Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico - Schema di DPR (art.1, D.L. n. 85/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 24 | ||||
Data: | 29/09/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economicoSchema n. 25 (DL n. 85/2008, art. 1)Elementi per l’istruttoria normativa |
Numero dello schema di regolamento |
25 |
Titolo |
Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico |
Presupposti normativi |
D.L. 16 maggio 2008, n.85 (articolo 1) |
Settore di intervento |
Ministeri |
Numero di articoli: |
25 |
Date: |
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trasmissione alla Camera |
18 luglio 2008 |
assegnazione |
23 settembre 2008 |
termine per l’espressione del parere |
23 ottobre 2008 |
Commissione competente |
I Affari costituzionali |
Rilievi di altre Commissioni |
V Bilancio (per le conseguenze di carattere finanziario, da formulare entro l’8 ottobre 2008) |
Lo schema di regolamento in esame ridefinisce
l’assetto organizzativo del nuovo Ministero dello sviluppo economico, al quale
l’articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
I precedenti Ministeri: a) il Ministero dello sviluppo economico.
Si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito all’inizio della XV legislatura nell’ambito di un generale riassetto delle amministrazioni statali disposto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (art. 1, co. 1, n. 6), assorbendo gran parte delle competenze dell’ex Ministero delle attività produttive (istituito dal D.Lgs 300/99), le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesioneattribuite in precedenza al Ministero dell’economia e delle finanze e la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Al Ministero sono state invece sottratte le competenze in materia di: commercio internazionale (trasferite al Ministero del commercio internazionale), in materia di imprenditoria femminile e turismo (trasferite alla Presidenza del Consiglio) e sui generi alimentari trasformati industrialmente. Con il DPR 14 novembre 2007, n. 225 (precedutodal DPR 20 settembre 2007, n. 187 di riordino degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ) si è provveduto alla riorganizzazione del Ministero prevedendone, in linea con quanto disposto dal DL n.181/06, l’articolazione in tre dipartimenti (Dipartimento per la competitività; Dipartimento per la regolazione del mercato e Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione), ciascuno articolato in quattro direzioni generali:
b) il Ministero del commercio internazionale è stato Istituito ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n.181/06,. Ad esso sono state assegnate lecompetenze in materia di commercio internazionale già attribuite al soppresso Ministero delle attività produttive, dal quale ha acquisito le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, relative alla:
- promozione, realizzazione e attuazione delle politiche per la competitività internazionale;
- promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie;
- definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero;
- definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza.
Dal punto di vista organizzativo, l’assetto del Ministero è stato delineato dal DPR 14 novembre 2007, n. 253che ne ha previsto l’articolazione in quattro Direzioni generali.
c) il Ministero delle comunicazioni.
Il Ministero delle comunicazioni, soppresso a seguito della riorganizzazione dei Ministeri operata dal D.Lgs. 300/99 (che lo aveva inizialmente incorporato nel Ministero delle attività produttive), è stato ricostituito dall'art. 6 del decreto-legge n.217/01.Al Ministero sono stati attribuiti funzioni e compiti dello Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria (ad eccezione delle funzioni in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito). Con il D.Lgs. 366/03è stata ridefinita l’organizzazione per aree funzionali del Ministero, mentre il relativo regolamento di organizzazione, approvato con DPR n. 176/2004, ha poi dettagliato le funzioni del segretariato generale e delle cinque direzioni del Ministero. Va inoltre ricordato che, secondo il testo unico sulla radiotelevisione (D.Lgs. 177/05), il Ministero esercita le competenze affidategli dal TU nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dal citato D.Lgs. 300/99.
Il provvedimento, composto di 25 articoli, prevede l’articolazione del nuovo Ministero dello sviluppo economico nei seguenti quattro dipartimenti (art. 1):
- Dipartimento per l’internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza;
- Dipartimento per l’energia;
- Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;
- Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane.
Viene
mantenuta
Dipartimento per l’internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza
Al Dipartimento competono le funzioni in materia di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale e dell’internazionalizzazione del sistema economico; tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione; tutela dei consumatori e tutela della concorrenza (art. 3).
Il Dipartimento si articola nelle seguenti cinque direzioni generali (articoli 4-9):
- d.g. per la politica e la proprietà industriale;
- d.g. per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica;
- d.g. per le PMI e gli enti cooperativi;
- d.g. per la politica commerciale;
- d.g. per la promozione e l’internazionalizzazione.
Oltre alle d.g. è previsto all'interno del Dipartimento il Nucleo degli esperti di politica industriale (art. 3 della L. 140/99), operante alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, nel quale rientrano anche due uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
Dipartimento per l’energia
Il Dipartimento esercita funzioni di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale, con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, trasporto, distribuzione ed uso dell’energia e al sostegno all’innovazione tecnologica (art.9).
Il Dipartimento si articola in 3 direzioni generali:
- d.g. per l'energia e le risorse minerarie;
- d.g. per le infrastrutture e la sicurezza energetiche;
- d.g. per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.
Due uffici di staff di livello dirigenziale non generale costituiscono articolazioni del dipartimento, presso il quale opera anche la segreteria tecnico-operativadi cui all’art. 22, co. 2, della legge 10/91 (artt. 10-12).
La segreteria tecnico-operativa opera con funzioni di consulenza e supporto nelle materie di competenza della Direzione ed è costituita da non più di dieci esperti scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni.
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Tra le competenze del Dipartimento rientrano la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e la verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica sociale e territoriale in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria (art. 13).
Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello direzioni generali (artt. 14-16):
- d.g. per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale;
- d.g. per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari;
- d.g. per l’incentivazione delle attività imprenditoriali.
Alle dipendenze dirette del Capo del Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 3, co. 5, D.Lgs 430/1997). Anche due uffici di staff di livello dirigenziale non generale costituiscono articolazioni del dipartimento.
Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane
Al Dipartimento sono attribuite le funzioni in materia di
promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comunicazioni, rilascio di titoli abilitativi, attività di pianificazione, controllo e vigilanza, ferma restando la competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; acquisizione di beni e d servizi direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti; cura degli affari generali e della gestione del sistema informativo; reclutamento e amministrazione del personale (art. 17).
Il Dipartimento si articola in cinque uffici di livello dirigenziale generale (artt. 18-21):
- d.g. per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
- d.g. per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
- d.g. per la regolamentazione del settore postale;
d.g. per gli affari generali e per le risorse umane;
- Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, che opera sotto la vigilanza del Dipartimento. L’istituto a sua volta si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale (art. 32-quater del D.Lgs 300/99).
Dotazione organica
L’art. 22 fissa le dotazioni organiche tramite rinvio alla allegata tabella A. La dotazione organica complessiva del dicastero, rideterminata ai sensi dell’art. 74 del DL 112/08, risulta di 3970 unità, 704 unità in meno rispetto all’organico dei tre dicasteri accorpati (4674 unità). I dirigenti generali scendono da 33 unità (20 del MISE, 4 del Ministero del commercio internazionale e 9 del Ministero delle comunicazioni) a 29 unità (di cui 7 con incarichi di studio e consulenza). Si riducono anche i dirigenti di seconda fascia, che passano dalle 245 unità a 208 unità (di cui 12 presso gli Uffici di diretta collaborazione). La contrazione dei contingenti dirigenziali comporta una economia di circa 4,5 milioni di euro.
Funzioni ispettive di consulenza di studio e ricerca
L’articolo 23 prevede la possibilità di attribuire fino a 7 incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti di prima fascia ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali e 2 incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. Per i dirigenti di seconda fascia previsti nella dotazione organica non incaricati della direzione di uffici dirigenziali è prevista, invece, l’attribuzione fino a 12 incarichi presso i suddetti uffici.
Uffici di livello dirigenziale non generale
L’articolo 24 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale (fino a 126 posti di funzione) e la definizione dei relativi compiti (compresi quelli dei 16 Ispettori territoriali) come previsto dalla L. 400/88, art. 4. comma 4-bis, lett. e) e dal D.Lgs 300/99 .
Disposizioni finali e abrogazioni
L’art. 25 stabilisce che si intende riferito al nuovo Ministero qualsiasi riferimento contenuto in atti normativi riportanti le denominazioni dei dicasteri in esso confluiti ai sensi del DL 85/08. Dispone, inoltre, l’abrogazione degli attuali regolamenti di riorganizzazione dei tre ministeri accorpati: DPR 14 novembre 2007, n. 225 (Ministero dello sviluppo economico); DPR 14 novembre 2007, n. 253 (Ministero del commercio internazionale); DPR 22 giugno 2004, n. 176 ( Ministero delle comunicazioni).
Oltre alla relazione illustrativa, allo schema in esame sono allegate la relazione tecnico-finanziaria, i pareri del Consiglio di Stato (24 luglio e 28 agosto 2008, con i relativi carteggi ministeriali), i pareri delle organizzazioni sindacali e il DPCM 24 giugno 2008 (concernente la ricognizione delle strutture trasferite).
Il provvedimento è volto ad adeguare la nuova struttura del Ministero dello sviluppo economico alle modifiche legislative introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che ha modificato l’organizzazione del Governo e dei Ministeri (in applicazione della legge 244/07 – legge finanziaria 2008 - art. 1 co. 376 e 377) prevedendo, in particolare:
- l’adozione di tre DPCMriguardanti: a)la ricognizione delle strutture trasferite (co. 8), cui si è provveduto con il decreto 24 giugno 2008; b) i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (co. 18); c) la definizione provvisoria degli uffici (co. 20). Come evidenziato nella relazione illustrativa, l’amministrazione non ha ritenuto di adottare tali ultimi provvedimenti in considerazione del fatto che la loro vigenza sarebbe stata assai ridotta (sei mesi al massimo), preferendo quindi (anche tenendo conto degli ulteriori adempimenti derivanti dall’articolo 74 del successivo decreto-legge n.112/2008, su cui v. oltre) “promuovere immediatamente l’adozione del regolamento definitivo”;
- il rinvio a regolamenti di organizzazione delegificanti, per la ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livellodelle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con il vincolo della riduzione pari almeno del 20% delle spese strumentali e di funzionamento previste per i Ministeri di origine e di destinazione (art. 16). I suddetti regolamenti devono essereadottati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 300/99 (il quale prevede che nei singoli ministeri l’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti, siano disciplinati, a loro volta, con regolamenti o decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 17, co. 4-bis della L. 400/88 (in base al quale i regolamenti sono adottati su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.Gli schemi di regolamento devono essere previamente trasmessi per l’espressione del parere di competenza al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine il Governo adotta comunque i regolamenti. Nella misura in cui dette disposizioni regolamentari presentino riflessi sull’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, devono essere sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
- una norma di invarianza finanziaria la quale stabilisce che il riassetto non determina variazioni del trattamento economico complessivo dei dipendenti trasferiti e di quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Si segnala, infine, l’art. 74 del decreto-legge 112/08, il quale prevede un ridimensionamento degli attuali assetti organizzativi delle amministrazioni statali e di determinati enti pubblici nazionali, al fine di conseguire una riduzione degli uffici dirigenziali (di livello generale e non) in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 %, sulla base di criteri orientati verso la concentrazione delle funzioni e l’accorpamento delle strutture. L’articolo prevede, inoltre, la facoltà di computare le riduzioni già apportate all’assetto dei ministeri dai regolamenti emanati in attuazione dell’art. 1, co. 404 ss, della legge finanziaria 2007 (per il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del commercio internazionale si tratta, rispettivamente, dei DPR 225/07, e 253/07).
La potestà regolamentare dello Stato è costituzionalmente fondata sulla riconducibilità della materia alla competenza esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.
L’art. 24 rinvia a un decreto di natura non regolamentare l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.
Si evidenzia che il testo è stato oggetto di vari rilievi di natura formale (mancata preventiva adozione dei DPCM previsti dall’articolo 1, commi 18 e 20, del DL n.85/2008) e sostanziale (in particolare duplicazioni e carenze di competenze) da parte del Consiglio di Stato (parere 24 luglio 2008). A seguito dei chiarimenti forniti dalle competenti amministrazioni (note 5, 7 e 8 agosto 2008), il Consiglio di Stato, nuovamente intervenuto sul provvedimento (parere 28 agosto 2008) ha mantenuto, in parte, le proprie osservazioni critiche.