Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Parte Quarta: Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Discussione in Assemblea: sedute dal 27 giugno al 25 luglio 2012)
Riferimenti:
AC N. 5386/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 674    Progressivo: 1
Data: 06/08/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 24/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere
del Parlamento e la forma di governo

A.C. 5386

Iter al Senato: discussione in Assemblea
(sedute dal 27 giugno al 25 luglio 2012)

 

 

 

 

 

 

n. 674/1

(Parte quarta)

 

 

6 agosto 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0829a4.doc

 


INDICE

 

 

Seguito della discussione in Assemblea

Seduta del 27 giugno 2012                                                                         3

Seduta del 17 luglio 2012                                                                          57

Seduta del 18 luglio 2012 (antimeridiana)                                                91

Seduta del 18 luglio 2012 (pomeridiana)                                                139

Seduta del 18 luglio 2012 (notturna)                                                       191

Seduta del 19 luglio 2012 (antimeridiana)                                              267

Seduta del 24 luglio 2012 (antimeridiana)                                              325

Seduta del 24 luglio 2012 (pomeridiana)                                                391

Seduta del 25 luglio 2012 (antimeridiana)                                              455

 

 


Seguito della discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

753a seduta pubblica (pomeridiana)

 

 

mercoledì 27 giugno 2012

 

Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del presidente SCHIFANI

 


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 21 giugno è stato approvato l'articolo 1 e sono stati rinviati alla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, l'intero articolo 2 e gli emendamenti presentati in Assemblea concernenti la modifica della forma di governo.

Do la parola al presidente della 1a Commissione permanente, senatore Vizzini, per riferire sull'andamento dei lavori.

VIZZINI, relatore. Signora Presidente, la 1a Commissione permanente, affari costituzionali, ha sostanzialmente assolto il compito che le era stato affidato dall'Assemblea, votando gli emendamenti all'articolo 2, così come erano stati indicati, e avendo, in buona sostanza, non approvato l'emendamento 2.550 (testo 2), così come era stato presentato in Assemblea.

Sono stati quindi dichiarati decaduti o ritirati tutti i subemendamenti presentati. La Commissione ha altresì portato avanti l'esame degli emendamenti... (Brusìo. Richiami del Presidente). Se si alza il volume del mio microfono e si abbassa il tono dei colleghi, può darsi che riusciamo nell'obiettivo.

PRESIDENTE. Prego di alzare il volume del microfono del relatore.

VIZZINI, relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla forma di governo, per comune decisione di tutti i Gruppi parlamentari, dopo averne discusso, abbiamo rinviato la votazione ad altra seduta, al fine di comprendere ciò che accadrà in Aula sulla base delle valutazioni svolte sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, precedentemente accantonati.

Passiamo all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.550 (testo 2), che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 16,43)

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei illustrare il subemendamento 2.550 (testo 2)/101, che sostanzialmente si pone l'obiettivo di dare contenuto al testo in esame.

Colleghi, vorrei attirare la vostra attenzione su una questione: l'imperativo categorico di quest'Aula è quello di diminuire il numero dei parlamentari. Occorre però chiedersi il perché. Una risposta potrebbe essere: perché l'hanno deciso i direttori dei giornali (Applausi dal Gruppo LNP); un'altra, forse più sostanziale, è che in questo modo si diminuiscono i costi della politica. Questo, alla fine, è l'obiettivo.

Ma avete fatto i conti su cosa abbiamo deciso? Al momento, è stato deciso che i deputati passino da 630 a 508, una diminuzione del 20 per cento. Tutti noi sappiamo che nel bilancio di Camera e Senato, che se non sbaglio viaggia intorno al miliardo l'anno per ciascuna Camera, i costi vivi dei parlamentari contano per il 10 per cento. Pertanto, se in via del tutto teorica dovessimo abbassare il costo dei servizi abbasseremo in proporzione i costi del 2 per cento.

Facciamo quindi una riforma costituzionale per diminuire il costo delle Camere del 2 per cento. In realtà non sarà nemmeno così. È infatti del tutto ovvio - per chi ha un minimo di contezza su come lavorano Senato e Camera - che, passando da 630 a 508 deputati e da 315 a 250 senatori, gli uffici, i locali, gli impianti, e quindi i costi, resteranno sostanzialmente gli stessi. Avremo fatto una riforma del nulla.

Pertanto, colleghi, mettere qualcosa in più in questa riforma, come invocato da più parti, vale a dire il Senato federale da un lato e il presidenzialismo dall'altro, rappresenta il tentativo estremo di dare dignità a questa legislatura.

Cerchiamo di fare il nostro canto del cigno, perché è del tutto evidente che l'appuntamento in Europa di sabato e domenica sarà un fallimento. Il grande professor Monti tornerà a casa con le pive nel sacco o con qualche piccolissimo risultato che i gazzettieri che lo sostengono tenteranno di gabellare per un grande risultato.

Questa è l'ultima occasione che abbiamo per dare un significato all'attuale legislatura. Credo che dobbiamo meditare su tale aspetto. Se portiamo a casa il testo voluto fortemente da alcuni parti di quest'Aula, sia ben chiaro che portiamo a casa il nulla. Valutiamo questo dato.

Signor Presidente, mi riservo di approfondire la questione in fase di dichiarazione di voto. (Applausi dal Gruppo LNP).

PASTORE (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 2.550 (testo 2)/102 (testo corretto) prevede che il Regolamento del Senato non si limiti a disciplinare le modalità dell'esercizio del voto, ma anche gli effetti che il voto dei rappresentanti regionali producono.

Mi rendo però conto, signor Presidente, che oltre all'intuitivo valore normativo dell'emendamento si pone un problema di collocazione. I colleghi Calderoli e Divina hanno presentato un subemendamento al loro emendamento, ossia il 2.550 (testo 2)/101, che verrà votato prima di quello che ho presentato io: siccome il mio subemendamento è registrato come successivo, esso rischia di venire assorbito dall'approvazione del primo. Chiedo pertanto che la votazione del mio subemendamento venga anticipata rispetto a quella del subemendamento presentato dai senatori Calderoli e Divina. Credo che a tale proposito non vi siano problemi sostanziali perché, con riguardo alla proposta da me presentata, il testo dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 è identico a quello dell'emendamento 2.550 (testo 2), cui il mio emendamento è riferito.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, nonostante siano stati rinviati in Commissione l'articolo 2 e gli emendamenti ad esso presentati, il nostro emendamento non è stato trattato. Mi vedo costretto a riproporre la questione e chiedo un attimo di attenzione ai colleghi. Stiamo votando un importantissimo emendamento presentato dalla Lega che vuole praticamente trasformare il Senato in Senato federale. Devo dire che, se lo si farà bene, questa sarà stata l'occasione per farlo; altrimenti si rischia di determinare una confusione tremenda per cui sarebbe meglio non fare.

Noi ci abbiamo pensato e, in proposito, il subemendamento 2.550 (testo 2)/100 non tocca la prima parte dell'emendamento dei senatori Calderoli e Divina. E questo vale per i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 57 della Costituzione sulle modifiche che loro hanno proposto non c'è problema, siamo d'accordo.

Sulla seconda parte dell'emendamento 2.550 (testo2), insisto nel dire che si fa una grande confusione, poiché si propone un Senato che non sarà degno del proprio nome. Con tale proposta si costruirà un Senato in cui ci saranno i senatori di prima classe; poi avremo i delegati regionali di seconda classe, ossia senatori che non avranno diritto di voto e di intervento su tutto, ma solo sui temi che noi definiremo, e che non saranno parlamentari, perché verranno tolte loro anche le prerogative previste per i senatori sulla rappresentanza, sull'immunità, e quant'altro.

Abbiamo poi senatori o delegati di terza classe che sono i Presidenti delle Regioni che vengono qui senza diritto di voto. Si può immaginare un'Assembla con tre classi? Mi permetta il raffronto con un treno di una volta in certi Paesi sottosviluppati, con la prima classe per i senatori, la seconda classe per poveri e delegati delle Regioni e poi un'altra classe ancora per i senza diritto di voto. (Applausi del senatore Zanda).

Signori, questo non è il Senato come noi lo immaginiamo. Questa forma non esiste in alcuna parte del mondo. Pertanto, per quanto siamo d'accordo con l'obiettivo - e lo dico sottolineandolo tre volte, perché l'Italia sta veramente perdendo un'occasione di trasformarsi e di fare un passo in avanti verso la modernizzazione, facendo dimagrire un po' la burocrazia centrale e dando peso anche alla voce della popolazione più vicina alle Regioni - ci sembra però necessaria una nuova formula che noi abbiamo proposto in modo molto semplice.

Invece di far partecipare i delegati regionali e i Presidenti, e vediamo i senatori eletti nelle Assemblee regionali con diritto di intervento, obbligo di relazionare e senza diritto di voto, perché altrimenti lo avrebbero due volte.

In tal modo non solo avremmo un Senato chiaro e limpido, con tutte le sue competenze e con i membri uguali per tutti, ma avremmo anche un rafforzamento dei Consigli regionali, in cui il senatore che rappresenta la Regione può anche riferire su quello che si fa, offrendo un elemento di forte rappresentatività.

Avremmo altresì un modello molto moderno, che non è quello austriaco, già superato per la debolezza dell'elezione indiretta, e nemmeno quello tedesco, già superato per la sua debolezza nell'elezione diretta: avremmo un Senato direttamente eletto dalla popolazione, direttamente rappresentativo di tutti, ma ben inserito nel contesto regionale di cui farà la rappresentanza. È questo che noi vogliamo.

C'è poi un ulteriore vantaggio. Non è stato criticato per niente il fatto che questi ulteriori delegati non saranno in verità una riduzione del Senato, ma un gonfiamento dello stesso. È infatti un po' un correttivo ottico non dar loro l'articolo 68, l'articolo 67 e altre prerogative parlamentari previste dalla Costituzione, perché comunque saranno sempre qui. Le spese di viaggio, gli uffici e tutto quanto connesso con l'attività parlamentare dovranno pur essere pagati.

Allora si pone una questione: cosa è questa riduzione da 315 a 250, se poi di fatto aumentiamo nuovamente di 41 componenti? Si tratterà infatti minimo di 41 componenti da parte delle Regioni.

Capisco che siamo una parte politica piccola, ma ricordo che rappresentiamo Regioni intere, come la Valle d'Aosta, l'Alto Adige e, in parte, il Trentino; vogliamo contribuire con la nostra esperienza autonomistica ad una seria discussione di sviluppo.

Penso veramente che sia necessario ripensarci. Lo dico anche al Popolo della Libertà: ripensateci. Ho ben capito che la trattativa significa mangiarsi il rospo: il Senato delle Regioni e il voto favorevole per il presidenzialismo. Non voglio mettere in dubbio la trattativa politica che vi sta bene, ma, piuttosto che mandarvi giù quel rospo lì, guardate quello che proponiamo noi, che è molto più elegante e più semplice. (Applausi del senatore Fosson).

DIVINA (LNP). Signor Presidente, il collega Peterlini ha sollevato una questione che ha fondamenta, anche se poi ha un po' deragliato. Se parliamo di fisica o di matematica, usiamo un termine che non dà sicuramente problemi, che non può essere interpretato e compreso in modo diverso. Invece, usando termini giuridici, a volte non abbiamo la stessa capacità di puntualizzazione o di precisione.

Quando si parla di Senato federale o di Paese federale, come possibilità di scelta e di modelli a cui far riferimento, ne avremmo finché vogliamo. In ogni parte del mondo il regionalismo spinto e il federalismo sono stati interpretati e radicati in modo diverso.

La Lega ha presentato una serie di emendamenti in tal senso proprio per cercare di chiudere questo lungo periodo di transizione che ci deve pur condurre ad uno sbocco. A partire dal 2001 abbiamo compiuto dei passi verso un sistema sempre più spinto di rispetto delle autonomie locali, di un regionalismo spinto al massimo, che oggi deve essere concretizzato con un Senato che rappresenti effettivamente i territori.

Qual è il Senato giusto che rappresenta i territori? La Lega ha espresso una prima scelta, ma poiché in questa sede non possono essere assecondate le aspirazioni di ognuno, bisognerà trovare una mediazione tra la prima scelta della Lega - che è un Senato federale modello tedesco, come il Bundesrat eletto indirettamente, non un Senato eletto a suffragio universale, ma eletto dalle assemblee legislative dei Länder come in Austria, o dagli Esecutivi dei Länder stessi come in Germania - e altre soluzioni che sono state proposte, facendo in ogni caso riferimento ai territori, arrivando via via all'elezione contestuale. Quest'ultimo è il modello proposto dalla Volkspartei, che noi voteremo. Noi voteremo tutti gli emendamenti presentati da tutti i colleghi che comportano riduzioni significative, poiché, come abbiamo già detto, il numero di 250 senatori, frutto di una mediazione generale, non soddisfa la Lega che voleva dare una risposta concreta e non di facciata alle richieste che ci sono state rivolte. In questa sede però non è soltanto il Gruppo della Lega, come non sono quelli della Volkspartei o dell'Italia dei Valori a decidere. Siamo più di 300 e dobbiamo trovare una soluzione su cui la maggioranza converga.

La soluzione, che non è la migliore ma la migliore possibile oggi, sembra essere quella che prevede un Senato federale costituito con questo temperamento: una parte eletta (come avviene oggi) in modo diretto a suffragio universale e una parte di rappresentanti avulsa che deve rappresentare (magari anche in contrasto) i territori. Che siano uno o due i rappresentanti per Regione non importa: l'importante è che siano espressione delle autonomie locali.

Se accedessimo a questa soluzione avremmo vanificato il taglio dei senatori perché arriveremmo a numeri simili a quelli attuali. Si deve allora prevedere che i rappresentanti territoriali non siano senatori, ma membri delle Regioni che siedono a fianco dei senatori, rispetto ai quali non giudicherà, ad esempio, la Giunta delle elezioni sui requisiti di eleggibilità, e a cui non spetteranno le indennità. L'unica cosa che dovremmo riconoscere (non perché siano di serie A o di serie B) sono le immunità legate ai voti espressi e alle affermazioni rese in Aula, nel senso che così come delle affermazioni fatte da un senatore non possono essere perseguibili, analogamente ciò vale per quelle fatte dai rappresentanti delle Regioni.

Gli emendamenti in esame prevedono che tali rappresentanti possano essere uno o due per Regione. Noi crediamo comunque nella necessità che al Senato arrivi la voce delle Regioni.

Il collega Pastore pone un problema importantissimo, e cioè se quei soggetti, espressione non della votazione diretta ma della rappresentanza regionale, debbano o no dare la fiducia al Governo. Secondo noi, no. Non possono: non essendo senatori eletti su base nazionale o regionale, non devono partecipare alla votazione di fiducia. Potremmo scrivere ciò direttamente in Costituzione, oppure approvare l'emendamento presentato dal senatore Pastore che rimanda la determinazione al Regolamento del Senato, nell'ambito del quale si potrà provvedere in proposito con più calma e possibilità di ragionare.

Pertanto, dove andremo a finire lo vedremo tra un po'. La Lega voterà a favore di tutti gli emendamenti della Südtiroler Volkspartei e dell'Italia dei Valori, che dicono sostanzialmente che si deve andare nella direzione di un Senato federale.

In che modo ci arriveremo, e quale sarà il Senato federale? Vedremo quale sarà l'emendamento che otterrà i voti dell'Aula e voteremo tutti gli emendamenti che vanno a restringere, cioè che vanno a dare quella risposta che ci siamo impegnati a dare agli italiani: effettivamente offrire e dare un taglio ai costi della politica.

Questa risposta, però, deve appunto partire anche da una riduzione della rappresentanza parlamentare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dei vari emendamenti che ho presentato, anche in Commissione, ho rinunziato alla ripresentazione in Aula praticamente di tutti, ritirandoli prima della seduta, ad eccezione di questo che segnalo alla vostra attenzione: l'emendamento 2.550 (testo 2)/1.

In buona sostanza, in esso si dice: «Ai rappresentanti in Senato delle Regioni non si applicano gli articoli 66, 67, 68, secondo e terzo comma e 69 della Costituzione». Se ho ben ascoltato, questo emendamento, in qualche modo, ha preceduto nel tempo l'emendamento 2.550 (testo 2)/101, e ora verrebbe in qualche modo prevenuto e assorbito.

L'emendamento dei senatori Calderoli e Divina dice, alla fine: «I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento (...)». Quindi, i presentatori anticiperebbero la dicitura del mio emendamento. Mi permetto di richiamare perciò l'attenzione dei due colleghi della Lega presentatori dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101, e del collega Divina in particolare. Quando loro dicono che i rappresentanti delle Regioni non sono membri del Parlamento e non ricevono la relativa indennità, vogliano perdonarmi, ma sembrano enfatizzare solo il fatto che questi non ricevono l'indennità. Sì, l'emendamento è pertinente, ma è di profilo non brillantissimo. Nella mia formulazione, se permettete, io dico che, in quanto non sono parlamentari, ad essi non devono essere applicati tutti quegli articoli della Costituzione che prevedono la insindacabilità, le guarentigie, cioè lo status, e, dunque, anche l'indennità. Io non porrei quest'ultima come elemento discriminante: insomma, non come l'unico.

Naturalmente, in questa esclusione dagli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione, ho precisato che, relativamente all'articolo 68, si tratta solo del secondo e terzo comma. Il primo comma dell'articolo 68, infatti, deve in tutto equiparare, allorché si esprimono e votano, i rappresentanti regionali ai parlamentari. Essi devono essere, evidentemente, immuni da ogni censurabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio del loro mandato.

Pertanto, io mi permetterei di dire che, ove si dovesse procedere dando la precedenza (perché vedo che è anteposto) all'emendamento 2.550 (testo2)/101, dei senatori Calderoli e Divina, eventualmente si potrebbe recepire la mia formulazione (che sommessamente preferirei), dicendo che i rappresentanti delle Regioni non sono membri del Parlamento e ad essi non si applicano gli articoli 66, 67, 68, secondo e terzo comma e 69 della Costituzione.

Se anche i presentatori fossero d'accordo e se la Presidenza consentisse, mi sembrerebbe più congrua questa dicitura.

Concludo con il dire che questo subemendamento potrebbe, se crede, votarlo l'intera Aula, senza compromissione e senza pregiudizio della tesi di fondo. Chi poi non sarà d'accordo sul Senato federale, in combinazione con la Repubblica semipresidenziale, ben potrà votare in questo senso quando si andrà al testo padre (o madre, come preferite). Ma tante volte dovessero poi essere approvati i testi che riguardano il semipresidenzialismo e il Senato così definito federale, penso che questo mio subemendamento dovrebbe essere approvato in via subordinata da tutti, anche da coloro che magari non condividono la tesi principale.

Questa, signor Presidente, è la mia proposta ai proponenti l'emendamento 2.550 (testo2)/101, alla Presidenza e all'Aula. (Applausi dei senatori Valentino e Cursi).

PRESIDENTE. Senatore Divina, le chiedo di chiarire se condivide o meno l'esigenza di una integrazione del suo emendamento. (Brusìo).

Colleghi, c'è troppa confusione in Aula. Il dibattito è certamente difficile e delicato. Vorrei tentare di condurlo nel modo migliore, cercando di consentire a tutti di intervenire e di sapere che cosa si sta votando, per evitare votazioni inutili e contraddittorie. Questo rientra nella logica dell'interesse alla trasparenza dell'attività dell'Aula.

Il senatore Benedetti Valentini ha posto una questione in relazione al suo emendamento, il quale verrebbe teoricamente precluso dall'eventuale approvazione del suo emendamento, senatore Divina, a meno che lei non consenta l'integrazione del suo testo che verrebbe votato prima.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, fornisco ora una spiegazione.

Se nel testo originario dell'emendamento 2.550 (testo 2) rimaneva tutta aperta la questione, con l'emendamento 2.550 (testo 2)/101 andiamo a definire esattamente i non senatori, ossia i partecipanti, in quanto si dice che partecipano ai lavori del Senato i rappresentanti delle Regioni. Alla fine dell'emendamento si specifica, infatti, che non sono membri del Parlamento e non ricevono l'indennità.

Probabilmente questa frase potrebbe lasciare ancora dubbi, al punto che saremmo disposti ad aggiungere le seguenti parole: «, e a tal fine».

L'emendamento del senatore Benedetti Valentini si sposerebbe bene e il nuovo testo sarebbe il seguente: «e a tal fine a tali soggetti non si applicano gli articoli 66, 67, 68, secondo e terzo comma, e 69 della Costituzione». Pertanto, il testo dell'emendamento del senatore Benedetti Valentini 2.550 (testo 2)/1 verrebbe inserito alla fine dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101, presentato dal sottoscritto e dal senatore Calderoli, per raggiungere perfettamente l'obiettivo.

PRESIDENTE. Occorre un'ulteriore spiegazione in merito all'integrazione dell'emendamento dei senatori Calderoli e Divina.

Mi sembra che la sintesi del dibattito sia di mettere in votazione l'emendamento dei senatori Calderoli e Divina integrato con l'emendamento del senatore Benedetti Valentini.

Desidero mettere l'Assemblea nella condizione di conoscere bene l'emendamento.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, le rivolgo una richiesta di chiarimento.

Se passiamo alla fase delle votazioni, si dovrebbe cominciare secondo l'ordine previsto?

PRESIDENTE. Senatore Pardi, si parte dalla votazione dei subemendamenti. Le assicuro che la Presidenza seguirà con attenzione le operazioni. È nostro compito e dovere.

Onorevoli colleghi, dobbiamo consentire la stesura della nuova formulazione dell'emendamento, per darne poi lettura all'Aula.

Nel frattempo, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIZZINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e, conseguentemente, sui subemendamenti.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Come già preannunciato, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo brevemente la seduta in attesa della riformulazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,25).

Riprendiamo i nostri lavori.

Il testo dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 2) è stato stampato e distribuito.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signor Presidente, ho ricevuto la riformulazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101. Con tutto il rispetto per i colleghi che l'hanno preparata, mi chiedo come si possa scrivere nella Costituzione la seguente norma: «I rappresentanti delle Regioni nel Senato federale della Repubblica non sono membri del Parlamento e ad essi non si applicano gli articoli 65, primo comma, 66, 67, 68, secondo e terzo comma e 69 della Costituzione». Se non sono membri del Parlamento, per quale ragione c'è questa specificazione assolutamente pleonastica?

PRESIDENTE. È il frutto di un dibattito che già si è tenuto. Lei potrà dissentire, senatore Bianco, ci mancherebbe: è una sua un'opinione, più che autorevole, ma è il frutto di un'intesa nascente da un dibattito avvenuto tra l'illustrazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/1 del senatore Benedetti Valentini e quella dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101.

Prendo comunque atto delle sue osservazioni, senatore Bianco.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, credo che la questione posta dal collega Bianco sia di questo tipo: nell'emendamento si afferma che i rappresentanti delle Regioni non sono membri del Parlamento; poi si dice tutto quello che non si applica, ma è escluso e, quindi, si applica il primo comma dell'articolo 68, che la Costituzione riserva esclusivamente ai membri del Parlamento che non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Credo che il collega Bianco volesse dire questo.

PRESIDENTE. Parla, quindi, della norma relativa alle immunità. (Brusìo). Stiamo discutendo di riforma costituzionale. Desidero, e lo pretendo da me stesso, essere vigile e capace di controllare tutto quello che si sta votando, partecipando anche io al dibattito per cercare di capire cosa si vota.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Dico agli onorevoli colleghi che non sono d'accordo sul principio di fondo della tesi principale, e cioè su un Senato federale in collegamento con quanto eventualmente si voterà in ordine alla forma di Governo e al semipresidenzialismo, che è legittimo che votino contro, che svolgano argomenti, ma dal punto di vista della chiarezza espressiva e normativa non vedo perché debbano essere recepite le obiezioni che vengono in le momento avanzate.

Capirei se mi diceste che sarebbe sufficiente dire che non sono membri del Parlamento o che semplicemente a questi rappresentanti non si applicano i citati articoli della Costituzione e mi obiettaste che forse stiamo dicendo due volte la stessa cosa. Dal punto di vista sistematico, potrei misurarmi con questa tesi, ma che mi diciate che vi è contraddizione tra i due periodi, questo è infondato e strumentale.

BIANCO (PD). Ho detto che è pleonastico, non che vi è contraddizione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL.) Noi vorremmo dire che non sono parlamentari e, in quanto tali, ad essi non si applicano tutte le figure giuridiche che la Costituzione prevede. Si applica, invece, affermativamente il primo comma dell'articolo 68, e cioè che essi sono immuni ed incensurabili per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione. È esattamente quello che vogliamo dire, sempre che uno l'approvi. La contraddizione non c'è: giuridicamente è congruo. Tutt'al più potete dire che eccede, che è in eccesso, ma non certamente in contraddizione.

Quindi, la scelta è chiara e onesta. Naturalmente, si può rimanere del proprio punto di vista, ma contraddizione non c'è. (Applausi dal Gruppo PdL).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, prima di votare sugli emendamenti (e vorrei anche capire quando sarà possibile fare dichiarazioni di voto), vorrei chiedere ai colleghi presentatori dell'emendamento 2.550 (testo2)/101 (testo2) se, all'esito dell'eventuale sua approvazione, noi modificheremo anche la composizione del Senato con riferimento ai senatori eletti all'estero. Infatti, dalla lettura del testo e il suo combinato disposto con l'attuale testo dell'articolo 57 della Costituzione - però volevo un chiarimento, proprio per comprendere fino in fondo il senso della proposta - potremmo trovarci nella paradossale situazione in cui la Camera dei deputati, secondo la votazione che abbiamo fatto la scorsa settimana, vede una riduzione del numero dei parlamentari cui si associa una riduzione del numero dei deputati eletti all'estero, ma comunque un loro mantenimento, mentre emergerebbe dalla formulazione del testo che il Senato non vedrebbe senatori eletti all'estero.

Volevo allora capire se è un refuso oppure se si tratta di una proposta precisa, perché credo sia giusto anche per i colleghi senatori eletti all'estero qui presenti avere ben chiaro ciò di cui ci stiamo occupando e su cui siamo chiamati a votare.

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, poiché mi è accaduto di svolgere anche la funzione di consigliere regionale, vorrei dire che, come è noto, la Costituzione prevede che i consiglieri regionali non sono chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi, analogamente a quanto prevede per i parlamentari. Quindi, questa garanzia per i consiglieri regionali c'è già ed è evidente che nel caso che consiglieri regionali siedano in questo Senato, nel momento in cui parlano di questioni regionali e di materie che riguardano le Regioni possono essere già, in maniera traslata, coperti da tale garanzia. Se dovessero esprimere altre opinioni che esulano dalla materia regionale, il mantenimento della possibilità di applicare l'articolo 68 della Costituzione, primo comma, li copre, nella logica del Costituente che voleva che i consiglieri regionali, nell'esercizio delle loro funzioni, non potessero essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, avrei detto esattamente le stesse cose del senatore Giovanardi. Potrebbe infatti verificarsi, purtroppo, la contraddizione secondo la quale il consigliere regionale, in quanto tale, in consiglio regionale è coperto, mentre il consigliere regionale, come espressione del consiglio regionale nel Senato federale, potrebbe non esserlo. Bisogna allora fare in modo che la copertura relativa alle opinioni espresse e ai voti dati sia ampia, cioè sia posta in capo al consigliere regionale per le sue funzioni in consiglio regionale e nel Senato federale.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, mi scuso, ma siccome lei stesso dice che stiamo modificando la Costituzione...

PRESIDENTE. Stiamo provando.

PROCACCI (PD). Bene, ci stiamo provando. Ora, in merito alle eccezioni fatte dai colleghi Vizzini e Bianco dico sin da adesso che è inutile passare al voto. Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione recita testualmente: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere...». Se votiamo questo emendamento, quella norma si applicherà o no? Il primo comma dell'articolo 68 - che si applica, lo so - è rivolto ai membri del Parlamento. Questo emendamento è scritto malissimo.

PRESIDENTE. Copre una garanzia riconosciuta ai membri del Parlamento. Non conferisce loro lo status, questo è stato il dibattito: garantire ai componenti del futuro, eventuale, nuovo Senato, in quanto rappresentanti delle Regioni, di godere dell'immunità in presenza di dichiarazioni rese nell'esercizio delle loro funzioni, alla stregua dei parlamentari in carica. Quindi, questo richiamo è mirato. Poi si può condividere o no.

PROCACCI (PD). Ho capito, ma proprio dal punto di vista della dizione, mentre diciamo che non sono membri del Parlamento, l'articolo 68 comincia così: «I membri del Parlamento». Chi ha scritto la Costituzione lo ha fatto con molta sobrietà e con molta chiarezza, mentre in questo caso andiamo a confondere.

PRESIDENTE. Si tratta dell'estensione a questi eventuali soggetti, che non chiamo membri del Parlamento, di alcune guarentigie.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, mi è chiaro, ma vorrei solo dirle che un domani qualcuno potrà dire che in un articolo è scritto che tali soggetti non sono membri del Parlamento, mentre l'articolo 68 si riferisce ai membri del Parlamento, e quindi non si applica comunque. Anche se votiamo l'emendamento così come è stato formulato, il primo comma dell'articolo 68 non si applica, perché l'emendamento dice che tali soggetti non sono membri del Parlamento e visto che l'articolo 68 si riferisce ai membri del Parlamento, essi ne sono automaticamente esclusi.

PRESIDENTE. Secondo me, il richiamo al primo comma dell'articolo 68 si riferisce alle guarentigie e non allo status. Questo è il mio pensiero, che può essere condiviso o non condiviso: poi è l'Assemblea che decide.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, l'osservazione che vorrei fare è assai affine a quella del senatore Procacci. Non sono sicuro di aver compreso bene, ma secondo me anche il senatore Vizzini aveva sollevato tale argomento; visto che però lo ha fatto in un momento di grande rumore, non sono certo di aver capito bene. (Segni di assenso del senatore Vizzini). Vedo che il senatore Vizzini fa segno di sì, e dunque mi conferma che avevo ben compreso.

Ritengo che questa osservazione abbia una pertinenza, perché la formulazione mi sembra inverosimile. Che in un articolo ridisegnato della Costituzione ci sia una frase in cui si dice che alcuni personaggi non sono membri del Parlamento mi sembra faccia parte di una sorta di commedia surreale. Perché in un articolo della Costituzione ci deve essere scritto che i rappresentanti delle Regioni non sono membri del Parlamento? Perché si è creato un pasticcio terribile e si devono far partecipare i rappresentanti delle Regioni ai lavori del Senato, senza che siano membri del Senato. Tolta l'impressione di irrealtà totale, se dobbiamo vivere dentro questa irrealtà, secondo me - per pulizia - si dovrebbe scrivere che non sono applicabili il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 68. Altrimenti, la norma non funziona e rimarrà sempre una aporia tra i componenti del Parlamento e i non componenti del Parlamento.

PRESIDENTE. Farò parlare tutti coloro che lo desiderano, ma vi prego di fare come il senatore Pardi e il senatore Procacci, che hanno espresso il concetto in modo sintetico.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, tenendo conto della sua ultima osservazione, non sono solo i membri del Parlamento a non essere responsabili delle opinioni espresse, ma la stessa dizione del primo comma dell'articolo 68 è utilizzata non solo per i componenti del consiglio regionale, ma anche per i componenti del Consiglio superiore della magistratura. Quindi non vedrei nulla di anormale ‑ se i proponenti sono d'accordo ‑ a modificare la norma nel modo seguente: «I rappresentanti delle Regioni nel Senato federale della Repubblica non sono membri del Parlamento e non ricevono la relativa indennità. Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse, secondo la formula dell'articolo 68, primo comma».

FANTETTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTETTI (PdL). Signor Presidente, sulla questione della presenza dei senatori della circoscrizione Estero, in attesa di ricevere un'interpretazione definitiva, sollecitata anche dall'illustre collega, presidente D'Alia, vorrei significare a quest'Assemblea, anche per conto del senatore Giordano, che per noi appare dirimente il fatto che, nella suddivisione delle competenze tra le Camere, sia pur sempre garantita - nella Camera che si riterrà più coerentemente esposta agli interessi della rappresentanza degli italiani all'estero - una consistenza numerica in linea con quella già in essere, o per lo meno in linea con quella prevista nella bozza della Commissione affari costituzionali, che prevedeva una riduzione più o meno proporzionale a quella prevista per l'intera Assemblea. Si tratta dunque di un numero che rispetti una fascia compresa tra i 12 membri previsti dalla Commissione affari costituzionali e i 18 attualmente presenti.

Sulla ripartizione delle funzioni delle Camere, ci rimettiamo alla decisione delle Aule, ma è per noi inderogabile che sia rispettata questa consistenza.

ORSI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI (PdL). Signor Presidente, non sono molto appassionato al problema che è stato sollevato sul richiamo all'articolo 68, ma una soluzione potrebbe essere quella di richiamarsi all'articolo 122, quarto comma, che non riguarda i membri del Parlamento bensì i consiglieri regionali ed impedisce che questi ultimi vengano chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati. In questo modo, forse dal punto di vista della purezza lessicale si darebbe la garanzia dell'insindacabilità senza richiamare un articolo riguardante i parlamentari, ma richiamando un articolo che si occupa dei consiglieri regionali.

*BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, colleghi, mi pare che stiamo chiarendo i problemi relativi all'emendamento presentato dal senatore Calderoli. La posizione del Gruppo del Popolo della Libertà sarà quella di esprimere un voto favorevole. Attraverso la discussione che si è svolta e dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Fantetti, ritengo che la questione dei senatori all'estero verrà risolta in un seguito del provvedimento e non in questa sede. Certamente non dimenticheremo la rappresentanza estera, anche se potrebbe diventare una rappresentanza applicata per intero alla Camera e non per i quattro membri indicati per il Senato. La questione però - lo ripeto - dovrà essere valutata in futuro.

Per quanto riguarda le precisazioni relative ai membri del Parlamento che residuano rispetto al nuovo testo, probabilmente poteva essere sufficiente il testo secondo il quale i rappresentanti delle Regioni nel Senato federale della Repubblica non sono membri del Parlamento. Questo ci avrebbe evitato anche la specificazione contenuta nell'emendamento del senatore Benedetti Valentini. Tuttavia, quod abundat non vitiat; quindi non guasta aggiungere espressamente che non si tratta di membri del Parlamento e che a loro non si applicano le varie norme di guarentigia previste per i parlamentari.

La norma, per come è formulata, è chiara. Si prevede la possibilità di partecipazione ai lavori del Senato di un rappresentante per ogni Regione, il quale rimane tale, non diventa parlamentare, e può esprimersi soltanto su alcune materie di competenza latamente regionale, di legislazione concorrente e su situazioni di incidenza sugli enti territoriali. Quindi si chiarisce, forse si migliora, la competenza del Senato.

Noi avevamo avuto il pregio di avere riportato al Senato la fiducia senza lasciarla soltanto alla Camera, e di riportare fra Camera e Senato la doppia conforme, quindi di non andare a concludere senza che si siano pronunciate nello stesso modo le due Camere.

Aggiungiamo ora la rappresentanza regionale e probabilmente attribuiamo al Senato ulteriori competenze, molto indicate per questa Camera.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, più si parla, più si torna al punto di partenza. Come Lega ci sembrava sufficientemente esplicito stabilire che questi rappresentanti non sono membri del Parlamento e, facendo un passo in più, abbiamo anche stabilito che, in quanto tali, non ricevono la relativa indennità. I colleghi Benedetti Valentini ed altri ci hanno proposto di specificare meglio gli articoli da applicare, e a questo punto è sorto il problema che, se si applica l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e non gli altri, poiché la formulazione letterale del primo comma recita: «I membri del Parlamento (...)», l'affermazione è incongruente con quanto abbiamo appena detto, ovvero che non lo sono. Dovremmo ulteriormente specificare che a questi soggetti rappresentanti si estende l'articolo 68 primo comma della Costituzione. Finiremmo però per dover continuare a specificare ulteriormente.

Chiedo pertanto ai colleghi se non sia il caso di tornare alla lettura originaria, che ci sembra chiara ed esaustiva.

PRESIDENTE. Colleghi, tra cinque minuti inizierò con le votazioni e non darò la parola più a nessuno nell'ambito di questa discussione. Sto garantendo il dibattito dando la parola a tutti, ma tra cinque minuti si vota.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, per me il testo al quale eravamo pervenuti è chiarissimo perché l'interpretazione è univoca: si applica a un elenco di casi e l'unico che non viene menzionato è quello a cui non si applica. Tuttavia, ove non fossero strumentali le obiezioni avanzate, nessuno vieta che si dica che ad essi si applica l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma non si applicano gli articoli 65, 66, 67 e così via. È una soluzione possibile se le obiezioni sono mosse da una preoccupazione di carattere interpretativo, altrimenti sono strumentali. Il merito è salvo.

PRESIDENTE. A mio avviso, vale l'affermazione principale che non sono membri del Parlamento. Il richiamo agli articoli è per le guarentigie, per i principi, non certo per lo status, che non può essere smentito un attimo dopo che si è affermato in via principale e non incidentale che non sono membri del Parlamento. Ci stiamo avvitando su un dibattito inutile.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, molto brevemente. Credo che, sulla base delle considerazioni richiamate dal senatore Procacci, tutt'altro che superficiali, l'emendamento debba essere reso accessibile ad una lettura plana, tipica della nostra Costituzione. Se si afferma che non sono membri del Parlamento, l'unico richiamo necessario è quello positivo, vale a dire che tuttavia si applica la guarentigia relativa al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Tutto il resto è superfluo, rende più difficile la lettura e indurrà ad interpretazioni potenzialmente equivoche.

Chiedo pertanto che l'emendamento si modifichi in questo senso. Non c'è uno scontro di fondo, ma la ricerca di una scrittura più piana e comprensibile. In sostanza, propongo di scrivere ad essi si applica il primo comma dell'articolo 68, facendo solo un richiamo in positivo.

PRESIDENTE. Colleghi, scusatemi, ma qui non c'è solo il problema dell'applicazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ma anche quello dell'indicazione degli articoli della Costituzione che non si applicano ai rappresentanti delle Regioni. Ci stiamo avvitando solo sul primo comma dell'articolo 68, ma il problema è complessivo, e riguarda, ripeto, tutti gli altri articoli. Pertanto, o si torna alla prima formulazione oppure continuiamo ad incartarci su un problema dal quale non usciamo.

MICHELONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare una risposta alla domanda sollevata dal senatore D'Alia. Infatti, se si voleva aprire un dibattito sulla presenza della circoscrizione Estero nell'una o nell'altra Camera, la proposta era legittima. Altrettanto legittimo è pensare che avrebbe avuto più senso la presenza, in un Senato federale, di rappresentanti delle comunità all'estero come un territorio a sé che partecipa ad un dibattito sui territori. Dunque, farlo in questo modo mi sembra assolutamente inaccettabile. Pertanto, per favore, prima di passare al voto, vorrei una risposta alla domanda che ha posto il presidente D'Alia, anche perché, come ho detto quando abbiamo parlato della Camera, lavorare sulla riforma della Costituzione in questo modo a me fa venire i brividi. (Applausi del senatore Sangalli).

PRESIDENTE. Se vogliamo chiudere il problema, visto che ci siamo concentrati sul tema della guarentigia dell'articolo 68, primo comma, potremmo riprendere l'emendamento 2.550 (testo 2)/101, che afferma: «I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento e non ricevono la relativa indennità» ed aggiungere «e tuttavia ad essi si applica il primo comma dell'articolo 68», secondo la proposta Maritati. Abbiamo così risolto il problema e chiarito un concetto perché il dibattito si è concentrato sulla guarentigia del primo comma dell'articolo 68. C'è condivisione su questa formulazione?

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, se deve valere il testo del primo comma dell'articolo 68, a maggior ragione si risolverebbe la cosa facendo valere il quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione, che afferma : «I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse (...)». Non può infatti valere il primo comma dell'articolo 68 perché non sono membri del Parlamento, mentre invece sono consiglieri regionali. Se proprio uno vuole pescare la formulazione, dovrebbe fare richiamo al quarto comma dell'articolo 122. (Applausi dei senatori Carlino e Peterlini).

PRESIDENTE. Per una questione di chiarezza, potremmo richiamare sia il primo comma dell'articolo 68 che il quarto comma dell'articolo 122.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, visto che l'emendamento 2.550 (testo 2)/101 è stato presentato dal mio Gruppo, credo che sia sufficiente la proposta Maritati, che va sicuramente nella giusta direzione perché questi rappresentanti sono già consiglieri regionali.

PRESIDENTE. Se è condivisa, va bene allora la proposta Maritati. L'emendamento 2.550 (testo 2)/101 s'intende dunque modificato secondo la proposta Maritati, che mi sembra la più pertinente anche rispetto all'esito e agli argomenti del dibattito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, non ho sentito se ci sono limitazioni di tempo, come invece è accaduto la settimana scorsa.

PRESIDENTE. Secondo l'andamento del dibattito. Entro le ore 20 devo chiudere le votazioni sull'articolo 2 e poi mi organizzerò. Le do cinque minuti.

PERDUCA (PD). Grazie, signor Presidente.

Questo è il motivo principale per cui si dovrebbe avere un dibattito, perché, come è accaduto per quanto riguardava l'articolo 1, dove si parlava della riduzione del numero dei membri della Camera dei deputati, con l'articolo 2 si andrebbe invece a ridurre il numero dei senatori, utilizzando ancora una volta delle percentuali arbitrarie che non sono il frutto di un approfondimento che lega la diminuzione del numero dei membri del Senato al ruolo diverso che dovrebbe avere il Senato. Se dovessimo infatti avere un Senato federale, di rappresentanza di territorialità, non più in un contesto di bicameralismo perfetto, la mera riduzione in percentuale del numero dei membri di quella Camera non necessariamente risponde al requisito che dovrebbe essere al centro della ridiscussione radicale del ruolo e delle funzioni di quella Camera.

Tra l'altro, (e più avanti magari ne parleremo), noi abbiamo proposto, sulla base dell'esempio degli Stati Uniti d'America, come bilanciamento a una possibile federalizzazione del nostro Stato, una diminuzione ancor più drastica dei membri del Senato, redistribuendo però i seggi in base a un criterio di pariteticità fra le Regioni. Noi proponiamo di fare come avviene nel Senato degli Stati Uniti in cui, pur essendo rappresentate oltre 330 milioni di persone (oltre cinque volte la nostra popolazione), ognuno dei 50 Stati è rappresentato da due senatori (i senatori sono 100), e dunque che ogni Regione italiana venga rappresentata da cinque senatori. Se la Lombardia, il Molise e la Sicilia venissero rappresentati tutti allo stesso modo potremmo contare 100 senatori, 215 in meno di quelli attuali e molti meno oltre 150, rispetto alla proposta licenziata dalla Commissione.

Tutto questo sarebbe stato possibile se all'interno del Paese, a seguito di una campagna elettorale per le elezioni del 2008, e all'interno delle nostre Aule parlamentari avessimo attribuito una grande priorità alla riforma radicale della nostra Costituzione e non ci fossimo fermati esclusivamente - lo ripeto ancora una volta - alla foglia di fico della diminuzione del numero dei parlamentari. Se questo fosse avvenuto, in effetti, oggi ci si potrebbe ritrovare in maniera molto più convinta sulla necessità di diminuire il numero dei parlamentari. Invece oggi, proprio come è avvenuto la settimana scorsa con il numero dei deputati, a proposito dei senatori si parla esclusivamente di un taglio del 20 per cento delle presenze senza, ancora una volta, fare un ragionamento che affronti il cuore della necessità di modificare la Costituzione.

Anche in questo caso, ancora una volta, l'unico argomento proposto è quello dell'efficienza delle Camere, neanche dell'efficacia, anche se siamo qui da un'ora e mezza a dibattere su un subemendamento che sicuramente affronta alcune questioni, come quella delle «immunità», ma che ci ha portato via molto tempo per arrivare alla definizione di qualcosa che ancora non abbiamo capito cosa comporterà.

Perché riteniamo che debba rimanere - e lo ritenevamo anche per la Camera dei deputati - il numero attuale di senatori? Perché semmai fosse necessaria una riforma della rappresentanza all'interno delle due Camere, questa dovrebbe tener conto della necessità di rappresentare il territorio, come dicevamo la scorsa volta; e i territori possono essere rappresentati o in maniera proporzionale, come accade oggi per il Senato, ritornando all'idea del collegio e non più della circoscrizione, cioè dando la possibilità a un territorio determinato di essere rappresentato in tutti i suoi aspetti (politici, civili e naturali), o, facendo l'altro ragionamento, assicurando una rappresentanza territoriale equa per tutte le Regioni rappresentate con un numero fisso. Invece qui siamo di fronte, ancora una volta, a uno sconto del 20 per cento.

Perciò, contro tutto questo abbiamo presentato un emendamento che vuole cancellare l'articolo 2. (Applausi della senatrice Poretti).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, mi rifaccio a quello che poco fa lei ha detto al senatore Perduca, perché sinceramente non me lo aspettavo da lei.

Io credo nella sua assoluta buona fede e nella sua imparzialità, che ho sempre sperimentato, ma ritengo che in un momento come questo in cui stiamo discutendo di una riforma della Costituzione (un problema che ci riguarda tutti singolarmente come parlamentari e come cittadini, oltre che come Gruppi politici), non debba esserci il contingentamento dei tempi. Credo invece che bisognerebbe dare a tutti l'opportunità di intervenire su una questione che è al di sopra di qualunque altra. In un momento come quello attuale credo di dire qualcosa di molto sensato, dato il pericolo che corre la nostra comunità democratica.

Inoltre, signor Presidente, lei ha autorizzato in quest'Aula la presentazione di cinque emendamenti ed il Senato ha recepito la sua volontà. Mi auguro che la sua attenzione, sempre vigile e sensibile, continui ad essere quella che io ho sempre conosciuto e che lei voglia rivedere quanto ha detto poco fa, perché credo che restringere i tempi di un dibattito così importante, limitandolo a questioni che possono anche essere di mercanteggiamento (come si può vedere con molta trasparenza), sia molto pericoloso.

Mi affido a lei, e voglio sperare di essere compresa nel significato giusto che sto dando alle mie parole, con equilibrio e, spero, anche con saggezza. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, tutti gli istituti che si occupano di indagini demoscopiche e che esaminano come si muove il consenso della nostra Nazione e come i cittadini si orientano nel voto alle varie formazioni politiche oggi mostrano che, in fondo, non c'è una rispondenza, in particolare tra le forze politiche rappresentate nelle istituzioni. Anzi, molte dei cittadini si rivolgono a forze politiche che stanno al di fuori del Parlamento.

Credo che basta questo tipo di argomentazione per dimostrare come sia sbagliato ridurre gli spazi di rappresentanza democratica. È profondamente sbagliato tentare di ridurre il numero dei parlamentari, ed anche per questo io voterò a favore dell'emendamento 2.200 presentato dai colleghi senatori Perduca, Poretti e Bonino.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento noi chiediamo di introdurre, sostanzialmente, una Camera che non mi piace però chiamare Senato federale ma Camera delle rappresentanze territoriali.

Prevediamo una elezione di secondo livello, quindi nell'ambito dei Consigli regionali.

Questo, sostanzialmente, porterebbe ad una elezione di 150 rappresentanti delle Regioni e, quindi, anche ad un numero che, a nostro parere, efficienterebbe i lavori dell'Aula e, ovviamente, comporterebbe anche riduzioni notevoli di costi.

Un altro punto che mi piace sottolineare di questo nostro emendamento è che si pone un'attenzione particolare, nell'elezione di questi rappresentanti delle Regioni, alla rappresentanza di genere e alle minoranze.

Spero perciò che l'Aula voglia votare a favore di questo emendamento.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.300.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.300, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, noi riteniamo che questo emendamento valga una qualche parola di spiegazione. Molti di noi si riferiscono sempre alla Germania come esempio di efficienza, come esempio di buon governo e come esempio di buona economia: e non soltanto noi, ma anche i mercati. C'è il tormentone, che ormai ci segue da oltre un anno, dello spread; e la Germania è il nostro punto di riferimento.

Noi riteniamo che i tedeschi siano tali e i latini siano altro per tutta una cultura che li permea e, sicuramente, anche per la cultura politica. Noi riteniamo che il fatto che loro abbiano un Parlamento che viene dal basso, con la partecipazione dal basso, serva a permeare una cultura che permea anche le loro aziende. La cogestione è un dato fondamentale delle aziende germaniche, che le fa funzionare bene, ed è un modello che noi non riusciamo a portare avanti nel Paese.

Noi abbiamo creato un federalismo diabolico dove c'è localmente l'autonomia della spesa e poi la centralità dei pagamenti, con i risultati che tutti abbiamo visto.

Da dieci anni la Lega si batte nell'ambito delle istituzioni per cambiare questo stato di cose, senza riuscirci per vari motivi. Ma io ritengo che il motivo fondamentale sia il fatto che le forze conservatrici del Paese, rappresentate fortissimamente anche in quest'Aula, impediscono il cambiamento.

Sappiamo che l'emendamento 2.201 non raccoglierà il favore di tutta la maggioranza, ma ci riteniamo in dovere di portarlo comunque avanti, perché lo reputiamo un modello fondamentale di buon governo. (Applausi dal Gruppo LNP).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, come autonomisti siamo a favore dell'emendamento 2.201.

Come ho già detto nel corso della discussione generale e nell'illustrazione del mio stesso emendamento, quello svizzero è il modello migliore, più semplice e anche di maggiore rappresentatività. È giusto considerare che la Germania e l'Austria hanno questa esperienza, ma teniamo presente che la stanno superando, in quanto l'elezione indiretta dà meno forza e rappresentatività ai rappresentanti. Sarebbe comunque una soluzione con la quale ci avviciniamo all'Europa centrale e modernizziamo questo Stato.

Per tale motivo, esprimeremo il nostro voto favorevole.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, sono contrario a questo emendamento, e vi offro la spiegazione in proposito attraverso un semplice ragionamento.

Il problema che abbiamo in Italia è strutturale. Intanto, ha ragione il senatore Castelli quando rileva la discrasia esistente fra i centri di spesa, che sono in numero enorme, e la centralità dei pagamenti. Mentre l'Europa impone addirittura vincoli di bilancio, le Regioni al di sotto dello Stato continuano a spendere come vogliono.

Esiste comunque un problema strutturale di fondo. Fin quando la rappresentanza viene lasciata alle Regioni così come sono sulla base delle popolazioni, finisce che il numero dei rappresentanti regionali rappresenta di fatto la Regione, e non più complessivamente la Nazione.

Proprio per questo motivo, si parte già con una disparità enorme fra Regioni piccole e Regioni grandi e non si vuole mai operare una vera riforma delle Regioni e metterle veramente in condizioni tali da essere tra loro competitive. Si mantiene questo status quo che, di fatto, crea una geografia politica in Italia che sarà impossibile modificare, come d'altronde hanno dimostrato gli ultimi cinquant'anni. (Applausi dal Gruppo per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore D'Ubaldo).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 2.201 presenta qualche punto di contatto con il precedente a prima firma della senatrice Bugnano. Il nostro Gruppo tende a considerarlo con un punto di vista più positivo rispetto a quello sull'emendamento 2.550, sul quale al contrario le nostre perplessità sono fortissime e insormontabili.

L'emendamento in esame ha anche il pregio di proporre una riduzione del numero dei senatori maggiore di quella contenuta nell'altro emendamento, per cui su di esso il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.201, presentato dai senatori Calderoli e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, sull'emendamento 2.202 dei senatori Bonino, Perduca e Poretti il nostro Gruppo annunzia voto favorevole.

Il testo è molto diverso da quello dei nostri emendamenti, ma nella prassi emendativa si fanno i conti con le modifiche plastiche prodotte dalla discussione, e in questo emendamento apprezziamo la radicalità della decisione e la chiarezza estrema. È un'ipotesi di modifica del Senato che per lo meno ha il pregio di essere molto chiara e determinata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.203.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, con questo emendamento propongo l'elezione del Senato federale della Repubblica a suffragio diretto, su base regionale, con una significativa riduzione del numero dei senatori, per cui il Senato risulterebbe composto da 150 senatori che sarebbero eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei Consigli regionali.

Prevedo poi la partecipazione all'attività del Senato federale della Repubblica di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, ma senza diritto di voto.

Questa, in estrema sintesi, è la natura dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/100. Trattandosi di un subemendamento che conclude con una previsione («Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente: (...)»), che sarebbe immediatamente efficace, mentre l'approvazione del subemendamento è sempre subordinata all'emendamento principale, se il proponente è d'accordo, per una questione di logica procedurale, per fare le cose bene (stiamo parlando di testi costituzionali), metterei in votazione la prima parte dell'emendamento 2.550 (testo 2)/100 sino alle parole «previsti dalla legge dello Stato», e, se questa sarà approvata, all'esito dell'emendamento principale voteremo la restante parte.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Sono d'accordo, signor Presidente, e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, la prima parte dell'emendamento 2.550 (testo 2)/100, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, sino alle parole «previsti dalla legge dello Stato».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 2.550 (testo 2)/100.

Senatore Pastore, lei trova così dirompente l'esigenza di votazione anticipata del suo emendamento 2.550 (testo 2)/102 (testo corretto)? Glielo chiedo perché temo che ciò crei una situazione di poca chiarezza per l'intera Aula. Solo ai fini della trasparenza e della consapevolezza di cosa vota l'Aula, la pregherei di...

PASTORE (PdL). Signor Presidente, credo sia un voto di una certa rilevanza, e comunque non vorrei che fosse precluso dal voto del subemendamento dei colleghi Calderoli e Divina. Peraltro, i presentatori del subemendamento, come dichiarato dal collega Divina, sono favorevoli, quindi sinceramente mi sembrerebbe paradossale che...

PRESIDENTE. Per la verità vorrei che si votasse il subemendamento Calderoli, che è strutturale, in una sua autonomia di contesto di dibattito, mentre l'anticipazione di una modifica del subemendamento Calderoli, che ancora deve essere votato, temo ingeneri confusione nell'intera Aula. Lo faccio per trasparenza, perché il mio dovere in questo dibattito è di garantire a tutti di sapere cosa si sta votando. (Applausi dal Gruppo PdL).

PASTORE (PdL). Purché, signor Presidente, ci sia la possibilità, se si approva il subemendamento 2.550 (testo 2)/101, di votare anche il subemendamento 2.550 (testo 2)/102 (testo corretto), perché non è secondario, in quanto a questa formula è ricollegata una possibilità di intervento sul valore del voto dei 40 consiglieri che altrimenti sarebbe precluso dalla mancanza di un riferimento costituzionale. A meno che i presentatori del subemendamento non lo riformulino, inserendo queste due paroline.

PRESIDENTE. Senatore Divina, faccio una proposta, per una questione di coerenza. Se lei potesse riformulare - è un suggerimento della Presidenza - il suo subemendamento, nel senso di accogliere la proposta del collega Pastore, noi faremmo un'unica votazione. Almeno l'Aula saprebbe cosa si vota.

DIVINA (LNP). Ho capito la perplessità, nel senso che, essendo il 2.550 (testo 2)/102 (testo corretto) un subemendamento al testo 2.550 (testo 2), mutandolo con il 2.550 (testo 2)/101 (testo 2), risulterebbe precluso.

PRESIDENTE. L'obiezione del collega Pastore non è priva di pertinenza.

DIVINA (LNP). Non è priva di pertinenza, signor Presidente, però l'effetto che produrrebbe sul 2.550 (testo 2) vorremmo si producesse anche sul nostro subemendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 2), per cui si tratterebbe di riposizionarlo su quel che andremo a votare immediatamente dopo. Per noi va bene, perché le modalità previste...

PRESIDENTE. La mia proposta però andava in un altro senso, senatore Divina. Le chiedevo cioè di riformulare il suo subemendamento inserendo la proposta Pastore...

DIVINA (LNP). L'effetto è lo stesso. Va benissimo.

PRESIDENTE. Così abbiamo un minimo di razionalità e di sistema. È d'accordo?

DIVINA (LNP). Perfetto.

PRESIDENTE. Colleghi, per chiarezza, stiamo esaminando l'emendamento 2.550 (testo 2)/102 (testo corretto), illustrato dal presentatore, senatore Pastore, che aveva chiesto, per paura che potesse essere precluso dall'emendamento 2.250 (testo 2)/101 (testo 2), che fosse votato prima.

Poiché si tratta di una questione di dettaglio, per evitare che l'Assemblea possa trovarsi a non comprendere bene ciò che si vota, sto lavorando per fare in modo che si faccia una sola votazione strutturale. Se il senatore Divina accoglie la mia proposta di riformulare il suo emendamento nel senso che fa propria la proposta Pastore, voteremo l'emendamento Calderoli-Divina, riformulato nel senso che recepisce la proposta Pastore. È d'accordo?

DIVINA (LNP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3), che tiene conto della proposta Pastore.

FINOCCHIARO (PD). Non abbiamo capito niente.

PROCACCI (PD). Non si capisce cosa votiamo.

PRESIDENTE. Colleghi, l'emendamento 2.250 (testo 2)/101 (testo 3) tiene conto della riformulazione proposta dal senatore Maritati, che avevamo condiviso tutti, e recepisce il contenuto dell'emendamento del senatore Pastore.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, a furia di saltare da un fossato all'altro, non riusciamo ad avere un articolato chiaro.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Belisario, la sua osservazione è giusta e la faccio mia.

Sospendiamo la seduta per cinque minuti e distribuiremo il nuovo testo.

(La seduta, sospesa alle ore 18,23, è ripresa alle ore 18,30).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3).

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su questo emendamento, e ovviamente la mia dichiarazione vale per gli emendamenti a seguire, presentati dai senatori Calderoli e Divina.

Volevo anzitutto fare un ragionamento un po' più ampio, per arrivare poi ad affrontare alcuni difetti che a mio avviso caratterizzano questo emendamento. Sappiamo ormai che questo testo non otterrà mai la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, e dunque sappiamo anche che, se dovesse passare questo emendamento, la riforma sarebbe sottoposta a referendum. Se ciò dovesse avvenire, sappiamo anche con certezza, considerando che questo testo presuppone leggi ulteriori di attuazione, che per sei anni, cioè dunque per l'intera prossima legislatura, nulla sarà cambiato: ci sarà ancora il bicameralismo perfetto, non ci sarà la riduzione dei parlamentari e non ci sarà nemmeno il Senato cosiddetto federale.

Fra l'altro, mi chiedo anche se si possa legiferare su un tema così delicato e così importante in modo così pasticciato.

INCOSTANTE (PD). Bravo!

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Siamo in Aula e non c'è un testo base, che stiamo cercando di individuare in modo molto confuso (Applausi del senatore Astore), con proposte che, fra l'altro, i firmatari hanno presentato al Senato in modo contraddittorio.

Se allora partiamo da questi presupposti, il nostro voto dovrebbe essere senz'altro negativo. Avremo di fronte tutta la prossima legislatura per fare qualcosa di più adeguato sul tema specifico del Senato federale, salvando però quelle riforme su cui in Commissione eravamo tutti d'accordo e che contengono innanzitutto la riduzione dei parlamentari.

Venendo al testo dell'emendamento qui in discussione, credo che gli errori e le inadeguatezze siano tali da renderlo assolutamente invotabile. Innanzitutto, è evidente che ci sono due basi diverse di elezione, di scelta, due corpi elettorali differenti; già questo è del tutto anomalo. È stato già segnalato che per quanto riguarda la Camera dei deputati si creerebbe una contraddizione difficilmente sanabile - se non con interventi successivi che complicherebbero ulteriormente la situazione - relativamente alla presenza dei parlamentari eletti all'estero.

C'è poi il problema della fiducia: non è una cosa irrilevante se questi rappresentanti danno o meno la fiducia. Se potessero votare la fiducia, ci troveremmo di fronte a una situazione paradossale. Questi senatori, anzi, questi componenti del Senato federale di provenienza regionale, potrebbero votare la fiducia, non avendo avuto alcun mandato elettorale per esprimere la fiducia nei confronti del Governo. Se invece dovesse avvenire il contrario e se non fossero legittimati a dare la fiducia, ci troveremmo di fronte a una situazione di palese irrilevanza di tali componenti. Nell'ipotesi in cui il Governo avesse a cuore un certo provvedimento, metterebbe la fiducia e li farebbe automaticamente fuori. Quindi, nella gran parte dei casi, probabilmente sarebbero del tutto irrilevanti.

D'altro canto avremmo 20 o 40, 21 o 41 rappresentanti delle Regioni di fronte a 250 senatori. Amici senatori della Lega, capite chiaramente che questi rappresentanti sono del tutto irrilevanti e anzi rischierebbero di creare una contrapposizione molto pericolosa tra coloro che hanno ricevuto un mandato nazionale e coloro che hanno ricevuto un mandato regionale. Infine, e probabilmente questa è la pecca più grave, essi intervengono con diritto di voto sulla legislazione concorrente, ovvero di interesse degli enti territoriali. Ma che cos'è l'interesse degli enti territoriali? Capite che ogni volta si aprirebbe una discussione pazzesca e si paralizzerebbe l'attività del Senato, per capire che cosa è e che cosa non è interesse regionale.

Infine, per quel che riguarda il riferimento alla legislazione concorrente, intervenendo in discussione generale dissi che uno dei temi più delicati era proprio la riforma dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, perché sono quadruplicati i ricorsi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che non si capisce cosa sia di competenza delle Regioni, cosa sia di competenza concorrente e cosa sia di competenza esclusiva dello Stato.

Dunque, anziché chiarire a priori l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come sarebbe stato necessario per fare una buona riforma del Senato federale, presupponiamo la situazione esistente. Faccio un esempio molto concreto: in materia di istruzione, le norme generali sono di competenza esclusiva dello Stato, ma di chi è la competenza sull'istruzione professionale? Per il Governo Berlusconi, nella XIV legislatura, tale materia era di competenza esclusiva delle Regioni; per il Governo Prodi, nella XV legislatura, era invece di competenza dello Stato; oggi non sappiamo se sia di competenza dell'uno o dell'altro. Dunque, ci troveremmo di fronte a una paralisi della legislazione.

Chiedo allora a voi, colleghi parlamentari, se siamo veramente sicuri di voler gettare a mare una buona riforma come quella approvata con ampio consenso in Commissione, per avere in mano un nulla di fatto, per non fare alcuna riforma, per non approvare neanche quella diminuzione del numero dei parlamentari che invece i cittadini italiani ci richiedono. Non vorrei che le parole del senatore Saro, intervenuto la scorsa settimana in Aula, fossero in qualche modo profetiche, quando diceva che una cosa è migliorare tutti insieme questo testo, con il consenso generale delle forze politiche, e un'altra è migliorarlo con un cambiamento degli equilibri politici che hanno fatto approvare quel testo.

Non ci sarà nessuna modifica costituzionale, ma il rischio è una destabilizzazione del quadro politico, anche con una messa in crisi o un indebolimento di quella composita maggioranza che regge l'attuale Governo. Non lo dicevo io, non lo diceva un membro del Partito Democratico o dell'UDC, ma lo diceva un membro del PdL. Riflettete cari amici, provate a riflettere seriamente prima di votare questo emendamento: non buttiamo a mare una riforma seria per sfasciare il nostro quadro politico. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, visto che parlerò in un clima di particolare confusione, vorrei che mi confermasse se stiamo parlando sempre dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3), a firma Calderoli, Divina, Maritati e Pastore.

PRESIDENTE. Sì, ma l'emendamento non è a firma del senatore Maritati e del senatore Pastore. Il senatore Maritati ha fatto una proposta e ha portato un contributo anche proficuo, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare.

BELISARIO (IdV). Non volevo coinvolgere il collega Maritati nella genesi di questo emendamento, ma egli ha di fatto cercato di migliorarne il testo.

PRESIDENTE. La Presidenza lo ha molto apprezzato, perché il contributo è stato dato in termini giuridici.

BELISARIO (IdV). L'ho chiesto per capire di cosa si discuteva.

Signor Presidente, più volte nel corso delle sedute che hanno interessato la rilettura della nostra Carta costituzionale ho cercato di sottolineare come la corsa ad ostacoli, pur di approvare qualcosa da dare in pasto all'opinione pubblica, non ci avrebbe aiutato a predisporre un testo. L'emendamento che stiamo discutendo è una rappresentazione chiara della difficoltà che avremo ad andare avanti. Ma vogliamo a tutti i costi, o meglio una parte di quest'Aula vuole, ancora una volta, provare muscolarmente a cambiare la Carta costituzionale, a farlo con testi approssimativi e spesso confusi, certamente non condivisi.

La prego, signor Presidente, mi dia ascolto, perché non si può procedere in questa maniera, esaminando un testo a colpi di emendamenti. Il testo uscito dalla Commissione, sul quale pure l'Italia dei Valori non era d'accordo, era un testo potevamo esaminare in maniera approfondita in Aula. Adesso stiamo ogni momento modificando, correggendo, manipolando, chiosando, provando a scrivere qualcosa. Non penso che il Paese ci chieda questo, nel momento attuale.

Signor Presidente, glielo chiedo come garante. Si vuole a tutti i costi approvare uno straccio di riforma? Assumetevene la responsabilità, ma fatelo in modo tale che quanto meno i testi non siano farraginosi, ininterpretabili, dei cattivi testi, scritti in una lingua italiana ancora più approssimativa. Non giochiamo al Costituente. Essere legislatori costituenti è una cosa seria. Quando poi ciò non è stato fatto con un ampio consenso, si è arrivati a conflitti tra istituzioni ed abbiamo reso difficile anche la vita agli italiani. Per questo, chiedo ancora una volta di fermare quello che definisco - me lo consentano i colleghi - uno scempio della nostra Carta costituzionale. Fermiamoci, fermatevi prima di sommare danno a danno. (Applausi dal Gruppo IdV).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, lei più volte, nel corso di questa seduta, e giustamente, in ragione della confusione che ha governato tutto il pomeriggio i lavori sulla riforma costituzionale, ha invitato a una chiarezza dei testi che orientasse il voto e ha detto più volte che deve essere chiaro e trasparente ciò che quest'Aula è chiamata a votare.

A me pare che a questo punto della discussione possiamo dire, con ogni chiarezza e con ogni trasparenza, che ciò che stiamo votando qui non è una riforma costituzionale, bensì un voto per seppellire, neanche onorevolmente, le riforme costituzionali. Penso che ciascuno di coloro i quali voteranno questo emendamento sapendo che ciò è il prezzo, che si riscuote da una parte o si concede dall'altra, per il voto successivo sull'emendamento sul semipresidenzialismo debba ritenersi pienamente e compiutamente responsabile del fatto che qui muore la prospettiva di una riforma costituzionale. (Applausi dal Gruppo PD).

E lo dico, signor Presidente, con una maggiore amarezza perché l'argomento oggetto di questo emendamento è un tema sul quale quest'Aula ha ragionato a lungo negli anni precedenti. Lo ha fatto quando abbiamo dato vita al provvedimento sul federalismo fiscale, sul quale il Gruppo del Partito Democratico peraltro si è speso molto in un'alleanza motivata da un reale interesse e valore attribuito alle autonomie, alla loro competenza, ai loro poteri e alle loro funzioni.

Stavolta invece il popolo guerriero della Lega - perché di popolo guerriero si tratta per la pertinacia, la forza e la determinazione con la quale, sempre, comunque e nonostante tutto ha sostenuto le proprie opinioni e inseguito un progetto politico, condivisibile o meno che sia - come Esaù, che ha ceduto la primogenitura per un piatto di lenticchie, si accontenta di questo emendamento che - lasciatemelo dire - ha in sé più il segno dell'oltraggio nei confronti delle autonomia e della confusione e dello sfascio nei confronti delle istituzioni che il senso di una vittoria di una battaglia così a lungo inseguita e di una promessa così tanto evocata ai propri elettori.

Cominciamo con il fatto che si tratta di un Senato federale composto da 250 senatori: un numero magico, necessario affinché dalle fila del PdL si transiga su un numero congruo rispetto ad aspettative assai più punitive e afflittive. A questo numero congruo di senatori della Repubblica si aggiunge una pattuglia.

Vorrei innanzitutto sottolineare in questa sede il fatto che ciò che stiamo votando è chiaro, limpido e trasparente: ci sono i senatori della Repubblica e poi ci sono i partecipanti al Senato della Repubblica. Una figura, quella dei partecipanti, del tutto inedita nella storia costituzionale mondiale, che inauguriamo in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Serra). Partecipanti che, bisogna dire immediatamente per placare il vento dell'antipolitica, non percepiscono indennità parlamentare, il che, francamente, fa un po' ridere. Vorrei capire cosa ne facciamo, se li alloggiamo, li ammettiamo nei locali di servizio del Senato della Repubblica e se in qualche modo questa istituzione si prenderà carico di questi profughi ramenghi, ospiti indesiderati e certamente di una categoria assai più infima, inferiore rispetto a quella dei senatori.

Tuttavia - e mi rivolgo ai colleghi del PdL - vorrei sottolinearvi un punto che forse vi è sfuggito. Questi partecipanti avranno diritto di voto su tutte le materie di legislazione concorrente, ovvero di interesse degli enti territoriali. Vi pare così di aver acquietato la vostra ansia che questo innesto sia sufficientemente ammortizzabile dalle maggioranze parlamentari e comunque sostenibile quanto alla sua forza d'urto. Vi sbagliate, perché per competenza pretenderanno - e giustamente - di avere, per esempio, parola in quest'Aula su una manovra finanziaria che rechi tagli agli enti locali. Questi 21, o 22 partecipanti (ho perso il conto) costituiranno una pattuglia in perenne ebollizione che, su scelte decisive per un Governo, saranno decisivi per determinare le politiche.

Benissimo, diranno i senatori della Lega. Peccato però che, essendo solo partecipanti, l'apposizione di un voto di fiducia li spazzerà via in un soffio. Capite allora come questa combinazione del tutto eterogenea - direi eretica rispetto alla scienza costituzionalista - rischia di diventare un elemento di instabilità perenne dei lavori del Senato nonché dei Governi. Questo è quello che state approvando. (Applausi dal Gruppo PD).

Dico ancora di più. Qualche settimana fa, proprio discutendo di questa riforma costituzionale, denunciai il fatto che si andava a seppellire la riforma costituzionale in virtù del fatto che si saldava un patto politico tra la Lega e il Popolo della Libertà, che vedeva due trofei, da una parte quello del Senato Federale, anche se chiamare Senato Federale questa "cosicchia" mi pare francamente esagerato e diciamo allora una forma trangugiabile da parte dei colleghi del PdL e, dall'altra parte, il semipresidenzialismo. Colleghi della Lega, lo scambio non è uguale. Non è uguale. Ci guadagnano loro, e di tanto.

Fui accusata di malevole insinuazioni da rappresentanti autorevolissimi del Popolo della Libertà. Mi ha reso giustizia in maniera del tutto inaspettata esattamente il segretario Alfano nell'assemblea dei Gruppi parlamentari, svoltasi alla fine della settimana scorsa. In quell'occasione infatti, papale papale, il segretario del PdL ha detto che stavano facendo uno scambio, un accordo politico con la Lega: Senato Federale contro semipresidenzialismo.

Su questo scambio, che è esclusivamente uno scambio politico che affossa le riforme e fa saltare un accordo onorevole, saggio e responsabile intorno ad un testo di riforma costituzionale, e sull'altare di questo accordo politico che affossa le riforme, voi oggi, colleghi del PdL, voterete l'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3) e pensate e vi aspettate, perché è ragionevole farlo, di incassare il semipresidenzialismo per poi attaccare manifesti sui muri italiani e avere una bandierina da usare solo in campagna elettorale. Francamente mi pare un atteggiamento di assoluta irresponsabilità e, perdonatemi, essendo stata parte di quell'accordo, di assoluta inaffidabilità politica, valutata non rispetto al mio Partito e al mio Gruppo parlamentare, ma rispetto agli interessi del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

Da ultimo, almeno rileggete le cose che scrivete; c'è del beffardo in quello che avete scritto anche nel comma 1 dell'emendamento: «L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori». La legge dello Stato garantisce cioè che i senatori eletti si faranno portatori della rappresentanza territoriale: almeno scrivitelo in un italiano decente. Voteremo no. (Prolungati applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo capito.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, nel corso di due precedenti interventi ho già avuto modo di esprimere le ragioni che sostanziano il voto contrario mio e della maggioranza dei senatori del Gruppo Misto, nonché della senatrice Sbarbati all'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3), che prevede l'istituzione del Senato federale, un emendamento presentato dopo la conclusione dei lavori della Commissione e successivamente rinviato alla stessa che lo ha respinto.

Un emendamento improvvisato e confuso. Le istituzioni sono una cosa seria, che non si decidono sui prati di Pontida, ma necessitano di un serio e approfondito confronto in Parlamento; confronto che in questo caso è totalmente mancato. Io ho grande simpatia e - se egli me lo consente - amicizia per il senatore Calderoli; ho anche apprezzato alcune delle iniziative da lui assunte come Ministro per la semplificazione e per le riforme costituzionali. Ma, proprio in nome del rispetto che gli porto, debbo dirgli che non ci si può improvvisare da un'ora all'altra Padre Costituente.

Sono andato a rileggermi in questi giorni l'interessante pubblicazione del Senato relativa alla modifica degli articoli della Costituzione che riguardavano il cosiddetto bicameralismo paritario alla fine degli anni Ottanta, un testo steso allora da un parlamentare con il quale non ho avuto né i rapporti di cordialità, né i rapporti di confidenza che ho avuto col senatore Calderoli, ma che era un grande maestro del diritto costituzionale (lo dico anche se su alcune cose in quegli anni dissentivo da lui): il senatore Leopoldo Elia.

Quel testo aveva una sua logica, sia pur limitata, e una sua coerenza: mirava a semplificare le lungaggini dei procedimento legislativo.

Vorrei ricordare cosa scriveva in proposito un suo illustre predecessore, signor Presidente, e mio antico amico e maestro, il senatore Giovanni Spadolini: «Quello raggiunto è un punto d'equilibrio (...). Si è dovuto, dopo un confronto approfondito ed aperto a tutti, operare una scelta fra le varie ipotesi avanzate. Ma è questa l'essenza dello stesso processo democratico: deliberare nella ricerca del più ampio consenso (...). Accantonate quindi le ipotesi di un sistema rigidamente monocamerale, di Camere differenziate nella loro struttura - Camera delle Regioni o Camera degli interessi - di gerarchia di funzioni, si è preferita la soluzione del cosiddetto bicameralismo processuale. Camera e Senato restano componenti uguali di un Parlamento concepito - come nella volontà dei costituenti - in modo unitario. Con identici poteri e con identica dignità eliminando però quelle duplicazioni, quei ritardi procedurali, quelle ripetizioni ormai incomprensibili ed ingiustificabili. Bicameralismo paritario e non più bicameralismo perfetto».

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Mi consenta di procedere, signor Presidente.

Ebbene, sono gli stessi criteri che ritroviamo nel testo licenziato dalla Commissione per quanto riguarda la semplificazione delle procedure nell'approvazione delle leggi e nello snellimento del processo normativo.

Certo, il testo approvato dalla Commissione contiene una differenziazione ulteriore tra le competenze della Camera e del Senato basata sulle disposizioni del riformato Titolo V della Costituzione. Una differenziazione incentrata sulla legislazione concorrente di cui ho già evidenziato tutti i limiti e le contraddizioni e a proposito della quale ho presentato appositi emendamenti.

Ma se si dovesse giungere all'istituzione del Senato federale con un voto a maggioranza di quest'Aula si interromperebbe definitivamente il processo riformatore, con le annunciate dimissioni del relatore e il necessario ritorno in Commissione dell'intero testo... (Vivaci commenti dai banchi del Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Del Pennino, la prego.

Lei sta un po' abusando della mia cortesia. Sta parlando da cinque minuti.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Gli emendamenti sul Senato federale presentati all'ultimo momento e già respinti dalla Commissione non possono essere oggetto di mercato da parte del partito di maggioranza relativa per ottenere il consenso sugli emendamenti sul semipresidenzialismo che, al di là del merito, che posso condividere, sono stati anch'essi presentati fuori tempo massimo.

Ci auguriamo che il PdL ... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Un attimo, senatore Del Pennino.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Ci auguriamo che il PdL non voglia, in nome di questo scambio, consentire l'approvazione dell'emendamento sul Senato federale. Se così non fosse e l'emendamento dovesse passare col sostegno del PdL e di Coesione Nazionale, non solo questo significherebbe l'affossamento di ogni ipotesi di riforma, imponendo il ritorno in Commissione e il procrastinamento dei tempi in modo da rendere impossibile ogni riforma nell'attuale legislatura, ma avrebbe anche un chiaro significato politico. Testimonierebbe la volontà del PdL di ripristinare l'asse preferenziale con la Lega, cosa che, dopo le ultime prese di posizione antieuropee di questo partito, sarebbe per i repubblicani - e qui parlo solo a nome mio e della senatrice Sbarbati - del tutto inaccettabile. (Vivaci commenti).

Le forze liberaldemocratiche, in cui il PRI si riconosce, e per il cui rilancio sta lavorando, possono trovare alleanze solo in uno schieramento di moderati e di riformisti, laici e cattolici, fortemente caratterizzato dall'impegno europeista ed esente da ogni deriva populistica ed estremista. (Applausi dai Gruppi Misto, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e IdV. Congratulazioni).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, dividerò questa mia breve dichiarazione di voto in due parti, sperando di non farmi travolgere dalla risata nel corso dell'intervento.

La prima parte riguarda il merito tecnico della proposta scritta a quattro mani (anzi, a quattro piedi) dalla Lega e dal Popolo della Libertà. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e IdV).

Tale proposta, sostanzialmente, dice che, in Senato, noi abbiamo votato la riduzione del numero dei deputati la scorsa settimana. La Camera dei deputati ha un vincolo e un rapporto fiduciario, ed ha sei deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Vorrei dire al collega Fantetti e a tutti gli altri amici e colleghi eletti nella circoscrizione Estero che, una volta che il Senato si pronuncia sul suo numero e sulla sua composizione, non si può più tornare indietro. Quindi, scordatevi (e chi ve lo ha detto dovrebbe strappare la laurea) che noi poi vi ritorniamo e che quei senatori che non abbiamo messo là li mettiamo da un'altra parte.

È una cosa che può andare bene giocando a «Monopoli», ma qui siamo nel Senato della Repubblica. Cerchiamo di essere seri, se ci riusciamo! Si cancellano i colleghi con un colpo di penna. Voi cancellate la rappresentanza dei senatori eletti all'estero e introducete una categoria anomala di senatori eletti all'estero, cioè eletti nelle Regioni, i quali, dopo la polemica sul numero dei senatori, avete ridotto maldestramente (e sottolineo maldestramente).

Infatti, da 44, o 62, che erano (perché avete fatto il conto che poi si tornava a 313, e quindi non cambiava nulla), li avete ridotti a 21, uno per Regione, così violando il principio della rappresentanza delle minoranze nei Consigli regionali.

È chiaro, infatti, che verranno eletti dall'«estero interno», cioè dalle Regioni, solo un rappresentante per Consiglio regionale, uno che è espressione di una parte maggioritaria, eletta con il sistema elettorale che conosciamo.

Questi futuri colleghi dovrebbero occuparsi di integrare il collegio che delibera sulle leggi, per le materie della legislazione concorrente che attengono all'attività di indirizzo politico (sostanzialmente, il 50 per cento dell'attività legislativa e parlamentare) e dovrebbero poi intervenire e votare su tutte le materie di interesse territoriale. Ora, io non credo che vi sia, statisticamente o dal punto di vista della casistica, una materia su cui non vi sia un interesse territoriale.

Questi colleghi partecipano con diritto di voto e secondo modalità che stabilisce il Regolamento del Senato. Quindi, noi non stabiliamo tali modalità in Costituzione, signor Presidente, e io faccio appello a lei su questo punto specifico, perché noi dobbiamo garantire che il Parlamento, cioè il depositario della sovranità popolare, sia messo nella condizione certa di deliberare, secondo la Costituzione e non secondo una norma regolamentare che viene approvata da una maggioranza che può stabilire chi vota, su che cosa e come vota.

Ma dove siamo? Vi rendete conto di ciò che avete scritto in questa porcata? Sì, porcata, perché il copyright dell'espressione ce l'ha il senatore Calderoli. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e IdV).

Se così è, questi signori partecipano eventualmente, però non sono parlamentari. Quindi, secondo la tesi giuridica del collega Benedetti Valentini, essi hanno la stessa copertura dei consiglieri regionali ma possono essere arrestati, giusto? Possono essere perquisiti: giusto? E possono essere intercettati.

AMORUSO (PdL). Perché, noi no?

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Scusa, ora lo capisci anche tu quello che sto dicendo: ascoltami ché è interessante. Succede però che votano per l'autorizzazione all'arresto, alla perquisizione e alle intercettazioni nei confronti dei senatori, in una condizione non di libertà e di autonomia, perché valutano anche...

AMORUSO (PdL). Anche tu!

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Non ti preoccupare. Poi te lo spiego.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, si rivolga alla Presidenza.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Presidente, è meglio ha ragione, mi scusi, mi sono distratto.

A questi colleghi... (Commenti del senatore Castelli). Datevi una calmata! Castelli, abbi pazienza.

Presidente, mi rivolgo a lei. Come dicevo, a questi colleghi non si applica il divieto di mandato imperativo, per cui vengono a votare secondo l'indicazione della maggioranza del Consiglio regionale. Non si applicano le immunità relative all'autonomia della funzione del parlamentare, nel senso che possono essere sottoposti alle iniziative dell'autorità giudiziaria, anche a quelle più invasive, senza che vi sia l'autorizzazione del Senato. Tuttavia, votano e partecipano: è quello che c'è scritto (a qualcuno non l'avrà capito, ma è così: magari poi studieranno, ripasseranno la Costituzione, non strapperanno la laurea e lo capiranno). Quindi, votano per l'autorizzazione all'arresto, alla perquisizione, e via dicendo, nei confronti degli altri parlamentari. Andiamo avanti. Castelli, sta tranquillo, perché non ho ancora finito.

Dopo di che questi colleghi non giudicano e non possono essere giudicati sui titoli di ammissione, secondo l'articolo 66 della Costituzione.

Questi senatori eletti all'«estero», ossia nelle Regioni, secondo la tesi sgrammaticata della Lega, che cosa fanno? In merito alla loro incompatibilità, se sono stati eletti correttamente o se è stato truccato il voto del Consiglio regionale che li ha mandati al Senato, su tutto questo il Senato non può decidere. Abbiamo escluso espressamente che sui requisiti di ammissibilità al Senato quest'ultimo vi possa mettere bocca. Su tutto questo non decide nessuno, per cui questi colleghi che sostituiscono gli eletti all'estero, nelle Regioni, possono in sostanza venire in questa sede e nessuno valuta se sono stati eletti o meno regolarmente, e tutto questo avviene normalmente. Questi signori, però, votano la fiducia al Governo. Votano l'80-90 per cento delle leggi. (Commenti dai banchi del PdL).

Lo so che vi fa male, ma è così. Rassegnatevi, è così.

Votano il 90 per cento delle leggi di questo Parlamento e lo fanno a geometria variabile, secondo un Regolamento che poi approverà una maggioranza uscita dal voto.

Se questo è un sistema democratico, istituzionale, che garantisce, e se questo è il Senato federale, cari colleghi della Lega, voi siete messi non male ma malissimo, e peggio di voi è messo chi vi viene appresso.

Detto questo, signor Presidente, qualora questo emendamento venisse approvato, è evidente che dobbiamo tornare in Commissione. Lo voglio dire prima, perché non intendiamo assolutamente continuare in questo modo, a fare una discussione finta su un tema serio, soprattutto dal punto di vista istituzionale e nel rapporto con la gente che ci guarda da casa. Non lo intendiamo assolutamente.

Signor Presidente, se passa questo emendamento, dovremo stabilire come si vota la normativa transitoria sull'elezione dei Consigli regionali, perché ognuno di essi ha una propria data di scadenza, perché ci sono le Regioni a Statuto speciale e quelle a Statuto ordinario. Dobbiamo stabilire come tutto questo si armonizza con il procedimento legislativo. È chiaro infatti che dobbiamo anche stabilire quali sono le materie di interesse territoriale. Si tratta di un punto di garanzia perché questo testo non sia a sua volta incostituzionale in quanto viola il principio fondamentale della sovranità popolare. Se non so per che cosa mando in questa sede degli eletti, che sono alla fine semieletti non essendo senatori, di fatto sto chiudendo il Senato, e questo non credo che neanche lei, Presidente, lo possa consentire. Allora, è chiaro che dovremo tornare a fare un lavoro di coordinamento e di modifica delle altre parti del testo che occuperà del tempo che sarà giusto, nel rispetto del voto dell'Aula, che si occupi.

Il risultato di tutto questo sarà che, com'è noto, se non approviamo la riforma con una maggioranza dei due terzi entro il 30 giugno in quest'Aula in prima lettura, non ci saranno i tempi previsti dalla Costituzione per approvare alcuno straccio di riforma.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, ha ancora un minuto.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Dal punto di vista politico, signor Presidente, mi permetto di svolgere tre considerazioni: la prima è che vi state assumendo la responsabilità di far fallire le riforme istituzionali; la seconda è che avete trovato il peggiore tra gli espedienti per non votare la riduzione del numero dei parlamentari; la terza è che avete mandato nel cestino cinque mesi di dialogo e di confronto serio e vi siete guadagnati la patente, secondo la novella di Pirandello, che vi consiglio di leggere, di inaffidabilità dal punto di vista politico e da quello istituzionale, di fronte ai vostri elettori.

Voglio dirvi che dal punto di vista politico prendiamo atto di tutto ciò: siete tornati, non fate paura, non fate danno, perché gli elettori vi puniranno.

PRESIDENTE. La prego di concludere senatore D'Alia.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Ho concluso, signor Presidente. Neanche farete danno perché gli elettori vi puniranno: farete solo ridere. Ma vi voglio dire che tra un comico vero, che è Grillo, e un comico finto, i vostri elettori sceglieranno un comico vero, e faranno bene, perché voi non meritate altro. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e del senatore Pardi).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non rispondo al senatore D'Alia in quanto con il suo intervento ha dimostrato di non avere nemmeno letto il testo, perché ha detto cose assolutamente deliranti. (Applausi dal Gruppo LNP).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Delirante sei tu. Presidente, non deve offendere.

CASTELLI (LNP). Sta schiumando rabbia perché vede che gli sfugge di mano la cosa. Vorrei rispondere invece ad alcune questioni. Intanto Presidente, preciso che intervengo sul subemendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3).

PRESIDENTE. Stiamo infatti discutendo del subemendamento e poi dovrà essere votato l'emendamento principale.

CASTELLI (LNP). Siccome non l'hanno capito e sono intervenuti sull'emendamento, preciso che sto intervenendo sul subemendamento.

PRESIDENTE. Quello che è in votazione.

CASTELLI (LNP). La ringrazio, signor Presidente. Credo ci siano tre punti da sottolineare sulla tematica che ci sta appassionando, il primo dei quali è che, come ho cercato di dimostrare numeri alla mano, la riduzione dei senatori che sta perseguendo la sinistra è falsa: per citare un altro autore siciliano, anche se so che è abusato, è la classica operazione gattopardesca per cui si cerca di far cambiare qualcosa affinché nulla cambi. Ho dimostrato, numeri alla mano, che con la vostra diminuzione nulla cambia, e vorrei che qualcuno mi opponesse un argomento su questo tema con altri numeri alla mano.

Abbiamo quindi cercato, come ho detto prima, di mettere una qualche sostanza in questo testo, che è l'ultima occasione, e su questo ha ragione il senatore D'Alia.

Cosa abbiamo cercato di fare? Sinceramente, colleghi, non so come andrà la votazione su questi emendamenti, lo vedremo tra poco, ma abbiamo cercato di fare una cosa che ha destato grande scandalo nella senatrice Finocchiaro: portare la voce dei territori in Parlamento. (Applausi dal Gruppo LNP). Questo è lo scandalo mostruoso: stiamo cercando di portare la voce dei nostri territori in questo Parlamento. (Commenti della senatrice Finocchiaro). È legittimo, senatrice Finocchiaro scandalizzarsi e dire che non bisogna disturbare il manovratore, però ci consenta di pensarla diversamente. La ringraziamo perché lei ci ha dato l'onore delle armi, riconoscendo che lottiamo: sì, lotteremo fino all'ultimo per le nostre idee, e ne siamo orgogliosi. (Applausi dal Gruppo LNP).

Questo è quello che vogliamo dire sulla ratio, e vengo adesso al subemendamento. Ci sono stati due ordini di opposizioni sulla nostra azione politica e parlamentare. La prima dice: attenzione, noi c'eravamo messi d'accordo, avevamo la maggioranza dei due terzi e se adesso questo accordo salta vi porremo il referendum, e quindi non ci sono i tempi tecnici per far entrare in vigore questa norma nella prossima legislatura. Ma, signori, questo si chiama ricatto. Non si può ribaltare la responsabilità tra ricattati e ricattatori. Ricordate, nella tristissima epoca dei rapimenti, quando il rapitore diceva: attenzione, se non paghi il riscatto ammazzo il tuo parente, quindi sarai il responsabile del suo assassinio?

Eh no! La responsabilità di bloccare la riforma costituzionale se la prenderà, del caso, chi proporrà il referendum. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Questo è evidente, e va detto e spiegato bene al popolo e alla Nazione, anche se sappiamo che la batteria dei grandi giornali e delle televisioni è contro di noi (perché questa è la verità). (Commenti dal Gruppo PD). Però prendiamo l'impegno di cercare di spiegare al popolo italiano che stiamo cercando di fare una riforma vera, una riforma vera e non falsa. Questo è il primo tema.

Si dice, con un espediente dialettico che è normale in queste Aule, che dobbiamo tornare in Commissione. Ma non ci siamo appena tornati? A me è sembrato di capire che proprio su questo tema abbiamo discusso la settimana scorsa.

INCOSTANTE (PD). E la Commissione ha bocciato l'emendamento.

CASTELLI (LNP). Siamo tornati in Commissione, che ha lavorato. Adesso, una volta per tutte, si voti.

Infine, c'è l'altra opposizione a questo testo, che è veramente strumentale, cioè si dice che noi non cambiamo il numero dei senatori. A parte che non lo cambiavate neanche voi dal punto di vista sostanziale, questo testo mira proprio a smontare questo tipo di obiezione, che, ripeto, è meramente strumentale, tant'è vero che il subemendamento, (che consiglio al collega D'Alia di leggere, perché ha detto un sacco di cose confuse) cosa fa? Riduce a dieci il numero dei rappresentanti delle Regioni, elimina i presidenti e quindi asciuga il numero dei partecipanti. Abbiamo ribadito più volte che essi non fanno parte del Parlamento, quindi non costano e non graveranno sul bilancio del Senato.

Vi dico di più, per dimostrare quanto sia strumentale questa obiezione. Oggi esistono due commissioni, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni, che vedono praticamente tutte le settimane numerosissimi rappresentanti regionali (chi vi ha partecipato lo sa: sono 50, 60 o 80, altro che 10 o 20!), venire a Roma a interloquire con il Governo. Nessuno ha avuto nulla da dire. Adesso, guarda caso, questa cosa dei rappresentanti delle Regioni che scendono in forze nella capitale diventa uno scandalo perché vengono a disturbare il manovratore. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Ramponi e Scarpa Bonazza Buora. Commenti della senatrice Incostante).

Vengono a disturbare il manovratore. Bene, noi riteniamo che disturbare il manovratore sia una cosa buona e giusta.

C'è di più, una cosa che la senatrice Finocchiaro si è dimenticata di dire. Leggetevi l'articolo 13 del testo, che prevede una Commissione paritetica fatta proprio di rappresentanti delle Regioni. Quelli non costano? Fatemi capire, se vengono in Senato costano, e se fanno parte di una commissione paritetica, siccome l'hanno scritta loro, non costano più?

Questi sono gli argomenti che dobbiamo portare all'opinione pubblica. Personalmente non so cosa succederà. Vedremo adesso se questi emendamenti saranno approvati o meno. Comunque, preciso che sono intervenuto sul subemendamento e che altri colleghi interverranno sull'emendamento. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Ramponi).

TEDESCO (Misto-MSA). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TEDESCO (Misto-MSA). Signor Presidente, il dissenso lo motiverò brevemente. Scorrendo questa mattina la rassegna stampa del Senato, ho trovato questo titolo: «Senato federale stoppato dalle forze centraliste». Siccome ho partecipato ai lavori della Commissione, che ha espresso un voto negativo, peraltro adeguandomi alla posizione del relatore, quindi astenendomi sul subemendamento, vorrei chiarire che personalmente non sono affatto contrario ad un'idea federalista dello Stato.

Mi richiamo, lo dico colleghi della Lega, alle intuizioni originarie di Carlo Cattaneo, mi richiamo alle intuizioni di Gaetano Salvemini, mi richiamo ai federalisti veri, che immaginavano uno Stato all'interno del quale vi fossero la voce e la rappresentanza dei territori e una condizione diversa da quella che viene prospettata da questo emendamento ... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Il minuto a sua disposizione è terminato. Concluda, per favore.

TEDESCO (Misto-MSA). Ritengo però che questo non sia il disegno di una rivisitazione di uno Stato, che così com'è non ci piace. E anche questo mancato rispetto verso le rappresentanze territoriali, individuando rappresentanze territoriali di primo livello e rappresentanze territoriali di secondo livello, la dice lunga su questo pasticcio che si vuole compiere. Tuttavia, proprio perché ritengo che l'idea in sé sia positiva, mi asterrò nel voto di questo emendamento.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Abbiamo cercato sino all'ultimo momento di convincere proponendo un modello più moderno ed avanzato, appoggiato ad una democrazia molto sviluppata e federale, come la Svizzera. Un sistema molto semplice: avremmo mantenuto il modello dell'elezione diretta di tutti i senatori, come previsto, e l'unica grande novità sarebbe stata che questi senatori avrebbero fatto anche parte dei Consigli regionali con il diritto-dovere di riferire sulle questioni nazionali. È il modello che è stato sperimentato nei Cantoni svizzeri, dove funziona: i senatori si sentono legati al territorio da questo mandato, però, compongono in modo unitario il Senato centrale, nel nostro caso federale.

Io però devo dire - lo esprimo in questo caso sicuramente a nome di tutti noi autonomisti - che l'obiettivo della Lega...

PRESIDENTE. Grazie, senatore Peterlini.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Mi faccia finire, Presidente. È una discussione parlamentare sulla Costituzione.

PRESIDENTE. Lei sta parlando in dissenso, senatore Peterlini. Quindi, sto regolamentando tutti con lo stesso regime. Concluda, per favore.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Presidente, questo era il modello proposto, per il nobile obiettivo della Lega. Ma adesso addirittura nel subemendamento, abbiamo eliminato tutte le prerogative a questi delegati, che diventano praticamente non solo di seconda ma di decima classe. Ne abbiamo tagliati la metà per non far vedere che erano troppi: sono praticamente ventuno poveri delegati che vengono qui dentro, seduti vicino a noi, e alla fine cosa fanno? Forse chiederanno il voto. Non è una soluzione organica.

MARITATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Presidente, il mio non è un intervento in dissenso, ma per un doveroso chiarimento, anche perché in quest'Aula poco fa ho ascoltato che sarei stato addirittura confuso con i firmatari di questo emendamento.

Io non ho mai avuto dubbi sulla negatività del contenuto dell'emendamento, per le ragioni espresse dal mio Capogruppo, a cui integralmente mi rifaccio. Ho soltanto esercitato una facoltà, che ritengo sotto molti aspetti doverosa del senatore, di contribuire a che la norma che rischia di essere varata abbia una veste almeno accettabile per le ragioni inizialmente espresse dal collega Bianco, poi riprese dal collega Procacci. Quindi, non ho alcun dubbio nel votare contro questo emendamento. (Applausi della senatrice Bonino).

PERA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. In dissenso? Prego, senatore Pera. La prego di essere, compatibilmente con le sue esigenze, come gli altri, conciso. La ringrazio.

PERA (PdL). Lei ha veramente fretta, signor Presidente. Io la capisco; non la approvo, perché lei sta conducendo questi lavori in maniera politicamente orientata. È palese. Non l'approvo. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Peterlini e Caforio). Lei non ama che io intervenga. È molto più tollerante il Presidente del mio Gruppo di quanto non sia lei. Lei è più coinvolto su questo testo di quanto siano loro. E sono veramente dispiaciuto che lei, ancor prima che qualcuno del mio Gruppo facesse una dichiarazione di voto, abbia detto che io parlo in dissenso. In dissenso da chi?

PRESIDENTE. Ho chiesto. Gli Uffici hanno chiesto.

PERA (PdL). Lei non ha chiesto. Lei mi ha dato la parola in dissenso. E ha anche premesso: faccia presto. Capisce, Presidente?

PRESIDENTE. Come ho fatto con tutti. La prego, parli. Esprima la sua idea.

PERA (PdL). La esprimo, nel tempo ristrettissimo che lei mi concede. In primo luogo, io, signor Presidente, non capisco come si possa avere - parlo sul punto del subemendamento - in Senato che si chiama federale e che è scritto essere eletto su base regionale e che, al tempo stesso, per chiamarsi federale ha bisogno di rappresentanti delle Regioni. O è un Senato federale oppure i rappresentanti delle Regioni sono un ornamento ... (Il microfono si disattiva automaticamente). Non capisco, signor Presidente, la figura di colui che entra in Parlamento, vota, e al tempo stesso non è membro del Parlamento. Qual è la coerenza logica di questo individuo? Questa mi sembra la coerenza logica che può avere un clandestino che ha diritto di voto. Chi è costui? (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

Signor Presidente, c'è un'altra cosa. So che devo finire perché so cosa succede altrimenti da parte sua. Io non capisco proprio la logica di questa discussione; non capisco perché si debba andare avanti con un testo che, concordo con la senatrice Finocchiaro, è morto. Senatrice Finocchiaro, questo testo è morto, ma non creda che quello su cui lei aveva fatto l'accordo fosse un testo che avesse della vita. Era privo di vita anch'esso. (Applausi dei senatori Battaglia e Del Pennino).

Non capisco la logica politica che muove la mia parte, ma noi stiamo sprecando un'occasione importante, perché Dio sa quanto e se abbiamo bisogno di modificare questa Costituzione. (Applausi del senatore Peterlini). Siamo di fronte ad una crisi europea. Ci viene chiesto di cedere sovranità e abbiamo un testo costituzionale che non ci parla di come si ceda la sovranità. (Applausi dei senatori Possa, Garavaglia Mariapia e Astore). È un esempio tra tutti. Ne abbiamo bisogno. Noi oggi sprechiamo, non capisco per quale logica politica della mia parte, un'occasione importante e fondamentale per riformare una Costituzione che ha bisogno di essere modificata. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bonfrisco, Amato e Valentino).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARDI (IdV). Signor Presidente, nel Resoconto in corso di seduta compare una sua frase, che ricordo benissimo, che dice che per maggiore chiarezza si poteva far riferimento al primo comma dell'articolo 68 e al quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione. Qui il richiamo a quest'ultimo viene a mancare e, forse, è anche una cosa provvidenziale, ma resta il fatto che l'articolo 122 poteva richiamare la dimensione dei consiglieri regionali, mentre il primo comma dell'articolo 68 determina un corto circuito contraddittorio perché si dice che a soggetti che non sono membri del Parlamento si riconosce una prerogativa che riguarda invece i membri del Parlamento.

Signor Presidente, la pongo alla sua maggior attenzione; c'è una contraddizione in termini. Faccio osservare che questa cosa sarebbe introdotta con una novità che introduce nella Carta costituzionale il richiamo da un articolo a un altro. Per quanto ne sappia, nel testo della Carta costituzionale non c'è un articolo dove ci sia il richiamo ad un altro. Un'innovazione di questo tipo varrebbe la pena di farla per un motivo serissimo, fondatissimo e per obiettivi seri. Questo mi sembra il momento più sbagliato del mondo, proprio per una questione di serietà di testo.

PRESIDENTE. Per correttezza, poiché sta parlando in dissenso, deve dire come vota.

PARDI (IdV). Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, a nome mio e di venti senatori del mio Gruppo e ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del Regolamento, che prevede la possibilità di un voto segreto su richiesta di venti senatori nel caso di deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato, chiedo il voto segreto sull'emendamento, e spiego perché. L'emendamento prevede la partecipazione ai lavori del Senato federale, secondo le modalità del suo Regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente, di un rappresentante per ogni Regione.

È quindi un emendamento che reca in sé la necessità, e impone l'obbligo, di una modifica regolamentare. Modifica regolamentare che peraltro sarà particolarmente significativa perché deve essere pienamente aderente a questo testo, al suo significato, al suo intento e al suo fine costituzionale, perché riguarderà una quantità di questioni che vengono predeterminate da questo testo che ci apprestiamo a votare e altre, di natura non ancora ben precisata, ma che certamente incontreremo nel momento in cui approfondiremo la modificazione dell'organizzazione e della disciplina dei lavori del Senato ove questo emendamento diventasse legge costituzionale.

Per questa ragione, dunque in attuazione non soltanto di un principio di cautela ma di aderenza all'eventualità prevista dal comma 4 dell'articolo 113, io le chiedo, signor Presidente, a nome di venti senatori del mio Gruppo, di votare su questo emendamento con voto segreto.

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, le rispondo subito. Prendo atto della sua richiesta, ma l'articolo da lei richiamato si riferisce alle deliberazioni che concernono le modificazioni del Regolamento del Senato vigente. È chiaro che l'emendamento al nostro esame parla di un futuro Regolamento, quando verrà eletto il futuro Senato, non dell'attuale Regolamento. (Applausi dal Gruppo PdL).

Quindi, lo spirito del voto segreto è giusto, ma quando si riferisce al Regolamento in atto e vigente (ed è giusto in questi casi il voto segreto), non al futuro Regolamento. Qui stiamo parlando di un futuro Regolamento. (Commenti dal Gruppo PD). Io la interpreto così, e mi pare di essere sereno in questo. (Commenti del senatore D'Alia).

LEGNINI (PD). Presidente, è prescritto.

PRESIDENTE. Io mi sono pronunziato, senatore Legnini.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3), presentato dai senatori Calderoli e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Numerosi senatori dei Gruppi PD e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI segnalano tra i banchi del PdL la presenza di luci accese cui non corrisponde la presenza di senatori).

LEGNINI (PD). Signor Presidente, vicino al senatore Centaro c'è una luce accesa cui non corrisponde alcun senatore.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo i senatori Segretari.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

 

 

 

 

 

 

Senatori presenti

293

Senatori votanti

292

Maggioranza

147

Favorevoli

148

Contrari

134

Astenuti

10

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Applausi ironici del senatore D'Alia).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo adesso passare alla votazione dell'emendamento principale, perché, come ha ricordato il senatore Castelli, ma anche la stessa Presidenza, questo era un subemendamento all'emendamento 2.550 (testo 2).

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.550 (testo 2), nel testo emendato.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo con questo voto ad uno snodo veramente preoccupante dell'involuzione del dibattito politico-costituzionale in Italia. Si possono fare le osservazioni più politiche - sono già state fatte da molti colleghi - sul baratto sostanziale che si verifica con questo emendamento, e ciò toglie qualsiasi valore alla natura della lettera che stiamo discutendo. Le osservazioni politiche fatte sono giuste. Noi assistiamo, non impotenti, ma arrabbiati, ad un baratto tra un sedicente Senato federale e un sedicente, taumaturgico, presidenzialismo. È un'operazione che non riuscirà, che non arriverà all'obiettivo che si era stabilito. L'operazione fallirà, ci sarà un referendum, e tutto questo avrà comportato uno sforzo enorme di lavoro tecnico, di pensiero, di elaborazione e di consumazione di ore di lavoro umano dentro queste Aule, tutto questo per niente.

Ma è importante anche considerare la natura del testo: questo Senato federale è un Senato federale per modo di dire. Non rinuncia a un rapporto fiduciario con il Governo, mantiene sostanzialmente intatto - come ha avuto la sincerità di dire l'altro giorno, in Commissione, un componente del Gruppo del PdL - un bicameralismo perfetto, che è appena intaccato da alcune modifiche insignificanti, e per di più realizza questa operazione con un testo che non fa onore al testo della Costituzione.

È da molto tempo che assistiamo a tentativi di modifica costituzionale, che producono testi farraginosi, illeggibili, contraddittori, pezzi di testo che non si conciliano né con la lettera né con lo spirito del testo organico della Costituzione: il subemendamento che è appena stato votato ne è la testimonianza. Introduciamo nel testo costituzionale delle formule che sono intrinsecamente contraddittorie e che saranno sanzionate chiaramente dalla Corte costituzionale, nel momento in cui si dovesse sollevare una questione di costituzionalità. Mancanza di chiarezza, mancanza di omogeneità, mancanza di razionalità: per una questione di numeri, per un pelo, per quattro voti, non possiamo impedire questo delitto, ma questo - cari colleghi e caro Presidente - è un delitto, che incide in maniera insensata sul tessuto e sul testo della Costituzione. È un' operazione che grida vendetta che, per la velleità di combinare un accordo di pura convenienza tra un sedicente Senato federale e un sedicente presidenzialismo, rovina un testo fondamentale.

Vengono qui a compimento due miti, che non hanno un fondamento sostanziale: da una parte l'idea dei popoli separati dentro la Nazione, l'idea dei territori con la loro virtù salvifica e dall'altra l'idea taumaturgica di un presidenzialismo che acquista potere in quanto si produce sulla base dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Siamo veramente all'assurdo, all'idea che la pura elezione diretta del soggetto in questione produca, in maniera miracolosa, un carisma che le figure non hanno, che i soggetti non hanno e che non riescono a possedere. Qui si teorizza il fatto che la Costituzione non dia a chi governa gli strumenti per governare: questa è una falsità totale, perché non è vero, e la storia repubblicana dimostra invece che la Costituzione dà gli strumenti per governare. (Applausi dal Gruppo IdV).

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.550 (testo 2), presentato dai senatori Calderoli e Divina, nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai banchi del PD e dell'IdV).

BIANCO (PD). Si faccia attenzione!

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, non può consentire questo, su questo tipo di votazione, con quattro voti di differenza!

BIANCO (PD). Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia: ci sono i senatori Segretari che controllano. (Proteste dai banchi del PD e dell'IdV). La senatrice Segretario Baio sta controllando. Non urlate, per favore.

GARRAFFA (PD). Togliete la scheda nella postazione accanto a quella del senatore Dell'Utri!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

295

Senatori votanti

294

Maggioranza

148

Favorevoli

153

Contrari

136

Astenuti

5

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Vizzini, mi consenta di chiudere il lavoro e poi le darò certamente la parola. (Commenti dai Gruppi PD e IdV). Colleghi, per favore, consentitemi di finire un lavoro pulito, poi parlerà il presidente Vizzini. (Vivaci commenti dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Colleghi, sto cercando di fare un lavoro pulito legislativamente. Mi dispiace per voi.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, vorrei farle notare che il collega Saia ha votato, ma non è in Aula e non lo era neanche prima. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI, PD, IdV e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3).

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3), presentato dai senatori Calderoli e Divina, che recita: «Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.550 (testo 2)/103, 2.550 (testo 2)/104 e 2.550 (testo 2)/106, che sono stati ritirati.

Naturalmente, quando torneremo all'articolo 1, voteremo gli emendamenti che erano stati accantonati sulla denominazione del Senato federale.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, non è compito di un relatore esprimere giudizi politici. Sono entrato in quest'Aula con un mandato che mi è stato conferito dalla Commissione affari costituzionali su un testo che era stato approvato in Commissione da un numero di senatori che aveva una proiezione in Aula che superava i due terzi dei voti.

Questa sera, su un emendamento che era stato bocciato in Commissione nella sua versione originaria, che è stato ripresentato in Aula, che è tornato in Commissione dove è stato ribocciato, si è formata una maggioranza diversa, una maggioranza semplice che, se rispecchiata nel voto finale, non consentirà al provvedimento di entrare in vigore se non nel 2018.

Per queste ragioni, rassegno le mie dimissioni da relatore con la correttezza che deve contraddistinguere... (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Vi ringrazio per gli applausi perché, visto che sto facendo un gesto di correttezza, probabilmente li merito.

Tuttavia, poiché l'articolo 2 entra in rapporto con tutta una serie di altri articoli, con questo voto non abbiamo messo assolutamente in sicurezza la riduzione del numero dei parlamentari. Questo per essere chiaro. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e IdV).

PRESIDENTE. Colleghi, a termini di Regolamento procederei nel seguente modo. Poiché il Regolamento del Senato prevede che sia la stessa Commissione a nominare il nuovo relatore, il provvedimento tornerà in Commissione. Tale rinvio è dettato anche dalla necessità di procedere, in quella sede, all'esame degli emendamenti sul presidenzialismo, perché la Commissione aveva questo incarico. (Vivaci commenti dal Gruppo PD).

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 19,47).

 

 

 

 


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Non posto in votazione (*)

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno».

________________

(*) Approvato l'emendamento 2.550 (testo 2) nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

2.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti del Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;

cinque senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno"».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati», e, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2.201

CALDEROLI, DIVINA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

In ciascuna Regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell'articolo57 della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all'articolo 56 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i rispettivi senatori entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l'elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l'elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio».

2.202

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque"».

2.203

FISTAROL

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente;

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione - Senato federale della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione"».

2.550 testo 2/100

PETERLINI, PINZGER, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Le parole da: «All'emendamento» a: «dello Stato.".» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 2.550 (testo 2), al comma 1, capoverso«art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese".

b) sostituire i commi quarto e quinto con il seguente:

"I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali. L'elezione dei Senatori è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato,"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione, non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali, nonché all'Assemblea regionale.

1-ter Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-bis.

Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale.".

1-quater. Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis.

Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale.".

1-quinquies. Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18-bis.

Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale.".

1-sexies. Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18-bis.

Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale.".

1-septies. Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 14-bis.

Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale.".

1-octies. Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - L'articolo 58 della Costituzione è abrogato».

2.550 testo 2/101

CALDEROLI, DIVINA

V. testo 2

All'emendamento 2.550 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire i commi quarto e quinto con i seguenti:

«L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Partecipa ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio dI ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante. I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento e non ricevono la relativa indennità.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

2.550 testo 2/101 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA

V. testo 3

All'emendamento 2.550 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire i commi quarto e quinto con i seguenti:

«L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Partecipa ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio dI ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante. I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento e ad essi non si applicano gli articoli 65, primo comma, 66, 67, 68, secondo e terzo comma, e 69 della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

2.550 testo 2/101 (testo 3)

CALDEROLI, DIVINA

Approvato. Votato per parti separate.

All'emendamento 2.550 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire i commi quarto e quinto con i seguenti:

«L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Partecipa ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio dI ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante. I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento, non ricevono la relativa indennità e ad essi si applica la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.

2.550 testo 2/102

PASTORE

V. testo corretto

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «previste» con le seguenti: «e gli effetti previsti».

2.550 testo 2/102 (testo corretto)

PASTORE

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3)

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «previste» con le seguenti: «e con gli effetti previsti».

2.550 testo 2/103

PASTORE

Ritirato

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «sulle materie di legislazione concorrente ovvero degli interesse di enti territoriali» con le seguenti: «sui disegni di legge il cui esame ha inizio al Senato secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 72».

2.550 testo 2/104

PASTORE

Ritirato

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali» con le seguenti: «sui disegni di legge che trattano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119».

2.550 testo 2/105

PASTORE

V. testo 2

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale voto ha valore consultivo per l'approvazione dei disegni di legge sui quali il Governo ha posto la questione di fiducia ovvero ha richiesto l'applicazione della procedura prioritaria.».

2.550 testo 2/105 (testo 2)

PASTORE

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3)

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale voto ha valore consultivo per l'approvazione dei disegni di legge sui quali il Governo ha posto la questione di fiducia.».

2.550 testo 2/106

PASTORE

Ritirato

All'emendamento 2.550 (testo 2), capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «se richiesti l'obbligo» con le seguenti:«possono essere richiesti».

2.550 testo 2/1

BENEDETTI VALENTINI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2)/101 (testo 3)

All'emendamento 2.550 (testo 2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai rappresentanti in Senato delle regioni non si applicano gli articoli 66, 67, 68, secondo e terzo comma e 69 della Costituzione».

2.550 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA, CASTELLI

Approvato nel testo emendato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato Federale della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 57. - Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanti territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione"».

2.204

PETERLINI, PINZGER

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.205

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.- (Composizione del Senato federale). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante"».

2.730 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifica dell'articolo 57, della Costituzione). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designati dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno."».

2.206

MUSSO, PERDUCA, PORETTI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

2.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

2.208

DEL PENNINO, AMATO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.";

d) al quarto comma sono soppresse le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero."».

2.209

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di 309. Le circoscrizioni Estero eleggono 6 delegati con funzioni di osservatori del processo legislativo senza diritto di voto."».

2.210

NESPOLI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il terzo comma è abrogato;

c) il quarto comma è sostituito con il seguente:

«Il numero dei Senatori e la ripartizione dei seggi tra le Regioni sono demandati alla legge."».

2.211

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "centociquantasette" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";

c) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

2.212

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

2.213

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero"».

2.214

PASTORE, VITALI, SARO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) al primo comma sono soppresse le parole: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

2) alla lettera a) sopprimere le parole da: "quattro" fino ad: "Estero";

3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al quarto comma le parole: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse"».

2.215

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero"».

2.216

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al secondo comma le parole: "è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono sostituite dalle seguenti: "è di centocinquanta"».

2.217

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con la seguente: «centocinquanta» e la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.218

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI, FANTETTI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con la seguente: «duecentocinquanta» e sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

2.219

MICHELONI, TONINI, RANDAZZO, BERTUZZI, FANTETTI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con la seguente: «duecentocinquantacinque» e sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

2.220

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2.221

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2.222

MICHELONI, PEGORER, TONINI, RANDAZZO, BERTUZZI, FANTETTI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

2.223

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente «tre».

2.224

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e dette Città metropolitane"».

2.225

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.226

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere».

2.227

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e risiedono da almeno un anno, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano"».

2.228

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

AI comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli"».

2.229

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini Italiani"».

2.230

PARDI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo"».

2.231

BELISARIO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"La legge stabilisce la incandidabilità e la decadenza dal seggio di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva"».

2.232

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«La legge dispone la incandidabilità di coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette, con particolare riferimento ai settori della finanza e delle comunicazioni di rilevanza nazionale».

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

768a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì 17 luglio 2012

 

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del vice presidente NANIA

 

 


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 18,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso è stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2. Successivamente la Commissione affari costituzionali ha esaminato gli emendamenti, precedentemente rinviati, concernenti la forma di governo.

Do la parola al presidente della 1a Commissione permanente, senatore Vizzini, per riferire sull'andamento dei lavori della Commissione stessa.

VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, come lei ha ben detto, nella seduta pomeridiana del 27 giugno, dopo l'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 che istituisce il Senato federale, presi la parola per osservare che su una proposta più volte ed in forma diversa già respinta in Commissione e ripresentata in Aula con formulazione nuova, ma identica nella sostanza politica, si era formata, in Assemblea, una maggioranza diversa, di consistenza non così ampia come quella che aveva prodotto il testo della Commissione e che, se rispecchiata nel voto finale, non consentirebbe alla riforma di entrare in vigore se non dopo la prossima legislatura. Per tale ragione comunicavo all'Assemblea le mie dimissioni dall'incarico di relatore.

In seguito alla mia determinazione, il Presidente del Senato disponeva il rinvio del provvedimento in Commissione per la nomina del nuovo relatore da parte della Commissione stessa e anche per la necessità di procedere, in quella sede, secondo quanto già disposto al riguardo in una seduta precedente, all'esame degli emendamenti sull'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica, volti anche a introdurre una forma di governo di tipo semipresidenziale.

Ricordo che sul punto la Commissione aveva unanimemente convenuto di rinviare la votazione concernente l'elezione diretta del Capo dello Stato, in attesa delle decisioni dell'Assemblea sulla composizione del Senato della Repubblica.

Dunque, nella seduta notturna del 3 luglio, dopo aver conferito al senatore Boscetto l'incarico di relatore alla Commissione, proponevo di procedere alla votazione che avevamo sospeso: il relatore Boscetto esprimeva un parere favorevole, mentre il Governo, come di consueto, si rimetteva alla Commissione, e la disposizione in questione, in parità di voti, non risultava approvata dalla Commissione. Quindi si conveniva di non procedere oltre nell'esame degli emendamenti sul semipresidenzialismo e il senatore Boscetto avanzava la sua proposta sul seguito dell'esame in Commissione e della discussione in Assemblea.

Posto ai voti il conferimento al senatore Boscetto del mandato a riferire quale nuovo relatore all'Assemblea, anche tale votazione aveva un esito non favorevole: non abbiamo, pertanto, un nuovo relatore all'Assemblea nominato dalla Commissione.

Rimetto dunque alla Presidenza e all'Assemblea ogni valutazione sulle determinazioni da assumere per il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, alla luce di quanto testé riferito dal presidente Vizzini, l'esame dei disegni di legge costituzionale all'ordine del giorno proseguirà senza relatore.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (IdV). Signora Presidente, gli emendamenti 3.202 e 3.205 si prestano alla facile ironia di voler eccedere nel ringiovanimento dell'età per l'elettorato attivo e passivo, ma si prestano anche a un'interpretazione opposta. Cioè, nella fase in cui tutti gli organi dell'opinione pubblica si esercitano sul tema del «dare spazio ai giovani» e sulla necessità di investirli di un ruolo in grado di responsabilizzarli, procedere a questo ringiovanimento ha un senso progressivo. Si tratta di una scommessa sul senso di responsabilità dei cittadini giovani, che sono messi in grado di accedere alla discussione dell'interesse pubblico, di maturare dentro di sé, individualmente e collettivamente, la consapevolezza necessaria per porsi non solo il problema della pura e semplice rappresentanza, ma anche il tema di come influire direttamente, attraverso la loro presenza attiva, sulla determinazione della politica nazionale.

I giovani oggi si ritrovano in una condizione che è nello stesso tempo di minorità e ‑ potrei dire ‑ di retorica maggiorità. Da un certo punto di vista sono considerati inadatti ad assumersi responsabilità fino a un'età avanzata. Oggi, secondo le espressioni giornalistiche più diffuse, quando avviene un fatto di cronaca qualsiasi che investe la responsabilità, diretta o indiretta, di un trentenne, di un trentacinquenne o di un quarantenne, negli organi di stampa si vede utilizzata la stupefacente espressione «il ragazzo» o «la ragazza», ovvero termini che tradiscono la stessa identificazione biologica delle persone. Si può essere ragazzi fino a 35 o 40 anni e quindi, in un certo senso, consegnati ad un limbo di gioventù perpetua, in attesa dell'età che permetta di esprimere liberi giudizi su tutte le questioni della vita associata. Da qui nasce anche un sentimento di tipo protettivo‑paternalistico, che porta a dire: «Poveretti, non sono in grado di decidere». Un Ministro ha parlato di «bamboccioni» e le esercitazioni su questo caso potrebbero essere infinite, e anche noiose.

Accedere invece alla proposta di abbassare l'età dell'elettorato attivo e passivo significa compiere un'operazione che, nei confronti di questa cultura, potrebbe anche essere brutale, dicendo loro: «Siete giovani, però siete già investiti, fin da adesso, di una responsabilità». Può darsi - e possiamo mantenere una riserva mentale in proposito - che investire persone, troppo giovani di questo tipo di responsabilità possa essere un rischio. Essi potrebbero non essere pronti a dare spessore dentro di sé a questo senso di responsabilità, però questa è una scommessa che la Repubblica deve fare, buttandosi in un certo senso dietro le spalle tutta la retorica inutile, che è stata consumata su questo argomento fino ad ora. È una specie di scommessa democratica: «Siete ancora giovani per davvero, ai limiti del diciottesimo anno di età; ma così come potete guidare un'automobile e rischiare la vita vostra e quella degli altri, allo stesso tempo siete investiti di un altro tipo di responsabilità: provare a produrre pensiero e azione per migliorare la vita vostra e quella degli altri attraverso l'esercizio della rappresentanza democratica. Provateci. Non è detto che vi riesca, però noi vi diciamo di farlo».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3, che tocca l'articolo 58 della Costituzione, in effetti ci invita a un rapido esame di un argomento di grande attualità, tale da toccare la sensibilità delle nostre scelte.

In realtà, le norme sono due: una è quella che attribuisce l'elettorato attivo a tutti gli elettori, anche per il Senato, a prescindere dal limite di età: non più a 25 anni, ma direttamente quando acquisiscono il diritto generale all'elettorato attivo. La seconda invece è quella che stabilisce che sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età: stiamo cioè anticipando di cinque anni l'eleggibilità dei cittadini alla carica di senatore. Sono due norme diverse, evidentemente con un concetto diverso. La seconda abilita all'elettorato passivo, ad essere eletti, soggetti un poco più giovani: quindi, si prende del divenire dei tempi, del costume che cambia, dell'accelerazione di certe maturazioni e quindi dell'accesso a possibili responsabilità e investiture e si decide di anticipare l'età dell'elettorato passivo anche alla Camera alta (come almeno fino a oggi ci siamo onorati di chiamare il Senato). La prima vuole stabilire il principio per il quale la idoneità a votare e ad eleggere dovrebbe essere in capo a tutti cittadini a prescindere dal presumibile livello di «maturità» di questo o quell'altro elettore, o elettrice.

Ebbene, il Gruppo del Popolo della Libertà è favorevole - e anche io personalmente lo sono - a questo ringiovanimento, pur di due qualità diverse, dell'una e l'altra prerogativa.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,38)

(Segue BENEDETTI VALENTINI). Ma vorrei che tutto questo avvenisse e fosse deliberato con quanto più largo consenso possibile, senza demagogie, senza sbavature, né in senso di senilismo conservatore, che pure può avere delle sue ragioni d'essere ma che non è condivisibile alla stregua del divenire degli avvenimenti, delle generazioni, né con della demagogia giovanilista di maniera, che sconfina in un altro atteggiamento di facciata, non ispirato a un criterio di funzionalità e di equilibrio istituzionale. E quindi la scelta di attestarsi su questo ringiovanimento non trascurabile delle facoltà attive e passive quanto all'elettorato dei più giovani concittadini mi sembra un punto di equilibrio francamente apprezzabile allo stato attuale del dibattito.

Voglio ulteriormente motivare questa scelta, dicendo che siamo in presenza di una grande rivoluzione e di uno scontro di culture, di mentalità, di sensibilità ed anche in presenza di epidermiche reazioni a spinte contestative di ogni genere, alcune condivisibili, altre francamente molto superficiali e molto approssimative. Vorrei dirvi questo, a mio modestissimo parere: credo che una Nazione, un Paese, una comunità possano avere una prima grande fortuna: quella di avere un incontro delle generazioni e di vedere che più generazioni si incontrano, si capiscono ed interscambiano desideri, obiettivi, senso di appartenenza e valori comuni. Un Paese, una Nazione e una comunità che hanno questa fortuna sono benedetti da Dio. C'è poi un'altra cosa altrettanto bella: lo scontro tra le generazioni, il clangore genuino dello scontro tra generazioni, quando c'è una generazione che è consapevole di sé stessa e che è forte nei suoi valori e nella sua tradizione e ce n'è una più giovane, altrettanto forte di nuovi valori, che bussa alla porta e che, in nome di questa validità e non del «levati tu che mi ci metto io», è capace di dare un grande contributo al destino comune. È bellissimo sia l'incontro delle generazioni che lo scontro delle generazioni. Ecco perché io dico, di fronte a giovanilismi e conservatorismi contrapposti, che bisogna avere la lucidità dell'equilibrio e il senso della comunità, per mettere a patrimonio ciò che ciascuna generazione e ciascuna cultura, nel suo vissuto o nel suo vivendo, è nella condizione di dare.

Non vi sembri strano questo paragone, né di basso profilo. Io sono un appassionato giocatore di ping-pong e me la cavo anche abbastanza bene. (Ilarità). Sì, sì, ridete, ridete: lo faccio apposta, per farvi un po' sollevare. I miei due figlioli maschi, due giovanottoni, sono diventati con il tempo altrettanto bravi giocatori di ping-pong e abbiamo per anni combattuto sul tavolo verde, quello di legno del ping-pong, ma non riuscivano mai a battermi, tant'è che mia moglie mi diceva: «Vabbè, falli vincere una volta ogni tanto!». «No, no, non li faccio vincere; vediamo, quando vinceranno». Il giorno in cui alla fine, come Dio ha voluto, mi hanno battuto l'uno e l'altro, vi assicuro che è stato un guardarsi negli occhi - direte che è una sciocchezza - e che ci sono stati una gioia e un orgoglio nei loro occhi e una gioia nei miei. (Applausi). Questo è l'incontrarsi e il misurarsi delle generazioni, nelle piccole come nelle grandi prove della vita. E la politica è la sintesi di tutte le prove della vita e di tutte le responsabilità che si possono assumere.

Sicché questo deve essere lo spirito con cui, in sede di modifica della Costituzione, noi votiamo queste norme. Ringiovanimento sì, ma non il bussare alla porta con arroganza perché mi ci voglio mettere io al posto tuo. Misùrati con la validità del contributo civile e delle idee che sei in grado di esprimere e sarà grande la soddisfazione di chi potrà darti spazio e protagonismo! Questo è lo spirito con cui noi votiamo, non formalmente e non ritualmente, questo ringiovanimento sancito dall'articolo 3. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, come precisato anche in altre occasioni, il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, pur privo del clangore del senatore Benedetti Valentini, vorrei fare una dichiarazione di voto su questo mio emendamento, che potrebbe in qualche modo aderire all'afflato retorico del senatore Benedetti Valentini, se in effetti non ci fosse il problema che, in tutti questi articoli del disegno di legge costituzionale, non si è preso in considerazione il problema dei problemi: cioè, non dare «una mano di coppale» su un testo scritto dai Padri costituenti e quindi cercare di renderlo un po' più lucido agli occhi degli italiani del 2012, ma andare a vedere che cosa all'interno delle istituzioni italiane esiste, funziona e come funziona, e soprattutto come non viene fatto funzionare.

Abbassare l'età dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo sicuramente appartiene più «alla mano di coppale» piuttosto che al cercare di affrontare il problema nel suo cuore, alla radice. Qui in Italia non è consentita la rappresentanza territoriale all'interno del Parlamento. In Italia c'è una legge elettorale che non consente di eleggere direttamente, né i deputati né i senatori: abbassare l'età dell'elettorato attivo e passivo sicuramente non ci fa affrontare questo problema, che resta centrale per l'antidemocrazia italiana e per come si è andata consolidando negli ultimi trent'anni. Quindi, con l'emendamento 3.200 vogliamo cancellare l'articolo 3 del disegno di legge costituzionale.

Se proprio si volesse andare incontro alla necessità di fare largo ai giovani dal punto di vista dell'elettorato sia attivo che passivo, allora facciamo un lavoro di equiparazione con la Camera, e abbiamo un altro emendamento più avanti di cui parlerà la senatrice Poretti.

Ripeto, se proprio è un problema di numeri (ormai i parlamentari sono dei numeri e vanno diminuiti dal punto di vista della loro presenza alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, gli vanno tolti i soldi perché guadagnano troppo e gli va tolto tutto quello che altrove si ritiene invece di non dover togliere anche ai dipendenti pubblici), se proprio di numeri si deve parlare, facciamo un ragionamento meramente numerico e abbassiamo anche per il Senato l'età dell'elettorato attivo e passivo come alla Camera.

Chiedo infine che questo emendamento sia votato mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. L'emendamento 3.201 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2), mentre l'emendamento 3.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.550.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, come ho comunicato precedentemente agli uffici, intendevo riformulare l'emendamento 3.550, prevedendo non la sostituzione dell'articolo 58, ma l'aggiunta in fine delle parole: «e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni». Questo perché saremmo stati più favorevoli al fatto che, al limite, l'età per l'elettorato passivo fosse identica a quello della Camera di ventuno anni, però mi sembra che non tiri aria in questo Parlamento per ridurre così tanto l'età dei senatori; dunque chiediamo per lo meno che venga previsto rispetto alla candidabilità il requisito della residenza nella Regione nel momento in cui vengono indette le elezioni.

Visto che l'elezione del Senato è su base regionale prevediamo che i senatori siano quelli del posto e non quelli «paracadutati» da altre parti. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non so se ho capito perfettamente. Quindi, lei la parte dell'emendamento che riguarda la possibilità di essere eletti a ventuno anni la cancella, mentre resta la seconda parte come da lei appena illustrato.

CALDEROLI (LNP). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, allora l'emendamento 3.550 viene accantonato e sarà votato successivamente.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, la contrarietà del nostro Gruppo sull'emendamento 3.3 è data dall'espressione «sono eletti a suffragio universale e diretto». La motivazione del voto contrario sta nella dichiarazione di voto che la senatrice Bugnano farà quando si tratterà della definizione della formazione del Senato.

Il nostro Gruppo, infatti, è promotore di una soluzione di natura diversa che cerca di eliminare la sovrapposizione di ruolo tra le Camere nella sua origine, che sta esattamente nell'elezione a suffragio universale e diretto, scelta che produce una concorrenzialità inevitabile nella decisione politica. Se si vuole superare il bicameralismo perfetto bisogna trovare un'altra via, e non semplicemente percorrere quella della distinzione delle competenze, che l'esperienza ha già dimostrato essere decisamente fallimentare.

Una spiegazione più rotonda sarà data dalla senatrice Bugnano quando si affronterà il nostro emendamento.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, stiamo parlando dell'emendamento 3.3, ma il mio l'emendamento 3.201 è identico. Entrambi mirano all'abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione. Volevo spiegare perché!

PRESIDENTE. Il suo propone l'abrogazione, l'altro la sostituzione. Sono due cose diverse.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Formalmente sono diverse, ma il risultato è uguale. L'intento di abrogare l'articolo 58 risultava dall'impianto che il nostro Gruppo aveva proposto per il Senato, che noi vedevamo come federale. Questa discussione si è conclusa, dal nostro punto di vista, poco felicemente perché si prevede solo che in questo Senato federale ci siano 21 delegati regionali senza le prerogative parlamentari e si evidenzia anche una mancata congruenza con un impianto organico. Avremo nella stessa Aula del Senato dei senatori eletti e i delegati, gli uni con prerogative parlamentari e gli altri senza; i primi potranno votare su tutti i disegni di legge e sulla fiducia e gli altri saranno limitati agli interventi riguardanti l'articolo 117, comma 3, cioè le materie di legislazione concorrente e quelli ancora da stabilire e definiti di interesse delle autonomie locali, che sarà un tema che darà adito sicuramente a molte discussioni.

Noi avevamo prospettato un Senato eletto sì direttamente, ma in concomitanza con i Consigli regionali ed espressione del territorio, con senatori che avrebbero fatto parte del Consiglio regionale e che, inoltre, avrebbero rappresentato le Regioni in sede nazionale. Pertanto, l'articolo 58 sarebbe stato superfluo. L'emendamento non è passato, ma noi insistiamo sull'abrogazione dell'articolo 58 semplicemente per evidenziare che questo articolo della Costituzione distingue il Senato (la Camera alta, se così lo vogliamo definire) dalla Camera solo per l'età in cui si acquisisce il diritto di elettorato attivo e passivo.

È un'occasione mancata per avere una rappresentanza vera delle Regioni se si distinguono le due Camere solamente per il numero di parlamentari che ne fanno parte e per l'età. Come una volta i popoli indigeni avevano il collegio degli anziani che decideva, così noi, invece di cogliere la sfida moderna di rappresentare le Regioni e di dare più spazio e più rappresentanza alle comunità regionali dove il cittadino è più vicino alle istituzioni stesse, differenziamo solamente in base all'età.

Si tratta di una decisione poco sensata, e le proposte che provengono dalla Commissione di abbassare il limite non fanno altro che attenuare il problema, perché giustamente ci si chiede perché alla Camera dei deputati si debba votare ad un'età e al Senato ad un'altra. Si evidenzia la mancata rappresentanza regionale. Pertanto, ripeto, proponiamo l'abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Saia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento 3.550 (testo 2), precedentemente accantonato.

Ricordo che tale emendamento prevede che all'articolo 58 della Costituzione si aggiunga l'ultimo parte dell'emendamento medesimo. Voglio inoltre precisare che se l'emendamento verrà approvato i successivi emendamenti risulteranno preclusi.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, lei sta mettendo in votazione l'emendamento 3.550, presentato dal senatore Calderoli precedentemente accantonato?

PRESIDENTE. Sì, senatore Boscetto, ma riformulato sopprimendone la prima parte: resta l'inciso contenuto nella parte finale dell'emendamento. Con l'approvazione di tale emendamento l'articolo 58 della Costituzione sarebbe modificato con quell'aggiunta. Quindi, tutti gli altri emendamenti che prevedono un'età diversa dell'elettorato passivo risulterebbero preclusi.

BOSCETTO (PdL). Su questa riformulazione che riguarda la residenza nella Regione alla data di indizione delle elezioni, il Popolo della Libertà è contrario. In Commissione ci siamo soffermati a lungo sull'argomento e sono state avanzate proposte difformi al riguardo: sono stati presentati emendamenti che prevedevano che si doveva essere residenti da almeno dieci anni, mentre l'emendamento 3.550 prevede che è necessario risiedere alla data di indizione delle elezioni. Non si garantisce niente in questo modo, perché si fa presto a rendersi residenti alla data dell'indizione delle elezioni e si finisce per creare un ostacolo a un elettorato passivo che deve essere assicurato in modo universale.

Per questa motivazione il Popolo della Libertà è contrario a quest'emendamento, senza nulla voler togliere all'iniziativa del senatore Calderoli. La materia è stata oggetto di un dibattito ampio, il senatore Calderoli è rimasto legato a questa formulazione e noi, per le ragioni a cui ho accennato e per quelle che si possono leggere nei verbali del lungo lavoro svolto in Commissione - lo ribadisco -siamo contrari.

PRESIDENTE. L'interpretazione espressa poc'anzi dalla Presidenza mi sembra un po' delicata, perché è ovvio che, se fosse respinto l'emendamento 3.550 (testo 2), si intenderebbe respinta non solo la parte che con esso si propone di inserire, ma anche quella, di cui all'alinea, relativa alla modifica dell'articolo 58 della Costituzione.

Vorrei che lei, senatore Calderoli, chiarisse bene la sua posizione, in modo che tutti possano regolarsi di conseguenza. Diversamente, sospendiamo la seduta per qualche minuto.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, c'è stata proprio un'incomprensione al riguardo.

Quello che intendo proporre è di aggiungere in fine all'articolo 3, quindi al testo dell'articolo 58 della Costituzione come modificato in Commissione, le parole: «e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni». Quindi, il testo resterebbe quello dell'articolo 58 della Commissione e non si precluderebbe alcunché; si aggiungerebbe alla fine una frase, per cui il periodo diventerebbe: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni». Secondo me, l'emendamento non precluderebbe alcunché rispetto agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,01, è ripresa alle ore 19,06).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura dell'emendamento 3.550 (testo 2) del senatore Calderoli: «All'articolo 3, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni."».

Così riformulato, l'emendamento sarà posto in votazione dopo l'emendamento 3.213.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 3.202.

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.202, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.203 e 3.204 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.205.

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.205, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.206, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

L'emendamento 3.207 è precluso.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, mi sono perso qualche passaggio. Le chiederei pertanto di avere la gentilezza di spiegarmi per quali ragioni gli emendamenti 3.203, 3.204 e 3.207 sono preclusi.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, gli emendamenti 3.203, 3.204 e 3.207 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2), relativo alla formazione del Senato federale.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.208.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, desidero svolgere una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 3.208.

Durante la discussione in Commissione è stato affrontato l'argomento delle incandidabilità, delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Questo emendamento interviene per proporre che siano eleggibili gli elettori che non abbiano riportato condanne definitive per reati non colposi, cioè per reati dolosi. Detto in modo diretto, significa che non sono eleggibili gli elettori che abbiano riportato condanne definitive per reati dolosi.

Può essere un emendamento che ha una sua rozzezza, però interviene su un punto particolarmente all'attenzione dell'opinione pubblica. L'attenzione affonda nel fatto che in questo Parlamento, in queste Assemblee elettive l'opinione pubblica ritiene veramente sovradimensionato il numero dei rappresentanti del popolo gravati da indagini, condanne, carichi giudiziari. Sostenere questa posizione non significa adottare un criterio di tipo giustizialista, come si dice normalmente, con parola largamente impropria, dato che il giustizialismo niente ha a che fare con il rispetto della legalità. Si tratta di affermare un principio per cui, per lo meno nelle condizioni di partenza, i rappresentanti del popolo non devono essere gravati da una ipoteca di natura giuridica preoccupante.

Se mandiamo nelle Assemblee elettive persone che hanno riportato condanne definitive è come se accettassimo fin dall'inizio che il rispetto della legge è una condizione del tutto opzionale e marginale per individuare il profilo degli eletti. Questo non significa pretendere di stabilire graduatorie di virtù: sappiamo bene che la virtù ha poco a che fare con la legalità. Non c'è alcun intento moralistico in questa proposta: lungi da noi stabilire un criterio di natura etica che possa richiamare la natura dello Stato etico. Lo Stato etico è quello che stabilisce chi è virtuoso e chi non lo è, e noi non vogliamo minimamente addentrarci in questo terreno, che consideriamo tipico non delle democrazie ma semmai delle dittature. Siamo per la libertà della coscienza individuale e non abbiamo alcuna intenzione di stabilire criteri e barriere di tipo ideale, filosofico o morale a chiunque intenda candidarsi.

Vogliamo soltanto sostenere che chi si presenta alle elezioni non deve essere gravato da una condanna definitiva per un reato doloso. È una misura imperfetta, perché sappiamo che anche il sistema giudiziario è imperfetto e vi potrebbero anche essere condanne definitive non giuste, ma nell'incertezza determinata da questa imperfezione comunque riteniamo che questo abbia un valore significativo, se non altro per l'educazione alla legalità delle giovani generazioni.

In questo mi ricollego alla scommessa teorica dell'abbassare l'età dell'elettorato attivo e passivo, proprio con una funzione di natura euristica. Si propone ai giovani di fare una scommessa per il loro intervento in politica, ma se si fa questa scommessa non si può lasciare loro la possibilità di pensare che chi è condannato può tranquillamente andare a sedersi negli scranni delle Assemblee dove si decide la politica nazionale.

Su quest'emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 3.208 del senatore Pardi a prima vista è incostituzionale in quanto renderebbe non eleggibile chi ha riportato condanne definitive per reati non colposi. In altri termini, sarebbe ineleggibile colui che ha posto in essere reati dolosi. Ma, ad esempio, reato doloso è il reato di ingiuria, per cui noi, per una condanna definitiva a una multa per un delitto di ingiuria, precluderemmo l'elettorato passivo. Qui l'irrazionalità è manifesta.

Pertanto, il nostro voto, così come già avvenuto in Commissione, sarà contrario. (Applausi dal Gruppo PdL).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, il contenuto di questo, come di altri emendamenti è da approfondire, ma in altra sede. Questioni come l'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità sono argomenti che usualmente non si discutono all'interno di una riforma costituzionale, né si scrivono in Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD). Sono emendamenti spot. Non solo, ma anche la difficoltà e la fatica con le quali il senatore Pardi (che sta facendo un'ottima attività parlamentare nel tentativo di riscrivere la Costituzione) prova ad argomentare questo tipo di emendamenti dimostrano che, oggettivamente, forse potremmo discuterne in ben altra sede e in ben altri contesti. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.208, presentato dal senatore Pardi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.209.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, desidero fare una precisazione, perché qualcuno di noi, ogni tanto, sembra «cadere dal pero». Sia chiaro: nessuno ha prescritto a nessuno di noi di fare i parlamentari con una fedina penale sporca. Nessuno.

Allora, mi sembra quanto meno balzano parlare di incostituzionalità per un verso, di norma eccessivamente perversa per un altro. O stabiliamo in Costituzione che non si può essere eletti in presenza di una sentenza penale passata in giudicato per reati dolosi, oppure permetteremo a coloro i quali sono letteralmente pregiudicati di sedere in Parlamento e, guarda caso, di varare anche le riforme sulla giustizia (Commenti del senatore Asciutti). Mi sembra una contraddizione assolutamente evidente. Io vorrei che siano valutati nel migliore dei modi. Poi ci chiediamo per quale motivo il Paese reale si allontana sempre di più dal Palazzo: evidentemente, c'è qui più di una ragione.

Per tali motivi, l'Italia dei Valori ha presentato questi emendamenti, che non sono di bandiera, né rendono difficile - come qualcuno ha sostenuto - al senatore Pardi o a qualcuno di noi la loro illustrazione. Non abbiamo alcuna difficoltà. Piuttosto, chiediamo a chi si esprime in questi termini di guardarsi molto bene allo specchio. (Applausi dal Gruppo IdV).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, il senatore Boscetto, nel respingere l'emendamento del senatore Pardi e ragionando sul fatto che le condanne definitive per reati non colposi potrebbero anche essere condanne per reati minori, escludendo pertanto ingiustificatamente gli elettori dal diritto di voto, ha affermato che questa argomentazione non può applicarsi al caso previsto nell'emendamento 3.209 del senatore Belisario, secondo il quale sarà la legge a stabilire la ineleggibilità di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva.

Sottolineo questo aspetto perché ritengo che l'opinione pubblica si aspetti un segnale in merito all'aspetto della moralità della politica. Le tante avversioni di cui abbiamo parlato in quest'Aula nascono anche dalla mancata credibilità nei confronti degli organi o degli eletti a causa degli scandali che nascono ogni giorno e che gettano il discredito non solo sul singolo parlamentare o consigliere regionale o comunale, ma addirittura sulle stesse istituzioni, su tutto il Parlamento, nel nostro caso. La gente poi getta il bambino con l'acqua sporca, per dirla con un detto popolare. Penso che limitare con legge l'eleggibilità di chi effettivamente - lo dirà poi la normativa - abbia commesso reati risponda a un intento molto positivo.

Vorrei però chiedere al senatore Belisario, e a lei, Presidente, di separare la votazione dei due capoversi dell'emendamento, perché sono state inserite in un unico emendamento due diverse questioni. Una questione è rappresentata dall'abbattimento dell'età, che portate al ventesimo anno di età. Tutt'altra questione è definire tramite legge l'ineleggibilità. Chiedo pertanto due separate votazioni, nonché la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Signor Presidente, ho chiesto sia a lei che al proponente la votazione separata dei due paragrafi dell'emendamento, perché immagino che alcuni senatori siano d'accordo con uno e non con l'altro. Noi saremmo d'accordo con la scelta di limitare l'eleggibilità nel caso di reati gravi.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, intervengo per avanzare la stessa richiesta del senatore Peterlini.

Noi siamo a favore della votazione dell'emendamento per parti separate, perché siamo d'accordo sul fatto che la legge stabilisca l'ineleggibilità per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Quanto all'età, interverrò successivamente, quando si arriverà al mio emendamento, per spiegare la nostra contrarietà.

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, l'emendamento in questione vuole limitare l'elettorato passivo nel caso di persone condannate per reati non colposi, e quindi per reati dolosi, con buona pace della discussione che potrebbe verificarsi e si verificherebbe per i reati cosiddetti preterintenzionali o aggravati dall'evento. Gronda però demagogia questa realtà, perché vorrebbe imprimere un suggello di infamia definitivo a chi è stato condannato per un reato doloso, anche per un reato minimo.

A questo proposito, non sfugge certamente ai signori senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori che nel nostro ordinamento esiste l'istituto della riabilitazione, che è esattamente un istituto a favore del concetto per cui la pena, quando si è estinta o si è patita, ripropone i soggetti condannati in pieno diritto nella comunità che li ospita, tant'è vero che l'articolo 178 del codice penale stabilisce che la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. L'istituto è tanto attento anche alla possibilità di una revoca della riabilitazione.

Parlare dunque di sentenza di condanna per reati non colposi come causa di incapacità totale ad essere eletti come membri di un Parlamento mi sembra veramente una prospettazione del tutto demagogica, senza contare che in quest'Aula, come in quella della Camera, si sono seduti altissimi personaggi che avevano subito per varie ragioni sentenze di condanna per reati dolosi, superate poi dalla storia, ma che altrimenti sarebbero rimaste come un marchio di infamia per tutta la vita. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fleres).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, intervengo giusto per ricordare a me stesso, ma anche all'Aula, che all'articolo 65 della Costituzione si dice: «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore».

La ringrazio, Presidente. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Asciutti e Fleres).

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, procederemo alla votazione per parti separate.

Passiamo dunque alla votazione della seconda parte dell'emendamento 3.209.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 3.209, presentato dal senatore Belisario, che così recita: «La legge stabilisce la ineleggibilità di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva».

Resta ferma ovviamente la precisazione fatta dal senatore Calderioli, per cui si porrebbero ovviamente dei problemi di coordinamento con l'articolo 65 della Costituzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.209.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.209, presentato dal senatore Belisario, che così recita: «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il ventesimo anno di età».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.210.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, l'emendamento 3.210 è facile da comprendere, perché vuole stabilire un'analogia con le leggi in vigore già da tanto tempo per l'elezione dei sindaci, che possono portare a termine solo due consiliature, e dei Presidenti di Provincia e di Regione, per cui valgono regole analoghe. È infatti evidente che il ricambio, di cui i colleghi dell' Italia dei Valori parlavano poco fa, si ottiene stabilendo un tetto al numero delle legislature e non certamente abbassando a 18 o a 20 anni l'età minima per essere eletti.

Lo dico in modo breve, ma lo dico da madre di famiglia, prima ancora che da parlamentare: credo che un ragazzo di 18 anni o di 20 anni debba pensare a costruirsi la sua vita professionale, a trovare un posto di lavoro e a studiare. (Applausi dal Gruppo PdL). Credo che un giovane di 18 anni debba capire se affrontare un mestiere o se vuole o se può intraprendere una professione. e non avere come aspirazione quella di essere eletto in Parlamento, per poi affidarsi, qualora non venga rieletto dopo la prima legislatura, alla disperazione di una vita diversa da quella del parlamentare. Non sono assolutamente d'accordo: lo dico in maniera estremamente chiara.

Aggiungo, signor Presidente, che so bene che non si può inserire in Costituzione il vincolo delle due legislature: tutti abbiamo infatti approfittato della possibilità di dire, attraverso gli emendamenti, delle cose che non riusciamo a dire in altro modo in questa Assemblea e che, soprattutto, non riusciamo a portare avanti. Per questo, mi farebbe piacere ritirare l'emendamento 3.210 e semmai trasformarlo in ordine del giorno, perché si possa pensare, in altre circostanze, di prevedere un limite massimo alle legislature di ciascun parlamentare, per tentare di creare un ricambio, che non sia solo generazionale, ma che sia anche un ricambio delle persone che possono partecipare attivamente alla vita politica italiana. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). L'emendamento 3.210, presentato dalla senatrice Poli Bortone, e l'emendamento 3.211, presentato dal senatore Fleres, al di là della volontà della senatrice di ritirare l'emendamento per dare alla disposizione un carattere di impegno futuro, rappresentano un modo per affermare che il mestiere di parlamentare non può diventare un mestiere a vita.

La critica che viene rivolta al ceto politico, in questo momento e in questi anni, si basa non solo sulla virtuale abbondanza della remunerazione che tocca ai parlamentari e non solo sui privilegi, spesso anacronistici e insensati, di cui godono i parlamentari. Uno dei motivi di più fiera critica al carattere immanente e odierno del ceto politico è infatti la sua eternità, è il fatto che quando qualcuno riesce ‑ come si dice in Toscana ‑ ad «agguantare» un seggio, fa di tutto e di più per riuscire a mantenerlo più a lungo possibile, trasformando un'attività nobile e significativa di proposizione di proposte, di riformismi e di idee, in una sorta di meccanismo abitudinario e ripetitivo, che col passare degli anni perde progressivamente la sua forza creativa e che si traduce, alla fine, in una sorta di piatta, anonima e asfittica presenza nelle Assemblee elettive (non voglio fare torto ai casi luminosi di senatori e deputati che hanno baldanzosamente rappresentato la loro presenza fino alla fine, con battaglie e idee). Tant'è. L'opinione pubblica percepisce la cosa in questo modo. E non è per corrività che bisogna essere acquiescenti a questo modo di vedere. Bisogna avere in noi stessi la forza di capire che questo è ormai un limite irresistibile per la nostra dignità pubblica. Dobbiamo avere il coraggio di affermare che le legislature non possono essere infinite. Bisogna impegnarsi seriamente in questa dimensione di autolimitazione della propria facoltà di farsi rieleggere.

Trovo in questi due emendamenti un limite perché si parla soltanto di senatori. In realtà, credo che di non far torto a nessuno dei due presentatori immaginando che loro stessi possano accedere ad una formulazione diversa. Per la verità noi abbiamo trovato una formulazione diversa con l'emendamento 4.0.221 (già 5.0.201), che propone di aggiungere al secondo comma dell'articolo 65 della Costituzione, le seguenti parole: «né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento», in modo tale che si possa configurare una limitazione sia dei senatori, sia dei deputati a tre legislature.

Ma, comunque sia, al di là della sua formulazione limitata, questo ed il successivo sono emendamenti importantissimi, forse tra i più decisivi, per presentare l'Assemblea elettiva con un volto diverso nel futuro. Noi non possiamo attardarci in una dimensione di autoconservazione. Bisogna, anzi, per riprendere le parole della collega Poli Bortone, vedere quasi con gioia, con senso di liberazione il momento in cui, dopo la nostra esperienza parlamentare, usciremo da questa Aula ed andremo a fare dell'altro. Sta alla nostra fantasia e alla nostra creatività trovare le vie da percorrere, ma non possiamo immaginarci incartapecoriti in un ruolo eterno.

Quindi, viva gli emendamenti 3.210 e 3.211!

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, se questo Parlamento fosse guidato dal buon senso e avesse soltanto un pizzico del senso dello Stato che ebbero i Costituenti che vollero la nostra Costituzione, probabilmente emendamenti come questi e come tanti altri non sarebbero mai comparsi all'attenzione di un'Aula parlamentare, perché non c'è dubbio che tale argomento non ha nulla a che fare con la Costituzione italiana. (Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).

È un argomento che non può essere affrontato in sede costituzionale perché è manifestamente legato a questioni che attengono alle dinamiche dei partiti. Il nostro Parlamento non è stato neanche capace di disciplinare l'attività dei partiti: figuriamoci se è nelle condizioni di poter disciplinare tale questione.

Ma allora potreste chiedermi: perché hai presentato un emendamento in questo senso e perché la senatrice Poli Bortone ha presentato un emendamento in tal senso? È molto semplice. Ci troviamo nella stessa ed identica situazione in cui ci trovammo quando fummo nelle condizioni di dover proporre una riserva per le donne, una riserva di genere che diventava indispensabile per rompere un meccanismo che certamente determinava uno squilibrio all'interno di un Parlamento, dunque di un organo democraticamente eletto, ed in cui però esiste una notevole dispari opportunità, per usare un termine traslato, tra posizioni scaturenti da partiti diversi, da storie diverse, da esperienze diverse.

Allora, con questi emendamenti - e ringrazio il senatore Pardi per quanto ha detto, che certamente è in parte condivisibile - vogliamo porre un problema. Esiste un problema di ricambio generazionale in politica. I partiti non mostrano attenzione per il problema del ricambio generazionale in politica. Questo tema deve essere affrontato in qualche modo. Ne parliamo impropriamente in questa sede, perché non è certamente di livello costituzionale la proposta che stiamo formulando, ma è certamente di rilevanza politica; poi verificheremo quali debbano essere gli schemi, i modelli ed i limiti per determinare un equilibrio tra la continuità dell'azione politica ed un altrettanto degno di rilevanza problema di rappresentatività generazionale e di ricambio della classe politica. Certamente, questo tema non ha una rilevanza costituzionale, come invece dimostrerebbero gli emendamenti che abbiamo presentato; ma abbiamo la consapevolezza di comprendere quale sia il livello delle questioni che poniamo, e dunque ci comportiamo di conseguenza.

Non trascuriamo un dettaglio, però. E questo sì, onorevoli colleghi, desidero che lo poniate alla vostra attenzione. Emendamenti di questo genere, in quel fascicolo, ce ne sono a centinaia, e non hanno niente a che vedere con una riforma costituzionale. Allora il tema che ci dobbiamo porre è un altro. Un Parlamento che si trova a sette o otto mesi dalla propria scadenza, un Parlamento che in questo momento è dilaniato da posizioni difficili di natura politica, che attraversano trasversalmente il centrodestra, il centrosinistra, il centrocentro, l'alto, il basso, il Nord e il Sud, è un Parlamento che può ritenersi in maniera del tutto autoreferenziale abilitato ad affrontare una riforma costituzionale? O non sarebbe invece molto più opportuno - come qualcuno ha detto e come noi di Coesione Nazionale-Grande Sud abbiamo più volte detto - in maniera molto stringata ed essenziale varare una legge che istituisca un'Assemblea Costituente che, in maniera terza, a tempo determinato, con fortissimi livelli di incompatibilità prima, e con fortissimi (al quadrato) elementi di incompatibilità dopo, riscriva la Costituzione, avendo al centro il buonsenso e il senso dello Stato? Quest'ultima cosa mi sembra di notare che tra noi, senza offesa per nessuno (me incluso), non ci sia in questo momento, dato che noi ci siamo posti - ed abbiamo deciso di farlo - al livello della disinformazione che disinforma sulla nostra attività e non al livello di quello che dovrebbe essere un Parlamento, soprattutto quando tenta di riscrivere la legge generale dello Stato, la legge più importante dello Stato, cioè la Costituzione. Ma così è. (Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).

Abbiamo deciso non di competere tra intelligenze e tra posizioni politiche, che possono anche essere diverse, ma che hanno tutte la dignità dell'ascolto; abbiamo deciso invece di competere con i pennivendoli e con gli imbrattacarte, con i giornalisti che, anziché informare, disinformano, con quelli che tentano di delegittimare la classe politica per affermare non un'altra classe politica alternativa, ma una delegittimazione complessiva di un modello di democrazia che tende ad essere sempre più vittima e prigioniero di meccanismi che sono esterni alla democrazia.

Il suffragio universale in questo momento è in forte crisi. Allora, o ci poniamo questo tema o non siamo classe dirigente, né per fare questa riforma costituzionale, né per qualsiasi altro modello normativo che ci venga sottoposto dal Governo o da altri. Noi non attraversiamo in questo momento una situazione facile, ma non possiamo certamente portare all'ammasso le nostre intelligenze e la nostra funzione solo perché qualcuno scrive quello che scrive e qualcuno si è messo nelle mani di coloro i quali condizionano il suffragio universale e di quelli che invece vogliono sostituire il suffragio universale con il censo, con il potere, con lo spread, con l'alta finanza, con i movimenti di borsa, con i ricatti finanziari e con quant'altro in questo momento il nostro Paese e il mondo stanno subendo.

Ciò posto, occorre riconsiderare il rapporto che deve esistere tra modelli rappresentativi, suffragio universale, democrazia e quant'altro attraverso un'Assemblea Costituente che in maniera terza costruisca le nuove regole del gioco e le riequilibri. Oggi abbiamo infatti una Costituzione fortemente squilibrata, fortemente sconnessa, che ha travalicato pensino gli obiettivi che i Padri costituenti avevano costruito e avevano messo in un equilibrio di funzioni e poteri di rara delicatezza.

Ebbene, quell'equilibrio è stato sconvolto e questo Parlamento, me per primo, non sta mostrando di volerlo ricomporre, ma soltanto di voler inseguire l'ultima notizia, l'ultima accusa, l'ultima campagna populista antidemocratica che questo o quello sta mettendo in campo, rispondendo a logiche che certamente poco hanno a che vedere sia con la politica, sia con il buon governo, sia con la democrazia. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-F e Per il Terzo Polo:ApI-FLI e della senatrice Sbarbati).

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, l'argomento che stiamo trattando è estremamente serio, e cercherò di motivare perché non posso aderire a questa richiesta. Vorrei iniziare con un omaggio alla sovranità popolare e anche a quei Paesi, come gli Stati Uniti o l'Inghilterra, che di democrazia ne sanno, che vengono da lontano e che hanno sempre costruito un equilibrio virtuoso tra l'Esecutivo, chi comanda (ad esempio, il Presidente degli Stati Uniti, con qualche eccezione al tempo di Roosevelt), che ha mandati limitati nel tempo perché accumula un grande potere, e un legislativo nel quale senatori e deputati accumulano esperienze e capacità e il cui rinnovo é determinato dal fatto che vengano o no rieletti dal popolo; popolo che è liberissimo, di rieleggerli o di mandarli a casa senatori o deputati, quando trova qualcuno più capace o preparato.

Del resto, nella storia europea i grandileader del dopoguerra (italiani, tedeschi, francesi e inglesi), non li avremmo mai conosciuti, perché con la regola delle due legislature non avrebbero maturato l'esperienza e la capacità che li ha portati ad essere grandi leader parlamentari, prima, e grandi leader del Paese, dopo. Immagino l'obiezione che mi farete: in quei Paesi deputati e senatori vengono eletti, invece noi siamo nominati all'interno di un meccanismo in cui nulla cambia. Una menzogna ripetuta cento volte nel Paese non fa però una realtà. Scusate, il partito più vecchio che siede in quest'Aula è la Lega. È il partito che ha l'anzianità più grande...

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Siamo noi.

GIOVANARDI (PdL). Mi correggo, è la Volkspartei, che naturalmente è un partito più locale. La Lega, insieme alla Volkspartei, è sicuramente il partito più anziano, perché tutti i grandi partiti che hanno fatto la storia d'Italia fino al 1994 sono spariti o hanno cambiato nome. Questi partiti hanno subito un rinnovamento sostanziale. In Germania ci sono i democristiani e i socialisti, in Spagna i popolari e i socialisti, in Inghilterra i conservatori e i laburisti, nella continuità di un ricambio di una classe dirigente; noi abbiamo invece cambiato tutto. Voi direte, come nel « Gattopardo»: abbiamo cambiato tutto perché tutto rimanga uguale.

Ma non è così, perché, se andiamo a quell'altra bugia che viene ripetuta, quella dei nominati, vogliamo guardare le cose come stanno? Al tempo dei collegi uninominali e fino al 2006, lo sapete benissimo, in qualunque modo votassero gli elettori il risultato delle elezioni veniva deciso a tavolino un mese prima, con l'attribuzione dei collegi: tanti ne aveva il PD, tanti Forza Italia e tanti la Lega. (Applausi dei senatori Alicata e Camber). Comunque votassero gli elettori, anche se una forza politica prendeva il 50 per cento dei voti, i suoi candidati non venivano eletti in Parlamento in numero superiore ai 30 collegi che, ad esempio, le erano stati attribuiti. Se permettete questo sistema, che era poi quello precedente (e poi arriverò alle preferenze), ha una caratteristica nel caso gli elettori non votino una determinata forza politica. Si veda, ad esempio, ciò che è accaduto alla sinistra. Quattro anni fa la sinistra estrema si è presentata alle elezioni, aveva le sue liste e i suoi leader; gli è mancato solo un elemento, il voto popolare, e sono rimasti tutti a casa. La Lega vent'anni fa non esisteva: è arrivato un leader che si chiama Bossi e, dal nulla, ha portato in Parlamento decine e decine di deputati e senatori. Forse vi è arrivata la voce che c'è un signore che si chiama Grillo, che era inesistente, e che probabilmente con le prossime elezioni porterà decine o centinaia di deputati e senatori. Questo vuol dire che si impedisce alla gente di crearsi dei partiti, liste e di partecipare? C'è qualcuno cui verrà impedito tra un anno, se è bravo, capace e ha idee per il Paese, di presentarsi alle elezioni?

Del discorso sulle preferenze sarei un po' stanco, perché nel 1993-1994 sono stato uno dei pochi che ha fatto la battaglia contro l'abolizione delle preferenze, contro un'area politico-partitica che massicciamente le contestava, più la Confindustria, la Confartigianato, la Chiesa cattolica, l'associazionismo e per cui le preferenze erano il male assoluto. Gli stessi oggi mi spiegano che le preferenze sono il bene assoluto. Non erano né l'una né l'altra cosa, perché ogni sistema elettorale purtroppo ha dei pro e dei contro. Le preferenze possono essere democrazia, ma anche corruzione, e possono far vincere chi ha più soldi. (Applausi dal Gruppo PdL). Il meccanismo dell'uninominale dipende da dove ti presenti: non a caso, in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria venivano paracadutati i personaggi più incredibili e lontani dal territorio, ma se erano della sinistra in quei territori venivano votati, e chi, come me, stava in Emilia-Romagna e stava nel centro-destra veniva paracadutato in altre Regioni. Questo era l'uninominale in Italia. Vi ricordate le riunioni con i meno tre, meno due, meno uno, più uno, più due, la parametrazione dei posti a seconda che i collegi fossero più o meno sicuri? Questi sono i collegi uninominali in Italia.

Allora, questa storia dei nominati è falsa, perché ci sono partiti che probabilmente spariranno tra un anno e ce ne sono altri che non hanno mai messo piede a Montecitorio che prenderanno il 20 per cento dei voti. Sono nominati quelli che porteranno il 20 per cento dei voti o sono eletti dagli italiani? Sapete qual è il vero problema, che sta a monte o a valle di quello che ho detto? È che la Costituzione vorrebbe che i partiti fossero democratici: anche con le preferenze, se il partito non ti mette in lista, sia che il sistema sia quello tedesco, francese o spagnolo, tu non sei eletto.

C'è bisogno di un meccanismo democratico nel partito per il quale i capaci, i bravi, i preparati e quelli che hanno il consenso vengano messi in lista: con il nostro sistema elettorale, quello dei simboli, dove non c'è una storia, una tradizione, ma il leader (a destra come a sinistra) non andiamo da nessuna parte. Invidio la Germania, la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, dove ci sono partiti che hanno radici decennali o secolari, dove chi è bravo, capace e preparato viene eletto, anche ripetutamente, finché riesce a dare un contributo: se arriva uno più bravo di lui, magari viene eletto, anche a 25 anni, se ha qualcosa da dire. Sarei stanco, come i miei colleghi, di ricevere delle e-mail, sulla base di questa campagna di stampa, di ragazzi ventenni che dicono di voler andar in Parlamento perché sono bravi e capaci e che ci invitano ad andare a casa perché al nostro posto ci vengono loro. nome del singolo

Chi ha un po' d'esperienza, senza offesa per nessuno perché non bisogna generalizzare, ricorda, come me, il Parlamento del 1992-1994, quando ci sono arrivato, il suo livello e la sua professionalità. Se mi dicono che nella seconda Repubblica quel livello e quella professionalità sono aumentate mi sentirei in difficoltà ad avallare questo ragionamento. Se nella terza Repubblica che sta arrivando le premesse sono quelle che leggo sui giornali (i diciottenni in Parlamento), certo che ci screditiamo da soli, perché noi teorizziamo che in Parlamento possa venire chiunque, mentre per fare il chirurgo, il commercialista, l'avvocato, il parroco si deve studiare e avere esperienza per guadagnarsi la fiducia della gente. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Thaler Ausserhofer). Noi screditiamo il rapporto virtuoso che il Parlamento deve avere con l'opinione pubblica.

Mi rivolgo alla senatrice Poli Bortone con riferimento alle scorciatoie demagogiche - su questo sono d'accordo con lei - con cui facciamo diventare parlamentari i diciottenni e che la Camera ha votato. Si elegge così una persona che non ha arte né parte, non ha studiato e non ha un lavoro. Ci si dice che storicamente è accaduto: certo, i figli di imperatori e re diventavano imperatori e re. (Applausi del senatore Fosson). Se avessimo dato il voto ai diciottenni, i figli dei potenti o dei politici potevano diventare parlamentari a 18 anni. Altrimenti bisogna tirare a sorte: non si capisce infatti perché un diciottenne sia più bravo di un altro, quando nella vita dovrebbe preoccuparsi di crearsi una professione, un lavoro, una stabilità di vita e un equilibrio che gli permettano di fare anche il parlamentare senza avere il dramma di dover abbandonare il posto se non si viene più eletti.

Mi sembrano ragionamenti così elementari che mi meraviglio che, per effetto della demagogia esterna, non riusciamo in Parlamento a dirci la verità e non difendiamo i principi fondamentali della democrazia che sono consolidati in tutti i Paesi, e che da centinaia di anni insegnano ad un Paese accusato di fascismo, di comunismo e di estremismo cosa è la vera democrazia. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e dei senatori Fosson, Thaler Ausserhofer e Perduca).

PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, sento di dover intervenire perché, quando fu affrontato specularmente lo stesso tema alla Camera dei deputati, chiesi al collega Fleres di poter apporre la firma a quell'emendamento, con la consapevolezza che si trattava di un emendamento a carattere più provocatorio - come diceva la collega Poli Bortone - che non concretamente orientato a modificare la Costituzione. (Brusìo).

PRESIDENTE. Senatore Fleres, il senatore Procacci sta parlando di lei.

PROCACCI (PD). L'intervento del senatore Fleres si è poi allargato alla questione di fondo che sottende alla riforma che stiamo affrontando in quest'Aula.

Ma dovremmo avere l'onestà di dirci e di dire al Paese che stiamo affrontando una riforma costituzionale che non andrà in porto. O no? (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Peterlini). Non si tratta solo di istituire un'Assemblea Costituente. Dovremmo avere il coraggio... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, consentiamo al senatore Procacci di svolgere il suo ragionamento.

PROCACCI (PD). Se avessimo coraggio, anche per dare senso al tempo impiegato a dibattere dell'argomento, dovremmo decidere prima lo stralcio delle parti concordate. Allora avrebbe senso quello che stiamo facendo.

Abbiamo impiegato mesi per trovare un'intesa. È poi stata avanzata in Aula una proposta che ha scombussolato tutto. Se veramente non vogliamo buttare via il lavoro fatto, dato che sappiamo che quell'accordo riguarda riforme assai importanti per il Paese, concordiamo prima di stralciare le parti che sono oggetto dell'accordo e lasciamo che le parti sulle quali il Senato è diviso siano sottoposte a referendum.

Del resto, in passato abbiamo applicato l'articolo 138 della Costituzione in un modo non corretto. L'articolo 138 riferendosi al referendum parla delle leggi. Anche in passato, abbiamo ritenuto di accomunare le diverse modifiche apportate alla Costituzione in un'unica legge, non consentendo ai cittadini di esprimersi compiutamente sulle riforme costituzionali. Faccio un esempio.

Nel 2006 ci fu un referendum sulla devolution. Quel referendum chiedeva ai cittadini di votare anche sulla diminuzione del numero dei parlamentari. Credete davvero che gli italiani in maggioranza non volessero allora quella diminuzione? Sono stati però costretti a votare su argomenti diversi, su alcuni dei quali potevano essere d'accordo, su altri no.

Il Parlamento ha imposto un meccanismo becero e confuso di votazione al referendum confermativo. Questo noi dovremo evitarlo, perché nell'articolo 138 si fa riferimento alle leggi, cioè ogni cambiamento sostanziale dovrebbe essere oggetto di una legge, e quindi dovrebbe essere data la possibilità ai cittadini di esprimersi compiutamente su ogni riforma, non fare una legge che le contiene tutte. Questa è una presa in giro e non consente ai cittadini di esprimersi compiutamente e in modo democratico sulle riforme che il Parlamento propone.

Ecco perché credo che, se c'è una parte sulla quale tutti quanti abbiamo concordato (so che il senatore Quagliariello è sensibile a questo argomento), se c'è un accordo, variamolo, e lasciamo che ciò che non ci unisce sia messo al giudizio del popolo. Questa dovrebbe essere una decisione da assumere preventivamente per dare senso, forza e anche entusiasmo al lavoro che stiamo facendo in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, ritira l'emendamento 3.210? Non può trasformarlo in ordine del giorno perché il Governo si è rimesso all'Aula. Pertanto, cosa intende fare, ritira l'emendamento o vuole che venga posto in votazione? Se lei propone un ordine del giorno, poiché il Governo si è rimesso all'Aula, dovrebbe chiedere che fosse votato, quindi saremmo punto e daccapo.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, sono già soddisfatta di aver provocato un minimo di discussione, altrimenti non discutiamo neanche sulle cose serie. Quindi, secondo me, finalmente abbiamo discusso di una questione un tantino seria.

Ne approfitto per dire al collega Procacci che non facciamo parte né di A, né di B, né di C, quindi accordi non ne abbiamo fatti con nessuno e non riteniamo di dover andare a rispettare degli accordi (probabili) che qualcuno ha fatto o che ritiene di aver fatto in nome e per conto dell'intera Assemblea. Pensiamo di essere parlamentari liberi di poter esprimere il nostro pensiero. Tanto l'abbiamo espresso che addirittura il relatore si è dovuto dimettere, perché è passato un emendamento che evidentemente non rientrava negli accordi che altri avevano fatto, al di là di coloro che non hanno partecipato agli accordi.

Ciò premesso, avevo già detto in precedenza che sapevo perfettamente che in Costituzione non possiamo inserire una norma del genere, e quindi ritiro l'emendamento, ringraziando il Governo che si è rimesso all'Assemblea.

PRESIDENTE. E lei, senatore Fleres, insiste per la votazione dell'analogo emendamento 3.211?

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Lo ritiriamo, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.212, identico all'emendamento 3.213.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 3.212 si chiede di sostituire il

trentacinquesimo anno di età con il ventunesimo quale requisito per l'elettorato passivo per il Senato.

Mi sembra che la seduta si stia un po' sfilacciando in una sorta di farsa. Si presentano emendamenti che si sa poi non si possono votare, che sono incostituzionali, che poi si ritirano; poi si svela il finale, come in un libro giallo, da parte del senatore Procacci e si sa che in realtà questa sceneggiata non porta da nessuna parte. Verrebbe da ritirare tutti gli emendamenti e chiuderla qua, però questo lo mantengo, e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.212, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 3.213, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

VALLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLI (LNP). Signor Presidente, a causa del malfunzionamento del dispositivo elettronico, non sono riuscito a votare.

GALLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO (PdL). Signor Presidente, anch'io non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.550 (testo 2).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, faccio presente che in precedenza non ho potuto votare perché non mi sono nemmeno accorto che lei stava aprendo la votazione; quindi, chiedo che risulti il mio orientamento di voto.

Relativamente all'emendamento 3.550 (testo 2), volevo far osservare al senatore Calderoli che la sua rispettabilissima impostazione sulla necessità del radicamento territoriale con detto emendamento viene solo sfiorata. Infatti, se la presenza si riduce alla residenza nel momento in cui vengono indette le elezioni sono possibili infinite soluzioni furbesche. Si tratterebbe infatti non di radicamento, ma di presenza strumentale sul luogo del voto nel momento in cui scatta il meccanismo delle elezioni.

Certamente il senatore Calderoli è troppo intelligente per non essersi reso conto di questo. Mi chiedo pertanto perché abbia scelto quella formulazione, dal momento che, se voleva affermare il principio del radicamento, era più utile adottare una misura esagerata come quella indicata dal senatore Malan, che proponeva una residenza di almeno 10 anni per poter votare. Il senatore Malan ha poi ritirato il suo emendamento, per cui la questione finisce nel nulla. Tuttavia, il problema resta.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, pur intervenendo sull'emendamento 3.550 (testo 2) del senatore Calderoli, desidero esprimere il mio rammarico per il ritiro dell'emendamento 3.214 del senatore Malan, perché mi aspettavo un dibattito sul tema.

Entrambi gli emendamenti comunque tendono a introdurre un principio identico, vale a dire la necessità di legare fortemente l'eletto al proprio territorio, alla Regione. In quest'Aula ci siamo battuti per un Senato più federale, per trasformare il Senato in una Camera di effettiva rappresentanza delle Regioni, senza differenziarlo dall'altro ramo del Parlamento unicamente per la diversa età, discutendo alla fine anche sull'età stessa. Siamo infatti convinti che il territorio abbia bisogno di una rappresentanza a base nazionale e che tale rappresentanza dia maggiore credibilità ed espressione democratica agli stessi cittadini, che soffrono la distanza dalle istituzioni.

Pertanto, sosteniamo l'emendamento Calderoli perché rappresenta comunque un piccolo segnale, anche se era certamente più forte il segnale contenuto nell'emendamento del senatore Malan, secondo cui i candidati debbano essere espressione del territorio stesso.

C'è tuttavia un altro motivo che mi spinge ad intervenire, un motivo ricordato poc'anzi dal senatore Giovanardi quando criticava i collegi uninominali sottolineando l'uso strumentale della formula del collegio che, a scacchiera, a Milano e a Roma, faceva in modo che le centrali dei partiti si suddividessero i collegi elettorali, divedendoli tra più sicuri, meno sicuri e a rischio - e in questo la critica era perfettamente calzante - per posizionare di conseguenza i propri candidati.

Una formulazione come quella contenuta nell'emendamento proposto e ritirato dal senatore Malan, che chiedeva almeno la residenza al momento delle elezioni, avrebbe potuto limitare questo cattivo utilizzo del collegio. Infatti, è un uso che ha messo nelle mani dei partiti uno strumento che appartiene al popolo. Non è una critica ai collegi uninominali, perché in proposito sono di parere un po' diverso rispetto al senatore Giovanardi (il collegio uninominale infatti presenta anche dei vantaggi, come il collegamento diretto con la popolazione là dove il candidato conosca la popolazione stessa), ma è una critica al sistema dei partiti, giustamente accusato dal senatore Giovanardi, che hanno fatto un abuso di questo strumento, posizionando i loro candidati anche se erano di Bolzano, per esempio, in Campania, come è successo per candidati sicuramente non del nostro partito ma di altri partiti.

Avremmo visto con grande simpatia l'emendamento del senatore Malan e mi spiace che, per ragioni sicuramente interne al PdL, l'abbia ritirato, perché aveva un forte spirito di un collegamento. Esso prevedeva che un candidato per il Senato dovesse risiedere sul territorio o esservi nato o almeno avere ricoperto una carica pubblica.

Sottolineiamo questo, aderendo all'emendamento presentato dal senatore Calderoli.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, capisco la logica dell'emendamento, lo comprendo bene: sta dentro l'impianto della battaglia che la Lega fa sul Senato federale e sulla costruzione dello Stato federale.

Tuttavia, sono molto perplesso, anzi contrario a questo tipo di impostazione che prende le Regioni come entità politiche, quelle Regioni che hanno confini geografici e quindi politici che fanno sì che tra le Regioni vi sia uno squilibrio incolmabile, e non posso che esprimere la mia contrarietà. Fin quando il criterio sarà quello della popolazione, non si tratta di essere contro l'impianto federale: è che con queste Regioni l'impianto federale oggettivamente sarebbe come condannare il Paese a separarsi e a dividersi.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, come capita spesso in quest'Aula si pensa di votare una cosa e si parla di tutt'altra. Se è concesso, vorrei utilizzare un minuto per inquadrare la questione.

Poiché la Costituzione non è una legge omnibus ma un quadro che dovrebbe risultare armonico, dovremmo pensare a che punto siamo. Abbiamo già votato - qualcuno ha gradito, altri no - il Senato federale della Repubblica. Questo sta a significare che abbiamo deciso che il Senato, oltre che fare cose diverse, come vedremo, dalla Camera, sarà espressione dei territori. Premesso questo, dovremmo procedere con consequenzialità.

Vi è poi un secondo aspetto. I cittadini - e tutti qua parliamo a nome di una loro componente - hanno chiesto di contare un po' di più. Oggi, nell'elezione dei propri parlamentari sembra che i cittadini non contino assolutamente nulla e tutti quanti noi insistiamo nel dire che dovremmo offrire loro un modo per incidere maggiormente, cioè offrire loro almeno la possibilità di esprimere una preferenza. Verremo anche a questo discutendo sulla legge elettorale, però sembra che questo sia l'orientamento comune.

La cosa peggiore che capita a un cittadino è non poter esprimersi e non poter dare una preferenza, e magari vedersi propinato un candidato che nemmeno conosce e che non ha alcun legame con il territorio, perché è il famoso paracadutato messo in quel collegio perché lì si presume possa essere sicuramente eletto.

I due schiaffi peggiori che puoi dare ad un cittadino è: non fargli scegliere il candidato e obbligarlo a votare un candidato che non conosce perché non appartiene alla Regione, per cui è anche disomogeneo rispetto ad un Senato federale che abbiamo già votato.

Se vogliamo dare consequenzialità, dico che l'emendamento a firma Calderoli e Divina deve essere accolto per razionalità di percorso. (Applausi dal Gruppo LNP).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anch'io sono rimasto colpito dal fatto che il senatore Procacci abbia poc'anzi anticipato la fine dei nostri lavori. Siamo qua, ormai un mese e mezzo, a discutere della modifica della Costituzione già sapendo che non andrà da nessuna parte. Allora, bisognerebbe fare una sorta di mozione d'ordine. A parte il fatto che bisognerebbe sapere chi ha detto al senatore Procacci come va a finire questa faccenda: sarebbe importante acquisirlo agli atti perché in effetti, ad oggi, 315 - quanti siamo - senatori possono decidere, assumendosi le proprie responsabilità di andare anche contro il fato (non voglio chiamare in causa altri tipi di Olimpo perché sono sufficientemente ben rappresentati e altrettanto forti all'interno di queste Aule). Mi sfugge però la razionalità di questo emendamento.

Se dovessi partire dalla conclusione dell'intervento del senatore Divina, mi muovo nella direzione auspicata del Senato federale se posso votare il mio vicino di casa perché lo è stato per un tot numero di anni, ma che non conosco, né potrò scegliere all'interno di una lista fissa, se rimane questo sistema elettorale; se invece un domani dovesse cambiare il sistema elettorale, indipendentemente dalle qualità umane, scientifiche, etiche, morali, religiose e politiche dell'individuo, esclusivamente per il fatto che è mio vicino di casa va meglio di quello che mi viene suggerito provenire dall'altra parte del Paese.

Non starò a fare la lunga lista di esempi, compresi quelli del partito del senatore Divina, di persone paracadutate in collegi sicuri, perché non sarebbe utile. Faccio un altro tipo di esempio: Hillary Clinton, tanto per parlare di un Senato realmente federale e di una persona talmente nota da non essere mai stata residente, se non una settimana prima delle elezioni, nello Stato di New York, che poi è andata a rappresentare al Senato federale degli Stati Uniti d'America. E lo ha fatto talmente bene da essere poi ritenuta all'altezza di ricoprire la carica di Segretario di Stato, rappresentando nel mondo la più grossa potenza mondiale, non essendo stata residente di Chappaqua - così si chiama il paese dove ha comprato casa insieme a Bill Clinton - per neanche una settimana. E siccome, "ciapa qua, ciapa là", stiamo andando avanti un po', come ha detto poco fa la senatrice Poli Bortone, con una serie di dichiarazioni che sarebbero state meglio in un consesso politico di tipo diverso, e non legislativo, io questo non lo "ciapo qua», e voterò contro, invitando a fare altrettanto tutti coloro i quali credono sicuramente nel Senato federale, ma non in quello che è stato votato poco fa, e ancor di più credono nella possibilità di far tornare ai cittadini italiani il diritto garantito dalla Costituzione di scegliere direttamente i loro rappresentanti alla Camera e al Senato. Questo, facendo economia di alcuni ragionamenti un po' strani, come quelli del senatore Giovanardi, che insiste dicendo che se si ripete la stessa cosa tante volta poi quella diventa verità. Ecco, la sua è una nota autobiografica, la capisco perfettamente, ma qui noi stiamo cercando di affrontare la Carta fondamentale della nostra Repubblica italiana.

Dichiaro il voto contrario e chiedo, anche se siamo alla fine della seduta, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per chiudere in bellezza la serata. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.550 (testo 2), presentato dai senatori Calderoli e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 20,27).

 

 

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.200

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. em. 4.0.300

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-bis. - La legge dispone che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata nè annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia, di criminalità organizzata o di terrorismo"».

2.0.201

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione, non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali, nonchè all'Assemblea regionale».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

2.0.202

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.48-bis. - Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

2.0.203

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis. - Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

2.0.204

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche allo statuto speciale per la Sardegna)

1. Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18-bis. - Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

2.0.205

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)

1. Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e seconda le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

2.0.206

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche allo statuto speciale della regionale Friulii-Venezia-Giulia)

1. Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

"Art. 2-octies. le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi previsti dalla legge dello Stato"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

2.0.207

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno».

EMENDAMENTI

3.200

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.201

PETERLINI, PINZGER

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

3.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione). - 1. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato».

3.550

CALDEROLI, DIVINA

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica dell'articolo 58 della Costituzione). - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni."».

3.3

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 58 della Costituzione) - 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

3.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica all'articolo 58 della Costituzione). - 1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo".

3.203

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

3.204

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo comma le parole da: "a suffragio" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "su base proporzionale, dai Consigli regionali al proprio interno e dai Consigli delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

3.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età"».

3.206

MOLINARI

Respinto

Sostituire la lettera b) del comma 1, con la seguente:

«b) il secondo comma è abrogato».

3.207

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

3.208

PARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive per reati non colposi"».

3.209

BELISARIO

Respinto. Votato per parti separate.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il ventesimo anno di età. La legge stabilisce la ineleggibilità di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva"».

3.210

POLI BORTONE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a senatori» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite di due legislature,».

3.211

FLERES

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «a senatori» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite di tre legislature,».

3.212

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la seguente: «ventunesimo».

3.213

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 3.212

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la seguente: «ventunesimo».

3.550 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA

Respinto

All'articolo 3, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.».

3.214

MALAN

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e risiedono da almeno un anno, o sono nati o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano"».

3.215

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La legge garantisce la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere"».

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

769a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

mercoledì 18 luglio 2012

 

 

Presidenza del vice presidente CHITI,

indi della vice presidente MAURO

 

 


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Ricordo che l'emendamento 3.214 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.215. (Brusìo).

Colleghi, data la materia che stiamo trattando, vi avverto subito che, se continuerà questo brusìo, sospenderò la seduta, e non sto scherzando. Si discute infatti, in un clima caratterizzato anche da divisioni profonde, della riforma della Parte II della Costituzione.

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato è diretto ad introdurre il principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze e affronta le esigenze... (Brusìo).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Carlino. Cominciamo subito così: colleghi, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,50).

Riprendiamo i nostri lavori.

Senatrice Carlino, ha facoltà di iniziare nuovamente il suo intervento.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, l'emendamento è diretto ad introdurre il principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vale la stessa regola di prima: mi rifiuto di presiedere un'Aula che discute delle riforme costituzionali nella confusione e nel disinteresse. Questo è un tema rilevante, se si vuole affrontarlo. Vi prego quindi, poiché non voglio che vi siano altre impressioni - che non devono esservi quando presiedo - di far sì che l'Aula lavori in un clima di serietà e di dignità e di non mettere in difficoltà la Presidenza.

CARLINO (IdV). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, l'emendamento tende ad introdurre la garanzia della rappresentanza delle minoranze e di una equilibrata rappresentanza di genere. Sul problema della sottorappresentanza delle donne nei luoghi decisionali della politica, in quest'Aula sono intervenuta più volte, e credo che il tema richieda un intervento urgente anche di carattere costituzionale.

Nonostante il 52 per cento dell'elettorato sia composta da donne, nonostante siano passati nove anni da quando l'articolo 51 della Costituzione è stato modificato con l'introduzione del principio di pari opportunità tra donne e uomini nelle cariche elettive, poche donne sono presenti nelle istituzioni, e la questione non è squisitamente quantitativa, ma riguarda la possibilità che una parte consistente della società possa prendere parte ai processi decisionali e così contribuire alla realizzazione di politiche in favore di tutti.

Il Consiglio d'Europa già dal marzo 2003 ha sottolineato che una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nei processi decisionali è un'esigenza di mera giustizia e che la parità dei sessi è elemento costitutivo non negoziabile della democrazia. Il Rapporto ombra sui diritti delle donne in Italia che è stato elaborato l'anno scorso da una serie di associazioni in occasione dei trent'anni dall'entrata in vigore della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sottolineato una grave carenza di democrazia in Italia proprio a causa della sottorappresentanza delle donne nei luoghi decisionali. Infatti, il CEDAW sollecitava il Governo italiano ad adottare ulteriori misure per accrescere il numero delle donne nelle cariche pubbliche e politiche.

È intervenuto su questo tema più volte il presidente Napolitano, sottolineando che siamo davanti ad un problema culturale e che è necessario incidere essenzialmente sulla cultura diffusa, sulla concezione del ruolo della donna, sugli squilibri persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi. Quindi è importante sostenere e approvare l'emendamento 3.125, che mira a risolvere questa disuguaglianza, a realizzare la piena parità e che vuole rispondere anche alle esigenze del Movimento delle donne, che chiede di contare di più non tanto per la propria affermazione, ma per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese, e soprattutto per adeguarci ai livelli di partecipazione politica delle donne di altri Paesi europei.

L'Italia è in forte ritardo in questo campo: ci poniamo soltanto al dodicesimo posto su 13 Paesi membri del Consiglio d'Europa, proprio per la partecipazione delle donne alla vita politica. Pertanto, invito i colleghi a sostenere questo emendamento, e ne chiedo la votazione elettronica. (Applausi dal Gruppo IdV).

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, su questo emendamento avevamo anche un po' discusso in Commissione, anche per quanto riguarda la sua collocazione, ma ritengo che valga la pena, laddove modifichiamo anche le caratteristiche, con questo ragionamento sull'età, far presente che, in questo contesto di innovazione e nel tentativo anche di portare una nuova classe dirigente ad occuparsi delle questioni nazionali e del Paese, sicuramente l'attenzione nei confronti della rappresentanza femminile è più che pertinente. Come la senatrice Carlino e come molte delle colleghe presenti, penso che il rinnovamento passi anche attraverso un aumento della rappresentanza.

Sicuramente l'articolo 51 dovrebbe offrire una tutela da questo punto di vista, ma la senatrice intervenuta prima ci ricordava la sua difficile applicazione; forse questo passaggio dal concetto di "promuove" al concetto di "garantisce" (poi si discuterà in sede di legge su quali siano i meccanismi costituzionali per arrivare a questa garanzia) rappresenta un rafforzativo che vale la pena di cogliere.

Inviterei, però, la senatrice Carlino ad espungere la questione delle minoranze perché, mentre rispetto a un rafforzamento della rappresentanza femminile il contesto è quello dell'allargamento dell'elettorato, costituendo quindi un tentativo di favorire il rinnovamento, la questione della garanzia delle minoranze deve essere collocata più direttamente laddove si parli di legge elettorale. Sono due punti di vista un po' diversi. A parte che l'accostamento tra la rappresentanza femminile e quella delle minoranze mi urta un po', direi che la questione delle minoranze in questo caso è anche fuori contesto.

Se la collega è d'accordo ad accogliere questa modifica, penso che io e molte altre colleghe potremo votare a favore. Naturalmente spero anche nel voto di tutta l'Assemblea. Mi rivolgo alle colleghe del PdL e del centro destra, ma è ovvio che mi rivolgo a tutto il Senato, per cogliere questa occasione di segnalare una volontà, sapendo che sarà poi sui meccanismi delle leggi che andremo a un confronto più serrato. (Applausi dal Gruppo PD).

BIANCONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (PdL). Signor Presidente, desidererei ringraziare la senatrice Carlino per aver posto all'attenzione di quest'Aula, in un momento così particolare e nell'ambito di una discussione così complessa sulla modifica della nostra Costituzione, il tema della rappresentanza di genere. La devo ringraziare perché in quest'Aula ci siamo trovati spesso e volentieri a fare questi ragionamenti. Abbiamo insieme votato anche la modifica dell'articolo 51, ma, in occasione di una modifica così sostanziale della nostra Carta costituzionale, credo sia arrivato il momento di cristallizzare questo principio: un principio di civiltà, un principio di riconoscimento di quello che accade nella nostra società civile.

Probabilmente parlo a nome personale e certamente non a nome del mio Gruppo; probabilmente sto parlando avendo con me il sentimento di molte colleghe, e spero anche di molti colleghi. Credo comunque che non possiamo permetterci di perdere questa occasione, veramente molto importante.

Molte riforme degli ordinamenti delle Regioni hanno garantito alle donne una rappresentanza oggettiva all'interno dei consessi regionali. Credo che questo passaggio nazionale sia di assoluta importanza.

Anch'io, però, chiedo alla senatrice Carlino di non amplificare altri concetti con quel termine di minoranza, che non garantirebbe a noi la libertà di poter sancire questo principio. Chiedo, pertanto, ai colleghi, in modo particolare a quelli del mio Gruppo, di non rimanere sordi di fronte a questa grande opportunità, in un momento nel quale stiamo veramente assistendo a modifiche sostanziali nelle rappresentanze, nella compartecipazione, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, delle donne.

Pertanto, chiedo a tutta l'Aula - ma, in modo particolare, al mio Gruppo - di sostenere questo emendamento, chiedendo però alla collega Carlino di spostare altrove la parte relativa al riconoscimento di tutte le minoranze.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, colleghi, nel lungo lavoro in Commissione abbiamo stabilito di limitare il nostro compito ad alcuni articoli della Costituzione, affinché questo provvedimento diventasse una riforma su alcuni temi fondamentali e non si allargasse ad altri concetti.

Quando si è discusso della norma costituzionale sulla parità di genere, si è deciso di escluderla - ossia di non votare su di essa in senso favorevole - sulla base di questo principio e del fatto che la materia della parità di genere è meglio regolamentabile con leggi ordinarie, senza andare a costituzionalizzare il contesto. Peraltro, noi tutti ricordiamo la sentenza della Corte costituzionale che si è pronunciata in materia di quote rosa e ha detto che era una limitazione non costituzionale.

Quindi, nel pieno rispetto delle ragioni e delle posizioni che sono state esposte dalle senatrici che hanno parlato e da coloro che hanno studiato questo problema, preannuncio il voto contrario del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Astore).

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Intervengo per chiedere un chiarimento ai presentatori dell'emendamento. Credo che ciò sia importante, perché altrimenti, con un voto favorevole, creeremmo una discriminazione tra Camera dei deputati e Senato.

La disposizione si inserisce nell'ambito della normativa relativa alla composizione del Senato; analoga norma, nemmeno parente alla lontana di questa, è presente nella disciplina relativa alla composizione della Camera dei deputati. Quindi, per una battaglia sulla quale, certo, si può intervenire con argomenti a favore o contro, avremmo comunque un risultato che renderebbe questa riforma veramente indigeribile, più di quanto qualcuno abbia rappresentato possa diventare se certi emendamenti venissero approvati.

Tra l'altro, se questa norma venisse approvata, creeremmo un paradosso, perché la stessa Corte costituzionale ha sempre affermato che, mentre le pari opportunità vanno garantite, il risultato garantito non è previsto dalla Costituzione. Questa è una norma costituzionale e, quindi, potrebbe derogare a questo principio; tuttavia, avremmo un problema di compatibilità con il principio di uguaglianza e una limitazione delle opportunità di accesso alle cariche politiche che devono esservi per tutti coloro che partecipano alle competizioni elettorali di qualsiasi livello.

Chiedo ai presentatori se hanno riflettuto su questo punto. Condivido pienamente la scelta del mio Gruppo, ma - ripeto - vorrei un chiarimento su questo dato. Vorrei inoltre sapere se rimane il concetto di rappresentanza delle minoranze, perché altrimenti, se così fosse, dovremmo garantire, ancorché limitatamente al Senato, la presenza di tutti, alla luce del fatto che minoranza è - paradossalmente - anche un gruppo formato da poche persone.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, mi associo anch'io alla richiesta, rivolta alla senatrice Carlino, di una riformulazione dell'emendamento 3.215, che mi permetto di proporre in questi termini: «La legge garantisce la parità di genere nella rappresentanza elettiva». E ciò, non perché questa formulazione possa esaudire l'obiezione appena formulata dal senatore Pastore, sulla quale tornerò, ma perché equiparare il tema della rappresentanza di genere ad una questione circoscrivibile al tema della tutela delle minoranze è francamente inaccettabile, se non altro per ragioni demografiche.

Detto questo, vorrei rivolgermi ai colleghi Boscetto e Pastore. Apprezzo molto il riferimento del senatore Boscetto alle determinazioni adottate dalla Commissione, con una larghissima maggioranza, circa gli ambiti del lavoro di riforma costituzionale ai quali ci si doveva limitare. Francamente però non posso non constatare la fatale ironia delle parole pronunciate dal senatore Boscetto nel momento in cui un testo costituzionale, frutto di un larghissimo accordo che avrebbe potuto avere oltre due terzi della maggioranza in quest'Aula e in quella della Camera, ha visto questo limite più che travalicato con la presentazione dell'emendamento sul semipresidenzialismo che ha inferto alla riforma un colpo mortale dal quale temo che la stessa non si riprenderà mai più; non certamente in questa legislatura. Quindi, lasciamo perdere i limiti che ci siamo dati in Commissione, perché francamente non mi pare un argomento utilizzabile.

Il secondo argomento è che questa partita può essere regolamentata con legge ordinaria. Questa è stata la determinazione cui si è giunti nel momento in cui si è modificato l'articolo 51 della Costituzione. I colleghi ricorderanno che con quella modifica si è fatto riferimento al ruolo di promozione della Repubblica affinché, con appositi provvedimenti, si realizzasse la pari opportunità per donne e uomini.

Come i colleghi ricordano, questa modifica costituzionale è del 2003. Sono trascorsi quasi 10 anni da allora e a me pare che questa strada non soltanto vada percorsa fino in fondo - chiederò anzi alla Conferenza dei Capigruppo di iscrivere subito all'ordine del giorno dell'Aula il provvedimento, proveniente dalla Camera, sulla doppia preferenza per le elezioni nelle Regioni e negli enti locali - ma la stessa composizione di quest'Aula dimostri come quest'opera di promozione affidata alle leggi ordinarie non sia in grado di garantire il principio della parità di genere nella rappresentanza, un valore che l'Italia interpreta molto peggio di centinaia di altri Paesi nel mondo.

Detto questo, sono dell'opinione che occorra votare l'emendamento secondo il quale la Repubblica garantisce la pari rappresentanza di genere. Il mio Gruppo pertanto voterà a favore di questo emendamento.

Vorrei ancora aggiungere che se un paradosso c'è è casomai quello di avere una norma di questo genere solo al Senato, per cui si tratta semmai, in questa prima lettura del testo, che certamente ben altre ne subirà, in questa legislatura e, credo, poi, nell'ambito di una riedizione della riforma costituzionale nella prossima, di cancellare questo, di paradosso. Il paradosso, dunque, opera per difetto e non per eccesso, come sosteneva il senatore Pastore. Peraltro il paradosso, nella ricerca filosofica ed anche in quella strettamente logica, è un ottimo strumento per raggiungere il risultato.

Quindi, il mio Gruppo voterà decisamente a favore di questo emendamento non appena la senatrice Carlino deciderà di riformularlo espungendo la questione riguardante le minoranze, che può trovare migliore collocazione in altra parte del testo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, noi stiamo affrontando in quest'Aula uno dei passaggi più delicati ed importanti di questa legislatura. La forte volontà di offrire ai cittadini italiani un assetto diverso e una riforma profonda del nostro ordinamento e, soprattutto, di quell'architettura istituzionale che vogliamo sempre più vicina e rispondente ai cittadini, è oggi l'occasione per una seppur breve - ma io ritengo incisiva - riflessione, soprattutto alla luce dell'intervento appena svolto dalla capogruppo del PD in quest'Aula, Anna Finocchiaro, su un tema che attraversa le vere e profonde motivazioni che stanno alla base di una scelta forte, sostenuta in primis dal Presidente della Repubblica e che attraversa la politica nel suo insieme. Mi riferisco alla formulazione e alle proposte che in quest'Aula, così come nei luoghi decisionali della politica, oggi animano il dibattito sulle riforme istituzionali, per poter fare il punto riguardo ad una rappresentanza che - ne prendiamo atto - rivela una non più totale rispondenza al sentimento e alla volontà dei cittadini italiani.

Ha fatto bene prima la senatrice Finocchiaro a ricordare che sono passati quasi dieci anni da quella modifica dell'articolo 51 della Costituzione che ha consolidato e riaffermato un principio che era già scritto in una Carta non sempre rispondente alla realtà, quella Carta costituzionale nominale che non sempre siamo riusciti a tradurre ancora oggi in atti e fatti certi. E a lei voglio ricordare che ci sono voluti vent'anni per trasformare il reato di violenza sessuale da reato di serie B a reato di serie A, cioè rivolto contro una persona e non contro la morale. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Incostante). Il cammino di queste conquiste ha sempre avuto una storia difficile e tormentata.

Ma oggi difficile e tormentata è la nostra storia, è la storia di questa politica, che viene chiamata a superare una prova che io mi auguro sia in grado di cogliere in tutta la sua portata. Vede, signor Presidente, i forti cambiamenti che sono in atto nella società, certo in primis dal punto di vista economico, ma forse ancor di più (e non ce ne siamo resi conto abbastanza) dal punto di vista culturale e sociale, rischiano di travolgere totalmente questa nostra vecchia idea della rappresentanza e di liquidarla definitivamente. Io penso che una classe politica attenta innanzitutto al proprio ruolo non possa che interrogarsi continuamente su quanto essa sia davvero adeguata ad interpretare i cambiamenti in atto nella società e a corrispondervi. A me pare evidente e sotto gli occhi di tutti che nelle Aule parlamentari quei cambiamenti qualcuno si ostina a non volerli registrare.

Allora, mi auguro che non debbano passare altri dieci anni prima che si prenda atto che nel Paese, nella realtà e nella società c'è un grande lavoro svolto dalle donne che deve poter avere la sua compiuta rappresentanza. Noi sappiamo, e non spetta a me ricordarlo adesso, che una democrazia, per essere compiuta sul serio, deve saper rappresentare le esigenze vere, profonde, culturali di una società. Diversamente, quella non sarebbe una rappresentanza, ma l'arroccamento di una vecchia politica che non riesce a cogliere i cambiamenti che sono già avvenuti fuori da quest'Aula e che qui si ostina a non ascoltare.

Allora, in dissenso dal mio Gruppo, annuncio il mio voto favorevole su questo testo, che fissa un principio e che aiuta la politica a sapersi rigenerare, a sapersi migliorare e a sapersi riqualificare. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e delle senatrici Bianconi e Alberti Casellati).

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, spenderò pochissime parole per associarmi alla richiesta formulata della senatrice Bianconi, e sostenuta anche dalla presidente Finocchiaro, di chiedere la modifica di questo emendamento relativamente alle parole «la rappresentanza delle minoranze», perché riteniamo che in esse sia insita una deminutio e vi sia una sorta di ingiustizia, quando invece noi, con questo emendamento, vogliamo determinare giustizia e parità. (Brusìo).

PRESIDENTE. Non voglio dare l'impressione di non voler fare la discussione, ma se si continua così sospendo la seduta e chiedo al presidente Schifani di sostituirmi, perché io non sono disposto a presiedere un'Aula che discute di una riforma costituzionale in questo caos, che dovrebbe far vergognare tutti. (Applausi).

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiudo ribadendo la richiesta alla senatrice Carlino di espungere questa parte dell'emendamento, perché non prevede correttamente il principio che, credo, lei insieme ad altri colleghi volevano esprimere. Se è disponibile a fare questo, aggiungiamo le firme, come donne del Gruppo del Terzo Polo.

Credo sia una scelta che l'Aula può fare con serenità e coraggio, e mi auguro anche che ci sia un ravvedimento di quei colleghi - penso al senatore Pastore a nome del Gruppo del Popolo della Libertà - perché con questa modifica daremmo un positivo messaggio unitario al Paese su questa riforma costituzionale. Non stravolge, ma aggiunge e determina risorse.

Voglio concludere citando le parole di Madeleine Delbrêl che diceva di non guardare mai indietro e incoraggiava, in situazioni di difficoltà, a cercare di guardare avanti, perché questo dà speranza non solo a te, ma a tutto il popolo. Anche noi speriamo di fare questo. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, per quanto riguarda le minoranze linguistiche esprimeremo un voto favorevole, e lo avremmo fatto sia per le minoranze che per la parità del sesso. Abbiamo però delle perplessità - è questo il motivo per cui abbiamo preso la parola, nonostante il nostro voto favorevole - anche per le dichiarazioni del collega Pastore, che prima ha rilevato che rimarrà una disparità tra le due Camere.

Noi stiamo riformando la Costituzione e mi pare giusto che ambedue le Camere siano trattate in maniera uguale da subito, senza rimandare, come si è detto in questa Aula, a una seconda fase emendativa del testo costituzionale. Un'altra perplessità riguarda l'articolo 51 della Costituzione che già prevede che la legge promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. C'è già la possibilità per la legge di promuovere in ogni senso la presenza di tutti e due i generi nelle nostre Aule. Mi sembra pertanto pleonastico, ammesso e non concesso che sia un rafforzamento di questo principio, come qualcuno mi ricorda. Nonostante questa perplessità voteremo a favore.

Per quanto riguarda le minoranze, per come è scritto, capisco la motivazione di un voto contrario. Avremmo gradito il termine non tanto per le minoranze politiche in genere, ma per le minoranze linguistiche, però devo ammettere che, per come è scritto, nella prossima legge elettorale, anche se maggioritaria e orientata verso un bipolarismo, se non un bipartitismo come qualcuno vuole, si dovrebbe prevedere, se si accetta questo emendamento, che almeno un rappresentante per tutti i partitini sia presente. Questo lo trovo esagerato. Caso mai si sarebbe dovuto parlare di "minoranze linguistiche", ma c'è già l'articolo 6 che le tutela. Pertanto non avremmo particolare rammarico se la collega Carlino decidesse di sopprimere questo riferimento.

Ecco, con questa obiezione e queste precisazioni, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 3.215.

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, vorrei provare a fare una piccola operazione verità.

Nel 1994 la legge prevedeva l'alternanza uomo-donna uomo-donna nella parte proporzionale. La Corte costituzionale l'ha dichiarata illegittima, spiegando che era in completo contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Ha invitato, inoltre, a promuovere leggi che consentano di far approdare alla politica il maggior numero possibile di donne - promuovendo quindi una politica di pari opportunità - per permettere alle stesse, partecipando alla vita politica, di assurgere ai massimi livelli del Parlamento e del Governo. Tanto è vero che l'articolo 51 della Costituzione - mi spiace non sia presente il collega Pisanu - approdò in Consiglio dei ministri sulla base di un testo che prevedeva una quota riservata alle donne nei vari incarichi parlamentari.

Venne poi modificato perché l'attuale articolo 51, avvallato dal Parlamento, parla di politiche di accesso e non di garanzie di risultato. Non si dice, come invece è scritto qua, che se una Regione vuole mandare due donne al Senato non può farlo, nel senso che deve eliminare, ad esempio, Maria Ferrari, per mandare Mario Rossi perché la legge impone ai massimi vertici che vi sia una lottizzazione di genere. Ciò è assolutamente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Ed ho ricordato ieri che né negli Stati Uniti, né in Francia, né in Inghilterra - dove si fa politica e democrazia sul serio - si è mai visto che per il Parlamento e per il Senato vi sia una sorta di lottizzazione per cui gli elettori sono obbligati a votare un uomo o una donna in termini numerici.

Se poi vogliamo spingerci ancora oltre, dal momento che è stato annunciato il "voto di coppia" in tutti i Comuni italiani, bisogna rendersi conto che di questo passo finiamo per screditare la politica. Obbligare, nella seconda preferenza per i Comuni, a votare una donna e un uomo pena l'annullamento della preferenza, vuol dire che non il candidato non può più essere eletto con i suoi trecento voti perché un uomo e una donna che ne hanno duecento possono sommare i loro voti, creando alleanze elettorali in ogni Comune, e verrà meno il candidato o la candidata da eleggere. Chi ha la fortuna di trovare un partner con cui accoppiarsi raddoppierà i suoi voti, chi non ha questa fortuna rimarrà a casa.

Queste sarebbero le grandi riforme che noi proponiamo come rinnovamento della politica. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Perduca e Poretti. Commenti della senatrice Incostante). Vi rendete conto di cosa stiamo facendo? Un conto è dire che bisogna fare di tutto perché le donne abbiano percentualmente una maggiore partecipazione alla vita politica, altro è dire che per legge e per Costituzione è fatto divieto di presentare liste di donne o liste di uomini. Ad esempio, io non potrò più presentare liste o comporre Giunte femminili. (Commenti della senatrice Incostante). Mi sarà precluso dalla Costituzione. E perché in un Paese civile e democratico dove vige l'articolo 3 della Costituzione ci deve essere una discriminazione che in base al sesso cancella il principio di parità? (Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora). E questo, non solo per consentire gli accessi. Infatti - attenzione - si fa un passo in più: coloro che sono già consiglieri regionali, in base alla modifica della Costituzione, avrebbero anche il diritto di far parte del Senato, non sulla base delle loro capacità, ma sulla base del fatto che sono uomini o donne. Quando si farà la lottizzazione tra le Regioni e ci si accorgerà che si è arrivati già ad una quota massima di uomini, con riferimento alle leggi che verranno varate sulla base della Costituzione: il resto dovrà essere riservato obbligatoriamente alle donne, o viceversa.

Così facendo ci inoltriamo in un ginepraio totalmente incostituzionale, illogico, che disprezza anche il diritto dei cittadini di votare gli eletti sulla base delle loro capacità, professionalità e non in base a una lottizzazione di genere, come questo provvedimento propone. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

NANIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (PdL). Signor Presidente, quando è stata approvata la modifica all'articolo 51 della Costituzione, questo dibattito è stato affrontato in maniera molto approfondita. Se mi è concesso farlo, inviterei la senatrice Carlino a ritirare l'emendamento 3.215, perché affronta un problema che esiste ma, a mio avviso, lo fa in maniera errata. Per questo preannuncio il mio voto di astensione sull'emendamento in esame.

Il problema esiste perché, generalmente, coloro che sostengono che non bisogna in nessun modo agevolare la presenza delle donne in politica lo fanno sostenendo la famosa tesi dei panda. Secondo costoro in politica devono essere presenti le persone in gamba: non dobbiamo considerare le donne una specie in via di estinzione, mentre, se garantiamo loro la partecipazione e le quote, ciò significherebbe volerle proteggere. Tale tesi mi sembra completamente fuori luogo, anche perché, mentre i panda sono una specie in via di estinzione, le donne non lo sono: sono bensì un genere in espansione nella società civile, nel volontariato, nelle professioni, nella scuola, nella sanità, nella magistratura. Come mai le donne sono presenti in tutti i settori, a volte in misura superiore rispetto agli uomini, e in politica no? Forse la politica non è il campo dell'onestà, della competenza e dell'attenzione alla cura verso le nuove generazioni? La questione, dunque, esiste ed è seria.

Personalmente mi sono interessato al problema anche perché, statisticamente, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America le donne votano a destra (e infatti sia Blair che Clinton, per catturare il voto femminile, hanno previsto un fortissimo investimento), anche perché la destra ha sempre investito molto nel volontariato, specie negli Stati Uniti d'America dove le donne sono definite punti luminosi del sistema, mentre la sinistra si è generalmente basata sullo Stato sociale, facendo un investimento, diciamo, strutturale. Se così stanno le cose, il problema è garantire il risultato, come diceva il senatore Giovanardi, o garantire la competizione, e quindi la pari opportunità nella competizione e della competizione? (Applausi del senatore Astore).

Invito quindi la senatrice Carlino a ritirare l'emendamento, al di là del tema delle minoranze che, com'è ovvio, potrebbe estendersi, per esempio, agli anziani, ai giovani, ai cinesi. Il discorso sulle minoranze non riguarda la partecipazione di genere, investendo sia il genere maschile che femminile; infatti, quand'anche dovessimo parlare di minoranze all'interno dei generi, il discorso diventerebbe molto ampio e riguarderebbe tante altre situazioni. La questione, quindi, è mal posta sotto questo profilo. Ma anche dal punto di vista della parità del risultato presuppone un vizio dal quale la democrazia italiana deve liberarsi, quello cioè di una legge elettorale di nominati. Infatti presupporre la parità di risultato, cioè la parità di genere, significa che c'è una legge elettorale di nominati, e in questo caso non si capirebbe perché - e qui l'emendamento avrebbe senso - dovrebbero essere presenti solo gli uomini piuttosto che le donne, o viceversa. L'articolo 51, da questo punto di vista, è ben formulato perché presuppone la pari opportunità e richiama l'impegno della Repubblica.

Chi avesse voglia di leggere l'intera Costituzione italiana - cosa che, detta da me che vengo dal Movimento Sociale Italiano, può incuriosire - scoprirebbe che la nostra Costituzione non prevede imposizioni. Non c'è un articolo che dica: la Repubblica impone o costringe; si dice invece: la Repubblica favorisce, la Repubblica promuove, la Repubblica si impegna. L'articolo 51, quindi, è ben formulato perché presuppone che la Repubblica promuova le pari opportunità. La questione quindi riguarda la legge elettorale. Lo diceva bene anche il senatore Giovanardi, le cui ragioni voglio richiamare, anche se la penso diversamente: se la Repubblica promuove una simile misura in via provvisoria, non bisogna scandalizzarsi se tra le preferenze si introduce quella di genere, perché si tratterebbe di un'attività promozionale che, come tale, sarebbe provvisoria, anche se potrebbe durare a lungo nel tempo, e si incastonerebbe perfettamente nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione che impegna la Repubblica ad intervenire in chiave dinamica in proposito.

Concludo sottolineando quindi che l'emendamento 3.215, pur affrontando una tematica di grande rilievo e di grande pregio, è mal posto - per questo inviterei al ritiro - perché le donne non sono un problema, ma una risorsa. Garantire loro la parità nella competizione è un conto; nel caso in cui si arrivasse ad una legge elettorale che in qualche modo le aiuti in questa fase dinamica ad essere più presenti nella politica (non essendo una specie in estinzione, ma in espansione), sarei d'accordo; altro conto è inserire la parità del risultato, che è quanto di più osceno si possa immaginare. Ciò, infatti, appartiene ad una concezione vetera dell'uguaglianza, che non considera il merito, il talento, l'impegno, il coraggio e tutte quelle qualità che sono anche femminili e che le donne possono mettere in campo battendo gli altri competitori. (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, annuncio che non parteciperò al voto perché ritengo che l'emendamento 3.215 non sia produttivo di effetti positivi per le donne.

Credo che gli articoli 2 e 3 della Costituzione rappresentino il connotato essenziale del nostro Stato, della nostra Repubblica. Nella mia vita ho svolto molte azioni positive. L'articolo 3, secondo comma, della Costituzione non contiene una norma programmatica, ma impone azioni positive in ciascun soggetto politico, in ciascun funzionario pubblico, perché quei principi si realizzino.

L'articolo 51 della Costituzione ha riproposto quei principi: quando i valori forti - come quelli contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione - vengono riproposti più volte, si annacqua il significato di quegli stessi principi. Per questo motivo mi astengo dal voto. Infatti, ripetere ancora oggi ciò che già nell'ambito della modifica dell'articolo 51 è stato messo - e che non era stato considerato necessario perché l'articolo 3, capoverso, già imponeva azioni positive - significa dubitare e renderlo un diritto di serie B rispetto al secondo comma dell'articolo 3.

Ripeto che proprio per tale ragione non parteciperò al voto. Credo nella vera parità tra gli uomini e le donne. La donna va difesa con azioni positive che riguardano tutti i soggetti pubblici e non con le leggi. In una Costituzione forte non si può ripetere per tre volte lo stesso concetto perché, se si ripete tre volte, vuol dire che non si crede in quel concetto. (Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la senatrice Poretti ed io stiamo facendo lo sciopero della fame da ieri sera per denunciare la mala amministrazione della giustizia e, come decine di migliaia di persone, soprattutto negli istituti penitenziari, avevamo scelto il silenzio per affrontare i prossimi quattro giorni. (Commenti dal Gruppo Pdl). Quando però si parla della Costituzione e si ascoltano alcuni ragionamenti, con rispetto parlando, è difficile mantenere il silenzio. Quindi, ci troviamo costretti ad intervenire, non sempre, ma sicuramente su alcune questioni fondamentali.

È stato già fatto notare che alla Camera dei deputati tale problema non è stato sollevato con altrettanta decisione e forza. I presentatori dell'emendamento intendono affrontare una questione di pari rappresentanza, e pari rappresentanza vorrebbe dire che in entrambe le Camere essa va «garantita per legge».

Vi è però un problema aggiuntivo, che avevamo cercato di sollevare durante il dibattito sul finanziamento pubblico dei partiti, ossia che la scienza ed anche la sociologia ci dicono che non è così semplice definire l'identità di genere e che magari i generi - a questo punto - possono non essere più due, ma eventualmente anche tre. (Brusìo). Allora, dal momento che state facendo un discorso presuntamente modernista, secondo il quale volete veder rappresentati all'interno delle Aule parlamentari due generi, al 50 e 50, cerco di ricordarvi che siamo nel 2012 e che al di fuori di queste Aule sono in corso dibattiti che riguardano non soltanto l'identità di genere e l'orientamento sessuale - che qui non ci interessano - ma anche i diritti da garantire a queste persone, in quanto individui portatori di diritti.

Cosa implicherebbe tale riformulazione, che andrebbe sicuramente a migliorare il testo originario dell'emendamento? Peraltro non ho ancora capito come si possa garantire tale pari rappresentanza di genere all'interno delle Camere: la persona che viene nominata o eletta deve sottoscrivere una dichiarazione di appartenenza ad un determinato genere, con il divieto di cambiarlo una volta eletto? (Applausi dal Gruppo PdL). Scusate, ma quest'argomento, più di tutti gli altri che sono stati utilizzati, è quello per cui - pur essendo i radicali da sempre molto attenti all'accesso di chiunque, indipendentemente da genere, religione e razza, a qualsiasi ufficio pubblico - la senatrice Poretti ed io ci asterremo, non nel senso che non parteciperemo alla votazione, bensì pigiando il bottone bianco, qualora si dovesse arrivare al voto elettronico. (Applausi dei senatori Poretti e Valentino).

FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, mi pare evidente che, quando si affrontano temi che attengono alla parità fra uomini e donne in politica e nelle istituzioni, vi sia una sollevazione da parte di un'ala di quest'Aula.

Non vorrei dar vita ad una discussione che veda uomini contro donne o viceversa, perché credo che questo Paese sia maturo per affrontare il problema della democrazia paritaria, che vuol dire eguali opportunità fra uomini e donne in tutto. Vorrei invece riprendere il quesito formulato dal senatore Nania: perché le donne sono attive e molto presenti in tanti settori della società, del lavoro e delle attività più varie, mentre in politica sono così poche? È una bella domanda. La risposta è che la politica costituisce il luogo del potere per eccellenza, il luogo dove si scrivono le regole, anche quelle che escludono o includono: e mi pare che in quest'Aula stamattina molti siano per escludere le donne dalla politica, cioè dal luogo del potere di fare le regole.

Bisognerebbe poi analizzare attentamente il linguaggio usato stamattina da molti colleghi uomini, da specificare. Qualcuno ha detto che le donne non sono dei panda: questa storia è vecchissima, proprio perché le donne vogliono le opportunità per manifestare le capacità e il talento di cui dispongono e metterli a disposizione dell'intera comunità.

Qualcun altro ha detto che si discrediterebbe la politica se si assumessero una regola o un sistema elettorale che preveda la doppia preferenza. E perché? Non esistevano le doppie preferenze prima? Si propone soltanto che chi ne voglia esprimere due debba assegnare la seconda ad un candidato di genere diverso da quello cui ha dato la prima. So che il senatore Giovanardi vorrebbe liste monosex, composte da soli uomini, perché è chiaro che qui c'è un patto fra uomini per escludere le donne. Colleghi maschi, cercate di... (Brusìo. Richiami del Presidente. Applausi della senatrice Donaggio). Ve lo ripeto: alcuni di voi vogliono liste monosex, perché hanno fatto un patto politico fra di loro - questa è la verità! - per escludere le donne, anche quelle in gamba, che sono molto più brave di voi in politica e nelle istituzioni. (Applausi delle senatrici Donaggio e Negri. Commenti dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente).

ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, trovo che vi sia un'ipocrisia di fondo in questa discussione, se si considera che, dal Presidente della Repubblica a tutti i più alti rappresentanti delle istituzioni, sentiamo sempre dire che le donne hanno grandi meriti. Anche di recente, dopo l'approvazione della legge - che era stata peraltro contestata - per la partecipazione delle donne nelle società quotate in Borsa, una legge volta a promuovere dunque il ruolo femminile, che non ha nulla a che vedere con i panda ma che premia semplicemente il merito, il Presidente della Repubblica ha detto che, quando ci sono donne nei consigli di amministrazione, i risultati sono migliori.

Ultimamente c'è stata anche un'indagine che stabilisce che il quoziente intellettivo delle donne è superiore a quello degli uomini. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Non mi costringete a sospendere la seduta. Non è ammissibile questo comportamento. La senatrice Alberti Casellati ha il diritto di parlare.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Colleghi, non è una considerazione che ho fatto io: è una ricerca scientifica che stabilisce che le donne hanno un quoziente intellettivo più elevato. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatrice Alberti Casellati, perché lei ha il diritto di poter svolgere il suo intervento.

Colleghi, si intende far parlare la senatrice Alberti Casellati, o si vuole una pausa di riflessione? Prego, senatrice, continui pure.

ALBERTI CASELLATI (PdL). La ringrazio, Presidente. Vedo neuroni circolare liberi nell'Aula!

Questo emendamento non è altro che un corollario dell'articolo 51 della Costituzione: non capisco perché oggi determini tanto sconcerto. Esso promuove semplicemente il ruolo delle donne e degli uomini in maniera paritaria, perché è giusto che vi sia un punto di partenza eguale, ma anche un punto di arrivo.

Se dunque in una società, che è formata da più donne che uomini, non c'è una parità nel potere, nella condivisione delle decisioni, significa che c'è un deficit di democrazia. È proprio questo che noi non vogliamo: vogliamo che sia riconosciuto il merito là dove il merito c'è. (Applausi dal Gruppo IdV e delle senatrici Pinotti e Franco Vittoria).

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signor Presidente, mi permetto di suggerirle fin d'ora di sospendere la seduta, perché penso che il mio intervento procurerà molti clamori. (Commenti dal Gruppo PdL). Badate bene, cari colleghi di Gruppo, che io ho parlato di fronte ad assemblee infuocate e minacciose: non mi lascerò certo intimidire dai vostri mugugni.

Signor Presidente, vorrei annunciare il mio voto in dissenso dal Gruppo, e vorrei spiegarne qui il motivo. Quando amici presenti in quest'Assemblea invocano giustamente i valori della nostra Costituzione e la sua straordinaria modernità avuto riguardo ai principi dalla stessa sanciti, facendo specifico riferimento all'articolo 3, dovrebbero essere coerenti fino in fondo, perché l'uguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla razza, dal sesso o da altri elementi che possano essere fatti oggetto di valutazioni negative non può essere confinata soltanto alla parità di genere. Non è possibile. Questo Parlamento, questa legislatura, quest'Assemblea hanno ignorato le proposte di legge finalizzate a riconoscere diritti a cittadini, a nuclei di persone con figli che non sono tutelati nei loro diritti fondamentali. Ci sono disegni di legge, proposte di legge finalizzate a regolamentare le coppie di fatto, che non sono solo coppie di fatto omosessuali: ci sono centinaia e centinaia di coppie di fatto eterosessuali, con i figli, che non hanno nessuna tutela nei loro diritti fondamentali. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice De Feo).

Ci dobbiamo più volte chiedere perché la Costituzione giustamente tutela la famiglia nella sua composizione naturale e perché queste persone, in una democrazia, nel loro rapporto personale, non possano ottenere da questo Parlamento una tutela, in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 2 della stessa e delle sentenze della Corte costituzionale, che sono state ignorate. Quest'Assemblea non tiene conto della realtà, di quello che si vive fuori da quest'Aula (Applausi delle senatrici Contini e Negri) e, con un atteggiamento disinformato e oscurantista, non riesce ad affrontare i problemi veri della società italiana, che riguardano anche le coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali. Lo dico da cattolico praticante, e non da laicista. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Contini). Questa è la verità.

Ecco perché io, pur non condividendo, signor Presidente, le modalità attraverso le quali quel principio deve essere applicato, in dissenso dal mio Gruppo voterò a favore di questo emendamento. (Applausi dai Gruppi PD e IDV e delle senatrici Alberti Casellati, Bonfrisco, De Feo e Contini).

VALENTINO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (PdL). Signor Presidente, mi limiterò a fare pochissime considerazioni. I temi trattati sono di grande impegno e grande coinvolgimento emotivo: tutti partecipano dando il contributo della loro sensibilità e della loro capacità. Però, c'è un dato di ordine sistematico che vorrei rassegnare all'Assemblea perché tragga le conclusioni più opportune e lo valuti. Noi oggi ci stiamo occupando dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di composizione del Senato. E alla Camera che cosa accadrebbe, se noi modificassimo l'articolo soltanto al Senato? Sarebbe auspicabile che alla Camera si realizzassero analoghe condizioni, ma allo stato così non è.

Dobbiamo tenere conto delle esigenze che siamo chiamati a trattare, e sulle quali siamo chiamati a discutere. Penso pertanto che, ferme restando tutte le considerazioni apprezzabili che sono state fatte finora su temi e valori che ci trovano certamente d'accordo, bisogna anche fare una piccola riflessione sul dato afferente all'articolo del quale stiamo discutendo. È vero che alla Camera c'è una presenza femminile certamente significativa e che quindi si può trovare una formula normativa per poter ricostituire l'equilibrio, ma non basta questa considerazione. Per questa ragione, signor Presidente, sarò costretto mio malgrado a votare contro questo emendamento. (Applausi del senatore Bornacin).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, non voglio insegnare niente a nessuno, ma vorrei ricordare che non siamo in discussione generale, ma in dichiarazione di voto, e quindi sarebbero ammesse le sole dichiarazioni in dissenso e non certo in assenso.

Rispetto al merito, personalmente sono d'accordo sulle pari opportunità, ma dipende da come sono poste. Aver aggiunto questo punto all'interno di quest'articolo, nella parte conclusiva, vuol dire che la parità di genere deve essere garantita anche sul risultato e nella migliore delle ipotesi si dovrebbe avere un rapporto di 125 a 125. Se si dovesse accedere all'ipotesi del senatore Perduca (che la Corte potrebbe anche considerare percorribile), si dovrebbe arrivare ad eleggere 83,3 (con il 3 periodico) rappresentanti secondo il principio di genere, che francamente mi sembra un po' ridicolo. Per poter arrivare ad un simile risultato (125 o 83,3) si deve realizzare una legge elettorale che imponga di esprimere il voto secondo determinati criteri.

Peccato che l'articolo 48 della Costituzione, che non abbiamo modificato, dica che il voto è personale, uguale e libero. Se si introduce un concetto del genere, il voto non è più libero, ma è obbligato secondo determinati binari. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Pertanto, pur condividendo il valore della parità e apprezzando le sue esigenze, esprimeremo voto contrario rispetto a questa proposta irrealizzabile, perché qualunque legge elettorale o qualunque esito di votazione, che non sia l'83,3 o il 125, diventerebbe incostituzionale. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calderoli, per il suo benevolo richiamo. Lei ha perfettamente ragione: siamo in dichiarazione di voto, ma ho ritenuto, e me ne sono assunto la responsabilità, visto il tema (riforma della Costituzione) e visto l'argomento specifico, di consentire che ci fosse un confronto, anche perché c'è un numero molto elevato di interventi e quindi mi sono regolato in questo modo.

DONAGGIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAGGIO (PD). Signor Presidente, credo che in questa discussione una cosa vada evitata: ridicolizzare le posizioni di chi dissente o ha opinioni diverse dalle proprie, perché stiamo parlando di un tema che ci portiamo dietro dall'inizio del Novecento. In tale contesto storico, quando si pose il problema del suffragio universale, dell'estensione del diritto di voto alle donne, successe di tutto, in questo Paese, a tal punto che il regime fascista bloccò la legge Acerbo e le donne non votarono mai. Poi arrivò la guerra, poi arrivò il tempo che tutti conosciamo, e quindi la discussione su come è formulata la nostra Costituzione altro non è che la prosecuzione di quel dibattito relativo al fatto che alle donne venisse riconosciuto un diritto elementare quale quello dell'elettorato attivo.

Era una rivoluzione, in cui vennero coinvolti gli stessi partiti: penso all'appello all'estensione del diritto di voto di Anna Kuliscioff, che di questo fece un suo manifesto programmatico, andando anche in rotta di collisione con il suo compagno di allora, Turati, perché il gruppo non era assolutamente d'accordo. Bisognava infatti che le donne, ad esempio, non fossero analfabete, mentre magari il diritto di voto si poteva riconoscere ai maschi analfabeti, ma non, ripeto, alle donne analfabete. Si trovarono moltissime argomentazioni per bloccare quella che è secondo me la vera innovazione: il mondo ha la possibilità di camminare in equilibrio se, come ogni persona, cammina con tutti e due gli occhi aperti, ma se cammina con un solo occhio aperto ed uno chiuso, è chiaro che si sbanda.

Questa è la ragione per cui oggi le donne chiedono non solo il diritto di voto, cioè l'elettorato attivo, ma chiedono il diritto di rappresentarsi in modo efficace attraverso l'elettorato passivo, cioè nelle rappresentanze istituzionali.

Ricordo, agli amanti delle distinzioni, delle differenze, delle discriminazioni che nell'immediato dopoguerra non tutte le donne ebbero il diritto di voto. Le prostitute, quelle che esercitavano la professione nei bordelli di Stato, non avevano il diritto di voto e i loro figli non potevano partecipare ai concorsi per i posti nella pubblica amministrazione. Ci volle la legge Merlin per rimuovere questa discriminazione. Ci furono enormi argomentazioni a sostegno di questa tesi, ma le donne non si sono arrese. Hanno sempre portato avanti l'idea che il Paese è anche un problema loro, che non sono semplicemente al servizio del Paese in termini di lavoro di cura, ancillare, ma vogliono partecipare alla gestione del potere.

Poiché era troppo difficile affrontare questo tema in una legge, io e molte altre persone - mi riconosco totalmente nelle cose che diceva la Presidente del mio Gruppo - lo affrontammo nelle regole interne alle grandi organizzazioni politiche e sociali, mutuando dalla Germania un principio, che era quello delle quote. Vi risparmio la discussione sull'introduzione delle quote. Chi vi parla veniva fermata nei corridoi delle riunioni sindacali cui partecipava dai suoi colleghi maschi (non vado a casa di nessuno) che dicevano: «Ma care campagne, dovremo andare a Casablanca per avere un posto?». Questo era il modo signorile con il quale si affrontava la discussione sulle quote.

Oggi i grandi partiti e i grandi sindacati hanno regole che non sono più le quote di tutela, ma sono norme antidiscriminatorie: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore o inferiore a una certa soglia. Siamo andati oltre la norma di tutela. Guardate bene le grandi organizzazioni: ci sono donne che dirigono la CGIL, Emma Marcegaglia ha diretto Confindustria, cose che non si sarebbero mai pensate.

Ma perché, se è vero che le donne sono riuscite ad entrare in maniera così determinata anche nel governo delle grandi organizzazioni sociali, non sono mai riuscite a scalfire la politica? È un problema che deve essere guardato in faccia. Gli uomini pian piano sono arretrati. Hanno detto: «Sono più brave a scuola. Arretriamo. Sono più brave in altri campi. Arretriamo». Si sono asserragliati in quella che io chiamo la cittadella del potere, in cui sono loro a determinare le regole.

Vogliamo far capire questo: la cittadella del potere non regge più. Anche quella è destinata a crollare, perché il protagonismo delle donne, non solo di quelle della mia generazione, ma anche di quelle delle giovani generazioni, spazzerà via questo atteggiamento di conservazione. Oggi, infatti, le donne vogliono sentirsi cittadine a tutto tondo.

Il fatto di introdurre norme che non solo promuovano ma garantiscano anche il risultato significa solo guardare in faccia il Paese: il 52 per cento del corpo elettorale è composto da donne. Se si vuole dare rappresentanza al Paese per come si è trasformato, questo 52 per cento deve avere la sua rappresentanza e la sua collocazione.

Torno allora alla domanda di prima. Ma perché una donna non è mai stata neanche ipoteticamente candidata alla carica di Presidente della Repubblica, men che meno Presidente del Consiglio e neppure Presidente del Senato? Non c'è mai stata una donna Presidente del Senato. Nilde Iotti è stata presidente della Camera proprio perché veniva da un partito in cui le donne fecero una battaglia per la rappresentanza femminile nelle più alte cariche istituzionali. (Commenti dal Gruppo PdL).

GAMBA (PdL). La Pivetti non veniva da lì.

DONAGGIO (PD). Non vi dice niente tutto questo?

Vi chiedo solo di fare uno sforzo di modernizzazione. Guardate in faccia le nuove generazioni delle donne. Oggi queste donne hanno il diritto, perché partecipano insieme con i loro compagni e con gli uomini alle trasformazioni di questo Paese, anche di esprimere una rappresentanza in proprio e non per interposta persona al governo del Paese e all'interno dei processi di trasformazione della nostra Repubblica. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e Per il Terzo Polo:ApI‑FLI e della senatrice Bonfrisco. Congratulazioni).

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, abbiamo assistito, da ultimo con l'intervento della senatrice Donaggio, a un dibattito di grande densità politica e di grande qualità civile. Debbo tuttavia esprimere il mio dissenso, argomentandolo e pregando i colleghi di ragionare su un punto.

Signor Presidente, di cosa risente questo modo di legiferare sulla Costituzione? Esso risente del fatto che non abbiamo un relatore e, quindi, siamo esposti in Aula al vento della discussione su singole proposte modificative, al di fuori di una visione unitaria dell'attività legislativa che stiamo facendo.

Per questo motivo, vorrei sottoporre ai colleghi tutti e ai presentatori un punto che, secondo me, è dirimente. Come già accennato da altri colleghi, stiamo ragionando sull'articolo 58 della Costituzione, stabilendo un principio di parità di genere (adesso vedremo la formulazione che verrà adottata al termine di questo dibattito).

Tuttavia, colleghi e colleghe, questa materia è regolata dall'articolo 51 della Costituzione, che al primo comma stabilisce quanto segue: «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Se noi interveniamo con una modifica all'articolo 58, tralasciamo il fatto che l'articolo 51 della Costituzione prescrive che i requisiti della legge sulle pari opportunità intervengano sui seguenti organi collegiali: la Camera dei deputati (ricordo che abbiamo già approvato l'articolo riguardante la Camera, senza inserirvi questa norma), la Presidenza della Repubblica (articolo 84), gli uffici pubblici (articolo 97), la magistratura (articoli 104 e 106) e la Corte costituzionale (articolo 135).

Come possiamo modificare la Costituzione, che ha già una norma di impianto generale sulle pari opportunità (che è propriamente frutto delle battaglie e delle conquiste per le pari opportunità femminili, come ha rivendicato in modo così efficace - da ultimo - la collega Donaggio), con una previsione per il solo Senato? È assurdo. Chiedo scusa, ma si tratta di un intervento privo di senso. Non possiamo modificare la Costituzione, che ha già una norma d'impianto sulle pari opportunità - l'articolo 51 - dettagliandola solo per il Senato poiché siamo senatori, dopo che non l'abbiamo dettagliata per la Camera dei deputati e dopo che nel testo di legge non la prevediamo per la Corte costituzionale, per la magistratura, per gli uffici pubblici e per le altre funzioni repubblicane.

Se ci fosse stato un relatore, si sarebbe alzato e, con riferimento all'emendamento in esame, avrebbe detto: l'istanza è sacrosanta e l'esigenza è giusta, ma la formulazione è fatta male, quindi, per favore, passiamo al punto successivo.

Condivido tutti gli argomenti di merito sulla parità che sono stati portati, ma essi non sono presentabili, né accoglibili in questa forma e in questa parte del testo della riforma al nostro esame. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL).

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, faccio anzitutto una precisazione: non vi è stata alcuna malafede in ordine all'affiancamento delle minoranze al genere. Però condivido la richiesta di riformulare l'emendamento venuta da più colleghe, e in particolare dalla presidente Finocchiaro. Pertanto, do lettura della riformulazione: «La legge garantisce la parità di genere nella rappresentanza elettiva».

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, si è acceso il dibattito se la questione riguardasse solo il Senato. Un tema che l'Aula ha già discusso e sul quale sono intervenuta anch'io. Non mi pare affatto un punto dirimente, perché, casomai, agiamo per difetto e non per eccesso.

Volevo comunque annunciare che sull'emendamento 3.215 (testo 2), come riformulato poc'anzi dalla senatrice Carlino, che ringrazio, appongono la firma tutti i senatori e le senatrici del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e della senatrice Alberti Casellati).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.215 (testo 2).

PASTORE (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, questa riformulazione, invocata dalla collega Finocchiaro e accolta dalla presentatrice, a parte la sua applicazione solo al Senato, comporta un'interpretazione della norma nei seguenti termini: in quest'Aula, dei 250 senatori elettivi, devono esserci 125 donne e 125 uomini, prevedendo la parità di genere nella rappresentanza elettiva, e quindi non nel processo elettorale ma nell'esito elettorale.

Chiedo ai colleghi se questo non sia solo un mega-spot elettorale piuttosto che una norma rispondente all'esigenza di ampliare l'accesso, nei cosiddetti gangli del potere, anche al genere femminile. (Applausi del senatore Sibilia).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, rimango francamente stupito per il tempo che stiamo spendendo nell'esame di questo emendamento. Rimango stupito perché la norma è di una semplicità sostanziale e nessuna esercitazione scientifica ci potrà convincere del contrario.

Ripeto, stiamo affermando qualcosa di una tale semplicità e così elementare che tornare a parlare di Costituzione, di differenze, di forzatura, di violazioni mi sembra veramente paradossale. Se poi vogliamo essere considerati degli orribili parrucconi che non solo discettano per tanto tempo di una cosa elementare ma che poi si sottraggono ad altro tipo di confronto, francamente non ci sto.

Ringrazio comunque tutti i colleghi che hanno partecipato al dibattito. Capisco che esistono delle differenze, ma affrontiamo l'argomento con la semplicità che merita. Ci sono voci di dissenso, ben vengano, ma il tentativo è di migliorare la partecipazione femminile nelle assemblee elettive, visto che dai Comuni a salire non viene rispettata la parità di genere; anzi, si lavora perché quello stesso principio sia affossato. Ritengo pertanto che uno stimolo sia positivo e che lo sia proprio in un momento in cui finalmente riusciamo a discutere - visto che in Commissione non siamo riusciti a farlo - di riforme costituzionali, che interessano tutti ma che forse non tutti vogliono. (Applausi dal Gruppo IdV).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, siccome è stata cambiata l'attuale formulazione rispetto a quella originaria, che comunque non incontra il nostro consenso, dichiaro, insieme alle senatrici Bonino e Poretti, la nostra astensione nella votazione di questo emendamento e che non ne sottoscriviamo la nuova formulazione.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente in dissenso dal mio Gruppo per un motivo molto semplice, e colgo l'occasione di questo intervento per avanzare una proposta.

È evidente che ci vuole comunque ed in ogni caso un coordinamento con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, altrimenti rischiamo di introdurre una norma che è un doppione rispetto a tale comma. Quando si sviluppò la discussione nel 2002 sulla riforma di quell'articolo, le motivazioni furono esattamente quelle sentite in quest'Aula oggi. Quindi francamente il buon legislatore non può introdurre una norma che non sia quanto meno coordinata con una già esistente che dice sostanzialmente le stesse cose.

NANIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NANIA (PdL). Signor Presidente, io voterò in dissenso dal mio Gruppo, quindi mi asterrò, perché questa riformulazione impone una legge di nominati. Se non ci fosse una legge elettorale di nominati, ma una legge libera, dove gli elettori possono scegliere, potremmo avere il risultato di più maschi e meno donne o di più donne e meno maschi, il che vuol dire che sarebbe una legge elettorale incostituzionale.

Allora, per essere praticabile questa norma, deve avvenire ciò che avveniva con il «Mattarellum»: un uomo, una donna. Ma - attenzione - solo con due candidati, non con tre, oppure con quattro, oppure con sei. E poi, se in una circoscrizione, ad esempio, visto che mi viene più facile, quella della Sicilia orientale, si comincia con l'uomo, in quella della Sicilia occidentale si deve cominciare con la donna, e viceversa. Quindi, è una norma che dimostra il ridicolo al quale si sta arrivando (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI), che soprattutto colpisce le donne e che - aggiungo ancora - dimostra chiaramente che non si vuole assolutamente risolvere questo problema.

Dunque, per un verso vogliamo che siano gli elettori a scegliere deputati e senatori con il loro voto e per l'altro verso pensiamo ad una legge che garantisce questo risultato di parità. E poiché un giudice qualunque potrebbe dire: «Ohibò, ma questa legge non garantisce la parità del risultato», deve essere una legge di nominati: e io non capisco come l'Italia dei Valori, che fa una battaglia contro la legge dei nominati, possa presentare un emendamento che obbligatoriamente, come conseguenza, porta al risultato che ci sia una legge di nominati. Questa è schizofrenia pura! (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI e dei senatori Del Pennino e Garavaglia Massimo).

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, confesso che, attesa la delicatezza dell'argomento, forse sarebbe stato da parte mia più prudente non intervenire. Ma confesso altresì che taluni interventi, a partire da quello del senatore Rutelli, per seguire con l'ultimo intervento del senatore Pastore, mi hanno convinto ad intervenire.

Io vorrei dire pochissime cose. La prima è che vi è una differenza sostanziale tra le pari opportunità e la parità di genere. Le pari opportunità, che sono garantite nella nostra Costituzione, tendono a tutelare le pari possibilità, indipendentemente dal genere, per accedere allo sviluppo della propria vita. La parità di genere nella rappresentanza elettiva invece impone sostanzialmente la parità con riferimento al risultato e in maniera del tutto indipendente sia dalle opportunità di partenza sia dal valore delle persone.

Faccio un esempio fra tutti. Nel 1964-1965, se non ricordo male, si modificò la normativa sul concorso in magistratura e si consentì alle donne di parteciparvi. Si apriva sul mondo delle pari opportunità, com'era giusto che fosse. Con il trascorrere del tempo ci troviamo adesso di fronte a una magistratura che vede, vivaddio, negli ultimi concorsi e ormai da diversi anni un prevalere del genere femminile rispetto a quello maschile. Le pari opportunità sono garantite per gli uomini e per le donne; la differenza di merito assicura il risultato finale.

Con la riformulazione che voi avanzate proponete sostanzialmente che per il Senato il risultato e non la base di partenza garantisca parità, in maniera del tutto scissa dai meriti e dalle capacità personali dei soggetti. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Astore, Del Pennino e Fosson).

Mi chiedo e vi chiedo con molta serenità, al di là dei richiami del senatore Rutelli all'articolo 51 o del senatore Calderoli all'articolo 48: siete davvero sicuri che assicurare la parità del risultato sia in linea con uno dei capisaldi della nostra Costituzione e, cioè, l'articolo 3, che non prevede disparità di trattamento fondate sul genere? Mi rendo conto che questo tipo di discorso può essere da taluno di voi immaginato come paradossale; ma quell'articolo 3 vuol dire semplicemente che l'uomo, la donna, il nero e il bianco valgono per quello che sono e per le loro capacità. Quelle loro capacità non possono essere compresse o soppresse in ragione solo della differenza di genere. (Applausi dal Gruppo PdL). La parità di risultato questo comporta.

Signori senatori, non stiamo operando su una legge ordinaria, e con questo non voglio dire che la cosa sia di minore gravità; noi operiamo sulla Carta costituzionale e in che modo vi sentite oggi di varare una modifica della Carta costituzionale che prevede per il solo Senato la parità di genere sul risultato e non la prevede, ad esempio, per la Camera dei deputati e per tutta quella serie di uffici pubblici in cui in sostanza le problematiche sono assolutamente le stesse?

Vorrei dire un'ultima cosa alla presidente Finocchiaro, con riferimento a un suo passaggio sul semipresidenzialismo. Io so bene quali sono i problemi che accompagnano questa riforma costituzionale; conosco bene l'accordo iniziale e quello che è accaduto dopo con un allargamento della normativa sul Senato federale e sul semipresidenzialismo; ma, senatrice Finocchiaro, noi ancora non ci siamo sostanzialmente arrivati a quel punto. Non pensa lei che, nel varare questa norma, che è fuori dal sistema della Costituzione, si vada sostanzialmente con questo voto ad ammazzare definitivamente questa riforma? Ella non potrà non condividere con me la necessità alla Camera di riportare a parità la normativa della Camera con quella del Senato. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Del Pennino).

PRESIDENTE. Prego i senatori di intervenire per dichiarare il voto. Ora torniamo alla dichiarazione di voto vera. Ho diretto in modo molto aperto questa discussione, per cui, vi chiedo di fare una rapida dichiarazione di voto, in un senso o in un altro.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario, e ne spiego le ragioni.

Cari colleghi, noi partiamo dal presupposto che quello che stiamo facendo è obiettivamente surreale: stiamo discutendo di una riforma che non vedrà la luce; le ragioni non le spiego, le abbiamo già dette. Siamo fuori tempo limite e non c'è il tempo per fare la seconda lettura e le letture previste dall'articolo 138 della Costituzione. In sostanza, stiamo facendo una cosa surreale, un dibattito che sinceramente ci saremmo potuti risparmiare utilizzando questo tempo e l'Aula del Senato per varare provvedimenti molto più utili ed urgenti per il Paese.

Ciò detto, questa discussione è la prova provata del fatto che stiamo affrontando un dibattito surreale. Infatti, ricordo a me stesso che nel 2003 il Parlamento, con votazione pressoché unanime, intervenne modificando l'articolo 51 della Costituzione ed introducendo il principio delle pari opportunità per l'accesso a tutti gli uffici pubblici, ivi comprese le cariche elettive, e utilizzando una formula molto ampia e importante. L'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione recita: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». In sostanza, è stato introdotto un principio che ha carattere precettivo nel nostro ordinamento e che non riguarda solo l'elezione del Senato - perché di questo stiamo discutendo - ma l'elezione al Senato, alla Camera, ai Consigli regionali, la nomina degli assessori regionali, dei componenti delle giunte, dei consigli comunali. In sostanza, riguarda l'accesso ad ogni tipo di carica pubblica elettiva o che sia oggetto di una nomina o di una designazione.

Oggi interveniamo su una riforma che non vedrà mai la luce e ci attardiamo in un dibattito che riguarda la riproposizione di questo principio che già fa parte dell'ordinamento, ed è un principio che ha un carattere generale, solo ed esclusivamente per parlare dell'accesso alla carica di senatore, e credo che ciò sia obiettivamente, dal punto di vista tecnico, prima ancora che politico, imbarazzante. Ma siccome è imbarazzante, signor Presidente, tutto questo dibattito, proprio perché serve solo per far scrivere nel programma elettorale di qualcuno che si farà il Senato federale e la Repubblica semipresidenziale, ci consentirà, con il nostro voto contrario di continuare a manifestare il nostro dissenso. (Applausi dal Gruppo (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

VICARI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI (PdL). Signor Presidente, cercherò di attenermi ai tempi previsti per le dichiarazioni di voto, però dalla discussione che è emersa sentivo l'esigenza di esprimere la mia opinione sull'emendamento in questione, avendo registrato molta ipocrisia, come del resto spesso avviene su questo tema, anche in quest'Aula.

È chiaro che l'emendamento è pretestuoso, demagogico, mal posizionato. È un emendamento propagandistico, punto e basta. Ma certamente il tema è serio: non è questo il modo di affrontarlo o di proporre soluzioni, ma il tema resta assolutamente serio.

Mi dispiace sentire da colleghi in quest'Aula, ogniqualvolta si parla di donne o di presenza femminile, commenti come: «al di là dei loro meriti», «al di là delle loro capacità». Io ribalto esattamente agli uomini quello che è stato espresso nei confronti delle donne, dicendo che sono presenti in quest'Aula al di là dei loro meriti e delle loro capacità. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco).

Detto questo, non abbiamo bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Non abbiamo bisogno di dimostrare le nostre capacità. C'è bisogno soltanto di prendere atto di una società, di una vita che è cambiata. Sarebbe molto più bello, serio e concreto adottare delle azioni e raggiungere l'obiettivo di far sì che le donne riescano ad essere presenti nel mondo del lavoro, quindi anche nel mondo politico, nonostante siano mogli e madri. Cosa che in questo Paese viene fatta molto, ma molto poco.

Ha ragione il senatore Nania quando parla di schizofrenia della proposta, perché un conto è dire: «garantisce» o: «promuove iniziative al fine di garantire» così come, secondo me, è già abbastanza chiaro nell'articolo 51 della nostra Costituzione, recentemente modificato, altra cosa è ragionarne seriamente. E il Senato dovrà farlo da qui a breve tempo.

Senatore D'Alia, lei ha detto che quello che stiamo facendo è un esercizio inutile; non so se è inutile, ma certamente dibattere su temi così importanti dà un segnale a noi stessi e al Paese del livello culturale della classe politica rispetto ad alcuni problemi. Forse non arriveremo alla conclusione o forse sì, ma certamente i dibattiti di questi giorni resteranno per iscritto e quando noi ci troveremo, o chi verrà dopo di noi si troverà, a dibattere e ad affrontare questi problemi, non si potrà non guardare ai discorsi che abbiamo ascoltato ancora oggi, nel 2012.

Dicevo che ha ragione il senatore Nania quando parla di incongruenza. Io invito i colleghi, e tutta quest'Aula a non trattare il problema con sufficienza, a non cercare un escamotage diretto al fine di non consentire un'invasione da parte delle donne anche delle istituzioni della politica, e quindi a non spaventarsi di una presenza che sia esattamente la fotografia di quello che è la società oggi.

Detto questo, l'argomento dovrà essere affrontato seriamente a breve quando il Senato inizierà la discussione in Aula sulla riforma elettorale perché, in quella occasione, si potrà incidere realmente sulle pari opportunità e quindi sulla presenza di entrambi i generi all'interno del Parlamento.

Si parla di collegi e di preferenze, ma l'unico vero strumento per raggiungere l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi, nel momento in cui si decide la strada delle preferenze, è la multipreferenza, che consente di votare contemporaneamente per un uomo e per una donna. Questo è l'unico modello che si può adottare e su questo vi misurerete e ci misureremo. Il dibattito di oggi è soltanto un esercizio culturale; sulla legge elettorale misureremo la capacità e la volontà reali della classe politica presente oggi in Parlamento di garantire l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi. Va bene la preferenza, ma soltanto a condizione che sia multipla, cioè data ad un uomo e ad una donna contemporaneamente. (Applausi della senatrice Bonfrisco)

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, sono intervenuta altre volte in quest'Aula su questo stesso tema e non soltanto in questa legislatura, perché questo è un problema che ci affligge, da più legislature. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, sta parlando la senatrice Poli Bortone. Siamo arrivati alla conclusione del dibattito. Cerchiamo di arrivare al voto.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Voglio dire soltanto due parole: se avessi avuto qualche dubbio (e non ne ho mai avuti fino a questo momento), mi sarei convinta ancora di più di esprimere non un voto pilatesco di astensione ma un voto decisamente contrario a questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PdL).

Un voto decisamente contrario che deriva da una mia cultura politica, che sarà minoritaria, per carità, ma è pur sempre una cultura politica rispettabile, rispetto alla quale ho sempre considerato che esistessero già parametri chiari di riferimento: uno è il merito, un altro è la capacità di sapersi esprimere in un settore piuttosto che in un altro. Non tutte dobbiamo far politica necessariamente, care amiche: possiamo anche fare qualche altra cosa, se la sappiamo fare, così come gli uomini possono tranquillamente fare qualche altra cosa, se ne sono capaci.

Poi, c'è il parametro del consenso. Io sono stufa di sentir dire da cinquant'anni a questa parte che il 52 per cento dell'elettorato passivo è composto da donne mentre appena il 10 per cento del Parlamento è composto da donne. Si vede che le donne non vogliono votare per le donne. Lasceremo la libertà alle donne di scegliere chi diavolo vogliono in Parlamento! (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL e del senatore Astore).

Allora, care amiche, non sono d'accordo con il senatore D'Alia (mi dispiace collega D'Alia, questa volta non sono proprio d'accordo con te), anche perché stiamo lanciando un brutto messaggio alla gente che ci ascolta in questo momento (almeno attraverso Radio Radicale): la gente non può sentire che siamo in quest'Aula, alla metà di luglio, a svolgere un dibattito surreale. Ritengo, per dignità del Parlamento, che non ci sia niente di surreale nei dibattiti, ma sia tutto reale, concreto e dignitoso. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL). Noi siamo in quest'Aula per discutere dignitosamente di problemi degni di essere affrontati.

Signor Presidente, questo problema non mi appassiona più di tanto. Ritengo che la presidente Iotti abbia fatto la presidente della Camera dei deputati per quello che lei rappresentava nella storia politica italiana e nella storia del suo partito e non certamente perché era una quota di un partito, assolutamente no. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).

Mi meraviglio - lo affermo chiaramente - del Partito Democratico, che ha condotto battaglie, non di parità di genere, ma di pari opportunità. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Astore). Qui stiamo confondendo la parità di genere con le pari opportunità. L'opportunità deve essere data al contadino e al professionista, al disoccupato e all'occupato, e non all'uomo e alla donna: altrimenti stiamo ragionando con parametri del passato, ormai superati. (Applausi dal Gruppo PdL). Dobbiamo ragionare con parametri del futuro. Il compito del Parlamento è di consentire a tutti di partecipare alla vita politica. Poi, come in ogni situazione, è bene che vinca il migliore, uomo o donna che sia, purché sia capace di fare politica. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI, PdL e Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Pinzger. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, come Lega Nord, dobbiamo affermare in modo estremamente chiaro che non potremmo mai votare un emendamento demagogico come quello ora al nostro esame.

Vorrei farvi sapere ciò che di disgraziato ha portato la parità intesa come obbligo di risultato di arrivo. Provengo da una Regione in cui sono componenti etniche diverse, italiana e tedesca. Credendo di fare buona cosa, abbiamo previsto nel nostro Statuto che per accedere alle pubbliche amministrazioni le componenti italiana e tedesca avessero la parità sulla base di un censimento. Ne è risultato che per accedere alle pubbliche amministrazioni ci sono posti riservati agli italiani ed altri ai tedeschi. Ciò può andare bene in un'amministrazione di pura burocrazia, ma in realtà vale per tutti i livelli dirigenziali, compresi quelli della sanità. Nella nostra Regione, per un concorso per un posto di primario, per esempio di chirurgia, cioè di una persona che ha la vita degli altri nelle sue mani, non può accedere il migliore: infatti, se quella posizione dirigenziale compete al gruppo tedesco, o viceversa, il migliore non potrà diventare primario e offrire il miglior servizio alla sanità, perché si dovrà seguire la legge.

Ricordo alla senatrice Finocchiaro che il Partito Democratico si è impegnato, raccogliendo migliaia di firme, per ridare al popolo la possibilità di scegliere gli eletti. Se si tornerà alla preferenza, sarà il libero voto, cioè la preferenza degli italiani, a stabilire l'arrivo. Vi devono essere pari opportunità di partenza, ma non si può garantire un sistema di voto blindato che obblighi a un risultato finale! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Non è possibile, perché ciò va contro la libertà del voto dell'elettore! O l'una o l'altra: o si fa demagogia o si dà veramente libertà di voto agli italiani! Fate una scelta coerente, per cortesia. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per effettuare quello che sarà l'ultimo intervento, dato che non ha parlato nessuno del suo Gruppo. (Commenti). Mi pare ne abbia il diritto, colleghi, visto che - lo ribadisco - non ha parlato nessuno del Gruppo Misto.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, non avrei chiesto di fare quest'intervento, se non fosse stato modificato l'emendamento e non si fosse presentato il testo che è stato ora proposto.

Le osservazioni fatte dai colleghi Pastore e Nania, sono a mio avviso, così precise e puntuali da non consentire l'approvazione dell'emendamento in discorso. Stabiliamo non le pari opportunità, come hanno detto altri colleghi, ma la parità degli eletti, che non può essere stabilita a priori, se vogliamo riconoscere la sovranità popolare. (Applausi del senatore Benedetti Valentini). E se stabiliamo questo, dobbiamo ristabilire il principio delle liste bloccate, che nessuno qui dentro dice di volere. (Applausi del senatore Pastore). Ci si può dividere sui collegi uninominali o sulle preferenze ma, se vogliamo garantire la parità degli eletti, non valgono né i primi né le seconde, ma soltanto le liste bloccate.

Questi sono i motivi per cui voterò contro quest'emendamento. (Applausi del senatore Astore e del Gruppo PdL).

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, colleghi, ricordo che la riformulazione del testo proposta dalla senatrice Carlino è la seguente: «La legge garantisce la parità di genere nella rappresentanza elettiva».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.215 (testo 2), presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Astore).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,39)

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che invito i presentatori ad illustrare.

CALDEROLI (LNP). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 3.0.550, 3.0.201, 3.0.204, 3.0.551, 3.0.205 e 3.0.206.

MALAN (PdL). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.0.203.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.200.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, l'emendamento in esame propone l'abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione, cioè la cancellazione dei senatori a vita.

Su questo voglio fare una considerazione. I senatori a vita fanno parte della storia nobile della politica e della politica istituzionale in Italia, oltre che della rappresentanza. Essi non sono eletti direttamente e non sono il prodotto di un'elezione, ma sono indicati secondo un criterio che li raffigura come dei soggetti, delle persone, dei cittadini che con la loro vita, la loro professione, i loro scritti ed il loro operato hanno illustrato la Repubblica.

Per far capire ai colleghi distratti qual è il vero significato della figura del senatore a vita vorrei fare un semplice esempio. Immaginiamo che figure come Umberto Terracini, Benigno Zaccagnini, Emilio Lussu e Tina Anselmi non avessero avuto accesso alla vita politica rappresentativa. (Applausi del senatore Astore). Si tratta di figure di grandissimo rilievo della cultura e della politica, che hanno impiegato le proprie energie con forza, con coerenza e con continuità nella difficile attività di produrre buone leggi e condurre il Paese in un senso appropriato; parliamo di persone che vengono da un'esperienza di lotta contro la dittatura, che sono maturate culturalmente in una temperie che oggi ci è molto lontana. Se queste persone non avessero avuto accesso alla rappresentanza politica, non avrebbero avuto il ruolo che hanno avuto all'interno delle Assemblee legislative.

Chi oggi, riflettendo sul significato di quelle figure, oserebbe pensare che Emilio Lussu e Tina Anselmi non erano degni di stare all'interno di un'Assemblea legislativa?

Quando ci misuriamo con la figura dei senatori a vita è a questo che dobbiamo pensare: non alle miserie dei singoli individui, sempre possibili, ma alla capacità di attingere una qualità superiore.

È pur vero che nell'esperienza recente delle ultime due legislature una polemica forzosa e priva di reale fondamento aveva individuato nei senatori a vita i «parassiti» usati da una maggioranza risicata per riuscire a spuntare qualche risultato nelle votazioni. Ma su questo voglio glissare, perché l'argomento è troppo volgare e non voglio insistere su una polemica che ha squalificato la prassi assembleare del centrodestra. Questa non è l'atmosfera in cui bisogna evocare le risse. Lo ricordo solo di sfuggita per sostenere che la squalificazione del senatore a vita ha avuto un'occasione puramente contingente, legata a una condizione di lotta politica avvelenata, e quindi ha espresso punti di vista ed interessi che oggi devono essere lontani da noi il più possibile.

Tra gli emendamenti che propongono l'abrogazione dell'articolo 59, quello del senatore Molinari contiene una sorta di correttivo nei confronti dei senatori in carica, di cui sono fatte salve le prerogative. Ma io vorrei sottolineare un altro aspetto, questa volta più tecnico, della cancellazione dei senatori a vita, che richiama, signora Presidente, la presenza dei Presidenti della Repubblica, una volta giunti al termine del loro mandato, come senatori a vita: nel momento in cui proponiamo di eliminare i senatori a vita, interveniamo specificamente anche sulla prerogativa dei Presidenti della Repubblica di ricoprire il ruolo di senatori a vita una volta giunti al termine del loro mandato. Penso che ciò costituisca una forzatura poco in accordo con la finezza del ragionamento costituzionale. Se n'è accorto il senatore Calderoli, il quale, infatti, nel suo emendamento 3.0.201 propone di salvare il Presidente della Repubblica, suggerendo l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione.

Resta comunque il rilievo complessivo: salvaguardare la figura dei senatori a vita è importante non solo per la vita istituzionale, ma anche per la rappresentanza politica intesa in senso più ampio, la rappresentanza in genere del Paese, per un'impronta e una qualità culturale. Inoltre, resta in piedi l'obiezione relativa al fatto che, qualora venissero approvati questi emendamenti, vi sarebbe la cancellazione di una prerogativa del Presidente della Repubblica.

Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, sono costretto a ripetere quanto ho già detto sul tema dello svolgimento dei lavori in Commissione. Il senatore Rutelli ha lamentato il fatto che la mancanza di un relatore in Aula crea qualche squilibrio. Non possiamo farci niente, visto che la Commissione, con 13 voti contro 13, non ha dato mandato al relatore. Siamo quindi costretti a muoverci in questo contesto senza la presenza di un relatore e anche con la posizione di assoluto non impegno del Governo, che ha dichiarato chiaramente di non voler intervenire sulla riforma costituzionale di carattere parlamentare.

Quando però si parla di abrogazione dell'articolo 59, bisogna tenere conto di come abbiamo delimitato questa riforma in Commissione. Si è partiti da un testo del presidente Vizzini che ha tenuto conto di 25-30 proposte di riforma costituzionale e, d'accordo, si sono selezionati alcuni argomenti molto importanti: parlo del bicameralismo non più perfetto e della sfiducia costruttiva, argomenti di particolare rilievo. Si è deciso di non entrare negli altri.

Il giudizio del mio Gruppo, espresso attraverso la mia dichiarazione di voto, non può che essere contrario a questi emendamenti, a tutti gli emendamenti: innanzitutto a quelli dei quali parlava il senatore Pardi, presentati dal senatore Molinari e da altri senatori, che addirittura vogliono che non sia più senatore di diritto e a vita neppure chi è stato Presidente della Repubblica, ma anche quello (che però mi sembra sia stato ritirato) del senatore Calderoli, che mantiene la prerogativa di senatore a vita per gli ex Presidenti della Repubblica, ma esclude i cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Questa è un'antica tradizione che viene dalla Costituzione iniziale, dal lavoro dei Padri costituenti, ma che si radica in precedenti provvedimenti di carattere giuridico.

Andare quindi ad eliminare questo istituto con un tratto di penna, senza che questa materia faccia parte del contesto concordato, è qualcosa su cui non possiamo essere d'accordo. Credo che se si vogliono rispettare le cose che si sono dette, stabilite ed approvate in Commissione, anche il Partito Democratico debba pensarla in questo modo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.200, presentato dal senatore Molinari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.730.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.730, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.550 e 3.0.201 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.202, presentato dai senatori Peterlini e Pinzger.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.731 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2).

Tutti i restanti emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato molti emendamenti all'articolo 4. Mi dispiace che il senatore Saia non abbia voluto illustrare il suo, perché poteva essere interessante un confronto sull'argomento. Essenzialmente, gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo hanno una caratteristica unitaria, che è quella di intervenire sulla modifica molto potente e penetrante degli equilibri tra maggioranza ed opposizione, tra Governo e minoranza parlamentare.

Questo disegno di modifica costituzionale, prima ancora che fosse sfigurato dall'arrivo degli emendamenti sul Senato federale e sul presidenzialismo, ai nostri occhi era comunque intensamente criticabile perché introduceva modifiche a tutto vantaggio del potere esecutivo e a tutto svantaggio del potere legislativo. Questo è il tema continuativo di tutta questa riforma, dall'articolo 4 fino alla fine.

La riforma prima dello sfiguramento (per intenderci, la riforma di natura premierale, che dà il potere al Presidente del Consiglio e non al Presidente della Repubblica) riduce le Camere a un ruolo di sostanziali spettatrici dell'attività legislativa, salvo qualche correttivo; ma l'esperienza delle ultime legislature ci ha fatto capire che non ci si può fidare da questo punto di vista. Non si può sperare che chi si è concesso un potere superiore abbia poi il senso della misura, la capacità di correggere i propri passi e di intendersi con gli interlocutori: non succederà. Se si stabilisce un potere, questo potere sarà usato. Purtroppo veniamo da una storia degli ultimi vent'anni in cui chi ha avuto un potere intollerabile e intollerato in nessun'altra parte del mondo sui mezzi di comunicazione l'ha usato nella maniera più spregiudicata. Se si stabilisce un potere, da qualcuno questo potere sarà usato.

Proviamo, quindi, a contrastare questo disegno con gli emendamenti presentati dall'articolo 4 in poi, nel tentativo di interporre strumenti di controllo e di attenuazione del potere smisurato dell'Esecutivo.

Per esempio, si comincia dalla vita fisiologica delle Assemblee. Con l'emendamento 4.201 si propone che ciascuna Camera adotti il proprio Regolamento a maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, in modo tale da evitare modifiche costituzionali dissimulate attraverso l'introduzione in Regolamento di elementi molto cogenti.

Non è un mistero per nessuno che, mentre le forze che sostengono il Governo attuale si accordavano per questo rafforzamento del potere esecutivo a danno del potere legislativo, nello stesso momento si provava a determinare una deriva del Regolamento del Senato che perseguiva gli stessi fini con mezzi diversi. La questione della potestà di controllo sul Regolamento, quindi, è fondamentale per evitare che, anche in assenza di una riforma costituzionale incisiva a favore del potere esecutivo, si possa comunque dare a questo poteri più penetranti di quelli di cui ha goduto fino adesso.

Si propone, poi, di introdurre nei Regolamenti di Camera e Senato meccanismi di garanzia per le opposizioni parlamentari e, come rafforzamento al sostegno di tali meccanismi di garanzia, si prevede la possibilità di accedere direttamente alla Corte costituzionale in casi determinati come, per esempio, quando si ritenga che il Regolamento siastato violato in maniera più o meno evidente.

La questione ha dei risvolti particolarmente rilevanti per il dibattito interno alle forze di quella che era stata l'opposizione al Governo Berlusconi. C'è stato un lungo momento in cui i colleghi del Partito Democratico (che continuo a considerare i nostri alleati naturali per il futuro della politica italiana) hanno espresso il loro punto di vista in relazione alla modifica costituzionale, ripetendo continuamente il tema di una garanzia fondamentale: ossia che, di fronte al rafforzamento del Governo, dovesse esservi anche un rafforzamento del Parlamento, il quale avrebbe dovuto poggiare - è una parola d'ordine di antica data - sullo statuto dell'opposizione.

Ora, proprio nel momento in cui accediamo a questa fase, per noi insidiosa, di rafforzamento dell'Esecutivo e di limitazione delle prerogative del potere legislativo, il Partito Democratico - purtroppo - ha rinunciato ad esercitare, con la necessaria fermezza, la pratica di questa garanzia. Lo statuto dell'opposizione è scomparso dall'orizzonte del dibattito politico e culturale contenuto all'interno del dibattito sulla riforma costituzionale, o - meglio - è scomparso nel senso che i colleghi del Partito Democratico ne hanno parlato sempre di meno e in forma sempre più flebile.

Noi pensiamo, invece, che, sotto questo profilo, il legislatore costituzionale debba avere sempre presente il ciclo della vita politica. Non si disegna una riforma costituzionale pensando di esercitare il potere: essa si disegna pensando all'inevitabilità storica del rovesciamento delle maggioranze, della perdita di consenso e dell'impossibilità di accedere all'ampliamento del proprio elettorato. Ci siamo passati tutti, direttamente o indirettamente: anzi, direi che il centro sinistra dovrebbe aver sperimentato sulla propria pelle, perfino con eccessiva durezza, cosa vuol dire fidarsi delle promesse dell'avversario con cui si stabilisce un'intesa di natura costituzionale. L'ammaestramento avrebbe dovuto essere severo. Non ci si può fidare di quello che ci viene promesso: questo valeva per la Bicamerale di Massimo D'Alema e vale ancora oggi.

Quindi, di fronte ad un meccanismo che sostanzialmente macina le possibilità di intervento e di azione della minoranza parlamentare, anche chi pensa di avere il vento in poppa e di poter governare per una o due legislature dovrebbe avere il riflesso fisiologico democratico di pensare che nella vita politica si sale e si scende e, quindi, la garanzia costituzionale non deve essere tarata sulla forza che vince, ma sull'interlocuzione, sul dialogo, sul conflitto e anche sulla lotta aperta che può esserci tra le parti avverse nelle Assemblee elettive.

È essenzialmente a questo fine che sono orientati i nostri emendamenti, i quali verranno poi considerati uno per uno nelle dichiarazioni di voto, se e quando sarà necessario. Lo spirito unitario che li lega tutti è esattamente questo: garantire la possibilità per l'opposizione di non essere schiacciata nel dibattito parlamentare. Ma ancora di più: garantire che le Assemblee elettive abbiano la loro potestà d'azione di fronte alla potestà del Governo.

Tutta la storia recente è permeata dal crescente tentativo del Governo (peraltro riuscito) di impossessarsi delle potestà legislative. Tutti noi ripetiamo lo stesso ritornello ogni volta che arrivano al nostro esame soltanto decreti-legge, nella totale assenza di disegni di legge, ma poi dimentichiamo quanto sia invadente questo cammino apparentemente inarrestabile.

Credo pertanto che tutta l'Assemblea dovrebbe prendere consapevolezza di questo argomento: con tranquillità, senza drammi precipitosi, ma ragionando con freddezza sull'equilibrio fondamentale che deve esseri all'interno delle Assemblee elettive.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, senza la benché minima intenzione di ritardare i lavori di percorso di questa riforma, gradisco richiamare la vostra attenzione, o quella di chi sia interessato, sull'emendamento 4.206, a firma del sottoscritto e dei colleghi Saltamartini, Castro, De Eccher, Bevilacqua, Milone e Coronella.

Ho l'ambizione, non so se temeraria, di proporvi un'approvazione all'unanimità di questo nostro modesto emendamento. In realtà, non so se è modesto: lo è per come lo presentiamo, senza la minima arroganza, ma non nella portata del contenuto. E gradirei che anche il nostro valoroso Capogruppo in Commissione affari costituzionali, senatore Boscetto, al di là della regola che si è dato di non esprimere orientamento favorevole su alcun emendamento, prendesse atto della portata dell'emendamento stesso. Esso incide sull'articolo 4 del testo base, di cui do lettura: «All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto il seguente comma: "I Regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare"».

La modifica che proponiamo, apparentemente lieve, è la seguente: «I Regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

Si tratta di una modifica aggiuntiva che, alle prerogative e ai poteri del Governo e della maggioranza e ai diritti delle opposizioni e delle minoranze, premette le prerogative e le facoltà del parlamentare. Anche quelli che, come il sottoscritto e i colleghi firmatari di questo emendamento, possono essere a favore dell'opzione dell'elezione diretta del Capo dello Stato o del Governo, e quindi per un'opzione presidenzialista, ciò non di meno - e forse proprio per questo - tendono a corroborare e a rinforzare la centralità del Parlamento, le sue prerogative, l'equilibrio dei poteri e delle facoltà tra la figura apicale, anche direttamente eletta, e il Parlamento, sempre sovrano e direttamente eletto. Proprio per questo vogliamo bilanciare i due istituti.

Quando, sulla scorta di tutto il dibattito e dell'esperienza parlamentare vissuta, si tende a dire che con i Regolamenti dobbiamo fare uno statuto dell'opposizione per garantire le minoranze e poi anche uno statuto dei poteri e delle prerogative del Governo e della maggioranza (dei Gruppi in particolare), stiamo enfatizzando il Governo, la maggioranza, la minoranza organizzata e i Gruppi. E il singolo parlamentare, onorevoli colleghi?

Ci siamo o no accorti, in questa legislatura ed anche nelle precedenti, che chi tende a scomparire e ad essere fagocitato ed inibito in ogni sua facoltà è il parlamentare nella sua sovranità, nel mandato democratico che riceve e del quale deve rispondere ai suoi elettori? E anche chi ritiene che debbano essere ragionevolmente diminuiti nel numero i parlamentari penso che lo debba fare nell'ottica e nella mentalità che, quanto più si restringe il numero degli appartenenti ad una Camera, tanto più si devono potenziare le prerogative, le risorse e le facoltà del parlamentare. Al limite, per analogia, potremmo prendere l'esempio della grande democrazia statunitense, dove si è pensato ad un Senato di pochissimi membri, ma si è dato a quei pochissimi membri una grande autorità, un grande potere e un grande peso; essi hanno anche una grande struttura dietro di sé, che collabora con loro nello svolgere questo importante mandato parlamentare.

Noi, dunque, dobbiamo prevedere che i Regolamenti parlamentari certo provvedano a disciplinare le prerogative del Governo e della maggioranza, certo debbano disciplinare lo statuto dell'opposizione e delle minoranze, ma prima - se permettete anche in ordine lessicale e logico - dobbiamo prevedere le facoltà e le prerogative del parlamentare. Quando noi abbiamo annebbiato e disciolto la figura e le risorse operative del parlamentare rispetto ai Gruppi (rispettabilissimi), alla maggioranza e alle minoranze, noi abbiamo minato al cuore l'istituto parlamentare e della democrazia rappresentativa.

Sulla base di queste considerazioni, che mi permetto di rivolgere anche al mio Capogruppo in Commissione affari costituzionali, che esprime i pareri per il Gruppo stesso, nonché a tutti i Gruppi, direi che questa nostra formulazione non stravolge minimamente la sostanza del testo base, ma l'arricchisce di un elemento democratico fondamentale. Ecco perché dico che di certo non rinunceremo a questo emendamento - e che ognuno si assumerà la sua responsabilità istituzionale, morale e politica - ma penso anche che, senza nulla stravolgere, esso potrebbe essere accolto e votato da tutti i Gruppi e da tutti i singoli parlamentari. Lo affido pertanto alla vostra benevola ed attenta considerazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si rimette all'Aula, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.600.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, anche se sappiamo che i colleghi firmatari di questo emendamento l'hanno presentato partendo da ragioni diverse dalle nostre (forse molto diverse dalle nostre), noi esprimeremo comunque un voto favorevole su di esso, perché ci ritroviamo il senso fondamentale delle considerazioni che svolgevo nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Sopprimendo gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in un colpo solo, si azzera la riforma costituzionale che non ci convince, si elimina il rafforzamento dell'Esecutivo a danno del Legislativo e, sostanzialmente, si accede a una prospettiva di manutenzione ordinaria con scarsissimi interventi (quelli che ci sono stati finora) sulla Costituzione italiana. Poiché noi pensiamo che tutte le modifiche, che pure sono necessarie per garantire una maggiore efficacia della politica, sono perfettamente raggiungibili modificando la legge elettorale, per esempio, e stabilendo una vitalità democratica dei partiti come auspicato dall'articolo 49 della Costituzione, ma mai realizzato, crediamo che si potrebbe accedere ad una vita politica più sensata senza modificare la Costituzione.

Noi non concordiamo con un assunto fondamentale che è dietro questo disegno di riforma della Costituzione (questo, non quell'altro: di quello sfigurato non ne voglio nemmeno parlare per ora). Parlo del fatto che la Costituzione, secondo alcuni, non dà a chi governa gli strumenti per farlo. Non è vero! Non è vero nella maniera più plateale: chi governa ha gli strumenti per farlo, solo che, o li usa male, o non sa usarli, o non sa che cosa fa, o prende decisioni sbagliate, o prende decisioni a favore di interessi specifici, o è addirittura guidato da interessi specifici, più privati che pubblici, ma qualche volta pubblici e privati.

Non è vero che la Costituzione non dà gli strumenti per governare a chi governa: è una sorta di credenza che si è diffusa nell'ultimo decennio per iniziativa soprattutto dell'ex Presidente del Consiglio, il quale, del tutto incapace di governare e guidato da un solipsismo autistico di natura clinica, ha dovuto trovare il modo per giustificare la propria incapacità di governare attribuendo la colpa alla Costituzione. Era lui che non sapeva governare, cari senatori, e non sapeva farlo in maniera plateale e, qualche volta, anche disgustosa. La Costituzione funziona benissimo; ci vogliono delle aggiustature minime, ma non certo un disegno che riconfigura l'assetto e l'equilibrio tra i poteri.

Quindi, anche se non condividiamo le ragioni per cui i colleghi di Coesione Nazionale hanno presentato la proposta di sopprimere gli articoli da 4 a 10 , a noi tale proposta va bene, e voteremo a favore. (Applausi dal Gruppo IdV).

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 4.600 sopprime tutta la riforma, mantenendo solo i primi tre articoli e, cioè, la riduzione del numero dei parlamentari e gli altri aspetti che finora abbiamo esaminato.

I proponenti sono colleghi di peso e di valore, però mi pare che un emendativo soppressivo di tutta la riforma difficilmente si giustifica. Non riesco a capire la logica che ispira questo tipo di intervento emendativo; di conseguenza, non posso che esprimere in dichiarazione di voto il voto contrario del Popolo della Libertà, che vuole andare avanti con questa riforma e ha proposto anche gli emendamenti presentati dai senatori Gasparri e Quagliariello riguardanti il semipresidenzialismo. Pertanto, la posizione del Gruppo risulterà essere questa.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, intervengo per cercare di chiarire in particolare al senatore Boscetto, che apprezzo e stimo, la logica, la ratio, la finalità, l'obiettivo, il carattere strategico degli emendamenti abbiamo presentato. Per farlo devo fare un passo indietro.

Abbiamo presentato, senatore Boscetto, onorevoli colleghi, un organico progetto di riforma della Costituzione. L'abbiamo fatto partendo da un presupposto, peraltro condiviso, seppur per ragioni diverse, almeno in relazione al bicameralismo, dall'Italia dei Valori. Abbiamo prospettato l'idea di un Senato delle autonomie, espressione di secondo livello, nella convinzione che solo questa è la strada per realizzare il superamento del bicameralismo e per introdurre un elemento di rappresentatività territoriale che trovi un momento bicamerale nelle leggi di bilancio.

Si può essere d'accordo o no, ci sono motivazioni pro o contro, ma la proposta che abbiamo enucleato è questa. Abbiamo altresì acceduto alla tesi di votare il Senato federale nella convinzione che si dovesse affrontare comunque il nodo irrisolto di una riforma costituzionale che ha lasciato troppi vuoti che vanno colmati dal punto di vista del riassetto complessivo della forma di Stato e della forma di governo.

Lo abbiamo fatto in una logica complessiva unitaria che ci vede favorevoli al semipresidenzialismo, pur nella consapevolezza che altro - a nostro avviso - è il percorso costituente che bisogna o bisognerà perseguire per raggiungere l'obiettivo reale di varare riforme complessive e organiche. Sicché l'emendamento soppressivo degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e10 è coerente con questa impostazione: si può essere o no d'accordo, ma c'è una coerenza di valutazione, perché noi non siamo d'accordo sulla riforma così come è uscita dalla Commissione. Lo dico anche al senatore Procacci, che ieri ha chiesto una sorta di stralcio: noi non siamo d'accordo. Non ci si può chiedere, per quel poco che esprimiamo e rappresentiamo in termini quantitativi e qualitativi, di essere d'accordo su un'impostazione che non abbiamo condiviso. A nostro avviso (ed è stata una delle motivazioni che ci ha spinto, oltre a ragioni di convergenza tradizionale su alcune tematiche come quelle di carattere presidenzialista), quello è un modo non per innestare una scelta diversa sul tronco delle riforme uscite dalla Commissione, ma per cercare di impostare diversamente l'approdo organico di riforma della Costituzione.

Quindi, noi non siamo d'accordo sul disegno che è uscito dalla Commissione. Abbiamo presentato la nostra proposta organica. Prendiamo atto dei rapporti di forza e delle scelte che in Parlamento si fanno e sulle motivazioni che spingono a fare alcune proposte ci misuriamo con i contenuti, ma se ci chiedete qual è la nostra posizione di fondo, noi non l'abbiamo modificata: la nostra posizione di fondo è il progetto che abbiamo presentato, che parla del Senato e del superamento del bicameralismo, che interviene sulle Province, sull'accorpamento dei Comuni, in altri termini, sul riordino e sul riassetto complessivo, e che si pone l'obiettivo in prospettiva di individuare un luogo dove sia possibile affrontare, non come stiamo facendo, la riforma organica della Costituzione.

Questo è il percorso che abbiamo sempre indicato, cioè quello di dire che, dipendesse da noi e soltanto da noi (vorrei essere chiaro, dopo di che taccio), questo ramo del Parlamento in particolare avrebbe già dovuto, fin dall'anno scorso, aprire una vera e propria sessione costituente (come avevamo proposto) e misurarsi su due questioni fondamentali, vale a dire la legge elettorale e la riforma dei partiti ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, e poi delegare ad un'Assemblea costituente la possibilità di un intervento organico di revisione della Costituzione. Questo, perché siamo convinti che bisogna mettere mano alla Costituzione perché viviamo nell'epoca del tempo reale, perché le istituzioni devono rispondere ad un principio di partecipazione di decisione, perché vorremmo contribuire a costruire una democrazia governante, capace di incidere rispetto ai processi e alla capacità di far recuperare alla politica un ruolo e una funzione alti e nobili.

Noi siamo convinti che questa sia la strada. Si devono consumare le diverse proposte, ma ribadiamo ancora una volta, per quanto ci riguarda, che a nostro avviso sarebbe responsabile, anche per dare una risposta al di fuori di questo Parlamento, determinare una condizione di luogo istituzionale-costituzionale per affrontare le riforme, per rimettere in moto un processo di mobilitazione e di partecipazione popolare per addivenire ad un testo da sottoporre a referendum confermativo, perché noi riteniamo che questo debba essere e sia il percorso.

Naturalmente ci misuriamo con le proposte, e nel farlo esprimiamo consenso e dissenso: in questo caso, pieno dissenso, per testimoniare ancora una volta che, per quanto ci riguarda, quella che è uscita dalla Commissione non è una buona riforma e che noi ci poniamo l'obiettivo di cambiarla e modificarla. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.600, presentato dal senatore Saia e da altri senatori, fino alle parole «Sopprimere gli articoli 4».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.600 e l'emendamento 4.200.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, trovo che alcune parti di questo emendamento andrebbero oggettivamente approfondite. Tuttavia l'incipit mi convince ad esprimere il mio voto favorevole perché prevede, per l'adozione dei i Regolamenti, che ciascuna delle due Camere debba operare con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. È lo stesso motivo per cui ho votato a favore dell'emendamento presentato poc'anzi.

Noi dobbiamo apportare una modifica alla Costituzione partendo da una principale e da una successiva: la principale è che i Regolamenti devono garantire le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e, solo successivamente, tenere conto che esistono anche i diritti dell'opposizione, delle minoranze o dei singoli parlamentari. Io credo che tale impostazione complessiva sia sbagliata perché ritengo sbagliato esercitare il potere in modo eccessivamente verticale. Con la modifica regolamentare, in sostanza, si tenta di stravolgere il senso vero della Repubblica per passare da una Repubblica parlamentare qual è la nostra ad altro tipo di Repubblica senza i necessari contrappesi. È per questo motivo che, nonostante qualche perplessità, voterò a favore dell'emendamento 4.600 e di tutti gli altri emendamenti che tendano a favorire il mantenimento di un potere esercitato in maniera più orizzontale, più legato alla storia e alla tradizione di questo Paese e anche, mi auguro, al suo futuro.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, il collega Bruno ha toccato un punto delicato che ha richiamato alla mia memoria un'osservazione che avevo dimenticato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti. Troppe cose si affollano nella mente e ogni tanto qualcuna sfugge.

La formulazione dell'articolo 4 nasce dalla presentazione di due emendamenti diversi ma convergenti: uno del Gruppo dell'Italia dei Valori e uno del Gruppo della Lega. La formulazione proposta dal nostro Gruppo, purtroppo, non ha avuto successo in Commissione, mentre quella del Gruppo della Lega sì. Noi abbiamo ritenuto di votare comunque a favore della proposta della Lega, anche se c'era una parziale insoddisfazione, che apriva comunque un capitolo che finora non era stato minimamente toccato nel contesto costituzionale.

Per ottenere la soddisfazione di avere una menzione aperta, letterale, dei diritti delle opposizioni e delle minoranze abbiamo dovuto pagare lo scotto di una riaffermazione delle prerogative e dei poteri del Governo. La formulazione resta insoddisfacente: nello stesso momento in cui ci rallegriamo del fatto che quanto meno è aperto un tema, rimaniamo fondamentalmente insoddisfatti della formulazione. In effetti, fin dall'inizio vi è una plateale asimmetria: da una parte, vi sono prerogative e poteri del Governo e, dall'altra, vi sono i diritti delle opposizioni e delle minoranze. Insomma, per dirla anche in termini hegeliani, vi è un soggetto e vi è un oggetto, ma non si vede la sintesi.

Per tale motivo, abbiamo presentato l'emendamento 4.201, perché ci ripromettiamo di prevedere una versione più equilibrata, progressiva e capace di garantire l'equilibrio della democrazia per il futuro.

Inoltre, il rafforzamento della maggioranza che approva il Regolamento è essenziale, perché sottrae ad una maggioranza occasionale o contingente la potestà sul Regolamento. La maggioranza dei tre quinti è abbastanza robusta per garantire una pluralità di punti di vista.

È necessario, poi, che si fissino i contenuti precisi delle garanzie delle opposizioni parlamentari. In particolare, l'elemento fondamentale è rappresentato dalla designazione da parte delle opposizioni parlamentari dei Presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia. Inoltre, si dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte ed iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale. Quest'ultima parte non è un'opzione marginale. Infatti, sappiamo bene che in Parlamento esiste una gamma di velocità estremamente variabile per le iniziative che corrono in Commissione ed in Assemblea. Ad esempio, l'iter di alcuni disegni di legge è velocissimo. Nella legislatura precedente abbiamo assistito a disegni di legge che, poiché facevano l'interesse del Presidente del Consiglio dell'epoca, sorpassavano addirittura i decreti-legge accantonati su un binario di riserva e procedevano rapidamente. Quelli sono stati casi da letteratura costituzionale, che ormai lasciamo al passato. Nella prassi costante, però, esiste una sorta di cammino preferenziale non scritto per alcuni progetti, così come vi è la morte per inedia di molti altri progetti legislativi. Quindi, è essenziale garantire all'opposizione l'iscrizione con riserva di tempi e previsione del voto finale.

L'ultimo elemento, che riguarda la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale senza passare attraverso il cammino oggi necessario (la pendenza di un giudizio e la decisione di un giudice di rimettere la questione alla Corte stessa, e tutto quello che sappiamo), può essere considerato una forzatura, da un certo punto di vista. In realtà, nel momento in cui lo presentiamo, sappiamo che può rappresentare una forzatura: di fronte ad una prassi corretta degli equilibri costituzionali, forse il ricorso classico alla Corte costituzionale avrebbe potuto bastare; invece noi operiamo in un contesto in cui gli equilibri costituzionali sono costantemente sovvertiti ed incrinati da un'alterazione cosiddetta materiale, che in realtà affida al potere esecutivo una prevalenza incontrollabile e alle varie opposizioni una vita magra per l'impossibilità di intervenire in modo significativo.

Allora, la nostra proposta di accesso diretto alla Corte costituzionale ha una motivazione che potrei definire contingente: sì, lo confesso, è legata ad una contingenza di qualche decennio, in cui il vero equilibrio costituzionale è stato mandato al macero e ne è stato inventato un altro, totalmente falsificato rispetto a quello originario. A questo punto, di fronte alla falsificazione dell'equilibrio originario, vi è bisogno di un riaggiustamento.

Siamo pronti, in futuro, a rinunciare subito a questo tipo d'innesto, sapendo che si tratta proprio di una contromisura, la quale però deve essere efficace e, per assicurare la vitalità dell'opposizione, si deve poter garantire proprio tale misura. L'accesso diretto alla Corte costituzionale, cioè, dal punto di vista disciplinare, è una scelta rischiosa in senso teorico, ma ha una profonda capacità di determinare e ricostituire equilibri tra opposizione e maggioranza che rendono più vitale l'esercizio della democrazia. Questa motivazione può apparire insoddisfacente - e per moltissimi lo sarà sicuramente - ma in questo momento ed in questo dibattito rappresentiamo qui un'opposizione che, dal punto di vista virtuale, potrebbe essere condannata al silenzio. Vogliamo dunque tener fermo questo punto, consapevoli di non lavorare per noi stessi, ma per le opposizioni del futuro.

Con l'occasione, signora Presidente, preannuncio la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, cari colleghi, gli obiettivi di quest'emendamento, a prima firma Pardi, sono in sostanza due: alzare la maggioranza necessaria per approvare i Regolamenti parlamentari e garantire meglio le opposizioni. Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, mi paiono apprezzabili entrambi gli obiettivi, per le motivazioni che vado ad esporre.

Con riferimento alla maggioranza rafforzata qui prevista, ritengo che il nuovo sistema realizzato dalla legge elettorale ormai dal 1992, che mira al bipolarismo, abbia messo in forte dubbio la maggioranza assoluta per quanto riguarda sia i Regolamenti parlamentari sia la Costituzione stessa. Sappiamo che l'articolo 138 della Costituzione, che prevede una maggioranza assoluta per cambiare la Carta costituzionale, nel 1947 era stato elaborato in una situazione di pluralità di partiti, che difficilmente poi trovavano un accordo e in cui la maggioranza assoluta rappresentava un livello davvero molto alto da raggiungere.

Adesso invece, nel sistema bipolare, in cui vi sono una maggioranza ed un'opposizione, essa è dovuta e praticamente permette alla maggioranza di Governo una cosa che i Costituenti non avrebbero mai gradito, ossia di far passare sia la Costituzione sia i Regolamenti parlamentari con una sua maggioranza, anche se stretta. I Padri costituenti non volevano questo, ma una garanzia che per il sistema elettorale di allora fosse effettivamente alta, al fine di assicurare che tutte le forze politiche fossero coinvolte.

Anch'io pertanto, come altri colleghi, mi sono permesso di presentare un emendamento all'articolo 138, attualmente in discussione in 1ª Commissione, per aumentare la barra della maggioranza assoluta prevista dalla Costituzione. In via consequenziale, è giusto che lo si faccia anche per il Regolamento.

Desidero però aggiungere un'ulteriore elemento: quanto sta accadendo in Aula è la pura dimostrazione di quanto sia necessario trovare una convergenza tra le forze politiche e non giocare sulla maggioranza assoluta, per questo tassello che poi comunque può essere superato tramite la richiesta di referendum. È la dimostrazione della confusione di questa fase costituente, così come dovrebbe essere nobilmente chiamata, anche se tale non è, considerato che praticamente, attraverso l'approvazione in Aula di una serie di emendamenti, si cambia la Carta costituzionale che era stata pensata dai più grandi filosofi e giuristi d'Italia, oltre che dai Padri nobili della nostra democrazia. Procedere, dunque, attraverso l'approvazione in Aula di emendamenti non mi pare sia degno della nostra Costituzione. Per questo motivo, ritengo sia utile e necessario alzare il livello, sia per quanto riguarda la modifica dei Regolamenti che, in una seconda fase, anche della stessa Carta costituzionale.

La seconda questione che voglio porre riguarda i diritti delle opposizioni, per cui il collega Pardi in quest'emendamento ha previsto delle garanzie molto forti. Mi pare che ciò sia giusto, anche in questo contesto, perché c'è il rischio che due grandi poli possano schiacciare chi sta tra i banchi, ma non appartiene né all'uno, né all'altro schieramento. Il discorso non riguarda soltanto le minoranze linguistiche, ma anche le forze politiche di opposizione, che hanno diritto ad esistere e che in Aula - lo ripeto - potrebbero essere invece schiacciate dagli stessi Regolamenti.

Per tali motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento in esame.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento 4.201, che tratta un tema molto delicato, innalzando in modo molto significativo il quorum necessario per l'adozione dei Regolamenti di ciascuna Camera, portandolo a tre quinti dei suoi componenti.

Sappiamo quanto la vicenda dei Regolamenti sia stata, in parte, garantista per le minoranze o le opposizioni progressivamente venutesi a determinare nella storia del Parlamento italiano; sappiamo però anche che questo è stato uno degli elementi che hanno frenato qualsiasi possibilità di riorganizzare i lavori parlamentari e di adeguare in modo sempre più efficiente i Regolamenti, così da consentire lo svolgimento dell'attività parlamentare in modo analogo a quanto avviene in tante altre assemblee. Penso, ad esempio, alle assemblee del Parlamento europeo, che richiedono tempi diversi e modalità molto più celeri, oltre che procedimenti differenti per quanto riguarda la discussione e la regolazione dei rapporti tra maggioranza ed opposizione all'interno dello stesso Parlamento.

Ciò fino ad oggi non è stato possibile proprio per un veto reciproco. Ci sembra che innalzare ulteriormente il quorum richiesto per l'adozione dei Regolamenti potrebbe essere disastroso rispetto alla possibilità di dare esito ad una modifica dei Regolamenti stessi.

In questo Paese siamo sempre stati assillati da questa mancanza di fiducia e da questo reciproco opporsi anche sul tema delle regole, che dovrebbe invece essere - ed è così per molti Paesi - il perimetro comune all'interno del quale si conviene, al di là delle posizioni differenti e dei diversi schieramenti. Credo che ci troviamo anche in questo caso di fronte ad un'arretratezza della cultura politica italiana, che ha dimostrato in questo, come in altri campi, di non essere in linea con tanti altri Paesi europei sviluppati quanto il nostro. Tutto questo ci fa capire che è assolutamente necessario fare del tema delle regole un tema comune.

Quello che è avvenuto anche in questi ultimi tempi, in particolare il fatto che in qualche modo si sia mandato in soffitta un accordo che era stato siglato e che era propedeutico, non soltanto ad una riforma della Costituzione, ma anche della legge elettorale, oltre che - proprio con specifico riferimento all'emendamento in esame - dei Regolamenti di ciascuna Camera, renderà sicuramente impossibile, dati i tempi, procedere ad alcune parziali riforme, pur necessarie.

Ribadiamo pertanto, sia nel merito che nel metodo, com'è avvenuto fino ad ora, la nostra contrarietà a questo emendamento.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare in dichiarazione di voto anche altri colleghi, ma data l'ora rinviamo i loro interventi alla seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 12,58).

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno».

EMENDAMENTO 3.215

3.215

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La legge garantisce la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere"».

3.215 (testo 2)

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La legge garantisce la parità di genere nella rappresentanza elettiva"».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Baio, Germontani, Contini, De Luca Cristina, Vizzini e i senatori del Gruppo PD ad eccezione dei senatori Bonino, Poretti, Perduca, Morando e Marcucci.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Sono fatte salve le prerogative dei senatori di diritto e a vita e dei senatori a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».

3.0.730 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.550

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.202

PETERLINI, PINZGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

3.0.203

MALAN

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 59 della Costituzione, secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

3.0.731 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 60 della Costituzione)

1. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

________________

(*) Cfr. seduta n. 753

3.0.204

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Durata della legislatura)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.0.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.0.551

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 61 della Costituzione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

2. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica - fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi del senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

3. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale in mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5».

3.0.205

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni della nuova Camera)

1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera del deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni"».

3.0.301

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 61 della Costituzione)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

-Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

3.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza del Senato federale)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza"

2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse"».

3.0.302

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

EMENDAMENTI

4.600 (già 4.666)

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Le parole da: «Sopprimere» a: «4» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica dell'articolo 64 della Costituzione). - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza del tre quinti dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

4.202

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). - 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Le sedute sono pubbliche" sono sostituite con le seguenti: "Le sedute d'aula sono pubbliche, e pubblici sono i lavori delle commissioni e delle giunte.";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare."».

4.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 64 della Costituzione). - 1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare"».

4.204

POLI BORTONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alle attività parlamentari che hanno rilevanza costituzionale, con esclusione delle attività strettamente amministrative rispetto alle quali l'organo legislativo opera come un qualsiasi altro organo dello Stato."».

4.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 64 della Costituzione sostituire il primo comma con il seguente:

"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti"».

4.206

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «I regolamenti» fino a: «attività parlamentare» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

4.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la parola: «garantiscono» con la seguente: «delimitano».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «e garantiscono».

4.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché».

4.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le prerogative e».

4.210

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare», con le seguenti: «i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale».

4.211

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e i poteri del Governo e».

4.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e i poteri».

4.213

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «e i poteri del Governo» fino alla fine del comma con le seguenti: «i diritti dei singoli Deputati e Senatori in ogni fase dell'attività parlamentare».

4.214

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «del Governo e».

4.215

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e della maggioranza».

4.216

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle opposizioni e delle minoranze» con le seguenti: «dei singoli deputati e senatori».

4.217

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

4.218

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica».

4.219

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione, Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

770a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

mercoledì 18 luglio 2012

 

 

Presidenza della vice presidente MAURO,

indi del presidente SCHIFANI

e del vice presidente NANIA

 


Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Colleghi, essendo ancora in corso la riunione della Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta per 20 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, è ripresa alle ore 17).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,01).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 4 ed hanno avuto luogo alcune dichiarazioni di voto sull'emendamento 4.201, che ora riprendiamo.

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, intervengo solo per dire che su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli per i quali noi abbiamo chiesto la soppressione con il nostro emendamento, il Gruppo di Coesione Nazionale si asterrà dal voto.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, questo provvedimento, volto a modificare la Parte II della Costituzione, intende realizzare un'economia funzionale nell'apparato di governo del nostro Paese.

Moltissimi emendamenti, invece, vanno a colpire il funzionamento dell'architettura costituzionale così come la conosciamo.

Questa mattina si è svolto un dibattito che riguarda l'emendamento 4.201, che presenta una serie di controindicazioni. La prima è che, assoggettando i Regolamenti parlamentari alla giurisdizione del giudice delle leggi, viene meno il principio di autodichia delle Camere.

C'è stato un lungo dibattito su questo argomento all'indomani dell'entrata in vigore della Corte costituzionale e ricordo in proposito la pregevole bibliografia che, al riguardo, è stata scritta da Aldo Sandulli e Vezio Crisafulli. Quindi, assoggettare i Regolamenti parlamentari ad una valutazione della Corte costituzionale va a modificare l'assetto complessivo della gerarchia delle fonti, così come si va ad alterare il sistema delle regole che presiedono alla soluzione dei conflitti tra poteri dello Stato.

Attribuire ai Gruppi parlamentari o, addirittura, ai partiti politici la qualità di potere dello Stato per promuovere conflitti di attribuzione significa, appunto, modificare la struttura complessiva della Corte costituzionale.

Voglio ricordare qui che la nostra è una Corte costituzionale con un potere di sindacato accentrato ad alto livello tecnico, diverso dal modello americano del judicial review. È il modello di Kelsen e della Costituzione di Weimar. Questo impedisce sostanzialmente di portare di fronte alla Corte costituzionale problemi riguardanti addirittura le relazioni tra maggioranza e opposizione.

Vorrei anche aggiungere che proprio la struttura della nostra Corte costituzionale è atipica rispetto alla Corte federale costituzionale tedesca, alla Corte suprema americana o al Consiglio costituzionale francese. La nostra Corte è composta da 15 giudici, nominati, per un terzo ciascuno, rispettivamente dal Presidente della Repubblica, dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa e dal Parlamento in seduta comune. Solo cinque giudici sono quindi eletti dal Parlamento.

Quindi, questo emendamento deve essere assolutamente bocciato, perché modifica l'assetto costituzionale del nostro Paese senza ottenere l'obiettivo che si prefigge, senza naturalmente che si possa sottacere il rilievo per cui verrebbe modificata la sovranità che la Costituzione attribuisce al Parlamento.

Attribuire alla Corte costituzionale il potere, addirittura, di sindacare i Regolamenti o di regolare il rapporto tra maggioranza e opposizione significa modificare l'assetto democratico, che attribuisce ai cittadini la potestà di scegliere i loro rappresentanti e alle Camere la funzione legislativa. (Applausi del senatore Fantetti).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 17,20.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,20).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.202.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, vorrei rivolgere una richiesta ai senatori Poretti, Bonino e Perduca, firmatari dell'emendamento 4.202.

Chiederei loro - se è possibile - di votare l'emendamento per parti separate, in quanto saremmo orientati a votare a favore della lettera a), («al secondo comma le parole: "Le sedute sono pubbliche" sono sostituite con le seguenti: "Le sedute d'aula sono pubbliche, e pubblici sono i lavori delle commissioni e delle giunte»), mentre invece abbiamo dei dubbi sulla lettera b), perché in realtà i proponenti emendano ma ripetono la formula del testo precedente, ossia: «I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo (...) nonché i diritti delle opposizioni».

Pertanto, se loro sono d'accordo, vorremmo che si procedesse alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, è d'accordo?

PORETTI (PD). Sì, signor Presidente.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, capisco la ratio della lettera a) dell'emendamento 4.202, però vorrei sollevare un'obiezione di fondo. Per come esso è formulato, in alcune fasi della vita parlamentare sarebbe improponibile: esistono anche la Commissione antimafia, il COPASIR, sedute delle Commissioni o delle Giunte che un minimo di riservatezza oggettivamente la richiedono.

Questo è il motivo per cui, nonostante sia d'accordo sul principio, così com'è formulato non posso che votare contro.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, procederemo alla votazione per parti separate.

Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.202.

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «delle giunte».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 4.202.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.203.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, avevo già accennato per sommi capi all'atteggiamento critico nei confronti dell'articolo 4, con tutte le sue connessioni relative al rafforzamento del potere esecutivo e all'indebolimento del potere legislativo e dei diritti dell'opposizione. A questo scopo, riprendendo in parte il tema già oggetto dell'emendamento 4.201, prima respinto, proponiamo con l'emendamento 4.203 che si riferisce al testo dell'articolo 4, introducendo una modifica più limitata. L'articolo 4 effettivamente introduce in Costituzione l'opposizione parlamentare, ma attribuisce ai Regolamenti di Camera e Senato il compito di garantire prerogative e poteri del Governo.

Questo articolo va visto anche in controluce attraverso la lettura dell'articolo 7, il quale introduce un fortissimo squilibrio, in particolare tra maggioranza e opposizione. Pertanto proponiamo una formula che mette da parte prerogative e poteri del Governo e lascia in vista soltanto la garanzia dei «diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare»: altrimenti, questa sorta di rafforzamento retorico continuo su poteri e prerogative del Governo finisce per essere anche stucchevole e poco opportuno sotto il profilo della razionalità del testo.

Pertanto annunciamo un voto favorevole sull'emendamento 4.203, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.203, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.204, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.205.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, anche questo argomento era presente nel primo emendamento riassuntivo, che comprendeva tutti i temi. In questo emendamento si evidenzia l'importanza di rafforzare le garanzie costituzionali attraverso una piccola modifica dell'articolo 64 della Costituzione, in base alla quale ciascuna Camera adotta il proprio Regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

Questa modifica è il prodotto della cultura costituzionale e parlamentare emergente negli ultimi due decenni. Di fronte ad una composizione dell'Aula risultato di leggi elettorali fortemente squilibrate, che producono maggioranze artificiali, gonfiate da premi di maggioranza privi di qualsiasi ragione, alla fine si determina una distribuzione dei seggi parlamentari fortemente distorta rispetto all'equilibrio percentuale dei voti espressi dalla società. Non è più assolutamente vero il principio "una testa un voto". Ormai, con l'alterazione del sistema elettorale, una testa conta un voto e mezzo e un'altra testa conta mezzo voto. Il risultato è una distribuzione diseguale dei seggi, quasi a parità di suffragi elettorali.

Il premio di maggioranza altera in maniera irrimediabile la giustizia, e quindi una maggioranza, prodotta in maniera artificiale sulla base dei meccanismi regolativi antecedenti, ha la possibilità di fare e disfare senza un controllo effettivo e di prendere decisioni e imporle. Ce n'è una, per esempio, che ci capiterà tra poco tra capo e collo (forse adesso, alla fine della votazione). Mi riferisco all'imposizione del voto a maggioranza sul calendario dei lavori, che rappresenta una forzatura inenarrabile, a maggior ragione in questo contesto. Stiamo quindi vivendo "in provetta" la dimostrazione scientifica di quanto sto affermando, vale a dire che maggioranze alterate da premi di maggioranza possono imporre, al di là di qualsiasi canone di giustizia, il potere di una decisione che in un mondo parlamentare normale non vedrebbe mai la luce.

A maggior ragione, se vige questo sistema, occorre introdurre un correttivo che è appunto quello che proponiamo: l'approvazione del Regolamento a maggioranza di tre quinti, con la speranza che in futuro non esistano premi di maggioranza in grado di garantire artificialmente anche una maggioranza di tre quinti.

Su questo emendamento chiedo la votazione elettronica.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, poiché questo tema è già stato trattato e ho sentito le argomentazioni di chi ha votato contro, vorrei porre due semplici questioni, una delle quali, sostanzialmente aritmetica, dà il senso di ciò che si chiede. Per approvare un Regolamento, per ogni 100 deputati ce ne vorrebbero 51, se l'approvazione fosse a maggioranza assoluta, 60 qualora fosse richiesta la maggioranza dei tre quinti. Quindi, non si chiedono maggioranze così larghe o un'unanimità del Parlamento.

Vi è poi un'altra valutazione da fare, più propriamente politica. Molti colleghi, molte forze politiche e molti Gruppi parlamentari hanno sostenuto spesso con forza e sulla base di grandi argomentazioni - lo hanno fatto anche oggi - che le regole si decidono insieme e non possono essere sottoposte alla maggioranza di turno. Vorrei sapere se, invece, vogliamo approvare i Regolamenti secondo la maggioranza di turno. A mio avviso, questa è un'esagerazione.

Dunque, io sosterrò l'emendamento 4.205, perché ritengo sia una buona proposta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.205, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.206.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento a quanto affermato questa mattina in fase di illustrazione degli emendamenti, chiedo ai Gruppi parlamentari e a tutti i senatori di approvare l'emendamento 4.206, a firma del sottoscritto e di altri sei colleghi. Si tratta di lasciare assolutamente intatto il testo base, ma di premettere alle prerogative e ai poteri del Governo e della maggioranza nonché ai diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare la dicitura che «i Regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare», cioè del singolo parlamentare. In sostanza, intendiamo affermare il principio che contano i diritti della maggioranza, le prerogative del Governo, le prerogative ed i diritti delle minoranze, ma prima di tutto sono centrali le prerogative e le facoltà del parlamentare. Ciò è un atto di omaggio al ruolo ed alla rappresentanza democratica del parlamentare, ma ha anche una sua efficacia, perché i Regolamenti dovranno prima di tutto stabilire le guarentigie, e le risorse con cui il parlamentare, nella sua primazia, esercita le sue facoltà.

Onorevoli colleghi, vi sono due possibilità, e possiamo parlarne apertamente: se questa riforma si concludesse positivamente, prendesse vigore e andasse in porto (come io e molti senatori auspichiamo), avremmo fatto del bene al nostro ordinamento di democrazia parlamentare, perché avremmo stabilito una regola virtuosa; se, però, per una qualche ragione, dovesse fallire e non andasse in porto, con un voto dell'Assemblea avremmo stabilito il principio, per chi lo dovrà amministrare ed attuare, per chi gli dovrà dare concretezza nel tempo, che il parlamentare è il centro della vicissitudine dell'istituzione parlamentare.

Se non l'ho già fatto in sede di illustrazione degli emendamenti, vorrei precisare che coloro che ritengono che la primazia del Parlamento sia assoluta anche rispetto alle cariche apicali di Governo, istituzionali e di ogni genere, ma anche chi è favorevole - e molti di noi lo sono - all'elezione diretta del Capo dello Stato o del Capo del Governo, e quindi ha una visione presidenzialista o semipresidenzialista della democrazia moderna, a maggior ragione rivendicano un Parlamento forte, autorevole e consapevole delle proprie consacrate prerogative. Ciò significa appunto il semplicissimo ritocco del testo base previsto dall'emendamento 4.206.

Chiedo, dunque, all'intera Assemblea - se crede e se è possibile - di votare a favore dell'emendamento 4.206.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,37)

PRESIDENTE. Buonasera, colleghi.

Terminate le dichiarazioni di voto su questo emendamento, leggerò il calendario dei lavori dell'Assemblea, perché in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è stato assunto un impegno a darne lettura alle ore 17,30.

CECCANTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, annuncio che il nostro voto sarà favorevole, perché in effetti l'emendamento 4.206 tiene insieme i diritti del singolo, della maggioranza e dell'opposizione, quindi è molto ragionevole.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, noi abbiamo apprezzato, mentre il senatore Benedetti Valentini la svolgeva, la sua perorazione accorata a sostegno delle prerogative e delle facoltà del singolo parlamentare.

Abbiamo trovato che c'era un vero senso di parlamentarismo genuino dentro questa ispirazione. Troppo spesso l'azione del singolo parlamentare scompare ed è soffocata sotto la vis dominante del partito e delle gerarchie non scritte.

Tuttavia, pur apprezzando la prima parte dell'emendamento, poiché il periodo è unico, non c'è interruzione, e dato che più di una volta ci siamo espressi rispetto ad emendamenti analoghi alla seconda parte dell'emendamento 4.206 con un voto contrario, siamo dolenti ma non possiamo esprimere un voto favorevole.

Rimane la stima per la prima parte dell'emendamento da lei presentato, senatore Benedetti Valentini. Annuncio pertanto che ci asterremo dalla votazione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ma è analogo al vostro!

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, siccome credo sia importante collocare le prerogative e le facoltà del parlamentare garantite dai Regolamenti, prima ancora di quelle del Governo e della maggioranza, non solo voterò a favore ma invito il senatore Benedetti Valentini a considerare l'ipotesi di votare l'emendamento per parti separate per consentire anche ad altri Gruppi di aderire all'impianto originario.

IZZO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (PdL). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 4.206, sposandone convintamente lo spirito.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Izzo.

Metto ai voti l'emendamento 4.206, presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori.

È approvato. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti fino al 4.216, mentre l'emendamento 4.217 è ritirato.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusìo).

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, è difficile parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, non comprendo tutto questo brusìo. La senatrice Finocchiaro ha chiesto di parlare. Devo sospendere la seduta?

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, la Conferenza dei Capigruppo ha registrato l'opposizione del nostro Gruppo all'approvazione del calendario, insieme a quella di altri Gruppi come quello dell'Italia dei Valori, quello dell'UDC e quello dell'API.

La ragione sta nei molti interventi che si sono susseguiti che abbiamo fatto in queste settimane.

Ancora stamattina siamo stati impegnati in una discussione che non porta da nessuna parte.

Nel momento in cui improvvidamente è stato presentato l'emendamento sul semipresidenzialismo in Aula, nel momento in cui si è deciso di rompere il patto che reggeva un testo che avremmo potuto approvare con una maggioranza esuberante i due terzi e che avrebbe potuto vedere la luce in questa legislatura, abbiamo condannato questo testo di riforme costituzionali a non essere mai approvato dai due rami del Parlamento - che è l'evenienza più probabile - oppure ad essere approvato con una maggioranza talmente risicata da non entrare in vigore, come il voto e i numeri sull'emendamento sul Senato federale hanno dimostrato.

L'accanimento che viene dimostrato da alcuni Gruppi, in particolare dal Gruppo del PdL, ma anche da quello della Lega, è evidentemente teso a fare in modo che si arrivi finalmente alla discussione degli emendamenti all'articolo 9 e che ci sia un voto d'Aula sul semipresidenzialismo. Immagino che, raggiunto tale obiettivo, questo interesse decadrà, poiché, come ho già denunciato altre volte, quello delle riforme costituzionali è stato un terreno di scorribanda per fini di tattica politica e di propaganda.

Ora, continuare una discussione con questi toni, modi e tempi (peraltro una discussione senza guida, perché avviene senza relatore, e forse questo non è indifferente al fine della valutazione della questione) mentre urgono questioni molto serie per il Paese - davvero molto serie - e prevedere un calendario che lunedì, martedì e mercoledì contempli l'esame del testo sulle riforme costituzionali, con il che le Commissioni competenti dovranno lavorare sulla spending review nelle poche ore che riusciranno a ricavare, mentre si tratta di un provvedimento che ha la complessità di una legge finanziaria e che tocca interessi e carne viva di cittadini ed imprese, a me pare francamente un passare il limite.

Nel corso della Conferenza dei Capigruppo si è ulteriormente discusso che per accelerare l'agonia, per abbreviarla, si dovrebbero anche regolamentare i tempi della discussione delle riforme costituzionali.

Allora, Presidente, lo dico con molta chiarezza: riteniamo che questo sia assolutamente inaccettabile, e per questa ragione le proponiamo un calendario alternativo. L'abbiamo già proposto in Conferenza dei Capigruppo, e ora posso essere ancora più precisa: anzitutto c'è un'esigenza primaria, che è quella che la Commissione bilancio e le Commissioni competenti siano messe nelle condizioni di effettuare un esame vero, serio e profondo del testo della spending review, e anche, mi lasci dire Presidente, con quell'attività parlamentare e politica che è di incontro e di confronto con i diversi soggetti interessati, per ammortizzare i rischi e i costi che questo provvedimento, in termini istituzionali prima che politici, può causare.

Infatti, ciascuno di noi e ciascun Gruppo parlamentare è ovviamente destinatario di richieste di incontri, ne ha già fatti molti e altri ne farà e sappiamo quanto sono importanti perché questo provvedimento possa essere portato all'approvazione. Ma al di là di questo, che pure trovo essere un pezzo importantissimo, definitivo, del lavoro parlamentare della prossima settimana, quello delle Commissioni, ci sono alcune questioni che potrebbero benissimo e con maggiore utilità, certamente per il Paese, essere affrontate.

Il decreto-legge sul terremoto attende soltanto il parere della 5a Commissione. Abbiamo disegni di legge che vedono la possibilità pacifica di essere posti in discussione, sui quali abbiamo già registrato alla Camera un'approvazione o un consenso, o in quest'Aula un forte interesse, o addirittura un consenso. Mi riferisco al disegno di legge sulle professioni non regolamentate e a quello riguardante la Convenzione di Lanzarote, che è pronto per l'Aula.

Ebbene, in queste condizioni, che si decida di destinare alla spending review una mattina e un pomeriggio di giovedì, e a riforme costituzionali già finite, morte per iniziativa politica di altri Gruppi e di altre forze politiche, le giornate di lunedì, martedì e mercoledì, lo trovo francamente impresentabile di fronte al Paese.

Chiediamo, quindi, che venga messa in votazione la nostra proposta di calendario. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, abbiamo votato contro il calendario in Conferenza dei Capigruppo per ragioni che già la presidente Finocchiaro ha illustrato.

Non intendo tornare sulla polemica relativa al dibattito surreale su questa riforma costituzionale, perché non vorrei essere ripreso nuovamente dalla collega Poli Bortone. Però, è evidente che, nel momento in cui una parte autorevolissima di questo Parlamento ha cambiato opinione sul testo da licenziare e da inviare alla Camera: questo testo nuovo è improbabile, diciamo così: non ha la maggioranza dei due terzi. Ebbene, ci troviamo quasi alla fine del mese di luglio: realisticamente, quindi, qualunque testo venga licenziato dal Senato potrà essere esaminato dalla Camera alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, prima dalla competente Commissione di merito, quindi dall'Aula. Quindi siamo già fuori dai tempi che secondo l'articolo 138 della Costituzione ci possono consentire di approvare una riforma che entri in vigore nella nuova legislatura, a maggior ragione trattandosi di una riforma che non è ampiamente condivisa e che quindi non ha quella maggioranza dei due terzi che evita il cosiddetto referendum confermativo.

Ora, se così è - e così è - capisco che il Parlamento debba discutere di tutto ciò che riguarda il Paese, ma c'è anche un problema di priorità nelle questioni che il Senato deve affrontare. Abbiamo cinque, o sei, o sette decreti-legge in scadenza la cui discussione stiamo accorpando in un paio di giorni, mentre stiamo allargando la discussione sulla riforma costituzionale con l'ulteriore paradosso che, poiché sappiamo che comunque non riusciremmo a licenziare il testo della riforma entro mercoledì sera prossimo, dobbiamo anche armonizzare i tempi. In sostanza, dobbiamo comprimere i tempi di discussione, di esame e di voto del testo della riforma costituzionale per far sì che il suo esame possa terminare entro mercoledì prossimo.

Così facendo, creiamo un ulteriore precedente: in una materia che deve essere discussa con tutto il tempo necessario perché riguarda una modifica costituzionale, quindi la Carta fondamentale del nostro Paese, introduciamo il principio del contingentamento dei tempi di discussione, perché comunque si deve approvare entro mercoledì prossimo. Ma approvare che cosa, signor Presidente? Approvare un testo che non vedrà mai la luce. Ora, capisco che c'è un'esigenza legittima (per chi la promuove, non certamente per noi) di utilizzare questo strumento come una buona - a loro avviso - argomentazione per la campagna elettorale, però cerchiamo di evitare - mi rivolgo ai colleghi del Popolo della Libertà - di dare l'impressione, anzi la certezza, ai cittadini che qui stiamo discutendo una cosa che comunque non verrà toccata con mano da nessuno, a tal punto da essere costretti ad esaminare ed approvare un provvedimento importante, come quello sulla spending review e altri provvedimenti previsti per la prossima settimana, a cominciare da quello riguardante gli interventi per il terremoto in Emilia-Romagna, in un arco di temporale che è un terzo di quello che si è dedicato in queste ultime tre settimane a questa riforma costituzionale, rispettabilissima, ma che non entrerà mai in vigore.

Allora, esiste anche un problema estetico (lo dico nel senso non superficiale del termine): intendo dire che ciò che rappresentiamo all'esterno rischia di farci giudicare dalla gente. Non possiamo avere un calendario dei lavori che prevede per questa e la prossima settimana ancora una discussione sulla riforma e poi dedicare la giornata di giovedì, e forse quella del venerdì, al tema più importante relativo ad una manovra economica che cambierà in profondità il senso della pubblica amministrazione del nostro Paese, cui riserviamo quindi una discussione in condizioni di marginalità.

Reputo di buonsenso la proposta avanzata dalla collega Finocchiaro sul calendario dei lavori. Potremo utilizzare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione la prossima settimana per anticipare l'esame di qualche decreto che è maturo per la decisione. Il decreto-legge, ad esempio, che riguarda il terremoto dell'Emilia-Romagna ha bisogno del parere della Commissione bilancio, il quale può essere dato in tempi rapidi, mettendoci nella condizione di approfondire e licenziare un provvedimento estremamente importante e molto atteso dalle popolazioni colpite dal sisma. Possiamo iniziare una discussione parlamentare sulla spending review in modo più ampio, indipendentemente da ciò che il Governo riterrà o meno di fare, nella sua autonomia, sulla fiducia, mettendo, comunque, il Parlamento nella condizione di discutere in tempi civili una materia così complessa come quella oggetto di quel decreto. Dovremmo esaminare, signor Presidente, il decreto sviluppo, a cui dedicheremo solo qualche ora secondo la previsione del calendario dei lavori del Senato.

Vogliamo evitare di coprirci di ridicolo per un puntiglio? Vogliamo cioè dedicare il tempo necessario alla discussione delle questioni che riguardano le priorità vere del Paese, anziché continuare un dibattito che rispetto ma che oggettivamente è surreale, in quanto non troverà mai concretezza, per (consentire un elogio delle future sorti di una parte autorevolissima della politica di questo Paese? Non possiamo davvero superare i limiti della decenza e del decoro. (Commenti del senatore Divina).

Mi consenta, Presidente. Non si tratta di un problema che la riguarda. Le diamo atto di aver rimesso all'Aula la discussione sul calendario. Credo, però, che la proposta dei colleghi della Lega e del Popolo della Libertà superi ogni limite di tolleranza dal punto di vista della decenza e del decoro. Li invito quindi a rivedere questa posizione, che è suicida per loro: si assumono infatti la responsabilità di fronte al Paese di discutere non di problemi reali e concreti che riguardano i cittadini, ma di fuffa che non vedrà mai la luce. (Applausi dai Gruppi IdV e PD e del senatore Pardi).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo per esprimere la contrarietà del nostro Gruppo al calendario così come è stato prospettato.

Signor Presidente, si sta chiaramente svolgendo una discussione su un binario morto. Le questioni tecniche e il motivo in base al quale sarebbe opportuno occuparci di altro hanno ricevuto un'ampia illustrazione da parte dei presidenti D'Alia e Finocchiaro.

Si utilizza l'Aula del Senato per agitare le proprie bandiere politiche, come se si trattasse già di una campagna elettorale, di un comizio, di una tribuna televisiva. Purtroppo c'è un costo nell'utilizzare il Senato, un costo che grava sui cittadini: noi continuiamo ad utilizzare l'Aula del Senato esclusivamente per questioni di propaganda.

Il nostro, però, è un voto contrario rispetto anche ad una occasione mancata. Dobbiamo prendiamo atto che c'è stata una grande occasione per fare riforme costituzionali importanti e serie nel Paese che purtroppo naufraga pesantemente in una costrizione temporale.

Signor Presidente, capisco la sua difficoltà, ma anche lei si renderà conto che modificare la Costituzione sotto la spada di Damocle e con la sabbia che scorre nella clessidra rispetto a discussioni così importanti è assolutamente improponibile.

Anche per questo motivo voteremo contro il calendario. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e della senatrice Pinotti).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, non ripeterò quello che i colleghi che i colleghi che sono intervenuti prima di me hanno detto, perché condivido integralmente la loro impostazione.

Voglio soltanto rilevare, ancora una volta, come questo dibattito, che opportunamente è stato definito surreale - le sembra strano, signor Presidente - non interessa al Paese, che appare assolutamente distratto rispetto ad una discussione che sa di essere vuota, inutile e senza sbocchi; una discussione che sta dando al Paese l'idea di un Parlamento che si parla addosso, perché evidentemente si cerca di traguardare al 2013 qualche alleanza che al momento appare piuttosto improbabile.

Voglio ricordare a me stesso - è stato già detto questa mattina - che stiamo discutendo in Aula senza relatore di una riforma approdata in una direzione e stravolta con un emendamento presentato in Aula. Una riforma che vede già il traguardo di arrivo, con la data e l'orario in cui andremo a votare. Signor Presidente, è vero che ci parliamo addosso, ma la prego di ricordare che stiamo parlando di una riforma costituzionale, e mi pare che sia davvero improvvido mettere dei tempi di scadenza, dei tempi tagliola. Noi chiediamo che si discuta, e si discuta fino in fondo. Non stiamo recitando una parte in commedia: la lasciamo ad altri.

Stiamo discutendo - lo abbiamo fatto stamattina, cercando di trovare anche un consenso bipartisan sulla rappresentanza di genere - e approvando, ma stiamo facendo delle discussioni meramente accademiche. Se il Senato ritiene di voler sensibilizzare il Paese, faccia una carovana itinerante in Italia e spieghi le ragioni del semipresidenzialismo, piuttosto che del premierato forte, ma non stiamo a discutere di aria fritta qua dentro quando fuori questi problemi non vengono proprio avvertiti.

Per di più, dobbiamo sbandierare un testo rabberciato, non coordinato e anche pieno (per forza) di errori di coordinamento.

Signor Presidente, faccio appello anche ai senatori dei Gruppi del Popolo della Libertà e della Lega Nord di non fissarsi sull'approvazione di una norma che non solo finirà su un binario morto, ma non viene neppure percepita dal Paese. Vi chiedo di ragionare nel modo più completo del taglio e della revisione della spesa pubblica, che colpirà famiglie, imprese e larghi settori della nostra società. Torniamo a dividerci sui problemi che il Paese ci sta ponendo e non su una riforma che è assolutamente vana.

La presidente Finocchiaro ha proposto un calendario alternativo. Per noi quel calendario va bene. Voglio ricordare che ci sono degli atti che sono stati approvati all'unanimità nelle Commissioni: penso, ad esempio, alla ratifica del trattato internazionale sugli atti di terrorismo, pronto per essere esaminato in Aula, o alla ratifica del trattato sul terrorismo cosiddetto classico.

Allora la proposta di calendario alternativo avanzata dalla presidente Finocchiaro ci consentirebbe di varare qualche provvedimento, che così potrebbe vedere la luce e rivelarsi un utile riferimento per la nostra comunità. (Applausi dal Gruppo IdV).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, ho ascoltato le motivazioni espresse, che avevamo già sentito anche altre volte. Siamo di fronte ad un paradosso: alcuni Gruppi allungano i tempi della discussione, salvo poi lamentarsi che possa esservi un'armonizzazione, che peraltro ha alcuni precedenti, anche in materia di riforma costituzionale.

Tutto si può dire, tranne che non si sia dedicato e non si stia dedicando un congruo tempo alle modifiche della Costituzione. Stiamo discutendo da settimane, siamo venuti in Aula, poi siamo tornati in Commissione, per poi ritornare nuovamente in Aula, e stiamo approvando emendamenti di provenienza parlamentare, nella più ampia libertà di discussione.

Anche per un procedimento così complesso, che prevede quattro votazioni e consentirà poi valutazioni definitive ai Gruppi parlamentari e alle forze politiche nell'avanzare del dibattito, riteniamo giusto che si arrivi ad un tempo di decisione. In Conferenza dei Capigruppo ho ugualmente rilevato che, se è giusto avere un tempo congruo per la discussione, che si è avuto e si avrà, secondo la proposta che è stata avanzata, è anche giusto che vi siano momenti di decisione.

Ciò vale per il problema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini e per altre questioni: riteniamo che i Gruppi debbano esprimersi in Aula, e non vorremmo che alcuni non volessero arrivare alla decisione, e non per dedicarsi ad altri provvedimenti, anch'essi importanti. Sappiamo infatti quanti decreti e quante proposte vi siano. Il calendario che è stato sottoposto all'Assemblea prevede la conclusione dei lavori entro il 3 agosto: io dico ai colleghi che la complessità delle materie fa sì che sia sempre probabile la prosecuzione oltre quella data. Se sarà necessario, saremo qui a fare il nostro dovere di legislatori, rispetto a tanti temi che riteniamo importanti, come l'emergenza sismica o il problema della revisione della spesa.

Pensiamo però anche che, accanto a questi temi, sia giusto che questa prima lettura della riforma costituzionale abbia un punto di approdo, consentendo a ciascun Gruppo di assumere delle posizioni. Il dibattito poi proseguirà, avendo la possibilità - in cui noi crediamo realmente - di avere un esito positivo, sia sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica sia sugli altri temi (numero dei parlamentari, poteri del Governo e altre questioni).

Ecco perché il Gruppo del Popolo della Libertà voterà a favore della proposta di calendario che è stata avanzata, che contempera le più diverse esigenze, sia nel senso della possibilità di pronunciarsi, sia nel senso di continuare a discutere: tutte nel Parlamento devono essere considerate, e riteniamo che trovino un elemento di sintesi in quella proposta. (Applausi della senatrice Alberti Casellati).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADEROLI. Signor Presidente, desidero confermare che siamo assolutamente d'accordo sulla proposta di calendario che lei ha fatto, per due ragioni che mi accingo a precisare.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, mi scusi se la interrompo, ma non si tratta di una proposta mia, bensì di quella che è stata approvata in Conferenza dei Capigruppo a maggioranza.

CALDEROLI. Mi scusi, signor Presidente, però vorrei precisare che qualcuno si è lamentato dell'assenza del relatore in Aula. Se oggi in Aula non c'è un relatore, è perché qualcuno - cioè quelli che oggi sono contrari al calendario - ha votato contro il mandato al relatore. Chi è causa del suo mal, quindi, pianga se stesso.

Con riferimento poi al rilievo che le riforme sono già morte, con tutto il rispetto nei confronti dei colleghi, mi dispiace, ma le riforme si fanno o meno perché lo decide il Parlamento, i parlamentari ed eventualmente il popolo, cosa a cui evidentemente siete allergici. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, mi spiace approfittare dell'attenzione dell'Aula, ma ho chiesto di prendere nuovamente la parola perché stiamo discutendo di un tema importante e io non sono intervenuta se non discutendo del calendario e di scelte che hanno riguardato non il contenuto, ma la presentazione di emendamenti, per cui ritengo di poter disporre di qualche minuto.

Stiamo per votare una proposta della Presidenza, lo dico per uscire dall'equivoco: la proposta è venuta dalla Presidenza del Senato, alcuni Gruppi l'hanno accettata e altri no. Potrei aggiungere che, discutendo con i colleghi della Commissione bilancio, durante questi minuti che sono stati occupati dalle altre dichiarazioni di voto, abbiamo scoperto che alla spending review, in Commissione bilancio, si dedicherà - sì e no - mezza giornata, perché verrà elaborato un emendamento, sul quale probabilmente - non certamente, com'è naturale che sia - verrà poi posta la questione di fiducia: mi chiedo dunque come possa fare la Commissione bilancio a risolvere in mezza giornata questioni così centrali come quelle oggetto di questo provvedimento.

Ma vorrei richiamare l'attenzione sua e dei colleghi su un'altra questione.

Al di là di ogni valutazione e del fatto che mi sento di rispondere al presidente Gasparri che non s'è fatto lo stralcio della riduzione del numero dei parlamentari perché alcuni Gruppi si sono opposti (mentre questo stralcio è stato chiesto vigorosamente da noi, dall'Italia dei Valori, dall'UDC) e che quindi anche la riduzione del numero dei parlamentari andrà a picco come il resto delle riforme costituzionali per volontà di questi Gruppi ben identificati (il PdL e la Lega), sottoporre alla sua attenzione uno spunto di riflessione politica: lei sa, per essere stato protagonista (e talvolta, mi scuso, anche per essere stato vittima di critiche da questi banchi) che la discussione sulle riforme costituzionali è stata attraversata da tensioni tali per cui, normalmente, il calendario che riguarda le riforme costituzionali è oggetto di discussione, e singole scelte operate dalla Presidenza sono state oggetto di discussione, dall'ammissibilità degli emendamenti all'armonizzazione dei tempi alla stessa predisposizione del calendario.

Una tensione politica molto evidente e forte che certo non è rimasta limitata a quest'Aula e che indubitabilmente pesa, in una situazione politica più complessiva che registra - come oggi ha detto il presidente Chiti e come altre volte abbiamo osservato - una sorta di doppia maggioranza: una maggioranza di sostegno al Governo Monti da una parte e, dall'altra, una maggioranza che diversamente si colloca sullo scacchiere dell'Aula parlamentare.

Che questo avvenga, peraltro, sulle riforme costituzionali è particolarmente significativo perché incide esattamente su quel capitolo, quello delle regole, che da una parte contiene il tema delle riforme costituzionali, dall'altro quello ancora più delicato, in questo momento, visto che quello delle riforme costituzionali è parlare al vento e votare inutilmente, della riforma elettorale.

Le chiedo quindi - non è questa certo l'occasione, non è questo il momento - di contribuire perché una riflessione e un chiarimento politico su questo tema emerga e si concretizzi in decisioni che riguardano il prosieguo dei nostri lavori, lavori gravati da molte e molte responsabilità, responsabilità comuni, e che ci sia un momento, sia pure in Conferenza dei Capigruppo per la decisione del calendario, che abbia al centro tale questione squisitamente politica.

Noi non siamo più nelle condizioni, Presidente, di dover ogni volta sollevare una questione, ogni volta subire - mi perdoni - la prepotenza e ogni volta essere talmente responsabili da subire atti tanto insidiosi, gravi ed aggressivi quanto assolutamente inutili, utili soltanto al tornaconto politico di una o due forze rappresentate in questa Aula, in un momento così delicato per il Paese e la Repubblica, in un momento così delicato della vita politica italiana. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Tedesco).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, l'intervento della senatrice Finocchiaro pone una questione che va ben oltre la votazione sul calendario.

Apre un confronto politico significativo e rilevante che si colloca però ad un livello che non è quello della decisione sul calendario che dobbiamo assumere. Pertanto la conseguenza del ragionamento - mi permetta, senatrice Finocchiaro, di soffermarmi per capire meglio - è quella di rinviare la votazione sul calendario o quella di considerare politicamente rilevante...

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Politicamente rilevante!

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). ...al di là del calendario, il voto che eventualmente dovesse esserci da parte di una maggioranza del Senato sul calendario stesso? Altrimenti non c'è esito. Allora, la questione diventa una sorta di pregiudiziale di carattere politico, e ne capisco e comprendo il senso e ne avverto la responsabilità, e credo che l'avvertano tutti, perché può darsi che finalmente si trovi un luogo politico dove si definisce un itinerario che vada oltre la contrapposizione che sta emergendo. La verità è che, surreale o non surreale, il Paese ha bisogno di riforme e anche della modernizzazione istituzionale. Troviamo il modo per farle, le riforme. Troviamo il luogo, troviamo la scelta per farle.

Io vorrei che la senatrice Finocchiaro, se lo ritiene, cercasse di porre al Senato il tema della decisione. Se cioè vi è una richiesta di sospendere il voto sul calendario per farlo precedere da una riflessione politica, le dico subito che, da questo punto di vista, per quanto ci riguarda siamo disponibili a riflettere e considerare insieme quale sia il percorso più virtuoso e più responsabile per fare le riforme. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).

PRESIDENTE. Colleghi, mi pare che il senso dell'intervento della presidente Finocchiaro non fosse quello di proporre una sospensione, quanto di introdurre un tema di rilevanza politica nel rapporto tra una nuova maggioranza che sostiene il Governo e una maggioranza, invece, che sostiene le riforme.

Vorrei ribadire un concetto, senatrice Finocchiaro. La mia proposta, quella di occuparci la prossima settimana di riforme, non era altro che un atto dovuto, perché era una prosecuzione di un tema non concluso in questa settimana, in assenza di provvedimenti che, entro la giornata di mercoledì, fossero maturi per la discussione nella logica della decretazione di urgenza.

Allo stato attuale, infatti, il decreto sul terremoto, come lei ha ben detto, attende il parere della 5a Commissione e quindi non è maturo per l'Aula, e altri decreti, come la spending review e altri, saranno maturi, secondo le consultazioni tra la Presidenza del Senato e la Presidenza della Commissione bilancio, non prima della mattinata di giovedì.

Quindi, in presenza di questo scenario, la Presidenza ha sottoposto alla Conferenza dei Capigruppo l'opportunità di proseguire il tema già incardinato in Aula questa settimana, cioè le riforme, prevedendo astrattamente di dedicarvi le giornate di lunedì, martedì e mercoledì, lasciando alla Conferenza dei Capigruppo ogni decisione, in assenza di provvedimenti che potessero scavalcare la prosecuzione di questo testo, perché non vi erano provvedimenti di urgenza maturi.

Quindi, io non ho portato una mia proposta di calendario, ma uno scenario sul quale si è aperto un dibattito e sul quale si sono confrontati i Gruppi. La Presidenza ha preso atto che vi era una maggioranza che era dell'idea che lunedì non si lavorasse per dedicare i lavori alla spending review e che, comunque, si concludesse questo iter di lavori sulla riforma costituzionale nella prima parte della giornata di mercoledì.

Non erano, tra l'altro, nelle prerogative della Presidenza altre facoltà se non quelle di garantire il funzionamento dei lavori. Se la Conferenza dei Capigruppo avesse determinato, per esempio, di non lavorare tre giorni e di dedicarli all'attività della Commissione, io ne avrei preso atto. Ma lei conosce bene il Regolamento del Senato, come lo hanno conosciuto, e correttamente applicato, i miei predecessori: sul calendario dei lavori, in presenza di dissonanza tra Gruppi e in assenza di unanimità, è sempre l'Aula a decidere.

In questa occasione, io ho voluto presentarmi con una anomalia, nel senso - lei l'avrà notato - che ho detto che la prossima settimana, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, ci sarebbe da proseguire un lavoro che già abbiamo iniziato (non è altro che una prosecuzione), perché non abbiamo decreti.

Non potevo presentare un calendario vuoto. Era un mio dovere dire alla Conferenza dei Capigruppo quali erano i temi incardinati in Aula e sui quali era opportuno proseguire, per la logica della funzionalità del Parlamento. Solo a questo ci siamo limitati (e poi lei ha partecipato al dibattito in Conferenza dei Capigruppo).

Il tema di rilevanza politica lei lo pone correttamente e seriamente. Sfugge naturalmente alle responsabilità della Presidenza, la quale non può che prenderne atto.

Lei pone un tema, vi è stata una risposta del presidente Viespoli, non vi sono state altre risposte. È un tema che appartiene, probabilmente, al confronto tra i partiti e non tra i Gruppi parlamentari, e che può costituire oggetto di incontri estranei all'attività parlamentare, che poi possono ridondare invece sull'attività parlamentare.

A questo punto, esaurito questo ampio dibattito, vorrei riepilogare le proposte di modifica del calendario, che sembrano convergere sulla proposta della senatrice Finocchiaro di non impegnare l'Aula del Parlamento nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì ad eccezione dell'ipotesi in cui, entro quei giorni, venga ad essere maturo per l'Aula il decreto sul terremoto, ovvero di impegnare l'Aula sulla ipotesi di discussione di ratifiche internazionali richiamate anche dalla presidente Finocchiaro e dal presidente Belisario.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, non ho richiamato le ratifiche internazionali.

PRESIDENTE. No, soltanto il decreto. Faremo allora due votazioni, perché il presidente Belisario ha invece richiamato le ratifiche.

FINOCCHIARO (PD). Le chiedo scusa, signor Presidente, visto che siamo in fase di voto mi vorrei permettere di fare due osservazioni brevissime per rispondere con una battuta al presidente Viespoli. Volevo anzitutto dire che questo voto sul calendario è un voto politico.

In secondo luogo, Presidente, lei ha spiegato le ragioni per le quali ha formulato la proposta, dicendo che, non avendo altri decreti, non apparteneva ovviamente alla sua responsabilità cercare meglio, come il mio Gruppo ha ritenuto di fare. Però appartiene alla sua responsabilità, Presidente, garantire che la discussione in Commissione del provvedimento sulla spending review abbia il tempo e l'aggio di essere una discussione vera, seria e profonda. Lo dobbiamo a tutti coloro i quali vedranno questo provvedimento incidere sulla carne viva di tanti cittadini e di tante imprese italiane. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, sarà naturalmente la Commissione di merito a sollevare eventuali problemi di organizzazione dei suoi lavori.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Finocchiaro, di non lavorare fino a mercoledì, fatta eccezione per l'eventuale decreto-legge sul terremoto... (Proteste dal Gruppo PD).

Presidente Finocchiaro, vuole allora riepilogare la sua proposta, così che la Presidenza la faccia sua ed evitiamo fraintendimenti?

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, io ho proposto di porre all'ordine del giorno il decreto‑legge sul terremoto, per il quale la Commissione bilancio può agevolmente esprimere il suo parere tra oggi e domani. Peraltro, mi segnala il senatore Morando che è già stato esitato dalla Commissione bilancio l'altro decreto, quello che riguarda il Monte dei Paschi di Siena.

Ritenevo anche di proporre, al di là del fatto che in Conferenza dei Capigruppo ho detto che assolutamente pronto per l'Aula il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lanzarote, di organizzare i nostri lavori della settimana prossima in modo che la Commissione bilancio, oltre all'esame di questi testi, fosse in grado di condurre un esame serio del provvedimento sulla spending review. Non si tratta della proposta di non lavorare lunedì, martedì e mercoledì. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, stavo dicendo che la sua proposta era di non lavorare in quei giorni a meno che non fosse stato pronto il decreto-legge sul terremoto, ma lei non mi ha consentito di concludere. Stavo dicendo di non impegnare i lavori d'Aula a meno che non fosse stato pronto per l'Aula il decreto­legge sul terremoto. Comunque, ci atteniamo alla spiegazione analitica della sua proposta, che la Presidenza fa propria.

Metto pertanto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Finocchiaro.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Belisario.

BELISARIO (IdV). La ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n.
24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252 (ore 18,24)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.218, sostanzialmente identico all'emendamento 4.0.222.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusìo). Colleghi, si continua a lavorare e a votare.

PARDI (IdV). Aspetto un secondo. (Brusìo). Non che voglia essere ascoltato...

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo a chi deve lasciare l'Aula che le votazioni continuano. Siamo in dichiarazione di voto. (Brusìo). Colleghi, forse non avete ben compreso: si vota!

PARDI (IdV). Tutti se ne stanno andando: non vogliono votare.

PRESIDENTE. Adesso sospendiamo.

PARDI (IdV). Le consiglierei di sospendere, Presidente.

PRESIDENTE. Questo lo decide la Presidenza. (Brusìo).

Colleghi, chi deve lasciare l'Aula lo faccia velocemente, per favore, per consentire una prosecuzione corretta dei lavori.

PARDI (IdV). Chi deve lasciare l'Aula non torni per votare, visto che lascia l'Aula!

PRESIDENTE. Prego, senatore Pardi, faccia la sua dichiarazione di voto.

PARDI (IdV). Sì, signor Presidente.

Gli emendamenti 4.218 e 4.219 si appoggiano sulla stessa logica, che è quella che abbiamo affrontato nell'illustrazione relativa agli emendamenti sull'articolo 4. Il punto di partenza del ragionamento è la sproporzione evidente di forze, tra maggioranza e opposizione, prodotta da una legge elettorale profondamente ingiusta che, con un premio di maggioranza artificioso, altera i rapporti all'interno del suffragio universale attribuendo più voti a una parte e meno voti ad un'altra.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,27)

(Segue PARDI). Questo comporta un'alterazione sistematica dei rapporti tra maggioranza e opposizione sia in Commissione che in Aula, e tale distorsione influisce in modo pervasivo e penetrante su tutta lo svolgimento del dibattito parlamentare.

La maggioranza ha possibilità che alla minoranza sfuggono del tutto, e si possono produrre decisioni anche profondamente errate che la minoranza non ha la possibilità di sottoporre al controllo. È in questo quadro generale di disagio parlamentare che il Gruppo dell'Italia dei Valori propone uno strumento finora ignoto nell'ambito costituzionale italiano, ossia la possibilità di ricorso diretto alla Corte costituzionale contro le deliberazioni di ciascuna Camera.

Sappiamo bene che è una forzatura rispetto al meccanismo originario del ricorso ad un giudice, della possibilità dello stesso di esprimersi per un rinvio alla Corte e dell'esame e la deliberazione successivi della Corte. Tuttavia, in altri sistemi costituzionali questa strumentazione viene adottata. Per esempio, nel modello tedesco c'è un meccanismo di verifica dei poteri che lascia alle Camere la possibilità di giudicare dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, ma con possibilità di soluzione finale da parte della Corte federale costituzionale nei casi di palese violazione costituzionale da parte delle deliberazioni camerali.

Quindi, proponiamo questo emendamento e il successivo, che presenta delle affinità, ma sul quale mi riservo di intervenire dopo, perché, se è vero che si tratta di uno strumento finora sconosciuto nell'ambito costituzionale, esso presenta dei precedenti, di cui dirò a proposito del successivo emendamento, in disegni di legge presentati da alcuni componenti di questa Camera.

Più in generale, invito a votare questo emendamento con l'intenzione di attribuire alle Camere elettive la possibilità di un accesso diretto alla Corte costituzionale come strumento per riequilibrare il disequilibrio, profondamente ingiusto, prodotto dalla costruzione di maggioranze artificiose.

Chiedo inoltre che la votazione avvenga con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.218, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.0.222, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.219.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, l'emendamento, analogo nel tema a quello appena votato, recita: «Contro le violazioni del Regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».

L'articolo 4 introduce, in una forma che per noi è stata insoddisfacente fin dall'inizio, il riconoscimento delle prerogative e dei poteri del Governo e dei diritti delle minoranze. Noi non ci riconosciamo nell'asimmetria tra i poteri del Governo i diritti delle minoranze.

Approfitto dell'occasione per svolgere un'osservazione proprio sui poteri del Governo, che mi è stata impedita dalla non procedibilità degli emendamenti precedenti. Attiro l'attenzione dei colleghi che si interessano di lessico costituzionale sull'accoppiamento del termine «potere» al termine «Governo». Vorrei fare osservare ai colleghi senatori quante e quali volte la parola «potere» compare nel testo costituzionale. A mia conoscenza, compare solo due volte: nell'articolo 104, in cui si stabilisce che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», dove la parola «potere» ha un significato astratto, e poi nell'articolo 117, comma quinto, in cui si afferma che la legge dello Stato «disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

In un caso, il termine «potere» è riferito a una condizione astratta, che rappresenta l'orizzonte che non può incombere sull'autonomia dell'ordine giudiziario; l'altro caso, invece, è molto specifico e riguarda i misteri - per così dire - dell'articolo 117 modificato. A me pare evidente che l'uso all'interno della Costituzione del termine «potere» correlato al termine «Governo» rappresenterebbe una sorta di violazione dei canoni del linguaggio costituzionale. Questo è un particolare lessicale, a cui non volevo rinunciare, perché forse per qualcuno potrebbe essere materiale di riflessione.

Desidero anche motivare la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale contro le violazioni del Regolamento da parte di tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative. Se si arrivasse a questo risultato, si supererebbe una delle zone d'ombra più significative, non giustiziabili, ancora presenti nel nostro ordinamento, che da questo punto di vista appare - mano a mano che il tempo passa - in una posizione sempre più isolata nella prospettiva del diritto comparato. Decidere di rendere giustiziabili le violazioni dei Regolamenti parlamentari significa porre fine a una salvaguardia che nei tempi è diventata un privilegio e che ha perduto la sua ragione d'essere, e permette finalmente di trasformare anche le regole parlamentari in un vero e proprio diritto, consentendo un'effettiva garanzia delle opposizioni e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel sistema parlamentare.

Sono stato così pedante perché mi è stato rimproverato che questo rappresenterebbe un'eccezione sconosciuta, ma al contrario ha un contenuto analogo ai termini che ha svolto il disegno di legge n. 1125, a prima firma del senatore Ceccanti e di cui sono cofirmatari anche altri esimi colleghi del Partito Democratico (come i senatori Adamo, Chiaromonte, Chiti e De Sena). Dunque, come ho accennato poc'anzi, non si tratta di una proposta di norma del tutto assente dal panorama del pensiero costituzionale, perché è già stata inserita in un progetto di legge.

Quindi, faccio appello sia alla razionalità intrinseca della proposta, sia alla volontà di limitare l'efficacia eccessiva di maggioranze prodotte da un premio di maggioranza artificioso, sia al fatto che c'è un precedente esperito dentro un disegno di legge presentato dai colleghi del Partito Democratico.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Colleghi, vi comunico la ripartizione dei tempi: al Gruppo del Popolo della Libertà sono attribuiti 4 ore e 42 minuti; al Gruppo del Partito Democratico 4 ore e 3 minuti; al Gruppo Lega Nord Padania 1 ora e 45 minuti; al Gruppo UDC, SVP e Autonomie 1 ora e 33 minuti; al Gruppo Per il Terzo Polo (ApI-FLI) 1 ora e 31 minuti; al Gruppo Misto 1 ora e 29 minuti; al Gruppo Coesione Nazionale 1 ora e 29 minuti; al Gruppo Italia dei Valori 1 ora e 28 minuti.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, non capisco il totale disinteresse dimostrato nei riguardi degli emendamenti in esame, che meriterebbero almeno una riflessione.

Avendo appena constatato che la cosiddetta maggioranza trasversale sulla riforma costituzionale non esiste più non capisco perché i Gruppi, sia di sinistra che di destra, vista questa spaccatura totale, non abbiano la dignità di rivolgere attenzione almeno agli emendamenti più importanti.

Come rappresentanti delle Autonomie abbiamo appena votato favorevolmente sull'emendamento 4.218, che riguardava la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale avverso le delibere di ciascuna Camera.

Anticipo fin d'ora che sosterremo anche l'emendamento 4.219, per il semplice motivo che dà ulteriori garanzie al parlamentare e ai Gruppi (soprattutto quelli minori). Non voglio dipingere scenari negativi per il futuro. Spero infatti che l'Italia marci sempre sulla via democratica e che le maggioranze siano rispettose delle minoranze. Però è bene tutelarsi.

Mi rendo conto che c'è un principio, quello dell'autonomia e della giurisdizione interna delle Camere, che stiamo così superando, ma con le schiaccianti maggioranze che ci sono ora, anche questo è messo purtroppo in dubbio. Basta pensare alle deliberazioni sulle immunità parlamentari, che sono state utilizzate in modo strumentale da una parte e dall'altra a seconda dei soggetti: per alcuni colleghi non abbiamo concesso l'autorizzazione a procedere, per altri sì. Mi sembra che i vecchi principi pensati dai Padri fondatori della Costituzione per un sistema bipolare siano ormai superati.

A noi piccoli rappresentanti di realtà speciali sta bene avere le massime garanzie, anche con il ricorso alla Corte costituzionale. Mi dispiace però che la disattenzione dell'Aula sia rimasta immutata dal momento che avevo chiesto che, almeno sui temi delicati, si ragionasse tutti, dato che anche il centrosinistra non è costretto ad appoggiare, come continua a fare, un accordo che non esiste più. (Applausi della senatrice Carlino).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.219, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo emendato.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, approfitto per dire due parole semplici sulla insostenibile limitazione dei tempi per la discussione della riforma costituzionale.

O la riforma costituzionale viene presa sul serio, e allora si dovrebbe poter discutere quanto ci pare, senza limitare la possibilità di espressione dei singoli parlamentari, oppure la riforma costituzionale non viene presa sul serio, e questa ne è la dimostrazione. Non viene presa sul serio perché oramai ai parlamentari non gliene importa quasi più niente (e uso un termine gentile). E limitare il tempo vuol dire esattamente che oramai la si dà per carta straccia di scarso consumo, che è un compito che dobbiamo portare a termine solo perché oramai siamo inchiavardati dentro questa logica.

Lo faremo, però questo significa la limitazione del tempo: disinteresse per la materia e assoluta mancanza di interesse anche di tipo disciplinare e parlamentare per la questione.

Stiamo lavorando dentro un fantasma e rischiamo di diventare noi stessi fantasmi, occupandoci e pensando di essere attivi dentro una dimensione fantasmatica. La cosa è inaccettabile! (Applausi dei senatori Carlino e Peterlini).

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, lei ha perfettamente ragione, e credo si possa commentare guardando quest'Aula, rilevando su un argomento così importante della riforma costituzionale la poca attenzione che c'è. Credo non sia una bella immagine che si dà all'esterno e al Paese, visto che si parla di riformare la Costituzione. (Applausi dei senatori Carlino e Peterlini).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, che invito i presentatori ad illustrare.

DE LUCA Vincenzo (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, lasciare agli atti l'illustrazione di un emendamento che mai vedrà la luce, insieme a tutta questa attività di riforma costituzionale.

L'emendamento 4.0.200 fa riferimento all'articolo 65 della Costituzione che tocca due punti, l'incompatibilità e l'ineleggibilità. Per recuperare una maggiore credibilità da parte della politica e delle istituzioni, esso sancisce la incompatibilità delle cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco con il ruolo di parlamentare, deputato e senatore, anche per non affaticare chi svolge questa doppia funzione e tenerlo in salute.

L'emendamento prevede anche l'ineleggibilità dei candidati condannati con sentenza definitiva per reati non colposi.

Su questo emendamento chiederò non solo il voto elettronico, ma anche che, seppure sarà un voto che resterà solo agli atti, ci sia da parte del Parlamento un sussulto rispetto a queste incompatibilità e ineleggibilità, che possono far recuperare alla politica e alle istituzioni la credibilità necessaria dando un segnale di sensibilità ad una società che è alquanto disorientata rispetto al quadro politico che si sta vivendo, alla riforma costituzionale e alla prospettiva della legge elettorale.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, siamo in sede di illustrazione degli emendamenti e lei dovrebbe illustrare l'emendamento 4.0.220.

PARDI (IdV). Signora Presidente, non so se la cosa conforterà il collega Vincenzo De Luca, ma sono stato ad ascoltarlo e il nostro Gruppo approva incondizionatamente l'emendamento 4.0.200 a firma sua e della senatrice Armato, anche perché erano stati votati, purtroppo con esito negativo, nostri emendamenti che coprivano lo stesso campo d'azione del suo. Pertanto, il nostro sì è entusiastico.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.202 che ho presentato insieme ad altri colleghi del mio Gruppo propone di modificare l'articolo 67 della Costituzione, che sancisce il principio della libertà dal vincolo di mandato per i parlamentari.

Credo sia evidente l'attualità di questo tema. Il principio della libertà dal vincolo di mandato è importante, ed è stato consapevolmente messo in rilievo dai Padri costituenti, ma oggi fa i conti con una realtà che credo sia sotto gli occhi di tutti noi. Dall'inizio di questa legislatura un parlamentare su otto di quelli eletti nel 2008 ha, come si dice in gergo giornalistico «cambiato casacca». Gran parte di questi parlamentari non si sono iscritti al Gruppo misto, come sarebbe stato lecito attendersi, ma o si sono iscritti a Gruppi collegati a partiti diversi e competitori rispetto a quelli nei quali erano stati eletti, oppure hanno dato vita a nuovi Gruppi, talvolta espressione di nuovi partiti. Complessivamente sono molto più di cento i parlamentari che si trovano in questa situazione.

Credo che questo fenomeno - cui è stato dato il nome di «transfughismo parlamentare» - in queste dimensioni sia una delle cause principali del discredito della politica italiana e della sfiducia crescente dei cittadini nei confronti dei loro rappresentanti. Il problema è aggravato dall'attuale legge elettorale, che già sottrae ai cittadini la possibilità di scegliere le persone che devono rappresentarli. Il fenomeno del «nomadismo parlamentare» aggiunge a questo danno la beffa. L'unica possibilità di scelta che oggi hanno gli elettori italiani è quella di scegliere se non altro l'indirizzo politico che coloro che con il loro voto vengono eletti in Parlamento dovranno sostenere. Ebbene, con questo fenomeno così largo e ormai così diffuso, anche questa possibilità molto spesso viene negata, e quindi i cittadini si trovano ad eleggere persone che non hanno scelto e persone che, dopo qualche mese, vanno a rappresentare e a sostenere indirizzi politici diversi e talvolta contrastanti rispetto a quelli di chi li ha eletti.

Questo tema non riguarda solo l'Italia, anche se solo in Italia si presenta con questi numeri, in queste dimensioni. È un problema che in altri Paesi europei è stato affrontato anche in sede costituzionale. Ci sono Paesi che hanno limitato il principio della libertà dal vincolo di mandato e Paesi come il Regno Unito dove proprio in questi mesi è in discussione una proposta che prevede che chi, eletto in un collegio uninominale, cambia Gruppo parlamentare di appartenenza si espone alla possibilità che un numero non alto di elettori del suo collegio chieda le elezioni suppletive per sottoporre di nuovo a verifica questa sua scelta.

Il nostro emendamento, riguarda un fenomeno che ha colpito, quale più, quale meno, tutti gli schieramenti e tutte le parti politiche. Questa pratica ha riguardato in maniera significativa anche questo ramo del Parlamento, ma io non intendo esprimere giudizi morali - non spetta a me darne - su chi ha compiuto questa scelta.

La proposta emendativa che abbiamo presentato ribadisce il principio della libertà dal vincolo di mandato e riconosce al parlamentare la possibilità, se decide di uscire dal Gruppo di appartenenza, se viene espulso o estromesso, di iscriversi al Gruppo misto, ma pone il divieto di iscriversi a Gruppi che facciano riferimento a partiti diversi e in molti casi competitori rispetto a quello nelle cui liste è stato eletto o - ancora peggio - a partiti che nel momento in cui il parlamentare «nomade» è stato eletto nemmeno esistevano.

Credo sia una modifica saggia, che non demolisce il principio fissato dai Padri costituenti, ma lo interpreta e soprattutto lo armonizza con un altro principio, fissato non dall'articolo 67 ma dall'articolo 1 della nostra Costituzione: il principio secondo cui la sovranità appartiene al popolo. Se la sovranità appartiene al popolo, è bene che il popolo, a cui già è stata tolta la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti, possa se non altro determinare l'indirizzo politico dei propri rappresentanti. (Applausi dal Gruppo PD).

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signora Presidente, vorrei che l'Aula seguisse la discussione dell'emendamento 4.0.203 che modifica la norma costituzionale imponendo il vincolo di mandato.

Penso che non si possa parlare oggi di alcuna riforma dell'architettura costituzionale, di alcuna legge elettorale né di sistemi, né tanto meno di preferenze. Oggi tutti dicono, anche in questa sede, che all'elettore non è lasciata la libertà di scelta se non si risolve una questione che si pone come pregiudiziale: occorre cioè ristabilire un rapporto trasparente tra elettore ed eletto. Occorre porre il cittadino al centro del sistema, rendendolo protagonista delle scelte, dei programmi e della forma di governo.

Purtroppo, negli ultimi anni, abbiamo assistito al vertiginoso accrescersi di eletti nelle Assemblee parlamentari che trasmigrano indifferentemente da uno schieramento all'altro, provocando improvvisi cambi di maggioranza parlamentare. (Brusìo). Mi scusi, signora Presidente, ma non riesco a parlare, mi fa male la gola se urlo così.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Allora io ritengo che ogniqualvolta un parlamentare cambia collocazione all'interno degli schieramenti politici, il voto dei cittadini, di cui tanto si discute oggi anche nella riformulazione della legge elettorale, diventa improvvisamente carta straccia e si determina una alterazione, che francamente trovo inaccettabile, della volontà espressa dal corpo elettorale. Per questa strada si attua una grave violazione del principio democratico.

È chiaro che non si vuole negare a nessuno la possibilità di cambiare idea - ci mancherebbe altro - e di non concordare più con le direttive del proprio partito, con il proprio movimento, con la formazione di cui fa parte. Ognuno è libero di modificare le proprie opinioni. Ma ciò che non trovo giusto né corretto è che chi esercita questa libertà di scelta rimanga al suo posto, qualunque promessa abbia fatto ai propri elettori (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

Credo sia giunto il momento di porre fine, di mettere uno stop a questa deriva di carattere istituzionale. Se vogliamo oggi restituire credibilità ad un sistema nel quale la mortificazione della volontà del corpo elettorale è diventata ormai una regola, è chiaro che non possiamo affidarci alla speranza di un'autoriforma da parte della politica basata su una sorta di recupero di idealità. Dobbiamo necessariamente cambiare il quadro di riferimento, perché, come ho detto, la deriva di questo sistema è consentita dalla previsione del divieto di mandato imperativo che stravolge, in ultima analisi, non solo il principio di rappresentatività, ma anche il principio di responsabilità di fronte al corpo elettorale.

È una questione di coerenza e di credibilità delle istituzioni, tanto più necessaria oggi, in un momento di grave crisi e caduta di credibilità della politica e dei partiti. (Applausi dal Gruppo PdL).

COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, la collega Chiaromonte mi concede l'onore di illustrare l'emendamento 4.0.204, che è una proposta a cui abbiamo sempre pensato nel corso di questa legislatura. Lo presentammo come disegno di legge autonomo qualche anno fa, durante quello sgradevole, ma spesso ripetuto ping pong tra prerogative del Parlamento e prerogative della magistratura.

Il nostro è un testo sul quale l'Aula del Senato ebbe già a pronunciarsi con un voto favorevole: nel 1993 il senatore Antonio Maccanico lo portò con intelligenza all'approvazione della Commissione affari costituzionali, prima, e, poi, ad un largo consenso in Aula. Purtroppo, alla Camera dei deputati questo emendamento non poté essere neanche discusso, perché finì «seppellito» sotto il voto di alcune autorizzazioni a procedere che riguardavano l'onorevole Craxi.

Rispetto alla normativa originaria della Costituzione del 1948, il nostro emendamento, che potremmo anche chiamare testo Maccanico (lo diciamo con rispetto e profondo onore), cerca di adeguare la norma costituzionale al nuovo codice di procedura penale. Sarebbe improprio, perciò, parlare di restaurazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere. Tutt'altro: la magistratura esercita il suo compito di indagine e soltanto al momento del rinvio a giudizio, superati i novanta giorni, può eventualmente scattare quel meccanismo di silenzio assenso, che nel 1993, in quest'Aula, ebbe consenso e per il quale noi riteniamo di prefigurare un futuro di maggior equilibrio qualora si riesca, in questa legislatura, ad inserirlo nella nostra Carta costituzionale. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore De Luca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.200, presentato dal senatore De Luca Vincenzo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, vorrei precisare che ho sbagliato a votare. Il mio voto voleva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.220.

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.220, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.221.

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.221, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.300.

PARDI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.300, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.201.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, questa proposta emendativa prevede praticamente che i Regolamenti delle Camere stabiliscano le forme per assicurare che ogni deputato e ogni senatore aderiscano al Gruppo corrispondente alla lista o al gruppo di candidati in cui sono stati eletti.

Ho solo una perplessità, collega Pardi: per un Gruppo piccolo come il nostro, che in passato è riuscito due volte - ma non questa - a formarsi, come rappresentanza delle minoranze linguistiche e come delegazione di Regioni a Statuto speciale, non so come si potrebbe poi immaginare di dover rimanere fedele al proprio simbolo.

In questo caso, quindi, dobbiamo astenerci, perché siamo favorevoli all'obiettivo dell'emendamento, ma non alla forma con cui si cerca di raggiungerlo.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.201, presentato dal senatore De Luca Vincenzo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.202.

DELLA SETA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.202, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.203.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signora Presidente, su quest'emendamento vorrei invitare l'Aula ad una riflessione, perché esso, a mio parere, rappresenta l'unico modo per ristabilire un rapporto trasparente fra elettore ed eletto, responsabilizzando quest'ultimo e riavvicinando in questo modo il cittadino alle istituzioni.

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (PdL). Signora Presidente, apprezzo lo spirito di quest'emendamento e ne condivido il contenuto, per una questione fortemente morale. Non mi preoccupo di chi cambia casacca, ma di chi lo fa dopo aver ricevuto il mio voto: quello, per me, è il fatto grave.

Ne condivido lo spirito, ma non ne posso condividere il contenuto perché la parola "con" non permette di far comprendere quale vincolo dovrebbe avere il parlamentare. Con chi? Con il partito, con il Gruppo parlamentare, con i cacciatori? Quindi, se la parola "con" si vincola ad una finalità, ritengo che l'emendamento possa trovare spazio, perché sul piano morale deve essere fortemente votato da questa Assemblea, se è vero com'è vero, che vogliamo recuperare sul piano dei contenuti il rapporto con quegli elettori che siamo tutti bravi a rincorrere, salvo poi che, quando dobbiamo intervenire per legarci al loro voto, non vogliamo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non vogliamo le preferenze, scappiamo di fronte alle responsabilità e di fronte agli elettori.

GRAMAZIO (PdL). Bravo!

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, capisco l'intento dei firmatari dell'emendamento, ma dal punto di vista democratico e delle libertà costituzionali sarebbe una gravissima violazione. Saremmo gli unici al mondo a limitare il mandato parlamentare. In tutte le democrazie del mondo ci si basa infatti in proposito sul principio che non ci sia vincolo di mandato. Il vincolo di mandato lo hanno avuto in Unione Sovietica, addirittura con un partito unico. Si può discutere sul cambiamento dei Gruppi, sul cambiamento di casacca, ma togliere la libertà al parlamentare sarebbe un gravissimo attentato alla democrazia. Pertanto, voteremo sicuramente contro e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

CECCANTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). L'idea del mandato imperativo è la classica idea delle Costituzioni sovietiche e delle democrazie popolari. Risulta un po' strano che dei colleghi del PdL si ispirino a questa eredità. Poi, se lo vogliono fare, lo facciano pure. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).

ASCIUTTI (PdL). Hai perfettamente ragione!

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.203, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.204.

*SANNA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (PD). Se fosse approvato l'emendamento che modifica l'articolo 68, a firma della senatrice Chiaromonte e del senatore Compagna, precedentemente illustrato, introdurremmo nella Costituzione una sorta di nuova autorizzazione parlamentare a decidere il rinvio a giudizio. Come ha detto giustamente prima il senatore Compagna, non si tratta del ripristino della vecchia autorizzazione a procedere nelle indagini, però, il sistema - mi permettano i proponenti - non funziona.

Intanto il Parlamento sarebbe costretto a svolgere un'attività che oggi svolge solamente per le richieste di autorizzazione alla misura cautelare. In pratica il suo lavoro sarebbe una sorta di "processo al processo" o quantomeno un processo al procedimento di indagine. E situandosi l'autorizzazione - nella proposta che dobbiamo votare - immediatamente prima della decisione di un giudice terzo, essa arriverebbe a bloccare non solo l'eventuale decisione favorevole al rinvio a giudizio, ma anche quella che rigettasse la richiesta del pubblico ministero del rinvio a giudizio, mantenendo quindi in capo al parlamentare indagato il sospetto perenne che il Parlamento lo abbia voluto - come si dice volgarmente - "salvare" addirittura dal rischio... di farsi dichiarare innocente.

Questo è un fortissimo limite della proposta. Non autorizzare il processo potrebbe macchiare la reputazione - perché di questo stiamo anche parlando - del parlamentare indagato che invece potrebbe, di fronte alla fragilità delle indagini, essere "scagionato" dalla decisione del giudice per le indagini preliminari. Quindi, è sbagliato bloccare l'eventuale processo perché si limiterebbe anche il diritto alla reputazione e alla dichiarazione di innocenza, di non procedere nel giudizio del senatore indagato.

Voglio dire che questa impostazione è sbagliata anche rispetto alla motivazione che si individua nel testo. La Camera dovrebbe - si dice - impedire il giudizio del giudice delle indagini preliminari per tutelare la funzione parlamentare. Ma questa, nel caso in cui il parlamentare sia rinviato a giudizio, è già tutelata dal codice di procedura penale e dalle sentenze della Corte costituzionale dopo il caso Previti.

Se si è parlamentari e ci si deve andare a difendere in un processo, si hanno tutte le garanzie che ciò possa avvenire ogni qual volta si dimostri l'esistenza di un impegno parlamentare. Abbiamo però anche il diritto-dovere di garantire l'esercizio di un altro bene costituzionale, e cioè quello del rendere giustizia da parte dei tribunali. Dal contemperamento di questi due interessi costituzionali i tribunali decidono di cambiare, concordandoli con le parti, i calendari delle udienze.

Dunque la tutela della funzione parlamentare si ha anche con parlamentari rinviati a giudizio. Ma l'onorabilità del Parlamento si ha solo se i parlamentari accettano la giurisdizione e se vengono dichiarati innocenti rispetto ad accuse ingiuste. L'onorabilità del Parlamento, la credibilità delle istituzioni, invece, si consuma radicalmente ed è totalmente perduta se questo valore non lo facciamo proprio e se non diciamo che, quando la sentenza di condanna è dichiarata anche nel grado definitivo, quella persona deve rinunciare a fare il parlamentare e, quindi, è meglio che non rientri più nelle istituzioni parlamentari.

Queste sono le motivazioni che ci portano a dire che questa proposta è sbagliata, e su di essa esprimeremo un voto contrario. (Applausi dal Gruppo PD).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, condivido molte delle argomentazioni portate ora dal senatore Sanna. Questo è un articolo delicatissimo ed è un articolo che ha subito, anche abbastanza recentemente rispetto all'impianto costituzionale, delle modifiche. Io starei attento a toccare l'equilibrio che si è trovato, tra diritti peraltro garantiti dalla stessa Costituzione.

Aggiungo solo una riflessione ulteriore. Mi pare che l'emendamento sia sostanzialmente sostitutivo dell'articolo nel suo complesso. E dentro l'articolo 68 è in qualche modo disciplinato, ovviamente sul piano del principio, anche il tema delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni dei membri del Parlamento. Con l'approvazione di tale emendamento sostitutivo scomparirebbe complessivamente questo tema. Anche per questo motivo, oltre che per gli altri ragionamenti, ritengo che questo non sia un emendamento che si possa accettare.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui il Parlamento cerca di impegnarsi, con tutte le osservazioni che sono state fatte nel corso dei lavori, sull'inutilità di questo sforzo, nel momento in cui ci si appresta a cambiare la nostra Carta costituzionale, noi facciamo anche un'opera di restaurazione, nel senso che restauriamo, di fatto, ciò che il Parlamento volle eliminare 19 anni fa. Diciamo, cioè, che esiste nuovamente, o comunque dovrebbe esistere nuovamente, di fatto, l'istituto della autorizzazione a procedere per qualunque reato.

Infatti, la Camera può disporre la sospensione del procedimento per la durata del mandato, a garanzia della libertà delle funzioni parlamentari. Ossia, noi diciamo che, a garanzia del cittadino che ha subito un reato da parte del parlamentare, non esiste più una tutela. Nel senso che al cittadino che ha subito un torto gravissimo, poniamo il caso, avendo perso un familiare in un incidente stradale, e che attende casomai di essere risarcito perché per poter vivere ha bisogno di essere ristorato del danno fisico da lui subito o della perdita di un congiunto, diciamo: «No, visto che il tuo congiunto te lo ha ucciso un parlamentare, il processo viene sospeso, e se ne parla a fine mandato, anche dopo cinque anni, e tu cittadino devi rispettare questa decisione sovrana del Parlamento perché viene assunta a garanzia delle funzioni parlamentari».

Cosa c'entra il processo con le funzioni parlamentari? Perché un parlamentare non potrebbe essere processato, partecipando alle udienze il sabato di ogni settimana? Ma quale funzione parlamentare! Si tratta di coordinare, come avviene attualmente, il lavoro parlamentare con il diritto legittimo del parlamentare a presenziare al proprio processo. Esiste per tutti i cittadini questa garanzia, è l'istituto del legittimo impedimento, ma non possiamo introdurre un legittimo impedimento permanente per la durata di un intero mandato parlamentare, che può arrivare sino a cinque anni, a tutela di una funzione anche quando non viene esercitata.

Questo si chiama privilegio, questo si chiama reintroduzione di un privilegio che il Parlamento volle cancellare introducendo una serie di garanzie per i parlamentari (non ci possono essere perquisizioni, sequestri e intercettazioni se non con l'autorizzazione del Parlamento), con una riforma ipocrita che fu una presa in giro, perché per intercettare il parlamentare ci vuole il voto della Camera di appartenenza e il voto dello stesso parlamentare che deve essere intercettato. Siamo a questi livelli di ipocrisia.

Ci sono una serie di tutele e ne vogliamo introdurre una massima, ossia la Camera di appartenenza è sovrana e può dire che non si fa il processo per tutto il mandato parlamentare, qualunque esso sia. Può trattarsi di un processo connotato da una parvenza politica, ma può essere anche un processo volgarissimo, un processo per pedofilia, omicidio, maltrattamento, stalking, furto, rapina. Può essere qualunque cosa, e il Parlamento per qualunque cosa può dire che non si fa il processo e le parti offese devono attendere, con tutto ciò che comporta il rinvio di un processo per anni agli effetti della genuinità della prova e della sua conservazione, che viene sicuramente compromessa con il passare del tempo, anche se poi possono esistere comunque le eccezioni in caso di compromissione della prova.

In ogni modo, se volete farlo, fatelo, ma non possiamo dire agli italiani - anzi, da domani lo diremo - che nel 2012 la grande riforma, il cuore della riforma, è darci un altro privilegio, perché il Parlamento ha detto che per i reati commessi dai parlamentari non si fanno i processi. Votatelo! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

TEDESCO (Misto-MSA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO (Misto-MSA). Signora Presidente, colleghi, avevo deciso di non intervenire nel dibattito che molti... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, ognuno ha il diritto di intervenire.

TEDESCO (Misto-MSA). ...che molti senatori hanno definito una fiction, nel senso che sappiamo tutti che stiamo discutendo, forse inutilmente, di una riforma che non vedrà mai la luce. Quindi, per rispetto a quest'Aula, per rispetto dei cittadini e per rispetto - se mi si consente - per me stesso, avevo deciso di non prendere la parola su questa materia.

Tuttavia, proprio l'intervento ultimo del senatore Li Gotti mi spinge invece a chiedere e a prendere la parola, perché di questa fiction il senatore Li Gotti ci ha appena avvertiti che darà all'esterno un'interpretazione sbrigativa, comunicando ai cittadini che sostanzialmente il cuore della riforma consisterebbe in questa norma (che ringrazio sia la senatrice Chiaromonte che il senatore Compagna di aver voluto presentare). Inoltre, egli porta a sostegno di questa sua dichiarazione degli elementi speciosi, nel senso che ovviamente cerca di colpire l'immaginario dell'opinione pubblica portando a quest'Aula l'esempio del cittadino vittima di un incidente stradale nel quale viene coinvolto un parlamentare, del cittadino vittima di uno stupro o di quant'altro, ignorando proprio il cuore di questa norma, che sottopone all'Aula una valutazione delle singole fattispecie, proprio per ovviare a casi di questo genere.

Tale norma (lo faccio presente al collega Li Gotti, ma anche all'intera Aula, perché lo dissi al Presidente del Senato in occasione di un precedente dibattito su una questione connessa) serve ad impedire che quest'Aula venga apostrofata dalle procure della Repubblica del Paese come un'Aula potenzialmente criminogena, cioè un'Aula che ospita soggetti che, per l'espletamento della loro funzione parlamentare e per questo solo, possono essere ritenuti meritevoli di un provvedimento custodiale senza che possano avere, appunto in quanto parlamentari, la possibilità di difendersi da questa che è una vera e propria invasione di campo da parte della magistratura.

Né può valere (e mi dispiace che il senatore Li Gotti proprio in questi giorni abbia portato un simile esempio) l'ulteriore sottolineatura della richiesta di autorizzazione per le intercettazioni dei parlamentari, che egli considera una richiesta ipocrita. Purtroppo, senatore Li Gotti, come i casi clamorosi di questi giorni e di queste ore stanno dimostrando, i magistrati non hanno assolutamente bisogno di questa autorizzazione da parte del Parlamento: basta loro intercettare un quisque de populo che viene in contatto telefonico con un parlamentare (Applausi dal Gruppo PdL), o finanche con il Presidente della Repubblica, per esercitare liberamente un potere che non hanno assolutamente a loro disposizione.

Quindi credo che, proprio per la natura di questo dibattito, assolutamente inutile, forse sarebbe stato meglio destinare gli sforzi lodevoli del senatore Compagna e della senatrice Chiaromonte ad un altro momento e ad un altro ambito, un ambito cioè all'interno del quale poter discutere seriamente del ripristino, non di privilegi, senatore Li Gotti, ma di prerogative che sono state pensate, e che mantengono intatta tutta la loro validità, proprio per tutelare il libero esercizio dell'attività parlamentare rispetto ad invasioni di campo, queste sì, assolutamente destituite di fondamento.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché stiamo affrontando un argomento, la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, su cui nessuno di noi è estraneo ad una discussione di merito, ma che rispetto all'impostazione che avevamo dato al testo di riforma costituzionale appare oggettivamente estraneo. Se avessimo seguito l'impostazione stabilita in Commissione, che aveva portato ad un voto ampio e ad un mandato altrettanto ampio al relatore, presidente Vizzini, su un determinato testo, oggi, verosimilmente, questo emendamento, come altri che riguardano materie che non erano oggetto di un'intesa di riforma costituzionale, non avrebbe trovato ingresso nella nostra discussione.

Il fatto che ci si ritrovi qui, in Aula, a discutere su materie diverse da quelle per cui avevamo iniziato un percorso, e che lo si faccia in assenza di un relatore che possa dirci quali emendamenti siano utili alla discussione e all'approvazione e quali, viceversa, non lo siano, ci mette oggettivamente in una condizione di imbarazzo. Infatti, avendo cambiato il metodo di lavoro, le chiediamo di riaprire i termini della discussione perché vorremmo intervenire, visto che si è introdotto il tema del Senato federale, in materia di modifiche all'articolo 117 della Costituzione, quindi di ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali.

Come intendiamo procedere, signora Presidente? Discutiamo di tutto ciò che fa parte del testo licenziato in Commissione o discutiamo anche di altro? Se discutiamo di altro, desidero sottolineare che se avessi saputo, ad esempio, che in Aula avremmo discusso dell'articolo 68 della Costituzione, avrei presentato degli emendamenti, avrei introdotto proposte di modifica sull'articolo 66 della Costituzione, collegato all'articolo 68, e che concerne il giudizio relativo ai titoli di ammissione dei componenti di Camera e Senato, avrei discusso, in relazione al Senato federale, delle competenze da lasciare allo Stato, da mantenere alle Regioni e degli aspetti della legislazione concorrente da modificare o togliere. In sostanza, avrei introdotto tanti altri temi oggetto di una discussione in Aula.

Poiché non credo che tutto questo ci porti da qualche parte e ritengo che obiettivamente, proprio per queste ragioni, la discussione stia diventando sempre più surreale, le comunico che i colleghi dell'UDC non intendono procedere in questo modo né continuare i lavori nell'anarchia più totale, senza un relatore, senza linee guida e senza un percorso di materie su cui intervenire. E, visto che si dice che è una riforma seria, non ci piace lavorare a tema libero discutendo di tutto e del contrario di tutto e buttando dentro emendamenti di ogni genere, con tutto il rispetto per l'iniziativa del collega Compagna, che posso anche apprezzare. Sto svolgendo una serie di osservazioni sul metodo e su come intendiamo procedere nei nostri lavori.

Signora Presidente, mi rivolgo a lei perché non posso certamente rivolgermi al Governo che su questa materia, giustamente, si è rimesso all'Aula, e non posso rivolgermi nemmeno ad un relatore, perché su questo testo un relatore non c'è: con chi dobbiamo parlare? Come dobbiamo procedere nei nostri lavori? In questo modo, però, non intendiamo continuare, perché obiettivamente non ci sembra rispettoso dell'Assemblea né serio rispetto a ciò che si vuole fare. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e PD e del senatore Li Gotti).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, il senatore D'Alia ha posto l'ennesima questione, su cui si è soffermato con argomentazioni che io condivido pienamente.

A me pare ormai così evidente e - mi lasci dire - così mortificante la casualità e l'erraticità della discussione, ma anche delle votazioni che si stanno susseguendo: non vi sono paragoni né altre occasioni in cui in un'Aula parlamentare - credo di qualunque Paese del mondo - sia stata affrontata la riforma costituzionale in questo modo; ciò non è accettabile in un Paese come il nostro, con la sua storia democratica e la sua attenzione alla Costituzione.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 19,35)

(Segue FINOCCHIARO). Ora ci troviamo ad affrontare un tema rispetto al quale ho un'idea molto diversa da quella recata nel testo; tuttavia, non intendo entrare nel merito dell'emendamento, ma mi ritrovo a manifestare ancora una volta il mio stupore. So, però, ancora una volta che, se a quello scranno fosse seduto il presidente Schifani, non otterrei una risposta più esauriente di quella che oggi potrebbe darmi il presidente Nania sull'ammissibilità dell'emendamento 4.0.204.

Ritengo che la decisione di ammettere tale emendamento sia frutto, da una parte, della disattenzione con cui si è guardato al contenuto del testo (visto che l'obiettivo perseguito era altro che non approvare un testo concordato, equilibrato e meditato sul tema delle riforme costituzionali) e, dall'altra, dell'assenza nella discussione e nell'organizzazione dei lavori di una guida orientata dai principi del buon risultato del lavoro svolto. Ebbene, questi sono gli effetti che si producono.

Paradossalmente, da qui a pochi minuti, ci accingiamo a votare un emendamento che riguarda una questione su cui, ad esempio, in questo ramo del Parlamento è stato depositato un gran numero di proposte di legge, alcune a mia firma. Ovviamente, nessuno si è arrischiato a pensare che il contenuto di alcune di quelle proposte potesse essere trasformato in emendamenti al testo in esame, da una parte perché tenevamo al patto, all'accordo, che avevamo fatto, e, dall'altra parte, perché una prima analisi delle nostre ottime ragioni poteva farci ritenere che l'emendamento sarebbe stato comunque dichiarato inammissibile. Invece, si procede.

Mi perdoni la brutalità, ma il Parlamento «pascola», erompendo sui temi più diversi del nostro impianto costituzionale, perché l'unica strada da perseguire è quella volta a portare a casa lo straccio agitabile, a mo' di bandiera, del semipresidenzialismo. Tutto ciò non è serio!

Dopo la dichiarazione del senatore D'Alia svolta a nome del suo Gruppo, anch'io voglio annunciare che subito dopo la votazione dell'emendamento 4.0.204 - alla quale non mancheremo - non parteciperemo più ai lavori. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Infatti, troviamo mortificante continuare a partecipare a queste sedute, perché per una forza seria è impossibile assecondare la torsione del dibattito sulle riforme costituzionali a fini esclusivamente di propaganda. Riteniamo che, nella lunga storia delle mancate riforme costituzionali del nostro Paese, una pagina indegna come questa non sia stata mai scritta. (Applausi dal Gruppo PD).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, questa volta non intendo davvero ripetere quanto ho già sottolineato nel mio precedente intervento, ed esaudirò subito la curiosità di qualche impaziente collega.

Concordo pienamente con le argomentazioni addotte dal collega D'Alia e dalla senatrice Finocchiaro, di cui condivido soprattutto la parte finale dell'intervento.

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo di una bella notizia: è stata liberata Rossella Urru. (Vivi, generali applausi).

BELISARIO (IdV). È vecchia di mezz'ora, signor Presidente.

PRESIDENTE. La rendiamo nota a tutti. Perché è vecchia non dovremmo diffonderla?

Prego, senatore Belisario, continui pure il suo intervento.

BELISARIO (IdV). Noi riteniamo, signor Presidente, che non sia più il caso, votato l'emendamento 4.0.204, di continuare a partecipare a quella che, per quanto ci riguarda, sta diventando una commedia. Ognuno reciti la parte dei fantasmi; noi preferiamo lasciare quest'Aula ad un dibattito surreale, vacuo, inutile, completamente fuori da qualsiasi logica, che serve soltanto per issare una bandierina che risulterà non visibile, strappata di nessuna utilità per il Paese. (Applausi dal Gruppo IdV).

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, sono molto grato dell'attenzione che l'Aula ha riservato alla mia proposta.

Se me lo consentono i destinatari vorrei dire con molta amicizia che, francamente, non merito l'aggettivo «indegno» perché la Presidenza... (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati. Commenti dal gruppo PD).

LA TORRE (PD). Nulla di personale.

COMPAGNA (PdL). Benissimo, nulla di personale.

La Presidenza è in grado di tranquillizzare la senatrice Finocchiaro e il senatore D'Alia circa il fatto che il presidente Schifani aveva allegato al fascicolo iniziale il mio emendamento, e che di questo emendamento la senatrice Chiaromonte ed io avevamo fatto un precedente disegno di legge. E nella discussione generale - mi dispiace che l'amico D'Alia, uno dei pochi presenti, non lo ricordi - avevo fatto riferimento all'emendamento che avevo presentato in tal senso.

Francamente, la sensazione di assistere ad un dibattito surreale è qualcosa di abbastanza soggettivo. Io l'ho avuta in altri momenti della nostra discussione. Nell'esprimere la mia gratitudine a tutti i colleghi preciso però che ora non l'ho proprio respirata, perché mi rendo conto che una proposta come la nostra è veramente di spirito costituzionale.

Debbo inoltre particolare gratitudine al senatore Bruno, che nel corso del suo intervento mi ha fatto rilevare come la fedeltà della collega Chiaromonte e mia al testo Maccanico avesse fatto perdere quell'ultimo capoverso dell'attuale articolo 68 della Costituzione che mi permetto di aggiungere nella proposta. (Applausi dal Gruppo PdL). Da questo punto di vista, sono grato a tutti gli intervenuti, e con la stessa cortesia e amicizia sono grato al senatore Tedesco e al senatore Li Gotti che hanno sostenuto punti di vista diversi.

Per quanto riguarda le obiezioni che vengono mosse a questo emendamento, non tutte le posso accettare, perché ho la sensazione che, nonostante tanto tempo e tanto dibattito siano passati, non si sia guardato attentamente come nella nostra parte innovativa, quella che ho chiamato il meccanismo del silenzio assenso, la questione del singolo parlamentare non compare mai. Leggetelo, quel capoverso Maccanico.

Per quello che riguarda il processo al processo (mi pare sia stata una battuta efficace dell'intervento del collega Sanna), non credo che il nostro possa diventare un meccanismo di processo al processo, e non vorrei che un meccanismo di processo alle intenzioni faccia perdere di vista come il meccanismo del nuovo articolo 68 non abbia nulla a che vedere con quel meccanismo costituzionale al quale io sono storicamente affezionato, ma che mi rendo conto (se ne rese conto meglio di me Maccanico) che, dopo l'approvazione, alla fine degli anni Ottanta, del nuovo codice di procedura penale era saltato.

Da questo punto di vista, l'emendamento 4.0.204 non credo sia indegno; assolutamente non è una provocazione, ma un tentativo di partecipare con spirito costituente e costituzionale ad una discussione. Se sono riuscito a convincere qualcuno tanto meglio, se non ci sono riuscito sono grato a quelli che sono invece riusciti a convincere me.

Per quel che dipende da me, e credo anche dalla senatrice Chiaromonte, siamo disponibili a considerare il nostro emendamento comprensivo dell'ultimo capoverso, non citato graficamente, dell'attuale articolo 68. (Applausi dal Gruppo PdL).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, i lavori su questa materia sono stati sicuramente di difficile svolgimento ed è evidente che la valutazione politica su di essi può essere differente, anche molto dura, ed è stata espressa in più occasioni anche nella giornata di oggi, quando abbiamo discusso del calendario. Tuttavia, invito i colleghi, tutti i colleghi, senza differenziazione di schieramento, a non superare il limite per il quale ci metteremmo in rotta di collisione con i meccanismi della democrazia parlamentare.

Ritenere che non sia legittima la presentazione di un emendamento in Aula da parte di alcuni colleghi, che tra l'altro in questa circostanza fanno riferimento a schieramenti differenti, a partiti differenti, a forze che fino a poco tempo fa erano su due sponde diverse rispetto al Governo e al verdetto elettorale; ritenere che questo non sia legittimo e far seguire alla discussione di un emendamento bipartisan l'abbandono dell'Aula, questo sì sarebbe un atto al limite dell'eversione, altro che questo dibattito! (Applausi dai Gruppi PdL. Commenti dal Gruppo PD). Caro Presidente, è così!

Cari colleghi, lo dico non per fare pubblicità, e vi esorto a fare attenzione.

Per quel che ci riguarda, eserciteremo tutta la nostra responsabilità e tutta la nostra pazienza. Non si può abbandonare l'Aula in questo momento. C'erano magari altre occasioni che sarebbero state più propizie, senza offendere il Parlamento, senza offendere quella centralità del parlamentare sulla quale oggi abbiamo votato tutti insieme, accettando un emendamento del senatore Benedetti Valentini. Tutti insieme abbiamo votato per quell'emendamento, non lo tradiamo dopo poche ore!

Per questo e per spirito di responsabilità, invito i colleghi Chiaromonte e Compagna a chiedere l'accantonamento dell'emendamento 4.0.204, per non dare pretesti, per consentire quella riflessione che mi sembrerebbe necessaria prima di uno strappo che sarebbe veramente un fatto storico di inaudita gravità. (Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e della senatrice Sbarbati).

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, non credo che il vero motivo sia la discussione di questo emendamento di modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

Che sia detto o meno, a mio avviso pesa su quest'Aula il vincolo imposto dal contingentamento dei tempi. Chiedo ai colleghi di riflettere per un solo secondo liberamente, secondo coscienza, se sembra loro ragionevole che si sia consumata una quantità di tempo misurabile in ore per discutere della riduzione dell'età dell'elettorato attivo e passivo e si abbiano a disposizione solo poche decine di minuti per discutere del cuore della riforma costituzionale posta all'interno di quest'Aula.

Dobbiamo discutere ancora di come modificare il bicameralismo, se vogliamo dotare di tutti i poteri il Presidente del Consiglio, se dobbiamo dotare di tutti gli ultrapoteri il Presidente della Repubblica, e lo dobbiamo fare in una manciata di secondi, mentre abbiamo passato ore e ore a discutere dei preliminari. Vi sembra ragionevole tutto questo? Vi sembra un inno alla sacralità del lavoro parlamentare?

È una cosa del tutto inaccettabile. Dall'articolo 6, dall'articolo 7 avrebbe dovuto partire la dilatazione dei tempi della discussione. Al limite, avremmo potuto - mi rendo conto che sto per dire un'eresia - contingentare la discussione sugli articoli precedenti, ma non su questi, perché è su questi che si decide la natura della modifica costituzionale. Questo non è accettabile. Chi è venuto in questa sede per sostenere un punto di vista o per combatterlo, per sostenere il rafforzamento dei poteri del Premier o per lottare strenuamente contro il rafforzamento dei suoi poteri, contro il presidenzialismo o a suo favore, non può essere costretto a esprimere le sue opinioni nel giro di pochi minuti. Non è degno, non ha serietà.

Questo è il punto fondamentale che giustifica l'abbandono del lavori dell'Aula. Non c'è più niente da discutere perché non abbiamo i tempi per farlo. Se dobbiamo arrivare a votare il mercoledì, verremo a votare mercoledì. Esprimeremo il nostro punto di vista finale, ma non chiedeteci di far finta di discutere argomenti che non è possibile discutere nell'arco di pochi minuti. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dal Gruppo PdL).

LATORRE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signor Presidente, sento il dovere di replicare a quella che abbiamo ascoltato questa sera, che non è una lezione su come funziona la democrazia parlamentare, bensì una lezione su come si è ipocriti e si mortifica la democrazia parlamentare. (Applausi dal Gruppo PD). Questa lezione è ormai inaccettabile.

Caro senatore Quagliariello, ad aver superato il limite dell'ipocrisia è il tuo partito ed il modo con cui state affrontando questa discussione sulle riforme. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Quagliariello). Siamo in una situazione non più tollerabile, perché è del tutto evidente che si sta cercando di strumentalizzare il dibattito sulle riforme.. Noi non stiamo abbandonando la seduta in relazione a questo emendamento. Lo stiamo facendo in relazione a come si stanno affossando le riforme costituzionali di cui ha bisogno l'Italia. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL)). Questa è la ragione.

C'era un accordo raggiunto, che è stato stracciato in virtù di una miserrima operazione politica di propaganda. (Commenti della senatrice Bianconi). Questa è la verità. E guardate che stiamo affrontando questa discussione, così come hanno rilevato il nostro Presidente e il presidente D'Alia, senza una relatore, con una modalità e una forma per nulla consuete, tra l'altro sull'onda di una serie di voti. Vorrei ricordare al senatore Quagliariello che in tre anni di maggioranza del centrodestra il calendario è stato sempre votato all'unanimità e che da quando si è aperta la discussione sulle riforme costituzionali si sta imponendo a maggioranza una volontà che non è certamente funzionale ad approvare le riforme.

Dunque, sia chiaro che con questo atto riteniamo di mettere in risalto un fatto politico molto grave, che tra l'altro rende molto più complicato il percorso del Governo - e questo ci preoccupa - in una fase così delicata per la vita del Paese e non apre alcuno spiraglio alla prospettiva di quelle riforme di cui l'Italia ha bisogno. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Serra).

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, l'aver cambiato geografia mi ha consentito di consultarmi con la collega Chiaromonte, ma ciò mi ha impedito di ascoltare - credo però di non aver perso molto - gli ultimi interventi svolti. (Applausi dal Gruppo PdL).

Ritorno a quando il Vicepresidente del Gruppo cui ho l'onere di appartenere, vecchio amico di sempre, ha chiesto alla collega Chiaromonte e a me di accantonare il nostro emendamento. Se la Presidenza me lo consente, noi saremmo disposti ad accantonarlo, ovviamente nella versione che comprende anche l'ultimo capoverso dell'articolo 68, quella scaturita da questo dibattito.

Nel momento in cui lo accantoniamo ci teniamo, però, a dire a tutta l'Aula e a noi stessi di aderire ad un costume di compostezza parlamentare, di rispetto della funzione, che abbiamo posto al centro della nostra proposta, e che consideriamo al momento accantonata, ma alla quale non rinunciamo. Del resto, la inseguiamo dal 1993. (Applausi dal Gruppo PdLe della senatrice Negri).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, non avrei voluto prendere la parola. (Commenti dal Gruppo PdL), ma lo faccio per due motivi. In primo luogo, debbo dire che l'inciso del senatore Compagna ("non mi sono perduto niente con gli interventi di chi mi ha preceduto") è - se posso dirlo - una cafonata. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Si tratta di una cafonata gratuita (Commenti dal Gruppo PdL) che, come tutti voi, non avevo finora mai sentito in Parlamento. Ho sentito scambiarci molti complimenti, della cui sincerità qualche volta ho dubitato, ma non ho mai sentito nessuno rendere una affermazione del genere.

In secondo luogo, vorrei che fosse chiaro un aspetto, perché forse potrebbero far sorgere un equivoco gli interventi dei senatori Quagliariello e Compagna. Mi è sembrato di capire da parte loro che l'accantonamento viene fatto per rispetto all'opposizione.

L'opposizione non vuole l'accantonamento. (Applausi dal Gruppo PD). Non vogliamo l'accantonamento. Vogliamo votare l'emendamento. Non capisco perché debba essere accantonato. È stata posta la questione come un riguardo nei nostri confronti. Non chiediamo questo riguardo. Vogliamo votare l'emendamento seguendo l'ordine degli emendamenti.

Mi rivolgo poi al senatore Quagliariello, alla cui considerazione tengo in modo particolare e nei confronti del quale nutro anch'io considerazione. Non credo che egli possa non ricordare per quale motivo noi abbiamo tanto ricercato intese sulla riforma in esame. Noi le abbiamo ricercate perché sapevamo che ci serviva una maggioranza dei due terzi dei parlamentari. Senza detta maggioranza, questa riforma non ha senso, e non ha nemmeno possibilità di entrare in vigore, e denuncia anche l'ipocrisia - questa sì, ipocrisia - di votare gli articoli relativi alla riduzione del numero dei parlamentari ben sapendo con certezza che non potremo applicarli alle elezioni del 2013.

Questa non è la rottura di un patto politico, ma la rottura - ancora di più - di un accordo tra i Gruppi parlamentari per rendere efficace la riforma, che è cosa ben diversa e di ben altro valore. Questa rottura non è venuta da noi, ma da voi, ed è questo che rende sostanzialmente inutile la nostra discussione.

Per questa ragione, noi siamo costretti - adesso - a misure che non vorremmo prendere, perché - lo dico sinceramente - è una riforma che non potrà entrare in vigore, con un Presidente del Senato che ha contingentato i tempi, con la conseguenza che dobbiamo terminare la nostra discussione entro la data che lui ha deciso...

GRAMAZIO (PdL). Per noi va bene!

ZANDA (PD). ...con il tempo che viene levato alla discussione di provvedimenti economici che sono stati richiesti dal Governo con tale intensità che noi, oggi, ci troviamo addirittura in un ingorgo di decreti-legge da approvare.

Vi è inoltre la dichiarazione di ammissibilità di emendamenti visibilmente estranei per materia, come questo sull'articolo 68 della Costituzione. Non voglio discutere nel merito dell'articolo 68, ma con questa riforma l'emendamento non c'entra nulla, nulla, nulla. Si tratta dell'ennesima decisione ingiustificata della Presidenza del Senato in questa materia e - lasciatemelo dire - qui gli emendamenti vengono dichiarati ammissibili o inammissibili a seconda degli interessi politici che ci sono dietro e non in relazione alla loro reale ammissibilità. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti dal Gruppo PdL).

Queste sono le ragioni delle nostre decisioni, signor Presidente. Per concludere, questo emendamento votiamolo, perché questa cortesia non l'abbiamo chiesta e non la vogliamo. (Applausi dal Gruppo PD).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, personalmente, se avessi dovuto giudicare sull'ammissibilità dell'emendamento rispetto alla materia (non è mia competenza, ovviamente), sarei stato dell'idea che esso fosse inammissibile. Non è però ammessa la discussione sulle dichiarazioni di ammissibilità o meno degli emendamenti, per quanto ne stiamo parlando da un'ora.

Quindi, l'emendamento c'è ed è stato dichiarato ammissibile: votiamolo. Il Gruppo della Lega Nord voterà contro questo emendamento. (Applausi del senatore Peterlini).

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, ho ascoltato con interesse l'intervento del senatore Latorre, che, sostanzialmente, taccia la mia parte politica (o chi è intervenuto per essa) di aver dato corso ad una grande sagra dell'ipocrisia. Mentre il senatore Latorre interveniva, pensavo che, cambiando i soggetti, lo stesso identico rilievo si poteva rivolgere, forse con maggiore forza, al suo Gruppo. (Applausi dal Gruppo PdL).

Dopo di che - devo dire la verità - ho ascoltato come sempre l'intelligente e garbatissimo intervento del senatore Compagna e sono rimasto colpito dall'eccesso di delicatezza e di sensibilità del senatore Zanda, che, addirittura, a fronte di una critica garbata - non mi sono perso nulla: ne abbiamo sentite di molto più pesanti - ha ritenuto che il barone senatore Compagna potesse essere stato responsabile di una cafonata.

Vede, senatore Zanda: cosa dovremmo dire noi, ad esempio, di una sua affermazione molto grave? Verso la fine del suo discorso, ha detto che le valutazioni della Presidenza sull'ammissibilità o meno degli emendamenti non sono state ispirate alle norme del Regolamento, ma a chiari obiettivi di tipo politico. (Brusìo). Per me potete parlare, non ho problemi, e ascolto con piacere.

Così ella, senatore Zanda, ha minato pubblicamente ed in maniera violenta - questo sì - la neutralità del Presidente del Senato, la quale - badi bene - circa un'ora prima era stata riconosciuta dalla senatrice Finocchiaro, nel corso del suo intervento, e non solo, dato che si era anche quasi scusata per avere in qualche modo ipotizzato una precedente non neutralità del senatore Schifani. (Commenti della senatrice Finocchiaro e del senatore Barbolini). In quanti interloquiamo? Per me va bene.

E allora, arriviamo ad un discorso più vero e concreto: voi non volete le riforme, come non le avete mai volute. (Commenti della senatrice Franco Vittoria. Applausi dal Gruppo PdL). Signora, per cortesia, si rivolga alla Presidenza.

Come dicevo, voi non volete le riforme, esattamente come non le avete mai volute, come ad esempio nella XIV legislatura, quando il centrodestra varò un'ampia riforma costituzionale, molti tratti della quale erano assolutamente condivisi, non solo dal centrosinistra, ma dallo stesso Paese. E penso alla diminuzione dei parlamentari, ai poteri del Presidente del Consiglio e all'iter di formazione della legge, che - badate bene - sono grosso modo gli stessi concetti che avete traslato in quella riforma costituzionale che fino a poco fa avete detto essere oggetto di un solido accordo bipartisan. Quella riforma non è entrata in vigore: come mai? Perché qualcuno... (Commenti dei senatori Amati, Agostini e Ferrante). Forza, parlate, andate avanti.

PRESIDENTE. Senatore Palma, si rivolga alla Presidenza, così eviteranno di interloquire.

PALMA (PdL). Ed io alla Presidenza mi rivolgo, signor Presidente, ma sono loro che si rivolgono a me, e ne sono contento: del resto, hanno l'abitudine di interrompere perché sperano che, così, qualcuno possa perdere il filo del discorso. (Applausi del senatore Izzo).

Perché dunque quella riforma non è andata avanti? Evidentemente qualcuno - cioè voi - si è reso protagonista di un referendum, conclusosi con la reiezione della legge costituzionale che era stata approvata dal Parlamento. Quella fu un'operazione di propaganda politica, com'è dimostrato esattamente dall'accordo che avete raggiunto con noi in questa riforma costituzionale sui concetti che erano oggetto di quell'altra riforma.

In conclusione, minacciate di uscire dall'Aula, ora per un emendamento, ora perché non vi sono i tempi, ora per chi sa quale altra ragione.

INCOSTANTE (PD). Non è per l'emendamento, che minacciamo di uscire dall'Aula!

PALMA (PdL). Ma scusate, sotto il piano squisitamente politico, non sarebbe forse più logico, politicamente trasparente e responsabile fare il vostro lavoro ed esprimere le vostre argomentazioni fino in fondo, per poi votare come meglio riterrete di fare? Alla fine, se volete varare questa grande riforma, che è oggetto dell'accordo, votiamola a maggioranza dei due terzi, tanto, visto che siete sicuri di vincere le elezioni al prossimo giro, provvederete rapidamente a ritoccare quello che dovete; altrimenti passerà a maggioranza assoluta, ma non con i due terzi, e potrete scegliere se procedere o meno al referendum: questo è il gioco democratico previsto dall'articolo 138 della Costituzione. (Commenti della senatrice Franco Vittoria).

Vi è un'ultima cosa che vorrei dire con riferimento all'emendamento «indegno», e via dicendo. (Commenti della senatrice Finocchiaro). Il senatore D'Ambrosio ricorderà quando, da Procuratore della Repubblica di Milano - se non ricordo male era il 2003 o il 2004 - in un'intervista sul «Corriere della Sera», ebbe ad affermare che probabilmente tutti i problemi che all'epoca esistevano tra la magistratura e la politica avrebbero potuto essere risolti, per ipotesi, anche attraverso la restaurazione dell'immunità parlamentare.

Ed una cosa quasi simile disse la presidente Finocchiaro in Commissione affari costituzionali, quando si arrivò al ritiro di un emendamento che anticipava il cosiddetto lodo Alfano. Il problema c'è: è superato, lo so. Non si potrà nuovamente affrontare in questa sede. È troppo analoga l'opinione pubblica rispetto al passato.

Vorrei però dire una cosa - non mi rivolgo al senatore Compagna, al quale sono legato, oltre che da grande stima, da grande amicizia - alla senatrice Chiaromonte: senatrice, lei sa quanta stima ho nei suoi confronti. Lei, con la presentazione di questo emendamento, ha compiuto un atto di coraggio, assolutamente identico al coraggio che ha sempre connotato le azioni di suo padre, il senatore Gerardo Chiaromonte. (Applausi dal Gruppo PdL e delle senatrici Chiaromonte e Sbarbati).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, capiamo che la modifica dell'articolo 68 va al di là dei nostri lavori e che la discussione è più complessa, articolata e politica. Capiamo anche che ci stiamo attrezzando tutti a tentare di evidenziare delle responsabilità per la mancata riforma della Costituzione. Ognuno lo fa secondo il proprio stile, mettendoci del suo e avendo le sue buone ragioni per argomentare la questione.

Temo che complessivamente dalla discussione di oggi al Senato - lo dico per gli amici che hanno più a cuore giustamente in questa fase l'economia del Paese - i mercati non si sentiranno molto rassicurati e anche in termini complessivi di continuità rispetto ad un Governo sostenuto più complessivamente da un largo schieramento in questo Parlamento. Tuttavia, non vorrei che proprio per questa ragione ci fossero dei fraintendimenti sull'articolo 68 della Costituzione. Non vorrei cioè che venisse utilizzato, al di fuori di questa Aula, l'argomento di chi voleva o di chi vorrà, e di chi non voleva o di chi non vorrà reintrodurre l'immunità parlamentare.

Anche questo sarà un argomento su cui ci confronteremo con l'opinione pubblica. Ed è anche per questo motivo che, nonostante il senatore Compagna e la senatrice Chiaromonte abbiano accettato un'obiezione sul fatto che un comma intero venisse espunto dal loro emendamento, mi auguro che non venga accantonato. Mi auguro che venga comunque votato, questo emendamento, perché, essendo noi contro la reintroduzione dell'immunità parlamentare, vorremmo lasciarlo almeno agli atti della discussione politica, sapendo bene che la discussione sulla riforma della Costituzione, e non solo su questo emendamento, è sepolta.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, credo che i nostri Padri costituenti, se ci ascoltassero adesso, rimarrebbero profondamente stupiti. Vorrei ricordare che non stiamo discutendo di un disegno di legge qualsiasi o della riforma di una sola norma costituzionale. Stiamo affrontando in questa Assemblea, senza limiti, una riforma dei princìpi fondanti del nostro Stato.

Ebbene, non dimentichiamo la nostra storia. Noi uscivamo da un ventennio di dittatura e i nostri Padri costituenti (la maggior parte di loro) avevano fatto parte della Resistenza e della opposizione alla dittatura.

Quindi, quando ci fu la Liberazione, si decise di fare un'Assemblea costituente perché l'Italia voleva condividere i principi fondanti della nuova democrazia. Allora si misero d'accordo le varie anime: quella liberale, quella cattolica, quella socialista. I nostri Padri costituenti riuscirono, discutendo per due anni, a redigere una Costituzione che noi abbiamo difeso.

Badate bene, i nostri principi fondamentali li abbiamo dovuti difendere. Li abbiamo dovuti difendere a denti stretti, perché non si deve dimenticare quella che è stata la nostra storia. E noi ci siamo impegnati in tutti i modi per difendere questi principi fondamentali.

Adesso siamo qui riuniti e tutti quanti siamo a ristabilire, a cercare di stabilire i nostri principi fondamentali. Rispetto a ciò che diceva il collega Nitto Palma, vorrei ricordare, quando si fanno delle osservazioni, che la nostra Costituzione stabilisce, proprio perché si tratta di principi che devono essere condivisi da tutti, che se non si raggiunge, la seconda votazione, la maggioranza dei due terzi del Parlamento, occorre sottoporre a referendum confermativo il risultato della riforma. (Brusìo).

E allora bisogna anche ricordare che questo referendum sia ritenuto appena sei anni fa e che, all'esito di questo referendum, il 65 per cento si pronunciò contro le riforme costituzionali. Il che vuol dire che il nostro popolo crede ancora che i principi fondamentali della nostra Costituzione sono validi.

Quando ho letto il testo di questa riforma, mi sono domandato di che cosa avremmo discusso in quest'Aula, se cioè valeva la pena abbandonare il bicameralismo o meno. Mi domandavo altresì se in Aula avremmo discusso solamente della parte pervenuta ed esaminata in Commissione, e se l'Assemblea avrebbe condiviso le soluzioni adottate.

Invece in Assemblea, dove si pensava di dare una soluzione a determinati problemi e di verificare se questa soluzione era condivisa da tutti o dai due terzi dell'Aula, viene presentato quell'emendamento.

Inutile dire che non si sapeva a che cosa avrebbe portato l'approvazione di quell'emendamento. Lo hanno scritto tutti. Io chiedo a quest'Assemblea di notare come viene seguito il nostro lavoro nel senso che, anche se stiamo modificando i principi fondanti del nostro Stato, non vedo neanche un giornalista interessato a questi problemi, e non mi pare che di questa discussione se ne parli fuori di quest'Aula e che in essa venga coinvolto l'intero popolo italiano. Credo che, a questo punto, se vogliamo votare su tale autorizzazione a procedere, bisognerà votarla, ma vorrei fare solamente una considerazione. Quando vengono in conflitto due forze... (Commenti dai banchi del PdL).

Ho capito, devo tagliare. ma stiamo parlando di riforme costituzionali importanti. Se non devo parlare posso anche non farlo, a me non interessa, ma siccome sono stato chiamato in causa ero estremamente preoccupato del conflitto che si stava creando tra due poteri fondamentali dello Stato, il giudiziario e il legislativo. Ero profondamente preoccupato perché quando si creano questi conflitti, l'ho ripetuto anche recentemente in sede di esame del disegno di legge sulla corruzione, e quando si affida alla magistratura la lotta alla corruzione e il potere politico non si fa vivo dicendo «per la lotta alla corruzione ci penso io», allora è chiaro che poi nascono queste conflittualità difficili da risolvere. Pur di non avere tale conflittualità, che crea un danno a tutte le istituzioni che vengono in conflitto, dissi anche che forse valeva la pena di reintrodurre l'autorizzazione a procedere, ma non nel modo in cui era stata proposta.

A mio parere, questa autorizzazione a procedere doveva essere richiesta dal parlamentare, sperando che se ne assumesse la piena responsabilità e prevedendo che poi lo stesso parlamentare non si potesse presentare più alle elezioni se non avesse prima risolto i propri problemi con la giustizia, creando un binario preferenziale per i processi, quanto meno nell'ultimo anno (perché si possono fare i processi velocemente). Quindi, se il parlamentare voleva ripresentarsi alle successive elezioni doveva farsi processare prima.

Ora, se vogliamo votare, votiamo pure, ma attenzione: secondo me non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che devono essere condivisi, se non da tutti, dalla maggior parte di noi. (Applausi dai Gruppi PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che alle 20,30 la seduta si concluderà e che alle 21 inizierà una nuova seduta, dedicata solo all'illustrazione degli emendamenti. Poiché hanno chiesto di intervenire il senatore Lauro e la senatrice Sbarbati, se si riesce a contenere tali interventi entro le 20,30 possiamo esaurire questa discussione. In ogni caso, l'emendamento 4.0.204 (testo 2) viene accantonato, e per il resto si vedrà. Accantonare l'emendamento significa comunque che, prima o dopo, bisognerà votarlo.

Prego, senatore Lauro, ha facoltà di parlare.

LAURO (PdL). Signor Presidente, rinunzio a favore della senatrice Sbarbati, perché il mio intervento non può essere breve riguardando tutta questa commedia degli equivoci e delle ipocrisie che si sono consumati da tutte le parti. (Applausi dal Gruppo PdL).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, sarò quasi telegrafica, però, avendo ascoltato la discussione e tutti gli interventi con attenzione, la mia coscienza, e soprattutto la mia cultura politica, mi impongono di non fare come lo struzzo che nasconde la testa sotto le piume di fronte al problema che questo emendamento pone alla nostra coscienza di politici.

Credo che i Padri costituenti, nel momento in cui hanno scritto la Costituzione - l'articolo 68, se non sbaglio, faceva parte del testo costituzionale - abbiano inteso salvaguardare non tanto la persona in quanto parlamentare, ma la persona in quanto parlamentare facente parte di un organo il cui plenum doveva essere la garanzia della tutela, sotto tutti i profili, dei diritti e dei doveri del popolo italiano.

Credo che ripristinare appunto l'articolo 68 in questo dettato costituzionale, in questa riforma, non sia poi del tutto estraneo, come qualcuno ha voluto dimostrare. Credo nella bontà di questo emendamento, soprattutto se esso viene riproposto nella sua versione originale, ossia la versione Maccanico. Manca un capoverso in cui si dice che analoga autorizzazione deve essere data per procedere alle intercettazioni qualora si tratta di parlamentari.

Quindi, se questo è il testo che viene accantonato, se questo è il testo nella sua versione integrale, per quanto mi riguarda (e penso di non offendere nessuno, ma anzi di fare tutto il mio dovere a garanzia e tutela, non di me stessa certamente, ma dell'organo di cui faccio parte) vorrei apporre, se la senatrice Chiaromonte me lo consente, la mia firma: ed è la firma di una persona che crede nelle istituzioni, crede nella giustizia, vuole però che i poteri dello Stato facciano, ciascuno per propria responsabilità, il loro dovere, senza interferenze e con la massima capacità di integrazione, nell'interesse del popolo italiano. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 20,25).

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

EMENDAMENTO 4.201 E SEGUENTI

4.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica dell'articolo 64 della Costituzione). - 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza del tre quinti dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

4.202

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da «Sostituire» a «giunte.";» respinte; la seconda parte preclusa.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). - 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Le sedute sono pubbliche" sono sostituite con le seguenti: "Le sedute d'aula sono pubbliche, e pubblici sono i lavori delle commissioni e delle giunte.";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare."».

4.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 64 della Costituzione). - 1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare"».

4.204

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alle attività parlamentari che hanno rilevanza costituzionale, con esclusione delle attività strettamente amministrative rispetto alle quali l'organo legislativo opera come un qualsiasi altro organo dello Stato."».

4.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 64 della Costituzione sostituire il primo comma con il seguente:

"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti"».

4.206

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA, IZZO (*)

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: «I regolamenti» fino a: «attività parlamentare» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e facoltà del parlamentare, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «garantiscono» con la seguente: «delimitano».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «e garantiscono».

4.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché».

4.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le prerogative e».

4.210

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare», con le seguenti: «i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale».

4.211

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e i poteri del Governo e».

4.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e i poteri».

4.213

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «e i poteri del Governo» fino alla fine del comma con le seguenti: «i diritti dei singoli Deputati e Senatori in ogni fase dell'attività parlamentare».

4.214

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «del Governo e».

4.215

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e della maggioranza».

4.216

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «delle opposizioni e delle minoranze» con le seguenti: «dei singoli deputati e senatori».

4.217

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

A l comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

4.218

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica».

4.219

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione, Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.200

DE LUCA VINCENZO, ARMATO, BIONDELLI (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 65 della Costituzione, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Nessuno può appartenere ad una delle Camere e contemporaneamente svolgere l'ufficio di Presidente di Provincia o di Sindaco.

Non sono eleggibili alla carica di deputato o di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

La legge determina gli altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità con ufficio di deputato o di senatore"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.0.220 (già 5.0.200)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "i casi", inserire le seguenti: "di incandidabilità,".

4.0.221 (già 5.0.201)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento».

4.0.300 (già 2.0.200)

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 65-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

"Art. 65-bis. - La legge dispone che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata nè annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a delitti contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia, di criminalità organizzata o di terrorismo"».

4.0.222 (già 5.0.202)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sost. id. all'em. 4.218

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)

1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica"».

4.0.201

DE LUCA VINCENZO, ARMATO, DELLA SETA, SCANU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di costituzione dei gruppi parlamentari)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituita dal seguente:

"Art. 67. - I membri del Parlamento rappresentano la nazione.

I regolamenti delle Camere stabiliscono le forme e i limiti per la costituzione dei gruppi parlamentari in modo da assicurare l'adesione dei deputati e dei senatori al gruppo corrispondente alla lista o al gruppo di candidati in cui sono stati eletti"».

4.0.202

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARITATI, RANUCCI, SCANU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - I membri del Parlamento rappresentano la nazione senza vincolo di mandato.

Decade dal mandato il parlamentare che s'iscrive ad un gruppo parlamentare, diverso dal misto, che non rappresenti il partito per cui è stato eletto».

4.0.203

ALBERTI CASELLATI, VICARI, GALLONE, TOFANI, BIANCONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 67 della Costituzione)

1. All'articolo 67 della Costituzione la parola: "senza" è sostituita dalla seguente: "con"».

4.0.204

CHIAROMONTE, COMPAGNA

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 68 della Costituzione)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato.

4.0.204 (testo 2)

CHIAROMONTE, COMPAGNA, SBARBATI, DE FEO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 68 della Costituzione)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazione o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato.

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

771a seduta pubblica (notturna):

 

 

mercoledì 18 luglio 2012

 

 

Presidenza del vice presidente NANIA

 

 


Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,07).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 21,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.0.204 (testo 2) che è stato accantonato.

Come convenuto, procederemo ora alla sola illustrazione degli emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PORETTI (PD). Signor Presidente, l'ironia della sorte vuole che l'articolo 5 reciti: «L'articolo 69 della Costituzione e sostituito dal seguente: "Art. 69. - I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge"».

Parlo di ironia perché, evidentemente, chi in Commissione ha lavorato per arrivare a questo testo poi, forse per il susseguirsi degli eventi, ha deciso di abbandonare anche questa parte; evidentemente, il senso del dovere è venuto meno ai sostenitori di questa riforma della Costituzione.

In quest'Aula ora siamo una ventina. Certamente non possono essere mossi rimproveri a noi radicali che, fin dall'inizio, abbiamo cercato di sottolineare che non è così che si fa una riforma della Costituzione, che non è così che si risponde alla richiesta della piazza di dimezzare il numero dei parlamentari e il relativo stipendio, o di eliminarci, addirittura. Evidentemente, questo non è il modo più adeguato per rispondere alla necessità di riaprire un collegamento tra le istituzioni e la cosiddetta società civile; rapporto che evidentemente si continua a sfilacciare, ma per ben altri motivi: non perché sono troppi i parlamentari o perché troppo pagati, ma piuttosto per il lavoro che non viene fatto o, peggio ancora, per quello che viene fatto.

Fin dall'inizio, dunque, abbiamo sollevato la questione che, se si doveva riallacciare il rapporto con la società civile, forse si doveva iniziare dalla legge elettorale, che avrebbe dovuto ricreare il collegamento tra eletti ed elettori.

La riforma elettorale ora è di nuovo un argomento all'ordine del giorno dei giornali, ma anche da quel dibattito ancora non si sa come se ne uscirà. Certamente, se se ne uscirà in qualche modo sarà solo per le convenienze dei partiti che potranno decidere le preferenze o altro, non certo per ripristinare un collegamento tra eletti ed elettori.

L'ironia della sorte era quella che ci faceva discutere di questo articolo 5, e avevamo addirittura presentato emendamenti, ad esempio, per cercare di raccordare e proporzionare l'indennità ai lavori cui i singoli parlamentari avrebbero potuto destinare il loro tempo, seguendo l'attività delle Commissioni e dell'Aula. Ma, come dicevo, la sorte lascia decisamente quest'Aula vuota. Un'Aula che ha visto questa riforma della Costituzione andare «ad organetto», con i tempi che si dilatavano e restringevano, ancora una volta secondo solo ed esclusivamente esigenze mediatiche.

Poc'anzi è stato rimproverato che ora si andrà di fretta. Ma forse qualcuno non si è ricordato di non essersi scandalizzato quando a presiedere quest'Aula era il presidente Schifani e veniva dato neanche un minuto per illustrare gli emendamenti che parlavano del dimezzamento del numero dei senatori e dei parlamentari. Veniva dato un minuto semplicemente perché c'erano i tempi dei telegiornali che stringevano e, altrimenti, la notizia non usciva in tempo per dire che il Senato aveva dimezzato i parlamentari.

Ora che i telegiornali non ci seguono, siamo qui in venti e possiamo parlarci tranquillamente. Sappiamo benissimo, come è emerso ieri e oggi ancor di più, che questa riforma evidentemente a nessuno interessa più di tanto e sappiamo bene che, come finale del libro giallo, essa non andrà da nessuna parte.

Sinceramente, non siamo sadici né masochisti. Poiché inutilmente illustreremmo degli emendamenti in questa fase, rimanderemo il nostro lavoro di parlamentari, ossia l'illustrare le ragioni che ci hanno indotto a presentare questi emendamenti, alla sede delle dichiarazioni di voto, quando, immaginiamo domani,la seduta sarà forse un pochino più frequentata - perché si voterà, e quindi c'è anche la diaria di mezzo - e ci sarà anche una platea che, forse, se vorrà, ascolterà le ragioni che ci hanno spinto a presentare gli emendamenti radicali a questa riforma della Costituzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, vuole svolgere un intervento solo sull'articolo 5 o un intervento complessivo anche su altri articoli?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Una cosa alla volta: adesso parliamo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L'articolo 5, per l'appunto, recita: "L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge»". Questo è il testo base.

Qui vi sono due punti, sui quali richiamo l'attenzione dei superstiti colleghi (e rimarco che stiamo riformando la Costituzione in circa dieci senatori della Repubblica).

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, lei sa benissimo che i senatori possono seguire i lavori anche ciascuno nella propria stanza. Può presumere che la stanno ascoltando tutti quanti e che l'attività parlamentare si svolge nel pieno della sua regolarità.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sicuramente. Infatti c'è chi sostiene che basterebbe che ci stesse qui uno per Gruppo, e gli altri se ne potrebbero stare a casa.

PRESIDENTE. Quello lo si sostiene sul voto. Qui stiamo sull'ascolto: ancora l'obbligatorietà dell'ascolto non esiste.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Presidente, lei fa benissimo, ed è encomiabile quando difende l'istituzione nel suo formalismo. Io, invece, che ho abbandonato in questa legislatura ogni freno inibitorio e formalistico (mi dicono che sono un piccolo Cossiga post litteram, un picconatore) parlo a ruota libera!

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, il fatto che lei intervenga su tutti gli articoli dimostra invece che è un sostenitore coerente della validità dell'istituzione parlamentare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Lei sa che i suoi interventi sono mirati non soltanto all'attività parlamentare, perché qualunque italiano, un domani, voglia fare una ricerca può studiare sul punto come si è espresso un parlamentare.

Quindi lei, come la senatrice Poretti e gli altri senatori, svolge un'azione di cui tutti devono esserle grati.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Lei mi fa troppo onore.

L'articolo 5 del provvedimento al nostro esame contiene due affermazioni: la prima è che i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni. Ora, questo è il segno del decadimento delle istituzioni, perché quando sentiamo il bisogno di stabilire in un precetto il dovere di partecipare ai lavori parlamentari significa che la norma insegue il degrado della realtà. I latini classici affermavano che, quando col diritto si devono stabilire norme, obblighi e così via, significa che c'è l'allentamento dei costumi, altrimenti non ci sarebbe bisogno di normare. Era vero. E così sta accadendo.

Se sentiamo il bisogno di affermare che si ha il dovere di partecipare stiamo dicendo che dopo aver mangiato bisogna lavarsi i denti, che quando uno si alza poi rifà il letto. È di tutta evidenza che se ci candidiamo al Parlamento abbiamo l'obbligo istituzionale e morale di partecipare ai lavori. C'è bisogno di una norma che lo affermi? È roba da matti. Non è che io disapprovi la norma, semplicemente sta dicendo una banalità che mi allarma, mi preoccupa. Inoltre, sempre l'articolo 5 afferma che i parlamentari ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Questo si lega all'attuale articolo 69 della Costituzione secondo cui appunto i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

A quest'ultimo riguardo ricordo che, sempre per questa linea picconatrice che gioca quasi sul filo dell'assurdo (può sembrare quasi che uno si sia impazzito, invece no, sta semplicemente registrando da anni quello che sta accadendo nell'opinione pubblica), come i nostri egregi funzionari sanno, sono depositario di una proposta di legge costituzionale estrema, parossistica, secondo cui tutte le cariche elettive, da Presidente della Repubblica fino a consigliere di quartiere, anche di secondo grado, sono totalmente gratuite. Chi non si vuole candidare non si candida: io sono disposto a candidarmi lo stesso. Gratuite. È stato detto che si tratta di una provocazione. Sarà quello che vi pare. Tanto se si stabilisce come compenso 10 è troppo, 8 è troppo, 2 è troppo, 1 è giusto, però è rubato perché il parlamentare non fa niente e non si cura degli interessi dei cittadini. Tutto è troppo. Benissimo. Allora, ripartiamo da zero. Dopodiché, la sensibilità e la spinta democratica diranno come bisogna organizzare questo delicato e pruriginoso aspetto.

La conclusione pratica di quello che dico sempre sul filo del paradosso è che l'articolo 5 è dunque condivisibile, e che quindi il complesso degli emendamenti poco può attribuire o conferire di più a questo testo, tant'è che si tratta di uno dei pochi articoli sul quale personalmente non ho presentato emendamenti, proprio perché alla fine è una formula accettabile. Però, per chi guarda esegeticamente la norma e va a vedere ciò che c'è sotto, dietro o avanti, è preoccupante, nella parte in cui avvertiamo il bisogno di scrivere il dovere di partecipare ai lavori, fermo restando che bisogna realisticamente prendere atto della situazione. E dunque personalmente sono assolutamente favorevole a che vi siano misure sanzionatorie anche sul piano economico. Ripeto, anche sul piano economico, perché vorrei che la sanzione fosse di carattere essenzialmente politico e istituzionale. È necessario che in qualche modo vi sia una sanzione per chi non partecipa ai lavori sia dell'Assemblea che delle Commissioni, poiché non v'è bisogno di essere come noi, più anziani di mandato parlamentare, per sapere che il lavoro delle Commissioni è fondamentale e anche il lavoro dell'Aula, anche nella sede dell'illustrazione degli emendamenti e durante il confronto delle opinioni, è importante, e non solo nel momento, che non oso più definire sacro (perché consiste nello spingere un bottone in cui si vota con un dito).

Quindi, dichiaro la mia adesione all'articolo 5, ma con queste non lievi osservazioni. (Applausi dei senatori Gramazio e Mura).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALDEROLI (LNP). Preannunciando che illustrerò in questo intervento anche gli emendamenti presentati agli altri articoli, comunico che l'emendamento 6.202 è stato ritirato dai presentatori, così come sono stati ritirati tutti gli emendamenti a firma mia e del collega Divina. Detti emendamenti, infatti, sono stati in parte oggetto di una valutazione positiva da parte della Commissione, per cui sono stati già inseriti nel testo.

Fra l'altro, a seguito dell'intervento del collega che mi ha preceduto, mi onoro di aver previsto il dovere del parlamentare di partecipare ai lavori. Se fosse da me dipeso, avrei strettamente correlato l'indennità alla partecipazione ai lavori. È vero quanto si dice rispetto alla libertà da vincoli di mandato, ma è anche giusto dire che, se si prende una indennità per compiere un lavoro, quel lavoro deve essere fatto e non si deve fare altro nella vita, se non partecipare ai lavori nelle Aule parlamentari e nelle Commissioni per guadagnarsi quella indennità.

In merito a tutti gli altri emendamenti da noi presentati, li abbiamo ritirati tutti ad eccezione di due che poniamo come pregiudiziali rispetto ad una nostra valutazione positiva della riforma nel suo complesso. Si tratta degli emendamenti 7.224 e 7.254.

In merito all'articolo 7, e quindi alla modifica dell'articolo 72 della Costituzione, rispetto al testo licenziato dalla Commissione, inizialmente avevamo espresso una valutazione assolutamente negativa rispetto ad una riforma che in termini di riforma aveva ben poco. Addirittura avrebbe rappresentato una controriforma rispetto a quel poco di federalismo introdotto nel 2001 con la modifica del Titolo V, Parte II della Costituzione, con la quale si introdussero nuovi criteri circa le materie concorrenti e le modalità di esecuzione della potestà legislativa regionale.

Con un intervento al testo redatto dal relatore, attraverso un emendamento, si è introdotta una clausola che definirei abbastanza truffaldina con la quale si dice quanto segue: «La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale».

È evidente che l'inserimento di questo periodo avrebbe di fatto sottratto e soppresso la potestà legislativa regionale così difficilmente portata a casa con la modifica del Titolo V. Sarebbe inverosimile, in una riforma che tenderebbe ad una trasformazione in senso federale dello Stato, che la potestà legislativa della Regione venisse attribuita nuovamente a livello centrale, andando contro la prassi costituzionale e soprattutto contro la storia. Al riguardo, poco incisivi sono i richiami all'unità giuridica ed economica della Repubblica. Ricordo, in base all'articolo 120 della Costituzione, che proprio a tutela della stessa c'è il potere sostitutivo dello Stato. Quindi, neppure questo può essere richiamato, se non per pensare che è un atto superfluo la potestà legislativa delle Regioni.

Sono molto soddisfatto che altri colleghi, soprattutto quelli che rappresentano i partiti delle autonomie, abbiano sottoscritto il nostro emendamento 7.224, perché è evidente che diversamente si va a ledere una potestà della Regione conquistata con tanta difficoltà.

L'emendamento 7.254 va ad incidere sul sempre discusso bicameralismo e sull'esame bicamerale delle leggi. È forse da decenni che stiamo affrontando la materia del bicameralismo che, come tutti sappiamo, nella forma del bicameralismo perfetto esiste solo nel nostro Paese.

Al riguardo abbiamo sviluppato una specializzazione rispetto alle competenze della Camera e del Senato in termini di funzione legislativa diversa, distinguendo tra materie di competenza dello Stato attribuite alla Camera, e materie attribuite invece al Senato ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché dell'articolo 119, oltre alle materie riguardanti le leggi inerenti al territorio o alle Regioni.

In una prima stesura del testo, rispetto a queste materie che dovrebbero essere tendenzialmente attribuite ad uno dei due rami del Parlamento, la Camera o il Senato avrebbero espresso l'ultima parola. È stata introdotta però all'ultimo momento una modifica nel testo proposto dal relatore, per cui sarebbe stato sufficiente il richiamo da parte di una delle due Camere rispetto all'altra per riportare all'approvazione della copia conforme di una legge, con il ritorno quindi al bicameralismo perfetto.

Non ho mai condiviso il bicameralismo perfetto, e a parole non lo condivide nessuno, anche se poi nei fatti vedo che si cerca di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Una cosa però è certa, e cioè che, se il testo dovesse rimanere così com'è, non solo saremmo ritornati al bicameralismo, ma avremmo introdotto degli ulteriori passaggi, per cui i tempi e le complicazioni si amplificherebbero ancora di più rispetto a quelli attuali.

A questo punto mi chiedo se, quando si fanno proposte del genere, ci si renda conto di quanto costino la Camera e il Senato e di quanto sia costato, non solo in termini economici, ma anche sociali e di mancata crescita, il continuo balletto delle navette fra Camera e Senato, magari solo per una virgola.

Mi sembra dunque che la novità introdotta all'ultimo momento in Commissione debba essere soppressa con il nostro emendamento.

È evidente che questi sono due passaggi fondamentali, accanto alla riduzione del numero dei parlamentari, all'introduzione del Senato federale e - perché no - del semipresidenzialismo, su cui poi ci pronunceremo in sede di dichiarazione di voto, ma che ci vede assolutamente favorevoli. Sicuramente il nostro voto favorevole dipenderà dal fatto che le Regioni non vengano espropriate della loro funzione legislativa e che non si ritorni ad un bicameralismo più che imperfetto, perché diversamente avremmo soltanto allungato i tempi, aumentato i costi e avremmo preso veramente in giro i cittadini. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Nessa).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, mi consenta di fare una breve considerazione sul complesso dell'articolo 6. Contrariamente ad altri, senza alcuna differenza di schieramento né solidarietà precostituita, io sono un difensore del bicameralismo, cioè ritengo che una democrazia articolata e matura si giovi fortemente del bicameralismo.

Come avrete avuto la bontà di notare, quando, insieme ad altri colleghi, che mi hanno seguito in questo lavoro, abbiamo presentato emendamenti che io ho difeso in quest'Aula, lo abbiamo fatto sempre alla luce del criterio del bicameralismo, ma auspicando, agognando e prefigurando una differenziazione organica ed ontologica tra le due Camere. Abbiamo sostenuto cioè che, se si differenzia il bicameralismo in modo efficace, lo si fa perché una Camera fa riferimento ad un criterio rappresentativo democratico dei cittadini, mentre l'altra rappresenta sempre il corpo elettorale e i cittadini, ma sotto altro profilo, sotto altra aggregazione di interessi legittimi, di competenze, di partecipazione localistica.

Ho spiegato ampiamente la mia posizione, con parole che non sto qui a ripetere, perché riteniamo che le due Camere debbano essere differenziate. Anzi, con riferimento alla Camera politica, come io chiamo la Camera alta - e la definisco "alta" non già perché «più anziana», com'era una volta, ma perché è quella politica - ho precisato che deve essere quella che ha una primazia, cioè quella che è la sintesi di tutti i valori e deve dire l'ultima parola su tutti i disegni di leggi, su tutti i provvedimenti.

Questa è la differenziazione forte. Ma devono avere la stessa competenza. I disegni di legge cioè devono passare per le due Camere, differenziate queste ultime, ma con poteri sulle stesse materie. Allora si ha veramente il doppio filtro, la doppia griglia, la doppia competenza, il doppio esame. Altrimenti, cari colleghi, ci dibattiamo in un vicolo cieco, senza via d'uscita.

C'è chi mette in caricatura il bicameralismo dicendo male della navette, che rallenta l'iter. Vorrei sapere qual è questa legge, se me ne sapete semplificare una, che se non passa entro dieci giorni crolla l'Italia! Fatemi un esempio e vi dirò grazie. Magari ci fossero leggi così efficaci, rivoluzionarie e incisive che se non passano in una settimana cambia il destino economico o sociale del Paese. Io non ne vedo neanche una e non è da ieri sera che sono in Parlamento.

Allora, qui il problema non è la navette. La navette è virtuosa. Chi dice che è il Parlamento a storpiare le leggi da un ramo all'altro dice una cosa non vera. Qualche volta può darsi che le complichi, ma il più delle volte cerca di rimediare a strafalcioni non indifferenti che spesso partono anche dall'origine, cioè dagli uffici legislativi dei Ministeri, e quindi sempre dagli stessi spin doctors, teste d'uovo che non so se siano tali o di altro genere. La conclusione pratica è che dopo i Governi sposano queste leggi e pretendono talvolta di imporle anche col voto di fiducia.

Il bicameralismo pertanto è una grande risorsa se coraggiosamente riformata; non per sopprimerla, non intendendola demagogicamente come un impaccio: quasi diamo in pasto alla gente che se invece di due Camere fosse una sarebbe più rapida la procedura e si pagherebbe meno la democrazia. Su questo non sono assolutamente d'accordo. Un conto è diminuire congruamente e ragionevolmente il numero dei parlamentari; un conto è sopprimere il bicameralismo, che è una grande risorsa.

Ecco perché dico che con l'articolo 6 si può togliere la parola «collettivamente» ma sempre che non significhi rinunciare al bicameralismo. Lo vedremo sull'articolo 7. Può darsi che sia ridondante, e forse anche un'espressione poco elegante, se vogliamo dire anche un po' datata, però bisogna capire che significa quando togliamo «collettivamente». Saremo più precisi sull'articolo 7. (Applausi del senatore Nessa).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, data la "grande" affluenza, mi riservo di esplicitare meglio le ragioni che sostanziano i miei emendamenti in sede di dichiarazione di voto. Ed illustrerò quindi, per non far perdere tempo né a lei né ai colleghi, sia l'emendamento 7.205, sia il 7.204.

Essi si basano su un principio: la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l'abolizione o quanto meno la riduzione delle competenze della legislazione concorrente.

Sappiamo tutti - e lei che è un fine giurista lo sa prima di ogni altro - che la legislazione concorrente è stata l'elemento che ha determinato il massimo dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, che ha ingolfato la Corte costituzionale, ha prodotto una giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riscritto in parte il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. E allora io propongo, collegandomi strettamente alla sostanza di questa riforma, che siano assegnate alla Camera una serie di competenze che, invece, sono assegnate alla legislazione concorrente e, quindi, al Senato. Non sto a illustrarle adesso. Le illustrerò poi, in dichiarazione di voto. E io propongo che sia assegnata al Senato una serie di competenze che vengono invece sottratte alla competenza concorrente e affidate alle Regioni.

C'è una semplificazione del sistema del Titolo V, che prevede le due competenze principali (quella dello Stato e quella delle Regioni) e che affida, quindi, alle competenze della Camera tutte le materie che sono assegnate alla competenza dello Stato e affida al Senato, che è espressione delle autonomie regionali (e non entro qui nella polemica sul Senato federale o non federale), le competenze che invece sono assegnate alle Regioni.

Per il resto, non incido particolarmente sul testo approvato dalla Commissione per quanto riguarda le materie di competenza bicamerale. Aggiungo solo che fra le materie di competenza bicamerale occorre mettere anche la protezione civile, perché è tema di tale rilevanza che non può essere affidato a un voto monocamerale.

Con l'emendamento 7.204, qualora non si accettasse l'abolizione del sistema della legislazione concorrente e lo si volesse mantenere, io cerco di differenziare le competenze indicate dalla legislazione concorrente fra le due Camere, prevedendo che quelle materie che io vorrei assegnare allo Stato e, quindi, alla Camera, siano assegnate in prima lettura alla Camera e che quelle materie, che io invece voglio riconoscere alle Regioni, siano assegnate in prima competenza al Senato, con due sole correzioni, su cui adesso non mi soffermo, che riguardano le lettere p), s) e z) del secondo comma dell'articolo 117, che mi riservo di illustrare meglio in sede di dichiarazione di voto.

Credo che questo non stravolga il testo della Commissione, ma lo razionalizzi, e razionalizzi soprattutto un sistema, quello della legislazione concorrente, su cui già la riforma del 2006 (e vedo il collega Pastore presente) aveva cercato di incidere. Certo, io incido in modo molto più drastico di quanto non fece la riforma del 2006, ma ritengo che se vogliamo fare una riforma seria, prescindendo dai motivi di scontro che ci sono su altri temi fra le forze politiche maggiori in Parlamento, questo sia un contributo minimo a ricostruire un tessuto dello Stato in cui si pone fine alla contraddizione fra le competenze dei diversi organi costituzionali, al conflitto permanente fra Regioni e Stato.

Si difende una separazione - anzi, direi meglio, una separatezza di competenze - che è indispensabile. Abbiamo modellato la legislazione concorrente sul sistema tedesco. Ma il sistema tedesco è nato come Repubblica federale iniziale che dava al Bundesrat precise competenze costituzionali e al Bundestag altre carte e altre competenze costituzionali. Quella del Titolo V è una scopiazzatura, mi consenta, signor Presidente, che non si colloca in un disegno organico di riforma come era quello adottato nella Repubblica federale tedesca. È un pasticciaccio. Stiamo mettendo mano alla riforma della Costituzione. Adesso non entro nei temi che ci dividono, cioè quello del Senato federale, del presidenzialismo o del cancellierato: affronto solo questo aspetto, e dico che è un aspetto fondamentale, da cui dipende, a seconda dell'accoglimento, anche il consenso complessivo della senatrice Sbarbati e mio sul testo di riforma.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, spero di farvi dilapidare solo un po' di tempo su questo articolo 7, che, come sapete, è il cuore della riforma, o per lo meno lo era, nel senso che ormai il dibattito politico ha spostato fortemente l'attenzione sulla natura del Senato e sulla proposta semipresidenzialista, quindi sull'elezione diretta del Capo dello Stato. Questo è.

Dirò di più: quello che abbiamo ascoltato è sempre un tambureggiante dibattito che in realtà dimentica una cosa molto semplice che dobbiamo dire con onestà e cioè che nei mesi scorsi c'è stato qualcosa di grosso, ci sono state le elezioni, c'è stata la frana del consenso, un sommovimento nei flussi di consenso dell'opinione pubblica. Quindi, non era concepibile che non si reagisse a questo fatto nuovo con proposte forti e incisive che cambiassero lo scenario.

Ebbene, parlando ora dell'articolo 7, quello che attiene al procedimento legislativo e alla ripartizione delle competenze, debbo dire che ne sono alquanto insoddisfatto. Ne sono molto insoddisfatto sotto molteplici profili. Prima di tutto, perché, come ho detto, sono un credente nel bicameralismo, e quindi aver scelto la strada di superare il bicameralismo adottando una caricatura di bicameralismo, perché in definitiva non si ha il coraggio né di superarlo del tutto né di renderne efficiente la differenziazione è qualcosa che non mi convince. In modo particolare, abbiamo visto che si è fatta la scelta di rendere alcune materie del tutto bicamerali; poi ci sono altre materie per le quali si comincia da un ramo, oppure dall'altro: precisamente, si comincia dal Senato essenzialmente per quelle materie che sono a competenza concorrente Stato-Regioni, e invece per le altre si parte dalla Camera.

Ora, se fosse stabilita soltanto la regola della Camera da cui partire, potrei perfino condividerla. Il problema è che dopo ci si inventa pudicamente un meccanismo di eventuale richiamo da parte dell'altra Camera. Intanto non si è fatta la scelta coraggiosa di stabilire, seppur si voleva fare (magari io non sarei stato d'accordo), una cesura netta tra le due aree di competenza. Allora si adotta un medium remedium e precisamente si stabilisce che, dopo la Camera di partenza, l'altra Camera, con un meccanismo alquanto barocco e non so quanto destinato a funzionare, in cui c'è una quota di parlamentari che deve formulare la richiesta di richiamo, a maggioranza deve deliberare tale richiamo; allora viene il richiamo, dopodiché, con un potere sostanzialmente solo consultivo, la Camera che ha richiamato può deliberare delle mere proposte di emendamento, sulle quali però si pronuncia definitivamente la Camera di partenza.

Ebbene, noi abbiamo ormai esperienza parlamentare in abbondanza che dice che di tutto quello che non è vincolante ma è un mero parere di proposta non se ne infischia nessuno. O dico cosa falsa? Qualcuno si interessa dei pareri che le nostre Commissioni danno all'altra Commissione, quella di competenza primaria? Una volta che ha la competenza se ne infischia, non c'è niente da fare. Se la Presidenza della Camera o del Senato non dà la competenza congiunta a due o più Commissioni permanenti (generalmente a due), le altre possono dare tutti i pareri più fondati e pertinenti che vogliono, tanto quella che ha la competenza se ne infischia.

Qualcuno si interessa dei pareri che vengono dati da Commissioni straordinarie, che ormai neanche le so più contare tra Camera e Senato quante sono, per la semplificazione legislativa e così via? Niente, l'organo deliberante se ne infischia perché ha il suo potere definitivo, che oltretutto è molto delegato alle decisioni prese in sede extraparlamentare o ai livelli apicali, e così, ripeto, uno se ne infischia dei pareri.

Abbiamo mantenuto in piedi il CNEL, che è deputato ad esprimere pareri. Qualcuno si interessa dei pareri che dà il CNEL, o qualcuno glieli sollecita, anche in materia di economia e del lavoro, vivaddio come si chiama il CNEL? Assolutamente no, in tanti anni non ho mai visto tener conto di un parere di questo organo pur costituzionalmente presente, vivo (vivo non vegeto o forse vegeto ma non vivo, scegliete voi).

Questa storia che uno possa formulare una proposta di modifica, tanto delibera la Camera di partenza, è una presa in giro, è una burletta: tanto delibera solo quella là. Non solo, ancor peggio: tanto ci sono di mezzo anche i voti di fiducia, che si assommeranno. E qui si lega altro contenuto dei miei emendamenti.

Nel percorso legislativo previsto nel testo base c'è una previsione che sicuramente ai colleghi non è sfuggita, perché tutti sicuramente l'hanno approfondita come me e anche più di me. Non solo sono previsti dei percorsi agevolati o accelerati che il Governo può attivare (il Governo chiede che sia data priorità a una propria proposta, a un proprio disegno di legge, e fino a qui - dico la verità - lo condivido; è giusto che l'Esecutivo, in vista della realizzazione del suo programma, possa chiedere una corsia accelerata e una priorità per i suoi disegni di legge, specie i più importanti, lo condivido), ma nell'articolo 7 - come voi sapete - c'è scritto molto di più, e precisamente che può chiedere addirittura che sia stabilita una data fissa, non entro la quale il Senato o la Camera debbano prendere in esame, affrontare il disegno di legge, ma entro la quale lo debbono votare. Si stabilisce proprio una scadenza, si mette in mora. Se poi non si è ottemperato alla scadenza, allora praticamente c'è una sorta di supervoto di fiducia blindato per il quale si può solo votare senza altra aggiunta né discussione, articolo per articolo, il disegno di legge, come esso è.

Abbiamo, praticamente, una larga espropriazione, sistematica, delle Camere parlamentari; abbiamo il voto di fiducia, che già occupa ormai i nove decimi dei nostri percorsi legislativi; e in più, all'articolo 7, abbiamo questo rincaro di dose per il quale il Parlamento se ne può anche andare a casa, perché tanto il Governo, attivando questo ulteriore strumento ha stabilito un supervoto di fiducia con il quale blinda tutto.

Ma l'insidia è ancora più grave. Basta una parolina, come voi mi insegnate, alle volte. Qui stiamo stabilendo la competenza dell'una o dell'altra Camera attraverso il termine «prevalentemente». E questa è la ragione per la quale illustro i miei emendamenti che cercano di sopprimere questi passaggi o di attenuarne, a mio avviso e a quello dei colleghi che hanno firmato gli emendamenti stessi, la portata negativa. Infatti, per stabilire la competenza dell'una o dell'altra Camera si guarda al contenuto prevalente del provvedimento.

Voi mi insegnate che prevalente è solo un criterio di riferimento, ma non è né geometrico né matematico né oggettivo né preciso, per cui qualcuno può ritenere prevalente una materia di competenza di una Camera e qualcun altro può ritenere prevalente la competenza dell'altra; tanto più che il degrado della prassi politica e parlamentare sta prevedendo ormai provvedimenti omnibus. Sapete benissimo che ormai non facciamo altro che esaminare testi di legge di 100, 120, 130 articoli, che vanno dai trasporti al risparmio, dalla giustizia alla difesa, dall'economia agli enti locali.

Qual è dunque il contenuto prevalente? Non si sa. Questo può dar luogo ad una evasione molto grave della competenza, che pure costituzionalmente stiamo riservando all'una e all'altra Camera. Infatti, con la scusa del prevalente, quando qualcuno vuole aggirare la competenza di una delle due Camere, perché magari non fa comodo al Governo o a chicchessia, inserisce il grosso delle norme di competenza di una Camera, ci infila anche un'importante norma, che non è quantitativamente prevalente, che sarebbe di competenza dell'altra, e a questo punto la Camera precipuamente competente viene espropriata della propria competenza, perché quella materia sta insieme ad altre tre o quattro materie e quindi viene «tirata via». In questo modo la competenza viene aggirata e violata. Non ho dubbi che in tal modo venga violato non solo lo spirito della Costituzione, ma praticamente anche la lettera. Per questo propongo di sopprimere il termine «prevalentemente», nella maniera più assoluta.

Ciò si lega anche a un altro mio emendamento che richiama qualcosa che era presente nel testo di partenza e che è stato tolto, perché di solito c'è l'abitudine di togliere le cose buone, laddove si dice che le leggi debbono avere un contenuto omogeneo, mirato. Se non sbaglio il Capo dello Stato ha predicato diverse volte che una corretta procedura legislativa dovrebbe prevedere testi omogenei, non polverizzati nelle competenze. È chiaro infatti che se il contenuto non è omogeneo si presta automaticamente all'abuso di cui ho appena parlato.

Il tutto si completa con un'altra norma... (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, le chiedo molto perdono, però l'abbiamo detto sia in Commissione sia in Aula che l'articolo 7 rappresenta sostanzialmente tutta la riforma.

PASTORE (PdL). Può riprendere il discorso dopo.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Dopo quando, onorevole collega?

PRESIDENTE. Potrebbe intervenire nell'illustrazione dell'articolo 8, anche perché le ho già concesso tre minuti oltre il tempo previsto.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ho capito, signor Presidente, ma se tutta la riforma è contenuta nell'articolo 7, mi chiedo come posso fare.

PRESIDENTE. Siccome lei dovrà intervenire anche sugli emendamenti all'articolo 8...

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Va bene, mi appresto a terminare su questo punto...

PRESIDENTE. ...in quella sede potrà riprendere le argomentazioni relative all'articolo 7.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ho capito, parliamo di Biancaneve mentre parliamo di Cenerentola. Va benissimo, non cambia niente.

Nell'articolo 7 è compresa la norma che dice che saranno i Presidenti delle Camere che assegneranno gli oggetti, a loro insindacabile giudizio, all'una o all'altra Camera. Questo si presta evidentemente ad abusi, ad alte opinabilità, ma non solo, anche ad un giudizio di infallibilità, perché si dice che la decisione non è impugnabile in nessuna sede.

Ebbene, io di infallibile e inappellabile conosco solo il Padreterno; noi pretendiamo di stabilire nella Carta costituzionale che qualunque decisione dei due Presidenti delle Camere, che anche abusino in base alla questione della prevalenza, sia addirittura insindacabile. Vogliamo cioè mettere le mani avanti inibendo perfino il riesame della Corte costituzionale. Ritengo che questa norma sia nulla, inefficace, non concepibile e, qualora non sia tale, è da disapprovare totalmente.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, pur non appassionandomi all'articolo 7, poiché avrei preferito la scelta di un Senato federale come si prevede nella riforma del 2005-2006, tuttavia onoro il mandato che abbiamo votato in Commissione e ritengo che il testo di questo articolo sia un tentativo positivo per cercare di risolvere delle questioni fondamentali.

Esso cerca anzitutto di modificare il sistema della legislazione che, come è attualmente, non può durare nel tempo. Nonostante il Governo Monti abbia il 90 per cento dei parlamentari a favore, non riesce a legiferare se non con decreti-legge; mantenendo questo sistema, noi consacriamo questa procedura di decretazione d'urgenza che durerà la prossima legislatura, quella successiva e quella successiva ancora. Quando sono entrato in Parlamento si ricorreva ai decreti-legge in via eccezionale; oggi invece si ricorre ad essi in via del tutto ordinaria e ricorrente.

Credo quindi che il testo dell'articolo 7 della riforma, concernente la modifica dell'articolo 72 della Costituzione, sia positivo, perché cerca di conciliare due esigenze. Innanzitutto cerca di mantenere il bicameralismo, quando stabilisce che sia la Camera che il Senato danno la fiducia al Governo, attribuendo così alla Camera e al Senato una funzione politica paritaria che, chiaramente, si trasferisce anche sulla procedura legislativa.

Il tentativo della Commissione è stato poi quello di modernizzare, accelerare e rendere più aderente il provvedimento anche ai tempi, che oggi richiedono una legislazione efficiente, per consentire al Parlamento di mantenere una doppia lettura senza le lungaggini e spesso le farraginosità delle procedure che oggi viviamo.

Tale tentativo ha previsto due meccanismi; il primo è la lettura ordinaria tradizionale; il secondo è una lettura bicamerale, ma con una sorta di silenzio assenso dovuta ai richiami tra Camera e Senato. C'è una distinzione delle materie, però alla fine c'è un'approvazione, esplicita o implicita, dei testi delle leggi da parte sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica.

Questo è il risultato che la Commissione ha cercato di raggiungere con un elemento in più, perché ha introdotto nel nostro sistema quello che i francesi chiamano il «sistema di voto bloccato», con una procedura meno rigida, però ugualmente utile, per consentire al Governo, laddove ritenga che quel certo provvedimento debba essere approvato entro un certo termine e in un certo testo, di chiedere alla Camera, o alle Camere, a seconda della procedura adottata, di votare il testo articolo per articolo secondo la proposta fatta dallo stesso Governo. Questo è già un grande passo avanti rispetto alla situazione attuale.

Credo che questo testo sia del tutto accettabile nel contesto attuale. Mi auguro anzi che fino a questo punto si possa realizzare un consenso molto ampio, che si possa tradurre in una legge definitiva. Non smetto mai di sperare, e magari di sognare.

Vi sono però alcuni passaggi che, secondo me, occorre correggere.

L'emendamento 7.227 prevede che nel catalogo delle leggi per le quali è prevista una lettura bicamerale ordinaria, che noi possiamo chiamare lettura paritaria o approvazione collettiva, venga espunto il richiamo a una fantomatica categoria di leggi della Repubblica che, seppur menzionate nel corpo della Costituzione, in realtà, non rappresentano né una particolare legge quanto a valore, peso ed importanza costituzionale o procedurale né una particolare materia. Si tratta di una serie di espressioni utilizzate nel Titolo V della Costituzione (forse per differenziarle dalle leggi dello Stato e da quelle regionali già previste nel Titolo V prima della riforma) che riguardano materie molto diverse: legge elettorale delle Regioni, istituzione dei TAR, leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali e così via. Proprio perché si tratta di una categoria non rilevante e - lo ripeto - fonte di confusione con le altre categorie enumerate, propongo di espungere questa indicazione dalle leggi che devono essere necessariamente approvate con procedura ordinaria da Camera e Senato.

La seconda modifica, signor Presidente, riguarda proprio la procedura del voto cosiddetto bloccato. Si tratta di piccoli aggiustamenti con un richiamo al Regolamento del Senato e della Camera che disciplini questa procedura, Regolamento non citato nel testo e che invece mi sembra opportuno richiamare, anche perché il ricorso ad un voto straordinario e particolare richiede un approfondimento procedurale a tutela delle prerogative del Parlamento per le quali ci siamo espressi proprio oggi nella votazione di articoli precedenti.

Poi vi è un'altra necessità di carattere tecnico, ma anche politico-sostanziale. Tra le leggi per le quali è richiesto il procedimento ordinario e quindi per le quali non è consentito il ricorso alle leggi di delega né ai decreti-legge, sono stati inclusi impropriamente anche i disegni di legge diretti all'adempimento degli obblighi comunitari, quando sappiamo che per adempiere agli obblighi comunitari il ricorso soprattutto alla delega legislativa è abituale (qualche volta si è ricorso anche al decreto-legge). Quindi, se manteniamo questa formula nell'elenco delle materie (siamo in un altro campo, però) per le quali è prevista solo la possibilità di ricorrere alla legge ordinaria, e quindi per le quali non è previsto il ricorso alle sedi deliberante o redigente ma solo al procedimento in Aula, verremmo ad escludere il ricorso ai decreti-legge e ai decreti delegati che invece sono mezzi ordinari per attuare le direttive comunitarie.

Infine, una battuta sulla questione del procedimento legislativo. Ripeto: io non sono innamorato di questo testo; avrei preferito un Senato federale. Ma dobbiamo renderci conto che la procedura legislativa è la parte più complessa di qualsiasi sistema in cui esistono due Camere che siano paritarie o differenziate, che si tratti di una Camera del territorio e di una Camera nazionale. Qualsiasi Costituzione sulla legislazione contiene una serie di norme complicatissime, di difficile lettura, comprensione ed applicazione (lo facemmo anche noi nella riforma del 2005 e, magari, è presente anche nel testo di questa riforma).

È il caso, per esempio, della Costituzione degli Stati Uniti, che presenta una complessità notevole; la stessa Costituzione francese, oggi presa a modello di un tipo di governo improntato alla semplicità, alla chiarezza e alla dinamicità, contiene nel testo costituzionale una serie di procedure, di norme, di richiami e di sottorichiami che per un esperto possono risultare ovvi, ma a chi non lo è fanno tremare le vene e i polsi.

Credo che non dobbiamo sottilizzare troppo sul processo legislativo. Qualche correzione va fatta, ma credo che una volta che si è scelta la funzione politica di Camera e Senato occorre essere conseguenti.

In questo contesto, non possiamo negare l'inserimento dei 20 rappresentanti delle Regioni che partecipano alla legislazione, tra l'altro, in materie che non coincidono con quelle dell'articolo 72 proposto dalla Commissione e questo può creare dei problemi. Mi auguro che se il testo avrà un esito positivo sia la Camera ad apportare delle correzioni e a coordinare questi elementi. Nel testo sul Senato che abbiamo approvato si prevede però espressamente che i rappresentanti regionali non diano la fiducia, e comunque si richiama anche il Regolamento del Senato per stabilire quale sia il valore che si vuol dare al voto di questi 20 rappresentanti, che potrebbe essere anche un valore in alcuni casi deliberativo e in altri casi puramente consultivo.

Signor Presidente, faccio un cenno sulla questione delle competenze regionali per seguire il ragionamento del collega Del Pennino e anche per anticipare quello che probabilmente sarà oggetto di dibattito nei prossimi giorni. Credo che il procedimento legislativo potrebbe far preoccupare di meno se ci fosse maggior chiarezza tra competenze dello Stato e delle Regioni.

La riforma del 2005 prevedeva una «ripulitura» - il Presidente lo ricorderà - dell'articolo 117 e l'introduzione dell'interesse nazionale. Ora, se non si fa questo, non è pensabile che ci possano essere due Camere talmente differenziate, con la divisione di competenze a seconda che riguardino la competenza concorrente o la competenza statale, quando proprio la materia delle competenze è il punto dolente della chiarezza dei rapporti tra Stato e Regioni, e quindi questa mancanza di chiarezza si tradurrebbe in una mancanza di chiarezza nel processo legislativo. Noi verremmo a trasferire il virus della confusione legislativa dell'articolo 117 anche all'interno del Parlamento. Questo lo dobbiamo evitare e spero che il seguito del dibattito possa portare a questa conclusione.

Sull'articolo 9 ho presentato alcuni subemendamenti agli emendamenti del Gruppo del PdL sul semipresidenzialismo e sono tutti ricopiati, parola per parola, dal testo proposto dalla Commissione D'Alema. Sono scritti - diciamo così - sotto dettatura di quella Commissione che produsse un buon testo. Produsse anche un buon testo del Titolo V che però non fu ripreso interamente nella riforma del 2001, così determinando purtroppo cotanti danni. Cerchiamo almeno di risolvere qualcosa sulla legislazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, l'articolo 8 è quello che prevede una modifica dell'articolo 74 della Costituzione, relativo al rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica con messaggio.

Abbiamo soprasseduto a un tema che appassiona moltissimo chi di noi ha passione per le questioni costituzionali, cioè il famoso tema del rinvio parziale: da un altro punto di vista, si tratta di vedere quanto e se sia concepibile la questione del rinvio totale di un testo che contenga norme che il Capo dello Stato ritiene non appropriate o censurabili sotto qualche profilo e se questo debba comportare automaticamente il rinvio totale di un intero testo, che come ho detto spesso è fatto di tanti articoli e di tanti argomenti.

In questo caso, il legislatore costituente ha voluto, non so se ignorare il problema o non volerselo porre in questa fase, ma certamente è un problema appassionante che, debbo ritenere, sempre più verrà d'attualità, proprio per la multicomprensività dei provvedimenti che purtroppo si vanno assommando.

Colgo l'occasione, parlando dell'articolo 8, per concludere il discorso che mi riviene dal 7, cioè dicendo che insisto particolarmente - e nel testo base c'è, se resiste - sul fatto che debbano rimanere assolutamente di competenza bicamerale paritaria, integrale sia i provvedimenti di delegazione legislativa sia la conversione in legge dei decreti-legge.

Su queste due cose proprio non transigo, perché comprendete bene che già con la questione del «prevalentemente», come ho spiegato, si può aggirare la competenza propria dell'una o dell'altra Camera, ma due questioni straordinarie - perché nella nostra legislazione sono procedimenti straordinari, non ordinari, quello del decreto-legge e quello della delegazione legislativa - il legislatore, se non vuole rompere il sistema costituzionale, non può affrontarle come una cosa ordinaria, di tutti giorni; non può spogliarsi del potere legislativo: può farlo solo con certe premesse, certe guarentigie, certe caratteristiche, in casi, materie e situazioni eccezionali.

Quindi, dal momento che, invece, la questione della delega e la conversione di decreti-legge sta diventando la regola, se si prevede anche la possibilità che non siano di stretta competenza bicamerale, si verificherebbe un'espropriazione molto grave dei poteri del Parlamento e una rottura del sistema.

Ecco perché segnalo la mia preoccupazione nei riguardi dell'emendamento 7.217 di un mio bravo e valoroso collega di Gruppo, senatore Malan, e mi auguro che non venga mantenuto. Questa proposta, infatti, sembrerebbe voler sopprimere dalla competenza bicamerale la delegazione legislativa e la conversione in legge dei decreti-legge, il che, con tutto il rispetto e l'amicizia, mi allarmerebbe fortemente e non mi troverebbe d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, affronto un solo tema con riferimento all'articolo 9, ma anche questo denuncia la mia ormai conclamata attitudine a difensore delle prerogative parlamentari.

L'emendamento 9.0.200 prevede di aggiungere, all'articolo 76 della Costituzione, dopo il primo comma, il seguente: "I decreti legislativi delegati entrino in vigore 30 giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro 15 giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega oppure riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione".

Il perché di tale previsione sta in questo: si sta sempre più abusando di questo autospogliarsi del Parlamento mediante leggi di delegazione. Come ci viene ripetuto anche in questi ultimi mesi e giorni, il Governo ci dice di aver predisposto uno schema di decreto legislativo e che il parere delle Commissioni parlamentari è solo di natura facoltativa e non vincolante. E allora, siccome si rischia spesso - ed io ho fior di esempi - l'abuso e quindi l'eccesso di delega - come dicono i costituzionalisti - mi chiedo come sia possibile porvi rimedio. Se il Governo sempre più spesso, con questa forma di decisionismo rampante che sta prendendo quota, aizzato e avvalorato anche da altri organi istituzionali, eccede nella delega, come si rimedia? Si censura il Governo con un voto di sfiducia a posteriori? Sono tutte balle. Non avviene. Il cane abbaia e la carovana passa. Non si fa così.

Allora per questo, in qualità di primo firmatario dell'emendamento aggiuntivo 9.0.200, ho previsto il meccanismo per cui il Parlamento, che è stato praticamente l'organo delegante, possa sindacare il modo con cui il Governo ha attuato la delega. E se ravvisa che vi è stato un eccesso, un'infedeltà di delega, ha lo strumento per far valere le sue ragioni. Altrimenti, bisogna impugnare il provvedimento davanti alla Corte costituzionale e mettere in moto un meccanismo complesso, il cui onere spesso ricade su enti locali, su cittadini controinteressati, sulle altre istanze istituzionali, su organi magistratuali che quando hanno delle controversie possono rimetterle alla Corte costituzionale. Ho capito, ma tutto questo è un rimedio tardivo, oneroso e spesso inefficace.

Ho sperimentato con dolore e con rincrescimento nel corso degli anni - e qualche volta, di fronte a casi che ho ritenuto particolarmente gravi, l'ho segnalato al Quirinale nella mia responsabilità di parlamentare - che vi era stato un eccesso di delega o una non fedeltà ai criteri della delega e, o non mi ha risposto nessuno (come se a segnalare la questione fosse stato un bettoliere qualsiasi) oppure semplicemente ho ricevuto una letterina nella quale si diceva che si era preso nota della segnalazione. No, questo non va bene. Secondo me, questo meccanismo che abbiamo previsto potrà essere discusso nelle sue modalità. In ogni caso, un qualche meccanismo deve essere attuato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

All'articolo 10 sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L'emendamento 11.215 riguarda un problema che ritengo di grande interesse politico ed istituzionale. Mi riferisco ai ribaltoni.

Proprio oggi pomeriggio abbiamo vissuto una vicenda simile, sia pure in forma impropria, in quanto l'emendamento di cui si parlava era sotteso da lodevole intenzione ma, tecnicamente e costituzionalmente, non funzionava. Si voleva addirittura introdurre il vincolo di mandato nei confronti del parlamentare. Questo francamente era impossibile, per un verso, ed inappropriato per un altro. Veniva però fuori l'esigenza del non ribaltone, ossia del fatto che l'elettore non deve vedere tradito e disatteso il proprio voto, perché chi è eletto per un certo destino politico, in linea di massima, vi si deve attenere.

Risponde a verità che le vicende possono essere tante e quindi, alle volte, i partiti possono non essere fedeli a se stessi e i programmi possono venire disattesi. Si pone pertanto il problema della coscienza individuale del parlamentare che abbia una sua personalità, il quale non deve venire in questa sede a scaldare la sedia o a ritirare la paga o a premere il bottone del meccanismo elettronico per il voto. La fedeltà al mandato elettorale deve comunque sussistere.

Noi andiamo a prevedere quindi la sfiducia costruttiva, che è un meccanismo molto serio da tanti invocato. In sostanza, non si devono fare crisi al buio. Non si deve far cadere un Governo se non si è pronti ad officiarne un altro con una maggioranza che lo sostiene. A questo punto, come si fa ad evitare i ribaltoni, se si è stati eletti con una maggioranza di centrodestra o di centrosinistra e, a metà della legislatura, si fa cadere quel Governo e si passa ad appoggiarne un altro, magari opposto come istanza politica?

Insieme ad alcuni colleghi ho cercato di studiare un meccanismo, che esplicito all'emendamento 11.215, che recita come segue: «La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere» - fino a questo punto nulla di innovativo rispetto ad altre proposte, ma aggiungo - «e con un voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».

Funziona? Forse. Ho pensato a tal riguardo per un po' di tempo, e credo che comunque funzioni. Se qualcuno ha un altro meccanismo migliore da proporre, lo prenderemo seriamente in esame. In sostanza, dico quanto segue. Una maggioranza ha appoggiato il Governo che si è insediato a seguito del risultato elettorale. A metà della legislatura, o quando che sia, si fa cadere quel Governo e si forma un'altra maggioranza. A questo punto, si cambia la persona, ma è sempre la stessa maggioranza. Se non si tratta esattamente della stessa maggioranza, bisogna che almeno la nuova maggioranza sia composta in misura prevalente, e quindi nella sua stessa maggioranza, dai parlamentari che hanno votato la fiducia al precedente Governo.

Se al contrario la nuova maggioranza è costituita addirittura in misura prevalente da nuovi e diversi parlamentari, si verifica a questo punto il ribaltone. Evidentemente una quota minoritaria ha fatto transumanza e, per suoi legittimi o meno legittimi, per apprezzabili o meno apprezzabili motivi, ha cambiato schieramento. Questo significa ribaltare il risultato elettorale democratico.

L'emendamento in esame, del quale invito a non sottovalutare l'importanza, tende appunto a garantire che non si verifichino il tradimento e il ribaltamento della volontà democratica popolare che, fino a prova contraria, dovrebbe essere sovrana.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Poiché all'articolo 12 sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e l'articolo 13 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2) come subemendato, passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13, che invito i presentatori ad illustrare.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, mi era venuta la tentazione di illustrare anche gli emendamenti da me presentati con riferimento agli articoli in precedenza esaminati, ma avendo poi interpretato la mimica del suo volto - che tra noi siciliani è particolarmente chiara - ho deciso di graziare lei e quel che resta dell'Assemblea, per cui mi limiterò a parlare molto brevemente degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 e, in particolare, dell'emendamento 13.0.201.

Signor Presidente, il Gruppo di Coesione Nazionale - come ha manifestato anche nel corso della giornata con ripetuti interventi - considera l'andamento dei nostri lavori abbondantemente inficiato con riferimento all'esito finale. Lo considera inficiato non soltanto per le considerazioni che sono emerse nel corso degli interventi dei colleghi della sinistra, ma anche per quelle emerse nel corso degli interventi formulati dai colleghi del centrodestra.

Stiamo consumando un rito, e consideriamo questi passaggi come rituali. Probabilmente è giusto che questo rito si consumi e che ciò avvenga il più rapidamente possibile, ma tra chi all'interno di questo Parlamento ha onestà intellettuale esiste la convinzione che la strada intrapresa, per tutta una serie di ragioni che abbiamo ascoltato nel corso delle diverse sedute che si sono succedute, non approderà alla riforma costituzionale di cui invece, paradossalmente e con urgenza, il Paese avrebbe bisogno. Ci poniamo dunque il problema di quello che dovrà essere l'assetto costituzionale del Paese nel momento in cui questo tentativo, come ormai mi sembra abbondantemente chiaro, non dovesse andare in porto.

È in questo senso che va letto l'emendamento 13.0.201 che porta la mia firma e quella degli altri colleghi del Gruppo di Coesione Nazionale: è un emendamento che prevede l'istituzione dell'Assemblea costituente. Ci sono anche emendamenti di altri colleghi: cito solo quello del senatore D'Alì, del Gruppo del Popolo della Libertà, che, in buona sostanza, ipotizza una soluzione di questo genere. È una soluzione che certamente riconsegnerebbe all'alveo dell'autorevolezza una decisione così importante, quale quella della modifica della legge fondamentale del nostro Stato.

Un'Assemblea costituente che, nell'ipotesi che noi formuliamo, deve essere eletta dai cittadini a suffragio universale e con un numero di componenti non particolarmente elevato. L'ipotesi che formuliamo è di un membro ogni 500.000 abitanti. Quindi, stiamo parlando di un organismo di circa 120-125 componenti, che è munito di una serie di filtri di incompatibilità a monte e di altrettanti filtri di incompatibilità a valle per quanto riguarda i suoi membri, proprio perché siamo convinti che questo organismo non debba soffrire neanche lontanamente la tentazione di predisporre un testo che serva a predeterminare per una parte politica o per una parte dell'Assemblea costituente stessa o anche per il singolo Costituente alcun tipo di vantaggio di natura individuale, soggettiva o di parte.

Vorremmo che questo organismo fosse sinceramente, realisticamente e realmente terzo, che produca una modifica costituzionale che non deve riguardare i principi fondamentali e le disposizioni fondanti la Costituzione vigente, ma invece affrontare quelle parti che nel frattempo meritano, se non addirittura necessitano, una profonda rivisitazione, non soltanto perché sono passati tanti anni dalla approvazione della Costituzione. Ci sono infatti adempimenti europei; sono intervenute esigenze in tema di tutela dei dati personali oltre che di diritti individuali e di diritti di nuova generazione, che dobbiamo prendere in considerazione. Sono intervenute sensibilità di natura politica e sociale molto diverse e molto più articolate: ad esempio, in tema di tutela dell'ambiente, per il rispetto delle diversità tra persone, tra culture, tra religioni, tra modi di essere, tra etnie e così via. Alcuni di questi aspetti non erano profondamente ed articolatamente previsti nella Costituzione vigente. Riteniamo che un'Assemblea costituente li debba prendere in considerazione.

Ma al di là del merito dell'Assemblea costituente che noi ipotizziamo e del lavoro che essa dovrà svolgere, riteniamo importante recuperare il metodo. Pensiamo che un Parlamento, a sette-otto mesi dal suo naturale scioglimento, non sia nelle condizioni di esprimere un testo che abbia i crismi dell'equilibrio e dell'autorevolezza che una Carta fondamentale dello Stato merita di dover avere.

Ed allora l'ipotesi che noi formuliamo è quella della istituzione di un'Assemblea costituente che elabori il nuovo testo della Costituzione e lo sottoponga a referendum popolare, esattamente come avvenne alcuni decenni fa in occasione dell'approvazione della Costituzione vigente.

Noi crediamo che la Carta costituzionale di un Paese, laddove si renda necessario apportare modifiche significative e profonde come in questo caso, non possa essere elaborata attraverso un normale iter parlamentare, soprattutto quando il Parlamento in questione è prossimo alla conclusione della legislatura e debba essere, invece, interamente affidata alla valutazione dei cittadini attraverso il referendum.

Io mi auguro, ma noi siamo inguaribilmente ottimisti da questo punto di vista, che, sancito il naufragio del tentativo di riforma di natura parlamentare, si tenti di recuperare quest'altra ipotesi, che ridarebbe dignità al suffragio popolare, che ridarebbe dignità a questo Parlamento e che non ricondurrebbe a uno scontro politico frontale come quello cui abbiamo assistito oggi. Una riforma che tutto merita tranne che di essere affrontata sul piano delle differenziazioni di natura ideologica e culturale, se non addirittura tattica e preelettorale. Se un testo di riforma costituzionale dovesse essere inficiato da un condizionamento di natura elettorale o, peggio, elettoralistica, il Paese sarebbe di fronte, veramente, al pericolo del crollo dei suoi elementi fondanti e del crollo dei suoi principi, voluti in altra epoca, ma certamente ancora saldi e solidi; principi che non può certamente permettersi di trascurare né di violentare, come ho visto che sta accadendo in quest'Aula in questi giorni.

Signor Presidente, avevo promesso di non essere particolarmente lungo, ma il tema della Assemblea costituente è forse quello che resta, alla fine di un percorso che si è rivelato del tutto impotente rispetto all'esito finale. La decisione del Gruppo del PD, questa sera, di dare addirittura valore politico al voto sul calendario dei lavori ha dato il colpo finale a qualsiasi ipotesi di incontro di posizioni, sia pure diverse, ma che potevano essere oggetto di mediazione e di verifica, nel senso positivo del termine, del risultato finale.

Ci auguriamo che quest'ultimo tentativo, volto a istituire una Assemblea costituente a cui affidare la riforma costituzionale, possa essere quello che noi lasciamo al futuro Parlamento e al Paese, nella speranza che l'uno e l'altro possano costruirsi un percorso più idoneo per gli anni a venire.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si è così conclusa l'illustrazione degli emendamenti. A questo punto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 22,34).

 

 

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5

(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

EMENDAMENTI

5.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

5.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifica dell'articolo 69 della Costituzione) - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Assemblee e ai lavori delle Commissioni e delle Giunte. Tale dovere è esteso alle elezioni degli organi collegiali di garanzia. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge"».

5.202

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifica dell'articolo 69 della Costituzione) - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento partecipano ai lavori delle Camere, delle Commissioni e delle Giunte e ricevono un'indennità stabilita dalla legge in base alla loro presenza».

5.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, capoverso «Art. 69» sostituire le parole: «il dovere» con«l'obbligo».

5.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «ai lavori delle Camere anche nelle Commissioni,», con le seguenti: «alle sedute delle Camere e ai lavori delle Commissioni».

5.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «nelle Commissioni», sono inserite le seguenti: «permanenti, bicamerali, speciali e di inchiesta e nelle Giunte».

5.206

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «nelle Commissioni», sono inserite le seguenti: «e nelle Giunte».

5.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, non cumulabile con altri redditi da lavoro».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Modifica all'articolo 70 della Costituzione)

1. All'articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.

EMENDAMENTI

6.200

VITALI

Sopprimere l'articolo.

6.201

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

6.202

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Procedimento legislativo). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera del deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizlo della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dal commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agIi articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati al sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

6.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6.300 (già 6.0.300)

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 6. - (Modifica dell'articolo 70 della Costituzione). - L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

EMENDAMENTI

7.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

7.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

7.205

DEL PENNINO, AMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). - L'articolo 72 della Costituzione sostituito è dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per la legge in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelli di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale. Per tali disegni di legge non si applica il comma 13 del presente articolo.

I disegni di legge riguardanti le materie di cui al comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione ad esclusione di quelli di cui alle lettere p) e s), nonché quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo che riguardano:

-tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

-ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

-reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

-produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

-protezione civile;

-commercio con l'estero;

-professioni;

-ordinamento sportivo.

sono assegnati alla Camera dei deputati.

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere p) e s) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo ad eccezione dei disegni di legge concernenti:

-tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

-ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

-reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

-produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

-protezione civile;

-commercio con l'estero;

-professioni;

-ordinamento sportivo.

I disegni di legge sono assegnati, ad una delle due Camere, d'intesa tra i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. r regolamenti delle Camere possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da 11specchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

I regolamenti della Camera possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Ad eccezione dei disegni di legge per i quali è prevista la forma collettiva, il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

7.204

DEL PENNINO, AMATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). - L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per la legge in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelli di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale. Per tali disegni di legge non si applica il comma 13 del presente articolo.

I disegni di legge riguardanti le materie di cui al 2º comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esclusione di quelli indicati dalle lettere p), s), z), aa).

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere p), s), z), aa) del 2º comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i princìpi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

I disegni di legge sono assegnati, ad una delle due Camere, d'intesa tra i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Ad eccezione dei disegni di legge per i quali è prevista la forma collettiva il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

7.203

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma"».

7.202

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) - 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

7.206

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

-i commi primo, secondo, terzo e quarto sono soppressi;

-al quinto comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

-al decimo comma sopprimere lo parole: «, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa,».

7.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sostituire il primo comma con il seguente:

«Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è assegnato ad una delle due Camere dai loro Presidenti, d'intesa tra loro, secondo le norme della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il quarto comma.

7.208

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sostituire le parole: «sono presentati al Presidente di una delle Camere», con le seguenti: «sono presentati alla Camera cui spetta il primo esame ovvero ad una delle Camere nelle materie di pari competenza bicamerale».

7.209

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto specifico ed omogeneo».

7.210

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo».

7.211

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo».

7.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo».

7.213

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono essere formulati in modo chiaro, assicurare l'intellegibilità del dettato normativa ed avere un contenuto omogeneo».

7.214

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge, al fine di assicurare la conoscibilità e l'osservanza delle leggi, non possono essere formulati in modo oscuro e devono avere un contenuto omogeneo».

7.215

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire i commi dal secondo al decimo con i seguenti:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.».

7.216

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «in forma collettiva», con la seguente: «collettivamente».

Conseguentemente, al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in forma collettiva», con la seguente: «collettivamente».

7.217

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge».

7.218

DINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, dopo le parole: «dei decreti con forza di legge,» inserire le seguenti: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,».

7.219

TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al secondo comma, dopo le parole: «di conversione in legge dei decreti con forza di legge,» inserire le seguenti: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,».

7.220

TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al secondo comma, dopo le parole: «di conversione in legge dei decreti con forza di legge,» inserire le seguenti: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che comportino una limitazione di sovranità,».

7.221

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, dopo le parole: «con forza di legge» inserire le seguenti «, di concessione di amnistia e indulto».

7.222

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, dopo le parole: «con forza di legge» inserire le seguenti: «in materia di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato».

7.223

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo le parole: «con forza di legge» inserire le parole: «in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa».

7.224

CALDEROLI, DIVINA, MOLINARI, PETERLINI, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PISTORIO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

7.225

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PETERLINI, MOLINARI, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PISTORIO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.226

BOSCETTO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.226 (testo 2)

BOSCETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e» e dopo le parole: «articolo 119», inserire le seguenti: «nonché per le leggi di cui agli articoli 122, 125, 132, secondo comma, e133,».

7.227

PASTORE, SARO

Al comma1, capoverso «Art. 72», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.228

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.229

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, sopprimere la parola: «prevalentemente».

7.230

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

7.231

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sostituire il quarto comma con il seguente: «I disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti. Nel caso in cui i disegni di legge non sono assegnati entro quindici giorni dalla loro presentazione, il Presidente della Repubblica può procedere alla loro assegnazione a una delle due Camere, sentiti i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione».

7.232

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «, con decisione non sindaca bile in alcuna sede,».

7.233

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i disegni di legge non sono assegnati entro quindici giorni dalla loro presentazione, il Presidente della Repubblica può procedere alla loro assegnazione a una delle due Camere, sentiti i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione».

7.234

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «e dei rispettivi regolamenti».

7.235

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata intesa, la decisione è deferita agli uffici di presidenza delle Camere convocati congiuntamente in numero paritario, escludendo per estrazione, a sorte, i componenti eccedenti».

7.236

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma inserire il seguente: «La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione e negli altri casi di leggi viste dalla Costituzione o da leggi costituzionali».

7.237

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma quinto, dopo le parole: «articolo per articolo» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelli già eventualmente approvati».

7.238

VITA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle proposte di legge di iniziativa popolare».

7.239

VITA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

7.240

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

7.241

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sopprimere il settimo comma.

7.242

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il settimo comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera di competenza e che esso venga esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti».

7.243

PASTORE, SARO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole da: «Decorso il termine» fino alla fine del comma con le seguenti: «nei limiti e secondo le modalità stabilite nei regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame dei disegni di legge. Decorso tale termine il Governo può chiedere che il testo ancora da approvare, come proposto o accolto dal Governo, è messo in votazione articolo per articolo e con votazione finale».

7.244

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

7.245

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, settimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza modifiche».

7.246

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «; in sede di tale richiesta non possono essere Introdotte nel testo modifiche non proposte in precedenza, né modificare articoli già approvati».

7.247

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, al settimo comma aggiungere il seguente periodo: «Tale procedura non è applicabile ai disegni di legge di cui ai commi primo e ottavo del presente articolo».

7.248

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere l'ottavo comma.

7.249

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, nono comma, dopo le parole: «e di approvazione», inserire le seguenti: «diretta da parte della Camera».

7.250

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, capoverso: «Art, 72» al nono comma, sopprimere le parole: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

7.251

PASTORE, SARO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nono comma, sopprimere le seguenti parole: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

7.252

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, nono comma, sostituire le parole: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», con le seguenti: «, per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per quelli rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74».

7.253

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo i casi di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dall'annuncio dell'avvenuta trasmissione, se ne è richiesto il riesame da un quinto dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi all'inizio dell'esame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di richiesta di riesame o quando questa non sia seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

7.254

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare Il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, 11 disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto Il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, Il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva».

7.255

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, decimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.256

CECCANTI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso: «Art. 72», al decimo comma, ultimo periodo apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «da una Camera» con le seguenti: «o modificato»;

sostituire le parole: «nel termine prescritto» con le seguenti: «nel prescritto termine di trenta giorni».

7.256 (testo 2)

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 72», al decimo comma, ultimo periodo apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «approvato da una Camera» con le seguenti: «già approvato o modificato»;

2) sostituire le parole: «nel termine prescritto» con le seguenti: «nel prescritto termine di trenta giorni».

7.257

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, decimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera che delibera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

7.258

MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le leggi in materia elettorale si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. em. 12.0.400

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Modifica all'articolo 74 della Costituzione)

1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente approvata, la legge».

EMENDAMENTI

8.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

8.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifica all'articolo 74 della Costituzione) - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata"».

8.202

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Rinvio presidenziale delle leggi) - 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata."».

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini elettori».

EMENDAMENTI

9.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.

9.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifica all'articolo 75 della Costituzione) - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

9.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifica all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali";

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

9.203

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dopo le parole "trattati internazionali" sono aggiunte le seguenti "salvo accordi e concordati bilaterali";

b) al terzo comma le parole "cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini elettori"».

9.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO, PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole "cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini elettori";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

9.205

PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e" sono soppresse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.200

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione"».

9.0.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)

1. All'articola 76 della Costituzione è aggiunto In fine il seguente comma:

"Gli schemi del decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti"».

9.0.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

9.0.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 77 della Costituzione)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. la Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70"».

9.0.203

ADAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, nono comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto, anche dopo le eventuali modificazioni intervenute in sede di conversione, deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

9.0.204

PASTORE, VITALI, SARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, nono comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

9.0.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72"».

9.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge"».

9.0.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72"».

9.0.208

PARDI, PEDICA, CAFORIO, CARLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato».

9.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

9.0.730 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

9.0.301

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato».

9.0.501/100

PASTORE

All'emendamento 9.0.501, capoverso «Art. 84», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Alla cessazione dalla carica entra a far parte di diritto e a vita della Corte costituzionale».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 59 della Costituzione.

9.0.501

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

9.0.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni"».

9.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni".

9.0.211

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci"».

9.0.502

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

9.0.302

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

9.0.212

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera del deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera del deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nùova Camera. Nel frattempo sono prorogati I poteri del Presidente in carica"».

9.0.213

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'Articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera del deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.».

9.0.303

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 86 della Costituzione)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica. il Presidente della Camera del deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

9.0.503

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 86 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

9.0.504/100

PASTORE

All'emendamento 9.0.504, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere.

Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i ministri.

Può chiedere al Primo ministro di presentarsi alle Camere o ad una di esse per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 94 della Costituzione.

E conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione.

9.0.504

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;

c) il decimo comma è soppresso"».

9.0.304

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera dei deputati";

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

9.0.214

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

9.0.505

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione il decimo comma è soppresso».

9.0.506/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, sostituire il capoverso «Art. 88» con il seguente: «Art. 88. - Il presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.».

9.0.506/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, capoverso «Art. 88», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I limiti all'esercizio della facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione».

9.0.506

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

9.0.215

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti Il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro"».

9.0.305

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati"».

9.0.216

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,"».

9.0.507/100

PASTORE

All'emendamento 9.0.507, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti".».

9.0.507

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Modifica all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «su proposta di questo,» sono inserite le seguenti: «nomina e revoca».

EMENDAMENTI

10.200

PARDI

Sopprimere l'articolo.

10.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. (Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione) 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

10.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Governo) - 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono Insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera del deputati.

La legge disciplina l'elezione del deputati In modo da favorire la formazione di una maggioranza».

10.202

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) 1. Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri"».

10.203

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) 1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri"».

10.204

VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. (Modifiche all'articolo 92 della Costituzione) 1. All'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente "La legge prevede le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente del Consiglio e degli altri membri del Governo e gli interessi pubblici"».

10.205

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Governo) - 1. al comma 2 dell'articolo 92 della Costituzione sostituire le parole: "su proposta" con le seguenti: "su designazione"».

10.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni"».

10.207

PASTORE, SARO

Al comma 1, dopo le parole: «nomina» inserire le seguenti: «sulla base dei risultati delle elezioni».

10.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 92, dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: "La legge disciplina i casi in cui non possono ricoprire cariche di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di rinvio a giudizio per reati non colposi"».

10.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 92, dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: «La legge provvede a regolare le modalità in basse alle quali non possono ricoprire cariche di governo le persone che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali preclusioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.550

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 93 della Costituzione)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. Il primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;

b) al secondo comma, le parole: «accorda e revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «accorda la fiducia»;

c) al terzo comma, le parole: «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri»;

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di ciascuna delle due Camere, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare.

Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

EMENDAMENTI

11.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

11.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Fiducia) - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94 - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo alloro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".».

11.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifica dell'articolo 94 della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione"».

11.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».

11.203

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».

11.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.206

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.";

alla lettera d) terzo capoverso dopo le parole: «questione di fiducia» aggiungere, in fine, le seguenti: «che è votata per appello nominale».

11.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e votata per appello nominale».

11.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.209

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Entro tre giorni dalla nomina, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro sette giorni dalla nomina dei ministri il Presidente del Consiglio presenta alla Camere il governo"».

11.210

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.211

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire la parola: «sottoscritta» con la seguente: «firmata».

11.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato,» con le seguenti: «da almeno un decimo dei componenti della Camera».

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso.

11.213

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,» con la seguente: «e».

11.214

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capo verso, sopprimere la seguente parola: «nuovo».

11.215

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere e con voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».

11.216

VITA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «La mozione di sfiducia deve essere approvata» fino alla fine della lettera.

11.217

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), quarto capoverso sopprimere le parole da: «e può chiedere» fino alla fine del medesimo capoverso.

11.218

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 lettera d), quarto capoverso, sostituire le parole: «Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma», con le seguenti: «. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

11.219

MALAN

Al comma 1, lettera d), al quarto capoverso, sostituire il periodo: «Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare» con il seguente: «Lo scioglimento è disposto salvo che il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta indichi, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare».

11.220

MALAN

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Quando il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere entro un anno».

11.221

ALBERTI CASELLATI, VICARI, GALLONE, TOFANI, BIANCONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette qualora la fiducia sia stata ottenuta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni ovvero qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tali casi il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere ed indice le elezioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.200

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Primo Ministro e Ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti dei Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione del ministeri."».

11.0.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dai seguente:

"Art. 96. - Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."».

11.0.730 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica o" sono soppresse.».

11.0.202

MOLINARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

11.0.203

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

11.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

11.0.204

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: "e i provvedimenti disciplinari nel riguardi del magistrati"».

11.0.205

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione)

1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso"».

11.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdlzlonale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal parlamento.

I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.

Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti"».

11.0.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione in materia di soppressione delle Province)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: ", Province" è soppressa;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province" sono soppresse.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le segunti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: ", Province" è soppressa.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa.

6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato».

11.0.830 (già 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione";

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane».

Conseguentemente, nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.

11.0.208

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dalle Province" sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: "le Province" sono soppresse».

11.0.209

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 116, comma terzo, della Costituzione è abrogato».

11.0.831 (già 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. L'articolo 116 è abrogato».

11.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata"».

11.0.211

DEL PENNINO, AMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionalie profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informtivo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

z) protezione civile;

aa) commercio con l'estero;

bb) professioni;

cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

11.0.212

FLERES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato, dalle Regioni e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comtmitario e dagli obbIiglli internazionali. Essa esercita, analogamente alle Regioni i poteri, i compiti e le funzioni conferitegli dagli articoli 75, 83, 121, 122, 123, 126, 127, 132, 133, 138 della Costituzione e dalle leggi dello Stato.";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.";

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le Regioni, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.";

d) il sesto comma è sostituito dal seguente: "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni e alla Città Metropolitana di Roma Capitale in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine aUa disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali e deIla Città Metropolitana di Roma Capitale rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.";

f) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "La legge regionale e della Città Metropolitana e di Roma Capitale ratifica le intese della Regione e di Roma Capitale con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni anche con individuazione di organi comuni.";

g) il nono comma è sostituito dal seguente: "Nelle materie di sua competenza la Regione e la Città Metropolitana di Roma Capitale può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

11.0.213

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

Dopo l'articolo, inserire iI seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1 Al comma secondo,

alla lettera a), dopo le parole: "rapporti internazionali dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e delle Regioni" e dopo le parole: "rapporti dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e delle Regioni";

alla lettera e), dopo le parole: "perequazione delle risorse finanziarie" sono aggiunte le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

alla lettera m), prima delle parole: "determinazione dei livelli essenziali," sono aggiunte le seguenti: "tutela della salute e";

alla lettera o), dopo le parole: "previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", complementare ed integrativa";

dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

"t) commercio con l'estero;

u) tutela e sicurezza del lavoro;

v) grandi reti dì trasporto e navigazione;

z) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

4. Al comma terzo, sono soppresse le parole da: "rapporti internazionali" a "sicurezza del lavoro"; da "grandi reti di trasporto e di navigazione"; da "produzione, trasporto e distribuzione" a "sistema tributario" e dopo le parole: "sostegno all'innovazione per i settori produttivi;" è aggiunta la seguente: "turismo;" e dopo le parole: "porti e aeroporti civili;" sono aggiunte le seguenti: "infrastrutture di interesse regionale;";

le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazione territoriale dell'offerta sanitaria".

5. Al comma nono, sono soppresse le parole: "accordi con Stati e";

6. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Qualora ricorra un preminente interesse nazionale, lo Stato può comunque esercitare la potestà legislativa anche nelle materie di competenza regionale"».

11.0.214

VITALI, PASTORE, SARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera o) è sostituita con la seguente: «o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale»;

b) al secondo comma, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-quater) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-quinques) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale";

c) al terzo comma le parole: «e sicurezza», "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente: «Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica».

11.0.215

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p) la parola: "Province" è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: ", le Province" sono soppresse».

11.0.832 (già 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, lettera p, le parole: ", Province e Città metropolitane" sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni"».

11.0.216

VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Al comma secondo dell'articolo 117 aggiungere le seguenti lettere:

t) grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione, ad esclusione della comunicazione locale;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

z) previdenza complementare e integrativa;

aa) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali di interesse nazionale.»

2. Il comma terzo dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"».

11.0.833

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al primo comma, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: ", Città metropolitane. Province" sono soppresse».

11.0.217

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "Province" è soppressa».

11.0.218

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Al comma, terzo, le parole: «b) e h)» sono sostituite dalle parole: «b), h) e m)».

11.0.834

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi primo e sesto, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano";

3) al quarto comma, le parole: ", alle Province, alle Città metropolitane" sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: ", Province, Città metropolitane" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese."».

11.0.219

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: "alle Province" sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: "le Province," sono soppresse».

11.0.220

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».

11.0.835

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, le parole: ", delle Città metropolitane, delle Province" sono soppresse».

11.0.221

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse».

11.0.222

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».

11.0.223

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente.».

11.0.836

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "o a una Giunta regionale" sono inserire le seguenti: ", a un Consiglio o a una Giunta comunale";

2) dopo le parole: "o ad altra Giunta regionale", sono inserite le seguenti: "ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,"».

11.0.224

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le regioni e i comuni"».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

(Modifica all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica».

EMENDAMENTO

12.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.200

POLI BORTONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 131 della Costituzione)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia; Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Principato di Salerno; Puglia; Salento; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna».

12.0.201

FLERES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"È costituita altresì la città metropolitana di Roma capitale, il cui territorio corrisponde all'area dell'attuale comune di Roma ed a quella dei comuni della provincia di Roma che vi aderiscono. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

12.0.830

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane"».

12.0.202

VALDITARA, DE ANGELIS

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

1. Il comma primo dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Le regioni hanno almeno cinquecentomila d'abitanti, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 116. Con legge ordinaria, sentiti i rispettivi consigli regionali coinvolti, vengono stabilite le modalità con cui aggregare i territori delle Regioni soppresse"».

12.0.203

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di nuove regioni)

1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».

12.0.831

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

1. All'articolo 132 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e" sono soppresse, e le parole: "Province e" sono sostituite dalla seguente: "i"».

12.0.832

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

12.0.833

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma l, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego. conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

12.0.204

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";

b) dopo il secondo comma sono aggiunti, infine i seguenti:

"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».

12.0.205

VALDITARA, DE ANGELIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. Il comma secondo dell'art. 133 è sostituito dal seguente:

"La Regione, sentite le popolazioni interessate, con sue leggi istituisce nel proprio territorio Comuni con non meno di 5.000 abitanti, modificando le circoscrizioni e denominazioni dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti e conservando la toponomastica dei luoghi"».

12.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Composizione della Corte Costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte Costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune."».

12.0.207

PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, la parola: "supreme" è soppressa».

12.0.208

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 136. - La Corte Costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consiglio regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali"».

12.0.400/1 (già 7.0.200/1)

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 12.0.400, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso numero dei componenti di ciascuna Camera, nei medesimi termini, condizioni e forme, può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una o più .disposizioni contenute in un decreto legislativo importino eccesso o violazioni alla legge di delega».

12.0.400 (già 7.0.200)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

12.0.500/1 (testo corretto)

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 12.0.500, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega».

12.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».

12.0.209

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il primo comma è sostituito dal seguente:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";

b) il terzo comma è abrogato».

12.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Revisione costituzionale)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera del deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale".

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili al sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come Introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata In vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione».

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Soppresso (*)

(Disposizioni finali)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

________________

(*) Approvato l'emendamento 2.550 (testo 2), nel testo emendato, soppressivo dell'articolo. Cfr. seduta n. 753.

EMENDAMENTI

13.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.- (Disposizioni finali). - 1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, terzo comma, 118, secondo e terzo comma e 119, qualora il Senato esamini il disegno di legge».

13.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

13.202

BATTAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, su proposta della Giunta,».

13.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, su proposta della Giunta,».

13.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta delta Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti,» inserire le seguenti: «, nonché da rappresentanti dei Comuni e delle Città metropolitane che compongono la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

13.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, terzo periodo con il seguente: «Il Presidente della Commissione è eletto tra i propri componenti».

13.206

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sui disegni di legge» sono inserite le seguenti: «, sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo,».

13.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «117, terzo comma,» inserire le seguenti: «118, commi secondo e terzo,».

13.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Nel caso in cui la Commissione abbia espresso parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni o riformulazioni su un testo o su un emendamento, e la Commissione in sede referente non si sia adeguata, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui l'esame del disegno di legge sia svolto in sede deliberante o redigente, il mancato adeguamento al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali determina la rimessione in Assemblea».

13.209

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione contestuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.200

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione)

1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica Italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione Europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali Regioni, aree metropolitane, province e comuni.

2. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

3. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera del deputati.

4. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

5. le elezioni per l'Assemblea Costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio del ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della XVI legislatura.

6. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

7. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Glulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrlzione, capoluogo Palermo: Sicilia

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

8. L'assegnazione del numero del seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 7 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

9. La determinazione del seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo del seggi si tiene conto dei quozienti interi e del più alti resti.

10. L'attribuzione del seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n.18.

11. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista viene depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

12. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n.18.

13. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica. .

14. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 13 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

15. Al membro dell'Assemblea che cessi di fame parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

16. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica.

17. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei llavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

18. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

19. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

20. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

21. In Assemblea e nelle commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

22. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera del deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

23. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta del componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

24. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Partecipano al referendum i cittadini elettori per la Camera del deputati.

25. Qualora sia richiesto il referendum al sensi del comma 24, è promulgato li testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato al sensi del comma 23. Il testo promulgato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

26. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

27. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

28. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale approvato dall'Assemblea si chiude la legislatura in corso alla medesima data».

13.0.201

FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione dell'Assemblea Costituente)

1. È istituita l'Assemblea Costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica Italiana, l'adeguamento, il rafforzamento e l'ampliamento dei diritti costituzionali, anche in chiave internazionale, nonché per rendere più efficienti ed efficaci le varie istituzioni attraverso le quali è organizzato lo Stato.

2, L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della prima parte della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4.

3. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana.

4. L'Assemblea Costituente può recare modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente e delle specie animali;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed agli organismi internazionali;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 29, in tema di diritti individuali;

e) articolo 41, in tema di tutela della libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

5. L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati in ragione di uno ogni 500,000 abitanti o frazione superiore a 250.000 per ciascuna circoscrizione elettorale. I requisiti per l'elettorato attivo sono i medesimi previsti per la Camera dei deputati, quelli per l'elettorato passivo sono quelli previsti per il Senato della Repubblica.

6. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

1) Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, capoluogo Torino;

2) Lombardia, capoluogo Milano;

3) Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, capoluogo Venezia;

4) Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, capoluogo Bologna;

5) Lazio, capoluogo Roma;

6) Puglia, Basilicata, Calabria, capoluogo Bari;

7) Campania, Abruzzo, Molise, capoluogo Napoli;

8) Sicilia, capoluogo Palermo;

9) Sardegna, capoluogo Cagliari.

L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale.

7. Con successiva legge saranno indicate le modalità di elezione e di presentazione di liste e candidati nel rispetto dei principi di pari opportunità di genere, proporzionaiità nell'attribuzione dei seggi, sbarramento per l'accesso all'attribuzione dei seggi non superiore al 2%.

8. La carica di membro dell'Assemblea Costituente è incompatibile con quella di membro del Governo, Parlamentare europeo, presidente, consigliere o assessore regionale, parlamentare nazionale. Ai membri dell'Assemblea Costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

9. Il nuovo testo della Costituzione è sottoposto a referendum popolare entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell'Assemblea Costituente.

10. L'Assemblea Costituente è sciolta 24 mesi dopo la sua prima seduta, i suoi componenti non sono eleggibili ad alcuna delle cariche previste dal comma 8.

13.0.660

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).»

13.0.661

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13. in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori».

13.0.662

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati».

13.0.663

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura».

13.0.664

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-quinquies, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi».

13.0.665

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-quinquies, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria»

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

772a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì 19 luglio 2012

 

Presidenza del presidente SCHIFANI,

indi del vice presidente CHITI,

del vice presidente NANIA

e della vice presidente MAURO

 

 


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,57)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta notturna di ieri si è conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati.

Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 4.0.204 (testo 2), sul quale aveva chiesto di intervenire, per dichiarazione di voto, il senatore Caliendo.

Su tale emendamento preciso che nell'annesso al fascicolo compare, per un mero errore tipografico, la firma del senatore Li Gotti, che va pertanto considerata per non apposta. Mi viene da sorridere, perché non ci può essere dubbio alcuno che il senatore Li Gotti non abbia apposto quella firma, e che si tratti quindi effettivamente di un mero errore.

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, sempre onorati di ascoltare l'opinione del collega Caliendo su questa e su altre materie, la collega Chiaromonte ed io abbiamo a lungo riflettuto sulla discussione che si è svolta ieri pomeriggio. Ci riteniamo abbastanza soddisfatti per i consensi incontrati dal nostro emendamento e per quelli acquisiti, come ad esempio quello della senatrice Sbarbati.

L'emendamento da noi presentato contiene a nostro avviso un'idea delle garanzie della funzione parlamentare non legata al singolo parlamentare. In questo senso, molto opportunamente qualcuno ha evocato continuità e contiguità di accenti con l'emendamento del senatore Benedetti Valentini, al quale mi sembra di ricordare che persino il senatore Pardi avesse concesso, se non la sua adesione, la sua simpatia, almeno per la prima parte relativa alla garanzia della funzione parlamentare.

Ci sembra però, alla luce della discussione che si è sviluppata che, al di là dell'esito, qualora il nostro emendamento si sottoponesse oggi ad una votazione, andrebbe smarrita quella natura bipartisan la quale ci preme invece conservare. E in questo spirito, grati delle adesioni e della prospettiva di una nuova formulazione, avendo accettato la senatrice Chiaromonte ed io anche l'ultimo capoverso dell'attuale articolo 68 della Costituzione, ritiriamo l'emendamento. Ecco, emendamento Maccanico, ma fino ad un certo punto, dato che il senso della nostra proposta emendativa, o del nostro disegno di legge, era quello di riferirsi a Sua Maestà il parlamentarismo. In tutti i Parlamenti europei questa funzione di garanzia c'è.

Quattro anni fa, rifiutammo però di inerpicarci su un testo tipo quello del Parlamento europeo, perché preferimmo, per rispetto ed affetto del Senato, legarci ad un testo, quello Maccanico, che il Senato aveva votato e trasmesso alla Camera, dove non si poté discuterlo. La sua lacuna è che non conteneva - e giustamente i colleghi Bruno, Giuliano ed altri ce lo hanno segnalato - il paragrafo sulle intercettazioni.

In questo spirito, non volendo forzature, che comunque renderebbero egualmente lontano quel muro dei due terzi, ci riteniamo soddisfatti. Pensiamo che questo nostro gesto sia un segno che possa aiutare l'Assemblea ed i nostri lavori a tutelare quella compostezza che, mi preme rilevare, i proponenti non hanno mai cercato di venire meno. E mi avrebbe fatto piacere che il Presidente della Commissione, il collega Vizzini, ce ne avesse dato atto nella lunga vicenda che abbiamo attraversato come disegno di legge e come emendamento e che affidiamo adesso alla Commissione affari costituzionali, forti di nuove adesioni, come quella della senatrice Sbarbati (non so se anche quella del senatore Lauro, e mi piacerebbe quella del collega Pastore).

Il fatto che della Commissione affari costituzionali né la senatrice Chiaromonte né io ne siamo membri non attenua minimamente la nostra fiducia, il nostro rispetto ed il nostro affetto per il Senato. (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI) e della senatrice Sbarbati).

*SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, ringrazio il senatore Compagna per le parole che ha detto, e che condivido pienamente, anche per quanto riguarda il ritiro di questo emendamento, ma, considerata la discussione che in quest'Aula vi è stata, voglio fare un piccolo riferimento che credo sia molto doveroso nei confronti di tutti noi e della situazione che il Parlamento complessivamente sta vivendo in questo momento delicatissimo della storia del Paese.

È stato detto ieri che l'articolo 68 non fa parte della riforma della Costituzione. Ho ribadito nel mio brevissimo intervento a fine seduta che questo non è vero nella sostanza, perché quell'articolo era parte integrante e costitutiva della Costituzione repubblicana e fu scritto dai Padri costituenti per tutelare non tanto il singolo parlamentare in quanto persona, ma l'organo e l'istituzione. Nel momento in cui si determinò la cancellazione di questo articolo e la sua riscrittura, vi era una situazione particolare nel nostro Paese e gli obiettivi di quell'intervento erano volti a fare in modo che l'istituzione fosse rappresentata integralmente da soggetti puliti sotto il profilo penale, e soprattutto dediti a servire l'interesse generale e non quello particolare.

Ebbene, dobbiamo riconoscere che da quel momento in poi, accedendo all'urlo della piazza e ad una situazione contingente molto difficile da affrontare, il Parlamento non ha drizzato la schiena, almeno a mio modesto avviso, e ha continuamente ceduto all'urlo della piazza e ad una pressante, mortificante e definita negativa azione dei media nei confronti del Parlamento e delle prerogative dei parlamentari, volte a tutelare il plenum dell'istituzione, che garantisce la corretta funzione del plenum stesso.

Ad oggi dobbiamo riflettere su tutto questo e l'emendamento ha portato e voleva portare proprio un'ulteriore riflessione su quanto è accaduto. L'abrogazione di questa norma, a mio modesto avviso, ha creato un profondo squilibrio tra il potere politico e l'ordine giudiziario, così come diceva Francesco Cossiga. Ad oggi è innegabile che questo profondo squilibrio, se il Presidente della Repubblica arriva a fare ciò che ha fatto: credo che l'accedere al conflitto di attribuzione sia stato pesante per lui e materia di profonda riflessione, ma lo ha fatto a garanzia delle prerogative della sua funzione, non di sé stesso.

Analogamente, dovremmo procedere a difendere le prerogative della nostra funzione. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fleres). O lo facciamo e drizziamo la schiena, una volta per tutte - e questo non significa difendere i malfattori e i disonesti, ma difendere le istituzioni repubblicane così come sono state concepite dai Padri costituenti (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI) -, o lo facciamo una volta per tutte - e decidiamo di farlo con dignità e compiendo le operazioni all'interno dei partiti per garantire che chi arriva qui, in Parlamento, sia onesto e pulito - oppure abbiamo chiuso. Se non lo facciamo - nel momento in cui abbiamo persino abdicato alla nostra dignità, perché giorno per giorno, pezzetto per pezzetto, siamo succubi di ciò che avviene fuori e di ciò che ci rovesciano addosso - abbiamo chiuso. (Applausi dal Gruppo PdL).

Onorevoli colleghi, è il momento di dare una risposta: oggi la diamo in questi termini, a garanzia di un equilibrio che è stato raggiunto e - per carità! - non voglio essere io quella che distrugge questo equilibrio, perché ho a cuore, per cultura politica, soprattutto il funzionamento e la dignità delle istituzioni repubblicane. Quindi, anche a nome della mia storia repubblicana, voglio consentire al ritiro dell'emendamento, ma ribadendo quanto ho detto poco fa, perché veramente credo sia giunta l'ora anche per il Parlamento - se non ora, quando? - di difendere la sua dignità, che è la dignità delle istituzioni e non del singolo parlamentare. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e CN:GS-SI-PID-IB-FI e della senatrice Thaler Ausserhofer. Congratulazioni).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, rinuncio all'intervento in dichiarazione di voto che intendevo compiere, visto che l'emendamento è stato ritirato. Mi auguro però che l'Assemblea possa discutere di questo argomento prima della fine della legislatura: veniamo meno al nostro dovere, se non lo facciamo.

Da quello che è emerso ieri nel dibattito, ho sentito che esso sarebbe inammissibile e che non bisogna discuterne. Per questo ringrazio la senatrice Chiaromonte e il senatore Compagna di avere avuto il coraggio di aprire il dibattito su tale argomento. Lo faccio per correttezza intellettuale, dal momento che tutti, nei convegni e nei dibattiti, diciamo che la modifica dell'articolo 68 della Costituzione è stata un errore, ma poi non ne possiamo discutere.

Ieri abbiamo discusso a lungo sulla funzione del parlamentare senza vincolo di mandato. Credo che in una discussione sulla riforma della Costituzione ciascuno di noi debba poter portare un contributo; altrimenti, se non c'è un vincolo di mandato ma poi i limiti del dibattito e della discussione vengono imposti dai Gruppi, vuol dire che non c'è quello spirito costituente che lasciava tutti i Gruppi e ciascun deputato liberi di sostenere la propria tesi nell'Assemblea costituente e con il rispetto degli altri, senza alcun ricatto morale, di poter continuare la discussione in libertà. (Applausi del senatore Astore).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.0.204 (testo 2) è stato dunque ritirato. (Commenti del senatore Peterlini).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori solo per ribadire la decisione annunziata ieri ripetutamente dal mio Gruppo, con interventi di diversi rappresentanti della Presidenza, chiarendo di nuovo, se vi fosse ancora la volontà di strumentalizzare e di giocare sull'equivoco, che la non partecipazione ai lavori di questa sessione sulle riforme costituzionali da parte del Gruppo del Partito Democratico certamente non è motivata dal voto su questo emendamento - che peraltro non avverrà, essendo stato ritirato - bensì per la strumentalizzazione, a nostro avviso inaccettabile, che dei lavori sulle riforme costituzionali è stata fatta da altri Gruppi, con l'impossibilità di giungere ad un testo condiviso in questa legislatura, con il tradimento di un accordo che su questo era stato fatto, e con il profilarsi di un uso del tutto strumentale, del tutto volto a fini di propaganda elettorale, di un dibattito che dovrebbe avere e vedere ben altri toni e ben altre responsabilità. (Applausi dal Gruppo PD. I senatori del Gruppo PD abbandonano l'Aula).

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva e ha un'idea profondamente diversa sulle riforme costituzionali in discussione anche rispetto ai colleghi del PD. Per essere esplicito, il Gruppo dell'Italia dei Valori non ha condiviso minimamente l'ipotesi di testo di riforma costituzionale su cui era stato trovato l'accordo tra PD e PdL. Non ha condiviso tale testo perché non riesce ad apprezzare per nessun motivo il rafforzamento eccessivo dei poteri dell'Esecutivo e la riduzione del potere legislativo a spettatore dell'attività legislativa.

Quindi, i motivi per cui noi usciamo all'Aula non sono tanto attribuibili allo sfiguramento di questo primo disegno di riforma costituzionale a seguito dell'introduzione dei due emendamenti surrettizi su Senato federale e presidenzialismo avanzati da PdL e Lega. Questo fa parte di una storia di natura parlamentare che non ci piace ma che non è il motivo per cui usciamo dall'Aula. Noi usciamo dell'Aula perché la decisione della Presidenza di contingentare i tempi oltre i limiti del sostenibile impedisce nel modo più letterale al nostro Gruppo di poter intervenire, in una maniera persuasiva e utile per il dibattito collettivo, su entrambi i criteri di riforma costituzionali, sia quello orientato al rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio sia quello orientato al rafforzamento dei poteri del Presidente della Repubblica.

Siamo nell'impossibilità di esprimere un punto di vista ragionato su queste materie e consideriamo del tutto inaccettabile che una riforma costituzionale qualsiasi venga discussa in questa maniera. Riteniamo inaccettabile che si possano contingentare i tempi su una riforma costituzionale, che dovrebbe essere invece il momento della massima interlocuzione e della massima libertà di espressione, e per questo motivo abbandoniamo l'Aula. (Applausi dal Gruppo IdV. I senatori del Gruppo IdV abbandonano l'Aula).

CUTRUFO (PdL). Bravo!

PASTORE (PdL). Complimenti!

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Mi raccomando, sbrigatevi!

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, esprimendo il mio dissenso rispetto alla decisione del mio Gruppo, vorrei illustrare tre punti.

Il primo riguarda il mio assoluto e pieno accordo alle motivazioni politiche, più volte enunciate in maniera stringente e efficace dalla nostra presidente Anna Finocchiaro. C'è stato un patto politico, e questo patto è stato rotto; era un compromesso di riforma costituzionale forse non entusiasmante, ma un compromesso onorevole e raggiunto faticosamente, e che quindi andava rispettato. La presentazione degli emendamenti e il corso della discussione dimostrano che quel patto è stato rotto e che quindi dal punto di vista politico si è fatto uno sfregio ad un'intesa raggiunta così faticosamente dai due maggiori Gruppi in quest'Aula. Questo è il primo punto politico di completa adesione alle motivazioni presentate più volte dai rappresentanti del nostro Gruppo.

Il secondo punto che vorrei rilevare è che noi continuiamo in un dibattito assolutamente sterile, inefficace e inutile. La Presidenza del Senato fa da levatrice in una gravidanza che sta prolungando con grottesco accanimento terapeutico perché sappiamo bene che il bambino è già morto e io mi rifiuto di prendere parte attivamente a dei lavori che sono destinati al niente con il mio voto. Sono destinati a finire nel nulla. Da questo punto di vista, credo ci sia stata una sostanziale forzatura da parte della Presidenza del Senato, in più occasioni rilevata dal nostro Gruppo.

Il terzo punto è quello che mi ha convinto a non uscire dall'Aula ed è più rispettoso della considerazione che ho per la mia funzione di parlamentare. Si tratta di una considerazione personale: ho deciso di restare in questa Aula, ascoltare il dibattito, ma non partecipare al voto. La ringrazio del tempo che mi ha concesso. (Applausi dei senatori D'Ambrosio e Negri).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per un commento pacato e il più possibile sereno su questa vicenda. È evidente che essa presenta degli aspetti anche procedurali sui quali un giudizio politico di aspra critica è possibile. Questa vicenda è partita con un percorso condiviso, al quale, tra l'altro, ho preso parte personalmente, e poi si è sviluppata in maniera differente.

Per amor di verità, signor Presidente, bisogna anche aggiungere che nel corso di questo percorso qualcosa di non secondario è avvenuto. Parlo del turno elettorale amministrativo che ha evidenziato una crisi profonda del nostro sistema politico e del nostro sistema partitico. È avvenuto anche che un default politico in un Paese dell'Unione - mi riferisco alla Grecia - ha messo in evidenza la necessità di dighe costituzionali che impediscano alla crisi dei partiti di entrare nello Stato e di invadere le istituzioni.

In questo quadro i partiti hanno assunto delle loro determinazioni sia in merito alle misure istituzionali necessarie sia in merito alla legge elettorale. Presidente, tutto questo è stato fatto alla luce del sole e ha anche suscitato un dibattito politico nelle diverse parti politiche. Ci sono state delle contrapposizioni interne ai due schieramenti e poi si sono determinate delle maggioranze. Le proposte avanzate non erano tuttavia irricevibili, se è vero che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ha suscitato anche delle adesioni pubbliche da parte del centrosinistra e di suoi esponenti di spicco, alcuni dei quali presenti in questa Aula, e se è vero che sono state perseguite possibili mediazioni per far procedere il percorso delle riforme e per alzare ancora di più la diga che insieme avevamo immaginato.

Signor Presidente, credo che di fronte a questa realtà tutto sia legittimo, anche la critica politica più dura; non è invece legittimo, in termini di tradizione parlamentare e, se mi consente, anche di omaggio nei confronti della politica, quella più nobile, un gesto come questo. Si tratta di una forzatura eccessiva rispetto al corso delle cose e, come abbiamo visto anche nella giornata di ieri, sembra quasi voler dire che in questa materia qualsiasi accordo deve essere assunto precedentemente e non possa invece definirsi in Aula anche attraverso la libera discussione di emendamenti, magari provenienti da singoli parlamentari.

Signor Presidente, credo che al di là di alcuni dilungamenti eccessivi, quello che si è svolto in quest'Aula fino a ieri ha avuto la piena dignità di un dibattito parlamentare, anche quando ha assunto degli aspetti molto duri e surreali, come quelli che sono stati toccati ieri mattina quando si è discusso il grande tema della parità di genere e si è presa a pretesto una situazione non perfettamente confacente a quel tema.

Di fronte a questa situazione, torno a chiedere ai colleghi della sinistra perché compiere questo strappo troppo forte e troppo violento e perché invece non affidarsi anche in questo ambito alla politica, alla sua nobiltà, al suo svolgimento.

Signor Presidente, credo che vincere o perdere una votazione non sia la fine del mondo. E poi la politica ci ha insegnato che ci sono sempre dei tempi di recupero. Probabilmente dall'esito delle votazioni in quest'Aula sarebbe potuto scaturire qualcosa di diverso alla Camera dei deputati, che certamente oggi viene reso più difficile.

Allora ritengo, signor Presidente, che anche la legittima volontà di non pronunziarsi su un aspetto come quello dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, la legittima volontà di non voler dire no per paura di pagarne un prezzo nei confronti dell'opinione pubblica, avrebbe potuto esprimersi - lo dico sinceramente - attraverso forme diverse, più conformi alla civiltà politica, più conformi alla tradizione del parlamentarismo. La secessione dai lavori parlamentari non è una pagina gloriosa nella nostra storia nazionale, e soprattutto la nostra storia nazionale ci insegna che questa scelta la si compie solo in condizioni di autentica emergenza. Non si inventano le emergenze perché la strumentalità alla fine si ritorce contro chi la mette in pratica.

Per quel che ci riguarda, signor Presidente, continueremo con pacatezza ad affermare la libertà del Parlamento di esprimersi. Non pensiamo di possedere la verità, non abbiamo la presunzione di dire di aver seguito la migliore strada, ma sicuramente è una strada compatibile con le tradizioni parlamentari. Ci impegniamo anche a collocare all'interno di questo solco l'eventuale approvazione di una riforma elettorale, non facendone una bandiera propagandistica, ma guardando al prosieguo dei lavori parlamentari anche nell'altra Camera per poter trovare delle soluzioni e far uscire da tutto questo qualcosa di buono. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati).

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, credo che laicamente bisognerebbe recuperare, a parte la serenità, che non è un problema, in politica, un minimo di memoria storica. Ma il lapsus del senatore Quagliariello in qualche modo ci aiuta. Egli ha parlato di legge elettorale mentre stiamo parlando di una legge costituzionale, che è cosa diversa. Insieme alla senatrice Poretti, fin dall'inizio di questo percorso avviato in Commissione affari costituzionali, ho posto il problema di come, in un Paese in cui non si applica la Costituzione vigente, si fosse intrapreso un percorso molto spericolato, oltre che pericoloso; ancora non si sapeva infatti dove si sarebbe andati a finire nel merito, ma sicuramente dal punto di vista del metodo il percorso era spericolato, perché per modificare la Carta che fonda una Repubblica occorreva un dibattito che avesse il tempo necessario non soltanto per poter essere condiviso all'interno delle Aule parlamentari ma anche nel Paese. Un Paese che poi tutto chiede alla politica tranne che avviare una riforma costituzionale, in un momento in cui tutti sappiamo dove ci troviamo, sia dal punto di vista economico e finanziario interno, sia sul piano nei riguardi dell'Unione europea, sia dal punto di vista del rispetto dello Stato di diritto e della certezza del diritto.

Chi da quattro anni e mezzo non riesce quotidianamente a far applicare la Costituzione è, secondo gli italiani, il gruppo di persone più adatto a modificare la stessa? Secondo noi, certamente non lo è, o lo è quando ha preso delle decisioni radicali per cui in qualche modo riesce a cancellare tutto ciò che c'è stato in termini di violazione di diritti in Italia.

Insistiamo, e ancora in questi giorni siamo mobilitati con uno sciopero della fame e una consegna del silenzio (che purtroppo ci tocca violare quasi quotidianamente), affinché si conceda un'amnistia per la Repubblica al fine di ricominciare da capo. E ricominciare da capo magari con il problema dei problemi, che interessa 11 milioni di italiani, vale a dire la giustizia.

Già all'inizio di questo percorso abbiamo avuto modo di criticare - unici, occorre dirlo - la gestione dell'Aula del presidente Schifani, quando decise di contingentare i tempi. Sono d'accordo su una parte di quanto affermato dal senatore Quagliariello poco fa. Se noi dovessimo continuare a fare una riforma costituzionale con metà Aula vuota, sia da parte di chi resta sia da parte di chi è andato via, ci assumeremmo un'enorme responsabilità, perché non si parla di una legge qualsiasi ma della modifica della Carta fondamentale e fondativa della nostra Repubblica.

Già allora, però, denunciammo il silenzio che ci circondò, quando ci veniva data la parola per un minuto per spiegare emendamenti che toccavano aspetti fondamentali come la composizione della Camera e del Senato. Si sapeva già allora quello che poi è diventato una sorta di triste ritornello, ovvero che non si sarebbe andati da nessuna parte perché il giorno dopo la chiusura dei lavori, in 1a Commissione, furono presentati cinque emendamenti, più uno, che andavano a stravolgere il testo uscito da quei lavori e quindi che, avendolo stravolto e avendo contravvenuto al famigerato patto concluso fuori dalle Aule parlamentari, non ci sarebbero stati i due terzi dei voti necessari all'approvazione e, di fronte ad un referendum confermativo, tutto sarebbe stato rinviato di molti anni.

In quel silenzio, fummo gli unici a insistere nel denunciare l'utilizzo di questa proposta di riforma costituzionale come di una sorta di contentino da dare al popolo "sovrano" che richiedeva a gran voce (povero lui, mi verrebbe da dire a questo punto!) non tanto di venire rappresentato pienamente, debitamente e direttamente all'interno delle Aule parlamentari, ma di vedere diminuito il numero dei parlamentari stessi di un 20 per cento alla Camera e di un 20 per cento al Senato, partecipando quindi, con queste dichiarazioni di mera aritmetica, al gioco dell'antipolitica dal cuore della politica, che dovrebbe invece interessarsi di tutt'altre questioni. Sentiremo come si intende sviluppare il dibattito.

Insieme alla senatrice Poretti ed al senatore Fleres ieri sera siamo stati presenti fino alle ore 22,34 per illustrare i nostri emendamenti, anche perché l'ironia della sorte voleva che l'articolo 5 andasse a modificare la Costituzione imponendo al parlamentare il dovere di svolgere le proprie funzioni. Ebbene, se ai 315 senatori totali si sottraggono quei tre, vuol dire che 312 senatori hanno contravvenuto a quel dovere che, invece, con gran forza, volevano porre come modifica necessaria al testo licenziato dalla Commissione. Hanno preso la parola anche i senatori Benedetti Valentini e Pastore, ieri sera, ma gli atti parlamentari non recupereranno altre persone che sono state presenti fino a tarda notte.

Procedere senza prevedere un'ulteriore riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato credo sia un'ulteriore scelta che non va nella direzione che forse alcuni auspicano e alla quale altri continuano ad opporsi: quella, se non altro, del rispetto delle regole e della decenza delle istituzioni. Modificare la Costituzione in queste condizioni, lo ripeto, oltre a non portare all'approvazione del provvedimento con i due terzi dei voti a fine percorso, è un'ulteriore offesa nei confronti della Carta fondamentale di questa Repubblica, che ha bisogno di ripartire da zero, che ha bisogno di un'amnistia per rimettersi in cammino - non al pari, in cammino - verso il rispetto dello Stato di diritto, come ci chiede da sempre il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

D'UBALDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'UBALDO (PD). Signor Presidente, vorrei anch'io, come il collega Livi Bacci, spiegare che la mia presenza in Aula non è casuale: rimango in Aula per le stesse identiche motivazioni che con grande acume e correttezza ha illustrato poc'anzi il senatore Livi Bacci.

Mantengo anch'io un netto dissenso su come è stata condotta dalla Presidenza la discussione sulla riforma fondamentale della Carta costituzionale e sul comportamento adottato in quest'Aula, attraverso il quale si è ricostituita, in modo surrettizio una maggioranza, la vecchia maggioranza, quando siamo in un ciclo politico completamente diverso con l'assunzione di una responsabilità da parte del Partito Democratico e, conseguentemente, anche del partito del Popolo della Libertà.

Ho poi ascoltato, come sempre, con grande attenzione l'intervento del senatore Quagliariello. A me sembra che ancora una volta stiamo ribadendo, ciascuno per la propria parte, ciò che serve a gestire il rapporto con la pubblica opinione quasi a fini elettorali. In queste condizioni non credo sia agevole per nessuno, né dignitoso per nessuno di noi continuare a condurre in questo modo un confronto che dovrebbe essere di alto livello e di grande qualità.

Ciò nondimeno, le conclusioni che traggo non possono che confermare una forma di dissenso tecnico (non politico, ovviamente) dal mio Gruppo di appartenenza, perché ritengo che abbandonare l'Aula di un ramo del Parlamento non sia una decisione che si possa prendere a cuor leggero. Noi siamo chiamati dai nostri elettori a sviluppare nelle Aule parlamentari un'iniziativa politica ed una riflessione anche quando una maggioranza - come in questo caso - ci mette in condizioni di forte imbarazzo.

Questo, signor Presidente, è il mio personale convincimento. Sono intervenuto chiedendo a lei la cortesia di concedermi la parola per lasciare a verbale questa mia presa di posizione.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, anche perché per questo provvedimento, che non avrà mai un esito finale, si è perso fin troppo tempo.

Il senatore Quagliariello sa quanta stima reale nutra per lui. Tuttavia, egli deve prendere atto che non può parlare di fatti specifici come il presidenzialismo o il Senato federale senza pensare a come sia stato tradito il patto sottoscritto in Commissione.

Non si può sentir dire, da un altro collega al quale mi lega altrettanta stima, «voi non volete le riforme, non le avete mai volute». Credo che la fotografia dell'Aula di oggi costituisca un fatto di estrema gravità, di cui tutti devono prendere atto. Tutti.

Credo sia necessario riallacciare il dialogo, ma il dialogo non si può riallacciare se non si comprendono le ragioni dell'altro. Le responsabilità non sono mai tutte da una parte.

Per concludere, signor Presidente, il nostro Gruppo resterà in Aula cercando di far comprendere, di volta in volta, quale sia il clamoroso errore commesso dal Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, rispettiamo le scelte di tutti, però quella di abbandonare i lavori d'Aula ci sembra una scelta sbagliata e anche strumentale.

Durante le sedute che hanno impegnato il Senato nella discussione del provvedimento in esame in queste settimane abbiamo visto il centrosinistra intervenire su ogni emendamento, in molti casi adottando anche tattiche ostruzionistiche. Dopo che è stato deciso il contingentamento dei tempi e di arrivare all'approvazione la settimana prossima, vista ormai la fase avanzata dei lavori, attraverso il voto finale di questa prima lettura delle riforme che vedono impegnato il Senato dall'inizio della legislatura, l'abbandono dell'Aula lo riteniamo veramente una scelta sbagliata.

Siamo all'opposizione ormai da otto mesi e abbiamo contestato quasi tutti i provvedimenti che il Governo ha presentato in Parlamento; li abbiamo contestati in Aula presentando emendamenti di merito e mai abbiamo adottato tattiche ostruzionistiche, cercando sempre di entrare nel merito delle questioni. Anche rispetto ai provvedimenti che abbiamo contestato con più forza, (ad esempio, l'introduzione dell'IMU sulla prima casa, che devono pagare tutti, e tante altre disposizioni che hanno elevato le tasse) la Lega ha manifestato una forte protesta in Aula, senza però abbandonare i lavori. Credo infatti sia un dovere rimanere e difendere le proprie posizioni. In questo modo si vuole invece dare un messaggio diverso: non possiamo più fare ostruzionismo, usciamo per creare difficoltà a chi vuole portare avanti questa riforma.

Ebbene, voglio ricordare ai colleghi del centrosinistra che lo stesso presidente della Repubblica Napolitano ha detto che per le riforme, in particolare per la legge elettorale, se non c'è una maggioranza bipartisan, in questo momento, visto che siamo a fine legislatura, il Parlamento ha l'obbligo comunque di approvare provvedimenti anche a maggioranza. Noi crediamo che questa sia una riforma che va nell'interesse del Paese, per renderlo un Paese più moderno, che finalmente abbandona un impianto centralista e assistenzialista che finora abbiamo visto non funzionare.

Allo stesso tempo, approvare questo provvedimento vuol dire portare a compimento mesi e mesi di discussioni svolte in Commissione, in un confronto anche acceso ma sempre costruttivo.

La tesi che sta portando avanti il centrosinistra, per cui le riforme devono essere attuate come vogliono loro, altrimenti non vanno bene e devono essere bloccate, per quanto ci riguarda è inaccettabile. Continueremo dunque a lavorare serenamente su questo provvedimento esaminando gli emendamenti che rimangono, per riuscire a licenziare il testo e ad inviarlo all'altro ramo del Parlamento affinché anche la Camera passa affrontare questa importante riforma, che riteniamo assolutamente indispensabile per riuscire finalmente a cambiare questo Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, una prima considerazione. A me pare vi sia un atteggiamento contraddittorio proprio da parte di chi tutela e vuole difendere la centralità del Parlamento, ma poi evita che sia questo il luogo in cui si esprimono il confronto, il dibattito e la scelta. Dico con grande chiarezza che non c'è patto non rispettato e non c'è accordo non portato fino in fondo che motivi e giustifichi l'assenza dalle Aule parlamentari. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL e della senatrice Sbarbati). È infatti all'interno delle Aule parlamentari che bisogna sviluppare il confronto, il dibattito, l'antagonismo, soprattutto da parte di chi si richiama alla centralità del Parlamento e del parlamentarismo.

Seconda considerazione. Francamente è un po' irritante che vi sia una sorta di banalizzazione del dibattito parlamentare che motiva l'inutilità del Parlamento: sembra quasi che o c'è un accordo dirigista o verticistico o altrimenti, se ci sono soggetti in Parlamento che pattisti non sono stati e non lo saranno mai, non si possa determinare nel Parlamento la configurazione di una scelta, di un'indicazione, di una prospettiva. (Applausi dai Gruppi LN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Bravo!

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Ed è un modo per modificare la Costituzione, perché è questa che prevede la possibilità che vi siano riforme non condivise, tant'è che è la Costituzione che poi colloca nella centralità della sovranità popolare la decisione definitiva quando il Parlamento non l'esprima ad una soglia tale da farla ritenere conclusiva dell'iter.

La terza considerazione, al di là delle motivazioni, delle scelte, delle procedure e del percorso che finora è stato compiuto, è la seguente: il senatore Quagliariello nell'ultima parte del suo intervento ha cercato di sottolineare un dato. (Brusìo). Se mi è consentito, vorrei avanzare con molta umiltà e chiarezza una proposta. Chiedo un po' d'attenzione anche da parte del Governo. (Richiami del Presidente).

Il senatore Quagliariello ha posto il problema di recuperare la centralità, la nobiltà e il senso della politica. Mi hanno insegnato che la politica non è soltanto l'elencazione delle questioni e dei problemi: mi hanno insegnato che la politica è la ricerca delle soluzioni. Io credo che a questo punto si debba fare in modo di individuare una soluzione e di indicare un percorso. Quest'ultimo a nostro avviso - ci permettiamo di rivolgerci in particolare al centrodestra, ma non solo - è quello di chiudere il dibattito parlamentare con il voto sul semipresidenzialismo, perché non mi sembra giusto che vi sia l'impedimento a determinare la prosecuzione dei lavori, a chiudere la valutazione del Parlamento sulla proposta di riforma, a votare in particolare sul semipresidenzialismo. Credo che a quel punto ci sia un'indicazione politica che debba essere patrimonializzata e capitalizzata, ai fini però della continuità della riforma e non del binario morto della prosecuzione delle riforme.

Ritengo sia possibile utilizzare il voto del Senato, se voto ci sarà, sul semipresidenzialismo in particolare, dopo il voto sul Senato federale, per considerare quel voto in maniera solenne un atto di indirizzo da affidare ad un'Assemblea costituente per un'organica riforma della Costituzione e consentire al Parlamento di proseguire il percorso riformatore e di cambiamento a partire dalla legge elettorale che, a quel punto, può diventare una legge elettorale ponte, in attesa della scelta di sistema da parte dell'Assemblea costituente per far discendere finalmente le leggi elettorali dalle scelte di sistema e non precederle, e consentire contemporaneamente di andare avanti e dimostrare che lo spirito costituente non lo perdiamo, anzi, vogliamo far diventare la sfida della modernizzazione istituzionale una grande sfida alla quale, se si sottrae il Parlamento, non si può sottrarre la sovranità popolare. (Applausi dei Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL e della senatrice Sbarbati).

TEDESCO (Misto-MSA). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO (Misto-MSA). Signor Presidente, colleghi senatori, non ci voleva la sfera di cristallo, né essere dotati di particolari capacità divinatorie per intuire che quella commedia degli inganni che era stata attivata attraverso il presunto accordo tra le due maggiori forze di questo Parlamento sarebbe giunta al suo epilogo fallimentare.

Non è un caso - e lo ribadisco condividendo molte delle riflessioni svolte dal senatore Viespoli - che in quest'Aula rimangano saldamente seduti ai banchi proprio i rappresentanti dei Gruppi minori che a quell'accordo non avevano partecipato, e che quindi non devono dolersi di alcuna lesione di intese, e che tuttavia, pur guardandosi attorno, non individuano in questa sede bivacchi di manipoli che possano giustificare l'abbandono.

Credo che lo strappo consumato questa mattina, che alcuni colleghi del Partito Democratico hanno stigmatizzato con la loro presenza in Aula, non abbia una giustificazione fondata. Abbandonare l'Aula, casomai arroccarsi sull'Aventino, appartiene a momenti tragici della democrazia e non certo a dissensi fisiologici che possono caratterizzare il dibattito parlamentare.

Presidente, è fin troppo facile dire oggi che avevamo ragione noi quando proponevamo di affrontare la delicata questione delle riforme costituzionali attraverso l'unico strumento e l'unica via perseguibile: l'Assemblea costituente. Avevamo ragione noi e avevano ragione quanti, all'interno dei due principali schieramenti, avevano caldeggiato detta soluzione.

Credo che questa mattina si possano affermare due verità, e non solo quella sancita dal senatore Quagliariello nel suo intervento quando, rivolgendosi al centrosinistra, ha denunciato la mancanza di volontà nell'approvare le riforme. Vi è una seconda verità, che è scritta tra le righe e che nessuno svela apertamente. Credo che l'abbandono di quest'Aula da parte di alcuni Gruppi che alimentano, o dovrebbero alimentare, un confronto corretto all'interno delle Aule parlamentari significhi un'altra cosa: il tramonto definitivo della residua possibilità persino di cambiare la legge elettorale.

Voglio capire come si riannoderanno i fili del confronto e come si potrà tentare di abrogare quella ignobile legge che regola l'elezione del Parlamento italiano abbandonando l'Aula e tracciando un solco davvero profondo rispetto al perseguimento di una intesa minimale, ma importante, fondamentale, quale quella per modificare la legge elettorale. L'abbandono di quest'Aula è un fatto gravissimo per questo: perché si tradisce quella volontà, sbandierata a più riprese in ogni contesto, di voler cambiare la legge elettorale e si abbandona l'unico luogo all'interno del quale questa petizione di principio può tradursi in pratica fattuale, in decisione.

Io credo - e anche a tale proposito ritengo di essere una facile Cassandra - che questo Parlamento non riuscirà nel suo intento perché non avrà voluto cambiare la legge elettorale e non vorrà nemmeno accedere alla saggia proposta del senatore Viespoli, di una sorta di moratoria che consenta di eleggere il nuovo Parlamento con regole più civili e più rispettose di una rappresentanza effettivamente democratica e poi, nel corso della nuova legislatura, attraverso una fase costituente che non potrà che passare attraverso l'elezione o la nomina di un'Assemblea costituente, porre seriamente mano alla riforma della Carta fondamentale che regola i rapporti tra i cittadini e l'organizzazione dello Stato e che rappresenta il fondamento e la natura stessa della nostra Repubblica.

Dunque, noi rimaniamo in Aula. Lo fanno molti colleghi del Gruppo Misto che sono presenti; lo fanno, ripeto, le cosiddette forze minori che però, in questa circostanza, danno una lezione di democrazia a quanti quotidianamente se ne riempiono la bocca. (Applausi della senatrice Sbarbati).

NEGRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (PD). Signor Presidente, sono rimasta in Aula per intervenire nella discussione, ma dopo uscirò anch'io perché sono convinta che sia sensato e motivato accentuare la critica di metodo e la consapevolezza della drammatizzazione della situazione.

Ho voluto ascoltare la discussione e parteciparvi, anche se in misura minima, dato che non faccio parte della Commissione affari costituzionali, perché vorrei dire come la penso relativamente all'andamento di questa vicenda, dopo aver ascoltato anche le parole del presidente Quagliariello, che affida alla Camera, come fosse una sorta di eredità, il prossimo lavoro del Senato, e il presidente Viespoli, che mi pare aderire, almeno in parte, all'indicazione venuta dal Gruppo del PD del referendum di indirizzo propositivo.

Per dire la verità e non fare il gioco reciproco dei volenterosi e dei secessionisti, noi sapevamo che sarebbe stato messo in discussione il lavoro unitario cui ci si era ispirati, anche se con diverse convinzioni. Come ha detto il presidente Quagliariello, l'esigenza di mettere in discussione tale lavoro nasceva da un fatto oggettivo, cioè dall'esito delle elezioni amministrative e dal rischio che il lavoro cui avevamo messo mano insieme non fosse sufficiente a fare da diga, da argine per governare le spinte centrifughe derivanti dalla dinamica politica e quindi che, accanto allo spread e ai mercati, nel prossimo futuro nascesse una sorta di mostruoso spread del Governo politico.

Se questo è vero, ammesso che lo sia e in gran parte lo è, c'erano molti modi per non trovarsi in questa morta gora. Se ci fosse stata reciproca volontà di incontro e di confronto su una materia impegnativa come la riforma costituzionale (e non elettorale), c'erano mille modi per uscire da questa contraddizione, anche perché sono stati dati segnali di ricerca, di confronto e di disponibilità. Si è preferito, invece, far emergere la linea oltranzista di chi vuole fare del terreno di confronto una bandiera identitaria.

Ecco perché io penso che, se non si riuscirà ad invertire questa rotta e ad apportare qualche correzione ai tempi ma anche agli argomenti di discussione, quando questa materia arriverà alla Camera, noi (o una specifica parte di noi) saremo responsabili di un grave nocumento alla tenuta politica del Paese e alla sua affidabilità internazionale, oltre che di come ci guarderanno dopo la giornata di oggi. E non parliamo, per favore, di secessionisti e di coloro che lavorano per il popolo e in nome del popolo, perché dalla vostra parte non c'è tutta la questa verità! (Applausi dei senatori Ramponi e Sbarbati).

NANIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (PdL). Signor Presidente, colleghi, quello che è successo - l'abbandono dell'Aula da parte dei Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori - ripropone ancora una volta il tema del consenso e del concorso in materia di riforme.

È una storia che sento ripetere da molto tempo e sulla quale voglio esprimere il mio punto di vista, mettendo in evidenza ciò che nasconde la pretesa che vi sia a tutti i costi un consenso indispensabile ed il più ampio possibile sulle riforme da fare e ciò che nasconde, invece, la necessità che vi sia comunque il concorso di tutti sulle riforme.

Si tratta di un tema che conosco molto bene e da vicino, anche rispetto alle reazioni che ha prodotto, e che ho sentito riproporre spesso, soprattutto tra i banchi della sinistra. Esso nasconde, a mio avviso, il perpetuarsi di un vizio - duro a morire - che caratterizza tutta la sinistra post-comunista italiana.

Per quanto abbia provato a leggere tra gli atti della Costituente, per quanto abbia preso parte ad alcune Commissioni bicamerali ed abbia potuto osservare da vicino, non ho mai visto delle riforme che sono state affrontate partendo dal presupposto che il consenso, non solo sia indispensabile, ma debba essere necessariamente anche il più ampio possibile per cui, se questo non c'è, bisogna abbandonare l'Aula.

Non mi ricordo, ad esempio, né mi pare di aver letto che, nell'ambito dei lavori per la Costituzione del 1948, che sempre viene evocata, sia stato ricercato un consenso a tutti i costi e che tale consenso fosse indispensabile. Mi ricordo, invece, di un concorso di tutti indispensabile, necessario e fondamentale al processo costituente.

In questo momento, in questa fase così delicata della nostra vicenda politica e istituzionale, noi assistiamo invece ad una presa di posizione del Partito Democratico per cui o c'è il consenso di tutti, e questo consenso è il più ampio possibile, o si mette in discussione il concorso indispensabile di tutti e si abbandona l'Aula, dimostrando di non concorrere al processo riformatore.

Voglio citare un esempio che vale per tutti, l'articolo 7 della Costituzione: c'è stato forse su quell'articolo il consenso di tutti durante i lavori dell'Assemblea costituente? Gli azionisti non l'hanno votato, così come non l'hanno votato i massoni, né una forte componente socialista. L'hanno votato i democristiani e i comunisti. E l'articolo 7 è entrato regolarmente a far parte della Costituzione. (Applausi dei senatori Compagna e Sbarbati). Dov'è stato il consenso indispensabile di tutti? Si può citare come altro esempio anche l'articolo 3 della Costituzione. A ben guardare su quasi tutti gli articoli della Costituzione italiana non si è mai registrato questo consenso indispensabile e tale comunque da portare ad abbandonare i lavori parlamentari nel momento in cui esso manca.

Intendiamoci bene su questo punto: è sicuramente auspicabile un consenso che sia il più ampio possibile, ma questo consenso non è comunque indispensabile. È il concorso di tutti ad essere indispensabile. E io, che vengo dal Movimento Sociale Italiano e che ho pagato sulla mia pelle l'esclusione per principio da ogni tipo di processo riformatore, so bene che cosa significa il concorso indispensabile! (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI e della senatrice Sbarbati). Noi partecipavamo a tutte le discussioni, anche se sapevamo in partenza che le posizioni da noi sostenute non sarebbero mai state accolte.

Nella Commissione bicamerale De Mita-Iotti, quando il sottoscritto, unico deputato che partecipava per il Movimento sociale italiano, sostenne il presidenzialismo, il compianto Mino Martinazzoli fece un gesto eloquente nei miei riguardi, più brutto dell'espressione cafonata" di ieri, come per dire "le solite stupidate". I fatti hanno dimostrato invece che il semipresidenzialismo s'è fatto strada, parla al cuore e all'intelligenza delle persone ed è un tema centrale.

In questo contesto voglio fare un riferimento all'articolo 138 della Costituzione. Scherzando dico sempre -ma lo faccio sempre col dovuto disincanto - che quelli che hanno scritto la Costituzione del 1948 l'hanno scritta bene: si può condividere o no il merito, ma i costituenti venivano da una scuola seria, dove si conosceva bene l'italiano e dove ogni parola aveva un suo peso specifico. Ebbene, l'articolo 138 della Costituzione è la dimostrazione concreta che il consenso il più ampio possibile è auspicabile, fino al punto - allora ci si sono spinti - di stabilire che se si arriva ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera non c'è bisogno del referendum. E questa norma oggi obiettivamente è inattuale, perché non si può mai pensare di accendere un processo riformatore e di non consentire ai cittadini di esprimersi.

Questo principio, che allora aveva un senso, per il quale tanto più ampi sono i voti raccolti nel Palazzo minore è la libertà dei cittadini, fino al punto che se il consenso dentro il Palazzo arriva ai due terzi i cittadini sono privati della libertà di dire come la pensano sulle riforme, oggi ovviamente non ha più significato. Ma allora aveva un senso ben specifico: si ricercava il consenso, però si diceva: attenzione, le riforme si possono fare pure a maggioranza e nessuno deve abbandonare l'Aula.

Ebbene, quell'articolo 138 è stato tradotto in materia di legge elettorale nelle parole del Presidente della Repubblica, il quale ha detto: se vi potete mettere d'accordo, fatelo; se proprio non ci riuscite, fate le riforme a maggioranza. Questo sulla legge elettorale, che qualcuno pensa sia meno importante delle riforme costituzionali, ma che invece rappresenta, in una democrazia, ciò che l'apparato poliziesco, repressivo o i carri armati rappresentano nei regimi totalitari e nelle dittature. La legge elettorale è il cuore del sistema democratico: stabilire come si traducono i voti in seggi rappresenta la radice stessa del problema del consenso. E se sulla legge elettorale tanto ha dichiarato il Presidente della Repubblica, si vede che una ragione c'è.

Allora, voglio denunciare con forza il vizio dell'egemonia: non è pensabile che ancora si ragioni così. Io mi auguro che ci sia davvero la nascita in questo Paese di una forza autenticamente socialdemocratica che si richiami ai grandi valori del socialismo, che rappresentano molta parte della storia italiana, l'altra metà della mela. La variante in questo Paese, solo in questo Paese, non può essere il socialismo: in questo Paese la variante è il comunismo. Il socialismo, la socialdemocrazia rappresentano il sentirsi una parte tra le tante: una parte che può perdere, ma che non è destinata a perdere per sempre; una parte che può vincere, ma che non è destinata a vincere per sempre.

Ebbene, l'idea che se governa il centrosinistra il consenso si cerca, ma che, se tutto sommato non lo si trova, le riforme si fanno comunque, come avvenuto per la prima volta con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione nel 2001, è una idea che va dismessa. (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

E non si può dire poi: avete sbagliato pure voi con la bozza di Lorenzago. Se mai fosse vero, come è vero, che abbiamo sbagliato pure noi, la prima prova che si sono resi conto di aver sbagliato la devono dare quelli che hanno sbagliato nel 2001. Ed erano loro che in questa occasione dovevano provare di essersi resi conto di aver sbagliato. Ma non l'hanno fatto.

Per concludere, ho sentito nel corso del dibattito - nel quale non ho avuto il piacere di partecipare al processo formativo - che gli esponenti del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori hanno detto continuamente che noi non vogliamo la riduzione dei parlamentari. Mi è sembrato di capire questo.

Allora, ridotta all'osso, la mia proposta è che si continuino i lavori, si proceda con la riduzione del numero dei parlamentari, l'introduzione del Senato federale e del semipresidenzialismo e si dimostri che senza di loro si fanno riforme che corrispondono al sentire del Paese. Dopodiché vedremo quello che succederà e quanto succederà alla Camera. (Applausi dei Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI. Congratulazioni).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Bravo!

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo per motivare la ragione per la quale i senatori del nostro Gruppo sono presenti in Aula.

È evidente, onorevoli colleghi, che nel dibattito su questa riforma abbiamo sceso un po' troppo i gradini della ragionevolezza: lo dico in particolare ai colleghi del PdL e della Lega Nord. Se rivediamo il dibattito di ieri sulle modifiche dell'articolo 58 della Costituzione e magari ne andiamo a leggere il resoconto stenografico, ci rendiamo conto che davvero la nostra Assemblea si è trovata in una condizione di paradosso, non adeguata alla situazione in cui ci troviamo.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 12,07)

(Segue RUTELLI). Ci sembra ragionevole che, con le esigenze che ci sono nel Paese, il Senato sia bloccato a discutere per giorni e giorni su una riforma che non andrà da nessuna parte? Onorevoli colleghi, appare ragionevole lagnarci del fatto che il Governo emana troppi decreti-legge - spesso sentiamo queste voce in Senato - costringendo il Parlamento ad avere un'agenda formata esclusivamente dal Governo, quando imponiamo dibattiti come questo che certamente non vanno da nessuna parte?

È evidente che il nostro Gruppo ha cercato di dare dei contributi, e voglio dirlo in modo trasparente. Abbiamo avuto una discussione sul tema del semipresidenzialismo, con posizioni che sono state illustrate in quest'Aula, che credo meritino grande attenzione. Riferendomi a quello che il senatore Nania ha detto poc'anzi, vorrei sottolineare che il nostro Gruppo ha presentato una proposta di riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, consapevole che quell'errore vada riparato. È evidente, però, che ciò va fatto con la consapevolezza di tutti che esso non vada ripetuto.

Ecco perché, signor Presidente, nel rimanere in Aula, avendo votato contro la proposta di calendario e avendo condiviso la proposta della senatrice Finocchiaro per un calendario alternativo, non condividiamo invece la scelta unilaterale di abbandonare i lavori dell'Assemblea. Decideremo come agire nel prosieguo: immagino che il Presidente del Senato convocherà una Conferenza dei Capigruppo.

Siamo mossi da una considerazione politica, che rivolgo in particolare al collega senatore Gasparri e ai rappresentanti del Gruppo del PdL. Si è detto che dobbiamo approvare delle norme per poterle agitare un po' come una bandiera, e dunque, pur sapendo che non se ne farà nulla, si prende questa posizione. Avete presente le bandierine che si mettono sulle olive negli aperitivi? Ho l'impressione che la dimensione di questa bandiera da sventolare non sia molto più grande delle bandiere che vengono appuntate in alcuni bar, nelle località di vacanza. Voglio dire che tale bandiera non è sventolabile: è qualcosa a cui non può credere nessuno e a cui sarebbe bene non credesse il Senato della Repubblica.

Dette queste cose, restiamo in Aula, non per fare soltanto logomachia o conversazione, ma per un motivo che conclusivamente vorrei presentare a nome del Gruppo. In parallelo si sta per svolgere una riunione: lo dico ai colleghi del Partito Democratico, a quanti sono presenti e potranno riferire agli assenti o a quanti ci ascoltano o comunque prenderanno atto delle posizioni espresse in questo dibattito. A parte quello del metodo, che è un tema indubbiamente serio, che già ieri abbiamo sollevato, c'è un problema di merito e di sostanza: tra meno di un'ora, signor Presidente, inizierà una nuova riunione del Comitato ristretto, che affronterà la riforma della legge elettorale. Pensiamo davvero che si possa portare uno strappo di questo genere alla modalità di lavoro comune, mentre abbiamo tutti il dovere di pervenire ad una riforma delle legge elettorale (Applausi del senatore Del Pennino), che non sia sulla linea degli errori che sono stati richiamati, e che vanno drasticamente corretti, con l'approvazione della modifica del Titolo V dapprima, e con l'altra successiva riforma costituzionale approvata dalla maggioranza di centrodestra nel 2005 e poi bocciata dagli elettori?

Vogliamo continuare su questa strada? Pensiamo invece che una priorità per tutti sia di pervenire ad una riforma della legge elettorale condivisa il più largamente possibile, andando davanti agli elettori, Presidente, con due opzioni. La prima è una nuova legge elettorale (quindi più che un'opzione deve essere una certezza, un fatto); la seconda (lo annunzio ai colleghi e non siamo i soli, ho ascoltato quello che diceva il presidente Viespoli già in precedenti sedute) è quella prevista nel disegno di legge depositato ieri dal nostro Gruppo per l'istituzione di una Commissione costituente, da votare in parallelo con le elezioni politiche della prossima primavera.

Di fronte al fallimento del proposito di riforma della Parte seconda della Costituzione credo che questa sia l'unica strada su cui occorra convergere e su cui cercare le residue energie in quest'Aula; ci sono, le dobbiamo ricercare e trovare e le dobbiamo mettere in campo per fare le due uniche cose possibili a fine legislatura: una riforma della legge elettorale e un via libera sulla base di indirizzi chiari a una Costituente, che, come noi proponiamo, nei primi 18 mesi della prossima legislatura vari la riforma della Parte seconda della Costituzione.

È anche per dire queste cose che siamo rimasti in Aula. Valuteremo assieme ai colleghi del nostro Gruppo e agli altri colleghi dell'Assemblea come partecipare al prosieguo dei lavori di questa Assemblea, ma certo suggerisco, propongo e mi permetto, sommessamente, ma con determinazione, di chiedere ai colleghi che hanno abbandonato l'Aula di riflettere su questa loro scelta, che rischia di scavare dei solchi che poi renderanno impraticabile il recupero, invece indispensabile, delle condizioni per una convergenza larga, quella che oggi si ritrova sull'economia a supporto del Governo. Tale convergenza si deve trovare anche per fare quelle riforme essenziali cui ci siamo riferiti, richieste dal Capo dello Stato, dai cittadini italiani e da quella logica, quel buon senso e quella razionalità che sembrano essersi piuttosto smarriti in quest'Aula da alcune settimane. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

BONDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI (PdL). Signor Presidente, prendo raramente la parola in quest'Aula e lo faccio oggi perché avverto, come credo tutti noi, che stiamo vivendo in un frangente molto difficile della nostra vita nazionale. Mentre discutiamo delle riforme costituzionali, la crisi economica incombe sul nostro Paese e i cittadini tutti sono smarriti, ci osservano e ci giudicheranno.

Prendo la parola per condividere quanto detto dai Presidenti del mio Gruppo, Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello. Sono decenni che cerchiamo di riformare le istituzioni senza alcun risultato. Tutti gli sforzi che sono stati fatti, sia da una coalizione che dell'altra, sono abortiti. Cari colleghi, il fallimento di fronte al Paese non è soltanto di una parte politica, ma di tutta la politica.

Nel frattempo, però, ci sono stati interventi e modifiche della Costituzione. Sono stati ricordati. Sono stati interventi e modifiche parziali della Costituzione, certamente non coerenti, non organici e, soprattutto, non condivisi. Da questo punto di vista, pochi di noi possono avere le carte in regola. Nessuna forza politica - credo si possa dire, con onestà intellettuale - da questo punto di vista può rivendicare di avere delle carte in regola: tanto meno la sinistra che, come è stato ricordato da molti autorevoli colleghi, ha cambiato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione a maggioranza, con un margine di pochi voti, determinando degli sconquassi della nostra vita civile che sono di fronte agli occhi di tutti noi.

Eppure, questo Paese ha un estremo bisogno di riforme, soprattutto di riforme organiche, complessive, non di riforme parziali e soprattutto non di riforme che siano contestate da una parte politica e dall'altra, perché questo rischia di portare alla paralisi. Io credo che la proposta del nostro Gruppo di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica sia stata e sia legittima. Non sto a dire le ragioni; è una proposta che risale ai tempi dell'Assemblea costituente, molti esponenti di diversi schieramenti politici la condividono. Credo anche sia legittimo discuterne in quest'Aula anche per opporsi a questa proposta e per contrapporvi altre proposte e argomenti.

Non credo però che si possano accettare dei veti su una discussione che si svolge liberamente e che rappresenta l'esaltazione del valore del confronto parlamentare. Del resto, che significato ha il confronto di cui tutti proclamano l'importanza? Il confronto non è prestabilito nelle stanze dei partiti, ma è quello che si svolge nelle Aule parlamentari: questo è il punto di vista di un'area politica come la sinistra che ha sempre accentuato, a volte a ragione, il valore e la centralità del Parlamento.

Rivolgo, per quanto possa valere naturalmente, un appello alle forze politiche che hanno abbandonato l'Aula a riprendere il confronto sia sulla riforma costituzionale sia sulla legge elettorale, perché un fallimento sulle necessarie riforme della Costituzione e della legge elettorale peserebbe non su una singola forza politica, ma indistintamente su tutta la classe politica italiana. (Applausi dal Gruppo PdL).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, non essendo un giurista, come è a tutti noto, noto, non sono intervenuto finora come tanti illustri colleghi nel dibattito sulle riforme costituzionali. Il Senato è impegnato da più giorni e senza relatore in una sorta di commedia degli inganni, per una riforma costituzionale che tutti sappiamo non potrà mai entrare in vigore prima del 2018 (semmai dovesse entrare in vigore).

Ciò mentre fuori dal Palazzo il Paese brucia, non solo per la dittatura degli spread (che oscillano attorno a 500 punti, nonostante le manovre "lacrime e sangue" degli ultimi 18 mesi, del valore di 330 miliardi di euro), ma anche per il trasferimento volontario di sovranità e senza partecipazione popolare a quel nostro mostro giuridico denominato Meccanismo europeo di stabilità (MES), acutamente definito "mostro di Loch Mes".

Signor Presidente, colleghi, oggi, in prima pagina, non sul mio giornale, ma sul «Secolo d'Italia» si legge il titolo: «110 miliardi» di euro (quelli che dobbiamo conferire a questo mostro giuridico), «Dove li prendiamo?». Oggi approveranno alla Camera questo nuovo trattato, però ci sono tanti dubbi, anche sul salvataggio dell'euro; è in pericolo la sopravvivenza dell'euro. E si domanda Elena Polidori, nell'articolo su «la Repubblica» relativamente ai provvedimenti necessari, di questo trasferimento di sovranità e di soldi a questo mostro giuridico, peggio della Banca centrale europea, quale uso verrà fatto: lo decideranno lorsignori. E questo fondo MES deve poter ricapitalizzare direttamente le banche. Di questo si tratta, signor Presidente.

Fuori dal Palazzo le famiglie soffrono una delle crisi economiche - sistemiche più gravi dal 1929, dalla grande depressione; crisi iniziata il 7 luglio 2007 con lo scoppio dei subprime.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, lei mi perdonerà, ma deve attenersi al tema, perché subisco anche le pressioni degli altri colleghi. In ogni occasione e su ogni argomento parliamo sempre di questo. Quindi la pregherei - se può - di concludere rapidamente.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, concludo e la ringrazio anche del richiamo, l'accetto volentieri, perché il tema è anche quello di ciò che sta fuori dal Palazzo, non solo quello che avviene qui dentro, con tutto il rispetto. Esodati, costo 9 miliardi: noi siamo qua dentro, dibattiamo di riforme che non entreranno in vigore, e fuori la gente soffre. E lo dico proprio a lei, signor Presidente, che a tali questioni è molto sensibile.

Termino il mio intervento facendo presente che, con tutto il rispetto per l'Aula e per i colleghi, soprattutto negli ultimi otto-nove mesi, forse perché siamo stati commissariati dalla dittatura degli spread e dei mercati, secondo me non stiamo offrendo all'attenzione della pubblica opinione un dibattito all'altezza dei tempi e di una situazione grave, della cui gravità forse non tutti hanno autentica percezione.

Signor Presidente, mentre facciamo questi dibattiti nelle Aule chiuse, non meravigliamoci poi se fuori dal Palazzo, con la grande difficoltà e sottovalutazione della crisi, un comico come Beppe Grillo riesce ad essere più credibile della politica e delle istituzioni. (Applausi del senatore Peterlini).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, come ha già detto il collega Tedesco, i parlamentari del Gruppo Misto non hanno subìto alcun vulnus, perché erano estranei all'accordo che era stato raggiunto sul testo della riforma della Costituzione. In particolare, come repubblicani, avevamo sollevato una serie di critiche, di obiezioni, e avevamo presentato una serie di emendamenti che tendevano a modificare anche in modo radicale l'impostazione che era stata raggiunta dalle due maggiori forze politiche. Ecco il primo motivo per cui noi restiamo in quest'Aula e porteremo avanti la nostra battaglia sugli emendamenti; la porteremo avanti, senatore Bondi, soprattutto su quel Titolo V che lei ha richiamato poco fa come uno degli elementi di confusione maggiore del nostro ordinamento.

Infatti, potete fare un Senato federale, un Senato normale (non mi fermo sulle questioni nominalistiche), ma se manteniamo la legislazione concorrente come elemento centrale della differenziazione delle competenze tra Camera e Senato, ebbene, non facciamo una riforma, ma una presa in giro, un bicameralismo improprio, qualcosa che è destinato a scimmiottare il modello tedesco senza averne la coerenza, la logica interna. Ecco perché rimarremo in quest'Aula a fare la nostra battaglia.

Devo però aggiungere che sono molto preoccupato per le considerazioni svolte dai colleghi Viespoli e Rutelli su ciò che la decisione di oggi del Partito Democratico può comportare sull'iter complessivo dei nostri lavori. Infatti il tema di fondo, su cui ci ha richiamato nei giorni scorsi il Capo dello Stato, rimane la riforma della legge elettorale ma, se il clima che si determina è di scontro frontale, rischiamo di non modificare nulla, nemmeno la legge elettorale.

Pertanto, credo che il senatore Viespoli e il senatore Rutelli abbiano avanzato una proposta piena di buonsenso, al di là del dissenso, che rimane, e che per quanto ci riguarda esporrò sui singoli punti di questa riforma. Variamo pure la riforma, se la volete come manifesto del Senato, che si arenerà poi alla Camera, ma lavoriamo seriamente su una riforma della legge elettorale e impostiamo il lavoro per una Costituente che affronti, nella prossima legislatura, entro il periodo di un anno, in modo ristretto (come ha detto anche il presidente Pera in una recente intervista), il tema complessivo della nostra architettura costituzionale, non a spizzichi e bocconi.

Personalmente - l'ho detto anche in altre occasioni - sono favorevole ad un sistema di tipo francese basato sul semipresidenzialismo e sul doppio turno. Ma non è qualcosa che si improvvisa: è qualcosa che si affida ad un'Assemblea costituente che ci lavori seriamente e che dia una risposta organica e complessiva anche su questo problema.

Intanto però voglio rivolgere un appello ai colleghi del Partito Democratico. Al di là della frattura che si è verificata oggi, riprendiamo a lavorare subito, tutti insieme, per una modifica della legge elettorale, altrimenti la responsabilità ricadrà su tutto il Parlamento e su tutte le forze politiche, e non si potrà giocare soltanto a scaricabarile. (Applausi dei senatori Tedesco, Sbarbati e Amato).

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signor Presidente, ieri il senatore D'Ambrosio si è chiesto in quest'Aula perché la tribuna della stampa fosse vuota. Si è chiesto altresì perché il nostro dibattito sulle riforme costituzionali non interessasse la stampa, l'opinione pubblica e il Paese. La risposta che può essere data circa questo disinteresse si identifica con la causa principe del fallimento di questo percorso costituzionale. La causa principe è che la classe politica non ha voluto coinvolgere fino in fondo non la stampa, ma il popolo, il corpo elettorale, i cittadini.

Qual è la causa, signor Presidente, del fallimento di tutti i percorsi di riforma costituzionale dal dopoguerra ad oggi? Dalle bicamerali alle bicameraline, dalle Commissioni fino al tentativo fallimentare del centrosinistra di varare a maggioranza una riforma che si è rivelata deleteria, basterebbe guardare il contenzioso che giace di fronte alla Corte costituzionale: un contenzioso sugli equivoci intorno alla leale collaborazione tra lo Stato, le autonomie locali e le Regioni. Ebbene, quel vizio che ha portato al fallimento di tutte le iniziative del passato si è ripetuto.

Ecco perché, riservandomi di intervenire a conclusione di questo percorso, voglio ringraziare tutti i senatori e i deputati che hanno voluto sottoscrivere la proposta del comitato per l'Assemblea costituente. Una proposta che ho avanzato in tempi non sospetti, quando altri non avevano presentato progetti di Costituente o di Commissione, quando nessuno ci credeva.

Molti amici, molti senatori di tutti i partiti, di tutti i Gruppi, ed anche deputati hanno compreso l'importanza di tornare alle fonti. Ma come si può riformare la Costituzione nel chiuso di un accordo politico, quando la Costituzione è stata varata da un'Assemblea costituente eletta dal popolo sovrano? Ebbene, la strada è la stessa. Dobbiamo ritornare al popolo sovrano! (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

PRESIDENTE. Ricordo che il rappresentante del Governo si è rimesso all'Aula su tutti gli emendamenti presentati.

Procediamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, credevo che quello precedente fosse una coda del dibattito collegato alle precedenti questioni, non dichiarazioni di voto sull'emendamento. Ho capito male?

PRESIDENTE. No. Se vuole, può intervenire in dichiarazione di voto.

PERDUCA (PD). No, signor Presidente, interverrò successivamente.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, annuncio che voterò a favore dell'emendamento 5.200.

Credo che un testo costituzionale debba ispirarsi anche ad uno stile e, all'interno di esso, la sobrietà è necessaria per presentare un testo che sia applicabile.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 12,39)

(Segue BRUNO). Noto invece che la sobrietà in questo articolo, nel testo proposto, è sostanzialmente violentata dal tentativo di rispondere alla demagogia imperante.

L'articolo 5 è un chiaro esempio di doveri, di obblighi - come qualcuno suggerisce in altri emendamenti - che dovrebbero essere regolamentati con altri strumenti: per legge o per Regolamento.

Diversa è l'idea che al lavoro parlamentare deve corrispondere un'indennità: è un principio questo che rispondeva all'idea di consentire a chiunque di poter aspirare a cariche elettive; è un principio nobile. Tentare di amplificarlo prevedendo l'obbligo di partecipare alle sedute d'Aula e di Commissione... Ma di cosa stiamo parlando? Della Costituzione? Non mi pare proprio.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, questo articolo, lungamente meditato durante il lavoro in Commissione, stabilisce che i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Ovviamente questo è il dato costituzionale, non è che ci sia, come ha detto il senatore Bruno, un obbligo assoluto o un dovere assoluto. Quello verrà regolamentato attraverso i Regolamenti parlamentari.

Il Gruppo del PdL è contro la soppressione dell'articolo 5, e voterà quindi contro l'emendamento 5.200.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, sembra, da quel che è stato detto poc'anzi dal senatore Boscetto, che ci sia stato un grande lavoro sull'articolo 5, ma non c'è stato un grande lavoro relativamente al Regolamento, perché il nostro Regolamento già all'articolo 2 dice che noi abbiamo il dovere di lavorare in Aula e in Commissione, un dovere che, tra l'altro, oggi sarebbe stato contravvenuto da buona parte degli assenti. Un dovere che ricordo, in occasione della sostituzione di un membro della Commissione di vigilanza Rai all'inizio di questa legislatura, come ha ricordato in maniera magistrale il senatore Villari l'altro giorno, quando è stato convocato un dibattito apposito per affrontare la questione, non è stato ottemperato a più riprese, oggi dal PdL e domani dal PD, per bloccare i lavori di una Commissione.

Siamo in ogni caso contrari alla formulazione uscita dalla Commissione affari costituzionali; tuttavia, proponiamo che il testo della Commissione sia sostituito con il seguente: «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Assemblee e ai lavori delle Commissioni e delle Giunte. Tale dovere è esteso alle elezioni degli organi collegiali di garanzia. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge». Ciò, al fine di evitare di rimettere al potere di boicottaggio di un voto piuttosto che di un altro i lavori di organi fondamentali.

Certo è che, avendo stabilito un dovere, poi bisognerebbe andare a pensare a delle sanzioni, sennò sarebbe interessante sapere come si può mantenere fermo un dovere che viene violato. Magari, anche in questo caso, occorrerà modificare i Regolamenti.

Anche per l'emendamento 5.201 chiedo il sostegno per il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.201, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.202, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.204, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.205, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori. (Commenti della senatrice Sbarbati).Senatrice Sbarbati, se il senatore Pardi non c'è, è presente il senatore Lannutti, che è firmatario dell'emendamento. (Commenti della senatrice Sbarbati).

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.206, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.207.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, intervengo solo per osservare che comunque l'illustrazione degli emendamenti è proseguita tutto ieri sera. Quindi, al limite, i pochi che sono rimasti in Aula potrebbero anche esprimersi, qualche volta, in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, nessuno ha tolto la parola a nessuno. Ci mancherebbe.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Lo so bene. Ho fatto questo rilievo solo in merito all'osservazione che lei ha fatto sul primo firmatario.

Riguardo all'emendamento 5.207, dichiaro il voto favorevole e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bruno, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.207, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 6.200, identico all'emendamento 6.201.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.200, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 6.201, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. L'emendamento 6.202 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.203, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.300, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 7.200, identico all'emendamento 7.201.

PERDUCA (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 7.201, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.205.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signora Presidente, desidero svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 7.205, richiamando l'attenzione sul fatto che esso è diverso dall'emendamento 7.204, del quale pure sono firmatario, e ne chiedo la votazione nel suo complesso.

PRESIDENTE. La prima parte dei due emendamenti è identica.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Questo emendamento è teso a correggere il Titolo V della Costituzione per la parte relativa alla legislazione concorrente.

Come tutti sappiamo, la legislazione concorrente è stato l'elemento che ha fatto insorgere il maggior numero di casi di conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni, ha ingolfato la Corte costituzionale, costringendola a pronunciarsi ripetutamente su questa materia e a modificare parzialmente quella parte del Titolo V, relativa all'articolo 117, che si riferisce alla legislazione concorrente. Il problema, però, non è stato risolto e quindi rimane.

Se vogliamo distinguere effettivamente i compiti dello Stato da quelli delle Regioni, dobbiamo stabilire che una serie di materie oggi affidate alla legislazione concorrente siano assegnate allo Stato, perché riguardanti l'intera comunità nazionale e non le sole Regioni. Mi riferisco alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; alla ricerca e innovazione scientifica e tecnologica; alle reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere; alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; alla protezione civile; al commercio con l'estero; alle professioni; infine, all'ordinamento sportivo.

Dette materie sono assegnate alle competenze dello Stato, e quindi i disegni di legge che le riguardano sono assegnati in prima lettura alla Camera dei deputati. Le altre materie che facevano parte dell'ambito oggetto di legislazione concorrente sono assegnate alle Regioni, perché sono di competenza regionale e su di esse lo Stato deve intervenire con una legge quadro, di principio. Pertanto, i relativi disegni di legge vanno affidati in prima lettura al Senato della Repubblica.

Se non facciamo questa distinzione, manteniamo in vita un pasticcio assoluto. Non modifichiamo minimamente gli errori del Titolo V, poco fa richiamati anche dal senatore Bondi. Vorrei ricordare la presenza nella riforma del 2006 di una parziale correzione della materia relativa alla legislazione concorrente, anche se non così radicale come quella introdotta nel mio emendamento. Ricordo che alcuni dei temi citati venivano anche in quel caso sottratti alla legislazione concorrente. Si tratta - se ricordo bene - in particolare della ricerca e dell'innovazione scientifica, della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. Si tratta, cioè, di quelle materie che voi, colleghi del Popolo delle Libertà, avete voluto sottrarre, con il consenso della Lega, alla legislazione concorrente per attribuirle alla competenza statale.

L'emendamento in esame cerca di ripristinare in termini più organici la stessa logica presente nella riforma del 2006. Se respingete questo emendamento, tutta la riforma finirà con l'essere un pasticcio ancora più grave della situazione attuale. (Applausi dei senatori Tedesco e Sbarbati).

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Dispongo la votazione per intero dell'emendamento 7.205, separatamente dal 7.204.

CUTRUFO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (PdL). Signor Presidente, prendo la parola brevemente in primo luogo per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 7.205.

Concordo con il collega Del Pennino che diceva che la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ha segnato l'inizio di un degrado delle istituzioni. Voglio ricordare che tale riforma fu approvata a maggioranza, mentre io, come molti altri, sono convinto che le riforme costituzionali si debbano approvare a larga maggioranza e che su tale tema non si debbano fare sfide politiche.

Voglio anche ricordare, perché ho sentito intervenire diversi colleghi in merito, che sono anni che sosteniamo, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, con disegni di legge specifici e con una convegnistica abbastanza frequente e qualificata cui partecipano i più conosciuti costituzionalisti italiani, la necessità di eleggere un'Assemblea costituente. Sono felice che il senatore Pera, che tempo fa (nel 2006 e nel 2008 quando abbiamo presentato i nostri disegni di legge) non era d'accordo, ma anche altri che hanno parlato stamattina si siano convinti dell'unica possibilità che ha questo Parlamento e questo Paese, cioè quella dell'elezione di un'Assemblea costituente per poter finalmente arrivare alla riforma della seconda Parte seconda della Costituzione, precisamente della forma di Stato e della forma di Governo. Solo allora, dopo aver stabilito la forma di Stato e la forma di Governo, si potrà varare una legge elettorale che ne sia conseguenza, come dovrebbe essere.

Approfittando di questo emendamento, che condivido, volevo ribadire questi concetti e ricordare i disegni di legge che giacciono da anni e che possono essere messi all'ordine del giorno.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, sento il dovere di prendere la parola perché l'emendamento 7.205 mira praticamente a restituire indirettamente allo Stato competenze che, con la riforma costituzionale del 2001, erano state suddivise. Vorrei ricordare ai colleghi che la riforma del Titolo V, che critico anch'io, è stata effettivamente varata dalla sola maggioranza di centrosinistra, però il suo contenuto era praticamente lo stesso del testo uscito dalla bicamerale presieduta da D'Alema a cui avevano aderito tutti i Gruppi politici, mentre nel 2001, per motivi di differenziazione politica e per il procedere degli eventi, la riforma è stata varata con i soli voti del centrosinistra. Il contenuto, però, era condiviso, e non solo il Titolo V. Devo ricordarlo perché, ogni tanto, in questa sede, ci si dimentica della storia e di quanto è successo prima. La riforma D'Alema comprendeva anche altri settori della Costituzione e noi siamo in grande ritardo.

Il secondo equivoco che voglio cercare di eliminare è relativo al fatto che non è vero che la confusione per le competenze concorrenti è nata a causa della confusione creata dal Titolo V, che invece è molto chiaro e, al secondo e terzo comma rispettivamente, elenca esattamente le competenze esclusive dello Stato e le competenze concorrenti, utilizzando una formula chiarissima: per quanto riguarda le competenze concorrenti, lo Stato interviene per stabilire i principi fondamentali, e il resto rimane alle Regioni. Poi c'è il principio, che io chiamo nobile e che è proprio di tutti gli Stati federali, secondo il quale le restanti materie sono di competenza primaria delle Regioni.

È vero che dal 2001 in poi sono stati presentati centinaia di ricorsi alla Corte costituzionale, ma guardiamo alle ragioni di tali ricorsi, per favore. Ieri, in Commissione affari costituzionali, ho dovuto spiegare la non costituzionalità di una serie di norme contenute nella spending review, citando una serie di sentenze della Corte secondo le quali lo Stato continua a invadere le competenze delle Regioni. Non diamo la colpa al Titolo V, diciamo come stanno le cose: lo Stato continua a invadere le competenze delle Regioni perché, se si limitasse ai principi fondamentali e lasciasse il dettaglio alle Regioni, questi conflitti non insorgerebbero.

Un certo periodo di adattamento sicuramente ci voleva, perché naturalmente all'inizio, né le Regioni né lo Stato sapevano come comportarsi; ma adesso siamo arrivati ad un punto in cui la linea è chiarissima. La Corte costituzionale ripete sempre la stessa formula, con una linearità, un'autorevolezza e una chiarezza di fronte alla quale bisogna solo togliersi il cappello e che anche il legislatore dovrebbe seguire.

Se lo Stato tuttavia continua ad adottare provvedimenti senza rispettare queste norme, è chiaro che sorgono conflitti, che non si risolvono poi certamente tornando indietro nel tempo e assegnando nuovamente alcune competenze allo Stato.

Colleghi, noi siamo indietro per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni: gli Stati moderni, più federali, sanno gestire nelle Regioni i loro affari, mentre lo Stato si occupa soltanto delle materie comuni e più classiche.

La crisi che noi stiamo vivendo è anche il prodotto di uno Stato che a livello centrale non ce la fa più, e non soltanto sul versante economico, avendo accumulato debiti ed avendo gestito male la cosa pubblica. Abbiamo Regioni meno virtuose di quello che dovrebbero essere, però lasciamo loro le responsabilità; trasferiamo alle Regioni, non solo le competenze, ma anche le responsabilità - come previsto anche dal federalismo fiscale - in modo tale che siano esse stesse a rispondere di quello che succede. Vedremo che così lo Stato rinascerà. Continuando in questo modo, invece, lo Stato non può rinascere: lo dico perché non voglio che le diatribe innanzi alla Corte costituzionale diano adito a un ritorno al passato, ad una centralizzazione dello Stato, che è già pesantemente caricato da una burocrazia centralizzata.

Per concludere, penso al provvedimento sulla spending review, che arriverà in Aula, in base al quale la maggior parte delle spese viene attribuita nuovamente agli enti locali e alle Regioni. È questo il modo per risanare il bilancio dello Stato, andando a pesare su chi ha sempre operato in maniera virtuosa?

Per i motivi che ho illustrato, annuncio dunque il voto contrario del mio Gruppo sull'emendamento in esame. (Applausi del senatore Fosson).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, l'emendamento 7.205 interviene su un articolo particolare - l'articolo 72 della Costituzione - che, all'interno di questo impianto di riforma, in qualche modo dà l'idea di che cosa stiamo ragionando.

Stiamo parlando della norma tipica di chi considera la Costituzione attuale come un impaccio a governare, per cui si provano a modificare una serie di norme della Costituzione per consentire la concentrazione nelle mani di pochi di tutto il potere possibile, pensando di rendere così lo Stato più efficiente. In questo modo si dimentica, però, che il nostro Paese ha una sua peculiarità storica, culturale e politica e che questo modo di accentrare e verticalizzare continuamente tutto (banche, economia, politica, magistratura, eccetera) finirà per portare ad un sistema con uomini soli al comando, che in un deserto non riusciranno a produrre nulla. Il deserto abitualmente produce solo morte. Qui ci troviamo di fronte ad un ulteriore tentativo di rendere l'Esecutivo più forte rispetto al Parlamento, sostanzialmente attraverso la previsione di una procedura d'urgenza a favore del Governo, come se il Governo - lo stesso Governo attuale - non sottoponesse già il Parlamento ad un tour de force su sue scelte immodificabili.

Per non parlare poi della «perla» del bicameralismo eventuale: non si elimina il bicameralismo, si prevede il bicameralismo eventuale. Se eventualmente una delle due Camere vuole riesaminare un provvedimento, lo fa. Ma insomma?

Trovo difficilissimo poter votare con serenità questo tipo di emendamenti, per cui, qualunque cosa il mio ruolo di parlamentare mi consenta di mettere in campo, farò così: se dovessi accorgermi che la mia assenza potrà determinare la mancanza del numero legale, uscirò dall'Aula; se dovessi capire che votare un emendamento come questo - che io non condivido, perché contiene alcuni principi - potrebbe rendere in qualche modo più complicata poi alla Camera l'approvazione della norma, lo farò.

Vi invito però a riflettere. Veramente il Parlamento vuole stringersi il nodo scorsoio attorno al collo e non rendersi conto di essere una risorsa per questa Nazione, non già un impaccio o un intralcio?

Non so veramente come fate a votare questi articoli e questi emendamenti senza avere questa preoccupazione di fondo. (Applausi della senatrice Contini).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, condivido integralmente l'intervento del senatore Del Pennino sull'emendamento 7.205: esso mira proprio a riparare i danni fatti dalla famigerata riscrittura del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che non votai (e credo di essere stata l'unica alla Camera a non farlo), fatta frettolosamente nell'ultimo scorcio di legislatura, sempre per accondiscendere, forse, ad interessi che non erano proprio quelli del popolo italiano e del buon funzionamento della macchina dello Stato.

Credo che questo emendamento possa riparare certi danni e soprattutto evitare quell'ingolfamento alla Corte costituzionale per conflitti che si sono aperti e continueranno ad aprirsi se non facciamo chiarezza. Ci sono materie che giustamente appartengono e devono continuare ad appartenere alla capacità di intervento dello Stato centrale e quindi del Parlamento ed altre che possono essere devolute di certo direttamente alle Regioni.

Su questo va fatta chiarezza, perché ci sono interessi condivisi nazionali ed interessi condivisi locali. La chiarezza deve essere fatta, una volta per tutte, per evitare appunto quello che ha già detto il senatore Del Pennino, ma soprattutto il disdoro sia del Parlamento sia delle realtà regionali, nella loro composizione collegiale, perché, effettivamente questo conflitto costante che poi impedisce anche alle leggi di marciare correttamente non va certamente nel senso dell'interesse generale del popolo italiano.

Quindi appongo la mia firma all'emendamento e condivido anche quello che è stato un ragionamento complessivo che probabilmente non ha avuto l'attenzione dovuta in questa Camera ma che, se fosse stato attentamente ascoltato, avrebbe dovuto avere la funzione di coinvolgere in maniera più profonda tutti gli attori interessati, che siamo noi tutti, a questa riforma, alla quale troppo distrattamente prestiamo orecchio. (Applausi dalla senatrice De Feo).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Del Pennino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.205, presentato dal senatore Del Pennino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.204, presentato dai senatori Del Pennino e Amato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.203, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

L'emendamento 7.202 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.250 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 7.206, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.207. (Commenti dal Gruppo PdL). Onorevoli colleghi, come sapete, tutti i Vice Presidenti si comportano allo stesso modo, e nella seduta di ieri sera il presidente Nania ha dato per illustrati tutti gli emendamenti, anche in assenza del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Metto ai voti l'emendamento 7.207, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.208.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, avanti con giudizio, diceva il personaggio manzoniano. Gli emendamenti all'articolo 7 sono la parte essenziale di tutta la riforma, per lo meno «vecchia edizione», prima dell'irrompere della tematica forte del semipresidenzialismo. Ecco perché ci sono alcuni emendamenti sui quali dobbiamo pur permettere un momento per la dichiarazione di voto. Parlo anche a nome naturalmente dei colleghi Saltamartini, Castro, De Eccher, Bevilacqua, Milone e Coronella, con cui ho sottoscritto l'emendamento 7.208.

Poiché non si condivide che siano i Presidenti delle due Camere, a loro insindacabile giudizio, ad amministrare il percorso verso l'una o l'altra Camera dei disegni di legge, è chiaro che, con l'emendamento 7.208 proponiamo, invece che presentarli ai Presidenti di una delle due Camere, essi si presentino alle Camere. Questa mi pare la logica inderogabile che presiede a questo nostro emendamento e che quindi affidiamo ai colleghi, rimettendoci alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.208, presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.209, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.210, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.211, identico all'emendamento 7.212.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Brusìo. Commenti dai banchi del PdL).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, vi ricordo che tutti hanno diritto di parlare.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, dicevo che l'articolo 7 è il cuore della riforma, almeno di quella «vecchia edizione», e inoltre non sappiamo come si andrà a finire. Noi auspichiamo che questa riforma entri in vigore e che quindi abbiano torto i nostri oppositori, mentre gli oppositori dicono che non se ne farà nulla. Diceva il grande credente al grande ateo: «Tu non credi che Dio esista, ma sono certo che vivrai come se Dio esistesse». Allora andiamo avanti con raziocinio.

L'emendamento 7.211 non è formale, ma ha una sua sostanza, e precisamente ribadisce che i disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo: questa era la stesura iniziale del testo base. Se non ci siamo accorti che ormai tutti i disegni di legge e i decreti-legge contengono ciascuno 180 materie, che non hanno un contenuto omogeneo, che il Capo dello Stato continua a predicare che debbano avere un contenuto omogeneo, che non si sa più neanche come votare - tanto più quando si pone il voto di fiducia in blocco, su testi che contengono 12, 13 o 15 materie disomogenee - e che non si sa più nemmeno come emendare e come regolarsi sull'ammissibilità degli emendamenti, significa che siamo qui di passaggio e non guardiamo a ciò che accade intorno a noi.

Di conseguenza, a mio parere l'emendamento non è formale e dovrebbe essere approvato, perché i disegni di legge debbono avere un contenuto omogeneo. Tutto qui. I colleghi decidano, e resterà agli atti ciò che ciascuno ha detto e ha fatto.

POSSA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Possa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.211, presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.212, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.213, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.214, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.215, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.216, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ala votazione dell'emendamento 7.217.

MALAN (PdL). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.218, presentato dal senatore Dini, identico all'emendamento 7.219, presentato dal senatore Tonini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.220, presentato dal senatore Tonini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.221.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, richiamo semplicemente l'attenzione sugli emendamenti 7.221, 7.222 e 7.223. Avremmo auspicato che la concessione dell'amnistia, la materia relativa alla sicurezza, alle Forze armate e alla difesa e la materia della giustizia in generale, civile, penale o amministrativa, rimanessero di assoluta competenza bicamerale, per la loro eccezionale portata, che coinvolge sicuramente l'interesse e le prerogative dell'una e dell'altra Camera.

Siccome ho il preciso sospetto che in questa fretta e sommarietà del lavoro verrebbero respinti, ed è bruttissimo secondo me, anche ai fini del futuro lavoro, che resti agli atti un voto sbrigativamente negativo (anche se nei Resoconti non viene scritto "sbrigativamente"): penso sia più prudente e istituzionalmente "igienico" ritirare gli emendamenti 7.221, 7.222 e 7.223. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.224, identico all'emendamento 7.225.

PORETTI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.224, presentato dai senatori Calderoli e Divina, identico all'emendamento 7.225, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, siccome ho sentito il senatore Calderoli dire: «Se si accorgono cosa hanno votato finisce la seduta», vorrei capire che cosa hanno votato. Vorrei sapere se si può capire l'emendamento che hanno votato. Siccome il senatore Calderoli ha detto... (Proteste dal Gruppo PdL). Calmi, non vi agitate. In questo scambio mercantile che c'è tra un emendamento a me e uno a te vorrei sapere quello che stiamo votando. Se ho ben capito, staremmo votando una riforma della Costituzione e poiché stiamo facendo il «mercato delle pulci» vorremmo capire che cosa stiamo votando. (Applausi del senatore De Luca Vincenzo).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, sono molto lieto che sia passato questo emendamento, che abbiamo condiviso come autonomisti e che mi pare sia necessario per la chiarezza della Costituzione. Come tutti sappiamo, l'articolo 117 della Costituzione, criticato ma in vigore, separa molto nettamente le competenze dello Stato da quelle concorrenti di Stato e Regioni, lasciando poi le materie restanti alle Regioni.

Nell'articolo 7 che stiamo adesso trattando è prevista una suddivisione di competenze tra Camera e Senato e sono anche previste le competenze che le due Camere svolgono insieme. Fin qui tutto bene. Si fa riferimento per la Camera alle materie di cui all'articolo 117, secondo comma e per il Senato alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, con una formulazione un po' vaga per quanto riguarda gli interessi degli enti locali (però questo sarà un problema da risolvere nei Regolamenti delle Camere).

Poi si è stranamente infilata nelle competenze comuni una funzione che adesso abbiamo stralciato, che prevedeva che le Camere operano altresì in forma collettiva nel caso che intervengano in materie attribuite alla potestà legislativa regionale. Ciò sarebbe in completo contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Semmai si doveva cambiare l'articolo 117 e dire come si suddividono le competenze o quali competenze ulteriori diamo allo Stato, ma non in questo modo, facendo entrare dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta nel 2001, cioè un'invasione da parte dello Stato, a Camere riunite, delle competenze regionali.

Era tutto qui. Mi pare che quanto è stato fatto sia molto trasparente perché dà chiarezza, limpidezza all'articolo 117, e sicurezza giuridica alle Regioni che sanno quello che devono o non devono fare, senza l'invasione dello Stato, che c'è comunque, però almeno con la garanzia della Corte costituzionale. (Applausi del senatore Piccioni).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, intervengo solo perché resti agli atti una specificazione richiesta dal senatore De Angelis. Noi non abbiamo votato quell'emendamento. Ci siamo astenuti non solo per il contenuto, ma perché ci stiamo astenendo su tutti gli emendamenti. Voteremo solo il semipresidenzialismo.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, la puntualizzazione del senatore Viespoli, che ringrazio, è illuminante perché io stavo qui per votare il semipresidenzialismo, che è la mia parte da decenni. A questo punto, dopo aver visto cosa si sta facendo della Costituzione (che è stata messa non al mercato delle pulci, ma a quello delle vacche, come notava un senatore del PdL che stimo molto), probabilmente non voterò nemmeno più il semipresidenzialismo...

GRAMAZIO (PdL). Che dolore!

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). ...perché, a questo punto, si sta svilendo tutto, anche le parti nobili che avevano politicamente sostanza e su cui si poteva ragionare su una proposta politica. In virtù di questo scambio commerciale e volgare sulla Costituzione, probabilmente non voterò neanche più il semipresidenzialismo. (Applausi dei senatori Mantica e Piccioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.226 (testo 2), presentato dal senatore Boscetto.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 7.227 e 7.228.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.229.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, sugli emendamenti 7.229 e 7.230 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Invoco, inoltre, il voto favorevole di questa Assemblea, che è costituita largamente da persone in teoria politicamente in sintonia con i firmatari degli emendamenti.

Questa riforma uscita di qui sarà comunque, indipendentemente dalla sua entrata in vigore o meno, materia di dibattito in tutte le sedi e deve essere culturalmente difendibile. In Costituzione noi scriviamo che un disegno di legge va in una Camera o nell'altra ad insindacabile giudizio dei due Presidenti delle Camere. Il giudizio è non sindacabile in nessuna sede; solo del Padreterno si dice una cosa del genere su testi non costituzionali. (Applausi della senatrice Sbarbati). Dunque loro possono commettere qualsiasi arbitraria valutazione, specie se sono dello stesso partito e sintonici, e noi diciamo che neanche la Corte costituzionale potrà mai pronunciarsi. Non so se sia lecito dire una cosa del genere dentro un sistema costituzionale.

Attenti: l'esame dei disegni di legge comincia presso una Camera o l'altra a seconda che il relativo contenuto attenga prevalentemente - guardate bene il testo: «prevalentemente»! - a materia di competenza dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

Vi rendete conto di quali assurdità, incertezze, conflitti costituzionali e abusi politici (anche in buona fede) possono prodursi su un'attribuzione all'una o all'altra Camera? Non solo: poiché non abbiamo accettato la logica del contenuto omogeneo delle leggi, come avviene, per esempio, con i decreti-legge che sono omnibus e contengono 40 materie, rischiamo di vedere argomenti, su 25 dei quali saremmo d'accordo e 15 contrari, che vanno in una Camera e nell'altra.

Infine, con l'escamotage di mettere una materia dentro altre materie che sarebbero di competenza dell'altra Camera, stiamo sottraendo alla Camera che sarebbe per nostra stessa Costituzione competente il potere decisionale. Questo è un contrasto di sistema assolutamente indifendibile in qualunque dibattito.

Pertanto, senza snaturare la sostanza di quello che stiamo facendo, ma rendendola assolutamente logica, auspico e invoco il voto favorevole sull'emendamento 7.229, che ora votiamo, e sul successivo emendamento 7.230. ù

Su entrambi chiedo la votazione nominale, mediante procedimento elettronico.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, desidero ricordare allo stimatissimo collega Benedetti Valentini che sul termine «prevalentemente» abbiamo fatto lunghissime discussioni in Commissione. Si è arrivati a concludere di mantenere questo avverbio perché ci può essere qualche passaggio della norma che non appartiene strettamente alla linea di competenza, ma si crea un'attrazione della linea principale della norma su questi eventuali punti di differenza.

Quindi è una logica del tutto logica (scusate il bisticcio di parole), talmente discussa, con motivazioni che hanno portato al mantenimento di questo avverbio, che non riesco a capire come il senatore Benedetti Valentini, che non è un collega che non ha partecipato ai lavori di Commissione ma che era sempre presente (e ciò va a suo onore), possa sostenere in Aula una tesi di questo genere.

Quindi, il Gruppo del Popolo della Libertà voterà contro gli emendamenti 7.229 e 7.230.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Benedetti Valentini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.229, presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.230.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Benedetti Valentini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.230, presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.231, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.232, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.233, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.234, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.235.

MALAN (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.236 e 7.237 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7.238, presentato dal senatore Vita.

Non è approvato.

L'emendamento 7.240 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.239, presentato dal senatore Vita, identico all'emendamento 7.241, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.242.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, faccio semplicemente presente agli onorevoli colleghi che, omogenei politicamente, insieme possiamo riflettere sul fatto che non sempre si vince, non sempre si è in maggioranza e non è scritto in nessuna tavola di bronzo che si sarà maggioranza e Governo per sempre, mi pare di poter dire.

Faccio semplicemente osservare che con la norma che chiediamo di modificare non solo il Governo può chiedere una corsia preferenziale per i propri provvedimenti, e questo è del tutto logico e accettabile, non solo può chiedere che entro un certo termine si inserisca all'ordine del giorno e si inizi la trattazione, ma anzi può chiedere a questo punto che sia stabilito il termine entro il quale deve essere votato un provvedimento: o con le buone o con le cattive, deve essere votato. Non solo, ma c'è la sanzione: più precisamente, se non viene votato entro quel tempo, allora può chiedere che venga votato articolo per articolo senza discussione e senza obiezioni. È una sorta di iperfiducia, che diventerà il sistema permanente della Camera parlamentare che esamina quell'argomento. Il Parlamento potrà tranquillamente «stare a casa» e darà meno fastidio.

Se non entriamo in questo ordine di idee, dobbiamo sensibilizzarci.

Dunque, con l'emendamento 7.242 proponiamo che il Governo possa chiedere la corsia preferenziale, cioè che il disegno di legge sia iscritto con priorità e venga esaminato entro un determinato termine, senza aggiungere però le altre norme capestro che praticamente escludono il Parlamento da ogni facoltà.

Auspico, dunque, che sull'emendamento 7.242 venga espresso un voto favorevole e, a testimonianza dell'importanza di questa pagina parlamentare, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Benedetti Valentini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.242, presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.243.

PASTORE (PdL). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.244.

Verifica del numero legale

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, data l'ora, ed essendoci alcuni iscritti a parlare in fine seduta, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Prima di chiudere i nostri lavori, do la parola ai tre senatori che hanno chiesto di intervenire a fine seduta. (Brusìo). Onorevoli senatori, permettete ai colleghi di intervenire. Mi sembra che le mie siano parole al vento! (Brusìo). Colleghi, per cortesia, consentite a chi deve intervenire in fine seduta di farlo.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

ADRAGNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA (PD). Signora Presidente, desidero mettere a conoscenza l'Assemblea del Senato della presentazione dell'interrogazione 3-02993 con carattere di urgenza al Ministro del lavoro.

La questione riguarda l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (più conosciuto come provvedimento sulla spending review), che reca «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini». Esso riguarda le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che nell'anno 2011 hanno conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento.

In questo caso si procede, alternativamente, allo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013, all'alienazione con procedura di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Quello che si chiede di sapere da sua eccellenza il Ministro del lavoro è se sia confermata l'ipotesi che tale previsione esclude l'Agenzia Italia Lavoro spa, in quanto la società opera sulla base di atti di concessione di contributo per la realizzazione di progetti dalla stessa presentati e ammessi al finanziamento a valere sui fondi nazionali e/o comunitari. In caso contrario, quale soggetto andrebbe a svolgere le attuali attività dell'Agenzia nazionale, che sono l'assistenza tecnica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'implementazione delle politiche attive del lavoro e anche i programmi di assistenza alle Regioni, in questo momento che, come sappiamo, è particolarmente critico per il mercato del lavoro, e necessita di politiche attive del lavoro?

Si vuole sapere, inoltre, quali soluzioni eventuali si prospettano per il personale, altamente qualificato in materia di politiche per il lavoro, in forza all'Agenzia e quali strategie ha in atto il Governo ai fini della possibile istituzione di un'Agenzia unica per l'integrazione delle politiche attive e passive del lavoro, sul modello di altri Paesi europei (ricordo la Francia e la Germania), anche in rapporto alle novità introdotte dalle recenti normative del mercato del lavoro ed alle intenzioni al riguardo formalizzate nel documento del Governo.

Chiedo alla Presidenza di voler segnalare al Governo l'urgenza della risposta all'interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Adragna, sicuramente la Presidenza si attiverà in tal senso.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore segretario Malan mi ha comunicato che sono pervenute ulteriori richieste di intervento. Ricordo però che, come concordato con gli altri Vice Presidenti, abbiamo invitato tutti i colleghi che intendono intervenire a fine seduta di far pervenire la loro richiesta almeno un'ora prima dell'orario di chiusura, in modo che si possano meglio organizzare i lavori. Prego i colleghi di ricordarsene.

Ne ha facoltà, senatore Gramazio, ma è l'ultimo intervento.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, io sono uno di quelli che se n'è ricordato, perché le ho mandato l'avviso...

PRESIDENTE. Lei non c'entra, senatore Gramazio. Il senatore Segretario mi ha segnalato che altri colleghi intendevano intervenire ed io ho risposto che non era possibile.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-07977, che ho presentato una settimana fa e che riguarda la stazione ferroviaria di Roma Ostiense, una stazione ricostruita negli ultimi tempi, che però presenta al suo interno una situazione di grave discriminazione, dato che è presente una gabbia che separa i binari.

Una campagna pubblicitaria ha presentato il nuovo treno «Italo» da poco entrato in funzione. Ebbene, i cittadini che devono prendere quel treno presso la stazione Ostiense devono fare un giro interno per superare la gabbia. Non mi preoccupa il giro interno, quanto la possibilità che si verifichi un incidente. In quel caso, poiché le gabbie sono chiuse, sarebbe impossibile per i mezzi di soccorso arrivare ai treni, così come per i cittadini uscire dalle vetture.

L'intento dell'interrogazione presentata è di indurre anche le Ferrovie dello Stato, ente proprietario appaltatore dell'obbrobrio delle gabbie all'interno della stazione ferroviaria, a svegliarsi un po'.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

La seduta è tolta (ore 13,35).

 

 

 

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

EMENDAMENTO 4.0.204 (TESTO 2) PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

4.0.204 (testo 2)

CHIAROMONTE, COMPAGNA, SBARBATI, DE FEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 68 della Costituzione)

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di un sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazione o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato.

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5

Approvato

(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

EMENDAMENTI

5.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.201

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifica dell'articolo 69 della Costituzione) - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Assemblee e ai lavori delle Commissioni e delle Giunte. Tale dovere è esteso alle elezioni degli organi collegiali di garanzia. I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge"».

5.202

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Modifica dell'articolo 69 della Costituzione) - 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I membri del Parlamento partecipano ai lavori delle Camere, delle Commissioni e delle Giunte e ricevono un'indennità stabilita dalla legge in base alla loro presenza».

5.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 69» sostituire le parole: «il dovere» con«l'obbligo».

5.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ai lavori delle Camere anche nelle Commissioni,», con le seguenti: «alle sedute delle Camere e ai lavori delle Commissioni».

5.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nelle Commissioni», sono inserite le seguenti: «permanenti, bicamerali, speciali e di inchiesta e nelle Giunte».

5.206

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nelle Commissioni», sono inserite le seguenti: «e nelle Giunte».

5.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, non cumulabile con altri redditi da lavoro».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifica all'articolo 70 della Costituzione)

1. All'articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.

EMENDAMENTI

6.200

VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.201

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Id. em. 6.200

Sopprimere l'articolo.

6.202

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Procedimento legislativo). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera del deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizlo della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dal commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agIi articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati al sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

6.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

6.300 (già 6.0.300)

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 6. - (Modifica dell'articolo 70 della Costituzione). - L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

EMENDAMENTI

7.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 7.200

Sopprimere l'articolo.

7.205

DEL PENNINO, AMATO (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). - L'articolo 72 della Costituzione sostituito è dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per la legge in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelli di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale. Per tali disegni di legge non si applica il comma 13 del presente articolo.

I disegni di legge riguardanti le materie di cui al comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione ad esclusione di quelli di cui alle lettere p) e s), nonché quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo che riguardano:

-tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

-ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

-reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

-produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

-protezione civile;

-commercio con l'estero;

-professioni;

-ordinamento sportivo.

sono assegnati alla Camera dei deputati.

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere p) e s) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo ad eccezione dei disegni di legge concernenti:

-tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

-ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

-reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

-produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

-protezione civile;

-commercio con l'estero;

-professioni;

-ordinamento sportivo.

I disegni di legge sono assegnati, ad una delle due Camere, d'intesa tra i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. r regolamenti delle Camere possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da 11specchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

I regolamenti della Camera possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Ad eccezione dei disegni di legge per i quali è prevista la forma collettiva, il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Cutrufo e Sbarbati

7.204

DEL PENNINO, AMATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione). - L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per la legge in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelli di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale. Per tali disegni di legge non si applica il comma 13 del presente articolo.

I disegni di legge riguardanti le materie di cui al 2º comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esclusione di quelli indicati dalle lettere p), s), z), aa).

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere p), s), z), aa) del 2º comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i princìpi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

I disegni di legge sono assegnati, ad una delle due Camere, d'intesa tra i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Ad eccezione dei disegni di legge per i quali è prevista la forma collettiva il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato. Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

7.203

FISTAROL

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma"».

7.202

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) - 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

7.206

VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», apportare le seguenti modificazioni:

-i commi primo, secondo, terzo e quarto sono soppressi;

-al quinto comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale»;

-al decimo comma sopprimere lo parole: «, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa,».

7.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sostituire il primo comma con il seguente:

«Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è assegnato ad una delle due Camere dai loro Presidenti, d'intesa tra loro, secondo le norme della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il quarto comma.

7.208

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», primo comma, sostituire le parole: «sono presentati al Presidente di una delle Camere», con le seguenti: «sono presentati alla Camera cui spetta il primo esame ovvero ad una delle Camere nelle materie di pari competenza bicamerale».

7.209

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto specifico ed omogeneo».

7.210

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo».

7.211

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo».

7.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 7.211

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo».

7.213

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge devono essere formulati in modo chiaro, assicurare l'intellegibilità del dettato normativa ed avere un contenuto omogeneo».

7.214

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:

«I disegni di legge, al fine di assicurare la conoscibilità e l'osservanza delle leggi, non possono essere formulati in modo oscuro e devono avere un contenuto omogeneo».

7.215

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire i commi dal secondo al decimo con i seguenti:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.».

7.216

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «in forma collettiva», con la seguente: «collettivamente».

Conseguentemente, al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in forma collettiva», con la seguente: «collettivamente».

7.217

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge».

7.218

DINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, dopo le parole: «dei decreti con forza di legge,» inserire le seguenti: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,».

7.219

TONINI

Id. em. 7.218

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al secondo comma, dopo le parole: «di conversione in legge dei decreti con forza di legge,» inserire le seguenti: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,».

7.220

TONINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al secondo comma, dopo le parole: «di conversione in legge dei decreti con forza di legge,» inserire le seguenti: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che comportino una limitazione di sovranità,».

7.221

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, dopo le parole: «con forza di legge» inserire le seguenti «, di concessione di amnistia e indulto».

7.222

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, dopo le parole: «con forza di legge» inserire le seguenti: «in materia di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato».

7.223

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo le parole: «con forza di legge» inserire le parole: «in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa».

7.224

CALDEROLI, DIVINA, MOLINARI, PETERLINI, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PISTORIO, PORETTI, PERDUCA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

7.225

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PETERLINI, MOLINARI, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PISTORIO, PORETTI, PERDUCA

Id. em. 7.224

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.226 (testo 2)

BOSCETTO

ApprovatoAl comma 1, capoverso «Art. 72», al terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e» e dopo le parole: «articolo 119», inserire le seguenti: «nonché per le leggi di cui agli articoli 122, 125, 132, secondo comma, e133,».

7.227

PASTORE, SARO

Assorbito

Al comma1, capoverso «Art. 72», terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.228

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Assorbito

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e».

7.229

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, sopprimere la parola: «prevalentemente».

7.230

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quarto comma.

7.231

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sostituire il quarto comma con il seguente: «I disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti. Nel caso in cui i disegni di legge non sono assegnati entro quindici giorni dalla loro presentazione, il Presidente della Repubblica può procedere alla loro assegnazione a una delle due Camere, sentiti i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione».

7.232

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «, con decisione non sindaca bile in alcuna sede,».

7.233

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i disegni di legge non sono assegnati entro quindici giorni dalla loro presentazione, il Presidente della Repubblica può procedere alla loro assegnazione a una delle due Camere, sentiti i loro Presidenti, secondo le norme della Costituzione».

7.234

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «e dei rispettivi regolamenti».

7.235

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata intesa, la decisione è deferita agli uffici di presidenza delle Camere convocati congiuntamente in numero paritario, escludendo per estrazione, a sorte, i componenti eccedenti».

7.236

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma inserire il seguente: «La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione e negli altri casi di leggi viste dalla Costituzione o da leggi costituzionali».

7.237

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al comma quinto, dopo le parole: «articolo per articolo» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelli già eventualmente approvati».

7.238

VITA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», al sesto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle proposte di legge di iniziativa popolare».

7.239

VITA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

7.240

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.

7.241

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 7.239

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, sopprimere il settimo comma.

7.242

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il settimo comma con il seguente:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera di competenza e che esso venga esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti».

7.243

PASTORE, SARO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, sostituire le parole da: «Decorso il termine» fino alla fine del comma con le seguenti: «nei limiti e secondo le modalità stabilite nei regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame dei disegni di legge. Decorso tale termine il Governo può chiedere che il testo ancora da approvare, come proposto o accolto dal Governo, è messo in votazione articolo per articolo e con votazione finale».

 

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

774a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

martedì 24 luglio 2012

 

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del vice presidente NANIA

 

 


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,03).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 luglio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Ricordo altresì che il rappresentante del Governo si è rimesso all'Aula su tutti gli emendamenti presentati.

Riprendiamo le votazioni, a partire dall'emendamento 7.244.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, torno a sollevare una questione sulla quale più volte il mio Gruppo (ma anche altri Gruppi) è tornato, nel corso di queste settimane, ma che oggi assume una radicalità che io definirei inedita.

Prosegue stancamente il lavoro sulle riforme costituzionali dentro quest'Aula: con la nostra assenza, peraltro. Un'assenza motivata dal segno, che abbiamo voluto dare, del considerare questa, che è una discussione destinata a non avere nessun esito sotto il profilo della riforma, come una discussione nella quale non si celebra l'interesse del Paese, che è un interesse reale a riformarne le forme costituzionali con un consenso, come sarebbe necessario e tanto più doveroso in questa fase della storia del Paese, che rappresenti i due terzi di questo emiciclo e, comunque, una maggioranza consistente.

È una discussione che, invece, viene adoperata come palestra, come tipografia, per la confezione di un voto sull'emendamento presentato dai colleghi del PdL sul semipresidenzialismo che valga poi ad essere utilizzato in campagna elettorale: quindi, l'interesse è quello di una forza politica - anzi, di due, visto che su questo si è saldato un patto tra PdL e Lega - a utilizzare questo tempo per fini particolari dei propri partiti e dei propri Gruppi parlamentari.

Nel mentre, il Senato è impegnato nella valutazione di un provvedimento di grandissima complessità, il cosiddetto provvedimento sulla revisione della spesa, che presenta asprezze sulle quali i colleghi e il Governo si stanno impegnando nel tempo risicatissimo che può essere guadagnato tra una seduta d'Aula e l'altra. È un tempo certamente insufficiente, non soltanto a trovare una via d'uscita che confermi un testo che ha determinati saldi ma che, nel contempo, valga a venire incontro alle numerosi obiezioni. Una di queste, evidentissima, è quella di oggi dei Comuni italiani (Comuni ovviamente amministrati da Giunte di qualunque colore).

Credo che basti, a ciascuno di noi, sfogliare ormai da giorni le prime dieci pagine di un quotidiano (di qualunque quotidiano) per comprendere che le ricadute di questo provvedimento destano preoccupazione e allarme, anche perché inscritte in una crisi finanziaria ed economica che, come tutti sappiamo, non è certamente arginabile da un solo Paese, ma che pure spaventa e intimorisce gli italiani.

In questa situazione, noi continueremo oggi, tutto il giorno, a discutere e a votare una riforma che mai vedrà la luce, fino a quando non arriveremo a questo famoso articolo 9 e fino a quando non verrà restaurato il sinallagma tra PdL e Lega.

E ancora domani ci occuperemo di questo, mentre i colleghi della Commissione bilancio e i colleghi interessati e il Governo o dovranno assentarsi dall'Aula (e questo dovrebbe essere grave per i colleghi del PdL e della Lega) e lavorare - diciamo così - clandestinamente nonostante l'impegno d'Aula, oppure saranno costretti a rinviare, ad altre ore e con tempi più ristretti, l'esame.

Ora, noi crediamo che, data la complessità del provvedimento, risulti irragionevole l'aver fissato tra giovedì e venerdì (assai più probabilmente venerdì, io ritengo, proprio perché lunga e articolata è la discussione) la data di approvazione dello stesso. Ma proprio per questo mi pare sempre più intollerabile il fatto che l'Aula e i colleghi vengano impegnati in una discussione, che non avrà sorte, soltanto perché due forze politiche rappresentate in Parlamento, una delle quali sostenitrice del Governo Monti, devono cavarsi lo sfizio di avere una ragione in più per poter tappezzare tutta l'Italia, come peraltro hanno già fatto, con manifesti inneggianti al semipresidenzialismo.

Trovo che tutto questo sia inconcepibile e trovo anche che sia oltraggioso nei confronti degli italiani e delle italiane, oltre che delle imprese italiane, delle autonomie e dei governi locali, e che tutto questo non giovi certamente allo sforzo che, insieme, stiamo facendo su un'altra barricata per ridare slancio all'Italia e ridarle forza. (Applausi dal Gruppo PD).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, condividendo quanto ha detto la presidente Finocchiaro, il mio Gruppo rimane più che perplesso per il fatto che, rispetto alla gravissima situazione economico‑finanziaria che coinvolge l'Europa, e in particolar modo l'Italia, si stia ponendo in essere quella che - me lo perdonerà, e me lo perdoneranno i colleghi - ritengo sia davvero una commedia, quando avremmo altro di cui discutere.

Anche all'interno del Governo si sono manifestate alcune perplessità sulla spending review, e tutte le forze politiche, compresa la nostra, che pure non è favorevole all'impostazione di tale provvedimento, stanno lavorando nel tentativo di migliorarla. Il Paese e le parti sociali sono in grande fibrillazione. I sindaci, coloro i quali più puntualmente e giornalmente sono a contatto con i problemi dei cittadini, lamentano gravi difficoltà nell'assicurare i servizi e in particolar modo i servizi sociali: asili, scuole, trasporti e quant'altro. Ecco perché a noi sembra davvero paradossale non impegnare il nostro tempo più proficuamente per affrontare i problemi reali che i cittadini avvertono davvero.

Il Parlamento potrebbe certamente intervenire per migliorare il provvedimento del Governo, o quanto meno per vararlo nella forma migliore consentita. Ma per far questo il dibattito deve essere approfondito innanzitutto in Commissione, mentre invece lo spazio assegnato sembra assolutamente irrisorio. Non c'è un'illustrazione, e soprattutto non c'è la serena valutazione di alcuni emendamenti relativi alla sanità, agli enti locali tutti, al taglio di personale nelle pubbliche amministrazioni e quant'altro.

Insomma, si tratta di un provvedimento, come diceva la presidente Finocchiaro e come tutti noi sappiamo, talmente complesso che riteniamo che un confronto, magari anche puntiglioso, ma serio e sereno sia assolutamente importante e prioritario rispetto a questa strana e strampalata riforma della nostra Costituzione. (Applausi dal Gruppo IdV).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, abbiamo già affrontato più volte questo discorso. Noi confermiamo la scelta del rispetto del calendario dei lavori, che prevede un tema importante, che non è di propaganda, ma di sostanza. Le decisioni relative alle riforme rappresentano un elemento di chiarezza, nel dibattito politico e istituzionale, per offrire al Paese e alle istituzioni elementi di decisione che, alla fine, risultano connessi: la riforma del Parlamento, la riforma costituzionale e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Sono materie che devono avere un loro rapido iter, portato ad una decisione finale, come la legge ordinaria per modificare la legge elettorale.

Per quanto riguarda la spending review, noi siamo impegnatissimi. Anche ieri, io ho personalmente seguito, a tratti, i lavori della Commissione. Anche prima, i colleghi hanno lavorato, e avranno le giornate di oggi e di domani per proseguire. Poi, prima faremo a concludere il dibattito sulla riforma costituzionale, maggiore sarà la libertà della Commissione di completare in maniera analitica e dettagliata il proprio lavoro, che ho visto essere arrivato a buon punto, nell'analisi dei complessi temi, peraltro, con una rapidità e una disponibilità dei Gruppi parlamentari e del Senato superiore a quella di alcuni tratti di dibattito che emergono dal Governo stesso: infatti, dalla lettura dei giornali, che non fa fede, risulta che anche alcuni esponenti del Governo chiedono tempi più lunghi. Ma il Senato credo farà bene a rispettare il suo calendario dei lavori per quanto riguarda sia il disegno di legge di riforma costituzionale sia il decreto sulla cosiddetta spending review, che noi pensiamo di votare entro questa settimana, nonostante anche da ambienti di Governo provenga una sollecitazione a prevedere tempi più lunghi, che noi non riteniamo funzionali alla necessità di decisioni rapide. Poi, in merito alla rapidità delle decisioni rispetto all'evoluzione della crisi, abbiamo avuto tanti esempi dai quali è risultato che una rapidità ancora maggiore, ahimè, non ha risolto i problemi.

Noi comunque riteniamo che il calendario sia corretto e vogliamo dedicare il tempo necessario a chiudere il dibattito sulle riforme e a lavorare intensamente, come già si sta facendo, al decreto sulla revisione della spesa.

PRESIDENTE. Senatori Belisario e Finocchiaro, ho ben ascoltato le valutazioni politiche che entrambi avete espresso. Vi chiedo solo se la vostra proposta di sospendere l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale è formale, o se attiene alla valutazione politica.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, la richiesta è formale. Chiediamo in ogni caso la convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. In merito alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo, riferiamo immediatamente al presidente Schifani.

Circa la richiesta formale di sospensione dell'esame dei disegni di legge, e quindi di modifica del calendario dei lavori, obiettivamente devo indire la votazione, com'è evidente.

Metto dunque ai voti la proposta, avanzata dalla senatrice Finocchiaro, di sospendere l'esame dei disegni di legge di riforma costituzionale.

Non è approvata.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione. Proteste dal Gruppo PD).

Colleghi, vi prego di ritirare la scheda. Chiedo ai senatori Segretari di effettuare una verifica. È scesa tra i banchi la senatrice segretario Amati; prego il senatore Stiffoni di fare altrettanto.

Per cortesia, ognuno voti per sé. Se ognuno vota per sé al proprio posto, facciamo prima. (Proteste dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL). Colleghi, è un po' umiliante questa procedura. Se ognuno vota per sé facciamo prima, no?

Il senatore segretario Stiffoni ha detto che è tutto a posto, ma se va a vedere tra i banchi è meglio. (Proteste del senatore Garraffa).

Chiedo di verificare le schede poste nell'ultima fila. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP). Colleghi, se mi si chiede la verifica, questa deve essere fatta.

GARRAFFA (PD). La scheda accanto al senatore Caliendo!

PRESIDENTE. Le procedure sono queste. Finché i senatori Segretari non mi dicono che è tutto a posto io non posso procedere. Ognuno ha il suo mestiere; questo è difficile, e anche un po' umiliante, francamente.

Non è approvata.

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, intervengo solo per sottolineare che una Presidenza accusata di essere parziale (non lei, Presidente, ma la Presidenza) ha fatto sì che l'Aula fosse chiamata a votare sulla scelta se proseguire con il calendario già stabilito da una Conferenza dei Capigruppo e da un voto in Aula oppure no. Direi che questo è al di là delle garanzie all'opposizione e al di là del Regolamento.

PRESIDENTE. Al di là del Regolamento no, senatore Malan: l'Aula è sovrana. Al di là del Regolamento sicuramente no. La prego di credere che le modifiche al calendario funzionano in questo modo. (Commenti dei senatori Calderoli e Malan).

RIZZI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signora Presidente, sono d'accordo sul fatto che la proposta dovesse essere messa in votazione; peccato però che non fossero trascorsi i venti minuti! Volevo solo sottolineare questo.

PRESIDENTE. Senatore Rizzi, sull'ordine dei lavori non è previsto il preavviso di venti minuti, trattandosi di votazione per alzata di mano; esso è previsto nelle votazioni mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti l'emendamento 7.244, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.245, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.246.

MALAN (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.247, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.248 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.249, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.250, identico all'emendamento 7.251.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, innanzitutto chiedo di aggiungere la mia firma a quella del senatore Ceccanti sull'emendamento 7.250.

Poi voglio far presente come la soppressione di queste due righe diventi necessaria per poter ricorrere alla decretazione d'urgenza. Oggi, infatti, il provvedimento, nel testo della Commissione, finirebbe per non consentirla in termini di adempimenti di obblighi comunitari, mentre sappiamo che spesso, anche per questioni di esigenze temporali urgenti, è necessario poter provvedere con tale strumento.

In conclusione, aggiungo la mia firma all'emendamento del senatore Ceccanti - identico a quello dei colleghi Pastore e Saro, che vede anch'esso il mio favore - e dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.250, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.251, presentato dai senatori Pastore e Saro.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.252.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.253.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, colleghi, con l'emendamento 7.253 il sottoscritto e gli sei altri firmatari propongono una versione un po' diversa rispetto al testo proposto dalla Commissione, alla quale insistiamo si dia la preferenza e che chiediamo si voti.

Precisamente diamo una possibilità un poco più ampia, in termini di numeri necessari, a che la Camera che deve disporre il richiamo lo possa realmente fare. Cioè, è sufficiente che sia un quinto dei suoi componenti a chiedere il riesame. Inoltre, quando c'è stata la proposta di emendamenti della seconda Camera e il provvedimento torna a quella di origine, la votazione si perfeziona dicendo: «I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di richiesta di riesame o quando questa non sia seguita dalla votazione finale (...)». In altre parole c'è un'eventualità, che però da una maggiore possibilità alla seconda Camera di effettuare tale richiamo. Mi pare quindi che in particolare questo ramo del Parlamento dovrebbe essere favorevole a questa modifica, che non stravolge, ma rafforza il meccanismo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.253, presentato dal senatore Benedetti Valentini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.254, presentato dai senatori Calderoli e Divina.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.255, 7.256 (testo 2) e 7.257.

Metto ai voti l'emendamento 7.258, presentato dal senatore Musso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7, nel testo emendato.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, l'articolo 7, come i senatori sanno, è la sostanza, è tutto, della primigenia stesura della riforma, e precisamente la parte in cui si stabilisce la bipartizione delle competenze tra Camera e Senato e poi la procedura legislativa.

Ebbene, io, a nome mio e degli altri colleghi firmatari - debbo ritenere, evidentemente, in dissenso dal nostro Gruppo (e non reputandoci peraltro vincolati in questo caso specifico e in questa contingenza politica da alcun accordo politico con altri Gruppi) - ritengo giusto sull'articolo 7 lasciare agli atti una dichiarazione di dissenso. Infatti, non condividiamo né la ripartizione delle competenze né la procedura legislativa che elimina, sì, sostanzialmente il bicameralismo, attribuendo al Governo un potere totale di superfiducia su ogni atto, ma non razionalizza né rafforza la democrazia parlamentare, tanto più in quanto, come poi - spero - approveremo, ci sarà l'elezione diretta della figura apicale, cuore parlamentare del sistema democratico, che avrebbe dovuto essere invece piuttosto rafforzato.

Pertanto, poiché questa riforma ha nella elezione diretta della figura apicale, nel Senato come l'abbiamo ristrutturato, e nella diminuzione del numero dei parlamentari le caratteristiche essenziali, è chiaro che vi sarà anche il mio ed il nostro consenso. Ma sull'articolo 7 preferiamo esprimere, in dissenso dal Gruppo, un voto di motivata astensione.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, vorrei lasciare agli atti, chiedendo anche la votazione elettronica, la mia dichiarazione, e segnalare ai colleghi che stiamo votando non uno di quegli ordini del giorno che, "un tanto al chilo", si approvano durante i nostri dibattiti, ma un nuovo articolo della Costituzione repubblicana. Poiché abbiamo deciso di rimanere in Aula e di esprimere il nostro consenso o dissenso a emendamenti o proposte, vorrei presentare i motivi di un dissenso particolarmente drastico.

Segnalo ai colleghi la dimensione di questo articolo che, nel testo a noi trasmesso, consta di 107 righe. È stato ridotto, grazie all'emendamento 7.254, approvato su proposta del senatore Calderoli, di sei o sette righe: ma non è del tutto insignificante, poiché sono righe che rimuovono la garanzia dell'unità giuridica o economica della Repubblica, cosa che non commento, perché è difficile prendere seriamente un dibattito del genere.

Ai colleghi che voteranno la riformulazione di questo articolo, e dunque la riscrittura dell'articolo 72 della Costituzione, vorrei segnalare che queste 100 righe faranno di questo articolo probabilmente il secondo più ampio del testo costituzionale, salvo si tratti di uno scherzo. Deve trattarsi di uno scherzo. Ma se così non fosse, Presidente, segnalo a lei che la riscrittura - ahinoi, barocca e infelice - dell'articolo 117 è la più ampia quanto a testi, nella seconda Costituzione che ho appena sfogliato, quella dell'articolo 111 sul giusto processo.

La riscrittura dell'articolo 72 della Costituzione che ci viene proposta per la votazione è inaccettabile anche dal punto di vista del drafting, della modalità di scrittura di un testo costituzionale. E qualunque studente - non lo sono e non lo sono stato - di giurisprudenza che abbia diritto costituzionale tra le materie di cui si deve occupare studierà questa scrittura, che interferisce addirittura su altro; e questo non è un errore della neomaggioranza che su questa materia si sta costituendo, formata da PdL e Lega. Questa stesura era sin dall'inizio, ad avviso del nostro Gruppo, un errore della larga maggioranza che aveva predisposto l'accordo in materia di revisione della Costituzione. Quindi, va a monte (toccando anche il PD che ora è assente), perché l'idea di costituzionalizzare gli interventi sui Regolamenti parlamentari è costituzionalmente ridicola.

Chiedo che l'articolo 7 venga votato con il procedimento elettronico, per poter esprimere compiutamente un voto contrario che motivo con l'intrinseca inaccettabilità della sua formulazione e l'aspetto assolutamente parossistico della stesura di circa 100 righe (non so a quante battute corrisponderanno poi nel testo della Costituzione, che è il documento fondamentale della nostra Repubblica).

Con ogni probabilità, state per approvare il secondo o terzo articolo più vasto della Costituzione. Come avrebbe detto De Gaulle, si tratta di un «vasto programma», come la proposta avanzata ai suoi tempi di eliminare certe categorie che egli non qualificava positivamente.

Di questo vasto programma, questo vasto articolo mi pare sia un caposaldo, ed è per questo che esprimeremo un voto contrario. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signora Presidente, ho già avuto modo di esprimere, illustrando gli emendamenti da me presentati all'articolo che modifica l'articolo 72 della Costituzione, la contrarietà dei Repubblicani rispetto a questo testo. Una contrarietà che è stata rafforzata dalla nuova formulazione introdotta con l'emendamento del senatore Calderoli, ma che era già maturata rispetto al testo iniziale, quello su cui sembrava si fosse raggiunto il grande accordo e che prevedeva nella legislazione concorrente l'elemento distintivo fra competenze di Camera e Senato.

Al di là delle considerazioni che faceva il senatore Rutelli - e che condivido - su lunghezza, complessità, confusione di questo articolo, vi è un motivo di merito che mi porta ad annunciare il voto contrario: il fatto che, invece di prevedere un bicameralismo ragionato, un bicameralismo che semplifichi ma non confonda, noi proponiamo un bicameralismo d'accatto, e questo bicameralismo d'accatto noi lo rifiutiamo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.200 verrà votato successivamente, in sede di esame dell'articolo 12.

Procediamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Metto ai voti l'emendamento 8.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.201, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 8.202 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Procediamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.201, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.202, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.205, presentato dal senatore Peterlini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.200.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, ho rilevato che vi è un emendamento, il 12.0.500, a firma del vertice del nostro Gruppo, i senatori Gasparri e Quagliariello, che evidenzia un problema analogo a quello che più modestamente abbiamo sollevato noi. Si tratta, in particolare, della possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale per verificare la coerenza con il dettato costituzionale di testi di legge.

Poiché siamo sensibili al problema dei decreti legislativi, e cioè che le Camere abbiano la facoltà di suscitare una verifica della fedeltà dei decreti legislativi adottati dal Governo alla legge di delegazione approvata dal Parlamento, e poiché mi sembra che il nostro problema sia una parte di quello evidenziato da vertice del nostro Gruppo con l'emendamento che ho ricordato e che sarà esaminato successivamente, se in particolare il nostro Capogruppo in Commissione fosse anche lui d'accordo, chiederei l'accantonamento dell'emendamento 9.0.200 per esaminarlo in un unico contesto al momento dell'esame dell'emendamento 12.0.500, a prima firma del vertice del nostro Gruppo, che tratta praticamente dello stesso tema.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento 9.0.200 sarà pertanto esaminato nell'ambito della discussione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

L'emendamento 9.0.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.202, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.0.300 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.203, sostanzialmente identico all'emendamento 9.0.204.

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.204.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.203, presentato dalla senatrice Adamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.205, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.0.206 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.207, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.208, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.500.

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Chiedo la verifica del numero legale.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la riforma al nostro esame, quando è stata varata dalla Commissione nella sua prima fase, portava nel nostro ordinamento novità importanti, tra cui il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio e la diminuzione del numero dei parlamentari.

Si era realizzato un accordo molto ampio tra le forze politiche, dopo una discussione serrata, ma certamente interessante ed importante. Il 7 giugno il provvedimento è arrivato in Aula. Se fosse stato approvato, come d'altro canto i lavori della Commissione lasciavano intendere, oggi sarebbe già stato all'esame della Camera e probabilmente sarebbe stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Dunque, la probabilità che questo disegno di legge di riforma costituzionale entrasse in vigore sarebbe stata estremamente alta. I Romani dicevano: «pacta sunt servanda». Vi era stato un accordo molto ampio; poi, improvvisamente, questo accordo è stato rotto. Il PdL ha introdotto alcuni emendamenti, in particolare quello sul semipresidenzialismo, che ha radicalmente cambiato la prospettiva della discussione.

Desidero subito sottolineare come questi emendamenti in sé potevano essere interessanti da molti punti di vista, anche se sarà opportuno fare poi qualche precisazione sulla loro reale portata; tuttavia, avrebbero dovuto trovare un consenso ampio, quello stesso ampio consenso che in Commissione era stato raggiunto sul testo precedente.

Nel marzo 2001 avevamo stigmatizzato la riforma varata, con una maggioranza molto risicata, dall'allora maggioranza di centrosinistra, proprio pochi giorni prima delle elezioni. E d'altro canto, anche la riforma fatta nella XIV legislatura, la cosiddetta devolution, fu realizzata a colpi di maggioranza, salvo poi essere addirittura bocciata dal corpo elettorale.

È evidente quindi che una grande riforma della Costituzione deve cercare di coinvolgere tutte le principali forze politiche. Tuttavia, anziché cercare quell'ampio consenso, si è preferito procedere con una inedita maggioranza, diversa da quella che sostiene l'attuale Governo, che ha dato vita ad una sorta di baratto: da una parte, un pessimo Senato federale, dall'altra, la condivisione, da parte della Lega, del semipresidenzialismo. Una maggioranza che non è in grado di garantire una definitiva entrata in vigore di questa riforma.

Quali sono le conseguenze di questo baratto? L'introduzione di un Senato che federale proprio non è. Cari amici della Lega, mi dispiace: ho partecipato nella XIV legislatura alla redazione del testo della devolution che prevedeva, quello sì, un serio Senato federale, e vi dico che questo testo col Senato federale non ha nulla a che vedere; anzi, tiene in piedi il bicameralismo perfetto e non produce una significativa modifica di quell'impianto istituzionale che avevamo sempre stigmatizzato.

Il presidenzialismo, poi, non entrerà in vigore, dato che l'indizione di un referendum confermativo è certa, dal momento che non vi è una maggioranza di due terzi a sostegno di questa riforma. Dunque, per otto anni rimarrà questo impianto. Ma che riforma è? Il senatore Boscetto, che è una persona seria, in Commissione ha detto testualmente che si tratta di una riforma non completa, che dovremo modificare, integrare e migliorare nella prossima legislatura. Rinvio pertanto alle sue dichiarazioni in Commissione proprio sul tema del semipresidenzialismo.

Ma allora, se dobbiamo ritornare nella prossima legislatura a modificare e a migliorare questa riforma del semipresidenzialismo, perché tutta questa fretta? Faccio un esempio per tutti. Rimane la sfiducia costruttiva, insieme con un Presidente della Repubblica, eletto dal popolo, che presiede il Governo e che dunque, essendo eletto dal popolo, ha una diretta legittimità popolare.

Ci rendiamo conto di quale aborto giuridico avete costruito? La sfiducia costruttiva e un Presidente della Repubblica che presiede il Governo. È evidente dunque il carattere propagandistico di questa proposta, che ha certamente un effetto sicuro: far saltare la riduzione del numero dei parlamentari e creare fibrillazioni che rendono oggi più difficile l'accordo sulla legge elettorale.

Il senatore Saro, d'altro canto, molto onestamente e molto lucidamente, aveva denunciato la strumentalità di questo disegno e di questo emendamento; aveva denunciato i motivi politici che stavano a fondamento di questo accordo e aveva detto testualmente qui in Aula che vi era forse la speranza di alcuni di arrivare a mettere in crisi il Governo e di giungere ad elezioni anticipate, magari sperando che il 30 giugno Monti fallisse in Europa. Se quel disegno che il senatore Saro aveva vaticinato qui in Aula era effettivamente esistente, quel disegno è fallito; rimane tuttavia questo aborto, che però non passerà alla Camera in quanto in quella sede il Gruppo del Terzo Polo è decisivo. Quindi, purtroppo per voi, cari amici, questa riforma non riuscirà a vedere la luce.

Noi non ci stiamo ad un uso strumentale delle istituzioni, ad un uso delle istituzioni per scopi di parte. Pensavamo che con il Governo Monti si fosse aperta una fase nuova della politica, ispirata alla serietà e all'interesse generale. Noi non ci prestiamo, e ci asterremo sull'emendamento in esame. Certamente, dal punto di vista ideale e culturale, in particolare noi di Futuro e Libertà siamo favorevoli al semipresidenzialismo, ma non possiamo accettare questo baratto, che manda al macero un lavoro serio fatto in Commissione che avrebbe finalmente reso più efficiente il quadro istituzionale della nostra Repubblica, rafforzando il potere Esecutivo nella difesa delle prerogative del Parlamento e favorendo quella governabilità e quella velocità delle decisioni nell'interesse dei cittadini che sono da tempo attese.

Questa è la nostra determinazione, e contestualmente, signora Presidente, chiedo anch'io la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 9.0.500. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia doveroso da parte del nostro Gruppo richiamare l'attenzione sulla votazione dell'emendamento 9.0.500 che, se approvato, introduce nella nostra Costituzione l'elezione diretta a suffragio universale e diretto da parte di tutti cittadini del Presidente della Repubblica.

La nostra non è una proposta che giunga improvvisata nel dibattito costituzionale. Infatti anche in questa legislatura, anche dopo la nascita del Governo Monti, in quest'Aula, da questo banco, facendo una dichiarazione di fiducia al Governo attuale nel dicembre scorso, ribadii il pieno diritto delle forze politiche di discutere di riforma elettorale e riforma costituzionale e dissi che, di fronte ad un presidenzialismo di fatto che si va realizzando nella nostra Costituzione, avremmo avuto ben diritto di proporre una modifica della Costituzione in termini presidenzialisti. Quindi, la nostra iniziativa non è giunta inattesa, non è giunta improvvisa.

Il fatto che ci siano esigenze di trasformazione del sistema politico lo dicono in tanti da decenni. Cercando interventi e testimonianze su questo tema, ho trovato una dichiarazione fatta al suo partito dell'epoca da Giorgio Napolitano nel lontano 1981, quando auspicava, in questi termini, un rinnovamento del sistema politico: sSi deve giungere a una svolta effettiva nei metodi di governo, nel modo di concepire ed esercitare il potere, nei rapporti tra partiti, Stato e società, riaffermando pienamente i principi e le linee della Costituzione e ponendo mano a riforme e misure capaci di garantire il corretto funzionamento delle istituzioni».

Sono passati oltre trent'anni da quell'affermazione, sono state istituite diverse Commissioni bicamerali, si è discusso ovunque e comunque dei temi della riforma costituzionale e del presidenzialismo. Le Commissioni bicamerali non approvarono in via definitiva dei testi di riforma della Costituzione; poi ci fu una riforma del Titolo V della Costituzione, fatta in una legislatura recente, con maggioranze risicatissime della sinistra, che oggi abbandona i lavori, ma quando approvava le Costituzioni con pochi voti di differenza riteneva quella procedura del tutto legittima. (Applausi dal Gruppo PdL).

L'esigenza, quindi, di una vasta riforma organica è connaturata alla storia e alla natura dello schieramento di centrodestra, non soltanto del Popolo della Libertà, ma anche delle formazioni politiche che lo hanno preceduto. Nei programmi dei partiti di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e di altri l'elezione diretta è sempre stato uno dei punti principali.

Per chi come me viene dalle file della destra e da quell'esperienza, poter votare in un'Aula del Parlamento l'elezione diretta del Presidente della Repubblica è un traguardo storico, perché è battaglia pluridecennale di democrazia diretta. (Applausi dal Gruppo PdL).

Voglio però anche dire che non è un dibattito che appartiene alla destra o che appartenga al centrodestra, quale oggi in quest'Aula noi siamo. Fin dai tempi della Costituente, Piero Calamandrei si schierò a favore del presidenzialismo, e con lui Leo Valiani, poi insigne senatore a vita. Il 5 settembre 1946 Piero Calamandrei scriveva: «Non è indispensabile che si adotti integralmente in Italia lo schema della Repubblica presidenziale qual è in vigore in America. Basterebbe che ad essa ci si avvicinasse in un punto, quello dell'innalzamento e rafforzamento dell'autorità del Capo del Governo, attraverso l'approvazione solenne, popolare, o almeno delle Assemblee legislative, del piano in cui sia fissata la politica che intende seguire».

Ci sono stati filoni laico-repubblicani - penso a Randolfo Pacciardi - che sostennero negli anni Sessanta il modello presidenzialista. Nel 1965 il costituzionalista Giuseppe Maranini, insieme a Luigi Astuti, Serio Galeotti, Silvano Tosi e Salvatore Valitutti, fondò l'Alleanza Costituzionale. Tra i firmatari vi furono giuristi del peso di Vezio Crisafulli e di Pietro Rescigno, politici come Giuseppe Pella o il filosofo della scienza Paolo Rossi.

Nel 1969, nell'ambito del dibattito dell'allora Democrazia Cristiana, nacque il gruppo «Europa 70», organizzato da Bartolo Ciccardini, che si dichiarò favorevole all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Successivamente Bettino Craxi manifestò aperture chiare ed esplicite ad una soluzione di tipo presidenziale, con un dibattito che, alla fine degli anni '70 e nei primi anni '80, attraversò trasversalmente lo schieramento politico. Tuttavia, già in sede di Costituente, uomini come Aldo Bozzi, Giuseppe Codacci Pisanelli e Vittorio Emanuele Orlando fecero intendere con i loro discorsi che si sarebbe potuti giungere, in un futuro non lontano, all'elezione diretta del Capo dello Stato.

Ecco allora che il presidenzialismo, o semipresidenzialismo, come lo si definisce nella proposta da noi avanzata, affonda profondamente le sue radici nel dibattito della nostra Repubblica democratica. Non è quindi una sortita improvvisa: è un'esigenza, peraltro di rafforzamento, della democrazia diretta, della partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Del resto, anche la cosiddetta Costituzione materiale ha visto crescere il ruolo del Presidente della Repubblica: potremmo citare molti esempi, già a partire dai tempi di Antonio Segni, fino ad arrivare alle esternazioni del presidente Cossiga e alle polemiche che ne conseguirono, con la richiesta addirittura da parte della sinistra di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica dell'epoca. Anche in fasi più recenti, il ruolo del Capo dello Stato è risultato fondamentale e importante nella gestione di delicate crisi politiche.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 12,08)

(Segue GASPARRI). Per questo, e concludo questa dichiarazione di voto, noi non riteniamo la nostra una scelta di propaganda. Noi ci auguriamo - e mi rivolgo a colleghi che, essendo stati presidenzialisti, devono motivare con fatica la loro marcia indietro - che, nel prosieguo del dibattito in Parlamento, chi oggi non partecipa o non vota voglia condividere le ragioni di un rafforzamento della nostra democrazia, sposando una tesi che non è solo nostra, ma che appartiene ad un ampio dibattito della vita repubblicana.

Avanziamo questa proposta con convinzione, soprattutto in un momento di crisi della politica. Lo abbiamo fatto con forza proprio quando, all'indomani delle ultime elezioni amministrative, c'era chi proponeva di nuovo doppi turni, senza affrontare il tema del presidenzialismo, alla luce dell'esperienza di Paesi come la Francia o gli Stati Uniti che, con modalità diverse - la nostra è più simile a quella francese - vedono delle democrazie funzionare all'insegna dell'alternanza.

Qualcuno dice che questa riforma non arriverà in porto. Ebbene, noi abbiamo la forza della speranza e la determinazione della nostra iniziativa. Sappiamo che i tempi sono molto stretti, che il percorso politico è pieno di molte difficoltà, che sono quelle dell'economia e della vita in questo momento della nostra Nazione e dell'Europa. Noi riteniamo, però, che sia un dato storico il fatto che in un'Aula del Parlamento per la prima volta si voti questo principio. (Applausi dal Gruppo PdL). Se ne parla dai tempi della Costituente, e oggi possiamo esprimerci su questa nostra proposta.

Lo facciamo, quindi, convinti che il cammino potrà proseguire. Noi ce lo auguriamo e siamo determinati, anche in questa legislatura ed anche con i tempi stretti che ci sono. In ogni caso, è una sfida che lanciamo a tutti. Il presidenzialismo è la scelta del futuro, è la scelta della democrazia ed è la scelta della partecipazione. Che oggi Palazzo Madama dica sì a questo emendamento rappresenterà comunque un grande momento storico per la vita repubblicana italiana. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, non ho mai nascosto la mia propensione per un modello istituzionale che possiamo definire di tipo francese, per semplificare le cose. D'altro canto, lo ricordava il collega Gasparri, simili impostazioni si trovano nella storia di autorevoli uomini che hanno appartenuto alla mia parte politica, come Leo Valiani o Randolfo Pacciardi.

Ma questa è una grande riforma, e non una riforma che si improvvisa con un emendamento. Non è una riforma che si butta là, insieme con il Senato federale e con la sfiducia costruttiva, ma richiede un lavoro complessivo di riscrittura della nostra Carta costituzionale; e non si fa di corsa, con un emendamento, sapendo, fra l'altro, che questo è contraddittorio, come diceva il collega Valditara, con il principio della sfiducia costruttiva che poi viene introdotto in un articolo successivo, e sapendo che difficilmente - molto difficilmente - questo sarà qualcosa di diverso da una bandiera elettorale.

Ecco perché i Repubblicani rifiutano di partecipare al voto su questo emendamento e di partecipare a un voto che non ha un senso di riforma compiuta, ma è solo l'affermazione di una posizione che può essere sventolata in campagna elettorale. (Commenti dal Gruppo PdL).

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signor Presidente, io sono restato in Aula in blando, blandissimo dissenso dal mio Gruppo, anche se il mio consenso politico è "al cubo" rispetto alle dichiarazioni che più volte ha fatto la nostra Capogruppo per quanto riguarda le motivazioni politiche dell'atteggiamento del Gruppo del PD.

Sono restato in Aula, però, e credo di aver fatto bene, anche perché ho avuto l'occasione di seguire l'intervento del presidente Gasparri, che ha letto una specie di articolo di Wikipedia del presidenzialismo e delle discussioni sul semipresidenzialismo nel nostro Paese, suscitando grande entusiasmo nell'Aula. Vi erano tantissimi capannelli che non si sono interrotti mentre lui parlava; c'è stato qualche sporadico battimani e tanto sfogliare di giornali. Quindi, in questo traguardo epocale e storico non crede neanche il PdL e non crede le neanche la Lega, perché sanno che, con l'aiuto della levatrice Presidenza del Senato, è stata prolungata la gravidanza che ha ormai prodotto un nato morto. Si prolunga con accanimento terapeutico, e con un certo cinismo e crudeltà, una gravidanza che non ha da essere perché il risultato, lo conosciamo, è un bambino morto.

Allora, quest'aria da funerale pervadeva anche quella parte politica che avrebbe dovuto essere entusiasta di questo traguardo raggiunto, cioè del fatto che ci si accinge in Costituzione del presidenzialismo invocato dai numerosissimi autori che nella Wikipedia legislativa sono stati trovati dal senatore Gasparri.

Quindi, sono contento di essere rimasto in Aula. Credo che, ancora una volta, sia necessario sottolineare la rottura del patto politico: è venuta a mancare la lealtà, il che è un fatto molto grave che può avere conseguenze gravi. Spero che il presidente Gasparri si renda conto - e forse se ne rende conto più di tanti suoi colleghi del PdL - di avere rotto un patto politico. (Commenti dal Gruppo PdL). Tale rottura ha messo in pericolo anche l'intero Paese che, considerata la situazione d'emergenza in cui si trova, dovrebbe avere un certo grado di coesione che, invece, è stata rotta, per lo meno in quest'Aula.

Dunque, io rinnovo il mio blandissimo dissenso dal Gruppo: continuerò a presenziare ai lavori e continuerò a voler testimoniare questa assoluta mancanza di entusiasmo da parte dell'attuale maggioranza, prova dell'inutilità di questo rito dannoso. (Applausi dei senatori D'Ambrosio e D'Ubaldo).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, mi soffermerò su una questione relativa all'ordine dei lavori, anche perché mi trovo perfettamente d'accordo con quanto detto dal collega Valditara. Nemmeno io mi soffermerò sul fatto che c'é un modo semplice per impedire la riforma sostanziale della Repubblica: chi non vuole cambiare il sistema parlamentare con il sistema presidenziale deve solo inventarsi dei nemici e proporre una riforma di questo genere, che, non avendo i necessari contrappesi alla figura del Presidente, ovviamente non sarà mai applicabile, non passerà mai.

Comunque, fermo restando che ho capito che ci sono state una serie di forzature sul testo, una serie di questioni di legittimità, una serie di argomenti introdotti con emendamenti, oggettivamente senza il necessario confronto, volevo rivolgere una domanda alla Presidenza. Se mi è consentito, anche per regolarmi rispetto all'ordine dei lavori, vorrei sapere come si possa con un emendamento (relativo, tra l'altro, al presidenzialismo), introdurre nell'articolo 83 che si intende novellare, un pezzo dell'articolo 87 della Costituzione.

Signor Presidente, l'emendamento 9.0.500, se approvato, prevede che il Presidente della Repubblica é il capo dello Stato. L'articolo 87 della Costituzione inizia con queste parole: «Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato...». Si può, con un emendamento, prendere pezzi di articoli della Costituzione per spostarli in altri articoli? Basterebbe questo a dare un significato vero a quello che sta accadendo in questo momento: pur di agitare argomentazioni politiche (una procedura anche legittima da un punto di vista politico) l'improvvisazione è massima.

Io ho visto colleghi che si sono sforzati di migliorare il testo uscito dalla Commissione, proporre emendamenti e atteggiarsi, rispetto a questo provvedimento, non dico con spirito costituzionale, ma con la serietà che il momento imponeva. Ma avete letto che cosa c'è scritto in questo emendamento? Qual è l'attinenza dell'elezione del Presidente della Repubblica, prevista dall'articolo 83 della Costituzione, con il contenuto di questo emendamento, che parla delle funzioni? Ma chi ha scritto questa cosa? Almeno controllate, aggiustate i testi. Diamo almeno il senso che ci sia la voglia di tentare di fare qualcosa. Così, oggettivamente, è improponibile.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, prima di entrare nel merito della dichiarazione di voto sull'emendamento 9.0.500, mi consentirà di fare una dichiarazione preliminare in relazione ad una posizione che è stata reiterata più volte, in particolare dai rappresentanti del Partito Democratico, presenti o assenti, che hanno sottolineato e ribadito che il comportamento di alcune forze politiche e di alcuni Gruppi parlamentari ha determinato la rottura del patto di Governo.

Credo sia necessario fare distinzione tra il patto di Governo e il patto costituzionale. È noto che, rispetto al processo riformatore sul piano costituzionale, il Governo ha sempre assunto un atteggiamento neutrale, a partire dal Governo Prodi ai tempi della Commissione bicamerale fino ad arrivare ad oggi. È evidente che il Governo non può che lasciare al Parlamento, alla dimensione parlamentare, all'accordo tra Gruppi e forze politiche, il percorso costituente e costituzionale rispetto al quale ha assunto, come ha fatto il Governo in quest'Aula, un atteggiamento di neutralità: si è rimesso all'Aula, non ha interferito rispetto a questo processo, si è determinato, quindi, quello che si è sempre determinato in occasione del dibattito e del confronto sulle riforme costituzionali.

Questo ribadisce la centralità del Parlamento e la centralità del dibattito parlamentare, l'indispensabilità del dibattito parlamentare e, in ogni caso e comunque, la sua utilità.

Non si può trovare questa sorta di via di fuga, per giustificare un atteggiamento che non affronta nel luogo della sovranità il confronto e il dibattito, facendo riferimento alla rottura di un patto.

Se poi si fa riferimento alla rottura di un patto politico all'interno della Commissione affari costituzionali, questo mi consente di dire con molta chiarezza che, per quanto ci riguarda, una delle cose positive che si è determinata attraverso l'iniziativa del PdL, in particolare, e della Lega in termini emendativi sul Senato federale e sul semipresidenzialismo è esattamente quella di avere di fatto vanificato la riforma così come è uscita dalla Commissione affari costituzionali.

Voglio dire con chiarezza che quella riforma non era l'approdo positivo: noi non la ritenevamo tale. Il bicameralismo eventuale, questa sorta di meccanismo che poi anche all'interno di questo processo riformatore - lo dirò - purtroppo è rimasto, quella riforma non ci sembrava quella più utile per questo Paese, non scioglieva i nodi, anzi in qualche modo li aggrovigliava ulteriormente in un meccanismo che non era né semipresidenzialismo né semipremierato ed era una formula che non ci convinceva. Noi quella riforma non l'avremmo votata. Quindi, la rottura di quel patto politico, se c'è stata, l'abbiamo ritenuta sin dall'inizio positiva per recuperare il dibattito e il confronto sulla riforma.

Se mi è consentita una battuta, visto che è stata rappresentata con una sorta di gusto necrofilo l'immagine del bambino morto, quella era una "riforma metadone", era una riforma di riduzione del danno, ma certamente non affrontava il problema e certamente non guidava verso il recupero definitivo di chi si trovava in una condizione di dipendenza o di tossicodipendenza da eccesso partitocratico o da eccesso di parlamentarismo, incapace di scegliere e di decidere.

Il problema non è quella riforma, e vorrei chiarire il nostro atteggiamento, per evitare che questa posizione possa sembrare affetta da contraddizioni. Noi eravamo contro quella riforma. Abbiamo invece accompagnato positivamente la proposta di Senato federale; è passata per quattro voti, e ce ne siamo assunti la responsabilità, come è giusto che fosse. Accompagniamo e accompagneremo positivamente con il nostro voto l'emendamento sul semipresidenzialismo. Non abbiamo votato alcun emendamento e alcun articolo del complesso della legge. Ci siamo astenuti su tutti gli articoli e su tutti gli emendamenti per evidenziare che, per quanto ci riguarda, il dibattito che stiamo affrontando va assunto come un passo avanti in direzione della riforma di cui questo Paese ha bisogno (semipresidenzialismo e Senato federale), che tuttavia non troverà approdo con questo processo riformatore, ma ha determinato un avanzamento di alcuni temi e di alcune questioni (mi rifaccio, con qualche aggiunta, ai riferimenti del senatore Gasparri nella sua dichiarazione di voto) un avanzamento del semipresidenzialismo, un avanzamento di un modello che deve diventare il riferimento, la linea guida, l'impostazione fondamentale della prospettiva.

Questo, per quanto ci riguarda, significa utilizzare questo dibattito ed il voto a termine di questo dibattito, se non dovesse approdare in sede ulteriore, sul piano parlamentare, ad un allargamento della maggioranza con la condivisione di quegli obiettivi, per definire quel che è accaduto come un solenne atto di indirizzo in direzione di un'Assemblea costituente alla quale consegnare la riforma organica della Costituzione, una riforma che sciolga finalmente i nodi della modernizzazione, cui soprattutto la parte politica alla quale ho appartenuto ha contribuito.

Chiedo scusa ai componenti del mio Gruppo, che mi consentiranno di svolgere una riflessione identitaria: nella storia del dibattito politico la destra italiana ha sempre dato un contributo in tal senso. Diciamolo con franchezza e senza remore: il Movimento Sociale Italiano ha dato un contributo importante ai temi della democrazia diretta e dell'elezione diretta e popolare dei Sindaci, fino al tema del presidenzialismo; Alleanza Nazionale ha dato un contributo determinante al rafforzamento della democrazia bipolare e dell'alternanza, e l'ha fatto nel 1994. Lo spirito del 1994 è stata la rivoluzione liberale ed anche la storia di una forza politica che ha portato valore aggiunto allo schieramento del centrodestra ed è stata determinante per cambiare l'assetto e l'equilibrio politico ed istituzionale di questo Paese. Analogamente, oggi quella cultura politica dà e darà il suo contributo. Il centrodestra infatti è tale quando è capace di determinare il contributo complessivo di forze diverse, e ci auguriamo che questa convergenza sia propedeutica ad una prospettiva e ad una capacità di tenere insieme e socializzare competenze, esperienze, intelligenze, culture politiche per raggiungere la sintesi migliore e traguardare la prospettiva di cambiamento di questo Paese.

Con questo spirito voteremo in particolare a favore dell'emendamento in esame, cambiando l'atteggiamento che abbiamo avuto finora, come Gruppo, di astensione su tutti gli emendamenti e gli articoli, perché vogliamo affermare con grande forza che questa ci sembra l'impostazione da perseguire, per raggiungere obiettivi che non appartengono soltanto alla storia del dibattito politico, ma anche alla prospettiva di un Paese, per costruire finalmente un Paese normale ed una democrazia decidente! (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).

PISANU (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PISANU (PdL). Con il suo permesso, signor Presidente, vorrei esprimere il mio dissenso dal Gruppo non solo su questo emendamento, ma anche sugli altri emendamenti connessi, tutti a firma dei senatori Gasparri e Quagliariello, concernenti il semipresidenzialismo.

Sono favorevole al semipresidenzialismo, ma ritengo che la via seguita in questa sede sia sbagliata. Nella migliore delle ipotesi essa ci porterà ad una bandiera da sventolare, posto che trovi vento, e non ad un progetto da realizzare.

Una riforma così impegnativa, infatti, avrebbe richiesto almeno tre condizioni: un ampio dibattito preparatorio, una formulazione organica, e una maggioranza larga in grado di sostenerla fino in fondo. E invece ci siamo trovati con una manciata di emendamenti presentati in Aula, contro l'opinione di una parte considerevole della larga maggioranza che si era raccolta intorno al pacchetto originario di riforme al nostro esame.

Lo stesso errore politico è stato commesso con la presentazione dell'emendamento sul Senato federale.

La conseguenza è che in questo modo si è fatta venir meno la maggioranza dei due terzi e si è di fatto compromesso il cammino di tutte le riforme al nostro esame.

A mio modo di vedere, non possiamo subire passivamente un esito così infelice, che oltretutto getterebbe l'ombra del discredito sulla volontà riformatrice del Senato della Repubblica e delle forze politiche che vi sono rappresentate.

Riconosco che i margini per evitare un simile esito qui al Senato sono ridottissimi, anche se vi è ancora spazio per la dialettica parlamentare e per la ripresa del dialogo. Ma alla Camera dei deputati vi è invece tutto lo spazio per riaprire il dibattito e ricostituire la maggioranza dei due terzi, se si punta su due essenziali obiettivi: il ripristino del pacchetto originario di riforme e l'apertura di una strada nuova e percorribile al semipresidenzialismo. Sarebbe il modo migliore per recuperare una vicenda parlamentare che rischia di concludersi, dopo tanti, qualificati discorsi, con un nulla di fatto.

Per queste ragioni che ho richiamato e con questa speranza, io continuerò a sostenere il testo concordato e mi asterrò sugli emendamenti riguardanti il semipresidenzialismo. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

SARO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SARO (PdL). Signor Presidente, ho già avuto occasione di intervenire in quest'Aula rilevando in qualche modo la gravità delle decisioni che avevamo assunto. Lo faccio ancora, anche con profondo dispiacere, perché vengo da una tradizione socialista. Ero un convinto craxiano e un sostenitore fino in fondo del presidenzialismo. A quel tempo eravamo in pochi a sostenerlo: noi e la destra dell'MSI. Di questo bisogna tenere conto.

Ebbene, ritengo che sia un errore approvare un provvedimento che non vedrà mai la luce: l'ennesimo provvedimento che viene esitato da quest'Aula e che finirà su un binario morto alla Camera. Credo sia stato un profondo errore fare prima un patto con il PD e poi ribaltarlo per farne un altro con la Lega. Non perché l'Aula non sia sovrana, non perché non fosse opportuno trovare maggiori convergenze sulle riforme costituzionali: anzi, questo si doveva fare. Ma si doveva fare partendo da quel testo, concordato, tra l'altro, dal nostro vice capogruppo, Gaetano Quagliariello, con gli altri esponenti della maggioranza che sostengono il Governo Monti. Avere ribaltato quel patto è una dimostrazione a mio giudizio di inaffidabilità del PdL, perché non si può fare un patto e poi ribaltarlo. D'ora in poi quale credibilità avremo quando torneremo a fare altri patti?

Capisco la posizione della Lega, che è del tutto legittima. La Lega è all'opposizione e ha tutto l'interesse a spaccare la maggioranza che sostiene il Governo Monti. Quindi ha fatto il suo gioco, ha sviluppato la sua funzione legittima in quest'Aula, battendosi soprattutto per il Senato federale, sul quale comunque si sarebbe potuta tranquillamente raggiungere quasi l'unanimità in quest'Aula.

A questo punto, con questa decisione assunta - che alla fine non ci porta neanche voti: in base agli ultimi sondaggi, non è che, siccome abbiamo alzato la bandiera del semipresidenzialismo, ci arrivino messi di voti - tutti dobbiamo aprire una riflessione, da qui all'esame davanti alla Camera, perché non vorrei che alla fine si fosse lanciata la questione del presidenzialismo per far saltare quanto di buono avevamo concordato e per impedire la riduzione dei parlamentari. Una richiesta sentitissima da parte dell'opinione pubblica, nel bene e nel male. So che talvolta questa richiesta è populista, ma sta di fatto che oggi la maggioranza dell'opinione pubblica nazionale si attende che questo Senato e la Camera arrivino a questa equilibrata riduzione dei parlamentari.

In secondo luogo, mi auguro che quanto meno alla Camera ci sia lo stralcio della riduzione dei parlamentari e che, nello stesso tempo, si possa riaprire un dialogo a 360 gradi, anche cogliendo una proposta avanzata da importanti esponenti del Partito Democratico, che avevano depositato una proposta di referendum di indirizzo.

Io credo che su quella proposta si poteva trovare l'intesa: chiamare il popolo italiano, contestualmente con l'elezione politica, ad esprimersi se dobbiamo andare verso una Repubblica presidenziale o mantenere una Repubblica parlamentare, sarebbe stato un fatto di grandissimo rilievo.

Sono convinto che anche come PdL avremmo potuto far valere nei confronti del popolo le nostre ragioni e vincere quella battaglia referendaria. Invece, non si è voluto cercare il compromesso. Si è alzata una bandiera che alla fine rischia di essere rapidamente ammainata, senza alcun risultato positivo.

E così, dopo trent'anni che si parla di grande riforma, da quando Craxi la lanciò, non riusciamo a fare neanche le piccole riforme, neanche ad introdurre il premierato forte.

Poi ci lamentiamo - e concludo - perché, per esempio, in questa legislatura il presidente Berlusconi non è riuscito neanche a revocare i Ministri. In quel provvedimento che era stato concordato quanto meno il Presidente del Consiglio aveva il potere di revoca e di nomina dei Ministri, questione che é stata uno dei pasticci più grossi che abbiamo avuto in questa legislatura: non siamo mai riusciti a cambiare veramente la squadra di Governo che ci avrebbe consentito di governare diversamente e non ci si trovasse in questa situazione.

Per queste ragioni, mi asterrò dal voto, per non partecipare ad una vicenda che non avrà alcun esito e che verrà bollata sul piano storico, non come un fatto importante, un passaggio storico importante, ma come l'ennesima occasione persa da parte di questo Parlamento, di questo Senato di riformare veramente la Costituzione. (Applausi dai Gruppi Unione di Centro, SVP e Autonomie (Unione Valdôtaine, Maie, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano) e Per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è stata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). La verifica del numero legale si chiede immediatamente prima della votazione e si verifica la sussistenza dei richiedenti nel momento in cui c'è la richiesta.

PRESIDENTE. Gli Uffici mi hanno precisato che si deve chiedere poco prima del voto. Vi è una richiesta di verifica del numero legale?

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, reitero la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Calderoli, stia calmo, per favore!

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.500, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

È approvato. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

BIANCONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (PdL). Vorrei chiederle, Presidente, di aiutarci a moderare i toni in Aula. Esprimere ed evocare, per un dissenso politico, immagini dolorosissime come il parto di un bambino morto credo sia proprio un'indecenza. Chiedo pertanto la cortesia di aiutarci a registrare molto meglio i toni che utilizziamo in Aula. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, desidero che la Presidenza disponga l'estrazione, a mezzo dei senatori Segretari, di tutte le tessere che lampeggiano in questa'Aula.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.0.730 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2).

L'emendamento 9.0.301 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.501/100.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, lo ritiro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.501.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.0.501, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 9.0.209, mentre gli emendamenti 9.0.210 e 9.0.211 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.502.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.502, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

BATTAGLIA (PdL). Vanno tolte le schede!

PRESIDENTE. Ma non ci sono. Se non c'è nessuno, non credo ci sia il rischio che si materializzino e votino.

BATTAGLIA (PdL). I soldi! I soldi!

PRESIDENTE. Certe cose non si richiedono, per rispetto a noi stessi.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 9.0.302, mentre gli emendamenti 9.0.212, 9.0.213 e 9.0.303 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.503, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.504/100.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Rutelli: mi comunicano che l'emendamento 9.0.504/100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.504, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello. (Commenti del senatore Rutelli).

Senatore Rutelli, non posso svolgere io il suo ruolo, deve farlo lei con attenzione!

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, mi scusi, ma lei ha annunciato di mettere in votazione l'emendamento 9.0.504.

PRESIDENTE. Prima l'emendamento 9.0.504/100, che poi è stato ritirato. Poi ho messo in votazione l'emendamento 9.0.504, ho aspettato, l'ho guardata...

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Magnifico. Dopo di che ho alzato la mano e ribadisco la richiesta di verifica del numero legale.

MATTEOLI (PdL). Ma lo abbiamo già votato!

PRESIDENTE. No, non abbiamo votato, senatore Matteoli. Questo non l'abbiamo votato. Si trattava dell'emendamento 9.0.504/100, che poi è stato ritirato dal senatore Pastore. Questo non lo abbiamo votato.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GRAMAZIO (PdL). Bisogna togliere quelle tessere! Bisogna levarle!

ASCIUTTI (PdL). Il senatore Segretario deve votare!

PRESIDENTE. Ma volete portare il risultato a casa, o volete far perdere tempo con questo chiasso? Non capisco, veramente! (La senatrice Segretario Baio effettua i controlli tra i banchi del Gruppo PdL).

Ci sono tessere che ha individuato per il ritiro, senatrice Baio? Non deve controllare alla cieca.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.504, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 9.0.505, mentre gli emendamenti 9.0.304 e 9.0.214 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.506/1, presentato dal senatore Benedetti Valentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.506/3, presentato dal senatore Benedetti Valentini.

Non è approvato.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Presidente, ci guardi, però.

PRESIDENTE. Ho invitato a controllare costantemente l'emiciclo, perché non posso leggere e guardare allo stesso tempo il presidente Rutelli.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, capisco che, poiché stiamo modificando la Costituzione è motivo di distrazione osservare chi chiede di fare una votazione elettronica, ma capita che noi chiediamo di fare una votazione elettronica, e non mi sembra che lei debba accogliere tale richiesta con fastidio.

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, forse non mi sono spiegato: se lei alza le mano e io sto leggendo l'emendamento...

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Io alzo la mano e lei è chino sulle carte per fare presto. Lei deve guardare l'emiciclo.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Rutelli.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.506.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.506, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 9.0.216, mentre gli emendamenti 9.0.215 e 9.0.305 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.507/100.

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.507.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.507, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dal senatore Pardi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore, se lei alza la mano...

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Sto tenendo ininterrottamente la mano alzata! Se lei guardasse da questa parte, lo vedrebbe, anche perché non siamo molto numerosi!

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, lei non mi fa parlare. Se mi facesse parlare, verrebbe a capo della questione.

Se lei alza la mano quando io passo alla votazione, ovviamente non posso vederla. Secondo lei, chi mi dovrebbe dire che lei chiede di intervenire? Quindi, se lei vuole che sia io a darle risposta immediata, lo chieda a voce; diversamente, se alza la mano mentre io leggo il numero dell'emendamento in votazione, non posso vederla: quando avrò questo dono, ci proverò e ci riuscirò!

Se lei ha inteso quello che voglio dirle, non mi faccia precisare oltre. Non ho alcun astio o disattenzione nei suoi riguardi. Prego, senatore Rutelli, ha facoltà di parlare.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, prendo la parola per sottolineare ai colleghi dell'Assemblea il contesto in cui ci troviamo e in cui il Presidente reputa giustamente anomalo che vi sia qualcuno che chiede la parola sulla modifica della Costituzione repubblicana, salvo che la prendiamo come uno scherzo (in realtà, stiamo dibattendo proprio come fosse uno scherzo!).

Dunque, segnalo ai colleghi che l'articolo 89 della Costituzione, che avete appena convenuto di modificare, è stato modificato con il voto favorevole di 140 senatori. Mi congratulo per il livello di coinvolgimento e di consenso e per il senso dell'operazione che stiamo facendo.

Signor Presidente, noi siamo qui semplicemente per testimoniare un dissenso, e lo facciamo intervenendo su alcuni articoli e su alcuni emendamenti, chiedendo che sia registrata la votazione. Invito, dunque, il Presidente a prestare attenzione al fatto che un'approvazione a raffica è legittima, ma è anche doveroso per il Presidente osservare se qualcuno intende intervenire.

Capisco, signor Presidente, che lei si possa momentaneamente distrarre, ma non è un litigio tra lei e qualche senatore che chiede la parola, la verifica del numero legale o il voto elettronico.

Sull'emendamento 10.500 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, lei mi costringe ancora una volta a sottolineare innanzitutto che io la ascolto sempre con molto piacere, specialmente su questi temi. In secondo luogo, ribadisco che, se lei alza la mano mentre io comunico qual è l'emendamento in votazione, non posso darle la parola perché non la vedo in quanto sto leggendo.

Quindi, se lei vuole che sia io a darle subito e direttamente la parola, dica «chiedo la parola»; diversamente, si rivolga agli Uffici come mi sono rivolto io. (Commenti del senatore Rutelli). Lei però non dica che il Presidente non la vuole ascoltare oppure vuole un'approvazione a raffica, perché non è così! (Applausi del senatore Pastore). Anzi, è sempre gradevole ascoltare le sue obiezioni.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello, interamente sostitutivo dell'articolo 10, la cui approvazione determinerebbe la soppressione dell'articolo 11.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10 e all'articolo 11, ad eccezione degli emendamenti 10.201, 10.205, 10.206, 10.0.550, 11.201 e 11.300, che sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Gli emendamenti 11.0.200 e 11.0.201 sono stati ritirati.

L'emendamento 11.0.730 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 11.0.202, presentato dal senatore Molinari.

Non è approvato.

L'emendamento 11.0.203 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.500.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.500, presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.0.204, 11.0.205 e 11.0.206 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.207.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo relativamente all'emendamento testé approvato per segnalare ai colleghi che con la partecipazione di 135 senatori si reputa di avere modificato l'articolo 104 della Costituzione attribuendo la presidenza del CSM, organismo attualmente presieduto dal Capo dello Stato, al primo presidente della Corte di cassazione. Questo è il grado di attenzione.

Volevo pertanto segnalare ai colleghi che hanno votato questo emendamento che hanno appena rimosso dalla guida e dalla garanzia del CSM il Presidente della Repubblica, sostituendolo con il primo presidente della Corte di cassazione. Desidero lasciare agli atti questa dichiarazione, perché magari c'è qualcuno fuori di qui che ci segue. (Applausi dai Gruppi LNP, CN:GS-SI-PID-IB-FI e dei senatori Rizzotti e Bornacin).

PRESIDENTE. Senatore, la considero una dichiarazione di voto sull'emendamento 11.0.207, così come i successivi interventi, altrimenti apriremmo un dibattito a commento del voto espresso precedentemente.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei chiarire il senso di questa scelta: nel momento in cui, in un precedente articolo, si è affermato che il Presidente della Repubblica è nella condizione di presiedere il Consiglio dei ministri, ed essendo il semipresidenzialismo un sistema che tende a separare i poteri piuttosto che a unificarli, attribuendo loro un maggiore grado di autonomia, sembrava impossibile concentrare nelle mani del Presidente della Repubblica anche il ruolo di Presidente del CSM. (Applausi dal Gruppo PdL).

Da questo deriva la scelta di quell'articolo, del tutto coerente con la filosofia complessiva. Ovviamente possono essere proposte soluzioni differenti per la guida del CSM; non pensiamo infatti che in un'operazione di correzione e di miglioramento di questa riforma sia lesa maestà avanzare ipotesi differenti. Se vi fosse stata una maggiore partecipazione e apertura al dibattito, le avremmo prese in considerazione.

Signor Presidente, speriamo che ciò avvenga alla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PdL).

*VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo in risposta all'intervento del senatore Quagliariello che è troppo preparato dal punto di vista della dottrina costituzionale e anche troppo attento ai lavori che il suo Gruppo parlamentare ha portato avanti in questa legislatura per non ricordare che vi erano state molte proposte affinché il CSM o quanto meno sezioni del CSM non fossero composte in modo determinante da magistrati, perché le corti domestiche, un magistrato che giudica un magistrato, soprattutto laddove si debbano considerare provvedimenti disciplinari, sono qualcosa di assolutamente inconcepibile secondo una logica di corretto funzionamento delle istituzioni.

Oggi arriviamo addirittura al paradosso di togliere quell'elemento di garanzia che era rappresentato dal Presidente della Repubblica e di inserire invece il Primo presidente di sezione della Corte di cassazione. Allora, è evidente che in questo modo il senatore Quagliariello smentisce tutta una battaglia parlamentare che è stata condotta negli anni passati e che era funzionale all'affermazione del principio di responsabilità della magistratura; magistratura che può essere realmente imparziale soltanto laddove vi sia un organismo terzo che possa garantire sul comportamento dei magistrati anche dal punto di vista disciplinare.

In questo modo, invece, purtroppo si determina un meccanismo di accentuata giurisdizione domestica che certamente finisce con lo squilibrare i poteri dello Stato. (Applausi del senatore Rutelli).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, vorrei fare solo una brevissima considerazione.

Francamente, sull'emendamento in discussione mi attendevo una valutazione positiva da chi si è espresso in maniera contraria, perché è il segnale di un tentativo di separare le funzioni di governo che va ad assumere il Presidente della Repubblica, così come delineato nella riforma, rispetto alla magistratura e al presidente del Consiglio superiore della magistratura che avrebbe simboleggiato la subalternità rispetto al Governo. Non rispetto all'attuale Presidente della Repubblica, ma rispetto al Presidente della Repubblica così come è individuato. Mi sarei aspettato valutazioni più perplesse da parte del centrodestra, non da parte del centrosinistra. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Casoli).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, mi sia consentita una dichiarazione postuma, perché i più attenti tra i senatori avranno notato che gli emendamenti dall'11.0.204 all'11.0.206 sono stati ritirati poiché, a quanto pare, è mancato l'accordo di una maggioranza.

Ritengo che abbiamo perso un'occasione. Per quale motivo? Qual è il problema fondamentale di qualsiasi giudice? Qui ci sono tanti illustri giuristi che me lo insegnano: è la terzietà. Tutti quanti gli organismi giurisdizionali chiedono la terzietà del giudice; ce n'è uno (probabilmente unico al mondo) che non ha questa terzietà: la casta dei nostri magistrati. Sostanzialmente i nostri magistrati si giudicano da sé, portando delle storture enormi, che tutti abbiamo visto.

Ebbene, penso che un punto sul quale occorreva intervenire era proprio quello della sezione disciplinare del CSM, che oggi - ripeto - presenta dei buchi clamorosi. Ricordiamo il caso - forse uno dei più clamorosi - di un magistrato che ha presentato una serie di certificati medici per restare assente dal lavoro per oltre un anno e poi si è scoperto che partecipava a regate transatlantiche. Bene, questo magistrato ha ricevuto delle sanzioni assolutamente banali. Non parliamo poi di quei procuratori i quali non azzeccano neanche un'indagine, se le vedono sempre cassate dal tribunale; eppure dal punto di vista disciplinare e della progressione in carriera non succede mai nulla.

Con gli emendamenti ritirati avevamo tentato di attribuire il carattere di terzietà alla sezione disciplinare. Non ci siamo riusciti nemmeno questa volta; anzi, posso dire che non ci sono riuscito: ci avevo provato anche da Ministro, ma non avevo mai trovato la maggioranza necessaria.

Anche in questo caso non abbiamo trovato la maggioranza. Lo ripeto, colleghi, credo che sia una grandissima occasione perduta: sarebbe bastato approvare questi tre piccoli emendamenti per fare un enorme passo in avanti nel mondo della nostra magistratura. Avremmo veramente sconvolto quella sorta di autodichia che esiste oggi nel mondo della magistratura, facendone una specie di monade di leibniziana memoria, senza finestre sul mondo che - consentitemi di abbassare adesso il tono - «se la canta e se la suona» come le pare.

Mi dispiace, è un'occasione perduta e credo che difficilmente si ripresenterà in questa legislatura. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Compagna).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.207, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.830.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.208, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.209.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, come faceva osservare il collega Castelli, abbiamo svolto un dibattito interessante, anche se postumo, perché abbiamo parlato della questione della presidenza del Consiglio superiore della magistratura con riferimento ad emendamenti riguardanti le Province.

Vorrei ora soffermarmi sul motivo per il quale abbiamo presentato gli emendamenti che ci apprestiamo a votare e sui quali vorrei invitare i colleghi a pronunciarsi favorevolmente. Si tratta di emendamenti importanti, perché riguardano la riforma del Titolo V della Costituzione.

Noi stiamo svolgendo oggi un esame complessivo della Costituzione che, come sappiamo e come molti colleghi hanno ricordato, entrerà in un binario morto. Vorrei cogliere però l'occasione per sviluppare una riflessione critica, rivolgendomi ai colleghi che sono presenti in Aula e che voteranno, facendo riferimento proprio agli emendamenti di radicale modifica che noi abbiamo presentato, riguardanti il Titolo V della Costituzione.

Quella del Titolo V fu una riforma - all'epoca non ero in Parlamento, ero sindaco di Roma - votata a maggioranza dalla coalizione del centrosinistra, alla quale facevo riferimento. Trascorso un decennio, colleghi, ed essendosi quella riforma rivelata una pagina complessivamente non riuscita, penso che, attraverso l'approvazione degli emendamenti sui quali ora mi soffermerò, sia doveroso, ed anzi inevitabile, nell'ambito del dibattito sulle riforme costituzionali che stiamo svolgendo in quest'Aula, fissare un punto fermo critico sul bilancio dell'attuazione largamente insoddisfacente del Titolo V.

Il Titolo V ha condizionato in maniera soverchiante l'attività della Corte costituzionale: la gran parte delle pronunce della Corte nel nostro Paese è stata in questi anni dedicata a stabilire il modo per dirimere il contenzioso sulle materie concorrenti stabilite nell'ambito di tale riforma.

Gli emendamenti che noi abbiamo presentato (che sono solo tre) propongono di ricostituire una coerenza tra le responsabilità dello Stato e quelle delle Regioni, tirando le somme anche con riferimento a compiti che, palesemente, le Regioni hanno dimostrato di non essere in grado di svolgere.

Rispetto alla condizione economica nella quale ci troviamo, colleghi, è evidente, a nostro avviso, che, invece di continuare con l'attuazione della modalità di trasferimento di poteri alle Regioni, oggi la crisi economica e la sua prospettiva richiederanno che questi vengano invece esercitati unitariamente dallo Stato. Penso ai temi dell'energia, delle reti e delle grandi infrastrutture (e tra breve li tratteremo).

Ho tenuto a spiegare ai colleghi le motivazioni dei nostri emendamenti, che partono da questo emendamento 11.0.209, che propone di sopprimere il comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, che stabilisce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Così come si deve intervenire sull'articolo 117, su cui tra breve, signor Presidente, le chiederò nuovamente la parola.

Signor Presidente, da ultimo chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.209. (Applausi della senatrice Contini).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, ho chiesto la parola perché intendo votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Rutelli, in quanto esso pone una questione di grandissimo rilievo e di grandissima importanza. Esso ci rinvia ad una riflessione su quella che è stata la riforma del Titolo V della Costituzione, al modo in cui si è determinata e al contenuto che ha esplicitato.

Mi permetta di citarla, presidente Nania, perché ricordo una sua precisa considerazione sul tema della riforma degli articoli 117 e 119 e, più complessivamente, sull'impianto della riforma del Titolo V: quella di un federalismo potenzialmente secessionista o, almeno, di un federalismo che rischia di determinare una accentuazione delle differenze. Si tratta di un federalismo a geometria variabile o, se si preferisce, un federalismo a doppia velocità, che non fa coesione, che fa divisione e che comporta un'ulteriore rottura nei confronti della tenuta di uno Stato che tiene insieme le diversità, ma su un terreno di unità.

Ritengo quindi importante questo emendamento del senatore Rutelli, e noi voteremo a favore (o perlomeno, io voterò a favore di questo emendamento), perché esso recupera una riflessione importante ancora tutta da fare sulla riforma del Titolo V della Costituzione.

Sul piano politico, però, mi consentirà di aggiungere due riflessioni, senatore Rutelli: la prima è che questo è ancora un frutto avvelenato della vecchia riforma del centrosinistra del Titolo V; la seconda riflessione politica vorrei rivolgerla a quelli che hanno cantato le magnifiche sorti e progressive della riforma che non c'è stata per questo innesto semipresidenzialista e che volevano determinare il bicameralismo prossimo venturo sulla base delle competenze di materia di cui all'articolo 117 della Costituzione. E ciò era perfino in contraddizione con la riforma costituzionale del centrodestra, che tendeva al superamento di quei meccanismi per un federalismo più equilibrato di quello di cui alla riforma del Titolo V, che fa bene il senatore Rutelli a richiamare con l'emendamento 11.0.209. (Applausi dei senatori Compagna e Scarpa Bonazza Buora).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, noi invece facciamo fatica a capire e a giustificare l'emendamento 11.0.209, al punto che ci chiediamo chi sia il costituzionalista di ApI che suggerisce questa strada. Ha detto bene il senatore Viespoli: si tratta di una riforma che appartiene al vecchio Governo Prodi, che però aveva capito che era necessario incanalare tutto il sistema della ripartizione dei poteri in una progressione.

Il sottoscritto proviene da una Regione a Statuto speciale, e molto spesso deve ribattere a colleghi che, capendo poco di specialità, pensano che questi baluardi di avanzata autonomia debbano essere frenati e che siano entità che hanno avuto nella storia la possibilità di godere di un'autonomia ed un autogoverno più avanzati, ai quali è necessario espropriare o togliere qualcosa. La Lega ha sempre considerato tali entità come modelli di buon governo e di buona gestione delle risorse legate ai territori, modelli da imitare e possibilmente da esportare in tutte le altre Regioni che non hanno le stesse competenze per elevarle verso livelli di autogoverno più estesi ed avanzati.

Ricordo al collega Rutelli che le competenze delle Regioni a Statuto speciale sono riportate nei rispettivi Statuti, che sono leggi costituzionali ed hanno pertanto la stessa valenza, la stessa portata e lo stesso rango della Costituzione che noi ci apprestiamo in parte a rivedere; dunque, si tratta di ambiti di competenza separati. Proprio per evitare i disguidi richiamati dal senatore Rutelli, i continui ricorsi alla Corte costituzionale riferiti alle aree grigie, dove materie e competenze non sono perfettamente stabilite, sarebbe stato opportuno circoscrivere l'area di competenza dello Stato. Ed infatti il Parlamento decise di enumerare specificamente tutte le competenze che devono essere attribuite allo Stato. Implicitamente, tutte le competenze residue devono essere delle Regioni, dei territori, piaccia o non piaccia, perché non so quale sostenitore del centralismo possa dire in questa sede che si deve intraprendere il percorso contrario.

Per quanto riguarda le geometrie variabili, il collega Rutelli vorrebbe sopprimere il comma terzo dell'articolo 116 con il quale - finalmente e vivaddio! - tutte le Regioni possono aumentare il proprio livello di competenza e di autogestione del territorio, al punto che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite su iniziativa delle Regioni stesse.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 12,18)

(Segue DIVINA). In questo caso parliamo di competenze su materia concorrente, cioè su materie per le quali si deve - ahimè! - attendere che lo Stato disciplini la materia con la famosa legge-quadro o legge cornice, dopo di che le Regioni ordinarie possono intervenire.

Qual è dunque il motivo di tanta ritrosia nell'offrire alle Regioni la possibilità di occuparsi di materie sulle quali si sentono in grado di legiferare? Perché si parla di geometria variabile? Perché sarà la Regione stessa che deciderà quando è il momento e se è opportuno richiedere o no una competenza ulteriore.

Per chi qua dentro ha figli probabilmente questo è un discorso banale: mano a mano che un figlio cresce gli si danno sempre più autonomia e sempre maggiori competenze, fino a consegnargli anche le chiavi di casa quando raggiunge la maggiore età.

È improvvido considerare le Regioni tutte uguali, onde caricare su queste le stesse competenze. Penso che il Comune di Milano potrebbe assumere competenze importanti come quelle riguardanti le università, competenze che probabilmente altre Regioni non sarebbero in grado di gestire. Lasciamo o no alle Regioni la libertà di richiedere le competenze su queste materie? Cancellare il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione significherebbe insistere in un becero centralismo, non riconoscere le autonomie che già esistono e non volere che quel gap, quella differenza da domani venga sempre più ridotta consentendo alle Regioni ordinarie di aspirare ad un livello massimo di autogoverno sempre più avanzato. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Thaler Ausserhofer, Pinzger e Peterlini).

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, credo che l'emendamento 11.0.209, presentato dal collega Rutelli e da altri senatori, dovrebbe consentirci di operare una riflessione equilibrata innanzitutto sul tema che il senatore Rutelli ha voluto portare alla nostra attenzione: quello di una rivisitazione della cosiddetta riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Non sono state dette tutte cose esatte da chi mi ha preceduto. Non si tratta di una riforma fatta dal Governo Prodi: è una riforma fatta nell'ultima parte di una legislatura travagliata che ha visto il succedersi di tre diversi Governi del cosiddetto centrosinistra, la cui esperienza non intendo in alcun modo difendere. Voglio però ricordare a tutti che quella modifica costituzionale rappresentava il tentativo di far avanzare questo Paese sulla strada di una riforma dello Stato in senso federalista.

Quella riforma ha assunto sostanzialmente le conclusioni di una Commissione bicamerale, quella presieduta dall'onorevole D'Alema, anche se fu poi votata in sede parlamentare soltanto dal centrosinistra. Ed è stata una riforma - lo voglio ricordare a tutti - che vide in Italia il plauso pressoché unanime delle istituzioni e della società italiana (Applausi del senatore Peterlini). Infatti, tutta l'Italia, da Confindustria alle associazioni di categoria, al mondo del volontariato, a tutte, e dico tutte, le Regioni italiane, escluso soltanto il Veneto del governatore Galan (lo ricordo perfettamente), quindi tutti, tutti, reclamavano l'approvazione di quella riforma prima della fine della legislatura.

Di cosa si trattava? Di una ubriacatura complessiva di un finto federalismo, per cui allora tutti in Italia si dicevano e non potevano non dirsi federalisti, esattamente come oggi il federalismo dovrebbe essere diventato la radice di tutti i mali italiani? Si trattava della solita nostra mancanza di equilibrio nell'esaminare i problemi e dar loro una soluzione?

Io credo personalmente che il Titolo V non solo possa, ma debba essere rivisto. Voglio però segnalare che l'uscita dalla riforma del Titolo V è già in atto: in questo Paese è in atto una controriforma antifederalista strisciante e dichiarata che non sembra trovare ostacoli. Esattamente come abbiamo alle spalle anni di ubriacatura federalista e di uso demagogico del termine «federalismo», soprattutto da parte della Lega, che pure ha dei meriti perché è un movimento politico che ha posto all'attenzione nazionale il tema di un adeguamento e di una modernizzazione dell'assetto istituzionale dello Stato, voglio che sia chiaro che oggi è in atto una controriforma di tipo centralista.

Oggi c'è una diffusa cultura antifederalista, di cui l'emendamento in esame è espressione. Sia chiaro: non c'è nulla di male, ma dobbiamo essere consapevoli che esso propone una via d'uscita dalle disfunzioni del Titolo V che è una controriforma, un tornare indietro allo Stato centralista.

Ci sono due vie d'uscita dai problemi istituzionali italiani. Una è il ritorno, tipico delle situazioni di crisi: quando c'è una crisi, soprattutto economica, si torna al Governo forte del centro, perché si ritiene che tutto ciò che è articolazione territoriale sia fonte di spesa non controllata e di irresponsabilità. Un'altra via di uscita è quella del federalismo responsabile, cioè nutrito di responsabilità, che non abbiamo saputo costruire in Italia. (Applausi dei senatori Peterlini, Oliva e Valditara).

Perché l'Italia è il Paese del federalismo delle chiacchiere e della demagogia e non del federalismo praticato! Perché in Italia tassa lo Stato e spendono le Regioni! (Applausi dei senatori Peterlini, Oliva e Valditara).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Bravo!

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Allora, pur auspicando una riflessione critica sul Titolo V e su modifiche sostanziali della riforma del gennaio 2001, voglio però ricordare cosa dice il comma di cui propongono l'abrogazione il senatore Rutelli e altri colleghi.

Dovremmo cancellare il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che è quello che prevede che se c'è una Regione che in alcune materie ritiene di essere in condizione di esercitare meglio dello Stato il governo, lo può fare chiedendolo allo Stato, con una procedura che poi andrà sottoposta al vaglio del Parlamento, perché alla fine decide il Parlamento. Colleghi, non c'è una sola Regione italiana che in questi anni l'abbia chiesto: tutte hanno chiacchierato di federalismo, il mio Veneto ha fatto confusione, polemiche, assalti a Roma, ma i Consigli regionali non hanno approvato una sola delibera per chiedere maggiori poteri e, chiedendo maggiori poteri, anche maggiori responsabilità. Perché le Regioni (molte) vogliono che la responsabilità di tassare sia di Roma, ma avere loro il potere di spendere.

Ebbene, auspico una revisione della situazione in cui ci siamo andati a cacciare, ma all'insegna della responsabilità, di una cultura autenticamente federalista e non di un ritorno centralista, che può essere ritenuto una via d'uscita soltanto da parte di chi pensa che le scorciatoie risolvano i problemi. (Applausi dei senatori Peterlini, Pinzger, De Angelis e Valditara. Congratulazioni).

NANIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (PdL). Signora Presidente, colleghi senatori, voterò a favore dell'emendamento in esame, perché ripete esattamente uno dei punti qualificanti della cosiddetta riforma di Lorenzago. In quella occasione si propose di abolire il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e su questo punto - mi rivolgo al senatore Divina - ci fu il consenso ragionato, sentito, avvertito, razionale anche della Lega.

Che cosa dice questo emendamento? Dice che le Regioni che hanno più soldi, se vogliono, possono prendersi altre materie di competenza dello Stato e gestirle grazie al fatto che hanno i soldi.

Se i colleghi mi consentono di leggere l'articolo 117, essendo un problema che può interessare tutte le Regioni, esso afferma che ci sono alcune materie di importanza strategica. Ne cito una, per esempio: dopo che la riforma del centrosinistra ha assegnato l'organizzazione scolastica alle Regioni, giustamente, capito che era un fatto importante (poi hanno addebitato alla Lega la volontà di secessione, mentre l'ha fatta l'Ulivo col Titolo V), nel secondo comma dell'articolo 117 si è stabilito che le norme generali sull'istruzione sono di competenza dello Stato.

Nel terzo comma dell'articolo 116 c'è scritto che «Ulteriori forme», dopo tutto ciò che viene dato alle Regioni con il Titolo V, «e condizioni particolari», cioè ulteriori competenze e poteri, «concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117», quelle concorrenti, «e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo (...)», - quelle rimaste allo Stato di cui alle lettere l) (giurisdizione, «limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace»), n) (norme generali sull'istruzione) e r) (tutela dell'ambiente) sulla base dei principi di cui all'articolo 119 (quello del federalismo fiscale, cioè quello di chi più soldi ha -, «possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato», approvata - udite, udite - a maggioranza assoluta (questo ha fatto L'Ulivo, il "garantista dei due terzi"), cioè il 50 per cento più uno, dalle Camere.

Quindi, abbiamo una Regione che chiede, in materia di istruzione, di avere più poteri, ma non a proposito di organizzazione scolastica, bensì di norme generali, che riguardano cioè l'identità, la storia, la cultura, l'educazione, l'etica, l'alimentazione, che dovrebbero essere le stesse in tutta Italia. Invece no: con questa norma, alla Regione interessata, alla Regione che ha più soldi, si consente di avere più poteri rispetto alle altre. (Applausi dal senatore Viespoli). Il tutto, sempre con riferimento al centrosinistra, perché questa norma non l'ha inserita la Lega, caro senatore Fistarol, in contrasto con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, per il quale la nostra Repubblica aiuta chi si trova in posizione svantaggiata.

È stata inserita una norma sulla base della quale a chi sta davanti, perché ha i soldi, si consente di prendere di più rispetto a coloro che sono in difficoltà. (Applausi delle senatrici Poli Bortone e Castiglione). Ora, che questo avvenga sul piano della politica fiscale o, in generale, delle politiche di Governo, è una cosa, ma che questo avvenga con una norma costituzionale di carattere tecnico-giuridico è un'altra.

Il senatore Fistarol spiegava come mai le Regioni non si siano mai avvalse del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Perché nelle Regioni ricche c'era il centrodestra che lo ha impedito, perché qualche presidente, - lei lo ricorderà - ha anche proposto di prendersi questi poteri, ma grazie all'azione solidale e solidaristica del centrodestra è stato bloccato. Diversamente, già di fatto qualche Regione come l'Emilia-Romagna e la Toscana (e poi la Basilicata, la Campania, la Calabria, la Sicilia), le Regioni che hanno più soldi, perché la norma è agganciata all'articolo 119 sulle risorse, avrebbe potuto ottenere di più.

Pensate che questa norma (articolo 116, terzo comma) casualmente si chiama federalismo differenziato, anzi a doppia velocità. Un deputato veneto, di cui ora non ricordo il nome, definì questa riforma federalismo a velocità variabile o a doppia velocità o a velocità differenziata.

Io ritengo che il centrodestra, per coerenza con le posizioni assunte, su questo emendamento debba sfidare il centrosinistra, perché la riforma dell'Ulivo ha spezzato il senso dell'unità nazionale e ha comportato anche ulteriori problemi, sui quali non mi voglio dilungare, ma richiamo l'attenzione, soprattutto di coloro che si sono battuti per togliere questo principio dalla Costituzione. Colleghi del centrodestra, non possiamo sprecare questa occasione! (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signora Presidente, ho ascoltato i dotti interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Alla Commissione agricoltura potrà essere concesso di passare dalle stelle alle stalle in questa vicenda. Allora ricordo solamente una cosa che ha un valore simbolico. E immagino che i colleghi veneti possano seguirmi, specialmente quelli come me che abitano in prossimità di una Regione a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia.

È ben difficile giustificare, signora Presidente, alla popolazione di confine di una Regione come il Veneto che si trova a vivere a 2 o a 10 chilometri dalla Provincia di Pordenone, piuttosto che di Udine, per esempio, che quando un tizio come me va a fare il pieno di benzina in Provincia di Pordenone, magari più a Ovest del luogo in cui abito, Portogruaro, gli venga richiesta la tessera per avere lo sconto sul carburante. Non è più giustificabile. È fuori del tempo. Non ha nulla a che vedere con il federalismo variabile evocato da qualcuno prima. È un privilegio - questo è un Paese che ne ha tanti - assolutamente ingiustificabile che spinge popolazioni ad esprimersi - come è successo nel caso di Sappada o di Cinto Caomaggiore - per il secessionismo da una Regione e il passaggio ad un'altra. Credo che il pensiero rappresentato dall'emendamento discusso in questi minuti comprenda anche questi situazioni di disagio e quindi il mio comportamento sarà conseguente.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signora Presidente, più volte nel corso di questa discussione in Aula, ma ancora prima in Commissione si è teso a limitare il contesto di questa riforma a quello che è.

In Commissione abbiamo trattato alcuni argomenti poi arrivati in Aula e i relativi emendamenti sono stati quasi tutti respinti perché bisognava tenere la linea della Commissione. Quando in Aula sono stati depositati gli emendamenti sul semipresidenzialismo si è rimasti sulla linea di questa introduzione del nuovo istituto per quanto riguarda la nostra Costituzione, senza andare ad allargarsi ad altre riforme della Costituzione stessa.

Quindi, il mio Gruppo esprimerà un voto contrario proprio per questa ragione. Non possiamo, avendo come presupposto queste linee, metterci a cambiare parti della Costituzione che non siano collegate all'introduzione del semipresidenzialismo.

Ricordava bene il senatore Quagliariello che, quando si parla di CSM che non viene più presieduto dal Presidente della Repubblica, non si va a fare una riforma del CSM: si dice soltanto che un Presidente della Repubblica con i nuovi poteri non può logicamente andare a presiedere il Consiglio superiore della magistratura. Questo è un esempio. É tutto così. Quindi confermo che il mio Gruppo sarà contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Data la dichiarazione di voto ufficiale del Gruppo, gli interventi in dichiarazioni di voto del presidente Nania e del senatore Scarpa Bonazza Buora si intendono in dissenso dal Gruppo.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signora Presidente, sarò un becero centralista, come ha detto simpaticamente il senatore Divina, ma ho sempre giudicato la riforma del Titolo V fatta dal centrosinistra una delle grandi sciagure di questo Paese. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN:GS-SI-PID-IB-FI). Quindi, non posso che votare a favore di un emendamento che, sia pure parzialmente, modifica la riforma del Titolo V.

Mi riconosco pienamente nelle dichiarazioni del senatore Nania. Noi, con l'ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione, affidiamo alle Regioni più ricche (il Presidente della mia Regione, che è una di quelle più ricche, ha tentato di avvalersene in varie occasioni) la possibilità di intervenire su materie che sono di competenza specifica dello Stato.

Il senatore Nania ha citato giustamente il riferimento ai principi generali dell'istruzione, ma vorrei fare un altro esempio: quello relativo all'organizzazione della giustizia di pace.

Stiamo discutendo in questo momento una riorganizzazione complessiva del sistema della giustizia, la riduzione dei tribunali e delle sedi dei giudici di pace, e poi consentiamo che ci sia una Regione la quale invece avoca a sé la competenza sui giudici di pace che, rispetto alla riforma generale che noi cerchiamo di disegnare, porta a uno squilibrio complessivo. Sono queste le ragioni che sostanziano il voto dei Repubblicani a favore dell'emendamento 11.0.209.

Io ho presentato un emendamento all'articolo 117 che cerca di modificare in modo ancora più organico il Titolo V e credo che questo sia un primo contributo importante.

Mi consenta, infine, senatore Boscetto, con cui ho una grande amicizia: non si può dire che non si esce dal seminato quando qualcosa fa comodo e si esce dal seminato quando qualcosa non fa comodo. Voi avete introdotto, rispetto a un testo che - come dissi già in Commissione - non condividevo nella sua impostazione generale, due temi che sono radicalmente diversi rispetto a quello che avevate concepito: il federalismo e il semipresidenzialismo. Adesso, perché ci si permette di toccare marginalmente il Titolo V con una correzione dell'ultima parte dell'articolo 116 (neanche con l'abolizione totale che propone il collega Viespoli: con una correzione parziale - lo ripeto - dell'articolo 116) si afferma che si sta uscendo dal seminato. E no, le regole del gioco non sono queste, colleghi! (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.209, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.0.831 e 11.0.210 sono stati ritirati.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 13,44)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 13,46).

 

 

 

 


 

 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

EMENDAMENTO 7.244 E SEGUENTI

7.244

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

7.245

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, settimo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza modifiche».

7.246

MALAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», settimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «; in sede di tale richiesta non possono essere Introdotte nel testo modifiche non proposte in precedenza, né modificare articoli già approvati».

7.247

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, al settimo comma aggiungere il seguente periodo: «Tale procedura non è applicabile ai disegni di legge di cui ai commi primo e ottavo del presente articolo».

7.248

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere l'ottavo comma.

7.249

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, nono comma, dopo le parole: «e di approvazione», inserire le seguenti: «diretta da parte della Camera».

7.250

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Approvato

Al comma 1, capoverso: «Art, 72» al nono comma, sopprimere le parole: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

7.251

PASTORE, SARO

Id. em. 7.250

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nono comma, sopprimere le seguenti parole: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea».

7.252

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, nono comma, sostituire le parole: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», con le seguenti: «, per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per quelli rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74».

7.253

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo i casi di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dall'annuncio dell'avvenuta trasmissione, se ne è richiesto il riesame da un quinto dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi all'inizio dell'esame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di richiesta di riesame o quando questa non sia seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

7.254

CALDEROLI, DIVINA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva».

7.255

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, decimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.256 (testo 2)

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso: «Art. 72», al decimo comma, ultimo periodo apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «approvato da una Camera» con le seguenti: «già approvato o modificato»;

2) sostituire le parole: «nel termine prescritto» con le seguenti: «nel prescritto termine di trenta giorni».

7.257

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 72 ivi richiamato, decimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera che delibera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

7.258

MUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 72», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le leggi in materia elettorale si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. em. 12.0.400

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Modifica all'articolo 74 della Costituzione)

1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente approvata, la legge».

EMENDAMENTI

8.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifica all'articolo 74 della Costituzione) - 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata"».

8.202

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Rinvio presidenziale delle leggi) - 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata."».

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini elettori».

EMENDAMENTI

9.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifica all'articolo 75 della Costituzione) - 1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum"».

9.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifica all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali";

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

9.203

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dopo le parole "trattati internazionali" sono aggiunte le seguenti "salvo accordi e concordati bilaterali";

b) al terzo comma le parole "cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini elettori"».

9.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO, PETERLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 75 della Costituzione) - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole "cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini elettori";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"».

9.205

PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e" sono soppresse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.200

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione"».

9.0.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)

1. All'articola 76 della Costituzione è aggiunto In fine il seguente comma:

"Gli schemi del decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti"».

9.0.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

9.0.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 77 della Costituzione)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. la Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70"».

9.0.203

ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, nono comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto, anche dopo le eventuali modificazioni intervenute in sede di conversione, deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

9.0.204

PASTORE, VITALI, SARO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, nono comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

9.0.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72"».

9.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge"».

9.0.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72"».

9.0.208

PARDI, PEDICA, CAFORIO, CARLINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato».

9.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

9.0.730 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753

9.0.301

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato».

9.0.501/100

PASTORE

Ritirato

All'emendamento 9.0.501, capoverso «Art. 84», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Alla cessazione dalla carica entra a far parte di diritto e a vita della Corte costituzionale».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 59 della Costituzione.

9.0.501

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

9.0.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni"».

9.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni".

9.0.211

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci"».

9.0.502

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

9.0.302

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

9.0.212

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera del deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera del deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nùova Camera. Nel frattempo sono prorogati I poteri del Presidente in carica"».

9.0.213

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'Articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera del deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.».

9.0.303

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 86 della Costituzione)

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica. il Presidente della Camera del deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

9.0.503

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 86 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

9.0.504/100

PASTORE

Ritirato

All'emendamento 9.0.504, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere.

Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i ministri.

Può chiedere al Primo ministro di presentarsi alle Camere o ad una di esse per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 94 della Costituzione.

E conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione.

9.0.504

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;

c) il decimo comma è soppresso"».

9.0.304

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera dei deputati";

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

9.0.214

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"».

9.0.505

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Assorbito dall'approvazione dell'em. 9.0.504

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione il decimo comma è soppresso».

9.0.506/1

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

All'emendamento 9.0.506, sostituire il capoverso «Art. 88» con il seguente: «Art. 88. - Il presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.».

9.0.506/3

BENEDETTI VALENTINI

Respinto

All'emendamento 9.0.506, capoverso «Art. 88», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I limiti all'esercizio della facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione».

9.0.506

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

9.0.215

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti Il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro"».

9.0.305

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati"».

9.0.216

MALAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 9.0.506

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,"».

9.0.507/100

PASTORE

Ritirato

All'emendamento 9.0.507, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti".».

9.0.507

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «su proposta di questo,» sono inserite le seguenti: «nomina e revoca».

________________

(*) Approvato l'em. 10.500 interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

10.200

PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. (Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione) 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

10.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Governo) - 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono Insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera del deputati.

La legge disciplina l'elezione del deputati In modo da favorire la formazione di una maggioranza».

10.202

FISTAROL

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) 1. Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri"».

10.203

MALAN

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) 1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri"».

10.204

VITA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. (Modifiche all'articolo 92 della Costituzione) 1. All'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente "La legge prevede le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente del Consiglio e degli altri membri del Governo e gli interessi pubblici"».

10.205

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Governo) - 1. al comma 2 dell'articolo 92 della Costituzione sostituire le parole: "su proposta" con le seguenti: "su designazione"».

10.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni"».

10.207

PASTORE, SARO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nomina» inserire le seguenti: «sulla base dei risultati delle elezioni».

10.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 92, dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: "La legge disciplina i casi in cui non possono ricoprire cariche di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di rinvio a giudizio per reati non colposi"».

10.209

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 92, dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: «La legge provvede a regolare le modalità in basse alle quali non possono ricoprire cariche di governo le persone che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali preclusioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.550

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 93 della Costituzione)

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. Il primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Soppresso (*)

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;

b) al secondo comma, le parole: «accorda e revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «accorda la fiducia»;

c) al terzo comma, le parole: «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri»;

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di ciascuna delle due Camere, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare.

Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

________________

(*) Approvato l'em. 10.500 soppressivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

11.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Fiducia) - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94 - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo alloro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".».

11.300

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifica dell'articolo 94 della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione"».

11.202

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».

11.203

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».

11.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.206

CECCANTI, BOSCETTO, D'ALIA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.";

alla lettera d) terzo capoverso dopo le parole: «questione di fiducia» aggiungere, in fine, le seguenti: «che è votata per appello nominale».

11.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e votata per appello nominale».

11.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.209

MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Entro tre giorni dalla nomina, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro sette giorni dalla nomina dei ministri il Presidente del Consiglio presenta alla Camere il governo"».

11.210

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.211

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire la parola: «sottoscritta» con la seguente: «firmata».

11.212

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato,» con le seguenti: «da almeno un decimo dei componenti della Camera».

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso.

11.213

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,» con la seguente: «e».

11.214

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera d), primo capo verso, sopprimere la seguente parola: «nuovo».

11.215

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere e con voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».

11.216

VITA

Precluso

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «La mozione di sfiducia deve essere approvata» fino alla fine della lettera.

11.217

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera d), quarto capoverso sopprimere le parole da: «e può chiedere» fino alla fine del medesimo capoverso.

11.218

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1 lettera d), quarto capoverso, sostituire le parole: «Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma», con le seguenti: «. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

11.219

MALAN

Precluso

Al comma 1, lettera d), al quarto capoverso, sostituire il periodo: «Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare» con il seguente: «Lo scioglimento è disposto salvo che il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta indichi, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare».

11.220

MALAN

Precluso

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Quando il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere entro un anno».

11.221

ALBERTI CASELLATI, VICARI, GALLONE, TOFANI, BIANCONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette qualora la fiducia sia stata ottenuta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni ovvero qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di parlamentari non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tali casi il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento delle Camere ed indice le elezioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.200

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Primo Ministro e Ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti dei Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione del ministeri."».

11.0.201

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dai seguente:

"Art. 96. - Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."».

11.0.730 (già 2.3)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica o" sono soppresse.».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753

11.0.202

MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

11.0.203

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

11.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

1. All'articolo 104 della Costituzione il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.

Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

11.0.204

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: "e i provvedimenti disciplinari nel riguardi del magistrati"».

11.0.205

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione)

1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso"».

11.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdlzlonale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal parlamento.

I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.

Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti"».

11.0.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione in materia di soppressione delle Province)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: ", Province" è soppressa;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province" sono soppresse.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le segunti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: ", Province" è soppressa.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa.

6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato».

11.0.830 (già 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione";

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane».

Conseguentemente, nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.

11.0.208

FISTAROL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dalle Province" sono soppresse;

b) al secondo comma le parole: "le Province" sono soppresse».

11.0.209

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 116, comma terzo, della Costituzione è abrogato».

11.0.831 (già 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. L'articolo 116 è abrogato».

11.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata"».

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

 

ASSEMBLEA

 

775a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì 24 luglio 2012

 

 

 

Presidenza del presidente PERA

 

 


PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,06).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,07).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Ricordo altresì che il Governo si è rimesso all'Aula su tutti gli emendamenti presentati.

Dal momento che stiamo esaminando un testo che reca modifiche agli articoli della Costituzione, chiedo ai colleghi un minimo di ordine e di attenzione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.211.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, so che il mio amico Boscetto dirà che l'emendamento 11.0.211 esce dal seminato che era stato tracciato in Commissione, ma quel seminato è stato molto allargato da un aratro sapientemente guidato dal senatore Gasparri e dal senatore Calderoli e ormai quel testo della Commissione, su cui pure il mio giudizio era critico, è qualcosa che non può essere più considerato un perimetro entro il quale devono essere collocati gli emendamenti.

L'emendamento da me presentato, che tocca l'articolo 117 della Costituzione e raccoglie le osservazioni che sono state fatte stamattina da colleghi di parti politiche opposte (dal collega Viespoli e dal collega Nania, da un lato, e dal collega Rutelli dall'altro), tende a modificare quell'aborto che è stata la riforma del Titolo V della Costituzione, cercando di ristabilire limiti di competenza sicuri fra la legislazione statale e la legislazione regionale, abolendo la legislazione concorrente che - come ho avuto già modo di dire - è stata la grande occasione di conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni.

Vorrei tranquillizzare coloro che ritengono che questo sia un emendamento centralista, nel senso che è vero che vengono spostate delle competenze che oggi sono nella legislazione concorrente alla legislazione statale, ma è altrettanto vero che tutta un'altra serie di materie che erano nella legislazione concorrente viene lasciata alla competenza esclusiva delle Regioni, limitandosi alla previsione che «la legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale».

Per il resto, sia per quanto riguarda la potestà regolamentare, sia per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, non modifichiamo l'articolo 117: manteniamo quello che era l'impianto, ma con questo emendamento aboliamo la questione della legislazione concorrente.

In proposito, vorrei dire ai colleghi del centrodestra, ci muoviamo in una logica analoga a quella delle modifiche introdotte dalla riforma del 2006. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, si stanno esaminando modifiche alla Costituzione. Se vogliamo andare avanti occorre prestare la dovuta attenzione, altrimenti non si procede. Il senatore Del Pennino ha diritto di svolgere il suo intervento nel rispetto di tutti.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Nella riforma del 2006 una serie di materie affidate alla legislazione concorrente passò alla legislazione statale. Io ne ho aggiunta qualcun'altra, ma ho trasferito alla competenza esclusiva regionale altre materie che rientravano nella legislazione concorrente. Allora, per quale ragione una semplificazione del sistema di questo tipo - che non è motivo di conflitto politico tra centrodestra e centrosinistra, tra centralisti e federalisti, ma un tentativo di razionalizzazione e di buon senso - non può trovare il consenso dei colleghi? Forse perché usciamo dal seminato di cui parlava il collega Boscetto? Ma siamo già usciti dal seminato! Facciamo uno sforzo, se vogliamo comprendere gli uni le ragioni degli altri. Mantenendo infatti un atteggiamento di chiusura e di sordità rispetto alle posizioni altrui, oggettivamente non faremo fare alcun passo avanti alla riforma dopo che, domani, avrete sbandierato - se raggiungerete il numero legale - il voto del Senato a favore di questo obbrobrio.

PRESIDENTE. È presente per la prima volta in Aula il senatore Alessandro Vedani, a cui rivolgo il nostro benvenuto e l'augurio di un buon lavoro. (Applausi).

Metto ai voti l'emendamento 11.0.211, presentato dai senatori Del Pennino e Amato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.212, presentato dal senatore Fleres.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.213.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, vorrei chiedere ai colleghi prima intervenuti in un dibattito significativo, pur nel contesto dato, un minuto di attenzione per chiarire quanto forse alcuni poco fa non avevano colto.

Dell'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, di cui alcuni hanno parlato magari non cogliendo tutti che esso - parlo da ex Ministro dei beni culturali - prevedeva addirittura la possibilità di devolvere, su iniziativa delle Regioni, anche competenze in materia di beni culturali (e non in termini di valorizzazione, ma di patrimonio), se ne è discusso in maniera inevitabilmente sommaria. Purtuttavia, come ho già evidenziato (e cito l'intervento del collega Viespoli e quelli di autorevoli senatori del PdL che si sono espressi in dissenso), mi pare sia stata colta una problematica importante.

La questione dell'articolo 117 della Costituzione è fondamentale, onorevoli colleghi. Per questo motivo, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.213. Al riguardo vorrei fornire ai colleghi un'informazione che probabilmente è utile vanga compresa. Con l'emendamento 11.0.213 si propone di ridisegnare le competenze, non per una valutazione di ricentralizzazione (di cui ho sentito parlare in modo sinceramente un po' superficiale), ma per la parte che ha dimostrato di essere non riuscita.

Signor Presidente, pensiamo ancora di attribuire alle Regioni italiane la competenza in materia di politica estera? Pensiamo ancora che le Regioni italiane debbano avere sedi a New York ed in altre capitali del mondo? (Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora). Pensiamo davvero che le Regioni italiane siano competenti nel commercio estero?

GARAVAGLIA Massimo (LNP). La Lombardia, sì!

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Oggi il Presidente del Consiglio ha incontrato - e mi pare una pagina positiva e costruttiva - il presidente della Regione Siciliana per definire quello che, a mio avviso, è stato per certi versi un misunderstanding, ovvero una dichiarazione non perfettamente calibrata nelle intenzioni e negli effetti; oggi, però, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che occorre inevitabilmente, per quanto riguarda anche la Regione Siciliana, concordare un piano di rientro finanziario e di riorganizzazione della pubblica amministrazione regionale e che «c'è l'esigenza improcrastinabile di provvedere a un rigoroso piano di riduzione e contenimento della spesa regionale».

È evidente che siamo al punto, onorevoli colleghi, per quanto concerne competenze incompatibili con il funzionamento, non dello Stato, ma della Repubblica. Possiamo lasciare alle Regioni le competenze in materia di energia, di grandi reti e di grandi infrastrutture a livello nazionale? Possiamo - ripeto - lasciare alle Regioni italiane la possibilità di stipulare accordi internazionali con Stati esteri?

GRAMAZIO (PdL). E quando lei era sindaco di Roma?

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Verificheremo come si pronunceranno i colleghi quando sarà richiesto il voto mediante scrutinio elettronico.

Nella proposta emendativa 11.0.213, a mia prima firma e sottoscritta anche dai colleghi Baio, Bruno, Contini, Cristina De Luca, Milana, Russo e Strano, proponiamo che al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione si intervenga, per quanto riguarda i rapporti internazionali dello Stato, aggiungendo anche quelli delle Regioni, che vanno tra le competenze dello Stato, e che lo stesso sia previsto per ciò che attiene al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla tutela della salute in via generale, e non più soltanto per quanto riguarda la determinazione dei livelli essenziali.

Signor Presidente, tra le materie che non dovrebbero più essere di competenza delle Regioni, nei termini previsti oggi al comma nono dell'articolo 117 della Costituzione, vi sono gli accordi con Stati: si può tranquillamente stabilire un accordo per il parco regionale di una Regione transfrontaliera con la vicina Regione oltreconfine, ma credo che l'esperienza indichi l'impraticabilità del riconoscimento dato nei fatti e nel tempo per quanto riguarda la potestà legislativa delle Regioni in materie nelle quali tale assetto si è dimostrato disfunzionale.

Per quanto concerne la legislazione concorrente, cui - lo ricordo - fa riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre nel secondo comma viene definito il sistema della legislazione esclusiva, noi proponiamo di riportare la materia del turismo dall'ambito di competenza esclusiva delle Regioni, che non è stata stabilita con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ma con un referendum votato per iniziativa delle Regioni, all'ambito della legislazione concorrente.

Vorrei segnalare, onorevoli colleghi, che l'idea che oggi l'Italia debba competere a livello internazionale, di fronte alla crisi economica che viviamo e alla concorrenza dei Paesi in particolare mediterranei, avendo devoluto la competenza esclusiva del turismo alle Regioni, è pazzesca! (Applausi del senatore Asciutti). Il cambiamento è enorme, dal punto di vista economico e organizzativo.

Sappiamo cosa avviene in Egitto, cosa avviene sulla riva Sud del Mediterraneo, sappiamo delle problematiche della Grecia: e noi pensiamo di continuare ad aprire nelle fiere internazionali del turismo 21 stand (19 in rappresentanza delle Regioni più 2 delle Province autonome) differenziati che promuovano la Regione Marche, la Regione Veneto, la Basilicata o la Liguria, quando siamo trafitti, in termini competitivi, dalla Croazia e dalla Turchia? Onorevoli colleghi, sono passati ormai 15 anni. È impensabile che la politica del turismo, che è la prima industria nazionale, dato che, considerato anche l'indotto, impegna circa l'11 per cento della forza lavoro, sia spezzettata in 21 competenze così da uccidere la capacità competitiva del nostro Paese!

Non proponiamo di centralizzare nuovamente la politica del turismo perché non si può fare politica del turismo in via Veneto, cioè nella sede del Ministero dello sviluppo economico: la si deve realizzare in coordinamento con le Regioni, ma non certamente attraverso la competenza esclusiva ad esse attribuita in base alla quale l'ENIT, cioè l'Agenzia, lo strumento di promozione del turismo internazionale, può solo pregare i 22 soggetti che siedono intorno a quel tavolo (19 Regioni, 2 Province autonome e lo Stato) di cercare di concordare delle linee di promozione del turismo italiano nel mondo, mentre - lo ripeto - la Croazia ci sta sottraendo pezzi importanti di mercato grazie alla sua capacità di predisporre un'offerta unitaria.

La riflessione che faccio, signor Presidente, e che abbiamo formulato in questo emendamento è estremamente equilibrata. Non proponiamo di sopprimere il Titolo V, né, ovviamente (lo dico a quanti sono autonomisti e regionalisti), le competenze regionali ma di ridisegnarle in base all'esperienza. Ovverosia che vengano riportate alla competenza dello Stato materie quali il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione «nazionale» dell'energia. È questo l'aggettivo utilizzato nella nostra Costituzione: purtuttavia, la distribuzione nazionale dell'energia non è competenza dello Stato. Poi discutiamo dell'incapacità di formare il grid, la struttura di collegamento per l'approvvigionamento energetico del nostro Paese.

Allo stesso tempo, signor Presidente, alle Regioni resta, non la tutela della salute (che è compito dello Stato), ma l'organizzazione territoriale dell'offerta sanitaria (che è compito delle Regioni). Nessuno pensa di centralizzare di nuovo la sanità, ma certamente occorre garantire la tutela della salute di tutti i cittadini italiani sulla base di parametri omogenei affidati allo Stato italiano, mentre l'organizzazione dell'offerta sanitaria a livello territoriale rimarrebbe competenza regionale.

Ricapitolando, dunque competenza concorrente per il turismo e - aggiungo - competenza concorrente per le infrastrutture di interesse regionale, perché - come ho detto - le grandi reti di trasporto sono un fatto della Repubblica italiana attraverso lo Stato e in collaborazione con le Regioni. Non c'è dubbio che le infrastrutture regionali sono di competenza esclusiva delle Regioni, ma il collegamento tra le grandi reti e le infrastrutture regionali deve avvenire nell'ambito della legislazione concorrente.

Vorrei infine sottolineare, signor Presidente, che in questo modo otterremmo di mettere fine alla tragedia di una Corte costituzionale che negli ultimi dieci anni si è dovuta occupare quasi solo di questo, cioè di dirimere la materia impossibile dei conflitti di attribuzione per cui le Regioni reclamano, lo Stato resiste e alla fine c'è una paralisi improduttiva.

Aggiungo che questo nostro emendamento prevede una clausola di interesse nazionale, che è propria di tutte le legislazioni degli Stati federali: non è solo e, anzi, non è tanto indicata negli ordinamenti degli Stati centralisti. Gli Stati federali hanno tutti una clausola di prevalenza dell'interesse nazionale, e noi l'abbiamo così configurata: «Qualora ricorra un preminente interesse nazionale, lo Stato può comunque esercitare la potestà legislativa anche nelle materie di competenza regionale». Voglio ricordare infatti che già nella riforma dell'articolo 81 della Costituzione abbiamo affermato tali principi nel contesto internazionale ed europeo in cui viviamo, cioè con il dovere di concorrere ad una dimensione sovranazionale per salvare l'economia italiana.

Ecco perché, signor Presidente, rispetto ad alcune cose che ho sentito, non si tratta di sopprimere il Titolo V, ma si tratta, alla luce di dieci anni di esperienza, di rimettere le cose a posto, di dare alle Regioni ciò che ad esse spetta, allo Stato ciò che in tutti i Paesi del mondo ad esso spetta e, dunque, alla Repubblica la possibilità di funzionare meglio. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Amato).

COMPAGNA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, questo emendamento mi sembra di grande buonsenso e di grande equilibrio, come anche il precedente del senatore Del Pennino.

Vorrei riprendere gli ultimi due argomenti. Il primo ha un profilo nitidamente costituente e costituzionale: tra le distorsioni introdotte nel nostro ordinamento dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, c'è un ruolo del tutto improprio della Corte costituzionale, la quale, come veniva ricordato nell'intervento precedente, dovendo intervenire continuativamente su un terreno di gioco così esteso, finisce con l'essere sempre di più un corpo, se non legislativo, legiferante, e sempre di meno una Corte costituzionale.

Quanto agli spostamenti degli ambiti di competenza, mi pare molto efficace l'inserimento fra le materie a legislazione concorrente del turismo: non si tratta di rivendicare centralismo e nazionalità della politica del turismo, ma significa semplicemente che una politica regionale del turismo (ad esempio, pugliese o lucana) colora di ridicolo la Nazione Italia alla borsa di Francoforte.

Mi fermo qui per sviluppare un'ultima considerazione, poi spero che la mannaia del senatore Boscetto non renda esclusivamente personale, com'è stata finora, la mia adesione a questi emendamenti.

Con questi emendamenti, noi torniamo a quanto poco c'era attorno alla riforma scaturita dal cosiddetto accordo della Commissione. In qualche modo le ragioni per le quali quest'anno l'argomento dell'elezione diretta del Capo dello Stato, di qualcosa che fosse insieme forma di governo e forma di Stato, era diventato attualissimo sono state in gran parte già richiamate dall'intervento del senatore Rutelli.

Se si vuol salvare lo Stato nazionale, non si può lasciare la nostra Costituzione al particolarismo e all'irresponsabilità nella quale l'ha collocata la riforma del Titolo V. Il fatto che pacatamente, entrando nel merito degli emendamenti dei senatori Rutelli, Viespoli, Nania e Del Pennino (nonostante la mannaia, che spero meno intransigente, del collega Boscetto), si sia portati a riconoscere questa lacuna, questo vuoto in quello che era l'accordo Vizzini - chiamiamolo così - presentato in quest'Aula è a mio giudizio benemerito ed ha spirito costituente.

Non so se il mio intervento sarà soltanto una dichiarazione di voto a titolo personale, ma è comunque una ricerca perché il mio Gruppo valuti con grande attenzione quella linea di continuità fra quanto facemmo nel 2006, senza il senatore Rutelli e quanto oggi ci propongono il senatore Rutelli e qualche altro che nel 2006 l'aveva pensata diversamente. (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, colleghi, interverrò molto brevemente perché sono stato chiamato in causa come il custode della linea del Popolo della Libertà.

È vero: io in questo momento sto seguendo la linea che ho già illustrato e che è quella secondo la quale noi stiamo facendo una riforma costituzionale basata sul bicameralismo e sul semipresidenzialismo e non possiamo andare a cambiare altre parti della Costituzione che non siano in questa ottica, perché non riusciremmo poi a spiegare cosa abbiamo fatto. Noi dobbiamo uscire da quest'Aula dicendo che siamo riusciti ad approvare il semipresidenzialismo e tutte le norme correlate: intervenire sull'articolo 117 è fuori da questa linea. Avremo altri momenti per questo intervento e per altri interventi, ma ogni situazione deve avere una propria coerenza.

D'altro canto, anche nel merito, non si capisce perché l'emendamento del senatore Del Pennino sia migliore di quello del senatore Fleres o quello del senatore Rutelli sia migliore di quelli dei senatori Fleres e Del Pennino. Guardate che sono diversi e che ciascuno ha una propria logica: alcuni favoriscono la competenza concorrente, altri la competenza statale. Non è che noi possiamo dire che l'emendamento di Rutelli è bello, senza andare ad esaminare tutto il contesto. Siccome il contesto non siamo in grado di esaminarlo e non lo abbiamo esaminato neppure in Commissione, andare per caso ad approvare uno di questi emendamenti (stiamo parlando di quello del senatore Rutelli) potrebbe creare uno sconquasso.

Allora annuncio 11.0.213, signor Presidente, la posizione del Popolo della Libertà di voto contrario all'emendamento. (Applausi del senatore Ramponi).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, ferma la posizione della Lega, che è esattamente quella dichiarata dal collega Boscetto, vorrei però correggere un po' di imprecisioni che abbiamo sentito. Il collega Boscetto è stato molto asciutto, però al collega Rutelli e a tutti coloro che si fanno interpreti di questi rigurgiti centralisti, che noi veramente non riusciamo a capire, vorremmo spiegare che la storia ha già un passo, è già segnata, e non possiamo fare d'un botto marcia indietro. Il collega Rutelli rivendicava come aberrazione la politica internazionale delle Regioni e la capacità delle Regioni di stringere accordi internazionali, ma gli è sfuggito che ormai sono trent'anni (non da ieri o da ieri l'altro) che esistono gli «accordini» ( oggi non ci sono più perché è subentrata l'Europa). I rapporti transfrontalieri commerciali tra Regioni ci sono sempre stati. Che ci sarebbe di male se da oggi o da domani, visto che l'ambiente è contiguo, si potesse fare una politica ambientale e si fossero delle risorse a cavallo di un confine? Vi sarebbe tutto da guadagnare.

Quanto al turismo, esso vuol dire valorizzare le risorse territoriali. Chi meglio saprebbe valorizzare queste risorse territoriali se non i Governi dei territori, che hanno tutto l'interesse a veicolarle? Ricordo che, a livello nazionale, il turismo fa acqua da tutte le parti. Non siamo neanche riusciti a fare una classificazione alberghiera a livello nazionale. Le Regioni che hanno avuto la possibilità di attuarla hanno dato, quanto meno, prova di migliore efficienza.

Ci dimentichiamo un'altra cosa, o forse facciamo finta, o non ci interessa. Alle Regioni abbiamo già devoluto poteri importanti, al punto che - i colleghi che non fanno parte della Commissione politiche dell'Unione europea possono ignorarlo - la fase ascendente e quella discendente del processo comunitario coinvolgono addirittura le Regioni: queste, infatti, sono coinvolte nella predisposizione e nella formazione degli atti europei e possono darvi esecuzione. Vogliamo far finta che ciò non esista? Facciamo finta che queste cose non si siano scritte, né messe sul campo? Le Regioni - piaccia o non piaccia ai centralisti - hanno ormai capacità di autorappresentarsi.

Pertanto, non potremo che essere contrari a questi emendamenti, rigurgiti di un centralismo che non ha più senso e ormai non è neanche più efficiente. (Applausi dal Gruppo LNP).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, non era mia intenzione intervenire, anche perché - brillantemente e competentemente - sia il senatore Del Pennino che il senatore Rutelli hanno affrontato il cuore della questione riguardante l'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, le parole del senatore Boscetto mi hanno stimolato.

Senatore Boscetto, vorrei mi ascoltasse, perché mi sto rivolgendo a lei. Le sue parole mi hanno indotto ad intervenire. Lei ha affermato che una delle priorità era il semipresidenzialismo. Tuttavia, proprio nel momento in cui è stato approvato il semipresidenzialismo (a cui sono personalmente favorevole), come può sostenere che mettere mano all'articolo 117 della Costituzione significa andare fuori strada? Senatore Boscetto, come fa a sostenerlo? Nel momento in cui è stato approvato il semipresidenzialismo, come si fa a sostenere che le Regioni possono fare politica estera, come diceva giustamente il senatore Rutelli? È impensabile. C'è una stonatura di fondo.

Vorrei anche dire al senatore Divina che il diritto non è materia di approssimazione: il diritto è materia certamente importante e difficile. Parlare di accordi internazionali a livello di mercato e di dogane è cosa diversa dal parlare di politica estera e di politica dei trasporti per quanto riguarda le grandi reti: le questioni sono del tutto diverse. Allo stesso modo, parlare di turismo per promuovere l'intero Paese è cosa diversa dal parlare di turismo per promuoverne solo una parte.

Credo che, nel momento in cui - giustamente, per una vostra convinzione profonda - si è affrontato il tema del semipresidenzialismo e lo si è condotto in porto, sarebbe stato assolutamente giusto affrontare anche la questione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e mettere mano all'articolo 117. Il semipresidenzialismo, infatti, ne viene rafforzato e giustificato, senatore Boscetto, altrimenti la giustificazione è difficile trovarla, se noi limitiamo poi le competenze affidandole ad un discorso regionale e facendo di nuovo una parcellizzazione, che significa stato confusionale perenne e soprattutto, rispetto a quanto è stato detto prima, un ingolfamento presso la Corte costituzionale, che non farebbe vedere la luce a questioni importantissime che devono comunque essere risolte.

Aggiungo qualcosa in più. L'emendamento del senatore Del Pennino e anche quello del senatore Rutelli affrontano questioni delicatissime, che riguardano il tessuto nazionale ed unitario del nostro Paese: penso, ad esempio, alle linee generali dell'istruzione e alla sanità, che qui è stata menzionata nei suoi aspetti particolari, su cui poco abbiamo riflettuto.

Ciò che sta accadendo proprio in questi anni in questo settore ci deve far riflettere. Credo che lei, senatore Boscetto, abbia la competenza per ragionare e farsi carico di quanto sto dicendo. Quindi, mi sono veramente un po' stupita, quando lei ha fatto quell'affermazione, perché non la trovo, consona né alla sua preparazione ed alla profondità con cui ha seguito il problema né al merito della questione, sulla quale invito tutti quanti a riflettere. Dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 11.0.213. (Applausi della senatrice Baio).

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LONGO (PdL). Signor Presidente, signore e signori del Senato, dovrò esprimere qui il mio gradimento personale sull'emendamento del senatore Rutelli ed altri, di cui si sta discutendo. Osservo, su quanto ha già detto il senatore Boscetto, che è vero: la vicenda avrebbe potuto essere studiata in maniera più approfondita, però non sono d'accordo con lui quando assume che l'oggetto di questo emendamento sarebbe estraneo alla linea del Popolo della Libertà, che vorrebbe concentrarsi e si è concentrata sul semipresidenzialismo.

Soprattutto non sono d'accordo con il collega, che non me ne vorrà per questo, quando dice che vi saranno altre occasioni. Certo, le occasioni non mancheranno mai, nel futuro, per chi siederà su questi banchi, però, quello che regge il mio convincimento e il mio voto a favore è un principio di economia che così si può compendiare: attenzione, l'ottimo è nemico del bene. Questo è il mio avviso. Allora, siccome questo emendamento è buono, non aspetto che diventi ottimo in un futuro molto futuribile. (Applausi dei senatori Del Pennino, Sbarbati, Tedesco e Baio).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, ho sentito le dichiarazioni del collega che ha espletato le funzioni di relatore a conclusione dell'esame in Commissione. Credo che l'emendamento stesse dentro...

PRESIDENTE. Senatore Bruno, se parla in dissenso, tale posizione non è - lei lo sa benissimo - rispetto al relatore, ma rispetto al suo Gruppo. Il senatore Longo, giustamente, ha parlato in dissenso dicendo che vota a favore. Il dibattito è già abbastanza strozzato. Quindi, la prego di autoregolarsi.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, magari alla fine si spiegherà anche il perché del mio intervento.

Ho sentito dire che questo è un emendamento che stava al di fuori della discussione, delle questioni che si sono aperte in questa discussione: una è quella del semipresidenzialismo, una è quella del federalismo. Ritengo che l'emendamento rientri nel ragionamento sul federalismo. Poiché all'interno del mio Gruppo c'è una diversità, ci sono sensibilità differenti rispetto alla questione del federalismo, su questo argomento specifico, puntuale, che sollevava delle questioni e dava delle soluzioni, si era trovato già all'interno del mio stesso Gruppo un equilibrio.

Per la verità, ero dalla parte da chi propendeva ad essere più ostile ai ragionamenti federalisti, perché sono dell'idea che, così come sono costruite le Regioni italiane, indubbiamente ogni percorso federale avvantaggi dei cittadini italiani residenti in alcune Regioni e svantaggi dei cittadini italiani residenti in altre.

Quindi, è proprio dentro la questione delle materie concorrenti o esclusive che si deve ricercare un equilibrio che consenta anche ai cittadini italiani residenti in Regioni svantaggiate da questo tipo di federalismo, senza nessuna ragione politica, geografica storica e culturale, a quelle popolazioni, di addivenire ad un percorso che garantisca una modernizzazione della nostra Repubblica, tenendo conto anche di altri elementi.

Ho sentito dire che si vuole commissariare la Sicilia, ma poi ho visto che le agenzie di rating esprimono un giudizio molto negativo sul Piemonte. Eppure non ho ascoltato nessuno parlare di commissariamento del Piemonte. (Commenti del senatore Garavaglia Massimo).

Leggo quotidianamente di altre Nazioni avanzate quanto noi sul tema del federalismo. Penso ad esempio alla Spagna: vedo intere regioni spagnole chiedere l'aiuto dello Stato per evitare il default delle loro istituzioni. Io sono particolarmente preoccupato del fatto che esistono in molte Borse del turismo tre laghi di Garda, a seconda della Regione che li sponsorizza. Insomma, c'è un limite a tutto. Anche per questo i cittadini italiani che risiedono nelle Regioni in qualche modo svantaggiate da questo tipo di impostazione vorrebbero che ci fosse una qualche linearità.

Credo che questo sia un emendamento che possa aiutare il percorso federalista, ma poiché vedo un'ostilità di una parte dell'Aula e di alcuni gruppi politici rispetto all'emendamento presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori, me compreso, che trovava un equilibrio fra le diverse posizioni, e visto che la tecnica elettorale me lo impone, non voterò nemmeno io a favore, perché sono contrario a questo tipo di federalismo imposto con la forza da Regioni che non riusciranno mai ad imporre con le ragioni della forza quelli che sono invece egoismi locali. (Applausi del senatore Fleres).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché non mi pare giusto ricondurre la crisi economica che stanno vivendo certe Regioni italiane... (Brusìo). Potrei avere un po' di attenzione, anche da voi che avete parlato contro?

Come dicevo, non mi pare giusto pensare di risolvere la crisi di certe Regioni tornando indietro. Ci si è mai chiesti in quest'Aula perché in Paesi come la Svizzera, l'Austria e la Germania, che hanno un assetto federalista molto avanzato e in cui le Regioni hanno competenze fortissime, queste ultime siano più forti economicamente dell'Italia che ha ancora un assetto centralista?

Parlerò solo del nostro piccolo assetto per quanto riguarda ad esempio un tema che ha toccato il collega Rutelli, a proposito della diversità nella promozione turistica. Noi della promozione turistica dello Stato non eravamo affatto contenti: si promuovevano le spiagge e basta, mentre noi abbiamo le montagne. Invece, da quando abbiamo potuto gestire noi stessi la promozione, la sola Provincia di Bolzano, che ha 500.000 abitanti, è riuscita ad avere una quota annua di 30 milioni di pernottamenti e di 4 milioni di turisti, caro senatore Rutelli. Questo, con le nostre forze, perché è con la diversificazione che si presenta l'Italia nel mondo, è con la sua varietà. (Commenti del senatore Asciutti). Non sono contro la collaborazione tra le Regioni, ma non si può fare un unico discorso per tutta l'Italia, quando la Sicilia ha un'esigenza di promozione di spiagge e di sole, mentre in montagna bisogna promuovere la neve, le rocce e aspetti turistici molto diversi.

In tutta questa disattenzione dell'Aula che - devo dirlo, purtroppo - si presenta come una Costituente piuttosto confusa, devo sottolineare che i Paesi che ho ricordato prima hanno avuto successo perché si basano su nuove teorie che sono state sviluppate, anche studiate in Italia.

Le diversità tra le Regioni ci sono ovunque: l'Italia ha un Nord ricco e un Sud povero; c'era e c'è lo stesso fenomeno in Inghilterra, con un Nord povero e un Sud ricco; c'è in Irlanda, e c'è in Germania, che ha avuto e ha il problema dell'Est. Tutti i tentativi che ci sono stati di industrializzare queste zone dal centro iniettando e trasferendo il know how e trasferendo denaro e industrie in queste zone sottosviluppate sono falliti. Leggetevi i libri di economia, per favore: è «solo» dal 1600 che si sta lavorando su questo tema. Non vorrei tornare a William Petty, che aveva cercato di regionalizzare il discorso del sviluppo economico, o a François Perroux, Jacques Raoul Boudeville, Zvi Griliches, Edwin Mansfield, R.D. Norton e John Rees, e finalmente ad una grande studiosa italiana, Roberta Capello, che nel 2007 ha pubblicato un libro che ha per titolo: «Territorial competitiveness and exogenous development».

La conclusione è molto semplice: l'economia di uno Stato non va valutata a livello di suddivisione del suo sviluppo sulle varie Regioni, ma consiste nella somma della capacità di sviluppo e delle ricchezze sviluppate nelle singole Regioni. Per promuovere queste non serve un centralismo che trasferisca con forza, come ad un bambino col bavaglino, le industrie, il know-how o anche la tecnologia; quello che serve è responsabilizzare queste zone - è stato detto un paio di volte in quest'Aula - e farle maturare da sole. (Applausi dal Gruppo LNP).

Non sto parlando delle mie teorie economiche, ma di economia politica, come si può verificare in testi di rilievo, come quello che ho citato di Roberta Capello. Lo sviluppo lo si realizza sul territorio cercando di aiutarlo attraverso un'azione di responsabilizzazione, promuovendo le capacità che ci sono. Perché le capacità ci sono, in Sicilia, in Calabria, e anche a Napoli: ma, per l'amor di Dio, la soluzione non è quella di far sì che lo Stato centrale, due volte all'anno, faccia una legge per eliminare i rifiuti a Napoli; non credo che questa sia la soluzione per l'Italia.

Pertanto, sono contento che il collega Boscetto tenga duro sulla linea di fare ciò che abbiamo concordato e non altro, perché ne verrebbe fuori una pericolosa svolta verso il passato che non risolverebbe i problemi dell'Italia ma li appesantirebbe di tanto, (Applausi dei senatori Fosson e Fistarol e del Gruppo LNP).

Saluto ad un gruppo di giovani della provincia di Bari

PRESIDENTE. Saluto un Gruppo di giovani della provincia di Bari che sono in visita al Senato. A loro va il saluto dell'Aula. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n.
24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252 (ore 16,55)

PRESIDENTE. Colleghi, c'è ora un intervento in dichiarazione di voto del senatore Viespoli e poi una serie di interventi che penso siano in dissenso. In ogni caso, il senatore Viespoli non ha parlato e quindi ha la parola; gli altri possono essere solo interventi in dissenso, perché questo prevede il nostro Regolamento.

Ha facoltà di parlare il senatore Viespoli.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Ho ascoltato con grande interesse l'intervento del senatore Peterlini, checché ne pensi il collega, il che significa che non c'è questa confusione che impedisce di seguire gli interventi dei parlamentari. Ho ascoltato soprattutto l'ultima parte, e sarebbe interessante misurarsi sull'impostazione che vede la centralità del territorio in termini di sviluppo. Questo accade a Bolzano e anche nel Sud: è storia di questo Paese cercare di costruire, a partire dalla vocazione e dalla potenzialità del territorio, la consapevolezza che oggi la competizione non sta solo nella fabbrica ma fuori della fabbrica, nel sistema territoriale, che bisogna far crescere e accompagnare. Ma ciò non impedisce di fare una riflessione che recuperi, nel rispetto di questa dimensione dello sviluppo locale, ruolo e funzioni dello Stato nazionale su alcune opzioni fondamentali.

Il tema delle infrastrutture e il tema dell'energia sono aspetti di queste opzioni, peraltro in linea con la riforma costituzionale che la Lega a suo tempo propose e che generosamente costituì il tentativo del centrodestra di determinare il superamento della confusione tra competenze regionali e statali, per riportare nella dimensione dello Stato nazionale alcune competenze fondamentali, nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni delle Regioni.

Non animiamo una contrapposizione che non c'è; piuttosto dobbiamo cercare una sintesi, e credo che l'emendamento vada in questa direzione, nella direzione cioè non di un ritorno neocentralista, ma di tentare di recuperare a massa critica alcune scelte, che sono di carattere nazionale e che non inficiano né la cultura dello sviluppo locale né il protagonismo regionale. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e delle senatrici Sbarbati e Baio).

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Signor Presidente, vorrei tranquillizzare il collega e amico Oskar Peterlini: non vedo francamente aleggiare in questo ramo del Parlamento un bieco centralismo, ma semplicemente la volontà di riportare un po' di ordine in un approccio che abbia un significato. Né sono preso - e mi rivolgo al collega della Lega - da uno strano rigurgito di centralismo: non mi appartiene. Ritengo anzi che la battaglia che la Lega ha condotto per prima e conduce e che noi abbiamo condotto per tanti anni con la Lega sia stata assolutamente da portare avanti. Quindi nessun rigurgito, state tranquilli.

Tuttavia, francamente, ho ascoltato alcune affermazioni che secondo me hanno un certo significato. In particolare, il richiamo al fatto che il commercio estero debba essere materia di competenza dello Stato, che la politica internazionale non sia una politica delle Regioni... (Commenti del senatore Peterlini). Senatore Peterlini, stia sereno!...che non abbia alcun senso che le Regioni, specialmente le più ricche, ma a volte anche le più povere, abbiano sedi più o meno faraoniche in giro per il mondo, dove governatori - a parte che questo nome mi ripugna - o pseudogovernatori si mettono a fare politica estera alla stregua di piccoli Capi di Stato, di piccoli maharaja. Questo francamente non è solo fastidioso, ma comporta alla fine danni evidenti per il Paese.

Vi racconto un piccolo aneddoto che mi capitò quando mi occupavo per il Governo di pesca. Dovetti lavorare non poco, tra l'altro anche chiedendo l'aiuto dell'allora Presidente della Commissione europea, che non era propriamente della mia parte politica, perché una Regione a Statuto speciale aveva deciso di esercitare il fermo biologico della pesca senza minimamente concertarlo con Bruxelles. Questo aveva determinato da parte di Bruxelles una procedura di infrazione, nei confronti non di quella Regione autonoma, ma dell'Italia, perché è chiaro che il riferimento è sempre all'Italia. Sono quindi aspetti che vanno considerati con la massima attenzione. (Applausi del senatore De Angelis).

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Bravo!

SCARPA BONAZZA BUORA (PdL). Senatore Rutelli, condivido molte delle cose che lei ha detto. Sul problema della Croazia e dell'offerta turistica di quel Paese, lei sa meglio di me che molte barche italiane si sono dirette quest'anno in Croazia per motivazioni diverse: probabilmente, anzi sicuramente, per la politica fiscale dell'attuale Governo, che ha penalizzato in maniera importante la nautica da diporto di tutto il mare Adriatico, con danni incalcolabili per l'economia nazionale. (Applausi della senatrice Rizzotti).

Tuttavia, differenziandomi dalla posizione del mio Gruppo e del senatore Boscetto (e di questo mi dispiaccio), venendomi in soccorso l'insegnamento del vice presidente Quagliariello, che qualche settimana fa mi ha insegnato che Gladstone tra il punto di vista suo personale e quello del Gruppo di appartenenza sceglieva quest'ultimo, e non potendo, nello stesso tempo, contravvenire al Regolamento, così come mi è stato segnalato dal presidente di turno senatore Chiti, non voterò né a favore dell'emendamento Rutelli, né contro di esso, ma mi asterrò, seguendo il suo richiamo quanto mai opportuno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.213, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.214.

PASTORE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (PdL). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.215, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

L'emendamento 11.0.832 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.216, presentato dal senatore Valditara.

Non è approvato.

L'emendamento 11.0.833 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.217.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Fistarol, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).( Commenti del senatore Peterlini).

Se la matematica non è un'opinione, la richiesta non risulta appoggiata.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 11.0.217, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.218.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo per terminare le dichiarazioni di voto sui tre emendamenti a mia prima firma. Il terzo di essi, l'emendamento 11.0.218, interviene sull'articolo 118 della Costituzione e propone che le forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni, che già vengono indicate dall'articolo 118 con riferimento alle politiche per l'immigrazione e a quelle per l'ordine pubblico e la sicurezza - così come indicato dall'articolo 117 - siano estese alla materia dei livelli essenziali delle politiche sociali e assistenziali.

Ho sentito le cose che sono state dette, tutte rispettabilissime, ma che testimoniano ancora la sorprendente confusione - chiedo perdono - tra ciò che è la potestà esclusiva e ciò che è un compito concorrente tra Stato e Regioni. Sono sbalordito ad esempio che il collega senatore Peterlini - lo dico sinceramente, per l'amicizia che ho per lui - confonda il fatto che definire «di legislazione concorrente» la materia del turismo e non più di legislazione esclusiva da parte delle Regioni - il che è folle - faccia sì che sia Roma ad occuparsi delle spiagge o delle montagne. Roma - ovvero lo Stato italiano - si occupa della competitività del Paese. Saranno le Regioni ad occuparsi autonomamente della promozione, ma all'interno di una cornice unitaria: la strategia del turismo spetta allo Stato, la promozione, in legislazione concorrente, spetta alle Regioni.

Quindi, non potrà promuovere le montagne una Regione che non ne ha: per la verità quasi tutte le Regioni ne hanno (anche la Puglia ha le Murge). Diciamo allora che la Puglia non potrà promuovere le montagne del Nord, né il Trentino o l'Alto Adige potranno promuovere il mare, ma avranno entrambe una cornice di promozione unitaria.

Questa era la logica di una proposta che, secondo me, onorevoli colleghi, rimane attualissima, se non riteniamo che il turismo debba continuare ad essere una componente assolutamente deficitaria, mentre ha le potenzialità per diventare, nella crisi economica, una componente strategica e molto positiva. In questo caso, si propone di intervenire sull'articolo 118 della Costituzione, nella terza fattispecie, dove è prevista la collaborazione, nella parte in cui si dice, al terzo comma dell'articolo, che «la legge statale disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni» nelle materie che ho citato in precedenza, ovvero l'immigrazione e la sicurezza: questo è ciò che attualmente avviene.

L'emendamento propone dunque di aggiungere anche la parte riguardante la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che come sapete esige, per l'esattezza, la collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Questo è il senso dell'emendamento 11.0.218, sul quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.218, presentato dal senatore Rutelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.834 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.219.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, mi sembra che stiamo sottovalutando gli emendamenti in esame che riguardano la soppressione delle Province, in un momento in cui è in atto un dibattito molto importante in tutte le nostre Regioni sulla soppressione all'italiana, cioè sulla soppressione parziale o ad libitum delle Province stesse, con una gara, che ormai è diventata un fatto quasi sportivo negli ultimi giorni, fra i diversi Comuni i quali, a seconda dei desiderata del Governo - che un giorno vuole 350.000 cittadini, un altro giorno un certo numero di metri quadri - decidono che cosa può essere più conveniente, ossia se essere inseriti nel territorio di una Provincia in modo tale da mantenere in piedi quella Provincia o meno.

Pensiamo che si debba essere coraggiosi, si debba decidere se mantenere in piedi le Province, se ancora ha un senso mantenerle in piedi, svuotate come sono ormai di funzioni da parte del Governo, perché praticamente sono attribuite loro soltanto le funzioni della programmazione e del raccordo delle azioni sul territorio, cioè quelle competenze e quelle funzioni di area vasta che probabilmente possono essere svolte bene e sufficientemente dai Comuni capoluogo, che già le svolgono, o dalle stesse unioni dei Comuni, che già le svolgono.

Abbiamo chiesto che sia obbligatoria l'unione dei Comuni per quelli con meno di 5.000 abitanti, che siano abolite le Province e che semmai vi sia una ridefinizione dei confini per Regioni che oggi (come è nel caso della mia Regione, la Puglia) sono particolarmente grandi (400 chilometri sono veramente tanti), ridefinizione che può rappresentare un elemento di razionalizzazzione.

È assurdo che da un lato si discuta di una sorta di risparmio su un certo numero di Province e dall'altro non si abbia il coraggio, in un disegno di legge costituzionale (è evidente come l'abolizione delle Province sia materia esclusivamente costituzionale), di votare sull'abolizione delle stesse.

Per quello che mi riguarda sono assolutamente a favore, ma ritengo di poter parlare anche a nome del Gruppo di Coesione Nazionale (Grande Sud) rispetto all'abolizione delle Province, anche perché abbiamo presentato in questo senso un disegno di legge costituzionale che praticamente trova riscontro negli emendamenti da noi presentati (e poi successivamente ritirati solo per un fatto: perché in quegli emendamenti avevamo inserito anche l'abolizione delle Città metropolitane e, come si suol dire, melius re perpensa, abbiamo ritenuto fosse utile abolire esclusivamente le Province). Questo - ripeto - con un atto deciso di coraggio perché, se è vero che dobbiamo procedere anche ad una riforma di carattere istituzionale sul nostro territorio, non possiamo che abolire quegli enti che oggi non svolgono assolutamente più una funzione e che praticamente costano moltissimo al nostro Stato.

Se il problema è - come è - quello di pensare a tutto il personale che lavora nelle Province, noi abbiamo presentato un emendamento ad hoc, in quanto è giusto farsi carico anche di tutto quel personale, che può benissimo spendere la propria professionalità sia nelle Regioni, sia nei Comuni, sia eventualmente negli altri enti territoriali.

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento 11.0.219, presentato dal senatore Fistarol. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, anch'io voterò a favore di questo emendamento. Infatti, nella discussione sulla spending review, che prevede l'abolizione di alcune Province e il mantenimento di altre in virtù di valori che non sono rappresentativi di ciò che oggi le Province fanno nel territorio, o comprendiamo che le funzioni attribuite alla Provincia dall'ordinamento istituzionale italiano, anche rispetto ai servizi forniti ai cittadini (attualmente le Province si interessano di viabilità, trasporto, scuole secondarie), hanno una ragion d'essere, e allora debbono essere mantenute, oppure stabiliamo che le loro funzioni possono essere trasferite ai Comuni e alle Regioni. Questa discussione, pertanto, è inutile, anche se probabilmente ci interesserà per le prossime settimane a seguito delle proteste delle Province abolite, di quelle assorbite da altre e quindi di una dislocazione territoriale che porterà soltanto confusione.

Ripeto, o le Province hanno funzioni proprie e vengono mantenute oppure le materie di cui si occupano attualmente possono essere distribuite - e in realtà lo possono - tra Comuni e Regioni e, quindi, per ragioni di risparmio, ma anche di razionalizzazione dei servizi, è giusto che esse vengano abolite.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento 11.0.219.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, non sono intervenuto finora ad illustrare il piccolo complesso di emendamenti da me presentati, tendenti all'abolizione delle Province, perché non mi pare che il clima dell'Aula sia tale da consentire una riflessione profonda sull'assetto costituzionale del Paese. Tuttavia, poiché vi sono colleghi, che ringrazio - in particolare la senatrice Poli Bortone - che hanno dimostrato di prendere sul serio questi emendamenti, desidero brevemente illustrarne il senso, che, tra l'altro, è in sintonia con due diversi disegni di legge che ho avuto modo di presentare, ambedue contenenti l'abolizione delle Province.

Approfitto della presenza in Aula di due illustri rappresentanti del Governo per anticipare una mia opinione, anche se spero che i fatti mi diano torto. Credo che la strada scelta dall'Esecutivo, nell'ambito della revisione di spesa, porterà ad un grande pasticcio. Capisco il senso della decisione del Governo, ma la scelta di ridurre della metà le Province italiane provocherà nel Paese la sagra dei localismi. Ciascuno si alzerà per ribadire l'assoluta necessità di mantenere la propria identità provinciale e le Regioni avranno un compito molto difficile nel cercare di riordinare il loro assetto amministrativo sulla base delle indicazioni del Governo.

La strada maestra è una sola: non c'è una sola funzione in questo Paese, attualmente detenuta dalle Province, che non possa essere trasferita ai Comuni o alle Regioni. Neanche una. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI). Da anni inventiamo funzioni da attribuire alle Province, perché non abbiamo il coraggio di eliminarle.

Credo ancora una volta, in tempi in cui il federalismo è ormai merce decaduta, che per una cultura autenticamente federalista la strada sia una sola: occorre abolire le Province. Se crediamo nel federalismo, come io credo, dobbiamo consentire alle Regioni di istituire livelli intermedi; chiaramente, le Regioni devono farsi carico della spesa burocratica di tale decisione, e quindi laddove, in situazioni molto particolari (penso, ad esempio, ad alcune aree costiere, alle isole e ad aree di montagna, che io conosco molto bene, dove forse livelli di questo tipo possono essere utili), si ravvisi la necessità di un livello amministrativo, le Regioni devono assumersi la responsabilità di individuare ed istituire l'ambito e di fare fronte ai costi conseguenti.

La strada maestra, signori rappresentanti del Governo, è l'eliminazione delle Province; credo, infatti, che un'indicazione generica sulla base di criteri del tutto astratti - come quelli individuati dal Governo - non porti da nessuna parte o comunque porti a decisioni che francamente mi sembrano senza senso.

Pertanto, gli emendamenti a mia firma sono volti a dare una forte indicazione affinché il nostro Paese abbia il coraggio di eliminare qualcosa: infatti, in Italia continuiamo a discutere, ma nel momento in cui dobbiamo tagliare qualcosa ciascuno difende sempre i propri ambiti amministrativi, le proprie corporazioni e la propria situazione particolare, demandando le decisioni ad un Governo centrale.

Dunque, eliminiamo le Province e poi, sulla base di questa eliminazione, facciamo in modo che, Regione per Regione, si operi una seria riflessione sul tema.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e CN:GS-SI-PID-IB-FI).

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 11.0.219, presentato dal senatore Fistarol.

L'abolizione delle Province con una norma costituzionale è una vecchia battaglia repubblicana, ma non voglio rivendicare meriti storici: voglio svolgere valutazioni che si collocano nell'attuale contingenza istituzionale e politica.

Oggi ci troviamo di fronte ad una serie di provvedimenti del Governo, che dovremo discutere, i quali prevedono le unioni di Comuni, l'obbligo di aggregazione fra i Comuni minori e affidano alle Regioni il compito di definire le funzioni e la struttura di tali unioni. Se manterremo le Province, accorpandole, anche in alcuni casi limitati, avremo un'ulteriore duplicazione, cioè quella delle Province con quella dell'unione dei Comuni.

L'abolizione della previsione costituzionale delle Province - come correttamente evidenziato dalla senatrice Poli Bortone e dal senatore Fistarol - semplifica il nostro ordinamento, consentendo che proprio le articolazioni periferiche dello Stato siano più capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali. D'altro canto, nella storia italiana il punto di riferimento sono sempre stati i Comuni. Le Province le abbiamo ereditate dall'esempio napoleonico, non fanno parte della nostra storia e della nostra cultura.

Dovremmo avere il coraggio, una volta tanto, di affrontare una riforma che sia effettivamente incisiva. So - e lo dico con tutto l'affetto che nutro per lui - che quel mastino del mio amico Boscetto, che sta qui a tutelare la intangibilità del testo, dirà di no, ma vorrei ricordargli che negli anni giovanili è stata una sua battaglia l'abolizione delle Province.

Approvando l'emendamento 11.0.219 determineremmo una maggiore responsabilizzazione delle Regioni perché sarà loro compito definire gli ambiti territoriali, le funzioni che devono essere gestite collegialmente dalle unioni dei Comuni e quelle che avocheranno a sé stesse. Al riguardo, consentitemi di dire che, quando furono istituite, si pensava a delle Regioni con funzioni programmatorie e pianificatorie. Progressivamente, abbiamo assistito alla loro evoluzione in Regioni con compiti gestionali.

Ebbene, i compiti gestionali delle Regioni hanno progressivamente reso ancora più inutile l'istituto della Provincia. Se noi aboliamo la Provincia, obblighiamo le stesse Regioni a ricercare forme diverse basate sull'aggregazione dei Comuni per i compiti gestionali. Se decidiamo di mantenere la previsione costituzionale delle Province, creiamo un ennesimo pasticcio che provocherà rivolte su ogni fronte, così come è accaduto per i tribunali e per gli ospedali. Ci si chiederà: perché quella è stata soppressa e quell'altra no? Quale va accorpata, e con chi? Apriremmo di nuovo la strada al conflitto di tutti i localismi.

Dobbiamo avere il coraggio di approvare una riforma che sia seria ed incisiva. Ecco le ragioni per cui voterò a favore dell'emendamento 11.0.219, presentato dal senatore Fistarol.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo per spiegare brevemente con due argomentazioni i motivi per cui esprimerò un voto contrario sull'emendamento 11.0.219 che tende a sopprimere le Province o, comunque, ad espungerle dallo schema costituzionale. I motivi sono due.

Il primo. Nel mio schema di Paese ci sono le Regioni che dovrebbero programmare le funzioni che lo Stato ha devoluto loro, ma non gestire. Ogni qual volta c'è promiscuità fra programmazione e gestione a livello regionale non solo si assiste, come sanno i colleghi che frequentano il territorio, ad una sorta di neocentralismo regionale, ma aumentano i fenomeni preoccupanti per la tenuta, non solo politica ma anche morale, del nostro Paese. La differenziazione fra programmazione e gestione andrebbe dunque mantenuta. Se questo è lo schema, alcune funzioni di area vasta non possono essere passate direttamente ai municipi: è necessario un ente intermedio che gestisca alcune di tali funzioni impedendo che lo facciano le Regioni.

Il secondo motivo è, secondo me, più importante del primo. Spesso e volentieri l'istituzione Provincia fa rete con gli altri enti locali e riesce a tutelare e a difendere tante piccole realtà istituzionali, tanti piccoli municipi i cui territori altrimenti, senza l'ente intermedio, sarebbero destinati allo spopolamento. L'idea dello spopolamento, anche istituzionale, che poi riguarda il sociale, il mondo delle imprese, quelle piccolissime che fanno del pluralismo istituzionale, economico e sociale la ricchezza del nostro Paese, crea - come qualcun altro ha detto - deserto. Credo che le Province debbano essere riviste. Pensare di sopprimerle favorisce il processo di desertificazione, e nel deserto non c'è mai né crescita, né sviluppo; non c'è futuro del Paese. Nel deserto, anche nel deserto istituzionale, c'è solo morte.

Mi preoccupa l'idea di sopprimere le Province perché ad essa seguirà la soppressione di tante piccole realtà comunali e l'abbandono del territorio che, di conseguenza, comporterà il ritorno ad una centralizzazione, anche istituzionale, dopo quella economica e sociale, che a mio avviso rappresenterebbe una regressione per il Paese e non una modernizzazione.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per fare chiarezza e per ricordare all'Aula che l'emendamento soppressivo delle Province quali enti costituenti della Repubblica lo abbiamo votato e bocciato questa mattina, quindi le dichiarazioni che sento non c'entrano assolutamente niente con l'emendamento che stiamo per votare.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, senatore Calderoli, infatti questo riguarda l'autonomia finanziaria.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Fistarol, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.219, presentato dal senatore Fistarol.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.0.220 e 11.0.835 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.221.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, lei sa che non potevo parlare prima perché erano intervenuti altri membri del mio Gruppo. Vorrei tra l'altro manifestare che il mio Gruppo è naturalmente favorevole alla abolizione delle Province ordinarie (Commenti dal Gruppo LNP). Non c'è niente da commentare, perché sapete benissimo che lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige è ancorato internazionalmente, pertanto non si potrebbe neanche toccare e, come tutti sanno, non ha il proprio fondamento nell'articolo 122, ma nell'articolo 116 della Costituzione. La precisazione quindi era dovuta, ma naturalmente non necessaria dal punto di vista giuridico.

Volevo solo tranquillizzare il senatore Rutelli, che pensava che non sapessi che il turismo è di competenza primaria. Naturalmente lo sappiamo, come sappiamo che il commercio estero è di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ma proprio questo era il problema, senatore Rutelli. Non era colpa del suo Ministero, ma il problema era già molto antecedente. Nel 1993 (prego i colleghi di fare una prova di memoria storica: io ce l'ho perché ho anche vissuto queste cose) le Regioni d'Italia (non solo cinque, ma molte di più) e poi il popolo italiano hanno chiesto l'abolizione del Ministero del turismo e del Ministero dell'agricoltura (poi purtroppo, com'è tipico in Italia, furono ristabiliti come Dipartimenti della Presidenza del Consiglio), perché erano carrozzoni che non funzionavano.

Tutti ricorderanno i tempi dell'ENIT, con funzionari strapagati in tutti i posti, o dell'ICE, l'istituto che si occupava delle esportazioni. Io ho vissuto quel contesto, sono anche andato a visitarli: grandi carrozzoni, grandi feste, grandi ricevimenti. I nostri imprenditori che andavano all'estero ricevevano una lista per contattare poi le varie ditte di quel Paese e qui si esauriva il ruolo di quelle strutture. Naturalmente c'erano eccezioni a questo, c'erano bravissimi funzionari che lavoravano bene, ma la maggior parte della nostra economia soffriva di questo stato di cose, e anche le Regioni soffrivano. Esse infatti avevano molto da proporre, e lo hanno proposto: i dati dicono che da quando quel sistema è stato abolito, da quando le Regioni hanno avuto competenze anche nel turismo, le cose vanno meglio (non solo da noi, ma in tutta Italia). Volevo solo precisare questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.221, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

L'emendamento 11.0.222 è stato ritirato.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, posso fare mio l'emendamento 11.0.222, ritirato dal senatore Calderoli?

CALDEROLI (LNP). No, non è possibile, l'avevo ritirato in precedenza.

PRESIDENTE. Ho annunciato ora che l'emendamento è stato ritirato, ma era stato ritirato precedentemente. L'avrebbe potuto fare se la scelta di fare suo l'emendamento fosse stata contestuale. Ricordo gli emendamenti ritirati solo per dare maggiore ordine ai lavori.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.223, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

L'emendamento 11.0.836 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.224, presentato dal senatore Fistarol.

Non è approvato.

Procediamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Metto ai voti l'emendamento 12.200, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.200.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, l'emendamento 12.0.200 interviene coerentemente con la soppressione delle Province. Lo dico anche a beneficio di un giornalista che qualche giorno fa, su un giornale nazionale, ha detto che io volevo risparmiare sul Parlamento, ma volevo poi aumentare le Regioni. No: io volevo dimezzare la Camera, annullare il Senato e fare il Senato delle autonomie, obbligare all'unione dei Comuni, abolire le Province e rivedere il disegno delle Regioni.

Qui non ho fatto nient'altro che inserire nomi di Regioni che, tra l'altro, sono contenuti in disegni di legge presentati dai colleghi, volti ad esempio alla separazione dell'Emilia dalla Romagna (che, com'è noto, non sono nel Mezzogiorno d'Italia). Ho ripreso il Principato di Salerno - mi rivolgo ai colleghi del PdL - perché il Presidente della Provincia di Salerno è stato l'animatore del referendum, quindi immagino che i colleghi del PdL abbiano condiviso l'attività molto frenetica di quel Presidente. Mi rivolgo inoltre agli amici di Puglia (anche del PdL), che hanno condiviso l'istituzione della Regione Salento.

Mi rivolgo quindi a tutti quanti coloro che hanno condiviso il principio, e tanto l'hanno condiviso che hanno partecipato alle manifestazioni, alle sottoscrizioni, ai gazebo vari che c'erano in giro, alla raccolta di firme e alla presentazione di disegni di legge. Immagino pertanto che, chiedendo la votazione elettronica, avrò il conforto di tanti colleghi che attivamente hanno partecipato, sul territorio italiano, alle iniziative per la costituzione delle nuove Regioni. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Scarpa Bonazza Buora).

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, vorrei chiedere alla senatrice proponente se, assieme all'istituzione del Principato di Salerno, c'è anche l'individuazione del principe (nella figura del sindaco De Luca, I suppose). (Commenti dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).

Vorrei inoltre dire, signor Presidente, che in parallelo io aderisco alla richiesta di voto elettronico e dichiaro che voterò contro. Reputo che il nostro problema, semmai, sia quello di accorpare le Regioni, non di moltiplicarle. (Applausi del senatore Valditara).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, vorrei dire al senatore Rutelli che, non sia mai l'autore de "Il Principe" vedesse o ascoltasse il dibattito, credo che qualche problema ce lo porrebbe, sul terreno della qualità della politica. (Applausi del senatore Fleres).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.200, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione elettronica non ho fatto in tempo a votare e che il mio voto sarebbe stato di astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.201, presentato dal senatore Fleres.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.830 e 12.0.202 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.203, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.831, 12.0.832 e 12.0.833 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.204.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FISTAROL (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, intervengo solo per motivare il ritiro di questo emendamento, perché esso sarebbe stato conseguente, o comunque organico, all'eliminazione delle Province, dando modo alle Regioni, come i colleghi possono leggere, di istituire quel livello amministrativo intermedio soltanto laddove fosse ritenuto necessario.

Non essendo stato accolto l'emendamento sull'eliminazione delle Province, ritiro pertanto questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.205, presentato dai senatori Valditara e De Angelis.

Non è approvato.

L'emendamento 12.0.206 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.207.

PALMA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, ho ascoltato prima l'intervento del senatore Boscetto, il quale - lo dico con affetto - nel giustificare la sua posizione di conservazione del testo, ha detto che, in fin dei conti, il suo compito è quello di salvaguardare la posizione del Gruppo, portando cioè a compimento la riforma che era oggetto dell'accordo, più il Senato federale e il semipresidenzialismo.

Orbene, l'emendamento che ho presentato evidentemente fuoriesce dallo schema segnalato dal senatore Boscetto e riguarda un punto abbastanza delicato: l'elettorato attivo per la Corte costituzionale. Secondo l'attuale articolo 135 della Costituzione, i giudici costituzionali sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo vent'anni di esercizio. Questo riguarda il cosiddetto elettorato passivo.

L'emendamento che ho presentato attiene, invece, esclusivamente all'elettorato attivo, che è disciplinato dal primo comma, dell'articolo 135, secondo cui, per la parte che riguarda le magistrature, parteciperebbero all'elezione dei giudici costituzionali solo ed esclusivamente le supreme magistrature ordinaria ed amministrative. Al di là di alcuni problemi interpretativi (ossia la differenziazione tra suprema magistratura e magistratura superiore), cosa accade nella realtà? Nella magistratura ordinaria, ad esmpio, accade che i giudici costituzionali vengano eletti solo ed esclusivamente dai magistrati della Corte di cassazione, cioè da un ristretto numero di magistrati rispetto all'intero corpo della magistratura ordinaria. Se questa affermazione aveva un senso nel 1948 (ossia all'epoca dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, che vedeva e che si ancorava ad una concezione verticistica della magistratura), credo che però non si attagli più all'attualità dei nostri tempi. Ritengo, sostanzialmente, che sia più logico che i rappresentanti di una magistratura ordinaria o di una magistratura amministrativa vengano eletti dal complesso dei magistrati rispettivamente in esse inquadrati.

Ciò, anche per un'altra ragione: quando il corpo elettorale è ristretto, può accadere che, in ordine alla scelta della persona da eleggere, possano incidere valutazioni che non riguardano la capacità e la professionalità del soggetto o valutazioni di altro genere.

Un esempio. Se per ipotesi - evidentemente non parlo delle magistrature italiane, ma faccio l'ipotesi della magistratura di un altro Paese che abbia condizioni simili alle nostre - si deve ad esempio procedere alla votazione di un giudice costituzionale, inciderà o non inciderà sulla scelta la possibilità di diventare primo Presidente di quella Corte, di quella magistratura o Procuratore generale o quant'altro, così per ipotesi bloccando per un certo periodo di tempo quel determinato incarico direttivo? Ovvero - riporto un altro esempio - se il corpo elettorale è particolarmente ristretto, può accadere, in un determinato momento storico, che quel corpo elettorale attivo registri una presenza eccessiva, rispetto all'intera rappresentanza dell'intera magistratura, di una certa componente, ad esempio correntizia, con tutto quello che ne deriva in termini di elezioni.

Mi pare che allargare l'elettorato attivo a tutta la magistratura ordinaria, per l'aliquota della magistratura ordinaria, ed a tutta la magistratura amministrativa (Corte dei conti, Consiglio di Stato e TAR), per quello che riguarda la giurisdizione amministrativa, per un verso assicuri il risultato che chi viene eletto sia realmente il rappresentante di quella magistratura e per altro verso impedisca che sulla scelta del candidato e sulla votazione possano incidere circostanze e condizioni del tutto diverse dalla capacità e dalla professionalità che sono implicitamente richiamate nel secondo comma dell'articolo 135 della Costituzione, quando si fa riferimento a professori ordinari e avvocati dopo vent'anni di esercizio, ovvero magistrati delle giurisdizioni superiori, cioè a magistrati, professori o avvocati che hanno un'ampia esperienza di lavoro e conseguentemente, si presume, un'ampia professionalità. (Applausi dal Gruppo PdL e dal senatore Viespoli).

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Vorrei rapportarmi con il senatore Palma, con la stima e l'amicizia che ho per lui e soprattutto con l'enorme rispetto che ho per la sua intelligenza.

Non si può dire che un intervento come questo sulla Corte costituzionale si inserisca nella linea che abbiamo voluto dare a questo provvedimento. Quando uscirà dal Senato questo provvedimento, bisognerà che abbia delle caratteristiche ben precise: sarà una legge sul semipresidenzialismo e non una legge che cambia la Corte costituzionale, perché questo potrebbe creare una serie di ricarichi massmediatici negativi che finirebbero per mettere in sottordine l'argomento principale e far dire che il Senato ha voluto attentare alla Corte costituzionale. Queste sono le cose che poi succedono.

Noi non vogliamo intervenire sulla Corte costituzionale ed i nostri interventi, come abbiamo citato più volte, per esempio quello sul CSM, che non è più presieduto dal Presidente della Repubblica, sono funzionali alla novità di un Presidente eletto dal popolo che, essendo la suprema magistratura operativa, non può rimanere la suprema magistratura di garanzia, come è oggi, quando il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Che dire quindi? Se fossi relatore, potrei chiedere al senatore Palma di ritirare l'emendamento, ma nel mio ruolo posso soltanto annunciare che il voto del Gruppo sarà contrario.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, abbiamo ascoltato attentamente l'intervento del collega Palma ed abbiamo attentamente valutato l'emendamento 12.0.207. Che esista una questione sulla composizione della Corte costituzionale, credo che sia in re ipsa. Quante volte il presidente Berlusconi, anche con toni polemici, ha sollevato il problema della politicizzazione della Corte? Si tratta di un tema che prima o poi dovrà essere affrontato e sicuramente la proposta del collega Palma ha una sua assoluta dignità.

Ma la questione secondo noi pone due problemi. Il primo è di sostanza: si affronta parzialmente la questione perché, almeno per quanto mi riguarda, anche il Presidente della Repubblica oggi ha un potere che ritengo in qualche modo eccessivo, potendo nominare un terzo dei componenti della Corte. Abbiamo visto che gli ultimi Presidenti della Repubblica si sono orientati verso un'unica posizione. Noi riteniamo quindi che il tema è talmente importante che andrebbe affrontato in maniera probabilmente più organica.

La seconda questione che convince anche noi a sollecitare il senatore Palma a ritirare l'emendamento 12.0.207 è una questione di euristica. Vorrei ricordare che metà Aula è vuota proprio perché siamo stati accusati di avere affrontato il tema della riforma costituzionale a colpi di emendamenti, senza il necessario approfondimento in Commissione.

Credo che il testo che verrà fuori da quest'Aula sia ottimo; è un testo che dobbiamo a tutti i costi cercare di proporre al popolo italiano. È del tutto evidente che abbiamo il problema di farlo approvare anche dalla Camera, ed è chiaro che meno questioni mettiamo sul tappeto e più probabilità abbiamo che ciò accada. Diversamente, avremo molte problematiche, molta carne al fuoco, come si suol dire, su cui gli incidenti di percorso si possono moltiplicare.

Ritengo che anche in questo caso l'ottimo sia nemico del bene. Il bene è il testo che sta venendo fuori. Ripeto, anch'io sono insoddisfatto del fatto che abbiamo dovuto ritirare gli emendamenti sulla corte di disciplina del CSM, un tema che a me personalmente sta a cuore da oltre dieci anni e che non sono mai riuscito a risolvere, né al Governo né oggi in Parlamento. Ma, ripeto, bisogna anche fare un atto di realismo e capire che cosa si può proporre. Ritengo che il testo che stiamo approvando sia già al limite estremo della proponibilità all'altro ramo del Parlamento. Credo che sia prudente fermarsi qui e non rischiare ulteriori incidenti di percorso.

Spero che il senatore Palma abbia capito quale sia il nostro atteggiamento: non certo di chiusura verso la sostanza del suo emendamento, ma di praticabilità parlamentare. (Applausi dal Gruppo LNP).

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BATTAGLIA (PdL). Signor Presidente, per quanto concerne le dichiarazioni del senatore Boscetto, che rispetto, stimo, apprezzo e a cui voglio tanto bene, mi dispiace ma sento la necessità di intervenire, perché sono fortemente convinto della validità dell'emendamento del senatore Palma, e chiedo che vi venga aggiunta la mia firma.

Rilevo come quest'Aula si sia trasformata in un grande teatro dove tutti cercano di dire e di attingere ad argomentazioni pattizie, come se il dibattito parlamentare fosse qualcosa di estraneo al confronto e alla dialettica attraverso la quale ci si confronta nei contenuti e nelle fattispecie.

Non capisco, per esempio, l'atteggiamento del PD, che accusa il centrodestra di non volere la riduzione dei parlamentari e, ad un certo punto, cosa fa? Tenuto conto che ha già condiviso le conclusioni della Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema, che puntava sul semipresidenzialismo, ad un certo punto utilizza lo strumento della bocciatura del presidenzialismo, portato avanti dal centrodestra. Attraverso il relativo emendamento, che non era stato pattuito, il PD trova la scusa per giustificare e aggredire il centrodestra, perché non vuole la riduzione dei parlamentari, quando è il PD, con la sua assenza, a non voler partecipare a quel dibattito riformatore del sistema costituzionale, proprio perché non vuole la riduzione dei parlamentari. Approfitta quindi di questi argomenti dicendo che tutto ciò non era stato pattuito, come se il Parlamento fosse un'astrazione rispetto al confronto parlamentare.

Ecco per quale motivo non mi scandalizzo se tante cose non pattuite diventano punto di scandalo. Tanti fatti più scandalosi sono accaduti in questa legislatura, dove parlamentari che avevano un patto con gli elettori lo hanno tradito e sono andati al di là dello spirito della loro elezione: e noi veniamo accusati di non avere rispettato un patto quando Gruppi parlamentari non hanno rispettato i patti con gli elettori. Si è in Parlamento per accettarne il gioco e il confronto, in nome di una democrazia parlamentare che mi pare che, mentre noi siamo accusati di non rispettare, altri tradiscono.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, credo che la questione sollevata dal senatore Palma sia da approfondire. Alcune delle argomentazioni che egli porta sono convincenti, altre meno. Non è che, allargando la platea, si modifichi sostanzialmente l'organizzazione in gruppi del corpo elettorale. Osservo fra l'altro che sull'articolo 135 della Costituzione si è già intervenuti: si è già profondamente modificata la composizione della Corte. Se dovesse andare in porto l'impianto di questa riforma, un terzo dei giudici della Corte verrà nominato dal Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo e Capo del Governo. Quindi, non vi sarà più un terzo dei membri nominato dal Presidente della Repubblica, che aveva funzioni di garanzia differenti: ora dovrebbe rappresentare l'Esecutivo.

Quindi, si è già intervenuti pesantemente nella composizione di un terzo della Corte costituzionale. Del resto, avendo modificato l'impianto dello stesso Parlamento (perché se dovesse passare questa riforma, così come impostata, una Camera sarebbe composta sostanzialmente dai rappresentanti delle Regioni), anche in quel caso un altro terzo dei rappresentati della Corte cambierebbe il proprio profilo.

Credo allora che siano giuste molte delle considerazioni ascoltate, ma a mio avviso sull'impianto della Corte, così come viene costruito, una riflessione andrebbe svolta in modo approfondito e non presentata attraverso un emendamento. Non me la sento di rispondere così, senza i dovuti approfondimenti. Per questo motivo, voteremo contro l'emendamento 12.0.207.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento del senatore Palma 12.0.207, a meno che il presentatore non ritenga di aderire, per le ragioni illustrate dal senatore Boscetto, che non attengono al merito dell'emendamento, all'invito al ritiro che è stato avanzato.

Per quanto concerne il merito dell'emendamento credo che tutti dovremmo renderci conto che i giudici della Corte costituzionale eletti dalle magistrature, segnatamente dalla magistratura ordinaria, non sono eletti da un corpo elettorale stabile.

Mentre all'epoca della Costituzione esistevano le progressioni di carriera e l'impossibilità di tornare indietro, quello che non avveniva nella pubblica amministrazione la magistratura l'ha conquistato alcuni anni fa, con la legge di reversibilità delle funzioni. Oggi abbiamo magistrati che da procuratore generale passano a procuratore della Repubblica, da presidenti di corte d'appello passano a presidenti di tribunale, e non uno. Abbiamo esempi tipici, addirittura, di scambio di posti dopo la riforma Castelli, e mi riferisco all'ipotesi di Torino, tanto per fare un esempio. Abbiamo avuto l'ipotesi del procuratore nazionale antimafia passato a procuratore della Repubblica, da procuratore generale a procuratore nazionale antimafia: quella cioè che era l'organizzazione della magistratura per gradi, per categorie, è completamente scomparsa.

Allora, riferirsi alle supreme magistrature significa riferirsi ai magistrati della magistratura ordinaria che, nel momento della elezione del giudice della Corte costituzionale, per avventura, si trovino in Corte di cassazione: se quella elezione avverrà mesi dopo il corpo elettorale risulterebbe mutato, perché alcuni di quei magistrati sono andati via cosa che prima non era consentita.

La logica che ispira l'emendamento del senatore Palma è quella di dare una sua legittimità al giudice della Corte costituzionale attraverso il consenso della magistratura, quindi in rappresentanza di quella parte della magistratura che deve essere rappresentata all'interno della Corte costituzionale.

Che cosa dà oggi invece la soluzione prevista dalla vigente Costituzione? Un risultato per cui è rilasciata soltanto ad un gruppo ristretto di magistrati la possibilità di controllo, attraverso una indicazione: non esiste, non si è verificato, ma potrà verificarsi che un gruppo organizzato di magistrati, una corrente, possa decidere di invitare i propri aderenti ad andare in Corte di cassazione e, siccome c'è, tra tutti gli aderenti alle singole correnti, un numero abbastanza elevato di coloro che hanno attitudine speculativa al giudizio di Cassazione, è evidente che si può alterare anche quella che è la rappresentanza della magistratura.

Questa ragione è tale da dare all'emendamento del senatore Palma un fondamento serio. Forse andrebbe accompagnato da altri aspetti che ha segnalato il senatore Castelli, ma che non hanno oggi possibilità di essere evidenziati. L'invito dal senatore Boscetto rivolto al senatore Palma è invece a non discutere di questo merito perché potrebbe anche essere fondato.

Nell'ipotesi in cui il senatore Palma non aderisca all'invito del senatore Boscetto, voterò a favore dell'emendamento 12.0.207.

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LONGO (PdL). Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo e dalla volontà o dal desiderio espresso dal senatore Boscetto voterò a favore dell'emendamento 12.0.207 presentato dal senatore Palma.

In realtà, l'emendamento è molto meno invasivo di quello che si può sospettare ascoltando gli interventi di altri senatori, che forse non hanno tenuto nel doveroso conto la circostanza che qui si intende semplicemente allargare la base dell'elettorato passivo ed attivo. Questa è la grande rivoluzione? No, questa è una piccola rivoluzione che ha un grande senso.

Poiché, come ha giustamente ricordato il senatore Caliendo, si possono ipotizzare scenari possibili di presenze in Corte di cassazione che poi cessano di esservi, si tratta semplicemente, per la magistratura ordinaria e quella amministrativa, di poter eleggere i loro rappresentanti nella Corte costituzionale senza i limiti di un elettorato attivo e passivo che è attribuito soltanto alle magistrature superiori.

A meno che non si pensi, ma non credo che l'abbia mai pensato nemmeno il legislatore dell'attuale articolo 135 della Costituzione, che i magistrati di Corte di cassazione siano necessariamente, come elettorato attivo e come elettorato passivo, migliori degli altri loro colleghi che, secondo la Costituzione, differiscono tra loro soltanto per le diverse funzioni. Quindi, a mio parere, è giusto e logico l'emendamento presentato dal senatore Palma.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, desidero prima di tutto ringraziare i colleghi che sono intervenuti, perché tutti, anche il senatore Bruno, hanno sostanzialmente speso parole nel senso della fondatezza dell'emendamento 12.0.207, dell'esistenza del problema e della necessità di risolverlo, sia pure nella sua intierezza.

Mi permetto semplicemente di dire che l'intervento, molto chirurgico, riguardava un segmento dell'elettorato attivo e che ciò era dunque compatibile con questa riforma costituzionale, proprio per la parzialità dell'intervento. Vede, senatore Boscetto, lei mi ha sostanzialmente invitato al ritiro dell'emendamento, ma le confesso che se fosse solo per i problemi mass‑mediatici che potrebbero conseguire dall'eventuale approvazione di questo emendamento, non lo ritirerei mai, perché davvero mi sentirei compresso nella mia libertà di parlamentare da un eventuale interessamento successivo da parte dei giornalisti.

Ho ascoltato con attenzione invece, tra gli altri, l'intervento del senatore Castelli e devo dire che mi ha sostanzialmente convinto dell'esigenza del ritiro, in virtù di un ragionamento squisitamente politico, che non è tanto quello basato sul fatto che domani i giornali ci attaccheranno, ma che si correla all'inserimento di un ulteriore argomento che potrebbe in qualche modo rendere più arduo l'iter del provvedimento alla Camera dei deputati e conseguentemente rendere più ardua l'approvazione della riforma costituzionale. Si tratta infatti di una riforma costituzionale che il centrodestra vuole fortemente, che serve ed è richiesta dall'Europa, perché fortemente innovativa delle strutture del nostro Paese. Dunque, non mi sento in alcun modo di creare attraverso la votazione di questo emendamento un sia pur minimo ostacolo all'approvazione della riforma.

Il senatore Castelli mi lasci però dire una cosa. Egli ha fatto riferimento all'assenza dei senatori del centrosinistra tra i banchi, (sia pure, Presidente Chiti, in una folta presenza ai fini amministrativi). Se fosse solo questo, ancora andrei avanti, perché davvero noto in questo - e lo dico con molta tranquillità e serenità - un gesto di deviazione dalla serenità istituzionale e una forma di arroganza istituzionale, quasi che se loro non ci sono, noi non possiamo fare alcunché. In ragione di tutto ciò, signor Presidente, annuncio - se il senatore Battaglia per la sua parte sarà d'accordo, dato che ha aggiunto la sua firma - che provvederò al ritiro dell'emendamento 12.0.207, non potendo però omettere un'ultima cosa, signor Presidente.

Abbiamo una situazione economica particolarmente difficile: i livelli raggiunti ieri e forse anche oggi dallo spread ne sono un'ulteriore grande conferma. Dal Paese e dall'Europa ci viene chiesta unità, ci viene chiesta affidabilità sulle riforme, ci viene chiesta affidabilità sul futuro di questo Paese anche quando, dopo le elezioni, si dovrà procedere ad un nuovo Governo, evidentemente di natura politica.

Allora, Presidente, con senso di responsabilità, per mandare avanti le riforme, così come ha detto il senatore Castelli, ritiro l'emendamento 12.0.207. Mi rimane davanti agli occhi lo sconforto che, per una questione di mera propaganda politica, si dia all'Europa, netta, plastica, la sensazione di una divisione che sicuramente non la rassicurerà, non rassicurerà gli investitori stranieri, non rassicurerà il mercato. Questo - mi scusi il termine - alla faccia del senso di responsabilità. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.208 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.200, precedentemente accantonato.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, questo emendamento deve essere esaminato, se non sbaglio, insieme agli emendamenti 12.0.400/1 e 12.0.500/1 (testo corretto).

PRESIDENTE. Sì, gli emendamenti da lei presentati.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, ho confrontato in precedenza con il senatore Boscetto questo passaggio. In pratica, i senatori Gasparri e Quagliariello hanno evidenziato la possibilità, nell'emendamento 12.0.500, che un quarto dei componenti di una Camera possa sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Sono perfettamente d'accordo con il contenuto e lo spirito di quell'emendamento, che rafforza il Parlamento e, anche in un'epoca molto tumultuosa, rende più corretto e più garantito il rapporto tra l'Esecutivo e il Parlamento.

In questo stesso spirito, ho presentato emendamenti che tendono ad attribuire al Parlamento la possibilità di tutelarsi anche rispetto agli eccessi o alle violazioni di delega che eventualmente l'Esecutivo commetta nell'emettere decreti legislativi in attuazione delle deleghe ricevute; mi pare che lo spirito sia lo stesso.

Seguendo il suggerimento del senatore Boscetto, proporrei quindi, se egli crede, e soprattutto se lo ritengono i senatori Gasparri e Quagliariello, di poter adottare, signor Presidente, il testo dell'emendamento 12.0.500/1 (testo corretto), che in buona sostanza ricopia l'emendamento 12.0.500, ma che dopo il primo periodo inserisce il seguente: «Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega». Il terzo periodo resta lo stesso.

Si tratta quindi di un'integrazione che mi pare vada nello stesso senso. Se gli onorevoli senatori esprimono il loro consenso, mi rallegrerei, in quanto mi pare che ciò rafforzi il Parlamento nelle sue facoltà.

PRESIDENTE. Quindi, lei ritirerebbe gli emendamenti 9.0.200 e 12.0.400/1, mantenendo l'emendamento 12.0.500/1 (testo corretto)?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sì, Presidente.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, aggiungendo la previsione di cui all'emendamento 12.0.500/1 (testo corretto), che riguarda la legittimità costituzionale di un decreto legislativo e la possibilità di censura davanti alla Corte costituzionale per violazione o eccesso di delega, riterrei opportuno modificare l'ultimo periodo dell'emendamento 12.0.500 («Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà»), scrivendo invece «esercizio di tali facoltà». Infatti, un comma è ripetuto alla questione riguardo alle leggi approvate dal Parlamento, l'altro comma alla questione davanti alla Corte per la violazione o eccesso di delega in materia di decreti legislativi. Quindi, trattandosi di due argomenti, lasciare «tale facoltà» potrebbe anche essere interpretato come un tipo di intervento soltanto sul secondo comma.

Invece, parlando di "tali facoltà" ci riferiamo alle previsioni di cui ai commi precedenti.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, concorda con la proposta del senatore Boscetto?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con la significativa correzione proposta dal senatore Boscetto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 12.0.400.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che come autonomisti siamo a favore di questo emendamento. Constatiamo infatti con piacere che c'è una norma che rafforza le prerogative del Parlamento. Chiedo inoltre la votazione nominale mediante il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, stiamo parlando dell'emendamento 12.0.400.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Allora la mia richiesta e il mio intervento valgono per il successivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.400, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.500/1 (testo corretto), sul quale c'è una richiesta di voto mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.500/1 (testo corretto), presentato dal senatore Benedetti Valentini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. Poiché i presentatori accettano la modifica proposta dal senatore Boscetto, metto ai voti l'emendamento 12.0.500 (testo 2), presentato dai senatori Gasparri e Quagliariello, nel testo emendato.

È approvato.

D'UBALDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'UBALDO (PD). Signor Presidente, per errore, ho attivato il dispositivo di voto, mentre, come gli altri componenti del mio Gruppo, non intendevo partecipare alla votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.209.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, avevo presentato una serie di emendamenti, che poi ho ritirato, in sintonia con l'indicazione del senatore Boscetto di concentrare la riforma costituzionale sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica e quindi sulle modifiche relative.

Credo che dal dibattito svoltosi in quest'Aula non possa sfuggire a nessuno l'esigenza che altre disposizioni della Costituzione dovessero essere modificate, così come è apparso eloquente sull'articolo 117 della Costituzione, sulle materie che incidono direttamente sulla crisi economico-finanziaria che attanaglia l'Italia.

Signor Presidente, ritengo assolutamente pertinenti le considerazioni sulla Corte costituzionale, non ultima quella per cui ormai, in Italia, si assiste ad una compressione della potestà legislativa per effetto di norme comunitarie che devono essere addirittura disapplicate dal giudice italiano o dal funzionario chiamato ad applicarle. Pertanto, il contesto entro il quale fu delineato il judicial review del 1948 è completamente cambiato. Osservo, per esempio, come il tribunale costituzionale tedesco e quello francese siano eletti interamente dal Parlamento. Quindi, mi chiedo che senso abbia mantenere una Corte costituzionale italiana in cui i giudici eletti dal Parlamento, e quindi riflesso della sovranità popolare, si riducano a cinque membri.

La norma che ho proposto con l'emendamento - invito i colleghi ad ascoltarmi attentamente - fa riferimento al procedimento di revisione costituzionale, tenuta presente la condizione per cui, signor Presidente, onorevoli colleghi, i grandi partiti di massa che hanno assicurato cinquant'anni di democrazia si sono via via destrutturati. Non so nella prossima legislatura cosa accadrà e se - appunto - queste grandi formazioni saranno adeguatamente rappresentate nel Parlamento; tuttavia mi sovviene un elemento importante, cioè che in genere nelle situazioni di crisi (ricordo a tutti il «Grande inquisitore» di Dostoevskij, ne «I fratelli Karamazov») si cercano i salvatori della Patria: non so se essi potranno essere attori o persone dello spettacolo, ma credo che l'introduzione del principio per cui le modifiche costituzionali debbono essere adottate almeno a maggioranza dei due terzi dei parlamentari risponda a esigenze di tutela della struttura democratica e costituzionale del nostro Paese.

Concludo, signor Presidente, sottoponendo all'attenzione dei colleghi questa riforma, che era stata sostenuta dalla dottrina maggioritaria del nostro Paese. Mi spiace che i senatori del Partito Democratico non siano presenti in Aula, posto che alcuni temi affrontati nella riforma costituzionale in esame riguardano - appunto - la riforma del 2001 approvata con pochissimi voti di differenza rispetto allo schieramento politico che si era opposto a quella revisione costituzionale.

Quindi, per una questione di prudenza, si deve sottolineare che le Costituzioni servono quando il Paese deve affrontare le situazioni di crisi. Ritengo quindi che all'attuale procedimento di revisione, che richiede semplicemente la maggioranza assoluta (salvo poi dare luogo al referendum), debba preferirsi una procedura aggravata, prevedendo i due terzi dei voti dei parlamentari per modificare la legge fondamentale.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, abbiamo presentato un disegno di legge che va nella medesima direzione dell'emendamento in esame. Mi pare che tutti si siano convinti, soprattutto dopo il presente dibattito, che la Costituzione dovrebbe essere approvata con una maggioranza più larga. Ora non voglio polemizzare sull'iter del provvedimento in esame, che prima sembrava di larga convergenza e adesso si è ridotto a questo. Per il futuro, però, dopo che abbiamo modificato il sistema elettorale e dopo che il Parlamento, con le sue maggioranze politiche, ha scelto il bipolarismo come obiettivo, ci sembra che la previsione della maggioranza assoluta come asticella da raggiungere per approvare le leggi costituzionali sia troppo bassa. Infatti, in tal modo, la legge può essere varata da una parte politica contro l'altra, come è accaduto nel 2001 (cosa che deploro); l'unica giustificazione è che il disegno di legge era praticamente quello della Commissione bicamerale su cui vi era la convergenza di tutte le maggiori forze politiche. Questo è quanto sta accadendo anche adesso.

Non è una bella cosa, perché le regole dovrebbero essere decise insieme.

Quindi, favorevoli all'emendamento. La nostra proposta prevedeva una maggioranza del 60 per cento, lasciando poi la possibilità di ricorrere al referendum (che altrimenti verrebbe eliminato). Poiché però - ripeto - la proposta in esame va nella stessa direzione, noi autonomisti siamo a favore dell'emendamento, sul quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.209, presentato dal senatore Saltamartini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.210 è stato ritirato.

L'articolo 13 é stato soppresso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2), nel testo emendato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 13.200, 13.201, 13.202, 13.203, 13.204, 13.205, 13.206, 13.207, 13.208 e 13.209.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, ora che siamo arrivati ad esaminare l'articolo 13, le sottopongo un problema.

Nel corso dei nostri lavori è stato approvato il subemendamento 2.550 (testo 2)/101 che determinava la soppressione dell'articolo 13 e, conseguentemente, della Commissione paritetica.

L'articolo 12 che lei ha sottoposto poc'anzi alla nostra valutazione è in assoluto contrasto rispetto alla determinazione già assunta dal Senato. Avendo infatti soppresso la Commissione paritetica non ci può essere un articolo che colloca tale Commissione presso il Senato.

Il mio suggerimento, che sottopongo alla sua valutazione, signor Presidente, è che in sede di coordinamento, così come previsto dal nostro Regolamento, si proponga l'espunzione dell'articolo 12, essendo in contrasto con una determinazione già assunta dall'Assemblea.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, questa non è materia di coordinamento.

È di tutta evidenza che è stato commesso un marchiano errore: è stato cioè approvato un articolo incompatibile con il testo approvato precedentemente.

Sono desolato, ma credo che questo errore comporti la sospensione dei lavori, perché non può in nessun modo essere sanato da una revisione meramente formale.

PRESIDENTE. Il problema che lei ha sollevato, senatore Calderoli, nel merito certamente esiste, perché c'é una contraddizione, facendo l'articolo 12 riferimento alla Commissione paritetica, che era stata soppressa.

Tuttavia, non potevo censurare l'articolo 12: doveva essere respinto, invece, è stato approvato.

La questione era stata sottoposta alla mia valutazione e ho detto sinceramente che, di fronte ad un tema che riguarda la riforma costituzionale, non mi sarei assunto la responsabilità, perché in coscienza ero contrario (e credo che almeno mi si possa dare atto del fatto che, quando svolgo questa funzione, non vi sono altre finalità), a ripetere la votazione.

Per quanto mi riguarda, ritengo che la questione non possa essere sistemata in sede di coordinamento in quanto é un po' più complessa.

Sul non ripetere la votazione, ho informato di tale valutazione il presidente Schifani, il quale ha detto che non si poteva tornare indietro a votare.

La questione che lei solleva sarà esaminata. Io ho espresso il mio parere, e non altro, che coincide con quanto detto dal senatore Rutelli.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, non le ho chiesto di annullare una votazione. Le chiedo che la questione venga esaminata in sede di coordinamento formale, visto che tale possibilità è prevista in caso vi siano delle deliberazioni contrastanti.

Le due cose però non sono assolutamente incompatibili, perché la modifica all'articolo 126 della Costituzione prevista dall'articolo 12 del testo in esame prevede la collocazione presso il Senato di una Commissioni paritetica con un ruolo specifico, quale è previsto dallo stesso articolo 126 della Costituzione vigente, che, diversamente da quanto qualcuno ha dichiarato alle agenzie, è perfettamente coerente e compatibile con il Senato federale della Repubblica.

Vuol dire che vi è uno strumento in più, ma certamente non contrasta con il Senato federale della Repubblica, che è stato approvato ed è assolutamente coerente, eventualmente anche con la persistenza della Commissione paritetica. (Applausi dei senatori Peterlini e Thaler Ausserhofer).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, io confermo l'interpretazione da ultimo data dal senatore Calderoli. Il nostro Gruppo non avrebbe mai chiesto la votazione di un articolo già votato. Vorrei invece che la Presidenza prendesse in considerazione, proprio perché il problema non pone una contraddizione che in qualche modo annulla il significato del testo e tanto meno fa venir meno il Senato federale, l'ipotesi di poter agire attraverso il coordinamento. Se è vero infatti che c'è stato un emendamento che di fatto ha comportato l'abrogazione dell'articolo 12, e cioè della Commissione paritetica, in realtà probabilmente quell'articolo non avrebbe dovuto essere messo ai voti dell'Aula.

Devo dire che non si tratta di uno di quei problemi per cui stracciarsi le vesti. Bisogna fare una riflessione pacata ma probabilmente i margini per agire attraverso il coordinamento, a differenza di quanto detto dal senatore Rutelli, potrebbero essere individuati. Ovviamente rimettiamo pacatamente e serenamente alla Presidenza la decisione e la accetteremo anche perché evidentemente da questa decisione non discendono quelle conseguenze drammatiche che sono state ipotizzate da lanci di agenzia che abbiamo avuto la possibilità di leggere in questi ultimi minuti.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, come ho detto si tratta di una mia valutazione e penso che sia giusto che la questione sia esaminata dal presidente Schifani per avere una valutazione scevra, per quanto nella cortesia dei rapporti, dal pur minimo sospetto.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, pacatamente e serenamente, e altrettanto chiaramente tuttavia, credo che non possiamo proseguire nei lavori finché questo argomento non sarà stato possibile dirimerlo, per il semplice motivo che non abbiamo approvato una norma in materia economica, ma abbiamo approvato una modifica della Costituzione: avete votato la modifica dell'articolo 126 della Costituzione.

Di fronte ad un errore marchiano, perché questa modifica è riferita ad un'altra norma che era stata già fatta cadere, c'è una sola strada: investire il Presidente del Senato della questione, sospendere i lavori e tornare in Aula quando la questione sarà stata chiarita. È impensabile procedere, anche per coloro che come noi, critici nei confronti dell'esame di questo provvedimento, a differenza dei colleghi del PD e dell'IdV, siamo rimasti con spirito costruttivo in quest'Aula. Ora, pacatamente e serenamente, credo sia il caso di togliere la seduta.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, non c'è dubbio che esiste un problema che bisogna affrontare. Vorrei soltanto, per usare le stesse parole del senatore Rutelli, pacatamente e serenamente suggerire al Presidente, dato che siamo in dirittura d'arrivo relativamente agli emendamenti che sono rimasti, che sono pochissimi e dei quali molti (alcuni dei nostri certamente sì) verranno ritirati, di completare questa fase in modo tale che questo rimanga poi il nodo da sciogliere, come unica questione aperta.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il senatore Rutelli nella valutazione di merito. Nessuno formalmente mi ha fatto quella richiesta, ma quella richiesta era arrivata. Dicendo che me ne assumevo la responsabilità, mi sono rifiutato, su un tema come quello costituzionale, di tornare indietro con le votazioni.

Nel merito, sinceramente, do la stessa valutazione del senatore Rutelli. Ritengo giusto che su questa questione prenda una decisione il presidente Schifani, però mi pare che questa decisione possa essere presa non ora; adesso possiamo andare avanti, la decisione verrà comunicata domani, prima delle dichiarazioni di voto che determinano la fase finale.

VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, la questione ormai è stata sviscerata. Non credo che ci sia una grande differenza tra l'idea di sospendere adesso per risolvere questo problema e andare avanti dopo e quella di accantonare questo problema e andare avanti subito, sapendo che per riprendere la seduta, prima di poter procedere alla votazione finale, bisognerà averlo affrontato comunque. Per me è indifferente la via che si sceglie. Certo, una riflessione fuori dai lavori dell'Aula su come affrontare e risolvere questo problema va fatta.

Se la si vuole fare subito, si può sospendere la seduta per un certo periodo di tempo e poi si andrà avanti; se si vuole andare avanti, bisognerà sapere che poi si dovrà sospendere prima delle dichiarazioni di voto e del voto finale. Comunque, prima o dopo, una sospensione dovrà esserci.

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, interpretando anche la sua posizione, possono verificarsi due ipotesi. La prima è che il coordinamento venga concesso e che quindi la mia interpretazione, pacatamente e serenamente, sia considerata prevalente rispetto a quella del collega Rutelli. La seconda invece è che il coordinamento non ci sia; in questo caso la riforma uscirà con un'imprecisione che evidentemente dovrà essere corretta nel successivo iter di questo disegno di legge. Questa è la posizione che, pacatamente e serenamente, ha sostenuto il senatore Rutelli.

In un caso o nell'altro, non capisco per quale motivo ci debba essere una sospensione ora. Arriviamo a concludere i lavori, dopodiché la Presidenza e gli Uffici avranno tutto il tempo per poterci comunicare quale delle due tesi avranno accolto.

PRESIDENTE. Ho già detto che sarebbe questa la mia valutazione, perché è del tutto evidente che stasera, anche se si terminano gli emendamenti e il voto sugli articoli (come è possibile), non ci sarà il voto finale. Sulla base del calendario e dell'armonizzazione che è stata decisa, infatti, le dichiarazioni di voto e il voto finale sono previsti per domani a mezzogiorno. È del tutto evidente che, prima di procedere domani al voto finale, sarà data una risposta a questa questione che è intervenuta.

Effettivamente le vie sono quelle prospettate dal senatore Quagliariello. Io personalmente, scisso dal ruolo che in questo momento esercito, ritengo che sia più lineare la seconda, visto che si tratta di un tema costituzionale. Siccome l'iter non finisce qui, ma questa è solo la prima lettura, potrà correggere la Camera. In ogni caso, questa è una valutazione. Siccome su questo tema c'è uno scontro politico, la massima responsabilità di una valutazione spetta al Presidente del Senato (è anche legittimo che sia così), non a chi svolge funzioni di Vice Presidente e sta presiedendo in questo momento l'Aula.

Penso sia giusto consegnare la questione al Presidente del Senato, per avere da lui una risposta e un approfondimento. Mi sembra che lo stesso presidente Vizzini dicesse che l'importante è che ci siano un approfondimento e una risposta. Mi sembra che la maggioranza propenda per questa soluzione, rinviando la risposta a domani, prima delle dichiarazioni di voto finali, procedendo intanto con l'esame del provvedimento.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 13.0.200.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,36)

D'ALI' (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (PdL). Signora Presidente, svolgerò delle brevi considerazioni sul primo comma di questo mio emendamento, considerazioni che, per la verità, l'andamento di questo dibattito ha ulteriormente confermato.

Sono in Parlamento dal 1994 e in questi anni ho ricoperto tutte le posizioni che le dinamiche politico-istituzionali mi hanno dato la ventura di assumere: dalla maggioranza, all'opposizione, al ruolo di Governo, sino all'ibrida e innaturale posizione odierna di sostenitore di un Governo pluripolitico (per non definirlo, come molti sorgono fare, tecnico). Mi sono rafforzato nell'idea che tutti i vari e lodevolissimi sforzi compiuti nelle varie legislature abbiano portato a una sostanziale impossibilità di un'organica riforma costituzionale che attraversasse i condizionamenti che il dibattito sulle riforme costituzionali subiva, essendo attraversato anche dalle necessità dell'ordinario governo di questo Paese.

Sono quindi convinto, anche alla luce del dibattito svolto in questi giorni, che se noi vogliamo recuperare veramente un grande spirito costituente, ragionando e riflettendo sulle vere grandi riforme e sui grandi pensatori, a partire da quelli che hanno dato luogo all'Unità d'Italia, per passare ai Padri costituenti e arrivando ai grandi pensatori del moderno assetto istituzionale dello Stato (cito, fra tutti, Gianfranco Miglio), dobbiamo avere la possibilità che questo Paese, non con questa Assemblea, ma con un'Assemblea rappresentativa del Paese, rifletta su tutto ciò.

Si è discusso in queste ore dell'assetto istituzionale sul territorio, della questione storica delle autonomie e del federalismo, che non può essere coniugato in una semplicistica equazione «federalismo uguale regionalismo», ma che nel nostro Paese attraversa tutta una serie di opportunità e anche di condizioni oggettive che vedono nel federalismo sicuramente uno sbocco di modernità ma se interpretato alla luce, non solo della tradizione, bensì anche delle esigenze attuali di questo Paese e della centralità del cittadino. Tutto ciò prelude a una grande riforma istituzionale che - a mio giudizio - non può essere svolta nelle Aule di questo Parlamento con - mi consentano e non me ne vogliano i colleghi - una frammentarietà da tutti utilizzata anche con alcuni spunti di personale interesse legittimo, ma politico e territoriale: il dibattito sulle Province e il fatto che il Governo si sia inserito a piedi uniti su questo dibattito, distinguendo i buoni dai cattivi, i grossi dai piccoli e gli organizzati dai meno organizzati. Si creano così, come diceva il senatore Del Pennino, le premesse per un intervento che, invece di suscitare un solidarismo istituzionale, susciterà i soliti contenziosi e le solite rivalità territoriali.

Sono quindi convinto che tutto ciò debba essere affrontato nella sede di un'Assemblea costituente. (Brusìo).

Signora Presidente, non so come andare avanti. Le dico la verità: sono stato ore assolutamente e pacatamente seduto ad ascoltare tutte le argomentazioni, più o meno condivisibili, dei colleghi.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, almeno nei dintorni.

D'ALI' (PdL). Adesso chiedo di poter svolgere le mie argomentazioni. (Applausi del senatore Saltamartini). Non me ne vogliano i colleghi se sarò un pò prolisso, anche perché saranno comunque argomentazioni brevi.

Tutti i grandi anche leader politici presenti durante gli anni che ho vissuto in Parlamento - a cominciare dal presidente Berlusconi - hanno sempre proposto l'iniziativa di un'Assemblea costituente (Berlusconi lo fece nel 1996) e tutti dobbiamo riconoscere che è mancata la serenità al Parlamento per poter affrontare, pur nella previsione costituzionale dei meccanismi di riforma della Costituzione, un disegno organico di revisione costituzionale. È per questo che, con grande rispetto di questo Parlamento, al quale mi onoro di appartenere, la mia visione è quella che la Costituzione possa essere organicamente riformata attraverso un'Assemblea costituente, così come avviene in tutte le epoche storiche di grande rinnovamento. Tutte le grandi riforme non sono state fatte dai Parlamenti. Sono state fatte naturalmente nella storia delle guerre, ma certamente poi rimeditate dai grandi pensatori che ne hanno poi tratto le conclusioni storiche e soprattutto dinamiche nella modernità che ogni situazione richiedeva per poter affrontare i nuovi assetti istituzionali del Paese, soprattutto - ripeto - gli assetti istituzionali sul territorio. Il federalismo, che in Italia non è regionalismo, è un principio assolutamente condivisibile ma che andrebbe inserito nei primi articoli, in quelli dei principi della Costituzione.

Per questo ho proposto l'emendamento 13.0.200. Ma è per questo (non vi sembri un sofismo il mio), per rispetto proprio delle mie idee, che ritiro questo emendamento, perché non lo ritengo proponibile in un contesto - ripeto - di grande frammentarietà, non perché tema la mannaia del collega Boscetto, ma perché temo che una sua eventuale bocciatura per mancato approfondimento potrebbe pregiudicare un'iniziativa che io credo tutti i colleghi, il Parlamento, il Paese nelle prossime settimane prenderanno seriamente in considerazione e che forse sarà portata avanti.

L'Assemblea costituente non contrasta con il semipresidenzialismo ancorché, come io auspico, confermato dai due rami del Parlamento. Ma quello del semipresidenzialismo e il suo sistema elettorale può essere un perno da indicare come principio, come si usa fare nelle deleghe, a un'Assemblea costituente che ridisegni complessivamente l'assetto istituzionale del Paese, i principi fondamentali del suo essere collettività moderna e soprattutto il rispetto dei diritti del cittadino, che deve essere sempre al centro della nostra attenzione.

È per questo che ritiro l'emendamento, ringrazio i colleghi e chiedo scusa se li ho intrattenuti un po' di più del dovuto. (Applausi dal Gruppo PdL).

TEDESCO (Misto-MSA). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO (Misto-MSA). Signora Presidente, ho chiesto la parola per esprimere il mio appoggio e il mio assenso all'emendamento presentato dal collega D'Alì. Tuttavia, proprio per la decisione che il collega assume di ritirare quell'emendamento, mi vedo nella condizione di chiedere di poterlo invece firmare e fare mio, proprio per quello che è stato l'iter, il percorso di quella che oggi viene presentata come una riforma costituzionale e che invece ha preso le mosse da tutt'altra esigenza, e soprattutto da tutt'altro obiettivo.

Ci troviamo di fronte ad una riforma che, proprio per come si va delineando, assume i caratteri di una assoluta precarietà, di una mancanza di coordinamento e di equilibri e contrappesi al proprio interno e diventa sostanzialmente una sorta di grande pasticcio che dovrebbe sostituire una Carta costituzionale che invece è stata pensata, ponderata, approfondita e votata secondo criteri tutt'affatto diversi da quelli utilizzati in quest'Aula e fino a questo momento.

È per questa ragione che chiedo di assumere la paternità di questo emendamento e di sottoporlo alla votazione dell'Assemblea.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dividere il mio intervento in tre parti: vorrei innanzitutto pregare il senatore Tedesco di non chiedere di fare suo e rivitalizzare l'emendamento D'Alì per una ragione molto semplice, la stessa per la quale noi ritiriamo il nostro emendamento 13.0.201 e quelli a seguire, in quanto un eventuale dissenso del Senato relativamente a questo testo o argomento potrebbe determinare problematiche successive relativamente ad un recupero invece di un tema che merita una grandissima attenzione. Si tratta di un tema che conquista ogni giorno di più attenzioni e consensi e che soltanto il clima da commedia degli equivoci, per dirla con Shakespeare, che si è venuto a determinare in quest'Aula con l'abbandono dei lavori da parte del PD e con la frettolosità che si è innescata nell'affermazione di posizioni in alcuni casi illogiche, come quelle segnalate poc'anzi, è venuto a creare.

La «Commedia degli equivoci» di Shakespeare vedeva fronteggiarsi Antifolo di Siracusa e Dromio di Siracusa con i loro gemelli di Efeso e scatenava un sistema di equivoci molto simile a quello che si è venuto a determinare in questi giorni in Aula dopo l'abbandono del PD. Da quel momento in poi il consenso o il dissenso relativamente alle diverse questioni che venivano poste non maturava in funzione della convinzione che ciascuno aveva relativamente al contenuto di merito dei singoli emendamenti o dei singoli articoli, perché l'Aula si è divisa tra chi votava no perché era convinto che la riforma non andasse avanti e chi votava sì perché era convinto che la riforma non andasse avanti. Dunque, c'erano i no che erano sì e i sì che erano no, esattamente come nella «Commedia degli equivoci» di Shakespeare.

Ma non voglio riferirmi soltanto a questo aspetto del dibattito che si è andato sviluppando in questi giorni, perché, come direbbe Vitangelo Moscarda, il protagonista di «Uno, nessuno e centomila», questo testo è «vivo alla morte ma morto alla vita» e noi lo abbiamo discusso consapevoli del fatto che il testo medesimo fosse vivo alla morte e morto alla vita. Ma non possiamo rinunziare - perdonatemi l'ennesimo richiamo a Pirandello - in questo contesto al «piacere dell'onestà»: il piacere di poter esprimere con onestà intellettuale un'idea, un'opinione che è fatta soprattutto per adempiere al dovere della lealtà nei nostri confronti. Noi dobbiamo essere leali con noi stessi perché, se non lo siamo, difficilmente potremo essere leali nei confronti degli altri.

Avevamo sperato che all'interno di questa commedia degli equivoci e di questo conflitto tra i no che significavano sì e i sì che significavano no si potesse salvare un testimone da consegnare ai passaggi successivi di un dibattito sulle riforme costituzionali che il Paese ha visto svilupparsi, ma non in funzione di un risultato oggettivo, bensì attraverso una serie di ipocriti equivoci che sapevamo tutti avrebbero portato a questo tipo di risultato.

Allora, ritiriamo l'emendamento 13.0.201 non perché non siamo convinti del valore assoluto dell'Assemblea costituente, che noi consideriamo il testimone che può essere consegnato alle fasi successive di un qualsiasi progetto di riforma costituzionale, ma perché vogliamo evitare che lo stesso venga liquidato con un voto fatto di sì che significano no o di no che significano sì, all'interno di una commedia degli equivoci che neanche Shakespeare avrebbe potuto scrivere in maniera così grottesca e comica. (Applausi dei senatori Contini e Rutelli).

Allora, cari amici senatori, non vogliamo sprecare questa opportunità. Non vogliamo sprecare neanche i segnali che sono venuti trasversalmente da più parti politiche, persino da livelli alti dello Stato, in direzione di un'Assemblea costituente.

Senatore Tedesco, non abbiamo lo strumento dell'ordine del giorno in questo disegno di legge, perché non c'è il Governo che possa esprimere un parere: il Governo si è costantemente rimesso all'Aula, e non c'è un Governo cui rivolgere l'invito di presentare un disegno di legge in questo senso. Dunque, rinunziamo pure all'ipotesi di trasformare tale emendamento in ordine del giorno, ma non all'idea che la via dell'Assemblea costituente sia quella che potrebbe dignitosamente far concludere questa commedia degli equivoci, questo rito, come diceva il presidente Viespoli, che si è consumato senza produrre alcun risultato. Se avessimo «tirato bene la corda seria del berretto a sonagli» e Ciampa ci avesse ispirato con il suo buonsenso verso la soluzione più ragionevole che si poteva costruire attorno a questo percorso, forse avremmo evitato di sprecare tanti giorni attorno ad un dibattito sterile, attorno ad un progetto vivo alla morte e morto alla vita. Invece avremmo potuto costruire attorno ad una proposta di istituzione di un'Assemblea costituente un progetto che avrebbe avuto una sua legittimità istituzionale, costituzionale e soprattutto una sua legittimità democratica, perché avrebbe consegnato ad un soggetto terzo, appunto l'Assemblea costituente, il compito di riformare la Costituzione e avrebbe restituito al popolo sovrano il compito di decidere se quelle modifiche siano condivisibili o no, cancellando la preoccupazione che nel nostro Paese, come purtroppo in molti altri, il tema della sovranità popolare sia o stia per essere travolto dal tema della sovrapposizione dei poteri, che tradiscono la sovranità popolare e la democrazia. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, volevo associarmi all'invito fatto dal senatore Fleres al collega Tedesco. Debbo dire che qualche minuto fa sono stata personalmente tentata di fare la stessa cosa, cioè di apporre la mia firma tanto all'emendamento D'Alì quanto all'emendamento Fleres ed altri, perché credo che la capacità vera, anche a livello rappresentativo di mettere mano a una riforma costituzionale, oggi in modo particolare, possa essere espletata effettivamente da un'Assemblea costituente eletta con il sistema proporzionale.

Dico di più al senatore Fleres. Per esempio, nel suo emendamento mi convincevano in modo particolare due capoversi: la non modificabilità appunto dei principi fondanti della nostra Prima parte della Costituzione e soprattutto la non modificabilità della forma repubblicana del nostro Stato. Quindi, su questo punto c'era la mia piena e totale adesione, anche perché in tempi lontani, in piena atmosfera di Tangentopoli, io stessa, novella arrivata in Parlamento, presentai proprio una proposta per l'Assemblea costituente, onde evitare tutto quello che poi c'è stato (bicamerali, bicameraline, eccetera), che non ha prodotto alcunché e ci hanno messo nelle condizioni in cui oggi ci troviamo.

Ma voglio fare una piccola ulteriore riflessione in quest'Aula, che credo meriti da parte nostra un serio momento di approfondimento. È giusto quanto sostenuto dal senatore Fleres, e lo dico anche al senatore Tedesco per indurlo a una riflessione più profonda.

Pensiamo che questo prodotto oggi, così come sta venendo fuori, con una parte del Parlamento che se n'è uscita, con un'altra parte che responsabilmente sta affrontando il tema che sta a cuore a tutti, veda comunque un dibattito mozzo, carente per tanti aspetti, perché la riforma della Costituzione è un problema dell'intero arco parlamentare, di tutto il Paese, di tutti i cittadini. Credo che questo prodotto avrà effettivamente un valore simbolico, ma mai potrà vedere la luce, come ha detto poc'anzi il senatore Fleres.

Questo è un Parlamento che ha visto un centrodestra cedere improvvisamente le redini del Governo a un Governo tecnico, che ha visto un centrosinistra, che poteva andare alle elezioni e vincerle, rinunciare ad andarci perché non se la sente di mettere mano alle riforme che sono difficili e serie e che il Paese fatica a digerire. (Applausi dei senatori Ramponi e Spadoni Urbani). È un Parlamento che non ha il coraggio di effettuare le riforme e che oggi pretende di fare a scartamento ridotto, al cinquanta per cento, la riforma della Costituzione!

Abbiamo messo un Governo tecnico a fare ciò che non vogliamo e non sappiamo fare o non siamo in grado di fare, perché abbiamo ceduto la dignità e il senso di responsabilità a tutto quello che è avvenuto da Tangentopoli in poi. Se siamo in queste condizioni, cari colleghi, una volta per tutte, è onesto dire: rinunciamo a quest'emendamento, per favore, senatore Tedesco! Facciamo in modo che riforme serie come quella che ha presentato il senatore Pera, come quella che modestamente presentai io allora, in tempi lontani, o che hanno presentato tanti altri (ad esempio ho letto quella del senatore Cutrufo, ma ce ne sono tantissime di proposte intelligenti e serie) possano vedere la luce, che possa esserci in questo Paese un'Assemblea costituente eletta dal popolo, che il popolo rappresenti e che possa mettere mano alla Costituzione nei termini in cui a questo Paese serve! (Applausi dei senatori Serra e Ramponi).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, anch'io condivido l'impostazione che ha dato il senatore Fleres. Credo che, finito il tempo della propaganda, fra l'altro legittima, bisognerà provare a fare qualcosa di serio in quest'ultimo scorcio di legislatura, e la proposta dell'Assemblea costituente, che abbiamo sostenuto già da tempo insieme ad altri colleghi, può essere una via d'uscita. È per questo motivo che spero si possa trovare, con la ragionevolezza dei colleghi, la possibilità di evitare che oggi tale proposta inciampi in un voto contrario del Senato e possa essere ripresa tra qualche ora, quando ognuno avrà confezionato le sue bandiere da sventolare nell'ipotesi di prossime elezioni.

PRESIDENTE. Senatore Tedesco, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 13.0.200?

TEDESCO (Misto-MSA). Signora Presidente, la commedia degli equivoci, che è stata richiamata dal senatore Fleres, si consuma nella forma di un'ironia amara, quella cioè che costringe coloro i quali si ritengono autenticamente votati a dare un contributo riformatore a questo Paese a rinunciare a questa istanza, proprio per evitare che una bocciatura frettolosa dell'emendamento in esame e della proposta possa poi precluderne un eventuale iter in un momento di resipiscenza, che allo stato mi pare - lo dico ai colleghi che mi hanno invitato a ritirare l'emendamento - francamente difficile da immaginare.

Tuttavia, siccome non voglio essere io colui il quale mette una pietra tombale sulla possibilità residua di una riconsiderazione generale attorno a questo tema, cioè al tema vero di una riforma costituzionale, che non può che avvenire attraverso l'individuazione di un organismo deputato a tanto e autorevolmente sostenuto dal consenso popolare per procedere a questa delicata operazione di ingegneria costituzionale, accogliendo l'invito dei colleghi che si sono in questo senso pronunciati, ritiro l'emendamento 13.0.200 del quale mi ero appropriato. (Applausi della senatrice Sbarbati).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 13.0.201, 13.0.660, 13.0.661, 13.0.662, 13.0.663, 13.0.664 e 13.0.665 sono stati ritirati.

A questo punto, riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 01.207, presentato dal senatore Fistarol, sostanzialmente identico agli emendamenti 01.208, presentato dai senatori Calderoli e Divina, e 01.209, presentato dai senatori Peterlini e Pinzger.

È approvato.

L'emendamento 01.730 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.550 (testo 2), nel testo emendato.

Si è così concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 19,13).

 

 

 

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)

Revisione della Costituzione (216)

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)

Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)

Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

01.207

FISTAROL

Approvato

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione). - 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica"».

01.208

CALDEROLI, DIVINA

Sost. id. em. 01.207

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Senato federale) - 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

01.209

PETERLINI, PINZGER

Sost. id. em. 01.207

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione). - 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

01.730

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.550 (testo 2) (*)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifica all'articolo 55 della Costituzione). - 1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole: "e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e del Senato delle autonomie"».

________________

(*) Cfr. seduta n. 753.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

9.0.200

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, CASTRO, DE ECCHER, BEVILACQUA, MILONE, CORONELLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione"».

EMENDAMENTO 11.0.211 TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11 E SEGUENTI

11.0.211

DEL PENNINO, AMATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionalie profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informtivo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

z) protezione civile;

aa) commercio con l'estero;

bb) professioni;

cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

11.0.212

FLERES

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato, dalle Regioni e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comtmitario e dagli obbIiglli internazionali. Essa esercita, analogamente alle Regioni i poteri, i compiti e le funzioni conferitegli dagli articoli 75, 83, 121, 122, 123, 126, 127, 132, 133, 138 della Costituzione e dalle leggi dello Stato.";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.";

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le Regioni, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.";

d) il sesto comma è sostituito dal seguente: "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. La potestà regolamentare spetta alle Regioni e alla Città Metropolitana di Roma Capitale in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine aUa disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali e deIla Città Metropolitana di Roma Capitale rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.";

f) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "La legge regionale e della Città Metropolitana e di Roma Capitale ratifica le intese della Regione e di Roma Capitale con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni anche con individuazione di organi comuni.";

g) il nono comma è sostituito dal seguente: "Nelle materie di sua competenza la Regione e la Città Metropolitana di Roma Capitale può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

11.0.213

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire iI seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1 Al comma secondo,

alla lettera a), dopo le parole: "rapporti internazionali dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e delle Regioni" e dopo le parole: "rapporti dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "e delle Regioni";

alla lettera e), dopo le parole: "perequazione delle risorse finanziarie" sono aggiunte le seguenti: "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

alla lettera m), prima delle parole: "determinazione dei livelli essenziali," sono aggiunte le seguenti: "tutela della salute e";

alla lettera o), dopo le parole: "previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", complementare ed integrativa";

dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

"t) commercio con l'estero;

u) tutela e sicurezza del lavoro;

v) grandi reti dì trasporto e navigazione;

z) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

4. Al comma terzo, sono soppresse le parole da: "rapporti internazionali" a "sicurezza del lavoro"; da "grandi reti di trasporto e di navigazione"; da "produzione, trasporto e distribuzione" a "sistema tributario" e dopo le parole: "sostegno all'innovazione per i settori produttivi;" è aggiunta la seguente: "turismo;" e dopo le parole: "porti e aeroporti civili;" sono aggiunte le seguenti: "infrastrutture di interesse regionale;";

le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazione territoriale dell'offerta sanitaria".

5. Al comma nono, sono soppresse le parole: "accordi con Stati e";

6. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Qualora ricorra un preminente interesse nazionale, lo Stato può comunque esercitare la potestà legislativa anche nelle materie di competenza regionale"».

11.0.214

VITALI, PASTORE, SARO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera o) è sostituita con la seguente: «o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale»;

b) al secondo comma, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-quater) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-quinques) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale";

c) al terzo comma le parole: «e sicurezza», "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente: «Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica».

11.0.215

FISTAROL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p) la parola: "Province" è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: ", le Province" sono soppresse».

11.0.832 (già 10.0.1)

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, lettera p, le parole: ", Province e Città metropolitane" sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni"».

11.0.216

VALDITARA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. Al comma secondo dell'articolo 117 aggiungere le seguenti lettere:

t) grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) ordinamento della comunicazione, ad esclusione della comunicazione locale;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

z) previdenza complementare e integrativa;

aa) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali di interesse nazionale.»

2. Il comma terzo dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"».

11.0.833

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al primo comma, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: ", Città metropolitane. Province" sono soppresse».

11.0.217

FISTAROL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "Province" è soppressa».

11.0.218

RUTELLI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA CRISTINA, MILANA, RUSSO, STRANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Al comma, terzo, le parole: «b) e h)» sono sostituite dalle parole: «b), h) e m)».

11.0.834

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi primo e sesto, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano";

3) al quarto comma, le parole: ", alle Province, alle Città metropolitane" sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: ", Province, Città metropolitane" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese."».

11.0.219

FISTAROL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: "alle Province" sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: "le Province," sono soppresse».

11.0.220

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».

11.0.835

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dell'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, le parole: ", delle Città metropolitane, delle Province" sono soppresse».

11.0.221

FISTAROL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse».

11.0.222

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».

11.0.223

FISTAROL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente.».

11.0.836

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "o a una Giunta regionale" sono inserire le seguenti: ", a un Consiglio o a una Giunta comunale";

2) dopo le parole: "o ad altra Giunta regionale", sono inserite le seguenti: "ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,"».

11.0.224

FISTAROL

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le regioni e i comuni"».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Modifica all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica».

EMENDAMENTO

12.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.200

POLI BORTONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 131 della Costituzione)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia; Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Principato di Salerno; Puglia; Salento; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna».

12.0.201

FLERES

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"È costituita altresì la città metropolitana di Roma capitale, il cui territorio corrisponde all'area dell'attuale comune di Roma ed a quella dei comuni della provincia di Roma che vi aderiscono. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

12.0.830

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 131 della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane"».

12.0.202

VALDITARA, DE ANGELIS

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

1. Il comma primo dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Le regioni hanno almeno cinquecentomila d'abitanti, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 116. Con legge ordinaria, sentiti i rispettivi consigli regionali coinvolti, vengono stabilite le modalità con cui aggregare i territori delle Regioni soppresse"».

12.0.203

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di nuove regioni)

1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».

12.0.831

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

1. All'articolo 132 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e" sono soppresse, e le parole: "Province e" sono sostituite dalla seguente: "i"».

12.0.832

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

12.0.833

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma l, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego. conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

12.0.204

FISTAROL

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";

b) dopo il secondo comma sono aggiunti, infine i seguenti:

"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».

12.0.205

VALDITARA, DE ANGELIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. Il comma secondo dell'art. 133 è sostituito dal seguente:

"La Regione, sentite le popolazioni interessate, con sue leggi istituisce nel proprio territorio Comuni con non meno di 5.000 abitanti, modificando le circoscrizioni e denominazioni dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti e conservando la toponomastica dei luoghi"».

12.0.206

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Composizione della Corte Costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte Costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune."».

12.0.207

PALMA, BATTAGLIA (*)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, la parola: "supreme" è soppressa».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.0.208

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 136. - La Corte Costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consiglio regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali"».

12.0.400/1 (già 7.0.200/1)

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

All'emendamento 12.0.400, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso numero dei componenti di ciascuna Camera, nei medesimi termini, condizioni e forme, può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una o più .disposizioni contenute in un decreto legislativo importino eccesso o violazioni alla legge di delega».

12.0.400 (già 7.0.200)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

12.0.500/1 (testo corretto)

BENEDETTI VALENTINI

Approvato

All'emendamento 12.0.500 (testo 2), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega».

12.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».

12.0.500 (testo 2)

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tali facoltà"».

12.0.209

SALTAMARTINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il primo comma è sostituito dal seguente:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";

b) il terzo comma è abrogato».

12.0.210

CALDEROLI, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Revisione costituzionale)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera del deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale".

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili al sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come Introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata In vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione».

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Soppresso (*)

(Disposizioni finali)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

________________

(*) Approvato l'emendamento 2.550 (testo 2), nel testo emendato, soppressivo dell'articolo. Cfr. seduta n. 753.

EMENDAMENTI

13.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.- (Disposizioni finali). - 1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, terzo comma, 118, secondo e terzo comma e 119, qualora il Senato esamini il disegno di legge».

13.201

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

13.202

BATTAGLIA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, su proposta della Giunta,».

13.203

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, su proposta della Giunta,».

13.204

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta delta Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti,» inserire le seguenti: «, nonché da rappresentanti dei Comuni e delle Città metropolitane che compongono la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

13.205

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, terzo periodo con il seguente: «Il Presidente della Commissione è eletto tra i propri componenti».

13.206

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sui disegni di legge» sono inserite le seguenti: «, sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo,».

13.207

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «117, terzo comma,» inserire le seguenti: «118, commi secondo e terzo,».

13.208

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire il quinto periodo con i seguenti: «Nel caso in cui la Commissione abbia espresso parere contrario o favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni o riformulazioni su un testo o su un emendamento, e la Commissione in sede referente non si sia adeguata, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui l'esame del disegno di legge sia svolto in sede deliberante o redigente, il mancato adeguamento al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali determina la rimessione in Assemblea».

13.209

CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione contestuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.200

D'ALÌ

Ritirato (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione)

1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica Italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione Europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali Regioni, aree metropolitane, province e comuni.

2. L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

3. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera del deputati.

4. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

5. le elezioni per l'Assemblea Costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio del ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della XVI legislatura.

6. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

7. Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Glulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrlzione, capoluogo Palermo: Sicilia

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

8. L'assegnazione del numero del seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 7 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizione delle elezioni dell'Assemblea.

9. La determinazione del seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo del seggi si tiene conto dei quozienti interi e del più alti resti.

10. L'attribuzione del seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n.18.

11. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista viene depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

12. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n.18.

13. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica. .

14. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 13 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

15. Al membro dell'Assemblea che cessi di fame parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

16. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica.

17. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei llavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

18. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

19. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

20. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

21. In Assemblea e nelle commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

22. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera del deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

23. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta del componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

24. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella Gazzetta Ufficiale. Partecipano al referendum i cittadini elettori per la Camera del deputati.

25. Qualora sia richiesto il referendum al sensi del comma 24, è promulgato li testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato al sensi del comma 23. Il testo promulgato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

26. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

27. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

28. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale approvato dall'Assemblea si chiude la legislatura in corso alla medesima data».

________________

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Tedesco e successivamente ritirato

13.0.201

FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione dell'Assemblea Costituente)

1. È istituita l'Assemblea Costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica Italiana, l'adeguamento, il rafforzamento e l'ampliamento dei diritti costituzionali, anche in chiave internazionale, nonché per rendere più efficienti ed efficaci le varie istituzioni attraverso le quali è organizzato lo Stato.

2, L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione i principi fondamentali e le disposizioni della prima parte della Costituzione della Repubblica italiana, salve le specificazioni di cui ai commi 3 e 4.

3. L'Assemblea Costituente non può sottoporre a revisione la forma di Stato repubblicana.

4. L'Assemblea Costituente può recare modifiche alle seguenti disposizioni della parte prima della Costituzione:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente e delle specie animali;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed agli organismi internazionali;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 29, in tema di diritti individuali;

e) articolo 41, in tema di tutela della libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

5. L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, personale e segreto, dai cittadini elettori per la Camera dei deputati in ragione di uno ogni 500,000 abitanti o frazione superiore a 250.000 per ciascuna circoscrizione elettorale. I requisiti per l'elettorato attivo sono i medesimi previsti per la Camera dei deputati, quelli per l'elettorato passivo sono quelli previsti per il Senato della Repubblica.

6. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

1) Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, capoluogo Torino;

2) Lombardia, capoluogo Milano;

3) Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, capoluogo Venezia;

4) Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, capoluogo Bologna;

5) Lazio, capoluogo Roma;

6) Puglia, Basilicata, Calabria, capoluogo Bari;

7) Campania, Abruzzo, Molise, capoluogo Napoli;

8) Sicilia, capoluogo Palermo;

9) Sardegna, capoluogo Cagliari.

L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è stabilita proporzionalmente alla popolazione residente in base all'ultimo censimento generale.

7. Con successiva legge saranno indicate le modalità di elezione e di presentazione di liste e candidati nel rispetto dei principi di pari opportunità di genere, proporzionaiità nell'attribuzione dei seggi, sbarramento per l'accesso all'attribuzione dei seggi non superiore al 2%.

8. La carica di membro dell'Assemblea Costituente è incompatibile con quella di membro del Governo, Parlamentare europeo, presidente, consigliere o assessore regionale, parlamentare nazionale. Ai membri dell'Assemblea Costituente sono estese le altre incompatibilità previste dalla Costituzione e dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

9. Il nuovo testo della Costituzione è sottoposto a referendum popolare entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell'Assemblea Costituente.

10. L'Assemblea Costituente è sciolta 24 mesi dopo la sua prima seduta, i suoi componenti non sono eleggibili ad alcuna delle cariche previste dal comma 8.

13.0.660

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).»

13.0.661

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo 11, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13. in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori».

13.0.662

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati».

13.0.663

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura».

13.0.664

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-quinquies, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi».

13.0.665

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, FILIPPI ALBERTO, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-quinquies, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria»

.

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

776a seduta pubblica:

 

 

mercoledì 25 luglio 2012

 

 

Presidenza del vice presidente NANIA,

indi del presidente SCHIFANI

 

 


Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,05).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 12,07).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(24) PETERLINI. - Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 12,07)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la votazione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, i senatori del Gruppo Misto e la senatrice Sbarbati non voteranno a favore del disegno di legge di riforma costituzionale che è stato presentato. Non lo voteranno per le ragioni che abbiamo già illustrato, nel corso del dibattito, il collega Tedesco, io e la stessa senatrice Sbarbati.

Quello al nostro esame è un disegno di legge pasticciato e contraddittorio: si istituisce uno pseudo Senato federale, che non si sa come si costituirà e se la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni sarà con voto deliberativo o puramente consultivo, e si attribuisce a questo Senato federale il compito di occuparsi della legislazione concorrente e di una non meglio identificata legislazione di interesse degli enti locali, secondo modalità che saranno fissate dal Regolamento. Non si capisce niente, non si sa che cosa si istituisce e, per una riforma costituzionale, non è cosa da poco.

A ciò si aggiunga che, dato il perimetro disegnato da quel mastino del mio amico senatore Boscetto, per cui non si è potuta affrontare la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre si sono potute affrontare altri temi, come il Senato federale e il semipresidenzialismo, noi lasciamo intatto il Titolo V della Costituzione così com'è oggi, che è all'origine della confusione tra i poteri dello Stato e i poteri delle Regioni e che ha nella legislazione concorrente, che nel testo viene elevata a criterio di differenziazione delle competenze tra Camera dei deputati e Senato, il principale argomento di confusione, di conflitti di attribuzione e di ingolfamento della Corte costituzionale, come la stessa ha ricordato.

È evidente che questo è un prezzo che il PdL ha dovuto pagare agli amici della Lega Nord, ai quali vorrei dire che la strada verso il vero federalismo non passa attraverso queste "riformette" o queste affermazioni di puro principio, attraverso questo Senato che viene chiamato "federale" ma che poi non si sa che cosa federi, bensì attraverso una revisione complessiva del nostro sistema delle autonomie locali, delle competenze delle Regioni e degli enti subregionali. Tutto questo non è disegnato in questa "riformetta" (o riformaccia come chiamar si voglia).

In più viene introdotto il semipresidenzialismo. Nel corso della discussione generale ho già detto che sono personalmente favorevole, come molti altri colleghi del Gruppo Misto, a una riforma di tipo semipresidenziale basata sul doppio turno, ma accompagnata anche da una legge elettorale che preveda il doppio turno sul modello francese: ma questo non si può fare in modo improvvisato. È necessario un disegno complessivo che stabilisca anche le incompatibilità.

E non basta una riformetta parziale del CSM che si limita a sostituire il Presidente della Repubblica con il Presidente della Corte di cassazione, rendendo il CSM ancora più corporativo e ancora di più strumento di giustizia domestica. E poi ci lamentiamo per le ingerenze della magistratura, quando con la riforma al nostro esame attribuiamo alla corporazione maggiore potere e più funzioni.

Questa riforma, quindi, è una bandiera da agitare in campagna elettorale, non un progetto serio.

Allora, rivolgo un appello, anche se so che cadrà nel vuoto, perché sento in coscienza di doverlo fare: abbandoniamo la strada delle riforme improvvisate. Non si gioca, l'ho già detto altre volte, con le istituzioni e con la Costituzione. Affrontiamo seriamente la legge elettorale e affidiamo ad un'Assemblea costituente la riscrittura complessiva della nostra Carta costituzionale. Esiste una proposta autorevole avanzata dal collega Pera, cui ho chiesto di apporre anche la mia firma; ci sono le indicazioni date ieri sia dal collega D'Alia che dal collega Fleres, che hanno giustamente ritirato i loro emendamenti per non pregiudicare questa strada, che è l'unica che possiamo imboccare se vogliamo pensare seriamente a ridisegnare il nostro modello istituzionale in modo non improvvisato, non confuso e non da utilizzare solo come bandiera elettorale. (Applausi dei senatori Astore, Musi e Sbarbati).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, di solito in occasioni come queste si comincia dicendo che il momento è solenne e che richiederebbe un atteggiamento coerente con la solennità dell'occasione. Io temo, purtroppo, che in questa modifica della Costituzione non vi sia assolutamente niente di solenne. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che stiamo lavorando alla riforma della Costituzione.

PARDI (IdV). La riforma ha, fin dall'inizio, un doppio carattere: da un lato, l'ipotesi di attribuire molti poteri, anche accresciuti, al Presidente del Consiglio, dall'altro, l'ipotesi di attribuzione di tutti i poteri al Presidente della Repubblica.

Il primo progetto, quello dell'attribuzione di poteri alla Presidenza del Consiglio, è il frutto di un'intesa interna alla maggioranza provvisoria che sostiene il Governo e, purtroppo, anche di una tendenza dei colleghi del Partito Democratico a fidarsi troppo. È difficile, infatti, non ricordare la Bicamerale 1996-1997 che fece esattamente la stessa fine: era in ipotesi la realizzazione di un premierato forte e fu votato un semipresidenzialismo.

Il progetto era articolato in quattro punti: riduzione del numero dei parlamentari, superamento del bicameralismo, corsia preferenziale per le leggi del Governo e maggiori poteri al Presidente del Consiglio.

Ora, la riduzione del numero dei parlamentari ha avuto contro la maggioranza trasversale dei parlamentari, per generale ammissione di tutti. Il superamento del bicameralismo non c'è stato affatto, perché è stato modificato in una maniera estremamente farraginosa e complicata, con tutto un lavoro barocco sull'attribuzione delle competenze tra le due Camere. Alla fine, tutto questo è stato comunque troncato... (Brusìo). Mi fermo di nuovo, signor Presidente?

BELISARIO (IdV). Sospenda la seduta!

PRESIDENTE. Colleghi, se non c'è silenzio in quest'Aula, seguirò la strada suggerita dal presidente Belisario di sospendere la seduta.

PARDI (IdV). L'ipotesi del superamento del bicameralismo perfetto ha poi trovato la sua concrezione definitiva in questa idea del Senato federale barattato con il presidenzialismo, per cui il superamento del bicameralismo non c'è, così come non c'è la riduzione del numero dei parlamentari. C'è invece l'attribuzione al Governo di un ruolo di soggetto legislativo di fronte a cui le Camere rischiano di svolgere la funzione di spettatrici e ci sono effettivamente più poteri al Presidente del Consiglio, meno poteri al Presidente della Repubblica e meno poteri alle Camere.

Questa sintesi smentisce la vulgata che voleva che questo iniziale progetto di riforma costituzionale fosse basato sull'equilibrio tra l'accrescimento dei poteri del Governo e l'accrescimento dei poteri del Parlamento. Di accrescimento dei poteri del Parlamento non c'è traccia: c'è solo l'accrescimento dei poteri del Governo.

Ricordo, non di sfuggita, che sei anni fa una riforma assai simile, perché conteneva molti punti strettamente analoghi, è stata bocciata a grandissima maggioranza dal popolo italiano. Quindi, l'idea che la prima ipotesi di riforma costituzionale fosse una cosa seria è smentita a priori dal fatto che il popolo italiano ne aveva già bocciata una molto simile. Era meglio non lavorare in quella direzione. Il Parlamento si è cacciato in una sorta di cul-de-sac, da cui poi è uscito nel peggiore dei modi.

Il secondo progetto è molto peggio perché, se mai era possibile sfigurare un'ipotesi di riforma costituzionale già così mal concepita, esso - che poi è quello che si sta affermando, purtroppo invano, anzi per fortuna invano - in realtà davvero introduce una sorta di concezione della riforma costituzionale come esercizio di un baratto tra le parti. E allora, alla maggioranza provvisoria che aveva immaginato la prima riforma si sostituisce la maggioranza vecchia, che si ricostituisce su un patto di scambio tra la concessione, dell'uno all'altro, del Senato federale (senza stare a curarsi di come venga definito) e del semipresidenzialismo o presidenzialismo, (ormai la questione lessicale tra semipresidenzialismo e presidenzialismo è perfino priva di significato). Di sicuro c'è un fatto: la riforma che stiamo votando oggi - e che noi non voteremo con la massima convinzione - stabilisce una linea guida che altera in profondità tutti gli equilibri costituzionali. Questo presidenzialismo, che i nostri interlocutori vogliono presentare in maniera quasi innocente, costringerà a riscrivere dai 30 ai 40 articoli della Costituzione vigente.

Mi sembra evidente che questa voluttà di imposizione - tra l'altro, con modi che ancora ci offendono - di un nuovo disegno costituzionale rappresenta in realtà l'ultimo atto, nella storia italiana, di una volontà strisciante che si è sempre manifestata, ma che si vergognava di se stessa: la volontà di liberarsi della Costituzione vigente e di cambiarla veramente con qualcosa di molto diverso. Non ci riusciranno; però anche questa volta questa volontà si è manifestata in modo significativo.

Parlavo di dualismo: premierato e presidenzialismo sono due punti di vista diversi, ma in realtà hanno un'origine comune, che non può essere trascurata. Infatti, sia i sostenitori della prima ipotesi che quelli della seconda partono da un'idea iniziale per noi pericolosissima: la Costituzione non dà a chi governa gli strumenti per farlo, e quindi bisogna supplire alle plasticità e alla lentezza della democrazia con la velocità che nasce dall'attribuzione di tutti i poteri ad una persona sola.

Questo assioma - la Costituzione non dà a chi governa gli strumenti per farlo - è profondamente falso ed è dimostrato dalla storia dei Governi della Repubblica. In realtà, l'ingovernabilità dipende dal fatto che chi ha governato non sapeva usare i suoi poteri reali e non sapeva governare nemmeno con una maggioranza che non si era mai vista.

È una tecnica tipica di chi non si assume mai le sue responsabilità attribuire la colpa dei propri errori alla Costituzione. I problemi della democrazia non si risolvono con l'attribuzione di tutto il potere a una persona sola. È una credenza.Colleghi, questo termine richiede un minimo di riflessione. È una "credenza", che non è un mobile ma un modo di credere. Nei tempi antichi, nella storia francese, si era creduto che gli scrofolosi potessero essere guariti dai re con l'imposizione delle mani. La credenza che dando il potere a una persona sola si possano guarire le difficoltà della democrazia ha perfino meno validità di quella dei re taumaturghi di antica memoria.

Il Partito Democratico e l'Italia dei Valori sono usciti dall'Aula: su questo vanno spese alcune parole. Il Partito Democratico - lo diranno loro - per me è uscito perché si è sentito tradito nella fiducia riservata ad un disegno di legge che noi non condividevamo ma che per loro era valido. L'Italia dei Valori è uscita dall'Aula per l'impossibilità letterale di esercitare i diritti di opposizione: come si fa a discutere una riforma costituzionale dentro la gabbia dei tempi contingentati? C'è da vergognarsi alla sola idea che si sia potuto realizzare questa sorta di delitto.

A tutto ciò si aggiunge la perfetta vanità di quello che stiamo facendo, la perfetta vanità di questa prima lettura. L'assenza dei due terzi dei voti, sulla base dell'articolo 138 della Costituzione, rende velleitario il cammino di questo progetto nelle letture successive. Il destino della realizzazione di questa riforma è segnato: questa riforma non si farà! E la cosa stupefacente è che tutti, qui, stiamo recitando una commedia, e più di tutti gli altri la vecchia maggioranza, ora rinnovata. (Applausi del senatore Astore).Fanno finta di credere ad una cosa che non è possibile. Abbiamo svolto un lavoro inutile, forse di efficacia propagandistica - si sente dire - per sventolare le bandiere del presidenzialismo durante la campagna elettorale.

Credo però che resti soprattutto il danno per la mancata tempestività dei provvedimenti anticrisi: nel momento in cui, in questa sede, avremmo dovuto affrontare i gravissimi problemi del Paese, siamo stati fermi tre giorni a perdere tempo, mentre la forza della crisi aumenta in modo davvero angoscioso. Ne nasceranno difficoltà crescenti per la riforma elettorale. Del resto, come si fa a concludere un patto di fiducia sulla riforma elettorale sulla base di questa sfiducia crescente? Poi ci presenteremo davanti ai cittadini senza la riduzione del numero dei parlamentari. Che bella figura, colleghi! Abbiamo lavorato dicendo che partivamo dall'idea necessaria di ridurre il numero dei parlamentari e ci ritroviamo in un'impossibilità decisa e automatica di ridurre tale numero.

È scarsissima la speranza di una nuova legge elettorale. Stiamo facendo una figura veramente penosa. E tutto questo per motivi propagandistici? Colleghi, la sola idea che questo giochino sul presidenzialismo possa essere stato concluso per dare a Berlusconi la speranza di salire al Quirinale rappresenta una fantasia grottesca. Basta interrogarsi sull'attendibilità di questa persona oggi nel contesto internazionale.

Insomma, l'occasione non è affatto solenne, ma il nostro no è molto, molto solenne, e lo diciamo con la massima convinzione. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori D'Ambrosio e Sbarbati. Congratulazioni).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi del Senato, il nostro Gruppo da tempo ha posto il tema della modernizzazione istituzionale come una delle grandi questioni da affrontare per cercare di far coincidere - come recita uno slogan da noi utilizzato - il tempo della crisi con il tempo delle riforme: il tempo delle riforme istituzionali, il tempo delle riforme elettorali, il tempo delle riforme economico-sociali.

Il dibattito che si è aperto dentro il Parlamento e fuori da esso tra Gruppi e partiti ha consentito di avviare un processo di confronto riformatore, che ha avuto una finalizzazione all'interno della Commissione affari costituzionali con un'ipotesi sulla quale si era registrata una convergenza significativa dal punto di vista parlamentare, ma rispetto alla quale abbiamo manifestato sempre il nostro dissenso, non ritenendo che quella riforma sciogliesse i nodi fondamentali che, invece, bisognava sciogliere per la modernizzazione italiana sul terreno istituzionale. Infatti, quella riforma non affrontava in maniera adeguata i nodi del superamento del bicameralismo, non affrontava il tema del ricongiungimento - se così si può definire - tra la Costituzione formale e la Costituzione materiale, di fatto non scioglieva il nodo neanche dell'elezione diretta del Premier. Insomma, lasciava troppi vuoti: era la manifestazione di un compromesso non del tutto alto rispetto alla sfida che avevamo di fronte.

La nostra proposta era stata sempre un'altra: quella di riuscire a tenere insieme la dimensione del territorio ed il ruolo e la funzione della partecipazione e della decisione, il territorio e l'unità nazionale, la dimensione del Senato delle autonomie e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, per tenere appunto la complessità di questo Paese con le sue diversità ma anche con la sua irrinunciabile unità nazionale, soprattutto in epoca di globalizzazione e soprattutto in una fase in cui a competere sono i sistemi Paese, che rischiano anzi di essere troppo piccoli nella dimensione della globalizzazione e della competizione, tant'è che nel corso degli anni abbiamo ceduto sovranità nazionale in un processo che, lungo gli ultimi decenni ed oltre della vita politica e istituzionale italiana, ha consegnato sovranità verso il basso e sovranità verso l'alto, svuotando il ruolo e la funzione dello Stato nazionale.

Noi abbiamo sempre ritenuto che i due pilastri di una riforma che consegnasse il Paese al futuro fossero esattamente quelli concernenti la dimensione della pluralità del territorio e la dimensione della decisione del presidenzialismo. Per questo avevamo presentato una riforma che andava in direzione del Senato delle autonomie e del presidenzialismo.

Lungo l'iter riformatore si è inserita l'iniziativa, in particolare, del Popolo della Libertà che ha individuato l'esigenza, rispetto al contesto europeo e nazionale che si era determinato e che si stava determinando soprattutto con l'acuirsi della crisi, di individuare il semipresidenzialismo come un'ipotesi da inserire nel dibattito e nel confronto parlamentare. Noi abbiamo accompagnato con coerenza quell'impostazione ed abbiamo votato anche l'altro polo della riforma, quello del Senato federale, per quanto si trattasse di un Senato federale difficilmente definibile tale, ma che comunque andava in direzione della dimensione del territorio, della rappresentanza del territorio e dell'unità nazionale attraverso il presidenzialismo.

Quindi, ci siamo mossi con un atteggiamento di coerenza; l'abbiamo voluto segnalare anche attraverso la condotta parlamentare che abbiamo mantenuto sulla riforma: non abbiamo votato emendamenti e articoli, astenendoci, se non quelli relativi al Senato, al semipresidenzialismo e, presidente Nania, alla modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

Proprio sul Titolo V si è confermata la giustezza della nostra posizione perché, quando il senatore Boscetto (che formalmente non era il relatore) ha correttamente e sostanzialmente avvisato che la riforma ha un perimetro insuperabile, cioè che non può andare oltre una sorta di sovranità limitata che si è data nella definizione del suo perimetro di azione e di cambiamento, è emersa l'esigenza di individuare, per ragioni di contesto, di forze politiche e di contenuto, dopo il voto del Senato, un luogo in cui sviluppare e recuperare lo spirito di comune coesione costituente ed, insieme, la possibilità di mettere mano organicamente alla riforma della Costituzione. Ciò non può non riguardare anche il Titolo V, perché nella modernizzazione del Paese non si può non mettere mano anche alla riforma di questa parte della Costituzione.

Per tale motivo, abbiamo proposto di concludere il dibattito al Senato e di chiudere il confronto parlamentare in questo ramo del Parlamento, nella consapevolezza che si sta procedendo lungo una tappa riformatrice e che si è confermata l'esigenza di un'Assemblea costituente da eleggere insieme al nuovo Parlamento, al fine di recuperare lo spirito necessario per avviare una riforma di più ampia condivisione, per individuare un luogo di organica riforma della Costituzione, per creare nel Paese un clima all'altezza della responsabilità istituzionale e costituzionale che tutti dobbiamo assumere in questa fase.

Abbiamo dichiarato che il nostro voto sul semipresidenzialismo e sul Senato federale ha una forte valenza simbolica perché significa che intorno a questi pilastri il Senato è in sintonia con la stragrande maggioranza del popolo italiano e dà un indirizzo alto e nobile, una direzione di marcia della riforma. Quella direzione di marcia deve essere confermata all'interno di un'Assemblea costituente che noi rilanciamo con forza come l'unica strada possibile per recuperare il rapporto tra Stato e popolo, per ritrovare una dimensione di mobilitazione popolare intorno alla riforma e per consegnare la decisione finale del percorso riformatore a una proposta dell'Assemblea costituente da sottoporre comunque al referendum popolare. Tutto questo - ripeto - perché finalmente si recuperi il rapporto tra istituzioni e cittadini e si recuperi fino in fondo la sovranità popolare. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).

LAURO (PdL). Bravo!

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i cittadini che ci ascoltano e leggono i nostri atti devono sapere come stanno le cose, perché vi sono una buona ed una cattiva politica.

In 1a Commissione permanente si è svolto un lungo ed appassionato dibattito, al termine del quale si è raggiunto un ampio accordo su un testo di riforma della nostra Costituzione. La maggioranza era tale da garantire l'immediata entrata in vigore delle nuove norme al termine del percorso di riforma costituzionale. Va sottolineato, fra l'altro, che il testo era arrivato in Aula il 7 giugno 2012: vi era, dunque, tutto il tempo perché venisse rapidamente approvato dal Senato e discusso e votato in prima lettura anche dalla Camera dei deputati prima dell'estate.

I punti più rilevanti approvati in Commissione, su cui le principali forze politiche (PdL, PD, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e UDC) avevano convenuto, erano i seguenti: innanzitutto, un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, con la facoltà di nomina e di revoca dei Ministri, superando quegli ostacoli all'efficacia della direzione politica più volte in passato lamentati da tutti gli schieramenti; in secondo luogo, la sfiducia costruttiva, che presuppone l'individuazione del successore alla guida del Governo in caso di crisi, destinata a rendere più stabile l'azione dell'Esecutivo e ad evitare dannosi vuoti di potere; quindi, la corsia accelerata per i disegni di legge governativi, che vengono posti in votazione entro un termine dato, decorso il quale sono approvati senza emendamenti (ciò al fine di rendere più incisiva e rapida l'azione riformatrice).

In questo schema era contenuto anche il tendenziale superamento del bicameralismo perfetto, per garantire una maggiore velocità nell'approvazione delle leggi. E infine la diminuzione di senatori e deputati.

Su questo e altro l'accordo era stato trovato con un voto congiunto. Dicevano i romani: pacta sunt servanda. Improvvisamente, a riforma ormai definita, il PdL ha proposto una serie di emendamenti che cambiano radicalmente il testo introducendo il semipresidenzialismo.

La proposta tocca un tema su cui anche noi potremmo essere d'accordo, ma su questa proposta, per avere senso e non essere una semplice provocazione politica, si doveva costruire un consenso ampio. Avevamo stigmatizzato, nel 2001, la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, proprio perché approvata dall'Ulivo con una risicata maggioranza, e anche la riforma del 2006 venne poi bocciata dal popolo, proprio perché non si era riusciti a costruire la maggioranza richiesta dalla Costituzione.

Anziché cercare un consenso ampio, il PdL ha dato vita ad un vero e proprio baratto con la Lega, comprando il suo consenso in cambio del cosiddetto Senato federale.

Ma qual è dunque la riforma che ci viene ora proposta?

Il senatore Boscetto, che oltre ad essere un autorevole esponente del PdL era anche relatore in Commissione, ha dichiarato testualmente che non si tratta di una riforma completa e che dovremo modificarla, correggerla ed integrarla nella prossima legislatura. Il senatore Fleres, che pure appartiene a Coesione Nazionale, Gruppo vicino al PdL, ha parlato di commedia, di un dibattito sterile e, evocando Pirandello, di una riforma viva alla morte e morta alla vita. Il senatore Pera, del PdL, aveva stigmatizzato con parole molto dure l'accordo Lega-PdL, che rischiava di far saltare il percorso riformatore su cui si era trovato quell'ampio accordo. E così pure, ieri, il senatore Pisanu, sempre del PdL.

Si sono avuti pertanto, anche a causa di queste defezioni all'interno del PdL stesso, articoli ed emendamenti decisivi votati da 125-135 senatori: dunque, una minoranza del Senato.

Perché questo repentino e sconvolgente voltafaccia, che ha fatto saltare il banco delle riforme?

Il senatore Saro, sempre del PdL, ha denunciato nel suo intervento la strumentalità del disegno. Gli emendamenti sul semipresidenzialismo sarebbero stati presentati, secondo il senatore Saro, per un mero disegno politico nella speranza di alcuni esponenti del PdL di mettere in crisi il Governo e ricostruire l'alleanza con la Lega, magari sperando che il 30 giugno Monti fallisse in Europa.

Se c'era quel disegno, esso è fallito. Rimane quest'aborto.

Quali sono infatti i principali difetti? Anzitutto il cosiddetto Senato federale. Dirò subito che sono favorevole ad un Senato sul modello tedesco, quello che nella XIV legislatura avevamo delineato nella riforma cosiddetta della devolution e che di quella riforma era probabilmente la cosa più interessante.

A titolo personale, aggiungo che non mi riconosco nelle posizioni critiche sul federalismo, pur emerse nel dibattito. Forse perché seguo Locke e Tocqueville e non mi piace Hegel, o più semplicemente perché quando si tratta di un vero federalismo, che presuppone la responsabilità dei territori circa le entrate e le spese e non i trasferimenti dello Stato, questo vero federalismo genera economie solide: Germania, Svizzera e Austria sono il primo esempio, Italia e Spagna il secondo.

Quello che è stato qui approvato come frutto di un improvvisato baratto non solo non è un Senato federale, ma rischia di paralizzare e rendere ancora più caotica la legislazione. Non elimina né ridimensiona nei fatti il bicameralismo, cioè l'approvazione delle leggi da tutti e due i rami del Parlamento, ma soprattutto fa intervenire 21 rappresentanti delle Regioni (21 su 271, una esigua minoranza) quando si affrontino disegni di legge di interesse dei territori. Cosa sia l'interesse dei territori è soggetto alla più ampia discrezionalità interpretativa: il rischio è dunque la paralisi.

Non potendo inoltre, un Senato così composto, votare la fiducia al Governo, si ha il sostanziale svuotamento di questa innovazione costituzionale: una colossale presa in giro!

Non va meglio il semipresidenzialismo. A differenza del modello francese, il Governo è soggetto alla fiducia del Parlamento al suo insediamento: non è stato infatti modificato l'articolo 94 della Costituzione. Si può avere dunque il paradosso, subito, ad inizio legislatura, di un Presidente della Repubblica che, eletto dal popolo, nomina un Governo che non ottiene la fiducia di un Parlamento eletto dal popolo.

Infine, si è previsto che il CSM non venga più presieduto da una figura di garanzia, ma dal primo presidente della Corte di cassazione, trasformando sempre più tale organo nel depositario di una giurisdizione domestica, alla faccia della tanto invocata responsabilità dei magistrati.

Quale destino avrà questa riforma? Non avendo la maggioranza dei due terzi, sarà soggetta a referendum, dunque per otto anni non potrà entrare in vigore, non potrà entrare in vigore soprattutto la parte sul semipresidenzialismo. Si è dunque fatto saltare un accordo concreto per inseguire una riforma che in primo luogo è mediocre e dannosa, in secondo luogo dovrà essere ritoccata e integrata nella prossima legislatura e, in terzo luogo, non esplicherà i suoi effetti circa il presidenzialismo per i prossimi otto anni.

Ma dopo il pasticcio combinato ieri da PdL e Lega in occasione della modifica dell'articolo 126 della Costituzione (articolo 12 della riforma), per ammissione dello stesso senatore Quagliariello il testo dovrà essere ulteriormente modificato alla Camera. Non ci sono dunque più i tempi per una sua approvazione in questa legislatura. Unico effetto certo, o molto probabile, è che salta comunque la diminuzione del numero dei parlamentari, che era invece un segnale importante da dare al Paese.

Noi del Terzo Polo non ci prestiamo a questo uso delle istituzioni per scopi di parte. Pensavamo che si fosse aperta una fase nuova nella politica, ispirata a serietà e interesse generale e che il tempo della propaganda, della demagogia, degli interessi di parte fosse superato. Le riforme non si fanno per issare bandiere sui pennoni (questa è propaganda, questa è demagogia): si fanno per rendere più funzionali ed efficienti le istituzioni.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,41)

(Segue VALDITARA). Siamo rimasti in Aula per rispetto del Parlamento, ma voteremo no a questo pasticcio vivo alla morte e morto alla vita, con un forte auspicio: che si possa approvare tuttavia prima della fine di questa legislatura l'istituzione di una Commissione costituente che faccia, come nel 1948 e finalmente nella prossima legislatura, le riforme di cui il Paese ha tanto bisogno. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI)

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, colleghi, l'Unione di centro voterà contro il testo della riforma costituzionale così com'è stato stravolto inopinatamente nel dibattito d'Aula. Lo fa per questioni di metodo e per questioni di merito. Le questioni di metodo attengono alla circostanza che noi abbiamo lavorato, insieme ai colleghi del Popolo della Libertà e del Partito Democratico, per parecchi mesi, per individuare una soluzione di riforma, di innovazione e di modernizzazione del sistema politico ed istituzionale del nostro Paese che fosse ampiamente condivisa. Lo abbiamo fatto partendo dalle questioni emerse in questi ultimi dieci anni, senza scomodare il dibattito parlamentare degli ultimi venti o trent'anni sulla materia, individuando quali fossero i punti in comune e le opinioni in comune tra forze politiche che su questo tema la pensano diversamente.

Infatti, l'unico modo per approvare una riforma che potesse entrare in vigore subito e essere d'aiuto in questo difficile e controverso rapporto che c'è tra i cittadini e la politica, tra i cittadini e le istituzioni, era quello di consentire un'ampia condivisione del Paese, perché tutte le esperienze passate, in cui le riforme costituzionali sono state approvate con una maggioranza risicata, hanno prodotto riforme che hanno fallito.

Ha fallito, e ne paghiamo drammaticamente le conseguenze, la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che ha stravolto il sistema di governo del nostro Paese e che oggi è presumibilmente una delle cause principali della condizione di difficoltà economico-finanziaria nella quale ci troviamo. Ha fallito, peraltro, perché sommersa da un voto popolare contrario, la riforma che fu approvata dalla vecchia maggioranza di centrodestra, nel 2006. Credo che sia stato l'unico caso nella storia del nostro Paese in cui il popolo si è pronunciato in maniera così ampia e così forte in senso contrario a quel testo approvato da una maggioranza politica.

Proprio per questa ragione, cari colleghi, abbiamo pensato che l'unico modo intelligente di affrontare il tema della riforma costituzionale fosse quello di individuare due o tre elementi su cui costruire un consenso politico ampio e che potessero essere utili al Paese. E lo abbiamo fatto partendo dal presupposto che questo potesse avvenire solo individuando, tra le proposte dei vari Gruppi politici, quelle che potessero trovare un'ampia condivisione.

Questo lavoro lo abbiamo fatto tutti insieme, per un lungo periodo di tempo ed anche con un certo profitto, se consideriamo che in Commissione affari costituzionali quel testo è stato approvato con una maggioranza superiore ai due terzi dei Gruppi parlamentari presenti in Parlamento. E quel testo, che è stato stravolto in Aula, prevedeva tre elementi molto semplici: la riduzione del numero dei parlamentari, il rafforzamento dei poteri del Governo e del Presidente del Consiglio, nel rispetto però della centralità del Parlamento, e una velocizzazione del procedimento legislativo per rendere più efficace la risposta che le istituzioni, e il Parlamento in particolare, sono chiamate a dare alle esigenze del Paese, senza dover ricorrere a strumenti eccezionali di cui si è abusato, come il decreto-legge o l'eccesso di delega, che hanno stravolto nell'arco degli anni il rapporto tra il Governo e il Parlamento.

Su tali questioni si era trovata una larga intesa e con questo spirito abbiamo affrontato il dibattito d'Aula. Ci siamo ritrovati però, nostro malgrado, in presenza di un'opinione diversa e di un'idea che è stata cambiata dai colleghi del Popolo della Libertà. È legittimo cambiare idea. Solo che, quando si instaurano rapporti politici e parlamentari orientati a produrre risultati positivi per il Paese e poi ci si ritrova in Aula in una condizione diversa per un mero calcolo politico, è chiaro che tutto questo non può che farci riflettere su come alcuni errori che il centrodestra, il Popolo della Libertà, ha fatto ancora oggi li paghiamo.

Ho voluto fare questa ricostruzione solo per ricordare a me stesso che questo dibattito d'Aula e questo testo che i colleghi della Lega e del Popolo della Libertà hanno approvato sono l'ultima tra le tante rappresentazioni plastiche di una fuga dalla realtà da parte di chi pensa ancora oggi che gli italiani possano bersi una riforma presidenzialista che fa acqua da tutte le parti.

Guardate: non farò alcuna osservazione sul merito del testo che è stato cambiato, perché, da un punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda il procedimento adottato che per quanto riguarda il testo, è ovvio e scontato che stiamo parlando di una cosa che non vedrà mai la luce. Stiamo parlando di un testo che non vedrà mai la sua entrata in vigore; un testo che, dal punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda il cosiddetto Senato federale che per quanto riguarda l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, non ha né capo né coda. Quindi, non merita neanche di essere censurato dal punto di vista del diritto costituzionale. Esemplificativamente, diciamo che si censura da solo e non ha bisogno di particolari commenti.

Ciò che invece noi vogliamo commentare qui sono due questioni: la prima è che una forza politica che, per un mero calcolo elettorale e per una mera convenienza, straccia un'intesa sulle riforme costituzionali che avrebbe potuto consentire un avanzamento della nostra democrazia e un miglioramento della qualità della politica del nostro Paese è una forza politica irresponsabile. Una forza politica che fa tutto questo sull'altare di una campagna elettorale che forse vuole anticipare nei contenuti, pensando di far dimenticare quattro anni di non governo, non merita commenti positivi. Dico questo anche alla luce di un altro fatto.

Noi abbiamo impegnato i lavori di questa Aula del Parlamento per parecchie settimane su una riforma che, dal punto di vista della tempistica, non potrà essere approvata, posto che vi siano i numeri per farlo. Stiamo parlando di una riforma che stravolge il sistema della sovranità popolare e lo fa in base alla rappresentazione di un'idea della politica che è stata bocciata con le dimissioni del Governo Berlusconi, cioè l'idea dell'uomo solo al comando che risolve tutti i problemi.

Proprio questa idea che ha governato il nostro Paese negli ultimi venti'anni, anche nel sistema dell'alternanza, è quella che ci ha portato alla situazione di crisi economica e sociale nella quale ci troviamo, perché questa idea ha agitato, solo ed esclusivamente, tanto a destra quanto a sinistra, tensioni populiste che non hanno prodotto risultati positivi per il Paese, tant'è vero che oggi ci troviamo a dover affrontare in condizioni di emergenza provvedimenti di particolare gravità.

Se la ricetta che proponete al Paese è questa, è una ricetta che ha già fallito. Quindi, anche da questo punto di vista noi riteniamo che debba meritare tutta la nostra disapprovazione, e credo che di questo molti di noi siano assolutamente consapevoli. Tuttavia, penso anche che prima chiudiamo questa farsa meglio è. Credo infatti che nelle prossime settimane dovremmo concentrare, almeno se vogliamo riparare agli errori che avete commesso e che state commettendo, la nostra attenzione sulla riforma del sistema elettorale.

Ritengo che questo possa essere un tema su cui sarebbe opportuno registrare un'ampia convergenza, al di là delle convenienze politiche, almeno per tentare di riconciliare i cittadini con la politica e le istituzioni, restituendo loro il diritto di scegliersi i propri parlamentari e di avere un Governo che abbia l'autorevolezza, la credibilità e la forza per governare e non per continuare a raccontare sogni irrealizzabili al Paese portandolo in braghe di tela, come voi avete fatto in questi anni. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sotto gli occhi di tutti che in questo momento il nostro Paese sta andando a fondo e, quando un Paese va a fondo, vi è il dovere da parte di tutti, soprattutto del Parlamento, di realizzare quelle riforme (non le riformicchie) che cambino l'architettura dello Stato e della Repubblica.

Una cosa è certa: le riforme realizzate dal Governo Monti hanno fatto fallire il Paese. Non c'è un parametro - lo dico rivolgendomi soprattutto ai colleghi del PdL che sostengono questa maggioranza - che non sia peggiorato da quando si è insediato il Governo Monti: il debito pubblico è al massimo. lo spread è alle stelle, così il deficit, il pareggio di bilancio non appare nemmeno immaginabile; abbiamo inoltre toccato i valori massimi in termini di disoccupazione e di pressione fiscale, la quale, avendo superato la soglia del 55 per cento, ha costretto molte aziende a chiudere e ha messo in difficoltà molte famiglie, che non arrivano alla fine del mese. A causa di ciò, qualcuno si è addirittura tolto la vita.

Credo che la prima cosa e la prima riforma da fare sia quella di mandare a casa il Governo Monti prima possibile. (Applausi dal Gruppo LNP).

Per il resto, sono decenni che parliamo di riforme senza combinare alcunché. Neppure questa volta avremmo combinato qualcosa se avessimo dato ascolto a coloro che hanno abbandonato l'Aula in questi giorni rifiutandosi di lavorare. Non è la prima volta che ciò accade.

Al di là dei proclami ("stralciamo e facciamo almeno la riduzione del numero dei parlamentari"), bisogna ricordare che, quando la sinistra era al Governo e realizzò la sua riforma, nel 2001, non si sognò di affrontare la questione del Senato federale, né quella del bicameralismo perfetto, né la riforma della forma di Governo o la riduzione del numero dei parlamentari. (Applausi dal Gruppo LNP). Quindi è inutile che continuiate a dire di voler ridurre il numero dei parlamentari: voi le riforme le volete quando siete all'opposizione; quando siete al Governo non fate niente. Storicamente, avete anche la responsabilità di aver sostenuto nel referendum del 2006 una campagna contraria all'approvazione di una riforma che prevedeva tutto quello che oggi ci chiede il Paese. Sia chiaro per tutti: se quella riforma, dopo il voto del Parlamento, fosse stata approvata definitivamente, ci sarebbe già stato il Senato federale e la riforma del bicameralismo perfetto e della forma di Governo e si sarebbero già ridotti i parlamentari a partire dal 2008. (Applausi dal Gruppo LNP).

Non a caso la riforma frutto dell'accordo PD­PdL in Commissione, non era una riforma ma una controriforma, perché pasticciava ulteriormente: manteneva il bicameralismo perfetto, ma complicandolo, e, assurdamente, all'ultimo momento, qualcuno aveva abrogato la potestà legislativa delle Regioni che per anni avevano lottato per ottenerla, che è stata ripristinata solo grazie ad un nostro emendamento, sottoscritto anche dai rappresentanti delle Autonomie.

Quella riforma è tornata a essere tale in Aula, con l'approvazione degli emendamenti della Lega e del PdL. Forse non sarà una riforma perfetta, ma l'importante è cominciare, a partire dal Senato federale. Sentivo qualche grillo parlante che diceva che quel Senato non è abbastanza federale; anche noi lo avremmo voluto più federale, modello Bundesrat; per lo meno abbiamo previsto un'esclusività e l'ultima parola da parte del Senato sulla materia concorrente, cioè su tutta la materia di interesse locale o territoriale. In più, saranno in esso presenti rappresentanti delle Regioni, che per la prima volta voteranno; quindi, il territorio e la voce della gente per la prima volta entra nelle stanze del Palazzo. (Applausi dal Gruppo LNP).

Circa la riduzione del numero dei parlamentari, avevamo proposto di passare da 1.000, fra deputati e senatori, a 400, con una riduzione di 600 unità: l'avete bocciato voi, quell'emendamento. Abbiamo accettato, alla fine, la mediazione volta a ridurre del 20 per cento i parlamentari, e comunque 200 poltrone vengono cancellate: l'importante è cominciare.

Ma quello che ci stava ancora più a cuore era la fine del bicameralismo perfetto, che è stato cancellato nuovamente solo grazie ad un emendamento della Lega; diversamente, il sistema sarebbe rimasto come oggi, ma con più complicazioni. Finalmente si dimezzano i costi e i tempi di esame di Camera e Senato.

Così, con la modifica della forma di Governo sarà possibile per chi vince le elezioni governare e realizzare il proprio programma.

Mi chiedo se non sia questa la veraspending review di cui abbiamo bisogno. Ci si rende conto di quanto sono costati, dal 2008 ad oggi, qualche centinaio di parlamentari di troppo? Ci si rende conto di quanto siano costati la Camera e il Senato, non solo in termini economici, ma anche sociali, di mancata crescita, con i continui balletti di leggi che vanno avanti e indietro, modello ping pong? Mi chiedo anche quanto siano costati in termini di democrazia i continui ricorsi alla decretazione d'urgenza da parte dei vari Governi per poter riuscire a sopravvivere e governare.

Rispetto alla decretazione d'urgenza, mi sia consentito anche uno sfogo, perché, essendo stato più volte al Governo, l'aver visto rifiutare la firma da parte del Presidente della Repubblica a decreti-legge o singoli articoli di decreti­legge proposti dal nostro Governo e vedere poi che le stesse norme, presentate dal Governo tecnico, sono state invece firmate, mi spiace, ma mi ha fatto veramente male. (Applausi dal Gruppo LNP). Non riesco a capire come una proposta di un Governo che rappresenta una maggioranza di eletti possa essere messa dietro a quella di un Governo che non è espressione di nessuno.

A proposito di ciò, arriviamo all'ultimo punto: l'elezione diretta del Capo dello Stato. Ben venga, dico io, l'elezione diretta del Capo dello Stato; deve essere un diritto del popolo scegliersi chi deve guidare il Paese.

Io ho una certa storia e ho avuto modo di vivere tre volte l'elezione del Capo dello Stato, e i peggiori giochini di Palazzo e di politica li ho visti accadere in quelle occasioni. In realtà, quando è andata bene si è trattato di giochini di Palazzo, ma ho visto anche la coincidenza con stragi mafiose e la coincidenza della trattativa Stato-mafia, su cui sta indagando la magistratura; forse è meno grave, ma nell'ultima occasione ho visto quel Parlamento, che viene considerato delegittimato quando è espressione dei partiti e viene definito un Parlamento di nominati, che, però, quel Parlamento, torna ad essere legittimo quando deve eleggere un Presidente della Repubblica - guarda caso - di sinistra. E vorrei dimenticarmi che quella che espresse l'ultimo Presidente era una maggioranza che uscì in maniera truffaldina, calcolando i 55.000 voti presi da un partito che non avrebbe potuto, in base alla legge vigente, presentare le liste. In base a quello, siamo arrivati a questo risultato.

Ma passiamo oltre e andiamo avanti. Sono convinto che debba essere un dovere e un diritto del popolo scegliere il Capo dello Stato. Pertanto, andiamo avanti con queste riforme e facciamole in fretta, per poter garantire che possano entrare in vigore già dalla prossima legislatura. L'appello alle forze politiche che fino ad oggi hanno contrastato questa riforma è di utilizzare i 90 giorni che ci separano dalla terza e, in futuro, dalla quarta lettura per ripensare al loro atteggiamento, perché, se la riforma non dovesse entrare in vigore perché non si sono raggiunti i due terzi, la responsabilità non sarà di chi ha votato la riforma, ma di chi non l'ha voluta votare. (Applausi dal Gruppo LNP). Poi non cambierà molto, perché è inutile parlare di stralci e di rimaneggiamenti alla Camera. Iniziamo a far esprimere il Senato, poi la Camera deciderà.

Io sono sicuro che, se non si dovessero raggiungere i due terzi e si andrà al referendum, questa volta il popolo italiano approverà la riforma, perché queste sono le modifiche che lo stesso popolo richiede. Ci sarà solo un inconveniente: si eleggerà attraverso il Parlamento un Presidente della Repubblica che sarà un «Presidente yogurt», con sopra la scadenza: è infatti evidente che il Presidente eletto indirettamente a maggio si dovrà impegnare a dimettersi dopo che si sarà tenuto il referendum per consentire l'elezione diretta da parte del popolo.

Il Paese si aspetta queste riforme, che dovrebbero stare a cuore soprattutto a chi dice di voler tutelare l'unità del Paese. Deve essere chiaro a tutti che, in assenza di riforme, prima che il Paese vada a fondo - non lo dico io, ma il «Financial Times» - il Nord se ne andrà, magari chiedendo anche un risarcimento, come fa oggi la Catalogna chiedendo indietro tutti i soldi che sono andati a Madrid (nel nostro caso a Roma), e che non sono mai tornati indietro. (Applausi dal Gruppo LNP). Se ne andrà con quelle Regioni - ce ne sono diverse in Europa centrale - che sono stanche di sentirsi sempre trattare dai propri Stati-Nazione e da un'Europa di burocrati e di tecnici come delle mucche da mungere. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio operare per finzione. Facciamo finta che oggi, 25 luglio 2012, ma assai probabilmente anche qualche settimana addietro, l'Aula del Senato sia riunita per approvare un testo di riforma costituzionale concordato tra tutte le forze politiche che sostengono il Governo Monti, e che quindi conta sia al Senato che alla Camera una maggioranza che supera i due terzi. Si tratta di un testo che riduce il numero dei parlamentari; tiene in gran conto il ruolo delle autonomie; affievolisce il bicameralismo perfetto, dando al Senato il ruolo prioritario di Camera per le materie di legislazione concorrente; introduce la sfiducia costruttiva a fini di governabilità; aumenta i poteri del Premier.

Una riforma che, sempre fingendo che tale scenario sia vero, è in grado di superare, proprio per l'accordo che la sostiene, la rigidità del procedimento di cui all'articolo 138 della Costituzione. È quindi una riforma che risponderà alla necessità di innovazione delle nostre forme costituzionali, alla richiesta del Paese, e mostrerà ai mercati e al mondo che le classi dirigenti italiane sono all'altezza del compito difficile che stanno affrontando in questa fase della storia del Paese.

Ma questa è la finzione, perché non è così. Oggi, grazie alla presentazione annunciata in conferenza stampa di un emendamento sul semipresidenzialismo presentato in Assemblea (un emendamento inammissibile, che è stato dichiarato ammissibile), grazie allo scambio tra PdL e Lega, con il "papocchio federale", ma anche, come vedremo, con la clausola di supremazia federale, grazie a un gioco di illusionismo (perché l'illusionista principe è tornato al comando), tra una conferenza stampa e l'altra, in un gioco di effetti speciali, fumo colorato e marcette sparate al massimo dei decibel,voilà: niente riforme costituzionali, tutto travolto, a cominciare dalla riduzione del numero dei parlamentari.

Il senatore Calderoli ha parlato di uniter rapido: senatore Calderoli, visto che non siete capaci di evitare di fare errori, neanche da soli, ci vorranno sei letture per approvare il provvedimento in esame, il che rende francamente grottesche e anche un poco ridicole le perorazioni circa il fatto che si faccia in fretta e si approvi il testo entro questa legislatura. (Applausi della senatrice Armato). Peraltro, il senatore Calderoli - che si ritiene esentato dal principio di non contraddizione - ha capito bene che ieri, in quest'Assemblea, è accaduto un pasticcio sull'articolo 12 e, dunque, nel giro di pochi secondi, è riuscito prima ad affermare che l'articolo 12 è in assoluto contrasto rispetto alla determinazione già assunta dal Senato e, subito dopo, a dire che le due cose non sono assolutamente incompatibili. Insieme a ciò, visto che il senatore Calderoli e la Lega Nord si sono resi conto, come peraltro avevamo segnalato, che il prezzo del "papocchio federale" era davvero un piatto di lenticchie di fronte al semipresidenzialismo che avrebbe intascato il PdL, ha ricavato anche la clausola di supremazia federale, che stava nel testo e che è stata eliminata. Tale clausola rappresentava l'opportunità di colmare il principale difetto della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione: essa, come in tutte le Costituzioni degli Stati federali - non di quelli centralistici, naturalmente - rende flessibili gli elenchi di materia, in nome dell'unità giuridica o economica della Repubblica. Bisognava però aggiungere qualcosa al piatto della bilancia, che non era perfettamente allineato, sul quale stava il prezzo della Lega per il voto a questo provvedimento. Dunque, con il "papocchio federale", salta nuovamente la clausola di salvaguardia.

Credo che l'unico vantaggio della giornata di oggi verrà alle tipografie a cui PdL e Lega Nord si rivolgeranno - già lo hanno fatto, in realtà - per stampare materiale di propaganda sul Senato federale, alias papocchio federale, e sul semipresidenzialismo.

Ovviamente verrà detto che abbiamo perso un'occasione: lo sto già sentendo. L'occasione l'abbiamo persa nel momento in cui si è deciso di tradire il patto secondo cui le riforme costituzionali vengono concordate ad un tavolo, il che tradiva ovviamente l'intenzione di farsele in proprio e di consegnare alla «mai approvazione» il testo sulle riforme costituzionali. Abbiamo offerto un'apertura - che i colleghi ricordano - qual è quella di un referendum di indirizzo, perché cambiare la forma di Governo in un Paese che ha un forte impianto di Repubblica parlamentare, senza neanche un passaggio di discussione pubblica, era forse un po' eccessivo.

Ma a voi, onorevoli colleghi, non interessava affatto avere un'occasione di interlocuzione. Quello che importava era riuscire a confezionarvi una bandiera elettorale, ma noi, francamente, non siamo dei bambini. Vi siete giocati l'occasione perché l'Italia avesse la riforma, ma c'è di più in ciò che è accaduto in questa vicenda parlamentare: c'è innanzitutto la violazione dell'accordo, che abbiamo denunciata più volte, e che suggerisce più di una valutazione politica. La prima valutazione politica è fondata sull'evidenza, e riguarda il giudizio di affidabilità del PdL.

È una questione delicata, naturalmente, innanzitutto perché il Paese si trova in una fase delicata e perché il PdL sta nella maggioranza che sostiene il Governo mentre il Paese è nella tempesta. Anche l'affidabilità, ovviamente, va misurata secondo criteri e indicatori, e io voglio adesso sottolinearne due che mi sembrano particolarmente significativi.

Innanzitutto, qual era il livello di impegno rispetto all'accordo sulle riforme costituzionali? Era il più alto possibile, perché era al livello dei segretari di partito (Alfano, infatti, era il segretario del PdL: non so se lo sia ancora, perché ho perso un po' di vista l'organigramma, dato che in questi ultimi giorni c'è stata qualche confusione). Dunque c'era la parola d'onore del segretario del partito. Il secondo indice era la materia: non stavamo discutendo di una materia di margine, di una materia di settore. Stavamo discutendo della Costituzione della Repubblica.

Ma non c'è stata soltanto la violazione di un accordo tra i partiti che sostengono la maggioranza. C'è stato di più: c'è stata l'alleanza in ricostituzione della vecchia maggioranza, con la Lega, che è un fiero e strenuo oppositore del Governo Monti. D'altronde, bastava ascoltare poc'anzi il senatore Calderoli per avere riepilogato il giudizio che la Lega nutre sul Governo Monti. Voi che pensate: che per coloro che ci osservano questo non sia un elemento di primo rilievo per valutare la saldezza dell'alleanza che sostiene il Governo, e quindi la forza dell'Italia? È sempre la stessa storia.

Ulteriore replica: le alleanze richiedono responsabilità e prudenza nell'osservare il limite, e il senso del limite, lo sappiamo, è una qualità, un metro di misura ignorato dal bulimico presidente Berlusconi. Le alleanze richiedono di tenere fede alla parola data, appunto, e anche in questo campo abbiamo avuto più prove di inaffidabilità. Inoltre, questa speciale alleanza che tiene insieme questa strana maggioranza, come la definisce il presidente Monti, significa tenere in conto il bene della Repubblica prima che l'interesse proprio, e su questo, francamente, non sento la necessità di dover argomentare.

Mi chiedo a quali giochi di prestigio assisteremo ancora. Siamo preoccupati, molto preoccupati, per la riforma elettorale, perché la vogliamo, perché riteniamo che il Senato debba approvarla in Aula entro il 10 settembre, ma anche perché il dubbio è obbligatorio, ed è obbligatorio temere che, come avete fatto con la riforma costituzionale, allo stesso modo voi non vogliate la riforma del "porcellum".

Tra poco il presidente Quagliariello farà una scintillante dichiarazione di voto. Io gli suggerirei il tono comiziale (ma è troppo bravo, non ha bisogno dei miei consigli): l'occasione lo richiederebbe, magari, anzi, certamente, accompagnato dai vibranti applausi del suo Gruppo. Egli racconterà che questa riforma sarà approvata e che, finalmente, l'Italia avrà il semipresidenzialismo. Non è vero. Lo sa benissimo il presidente Quagliariello e lo sa ciascuno di voi, di voi che voterete a favore di questa riforma. Ma, voilà, ancora una volta: il gioco illusionista è in pista, e ciascuno di voi si augura con tutto il cuore che possa ancora una volta, per favore, per carità, funzionare.

La realtà, però, è un'altra: non ci sarà nessuna riforma costituzionale nel corso di questa legislatura che ormai volge al termine. Il rapporto tra le forze che sostengono il Governo Monti viene turbato della scelta della doppia maggioranza, e turbato ne resta il ruolo del Senato. L'Italia esce più debole da questa vicenda. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Tedesco).

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, con il voto sull'elezione diretta del Capo dello Stato il Senato scrive oggi una pagina significativa. È la prima volta che un'Aula del Parlamento si pronuncia su un'opzione che non è un'eresia ma è stata lungamente dibattuta fin dall'Assemblea costituente e che solo le contingenze storiche hanno lasciato fuori dalla Carta del 1948. E il fatto che ciò avvenga mentre sugli Stati nazionali infuria la guerra degli spread non rende affatto questo voto un diversivo. Al contrario, la difficoltà del contesto in cui si svolge attribuisce al pronunciamento di quest'Aula un significato in più.

Come abbiamo imparato nel corso di questa violenta crisi internazionale, nessuna strategia di risanamento finanziario e di rilancio dell'economia può infatti esimersi dal fare i conti con i limiti, le incoerenze e le inefficienze della nostra architettura istituzionale. L'enorme incidenza che il funzionamento delle istituzioni di un Paese ha sulla resa del suo sistema produttivo, e quindi, in fin dei conti, sul benessere dei cittadini è ormai un dato accertato dalla stessa letteratura economica. Sono le architetture istituzionali a determinare la capacità di un sistema di offrire risposte adeguate e tempestive alle domande sempre più impellenti della società.

Il percorso condiviso compiuto fino a un certo punto sulla riforma costituzionale certifica la comune consapevolezza di quanto il nostro sistema sia ormai inadeguato alle sfide che abbiamo di fronte. Il disegno costituente era all'altezza dei tempi in cui fu concepito: c'era allora da ricostruire un Paese ferito e diviso, e l'alto armistizio costituzionale indusse ad optare per un Governo debole di fronte al Parlamento e ad escludere quello schema presidenziale che pure era stato autorevolmente proposto, e spianò la strada ad un parlamentarismo non razionalizzato.

Signor Presidente, quel modello si è fatto progressivamente inadeguato, fino a diventare oggi uno dei principali fattori di freno per l'Italia, oltre che argine insufficiente ad impedire che la crisi politica possa invadere lo Stato e le istituzioni.

Non ci nascondiamo dietro a un dito, presidente Finocchiaro. A condizionare il percorso delle riforme non sono stati solo i risultati delle amministrative, che hanno indotto innanzitutto il segretario del suo partito, Bersani, e il PD a introdurre all'improvviso e unilateralmente la proposta del doppio turno nei lavori in corso sulla legge elettorale; anche in quel caso si fece qualcosa di non previsto. Ma a segnalare la necessità di un innalzamento dell'asticella, anche nell'ottica di venire incontro ai nostri interlocutori che oggi, dal loro Aventino, fanno finta di non ricordarsi di questo passaggio, fu la constatazione di come in Francia e in Grecia le istituzioni avessero reagito diversamente all'onda d'urto della crisi.

Noi abbiamo ritenuto che bisognasse guardare a Parigi, dove a tenere in piedi il sistema non è il doppio turno, ma è l'elezione diretta del Presidente. E, senza rinnegare nulla del percorso fin lì compiuto, abbiamo proposto al Parlamento e alla politica un ulteriore scatto di coraggio.

Non c'è dubbio infatti che il testo di riforma costituzionale approdato in Aula dalla Commissione, e al quale il PdL ha dato un contributo, era un passo in avanti e non c'è dubbio nemmeno che la legge elettorale va cambiata, perché quella esistente non è la peggiore legge del mondo, ma è stata utilizzata male dai partiti. (Applausi dal Gruppo PdL). Tuttavia, con l'aggravarsi della situazione, signor Presidente, la riforma delle istituzioni inizialmente elaborata rischia di essere insufficiente, e tanto meno una nuova legge elettorale, pur necessaria ed indispensabile (lo ripeto), può bastare da sola a dare al Paese il segnale di cui ha bisogno. Con una crisi che ha scassato non solo le coalizioni, a destra come a sinistra, ma anche quel poco di stabilità di sistema faticosamente conquistato, senza un messaggio forte sul fronte delle istituzioni rischiamo di compiere un ritorno al passato, un pericoloso passo indietro.

In Italia, cari colleghi della sinistra, abbiamo vissuto insieme un passaggio epocale, anche se incompiuto: siamo passati dalla democrazia dei partiti alla democrazia degli elettori. A fronte di un percorso imperfetto, che si è fermato a livello di Costituzione materiale, il rischio è che oggi un passo indietro non si limiti ad essere tale, ma determini addirittura la fuoriuscita dagli stessi canoni della democrazia.

Signor Presidente, colleghi, questa crisi economica ha messo in luce quanta sovranità sia andata dispersa nel trasferimento dagli Stati nazionali ad una entità sovranazionale mal costruita, almeno da Maastricht in poi. Ciò è diventato ancor più evidente nel momento in cui ci siamo sentiti autorevolmente ammonire sul fatto che l'instabilità delle prospettive economiche dell'Italia sarebbe determinata dall'incertezza del quadro politico successivo alle prossime elezioni. A ciò, cari colleghi della sinistra, si reagisce o abolendo le elezioni o costruendo istituzioni in grado di recuperare legittimazione, forza, sovranità.

Non è per propaganda, e tanto meno per capriccio, se il PdL ha voluto portare avanti fino in fondo questo percorso, aggiungendo una tessera importante ad un mosaico di riforme che di fronte agli eventi greci, di fronte ad una Spagna che - a sentire il suo Ministro del bilancio - solo la BCE ha salvato dal fallimento, sarebbe stata una cura insufficiente.

Teniamo a ribadire di non avere stravolto alcunché: né per quanto riguarda l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che completa e non rinnega la riforma condivisa, né per quanto riguarda il Senato federale, sul quale tanto si è speculato, ma che in realtà si limita a sostituire con i rappresentanti delle Regioni la Commissione prevista nel testo che aveva il consenso del Partito Democratico e del Terzo Polo.

Piuttosto, facciamo appello alle altre forze politiche affinché si confrontino con la durezza della crisi e con le contromisure che essa richiede. Noi non abbiamo la presunzione di essere immuni da errori e non facciamo comizi in quest'Aula, ma andarsene ha significato fuggire dalla realtà. (Applausi dal Gruppo PdL).

Da parte nostra ci impegniamo a far sì che questa importante tappa di avvicinamento al traguardo di uno Stato forte e autorevole non vada sprecata. Sappiamo bene che l'elezione diretta del Presidente non è un passaggio di poco conto. Conosciamo le difficoltà che si annidano nella storia d'Italia e non dimentichiamo che persino De Gaulle, quando uscì dalla guerra di Algeria, dovette far passare quattro anni prima di proporre l'elezione diretta. Colleghi della sinistra, alla fine però lo fece, e quella scelta consentì alla Francia di non tornare indietro quando finì l'emergenza. E proprio quelli che allora dai banchi della sinistra avevano gridato al colpo di Stato permanente furono messi in grado da quella riforma di conquistare lo Stato e comprendere le responsabilità che ne derivano, al punto che oggi, a Parigi, siede un Presidente che riteneva l'opzione gollista qualcosa addirittura di eversivo.

Oggi al Senato abbiamo fischiato solo il calcio d'inizio. Ora passiamo la palla alla Camera con l'intenzione, collega Finocchiaro, non di gettarla in tribuna ma di allargare il fronte e avvicinare l'obiettivo. E allora, se non vi sono ragioni di merito per impedire che siano i cittadini ad eleggere il Capo dello Stato - perché se queste ragioni vi fossero state siamo certi che i colleghi della sinistra sarebbero rimasti in Aula per esporle - e se le ragioni del dissenso risiedono unicamente nel metodo, nella mancanza di tempo per mettere a punto tutte le norme attuative e di dettaglio e nella necessità di un coinvolgimento popolare di fronte ad un cambiamento così importante, allora, colleghi della sinistra, vi sfidiamo e vi togliamo ogni alibi. Potremmo approvare l'elezione diretta del Presidente prevedendo alla Camera che la riforma venga in ogni caso sottoposta a referendum popolare confermativo, anche se la maggioranza dovesse superare i due terzi; e potremmo stabilire con una norma transitoria che le nuove regole istituzionali entrino in vigore dopo un certo lasso di tempo, per dare al Parlamento tutto il tempo necessario a definire i contrappesi che garantiscano equilibrio al sistema.

La nostra mano è tesa, e ogni obiezione sarebbe in questo modo superata. Ma in caso di rifiuto sapremo rivolgerci - allora sì - all'opinione pubblica, perché se quest'occasione - non lo è ancora - diviene un'occasione persa, tra otto mesi il Paese potrebbe trovarsi a rimpiangerla. E allora nessun Aventino, signor Presidente, metterà i nostri interlocutori al riparo dal dover spiegare per quale motivo il popolo sovrano non può eleggere il proprio Presidente della Repubblica. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Fosson e Menardi).

COLOMBO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nella discussione generale io mi permisi di intervenire per non più di un minuto per avvertire, di fronte ad un dibattito che mi sembrava ovattato e che non metteva in luce la vera importanza dei temi in discussione, del fatto che con un emendamento si intendeva cambiare la forma dello Stato, cioè trasformare una Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale. In effetti, è questo il contenuto più importante della riforma che noi stiamo varando.

Allora, anche se si può anche discutere di tutte le questioni, è la forma, il modo, i tempi in cui avvengono le cose che ne caratterizzano il significato ed il valore.

Io, ricordando lo spirito dell'Assemblea costituente, non intendo partecipare ad un gioco alla Costituzione, ad un gioco politico fatto sulla Costituzione (Applausi dai Gruppi PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI e del senatore Serra) perché questo appiattisce e toglie valore a tutte le più nobili aspirazioni che voi possiate avere.

È per questo motivo, signor Presidente, che voterò contro. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD, IdV e Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, colleghi, a nome della componente delle Autonomie del Gruppo - e dunque dei colleghi Thaler Ausserhofer, Pinzger, Fosson e Fistarol - con un certo orgoglio potremmo reclamare che questa riforma è anche una nostra riforma, dal momento che il primo disegno di legge in materia - Atto Senato n. 24 - è stato presentato dal sottoscritto. In realtà, per come è stato stravolto, il testo non ci entusiasma più tanto.

Il nobile intento di trasformare l'Italia in uno Stato più moderno, secondo modelli federali europei e mondiali avanzati, purtroppo non viene onorato. Si è lavorato in un clima confuso e di rottura che deploriamo, e speriamo che le ultime parole del senatore Quagliariello siano di invito a una maggiore tranquillità e a una riappacificazione.

Manca una vera Camera federale che rappresenti le realtà regionali. La riforma non risponde all'esigenza di ridurre la frattura tra cittadini ed istituzioni. Esprimiamo anche perplessità per un rafforzamento del ruolo del Presidente e del Governo. Noi lamentiamo invece - e mi pare che se ne senta parlare ogni giorno - la debolezza del Parlamento, che dovrebbe essere rafforzato.

Sono in attesa di essere esaminati in Commissione affari costituzionali i disegni di legge per abbattere il quorum per i referendum e un nostro disegno di legge per alzare l'asticella delle riforme costituzionali, che se fosse stato approvato prima sarebbe stato non solo un segno di apertura, ma anche un modo per costringerci a lavorare insieme.

Nonostante tutto, non volendo noi dipingere la realtà solo in bianco e nero, constatiamo un timidissimo passo in avanti. Sono state tolte, grazie all'impegno comune della Lega e delle Autonomie, le ingerenze nelle competenze regionali. (Applausi del senatore Garavaglia Massimo). Viene ringiovanito, anche se di poco, il Parlamento. Viene ridotto il numero dei parlamentari. È stato introdotto un Senato federale, anche se modestissimo e limitato a 21 delegati "di seconda classe".

Rimane naturalmente il dubbio che tutto questo vada in porto. Questa riforma così impegnativa avrebbe richiesto un dibattito preparatorio e una maggioranza più ampia e trasversale: questo non c'è stato. In questo momento auspichiamo che la legge elettorale, tanto discussa e proclamata, da ormai molti anni, effettivamente sia concordata tra le forze maggiori, e che in essa si rispettino anche le Autonomie.

In questo senso, vedendo gravi mancanze, ma anche poche e timidissime aperture, il nostro voto sarà di astensione. (Applausi dei senatori Fosson, Pinzger e Thaler Ausserhofer).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, sulla questione che è stata evocata che riguarda l'articolo 12 e la Commissione paritetica, noi, pur ritenendo che essa potrebbe essere affrontata, a termini di Regolamento, in sede di coordinamento del testo, essendo di portata francamente irrilevante, anche come gesto di buona volontà e di fiducia nell'iter successivo della discussione di questo testo affidiamo la correzione di quell'aspetto al dibattito che si svolgerà alla Camera dei deputati. Ciò, anche perché siamo convinti che esso proseguirà, e non ci vogliamo quindi avvalere di una facoltà e aprire una discussione sulla possibilità, che il Regolamento potrebbe pur darci, di coordinamento del testo. Ripeto: ci affidiamo a quello che sarà l'iter successivo di questa discussione di riforma costituzionale.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Gasparri, anche perché le significo che ieri ho seguito il dibattito dal mio ufficio e avrei condiviso (come condivido) l'orientamento del mio vicario, il presidente Chiti, sulla inopportunità di un coordinamento, perché era stato votato l'intero articolo e l'Assemblea si era assunta la responsabilità di votare un testo. Le interpretazioni politiche dell'attuazione di quella norma saranno poi devolute alle leggi, ordinarie o meno. Comunque avrei condiviso la posizione espressa dal mio vicario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge costituzionale nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, un attimo, bisogna fare delle verifiche.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

299

Senatori votanti

298

Maggioranza

150

Favorevoli

153

Contrari

138

Astenuti

7

Il Senato approva in prima deliberazione. (v. Allegato B). (Vivi applausi dai Gruppi PdL, LNP e CN:GS-SI-PID-IB-FI, i cui senatori si levano in piedi).

Sull'articolo 12 del testo di riforma costituzionale approvato dal Senato

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, proprio sul punto da lei richiamato del famoso articolo 12 del testo di riforma costituzionale testé approvato dall'Assemblea, avendo io stesso sollevato l'interrogativo ho effettuato un approfondimento, e tale articolo è assolutamente coerente con il resto del testo.

La Commissione paritetica, che fra l'altro si riunisce esclusivamente come organo consultivo in caso di scioglimento e rimozione di un Consiglio o di un Presidente regionale e quindi non si è fino ad oggi riunita, credo abbia dignità e senso collocata al livello del Senato federale come Commissione paritetica per gli affari regionali.

Non credo quindi sia necessaria alcuna correzione del testo: l'articolo 12 è perfettamente coerente con il Senato federale e con tutto il resto. (Applausi dal Gruppo LNP).

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, mi sarei e ci saremmo astenuti dal prendere la parola, avendo preso atto della sua dichiarazione susseguente all'intervento del collega Gasparri. Le dichiarazioni del collega Calderoli suonano a maggior ragione, per questo, sommamente inopportune, e vorrei solo fare questa dichiarazione.

Infatti, lei ha dichiarato come stanno le cose, ha preso atto che ci siamo trovati di fronte ad un emendamento che ha modificato la Costituzione in prima lettura, e quindi quest'ultima chiosa di tipo interpretativo suona assolutamente - non me ne voglia il collega Calderoli - vacua. Altrimenti, poiché è evidente che non è così, l'unica considerazione politica che si può fare è che si deve prendere atto che questa non è stata la prima lettura, ma la prima di almeno cinque, poiché, dovendosi modificare certamente il testo alla Camera, sarà lì un'ipotetica prima lettura, si tornerà al Senato per completare la prima lettura e poi dar corso all'eventuale, impossibile seconda.

Tengo a lasciarlo agli atti. Udite le sue parole, Signor Presidente, non era necessario, ma udite quelle del senatore Calderoli sì.

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, vorrei precisare che contrariamente a quello che dice il senatore Calderoli, l'articolo 12 introdurrebbe una nuova Commissione paritetica, mentre quella che già esiste e dà i pareri sugli scioglimenti è la Commissione bicamerale per le questioni regionali, composta di deputati e senatori.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 13,39)

(Segue CECCANTI). L'articolo 12 innova perché si prevede che il Senato sia integrato da rappresentanti degli enti locali, però poi manca una norma quale quella già contemplata dall'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione che precisi chi sono e da dove vengono. Quindi la contraddizione c'è tutta. (Applausi dei senatori Blazina e Zanda).

La seduta è tolta (ore 13,46).

.