Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Parte Terza: Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Discussione in Assemblea: sedute dal 30 maggio al 21 giugno 2012) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 674 Progressivo: 1 | ||
Data: | 06/08/2012 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Modifiche alla
Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere A.C. 5386 |
Iter al Senato: discussione in Assemblea |
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n. 674/1 |
(Parte
terza) |
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6 agosto 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it |
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I dossier dei servizi e degli uffici
della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei
deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: AC0829a3.doc |
I N D I C E
Relazioni
della 1a Commissione
§
A.S. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548,
1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A 3
§
A.S. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548,
1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A - Errata corrige 137
§
A.S. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548,
1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A/bis – Relazione di minoranza 143
Discussione in Assemblea
Seduta del 30 maggio 2012 157
Seduta del 7 giugno 2012 159
Seduta del 12 giugno 2012 185
Seduta del 13 giugno (antimeridiana) 217
Seduta del 13 giugno 2012 (pomeridiana) 267
Seduta del 19 giugno 2012 309
Seduta del 20 giugno (antimeridiana) 347
Seduta del 20 giugno 2012 (pomeridiana) 413
Seduta del 21 giugno 2012 439
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589,
1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A
RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE) |
(Relatore VIZZINI) Comunicata alla
Presidenza il 1º giugno 2012 SUI DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE Modifica agli
articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia
di composizione del Senato della Repubblica
e di elettorato attivo e passivo (n. 24) d’iniziativa del
senatore PETERLINI COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Revisione della
Costituzione (n. 216) d’iniziativa del
senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifiche agli
articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (n. 873) d’iniziativa dei
senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008 Modificazione di
articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma
del Governo, composizione e funzioni del Parlamento
nonché limiti di età per l’elettorato attivo e passivo
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (n. 894) d’iniziativa del
senatore D’ALIA COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008 Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di
governo (n. 1086) d’iniziativa dei
senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE,
Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e
TREU COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008 Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della
Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri
del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina
dei giudici costituzionali (n. 1114) d’iniziativa dei
senatori PASTORE, BOSCETTO, CAMBER, SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI,
POSSA, ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE
2008 Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base
del principio della divisione dei poteri (n. 1218) d’iniziativa del
senatore MALAN COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008 Modifiche
all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione,
in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della
Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di
garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (n. 1548) d’iniziativa del senatore BENEDETTI
VALENTINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 Modifica di articoli della parte seconda della
Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni
del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 1589) d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO,
ZANDA e LATORRE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO
2009 Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti
il Parlamento, l’elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (n.
1590) d’iniziativa dei senatori CABRAS, MUSI,
PEGORER, MORRI, MICHELONI, CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI, MARCENARO,
SANNA, MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE
SENA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO
2009 Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in
materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (n.
1761) d’iniziativa dei senatori MUSSO, SARRO,
MENARDI, PORETTI e ESPOSITO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE
2009 Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in
materia di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo
del Senato della Repubblica (n. 2319) d’iniziativa dei senatori BIANCO, ASTORE,
CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER
AUSSERHOFER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010 Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione
del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari,
soppressione delle province, delle
città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul
federalismo fiscale (n. 2784) d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE,
VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARDIELLO,
CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, CHIAROMONTE e PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO
2011 Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in
materia di riduzione dei parlamentari,
di eliminazione della disposizione che
prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l’elettorato passivo
per la Camera dei deputati (n. 2875) d’iniziativa del senatore OLIVA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011 Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 2941) presentato dal Presidente del Consiglio dei
ministri e dal Ministro per le riforme per il
federalismo COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE
2011 Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato
federale della Repubblica, composizione
della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei
Consigli regionali, nonché in materia
di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione
delle province (n. 3183) d’iniziativa del senatore FISTAROL COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012 Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l’istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 3204) d’iniziativa dei senatori d’iniziativa dei
senatori CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO,
DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO,
MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI,
TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012 Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in
materia di presenza delle donne nel Parlamento (n. 3210) d’iniziativa dei senatori RAMPONI, BIANCHI,
BONFRISCO, RIZZOTTI, COLLI,
ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, GALLONE, DE FEO e
ALBERTI CASELLATI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012 Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo,
alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra
Stato e regioni (n. 3252) d’iniziativa dei senatori CECCANTI,
PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO, TREU, VITALI, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA,
Vincenzo DE LUCA, DE SENA, LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI,
PETERLINI, RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE,
LENNA, SAIA e PINOTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012 NONCHÉ SULLE PETIZIONI del signor Giovanni D’Ambra (n. 9) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008 del signor Donato Loprete (n. 216) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008 del signor Salvatore Acanfora (n. 259) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008 del signor Francescantonio Cefalì (n. 322) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE
2008 del signor Gian Antonio Conte (n. 651) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 del signor Francescantonio Cefalì (n. 1208) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2010 del signor Franco Parisi (n. 1369) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE
2011 del signor Renato Lelli (n. 1400) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO
2012 |
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Onorevoli
Senatori. – La discussione in tema di riforme istituzionali ha compiuto ormai i
suoi trenta anni in Parlamento: fu nel lontano 1983, infatti, che venne istituita
la Commissione Bozzi, organo con funzioni esclusivamente di studio, ma già
segnale di una ricerca diretta a tentare una revisione costituzionale
concentrata sull’ordinamento della Repubblica.
Elemento
rilevante e, oggi, di prevalente interesse nel dibattito in corso è senz’altro
l’assetto del Parlamento: dall’esperienza di bicameralismo dei primi decenni
repubblicani si prospetta un’evoluzione verso un nuovo modello parlamentare,
fondato su caratteri e funzioni diverse per le due Camere. In effetti, la
scelta del bicameralismo perfetto fu compiuta in Assemblea Costituente secondo
ragioni storiche non secondarie, come quella di assicurare tutti i contrappesi
possibili, anzitutto nella sede propria in cui si esprime la sovranità
popolare, contro i timori di possibili torsioni autoritarie che vedevano nel
Governo l’istituzione più critica, data la recente, ventennale dittatura. Ma
dopo oltre sessanta anni di democrazia repubblicana quella preoccupazione si
può dire definitivamente dissipata: una democrazia matura non teme, anzi
incoraggia, la decisione governativa efficace, in un contesto di controlli e
indirizzi parlamentari a loro volta efficienti e non dispersivi né ripetitivi.
Perciò vi sono oggi condizioni di consenso generale che preludono a una scelta
concorde, diretta ad abbandonare il bicameralismo tradizionale. Ma tale scelta
è fondata non solo sul proposito di semplificare le istituzioni rappresentative
e di ridurre le procedure parlamentari, bensì anche su un fattore innovativo:
dare un principio di realizzazione a un disegno che si trova in nuce già
nella Costituzione del 1948, con il riferimento alla base regionale di elezione
per il Senato. Di qui si sviluppa il proposito innovativo, convergente nel
cercare un modello bicamerale differenziato, con un Senato che abbia una
competenza orientata sulle materie di legislazione che incidono direttamente
nel rapporto tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali. Si
aggiunge, al riguardo, la questione della composizione stessa delle Camere: essa
è ritenuta prioritaria, per opinione pressoché unanime sia tra gli studiosi sia
tra gli stessi attori politici sia, soprattutto, tra i cittadini, e qui in
misura via via crescente e diffusa sino ad assumere il connotato di una
richiesta imperativa. Il tema è quello, in breve, della riduzione del numero
dei parlamentari, che si inserisce in un contesto generale di
ridimensionamento, per quantità di componenti, delle assemblee elettive, dai
consigli degli enti locali, a quelli delle Regioni, alle Camere del Parlamento.
Giacchè azioni coerenti allo scopo sono state compiute per molte delle
assemblee territoriali, è maturo il tempo che il Parlamento si adegui a un
indirizzo ormai ineludibile.
Altro
elemento ricorrente, in tema di rapporti tra gli organi costitutivi
nell’ordinamento repubblicano, è quello inerente al bilanciamento di poteri tra
Parlamento e Governo: fin dalla discussione svolta nell’Assemblea Costituente
vi è la questione di una forma di governo parlamentare orientata anche alla
capacità effettiva di elaborare e realizzare la funzioni d’indirizzo politico
che si manifestano nell’azione di governo. Di qui i temi, connessi, della
stabilità dei governi, dei poteri del Governo in Parlamento e della
funzionalità dei lavori parlamentari. In proposito va menzionato il celebre
ordine del giorno Perassi, dal nome del proponente, approvato il 5 settembre
1946 e diretto all’adozione del sistema parlamentare, «(...) da disciplinarsi,
tuttavia, con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione
di governo e ad evitare degenerazioni del parlamentarismo». Dunque, una
questione aperta fin dalla genesi dell’ordinamento repubblicano.
La
Commissione affari costituzionali ha operato nel solco di queste premesse: il
testo unificato costituisce la sintesi, possibile e attuale, delle numerose e
diverse proposte avanzate con i disegni di legge in materia; la scelta è quella
di concentrare il tentativo di riforma su alcuni, qualificanti aspetti
dell’ordinamento.
Tali
elementi di revisione costituzionale riguardano la riforma del Parlamento e la
forma di governo, con interventi diretti a razionalizzare il sistema secondo
linee d’indirizzo largamente condivise: ridurre il numero dei parlamentari,
favorire l’accesso alle cariche elettive di generazioni più giovani, affermare
un principio di impegno degli eletti nell’attività parlamentare; risolvere la
questione del bicameralismo nella scelta di un procedimento legislativo che
preveda la necessità di una doppia deliberazione conforme solo per casi
limitati; valorizzare gli interessi delle Regioni nel processo di formazione
della legislazione nazionale; definire e integrare i poteri del Governo in
Parlamento; introdurre elementi per uno statuto delle opposizioni; accentuare
il primato del Presidente del Consiglio dei ministri nella compagine di
governo; dare certezza alla tempestività delle deliberazioni parlamentari sulla
legislazione proposta dal Governo; garantire stabilità di governo, anche con il
ricorso alla cosiddetta sfiducia costruttiva.
Di
conseguenza, il testo propone di modificare gli articoli 56, 57, 58, 64, 69,
70, 72, 92 e 94 della Costituzione, di adottare una disposizione finale
(articolo 13 del testo medesimo) e di adeguare, in ragione delle modifiche ad
alcuni dei citati articoli della Costituzione e per esigenze di coordinamento,
anche gli articoli 74, 75 e 126 della Costituzione.
Anzitutto,
si prevede di ridurre da seicentotrenta a cinquecentootto il numero dei
deputati, otto dei quali, anzichè dodici, da eleggere nella circoscrizione
Estero, e da trecentoquindici a duecentocinquantaquattro quello dei senatori
elettivi, quattro dei quali, invece di sei, nella circoscrizione Estero.
Quindi, si allinea l’età degli elettori del Senato alla regola generale, i
cittadini maggiorenni anzichè gli ultraventicinquenni, e si riduce a ventuno
anni, da venticinque, l’età minima per poter essere eletti deputati, e a
trentacinque anni, da quaranta, quella per poter essere eletti senatori. Il
numero minimo di senatori per Regione si riduce da sette a sei. In merito
all’ufficio elettivo, è affermato il dovere di partecipare alle sedute delle
Camere, anche nelle Commissioni. Inoltre, ai regolamenti delle Camere è
conferita la funzione di garantire i poteri e le prerogative del Governo e
della maggioranza in Parlamento e insieme i diritti delle minoranze e delle
opposizioni.
Definita
la nuova configurazione delle Camere, il testo propone di ridisegnare
complessivamente e in modo radicale il procedimento legislativo: l’esercizio
collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, regola
generale nell’ordinamento attuale, sarà limitato a pochi casi specifici. Si
tratta dei casi seguenti:
– la
materia costituzionale e quella elettorale;
– le
leggi da approvare con una maggioranza speciale (amnistia e indulto – articolo
79; legge di sistema in materia di contabilità e finanza pubblica – articolo
81, sesto comma; conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
alle Regioni con ordinamento comune – articolo 116, terzo comma);
– le
«leggi della Repubblica», previste dagli articoli 122, primo comma (princìpi
fondamentali per le leggi regionali che regolano il sistema d’elezione e i casi
di incompatibilità e di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali), 125 (ordinamento
degli organi di giustizia amministrativa di primo grado istituiti nella
Regione), 132, secondo comma (distacco di Province e Comuni da una Regione e
aggregazione a un’altra), e 133 (mutamento delle circoscrizioni provinciali e
istituzione di nuove Province);
– le
leggi di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza
di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti
prerogative e funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti.
Inoltre,
nel novero delle leggi da approvare con deliberazione conforme delle due
Camere, è previsto un caso nuovo, che evoca la supremacy clause nota in
altri ordinamenti, in specie di carattere federale: su iniziativa del Governo,
la legge statale può disporre nelle materie di competenza legislativa regionale
al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di
sussidiarietà, l’unità giuridica o economica della Repubblica.
Sono,
dunque, le leggi che integrano e attuano la Costituzione, con deliberazioni
legislative circondate da particolari requisiti di procedimento o di
ponderazione, ovvero con la definizione delle regole che completano la
struttura costituzionale nelle sue articolazioni e funzioni più eminenti o
nelle fondamentali relazioni interistituzionali. Sono, peraltro, leggi per lo
più sporadiche o rare, che non coinvolgono la determinazione e l’attuazione
dell’indirizzo politico, ma piuttosto la garanzia dell’equilibrio tra i poteri
o che, quand’anche abbiano una connotazione di indirizzo politico, esigono –
con il rilievo o il carattere di eccezione della decisione – la particolare
forma di garanzia data dalla deliberazione conforme delle due Camere.
La parte
più consistente della legislazione, invece, segue un percorso parlamentare
inedito nell’ordinamento italiano: le due Camere hanno un proprio, specifico
orientamento per materie di legislazione, secondo una distinzione tratta dalla
Costituzione. Quando la legge è approvata dalla Camera competente, la
deliberazione dell’altra non è necessaria; tuttavia, se la deliberazione è
decisa dall’altra Camera, o richiesta dal Governo, determina la possibilità di
respingere o di modificare il testo. Questo, allora, diventa definitivo per
deliberazione conforme delle due Camere, ovvero quando alla prima approvazione
parlamentare non segua l’altra per inerzia protratta oltre il termine
prescritto. Così si definisce un metodo di bicameralismo legislativo
funzionale, che pone le due Camere su un piano di parità reciproca, ma non
impone deliberazioni ripetitive, pur esigendo il consenso, anche tacito, circa
la deliberazione dell’altra Camera.
La
distinzione di competenza tra le due Camere è fondata sull’attribuzione al
Senato, in prima lettura, dei disegni di legge che dispongono, prevalentemente,
sui princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (articolo
117, terzo comma) e in quelle di cui all’articolo 119 della Costituzione. In
coerenza con tale impostazione, la disposizione finale del testo (articolo 13)
istituisce presso il Senato della Repubblica la Commissione paritetica per le
questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione o
Provincia autonoma e da un uguale numero di senatori. Il Presidente della
Commissione è nominato, tra i senatori, dal Presidente del Senato. La
Commissione è titolare di una potestà consultiva qualificata sui disegni di
legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e
all’articolo 119 della Costituzione: quando il parere è contrario o
condizionato a specifiche modificazioni, le disposizioni corrispondenti sono
sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale, un
aggravamento procedurale già in uso nei regolamenti parlamentari per
deliberazioni che esigono una particolare ponderazione. Per evitare una
duplicazione di organi non funzionali, la stessa Commissione assume il compito
già conferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
dall’articolo 126 della Costituzione, che di conseguenza viene modificato.
La
Camera dei deputati ha competenza in ogni altro caso, quale sede di inizio del
procedimento legislativo. Ai gruppi parlamentari di opposizione è garantita,
dai regolamenti, la discussione e la votazione finale di proposte da loro
indicate.
Al
Governo è dato un ruolo più incisivo nel procedimento legislativo: può chiedere
che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e
sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il
termine, può chiedere che il proprio testo, o un altro che dichiara di
accogliere, sia posto in votazione senza modifiche. Fa ingresso
nell’ordinamento italiano, in tal modo, l’istituto del voto bloccato, già noto
in altre esperienza costituzionali.
In
merito alla forma di Governo, il testo proposto dalla Commissione prevede la
possibilità di revocare i Ministri, intesta la fiducia delle due Camere al
Presidente del Consiglio dei ministri e non più al Governo nel suo complesso,
introduce un dispositivo diretto ad assicurare la stabilità di governo, noto
come sfiducia costruttiva. È regolata anche la questione di fiducia posta dal
Governo.
Premessa
ed esito della mozione di sfiducia, che deve essere approvata dal Parlamento in
seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due
Camere, è l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio da nominare, che
così avrebbe già ottenuto anche il voto di fiducia.
L’esito
della fiducia negata al Presidente del Consiglio dei ministri, che l’abbia
richiesta anche a una sola delle due Camere, è nelle dimissioni del Presidente
del Consiglio: questi, però, può chiedere al Presidente della Repubblica di
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Nondimeno, le Camere non possono
essere sciolte se il Parlamento in seduta comune, alle stesse condizioni già
indicate per il caso della sfiducia costruttiva, indica un nuovo Presidente del
Consiglio, che avrebbe così già ottenuto la fiducia parlamentare.
Questi,
dunque, i dispositivi che conferiscono alla forma di governo parlamentare una
connotazione diversa da quella tradizionale nell’ordinamento italiano, con
caratteri di maggiore stabilità per l’attuazione dell’indirizzo politico
maturato dalle scelte elettorali dei cittadini.
Vizzini, relatore
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Testo proposto dalla Commissione
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione
concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 56 della Costituzione)
1.
All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.»;
b) al terzo comma, le parole: «venticinque anni di
età» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno anni di età»;
c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è
sostituita dalla seguente: «cinquecento».
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione)
1.
All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due,
la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno».
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 58 della Costituzione)
1.
All’articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo
anno».
Art. 4.
(Modifica all’articolo 64 della Costituzione)
1.
All’articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I
regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e
della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni
fase dell’attività parlamentare».
Art. 5
(Modifica dell’articolo 69 della Costituzione)
1.
L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
69. – I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle
Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un’indennità stabilita dalla
legge».
Art. 6.
(Modifica all’articolo 70 della Costituzione)
1.
All’articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.
Art. 7.
(Modifica dell’articolo 72 della Costituzione)
1.
L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.
La
funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando
la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le
leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le
prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi
componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei
decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La
funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere
quando, al fine di garantire l’unità giuridica o economica della Repubblica, il
Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei
princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie
attribuite alla potestà legislativa regionale.
L’esame
dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati
presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione
prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano
prevalentemente le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e all’articolo
119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.
I
disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non
sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro
secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.
Ogni
disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da
una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo
e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge
sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di
senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.
I
regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l’urgenza e prevedono le modalità per la
discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai
gruppi parlamentari di opposizione.
Il
Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione
finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o
accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche,
articolo per articolo e con votazione finale.
I
regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano
le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di
conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e
per quelli diretti all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea.
I
disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all’altra Camera e,
salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da
questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato
il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo
anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche
con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione
o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente
approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero,
nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di
riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di
legge nel termine prescritto».
Art. 8.
(Modifica all’articolo 74 della Costituzione)
1.
All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente
approvata, la legge».
Art. 9.
(Modifica all’articolo 75 della Costituzione)
1.
All’articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:
«cittadini elettori».
Art. 10.
(Modifica all’articolo 92 della Costituzione)
1.
All’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «su
proposta di questo,» sono inserite le seguenti: «nomina e revoca».
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 94 della Costituzione)
1.
All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Governo» è sostituita
dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;
b) al secondo comma, le parole: «accorda e revoca la
fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «accorda la fiducia»;
c) al terzo comma, le parole: «Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci
giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri»;
d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:
«La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di
ciascuna delle due Camere, deve contenere l’indicazione del nuovo Presidente
del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
La
mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può porre davanti a una delle Camere la
questione di fiducia.
Qualora
la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette
e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o
anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il
Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di
scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due
Camere, il Presidente del Consiglio da nominare.
Quando è
approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente
del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di
scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il
Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due
Camere».
Art. 12.
(Modifica all’articolo 126 della Costituzione)
1.
All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione
paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della
Repubblica».
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le
questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e
Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli
tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è
nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i
termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il parere sui
disegni di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e
all’articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o
condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono
sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 24
D’iniziativa del senatore Peterlini
Art. 1.
1. Al
primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni al fine di
favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla
legislazione nazionale del Paese.
I
senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione per il
rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di
cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento,
obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai
regolamenti regionali.
L’elezione
dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge
propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti da una legge
dello Stato.
Ciascuna
Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori
da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.
Il
Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; in Trentino-Alto
Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per
ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha
uno.
La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti».
Art. 3.
1.
L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Art. 4.
1. Fino
alla data di entrata in vigore delle leggi elettorali regionali di cui al terzo
comma dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2
della presente legge, si applica la legge elettorale dello Stato.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 216
D’iniziativa del senatore Cossiga
Art. 1.
1. La
parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA
Titolo I
CITTÀ CAPITALE, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE
Art. 55.
La
Repubblica è costituita dalla Città Capitale, dai Comuni, dalle Province e
dalle Regioni.
I
Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e
funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è
la Città Capitale della Repubblica. Ha uno statuto speciale approvato con legge
costituzionale, sentita la sua assemblea elettiva.
Art. 56.
Nel
rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma
iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni
pubbliche sono attribuite alla Capitale della Repubblica, a Comuni, Province,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà e differenziazione.
La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province,
Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge
garantisce le autonomie funzionali.
È
attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e
amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o
delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla
Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle
Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l’individuazione delle
rispettive responsabilità.
Senza
oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche
con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo
stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone
montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme
associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai
Comuni.
Gli atti
dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi
di legittimità o di merito.
Art. 57.
Le
Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna;
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte;
Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige/Südtirol; Umbria; Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste; Veneto.
Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste godono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
Con
leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari
di autonomia anche per le altre Regioni.
Art. 58.
Spetta
allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali;
b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica
dello straniero;
c) elezioni del Parlamento europeo;
d) difesa e Forze armate;
e) disciplina della concorrenza;
f) tutela del risparmio e mercati finanziari;
g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato
e relative leggi elettorali;
h)
referendum statali;
i) bilancio e ordinamento tributari e contabili
propri;
l) princìpi dell’attività amministrativa statale;
m) pesi, misure e determinazione del tempo;
n) coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
o) ordine pubblico e tutela della sicurezza;
istituzione ed ordinamento delle Forze di polizia dello Stato e ripartizione
delle competenze tra di loro; princìpi fondamentali sull’istituzione e
sull’ordinamento delle polizie locali;
p) ordinamento civile e penale, ordinamenti
giudiziari e relative giurisdizioni;
q) legislazione elettorale, organi di governo e
princìpi fondamentali sull’istituzione, l’ordinamento e le funzioni di Comuni e
Province;
r) determinazione dei livelli delle prestazioni
concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il
territorio nazionale;
s) grandi reti di trasporto;
t) poste e telecomunicazioni;
u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali
dell’energia;
v) tutela dei beni culturali e ambientali.
Spetta
allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione,
università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari,
tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza
del lavoro; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; protezione civile;
ordinamento sportivo.
Spetta
inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili
interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della
Costituzione.
Lo Stato
e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione
di attività culturali.
Spetta
alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.
La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il
Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni,
nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l’incolumità e la sicurezza
pubblica.
Art. 59.
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Quando
la Capitale della Repubblica, un Comune, una Provincia o una Regione ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione
invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale,
nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto
avente valore di legge.
Art. 60.
Ciascuna
Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento.
Lo
Statuto è approvato e modificato con legge dall’Assemblea regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Lo
Statuto è sottoposto a referendum popolare. Lo Statuto non è promulgato
quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti
contrari prevalgono sui voti favorevoli.
Lo
Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, anche con
riferimento ai rapporti fra l’Assemblea regionale, il Governo regionale e il
Presidente della Regione;
b) i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea
regionale;
c) la formazione delle leggi e degli atti normativi
della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei
Comuni e delle Province;
d) l’iniziativa popolare di leggi e di atti normativi
e la richiesta di referendum;
e) i princìpi generali dell’autonomia finanziaria e
tributaria della Regione;
f) i princìpi generali della contabilità e del
bilancio regionale.
La
durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.
Nel
rispetto dei princìpi di democraticità e rappresentatività, la Regione delibera
la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea
regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare
qualora, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un
trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l’Assemblea
regionale.
La legge
regionale promuove l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.
Art. 61.
La legge
regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
La legge
regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle
materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un
altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata
dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime
il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di
recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.
Art. 62.
I
Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi
approvate dalle due Camere.
I
Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del
gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo
le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della
comunità nazionale indicate nel quarto comma. Dispongono, infine, di
trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le
condizioni previste dal quinto comma.
La
partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei
tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei
tributi propri, sino al raggiungimento dell’autosufficienza finanziaria per le
Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese
per le funzioni ordinarie che i Comuni, le Province e le Regioni devono
svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è
applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono
stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni
all’attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi
partecipano.
Sono
sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province,
Regioni e Stato le risorse destinate:
a) al servizio del debito pubblico;
b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze
connesse alla sicurezza del Paese;
c) a interventi volti a favorire uno sviluppo
economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto
deliberato con legge approvata dalle due Camere;
d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto
comma.
Con
legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti
annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per
abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano
superiori i costi necessari all’erogazione dei servizi cui il Comune, la
Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle
Regioni beneficiarie, alle Province e ai Comuni di svolgere le funzioni ed
erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza
medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e
la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi
ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.
I beni
demani ali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione
di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo
Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l’esercizio delle
funzioni ad essi attribuite.
Le
Regioni e gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per
finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio
disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia
dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.
Art. 63.
Una
legge costituzionale, che sancisce le deliberazioni delle Assemblee regionali,
approvate dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni
interessate mediante referendum, può disporre la fusione di Regioni
esistenti, modificare la loro denominazione e creare nuove Regioni, con
popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.
Con
legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e
con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati
espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne
facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.
Con
legge regionale, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni
interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi
Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione
stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge
regionale, con l’approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni
interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione
e la denominazione.
Con
legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si
possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la
denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle
due Camere.
Titolo II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 64.
Il
Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Sono
elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.
La
persona del Presidente della Repubblica è inviolabile.
Art. 65.
Il
Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta
l’unità della Nazione e ne garantisce l’indipendenza e l’integrità.
È il
garante della Costituzione e del corretto funzionamento delle sue istituzioni.
Egli esercita questa funzione nelle forme, nei modi e nei limiti tassativamente
previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
Assicura
il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Nel caso
si verifichi un grave non funzionamento del Governo della Repubblica, del
Parlamento o della Corte costituzionale che pregiudichi o possa urgentemente
pregiudicare la sovranità, l’unità, l’integrità e la sicurezza nazionale
interna o esterna dello Stato, o che vìoli o minacci i princìpi fondamentali
della Costituzione o le libertà delle persone, il Presidente della Repubblica,
con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, può
sospendere i predetti organi dalle loro funzioni. Egli nomina successivamente
un Governo provvisorio che esercita tutte le funzioni legislative ed
amministrative; scioglie al contempo le Camere e indìce immediatamente le
elezioni di nuove Camere, che non possono essere da lui successivamente ed
immediatamente disciolte e che, dopo il loro insediamento, deliberano
immediatamente, in seduta comune dei propri membri e con il voto della
maggioranza assoluta di essi, se confermare il Presidente della Repubblica
nell’ufficio o revocarlo da esso.
Art. 66.
Il
Presidente della Repubblica:
a) presiede il Consiglio Supremo per la politica
estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il
comando delle Forze armate;
b) nomina il Primo ministro;
c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i
ministri;
d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla
Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;
e) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo;
f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione,
chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
g) emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame e, se il Governo li approva
nuovamente, deve emanarli;
h) indìce le elezioni delle Camere e ne fissa la
prima riunione;
i) indìce il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione;
l) può inviare messaggi alle Camere;
m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal
Parlamento in seduta comune;
n) può concedere grazia e commutare le pene;
o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e
dalla legge, che indica i casi nei quali provvede anche non su proposta del
Governo;
p) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione
delle Camere.
Art. 67.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola
volta.
Può
essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei
diritti civili e politici. L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra
carica, ufficio e attività pubblica o privata.
Il
Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del
mandato, indìce l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il
sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le
candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da
cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel
Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci,
che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.
I
finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione
alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di
assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
È eletto
il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il
quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno
conseguito il maggior numero dei voti.
In caso
di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina
la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data
dell’elezione. Se l’evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno
e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è
indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno
successivo alla dichiarazione di riapertura.
Il
Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del
Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di
elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo
giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il
procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente
articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.
Il
Presidente della Repubblica può essere revocato dal suo ufficio prima della
scadenza del suo mandato, con una risoluzione approvata dal Senato della
Repubblica con il voto dei due terzi dei suoi componenti, su richiesta della
Camera dei deputati approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 68.
La legge
approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra
gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.
A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di
incompatibilità.
L’assegno
e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge
approvata dalle due Camere.
Art. 69.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l’elezione del
nuovo Presidente della Repubblica. L’elezione deve avere luogo in una data
compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi
dell’evento o della dichiarazione di impedimento.
L’impedimento
permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all’unanimità da un
collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente
della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.
Art. 70.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati
prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi
dell’articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell’ultimo
semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario
scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le
elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi
dall’elezione del Presidente della Repubblica.
Il
potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l’anno che segue
le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente
all’elezione del Presidente della Repubblica.
Se il
termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del
Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono
anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l’elezione del
Presidente della Repubblica.
Art. 71.
Gli atti
del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei
ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono
sottoposti a controfirma la accettazione delle dimissioni del Primo ministro,
l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei
deputati, salvo che proposto dal Primo ministro, l’indizione dei referendum nei
casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi
valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l’invio dei
messaggi alle Camere, le nomine dei giudici costituzionali e dei senatori a
vita.
Il
Presidente della Repubblica deve dare preventiva comunicazione al Primo
ministro degli atti con i quali invia messaggi alle Camere, rinvia ad esse
leggi, nomina i senatori a vita e i membri della Corte costituzionale di sua
spettanza. Il Primo ministro può, entro cinque giorni, formulare le sue
osservazioni.
Il
Presidente della Repubblica può ricorrere, con proprio atto non soggetto
all’obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per
violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali
contro qualunque legge, atto del Governo avente forza di legge per delega del
Parlamento, o provvedimento provvisorio del Governo avente forza di legge, che
sia sottoposto alla sua firma.
Il
Presidente della Repubblica può ricorrere, con proprio atto non soggetto
all’obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per
violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi
costituzionali, contro qualunque atto che sia esercizio di funzione legislativa
materiale, di funzione giurisdizionale, giudiziaria e amministrativa, adottato
da qualunque organo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di
ogni altro ente pubblico territoriale.
Il
Presidente della Repubblica può rinviare al Governo qualunque atto sottoposto
alla sua firma per l’emanazione, richiedendone il riesame e, se il Governo lo
ritenga, per la riapprovazione che deve avvenire con delibera del Consiglio dei
ministri, salvo il successivo ricorso alla Corte costituzionale per violazione
o falsa applicazione della Costituzione.
Art. 72.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali
casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure
del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e
costituzionali.
Per atti
diversi da quelli compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente
della Repubblica risponde penalmente, secondo la procedura stabilita con legge
costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 86, ma soltanto dopo la cessazione dalla carica.
Titolo III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri
Art. 73.
Il
Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Governo indirizza e dirige la politica nazionale. Dispone dell’amministrazione,
delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell’ambito delle norme della
Costituzione e della legge.
Il Primo
ministro dirige l’azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di
indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei
ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei
ministri.
I
ministri dirigono i Ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano
preposti, nell’ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono
individualmente degli atti di loro competenza.
L’ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei
Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di princìpi
stabiliti dalla legge.
I
Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza
dello Stato.
La legge
approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo
e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad
evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli
interessi pubblici.
Art. 74.
Il Primo
ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
Entro
dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere
il suo programma.
La
Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di
ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell’esposizione
programmatica di cui al secondo comma.
Non sono
ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.
Il Primo
ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei
seguenti casi:
a) elezione della Camera dei deputati;
b) mancata approvazione, da parte della Camera dei
deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della
Camera dei deputati;
c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al
terzo comma.
Il Primo
ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all’atto dell’assunzione
delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.
Comportano
dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il
suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Art. 75.
Il Primo
ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata
dalle due Camere.
Sezione II
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, i Comuni, le Province e le Regioni
Art. 76.
La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le
Regioni è formata da ministri, sindaci e presidenti di Province e di Regioni.
Promuove intese ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di governo e
svolge le altre funzioni previste dalla legge.
La
Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un ministro da questi delegato
ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle
Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta
del vicepresidente.
Titolo IV
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere
Art. 77.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
eletti a suffragio universale e diretto.
La legge
promuove l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Il Parlamento
si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
Art. 78.
Il
numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a
cinquecento ed è determinato dalla legge.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i ventuno anni di età.
Art. 79.
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Sono
eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i trentacinque anni di età.
Il
numero dei senatori elettivi è di duecento.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro
senatori; il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi, meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 80.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti
dalla Costituzione.
Art. 81.
L’elezione
di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Ciascuna
Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 82.
Ciascuna
Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta
del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.
Art. 83.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta
comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di
adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono
valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle
Camere prescrivano una maggioranza speciale.
I
componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Il
regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in
ogni fase dell’attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle
stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di
garanzia. Prevede l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative
indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.
Art. 84.
La legge
determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad
un’Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 89.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Sulle
elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal
proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine
l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici
giorni.
Art. 85.
Ogni
componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 86.
I membri
del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento
può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.
Eguale
autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un
membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 87.
I
componenti del Parlamento ricevono un’indennità stabilita con legge approvata
dalle due Camere.
Art. 88.
Spetta
al Senato della Repubblica l’elezione di cinque giudici della Corte
costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori
della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina
attribuita al Parlamento.
Nei casi
stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere,
previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti,
sulle proposte di nomina di competenza del Governo.
Art. 89.
Il
Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri
comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a
quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l’elezione dei
consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti
interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti
dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi
per l’elezione dei consigli stessi.
La
sessione speciale è convocata per l’esame dei disegni di legge relativi a:
a) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Province;
b) coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
c) tutela di imprescindibili interessi nazionali
nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;
d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e
Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo
Stato.
I
disegni di legge di cui al secondo comma sono esaminati dalle due Camere. La
Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma.
I
rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio o a causa delle loro
funzioni.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 90.
La
funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.
Sono
approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:
a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
b) istituzione e disciplina delle Autorità di
garanzia e di vigilanza;
c) elezioni nazionali ed europee;
d) diritti fondamentali civili e politici e libertà
inviolabili della persona;
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
f) norme penali, norme processuali, ordinamenti
giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
g) concessione di amnistia e di indulto;
h) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni e Province.
Sono
altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al
presente articolo.
Art. 91.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a
ciascuna Assemblea regionale.
Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 92.
La legge
regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione
delle leggi vigenti nei diversi settori.
I
regolamenti delle Camere prevedono l’improcedibilità dei disegni di legge che
intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso,
alla modifica o integrazione dei relativi testi.
Art. 93.
I
disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati,
sono trasmessi al Senato della Repubblica.
Il
Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci
giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni
successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati
decide in via definitiva.
Art. 94.
Quando i
disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al
Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di
iniziativa popolare.
Se la
Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo
diverso da quello approvato dall’altra Camera, le disposizioni modificate sono
assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti
delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.
Il testo
adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna
Camera con la sola votazione finale.
Art. 95.
Ogni
disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo
per articolo e con votazione finale.
I
regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi
e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera
per l’approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per
l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale,
per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e
consuntivi.
Il
Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data
determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere
che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o
accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.
Art. 96.
Le leggi
sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione
ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.
Le leggi
sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 97.
È
indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o
parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.
Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia
e di indulto.
La
proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni
normative omogenee.
La Corte
costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum dopo che siano
state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le
deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
È
altresì indetto referendum popolare per deliberare l’approvazione di una
proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno
ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non
abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.
La Corte
costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum decorso il termine
di cui al quinto comma.
Hanno
diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge
approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum
e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un’espressione di
voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da
svolgere in ciascuna consultazione popolare.
Art. 98.
L’esercizio
della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti
ed omogenei, con determinazione di princìpi e criteri direttivi, per la durata
massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.
Nelle
materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare
regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei princìpi
essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad
abrogare e modificare norme di legge.
Con regolamento
si provvede altresì all’esecuzione e all’attuazione delle leggi e degli atti
aventi forza di legge.
Con
legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e
le modalità di pubblicazione dei regolamenti.
Art. 99.
In casi
straordinari di necessità e urgenza il Governo può adottare sotto la sua
responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di
carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione,
concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di
fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due
Camere.
Tali
provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in
legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe
legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con
legge.
Il
giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione
in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente
convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia fin dall’inizio se entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui
regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I
decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri
finanziari.
La
Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Art. 100.
Il
Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo
i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle
Camere.
La
Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l’impiego delle Forze
armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla
Costituzione.
Art. 101.
L’amnistia
e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera.
La legge
che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
L’amnistia
e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Art. 102.
È
autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano
modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.
Il
Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le
rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.
Un terzo
dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le
Camere deliberino sull’autorizzazione alla ratifica.
Il
Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che
l’interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.
Art. 103.
Le
Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi
finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce
l’equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso
delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all’indebitamento è ammesso solo
per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze
finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri
disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica
sono ammesse nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Le leggi
in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di
spesa o di entrata.
Le leggi
che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per
l’intero periodo di applicazione nell’osservanza dei limiti stabiliti per il
ricorso all’indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di
opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che
comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 104.
Sono
presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e
rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della
finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.
I
disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato
della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e
delle Regioni.
Sulle
modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la
Camera dei deputati.
Art. 105.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per
iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità
previsti dal proprio regolamento.
Per lo
svolgimento dell’inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una
Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.
Le
Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria.
Titolo V
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E
ORGANI AUSILIARI
Sezione I
Le pubbliche amministrazioni
Art. 106.
Le
pubbliche amministrazioni operano nell’interesse dei cittadini, secondo
princìpi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli
organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e
ne verificano i risultati.
Le
pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di
interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono
tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole
del diritto civile.
L’organizzazione
delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti
di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di
efficienza, di efficacia e di economicità. L’organizzazione
dell’amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.
I
procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di
princìpi generali stabiliti con legge approvata dalle due Camere. Sono
garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con
decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all’informazione e
all’accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini;
l’individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in
caso di inerzia.
Art. 107.
I
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È
garantita la pari opportunità tra donne e uomini.
I
funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono
conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono
alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa.
Agli
impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto
dei princìpi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.
Ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per
determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di
lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla
tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base
al merito e alla produttività individuali.
Art. 108.
Ai
magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, ai funzionari e agli
agenti di polizia, ai rappresentanti diplomatici e consolari è fatto divieto di
iscriversi a partiti o svolgere attività politica.
I
pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle Assemblee regionali
non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Sezione II
Autorità di garanzia e organi ausiliari
Art. 109.
Per
l’esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e
libertà garantiti dalla Costituzione, con legge costituzionale si possono
istituire apposite Autorità.
Il
Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti
i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge costituzionale
ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le
condizioni di indipendenza.
Le
Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell’attività svolta e ne
rispondono verso di esse nelle stesse forme previste per i Ministri.
Art. 110.
La Banca
d’Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema
creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza secondo quanto stabilito
con legge che ne prevede altresì la responsabilità verso il Parlamento.
Art. 111.
La legge
può istituire l’ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei
rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.
Art. 112.
Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.
È organo
di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge.
Art. 113.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.
La Corte
dei conti è organo di controllo dell’efficienza e dell’economicità dell’azione
amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali
sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del
bilancio dello Stato e delle Regioni.
La legge
assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
L’Avvocatura
dello Stato rappresenta, patrocina e assiste in giudizio le amministrazioni
dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.
Titolo VI
PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA
Art. 114.
L’Italia
partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei
princìpi supremi dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona
umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento
fondato sui princìpi di democrazia e di sussidiarietà.
Si può
consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sottoposta a referendum. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Art. 115.
Le
Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il
Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle
norme e degli atti comunitari.
Le
Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi
delle istituzioni dell’Unione europea.
Art. 116.
La
Capitale della Repubblica e le Regioni, nelle materie di competenza e nei modi
stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.
La legge
approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo dello Stato.
Titolo VII
LA GIUSTIZIA
Sezione I
Gli organi
Art. 117.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
I
magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono
delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario che prevede i casi in cui essi sono responsabili davanti al
Parlamento. Tali norme assicurano altresì la direzione centrale, il
coordinamento interno dell’ufficio del pubblico ministero e il coordinamento,
ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico
ministero.
Art. 118.
La
funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e
amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti
giudiziari.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Presso
gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Art. 119.
La
giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali regionali
di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla
base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l’esercizio di
pubblici poteri.
Il
giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei
pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie
specificate dalla legge. La legge determina i titolari dell’azione di
responsabilità.
I
tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra e di missioni
militari all’estero e hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo
procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della
persona.
Art. 120.
I
giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero
costituiscono ciascuno un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente
della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Il
Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per
i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso
numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.
I
componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai
giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie
categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari
di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio
presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
Il
Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni
delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte
e richieste.
Il
Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal
Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il presidente della Corte
di giustizia amministrativa.
Gli
altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati
amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato
della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della
Repubblica.
Il
Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza
diritto di voto e presentare proposte e richieste.
I membri
elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa
durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
ricoprire cariche pubbliche.
Il
Procuratore generale della Repubblica è eletto e revocato dal Parlamento in
seduta comune, su proposta del Governo della Repubblica, tra magistrati e
ordinari di diritto nelle università.
L’ufficio
di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o
professione. La legge ne assicura l’indipendenza da ogni potere.
Il
Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei
quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna
carica pubblica.
La legge
disciplina l’organizzazione dell’ufficio del Procuratore generale anche ai fini
dell’attività ispettiva propedeutica all’azione disciplinare.
Art. 121.
Il
Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il
Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni
amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle
due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici
ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi.
I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del
Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta
richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di
indirizzo politico.
Spettano
a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al
Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni
amministrative riguardanti l’aggiornamento professionale, i trasferimenti, le
promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari,
dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.
Art. 122.
Spettano
alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico
ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado
contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della
magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è
ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.
La Corte
è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori
della magistratura ordinaria e amministrativa.
Il
Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei
componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del
pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il
Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di
cui due tra quelli eletti dai giudici e uno tra quelli designati dal Senato
della Repubblica.
La Corte
elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato
della Repubblica.
I
componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di
provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.
La legge
disciplina l’attività della Corte e può prevederne l’articolazione in sezioni.
Art. 123.
L’azione
disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Procuratore generale della
Repubblica.
L’azione
disciplinare è esercitata d’ufficio ovvero su richiesta del Ministro della
giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli
superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.
Il
Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull’esercizio
dell’azione disciplinare.
Art. 124.
Le
nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e
previo tirocinio.
Tutti i
magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo
di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura
ordinaria li assegna all’esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti,
previa valutazione di idoneità.
Il
passaggio tra l’esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è
successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità
stabilite dalla legge.
In
nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero
possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari
per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per
giudizi di sola equità.
Su
designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e
amministrativa possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione
e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario disciplinano le modalità con cui componenti del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere designati dal
Consiglio superiore della magistratura amministrativa all’ufficio di
consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e
professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.
Art. 125.
Salvo
quanto previsto dall’ottavo comma del presente articolo, i giudici ordinari e
amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.
Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio
stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.
La legge
disciplina periodi di permanenza nell’ufficio e nella sede dei giudici ordinari
e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Nell’esercizio
delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati
del pubblico ministero si attengono ai princìpi di responsabilità, correttezza
e riservatezza.
L’ufficio
di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è
incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il
divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico
ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati
presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i
casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d’ufficio.
I
giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non
possono partecipare alle competizioni elettorali nella Regione in cui hanno
esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i
successivi cinque anni, a sedi comprese nelle Regioni nel cui territorio siano
stati candidati o eletti.
Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma tredicesimo, il Senato della
Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e su richiesta
della Camera dei deputati approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con atto sanzionato dal Presidente della Repubblica non soggetto a controfirma
ministeriale, può revocare qualunque giudice ordinario ed amministrativo di
qualunque ordine e grado e qualunque magistrato del pubblico ministero.
Art. 126.
Le norme
sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite
esclusivamente con legge.
La legge
assicura l’indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia.
Art. 127.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne
stabilisce le modalità.
Art. 128.
Ferme le
competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e
amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all’organizzazione e al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune
formazione propedeutica all’esercizio delle professioni giudiziarie e forensi
ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici
giudiziari.
Il
Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della
giustizia. Il Procuratore generale della Repubblica riferisce sull’esercizio
dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 129.
Le norme
penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.
Non è
punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non
abbia determinato una concreta offensività.
Le norme
penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.
Nuove
norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se
contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera materia cui si
riferiscono.
Le
ipotesi di reato sono stabilite tassativamente dalla legge.
Art. 130.
La
giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati
ai princìpi dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e
davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel
procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia
informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal
suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la
facoltà di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a discarico
nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata.
La legge
assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi
istituti. La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di
garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
Art. 131.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge,
che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso
ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari.
Nessuno
può essere condannato contro ogni possibilmente ragionevole dubbio.
Art. 132.
Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo criteri
di priorità annualmente determinati dal Senato della Repubblica; a tal fine,
avvia le indagini quando ha notizia di un reato.
Art. 133.
Nei
confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi
e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo VIII
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte costituzionale
Art. 134
La Corte
costituzionale giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
b) sui ricorsi presentati dal Presidente della
Repubblica ai sensi dell’articolo 71;
c) sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione
dell’amministrazione statale;
d) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
e) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti
Province e Comuni, nei casi e con le modalità stabiliti con legge
costituzionale;
f) sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione;
g) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente
della Repubblica e sulle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;
h) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti
delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;
i) sulla ammissibilità dei referendum
abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum
sulle proposte di legge di iniziativa popolare;
l) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei
pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo
condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge
costituzionale.
Art. 135.
La Corte
costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal
Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal
Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato
dai rappresentanti di Comuni, Province e Regioni che integrano il Senato della
Repubblica in sessione speciale.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle
giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire
incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o
presso Autorità di garanzia e di vigilanza.
La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. Non sono eleggibili a
Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di
rielezione.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva,
con l’esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica e ufficio.
Per
l’esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.
Nei
giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Senato della
Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Le
decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni
in dissenso dei giudici.
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un
atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che
la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.
La
sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali
interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
La Corte
costituzionale può emanare esclusivamente ordinanze di ricevibilità o
irricevibilità e sentenze di puro accoglimento o non accoglimento.
Art. 137.
La legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza
dei giudici della Corte costituzionale.
La legge
costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione
della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei
diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei
componenti di una Camera.
Con
legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali
Art. 138.
Le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si
fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139.
La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 873
D’iniziativa dei senatori Pinzger e Thaler
Ausserhofer
Art. 1.
1. Il
secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».
Art. 2.
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della
Camera dei deputati.
La
Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei
ministri presenta il suo programma alla Camera dei deputati per ottenerne la
fiducia.
Il voto
contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione».
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 894
D’iniziativa del senatore D’Alia
Art. 1.
1. Al
primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
1. Il
secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella
circoscrizione Estero».
2. Al
terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è
sostituita dalla seguente: «diciotto».
3. Al
quarto comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto»
è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
Art. 3.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite
dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
In
ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio
interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
Il
Consiglio regionale elegge, con voto limitato:
cinque
senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
sette
senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;
nove
senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque
milioni;
dieci
senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette
milioni;
dodici
senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.
I
Consigli regionali della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Molise eleggono un
senatore per ciascuna regione; i Consigli provinciali delle Province autonome
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due
senatori per ciascuna provincia.
In
ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:
un
senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
due
senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.
I
Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.
L’elezione
ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o
delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
Art. 4.
1.
L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Art. 5.
1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I
senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi
senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La
durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non
per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun
Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».
Art. 6.
1.
L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dall’elezione.
Finché
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente».
2.
All’articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 7.
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di revisione della Costituzione e altre
leggi costituzionali;
b) leggi in materia elettorale;
c) leggi in materia di organi di governo e di
funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo
comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123,
quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina
delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
f) leggi in materia di tutela delle minoranze
linguistiche.
Il
Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della
Repubblica, d’intesa tra loro, individuano al fine dell’assegnazione al Senato
federale della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare
i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma.
Dopo l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi
alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare
modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In tutti
gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i
disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro
trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare
modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se
le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi
secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può
ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri
componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine
previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».
Art. 8.
1.
All’articolo 72 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data
determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il
termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».
Art. 9.
1. Il
secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza
assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».
Art. 10.
1.
All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli
schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Art. 11.
1.
L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro
cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il
Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non
convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative,
attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Al
procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70».
Art. 12.
1. Al
primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2.
All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3.
All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono
approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato
presentati dal Governo».
Art. 13.
1. Il
secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.
2. Al
primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarant’anni».
3.
L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se la
Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione,
l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
4.
L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine
previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
5.
All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».
6. Il
primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la
Camera dei deputati».
Art. 14.
1. Il
secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera
dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, nomina e revoca i ministri».
Art. 15.
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della
Camera dei deputati.
La
Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei
ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della
Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti».
Art. 16.
1. Al
primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 17.
1. Al
secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle
Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei
deputati».
Art. 18.
1.
All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La
legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la
composizione dei Consigli delle autonomie locali».
Art. 19.
1. Il
primo comma dell’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle
Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».
Art. 20.
1. Al
settimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è
sostituita dalla seguente: «deputato».
Art. 21.
1. Le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla
prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in
vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.
2. In
sede di prima applicazione, l’elezione del Senato federale della Repubblica ai
sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3
della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione
della Camera dei deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della
Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali
eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento
dell’elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già
stata indetta l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di
provincia autonoma, l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta
giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.
3. Le
leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione,
nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui
all’articolo 57, quinto e sesto comma, della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna
Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.
Art. 22.
1. Sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 1086
D’iniziativa dei senatori Ceccanti ed altri
Art. 1.
1. Il
terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La
legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione del Senato federale della
Repubblica, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale
e secondo criteri determinati dalla legge».
Art. 2.
1. Al
primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 3.
1.
All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
numero dei deputati è di quattrocentosettanta»;
b) al terzo comma la parola: «venticinque» è
sostituita dalla seguente: «diciotto»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti».
Art. 4.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati cinque
senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.
In
ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori
sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto
Adige/Sudtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due,
la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a
tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a
cinque milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di cinque e
fino a sette milioni di abitanti hanno dieci seggi; le Regioni con più di sette
e fino a nove milioni di abitanti hanno dodici seggi; le Regioni con più di
nove milioni di abitanti hanno quattordici seggi.
Sono
disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e
collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il
Consiglio delle autonomie locali».
Art. 5.
1.
All’articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «venticinquesimo» è
sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;
b) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è
sostituita dalla seguente: «diciottesimo».
Art. 6.
1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I
senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi
senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La
durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non
per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun
Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».
Art. 7.
1.
L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dall’elezione.
Finché
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente».
2.
All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 8.
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di revisione della Costituzione e altre
leggi costituzionali;
b) leggi in materia elettorale;
c) leggi in materia di organi di governo e di
funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo
comma; 117, commi quinto e nono; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo
comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina
delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
f) leggi in materia di tutela delle minoranze
linguistiche.
In tutti
gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i
disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro
trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare
modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se
le modifiche approvate riguardano i princìpi fondamentali nelle materie di cui
all’articolo 117, terzo comma, le materie di cui all’articolo 118, commi
secondo e terzo, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o
respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il
Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine
previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».
Art. 9.
1.
All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Governo o un Gruppo di minoranza può chiedere che un progetto di legge sia
iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato
entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai
regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del
disegno di legge. Nel caso di progetto di legge richiesto da un Gruppo di
minoranza l’Assemblea lo esamina a partire dal testo presentato, distinto dagli
emendamenti approvati in Commissione».
Art. 10.
1. Il
secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza
assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».
Art. 11.
1.
All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli
schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Art. 12.
1. Al
primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2.
All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3.
All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono
approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato
presentati dal Governo».
Art 13.
1. Il
secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.
2. Al
primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni»
sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
3.
L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se la
Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione,
l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
4.
All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».
5. Il
primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la
Camera dei deputati, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei
ministri».
Art. 14.
1. Il
secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera
dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, nomina e revoca i ministri».
Art. 15.
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
–«Art.
94. – La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei
ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della
Camera dei deputati, deve contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del
Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In
caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla
approvazione medesima, nomina la personalità indicata nella mozione ai sensi
dell’articolo 92 ovvero scioglie la Camera dei deputati.
Il
Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei deputati il voto di
fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso
riconducibile. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche
al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione
costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli
6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il
rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che
può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica
lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica entro
ventuno giorni scioglie la Camera dei deputati ovvero nomina un nuovo
Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 92».
Art. 16.
1. Al
primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 17.
1. Al
secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle
Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei
deputati».
Art. 18.
1. Le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla
prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in
vigore.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 1114
D’iniziativa dei senatori Pastore ed altri
Art. 1.
1.
L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale
della Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione».
Art. 2.
1.
L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La
Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi,
diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di
cui all’articolo 59.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i ventuno anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti».
Art. 3.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale.
Il
Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori
eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo
Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due,
la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Partecipano
all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto,
secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni
e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della
Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province
autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un
proprio rappresentante».
Art. 4.
1.
L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
58. Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i
trentacinque anni di età».
Art. 5.
1.
L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
59. È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale
non può in alcun caso essere superiore a tre».
Art. 6.
1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I
senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica
fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia
autonoma.
La
durata della Camera dei deputati e di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e
dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea
regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i
senatori in carica».
Art. 7.
1.
L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla
fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalla elezione.
Finché
non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente».
Art. 8.
1.
L’articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
Presidenza. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le
modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati».
Art. 9.
1.
L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
64. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta
dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio
regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in
seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e
del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni
del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono
presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il
regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e
della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati
appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, delle
Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia.
I membri
del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se
richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono».
Art. 10.
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di revisione della Costituzione e altre
leggi costituzionali;
b) leggi in materia elettorale;
c) leggi in materia di organi di governo e di
funzioni fondamentali di comuni, province e Città metropolitane;
d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo
comma; 117, quinto e nono comma; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123,
quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina
delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
f) leggi in materia di tutela delle minoranze
linguistiche.
Il
Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della
Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato
federale della Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare
i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma.
Dopo l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono
trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può
apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In tutti
gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i
disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro
trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare
modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se
le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi
secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può
ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri
componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine
previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.
L’approvazione
di una legge o di un articolo avente autonoma rilevanza da parte del Senato
federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino
anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni inibisce
l’esercizio dell’impugnativa prevista dall’articolo 127, secondo comma».
Art. 11.
1.
All’articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il
Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data
determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il
termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.
Il
Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati
deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o
fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le
modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i
tempi di esame».
Art. 12.
1.
All’articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70, entrambe le Camere ne dichiarano l’urgenza a maggioranza
assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».
Art. 13.
1.
All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli
schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Art. 14.
1.
L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
77. Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro
cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata.
Il
contenuto dei decreti deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il
Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non
convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative,
attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Al
procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70.
Anche l’emendabilità dei decreti è soggetta alle limitazioni del presente
articolo».
Art. 15.
1.
L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
80. È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio ovvero oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
Art. 16.
1.
L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
81. Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo
dello Stato presentati dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare quali tributi verranno
aumentati o istituiti ovvero quali altre spese saranno ridotte per farvi
fronte.
Alle
Regioni si applica quanto previsto dal presente articolo e dalle leggi, anche
statali, in materia».
Art. 17.
1. Il
secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.
Art. 18.
1.
All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: «cinquanta» è
sostituita dalla seguente: «quaranta».
Art. 19.
1.
L’articolo. 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se la
Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Art. 20.
1.
L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della
Repubblica.
In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi
alla sua cessazione».
Art. 21.
1.
All’articolo 87 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Indìce
le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione».
Art. 22.
1. Il
primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il Presidente,
sciogliere la Camera dei deputati».
Art. 23.
1. Nel
secondo comma dell’articolo 89 della Costituzione, le parole: «Presidente del
Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
Art. 24.
1.
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai Ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della
Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».
Art. 25.
1.
L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
93. Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
Art. 26.
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati
si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il
rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo
ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei
deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme
alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione
ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si
dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi
costituzionali e di revisione costituzionale.
In
qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle
dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera
dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo
ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.
Qualora
sia approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo
ministro, indicato dalla maggioranza dei componenti della Camera appartenenti a
quella determinata dai risultati elettorali, il Primo ministro si dimette e il
Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione e deve essere votata per appello nominale».
Art. 27.
1.
L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
95. I Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo
ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Assicura l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo
e coordinando l’attività dei Ministri.
I
Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri».
Art. 28.
1.
L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
96. Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale; ai medesimi anche se non fanno parte delle Camere si applicano
le disposizioni dell’articolo 68».
Art. 29.
1. Dopo
l’articolo 98 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art.
98-bis. Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in
materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, la legge può
istituire apposite Autorità indipendenti stabilendone la durata del mandato, i
requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le
Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».
Art. 30.
1.
All’articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le
norme dettate dallo Stato in materie di competenza regionale si applicano sino
all’entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali adottate nel
rispetto dell’articolo 119».
Art. 31.
1.
All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La
Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono
nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati
dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale
della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire
incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o
svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge».
Art. 32.
1.
All’articolo 119 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In
nessun caso l’atttribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane ed alle Regioni può determinare un incremento della
pressione fiscale complessiva.»
Art. 33.
1.
L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.2, è sostituito dal
seguente:
«Art. 3.
1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale
della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a
scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la
rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 1218
D’iniziativa del senatore Malan
Capo I
MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Fondamenti della Repubblica)
1. Il
primo comma dell’articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«L’Italia
è una Repubblica federale democratica, fondata sui princìpi di libertà e
responsabilità, sul lavoro e sulla civiltà dei cittadini che la formano».
Art. 2.
(Denominazione del Senato)
1.
All’articolo 55 della Costituzione le parole: «della Repubblica» sono
sostituite dalla seguente: «federale».
Art. 3.
(Camera dei deputati)
1.
L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di quattrocento.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno
compiuto ventuno anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti».
Art. 4.
(Senato federale)
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale è eletto a base regionale.
Il
numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha uno.
La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti».
Art. 5.
(Elezione del Senato federale)
1.
L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno e
risiedono, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati
eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano».
Art. 6.
(Senatori a vita)
All’articolo
59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola «cinque» è sostituita
dalla seguente: «tre»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I
senatori a vita non votano».
Art. 7.
(Durata in carica di deputati e senatori)
1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. – La Camera dei deputati è eletta, per quattro anni, nel secondo anno dopo
le elezioni del Presidente della Repubblica.
I
senatori sono eletti per sei anni, insieme al Presidente della Repubblica o
alla Camera dei deputati.
Le prime
elezioni del Senato federale si svolgono contemporaneamente a quelle del Presidente
della Repubblica. Entro sette giorni dall’entrata in carica degli eletti, il
Senato divide i suoi membri, per regione, in tre gruppi di dimensioni le più
eguali possibile. Con sorteggio è stabilito quale gruppo è eletto per due anni,
quale per quattro e quale per sei».
Art. 8.
(Data delle elezioni e entrata in carica di
deputati e senatori)
1.
L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. – Le elezioni della Camera dei deputati, del Senato federale e del
Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più degli ultimi otto giorni
del mese di maggio.
I
deputati e i senatori eletti entrano in carica il quarto giovedì dopo lo
svolgimento delle elezioni.
La date
di cui al presente articolo non possono essere cambiate se non per legge e
soltanto in caso di guerra o di grave calamità naturale».
Art. 9.
(Presidenza e ufficio di presidenza delle Camere)
1. Il
primo comma dell’articolo 63 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«La
Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Il Vice
Presidente della Repubblica è Presidente del Senato senza diritto di voto. Il
Senato elegge l’Ufficio di presidenza, incluso un Presidente Vicario per i casi
di assenza del Vice Presidente o quando questi esercita la funzione di
Presidente della Repubblica».
Art. 10.
(Funzione legislativa)
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere nei modi previsti
dal presente articolo. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da
parte della Camera, il Senato federale, entro trenta giorni, può proporre, su
tali disegni di legge, modifiche sulle quali la Camera decide in via
definitiva. Il Senato può altresì deliberare di rinunciare a tale facoltà prima
del termine previsto.
Il
Senato federale esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei
princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto
salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei
deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato
decide in via definitiva.
La
funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere
per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e per il Senato federale, nonché nei casi in cui la
Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della
Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e
quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un
disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo, i Presidenti
delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione,
composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di
proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I
Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e
per le votazioni delle due Assemblee.
I
Presidenti del Senato federale e della Camera dei deputati, d’intesa tra di
loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio
della funzione legislativa. Nel caso in cui esprimano pareri diversi, decide il
Presidente Vicario del Senato o, se questi ha rappresentato il Senato
nell’espressione dei pareri, il Vice Presidente della Repubblica o, in
mancanza, un vice presidente del Senato allo scopo designato. Tali decisioni
non sono sindacabili in alcuna sede.
Stabiliscono,
altresì, sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri
generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni
relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.».
Art. 11.
(Procedure legislative d’urgenza)
1.
All’articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora
il Presidente della Repubblica lo richieda, ogni Camera delibera su un disegno
di legge entro un termine dato»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Il
regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli
articoli, riservando all’assemblea l’approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni»;
c) al quarto comma, le parole: «di delegazione
legislativa,» sono soppresse.
2. Gli
articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.
Art. 12.
(Promulgazione delle leggi)
1. Dopo
il terzo comma dell’articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il
seguente:
«Trascorsi
inutilmente tre giorni dai termini di cui al presente articolo, la legge si
considera promulgata a tutti gli effetti».
Art. 13.
(Seconda approvazione di una legge)
1. Il
secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
«Se le
Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei
componenti, questa deve essere promulgata.
Il
Presidente può altresì chiedere una nuova deliberazione solo su una parte degli
articoli o dei commi della legge e promulgarne la parte restante».
Art. 14.
(Inchieste parlamentari)
1. Il
primo comma dell’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta
viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della
Camera».
Art. 15.
(Elezione del Presidente della Repubblica)
1.
L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale su base
regionale».
Art. 16.
(Età minima e assegno del Presidente della
Repubblica e del Vice Presidente)
1.
All’articolo 84 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquanta» è
sostituita dalla seguente: «trentacinque»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I
requisiti e le prerogative di cui al presente articolo si applicano anche al
Vice Presidente».
Art. 17.
(Elezione del Presidente della Repubblica e del
Vice Presidente)
1.
L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni ed è
rieleggibile consecutivamente una sola volta; il medesimo limite si applica a
chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante
il mandato di un altro Presidente.
Ogni
quattro anni, in uno o più degli ultimi otto giorni di maggio, su convocazione
del Presidente della Camera dei deputati, ogni Regione elegge, secondo modalità
stabilite dalla legge dello Stato, un numero di delegati pari alla somma di
deputati e senatori cui ha diritto. I deputati, i senatori, i candidati a tali
cariche e i membri di organi costituzionali dello Stato non possono essere
delegati.
Due
settimane dopo la loro elezione, i delegati si riuniscono nelle rispettive
regioni e votano a scrutinio segreto in votazioni separate per il Presidente e
per il Vice Presidente. Ogni Regione provvede a inviare al Presidente del
Senato federale il risultato delle operazioni suddette.
Il
Senato federale, entro cinque giorni dall’entrata in carica dei suoi nuovi
membri, provvede all’esame di tutti i risultati. Il candidato che ha ottenuto
un numero di voti per Presidente superiore alla metà dei delegati è proclamato
eletto.
Se
nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il giorno seguente la Camera dei deputati
si riunisce per eleggere il Presidente fra i tre candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. Gli eletti di ogni regione esprimono un solo voto. È
eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle regioni. I voti
delle Regioni i cui deputati non attribuiscono la maggioranza ad alcun
candidato non vengono assegnati.
Se
nessun candidato ottiene i voti della maggioranza delle Regioni, è proclamato
Presidente il candidato eletto Vice Presidente.
Completate
le procedure di cui al quarto comma, il Senato federale esamina i risultati
delle votazioni per il Vice Presidente. Il candidato che ha ottenuto un numero
di voti superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.
Se
nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il Senato federale si riunisce per
eleggere il Vice Presidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. Gli eletti di ogni Regione esprimono un solo voto. È eletto il
candidato che ottiene i voti della maggioranza delle Regioni. I voti delle
Regioni i cui senatori non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non
vengono assegnati. Nel caso nessuno abbia ottenuto la maggioranza prescritta al
primo scrutinio, si dà luogo a un secondo scrutinio nel quale è proclamato
eletto colui che ottiene i voti del maggior numero di Regioni. In caso di
parità è proclamato eletto il candidato votato dalle Regioni i cui senatori
eletti sono più numerosi. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il
più anziano d’età».
Art. 18.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1.
L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
In caso
di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla
scadenza del mandato.
Qualora
anche il Vice Presidente sia nell’impossibilità di svolgere le funzioni
presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un
supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi
componenti».
Art. 19.
(Funzioni del Presidente della Repubblica)
1.
L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
87. – Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale ed è il Capo
del Governo. Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile.
Nomina i
Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove
e coordina l’attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte
della Camera stessa.
Può
inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l’anno
sull’andamento dell’attività di governo.
Presenta
alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed
emana i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
dopo aver acquisito il parere del Senato federale, i dirigenti generali dello
Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.
Nomina,
secondo quanto previsto all’articolo 135, i giudici della Corte costituzionale,
con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei deputati e del
Senato federale.
Rappresenta
la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici.
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Nomina,
con il parere e il consenso della Camera dei deputati e del Senato federale, un
nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di
dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato
Presidente.
Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica».
Art. 20.
(Messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica)
1.
L’articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
90. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri,
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono
essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice
Presidente».
Art. 21.
(Assunzione delle funzioni del Presidente della
Repubblica)
1.
L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
pubblico giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, il secondo
martedì di luglio dopo le elezioni».
Art. 22.
(Governo della Repubblica)
1.
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica e
dei Ministri. L’ufficio di Ministro è incompatibile con l’appartenenza ad una
delle due Camere.
I
Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.
Un terzo
dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei
confronti di singoli Ministri. L’approvazione della mozione non obbliga il
Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.
L’ordinamento
della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento,
sulla base di princìpi stabiliti dalla legge».
Art. 23.
(Giuramento dei Ministri)
1.
All’articolo 93 della Costituzione, le parole: «Il Presidente del Consiglio dei
ministri e» sono soppresse.
Art. 24.
(Abrogazione degli articoli 94 e 95 della Costituzione)
1. Gli
articoli 94 e 95 della Costituzione sono abrogati.
Art. 25.
(Reati dei ministri)
1.
L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
96. – I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale».
Art. 26.
(Consiglio superiore della magistratura)
1.
All’articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti
designati dal Parlamento»;
b) il quinto comma è abrogato.
Art. 27.
(Elezioni regionali e del Senato federale)
1. Il
quinto comma dell’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alle
elezioni dei senatori di quella regione. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta».
Art. 28.
(Corte costituzionale)
1.
L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
135. – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati,
successivamente ad ogni vacanza« uno dal Presidente della Repubblica con il
parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della
Repubblica con il parere e il consenso del Senato federale, uno dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti
fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale
sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le
funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.
II
giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro pubblico
ufficio. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile.
L’ufficio
di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con ogni altra carica ed
ufficio.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari».
Art. 29.
(Revisione della Costituzione)
1.
L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quinti dei componenti ed
entrano in vigore quando sono ratificate da tre quarti dei consigli regionali.
Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione a seguito della approvazione delle Camere, ovvero
entro l’ultima ratifica necessaria, se questa avviene dopo il termine suddetto,
ne facciano domanda un quarto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si
fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti e la popolazione delle Regioni che
l’hanno ratificata sia pari ad almeno i tre quarti di quella della Repubblica».
Capo II
NORME TRANSITORIE
Art. 30.
(Entrata in vigore)
1. Le
norme di cui alla presente legge entrano in vigore a far tempo dalla prima
elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale, salvo diversa
indicazione.
Art. 31.
(Denominazione del Senato e requisiti per deputati
e senatori)
1. Il
Senato assume la nuova denominazione di Senato federale a decorrere
dall’entrata in carica dei senatori eletti nelle elezioni di cui all’articolo
60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 7 della
presente legge costituzionale.
Art. 32.
(Numero dei senatori a vita)
1. Il
limite di tre senatori a vita, di cui all’articolo 59, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dall’articolo 6 della presente legge
costituzionale, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. I senatori
nominati ento tale termine restano in tutti in carica.
Art. 33.
(Prime elezioni del Presidente della Repubblica,
del Senato federale e della Camera dei deputati)
1. Le
prime elezioni a suffragio universale del Presidente della Repubblica, nonché
le elezioni del Senato di cui all’articolo 60, terzo comma, della Costituzione,
come sostituito dall’articolo 7 della presente legge costituzionale, si tengono
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa approvazione della legge ordinaria applicativa, nella quale può essere
stabilita una data diversa da quella di cui all’articolo 85, secondo comma,
della Costituzione. Fino all’entrata in carica del nuovo presidente, di cui
all’articolo 91 della Costituzione, come modificato dall’articolo 21 della
presente legge, continua a svolgere le sue funzioni il Presidente in carica al
momento della data di entrata in vigore della legge medesima e si applica, ove
necessario, l’articolo 86, primo comma, della Costituzione, nel testo vigente
prima delle modifiche introdotte dalla presente legge costituzionale.
2. Le
prime elezioni della Camera dei deputati si tengono nel secondo anno successivo
a quelle di cui al comma 1. I deputati in carica al momento della promulgazione
della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’entrata
in carica dei nuovi eletti. La Camera dei deputati assume le funzioni previste
dalla presente legge al momento dell’entrata in carica dei senatori eletti ai
sensi dell’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge. Se sono trascorsi più di milleottocentoventicinque giorni dalla
prima convocazione, si rinnovano le sue cariche, come all’inizio di una nuova
legislatura.
Art. 34.
(Giudici della Corte costituzionale)
1. I
giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica
del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a
termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti
gli altri, si applicano le norme introdotte dalla presente legge nell’articolo
135 della Costituzione.
Art. 35.
(Elezioni regionali)
1. Le
Regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, hanno la facoltà di modificare i loro statuti e le loro leggi
al fine dell’applicazione dell’articolo 122, quinto comma, della Costituzione,
come modificato dall’articolo 27 della presente legge.
Art. 36.
(Giudici della Corte costituzionale)
1. I
giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica
del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a
termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti
gli altri, si applica l’articolo 135 della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 28 della presente legge costituzionale.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 1548
D’iniziativa del senatore Benedetti Valentini
Art. 1.
1.
L’articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
I
partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e
disciplinate dalla legge.
Il
riconoscimento giuridico dei partiti è stabilito dalla Corte costituzionale,
previo accertamento delle condizioni di legittimità».
Art. 2.
1.
L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
55. Il Parlamento si compone del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Ogni
elettore, nel pieno godimento dei diritti politici, è eleggibile a senatore o
deputato».
Art. 3.
1.
L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
56. Il Senato della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentosei, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ed il cui diritto di voto
non sia limitato ai sensi dell’articolo 48.
La legge
determina le circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica, rispettando
le identità territoriali, ma facendo in modo comunque che tutte le
circoscrizioni comprendano approssimativamente lo stesso numero di abitanti ed
eleggano lo stesso numero di senatori. Criteri anche ulteriori e diversi
possono essere adottati per la circoscrizione Estero».
Art. 4.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e
territoriale.
Il
numero dei deputati elettivi è di quattrocentosessantadue, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Metà dei
membri della Camera dei deputati è eletta, a suffragio universale e diretto,
secondo le modalità stabilite dalla legge, in base a liste di candidati a
carattere civico, in specifica rappresentanza dei territori e con ripartizione
dei seggi proporzionale al numero degli abitanti, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione. La legge stabilisce i territori in
rappresentanza dei quali vengono eletti i dodici deputati assegnati alla circoscrizione
Estero.
L’altra
metà dei membri della Camera dei deputati è eletta, a suffragio universale e
diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, in specifica rappresentanza
delle categorie sociali, culturali, professionali, economiche e produttive, con
ripartizione dei seggi proporzionale al numero degli aderenti. A tal fine i
cittadini elettori hanno facoltà di associarsi in categorie elettorali, nel
numero minimo di aderenti stabilito dalla legge. Ciascun cittadino può aderire
ad una sola categoria ai fini elettorali. Il riconoscimento delle categorie
elettorali è stabilito dalla Corte costituzionale, che verifica la sussistenza
e permanenza delle condizioni di legittimità».
Art. 5.
1.
L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Art. 6.
1. L’articolo
59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario. Non può peraltro essere mai superato il numero di
cinque deputati a vita in carica».
Art. 7.
1.
L’articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti».
Art. 8.
1. L’articolo
63 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di
presidenza sono quelli del Senato della Repubblica».
Art. 9.
1.
L’articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l’ufficio di senatore o di deputato.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Nessuno
può candidarsi contemporaneamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei
Deputati, né, per quest’ultima, contemporaneamente nella quota di
rappresentanza territoriale e nella quota di rappresentanza categoriale.
Nessuno, altresì, può candidarsi ad un ramo del Parlamento finché sia in carica
nell’altro».
Art. 10.
1.
L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
66. Ciascuna Camera, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera
motivatamente sui titoli di ammissione dei suoi componenti. Delibera, altresì,
motivatamente, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità,
entro trenta giorni dall’acquisita notizia delle cause stesse. La mancata
deliberazione entro tale termine vale come deliberazione favorevole
all’ammissione ai sensi del primo periodo o all’esclusione delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Qualsiasi
cittadino, entro quindici giorni dalla deliberazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, può impugnarla dinanzi alla Corte
costituzionale, la quale decide in via definitiva».
Art. 11.
1.
L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
67. Ogni membro del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri
della Camera dei deputati rappresentano i territori e le categorie che li hanno
eletti. Il loro mandato è soggetto a revoca, con le modalità e le garanzie
predeterminate dalla legge».
Art. 12.
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere collettivamente,
secondo le norme previste dalla presente sezione e con le procedure stabilite
dai regolamenti parlamentari.
Spetta
in ogni caso al Senato della Repubblica la votazione definitiva su tutte le
leggi, tanto quelle ordinarie quanto quelle di revisione della Costituzione o
le altre costituzionali, salvo che la Camera dei deputati le approvi
nell’identico testo approvato dal Senato della Repubblica».
Art. 13.
1.
L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro del Senato
della Repubblica, ai membri della Camera dei deputati nel numero minimo di
cinque, agli organi ed agli enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il
popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di almeno
cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli».
Art. 14.
1.
All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il comma seguente:
«Il
Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno di ciascuna Camera».
Art. 15.
1.
All’articolo 75 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori».
Art. 16.
1.
L’articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e dettagliati criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Gli
schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al
parere delle commissioni parlamentari competenti.
I membri
di ciascuna Camera, nel numero minimo di un decimo dei suoi componenti, possono
chiedere che la Camera sia chiamata a deliberare sulla conformità dei
provvedimenti legislativi delegati o di parti di essi ai principi e criteri
direttivi della delega».
Art. 17.
1.
All’articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non
convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative,
attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».
Art. 18.
1.
L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale
scopo il Senato della Repubblica o la Camera dei Deputati eleggono una
commissione speciale fra i propri componenti, con voto limitato, formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi al Senato e delle
componenti sociali alla Camera dei deputati. La commissione d’inchiesta procede
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria».
Art. 19.
1.
L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
L’elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta».
Art. 20.
1. All’articolo
84 della Costituzione, al primo comma, le parole: «cinquanta anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarant’anni».
Art. 21.
1.
L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Non è rieleggibile,
né può, dopo la cessazione della carica, essere candidato ad alcun altro
pubblico ufficio, salvo la carica di senatore a vita.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica
convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Art. 22.
1.
All’articolo 86 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «il Presidente
della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio di
presidenza del Senato della Repubblica».
Art. 23.
1.
L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura delle
Camere o della Camera da sciogliere.
Lo
scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse può essere formalmente
richiesto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Senato della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza
dei suoi componenti».
Art. 24.
1.
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai
Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il
Presidente della Repubblica, entro sette giorni dalla proclamazione dei
risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica, nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e successivamente, su proposta di questo, i
Ministri. Sempre su proposta del Presidente del Consiglio, il Presidente della
Repubblica revoca in qualunque momento la nomina di uno o più Ministri».
Art. 25.
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica. La fiducia è
accordata mediante mozione motivata e votata dai senatori per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Senato della
Repubblica per ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
implica obbligo di dimissioni.
Le
mozioni di sfiducia nei confronti del Governo sono presentate al Senato della
Repubblica a firma di almeno un quinto dei senatori in carica, non possono
essere messe in discussione e in votazione prima di tre giorni dalla loro
presentazione e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
dell’assemblea.
Le
mozioni di sfiducia devono, per essere ammesse alla discussione e votazione,
contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri ai
fini del conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica.
Qualora
il Presidente del Consiglio dei Ministri così indicato riceva effettivamente
l’incarico e formi un nuovo Governo, esso deve ottenere dal Senato della
Repubblica la fiducia con il voto favorevole degli stessi senatori o almeno di
parte preponderante dei senatori che abbiano votato la fiducia al Governo
insediato a seguito delle elezioni del Senato stesso. Se non viene ottenuta la
fiducia con siffatta maggioranza, o se viene ottenuta con i voti determinanti
di senatori che non avevano votato la fiducia al Governo insediato a seguito
delle elezioni, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dispone lo scioglimento
delle Camere stesse».
Art. 26.
1.
L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Art. 27.
1.
All’articolo 100 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
«Qualsiasi
atto o provvedimento del Governo, della pubblica amministrazione, o di enti a
cui lo Stato o qualsiasi altra pubblica amministrazione contribuisce in via
ordinaria, che non si conformi alle pronunce del Consiglio di Stato o della
Corte dei conti, deve recarne adeguata motivazione. Il difetto di motivazione
sotto tale profilo e la difformità dalle pronunce del Consiglio di Stato o
della Corte dei conti, salve le responsabilità di chi ha operato nella pubblica
amministrazione o negli enti, sono suscettibili di ricorso, da parte di ogni
cittadino, alla giustizia amministrativa o al Presidente della Repubblica».
Art. 28.
1.
L’articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
134. La Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione;
sulle
impugnazioni concernenti i titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità e
incompatibilità sopraggiunte dei membri del Parlamento;
sulle
istanze di riconoscimento giuridico dei partiti politici;
sulla
legittimazione delle categorie elettorali, formate dai cittadini per l’elezione
della Camera dei deputati».
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 1589
D’iniziativa dei senatori Finocchiaro ed altri
Art. 1.
1. Al
primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 2.
1.
All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
numero dei deputati è di cinquecento, oltre a sei deputati eletti nella
circoscrizione Estero»;
b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è
sostituita dalla seguente: «diciotto»;
c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è
sostituita dalla seguente: «cinquecento».
Art. 3.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite
dalla legge, su base regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati
dodici senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla
legge.
In
ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio
interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
Il
Presidente e gli altri componenti della Giunta regionale non sono eleggibili a
senatore.
Il
Consiglio regionale elegge, con voto limitato in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una
equilibrata rappresentanza di genere:
a) cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di
abitanti;
b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione
e fino a tre milioni di abitanti;
c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni
e fino a cinque milioni di abitanti;
d) dieci senatori nelle Regioni con più di cinque
milioni e fino a sette milioni di abitanti;
e) dodici senatori nelle Regioni con più di sette
milioni e fino a nove milioni di abitanti;
f) quattordici senatori nelle regioni con più di nove
milioni di abitanti.
Il
Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste elegge un senatore; il
Consiglio regionale del Molise elegge, con voto limitato, due senatori; i
Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono,
con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia autonoma.
In
ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:
a) un senatore nelle Regioni fino a un milione di
abitanti;
b) tre senatori nelle Regioni con più di un milione e
fino a tre milioni di abitanti;
c) quattro senatori nelle Regioni con più di tre
milioni e fino a cinque milioni di abitanti;
d) cinque senatori nelle Regioni con più di cinque
milioni e fino a sette milioni di abitanti;
e) sei senatori nelle Regioni con più di sette
milioni di abitanti.
I
Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano
eleggono un senatore per ciascuna provincia autonoma.
L’elezione
ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione di ciascun Consiglio
regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
Art. 4.
1.
L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.
Art. 5.
1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I
senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi
senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La
durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non
per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun
Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».
Art. 6.
1.
L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dall’elezione.
Finché
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente».
2.
All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».
Art. 7.
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di revisione della Costituzione e altre
leggi costituzionali;
b) leggi in materia elettorale;
c) leggi in materia di organi di governo e di
funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo
comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123,
quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina
delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
f) leggi in materia di tutela delle minoranze
linguistiche.
Il
Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della
Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato
federale della Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare
i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma.
Dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, tali disegni
di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva
e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In tutti
gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i
disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro
trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare
modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se
le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi
secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera dei deputati può
ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri
componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche
entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto
della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi
dell’articolo 77».
Art. 8.
1.
All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine
del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei
limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni
caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».
Art. 9.
1. Il
secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza
assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».
Art. 10.
1.
All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli
schemi dei decreti adottati in forza della delega di cui al primo comma,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti».
Art. 11.
1.
L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro
cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata.
I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il
Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non
convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative,
attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Al
procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70».
Art. 12.
1. Al
primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2.
All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3.
All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono
approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato
presentati dal Governo».
Art. 13.
1. Il
secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.
2. Al
primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
3.
L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se la
Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione,
l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
4.
L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine
previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
5.
All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».
6. Il
primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la
Camera dei deputati».
Art. 14.
1. Il
secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera
dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di
questo, nomina e revoca i Ministri».
Art. 15.
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della
Camera dei deputati.
La
Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della
Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti».
Art. 16.
1. Al
primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 17.
1. Al
secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle
Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei
deputati».
Art. 18.
1.
All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La
legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la
composizione dei Consigli delle autonomie locali».
Art. 19.
1. Il
primo comma dell’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle
Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».
Art. 20.
1. Al
settimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è
sostituita dalla seguente: «deputato».
Art. 21.
1. Le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla
prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in
vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.
2. In
sede di prima applicazione, l’elezione del Senato federale della Repubblica ai
sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3
della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione
della Camera dei deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della
Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle province
autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali
eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento
dell’elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già
stata indetta l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di
provincia autonoma, l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta
giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.
3. Le
leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione,
nel testo modificato dagli articoli 3 e 18 della presente legge costituzionale,
sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. Fino alla costituzione dei Consigli delle autonomie
locali, i senatori di cui all’articolo 57, sesto e settimo comma, della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge
costituzionale, sono eletti in ciascuna regione o provincia autonoma dal
rispettivo Consiglio regionale o provinciale.
Art. 22.
1. Fino
all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 1590
D’iniziativa dei senatori Cabras ed altri
Art. 1.
1.
L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori.
La legge
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi.
È
deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica».
Art. 2.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero
dei senatori elettivi è di duecento.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la
Valle d’Aosta uno. Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecento è
ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31
dicembre dell’anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
È
senatore di diritto il Presidente della Giunta regionale.
In ogni
Regione, salvo la Valle d’Aosta, l’assemblea dei sindaci, dei presidenti di
Provincia e di Città metropolitana, secondo modalità stabilite dalla legge,
elegge fra i suoi componenti un senatore di diritto.
La legge
stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i
senatori si svolgono in ogni Regione in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale.
I
senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili
a senatore tutti gli elettori».
2. Gli
articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.
Art. 3.
1.
L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle
Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via
definitiva».
Art. 4.
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei
deputati e dal Senato federale della Repubblica.
Sono
approvate dalle due Camere le leggi in materia di:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
c) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale; perequazione delle risorse finanziarie
pubbliche;
d) cittadinanza; stato civile e anagrafi;
immigrazione;
e) ordine pubblico e sicurezza;
f) norme generali sull’istruzione;
g) bilancio dello Stato, legge finanziaria, leggi di
attuazione dell’articolo 119.
Sono
esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi
alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:
a) statuti speciali delle Regioni;
b) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
c) princìpi fondamentali nelle materie di
legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
d) modifiche territoriali di cui all’articolo 132.
La
Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata
entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti
le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e
può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide
in via definitiva.
Ogni
disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è
esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato
federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, a richiesta di
un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione,
esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può
proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via
definitiva».
Art. 5.
1.
L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
82. – Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, nomina fra
i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione fra i vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stesi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità
giudiziaria».
Art. 6.
1.
All’articolo 83 della Costituzione dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
«All’elezione
partecipano i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle relative
Province o Città metropolitane».
Art. 7.
1.
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il
candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica
che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei
voti validamente espressi.
La legge
per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri
per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di
assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo
scioglimento della Camera dei deputati quando viene meno la possibilità di
proseguire l’azione di governo secondo l’indirizzo politico risultato
maggioritario nel voto per l’elezione della Camera dei deputati.
Il
Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei
deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta di
scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma,
non sia stata proposta un’altra candidatura dalla coalizione o formazione
politica che ha raccolto la maggioranza dei voti alle elezioni, con una mozione
motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei
deputati.
Il
regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del
Capo dell’opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative.
L’approvazione
di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del
Consiglio e del Governo e l’indizione di nuove elezioni».
2. Gli
articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.
Art. 8.
1.
All’articolo 135 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
«La
Corte costituzionale è composta da sedici giudici, nominati per un quarto dal
Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un
quarto dal Senato federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative».
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 1761
D’iniziativa dei senatori Musso ed altri
Art. 1.
1.
L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Articolo
56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La
Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo
di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella
circoscrizione Estero
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il
numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi
del numero massimo arrotondato all’unità superiore.
L’indizione
dell’elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici
deputati spettanti alla circoscrizione Estero.
Il
numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo
dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di
un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A
tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando
il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il
numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il
risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento
in ogni caso all’unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può
comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di
ripartizione».
Art. 2.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Articolo
57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il
Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove
senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.
La
ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni quale risulta dall’anagrafe della popolazione al 31
dicembre dell’anno precedente l’elezione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di
senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Il
numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del
numero massimo arrotondato all’unità superiore.
L’indizione
dell’elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei
senatori eletti nella circoscrizione Estero.
Il
numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei
seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori
proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero
dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti
espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei
seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione
per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all’unità superiore.
Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia
minima stabilita in sede di ripartizione».
Art. 3.
1.
All’articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine,
il seguente:
«Le
leggi in materia elettorale di cui al quarto comma si applicano a decorrere
dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore
delle leggi medesime».
Art. 4.
1. La
presente legge costituzionale ha effetto a decorrere dalla seconda legislatura
successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 2319
D’inizativa dei senatori Bianco ed altri
Art. 1.
1.
L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
58. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Sono
eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età».
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 2784
D’iniziativa dei senatori Poli Bortone ed altri
Art. 1.
(Istituzione del Senato delle autonomie, riduzione
del numero dei parlamentari)
1. Alla
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 55, le parole «e del Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e del Senato delle autonomie»;
b) all’articolo 56:
1) al
secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente:
«trecentoquindici»;
2) al
quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:
«trecentodiciotto»;
c) l’articolo 59 è abrogato;
d) all’articolo 60, al primo comma, le parole «Senato
della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato delle autonomie»;
e) all’articolo 83, il secondo comma è abrogato;
f) all’articolo 96, le parole «Senato della
Repubblica o» sono soppresse.
Art. 2.
(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti,
delle province e delle città metropolitane)
1. Al
titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 114:
1) il primo
comma è sostituito dal seguente:
«La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato»;
2) il
secondo comma è sostituito dal seguente:
«I
Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione»;
3) dopo
il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«I
Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti».
b) l’articolo 116 è abrogato;
c) all’articolo 117:
1) al
secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane»
sono soppresse;
2) al
sesto comma, terzo periodo, le parole: «, le Province e le Città metropolitane»
sono soppresse;
3) il
terzo comma è abrogato;
4) al
quarto comma, dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che
non vi sia contrasto con l’interesse nazionale o con quello di altre Regioni»;
d) all’articolo 118:
1) al
primo comma, le parole: «Province, Città metropolitane,» sono soppresse;
2) al
secondo comma, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono soppresse;
3) al
quarto comma, le parole: «, Città metropolitane, Province» sono soppresse;
e) all’articolo 119:
1) ai
commi primo e sesto, le parole: «, le Province, le Città metropolitane» sono
soppresse;
2) al
secondo comma, le parole: «, le Province, le Città metropolitane» sono
soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la legge
prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in
territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano
alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in
cui effettivamente operano»;
3) al
quarto comma, le parole: «, alle Province, alle Città metropolitane» sono
soppresse;
4) al
quinto comma, le parole: «, Province, Città metropolitane» sono soppresse ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dell’articolo 3, secondo
comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai
tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del
presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali
ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al
Sud del Paese.»;
f) all’articolo 120, al secondo comma, le parole: «,
delle Città metropolitane, delle Province» sono soppresse;
g) all’articolo 122, al secondo comma:
1) dopo
le parole: «o a una Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, a un
Consiglio o a una Giunta comunale»;
2) dopo
le parole: «o ad altra Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «ad un
altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,»;
h) all’articolo 131, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità
montane»;
i) all’articolo 132, al secondo comma, le parole:
«della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole:
«Provincie e» sono sostituite dalla seguente: «i»;
l) all’articolo 133, il primo comma è abrogato;
m) nella rubrica del titolo V della parte seconda
della Costituzione, le parole: «le Provincie,» sono soppresse.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli
con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite
Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di
comuni ubicati in aree montane.
Art. 3.
(Composizione del Senato delle autonomie –
Formazione delle leggi)
1. Alla
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Art.
57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna
regione secondo le modalità previste dalla legge.
Lo status
dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi
assegnate dalla Costituzione.
Sono
membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte
regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto
di discussione.
Il
numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti
senatori designanti dalle Regioni.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e
la Valle d’Aosta uno.»;
b) all’articolo 72:
1) il
primo comma è sostituito dal seguente: « La funzione legislativa è esercitata
dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione
e poi dall’Aula, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.»;
2) dopo
il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Il
Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il
Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di
legge sia sottoposto alla sua approvazione.
Qualora
il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla
Camera dei deputati, quest’ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a
maggioranza assoluta dei componenti.»;
c) all’articolo 73, secondo comma, le parole: «Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano»
sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati ne dichiara»;
d) all’articolo 74 la parola: «Camere», ovunque
ricorra, è sostituita dalle seguenti: «Camera dei deputati»;
e) all’articolo 77:
1) al
primo comma le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati»;
2) al
secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si
riunisce»;
3) al
terzo comma le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La
Camera dei deputati può»;
f) l’articolo 78 è sostituito dal seguente:
«Art.
78. La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo
i poteri necessari.»;
g) all’articolo 79, al primo comma, le parole: «di
ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
h) all’articolo 80 le parole: «Le Camere autorizzano»
sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza»;
i) all’articolo 82, le parole «Ciascuna Camera» sono
sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;
l) all’articolo 83:
1) il
primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto
dalla Camera dei deputati e dal Senato delle autonomie in seduta comune.»;
2) il
secondo comma è abrogato;
m) all’articolo 87, al quarto comma, le parole «alle
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»
n) l’articolo 94 è sostituito dal seguente:
«Art.
94. Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale
l’accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei
deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.»;
o) all’articolo 96 le parole: «del Senato della
Repubblica o» sono soppresse.
Art. 4.
(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle
province soppresse)
1. Gli
organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro
il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le
rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme
associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Entro
il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei
conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:
a) il trasferimento del personale dipendente dalle
province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative
delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego,
conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto
al momento del trasferimento, o loro equivalenti;
b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle
risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti
destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il
trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle funzioni amministrative conferite;
c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi,
delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla
legge o comunque spettante alle soppresse province.
4.
Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla
scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari
delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo
esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale
esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province
soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il
Governo provvede ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Art. 5.
(Istituzione di nuove regioni)
1. Il
primo comma dell’articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Con
legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum
dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza
assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la
possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni
ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di
aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione
oggetto di distacco».
Art. 6.
(Disposizioni transitorie)
1. A
seguito dell’abrogazione del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione,
di cui all’articolo 1 della presente legge costituzionale, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato
trasferisce alle regioni le relative funzioni e le necessarie risorse.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 2875
D’iniziativa del senatore Oliva
Art. 1.
(Modifiche dell’articolo 56 della Costituzione, in
materia di numero dei deputati)
1.
All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
numero dei deputati non può essere inferiore a cinquecento e superiore a
seicento, una parte dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è
sostituita dalla seguente: «ventuno»;
c) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto»
sono sostituite dalle seguenti: «per il numero di deputati previsto dalla
legge».
Art. 2.
(Modifiche dell’articolo 57 della Costituzione, in
materia di numero di senatori)
1.
All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
numero dei senatori elettivi non può essere inferiore a duecento e superiore a
duecentonovanta»;
c) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita
dalla seguente: «cinque»;
d) al quarto comma, le parole: « fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.
Art. 3.
(Disposizione transitoria)
1. Le
disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificate dagli
articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere
dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della
medesima legge.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 2941
D’iniziativa del Governo
Art. 1.
(Circoscrizione estero)
1. Al
terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Art. 2.
(Senato federale della Repubblica)
1. Al
primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 3.
(Numero dei deputati ed elettorato passivo per la
Camera)
1.All’articolo
56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
numero dei deputati è di duecentocinquanta, cinque dei quali eletti nella
circoscrizione Estero»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori»;
c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è
sostituita dalla seguente: «duecentoquarantacinque».
Art. 4.
(Composizione del Senato federale della Repubblica)
1.L’articolo
57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale.
Il
Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha
due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Partecipano
all’attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo
le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e
delle autonomie locali, cui non si applica il divieto di cui all’articolo 122,
secondo comma. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
degli enti locali della Regione».
Art. 5.
(Requisiti per l’elezione al Senato federale della
Repubblica)
1.L’articolo
58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione tutti gli elettori che
risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
Art. 6.
(Deputati a vita di diritto)
1.
L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
59. – È deputato a vita di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica».
Art. 7.
(Durata della legislatura)
1.
All’articolo 60, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «il Senato» è
inserita la seguente: «federale».
Art. 8.
(Poteri del Governo in Parlamento e garanzie per le
opposizioni)
1.All’articolo
64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se
richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro
competente.
Il
regolamento di ciascuna Camera garantisce le prerogative ed i poteri del
Governo e della maggioranza e i diritti delle opposizioni e delle minoranze in
ogni fase dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da
quelle di cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni,
cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui
Presidenza è riservata a deputati o senatori appartenenti a gruppi di
opposizione».
Art. 9.
(Gruppi parlamentari)
1.All’articolo
67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I
deputati i senatori, dopo la proclamazione, dichiarano di quale gruppo
intendono far parte, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Se,
per qualunque ragione, i deputati e i senatori cessano di appartenere al
proprio gruppo, sono collocati d’ufficio nel gruppo misto, al quale
appartengono a titolo individuale. I deputati di diritto sono iscritti al
gruppo misto. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali
dichiarano dopo la proclamazione a quale gruppo intendono aderire».
Art. 10.
(Indennità parlamentare)
1.L’articolo
69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle
Commissioni. Ricevono un’indennità stabilita dalla legge, commisurata per una
parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei
rispettivi regolamenti».
Art. 11.
(Procedimento legislativo)
1.L’articolo
70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e
altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge concernenti l’esercizio della
competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma;
c) disegni di legge in materia elettorale di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere f) e p);
d) disegni di legge di approvazione dei bilanci e del
rendiconto consuntivo dello Stato.
Salvo
quanto previsto dal primo comma, la Camera dei deputati è competente per i
disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello
Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli
concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma. La
Camera dei deputati è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione
rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica, fatto salvo
quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.
Il
Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge
concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui
all’articolo 117, commi secondo, lettera e), limitatamente alla
perequazione delle risorse finanziarie, terzo, quinto e nono.
Dopo
l’approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo
comma, la maggioranza assoluta dei componenti dell’altra Camera può chiedere,
entro quindici giorni dalla trasmissione, di esaminare il disegno di legge, al
fine di modificare parti del testo approvato. L’esame del disegno di legge si
conclude entro l’ulteriore termine di trenta giorni. Qualora vengano approvate
modificazioni, la Camera competente delibera in via definitiva. Qualora non sia
proposta alcuna modifica entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.
I
termini per la richiesta di esame e per l’approvazione di proposte di modifica
di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotti per i disegni di
legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77
rispettivamente a sette ed a quindici giorni.
I
Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due
Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio
della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in
alcuna sede».
Art. 12.
(Tempi di discussione dei disegni di legge)
1.All’articolo
72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I
disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, l’ordine
del giorno delle Camere deve prevedere, con priorità e nell’ordine indicato dal
Governo stesso, l’esame dei disegni di legge presentati o fatti propri dal
Governo. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell’esame da
parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal
Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l’urgenza non può in ogni
caso essere superiore a trenta giorni. I regolamenti delle Camere prevedono
garanzie, modalità e limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte
e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del
voto finale».
Art. 13.
(Dichiarazione d’urgenza)
1.Il
secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza
assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».
Art. 14.
(Rinvio presidenziale delle leggi)
1.All’articolo
74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se le
Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui
all’articolo 70, questa deve essere promulgata».
Art. 15.
(Parere parlamentare su schemi di decreti
legislativi)
1.All’articolo
76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli
schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Art. 16.
(Decretazione d’urgenza)
1.
All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera competente ai sensi
dell’articolo 70 che è convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nel caso in
cui la Camera competente sia sciolta, essa è appositamente convocata e si
riunisce entro cinque giorni»;
b)è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non
convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative,
attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».
Art. 17.
(Modifiche agli articoli 79 e 80 della
Costituzione)
1. Al
primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2.
All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
Art. 18.
(Eleggibilità alla carica di Presidente della
Repubblica)
1. Al
primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni»
sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
Art. 19.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. Al
primo comma dell’articolo 86 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «federale della Repubblica».
Art. 20.
(Scioglimento delle Camere)
1.L’articolo
88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
88. – Il Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Primo Ministro
o su richiesta del medesimo, può sciogliere le Camere, sentiti i loro
Presidenti e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».
Art. 21.
(Modifica all’articolo 89, secondo comma, della
Costituzione)
1.
All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «dal Presidente
del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Primo
Ministro».
Art. 22.
(Governo)
1.L’articolo
92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Può essere composto
altresì dai Viceministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati
delle elezioni.
La legge
dello Stato disciplina il sistema di elezione delle Camere prevedendo che
ciascuna lista elettorale o coalizione di liste debba indicare il candidato
alla carica di Primo Ministro».
2.
L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
93. – Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
Art. 23.
(Rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il
Governo)
1.L’articolo
94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. – Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro
dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alle
Camere la responsabilità del Governo su un determinato programma.
Il voto
contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Il Primo
Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati o al Senato
federale della Repubblica sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di
emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame.
Se la
richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette
giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni
e può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica
può indire le elezioni delle Camere oppure può nominare un nuovo Primo
Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni».
Art. 24.
(Poteri del Primo Ministro e dei Ministri)
1.L’articolo
95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l’attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e
revoca i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere
le funzioni.
I
Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all’ordinamento della struttura di supporto al Primo Ministro e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri».
Art. 25.
(Reati ministeriali)
1.L’articolo
96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
96. – Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale».
Art. 26.
(Competenze legislative dello Stato)
1.All’articolo
117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
«s-bis)
grandi reti di trasporto e di navigazione;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia»;
b) al terzo comma, le parole: «grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;» sono soppresse.
Art. 27.
(Leale collaborazione tra i livelli di governo)
1.All’articolo
118 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La
legge dello Stato disciplina forme e modalità per realizzare la leale
collaborazione e promuovere accordi e intese tra lo Stato e gli enti di cui
all’articolo 114».
Art. 28.
(Numero e indennità dei consiglieri regionali)
1.Al
primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La medesima legge determina il limite massimo della
indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla
popolazione della Regione».
Art. 29.
(Giudizio in via principale sulla legittimità
costituzionale delle leggi regionali)
1.Al
secondo comma, terzo periodo, dell’articolo 123 della Costituzione, dopo le
parole: «Il Governo della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, anche su
richiesta del Senato federale della Repubblica,».
2. Al
primo comma dell’articolo 127 della Costituzione, dopo le parole: «può
promuovere» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato
federale della Repubblica,».
Art. 30.
(Modifiche alla legge costituzionale 16 gennaio
1989, n.1)
1.Alla
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica»
e le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati»;
b)all’articolo 10, comma 1, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 31.
(Adeguamento delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fino
all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 32.
(Norme transitorie)
1.In
sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, fra il
ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale
della Repubblica, i Consigli regionali, le Assemblee regionali ed i Consigli
delle autonomie locali eleggono i rappresentanti di cui all’articolo 57, quinto
comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge
costituzionale.
2. Fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente
legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad
essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore
della legge medesima, con gli adeguamenti resi necessari dal nuovo numero di
componenti della Camera dei deputati.
3. Fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente
legge costituzionale, per le elezioni del Senato federale della Repubblica si
applica la normativa elettorale prevista, alla data di entrata in vigore della
legge medesima, per il Senato della Repubblica, con gli adeguamenti resi
necessari dal diverso numero di componenti del Senato federale della
Repubblica.
4. I
senatori a vita ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono
in carica presso il Senato federale della Repubblica.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 3183
D’iniziativa del senatore Fistarol
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 55 della Costituzione)
1.
All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica».
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 56 della Costituzione)
1.
All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è
sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;
b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è
sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione -Senato
federale della Repubblica)
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale.
Il
Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti
in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio
regionale. L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con
legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei
senatori.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre.
La
ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni
del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti. Partecipano all’attività del Senato federale della
Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo
regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio
di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i
propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della
Regione».
Art. 4.
(Modifica all’articolo 70 della Costituzione - Funzione
legislativa)
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie
di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo
comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il
Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche
ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini
sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il
Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la
determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117,
terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta
giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge,
sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla
metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La
funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere
per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in
cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge
della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo,
122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.
Qualora
il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto
all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma,
siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei
deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo
comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali,
può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le
motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non
sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide
in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche
proposte.
L’autorizzazione
da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad
oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla
Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma».
Art. 5.
(Procedure legislative in casi particolari)
1.
All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri
componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai
sensi dell’articolo 70,».
2.
All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le
Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,».
3.
All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «delegazione delle
Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,»;
b) al secondo comma, le parole da: «alle Camere» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai
sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei
deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata»;
c) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole:
«Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai
sensi dell’articolo 70,».
Art. 6.
(Modifica all’articolo 92 della Costituzione)
1. Il
secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Il
Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.».
Art. 7.
(Modifica all’articolo 97 della Costituzione)
1.
All’articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Gli
uffici statali decentrati sono organizzati su base regionale e hanno sede nei
comuni capoluogo di regione. Presso gli altri comuni possono essere attivati
sportelli esclusivamente finalizzati a favorire l’accessibilità pubblica dei
servizi erogati.».
Art. 8.
(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II
della Costituzione)
1. La
rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla
seguente: «Le regioni e i comuni».
Art. 9.
(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)
1.
All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province» sono
soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province» sono
soppresse.
Art. 10.
(Abrogazione dell’articolo 116 della Costituzione)
1.
L’articolo 116 della Costituzione è abrogato.
Art. 11.
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
1.
All’articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p) la parola,
«Province» è soppressa;
b) al quinto comma, le parole: «e le Province
autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
c) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono
soppresse.
Art. 12.
(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)
1.
All’articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola «Province,» è soppressa;
b) al secondo comma, le parole: «, le province» sono
soppresse;
c) al quarto comma, la parola «Province» è soppressa.
Art. 13.
(Modifiche all’articolo 119 della Costituzione)
1.
All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono
soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono
soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «alle Province» sono
soppresse;
d) al quinto comma, la parola: «Province,» è
soppressa;
e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono
soppresse.
Art. 14.
(Modifica all’articolo 120 della Costituzione)
1. Al
secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle
Province» sono soppresse.
Art. 15.
(Modifica all’articolo 122 della Costituzione)
1.
All’articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il
seguente:
«In ogni
caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta
nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni
con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta
nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto
del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della
normativa vigente.».
Art. 16.
(Modifica all’articolo 131 della Costituzione)
1.
L’articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
–«Art.
131 – Sono costituite le seguenti regioni:
Piemonte
– Valle d’Aosta – Liguria;
Lombardia;
Triveneto;
Emilia-Romagna;
–Toscana
– Umbria;
Marche –
Abruzzi – Molise;
Lazio;
Puglia –
Basilicata;
Campania;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna».
Art. 17.
(Modifica all’articolo 132 della Costituzione)
1.
All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«Si può,
con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni
interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».
Art. 18.
(Modifiche all’articolo 133 della Costituzione)
1.
All’articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La
Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può
istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da
consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato»;
b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i
seguenti:
«Ciascun
Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo
motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.
Per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono
istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila
abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica
è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni
consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali.».
Art. 19.
(Abrogazione degli statuti speciali della Regione
Siciliana, della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del
Friuli-Venezia Giulia)
1. Sono
abrogati:
a) lo statuto della Regione siciliana, approvato con
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.2;
b) lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
c) lo statuto speciale per la Valle d’Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
d) il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;
e) lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1;
f) la X disposizione transitoria e finale della
Costituzione.
Art. 20.
(Riduzione del numero dei Ministeri e dei Ministri)
1. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
con legge dello Stato, il numero dei Ministeri è ridotto a dieci e quello
totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, compresi Ministri senza
portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, è ridotto ad un numero non
superiore alle quaranta unità.
Art. 21.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le
disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli
articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere
dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire
alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme
associative, le funzioni amministrative già esercitate dalle Province, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché a
regolare il passaggio dei beni di proprietà e del personale dipendente delle
Province medesime ai citati enti. Gli organi di governo delle Province restano
in carica fino al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Qualora alla cessazione del mandato non siano
state adottate le disposizioni di riordino di cui al primo periodo del presente
comma, le Regioni provvedono alla nomina di un commissario straordinario che
esercita poteri di governo fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni medesime.
3. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
le regioni ridefiniscono con legge, su proposta degli enti interessati, il
numero, le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni della Repubblica, in
modo che essi comprendano una popolazione residente non inferiore a ventimila
abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane ed insulari.
Gli organi di governo dei comuni aventi una popolazione residente inferiore a
ventimila abitanti restano in carica fino al termine del mandato in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; alla scadenza
del mandato, i predetti organi di governo non sono rinnovati e i loro poteri
sono esercitati da un commissario straordinario, nominato dalla Regione, fino
all’insediamento degli organi ordinari dei nuovi Comuni.
4. Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti previsti dal comma 11 del
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti
abrogati dall’articolo 19 della presente legge costituzionale.
5. Entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sono indette le elezioni dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte
regionali delle regioni Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria, Triveneto, Toscana
– Umbria, Marche – Abruzzi – Molise e Puglia – Basilicata. Per lo svolgimento
delle elezioni, si applicano le disposizioni transitorie che lo Stato provvede
ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
6. Gli
organi di governo delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano
ad esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del
Presidente della Giunta della regione Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria.
7. Gli
organi di governo delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e
Veneto, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della
proclamazione del Presidente della Giunta della regione Triveneto.
8. Gli
organi di governo delle regioni Toscana e Umbria, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare
le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta
della regione Toscana – Umbria.
9. Gli
organi di governo delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a
esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente
della Giunta della regione Marche – Abruzzi – Molise.
10. Gli
organi di governo delle regioni Puglia e Basilicata, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare
le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta
della regione Puglia – Basilicata.
11. I
Consigli regionali delle regioni di cui al comma 5 adottano un proprio statuto,
ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, entro sei mesi dalla data della
prima seduta successiva alle elezioni. I medesimi Consigli approvano la legge
elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione entro un
anno dalla prima seduta successiva alle elezioni.
12. Le
disposizioni dell’articolo 122 della Costituzione, come modificato
dall’articolo 15 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere
dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della medesima legge costituzionale.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 3204
D’iniziativa dei senatori Calderoli ed altri
Art. 1.
(Modificazione in senso federale dell’articolo 1
della Costituzione)
1.
L’articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
- l’Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti
della Costituzione».
Art. 2.
(Modificazione in senso federale dell’articolo 5
della Costituzione)
1.
L’articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
- La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del
federalismo, dell’autonomia e del decentramento. Nell’assegnazione e
nell’adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di
sussidiarietà».
Art. 3.
(Soppressione della circoscrizione estero)
1.
All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Art. 4.
(Senato federale)
1. Al
primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 5.
(Numero dei deputati)
1.
All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero
dei deputati è di duecento.»;
b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è
sostituita dalla seguente: «ventuno»;
c) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», sono soppresse e la
parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecento».
Art. 6.
(Composizione del Senato federale)
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale.
Il
Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori
sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo
Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’elezione
del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che
garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha
due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Partecipano
all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto,
secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni
e delle autonomie locali. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione.
Per la regione Trentino- Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono
ciascuno un proprio rappresentante.».
Art. 7.
(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro
del Senato federale)
1.
L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto
i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle
elezioni.».
Art. 8.
(Senatori di diritto e a vita)
1.
L’articolo 59 della Costituzione è abrogato.
Art. 9.
(Durata della legislatura)
1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I
senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi
senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La
durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e
dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere
prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la
proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei
senatori in carica.».
Art. 10.
(Elezioni della nuova Camera)
1.
L’articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Le
elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.».
Art. 11.
(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di
Presidenza del Senato federale)
1.
All’articolo 63 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le
modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I
Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna di esse.».
Art. 12.
(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e
garanzie per le opposizioni)
1.
All’articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se
richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro
competente.
Il
regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del
Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in
ogni fase dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da
quelle di cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni,
cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui
Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».
Art. 13.
(Indennità parlamentare)
1.
L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
69. - I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle
Commissioni. Ricevono un’indennità stabilità dalla legge, in misura
corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme
dei rispettivi regolamenti.».
Art. 14.
(Procedimento legislativo)
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e
altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge concernenti l’esercizio della
competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma.
Salvo
quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente
per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative
dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli
concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.
Il
Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge
concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli
articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente
alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), s-bis) e s-ter),
e commi quinto e nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente
in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato
o della Repubblica.
Dopo
l’approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo
comma, i disegni di legge sono esaminati dall’altra Camera che può esprimere,
entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via
definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non
recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine
previsto, la legge può essere promulgata.
I
termini per l’espressione del parere di cui al comma quarto del presente
articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.
I
Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
d’intesa tra loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due
Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è
sindacabile in alcuna sede.».
Art. 15.
(Discussione dei disegni di legge e poteri del
Governo)
1.
All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I
disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il
termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni
di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è
dichiarata l’urgenza, non può, in ogni caso essere superiore a trenta giorni.
Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i
limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».
Art. 16.
(Promulgazione delle leggi)
1. Il
secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza
assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».
Art. 17.
(Rinvio presidenziale delle leggi)
1. Il
secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Se le
Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui
all’articolo 70, questa deve essere promulgata.».
Art. 18.
(Parere parlamentare sugli schemi di decreti
legislativi)
1.
All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli
schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere
delle Commissioni parlamentari competenti.».
Art. 19.
(Decretazione d’urgenza)
1.
All’articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non
convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizione dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative e
attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.».
Art. 20.
(Amnistia e bilancio)
1. Al
primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2.
All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3.
All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono
approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato
presentati dal Governo».
Art. 21.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1.
All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquant’anni»
sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della
propria candidatura da parte di cinquecento sindaci».
Art. 22.
(Indizione delle elezioni del Presidente della
Repubblica)
1. Il
comma terzo dell’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione,
l’elezione ha luogo entro quindi giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
Art. 23.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1.
L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica, entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla
sua cessazione».
Art. 24.
(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)
1.
All’articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Art. 25.
(Scioglimento delle Camere)
1.
L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati
sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche su
richiesta del Primo Ministro.».
Art. 26.
(Governo)
1.
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai
Sottosegretari di Stato e dai Viceministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo
Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei
deputati.
La legge
disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una
maggioranza.».
2.
L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
93. - Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.».
Art. 27.
(Fiducia)
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La
Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia, mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera
dei deputati per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna
davanti alla Camera la responsabilità del Governo su un determinato programma.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei
componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve
presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.
Il voto
contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
Il Primo
Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati
sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di
disegni di legge o su atti di indirizzo al loro esame.
Se la
richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette
giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina
un nuovo Primo Ministro, ovvero scioglie la Camera dei deputati.
Qualora
sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un
nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta
dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo
Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo
Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata
per appello nominale.».
Art. 28.
(Primo Ministro e Ministri)
1.
L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
95. - Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l’attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e
revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento
nelle sue mani prima di assumere le funzioni.
I
Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all’ordinamento dell’ufficio del Primo Ministro e determina il numero,
le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.».
Art. 29.
(Reati ministeriali)
1.
L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
96. - Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.».
Art. 30.
(Soppressione del CNEL)
1.
L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Art. 31.
(Funzioni del Consiglio superiore della
magistratura)
1.
All’articolo 105 della Costituzione, le parole: «e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati» sono soppresse.
Art. 32.
(Modifica dell’articolo 107 della Costituzione)
1.
All’articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
«I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a
provvedimenti disciplinari adottati dall’Alta Corte di giustizia della
magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso».
Art. 33.
(Alta Corte di giustizia della magistratura)
1. Dopo
l’articolo 113 della Costituzione, nell’ambito della sezione II del Titolo IV
della Parte II, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art.
113-bis. - Spettano all’Alta Corte di giustizia della magistratura i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari.
L’Alta Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado, contro
i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della
Magistratura.
L’Alta
Corte è composta da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta
comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal
Presidente della Repubblica.
Hanno
diritto all’elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
L’Alta
Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
I
componenti dell’Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.
Essi, per tutta la durata del mandato, non possono esercitare alcuna attività
professionale di qualsiasi natura, né possono ricoprire alcuna carica elettiva
pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la
cessazione del mandato.
La legge
disciplina l’attività dell’Alta Corte, stabilisce i compensi e regola gli
effetti previdenziali per i componenti».
Art. 34.
(Modifica dell’articolo 116 della Costituzione)
1.
All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
secondo comma dell’articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata.».
Art. 35.
(Competenze legislative)
1. All’articolo
117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, alinea, dopo le parole:
«legislazione esclusiva» è inserita la seguente: «solamente»;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine le
seguenti lettere:
«s-bis)
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario»;
c) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai
seguenti:
«Spetta
alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti
materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa
l’istruzione e la formazione professionale, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Spetta
altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni
altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.»;
d) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«La
legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi
comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull’intero territorio di
riferimento.».
Art. 36.
(Modifica dell’articolo 119 della Costituzione)
1.
All’articolo 119 della Costituzione, i commi terzo e quinto sono abrogati.
Art. 37.
(Limiti al numero e all’indennità
dei Consiglieri regionali)
1. Al
primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «La medesima legge determina il limite massimo delle indennità
dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione
della Regione.».
Art. 38.
(Composizione della Corte costituzionale)
1.
All’articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La
Corte costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta
comune».
Art. 39.
(Modifica dell’articolo 136 della Costituzione)
1.
L’articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
136. – La Corte costituzionale assicura l’inviolabilità della Costituzione e
giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge
o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla
Costituzione.
L’ambito
del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza
di legge sottoposta al suo esame e nell’ambito dei motivi sollevati nella
ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o
sostitutive.
L’illegittimità
costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della
Corte.
Quando
la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali».
Art. 40.
(Revisione costituzionale)
1.
All’articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«È
indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più
articoli della Costituzione, qualora lo richiedano un milione di elettori,
entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.
La
proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare
deliberativo entro tre mesi dall’accertamento della regolarità della
presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto
internazionale e con i vincoli discendenti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea.
Hanno
diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione
costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza
dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum
popolare deliberativo di revisione costituzionale.».
2. La
Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da
sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Fino
alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le
modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione
costituzionale, ai sensi dell’articolo 138, sesto comma, della Costituzione,
come introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti
dalla Costituzione.
Art. 41.
(Adeguamento delle Regioni a statuto speciale)
1. Sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 42.
(Norme transitorie)
1. Le
disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla
data di entrata in vigore delle modificazioni conseguenti alla medesima legge.
2. In
sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima
riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in
cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi dell’articolo 87 della
Costituzione, come modificato dall’articolo 24 della presente legge
costituzionale, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime
elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente
alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio
regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna
Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all’articolo 58
della Costituzione, come modificato dall’articolo 7 della presente legge
costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non
superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico,
salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d’Aosta-Vallée
d’Aoste e del Molise che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e
le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i
rappresentanti di cui all’articolo 57, sesto comma, come modificato dalla
presente legge costituzionale.
3. I
senatori ed i rappresentanti eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo
restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che
li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica
hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all’articolo
57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 6 della presente
legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua
approvazione, si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 2.
4. Fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente
legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad
essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. A tal fine, alla coalizione di liste o
alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, espressi
ai sensi della citata normativa, ma che non ha già conseguito almeno 110 seggi,
viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere
tale consistenza e i restanti 89 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le
altre coalizioni di liste e le altre liste.
5. I
senatori a vita e di diritto, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale
della Repubblica.
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 3210
D’iniziativa dei senatori Ramponi ed altri
Art. 1.
(Modifica dell’articolo 56 della Costituzione)
1.
All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«I componenti
della Camera dei deputati sono ripartiti in egual numero tra deputate e
deputati»;
b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza
numerica complessiva tra eletti ed elette».
Art. 2.
(Modifica dell’articolo 57 della Costituzione)
All’articolo
57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«I
componenti eletti del Senato della Repubblica sono ripartiti in egual numero
tra senatrici e senatori»;
b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza
numerica complessiva tra eletti ed elette».
DISEGNODILEGGE
COSTITUZIONALE N. 3252
D’iniziativa dei senatori Ceccanti ed altri
Art. 1.
1. Il
terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La
legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all’estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e
ne assicura l’effettività e la personalità».
Art. 2.
1. Al
primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 3.
1.
L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il
numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti».
Art. 4.
1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale.
In
ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori
sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.
Il
numero dei senatori elettivi è di duecentoventicinque.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto
Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 5.
1. Al
primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è
sostituita dalla seguente: «diciottesimo».
Art. 6.
1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I
senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi
senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La
durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non
per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun
Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano
è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».
Art. 7.
1.
L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. - L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dall’elezione.
Finché
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente».
2.
All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità per il rinnovo del Presidente e dell’Ufficio di
presidenza».
Art. 8.
1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla
Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi
costituzionali;
b) leggi in materia elettorale;
c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni
fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma, 116, terzo
comma, 117, sesto comma, e 122, primo comma.
In tutti
gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i
disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro
trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare
modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Se le
modifiche approvate dal Senato federale della Repubblica riguardano la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), i princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, le leggi per
assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica di cui all’articolo 117, quinto comma,
nonché le materie di cui all’articolo 118, secondo e terzo comma, qualora le
suddette modifiche siano state approvate a maggioranza assoluta dei componenti
del Senato, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle
solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Qualora
il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine
previsto dal secondo comma del presente articolo, la legge può essere promulgata.
Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».
Art. 9.
1.
All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Governo può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro venti giorni dalla
richiesta nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione
finale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti».
Art. 10.
1. Il
secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la
Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza
assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».
Art. 11.
1.
All’articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il
Governo non può, mediante decreti:
a) conferire deleghe legislative ai sensi
dell’articolo 76;
b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72,
quarto comma;
c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia
stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
I
decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto
deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».
Art. 12.
1. Al
primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2.
All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».
3.
All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono
approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato,
presentati dal Governo».
Art 13.
1.
All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».
2.
L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere
la Camera dei deputati.
Non può
esercitare il potere di scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
Su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della
Repubblica scioglie la Camera dei deputati se entro venti giorni dalla proposta
non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi
dell’articolo 94».
Art. 14.
1.
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
All’inizio
della legislatura il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati
delle elezioni per la Camera dei deputati, propone alla Camera dei deputati il
candidato Presidente del Consiglio.
Il
candidato Presidente del Consiglio espone alla Camera dei deputati il programma
del Governo che intende formare e richiede la fiducia. Se la Camera accorda la
fiducia, votata per appello nominale, il Presidente della Repubblica lo nomina
Presidente del Consiglio. In caso contrario il Presidente della Repubblica
propone un nuovo candidato. Se dopo due mesi a partire dalla prima votazione
nessun candidato ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie la
Camera dei deputati.
Si
procede con le stesse modalità di cui ai commi secondo e terzo, nel corso della
legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri».
Art. 15.
1.
L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
93. - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della
Repubblica nomina e revoca i Ministri.
Il
Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».
Art. 16.
1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
94. - La Camera dei deputati revoca la fiducia mediante mozione motivata
sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La mozione deve contenere
l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In caso di
approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla
approvazione medesima, nomina Presidente del Consiglio la persona indicata
nella mozione.
Il voto
contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa
obbligo di dimissioni.
Il
Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei deputati il voto di
fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni
del Presidente del Consiglio che può, contestualmente alle dimissioni,
richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei
deputati. Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera se entro venti
giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo
comma».
Art. 17.
1. Al
primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della
Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
Art. 18.
1.
L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato
ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro
e previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali;
t) grandi reti di trasporto e di navigazione;
u) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;
v) produzione e trasporto di energia di interesse
nazionale;
z) ordinamento della comunicazione e reti di
comunicazione di interesse nazionale.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela del
lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Il
legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di
sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia
dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della
Repubblica.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
Art. 19.
1. Le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla
prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in
vigore.
PETIZIONE N. 9
Presentata dal signor Giovanni D’Ambra
—-
Chiede
una revisione delle prerogative e dei diritti dei senatori a vita.
PETIZIONE N. 216
Presentata dal signor Donato Loprete
—-
Chiede
una revisione della Costituzione in materia di elezione delle Camere e del
Presidente della Repubblica, l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita e
la costituzionalizzazione di norme concernenti il diritto al trattamento di
quiescenza dei parlamentari.
PETIZIONE N. 259
Presentata dal signor Salvatore Acanfora
—-
Chiede
la piena applicazione dell’articolo 67 della Costituzione, che esclude il
vincolo di mandato per i parlamentari.
PETIZIONE N. 322
Presentata dal signor Francescantonio Cefalì
—-
Chiede
provvedimenti per un’articolata riforma dell’ordinamento dello Stato.
PETIZIONE N. 651
Presentata dal signor Gian Antonio Conte
—-
Chiede
l’adozione di una forma di governo ispirata al cancellierato tedesco.
PETIZIONE N. 1208
Presentata dal signor Francescantonio Cefalì
—-
Chiede
modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione per la designazione di
cinque deputati e cinque senatori attraverso un concorso pubblico per titoli ed
esami.
PETIZIONE N. 1369
Presentata dal signor Franco Parisi
—-
Chiede
l’adozione di diversi provvedimenti in materia di riforme istituzionali.
PETIZIONE N. 1400
Presentata dal signor Renato Lelli
—-
Chiede
una serie articolata di provvedimenti volti a riformare l’ordinamento
costituzionale dello Stato.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
Nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589,
1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A
Errata corrige
RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE |
(Relatore VIZZINI) Comunicata alla Presidenza il 1º giugno
2012 SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE Modifica agli articoli 55 e 57 e
abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia di composizione
del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (n. 24) d’iniziativa del senatore PETERLINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE
2008 Revisione della Costituzione (n. 216) d’iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE
2008 Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (n.
873) d’iniziativa
dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008 Modificazione
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del
Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per
l’elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (n. 894) d’iniziativa
del senatore D’ALIA COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008 Modifiche
alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (n. 1086) d’iniziativa
dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE,
Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e
TREU COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008 Modifiche
alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale
22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei
giudici costituzionali (n. 1114) d’iniziativa
dei senatori PASTORE, BOSCETTO, CAMBER, SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO,
VICARI, POSSA, ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008 Revisione
dell’ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione
dei poteri (n. 1218) d’iniziativa
del senatore MALAN COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008 Modifiche
all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale (n. 1548) d’iniziativa
del senatore BENEDETTI VALENTINI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (n. 1589) d’iniziativa
dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA e LATORRE COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009 Modifiche
alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l’elezione del Presidente della Repubblica e
il Governo (n. 1590) d’iniziativa
dei senatori CABRAS, MUSI, PEGORER, MORRI, MICHELONI, CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI,
MARCENARO, SANNA, MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE
SENA COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009 Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica (n. 1761) d’iniziativa
dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI e ESPOSITO COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009 Modifica
dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell’età
anagrafica per l’elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (n.
2319) d’iniziativa
dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI,
PINZGER, SCANU e THALER AUSSERHOFER COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010 Modifiche
alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie,
riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle
città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul
federalismo fiscale (n. 2784) d’iniziativa
dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARDIELLO, CARRARA,
MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, CHIAROMONTE e PETERLINI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2011 Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari,
di eliminazione della disposizione che prevede l’elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l’elettorato
passivo per la Camera dei deputati (n. 2875) d’iniziativa
del senatore OLIVA COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011 Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della
Repubblica e la forma di Governo (n. 2941) presentato
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
Ministro per le riforme per il federalismo COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011 Modifiche
al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del
Senato federale della Repubblica, composizione
della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo
e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di
popolazione dei comuni e di soppressione delle province (n. 3183) d’iniziativa
del senatore FISTAROL COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012 Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della
Repubblica e la forma di Governo (n. 3204) d’iniziativa
dei senatori d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA,
BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA,
Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI,
MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI,
VACCARI, VALLARDI e VALLI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012 Modifica
degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne
nel Parlamento (n. 3210) d’iniziativa
dei senatori RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI, COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO
SCARDINO, GALLONE, DE FEO e ALBERTI
CASELLATI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012 Modifiche
alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (n. 3252) d’iniziativa
dei senatori CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO, TREU, VITALI, CHIAROMONTE, Mariapia
GARAVAGLIA, Vincenzo DE LUCA, DE SENA,
LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI, RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI,
ZANOLETTI, CASTIGLIONE, LENNA, SAIA e
PINOTTI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012 NONCHÉ
SULLE PETIZIONI del signor
Giovanni D’Ambra (n. 9) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008 del signor
Donato Loprete (n. 216) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008 del signor
Salvatore Acanfora (n. 259) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008 del signor
Francescantonio Cefalì (n. 322) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2008 del signor
Gian Antonio Conte (n. 651) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 del signor
Francescantonio Cefalì (n. 1208) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2010 del signor
Franco Parisi (n. 1369) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011 del signor
Renato Lelli (n. 1400) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012 |
Alla
pagina 10, nella seconda colonna, il secondo capoverso si intende sostituito
dal seguente:
«Definita
la nuova configurazione delle Camere, il testo propone di ridisegnare
complessivamente e in modo radicale il procedimento legislativo: l’esercizio
collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, regola
generale nell’ordinamento attuale, sarà limitato a pochi casi specifici. Si
tratta dei casi seguenti:
–la
materia costituzionale e quella elettorale;
–le
leggi da approvare con una maggioranza speciale (amnistia e indulto – articolo
79; legge di sistema in materia di contabilità e finanza pubblica – articolo
81, sesto comma; conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
alle Regioni con ordinamento comune – articolo 116, terzo comma);
–le
leggi di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza
di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti
prerogative e funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi
componenti».
Alla
pagina 11, nella seconda colonna, il primo periodo del secondo capoverso si
intende sostituito dal seguente:
«La
distinzione di competenza tra le due Camere è fondata sull’attribuzione al
Senato, in prima lettura:
–delle
“leggi della Repubblica“, previste dagli articoli 122, primo comma (princìpi fondamentali
per le leggi regionali che regolano il sistema d’elezione e i casi di
incompatibilità e di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali), 125 (ordinamento
degli organi di giustizia amministrativa di primo grado istituiti nella
Regione), 132, secondo comma (distacco di Province e Comuni da una Regione e
aggregazione a un’altra), e 133 (mutamento delle circoscrizioni provinciali e
istituzione di nuove Province);
–dei
disegni di legge che dispongono, prevalentemente, sui princìpi fondamentali
nelle materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma) e in
quelle di cui all’articolo 119 della Costituzione».
Alla
pagina 18, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 si intende
sostituita dalla seguente:
«b) al
secondo comma, le parole: “accorda o revoca la fiducia“ sono sostituite dalle
seguenti: “accorda la fiducia“».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
Nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114,
1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e
3252-A/bis
RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI
COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Relatore Pardi) Comunicata
alla Presidenza il 6 giugno 2012 SUI DISEGNI DI
LEGGE COSTITUZIONALE Modifica
agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in
materia di composizione del Senato della Repubblicae di elettorato attivo e
passivo (n. 24) d’iniziativa
del senatore PETERLINI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Revisione
della Costituzione (n. 216) d’iniziativa
del senatore COSSIGA COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (n.
873) d’iniziativa
dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008 Modificazione
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione
e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato attivo e
passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (n. 894) d’iniziativa
del senatore D’ALIA COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008 Modifiche
alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (n. 1086)
d’iniziativa
dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE,
Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e
TREU COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008 Modifiche
alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale
22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei
giudici costituzionali (n. 1114) d’iniziativa
dei senatori PASTORE, BOSCETTO, CAMBER, SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO,
VICARI, POSSA, ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008 Revisione
dell’ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione
dei poteri (n. 1218) d’iniziativa
del senatore MALAN COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008 Modifiche
all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale
(n. 1548) d’iniziativa
del senatore BENEDETTI VALENTINI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica (n. 1589) d’iniziativa
dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA e LATORRE COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009 Modifiche
alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l’elezione del Presidente della Repubblica e
il Governo (n. 1590) d’iniziativa
dei senatori CABRAS, MUSI, PEGORER, MORRI, MICHELONI, CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI,
MARCENARO, SANNA, MARINARO, SCANU,
ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE SENA COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009 Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica (n. 1761) d’iniziativa
dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI e ESPOSITO COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009 Modifica
dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell’età
anagrafica per l’elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (n.
2319) d’iniziativa
dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER
AUSSERHOFER COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010 Modifiche
alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie,
riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle
città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul
federalismo fiscale (n. 2784) d’iniziativa
dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO,
PISCITELLI, SAIA, CHIAROMONTE e PETERLINI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2011 Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei
parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l’elezione dei
senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per
l’elettorato passivo per la Camera dei deputati (n. 2875) d’iniziativa
del senatore OLIVA COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011 l’istituzione
del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 2941) presentato
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
Ministro per le riforme per il federalismo COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011 Modifiche
al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del
Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del
Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali,
nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e
di soppressione delle province (n. 3183) d’iniziativa
del senatore FISTAROL COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012 Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della
Repubblica e la forma di Governo (n. 3204) d’iniziativa
dei senatori CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI,
BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI,
MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA,
MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e
VALLI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012 Modifica
degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne
nel Parlamento (n. 3210) d’iniziativa
dei senatori RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI, COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO
SCARDINO, GALLONE, DE FEO e ALBERTI
CASELLATI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012 Modifiche
alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (n. 3252) d’iniziativa
dei senatori CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO, TREU, VITALI, CHIAROMONTE, Mariapia
GARAVAGLIA, Vincenzo DE LUCA, DE SENA,
LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI, RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI,
ZANOLETTI, CASTIGLIONE, LENNA, SAIA e
PINOTTI COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012 NONCHÉ
SULLE PETIZIONI del signor
Giovanni D’Ambra (n. 9) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008 del signor
Donato Loprete (n. 216) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008 del signor
Salvatore Acanfora (n. 259) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008 del signor
Francescantonio Cefalì (n. 322) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2008 del signor
Gian Antonio Conte (n. 651) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 del signor
Francescantonio Cefalì (n. 1208) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2010 del signor
Franco Parisi (n. 1369) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011 del signor
Renato Lelli (n. 1400) PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012 |
Onorevoli Senatori. – Nel momento in
cui si accinge a discutere questa proposta di riforma della Costituzione, il
Senato dovrebbe riflettere prima di tutto se sia stata preceduta da un
dibattito pubblico ampio e profondo, in secondo luogo se sia necessaria.
Il gruppo parlamentare «Italia dei
Valori» ritiene che la sua discussione preliminare sia avvenuta tutta e solo
all’interno di questa Camera, in assenza di qualsiasi forma di coinvolgimento
dell’opinione pubblica: dei cittadini come dei cultori della materia. Ho
sentito ripetere in Commissione più volte che la riforma in questione sarebbe
invece la conclusione naturale di un dibattito pluridecennale, che adesso
impone una rapida soluzione finale. L’assunto trascura che, dopo un dibattito
pubblico assai più vasto dell’attuale, solo sei anni fa una maggioranza
impressionante di cittadini italiani ha cancellato una proposta di riforma
costituzionale analoga a questa. Benché contenesse una riduzione del numero dei
parlamentari, tema di facile suggestione, i cittadini ritennero di negare
l’approvazione a una pericolosa distorsione degli equilibri costituzionali,
tutta orientata a favore di un aumento incontrollato del potere esecutivo e a
mortificazione del potere legislativo.
Se davvero l’attuale proposta di riforma giunge alla fine di un dibattito
pluridecennale, si deve ammettere che sei anni fa esso aveva già trovato una
conclusione ineccepibile e inequivocabile: i cittadini non caddero nella
trappola posta dal miraggio della riduzione dei parlamentari e individuarono
con chiarezza il pericolo. A chi sostiene che i cittadini ci chiedono la
riforma costituzionale la risposta è già stata data. I cittadini italiani non
chiedono affatto alla politica una riforma costituzionale, ma la capacità di
affrontare le difficoltà della crisi. Per sfuggire questa responsabilità la
maggioranza provvisoria si rifugia in un compito per cui è vistosamente
inadeguata.
Forse chi propone oggi la riforma pensa che la crescente insofferenza dei
cittadini verso la «casta» rappresenti un’occasione fortunata. Paradosso: far
leva sulla propria mancanza di credibilità per attribuire a se stessi
l’opportunità di storpiare la Costituzione! Di più: con la non troppo segreta
speranza di eludere il giudizio referendario sulla storpiatura.
La maggioranza provvisoria che sostiene il Governo in carica ne ha già fatto
esperienza con la riforma dell’articolo 81 della Costituzione. Il voto favorevole
dei due terzi del Parlamento sottrae tale riforma al giudizio referendario. E
qui sarebbe necessario un richiamo: il limite dettato dall’articolo 138, ultimo
comma, della Costituzione è strettamente collegato al contesto del sistema
proporzionale; ed è già stato sostenuto da opinioni autorevoli che, in un
sistema deformato da premi di maggioranza inusitati, il principio di cautela
suggerirebbe che per leggi di revisione costituzionale la maggioranza dei due
terzi sia sostituita da quella almeno dei tre quarti e dovrebbe altresì valere
sempre la possibilità del ricorso al referendum. Vi sono proposte già
presentate alle Camere in questo senso.
Ma il caso attuale è più preoccupante della modifica dell’articolo 81.
L’assenza di un giudizio referendario su una riforma, che è poco più di un atto
retorico, è assai meno grave che impedire il pronunciamento del popolo su una
grave manomissione degli equilibri costituzionali. In questo caso un ceto
politico, che ha gravi difficoltà a giustificare la propria presenza sulla
scena, fa leva sulla propria insufficienza per arrogarsi il diritto di una
decisione irrevocabile che può rendere irrilevanti, di fronte al Governo, le
Assemblee elettive. C’è un’ironica coerenza in tutto ciò.
Il gruppo parlamentare «Italia dei Valori» ritiene poi che la riforma
costituzionale non sia affatto necessaria. Se l’obbiettivo, come si è da più
parti affermato, è la maggiore efficienza delle procedure legislative, il mezzo
più adatto è la modifica dei Regolamenti parlamentari. A patto, però, che essa
avvenga rispettando lo spirito e i princìpi della Costituzione. Al contrario,
la proposta di riforma all’esame del Senato mostra in più di un punto la
volontà della maggioranza provvisoria di mutare il delicato equilibrio dei
rapporti tra maggioranza e opposizione a tutto vantaggio di chi si propone di
occupare il centro della scena politica. Secondo questo intento, la legge
immanente della democrazia moderna sarebbe tutta riducibile al compito di
garantire che il Governo possa governare, mentre il compito della
rappresentanza viene ridotto a un ruolo poco più che decorativo. In forma più
rozza, il precedente Presidente del Consiglio aveva più volte espresso tutta
l’insofferenza e il fastidio per le procedure parlamentari, fino al punto di
immaginare voti in aula espressi dai soli Capigruppo. Pensiero rivelatore di
una visione autocratica orientata a ridurre a parvenza la democrazia. In forma
meno scoperta la riforma attuale e la proposta di modifica regolamentare che
l’affianca rivelano la stessa intenzione sostanziale.
Per i compiti che si propone (e in particolare per la modifica del
bicameralismo) la riforma in questione non è affatto necessaria e rischia
addirittura di complicare inutilmente la realizzazione dell’obbiettivo. Se la
maggioranza provvisoria ragionasse in termini di necessità avrebbe a portata di
mano una soluzione più concreta e più rapida: modificare la Costituzione solo
per ridurre il numero dei parlamentari e subito dopo proporre una legge
elettorale meno ingiusta della precedente. Su questo troverebbe facilmente
l’unanimità. Tutti i Gruppi parlamentari avevano presentato proposte «limitate»
alla riduzione del numero, su cui era possibile lavorare in tempi brevi. Oggi
siamo costretti a scoprire che da parte dei Gruppi parlamentari riuniti oggi
nella maggioranza provvisoria c’era una precisa riserva mentale: usare la
riduzione dei parlamentari come punto di leva per scardinare gli equilibri
costituzionali. Questa e solo questa è la sua vera necessità.
Il testo unificato all’esame dell’Assemblea, sotto il profilo contenutistico,
prevede agli articoli 1, 2 e 3 una risibile riduzione del numero dei deputati
(da 630 a 508, di cui 8 eletti nella circoscrizione Estero) e dei senatori (da
315 a 254, di cui 4 eletti nella circoscrizione Estero). Scende altresì
l’elettorato passivo alla Camera (da 25 a 21 anni) e al Senato (da 40 a 35
anni), e l’elettorato attivo per il Senato (da 25 anni a 18).
L’articolo 4, pur introducendo opportunamente in Costituzione l’«opposizione
parlamentare», mantiene la subalternità formale tra «prerogative e poteri» del
Governo e della maggioranza, da un lato – peraltro già sufficientemente ed
abbondantemente disciplinati dai Regolamenti parlamentari – e «diritti» delle
opposizioni, dall’altro. Non contempla, inoltre, l’unica vera ed inedita
garanzia formale e sostanziale delle opposizioni parlamentari: la possibilità
di ricorrere alla Corte costituzionale, contro le violazioni dei Regolamenti
parlamentari, da parte di tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro
prerogative. In tale modo, si sarebbe effettivamente superata una delle più
significative «zone d’ombra», non giustiziabili, ancora presenti nel nostro
ordinamento, che si colloca in una posizione sempre più isolata nella
prospettiva comparata. Rendere giustiziabili le violazioni dei Regolamenti
parlamentari significa porre fine a una salvaguardia – divenuta nei fatti un
«privilegio» – che ha perduto la sua ragione d’essere, nonché trasformare
finalmente le regole parlamentari in vero e proprio «diritto», consentendo una
effettiva garanzia delle opposizioni e dei diritti di tutti i soggetti
coinvolti nel sistema parlamentare.
L’articolo 5, da valutare comunque positivamente, non fa altro che riprodurre
testualmente, nella Costituzione, l’articolo 1, comma 2, del Regolamento del
Senato, identico all’articolo 48-bis del Regolamento della Camera, con
riferimento ai doveri dei deputati e dei senatori di partecipare alle sedute
delle rispettive Commissioni ed Assemblee.
L’articolo 6, dispone l’eliminazione, nell’articolo 70 della Costituzione,
dell’avverbio «collettivamente», riferito al procedimento legislativo, in
conseguenza della riforma della procedura di approvazione dei disegni di legge.
L’articolo 7 del testo unificato proposto dalla Commissione modifica il
procedimento legislativo di cui all’articolo 72 della Costituzione vigente. Il
nuovo terzo comma del novellato articolo 72 dispone che «L’esame dei disegni di
legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Prevede
altresì che: «Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione
prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano
prevalentemente le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e all’articolo
119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi». Orbene, non
appare chiaro se tali differenziazioni di materia producano effetti anche
sull’iniziativa parlamentare, ossia se i deputati e i senatori trovino,
nell’esercizio dell’iniziativa legislativa, un limite legato alla competenza
(quale?) della Camera di appartenenza, potendosi invece desumere che il disegno
di legge presentato da un deputato inizi l’iter presso il Senato e
viceversa. In altre parole, il delicato rapporto tra assegnazione, inizio
dell’esame ed ambito dell’iniziativa legislativa non trova adeguata soluzione
nell’oscurità della formulazione adottata nel testo approvato in Commissione.
In particolare, l’«inizio» dell’esame dei disegni di legge, regolato dai
Regolamenti parlamentari, verrà a dipendere dalla discrezionalità delle scelte
compiute dagli organi camerali, stante l’assenza di una chiara delimitazione di
presentazione materiale da parte dei deputati e dei senatori. In altri termini,
disporre l’«inizio» dell’esame dei disegni di legge in una Camera, per via
costituzionale, senza riferimenti oggettivi e soggettivi puntuali, non può che
comportare un palese rischio di irragionevolezza sistemica, differenziando
irragionevolamente l’ambito dell’iniziativa legislativa dei parlamentari dalla
funzione legislativa della Camera di appartenenza.
Al quarto comma del novellato articolo 72, è sancito che «I disegni di legge
sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna
sede, dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro secondo le norme della
Costituzione e dei rispettivi regolamenti». Un ordinamento costituzionale deve
essere, per definizione, non solo armonico ma non può strutturarsi per
«compartimenti stagni», esplicitamente inibendo ad altri organi costituzionali
di intervenire per bilanciare ed equilibrare i poteri. É pertanto irragionevole
la precisazione di «insindacabilità in alcuna sede», riferita a decisioni di
organi con rilevanza costituzionale, peraltro in regime di co-decisione,
attestato il concreto e non remoto rischio di impasse istituzionale,
senza alcuna possibilità di soluzione. È peraltro prevedibile che questo
problema si ponga in riferimento a disegni di legge che intervengono in materia
attribuita alla potestà legislativa regionale, laddove il terzo comma del
novellato articolo 72 parrebbe rimettere l’avvio dell’esame al Senato, mentre
il secondo comma del medesimo articolo, qualora i disegni di legge siano di
iniziativa governativa, prescrive l’esame collettivo delle due Camere. A
condizione, però, che il Governo presenti il disegno di legge in questione «al
fine di garantire l’unità giuridica o economica della Repubblica», enunciazione
assolutamente vaga ed i cui presupposti sembrano rimessi tanto alla relazione
governativa di accompagnamento del disegno di legge, quanto all’intesa dei due
Presidenti delle Camere.
Al settimo comma del novellato articolo 72 è pericolosamente
costituzionalizzato il cosiddetto «voto bloccato». È disposto infatti che «Il
Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione
finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o
accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche,
articolo per articolo e con votazione finale». È chiaro che tale disposizione –
estendendo a qualsiasi provvedimento il meccanismo della cosiddetta
«ghigliottina» oggi applicato (e raramente) ai decreti-legge – determinerebbe
un predominio assoluto dell’Esecutivo in Parlamento, sancendo la fine del
parlamentarismo contemporaneo. Un ulteriore potenziamento, ingiustificato e
squilibrato, dei già assai rilevanti poteri del Governo in Parlamento. Si
segnala, inoltre, che al Governo viene attribuita la possibilità di decidere
anche che i disegni di legge esaminati da una Camera, al di fuori dai casi di
esercizio collettivo della funzione legislativa, siano esaminati dall’altra
Camera persino laddove questa non ne faccia richiesta, complicando
ulteriormente il già confuso e stentato quadro di superamento del bicameralismo
delineato dal testo unificato in esame, frutto dell’estemporanea approvazione
di un emendamento riformulato in Commissione affari costituzionali.
Con riferimento all’ultimo comma del novellato articolo 72, appare scontato che
la Camera che non ha esaminato il disegno di legge delibererà assai spesso di
attribuirsene il riesame, specie se è necessario soltanto un terzo dei
componenti per la richiesta. Meccanismo che sarà prevedibilmente utilizzato,
anche puramente, a fini oppositori: si tratta, pertanto, di una riproposizione
«gattopardesca» del vigente bicameralismo perfetto. Si profila, dunque, come la
«non riforma del bicameralismo italiano», atteso che le modificazioni proposte
lasciano intatti i problemi e si avventurano su percorsi incerti, del tutto
inediti nell’ambito del diritto comparato.
In altri termini, la differenziazione consisterebbe non nella prevalenza di una
delle due Camere sull’altra nella maggioranza dei procedimenti decisionali
(come accade in quasi tutti i sistemi bicamerali europei), ma nella persistente
contitolarità da parte delle due Camere delle medesime funzioni. Questa
verrebbe affiancata, però, da una priorità di inizio di esame in relazione alla
materia cui il progetto di legge si riferisce, senza però alcuna garanzia di
chiusura efficiente del procedimento legislativo, se non per mezzo
dell’astratta fissazione di termini temporali di esame (che si prestano a
manovre dilatorie e di aggiramento sin d’ora prevedibili). Non si è dunque
scelta l’auspicabile istituzione di una «Camera prevalente» di stampo
comparato; Camera e Senato restano formalmente e di fatto su un piano di
parità: ciascuna di esse con un suo «terreno di caccia privilegiato», definito
secondo la limitata distinzione fra materie. Non a caso, salvi i predetti
termini temporali astrattamente prefissati (avulsi da ogni considerazione
pratica circa la concreta vita parlamentare) per il riesame della seconda Camera,
i disegni di legge si intendono definitivamente approvati solo in presenza di
una conforme deliberazione delle due Camere, mantenendo in questi nuovi termini
la navette parlamentare. In contraddizione con il Titolo V della
Costituzione medesima, si prevede, addirittura, un ruolo delle Camere in
relazione alla potestà legislativa regionale.
L’articolo 8 introduce una modifica formale connessa al mutamento del
procedimento legislativo.
L’articolo 9 modifica l’articolo 75 della Costituzione in considerazione
dell’omologazione dell’elettorato attivo tra Camera e Senato, facendo
riferimento ai cittadini elettori lato sensu.
L’articolo 10 dispone l’inserimento, nell’articolo 92, secondo comma, della
Costituzione del potere del Presidente del Consiglio di proporre al Presidente
della Repubblica la revoca dei Ministri, che va ad aggiungersi alla proposta di
nomina già vigente.
L’articolo 11 è volto a modificare l’articolo 94 della Costituzione. L’articolo
92 vigente dispone che «il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri». Tuttavia, il nuovo articolo 94 assegna la fiducia parlamentare al
solo Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella nostra forma di governo
parlamentare appare un non senso la fiducia in capo al solo Presidente
del Consiglio, escludendo i Ministri che verrebbero quindi slegati e liberati
da un rapporto fiduciario con il Parlamento. Sarebbe, conseguentemente, esclusa
la mozione di sfiducia individuale, prezioso strumento parlamentare di
indirizzo e controllo. Riguardo, poi, alla formazione del Governo, se si vuole
rafforzare l’Esecutivo attraverso il suo Presidente occorrerebbe –
coerentemente – che il Presidente del Consiglio designato ottenga prima
la fiducia delle Camere, e poi proceda alla formazione del Governo,
perchè di sua esclusiva responsabilità politica. Non invece l’opposto, come
deducibile dall’articolo 11 della proposta in esame.
Pare altresì irragionevole l’inserimento del Parlamento in seduta comune nel
procedimento di sfiducia, stante il mantenimento costituzionale di due Camere
con la medesima legittimità politica ed elettorale.
Ancor più illogica risulta la previsione della sfiducia da parte del Parlamento
in seduta comune – con un quorum richiedente innalzato eccessivamente da
un decimo ad un terzo – mentre la fiducia iniziale al Presidente del Consiglio
verrebbe mantenuta in capo alle due Camere distinte.
Nel novellato articolo 94 si prevede che qualora una Camera respinga la
questione di fiducia, questa o entrambe le Camere possano essere sciolte su
richiesta del dimissionario Presidente del Consiglio dei Ministri. La richiesta
di scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, da parte del
Presidente del Consiglio, al di là della sua inopportunità politica e
costituzionale, non appare neppure adeguatamente coordinata con l’articolo 88
della Costituzione vigente (e non toccato dal testo unificato in esame) che,
ragionevolmente, assegna al Presidente della Repubblica il potere, sentiti i
loro Presidenti, di sciogliere le Camere. Viene comunque menzionato, ancora una
volta, il Parlamento in seduta comune nel procedimento volto a bloccare tale
esito del procedimento sfiduciario, che porrebbe uno sbarramento anche alla
decisione del Presidente della Repubblica sulla richiesta del Presidente del
Consiglio. Appare evidente come le modifiche apportate dal presente testo
unificato all’articolo 94 della Costituzione, rechino, per la loro
formulazione, procedure foriere di caos e di ulteriori potenziali conflitti
costituzionali del tutto inopportune e viziate da illogicità.
L’articolo 12 inserisce la Commissione paritetica per le questioni regionali,
istituita presso il Senato dal successivo articolo 13, nell’ambito del
procedimento di cui all’articolo 126 della Costituzione.
Con l’articolo 13 si istituisce, presso il Senato, la Commissione paritetica
per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione
e Provincia autonoma, eletto su proposta della Giunta dai rispettivi Consigli,
e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i Gruppi
parlamentari. La Commissione dà parere obbligatorio sui disegni di legge
riguardanti prevalentemente princìpi fondamentali della legislazione
concorrente. Si tratta, nei fatti, della Commissione per le questioni
regionali, così come integrata dall’articolo 11 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, ma sinora mai concretamente attuata dai Regolamenti
parlamentari come in essa disciplinato.
Onorevoli senatori, lettura e interpretazione del testo unificato di modifica
costituzionale rivelano senza ambiguità alcuna che le condivisibili intenzioni
riformatrici sono state abbandonate.
La riduzione del numero dei parlamentari si segnala per la sua estrema
timidezza. Se davvero si voleva dare in pasto all’opinione pubblica il senso di
consapevolezza sui propri limiti, sui propri privilegi, sul «gigantismo
asfittico» delle assemblee parlamentari, se si voleva ammettere che i
parlamentari oggi non sanno e non possono più motivare di fronte ai cittadini
la dimensione delle proprie strutture, allora la riduzione del numero non
doveva limitarsi a un sesto della cifra. Doveva essere molto più incisiva. Tra
tutte le opzioni è stata scelta la meno incisiva. È lecito dubitare che
l’opinione pubblica ne resti soddisfatta.
La riforma del bicameralismo perfetto si è arrestata al primo passo. Vera
riforma sarebbe stata l’attribuzione del rapporto fiduciario alla sola Camera
dei deputati e l’elezione indiretta del Senato da parte dei Consigli regionali.
Che avrebbe comportato, per inciso, il risparmio di un’intera Camera
rappresentativa. Invece, sul solco delle contraddizioni già avviate con la
modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la riforma ha preso la
strada incerta delle distinzioni per competenze ed è riuscita a complicare una
situazione già ingarbugliata.
Le intenzioni riformatrici non condivisibili hanno invece un segno
inequivocabile. Il voto bloccato riduce le Camere al ruolo di spettatrici. La
potenza del Governo rende puramente formale la rappresentanza (e ancora non
sappiamo quale legge elettorale centralista possa ulteriormente indebolirla).
Ma è il rafforzamento univoco del Presidente del Consiglio (con il
complementare indebolimento del Presidente della Repubblica) il sintomo
rivelatore di un modo di pensare la politica lontanissimo dalla pluralità e
dalla dialettica intrinseche alla democrazia. La fiducia al solo Presidente del
Consiglio elimina la collegialità del Governo. La sua facoltà di chiedere la
revoca dei Ministri priva il Parlamento dello strumento della sfiducia
individuale. La facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere limita le
prerogative del Presidente della Repubblica e crea una supremazia sulle
Assemblee elettive. Lo stesso strumento della sfiducia costruttiva è assai più
un mezzo di ricatto nei confronti delle Camere, che un loro strumento di
bilanciamento dei poteri rispetto al Presidente del Consiglio. I promotori di
questa riforma parlano di equilibrio tra rafforzamento del Governo e
rafforzamento del Parlamento. Ma di quest’ultimo non vi è traccia. C’è solo il
rafforzamento del Governo e in particolare del suo Capo.
Tutto il potere nelle mani di un uomo solo. In forma di tragedia all’inizio del
secolo scorso e in forma di farsa all’inizio del presente, l’Italia ne ha già
sperimentato le conseguenze. La maggioranza provvisoria, e purtroppo il Partito
Democratico che ne è parte decisiva, sembra condividere il pensiero già
espresso dal precedente Presidente del Consiglio: la Costituzione non dà a chi
governa gli strumenti per farlo.
Così la vile motivazione della propria incapacità politica da parte di chi si
era attribuito un ruolo demiurgico, del tutto sproporzionato alla sua natura,
diventa il punto d’appoggio che il Partito Democratico stesso, mettendo a
tacere dubbi e preoccupazioni di non pochi dei suoi componenti, adotta per
storpiare la democrazia parlamentare.
Non c’è un solo motivo al mondo per farlo. I problemi di incapacità politica
non si risolvono con l’ingegneria costituzionale. Anzi, dare il massimo dei
poteri a chi potrebbe rivelarsi – nella migliore delle ipotesi – incapace di
usarli non sarebbe una soluzione, ma l’aggravamento patologico del problema.
Il gruppo «Italia dei Valori» chiede al Partito Democratico, con cui conta di
costruire una solida coalizione capace di governare la crisi sociale,
economica, politica, culturale e morale, di ripensare il suo atteggiamento.
In uno dei suoi ultimi appunti, Elias Canetti, autore ben consapevole di quanto
siano complessi i rapporti tra masse e potere, aveva scritto: «Soltanto il
sapere che “esita“ conta». Al Partito Democratico rivolgiamo un invito: oggi,
di fronte ad un testo che altera l’equilibrio tra rappresentanza e
governabilità e trasforma la prima in spettatrice della seconda, esitare non è
debolezza. È consapevolezza del proprio compito storico.
Pardi, relatore di minoranza