Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Promozione delle fonti energetiche rinnovabili - Schema di D.Lgs. n. 302 - Direttiva 2009/28/CE - (artt. 1, co. 3 e 17, co. 1, L. 96/2010) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 302/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 271
Data: 14/12/2010
Descrittori:
FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA   L 2010 0096
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10   L N. 96 DEL 04-GIU-10
09/28     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Promozione delle fonti energetiche rinnovabili

Schema di D.Lgs. n. 302

Direttiva 2009/28/CE

(artt. 1, co. 3 e 17, co. 1, L. 96/2010)

 

 

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

n. 271

 

14 dicembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9253 – *st_ambiente@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier l’Ufficio:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§       La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§       Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0169


INDICE

Schede di lettura

Quadro introduttivo sulle fonti energetiche rinnovabili

§      Gli orientamenti comunitari3

§      La situazione in Italia. 4

§      Misure di sostegno. 5

Contenuto dello schema di D.Lgs

Titolo I – Finalità e obiettivi

§      Articolo 1 (Finalità)11

§      Articolo 2 (Definizioni)15

§      Articolo 3 (Obiettivi nazionali)19

Titolo II - Procedure amministrative, regolamentazioni e codici

§      Articolo 4 (Principi generali)23

§      Articolo 5 (Autorizzazione Unica)26

§      Articolo 6 (Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile)30

§      Articolo 6-bis (Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)41

§      Articolo 6-ter (Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano)43

§      Articolo 7 (Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)45

§      Articolo 8 (Requisiti e specifiche tecniche)48

§      Articolo 9 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)51

§      Articolo 10 (Misure di semplificazione)57

§      Articolo 11 (Certificazione energetica degli edifici)60

Titolo III - Informazione e formazione

§      Articolo 12 (Disposizioni in materia di informazione)62

§      Articolo 13 (Sistemi di qualificazione degli installatori)65

Titolo IV - Reti energetiche

§      Articolo 14 (Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche)69

§      Articolo 15 (Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione)71

§      Articolo 16 (Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)75

§      Articolo 17 (Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche)77

§      Articolo 18 (Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)78

§      Articolo 19 (Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale)80

§      Articolo 20 (Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento)82

Titolo V -Regimi di sostegno

§      Articolo 21 (Principi generali)85

§      Articolo 22 (Meccanismi di incentivazione)86

§      Articolo 23 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)96

§      Articolo 24 (Cumulabilità degli incentivi)104

§      Articolo 25 (Regimi di sostegno)107

§      Articolo 26 (Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni)111

§      Articolo 27 (Certificati bianchi)115

§      Articolo 28 (Misure in materia di efficienza energetica)119

§      Articolo 28-bis (Fondo Rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296)122

§      Articolo 29 (Disposizioni in materia di biocarburanti)124

§      Articolo 29-bis (Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale)129

Titolo VI - Garanzie di origine, trasferimenti statistici e progetti comuni

§      Articolo 30 (Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili)131

§      Articolo 31 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati Membri)134

§      Articolo 32 (Progetti comuni con Paesi terzi)136

§      Articolo 33 (Trasferimenti statistici tra le Regioni)138

Titolo VII - Sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi

§      Articolo 34 (Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi)142

§      Articolo 35 (Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi)144

Titolo VIII - Monitoraggio, controllo e relazione

§      Articolo 36 (Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti)145

Titolo IX - Disposizioni finali

§      Articolo 37 (Disposizioni specifiche per le ragioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)149

§      Articolo 38 (Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)150

§      Articolo 39 (Entrata in vigore)151

Compatibilità comunitaria

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE.. 153

§      Procedure di contenzioso. 153

 

 


Schede di lettura

 


 

Quadro introduttivo sulle fonti energetiche rinnovabili

Gli orientamenti comunitari

La promozione delle energie rinnovabili - energia eolica, solare (termica e fotovoltaica), idraulica, mareomotrice, geotermica e da biomassa - costituisce da tempo uno degli obiettivi principali della politica dell’Unione europea nel settore energetico, in quanto dallo sviluppo del settore delle energie alternative può derivare non solo un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ma anche una riduzione della dipendenza dell’Unione europea (UE) dalle importazioni di combustibili fossili (in particolare gas e petrolio).

L’Unione Europea ha recentemente varato una serie di provvedimenti che fissano in modo vincolante il percorso che si intende intraprendere, da qui al 2020, per contrastare gli effetti sul clima dell’attuale livello di consumo energetico.

E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 5 giugno 2009 il “pacchetto clima-energia” contenente misure volte a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, che consentirà alla UE di ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra (rispetto al 1990), di conseguire un risparmio energetico del 20% e di aumentare al 20% la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia entro il 2020. Tra le misure, oltre alla decisione n. 406/2009/CE diretta a ridurre i livelli delle emissioni anche tramite una maggiore efficienza energetica, rientra anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che fissa obiettivi vincolanti per ciascuno Stato membro, tali da incrementare l’attuale quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE fino al 20% nel 2020. Per l’Italia l’incremento finale, entro il 2020, dovrà essere non inferiore al 17%.

In attuazione della direttiva è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia, che è stato notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza.

Prima della direttiva 2009/28/CE il principale riferimento normativo comunitario nell’ambito delle fonti rinnovabili è stato rappresentato dalla direttiva 2001/77/CE, recepita nell’ordinamento interno con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime.

 

La situazione in Italia

Nel 2008 le fonti rinnovabili di energia hanno contribuito complessivamente al consumo interno lordo italiano di energia per una percentuale di poco superiore al 9,6%. Per quanto riguarda il contributo delle diverse fonti rinnovabili, si riporta una tabella elaborata dall’ENEA[1] che esplicita il contributo energetico delle varie fonti rinnovabili in termini di equivalente fossile sostituito.

 

Tabella 2.1 – Energia da rinnovabili in equivalente fossile sostituito.

Anni 2000-2008 (ktep)

Fonti energetiche

2000

2005

2006

2007

2008

Idroelettrica1

9.725

7.935

8.139

7.219

9.157

Eolica

124

515

654

888

1.069

Solare fotovoltaico

4

7

11

26

99

Solare termico

11

21

29

39

56

Geotermia

1.248

1.384

1.429

1.438

1.427

Rifiuti2

461

1.501

1.672

1.734

1.784

Legna ed assimilati3

2.344

3.153

3.328

3.710

3.883

Biocombustibili

95

172

155

174

567

Biogas

162

343

383

415

459

Totale

14.173

15.033

15.798

15.641

18.501

di cui non

tradizionali4

2.046

4.556

4.964

5.334

6.210

Fonte: elaborazioni ENEA su dati di origine diversa

1 Solo energia elettrica da apporti naturali valutata a 2200 kcal/kWh.

2 Inclusa la parte organica.

3 Non include risultato indagine ENEA sul consumo di legna da ardere nelle abitazioni.

4 Eolico, solare, rifiuti, legna (esclusa la legna da ardere), biocombustibili, biogas.

Complessivamente nel 2008 si è avuto un aumento della produzione da fonti rinnovabili in Italia del 18% (+2.860 ktep) circa rispetto a quella del 2007 (15.641 ktep).

Si noti come l’incremento percentualmente più significativo, pur restando su valori assoluti molto bassi, provenga da fonti non tradizionali quali l’eolico, il fotovoltaico, i rifiuti e le biomasse (legna, biocombustibili, biogas) che passano, sul totale delle rinnovabili, da poco più del 14% del 2000 al 34% del 2008.

Un esame del contributo energetico, in termini di ktep di energia primaria sostituita, fornito negli ultimi cinque anni da alcune tipologie di fonti rinnovabili evidenzia gli andamenti che seguono:

- l’idroelettrico, che fornisce la quota più rilevante, è caratterizzato da una forte fluttuazione da attribuire a fattori di idricità;

- la geotermia mostra un contributo relativamente costante, che nel periodo considerato oscilla intorno a 1,4 Mtep;

- per quanto riguarda le altre rinnovabili, si evidenzia nel 2008 il buon incremento della produzione eolica (+20%) e la sorprendente crescita dei biocombustibili (+227%). Meno marcati invece gli aumenti di biomassa legnosa (+5%) che si attesta su valori ancora lontani da quelli tipici dei Paesi europei, dei rifiuti (+3%) e dei biogas (+11%);

- ottimo incremento delle produzioni da fonti solari quali il solare termico (+44%) e il fotovoltaico (quasi quattro volte rispetto al 2007).

Misure di sostegno

CIP 6

Il sistema di incentivazione tariffaria noto come “CIP 6”, introdotto con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, negli ultimi anni è stato spesso al centro di accesi dibattiti.

Il meccanismo consiste in un incentivo a favore dei produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che, avvalendosi di una apposita convenzione, inizialmente cedevano all’ENEL l’energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato. L’ENEL da parte sua recuperava la differenza di prezzo attraverso un’apposita voce di costo nella bolletta degli utenti.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 79/1999 (“decreto Bersani”) nei rapporti contrattuali in essere tra ENEL ed altri operatori nazionali è subentrato il GSESpa (Gestore dei servizi energetici), che dal 1° gennaio 2001 ritira le “eccedenze” di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.

Le criticità del sistema di incentivazione riguardano principalmente il fatto che il meccanismo non è andato a sostegno in via prioritaria delle fonti rinnovabili vere e proprie, in quanto ne hanno beneficiato soprattutto gli impianti utilizzanti fonti assimilate tra cui i termovalorizzatori, alimentati da rifiuti.

Secondo l’AEEG (Autorità per l’energia elettrica e il gas) le distorsioni - che continuano a gravare sui consumatori finali dal momento che l’incentivazione viene finanziata tramite un sovrapprezzo sulle bollette elettriche - riguardano in particolare: la maggiore produzione di elettricità da fonti assimilate rispetto alle rinnovabili; la rilevante differenza tra il prezzo del ritiro da parte del GSE e il prezzo di cessione al mercato; la lunghezza delle convenzioni.

In proposito, la legge 99/2009[2] prevede all’articolo 30, comma 20, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proponga al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti dello stesso Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscano a tali meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi di mancata risoluzione delle convenzioni (ciò consente di ridurre gli oneri per il sistema con effetti positivi in termini di riduzione delle tariffe dell'energia elettrica per famiglie e imprese).

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 2 dicembre 2009, che si applica solamente agli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia nonché agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili, mentre viene rinviata ad un successivo provvedimento la definizione dei meccanismi di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti. Peraltro, per i predetti impianti a cui si applica il decreto, si rimanda ad un successivo decreto il completamento della disciplina con la definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione delle convenzioni nonché di ulteriori modalità e tempistiche relative all'erogazione dei corrispettivi. Tale completamento è avvenuto, solamente per gli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili - rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia - con l'emanazione del D.M. 2 agosto 2010 , che, oltre a stabilire i criteri e parametri per il calcolo dei corrispettivi e le modalità per l'erogazione degli stessi (in due soluzioni), ha fissato al 29 ottobre 2010 il termine per la presentazione al GSE dell’istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni CIP 6, la cui efficacia decorrerà dal 1° gennaio 2011. Peraltro, sempre con riferimento agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili, il D.M. 8 ottobre 2010 ha individuato le modalità per l'erogazione in più rate annuali, su richiesta dell'operatore, del corrispettivo spettante, differendo al 19 novembre 2010 il termine per l’istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni.

L'articolo 45 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha stabilito una destinazione nuova delle risorse derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 relative alle fonti assimilate a quelle rinnovabili. Tali risorse, costituite dalla differenza tra gli oneri che si realizzerebbero in caso di mancata risoluzione anticipata delle convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti volontariamente alla risoluzione, saranno destinate ad un apposito Fondo finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università.

Certificati verdi e tariffa onnicomprensiva

Il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai certificati verdi - titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili - introdotti nell’ordinamento nazionale dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/1999 per superare il sistema CIP 6.

La legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede il rilascio di certificati verdi per gli impianti di potenza superiore a 1MW, mentre, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, si attribuisce il diritto, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva variabile a seconda delle fonte utilizzata.

Le prime direttive generali per regolare la transizione dal vecchio meccanismo di incentivazione (certificati verdi) al nuovo (tariffa onnicomprensiva in alternativa ai certificati verdi) - dal quale rimane esclusa la tecnologia fotovoltaica che gode di una forma di incentivazione specifica (cfr. infra) - sono state emanate, in attuazione della legge 244/2007, con il D.M. 18 dicembre 2008.

I certificati verdi possono essere utilizzati per assolvere all’obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.

La suddetta quota, inizialmente fissata nel 2%[3], è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh, successivamente ridotta a 50 GWh. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete godendo della precedenza nel dispacciamento.

Con l'art. 45 del decreto-legge 78/2010[4], convertito dalla legge 122/2010, si stabilisce che a partire dal 2011 venga assicurata, rispetto al 2010, la riduzione del 30% dell'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della suddetta quota minima da fonti rinnovabili.

Provvedimenti recenti

Misure incentivanti le fonti rinnovabili sono contenute nella citata legge 99/2009, tra le quali si segnalano quelle che consentono ai comuni fino a 20.000 residenti di usufruire del servizio di “scambio sul posto[5] per gli impianti di potenza non superiore a 200 Kw di cui sono proprietari, a copertura dei consumi di proprie utenze, e a tutti i comuni di destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti per l'erogazione in “conto energia” e di servizi di “scambio sul posto” dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini.

La legge contiene anche misure di semplificazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di cogenerazione, prevedendo la semplice comunicazione all’autorità competente ai sensi del Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/2001) per le unità di microcogenerazione, fino a 50 kWe, e una denuncia di inizio attività (DIA) per gli impianti di piccola cogenerazione, fino a 1 MWe.

Il provvedimento interviene anche in materia di energia geotermica, con una delega al Governo finalizzata al riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche in modo da garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse ad alta temperatura e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse a bassa e media temperatura. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 22/2010.

Il decreto-legge 105/2010[6], convertito dalla legge 129/2010, contiene numerose disposizioni che intervengono sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento alla realizzazione dei relativi impianti o agli incentivi concessi.

Infine si ricorda che è stato recentemente emanato il D.M. 10 settembre 2010 recante le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Conto energia

In attuazione del disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. 387/2003 di recepimento della direttiva 2001/77/CE, dal 2005 in Italia è stata introdotta una nuova modalità di incentivazione per la produzione di energia da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di potenza elettrica, il c.d. cosiddetto “conto energia” (in sostituzione del precedente sistema di incentivazione basato esclusivamente su contributi in conto capitale per la costruzione degli impianti – erogati, sotto varie forme, a livello regionale, nazionale o comunitario - e idoneo a finanziare il 50-75% del costo di investimento).

Il DM 28 luglio 2005 del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell’ambiente (come integrato dal DM 6 febbraio 2006 e, successivamente, dal DM 19 febbraio 2007) ha infatti definito i criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare coerenti con le disposizioni comunitarie.

A differenza delle incentivazioni “in conto capitale”, questo meccanismo incentiva “in conto esercizio” l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, il cui surplus potrà essere venduto alla rete stessa a tariffe incentivanti. In sostanza, con l’attivazione del “conto energia”, a partire dal mese di settembre 2005 anche i privati, le famiglie e i condomini possono connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici. Ai DM del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 è poi subentrato il DM 19 febbraio 2007, (pubblicato nella GU del 23 febbraio 2007) disciplinante il “Nuovo conto energia”.

Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, apportate dal DM 19 febbraio 2007 riguardano:

-        la semplificazione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti con l’eliminazione delle graduatorie e con la possibilità di richiesta dell’incentivazione al GSE dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;

-        l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile;

-        tariffe differenziate in base al grado di integrazione architettonica;

-        maggiorazioni delle tariffe per particolari tipologie di soggetti responsabili (piccoli Comuni, autoproduttori, scuole e strutture sanitarie pubbliche, ecc).

-        l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

Di recente è stato emanato il D.M. 6 agosto 2010, che contiene le nuove modalità di incentivazione con riferimento agli impianti che entreranno in esercizio nel triennio 2011-2013 (cd. Conto Energia 2011-2013 o Terzo Conto Energia). L’Autorità per l’energia ha dato attuazione a tale decreto con la delibera ARG/elt 181/10.

Il Conto Energia 2007/2010 sarà in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi del decreto-legge 105/2010 convertito dalla legge 129/2010 - si applicherà, alle condizioni indicate dal medesimo decreto-legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell’anno che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2011.

Il D.M. 6 agosto 2010 prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano a 4 categorie:

§         impianti solari fotovoltaici;

§         impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

§         impianti a concentrazione;

§         impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Per ogni categoria è previsto un tetto massimo di potenza incentivabile. I trattamenti economici previsti dal decreto tengono conto della tipologia delle iniziative e della attesa evoluzione dei costi.

Nel nuovo decreto vengono modificati due aspetti fondamentali: la tempistica e la modalità di invio della documentazione da parte del richiedente.

Per quanto riguarda la tempistica, il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE l’incentivo entro 90 giorni dall’entrata in servizio dell’impianto. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di comunicazione della domanda al GSE. Il GSE avrà 120 giorni per determinare la tariffa ed erogare l’incentivo.

A differenza di quanto accade con la procedura attuale, la documentazione per l’ottenimento dell’incentivo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica.

 


 

Articolo 1
(Finalità)

 

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti .Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

 

 

Lo schema di decreto in esame, formato da 43 articoli e 4 allegati tecnici, recepisce la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE[7] e 2003/30/CE[8].

Si ricorda che la direttiva 2009/28/CE, contenuta nell’allegato B della legge comunitaria 2009, fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che inscrive in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili, il miglioramento dell'approvvigionamento di energia e il rilancio economico di un settore dinamico nel quale l'Europa fa da esempio.

In particolare, la citata direttiva mira ad istituire un quadro comune per la produzione e la promozione di energia a partire da fonti rinnovabili e, per ciascuno Stato membro, fissa un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l’obiettivo globale «20-20-20» della Comunità.

Per l’Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2%, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17% (allegato I, punto A).

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10% del consumo finale di energia entro il 2020.

Secondo la direttiva, gli Stati membri devono adottare un piano di azione nazionale[9] che fissa la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento per il 2020. Tali piani di azione prenderanno in considerazione gli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia (più alta sarà la riduzione del consumo di energia, meno energia da fonti rinnovabili sarà necessaria per raggiungere l'obiettivo). I piani dovranno inoltre prevedere le modalità delle riforme dei regimi di pianificazione e di fissazione delle tariffe, nonché l'accesso alle reti elettriche, a favore dell’energia da fonti rinnovabili.

Gli Stati membri possono «scambiare» una quantità di energia da fonti rinnovabili mediante un trasferimento statistico, possono intraprendere progetti comuni per la produzione di elettricità e di riscaldamento da fonti rinnovabili e possono inoltre stabilire una cooperazione con paesi terzi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-      l'elettricità è consumata nella Comunità;

-      l’elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione (dopo il giugno 2009);

-      la quantità di elettricità prodotta ed esportata non ha beneficiato di nessun altro sostegno.

Riguardo alla garanzia di origine, la direttiva prevede che ciascuno Stato membro debba essere in grado di poter garantire l'origine dell'elettricità, nonché dell'energia per il riscaldamento e il raffreddamento, da fonti rinnovabili. L'informazione contenuta in queste garanzie di origine è normalizzata e deve essere riconosciuta in tutti gli Stati membri. Essa può anche venire utilizzata per fornire ai consumatori informazioni relative alla composizione delle varie fonti di elettricità.

In merito all’accesso e al funzionamento delle reti, la direttiva impone agli Stati membri la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle energie prodotte da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. A tal fine, gli Stati membri devono:

§       verificare che i gestori garantiscano la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili;

§       provvedere affinché questo tipo di energia abbia un accesso prioritario.

La direttiva prende in considerazione l'energia prodotta a partire da biocarburanti e bioliquidi. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione deve essere pari almeno al 35%. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la percentuale di riduzione deve essere portata almeno al 50%.

I biocarburanti e i bioliquidi sono realizzati a partire da materie prime provenienti dall'interno o dall'esterno dell’UE. I biocarburanti e i bioliquidi non devono essere prodotti a partire da materie prime provenienti da terreni di grande valore in termini di diversità biologica o che presentano un rilevante stock di carbonio. Per beneficiare di un sostegno finanziario devono essere qualificati come «sostenibili» secondo i criteri fissati dalla stessa direttiva.

 

La legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) all’articolo 17, comma 1, ha stabilito i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per l’attuazione della direttiva:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti

b) nel definire il Piano di azione nazionale, avere riguardo all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefìci;

c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati;

d) semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico alimentati da fonti rinnovabili prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

e) promuovere l’integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell’energia, anche mediante il sostegno alla realizzazione di sistemi di accumulo dell’energia e di reti intelligenti;

f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione prevista dall’art. 2, comma 167, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’attuazione dell’art. 2, comma 170, della medesima legge n. 244/2007[10];

h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza e del risparmio energetico, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l’armonizzazione e il riordino delle disposizioni della legge 99/2009 e della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007);

i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l’utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività;

l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all’attuazione di quanto previsto alla lettera g).

Il comma 2 del citato articolo 17 ricomprende l’alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole nell’ambito della definizione dei bioliquidi recata dalla direttiva, e consente l’applicazione allo stesso della tariffa di 28 euro cent/KWh prevista dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007, tabella 3) per biogas e biomasse, da cui risultano attualmente esclusi i biocombustibili liquidi.

 

L’unico comma dell’articolo 1 precisa che lo schema di decreto è volto al raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di

§      quota complessiva di energia da fonti rinnovabili (FER) sul consumo finale lordo di energia e di

§      quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti fissati dalla direttiva 2009/28/CE a cui si va a dare attuazione, e a tal fine individua gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Lo schema di decreto detta inoltre norme relative a:

§         i progetti comuni e i trasferimenti statistici con altri Stati membri dell’UE (articolo 31);

§         i progetti comuni con paesi extra-UE (articolo 32);

§         le garanzie di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili (articolo 30);

§         le procedure amministrative (artt. 4-7);

§         l’informazione (articolo 12) e la formazione (articolo 13);

§         l’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili (articoli 14-17);

§         i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (articoli 34 e 35).


 

Articolo 2
(Definizioni)

 


1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

b) «energia aerotermica»: l'energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore;

c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;

d) «energia idrotermica»: l'energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione;

h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa;

i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;

m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: è l’edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

b) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

n) «edificio di nuova costruzione»: è un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale;

p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni.


 

 

L’articolo 2 contiene le definizioni applicate ai fini del provvedimento in esame. Oltre alle definizioni della direttiva 2003/54/CE[11], la norma esplicita alcune definizioni riprese dall’articolo 2 della direttiva in corso di attuazione e altre in materia di edifici.

Le lettere a)-e)[12] riguardano l’«energia da fonti rinnovabili», definita come energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia

§      eolica;

§      solare;

§      aerotermica (accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore);

§      geotermica (immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre);

§      idrotermica (immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore) e oceanica;

§      idraulica;

§      biomassa (la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura - comprendente sostanze vegetali e animali - dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani);

§      gas di discarica;

§         gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La lettera f)[13] definisce il «consumo finale lordo di energia» come il complesso dei prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione.

La lettera g)[14] definisce «teleriscaldamento» e «teleraffrescamento» come la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione.

Le lettere h) e i)[15] recano rispettivamente le definizioni di «bioliquidi» (combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa) e di «biocarburanti» (carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa).

La lettera l) riguarda la «garanzia di origine», definita come documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili.

In merito, l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE dispone che i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai clienti finali la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente e le informazioni sull'impatto ambientale.

L’articolo 1, comma 5, del D.L. 73/2007 ha recepito a livello nazionale tale disposizione, rinviando per le modalità ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, emanato il 31 luglio 2009[16].

Le lettere m) ed n) recano definizioni relative agli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante e di nuova costruzione. Si definisce «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante» l’edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro oppure soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria. «Edificio di nuova costruzione» è invece un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto

La lettera o) definisce «biometano» il gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale.

La lettera p)[17] riprende la definizione data dalla direttiva di «regime di sostegno» quale strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni.


 

Articolo 3
(Obiettivi nazionali)

 

1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17%.

2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere al 2020 almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell’allegato 1.

 

 

L’articolo 3 recepisce, ai commi 1 e 2, nella normativa nazionale gli obiettivi fissati dalla direttiva per il 2020:

§      la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire dovrà essere pari al 17% (comma 1)[18];

§      la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno (comma 2).

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva prevede che gli Stati membri assicurano che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro. Il medesimo paragrafo fornisce i criteri per il calcolo della quantità totale di energia consumata nel trasporto (che considera solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l’elettricità) e per il calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto (che considera tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto)[19].

In merito alla formulazione del testo, si rileva che, in accordo con la direttiva e in analogia con il successivo comma 2, nel comma 1 si dovrebbe utilizzare l’espressione “almeno pari a”.

 

Il comma 3 rinvia alle indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE per determinare la progressione temporale con cui raggiungere tali obiettivi.

Si ricorda che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B. Tale traiettoria è determinata, per ciascuno Stato membro, in base ai valori della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia del 2005 (per l’Italia il 5,2%, secondo l’allegato I, punto A) e al corrispondente valore di obiettivo per il 2020 indicato dalla direttiva (per l’Italia il 17%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fonte: GSE[20]

Graficamente la traiettoria minima risulta così rappresentata:

Fonte: GSE[21]

 

Il 30 giugno 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha adottato il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia (PAN), conforme alla direttiva 2009/28/CE ed alla decisione della Commissione europea del 30 giugno 2009 (che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili). Il Piano è stato successivamente notificato alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza.

 

Si segnala, peraltro, che tutte le tabelle contenute nel PAN sono state compilate usando, per l’anno 2005, i relativi valori comunicati a EUROSTAT dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La quota complessiva nazionale di copertura dei consumi finali da FER, per il 2005, che compare in tab. 2 e in tab. 3 del PAN (4,92%) è il risultato del rapporto tra la somma dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili nel 2005 (6.942 ktep) e il consumo finale totale di energia, sempre nel 2005 (141.226 ktep).

Il valore così ottenuto, 4,92% differisce da quello indicato nell’Allegato I delle Direttiva 2009/28/CE, pari a 5,2%.

Anche per gli altri Paesi, i dati contenuti nella Direttiva per l’anno 2005 sono stati poi rivisti dalle statistiche ufficiali Eurostat, la cui metodologia per la rivelazione statistica dei dati e per il calcolo delle percentuali di consumo coperte con le FER è più volte cambiata nel corso degli anni.

L’articolo 5 della direttiva, ai commi 6 e 7, dispone che la quota di energia da fonti rinnovabili venga calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di tali quote settoriali e totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008.

 

Per l’Italia, la traiettoria indicativa calcolata nel PAN utilizzando come valore di partenza al 2005 il 4,92% risulta la seguente:

 

Biennio di riferimento

Quote di energia da fonti rinnovabili*

2011-2012

7,33%

2013-2014

8,54%

2015-2016

10,35%

2017-2018

12,77%

2020

17%

* come media del biennio

 

Il comma 4 rinvia all’allegato 1 per le modalità di calcolo degli obiettivi.

Tale allegato è composto da 5 paragrafi, che riprendono i contenuti della direttiva per quanto concerne le procedure di calcolo.

Il primo paragrafo riguarda il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili, ed attua l’articolo 5 della direttiva.

In accordo alla direttiva, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la somma:

a)  del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b)  del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;

c)  del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.

I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dallo schema di decreto in esame, non sono presi in considerazione.

Il secondo paragrafo concerne il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto, e riprende il contenuto dell’articolo 3, paragrafo 4 della direttiva. Inoltre in accordo con l’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

Il terzo paragrafo contiene la formula di normalizzazione per il computo dell’elettricità da energia idraulica e da energia eolica, che corrisponde all’allegato II della direttiva.

Il quarto paragrafo concerne il computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore, e riprende l’allegato VII della direttiva per fornire una formula di calcolo della quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini dello schema di decreto legislativo in esame.

Il quinto paragrafo riporta una tabella relativa al contenuto energetico dei carburanti per autotrazione, che riprende la tabella dell’allegato III della direttiva.

 


 

 

 

Articolo 4
(Principi generali)

 


1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplifi­cate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

2. L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di propor­zionalità:

a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;

b) dalla procedura abilitativa semplifi­cata di cui all’articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 10.

3. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla parte quinta del decreto legislativo 152/06 ed in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282 per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue, sono da considerare come un unico impianto, prevedendo che l’autorità competente disponga la sottoposizione degli stessi al regime corrispondente alla somma delle potenze nominali dei singoli progetti. Le Regioni e le Province autonome stabilisco­no altresì i casi in cui le verifiche ambien­tali tengono conto degli effetti cumulativi derivanti da più progetti per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue.

4. Salvo che non siano accettate dal produttore nel preventivo di connessione, le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissio­ne e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'eserci­zio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzate con il procedimento di cui all’articolo 14, salvaguardando l’obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’art. 3, assoggetta la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

Si noti come l’obiettivo della citata disposizione coincide con quello previsto dal criterio di delega recato dall’art. 17, comma 1, lettera d), della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Tale criterio prescrive infatti, tra l’altro, di “semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione.

 

 

In particolare, ai sensi del comma 2, secondo un criterio di proporzionalità, la costruzione e l’esercizio dei citati impianti sono regolate:

a)  dall’autorizzazione unica di cui all’art. 12del D.Lgs. 387/2003, come modificato dall’art. 5 del presente decreto;

b)  dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6;

c)  dalla comunicazione relativaalle attività in edilizia libera di cui all’art. 6, comma 10.

 

Il comma 3 prevede che siano le regioni e le province autonome a provvedere alla determinazione dei casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue, sono da considerare come un unico impianto.

In tali casi le regioni e le province autonome devono prevedere che l’autorità competente disponga la sottoposizione dell’impianto al regime corrispondente alla somma delle potenze nominali dei singoli progetti.

 

La finalità della norma, evidenziata nella stessa disposizione, è quella di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità. Lo stesso comma dispone che resta ferma la disciplina dettata dalla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, dagli artt. 270, 273 e 282 relativi all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni.

Si ricorda, in particolare, che il comma 4 dell’art. 270 dispone che se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Analoga disposizione è dettata, per i grandi impianti di combustione, dall’art. 273, comma 9, mentre l’art. 282, comma 2, prevede che un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si consideri in qualsiasi caso come un unico impianto.

 

Il comma in esame demanda, infine, alle regioni e alle province autonome il compito di stabilire i casi in cui le verifiche ambientali tengono conto degli effetti cumulativi derivanti da più progetti per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue.

 

Ai sensi del comma 4, salvo che non siano accettate dal produttore nel preventivo di connessione, le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Lo stesso comma prevede, per tali opere, che l’autorizzazione sia rilasciata con il procedimento di cui all’art. 14, salvaguardando l’obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e degli impianti di produzione.

 

Si fa osservare che benché quanto riportato sia l’obiettivo della norma, così ribadito dalla relazione illustrativa, la formulazione della norma stessa appare ambigua, come se ne mancasse una parte: prima delle parole “sono autorizzate” sembrerebbe infatti opportuno inserire le parole “. Tali opere”.

 

 


 

Articolo 5
(Autorizzazione Unica)

 


1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 6-bis, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come modificato dal presente articolo, e secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative leggi di adeguamento delle Regioni e delle Province autonome.

2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine massimo per la conclusione del procedi­mento unico non può essere superiore a centottanta giorni comprensivi della proce­dura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti dall’art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succes­sive modificazioni e integrazioni per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi­nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Confe­renza Unificata, sono individuati per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli im­pianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’auto-rizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali dal decreto legislativo n. 152/2006. Fino all’emana­zione di tale decreto non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni le informa­zioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

 


 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 6-bis in materia di procedure abilitative semplificate, conferma l’assoggettamento all’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003:

§      della costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

§      delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti;

§      delle modifiche sostanziali degli impianti stessi.

 

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che l’autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti di maggiore potenza, resta regolata dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e che tale modello procedimentale, coerente con le semplificazioni ed accelerazioni di cui alla legge 241 del 1990, è stato nel dettaglio regolato dalle linee guida adottate ai sensi del medesimo articolo (con D.M. 10 settembre 2010).

 

Lo stesso comma rinvia, per le modalità procedimentalie le condizioni da rispettare:

§      alle norme del D.Lgs. 387/2003;

§      alle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010;

§      alle relative leggi di adeguamento delle regioni e delle province autonome.

 

Il comma 2 riscrive l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 al fine di rendere coerente la durata massima del procedimento di autorizzazione unica con le normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 in materia di VIA (valutazione dell’impatto ambientale).

Infatti mentre il testo vigente si limita a prescrivere che la durata massima del procedimento non può superare 180 giorni, il nuovo testo previsto dal comma in esame prevede, quale termine massimo per la conclusione del procedimento unico:

§      180 giorni, comprensivi della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'esclusione dalla procedura di VIA;

§      oppure 90 giorni, al netto dei tempi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 per il provvedimento di VIA, qualora l’impianto sia sottoposto a tale valutazione.

 

Opere da sottoporre a VIA e relativi termini procedimentali

Relativamente alla normativa in materia di VIA si ricorda che, ai sensi dei commi 5-7 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, la valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare la VIA è obbligatoria per:

a)  i progetti di cui agli allegati II (di competenza statale) e III (di competenza regionale) alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006[22];

b)  i progetti di cui all'allegato IV alla medesima parte seconda, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

La VIA è inoltre necessaria, qualora ritenuta tale in seguito alla verifica di assoggettabilità disciplinata dall’art. 20, che deve essere esperita per:

a)  i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b)  le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;

c)  i progetti elencati nell'allegato IV[23].

 

Per quanto riguarda la tempistica, si ricorda che, qualora non siano richieste integrazioni documentali, la verifica di assoggettabilità deve avvenire (ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 152/2006) entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (da parte dell’autorità competente) della presentazione del progetto. Viene infatti previsto che entro i 45 giorni successivi al citato avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni, dopodiché l’autorità competente è tenuta a pronunciarsi nei successivi 45 giorni.

Il procedimento di VIA, nei casi ordinari, deve concludersi (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006) nei 150 giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

 

Il comma 3 prevede una disciplina per le modifiche sostanziali da assoggettare ad autorizzazione unica, integrativa di quella già prevista dal D.Lgs. 152/2006.

Tale comma, infatti, demanda ad apposito decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza Unificata), l’individuazione, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali dal D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis), del D.Lgs. 152/2006 viene qualificata come modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

 

Lo stesso comma reca una disposizione transitoria che, fino all’emanazione del citato decreto, è volta a qualificare come “non sostanziali” gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006.

 

 

Il comma 4 prevede che, qualora il procedimento autorizzativo unico sia delegato alle Province, queste ultime provvedano alla trasmissione alle Regioni delle informazioni e dei dati sulle autorizzazioni rilasciate.

 


 

Articolo 6
(
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile)

 


1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003 la denuncia di inizio attività per gli impianti è sostituita dalla procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta, anche per via telematica una dichiarazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materia di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.

3. Il comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 1,

l’attività di costruzione può essere avviata.

4. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministra­zione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, un conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determina­zione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990.

5. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 3 o 4; la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione; l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori

6. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiara­zione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Comune, con il quale si attesta la confor­mità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'av­venuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realiz­zate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

8. Le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere la soglia di applica­zione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, definendo, altresì, i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto o delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5. Le medesime regioni stabiliscono altresì le modalità con le quali i Comuni trasmettono alle stesse regioni e province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2.

9. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il propo­nente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

10. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW nonché agli impianti fotovoltaici e solari termici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.


 

 

Il comma 1 prevede, per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida dettate dal D.M. 10 settembre 2010, la sostituzione della denuncia di inizio attività con una procedura abilitativa semplificata disciplinata dai successivi commi.

Si ricorda che il citato paragrafo 12 delle linee guida elenca dettagliatamente, per singola tipologia di impianto, gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e gli interventi di attività edilizia libera. Per tali interventi, ai sensi del paragrafo 11, l'autorità competente non può richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.

 

Lo stesso comma dispone inoltre che tale sostituzione opera ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica.

Si ricorda in proposito che l’articolo 52 del Testo Unico sulle Accise – TUA (di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504) sottopone ad accisa l'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.

Per le abitazioni, l’accisa ammonta a € 0,004700 per ogni kWh; per i luoghi diversi dalle abitazioni ad € 0,00310 per ogni kWh.

Trattandosi di accisa, essa infatti grava sulla quantità dei beni prodotti e, in particolare, in base ai chilowattora di energia fornita o consumata.

Le disposizioni del TUA individuano i casi in cui l'energia elettrica non è sottoposta ad accisa (in quanto esclusa dal campo di applicazione dell’imposta) o è esente da questa. Le norme illustrano inoltre (articolo 53 TUA) quali sono i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, ex lege ovvero dietro richiesta.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

a)  i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (venditori);

b)  gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c)  i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a)  i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b)  i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

 

L’articolo 53 reca le procedure di accertamento dell’accisa. In particolare, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa debbono denunziare preventivamente la propria attività all’ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell’attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. L’ufficio determina la cauzione da prestarsi per il pagamento dell’accisa. Entro sessanta giorni dal ricevimento della denunzia, il medesimo ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denunzia e alla cauzione prestata, rilascia l’autorizzazione ai soggetti obbligati o alle società che li rappresentano, ove trattisi di venditori aventi sede all’estero. In luogo dell’autorizzazione, agli esercenti officine di energia elettrica è rilasciata, successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Agli effetti della liquidazione dell’imposta, i soggetti obbligati, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, rendono una dichiarazione di consumo annuale. Essa è presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, e contiene gli elementi identificativi del soggetto e tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l’energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. I successivi articoli 55 e 56 recano le disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa. In particolare, il pagamento è effettuato in rate di acconto mensili, con conguaglio annuale.

 

I venditori di energia elettrica e le società che li rappresentano hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali: la bolletta di pagamento rilasciata dai venditori ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e delle relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

 

L’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come successivamente modificato, disciplina quindi l’addizionale provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica. In particolare, tale articolo, interamente sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 26/2007, stabilisce che le addizionali comunali e provinciali all’accisa sull’energia elettrica sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell’ambito del cui territorio sono ubicate le utenze qualora siano relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW; le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenze superiori a 200 kW sono versate all’erario, ad eccezione di quelle riscosse nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.

 

 

I commi da 2 a 7 dell'articolo in esame disciplinano, nel dettaglio, la nuova procedura abilitativa semplificata, senza discostarsi molto dalle disposizioni recate dall’art. 23 del TU edilizia(D.P.R. 380/2001), come evidenziato dal seguente testo a fronte.

 

La differenza principale, come sottolineato dalla relazione illustrativa, risiede nell’aggiunta di alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza di servizi di cui alla legge 241 del 1990.

 

Un’altra differenza rilevante risiede nell’integrazione documentale prevista dal comma 2 che, oltre all’usuale relazione che assevera la conformità con le norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igienico-sanitarie, prevede che alla dichiarazione siano allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

 

Lo stesso comma 2 prevede, inoltre, che qualora siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’art. 20 della L. 241/1990, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.

Si ricorda che il richiamato comma 4 dell’art. 20 della L. 241/1990 riguarda “il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità”.

 

Art. 23 del D.P.R. 380/2001

Commi da 2 a 7 dell'articolo in esame

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,

ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,

notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

 

 

 

 

 

 

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

 

Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

 

 

 

 

 

 

 

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a

tre anni.

 

 

La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

 

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

 

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta, anche per via telematica una dichiarazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.

 

 

3. Il Comune,

ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza;

è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie, per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 1, l’attività di costruzione può essere avviata.

 

4. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge n. 241 del 1990.

 

 

5. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro

tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 3 o 4;

la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione; l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

 

6. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

 

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

 

 

Il comma 8 attribuisce alle regioni e alle province autonome, nell’ambito della propria potestà legislativa, la facoltà di estendere l’applicazione della procedura abilitativa semplificata di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto o delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’art. 5.

Si noti come l’obiettivo della citata disposizione coincide con quello previsto dal criterio di delega recato dall’art. 17, comma 1, lettera d), della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Tale criterio prevede, infatti, tra l’altro, l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 387/2003, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a).

 

Lo stesso comma prevede che le medesime regioni stabiliscono altresì le modalità con le quali i Comuni provvedono alla trasmissione alle stesse regioni e province autonome delle informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’art. 14, comma 2.

 

Il comma 9 reca una disposizione transitoria secondo cui i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.

 

La disciplina vigente in materia di DIA ed interventi di edilizia libera per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili

Si ricorda in proposito che l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 387/2003 prevede che all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)[24] per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applica l’autorizzazione unica. A tali impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A[25] allegata al medesimo decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22-23 del D.P.R. 380/2001.

L’art. 1-quater del D.L. 105/2010 (convertito dalla L. 129/2010, entrata in vigore il 19 agosto 2010) ha previsto che sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al DPR 380/2001 per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Successivamente sono state emanate, con il D.M. 10 settembre 2010, le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che, ai paragrafi 11 e 12, hanno ulteriormente disciplinato, in modo dettagliato per le diverse tipologie di impianto, gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività e gli interventi di attività edilizia libera.

Per quanto riguarda invece la disciplina generale relativa ai titoli abilitativi all’attività edilizia si ricorda che essa è contenuta nel Titolo II della Parte I - artt. 6-23 - del D.P.R. 380/2001, che disciplina l’attività edilizia libera, il permesso di costruire, la denuncia di inizio attività (DIA) e la cd. superDIA[26].

Con la circolare del 16 settembre 2010 avente oggetto “Segnalazione certificata di inizio attività. Articolo 49 commi 4–bis e seguenti, legge n. 122 del 2010”[27], il Ministero per la semplificazione normativa ha chiarito che la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), introdotta per lo snellimento delle procedure con la manovra estiva, sostituisce anche la DIA in edilizia (purché non si tratti di DIA alternativa al permesso di costruire) e non si applica solo all'avvio dell'attività di impresa.

Su tale interpretazione, peraltro, alcune regioni nonché una parte della dottrina hanno sollevato alcune obiezioni.[28] In particolare, la Regione Toscana – insieme ad altre otto regioni - ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge 122/2010, che ha convertito il D.L. 78/2010. Secondo la Regione l’art. 49 comma 4-bis del decreto legge sarebbe incostituzionale perché, prevedendo la sostituzione della Dia con la Scia ovunque ricorra, cioè anche nelle leggi regionali, andrebbe a ledere l’autonomia legislativa delle regioni. Inoltre l’estensione della Scia al settore dell’edilizia violerebbe le attribuzioni della Regione in materia di governo del territorio, non consentendo un efficace controllo sull'attività urbanistico-edilizia. Negli stessi giorni la sezione toscana dell’Anci ha emanato una circolare in cui sostiene l'inapplicabilità della SCIA alle norme del D.P.R. 380/2001[29].

Inoltre, la Regione Lombardia, con comunicato 8 ottobre 2010, ha chiarito che la segnalazione certificata di inizio attività in edilizia sostituisce solo la denuncia di inizio attività "ordinaria", non quella alternativa al permesso di costruire, mentre la Regione Liguria ha trasmesso alle amministrazioni locali la nota 28 ottobre 2010 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica con allegato il parere reso al Comune di Genova relativamente alla applicabilità in materia di attività edilizia del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)[30].

Infine, le Regioni a statuto speciale ritengono che essendo l'edilizia una competenza esclusiva in base ai loro statuti (leggi costituzionali) le nuove norme statali non incidano sulle leggi regionali in materia[31].

 

 

Il comma 10 prevede che la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida recate dal D.M. 10 settembre 2010 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti.

Viene altresì attribuita alle regioni e alle province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa, la facoltà di estendere il regime della comunicazione alle seguenti tipologie di impianto, fatta salva la disciplina in materia di VIA:

§      impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW;

§      impianti fotovoltaici e solari termici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.

Si ricorda, relativamente a questo ultimo punto, che “i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444[32]” rientrano già nell’attività edilizia libera (previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori) ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), del D.P.R. 380/2001.

 


 

Articolo 6-bis
(Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)

 


1. Gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma 10, quando sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non alterano la sagoma degli edifici.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizza­zione di edifici, cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6.

3. Per l’installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi dai quelli di cui ai commi 1 e 2, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, si applica la procedura abilitativa sempli­ficata di cui all’articolo 6.

4. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata esten­sione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

5. Le Regioni e le Province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni cui ai commi 1, 3 e 4.


 

 

I commi da 1 a 3 dell'articolo in esame definiscono le condizioni per l’assoggettamento alle procedure semplificate degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come illustrato schematicamente dalla tabella seguente:

 

Tipologia di impianto

Procedure semplificate

Condizioni per l’accesso

impianti solari termici da realizzare sugli edifici

proc. ex art. 6 o comunicazione ex art. 6, co. 10

gli impianti devono essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e non alterare la sagoma degli edifici

impianti ”geotermici”, cioè di produzione di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici

proc. ex art. 6

rispetto delle prescrizioni per la posa in opera che dovranno essere emanate, con apposito decreto interministeriale, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente schema.

Tale decreto dovrà essere adottato di concerto dai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata.

altri impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi

proc. ex art. 6

 

 

Ai sensi del comma 4 l'installazione di pompe di calore, da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

 

Il comma 5 consente alle Regioni e alle Province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa, di estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4.

 

 


 

Articolo 6-ter
(Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano)

 

1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.

2. Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, la realizzazione di impianti di distribuzione di metano, le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.

 

 

L’articolo 6-ter mira ad incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti demandando alle regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano (comma 1) e dichiarando di pubblica utilità con carattere di indifferibilità e di urgenza la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti (comma 2).

In proposito, si segnala che l’articolo 2, comma 1, lettera o) del presente schema di decreto legislativo definisce il biometano come un gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale.

Si ricorda inoltre che gli articoli 18 e 19 riguardano il collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale.

 

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

Pertanto, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza. Vale la pena rammentare, altresì, che nella versione originale del D.P.R. 327/2001, l'occupazione d'urgenza era stata eliminata dalla procedura espropriativa e quindi anche la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza. Viceversa per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 302/2002, l'istituto dell'occupazione d'urgenza è stato reintrodotto dall’art. 22-bis, che prevede che qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione della procedura ordinaria, può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

 


 

Articolo 7
(Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica)

 


1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all’art. 9 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 38, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota sul tutto il territorio nazionale con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5 sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.”;

b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale minore/uguale a 5 MW, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG.”;

c) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;

d) all’articolo 8 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’art. 1 comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale Regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.”;

e) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora, risulti inattiva da almeno due anni e venga richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all’art 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 del successivo articolo 16 “;

f) all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale di cui all’art 1, comma 3-bis, non sono parimenti dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto.


 

 

L’articolo 7 modifica ed integra il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 che ha previsto il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche[33], sulla base della delega contenuta nella legge 99/2009[34]. Le integrazioni sono mirate soprattutto a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, con la sperimentazione di impianti pilota con potenza non superiore a 5MW.

Secondo la relazione illustrativa, la norma si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera h).

La lettera a) integra l’articolo 1 al fine di dichiarare di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota sul tutto il territorio nazionale con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW. La norma è finalizzata alla promozione della ricerca e dello sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale.

Si ricorda che l’articolo 1 del citato D.Lgs. 22/2010 classifica al comma 2 le risorse geotermiche in base alla temperatura del fluido in risorse ad alta, media o bassa entalpia. Successivamente, il comma 3 definisce d'interesse nazionale le risorse geotermiche:

-        ad alta entalpia

-        economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

-        economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine;

-        mentre secondo il comma 4 sono di interesse locale le risorse geotermiche

-        a media e bassa entalpia;

-        economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

 

La norma richiama inoltre l’articolo 9 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387[35] (per un refuso il testo rinvia al n. 38 anziché al n. 387), in materia di promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili.

In particolare, il citato articolo 9 riguarda l’accordo di programma quinquennale tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA che, tra gli altri obiettivi, promuove la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili.

 

La lettera b) modifica l’articolo 3, riguardante il permesso di ricerca, al fine di precisare che nel caso di sperimentazione di impianti pilota con potenza non superiore a 5MW l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (punto 1). Inoltre le domande relative ai medesimi impianti vengono escluse dalla graduatoria delle domande concorrenti riguardanti una stessa area (punto 2).

 

La lettera c) integra l’articolo 6, relativo al rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche, inserendo la specificazione che per la citata sperimentazione di impianti pilota l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

La lettera d) sostituisce il comma 2 dell’articolo 8, in materia di assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca, per escludere i citati impianti sperimentali dalla previsione relativa alla possibilità di richieste in concorrenza.

 

La lettera e) integra l’articolo 12, relativo alla revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico, al fine di inserire la possibilità di revocare la concessione qualora risulti inattiva da almeno due anni e venga richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione dei citati impianti sperimentali, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo pari a 1.300 euro per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

 

La lettera f) integra l’articolo 16 prevedendo l’esenzione, per la sperimentazione dei citati impianti pilota a ridotto impatto ambientale, dai contributi dovuti dai concessionari e definiti dal precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto.


 

Articolo 8
(Requisiti e specifiche tecniche)

 


1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione del rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui al medesimo allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea e dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.

3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l’allegato 2 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell’efficacia del decreto è stabilita tenendo conto dei tempi necessari all’adeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non può essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione.

4. Il rispetto delle norme tecniche stabilite dall’allegato 2 e dai relativi aggiornamenti è attestato da certificazione rilasciata da laboratori accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA.

5. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti in allegato 2:

a) la potenza nominale dell’impianto non sia superiore a 1 MW;

b) il rapporto tra la potenza nominale dell’impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 50 kW per ogni ettaro di terreno.


 

 

L’articolo 8, comma 1, subordina l’accesso agli incentivi statali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili al rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui all’allegato 2, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame e fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2.

In relazione alla formulazione del testo, si segnala che nel primo periodo sarebbe opportuno eliminare “medesimo”, dal momento che l’allegato 2 non è stato citato in precedenza.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 8 fa riferimento al criterio di delega di cui alla lettera f).

 

L’allegato 2 richiamato definisce i requisiti e le specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali.

A decorrere da un anno dall’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, sono elencati i requisiti, a seconda delle tipologie di impianti:

§      per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica

a)  efficienza di conversione non inferiore all’85%;

b)  rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro il 31 dicembre 2010, di cui all’articolo 290, comma 4, del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), che disciplina i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore.

Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato vi sono ulteriori requisiti:

a)  contenuto di formaldeide: non superiore a 15 mg/kg;

b)  radioattività: non superiore a 6 Bq/kg;

§      le pompe di calore devono soddisfare i requisiti minimi per il rilascio del marchio di qualità ecologica ai sensi della decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas;

§      per il solare fotovoltaico

a)  i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;

b)  i moduli siano garantiti per almeno 10 anni.

§         per il solare termico,

a)  i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;

b)  gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

c)  i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976[36] che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato;

d)  l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

Fermi restando questi requisiti, a decorre da due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il solare termico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito se i pannelli sono dotati di certificazione solar keymark[37].

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo in esame, l’aggiornamento periodico dell’allegato 2 avverrà tramite decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base della documentazione trasmessa da UNI[38] e CEI[39] sulla normativa tecnica europea (vigente e in fase di elaborazione) e dei marchi energetici e di qualità ecologica applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili.

Tale documentazione deve essere trasmessa entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale.

Il rispetto delle norme tecniche stabilite dall’allegato 2 e dai relativi aggiornamenti è attestato da certificazione rilasciata da laboratori accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement[40]) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA (comma 4).

Si ricorda che ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.

 

Il comma 5 subordina a determinate condizioni l’accesso ai benefici statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, che insistono su terreni agricoli.

A tali impianti è imposto un doppio limite: la potenza nominale massima dell’impianto non può eccedere 1 MW; il rapporto tra la potenza nominale e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non può superare i 50 kW per ogni ettaro di terreno.

Queste condizioni si aggiungono a quelle generali per il solare fotovoltaico contenute nell’allegato 2 (cfr. supra).


 

Articolo 9
(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

 


1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3.

 

2. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

3. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvi­mento degli obblighi di cui al comma 1 accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

4. Sono abrogati:

a) l’articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380 del 2001;

b) l’articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59.

5. Nei piani di qualità dell’area previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui al comma 1 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’area relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).


 

 

L’articolo 9 impone, al comma 1, l’obbligo per i progetti di edifici di nuova costruzione[41] ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti[42] di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3. L’inosservanza di tale obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio (comma 2).

 

Il richiamato allegato 3 contiene gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e in particolare il paragrafo 1 riguarda l’impianto di produzione dell’energia termica, e il paragrafo 2 la potenza elettrica degli impianti alimentati da FER. Per gli edifici pubblici, tali obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10% (comma 4).

 

Secondo il paragrafo 1 dell’allegato 3, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, percentuali crescenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento secondo il momento in cui viene presentata la richiesta del pertinente titolo edilizio:

 

Richiesta del titolo edilizio presentata:

% da FER

a) entro il primo anno successivo alla vigenza del D.Lgs

20%

b) entro il secondo anno, ma dopo il primo

30%

c) entro il terzo anno, ma dopo il secondo

40%

d) entro il quarto anno, ma dopo il terzo

50%

In relazione alla formulazione del testo, se la percentuale del 50% di cui alla lettera d) del comma 1 è considerata una percentuale “a regime”, costante per le richieste presentate successivamente al terzo anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, occorre riformulare la lettera come: “d) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata successivamente alI'anno indicato alla lettera c)”. Viceversa, la norma dovrebbe rinviare ad un provvedimento legislativo da emanarsi successivamente per quanto concerne le percentuali da raggiungere negli anni successivi.

Si segnala inoltre che le lettere c) e d) contengono, probabilmente per un refuso, la parola “rilasciato” anziché “presentata”, riferito alla richiesta del pertinente titolo edilizio.

L'obbligo imposto dal comma 1 non si applica qualora l'edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria (paragrafo 3).

 

Secondo il comma 2, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio, misurata in kW, è calcolata secondo una formula basata sulla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m2, che viene divisa per un coefficiente che assume i seguenti valori, variabili con il periodo di presentazione della richiesta del pertinente titolo edilizio:

 

Richiesta del titolo edilizio presentata:

coefficiente

a) entro il primo anno successivo all’emanazione del D.Lgs

80

b) entro il secondo anno, ma dopo il primo

70

c) entro il terzo anno, ma dopo il secondo

60

d) entro il quarto anno, ma dopo il terzo

50

In relazione alla formulazione del testo, se il coefficiente di 50 di cui alla lettera d) del comma 2 è considerato costante “a regime” per le richieste presentate successivamente al terzo anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, occorre riformulare la lettera come: “d) K=50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata successivamente alI’anno indicato alla lettera c)”. Viceversa, la norma dovrebbe rinviare ad un provvedimento legislativo da emanarsi successivamente per quanto concerne i coefficienti da utilizzare negli anni successivi.

 

Ai sensi del paragrafo 5, l'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi imposti deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del DPR 59/2009[43] e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Si ricorda che l’articolo 4 del citato regolamento contiene i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti. In particolare, il comma 25 prevede che il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dallo stesso articolo 4 nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia.

Il paragrafo 6 dispone l’obbligo, nei casi di impossibilità tecnica di cui al paragrafo 5, di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio non superiore al 50% del pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi.

 

Certificazione energetica degli edifici[44]

Le prime disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici risalgono alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, volta a favorire e ad incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.

Successivamente le disposizioni in materia sono state riviste ed integrate dai decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006 (che ha integrato e modificato il precedente) con i quali si è provveduto al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia che ha introdotta nell’Unione europea la certificazione energetica degli edifici intesa soprattutto come strumento di trasformazione del mercato immobiliare, finalizzato a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, con uno o più D.P.R. devono essere definiti:

a)  i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;

b)  i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi;

c)  i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009 è stato pubblicato il DPR 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il DPR, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, è uno dei tre decreti attuativi del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. 311/2006.

Non è stato ancora emanato il DPR attuativo della lettera c) dell’articolo 4, comma 1, che provvederà a fissare i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica, mentre il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata, volto a definire le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici in attuazione dell’articolo 6, comma 9, nonché gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni in attuazione dell’articolo 5 del citato D.Lgs. 192/2005, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009 (D.M. 26 giugno 2009).

 

Si ricorda che il D.M. 26 giugno 2009[45] (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) al paragrafo 3 dell’allegato A dispone che la prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali relativi alla climatizzazione invernale, alla produzione dell’acqua calda sanitaria, alla climatizzazione estiva e all’illuminazione artificiale.

In pratica, tale indice esprime il consumo di energia primaria totale dell’edificio riferito all’unità di superficie utile[46]o di volume lordo[47]. Gli indici di prestazione energetica parziali esprimono invece i consumi di energia primaria riferiti a singoli usi energetici dell’edificio (climatizzazione invernale o climatizzazione estiva o produzione di acqua calda per usi sanitari o illuminazione artificiale).

 

Il comma 3 dell’articolo in esame dispone che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Peraltro per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

Il comma 4 elenca le conseguenti abrogazioni di norme che contenevano obblighi analoghi, ma non immediatamente operativi:

a) l'articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).

Si ricorda che ai sensi del citato comma, a decorrere dal 1° gennaio 2011[48] nel regolamento edilizio comunale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW;

b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59.

I citati commi prevedono l’obbligo dell'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici (comma 22). Le modalità applicative sono rinviate ad un successivo provvedimento (comma 23).

 

Ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame, nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere, per i valori previsti dal comma 1 ai fini della copertura dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati mediante fonti rinnovabili, che tali valori debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione di biomasse.

Lo stesso comma precisa che tale facoltà è consentita qualora risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

 

Relativamente alla vigente normativa sui piani di qualità dell’aria si ricorda che essa è stata raccolta in un unico testo normativo in seguito all’emanazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che ha provveduto altresì ad abrogare le disposizioni previgenti in materia[49].

Tale decreto prevede, in particolare, la zonizzazione dell'intero territorio nazionale da parte delle regioni ai fini della valutazione e della gestione (mediante appositi piani) della qualità dell'aria effettuata per ciascuno degli inquinanti previsti dalla norma.

L’art. 11 prescrive, in particolare, che i piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste, tra l’altro, valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e altre condizioni per gli impianti che producono emissioni in atmosfera nonché per gli impianti termici civili (titoli I e II della parte V del D.Lgs. 152/2006), nonché limiti e condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dalla parte V, titolo III, del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che la parte V del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) contiene (nei tre titoli di cui si compone) la normativa relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli impianti termici civili e ai combustibili.

In particolare l’art. 271, comma 4, dispone che “i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria”. Analoghe disposizioni per gli impianti termici civili sono contenute negli articoli 285 e 286.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 9 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera d).


 

Articolo 10
(Misure di semplificazione)

 


1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5%, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DPR n. 380 del 2001.

2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante meccanismi di gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplifi­cazione, d’intesa con la Conferenza Unificata, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l’autoriz­zazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio e il rilascio degli incentivi agli impianti da fonti rinnovabili. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a)  coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;

b)  rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;

c)  rendere efficiente l’intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispon­dendo agli obiettivi di cui all’articolo 3;

d)  prevedere la possibilità di diver­sificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell’effetto scala;

e)  in particolare, coordinare gli oneri previsti dall’articolo 22, comma 4, lettera b) per l’assegnazione degli incentivi, quelli previsti dell’articolo 1-quinquies del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 ai fini dell’autorizzazione e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell’articolo 1-septies, comma 2, del suddetto decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;

f)   per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all’emanazione di apposite leggi regionali.

 


 

 

Il comma 1 introduce un premio, che consiste in un bonus volumetrico del 5% e in una semplificazione burocratica, per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 (cfr. la scheda relativa all’art. 9).

Per quanto riguarda il bonus volumetrico del 5% in sede di rilascio del titolo edilizio, il comma 1 fa comunque salvo il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale.

La semplificazione burocratica, invece, consiste nel rendere non necessario per tali progetti virtuosi il parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2[50], del Testo Unico dell’edilizia.

Il comma 2 dell’articolo 10 consente ai soggetti pubblici di concedere a terzi, mediante meccanismi di gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

Il comma 3 rinvia ad un decreto attuativo, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, per il riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio e il rilascio degli incentivi agli impianti da fonti rinnovabili.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione e d'intesa con la Conferenza Unificata, dovrà effettuare il riordino sulla base dei seguenti criteri:

a)  coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;

b)  rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;

c)  rendere efficiente l'intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all’articolo 3;

d)  prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto scala;

e)  coordinare gli oneri previsti dall'articolo 22, comma 4, lettera b) per l'assegnazione degli incentivi, quelli previsti dell'articolo 1-quinquies del D.L. 105/2010[51] ai fini dell'autorizzazione e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies, comma 2, del medesimo decreto-legge.

L’articolo 22, comma 4, lettera b) dello schema di decreto in esame riguarda le aste al ribasso gestite dal GSE per l’assegnazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non inferiore a 5 MW e superiore al valore stabilito con decreto attuativo. Tali aste prevedono requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei partecipanti, e meccanismi di garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati.

Si ricorda inoltre che l’articolo 1-quinquies del D.L. 105/2010 prevede la definizione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di misure affinché l'istanza per l'autorizzazione sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti. Tale disposizione è finalizzata al contrasto delle attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti.

Si ricorda infine che l’articolo 1-septies, comma 2, del D.L. 105/2010 prevede la definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate. A tal fine l’Autorità ha approvato una deliberazione finalizzata, tra l’altro, a definire alcuni strumenti per raggiungere la finalità predetta (deliberazione ARG/elt 125/10).

f)   per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all’emanazione di apposite leggi regionali.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 10 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera d).

 


 

Articolo 11
(Certificazione energetica degli edifici)

 


1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; »

b)  all’articolo 6, comma 1-bis, le parole ”con riferimento al comma 4” sono eliminate;

c)  all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«3. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certifica­zione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

4. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.»


 

 

L’articolo 11 modifica il D.Lgs. 192/2005[52] per prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all’indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.

Si ricorda che il D.L. 112/2008[53] con l’articolo 35, comma 2-bis - volto a semplificare la disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici, rimettendola ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione – ha disposto l’abrogazione di alcune disposizioni del D.Lgs. 192/2005 (introdotte dal D.Lgs. 311/2006) relative all’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica.

Le disposizioni abrogate stabilivano in particolare che, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica dovesse essere allegato all'atto di trasferimento (art. 6, comma 3) e che in caso di locazione lo stesso attestato dovesse essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia conforme all'originale (art. 6, comma 4).

Conseguentemente, sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’art. 15, che prevedevano la nullità del contratto che poteva essere fatta valere solo dall'acquirente in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 3 (comma 8) o solo dal conduttore in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 4 (comma 9).

Con il D.L. 112/2008 è quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005.

Con riferimento (anche) a tale disposizione del D.L. 112/2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE (cfr. il paragrafo “Compatibilità comunitaria”).

In particolare, la lettera a) del comma 1 integra l’ambito di applicazione del D.Lgs. 192/2005 in modo da inserire tra le finalità, oltre ai criteri generali per la certificazione energetica degli edifici, anche il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione.

Le lettere b) e c) intervengono sull'articolo 6 in merito all’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita o di locazione. Tale articolo viene integrato prevedendo che:

§      nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari venga inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater;

§      nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 11 si riferisce al criterio di delega a), nella parte in cui si richiede di garantire il conseguimento degli obiettivi europei attraverso l’efficienza e il risparmio energetico.

 


 

 

Articolo 12
(Disposizioni in materia di informazione)

 


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzione normativa, un portale informatico recante:

a)  informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità di accesso;

b)  informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

c)  orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleri­scaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;

d)  informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;

e)  informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili anche a seguito di quanto previsto nelle Linee Guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

2. Il GSE, con le modalità di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 99 del 2009, può stipulare accordi con le autorità locali e regionali, per elaborare programmi d'informazione, sensibilizza­zione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attività di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.


 

 

L’articolo 12 reca norme relative all’informazione, alla sensibilizzazione, all’orientamento dei cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.

In particolare il comma 1 prevede la realizzazione di un portale informatico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Tale portare, aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, deve contenere:

a)  informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità di accesso;

b)  informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

c)  orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;

d)  informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica;

e)  informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni e nelle province per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili anche a seguito di quanto previsto nelle Linee Guida adottate con il D.M. 10 settembre 2010.

Si ricorda che il D.M. 10 settembre 2010[54] ha attuato l'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, che prevedeva l’approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, delle linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo in merito alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, degli interventi di modifica, di potenziamento, di rifacimento totale o parziale e di riattivazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni, sempre ai sensi del citato comma 10, adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Il comma 2 prevede la possibilità di stipulare accordi tra il GSE e le autorità locali e regionali per elaborare programmi d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico.

Per le modalità di stipula degli accordi la norma rinvia all'articolo 27, comma 1, della legge n. 99/2009[55].

Si ricorda che il citato articolo 27, in materia di misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico, prevede per le amministrazioni pubbliche la facoltà di rivolgersi al GSE e alle società da esso controllate per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, nell’ambito delle risorse disponibili. Il GSE e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano lo statuto societario.

Si ricorda inoltre che l’articolo 38 del presente schema di decreto contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono ad attuare il decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’emanazione di un decreto per stabilire le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati rendono disponibili agli utenti finali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.

La norma, per quanto riguarda gli installatori di impianti a fonti rinnovabili, rinvia al successivo articolo 13, commi 4 e 5, circa le attività a cui i medesimi sono abilitati. Tuttavia i commi indicati non contengono un preciso riferimento ad attività per le quali si ottiene l’abilitazione, bensì, rispettivamente, ai programmi di formazione e al riconoscimento della qualificazione ottenuta all’estero.

 

Secondo la relazione illustrativa l’articolo 12 fa riferimento al criterio di delega di cui alla lettera l).

 

 


 

Articolo 13
(Sistemi di qualificazione degli installatori)

 


1. La qualifica professionale per l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 37 del 2008, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale n. 37 del 2008 si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’ENEA.

4. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le regioni e le province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

5. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206 nel rispetto dell’allegato 4.

6. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.


 

 

L’articolo 13 disciplina la qualificazione professionale per l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia[56] e di pompe di calore rinviando parzialmente al D.M. 37/2008[57] in materia di installazione di impianti all’interno degli edifici.

In particolare, secondo il comma 1 tale qualifica professionale si consegue con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del’art. 4, comma 1, del citato decreto ministeriale, con le ulteriori precisazioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

I requisiti tecnico-professionali di cui alle predette lettere a), b) e c) sono:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi[58], alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Si ricorda che l’articolo 1 del D.M. 37/2008 definisce il campo di applicazione in generale agli impianti posti al servizio degli edifici, classificandoli in varie tipologie, fra cui impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, impianti idrici e sanitari, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, impianti di sollevamento di persone o di cose, ecc.

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente[59] in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro[60] anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, secondo il comma 2 dell’articolo in esame i requisiti tecnico professionali di cui alla citata lettera c) si intendono rispettati quando:

§      il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;

§      il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4 per le diverse tipologie di installatore.

I commi 3 e 4 riguardano i programmi di formazione. Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 dicembre 2012, devono attivare - nel rispetto dell'allegato 4 - un programma di formazione per gli installatori oppure riconoscere fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ENEA. Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA[61] mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le regioni e le province autonome possono inoltre stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali per il supporto nello svolgimento delle attività relative ai programmi di formazione.

Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 7 della legge 157/1992[62] prevede l’istituzione presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica di una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Successivamente, l’articolo 17-bis del D.L. 195/2009[63] relativo alla formazione degli operatori ambientali ha denominato tale scuola di specializzazione «Scuola di specializzazione in discipline ambientali», in considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

Il comma 5 riguarda il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro. Tale riconoscimento è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 206/2007[64], nel rispetto dell'allegato 4.

Il comma 6 dispone che i titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi siano resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 13 fa riferimento al criterio di delega di cui alla lettera f).

 

L’allegato 4 richiamato nel presente definisce i criteri da rispettare per la certificazione degli installatori.

Il paragrafo 1 detta i requisiti del programma di formazione o del riconoscimento del fornitore di formazione, fra cui la trasparenza della procedura di formazione, la continuità e la copertura regionale del programma di formazione offerto dal fornitore, la disponibilità di apparecchiature tecniche adeguate da parte del fornitore di formazione, la durata limitata nel tempo (con rinnovo subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento) della qualificazione degli installatori. E’ consentito che il fornitore di formazione sia il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, oppure un istituto o un'associazione.

Il paragrafo 2 dispone che la formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende sia una parte teorica, mentre il paragrafo 3 riguarda l’esame conclusivo, in esito al quale viene rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

Il paragrafo 4 descrive dettagliatamente le caratteristiche del previo periodo di formazione per le differenti tipologie di installatori (installatori di caldaie e di stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi solari fotovoltaici o termici) a livello di formazione preliminare. In alternativa, può trattarsi di un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze é1deguate corrispondenti a tre anni di formazione nei citati settori di competenze, comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.

I paragrafi da 5 a 7 riguardano l'aspetto teorico della formazione per le diverse tipologie di installatori:

§      installatori di caldaie e di stufe a biomassa (paragrafo 5);

§      installatori di pompe di calore (paragrafo 6);

§      installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari termici (paragrafo 7).

 

 


 

Articolo 14
(Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche)

 


1. La costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le Regioni assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati, anche in termini temporali, con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07.

3. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture, ricadenti tra quelle di cui all’articolo 4, comma 5, funzionali al miglior dispacciamento dell’energia prodotta da impianti già in esercizio.

 


 

 

Il comma 1 disciplina il regime autorizzatorio cui sono assoggettati la costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’art. 4, comma 4, vale a dire le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti.

Si ricorda che ai sensi del citato comma 4 tali opere, a meno che non siano accettate dal produttore nel preventivo di connessione, non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La costruzione e l’esercizio delle citate opere sono autorizzati dalla regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle medesime opere.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/1990.

 

 

Il comma 2 impone alle regioni di assicurare che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati, anche in termini temporali, con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell’art. 2, comma 167, della L. 244/2007 (finanziaria 2008).

 

 

Il comma 3 dispone che il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture, ricadenti tra quelle di cui all’art. 4, comma 4, funzionali al miglior dispacciamento dell’energia prodotta da impianti già in esercizio.

Si osserva che nel testo viene erroneamente indicato il comma 5 dell’art. 4.

 

 


 

Articolo 15
(Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione)

 


1. Terna S.p.A. prevede una sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di cui all’articolo 4, comma 5, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti in corso. Nel Piano sono, inoltre, inclusi gli interventi che risultano necessari per assicurare l’immissione e il ritiro integrale dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili in esercizio.

2. La sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui al comma 1, può includere sistemi di accumulo dell’energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 2 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1 e 2 tenga adeguatamente conto dell’efficacia ai fini del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento differenziato a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.

4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387 del 2003.


 

 

L’articolo 15 prevede la redazione da parte di Tema S.p.A.[65] di una sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale in cui sono individuati gli interventi di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti in corso. Nel Piano sono, inoltre, inclusi gli interventi che risultano necessari per assicurare l'immissione e il ritiro integrale dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili in esercizio (comma 1).

Tale sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale può includere sistemi di accumulo dell'energia elettrica finalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili, ovvero quelli per cui la produzione di energia non può essere programmata in base alla richiesta (comma 2).

Si ricorda che, in merito allo sviluppo e alla gestione della rete elettrica, il PAN[66] ha posto l’accento sulla necessità che la crescita dell’apporto da fonti energetiche rinnovabili nel settore elettrico per il raggiungimento degli obiettivi europei venga accompagnata da un significativo ammodernamento e potenziamento della rete elettrica di trasmissione e distribuzione che consenta:

-        il collegamento degli impianti, in particolare fotovoltaici ed eolici, per i quali il potenziale è rinvenibile prevalentemente nelle regioni meridionali e insulari, le quali non sono attualmente dotate d’infrastrutture di rete adeguate agli sviluppi attesi e auspicati;

-        il dispacciamento dell’energia, in particolare per i parchi eolici di notevole dimensione collegati alla rete elettrica;

-        la diffusione della generazione distribuita;

-        l’interconnessione dell’Italia, con nuove infrastrutture elettriche, con i paesi dell’Africa

-        settentrionale e dei Balcani.

Per gli impianti a fonte rinnovabile, in particolare non programmabili, la normativa vigente[67] ha assicurato la remunerazione della mancata produzione rinnovabile laddove si verifichino problemi causati dall’insufficiente capacità della rete di accogliere e dispacciare, con la dovuta sicurezza del sistema, detta energia. Si tratta comunque di una soluzione che deve essere vista come contingente e funzionale solo a non compromettere gli investimenti effettuati.

Occorre infatti passare a un concetto di “raccolta” integrale della producibilità rinnovabile, da effettuarsi anche con sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia elettrica prodotta e non immettibile in rete, che consenta di sfruttare tutto il potenziale senza imporre extra-costi per il sistema.

Sono già stati introdotti alcuni meccanismi per la migliore integrazione delle fonti non programmabili e per premiare gli investimenti su infrastrutture di rete. La vigente normativa nazionale permette inoltre l’utilizzo di strumenti emergenziali, con nomina d’intesa con le regioni di Commissari per le opere energetiche ritenute strategiche, da impiegare qualora si manifestino criticità di notevole complessità.

La condivisione con le regioni della distribuzione territoriale delle diverse tecnologie a fonti rinnovabili favorirà la realizzazione delle infrastrutture che - a partire dagli impegni regionali, e dunque sulla base del potenziale sfruttabile, dei vincoli e dello stato di sviluppo della rete – saranno individuate come presumibilmente necessarie al trasporto dell’energia elettrica.

Per questo scopo, soprattutto alla luce dell’esigenza di integrare nel sistema elettrico la consistente crescita della generazione da fonti rinnovabili, dovuta principalmente agli impianti eolici che si prevede di installare nell’Italia meridionale e insulare, appare necessario prevedere un’apposita sezione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale che definisca gli interventi necessari per la “raccolta” integrale della produzione da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi previsti nel piano di azione nazionale.

Naturalmente occorrerà non perdere di vista nemmeno l’opportuno adeguamento delle reti di distribuzione.

Si prospetta inoltre la possibilità di porre in capo al medesimo soggetto chiamato ad autorizzare gli impianti a fonti rinnovabili la responsabilità di autorizzare, con specifici provvedimenti, anche i potenziamenti delle reti – limitatamente, per la trasmissione, a quelli inseriti nella sezione del piano di sviluppo dedicata alle rinnovabili - necessari per l’evacuazione dell’energia, in modo da perseguire uno sviluppo armonizzato di impianti e reti, accelerando dunque i tempi di sviluppo delle reti e delle infrastrutture necessarie al collegamento e alla piena valorizzazione dell’energia producibile.

Si conta poi di favorire più sistematicamente l’ammodernamento delle reti di distribuzione secondo i concetti di smart grid, migliorare ancora i modelli di previsione della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, promuovere la gestione integrata di aggregati che includano anche sistemi di accumulo, generazione e carichi.

Infine, si studieranno, insieme all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, meccanismi di regolazione tariffaria che premino la capacità dei gestori di rete di realizzare tempestivamente opere prioritarie, tra le quali potranno essere inserite quelle funzionali allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Con la stessa Autorità andranno esaminati meccanismi di prenotazione delle capacità di trasporto, in modo da privilegiare i progetti effettivamente realizzabili, sulla base degli esiti del procedimento autorizzativo.

 

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 2 in merito all’accumulo dell’energia relativamente ad impianti non programmabili. L’AEEG assicura inoltre che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1 e 2 tenga adeguatamente conto dell’efficacia ai fini del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento differenziato a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo (comma 3).

Rimane comunque valida la normativa contenuta nell'articolo 14 del D.Lgs. 387/2003[68] in merito al collegamento degli impianti alla rete elettrica (comma 4)

Si ricorda che tale articolo, integrato dal comma 165 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008[69], elenca i criteri cui debbono attenersi le direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas relative alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. Inoltre, dispone l’obbligo per i gestori di rete di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione. Infine, il medesimo articolo demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l’adozione di provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.


 

Articolo 16
(Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)

 


1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla definizione delle carat­teristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:

a) dimensione del progetto di investi­mento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti sull’efficacia ai fini del ritiro integrale dell’energia da generazione distri­buita e fonti rinnovabili;

b) grado di innovazione del progetto, in termini di capacità di aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e all’uniformità del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, con­trollo e gestione;

c) rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere;

d) replicabilità su larga scala del progetto.

3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi atti di assenso dell’am­ministrazione concedente, rendono pubblico il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalità e tempistiche individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordina­mento con Terna S.p.A., indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.

 


 

 

 

L’articolo 16 attribuisce ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid il diritto ad una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione. Tali interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche (comma 1).

Il comma 2 affida all’Autorità per l’energia il compito di provvede alla definizione delle caratteristiche dei suddetti interventi assicurando che la maggiorazione spettante tenga conto dei seguenti criteri:

§      dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti sull’efficacia ai fini del ritiro integrale dell’energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;

§      grado di innovazione del progetto, in termini di capacità di aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e all’uniformità del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, controllo e gestione;

§      rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere;

§      replicabilità su larga scala del progetto.

 

Infine il comma 3 prevede che le imprese distributrici di elettricità sono tenute a rendere pubblico il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalità e tempistiche individuate dall’Autorità per l’energia. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna Spa, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.


 

Articolo 17
(Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche)

 

1. Entro il 30 giugno 2013 e successivamente ogni due anni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di assicurare l’integra­zione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento degli obiettivi al 2020.

2. Con la medesima cadenza di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas effettua un’analisi quantitativa degli oneri di sbilancia-mento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo I.

 

 

L’articolo 17 dispone che, entro il 30 giugno 2013, e successivamente con periodicità biennale, l'Autorità per l’energia aggiorna le direttive di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 387/2003, al fine di assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico in misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi al 2020 (comma 1).

Il citato articolo 14 dispone che l'Autorità per l'energia – sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo - emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

 

Con la medesima periodicità di cui sopra, l’Autorità per l’energia effettua un’analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili.


 

Articolo 18
(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)

 


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:

a) stabiliscono le caratteristiche chimico fisiche minime del biometano, con partico­lare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;

b) prevedono l’obbligo di allacciamento prioritario alla rete degli impianti di produ­zione di biometano, nonché di ritiro integrale del biometano che il produttore intende immettere nella rete;

c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realiz­zazione della soluzione definitiva di allacciamento;

e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sosti­tutive in caso di inerzia;

f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l’allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l’allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti;

h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

i) stabiliscono le misure necessarie affinché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non pena­lizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.


 

 

L’articolo 18 demanda a direttive dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas la definizione delle condizioni alle quali gli impianti di produzione di biometano potranno allacciarsi alla rete del gas.

Il Biometano trova una definizione nello schema in esame (art. 2, lett. o)) che lo definisce come il gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idonee alla sua immissione nella rete del gas naturale. Si tratta di un biogas dal punto di vista chimico analogo al gas naturale, ma che a differenza di questo, che ha origini fossili, deriva dalla decomposizione biologica della sostanza organica (in assenza di ossigeno in un processo conosciuto come Digestione Anaerobica (DA). Le principali materie prime utilizzabili nel processo di DA sono: refluo di fogna, reflui zootecnici, rifiuti alimentari (di origine commerciale o domestica), rifiuti da giardinaggio e gestione del verde, produzioni agricole dedicate. Con la DA si ottiene la produzione di biogas grezzo con una percentuale di metano pari al 50-65%; il resto è costituito principalmente da anidride carbonica (CO2). Con un successivo trattamento di raffinazione è possibile arrivare alla produzione di biometano, che ha una concentrazione di metano del 95% e può essere utilizzato con la stessa flessibilità del gas naturale.

Le direttive dell’Autorità devono essere adottate entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore dello schema in commento, e dovranno stabilire le condizioni tecniche, ed economiche, alle quali i gestori che hanno l’obbligo di connessione di terzi saranno tenuti ad erogare il servizio di connessione (comma 1).

Per le direttive è previsto il seguente contenuto obbligatorio (comma 2):

§      stabilire le caratteristiche chimico fisiche minime del biometano per consentirne la immissione in rete (qualità, odorizzazione e pressione);

§      porre a carico del gestore di rete l’obbligo di allacciare prioritariamente la produzione di biometano, nonché ritirare integralmente la quantità offerta dal produttore;

§      richiedere al gestore di pubblicare gli standard tecnici necessari al collegamento;

§      fissare le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per la realizzazione dell’allacciamento;

§      stabilire termini perentori per l’attività dei gestori di rete, prevedendo non solo l’irrogazione di sanzioni per il caso d’inerzia, ma anche l’avvio di procedure sostitutive;

§      prevedere una disciplina che consenta al soggetto che richiede l’allacciamento di realizzare esso stesso l’impianto necessario all’allacciamento, i cui requisiti debbono essere definiti dal gestore di rete;

§      ancora al gestore di rete deve essere chiesto di render note le condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete, necessarie all’allacciamento di nuovi impianti;

§      devono essere definite le procedure per la risoluzione delle controversie fra produttori e gestori, sulle quali decide con potere vincolante l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

§      stabilire le misure necessarie affinché l’imposizione tariffaria non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.

 


 

Articolo 19
(Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale)

 


1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 18 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità:

a)  mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b)  mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell’adem­pimento dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;

c)  mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2 qualora sia immesso nella rete del gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c). La sola maggiorazione dei certificati di immissione in consumo del biometano prodotto da rifiuti e sottoprodotti è definita nel decreto di cui all’articolo 29, comma 7.

 


 

 

L’articolo 19 definisce gli incentivi dei quali potrà beneficiare il biometano immesso nella rete del gas naturale, che saranno concessi su domanda del produttore.

 

Il comma 1 definisce le seguenti modalità di incentivazione, alternative fra di loro:

a)  il biometano utilizzato nella produzione di energia elettrica può beneficiare degli incentivi previsti per l’utilizzo delle fonti rinnovabili (per i quali si rimanda alla scheda relativa agli artt. 22-24), a condizione di essere impiegato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b)  il biometano usato per i trasporti può beneficiare del rilascio di certificati verdi validi per assolvere all’obbligo previsto dal comma 1 dell’art. 2-quater del D.L. 2/06, ovvero di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili;

Il decreto legge n. 2/2006[70], art. 2-quater, completamente riscritto dal comma 368 della legge n. 296/06 “Finanziaria 2007”, contiene norme volte a promuovere la produzione ed il consumo di biocarburanti di origine agricola imponendo, fra le altre misure, l’obbligo ai petrolieri di commercializzare una quota minima di tali biocarburanti (comma 1).

A decorrere dal 1o gennaio 2007, per i soggetti che immettono in consumo benzina o gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili, vige l’obbligo di immettere in consumo, nell'anno successivo, una quota minima dei seguenti biocarburanti o altri carburanti rinnovabili, nonché di combustibili sintetici purché ricavati esclusivamente da biomasse: biodiesel, bioetanolo e derivati, ETBE e bioidrogeno (comma 4 dell’art. 2-quater).

Tale quota minima è stata fissata nell’1% per il 2007, elevato al 2% a decorrere dal 2008 (comma 2). Per il 2009 è intervenuta la legge 244/07 (finanziaria per il 2008) che con l’art. 2, comma 139 ha elevato la quota minima al 3%, e con il successivo co. 140 ha stabilito che per gli anni successivi al 2009 un decreto ministeriale potesse incrementare la quota stabilita per il 1009. E’ così stato approvato il D.M. 25/1/2010 che ha stabilito che il 2010 la quota minima è del 3,5, per l'anno 2011 è del 4% e per il 2012 è del 4,5%.

Per assolvere a tale obbligo è anche consentito l’acquisto, in tutto o in parte, dell'equivalente quota di immissione o dei relativi diritti da altri soggetti dei cosiddetti certificati verdi (comma 1 dell’art. 2-quater del D.L.2/06), ovvero titoli emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili.

c)  il biometano immesso nella rete del gas naturale potrà in alternativa beneficiare dell’erogazione di un incentivo che dovrà essere definito nella durata e nel valore con il decreto di cui al successivo comma 2.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale dei dicasteri dello sviluppo economico, dell’ambiente e delle politiche agricole, che dovrà essere emanato entro centoventi giorni, l’individuazione delle direttive necessarie alla concessione degli incentivi definiti dal primo comma, con la sola eccezione del valore da attribuire ai certificati verdi di cui alla precedente lettera b), che deve essere determinato con il decreto che l’art. 29, co. 7 prevede sia adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore delle presenti norme.

 


 

Articolo 20
(Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento)

 


1. Le infrastrutture destinate all'instal­lazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 4.

2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristruttu­razioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomu­nicazioni, i comuni verificano la disponibi­lità di altri soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.

3. E’ istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti finali. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo di cui al comma 3, nonché le modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto di:

a)  disponibilità di biomasse agrofo­restali nelle diverse regioni;

b   previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare di impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

c)  disponibilità di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali;

d)  fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;

e)  presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione;

f)   distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.

 


 

 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame le infrastrutture destinate all'installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 4.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 16 del D.P.R. 380/2001 prevede, al comma 1, che il rilascio del permesso di costruire comporti la corresponsione di un contributo, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, incidenza che, ai sensi del comma 4, viene stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il comma 7 specifica che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione. Ai sensi del successivo comma 7-bis, tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

Si fa altresì notare che una norma analoga a quella recata dal comma in esame è stata dettata dall’art. 2, comma 5, del D.L. 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008) per le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

 

Il comma 2 dispone che in sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i comuni verificano la disponibilità di altri soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.

Tale disposizione recepisce quanto richiesto dal criterio di delega recato dall’art. 17, comma 1, lettera d), della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Tale criterio prevede infatti, tra l’altro, “che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento”.

 

Il comma 3 istituisce un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Tale fondo è alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti finali. Le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo sono disciplinate dall’Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Si ricorda che il provvedimento CIP n. 34/1974 ha istituito la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente pubblico non economico che svolge la sua attività nel settore energetico con competenze in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dalle altre amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di coprire gli oneri generali di sistema. In qualità di “ente tecnico della contabilità dei sistemi energetici", la Cassa svolge la sua attività nei settori elettrico e del gas con competenze in materia di riscossione delle componenti tariffarie e di gestione ed erogazione di contributi pubblici al fine di garantire, anche mediante interventi di perequazione, il funzionamento dei sistemi in condizioni di concorrenza, sicurezza ed affidabilità. Ha funzioni ispettive nei confronti dei soggetti amministrati (in particolare distributori, venditori di elettricità e gas sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello contabile e/o gestionale – bilancistico. Svolge funzioni accessorie ed istruttorie per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas per i sistemi di perequazione generale e specifica, nonché per Autorità e Ministero dello sviluppo economico nelle materie a favore dei consumatori e delle associazioni di consumatori. Il rapporto che principalmente intercorre tra la CCSE e le imprese distributrici è costituito, ormai da quasi un trentennio, dalla regolamentazione dei flussi finanziari che, attraverso le imposizioni sull'energia elettrica fornita alla clientela nazionale delle diverse componenti tariffarie, devono pervenire alla CCSE per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale che sono stati prefissati. La fonte regolamentare di riferimento è costituita dal Testo Integrato di cui alla deliberazione dell'AEEG n. 348/07[71], con il quale l'Autorità ha raccordato le varie norme in precedenza emanate.

Il comma 4 concerne l’attuazione dei commi precedenti dell’articolo 20, dettandone modalità e criteri.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, saranno definite:

§      le modalità di gestione e accesso del fondo di cui al comma 3;

§      le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Nell’emanazione del decreto ministeriale si dovrà tenere conto di:

a)  disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni;

b)  previsioni dei piani regionali per il trattamento dei rifiuti e in particolare di impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

c)  disponibilità di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali;

d)  fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;

e)  presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione;

f)   distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.

Si segnala che sarebbe opportuno prevedere un termine per l’emanazione del decreto attuativo.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 20 si riferisce al criterio di delega di cui alla lettera d).


 

 

 

Articolo 21
(Principi generali)

 


1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.

2. Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

3. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


 

 

L’articolo 21 reca i principi generali del titolo V dello schema, che attua un riordino e potenziamento dei regimi di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La riforma è finalizzata alla promozione dell’energia rinnovabile in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’articolo 3 del provvedimento in esame, attraverso misure che favoriscano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità dei sistemi di incentivazione e al contempo al riduzione degli oneri di sostegno trasferiti ai consumatori. La nuova disciplina è improntata inoltre a principi di gradualità (a garanzia degli investimenti), proporzionalità agli obiettivi e flessibilità dei sistemi di incentivazione (tenendo conto dei meccanismi di mercato e dell’evoluzione tecnologica).


 

Articolo 22
(Meccanismi di incentivazione)

 


1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti di cui al comma 8.

2. La produzione di energia elettrica da impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali:

a)  l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;

b)  il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso;

c)  fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 3, l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta;

d)  gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5;

e)  fatto salvo quanto previsto al comma 5, lettera c), l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride;

f)   l’incentivo è finalizzato anche a promuovere la realizzazione, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1.

3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non superiore a 5 MW elettrici, nonché di potenza qualunque se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

a)  l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b)  per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, gli incentivi promuovono prioritariamente l’uso efficiente di biomasse rifiuto e sottoprodotto, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, in particolare in impianti di micro e minicogenerazione ovvero in impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione ad aziende agricole, nonché biomasse e bioliquidi sostenibili da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;

c)  l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5, fatta eccezione per l’applicazione della lettera d);

d)  per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo è composto da un termine correlato ai costi di investimento e da un termine correlato ai costi di esercizio, riguardo ai quali si tiene conto dell’andamento dei costi di approvvi­gionamento, della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente:

i.  le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico;

ii.i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;

iii. il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti.

4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ad un valore minimo articolato per fonte e tecnologia, stabilito nel decreto di cui al comma 5, e comunque non inferiore a 5 MW elettrici ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alla produzione da impianti alimentati da fonti diverse da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili nonché da quella proveniente da centrali ibride. Le procedure d’asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri:

a)  gli incentivi a base d’asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai fini dell’applicazione del comma 3, relativi all’ultimo scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie;

b)  le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l’altro, requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in esercizio;

c)  le procedure d’asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;

d)  l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell’asta al ribasso;

e)  le procedure d’asta prevedono un valore minimo dell’incentivo comunque riconosciuto dal GSE.

5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I suddetti decreti disciplinano, in particolare:

a)  i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta per l’applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387/03 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d’asta;

b)  le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d’asta;

c)  le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati;

d)  le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride;

e)  le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne le modalità di fruizione;

f)   le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d’asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:

i    la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e successivamente ogni tre anni;

ii   i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori;

iii.  possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3;

g)  la possibilità di incrementare il valore minimo di 5 MW elettrici, stabilito dai commi 3 e 4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare l’efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h)  le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione. Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018;

6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all’articolo 23, comma 5, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi forniti dal Ministro dello sviluppo economico l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia.


 

 

I nuovi meccanismi di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili, validi per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, sonointrodotti dall’articolo 22 e consistono per gli impianti di piccola taglia (fino a 5 MW) in una tariffa fissa e per quelli di taglia maggiore in un meccanismo di aste competitive.

La predetta produzione di elettricità viene incentivata sulla base sia di criteri di carattere generale sia di criteri specifici rispettivamente per gli i impianti fino a 5 MW o di taglia maggiore.

 

I criteri generali elencati al comma 2 prevedono quanto segue:

 

§      equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio cui è finalizzato l’incentivo;

§      durata del diritto all’incentivo pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto decorrente dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso;

§      incentivo costante per tutto il periodo di diritto che possa tener conto del valore economico dell’energia prodotta. E’ fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 3 per biomasse, biogas e bioliquidi;

§      assegnazione degli incentivi tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi previsti dal comma 5;

§      attribuzione dell’incentivo esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, che comprendono quelli realizzati a seguito di totale demolizione e ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride. E’ fatto salvo quanto previsto al comma 5, lettera c);

§      incentivo volto anche alla promozione di impianti, realizzati da  imprenditori agricoli, alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, relativo alla ai principi generali sui quali si basa la nuova disciplina degli incentivi.

 

I criteri in base ai quali viene stabilito l’incentivo destinato agli impianti di piccola taglia (fino a 5 MW) e agli impianti di qualsiasi potenza alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili nonché alle centrali ibride, sono i seguenti (comma 3):

a)  diversificazione dell’incentivo per fonte e per scaglioni di potenza, per commisurarlo ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala;

b)  per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, incentivi volti in via prioritaria alla promozione dell’uso efficiente di biomasse rifiuto e sottoprodotto, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali - in particolare in impianti di micro e minicogenerazione o in impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione ad aziende agricole - nonché biomasse e bioliquidi sostenibili da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;

Le intese di filiera, che hanno lo scopo di favorire l'integrazione tra i diversi soggetti che entrano a far parte della filiera agroalimentare e di valorizzare i prodotti agricoli, sono disciplinate dall’articolo 9 del D.lgs. 102/05. Le intese, che vanno sottoscritte nell’ambito del “Tavolo agroalimentare”, possono essere stipulate dagli organismi maggiormente rappresentativi dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, e devono successivamente essere approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono state definite con il DPCM 5 agosto 2005.

Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro, regolati dall’articolo 10 dello stesso D.lgs. 102/05. Sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in relazione a singoli prodotti ed aree geografiche, obbligano gli acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro, e trovano applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti (c.d. “erga omnes”; i beneficiari non aderenti sono però chiamati, a fronte dei vantaggi derivanti dall’applicazione nei loro confronti delle clausole contenute del contratto, a versare i contributi associativi alle organizzazioni firmatarie).

Il D.M. 12 maggio 2010 (GU 155/10) consente alle singole imprese del settore della trasformazione agro energetica di stipulare contratti quadro anche in mancanza di intese di filiera.

Per la definizione di filiera corta si può far riferimento al D.M. 2 marzo 2010[72] che definisce biomassa e biogas da filiera corta quelli prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.

 

c)  riconoscimento all’impianto dell’incentivo applicabile alla data della sua entrata in esercizio – fatta eccezione per la previsione della successiva lettera d) - in base a quanto stabilito dal successivo comma 5, che rinvia a decreti ministeriali l’individuazione delle modalità di attuazione dei nuovi sistemi di incentivazione;

d)  per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo è composto da un termine correlato ai costi di investimento e da un termine correlato ai costi di esercizio, riguardo ai quali si tiene conto dell’andamento dei costi di approvvigionamento, della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente:

§      le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico;

§      i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;

§      il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti.

 

Si osserva che sarebbe opportuno raccordare l’alinea del comma 3 con la formulazione del comma 4, per quanto riguarda l’individuazione degli impianti di piccola taglia. In particolare sarebbe più corretto aggiungere, dopo le parole “non superiore a 5 MW elettrici” le seguenti: “o, se più alto, al valore articolato per fonte e tecnologia stabilito nel decreto di cui al comma 5,”.

 

Il comma 4, invece, disciplina il meccanismo di incentivazione previsto a favore degli impianti di taglia maggiore, cioè di potenza nominale superiore ad un valore minimo articolato per fonte e tecnologia stabilito dal decreto di cui al comma 5 e comunque non inferiore a 5 MW elettrici. A tali impianti spetta un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Peraltro si dispone, confermando quanto già sembra evincersi dal comma 3, che tale meccanismo non si applica alla produzione da impianti alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili nonché a quella proveniente da centrali ibride.

Si osserva che, nel testo, la formulazione di tale ultima specificazione non sembra corretta. Sarebbe infatti opportuno sostituire il secondo periodo del comma 4 con il seguente: “La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla produzione da impianti alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili nonché alla produzione da centrali ibride”.

 

Le procedure d’asta sono disciplinate secondo i seguenti criteri:

a)  gli incentivi a base d’asta devono tener conto:

§      dei criteri generali dettati dal comma 2;

§      del valore degli incentivi, stabiliti ai fini dell’applicazione del comma 3, relativi all’ultimo scaglione di potenza;

§      delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto;

§      delle economie di scala delle diverse tecnologie;

b)  le aste devono avvenire con periodica frequenza e devono prevedere, tra l’altro, requisiti minimi dei progetti e requisiti di solidità finanziaria dei partecipanti, nonché meccanismi che garantiscano la realizzazione degli impianti autorizzati, anche fissando dei termini per l’entrata in esercizio;

c)  le procedure d’asta devono riguardare un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto;

d)  l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell’asta al ribasso;

e)  le procedure d’asta devono prevedere un valore minimo dell’incentivo comunque riconosciuto dal GSE (comma 4).

 

La definizione delle modalità attuative dei suindicati sistemi di incentivazione, nel rispetto dei criteri testé illustrati, è demandata dal comma 5 a decreti del Ministro dello sviluppo economico, che devono essere adottati (ai sensi del comma 6) entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

I suddetti decreti ministeriali, emanati di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita l’AEEG, disciplinano, in particolare:

a)   i valori degli incentivi (tariffa fissa) per impianti di piccola taglia o alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili (di cui al comma 3) che entrano in esercizio dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta relativi agli impianti di taglia maggiore (di cui al comma 4) che entrano in esercizio dalla stessa data, nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d’asta. Viene precisato che restano ferme le diverse decorrenze stabilite ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 387/2003 per gli impianti fotovoltaici.

L’articolo 7 del D.Lgs. 387/2003 interviene a favore dell’energia elettrica prodotta da fonte solare fotovoltaica, demandando la definizione dei criteri di incentivazione di tale fonte ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati vari decreti, l’ultimo dei quali è il DM 6 agosto 2010[73] (Conto Energia 2011/2013)[74].

b)   le modalità di selezione, da parte del GSE, dei soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d’asta;

c)   le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, con particolare riferimento alle modalità di trasformazione del diritto ai certificati verdi (CV) successivamente al 2015 - anche per impianti non alimentati da rinnovabili - in diritto di beneficiare (con riferimento al rimanente periodo di diritto ai CV) di una tariffa fissa ai sensi del comma 3. Lo scopo è quello di garantire la redditività degli investimenti effettuati;

d)   le modalità di calcolo e applicazione degli incentivi per le produzioni da fonti rinnovabili in centrali ibride;

e)   le modalità di modifica del meccanismo dello scambio sul posto, al fine di semplificarne le modalità di fruizione;

f)     le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui ai commi 3 (tariffa fissa) e 4 (incentivi a base d’asta), nel rispetto dei seguenti criteri:

§      prima revisione effettuata dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui alla lettera a)), che fissa i valori degli incentivi e successivamente ogni tre anni;

§      applicazione dei nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 (piccola taglia e biogas ecc.) a quelli entrati in esercizio dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto che fissa i nuovi valori;

§      possibilità di introdurre obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3 (indicata dai Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili);

g)      la possibilità di incrementare il valore minimo di 5 MW elettrici, di cui ai commi 3 e 4, in relazione alle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, per aumentare l’efficienza complessiva del sistema di incentivazione;

h)      le condizioni di un possibile incremento degli incentivi di cui al presente articolo conseguente ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili, atti a renderne programmabile la produzione o a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete. Contestualmente può essere individuata una data – comunque non antecedente al 1° gennaio 2018 - a partire dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi previsti dall’articolo in esame solo se dotati di tale configurazione.

 

All’Autorità per l’energia elettrica e il gas compete la definizione delle modalità secondo le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi previsti dall’articolo in esame e dall’articolo 23, comma 5, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’elettricità (comma 7).

Si ricorda che le componenti tariffarie A coprono gli oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ecc.) e individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge.

In particolare, le componenti tariffarie A sono destinate:

-        alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile (A2);

-        alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (A3);

-        al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore di specifici utenti o categorie d’utenza (A4);

-        al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico (A5);

-        alla copertura dei cosiddetti "stranded costs" (A6), ossia i costi sopportati dalle imprese elettriche per la generazione di energia elettrica non recuperabili nell’ambito del mercato liberalizzato e che verranno rimborsati alle imprese per un periodo transitorio.

 

Inoltre la stessa Autorità, sulla base di indirizzi forniti dal Ministro dello sviluppo economico, provvede – entro il 31 dicembre 2012 - a definire prezzi minimi garantiti, oppure integrazioni dei ricavi derivanti dalla partecipazione al mercato elettrico, con riferimento alla produzione da impianti da fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali - in relazione al  raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 3 - la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla mera partecipazione al mercato elettrico. Gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell’AEEG sono finalizzate solo ad assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti. Resta fermo quanto fissato dall’articolo 13 del citato D.Lgs. 387/2003 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (comma 8).

Al riguardo nella relazione tecnico-finanziaria si chiarisce che la definizione di prezzi minimi o le integrazioni sono disposte, a fronte dell’abolizione dei “rifacimenti”, per evitare la chiusura di impianti che producono energia rinnovabile utile al raggiungimento degli obiettivi UE. Si precisa inoltre che trattandosi di impianti già ammortizzati i suddetti indirizzi mirano esclusivamente ad assicurare l’esercizio economicamente conveniente e che, pertanto, non sarà erogata alcuna integrazione economica nel caso in cui i prezzi di mercato risultino sufficienti a coprire i costi di esercizio di detti impianti.

Il D.Lgs. 387/2003, all’articolo 13, indica le modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, facendo salvo l’obbligo di utilizzo prioritario e di precedenza nel dispacciamento previsto per tale energia nel D.Lgs. 79/1999 ai sensi del quale (articolo 11, comma 4)[75] il Gestore della rete di trasmissione assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti rinnovabili, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata. L’articolo 13 prevede, inoltre, che l’immissione sul mercato dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA avvenga secondo la relativa disciplina e in ossequio alle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 79/1999. Da tale regola è comunque esclusa l’energia da fonti rinnovabili “c.d. incentivata” ceduta allo stesso Gestore sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dei provvedimenti CIP 15/89, CIP 34/90, CIP 6/92[76] e della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti. Prevede invece, in funzione incentivante, che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato; l’Autorità per l’energia determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica in questione facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

 

Da ultimo il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, la definizione di specifici incentivi per la produzione di energia rinnovabile da impianti che facciano ricorse a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia.

Secondo la citata relazione la previsione di promozione della ricerca e della sperimentazione tecnologica contenuta nel comma in esame va intesa come connessa a quella riguardante la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale in modo da offrire al sistema produttivo opportunità in termini di  sviluppo di componenti e impianti e di riduzione delle importazioni.

 


 

Articolo 23
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

 


1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i vigenti meccanismi, con i correttivi precisati ai commi successivi.

2. E’ abrogato l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03.

3. L’energia elettrica importata a partire dal 1 gennaio 2012 non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/99 esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3.

4. A partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l’anno 2012 in base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l’anno 2015.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 70% del prezzo di cui al citato comma 148. Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 149 e 149-bis dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

6. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge n. 244/07, i residui di macellazione nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.

7. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall’articolo 2, comma 145, della legge n. 244/07 restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata alla stessa legge per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

8. I fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147, della legge n. 244/07 e all’articolo 1, comma 382-quater, della legge n. 296/06 restano costanti per l’intero periodo di diritto e sono restano ferme ai valori stabiliti dalle predette norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

9. Il valore di riferimento di cui all’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 è resta fermo al valore fissato dalla predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

10. Gli interventi di rifacimento totale o parziale, che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili entro la data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono il diritto all’incentivo stabilito dalle norme vigenti alla medesima data a condizione che gli impianti entrino in esercizio, successiva­mente all’esecuzione dell’intervento di rifacimento, entro il 31 dicembre 2012, ovvero, nei soli casi di rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici, entro il 31 dicembre 2014. Qualora l’intervento, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dia diritto ai certificati verdi, trova applicazione quanto disposto all’articolo 22, comma 5, lettera c). Qualora l’intervento, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dia diritto alle tariffe omnicomprensive e l’impianto oggetto dell’intervento entri in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, viene riconosciuto un incentivo, commisurato alla tipologia di intervento, stabilito con il decreto di cui all’articolo 22, comma 5.

11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 22, comma 5, lettera c), sono abrogate le seguenti norme:

a)  i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, i commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge n. 244/07 a decorrere dal 1 gennaio 2016;

b)  l’articolo 2, commi 143, 144, 145, 150, 152, 153 limitatamente alla lettera a), della legge n. 244/07, a decorrere dal 1 gennaio 2013;

c)  i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell’articolo 1 della legge 296/06, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

d)  l’articolo 7 del decreto legislativo n. 387/03 a decorrere dal 1 gennaio 2013

e)  il comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 387/03 a decorrere dal 1 gennaio 2012.


 

 

L’articolo 23, recante disposizioni transitorie e abrogazioni, individua le modalità di “esaurimento” fino al termine del 2015 dell’attuale sistema di incentivazione basato sui certificati verdi.

In particolare il comma 1 dispone che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 è incentivata con i vigenti meccanismi, ferma l'applicazione di alcuni correttivi stabiliti dai commi successivi.

Innanzitutto (comma 2) si dispone l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 387/2003 concernente la fissazione – tramite decreti del Ministro dello sviluppo economico - di ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012 della quota minima di energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili da immettere obbligatoriamente nella rete elettrica nazionale, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/1999.

Infatti l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 387/2003, oltre ad aver disposto un incremento annuale di 0,35 punti percentuali, a partire dal 2004 e fino al 2006, della quota minima di immissione, nel sistema elettrico nazionale, di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché per il periodo 2007-2012 un incremento annuale della medesima quota di 0,75 punti percentuali, ha rinviato a decreti emanati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata, la definizione di ulteriori incrementi della medesima quota minima, per gli anni successivi al 2012.

 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene meno l’obbligo introdotto dall’art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 79/1999 (immissione di una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili) solamente nel caso in cui l’energia elettrica importata concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3 (comma 3).

L’articolo 11, commi 1 e 2, ha introdotto l’obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.La quota, inizialmente fissata al 2% (e poi incrementata con la progressione prevista dall’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 387/2003. cfr. supra), è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale,delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh successivamente ridotta a 50 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale.

 

E' inoltre previsto che a partire dal 2013, la predetta quota d'obbligo di energia da fonti rinnovabili di cui al citato articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi a partire dal valore assunto per il 2012 secondo la disciplina vigente fino ad annullarsi per il 2015 (comma 4).

Si conferma il ritiro annuale da parte del GSE dei certificati verdi (CV) rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili del periodo 2011-2015 che eventualmente eccedano quelli necessari al rispetto della quota d’obbligo, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 148, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) relativamente ai criteri di definizione dei prezzi dei certificati verdi. Tuttavia il prezzo di ritiro degli stessi certificati è fissato al 70% del prezzo di riferimento individuato dal predetto comma 148 (comma 5).

Come si osserva nella relazione tecnico-finanziaria il taglio del 30% del prezzo di ritiro da parte del GSE dei CV in eccesso attua in sostanza il comma 149-bis, art. 2, della citata legge finanziaria, introdotto dal D.L. 78/2010 (manovra correttiva 2010) per contenere gli oneri energetici a carico di famiglie e imprese e promuovere le fonti energetiche rinnovabili che maggiormente siano in linea con gli obiettivi europei.

 

Conseguentemente si dispone l’abrogazione dei commi 149 e 149-bis dell’articolo 2 della citata legge n. 244/2007 (sul ritiro dei certificati verdi da parte del GSE) a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

 

La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) prevede che i certificati verdi – il cui valore unitario è fissato in 1 MWh - siano emessi dal GSE in numerocorrispondente al prodotto della produzione netta di energia elettrica moltiplicata per i coefficientiindicati nella tabella 2 della legge finanziaria (cfr. infra), diversificati in relazione alla fonte utilizzata. E’ fatta salva la normativa speciale prevista per biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte (comma 147). Il comma 148 stabilisce che a partire dal 2008 i certificati verdi siano collocati sul mercato a un prezzo per MWh elettrico pari alla differenza tra il valore di riferimento - fissato a 180 euro per megawattora - e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente, definito dall'Autorità per l'energia in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 387/2003[77]. Alla definizione per l’anno 2009 l’Autorità ha provveduto con la deliberazione ARG/elt 10/09 del 28 gennaio 2009. Il suddetto valore medio annuo deve essere comunicato dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il 31 gennaio di ogni anno[78]. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 allegata alla finanziaria per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

 

Tabella 2
(articolo 2, comma 144, L. 244/07)

 

 

Fonte

Coeff.

1

Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW

1,00

1-bis

Eolica offshore

1,10

2

Solare **

**

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

1,10

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *

*

7-bis

Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo *

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

*     E’ fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.Lgs 102 del 2005 oppure di filiere corte.

**   Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del D.Lgs. 387/2003.

 

Quanto al ritiro dei certificati verdi, in scadenza nell’anno, eccedenti rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo di immissione di una quota, si ricorda che apartire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il GSE vi provvede, su richiesta del produttore, effettuandolo ad un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente da parte del Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 149).

Il comma 149-bis introdotto dall’art. 45 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 (manovra finanziaria della scorsa estate), stabilisce che a partire dal 2011 con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga assicurata la riduzione del 30% dell'importo complessivo derivante dal ritiro dei certificati verdi, di cui al comma 149, rispetto all’importo relativo alle competenze del 2010, prevedendo che almeno l'80% della riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso. Il decreto deve essere emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre 2010. La finalità espressa della norma è quella del contenimento degli oneri generali di sistema che gravano sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese, nonché della promozione delle fonti rinnovabili maggiormente utili al raggiungimento degli obiettivi europei in coerenza con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE.

Il comma 6 è diretto a consentire l’applicazione della tariffa onnicomprensiva stabilita nella tabella 3, riga 6, della L. 244/2007 (finanziaria 2008), anche ai liquidi derivati dai residui di macellazione o dai sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, utilizzati per produrre energia elettrica.

La legge n. 244/2007 (art. 2, co. 145) prevede che i produttori di energia elettrica, per impianti di potenza non superiore a 1 MW alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata, in alternativa ai certificati verdi di cui al precedente comma 144, possano optare per una tariffa fissa onnicomprensiva variabile a seconda delle fonte utilizzata, che può essere aggiornata ogni tre anni. Tra le fonti ammesse ai benefici elencate nella tabella 3 della legge compaiono biomasse e biogas, dai quali sono tuttavia esclusi i combustibili liquidi, fatta eccezione per i soli oli vegetali puri: l’entità della tariffa è stabilita in 0,28 euro /kWh.(riga 6 della tabella n.3).

Il comma in commento specifica che i residui di macellazione nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi e dunque rientrano nell’ambito di applicazione della tariffa omnicomprensiva, anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.

Il comma 7 stabilisce che le tariffe fisse omnicomprensive previste dall’articolo 2, comma 145, della legge n. 244/2007 restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano fissate ai valori stabiliti dalla tabella 3, allegata alla stessa legge, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Il citato comma 145 prevede per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW l’incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa onnicomprensiva (variabile a seconda delle fonte utilizzata, come previsto dalla tabella 3 allegata alla legge finanziaria), per un periodo di 15 anni (la tariffa può essere variata ogni 3 anni con decreto ministeriale, assicurando in ogni caso l’effetto incentivante). Al termine di tale periodo l’energia elettrica viene remunerata secondo modalità e alle condizioni previste dal citato articolo 13 del D.Lgs. 387/2003.

Tabella 3

(Articolo 2, comma 145, L. 244/07)

 

Fonte

Entità della tariffa (euro cent/kWh)

1

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW

30

2

Solare **

**

3

Geotermica

20

4

Moto ondoso e maremotrice

34

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

6

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

28

[7]

[Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *] Abrogato

[*]

8

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

18

*     È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte

**   Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il comma 8 con riferimento agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 stabilisce il mantenimento costante per l’intero periodo di diritto dei fattori moltiplicativi indicati all’articolo 2, comma 147, della legge n. 244/07 e all’articolo 1 comma 382-quater, della legge n. 296/06 e li “congela” ai valori stabiliti da tali norme.

 

Si osserva che nel testo è presente un refuso (andrebbe soppressa la parola “sono” posta prima delle parole “restano fermi”).

 

Come già ricordato, il comma 147 cit. prevede l’emissione da parte del GSE (Gestore dei servizi energetici) di certificati verdi in numerocorrispondente al prodotto della produzione netta di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti indicati nella tabella 2 (cfr. supra) della legge finanziaria, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. Mentre il comma 382-quater della legge 296/06 (finanziaria 2007) - introdotto dall’art. 26, comma 4-bis del DL 159/2007 (collegato alla finanziaria), che ha definito una nuova disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale - prevede che i certificati verdi siano emessi dal GSE in numero crescente di anno in anno (secondo un coefficiente di 1,8 aggiornabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l’effetto incentivante) e abbiano un valore unitario pari a 1 MWh.

 

Il comma 9 dispone il “congelamento” del valore di riferimento, fissato a 180 euro per megawattora dall’art. 2, comma 148, della legge n. 244/07 (cfr. supra), per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Si osserva che nel testo è presente un refuso (andrebbe soppressa la parola “è” posta prima delle parole “resta fermo”).

 

Il comma 10 prevede il mantenimento del diritto all’incentivo stabilito dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame per gli interventi di rifacimento totale o parziale che, entro la stessa data, abbiano ottenuto la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili da parte del GSE. Condizione necessaria al mantenimento di tale diritto è l’entrata in esercizio degli impianti, successivamente all’esecuzione dell’intervento di rifacimento, entro il 31 dicembre 2012 ovvero entro il 31 dicembre 2014 limitatamente ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici.

Nel caso in cui l’intervento dia diritto – ai sensi della vigente normativa - ai certificati verdi, si applicano le disposizioni dell’art. 22, comma 5, lettera c) del presente schema (sulla commutazione dei certificati verdi in una tariffa fissa); qualora, invece, l’intervento dia diritto alle tariffe omnicomprensive e l’impianto oggetto dell’intervento entri in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, l’incentivo riconosciuto, commisurato alla tipologia di intervento, viene stabilito con il decreto attuativo previsto dall’art. 22, comma 5 (cfr. supra, la relativa scheda).

 

Da ultimo il comma 11 - fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 22, comma 5, lettera c) - dispone l’abrogazione, con relative decorrenze, di una serie di norme:

§      i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del D.Lgs. 79/1999[79], l’articolo 4 del D.Lgs. 387 del 2003[80], i commi 147[81], 148[82], 155[83] e 156[84] dell’articolo 2 della legge n. 244/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

§      l’articolo 2, commi 143[85], 144[86], 145[87], 150[88], 152[89], 153[90] (lett. a)), della legge n. 244/2007, a decorrere dal 1 gennaio 2013;

§      i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383[91] dell’articolo 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2016;

§      l’articolo 7 del D.Lgs. 387/2003[92], a decorrere dal 1° gennaio 2013;

§      il comma 3 dell’articolo 20[93] del D.Lgs. 387/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2012.


 

Articolo 24
(Cumulabilità degli incentivi)

 


1. Gli incentivi di cui all’articolo 22 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatto salvo quanto precisato ai successivi commi.

2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 22, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:

a)  con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b)  con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'inve­stimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30% nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20% nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);

c)  per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;

d)  per gli impianti di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, con l’accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;

e)  per gli impianti cogenerativi alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, è cumulabile con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

3. All’articolo 2, comma 152 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole “con capitalizzazione anticipata”, aggiungere “, fatta eccezione per i fondi di garanzia e i fondi di rotazione”.


 

 

L’articolo 24 disciplina i casi di cumulabilità dei nuovi incentivi, riprendendo limitazioni del sistema attualmente in vigore.

In particolareil comma 1 dispone la non cumulabilità con altri incentivi pubblici comunque denominati, degli incentivi disciplinati dall’articolo 22 (sui nuovi meccanismi di incentivazione).

Sono tuttavia ammesse alcune eccezioni individuate dal comma 2 per le varie tipologie impiantistiche.

Tale comma consente, infatti, la cumulabilità del diritto agli incentivi di cui all’articolo 22, comma 3 (impianti di piccola taglia e impianti da biogas ecc.), nel rispetto delle relative modalità di applicazione:

a)  con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b)  con altri incentivi pubblici non eccedenti:

§      il 40% del costo dell'investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW;

§      il 30% nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW;

§      il 20% nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);

c)  con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento, esclusivamente per impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’accesso, con decorrenza dall’entrata in esercizio commerciale;

d)  con l’accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature, per gli impianti di cui all’art. 22, commi 3 e 4;

e)  con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento, per gli impianti di cogenerazione alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102/2005 (Regolazioni dei mercati agroalimentari) oppure di filiere corte (ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per la produzione di energia elettrica), a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame apporta modifiche all’articolo 2, comma 152 della legge n. 244/2007, relativo alla impossibilità di cumulare più incentivi pubblici per gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2009, aventi diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi 143-157, art. 2, della stessa legge 244/2007, nonché alla cumulabilitàdella tariffa fissa omnicomprensiva con altri incentivi pubblici per gli impianti di proprietà di aziende agricole.

L’art. 2, comma 152, della legge n. 244/2007 riconosce alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, il diritto di accesso agli incentivi previsti dall’art. 2, commi 143-157, a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Lo stesso comma consente inoltre, per gli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse, la cumulabilità della tariffa fissa omnicomprensiva con altri incentivi pubblici con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

La modifica prevede l’inserimento, dopo le parole “con capitalizzazione anticipata”, della frase “, fatta eccezione per i fondi di garanzia e i fondi di rotazione”.

Tale modifica sembrerebbe volta ad escludere dal divieto di cumulabilità di cui al primo periodo del citato comma 152, l’accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

Si osserva che la disposizione in esame andrebbe formulata più correttamente, per evitare dubbi interpretativi, dal momento che le parole “con capitalizzazione anticipata” ricorrono anche nel secondo periodo del citato comma 152. Pertanto, al comma 3 in esame, dopo le parole “comma 152” andrebbero aggiunte le seguenti “, primo periodo”.

 


 

Articolo 25
(Regimi di sostegno)

 

1. Le misure e gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati:

a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all’articolo 26 alle condizioni e secondo le modalità ivi previste;

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a) alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 27.

 

 

L’articolo 25 disciplina i regimi di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, stabilendo che le relative misure ed interventi siano incentivati a mezzo di:

a)  contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni, sulla base delle condizioni e secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 26;

b)  rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 27.

 

Si ricorda che il meccanismo dei cosiddetti certificati bianchi(“titoli di efficienza energetica” - TEE), attestanti gli interventi realizzati ai fini della riduzione dei consumi energetici, è stato introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001[94], successivamente sostituiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004.

I decreti in questione hanno riformato la politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali, introducendo un meccanismo innovativo anche nel panorama internazionale, basato sull'imposizione ai distributori di energia elettrica e di gas naturale di maggiori dimensioni di obblighi annuali di risparmio energetico da realizzare attraverso progetti attuati presso i clienti finali, propri o altrui.

Tale meccanismo prevede in particolare la creazione di un mercato dei titoli di efficienza energetica, attestanti gli interventi realizzati, per certi versi simile a quello dei certificati verdi, a favore dei soggetti che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati. L'emissione dei titoli da parte del Gestore dei mercati energetici (GME) viene effettuata sulla base di una comunicazione dell'Autorità per l’energia che certifica i risparmi conseguiti. L'Autorità infatti verifica e controlla che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole attuative definite dall'Autorità stessa. La compravendita di questi titoli avverrà tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal GME e regolato da disposizioni stabilite dal Gestore stesso d'intesa con l'Autorità.

Gli obiettivi di incremento di efficienza energetica possono essere conseguiti dai distributori oltre che attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica - con conseguente emissione dei TEE - anche con l’acquisto dei certificati da altri soggetti. L’acquisto e lo scambio di titoli è consentito all’interno del mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato e gestito dal GME.

In base ai decreti del luglio 2004 all’Autorità per l’energia elettrica e il gas è stato assegnato il compito di definire le regole tecniche di funzionamento del meccanismo delineato dai medesimi, nonché le attività di gestione ordinaria del nuovo quadro normativo, tra le quali rientra anche la determinazione degli obiettivi specifici annuali di risparmio energetico a carico dei diversi distributori di energia elettrica e di gas naturale. Con la delibera n. 213/04[95] l'AEEG ha definito gli obiettivi di cui sopra con riferimento all'anno 2005, consentendo così l’entrata in funzione dal 1° gennaio dello stesso anno del nuovo meccanismo di mercato per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Per l'anno 2007 l'Autorità ha stabilito un obiettivo di risparmio di circa 633.832 tep per le grandi imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001: il 61% di tale risparmio (pari a circa 385.558 tep) dovrà essere ottenuto dai distributori nel settore elettrico, il restante 39% (247.824 tep) nel settore gas (del. AEEG 293/06).

Il sistema introdotto dai decreti del 20 luglio 2004 prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obblighi quantitativi di risparmio di energia primaria, per il quinquennio 2005/2009, a partire dal 1° gennaio 2005 (art. 3). In precedenza l’obbligo riguardava solo i distributori con più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001. La definizione delle modalità di applicazione degli obblighi per i distributori sotto questa soglia è stata rinviata a successivi decreti (art. 4).

Quanto agli oneri sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico, potranno essere coperti attraverso risorse di varia natura: quote di partecipazione dei clienti partecipanti, finanziamenti statali, regionali, locali, comunitari, ricavi dalla vendita dei titoli di efficienza energetica. Una parte dei costisostenuti troverà copertura attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in base a criteri che saranno stabiliti dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas che con la delibera n. 219/04ha attribuito un contributo economico iniziale di 100,00 euro all'anno per cinque anni ad ogni tonnellata equivalente di petrolio risparmiata attraverso miglioramenti dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia elettrica e del gas naturale, destinato a compensare parte dei costi sostenuti dai distributori per il raggiungimento dei propri obiettivi di risparmio.

I due decreti 20 luglio 2004 sono stati successivamente sottoposti ad una revisione e ad un aggiornamento da parte del DM 21 dicembre 2007[96]che ne haallargato la disciplina ai distributori con meno di 100 mila clienti ma più di 50 mila.

Per ciascuno degli anni successivi al 2007 sono infatti soggetti agli obblighi i distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50.000 clienti finali. Inoltre il decreto determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica che dovranno essere conseguiti dai distributori di energia elettrica e dalle imprese distributrici di gas naturale e assicura l'acquisto di tutti i Titoli di efficienza energetica emanati entro il 2012.

In materia di certificati bianchi è intervenuto anche il provvedimento di recepimento della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici. In particolare l’ar. 7 del provvedimento ha esteso l’obbligo di adottare misure di efficienza energetica, già previste a carico dei distributori di energia elettrica e gas, ai venditori di energia. A tal fine è stato consentito il ricorso all’acquisto di quote di risparmio tramite i certificati bianchi. All’AEEG è stato assegnato il compito di definire le modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti nell’ambito dei certificati bianchi trovino copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e il gas.

Dal recente Rapporto statistico intermedio sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica, pubblicato sul sito dell’AEEG il 14 aprile 2010[97], emerge che in meno di cinque anni per effetto del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi è stato ottenuto un risparmio energetico di quasi sei milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) E' come se ogni anno fossero stati azzerati i consumi domestici di circa 1,6 milioni di persone e si fosse evitato il funzionamento di una centrale termoelettrica da 700 MW evitando, complessivamente, l'emissione di 16 milioni di tonnellate di gas serra.


Nella tabella che segue, tratta dal sito internet dell’AEEG, sono riportati i risparmi ottenuti nelle singole regioni.

 

I RISPARMI OTTENUTI NELLE REGIONI, IN MIGLIAIA DI TEP

 

LOMBARDIA

754.627

LAZIO

628.121

TOSCANA

581.647

EMILIA_R

484.505

PIEMONTE

447.184

CAMPANIA

418.284

VENETO

304.198

PUGLIA

286.750

SICILIA

246.452

CALABRIA

213.498

ABRUZZO

141.722

UMBRIA

134.244

MARCHE

118.622

LIGURIA

84.338

FRIULI_VG

84.106

TRENTINO_AA

70.281

SARDEGNA

62.710

BASILICATA

57.886

MOLISE

31.522

VALLE_D'AOSTA

4.268

 


 

Articolo 26
(Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni)

 


1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2012, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi;

b) il periodo di diritto all’incentivo è pari a cinque anni e decorre dalla data di conclusione dell’intervento;

c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata;

d) l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali fatti salvi i fondi di garanzia e i fondi di rotazione;

e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2;

f) l’incentivo è attribuito esclusivamente agli interventi realizzati su edifici esistenti, qualora realizzati su edifici.

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono fissate le modalità per l’attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l’avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I suddetti decreti stabiliscono, inoltre:

a) i valori degli incentivi tenendo conto dei criteri di cui al comma 2, in relazione a ciascun intervento e tenendo conto dell’effetto scala;

b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi;

c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;

d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario;

e) le modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi;

f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera d);

g) le modalità di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e successivamente ogni tre anni;

ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

5. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 115/08 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f).Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia e fondi di rotazione.

6. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 115/08 è soppresso.


L’articolo 26 al comma 1, fissa i criteri generali – di seguito elencati - sui quali si baserà l’incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati successivamente al 31 dicembre 2012:

 

a)      equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio cui è finalizzato l’incentivocommisuratoalla produzione di energia termica da fonti rinnovabili o ai risparmi energetici derivanti dagli interventi;

b)      durata del periodo di diritto all’incentivo di cinque anni a decorre dalla data di conclusione dell’intervento;

c)      incentivo costante per tutto il periodo di diritto. L’incentivo può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata;

d)      non cumulabilità con altri incentivi statali, ad esclusione dei fondi di garanzia e dei fondi di rotazione;

e)      assegnazione degli incentivi tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’AEEG entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi di cui al successivo comma 2;

f)        attribuzione esclusiva dell’incentivo agli interventi realizzati su edifici esistenti, in caso di interventi realizzati su edifici.

 

Ai sensi del comma 2 le modalità per l’attuazione delle disposizioni in esame e per l’avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione saranno stabilite con decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (come precisato dal comma 3).

I suddetti decreti - per la cui adozione è richiesto il concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per i profili di competenza, nonché l’intesa con la Conferenza unificata – provvederanno inoltre a fissare:

a) i valori degli incentivi tenendo conto dei suindicati criteri (erroneamente nel testo si fa riferimento al comma 2 anziché al comma 1), in relazione a ciascun intervento e tenendo conto dell’effetto scala;

b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi;

c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;

d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario;

e) le modalità di erogazione degli incentivi da parte del GSE;

f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d) (erroneamente nel testo si fa riferimento al comma 2);

g) le modalità di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

§      prima revisione dopo due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e successivamente ogni tre anni;

§      applicazione dei nuovi valori agli interventi realizzati dopo un anno dall’entrata in vigore del decreto che determina gli stessi nuovi valori.

 

Spetta all’AEEG definire le modalità di copertura delle risorse destinate agli incentivi di cui al presente articolo a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale (comma 4).

I commi 5 e 6 dispongono l’abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di cumulabilità.

Si tratta, nell’ordine:

§      dei commi 3 e 4 dell’articolo 6del D.Lgs. 115/2008, abrogati a far data dall’entrata in vigore del decreto sulla cumulabilità di cui al comma 2, lettera f). Fino all’entrata in vigore di tale ultimo decreto è consentita la cumulabilità degli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell’art. 6 citato anche con fondi di garanzia e fondi di rotazione.

§         dell’articolo 9 dello stesso D.Lgs. 115/2008.

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, al comma 3 dell’articolo 6 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, la non cumulabilità degli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. E’ fatto, tuttavia, salvo il possibile cumulo con i certificati bianchi e quanto previsto dal comma 4. Questo consente la cumulabilità di incentivi di diversa natura nella misura massima individuata, per ogni applicazione, in base al costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Unità per l'efficienza energetica (in origine Agenzia nazionale per l'efficienza energetica) disciplinata dall’art. 4 dello stesso decreto legislativo.

L’articolo 9 del D.Lgs., che costituisce attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 (paragrafo 2) e 11 della direttiva, ha istituito un fondo rotativo di garanzia per il finanziamento tramite terzi. In particolare il comma 1 ha destinato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per gli interventi realizzati con lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO[98]. Ciò al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica. Il comma 2 ha demandato al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di individuare con proprio decreto i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure. Tale termine massimo non può comunque essere superiore a dodici anni (centoquarantaquattro mesi), in deroga al termine di cui all’articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296[99]. La data ultima per l’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, è stato fissato al 31 dicembre 2008.

 


 

Articolo 27
(Certificati bianchi)

 


1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008:

a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali sull’effi­cienza energetica;

b) è disposta un’interfaccia unica per l’emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE;

c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA-UTEE secondi quanto stabilito dall’articolo 28, comma 1;

d) è raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell’intervento;

e) sono individuate modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certificati;

f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.

2. Ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo 28 sono equiparati a risparmi di gas naturale.

3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all’articolo 28 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. A tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi.

4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, hanno diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 99/09, a un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di definizione del predetto incentivo, sempreché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio.


 

 

L’articolo 27 interviene in materia di certificati bianchi[100](cfr. scheda relativa all’art.25), al fine di razionalizzarne il sistema e di renderlo coerente con la strategia complessiva, stabilendo al comma 1 che con i decreti del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 115/2008 (articolo intervenuto a sua volta per armonizzare lo strumento dei certificati bianchi con i dettami della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici) si provveda a:

a)  fissare le modalità secondo cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/1999[101], e all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000[102] si raccordano agli obiettivi nazionali sull’efficienza energetica;

b)  disporre un’interfaccia unica per l’emissione dei certificati bianchi gestita dal GSE;

c)  approvare almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA-UTEE secondi quanto stabilito dall’articolo 28, comma 1, dello schema in commento;

d)  raccordare il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell’intervento;

e)  individuare modalità di riduzione dei tempi e degli adempimenti per l’ottenimento dei certificati;

f)   stabilire i criteri di determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.

 

Si ricorda che l’art. 7 del D.Lgs. 115/2008 provvede a dare attuazione all'articolo 6 della direttiva 2006/32/CE, ribadendo quanto già previsto dal quadro legislativo nazionale in materia di certificati bianchi e armonizzando tale strumento ai dettami della direttiva stessa.

Ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente) compete:

a)  stabilire le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/1999 e all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000 si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all’art. 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dal punto b)[103];

b)  stabilire obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio;

c)  stabilire le modalità con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l’equivalente quota di certificati bianchi;

d) approvare le modalità con cui l’Unità per l’efficienza energetica provvede a quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 115/2008 (si tratta dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica che il D.Lgs. 56/2010 ha ridenominato);

e) aggiornare i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi nonché, in conformità a quanto previsto dall’allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l’elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell’ ottenimento dei certificati bianchi.

Si ricorda inoltre che con il decreto legislativo n. 115/2008 sono state assegnate all’ENEA le funzioni di “Agenzia nazionale per l’efficienza energetica”ridenominata (come accennato)“Unità per l’efficienza energetica” dal D.Lgs. 56/2010 che ha modificato il D.Lgs. 115/2008. Per espletare i compiti e le funzioni attribuitele, l’ENEA ha costituito al proprio interno l’Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE).

Al tale Unità sono attribuite le seguenti funzioni:

a)       supporto al Ministero dello sviluppo economico ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;

b)      verifica e monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate;

c)       predisposizione di proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;

d)       supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali;

e)       informazione ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame equipara i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo 28 a risparmi di gas naturale, ai fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati bianchi.

Ai sensi del comma 3 i risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede ENEA illustrate in dettaglio all’articolo 28 – ai quali peraltro non sono rilasciabili certificati bianchi - concorrono a raggiungere gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione.

Il comma 4 interviene in materia di impianti di cogenerazione, disponendo il riconoscimento agli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 20/2007 (riconosciuti come tali ai sensi delle norme applicabili alla data della loro entrata in esercizio), qualora non accedano né ai certificati verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 99/2009, del diritto ad un incentivo pari al 30% dell’incentivo di cui alla stessa legge 99/2009. Tale diritto all’incentivo è riconosciuto per un periodo di 5 anni a partire dall’entrata in vigore del decreto di definizione dell’incentivo predetto, a condizione che in ciascuno dei cinque anni gli impianti continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data della relativa entrata in esercizio.

Il comma 11 richiamato specifica che il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 20/2007[104], è riconosciuto:

-        per un periodo non inferiore a dieci anni limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, nonché ai rifacimenti di impianti esistenti;

-        sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza.

Il comma, come modificato dall’art. 4, comma 5-bis del D.L. 135/2009[105], prevede, inoltre che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 99/2009, vengano emanati due decreti:

-        un decreto del Ministro dello sviluppo economico relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui allo stesso comma 11;

-       un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo ai criteri e alle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 20/2007.


 

Articolo 28
(Misure in materia di efficienza energetica)

 


1. Considerata l’esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica, anche nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del suddetto decreto legislativo, l’ENEA svolge ed avvia tutte le attività previste nel suddetto decreto legislativo ed in particolare:

a)  ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 115 del 2008, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:

i. diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale;

ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;

iii. illuminazione efficiente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario;

iv. apparecchiature ad alta efficienza per il settore terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A);

v. misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;

vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico;

vii. recuperi di energia.

b)  provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo.


 

 

L’articolo 28, con riferimento alle attività di cui al D.Lgs. 115/2008 stabilisce che l’ENEA - nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione dell’Ente stesso - svolga ed avvii tutte le attività ivi previste connesse alle sue funzioni di “Unità per l’efficienza energetica” (ex Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica).

 

L’art. 4, commi 1 e 2, richiamati dalla disposizione in commento, individuano nell’ENEA il soggetto pubblico che svolge le funzioni previste in materia di efficienza energetica tramite una apposita struttura, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Si tratta dell’ “Unità per l’efficienza energetica” che opera secondo un piano di attività approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257[106]. Tale Piano è redatto dall'ENEA sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 115/2008 oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.

In particolare l’ENEA – anche tenuto conto della necessità di procedere in tempi brevi all’attuazione del citato D.Lgs. al fine di conseguire gli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica – è tenuto:

a)  alla redazione e trasmissione al Ministero dello sviluppo economico - ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 115/2008 (cfr. scheda relativa  all’art. 27) - entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, di almeno 15 schede standardizzate per la quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:

§      diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale;

§      interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;

§      illuminazione efficiente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario;

§      apparecchiature ad alta efficienza per il settore terziario e industriale quali, ad esempio, gruppi frigo, unità trattamento aria (U.T.A);

§      misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica;

§      risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico;

§      recuperi di energia.

 

b)  pubblicazione di casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo.

 

Si ricorda infine che l'articolo 37 della legge 99/2009 ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

L'Agenzia, che opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dallo stesso articolo 37 e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo n. 257/2003[107], che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari a cui è affidata l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'effettivo avvio del funzionamento dell'Agenzia (cfr. infra).

Le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia, sono determinate con decreto interministeriale sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione[108]. In sede di adozione del decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Come accennato, è prevista la nomina di un commissario e due subcommissari, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 99/2009, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)[109].

 


 

Articolo 28-bis
(Fondo Rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296)

 

1. Per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi in deroga al termine di cui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con la Convenzione prevista all’articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del Fondo Rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell’1,50% su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.

 

 

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone, in deroga al comma 1111 dell’art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), che per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, i finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sul Fondo rotativo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto possono avere una durata massima di 180 mesi, anziché i 72 mesi attualmente previsti.

L’art. 1, commi 1110-1115, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto (ratificato nell’ordinamento nazionale con la L. 120/2002), con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

Tale norma è stata attuata con il successivo D.M. ambiente 25 novembre 2008 che ha dettato la disciplina delle modalità di erogazione dei citati finanziamenti.

Sull’effettivo utilizzo del Fondo, il Governo ha riferito alla Camera in risposta all’interrogazione Mariani n. 5-03436 del 22 settembre 2009[110].

 

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la deroga in esame, consentendo agli enti citati di abbassare il peso delle rate sul loro bilancio, potendole diluire su un periodo di ammortamento più ampio, “permetterebbe una maggiore facilità di accesso ai finanziamenti agevolati da parte di questi soggetti e, di conseguenza, una maggiore possibilità di rispettare gli obblighi imposti dal Protocollo di Kyoto”.

 

 

Il comma 2 prevede che la Convenzione prevista all’art. 1, comma 1115, della L. 296/2006 provveda, altresì, alla definizione degli oneri di gestione del citato Fondo Rotativo, da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

La copertura di tali oneri, nella misura massima dell’1,5% su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo Fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.

Si ricorda che il citato comma 1115 dell’art. 1 della L. 296/2006 dispone che il Fondo rotativo “è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale”.

Nella relazione tecnica viene evidenziato, in proposito, che gli oneri citati nella misura dell’1,5% si intendono “rinvenibili nella realizzazione e gestione del sistema informativo (applicativo web)[111], nei costi derivanti dalla gestione del flusso di domande di finanziamento nonché nel supporto dato dalla stessa CDP nelle fasi istruttorie. Tali oneri sono valutabili, nel primo triennio, per un importo pari a 9 milioni di euro e, negli anni successivi, in base al numero di attività svolte attraverso il Fondo di rotazione”. La medesima relazione segnala che per il citato Fondo è stato aperto apposito conto corrente di tesoreria, sul quale “confluiscono sia le risorse provenienti dal bilancio dello Stato sia risorse derivanti dal rimborso delle rate costituite da quota capitale oltre che interessi fissati al tasso dello 0,5% (tasso agevolato applicato ai finanziamenti e determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2009 – G.U. 22 gennaio 2010 n. 17)”.

 

 


 

Articolo 29
(Disposizioni in materia di biocarburanti)

 


1. Nell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.”.

2. L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 139 e 140, della legge n. 244/07, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi. Per tali finalità, la quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge n. 244/07, calcolata sulla base del tenore energetico, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 5,0 per cento per l'anno 2013, e nella misura del 5,5 per cento per l’anno 2014. Per gli anni successivi al 2014 la quota è incrementata con le modalità di cui all’articolo 2, comma 140, della stessa legge n. 244/07.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo saranno conteggiati ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 34 e a condizione, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla sostenibilità dei biocarburanti, che i medesimi biocarburanti siano prodotti in impianti, ovunque ubicati, accreditati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e elal tutela del territorio e del mare, con modalità stabilite dagli stessi Ministeri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione europea. Analoga maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25% e fermi restando i requisiti di sostenibilità. Le misure delle predette maggiorazioni sono stabilite con il decreto di cui al comma 7.

5. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il contributo dei biocar­buranti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all’articolo 35, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, materie cellulosiche di origine non alimentare, alghe, è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura, stabilita dal decreto di cui al comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi.

6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti a partire da biocar­buranti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell’obbligo richiamata al comma 5 è calcolata sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sei mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le maggiorazioni di cui ai commi 4 e 5.


 

 

L’articolo 29 reca disposizioni in materia di biocarburanti, ossia carburanti derivati da biomassa destinati ad autotrazione.

 

Il primo comma sostituisce per intero il comma 4 dell’art. 2-quater del D.L. n. 2/06 che fornisce la definizione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili che (così i primi tre commi dello stesso articolo) - in aggiunta ai combustibili sintetici ricavati da biomassa – debbono annualmente essere immessi in consumo, in una quantità minima calcolata in percentuale della benzina e gasolio commercializzati ma prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili.

I carburanti elencati dall’attuale comma 4 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno; la norma novellata sostituisce tale elenco con la più ampia la più ampia categoria dei “carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa”, con ciò ricalcando la definizione di biocarburante contenuta nell’art. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 128/2005, di attuazione della direttiva 2003/30/CE[112].

I prodotti che rientrano in tale definizione sono elencarti nell’Allegato I del medesimo decreto legislativo n. 128/2005[113] che menziona, oltre ai prodotti attualmente presenti nel comma 4 dell’art. 2-quater, anche i seguenti: biogas carburante, biometanolo, biodimetiletere, bio-MTBE, nonché i biocarburanti sintetici e l’olio vegetale puro.

Il comma 2 conferma che per l’incentivazione dei biocarburanti continuano ad applicarsi il D.L. n. 2/06, articolo 2-quater, e la legge 244/07, commi 139 e 140; tali norme tuttavia andranno integrate con quanto stabilito con i successivi commi 3-7.

Il medesimo comma 2 determina anche la quantificazione della quota minima dei bicarburanti che dovranno essere commercializzati per il 2013 (5%) e per il 2014 (5,5%).  Per gli anni successivi la norma in commento rinvia alle modalità di cui al comma 140 dell’articolo 2 della legge 244, che prevede che la determinazione e degli incrementi sia demandata a decreti interministeriali.

Il decreto legislativo n. 128/2005 ha stabilito con l’articolo 3 che una percentuale prefissata di tutto il carburante (gasolio e benzina) impiegato per i trasporti debba essere progressivamente sostituita con biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente.

I prodotti di sostituzione sono i seguenti:

-        biocarburante, ovvero carburante liquido o gassoso ricavato da biomassa, da intendersi come parte biodegradabile di derivazione agricola o delle connesse industrie, ma anche proveniente dai rifiuti industriali e urbani (art. 2 del d.lgs. 128);

-        altri carburanti rinnovabili, ovvero le fonti energetiche rinnovabili non fossili, che ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 387/2003[114] sono le seguenti: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il menzionato articolo 3 (novellato dall’art. 1, comma 367, della legge finanziaria 2007[115]) ha determinato gli obiettivi che, si ricorda, vengono calcolati sulla base del tenore energetico ed espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

-        entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;

-        entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

-        entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

Per incentivare il raggiungimento di tali obietivi sono intervenuti il decreto legge n. 2/2006[116], articolo 2-quater e la legge n. 244/2007[117](per i quali si veda sub art. 19) che hanno stabilito le quote minime di biocarburanti che debbono essere commercializzate annualmente.

L’obiettivo nazionale di consumo di energia per autotrazione derivata da fonti rinnovabili per il 2020 è ora quantificato dall’articolo 3 del provvedimento in esame, che con il comma 2 stabilisce che debba essere almeno pari al 10% del consumo finale.

In base al comma 3, i carburanti destinati ad essere conteggiati ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del D.L. 2/06 (sulla commercializzazione annuale di quote minime di biocarburanti), a decorrere dal 1° gennaio 2012 dovranno rispettare le seguenti condizioni: rispettare i criteri di sostenibilità stabiliti all’articolo 34 dello schema in esame ed essere prodotti in impianti accreditati che agevolino l’attività di vigilanza.

Il comma 4 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applichi ai biocarburanti prodotti in luoghi vicini al consumo finale una maggiorazione del contributo energetico rispettoal contributo energetico effettivo, che dovrà essere stabilita con il decreto di cui al successivo comma 7.

Tale “premio”, che consentirà di incentivare la riduzione delle emissioni che contribuiscono ad alterare il clima, si applicherà ai biocarburanti destinati all’attuazione dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del D.L. 2/06 (sulla commercializzazione annuale di quote minime di biocarburanti), ma con la esclusione di quelli prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, regolati dal successivo comma 5.

Per assolvere all’obbligo di vicinanza è sufficiente che il biocarburante sia prodotto entro l’area comunitaria.

Della medesima maggiorazione possono usufruire anche i biocarburanti immessi al consumo al di fuori della rete di distribuzione, purché ne venga impiegata almeno una quota pari al 25%.

Il decreto di cui al comma 7 dovrà anche stabilire la maggiorazione del contributo energetico rispetto al contenuto energetico effettivo che il comma 5 prevede sia attribuita ai biocarburanti incluso il biometano prodotti a partire da:

§      rifiuti e sottoprodotti come definiti, individuati e tracciati in base alle norme del codice ambientale (di cui al decreto legislativo 152/06);

§      materie cellulosiche di origine non alimentare;

§      alghe.

La norma in commento subordina la maggiorazione del contributo dei biocarburanti alla possibilità che il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare che siano effettivamente prodotti da rifiuti e sottoprodotti a norma del codice ambientale. Per le modalità della verifica la disposizione in commento richiama l’articolo 35 dello schema in esame, il quale a sua volta rinvia al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

 

Sempre ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del D.L. 2/06 (sulla commercializzazione annuale di quote minime di biocarburanti), il comma 5 dispone che il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all’articolo 35, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/06, materie cellulosiche di origine non alimentare, alghe, è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura, stabilita dal decreto di cui al successivo comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi.

Relativamente alla definizione ed individuazione di rifiuti e sottoprodotti operata dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha recepito la nuova direttiva rifiuti 2008/98/CE, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 18 novembre 2010, che opera una pressoché completa riscrittura della parte IV del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) dedicata ai rifiuti.

Il citato decreto si caratterizza innanzitutto per una nuova nozione “aperta” di rifiuto: pur restando inalterato il concetto di “disfarsi” nelle tre declinazioni («si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»), viene eliminata la seconda condizione prevista dalla normativa vigente, vale a dire l’inserimento nell’elenco delle categorie di rifiuti previsto dal vigente Allegato A (che viene a sua volta abrogato dall’art. 34, comma 5, del decreto in parola).

L’individuazione di cosa sia o meno “rifiuto” deve quindi non solo essere effettuata a partire dalla definizione, ma anche tener conto delle esclusioni previste dall’art. 185 e, soprattutto, dei criteri dettati dai nuovi articoli 184-bis e 184-ter rispettivamente per l’individuazione dei sottoprodotti (per i quali viene eliminata la definizione recata dal vigente art. 183) e per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Relativamente al modo in cui sono tracciati i rifiuti si ricorda che il decreto in parola provvede ad integrare e adattare gli articoli del D.Lgs. 152/2006, relativi agli adempimenti documentali, alla nuova normativa sulla tracciabilità dei rifiuti recata dal D.M. 17 dicembre 2009 con il quale è stato istituito il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

 

Il comma 6 infine prevede anche un premio di maggiorazione per i biocarburanti ottenuti a partire da quelli menzionati nel comma 5 e da biocarburanti di diversa provenienza: la maggiorazione va in tal caso calcolata sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

 

Con il comma 7 è stabilito il termine di sei mesi, dall’entrata in vigore delle presenti norme, per l’adozione del decreto interministeriale che deve quantificare le maggiorazioni previste dai commi 4 e 5. Il provvedimento prevede il concerto dei dicasteri dello sviluppo, dell’ambiente e delle politiche agricole.


 

Articolo 29-bis
(Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale)

 


1. Al fine di corrispondere all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, individua, senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:

a)  gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di cui al presente Titolo al fine di contribuire, in un’ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3;

b)  gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno a:

i. progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, ai biocarburanti di seconda generazione nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare;

ii. progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici;

iii. creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1;

iv. fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è istituito un fondo presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e i gas stabilisce le modalità con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilità.


 

 

L’articolo 29-bis risponde all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei diversi settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’articolo 3 dello schema in esame, promuovendo congiuntamente domanda e offerta di tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

A tal fine il comma 1 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di interventi e misure volti allo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. All’individuazione il Ministro dovrà provvedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base dei criteri di seguito elencati:

a)  coordinamento degli interventi e delle misure con le disposizioni recate dal Titolo in esame (artt. 21 - 29-bis), per contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3;

b)  sostegno, mediante gli interventi e le misure in oggetto (anche avvalendosi le risorse individuate al successivo comma), a favore di:

§      progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, relativi in particolare alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, ai biocarburanti di seconda generazione e di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare;

§      progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici;

§      creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione per la  realizzazione dei progetti di cui al I punto ;

§      fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

 

Per finanziare le suindicate attività il comma 2 dispone l’istituzione di un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico che sarà alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale nella misura, rispettivamente, di 0,02 c€/kWh e di 0,08 c€/Sm3.

Si ricorda che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) è un ente pubblico non economico che, in qualità di “ente tecnico della contabilità dei sistemi energetici", svolge la sua attività nei settori elettrico e del gas con competenze in materia di riscossione delle componenti tariffarie e di gestione ed erogazione di contributi pubblici. L’Ente svolge anche attività ispettiva nei confronti dei soggetti amministrati, in particolare distributori, venditori di elettricità e gas, sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello contabile e/o gestionale – bilancistico.

Svolge infine funzioni accessorie ed istruttorie per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas per i sistemi di perequazione generale e specifica, nonché per Autorità e Ministero dello sviluppo economico nelle materie a favore dei consumatori e delle associazioni di consumatori.

Spetta all’Autorità per l’energia elettrica e i gas fissare le modalità in base alle quali le risorse di cui al comma precedente trovano copertura sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, informando con cadenza annuale il Ministero dello sviluppo economico sulle disponibilità (comma 3).

 

Si osserva nella relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema che il prelievo sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas per incentivare interventi volti alla riduzione dei costi complessivi delle tecnologie è di entità modesta.

Il prelievo complessivo dovrebbe, infatti, generare un fondo di circa 20 milioni di euro per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e di circa 70 milioni di euro per gli interventi di sviluppo tecnologico ed industriale, corrispondente ad un onere di circa 4 euro/anno per una famiglia tipo.


 

 

Articolo 30
(Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili)

 


1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

3. Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini di:

a)  riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

b)  riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell’applicazione dei meccanismi di sostegno;

c)  utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;

d)  misura del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

4. A decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui allo stesso comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data è abrogato l’articolo 11 del decreto legislativo n. 387/03.


 

 

L’articolo 30 interviene in merito alla garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili prevedendone l’aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo – conformemente a quanto disposto dell’art. 15 della direttiva 2009/28/CE - secondo le modalità definite dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73.

Con il decreto-legge n. 73 del 2007[118] sono state adottate – con decorrenza 1° luglio 2007 - misure immediate per tutelare l’utenza in vista del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE di liberalizzazione del mercato elettrico. Il comma 5, in particolare, ha introdotto l’obbligo per le imprese di vendita di energia elettrica di fornire ai loro clienti finali informazioni sul mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia fornita nonché sull’impatto ambientale della stessa produzione, secondo modalità operative da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’AEEG. In attuazione di quanto disposto dal comma 5 è stato emanato il DM 31 luglio 2009 (Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione).

 

La finalità esclusiva della garanzia di origine è quella di consentire ai fornitori di energia elettrica di comprovare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico (comma 2).

Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non rileva invece ai fini:

§      del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

§      del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origine ai fini dell’applicazione dei meccanismi di sostegno;

§      dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;

§      della misura del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

 

Ai sensi del comma 4 i fornitori di energia elettrica, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto ministeriale che attua l’aggiornamento di cui al comma 1, possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine prevista dallo stesso comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data è abrogato l’articolo 11 del D.Lgs. 387/2003.

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5 della direttiva 2001/77/CE, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 387/2003 reca misure per garantire l’affidabilità della garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tali misure, in sintesi, prevedono che l'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile a fonti rinnovabili in impianti ibridi abbiano diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili». Il soggetto designato al rilascio della garanzia di origine è, come per i certificati verdi, il GSE. La stessa garanzia è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

Nella garanzia di origine è riportato il luogo in cui si trova l'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta anche l’indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal GSE. La garanzia di origine è rilasciata ai produttori dai quali viene utilizzata, affinché essi dimostrino che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.

L'emissione, da parte del GSE, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni che ne regolano il rilascio; a tali scopi, il GSE può disporre dei controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.

Il GSE rilascia la Garanzia di Origine (GO) “previa identificazione tecnica degli impianti” come specificato dal decreto MAP 24 ottobre 2005 (Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79).

La procedura per il rilascio - su richiesta del produttore - della garanzia d’origine è stata recentemente disciplinata dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008.


 

Articolo 31
(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati Membri)

 


1. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell’Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a)  gli accordi sono promossi allorché si verifica il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;

b)  l’onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è inferiore in misura stabilita negli accordi di cui al presente articolo, rispetto al valore medio ponderato dell’incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell’incentivazione dell’elettricità dalla fonte solare, riferiti all’anno precedente a quello di stipula dell’accordo;

c)  gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

d)  sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita per le finalità di cui all’articolo 36.

2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.


 

 

L’articolo 31 al comma 1 disciplina la possibilità di stipulare accordi internazionali per la promozione e la gestione con altri paesi UE di progetti comuni e di trasferimenti statistici a favore del nostro Paese di produzioni di energia rinnovabile.

Si ricorda che gli accordi con un altro Stato membro UE, mirati al trasferimento statistico di quote di energia prodotta da fonti rinnovabili da uno Stato all’altro rientrano tra le misure di cooperazione internazionale regolamentate dagli artt. 6-11 della direttiva 2009/28/CE, costituiscono dei veri e propri meccanismi di flessibilità nel raggiungimento dell’obiettivo nazionale e rappresentano una delle maggiori novità della direttiva. Infatti gli Stati membri potranno soddisfare l’obiettivo nazionale vincolante ricorrendo a trasferimenti contabili di quote da altri Stati membri anche indipendentemente dall’importazione fisica dell’energia da fonti rinnovabili. In sostanza gli Stati con minor potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili (o con minor supporto economico alle medesime) potranno raggiungere l’obiettivo nazionale ricorrendo a forme di cooperazione con altri Stati, dotati di maggior potenziale o di maggior capacità di supporto economico.

La direttiva individua quattro tipologie di misure di cooperazione:

-        progetti congiunti fra due o più Stati membri per la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili, anche col coinvolgimento di operatori privati.

-        progetti congiunti fra rispettivamente uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, anche col coinvolgimento di operatori privati, per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

-        schemi di sostegno finanziario congiunto di due o più Stati membri riguardanti la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili.

-        accordi con un altro Stato Membro, mirati al trasferimento statistico di quote di energia prodotta da fonti rinnovabili da uno Stato all’altro.

I predetti accordi possono essere stipulati nel rispetto dei seguenti criteri:

a)  gli accordi sono stipulati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;

b)  l’onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è inferiore in misura stabilita negli accordi rispetto al valore medio ponderato di incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell’incentivazione dell’elettricità dalla fonte solare, riferito all’anno precedente a quello di stipula dell’accordo;

c)  le modalità di stipula e di gestione degli accordi devono assicurare che l’energia oggetto del trasferimento statistico, o la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

d)  vengono stabilite misure atte ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita per le finalità indicate dall’articolo 36 dello schema.

 

La copertura dei costi per i suindicati progetti comuni e trasferimenti statistici sarà assicurata dalle tariffe dell’elettricità e del gas, sulla base di modalità fissate dall’Autorità per l’energia successivamente alla stipula di ciascun accordo (comma 2).


 

Articolo 32
(Progetti comuni con Paesi terzi)

 


1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, è incentivata l’importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi diversi dagli Stati membri dell’Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati con il Paese da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:

a)  il sostegno è effettuato mediante il riconoscimento, sull’energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l’elettricità è prodotta nel Paese terso, è di pari durata e di entità inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilità ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell’incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia,

b)  la produzione e l’importazione avviene con modalità tali da assicurare che l’elettricità importata contribuisce al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

c)  sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’elettricità importata per le finalità di cui all’articolo 36.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere stabilito, salvaguardando gli accordi già stipulati, un valore dell’incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell’incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.

3. Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 387/03 è abrogato.


 

 

L’articolo 32, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili, detta i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE sulla base di appositi accordi internazionali.

Gli accordi di importazione (effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico), dovranno conformarsiai seguenti criteri:

a)      il sostegno consiste nel riconoscimento, sull’energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo di pari durata e di entità inferiore rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie di impianti da cui l’elettricità viene prodotta nel paese terzo, in misura fissata negli accordi tenendo conto della maggiore producibilità ed efficienza degli impianti nei paesi terzi e del valore medio di incentivazione della fonti rinnovabili in Italia.

b)      le modalità di produzione e importazione devono assicurare che l’elettricità importata contribuisce al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;

c)      sono stabilite le necessarie misure che assicurino il monitoraggio dell’elettricità importata per le finalità di cui all’articolo 36.

 

Il comma 2 consente che con DPCM si possa stabilire un valore dell’incentivo diverso da quello previsto alla lettera a) del precedente comma, salvaguardando gli accordi già stipulati e contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell’incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.

 

Il comma 3 da ultimo dispone l’abrogazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003.

Il citato comma 4 stabilisce che, al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente con riferimento alla produzione di energia elettrica da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero proveniente da paesi che adottino strumenti di promozione e incentivazione delle FER analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministro delle attività produttive e il Ministero dell’ambiente ed i competenti ministeri dello Stato estero di provenienza dell’energia da FER.

 


 

Articolo 33
(Trasferimenti statistici tra le Regioni)

 


1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07, le regioni e le province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile.

2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo della regione che effettua il trasferimento.

3. Il raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna regione, richiamato al comma 1, e la disponibilità effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, è misurato applicando la metodologia di cui all’articolo 36, comma 5.

4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le regioni:

a)  possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all’articolo 31, comma 2;

b)  assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 168, della legge n. 244/07, e la programmazione in altri settori;

c)  promuovono l’efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali;

d)  emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti, di competenza degli enti locali, per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili;

e)  provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge n. 244/07, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della stessa legge n. 244/07, sulla base di quanto previsto all’articolo 36, comma 5.

6. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma 5, relative agli obiettivi intermedi successivi a quello del periodo 2011-2012, sia riscontrato il mancato conseguimento degli obiettivi in una o più regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna alla regione interessata un termine non inferiore a sei mesi per il conseguimento di detti obiettivi, anche con gli strumenti e le modalità di cui ai commi 1 e 4. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario incaricato di garantire il conseguimento degli obiettivi con gli strumenti e le modalità di cui ai commi 1 e 4.


 

 

L’articolo 33 prevede la possibilità per le Regioni di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07 (finanziaria 2008), senza pregiudizio in termini di conseguimento dell'obiettivo per la Regione trasferente (commi 1 e 2).

 

Il citato comma 167, come novellato dall’art. 8 del DL 208/2008[119], nell’ambito di disposizioni che regolano le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

 

Il comma 3 stabilisce che il raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna Regione e la disponibilità effettiva di energia da trasferire o da compensare, venga misurato secondo la metodologia prevista dall’articolo 36, comma 5, dello schema (cfr. la relativa scheda).

 

Ai sensi del comma 4, per il raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni:

a)  possono concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati UE e accordi con altri Stati UE per trasferimenti statistici, rispettando le condizioni e i limiti fissati dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 131/2003. Le regioni possono, inoltre, concorrere alla copertura degli oneri per i trasferimenti statistici di cui all’articolo 31, comma 2.

La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), all’art. 6, comma 2, consente alle Regioni di poter concludere con enti territoriali interni ad altro Stato intese, dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché nello svolgimento di attività di mero rilievo internazionale. Specifica, inoltre, che le Regioni non possono:

-        esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato;

-        assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato e che ledano gli interessi di Comuni, Province, Città metropolitane.

Sotto il profilo procedurale, il comma 2 dispone che la Regione dia comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali - e al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire entro trenta giorni (decorso tale termine, le Regioni possono sottoscrivere l’intesa).

Il comma 3 riconosce la facoltà di poter concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, finalizzati favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale. I limiti precisati dal comma 3 attengono:

-        al rispetto della Costituzione;

-        ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;

-        agli obblighi internazionali;

-        alle linee e agli indirizzi di politica estera italiana;

-        ai principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato.

Sotto il profilo procedurale, il comma dispone che ogni Regione debba comunicare tempestivamente al Ministero degli esteri ed alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali - l’esistenza di trattative in corso. Tali dicasteri informano anche i ministeri eventualmente competenti per materia. Al Ministero degli esteri viene riservata la facoltà di indicare i principi e i criteri da seguire, esercitando un ruolo di consulenza e collaborazione in caso di trattative svolte all’estero, previa intesa con l’ente. Concluso il negoziato, il testo dell’accordo così elaborato deve essere sottoposto alla valutazione di opportunità politica e di legittimità del Ministero degli esteri (sentita la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali), il quale può, a questo punto, conferire alla Regione i pieni poteri di firma ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

b)  assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 168, della legge n. 244/2007, e la programmazione in altri settori.

Il comma 168 prevede che entro i novanta giorni successivi al decreto di riparto previsto dal comma 167 (cfr. supra), le Regioni adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

c)  promuovono l’efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali;

d)  emanano indirizzi agli enti locali concernenti, in particolare, il contenimento dei consumi energetici e i procedimenti di loro competenza per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

e)  provvedono all’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità stabiliti dalle norme nazionali.

 

Al Ministro dello sviluppo economico compete - ai sensi dell’articolo 2, comma 169, della citata legge n. 244/2007 - la verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali, sulla base delle disposizioni dell’art. 36, comma 5, del presente schema (comma 5).

In base al citato comma 169 al Ministro dello sviluppo economico compete la verifica, con cadenza biennale dopo l’entrata in vigore delle norme di cui al comma da 167 a 172, delle misure adottate da ciascuna Regione, e della successiva comunicazione, mediante relazione, al Parlamento.

 

Il comma 6 dettate disposizioni per il rispetto degli obiettivi regionali definiti ai sensi dell’art. 2, comma 167, L. 244/2007, anche attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi.

In particolare, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi in una o più Regioni, riscontrato a seguito delle suddette verifiche relative agli obiettivi intermedi successivi a quello del periodo 2011-2012, alla Regione interessata viene assegnato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, un termine non inferiore a sei mesi per il conseguimento di detti obiettivi, anche con gli strumenti e le modalità previsti dai precedenti commi 1 e 4. Decorso inutilmente tale termine l’incarico di conseguire gli obiettivi, con gli strumenti e le modalità di cui ai citati commi, sarà affidato ad un apposito commissario nominato - ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003 - dal Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 8 del c.d. legge “la Loggia” detta norme attuative dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione, in materia di potere sostitutivo. Il comma 1, in particolare, facendo riferimento ai casi ed alle finalità previsti dall’articolo 120 della Costituzione, prevede la fissazione di un congruo termine per l’adozione degli atti "dovuti o necessari" da parte dell’ente interessato: tale termine viene fissato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario.

 


 

 

Articolo 34
(Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi)

 


1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento sono conteggiabili per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.

2. Per l’applicazione del comma 1 nell’ambito del presente provvedimento, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE, si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.


 

 

Il titolo VII dello schema di decreto legislativo (articoli 34 e 35) è dedicato alla sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi.

L’articolo 34, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2012, subordina la possibilità di conteggiare ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell’accesso agli strumenti di sostegno, al rispetto di determinati criteri di sostenibilità dei biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento. Per l’individuazione di tali criteri si rinvia all’emanando provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE, il cui recepimento è previsto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). La citata Direttiva riguardante le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio e sull’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra contiene disposizioni relative ai criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi. Allo stesso provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE si rinvia per il calcolo delle emissioni prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi.

 

La direttiva 2009/30/CE stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori e stabilisce, altresì, un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti.

Tale direttiva introduce nella Direttiva 98/70/CE il nuovo articolo 7-ter che stabilisce le percentuali progressive della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti.

Tali biocarburanti devono rispondere a determinati requisiti di sosteniblità:

-        non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità;

-        non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio,

-        non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica “Ambiente”, e al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

 

Il comma 2 fa riferimento all’allegato V della direttiva 2009/28, nel quale sono fissate le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili. Il comma in oggetto specifica che, nell’applicazione dello schema di decreto in esame, per il calcolo della riduzione di emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti e da bioliquidi si fa riferimento ai valori del carburante fossile indicati al punto 19 del citato Allegato V.

 

 


 

Articolo 35
(Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi)

 

1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE richiamata all’articolo 34, comma 1, ivi incluse le sanzioni.

2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi.

 

 

L’articolo 35 rinvia al già richiamato provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE (cfr. scheda relativa all’articolo 34) per quanto attiene alla verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

 

La direttiva 2009/30/CE introduce nella Direttiva 98/70/CE il nuovo articolo 7-quater detta disposizioni per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti. In particolare si prevede che gli Stati membri impongano agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter. A tal fine, si obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che: consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate; imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

 


 

 

Articolo 36
(Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti)

 


1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia perseguendo le seguenti finalità:

a)  assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti, secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia, e successive modifiche, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri;

b)  assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui al comma a) e il bilancio energetico nazionale;

c)  assicurare che il medesimo monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/07.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a:

a)  generare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo comma 1 sia in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia autonoma;

b)  stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

3. Il GSE provvede altresì a sviluppare ed applicare metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:

a)  stime delle ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell’efficienza energetica;

b)  stime dei costi e dell’efficacia delle misure di sostegno, con raffronto con i principali Paesi dell’Unione europea.

4. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, viene applicata per generare i dati necessari per misurare, ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali.

5. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata, approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale, viene applicata per generare i dati necessari per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell’articolo 2, commi 167 e 170, della legge 244/07.

6. Anche sulla base delle attività di monitoraggio di cui ai precedenti commi:

a)  il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;

b)  l Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3, all’aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui all’articolo 4 della medesima direttiva.

7. Entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto inerente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché inerenti l'efficienza energetica, con riguardo particolare a disponibilità, costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività svolte ai sensi del presente decreto.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 36 demandaal Ministero dello sviluppo economico il compito di integrare il sistema statistico in materia di energia entro i limiti delle risorse disponibili al riguardo, con la finalità di assicurare:

a)  il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1099/2008, concernente le statistiche dell’energia, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri;

Si osserva che alla lettera a), dopo le parole “coperti da fonti energetiche rinnovabili”, sarebbe opportuno sopprimere le parole “nei trasporti” dovute ad un refuso.

b)  la coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera a) e il bilancio energetico nazionale;

c)  che il suddetto monitoraggio consenta di stimare, per ogni Regione, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali .

 

Il comma 2 assegna al GSE l’organizzazione e la gestione di un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili - tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN (Sistema statistico nazionale italiano) e EUROSTAT (Ufficio statistico delle Comunità Europee) - che sia idoneo a:

a)  generare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi fissati dal comma 1 in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna Regione;

b)  stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.

Allo stesso GSE spetta altresì, ai sensi del comma 3, il compito di sviluppare ed applicare metodologie atte a fornire, con cadenza biennale stime relative:

§      alle ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell’efficienza energetica;

§      alle stime dei costi e dell’efficacia delle misure di sostegno, con raffronto con i principali paesi UE.

Si ricorda brevemente che il Sistema Statistico Nazionale italiano è stato istituito con D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Ne fanno parte gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni ed enti autonomi; delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni, delle Asl, delle camere di commercio; gli uffici statistici comunque denominati di amministrazioni od enti pubblici e di soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico.

L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee (EUROSTAT), istituito nel 1953 per soddisfare le richieste della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), raccoglie ed elabora dati dell'UE a fini statistici, promuovendo il processo di  armonizzazione dell'approccio statistico tra gli Stati membri. La sua missione è quella di fornire all'UE un servizio informativo statistico di elevata qualità. Con l’istituzione nel 1958 della Comunità Europea, è diventato una Direzione Generale della Commissione Europea. Il compito principale di EUROSTAT consiste nel mettere a disposizione della Commissione europea, dei settori politici, economici, delle istituzioni pubbliche e private, delle università, della stampa, dati statistici attendibili e comparabili.

 

I commi 4 e 5assegnano al Ministro dello sviluppo economico il compito di approvare, sulla base delle attività individuate dai precedenti commi 1 e 2:

§      entro il 31 dicembre 2011, la metodologia applicata, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, per generare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali ai fini delle comunicazioni alla Commissione europea;

§      entro il 31 dicembre 2012, la metodologia applicata, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, definiti in attuazione dell’art. 2, commi 167 e 170 della legge 244/2007. In questo caso per l’approvazione si richiede il concerto con il Ministro dell’ambiente e, per gli aspetti inerenti le biomasse, con il Ministro per le politiche agricole, nonché l’intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 167 cit., come novellato dall’art. 8 del DL 208/2008[120], nell’ambito di disposizioni che regolano le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea. Il comma 170 prevede che in caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall’invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

Il comma 6 prevede che, anche sulla base delle menzionate attività di monitoraggio:

§      il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come previsto dall’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;

§      il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente, trasmette alla Commissione europea la relazione prevista dall’articolo 22 della citata direttiva ed inoltre, nel caso in cui la quota di energia rinnovabile sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale fissata dall’articolo 3, comma 3 dello schema in esame, aggiorna il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili (art. 4 della direttiva).

 

All'ENEA viene  invece assegnato dal comma 7 il compito di trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia - entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni due anni - un rapporto sullo stato e sulle prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché sull'efficienza energetica. Il rapporto riguarderà in particolare: disponibilità, costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

Infine all'Autorità per l'energia spetta il compito di provvedere alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività svolte ai sensi del decreto in esame (comma 8).


 

 

Articolo 37
(Disposizioni specifiche per le ragioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

L’articolo 37 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del decreto legislativo in esame ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 


 

Articolo 38
(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto legislativo e le eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

L’articolo 38 al comma 1 prevede che all’aggiornamento degli allegati allo schema - che costituiscono parte integrante del provvedimento – si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Gli allegati sono 4: l’allegato 1 reca le Procedure di calcolo degli obiettivi; l’allegato 2 fissa Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali; l’allegato 3 definisce gli Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti; l’allegato 4 disciplina la Certificazione degli installatori.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui il comma 3 precisa che le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto in esame avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 prevede, infine, la trasmissione alla Commissione europea del presente decreto legislativo e delle eventuali successive modificazioni ed integrazioni, da parte del Ministero dello sviluppo economico, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

 

Il citato paragrafo stabilisce, infatti, che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.


 

Articolo 39
(Entrata in vigore)

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

L’articolo 39 fissa l’entrata in vigore del decreto in esame al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 10 novembre la Commissione europea ha presentato la comunicazione “Energia 2020” (COM(2010)639) con la quale sono definite le priorità d’azione energetica dell’UE nel prossimo decennio. La Commissione, tra l’altro, ritiene prioritario, entro il 2015, ammodernare e sviluppare la rete infrastrutturale energetica al fine di consentire alle linee elettriche di assorbire i volumi di energia rinnovabile previsti dagli obiettivi per il 2020 e trasmetterli fino alle zone di grande consumo. Al fine di sfruttare appieno il potenziale delle energie rinnovabili, inoltre, la Commissione considera necessario favorire la diffusione dei contatori e delle reti intelligenti.

Il 17 novembre la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2010)677) che individua le priorità dell’UE in materia di infrastrutture energetiche che dovrebbero consentire alla Commissione, entro il 2012, di individuare progetti di "interesse europeo" ai quali applicare specifici regimi autorizzativi e in materia di finanziamenti che ne favoriscano una più rapida progettazione e realizzazione.

Procedure di contenzioso

Con riferimento all’articolo 11 dello schema di D.Lgs, si segnala che il 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (p.i 2006/2378) contestandole la non completa attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edificientro il termine massimo consentito del 4 gennaio 2009.

In particolare, la Commissione contesta all’Italia di non aver soddisfatto, nel proprio ordinamento quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva, concernente l’obbligo di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile, né l’obbligo di garantire l’indipendenza degli esperti certificatori (art. 10). Inoltre, nell’avviso della Commissione, l’Italia non avrebbe finora adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria la cui potenza nominale è superiore a 12 kW per valutarne il rendimento, previsto dall’articolo 9 della medesima direttiva.

La Commissione ritiene che con l’abrogazione disposta dall’art 35 della L. 133/2008 delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, intese a dare piena attuazione al predetto art. 7 della direttiva 2002/91, in Italia non sia più vigente l’obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile.

Inoltre, l’articolo 9 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici contenute nel decreto 26 giugno 2009, secondo la Commissione, che consente al proprietario dell’immobile di optare per un’autocertificazione che dichiari l’edificio di classe energetica molto bassa, non consente in realtà ai consumatori acquirenti di valutare correttamente il rendimento energetico dell’edificio (art. 7, para 1, dir. 2009/33/CE) né fornisce le raccomandazioni per il miglioramento del rendimento formulate dall’esperto indipendente (art. 7, para 2, dir. 2009/33/CE).

 

 

 


 



[1]    Le fonti rinnovabili 2010 - Ricerca e innovazione per un futuro low-carbon, ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) 2010.

[2]    Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[3]    Tale quota è stata poi innalzata dal D.Lgs. n. 387/2003 (art. 4), che ne ha stabilito un incremento annuo dello 0,35% per il triennio 2004-2006, demandando a successivi decreti la fissazione degli ulteriori incrementi per i trienni successivi. Su tale norma è successivamente intervenuta la legge finanziaria 2008 (L. 244/07, comma 146 dell’art. 2), che ha fissato l’incremento annuo della quota minima d'obbligo, con riferimento al periodo 2007-2012, in 0,75 punti percentuali, prevedendo che gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

[4]    Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

[5]    Con il termine “scambio sul posto” si intende il servizio erogato dal GSE che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Il servizio consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete quando gli serve e comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e riprelevata successivamente).

[6]    Misure urgenti in materia di energia.

[7]     Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, attuata in Italia con il D.Lgs. 387/2003.

[8]    Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, attuata in Italia con il D.Lgs. 128/2005.

[9]    Il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia, in attuazione della direttiva 2009/28/CE ed della decisione della Commissione europea del 30 giugno 2009 (che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili), nel luglio 2010 è stato trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza.

      Il Piano è consultabile al link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/
PAN_Energie_rinnovabili.pdf.

[10]   Si ricorda che l’articolo 8-bis del decreto-legge 208/2008 ha novellato il comma 167 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, definisca con uno o più decreti la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea. Il comma 170 dell’articolo 2 della citata legge n. 244/2007 prevede invece che in caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168 (adeguamento da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dei propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo stabilito di cui al comma 167) ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dello stesso obiettivo di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall’invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all’articolo 8 (attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) della legge 131/2003.

[11]   Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. L’articolo 2 di tale direttiva contiene 31 definizioni relative al settore elettrico in generale.

[12]   Tali definizioni coincidono con quelle recate dall’articolo 2 della direttiva 2009/28/CE, lettere a)-e).

[13]   Tale definizione coincide con quella recata dall’articolo 2 della direttiva 2009/28/CE, lettera f).

[14]   Tale definizione coincide con quella recata dall’articolo 2 della direttiva 2009/28/CE, lettera g).

[15]   Tali definizioni coincidono con quelle recate dall’articolo 2 della direttiva 2009/28/CE, lettere h) e i).

[16]   D.M. 31 luglio 2009, recante Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.

[17]   Tale definizione coincide con quella recata dall’articolo 2 della direttiva 2009/28/CE, lettera k).

[18]   Per l’Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2%, per l’Italia la direttiva (all’allegato I, punto A) fissa un obiettivo al 2020 del 17%.

[19]   All’interno di tali grandezze, per calcolare il contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti rinnovabili per la Comunità o la quota di elettricità da fonti rinnovabili per il proprio paese, misurata due anni prima dell’anno in questione.

[20]   La situazione delle fonti rinnovabili in Italia - Lo scenario della direttiva 2009/28/CE, 15 aprile 2010, da www.gse.it.

[21]   Il Piano d’Azione Nazionale per le Rinnovabili e il monitoraggio dei risultati, Roma 19 ottobre 2010, reperibile su www.gse.it.

[22]   Tra i progetti di competenza statale si ricordano le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; le centrali per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; nonché gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. Tra i progetti di competenza regionale si ricordano, invece, gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW nonché gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma.

[23]   Di tali progetti si ricordano, in particolare, quelli relativi a: impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW; impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

[24]   Le citate definizioni riguardano:

b)  impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d) (di seguito riportata);

c)   mpianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

d)   centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.

[25]   La tabella A indica le seguenti soglie di potenza:

Fonte

Soglie di potenza

Eolica

60 kW

Solare fotovoltaica

20 kW

Idraulica

100 kW

Biomasse

200 kW

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

250 kW

 

[26]   Sul punto si rinvia alla scheda di lettura predisposta dal Servizio studi e disponibile al link http://www.camera.it/561?appro=39&I+titoli+abilitativi+all%27attivit%C3%A0+edilizia#approList.

[27]   www.semplificazionenormativa.it/media/96386/nota esplicativa scia 16 settembre 2010.pdf

[28]   Si veda ad es. F. Albanese, La SCIA non sostituisce la DIA regolata dal DPR 380/2001, al link http://lexambiente.it/urbanistica/184/6710-urbanistica-scia-e-normativa-edilizia.html

[29]   http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----settembre-/La-nuova-Scia--applicabile-in-materia-di-edilizia-I-motivi-del-no-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1006

[30]    http://www.geometri.im.it/portals/geometriim/images/default/doc%20home/
regione%20liguria%20-%20attivit%EF%BF%BD%20edilizia.pdf

[31]   http://www.rassegnastampa.comune.roma.it/View.aspx?ID=2010090616567171-1

[32]   La zona A) include “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

[33]   Al link www.camera.it/561?appro=188&Energia+geotermica#approList è contenuta una scheda di approfondimento sul D.Lgs. 22/2010 curata dal Servizio Studi.

[34]   Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. La delega è contenuta nell’articolo 27, comma 28.

[35]   Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

[36]   Tali norme tecniche specificano i requisiti di durabilità (inclusa la resistenza meccanica), di affidabilità e sicurezza dei collettori solari a liquido.

[37]   Il Solar Keymark è il risultato dell'elaborazione di uno schema di certificazione su base volontaria supportato dalla Federazione Europea Industria Solare Termico (ESTIF) e dalla Commissione Europea. Di fatto, si sta caratterizzando come il "passaporto europeo" per collettori e sistemi solari per il riscaldamento dell'acqua.

[38]   UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico).

[39]   Il CEI è l'Ente riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea preposto alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.

[40]   L'EA, European co-operation for Accreditation, è un’associazione non profit che riunisce gli Enti di Accreditamento riconosciuti a livello nazionale degli Stati appartenenti all’Unione europea o candidati a farne parte.

[41]   Si veda la definizione n) all’articolo 2 del presente schema di decreto legislativo.

[42]   Si veda la definizione m) all’articolo 2 del presente schema di decreto legislativo.

[43]   Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il DPR, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, è uno dei tre decreti attuativi del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. 311/2006.

[44]   Al link www.camera.it/561?appro=52&Certificazione+energetica+degli+edifici#approList è disponibile una scheda di approfondimento sulla certificazione energetica degli edifici.

[45]   Decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con i Ministri dell’ambiente e delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza unificata, che definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici in attuazione dell’articolo 6, comma 9, nonché gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni in attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. 192/2005.

[46]   per gli edifici residenziali.

[47]   per gli altri edifici (residenze collettive, terziario, industria).

[48]   Tale disposizione è stata prevista (attraverso la sostituzione del comma 1-bis dell'art. 4 del D.P.R. 380/2001) con il comma 289 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008. Il termine inizialmente era il 1° gennaio 2009, ed è stato successivamente rinviato prima al 1° gennaio 2010 dal D.L. 207/2008 (art. 29, comma 1-octies), convertito con modificazioni dalla L. 14/2009, e poi al 1° gennaio 2011 dal D.L. 194/2009 (art. 8, comma 4-bis), convertito con modificazioni dalla L. 25/2010 (A.C. 3210). Si segnala, inoltre, che il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, all’art. 18, comma 6, ha previsto, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, l’applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato III dello stesso decreto legislativo, relative alle “Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti” e al riconoscimento dei “Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”.

[49]   Per una trattazione dettagliata si rinvia al dossier del Servizio studi n. 203 del 21 giugno 2010 sullo schema di decreto n. 224, disponibile all’indirizzo internet http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Am0145.htm

[50]   Ai sensi del citato comma 2, nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo

[51]   D.L. 8 luglio 2010, n. 105, Misure urgenti in materia di energia, convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n. 129.

[52]   Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

[53]   Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

[54]   Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

[55]   Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[56]   Per la classificazione delle risorse geotermiche in base alla temperatura del fluido in risorse ad alta, media o bassa entalpia si rinvia all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 22/2010. In particolare, la geotermia a bassa temperatura o "a bassa entalpia" (quella caratterizzata da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90°C) è la forma di geotermia ideale per le applicazioni di piccola scala, connesse allo sfruttamento del sottosuolo come serbatoio termico dal quale estrarre calore durante la stagione invernale ed al quale cederne durante la stagione estiva.

[57]   Decreto del Ministro dello sviluppo economico contenente il regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

[58]   un anno per quanto concerne la specializzazione sugli impianti idrici e sanitari.

[59]   Legge 845/1978, legge-quadro in materia di formazione professionale.

[60]   due anni per quanto concerne la specializzazione sugli impianti idrici e sanitari.

[61]   Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

[62]   Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

[63]   Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, convertito in legge 26/2010.

[64]   Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Si veda, per approfondimenti, il documento del Ministero dello sviluppo economico reperibile al link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpR519pI.pdf.

[65]   La gestione della rete di trasmissione nazionale (alta ed altissima tensione) e l’attività di dispacciamento dell’energia elettrica sono attività riservate per legge allo Stato e affidate dal Ministero dello sviluppo economico in concessione alla società TERNA S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale. Le condizioni del servizio sono contenute nel Codice di trasmissione e di dispacciamento, adottato dal concessionario per obbligo normativo e approvato dal Ministero e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La gestione delle reti a media e bassa tensione e l’attività di distribuzione dell’energia elettrica sono ugualmente affidate dal Ministero dello sviluppo economico a imprese di distribuzione, individuate come concessionari unici a livello comunale. Il principale gestore italiano della rete di distribuzione è Enel Distribuzione.

[66]   Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili di cui alla Direttiva 2009/28/CE.

[67]   Relativamente alla mancata produzione eolica, ad esempio, si segnala la deliberazione ARG/elt 5/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che definisce le condizioni per il dispacciamento nel caso di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. In particolare vengono definite le modalità di remunerazione per la mancata produzione per gli impianti eolici soggetti a ordini di dispacciamento (riduzione della produzione) da parte di Terna al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico. Si segnala inoltre che sul tema l’AEEG ha effettuato una consultazione (chiusa il 30 giugno 2010), DCO 16/10 (Condizioni per il dispacciamento nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili: definizione dell'indice di affidabilità IA ai fini del calcolo della mancata produzione eolica), da cui è scaturita la delibera ARG/elt 112/10 che promuove l'integrazione della produzione da impianti eolici nel sistema elettrico e nel mercato, consentendo una più efficiente gestione della rete e minori costi per i clienti finali.

[68]   Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

[69]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[70]    D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

[71]   Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.

[72]   Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.

[73]   Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

[74]   Il Conto Energia 2011/2013 (o Terzo Conto Energia) disciplina le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel triennio 2011-2013. Il Conto Energia 2007/2010 (di cui al D.M. 19 febbraio 2007) sarà in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi del decreto-legge 105/2010 recentemente convertito dalla legge 129/2010 - si applicherà, alle condizioni indicate dal citato decreto-legge, anche agli impianti realizzati entro la fine del 2010 che entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011.

[75]   Come modificato dal comma 4 dell’art. 25 della L. 99/2009.

[76]   Il sistema di incentivazione tariffaria noto come “CIP 6”, introdotto con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, consiste in un incentivo a favore dei produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che, avvalendosi di una apposita convenzione di durata variabile (che può arrivare fino a 15 o 20 anni), inizialmente cedevano all’ENEL l’energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato; il prezzo di cessione viene stabilito in base al criterio del costo evitato, ferma restando la corresponsione di una quota incentivante specifica per tecnologia per otto anni a partire dalla messa in esercizio degli impianti. L’ENEL da parte sua recuperava la differenza di prezzo attraverso un’apposita voce di costo nella bolletta degli utenti. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 79/1999 (“decreto Bersani”) nei rapporti contrattuali in essere tra ENEL ed altri operatori nazionali è subentrato il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, che dal 1° gennaio 2001 ritira le “eccedenze” di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.

[77]   Il comma 3, art. 13 del D.Lgs. 387/2003 prevede che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. In attuazione di quanto disposto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dal comma 41 della legge n. 239/2004, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (GU n. 61 del 15 marzo 200). Il regime di ritiro regolato dalla deliberazione n. 34/05 – più volte modificato - ha trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire dal 1° luglio 2007, in applicazione alla legge n. 125/2007, hanno subito mutamenti tali da determinare la necessità di pervenire alla definizione di nuove condizioni per il funzionamento di tale regime. E’ stata quindi approvata la delibera n. 280 del 2007 (GU n. 284 del 6 dicembre 2007 n. 255) allo scopo di facilitare il ritiro dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da generazione distribuita, garantendo ai produttori maggiori certezze e procedure semplificate. Più recentemente con la delibera ARG/elt n. 48 del 2008 si è provveduto all’” Aggiornamento, per l'anno 2007, delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a seguito della decisione del Consiglio di stato sul ricorso in appello n. 4777/07”.

[78]   Si segnala, in proposito, la deliberazione 28 gennaio 2009 recante Determinazione del valore medio del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 per l'anno 2009 (Deliberazione ARG/elt 10/09 pubblicata nella GU n. 54 del 6 marzo 2009).

 

[79]   Tali disposizioni concernono la quota obbligatoria di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico (cfr. supra, nel testo).

[80]   Tale disposizione riguarda le modalità di incremento della quota obbligatoria di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico (cfr. supra, nel testo).

[81]   Sulle modalità di determinazione del valore dei certificati verdi (cfr. supra, nel testo).

[82]   Sulle modalità di determinazione del prezzo di mercato dei certificati verdi (cfr. supra, nel testo).

[83]   Sul diritto degli impianti entrati in funzione prima del 1° gennaio 2008 a mantenere i certificati verdi.

[84]   Sulle modalità di attribuzione dei certificati verdi agli impianti entrati in funzione prima del 1° gennaio 2008.

[85]   Sull’incentivazione degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili entrati in funzione prima del 1° gennaio 2008.

[86]   Sul rilascio dei certificati verdi, della durata di 15 anni, agli impianti di potenza media annua superiore a 1 MW.

[87]   Sulla tariffa fissa omnicomprensiva, per un periodo di 15 anni, agli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW.

[88]   Sui decreti attuativi della disciplina di incentivazione di cui ai commi 143-149 dell’art. 2 della legge 244/2007.

[89]   Sul diritto di cumulo degli incentivi per gli impianti entrati in esercizio dal 2009.

[90]   Sull’attribuzione all’AEEG di competenze in materia di tariffe.

[91]   Tali disposizioni concernono la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli.

[92]   Sulla incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica.

[93]   Sulla esenzione dalla quota minima di energia rinnovabile da immettere nella rete elettrica per coloro che importano da paesi UE elettricità prodotta da fonti rinnovabili

[94]    Decreti ministeriali del 24 aprile 2001 recanti, rispettivamente, Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che hanno istituito un sistema finalizzato alla promozione delle tecnologie energeticamente efficienti, in attuazione degli artt. 9 del D.Lgs. 79/1999 e 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000.

[95]   Delibera 213/04 recante Determinazione degli obiettivi specifici per l’anno 2005 di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 dei medesimi decreti.

[96]   DM 21 dicembre 2007 recante Revisione e aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, pubblicato nella GU 28 dicembre 2007, n. 300.

[97]   Il Rapporto è consultabile al link http://www.autorita.energia.it/allegati/pubblicazioni
/2sem2009TEE.pdf

[98]   «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

[99]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[100]I certificati bianchi sono titoli di efficienza energetica (TEE) rilasciati dal Gestore dei mercati energetici (GME) che attestano il conseguimento di risparmi di energia da parte dei distributori di energia elettrica e gas conseguiti attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica. Gli obiettivi di incremento della suddetta efficienza possono essere conseguiti dai distributori sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica - con conseguente emissione dei TEE- sia attraverso l’acquisto dei certificati da altri soggetti. L’acquisto e lo scambio di titoli è consentito all’interno del mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato e gestito dal GME.

[101]  Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.

[102]  Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.

[103]Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che gli obblighi connessi al servizio di distribuzione dell’energia elettrica includano quello di perseguire l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali, e gli obblighi connessi al servizio di distribuzione del gas naturale includano quello di perseguire l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, secondo obiettivi quantitativi e modalità da definirsi in successivi decreti ministeriali.

[104]Il D.Lgs. 20/2007, attuativo della direttiva 2004/8/CE (sulla promozione della cogenerazione), ha definito misure volte a promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica ed energia termica che, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore comporta: un risparmio economico dovuto al minor consumo di combustibile; una riduzione dell’impatto ambientale; minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico, derivanti dalla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza; la sostituzione di modalità produttive di calore poco efficaci e maggiormente inquinanti. Il provvedimento, oltre a confermare il regime di sostegno già previsto, consente l’accesso ai “titoli di efficienza energetica” (certificati bianchi), anche per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, disponendo, inoltre, una revisione dei criteri di assegnazione di detti titoli.

[105]Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 166.

[106]  Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[107]Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[108]Tale decreto non risulta ancora emanato.

[109]L’insediamento del commissario e dei subcommissari è avvenuto il 15 settembre 2009 a seguito del DM n. 20019 dell’11 settembre 2009 dell’Ufficio centrale di bilancio.

[110]http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201009/0922/html/08#100n1

[111]Nella risposta del Governo alla citata interrogazione Mariani viene ricordato che il Ministero dell'ambiente in collaborazione con la CDP ha appositamente progettato un programma accessibile tramite internet (cd. applicativo web), per rendere lo strumento di finanziamento veloce e fruibile, assicurando, nel contempo la gestione informatizzata delle fasi di raccolta delle domande, di istruttoria, di stipula, di erogazione e di rimborso e per consentire ai soggetti beneficiari di essere costantemente informati sullo stato della pratica di finanziamento.

[112]Dir. 08-05-2003, n. 2003/30/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

[113]D.Lgs 30 maggio 2005, n. 128, Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

[114]D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

[115]  Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[116]  D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

[117]L. 24 dicembre 2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[118]D.L. 18 giugno 2007, n. 73, Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 125.

[119]Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recanteMisure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, è stato convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

[120]Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recanteMisure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.