Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Interventi straordinari per il settore ittico e norme di semplificazione - A.C. 2236 e A.C. 2874
Riferimenti:
AC N. 2236/XVI   AC N. 2874/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 583
Data: 31/01/2012
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Interventi straordinari per il settore ittico e norme di semplificazione

 

A.C. 2236 e A.C. 2874

 

 

 

 

 

 

 

n. 583

 

 

 

31 gennaio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – * st_agricoltura@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Dipartimenti del Servizio Studi:

Giustizia ( 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it

Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

Trasporti ( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

Lavoro ( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it

 

 

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File: Ag0248.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Le proposte in esame  3

A.C. 2236 Interventi straordinari per il settore ittico  4

§      Art. 1  (Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)4

§      Art. 2  (Imprenditori ittici)5

§      Art. 3  (Programmazione negoziata)8

§      Art. 4  (Distretti ittici)10

§      Art. 5  (Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)11

§      Art. 6  (Promozione della cooperazione e dell’associazionismo)12

§      Art. 7  (Riparto delle risorse destinate all’esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura e pesca)14

§      Art. 8  (Ricerca effettuata dalle strutture cooperative)15

§      Art. 9  (Imprenditoria giovanile)16

§      Art. 10  (Agevolazioni in favore del lavoro autonomo)17

§      Art. 11  (Concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura)18

§      Art. 12  (Soppressione del registro delle imprese di pesca)20

§      Art. 13  (Depenalizzazione delle sanzioni per le catture sotto taglia)21

§      Art. 14  (Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca)23

§      Art. 15  (Esenzione dall’imposta di bollo)24

§      Art. 16  (Accertamenti contributivi in caso di dismissioni di bandiera)25

§      Art. 17  (Esenzione dall’obbligo di trasmissione dei dati per via elettronica)27

§      Art. 18  (Copertura finanziaria)28

A.C. 2874 Disposizioni tributarie e di semplificazione in favore delle imprese di pesca  29

§      Art. 1  (Ambito di applicazione)29

§      Art. 2  (Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria)30

§      Art. 3  (Misure di semplificazione e di collaudo)34

§      Art. 4  (Copertura finanziaria)35

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)36

 

 


Schede di lettura

 


Le proposte in esame

Il comparto della pesca vive da tempo una profonda crisi strutturale a causa, da un lato, dell’aumento dei costi di produzione (dovuti prevalentemente all’aumento del gasolio), dall’altro, delle riduzioni alla capacità di pesca imposte dalla normativa europea in ragione della necessità di preservare le risorse biologiche esistenti.

La Commissione si è ultimamente occupata del settore, esaminando lo schema di decreto legislativo (atto 426) recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca, che ha ridefinito le figure soggettive che svolgono l’attività di pesca ed ha introdotto, secondo quanto prescritto dal’Unione europea, il sistema sanzionatorio a punti. Da ultimo, con il decreto-legge n.216 del 2011 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 il Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, utilizzando le risorse stanziate dalla legge di stabilità 2012, quantificate dalla Tabella C in 6 milioni e 214 mila euro per il triennio 2012-2014.

Inoltre, è all’esame della Commissione la riforma della politica comune della pesca, la quale, nell’obiettivo di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche, prevede azioni volte a combattere la pesca illegale e a ridurre la sovraccapacità, ad eliminare i rigetti in mare grazie all’obbligo di sbarco, ad attribuire maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, ad istituire un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili per le grandi flotte, ad abbandonare i sussidi legati alle flotte ed a creare un meccanismo unico di intervento per l’ammasso.

Le proposte in esame si inseriscono, quindi, nell’ambito di tali riforme, prevedendo modifiche di carattere normativo che possano agevolare il comparto, attraverso l’estensione dell’ambito operativo di taluni strumenti e la semplificazione di taluni oneri burocratici gravanti sul settore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. 2236
Interventi straordinari per il settore ittico

Art. 1
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

L’articolo 1 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con una dotazione permanente, a decorrere dal 2009, di 10 milioni annui, al fine di realizzare:

§      nuovi investimenti nelle imprese del settore al fine di incrementare l’innovazione, la competitività e l’efficienza;

§      ristrutturazioni aziendali e produttive in linea con gli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà;

§      società miste, tutoraggi in ambito start up e prestiti partecipativi;

§      interventi sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico;

§      misure per agevolare l’accesso al credito.

 

Si ricorda che gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà, scaduti il 9 ottobre 2009 e prorogati dalla Commissione fino al 9 ottobre 2012, si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto delle disposizioni specifiche fissate nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2001/C19/05), applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Tali linee individuano le diverse categorie di aiuti ammissibili, specificandone i limiti e le condizioni. In tal senso si prevede che gli aiuti nazionali sono giustificati solo se conformi agli obiettivi della politica della concorrenza e alla politica comune della pesca e possono essere distinti in aiuti di carattere generale (aiuti ai servizi di formazione e di divulgazione, aiuti alla ricerca e a progetti pilota, aiuti alla promozione e alla pubblicità e aiuti destinati a promuovere nuovi sbocchi), aiuti alla pesca in mare (aiuti all’arresto definitivo delle navi da pesca, aiuti agli investimenti nella flotta, aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, aiuti per la costituzione di società miste, aiuti per una migliore gestione degli stock e per il potenziamento dei controlli sulle attività di pesca) aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore della pesca, aiuti all’attrezzatura dei porti, aiuti alla protezione e allo sviluppo delle risorse ittiche e aiuti alle associazioni di produttori.

 

 

 

 

 

 

 


Art. 2
(Imprenditori ittici)

 

 

L’articolo 2, comma 1, prevede che, a decorrere dal 2009, la somme di 100.000 e di 2.326.000 euro annui, disposte dal Dlgs n.226/2001 (di orientamento e modernizzazione della pesca e dell’acquacoltura) a copertura degli oneri derivanti dall’equiparazione dell’imprenditorie ittico a quello agricolo (art. 2) e dall’estensione delle agevolazioni alle attività connesse a quelle di pesca (art. 3), siano destinate ai seguenti soggetti:

§      imprenditori ittici, cooperative della pesca, associazioni ed organizzazioni nazionali e loro consorzi;

§      i soggetti di volta in volta individuati rispetto ai singoli interventi previsti nel dlgs 154/2004 (modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura);

Le finalità sono così individuate:

§      potenziare la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici,

§      valorizzare la qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa,

§      tutelare la concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzare il mercato interno;

§      semplificare le procedure amministrative,

§      promuovere l’aggiornamento professionale.

Si rileva, al riguardo, che il comma in esame è formulato con una tecnica legislativa che non sembra corretta. Da un lato, infatti, si modifica la decorrenza dell’onere previsto dal comma 1-bis dell’art. 10 del Dlgs 226/2001, senza incidere testualmente sulle finalità e sui soggetti cui è destinata la spesa, dall’altro, si inserisce un nuovo comma che fa riferimento a soggetti e finalità individuati da una normativa (art. 4 dlgs 154/2004) allo stato non più in vigore.

 

Il comma 2 concede ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca -  esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa, su natanti di stazza lorda non superiore a dieci tonnellate, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore – di poter optare per l'applicazione delle disposizioni in materia previdenziale di cui alla L. 26 luglio 1984, n. 413[1], in luogo di quelle della L. 13 marzo 1958, n. 250[2].

L’opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

 

La L. 250/1958 ha definito il regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, e trova applicazione qualora concorrano 2 condizioni:

·     la pesca deve essere esercitata dal marittimo quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, sia in via autonoma che in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca);

·     l'esercizio della pesca quale attività professionale può essere attuato con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda.

Si ricorda che il calcolo del contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi o in forma associata è effettuato sulla misura di retribuzione convenzionale mensile vigente, per l’anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca. Di conseguenza, i soggetti interessati, anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione non il reddito d’impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).

Con la successiva L. 413/1984 è stato posto, per tutti i lavoratori marittimi, il definitivo passaggio nel sistema comune dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)[3]. In virtù di tale passaggio, le pensioni dei marittimi devono essere liquidate come la generalità delle pensioni AGO.

Rimangono esclusi da tale disciplina: i dipendenti delle linee di navigazione su acque interne; i marittimi associarti in cooperative; i pescatori autonomi; i marittimi imbarcati su navi di stazza inferiore alle 10 tonnellate; gli ormeggiatori; i barcaioli; il personale imbarcato su galleggianti non autopropulsi; il personale delle piattaforme galleggianti; i marittimi dipendenti da Pubblica Amministrazione.

Nei confronti del personale marittimo soggetto a discontinuità nei rapporti di lavoro la L. 413/84 inoltre ha introdotto l'istituto del prolungamento. In base a tale istituto, i periodi di navigazione vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo utile al diritto e alla misura delle prestazioni AGO e specifiche marittime rispettando il massimo contributivo dei 40 anni (2080 settimane). Particolare disciplina poi è stata definita per i prolungamenti per i periodi precedenti (articolo 25 della L. 413) e successivi (articolo 24 della L. 413) il 1° gennaio 1980.

 

I successivi commi 3 e 4 recano le seguenti specifiche modifiche alla stessa L. 413/1984, di riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, prevedendo:

·         l’inclusione tra le navi cui si applica la legge n.413 del 1984 di tutte quelle iscritte nei registri delle navi minori e non solo di quelle aventi i requisiti di cui all’art. 1287 del codice della navigazione (navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o navi con apparato motore superiore a 25 cavalli);

·         l’applicazione della medesima legge, in luogo delle disposizioni della L. 250/1958, ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore;

 

Si segnala, in proposito, che l’abrogazione richiamata, comportando l’applicazione ex lege delle norme della L. 413 alla piccola pesca, appare non coordinata con le disposizioni di cui al precedente comma 2, che prevede la facoltà per gli stessi soggetti di optare per le disposizioni della stessa L. 413.

 

 

 


Art. 3
(Programmazione negoziata)

 

L’articolo 3, comma 1, prevede che nel Documento di programmazione economico-finanziaria (oggi sostituito dal Documento di Economia e finanza il cui contenuto è stato da ultimo riformato dalla Legge 7 Aprile 2011 n. 39) e nei documenti unici di programmazione elaborati dalle regioni vengano definiti gli obiettivi da perseguire con gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca.

La Programmazione negoziata ha lo scopo “di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie”. Gli strumenti di attuazione sono individuati in:

-        •Intesa Istituzionale di Programma, attuata mediante Accordo di Programma Quadro

-        •Patto territoriale

-        •Contratto di programma

-        •Contratto di area.

La Programmazione negoziata è stata formulata con la legge 662 /1996, art. 203, legge finanziaria per l'anno 1997. La stessa legge ha demandato al CIPE il compito di regolamentare gli strumenti di attuazione della politica economica nazionale, delegandone anche l'approvazione, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie pubbliche destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate. Successivamente, l’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 173 del 1998, ha rimesso al CIPE il compito di determinare “limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell’acquacoltura” degli interventi (patti territoriali, contratti di programma e contratti d’area) regolati dall’articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996. In attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 173 del 1998 il CIPE ha adottato la delibera 11 novembre 1998, n. 127, la quale ha disposto l’estensione all’agricoltura e alla pesca degli strumenti della programmazione negoziata, integrando a tal fine le proprie precedenti delibere 25 febbraio 1994 (di disciplina dei contratti di programma) e 21 marzo 1997 (di disciplina della programmazione negoziata).

Si ricorda che la legge 5 agosto 1978, n.468 è stata abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n.196, che, all’articolo 7 ha riformato il ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, sostituendo il Documento di programmazione economico finanziaria con il Documento di economia e finanza, il cui contenuto è stato da ultimo ridefinito dalla legge 7 aprile 2011, n.39, che ha previsto, tra l’altro, che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

 

Il comma 2 prevede che nell’ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria, il CIPE individui una quota da destinare agli obiettivi della programmazione negoziata nel settore della pesca, prevedendo che, nell’ambito di tale quota, almeno il 30 per cento sia destinato alla realizzazione dei nuovi contratti di programma nel settore.

 

Per “contratto di programma” si intende il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanti di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, relativi allo sviluppo delle attività produttive. L’ambito di applicazione dell’istituto del contratto di programma è stato esteso alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre, dell’acquacoltura, e relativi consorzi dal D.Lgs. n. 173/1998, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole”.

 

 

 


Art. 4
(Distretti ittici)

 

 

L’articolo 4 attribuisce alle regioni il compito di istituire dei distretti ittici, su aree marine omogenee sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, che saranno regolati dalle norme attualmente in vigore per i distretti industriali. L’istituzione dei distretti deve essere diretta a garantire una gestione razionale delle risorse, in attuazione del principio di sostenibilità, ed a preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali.

 

In merito va detto che l’articolo 4 del d.lgs. n. 226/2001 (legge di orientamento per la pesca) ha già previsto l’istituzione di distretti di pesca, secondo i medesimi criteri di omogeneità e per le stesse finalità di razionale gestione delle risorse. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca avrebbero dovuto essere definite da un decreto del dicastero agricolo, con il concerto di quello dell’ambiente, su proposta regionale, sentite le associazioni nazionali di categoria.

 

Va anche rammentato che l’articolo 5-bis del DL n. 2/2006 ha esteso al settore della pesca la disciplina in materia di distretti produttivi introdotta dai commi 366-372, della legge finanziaria per il 2006 (legge 266/2005, articolo unico). L’assunto di fondo che aveva mosso l’intervento legislativo era la necessità di valorizzare le specificità del sistema produttivo italiano, composto in prevalenza da piccole e medie imprese (PMI) il cui tipico modello organizzativo è costituito dai distretti industriali. La Finanziaria 2005 ha conferito una sorta di soggettività giuridica al modello organizzativo dei distretti, trasformandoli in piattaforme di sviluppo organizzate secondo il concetto della filiera produttiva, in grado sia di surrogare l’assenza di grandi industrie, sia di promuovere una più intensa internazionalizzazione dell’economia italiana.

 

 

 

 

 


Art. 5
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)

 

 

L’articolo 5 prevede che le associazioni nazionali della pesca possano istituire i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca, i quali potranno essere incaricati dal Ministro delle politiche agricole di effettuare attività di assistenza alle imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e pescatori.

I requisiti minimi di garanzia e di funzionamento saranno stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Viene richiamato, ai fini di prevederne l’osservanza, un decreto del Ministro delle finanze del 10 febbraio 1994, con il quale era stata data l’autorizzazione, poi, revocata, alla società “Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.A.F. Federpesca S.r.L.” ad esercitare attività di assistenza fiscale.

Si specifica, infine, cosa debba intendersi per associazioni nazionali della pesca: esse sono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al CNEL e firmatarie dei contratti collettivi.

Si ricorda che l’art. 3-bis del dlgs 165/1999 ha previsto che gli organismi pagatori possono, con apposita convenzione, incaricare i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assistere gli agricoltori nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefìci comunitari, nazionali e regionali, controllando la regolarità formale delle dichiarazioni ed immettendo i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento di tali attività.

Si ricorda, in proposito, che, con decreto ministeriale 27 marzo 2008, è stata approvata la riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola; l’applicazione delle nuove disposizioni era stata dapprima rinviata a maggio 2010 e poi ulteriormente posticipata di un anno.

 


Art. 6
(Promozione della cooperazione e dell’associazionismo)

 

 

L’articolo 6 apporta talune modifiche all’art. 3 del dlgs 154/2004, che disciplina la composizione della Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura. A tal fine viene previsto che:

§      non sia più il Ministro delle politiche agricole a presiedere la Commissione ma il Direttore generale per la pesca e l’acquacoltura;

§      l’attività della Commissione venga coordinata, a rotazione, dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, membri della Commissione;

§      i compiti relativi alla promozione della cooperazione e dell’associazionismo di cui all’art. 16 e 17 possano essere svolti da organismi promossi dalle associazioni di categoria.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del dlgs 154/2004, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e da due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un dirigente del Ministero della salute, un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, un dirigente del Ministero delle attività produttive, un dirigente del Ministero della difesa, un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello, quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative, due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative, un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative, sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM), due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali

 

 

 


Art. 7
(Riparto delle risorse destinate all’esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura e pesca)

 

 

L’articolo 7 prevede una riserva del 30 per cento al settore della pesca nell’ambito del riparto delle risorse che lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome in materia di agricoltura e pesca, ai sensi del DPCM 11 maggio 2001.

 

Il decreto individua i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del passaggio di talune funzioni statali alle stesse regioni. L’art. 6, comma 2, prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione delle risorse.

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 8
(Ricerca effettuata dalle strutture cooperative)

 

L’articolo 8 riserva alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative il 35 per cento dei finanziamenti previsti nel Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura destinati al finanziamento della ricerca scientifica applicata. Nell’ambito della quota del 35%, i progetti di ricerca presentati dalle strutture cooperative sono finanziabili fino al 100 per cento dello stanziamento.

Si ricorda che l’art. 9 del decreto-legge n.216 del 2011 ha prorogato di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2012, il periodo di vigenza del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, adottato per il periodo 2007-2009 con decreto ministeriale 3 agosto 2007, sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo n.154 del 2004 e poi prorogato da successivi provvedimenti (L. 23 dicembre 2009, n. 191 e decreto-legge 225/2010) per gli ani 2010 e 2011.

Con il medesimo decreto-legge 225/2010 è stato altresì riformato lo strumento di programmazione in esame come disciplinato dal decreto legislativo n.154 del 2004, prevedendo, all’art. 2, comma 5-decies, che:

§       lo stesso debba contenere esclusivamente gli interventi di competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali;

§       il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il programma nazionale, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, la quale deve essere informata, con cadenza annuale, circa l’andamento del programma e del quadro complessivo dei risultati raggiunti;

§       destinatari degli interventi  sono i soggetti imprenditoriali e, relativamente alle iniziative di promozione (della cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei lavoratori dipendenti), le associazioni nazionali, le organizzazioni sindacali nazionali, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati per i singoli interventi.

 

 


Art. 9
(Imprenditoria giovanile)

 

L’articolo 9 apporta una modifica all’art. 2, comma 120, della legge finanziaria 2008, inserendo una riserva del 40 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Si ricorda, in proposito, che il decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura (atto 426), in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha previsto, all’art. 5, comma 4, una riserva del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

 

 

 

 


Art. 10
(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo)

 

 

 

L’articolo 10 estende al settore della pesca leiniziative realizzate ai sensi della legge n. 144/1999, nelle aree in ritardo di sviluppo. Tali iniziative rientrerebbero fra quelle della programmazione negoziata, del sostegno all’imprenditoria e dell’autoimprenditorialità.

 

Va rilevato che la scrittura della norma non consente di individuare la portata dell’estensione che si vuole applicare, restando particolarmente oscura la identificazione delle “iniziative” .

 

Per il rafforzamento strutturale delle imprese, con l’articolo 10 del decreto legislativo 173/1998, cosiddetto Tagliacosti, è stata a suo tempo estesa alle imprese agricole e alle imprese della pesca marittima ed in acque salmastre, compresi i consorzi, l’applicazione di alcuni istituti previsti dalla c.d. programmazione negoziata, disciplinata dall’articolo 2, comma 203 della legge n. 662 del 1996 (collegato alla finanziaria 1997). Il D.lgs. 173 demandava peraltro allo stesso Cipe la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione della estensione di tale normativa alle imprese del settore primario. E’ quanto è stato fatto con l’adozione da parte del Comitato della delibera del 11/11/1998 che ha esteso la disciplina dei patti territoriali e dei contratti di programma alle iniziative proposte dalle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell’acquacoltura, modificando le proprie precedenti delibere del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997 che regolavano la materia.

 

 

 

 


Art. 11
(Concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura)

 

L’articolo 11 è diretto a ripristinare le disposizioni contenute nell’articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41,[4] abrogate dall’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.[5]

Il citato articolo 27-ter[6] ampliava l’ambito di applicazione del canone demaniale marittimo a titolo ricognitorio, ovvero del canone fissato in misura ridotta rispetto a quello ordinario ed avente la funzione di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene. Ai sensi dell’articolo 48 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604[7], le società cooperative di pescatori lavoratori, riunite o meno in consorzio, e i consorzi, pagano un canone a titolo ricognitorio per la concessione di aree e fabbricati del demanio marittimo, utilizzati per l’esercizio delle attività proprie dei suddetti soggetti.

Il citato articolo 27-ter disponeva l’applicazione del suddetto canone a titolo ricognitorio alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale, rilasciate in favore di cooperative, inserite nel registro prefettizio della sezione pesca, di pescatori e acquacoltori e loro consorzi e di organizzazioni di produttoriper iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto (comma 1).

Il suddetto canone si applicava anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze e di zone di mare territoriale in favore di imprese singole non cooperative aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle imprese stesse (comma 3).

 

Il comma 2 dell’articolo 11 in esame specifica che il contenuto dell’articolo 27-ter che riacquista efficacia è quello,sopra illustrato, vigente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 154/2004, che, come sopra indicato, ha abrogato la legge n. 41/1982.

Si osserva, in proposito, che la disposizione in esame dovrebbe essere attentamente valutata, con riguardo all’efficacia retroattiva esplicitata dal comma 2. Essa infatti si riferisce a norme - contenute nel citato articolo 27-ter – sulle quali l’effetto abrogativo si è già perfezionato e la cui vigenza sembra pertanto ripristinabile solo con effetto “ex nunc”.

 

Si ricorda infine che l’articolo 4-quater del D.L. n. 171/2008[8] conteneva una norma parzialmente analoga a quella in commento, estendendo l’applicazione del canone demaniale marittimo a titolo ricognitorio agli imprenditori individuali ai quali sono state concesse aree del demanio marittimo e del mare territoriale per le seguenti finalità:

§       esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura;

§       realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

La disposizione avrebbe dovuto avere efficacia retroattiva, a decorrere dal 9 luglio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 154/2004.

L’articolo 4-quater non è però entrato in vigore essendo stato abrogato dall’articolo 22, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.[9]

 

 

 

 

 


Art. 12
(Soppressione del registro delle imprese di pesca)

 

 

L’articolo 12 abroga le disposizioni che prevedono l’istituzione del registro delle imprese di pesca, disponendone la soppressione.

 

Il registro delle imprese di pesca, che tiene aggiornati i dati relativi ad una flotta di circa tredici mila imbarcazioni da pesca, è attualmente regolato oltre che dall’articolo 3 del D.lgs. 153/04, che ha recato numerose norme in materia di pesca marittima, dal DPR 1639/68, di esecuzione della legge 963/65. Tale legge già prevedeva l’istituzione del registro con l’articolo 11, abrogato proprio dall’articolo 3 del decreto 153 che nel contempo ha sancito che, fino all’adozione delle nuove norme di attuazione, si continuassero ad applicare quelle del DPR 1639.

In base agli articoli 63-73 di tale regolamento: la tenuta dei registri è affidata alle Capitanerie di porto - uffici periferici dell'amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui è affidata la gestione amministrativa e la sicurezza della navigazione, ma anche posti alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricole (art. 7 del d.lgs. 153/04) per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima – tengono aggiornati i registri relativi ad una flotta di circa tredici mila imbarcazioni da pesca.

I soggetti tenuti all’iscrizione sono gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima professionale, suddivisi secondo il tipo di pesca esercitata (pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata); fra le annotazioni debbono anche comparire elementi relativi alla ditta, all’impresa e all’imprenditore, all’impianto di pesca, alla nave, all’armatore, alla pesca esercitata, agli impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.

 

Andrebbe valutata la compatibilità delle disposizioni di soppressione del registro delle imprese con le disposizioni comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 26/2004, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, che stabilisce quali siano i dati minimi che debbono figurare nel registro che ogni Stato membro tiene per i pescherecci battenti la propria bandiera, compresi quelli esclusivamente utilizzati per l'acquacoltura.

 

 

 


Art. 13
(Depenalizzazione delle sanzioni per le catture sotto taglia)

 

 

L’articolo 13 della proposta di leggeinterviene con modifiche sulla legge n. 963 del 1965 (Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca).

 

Con un primo intervento viene abrogato il comma 1 dell’art. 24 della legge 963 così intendendo depenalizzare l’illecito costituito dalla pesca di esemplari ittici cd. sotto-taglia e quindi la violazione delle disposizioni dell'art. 15, lettera c) della stessa legge 963/1965.

Tale ultima disposizione vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione del novellame[10] di qualunque specie vivente marina oppure di specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile. Il citato art. 24 punisce attualmente tali fattispecie in via contravvenzionale con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda euro 516 a euro 3.098.

Cassazione, Sez. III, sent. n. 5366 del 27-05-1993 ha ritenuto che l'art. 15, lett. c) costituisca “una norma primaria in bianco, la cui sanzione è assicurata dal successivo art. 24. Essa, al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche, si applica a tutti i comportamenti in contrasto con divieti che, non potendo essere previsti in modo onnicomprensivo nella legge stessa, vengono dettati con apposito decreto del Ministro della marina mercantile (ora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), ai sensi dell'art. 32 della legge medesima, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima”

 

Novellando l’art. 26 della stessa legge 963 del 1965, si prevede – per coordinamento - che le fattispecie indicate siano punite in via amministrativa con sanzione pecuniaria tra 1.000 e 6.000 euro.

 

Si segnala, tuttavia, che un decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dispone l’abrogazione (art. 27, comma 1, lett. a) dell’intera legge n. 963 del 1965.

Il provvedimento (Atto Governo 426), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’art. 28 della legge comunitaria  2009, riordina l’intero settore della normativa nazionale sulla pesca e l’acquacoltura, adeguando la disciplina nazionale ai regolamenti (CE) n. 1198 del 2006 e n. 1005 del 2008 (si tratta solo della pesca professionale, rinviando l’art. 6, comma 4, del decreto, per quella sportiva ad apposito DM delle politiche agricole.

In particolare, l’art. 8 del decreto legislativo in corso di pubblicazione conferma il carattere contravvenzionale della detenzione, del trasporto e della commercializzazione di specie marine sottotaglia - (ora descritte dall’art. 7, comma 1, lettere. a) b) e c) dello stesso decreto) che sono, infatti, punite con l’arresto da 2 mesi a 2 anni e l’ammenda da 2.000 a 12.000 euro.

 

L’art. 6, comma 2, del D.Lgs 153 del 2004 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima) confermando l’obbligo di rigettare in mare esemplari sottotaglia (in base a normative nazionali e comunitarie) eventualmente catturati (v. ora art. 7, comma 2, nuovo decreto legislativo) prevede come non sanzionabile la loro cattura accidentale o accessoria ove realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.

 

 

 


Art. 14
(Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca)

 

L’articolo 14 esenta dalle imposte dirette e dall’IRAP i premi previsti per l'arresto definitivo delle attività di pesca dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 che disciplina il Fondo europeo per la pesca.

Nel dettaglio, i suddetti premi non concorrono a formare la base imponibile delle imposte “dirette” (presumibilmente, la norma si riferisce alle imposte sul reddito: IRPEF e IRES) e dell’IRAP.

In rapporto a quest’ultima imposta, si prevede che i suddetti premi non concorrano a formare il valore della produzione netta che, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 446/1997, costituisce la base imponibile IRAP.

 

Tra gli aiuti nazionali e comunitari alla riduzione dello sforzo di pesca rientra il premio di arresto definitivo, la cui erogazione è consentita dall’art. 23 del reg. n. 1198/2006 sul FEP. Le modalità di arresto che possono godere del beneficio sono: la demolizione della nave; la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca; la sua destinazione alla creazione di barriere artificiali. Il disarmo deve peraltro avvenire nel quadro di Piani adottati dagli Stati membri (art. 21)

Per i pescherecci nazionali le modalità attuative dell’arresto definitivo sono state adottate con il D.M. 8 agosto 2008 (GU 238/08), che prevede che il premio sia destinato ai proprietari dei pescherecci, e sia erogato per il solo arresto accompagnato da “demolizione”. Le modalità di calcolo del premio sono stabilite con l’articolo 8.

Quanto agli strumenti di pianificazione nazionali, l’Italia ha adottato con il DM 10/5/2011 (GU 154/11) un Piano di adeguamento dello sforzo di pesca che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo.

 

 

 

 


Art. 15
(Esenzione dall’imposta di bollo)

 

L’articolo 15 esenta dall’imposta di bollo le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore della pesca e a quello dell’acquacoltura.

A tal fine, le disposizioni in esame modificano l’articolo 21-bis) dell'allegato B annesso al DPR n. 642 del 1972 (che disciplina l’imposta di bollo). Tale allegato elenca gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. In particolare, nella sua formulazione vigente l’articolo novellato esenta da imposta le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo.

 

 

 

 


Art. 16
(Accertamenti contributivi in caso di dismissioni di bandiera)

 

L’articolo 16 modifica l’articolo 15 della L. 413/1984, concernente la dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione.

Secondo la relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione “prevede la semplificazione delle pratiche relative alla demolizione del natante nel caso di trasferimento di licenza”.

Il citato articolo 15 stabilisce, infatti, che le autorità marittime possano autorizzare la dismissione di bandiera, per vendita della nave a stranieri o per demolizione, a condizione di aver accertato presso l’INPS l’avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave[11] o l'avvenuta costituzione in favore dello stesso Istituto di un deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, nella misura e con le modalità determinate dall'INPS.

Il successivo articolo 17 dispone l’obbligo, per gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, di comunicare all'INPS le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto. Lo stesso articolo stabilisce altresì l’obbligo, da parte della cancelleria del competente Ufficio giudiziario, di avvisare l’INPS per la tutela dei crediti qualora si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave per provvedimento giudiziale avverso.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 5, del D.L. 23 maggio 2010, n. 40[12], finalizzato ad introdurre misure di contrasto alle frodi internazionali, estende all’IPSEMA[13] e all’Agenzia delle entrate l’applicazione della disciplina - di cui agli articoli 15 e 17 della L. 413/1984, e l’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione – già vigente in favore dell’INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme da parte degli enti creditizi sopra richiamati.

Il comma 5, quindi, subordina il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle autorità marittime, alla dismissione di bandiera (cioè il trasferimento e la cancellazione dai registri) per la vendita della nave a soggetti stranieri, ovvero per la sua demolizione, alla preventiva verifica del pagamento dei richiamati crediti contributivi, assistiti da privilegi sui beni, vantati dall’INPS, dall’IPSEMA e dall’Agenzia delle entrate.

L’ultimo periodo del medesimo comma, infine, interviene in materia di diritto di prelazione sui crediti privilegiati di cui all’articolo 2778[14] del codice civile. In particolare, si stabilisce che i crediti vantati dall’IPSEMA per premi dovuti dai contribuenti, attualmente iscritti all’ottavo posto per un ammontare pari al 50% del credito stesso, devono essere inclusi, per l’intero ammontare, al primo posto nell’ordine dei crediti aventi privilegio generale o speciale su beni mobili.

 

L’articolo in esame, inserendo ulteriori periodi al richiamato articolo 15, dispone che il richiamato accertamento sull'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera debba essere effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, l'accertamento si intende effettuato positivamente.

 

Le disposizioni del richiamato articolo 15 della L. 413 non trovano comunque applicazione in caso di demolizione dell'imbarcazione, con trasferimento della licenza di pesca a un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.

 

 

 

 


Art. 17
(Esenzione dall’obbligo di trasmissione dei dati per via elettronica)

 

 

Con l’articolo 17 vengono sottratte all’obbligo di trasmette taluni dati per via elettronica le navi adibite alla pesca, e battenti bandiera italiana, che si assentino dal porto per un periodo non superiore a 24 ore. Condizioni per l’esenzione sono che l’unità da pesca non esca dalle acque territoriali,  e che lo sbarco delle catture avvenga sul territorio nazionale.

Gli obblighi di cui trattasi, oggetto dell’esonero, sono quelli stabiliti:

§      con l’art. 4, par. 1 del reg. (CE) n. 1077/2008, per cui i comandanti dei pescherecci debbono trasmettere per via elettronica i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi;

§      con l’art. 1, par. 1 e 2 del reg (CE) n. 1966/2006, che obbliga il comandante di un peschereccio a trasmettere per via elettronica i dati riguardanti le attività di pesca che è tenuto a registrare in un giornale di bordo e in una dichiarazione di trasbordo, nonché i dati riguardanti le attività di pesca che è tenuto a registrare in una dichiarazione di sbarco.

 

In merito agli obblighi imposti dalle disposizioni comunitarie va ora richiamato l’articolo 15 del reg. (CE) n. 1224/2009 (che ha abrogato sostituendolo il precedente reg. n. 1966/2006). Il par. 3 dell’articolo 15 ha stabilito che l’obbligo di comunicazione dei dati, di cui al precedente articolo 14 sul giornale di pesca, si applichi:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri;

b) a decorrere dal 1° luglio 2011 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 24 metri; nonché

c) a decorrere dal 1° gennaio 2010 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

L’esenzione dei comandanti può essere disposta dai singoli Stati membri (così il par. 4) per i soli pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, ed alle seguenti condizioni:

a) che operino esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o

b) non trascorrano mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Nel caso sia concessa tale esenzione, lo Stato membro è tenuto a controllare, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi per garantire che essi osservino le norme della politica comune della pesca (articolo 16 del regolamento)

 

 


Art. 18
(Copertura finanziaria)

 

 

L’articolo 18 reca le norme di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articoli 1, 2, 11 e 15, introducendo un inasprimento delle imposte sulla produzione e consumo della birra, dei prodotti alcolici  intermedi e dell’alcole etilico (comma 1), e degli oneri derivanti dall’articolo 14, ricorrendo alle risorse iscritte nel fondo speciale di parte corrente iscritto nella tabella del dicastero dell’economia e finanze, utilizzando a tal fine l’accantonamento allo stesso intestato.

 

In merito va rilevato che le disposizioni vanno riviste aggiornandole al periodo di entrata in vigore delle norme.

 

 


A.C. 2874
Disposizioni tributarie e di semplificazione
in favore delle imprese di pesca

Art. 1
(Ambito di applicazione)

 

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione disponendo che le nuove disposizioni si applicano alla pesca esercitata in mare e nelle acque interne.

 


 

Art. 2
(Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria)

 

L’articolo 2 propone l’introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca.

 

In particolare, il comma 1 intende estendere l’ambito operativo del vigente regime speciale IVA per i produttori agricoli (di cui all’articolo 34 del DPR n. 633/1972), in modo da applicarlo alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività cd. “connesse”, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (cd legge di orientamento per il settore della pesca). 

Si osserva che il regime IVA “speciale” di cui al vigente articolo 34 concerne – oltre al settore agricolo e dell’allevamento - anche in parte quello della pesca (cfr. infra).

 

In estrema sintesi, la richiamata norma prevede una serie di agevolazioni variabili in funzione della tipologia e del volume d’affari del contribuente, ove ne sussistano i requisiti soggettivi. Si tratta di un regime opzionale, per cui l’imprenditore (individuale, società di capitali o di persone) può scegliere anche per l’applicazione del regime IVA ordinario (articolo 34, comma 3). La principale caratteristica del regime speciale riguarda le modalità di calcolo dell’IVA dovuta per le cessioni di prodotti agricoli o ittici. Il regime si applica in presenza di cessioni riguardanti prodotti e animali elencati nella tabella A, parte I allegata al DPR n. 633/1972.

In particolare, le disposizioni prevedono che l’IVA assolta sugli acquisti (da portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 del citato DPR n. 633/1972) sia “forfetizzata”, ossia sia calcolata in una misura pari all’importo che risulta dall’applicazione di determinate “percentuali di compensazione” all’insieme delle operazioni imponibili effettuate. Di conseguenza, tale modalità forfettaria di calcolo della detrazione esclude che l’imprenditore detragga l’IVA effettivamente pagata sugli acquisti.

Le percentuali di compensazione sono stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole (DM 12 maggio 1992 come successivamente modificato; da ultimo, con DM 23 dicembre 2005).

In particolare, il comma 2 del richiamato articolo 34 definisce i criteri soggettivi per l’applicazione del predetto regime, considerando produttori agricoli:

§       gli imprenditori agricoli così come definiti dal codice civile (articolo 2135: soggetti che svolgono attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e attività connesse) e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

§       gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

§       le cooperative e loro consorzi di imprenditori agricoli che utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

 

All’interno del regime speciale IVA è previsto un regime agevolato dei cd. “conferimenti”, ossia dei passaggi di beni dalle imprese agricole socie alle cooperative, alle associazioni tra produttori o ad altri organismi associativi, che vengono considerati come cessioni di beni. In particolare, al posto delle aliquote ordinarie (articolo 34, comma 1, ultimo periodo), alle cessioni effettuate da produttori agricoli ad organismi associativi che hanno scelto il regime speciale si applicano le percentuali di compensazione. Dunque le cooperative in regime speciale operano la detrazione forfetizzata per la cessione dei suddetti prodotti agricoli e ittici.

 

Inoltre, l’articolo 34, comma 6 prevede un regime di esonero dall’IVA in favore dei produttori che nell’anno precedente hanno realizzato (in caso di inizio di attività, che prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti ittici/agricoli. Essi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di conservazione di fatture e bollette doganali. Alle cessioni effettuate da tali soggetti (articolo 34, comma 1) si applicano le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

 

Le disposizioni in commento “fanno salve le condizioni di miglior favore” previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2001, e successive modificazioni. Il comma 2 riguarda in particolare l’applicabilità, alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo, delle norme in materia di contributo di costruzione (di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico edilizio di cui al DPR n. 380 del 2001) e delle disposizioni (di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 104 del 1992) relative all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche

Si osserva che le richiamate norme del DPR 380 del 2011 e della legge n. 104 del 1992 non sembrano fare riferimento a regimi fiscali agevolati che possano interferire o sovrapporsi con l’applicazione del regime IVA agevolato per i produttori agricoli. .

 

Il comma 2 dell’articolo 2 reca ulteriori agevolazioni da applicarsi, secondo la lettera della proposta in commento, nelle more dell'applicazione degli studi di settore e per i periodi d'imposta 2009-2011[15].

Si osserva in merito che la proposta di legge in commento è stata presentata il 2 novembre 2009 e, dunque, occorrerebbe aggiornarne i riferimenti – anche cronologici -  al vigente quadro normativo.

In particolare, si dispone che le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 226/2001:

§      abbiano la facoltà (comma 2, lettera a)) di applicare il regime fiscale dei cd. “contribuenti minimi”, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 senza alcuna limitazione del volume d'affari.

In merito si ricorda che l'articolo 27 del D.L. 98/2011 ha disposto importanti modifiche al regime dei cd. minimi. In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2012 tale regime fiscale semplificato si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del c.d. “forfettone” (una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi quattro anni ovvero la inizino adesso. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Il suddetto regime fiscale di vantaggio si applica anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età. In sostanza il regime fiscale agevolato si estende fino ai trentacinque anni, anche oltre il limite temporale dei cinque anni, per chi abbia iniziato l’attività imprenditoriale in giovane età. Rimane fermo, peraltro, che chi intraprende un’attività o l’abbia intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, avendo più di trentacinque anni di età, potrà godere del beneficio in esame entro il limite dei cinque anni. Tale disposizione è stata emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese. Con due provvedimenti del 22 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di attuazione delle norme così introdotte.

§      apportino (comma 2, lettera b))  una riduzione del reddito imponibile derivante dall’accertamento in base ai parametri presuntivi (previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà.

In estrema sintesi, si ricorda che l’accertamento in base ai parametri presuntivi di ricavi, compensi e volume d’affari è una forma di accertamento analitico-induttivo, applicabile nei confronti dei soggetti che svolgono attività per cui non vi sono studi di settore approvati, ovvero nei confronti dei quali – per legge - gli studi di settore non possono essere applicati. Esso è disciplinato dai richiamati commi da 181 a 189 della legge n. 549/1995. Le norme individuano anzitutto i soggetti cui si applica tale modalità accertativa (soggetti “minori” in contabilità semplificata, con ricavi o compensi inferiori a una certa soglia; imprenditori, artisti e professionisti in contabilità ordinaria con ricavi o compensi dichiarati inferiori ai limiti di legge). I parametri sono individuati in base ai settori economici, alle caratteristiche e alle condizioni in cui è svolta l’attività. Essi sono stati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996. Una volta individuata l’attività prevalente e il gruppo omogeneo di appartenenza, si effettua il calcolo dei ricavi o compensi minimi e il volume d’affare, con conseguente confronto tra valori presunti e dichiarati. Ove dal confronto risultino ricavi o compensi dichiarati inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei parametri, il contribuente può adeguarsi spontaneamente (commi 187 e 188) ovvero essere sottoposto ad accertamento induttivo.

§      applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

L’aliquota IRAP ordinaria è pari al 3,9 per cento (articolo 16, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997).

Si ricorda che la legge prevede un’aliquota agevolata IRAP per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, nella misura dell’1,9% (articolo 45, comma 1 del richiamato D. Lgs. n. 446/1997).

 

 


Art. 3
(Misure di semplificazione e di collaudo)

 

L’articolo 3 dispone talune misure di semplificazione e collaudo, prevedendo:

   talune modifiche al codice della navigazione, dirette ad escludere le navi da pesca dall’obbligo di tenere l’inventario di bordo- dove sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave (art. 173); modificare l’art. 1193 in modo da prevedere che qualora, entro 24 ore dalla notifica dell’infrazione vengano esibiti i documenti di bordo, non sia prevista la sola riduzione a 100 euro della sanzione ma venga differenziato il caso in cui documenti richiedevano un aggiornamento, prevedendosi in tal caso una riduzione a 250 euro, ed il caso in cui non era necessario alcun aggiornamento, prevedendosi in tale ipotesi l’annullamento della stessa sanzione;

§      l’abolizione del registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista (il testo non fa riferimento alla specifica norma che si intende abrogare);

§      l’emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale vengano unificati gli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, ai collaudi delle stesse navi nonché ai registri degli infortuni rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.271, recante norme per l’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;

§      modifiche allo stesso Dlgs 271/1999, nel senso di prevedere l’esonero dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo (art. 14) delle navi da pesca di lunghezza tra le perpendicolari inferire a 24 mt; e l’obbligo per il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni (art. 30) di determinare le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali (art.31),

§      l’applicazione alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa del: regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  n.218/2002 nonché di talune disposizioni espressamente indicate nel testo relative alle caratteristiche necessarie dei mezzi di salvataggio e dei sistemi di comunicazione. Viene, poi, previsto, che il regolamento in esame sarà modificata ai fini del suo adeguamento con le disposizioni introdotte.


Art. 4
(Copertura finanziaria)

 

 

L’articolo 4 reca, infine, la copertura finanziaria.

 

 


Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione Europea)

Riforma della politica comune della pesca

Nel quadro della strategia Europa 2020, nell’ambito del “Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020” e sulla base della comunicazione "La PAC verso il 2020” (COM(2010)672), il 13 luglio la Commissione europea ha adottato i seguenti atti relativi alla riforma della politica comune della pesca (PCP):

§      comunicazione COM(2011)417 sulla riforma della PCP

§      proposta di regolamento (COM(2011)425) sulla riforma della PCP

§      proposta di regolamento (COM(2011)416) sull’organizzazione comune dei mercati della pesca e dell’acquacoltura

§      comunicazione (COM(2011)424) sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

§      relazione (COM(2011)418) sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della PCP

 

Finalità delle proposte sono la sostenibilità e le soluzioni a lungo termine. In particolare, si prevedono misure volte a ottenere il rendimento massimo sostenibile come obiettivo di conservazione entro il 2015, rafforzare la competitività e il consolidamento dell’agricoltura su tutto il territorio dell’UE, tutelare l’ambiente e favorire lo sviluppo delle zone rurali, nonché:

§      azioni congiunte con i partner principali dell’UE, volte a combattere la pesca illegale e a ridurre la sovraccapacità;

§      l’eliminazione dei rigetti in mare grazie all’obbligo di sbarco;

§      la promozione dello sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nonché la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti; la formulazione di piani strategici nazionali 2014-2020 basati su una serie di orientamenti strategici dell’UE al fine di creare condizioni propizie per promuovere l’attività economica e migliorare la competitività; la creazione di un nuovo consiglio consultivo per l’acquacoltura;

§      il conferimento di maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali;

§      l’istituzione di un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili per le grandi flotte e l’abbandono dei sussidi legati alle flotte;

§      la creazione di un meccanismo unico di intervento per l’ammasso;

§      l’obbligo per gli Stati membri di raccogliere e fornire dati e di preparare programmi pluriennali (regionali) di raccolta dei dati;

§      l’elaborazione di programmi nazionali di ricerca sulla pesca con un coordinamento regionale fra gli Stati membri.

Il pacchetto di documenti segue la procedura legislativa ordinaria. La riforma ha iniziato il suo iter il 19 luglio, il 20 e 21 ottobre, il 14 e 15 novembre e il 15 e 16 dicembre 2011 presso il Consiglio  e il 24 ottobre e il 7 novembre 2011 presso la Commissione agricoltura del Parlamento europeo che a partire dal mese di luglio potrebbe essere all’esame dell’Assemblea plenaria.

La riforma nel suo complesso entrerà in vigore nel 2013.

 

A completamento del pacchetto di misure sulla pesca presentato il 13 luglio 2011, il 2 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804) che istituisce il Fondo per le politiche UE in materia di affari marittimi e pesca per il periodo 2014-2020 (FEAMP) che sostituirà l'attuale Fondo europeo per la pesca (FEP) e vari altri strumenti e avrà una dotazione complessiva di 6,5 miliardi di euro per l’intero periodo.

Il Fondo offrirà agli operatori incentivi per la riduzione dell'impatto delle loro attività sugli ecosistemi marini, per azioni di formazione, per assistenza alle organizzazioni di produttori nella pianificazione della produzione.

Ogni Stato membro elaborerà un programma operativo in cui indicherà come intende utilizzare i fondi ad esso assegnati per il periodo di programmazione.

Dopo l'approvazione del programma da parte della Commissione, lo Stato membro selezionerà i progetti da finanziare.

Gli Stati membri e la Commissione controlleranno congiuntamente sia l'ammissibilità degli interventi da sovvenzionare sia l'attuazione del programma.

Il provvedimento è stato discusso dal Consiglio del 15 dicembre 2011; la Commissione pesca del Parlamento europeo concluderà i suoi lavori a fine novembre 2012.

Risoluzione del PE sul contrasto alla pesca illegale

L'assemblea plenaria del Parlamento europeo del 17 novembre ha approvato la risoluzione di iniziativa sulla “lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo dell'UE”(relazione di Isabella Lovin, Gruppo verdi, Svezia) che, tra l’altro, propone la registrazione obbligatoria delle navi da pesca, un programma mondiale di certificazione delle catture, il controllo delle importazioni e un accordo per il blocco sui mercati del prodotto illegale.

 

 



[1]    “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.

[2]    “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”.

[3]    L'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è il principale istituto di assistenza sociale e previdenza ed è gestito dall’INPS. Le prestazioni erogate dall'AGO sono:

·          pensione di vecchiaia;

·          pensione di anzianità (fino al 31 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 tale istituto è stato sostituito, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011, dalla pensione anticipata;

·          pensione di inabilità;

·          assegno di invalidità;

·          pensione ai superstiti;

·          pensione supplementare di vecchiaia.

Sono automaticamente iscritti all'AGO per i trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti tutti i lavoratori che prestano attività retribuita alle dipendenze di terzi. Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità.

 

[4]     Recante”Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”.

[5]     Recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”.

[6]     Il citato articolo 27-ter è stato introdotto dall'articolo 21, della legge 10 febbraio 1992, n. 165, e successivamente modificato dall’articolo 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164.

[7]     Recante “Testo unico delle leggi sulla pesca”.

[8]     Recante “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare” e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.

[9]     Recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.

      La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 207/2008 chiarisce che l’articolo 22, comma 2, dispone l’abrogazione di talune disposizioni del D.L. n. 171/2008, che presentano rilevanti profili di criticità per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

[10]    L’art. 86 del DPR 1639 del 1968 (regolamento di esecuzione della legge 963 del 1965) precisa che per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli 87 e ss. dello stesso DPR.

[11]    Tali crediti sono assistiti da privilegio sulla nave e sulle sue pertinenze, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio, ai sensi dell’articolo 552 del codice della navigazione.

[12]   “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.

[13]   Si ricorda che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 31 magio 2010, n. 78, ha soppresso l’IPSEMA, con contestuale passaggio di funzioni, compiti e personale all’INAIL.

[14]   Il richiamato articolo 2778 stabilisce l’ordine con il quale si debba provvedere al recupero di crediti sui quali esiste un diritto di privilegio sui beni mobili. In particolare, sono individuati:

-     al numero “1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753”;

-     al numero “8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo”.

[15]   Si ricorda che nella G.U. n. 76 del 2 aprile 2011 (supplemento straordinario n. 8) in allegato al DM 16 marzo 2011 che ha approvato studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, è stata pubblicata una nota tecnica e metodologica relativa alla revisione dello studio di settore UG90U, concernente l’esercizio della pesca e attività connesse. In particolare, la nota espone i criteri seguiti per la costruzione dello studio di settore UG90U, evoluzione dello studio TG90U, focalizzato sulle seguenti attività economiche (codici ATECO 2007):

03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi;

03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi.