Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Bevande analcoliche alla frutta e succhi e nettari di frutta - A.C. 4108 e abb. Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4108/XVI   AC N. 4114/XVI
AC N. 5090/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 623
Data: 03/04/2012
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

3 aprile 3012

 

n. 623/0

Bevande analcoliche alla frutta e succhi e nettari di frutta

A.C. 4108 e abb.

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4108

4114

5090

Titolo

Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, in materia di contenuto di succo di agrumi nelle bevande analcoliche

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta, succhi di frutta e nettari, nonché di etichettatura, promozione e salvaguardia dei prodotti italiani

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e altre disposizioni riguardanti il contenuto delle bevande analcooliche alla frutta, la loro etichettatura e i controlli contro le frodi

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

No

Numero di articoli

2

9

4

Date:

 

 

 

Presentazione alla Camera

22 febbraio 2011

23 febbraio 2011

27 marzo 2012

Assegnazione

28 marzo 2011

24 marzo 2011

2 aprile 2012

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

XIII (Agricoltura)

XIII (Agricoltura)

Sede

Referente

Referente

Referente

Pareri previsti

I, II, XIV

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

I, II (ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del reg., per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

 


Contenuto

Tutte e tre le proposte, C. 4108, 4114 e 5090, modificano le norme che regolano la produzione e vendita delle “bevande analcoliche con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale derivi dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi (a titolo di esempio i prodotti commercializzati col nome Lemonsoda, Sanguinella, Sprite…).

Due sole proposte, C 4114 e C 5090 regolano anche la produzione e commercializzazione delle bevande vendute “con il nome di un frutto” (ad esempio aranciata, limonata…), ed introducono un sistema per il riconoscimento e la tutela della produzione nazionale di tali bevande: l’AC 5090 limitatamente alle bevande con il nome di un frutto, l’AC 4114 per le bevande di fantasia, per quelle con il nome di un frutto, nonché per l’ulteriore categoria merceologica dei “succhi di frutta”.

Le modifiche introdotte sono le seguenti:

§       alla preparazione delle bevande analcoliche con denominazioni di fantasia, non disciplinata da specifiche disposizioni europee, si applica l’articolo 1 della legge n. 286/1961 che ne consente la colorazione solo se contengano succo di agrumi almeno nella misura del 12%: l’AC 4108 innalza tale percentuale minima al 18% (art.2), l’AC 4114 al 16% (art.1), e l’AC 5090 al 20% (art.1);

§       l’AC 4114 abroga anche le disposizioni che regolano l’addizione di coloranti nelle menzionate bevande (comma 2 dell’art.1), che resta pertanto disciplinata dalle norme di carattere generale di cui al D.M. n. 209/96, di attuazione delle norme europee sull’uso di additivi alimentari, compresi i coloranti;

§       per le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti l’art. 4 del DPR 719/1958 richiede la presenza di un contenuto di succo non inferiore a 12 gr. per 100 cc: il contenuto del succo è elevato al 20% sia dall’AC 4114 che dal’AC 5090, entrambi con l’art.2;

§       per tutte le menzionate “bibite analcoliche alla frutta” (di fantasia o con il nome di un frutto), ma anche per i succhi di frutta e per i nettari (di cui al D.lgs. 151/04, che con l’allegato I definisce il “succo di frutta” come il prodotto ottenuto da frutta fresca o conservata al freddo, e con l’allegato IV stabilisce che nei “nettari” debba essere presente un tenore minimo di succo o purea compreso tra il 25% ed il 50%) è introdotto l’obbligo di indicare in etichetta lorigine o la provenienza del prodotto (ovvero il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale), l’origine o provenienza della frutta utilizzata (luogo di coltivazione), la percentuale del frutto naturale contenuto (art.3, co.1 e 2 dell’AC 4114). Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Mipaaf di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; è richiesta anche l’intesa con la Conferenza Stato-regioni ed è prevista la consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei produttori e dei trasformatori. L’adozione dei decreti deve essere preceduta dalla notifica delle nuove norme alla Commissione ai sensi dell’art. 45 del reg. 1169/2011 (che ha abrogato la dir. 2000/13/CE) e, purché non sia stato emesso un parere negativo, le norme dispiegheranno i loro effetti tre mesi dopo l’entrata in vigore dei decreti. A decorrere dalla piena applicazione dell’obbligo, e per sei mesi, potrà proseguire la vendita dei prodotti privi delle indicazioni sull’origine e sul tenore di succo (commi 3 e 5 dell’art.3). Successivamente, la mancanza delle prescritte etichette comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.600 a 9.500 €) accompagnata dalla confisca dei prodotti (comma 4 dell’art.3);

§       anche l’AC 5090 reca norme sull’etichettatura (art. 3, co.1), con le seguenti due delimitazioni: merceologica l’una, per cui deve trattarsi di bevande con il nome di uno o più frutti, e territoriale l’altra, perché l’obbligo vale solo per i prodotti venduti nel territorio nazionale. L’obbligo, che decorre dal 2013 e presuppone l’adozione di un decreto interministeriale dei dicasteri della Salute e dell’Agricoltura, impone di indicare l’origine o la provenienza della frutta, di documentare il percorso del prodotto, di attribuire alle associazioni di consumatori un ruolo di controllo nella presentazione dei prodotti. Quelli non etichettati conformemente alle norme, ma immessi sul mercato entro il 2012, potranno essere venduti per tutto il 2013, mentre il ritiro o vendita di quelli confezionati prima del 2013 ma privi di etichetta sarà regolata con un decreto (Salute-Agricoltura) da adottare entro il 31/7/2012 (comma 2;

§       entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto interministeriale deve istituire, disciplinandone l’uso, un logo nazionale che identifichi le bibite analcoliche “a base di frutta”, i “succhi di frutta” e i “nettari”, che utilizzino esclusivamente frutta nazionale e per i quali tutte le fasi di produzione e trasformazioni si siano svolte sul territorio nazionale (art. 4 dell’AC 4114);

§       l’art. 5 dell’AC 4114 è diretto a far conoscere e sostenere, sia sui mercati internazionali che su quello interno, la produzione nazionale utilizzatrice del logo attestante l’origine o provenienza italiana. Compatibilmente con gli Orientamenti UE in materia di aiuti di Stato, campagne annuali di valorizzazione del logo dovranno essere programmate dai due dicasteri dello Sviluppo economico e della Salute, tenuti anche a sensibilizzare i consumatori sui benefici derivanti da un maggiore consumo di frutta. Per le campagne è autorizzata una spesa di tre milioni, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, a valere sul fondo speciale di parte corrente intestato al Ministero dell’Economia (riservato ai provvedimenti annualmente approvati nel corso dell’esercizio), utilizzando l’accantonamento allo stesso riservato;

§       l’art. 6 dell’AC 4114 è diretto ad assicurare una particolare tutela alle bevande oggetto delle nuova disciplina, attribuendo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) il compito di effettuare dei controlli a campione sui prodotti che dichiarino in etichetta l’origine o provenienza nazionale, o che utilizzino il logo nazionale. Per il medesimo scopo anti-contraffazione l’AC 5090 (art. 4, co.1) prevede la realizzazione di programmi straordinari di lotta da parte dell’ICQRF, e dispone che il 50% delle entrate dovute alla irrogazione delle sanzioni sia destinato all’Ispettorato per la prosecuzione di tale attività;

§       l’AC 5090 (art. 4, co.2-5) dispone che analisi sulle bevande di fantasia e quelle con il nome di un frutto possano essere richieste all’ICQRF da parte delle amministrazioni o enti pubblici e da soggetti privati, analisi che comporteranno il versamento di una tariffa stabilita con DM del dicastero Agricolo, con il concerto di quello dell’Economia; i proventi dovranno essere riattribuiti all’Ispettorato – mediante iscrizione in un apposito capitolo di bilancio della tabella dell’agricoltura – per l’attività anti frode;

§       l’impianto sanzionatorio è così definito:

-        la sanzione prevista dall’AC 5090, (art.3, co.3) per la vendita di bevande non etichettate correttamente, in base a quanto sarà stabilito dal DM previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della medesima proposta, è esclusivamente di natura amministrativo pecuniaria (e comporta il pagamento di una somma compresa tra 10 mila e 100 mila euro);

-        l’AC 4114, per le sole bevande vendute con il nome di un frutto, dispone che alla commercializzazione o vendita del prodotto in violazione della norma sul contenuto minimo di succo naturale si applichino le sanzioni di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con il R.D. n. 1265/34 (art.7,comma 1). L’art.7, comma 2 della medesima proposta punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20 mila euro - ai sensi dell’art. 517-quater del codice penale - chiunque, al fine di trarne profitto, importi, detenga per la vendita, venda o metta in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari che presentino: indicazioni di origine o di provenienza contraffatte (in violazione dell’articolo 3 della proposta di legge); il logo nazionale contraffatto (in violazione dell’articolo 4 della proposta di legge).

Si ricorda che l’articolo 517-quater del codice penale punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

La disposizione, introdotta nel 2009 (art.15 della legge n. 99/09), si aggiunge alla previsione dell’art. 517-bis che contempla una circostanza aggravante per i delitti di cui agli artt. 515, 516 e 517 (delitti contro l’industria e il commercio), nel caso in cui tali reati abbiano ad oggetto alimenti di origine controllata (doc), garantita (docg), protetta (dop) o comunque sottoposta a una specifica disciplina e tutela. Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è dunque da individuare nella tutela della generalità dei consumatori da condotte che presentano una spiccata attitudine ingannatoria circa la provenienza di prodotti agroalimentari particolarmente qualificati, perché sottoposti a una specifica disciplina e tutela in ordine alla indicazione della loro origine geografica. La proposta di legge intende dunque applicare la sanzione penale, nata come presidio contro le violazioni dei disciplinari di produzione di particolari alimenti (es. DOC. DOP, DOCG), anche all’importazione, al commercio ed alla detenzione dei succhi di frutta.

Infine l’art.7, comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 3 mila a 20 mila euro) per chiunque «impiega o utilizza il logo nazionale di cui all’articolo 4 in violazione della disciplina ivi prevista». L’illecito amministrativo – rilevato dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – troverà applicazione ogni qualvolta la condotta non integri gli estremi del reato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dalle proposte di legge in esame può essere ricondotta alle materie “alimentazione” e “tutela della salute”, che l’articolo 117 cost., co. 3, rimette alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

In tema di etichettatura dei prodotti alimentari e di informazioni che debbono essere fornite ai consumatori le norme europee di riferimento sono dettate dalla direttiva 2000/13/CE che all’articolo 3 stabilisce che l’indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Tuttavia l’articolo 4 della direttiva 2000/13/CE consente che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con norme comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottato dal singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'art. 3 della direttiva medesima. Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato deve attivare la procedura informativa prevista dall’articolo 19 della direttiva citata, comunicando alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate e precisandone i motivi. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

Per completezza va rammentato che a decorrere dal 13 dicembre 2014 si applicherà il nuovo Reg. (CE) n. 1169/2011 che ha sostituto, abrogandola, la precedente direttiva 2000/13. Norme dall’analogo tenore (articolo 9, paragrafo 1 e articolo 10) confermano che l’indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento; l’obbligo è tuttavia esteso all’ipotesi in cui il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento sia indicato e non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario (lett. i) dell’art. 9 e art. 26); non è infine richiesta la preventiva notifica delle norme nazionali.

Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi sono consentite dal Reg. (CE) n. 3/2008[1] che stabilisce che possano anche essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio comunitario, ma vieta che siano orientate in funzione di marchi commerciali, o che incentivino il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica, che può essere indicata solo se si tratti di una designazione acquisita nell’ambito della normativa comunitaria.

Le norme di applicazione sono recate dal Reg. (CE) n. 501/2008 che indica anche il contenuto dei messaggi principali ed i canali di diffusione degli stessi; le azioni debbono essere inserite in programmi, della durata minima di 12 mesi ma che si esauriscono entro 36 mesi, annualmente trasmessi alla Commissione entro il 15 febbraio (per il mercato interno) o entro il 30 giugno (se relativi ai paesi terzi).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Succhi di frutta

Il Parlamento europeo il 14 dicembre 2011 ha approvato con emendamenti in prima lettura una proposta di direttiva (COM(2010)490) che modifica la direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta. Successivamente, il Consiglio occupazione dell’8 marzo 2012 ha approvato un testo di compromesso in base al quale, in particolare, sarà vietato aggiungere zucchero ai succhi di frutta mentre, per le loro specifiche caratteristiche, i nettari non potendo essere prodotti senza zucchero aggiunto, non potranno recare sull'etichetta l'indicazione nutrizionale "senza zuccheri aggiunti".

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE (che dovrebbe avvenire nel mese di giugno), gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva.

La proposta nasce dall’esigenza di adeguare le disposizioni della citata direttiva 2001/112/CE allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del Codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN).

Tra le modifiche più rilevanti: il mix di due o più succhi di frutta dovrà indicare esplicitamente il nome dei frutti secondo l’ordine decrescente del volume dei succhi o delle puree di frutta. Nel caso di prodotti con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura “più specie di frutta”.

Come si legge nella relazione alla proposta “Il mercato dei succhi di frutta dell'Unione europea rappresenta il 10% del consumo totale di bevande analcoliche. Con riguardo alla segmentazione di questo mercato, la produzione di succo di frutta a base di succo concentrato prevale sui succhi prodotti direttamente (87,6% e 12,4% rispettivamente). A livello del mercato mondiale di succhi di frutta, l'unico prodotto per il quale si registrano scambi significativi è il concentrato di frutta e succo di frutta (in particolare succo di arancia), proveniente per la maggior parte dal Brasile. Per quanto riguarda i succhi prodotti direttamente, i paesi dell'Unione europea sono riforniti essenzialmente dal mercato spagnolo e in parte anche dal Brasile”.

 

Promozione dei prodotti agricoli

Il Consiglio del 14 e 15 dicembre 2011 ha adottato conclusioni sul futuro della politica di promozione agricola.

Il 14 luglio la Commissione europea aveva presentato il libro verde (COM(2011)436) sulla politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli volto ad interrogare tutti gli interessati - consumatori, produttori, distributori e amministrazioni -, per delineare una strategia di promozione e informazione mirata e ambiziosa, in grado di valorizzare al meglio le enormi risorse del settore agricolo e agroalimentare europeo. La consultazione si è conclusa il 30 settembre 2011.

 

Impatto sui destinatari delle norme

I prodotti, non etichettati conformemente alle nuove disposizioni, potranno essere venduti entro sei mesi dall’introduzione dell’obbligo (art. 3, co. 5).

Formulazione del testo

In merito alla proposta di legge C.414, si segnala che:

-        l’art. 2 del pdl 414 apporta una modifica non testuale al DPR n. 719/58, determinando una legificazione della materia nella parte modificata;

-        l’art. 4 introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano la definizione di “bibite analcoliche a base di frutta”, senza precisarne esattamente l’ambito oggettivo di applicazione;

-        l’articolo 7 co. 1 opera un rinvio al T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), quando le disposizioni d’interesse del settore alimentare - artt. 242 e 243 sulla vigilanza igienica sulla genuinità e salubrità degli alimenti e delle bevande, nonché l’articolo 247 sull'igiene dei recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande – sono state abrogate dalla legge n. 283/1962 che ha definito in modo unitario la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed alla quale andrebbe più correttamente fatto riferimento. Inoltre, le disposizioni sanzionatorie sia degli illeciti sanitari che di quelli commerciali si applicano indistintamente a tutti gli alimenti, anche in mancanza di una specifica previsione di legge;

-        l’articolo 7, comma 2 disponendo in merito all’applicazione dell’art. 517-quater del codice penale, non precisa se al soggetto riconosciuto responsabile della commissione del delitto siano applicabili – in forza del semplice rinvio all’art. 517-quater c.p. - le sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

Con riferimento alla proposta C.5090 si ritiene opportuno che venga chiarito il ruolo di controllo attribuito dall’art. 3, co.1, alle associazione dei consumatori in ordine alla presentazione dei prodotti.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

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File: Ag0243_0.doc



[1] Adottato il 17 dicembre 2007 e pubblicato in GUUE L. n. 3/2008.