Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - A.C. 1441-ter-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1441-TER-A/XVI   AC N. 1441-TER/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 40    Progressivo: 1
Data: 22/10/2008
Descrittori:
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE   ENERGIA
IMPRESE     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo

Casella di testo: Progetti di legge
 


22 ottobre 2008

 

n. 40/1

 

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

A.C. 1441-ter-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

 


Il disegno di legge AC 1441-ter, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» è stato assegnato alla X Commissione in sede referente a seguito dello stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441, collegato alla manovra di finanza pubblica (recante «Disposizioni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica»). Nel corso dell’esame in Commissione sono stati soppressi l’articolo 3 (Distretti produttivi e reti di imprese), l’articolo 11 (Beni contraffatti) e l’articolo 22 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) e aggiunti 17 nuovi articoli.

L’articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione, reca una delega al Governo ad adottare, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese. I decreti sono finalizzati, in particolare, a definire:

§       forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, idonee alla costituzione di una rete d’impresa, cui possano aderire anche le imprese sociali;

§       requisiti per il riconoscimento delle reti, anche a livello internazionale, nonché di condizioni, modalità e limiti di adozione dei vincoli contrattuali;

§       definizione del regime giuridico delle reti d’impresa;

§       disciplina delle reti transnazionali;

§       costituzione di fondi di garanzia per l’accesso al credito delle reti  costituite all’interno dei distretti.

La disposizione, inoltre, estende alle reti d’impresa collocate all’interno dei distretti produttivi l’applicazione della disciplina normativa sui distretti medesimi introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, la quale viene contemporaneamente modificata nell’ottica della semplificazione amministrativa e di un maggiore coinvolgimento delle regioni. Infine, sono soppresse le disposizioni del DL n.112/98 che affidano le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale.

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di interventi di reindustrializzazione, promozione dell’inter-
nazionalizzazione
e dello sviluppo industriale.

I commi da 1 a 8 introducono una serie di norme volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di una approccio innovativo e sistematico, che ruota attorno all’accordo di programma quale strumento di regolamentazioneconcordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Le aree e i distretti in crisi in cui realizzare gli interventi sono individuati con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, al quale è affidato il coordinamento dell’accordo di programma, anche avvalendosi, a tal fine, dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti (ex Sviluppo Italia). L’Agenzia, sulla base di direttive emanate dal Ministro, provvede all’attuazione degli interventi agevolativi mediante i finanziamenti agevolati di cui alla legge 181/89, il cui regime (attualmente limitato alle sole regioni dell’Obiettivo 1) viene esteso a tutto il territorio nazionale.

Il comma 9 destina risorse all’attuazione di tre accordi di programma relativi alle aree di crisi di Ottana, Riva di Chieri e Acerra, le risorse.

Il comma 10 dispone che le risorse recuperatea seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92 e utilizzate per interventi a sostegno di giovani laureati, nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno e per la gestione delle quote di emissione di gas serra, ai sensi dell’art. 2, co. 554, della legge finanziaria 2008, siano destinate, in via prioritaria, ad interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in materia di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo all’operatività degli  Sportelli Italia e alle iniziative per il Made in Italy, di incentivi per l’attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di progetti di innovazione industriale (PII), di interventi nel settore delle comunicazioni in vista del G8 del 2009. Gli interventi sono realizzati a valere sulle risorse disponibili (accertate dal DM 28 febbraio 2008) (le medesime risorse sono destinate anche alle finalità indicate all’articolo 70-bis del provvedimento in esame).

Il comma 11, infine, estende l’ambito di operatività degli interventi a favore dei progetti di innovazione industriale (PII) alle aree dell’ICT, dell’industria aerospaziale e dell’ambiente.

L’articolo 5-bis, introdotto dalla Commissione,al comma 1 prevede che il Governo, attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, individui le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano è sottoposto all’approvazione del CIPE.

Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, il comma 2 reca una delega al Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per ilriordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione (limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

Il comma 4 assegna risorse al Fondo per le zone franche urbane, fino al limite annuo di 50 milioni di euro, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'utilizzo di tali risorse il CIPE provvede, sulla base di parametri socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane.

Il comma 5 provvede a sanare l’illegittimità costituzionale del comma 853, art. 1, della legge finanziaria per il 2007, nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 6 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dai Ministeri dell'industria, delle attività produttive e dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria.

Il comma 7, infine, dispone che nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente per l'esercizio della attività entro il perimetro delle strutture stesse regolarmente autorizzate, non costituiscono in alcuni caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

L’articolo 5-ter, introdotto dalla Commissione, interviene sulla vicenda relativa alla trasformazione della natura giuridica dei Consorzi agrari, stabilendo che il riconoscimento ai Consorzi della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda daglispecifici requisiti previsti al riguardo nell’art. 2513 del Codice civile (svolgimento dell’attività prevalentemente in favore dei soci e con l’apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo art. 2514 del Codice. Si ricorda che la normativa vigente (art. 2 della legge n. 410/1999) attribuisce ai Consorzi compiti di supporto all’attività agricola in generale, il che ha di fatto precluso loro la possibilità di ottenere il riconoscimento della mutualità prevalente sulla base delle disposizioni civilistiche vigenti. L’articolo proroga altresì a dodici mesi dalla entrata in vigore della legge il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2008) per l’adeguamento degli Statuti dei Consorzi alle disposizioni del codice civile, e detta disposizioni sulla revoca dell’autorizzazione alla continuazione dell’impresa per i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa.

L’articolo 6 modifica la legge31 marzo 2005, n. 56, recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell’ambito dell’Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione.

L’articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l’adozione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, sentito il parere delle commissioni parlamentari, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riguardo al coordinamento tra gli interventi di competenza statale e regionale) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore.

L’articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando dal 49% al 70% il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo che i fondi regionali confluiscano, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa e devolvendo i poteri concernenti l’utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico. Compete al Ministro dello sviluppo economico (che nel testo iniziale ne aveva solo facoltà) provvedere, con proprio decreto, all’integrazione della composizione di tale comitato.

L’articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest Spa.

L’articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale, inasprendone il quadro sanzionatorio. In particolare, la disposizione modifica la fattispecie di contraffazione dei marchi, introducendo il nuovo reato di usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); modifica altresì la fattispecie di introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l’ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (art. 474 c.p.).

In relazione a tali reati, vengono previste un’aggravante specifica (art. 474-bis) e la confisca obbligatoria dei beni (art. 474-ter c.p.); nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale. E’ inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari (art. 517-ter).

L’articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto alla contraffazione. In particolare, la disposizione:

§       estende alle indagini per i delitti di contraffazione, aggravati ai sensi dell’art. 474-bis c.p., la disciplina delle operazioni di polizia sottocopertura;

§       modifica la disciplina sanzionatoria dell’incauto acquisto da parte del consumatore: mentre quest’ultimo andrà incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria più contenuta rispetto all’attuale, l’acquirente che sia anche operatore commerciale vedrà confermata l’entità della sanzione amministrativa che sarà applicata “salvo che il fatto costituisca reato”.

L’articolo 13 dispone, ai commi da 1 a 4, una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005), con particolare riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti. Sinteticamente, la norma:

§       interviene sull’art. 120, per prevedere la possibilità di esperire l’azione di contraffazione - accanto all’azione di nullità – e la facoltà per il giudice di sospendere il processo. Tale disposizione si applica anche ai giudizi già in corso;

§       riscrive, facendo seguito a due sentenze della corte costituzionale (n. 170 del 2007 e n. 112 del 2008), le disposizioni (artt. 134 e 245) che attribuiscono alle sezioni specializzate la competenza in ordine ai procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale. Tali disposizioni si applicano anche ai giudizi già in corso, a meno che nell’ambito di essi non sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza;

§       circoscrive ulteriormente le ipotesi di esclusione dalla protezione accordata al diritto d’autore (art. 239).

I commi da 4-bis a 4-quinquies disciplinano il Consiglio nazionale anticontraffazione, di cui si prevede l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico. Al Consiglio, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo rappresentante e composto da varie Amministrazioni, sono assegnati  compiti di monitoraggio dei fenomeni di violazione dei diritti di proprietà industriale e proprietà intellettuale, di coordinamento (anche con omologhe strutture straniere) e di studio di misure di contrasto, nonché di sensibilizzazione delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori. Per la definizione delle modalità di funzionamento del Consiglio, senza oneri per la finanza pubblica, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 5,reca una delega al Governo per l’adozione, entro il 30 dicembre 2008, di disposizioni correttive o integrative del Codice della proprietà industriale,  anche al fine di armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria e internazionale.

L’articolo 13-bis, introdotto dalla Commissione, pone a carico dei gestori dei servizi dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni, l’obbligo di fornire informazioni complete e trasparenti, circa i costi attesi dai clienti in relazione a specifici profili di domanda, al fine di consentire agli utenti la valutazione e il confronto delle offerte, anche di altri gestori. Per l’attuazione della norma in esame il comma 2 rinvia a disposizioni regolamentari che dovranno essere predisposte dalle Autorità di settore.

L’articolo 13-ter, introdotto dalla Commissione, prevede iniziative a favore dei consumatori, dell’emittenza locale e della trasparenza dei prezzi. Il comma 1 integra le disposizioni dell’art. 81, comma 30, del DL n.112 del 2008, relativo al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, prevedendo che esso sia alimentato, limitatamente all’anno 2008, anche a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell’art. 148 della legge 388/2000). Sempre a valere sulle suddette risorse, il comma 2 dispone un incremento per il 2008 degli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale (di cui all’art. 52,co. 18, della legge 448/2001) pari a 33,8 milioni di euro.

L’articolo 15 reca una delega al Governo per l’adozione, entro il 30 giugno 2009, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare, per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessatee per stabilire le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti stessi (comma 1).

Il comma 2 detta i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo per l’esercizio della delega, riguardanti:

§       la dichiarazione dei siti aree di interesse strategico nazionale e dei livelli di sicurezza dei medesimi;

§       i benefici per residenti e imprese operanti nel territorio circostante il sito;

§       la sistemazione dei rifiuti radioattivi da parte dei produttori;

§       il potere sostitutivo del Governo;

§       l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, a seguito di un procedimento unico;

§       la validità automatica in Italia delle approvazioni di requisiti e specifiche tecniche degli impianti nucleari concesse dalle Autorità competenti dei Paesi UE;

§       gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione a carico degli esercenti le attività nucleari;

§       gli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione;

§       le modalità di costituzione di un fondo per il “decommissioning” da parte dei produttori di energia elettrica da nucleare;

§       le forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte.

Il comma 3 dispone che ai giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa riguardanti infrastrutture e insediamenti produttivi del settore energetico si applichino le norme processuali contenute nelCodice dei contratti pubblici(D.Lgs. 163/06, art. 246).

Il comma 4 prevede che alle fonti di produzione di energia nucleare sia assicurata la precedenza dal gestore della rete di trasmissione elettrica prevista dal D.Lgs. 79/99, immediatamente dopo le fonti rinnovabili.

L’articolo 16 demanda a una delibera del CIPE, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente, la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale (comma 1). Sempre con delibera del CIPE si provvederà inoltre, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, all’individuazione di criteri e misure destinati a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l’utilizzo dei suindicati impianti da parte di produttori di energia elettrica, da industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica e dalla Cassa depositi e prestiti, in quota minoritaria da definirsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 16-bis, introdotto dalla Commissione, reca misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico.

Il comma 1 individua nel gestore dei servizi elettrici (GSE) l’organismo chiamato a supportare le amministrazioni dello Stato nell’ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico.

I commi da 2 a 5 dispongono la soppressione del Fondo bombole metano, dell’Agenzia nazionale delle scorte petrolifere e della Cassa conguaglio per il settore elettrico, trasferendo la gestione delle loro attività (oltre che le risorse strumentali, finanziarie e di personale) alla Cassa conguaglio GPL (i primi due soggetti) e all’Acquirente unico (terzo soggetto), i quali succedono agli enti soppressi. Le attività di accertamento e verifica della Cassa conguaglio elettrica sono invece  trasferite al GSE.

I commi 6 e 6-bis prevedono che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico vengano ridefiniti compiti e funzioni di Sogin Spa, con il conferimento dei beni e rami di azienda a società del settore energetico in misura non inferiore al 20%. Il comma 6 bis, in particolare, prevede la decadenza del consiglio di amministrazione della società all’entrata in vigore della legge e la nomina, con DPCM da adottare entro i successivi 30 giorni, di un commissario e due vice-commissari per la Sogin Spa, in capo alla quale saranno comunque mantenuti transitoriamente gli attuali compiti e finanziamenti.

Il comma 7 introduce norme volte ad accelerare e assicurare l’attuazione dei programmi di efficienza e risparmio energetico, nei limiti degli stanziamenti a legislazione vigente, prevedendo l’elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario in materia,da trasmettere alla commissione UE. Il piano dovrà prevedere misure per il coordinamento e l’armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica; valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative; incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e centri commerciali; la definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti e apparecchiature con sistemi ad alta efficienza, estendendo anche l’applicazione dei certificati bianchi e prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi rotativi per il finanziamento nei settori dell’edilizia, dell’industria e dei trasporti.

I commi 8 e 8 bis recano disposizioni volte alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili prevedendo, in particolare:

§       la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e d’intesa con la Conferenza unificata, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, di norme, criteri e procedure standardizzate destinati alle amministrazioni ai fini dell’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione alla costruzione di impianti utilizzanti tali fonti, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10MWe ;

§       la destinazione da parte dei comuni di aree del proprio patrimonio per realizzazione di impianti fotovoltaici di erogazione di energia elettrica “in conto energia” e di servizi di “scambio sul posto” da cedere a cittadini che intendano usufruire degli incentivi del suddetto conto e sottoscrivere contratti di scambio con il gestore della rete.

Il comma 9 integra la disposizione del D.Lgs. 311/06 sul rendimento energetico nell’edilizia che riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili (sia sugli edifici che sugli impianti) se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali, precisando che tali quote millesimali sono quelle rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Il comma 10 integra le disposizioni (D.Lgs. 239/03, art.1-sexies) relative al procedimento amministrativo unico per la costruzione e l’esercizio delle reti di trasporto energetico, introducendo una misura di salvaguardia che prevede la sospensione di qualsiasi determinazione comunale relativa a domande di permessi di costruzione nelle aree potenzialmente impegnate a far data dalla comunicazione al comune interessato dell’avviso dell’avvio del procedimento e fino alla conclusione del medesimo. Tale misura perde comunque efficacia decorsi tre anni dal suddetto avviso. Il comma 10 prevede poi l’introduzione di due nuovi commi (4-qinquies e4-sexies) per effetto dei quali:

§       non è richiesta alcuna autorizzazione per gli interventi di riparazione, rimozione o sostituzione di componenti di linea sugli elettrodotti esistenti;

§       sono consentiti mediante denuncia di inizio di attività - che costituisce presupposto del provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera principale - purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici e con le norme in materia di elettromagnetismo, sia interventi sugli elettrodotti comportanti varianti non superiori ai 1500 m di lunghezza, utilizzanti il medesimo tracciato o che se ne discostino al massimo per 40 metri, sia varianti all’interno delle stazioni elettriche non comportanti modifiche della cubatura degli edifici. La denuncia deve essere presentata al MISE (ed in copia ai comuni), accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato, almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori. In caso di variante interessante aree sottoposte ad un vincolo, il termine decorre dal rilascio dell’atto di assenso. L’eventuale riscontro di assenza delle condizioni da parte del comune, che è tenuto ad informarne il Ministero, comporta il divieto di effettuazione dell’intervento previsto. Al termine dell’intervento è richiesto il rilascio di un certificato di collaudo attestante la conformità dell’opera al progetto presentato, da presentare al MISE.

Il comma 11inserisce tra gli interventi dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7/2002, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Il comma 12sostituisce l’articolo 46 del decreto-legge 159/2007 in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse. Il nuovo testo reintroduce, nella sostanza, la procedura prevista dall’art. 8 della legge n. 340/2000 (abrogato dal successivo comma 12-ter), apportandovi alcune rilevanti modifiche. Innanzitutto viene ampliato l’ambito relativo all’autorizzazione, che non riguarda solo la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ma anche le opere connesse o, per i terminali esistenti, il loro aumento di capacità. Analogamente a quanto già previsto dal vigente art. 46 viene disposto che l’autorizzazione venga rilasciata a seguito di procedimento unico e previa Valutazione di impatto ambientale. Viene, quindi, introdotto un termine massimo di 200 giorni dalla presentazione dell’istanza entro il quale dovrà concludersi il procedimento unico (termine che non era, invece, indicato chiaramente nell’art. 8 della legge n. 340 del 2000) e la previsione che l'autorizzazione sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e trasporti di adottare e aggiornare le relative condizioni economiche e tecnico-operative. Ulteriori modifiche riguardano gli impianti ubicati in area portuale, qualora la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del Piano regolatore portuale: in tal caso, la procedura statale di VIA considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione.

Il comma 13 sostituisce i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico. In particolare, viene stabilito che il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, consente lo svolgimento di attività di prospezione ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Ai sensi del nuovo comma 78, queste ultime sono autorizzate, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio statale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente per territorio, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati. L’autorizzazione - che ha effetto di variante urbanistica (nuovo comma 79) - è estesa anche alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, alle opere connesse nonché alle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, se dichiarate di pubblica utilità. Il nuovo comma 80 estende la disciplina del procedimento unico anche al permesso di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. La predetta concessione – oltre ad avere effetto di variante urbanistica (comma 82) - abilita alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, considerati di pubblica utilità (comma 81).

Il comma 13 stabilisce infine che le nuove procedure si applichino anche ai procedimenti in corso, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

Il comma 14 dispone la soppressione del Comitato centrale metrico, istituito dall'articolo 7 del RD 9 gennaio 1939, n. 206. Laddove per disposizione di legge o di regolamento sia obbligatoriamente richiesta l’acquisizione del parere tecnico di detto Comitato, ai sensi del comma 15 è consentito al Ministero dello sviluppo economico di chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari o ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.  Il comma 16 attribuisce al medesimo Ministero l’effettuazione di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dal nuovo regolamento approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2008, nonché di avvio e monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale, che sono effettuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni alle aree depresse secondo le procedure definite dall’art. 2, comma 554, della L. 244/07.

L’articolo 16-ter, introdotto dalla Commissione, istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA).

L'Agenzia - cui è attribuita autonomia tecnico-scientifica, regolamentare e gestionale (comma 3) - svolge, sulla base di linee guida indicate dal Governo e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare. Il Presidente è nominato - previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari - dal Presidente del consiglio dei ministri e dura in carica sette anni. La medesima procedura di nomina è prevista per gli altri quattro componenti dell’Agenzia, due dei quali vengono designati dal Ministro dell’ambiente e due dal Ministro dello sviluppo economico. L’articolo prevede quindi le modalità organizzative e di funzionamento dell’Agenzia, nonché l’allocazione delle risorse umane e strumentali per l’effettiva operatività dell’organo.

L’articolo 16-quater, introdotto dalla Commissione, reca misure volte ad incrementare l’efficienza del settore energetico.

I commi 1 e 2 affidano la gestione economica del mercato del gas in esclusiva al Gestore del mercato elettrico Spa (GME), che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, e concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

I commi 3 e 4 introducono disposizioni relative ai sistemi di garanzia a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori che operano nei mercati organizzati e gestiti dal GME.

I commi 5 e 6 mirano ad istituire l’Acquirente Unico anche nel settore del gas, ampliando i compiti in capo a quello operante nel settore elettrico. La società Acquirente Unico, ai sensi del comma 5, garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, sulla base degli indirizzi dettati dal Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 6-bis prevede l’adozione temporanea da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico, di misure volte all’ampliamento dell’offerta energetica e della concorrenza del mercato elettrico nelle aree caratterizzate da scarsa interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti, anche con strumenti quali l’acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale (Virtual Power Plant).

Il comma 7 dispone che, tramite un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi, sia definito un regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento (di cui al D.Lgs. n. 20/2007), da riconoscere per un periodo non inferiore a dieci anni sulla base del risparmio di energia primaria e assicurando che il valore economico del sostegno analogo a quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione Europea .

Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas, siano definiti i criteri per l’aggiornamento annuale della componente del prezzo di cessione CEC (Costo evitato di combustibile) relativamente al regime CIP 6/92.

Il comma 9 prevede la possibilità di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 con i produttori che volontariamente aderiscono. I meccanismi per la risoluzione anticipata sono disposti con decreti del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da agli aderenti devono essere inferiori a quelli attesi dal proseguimento delle Convenzioni medesime.

I commi da 10 a 14 intervengono in materia di metrologia legale, apportando una serie di modifiche in materia di contatori del gas. In particolare, viene stabilita in 10 o 15 anni, in base al tipo di misuratore, la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas installati presso le utenze domestiche. Le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori di gas sono fissati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, che assicura anche che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori.

L’articolo 16-quinquies, introdotto dalla Commissione, allo scopo di garantire il funzionamento dell’istituendo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), destina ai capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le somme assegnate all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

L’articolo 16-sexies, introdotto dalla Commissione, istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico. L’Agenzia è ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica, alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile, operante in piena autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L’ENES opera con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell’ENEA, conseguentemente soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati (entro 30 giorni) dal Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinati gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES.

Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell’innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione. Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita Convenzione tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell’Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo, che dovrà definire obiettivi, priorità, modalità di utilizzo delle risorse, tipologia dei soggetti esecutori, prevedendo in particolare:

§       la realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell’anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche che si possono prospettare;

§       la partecipazione a vari programmi internazionali sul nucleare e ad accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare;

§       la partecipazione ai progetti di promozione di tecnologie a basso contenuto di carbonio secondo l’Accordo Italia-Usa sui cambiamenti climatici del 2001 e la Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell’ambiente tra l’Agenzia Usa per la protezione dell’ambiente e il Ministero dell’ambiente.

Infine, al Ministro dello sviluppo economico è demandata l’attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e allo sviluppo di sistema elettrico (previste dal D.Lgs. 79/99 di liberalizzazione del settore elettrico e dal DM 8 marzo 2006), a garanzia della continuità delle iniziative già intraprese.

L’articolo 17-bis, introdotto dalla Commissione, modifica il Codice ambientale al fine di limitare l’applicazione delle procedure di VIA e VAS ai soli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

L’articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati) in materia di energia. La norma fa salve le previsioni in materia di competenza territoriale previste dall’articolo 25 della legge  481/95 istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, secondo il quale i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale dove essa ha sede.

L’articolo 18-bis, introdotto dalla Commissione, modifica il Codice ambientale, introducendo tra i progetti di competenza statale soggetti a procedure di VIA e VAS gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare. Inoltre, si limita la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma e si incrementa l’incentivazione della fonte eolica offshore, mediante l’innalzamento (da 1,1 a 1,6) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008.

L’articolo 22-bis introdotto dalla Commissione, prevede l’adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione con capacità limitata fino a 30 mc, entro il termine del 31 dicembre 2009.

L’articolo 22-ter introdotto dalla Commissione, interviene, in via transitoria, su materia delegata a normativa regolamentare, stabilendo che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti il fatturato da considerare come base imponibile per il calcolo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio vada inteso – per il solo 2009 - al netto delle accise. A copertura delle minori entrate per le camere di commercio, stimate in circa 1,5 milioni di euro, si prevede l’utilizzo delle economie derivanti dalla revoca delle agevolazioni della legge 488/92 (aree depresse).

L’articolo 31interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) e di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria.

Il comma 1 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuarenuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.A partire dal 2009, l’aggiornamento o l’individuazione potrà intervenire anche con cadenza annuale entro il 30 giugno.

I commi da 2 a 4 recano una delega al Governo per il riordino, senza nuovi oneri o maggiori oneri, del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria e per la soppressione dell’Istituto nazionale delle conserve alimentari.

L’articolo 31-bis, introdotto dalla Commissione, reca una delega al Governo per il riordino dell'Istituto per la promozione Industriale (IPI).

L’articolo 31-ter, introdotto dalla Commissione, prevede l’adozione della legge annuale per la promozione del mercato e la concorrenza, volta alla rimozione di ostacoli normativi o amministrativi all’apertura di mercati, alla promozione della concorrenza e alla tutelare dei consumatori. A tal fine il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell’Antitrust, anticipata (dal 30 aprile) al 31 marzo, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l’attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell’Antitrust; una o più deleghe al Governo; disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l’esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedente. Il disegno di legge governativo deve essere accompagnato da una relazione nella quale il Governo da conto della conformità dell’ordinamento interno ai principi comunitari in materia di concorrenza, dello stato di attuazione degli interventi previsti da precedenti leggi annuali per il mercato e la concorrenza e delle segnalazioni dell’Antitrust alle quali non abbia ancora dato attuazione, indicandone i motivi.

L‘articolo 70, al fine di implementare le funzioni della Sace Spa in tema di competitività ed internazionalizzazione dell’economia italiana, reca una delega al Governo per l’adozione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace Spa in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale, prevedendo la possibilità che due diversi organismi gestiscano le suddette attività e che altri investitori partecipino all’attività in regime di libero mercato, purché non in evidente conflitto di interessi.

L’articolo 70-bis, introdotto dalla Commissione, destina le risorse recuperatea seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92 (e utilizzate per interventi a sostegno di giovani laureati, nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno e per la gestione delle quote di emissione di gas serra ai sensi dell’art. 2, co. 554 della legge finanziaria 2008), ad interventi a garanzia dell’operatività della rete estera degli uffici dell’ICE, individuati dal Ministro dello sviluppo economico (le medesime risorse sono destinate anche alle finalità indicate all’articolo 5, comma 10, del provvedimento in esame).