Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Schema di Regolamento n. 30 (art. 17. comma 4-bis L. 400/1988 e art. 13, comma 2 L. 59/1997) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 26 | ||||
Data: | 07/10/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Schema di regolamento n. 30 |
(art. 17, comma 4-bis L. 400/1988 e art. 13. comma 2 L. 59/1997) |
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n. 26 |
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7 ottobre 2008 |
SIWEB
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: Am0024.doc
INDICE
§ Il contenuto dello schema di regolamento
§ L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)
§ D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada. (art. 12)
§ L. 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (artt. 13 e 19)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 4 e 42)
§ D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (art. 19)
§ D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 commi 404-416)
§ D.L. 16 maggio 2008, n. 85 Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Lo schema di regolamento in esame è composto da diciotto articoli e da una Tabella A allegata, prevista dall’art. 2, comma 5.
Esso assolve alla finalità, indicata nella relazione illustrativa, di riordinare le strutture ministeriali a seguito del trasferimento, operato dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 85 del 2008[1], in capo al Ministero delle infrastrutture delle funzioni e relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, già attribuite al Ministero dei trasporti.
Nella relazione viene altresì sottolineato che lo schema in esame “risponde al monito imposto dal legislatore” (art. 1, comma 16 del decreto legge n. 85 del 2008) di assicurare che per le nuove strutture risultanti dal processo di riorganizzazione, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento sia ridotta almeno del 20 per cento.
Inoltre, lo schema adegua il processo di riorganizzazione anche alle misure di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti previste dall’art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008[2]. Tale comma ha stabilito, in particolare:
- la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, con una riduzione in misura non inferiore rispettivamente al 10 e al 5 per cento (lett. a));
- la riduzione del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento (lett. b));
- la riduzione del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva (lett. c)).
Con riguardo alle norme di razionalizzazione e contenimento della spesa, si segnala peraltro che gli adempimenti prescritti sono stati realizzati, come emerge dalla tabella A allegata allo schema di regolamento, con riferimento alla dotazione organica teorica e non al personale in servizio. Le riduzioni di spesa sono quindi di carattere teorico e non effettivo.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, non è stata invece data attuazione alle previsioni dell’articolo 1, commi 18 e 20, del citato DL 85 del 2008, concernenti rispettivamente la determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione del personale dei ministeri neo costituiti a seguito di accorpamento e l’adozione di uno schema provvisorio di organizzazione degli uffici in attesa dell’approvazione del regolamento. Si è preferito, al contrario, procedere alla tempestiva adozione del regolamento definitivo.
Su tale questione, il Consiglio di Stato, pur riscontrando una irregolarità procedurale, ha ritenuto – in considerazione del rispetto sostanziale delle descritte previsioni normative - che non esistessero le condizioni per esprimere un parere preclusivo.
L’articolo 1 dello schema di regolamento attribuisce al Ministero le funzioni di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 300 del 1999.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 300 del 1999 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.
Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree citate, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio.
Il ministero esercita anche le funzioni di Organismo Investigativo in materia di incidenti ferroviari, di cui all’art. 18 del D.Lgs. n.162/2007. Tale norma stabilisce che l'Organismo assolva i propri compiti in piena autonomia funzionale, e per garantire ciò, la relativa Direzione generale sia posta alle dirette dipendenze del Ministro al di fuori degli uffici di diretta collaborazione e dei dipartimenti. Il Ministro provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale già esistenti nell'ambito del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'Università, dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati o Verificatori indipendenti di sicurezza.
L’articolo 2 dello schema di regolamento struttura l’organizzazione ministeriale in due dipartimenti, ognuno dei quali è articolato in nove direzioni generali.
Nel primo dipartimento – denominato “Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale” – sono confluite, in buona sostanza, le undici direzioni generali del preesistente Ministero delle infrastrutture (DPR 19 novembre 2007, n. 254), mentre nel secondo dipartimento, denominato “Dipartimento per i trasporti,la navigazione ed i sistemi informativi e statistici”, sono confluite le direzioni generali facenti capo al preesistente Ministero dei trasporti (DPR 8 dicembre 2007, n. 271).
Le competenze dei dipartimenti vengono indicate dall’articolo 3. Al comma 2 del medesimo articolo viene altresì disposto che i Dipartimenti e il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto (che dipende funzionalmente dal Ministro, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del presente schema) costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, del d.lgs. n. 279 del 1997.
Gli articoli 5 e 6, relativi ai due dipartimenti del Ministero, ne disciplinano l’articolazione in direzioni generali e le relative funzioni.
In base all’articolo 5, il Dipartimento per le infrastrutture si articola in nove direzioni generali. Rispetto al precedente assetto, risultano accorpate la direzione generale per lo sviluppo del territorio con quella per la programmazione, nonché la direzione generale per le infrastrutture ferroviarie con quella per l’interoperabilità ferroviaria.
In merito all’articolazione delle direzioni generali del Dipartimento delle infrastrutture si segnala che le organizzazioni sindacali hanno espresso forti perplessità sull’incardinamento della direzione del personale all’interno di tale dipartimento, ritenendo più opportuna la creazione di un ufficio trasversale.
Al riguardo, si ricorda che analoghe considerazioni erano state espresse dalla Corte dei conti[3] sul precedente riaccorpamento. Secondo la Corte un “aspetto organizzativo che ha destato perplessità e determinato difficoltà operative, è stato l’incardinamento delle direzioni aventi carattere strumentale (personale e informatica) nell’ambito di un dipartimento. La collocazione di tali direzioni in una struttura dipartimentale ha appesantito il processo decisionale per effetto della necessaria acquisizione degli assensi degli altri capi dipartimento e dell’approvazione del capo del dipartimento nel quale erano inserite”.
In base all’articolo 6, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici è suddiviso in nove Direzioni generali. Rispetto al precedente assetto, risultano accorpati il Dipartimento per i trasporti aereo e marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi (all’interno del quale operava, tra le altre, laDirezione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale) ed il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.
A livello periferico, l’articolo 2 prevede quali organi decentrati del Ministero:
§ nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture;
§ cinque Direzioni generali territoriali dipendenti dal Dipartimento per i trasporti.
Si fa osservare tale organizzazione periferica riproduce quella introdotta, rispettivamente per il Ministero delle infrastrutture e per il Ministero dei trasporti, con i precedenti regolamenti n. 254 e n. 271 del 2007. Si ricorda, invece, che nel precedente riaccorpamento dei due ministeri, operato con DPR n. 184 del 2004, erano stati istituti dieci SIIT (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti), ognuno dei quali suddiviso in due Settori: infrastrutture e trasporti. Tale esperienza, tuttavia, ha palesato talune fondamentali criticità sottolineate dalla Corte dei Conti (vedi relazione citata).
L’organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche viene disciplinata dagli articoli 8, 9 e 10 che riproducono, nella sostanza, i corrispondenti articoli (3, 4 e 5) del precedente regolamento di organizzazione.
Rispetto al precedente regolamento, le disposizioni recate dall’art. 8, comma 3, introducono la possibilità, per i Provveditori, di attribuire, nell’ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali presso la sede interregionale coordinata, le funzioni vicarie relative a tale sede.
In proposito il Consiglio di Stato osserva che occorrerebbe meglio definire le attribuzioni assegnate ai vicari eventualmente nominati dai Provveditori interregionali, e chiarire le motivazioni per cui tale possibilità è attualmente limitata alla funzione della sola sede interregionale coordinata.
Si ricorda, in proposito, che tale norma sembra avere finalità analoghe a quella recata dall’art. 5, comma 2, del regolamento del preesistente Ministero delle infrastrutture (DPR n. 254/2007), ai sensi del quale occorre prevedere “per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia”.
L’articolo 11 definisce l’organizzazione delle cinque Direzioni generali territoriali, quali articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti funzionalmente dal Dipartimento per i trasporti; l’art. 12 ne indica le funzioni in modo descrittivo; l’art. 13, infine, individua i criteri di razionalizzazione delle strutture, qualità e quantità dei servizi svolti come principi cardini sulla base dei quali strutturare l’organizzazione delle Direzioni.
Relativamente all’organizzazione periferica, nella relazione illustrativa viene evidenziato che non è stata posta in essere la procedura prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 404, lett. c), della legge 296/2006 in quanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta essere strutturato, con esplicito riguardo alle strutture periferiche, su basi pluriregionali, che già assicurano la piena funzionalità, in termini di efficacia e di efficienza, dell’esercizio delle competenze loro affidate.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 404, lett. c), della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), aveva stabilito che i Ministeri provvedessero alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.
Il Consiglio di Stato, relativamente agli articoli 10, comma 7, e 13, comma 2, relativi all’organizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia ricompresi nei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e nelle Direzioni generali territoriali, rileva che nel rinviare a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare per disciplinarne i compiti occorre indicare la dotazione numerica di detti uffici, come peraltro già operato per gli uffici di livello dirigenziale generale dell’Amministrazione centrale.
Ai sensi dell’articolo 4 operano nell’ambito del Ministero:
§ la struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice appalti) per la progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi;
§ il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
§ l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;
§ la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie;
§ la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica.
Il medesimo articolo conferma, per gran parte, quanto previsto dal precedente regolamento (art. 1, commi 4 e 6) relativamente agli organismi collegiali (già individuati con DPCM 11 maggio 2007) e all’incardinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (che esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal DPR 27 aprile 2006, n. 204) nell'assetto organizzativo in cui è articolato il Ministero.
Relativamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici viene prevista una riduzione di una posizione dirigenziale generale.
In proposito, il Consiglio di Stato osserva che a seguito dell’intervenuta soppressione di una sezione ai fini di riduzione della spesa occorrerebbe specificare il numero delle sezioni in relazione al contingente di dirigenti generali assegnati.
Si ricorda, altresì, che l’articolo 1 assoggetta alla vigilanza del Ministero l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che l’articolo 2, comma 4, dispone la dipendenza funzionale dal Ministro del Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto (le cui attribuzioni sono disciplinate dall’articolo 7).
L'Agenzia Italiana per la Sicurezza delle ferrovie è stata istituita sulla base dell'art. 4 del D.Lgs. n. 162/2007 di recepimento della direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (direttiva relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie). L'ANSF, che riunisce in un unico soggetto una serie di competenze in materia di sicurezza precedentemente esercitate dal Ministero dei Trasporti, attraverso la Direzione Generale del Trasporto Ferroviario e dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è soggetto tecnicamente indipendente rispetto a tutti gli operatori nel campo del trasporto ferroviario.
Il Ministero dei Trasporti, accanto alla funzione di vigilanza, espleta anche i controlli di legge previsti affinchè siano mantenuti gli attuali livelli di sicurezza; ne promuove il costante miglioramento, in relazione al progresso tecnico e scientifico; garantisce un trattamento equo e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati alla produzione di trasporti ferroviari, contribuisce all'armonizzazione delle norme di sicurezza nazionali e internazionali, favorendo l'interoperabilità della rete ferroviaria Europea.
I principali compiti operativi che l'Agenzia svolge sono:
· regolamentare, in materia di sicurezza, la circolazione ferroviaria;
· verificare l'applicazione delle norme adottate;
· promuovere processi autorizzativi e omologativi di sistemi, sottosistemi e componenti;
· rilasciare i certificati di sicurezza alle Imprese Ferroviarie e le autorizzazioni di sicurezza ai Gestori dell'Infrastruttura.
L’articolo 7 dello schema in esame individua le attribuzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nell’ambito di quelle già assegnate allo stesso dal Codice della Navigazioni e dalle altre leggi speciali.
Il Corpo delle Capitanerie è articolato in una struttura centrale ed una periferica[4]. La prima fa capo al Comando Generale del Corpo, responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività svolte dalle Capitanerie e del coordinamento generale delle attività di ricerca e soccorso, per le quali si avvale della dipendente Centrale Operativa. Il Corpo svolge le funzioni di competenza del Dipartimento per i trasporti che, a sua volta, esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando Generale.
Si ricorda che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.
In proposito, il Consiglio di Stato rileva un problema di coordinamento tra le attribuzioni del Comando generale e della Direzione generale per il trasporto marittimo in ambito internazionale, auspicando l’attribuzione al primo di competenze, in materia di sicurezza, limitate ai soli aspetti tecnici.
L’articolo 14 rinvia alla tabella A allegata l’individuazione della dotazione organica complessiva del personale del Ministero, mediante l’istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale e, ai sensi del DPR n. 108 del 2004, del ruolo del personale dirigenziale del Ministero.
Come sottolineato nella relazione tecnica, il numero di dirigenti di prima fascia subisce una riduzione di 6 unità (da 53 a 47 unità, 5 delle quali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca da utilizzarsi per funzioni istituzionali ovvero nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, come disposto dall’articolo 2, comma 5 dello schema in esame).
Relativamente al contingente dirigenziale di seconda fascia si ha una riduzione di 31 unità (da 310 a 279 unità).
Nell’articolo 3, comma 3, viene sottolineato che tale riduzione consente di attuare l’art. 74, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 112 del 2008 e tiene conto anche della riduzione già effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a, della legge n. 296 del 2006.
Tale ultima disposizione aveva stabilito la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, con una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale.
La relazione sottolinea altresì che, in applicazione dell’articolo 74, comma 1, lett. c) del decreto legge 112 del 2008, si è provveduto ad operare una riduzione delle piante organiche in modo da addivenire alla prescritta riduzione di spesa del 10%.
La seguente tabella, tratta dalla relazione tecnica, dà conto dei vari risparmi derivanti “a regime” dallo schema di decreto in esame, complessivamente pari a 42,16 milioni di euro.
(milioni di euro)
Disposizione normativa |
Risparmio conseguito |
Art. 1, comma 16, DL n. 85/2008 |
0,87 |
Art. 74, comma 1, lett. c), DL n. 112/2008 (riduzione dotazioni organiche) |
37,47 |
Art. 74, comma 1, lett. a), DL n. 112/2008 (riduzione dirigenti I fascia) |
1,24 |
Art. 74, comma 1, lett. a), DL n. 112/2008 (riduzione dirigenti II fascia) |
2,58 |
Totale risparmi “a regime” |
42,16 |
Si fa notare che l’espressione “a regime” indica una situazione teorica in cui fossero occupati tutti i posti previsti nella pianta organica. Prescidendo dai ruoli dirigenziali, per i quali nulla viene detto nelle tabelle allegate allo schema, per i ruoli non dirigenziali (aree A, B e C) il risparmio indotto dallo schema presente (quantificato in 37,47 milioni di euro) è puramente teorico, poiché il personale presente al 30 giugno 2008 nei due Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti era pari a 8.898 unità, quindi inferiore alle 10.154 unità previste nella nuova dotazione organica.
L’articolo 15 prevede, in ossequio al disposto dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 300/1999, la verifica ogni due anni dell’organizzazione del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità e l’efficienza.
L’articolo 16 abroga i due regolamenti di organizzazione dei preesistenti ministeri delle infrastrutture e dei trasporti (DPR n. 254 e 271 del 2007), mentre l’art. 17 reca l’usuale clausola di invarianza finanziaria.
L’art. 18 disciplina, infine, l’entrata in vigore del presente decreto.
Nel parere del Consiglio di Stato viene sottolineato che il comma 1 dell’art. 18 va espunto dal testo, in quanto non occorre riprodurre specificamente il termine di ordinaria vacatio legis.
Costituzione della Repubblica italiana
(art. 87)
(omissis)
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere (98).
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).
Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).
Presiede il Consiglio superiore della magistratura (106).
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (107) .
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(98) Vedi anche art. 74, comma primo.
(99) Vedi art. 61, comma primo.
(100) Vedi art. 71, comma primo.
(101) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.
(102) Vedi artt. 76 e 77.
(103) Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.
(104) Vedi art. 80.
(105) Vedi art. 78.
(106) Vedi art. 104, comma secondo.
(107) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
L. 23 agosto 1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(omissis)
17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (30);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (31).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (32).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (33).
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(30) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(31) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(32) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
(33) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada. (art. 12)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(omissis)
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza (78);
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto (79).
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (80), del Dipartimento per i trasporti terrestri (81) appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (82) e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (83), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile (84), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7 (85).
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1 (86).
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento (87).
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(78) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(79) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(80) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(81) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata sostituita ai sensi dei quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza idicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(82) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(83) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(84) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(85) Lettera aggiunta, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(86) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(87) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
L. 15 marzo 1997 n. 59
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (artt. 13 e 19)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
(omissis)
13. 1. ... (57).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo (58).
(omissis)
19. 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
--------------------------------------------------------------------------------
(57) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400.
(58) Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 4 e 42)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;
- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.
(omissis)
4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (5).
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
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(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17 maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 22 gennaio 2002, per il Ministero della giustizia, il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il D.M. 28 aprile 2004, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(omissis)
42. Aree funzionali.
1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche (68);
b) edilizia residenziale: aree urbane (69);
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo (0);
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri (71);
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni (72);
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi (73);
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane (74).
2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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(68) Lettera così modificata dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1 dello stesso decreto.
(69) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(70) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(71) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(72) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture vedi i commi 4 e 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(73) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(74) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (art. 19)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
(omissis)
19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (22).
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (23).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (24).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (25).
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (26).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (27).
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (28).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (29).
7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (30).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (31).
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (32).
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (33) (34).
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (35).
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(22) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(23) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.
(24) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(25) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.
(26) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(27) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(28) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(29) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(30) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(31) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art. 2.
(32) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(33) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(34) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
(35) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.
D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184
Riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2004, n. 174.
(2) Per la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Vedi, anche, il D.P.C.M. 5 luglio 2006.
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Considerata la necessità di recepire i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione del Ministero
1. Organizzazione centrale e decentrata.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell'àmbito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture (4).
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT», ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero. (5)
(4) Vedi, anche, gli articoli 3 e 4, D.P.C.M. 5 luglio 2006.
(5) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
2.Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti.
1. È istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonché al coordinamento delle attività di rispettiva competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto (6)(7).
(6) Per l'integrazione della Conferenza di cui al presente articolo vedi l'art. 5, D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.
(7) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
Capo II
Attribuzioni dei Dipartimenti
3. Aree funzionali.
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio e politica urbana; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;
c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;
2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti. (8)
(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
Capo III
Articolazione dei Dipartimenti
4. Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali.
1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è così articolato:
a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;
c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
d) Direzione generale per le reti;
e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
f) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;
g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) relazioni con il pubblico;
i) Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;
b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
c) pianificazione pluriennale della viabilità;
d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attività di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;
e) promozione, nell'àmbito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;
g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attività correlate per le materie di competenza del Dipartimento;
j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento;
k) programmi comunitari per la mobilità sostenibile;
l) programmi URBAN.
4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;
b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane;
d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
e) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001.
5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid;
c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;
d) vigilanza sul registro italiano dighe;
e) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;
f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.
6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla Dir.Min. 21 dicembre 2001 del Ministro per l'innovazione e la tecnologia, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero;
f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
7. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attività di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento. (9)
9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
5. Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici.
1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è così articolato:
a) Direzione generale per le strade e autostrade;
b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti;
b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;
c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
d) archivio nazionale delle strade;
e) affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed attività di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale;
g) attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;
h) interventi sulla rete stradale di interesse locale previsti da norme di legge (10).
3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) interventi per la ricostruzione;
d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.
4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di polizia;
b) disciplina delle cooperative edilizie;
c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
d) locazioni ed equo canone;
e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
f) mutui edilizi;
g) programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.
h) attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst;
i) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
j) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
k) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
l) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
m) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali da stipularsi nell'àmbito delle intese istituzionali di programma.
5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;
d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
f) gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
6. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attività di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento. (11)
(10) Vedi, anche, l'art. 5, D.P.C.M. 5 luglio 2006.
(11) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
6. Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo.
1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo è così articolato:
a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;
b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima;
c) Direzione generale per la navigazione aerea;
d) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina della navigazione marittima;
b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, disciplina in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, sinistri in acque marittime;
d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;
f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi;
g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;
h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private;
i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;
j) predisposizione della normativa tecnica di settore.
3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale, nonché interventi di edilizia per le Capitanerie di porto;
b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;
d) sistema idroviario padano-veneto;
e) vigilanza sulle Autorità portuali e sugli altri enti di settore;
f) predisposizione della normativa tecnica di settore.
4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:
a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;
c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;
d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo.
5. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attività di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
6. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.
(12) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
7. Dipartimento per i trasporti terrestri.
1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è così articolato:
a) Direzione generale per la motorizzazione;
b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
c) Direzione generale del trasporto ferroviario;
d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;
b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) sicurezza del trasporto di merci pericolose;
d) parco circolante e conducenti;
e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilità;
i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale.
3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;
e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale.
4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
b) attività di vigilanza sui progetti;
c) analisi economiche;
d) contratti di programma;
e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
f) definizione di standards e norme di sicurezza;
g) interoperabilità ferroviaria.
5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci.
6. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attività di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
(13) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
8. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ricerca e soccorso in mare;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.
(14) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
Capo IV
Organizzazione decentrata
9. Servizi integrati infrastrutture e trasporti.
1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;
2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;
3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;
5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.
2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attività rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti.
3. A ciascun Settore è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.
4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività nell'àmbito di detta struttura. In particolare, il Direttore generale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i princìpi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del SIIT;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.
(15) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
10. Competenze dei SIIT.
1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonché altre attività tecnico-amministrative su base convenzionale.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:
a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal Ministero;
c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi;
d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
e) gestione e tutela del demanio marittimo statale;
f) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
g) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
h) supporto alla attività di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;
i) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
j) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;
l) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:
a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
o) attività in materia di autotrasporto;
p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.
16) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
11. Organizzazione.
1. L'organizzazione dei SIIT è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'àmbito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa è, altresì, ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo àmbito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica (17).
3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto:
a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni di Presidente;
b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Settore infrastrutture;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del SIIT;
d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
h) un rappresentante del Ministero della salute;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (18).
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Comitato è presieduto dal Direttore generale.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'àmbito territoriale interessato.
6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei SIIT per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.
9. È istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell'articolo 3.
(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 aprile 2005.
(18) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 92.
(19) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
Capo V
Dotazione organica e norme finali
12. Dotazione organica.
1. La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'àmbito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.
(20) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
13. Uffici di diretta collaborazione.
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Presso il Servizio, nell'àmbito della dotazione organica complessiva, è istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.».
(21) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
14. Verifica dell'organizzazione del Ministero.
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.
(22) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
15. Abrogazioni e modificazioni di norme.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.
2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione: «Ministero dei trasporti e della navigazione» è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e la dizione: «Ministro dei trasporti e della navigazione» è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
(23) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
16. Disposizioni transitorie e finali.
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nell'àmbito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, è istituito l'«Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari». Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, al controllo sulle attività del gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del relativo contenzioso.
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'àmbito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.
(24) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
(25) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
(26) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
(27) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
(28) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16. Il citato art. 13 ha, inoltre, così sostituito il presente comma.
(29) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
17. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(30) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
Tabella A (8)
(prevista dall'art. 1, comma 3)
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|
Organico ex Ministero |
Organico ex Ministero |
Ministero |
|||||
|
dei |
dei Trasporti e della |
Infrastrutture |
|||||
|
Lavori Pubblici |
Navigazione |
e Trasporti |
|||||
|
|
|
|
|||||
Qualifiche |
1a fascia |
41 |
16 |
57 |
||||
Dirigenziali |
2a fascia |
166 |
144 |
310 |
||||
Totale area dirigenziale |
207 |
|
160 |
|
367 |
|
||
|
|
|
|
|||||
|
pos.ec. C3 |
377 |
616 |
993 |
||||
AREA C |
pos.ec. C2 |
780 |
1127 |
1907 |
||||
|
pos.ec. C1 |
442 |
928 |
1370 |
||||
Totale Area C |
1599 |
|
2671 |
|
4270 |
|
||
|
pos.ec. B3 |
1230 |
2465 |
3695 |
||||
AREA B |
pos.ec. B2 |
836 |
1127 |
1963 |
||||
|
pos.ec. B1 |
535 |
430 |
965 |
||||
Totale Area B |
2601 |
|
4022 |
|
6623 |
|
||
AREA A |
pos.ec. A1 |
144 |
810 |
954 |
||||
Totale Area A |
144 |
|
810 |
|
954 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
Totale aree funz. |
4344 |
|
7503 |
|
11847 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
Totale generale |
4551 |
|
7663 |
|
12214 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 e dall'art. 13, D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ad eccezione dei commi 4 e 6 dell'art. 16.
(32) Per la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005.
L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 commi 404-416)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
Articolo 1
(omissis)
Commi:
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime (117).
--------------------------------------------------------------------------------
117) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007. Vedi, inoltre, per il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, per il Ministero per i beni e le attività culturali, il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, per il Ministero del commercio internazionale, il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253, per il Ministero delle infrastrutture, il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, per il Ministero degli affari esteri, il D.P.R. 19 dicembre 2007, n. 258, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, per il Ministero dell'università e della ricerca, il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264, per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18, per il Ministero dei trasporti, il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271 e, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione (118).
--------------------------------------------------------------------------------
(118) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione (119).
--------------------------------------------------------------------------------
(119) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini (120).
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(120) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (121).
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121) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica (122).
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(122) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (123).
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(123) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto (124).
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(124) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 (125).
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(125) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408 (126).
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(126) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale (127.
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(127) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni (128).
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(128 Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009 (129).
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(129) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2007.
D.L. 16 maggio 2008, n. 85
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 121.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche per risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attività culturali.».
2. Le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani del programma comunitario «Gioventù in azione» di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani. (3)
5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo (8) .
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti al paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e a quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (3)
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse già trasferite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché delle altre risorse inerenti le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre amministrazioni; (4)
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; (4)
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; (4)
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. (4)
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle strutture delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento previsti dal presente decreto non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è abrogato. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:«, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico». (3)
21-bis. All'articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio è competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimità su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20». (5)
22. Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, mediante decreti adottati dai rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: (6)
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (7)
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(6) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121.
(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi , per il Ministero dello sviluppo economico, il D.P.C.M. 24 giugno 2008.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
[2] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[3] Relazione al Rendiconto generale dello Stato 2005 http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-ri/Sezioni-ri/Allegati-r/Relazione-2/TOMO-II---INTERNET.zip
[4] La struttura periferica del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, presente lungo gli 8.000 chilometri di coste nazionali è articolata nei seguenti Comandi Periferici:
· 14 Direzioni Marittime, cui fanno capo altrettanti Comandi Operativi di Zona Marittima;
· 53 Capitanerie di Porto;
· 48 Uffici Circondariali Marittimi;
· 126 Uffici Locali Marittimi;
· 38 Delegazioni di spiaggia.