Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Parte Terza: Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Discussione in Assemblea: sedute dal 30 maggio al 21 giugno 2012)
Riferimenti:
AC N. 5386/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 674    Progressivo: 1
Data: 06/08/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 24/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere
del Parlamento e la forma di governo

A.C. 5386

Iter al Senato: discussione in Assemblea
(sedute dal 30 maggio al 21 giugno 2012)

 

 

 

 

 

 

n. 674/1

(Parte terza)

 

 

6 agosto 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AC0829a3.doc

 


I N D I C E

 

 

Relazioni della 1a Commissione

§      A.S. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A                                                                                       3

§      A.S. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A - Errata corrige                                                          137

§      A.S. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A/bis – Relazione di minoranza                                    143

Discussione in Assemblea

Seduta del 30 maggio 2012                                                                    157

Seduta del 7 giugno 2012                                                                       159

Seduta del 12 giugno 2012                                                                     185

Seduta del 13 giugno (antimeridiana)                                                     217

Seduta del 13 giugno 2012 (pomeridiana)                                              267

Seduta del 19 giugno 2012                                                                     309

Seduta del 20 giugno (antimeridiana)                                                     347

Seduta del 20 giugno 2012 (pomeridiana)                                              413

Seduta del 21 giugno 2012                                                                     439


Relazioni della 1a Commissione

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore VIZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 1º giugno 2012

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica  e di elettorato attivo e passivo (n. 24)

d’iniziativa del senatore PETERLINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

Revisione della Costituzione (n. 216)

 

d’iniziativa del senatore COSSIGA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione

in materia di forma di governo (n. 873)

d’iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008

 

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione,

concernenti forma del Governo, composizione e funzioni

del Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato

attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica (n. 894)

 

d’iniziativa del senatore D’ALIA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008

 

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo

e alla forma di governo (n. 1086)

 

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e TREU

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

 

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge

costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e

funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica,

formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della

Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (n. 1114)

 

d’iniziativa dei senatori PASTORE, BOSCETTO, CAMBER, SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI, POSSA, ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008

Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (n. 1218)

d’iniziativa del senatore MALAN

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

 

Modifiche all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda

della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento,

di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (n. 1548)

d’iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 1589)

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA e LATORRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l’elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (n. 1590)

d’iniziativa dei senatori CABRAS, MUSI, PEGORER, MORRI, MICHELONI, CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI, MARCENARO, SANNA, MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE SENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (n. 1761)

d’iniziativa dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI e ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009

Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (n. 2319)

d’iniziativa dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione  delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti,  nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (n. 2784)

d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE,  CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA,  CHIAROMONTE e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2011

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia  di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione  che prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione  del limite di età per l’elettorato passivo per la Camera dei deputati (n. 2875)

d’iniziativa del senatore OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica  e la forma di Governo (n. 2941)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro per le riforme per il federalismo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione  in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica,  composizione della Camera dei deputati, del Senato federale  della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché  in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (n. 3183)

d’iniziativa del senatore FISTAROL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,  l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 3204)

d’iniziativa dei senatori d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (n. 3210)

d’iniziativa dei senatori RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI,  COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, GALLONE, DE FEO e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (n. 3252)

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO, TREU, VITALI, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, Vincenzo DE LUCA, DE SENA, LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI, RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE, LENNA, SAIA e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Giovanni D’Ambra (n. 9)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008

del signor Donato Loprete (n. 216)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008

del signor Salvatore Acanfora (n. 259)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008

del signor Francescantonio Cefalì (n. 322)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2008

del signor Gian Antonio Conte (n. 651)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009

del signor Francescantonio Cefalì (n. 1208)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2010

del signor Franco Parisi (n. 1369)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011

del signor Renato Lelli (n. 1400)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012

 

 

 

 



Onorevoli Senatori. – La discussione in tema di riforme istituzionali ha compiuto ormai i suoi trenta anni in Parlamento: fu nel lontano 1983, infatti, che venne istituita la Commissione Bozzi, organo con funzioni esclusivamente di studio, ma già segnale di una ricerca diretta a tentare una revisione costituzionale concentrata sull’ordinamento della Repubblica.

Elemento rilevante e, oggi, di prevalente interesse nel dibattito in corso è senz’altro l’assetto del Parlamento: dall’esperienza di bicameralismo dei primi decenni repubblicani si prospetta un’evoluzione verso un nuovo modello parlamentare, fondato su caratteri e funzioni diverse per le due Camere. In effetti, la scelta del bicameralismo perfetto fu compiuta in Assemblea Costituente secondo ragioni storiche non secondarie, come quella di assicurare tutti i contrappesi possibili, anzitutto nella sede propria in cui si esprime la sovranità popolare, contro i timori di possibili torsioni autoritarie che vedevano nel Governo l’istituzione più critica, data la recente, ventennale dittatura. Ma dopo oltre sessanta anni di democrazia repubblicana quella preoccupazione si può dire definitivamente dissipata: una democrazia matura non teme, anzi incoraggia, la decisione governativa efficace, in un contesto di controlli e indirizzi parlamentari a loro volta efficienti e non dispersivi né ripetitivi. Perciò vi sono oggi condizioni di consenso generale che preludono a una scelta concorde, diretta ad abbandonare il bicameralismo tradizionale. Ma tale scelta è fondata non solo sul proposito di semplificare le istituzioni rappresentative e di ridurre le procedure parlamentari, bensì anche su un fattore innovativo: dare un principio di realizzazione a un disegno che si trova in nuce già nella Costituzione del 1948, con il riferimento alla base regionale di elezione per il Senato. Di qui si sviluppa il proposito innovativo, convergente nel cercare un modello bicamerale differenziato, con un Senato che abbia una competenza orientata sulle materie di legislazione che incidono direttamente nel rapporto tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali. Si aggiunge, al riguardo, la questione della composizione stessa delle Camere: essa è ritenuta prioritaria, per opinione pressoché unanime sia tra gli studiosi sia tra gli stessi attori politici sia, soprattutto, tra i cittadini, e qui in misura via via crescente e diffusa sino ad assumere il connotato di una richiesta imperativa. Il tema è quello, in breve, della riduzione del numero dei parlamentari, che si inserisce in un contesto generale di ridimensionamento, per quantità di componenti, delle assemblee elettive, dai consigli degli enti locali, a quelli delle Regioni, alle Camere del Parlamento. Giacchè azioni coerenti allo scopo sono state compiute per molte delle assemblee territoriali, è maturo il tempo che il Parlamento si adegui a un indirizzo ormai ineludibile.

Altro elemento ricorrente, in tema di rapporti tra gli organi costitutivi nell’ordinamento repubblicano, è quello inerente al bilanciamento di poteri tra Parlamento e Governo: fin dalla discussione svolta nell’Assemblea Costituente vi è la questione di una forma di governo parlamentare orientata anche alla capacità effettiva di elaborare e realizzare la funzioni d’indirizzo politico che si manifestano nell’azione di governo. Di qui i temi, connessi, della stabilità dei governi, dei poteri del Governo in Parlamento e della funzionalità dei lavori parlamentari. In proposito va menzionato il celebre ordine del giorno Perassi, dal nome del proponente, approvato il 5 settembre 1946 e diretto all’adozione del sistema parlamentare, «(...) da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare degenerazioni del parlamentarismo». Dunque, una questione aperta fin dalla genesi dell’ordinamento repubblicano.

La Commissione affari costituzionali ha operato nel solco di queste premesse: il testo unificato costituisce la sintesi, possibile e attuale, delle numerose e diverse proposte avanzate con i disegni di legge in materia; la scelta è quella di concentrare il tentativo di riforma su alcuni, qualificanti aspetti dell’ordinamento.

Tali elementi di revisione costituzionale riguardano la riforma del Parlamento e la forma di governo, con interventi diretti a razionalizzare il sistema secondo linee d’indirizzo largamente condivise: ridurre il numero dei parlamentari, favorire l’accesso alle cariche elettive di generazioni più giovani, affermare un principio di impegno degli eletti nell’attività parlamentare; risolvere la questione del bicameralismo nella scelta di un procedimento legislativo che preveda la necessità di una doppia deliberazione conforme solo per casi limitati; valorizzare gli interessi delle Regioni nel processo di formazione della legislazione nazionale; definire e integrare i poteri del Governo in Parlamento; introdurre elementi per uno statuto delle opposizioni; accentuare il primato del Presidente del Consiglio dei ministri nella compagine di governo; dare certezza alla tempestività delle deliberazioni parlamentari sulla legislazione proposta dal Governo; garantire stabilità di governo, anche con il ricorso alla cosiddetta sfiducia costruttiva.

Di conseguenza, il testo propone di modificare gli articoli 56, 57, 58, 64, 69, 70, 72, 92 e 94 della Costituzione, di adottare una disposizione finale (articolo 13 del testo medesimo) e di adeguare, in ragione delle modifiche ad alcuni dei citati articoli della Costituzione e per esigenze di coordinamento, anche gli articoli 74, 75 e 126 della Costituzione.

Anzitutto, si prevede di ridurre da seicentotrenta a cinquecentootto il numero dei deputati, otto dei quali, anzichè dodici, da eleggere nella circoscrizione Estero, e da trecentoquindici a duecentocinquantaquattro quello dei senatori elettivi, quattro dei quali, invece di sei, nella circoscrizione Estero. Quindi, si allinea l’età degli elettori del Senato alla regola generale, i cittadini maggiorenni anzichè gli ultraventicinquenni, e si riduce a ventuno anni, da venticinque, l’età minima per poter essere eletti deputati, e a trentacinque anni, da quaranta, quella per poter essere eletti senatori. Il numero minimo di senatori per Regione si riduce da sette a sei. In merito all’ufficio elettivo, è affermato il dovere di partecipare alle sedute delle Camere, anche nelle Commissioni. Inoltre, ai regolamenti delle Camere è conferita la funzione di garantire i poteri e le prerogative del Governo e della maggioranza in Parlamento e insieme i diritti delle minoranze e delle opposizioni.

Definita la nuova configurazione delle Camere, il testo propone di ridisegnare complessivamente e in modo radicale il procedimento legislativo: l’esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, regola generale nell’ordinamento attuale, sarà limitato a pochi casi specifici. Si tratta dei casi seguenti:

– la materia costituzionale e quella elettorale;

– le leggi da approvare con una maggioranza speciale (amnistia e indulto – articolo 79; legge di sistema in materia di contabilità e finanza pubblica – articolo 81, sesto comma; conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni con ordinamento comune – articolo 116, terzo comma);

– le «leggi della Repubblica», previste dagli articoli 122, primo comma (princìpi fondamentali per le leggi regionali che regolano il sistema d’elezione e i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali), 125 (ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado istituiti nella Regione), 132, secondo comma (distacco di Province e Comuni da una Regione e aggregazione a un’altra), e 133 (mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province);

– le leggi di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti prerogative e funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti.

Inoltre, nel novero delle leggi da approvare con deliberazione conforme delle due Camere, è previsto un caso nuovo, che evoca la supremacy clause nota in altri ordinamenti, in specie di carattere federale: su iniziativa del Governo, la legge statale può disporre nelle materie di competenza legislativa regionale al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, l’unità giuridica o economica della Repubblica.

Sono, dunque, le leggi che integrano e attuano la Costituzione, con deliberazioni legislative circondate da particolari requisiti di procedimento o di ponderazione, ovvero con la definizione delle regole che completano la struttura costituzionale nelle sue articolazioni e funzioni più eminenti o nelle fondamentali relazioni interistituzionali. Sono, peraltro, leggi per lo più sporadiche o rare, che non coinvolgono la determinazione e l’attuazione dell’indirizzo politico, ma piuttosto la garanzia dell’equilibrio tra i poteri o che, quand’anche abbiano una connotazione di indirizzo politico, esigono – con il rilievo o il carattere di eccezione della decisione – la particolare forma di garanzia data dalla deliberazione conforme delle due Camere.

La parte più consistente della legislazione, invece, segue un percorso parlamentare inedito nell’ordinamento italiano: le due Camere hanno un proprio, specifico orientamento per materie di legislazione, secondo una distinzione tratta dalla Costituzione. Quando la legge è approvata dalla Camera competente, la deliberazione dell’altra non è necessaria; tuttavia, se la deliberazione è decisa dall’altra Camera, o richiesta dal Governo, determina la possibilità di respingere o di modificare il testo. Questo, allora, diventa definitivo per deliberazione conforme delle due Camere, ovvero quando alla prima approvazione parlamentare non segua l’altra per inerzia protratta oltre il termine prescritto. Così si definisce un metodo di bicameralismo legislativo funzionale, che pone le due Camere su un piano di parità reciproca, ma non impone deliberazioni ripetitive, pur esigendo il consenso, anche tacito, circa la deliberazione dell’altra Camera.

La distinzione di competenza tra le due Camere è fondata sull’attribuzione al Senato, in prima lettura, dei disegni di legge che dispongono, prevalentemente, sui princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma) e in quelle di cui all’articolo 119 della Costituzione. In coerenza con tale impostazione, la disposizione finale del testo (articolo 13) istituisce presso il Senato della Repubblica la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione o Provincia autonoma e da un uguale numero di senatori. Il Presidente della Commissione è nominato, tra i senatori, dal Presidente del Senato. La Commissione è titolare di una potestà consultiva qualificata sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e all’articolo 119 della Costituzione: quando il parere è contrario o condizionato a specifiche modificazioni, le disposizioni corrispondenti sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale, un aggravamento procedurale già in uso nei regolamenti parlamentari per deliberazioni che esigono una particolare ponderazione. Per evitare una duplicazione di organi non funzionali, la stessa Commissione assume il compito già conferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali dall’articolo 126 della Costituzione, che di conseguenza viene modificato.

La Camera dei deputati ha competenza in ogni altro caso, quale sede di inizio del procedimento legislativo. Ai gruppi parlamentari di opposizione è garantita, dai regolamenti, la discussione e la votazione finale di proposte da loro indicate.

Al Governo è dato un ruolo più incisivo nel procedimento legislativo: può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, può chiedere che il proprio testo, o un altro che dichiara di accogliere, sia posto in votazione senza modifiche. Fa ingresso nell’ordinamento italiano, in tal modo, l’istituto del voto bloccato, già noto in altre esperienza costituzionali.

In merito alla forma di Governo, il testo proposto dalla Commissione prevede la possibilità di revocare i Ministri, intesta la fiducia delle due Camere al Presidente del Consiglio dei ministri e non più al Governo nel suo complesso, introduce un dispositivo diretto ad assicurare la stabilità di governo, noto come sfiducia costruttiva. È regolata anche la questione di fiducia posta dal Governo.

Premessa ed esito della mozione di sfiducia, che deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, è l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio da nominare, che così avrebbe già ottenuto anche il voto di fiducia.

L’esito della fiducia negata al Presidente del Consiglio dei ministri, che l’abbia richiesta anche a una sola delle due Camere, è nelle dimissioni del Presidente del Consiglio: questi, però, può chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Nondimeno, le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune, alle stesse condizioni già indicate per il caso della sfiducia costruttiva, indica un nuovo Presidente del Consiglio, che avrebbe così già ottenuto la fiducia parlamentare.

Questi, dunque, i dispositivi che conferiscono alla forma di governo parlamentare una connotazione diversa da quella tradizionale nell’ordinamento italiano, con caratteri di maggiore stabilità per l’attuazione dell’indirizzo politico maturato dalle scelte elettorali dei cittadini.

Vizzini, relatore


 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 56 della Costituzione)

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) al terzo comma, le parole: «venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno anni di età»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione)

1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 58 della Costituzione)

1. All’articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno».


 

Art. 4.

(Modifica all’articolo 64 della Costituzione)

1. All’articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare».

Art. 5

(Modifica dell’articolo 69 della Costituzione)

1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un’indennità stabilita dalla legge».

Art. 6.

(Modifica all’articolo 70 della Costituzione)

1. All’articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.

Art. 7.

(Modifica dell’articolo 72 della Costituzione)

1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l’unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L’esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e all’articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all’altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

Art. 8.

(Modifica all’articolo 74 della Costituzione)

1. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente approvata, la legge».


 

Art. 9.

(Modifica all’articolo 75 della Costituzione)

1. All’articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini elettori».

Art. 10.

(Modifica all’articolo 92 della Costituzione)

1. All’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «su proposta di questo,» sono inserite le seguenti: «nomina e revoca».

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 94 della Costituzione)

1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;

b) al secondo comma, le parole: «accorda e revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «accorda la fiducia»;

c) al terzo comma, le parole: «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri»;

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di ciascuna delle due Camere, deve contenere l’indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare.

Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

Art. 12.

(Modifica all’articolo 126 della Costituzione)

1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica».

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e all’articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 24

D’iniziativa del senatore Peterlini

Art. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L’elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti da una legge dello Stato.

Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi elettorali regionali di cui al terzo comma dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, si applica la legge elettorale dello Stato.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 216

D’iniziativa del senatore Cossiga

Art. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA

Titolo I

CITTÀ CAPITALE, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE

Art. 55.

La Repubblica è costituita dalla Città Capitale, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Città Capitale della Repubblica. Ha uno statuto speciale approvato con legge costituzionale, sentita la sua assemblea elettiva.

 

Art. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite alla Capitale della Repubblica, a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l’individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige/Südtirol; Umbria; Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

Art. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali;

b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

c) elezioni del Parlamento europeo;

d) difesa e Forze armate;

e) disciplina della concorrenza;

f) tutela del risparmio e mercati finanziari;

g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

h) referendum statali;

i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;

l) princìpi dell’attività amministrativa statale;

m) pesi, misure e determinazione del tempo;

n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

o) ordine pubblico e tutela della sicurezza; istituzione ed ordinamento delle Forze di polizia dello Stato e ripartizione delle competenze tra di loro; princìpi fondamentali sull’istituzione e sull’ordinamento delle polizie locali;

p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

q) legislazione elettorale, organi di governo e princìpi fondamentali sull’istituzione, l’ordinamento e le funzioni di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;

v) tutela dei beni culturali e ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Art. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando la Capitale della Repubblica, un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 60.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l’Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

d) l’iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;

e) i princìpi generali dell’autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i princìpi generali della contabilità e del bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.

Nel rispetto dei princìpi di democraticità e rappresentatività, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare qualora, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l’Assemblea regionale.

La legge regionale promuove l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.

Art. 61.

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

Art. 62.

I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere.

I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel quarto comma. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.

La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell’autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che i Comuni, le Province e le Regioni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all’attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.

Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse destinate:

a) al servizio del debito pubblico;

b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;

c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;

d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma.

Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all’erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle Province e ai Comuni di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

I beni demani ali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

Art. 63.

Una legge costituzionale, che sancisce le deliberazioni delle Assemblee regionali, approvate dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate mediante referendum, può disporre la fusione di Regioni esistenti, modificare la loro denominazione e creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.

Con legge regionale, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l’approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 64.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile.

Art. 65.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l’unità della Nazione e ne garantisce l’indipendenza e l’integrità.

È il garante della Costituzione e del corretto funzionamento delle sue istituzioni. Egli esercita questa funzione nelle forme, nei modi e nei limiti tassativamente previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Nel caso si verifichi un grave non funzionamento del Governo della Repubblica, del Parlamento o della Corte costituzionale che pregiudichi o possa urgentemente pregiudicare la sovranità, l’unità, l’integrità e la sicurezza nazionale interna o esterna dello Stato, o che vìoli o minacci i princìpi fondamentali della Costituzione o le libertà delle persone, il Presidente della Repubblica, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, può sospendere i predetti organi dalle loro funzioni. Egli nomina successivamente un Governo provvisorio che esercita tutte le funzioni legislative ed amministrative; scioglie al contempo le Camere e indìce immediatamente le elezioni di nuove Camere, che non possono essere da lui successivamente ed immediatamente disciolte e che, dopo il loro insediamento, deliberano immediatamente, in seduta comune dei propri membri e con il voto della maggioranza assoluta di essi, se confermare il Presidente della Repubblica nell’ufficio o revocarlo da esso.

Art. 66.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate;

b) nomina il Primo ministro;

c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri;

d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;

e) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame e, se il Governo li approva nuovamente, deve emanarli;

h) indìce le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

i) indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

l) può inviare messaggi alle Camere;

m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

n) può concedere grazia e commutare le pene;

o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge, che indica i casi nei quali provvede anche non su proposta del Governo;

p) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere.

Art. 67.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data dell’elezione. Se l’evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

Il Presidente della Repubblica può essere revocato dal suo ufficio prima della scadenza del suo mandato, con una risoluzione approvata dal Senato della Repubblica con il voto dei due terzi dei suoi componenti, su richiesta della Camera dei deputati approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.


 

Art. 68.

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

L’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.

Art. 69.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento.

L’impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all’unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Art. 70.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell’articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica.

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l’anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all’elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l’elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 71.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la accettazione delle dimissioni del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, salvo che proposto dal Primo ministro, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine dei giudici costituzionali e dei senatori a vita.

Il Presidente della Repubblica deve dare preventiva comunicazione al Primo ministro degli atti con i quali invia messaggi alle Camere, rinvia ad esse leggi, nomina i senatori a vita e i membri della Corte costituzionale di sua spettanza. Il Primo ministro può, entro cinque giorni, formulare le sue osservazioni.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali contro qualunque legge, atto del Governo avente forza di legge per delega del Parlamento, o provvedimento provvisorio del Governo avente forza di legge, che sia sottoposto alla sua firma.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali, contro qualunque atto che sia esercizio di funzione legislativa materiale, di funzione giurisdizionale, giudiziaria e amministrativa, adottato da qualunque organo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico territoriale.

Il Presidente della Repubblica può rinviare al Governo qualunque atto sottoposto alla sua firma per l’emanazione, richiedendone il riesame e, se il Governo lo ritenga, per la riapprovazione che deve avvenire con delibera del Consiglio dei ministri, salvo il successivo ricorso alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione.

Art. 72.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e costituzionali.

Per atti diversi da quelli compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde penalmente, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86, ma soltanto dopo la cessazione dalla carica.

Titolo III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

Art. 73.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo indirizza e dirige la politica nazionale. Dispone dell’amministrazione, delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell’ambito delle norme della Costituzione e della legge.

Il Primo ministro dirige l’azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri dirigono i Ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell’ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.

L’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.

I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.

La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

Art. 74.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell’esposizione programmatica di cui al secondo comma.

Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

a) elezione della Camera dei deputati;

b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;

c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.

Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all’atto dell’assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.

Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 75.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.

Sezione II

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni

Art. 76.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da ministri, sindaci e presidenti di Province e di Regioni. Promuove intese ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.

Titolo IV

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere

Art. 77.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

La legge promuove l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 78.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Art. 79.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi, meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 80.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 81.

L’elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 82.

Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

Art. 83.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Art. 84.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un’Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 89.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

Art. 85.

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 86.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. 87.

I componenti del Parlamento ricevono un’indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

Art. 88.

Spetta al Senato della Repubblica l’elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.

Art. 89.

Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l’elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l’elezione dei consigli stessi.

La sessione speciale è convocata per l’esame dei disegni di legge relativi a:

a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

b) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

c) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;

d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.

I disegni di legge di cui al secondo comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.

I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sezione II

La formazione delle leggi

Art. 90.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

c) elezioni nazionali ed europee;

d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;

e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;

f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;

g) concessione di amnistia e di indulto;

h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 91.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 92.

La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.

I regolamenti delle Camere prevedono l’improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

Art. 93.

I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.

Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.

Art. 94.

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.

Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall’altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.

Art. 95.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l’approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 96.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 97.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È altresì indetto referendum popolare per deliberare l’approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al quinto comma.

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un’espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

Art. 98.

L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di princìpi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.

Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei princìpi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.

Con regolamento si provvede altresì all’esecuzione e all’attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

Art. 99.

In casi straordinari di necessità e urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.

Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.

La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 100.

Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.

La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.

Art. 101.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

L’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 102.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.

Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull’autorizzazione alla ratifica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l’interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

Art. 103.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l’equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all’indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l’intero periodo di applicazione nell’osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all’indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 104.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Art. 105.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.

Per lo svolgimento dell’inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Titolo V

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E ORGANI AUSILIARI

Sezione I

Le pubbliche amministrazioni

Art. 106.

Le pubbliche amministrazioni operano nell’interesse dei cittadini, secondo princìpi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.

L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. L’organizzazione dell’amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.

I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di princìpi generali stabiliti con legge approvata dalle due Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all’informazione e all’accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l’individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.

Art. 107.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa.

Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla produttività individuali.

 

 

Art. 108.

Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, ai funzionari e agli agenti di polizia, ai rappresentanti diplomatici e consolari è fatto divieto di iscriversi a partiti o svolgere attività politica.

I pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle Assemblee regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Sezione II

Autorità di garanzia e organi ausiliari

Art. 109.

Per l’esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, con legge costituzionale si possono istituire apposite Autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge costituzionale ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell’attività svolta e ne rispondono verso di esse nelle stesse forme previste per i Ministri.

Art. 110.

La Banca d’Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza secondo quanto stabilito con legge che ne prevede altresì la responsabilità verso il Parlamento.

Art. 111.

La legge può istituire l’ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Art. 112.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

 

Art. 113.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

La Corte dei conti è organo di controllo dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

L’Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina e assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

 

Titolo VI

PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA

Art. 114.

L’Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui princìpi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sottoposta a referendum. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 115.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell’Unione europea.

Art. 116.

La Capitale della Repubblica e le Regioni, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

Titolo VII

LA GIUSTIZIA

Sezione I

Gli organi

Art. 117.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario che prevede i casi in cui essi sono responsabili davanti al Parlamento. Tali norme assicurano altresì la direzione centrale, il coordinamento interno dell’ufficio del pubblico ministero e il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.

Art. 118.

La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art. 119.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l’esercizio di pubblici poteri.

Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. La legge determina i titolari dell’azione di responsabilità.

I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra e di missioni militari all’estero e hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 120.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono ciascuno un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.

Il Procuratore generale della Repubblica è eletto e revocato dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Governo della Repubblica, tra magistrati e ordinari di diritto nelle università.

L’ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l’indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l’organizzazione dell’ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell’attività ispettiva propedeutica all’azione disciplinare.

Art. 121.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.

Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l’aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.

 

Art. 122.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici e uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.

La legge disciplina l’attività della Corte e può prevederne l’articolazione in sezioni.

Art. 123.

L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Procuratore generale della Repubblica.

L’azione disciplinare è esercitata d’ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull’esercizio dell’azione disciplinare.

Art. 124.

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.

Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all’esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità.

Il passaggio tra l’esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.

In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.

Le norme sull’ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità.

Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano le modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere designati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa all’ufficio di consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.

Le norme sull’ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.

Art. 125.

Salvo quanto previsto dall’ottavo comma del presente articolo, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.

La legge disciplina periodi di permanenza nell’ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Nell’esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero si attengono ai princìpi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L’ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d’ufficio.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono partecipare alle competizioni elettorali nella Regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle Regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma tredicesimo, il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e su richiesta della Camera dei deputati approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con atto sanzionato dal Presidente della Repubblica non soggetto a controfirma ministeriale, può revocare qualunque giudice ordinario ed amministrativo di qualunque ordine e grado e qualunque magistrato del pubblico ministero.

Art. 126.

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.

La legge assicura l’indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 127.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.

Art. 128.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all’esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia. Il Procuratore generale della Repubblica riferisce sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Art. 129.

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera materia cui si riferiscono.

Le ipotesi di reato sono stabilite tassativamente dalla legge.

Art. 130.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai princìpi dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti. La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 131.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.

Nessuno può essere condannato contro ogni possibilmente ragionevole dubbio.

Art. 132.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo criteri di priorità annualmente determinati dal Senato della Repubblica; a tal fine, avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

Art. 133.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo VIII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

b) sui ricorsi presentati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 71;

c) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione dell’amministrazione statale;

d) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

e) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Province e Comuni, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;

f) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

g) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e sulle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;

h) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;

i) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare;

l) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti di Comuni, Province e Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l’esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica e ufficio.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

 

Art. 136.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

La Corte costituzionale può emanare esclusivamente ordinanze di ricevibilità o irricevibilità e sentenze di puro accoglimento o non accoglimento.

Art. 137.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 873

D’iniziativa dei senatori Pinzger e Thaler Ausserhofer

Art. 1.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 2.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il suo programma alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 894

D’iniziativa del senatore D’Alia

Art. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero».

2. Al terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

3. Al quarto comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;

nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;

dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.

L’elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 4.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 6.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 7.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

Art. 8.

1. All’articolo 72 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 11.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni».

3. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

5. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

6. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 15.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 16.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».

Art. 19.

1. Il primo comma dell’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 20.

1. Al settimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

 

 

Art. 21.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

2. In sede di prima applicazione, l’elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all’articolo 57, quinto e sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

Art. 22.

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 1086

D’iniziativa dei senatori Ceccanti ed altri

Art. 1.

1. Il terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione del Senato federale della Repubblica, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

 

Art. 2.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta»;

b) al terzo comma la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati cinque senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.

In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno dieci seggi; le Regioni con più di sette e fino a nove milioni di abitanti hanno dodici seggi; le Regioni con più di nove milioni di abitanti hanno quattordici seggi.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali».

Art. 5.

1. All’articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

b) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».

Art. 6.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 7.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 8.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

Art. 9.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo o un Gruppo di minoranza può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge. Nel caso di progetto di legge richiesto da un Gruppo di minoranza l’Assemblea lo esamina a partire dal testo presentato, distinto dagli emendamenti approvati in Commissione».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 11.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art 13.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

3. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

5. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 15.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–«Art. 94. – La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla approvazione medesima, nomina la personalità indicata nella mozione ai sensi dell’articolo 92 ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Il Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica entro ventuno giorni scioglie la Camera dei deputati ovvero nomina un nuovo Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 92».

Art. 16.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 1114

D’iniziativa dei senatori Pastore ed altri

Art. 1.

1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i trentacinque anni di età».

Art. 5.

1. L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati e di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

1. L’articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati».

Art. 9.

1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 10.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni, province e Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, quinto e nono comma; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.

L’approvazione di una legge o di un articolo avente autonoma rilevanza da parte del Senato federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni inibisce l’esercizio dell’impugnativa prevista dall’articolo 127, secondo comma».

Art. 11.

1. All’articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.

Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».

Art. 12.

1. All’articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 13.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 14.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

Il contenuto dei decreti deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70. Anche l’emendabilità dei decreti è soggetta alle limitazioni del presente articolo».

Art. 15.

1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio ovvero oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 16.

1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare quali tributi verranno aumentati o istituiti ovvero quali altre spese saranno ridotte per farvi fronte.

Alle Regioni si applica quanto previsto dal presente articolo e dalle leggi, anche statali, in materia».

Art. 17.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Art. 18.

1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

Art. 19.

1. L’articolo. 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 20.

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 21.

1. All’articolo 87 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Indìce le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione».

Art. 22.

1. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

 

 

Art. 23.

1. Nel secondo comma dell’articolo 89 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 24.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 25.

1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 26.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

Qualora sia approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, indicato dalla maggioranza dei componenti della Camera appartenenti a quella determinata dai risultati elettorali, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

 

Art. 27.

1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. I Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Assicura l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri».

Art. 28.

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale; ai medesimi anche se non fanno parte delle Camere si applicano le disposizioni dell’articolo 68».

Art. 29.

1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, la legge può istituire apposite Autorità indipendenti stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Art. 30.

1. All’articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme dettate dallo Stato in materie di competenza regionale si applicano sino all’entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali adottate nel rispetto dell’articolo 119».

Art. 31.

1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge».

Art. 32.

1. All’articolo 119 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In nessun caso l’atttribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.»

Art. 33.

1. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 1218

D’iniziativa del senatore Malan

Capo I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Fondamenti della Repubblica)

1. Il primo comma dell’articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L’Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sui princìpi di libertà e responsabilità, sul lavoro e sulla civiltà dei cittadini che la formano».

Art. 2.

(Denominazione del Senato)

1. All’articolo 55 della Costituzione le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «federale».

Art. 3.

(Camera dei deputati)

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Senato federale)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 5.

(Elezione del Senato federale)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno e risiedono, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano».

Art. 6.

(Senatori a vita)

All’articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I senatori a vita non votano».

Art. 7.

(Durata in carica di deputati e senatori)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta, per quattro anni, nel secondo anno dopo le elezioni del Presidente della Repubblica.

I senatori sono eletti per sei anni, insieme al Presidente della Repubblica o alla Camera dei deputati.

Le prime elezioni del Senato federale si svolgono contemporaneamente a quelle del Presidente della Repubblica. Entro sette giorni dall’entrata in carica degli eletti, il Senato divide i suoi membri, per regione, in tre gruppi di dimensioni le più eguali possibile. Con sorteggio è stabilito quale gruppo è eletto per due anni, quale per quattro e quale per sei».

Art. 8.

(Data delle elezioni e entrata in carica di deputati e senatori)

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – Le elezioni della Camera dei deputati, del Senato federale e del Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più degli ultimi otto giorni del mese di maggio.

I deputati e i senatori eletti entrano in carica il quarto giovedì dopo lo svolgimento delle elezioni.

La date di cui al presente articolo non possono essere cambiate se non per legge e soltanto in caso di guerra o di grave calamità naturale».

Art. 9.

(Presidenza e ufficio di presidenza delle Camere)

1. Il primo comma dell’articolo 63 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Il Vice Presidente della Repubblica è Presidente del Senato senza diritto di voto. Il Senato elegge l’Ufficio di presidenza, incluso un Presidente Vicario per i casi di assenza del Vice Presidente o quando questi esercita la funzione di Presidente della Repubblica».

Art. 10.

(Funzione legislativa)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato federale, entro trenta giorni, può proporre, su tali disegni di legge, modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva. Il Senato può altresì deliberare di rinunciare a tale facoltà prima del termine previsto.

Il Senato federale esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

I Presidenti del Senato federale e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. Nel caso in cui esprimano pareri diversi, decide il Presidente Vicario del Senato o, se questi ha rappresentato il Senato nell’espressione dei pareri, il Vice Presidente della Repubblica o, in mancanza, un vice presidente del Senato allo scopo designato. Tali decisioni non sono sindacabili in alcuna sede.

Stabiliscono, altresì, sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.».

Art. 11.

(Procedure legislative d’urgenza)

1. All’articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, ogni Camera delibera su un disegno di legge entro un termine dato»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando all’assemblea l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni»;

c) al quarto comma, le parole: «di delegazione legislativa,» sono soppresse.

2. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

 

 

Art. 12.

(Promulgazione delle leggi)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

«Trascorsi inutilmente tre giorni dai termini di cui al presente articolo, la legge si considera promulgata a tutti gli effetti».

Art. 13.

(Seconda approvazione di una legge)

1. Il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, questa deve essere promulgata.

Il Presidente può altresì chiedere una nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della legge e promulgarne la parte restante».

Art. 14.

(Inchieste parlamentari)

1. Il primo comma dell’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera».

Art. 15.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale su base regionale».

Art. 16.

(Età minima e assegno del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente)

1. All’articolo 84 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I requisiti e le prerogative di cui al presente articolo si applicano anche al Vice Presidente».

Art. 17.

(Elezione del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente)

1. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Ogni quattro anni, in uno o più degli ultimi otto giorni di maggio, su convocazione del Presidente della Camera dei deputati, ogni Regione elegge, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, un numero di delegati pari alla somma di deputati e senatori cui ha diritto. I deputati, i senatori, i candidati a tali cariche e i membri di organi costituzionali dello Stato non possono essere delegati.

Due settimane dopo la loro elezione, i delegati si riuniscono nelle rispettive regioni e votano a scrutinio segreto in votazioni separate per il Presidente e per il Vice Presidente. Ogni Regione provvede a inviare al Presidente del Senato federale il risultato delle operazioni suddette.

Il Senato federale, entro cinque giorni dall’entrata in carica dei suoi nuovi membri, provvede all’esame di tutti i risultati. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti per Presidente superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il giorno seguente la Camera dei deputati si riunisce per eleggere il Presidente fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti di ogni regione esprimono un solo voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle regioni. I voti delle Regioni i cui deputati non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non vengono assegnati.

Se nessun candidato ottiene i voti della maggioranza delle Regioni, è proclamato Presidente il candidato eletto Vice Presidente.

Completate le procedure di cui al quarto comma, il Senato federale esamina i risultati delle votazioni per il Vice Presidente. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il Senato federale si riunisce per eleggere il Vice Presidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti di ogni Regione esprimono un solo voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle Regioni. I voti delle Regioni i cui senatori non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non vengono assegnati. Nel caso nessuno abbia ottenuto la maggioranza prescritta al primo scrutinio, si dà luogo a un secondo scrutinio nel quale è proclamato eletto colui che ottiene i voti del maggior numero di Regioni. In caso di parità è proclamato eletto il candidato votato dalle Regioni i cui senatori eletti sono più numerosi. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano d’età».

Art. 18.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Vice Presidente sia nell’impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 19.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale ed è il Capo del Governo. Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l’attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.

Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l’anno sull’andamento dell’attività di governo.

Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato federale, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Nomina, secondo quanto previsto all’articolo 135, i giudici della Corte costituzionale, con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei deputati e del Senato federale.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nomina, con il parere e il consenso della Camera dei deputati e del Senato federale, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 20.

(Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente».

Art. 21.

(Assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta pubblico giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, il secondo martedì di luglio dopo le elezioni».

Art. 22.

(Governo della Repubblica)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica e dei Ministri. L’ufficio di Ministro è incompatibile con l’appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.

Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L’approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

L’ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge».

Art. 23.

(Giuramento dei Ministri)

1. All’articolo 93 della Costituzione, le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e» sono soppresse.

Art. 24.

(Abrogazione degli articoli 94 e 95 della Costituzione)

1. Gli articoli 94 e 95 della Costituzione sono abrogati.

Art. 25.

(Reati dei ministri)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 26.

(Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento»;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 27.

(Elezioni regionali e del Senato federale)

1. Il quinto comma dell’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni dei senatori di quella regione. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 28.

(Corte costituzionale)

1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza« uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del Senato federale, uno dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.

II giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro pubblico ufficio. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile.

L’ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

 

 

Art. 29.

(Revisione della Costituzione)

1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quinti dei componenti ed entrano in vigore quando sono ratificate da tre quarti dei consigli regionali.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione a seguito della approvazione delle Camere, ovvero entro l’ultima ratifica necessaria, se questa avviene dopo il termine suddetto, ne facciano domanda un quarto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e la popolazione delle Regioni che l’hanno ratificata sia pari ad almeno i tre quarti di quella della Repubblica».

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 30.

(Entrata in vigore)

1. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore a far tempo dalla prima elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale, salvo diversa indicazione.

Art. 31.

(Denominazione del Senato e requisiti per deputati e senatori)

1. Il Senato assume la nuova denominazione di Senato federale a decorrere dall’entrata in carica dei senatori eletti nelle elezioni di cui all’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge costituzionale.

Art. 32.

(Numero dei senatori a vita)

1. Il limite di tre senatori a vita, di cui all’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 6 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. I senatori nominati ento tale termine restano in tutti in carica.

Art. 33.

(Prime elezioni del Presidente della Repubblica, del Senato federale e della Camera dei deputati)

1. Le prime elezioni a suffragio universale del Presidente della Repubblica, nonché le elezioni del Senato di cui all’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge costituzionale, si tengono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione della legge ordinaria applicativa, nella quale può essere stabilita una data diversa da quella di cui all’articolo 85, secondo comma, della Costituzione. Fino all’entrata in carica del nuovo presidente, di cui all’articolo 91 della Costituzione, come modificato dall’articolo 21 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni il Presidente in carica al momento della data di entrata in vigore della legge medesima e si applica, ove necessario, l’articolo 86, primo comma, della Costituzione, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente legge costituzionale.

2. Le prime elezioni della Camera dei deputati si tengono nel secondo anno successivo a quelle di cui al comma 1. I deputati in carica al momento della promulgazione della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’entrata in carica dei nuovi eletti. La Camera dei deputati assume le funzioni previste dalla presente legge al momento dell’entrata in carica dei senatori eletti ai sensi dell’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge. Se sono trascorsi più di milleottocentoventicinque giorni dalla prima convocazione, si rinnovano le sue cariche, come all’inizio di una nuova legislatura.

Art. 34.

(Giudici della Corte costituzionale)

1. I giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli altri, si applicano le norme introdotte dalla presente legge nell’articolo 135 della Costituzione.

Art. 35.

(Elezioni regionali)

1. Le Regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, hanno la facoltà di modificare i loro statuti e le loro leggi al fine dell’applicazione dell’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 27 della presente legge.

Art. 36.

(Giudici della Corte costituzionale)

1. I giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli altri, si applica l’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 28 della presente legge costituzionale.

 


 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 1548

D’iniziativa del senatore Benedetti Valentini

Art. 1.

1. L’articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge.

Il riconoscimento giuridico dei partiti è stabilito dalla Corte costituzionale, previo accertamento delle condizioni di legittimità».

Art. 2.

1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Ogni elettore, nel pieno godimento dei diritti politici, è eleggibile a senatore o deputato».

Art. 3.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. Il Senato della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentosei, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ed il cui diritto di voto non sia limitato ai sensi dell’articolo 48.

La legge determina le circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica, rispettando le identità territoriali, ma facendo in modo comunque che tutte le circoscrizioni comprendano approssimativamente lo stesso numero di abitanti ed eleggano lo stesso numero di senatori. Criteri anche ulteriori e diversi possono essere adottati per la circoscrizione Estero».

Art. 4.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale.

Il numero dei deputati elettivi è di quattrocentosessantadue, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Metà dei membri della Camera dei deputati è eletta, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, in base a liste di candidati a carattere civico, in specifica rappresentanza dei territori e con ripartizione dei seggi proporzionale al numero degli abitanti, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. La legge stabilisce i territori in rappresentanza dei quali vengono eletti i dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

L’altra metà dei membri della Camera dei deputati è eletta, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, in specifica rappresentanza delle categorie sociali, culturali, professionali, economiche e produttive, con ripartizione dei seggi proporzionale al numero degli aderenti. A tal fine i cittadini elettori hanno facoltà di associarsi in categorie elettorali, nel numero minimo di aderenti stabilito dalla legge. Ciascun cittadino può aderire ad una sola categoria ai fini elettorali. Il riconoscimento delle categorie elettorali è stabilito dalla Corte costituzionale, che verifica la sussistenza e permanenza delle condizioni di legittimità».

Art. 5.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 6.

1. L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Non può peraltro essere mai superato il numero di cinque deputati a vita in carica».

Art. 7.

1. L’articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

Art. 8.

1. L’articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli del Senato della Repubblica».

Art. 9.

1. L’articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore o di deputato.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Nessuno può candidarsi contemporaneamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, né, per quest’ultima, contemporaneamente nella quota di rappresentanza territoriale e nella quota di rappresentanza categoriale. Nessuno, altresì, può candidarsi ad un ramo del Parlamento finché sia in carica nell’altro».

Art. 10.

1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. Ciascuna Camera, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera motivatamente sui titoli di ammissione dei suoi componenti. Delibera, altresì, motivatamente, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro trenta giorni dall’acquisita notizia delle cause stesse. La mancata deliberazione entro tale termine vale come deliberazione favorevole all’ammissione ai sensi del primo periodo o all’esclusione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Qualsiasi cittadino, entro quindici giorni dalla deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, può impugnarla dinanzi alla Corte costituzionale, la quale decide in via definitiva».

Art. 11.

1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. Ogni membro del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri della Camera dei deputati rappresentano i territori e le categorie che li hanno eletti. Il loro mandato è soggetto a revoca, con le modalità e le garanzie predeterminate dalla legge».

Art. 12.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere collettivamente, secondo le norme previste dalla presente sezione e con le procedure stabilite dai regolamenti parlamentari.

Spetta in ogni caso al Senato della Repubblica la votazione definitiva su tutte le leggi, tanto quelle ordinarie quanto quelle di revisione della Costituzione o le altre costituzionali, salvo che la Camera dei deputati le approvi nell’identico testo approvato dal Senato della Repubblica».

Art. 13.

1. L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro del Senato della Repubblica, ai membri della Camera dei deputati nel numero minimo di cinque, agli organi ed agli enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli».

Art. 14.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il comma seguente:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera».

Art. 15.

1. All’articolo 75 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori».

Art. 16.

1. L’articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e dettagliati criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti.

I membri di ciascuna Camera, nel numero minimo di un decimo dei suoi componenti, possono chiedere che la Camera sia chiamata a deliberare sulla conformità dei provvedimenti legislativi delegati o di parti di essi ai principi e criteri direttivi della delega».

Art. 17.

1. All’articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

Art. 18.

1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo il Senato della Repubblica o la Camera dei Deputati eleggono una commissione speciale fra i propri componenti, con voto limitato, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi al Senato e delle componenti sociali alla Camera dei deputati. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

 

Art. 19.

1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Art. 20.

1. All’articolo 84 della Costituzione, al primo comma, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni».

Art. 21.

1. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Non è rieleggibile, né può, dopo la cessazione della carica, essere candidato ad alcun altro pubblico ufficio, salvo la carica di senatore a vita.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 22.

1. All’articolo 86 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica».

Art. 23.

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura delle Camere o della Camera da sciogliere.

Lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse può essere formalmente richiesto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Senato della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti».

Art. 24.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica, entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente, su proposta di questo, i Ministri. Sempre su proposta del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica revoca in qualunque momento la nomina di uno o più Ministri».

Art. 25.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica. La fiducia è accordata mediante mozione motivata e votata dai senatori per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non implica obbligo di dimissioni.

Le mozioni di sfiducia nei confronti del Governo sono presentate al Senato della Repubblica a firma di almeno un quinto dei senatori in carica, non possono essere messe in discussione e in votazione prima di tre giorni dalla loro presentazione e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea.

Le mozioni di sfiducia devono, per essere ammesse alla discussione e votazione, contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica.

Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri così indicato riceva effettivamente l’incarico e formi un nuovo Governo, esso deve ottenere dal Senato della Repubblica la fiducia con il voto favorevole degli stessi senatori o almeno di parte preponderante dei senatori che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni del Senato stesso. Se non viene ottenuta la fiducia con siffatta maggioranza, o se viene ottenuta con i voti determinanti di senatori che non avevano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dispone lo scioglimento delle Camere stesse».

Art. 26.

1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 27.

1. All’articolo 100 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Qualsiasi atto o provvedimento del Governo, della pubblica amministrazione, o di enti a cui lo Stato o qualsiasi altra pubblica amministrazione contribuisce in via ordinaria, che non si conformi alle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, deve recarne adeguata motivazione. Il difetto di motivazione sotto tale profilo e la difformità dalle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, salve le responsabilità di chi ha operato nella pubblica amministrazione o negli enti, sono suscettibili di ricorso, da parte di ogni cittadino, alla giustizia amministrativa o al Presidente della Repubblica».

Art. 28.

1. L’articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 134. La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sulle impugnazioni concernenti i titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopraggiunte dei membri del Parlamento;

sulle istanze di riconoscimento giuridico dei partiti politici;

sulla legittimazione delle categorie elettorali, formate dai cittadini per l’elezione della Camera dei deputati».

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 1589

D’iniziativa dei senatori Finocchiaro ed altri

Art. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a sei deputati eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati dodici senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il Presidente e gli altri componenti della Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.

Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

a) cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

d) dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

e) dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di abitanti;

f) quattordici senatori nelle regioni con più di nove milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste elegge un senatore; il Consiglio regionale del Molise elegge, con voto limitato, due senatori; i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia autonoma.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

a) un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) tre senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

c) quattro senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

d) cinque senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

e) sei senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono un senatore per ciascuna provincia autonoma.

L’elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione di ciascun Consiglio regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 6.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 7.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

Art. 8.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti adottati in forza della delega di cui al primo comma, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 11.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

3. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

5. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

6. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

Art. 15.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 16.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

 

Art. 17.

1. Al secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».

Art. 19.

1. Il primo comma dell’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 20.

1. Al settimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 21.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

2. In sede di prima applicazione, l’elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dagli articoli 3 e 18 della presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino alla costituzione dei Consigli delle autonomie locali, i senatori di cui all’articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna regione o provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

Art. 22.

1. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 1590

D’iniziativa dei senatori Cabras ed altri

Art. 1.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori.

La legge stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi.

È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 2.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d’Aosta uno. Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecento è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell’anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il Presidente della Giunta regionale.

In ogni Regione, salvo la Valle d’Aosta, l’assemblea dei sindaci, dei presidenti di Provincia e di Città metropolitana, secondo modalità stabilite dalla legge, elegge fra i suoi componenti un senatore di diritto.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in ogni Regione in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori».

2. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 3.

1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva».

Art. 4.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

c) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafi; immigrazione;

e) ordine pubblico e sicurezza;

f) norme generali sull’istruzione;

g) bilancio dello Stato, legge finanziaria, leggi di attuazione dell’articolo 119.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all’articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva».

Art. 5.

1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stesi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

Art. 6.

1. All’articolo 83 della Costituzione dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«All’elezione partecipano i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle relative Province o Città metropolitane».

 

Art. 7.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati quando viene meno la possibilità di proseguire l’azione di governo secondo l’indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l’elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un’altra candidatura dalla coalizione o formazione politica che ha raccolto la maggioranza dei voti alle elezioni, con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell’opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative.

L’approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l’indizione di nuove elezioni».

2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.

Art. 8.

1. All’articolo 135 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da sedici giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative».


 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 1761

D’iniziativa dei senatori Musso ed altri

Art. 1.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all’unità superiore.

L’indizione dell’elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all’unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

Art. 2.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall’anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all’unità superiore.

L’indizione dell’elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all’unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

Art. 3.

1. All’articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le leggi in materia elettorale di cui al quarto comma si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime».

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale ha effetto a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 2319

D’inizativa dei senatori Bianco ed altri

Art. 1.

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

 


 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 2784

D’iniziativa dei senatori Poli Bortone ed altri

Art. 1.

(Istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari)

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55, le parole «e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e del Senato delle autonomie»;

b) all’articolo 56:

1) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoquindici»;

2) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentodiciotto»;

c) l’articolo 59 è abrogato;

d) all’articolo 60, al primo comma, le parole «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato delle autonomie»;

e) all’articolo 83, il secondo comma è abrogato;

f) all’articolo 96, le parole «Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 2.

(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città metropolitane)

1. Al titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione»;

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti».

b) l’articolo 116 è abrogato;

c) all’articolo 117:

1) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che non vi sia contrasto con l’interesse nazionale o con quello di altre Regioni»;

d) all’articolo 118:

1) al primo comma, le parole: «Province, Città metropolitane,» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: «, Città metropolitane, Province» sono soppresse;

e) all’articolo 119:

1) ai commi primo e sesto, le parole: «, le Province, le Città metropolitane» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «, le Province, le Città metropolitane» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano»;

3) al quarto comma, le parole: «, alle Province, alle Città metropolitane» sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: «, Province, Città metropolitane» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.»;

f) all’articolo 120, al secondo comma, le parole: «, delle Città metropolitane, delle Province» sono soppresse;

g) all’articolo 122, al secondo comma:

1) dopo le parole: «o a una Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, a un Consiglio o a una Giunta comunale»;

2) dopo le parole: «o ad altra Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,»;

h) all’articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane»;

i) all’articolo 132, al secondo comma, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Provincie e» sono sostituite dalla seguente: «i»;

l) all’articolo 133, il primo comma è abrogato;

m) nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: «le Provincie,» sono soppresse.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.

Art. 3.

(Composizione del Senato delle autonomie – Formazione delle leggi)

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.»;

b) all’articolo 72:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall’Aula, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.»;

2) dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest’ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.»;

c) all’articolo 73, secondo comma, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati ne dichiara»;

d) all’articolo 74 la parola: «Camere», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «Camera dei deputati»;

e) all’articolo 77:

1) al primo comma le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

2) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

3) al terzo comma le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati può»;

f) l’articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.»;

g) all’articolo 79, al primo comma, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

h) all’articolo 80 le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza»;

i) all’articolo 82, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

l) all’articolo 83:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle autonomie in seduta comune.»;

2) il secondo comma è abrogato;

m) all’articolo 87, al quarto comma, le parole «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»

n) l’articolo 94 è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l’accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.»;

o) all’articolo 96 le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

 

Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 5.

(Istituzione di nuove regioni)

1. Il primo comma dell’articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco».

 

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. A seguito dell’abrogazione del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, di cui all’articolo 1 della presente legge costituzionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato trasferisce alle regioni le relative funzioni e le necessarie risorse.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 2875

D’iniziativa del senatore Oliva

Art. 1.

(Modifiche dell’articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati)

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati non può essere inferiore a cinquecento e superiore a seicento, una parte dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero di deputati previsto dalla legge».

Art. 2.

(Modifiche dell’articolo 57 della Costituzione, in materia di numero di senatori)

1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi non può essere inferiore a duecento e superiore a duecentonovanta»;

c) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

d) al quarto comma, le parole: « fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.

 


Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificate dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 2941

D’iniziativa del Governo

Art. 1.

(Circoscrizione estero)

1. Al terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 2.

(Senato federale della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

(Numero dei deputati ed elettorato passivo per la Camera)

1.All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentoquarantacinque».

Art. 4.

(Composizione del Senato federale della Repubblica)

1.L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, cui non si applica il divieto di cui all’articolo 122, secondo comma. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante degli enti locali della Regione».

Art. 5.

(Requisiti per l’elezione al Senato federale della Repubblica)

1.L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione tutti gli elettori che risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 6.

(Deputati a vita di diritto)

1. L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – È deputato a vita di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 7.

(Durata della legislatura)

1. All’articolo 60, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «il Senato» è inserita la seguente: «federale».

Art. 8.

(Poteri del Governo in Parlamento e garanzie per le opposizioni)

1.All’articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento di ciascuna Camera garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza e i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati o senatori appartenenti a gruppi di opposizione».

Art. 9.

(Gruppi parlamentari)

1.All’articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I deputati i senatori, dopo la proclamazione, dichiarano di quale gruppo intendono far parte, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Se, per qualunque ragione, i deputati e i senatori cessano di appartenere al proprio gruppo, sono collocati d’ufficio nel gruppo misto, al quale appartengono a titolo individuale. I deputati di diritto sono iscritti al gruppo misto. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali dichiarano dopo la proclamazione a quale gruppo intendono aderire».

Art. 10.

(Indennità parlamentare)

1.L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un’indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

Art. 11.

(Procedimento legislativo)

1.L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma;

c) disegni di legge in materia elettorale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere f) e p);

d) disegni di legge di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo dello Stato.

Salvo quanto previsto dal primo comma, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma. La Camera dei deputati è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica, fatto salvo quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui all’articolo 117, commi secondo, lettera e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo, quinto e nono.

Dopo l’approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, la maggioranza assoluta dei componenti dell’altra Camera può chiedere, entro quindici giorni dalla trasmissione, di esaminare il disegno di legge, al fine di modificare parti del testo approvato. L’esame del disegno di legge si conclude entro l’ulteriore termine di trenta giorni. Qualora vengano approvate modificazioni, la Camera competente delibera in via definitiva. Qualora non sia proposta alcuna modifica entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per la richiesta di esame e per l’approvazione di proposte di modifica di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotti per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77 rispettivamente a sette ed a quindici giorni.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede».

Art. 12.

(Tempi di discussione dei disegni di legge)

1.All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, l’ordine del giorno delle Camere deve prevedere, con priorità e nell’ordine indicato dal Governo stesso, l’esame dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l’urgenza non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. I regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

Art. 13.

(Dichiarazione d’urgenza)

1.Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 14.

(Rinvio presidenziale delle leggi)

1.All’articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 70, questa deve essere promulgata».

Art. 15.

(Parere parlamentare su schemi di decreti legislativi)

1.All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 16.

(Decretazione d’urgenza)

1. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70 che è convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nel caso in cui la Camera competente sia sciolta, essa è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni»;

b)è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

Art. 17.

(Modifiche agli articoli 79 e 80 della Costituzione)

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

Art. 18.

(Eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 19.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 86 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «federale della Repubblica».

Art. 20.

(Scioglimento delle Camere)

1.L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Primo Ministro o su richiesta del medesimo, può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

Art. 21.

(Modifica all’articolo 89, secondo comma, della Costituzione)

1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Primo Ministro».

Art. 22.

(Governo)

1.L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Può essere composto altresì dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione delle Camere prevedendo che ciascuna lista elettorale o coalizione di liste debba indicare il candidato alla carica di Primo Ministro».

2. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 23.

(Rapporto di fiducia tra il Parlamento ed il Governo)

1.L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alle Camere la responsabilità del Governo su un determinato programma.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati o al Senato federale della Repubblica sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni e può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può indire le elezioni delle Camere oppure può nominare un nuovo Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni».

Art. 24.

(Poteri del Primo Ministro e dei Ministri)

1.L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della struttura di supporto al Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri».

Art. 25.

(Reati ministeriali)

1.L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 26.

(Competenze legislative dello Stato)

1.All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»;

b) al terzo comma, le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;» sono soppresse.

Art. 27.

(Leale collaborazione tra i livelli di governo)

1.All’articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La legge dello Stato disciplina forme e modalità per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114».

Art. 28.

(Numero e indennità dei consiglieri regionali)

1.Al primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima legge determina il limite massimo della indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione».

Art. 29.

(Giudizio in via principale sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali)

1.Al secondo comma, terzo periodo, dell’articolo 123 della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica,».

2. Al primo comma dell’articolo 127 della Costituzione, dopo le parole: «può promuovere» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica,».

Art. 30.

(Modifiche alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1)

1.Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica» e le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

b)all’articolo 10, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 31.

(Adeguamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 32.

(Norme transitorie)

1.In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale della Repubblica, i Consigli regionali, le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono i rappresentanti di cui all’articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge costituzionale.

2. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della legge medesima, con gli adeguamenti resi necessari dal nuovo numero di componenti della Camera dei deputati.

3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni del Senato federale della Repubblica si applica la normativa elettorale prevista, alla data di entrata in vigore della legge medesima, per il Senato della Repubblica, con gli adeguamenti resi necessari dal diverso numero di componenti del Senato federale della Repubblica.

4. I senatori a vita ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 3183

D’iniziativa del senatore Fistarol

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 55 della Costituzione)

1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 56 della Costituzione)

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione -Senato federale della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale. L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione».

Art. 4.

(Modifica all’articolo 70 della Costituzione - Funzione legislativa)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma».

Art. 5.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

2. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

3. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,»;

b) al secondo comma, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata»;

c) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

Art. 6.

(Modifica all’articolo 92 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.».

Art. 7.

(Modifica all’articolo 97 della Costituzione)

1. All’articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Gli uffici statali decentrati sono organizzati su base regionale e hanno sede nei comuni capoluogo di regione. Presso gli altri comuni possono essere attivati sportelli esclusivamente finalizzati a favorire l’accessibilità pubblica dei servizi erogati.».

Art. 8.

(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le regioni e i comuni».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)

1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province» sono soppresse.

Art. 10.

(Abrogazione dell’articolo 116 della Costituzione)

1. L’articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)

1. All’articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p) la parola, «Province» è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 118 della Costituzione)

1. All’articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola «Province» è soppressa.

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 119 della Costituzione)

1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «alle Province» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 14.

(Modifica all’articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 15.

(Modifica all’articolo 122 della Costituzione)

1. All’articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente.».

Art. 16.

(Modifica all’articolo 131 della Costituzione)

1. L’articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–«Art. 131 – Sono costituite le seguenti regioni:

Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria;

Lombardia;

Triveneto;

Emilia-Romagna;

–Toscana – Umbria;

Marche – Abruzzi – Molise;

Lazio;

Puglia – Basilicata;

Campania;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna».

Art. 17.

(Modifica all’articolo 132 della Costituzione)

1. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».

Art. 18.

(Modifiche all’articolo 133 della Costituzione)

1. All’articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato»;

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:

«Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali.».

 

Art. 19.

(Abrogazione degli statuti speciali della Regione Siciliana, della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia)

1. Sono abrogati:

a) lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2;

b) lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;

c) lo statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;

d) il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;

e) lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1;

f) la X disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Art. 20.

(Riduzione del numero dei Ministeri e dei Ministri)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato, il numero dei Ministeri è ridotto a dieci e quello totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, è ridotto ad un numero non superiore alle quaranta unità.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associative, le funzioni amministrative già esercitate dalle Province, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché a regolare il passaggio dei beni di proprietà e del personale dipendente delle Province medesime ai citati enti. Gli organi di governo delle Province restano in carica fino al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla cessazione del mandato non siano state adottate le disposizioni di riordino di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni provvedono alla nomina di un commissario straordinario che esercita poteri di governo fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni ridefiniscono con legge, su proposta degli enti interessati, il numero, le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni della Repubblica, in modo che essi comprendano una popolazione residente non inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane ed insulari. Gli organi di governo dei comuni aventi una popolazione residente inferiore a ventimila abitanti restano in carica fino al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; alla scadenza del mandato, i predetti organi di governo non sono rinnovati e i loro poteri sono esercitati da un commissario straordinario, nominato dalla Regione, fino all’insediamento degli organi ordinari dei nuovi Comuni.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti previsti dal comma 11 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati dall’articolo 19 della presente legge costituzionale.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono indette le elezioni dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali delle regioni Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria, Triveneto, Toscana – Umbria, Marche – Abruzzi – Molise e Puglia – Basilicata. Per lo svolgimento delle elezioni, si applicano le disposizioni transitorie che lo Stato provvede ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. Gli organi di governo delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria.

7. Gli organi di governo delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Triveneto.

8. Gli organi di governo delle regioni Toscana e Umbria, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Toscana – Umbria.

9. Gli organi di governo delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Marche – Abruzzi – Molise.

10. Gli organi di governo delle regioni Puglia e Basilicata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Puglia – Basilicata.

11. I Consigli regionali delle regioni di cui al comma 5 adottano un proprio statuto, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, entro sei mesi dalla data della prima seduta successiva alle elezioni. I medesimi Consigli approvano la legge elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione entro un anno dalla prima seduta successiva alle elezioni.

12. Le disposizioni dell’articolo 122 della Costituzione, come modificato dall’articolo 15 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 3204

D’iniziativa dei senatori Calderoli ed altri

Art. 1.

(Modificazione in senso federale dell’articolo 1 della Costituzione)

1. L’articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - l’Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Art. 2.

(Modificazione in senso federale dell’articolo 5 della Costituzione)

1. L’articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell’autonomia e del decentramento. Nell’assegnazione e nell’adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà».

Art. 3.

(Soppressione della circoscrizione estero)

1. All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 4.

(Senato federale)

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 5.

(Numero dei deputati)

1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecento.»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», sono soppresse e la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecento».

Art. 6.

(Composizione del Senato federale)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la regione Trentino- Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.».

Art. 7.

(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.».

Art. 8.

(Senatori di diritto e a vita)

1. L’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

(Durata della legislatura)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.».

Art. 10.

(Elezioni della nuova Camera)

1. L’articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.».

Art. 11.

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza del Senato federale)

1. All’articolo 63 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse.».

Art. 12.

(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni)

1. All’articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un’indennità stabilità dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

Art. 14.

(Procedimento legislativo)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), s-bis) e s-ter), e commi quinto e nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l’approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall’altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l’espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede.».

Art. 15.

(Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo)

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l’urgenza, non può, in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

Art. 16.

(Promulgazione delle leggi)

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 17.

(Rinvio presidenziale delle leggi)

1. Il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 70, questa deve essere promulgata.».

Art. 18.

(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

Art. 19.

(Decretazione d’urgenza)

1. All’articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.».

Art. 20.

(Amnistia e bilancio)

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 21.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci».

Art. 22.

(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindi giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 23.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 24.

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 25.

(Scioglimento delle Camere)

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.».

Art. 26.

(Governo)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai Sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.».

2. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.».

Art. 27.

(Fiducia)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia, mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al loro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro, ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.».

Art. 28.

(Primo Ministro e Ministri)

1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento dell’ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.».

Art. 29.

(Reati ministeriali)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».

Art. 30.

(Soppressione del CNEL)

1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

 

Art. 31.

(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 105 della Costituzione, le parole: «e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono soppresse.

Art. 32.

(Modifica dell’articolo 107 della Costituzione)

1. All’articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall’Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso».

Art. 33.

(Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l’articolo 113 della Costituzione, nell’ambito della sezione II del Titolo IV della Parte II, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 113-bis. - Spettano all’Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. L’Alta Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado, contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

L’Alta Corte è composta da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all’elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

I componenti dell’Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili. Essi, per tutta la durata del mandato, non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura, né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l’attività dell’Alta Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti».

Art. 34.

(Modifica dell’articolo 116 della Costituzione)

1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell’articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata.».

 

Art. 35.

(Competenze legislative)

1. All’articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «legislazione esclusiva» è inserita la seguente: «solamente»;

b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:

«s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»;

c) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l’istruzione e la formazione professionale, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.»;

d) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull’intero territorio di riferimento.».

Art. 36.

(Modifica dell’articolo 119 della Costituzione)

1. All’articolo 119 della Costituzione, i commi terzo e quinto sono abrogati.

Art. 37.

(Limiti al numero e all’indennità

dei Consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.».

 

 

Art. 38.

(Composizione della Corte costituzionale)

1. All’articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune».

Art. 39.

(Modifica dell’articolo 136 della Costituzione)

1. L’articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 136. – La Corte costituzionale assicura l’inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L’ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell’ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L’illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

Art. 40.

(Revisione costituzionale)

1. All’articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione, qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall’accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale.».

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell’articolo 138, sesto comma, della Costituzione, come introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione.

Art. 41.

(Adeguamento delle Regioni a statuto speciale)

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 42.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle modificazioni conseguenti alla medesima legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, come modificato dall’articolo 24 della presente legge costituzionale, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all’articolo 58 della Costituzione, come modificato dall’articolo 7 della presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste e del Molise che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all’articolo 57, sesto comma, come modificato dalla presente legge costituzionale.

3. I senatori ed i rappresentanti eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all’articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 6 della presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione, si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 2.

4. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tal fine, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, espressi ai sensi della citata normativa, ma che non ha già conseguito almeno 110 seggi, viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza e i restanti 89 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste.

5. I senatori a vita e di diritto, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

 

 

DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 3210

D’iniziativa dei senatori Ramponi ed altri

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 56 della Costituzione)

1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I componenti della Camera dei deputati sono ripartiti in egual numero tra deputate e deputati»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette».

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 57 della Costituzione)

All’articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I componenti eletti del Senato della Repubblica sono ripartiti in egual numero tra senatrici e senatori»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette».

 


DISEGNODILEGGE

 

COSTITUZIONALE N. 3252

D’iniziativa dei senatori Ceccanti ed altri

Art. 1.

1. Il terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l’effettività e la personalità».

Art. 2.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentoventicinque.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

 

Art. 5.

1. Al primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».

Art. 6.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 7.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità per il rinnovo del Presidente e dell’Ufficio di presidenza».

Art. 8.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, sesto comma, e 122, primo comma.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.

Se le modifiche approvate dal Senato federale della Repubblica riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, le leggi per assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica di cui all’articolo 117, quinto comma, nonché le materie di cui all’articolo 118, secondo e terzo comma, qualora le suddette modifiche siano state approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto dal secondo comma del presente articolo, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

Art. 9.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro venti giorni dalla richiesta nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 11.

1. All’articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato, presentati dal Governo».

Art 13.

1. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

2. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare il potere di scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati se entro venti giorni dalla proposta non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell’articolo 94».

Art. 14.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

All’inizio della legislatura il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, propone alla Camera dei deputati il candidato Presidente del Consiglio.

Il candidato Presidente del Consiglio espone alla Camera dei deputati il programma del Governo che intende formare e richiede la fiducia. Se la Camera accorda la fiducia, votata per appello nominale, il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio. In caso contrario il Presidente della Repubblica propone un nuovo candidato. Se dopo due mesi a partire dalla prima votazione nessun candidato ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati.

Si procede con le stesse modalità di cui ai commi secondo e terzo, nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 15.

1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Repubblica nomina e revoca i Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 16.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - La Camera dei deputati revoca la fiducia mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La mozione deve contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla approvazione medesima, nomina Presidente del Consiglio la persona indicata nella mozione.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma».

Art. 17.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 18.

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

t) grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

v) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

z) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 19.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

PETIZIONE N. 9

Presentata dal signor Giovanni D’Ambra

—-

Chiede una revisione delle prerogative e dei diritti dei senatori a vita.

 

PETIZIONE N. 216

Presentata dal signor Donato Loprete

—-

Chiede una revisione della Costituzione in materia di elezione delle Camere e del Presidente della Repubblica, l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita e la costituzionalizzazione di norme concernenti il diritto al trattamento di quiescenza dei parlamentari.

 

PETIZIONE N. 259

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

—-

Chiede la piena applicazione dell’articolo 67 della Costituzione, che esclude il vincolo di mandato per i parlamentari.

 

PETIZIONE N. 322

Presentata dal signor Francescantonio Cefalì

—-

Chiede provvedimenti per un’articolata riforma dell’ordinamento dello Stato.

 

PETIZIONE N. 651

Presentata dal signor Gian Antonio Conte

—-

Chiede l’adozione di una forma di governo ispirata al cancellierato tedesco.

 

PETIZIONE N. 1208

Presentata dal signor Francescantonio Cefalì

—-

Chiede modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione per la designazione di cinque deputati e cinque senatori attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami.

 

PETIZIONE N. 1369

Presentata dal signor Franco Parisi

—-

Chiede l’adozione di diversi provvedimenti in materia di riforme istituzionali.

 

PETIZIONE N. 1400

Presentata dal signor Renato Lelli

—-

Chiede una serie articolata di provvedimenti volti a riformare l’ordinamento costituzionale dello Stato.


 


 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A
Errata corrige

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore VIZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 1º giugno 2012

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (n. 24)

 

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Revisione della Costituzione (n. 216)

 

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (n. 873)

 

d’iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 894)

 

d’iniziativa del senatore D’ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (n. 1086)

 

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (n. 1114)

 

d’iniziativa dei senatori PASTORE, BOSCETTO, CAMBER, SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI, POSSA, ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008

Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (n. 1218)

 

d’iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

Modifiche all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (n. 1548)

 

d’iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 1589)

 

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA e LATORRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento,

 l’elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (n. 1590)

 

d’iniziativa dei senatori CABRAS, MUSI, PEGORER, MORRI, MICHELONI,

 CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI, MARCENARO, SANNA, MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE SENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (n. 1761)

 

d’iniziativa dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI e ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009

Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (n. 2319)

 

d’iniziativa dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti,  nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (n. 2784)

 

d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, CHIAROMONTE e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2011

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l’elettorato passivo per la Camera dei deputati (n. 2875)

 

d’iniziativa del senatore OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,  l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 2941)

 

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro per le riforme per il federalismo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica,  composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (n. 3183)

 

d’iniziativa del senatore FISTAROL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,  l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 3204)

d’iniziativa dei senatori d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA,  Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO,  MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI,  RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (n. 3210)

 

d’iniziativa dei senatori RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI,  COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO,  GALLONE, DE FEO e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (n. 3252)

 

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO,  TREU, VITALI, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, Vincenzo DE LUCA,  DE SENA, LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI,  RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI, ZANOLETTI,  CASTIGLIONE, LENNA, SAIA e PINOTTI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012

 

NONCHÉ SULLE

 

PETIZIONI

 

del signor Giovanni D’Ambra (n. 9)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008

 

del signor Donato Loprete (n. 216)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008

 

del signor Salvatore Acanfora (n. 259)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008

 

del signor Francescantonio Cefalì (n. 322)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2008

 

del signor Gian Antonio Conte (n. 651)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009

 

del signor Francescantonio Cefalì (n. 1208)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2010

 

del signor Franco Parisi (n. 1369)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011

 

del signor Renato Lelli (n. 1400)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012

 



Alla pagina 10, nella seconda colonna, il secondo capoverso si intende sostituito dal seguente:

«Definita la nuova configurazione delle Camere, il testo propone di ridisegnare complessivamente e in modo radicale il procedimento legislativo: l’esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, regola generale nell’ordinamento attuale, sarà limitato a pochi casi specifici. Si tratta dei casi seguenti:

–la materia costituzionale e quella elettorale;

–le leggi da approvare con una maggioranza speciale (amnistia e indulto – articolo 79; legge di sistema in materia di contabilità e finanza pubblica – articolo 81, sesto comma; conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni con ordinamento comune – articolo 116, terzo comma);

–le leggi di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti prerogative e funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti».

Alla pagina 11, nella seconda colonna, il primo periodo del secondo capoverso si intende sostituito dal seguente:

«La distinzione di competenza tra le due Camere è fondata sull’attribuzione al Senato, in prima lettura:

–delle “leggi della Repubblica“, previste dagli articoli 122, primo comma (princìpi fondamentali per le leggi regionali che regolano il sistema d’elezione e i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali), 125 (ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado istituiti nella Regione), 132, secondo comma (distacco di Province e Comuni da una Regione e aggregazione a un’altra), e 133 (mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province);

–dei disegni di legge che dispongono, prevalentemente, sui princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma) e in quelle di cui all’articolo 119 della Costituzione».

Alla pagina 18, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 si intende sostituita dalla seguente:

«b) al secondo comma, le parole: “accorda o revoca la fiducia“ sono sostituite dalle seguenti: “accorda la fiducia“».

 


 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A/bis

 

RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore Pardi)

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 2012

 

SUI

 

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblicae di elettorato attivo e passivo (n. 24)

d’iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

Revisione della Costituzione (n. 216)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (n. 873)

d’iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008

 

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione,  concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 894)

d’iniziativa del senatore D’ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008

 

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (n. 1086)

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

 

Modifiche alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (n. 1114)

d’iniziativa dei senatori PASTORE, BOSCETTO, CAMBER, SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI, POSSA, ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008

 

Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (n. 1218)

d’iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

 

Modifiche all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (n. 1548)

d’iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009

 

Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 1589)

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA e LATORRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

 

Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento,  l’elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (n. 1590)

d’iniziativa dei senatori CABRAS, MUSI, PEGORER, MORRI, MICHELONI,  CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI, MARCENARO, SANNA,  MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE SENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

 

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (n. 1761)

d’iniziativa dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI e ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009

 

Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (n. 2319)

d’iniziativa dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA,  LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010

 

Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5.000 abitanti,  nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (n. 2784)

d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE,  CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, CHIAROMONTE e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2011

 

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l’elettorato passivo per la Camera dei deputati (n. 2875)

d’iniziativa del senatore OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011

 

l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 2941)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro per le riforme per il federalismo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011

 

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (n. 3183)

d’iniziativa del senatore FISTAROL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012

 

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,  l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (n. 3204)

d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, BRICOLO,  ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA,  Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO,  MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI,  RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012

 

Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (n. 3210)

d’iniziativa dei senatori RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI,  COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO,  GALLONE, DE FEO e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012

 

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (n. 3252)

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO,  TREU, VITALI, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, Vincenzo DE LUCA,  DE SENA, LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI,  RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI, ZANOLETTI,  CASTIGLIONE, LENNA, SAIA e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Giovanni D’Ambra (n. 9)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008

 

del signor Donato Loprete (n. 216)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008

 

del signor Salvatore Acanfora (n. 259)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2008

 

del signor Francescantonio Cefalì (n. 322)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2008

 

del signor Gian Antonio Conte (n. 651)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 

 

del signor Francescantonio Cefalì (n. 1208)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2010

 

del signor Franco Parisi (n. 1369)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011

 

del signor Renato Lelli (n. 1400)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2012

 

 

 

 


 

Onorevoli Senatori. – Nel momento in cui si accinge a discutere questa proposta di riforma della Costituzione, il Senato dovrebbe riflettere prima di tutto se sia stata preceduta da un dibattito pubblico ampio e profondo, in secondo luogo se sia necessaria.

Il gruppo parlamentare «Italia dei Valori» ritiene che la sua discussione preliminare sia avvenuta tutta e solo all’interno di questa Camera, in assenza di qualsiasi forma di coinvolgimento dell’opinione pubblica: dei cittadini come dei cultori della materia. Ho sentito ripetere in Commissione più volte che la riforma in questione sarebbe invece la conclusione naturale di un dibattito pluridecennale, che adesso impone una rapida soluzione finale. L’assunto trascura che, dopo un dibattito pubblico assai più vasto dell’attuale, solo sei anni fa una maggioranza impressionante di cittadini italiani ha cancellato una proposta di riforma costituzionale analoga a questa. Benché contenesse una riduzione del numero dei parlamentari, tema di facile suggestione, i cittadini ritennero di negare l’approvazione a una pericolosa distorsione degli equilibri costituzionali, tutta orientata a favore di un aumento incontrollato del potere esecutivo e a mortificazione del potere legislativo.
Se davvero l’attuale proposta di riforma giunge alla fine di un dibattito pluridecennale, si deve ammettere che sei anni fa esso aveva già trovato una conclusione ineccepibile e inequivocabile: i cittadini non caddero nella trappola posta dal miraggio della riduzione dei parlamentari e individuarono con chiarezza il pericolo. A chi sostiene che i cittadini ci chiedono la riforma costituzionale la risposta è già stata data. I cittadini italiani non chiedono affatto alla politica una riforma costituzionale, ma la capacità di affrontare le difficoltà della crisi. Per sfuggire questa responsabilità la maggioranza provvisoria si rifugia in un compito per cui è vistosamente inadeguata.
Forse chi propone oggi la riforma pensa che la crescente insofferenza dei cittadini verso la «casta» rappresenti un’occasione fortunata. Paradosso: far leva sulla propria mancanza di credibilità per attribuire a se stessi l’opportunità di storpiare la Costituzione! Di più: con la non troppo segreta speranza di eludere il giudizio referendario sulla storpiatura.
La maggioranza provvisoria che sostiene il Governo in carica ne ha già fatto esperienza con la riforma dell’articolo 81 della Costituzione. Il voto favorevole dei due terzi del Parlamento sottrae tale riforma al giudizio referendario. E qui sarebbe necessario un richiamo: il limite dettato dall’articolo 138, ultimo comma, della Costituzione è strettamente collegato al contesto del sistema proporzionale; ed è già stato sostenuto da opinioni autorevoli che, in un sistema deformato da premi di maggioranza inusitati, il principio di cautela suggerirebbe che per leggi di revisione costituzionale la maggioranza dei due terzi sia sostituita da quella almeno dei tre quarti e dovrebbe altresì valere sempre la possibilità del ricorso al referendum. Vi sono proposte già presentate alle Camere in questo senso.
Ma il caso attuale è più preoccupante della modifica dell’articolo 81. L’assenza di un giudizio referendario su una riforma, che è poco più di un atto retorico, è assai meno grave che impedire il pronunciamento del popolo su una grave manomissione degli equilibri costituzionali. In questo caso un ceto politico, che ha gravi difficoltà a giustificare la propria presenza sulla scena, fa leva sulla propria insufficienza per arrogarsi il diritto di una decisione irrevocabile che può rendere irrilevanti, di fronte al Governo, le Assemblee elettive. C’è un’ironica coerenza in tutto ciò.
Il gruppo parlamentare «Italia dei Valori» ritiene poi che la riforma costituzionale non sia affatto necessaria. Se l’obbiettivo, come si è da più parti affermato, è la maggiore efficienza delle procedure legislative, il mezzo più adatto è la modifica dei Regolamenti parlamentari. A patto, però, che essa avvenga rispettando lo spirito e i princìpi della Costituzione. Al contrario, la proposta di riforma all’esame del Senato mostra in più di un punto la volontà della maggioranza provvisoria di mutare il delicato equilibrio dei rapporti tra maggioranza e opposizione a tutto vantaggio di chi si propone di occupare il centro della scena politica. Secondo questo intento, la legge immanente della democrazia moderna sarebbe tutta riducibile al compito di garantire che il Governo possa governare, mentre il compito della rappresentanza viene ridotto a un ruolo poco più che decorativo. In forma più rozza, il precedente Presidente del Consiglio aveva più volte espresso tutta l’insofferenza e il fastidio per le procedure parlamentari, fino al punto di immaginare voti in aula espressi dai soli Capigruppo. Pensiero rivelatore di una visione autocratica orientata a ridurre a parvenza la democrazia. In forma meno scoperta la riforma attuale e la proposta di modifica regolamentare che l’affianca rivelano la stessa intenzione sostanziale.
Per i compiti che si propone (e in particolare per la modifica del bicameralismo) la riforma in questione non è affatto necessaria e rischia addirittura di complicare inutilmente la realizzazione dell’obbiettivo. Se la maggioranza provvisoria ragionasse in termini di necessità avrebbe a portata di mano una soluzione più concreta e più rapida: modificare la Costituzione solo per ridurre il numero dei parlamentari e subito dopo proporre una legge elettorale meno ingiusta della precedente. Su questo troverebbe facilmente l’unanimità. Tutti i Gruppi parlamentari avevano presentato proposte «limitate» alla riduzione del numero, su cui era possibile lavorare in tempi brevi. Oggi siamo costretti a scoprire che da parte dei Gruppi parlamentari riuniti oggi nella maggioranza provvisoria c’era una precisa riserva mentale: usare la riduzione dei parlamentari come punto di leva per scardinare gli equilibri costituzionali. Questa e solo questa è la sua vera necessità.
Il testo unificato all’esame dell’Assemblea, sotto il profilo contenutistico, prevede agli articoli 1, 2 e 3 una risibile riduzione del numero dei deputati (da 630 a 508, di cui 8 eletti nella circoscrizione Estero) e dei senatori (da 315 a 254, di cui 4 eletti nella circoscrizione Estero). Scende altresì l’elettorato passivo alla Camera (da 25 a 21 anni) e al Senato (da 40 a 35 anni), e l’elettorato attivo per il Senato (da 25 anni a 18).
L’articolo 4, pur introducendo opportunamente in Costituzione l’«opposizione parlamentare», mantiene la subalternità formale tra «prerogative e poteri» del Governo e della maggioranza, da un lato – peraltro già sufficientemente ed abbondantemente disciplinati dai Regolamenti parlamentari – e «diritti» delle opposizioni, dall’altro. Non contempla, inoltre, l’unica vera ed inedita garanzia formale e sostanziale delle opposizioni parlamentari: la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale, contro le violazioni dei Regolamenti parlamentari, da parte di tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative. In tale modo, si sarebbe effettivamente superata una delle più significative «zone d’ombra», non giustiziabili, ancora presenti nel nostro ordinamento, che si colloca in una posizione sempre più isolata nella prospettiva comparata. Rendere giustiziabili le violazioni dei Regolamenti parlamentari significa porre fine a una salvaguardia – divenuta nei fatti un «privilegio» – che ha perduto la sua ragione d’essere, nonché trasformare finalmente le regole parlamentari in vero e proprio «diritto», consentendo una effettiva garanzia delle opposizioni e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel sistema parlamentare.
L’articolo 5, da valutare comunque positivamente, non fa altro che riprodurre testualmente, nella Costituzione, l’articolo 1, comma 2, del Regolamento del Senato, identico all’articolo 48-bis del Regolamento della Camera, con riferimento ai doveri dei deputati e dei senatori di partecipare alle sedute delle rispettive Commissioni ed Assemblee.
L’articolo 6, dispone l’eliminazione, nell’articolo 70 della Costituzione, dell’avverbio «collettivamente», riferito al procedimento legislativo, in conseguenza della riforma della procedura di approvazione dei disegni di legge.
L’articolo 7 del testo unificato proposto dalla Commissione modifica il procedimento legislativo di cui all’articolo 72 della Costituzione vigente. Il nuovo terzo comma del novellato articolo 72 dispone che «L’esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Prevede altresì che: «Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all’articolo 117, terzo comma, e all’articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi». Orbene, non appare chiaro se tali differenziazioni di materia producano effetti anche sull’iniziativa parlamentare, ossia se i deputati e i senatori trovino, nell’esercizio dell’iniziativa legislativa, un limite legato alla competenza (quale?) della Camera di appartenenza, potendosi invece desumere che il disegno di legge presentato da un deputato inizi l’iter presso il Senato e viceversa. In altre parole, il delicato rapporto tra assegnazione, inizio dell’esame ed ambito dell’iniziativa legislativa non trova adeguata soluzione nell’oscurità della formulazione adottata nel testo approvato in Commissione. In particolare, l’«inizio» dell’esame dei disegni di legge, regolato dai Regolamenti parlamentari, verrà a dipendere dalla discrezionalità delle scelte compiute dagli organi camerali, stante l’assenza di una chiara delimitazione di presentazione materiale da parte dei deputati e dei senatori. In altri termini, disporre l’«inizio» dell’esame dei disegni di legge in una Camera, per via costituzionale, senza riferimenti oggettivi e soggettivi puntuali, non può che comportare un palese rischio di irragionevolezza sistemica, differenziando irragionevolamente l’ambito dell’iniziativa legislativa dei parlamentari dalla funzione legislativa della Camera di appartenenza.
Al quarto comma del novellato articolo 72, è sancito che «I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti». Un ordinamento costituzionale deve essere, per definizione, non solo armonico ma non può strutturarsi per «compartimenti stagni», esplicitamente inibendo ad altri organi costituzionali di intervenire per bilanciare ed equilibrare i poteri. É pertanto irragionevole la precisazione di «insindacabilità in alcuna sede», riferita a decisioni di organi con rilevanza costituzionale, peraltro in regime di co-decisione, attestato il concreto e non remoto rischio di impasse istituzionale, senza alcuna possibilità di soluzione. È peraltro prevedibile che questo problema si ponga in riferimento a disegni di legge che intervengono in materia attribuita alla potestà legislativa regionale, laddove il terzo comma del novellato articolo 72 parrebbe rimettere l’avvio dell’esame al Senato, mentre il secondo comma del medesimo articolo, qualora i disegni di legge siano di iniziativa governativa, prescrive l’esame collettivo delle due Camere. A condizione, però, che il Governo presenti il disegno di legge in questione «al fine di garantire l’unità giuridica o economica della Repubblica», enunciazione assolutamente vaga ed i cui presupposti sembrano rimessi tanto alla relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge, quanto all’intesa dei due Presidenti delle Camere.
Al settimo comma del novellato articolo 72 è pericolosamente costituzionalizzato il cosiddetto «voto bloccato». È disposto infatti che «Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale». È chiaro che tale disposizione – estendendo a qualsiasi provvedimento il meccanismo della cosiddetta «ghigliottina» oggi applicato (e raramente) ai decreti-legge – determinerebbe un predominio assoluto dell’Esecutivo in Parlamento, sancendo la fine del parlamentarismo contemporaneo. Un ulteriore potenziamento, ingiustificato e squilibrato, dei già assai rilevanti poteri del Governo in Parlamento. Si segnala, inoltre, che al Governo viene attribuita la possibilità di decidere anche che i disegni di legge esaminati da una Camera, al di fuori dai casi di esercizio collettivo della funzione legislativa, siano esaminati dall’altra Camera persino laddove questa non ne faccia richiesta, complicando ulteriormente il già confuso e stentato quadro di superamento del bicameralismo delineato dal testo unificato in esame, frutto dell’estemporanea approvazione di un emendamento riformulato in Commissione affari costituzionali.
Con riferimento all’ultimo comma del novellato articolo 72, appare scontato che la Camera che non ha esaminato il disegno di legge delibererà assai spesso di attribuirsene il riesame, specie se è necessario soltanto un terzo dei componenti per la richiesta. Meccanismo che sarà prevedibilmente utilizzato, anche puramente, a fini oppositori: si tratta, pertanto, di una riproposizione «gattopardesca» del vigente bicameralismo perfetto. Si profila, dunque, come la «non riforma del bicameralismo italiano», atteso che le modificazioni proposte lasciano intatti i problemi e si avventurano su percorsi incerti, del tutto inediti nell’ambito del diritto comparato.
In altri termini, la differenziazione consisterebbe non nella prevalenza di una delle due Camere sull’altra nella maggioranza dei procedimenti decisionali (come accade in quasi tutti i sistemi bicamerali europei), ma nella persistente contitolarità da parte delle due Camere delle medesime funzioni. Questa verrebbe affiancata, però, da una priorità di inizio di esame in relazione alla materia cui il progetto di legge si riferisce, senza però alcuna garanzia di chiusura efficiente del procedimento legislativo, se non per mezzo dell’astratta fissazione di termini temporali di esame (che si prestano a manovre dilatorie e di aggiramento sin d’ora prevedibili). Non si è dunque scelta l’auspicabile istituzione di una «Camera prevalente» di stampo comparato; Camera e Senato restano formalmente e di fatto su un piano di parità: ciascuna di esse con un suo «terreno di caccia privilegiato», definito secondo la limitata distinzione fra materie. Non a caso, salvi i predetti termini temporali astrattamente prefissati (avulsi da ogni considerazione pratica circa la concreta vita parlamentare) per il riesame della seconda Camera, i disegni di legge si intendono definitivamente approvati solo in presenza di una conforme deliberazione delle due Camere, mantenendo in questi nuovi termini la navette parlamentare. In contraddizione con il Titolo V della Costituzione medesima, si prevede, addirittura, un ruolo delle Camere in relazione alla potestà legislativa regionale.
L’articolo 8 introduce una modifica formale connessa al mutamento del procedimento legislativo.
L’articolo 9 modifica l’articolo 75 della Costituzione in considerazione dell’omologazione dell’elettorato attivo tra Camera e Senato, facendo riferimento ai cittadini elettori lato sensu.
L’articolo 10 dispone l’inserimento, nell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione del potere del Presidente del Consiglio di proporre al Presidente della Repubblica la revoca dei Ministri, che va ad aggiungersi alla proposta di nomina già vigente.
L’articolo 11 è volto a modificare l’articolo 94 della Costituzione. L’articolo 92 vigente dispone che «il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri». Tuttavia, il nuovo articolo 94 assegna la fiducia parlamentare al solo Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella nostra forma di governo parlamentare appare un non senso la fiducia in capo al solo Presidente del Consiglio, escludendo i Ministri che verrebbero quindi slegati e liberati da un rapporto fiduciario con il Parlamento. Sarebbe, conseguentemente, esclusa la mozione di sfiducia individuale, prezioso strumento parlamentare di indirizzo e controllo. Riguardo, poi, alla formazione del Governo, se si vuole rafforzare l’Esecutivo attraverso il suo Presidente occorrerebbe – coerentemente – che il Presidente del Consiglio designato ottenga prima la fiducia delle Camere, e poi proceda alla formazione del Governo, perchè di sua esclusiva responsabilità politica. Non invece l’opposto, come deducibile dall’articolo 11 della proposta in esame.
Pare altresì irragionevole l’inserimento del Parlamento in seduta comune nel procedimento di sfiducia, stante il mantenimento costituzionale di due Camere con la medesima legittimità politica ed elettorale.
Ancor più illogica risulta la previsione della sfiducia da parte del Parlamento in seduta comune – con un quorum richiedente innalzato eccessivamente da un decimo ad un terzo – mentre la fiducia iniziale al Presidente del Consiglio verrebbe mantenuta in capo alle due Camere distinte.
Nel novellato articolo 94 si prevede che qualora una Camera respinga la questione di fiducia, questa o entrambe le Camere possano essere sciolte su richiesta del dimissionario Presidente del Consiglio dei Ministri. La richiesta di scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, da parte del Presidente del Consiglio, al di là della sua inopportunità politica e costituzionale, non appare neppure adeguatamente coordinata con l’articolo 88 della Costituzione vigente (e non toccato dal testo unificato in esame) che, ragionevolmente, assegna al Presidente della Repubblica il potere, sentiti i loro Presidenti, di sciogliere le Camere. Viene comunque menzionato, ancora una volta, il Parlamento in seduta comune nel procedimento volto a bloccare tale esito del procedimento sfiduciario, che porrebbe uno sbarramento anche alla decisione del Presidente della Repubblica sulla richiesta del Presidente del Consiglio. Appare evidente come le modifiche apportate dal presente testo unificato all’articolo 94 della Costituzione, rechino, per la loro formulazione, procedure foriere di caos e di ulteriori potenziali conflitti costituzionali del tutto inopportune e viziate da illogicità.
L’articolo 12 inserisce la Commissione paritetica per le questioni regionali, istituita presso il Senato dal successivo articolo 13, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 126 della Costituzione.
Con l’articolo 13 si istituisce, presso il Senato, la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto su proposta della Giunta dai rispettivi Consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i Gruppi parlamentari. La Commissione dà parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente princìpi fondamentali della legislazione concorrente. Si tratta, nei fatti, della Commissione per le questioni regionali, così come integrata dall’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ma sinora mai concretamente attuata dai Regolamenti parlamentari come in essa disciplinato.
Onorevoli senatori, lettura e interpretazione del testo unificato di modifica costituzionale rivelano senza ambiguità alcuna che le condivisibili intenzioni riformatrici sono state abbandonate.
La riduzione del numero dei parlamentari si segnala per la sua estrema timidezza. Se davvero si voleva dare in pasto all’opinione pubblica il senso di consapevolezza sui propri limiti, sui propri privilegi, sul «gigantismo asfittico» delle assemblee parlamentari, se si voleva ammettere che i parlamentari oggi non sanno e non possono più motivare di fronte ai cittadini la dimensione delle proprie strutture, allora la riduzione del numero non doveva limitarsi a un sesto della cifra. Doveva essere molto più incisiva. Tra tutte le opzioni è stata scelta la meno incisiva. È lecito dubitare che l’opinione pubblica ne resti soddisfatta.
La riforma del bicameralismo perfetto si è arrestata al primo passo. Vera riforma sarebbe stata l’attribuzione del rapporto fiduciario alla sola Camera dei deputati e l’elezione indiretta del Senato da parte dei Consigli regionali. Che avrebbe comportato, per inciso, il risparmio di un’intera Camera rappresentativa. Invece, sul solco delle contraddizioni già avviate con la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la riforma ha preso la strada incerta delle distinzioni per competenze ed è riuscita a complicare una situazione già ingarbugliata.
Le intenzioni riformatrici non condivisibili hanno invece un segno inequivocabile. Il voto bloccato riduce le Camere al ruolo di spettatrici. La potenza del Governo rende puramente formale la rappresentanza (e ancora non sappiamo quale legge elettorale centralista possa ulteriormente indebolirla).
Ma è il rafforzamento univoco del Presidente del Consiglio (con il complementare indebolimento del Presidente della Repubblica) il sintomo rivelatore di un modo di pensare la politica lontanissimo dalla pluralità e dalla dialettica intrinseche alla democrazia. La fiducia al solo Presidente del Consiglio elimina la collegialità del Governo. La sua facoltà di chiedere la revoca dei Ministri priva il Parlamento dello strumento della sfiducia individuale. La facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere limita le prerogative del Presidente della Repubblica e crea una supremazia sulle Assemblee elettive. Lo stesso strumento della sfiducia costruttiva è assai più un mezzo di ricatto nei confronti delle Camere, che un loro strumento di bilanciamento dei poteri rispetto al Presidente del Consiglio. I promotori di questa riforma parlano di equilibrio tra rafforzamento del Governo e rafforzamento del Parlamento. Ma di quest’ultimo non vi è traccia. C’è solo il rafforzamento del Governo e in particolare del suo Capo.
Tutto il potere nelle mani di un uomo solo. In forma di tragedia all’inizio del secolo scorso e in forma di farsa all’inizio del presente, l’Italia ne ha già sperimentato le conseguenze. La maggioranza provvisoria, e purtroppo il Partito Democratico che ne è parte decisiva, sembra condividere il pensiero già espresso dal precedente Presidente del Consiglio: la Costituzione non dà a chi governa gli strumenti per farlo.
Così la vile motivazione della propria incapacità politica da parte di chi si era attribuito un ruolo demiurgico, del tutto sproporzionato alla sua natura, diventa il punto d’appoggio che il Partito Democratico stesso, mettendo a tacere dubbi e preoccupazioni di non pochi dei suoi componenti, adotta per storpiare la democrazia parlamentare.
Non c’è un solo motivo al mondo per farlo. I problemi di incapacità politica non si risolvono con l’ingegneria costituzionale. Anzi, dare il massimo dei poteri a chi potrebbe rivelarsi – nella migliore delle ipotesi – incapace di usarli non sarebbe una soluzione, ma l’aggravamento patologico del problema.
Il gruppo «Italia dei Valori» chiede al Partito Democratico, con cui conta di costruire una solida coalizione capace di governare la crisi sociale, economica, politica, culturale e morale, di ripensare il suo atteggiamento.
In uno dei suoi ultimi appunti, Elias Canetti, autore ben consapevole di quanto siano complessi i rapporti tra masse e potere, aveva scritto: «Soltanto il sapere che “esita“ conta». Al Partito Democratico rivolgiamo un invito: oggi, di fronte ad un testo che altera l’equilibrio tra rappresentanza e governabilità e trasforma la prima in spettatrice della seconda, esitare non è debolezza. È consapevolezza del proprio compito storico.

Pardi, relatore di minoranza

 

 

 


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