Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico - Schema di DPR n. 26 - (art. 1, D.L. n. 85/2008)
Riferimenti:
SCH.DEC 26/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 23
Data: 29/09/2008
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
DPR 198/2008   DL N. 85 DEL 16-MAG-08


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Atti del Governo

Uffici di diretta collaborazione
del Ministro dello sviluppo economico

Schema di DPR n. 26

(art. 1, D.L. n. 85/2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 23

 

29 settembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0010.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

Contenuto del provvedimento  7

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 1)17

§      L. 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 14)18

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 7)19

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 5)20

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4, 14, 19, 21, 23)21

§      D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315 Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato  28

§      D.P.R. 17 settembre 2007, n. 175 Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale  31

§      D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187 Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico  38

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

L’introduzione di una specifica disciplina degli uffici di diretta collaborazione (comunemente indicati anche come uffici di staff) si colloca nel quadro del più complessivo procedimento di riforma del pubblico impiego e della dirigenza e della precisazione della separazione tra politica e amministrazione che ha caratterizzato la pubblica amministrazione italiana a partire dagli anni ‘90 del secolo, prendendo le mosse dalla L. 142/1990, per arrivare – attraverso il D.Lgs. 29/1993 – al più compiuto assetto della materia ora confluito nel D.Lgs. 165/2001[1]. Il principio di separazione tra politica e amministrazione viene poi declinato nel diverso principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, per le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 4, co. 4, D.Lgs. 165/2001).

La più precisa attribuzione agli organi di governo del compito di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché di verificare la rispondenza agli indirizzi impartiti dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione (art. 4, co. 1, D.Lgs. 165/2001) ha infatti determinato un adeguamento del ruolo e della disciplina degli uffici destinati a svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica. In questo contesto. l’art. 14 del D.Lgs. 29/1993 (ora art. 14 del D. Lgs. 165/2001) e l’art. 7 del D.Lgs. 300/1999 dispongono che per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamento di organizzazione delegificante)[2]. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati, nei limiti stabiliti dai menzionati regolamenti:

§         dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;

§         collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

§         esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

L’art. 14 prevede inoltre che con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, sia determinato senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

I regolamenti relativi agli uffici di diretta collaborazionedei vari Ministeri presentano una impostazione sostanzialmente similare (pur con le inevitabili differenze di dettaglio dovute anche alle diverse caratteristiche dei Ministeri). Essi dispongono relativamente all’articolazione degli uffici di diretta collaborazione, alle funzioni di tali uffici, ai responsabili e al personale di tali uffici (di cui viene fissato un contingente massimo), al trattamento economico di tale personale, alle modalità di gestione. Alcune specifiche disposizioni disciplinano il personale delle segreterie dei sottosegretari di Stato e dell’ufficio e delle segreterie dei vice Ministri (ove presenti). Generalmente si prevede un limite percentuale (rispetto al contingente complessivo di personale) entro cui è possibile avvalersi di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Il DL 181/2006 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), che ha inoltre introdotto un periodo all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. In base a tale disposizione, che sembra aver disposto una sorta di “spoils system” per il personale degli uffici di diretta collaborazione, nel caso di formazione di un nuovo Governo si avrebbe la cessazione di tutte le forme di utilizzazione del personale previste dall’art. 14, comma 2 disposte dal precedente Governo, ove non intervenga un provvedimento di espressa conferma da parte del nuovo Ministro.

 

Si segnalano, infine, le disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione recate dal Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244),all’art. 1, commi 17, 22 e 22-bis.

 

In particolare il comma 17 reca una disposizione di contenimento della spesa, analoga a quella prevista dal comma 16, con riferimento alla ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello dei Ministeri interessati dal decreto in esame, prevedendo che gli oneri per i contingenti di personale assegnati agli uffici di diretta collaborazione di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari di Stato presenti nelle strutture che abbiano subito modificazioni per effetto del decreto-legge 85/08 debbano essere ridotti in misura pari ad almeno il 20 per cento del limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 22 reca, invece, due modifiche testuali alla disciplina in tema di uffici di diretta collaborazione contenuta nell’art. 13 del DL 217/2001 di modifica del D.Lgs. 300/99.

L’art. 13 del D.L. 217/2001[3], nel ribadire che gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio[4], possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dell’autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale, ha introdotto una specifica disciplina per il collocamento in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita dei dipendenti di enti territoriali o ad ordinamento autonomo, dei magistrati e avvocati dello Stato, nonché del personale di livello dirigenziale o apicale delle regioni e degli enti locali. In particolare, si prevede che:

-        i dipendenti incaricati, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l’intera durata dell’incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato;

-        i contingenti numerici eventualmente previsti dagli ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati che ostino al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento;

-        per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative.

 

In dettaglio il  citato comma 22:

§      estende al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri la disciplina prevista dall’art. 13 per l’attribuzione di incarichi di diretta collaborazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche; come anticipato, nella precedente formulazione l’art. 13 richiamava esclusivamente gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio;

§      richiede una motivazione più puntuale per il diniego da parte dell’amministrazione di appartenenza del collocamento fuori ruolo o in aspettativa di alcune tipologie di dipendenti pubblici (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti e personale apicale di regioni ed enti locali) chiamati a far parte degli uffici di diretta collaborazione; in base alla nuova formulazione della disposizione, le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di collocamento fuori ruolo o in aspettativa devono, infatti, essere “specifiche”, oltre che motivate.

Il comma 22 ribadisce inoltre l’applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell’art. 13 del D.L. 217/2001.

Il comma 22-bis, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del comma 22 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

 


 

Contenuto del provvedimento

Lo schema di regolamento in esame provvede a definire il nuovo assetto degli uffici di direttacollaborazione con il  Ministro e i sottosegretari del nuovo Ministero dello sviluppo economico al quale, in applicazione del DL 16 maggio 2008, n. 85[5], sono stati accorpati i dicasteri del commercio internazionale e delle comunicazioni.

 

 Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 376 e 377) pur non avendo disposto la soppressione del Ministero dello sviluppo economico[6] ha inciso sull’assetto delle sue competenze in quanto nel Ministero sono confluite - unitamente alle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale - le competenze dei dicasteri del commercio internazionale e delle comunicazioni che di conseguenza sono stati soppressi.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di regolamento in esame si ricorda come il citato DL 85/087, ai fini di una sollecita riorganizzazione del nuovo Ministero abbia previsto l’adozione di tre DPCM riguardanti:

a) la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8), cui si è provveduto con il decreto 24 giugno 2008;

b) i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18);

c) la definizione provvisoria degli uffici (comma 20).

Quest’ultimo provvedimento è stato ritenuto scarsamente utile e pertanto non è stato adottato sia in considerazione della sua breve  vigenza (sei mesi al massimo) che  dei limiti derivanti dalla natura non normativa del DPCM previsto che non consentiva l’adozione di misure di organizzazione rispondenti ai fini  perseguiti con l’accorpamento di funzioni.

Pertanto, per la definizione dell’assetto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro – così come per il riordino degli uffici della struttura - si è ritenuto opportuno adottare in tempi rapidi il regolamento definitivo, il cui schema viene sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti.

Nella relazione tecnico-finanziaria si rileva come l’aggregazione dei preesistenti uffici di diretta collaborazione  del commercio internazionale e delle comunicazioni  nelle strutture del nuovo Ministero dello sviluppo economico abbia comportato un evidente taglio di spesa -illustrato in dettaglio nella stessa relazione - con un risparmio del 21,02%.

 

Il regolamento consta di 10 articoli.

 

L'articolo 1 reca le diverse definizioni adottate dal regolamento.

 

L’articolo 2 indica il Ministro quale organo di direzione politica e individua gli uffici di diretta collaborazione, di cui il Ministro si avvale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo ad esso attribuite ai sensi degli articoli 4 e 14 del D.Lgs. 165 del 2001. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano competenze di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo con l’amministrazione. Inoltre, prestano la loro collaborazione nella definizione degli obiettivi e nella elaborazione delle politiche pubbliche, nonché nella relativa valutazione e nelle connesse attività di comunicazione, con riferimento, in particolare, all’analisi dell’impatto normativo, dei costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati (comma 1).

Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, individuati dal comma 2, sono:

§         l’Ufficio di Gabinetto;

§         la Segreteria tecnica del Ministro;

§         il Segretario particolare del Ministro;

§         la Segreteria del Ministro;

§         l’Ufficio legislativo;

§         l’Ufficio del Consigliere diplomatico;

§         l’Ufficio stampa;

§         il Servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;

§         le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

I successivi commi 3-6 prevedono che: la segreteria del Ministro operi alle dirette dipendenze del Ministro e il servizio di controllo in posizione di autonomia; che le segreterie dei Sottosegretari operino alle dirette dipendenze dei Sottosegretari di Stato; che i Sottosegretari si avvalgano dell’ufficio di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture per svolgere gli incarichi loro delegati dal Ministro, che il Capo di Gabinetto coordini l’intera attività di supporto  e gli uffici - che costituiscono un unico centro di responsabilità – assicurando il raccordo tra le funzioni di indirizzo  del Ministro e le attività di gestione del Ministero e che il Capo di gabinetto, cui è riconosciuta la facoltà di nominare uno o più vice Capi di Gabinetto,  definisca  l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione.

 

L'articolo 3 definisce le funzioni di tutti gli uffici di diretta collaborazione, delineandone le competenze, ad esclusione del Servizio del controllo interno (cui è dedicato l’art. 4).

§      l’ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per l’esercizio delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro e può essere articolato in distinte aree organizzative; coordina la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Cura, inoltre, le risposte agli atti parlamentari di controllo e indirizzo riguardanti il Ministero. L’ufficio qualificato esplicitamente come ufficio di livello dirigenziale generale, cura, infine, le risposte  agli atti parlamentari di  controllo e indirizzo  riguardanti il dicastero e il seguito ad essi dato (comma1);

§      la segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l’elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttivee per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, nonché per la predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, in raccordo con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti. Rientra nell’attività della segreteria anche la promozione di iniziative e l’elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e approfondimento scientifico (convegni, conferenze e tavole rotonde) (comma 2),

§      la segreteria del Ministro provvede al coordinamento degli impegni del Ministro, curandone l'agenda e la corrispondenza privata e i rapporti personali con gli altri soggetti pubblici: essa é diretta e coordinata dal Segretario particolare  e dal Capo della Segreteria, che coadiuvano assieme ed assistono il Ministro negli organismi a cui partecipa, adempiendo, su suo mandato a compiti specifici (comma 3);

§      l’ufficio legislativo cura la definizione delle iniziative legislative e regolamentari dell'Amministrazione, garantendo la valutazione dei costi, la qualità del linguaggio, l’applicabilità delle norme e l’analisi dell’impatto e della fattibilità della regolazione, lo snellimento e la semplificazione della normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e di iniziativa parlamentare, cura  il raccordo con  l’attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio e le altre amministrazioni interessate, anche per l’attuazione di norme UE. Sovrintende, inoltre, al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale;

§      l’ufficio del Consigliere diplomaticosvolge attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici;

§      l’ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali effettuando il monitoraggio dell’informazione; cura  la rassegna stampa con riferimento alle competenze del Ministero, e promuove iniziative editoriali. Il capo dell’ufficio svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

 

L’articolo 4 individua le funzioni del Servizio di controllo interno.

 

In particolare, il Servizio:

§      valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; raccoglie e valuta le informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate, verificando  l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

§      coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

§      fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure in materia di responsabilità dirigenziale;

§      svolge analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

Lo svolgimento delle attività di controllo interno sono svolte da un organo collegiale composto da tre componenti (in carica per tre anni). Il Presidente e i componenti, nominati con decreto del Ministro, sono scelti fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.

 

Rispetto all’ex Ministero dello sviluppo economico che aveva trasformato il Servizio in organo monocratico si ritorna ad una direzione collegiale come precedentemente  previsto per il Ministero delle attività produttive.

Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al D.Lgs. 322/89 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero. Opera in coordinamento con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (DPR 315/2006) e con le altre strutture interne di controllo. Ha accesso agli atti e ai documenti nelle disponibilità dell’amministrazione.

L’apparato di supporto amministrativo, di cui è dotato il Servizio, è composto da un massimo di due dirigenti di seconda fascia ricompresi in un contingente di personale costituito fino ad un massimo di dodici unità, entro il nuovo limite del 10% del contingente complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione stabilito dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

L'assegnazione al Servizio di controllo interno dei dirigenti avviene all'interno della dotazione organica del Ministero. Al Servizio è assegnato un contingente fino ad un massimo di 12 unità.

 

L'articolo 5stabilisce la complessiva dotazione di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro,le modalità di assegnazione del personale di prestito, l'attribuzione di incarichi ad esterni (esperti e consulenti), le assunzioni a tempo determinato (collaboratori) entro limiti percentuali predefiniti.

Il contingente complessivo degli uffici è individuato in duecentosettanta unità.

Il personale degli uffici può essere costituito da dipendenti del Ministero, da altri pubblici dipendenti, o – entro il limite del 20% del suddetto contingente - da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato da esperti e consulenti anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di cui all’art. 14 del citato D.Lgs 164/2001.

Inoltre, nell'ambito del contingente complessivo, continua ad essere prevista la possibilità di individuare fino a 10 posizioni di funzioni dirigenziali di seconda fascia, per lo svolgimento di incarichi attinenti ai compiti di diretta collaborazione escluse le due unità di qualifica dirigenziale di seconda fascia assegnate al Controllo interno (art. 4,co. 5). L’incarico di livello dirigenziale generale di cui all’art. 3, comma1 (Ufficio di Gabinetto) ed altri eventuali incarichi dirigenziali generali sono conferiti  nei limiti della dotazione dei dirigenti di prima fascia del Ministero.

Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni ed enti e organismi pubblici assegnato ad uffici di diretta collaborazione  è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo.

L'articolo 5 prevede, infine, l'applicazione dell'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, concernente la decadenza automatica di tutti gli incarichi non confermati entro trenta giorni dal giuramento di un nuovo Ministro.

 

Si intendono come aggiuntive le posizioni di vertice di ciascun ufficio (Capo di Gabinetto, Capo dell’Ufficio legislativo; Capo della segreteria particolare del Ministro, ecc).

 

L'articolo 6 fissa i requisiti, i criteri di individuazione e la durata in caricadei responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

In particolare, il Capo di Gabinetto é nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

Il Capo della segreteria tecnica é nominato fra i Consiglieri parlamentari, magistrati , avvocati dello Stato, docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione , sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, tenuto conto dei titoli professionali, culturali e scientifici e dell’esperienza;

Il Segretario e il Capo della segreteria  del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro;

Il Capo dell'ufficio legislativo é nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla PA, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

 

Alla direzione dell’Ufficio di consigliere diplomatico è chiamato un consigliere diplomatico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

 

Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro é nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

 

In ordine alla durata in carical’articolo dispone che i “capi” degli uffici sono nominati dal Ministro per un periodo massimo pari alla durata effettiva del mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata in caso di cessazione del rapporto fiduciario.

 

L'articolo 7 definisce il trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione rinviando, per la relativa determinazione, alle modalità stabilite dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 165/01 (comma 1) e prevedendo la corresponsione di un trattamento onnicomprensivo articolato in una voce retributiva fondamentale e in un emolumento accessorio, variamente rapportati – in relazione ai diversi incarichi - ai corrispondenti trattamenti dei dirigenti del Ministero.

In particolare:

-        per il Capo di Gabinetto si fa riferimento alla retribuzione massima dei dirigenti di prima fascia e, per quella accessoria, al trattamento accessorio dei capi dipartimento del Ministero stesso;

-        per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Consigliere diplomatico, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro , Capo della Segreteria  del Ministro e per il Direttore del servizio di controllo interno si fa riferimento alla retribuzione fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale e, per la retribuzione accessoria, a quella percepita dai Direttori generali;

-        per il Segretario particolare del Ministro e per i capi delle segreterie dei sottosegretari si fa riferimento  alla retribuzione massima dei dirigenti preposi ad un ufficio dirigenziale di livello  non generale e , per l’emolumento accessorio,  ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali di livello  non generale;

-        per il Capo dell’ufficio stampa  si fa riferimento alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale dei giornalisti con qualifica di capo redattore.

 

Il comma 2  stabilisce che per i dipendenti pubblici il trattamento economico di cui sopra se più favorevole  integra, per la differenza quello in godimento. Per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è prevista la corresponsione di un emolumento accessorio di importo non superiore al massimo del trattamento di cui al comma 1.

Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione viene corrisposta una retribuzione in misura equivalente a quella massima attribuita a dirigenti della stessa fascia del Ministero. Inoltre, in attesa di specifiche disposizioni contrattuali, è  prevista l'erogazione di una a indennità sostitutiva di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità, della qualificazione professionale, della disponibilità ad orari disagevoli e della qualità della prestazione. L'indennità sostituisce gli ordinari istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività concessi al restante personale ed è determinata dal Ministro con proprio decreto solo in via transitoria, nell'attesa della specifica disposizione del contratto collettivo.

Per il personale con contratto a tempo determinatoe di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il trattamento economico viene determinato unilateralmente all'atto del conferimento dell'incarico da parte dal Ministro.

 

Per il personale non dirigenziale assegnato agli Uffici è prevista l'erogazione di una specifica indennità accessoria di diretta collaborazione a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, nonché delle ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. L'indennità sostituisce gli ordinari istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi ed è determinata dal Ministro con proprio decreto solo in via transitoria, nell'attesa della specifica disposizione del contratto collettivo.

 

L'articolo 8, concerne la dotazione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, a ciascuna delle quali, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate - al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1 - fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

I capi delle segreterie sono scelti dai sottosegretari anche fra estranei alla PA.

 

L'articolo 9 individua le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio (per i trattamenti economici individuali e per le indennità spettanti al personale degli uffici di diretta collaborazione, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici), nonché di gestione delle risorse umane e strumentali  di cui è responsabile il Capo di Gabinetto. L’articolo disciplina inoltre l'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione di unità aggiuntive del Ministero per i servizi di supporto, la cui percentuale rispetto al contingente complessivo assegnato agli uffici di diretta collaborazione non può superare il 10%.

 

L'articolo 10, dispone l'abrogazione delle norme regolamentari concernenti gli uffici di diretta collaborazione degli ex Ministeri dello sviluppo economico, del commercio internazionale e delle comunicazioni.

Le disposizioni abrogate sono:

§      il DPR 20 settembre 2007, n. 187 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico);

§      il DPR 17 settembre 2007, n. 175 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale);

§      il DPR 14 maggio 2001, n. 258 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni).

Infine, allo scopo di garantire che dal regolamento non scaturiscano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l’articolo esplicita tale vincolo anche con riferimento alla fase di attuazione delle relative disposizioni.

 


Normativa di riferimento

 


D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
(art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

 

 

 

Capo I

Sistema statistico nazionale

1. Oggetto della disciplina.

1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

(omissis)

 


L. 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(art. 17, co. 14)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

 

 

 

17. commi 1-58-bis.  Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (115).

1. …

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

(omissis)


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 377 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

7.  Uffici di diretta collaborazione con il ministro.

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (8).

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(8)  Vedi, anche, l'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per il Ministro delle comunicazioni, il D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per il Ministro della salute, il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministro dell'economia e delle finanze, il D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per il Ministro della difesa, il D.P.R. 17 settembre 2007, n. 175, per il Ministro del commercio internazionale e il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, per il Ministro della pubblica istruzione.

 

(omissis)


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 5)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999, n. 193.

 

 

5.  La valutazione del personale con incarico dirigenziale.

1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.

 (omissis)


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 4, 14, 19, 21, 23)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 

4.  Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente (9) (10).

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(9) Periodo aggiunto dal comma 632 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(10) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

 

14.  Indirizzo politico-amministrativo.

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (18) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (19).

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità (20).

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(18)  Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(19)  Comma così modificato dal comma 24-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;

- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;

- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;

- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

- con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

(20) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.

 

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19.  Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (28).

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (29).

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (30).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (31).

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (32).

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (33).

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (34).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (35).

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (36).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (37).

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (38).

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (39) (40).

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (41).

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(28)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(29)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(30)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(31)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(33)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(34)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(35)  In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 359 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(36)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(37)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art. 2.

(38)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(39)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(40)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

 

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21.  Responsabilità dirigenziale.

(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo (42).

2. [Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi] (43).

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (44) (45).

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(42)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(43)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(44)  Comma così modificato dall'art. 73, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, con la decorrenza ed i limiti indicati nell'art. 175 dello stesso decreto.

(45)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

 

23.  Ruolo dei dirigenti.

(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale (47).

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato (48) (49) (50).

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(47)  Comma così modificato dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Precedentemente il presente comma era stato modificato dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge.

(48)  Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(49)  Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.

(50)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

 

(omissis)


D.P.R. 12 dicembre 2006, n. 315
Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, operando la riduzione prevista dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Ritenuto di provvedere al riordino del predetto Comitato tecnico-scientifico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;


Emana Il seguente regolamento:

 

1. Riordino del Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è composto da un Presidente e da tre membri.

2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attività del Comitato.

3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3.

 

2. Funzioni e compiti.

1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attività di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

a) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;

b) promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;

d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;

e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

 

3. Durata e relazione di fine mandato.

1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

 

4. Supporto tecnico e banca dati.

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato si avvale, altresì, del supporto informativo della banca dati, già costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, accessibile in via telematica e alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

 

5. Forme di consultazione.

1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comitato svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione settoriale.

 

6. Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


D.P.R. 17 settembre 2007, n. 175
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2007, n. 249.

(2) Per la cessazione dell'operatività degli uffici di cui al presente decreto vedi l'art. 3, D.P.C.M. 24 giugno 2008.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 19;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale;

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 ottobre 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

1. Ministro e Sottosegretari.

1. Il Ministro del commercio internazionale è l'organo di direzione politica del Ministero del commercio internazionale ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro del commercio internazionale si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

2. Definizioni.

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il Sottosegretario di Stato presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro del commercio internazionale;

c) Ministero: il Ministero del commercio internazionale;

d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del commercio internazionale;

f) ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

3. Uffici di diretta collaborazione.

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto al Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio stampa;

f) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

h) il Servizio di controllo interno.

3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.

5. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

 

4. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione.

1. Gli uffici di Gabinetto coadiuvano il Capo di Gabinetto per l'esercizio delle competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle attività e relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

2. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

3. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di studio e di supporto tecnico allo stesso, nonchè ai Sottosegretari di Stato per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio internazionale.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonchè l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonchè le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonchè agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti delle direzioni generali del Ministero.

5. L'Ufficio del consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

6. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività. Il capo dell'ufficio stampa, ove autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

7. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo possono avvalersi rispettivamente di un vice Capo di Gabinetto e di un vice Capo dell'Ufficio legislativo.

 

5. Servizio di controllo interno.

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

2. Le attività di controllo interno sono svolte per la durata di un triennio in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, sceglie il titolare dell'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale, in tale caso individuandone il Presidente, tra esperti particolarmente qualificati in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. Uno dei componenti può essere scelto tra dirigenti del Ministero, gli altri due possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Al Servizio di controllo interno sono assegnate fino ad un massimo di 6 unità di personale.

4. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario e coordina la propria attività con il Comitato tecnico scientifico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

 

6. Personale degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), è stabilito complessivamente in sessantatre unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del trenta per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nell'ambito del contingente di sessantatre unità stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dai Capi della Segreteria dei Sottosegretari di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa, dal consigliere diplomatico e dai componenti dell'organo direttivo del Servizio di controllo interno, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto.

 

7. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonchè soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

3. Il Capo della segreteria tecnica è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato tra operatori del settore dell'informazione o tra persone, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di informazione, iscritti negli appositi albi.

5. Il Capo della segreteria del Ministro, il segretario particolare del Ministro ed i Capi della segreteria dei Sottosegretari di Stato sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

6. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, aventi il grado di consigliere di legazione o superiore.

7. I capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

8. I componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, come determinati dall'articolo 5, comma 2, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

 

8. Trattamento economico.

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, il Capo della segreteria, il Segretario particolare ed i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Consigliere diplomatico nel trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica;

e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento previsto al presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

 

9. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

1. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

10. Norme finali e abrogazioni.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291.

 


D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 259.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, secondo cui, in attesa della emanazione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, il numero di novantadue unità, indicato nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, è aumentato delle sessantotto unità previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291, per un numero complessivo di centosessanta unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 23, 24-bis, 24-quater, 24-quinquies, 24-sexies e 24-septies;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, e 28 giugno 2007, recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero del commercio internazionale, nonchè delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2007;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

1. Definizioni.

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il vice Ministro e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;

c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) Vice Ministro: il Sottosegretario di Stato al quale sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

2. Ministro ed uffici di diretta collaborazione.

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'ufficio di Gabinetto;

c) la segreteria tecnica del Ministro;

d) l'ufficio legislativo;

e) l'ufficio stampa;

f) l'ufficio del consigliere diplomatico;

g) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;

h) l'ufficio e la Segreteria del Vice Ministro;

i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Gli uffici e la segreteria del Vice Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro ed i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture.

6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

 

3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione.

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le attività produttive e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre Amministrazioni interessate.

3. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.

 

4. Servizio di controllo interno.

1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonchè analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. Il servizio è diretto da un organo monocratico. Il direttore del Servizio è nominato con decreto del Ministro scegliendolo fra i dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa o fra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.

 

5. Personale degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e i), è stabilito complessivamente in centodiciannove unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 6, e la direzione del relativo ufficio può altresì essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di centodiciannove unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quello di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dalle figure dei responsabili degli uffici e della segretaria del Vice Ministro, e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Al Direttore del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

7. Trattamento economico.

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo, il consigliere diplomatico ed il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il consigliere giuridico del Vice Ministro e per il Direttore del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il responsabile per gli affari internazionali del Vice Ministro e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non-generali del Ministero;

d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e l'addetto stampa del Vice Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 sottoscritto il 16 febbraio 1999, e successive modificazioni. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

 

8. Ufficio e Segreteria del Vice Ministro e Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

3. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 in relazione alla nomina a Sottosegretario di Stato, che non viene meno con l'eventuale nomina a Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato eventualmente nominato Vice Ministro presso il Ministero può essere attribuito dal Ministro un ulteriore contingente pari a quello di cui al comma 2. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centodiciannove unità di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il Vice Ministro, entro il limite complessivo della spesa prevista per il personale degli uffici di diretta collaborazione, a nominare, anche fra estranei alla pubblica amministrazione, oltre al Capo della segreteria di cui al comma 2, che coordina l'attività del personale di supporto, un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce, nonchè, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Ove alla nomina provveda il Ministro in conformità alla designazione effettuata dal Vice Ministro, l'autorizzazione si intende implicita nella nomina stessa. Per contenere la spesa entro il limite complessivo previsto, può essere attribuito ad uno stesso soggetto anche più di uno dei predetti incarichi, ferma restando l'unicità del trattamento economico nella misura maggiore fra quelle specificamente previste.

 

9. Modalità della gestione.

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dei servizi interni del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree «A» e «B» del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri, in numero non superiore al 10 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

 

10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la residua applicazione al Ministero del commercio internazionale fino alla data di entrata in vigore del relativo regolamento degli uffici di diretta collaborazione.

2. Gli incarichi e le nomine dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 6 e 8, ed i relativi provvedimenti provvisoriamente adottati sulla base delle disposizioni di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia senza necessità di espressa conferma o rinnovo, ove compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

3. Gli oneri connessi all'istituzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, sono compensati mediante la soppressione di uno dei posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale effettivamente coperto fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione del Ministero, con conseguente nuova finalizzazione del corrispondente posto di dotazione organica dirigenziale di prima fascia, e la soppressione di un analogo posto di funzione dirigenziale non generale effettivamente coperto e corrispondente posto di organico di seconda fascia.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione si intende automaticamente confermato, salvo revoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


 



[1]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[2]     In base a tale disposizione, inserita dalla L. 59/1997 (c.d. legge Bassanini) i regolamenti sono adottati su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal D.Lgs. 29/1993. Con specifico riferimento agli uffici di diretta collaborazione, la lettera a) del comma 4-bis dell’art. 17 dispone che il riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato debba realizzarsi in modo da limitare le competenze di tali uffici a funzioni di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione. Più dettagliatamente, l’art. 7 del D.Lgs. 300/1999 ha precisato che iregolamenti devono attenersi anche ad ulteriori princìpi e criteri direttivi:

-        attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l’efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

-        assolvimento dei compiti di supporto per l’assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, anche ai fini della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

-        organizzazione degli uffici preposti al controllo interno, secondo le disposizioni del D.Lgs. 286/1999, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

-        organizzazione del settore giuridico-legislativo che assicuri: il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento e l’elaborazione di testi normativi del Governo che consentano la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

-        attribuzione dell’incarico di Capo degli uffici di diretta collaborazione ad esperti, anche estranei all’amministrazione, dotati di elevata professionalità.

[3]     D.L. 12 giugno 2001, n. 217, Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317.

[4]    Tale ultima specificazione è stata introdotta dall’art. 1, comma 24, del più volte ricordato decreto D.L. 181/2006.

[5]    Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella GU 16 maggio 2008, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.

[6]    Si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, previsto dall’articolo 1, comma 1, n. 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) ha assorbito gran parte delle competenze del Ministero delle attività produttive istituito a sua volta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 27-32) nell’ambito di un generale riassetto delle amministrazioni statali. Ai sensi del comma 2, art.1, del DL 181 ha inoltre acquisito le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, in materia di politiche di sviluppo e di coesione in precedenza attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e svolte dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Al Ministero dello sviluppo economico è stata trasferita anche la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si ricorda, inoltre che al Ministero sono state sottratte le competenze in materia di turismo e di imprenditoria femminile, passate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.