Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Efficienza degli usi finali dell'energia - Schema di D.Lgs. n. 172 - (art. 1, co. 3 e 5, L. 13/2007) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 172/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 150
Data: 15/01/2010
Descrittori:
ENERGIA   RISPARMIO ENERGETICO
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 13 DEL 07-FEB-07     

 

15 gennaio 2010

 

n. 150/0

 

 

Efficienza degli usi finali dell’energia

Schema di D.Lgs. n. 172
(art. 1, co. 3 e 5, L. 13/2007)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

172

Titolo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetiche recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE

Norma di delega

Legge 6 febbraio 2007, n. 13, art. 1, commi 3 e 5

Numero di articoli

6

Date:

 

presentazione

21 dicembre 2009

assegnazione

22 dicembre 2009

termine per l’espressione del parere

31 gennaio 2010

termine per l’esercizio della delega

4 aprile 2010

Commissioni competenti

X Attività produttive, XIV Politiche dell’UE (ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento)

 

 


Contenuto

Lo schema in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 115/2008, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.

Il provvedimento, volto a definire in maniera più puntuale il quadro delle misure destinate al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia individuato in precedenza dal D.Lgs. 115/2008, apporta modifiche al citato decreto legislativo finalizzate ad una maggiore semplificazione e ad una maggiore efficacia delle disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs.

Lo schema consta di sei articoli.

L’articolo 1 – che modifica l’art. 2, comma 1, lett, t) del D.Lgs 115/2008 (definizioni) - innalza da 10 a 20 MWe la soglia di potenza che definisce i sistemi efficienti di utenza, chiarendo che tale limite è riferito alla potenza “nominale” dell’impianto. In tal modo, il campo di applicazione della disciplina recata dall’art. 10 del D.Lgs. (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza) viene estesa ad un numero maggiore di impianti.

Ai sensi della lett. t) è definito «sistema efficiente di utenza»: il “sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”.

L’articolo, infine, precisa che i sistemi efficienti di utenza riguardano solo i collegamenti privati senza obbligo di connessione ai terzi.

Gli articoli 2 e 3 che modificano, rispettivamente gli artt. 3 e 4 del D.Lgs 115/2008, prevedono il coinvolgimento del Ministero dell’ambiente nell’approvazione con decreto dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e nelle decisioni concernenti il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica che il nuovo provvedimento ridenomina “Unità per l’efficienza energetica”. L’esercizio delle suddette funzioni è attualmente assegnato al solo Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 4, che modifica l’articolo 10, recante norme di semplificazione volte ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato dell'energia elettrica che ostacolano l'accesso alla rete elettrica dei sistemi efficienti di utenza,provvede a :

§      richiamare la futura attuazione della direttiva 2009/72/CE in materia di sistemi di distribuzione chiusi;

§      modificare il comma 1 dell’art. 10, precisando che nella definizione delle modalità di regolazione dei suddetti sistemi efficienti e delle modalità e dei tempi per la gestione dei rapporti contrattuali, affidata all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di deve tener conto principi del mercato e della concorrenza;

§      chiarire le modalità di regolazione dei sistemi efficienti di utenza da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG). In particolare con la modifica si precisa che – ai fini della regolazione dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento e degli oneri generali di sistema - il sistema efficiente di utenza viene trattato facendo esclusivo riferimento all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione, in modo da equiparare il trattamento dell’energia prelevata da un sistema efficiente di utenza a quello previsto per qualsiasi cliente;

§      prevedere da parte dell’AEEG l’estensione del regime di regolazione dell’accesso anche ai sistemi esistenti conformi ai requisiti richiesti per l’appartenenza alla fattispecie “sistema efficiente di utenza”.

L’articolo 5 interviene sull’articolo 11 del D.Lgs. 115/2008 provvedendo, in particolare:

§      a introdurre (lett. a)), tra le deroghe alle normative nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali consentite in merito alle distanze minime, anche la distanza dai confini della proprietà in cui è ubicato l’edifico;

§      a precisare in modo più puntuale i riferimenti all’art. 26, co. 1, della legge 10/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) contenuti nel comma 3 dell’articolo;

§         a precisare che le procedure semplificate di cui al comma 7 dell’articolo, relative all’autorizzazione degli impianti di cogenerazione, non incidono sulle esenzioni dall’autorizzazione ambientale contemplata dall’art. 249, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), in quanto le modalità autorizzative ivi previste sono già a carattere semplificato. Si precisa, inoltre, che la convocazione della conferenza dei servizi spetta all’amministrazione competente e non più alla regione;

§      alla correzione di errori materiali.

L’articolo 6 reca il coordinamento delle disposizioni in materia di procedure autorizzative previste dalla legge 99/2009 per gli impianti di cogenerazione con quelle di cui al D.Lgs. 152/2006. In particolare con la modifica introdotta all’art. 27, co. 20, della citata legge n. 99 si precisa che gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3MW, già esenti dall’autorizzazione ambientale, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività recata dagli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica sugli oneri finanziari, dalla relazione AIR e dalla relazione tecnico-normativa. Manca il parere della Conferenza unificata, che il Ministro per i rapporti con il Parlamento si riserva di trasmettere al Parlamento non appena acquisito.

Conformità con la norma di delega

La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2006 (L. 6 febbraio 2007, n. 13). Tale disposizione autorizza il Governo, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/32/CE, ad adottare disposizioni correttive ed integrative dello stesso decreto legislativo nel rispetto dei principi e dei decreti  direttivi fissati dalla medesima legge comunitaria.

Pertanto lo schema in esame, in conformità con la norma di delega, apporta correzioni al decreto legislativo 115/2008, di recepimento della direttiva 2006/32/CE, al fine di chiarire aspetti che potrebbero costituire un freno allo sviluppo dell’efficienza energetica e di introdurre elementi necessari allo sviluppo e alla promozione dei servizi energetici.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame può essere ricondotto alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, oggetto di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost.

 

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

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File: AP0098_0.doc