Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Promozione delle fonti energetiche rinnovabili - Esito dei pareri al Governo - D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 - (Schema di D.Lgs. n. 302) - Direttiva 2009/28/CE - Tomo I
Serie: Atti del Governo    Numero: 271    Progressivo: 1
Data: 05/05/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DL 2011 0028
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Atti del Governo

 

 

Esito dei pareri al Governo

 

D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

Promozione delle fonti energetiche rinnovabili

(Schema di D.Lgs. n. 302)

Direttiva 2009/28/CE

 

n. 271/1

Tomo I

 

5 maggio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – * st_attprod@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione predisposta per l’esame del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, si articola nei seguenti fascicoli:

§       dossier n. 271/1 - Tomo I, Premessa e testo a fronte tra lo schema di n. 302 e il D.Lgs. n. 28/2011 ;

§      dossier n. 271/1 - Tomo II, Allegati al Decreto legislativo n. 28/2011, parere della Conferenza unificata, iter parlamentare e atti di indirizzo e di controllo.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0169as1.doc

 


INDICE

Tomo I

Premessa

§      L’esame parlamentare dello schema di decreto. 3

§      L’esito dei pareri parlamentari3

§      Il decreto legislativo n. 28 del 2011. 4

Testo a fronte

§      Schema di D.Lgs. n. 302 - D.Lgs. n. 28/2011. 15

Tomo II

 

Allegati al decreto legislativo

§      Allegato 1 – Procedure di calcolo degli obiettivi3

§      Allegato 2 – Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali9

§      Allegato 3 – Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti11

§      Allegato 4 – Certificazione degli installatori13

Conferenza unificata

§      Parere. 19

Iter parlamentare

Camera dei deputati

§      Deliberazione di rilievi su Atti del Governo

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta dell’8 febbraio 2011. 85

-       XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta del 21 dicembre 2010. 95

Seduta del 12 gennaio 2011. 99

Seduta del 18 gennaio 2011. 105

Seduta del 19 gennaio 2011. 109

Seduta del 20 gennaio 2011. 111

§      Atti del Governo

-       Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

Seduta del 15 dicembre 2010. 121

Seduta del 16 dicembre 2010. 129

Seduta del 21 dicembre 2010. 131

Seduta del 22 dicembre 2010. 135

Seduta dell’11 gennaio 2011. 137

Seduta del 3 febbraio 2011. 139

Seduta del 9 febbraio 2011. 151

-       VIII Commissione (Ambiente)

Seduta del 1° marzo 2011. 171

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 1° marzo 2011. 173

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 21 dicembre 2010. 175

Seduta dell’8 febbraio 2011. 181

Seduta del 9 febbraio 2011. 183

Senato della Repubblica

§      In sede consultiva

-       13A Commissione (Territorio)

Seduta 14 dicembre 2010 (pomeridiana)187

Seduta del 1° febbraio 2011 (pomeridiana)191

Seduta del 2 febbraio 2011 (pomeridiana)197

§      Conflitto di competenza

-       13A Commissione (Territorio)

Seduta 14 dicembre 2010 (pomeridiana)223

§      In sede consultiva su atti del Governo

-       10A Commissione (Industria)

Seduta del 20 dicembre 2010 (pomeridiana)225

Seduta del 9 febbraio 2011 (pomeridiana)229

Seduta del 15 febbraio 2011 (pomeridiana)231

Seduta del 16 febbraio 2011 (antimeridiana)233

Atti di indirizzo e di controllo

§      Mozione 1-00604 a firma Franceschini, Cicchitto, Reguzzoni, Libè, Piffari, Della Vedova, Sardelli, Lo Monte ed altri (approvata il 16 marzo 2011)256

§      Risoluzione n. 6-00070, Zamparutti ed altri (approvata nel 1° e ultimo capoverso il 16 marzo 2011)263

 

 

 


Premessa

 


L’esame parlamentare dello schema di decreto

Lo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (atto n. 302) è stato trasmesso alle Camere il 3 dicembre 2010 ai fini dell’espressione del parere previsto dalla legge delega (Legge 4 giugno 2010, n. 96, artt. 1 e 17, legge comunitaria 2009).

Alla Camera lo schema è stato assegnato in sede di merito alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) e alla Commissione XIV (Politiche UE), nonché, ai sensi dell’articolo 96 ter del Regolamento, alle Commissioni V (Bilancio) e XIII (Agricoltura). Al Senato, lo schema è stato assegnato in sede di merito alla 10a Commissione (Industria), nonché, per il parere, alla 5a Commissione Bilancio e alla 13a Commissione Territorio.

Sia la 10a Commissione (Industria) del Senato che le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati si sono pronunciate in senso favorevole con osservazioni. La XIV Commissione della Camera si è espressa in senso favorevole.

Le Commissioni V (Bilancio) e XIII (Agricoltura) della Camera e la XIII Commissione Territorio del Senato hanno espresso un parere favorevole con rilievi e osservazioni, mentre non si è pronunciata 5a Commissione (Bilancio) del Senato.

L’esito dei pareri parlamentari

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2011, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, ed entrerà quindi in vigore il 29 marzo 2011.

Si ricorda che, in base alle lettere del 12 febbraio e del 3 novembre 1998 dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio, negli schemi di atti normativi del Governo, una volta trasmessi al Parlamento, non possono essere introdotte parti nuove e che il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri non può configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso[1].

Dal raffronto tra lo schema trasmesso alle Camere ed il decreto legislativo definitivo emerge che una serie di modifiche sono conseguenti ai pareri parlamentari espressi, mentre altre modifiche non sono riconducibili ai pareri delle Commissioni parlamentari, ma recepiscono gli emendamenti richiesti nel parere della Conferenza Unificata.

Alcune modifiche e integrazioni, anche di natura sostanziale, non trovano riscontro in nessuno dei pareri prescritti.

Si segnala inoltre che l’Assemblea della Camera, nella seduta del 16 marzo 2011, ha svolto un dibattito in materia di promozione di energie rinnovabili, a conclusione del quale ha approvato, a larga maggioranza, la mozione 1-00604 a firma Franceschini, Cicchitto, Reguzzoni, Libè, Piffari, Della Vedova, Sardelli, Lo Monte ed altri, nonché il primo e ultimo capoverso della risoluzione 6-00070 Zamparutti ed altri, documenti di indirizzo entrambi accettati dal Governo.

Il decreto legislativo n. 28 del 2011

Il decreto legislativo 28/2011 recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili e il miglioramento dell'approvvigionamento di energia.

In particolare, la direttiva recepita dal D.Lgs. 28/2011 mira ad istituire un quadro comune per la promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l’obiettivo globale «20-20-20» della Comunità.

Per l’Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2%, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17%. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10% del consumo finale di energia entro il 2020.

Una delle principali novità della direttiva 2009/28/CE è la previsione in base alla quale gli Stati membri devono adottare un Piano di azione nazionale che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020.

La delega per l’attuazione della direttiva è contenuta nella legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), che all’articolo 17, comma 1, reca i principi e criteri direttivi per tale attuazione.

L’articolo 1 del D.Lgs. 28/2011 precisa che il medesimo, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, definisce gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energie rinnovabili.

L’articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini dello schema di decreto legislativo.

L’articolo 3 fissa gli obiettivi da conseguire entro il 2020, prevedendo che la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da conseguire dovrà essere pari al 17% e che, nell’ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

L’articolo 4 assoggetta la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione: l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 e la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’art. 6, comma 10. Ai sensi del comma 4, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione i gestori di rete richiedono l'autorizzazione in base ad apposita procedura disciplinata dall'articolo 16..

L’articolo 5 conferma l’assoggettamento all’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 della costruzione e dell'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi (fatte salve le procedure semplificate previste dagli articoli seguenti), rinviando, per le modalità procedimentali e le condizioni da rispettare, alle norme del D.Lgs. 387/2003, alle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e alle leggi di adeguamento delle regioni e delle province autonome. Il procedimento unico viene modificato al fine di renderne coerente la durata massima con la normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 in materia di VIA.

L’articolo 6 prevede, per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida dettate dal D.M. 10 settembre 2010 (impianti di minore potenza), la sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) con una procedura abilitativa semplificata, caratterizzata - rispetto alla DIA - da ulteriori misure acceleratorie e dalle previsione di appositi elaborati tecnici. Viene inoltre consentito alle Regioni di estendere l’applicazione di tale procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW. Analogamente, si richiamano le Linee guida per individuare gli impianti rientranti nell’attività edilizia libera (soggetti a mera comunicazione) prevedendo la facoltà per le Regioni di estenderne l'ambito di applicazione ad altre tipologie.

L’articolo 7 definisce le condizioni per l’assoggettamento alle procedure semplificate degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L’articolo 8mira ad incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle Regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e dichiarando di pubblica utilità la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti.

L'articolo 9 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 22/2010, recante il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotelmoelettriche a ridotto impatto ambientale. In particolare, viene integrato il novero delle risorse geotermiche di interesse nazionale e di interesse locale e affidata al MiSE la competenza in materia di sperimentazione di impianti pilota. Viene infine integrata la disciplina in tema di domande concorrenti e di revoca.

L'articolo 10 condiziona l'accesso agli incentivi statali al rispetto, attestato da apposita certificazione, dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, che viene periodicamente aggiornato con decreto interministeriale sulla base dell’evoluzione della normativa tecnica europea, dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili.

Con particolare riferimento agli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole l’accesso agli incentivi statali è consentito solamente per gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW, nel rispetto di alcuni requisiti previsti dal comma 4.

L'articolo 11 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti negli edifici esistenti devono prevedere, a pena di diniego di rilascio del titolo edilizio, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione - che le Regioni possono incrementare - e le decorrenze di cui all'allegato 3. Per quanto riguarda gli incentivi, questi interventi ne beneficiano limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione in esame.

L’articolo 12 introduce un premio, consistente in un aumento volumetrico del 5%, nonché una misura amministrativa di semplificazione, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3.Sono inoltre previsti i criteri per il riordino – con apposito decreto - degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia dovute per la realizzazione e connessione degli impianti e per l'accesso agli incentivi.

L'articolo 13 reca alcune modifiche al D.Lgs. 192/2005, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, allo scopo di integrare l'attuale disciplina prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

L’articolo 14 affida al Gestore dei servizi energetici (GSE), in collaborazione con l’ENEA per le informazioni relative all’efficienza energetica, il compito di realizzare un portale informatico di supporto per gli operatori con tutte le informazioni in materia di incentivi nazionali per le fonti rinnovabili. Il portale fornisce inoltre gli orientamenti per la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. Infine si prevede un obbligo per i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di rendere disponibili agli utenti informazioni sui costi e sulle prestazioni.

L’articolo 15 disciplina i requisiti tecnico-professionali per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

Ai fini di una maggiore efficienza del sistema, l'articolo 16 disciplina il procedimento unico di autorizzazione cui sono assoggettati la costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’art. 4, comma 4, vale a dire le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti a fonti rinnovabili.

L’articolo 17 dispone che, allo scopo di promuovere un'opportuna programmazione degli interventi, Terna Spa predispone apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all’art. 4, comma 4 (cfr. supra), tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione in corso.

Ai sensi dell’articolo 18, ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i criteri di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione.

L’articolo 19 dispone che con periodicità biennale l'Autorità per l’energia (AEEG) aggiorna le direttive sulle condizioni per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche, per assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020.

L’articolo 20 demanda a direttive dell’AEEG la definizione delle condizioni tecniche ed economiche alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas naturale.

L’articolo 21 contempla tre modalità alternative, a scelta del produttore, per l’incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

Ai fini dello sviluppo delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, l’articolo 22 stabilisce che le infrastrutture destinate alla loro installazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al D.P.R. 380/2001 (TU dell’edilizia). Per incentivare la realizzazione di reti di teleriscaldamento è istituito un apposito fondo di garanzia a valere sul consumo di gas metano.

L’articolo 23 precisa che la riforma dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica mira all'efficacia, efficienza, semplificazione e stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo al contempo la riduzione degli oneri di sostegno in capo ai consumatori.

L'articolo 24 prevede la revisione degli attuali meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili attraverso l'introduzione di un meccanismo di aste e di una tariffa fissa. Il nuovo sistema si applica agli impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dall'attuale sistema (certificati verdi) al nuovo. I meccanismi di incentivazione individuati dall'articolo in esame, consistono in tariffe per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Una specifica disciplina è contemplata per alcune categorie di impianti, quali quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi.

L’articolo 25 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma l'applicazione di alcuni correttivi. In particolare, in considerazione del passaggio al nuovo sistema di incentivazione, viene abrogata la norma relativa ai decreti di fissazione dell’incremento della quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta al predettoobbligo di immissione esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3. E' inoltre previsto che a partire dal 2013 la predetta quota d'obbligo si riduce linearmente fino ad annullarsi per l'anno 2015. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni di elettricità da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d'obbligo, ad un prezzo di ritiro pari al 78% del prezzo definito secondo i criteri vigenti. Si dispone altresì che le tariffe fisse omnicomprensive restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 2012. Analoga disposizione è prevista per i fattori moltiplicativi e per i valori di riferimento per i certificati verdi. Viene inoltre anticipato il termine del Terzo Conto Energia dal 31 dicembre 2013 al 31 maggio 2011, e rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 aprile 2011, la disciplina relativa all’incentivazione degli impianti che entreranno in esercizio oltre tale termine.

L'articolo 26 fissa il principio della non cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 24 con altri incentivi pubblici comunque denominati, salve determinate eccezioni per le varie tipologie di impianti.

L’articolo 27 prevede che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni (di cui all'art. 26) o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi (di cui alI'art. 27).

Ai sensi dell’articolo 28, agli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011 spettano incentivi di durata non superiore a 10 anni che assicurano l'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi. L'assegnazione avviene tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'AEEG.

Ai sensi dell’articolo 29, al fine di razionalizzare il sistema dei certificati bianchi e renderlo coerente con la strategia complessiva, i provvedimenti previsti in materia dall'art. 7 del D.Lgs. 115/2008 definiscono: le modalità con cui gli obblighi per le imprese di distribuzione di energia elettrica e del gas si raccordano agli obiettivi nazionali sull'efficienza energetica; il raccordo tra il periodo di diritto ai certificati e la vita utile dell'intervento; il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo dei certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, nonché le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati.

L'articolo 30 reca misure per dare rapido avvio alle attività previste dal D.Lgs. 115/2008 per il conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica.

L’articolo 31 dispone che per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sul Fondo rotativo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto possono avere una durata massima di 180 mesi, anziché i 72 mesi attualmente previsti. Vengono altresì disciplinati definizione e copertura degli oneri di gestione del citato fondo rotativo.

L’articolo 32 istituisce un fondo alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas per il sostegno di progetti per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica.

L’articolo 33 reca disposizioni in materia di biocarburanti, ossia carburanti derivati da biomassa destinati ad autotrazione, modificando ed integrando l’art. 2-quater del decreto legge n. 2/2006 che ha definito il quadro per l’immissione al consumo dei biocarburanti rinnovabili.

L’articolo 34 dispone l'aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità all’art. 15 della direttiva 2009/28/CE. La garanzia serve ai fornitori per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

L’articolo 35 prevede i criteri in base ai quali possono essere promossi e gestiti accordi con Stati membri per progetti comuni e per il trasferimento statistico a favore dell'Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili.

L’articolo 36,ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di accordi.

L’articolo 37 prevede la possibilità per le Regioni di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili.Sono inoltre dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell’art. 2, co. 167, L. 244/2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.

L’articolo 38, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell’accesso agli strumenti di sostegno, subordina la possibilità di conteggiare i biocarburanti e i bioliquidi al rispetto di determinati criteri di sostenibilità, per l’individuazione dei quali si rinvia all’emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE.

L’articolo 39 rinvia al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

L’articolo 40 disciplina l’integrazione del sistema statistico in materia di energia affinché sia assicurato il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili.

L’articolo 41 dispone la trasmissione al Parlamento da parte del MiSE di una relazione sui risultati ottenuti, dopo i primi 2 anni di applicazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

Gli articoli 42 e 43 riguardano i controlli e le sanzioni in materia di incentivi.

L’articolo 44 riguarda le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.

L’articolo 45 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del provvedimento ai sensi dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 46 prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale degli allegati e reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 47 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione in G.U.

 

 


Testo a fronte


Schema di D.Lgs. n. 302

D.Lgs. n. 28/2011

Annotazioni sulle modifiche

 

 

 

TITOLO I – FINALITÀ E OBIETTIVI

TITOLO I - FINALITA’ E OBIETTIVI

 

 

 

 

Articolo 1
(Finalità)

Articolo 1
(Finalità)

 

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti .Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Identico.

Si segnala, in relazione all’incentivazione CIP6, che le Commissioni riunite VIII e X della Camera nella condizione n. 29 avevano richiesto un graduale aggiornamento annuale in riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta alle fonti assimilate, ovvero, con l’osservazione ee), la valutazione dell’oppor-tunità di disporre espressamente la cessazione alla scadenza delle convenzioni in essere senza possibilità di proroghe. Tali condizioni e osservazioni non sembrano essere state recepite.

Si segnala inoltre che la mozione 1-00604, approvata in aula alla Camera il 16 marzo 2011, impegna il Governo ad assumere iniziative per porre definitivamente fine al CIP6, così come la risoluzione in Assemblea 6/00070 (16/3/2011) nell’ultimo capoverso.

 

 

 

Articolo 2
(Definizioni)

Articolo 2
(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

 

a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermi­ca, geotermica, idrotermica e oceanica, idrau­lica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

a) identica;

 

b) «energia aerotermica»: l'energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;

b) identica;

Non recepisce il rilievo della Commissione  13ª del Senato di chiarire se si può considerare l’aria esausta una fonte rinnovabile.

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;

c) identica;

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

d) «energia idrotermica»: l'energia im­magazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

d) identica;

 

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

Non recepisce il rilievo della Commissione  13ª del Senato di sostituire le parole “nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” con “nonché la parte biodegradabile trattata dei rifiuti solidi urbani", in quanto la direttiva 2008/98/CE all’Allegato II richiede almeno il 65 per cento di efficienza ai sistemi di incenerimento dei rifiuti a fini di recupero (tra gli altri tipi di recupero: il teleriscaldamento /teleraffrescamento).

 

 

 

L’integrazione recepisce la condizione n. 2 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e la n. 22 della Commissione 10a del Senato.

f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

f) identica;

 

g) «teleriscaldamento» o «teleraffresca­mento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione;

g) «teleriscaldamento» o «teleraffresca­mento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

 

 

Le integrazioni recepiscono parzialmente l’osservazione d) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

 

Recepisce l’osservazione i) della Commissione 10a del Senato, nonché il rilievo della Commissione 13a del Senato sull’articolo 10 del testo originario.

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, com­presi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffred­damento, prodotti a partire dalla biomassa;

h) identica;

 

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

i) identica;

 

l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;

l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

 

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: è l’edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

m) identica;

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

i) identico;

 

b) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

 

n) «edificio di nuova costruzione»: è un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Non recepisce il rilievo della Commissione  13ª del Senato che propone di sostituire le definizioni m) ed n) con le definizioni “edifici di nuova costruzione” e di “edifici esistenti”, di cui alla direttiva 2010/31/CE.

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale;

o) identica;

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni.

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

 

 

q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

L’integrazione recepisce l’osservazione a) della Commissione 10a del Senato.

Non recepisce il rilievo della Commissione Agricoltura della Camera (e la medesima richiesta della Commissione  13ª del Senato) di inserire nel decreto anche le bioraffinerie e i bioprodotti.

Non recepisce il rilievo della Commissione  13ª del Senato di inserire le definizioni di geosonda e di sonda.

 

 

 

Articolo 3
(Obiettivi nazionali)

Articolo 3
(Obiettivi nazionali)

 

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17%.

Identico.

 

2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere al 2020 almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

 

 

3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

 

 

4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell’allegato 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II - PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

TITOLO II - PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI

 

CAPO I – AUTORIZZAZIONE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

CAPO I - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

 

Articolo 4
(Principi generali)

Articolo 4
(Principi generali)

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

1. Identico.

 

2. L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

2. Identico.

 

a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;

a) identica;

 

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero

b) identica;

 

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 10.

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11.

 

3. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla parte quinta del decreto legislativo 152/06 ed in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282 per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue, sono da considerare come un unico impianto, prevedendo che l’autorità competente disponga la sottoposizione degli stessi al regime corrispondente alla somma delle potenze nominali dei singoli progetti. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì i casi in cui le verifiche ambientali tengono conto degli effetti cumulativi derivanti da più progetti per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue.

3. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non recepisce il rilievo della Commissione Agricoltura della Camera di riferirsi ai “siti” e non alle “aree contigue”. Le Commissioni riunite VIII e X della Camera, nell’osservazione g) (analoga alla condizione 18 della Commissione 10a del Senato) avevano avanzato una proposta di modifica per risolvere tale ambiguità. Anche la Commissione 13ª del Senato ha rilevato l’ambiguità dei concetti di: “area contigua e di “riconducibilità al medesimo soggetto.

 

Le modifiche recepiscono in parte un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

4. Salvo che non siano accettate dal produttore nel preventivo di connessione, le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzate con il procedimento di cui all’articolo 14, salvaguardando l’obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.

4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.

La modifica recepisce pienamente la condizione n. 3 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e la condizione n. 6 della Commissione 10a del Senato nonché un rilievo della Commissione 13ª del Senato.

 

5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, è fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

L’integrazione recepisce la condizione n. 4 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, nonché un rilievo della Commissione 13ª del Senato.

 

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

Recepisce la condizione n. 29 della Commissione 10a del Senato.

 

 

 

Articolo 5
(Autorizzazione Unica)

Articolo 5
(Autorizzazione Unica)

 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 6-bis, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come modificato dal presente articolo, e secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative leggi di adeguamento delle Regioni e delle Province autonome.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Non viene recepita la condizione n. 30 della Commissione 10a del Senato né l’osservazione h) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche recepiscono un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centottanta giorni comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti dall’art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.».

2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».

 

 

La modifica recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, sono individuati per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali dal decreto legislativo n. 152/2006. Fino all’emanazione di tale decreto non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all’emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’integrazione recepisce la condizione n. 5 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

 

 

 

L’integrazione recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

 

Articolo 6
(Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile)

Articolo 6
(Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile)

 

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003 la denuncia di inizio attività per gli impianti è sostituita dalla procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

Non pare recepita la condizione n. 10 della Commissione 10a del Senato né i rilievi della Commissione 13ª del Senato riferiti all’articolo 6, comma 2.

 

La modifica recepisce una richiesta dell’ANCI.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta, anche per via telematica una dichiarazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materia di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.

2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

 

 

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

 

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

 

 

Non recepisce il rilievo della Commissione Agricoltura della Camera di prevedere la possibilità di allegare l’accettazione del preventivo messo a disposizione dal gestore di rete.

Non recepisce il rilievo della Commissione 13ª del Senato che richiedeva di sostituire le parole: “sono allegati gli elaborati tecnici” con “è allegata l’accettazione da parte del proponente  del preventivo redatto dal gestore di rete”.

 

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

La modifica va nella direzione indicata da una proposta dell’ANCI.

Viene prevista l’applicazione dei diritti di segreteria da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46 (importi aggiornati biennalmente in base al 75% dell’inflazione) e consentito ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti di incrementare i citati diritti sino a raddoppiarne il valore massimo.

 

3. Il comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 1, l’attività di costruzione può essere avviata.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuso: prima di “comma 2” deve essere inserita la preposizione articolata “al”.

4. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, un conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990.

5. Identico.

Non appare recepito il rilievo della Commissione 13ª del Senato sulle unità di micro e piccola cogenerazione.

5. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 3 o 4; la realizzazione della parte non ultimata dell'in­tervento è subordinata a nuova dichiarazione; l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori

6. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'inter­vento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

 

6. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

7. Identico.

 

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

 

8. Le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, definendo, altresì, i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto o delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5. Le medesime regioni stabiliscono altresì le modalità con le quali i Comuni trasmettono alle stesse regioni e province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2.

9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto.

Ad eccezione dell’ultimo periodo introdotto, le modifiche recepiscono emendamenti richiesti dalla Conferenza Unificata.

Non viene recepito il rilievo della Commissione 13ª del Senato relativo al comma 8 e finalizzato a rendere omogeneo il sistema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica non prescritta dai pareri.

9. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

10. Identico.

 

10. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida adottate ai sensi dell’arti­colo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere il regime della comuni­cazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW nonché agli impianti fotovoltaici e solari termici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW nonché agli impianti fotovoltaici e solari termici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Non risulta recepita la condizione n. 28 della Commissione 10a del Senato.

 

L’osservazione l) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera richiedeva di valutare l’opportunità di inserire anche gli impianti alimentati a biomassa di potenza elettrica pari o inferiore a 1 MW elettrici, realizzati in sostituzione di centrali termiche esistenti alimentate da combustibili fossili.

 

L’ultima integrazione recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

 

 

Articolo 6-bis
(Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)

Articolo 7
(Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)

 

1. Gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 10, quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non alterano la sagoma degli edifici.

1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

Si ricorda che l’osservazione m) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera ha richiesto al Governo di valutare l’opportunità di ulteriori semplificazioni per le procedure di autorizzazione e realizzazione degli impianti. In proposito si rileva che il testo definitivo dell’articolo 6, relativo agli impianti solari termici, opera una scelta decisa a favore della semplice procedura di comunicazione rispetto alla più complessa procedura abilitativa semplificata. L’installazione di impianti solari termici viene infatti considerata attività edilizia libera, purché ricorrano determinate condizioni. corrispondenti a quelle previste dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 cui la norma in esame rinvia.

Il citato comma 3, lo si ricorda, prevede che (ad esclusione degli impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, che sono considerati come un’estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera), l’installazione di impianti solari termici – nel rispetto delle 3 condizioni riportate dal comma in esame – è considerata un intervento di manutenzione ordinaria ed è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia), rientrano nell’attività edilizia libera. Lo stesso art. 6 fa comunque salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004.

 

a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

 

 

b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

 

 

c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

 

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

 

a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;

Il riferimento al rivestimento di pareti verticali esterne recepisce una condizione delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e l’osservazione b) della Commissione 10a del Senato.

 

b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

 

 

3. All’articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».

 

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima integrazione recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.

 

 

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

 

3. Per l’installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi dai quelli di cui ai commi 1 e 2, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6.

Soppresso

 

4. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

7. Identico.

Non recepisce un emendamento soppressivo del comma richiesto dalla Conferenza Unificata.

L’osservazione o) delle Commissioni rinite della Camera richiedeva di valutare l’opportunità di specificare che in tal caso non serve nessuna procedura autorizzativa.

5. Le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni cui ai commi 1, 3 e 4.

Soppresso

 

 

 

 

Articolo 6-ter
(Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano)

Articolo 8
(Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano)

 

1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.

1.Identico.

 

2. Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

2. Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

 

 

 

 

Articolo 7
(Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)

Articolo 9
(Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)

 

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

Non sono recepiti gli emendamenti richiesti dalla Conferenza Unificata, che in gran parte richiedevano la soppressione delle modificazioni introdotte dalla norma.

a) all’articolo 1:

a) all’articolo 1:

 

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all’art. 9 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 38, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota sul tutto il territorio nazionale con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW”;

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW”;

 

 

 

 

 

 

 

 

Le integrazioni recepiscono la condizione n. 8 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.”;

 

b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la regione interessata; all’atto del rilascio del permesso di ricerca, l’autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.”;

 

 

 

 

 

Modifica non prescritta dai pareri.

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale minore/uguale a 5 MW, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG.”;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG).”;

 

c) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;

c) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la Regione interessata.”;

 

 

 

 

 

Modifica non prescritta dai pareri.

d) all’articolo 8 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’art. 1 comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.”;

d) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.”;

 

e) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora, risulti inattiva da almeno due anni e venga richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all’art. 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 del successivo articolo 16 “;

e) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell’articolo 16.”;

 

f) all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale di cui all’art 1, comma 3-bis, non sono parimenti dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto.

f) all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto”.

 

CAPO II – REGOLAMENTAZIONE TECNICA

CAPO II - REGOLAMENTAZIONE TECNICA

 

 

 

 

Articolo 8
(Requisiti e specifiche tecniche)

Articolo 10
(Requisiti e specifiche tecniche)

 

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione del rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui al medesimo allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le specifiche tecniche di cui all’allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.

In merito all’allegato 2, punto 5, risulta recepita la condizione n. 41 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, sul solare termico a concentrazione. E’ stata recepita anche l’osservazione uu) della Commissione 10a del Senato di integrazione dell’allegato 2, comma 3.

Non viene recepita l’osservazione e) della Commissione 10a del Senato (e l’analogo rilievo della Commissione 13a) di sostituire le parole “incentivi statali” con “incentivi pubblici”.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea e dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.

 

3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l’allegato 2 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell’efficacia del decreto è stabilita tenendo conto dei tempi necessari all’adeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non può essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione.

3. Identico.

 

4. Il rispetto delle norme tecniche stabilite dall’allegato 2 e dai relativi aggiornamenti è attestato da certificazione rilasciata da laboratori accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA.

Soppresso

 

5. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti in allegato 2:

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2:

La modifica va nella direzione della richiesta delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e della Conferenza Unificata, di ridurre per l’entrata in vigore della nuova normativa: le Commissioni richiedevano la riduzione a 6 mesi, mentre il Governo ha ritenuto preferibile l’entrata in vigore immediata. Le Commissioni richiedevano altresì di fare salvi gli incentivi già autorizzati alla stessa data di decorrenza (condizione n. 9). L’ultima richiesta è in parte contemplata nel successivo nuovo comma 6.

Non appaiono invece recepiti i rilievi della Commissione Agricoltura della Camera in merito agli impianti fotovoltaici.

Non vengono recepite le osservazioni c), d) e g) della Commissione 10a del Senato.

a) la potenza nominale dell’impianto non sia superiore a 1 MW;

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;

Le Commissioni riunite VIII e X della Camera richiedevano la soppressione della lettera a) e la previsione di un limite adeguato per evitare l’utilizzo eccessivo delle aree agricole tale da provocare impatti ambientali. Il Governo non ha recepito l’indicazione di sopprimere la lettera, ma la frase aggiunta alla lettera a), così come la riformulazione della lettera b), sembrano andare nella direzione di attenuare l’impatto ambientale degli impianti.

b) il rapporto tra la potenza nominale dell’impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 50 kW per ogni ettaro di terreno.

b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Non sono recepite le testuali riformulazioni contenute nella condizione n. 10 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera sui limiti all’utilizzo, né la condizione n. 7 della Commissione 10a del Senato.

 

5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

Comma aggiunto in corrispondenza con specifiche condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari, anche se non nella specifica formulazione da esse suggerita. In particolare, la condizione n. 11 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera richiedeva l’esclusione della disciplina di cui al nuovo comma 4 per le aree industriali dismesse o dichiarate inquinate. La condizione n. 7 della Commissione 10a del Senato aggiungeva anche i terreni marginali, incolti, abbandonati, nonché le aree del demanio militare e le cave esaurite. La Commissione 13a del Senato suggeriva di demandare alle Regioni e alle Province autonome di stabilire deroghe per aree agricole marginali o degradate. La formula adottata dal Governo fa invece più generale riferimento ai terreni abbandonati di qualsiasi tipologia.

 

6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata e, in parte, la condizione n. 9 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

La Commissione 13a del Senato richiedeva la non applicazione del comma 5 agli impianti le cui autorizzazioni siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

 

 

 

Non appare recepita l’integrazione all’articolo richiesta dalla condizione n. 13 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera sugli impianti di biogas.

Articolo 9
(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

Articolo 11
(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

 

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.

 

 

 

 

 

L’integrazione recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

L’integrazione recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

2. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

3. Identico.

 

3. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

 

La modifica recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

4. Sono abrogati:

5. Sono abrogati:

 

a) l’articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380 del 2001;

a) l’articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

 

b) l’articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59.

b) l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

 

5. Nei piani di qualità dell’area previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui al comma 1 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’area relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

6. Nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all’allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Non è stata recepita la testuale riformulazione dell’osservazione h) della Commissione X del Senato.

Si fa presente inoltre che la Commissione Agricoltura della Camera e la Commissione 10a del Senato (rispettivamente rilievo n. 4 e condizione n. 24), nonché la Commissione 13a del Senato, avevano chiesto di esentare le tecnologie più efficienti e con bassissime emissioni alimentate da legno vergine, ma tale richiesta non appare recepita.

 

7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

L’integrazione recepisce la condizione n. 14 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera nonché un rilievo della Commissione 13a del Senato

 

 

 

Articolo 10
(Misure di semplificazione)

Articolo 12
(Misure di semplificazione)

 

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DPR n. 380 del 2001.

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il rilievo della Commissione 13a del Senato, che richiedeva di considerare anche l’acqua calda sanitaria, risulta soddisfatto dall’integrazione della definizione g) all’articolo 2. Non appare invece recepito l’altro rilievo della Commissione sull’articolo 10 del testo originario sulle ristrutturazioni “minori”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante meccanismi di gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall’articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La soppressione della frase “operanti in regime di scambio sul posto” recepisce la condizione n. 15 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

La soppressione dell’inciso “mediante meccanismi di gara” recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

L’estensione ai siti e alle aree militari recepisce la condizione n. 11 della Commissione 10a del Senato.

3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione, d’intesa con la Conferenza Unificata, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio e il rilascio degli incentivi agli impianti da fonti rinnovabili. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

 

a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;

a) identica;

 

b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;

b) identica;

 

c) rendere efficiente l’intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all’articolo 3;

c) rendere efficiente l’intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all’articolo 3 e, al contempo, contrastando attività speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi;

 

 

L’integrazione recepisce in parte la condizione n. 6 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, riferita nello specifico alla prenotazione della capacità di rete, la condizione 14 della Commissione 10a del Senato e un rilievo della Commissione 13ª del Senato, di contenuto simile.

d) prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell’effetto scala;

d) identica;

 

e) in particolare, coordinare gli oneri previsti dall’articolo 22, comma 4, lettera b) per l’assegnazione degli incentivi, quelli previsti dell’articolo 1-quinquies del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 ai fini dell’autorizzazione e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell’articolo 1-septies, comma 2, del suddetto decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;

e) coordinare gli oneri previsti dall’articolo 24, comma 4, lettera b), per l’assegnazione degli incentivi, quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai fini dell’autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell’articolo 1-septies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;

 

f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all’emanazione di apposite leggi regionali.

f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all’emanazione di un’apposita normativa regionale;

 

 

g) definire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall’articolo 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l’insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate;

Recepisce l’osservazione rr) della Commissione 10a del Senato.

 

h) definire, con riferimento all’obbligo di rimessa in pristino del sito di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalità e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell’impianto.

Recepisce in parte l’osservazione ss) della Commissione 10a del Senato.

 

 

 

Articolo 11
(Certificazione energetica degli edifici)

Articolo 13
(Certificazione energetica degli edifici)

 

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; »

a) identica;

 

b) all’articolo 6, comma 1-bis, le parole ”con riferimento al comma 4” sono eliminate;

b) all’articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: ”con riferimento al comma 4”;

 

c) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

c) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

 

«3. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

«2-ter. Identico.

Non sono recepite le modifiche di cui alla condizione n. 16 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, né gli emendamenti richiesti dalla Conferenza Unificata.

4. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.»

2-quater. Identico.».

Non appaiono recepite le modifiche di cui alla condizione n. 16 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, né l’osservazione k) della Commissione 10a del Senato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

TITOLO III - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

 

 

 

 

Articolo 12
(Disposizioni in materia di informazione)

Articolo 14
(Disposizioni in materia di informazione)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzione normativa, un portale informatico recante:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzione normativa, in collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all'efficienza energetica, un portale informatico recante:

 

 

 

L’integrazione recepisce l’osservazione r) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità di accesso;

a) identica;

 

b) informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b) identica;

 

c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;

c) identica;

 

d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;

d) identica;

 

e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili anche a seguito di quanto previsto nelle Linee Guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

e) identica.

 

2. Il GSE, con le modalità di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 99 del 2009, può stipulare accordi con le autorità locali e regionali, per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.

2. Identico.

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attività di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attività di cui all’articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

 

 

 

 

Articolo 13
(Sistemi di qualificazione degli installatori)

Articolo 15
(Sistemi di qualificazione degli installatori)

 

1. La qualifica professionale per l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 37 del 2008, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordi­naria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

Le modifiche recepiscono un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata, ma non l’integrazione richiesta riguardo alla manutenzione ordinaria di canne fumarie.

Non appaiono recepiti i rilievi della Commissione 13a del Senato sull’articolo 13.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale n. 37 del 2008 si intendono rispettati quando:

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

Lo slittamento del termine recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

a) identica;

 

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.

b) identica.

 

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ENEA.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

 

Non recepisce l’osservazione l) della Commissione 10a del Senato.

 

La soppressione del riferimento all’ENEA recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

4. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le regioni e le province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

 

 

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

Dà seguito ad un rilievo della Commissione Bilancio della Camera.

5. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206 nel rispetto dell’allegato 4.

6. Identico.

 

 

Si segnala l’imprecisione del riferimento normativo, nel senso che la data del D.Lgs. 206/2007 è 9 novembre 2007 anziché 7 novembre.

6. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia

7. Identico.

 

 

 

 

TITOLO IV - RETI ENERGETICHE

TITOLO IV - RETI ENERGETICHE

 

CAPO I – RETE ELETTRICA

CAPO I - RETE ELETTRICA

 

 

 

 

Articolo 14
(Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche)

Articolo 16
(Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche)

 

1. La costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

1. La costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

 

 

2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di cui all’articolo 4, comma 4, nonché gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all’interno del territorio provinciale.

Recepisce parzialmente un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata di prevedere la possibilità di delega agli enti locali.

2. Le Regioni assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati, anche in termini temporali, con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07.

3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Recepisce parzialmente un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata di prevedere la possibilità di delega agli enti locali.

La soppressione delle parole “anche in termini temporali” recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

3. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture, ricadenti tra quelle di cui all’articolo 4, comma 5, funzionali al miglior dispacciamento dell’energia prodotta da impianti già in esercizio.

4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell’energia prodotta da impianti già in esercizio.

Recepisce parzialmente un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

 

 

Articolo 15
(Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione)

Articolo 17
(Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione)

 

1. Terna S.p.A. prevede una sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti in corso. Nel Piano sono, inoltre, inclusi gli interventi che risultano necessari per assicurare l’immissione e il ritiro integrale dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili in esercizio.

1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi di cui all’articolo 4, comma 4 tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti in corso.

 

 

 

 

 

Recepisce parzialmente un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

Cfr. supra co. 1 ultimo periodo

2. In una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna S.p.A. individua gli interventi di potenziamento della rete che risultano necessari per assicurare l’immissione e il ritiro integrale dell’energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile già in esercizio.

 

2. La sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui al comma 1, può includere sistemi di accumulo dell’energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili.

3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono includere sistemi di accumulo dell’energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili.

Non recepisce il rilievo della Commissione 13a del Senato, che richiedeva di precisare che l’inclusione dei sistemi di accumulo per gli impianti non programmabili deve comunque sottostare all’obiettivo generale di efficienza ed economicità dei servizi di trasmissione e dispacciamento.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 2 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1 e 2 tenga adeguatamente conto dell’efficacia ai fini del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento differenziato a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dell’efficacia ai fini del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.

 

4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

5. Identico

 

 

 

 

Articolo 16
(Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)

Articolo 18
(Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)

 

1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche.

1. Identico.

 

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:

2. Identico:

 

 

a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi;

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

a) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti sull’efficacia ai fini del ritiro integrale dell’energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;

b)dimensione del progetto di investi­mento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;

Recepisce in parte l’osservazione m) della Commissione 10a del Senato nonché un rilievo della Commissione 13a del Senato.

b) grado di innovazione del progetto, in termini di capacità di aggregazione delle pro­duzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e all’uniformità del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, controllo e gestione;

c) identica;

 

c) rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere;

d) identica.

 

d) replicabilità su larga scala del progetto.

Soppressa.

L’abrogazione della lettera recepisce l’osservazione s) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera nonché un rilievo della Commissione 13a del Senato.

3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi atti di assenso dell’amministrazione concedente, rendono pubblico il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalità e tempistiche individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A., indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.

3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell’amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicità annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.

Le integrazioni recepiscono un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

 

Non viene recepita l’osservazione n) della Commissione 10a del Senato, relativa ai dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici.

 

 

 

Articolo 17
(Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche)

Articolo 19
(Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche)

 

1. Entro il 30 giugno 2013 e successivamente ogni due anni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di assicurare l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi al 2020.

1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di assicurare l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all’articolo 3.

 

2. Con la medesima cadenza di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas effettua un’analisi quantitativa degli oneri di sbilancia-mento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo I.

2. Con la medesima periodicità di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas effettua un’analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo.

 

 

 

 

CAPO II – RETE DEL GAS NATURALE

CAPO II - RETE DEL GAS NATURALE

 

 

 

 

Articolo 18
(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)

Articolo 20
(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

1. Identico.

Non viene recepita l’integrazione richiesta dalla Conferenza Unificata in merito ai Piani di sviluppo della rete di distribuzione del gas naturale.

2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:

2. Identico:

 

a) stabiliscono le caratteristiche chimico fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;

 

b) prevedono l’obbligo di allacciamento prioritario alla rete degli impianti di produzione di biometano, nonché di ritiro integrale del biometano che il produttore intende immettere nella rete;

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;

La modifica recepisce parzialmente l’osservazione o) della Commissione 10a del Senato.

La Commissione 13a del Senato evidenzia una possibile criticità legata alla possibilità di regolamentare e sostenere economicamente l’immissione di biogas opportunamente trattato nella rete del metano.

c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

c) identica;

 

d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;

d) identica;

 

e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

e) identica;

 

f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l’allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l’allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;

f) identica;

 

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti;

g) identica;

 

h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

h) identica;

 

i) stabiliscono le misure necessarie affinché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.

i) identica.

 

 

 

 

Articolo 19
(Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale)

Articolo 21
(Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale)

 

1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 18 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità:

1. Identico:

 

a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

a) identica;

 

b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;

b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;

 

c) mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2 qualora sia immesso nella rete del gas naturale.

c) mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

 

 

 

L’integrazione recepisce un rilievo della Commissione Agricoltura e delle Commissioni riunite VIII e X della Camera (condizione n. 17), nonché l’osservazione p) della Commissione 10a del Senato.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c). La sola maggiorazione dei certificati di immissione in consumo del biometano prodotto da rifiuti e sottoprodotti è definita nel decreto di cui all’articolo 29, comma 7.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, comma 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III - RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

CAPO III - RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

 

 

 

 

Articolo 20
(Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento)

Articolo 22
(Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento)

 

1. Le infrastrutture destinate all'installa­zione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffresca­mento sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 4.

1. Le infrastrutture destinate all'installa­zione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffresca­mento sono assimilate ad ogni effetto, esclu-sa la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5.

 

 

 

L’esclusione della disciplina dell’IVA dà seguito ad un rilievo della Commissione Bilancio della Camera.

2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i comuni verificano la disponibilità di altri soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.

2. Identico.

Secondo la Commissione 13a del Senato i commi 2 e 3 paiono contrari alle disposizioni della direttiva RES, in quanto favoriscono le reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento anche alimentate da fonti non rinnovabili.

 

3. Al fine di valorizzare le ricadute dell’azione di pianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani energetici regionali, specifici Piani di sviluppo del teleriscal-damento e del teleraffrescamento volti a incrementare l’utilizzo dell’energia prodot­ta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al  periodo precedente, anche in forma associata, avvalendosi dell’azione di coordinamento esercitata dalle Province.

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

3. E’ istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleri-scaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti finali. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disci­plina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.

4. E’ istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleri­scaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.

 

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’am­biente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimen­tari e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo di cui al comma 3, nonché le modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto di:

5.Identico:

Non viene recepita l’osservazione q) della Commissione 10a del Senato.

a) disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni;

a) della disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini, ove individuati dalla pianificazione regionale o sub-regionale;

 

 

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

b  previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare di impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

 

c) disponibilità di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali;

c) della disponibilità di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali;

 

d) fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;

d) della fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;

 

e) presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione;

e) della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione;

 

f) distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.

f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.

 

 

 

 

TITOLO V -REGIMI DI SOSTEGNO

TITOLO V - REGIMI DI SOSTEGNO

 

 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

 

Articolo 21
(Principi generali)

Articolo 23
(Principi generali)

 

1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.

1. Identico.

 

2. Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

2. Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

 

 

3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

L’integrazione va nella direzione indicata dalla condizione n. 43 delle Commissioni riunite della Camera, che richiede un rafforzamento degli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del decreto.

 

a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;

 

 

b) il soggetto responsabile dell’impianto;

 

 

c) il direttore tecnico;

 

 

d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

 

 

e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

 

 

f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

 

3. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Identico.

 

 

 

 

CAPO I – REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

CAPO II - REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

 

 

 

 

Articolo 22
(Meccanismi di incentivazione)

Articolo 24
(Meccanismi di incentivazione)

 

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti di cui al comma 8.

1. Identico.

Non recepisce la condizione n. 2 della Commissione 10a del Senato, di far slittare la data al 31/12/2013.

2. La produzione di energia elettrica da impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:

2. Identico:

 

a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;

a) identica;

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

b) il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;

b) identica;

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

c) fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 3, l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta;

c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta;

 

d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5;

d) identica;

 

e) fatto salvo quanto previsto al comma 5, lettera c), l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride;

e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i)del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;

 

L’integrazione richiesta dalla condizione n. 19 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera trova parziale accoglimento nella successiva lettera i).

 

L’integrazione recepisce l’osservazione s) della Commissione Industria del Senato ma non la r)

La Commissione 13a del Senato suggeriva di sostituire “integrale ricostituzione” con “rifacimento totale o parziale”

f) l’incentivo è finalizzato anche a promuovere la realizzazione, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1.

Cfr. infra lett. h), punto iii;

 

 

f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione (400 soli)e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;

Recepisce la condizione n. 21 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

Cfr. infra co. 3, lett. d):

g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente:

Accoglie parzialmente un rilievo della Commissione Agricoltura della Camera sulla tracciabilità della filiera.

Recepisce la condizione n. 23 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e la condizione n. 16 della Commissione 10a del Senato.

Cfr. infra co. 3, lett. d), punto i).

i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico;

 

Cfr. infra co. 3, lett. d), punto ii).

ii. i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;

 

Cfr. infra co. 3, lett. d), punto iii).

iii. il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti.

 

 

h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l’incentivo è finalizzato a promuovere:

 

Cfr. anche  infra co. 3, lett. b)

 

i. l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;

Sono recepiti gli emendamenti richiesti dalla Conferenza Unificata, che chiedevano di aggiungere riferimenti al biogas e alle attività agroindustriali.

L’integrazione relativa alle coltivazioni dedicate recepisce un rilievo della Commissione Agricoltura della Camera.

Il rilievo riguardante la tracciabilità della filiera corta e la garanzia della compatibilità ambientale del trasporto sembra trovare almeno parziale accoglimento nella lettera g).

 

ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

iii. la realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 23, comma 1;

La specificazione relativa alla micro e minicogenerazione recepisce un rilievo della Commissione Agricoltura della Camera.

L’integrazione con le parole “e l’esercizio” recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

Le Commissioni riunite VIII e X della Camera richiedevano (condizione n. 20) l’inserimento della parola “anche” prima di “asserviti alle attività agricole”. Tale condizione non è stata formalmente recepita; si veda però l’inserimento delle colture dedicate nel precedente punto i.

 

i) l’incentivo è altresì attribuito, per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri:

Recepisce parzialmente la condizione n. 19 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

 

i. l’intervento è eseguito su impianti che siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto;

 

 

ii. l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti, l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, all’80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi;

 

 

iii. l’incentivo in ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;

 

 

iv. l’incentivo non si applica alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il quale è erogato l’incentivo in godimento.

 

3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non superiore a 5 MW elettrici, nonché di potenza qualunque se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

Non viene recepita la condizione n. 18 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, che richiedeva di assoggettare le centrali a biomasse legnose e bioliquidi con potenza superiore a 5 MW al meccanismo dell’asta al ribasso per l’assegnazione dell’incentivo, allo scopo di abbassare il valore del certificato verde per le biomasse legnose e bioliquidi.

Non viene recepita la condizione n. 24 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera (né l’analoga condizione n. 26 della Commissione 10a del Senato), che richiedeva una maggiorazione dell’incentivo per impianti alimentati a biomasse situati in comuni montani.

Non viene recepita la condizione 15 della Commissione 10a del Senato che chiedeva di inserire gli impianti in regime di autoproduzione.

a) l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

a) Identica;

 

b) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, gli incentivi promuovono prioritariamente l’uso efficiente di biomasse rifiuto e sottoprodotto, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, in particolare in impianti di micro e minicogenerazione ovvero in impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione ad aziende agricole, nonché biomasse e bioliquidi sostenibili da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;

Cfr. supra co. 2 lett. h), punto i);

 

c) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5, fatta eccezione per l’applicazione della lettera d);

b)l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.

 

d) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo è composto da un termine correlato ai costi di investimento e da un termine correlato ai costi di esercizio, riguardo ai quali si tiene conto dell’andamento dei costi di approvvigionamento, della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente:

Cfr. supra co. 2, lett. g):

 

i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico;

Cfr. supra, co. 2, lett. g), punto i)

 

ii. i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;

Cfr. supra, co. 2, lett. g), punto ii)

 

iii. il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti.

Cfr. supra, co. 2, lett. g), punto iii)

 

4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ad un valore minimo articolato per fonte e tecnologia, stabilito nel decreto di cui al comma 5, e comunque non inferiore a 5 MW elettrici ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alla produzione da impianti alimentati da fonti diverse da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili nonché da quella proveniente da centrali ibride. Le procedure d’asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri:

4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l’accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d’asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri:

 

a) gli incentivi a base d’asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai fini dell’applicazione del comma 3, relativi all’ultimo scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;

a) identica;

 

b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l’altro, requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in esercizio;

b) identica;

 

c) le procedure d’asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;

c) identica;

 

d) l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell’asta al ribasso;

d) identica;

 

e) le procedure d’asta prevedono un valore minimo dell’incentivo comunque riconosciuto dal GSE.

e) le procedure d’asta prevedono un valore minimo dell’incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati.

 

L’integrazione recepisce in parte l’osservazione aa) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I suddetti decreti disciplinano, in particolare:

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare:

Non viene recepita la condizione n. 9 della Commissione 10a del Senato.

 

 

 

L’integrazione recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

Non viene recepita la condizione n. 20 della Commissione X del Senato, che richiedeva che il decreto fosse emanato su proposta dell’AEEG.

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta per l’applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387/03 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d’asta;

a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d’asta;

 

 

 

L’integrazione recepisce la condizione n. 25 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d’asta;

b) identica;

 

c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati;

c) identica;

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata che richiedeva di privilegiare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nello stabilire l’entità dell’incentivo.

d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

d) identica;

 

e) le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne le modalità di fruizione;

e) identica;

 

f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d’asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

f) identica:

 

i.la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e successivamente ogni tre anni;

i. identico;

 

ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

 

iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3;

iii. identico;

 

 

iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all’articolo 26;

 

g) la possibilità di incrementare il valore minimo di 5 MW elettrici, stabilito dai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l’efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l’efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

 

h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018;

h) identica;

Non recepisce l’osservazione t) della Commissione X del Senato.

 

i) fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l’accesso agli incentivi.

 

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Recepisce la condizione n. 26 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all’articolo 23, comma 5, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all’articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

 

8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi forniti dal Ministro dello sviluppo economico l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti.

8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione non prescritta dai pareri. Peraltro si segnala che la condizione n. 25 della Commissione 10a del Senato richiedeva un’incentivazione specifica per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia.

9. Identico.

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata che richiedeva l’intesa con la Conferenza stessa.

 

 

 

Articolo 23
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

Articolo 25
(Disposizione transitorie e abrogazioni)

 

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i vigenti meccanismi, con i correttivi precisati ai commi successivi.

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.

Non risulta recepita la condizione n. 29 di prevedere una riduzione annuale della remunerazione riconosciuta alle fonti assimilate (CIP6). Si veda anche l’annotazione riportata in corrispondenza dell’articolo 1 del decreto.

2. E’ abrogato l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03.

Cfr. infra, co. 11, lett. c), n. 2

 

3. L’energia elettrica importata a partire dal 1 gennaio 2012 non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99 esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3.

2. Identico

 

4. A partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l’anno 2012 in base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l’anno 2015.

3. Identico.

L’osservazione bb) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera chiedeva di valutare se anticipare di un anno le date del 2013 e del 2012.

Non viene recepita l’osservazione v) della Commissione 10a del Senato.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 70% del prezzo di cui al citato comma 148. Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 149 e 149-bis dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 78 per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresì i certificati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 149 e 149-bis dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

 

La condizione n. 5 della Commissione Industria della Commissione 10a del Senato  (così come un rilievo della Commissione 13a del Senato) richiedeva di elevare dal 70 all’85% la percentuale del prezzo di ritiro rispetto al prezzo di cui all’articolo 2, comma 148, della legge finanziaria per il 2008. Il testo definitivo del decreto legislativo si colloca a metà tra la versione originaria e la richiesta della Commissione 10a del Senato.

 

Il primo periodo dell’integrazione recepisce la condizione n. 28 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e la condizione n. 21 della Commissione 10a del Senato.

6. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge n. 244/07, i residui di macellazione nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.

5. Identico.

 

7. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall’articolo 2, comma 145, della legge n. 244/07 restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

6. Identico.

 

8. I fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147, della legge n. 244/07 e all’articolo 1, comma 382-quater, della legge n. 296/06 restano costanti per l’intero periodo di diritto e sono restano ferme ai valori stabiliti dalle predette norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

7. I fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

 

9. Il valore di riferimento di cui all’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 è resta fermo al valore fissato dalla predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

8. Identico.

 

 

9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011.

Integrazione non prescritta dai pareri.

 

Si segnala in proposito che la mozione 1-00604 approvata in aula il 16 marzo 2011 impegna il Governo a fare salvi gli investimenti che siano stati avviati sulla base del precedente quadro normativo di incentivazione, interpretando il riferimento all’entrata in esercizio degli impianti nel senso dell’effettiva produzione di energia elettrica, anche indipendentemente dall’allaccio alla rete elettrica.

 

10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

Integrazione non prescritta dai pareri.

 

 

 

 

 

 

Si segnala in proposito che la mozione 1-00604 approvata in aula il 16 marzo 2011 impegna il Governo ad anticipare l’emanazione di tale decreto alla prima decade di aprile 2011.

 

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

 

 

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;

 

 

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;

 

 

d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma.

 

10. Gli interventi di rifacimento totale o parziale, che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all’incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data a condizione che gli impianti entrino in esercizio, successivamente all’esecuzione dell’intervento di rifacimento, entro il 31 dicembre 2012, ovvero, nei soli casi di rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici, entro il 31 dicembre 2014. Qualora l’intervento, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dia diritto ai certificati verdi, trova applicazione quanto disposto all’articolo 22, comma 5, lettera c). Qualora l’intervento, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dia diritto alle tariffe omnicomprensive e l’impianto oggetto dell’intervento entri in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, viene riconosciuto un incentivo, commisurato alla tipologia di intervento, stabilito con il decreto di cui all’articolo 22, comma 5.

Soppresso.

Non viene recepita la condizione n. 30 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera che richiedeva, fra l’altro, di spostare al 31/12/2014 e al 31/12/2016 i termini di entrata in esercizio previsti dalla norma.

11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 22, comma 5, lettera c), sono abrogate le seguenti norme:

11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lettera c), sono abrogati:

 

Cfr. infra, lett. e)

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

 

a) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, i commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge n. 244/07 a decorrere dal 1 gennaio 2016;

Cfr. infra, co. 11, lett. c) nn. 1), 2) e 4);

 

 

b) l’articolo 2, commi 143, 144, 145, 150, 152, 153 limitatamente alla lettera a), della leg­ge n. 244/07, a decorrere dal 1 gennaio 2013;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2013:

1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera a), dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

 

Cfr. supra co. 11, lett. a), ultimo periodo

2) il comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

 

Cfr. infra co. 11,  lett. d)

3) l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

 

 

c) a decorrere dal 1° gennaio 2016:

 

 

1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

 

Cfr. supra co. 2

2) l’articolo 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 1, che è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

c) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell’articolo 1 della legge 296/06, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

d) l’articolo 7 del decreto legislativo n. 387/03 a decorrere dal 1 gennaio 2013

Cfr. supra co. 11, lett. b), n. 3);

Non viene recepita la condizione n. 31 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera che richiedeva di far partire l’abrogazione dall’1/1/2014.

e) il comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 387/03 a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Cfr. supra, co. 11,  lett. a);

Non viene recepita l’osservazione x) della Commissione 10a del Senato.

Cfr. supra co. 11, lett. a)

4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.

Recepisce l’osservazione y) della Commissione 10a del Senato nonché un rilievo della Commissione 13a del Senato.

Accoglie la richiesta della Commissione Agricoltura della Camera di intervenire sul problema degli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole entrati in esercizio prima del 31/12/2007.

Recepisce in parte la richiesta di integrazione all’articolo 22 di cui alla condizione n. 22 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

 

 

 

Articolo 24
(Cumulabilità degli incentivi)

Articolo 26
(Cumulabilità degli incentivi)

 

1. Gli incentivi di cui all’articolo 22 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatto salvo quanto precisato ai successivi commi.

1. Gli incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.

 

2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 22, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:

2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:

 

a) con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

a) Identico;

 

b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30% nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20% nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);

b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;

 

 

 

 

 

 

L’integrazione recepisce una proposta dell’ANCI..

c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;

c) Identica;

 

d) per gli impianti di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, con l’accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;

d) per gli impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;

Non viene recepita la condizione n. 32 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera (e l’analoga condizione n. 17 della Commissione 10a del Senato) che richiedeva di considerare gli investimenti effettuati a partire dall’anno 2009.

e) per gli impianti cogenerativi alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, è cumulabile con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

e) per gli impianti cogenerativi e trige­nerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

Non viene recepito il rilievo della Commissione 13a del Senato di inserire la lettera "e-bis) con gli incentivi di cui all'articolo 27 riferiti all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili".

3. All’articolo 2, comma 152 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole “con capitalizzazione anticipata”, aggiungere “, fatta eccezione per i fondi di garanzia e i fondi di rotazione”.

3. Il primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparec­chiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.

Modifica non prescritta dai pareri.

CAPO II – REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

CAPO III - REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

 

 

 

 

Articolo 25
(Regimi di sostegno)

Articolo 27
(Regimi di sostegno)

 

1. Le misure e gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati:

1. Identico:

Non viene recepita l’osservazione z) della Commissione 10a del Senato.

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all’articolo 26 alle condizioni e secondo le modalità ivi previste;

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all’articolo 28 alle condizioni e secondo le modalità ivi previste;

 

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a) alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 27.

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 29.

Non viene recepito il rilievo della Commissione 13a del Senato di inserire la lettera "c) mediante la possibilità di accedere a tariffe agevolate d’acquisto dell’energia elettrica per l’alimentazione delle pompe di calore geotermiche”.

 

 

 

Articolo 26
(Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni)

Articolo 28
(Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni)

 

1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:

1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:

L’anticipazione della data recepisce la condizione n. 33 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera. In tal modo si recepisce in parte anche un rilievo della Commissione Agricoltura, che richiedeva l’estensione degli incentivi agli impianti realizzati in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Non risultano in vece recepite le richieste della Commissione Agricoltura in merito alla detrazione fiscale per la rottamazione di apparecchi termici per uso domestico e alla promozione di minireti di riscaldamento a biomasse legnose.

La Commissione 13a del Senato richiedeva di precisare meglio le “piccole dimensioni”.

a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produ­zione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;

a) identica;

 

b) il periodo di diritto all’incentivo è pari a cinque anni e decorre dalla data di conclusione dell’intervento;

b) il periodo di diritto all’incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell’intervento;

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata;

c) identica;

 

d) l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali fatti salvi i fondi di garanzia e i fondi di rotazione;

d) l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;

 

 

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2;

e) identica.

 

f) l’incentivo è attribuito esclusivamente agli interventi realizzati su edifici esistenti, qualora realizzati su edifici.

Soppressa.

 

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono fissate le modalità per l’attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l’avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I suddetti decreti stabiliscono, inoltre:

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissate le modalità per l’attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l’avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:

 

a) i valori degli incentivi tenendo conto dei criteri di cui al comma 2, in relazione a ciascun intervento e tenendo conto dell’effetto scala;

a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo conto dell’effetto scala;

 

b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi;

b) identica;

 

c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;

c) identica;

 

d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario;

d) identica;

 

e) le modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi;

e) identica;

 

f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera d);

f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d);

 

g) le modalità di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

g) identica:

 

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e successivamente ogni tre anni;

i. identico;

 

ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.

ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.

 

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

La riduzione dei tempi di emanazione dei decreti attuativi recepisce un rilievo della Commissione Agricoltura della Camera.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

 

5. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 115/08 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f).Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia e fondi di rotazione.

5. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

6. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 115/08 è abrogato.

6. Identico.

Non recepisce la condizione n. 8 della Commissione 10a del Senato (né l’analogo rilievo della Commissione 13a del Senato), che ne richiedeva la soppressione.

 

 

 

Articolo 27
(Certificati bianchi)

Articolo 29
(Certificati bianchi)

 

1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008:

1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:

La Commissione 13a del Senato chiedeva di inserire, dopo il comma 1, il comma “1-bis. L’applicazione delle eventuali sanzioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il mancato raggiungimento dell’obiettivo è subordinata alla verifica della effettiva congrua offerta sul mercato dei titoli di efficienza energetica.”.

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali sull’efficienza energetica;

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali relativi all’efficienza energetica;

 

b) è disposta un’interfaccia unica per l’emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE;

b)è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi;

Recepisce la condizione n. 34 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera e l’osservazione bb) della Commissione 10a del Senato..

c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA-UTEE secondi quanto stabilito dall’articolo 28, comma 1;

c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall’articolo 30, comma 1;

 

d) è raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell’intervento;

d) identica;

 

e) sono individuate modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certificati;

e) identica;

 

f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.

f) identica.

 

2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo 28 sono equiparati a risparmi di gas naturale.

2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale.

Non viene recepita l’osservazione cc) della Commissione 10a del Senato.

3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all’articolo 28 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. A tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi.

3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all’articolo 30 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi.

Non viene recepita l’osservazione dd) della Commissione 10a del Senato.

4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 99/09, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di definizione del predetto incentivo, sempreché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio.

4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di definizione del predetto incentivo, purché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio.

 

 

 

 

Articolo 28
(Misure in materia di efficienza energetica)

Articolo 30
(Misure in materia di efficienza energetica)

 

1. Considerata l’esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica, anche nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del suddetto decreto legislativo, l’ENEA svolge ed avvia tutte le attività previste nel suddetto decreto legislativo ed in particolare:

1. In vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica, anche nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l’ENEA avvia ed effettua le attività in esso previste e in particolare:

 

a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 115 del 2008, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:

a) identica:

 

i. diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale;

i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;

Recepisce la condizione n. 35 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, la condizione n 27 della Commissione 10a del Senato, nonché un rilievo della Commissione 13 a del Senato.

Non viene recepita l’osservazione ee) della Commissione 10a del Senato sulle infrastrutture di ricarica.

ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;

ii. identico;

 

iii.  illuminazione efficiente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario;

iii. identico;

 

 

iv. misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale;

Recepisce l’osservazione ll) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

iv. apparecchiature ad alta efficienza per il settore terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A);

Cfr. infra, punto viii, prima parte;

 

v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;

v. identico;

 

vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico;

vi. identico;

 

vii. recuperi di energia.

vii. identico;.

 

Cfr. supra punto iv.

viii. apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l’ENEA sviluppa procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi con l'applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette;

Il primo periodo recepisce l’osservazione ii) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, l’osservazione gg) della Commissione 10a del Senato, un rilievo della Commissione 13a del Senato e una richiesta emendativa della Conferenza Unificata.

b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo.

b) identica.

La Commissione 13a del Senato richiedeva l’inserimento, dopo il comma 1, del seguente comma "L’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita standard delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulla base del livello delle perdite effettive dell’anno 2010 e prevede che questi rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio dei clienti finali".

 

 

 

Articolo 28-bis
(Fondo Rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Articolo 31
(Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

1. Per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Identico.

 

2. Con la Convenzione prevista all’articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del Fondo Rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell’1,50% su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.

2. Con la convenzione prevista all’articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del fondo rotativo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell’1,50 per cento su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.

 

 

 

 

CAPO III – REGIMI DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI

CAPO IV - REGIMI DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI

 

 

 

 

Articolo 29
(Disposizioni in materia di biocarburanti)

Articolo 33
(Disposizioni in materia di biocarburanti)

 

1. Nell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.”.

“4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.”.

 

2. L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 139 e 140, della legge n. 244/07, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi. Per tali finalità, la quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge n. 244/07, calcolata sulla base del tenore energetico, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 5,0 per cento per l'anno 2013, e nella misura del 5,5 per cento per l’anno 2014. Per gli anni successivi al 2014 la quota è incrementata con le modalità di cui all’articolo 2, comma 140, della stessa legge n. 244/07.

2. L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all’articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l’anno 2014, è fissata nella misura del 5%. Con le modalità di cui all’articolo 2, comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota minima al 2014 e può essere rideterminato l’obiettivo di cui al periodo precedente. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

Non viene recepita la condizione n. 36 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera che richiedeva la soppressione del secondo e del terzo periodo e l’osservazione ii) della Commissione 10a del Senato.

 

 

 

 

 

 

L’inserimento di una clausola di salvaguardia finanziaria dà seguito ad un rilievo della Commissione Bilancio della Camera.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo saranno conteggiati ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 34 e a condizione, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla sostenibilità dei biocarburanti, che i medesimi biocarburanti siano prodotti in impianti, ovunque ubicati, accreditati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare, con modalità stabilite dagli stessi Ministeri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 38.

Non recepisce l’osservazione jj) della Commissione 10a del Senato.

4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione europea. Analoga maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25% e fermi restando i requisiti di sostenibilità. Le misure delle predette maggiorazioni sono stabilite con il decreto di cui al comma 7.

4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata, di cambiare le parole “in stabilimenti ubicati” con “di una filiera ubicata”.

 

 

 

Recepisce parzialmente l’osservazione hh) della Commissione 10a del Senato e un rilievo della Commissione 13a del Senato.

5. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all’articolo 35, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, materie cellulosiche di origine non alimentare, alghe, è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura, stabilita dal decreto di cui al comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi.

5. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all’articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all’immissione in consumo di una quantità pari a due volte l’immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepisce la condizione n. 37 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, riguardo al contributo dei biocarburanti di seconda generazione, l’osservazione kk) della Commissione 10a del Senato e un rilievo della Commissione 13a del Senato.

6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti a partire da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell’obbligo richiamata al comma 5 è calcolata sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell’obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

 

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sei mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le maggiorazioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.

 

 

 

 

 

Articolo 29-bis
(Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale)

Articolo 32
(Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale)

Non viene recepita la condizione n. 38 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera di spostare tale articolo nel Capo II anziché nel Capo III.

1. Al fine di corrispondere all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, individua, senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:

1. Al fine di corrispondere all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:

 

 

 

 

 

Non recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata, che richiedeva l’intesa con la Conferenza stessa.

 

 

Non recepisce il rilievo della Commissione Agricoltura della Camera di riferirsi allo sviluppo tecnologico agricolo e industriale.

a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di cui al presente Titolo al fine di contribuire, in un’ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3;

a) identica;

 

b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno a:

b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:

 

i. progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, ai biocarburanti di seconda generazione nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare;

i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassificazione ed alla pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione;

La specificazione relativa alla gassificazione e pirogassificazione di biomasse recepisce un rilievo della Commissione Agricoltura della Camera e della Conferenza Unificata. Non recepisce invece la richiesta della Commissione di inserire nel decreto anche le bioraffinerie e i bioprodotti.

La specificazione relativa al fotovoltaico ad alta concentrazione recepisce la condizione n. 39 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera. 

ii. progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici;

ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici;

 

iii. creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1;

iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1);

 

iv. fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

 

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è istituito un fondo presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3.

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è istituito un fondo presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3..

 

3. L’Autorità per l’energia elettrica e i gas stabilisce le modalità con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilità.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilità.

 

 

 

 

TITOLO VI - GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

TITOLO VI - GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

 

 

 

 

Articolo 30
(Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili)

Articolo 34
(Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili)

 

1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

 

2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

2. Identico.

 

3. Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini di:

3. Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini:

 

a) riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

 

b) riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell’applicazione dei meccanismi di sostegno;

b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell’applicazione dei meccanismi di sostegno;

 

c) utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;

c) dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;

 

d) misura del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

 

4. A decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui allo stesso comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data è abrogato l’articolo 11 del decreto legislativo n. 387/03.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data è abrogato l’articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

 

 

 

Articolo 31
(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati Membri)

Articolo 35
(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri)

 

1. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell’Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Identico:

 

a) gli accordi sono promossi allorché si verifica il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;

a) identica;

 

b) l’onere specifico per il trasferimento sta­tistico e per i progetti comuni è inferiore in mi­sura stabilita negli accordi di cui al presente articolo, rispetto al valore medio ponderato dell’incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della pro­duzione e dei valori dell’incentivazione del-l’elettricità dalla fonte solare, riferiti all’anno precedente a quello di stipula dell’accordo;

b) identica;

Non viene recepita l’osservazione pp) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

c) identica;

 

d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita per le finalità di cui all’articolo 36.

d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita per le finalità di cui all’articolo 40.

 

2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.

2. Identico.

 

 

3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.

Recepisce parte dell’osservazione pp) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

 

 

 

Articolo 32
(Progetti comuni con Paesi terzi)

Articolo 36
(Progetti comuni con Paesi terzi)

 

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, è incentivata l’importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione europea ed effet­tuata su iniziativa di soggetti operanti nel set-tore energetico, sulla base di accordi inter­nazionali all’uopo stipulati con il Paese da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, è incentivata l’importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all’Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricità da fonti rinnovabili è importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:

Non viene considerata l’osservazione qq) delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

La Commissione 13a del Senato ritiene opportuno approfondire gli effetti dell’incent­ivazione dell’importazione di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta all’estero, con particolare riguardo alle possibili distorsioni di mercato ed ai costi derivanti per il contribuente italiano.

a) il sostegno è effettuato mediante il riconoscimento, sull’energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l’elettricità è prodotta nel Paese terso, è di pari durata e di entità inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilità ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell’incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia,

a) identica;

 

b) la produzione e l’importazione avviene con modalità tali da assicurare che l’elettricità importata contribuisce al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

b) identica;

 

c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’elettricità importata per le finalità di cui all’articolo 36.

c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’elettricità importata per le finalità di cui all’articolo 40.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere stabilito, salvaguardando gli accordi già stipulati, un valore dell’incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell’incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.

2. Identico.

 

3. Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 387/03 è abrogato.

3.Identicoo.

 

 

 

 

Articolo 33
(Trasferimenti statistici tra le Regioni)

Articolo 37
(Trasferimenti statistici tra le Regioni)

 

1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07, le regioni e le province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile.

1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le Regioni e le Province autono­me possono concludere accordi per il trasferi­mento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile.

 

2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo della regione che effettua il trasferimento.

2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo della Regione che effettua il trasferimento.

Recepisce un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

3. Il raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna regione, richiamato al comma 1, e la disponibilità effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, è misurato applicando la metodologia di cui all’articolo 36, comma 5.

3. Il raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna Regione, di cui al comma 1, e la disponibilità effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui all’articolo 40, comma 5.

 

4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le regioni:

4. Identico:

 

a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all’articolo 31, comma 2;

a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all’articolo 35, comma 2;

 

b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 168, della legge n. 244/07, e la programmazione in altri settori;

b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori;

 

c) promuovono l’efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali;

 

c) identica;

 

d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti, di competenza degli enti locali, per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili;

d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti locali relativi alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;

 

e) provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali.

e) identica.

 

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge n. 244/07, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della stessa legge n. 244/07, sulla base di quanto previsto all’articolo 36, comma 5.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all’articolo 40, comma 5.

 

6. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma 5, relative agli obiettivi intermedi successivi a quello del periodo 2011-2012, sia riscontrato il mancato conseguimento degli obiettivi in una o più regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un termine non inferiore a sei mesi per il conseguimento di detti obiettivi, anche con gli strumenti e le modalità di cui ai commi 1 e 4. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario incaricato di garantire il conseguimento degli obiettivi con gli strumenti e le modalità di cui ai commi 1 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del comma 167 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La complessiva riformulazione del comma recepisce, tra l’altro, la condizione n. 40 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, che richiedeva l’adozione del decreto (ora D.M.) di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e l’osservazione qq) della Commissione 10a del Senato.

 

 

 

TITOLO VII - SOSTENIBILITÀ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

TITOLO VII - SOSTENIBILITA’ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

 

 

 

 

Articolo 34
(Criteri di sostenibilità per i biocarburanti
e i bioliquidi)

Articolo 38
(Criteri di sostenibilità per i biocarburanti
 e i bioliquidi)

 

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento sono conteggiabili per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al com­bustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.

 

2. Per l’applicazione del comma 1 nell’ambito del presente provvedimento, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell’alle­gato V della direttiva 2009/28/CE, si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.

2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.

 

 

 

 

Articolo 35
(Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi)

Articolo 39
(Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi)

 

1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attua­zione della direttiva 2009/30/CE richiamata all’articolo 34, comma 1, ivi incluse le sanzioni.

1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni.

 

2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi.

2. Identico.

 

TITOLO VIII - MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE

TITOLO VIII - MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE

 

 

 

 

 

CAPO I - MONITORAGGIO E RELAZIONI

 

Articolo 36
(Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti)

Articolo 40
(Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti)

 

1. Nei limiti delle risorse disponibili allo sco-po, il Ministero dello sviluppo economico prov­vede ad integrare il sistema statistico in materia di energia perseguendo le seguenti finalità:

1. Identico:

 

a) assicurare il monitoraggio del raggiun-gimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti, secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia, e successive modifi­che, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri;

a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia, e successive modificazioni, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri;

 

b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui al comma a) e il bilancio energetico nazionale;

b) identica;

 

c) assicurare che il medesimo monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07.

c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a:

2. Identico:

 

a) generare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo comma 1 sia in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia autonoma;

a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia autonoma;

 

b) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

b) identica.

 

3. Il GSE provvede altresì a sviluppare ed applicare metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:

3. Identico:

 

a) stime delle ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell’efficienza energetica;

a) identica;

 

b) stime dei costi e dell’efficacia delle misure di sostegno, con raffronto con i principali Paesi dell’Unione europea.

b) stime dei costi e dell’efficacia delle misure di sostegno, confrontati con i principali Stati dell’Unione europea.

 

4. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, viene applicata per generare i dati necessari per misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali.

4. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali.

 

5. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale, viene applicata per generare i dati necessari per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell’articolo 2, commi 167 e 170, della legge 244/07.

5. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell’articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

6. Anche sulla base delle attività di monitoraggio di cui ai precedenti commi:

6. Identico:

 

a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;

 

Non risulta recepita la condizione n. 43 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera, relativa all’obbligo per il GSE di rendere pubblici i dati sugli impianti ad energia rinnovabile presenti sul territorio nazionale.

b) l Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3, all’aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui all’articolo 4 della medesima direttiva.

 

 

7. Entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto inerente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché inerenti l'efficienza energetica, con riguardo particolare a disponibilità, costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare a disponibilità, costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

 

8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività svolte ai sensi del presente decreto

8. Identico.

 

 

Articolo 41
(Relazione al Parlamento)

 

 

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 3 e 4 dell’articolo 24, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate.

 

Recepisce la condizione n. 27 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera.

 

 

 

 

CAPO II - CONTROLLI E SANZIONI

 

 

 

 

 

Articolo 42
(Controlli e sanzioni in materia di incentivi)

La condizione n. 42 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera richiedeva il rafforzamento degli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del decreto.

 

1. L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.

 

 

2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall’AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell’applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.

 

 

3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

 

4. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l’esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi.

 

 

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca:

 

 

a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;

 

 

b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;

 

 

c) le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;

 

 

d) le modalità con cui sono messe a disposizione delle autorità pubbliche competenti all’erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell’articolo 23, comma 3;

 

 

e) le modalità con cui il GSE trasmette all’Autorità per l’energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.

 

 

6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5.

 

 

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali gli eventuali costi connessi alle attività di controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica e del gas, nonché le modalità con le quali gli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l’incentivazione delle fonti rinnovabili.

 

 

 

 

 

Articolo 43
(Disposizioni specifiche per l’attuazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41)

La condizione n. 42 delle Commissioni riunite VIII e X della Camera richiedeva il rafforzamento degli strumenti di controllo ai fini della corretta applicazione del decreto.

 

1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti:

 

 

a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;

 

 

b) il soggetto responsabile dell’impianto;

 

 

c) il direttore tecnico;

 

 

d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

 

 

e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

 

 

f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

 

 

2. Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell’impianto di produzione e il soggetto responsabile dell’impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili.

 

 

 

 

 

Articolo 44
(Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio)

L’introduzione di questo articolo recepisce quasi interamente un emendamento richiesto dalla Conferenza Unificata.

 

1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata:

 

 

a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;

 

 

b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;

 

 

2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.

 

 

3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.

 

 

4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.

 

 

 

 

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

 

Articolo 37
(Disposizioni specifiche per le ragioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

Articolo 45
(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione

Identico.

 

Articolo 38
(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 46
(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

Cfr. infra co. 3

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Identico.

 

3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Cfr. supra co. 2

 

4. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto legislativo e le eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni

 

 

 

 

Articolo 39
(Entrata in vigore)

Articolo 47
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


 



[1]     Nella lettera del 12 febbraio 1998 si afferma testualmente che “ […] per il corretto e proficuo esercizio della prerogativa parlamentare il testo deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri non possa configurare un atto diverso, per profili formali e sostanziali, da quello sottoposto all’esame del Parlamento, fatte salve le modificazioni che il Governo, nell’ambito della sua competenza e responsabilità, ritenga di introdurre per effetto del parere espresso. L’introduzione, successivamente all’espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento: essa sarebbe infatti esercitata in riferimento ad un testo diverso da quello oggetto della deliberazione governativa”.