Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||
Titolo: | Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari - A.C. 5559 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 723 | ||||
Data: | 09/11/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||||
Altri riferimenti: |
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9 novembre 2012 |
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n. 723/0 |
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Attuazione
dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
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SIWEB
Numero del progetto di legge |
A.C. 5559 |
Titolo |
Attuazione dell'articolo 4
della legge 3 febbraio 2011, n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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trasmissione alla Camera |
6 novembre 2012 |
assegnazione |
7 novembre 2012 |
Commissione competente |
XIII Commissione Agricoltura |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il provvedimento in esame, approvato in prima lettura in sede deliberante dalla 9 Commissione Agricoltura del Senato, contiene due articoli.
L’articolo 1 definisce un termine ad quem – due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento - entro il quale devono essere approvati i decreti previsti dall’articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n.4, recante norme in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
Si tratta dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico con i quali devono essere definite le modalità per l’indicazione obbligatoria nell’etichetta dei prodotti alimentari
§ del luogo di origine o di provenienza,
§ dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare.
I decreti devono, altresì, indicare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale (art. 4, comma1).
La stessa legge n.4/2011 (art. 4, comma 2) ha, poi, specificato che:
§ per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti;
§ per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione ed allevamento della materia agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
I decreti ministeriali in esame (art. 4, co.3, L. n.4/2011) devono essere emanati:
§ d’intesa
con
§ sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione;
§ acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
§ espletata in via preventiva la procedura di cui all’art. 4, par 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE.
L’articolo 19 della
direttiva 2000/13, recante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità, prevede che, qualora uno Stato membro ritiene
necessario adottare una nuova legislazione, comunica alla Commissione e agli
altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi.
La legge n.4/2012 ha, quindi, inteso rendere obbligatoria
un’indicazione, quella relativa all’origine dei prodotti agroalimentari, in
modo da meglio valorizzare la qualità del made
in Italy, proteggendola contro le numerose contraffazioni e falsificazioni
riscontrate sulle menzioni e sulle indicazioni dei prodotti agroalimentari.
L’obbligatorietà dell’indicazione deve però essere letta alla luce di quanto
prevede la normativa europea sul tema. Da un lato
L’articolo 2, inserito durante l’esame presso la 9 Commissione Agricoltura del Senato, apporta talune modifiche all’art. 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta.
L'articolo 59-bis introdotto nel corso dell’esame parlamentare, ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un regolamento che definisca le modalità per l’integrazione dell’etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato- Tali modalità si dovranno basare prevalentemente su elementi elettronici e telematici prevedendo, ove possibile, l’utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza. L’ambito di applicazione della nuova normativa riguarda i prodotti agricoli ed alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM). I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sono a carico dei soggetti che si avvalgano dell’etichettatura in questione.
Con la modifica introdotta dall’articolo 2 si precisa l’integrazione dell’etichettatura con particolari sistemi di sicurezza realizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello stato deve intendersi volontaria e facoltativa per i produttori, chiarendo, in tal modo, la portata normativa del disposto, nel senso della non obbligatorietà del nuovo sistema introdotto.
Si ricorda che
Il provvedimento, con l’art.1, integra il disposto normativo contenuto nel comma 3 dell’art. 4 della legge n.4 del 2011 e, con l’art. 2, modica il disposto dell’art. 59-bis del d.l. 83/2012; risulta, pertanto, giustificato l’intervento con fonte di natura primaria.
La normativa introdotta sembra possa ricollegarsi, da un lato, ai rapporti dello Stato con l’Unione europea, che l’art. 117, primo comma della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato, e dall’altro, alla materia dell’alimentazione, affidata, dall’articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.
Le disposizioni contenute nell’articolo in esame toccano, anche se indirettamente, un tema sul quale a livello della normativa europea si confrontano due esigenze potenzialmente contrastanti: quella, relativamente nuova, che attiene alla informazione ed alla tutela dei consumatori, e l’altra, che trova, invece, fondamento diretto nella istanza di libertà degli scambi commerciali posta a fondamento dell’intero processo di formazione della Unione Europea e della quale è espressione principale l’articolo 28 TCE, che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene infatti
incompatibile con il mercato unico, sulla base dell’art. 28 del Trattato, la
presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di
tutto o di parte del processo produttivo, “la quale di per ciò stesso limita o
svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte
in altri Stati membri”; a tale principio fanno eccezione solo le regole
relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza,
regole che peraltro
Il punto di equilibrio tra le due esigenze sopra enunciate in ordine alla etichettatura dei prodotti alimentari è stato sinora fissato prevedendosi che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che l'omissione della indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (art. 3 della direttiva 2000/13/CE, recepito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992).
Da ultimo è stato approvato il regolamento n.1169 del 2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha, tra l’altro, abrogato la direttiva 2000/13/CE, introducendo talune novità significative sul tema dell’indicazione di origine.
In base all’art. 9 sono obbligatorie le indicazioni relative a: la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente che possa provocare allergie o intolleranze; la quantità di taluni ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni di conservazione o di impiego; il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 26; le istruzioni per l’uso; le bevande che contengono più di 1,2% di alcol; una dichiarazione nutrizionale.
L’art. 26 del regolamento in esame prevede, salvo quanto previsto nello specifico dai regolamenti sulle produzioni di qualità (Dop, Igp, Stg), che l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria:
§ nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore, soprattutto quando le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta potrebbe far pensare che esso abbia un’origine diversa;
§ per le carni con un codice di nomenclatura indicato nell’allegato XI (carni di animali della specie suina, ovina, caprina e volatile);
Il comma 3 prevede, poi, che, quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
Si prevede, comunque, che l’applicazione di tali disposizioni è rinviata all’adozione degli atti di esecuzione.
Entro il 13 dicembre
2014,
§ tipi di carne diverse da quelle previste dalla lett. b);
§ il latte;
§ il latteusato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
§ i prodotti a base di un unico ingrediente;
§ gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Il 10 dicembre 2010
Il pacchetto è costituito da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP.
La proposta di
regolamento sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli (COM(2010)733), è stata esaminata, secondo la
procedura legislativa ordinaria, dal Consiglio agricoltura e dal Parlamento
europeo che il 13 settembre
In particolare, viene istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per
agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle
caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli. Viene definita come
indicazione facoltativa di qualità l'indicazione "prodotto di montagna" e si prevede che, al più tardi 12 mesi
dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso,