Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari A.C. 2260-bis/B Elementi per l'esame in Commissione | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 168 Progressivo: 6 | ||
Data: | 13/12/2010 | ||
Organi della Camera: | XIII-Agricoltura |
13 dicembre 2010 |
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n. 168/6 |
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentariA.C. 2260-bis/BElementi per l'esame in Commissione |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2260-bis/B |
Titolo |
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare |
Iniziativa |
Governativa |
Commissione competente |
XIII Commissione (Agricoltura) |
Data approvazione alla Camera |
6 ottobre 2010 |
Data approvazione al Senato |
6 dicembre 2010 |
Data assegnazione per la seconda lettura alla Camera |
13 dicembre 2010 |
Il disegno di legge AC 2260-bis-B, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 2010 è stato modificato dalla IX Commissione (Agricoltura) del Senato, che lo ha approvato, in sede deliberante, nella seduta del 6 dicembre 2010 (A.S. 2363).
Il disegno di legge AC 2260-bis/B è uno dei provvedimenti cui il Governo ha affidato, in questa legislatura, il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale.
Il testo, che
Nel corso dell’esame presso il Senato, sono state soppresse alcune disposizioni che presentavano problemi di copertura finanziaria.
Per quanto attiene al contenuto del provvedimento l’articolo 1, non modificato dal Senato,estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
Il Senato ha invece soppresso le disposizioni (ex articolo 2) volte ad incrementare le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. L'incremento, finalizzato al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, riguardava le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ammonta a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012. La soppressione della norma è legata a motivi di copertura finanziaria.
Per gli stessi motivi è stata inoltre soppressa dal Senato la disposizione (ex articolo 3) volta a concedere agevolazioni alle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente, per favorirne le operazioni di concentrazione.
L’articolo
2 (ex articolo 4), reca disposizioniper il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In
particolare, al comma 1, modificando l’art. 6 della L. n. 138/1974, raddoppia
le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di
latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o
riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Il comma 2 detta misure
in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi,
per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori evitando che siano
indotti in errore: perciò è vietata per le miscele l'indicazione di formaggi a
denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti; ciò,
comunque, a condizione che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata
non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione
al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l'effettivo utilizzo nella
percentuale dichiarata; in ogni caso, l'indicazione tra gli ingredienti deve
essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle
indicazioni concernenti gli altri ingredienti. I commi da
Il prodotto finale deve essere contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati (in base a uno specifico piano di controllo), e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. Per la concreta operatività del sistema, dal quale non dovranno derivare nuovi oneri per il bilancio statale, dovranno essere adottati provvedimenti ministeriali con i quali saranno prescritte: 1. requisiti e norme tecniche di produzione integrata, la quale utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei princìpi ecologici, economici e tossicologici; 2. procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori; 3. forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.
L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli. L'efficacia della normativa sul Sistema è subordinata al completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
L’articolo 3(ex articolo 5), non modificato dal Senato, reca disposizioni diverse riconducibili alla finalità della salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. Il comma 1 dispone che le aperture di credito a favore dei funzionari dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), per i compiti d’istituto, siano sottratte alle procedure di esecuzione. La disciplina sanzionatoria è poi oggetto delle altre previsioni, sotto forma di "novelle" recate dai restanti commi dell'articolo. Essi operano la traduzione in euro, la rivalutazione ed introducono una clausola di salvaguardia per le sanzioni amministrative di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), al R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 (Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), alla legge 13 novembre 1960, n. 1407 (Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva) ed alla legge 24 luglio 1962, n. 1104 (sul divieto dell’esterificazione degli oli).
L’articolo 4 (ex articolo 6),non modificato dal Senato dispone l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.
Il comma 1 integra la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992, con l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza: è altresì previsto, in conformità alla normativa dell’Unione europea, anche l'obbligo di indicazione dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. La procedura che discende da tali obblighi è finalizzata alla tutela del consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al rafforzamento della prevenzione e la repressione delle frodi alimentari.
Il comma 2 precisa che per i prodotti
alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza
riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari
trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima
trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della
materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella
produzione dei prodotti. Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria
d'origine sono oggetto del comma 3. Tale disposizione prevede che i Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d'intesa
con
La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro - ai sensi del comma 10 - assiste l'osservanza dell'obbligo di non porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni predette e dei decreti di cui al comma 3, salvo che il fatto costituisca reato. La decorrenza dell'intera disciplina, comunque, opera - ai sensi del comma 12 - novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti ancora entro i successivi centottanta giorni. Ai sensi del comma 11, però, un effetto abrogativo discende dall'entrata in vigore anche solo del primo dei decreti di cui al comma 3: si tratta dell'abrogazione dell’articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
L’articolo 5 (ex articolo 7), non modificato dal Senato, prescrive che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L’omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 22 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni.
L’articolo 6 (ex articolo 8), non modificato dal Senato, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281/1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione. I
Infine l’articolo 7 (ex articolo 9) non modificato dal Senato, contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.
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