Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico - Schema di D.Lgs. n. 26 - (art. 1, D.L. n. 85/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 26/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 23
Data: 29/09/2008
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DPR 197/2008   DL N. 85 DEL 16-MAG-08

Casella di testo: Atti del Governo29 settembre 2008                                                                                                                               n. 23/0

Uffici di diretta collaborazione
del Ministro dello sviluppo economico

Schema di DPR n. 26 (DL n. 85/2008, art. 1)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

n. 26

Titolo

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico

Presupposti normativi

D.L. 16 maggio 2008, n.85 (articolo 1)

Settore di intervento

Ministeri

Numero di articoli:

10

Date:

 

trasmissione alla Camera

18 luglio 2008

assegnazione

23 settembre 2008

termine per l’espressione del parere

23 ottobre 2008

Commissione competente

I Affari costituzione

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio (per le conseguenze di carattere finanziario, da formulare entro l’8 ottobre 2008)

 


Contenuto

 

Lo schema di regolamento in esame provvede a definire il nuovo assetto degli uffici di diretta collaborazione (con il Ministro e i sottosegretari)del nuovo Ministero dello sviluppo economico, al quale l’articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ha trasferito le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni(nonché le relative  risorse finanziarie, strumentali e di personale).

L’aggregazione dei preesistenti uffici di diretta collaborazione comporta, secondo la relazione tecnico-finanziaria ad esso allegata, un taglio di spesa con un risparmio del 21,02%.

Il provvedimento si compone di 10 articoli.

 

L’articolo 1 reca le definizioni.

L’articolo 2 indica il Ministro quale organo di direzione politica e individua gli uffici di diretta collaborazione (di seguito: uffici) di cui si avvale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo ad esso attribuite ai sensi degli artt. 4 e 14. Gli Uffici esercitano competenze di supporto al Ministro e di raccordo con l’amministrazione. Inoltre, prestano la loro collaborazione nella definizione degli obiettivi e nella elaborazione delle politiche pubbliche, nonché nella relativa valutazione e nelle connesse attività di comunicazione, con riferimento, in particolare, all’analisi dell’impatto normativo, dei costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.

Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:

-          l’Ufficio di Gabinetto;

-          la Segreteria tecnica del Ministro;

-          il Segretario particolare del Ministro

-          la Segreteria del Ministro

-          l’Ufficio legislativo;

-          l’Ufficio del Consigliere diplomatico;

-          l’Ufficio stampa;

-          il Servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;

-          le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L’articolo 3 definisce le funzioni di tutti gli uffici, delineandone le competenze, ad esclusione del Servizio del controllo interno (cui è dedicato l’art. 4). L’ufficio di Gabinetto (di livello dirigenziale generale) coadiuva il Capo di Gabinetto per l’esercizio delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro e può essere articolato in distinte aree organizzative; coordina i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato, cura inoltre l'esame degli atti per l'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e le risposte agli atti parlamentari di controllo e indirizzo riguardanti il dicastero e il seguito ad essi dato (co. 1). La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l’elaborazione e il monitoraggio delle politiche relative alle attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzo delle relative risorse finanziarie, nonché per la predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, in raccordo con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti. Promuove iniziative ed elabora  documenti, indagini e rapporti e cura l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e approfondimento scientifico (convegni, conferenze e tavole rotonde) (co 2). La segreteria del Ministro coordina gli impegni del Ministro, curandone l'agenda, la corrispondenza privata e i rapporti personali con gli altri soggetti pubblici: é diretta e coordinata dal Segretario particolare e dal Capo della Segreteria, che coadiuvano ed assistono il Ministro negli organismi a cui partecipa, adempiendo, su suo mandato, a compiti specifici (co. 3). L’ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari dell'Amministrazione, garantendo la valutazione dei costi, la qualità del linguaggio, l’applicabilità delle norme e l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolazione, lo snellimento e la semplificazione della normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e di iniziativa parlamentare, cura il raccordo con l’attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio e le altre amministrazioni interessate, anche per l’attuazione di norme UE. Sovrintende, al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. L’ufficio del Consigliere diplomaticosvolge attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici, curando la rassegna stampa con riferimento alle competenze del Ministero e promuove iniziative editoriali. Il capo dell’ufficio svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

L’articolo 4 individua le funzioni del Servizio di controllo interno che, in particolare:

-    svolge attività di controllo strategico, valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate, verificando l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

-    coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale (ex art. 14, D.Lgs. n. 165/01) per  la definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

-    fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure in materia di responsabilità dirigenziale;

-        svolge analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative per evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

La direzione del Servizio è affidata ad un organo collegiale composto da tre componenti (in carica per tre anni). Il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica (D.Lgs. 322/89) e si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero. Opera in coordinamento con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni statali (DPR 315/06) e con le altre strutture interne di controllo. Ha accesso agli atti e ai documenti nelle disponibilità dell’amministrazione.

L’articolo 5 stabilisce la complessiva dotazione di personale degli uffici (270 unità), le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti) e le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.Il personale degli uffici può essere costituito da dipendenti del Ministero, da altri pubblici dipendenti, o – entro il limite del 20% del suddetto contingente - da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato da esperti e consulenti anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa. Inoltre, nell'ambito del contingente complessivo, continua ad essere prevista la possibilità di individuare fino a 10 posizioni di funzioni dirigenziali di seconda fascia, per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione escluse le due unità di qualifica dirigenziale di seconda fascia assegnate al Controllo interno. L’incarico di livello dirigenziale generale di cui all’art. 3, co. 1, (Ufficio di Gabinetto) ed altri eventuali incarichi dirigenziali generali sono conferiti nei limiti della dotazione dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni ed enti e organismi pubblici assegnato ad uffici di diretta collaborazione è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo. L'art. 5 prevede, infine, l'applicazione dell'art. 1, co. 24-bis, del DL n. 181/06, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro. Si intendono comeaggiuntive le posizioni di vertice di ciascun ufficio(Capo di Gabinetto, Capo dell’Ufficio legislativo; Capo della segreteria particolare del Ministro ecc).

L’articolo 6 fissa i requisiti, i criteri di individuazione e la durata in caricadei responsabili degli uffici:

-          il Capo di Gabinetto é nominato fra persone, anche estranee alla PA, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

-          il Capo della segreteria tecnica é nominato fra Consiglieri parlamentari, magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla PA, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, tenuto conto dei titoli professionali, culturali e scientifici e dell’esperienza;

-          il Segretario e il Capo della segreteria del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla PA, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro;

-          il Capo dell'ufficio legislativo é nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla PA, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa;

-          alla direzione dell’Ufficio di consigliere diplomatico è chiamato un consigliere diplomatico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri;

-          il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro é nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, con specifica capacità ed esperienza nel campo della comunicazione, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

I “capi” degli uffici sono nominati dal Ministro per un periodo massimo pari alla durata effettiva del mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata in caso di cessazione del rapporto fiduciario.

L’articolo 7 definisce il trattamento economico dei responsabili degli uffici rinviando, per la relativa determinazione, alle modalità stabilite dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e prevedendo la corresponsione di un trattamento onnicomprensivo articolato in una voce retributiva fondamentale e in un emolumento accessorio, variamente rapportati – in relazione ai diversi incarichi - ai corrispondenti trattamenti dei dirigenti del Ministero.

L’articolo 8 concerne la dotazione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, a ciascuna delle quali, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate - al di fuori del contingente complessivo di cui all'art. 5, co. 1 - fino ad un massimo di otto unità, scelte tra i dipendenti del Ministero o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. I capi delle segreterie sono scelti dai sottosegretari anche fra estranei alla PA.

L’articolo 9 individua le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio (trattamenti economici individuali e indennità per il personale degli uffici; spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato; acquisto di beni e servizi per ogni altra spesa occorrente per le esigenze degli uffici), nonché delle risorse umane e strumentali di cui è responsabile il Capo di Gabinetto. Disciplina, inoltre, l'assegnazione agli Uffici di unità aggiuntive del Ministero per i servizi di supporto, la cui percentuale rispetto al contingente complessivo degli Uffici non può superare il 10%.

L’articolo 10 abroga le norme regolamentari relative agli uffici di diretta collaborazione dei tre Ministeri accorpati (DPR 187/07; DPR 175/07 e DPR 258/01). Infine introduce la clausola dell’invarianza della spesa.

 

Relazioni allegate

 

Oltre alla relazione illustrativa, allo schema in esame sono allegate la relazione tecnico-finanziaria, i pareri del Consiglio di Stato (24 luglio e 28 agosto 2008, con i relativi carteggi ministeriali), i pareri delle organizzazioni sindacali e il DPCM 24 giugno 2008 (concernente la ricognizione delle strutture trasferite).

 

Presupposti normativi

 

Il provvedimento è volto ad adeguare la nuova struttura del Ministero dello sviluppo economico alle modifiche legislative introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che ha modificato l’organizzazione del Governo e dei Ministeri (in applicazione della legge 244/07 – legge finanziaria 2008 - art. 1 co. 376 e 377). Per quanto concerne, in particolare, gli uffici di diretta collaborazione, il comma 17 prevede una riduzione degli oneri per i contingenti di personale assegnati agli uffici presenti nelle strutture modificate per effetto del suddetto decreto non inferiore al 20% rispetto al limite di spesa complessivo riferito all’assetto precedente; mentre il comma 22 prevede una motivazione più puntuale per il diniego al collocamento fuori ruolo o in aspettativa di alcune tipologie di dipendenti pubblici (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti e personale apicale di regioni ed enti locali) chiamati a far parte degli uffici di staff.

Il DL n.85/2008 ha previsto, inoltre:

-        l’adozione di tre DPCMriguardanti: a)la ricognizione delle strutture trasferite (co. 8), cui si è provveduto con il decreto 24 giugno 2008; b) i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (co. 18); c) la definizione provvisoria degli uffici (co. 20). Come evidenziato nella relazione illustrativa, l’amministrazione non ha ritenuto di adottare tali ultimi provvedimenti in considerazione del fatto che la loro vigenza sarebbe stata assai ridotta  (sei mesi al massimo), preferendo quindi (anche tenendo conto degli ulteriori adempimenti derivanti dall’articolo 74 del successivo decreto-legge n.112/2008, su cui v. oltre) “promuovere immediatamente l’adozione del regolamento definitivo”;

-        il rinvio a regolamenti di organizzazione delegificanti, per la ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livellodelle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con il vincolo della riduzione pari almeno del 20% delle spese strumentali e di funzionamento previste per i Ministeri di origine e di destinazione (art. 16). I suddetti regolamenti devono essereadottati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 300/99, il quale prevede che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, l'assegnazione di personale e relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, siano regolati dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 29/93, le cui disposizioni sono ora contenute nell'art. 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il comma 2 dell’art. 14 demanda l’istituzione e la disciplina dei suddetti uffici a regolamenti di delegificazione da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal D.Lgs. 29/93, nonché nel rispetto di ulteriori criteri. Gli schemi di regolamento devono essere previamente trasmessi per l’espressione del parere di competenza al Consiglio di Stato e alle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine il Governo adotta comunque i regolamenti. Nella misura in cui dette disposizioni regolamentari presentino riflessi sull’organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, devono essere sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

-        una norma di invarianza finanziaria la quale stabilisce che il riassetto non determina variazioni del trattamento economico complessivo dei dipendenti trasferiti e di quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

 

La potestà regolamentare dello Stato è costituzionalmente fondata sulla riconducibilità della materia alla competenza esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

 

Formulazione del testo

Si evidenzia che il testo è stato oggetto di taluni rilievi di natura formale (mancata preventiva adozione dei DPCM previsti dall’articolo 1, commi 18 e 20, del DL n.85/2008) e sostanziale da parte del Consiglio di Stato (parere 24 luglio 2008). A seguito dei chiarimenti forniti dalle competenti amministrazioni (note 6 e 11 agosto 2008), il Consiglio di Stato, nuovamente intervenuto sul provvedimento (parere 28 agosto 2008) ha tuttavia ribadito parte dei rilievi in precedenza espressi (in particolare, ha sottolineato l’opportunità che la segreteria del Ministro sia coordinata da un solo soggetto).