Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla contraffazione e la pirateria commerciale Doc. XXII, n. 12-16-A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 294 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 09/07/2010 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
9 luglio 2010 |
|
n. 294/1 |
Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla contraffazione e la pirateria commercialeDoc. XXII, n. 12-16-AElementi per l'esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
Doc. XXII n. 12-16-A |
Titolo |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale |
Data approvazione in Commissione |
9 giugno 2010 |
Il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 12 e n. 16, è diretto ad istituire una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale.
Il provvedimento nasce dall'esigenza di costruire un quadro conoscitivo certo e univoco sul fenomeno della contraffazione, poiché per contrastare la contraffazione è necessaria, anzitutto, una profonda conoscenza di detto fenomeno. Pertanto l’istituzione della Commissione di inchiesta si pone l’obiettivo di raccogliere dati fondamentali per combattere il fenomeno e di studiare le prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione applicata nei singoli Paesi membri dell'UE, allo scopo di creare una base di conoscenze utile per l’ammodernamento della legislazione, per il rafforzamento delle istituzioni impegnate nella lotta alla contraffazione, nonché per rispondere alle richieste dell'Unione europea in questo campo.
Il testo unificato si compone di cinque articoli.
L’articolo 1 prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte (cioè le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato) e delle merci usurpative (cioè le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale) in campo commerciale al fine di approfondire la loro conoscenza per poterli contrastare efficacemente e di studiare le buone prassi già sperimentate a livello europeo e la legislazione degli altri Stati membri dell’UE. Si consideri che le proposte originarie individuavano l’ambito dell’inchiesta facendo testualmente riferimento ai “fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale”, mentre, come detto, il testo unificato della Commissione fa riferimento ai “fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale”.
In particolare,
L’articolo 2 detta disposizioni concernenti la composizione e durata della Commissione,stabilendo che essa è costituita da ventuno deputatinominati dal Presidente della Camera in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
La durata della
Commissione coincide con quella della XVI legislatura.
L’articolo 3 definisce, in conformità
alla Costituzione ed alle previsioni regolamentari, i poteri della Commissione e i relativi limiti.
L’articolo 4 disciplina l’obbligo del segreto, prevedendo che i
componenti della Commissione, il personale addetto e ogni altra persona che
collabora con la medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui
all'articolo 3 che
L’articolo 5 detta, infine, specifiche
norme in ordine all’organizzazione interna,
prevedendo l’adozione di un regolamento interno e individuando le risorse di
cui
Nel corso dell’esame in sede referente si è verificata un’ampia convergenza e condivisione sull’opportunità di approvare il provvedimento in esame, in modo da costruire un adeguato quadro conoscitivo sul fenomeno della contraffazione per contrastarlo più efficacemente. Il testo unificato elaborato dal relatore e adottato quale testo base è nato dalla sintesi – con alcuni correttivi -delle due proposte iniziali ed è stato ampiamente condiviso dai componenti della Commissione sia di maggioranza sia di opposizione. Anche l’esame delle proposte emendative si è svolto in un clima di grande collaborazione, poiché la maggior parte degli emendamenti approvati, con il parere favorevole del relatore, portano la firma di deputati dell’opposizione.
Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia hanno
espresso un parere favorevole senza condizioni od osservazioni sul testo
unificato come risultante dall’esame degli emendamenti, mentre
Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive |
( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: AP0107a_0.doc