Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Testo a fronte tra la Costituzione, il testo proposto dalla Commissione Bicamerale e l'A.C. 5386
Riferimenti:
AC N. 5386/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 674    Progressivo: 2
Data: 11/09/2012
Descrittori:
CAMERE DEL PARLAMENTO E PARLAMENTO NEL SUO COMPLESSO   COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
FORME DI STATO E DI GOVERNO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 24/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del parlamento e la forma di governo

A.C. 5386

Testo a fronte tra la Costituzione, il testo proposto dalla Commissione Bicamerale e l’A.C. 5386

 

 

 

 

 

 

n. 674/2

 

 

 

11 settembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ac0829b.doc


I N D I C E

Testo a fronte

§      Tra gli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, 137 della Costituzione, il testo proposto dalla  Commissione Parlamentare per le Riforme costituzionali (XIII Legislatura – A.C. 3931-A A.S. 2583-A) e l’A.C. 5386        3

 

 

 


 

Testo a fronte

 


 

Costituzione della Repubblica

Testo proposto dalla Commissione Riforme costituzionali
A.C. 3931-A - A.S. 2583-A

Testo approvato dal Senato
A.C. 5386

 

 

 

 

 

Art. 1

Art. 55

Art. 77

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato Federale della Repubblica.

 

La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Identico

 

 

Art. 2

Art. 56

Art. 78

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Vedi art. 77, 1° comma

Identico

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

 

Art. 3

Art. 57

Art. 79

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale (art. 79, 1° comma)

Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento (art. 79, 3° comma).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno (art. 79, 4° comma).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

 

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

 

 

Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

 

 

I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento, non ricevono la relativa indennità e ad essi si applica la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

 

 

 

 

 

Art. 4

Art. 58

 

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età (art. 79, 2° comma)

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.

 

 

 

Art. 59

 

Art. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Identico (art. 79, 5° comma).

Identico

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

 

Identico

 

 

 

Art. 64

Art. 83

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Identico

Identico

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Identico

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti dlle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

Identico

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Identico

 

 

Art. 5

 

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.

I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare.

 

 

 

 

 

Art. 6

Art. 69

Art. 87

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

 

 

 

 

 

Art.7

Art. 70

Art. 90

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere (art. 90, 1° comma).

La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

 

 

 

 

Art. 91

 

 

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.

 

 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

 

 

 

 

 

Art. 93

 

 

I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.

 

 

Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.

 

 

 

 

 

Art. 94

 

 

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.

 

 

Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

 

 

Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.

 

 

 

Art. 8

Art. 72

Art. 95

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale (art. 95, 1° comma).

I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere (art. 72, 1° comma).

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. (art. 72, 5° comma)

 

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

c) elezioni nazionali ed europee;

d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;

e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;

f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;

g) concessione di amnistia e di indulto;

h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province(art. 90, 2° comma).

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo (art. 90, 3° comma).

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72, 2° comma).

 

 

L’esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e all’articolo 119, nonché per le leggi di cui agli articoli 122, 125, 132, secondo comma, e 133, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi. (art. 72, 3° comma)

 

 

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti (art. 72, 4° comma).

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (art. 95, 2° comma, 1° periodo).

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione (art. 72, 6° comma).

 

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale (art. 95, 4° comma)

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale (art. 72, 7° comma).

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto (art. 95, 2° comma, 2° periodo)

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni (art. 72, 8° comma).

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, e di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 95, 3° comma).

La procedura normale di esame e di approvazione diretta è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72, 9° comma.

 

 

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti (art. 72, 10° comma).

 

 

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato (art. 72, 11° comma).

 

 

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva (art. 72, 12° comma).

 

 

 

Art. 74

 

Art. 9

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. .

[Il presidente della Repubblica] promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (art. 66, 1° comma, lett. f)

Identico

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata

Se è nuovamente approvata, la legge deve essere promulgata.

 

 

 

Art. 75

Art. 97

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Identico

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

Identico

 

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

 

 

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

 

 

È altresì indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

 

 

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente.

 

 

 

Art. 10

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Identico

Identico

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

Identico

 

 

 

 

 

Art. 11

Art. 83

Art. 64

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età (art. 83, 6° comma).

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

 

 

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

 

 

 

Art. 12

Art. 84

 

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. (art. 67, 2° comma)

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

 

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata.

 

Art. 68

 

 

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.

 

 

 

 

 

Art. 13

Art. 85

Art. 67

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta (art. 67, 1° comma).

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza (art. 67, 3° comma).

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

 

 

 

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge (art. 67, 4° comma).

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

 

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati (art. 67, 5° comma).

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.

 

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti (art. 67, 6° comma).

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

 

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura (art. 67, 7° comma).

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

 

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali (art. 67, 8° comma).

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

 

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere (art. 67, 9° comma).

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge.

 

 

 

Art. 86

Art. 69

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

Identico

Identico

 

 

Art. 14

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.

 

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

 

 

 

Art. 11

Art. 87

Art. 65

Art. 83, 1°-5° comma

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza

 

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

 

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

 

 

Rappresenta l’Italia in sede internazionale ed europea.

Può inviare messaggi alle Camere.

Identico (art. 66, 1° comma, lett. l)

Identico

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Identico

(art. 66, 1° comma, lett. h)

Identico

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Identico (art. 66, 1° comma 1, lett. e)

Identico

promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. (art. 66, 1° comma, lett. f), primo periodo)

Identico

 

g)emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato; (art. 66, 1° comma, lett. g)

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Identico; (art. 66, 1° comma, lett. i)

Identico

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo; (art. 66, 1° comma, lett. o)

Identico

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Identico. (art. 66, 1° comma, lett. p)

Identico

 

 

Art. 15, co. 1, lett. a) e b)

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate; (art. 66, 1° comma, lett. a)

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate.

m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune; (art. 66, 1° comma, lett. m)

Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere.

 

Art. 15, co. 1, lett. c)

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Abrogato

Può concedere grazia e commutare le pene.

Identico (art. 66, 1° comma, lett. n);

Identico

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Identico

 

 

Art. 16

Art. 88

Art. 70

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indìre le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica.

 

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.

 

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

 

 

 

Art. 17

Art. 89

Art. 71

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo.

 

 

Art. 18, co. 1

Art. 92

 

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (art. 73, 1° comma)

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

 

Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge (art. 73, 2° comma).

 

 

 

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

[Il Presidente della Repubblica] nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati; […] su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri; (art. 66, 1° comma, lett. b e c)

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri.

 

[Il Presidente della Repubblica] può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia (Art. 66, 1° comma, lett. d)

 

 

 

Art. 18, co. 2

Art. 93

Art. 74, 1° comma

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

 

 

 

Art. 94

 

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

 

Identico

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

 

Identico

 

Art. 74, commi 2°-7°

 

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

Identico

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

 

Identico

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.

Identico

 

Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

 

 

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

 

 

a) elezione della Camera dei deputati;

 

 

b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;

 

 

c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.

 

 

Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.

 

 

Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

 

 

Art. 18, co. 2

Art. 95

Art. 73, commi 3°-7°

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

I ministri dirigono i Ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell'ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.

Identico

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.

Identico

 

I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.

 

 

La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

 

 

 

Art. 18, co. 2

Art. 96

Art. 75

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.

Il Primo ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

 

Art. 19

Art. 104

Art. 120

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Identico

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Identico

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Identico

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.

Identico

 

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

 

Identico

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 

Identico

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

Identico

 

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

 

 

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

 

 

Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.

 

 

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

 

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

 

 

Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

 

 

I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

 

 

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.

 

 

 

 

 

 

Art. 20

Art. 126

 

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 

Identico

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

 

Identico

 

 

 

Art. 137

Art. 137

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

Identico

 

 

Art. 21

 

La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.

Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte

Identico

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Identico

Identico