Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Schema di Regolamento n. 76 (art. 17,comma 4-bis, L. 400/1988 e art. 13, comma 2, L. 59/1997) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 67 | ||||
Data: | 04/05/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Altri riferimenti: |
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4 maggio 2009 |
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n. 67/0 |
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Organizzazione del Ministero
dell’ambiente e
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Numero dello schema di regolamento |
76 |
Titolo |
Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ministro competente |
Ministro per i rapporti con il Parlamento |
Norma di riferimento |
art. 17,comma
4-bis, L. 400/1988 |
Numero di articoli |
12 |
Date: |
|
presentazione |
28 aprile 2009 |
assegnazione |
28 aprile 2009 |
termine per l’espressione del parere |
28 maggio 2009 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) |
Il nuovo schema di regolamento prevede l’articolazione del Ministero, oltre che in uffici di diretta collaborazione del Ministro per la cui disciplina rinvia ad apposito regolamento[1], in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.
Esse sono:
a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia;
d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;
e) Direzione generale degli affari generali e del personale.
Il Ministero si avvale altresì, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito dall'art. 28 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
Si ricorda che sulla base dell’attuale regolamento di organizzazione - D.P.R. n. 261 del 2003 – il Ministero conta sei Direzioni generali: Direzione generale per la protezione della natura; Direzione generale per la qualità della vita; Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo; Direzione generale per la salvaguardia ambientale; Direzione generale per la difesa del suolo; Direzione generale per i servizi interni del Ministero.
Si ricorda, altresì, che al termine della scorsa
legislatura era stato presentato, in data 21 dicembre 2007, uno schema di
regolamento di riorganizzazione del Ministero (n. 207), in attuazione dell’art.
1, commi da
Una delle novità più significative contenute nello schema in esame, rispetto alla precedente organizzazione, oltre alla riduzione di una direzione generale, è l’introduzione di una struttura di vertice con compiti di coordinamento e vigilanza rappresentata dal Segretario generale.
Secondo la relazione illustrativa il Segretario generale costituisce “da un lato, il punto di raccordo tra il Ministro e la struttura amministrativa e il centro di responsabilità unitaria che coordina e unifica l'attività di gestione, sintetizzandola e riferendola sistematicamente a quella di indirizzo politico; dall'altro, diventa il punto di unificazione della struttura amministrativa del Ministero della quale garantisce uniformità e coordinamento interno”.
Il Segretario generale si avvale di una struttura articolata in cinque servizi quali uffici dirigenziali non generali.
Un altro elemento di novità è l’attribuzione di funzioni in materia di azioni di prevenzione e quantificazione del danno ambientale, che non compaiono nella organizzazione attuale, e che ora vengono, invece, distribuite all’interno di tutte le nuove direzioni generali (ad eccezione, logicamente, della Direzione generale degli affari generali e del personale).
Lo schema di regolamento ridisegna, per ciascuna delle cinque direzioni generali, i compiti e le relative aree funzionali (artt. 4-8).
Nella Direzione generale per la protezione della natura e del mare (articolata in 7 uffici di livello dirigenziale non generale) sono state trasferite le funzioni in precedenza esercitate dalla Direzione generale per la protezione della natura, con alcune eccezioni: le competenze in materia di cave e torbiere (precedentemente attribuite alla Direzione generale per la difesa del suolo) e quelle sugli organismi geneticamente modificati (precedentemente assegnate alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale).Tra le nuove funzioni attribuite si segnalano: l’attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo; l’autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati; il raccordo con il Dipartimento della protezione civile nel già previsto monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi.
Vengono poi definiti gli organismi di supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero. Si tratta degli organismi di cui al DPR 14 maggio 2007 n. 90 che operano presso il Ministero, nonché il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, il Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto, specifici reparti del Corpo della Guardia di Finanza e dei reparti delle Forze di Polizia d'intesa con i Ministri competenti, nonché il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
Si ricorda che con il DPR 14 maggio 2007, n. 90, è stato operato il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Si segnala inoltre che l’art. 2, commi 75 e 76, della legge 24 dicembre 2007, 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto l’istituzione, con decreto interministeriale, del Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale, con la specifica finalità di rafforzare la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 74 del DL n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008), vengono ridefinite le nuove dotazioni organiche del Ministero, secondo le tabelle A e B allegate allo schema e demandata ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la ripartizione dei contingenti di personale nei diversi profili professionali.
La tabella seguente evidenzia le modifiche apportate dallo schema in esame rispetto all’organico attuale previsto dal D.P.C.M. 14 ottobre 2005[3].
Qualifiche |
Dotazioni organiche DPCM 14 ott.2005[4] |
Dotazioni organiche |
Dirigenti generali |
8 |
6 |
Dirigenti |
59 |
50 |
Totale dirigenti |
68 |
56 |
440 |
469 |
|
Area B |
387 |
271 |
Area A |
50 |
30 |
Totale impiegati |
877 |
770 |
Totale generale |
945 |
826 |
Relativamente ai dirigenti generali o di prima fascia viene operata una riduzione di 2 unità (in attuazione della prescritta riduzione del 20% recata dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 74 del DL n. 112/2008). Le 6 unità di personale saranno destinate a coprire le seguenti funzioni: 1 posto di Segretario generale e 5 posti di Direttore di Direzioni generali (che passano dalle attuali 6 alle sole 5 previste dallo schema in esame).
Per quanto riguarda, invece, i dirigenti di seconda fascia, la riduzione del 15% (anch’essa richiesta dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 74 del DL n. 112/2008) viene attuata mediante la soppressione di 9 unità.
In attuazione della lett. c) del comma 1 dell’art. 74 del DL n. 112/2008 (che prescrive una riduzione non inferiore al 10%) viene prevista, per il personale non dirigenziale, una riduzione di 107 unità (pari al 12,2%).
Infine, in attuazione della lett. b) del comma 1 dell’art. 74 del DL n. 112/2008 (che prescrive una riduzione non inferiore al 10% del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali), viene prevista la riallocazione di 18 unità “presso la nuova Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, in ragione delle accresciute competenze a quest’ultima attribuite, di natura prettamente tecnico-istituzionale”, come sottolineato nella relazione tecnica.
Nella relazione tecnica viene stimato un risparmio di spesa pari, complessivamente, a oltre 4 milioni di euro. In realtà, si tratta di risparmi teorici, considerato che il personale in servizio è attualmente inferiore alle nuove dotazioni organiche previste dallo schema in esame. Conseguentemente, nella relazione tecnica si segnala che “le unità di personale oggi operative rimarranno pressoché invariate…”.
E’ prevista inoltre una verifica biennale dell'organizzazione del Ministero che, in sede di prima applicazione, potrà essere effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame.
Vengono, da ultimo, abrogate le disposizioni del precedente regolamento (DPR 17 giugno 2003, n. 261) e dell’art. art. 7-bis del DPR n. 245 del 2001 (relativo ai dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale) e inserita la clausola di invarianza della spesa.
L’atto del Governo in esame è accompagnato:
§ dalla relazione tecnico finanziaria sull’attuazione dell’art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008;
§ dalla relazione illustrativa;
§ dal parere favorevole del Consiglio di Stato del 6 aprile 2009, cui è allegato anche il parere interlocutorio del 16 marzo 2009;
§ il resoconto della riunione del 25 novembre 2008 con le organizzazioni sindacali.
Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall’art. 13 della legge n. 59 del 1997.
Tale norma prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 17, cioè con regolamento di delegificazione.
Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e alle Camere, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 59 del 1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Il presupposto normativo dello schema di regolamento in esame risiede nella nell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che prescrive la riduzione organica degli assetti organizzativi, entro il 30 novembre 2008.
Nello specifico, i commi 1-4 dell’art. 74 impongono di ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte alla:
- concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
- unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Lo schema di regolamento di riorganizzazione tiene altresì conto delle seguenti disposizioni legislative:
- del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), che aveva previsto, all’art. 26, comma 4, la soppressione dell’organizzazione in dipartimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine, dichiarato nella norma, “di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze”;
- del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123) che ha istituto, con l’art. 7, comma 2, nell'ambito regolamentare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la funzione del Segretario Generale.
Sullo schema di regolamento in esame
Il
Consiglio di Stato, ha sottolineato in particolare come la nuova
riorganizzazione del Ministero dia piena dia piena attuazione all'art. 74 del decreto
legge n. 112 del 2008, realizzando gli obiettivi di riduzione degli uffici di
livello dirigenziale e di riduzione della spesa per il restante personale ivi
indicati. Risultano, infatti, soppressi 2 posti di dirigente generale, mediante
soppressione di una direzione generale (le direzioni generali scendono cosi da
I rilievi di merito del parere definitivo riguardano, sostanzialmente, il chiarimento di alcuni poteri del Segretario generale ed alcune competenze in materia di VIA e di VAS.
Servizio Studi – Dipartimento Ambiente |
( 066760-9253– *st_ambiente@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Am0069a.doc
[1] Il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attualmente recato dal D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245 (modificato dal D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 183).
[2] che disponeva la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi dei Ministeri attraverso l’emanazione di specifici regolamenti.
[3] Recante Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (G.U. 6 dicembre 2005, n. 284).
[4] Come modificate dal DM 26 settembre 2008 con il quale si è provveduto, al fine di garantire l’invarianza della spesa, a coprire l’istituzione della nuova funzione di Segretario generale (operata dall’art. 7, comma 2, del DL n. 90/2008, convertito dalla legge n. 123/2008), con la soppressione di 2 posizioni effettivamente coperte di livello dirigenziale (una di livello generale e una non generale).