Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Professioni non regolamentate - A.A.C. 1934, 2077, 3131, 3488, 3917-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1934-A/XVI   AC N. 1934/XVI
AC N. 2077/XVI   AC N. 3131/XVI
AC N. 3488/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 388    Progressivo: 1
Data: 11/04/2012
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

 

11 aprile 2012

 

n. 388/1

Professioni non regolamentate

A.A.C. 1934, 2077, 3131, 3488, 3917-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

1934, 2077, 3131, 3488, 3917-A

Titolo

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

Data approvazione in Commissione

28 Marzo 2012

 

 


Contenuto

Il testo unificato delle proposte di legge C. 1934 e abb. reca una disciplina delle professioni non regolamentate.

Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.

L’articolo 1 definisce «professione non organizzata in ordini o collegi» l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

L’articolo 2 riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, disciplinate dall’articolo 3. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono.

Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

L’articolo 4 riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative. Esse pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa. Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, sul proprio sito internet devono rendere disponibili anche le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo di recepimento della cd. “direttiva servizi” (D.Lgs. 59/2010).

Il contenuto di tali elementi informativi è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5. Le associazioni professionali devono infatti assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a)  atto costitutivo e statuto;

b)  precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

c)  composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali;

d)  struttura organizzativa dell'associazione;

e)  eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;

f)   assenza di scopo di lucro.

Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l’onere informativo è aggravato e la conoscibilità è estesa ad altri elementi:

a)  codice di condotta;

b)  l'elenco degli iscritti;

c)  le sedi dell'associazione;

d)  la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;

e)  il possesso di un sistema certificato di qualità;

f)   le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

L’articolo 6 riguarda la promozione dell’autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni. La normativa tecnica UNI fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l’esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. La promozione dell’informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione di una norma tecnica UNI è compito del Ministero dello sviluppo economico.

Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

L’articolo 7 precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ed elenca i molteplici aspetti su cui può essere rilasciata un’attestazione, quali:

-      la regolare iscrizione del professionista all'associazione;

-      i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

-      gli standard qualitativi;

-      le garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore;

-      Il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

-      l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L’articolo 8 riguarda la validità dell'attestazione, che è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa, e il professionista che utilizza l'attestato rilasciato da un’associazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

L’articolo 9 riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Dal dicembre 2009 ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, che valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Con il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, dal 1° gennaio 2010 ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento, responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali.

Secondo l’articolo 10, la non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o contenute nell'attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

L’articolo 11 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L’11 giugno 2009 le Commissioni riunite II e X hanno iniziato l’esame delle proposte C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni. Il 18 maggio 2010 si è proceduto all’abbinamento della proposta di legge C. 3131 Buttiglione.

Nella seduta del 23 giugno 2010 le Commissioni hanno proceduto a separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate, riassegnando alla Commissione attività produttive le proposte C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova.

Nella seduta del 22 settembre 2010, la Commissione X ha proseguito l’iter dei provvedimenti citati. Il 16 novembre 2010 è stato nominato un Comitato ristretto che ha concluso i suoi lavori il 7 luglio 2011. Nella seduta del 20 luglio, la Commissione ha abbinato la proposta di legge C. 3917 Quartiani e adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Infine, nella seduta del 28 marzo 2012, la Commissione ha approvato il testo unificato che ha subito notevoli modifiche con l’introduzione di un numero rilevante di emendamenti.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno espresso un parere favorevole.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di introdurre la clausola di neutralità finanziaria.

La Commissione Lavoro ha espresso parere favorevole con l’osservazione di valutare l'opportunità di individuare eventuali misure in grado di rendere meno penalizzante il regime previdenziale dei professionisti di cui alla proposta di legge.

La Commissione Politiche dell’Unione europea ha espresso parere favorevole con l’osservazione di valutare l’opportunità di sopprimere, all’articolo 9, comma 1, la possibilità per le associazioni istituite dal provvedimento di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l'elaborazione della normativa tecnica UNI, potendo configurarsi un vantaggio competitivo non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attpro@camera.it

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