Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Riferimenti:
SCH.DEC 77/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 68
Data: 05/05/2009
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE , ALIMENTARI E FORESTALI
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   L N. 59 DEL 15-MAR-97

 

5 maggio 2009

 

n. 68/0

 

Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Schema di Regolamento n. 77
(art. 17, co. 4-bis, L. 400/88 e art. 13, co. 2, L. 59/97)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di regolamento

77

Titolo

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministro competente

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Norma di riferimento

Art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e art. 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Numero di articoli

10

Date:

 

presentazione

28 aprile 2009

assegnazione

28 aprile 2009

termine per l’espressione del parere

28 maggio 2009

termine per l’esercizio del regolamento

31 maggio 2009

Commissione competente

I Affari costituzionali

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio (per le conseguenze di carattere finanziario, da formulare entro il 13 maggio 2009)

 

 


Contenuto

Lo schema di regolamento in esame è diretto a ridefinire l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di dare attuazione all’art. 74 del D.L. n. 112/2008, che richiede una ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali e delle relative dotazioni organiche secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità.

L’organizzazione ministeriale è definita con il presente schema riproducendo in linea di massima il precedente DPR n. 18/2008, adottato il 9 gennaio 2008 al fine di riorganizzare gli uffici centrali e periferici secondo il dettato della legge n. 296/2006 Finanziaria 2007 (Art. 1, commi 404-416), che viene abrogato; è altresì abrogato l’art. 5, co. 5 del DPR n. 79/2005, precedente decreto di riorganizzazione ministeriale, già abrogato per le restanti norme dal DPR n. 18.

 

L’articolo 1 conferma che il MIPAAF è organizzato nei seguenti tre dipartimenti:

-          Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

-          Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, così ridenominando l’attuale Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale allo scopo di enfatizzare, secondo la relazione illustrativa, la scelta strategica operata verso il mondo rurale quale fattore di sviluppo competitivo del Paese;

-          Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in precedenza denominato, in base alla legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1047, Ispettorato “per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari”. Secondo la relazione illustrativa la ridenominazione è volta a sottolineare il ruolo di vigilanza e repressione delle frodi nel sistema agroalimentare.

Le funzioni dei Capi dei dipartimenti restano invariate (comma 2) mentre il nuovo comma 3 sancisce l’obbligo per ogni struttura dirigenziale generale di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di conferenza Stato-regioni.

 

L’articolo 2 definisce le competenzedel Dipartimentodelle politiche europee ed internazionali, in precedenza articolato nelle seguenti tre direzioni generali:

-          DG delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

-          DG per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato;

-          DG della pesca marittima e dell’acquacoltura.

Lo schema di regolamento prevede che il Dipartimento si articoli in solo due direzioni generali, facendo confluire la direzione “per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato” nella direzione “delle politiche comunitarie e internazionali di mercato”; ciò per assicurare maggior continuità, come specificato nella relazione illustrativa, all’azione comunitaria e internazionale nel momento della sua fase attuativa.

 

L’articolo 3 definisce le competenzedel Dipartimentodelle politiche competitive del mondo rurale e della qualità che continua ad articolarsi in tre direzioni generali, per due delle quali viene modificata la denominazione:

-          DG della competitività per lo sviluppo rurale in luogo della DG sviluppo rurale, infrastrutture e servizi;

-          DG dello sviluppo agroalimentare e della qualità invece della DG sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore;

-          DG dei servizi amministrativi.

Le competenze attribuite alle Direzioni generali restano nella sostanza le stesse; tuttavia alla DG della competitività per lo sviluppo rurale verrebbe attribuita anche la “gestione”, e non solo la “titolarità”, delle attività a suo tempo trasferite al dicastero in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all’agricoltura, la cui gestione è stata affidata all’apposito commissario ad acta dall’art. 19 comma 5, del decreto-legge n. 32/1995. Al riguardo il Consiglio di Stato ritiene che tale innovazione non risulti coerente con la normativa primaria citata e recentemente confermata dall’art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 171/2008, che ribadisce la perdurante operatività del Commissario ad acta, e propone quindi di espungere le parole”gestione delle”.

Alla DG dello sviluppo agroalimentare e della qualità sono altresì attribuite la disciplina generale ed il  coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni agricole e la certificazione delle attività agricole ecocompatibili, entrambe attualmente attribuite all’Ispettorato.

In base all’articolo 4 le competenze dell’Ispettorato, che assume la denominazione di Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (acronimo ICQRF), restano invariate salvo quanto appena segnalato; il riparto delle attribuzioni resta anch’esso confermato e ripartito fra le precedenti due strutture dirigenziali che assumono nuove denominazioni:

-          DG della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore invece di DG del controllo della qualità e dei sistemi di qualità (attualmente titolare anche delle competenze in tema di sistemi di tracciabilità e certificazione delle attività ecocompatibili);

-          DG della prevenzione e repressione frodi in luogo della DG della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi.

La nuova redazione dell’articolo precisa che restano ferme le competenze del Ministro dello sviluppo economico, per le quali potrebbe farsi riferimento ai compiti di vigilanza sugli stabilimenti di produzione di conserve alimentari, sia di origine vegetale che animale, attribuiti all’Istituto Nazionale Conserve Alimentari-INCA che, sottoposto alla vigilanza del MISE, verifica la corretta applicazione delle norme di fabbricazione dei prodotti.

 

L’articolo 5 definisce struttura e funzioni del Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e della pesca, organo tecnico consultivo del Ministro con funzioni di alta consulenza, studio e ricerca. L’articolo riproduce le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR n. 18, disponendo tuttavia che i componenti del Consiglio designati dalla Conferenza Stato-regioni siano tre anziché due, come attualmente previsto (comma 3); si precisa inoltre che il posto di Segretario del Consiglio (le cui funzioni devono essere esercitate da un dirigente di II fascia) “costituisce posto di funzione dirigenziale di struttura ministeriale”.

Il Consiglio di Stato rileva l’assenza di una norma che, mutando la composizione dell’organismo, giustifichi l’aumento da due a tre dei componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni.

 

Gli articoli 6 e 7, identici a quelli del DPR n. 18, disciplinano l’attività del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nonchè l’attività degli organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

-          il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari;

-          il Reparto pesca marittima (RPM) del corpo delle Capitanerie di porto;

-          il Corpo forestale dello Stato.

L’articolo 8 con il nuovo primo comma precisa che presso il Ministero sono operativi gli organismi elencati nel DPR n. 70/2007, e con i commi 2 e 3 reca, invariata, la disciplina dell’attività di due di detti organismi:

-          Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura;

-          Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del MIPAAF.

Il Consiglio di Stato rileva che il richiamo al DPR n. 70 dovrebbe essere limitato agli articoli 1 e 3 dal momento che l’articolo 2 è relativo al Consiglio nazionale dell’agricoltura dell’alimentazione e della pesca, la cui attività è disciplinata dal precedente articolo 5 del provvedimento in commento.

 

Con l’articolo 9 sono definite le misure di riduzione degli organici del ministero, in modo da conseguire, tenuto conto di quanto già disposto con il DPR n. 18/2008 in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 296/06 (art. 1. co. 404), gli obiettivi complessivi stabiliti dall’art. 74 del D.L. n. 112/2008; sono definite inoltre le misure attuative che dovranno essere adottate.

Come riferito nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la riorganizzazione proposta comporta, rispetto alle dotazioni definite con il DPR n. 18/2008 (che già aveva tra l’altro ridotto del 10% gli uffici di livello dirigenziale generale e del 5% quelli di livello non generale):

-          la riduzione di una DG con conseguente sottrazione dall’organico di un posto da dirigente di I fascia (da 12 a 11 in totale in attuazione della lettera a) primo comma dell’art. 74);

-          la soppressione di 8 uffici dirigenziali non generali con conseguente riduzione dei dirigenti di II fascia generale da 85 a 77 (ancora in attuazione della lettera a) dell’art. 74);

-          la contrazione pari al 10% dell’organico del personale non dirigenziale sia nel ruolo agricoltura che in quelli dell’ICQRF (da 2.110 a 1.896 unità, attuazione della lettera c) dell’art. 74);

-          una riduzione del 10% del personale adibito ai compiti logistico-strumentali e di supporto che passano dalle attuali 165 unità a sole 148 unità (che rappresentano il 9,6% del personale in servizio a fronte di un limite massimo teorico del 13,5%, in attuazione della lettera b) dell’art. 74).

I risparmi di spesa assommano per l’intero provvedimento a 8,565 milioni di euro.

Il Consiglio di Stato rileva al riguardo che i risparmi conseguenti alla riduzione dell’organico del personale non dirigenziale apparirebbero meramente virtuali, dal momento che a fronte di un organico teorico ridotto da 2.110 a 1896 unità, i posti effettivamente coperti al 31 dicembre 2008 sarebbero 1553, cui vanno sommate le 69 unità la cui assunzione è già autorizzata per il 2009. Lo stesso dicasi per la riduzione da 85 a 77 dei posti da dirigente non generale, dei quali solo 60 sono attualmente coperti. Il Consiglio prende tuttavia atto che il Ministero dell’Economia e la stessa ragioneria Generale non hanno ritenuto di dover sollevare obiezioni al riguardo.

Quanto alla riduzione della rete periferica (comma 3 dell’art. 74) con la relazione illustrativa si rammenta che la razionalizzazione dell’ICQRF è stata già realizzata con precedenti provvedimenti di riduzione sia dei laboratori di analisi che degli uffici ispettivi.

 

L’articolo 10 contiene le disposizioni finali e abrogative, prevedendo tra l’altro la revisione ogni due anni dell’organizzazione del Ministero, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

Relazioni e pareri allegati

Oltre alla relazione illustrativa, allo schema in esame sono allegate: la relazione tecnico-finanziaria; il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza del 6 aprile 2009 (recante osservazioni sia di carattere formale che di contenuto sostanziale sull’articolato dello schema); il verbale dell’incontro con le organizzazioni sindacali tenuto il 4 dicembre 2008; le note sindacali di commento dell’incontro.

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

 

Legge di autorizzazione

Il provvedimento è volto a realizzare i risparmi di spesa richiesti dall’articolo 74 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertitocon modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali, e varie categorie di enti pubblici nazionali, ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche; alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il primo comma precisa che:

a)       il ridimensionamento deve comportare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (con corrispondente riduzione del personale dirigenziale), in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l’accorpamento delle strutture. Con riguardo al personale dirigenziale, peraltro, resta ferma la possibilità di nuove immissioni introdotta dell’art. 1, co. 404, lett. a), della L. 296/2006.

Per l’attuazione di tali misure è prevista anche la possibilità di pervenire ad accordi tra le amministrazioni per l’esercizio unitario di funzioni logistiche e strumentali, incluse quelle di gestione del personale (comma 2).

b)       anche le dotazioni organiche del personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto debbono essere ridotte: la norma pone l’obiettivo minimo di riduzione del 10 per cento.

c)       la rideterminazione dell’organico del personale non dirigenziale deve infine recare una riduzione non inferiore al 10% della spesa relativa all’organico di tale personale.

Il comma 3 prevede anche la rideterminazione su base regionale o interregionale della rete periferica con i medesimi provvedimenti di cui al primo comma.

Ai sensi del comma 4, nel processo di riorganizzazione possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti di riassetto dei ministeri emanati in attuazione dell’art. 1, co. 404 e seguenti, della legge finanziaria 2007.

Il termine per la ridefinizione degli assetti organizzativi, originariamente fissato al 30 novembre 2008, è stato poi è differito al 31 maggio 2009 dall’art. 41, comma 10 del DL 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009.

 

Procedura di emanazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’ar­ticolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, introdotto dall’art. 13 della legge n. 59/1997.

Tale norma prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.

Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 59/1997, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine per l’espressione dei medesimi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it

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