Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari - A.C. 5559 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5559/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 723
Data: 09/11/2012
Descrittori:
ETICHETTATURA DI PRODOTTI   L 2011 0004
PRODOTTI ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
AS N. 3337/XVI     

9 novembre 2012

 

n. 723/0

 

Attuazione dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

A.C. 5559

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

SIWEB

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5559

Titolo

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

Numero di articoli

2

Date:

 

trasmissione alla Camera

6 novembre 2012

assegnazione

7 novembre 2012

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il provvedimento in esame, approvato in prima lettura in sede deliberante dalla 9 Commissione Agricoltura del Senato, contiene due articoli.

 

L’articolo 1 definisce un termine ad quem – due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento - entro il quale devono essere approvati i decreti previsti dall’articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n.4, recante norme in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

 

Si tratta dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico con i quali devono essere definite le modalità per l’indicazione obbligatoria nell’etichetta dei prodotti alimentari

§  del luogo di origine o di provenienza,

§  dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare.

I decreti devono, altresì, indicare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale (art. 4, comma1).

La stessa legge n.4/2011 (art. 4, comma 2) ha, poi, specificato che:

§  per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti;

§  per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione ed allevamento della materia agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

I decreti ministeriali in esame (art. 4, co.3, L. n.4/2011) devono essere emanati:

§  d’intesa con la Conferenza unificata

§  sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione;

§  acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

§  espletata in via preventiva la procedura di cui all’art. 4, par 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE.

L’articolo 19 della direttiva 2000/13, recante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, prevede che, qualora uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia una procedura affinché venga deciso se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche. Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che ha riformulato in maniera organica le disposizioni relative alle informazioni che debbono comparire in etichetta; tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014

La legge n.4/2012 ha, quindi, inteso rendere obbligatoria un’indicazione, quella relativa all’origine dei prodotti agroalimentari, in modo da meglio valorizzare la qualità del made in Italy, proteggendola contro le numerose contraffazioni e falsificazioni riscontrate sulle menzioni e sulle indicazioni dei prodotti agroalimentari. L’obbligatorietà dell’indicazione deve però essere letta alla luce di quanto prevede la normativa europea sul tema. Da un lato la Commissione europea ha finora dato prevalenza ad un concetto che rinvia ad una qualità obiettiva nel senso di considerare i prodotti alimentari come commodities tra loro fungibili (per un evoluzione di tale impostazione vedi comunque infra), dall’altro, il codice doganale comunitario aggiornato, entrato in vigore il 24 giugno del 2008, prevede, all’art. 36 che “ le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”; con tale previsione perde, quindi, rilievo l’origine della materia prima e le fasi intermedie di lavorazione. Si consideri, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione del reato introdotto dall’art. 4, co. 49, della L.350/2003 - “l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale” – ne ha escluso l’applicabilità in riferimento ai capi prodotti all’estero e venduti in Italia con etichetta recante il nome della società italiana, ritendendo che per origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo” (Cass, III sez.pen. sentenza n.13712 del 17 febbraio -14 aprile 2005); nella medesima sentenza ha, però, operato, in un obieter dictum, una distinzione tra i prodotti industriali ed i prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in relazione all’origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall’ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati o prodotti” . Tale situazione costituirebbe, comunque, un’eccezione e sarebbe riscontrabile esclusivamente nei prodotti DOP e IGP.

 

L’articolo 2, inserito durante l’esame presso la 9 Commissione Agricoltura del Senato, apporta talune modifiche all’art. 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta.

 

L'articolo 59-bis introdotto nel corso dell’esame parlamentare, ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un regolamento che definisca le modalità per l’integrazione dell’etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato- Tali modalità si dovranno basare prevalentemente su elementi elettronici e telematici prevedendo, ove possibile, l’utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza. L’ambito di applicazione della nuova normativa riguarda i prodotti agricoli ed alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM). I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sono a carico dei soggetti che si avvalgano dell’etichettatura in questione.

 

Con la modifica introdotta dall’articolo 2 si precisa l’integrazione dell’etichettatura con particolari sistemi di sicurezza realizzati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello stato deve intendersi volontaria e facoltativa per i produttori, chiarendo, in tal modo, la portata normativa del disposto, nel senso della non obbligatorietà del nuovo sistema introdotto.

Si ricorda che la XIII Commissione Agricoltura ha svolto sulla questione talune audizioni informali (sedute del 16 e 24 ottobre 2012) nelle quali sono stati ascoltati i rappresentanti di: Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) e delle principali associazioni dei produttori di vino.

 

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento, con l’art.1, integra il disposto normativo contenuto nel comma 3 dell’art. 4 della legge n.4 del 2011 e, con l’art. 2, modica il disposto dell’art. 59-bis del d.l. 83/2012; risulta, pertanto, giustificato l’intervento con fonte di natura primaria.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La normativa introdotta sembra possa ricollegarsi, da un lato, ai rapporti dello Stato con l’Unione europea, che l’art. 117, primo comma della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato, e dall’altro, alla materia dell’alimentazione, affidata, dall’articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le disposizioni contenute nell’articolo in esame toccano, anche se indirettamente, un tema sul quale a livello della normativa europea si confrontano due esigenze potenzialmente contrastanti: quella, relativamente nuova, che attiene alla informazione ed alla tutela dei consumatori, e l’altra, che trova, invece, fondamento diretto nella istanza di libertà degli scambi commerciali posta a fondamento dell’intero processo di formazione della Unione Europea e della quale è espressione principale l’articolo 28 TCE, che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene infatti incompatibile con il mercato unico, sulla base dell’art. 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, “la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri”; a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza, regole che peraltro la Corte di Giustizia interpreta in un modo assai limitativo delle competenze nazionali.

Il punto di equilibrio tra le due esigenze sopra enunciate in ordine alla etichettatura dei prodotti alimentari è stato sinora fissato prevedendosi che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza possa essere resa obbligatoria solo nella ipotesi che l'omissione della indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (art. 3 della direttiva 2000/13/CE, recepito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 109/1992).

Da ultimo è stato approvato il regolamento n.1169 del 2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha, tra l’altro, abrogato la direttiva 2000/13/CE, introducendo talune novità significative sul tema dell’indicazione di origine.

In base all’art. 9 sono obbligatorie le indicazioni relative a: la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente che possa provocare allergie o intolleranze; la quantità di taluni ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni di conservazione o di impiego; il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 26; le istruzioni per l’uso; le bevande che contengono più di 1,2% di alcol; una dichiarazione nutrizionale.

L’art. 26 del regolamento in esame prevede, salvo quanto previsto nello specifico dai regolamenti sulle produzioni di qualità (Dop, Igp, Stg), che l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria:

§  nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore il consumatore, soprattutto quando le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta potrebbe far pensare che esso abbia un’origine diversa;

§  per le carni con un codice di nomenclatura indicato nell’allegato XI (carni di animali della specie suina, ovina, caprina e volatile);

Il comma 3 prevede, poi, che, quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso del suo ingrediente primario:

a)    è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;

b)    il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.

Si prevede, comunque, che l’applicazione di tali disposizioni è rinviata all’adozione degli atti di esecuzione.

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

§  tipi di carne diverse da quelle previste dalla lett. b);

§  il latte;

§  il latteusato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

§  i prodotti a base di un unico ingrediente;

§  gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 10 dicembre 2010 la Commissione europea ha presentato il “pacchetto qualità”, cheper la prima volta definisce in maniera complessiva i sistemi di certificazione, di indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione e le cui misure sono volte a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori.

Il pacchetto è costituito da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP.

 

La proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), è stata esaminata, secondo la procedura legislativa ordinaria, dal Consiglio agricoltura e dal Parlamento europeo che il 13 settembre 2012 ha approvato una risoluzione, di fatto ratificando il testo di compromesso definito in esito al trilogo del mese di giugno 2012.

In particolare, viene istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli. Viene definita come indicazione facoltativa di qualità l'indicazione "prodotto di montagna" e si prevede che, al più tardi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso, la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare la nuova indicazione "prodotto dell'agricoltura delle isole".