Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari A.C. 2260-bis/B Elementi per l'esame in Commissione
Riferimenti:
AC N. 2260-BIS-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 168    Progressivo: 6
Data: 13/12/2010
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

 

13 dicembre 2010

 

n. 168/6

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

A.C. 2260-bis/B

Elementi per l'esame in Commissione

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2260-bis/B

Titolo

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare

Iniziativa

Governativa

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Data approvazione alla Camera

6 ottobre 2010

Data approvazione al Senato

6 dicembre 2010

Data assegnazione  per la seconda lettura alla Camera

13 dicembre 2010

 


Contenuto del disegno di legge

 

Il disegno di legge AC 2260-bis-B, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 2010 è stato modificato dalla IX Commissione (Agricoltura) del Senato, che lo ha approvato, in sede deliberante, nella seduta del 6 dicembre 2010 (A.S. 2363).

Il disegno di legge AC 2260-bis/B è uno dei provvedimenti cui il Governo ha affidato, in questa legislatura, il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.

Il testo, che la Camera esamina in seconda lettura è il frutto di un iter parlamentare piuttosto complesso. Il disegno di legge originario, caratterizzato da una serie di misure su questioni rilevanti per il settore agricolo, è stato ampiamente modificato nel corso dell’esame in prima lettura presso della Camera. In particolare la XIII Commissione della Camera, posto il ristretto margine di disponibilità in ordine alla copertura finanziaria, ha deciso di concentrare l’esame del provvedimento sulla tematica della promozione del valore delle produzioni, con particolare riguardo alla qualità e tracciabilità dei prodotti e del sistema produttivo e all’ampliamento delle informazioni per il consumatore, anche alla luce delle prospettive di riforma della PAC e del quadro normativo comunitario in evoluzione. Tutte le altre disposizioni, che avevano ad oggetto questioni tra le quali le agevolazioni previdenziali per le aree montane e svantaggiate, il sostegno per il settore bieticolo-saccarifero nonché il riordino delle agroenergie, sono state oggetto di stralcio (seduta dell’Assemblea del 22 settembre 2010).

Nel corso dell’esame presso il Senato, sono state soppresse alcune disposizioni che presentavano problemi di copertura finanziaria.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento l’articolo 1, non modificato dal Senato,estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

Il Senato ha invece soppresso le disposizioni (ex articolo 2) volte ad incrementare le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. L'incremento, finalizzato al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, riguardava le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ammonta a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. La soppressione della norma è legata a motivi di copertura finanziaria.

Per gli stessi motivi è stata inoltre soppressa dal Senato la disposizione (ex articolo 3) volta a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di concentrazione.

L’articolo 2 (ex articolo 4), reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare, al comma 1, modificando l’art. 6 della L. n. 138/1974, raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Il comma 2 detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi, per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori evitando che siano indotti in errore: perciò è vietata per le miscele l'indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti; ciò, comunque, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti. I commi da 3 a 9 definiscono un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale, superiore alle norme commerciali correnti. Al riguardo rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, il Senato ha soppresso il riferimento alla superiorità “in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale”.

Il prodotto finale deve essere contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati (in base a uno specifico piano di controllo), e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali con i quali saranno prescritte: 1. requisiti e norme tecniche di produzione integrata, la quale utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici; 2. procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori; 3. forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.

L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli. L'efficacia della normativa sul Sistema è subordinata al completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

L’articolo 3(ex articolo 5), non modificato dal Senato, reca disposizioni diverse riconducibili alla finalità della salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. Il comma 1 dispone che le aperture di credito a favore dei funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), per i compiti d’istituto, siano sottratte alle procedure di esecuzione. La disciplina sanzionatoria è poi oggetto delle altre previsioni, sotto forma di "novelle" recate dai restanti commi dell'articolo. Essi operano la traduzione in euro, la rivalutazione ed introducono una clausola di salvaguardia per le sanzioni amministrative di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), al R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), alla legge 13 novembre 1960, n. 1407 (Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva) ed alla legge 24 luglio 1962, n. 1104 (sul divieto dell’esterificazione degli oli).

L’articolo 4 (ex articolo 6),non modificato dal Senato dispone l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Il comma 1 integra la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992, con l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza: è altresì previsto, in conformità alla normativa dell’Unione europea, anche l'obbligo di indicazione dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. La procedura che discende da tali obblighi è finalizzata alla tutela del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al rafforzamento della prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.

Il comma 2 precisa che per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono oggetto del comma 3. Tale disposizione prevede che i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, provvedono a definire con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria dell'etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della procedura prevista dall'Unione europea. I decreti dovranno anche, ai sensi del comma 4, definire i prodotti alimentari soggetti all'etichettatura all'interno di ciascuna filiera alimentare, individuando un requisito di prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Nella stessa ottica il comma 5 integra l’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, prevedendo che, in caso di indicazione obbligatoria, è fatto altresì obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato. Il comma 6 investe le regioni dei controlli, estesi a tutte le filiere interessate e salve le competenze ministeriali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, poi, ai sensi del comma 8 le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata. Quanto ai componenti del Corpo forestale dello Stato, il comma 7 attribuisce loro la possibilità di far parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il comma 9, poi, prevede che i servizi di protezione e di vigilanza - limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali - siano eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate del Corpo forestale dello Stato.

La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro - ai sensi del comma 10 - assiste l'osservanza dell'obbligo di non porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni predette e dei decreti di cui al comma 3, salvo che il fatto costituisca reato. La decorrenza dell'intera disciplina, comunque, opera - ai sensi del comma 12 - novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti ancora entro i successivi centottanta giorni. Ai sensi del comma 11, però, un effetto abrogativo discende dall'entrata in vigore anche solo del primo dei decreti di cui al comma 3: si tratta dell'abrogazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

L’articolo 5 (ex articolo 7), non modificato dal Senato, prescrive che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L’omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni.

L’articolo 6 (ex articolo 8), non modificato dal Senato, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione. I

Infine l’articolo 7 (ex articolo 9) non modificato dal Senato, contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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