi per le iniziative già avviate occorre definire con puntualità l’ambito di applicazione della norma; 

 

-       si valuti la possibilità di inserire un comma 5-bis per consentire alle Regioni e Province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa e nel rispetto delle competenze pianificatorie comunali, di stabilire per le aree agricole marginali o degradate specifiche deroghe ai limiti individuati al comma 5, nel rispetto delle linee guida di cui al  decreto ministeriale 10 settembre 2010. Il piano complessivo di individuazione di tali aree deve essere adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentali e forestali;

 

-       si valuti la possibilità di prevedere un meccanismo di deroghe ai limiti individuati al comma 5 anche per le aree agricole diverse da quelle marginali o degradate (oggetto del sopra suggerito comma 5-bis), deroghe che potrebbero essere autorizzate, con riferimento ai singoli impianti, a seguito di una valutazione di impatto agricolo da affidare ad un organismo tecnico alla cui composizione concorrano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dei beni e delle attività culturali;

 

-       si valuti l’opportunità che i Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per l’utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio;

 

-       al comma 1 e più in generale nel testo dell'articolo si fa riferimento alla locuzione “incentivi statali”. Al fine di consentire l’accesso al regime di sostegno non solo statale, si suggerisce la sostituzione del termine “statale” con il termine “pubblici”;

 

-       si suggerisce che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, delle stalle zootecniche e degli annessi edifici agricoli. La realizzazione di tali strutture rimane regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture possono cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti hanno l’obbligo di produrre la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico con relativa documentazione di sbocchi di mercato (pre-contratti) così come individuato dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.);

 

con riferimento all'articolo 9:

 

-       nel dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE, lo schema di decreto in esame interviene anche sugli aspetti legati all’uso in edilizia dell’energia da fonti rinnovabili, disciplinando ciò che ancora manca per la completa attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che recepiva la direttiva 2002/91/CE sull’efficienza energetica degli edifici. Per quanto riguarda l'energia termica per riscaldamento invernale, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento estivo, l’articolo 9 fissa, nell'Allegato 3, delle percentuali di energia, prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili, crescenti di anno in anno a partire da un 20 per cento del fabbisogno, per passare poi al 30 per cento, 40 per cento e 50 per cento, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante. Sarebbe opportuno verificare la congruenza delle percentuali richieste con le indicazioni dei Piani di azione nazionale per le energie rinnovabili, riducendone i valori ove necessario, e prevedere, comunque, anche una minore rigidità del loro rispetto, nel senso di equilibrare parziali non raggiungimenti per i tre usi, con equivalenti migliori prestazioni energetiche dell’edificio. Per quanto riguarda la progressione temporale, anziché annuale sarebbe utile fissarla in biennale. Ciò anche in considerazione del fatto che l’obiettivo nazionale di energia da fonti rinnovabili è fissato al 2020 (comma 1, articolo 3);

 

-       sempre l’articolo 9 stabilisce che le leggi regionali possono definire incrementi dei valori di energia da fonti rinnovabili, sia per l’energia termica che per quella elettrica. Bisognerebbe prevedere, in aggiunta, che i Comuni siano obbligati ad aggiornare i propri regolamenti edilizi eliminando, ove presenti, obblighi sulle fonti rinnovabili diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali eventualmente esistenti. Previsioni diverse dei Comuni potrebbero essere inserite solo se legate ad incentivi di premialità edilizia;

 

-       la definizione di edificio contenuta nelle direttive europee citate richiama espressamente diverse tecnologie di generazione di energia ad alta efficienza, tra cui la cogenerazione. La cogenerazione non è però contemplata né nel presente schema di decreto, né nella normativa nazionale - decreto legislativo n. 192 del 2005 – né regionale, non consentendo al cliente finale di poter scegliere tra i diversi sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui la cogenerazione, in violazione delle direttive comunitarie in merito. A questo riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità di un chiarimento normativo;

    

-       si suggerisce che il limite all’impiego delle biomasse, qualora Regioni e Province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell’aria, non penalizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte quinta, Allegato X, parte II, sezione 4. Si suggerisce inoltre di sostituire i requisiti richiesti per il pellet e il cippato con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato;

 

-       nell’articolo in esame si fa riferimento a “ristrutturazioni rilevanti” degli edifici. Si evidenzia però che la maggior parte degli edifici residenziali italiani è inferiore ai 1000 mq e, quindi, per dare un impulso decisivo bisognerebbe agire anche su di essi. Inoltre, prendere in considerazione solamente la "ristrutturazione integrale di involucro" potrebbe rappresentare un limite. Andrebbero pertanto incluse anche le sostituzioni o ristrutturazioni impiantistiche;

 

-       è opportuno sollecitare l’emanazione del provvedimento attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 192 del 2005 che deve stabilire i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica fondamentale per l’applicazione dell’articolo 9;

 

 

 

con riferimento all'articolo 10:

 

-       al comma 1, occorre valutare la possibilità di ricomprendere nel computo del bonus volumetrico del 5 per cento anche le ristrutturazioni “minori” (sotto i 1000 mq di superficie utile), ovvero tutti i casi di villette uni o bi-familiari e simili, assai diffuse, e non le sole “ristrutturazioni rilevanti”. Naturalmente la condizione per il bonus volumetrico dovrebbe essere in linea teorica la stessa (cioè un intervento di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro);

 

-       al comma 1, per il bonus volumetrico si suggerisce di prendere in considerazione la funzione acqua calda sanitaria, riformulando il comma come segue: “I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore (riscaldamento e/o acqua calda sanitaria), di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale”;

 

con riferimento all'articolo 11:

 

-       l’articolo 11 del decreto tratta della certificazione energetica degli edifici, andando a modificare ed integrare quanto oggi è regolato dal decreto legislativo n. 192 del 2005. Ai fini dell'affidabilità del prodotto e della tutela del consumatore, considerato anche l’alto valore economico unitario del prodotto casa, sarebbe opportuno che, almeno per gli immobili ad altissima prestazione energetica, ovvero per quelli che offrono prestazioni migliori almeno del 50 per cento rispetto ai limiti di legge fissati dal D.P.R. n. 59 del 2009, quindi quelli che rientrano nelle classi A e A+ fissate dal decreto del 26 giugno 2009 (“Linee guida per la certificazione energetica degli edifici”), la certificazione sia rilasciata dai soggetti aventi i requisiti professionali già previsti ma che, in aggiunta, operino sotto accreditamento dell’ente unico nazionale denominato Accredia  o da altro ente europeo equivalente (si ricorda che dal 1 gennaio 2010 la Commissione europea ha reso obbligatorio per gli Stati membri, sia per le certificazioni volontarie che per quelle obbligatorie, l’ente unico di accreditamento nazionale);

 

-       con riferimento alla lettera c), comma 1, punto 3, si segnala l’opportunità di ripristinare il testo originario dello schema di decreto precedente alle modifiche definite in sede di Conferenza Unificata. Al punto 4 della stessa lettera si evidenzia l’opportunità di definire l’obbligo di esibizione del certificato esclusivamente per le unità immobiliari che ne siano già provviste trattandosi del solo momento dell’offerta;

 

con riferimento all'articolo 13:

 

-       i commi 1 e 2 creano sovrapposizioni di competenze con il decreto ministeriale n. 37 del 2008, che concerne la sicurezza degli impianti. In particolare, il comma 2 crea un’indebita ingerenza nell’ambito della sicurezza, attribuendo erroneamente dei requisiti tecnico-professionali. Si suggerisce di modificare il comma 1 togliendo ogni riferimento - in quanto non pertinente ed errato - al decreto ministeriale n. 37 del 2008 e di sopprimere il comma 2. Al comma 3 non risulta, inoltre, previsto il mutuo riconoscimento del titolo tra Regioni e Province autonome;

 

con riferimento all'articolo 15:

 

-       in relazione all’inclusione nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di sistemi di accumulo per facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili, appare opportuno integrare il testo precisando in maniera inequivocabile come l’inclusione di tali interventi nel Piano di sviluppo debba comunque sottostare all’obbiettivo generale di efficienza ed economicità dei servizi di trasmissione e dispacciamento. Appare inoltre utile segnalare che, con riferimento all’ambito della rete di trasmissione nazionale, l’Autorità, allo stato attuale della tecnologia, ritiene improbabile che possano essere economicamente sviluppati sistemi di accumulo diversi dai pompaggi;

 

con riferimento all'articolo 16:

 

-       in generale, con riferimento all’articolo 16, sembra inopportuno che vengano fissati con legge i meccanismi di dettaglio per favorire lo sviluppo delle reti di distribuzione (nello specifico il criterio della maggior remunerazione. Tali strumenti, infatti, devono adattarsi alle mutevoli condizioni di evoluzione delle tecnologie oltre che alle esigenze di sviluppo delle reti e richiedono, pertanto, una continua manutenzione, tipica della regolamentazione affidata al regolatore indipendente;

 

-       si evidenzia che le pompe di calore, grazie alla loro grande inerzia termica, consentono un controllo eccellente dei carichi. Per questo motivo esse andrebbero considerate nell’ambito dei progetti di smart grid;

 

-       al comma 2, si suggerisce di sopprimere la lettera e), in quanto la disposizione, introducendo il criterio della replicabilità su larga scala, sembra limitare l’accesso al trattamento incentivante a progetti sperimentali, escludendo da tale ambito gli investimenti per la realizzazione delle reti intelligenti (smart grid) successivi a tale fase preliminare. Tale disposizione contrasta peraltro con lo spirito della direttiva 2009/72/CE e della legge 4 giugno 2010, n. 96, che prevedono invece che siano incentivati tutti gli investimenti in smart grid, non solo quelli realizzati  in una prima fase sperimentale, al fine di favorire una migliore integrazione degli impianti di produzione che utilizzano fonti rinnovabili e l’efficienza energetica;

 

-       all’articolo 16, si propone di aggiungere un comma delsegunte tenore:“Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la riduzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani e la riduzione del consumo energetico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, adotta misure affinché le imprese di distribuzione di energia elettrica installino dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale”. La modifica ha l’obiettivo di promuovere la diffusione su larga scala delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, al fine di consentire il più ampio sviluppo della mobilità elettrica. Tale obiettivo può essere efficacemente raggiunto affidando alle imprese distributrici lo sviluppo delle suddette infrastrutture: tali soggetti sono infatti gli unici che potrebbero garantire una diffusione territoriale uniforme nonché l’adozione di standard tecnologico-funzionali comuni. Ciò potrebbe avvenire anche grazie all’attività di indirizzo e supervisione svolta da un soggetto istituzionale centralizzato, quale ad esempio l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

 

-       al comma 2, si suggerisce di valutare l’opportunità di introdurre alla lettera a) il concetto di stoccaggio dell’energia, parte integrante delle smart grid. Infatti, ai fini di concorrere anche all’efficienza energetica della rete di distribuzione e non solo allo sviluppo delle fonti rinnovabili, è opportuno prendere in considerazione anche le azioni rivolte al contenimento dei carichi di picco dell’energia da erogare, attraverso soluzioni capaci di stoccare l’energia in periodi della giornata con  bassa richiesta, per poi essere utilizzata successivamente, garantendo in tal modo i fabbisogni delle utenze;

 

con riferimento all'articolo 18:

 

-       si evidenzia una possibile criticità legata alla possibilità di regolamentare e sostenere economicamente l’immissione di biogas opportunamente trattato nella rete del metano, laddove tecnicamente possibile, oppure, nei casi di elevate concentrazioni di biogas, sostenere anche la realizzazione di reti di trasporto del biogas alla rete del gas naturale. E' attualmente in corso una valutazione legata alla definizione di nuovi parametri di qualità del gas distribuito in rete come richiesto dalla Commissione europea. Si segnala inoltre che a livello normativo europeo sembra non esistano categorie di gas tipo “biometano” preposte alla certificazione CE dei prodotti a gas;

 

con riferimento all'articolo 19:

 

-       in considerazione dell’importanza strategica del biometano nel sistema energetico nazionale, analogamente a quanto fatto per l’energia termica all’articolo 23, commi 2 e 3, si ritiene necessario definire l’ambito di copertura degli incentivi per il biometano e l’importo di incentivo per il primo periodo di applicazione;

 

con riferimento all'articolo 20:

 

-       l’articolo prevede interventi di promozione dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento anche tramite la creazione di un fondo alimentato tramite una componente a maggiorazione delle tariffe per il consumo del gas metano. Tale intervento crea un discutibile sussidio incrociato tra clienti di differenti servizi energetici. Sarebbe utile chiarire che si soddisfa il requisito di "rete di teleriscaldamento" quando una centrale di produzione combinata di energia, termica ed elettrica,  alimenta più di un edificio.  Ciò favorirebbe la creazione di reti di comparto/quartiere anche ove non fosse presente una rete comunale;

 

-       i commi 2 e 3 paiono contrari alle disposizioni della direttiva RES, in quanto favorisce le reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento anche alimentate da fonti non rinnovabili;

 

-       le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento potrebbero essere attuate anche mediante l’impiego di pompe di calore che utilizzano acqua o fluidi a bassa entalpia;

 

 

 

con riferimento all'articolo 22:

 

-       il perseguimento degli obiettivi comunitari in tema di energie rinnovabili, e in particolare di energia da biomasse legnose, per portare allo sviluppo di nuove filiere industriali che non impattino su filiere della lavorazione del legno esistenti deve favorire le economie locali che valorizzino anche i territori montani attraverso filiere corte che prevedano l’utilizzo di risorse umane e materiali locali. Deve inoltre evitare di costruire sistemi che indirizzino gli incentivi verso l’acquisto di materia prima estera, favorire la maggiore efficienza incentivando chi recupera l’energia termica e favorire gli impianti piccoli che raccolgono il legno in un’area ragionevole e sostenibile. Sulla base di queste osservazioni si ritiene utile proporre il reinserimento degli impianti a biomassa nel meccanismo delle aste al ribasso prevista all’articolo 22, comma 3 e all’articolo 22, comma 4, con l’auspicio che venga quindi utilizzato anche per le biomasse il meccanismo delle aste al ribasso per le centrali di potenzialità superiore a 5 MW. Infine si propone di aggiungere nella norma un forte richiamo al principio di gerarchia come riportato nel decreto legislativo n. 205 del 2010 (articolo 4) che modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale) in materia di rifiuti e che promuova l’utilizzo di scarti e rifiuti che derivino dalle attività industriali;

 

-       si valuti l’opportunità di dare un maggiore impulso alla produzione di energia termica da biomasse agricole, vista la necessità di conseguire gli obiettivi nazionali previsti dal PAN in base ai quali circa il 48 per cento della produzione di energia da fonti rinnovabili nel 2020 deve derivare proprio dalla valorizzazione dell’energia termica. A tale fine la normativa di recepimento potrebbe prevedere un intervento di detrazione fiscale per la rottamazione di apparecchi termici utilizzati su scala domestica di tipo tradizionale (stufe e caminetti a fiamma aperta) con la installazione di moderni apparecchi (stufe, inserti, caldaie) alimentati a biomasse legnose (legna a pezzi, cippato o pellet), che garantiscano le classi di efficienza più elevate previste dalle norme europee certificati da organismo accreditato;

 

-       con l’obiettivo di promuovere la gestione di terreni marginali non più utilizzati in agricoltura, prevenendo fenomeni di dissesto idrogeologico, si propone di valutare la possibilità di promuovere le mini reti di teleriscaldamento alimentate a biomasse legnose a filiera corta con potenze fino a 1000 kWt, prevedendo un incentivo per kW termico erogato dalla rete. Per la contabilizzazione dei kW è possibile avvalersi di strumenti a controllo remoto;

 

-       al fine di evitare un blocco degli investimenti finalizzati alla produzione di energia termica e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, si valuti la possibilità di estendere l’incentivazione prevista (articolo 26) agli impianti realizzati in data successiva alla entrata in vigore del presente decreto”;

 

-       è opportuno chiarire se vi è la possibilità di cedere alla rete il surplus di energia elettrica eventualmente prodotta dal singolo tramite cogenerazione;

 

-       al comma 2, lettera e), si suggerisce di sostituire l'espressione: “integrale ricostruzione” con la seguente: “rifacimento totale o parziale”, in quanto risulta opportuno assicurare alle iniziative di rifacimento totale e parziale degli impianti congrui livelli di incentivazione coerenti con criteri generali di equa remunerazione.  Gli interventi di rifacimento sia totale sia parziale, specialmente nel caso idroelettrico, rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito del presidio del territorio. Gli incentivi dovranno essere proporzionali ai costi sostenuti con criteri da fissare con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

 

-       al comma 3, lettera b), si cita il termine "minicogenerazione" che non risulta esistente nella vigente normativa. Il decreto legislativo n. 20 del 2007, recependo la direttiva 2004/8/CE, individua all’articolo 2, comma 1, lettera e), la "microcogenerazione" intesa come unità di cogenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 50 kW ed alla lettera d) la piccola cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MW. Nel caso l’intenzione sia quella di prevedere una fascia intermedia (ad esempio 200 kW), questo limite è già definito dall’articolo 6, decreto legislativo n. 20 del 2007 in materia di scambio sul posto. Il riferimento potrebbe pertanto essere quello dello scambio sul posto, già regolato sia per le fonti rinnovabili - ai sensi della legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 150, lettera a), e del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 - sia per la cogenerazione ad alto rendimento, ex articolo 6, comma 4, decreto legislativo n. 20 del 2007;

 

-       al comma 4,il meccanismo delle aste quale strumento per la concorrenzialità ed il conseguente risparmio per il cittadino, si presenta complicato nell’applicazione. Occorre chiarirne maggiormente le modalità applicative al fine di evitare fenomeni distorsivi nell’accesso alle gare da parte dei soggetti interessati. Il limite di potenza nominale pari a 5MW stabilito dal decreto per determinare l’ambito di applicazione del nuovo sistema di incentivazione caratterizzato dal meccanismo delle aste al ribasso potrebbe facilitare la realizzazione di un numero considerevole di impianti di piccola taglia eccessivamente onerosi per il sistema. Si valuti l’opportunità di innalzare in modo equilibrato tale limite;

 

-       al comma 5, si valuti l’opportunità di aggiungere la lettera i) per prevedere la possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili le diverse forme di incentivazione;

 

-       al comma 6, si valuti l’opportunità di ridurre i tempi necessari per l’emanazione dei decreti attuativi sulla definizione del nuovo meccanismo di incentivazione da 12 a 6 mesi, al fine di concedere agli operatori più tempo per una corretta valutazione economica degli investimenti;

 

-       al comma 5, lettera c), si valuti l’opportunità di garantire gli investimenti effettuati con le modalità previste e tenendo conto del livello di incentivo al 31 dicembre 2015;

 

con riferimento all'articolo 23:

 

-       ai commi 4 e 5, si propone di innalzare il valore di riacquisto dei certificati verdi da parte del GSEdal 70 per cento all'85 per cento del loro valore nominale. Una riduzione del 30 per cento del valore di riacquisto dei certificati verdi da parte del GSE, graverebbe eccessivamente sui progetti in essere. Pertanto al fine di garantire continuità al sistema, si propone di ridurre al 15 per cento la riduzione da applicare. E' altresì opportuno valutare l’eliminazione del termine del 2015 come termine di riacquisto per consentire il graduale passaggio tra i due sistemi (da CV a tariffa);

 

-       al comma 4, si segnala come l'annullamento delle quote d'obbligo al 2015 potrebbe non assicurare la necessaria gradualità né nell'assunzione, da parte del GSE, degli oneri di incentivazione aggiuntivi previsti dal nuovo regime, né nella riduzione della quota d'obbligo in capo ai produttori termoelettrici. Si segnala l'opportunità di valutare  eventuali misure in grado di permettere al GSE di assumere in maniera più graduale gli oneri di incentivazione associati con gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per mitigare gli impatti negativi della transizione sulle tecnologie che per la loro maggior efficienza energetica ed ambientale risultano attualmente esenti dall’obbligo di resa dei certificati verdi (idroelettrico, geotermico, cogenerazione e teleriscaldamento);

 

-       al comma 7, si sottolinea l’opportunità di richiamare l’attenzione sul problema degli impianti a biogas, di proprietà di aziende agricole, entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali attualmente non si applica il sistema di incentivazione di cui alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Pertanto, dopo il comma 7, andrebbe previsto un comma del seguente tenore: “7-bis. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinques dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ed al comma 145 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2009, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1 gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale  degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007";

 

-       al comma 10, sarebbe opportuno eliminare le parole da: “che hanno ottenuto dal GSE” fino a: “presente decreto”, poiché la tempistica stabilita dallo schema di decreto per il mantenimento del diritto all’incentivo pone un serio problema per gli impianti i cui rifacimenti siano già pianificati e il cui investimento è stato avviato ma che non hanno ancora ottenuto la qualifica di impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR). In tali casi risulta irrealistico e discriminatorio ipotizzare l’ottenimento della qualifica entro la data di entrata in vigore del decreto, specialmente quando tale requisito non viene richiesto per gli altri tipi di interventi. In tale contesto è inoltre opportuno ricordare che la richiesta di qualifica è, secondo una prassi comune a tutti gli operatori, effettuata nelle ultime fasi prima dell’avvio dell’intervento al fine di rispettare le tempistiche stabilite dalla normativa vigente. Alla luce di ciò l’attuale ipotesi normativa comprometterebbe la sostenibilità economica di un gran numero di iniziative già avviate con conseguenti ripercussioni sul presidio del territorio in termini di rischio idrogeologico;

 

 

 

 

con riferimento all'articolo 24:

 

-       al comma 2, al fine di sostenere la generazione di energia da fonti rinnovabili non solo elettrica ma soprattutto termica, si ritiene opportuno prevedere che l’incentivo per l’energia elettrica possa essere cumulato con l’incentivo – certificato bianco - previsto per l’energia termica. Tra l’altro, la generazione di sola energia elettrica da biomassa risulta meno efficiente rispetto alla produzione combinata di energia elettrica e calore. Al comma 2, andrebbe quindi aggiunta, dopo la lettera e), la seguente: "e-bis) con gli incentivi di cui all'articolo 27 riferiti all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili";

 

con riferimento all'articolo 25:

 

-       al comma 1, in considerazione del fatto che la diminuzione del costo dell'energia elettrica destinata all’alimentazione della pompa di calore e delle altre apparecchiature elettriche costituenti l’impianto geotermico incentiva l’installazione di impianti geotermici riducendo ulteriormente i costi di gestione, si suggerisce l’inserimento della seguente lettera: "c) mediante la possibilità di accedere a tariffe agevolate d’acquisto dell’energia elettrica per l’alimentazione delle pompe di calore geotermiche”;

 

con riferimento all'articolo 26:

 

-       al comma 1, occorre definire le "piccole dimensioni" degli interventi a cui lo stesso comma fa riferimento, tenuto conto che il decreto legislativo n. 387 del 2003 definisce "impianti di microgenerazione" gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 1 MW e "piccola cogenerazione" la capacità di generazione fino a 1 MW. Si propone pertanto di inserire dopo le parole: “piccole dimensioni” le seguenti: "fino a 1 MW”;

 

-       al comma 1, si propone inoltre di modificare la lettera e), inserendo anche le società per i servizi energetici (ESCo) tra i possibili soggetti responsabili dell’impianto, per scongiurare il rischio che la previsione di instaurare un rapporto diretto tra cliente finale e GSE possa comportare anche una forte riduzione del fondamentale ruolo fino ad oggi giocato dalle ESCo nel meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), nel contesto della promozione di questo tipo di interventi nel settore residenziale;

 

-       si suggerisce infine la soppressione del comma 6 che prevede l’abolizione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 115 del 2008, che sancirebbe di fatto l’eliminazione dello strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCo, con risvolti negativi per il settore dell’efficienza energetica in un momento in cui l'Unione europea insiste particolarmente sul tema e sulla funzione delle ESCo;

 

con riferimento all'articolo 27:

 

-       dopo il comma 1, si ritiene opportuno inserire il seguente: “1-bis. L’applicazione delle eventuali sanzioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il mancato raggiungimento dell’obiettivo è subordinata alla verifica della effettiva congrua offerta sul mercato dei titoli di efficienza energetica.” Tale previsionedeterminerebbe che l’applicazione delle sanzioni avvenga non automaticamente, ma a seguito del mancato raggiungimento del 60 per cento dell’obiettivo, previa verifica da parte dell’AEEG della effettiva disponibilità dei titoli di efficienza energetica, in considerazione del fatto che il sistema normativo e regolatorio attuale non fornisce al mercato incentivi sufficienti a garantire un’offerta adeguata in termini di volumi nonché di diversificazione tecnologica.  Alla luce di ciò i soggetti obbligati non dovrebbero essere sanzionati se la loro inadempienza è riconducibile ad un’insufficiente livello di incentivazione dell’offerta da parte del sistema normativo;

-       l’articolo 27 dovrebbe quindi dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 115 del 2008. Questo articolo prevede infatti che l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica predisponga proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la controllo del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, e definisca metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette. Infatti, i progetti standard legati alle schede tecniche non soddisfano le esigenze di progetti a valenza industriale perché richiedono un riscontro analitico dell’utente finale. Ciò contrasta con l’evidenza di un sell out di centinaia di migliaia di apparecchi e presupporrebbe l’identificazione pratica della quasi totalità delle famiglie italiane. Tale gestione è antieconomica comparata con il modesto riconoscimento (percentuale millesimale di TEE) che si ottiene per singolo apparecchio. E’ importante pertanto il passaggio all’approccio statistico sia per progetti di tipo standard sia a consuntivo, consentendo di gestire progetti industriali e di facilitare l’accesso al mercato ad un settore industriale che si rivolge ad un mass market e che oggi si vede negata ogni possibilità. Alla luce di queste considerazioni, l’articolo dovrebbe essere integrato con un comma aggiuntivo del seguente tenore: “Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi con i provvedimenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, l’Agenzia nazionale per l'efficienza energetica definisce entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette con l’applicazione di metodologie statistiche”;

 

-       destano perplessità le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 2, e all’articolo 28, comma 1, lettera a), punto i, in relazione all’estensione agli interventi sugli usi per autotrazione del contributo finanziato dalle tariffe elettriche e di gas naturale. Per le attività che si prevede vengano svolte da ENEA in merito alla presentazione di proposte di nuove schede standardizzate (articolo 27, comma 1, lettera c), e articolo 28, comma 1, lettera a)) si ritiene importante che vengano esplicitate le modalità con le quali tali proposte si raccordano con la regolazione generale e le procedure sviluppate dall’Autorità per l’energia, in modo da garantire una coerenza complessiva sia nelle modalità di rendicontazione, sia nei valori dei principali parametri assunti per lo sviluppo dei calcoli, sia, in ultima istanza, negli incentivi riconosciuti ai diversi interventi promossi nell’ambito del meccanismo;

 

 

con riferimento all'articolo 28:

 

-       il comma 1, lettera a), prevede che l’ENEA, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, rediga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Tra i settori interessati dalla quantificazione dei risparmi, il punto i. riguarda esclusivamente la diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale, escludendo il gas di petrolio liquefatto (GPL). Questo contribuisce da anni al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dei trasporti in quanto i suoi processi di produzione, trasporto, distribuzione e combustione sui moderni automezzi sono realizzati a bassa intensità energetica. Si propone quindi al comma 1, lettera a), punto i,di includere anche il GPL;

 

-       si condivide quanto disposto al comma 1, lettera b), in merito alla pubblicazione di casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo. Anche in questo caso, tuttavia, si segnala l’esigenza di garantire una coerenza complessiva dell’azione di regolazione e gestione del meccanismo, prevedendo che le proposte predisposte da ENEA siano coerenti con la regolazione generale definita dall’Autorità per l’energia in base alla normativa vigente;

 

-       al comma 1, andrebbe inoltre valutata l’opportunità di prevedere una nuova scheda per tutti gli elettrodomestici dotati di etichetta energetica che faccia riferimento a procedure standardizzate per la quantificazione dei risparmi e una scheda per impianti a biomassa domestici (caminetti e stufe);

 

-       dopo il comma 1, andrebbe inserito un comma del seguente tenore:"L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita standard delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulla base del livello delle perdite effettive dell’anno 2010 e prevede che questi rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio dei clienti finali". Attualmente la regolazione delle reti di distribuzione prevede che gli effetti economici del maggiore o minore livello delle perdite effettive rispetto a quelle standard definite dall’Autorità rimangano in capo all’impresa distributrice. Considerato che i coefficienti di perdita standard non sono stati più revisionati dal 2004, è necessario che - a partire dal 2012 - siano aggiornati sulla base dei livelli di perdite effettive come desumibili dai dati più recenti disponibili. Al fine di assicurare la necessaria stabilità regolatoria, tali coefficienti dovranno essere mantenuti costanti per tre periodi regolatori. Ciò contribuirà a promuovere in maniera significativa la realizzazione da parte del distributore di interventi per la riduzione delle perdite i cui benefici economici saranno trasferiti ai clienti al termine di tale periodo;

 

-       al comma 1 lettera i), dopo le parole: “automezzi elettrici” andrebbero aggiunte le seguenti: “e relative infrastrutture di ricarica”, al fine di incentivare l’installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e di riconoscere che tale intervento sulla rete di distribuzione rientra nel meccanismo dei TEE, anche per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti per i prossimi anni, mirando ad evitare una discriminazione degli interventi effettuati sulla rete elettrica rispetto agli interventi effettuati sulla rete idrica;

 

-       si suggerisce inoltre di prevedere una disposizione specifica per la detrazione di imposta del 55 per cento per le spese relative agli interventi di efficienza energetica e finalizzate alla riduzione del fabbisogno di energia primaria annua in edifici esistenti. Tale norma deve consentire di attuare una politica di miglioramento dell’efficienza energetica coordinando tale misura fiscale con il decreto legislativo n. 115 del 2008, rendendo strutturale lo sgravio fiscale e favorendo l’efficientamento del sistema di utilizzo dell’energia, attraverso programmi e misure basati sui processi tecnologici richiamati dall’Allegato III della direttiva 2006/32/CE. La disposizione - contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente - dovrebbe estendere anche alla amministrazione pubblica la detrazione di imposta. Giova infatti ricordare che la certificazione energetica sta dimostrando che gli edifici pubblici risultino essere i più bisognosi di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. Tale disposizione dovrebbe attribuire - con riferimento alla amministrazione pubblica - l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica alle ESCo (come definite dall’articolo 2, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010, individuando, nell’ambito delle legislazione vigente, procedure di project-financing e di finanziamento tramite terzi semplificate, in esecuzione di contratti di cui all’Allegato II del citato decreto legislativo n. 115 del 2008, oppure di programmi di miglioramento dell’efficienza energetica come definiti dall’articolo 2, lettera g), del steso decreto legislativo. La disposizione in parola potrebbe infine attribuire la agevolazione fiscale ai soggetti che hanno finanziato l’opera;

 

con riferimento all'articolo 29:

 

-       la disposizione di cui al comma 2 intende contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e della CO2, ma si scontra con alcune problematiche riconducibili all’aspetto economico e alla qualità della miscela gasolio-biodiesel;

 

-       è opportuno inoltre considerare che ai fini del rispetto della normativa, sono ritenuti idonei solo i biocarburanti che potranno disporre di una certificazione ambientale che ne attesti la produzione sostenibile nonché un bilancio positivo dei gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita. In particolare, la Direttiva 2009/28/CE impone criteri di sostenibilità tali che il risparmio di emissioni di gas serra globali sia di almeno il 35 per cento fino al 2016 arrivando al 50 per cento dal 2017. Si suggerisce pertanto di verificare, in sede tecnica, la previsione di incrementare l’obbligo, in termini percentuali, di immissione in consumo dei biocarburanti necessaria per raggiungere gli impegni imposti dall’UE, accelerando l’emanazione di opportune norme che garantiscano la qualità della miscela ed il giusto equilibrio di miscelazione tra biodiesel e bioetanolo. Effettuate tali verifiche a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo dovrebbe essere maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo e fissato nella misura di 8 Giga-calorie, qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione europea. Analoga maggiorazione andrebbe attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impegnato sia pari al 25 per cento e fermi restando i requisiti di sostenibilità;

 

-       il comma 3 stabilisce che - a decorrere dal 1° Gennaio 2012 - i biocarburanti immessi in consumo saranno conteggiati ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 34 e che, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla sostenibilità dei biocarburanti, i medesimi biocarburanti siano prodotti in impianti, ovunque ubicati, accreditati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con modalità stabilite dagli stessi Ministeri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La Comunicazione  della Commissione sull’attuazione pratica del regime dell'Unione europea di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti del Giugno 2010 prevede almeno tre forme alternative - a scelta dell’operatore economico e non dello Stato membro - di controllo/certificazione della sostenibilità dei biocarburanti. In particolare, la Comunicazione prevede che gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi considerati rispettano i criteri di sostenibilità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di terreni. Alla luce di quanto evidenziato, risulta opportuno che l’articolo 29, comma 3,  preveda i tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti indicati a livello europeo;

 

-       il comma 5 dell’articolo 29 stabilisce che il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all’articolo 35, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, materie cellulosiche di origine non alimentare, alghe, è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura stabilita dal decreto di cui al comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi. Non viene dunque chiarito che ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell’obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto di cui all’articolo 3, paragrafo 4, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti, così come prescrivono l’articolo 21 della direttiva 2009/28/CE e l’allegato 1, paragrafo 2, punto 2 dello schema di decreto legislativo in esame. Per tali motivi si propone di sostituire - all’articolo 29, comma 5 - le parole da: “è maggiorato” fino alla fine del periodo, con le seguenti: “è considerato equivalente al doppio di quello degli altri biocarburanti, come definito dall’allegato 1, paragrafo 2, punto 2” e, conseguentemente, di sopprimere il comma 7;

 

-       si valuti l'opportunità di prevedere, ai commi 4 e 5, il diritto ad un certificato, qualora al momento non previsto, anche per i biocarburanti di cui medesimi commi;

 

-       appare opportuno prevedere che la maggiorazione del contributo operi anche per i biocaburanti prodotti a partire da materie non alimentari fin dall'origine;

 

-       nell'articolo in esame, si afferma genericamente che il Ministro dello sviluppo economico individuerà gli interventi e le misure per lo sviluppo tecnologico. Tale previsione andrebbe meglio specificata prevedendo con quale strumento e disponendo, inoltre, un passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti in materia;

 

-       sarebbe poi opportuno prevedere meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche. In questo ambito occorrerebbe pertanto promuovere una maggiore interazione tra i soggetti pubblici attivi nel settore (ENEA) e i soggetti privati. L’ENEA, a seguito della trasformazione in Agenzia operante nel settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica ha competenze e compiti in parte sovrapponibili con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo  in oggetto e compiti specifici gli sono stati attribuiti dal decreto legislativo n. 115 del 2008 in materia di formazione (articolo 13), di informazione (articolo 12), di generazione e stima dei dati sulla diffusione delle  fonti rinnovabili e di efficienza energetica (articolo 36);

 

con riferimento all'articolo 32:

 

-       si ritiene opportuno approfondire gli effetti di sistema della disposizione che propone un sistema di incentivazione dell’importazione di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta all’estero, con particolare riguardo alle possibili distorsioni di mercato ed ai costi derivanti per il contribuente italiano;

 

 

con riferimento all'articolo 39:

 

-       l’articolo fissa l’entrata in vigore del decreto al primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, creando rilevanti problemi per tutti quei progetti in corso di ultimazione che risulterebbero non adeguati alle nuove richieste. Lo stesso decreto prevede inoltre per una sua completa applicabilità l’emanazione di altri provvedimenti ad esso collegati. Ad esempio, il comma 2 dell’articolo 6-bis dispone che, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, ne sia emanato un altro volto a definire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati alla climatizzazione degli edifici, aspetto di fondamentale importanza per realizzare edifici ad alta efficienza energetica. Sarebbe pertanto opportuno prevedere, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 e dal relativo Allegato 3, che l’entrata in vigore avvenga 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso. Analoga previsione vale per l’articolo 11, riguardante la certificazione energetica degli edifici, limitatamente alla certificazione rilasciata sotto accreditamento, per concedere il tempo necessario a svolgere le procedure di accreditamento e non creare ostacoli alle attività di compravendita;

 

 

con riferimento all'allegato 1:

 

-       si ritiene opportuno sopprimere il punto 8 del paragrafo 1, in considerazione del fatto che all’articolo 1,  comma 8, è richiesto un valore minimo per il rendimento finale di energia per le pompe di calore, al fine di corrispondere a quanto indicato dalla direttiva 2009/28/CE, articolo 5, paragrafo 4, in cui l’energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore è tenuta in conto a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l’apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. Si ritiene che tale requisito sia già garantito dalla direttiva stessa per la quale si richiede un indice di performance di prodotto SPF > 1,15 * 1/η (si veda l'Allegato 1 paragrafo 4, dello schema di decreto e l'Allegato VII della Direttiva 2009/28/CE);

 

-       all’articolo 4 è necessario precisare che anche per l’indice di performance di prodotto SPF occorre attendere il pronunciamento dell’Unione europea ai sensi della direttiva 2009/28/CE così come per il calcolo del "Q" usabile;

 

con riferimento all'allegato 2:

 

-       al comma 1 si richiede di valutare l’introduzione di  un valore di efficienza di conversione differenziato per legna e per altro tipo di biomassa;

 

-       al comma 3, per l’accesso agli incentivi statali è richiesto che le pompe di calore dispongano del marchio Ecolabel, non presente per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria. Si propone di introdurre una modifica al testo al fine di considerare tali prodotti. A tal proposito, si ricorda che la Direttiva RES, all’articolo 13, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, tra cui quelle sui marchi di qualità ecologica, sulle etichette energetiche e su altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non dovrebbero costituire ostacoli al funzionamento del mercato interno;

 

-       al comma 4, lettera b), è necessario chiarire se la garanzia riguarda l’aspetto del difetto di produzione (c.d. “garanzia meccanica”) o della resa del modulo FV. Pare inoltre opportuno precisare  su quale aspetto dei moduli si intende debba essere offerta la garanzia di 10 anni;

 

con riferimento all'allegato 3:

 

-       è necessario chiarire come si combinano le percentuali riportate al punto 1 con l'obbligo di produzione del 50 per cento di acqua calda sanitaria previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

 

-       inoltre l’elenco degli obblighi per i nuovi edifici (comma 1, lettere a), b), c) e d)) è contraddittorio in quanto le prime due lettere i primi (a) e b)) fanno riferimento alla presentazione della richiesta del pertinente titolo edilizio, mentre le altre due (c) e d)) fanno riferimento al rilascio del pertinente titolo edilizio. Si evidenzia che il progetto viene depositato contestualmente alla richiesta, quindi è in tale momento che il progettista deve applicare gli obblighi di integrazione. In secondo luogo, l’attuale formulazione della bozza non chiarisce se la percentuale richiesta (crescente dal 20 per cento al 50 per cento ) fa riferimento alla somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento oppure se la percentuale si riferisce ad ognuno dei tre consumi. Inoltre la scaletta degli obblighi pare essere troppo ravvicinata. Si ritiene pertanto opportuno modificare il testo, facendo riferimento solo alla richiesta del pertinente titolo edilizio (non al rilascio) e di chiarire se la percentuale di energia da fonti rinnovabili si riferisce alla somma dei tre consumi (acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento) oppure ad ognuno di essi. Inoltre si propone di prevedere che il primo obbligo (20 per cento ) si applichi due anni dopo l’entrata in vigore del provvedimento ed ogni aumento percentuale (30 per cento, 40 per cento, 50 per cento) sia stabilito con cadenza biennale rispetto al precedente;

 

-       al comma 2, si consiglia di valutare attentamente la sequenza temporale dell’entrata in vigore delle variazioni che pare non consentire un adeguato adattamento da parte degli operatori economici del settore. Si propone di modificare il testo in modo da fare riferimento solo alla richiesta del pertinente titolo edilizio (non al rilascio) e di prevedere che il primo obbligo (K = 80) si applichi 2 anni dopo l’entrata in vigore del provvedimento ed ogni variazione (70, 60, 50) sia scadenzato di 2 anni dal precedente;

 

-       al comma 3, si evidenzia un'incongruenza attribuendo al teleriscaldamento un "valore" superiore ad una fonte rinnovabile sfruttata in loco senza perdite per trasmissione. Il comma pare essere in contrasto con la logica della Direttiva RES, in quanto equipara il teleriscaldamento alle fonti rinnovabili senza condizioni, ovvero senza distinguere in base alle fonti energetiche che alimentano la rete di teleriscaldamento;

-       al comma 6, infine,  pare essere in conflitto con il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59. La percentuale richiesta, pari al 50 per cento del pertinente indice di prestazione energetica, inoltre, non ha alcuna giustificazione tecnica e non risponde alla buona pratica della progettazione;

 

con riferimento all'allegato 4:

 

-       è opportuno chiarire chi sono i soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione e che caratteristiche devono avere (si segnala ad esempio che i costruttori già oggi gestiscono corsi di formazione per i propri tecnici e potrebbero essere interessati a cogliere questa opportunità);

-       al comma 3 si propone di sostituire le parole: "sistemi geotermici poco profondi" con le seguenti "sistemi geotermici a geosonde", poiché l'espressione “poco profondi” non è sufficientemente chiara;

 

-       al comma 4, si propone di aggiungere all’elenco dopo il punto iii), un nuovo punto che preveda per gli installatori di geosonde verticali una formazione preliminare di perforatore con relativo “patentino per perforatore di piccolo diametro” rilasciato dalle scuole edili provinciali e competenze relative ai diversi tipi di sonde, di materiali di riempimento del foro, di apparecchiature per l’inserimento delle sonde, di procedure di collaudo in tenuta e circolazione, in considerazione del fatto che gli installatori di geosonde verticali non sono né idraulici, né elettricisti ed è quindi necessaria un’adeguata formazione al fine di realizzare l’opera a perfetta regola d’arte;

 

-       è inoltre opportuno integrare il punto 6 prevedendo che l’aspetto teorico della formazione degli installatori di geosonde verticali dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato degli impianti geotermici a pompa di calore, l’identificazione della stratigrafia dei terreni e delle rocce attraversati in fase di perforazione per determinarne la conducibilità termica, le regolamentazioni sulla realizzazione di perforazioni per posa di geosonde, le tecniche, i materiali e tecnologie utilizzate per la posa in opera a regola d’arte delle geosonde a seconda delle diverse condizioni geologiche, le metodologie e le procedure di collaudo dei diversi tipi di geosonde. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee relative all’installazione delle geosonde e della legislazione nazionale e comunitaria pertinente.

 

sen. Andrea Fluttero

 


 

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDì 14 DICEMBRE 2010

 

229a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
D'ALI'

La seduta inizia alle ore 16,05

 


SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'ATTO DI GOVERNO N. 302  

 

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede, a nome del Gruppo del Partito Democratico, che la Commissione sollevi presso il Presidente del Senato un conflitto di competenza sull'assegnazione dell'Atto di Governo n. 302, concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, affinché tale provvedimento sia assegnato in sede congiunta con la 10a Commissione permanente.

 

La Commissione si esprime in senso favorevole alla proposizione di un conflitto di competenza.


 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

LUNEDì 20 DICEMBRE 2010

 

183a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 14,30

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (n. 302)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

 

La senatrice VICARI(PdL), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che mira al potenziamento e alla razionalizzazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energia rinnovabile ed ha fra gli obiettivi principali quello di diminuire gli oneri "indiretti" legati al processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dall’autorizzazione alla connessione, all’esercizio), così da poter ridurre i costi di incentivazione. A tal fine il decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, ai sensi dell'articolo 1 definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Il decreto, inoltre, detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Alle definizioni della direttiva 2003/54/CE, si aggiungono, ai sensi dell'articolo 2, quelle di «energia da fonti rinnovabili», «energia aerotermica», «energia geotermica», «energia idrotermica», «biomassa», «consumo finale lordo di energia», «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento», «bioliquidi», «biocarburanti», «garanzia di origine», «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante», «biometano» e «regime di sostegno». La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020, ai sensi dell'articolo 3, è pari a 17 per cento. In tale ambito, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere al 2020 almeno pari al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 4, secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione. A questi fini l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, è modificata dall’articolo 5 nel senso che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centottanta giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Con normativa secondaria saranno individuati per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Fino all’emanazione di tale decreto non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. La relatrice ricorda altresì che il provvedimento prevede anche una procedura abilitativa semplificata (articolo 6), ovvero una comunicazione relativa alle attività in edilizia libera (articolo 6, comma 10). Esse operano in luogo dell'odierna denuncia di inizio attività per gli impianti: quindi viene coperto l'ambito di applicazione per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003). A seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame, si dovrà pertanto presentare una dichiarazione con cui il proprietario dell'immobile o chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, si rivolge al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori; essa è accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La procedura in questione, ma anche quella di cui all'articolo 5, appaiono implicitamente derogatorie rispetto all'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto (ai commi 4-bis e 4-ter) una disciplina sintetizzabile nella sigla SCIA, cioè segnalazione certificata di inizio attività: tale disciplina è stata inserita nella normativa generale sulla semplificazione amministrativa di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e consentiva al segnalante di iniziare l'attività direttamente alla presentazione della dichiarazione certificata, salva la possibilità per l'amministrazione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività entro i successivi sessanta giorni. In questo caso invece, anche nella procedura semplificata, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; solo in caso contrario, decorso il termine, l’attività di costruzione può essere avviata. Per le autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale o paesaggistica, se non allegate alla dichiarazione, il competente ufficio comunale provvede all'acquisizione d’ufficio ovvero convoca una conferenza di servizi. Ultimato entro tre anni l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale.

Secondo l'articolo 6-bis gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 10, quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non alterano la sagoma degli edifici; anche all’installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, si applica la procedura abilitativa semplificata. Con normativa secondaria saranno definite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, cui si applica la procedura abilitativa semplificata.

Secondo l'articolo 6-ter, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano. Secondo l'articolo 7, inoltre, sono dichiarati: di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota tutto il territorio nazionale con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; sono invece dichiarati di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

La relatrice dà quindi conto degli strumenti di incentivazione previsti dallo schema di decreto: incentivi per il biometano immesso nella rete; fondo a favore dello sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento; incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili; contributi per la produzione di energia termica da piccoli impianti; potenziamento del sistema di incentivi per l’efficienza energetica, attraverso i certificati bianchi; fondi in favore dello sviluppo tecnologico ed industriale. Per quanto riguarda il Capo sulla regolamentazione tecnica segnala, in particolare, l'articolo 9, che, rinviando all'allegato 3, prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, da un minimo del 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad un massimo del 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il quarto anno successivo. Le leggi regionali potranno peraltro stabilire incrementi dei valori in questione.

La relatrice si sofferma, quindi, su quello che, a suo giudizio, costituirà un nodo centrale del provvedimento. Si tratta della disciplina del regime di incentivi alle fonti pulite con la revisione degli attuali meccanismi e l’introduzione di un sistema di "asta" e di una tariffa fissa per fonte e per scaglioni potenza. Il nuovo sistema dovrebbe entrare in vigore dopo il 31 dicembre 2012. Gli incentivi applicati all’energia prodotta ai nuovi impianti consistono in tariffe per i piccoli impianti fino a 5 MW e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Fanno eccezione gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi per i quali la dipendenza del costo dell’energia dal costo della materia prima rende necessario ricorrere a una tariffa 'binomia' con una parte legata all’andamento dei costi della materia prima.

Rileva, infine, che le numerose questioni, anche di natura tecnica, contenute nello schema di decreto in titolo potranno essere opportunamente approfondite nel corso delle prossime sedute.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2011

 

193a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
CURSI

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (n. 302)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre scorso.

 

La senatrice VICARI (PdL), relatrice, evidenzia che le numerose audizioni informali svolte dalla Commissione, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo in titolo, hanno consentito di acquisire utili elementi informativi ai fini dell'espressione del parere. A tale riguardo si sofferma, in particolare, sulle questioni relative al cosiddetto "meccanismo delle aste", al prezzo dei certificati verdi, all'utilizzo dei terreni agricoli per la collocazione di impianti fotovoltaici a terra, nonché sulle problematiche legate agli incentivi per gli interventi di rifacimento degli impianti. Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

 

Dopo che il senatore BUBBICO(PD) ha ringraziato la relatrice per il proficuo lavoro svolto e ha evidenziato l'importanza di aver audito la maggior parte dei soggetti interessati, il senatore TOMASELLI (PD) si sofferma sulla necessità che, nel corso delle prossime sedute, in cui la Commissione esaminerà l'atto del Governo in titolo, sia assicurata la presenza del rappresentante del Governo.

 

Il presidente CURSI assicura di aver già avviato gli opportuni contatti per garantire la presenza del sottosegretario Saglia nella seduta che verrà all'uopo convocata per martedì prossimo.

 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.


 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2011

 

194a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente
CURSI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

 

La seduta inizia alle ore 14,25.

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (n. 302)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

 

La senatrice VICARI (PdL), relatrice, si sofferma sulle principali questioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, assicurando che diverse problematiche evidenziate dai soggetti intervenuti potranno trovare adeguato spazio nella proposta di parere che verrà presentata a breve.

 

Il senatore BUBBICO (PD) ringrazia la relatrice e auspica che nella proposta di parere possano trovare adeguato spazio alcune rilevanti questioni tra cui: l'esclusione dal sistema delle aste degli impianti realizzati dalle imprese per produrre energia elettrica per autoconsumo, l'estensione anche ai rifacimenti parziali del sistema degli incentivi e l'individuazione di procedure semplificate per la realizzazione di piccoli impianti, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, realizzati da parte di imprenditori agricoli che intendano integrare il proprio reddito.

 

Dopo brevi interventi delle senatrici BUGNANO (IdV) e BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il senatore TOMASELLI (PD) si sofferma sulla necessità di definire in tempi rapidi il burden sharing che costituirà sicuramente un meccanismo di responsabilizzazione di tutti gli enti locali.

 

Il senatore ZANETTA (PdL) evidenzia la necessità che per gli impianti idroelettrici venga assicurato un adeguato sistema di incentivi anche in considerazione dell'elevata vita media di tali impianti.

 

Il sottosegretario SAGLIA auspica che la Commissione nella proposta di parere tenga particolarmente in considerazione la necessità di non gravare eccessivamente le bollette dei cittadini e delle imprese con misure che solo in parte possono favorire lo sviluppo delle rinnovabili.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 16 FEBBRAIO 2011

 

195a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente
CURSI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

 

La seduta inizia alle ore 8,30.

 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (n. 302)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore BUBBICO (PD) si sofferma sull'opportunità di promuovere l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati unicamente all'autoconsumo degli stabilimenti industriali o in aree limitrofe da individuare con appositi decreti ministeriali. Tale opportunità dovrebbe, a suo avviso, formare oggetto di un'apposita osservazione da includere nel parere da rendere sull'atto in titolo. Si sofferma, altresì, sulla necessità di prestare particolare attenzione nella formulazione di eventuali osservazioni in merito al collocamento di pannelli fotovoltaici sui tetti delle serre.

 

Il senatore TOMASELLI (PD) rileva la necessità di dedicare un'attenzione specifica ai tempi di definizione del burden sharing regionale, che consentirà di sfruttare al meglio i potenziali regionali in termini di produzione delle energie rinnovabili.

 

Il senatore FERRANTE (PD) ritiene che, in merito al sistema delle aste introdotto dal decreto, il parere debba contenere una condizione che preveda l'innalzamento della soglia ivi prevista con opportune differenziazioni rispetto alle diverse fonti rinnovabili.

 

Dopo un breve intervento del senatore CARDIELLO (PdL), in relazione alle serre fotovoltaiche, la relatrice  VICARI (PdL) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

 

Il sottosegretario SAGLIA ritiene che lo schema di parere, complessivamente considerato, debba essere valutato positivamente.

 

La senatrice BIANCHI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) esprime particolare apprezzamento per la proposta di parere illustrata dalla relatrice e preannuncia il proprio voto favorevole.

 

Il senatore BUBBICO (PD) ringrazia la relatrice per l'importante lavoro svolto e dichiara, a nome del proprio Gruppo parlamentare, voto favorevole sulla proposta di parere testé illustrata.

 

La senatrice BUGNANO (IdV), pur esprimendo apprezzamento per talune condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere, dichiara - a nome del proprio Gruppo parlamentare - di presentare uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, con condizioni ed osservazioni alternative.

 

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni illustrata dalla relatrice Vicari, risultando così precluso lo schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Bugnano.

 

La seduta termina alle ore 9.


 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 302

 

 

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

 

- lo schema di decreto in titolo si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO2, nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, e del 10 per cento di energia verde nei trasporti;

 

- l'Italia sta prestando sempre maggiore attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, come confermato dalla recente approvazione delle linee guida nazionali e del Piano d'azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili. Il mercato legato alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro Paese ha raggiunto il suo picco nel 2008-2009, con una crescita pari a +11 per cento in termini di potenza installata e +19 per cento di produzione complessiva. In quest'ottica si auspica che le disposizioni del provvedimento in titolo e le tecnologie attualmente disponibili sul mercato consentano di raggiungere l'obiettivo di 22,62 Mtep di consumo finale di energie rinnovabili al 2020;

 

- risulta di particolare importanza definire in tempi rapidi il burden sharing regionale, che suddividerà gli obiettivi nazionali tra le varie Regioni e che permetterà di sfruttare al meglio i potenziali regionali in termini di produzione delle energie rinnovabili;

 

- espresso apprezzamento per le disposizioni che porteranno allo snellimento delle procedure amministrative, che per troppo tempo hanno rallentato l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e la maggiore attenzione data alle biomasse e al teleriscaldamento, si pone l'attenzione sulla necessità di un incremento strutturale dell’efficienza energetica a tutti i livelli, sensibilizzando maggiormente gli operatori e i singoli cittadini, attraverso campagne di informazione e formazione, e stimolando la partecipazione attiva degli Enti locali;

 

- il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di incertezze sul mercato e di congelamento degli investimenti. Tale importante sviluppo necessita di controlli efficaci ed immediati per evitare la presenza di fenomeni speculativi che rischiano di danneggiare l'immagine di tale comparto e coloro che stanno seriamente investendo nel settore delle rinnovabili. Risulta pertanto necessario assicurare adeguata tutela agli incentivi già avviati, come il cosiddetto "terzo conto energia" varato dal Governo negli scorsi mesi;

 

- risulta opportuno prevedere che nella sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dedicata alle rinnovabili, di cui all'articolo 15, venga anche inserita la programmazione, di lungo termine, degli interventi di potenziamento e sviluppo della rete, necessari per poter realmente immettere nella stessa le produzioni di energia da fonte rinnovabile, previste fino al 2020. Tale pianificazione dovrà necessariamente considerare anche la ripartizione territoriale del target nazionale previsto con l'approvazione del futuro burden-sharing regionale della produzione elettrica da fonte rinnovabile;

 

- rilevata la necessità di una progressiva riduzione dei costi attualmente gravanti sui cittadini e sulle imprese per il finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili fino al raggiungimento della grid parity,

 

 

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

 

 

1) in relazione al meccanismo delle aste al ribasso, previste dallo schema di decreto legislativo, si preveda un innalzamento della soglia, con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

 

2) in merito ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 22, si segnala la necessità che tali meccanismi incentivanti vengano applicati alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2013. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, le parole «31 dicembre 2012» siano sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». Tale proroga di un anno consentirà ai soggetti interessati agli investimenti una programmazione e realizzazione degli investimenti stessi in un arco temporale minimo adeguato rispetto alla definizione completa del quadro normativo e regolatorio;

 

3) con riguardo al sistema delle aste, di cui all'articolo 22, risulta necessario individuare un floor minimo, al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno scendere. A tale riguardo, si propone che il floor minimo, differenziato a seconda della tipologia e delle dimensioni degli impianti, venga individuato dal Governo, con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;

 

4) in riferimento ai termini per l'emanazione dei successivi decreti ministeriali di attuazione del decreto legislativo, si evidenzia la necessità che, al fine di garantire adeguate certezze agli investitori, i decreti stessi siano adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anziché entro un anno, così come previsto dall'atto del Governo in titolo;

 

5) con riguardo al prezzo di ritiro dei certificati verdi, di cui all'articolo 23, comma 5, risulta necessario riconoscere un prezzo di ritiro dei predetti certificati pari all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007. A tale proposito, all'articolo 23, comma 5, le parole «il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 70 per cento» siano sostituite con le seguenti: «il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari all'85 per cento»;

 

6) il comma 4 dell'articolo 4 sia sostituito con il seguente: «4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.»;

 

7) all'articolo 8, comma 5, la lettera b) sia sostituita con la seguente: «b) il rapporto tra potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 200 kW per ogni ettaro di terreno.». Si segnala altresì la necessità di escludere dall'applicazione dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 8 i terreni marginali, incolti, abbandonati, le aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi delle disposizioni nazionali, regionali o locali, nonché le aree del demanio militare e le cave esaurite. Al fine di incentivare gli Enti locali all'utilizzo prioritario dei terreni di cui sopra, il Governo può individuare delle procedure semplificate per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili anche attraverso il ricorso al project financing;

 

8) all'articolo 26, eliminare il comma 6;

 

9) all'articolo 22, comma 5, dopo la lettera h) inserire la seguente: «i) le possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, le diverse forme di incentivazione.»;

 

10) all'articolo 6 prevedere, in linea di principio, che le procedure semplificate ivi individuate vengano estese ad alcune aree, quali le caserme militari, le cave esaurite e le aree industriali dismesse, consentendo alle Regioni, una volta identificate tali aree, di estendere le procedure semplificate di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo anche agli impianti di taglia superiore ad 1 MW;

 

11) prevedere l'estensione ai soggetti pubblici delle misure di cui all'articolo 10, comma 2, anche alle aree e alle superfici militari;

 

12) in riferimento ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2, si richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un meccanismo incentivante del tipo "feed-in premium", tale da stabilire una componente di incentivo fissa ed una componente relativa all'energia elettrica che seguirebbe l'andamento del prezzo di mercato dell'energia, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

 

13) al fine di contrastare i fenomeni speculativi della vendita delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, si preveda che il soggetto autorizzato a realizzare l'impianto debba corrispondere, all'atto di presentazione della domanda, un contributo variabile a seconda della tipologia e delle dimensione dell'impianto. Si preveda altresì che lo stesso soggetto presenti, contestualmente, adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche alla realizzazione dell'impianto;

 

14) si consideri la necessità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato;

 

15) all'articolo 22, comma 3, dopo le parole: «la produzione di energia elettrica da impianti», aggiungere: «in regime di autoproduzione, o»

 

16) all'articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole «dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,»;

 

17) all'articolo 24, comma 2, lettera d), dopo la parola «apparecchiature» aggiungere, in fine, le seguenti: «effettuati a partire dall'anno 2009»;

 

18) all'articolo 4, comma 3, al fine di evitare l'elusione della normativa sulla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, si suggerisce la sostituzione delle parole: «riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue» con le seguenti: «di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile, riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, collocati in aree confinanti»;

 

19) valuti inoltre il Governo l'opportunità di assicurare il principio generale per cui gli incentivi ad un determinato settore debbono trovare la propria copertura all'interno del comparto a cui si riferiscono;

 

20) all'articolo 22, comma 5, si preveda la sostituzione delle parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti: «su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

 

21) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzione da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, a destinazione degli ambienti agricoli»;

 

22) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura» aggiungere: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato»;

 

23) valuti il Governo l'opportunità di definire un burden sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;

 

24) con riferimento all'articolo 9, si suggerisce che il limite all'impiego delle biomasse, qualora Regioni e Province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell'aria, valorizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4. Si suggerisce inoltre di sostituire i requisiti richiesti per il pellet e il cippato con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato;

 

25) all'articolo 22, dopo il comma 8, venga inserito il seguente comma: «8-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide entrati in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, in considerazione delle criticità di questi impianti e dell’elevata sensibilità al costo variabile del combustibile, nonché della eventuale ubicazione in aree di crisi.»;

 

26) all'articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per la produzione di energia elettrica da impianti ubicati nei comuni montani alimentati a biomasse presenti negli stessi comuni»;

 

27) all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e a GPL»;

 

28) all'articolo 6, si preveda l'introduzione di procedure semplificate per impianti di potenza non superiore a 200 kW, su indice di copertura, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici, non superiore al 20 per cento delle superfici aziendali, nel caso in cui i richiedenti le autorizzazioni siano titolari di aziende agricole che abbiano la proprietà o la disponibilità dei relativi terreni;

 

29) all'articolo 5, valuti il Governo l'introduzione di una procedura autorizzativa ad hoc, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i nuovi impianti di fonti rinnovabili costruiti in sostituzione dei vecchi impianti;

 

30) all'articolo 8, si valuti l’opportunità che i Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per l’utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio;

 

 

e con le seguenti osservazioni:

 

 

a) all'articolo 2 si valuti di inserire la definizione di "centrali ibride" in considerazione del fatto che le stesse vengono citate all'articolo 22 comma 3 del provvedimento;

 

b) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «e lo stesso orientamento della falda», siano inserite le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici»;

 

c) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le Regioni possono stabilire, nel rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali o contaminate previa messa in sicurezza del sito, o degradate previo ripristino»;

 

d) all'articolo 8, comma 5, si suggerisce di aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica agli impianti le cui autorizzazioni siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011», in quanto al fine di evitare incertezze sull’accesso agli incentivi per le iniziative già avviate occorre definire con puntualità l’ambito di applicazione della norma;

 

e) all'articolo 8, comma 1 e più in generale nel testo dell'articolo si fa riferimento alla locuzione "incentivi statali". Al fine di consentire l’accesso al regime di sostegno non solo statale, si suggerisce la sostituzione del termine "statali" con il termine "pubblici";

 

f) all'articolo 8, si suggerisce che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, utilizzate per le destinazioni loro proprie, delle stalle zootecniche e degli annessi edifici agricoli. La realizzazione di tali strutture rimane regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture possono cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti hanno l’obbligo di produrre o la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico così come individuato dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) o la documentazione comprovante l'iscrizione di impresa agricola;

 

g) all'articolo 8, dopo il comma 5, si suggerisce di inserire il seguente comma: "5 - ter. Al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana ed alla zootecnia, le Regioni, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con riferimento alle linee guida per le autorizzazioni degli impianti di biogas, definiscono criteri di adattamento dei parametri autorizzativi alle differenti situazioni territoriali locali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del presente decreto che prevede diverse modalità di incentivazione delle biomasse;

 

h) all'articolo 9, si sostituisca il comma 5 con il seguente: «Le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui al comma 1 siano assicurati anche attraverso la combustione delle biomasse. In tal caso le regioni e le province autonome, nell'ambito dei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, possono definire limiti di emissione per gli impianti, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale articolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).»

 

i) in relazione al bonus volumetrico di cui all'articolo 10 valuti il Governo l'opportunità di inserire tra gli interventi sugli edifici, che consentono di ottenere tale bonus, anche i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;

 

j) in relazione all'articolo 10, valuti il Governo l'introduzione del principio in base al quale la percentuale di fonti rinnovabili per energia termica, su edifici nuovi o ristrutturazioni rilevanti, sia quantomeno articolata in funzione del combustibile termico complementare, valutando attentamente l'ecocompatibilità diversa dei differenti prodotti, a seconda delle risorse impiegate, attraverso previsioni più specifiche elaborate a livello ministeriale. Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi comunitari, infatti, appare necessario evitare di trattare allo stesso modo combustibili che hanno una ecocompatibilità molto diversa;

 

k) all'articolo 11, comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L’attestato di certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ nelle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici", è rilasciato dai tecnici abilitati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto accreditamento dell’Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente europeo.»;

 

l) all'articolo 13, comma 3, dopo le parole «di formazione per gli installatori» inserire le seguenti: «di impianti a fonti rinnovabili, secondo criteri precedentemente definiti e concordati con l'Agenzia ENEA, per assicurare una omogeneizzazione a livello nazionale ed europeo»;

 

m) all'articolo 16, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti sull'efficacia ai fini dello stoccaggio dell'energia fornita alle utenze e del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili»;

 

n) all'articolo 16, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione del consumo energetico l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, adotta misure affinché le imprese di distribuzione di energia elettrica installino dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale»;

 

o) articolo 18, comma 2, lett. b): sostituire la lettera b) con la seguente: "prevedono di favorire un utilizzo più ampio del biometano. A tal fine l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza. Si dovrà inoltre verificare la misura in cui il biometano possa essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e favorisca lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione".

 

p) all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.»

 

q) all'articolo 20, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di stimolare applicazioni con un uso dell’energia termica a bassa e media entalpia e favorire il recupero di efficienza, vengono definiti, nel decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2005: "direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239", adeguati parametri di incentivazione che dovranno tener conto dei costi di realizzazione degli impianti e delle condizioni di esercizio a cui questi ultimi sono sottoposti al fine di raggiungere gli indici di efficienza ad alto rendimento.»;

 

r) in relazione ai meccanismi di incentivazione previsti dall'articolo 22, comma 2 lettera e), si evidenzia la necessità che tali incentivi vengano garantiti ai rifacimenti totali o parziali, limitatamente alla produzione aggiuntiva;

 

s) all'articolo 22, comma 2 lettera e) aggiungere, infine, il seguente periodo: «limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.»

 

t) al fine di garantire alle autoproduzioni non in sito oneri di dispacciamento di peso economico complessivamente equivalente a quello che grava sull'autoproduzione realizzata presso gli stabilimenti direttamente alimentati, all'articolo 22, comma 5 lettera h), dopo le parole «le condizioni in presenza delle quali», aggiungere: «in caso di autoproduzione non in sito che compensi immissioni e prelievi di energia elettrica in rete quando ricorrano le condizioni funzionali e le distanze individuate con i decreti di cui al presente comma o»

 

u) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un meccanismo attraverso il quale i proventi derivanti dalle aste per l'acquisto di diritti di emissione di CO2 che si raccoglieranno dal 2013 vengano utilizzati per l'incentivazione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, al fine di garantire le risorse necessarie ad assicurare anche il futuro sviluppo delle fonti rinnovabili del sistema elettrico, contenendo l'onere gravante sul consumatore finale;

 

v) all'articolo 23 comma 3 inserire, infine, il seguente comma: "4-bis. L'energia importata tramite le merchant lines realizzate e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999;

 

w) all'articolo 23, comma 10 sostituire le parole: «che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili» con le seguenti: «per i quali è stata presentata domanda al GSE per l'ottenimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili ». All'articolo 23, comma 10, siano inoltre soppresse le parole: «entro il 31 dicembre 2012, ovvero nei soli casi di rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici,»;

 

x) all'articolo 23, comma 11, dopo la lettera e), sia inserita la seguente: «e-bis) al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole da: «per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza» fino alla fine del comma, e il comma 157 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, entrambi limitatamente per gli usi a destinazione di ambienti agricoli;

 

y) all'articolo 23, comma 7, si sottolinea l'opportunità di richiamare l'attenzione sul problema degli impianti a biogas, di proprietà di aziende agricole, entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali attualmente non si applica il sistema di incentivazione di cui alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Pertanto, dopo il comma 7, andrebbe previsto un comma del seguente tenore: «7-bis. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ed al comma 145 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2009, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1 gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007»;

 

z) all'articolo 25 si introducano forme di incentivazione per la promozione dell'efficienza energetica individuando anche dei meccanismi premiali per le Regioni che attuano programmi di incentivazione dell'efficienza energetica, nonché campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione gratuita ai cittadini, in relazione ai loro diritti;

 

aa) all'articolo 26, relativo agli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, il Governo valuti l'inserimento dei seguenti commi: «7. Per gli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e per quelli che hanno avuto accesso a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi titoli di efficienza energetica, in relazione ai quali non sia stata richiesta l'assegnazione della quantità di certificati bianchi spettanti, sono assegnati al GSE. 8. Il GSE ha la possibilità di cedere i titoli di efficienza energetica ottenuti ai sensi del comma 7, attraverso la fissazione di aste competitive aperte a tutti i partecipanti del mercato dei certificati bianchi gestito dal GME - Gestore dei mercati energetici. Il prezzo massimo di cessione, fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sarà pari al contributo tariffario che, a tal fine e ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dovrà tenere conto, tra l'altro, del prezzo di mercato e del costo degli interventi di efficienza. 9. I proventi derivanti dalla cessione dei certificati bianchi, di cui al comma 8, da parte del GSE, contribuiscono al gettito di cui al comma 4 del presente articolo.»;

 

bb) all'articolo 27, comma 1, la lettera b) sia sostituita con la seguente: «b) in base alle direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei certificati stessi»;

 

cc) all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L’applicazione delle eventuali sanzioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il mancato raggiungimento dell’obiettivo è subordinata alla verifica della effettiva congrua offerta sul mercato dei titoli di efficienza energetica.»;

 

dd) all'articolo 27, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi, senza fare ricorso a misurazioni dirette con l'applicazione di metodologie statistiche.»;

 

ee) all'articolo 28, comma 1, lettera i), dopo le parole: «automezzi elettrici», aggiungere le seguenti: «e relative infrastrutture di ricarica»;

 

ff) all’articolo 28 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita standard delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulla base del livello delle perdite effettive dell’anno 2010 e prevede che questi rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio dei clienti finali.»;

 

gg) in relazione all'articolo 28, recante misure in materia di efficienza energetica, si valuti l'inserimento di una nuova scheda tecnica per tutti gli elettrodomestici dotati di etichetta energetica, che faccia riferimento a procedure standardizzate;

 

hh) con riferimento all'articolo 29, è opportuno inoltre considerare che ai fini del rispetto della normativa, sono ritenuti idonei solo i biocarburanti che potranno disporre di una certificazione ambientale che ne attesti la produzione sostenibile nonché un bilancio positivo dei gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita. In particolare, la direttiva 2009/28/CE impone criteri di sostenibilità tali che il risparmio di emissioni di gas serra globali sia di almeno il 35 per cento fino al 2016 arrivando al 50 per cento dal 2017. Si suggerisce pertanto di verificare, in sede tecnica, la previsione di incrementare l’obbligo, in termini percentuali, di immissione in consumo dei biocarburanti necessaria per raggiungere gli impegni imposti dall’Unione europea, accelerando l’emanazione di opportune norme che garantiscano la qualità della miscela ed il giusto equilibrio di miscelazione tra biodiesel e bioetanolo. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo dovrebbe essere maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo e fissato nella misura di 8 Giga-calorie, qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione europea. Analoga maggiorazione andrebbe attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impegnato sia pari al 25 per cento e fermi restando i requisiti di sostenibilità;

 

ii) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo, e al terzo comma sopprimere dalle parole «accreditati dal Ministero» fino a «presente provvedimento»;

jj) risulta opportuno che l'articolo 29, comma 3 preveda i tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti indicati a livello europeo;

 

kk) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, in considerazione dell'articolo 21 della direttiva 2009/28/CE che considera il contributo dei biocarburanti di seconda generazione come equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;

 

ll) all'articolo 29 comma 5 valuti il Governo l'inserimento, infine, del seguente periodo: «in questo caso l'immissione in consumo di 5 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato»;

 

mm) all'articolo 29 dopo il comma 5, valuti il Governo l'inserimento dei seguenti: «5- bis. A decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento, ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all’articolo 35, che essi sono stati prodotti a partire da materie non alimentare fin dall’origine, alghe, è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura, stabilita dal decreto di cui al comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi. 5-ter. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti 4, 5 e 5-bis, sono concesse solo nel caso in cui la produzione sia accertata dagli uffici competenti secondo le modalità definite da apposita circolare dell’Agenzia delle Dogane»;

 

nn) con riferimento all'articolo 29, si valuti l'opportunità di prevedere, ai commi 4 e 5, il diritto ad un certificato, qualora al momento non previsto, anche per i biocarburanti di cui medesimi commi;

 

oo) in relazione all'articolo 29, appare opportuno prevedere che la maggiorazione del contributo operi anche per i biocaburanti prodotti a partire da materie non alimentari fin dall'origine;

 

pp) all'articolo 29, individuare con maggiore precisione quali sono gli strumenti che il Ministro dello sviluppo economico dovrà definire per le misure a favore dello sviluppo tecnologico. Tale previsione andrebbe meglio specificata prevedendo con quale strumento e disponendo, inoltre, un passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti in materia;

 

qq) all'articolo 33, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quantifica e definisce, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 8-bis della legge n. 13 del 2009»;

 

rr) valuti il Governo l’opportunità di definire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall’articolo 120 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell’11 dicembre 1933, può essere sostituito da idonea dichiarazione del progettista circa l’insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria e valutando l’opportunità di un coinvolgimento delle Regioni;

 

ss) in relazione al problema dello smaltimento dei materiali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, valuti il Governo la possibilità di individuare un meccanismo che, in alternativa alle garanzie già previste dalle Linee Guida sulle fonti rinnovabili, consenta, a partire dall'avvenuto ammortamento dell'investimento, di accantonare delle risorse finanziarie a garanzia del corretto smaltimento dei materiali una volta conclusa la vita degli impianti. A tale proposito si invita il Governo a valutare l'opportunità di un coinvolgimento del GSE;

 

tt) in merito agli obiettivi da raggiungere entro il 2020, valuti il Governo di individuare nell'ambito della prossima Strategia energetica nazionale dei singoli obiettivi da raggiungere annualmente, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, tenendo altresì conto dei progressi compiuti negli anni precedenti e degli apporti forniti dalle nuove tecnologie;

 

uu) all'allegato 2, al comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, non essendo per esse previsto il marchio Ecolabel, è richiesto un valore di COP superiore a 2,6, misurato secondo la norma EN255-3.»;

 

vv) al comma 1 dell'allegato 3, per gli edifici nuovi o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (così come definite nello schema di decreto) o nell'ipotesi di edifici di superficie netta calpestabile superiore a 1000 mq, per i quali si proceda alla ristrutturazione dell'impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, si prevedano i seguenti requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili: una quota pari al 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e una quota pari al 20 per cento per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffrescamento.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE BUGNANO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 302

 

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

l'Unione europea ha adottato il pacchetto legislativo "clima-energia" contenente misure volte a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere le energie rinnovabili, che consentirà alla UE di ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra, di conseguire un risparmio energetico del 20 per cento e di aumentare al 20 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da qui al 2020. Tra le misure, oltre alla decisione n. 406/2009/CE diretta a ridurre i livelli delle emissioni anche tramite una maggiore efficienza energetica, rientra anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, con la quale si intende fissare obiettivi giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato membro, tali da incrementare l’attuale quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE fino al 20 per cento nel 2020. Per l’Italia l’incremento finale, entro il 2020, dovrà essere non inferiore al 17 per cento. La legge n. 96 del 2010, legge comunitaria 2009, ha delegato il Governo al recepimento della predetta direttiva 2009/28/CE. In attuazione della direttiva, è stato altresì adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell’Italia, trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza;

per quel che riguarda le misure di sostegno alle fonti rinnovabili, il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai certificati verdi - titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili - introdotti nell’ordinamento nazionale dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999. La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede il rilascio di certificati verdi per gli impianti di potenza superiore a 1MW, mentre, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, si attribuisce il diritto, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva variabile a seconda delle fonte utilizzata;

l’attuale sistema degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili ha consentito all’Italia di attrarre negli ultimi anni ingenti investimenti con effetti concreti sia sul lato della produzione di energia, dove la percentuale delle fonti energetiche rinnovabili supera oramai il 20 per cento del totale, sia sul lato occupazionale con la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro sparsi su tutto il territorio nazionale. Anche negli ultimi due anni, caratterizzati dalla più grave crisi economica e finanziaria globale dal secondo dopoguerra, il settore delle fonti rinnovabili ha continuato ad attrarre investimenti, generare utili, occupazione, filiere industriali importanti;

lo schema di decreto in esame riforma i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I nuovi meccanismi di incentivazione consistono in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Anche per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012, a partire dal 2016 i certificati verdi saranno sostituiti - per il residuo periodo di spettanza - da una tariffa fissa tale da garantire la redditività degli investimenti realizzati. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 70 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti; contestualmente viene soppressa la previsione - connotata da analoga finalità - introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2010. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015;

 

considerato che:

 

il provvedimento risulta condivisibile nella misura in cui prevede un sistema di incentivi rivolto alle fonti rinnovabili basato su un criterio di progressivo decremento del loro ammontare, affinché il mercato della produzione di questo tipo di energia possa diventare definitivamente autonomo. Il provvedimento presenta indubbi meriti di chiarezza e di sistematicità della materia, contenendo altresì notevoli passi in avanti per quanto concerne l’incentivazione della generazione termica e della biomassa, ma include tuttavia alcune soluzioni potenzialmente in grado di ostacolare lo sviluppo di settori chiave per il raggiungimento degli obiettivi comunitari. In particolare, anche ad avviso delle organizzazioni ambientaliste, lo schema di decreto, redatto con il proposito di sistematizzare la materia degli incentivi alle rinnovabili, rischia per certi versi di bloccare alcune delle tecnologie più promettenti e in rapido sviluppo;

in altre parti il provvedimento presenta profili di evidente criticità. Con riferimento all’articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame, ove si prevede che siano le Regioni e le province autonome a provvedere alla determinazione dei casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile siano da considerare come un unico impianto, si utilizza una nozione atecnica e non sufficientemente precisa di "aree contigue", lasciando un margine di discrezionalità troppo ampio in capo alle Regioni e alle Province autonome;

particolarmente critico appare altresì il comma 5 dell’articolo 8 del provvedimento in esame, ove si prevede che, decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, per gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola, l’accesso agli incentivi sia consentito a condizione che gli impianti siano di potenza non superiore a 1 MW e che il rapporto tra potenza e superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 50 kW per ettaro. Sul punto, appare condivisibile la finalità di subordinare a determinate condizioni l'accesso ai benefici statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, che insistono su terreni agricoli. Tuttavia la formulazione del testo potrebbe dare adito ad applicazioni eccessivamente rigide che non tengono conto della necessità di dover distinguere tra i casi di aree agricole di pregio dalle altre. Andrebbe inoltre tenuto presente che circa il 2 per cento del territorio italiano è composto da aree da bonificare o abbandonate, per le quali gli impianti in questione potrebbero essere un buon investimento a minor impatto;

tra le misure individuate dallo schema di decreto in esame, finalizzate alla semplificazione e a incentivare il risparmio energetico, si prevede – all’articolo 10, comma 1 – la concessione di un bonus volumetrico del 5 per cento per i progetti di realizzazione di nuovi edifici o di rilevanti ristrutturazioni. Detto "premio" viene concesso con l’unico limite del rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione dal nastro stradale. E’ invece opportuno prevedere anche l’esclusione dalla concessione del suddetto bonus, anche per gli edifici situati in aree di particolare pregio, o soggette a tutela, o con vincoli di tutela paesaggistica, nel rispetto quindi dell'autonomia regionale in materia;

con riferimento all’articolo 11, che modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, per prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all’indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita, si segnala che il 24 novembre 2010 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i 2006/2378) contestando la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici entro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009. In particolare, la Commissione contesta all’Italia di non aver soddisfatto, nel proprio ordinamento, quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva, concernente l’obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile, né l’obbligo di garantire l’indipendenza degli esperti certificatori (art. 10). Inoltre, nell’avviso della Commissione, l’Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale è superiore a 12 kW per valutarne il rendimento, previsto dall’articolo 9 della medesima direttiva. Nello schema di decreto non vi è traccia di alcuna misura che provveda alle mancanze segnalate dalla Commissione europea, cui pare opportuno porre rimedio;

suscita perplessità l’articolo 22 del provvedimento in esame nella parte in cui prevede -al comma 2, lettera e)- che tra gli interventi aventi diritto all’incentivazione debbano rientrare "esclusivamente" "quelli relativi produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride". Ciò non appare in linea con i principi di tutela dell’ambiente e di economicità del sistema di incentivazione che ispirano in linea generale l’intera impostazione dello schema di decreto che -sul punto- dovrebbe incoraggiare prioritariamente il riutilizzo prolungato di beni e servizi, piuttosto che promuovere la sola demolizione di impianti riutilizzabili (si pensi ad esempio alle opere civili delle centrali idroelettriche) al fine di ottenere ulteriori incentivi;

non appare condivisibile l’impianto normativo delineato dai commi 3 e 4 dell’articolo 22 dello schema di decreto ove si prevede la revisione delle attuali forme di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste al ribasso, perché l’utilizzo di tale strumento potrebbe dar luogo a pesanti distorsioni del mercato e consentire l’ingresso nel nostro Paese di capitali finanziari di dubbia provenienza, nonché favorire il rischio di prezzi che potrebbero anche non garantire la remunerabilità dell’investimento, introducendo così elementi di incertezza tra gli operatori del settore;

relativamente alle previsioni, contenute all'articolo 22, di reperire le risorse necessarie a finanziare gli incentivi attraverso alla componente A3 delle tariffe elettriche, si rammenta che nell’anno 2008, detta componente A3, ha gravato sui consumatori per circa il 6 per cento della loro spesa complessiva, al netto delle tasse. Questo meccanismo di tipo parafiscale (peraltro gravato dall’Iva in bolletta) presenta evidenti problemi di equità redistributiva, in quanto i consumi di energia elettrica non sono proporzionali ai redditi dei cittadini. La stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas, aveva già segnalato, nel corso di un'audizione svoltasi presso la 10ª Commissione del Senato ad ottobre 2010, quanto fosse opportuna una riflessione in merito alla possibilità di trasferire tali oneri a carico della fiscalità generale;

suscita perplessità il contenuto del comma 5 dell’articolo 23 del provvedimento in esame ove si prevede il ritiro annuale da parte del GSE dei certificati verdi (CV) rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili del periodo 2011-2015 che eventualmente eccedano quelli necessari al rispetto della quota d’obbligo. Al riguardo, lo schema di decreto prevede che il prezzo di ritiro dei predetti certificati venga fissato al 70 per cento del prezzo di riferimento individuato dal predetto comma 148 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per cui il taglio da parte del GSE dei CV in eccesso corrisponde esattamente al 30 per cento del prezzo di ritiro. Su tale questione è stato osservato che, se la cadenza del ritiro potesse risultare a cadenza semestrale piuttosto che annuale, si consentirebbe una maggiore liquidità per i produttori, senza il rischio di dover incorrere nei gravosi costi di transazione che il ritiro annuale comporta per il frequente ricorso alla cessione anticipata dei certificati verdi. Infine, si evidenzia che l’attuale termine di riduzione del 70 per cento, da applicarsi al valore di riferimento per il ritiro dei certificati verdi, porterebbe il valore dei titoli di incentivazione a livelli tali da non garantire la congrua remunerazione delle iniziative, al punto di metterne a repentaglio la sopravvivenza e la solvibilità nei confronti degli istituti che hanno finanziato le loro iniziative, con potenziali effetti pericolosi anche sul mondo bancario. Un taglio del 30 per cento del prezzo deve considerarsi dunque eccessivo, mentre un taglio del 15 per cento, pur risultando consistente, potrebbe rivelarsi indubbiamente più sostenibile;

la necessità di concentrare tutte le risorse, nel rispetto della normativa UE, esclusivamente all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, impone una scelta di politica energetica che miri a escludere nel tempo qualsiasi incentivo alle fonti energetiche assimilate, attualmente previsto dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 (CIP6). A tal fine, è necessario che il Governo provveda a ridurre gradualmente la remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate fino alla naturale scadenza delle attuali convenzioni. Per le medesime finalità è peraltro indispensabile prevedere espressamente la cessazione, alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e Gestore dei servizi elettrici (GSE), e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, di cui al suddetto provvedimento del CIP, n. 6/92;

la legge di stabilità 2011 ha notevolmente ridotto il contributo ordinario dello Stato per l'ENEA, inserito in tabella C, che tra l'altro già era stato oggetto di tagli previsti dal decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché con un decreto di variazione del Ministero dell'economia e delle finanze dello scorso giugno, per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro. Lo schema di decreto in esame assegna all'ENEA nuovi compiti e funzioni senza, però, prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per far fronte all'adempimento di tali nuovi compiti;

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), che reca la definizione di biomassa, dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura, » siano inserite le seguenti: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,»;

b) all’articolo 4, comma 3, prevedere la sostituzione delle parole «riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue», con le parole «riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica e collocati in aree confinanti»;

c) all’articolo 8, comma 5, prevedere la cancellazione del limite di 1 MW e del rapporto tra potenza e superficie del terreno nella disponibilità del proponente non superiore a 50 kW per ettaro nelle Regioni che hanno adottato gli strumenti di programmazione previsti all'articolo 17 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, escludendo comunque la possibilità di realizzare tali impianti in aree agricole di pregio destinate a produzioni strategiche e in aree HNV (aree agricole ad elevato valore naturale), identificate dalle Regioni anche in base ai Piani Paesaggistici previsti dal decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche;

d) prevedere che il "premio" di un aumento volumetrico del 5 per cento, di cui all’articolo 10, comma 1, dello schema in esame, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dall'allegato 3, sia comunque escluso per gli edifici situati in aree di particolare pregio, o soggette a tutela, o con vincoli di tutela paesaggistica;

e) all’articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione dell’incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.»;

f) all’articolo 22, comma 2, lettera e), sopprimere la parola «esclusivamente», e sostituire le parole «di integrale ricostruzione» con le parole «con un sostanziale ammodernamento che ne consenta un prolungato riutilizzo»;

g) all’articolo 22, comma 3, sostituire le parole «La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non superiore a 5 MW elettrici, nonché di potenza qualunque se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri», con le parole: «La produzione di energia da impianti di cui al comma 1, compresi gli impianti, di qualunque potenza se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo sulla base dei seguenti criteri». Coerentemente si chiede anche la soppressione del comma 4 del medesimo articolo;

h) il suddetto articolo 22 prevede che sia l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a definire le modalità con le quali le risorse necessarie a finanziare gli incentivi trovino copertura nella componente A3 delle tariffe elettriche. Ai fini di una evidente equità fiscale, risulta invece necessario prevedere espressamente un graduale trasferimento nel medio termine della copertura degli oneri per le rinnovabili, dalla componente A3, alla fiscalità generale, così come peraltro chiesto dalla medesima Autorità per l’energia elettrica e il gas;

i) relativamente al prezzo fissato di ritiro dei certificati verdi eventualmente eccedenti quelli necessari al rispetto della quota d’obbligo, di cui all’articolo 23, comma 5, prevedere una decurtazione del 15 per cento del suddetto prezzo, al fine di rendere più sostenibile la suddetta riduzione per gli operatori, e favorire così l’innovazione tecnologica senza comportare una svalutazione troppo consistente. Parimenti si deve prevedere che il ritiro da parte dei certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili, in quanto eccedenti, possa essere ritirato dal GSE anche semestralmente qualora richiesto dal produttore;

l)  all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» con le parole :«alla entrata in vigore del presente decreto»;

m)  che il Governo provveda gradualmente, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ad aggiornare annualmente in riduzione la remunerazione complessiva riconosciuta alle suddette fonti assimilate, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 (cd. CIP6);

n)  che sia comunque espressamente disposta la cessazione, alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere stipulate tra i produttori e Gestore dei servizi elettrici (GSE), e senza alcuna possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (CIP6);

 

e le seguenti osservazioni:

 

il Governo provveda ad adottare ogni iniziativa utile per riportare il valore del contributo ordinario dello Stato per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, incluso nella tabella C, alla somma originaria prevista dalla finanziaria 2010;

valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 9 nel senso di non escludere, in taluni casi, fermo restando il rispetto dei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, il ricorso alla produzione di energia termica dalla combustione delle biomasse, ma prevedere tale possibilità solo entro precisi limiti di emissione che le regioni e le province autonome potranno definire;

valuti il Governo l’opportunità di prevedere un arco temporale di massimo sei mesi per l'adozione dei provvedimenti attuativi dello schema di decreto in esame specie in materia di definizione del quantitativo incentivabile, diversificazione degli incentivi e durata dell'incentivazione;

il Governo provveda alla piena e completa attuazione della direttiva 2002/91/CE al fine di giungere ad una rapida conclusione della procedura di infrazione comunitaria.


 

 


Atti di indirizzo e di controllo

 

 


 

 

 

 

Nella seduta del 16 marzo 2011 l’Assemblea della Camera ha discusso congiuntamente le mozioni Franceschini ed altri n. 1-00590, Piffari ed altri n. 1-00594, Sardelli ed altri n. 1-00598, Lo Monte ed altri n. 1-00599, Libè, Lo Presti, Tabacci ed altri n. 1-00600, Ghiglia ed altri n. 1-00601 e Guido Dussin ed altri n. 1-00602 in materia di promozione dell'uso dell'emergia da fonti rinnovabili. Nel corso del dibattito è stata inoltre presentata la risoluzione Zamparutti ed altri n. 6-00070.

Durante la discussione tutte le mozioni sopra menzionate sono state ritirate e ne è stata presentata un'altra - la mozione 1-00604 a firma Franceschini, Cicchitto, Reguzzoni, Libè, Piffari, Della Vedova, Sardelli, Lo Monte ed altri - che ha raccolto ampia convergenza ed è stata accettata dal Governo.

Il dibattito si è concluso con l'approvazione a larga maggioranza della mozione n. 1-00604, nonché dei capoversi primo e ultimo della risoluzione 6-00070.

Si riportano di seguito i testi approvati (testo integrale della mozione 1-00604 e testo del primo e ultimo capoverso del dispositivo della risoluzione 6-00070). Per il dibattito e per il testo degli altri documenti di indirizzo non approvati si rimanda ai resoconti della seduta del 16 marzo 2011.


 

Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/03/2011

ACCOLTO IL 16/03/2011

PARERE GOVERNO IL 16/03/2011

DISCUSSIONE IL 16/03/2011

APPROVATO IL 16/03/2011

CONCLUSO IL 16/03/2011

 

Atto Camera

 

Mozione 1-00604

presentata da

DARIO FRANCESCHINI

 

testo di

mercoledì 16 marzo 2011, seduta n. 450

 

 


La Camera,

 

premesso che:

 

nel campo dell'energia elettrica ottenuta tramite fonti rinnovabili l'Unione europea ha da tempo provveduto a definire un ordinamento normativo chiaro ed esaustivo, allo scopo approvando specificatamente la direttiva a 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

tale direttiva è stata successivamente sostituita dalla direttiva 2009/28/CE, incorso di recepimento dal nostro Paese, con un decreto legislativo il cui schema è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, previo parere delle Commissioni parlamentari;

l'Unione europea riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, attribuendo a tali fonti un'importanza strategica per la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici e anche ai fini del raggiungimento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell'ambito del mercato interno dell'elettricità;

con il «pacchetto clima-energia, obiettivo: 20/20/20», finalizzato a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra entro il 2020, lo Stato italiano è tenuto a ridurre, entro tale data, le emissioni di anidride carbonica del 20 per cento rispetto al 1990;

oltre a puntare sul risparmio e sull'efficienza energetica, sia nei trasporti e sia nei consumi di energia elettrica e calorica, l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti si può efficacemente conseguire soprattutto sfruttando l'energia solare, la fonte energetica rinnovabile più compatibile con le caratteristiche geografiche e paesaggistiche del nostro Paese;

infatti, il nostro Paese gode di un'insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri paesi europei, come la Germania, che puntano più di noi sull'approvvigionamento energetico dal settore fotovoltaico;

lo sviluppo del settore delle fonti energetiche rinnovabili e l'indotto ad esso connesso, specialmente nell'attuale momento di crisi economica mondiale, crea occupazione locale e ha un impatto positivo sulla coesione sociale;

uno degli esempi più virtuosi in questo campo è rappresentato proprio dal settore fotovoltaico che nel nostro Paese è composto da circa 1.000 aziende, 15.000 posti di lavoro diretti ed oltre 100.000 indiretti, con una stima di volume d'affari nel 2010 compresa tra i 6 e gli 8 miliardi di euro;

soprattutto il settore del fotovoltaico a concentrazione è oggi in forte fermento e si stanno sviluppando, anche nel nostro Paese tecnologie innovative, interamente italiane, che, se supportate dagli atti necessari per promuoverne lo sviluppo, possono adeguatamente maturare e trovare un definitivo sbocco industriale e commerciale a tutto vantaggio del «sistema Paese»;

la direttiva n. 2001/77/CE è stata recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; in particolare l'articolo 7 di tale decreto legislativo è specificatamente dedicato all'energia solare, demandando ad un apposito decreto ministeriale la disciplina e l'entità dell'incentivazione per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica e prevedendo una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti (conto energia);

 

con il decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono stati ridefiniti i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, specificando che le relative tariffe incentivanti si applicano per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio nel 2012 e 2013;

il parere sullo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Atto n. 302» approvato all'unanimità dalle Commissioni VIII e X della Camera dei deputati, ed in particolare il punto 31 delle condizioni, invita il Governo a posticipare dal 1o gennaio 2013 al 1o gennaio 2014 la decorrenza della soppressione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387/2003, concernente le tariffe incentivanti del conto energia, allo scopo di rendere coerente tale soppressione con la parte dello stesso schema di decreto legislativo, inerente i meccanismi di incentivazione (articolo 24, comma 5, lettera a)), che fa salve le decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dal sopra citato articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e 2013;

lo scopo delle due Commissioni parlamentari è stato quello di garantire, con norme chiare, la continuità degli investimenti la garanzia del credito bancario e la certezza del diritto, fermo restando l'obbiettivo del decrescere degli incentivi sancito dallo stesso decreto legislativo n. 387/2003;

infatti, anche la Commissione europea, in data 31 gennaio 2011, ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di incertezza sul mercato e di congelamento degli investimenti;

lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011, invece, all'articolo 25, blocca al 31 maggio 2011 le tariffe incentivanti già previste dal conto energia, prevedendo l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale che dovrà ridefinire gli incentivi per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1o giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2012, lasciando ad altri decreti ministeriali la disciplina degli incentivi a regime, con doppia modalità di incentivazione - tariffa incentivante o asta pubblica; da questo contesto normativo sono esclusi gli impianti incentivati ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2011, per i quali si applicano le tariffe incentivanti del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, cosiddetto secondo conto energia (decreto-legge Alcoe);

con l'obiettivo di colpire abusi e speculazioni nel settore fotovoltaico, il blocco previsto dal nuovo decreto legislativo rischia di colpire l'intero mercato del settore fotovoltaico;

notizie stampa riportano un blocco del credito bancario per un ammontare di 40 miliardi di commesse e un rischio di cassa integrazione per circa 10.000 lavoratori;

l'obiettivo di evitare le speculazioni sui terreni agricoli è ampiamente soddisfatto dal testo del nuovo decreto legislativo, che attenendosi ad una condizione posta dalle Commissioni parlamentari, riconosce la possibilità dell'installazione degli impianti fotovoltaici ai soli proprietari dei terreni agricoli, nel contempo ponendo limiti rigorosi alla potenza degli impianti e alla superficie agricola occupata;

occorre evitare conseguenze gravi e non volute sugli investimenti programmati, assegnando tempi congrui per il completamento degli impianti e l'allaccio alla rete;

a tal fine, occorre emanare nell'immediato norme che possano porre rimedi al blocco degli incentivi del «conto energia» al 31 maggio 2011, attraverso una graduale diminuzione degli incentivi che in ogni caso garantisca la certezza degli investimenti ai soggetti - imprese o privati cittadini - che abbiano sottoscritto impegni sulla base di norme precedenti;

occorre garantire procedure certe e trasparenti per contrastare speculazioni nel settore delle fonti rinnovabili, puntando ad una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della coincidenza tra il costo del kilowattora da fonti rinnovabili con il costo del kilowattora prodotto da fonti convenzionali per tutte le categorie di utenti e per tutte le fasce orarie;

una disincentivazione rigida del settore delle energie da fonti rinnovabili potrebbe compromettere il raggiungimento della quota del 17 per cento stabilita ai fini del conseguimento degli impegni comunitari;

specialmente in questo periodo di crisi energetica, anche conseguente alla crisi libica, occorre sfruttare la nostra posizione geografica, non trascurando la sostenibilità delle nostre bellezze naturali, magari rivedendo le percentuali tra fotovoltaico ed eolico dichiarate alla Commissione europea per il raggiungimento degli obiettivi post Kyoto;

un buon punto di confronto potrebbe essere il modello tedesco, che nonostante preveda meno incentivi di quelli italiani sull'energia prodotta, lo stesso garantisce sostanziosi incentivi per la ricerca, lo sviluppo e il sostegno delle proprie aziende, strategia che è riuscita ad allargare la diffusione del mercato dei prodotti tedeschi all'estero;

nell'ambito della disciplina del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 10, del nuovo decreto legislativo, sarebbe comunque opportuno garantire l'applicazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, come previste dalle lettere A), B) e C) della Tabella A del comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, al fine di garantire gli investimenti già avviati,

 

impegna il Governo:

 

a convocare immediatamente un tavolo di confronto con tutti gli operatori del settore delle fonti rinnovabili, per poter definire al più presto un nuovo sistema di incentivi, di attuazione dell'emanando decreto legislativo, basato sul raggiungimento graduale della nuova disciplina di incentivazione;

a non lasciare nell'incertezza tutto il settore delle energie rinnovabili e ad anticipare l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE, entro la prima decade di aprile del corrente anno;

a fare salvi gli investimenti che siano stati avviati sulla base del precedente quadro normativo di incentivazione, ristabilendo un orizzonte di certezza sull'ammontare degli incentivi di cui beneficiano le imprese e che assicurano il rimborso dei finanziamenti bancari, interpretando il riferimento «all'entrata in esercizio degli impianti», contenuto nel decreto legislativo approvato, nel senso dell'effettiva produzione di energia elettrica, anche indipendentemente dall'allaccio alla rete elettrica;

a prevedere che i necessari «aggiustamenti», ossia la tendenziale riduzione nel tempo degli incentivi per le fonti rinnovabili, tengano in debito conto i congrui tempi di transizione, al fine di garantire gli investimenti effettuati dalle imprese del settore;

a contribuire alla riduzione del carico sulla bolletta elettrica della componente A3 relativa al finanziamento degli incentivi per le fonti rinnovabili e le energie assimilate;

a rendere ancor più trasparente, l'impatto di tutte le agevolazioni dei costi dell'energia elettrica di famiglie e imprese;

a determinare gli incentivi previsti in modo tale da armonizzarli con il livello di incentivazione adottato nei principali paesi dell'Unione europea;

ad assumere iniziative per definire un sistema di incentivazione che garantisca nel nostro Paese una prospettiva di crescita di lungo termine per il settore fotovoltaico, che consenta un maggior radicamento nell'economia reale e favorisca le ricadute positive sul sistema produttivo nazionale;

nella rideterminazione del sistema di incentivi per il fotovoltaico, a tenere in considerazione, oltre alla loro sostenibilità, gli investimenti già effettuati per la realizzazione di impianti fotovoltaici, l'esigenza di accrescere l'efficienza energetica nell'edilizia e l'opportunità di prevedere meccanismi di adeguamento del livello dell'incentivo alle dinamiche dei costi delle tecnologie e degli impianti, a prevedere altresì una modulazione in riduzione degli incentivi, secondo la maggiore potenza degli impianti;

nell'ambito della quantificazione delle tariffe incentivanti, a favorire la realizzazione di impianti integrati su edifici e manufatti, salvaguardando il territorio agricolo dalle speculazioni;

nella definizione dei nuovi incentivi, a mantenere un adeguato sostegno al settore delle energie rinnovabili con una progressiva riduzione degli incentivi fino al raggiungimento della grid parity in linea con la progressiva riduzione dei costi di produzione del kilowattora da fonti rinnovabili;

a favorire, nell'ambito delle bioenergie, la filiera corta attraverso il ricorso agli impianti di piccola taglia e l'utilizzo di materie prime provenienti dal territorio, nonché, nella rimodulazione degli incentivi, a favorire gli investimenti degli enti pubblici e la produzione destinata all'autoconsumo;

a sostenere la ricerca e lo sviluppo dei processi di industrializzazione delle nuove tecnologie del settore fotovoltaico;

per quanto riguarda le fonti tradizionali, ad assumere iniziative per porre definitivamente fine al sistema di incentivazione tariffaria, noto come CIP6, di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

ad adottare misure che responsabilizzino il gestore della rete elettrica al fine di assicurare tempi contenuti e certi per l'allaccio alla rete elettrica;

a valutare l'opportunità, in prospettiva, di ridurre la soglia di potenza degli impianti, oltre al quale può essere adottato il sistema delle aste a ribasso, fissata dal decreto legislativo in 5 Megawatt, ai fini di uno sviluppo del settore basato su meccanismi reali di mercato;

a rivedere il Piano di azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, anche al fine di ridefinire gli obiettivi relativi al fotovoltaico e all'eolico, allo scopo di sfruttare la posizione geografica del nostro Paese che gode di un'insolazione ampiamente superiore rispetto ad altri paesi europei, senza trascurare la tutela delle bellezze naturali italiane e a distribuire gli obiettivi del PAN annualmente senza tuttavia penalizzare gli investimenti.

 

(1-00604)

«Franceschini, Cicchitto, Reguzzoni, Libè, Piffari, Della Vedova, Sardelli, Lo Monte, Guido Dussin, Ghiglia, Mariani, Lulli, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Sanga, Quartiani, Scarpetti, Vico, Zunino, Ventura, Bindi, Maran, Villecco Calipari, Lenzi, Bellanova, Berretta, Boffa, Bordo, Brandolini, Capodicasa, Cardinale, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cenni, Codurelli, D'Alema, De Biasi, De Pasquale, Farinone, Ferrari, Fiano, Fioroni, Fluvi, Gatti, Ghizzoni, Giovanelli, Gnecchi, Gozi, Laratta, Lo Moro, Losacco, Lovelli, Madia, Marchi, Cesare Marini, Mattesini, Miglioli, Miotto, Misiani, Mogherini Rebesani, Murer, Nannicini, Narducci, Pedoto, Pes, Pistelli, Pizzetti, Rossa, Rubinato, Rugghia, Antonino Russo, Samperi, Schirru, Sereni, Servodio, Siragusa, Strizzolo, Tenaglia, Tidei, Tocci, Touadi, Trappolino, Tullo, Vannucci, Vassallo, Velo, Rigoni, Rossomando, Verini, Marco Carra, Graziano, Naccarato, Fogliardi, Bucchino, Gasbarra, Zucchi, Bossa, Rampi, Lucà, Gava, Baldelli, Gibiino, Torazzi, Montagnoli, Lussana, Luciano Dussin, Fogliato, Allasia, Maggioni, Desiderati, Dal Lago, Alessandri, Lanzarin, Togni, Bitonci, Dozzo, Fedriga, Callegari, Forcolin, Follegot, Galletti, Lo Presti, Tabacci, Cimadoro, Borghesi, Donadi, Evangelisti, Belcastro, Calearo Ciman, Catone, Cesario, D'Anna, Grassano, Gianni, Guzzanti, Iannaccone, Lehner, Milo, Moffa, Mottola, Nola, Orsini, Mario Pepe (IR), Pionati, Pisacane, Polidori, Porfidia, Razzi, Romano, Ruvolo, Scilipoti, Siliquini, Soglia, Stasi, Taddei, Commercio, Latteri, Lombardo, Brugger».


 


Fasi iter :

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/03/2011

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 16/03/2011

PARERE GOVERNO IL 16/03/2011

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/03/2011

DISCUSSIONE IL 16/03/2011

IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 16/03/2011

CONCLUSO IL 16/03/2011

 

Atto Camera

 

Risoluzione in Assemblea 6-00070

presentata da

ELISABETTA ZAMPARUTTI

 

testo di

mercoledì 16 marzo 2011, seduta n. 450

 

 


La Camera,

 

premesso che:

 

(omissis)

 

impegna il Governo:

 

a definire una strategia energetica nazionale che ci accompagni fino al 2020 e che assicuri più fondi per la ricerca e l'innovazione tecnologica e dia assoluto rilievo, oltre alla crescita dell'energia elettrica rinnovabile, anche all'energia termica rinnovabile, al risparmio e all'efficienza energetica da conseguire anche attraverso la bioedilizia, la riqualificazione energetica degli edifici e l'avvio di un piano di rottamazione/ricostruzione edilizia del patrimonio immobiliare postbellico privo di qualità e di criteri antisismici;

(omissis)

 

ad assumere iniziative per la cessazione definitiva di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti energetiche assimilate alle rinnovabili (Cip6) per gli impianti di produzione di energia tradizionale.

 

(6-00070)

«Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».