Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Parte Seconda: Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Esame in sede referente e consultiva | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 674 Progressivo: 1 | ||
Data: | 06/08/2012 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Modifiche alla
Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere A.C. 5386 |
Iter al
Senato: esame in sede referente e consultiva |
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n. 674/1 |
(Parte
seconda) |
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6 agosto 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it |
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File: AC0829a2.doc |
I N D I C E
Iter al Senato
Esame in sede referente
- 1a
Commissione (Affari costituzionali)
Seduta
del 10 giugno 2008 – 1° pomeridiana (sui
lavori della Commissione) 5
Seduta
del 10 giugno 2008 – 2° pomeridiana 7
Seduta
del 18 marzo 2009 (sui lavori della
Commissione) 11
Seduta
del 20 luglio 2011 (sui lavori della
Commissione) 15
Seduta
dell’11 ottobre 2011 (sui lavori della
Commissione) 17
Seduta
del 19 ottobre 2011 (sui lavori della
Commissione) 23
Seduta
del 20 ottobre 2011 (sui lavori della
Commissione) 29
Seduta
del 26 ottobre 2011 (sui lavori della
Commissione) 35
Seduta
del 2 novembre 2011(sui lavori della
Commissione) 37
Seduta del 23
novembre 2011 (sui lavori della Commissione) 39
Seduta
del 30 novembre 2011 (sui lavori della
Commissione) 41
Seduta
del 14 dicembre 2011 (sui lavori della
Commissione) 43
Seduta
del 10 gennaio 2012 (sui lavori della
Commissione) 45
Seduta
del 7 marzo 2012 (sui lavori della
Commissione) 47
Seduta
del 13 marzo 2012 49
Seduta
del 27 marzo 2012 51
Seduta
dell’11 aprile 2012 55
Seduta
del 18 aprile 2012 59
Seduta
del 24 aprile 2012 71
Seduta
del 26 aprile 2012 77
Seduta
del 2 maggio 2012 83
Seduta
dell’8 maggio 2012 – Seduta pomeridiana 91
Seduta
dell’8 maggio 2012 – Seduta notturna 99
Seduta
del 9 maggio 2012 – Seduta pomeridiana 107
Seduta
del 9 maggio 2012 – Seduta notturna 195
Seduta
del 10 maggio 2012 – Seduta antimeridiana 201
Seduta
del 10 maggio 2012 – Seduta pomeridiana 205
Seduta
del 15 maggio 2012 (sui lavori della
Commissione) 211
Seduta
del 15 maggio 2012 213
Seduta
del 16 maggio 2012 217
Seduta del 17 maggio 2012 223
Seduta
del 23 maggio 2012 229
Seduta
del 24 maggio 2012 243
Seduta
del 29 maggio 2012 – Seduta antimeridiana 267
Seduta
del 29 maggio 2012 – Seduta pomeridiana 277
Seduta
del 29 maggio 2012 – Seduta notturna 289
Seduta
del 5 giugno 2012 – Seduta pomeridiana (sui
lavori della Commissione) 299
Seduta
del 21 giugno 2012 301
Seduta
del 25 giugno 2012 303
Seduta
del 26 giugno 2012 307
Seduta
del 26 giugno 2012 (sui lavori della
Commissione) 313
Seduta del 3 luglio 2012 321
Esame in sede consultiva
§
Pareri resi alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)
- 3ª Commissione (Affari esteri,
emigrazione)
Seduta
del 5 giugno 2012 (pomeridiana) 329
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008
7ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE
riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena svolta.
All’unanimità si è convenuto di
inserire nell’ordine del giorno dei lavori della Commissione l’esame in sede
referente del disegno di legge costituzionale n. 24
(Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della
Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di
elettorato attivo e passivo) e di convocare un’ulteriore seduta pomeridiana per
avviarne l’esame.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008
8ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(Esame e rinvio)
Il presidente VIZZINI (PdL),
relatore sul disegno di legge, ricorda che la discussione in tema di riforme
istituzionali ha compiuto ormai i suoi venticinque anni in Parlamento: nel
1983, infatti, venne istituita la Commissione Bozzi, organo con funzioni
esclusivamente di studio, ma già segnale di una ricerca diretta a tentare una
revisione costituzionale concentrata sull’ordinamento della Repubblica.
Elemento rilevante e, oggi, di prevalente interesse nel dibattito in corso è
senz’altro l’assetto del Parlamento: dalla esperienza di bicameralismo
paritario dei primi decenni repubblicani si prospetta un’evoluzione verso un
nuovo modello parlamentare, fondato su caratteri e funzioni diverse per le due
Camere. In effetti, la scelta del bicameralismo perfetto fu compiuta in
Assemblea Costituente secondo ragioni storiche non secondarie, come - fra le
altre - quella di assicurare tutti i contrappesi possibili, anzitutto nella
sede propria in cui si esprime la sovranità popolare, contro i timori di
possibili torsioni autoritarie che individuavano nel Governo l’istituzione più
critica, data la recente, ventennale dittatura.
Ma dopo 60 anni di democrazia repubblicana
quella preoccupazione si può dire definitivamente fugata: una democrazia matura
non teme, anzi incoraggia, la decisione governativa efficace, in un contesto di
controlli e indirizzi parlamentari a loro volta efficienti e non dispersivi né
ripetitivi. Perciò vi sono oggi condizioni di consenso generale che preludono a
una scelta concorde, diretta ad abbandonare il bicameralismo paritario. Tale
scelta è fondata non solo sul proposito di semplificare le istituzioni
rappresentative e le procedure parlamentari, bensì anche su un fattore
innovativo: realizzare un disegno che si rinviene in nuce già nella
Costituzione del 1948, ma non ha trovato finora una realizzazione compiuta. Nel
testo vigente della Costituzione, infatti, vi è solo un cenno alla base
regionale di elezione per il Senato, ma è noto a tutti come quella formula
risenta delle suggestioni concernenti l’idea di una Camera delle regioni e
delle autonomie. Di qui si sviluppa il proposito innovativo, convergente nel
cercare un modello bicamerale differenziato, con una Camera che elabori
l’indirizzo politico di Governo e lo realizzi nella legislazione che ne
costituisce attuazione, un Senato che rappresenti i territori della Repubblica
e permetta a quelle rappresentanze di manifestarsi e decidere nel Parlamento
nazionale.
Una riforma del genere diventa tanto più
importante, e anche urgente, quanto più emerge e si afferma una ridefinizione
dei poteri repubblicani secondo una tendenza regionalista, autonomista, persino
federale. Su tale indirizzo di riforma si sono esercitati, con soluzioni
diverse, i successivi tentativi che hanno occupato il Parlamento italiano fin
dalla stessa Commissione Bozzi, proseguendo nella XII Legislatura con la
Commissione De Mita - Iotti e poi nella XIII legislatura con la Commissione
D’Alema. Nello scorcio finale di quella stessa Legislatura, inoltre, con la
riforma del Titolo V si prevedeva anche un primo approccio di integrazione
della rappresentanza parlamentare con esponenti delle istituzioni regionali e
locali: era l’ipotesi, mai realizzata, di integrazione della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che avrebbe conferito a quell’organo
un potere consultivo assai incisivo nel procedimento legislativo. Si pervenne,
quindi, al testo di revisione costituzionale approvato dalle Camere nella XIV
legislatura ma poi non confermato dagli elettori: in un contesto di riforma
assai più ampio, si prevedeva in quel caso un Senato federale della Repubblica,
diverso dall'attuale sia per criteri di composizione sia per funzioni. Infine,
durante la XV legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera
dei deputati definì un testo di riforma che interveniva anche sull’assetto e le
funzioni del Senato.
Allo stato attuale, pertanto, si può contare,
in materia, su una elaborazione ormai cospicua e sedimentata nel tempo, ma
soprattutto su una condizione di consenso potenziale così esteso da prefigurare,
finalmente, un successo davvero possibile. L’occasione che porta la Commissione
affari costituzionali a intraprendere ancora il cammino riformatore è data dal
disegno di legge n. 24, del senatore
Peterlini: esso modifica la denominazione del Senato della Repubblica in
"Senato federale della Repubblica"; affida al nuovo Senato la
funzione di rappresentare le Regioni al fine di favorire e rafforzare la loro
partecipazione alla politica e alla legislazione nazionale; determina una nuova
modalità di composizione, fondata sull’elezione dei senatori, in ciascuna
Regione, contestualmente all’elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale
o Assemblea regionale e, per le Regioni Trentino Alto Adige/Südtirol, dei
Consigli delle Province autonome che ne fanno parte.
L’elezione dei senatori, a suffragio
universale e diretto, sarebbe disciplinata con legge propria di ciascuna
Regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti da una legge dello Stato.
I senatori potrebbero partecipare alle
attività dei Consigli regionali nelle rispettive Regioni, senza diritto di
voto.
Il numero complessivo dei senatori è indicato
in 240, con un limite minimo di 5 senatori per Regione, salvo i casi -
determinati in modo fisso - del Molise (2) e della Valle d'Aosta (1), nonché
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano (3 e 3). Quanto agli altri
seggi, sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione.
Si tratta, dunque, di un disegno di legge che
introduce senz'altro il tema di un Senato diverso da quello attuale, sia per
composizione sia per funzioni, anche se a tale riguardo vi è solo una
disposizione di principio. In ogni caso, l'iniziativa permette di avviare una
discussione utile e aperta al contributo di altre proposte, in modo che
dall'enunciazione di un tema così rilevante, in questo caso risolto in uno dei
modi possibili, ma suscettibile di estensioni, precisazioni e anche di soluzioni
alternative, si possa pervenire alla definizione di un'ipotesi di riforma
corrispondente all'orientamento prevalente tra le forze politiche e tra i
cittadini. Infine, il relatore preannuncia che avrà cura di informare il
Governo affinché possa valutare anche l’opportunità di presentare un proprio
disegno di legge.
Il senatore CECCANTI (PD)
ritiene inopportuna la presentazione di un’autonoma iniziativa legislativa da
parte del Governo che potrebbe compromettere il confronto fra le forze
politiche, condizionandolo secondo valutazioni di maggioranza e di opposizione.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) esprime il proprio compiacimento per l'avvio dell'esame di una
iniziativa di riforma costituzionale avente per oggetto il Senato della
Repubblica in questo stesso ramo del Parlamento. Pur ritenendo comprensibile
che il Governo possa presentare una propria proposta, anch'egli considera più
proficuo riservare l’iniziativa alla sede parlamentare, in modo da evitare
inopportune pregiudiziali di schieramento.
Il PRESIDENTE
assicura il suo impegno affinché il dibattito si svolga senza pregiudiziali
politiche per favorire il confronto tra tutti i Gruppi parlamentari,
nell’interesse delle istituzioni. L’opinione del Governo, intanto, potrà essere
acquisita anche nell’incontro in cui il Ministro delle riforme renderà le
proprie comunicazioni in occasione dell’inizio della legislatura.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 18 MARZO 2009
90ª Seduta
Presidenza del
Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per
l'interno Palma.
La
seduta inizia alle ore 15,20.
SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1178, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DEL NUMERO
DEI PARLAMENTARI
Il PRESIDENTE
dà conto di una lettera, in data 11 marzo 2009, con la quale il Presidente del
Senato segnala, affinché se ne tenga conto nell'organizzazione dei lavori della
Commissione, che nella Conferenza dei capigruppo la Presidente del Gruppo del
Partito Democratico ha sollecitato l'esame del disegno di legge costituzionale
n. 1178,
d'iniziativa del senatore Zanda, recante: "Modifiche agli articoli 56 e 57
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".
Rammenta, quindi, che nella seduta pomeridiana del 10 giugno 2008 la
Commissione aveva iniziato, con una sua relazione introduttiva, l'esame del
disegno di legge costituzionale n. 24,
d'iniziativa del senatore Peterlini, che propone una riforma del Senato, quanto
a composizione e funzioni; in quella occasione, peraltro, si era convenuto di
rinviare il seguito dell'esame, anche in attesa di altre iniziative in materia.
Successivamente, sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1086,
d'iniziativa del senatore Ceccanti e di altri senatori, e n. 1114,
d'iniziativa del senatore Pastore e di altri senatori, che propongono, in un
contesto di riforma più ampio, anche una revisione delle disposizioni
costituzionali che riguardano la composizione e le funzioni delle Camere del
Parlamento. Ciò considerato, invita i Gruppi parlamentari a fornire indicazioni
circa l'opportunità di procedere all'esame in forma congiunta di tutte le
proposte appena citate, ovvero di soffermarsi per ora solo sul tema della
riduzione dei parlamentari, su cui interviene specificamente il disegno di
legge n. 1178.
Il senatore BOSCETTO
(PdL) ritiene improprio che i Gruppi dell'opposizione tentino di
affermare la primogenitura di una misura che, come è noto, per iniziativa del
centro-destra era stata approvata in doppia deliberazione dalle Camere già
nella XIV legislatura, ma venne rigettata insieme alle altre modifiche costituzionali
nel referendum promosso proprio da quanti oggi sono all'opposizione.
La senatrice INCOSTANTE
(PD) nota che le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio a
proposito di una auspicabile riduzione del numero dei parlamentari hanno
impresso una accelerazione alle proposte presentate in Parlamento, una dalle
quali, appunto, è quella di cui al disegno di legge n. 1178,
d'iniziativa della sua parte politica. Si tratta di ipotesi che incontrano il
favore dell'opinione pubblica e tuttavia il tema non può essere disgiunto da
quello più generale del funzionamento del Parlamento: in proposito ribadisce
l'indicazione del suo Gruppo di riprendere l'esame delle iniziative di
revisione costituzionale, sulla base della proposta avanzata nella scorsa
legislatura dall'onorevole Violante, in qualità di relatore alla Commissione
affari costituzionali della Camera.
Il senatore BENEDETTI
VALENTINI (PdL) si dichiara non contrario a procedere a un
esame specifico della proposta di ridurre il numero dei parlamentari, anche per
sottrarre la materia alle strumentalizzazioni demagogiche. Tuttavia, la
Commissione non può ignorare che la questione del numero dei parlamentari è
collegata ad altri temi di possibile revisione della Costituzione, con
particolare riguardo al funzionamento del Parlamento.
Inoltre, esprime la sua contrarietà
alle proposte contenute nella cosiddetta "bozza Violante",
segnatamente all'ipotesi di relegare il Senato al ruolo di Camera
sostanzialmente non parlamentare, composta da rappresentanti delle Regioni e
con funzione legislativa concorrente ed eventuale. Conviene, invece,
sull'opportunità di superare dal punto di vista funzionale il bicameralismo
perfetto.
Conclude, convenendo sull'opportunità
di rimettere la decisione sulle modalità dell'esame all'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sulla base di un'attenta
analisi delle proposte assegnate alla Commissione.
Il senatore Mauro Maria
MARINO (PD), commentando le osservazioni del senatore
Boscetto, ricorda che l'impegno profuso dal centro-sinistra affinché gli
elettori respingessero la proposta di riforma costituzionale approvata nella
XIV legislatura era fondato su un giudizio complessivamente negativo, anche se
alcune disposizioni - è il caso della riduzione del numero dei parlamentari - erano
invece condivise. Conviene con il senatore Benedetti Valentini sull'esigenza di
superare una dialettica demagogica, recuperando il significato del ruolo
dell'istituzione parlamentare: sarebbe sbagliata, dunque, l'affermazione di
primogeniture, in questo come in altri ambiti dell'attività legislativa.
Il senatore BOSCETTO
(PdL) esprime apprezzamento per le osservazioni fin qui svolte. A suo
avviso, vi è il rischio di dare luogo ad atteggiamenti demagogici: la riduzione
del numero dei parlamentari determina un inevitabile rafforzamento delle
oligarchie e quindi un rischio di indebolimento della democrazia.
Il senatore LAURO
(PdL) ritiene che sia incongruo affrontare il tema della riduzione dei
parlamentari senza aver intrapreso una revisione del funzionamento delle Camere.
Una minore partecipazione all'attività legislativa potrebbe rivelarsi perfino
dannosa se si mantenesse l'assetto dei lavori parlamentari definito dai
Regolamenti vigenti.
Il senatore PASTORE
(PdL) ritiene preferibile procedere all'esame del complesso delle
proposte di revisione costituzionale in materia di riforma del Parlamento,
riservandosi eventualmente di stralciare e anticipare, se necessario, la
trattazione di argomenti specifici, come la riduzione del numero dei
parlamentari.
Il PRESIDENTE,
replicando agli interventi svolti, assicura che sottoporrà all'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le modalità di
esame del disegno di legge n. 1178
e delle altre iniziative di revisione costituzionale concernenti la struttura e
le funzioni delle Camere.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2011
309ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore BIANCO (PD)
chiede che la prossima settimana si svolga una riunione dell'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per esaminare
la proposta di procedere quanto prima all'esame dei disegni di legge
costituzionali che prevedono la riduzione del numero dei parlamentari,
separatamente rispetto ad altre ipotesi di riforma costituzionale che
riguardano anche il bicameralismo e la forma di governo. Infatti, si tratta, a
suo avviso, di una questione sulla quale tutti i Gruppi parlamentari hanno
espresso un orientamento convergente e che può essere risolta entro il termine
della legislatura.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
ricorda che la Commissione aveva già espresso il suo orientamento in favore di
un esame complessivo delle proposte che riguardano la composizione e la
funzione delle Camere nel quadro di una più generale revisione della seconda
Parte della Costituzione. Tuttavia, non vi sono obiezioni da parte del suo
Gruppo a riconsiderare la questione in una apposita riunione dell'Ufficio di
Presidenza.
Il PRESIDENTE
riferisce che, intervenendo questa mattina in Assemblea, ha ricordato
l'indagine conoscitiva in corso, presso le Commissioni congiunte affari
costituzionali della Camera e del Senato, sulle questioni inerenti al processo
di revisione costituzionale in materia di ordinamento della Repubblica.
Conviene sulla possibilità che i Gruppi parlamentari, in luogo di procedere
all'esame complessivo dei disegni di legge di riforma della seconda Parte della
Costituzione, decidano di esaminare esclusivamente - o, comunque, in via
prioritaria - il tema della riduzione del numero dei Parlamentari, anche per
raccogliere le istanze che provengono dall'opinione pubblica.
Assicura, comunque, la convocazione
dell'Ufficio di Presidenza nella giornata di martedì 27 luglio.
Il senatore BIANCO (PD)
precisa di aver solo preannunciato la richiesta, che sarà formalmente avanzata
in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari. Ribadisce l'intenzione del suo Gruppo di chiedere che l'esame si
concentri sulla questione specifica della riduzione del numero dei
parlamentari, rispetto alla quale ogni Gruppo assumerà le proprie decisioni,
non sussistendo, a suo avviso, le condizioni politiche per trattare nel loro
complesso le ipotesi di riforma dell'assetto costituzionale.
Il senatore LAURO (PdL)
osserva che il tema della riduzione del numero dei parlamentari è strettamente
connesso al tema della riforma dei Regolamenti parlamentari, soprattutto per
quanto attiene alla programmazione dei lavori e al loro svolgimento nelle
Commissioni e nelle Assemblee.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2011
328ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
Intervengono il ministro
per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.
La seduta inizia alle ore 14,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE
riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede
si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalle sedute della
prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge
costituzionale n. 2941,
d'iniziativa del Governo, che si svolgerà congiuntamente al seguito dell'esame
del disegno di legge costituzionale n. 24 e
all'esame delle altre iniziative di revisione costituzionale alla Commissione
che intervengono in materia di riforma del parlamento e della forma di governo.
Si tratta, finora, dei disegni di legge costituzionale nn. 216, 894, 1086,
1114,
1218,
1548,
1589,
1590,
1761,
2784
e 2875.
Precisa che, in considerazione della deliberazione assunta all'unanimità dalla
Commissione il 27 luglio, tali disegni di legge, che sovente contengono anche
disposizioni in materia di composizione numerica delle Camere, saranno trattati
comunque in forma distinta dall'esame dei disegni di legge costituzionale che
propongono solo la riduzione del numero dei parlamentari.
Inoltre, si è deciso che saranno presi
gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro,
per concordare la convocazione di una seduta delle Commissioni riunite 1a e 6a
al fine di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484,
d'iniziativa dei senatori Li Gotti (IdV) e altri (Modifica all'articolo 88 del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle
licenze in materia di giochi e scommesse).
Infine,
l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
definirà in una prossima riunione i tempi per il seguito dell'esame dei disegni
di legge costituzionale in materia di referendum.
Informa la Commissione che il seguito
dell'esame dei disegni di legge nn. 1178
e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, è stato
programmato per la seconda parte della seduta odierna per consentire
l'intervento del senatore Bianco, corelatore su quel provvedimento, che aveva
preannunciato un suo ritardo per altri impegni istituzionali.
La
Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(1178)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA ed altri. -
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari
(1633)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. -
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei
deputati e dei senatori
(2821)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei deputati e dei senatori
(2848)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BODEGA e MAZZATORTA. -
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2891)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. -
Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del
numero dei deputati e dei senatori
(2893)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO ed altri. -
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione
del numero dei parlamentari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue
l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.
Riprende
l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della
seduta del 4 ottobre.
Il
relatore BIANCO
(PD) dà conto dell'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, da lui
presentato assieme all'altro relatore, senatore BOSCETTO (PdL).
Il
senatore MALAN
(PdL) illustra l'emendamento 1.7, che corregge il numero dei componenti
della Camera dei deputati, allo scopo di ottenere una dimensione complessiva
del numero dei parlamentari che sarebbe sensibilmente ridotta, ma congrua nelle
proporzioni tra le due Camere restandone immutate le funzioni. Osserva, quindi
che tutte le proposte in esame determinerebbero una proporzione tra elettori ed
eletti tra le più basse nei Paesi europei. Più in generale, ritiene che non
sussistano ragioni persuasive per una riduzione ancora più accentuata del
numero dei parlamentari e che, soprattutto, non debba essere assecondata una
polemica antiparlamentare fondata sul pregiudizio e sul disprezzo per la
rappresentanza democratica.
Il
senatore BATTAGLIA
(PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.7.
Il
senatore PETERLINI
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) illustra le sue proposte di modifica,
dirette a riprodurre il contenuto del disegno di legge n. 2821.
L'emendamento 1.3 propone di ridurre il numero dei componenti delle Camere in
misura più consistente rispetto a quella del testo unificato, mentre il 2.8 è
diretto a fissare in 6 anziché in 5 il numero minimo di senatori eletti in
ciascuna regione. In subordine a tale proposta, ha presentato l'emendamento 2.9
(testo 2), pubblicato in allegato, che fissa in 6 i senatori eletti nel
Trentino Alto Adige, postulando che siano 3 quelli della provincia di Bolzano,
in osservanza dell'accordo stipulato fra Italia e Austria in favore delle
popolazioni alto-atesine. A tale riguardo, in via subordinata, egli ha proposto
anche l'emendamento 2.10.
Il
senatore PARDI
(IdV), integrando l'intervento svolto nella seduta del 4 ottobre,
sottolinea che gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori del
Gruppo, che propongono un dimezzamento del numero dei parlamentari, sono
improntati alla massima semplicità affinché siano comprensibili per i
cittadini.
Il
relatore BOSCETTO
(PdL) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti nelle sedute
della prossima settimana. In ogni caso, sottolinea l'esigenza di mantenere un
adeguato livello di rappresentanza democratica e nota che in nessun altro Paese
europeo si è progettato di ridurre il numero dei parlamentari per fare fronte
agli effetti della crisi economica.
Il
relatore BIANCO
(PD) ricorda la decisione della Commissione, di esaminare con priorità
le iniziative di revisione costituzionale che propongono solo la riduzione del
numero dei parlamentari: essa è stata assunta con consapevolezza da tutti i
Gruppi parlamentari, quale segno di considerazione e di riguardo per le istanze
dell'opinione pubblica. I relatori, avendo consultato i rispettivi Gruppi e gli
altri Gruppi parlamentari, hanno individuato un punto di equilibrio nel testo
unificato che hanno sottoposto alla Commissione.
Al
fine di valorizzare il lavoro fin qui compiuto, egli invita i proponenti a
ritirare tutti gli emendamenti. Inoltre, sollecita l'altro relatore, senatore
Boscetto, a pronunciarsi nella seduta di domani per consentire alla Commissione
di avviare le votazioni nelle sedute della prossima settimana, tenendo conto
dell'orientamento dell'Assemblea del Senato, di non dare luogo subito alla
istituzione di una Commissione speciale, considerata la sollecitudine con cui
la Commissione affari costituzionali sta procedendo nell'esame. Nel caso in cui,
invece, la maggioranza ritenga di prolungare indebitamente l'esame oltre i
tempi imposti dall'urgenza condivisa da tutta la Commissione, preannuncia che
rinuncerà all'incarico di relatore.
Il
relatore BOSCETTO
(PdL) ritiene necessaria una ulteriore meditazione delle proposte di
modifica, per cui preferisce esprimere il parere sugli emendamenti nella seduta
di martedì 18 ottobre. In quella stessa sede si potrà procedere alle votazioni.
Il
senatore BATTAGLIA
(PdL) sottolinea l'esigenza di consentire a tutti i senatori della
Commissione di intervenire sugli emendamenti, senza ostacolare lo svolgimento
di un dibattito ampio e approfondito.
Il
PRESIDENTE
ricorda che nella discussione generale e nella illustrazione degli emendamenti
tutti i senatori che hanno preso la parola hanno potuto svolgere i loro
interventi nel rispetto dei tempi consentiti dal Regolamento. Inoltre, si potrà
intervenire, secondo le regole consuete, nelle dichiarazioni di voto relative
ai singoli emendamenti.
Considerato
che le esigenze prospettate dai relatori, senatori Boscetto e Bianco, appaiono
conciliabili, propone di rinviare alla seduta di martedì 18 ottobre
l'espressione dei pareri; in quella stessa seduta inizierà la votazione degli
emendamenti.
Poiché
non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Il
seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 1178, 1633,
2821, 2848, 2891, 2893
Art. 2
2.9 (testo 2)
Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire le parole: «il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste uno», con le seguenti: «il Trentino-Alto
Adige/Südtirol ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste uno».
Conseguentemente, all'articolo 3,
aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. Fino all'adeguamento
della legislazione elettorale alle disposizioni degli articoli 1 e 2, i senatori
del Trentino-Alto Adige/Südtirol sono eletti nei collegi uninominali
determinati dalle disposizioni di legge già vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
2-ter. La legge assicura
l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina».
Conseguentemente, nel titolo,
aggiungere le seguenti parole: «nonché per
l'elezione dei senatori nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
Art. 3
3.100
Al comma 1, premettere le seguenti
parole: «Fino all'adeguamento della legislazione
elettorale alle disposizioni degli articoli 1 e 2,».
Conseguentemente, nel titolo, dopo la
parola: «disposizioni» inserire le parole: «transitorie e».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2011
331ª Seduta
Presidenza del
Vice Presidente
Intervengono il ministro per la
semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.
La seduta inizia alle ore 14,30.
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E DEI
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTI LA RIFORMA DEL PARLAMENTO E LA
FORMA DI GOVERNO
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
ricorda la decisione, assunta quest'oggi dal Senato, di riconoscere la
procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2941,
d'iniziativa del Governo, che propone una riduzione del numero dei parlamentari
connessa a una riforma delle funzioni delle Camere e della forma di governo. In
proposito, reputa utile che il ministro Calderoli illustri quella proposta alla
Commissione.
Il senatore BIANCO (PD)
obietta che la procedura d'urgenza è stata deliberata dal Senato anche per i
disegni di legge n. 1178 e connessi.
Ricorda, in proposito, l'orientamento espresso con voto unanime dalla
Commissione, rivolto a esaminare quei disegni di legge in via prioritaria e in
forma distinta da altre iniziative di riforma costituzionale, al fine di
accelerarne l'esito. A seguito di quella decisione, assunta nella
consapevolezza che il Governo avrebbe presentato, entro un breve termine, un
suo disegno di legge, diretto, fra l'altro, anche a ridurre il numero dei
parlamentari, la Commissione ha già svolto un ampio esame e ha convenuto di
assumere un testo unificato quale base per il seguito dell'iter. Si
trova ora nella fase di trattazione degli emendamenti, sui i quali egli e
l'altro relatore, senatore Boscetto, sono pronti a pronunciarsi.
Prospetta dunque l'opportunità di
proseguire nell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi,
rinviando alla sede opportuna, sia pure il più presto possibile,
l'illustrazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2941.
Il ministro CALDEROLI, a nome del
Governo, si rimette alle determinazioni che la Commissione vorrà assumere in
merito al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi.
Tuttavia, ritiene che debba essere considerato il fatto nuovo, consistente
nella presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2941 e della
dichiarazione d'urgenza deliberata dal Senato. È auspicabile che la Commissione
riconsideri la sua decisione, tenendo conto che la riduzione del numero dei
parlamentari non può essere avulsa da una nuova definizione delle funzioni
delle Camere; in proposito, ricorda la preoccupazione, espressa anche dal
Presidente della Repubblica, affinché la composizione delle Camere sia tale da
assicurare, tra l'altro, il buon funzionamento delle Commissioni parlamentari.
A suo avviso, vi sono i tempi tecnici
per realizzare una riforma del Parlamento e della forma di governo: a tal fine,
ritiene che le Commissioni potrebbero dedicare apposite sessioni settimanali
all'esame del testo e di quelli connessi, in modo da consentire una rapida
conclusione dell'iter,verificando così l'effettiva volontà politica di
realizzare il disegno riformatore.
Il senatore PARDI (IdV)
ritiene che si debba tenere conto dello stato avanzato dell'esame dei disegni
di legge n. 1178 e connessi.
La proposta, avanzata dal Governo con il disegno di legge n. 2941, dovrebbe
tenere conto dell'esito negativo del referendum con il quale i
cittadini, nel 2006, si sono espressi sulla riforma costituzionale approvata
nella XIV legislatura. Inoltre, per quel disegno di legge ancora non è stato
designato un relatore alla Commissione.
Il senatore ZANDA (PD)
sottolinea che il disegno di legge n.1178, da lui
presentato assieme ad altri senatori fin dal 4 novembre 2008, non intende
corrispondere a una ondata emotiva dell'opinione pubblica e si ispira a un
progetto già presentato nella scorsa legislatura. Inoltre, ricorda che la decisione
della Commissione, di trattare immediatamente e in forma distinta i disegni di
legge che propongono solo una riduzione del numero dei parlamentari, è stata
assunta nel presupposto che il Governo avrebbe formalmente depositato un suo
disegno di legge, già approvato in Consiglio dei Ministri, che interviene anche
su quella materia.
Ricorda che nella odierna seduta
antimeridiana del Senato, la presidente del Gruppo del Partito Democratico,
senatrice Finocchiaro, al fine di escludere una funzione strumentale della
dichiarazione d'urgenza del disegno di legge n. 2941, ha chiesto
e ottenuto che la maggioranza convenisse sull'urgenza anche dei disegni di
legge n. 1178 e connessi.
Sarebbe contrario allo spirito di correttezza parlamentare tentare di ritardare
l'iter di un provvedimento che si trova già in fase avanzata di esame
attraverso l'unificazione con un altro gruppo di proposte di revisione
costituzionale, in particolare con un disegno di legge presentato dal Governo
con grave ritardo nel corso della legislatura e che assai probabilmente, data
la sua complessità, non potrà essere approvato entro il tempo che residua alla
fine della legislatura medesima.
Il senatore BRICOLO (LNP)
osserva che, dopo la deliberazione assunta dalla Commissione, sono intervenuti
alcuni fatti nuovi: anzitutto, la presentazione da parte del Governo del
disegno di legge che prospetta la riduzione del numero dei parlamentari in connessione
a una riforma del Parlamento e a interventi rilevanti sulla forma di governo;
inoltre, il Senato ha convenuto di non procedere alla deliberazione sulla
proposta di costituire una commissione speciale destinata, fra l'altro, a
esaminare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, in
considerazione dell'attività che si sta svolgendo in proposito nella
Commissione affari costituzionali. A suo avviso, vi è l'occasione storica di
realizzare un disegno riformatore complessivo in tempi brevi, collegando
l'eventuale riduzione del numero dei parlamentari a una riconsiderazione della
struttura e delle funzioni del Parlamento e interventi rilevanti sulla forma di
governo.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 51 del
Regolamento, ritiene opportuno svolgere un esame congiunto dei disegni di legge
n. 2941 e connessi e
dei disegni di legge n. 1178 e connessi,
che riguardano una parte dell'insieme, cioè la riduzione del numero dei
parlamentari.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)
osserva che la dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge n. 1178 e connessi,
nonché del disegno di legge n. 2941, è stata
assunta dall'Assemblea del Senato in considerazione della fase avanzata in cui
si trova l'esame del primo gruppo di provvedimenti e della inevitabile
complessità dell'esame del disegno di legge presentato dal Governo e di quelli
che vi sono connessi. Dopo aver espresso la sua preferenza per un Senato federale
che comunque possa incidere sulle politiche generali dello Stato, osserva che è
sempre possibile un eventuale successivo adeguamento del numero dei
parlamentari alle funzioni delle Camere che saranno definite.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
sostiene la proposta avanzata dal senatore Bricolo, che non dovrebbe essere
giudicata in contrasto con le regole della correttezza parlamentare. Essa è
conseguente alla presentazione formale del disegno di legge n. 2941 da parte
del Governo e non intende affatto ritardare la decisione in merito alla
composizione delle Camere; in proposito, sottolinea il significato della
dichiarazione di urgenza e della proposta testé avanzata dal ministro
Calderoli, di esaminare i provvedimenti in questione con ritmi serrati, anche
attraverso lo svolgimento di apposite sessioni di lavoro.
Replicando alle osservazioni del senatore
Peterlini, nota che la proposta di revisione del bicameralismo, contenuta nel
disegno di legge n. 2941, riproduce
una ipotesi a suo tempo prospettata dal compianto senatore Leopoldo Elia, per
un bicameralismo paritario ma razionalizzato, e stabilisce la competenza
prevalente del Senato su tutte le materie di cui all'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, cioè su quelle di competenza legislativa concorrente delle
Regioni. Con riguardo al numero dei parlamentari, osserva che esso potrà essere
definito solo con riferimento alle funzioni delle Camere; in particolare, se le
competenze del Senato saranno quantitativamente omogenee a quelle della Camera
dei deputati, non sarebbe congrua, tenuto conto dell'evoluzione complessiva
dell'ordinamento, una composizione numerica diversa.
Il senatore ZANDA (PD)
ritiene che le motivazioni della proposta di esame congiunto siano inerenti
all'attuale temperie politica, nella quale la maggioranza di governo preferisce
rinviare, anziché risolvere, una serie di questioni importanti per il Paese.
Infatti, essa prospetta un rinvio per la riduzione del numero dei parlamentari
in analogia ai rinvii che riguardano la designazione del Governatore della
Banca d'Italia, le misure per lo sviluppo economico, l'adeguamento
dell'articolo 81 della Costituzione alle richieste provenienti dalle autorità
europee, l'abolizione delle province e persino la missione militare in Libia. A
suo giudizio, l'esame congiunto determinerà un ritardo fatale per la proposta
di ridurre il numero dei parlamentari, il cui fallimento sarà da attribuirsi
integralmente alla colpevole e deliberata volontà della maggioranza di governo.
Il PRESIDENTE,
replicando alle osservazioni svolte nel corso del dibattito, ricorda che, ai
sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento, che si applica per analogia
anche nelle procedure in sede referente, il Presidente è relatore alla
Commissione sui disegni di legge assegnati, salvo che deleghi tale incarico a un
altro senatore. In proposito, informa che il presidente Vizzini, oggi assente,
ha fatto sapere per le vie brevi che intende svolgere egli stesso l'incarico di
relatore, già assunto per l'esame del disegno di legge costituzionale n. 24, il solo
all'epoca assegnato alla Commissione.
Per quanto riguarda lo svolgimento
dell'esame dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari
e di riforma del bicameralismo e della forma di governo, se l'esame proseguirà
in forma congiunta a seguito di una deliberazione in tal senso della
Commissione, i tempi e le modalità saranno definiti in una prossima riunione
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari.
Avverte, quindi, che si passerà alla
votazione della proposta, univocamente desumibile dagli interventi dei senatori
Quagliariello e Bricolo, di svolgere d'ora innanzi un esame congiunto di tutti
i disegni di legge costituzionale concernenti sia la riforma del Parlamento e
la forma di governo sia la sola riduzione del numero dei parlamentari.
Il senatore BIANCO (PD),
preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, ritiene preferibile confermare
la decisione, già assunta dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 27
luglio scorso, di svolgere un esame prioritario e disgiunto delle iniziative
dirette esclusivamente a ridurre il numero dei parlamentari. Quel testo
potrebbe così essere definito dalla Commissione già nella prossima seduta e
sottoposto immediatamente all'approvazione del Senato.
Ricorda, peraltro, che la Commissione, quando
si pronunciò sulla disgiunzione dei disegni di legge in materia di riduzione
del numero dei parlamentari, era avvertita circa l'approvazione in Consiglio
dei Ministri del disegno di legge costituzionale successivamente presentato al
Senato da parte del Governo (A.S. 2941).
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
obietta che in quella occasione il testo del disegno di legge n. 2941 non era
ancora noto né formalmente presentato alle Camere.
Il PRESIDENTE
ricorda che, all'epoca della decisione della Commissione, era comunque noto che
il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI)
preannuncia un voto di astensione sulla proposta in esame, al fine di
testimoniare la disponibilità della sua parte politica nei confronti della
riforma presentata dal Governo con il disegno di legge n. 2941. Tuttavia
conferma la preferenza per le modalità di esame indicate dal senatore Bianco.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo ed esprime forti dubbi
sull'esperibilità del percorso, indicato dalla maggioranza, di realizzare in
tempi brevi un disegno riformatore complesso per rivedere le disposizioni che
regolano la composizione e la funzione delle Camere e la forma di governo.
Posta ai voti, è approvata la proposta
di svolgere in forma congiunta l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 216 e connessi,
compreso il n. 2941, di
iniziativa del Governo, già iscritti all'ordine del giorno, del disegno di
legge costituzionale n. 24, concernente
la riforma del Senato, già all'esame della Commissione, e dei disegni di legge
costituzionale n. 1178 e connessi,
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, già all'esame della
Commissione.
Il PRESIDENTE, al
fine di assicurare un iter celere per i disegni di legge in questione,
prospetta l'opportunità di convocare per domani, alle ore 8,30, una seduta
della Commissione nella quale potrà essere intrapreso l'esame, in forma
congiunta con tutti gli altri, dei disegni di legge costituzionale n. 216 e connessi,
compreso il n. 2941, di
iniziativa del Governo, concernente la riforma del Parlamento e la forma di
governo.
Non essendovi obiezioni, così rimane
stabilito.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011
332ª Seduta
Presidenza del
Vice Presidente
Intervengono il ministro per la
semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.
La
seduta inizia alle ore 8,55.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte
II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e
del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e
attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali
(1178) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di
articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1633) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei
senatori
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2821) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati
e dei senatori
(2848) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BODEGA e MAZZATORTA. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2891) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. - Modifica agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei
deputati e dei senatori
(2893) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei
parlamentari
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
- e petizioni (nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame del disegno di
legge n. 24, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge nn. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893 e con l'esame congiunto dei
disegni di legge nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784,
2875 e 2941 e rinvio; seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.
1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893, congiunzione con il seguito dell'esame del
disegno di legge n. 24 e con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 216,
894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941 e rinvio;
esame congiunto dei disegni di legge nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548,
1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941, congiunzione con il seguito dell'esame del
disegno di legge n. 24 e con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge nn. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893 e rinvio)
Prosegue l'esame del disegno di legge n. 24, sospeso nella
seconda seduta pomeridiana del 10 giugno 2008 e l'esame dei disegni di legge
nn.1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893, sospeso
nella seduta dell'11 ottobre 2011. Ha inizio l'esame congiunto dei disegni di
legge nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941.
Il PRESIDENTE
ricorda che, nella seduta di ieri, dopo aver deliberato nel senso di compiere
un esame congiunto di tutti i disegni di legge costituzionale in titolo, la
Commissione ha convenuto sulla sua proposta, di convocare un'ulteriore seduta
questa mattina per l'avvio dell'iter comune, al fine di dare un seguito
concreto al proposito di intraprendere un disegno riformatore organico,
compresa la riduzione del numero dei parlamentari.
In sostituzione del relatore Vizzini,
Presidente della Commissione, riferisce sui disegni di legge in titolo il
senatore BOSCETTO (PdL):
egli ricorda, anzitutto, che il disegno di legge n. 24 fu già esposto
alla Commissione dal relatore Vizzini nella seconda seduta pomeridiana del 10
giugno 2008. In quella occasione, inoltre, lo stesso presidente Vizzini
ricostruì le complesse vicende che accompagnano da molti anni il dibattito
politico sulla riforma dell'ordinamento della Repubblica. Successivamente, la
Commissione si è dedicata a un esame specifico dei disegni di legge nn.1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893, in tema di
riduzione del numero dei parlamentari. In proposito rinvia alla relazione da
lui stesso svolta nella seconda seduta antimeridiana del 7 settembre 2011 e
all'integrazione sul disegno di legge n. 2893, svolta
nella seduta del 14 settembre 2011. Si sofferma, quindi, sull'insieme dei
disegni di legge in titolo.
Osserva che l'ampiezza della revisione
costituzionale prospettata non è la medesima nelle diverse proposte. Talune
riformano solo il Senato (Atto Senato 24) o sono
prevalentemente incentrate sul numero dei parlamentari (Atto Senato 2875); il n. 216 fa
riferimento alle elaborazioni compiute nella XIII legislatura presso la
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole
D'Alema. Inoltre, egli nota che le diverse proposte si mantengono all'interno
della forma di governo parlamentare, a eccezione dell'Atto Senato 1218, che
espressamente richiama il modello presidenziale statunitense.
Tutti i disegni di legge modificano la
composizione del Parlamento, nel senso di una riduzione del numero dei
parlamentari; in base al disegno di legge d'iniziativa governativa (Atto Senato
2941) i deputati
diminuirebbero a 250, così come i senatori. Diversi disegni di legge incidono
sulla disciplina dei rappresentanti eletti nella circoscrizione Estero, per il
numero o anche per la dislocazione presso la sola Camera dei deputati (Atti
Senato 24, 1114, 1590, 2875 e nel
disegno di legge governativo n. 2941) ovvero
presso il solo Senato (Atto Senato1086). L'Atto
Senato 1218 sopprime del
tutto la circoscrizione Estero.
La riduzione dell'età per essere elettori del
Senato e per esseri eletti alla Camera e al Senato è stabilita - in varia
misura - dalla maggior parte dei disegni di legge (fanno eccezione gli Atti
Senato 1761 e 2784). La maggior
parte dei disegni di legge vuole un Senato federale o delle autonomie, mentre
gli Atti Senato 216, 1761 e 2875 dispongono
secondo l'attuale prescrizione costituzionale della base regionale di elezione.
Dei disegni che prefigurano un Senato
federale, un più limitato gruppo prevede una elezione di secondo grado (Atti
Senato 894, 1589, 2784). Una
composizione mista è prevista dall'Atto Senato 216
(limitatamente a quando il Senato opera in sessione speciale o legifera su
determinate materie) e dall'Atto Senato 1590. L'elezione diretta - ma combinata con
elementi vari, che accentuano la rappresentatività territoriale - è prevista
invece negli Atti Senato 24, 1086, 1114, 1218 (che prevede
una durata di sei anni del mandato dei senatori e un rinnovo parziale di un
terzo ogni due anni) e 2941. È da notare
che in base a quest'ultimo i rappresentanti dei Consigli regionali o delle
Province autonome e dei Consigli delle autonomie locali, che integrerebbero la
composizione del Senato, hanno diritto di voto (non così invece nell'Atto
Senato 1114).
L'Atto Senato 1548 disloca la
rappresentatività territoriale (e delle categorie socio-economiche, in quella
proposta) presso la Camera dei deputati, non al Senato. Inoltre, prevede per i
componenti della Camera una forma di mandato imperativo.
Alcuni disegni di legge dettano
specifiche disposizioni in materia di parlamentari a vita (Atti Senato 1218, 1548, 1590, 2941). Particolare
rilievo assume la riforma del bicameralismo: essa è perseguita da quasi tutti i
disegni di legge(fanno eccezione gli Atti Senato 24, 1761 e 2875).
La riorganizzazione del procedimento
legislativo è tracciata combinando, secondo varie modalità, il criterio della
competenza per materia con un criterio procedurale. Si delinea una competenza
legislativa per materia secondo tre modelli: paritaria, della Camera o del
Senato, insieme alla previsione dell'esame, in tempi certi e su richiesta, da
parte dell'altro ramo, non competente in via prevalente. È intuitiva la
rilevanza del quorum: l'Atto Senato 2941 lo fissa
nella maggioranza assoluta dei componenti. La terza lettura, da parte della
Camera competente, è comunque l'ultima.
L'individuazione delle materie di
competenza ha un grande rilievo. L'attenzione della Commissione si soffermerà
su una analitica disamina delle diverse proposte.
Per quanto attiene la fiducia al
Governo il disegno di legge d'iniziativa governativa non innova. Lo fanno
invece, rendendo solo la Camera dei deputati l'attore parlamentare della
fiducia, gli Atti Senato 216, 1086, 1114 (che insieme
delinea un meccanismo - eventuale - di sfiducia costruttiva), 1589, 1590 e 2784. L'A.S. 1548 individua
solo il Senato quale soggetto del rapporto fiduciario con il Governo. L'Atto
Senato 1218, ispirato
alla separazione dei poteri propria della forma di governo statunitense,
esclude il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Molti (non tutti) dei
disegni di legge che individuano nella Camera dei deputati l'unico soggetto che
esprime la fiducia stabiliscono che solo quel ramo può essere oggetto di
scioglimento anticipato.
Alcuni disegni di legge definiscono
ulteriori elementi di asimmetria nel bicameralismo; per esempio l'Atto Senato 2784 prevede che
solo la Camera dei deputati può disporre inchieste parlamentari.
Un altro profilo saliente è quello
relativo alla configurazione del Governo. In diversi disegni di legge si
persegue il rafforzamento della posizione costituzionale del Presidente del
Consiglio, definito Primo Ministro(ancorché non in tutte le proposte). Sua è la
nomina e revoca dei ministri (Atti Senato 1114, 1590, 2941), in
alternativa alla mera proposta al Presidente della Repubblica (Atti Senato 894, 1086, 1548, 1594); esprime
l'indirizzo politico definito dal programma governativo sul quale si instaura
il rapporto fiduciario (che alcuni disegni di legge configurano specificamente
come fiducia al Primo Ministro o al Presidente del Consiglio, non al Governo
nel suo complesso).
Nel disegno di legge n. 2941,
d'iniziativa governativa, si prevede che in caso di dimissioni a seguito dell'
approvazione di una mozione di sfiducia il Primo Ministro può richiedere lo
scioglimento delle Camere. Anche altri disegni di legge prevedono tale
richiesta (Atti Senato1086; 1548); impiegano
una formula più sfumata gli Atti Senato 1114 e 1589).
Diverse proposte intendono collegare
con maggiore intensità la nascita del Governo ai risultati delle elezioni. Gli
Atti Senato 1590 e 2941
costituzionalizzano il principio della candidatura del Premier da parte
delle forze politiche.
Il rafforzamento della capacità di
azione del Governo passa anche attraverso la definizione di uno statuto del
Governo in Parlamento, con riguardo all'organizzazione dei lavori e ai tempi
della decisione. Contestualmente, si propone da alcuni la definizione di uno
statuto delle opposizioni.
Il PRESIDENTE, dopo
aver ringraziato il senatore Boscetto per l'esposizione appena svolta,
preannuncia che in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sarà definita l'organizzazione dei
lavori con riguardo alle modalità e ai tempi dell'esame.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011
335ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.
La seduta inizia alle ore 14,40.
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 24 E CONNESSI (RIFORMA DEL PARLAMENTO E
FORMA DI GOVERNO)
Il PRESIDENTE
riferisce che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, si è
convenuto, di comune accordo, che a partire dalle sedute in programma per la
prossima settimana sarà avviata la discussione generale in sede di esame dei
disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi,
concernenti la riforma del Parlamento e la forma di governo. In qualità di
relatore su quelle iniziative, egli ha informato la Commissione che intende
svolgere una serie di incontri con i Gruppi parlamentari per valutare se
sussistono le condizioni per una larga condivisione di quelle proposte che,
come è noto, investono numerosi articoli della Costituzione, anticipando - in
caso di esito negativo - il proposito di affidare l'incarico di relatore a un
altro senatore e di riservarsi il ruolo proprio del Presidente di una
Commissione, quello di favorire il dialogo tra le forze politiche su una
materia così rilevante. Riferisce, quindi, che il senatore Bianco, a nome del
Gruppo del Partito democratico, ha ribadito l'orientamento di limitare l'esame
ai disegni di legge costituzionale che propongono solo la riduzione del numero
dei parlamentari preannunciando, in caso contrario, un atteggiamento non
collaborativo ancorché, come di consueto, istituzionalmente corretto. Da parte
sua, il ministro Calderoli ha rinnovato la richiesta di dedicare con regolarità
due sedute settimanali della Commissione all'esame dei disegni di legge
costituzionale n. 24 e connessi,
tra i quali vi è il n. 2941,
d'iniziativa del Governo, anche per testimoniare l'intento non dilatorio della
decisione assunta dalla Commissione, e condivisa dal Governo, di promuovere una
revisione complessiva delle funzioni del Parlamento, oltre che la sua
composizione.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2011
336ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.
La seduta inizia alle ore 16,10.
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 24
E CONNESSI, IN MATERIA DI RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO
Il PRESIDENTE
informa che il senatore Bianco ha comunicato che tutti i senatori del Gruppo
del Partito Democratico della Commissione hanno chiesto di parlare per l'esame
dei disegni di legge nn. 24 e connessi.
Inoltre si sono iscritti a parlare i senatori Benedetti Valentini, Bodega,
Malan, Pardi e Pastore. Nella seduta che sarà convocata per martedì 15 novembre
alle ore 14,30, interverranno la senatrice Adamo e i senatori Pastore, Bodega,
Benedetti Valentini e Pardi. Nella stessa giornata sarà convocata una riunione
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
per definire l'organizzazione dei lavori di esame.
Infine, non sussistendo le condizioni
per svolgere l'incarico di relatore alla Commissione, secondo quanto riferito
nella seduta pomeridiana del 26 ottobre, si riserva di designare quale relatore
un altro senatore.
La Commissione prende atto.
Il senatore CECCANTI (PD),
commentando la dichiarazione del Vertice Euro, rileva che il punto 6, mentre
elogia l'impegno dell'Italia per raggiungere il pareggio di bilancio e la
prevista introduzione di una norma in materia nella Costituzione entro la metà
del 2012, non reca alcun riferimento alla parte della lettera trasmessa dal
Governo italiano che dichiarava l'intento di realizzare una riforma della forma
di governo e del Parlamento. Tale preferenza del Vertice è confermata dal punto
5 della medesima dichiarazione che, con riguardo alla Spagna, prende atto delle
misure adottate per ridurre il disavanzo di bilancio.
Ciò premesso, invita il Governo a non
insistere nell'esame di una riforma che riguarda ben 26 articoli della
Costituzione, ma ad adoperarsi piuttosto affinché la discussione sulla modifica
dell'articolo 81 della Costituzione, in corso presso l'altro ramo del
Parlamento, proceda tempestivamente.
La seduta termina alle ore 16,40.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2011
337ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE
riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella
sede, si è convenuto che a partire dalle sedute della prossima settimana
riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionali in materia di riforma
del Parlamento e di forma di governo (nn. 24 e connessi) e
delle iniziative che propongono modifiche alla legge elettorale (nn. 2 e connessi).
Inoltre, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 2646 e n. 2254, di riforma
della disciplina relativa alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea. Infine, saranno esaminati gli atti
preparatori della legislazione comunitaria nn. 559 (Schengen) e 560 (controllo
di frontiera).
Si è poi deciso di invitare il Ministro
dell'interno, Anna Maria Cancellieri, per le consuete comunicazioni alla
Commissione sugli indirizzi programmatici del Dicastero. Allo stesso fine
saranno invitati il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero,
in relazione alla delega in materia di pari opportunità, e il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, con riguardo alla
competenza relativa all'integrazione.
Subito dopo le comunicazioni del Ministro
dell'interno, da acquisire possibilmente in tempi brevi, potrà riprendere
l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi,
in materia di Carta delle autonomie, e dei disegni di legge nn. 272 e connessi,
in materia di polizia locale.
Infine, il disegno di legge n. 2243-bis (semplificazione bis) sarà nuovamente
iscritto all'ordine del giorno dopo che il Governo avrà reso le sue
comunicazioni in merito alla persistente attualità delle disposizioni contenute
nel testo e negli emendamenti presentati, anche in riferimento al contenuto
dell'ultima legge di stabilità.
La Commissione prende atto
La seduta termina alle ore 15,15.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2011
338ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro per
gli affari europei Moavero Milanesi.
La seduta inizia alle ore 15,10.
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 24 E CONNESSI (RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO)
Il presidente VIZZINI
mantiene una riserva sulla designazione di un relatore per il seguito
dell'esame dei disegni di legge in titolo, considerato che quello d'iniziativa
del Governo (n. 2941)
ha assunto evidentemente una nuova, diversa fisionomia nell'iter parlamentare,
considerato che si tratta ormai della proposta avanzata da un governo non più
in carica.
Anche in ragione di tale circostanza, ritiene
opportuno che ogni determinazione sul seguito dell'esame sia preceduta da un
confronto tra i Gruppi parlamentari.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2011
340ª Seduta
Presidenza del Presidente
La
seduta inizia alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VIZZINI
riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa. In quella sede si è
convenuto, di comune accordo, di iscrivere all'ordine del giorno per le sedute
della prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2998
(Modifica all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
determinazione della popolazione negli enti locali), fatto proprio dal Gruppo
Italia dei Valori. Inoltre, si prenderanno opportuni contatti con la
Commissione giustizia in vista dell'esame dei disegni di legge nn. 2347
e connessi, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati nelle
regioni e negli enti locali, e del disegno di legge n. 2662,
in materia di servizio dei magistrati cessati da cariche elettive o di governo.
Si è poi concordato di riprendere l'esame
congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 2923
e 2991
(composizione ed elezione del Consiglio regionale sardo), eventualmente
chiedendo al Presidente del Senato di sollecitare il parere del Consiglio
regionale della Sardegna, previsto dallo Statuto speciale, in modo da
consentire la tempestiva approvazione del provvedimento alla ripresa dei lavori
dopo le festività di fine anno. Potranno essere connesse ed esaminate congiuntamente,
ove assegnate, analoghe iniziative dirette a modificare la composizione dei
Consigli in altre Regioni a Statuto speciale, già presentate o in via di
elaborazione.
È stata sollecitata anche la ripresa
dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di revisione della
disciplina del referendum (nn. 83 e
connessi), sui quali svolgeranno la funzione di relatori i senatori BIANCO
(PD) e BOSCETTO (PdL).
Per quanto riguarda la Carta delle autonomie
(disegni di legge nn. 2259
e connessi), preso atto della convergenza di tutti i Gruppi parlamentari, si è
deciso che nella prossima settimana si riprenderà l'esame al fine di
concluderlo al più presto, con la votazione degli emendamenti già pubblicati in
occasione delle precedenti sedute e dei relativi subemendamenti pubblicati in
allegato al presente resoconto. Ancora nel corso della prossima settimana, il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni
Griffi, renderà le comunicazioni alla Commissione sulle linee programmatiche;
inoltre, si prenderanno i necessari contatti con il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Malinconico, al quale è stata
attribuita la delega sull'editoria, affinché riferisca alla Commissione sulle
misure riguardanti quel settore.
Infine, si è preso atto dell'approvazione da
parte dell'Assemblea del Senato, nella seduta del 13 dicembre, della mozione
1-00510 (testo 2), d'iniziativa della senatrice Finocchiaro e di altri
senatori, e della mozione 1-00501 (testo 3), d'iniziativa del senatore
Calderoli e di altri senatori, con le quali si è deliberato di promuovere in
tempi rapidi l'esame e l'approvazione dei disegni di legge costituzionale
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari e, a seguire, quelli
relativi alla differenziazione del bicameralismo paritario. Tale proposizione
implica la nuova disgiunzione dei due gruppi di disegni di legge
costituzionale, che saranno esaminati con procedure distinte, a partire dalle
sedute che saranno convocate dopo la pausa dei lavori parlamentari per le festività
di fine anno. Pertanto, per i disegni di legge concernenti esclusivamente la
riduzione del numero dei parlamentari, i senatori BIANCO (PD)
e BOSCETTO
(PdL), assumeranno nuovamente l'incarico di relatori alla Commissione,
che potrà riprendere l'esame a partire dal testo unificato già elaborato in
proposito dagli stessi relatori e adottato a suo tempo come testo base, con i
relativi emendamenti, già presentati.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2012
345ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.
La seduta inizia alle ore 14,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE
riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede
si è convenuto di prorogare alle ore 18 di giovedì 19 gennaio il termine per la
presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2646 (normativa e
politiche dell'Unione europea). Inoltre, si è condivisa l'opportunità di
convocare nel corso della prossima settimana una riunione del comitato
ristretto per l'esame degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2259 e connessi,
in materia di Carta delle autonomie. Si valuterà, inoltre, l'opportunità di
riprendere tempestivamente l'esame dei disegni di legge in materia di
ordinamento della polizia locale, anche sulla base dell'avviso che il Governo
esprimerà sul testo unificato già predisposto dai relatori. Anche per quanto
attiene i disegni di legge costituzionale in materia di disciplina dei referendum
sarà compiuta una valutazione, una volta acquisito l'orientamento dei nuovi
relatori, senatori Bianco e Boscetto.
Si è poi convenuto di procedere nell'esame dei
disegni di legge costituzionale che propongono una riduzione del numero dei
parlamentari (nn.1178 e connessi),
eventualmente fissando, sentiti i relatori, un nuovo termine per la
presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti, da riferire al testo
unificato già predisposto dagli stessi relatori. In proposito si è convenuto
anche di continuare, in forma distinta e parallela, la discussione sui disegni
di legge costituzionale concernenti la riforma del Parlamento e la forma di
governo. Inoltre, su proposta del senatore Malan, relatore, si è stabilito di
verificare la possibilità di condurre in tempi celeri l'esame dei disegni di
legge che modificano la disciplina per l'elezione dei senatori e dei deputati
da parte degli italiani residenti all'estero.
Avverte, quindi, che domani, mercoledì 11
gennaio, alle ore 14,30, si svolgerà un'altra riunione dell'Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per proseguire
il confronto ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione sulle
questioni appena menzionate.
Infine, informa che saranno presi gli
opportuni contatti con il Ministro dell'interno, per proseguire il dibattito
sulle comunicazioni rese alla Commissione, sospeso nella seduta del 6 dicembre
2011, nonché con il ministro per la pubblica amministrazione e per la
semplificazione, Patroni Griffi, per concordare una data per lo svolgimento delle
sue comunicazioni, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, per
individuare le sedute nelle quali potranno essere svolte le loro comunicazioni
rispettivamente in materia di pari opportunità e di politiche
dell'integrazione.
La Commissione prende atto.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 7 MARZO 2012
362ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e
per l'economia e le finanze Ceriani.
La seduta inizia alle ore 14,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE
avverte che, in considerazione dell'intenso dibattito politico che si sta
svolgendo sui temi delle riforme del Parlamento e della forma di Governo, a
partire dalle sedute della prossima settimana si riprenderà l'esame dei disegni
di legge costituzionale nn. 24 e connessi.
Infatti, è opportuno che la Commissione sia pronta a una trattazione quanto più
possibile tempestiva, al fine di agevolare lo svolgimento del complesso iter
per l'approvazione, entro il termine della fine naturale della legislatura, di
quei progetti di riforma costituzionale.
Il senatore PARDI (IdV)
osserva che il dibattito politico sulle riforme costituzionali è stato limitato
esclusivamente al confronto fra i rappresentanti di alcuni partiti, ignorando
gli auspici più volte ribaditi per una partecipazione quanto più possibile
pluralistica.
Il PRESIDENTE
condivide tale rilievo: tuttavia, la ripresa dell'esame delle iniziative di
riforma costituzionale rappresenta appunto l'occasione per coinvolgere tutte le
forze politiche.
Il senatore Mauro Maria MARINO
(PD) conviene sull'opportunità di ricondurre le riforme costituzionali
nell'ambito del dibattito parlamentare.
Inoltre, propone che si riprenda e si
concluda l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi,
in materia di Carta delle autonomie e quello dei disegni di legge nn. 2646 e 2254, di riforma
della disciplina relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alle
direttive e alle politiche dell'Unione europea.
Il PRESIDENTE
informa che, nell'ambito del comitato ristretto costituito per l'esame degli
emendamenti al disegno di legge n. 2259, il
rappresentante del Governo si è impegnato a presentare in forma scritta
l'avviso dell'esecutivo ai fini della conclusione dell'esame. Per quanto
riguarda la trattazione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254, fa presente
che la relatrice, senatrice Boldi, sta completando la propria sintesi,
valutando ipotesi di modifica.
Il senatore BIANCO (PD)
condivide l'opportunità di programmare la ripresa dell'esame dei disegni di
legge nn. 2646 e 2254.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
sollecita anche la ripresa dei disegni di legge costituzionale in materia di referendum
e di istituti di democrazia diretta.
Il PRESIDENTE
avverte che nelle sedute della prossima settimana potrà proseguire la
discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi.
La Commissione conviene.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 13 MARZO 2012
363ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione
e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e
passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di
articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie,
riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città
metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della
riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 20 ottobre.
Il PRESIDENTE
propone che la Commissione prosegua la discussione generale sui disegni di
legge in titolo, in modo da consentire che il dibattito in corso fra alcune
forze politiche e di cui si ha notizia dagli organi di informazione possa
essere quanto prima ricollocato nella sede propria, che è quella parlamentare.
A tal fine, l'argomento potrà essere trattato anche nelle prossime settimane.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 27 MARZO 2012
371ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo nonché il
sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena
Ugolini.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di
articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo,
la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - POLI BORTONE ed altri. - Modifiche
alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie,
riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città
metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della
riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione
della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione
Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera
dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo.
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651
e 1208 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei
disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761,
2784, 2875 e 2941, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3204 e
rinvio; esame del disegno di legge n. 3204, congiunzione con il seguito
dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218,
1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 13 marzo.
Su proposta del relatore, la Commissione
conviene di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 3204,
d'iniziativa del senatore Calderoli e di altri senatori, congiuntamente alle
altre iniziative di revisione costituzionale in titolo.
Il presidente VIZZINI,
relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 3204, che intende
conferire alla Repubblica un carattere più marcatamente federale con un
intervento su più articoli della Carta fondamentale. Il principio federale è
affermato innanzitutto quale fondamento della Repubblica all'articolo 1. Segue
una modifica dell'articolo 5 che valorizza il medesimo indirizzo nella
legislazione e nell'esercizio delle competenze amministrative. Il Senato assume
la denominazione di "Senato federale della Repubblica" e si compone
di duecento senatori, eletti contestualmente a ciascun Consiglio regionale. La
Camera dei deputati, invece, si compone di duecento deputati eletti su base
nazionale. Il disegno di legge sopprime la circoscrizione Estero nonché i
senatori di diritto e a vita. La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge di revisione
costituzionale e per il conferimento di autonomie differenziate. La Camera dei
deputati è invece competente per le materie di competenza esclusiva statale,
con l'eccezione dei provvedimenti di perequazione delle risorse. Al Senato sono
attribuite le materie di competenza statale espressamente individuate, oltre a
una generale competenze in materia di atti dell'Unione europea.
Il potere di scioglimento presidenziale
viene limitato alla Camera dei deputati, così come il rapporto di fiducia con
il Governo. La proposta di revisione costituzionale prevede che il sistema
elettorale favorisca la formazione di una maggioranza governativa.
Quanto ad altri organi di rilievo
costituzionale, si procede alla soppressione del CNEL e si affida la funzione
disciplinare dei magistrati non più al CSM bensì a una Alta Corte di giustizia
della magistratura, composta da nove membri (di cui cinque laici).
Le competenze concorrenti, attualmente
previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, vengono mutate
in competenze esclusive, dello Stato o, in via prevalente, delle Regioni.
La Corte costituzionale viene limitata
a nove membri, tutti di elezione parlamentare. Si introduce all'articolo 138
una forma di referendum deliberativo su proposte di revisione
costituzionale che abbiano ottenuto l'appoggio di almeno un milione di
elettori.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 19,40.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012
373ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.
La seduta inizia alle
ore14,30.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei
disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761,
2784, 2875, 2941 e 3204, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3183
e rinvio; esame del disegno di legge n. 3183, congiunzione con il seguito
dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218,
1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941 e 3204 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta pomeridiana del 27 marzo.
La Commissione conviene di esaminare il
disegno di legge n. 3183
congiuntamente alle altre iniziative in titolo.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 3183,
d'iniziativa del senatore Fistarol. Esso intende ridefinire l’articolazione
istituzionale, adeguandone il funzionamento a nuovi parametri di
semplificazione e di efficienza decisionale.
A tal fine, istituisce un Senato
federale della Repubblica, determina la composizione su nuove basi, anche
quantitative, della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica,
del Governo e dei Consigli regionali e prevede l'accorpamento delle Regioni e
dei Comuni, nonché la soppressione delle Province. Il Senato assume la
denominazione di "Senato federale della Repubblica" e si compone di
centocinquanta senatori, eletti in ciascuna Regione contestualmente
all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. La Camera dei deputati,
invece, si compone di trecentocinquanta deputati eletti su base nazionale. La
Camera esamina le proposte di legge sulle materie di competenza statale
esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; al Senato
sono attribuiti i disegni di legge che riguardano le materie riservate alla
competenza concorrente di Stato e Regioni. La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge concernenti le
materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119,
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema
di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica,
nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello
Stato o alla legge della Repubblica.
È fatta salva per il ramo del
Parlamento che non ha competenza legislativa prevalente la possibilità di
presentare proposte di modifica. Il relatore segnala la particolare procedura
riservata alle modifiche proposte dal Governo e approvate dalla Camera dei
deputati a disegni di legge di competenza del Senato: quando il Governo ritenga
che quelle modificazioni siano essenziali per l'attuazione del suo programma
ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, e il Senato non le accolga entro trenta giorni, il disegno
di legge è trasmesso per l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati,
che delibera a maggioranza assoluta.
Il disegno di legge propone anche una
modificazione all'articolo 92, diretta a indicare in Costituzione il numero -
pari a dieci - di Ministri nel Governo. Conseguentemente, tramite legge
ordinaria, si dispone la corrispondente riduzione del numero dei Ministeri e
dei componenti complessivi del Governo.
Allo scopo di ridurre i costi e di
snellire l'apparato amministrativo è prevista anche una profonda ridefinizione
degli altri enti costitutivi della Repubblica. Anzitutto, la riduzione del
numero massimo di componenti dei Consigli regionali e l'accorpamento delle
Regioni in dodici macro-aree, con conseguente abrogazione degli statuti
speciali. Il disegno di legge propone quindi l'abolizione delle Province e il
trasferimento delle relative funzioni ai Comuni capoluogo, salva la facoltà
delle Regioni di istituire un livello amministrativo sovracomunale. Infine,
vengono dettate norme per la razionalizzazione dei Comuni, ridefiniti nel
numero e nei confini in modo che ciascuno possa comprendere - salvo deroghe
motivate - una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, si riserva di verificare insieme ai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari le condizioni per definire una proposta di testo unificato dei
disegni di legge in esame che agevoli lo svolgimento della discussione.
Sottolinea l'esigenza di accelerare l'iter, tenendo conto dei tempi
necessari per l'approvazione della riforma costituzionale entro il termine
della legislatura.
Il seguito dell'esame congiunto è
quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2012
375ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Peluffo,
accompagnato da Andrea Mancinelli, consigliere giuridico.
La seduta inizia alle
ore 14,05.
IN
SEDE REFERENTE
(24)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche
agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in
materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e
passivo
(216)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione
della Costituzione
(894)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del
Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per
l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(1086)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. -
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. -
Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni
della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e
poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina
dei giudici costituzionali
(1218)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione
dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei
poteri
(1548)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. -
Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda
della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di
formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. -
Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la
forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti
di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica
(1590)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. -
Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento,
l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo
(1761)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. -
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
(2784)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri.
- Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento
della riforma sul federalismo fiscale
(2875)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari,
di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione
del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica
e la forma di Governo
(3183)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al
titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato
federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato
federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in
materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di
soppressione delle province
(3204)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. -
Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,
l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo
(3252)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. -
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e
alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei
disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761,
2784, 2875, 2941, 3183 e 3204, congiunzione con l'esame del disegno di legge n.
3252 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3252, congiunzione con il seguito
dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218,
1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183 e 3204 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso
nella seduta dell'11 aprile.
La Commissione conviene di esaminare il
disegno di legge n. 3252,
assegnato da ultimo, insieme alle altre iniziative in titolo.
Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, illustra il nuovo disegno di legge in esame: esso comprende una serie
di modifiche costituzionali che vanno dalla forma di governo, ai rapporti
Governo-Parlamento, alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e
Regioni, alla riforma del bicameralismo e alla riduzione del numero dei
parlamentari. Il potere di dare e revocare la fiducia spetta alla sola Camera
dei deputati; dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio,
individuato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati
elettorali, si presenti alla sola Camera dei deputati, per ottenerne la
fiducia. Il Presidente del Consiglio, che abbia avuto la fiducia, può proporre
al Capo dello Stato anche la revoca dei ministri e può essere sfiduciato dalla
Camera, a seguito di una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente
l’indicazione del nuovo Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio
in carica ha inoltre il potere di richiedere al Presidente della Repubblica lo
scioglimento anticipato della Camera dei deputati. Se al Governo dispone di una
corsia preferenziale per l’approvazione dei provvedimenti giudicati essenziali
per l’attuazione del suo programma.
Si prevede di inserire nell’articolo
117 della Costituzione la "clausola di supremazia" prevedendo che in
ogni caso "il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale
collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad
assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica" Il Senato federale è la Camera di
rappresentanza delle autonomie territoriali. Salvo eccezioni, le leggi saranno
discusse e approvate dalla Camera. Il Senato potrà decidere di esaminare le
leggi approvate dalla Camera e proporre a questa emendamenti. Spetterà alla
Camera valutare gli emendamenti proposti dal Senato, approvarli o respingerli.
Il bicameralismo resterà invece paritario solo per le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali; le leggi in
materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, delle province
e delle città metropolitane. La riduzione prevede un numero di parlamentari
pari a 450 deputati e a 225 senatori.
Come annunciato nella precedente seduta
dedicata al tema in esame, il Relatore comunica di avere svolto un confronto
informale con i Gruppi parlamentari, che gli ha consentito di predisporre una
proposta di testo unificato: esso tiene conto sia della cospicua e prolungata
elaborazione compiuta nelle legislature precedenti, sia delle proposte avanzate
in questa legislatura in forma di disegni di legge, compresa quella da ultimo
illustrata, che i proponenti avevano usato la cortesia di sottoporgli
preventivamente, sia, infine, del dibattito più recente fra le diverse
formazioni politiche. All'argomento sono stati dedicati, nel tempo, tutti gli
approfondimenti possibili, anche mediante le consultazioni in audizione
condotte, nella legislatura in corso, insieme alla Commissione omologa della
Camera dei deputati. Il tempo, ormai limitato, che rimane sino al termine della
legislatura e la maturazione delle diverse opzioni formulate in materia di
riforme istituzionali, inducono a ritenere che vi sia, con un'azione
tempestiva, la possibilità concreta - a certe condizioni, soprattutto di metodo
- di compiere un tentativo proficuo per approvare un testo di revisione
costituzionale: a questo scopo egli ha predisposto una proposta che riassume e
definisce gli elementi nei quali si manifesta un sostanziale, largo consenso.
Tali elementi di revisione costituzionale
riguardano la riforma del Parlamento e la forma di governo, con interventi
diretti a razionalizzare il sistema secondo linee d'indirizzo largamente
condivise: ridurre il numero dei parlamentari; risolvere la questione del
bicameralismo nella scelta di un procedimento legislativo che preveda la
necessità di una doppia deliberazione conforme solo per casi limitati;
valorizzare gli interessi delle Regioni nel processo di formazione della
legislazione nazionale; definire e integrare i poteri del governo in Parlamento
e accentuare il primato del Presidente del Consiglio dei ministri nella
compagine di governo; dare certezza alle deliberazioni parlamentari tempestive
sulla legislazione proposta dal governo; garantire stabilità di governo, anche
con il ricorso alla cosiddetta sfiducia costruttiva.
Questi gli aspetti essenziali della proposta,
pubblicata in allegato, che il Relatore si accinge a rimettere all'esame della
Commissione: poiché si tratta - come già sottolineato - del risultato di un
dibattito già ampiamente svolto in varie occasioni e in ogni possibile sede, a
partire da quella parlamentare, egli ritiene di poter subito sottoporre alla
Commissione un programma di lavoro, con il relativo calendario: adottare oggi
la proposta appena formulata come testo base per il seguito dell'esame; fissare
per domani, giovedì 19 alle ore 18, il termine per iscriversi a intervenire
nella discussione sul nuovo testo; delimitare la proponibilità di emendamenti
all'oggetto proprio del testo unificato, con la possibilità di introdurre
argomenti ulteriori solo in quanto siano in correlazione diretta con quelli
trattati nel testo; fissare il termine per la presentazione degli emendamenti
alle ore 18 di martedì 8 maggio; svolgere nel frattempo alcune sedute da
dedicare alla discussione del testo unificato, che potrebbero tenersi martedì
24 aprile (dalle ore 13,30 alle ore 15), giovedì 26 aprile (dalle ore 10 alle
ore 12) e mercoledì 2 maggio (dalle ore 10 alle ore 14, con eventuale
prosecuzione e conclusione martedì 8 maggio dalle ore 10); svolgere la
trattazione degli emendamenti, con illustrazione e conseguenti votazioni, a
partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 9 maggio e fino al termine di
quella settimana, anche in seduta notturna.
Sulla proposta del Presidente relatore si pare
un dibattito.
Il senatore CALDEROLI
(LNP) ritiene che la proposta di testo unificato possa costituire una
buona base di discussione e, a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere
l'ipotesi di calendario avanzata dal Presidente relatore. In proposito,
sottolinea l'opportunità di prevedere anche la possibilità, ove necessario, di
termini più ampi per la conclusione dell'esame che dovrà essere particolarmente
approfondito in entrambi i rami del Parlamento, anche al fine di assicurare un
ampio consenso e una maggioranza di almeno due terzi nella seconda
deliberazione, in modo da rendere non necessario il ricorso al referendum.
Il senatore PARDI
(IdV) ritiene che il richiamo al dibattito che si è svolto in Parlamento
in passato, sia in questa che nelle precedenti legislature, non debba
precludere la possibilità di una discussione approfondita sul testo unificato
proposto dal relatore. A tal fine, chiede che si svolga un ciclo di audizioni
per acquisire elementi informativi e valutazioni, in particolare di esperti
esterni al Parlamento, con specifico riguardo ai modelli costituzionali, anche
stranieri, cui si ispirano le proposte in esame. Inoltre, chiede che il termine
per la presentazione di emendamenti sia differito di una settimana, fissandolo
alle ore 18 di martedì 15 maggio.
Il senatore BOSCETTO
(PdL) ritiene che l'analisi dello stato di maturazione degli argomenti
in esame e l'ipotesi di calendario prospettata dal Presidente relatore siano
adeguati e consentano di giungere tempestivamente a una approvazione della
riforma. Non condivide la richiesta del senatore Pardi di procedere a una serie
di audizioni, in quanto la materia è stata già ampiamente approfondita.
Tuttavia, nel corso dell'esame sarà comunque possibile concentrare l'attenzione
su nodi giuridici di particolare rilevanza e complessità, eventualmente
acquisendo il parere di esperti.
La senatrice INCOSTANTE
(PD) sottolinea che la proposta del Presidente relatore deve essere
contestualizzata nello scenario politico attuale: si tratta di rispondere in
modo non demagogico alla forte istanza di rinnovamento che proviene
dall'opinione pubblica, a partire dal quadro costituzionale e dalla legge
elettorale. In tale prospettiva, è necessario concludere l'esame in tempi
ravvicinati se si intende approvare la riforma entro la fine della legislatura.
Condivide quindi l'ipotesi di calendario, che
potrà essere seguito con la dovuta flessibilità nello spirito indicato dal
senatore Calderoli, la cui convergenza di metodo sul testo unificato giudica
asssai apprezzabile. Al contrario, ritiene che sia da respingere la proposta di
svolgere ulteriori audizioni, il cui effetto sarebbe quello di impedire
l'effettiva approvazione della riforma in tempo utile. Resta salva la
possibilità di acquisire i pareri degli esperti su singoli aspetti normativi,
durante il corso dell'esame.
Il senatore BENEDETTI
VALENTINI (PdL), nel ringraziare il Presidente relatore per
aver formulato un testo unificato che costituisce un'utile base di lavoro,
esprime tuttavia riserve sull'effettiva capacità delle disposizioni in esso
contenute a risolvere la questione del rapporto tra istituzioni e opinione
pubblica; infatti, da un lato si mette in discussione il principio del
bicameralismo paritario, che a suo avviso rappresenta un valore della
tradizione costituzionale italiana, mentre dall'altro le innovazioni nella
forma di governo e nel procedimento legislativo appaiono non idonee a
realizzare il necessario rinnovamento.
Per quanto riguarda il calendario, esso deve
considerarsi politicamente impegnativo, ma non può penalizzare il contributo e
il potere emendativo dei singoli parlamentari. Da questo punto di vista,
giudica inopportuna la limitazione della proponibilità degli emendamenti a
quelli che abbiano correlazione diretta con gli oggetti trattati nel testo
unificato.
Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, precisa che la "correlazione diretta", un parametro desunto
direttamente dal Regolamento del Senato per la valutazione della proponibilità
degli emendamenti in alcune particolari ipotesi , si riferisce in questo caso
non alle singole disposizioni del testo base, bensì alle materie che ne formano
l'oggetto. D'altra parte, osserva che - a questo punto della legislatura -
un'eventuale estensione dell'esame ad argomenti ulteriori avrebbe il solo
effetto di vanificare il tentativo di approvare la riforma in discussione.
Il senatore D'ALIA
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condivide la proposta di calendario
avanzata dal Presidente relatore, che tiene conto di un lavoro compiuto dalla
Commissione in questa e nelle precedenti legislature, nonché del lungo
dibattito che si è svolto tra le forze politiche e nell'opinione pubblica. Il
testo unificato recepisce i temi su cui si è verificato il consenso delle forze
politiche e su cui più forte è la sensibilità dell'opinione pubblica, per cui
egli ritiene che si potrà procedere alla prima deliberazione da parte
dell'Assemblea del Senato entro la fine di maggio.
La senatrice ADAMO
(PD) ricorda che la possibilità di pervenire a una riforma della legge
elettorale condivisa dalle forze politiche è stata correttamente collegata a
una preventiva revisione della struttura e delle funzioni del Parlamento e
della forma di governo. Un calendario che preveda termini certi e ravvicinati
per la conclusione dell'esame è dunque funzionale alla possibilità di
realizzare anche la riforma elettorale.
Non condividendo la richiesta del senatore
Pardi di svolgere un ciclo di audizioni, ritiene che si potrà procedere di
volta in volta agli eventuali necessari approfondimenti dei profili
problematici, semmai riducendo lo spazio, in verità assai ampio, che il
calendario proposto riserva alla discussione generale.
Il senatore PARDI
(IdV) giudica improprio il richiamo fatto in alcuni interventi al
dibattito che si svolge nell'opinione pubblica: infatti, a suo avviso, i
cittadini non sono affatto interessati e non sono convinti che la riforma
costituzionale di cui si tratta possa risolvere i loro problemi. Al contrario,
il Parlamento attualmente in carica è sottoposto a una severa critica sociale
sotto il profilo della sua rappresentatività, e dunque non appare il consesso
più adatto per realizzare un disegno riformatore tanto significativo, che a suo
avviso dovrebbe pertanto essere preceduto dalla riforma della legge elettorale.
In conclusione, ribadisce la richiesta di
svolgere un ciclo di audizioni.
Il presidente VIZZINI
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, ricorda che la
discussione sulle materie oggetto del testo unificato è stata svolta in
Commissione in numerose sedute, e che è disponibile una documentazione
esaustiva, inclusi i resoconti delle audizioni sull'ordinamento della
Repubblica svolte dalle Commissioni affari costituzionali riunite della Camera
dei deputati e del Senato.
Quanto al calendario proposto e alle
osservazioni svolte nel dibattito, precisa che si tratta di date e orari,
fissati con l'obiettivo di assicurare una conclusione dell'esame in tempi utili
e tali, fra l'altro, da consentire anche la trattazione tempestiva delle
proposte di riforma della legge elettorale. In proposito, sottolinea anche
l'opportunità di mantenere un collegamento proficuo con l'altro ramo del
Parlamento, nell'intento di assicurare un iter quanto più possibile
veloce della riforma costituzionale.
Posta ai voti, non è approvata la proposta del
senatore Pardi di svolgere un ciclo di audizioni e di fissare il termine per la
presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 15 maggio.
Successivamente, previa dichiarazione
di voto contrario del senatore PARDI
(IdV), la Commissione conviene di adottare il testo unificato proposto
dallo stesso relatore come base per il seguito dell'esame, e dunque come testo
al quale riferire gli emendamenti, e approva infine la proposta di calendario
avanzata dal Presidente relatore .
La
seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,05.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta
la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di
trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di
attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV,
e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di
pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio
assenso.
Non facendosi osservazioni, tali forme
di pubblicità vengono adottate per il seguito dei lavori.
Avverte, inoltre, che della procedura
informativa sarà redatto il resoconto stenografico.
La seduta termina alle ore 16,05.
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE
N. 24, 216, 894,
1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252
NT1
VIZZINI,
relatore
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)
1. All'articolo 56 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita con la parola:
"cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita con la
parola: "otto";
b) al terzo
comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la parola:
"ventuno";
c) al quarto
comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita con la parola:
"cinquecento".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)
1. All'articolo 57 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola:
"duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita
con la parola: "quattro";
b) al terzo
comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola:
"sei".
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)
1. All'articolo 58 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è abrogato;
b) al secondo
comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la parola:
"trentacinquesimo".
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione)
1. All'articolo 70 della Costituzione,
al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione)
1. All'articolo 72 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dai seguenti:
"I disegni di legge sono
presentati al Presidente di una delle Camere.
I disegni di legge devono avere un
contenuto omogeneo.
I disegni di legge riguardanti
prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono
assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati
alla Camera dei deputati.
Presso il Senato della Repubblica è
istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un
rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi
consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i
gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure
stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti
prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
I disegni di legge sono assegnati, con
decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti
secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il disegno di legge è esaminato,
secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale";
b) al quarto
comma:
1) dopo le parole: "di delegazione
legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia
e indulto";
2) dopo le parole: "di bilanci e
consuntivi", sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo
81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea";
3) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le
Camere";
c) sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Governo può chiedere che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera
che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le
modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che,
decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato
articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.
Il disegno di legge, approvato da una
Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro
quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame
su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il
disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi
alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di
legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame
lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla
prima Camera, che delibera in via definitiva".
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 73 della Costituzione)
1. All'articolo 73 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente: "Se la Camera che la ha approvata
definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito";
b) dopo il
secondo comma è inserito il seguente: "Quando è previsto il voto di
entrambe le Camere, l'urgenza deve essere deliberata da ciascuna di esse a
maggioranza assoluta dei propri componenti".
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)
1. All'articolo 74 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le procedure
di cui all'articolo 72";
b) al secondo
comma, le parole: "Se le Camere approvano nuovamente la legge" sono
sostituite dalle seguenti: "Se la legge è nuovamente approvata".
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)
1. All'articolo 92 della Costituzione,
al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono
inserite le seguenti: "nomina e revoca".
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)
1. All'articolo 94 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti:
"Presidente del Consiglio dei Ministri";
b) al secondo
comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle
seguenti: "delibera sulla richiesta di";
c) al terzo
comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle
seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri";
d) il quinto
comma è sostituito dai seguenti:
"La mozione di sfiducia deve
essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei
componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del
Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
La mozione di sfiducia deve essere
approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna delle due Camere.
Qualora una delle Camere neghi la
fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente
della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le
Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti
giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri,
da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma".
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)
1. All'articolo 126 della Costituzione,
al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è
adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali,
costituita presso il Senato della Repubblica."
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 24 APRILE 2012
378ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle
ore 13,40.
IN
SEDE REFERENTE
(24)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche
agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in
materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e
passivo
(216)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione
della Costituzione
(894)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del
Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per
l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(1086)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. -
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. -
Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni
della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e
poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina
dei giudici costituzionali
(1218)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione
dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei
poteri
(1548)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. -
Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda
della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di
formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. -
Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la
forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti
di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica
(1590)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. -
Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento,
l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo
(1761)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. -
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
(2784)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri.
- Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari,
di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione
del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica
e la forma di Governo
(3183)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al
titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato
federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato
federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in
materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di
soppressione delle province
(3204)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. -
Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,
l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo
(3252)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. -
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e
alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni (nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi
attinenti)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso
nella seduta del 18 aprile.
Si apre la discussione sulla proposta
di testo unificato avanzata dal relatore nella seduta precedente e già
pubblicata in allegato al resoconto di quella stessa seduta.
Il PRESIDENTE
informa che il senatore Pardi gli ha personalmente rappresentato il proprio
rammarico per non poter assistere al dibattito che si svolge nella seduta in
corso e si è riservato di acquisirne conoscenza attraverso il resoconto.
La Commissione prende atto.
Il senatore CECCANTI
(PD), rilevato che la proposta di testo unificato è una buona base di
discussione per la riforma delle istituzioni democratiche, osserva che sarebbe
utile, comunque, considerare almeno alcune delle indicazioni formulate nel
disegno di legge n. 3252,
frutto di una elaborazione comune tra esponenti di più parti politiche. Ciò
premesso, ritiene che la proposta di modifica dell'articolo 92 della
Costituzione contenuta nel testo unificato debba essere riconsiderata in
quanto, a suo avviso, non è sufficiente introdurre il potere di revoca dei
ministri. Sarebbe preferibile stabilire, come si è scelto in altre
Costituzioni, che il Capo dello Stato indica un candidato, che resta tale fino
alla fiducia da parte delle Camere. Sulla scorta di tale fiducia, il Presidente
del Consiglio indicherà i ministri da nominare e avrà il potere di proporne la
revoca.
Quanto all'articolo 94, ritiene che
anche la fiducia, così come la mozione di sfiducia, dovrebbe essere votata
dalle Camere in seduta comune, in modo da non determinare una asimmetria. Per
quanto riguarda la cosiddetta sfiducia costruttiva, ritiene che si dovrebbe
esplicitare la conseguenza che a seguito della deliberazione del Parlamento, il
Presidente della Repubblica deve nominare il Presidente del Consiglio dei
ministri indicato. Infine, l'istituto della questione di fiducia, di cui
all'ultimo comma dell'articolo 94, dovrebbe risultare più chiaro, mentre non è
necessario contemplare la motivazione della richiesta di fiducia del Presidente
del Consiglio incaricato.
Si sofferma quindi sulla proposta di
modifica dell'articolo 72 della Costituzione, che disponendo una
differenziazione delle funzioni delle Camere potrebbe dare luogo a rischiosi
conflitti istituzionali. Anzitutto, al comma 3 dovrebbe essere soppressa la
parola "prevalentemente", potendosi intendere implicitamente che il
criterio per l'assegnazione dei disegni di legge all'una o all'altra Camera
tiene conto del contenuto prevalente dell'atto. Inoltre, la competenza del
Senato non può essere limitata alla definizione dei princìpi nelle materie di
legislazione concorrente; devono essere incluse anche le proposte legislative
nelle materie riguardanti il rapporto tra lo Stato e gli altri enti costitutivi
della Repubblica. Quanto alla Commissione paritetica di cui al comma 4, a suo
avviso dovrebbero essere disciplinate le conseguenze di un parere contrario.
Infine, si dovrebbe utilizzare l'occasione per inserire la clausola di
supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, in analogia a quanto
previsto persino in alcuni ordinamenti propriamente federali.
Il sottosegretario MALASCHINI -
intervenendo per segnalare una specifica questione - rileva che, ai sensi
dell'articolo 72, primo comma, del testo unificato, i disegni di legge sono
presentati al presidente di una delle Camere. Tuttavia, al quinto comma, si
stabilisce che i disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere,
d'intesa fra i loro Presidenti. Ne potrebbe derivare la conseguenza che il
presentatore di un disegno di legge alla Camera dei deputati che non avesse il
requisito anagrafico per far parte del Senato, potrebbe essere autore di una
proposta che compete a un consesso di cui non può far parte; in proposito,
ricorda che i regolamenti parlamentari prevedono ipotesi in cui il presentatore
del disegno di legge assume un rilievo anche ai fini dell'esame dell'atto. Se
l'intenzione è in senso diverso, si dovrebbe prevedere che i deputati e i
senatori presentino i disegni di legge rispettivamente alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica e introdurre, o comunque postulare, una
dichiarazione di improcedibilità dell'iniziativa legislativa che fosse
presentata presso la Camera che non ne ha la competenza.
Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, ricorda che il disegno di legge di riforma costituzionale approvato
nella XIV legislatura e non confermato nel referendum prevedeva
un'ipotesi, analoga a quella indicata nel testo, di assegnazione dei disegni di
legge a uno dei rami del Parlamento, ma differenziava l'iniziativa dei deputati
e dei senatori in ragione della Camera di appartenenza.
Il senatore PETERLINI
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) apprezza l'esito dell'iniziativa
del Presidente relatore, un testo che può ben rappresentare la base per il
seguito e l'auspicabile conclusione dell'iter di riforma costituzionale.
Esso, tuttavia, si limita a introdurre le modifiche più urgenti (come ad
esempio la riduzione del numero dei parlamentari), ma non realizza l'ampio disegno
riformatore di cui vi sarebbe bisogno per rendere più moderno l'assetto
istituzionale, salvi i princìpi contenuti nella prima parte della Costituzione,
che ne fanno una delle leggi fondamentali più attuali tra quelle vigenti. In
tale direzione si muoveva invece il disegno di legge n. 24,
da lui presentato.
In particolare, rileva la carenza di un
collegamento effettivo tra Senato della Repubblica e Consigli regionali, che
dovrebbe essere assicurato comunque da forme di rappresentanza diretta
dell'elettorato, anziché con il ricorso a composizioni di secondo livello,
quali quelle adottate negli ordinamenti della Germania e dell'Austria.
Inoltre, è necessario riavvicinare i
cittadini alle istituzioni, risolvendo l'attuale discredito della politica, che
genera un pericolo per la democrazia. Tenuto conto che i centri in cui si
assumono le decisioni si allontanano progressivamente dall'ambito locale, anche
per il ruolo crescente dell'Unione europea e delle istituzioni finanziarie
internazionali, il regionalismo e il federalismo potrebbero fornire una
risposta soddisfacente, con strumenti idonei ad assicurare la partecipazione
dei cittadini. Nello stesso senso potrebbero operare gli istituti di democrazia
diretta, se rafforzati sulla base delle proposte già all'attenzione della
Commissione. Anche il progresso economico potrebbe essere favorito dallo
sviluppo dei poli regionali.
In tale contesto, il ruolo delle
regioni a statuto speciale potrebbe essere un esempio, da rafforzare con
esperienze di autonomia differenziata da attivare ai sensi dell'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione.
La riduzione del numero dei
parlamentari corrisponde a una richiesta che proviene dall'opinione pubblica,
ma può essere anche il presupposto per una attività più agile del Parlamento e
per l'autorevolezza dei suoi membri. Anche l'indicazione in sei del numero
minimo di senatori assegnati a ciascuna regione è condivisibile e tale da non
ledere la condizione della Regione Trentino - Alto Adige, tutelata in base a
princìpi definiti in sede di accordi internazionali, che indicano il numero
minimo di tre rappresentanti per ciascuna delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Al contrario, giudica non adeguata la disposizione (articolo 72,
quarto comma) che prevede una Commissione paritetica per le questioni
regionali, soprattutto se si considera che al Senato non è assegnata la
funzione di Camera federale. Quanto alla distinzione delle competenze tra le
due Camere, ritiene che il bicameralismo paritario non sia l'ostacolo maggiore
all'approvazione delle leggi: un ruolo depotenziato del Senato, sotto il
profilo della qualità e quantità delle materie assegnate, non è auspicabile,
tenuto conto che a tale Camera - a dispetto della pretesa funzione di
rappresentanza anche delle istanze regionali - sarebbe affidato il compito di
definire i princìpi fondamentali nella legislazione concorrente, e quindi i
limiti per la legislazione delle regioni.
Infine, condivide il principio della
sfiducia costruttiva, mentre dissente dalla scelta di affidare alle Camere la
rappresentanza di fasce anagrafiche diverse dell'elettorato: a suo giudizio, la
differenza dovrebbe avere riguardo piuttosto alla natura dei corpi
rappresentati, la sovranità popolare nazionale da un lato e le regioni
dall'altro.
Conclude, auspicando che il successo
dell'iter per una riforma delle istituzioni consenta di procedere anche
alla revisione della legge elettorale.
Il presidente VIZZINI
(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, precisa che la
formulazione del testo unificato, sulla base dei disegni di legge
costituzionale in titolo, tiene conto dell'apporto di tutti i Gruppi
parlamentari, sia di quelli della maggioranza che sostiene il Governo, sia di
quelli dell'opposizione che, sia pure giudicando in modo diverso l'ipotesi di
procedere nella riforma istituzionale, hanno rappresentato chiaramente il
proprio orientamento.
Il senatore SARO
(PdL) giudica favorevolmente il testo unificato, soluzione equilibrata
per dare risposte efficaci alle istanze di funzionamento più efficace e moderno
delle istituzioni. In particolare sono apprezzabili la proposta di ridurre il
numero dei parlamentari e quella di rafforzare le prerogative del Presidente
del Consiglio dei ministri; anche la differenza di funzioni fra le Camere, con
la possibilità di richiamo dei disegni di legge, costituisce una soluzione di
equilibrio. Ugualmente apprezzabile è l'introduzione della sfiducia
costruttiva, che garantisce la stabilità del Governo.
Auspica che i partiti politici
dimostrino senso di responsabilità, convergendo su una ipotesi di riforma che
potrà favorire un futuro migliore per l'Italia. Essa costituisce anche un
viatico per la revisione della legge elettorale, nella prospettiva di
sciogliere i vincoli imposti dalla disciplina vigente: questa, infatti, impone
un bipolarismo coatto senza assicurare la tenuta delle coalizioni in funzione
della governabilità. In proposito, osserva che la sfiducia costruttiva sarebbe
un presidio e una garanzia rispetto a possibili degenerazioni derivanti da una
evoluzione della legge elettorale in senso proporzionale. Conclude, sostenendo
che in un momento successivo il Parlamento potrà occuparsi anche di
riorganizzare il sistema dei partiti con interventi normativi appropriati e
coerenti ai disegni di riforma costituzionale ed elettorale.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 26 APRILE 2012
379ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle
ore 10,10.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche
alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie,
riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città
metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della
riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei
disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761,
2784, 2875, 2941, 3183, 3204 e 3252, congiunzione con l'esame del disegno di
legge n. 2319 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2319, congiunzione con il
seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114,
1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso
nella seduta del 24 aprile.
Su proposta del presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, la Commissione conviene di esaminare insieme alle altre iniziative in
titolo il disegno di legge costituzionale n. 2319 (Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica),
d'iniziativa del senatore Bianco e di altri senatori.
Continua, quindi, la discussione sul testo
unificato proposto dal relatore.
La senatrice BASTICO (PD)
ritiene che la formulazione di un testo unificato da parte del relatore sia un
passo importante, che rende possibile l'approvazione della riforma entro il
termine della legislatura, a condizione che vi sia una risoluta determinazione
politica e sia fissato un calendario inderogabile per l'esame. Contrariamente
all'opinione secondo la quale non sarebbe opportuno rivedere l'assetto
istituzionale in una condizione di emergenza economica ed occupazionale e di
grave crisi della politica, osserva che la possibilità di raggiungere risultati
riformatori si concretizza spesso proprio in situazioni drammatiche. Inoltre,
la fiducia accordata a un Governo di natura tecnica favorisce un consenso ampio
e non di parte su importanti regole di funzionamento delle istituzioni.
In particolare, segnala la riduzione
del numero dei parlamentari, che risponde alle attese dell'opinione pubblica:
il successo di tale operazione consentirebbe di affrontare anche l'altro tema
prioritario, la modifica della legge elettorale. In proposito, ricorda che il
suo Gruppo aveva avanzato proposte di riduzione più radicali, ma il punto di
intesa individuato è apprezzabile anche perché consente di mantenere
un'adeguata rappresentanza dei territori, tra loro molto differenziati per
tradizioni e condizioni economiche. Inoltre, è risultato che il numero dei
parlamentari in rapporto ai cittadini è in media con quello di altri Paesi
europei.
Per quanto riguarda le funzioni delle
Camere, a suo giudizio sarebbe stato preferibile affidare al Senato la funzione
di rappresentanza delle istanze degli enti territoriali e di composizione dei
loro rapporti con lo Stato.
È apprezzabile la proposta di conferire
al Governo prerogative specifiche nell'ambito del procedimento legislativo. Ciò
consentirà un minore ricorso alla decretazione d'urgenza, ma presuppone, come
contrappeso, un maggiore vigore nelle funzioni del Parlamento. L'espressione
della fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio, che quindi nomina ma
può anche revocare i Ministri, corrisponde alla evoluzione dei rapporti
istituzionali; va chiarito però se permane la potestà del Parlamento di
esprimere la sfiducia nei confronti di un singolo ministro.
Infine, è interessante l'adozione della
cosiddetta "sfiducia costruttiva" - sul modello tedesco - ma appare
incomprensibile la regola secondo cui la deliberazione è affidata al Parlamento
in seduta comune e non a ciascuna delle Camere.
La senatrice ADAMO (PD)
non condivide l'obiezione secondo cui, nell'attuale crisi del sistema politico,
il Parlamento dovrebbe limitarsi a correggere la legge elettorale, non essendo
legittimato ad approvare riforme dell'ordinamento. Il testo unificato
predisposto dal relatore si concentra su alcune correzioni per rendere più
efficace l'azione delle istituzioni, obiettivo coerente anche con l'azione
diretta a risolvere la crisi economica. Si tratta di temi ampiamente dibattuti
delle forze politiche fin dagli anni '90, che assumono un'urgenza particolare,
considerata la preoccupazione crescente anche per la tenuta del sistema
democratico.
La proposta di differenziare le
funzioni delle Camere, a suo avviso, è equilibrata: si prevede la
specializzazione per materia e l'abbandono della cosiddetta navette per
l'esame di tutti i disegni di legge.
Si riserva di proporre emendamenti per
rendere più incisiva la differenza tra le Camere, chiarire le fasi del
procedimento legislativo e regolare meglio il referendum abrogativo,
secondo le proposte già all'esame della Commissione. Infine, esprime
perplessità sulle disposizioni che regolano l'elezione di parlamentari nella
circoscrizione Estero.
La senatrice INCOSTANTE (PD)
invita a tenere conto della condizione politica attuale: non è opportuno
rinviare ancora una riforma delle istituzioni, in particolare dell'assetto del
Parlamento, sulla quale si è dibattuto per molti anni.
Per quanto riguarda il Senato, il testo
unificato del relatore prospetta una differenza per materie legislative e non
recepisce le proposte di modifica del metodo di elezione basate su una scelta
indiretta, cioè da parte delle regioni, ovvero contestuale alla formazione dei
consigli regionali.
Anche il rafforzamento delle
prerogative del Presidente del Consiglio corrisponde a progetti ampiamente
dibattuti, in particolare quello approvato nella scorsa legislatura dalla
Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, non approvato per
il termine anticipato della legislatura.
Infine, condivide le proposte che
disciplinano il procedimento legislativo e l'introduzione della sfiducia
costruttiva, mentre esprime riserve sul mantenimento di un elettorato passivo
diverso per le due Camere.
Il senatore PASTORE (PdL)
ritiene che la proposta di riforma in esame rappresenti un'occasione storica
per restituire credibilità al sistema politico. L'accordo intervenuto tra le
maggiori forze parlamentari ha individuato un nucleo limitato di questioni,
riducendo l'ambito dell'intervento riformatore e concentrandosi sulla stabilità
e sull'efficienza del Governo. In particolare, si prevede che la fiducia sia
concessa al Presidente del Consiglio dei ministri e non al Governo nel suo
insieme, anche se il terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, come
modificato dal testo unificato, contraddittoriamente prevede che il Presidente
del Consiglio si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma una volta
formato il Governo. Inoltre, si prevede il Presidente del Consiglio debba avere
la fiducia di entrambe le Camere: a suo avviso, sarebbe preferibile, invece,
istituire un Senato federale per la rappresentanza delle istanze delle Regioni
e degli enti locali nelle questioni legislative. Tale ipotesi però sembra
impraticabile, perché implica la definizione di questioni complesse e tempi di
esame non compatibili con quelli di una riforma da approvare entro la fine
della legislatura. Ciò considerato, è condivisibile il mantenimento del
bicameralismo, con un'equilibrata riduzione del numero dei parlamentari, e la
partecipazione delle rappresentanze delle Regioni nella Commissione paritetica
per le questioni regionali, la cui funzione di composizione degli interessi
degli enti della Repubblica, ai fini della legislazione, appare più congrua
rispetto a quella della Conferenza Stato-Regioni. Ugualmente apprezzabile è
l'introduzione della sfiducia costruttiva, che rafforza la posizione del premier,
anche se la deliberazione del Parlamento in seduta comune sembra incoerente
rispetto all'altra secondo cui il Governo deve avere la fiducia di entrambe le
Camere.
Il testo unificato presenta, a suo
avviso, una serie di criticità. Anzitutto, non si chiarisce che il Presidente
della Repubblica deve nominare Presidente del Consiglio il candidato alla
carica indicato dai partiti vincenti nelle elezioni politiche; inoltre, non si
contemplano i casi in cui il premier si dimette ovvero non riceve la
fiducia richiesta, ipotesi queste per cui si dovrebbe ricorrere allo
scioglimento delle Camere.
Per quanto riguarda la funzione
legislativa, la divisione della competenza secondo le materie prevalentemente
trattate nei disegni di legge non è compatibile con la previsione secondo cui
il Governo riceve la fiducia di entrambe le Camere e sarebbe comunque impraticabile,
per la difficoltà di individuare un confine definito tra alcune delle materie
indicate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione.
Inoltre, sia a seguito di alcune sentenze della Corte costituzionale, sia in
attuazione dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120, le Camere
potrebbero essere chiamate a legiferare su materie di competenza legislativa
residuale delle Regioni.
Comunque, una differenza per materie
non può prescindere dalla revisione delle competenze legislative concorrenti,
con particolare riguardo alle reti dell'energia e delle comunicazioni, e deve
essere accompagnata da una clausola che sancisca la supremazia della
legislazione dello Stato su questioni di interesse nazionale. In ogni caso, se
si fa leva sull'articolo 117 della Costituzione non solo per quanto riguarda la
procedura ma anche per individuare la Camera cui compete la deliberazione
definitiva, occorre rendere più incisiva una revisione delle competenze
legislative.
Conclude sottolineando che non è
opportuno mantenere la procedura tradizionale, cioè la deliberazione di
entrambe le Camere, per i disegni di legge che recano l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si tratta di un ambito che
richiederebbe la massima accelerazione, o attraverso l'attribuzione a una sola
delle Camere o attraverso procedure definite in sede regolamentare.
Il senatore VITALI (PD)
condivide la scelta di procedere a una riduzione del numero dei parlamentari
contestualmente alla revisione delle funzioni del Parlamento. Tuttavia, a suo
avviso, lo scetticismo diffuso rispetto alla possibilità che il disegno di
riforma in esame abbia effettivamente successo dipende dalle incongruenze
appena segnalate dal senatore Pastore. Il riconoscimento di una funzione
politica del Senato, attraverso la fiducia al Governo non ammetterebbe
differenze di competenze legislative rispetto alla Camera dei deputati:
siccome, però, è opportuno introdurre una differenza funzionale, la soluzione
sarebbe nel senso che il Governo deve avere la fiducia solo dalla Camera dei
deputati. In tale direzione, si muove il disegno di legge n. 3252,
sottoscritto da senatori di diversi partiti. Anch'esso propone la sfiducia
costruttiva e la riduzione del numero di parlamentari (anche se prospetta una
revisione complessiva per l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione
Estero), ma a differenza del testo unificato del relatore interviene
sull'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente e reca la
clausola di supremazia della legge statale.
Per quanto riguarda il Senato, è
necessaria una scelta chiara da realizzare anzitutto nel sistema di elezione:
non essendo praticabile l'ipotesi di una formazione indiretta, l'elezione dei
senatori dovrebbe essere contestuale a quella dei consigli regionali. Inoltre,
il Senato, che non dovrebbe dare la fiducia al Governo, potrebbe concentrare le
sue funzioni sulle materie attinenti la struttura federale della Repubblica. In
tal modo si potrebbe completare l'assetto istituzionale disegnato fin dal 2001
con la riforma del Titolo V. In proposito, giudica incongrua la soluzione
individuata con la Commissione paritetica per le questioni regionali, le cui
funzioni sarebbero meno incisive di quelle ipotizzate dall'articolo 11 della
legge costituzionale n. 3 del 2001. Infine, nota che l'assegnazione dei disegni
di legge in base al loro contenuto prevalente e all'intesa (che potrebbe non
realizzarsi) tra i Presidenti delle Camere è suscettibile di determinare un
notevole contenzioso.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 11,20.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2012
380ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Interviene il ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.
La seduta inizia alle
ore 10,05.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni
di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319,
2784, 2875, 2941, 3183, 3204 e 3252, congiunzione con l'esame congiunto dei
disegni di legge nn. 873 e 3210 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge
nn. 873 e 3210, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784,
2875, 2941, 3183, 3204, 3252 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso
nella seduta del 26 aprile.
Su proposta del presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, la Commissione conviene di esaminare insieme alle altre iniziative in
titolo il disegno di legge costituzionale n. 873 (Modifiche
agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo),
d'iniziativa del senatore Pinzger e della senatrice Thaler Ausserhofer, e il
disegno di legge costituzionale n. 3210 (Modifica
degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne
nel Parlamento), d'iniziativa del senatore Ramponi e di altri senatori. Il
presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, ne illustra quindi il contenuto.
Continua, quindi, la discussione sul
testo unificato proposto dal relatore.
Il senatore ZANDA (PD),
riservandosi l'analisi del testo unificato in sede di esame degli articoli e
degli emendamenti, svolge alcune considerazioni di carattere generale. Ritiene
che la scarsità del tempo a disposizione per l'approvazione della riforma
costituzionale determini difficoltà sia nell'esame in Commissione sia
successivamente nella discussione in Assemblea. Il Parlamento, per diverse
ragioni, si occupa della riforma costituzionale solo a un anno dal termine
della legislatura e tuttavia a tutti è chiaro che fino a quando l'ordinamento
costituzionale non sarà messo in grado di funzionare, anche le questioni
economiche e sociali non potranno essere affrontate con successo. Ad esempio,
malgrado siano state presentate fin dall'inizio della legislatura iniziative
dirette a ridurre il numero dei parlamentari, l'esame è iniziato solo di
recente. Il Parlamento oggi ha l'opportunità di farsi carico dei ritardi che
esso stesso ha determinato, ma se l'esame non procederà secondo il calendario
che la Commissione ha condiviso a larghissima maggioranza, la legislatura in
corso risulterà inutile ai fini della riforma costituzionale. È questo il
motivo principale per cui egli ha espresso contrarietà alla proposta di svolgere
ulteriori audizioni in Commissione, che avrebbero comportato automaticamente
l'impossibilità di concludere l'iter. Vi è comunque il tempo di
discutere e approvare, eventualmente migliorandolo, il testo sottoposto
all'attenzione della Commissione, nella consapevolezza che il mancato rispetto
dei termini avrebbe comportato l'archiviazione della riforma.
Si sofferma quindi sulla legittimità
costituzionale del testo unificato. Osserva che anche se, nei momenti più
critici della storia repubblicana, la validità della Costituzione ha consentito
di evitare degenerazioni, tuttavia diverse disposizioni costituzionali sono
rimaste inattuate, segno della debolezza del Parlamento: in particolare, la
regolamentazione dei sindacati e dei partiti politici, la tutela del patrimonio
storico-artistico e del paesaggio, la disciplina del conflitto di interessi, il
controllo dei mercati avrebbero potuto evitare al Paese una serie di
difficoltà.
Sottolinea che l'articolo 138 della
Costituzione è utilizzabile solo per la "revisione" della Carta
fondamentale, mentre non può essere impiegato per alterarne lo spirito e
l'impianto. Se il Paese avesse bisogno di profondi mutamenti, che
coinvolgessero anche l'assetto costituzionale, si dovrebbe ricorrere a
un'Assemblea costituente, eletta sulla base di un'apposita legge
costituzionale. Ciò considerato, la riforma approvata nel 2005, a prescindere
dal mancato accoglimento nel referendum, era viziata a suo avviso da un
uso non legittimo dell'articolo 138 della Costituzione, per la vastità e la
profondità dell'intervento.
Al contrario, le modifiche contenute
nel testo unificato proposto dal relatore Vizzini sono in linea con l'articolo
138 della Costituzione, in quanto confermano lo spirito e l'impostazione
complessiva della Carta. Segnatamente, rafforzano la rappresentanza politica,
attraverso la riduzione del numero dei parlamentari e in vista di una
altrettanto necessaria riforma della legge elettorale, rafforzano il
Parlamento, con il superamento del bicameralismo paritario, rafforzano il
Governo, in virtù dell'introduzione della cosiddetta sfiducia costruttiva e del
potere di revoca dei ministri da parte del Presidente del Consiglio. Si tratta
di un corpus unitario, compatto e organico, coerente con le altre
disposizioni costituzionali.
Sottolinea quindi i motivi di necessità
della riforma. Le misure dirette a contrastare la crisi finanziaria e il
recepimento a livello costituzionale del principio di equilibrio di bilancio,
nonché l'eventuale revisione di importanti norme dello Statuto dei lavoratori,
non sarebbero sufficienti per superare le difficoltà: è necessario un
ammodernamento delle regole istituzionali, da realizzare con la stessa premura.
A suo avviso, dunque, l'attuale fase di crisi economica può rappresentare
un'opportunità per un cambiamento dell'ordinamento istituzionale. In Parlamento
e tra le forze politiche è stato rilevato ripetutamente il cattivo
funzionamento delle Camere e del Governo, testimoniato da ultimo
dall'affidamento del potere esecutivo a un Governo "tecnico".
Tuttavia, l'aggiornamento delle istituzioni non può essere delegato e spetta
esclusivamente al Parlamento. La politica, la cultura giuridica e l'opinione
pubblica discutono da alcuni decenni dei temi contenuti nel testo unificato (a
cominciare dal bicameralismo); nel frattempo, la mancata adozione delle riforme
necessarie ha dato luogo, talvolta anche con il sostegno dottrinario, all'idea
che una non meglio identificata Costituzione materiale o "di fatto"
possa incidere perfino sulla natura parlamentare della democrazia e possa
affievolire la titolarità del potere legislativo da parte del Parlamento. Il
Parlamento allora è chiamato a chiarire se sia sua la competenza di una
revisione della Costituzione ovvero se, a causa della sua prolungata inerzia, il
vuoto debba essere riempito dalla cosiddetta "Costituzione
materiale".
Infine, si augura ancora che le
modifiche costituzionali siano approvate nei tempi previsti, con le correzioni
necessarie e da una larga maggioranza, simile a quella che recentemente ha
approvato definitivamente la revisione dell'articolo 81 della Costituzione. In
sede di discussione di quella riforma, è stato osservato che l'introduzione
delle modifiche costituzionali deve essere accompagnata da comportamenti
coerenti. Anche il testo di riforma in esame dovrebbe essere esaminato con la
stessa visione e con la stessa sensibilità politica. Infatti, quelle
disposizioni non esauriscono il bisogno di revisione e di attuazione della
Carta costituzionale, anche se nelle attuali condizioni politiche rappresentano
nel contempo il minimo risultato che deve essere perseguito e il massimo
possibile per dare prova della sensibilità delle forze politiche.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) si sofferma su alcune disposizioni del testo, preannunciando
emendamenti che saranno formulati tenendo conto della contingenza politica e
temporale in cui si svolge il tentativo di riforma, senza rinunciare, tuttavia,
a un'ispirazione ideale e lungimirante del progetto.
Pur apprezzando il lavoro svolto da chi
ha cooperato alla elaborazione del testo unificato sottoposto all'attenzione
della Commissione da parte del relatore, ritiene che esso non sia in grado di
riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Un coinvolgimento effettivo
dell'opinione pubblica, infatti, è perseguibile o attraverso scelte dirompenti
che investono gli interessi di una parte maggioritaria del popolo o attraverso
il carisma di persone che propongono disegni politici alternativi o anche con
nuove forme istituzionali capaci di veicolare in modo inedito la volontà
popolare. Inoltre, la partecipazione dei cittadini può svolgersi o attraverso
l'adesione a partiti e movimenti politici, o nell'ambito di corpi
rappresentativi di interessi legittimi liberamente aggregabili ovvero in sede
locale. Sulla base di tale constatazione si muove la sua proposta di revisione
costituzionale (Atto Senato 1548), diretta a
dividere il Parlamento in una Camera alta, cui compete la funzione di sintesi e
il voto definitivo sulle questioni politiche più rilevanti, e una Camera bassa,
in rappresentanza delle aggregazioni territoriali e degli interessi legittimi
dei cittadini; entrambe le Camere parteciperebbero al procedimento legislativo.
La proposta tiene conto del fatto che
il contesto istituzionale è caratterizzato attualmente da un Governo tecnico,
che nei fatti ha commissariato la politica e che ha indicato perfino dei
"supertecnici" per la risoluzione di questioni politiche
particolarmente complesse. Inoltre, si assiste a una pressione progressivamente
crescente delle lobby - che alcuni disegni di legge vorrebbero anche
disciplinare - mentre, d'altro canto, il CNEL conserva una funzione propositiva
e consultiva insufficiente. Infine, le liste civiche e i partiti territoriali
si moltiplicano, a livello sia locale sia nazionale, e il procedimento
legislativo si limita alla presa d'atto di intese dettagliate e non
modificabili tra il Governo e le parti sociali - le sole legittimate di fatto a
esercitare un'influenza rilevante - spesso attraverso la questione di fiducia.
Entrando nel merito, condivide
l'ipotesi di una riduzione equilibrata del numero dei parlamentari, che
consente di mantenere un livello adeguato di rappresentanza degli interessi dei
territori, e quella di ridurre l'età dell'elettorato passivo al Senato.
Ritenendo che il bicameralismo rappresenti un valore e una risorsa e che i
ritardi nella legislazione siano dovuti piuttosto alla politica - come del
resto l'instabilità dei Governi - esprime riserve sulla distinzione per materia
delle funzioni delle Camere; inoltre, giudica poco elegante dal punto di vista
sistematico l'indicazione delle materie che residuano nell'ambito bicamerale.
In proposito, in considerazione della loro rilevanza, suggerisce di includere
anche la sicurezza e le Forze armate, nonché la giustizia. Si dovrebbe
risolvere la questione dell'assegnazione da parte dei Presidenti delle Camere e
sopprimere il termine "prevalentemente", che darebbe luogo a
contenziosi e strumentalizzazioni. Il potere di richiamo, che si tradurrebbe
nella proposta di emendamenti che potrebbero essere comunque respinti dalla
Camera in cui si è svolta la prima lettura, non sarebbe in grado di temperare
il procedimento che si configura sostanzialmente come monocamerale. Quanto al
rapporto tra Governo e Parlamento non è congrua la previsione di un termine
entro il quale il disegno di legge di iniziativa del Governo deve essere
comunque esaminato, e con una votazione che potrebbe essere svolta "in
blocco", su richiesta del Governo. Pur riconoscendo l'opportunità di un iter
privilegiato per i provvedimenti d'iniziativa del Governo, vista anche la
sussistenza di un rapporto fiduciario con la maggioranza, suscita perplessità
un meccanismo che renderebbe normale la questione di fiducia. Condivide la
proposta di introdurre la sfiducia costruttiva, che però dovrebbe essere
accompagnata dalla precisazione che le Camere sarebbero sciolte qualora la
nuova maggioranza non fosse riconducibile, almeno nella consistenza, a quella
che aveva espresso la fiducia al Governo all'esito delle elezioni politiche.
Infine, sottolinea l'urgenza di una
disciplina giuridica dei partiti e di sistemi di verifica parlamentare sulla
rispondenza dei decreti legislativi ai criteri di delega, con procedure più
cogenti di quelle attuali, per evitare eccessi e deviazioni dalle indicazioni
del legislatore.
Il senatore SANNA (PD)
sostiene le ragioni politiche per l'approvazione tempestiva della riforma
costituzionale, cogliendo l'opportunità di un contesto in cui i partiti
convergono su ipotesi funzionali al soddisfacimento non di un interesse di
parte, ma del bene comune, senza avere la possibilità di prevedere i reciproci
vantaggi e svantaggi. A suo avviso, sarebbe l'occasione anche per recuperare la
credibilità del sistema politico e per smentire il paradosso secondo cui, in
una situazione bloccata, poiché la riforma costituzionale è questione
particolarmente ardua per i partiti, il Parlamento non riesce a risolverlo, con
la conseguenza di un progressivo decadimento di ruolo degli stessi partiti,
fino al loro travolgimento. A suo avviso, dunque, gli attori politici
dovrebbero acquisire la consapevolezza della necessità di un estremo tentativo
diretto a concludere il disegno riformistico. Il risultato minimo, a suo
avviso, consiste nell'approvazione delle disposizioni contenute nel testo
unificato e nella contestuale, profonda revisione delle regole elettorali,
anche se la definizione dell'assetto costituzionale del Parlamento rappresenta
un prius.
Commentando il testo unificato, rileva
che la proposta di ridurre il numero dei senatori riporta il Senato alla
composizione del 1958, mentre la riduzione del numero dei deputati dà luogo a
una Camera che, in proporzione rispetto al numero degli abitanti come rilevato
nell'ultimo censimento, avrebbe 70 membri in meno rispetto a quelli della I
legislatura. Si tratta di una contrazione giustificata anche dalla odierna
disponibilità di strumenti efficaci di interazione e di conoscenza nel rapporto
fra cittadini e parlamentari.
A suo avviso, la formulazione
dell'articolo 57 della Costituzione, come risulterebbe dall'approvazione del
testo unificato, dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore riflessione attenta al
carattere di uguaglianza del voto. Infatti, l'indicazione per quasi tutte le
Regioni di un numero minimo di 6 senatori - soprattutto nell'ipotesi prescelta
di un Senato non rappresentativo delle Regioni - potrebbe dare luogo a
un'inopportuna sovrarappresentazione delle Regioni con minore popolazione a
scapito delle Regioni più popolose.
Nell'analizzare la proposta di
distinguere i compiti delle Camere, a suo avviso occorre considerare, oltre che
la rappresentatività degli interessi, la necessità di un'adeguata competitività
con gli altri Paesi europei, anche in termini di tempestività delle decisioni.
Pertanto, è necessario un superamento del bicameralismo paritario. Tale
obiettivo dovrebbe essere perseguito con l'individuazione del nucleo di materie
che restano nell'ambito bicamerale e di quelle per le quali l'esame dei
provvedimenti inizia rispettivamente al Senato o alla Camera dei deputati,
salvo il richiamo dell'altra Camera. In ogni caso, non è opportuno esplicitare
dettagliatamente la distinzione per materia, se si vuole evitare di attribuire
alla Corte costituzionale la giustiziabilità del procedimento legislativo;
inoltre, si dovrebbe sopprimere la parola "prevalentemente", per
evitare il rischio di un contenzioso costituzionale. Infine, dovrebbero essere
riservate all'ambito bicamerale, o al Senato, i provvedimenti che riguardano le
Regioni a Statuto speciale, richiamando espressamente gli Statuti, in modo da
riconoscere il giusto rilievo al rapporto sostanzialmente pattizio che esse
mantengono con lo Stato.
La senatrice BUGNANO (IdV)
conferma il giudizio negativo del suo Gruppo sulla bozza di riforma
costituzionale. In particolare, la revisione dell'assetto del Parlamento che
viene proposta contraddice le ipotesi di una Camera di rappresentanza degli
interessi territoriali, in particolare delle Regioni, soprattutto considerando
la loro piena autonomia costituzionale e l'attribuzione di competenze legislative
primarie. Inoltre, la mancata costituzione di un Senato federale, ostacola la
risoluzione delle questioni legate alla formulazione dell'articolo 117 della
Costituzione, con particolare riguardo alle competenze legislative concorrenti.
A suo avviso, anche la composizione del Senato dovrebbe essere riconsiderata:
sarebbe preferibile una elezione da parte dei Consigli regionali (limitata ai
rispettivi componenti), per garantire un legame più stretto con quelle
Assemblee legislative. Nella stessa direzione si muove la proposta di prevedere
nei Regolamenti parlamentari la formazione di Gruppi in base all'appartenenza
territoriale.
In secondo luogo, il testo unificato
prescinde dalle questioni connesse all'attuazione dell'articolo 49, in materia
di regolamentazione dei partiti politici: l'Unione europea ha richiamato
l'attenzione sull'inadeguatezza della disciplina attuale, con particolare
riguardo al finanziamento, e ha sollecitato un intervento entro il 2014. Si
tratta di un argomento all'attenzione delle forze politiche fin dall'epoca
dell'Assemblea costituente, da quando Aldo Moro sottolineò l'importanza della
democrazia interna dei partiti. La regione Piemonte ha approvato all'unanimità
un disegno di legge (Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o
movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), che
riguarda proprio tale materia.
Il PRESIDENTE avverte
che la discussione proseguirà mercoledì 8 maggio in due sedute da convocare per
le ore 14,30 e per le ore 20, per concludersi mercoledì 9 maggio, in una seduta
da convocare per le ore 8,30. Resta fermo il termine già stabilito per la
proposizione di emendamenti al testo unificato (martedì 8 maggio alle ore 18),
il cui esame potrà avere inizio nella seduta pomeridiana di mercoledì 9 maggio,
da convocare alle ore 14,30, per proseguire in altre sedute, anche notturne nel
corso della stessa settimana.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012
381ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
indi del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati
e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e
attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche
alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie,
riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città
metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della
riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 2 maggio.
Continua la discussione sul testo unificato
proposto dal relatore.
Il senatore Mauro Maria MARINO
(PD) ritiene che il testo unificato proposto dal Presidente relatore sia
un compromesso condivisibile, se si tiene conto delle condizioni politiche
interne e internazionali e dei tempi ristretti entro i quali il Parlamento può
approvare la riforma. Pur nella sua preferenza per un intervento più incisivo,
egli apprezza le soluzioni individuate in materia di riduzione del numero dei
parlamentari, di superamento del bicameralismo ripetitivo e di rafforzamento
equilibrato dei poteri del Presidente del Consiglio, nonché delle prerogative
del Governo in Parlamento, che consentono di ridurre la necessità di ricorrere
alla decretazione d'urgenza.
Tuttavia, esprime perplessità sull'ipotesi - a
suo avviso troppo timida - di distinguere le funzioni della Camera dei deputati
e del Senato, basata sulla ripartizione di cui all'articolo 117 della
Costituzione, che potrebbe determinare il rischio di un notevole contenzioso.
Inoltre, la riduzione del numero dei parlamentari avrebbe dovuto indurre a una
diversa soluzione per quanto riguarda i parlamentari eletti nella
circoscrizione Estero. A suo avviso, sarebbe preferibile ricondurre quei
parlamentari alla sola Camera dei deputati, dato che il numero degli eletti
all'estero potrebbe influenzare le determinazioni del collegio in un Senato
ridotto nel numero dei componenti.
Infine, la riduzione a sei del numero minimo
di senatori per regione non corrisponde alla riduzione complessiva del numero
di senatori e penalizza la rappresentanza delle regioni più grandi, incidendo
anche sul requisito dell'uguaglianza del voto.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
ritiene che quella in esame sia una riforma di basso profilo, con elementi
demagogici e confusi, al di fuori di un disegno riformatore complessivo. Non
condivide il giudizio secondo il quale le soluzioni individuate realizzerebbero
l'obiettivo di un Governo forte in un Parlamento forte. Infatti, se da un lato
sono rafforzati i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo, il
Parlamento resta indebolito a causa della vigente legge elettorale. Inoltre, la
riduzione del numero dei parlamentari non è accompagnata da una riforma della
legge per l'elezione dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero
che, come testimoniato dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nella
XIV legislatura, è motivo di confusione e spesso anche di episodi di
clientelismo; i parlamentari eletti all'estero dovrebbero essere ricondotti
alle circoscrizioni del territorio nazionale.
Quanto alla ripartizione delle competenze tra
Camera e Senato, giudica inappropriata l'adozione di un simile modello senza
dare corso all'istituzione di una Camera delle regioni e senza riconsiderare
l'assetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione
che, soprattutto per quanto riguarda quelle concorrenti con le Regioni, ha già
determinato un forte contenzioso. Si dovrebbe riformulare l'articolo 117,
individuando le funzioni legislative delle Regioni e dello Stato in modo chiaro
e definito, considerato, tra l'altro, che lo Stato finora non ha realizzato la
legislazione di principio quale quadro per quella di competenza delle Regioni.
La situazione di crisi economica e le
proteste, che si sono manifestate anche nei risultati della consultazione
elettorale amministrativa appena svolta, richiedono risposte appropriate. A suo
avviso l'ordinamento francese, ad esempio, favorisce lo sviluppo di un
bipolarismo moderno, che garantisce la possibilità di assumere scelte
tempestive e di individuare le relative responsabilità. Occorre compiere scelte
risolute per realizzare un sistema istituzionale ed elettorale altrettanto
efficiente.
Si appella infine ai Gruppi
parlamentari, affinché preferiscano una riforma più incisiva, basata
sull'elezione diretta del Capo dello Stato e sull'elezione delle Camere con il
sistema del doppio turno di collegio.
Il senatore DIVINA (LNP)
auspica che il tentativo in corso si realizzi nell'approvazione effettiva della
riforma e non sia ostacolato, come nel passato, dalla rigidità del sistema
politico.
La sua parte politica conferma la
proposta di un'evoluzione in senso federale, in attuazione del principio di
sussidiarietà: tale obiettivo, a suo avviso, consentirà anche di risolvere la
questione dei costi eccessivi del funzionamento delle istituzioni. Inoltre,
ritiene che si debba sopprimere la circoscrizione Estero: non si intravede,
infatti, il senso logico del contributo che un gruppo minimo di persone
provenienti da altri continenti potrebbe fornire alla funzione legislativa. Si
dovrebbero sopprimere anche le disposizioni sulla nomina dei senatori a vita e
quelle che prevedono la stessa carica di diritto per gli ex Presidenti della
Repubblica. Quanto al numero dei parlamentari, sarebbe preferibile che le due
Camere avessero un pari numero di componenti, ma il Senato dovrebbe essere
integrato con rappresentanti degli enti territoriali.
Dopo aver sottolineato l'opportunità di
prevedere esplicitamente che l'indennità parlamentare sia commisurata
all'effettiva partecipazione ai lavori delle Camere, condivide che le
rispettive funzioni siano distinte secondo la materia su cui vertono i disegni
di legge e che sia prevista una procedura preferenziale per le iniziative del
Governo. Ugualmente apprezzabile è la previsione della fiducia parlamentare
riferita al Presidente del Consiglio, il quale può nominare i ministri e
revocarli. Infine, ritiene che non si dovrebbe stabilire un requisito
anagrafico per l'elezione a Capo dello Stato e che si dovrebbe sopprimere il
CNEL, organo pletorico ed eccessivamente costoso.
Sottolinea infine l'opportunità di
rafforzare l'autonomia delle Regioni ordinarie per avvicinarla, per quanto è
possibile, a quella delle regioni a statuto speciale, con particolare riguardo
all'attribuzione delle competenze legislative.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
osserva che quella contenuta nel testo unificato proposto dal relatore è la
riforma possibile nelle condizioni attuali e tenendo conto dell'esiguità dei
tempi disponibili: è comunque ipotizzabile un arricchimento nella prossima
legislatura. Ringrazia quindi il Presidente relatore per la sintesi compiuta,
che rende possibile un cambiamento.
Entrando nel merito, prospetta la
necessità di indicare esplicitamente che il Senato è eletto a suffragio
universale e diretto e di sopprimere la prescrizione secondo la quale i disegni
di legge debbono avere un contenuto omogeneo; invece è opportuno mantenere
l'avverbio "prevalentemente", con riferimento al contenuto dei
disegni di legge ai fini dell'assegnazione a una delle Camere. Inoltre, è
opportuno precisare che quando la funzione legislativa è esercitata dalle due
Camere paritariamente (termine preferibile a "collettivamente"),
l'esame dovrebbe avere inizio presso la Camera dove è stato presentato il
disegno di legge.
Per quanto riguarda la composizione
della Commissione paritetica per le questioni regionali, la rappresentanza
della regione Trentino Alto Adige dovrebbe coincidere con quella delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, non essendo necessario un ulteriore
rappresentante. Inoltre, la Presidenza di quella Commissione dovrebbe essere
affidata a un senatore nominato dal Presidente del Senato. Per quanto attiene
alla assegnazione dei disegni di legge, va precisato che la decisione dei
Presidenti delle Camere non è sindacabile in alcuna sede, in modo da non
ammettere la possibilità di censure da parte della Corte costituzionale. Al
fine di definire più precisamente gli ambiti per i quali la funzione
legislativa è esercitata paritariamente dalle Camere, si dovrebbe specificare
che a tale procedura si ricorre sempre nel caso di disegni di legge per i quali
la Costituzione prescrive la procedura normale di esame e di approvazione, o
per i quali stabilisce una maggioranza speciale, e per quelli previsti da
disposizioni costituzionali; inoltre, vi si dovrebbe ricorrere quando il
legislatore statale intende adottare con legge i provvedimenti necessari ad
assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità
giuridica o economica della Repubblica.
Per quanto riguarda la sfiducia
costruttiva, sottolinea che l'opzione per cui la deliberazione è fatta dal
Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera, tiene conto della notevole criticità di quella decisione. Inoltre, è
opportuno prevedere che sia di ventuno giorni - anziché venti - il termine
entro il quale può essere indicato il nuovo Presidente del Consiglio: la
prescrizione della maggioranza assoluta di ciascuna delle Camere consente di
prescindere da una norma che riconduca la nuova maggioranza a quella espressa
dagli elettori o manifestata nella fiducia al Presidente del Consiglio nominato
a seguito delle elezioni. Infine, è opportuno chiarire che quando il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato dal Parlamento in
seduta comune, si intende che già abbia ricevuto la fiducia.
Sottolinea in conclusione la necessità
di prevedere che, qualora venga respinta da una delle Camere la questione di
fiducia posta dal Presidente del Consiglio in sede di "sfiducia
costruttiva", il Presidente del Consiglio dei ministri si deve dimettere,
salva la facoltà di chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento
delle Camere.
Il senatore BIANCO (PD)
plaude all'iniziativa del Presidente relatore, che consente di portare a
compimento i tentativi di riforma delle istituzioni avviati nelle scorse
legislature, falliti a causa dell'estrema conflittualità politica. La
congiuntura economica e politica, che ha suggerito l'insediamento di un
Presidente del Consiglio indicato dal Capo dello Stato e non eletto in
Parlamento, sostenuto da una maggioranza inedita e assai ampia, è un'occasione
favorevole per rinnovare lo spirito costituente e approvare una riforma
costituzionale.
Il testo in esame non coincide con gli
orientamenti della sua parte politica, tuttavia è il primo, significativo
traguardo di un disegno che potrà essere completato nella prossima legislatura.
Tra l'altro, è apprezzabile l'abbandono del bicameralismo ripetitivo che, se
aveva rappresentato un'importante garanzia per la ponderazione della
legislazione, si è rivelato non adeguato alla tempestività delle decisioni,
richiesta dalla straordinaria e repentina evoluzione della società. La scelta
di conservare in capo a entrambe le Camere il potere di esprimere la fiducia al
Presidente del Consiglio è la conseguenza diretta della loro formazione per
suffragio universale diretto. La riduzione del numero dei parlamentari è
prevista in misura equilibrata ed è coerente con la composizione delle Camere
di altri Paesi europei.
È condivisibile anche il rafforzamento
delle prerogative del Presidente del Consiglio, senza torsioni della forma di
governo in senso presidenziale: il potere di nomina e revoca dei ministri, la
richiesta di scioglimento delle Camere e la sfiducia costruttiva procedono
nella direzione giusta e rispondono alla necessità di processi istituzionali
tempestivi, senza ricorrere a espedienti che metterebbero in discussione la
natura parlamentare della democrazia.
La riforma costituzionale deve essere
accompagnata da una contestuale revisione delle regole elettorali, allo scopo
di ripristinare la credibilità dei partiti.
Preannuncia, quindi la disponibilità
dei senatori del Gruppo del Partito Democratico a sostenere il testo presentato
dal relatore, con le correzioni condivise insieme agli altri Gruppi
parlamentari, e a ritirare le eventuali proposte di modifica - alcune
presentate anche a titolo personale - che non trovassero un consenso ampio
della Commissione.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
condivide le considerazioni svolte dal senatore Bianco, nel senso che l'ipotesi
di riforma tiene conto del momento storico in cui si procede e dell'esigenza di
individuare un compromesso accettabile. Anche il suo Gruppo esprime il consenso
su disposizioni che non contraddicono i progetti elaborati in passato, in
quanto costituiscono un primo traguardo del disegno riformatore, che potrà completarsi
nella prossima legislatura.
La riforma costituzionale sarà
accompagnata da una riconsiderazione della legge elettorale e, auspicabilmente,
dalla revisione del regime giuridico dei partiti politici, ma ne rappresenta un
presupposto indispensabile, senza il quale non sarebbe possibile entrare nel
merito delle regole elettorali. Inoltre, deve essere affiancata dalla riforma
dei regolamenti parlamentari, il cui esame presso la Giunta per il Regolamento
ha portato alla condivisione di alcune norme innovative. Anzitutto, un rapporto
più cogente tra le liste che partecipano alle elezioni e i Gruppi parlamentari:
si prevede, infatti, che il parlamentare che fuoriesce dal Gruppo di
appartenenza non può costituire un nuovo Gruppo parlamentare, salva la facoltà
di aderire al Gruppo Misto. In secondo luogo, si individuano procedure
preferenziali per i disegni di legge governativi, in modo da evitare il ricorso
reiterato alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia. Inoltre, si
stabilisce il divieto di presentare maxiemendamenti, al fine di tutelare le
prerogative del Parlamento, a fronte di quelle rafforzate del Governo; in
proposito, ricorda che la rigidità delle procedure parlamentari, anche
recentemente, ha impedito di correggere errori evidenti commessi nell'esame
presso le Commissioni di merito. Altri profili, in particolare quello delle
garanzie, vengono rinviati alla prossima legislatura.
Entrando nel merito del testo unificato
proposto dal relatore, sottolinea che la riduzione del numero dei parlamentari
corrisponde non alle pressioni dell'opinione pubblica, bensì alla necessità di
garantire un funzionamento celere e snello del Parlamento, senza mortificare la
rappresentanza.
Quanto al bicameralismo, di fronte alla
crisi del debito sovrano non si può immaginare che una delle Assemblee
parlamentari non sia collegata al Governo attraverso il rapporto di fiducia. Il
criterio della "culla", come concepito a suo tempo dal senatore Elia,
secondo il quale, per tutti i disegni di legge, la Camera dove viene presentata
la proposta ne compie l'iter parlamentare, salvo l'eventuale riesame
dell'altra, sarebbe stato preferibile alla specializzazione per materia, che
comunque recepisce ipotesi riformatrici già condivise dalla sua parte politica.
In ogni caso, l'introduzione di un criterio rigido potrebbe amplificare le
incongruenze del Titolo V. Si tratta di un ambito sul quale si potrà riflettere
ancora in sede di esame degli emendamenti e comunque da rimettere anche alla
ragionevole prassi applicativa.
Per quanto concerne il Governo, le sue
prerogative sono adeguatamente rafforzate, anche se non nella misura auspicata
dalla sua parte politica, e consentiranno di conseguire l'obiettivo di un
Governo di legislatura.
Infine, invita a tenere conto dei tempi
minimi a disposizione del Parlamento: se il tentativo riformatore avrà successo
si procederà anche alla revisione della legge elettorale. In ogni caso, la
Commissione potrà tenere conto di tutte le proposte di modifica, nel rispetto
dell'accordo politico raggiunto e del consenso che esse potranno incontrare.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 16,40.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012
382ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.
La seduta inizia alle ore 20,05.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente
della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta pomeridiana.
Continua la discussione sul testo unificato
proposto dal relatore.
Il senatore MALAN (PdL),
pur apprezzando il tentativo di rendere più agile il lavoro del Parlamento,
attraverso una razionalizzazione del procedimento legislativo, ritiene che sia
necessario riflettere preventivamente sulla circostanza che i disegni di legge
ordinaria sono considerati ormai una anomalia nell'attività del legislatore e
che la decretazione d'urgenza assorbe la parte preponderante dei lavori
parlamentari. Inoltre, le Camere sono impegnate nell'esame di decreti
legislativi e di proroghe di termini rese necessarie per ritardi spesso
attribuibili alla responsabilità del Governo, non già ad inerzie del
Parlamento.
Il testo unificato prospetta un rafforzamento
delle prerogative del Governo nel procedimento legislativo, in particolare
attraverso l'introduzione di una procedura preferenziale per i disegni di legge
di iniziativa dell'Esecutivo. Tuttavia, il progetto di riforma non interviene
sul rapporto tra Governo e pubblica amministrazione: la scarsa efficacia
dell'azione governativa sul funzionamento della macchina statale e
sull'attuazione delle leggi permane come criticità irrisolta.
Nell'apprezzare il lavoro svolto dal
relatore, ritiene però che quanto meno debba essere soppressa, al terzo comma
dell'articolo 72, la parola "prevalentemente", in quanto il criterio
della prevalenza, ai fini della decisione sull'attribuzione della competenza, è
foriero di un notevole contenzioso. A suo avviso, inoltre, la disciplina per
l'assegnazione dei disegni di legge a una Camera, pur in presenza di un
meccanismo di richiamo da parte dell'altra, rischia di determinare un
affollamento di disegni di legge in prima lettura in uno solo dei due rami del
Parlamento.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL),
pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione del testo
unificato, manifesta le sue perplessità in merito ad alcune disposizioni in
esso contenute. Anzitutto, ritiene che il bicameralismo si sia rivelato una
risorsa nell'esperienza storica: infatti, la doppia lettura ha garantito uno
svolgimento efficace e ponderato del procedimento legislativo. Inoltre, se il
rafforzamento del Presidente del Consiglio corrisponde a una opzione condivisa
dai diversi tentativi di riforma compiuti in passato, resta irrisolta la
questione, a suo avviso determinante, della definizione di una nuova
cittadinanza repubblicana, con particolare riguardo ai diritti dei cittadini
nei confronti dell'imposizione fiscale, segnatamente sui redditi da lavoro.
Anche la riduzione del numero dei
parlamentari non appare condivisibile. Si tratta, infatti, di una proposta
populistica, sostenuta dalle campagne pubblicistiche di alcuni quotidiani, dai
contenuto demagogici, soprattutto considerando che il numero dei parlamentari
in Italia non è superiore a quello di altri Stati omogenei per tradizioni
democratiche e sviluppo economico. Pur convenendo sulla necessità di opportune
razionalizzazioni, sottolinea che gli alti costi della politica non dipendono
dalle spese delle istituzioni rappresentative, le quali invece assolvono al
compito prezioso di rappresentare e ammortizzare i conflitti sociali.
Più in particolare, la riduzione a sei
del numero minimo di senatori per ciascuna regione potrebbe comportare, tra
l'altro, un notevole dispendio di risorse economiche da parte dei candidati,
anche in considerazione del progressivo, preoccupante esaurirsi del ruolo dei
partiti che hanno svolto, fin dalla loro nascita, la funzione centrale di
rappresentanza del pluralismo sociale. In proposito, sottolinea la connessione
esistente tra un adeguato livello di rappresentanza politica e gli scopi che la
Costituzione assegna alla Repubblica. In proposito, richiama il significato
dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione e il principio, contenuto
all'articolo 41, terzo comma, in base al quale l'attività economica pubblica e
privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Si rammarica anche per il tono
demagogico che caratterizza alcune disposizioni in esame e invita a tenere
conto del fatto che analoghe critiche a quelle espresse in questi giorni da
alcuni settori dell'opinione pubblica e da organi di informazione furono
rivolte ai Parlamenti di Paesi come la Germania e l'Italia poco prima
dell'affermazione di regimi dittatoriali. Semmai, la riduzione dei costi della
politica si sarebbe potuta perseguire, a suo avviso, attraverso i tagli alle
spese di rappresentanza e ai privilegi, piuttosto che con una riduzione del
numero dei parlamentari.
Entrando nel merito della proposta
avanzata dal relatore, nota che essa non si propone di correggere alcune delle
distorsioni introdotte nell'ordinamento con la riforma del Titolo V e non
affronta le tre questioni più rilevanti: il debito sovrano, la spesa pubblica e
la giustizia fiscale. A tale riguardo, sottolinea che lo sviluppo economico non
può riavviarsi, se la disciplina delle grandi reti dell'energia e delle
comunicazioni resta una materia di competenza legislativa concorrente, tale da
obbligare lo Stato a tenere conto degli indirizzi di ciascuna regione, senza
poter far leva sulla clausola dell'interesse nazionale, anche a fronte di
vincoli posti dalla politica e dalle istituzioni europee.
Inoltre, i comuni sono stati
impropriamente trasformati in enti esattori dello Stato. In proposito,
prospetta la necessità di riconoscere loro il potere di sollevare davanti alla
Corte costituzionale conflitti di attribuzione con le regioni e lo Stato, al
fine di dotarli di uno strumento di difesa della propria legislazione, nel
rispetto dell'articolo 114 della Costituzione e in ossequio al principio di
sussidiarietà.
A suo avviso, la riforma costituzionale
avrebbe dovuto porsi altri obiettivi, in particolare l'efficienza della
pubblica amministrazione, i conflitti di competenza tra lo Stato e e le regioni
e i diritti dei cittadini nei confronti del fisco. Preannuncia, quindi, la
presentazione di emendamenti conseguenti alle osservazioni critiche appena
svolte ed esprime il rammarico per il fatto che il Parlamento non possa
determinarsi liberamente, finendo con l'essere condizionato da pressioni esterne.
Il senatore BELISARIO (IdV)
osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente relatore nella
seduta del 18 aprile scorso, il suo Gruppo non ha potuto partecipare né in modo
formale né informalmente alla elaborazione del testo unificato. Esso prospetta
una riduzione troppo esigua del numero dei parlamentari e configura un
procedimento legislativo incerto, mentre rafforza, oltre ogni ragionevole
misura, le prerogative del Presidente del Consiglio, già eccessivamente ampie.
Si rammarica per la decisione di
comprimere eccessivamente i tempi di esame della riforma, nonché per la scelta
di non svolgere un ciclo di audizioni al fine di acquisire elementi informativi
e valutazioni sul testo, con particolare riguardo alla tenuta dei modelli
costituzionali stranieri, dai quali sono stati recepiti molti istituti, senza
tenere conto del contesto in cui dovrebbero inserirsi. Vi è il rischio, a suo
avviso, che la riforma sia adottata, al termine della legislatura, da un
Parlamento composto da deputati e senatori delegittimati, sia perché di fatto
"nominati", sia perché in molti casi inquisiti o rinviati a giudizio.
Il testo, inoltre, appare il frutto dell'elaborazione di un gruppo ristretto, e
non sembra poter essere oggetto degli opportuni approfondimenti né di alcun
reale significativo apporto da parte dei Gruppi parlamentari.
Quanto ai contenuti della riforma,
osserva che il numero dei parlamentari, che risulterebbe in caso di sua
approvazione, sarebbe ancora troppo elevato; inoltre, si dovrebbe sopprimere la
circoscrizione Estero e individuare con legge ordinaria una modalità diversa di
partecipazione alla vita politica da parte degli italiani residenti all'estero.
Il superamento del bicameralismo appare, inoltre, una finzione: infatti, il
potere di richiamo della seconda Camera su proposta di un terzo dei componenti,
a suo avviso, sarà largamente utilizzato dall'opposizione, con una conseguente
torsione verso una nuova, ma più confusa forma di bicameralismo perfetto. Si
propongono procedure incerte e inedite, come pure istituti tipici di sistemi
costituzionali ispirati a princìpi e valori propri di altri ordinamenti
costituzionali come, ad esempio, quello francese. A suo avviso, per
semplificare i procedimenti legislativi, sarebbe sufficiente una riforma dei
Regolamenti parlamentari, dai contenuti però ben diversi rispetto a quelli dei
progetti di revisione attualmente all'esame della Giunta per il Regolamento,
rispetto ai quali il suo Gruppo ha già manifestato il proprio dissenso.
Nel testo unificato, non si affronta il
tema della ineleggibilità e incandidabilità per chi sia stato condannato, né
quello dell'impedimento all'assunzione di incarichi di governo per chi sia
stato rinviato a giudizio.
Inoltre, la mozione di sfiducia da
parte del Parlamento in seduta comune non appare compatibile con l'altra
previsione, in base alla quale entrambi i rami del Parlamento, separatamente,
accordano la fiducia al Governo. Perplessità suscita anche la previsione che la
fiducia sia espressa direttamente al Presidente del Consiglio e non al Governo,
così come parimenti incongruo appare il potere di revoca dei ministri, nonché
la facoltà del Presidente del Consiglio di proporre lo scioglimento delle
Camere. In proposito, nota che, qualora il Capo dello Stato rifiuti di
sciogliere le Camere, a fronte di una richiesta in tal senso da parte del
Presidente del Consiglio, si determinerebbe un conflitto fra organi
costituzionali di assoluto rilievo. Infine, non si è dato corso all'istituzione
di un Senato federale rappresentativo delle autonomie locali, per il timore che
una proposta in quella direzione sarebbe stata respinta.
Conclude, sottolineando il disinteresse
del Paese per la riforma costituzionale in esame, la quale, in definitiva, non
risponde alle istanze che provengono dall'opinione pubblica, orientata a
chiedere esclusivamente una riduzione consistente del numero dei parlamentari e
a pretendere legittimamente che sia precluso l'accesso alle cariche pubbliche a
chi sia stato condannato.
Il senatore PARDI (IdV)
osserva che la Costituzione del 1948 ha consentito al Paese di affrontare un
lungo periodo critico, contrassegnato dalla anomalia assoluta di Governi
diretti da un soggetto proprietario di una quota maggioritaria dei mezzi di
comunicazione. Da tale anomalia discendono le numerose leggi ad personam,
alcune delle quali censurate dalle Corte costituzionale, altre contenute e
corrette grazie al vaglio responsabile del Presidente della Repubblica.
Osserva che il progetto di riforma
appare fondato sulla consapevolezza che l'attuale assetto delle istituzioni sia
inadeguato a risolvere i più rilevanti problemi di natura politica che
caratterizzano la vita della Nazione. Tuttavia, a suo avviso, la difficoltà di
esprimere una guida per il Paese e la mancata tenuta delle coalizioni sono questioni
che non possono essere risolte con espedienti di ingegneria costituzionale. Già
nel 2006, il tentativo di stravolgere la Carta costituzionale fallì per la
reazione del corpo elettorale. In realtà, i cittadini italiani non chiedono una
riforma della Costituzione, ma pongono con insistenza esclusivamente la
questione della riduzione del numero dei parlamentari.
A tale riguardo, in parziale dissenso
dalle posizioni assunte da altri esponenti della sua parte politica, condivide
il giudizio del senatore Saltamartini, circa il tono populista e demagogico
delle richieste di riduzione del numero dei rappresentanti. A suo avviso,
sussiste il pericolo che, in mancanza di una riforma della legge elettorale, la
riduzione dei parlamentari accentui la tendenza verso l'oligarchia e non
rafforzi, contrariamente all'opinione del senatore Zanda, l'efficacia del
Parlamento.
Inoltre, l'annunciata riforma del
bicameralismo non sembra realizzarsi effettivamente, in quanto, come ha
osservato il senatore Vitali, sarebbe mantenuto il rapporto di fiducia tra il
Governo e la Camera alta.
Anche la procedura definita
dall'articolo 72 presenta elementi di criticità, che occorre correggere con
appositi emendamenti.
Mentre non è introdotto alcun istituto
volto al rafforzamento del Parlamento, si assiste a un ampliamento dei poteri
del Presidente del Consiglio, profilo tra i più negativi del progetto di
riforma: a suo avviso, infatti, l'Italia non è ancora matura per una evoluzione
in tal senso. Inoltre, le prerogative attribuite al Presidente del Consiglio
potrebbero alterare l'equilibrio dei poteri, comprimendo e mortificando le
funzioni del Presidente della Repubblica. Peraltro, esse implicherebbero anche
una revisione della rubrica della sezione della Costituzione intitolata "Il
Consiglio dei Ministri", perché il Presidente del Consiglio diventa un
organo a sé stante, non più parte del collegio.
Quanto alla scelta di attribuire al
Presidente del Consiglio la nomina e la revoca dei ministri, osserva come una
facoltà di tal genere avrebbe consentito al Presidente Berlusconi di nominare
ministro della giustizia l'onorevole Cesare Previti (tentativo impedito
dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro). Ancora, la sola
ipotesi che il Presidente del Consiglio possa richiedere lo scioglimento delle
Camere - ferma la facoltà del Capo dello Stato di respingere tale richiesta -
darebbe luogo a una pressione grave e al rischio di un conflitto tra le due
cariche dello Stato.
Per quanto concerne la cosiddetta
"sfiducia costruttiva", che alcuni concepiscono in termini di
temperamento dei poteri del Presidente del Consiglio, egli ritiene, al
contrario, che, nelle condizioni in cui versa la politica italiana, l'istituto
si trasformerebbe in uno strumento di ricatto nelle mani del Presidente del
Consiglio, in grado di paralizzare il sistema politico-istituzionale.
Infine, la volontà di creare le
condizioni per un'approvazione del progetto in seconda deliberazione con la
maggioranza dei due terzi, in modo da evitare il referendum - una opzione
già praticata per la modifica dell'articolo 81 della Costituzione -
rappresenta, a suo avviso, un tradimento della volontà popolare espressa nel
2006 nella consultazione referendaria sul progetto di riforma approvato dalla
maggioranza di centro-destra nella XIV legislatura. Pur considerando
l'obiezione del senatore Ceccanti, secondo il quale l'approvazione con il quorum
dei due terzi è considerata, dall'articolo 138 della Costituzione, la via
preferenziale, occorre tenere conto della circostanza che il Parlamento
attuale, sia per le modalità della sua formazione, sia per le scelte compiute
nel corso della legislatura, non appare pienamente legittimato ad alterare gli
equilibri democratici, intervenendo sull'assetto istituzionale.
Conclude, sottolineando l'ispirazione
conservatrice delle disposizioni contenute nel testo unificato (tra le quali
manca, ad esempio, uno statuto delle opposizioni); inoltre, prevalgono, a suo
avviso, le posizioni delle forze politiche del centrodestra, per cui non si può
parlare di un vero compromesso tra le componenti della maggioranza di Governo.
Il PRESIDENTE
dichiara chiusa la discussione generale e, in qualità di relatore, rinuncia
alla replica, riservandosi di intervenire sulle questioni emerse nel corso del
dibattito in sede di esame degli emendamenti.
La seduta termina alle ore 21,15.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012
383ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione
della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione
Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera
dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale
della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta notturna di ieri 8 maggio.
Il PRESIDENTE
avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in
allegato, riferiti al testo unificato, proposto dal relatore per i disegni di
legge in titolo.
Ricorda che, a norma del Regolamento,
ciascun senatore potrà intervenire per dieci minuti per l'illustrazione delle
proposte di modifica riferite a ciascun articolo.
Inoltre, si riserva di pronunciarsi sulla
proponibilità degli emendamenti e pertanto invita i proponenti degli
emendamenti 01.1 e 01.2, che incidono sulla Prima Parte della Costituzione, e
dell'emendamento 01.5 a rinviarne l'illustrazione, in attesa della valutazione
circa la loro effettiva proponibilità.
Il senatore CALDEROLI (LNP),
intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a tenere conto, in
sede di valutazione della proponibilità degli emendamenti, nel rispetto del
Regolamento del Senato, del fatto che il testo unificato a cui essi si
riferiscono sintetizza le proposte contenute in numerosi disegni di legge
costituzionale, alcuni dei quali intervengono anche su materie diverse da
quelle che il relatore ha ritenuto di trattare nel testo unificato stesso.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) prende atto della precisazione del Presidente a proposito dei
tempi a disposizione dei senatori per l'illustrazione degli emendamenti.
Tuttavia sottolinea l'opportunità di consentire un dialogo più ampio e libero,
trattandosi di materie importanti e complesse.
Il PRESIDENTE
replica che nella discussione generale tutti i temi trattati dai disegni di
legge costituzionale in titolo sono stati affrontati. Inoltre, vi sarà spazio
per ulteriori interventi in sede di dichiarazione di voto sulle singole
proposte di modifica. Rispondendo a una specifica richiesta del senatore
Calderoli, precisa, inoltre, che nella seduta in corso non si svolgeranno
votazioni.
Si procede q uindi all'illustrazione degli
emendamenti all'articolo 1.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
illustra l'emendamento 01.3, soppressivo della previsione del diritto di voto
per i cittadini residenti all'estero, alla luce dell'esperienza negativa
maturata nell'attuazione di quella norma. Inoltre, dà conto dell'emendamento
0.1.7, che sottolinea il carattere federale del Senato della Repubblica.
Il senatore PERDUCA (PD)
illustra gli emendamenti da lui presentati insieme alla senatrice Poretti,
soppressivi delle disposizioni del testo unificato, ad eccezione dell'articolo
3, in materia di elettorato passivo dei senatori. A suo avviso, sarebbe
necessaria una riformulazione dell'articolo 2, nel senso di prevedere che le
regioni eleggono indistintamente cinque senatori, per un totale di cento
componenti del Senato, e di sopprimere la circoscrizione Estero.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il
senatore BIANCO (PD)
invita la Presidenza a definire un'organizzazione dei lavori che consenta di
conseguire l'obiettivo condiviso di completare l'esame in tempo utile. Il suo
Gruppo ha concordato alcune proposte di modifica con altri Gruppi parlamentari
e auspica il consenso dei Gruppi della Lega Nord e dell'Italia dei Valori, ma
esprime preoccupazione per un possibile ritardo nell'esame, che
pregiudicherebbe il successo dell'iniziativa riformatrice. Pertanto, propone
che sia fissato un termine finale della discussione in Commissione.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
condivide l'esigenza di definire l'organizzazione dei lavori, fissando
anzitutto l'inizio delle votazioni degli emendamenti.
Il PRESIDENTE
assicura che l'organizzazione dei lavori sarà concordata fra i Gruppi
parlamentari al termine dell'illustrazione degli emendamenti.
Prosegue quindi l'illustrazione degli
emendamenti all'articolo 1.
Il senatore CABRAS (PD)
conferma l'intenzione di fornire alla Commissione un contributo costruttivo,
senza che ciò implichi un prolungamento indebito dei tempi dell'esame. Sottolinea,
anzitutto, l'esigenza di orientare la composizione del Senato in senso
federale, anche se tale carattere non può essere indicato nella sede attuale. A
tal fine, propone di prevedere che l'elezione si svolga contestualmente a
quella dei Consigli regionali. Inoltre, propone di prevedere il ricorso alla
Corte costituzionale sulle decisioni in materia di titoli di ammissibilità dei
membri delle Camere, con particolare riguardo alle cause di ineleggibilità e di
incompatibilità. Per quanto riguarda la funzione legislativa, è opportuno
distinguere chiaramente le competenze delle due Camere, attraverso disposizioni
costituzionali. Infine, ritiene che non sia necessario mantenere il voto di
fiducia delle Camere al Presidente del Consiglio, se si stabilisce che il
Presidente della Repubblica nomina il candidato indicato dalla lista o dalla
coalizione che vince le elezioni. In ogni caso, il potere di indirizzare
politicamente il Governo e di controllarlo spetterebbe solo alla Camera dei
deputati.
Il senatore PASTORE (PdL)
illustra congiuntamente gli emendamenti 01.4, 1.18 e 2.26, diretti a sopprimere
la previsione di parlamentari eletti all'estero. Si tratta di un nucleo di
deputati e senatori che, come si è visto nella scorsa legislatura, possono
influenzare in modo determinante la composizione della maggioranza di Governo,
senza tuttavia godere di un potere di rappresentanza apprezzabile. L'indagine
svolta dalla Commissione affari costituzionali nella XIV legislatura ha messo
in luce episodi clamorosi, in particolare la mancata legittimazione
territoriale, l'incoerenza rispetto agli altri enti di rappresentanza degli
italiani residenti all'estero e persino evidenti irregolarità. In ogni caso,
l'emendamento 01.4 precisa che l'esercizio di voto dei cittadini residenti
all'estero può svolgersi anche per corrispondenza, a condizione che ne sia
assicurata l'effettività e la personalità.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL), dopo aver sottolineato la necessità di una disciplina giuridica
dei partiti politici, illustra l'emendamento 1.10 che precisa la funzione della
Camera dei deputati, quella di rappresentanza del libero pluralismo sociale e
territoriale.
Il senatore PARDI (IdV)
ribadisce le critiche della sua parte politica a un Parlamento che appare
insensibile alla volontà del corpo elettorale manifestata nel referendum,
che rigettò il progetto di riforma costituzionale approvato nella XIV
legislatura, compresa la riduzione del numero dei parlamentari, introdotta solo
per conquistare la benevolenza dell'opinione pubblica, e il cosiddetto
"premierato forte". Un Parlamento come quello in carica, composto da
deputati e senatori eletti non attraverso una libera scelta dei cittadini, ma
per nomina da parte dei vertici dei partiti, a suo avviso non può procedere
alla modifica della Costituzione, mentre dovrebbe concentrarsi esclusivamente
sulla revisione della legge elettorale. In proposito, contrariamente a quanto
sostenuto, ritiene che la riforma costituzionale non sia un presupposto
necessario per correggere le regole elettorali. Inoltre, non si dovrebbe
pensare di risolvere, con operazioni di ingegneria costituzionale, questioni
squisitamente politiche connesse alla capacità di costruire coalizioni e di
esprimere forti leadership.
In particolare, le riserve sul testo unificato
riguardano la riduzione del numero dei parlamentari, che appare eccessivamente
timida. In proposito, tuttavia, conferma l'opinione personale - già illustrata
in sede di discussione generale - che una diminuzione dei parlamentari,
soprattutto se accompagnata da una legge elettorale accentuatamente
maggioritaria, precluderebbe definitivamente la partecipazione delle formazioni
minori alla vita politica del Paese.
Infine, rileva che la riforma in esame è
connotata in senso conservatore e si meraviglia che il Partito Democratico,
oltre a non aver colto la necessità di introdurre uno statuto delle
opposizioni, ha maturato un consenso sull'istituto della sfiducia costruttiva
che, anziché fungere da garanzia per il Parlamento, come si vorrebbe far
intendere, sarà un ulteriore strumento nelle mani del Premier.
Il senatore DIVINA (LNP)
ritiene che l'esito del voto amministrativo avrebbe dovuto suggerire un
intervento più incisivo, per dare risposta alle autentiche istanze che
provengono dai cittadini. Il testo in esame prospetta una riduzione modesta del
numero dei parlamentari; inoltre, si dovrebbero rimettere in discussione le
disposizioni che prevedono l'esercizio di voto degli italiani residenti
all'estero.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
illustra complessivamente gli emendamenti da lui sottoscritti, che ripropongono
i contenuti del disegno di legge costituzionale n. 24. In
particolare, commenta l'emendamento 2.5, diretto a prevedere un Senato federale
in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, eletto direttamente dai
cittadini, contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli regionali e
delle province autonome. I senatori eletti parteciperebbero senza diritto di
voto all'attività di quei consigli.
Il senatore MALAN (PdL)
illustra l'emendamento 1.31, diretto a ridurre il numero dei deputati eletti
all'estero, in considerazione, fra l'altro, dell'esperienza negativa, da cui è
emersa la violazione del principio del voto segreto e, conseguentemente, dei
requisiti di eguaglianza e libertà nell'esercizio del diritto elettorale.
Inoltre, l'emendamento 1.32 precisa che la popolazione delle circoscrizioni è
costituita da cittadini italiani.
Si procede all'illustrazione degli emendamenti
all'articolo 2.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ribadisce la proposta del suo Gruppo di ridurre in misura più coraggiosa il
numero dei parlamentari e si sofferma sull'emendamento 2.2, che definisce in
senso federale il Senato della Repubblica, prevedendone l'elezione
contestualmente a quella dei consigli regionali e delle Province autonome.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) illustra l'emendamento 2.22, diretto a precisare che il Senato
della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base
regionale. Inoltre, condivide l'emendamento 2.19, coincidente con il suo
emendamento 3.6, secondo il quale i senatori sono eletti a suffragio universale
e diretto.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
illustra l'emendamento 2.19.
Il senatore MALAN (PdL)
dà conto dell'emendamento 2.38, volto a ridurre il numero dei senatori eletti
nella circoscrizione Estero. Si sofferma anche sugli emendamenti 2.39, analogo
al precedente 1.32. Infine, l'emendamento 2.41 propone di correggere la
formulazione dell'articolo 57, relativamente al nome della regione Valle
d'Aosta.
Il senatore PARDI (IdV)
illustra l'emendamento 2.4, che prospetta una differenziazione incisiva delle
funzioni delle Camere. Altri emendamenti all'articolo 2 propongono una
riduzione più drastica del numero dei senatori e degli eletti nella
circoscrizione Estero.
Inoltre, dà conto delle proposte volte a
limitare la candidabilità e l'eleggibilità di coloro che siano stati
condannati. In particolare, l'emendamento 2.36 stabilisce l'ineleggibilità per
coloro che possiedono partecipazioni rilevanti nei settori della difesa,
dell'energia, del credito, delle opere pubbliche, delle comunicazioni di
rilevanza nazionale e di imprese operanti nel settore pubblicitario.
Il senatore SANNA (PD)
illustra gli emendamenti 2.29 e 2.30, che propongono di ridurre il numero
minimo di senatori per regione.
Si procede quindi all'illustrazione degli
emendamenti all'articolo 3.
Il senatore PARDI (IdV)
illustra l'emendamento 3.7, che riduce a diciotto anni il requisito anagrafico
per l'elettorato passivo del Senato.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) dà conto dell'emendamento 3.6 e dissente dal senatore Sanna sulla
questione del numero minimo di senatori per regione. La proposta del testo
unificato, che indica in sei eletti tale soglia, è coerente con la riduzione
del numero di senatori e assicura che le forze politiche minori non siano
penalizzate nell'accesso alla rappresentanza.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
illustra la proposta di fissare in ventuno anni l'età minima per l'elettorato
passivo al Senato, così come per la Camera dei deputati. Inoltre, dà conto
dell'emendamento 3.0.8, che introduce garanzie per le opposizioni e prevede che
la presidenza delle Commissioni e delle Giunte di controllo sia affidata a
esponenti dell'opposizione. Infine, sottolinea l'opportunità di precisare nella
Costituzione che l'indennità parlamentare è connessa all'effettivo svolgimento
del lavoro parlamentare e di sopprimere le disposizioni in base alle quali i
Presidenti della Repubblica nominano i senatori a vita.
Il senatore MALAN (PdL)
illustra l'emendamento 3.17, in materia di elettorato passivo per l'elezione al
Senato, e l'emendamento 3.18, che prescrive per i candidati la residenza per
almeno dieci anni o, in via alternativa, aver ricoperto una carica pubblica
nella regione.
Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.0.2 e
3.0.17, che riducono il numero dei senatori a vita e precisano che essi non
hanno diritto al voto, avendo piuttosto una funzione di alta consulenza.
L'emendamento 3.0.18 sopprime la previsione dell'articolo 62, terzo comma, che
appare superflua, mentre l'emendamento 3.19 fissa il numero legale per le
deliberazioni parlamentari a un terzo, quando l'oggetto sia stato
calendarizzato da almeno una settimana e a condizione che siano adottate con la
maggioranza dei due terzi dei presenti, in modo da limitare le pratiche
ostruzionistiche del lavoro parlamentare. Dà conto poi degli emendamenti
3.0.20, collegato alla proposta di sancire l'incompatibilità tra la carica
parlamentare e quelle di Governo, e 3.0.21, in base al quale i Regolamenti
stabiliscono tempi e modalità per la risposta del Governo a interrogazioni e
interpellanze.
Il PRESIDENTE
propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna, che sarà
anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA
Il PRESIDENTE
avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20, sarà anticipata alle ore
18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 24, 216, 894, 1086, 1114,
1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252
Art. 01
01.1
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modificazione in senso
federale dell'articolo 1 della Costituzione) – 1. L'articolo 1 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 1. – L'Italia è una Repubblica
federale democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene ai popoli, che
la esercitano nelle forme e nei limiti deIla Costituzione.''».
01.2
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modificazione in senso
federale dell'articolo 5 della Costituzione) – 1. L'articolo 5 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 5. – La Repubblica federale
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del
decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è
osservato il principio di sussidiarietà.''».
01.3
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modificazione
dell'articolo 48 della Costituzione) – 1. All'articolo 48 della
Costituzione il terzo comma è abrogato».
01.4
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo
48 della Costituzione) – 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo
comma è sostituito dal seguente: ''La legge stabilisce requisiti e modalità per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche
attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la
personalità''».
01.5
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo
49 della Costituzione) – 1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il
primo comma è aggiunto il seguente:
''I partiti sono associazioni
riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge''».
01.6
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo
55 della Costituzione) – 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo
comma è sostituito dal seguente:
''Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica''».
01.7
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01. - (Senato federale) – 1.
Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: ''Senato della
Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato federale della
Repubblica''».
1.1
Sopprimere l'articolo.
1.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
–''Articolo 56. – La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati si compone di un
minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati,
oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seicentodiciotto
seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31
dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a
ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato
all'unità superiore.
L'indizione dell'elezione è effettuata
per il numero massmo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla
circoscrizione Estero.
Il numero dei deputati eletti in
ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla
circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati
proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero
dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti
espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei
seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale
moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso
all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere
inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''».
1.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche all'articolo
56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente:
''duecentocinquanta'' e le parole: ''dodici dei quali eletti nella
circoscrizione estero'' sono soppresse;
b) al terzo
comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';
c) il quarto
comma è sostituito dal seguente:
''La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento
cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''.».
1.4
SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche all'articolo
56 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Il numero dei deputati è di
cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.
2. Al terzo comma dell'articolo 56
della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente:
''diciotto''.
3. Al quarto comma dell'articolo 56
della Costituzione la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente:
''cinquecento''».
1.5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Numero dei deputati) – 1.
Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituite da seguente:
''Il numero dei deputati è di
duecento''.
2. Al terzo comma dell'articolo 56
della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente:
''ventuno''.
3. Al quarto comma dell'articolo 56
della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto''
è sostituita dalla seguente: ''duecento''».
1.6
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei deputati è di trecento,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';
b) al quarto
comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla parola:
''duecentonovantaquattro''».
1.7
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei deputati è di
quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';
b) al quarto
comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente:
''quattrocentoquarantadue''».
1.8
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifiche all'alticolo
56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei deputati è di
trecento'';
b) al terzo
comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';
c) al quarto
comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero,'';
d) al quarto
comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente:
''trecento'';
e) è aggiunto,
infine, il seguente comma:
''La legge disciplina la rappresentanza
dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai
medesimi l'esercizio del diritto di voto''».
1.9
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Modifica all'articolo 56
della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei deputati è di
quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.
2. All'articolo 56 della Costituzione,
al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente:
''trecentonovantadue''».
1.10
Al comma 1, alle lettere a), b), c), premettere la seguente:
«0a) il primo comma
dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''La Camera dei deputati rappresenta il
libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e
diretto''».
1.11
All'articolo 1, apportare le seguenti
modificazioni:
«a) alla lettera a)
sostituire la parola: ''cinquecentotto'' con la seguente: ''trecentocinquanta''
e sopprimere le seguenti parole: ''e la parola 'dodici' è sostituita con la
parola: ''otto'';
b) alla lettera
c), la parola: ''cinquecento'' è sostituita dalla seguente:
''trecentotrentotto''».
1.12
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la
seguente: «trecentoquattro» e la parola: «otto» con la parola:
«quattro».
Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente:
«trecento».
1.13
Alla lettera a) sostituire le parole: «508» con: «500» e
sopprimere le parole: «e la parola: ''dodici è sostituita con la parola:
otto''».
Aggiungere la seguente lettera
d) al quarto
comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» sino a «Estero».
1.14
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinquecentootto» con la
seguente: »trecentoquindici».
1.31
Alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "cinquecentosei",
e la parola: "otto" con la seguente: "sei".
1.15
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, apportare le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera
a) sostituire le parole: «e la parola: ''dodici'' è sostituita con la
parola: ''otto''» con le seguenti: «e le parole: ''otto dei quali eletti nella
circoscrizione estero'' sono abrogate»;
b) sostituire
la lettera b) con la seguente:
«b) al quarto comma, sono
soppresse le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero,''».
1.16
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: ''dodici''
è sostituita con la parola: ''otto''».
1.17
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».
1.18
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la
parola: «cinquecento» e sopprimere le parole: «e la parola:
''dodici'' è sostituita con la parola: ''otto''».
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al secondo comma, le
parole: ''dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».
1.19
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al secondo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I deputati sono eletti per metà tra
le donne e per la metà restante tra gli uomini''».
1.20
Sopprimere la lettera b).
1.21
Sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il terzo comma è sostituito
dai seguenti:
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori
che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di
quanti sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non
colposo.
La sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
L'eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla''».
1.22
Sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il terzo comma è sostituito
dai seguenti:
''Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad
eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva.
La sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
L'eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla''».
1.24
Sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il terzo comma è abrogato».
1.23
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».
1.25
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e non abbiano riportato condanne
definitive per delitti non colposi''».
1.26
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e non abbiano riportato condanne
definitive''».
1.27
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecentodiciotto».
1.28
Al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:
«c-bis) dopo il quarto comma
sono aggiunti i seguenti:
''Non possono essere candidati e non
possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati
condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
Le sentenze e i provvedimenti
definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in
carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia automatica
della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al comma precedente è nulla''».
1.29
Al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:
«c-bis) dopo il quarto comma
sono aggiunti i seguenti:
''Non possono essere candidati e non
possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati
condannati con sentenza definitiva.
Le sentenze e i provvedimenti
definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in
carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia automatica
della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale
elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma
precedente è nulla''».
1.30
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, aggiungere, in fine, la
seguente lettera:
«c-bis) dopo il quarto comma
sono aggiunti i seguenti:
''Non sono eleggibili coloro che
risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di
un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in
regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che
risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le
partecipazioni azionarie indirette.
Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il
controllo risultano essere il coniuge, parenti« ed affini entro il quarto
grado, nonché persone conviventi.
Sono altresì ineleggibili coloro che
possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie,
partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito,
delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di
rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o
autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario''».
1.32
Dopo la lettera c), aggiungere la
seguente: «c-bis) al quarto comma, dopo le
parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti:
"di cittadini italiani".»
Art. 2
2.1
Sopprimere l'articolo.
2.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Senato federale della
Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione
contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea
regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle
Province autonome.
L'elezione del Senato federale della
Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di
Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato
federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste
dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie
locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti
e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i
sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per
la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli delle Province autonome e i
rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio
rappresentante.''.
2. L'articolo 58 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori
di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che
risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.''.
3. L'articolo 59 della Costituzione è
abrogato.
4. L'articolo 61, primo comma, della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Le elezioni della nuova Camera dei
deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.''.
5. In sede di prima applicazione, la
prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso
giorno in cui il Presidente della Repubblica –fissa, ai sensi degli articoli 61
e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle
prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente
alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio
regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna
Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I
consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due
terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli
appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che
possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e
i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla
presente legge costituzionale.
6. I senatori e i rappresentanti eletti
ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del
Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato
federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge
elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come
sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta
legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di
cui al comma 5.».
2.3
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifiche agli articoli 55, 57,59, 60, 83 e 96 della
Costituzione)
1. All'articolo 55 della Costituzione,
le parole ''e del Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''e
del Senato delle autonomie''.
2. L'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 57. Il Senato delle autonomie è
eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità
previste dalla legge.
Lo status dei senatori è regolato dalla
legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.
Sono membri di diritto del Senato delle
autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi
Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.
Il numero dei senatori è di
centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle
Regioni.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.''.
3. L'articolo 59 della costituzione è
abrogato.
4. All'articolo 60 della Costituzione,
al primo comma, le parole ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle
seguenti: ''Senato delle autonomie''.
5. All'articolo 83 della Costituzione,
il secondo comma è abrogato.
6. All'articolo 96 della Costituzione,
le parole: «Senato della Repubblica o» sono soppresse.».
2.4
BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo
57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
''Art. 57. – Il Senato della Repubblica
è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su
base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio
delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle città
metropolitane.
Il Consiglio regionale elegge al suo
interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di
genere:
tre senatori nelle Regioni sino a un
milione di abitanti;
quattro senatori nelle Regioni con più
di un milione di abitanti e fino a due milioni;
cinque senatori nelle regioni con più
di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;
dieci senatori nelle Regioni con più di
tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;
tredici senatori nelle Regioni con più
di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
ventidue senatori nelle Regioni con più
di sei milioni di abitanti.
I Consiglio regionale della Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i
Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.
In ciascuna Regione, inoltre, il
Consiglio delle autonomie locali elegge:
un senatore nelle Regioni sino a due milioni
di abitanti;
due senatori nelle Regioni con più di
due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con
più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila
abitanti;
quattro senatori nelle Regioni con più
di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;
otto senatori nelle Regioni con più di
sei milioni di abitanti.
I Consigli delle autonomie locali delle
Province autonome della Regione Trentino-Alto Adigel Südtirol eleggono,
contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della della
Valle d'AostaNallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni
dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Il Senato della Repubblica elegge il
suo Presidente per un anno.''».
Conseguentemente l'articolo 58 è
abrogato.
Conseguentemente larticolo 60 è
sostituito dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla
data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia
autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di
ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e
di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in
caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei
senatori in carica».
Conseguentemente l'articolo 61 è
sostituito dal seguente:
«Art. 61. – L'elezione della nuova
Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera
dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
2. All'articolo 63, primo comma, della
Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del
Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di
Presidenza».
Conseguentemente l'articolo 61 è
sostituito dal seguente.
Conseguentemente l'articolo 70, è
sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica nei seguenti casi:
a) leggi di
revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
b) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle
Città metropolitane;
c) leggi
concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli
articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120;
secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133,
primo comma;
d) leggi
concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza;
e) leggi in
materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Il Presidente della Camera dei deputati
e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al
fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno
lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della
Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che
delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
In tutti gli altri casi, dopo
l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono
trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di
un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate
riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119,
commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o
respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il
Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la
legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».
Conseguentemente, l'articolo 77 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto
previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di
necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La
Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire
deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già
disciplinate con legge.
I decreti e le relative leggi di
conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Al procedimento di conversione si
applica la disciplina di cui all'articolo 70».
Conseguentemente, il secondo comma
dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.
Conseguentemente, l'articolo 85, della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o
manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica».
Conseguentemente l'articolo 86 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. – Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è
sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».
Conseguentemente, all'articolo 87 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo
comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
nuova Camera dei deputati»;
b) l'ottavo
comma è sostituito dal seguente:
''Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione con legge''».
Conseguentemente, il primo comma
dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può,
sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Conseguentemente, l'articolo 94 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Il Governo deve avere la
fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione, il
Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di approvazione della mozione
di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.
Non procede allo scioglimento qualora,
entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del
Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da
almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente
del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei
componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua
presentazione».
Conseguentemente, al secondo comma
dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle
seguenti: «alla Camera dei deputati».
Conseguentemente, al settimo comma
dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
2.5
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. L'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art 57. - Il Senato federale della
Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e
rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione
nazionale del Paese.
I senatori sono eletti in ciascuna
Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio
regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro
attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di
voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.
L'elezione dei Senatori è a suffragio
universale e diretto ed è disciplinata con Iegge propria di ciascuna regione,
nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è
costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere
dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.
Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecentoquaranta senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sei; in Trentina-Alto Adige/Südtirol le Province autonome
di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha
due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».
Conseguentemente anteporre all'articolo
1, il seguente articolo:
«Art. 01. - (Modifiche all'articolo
55 della Costituzione). – Al primo comma dell'articolo 55 della
Costituzione, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti:
«Senato federale della Repubblica».
Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
«Art. 2-bis.
In relazione alle sole funzioni
previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali
norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai
Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».
Art. 2-ter.
(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentina Alto Adige)
Dopo l'articolo 48 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.670, è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 48-bis. Contestualmente
ali'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge
regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e
del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di
intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità
previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale''.
Art. 2-quater.
(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)
Dopo l'articolo 3 dello statuto della
Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2, è aggiunto
il seguente articolo:
''Art. 3-bis. Contestualmente
all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge
regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale,
i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di
relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento
regionale''.
Art. 2-quinquies.
(Modifiche allo statuto speciale per Ia Sardegna)
Dopo l'articolo 18 dello statuto
speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n.3, è aggiunto il seguente:
''Art. 18-bis. Contestualmente
all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge
regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i
quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di
relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento
regionale''.
Art. 2-sexies.
(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)
Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale
per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4,
è aggiunto il seguente:
''Art. 18-bis. Contestualmente
all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge
regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i
quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di
relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento
regionale''.
Art. 2-septies.
(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia)
Dopo l'articolo 14 dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, è aggiunto il seguente:
''Art. 14-bis. Contestualmente
all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge
regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i
quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di
relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento
regionale''.
Art. 2-octies.
Le Regioni ordinarie, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei
senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123
della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello
Stato''».
Conseguentemente, sostituire l'articolo
3 con il seguente articolo:
«Art. 3. – L'articolo 58 della
Costituzione è soppresso».
2.6
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Composizione del Senato
federale) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. - Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione
contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea
regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle
Province autonome.
L'elezione del Senato federale della
Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato
federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste
dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie
locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio
o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e
ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci
e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i
rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio
rappresentante''.».
2.7
Sostituire l'articolo con il seguente:
«L'articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 57. - Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il Senato si compone di un minimo di
duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori
eletti nella circoscrizione Estero.
La ripartizione dei seggi nazionali tra
le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale
risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente
l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna
Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito
a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità
superiore.
L'indizione dell'elezione è effettuata
per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella
circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori eletti in
ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti
eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di
schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente
eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le
schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla
Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei
votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei
senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita
in sede di ripartizione».
2.8
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo
57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica) – 1. L'articolo
57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 57. - Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è
composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente
all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale
della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa
applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione
alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività
del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le
modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio
elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle
autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città
metropolitana della Regione».
2.9
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. All'articolo 57 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei senatori elettivi è di
centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';
b) al terzo
comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».
2.10
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo
57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei senatori elettivi è di
duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';
b) il terzo
comma è sostituito dal seguente:
''Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno''».
2.11
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo
57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente:
''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero'' sono soppresse;
b) al terzo
comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei'';
c) al quarto
comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero'', sono soppresse».
2.12
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo
57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente:
''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero'' sono soppresse;
b) al quarto
comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero'', sono soppresse.
2.13
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
''Il numero dei senatori elettivi è di
duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';
b) il terzo
comma è sostituito dal seguente:
''Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste uno''».
2.14
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della
Costituzione e'sostituito dal seguente:
''Art. 57. - Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei
quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.
Il numero dei seggi fino alla
concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla
popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto il presidente
della Regione.
È senatore di diritto, salvo rinunzia,
chi è stato Presidente della Repubblica.
La legge stabilisce modalità di
attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in
concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
I senatori elettivi sono eletti a
suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli
elettori''».
2.15
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo
57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, sono abrogate le seguenti parole: '', salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero'';
b) il secondo
comma è sostituito con il seguente:
''Il numero dei senatori elettivi è di
centocinquanta'';
c) al terzo
comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la seguente: ''tre'';
d) al quarto
comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero,'';
e) è aggiunto,
infine, il seguente comma:
''La legge disciplina la rappresentanza
dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai
medesimi l'esercizio del diritto di voto''».
2.17
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Modifiche all'articolo
57 della Costituzione) – Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di
cento.
Ciascuna Regione ha un numero di
senatori pari a cinque».
2.18
Alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al primo comma sono
soppresse le parole da: ''salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estera''».
Alla lettera a) sostituire le parole: «254» con: «250» e le
parole da: «sei» sino alla fine con le seguenti: «sono soppresse le
parole da sei sino a Estero».
Al quarto comma sono soppresse le
parole da: «fatto salvo» ''sino a: «Estero».
2.19
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al primo comma, dopo le
parole: ''Repubblica è eletto a'', sono inserite le seguenti: ''suffragio
universale e diretto su'';».
2.20
BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente
«0a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
''Il Senato della Repubblica è composto
da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base
proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle
autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città
metropolitane''».
2.21
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al primo comma, sopprimere
le parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero''».
2.22
Al comma 1, alle lettere a) e b), premettere la seguente:
«0a) il primo comma
dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Il Senato della repubblica
rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione estero''».
2.23
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al secondo
comma le parole: ''è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione estero'' sono sostituite dalle seguenti: ''è di
centocinquanta''».
2.24
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con
la seguente: «centocinquanta» e la parola: «quattro» con la parola:
«due».
2.38
Alla lettera a) sostituire la parola: "duecentocinquantaquattro" con la seguente: "duecentocinquatatre",
e la parola: "quattro" con la seguente: "tre".
2.25
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente:
«tre».
2.26
Al comma 1, lettera a), le parole: «e la parola: ''sei'' è sostituita con la
parola: ''quattro''» sono soppresse.
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al secondo comma, le
parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».
2.27
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al secondo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I senatori sono eletti per metà tra
le donne e per la metà restante tra gli uomini''».
2.28
BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il primo comma è
inserito il seguente:
''Il Senato della Repubblica è composto
da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base
proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle
autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città
metropolitane''».
2.29
SANNA, MAURO MARIA MARINO,
ADAMO
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con le seguenti: «cinque;
la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».
2.30
SANNA, MAURO MARIA MARINO,
ADAMO
Al comma 1, lettera b), la parola: «sei» è sostituita dalle seguenti: «quattro;
la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».
2.31
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente:
«tre».
2.32
BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: ''Il Senato della Repubblica è composto da membri dei
Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal
Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali
tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle
esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere''».
2.33
BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il terzo comma è
aggiunto il seguente:
''Ferma restando la necessità di
garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato
della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna
Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei
Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie
locali tra i rispettivi consigli''».
2.34
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il quarto comma è
aggiunto il seguente:
''Non possono essere candidati e non
possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati
condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i
provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono
comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti
disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la
nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia
di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al presente comma è nulla''».
2.35
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il quarto comma è
aggiunto il seguente:
''Non possono essere candidati e non
possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati
condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi
emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la
pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei
propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al presente comma è nulla''».
2.36
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il quarto comma
sono aggiunti i seguenti:
''Non sono eleggibili coloro che
risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di
un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in
regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che
risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le
partecipazioni azionarie indirette.
Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il
controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado,
nonché persone conviventi.
Sono altresì ineleggibili coloro che
possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie,
partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito,
delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di
rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o
autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario''.».
2.39
Dopo la lettera b), aggiungere la
seguente: «b-bis) al quarto comma, dopo le parole:
"in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di
cittadini italiani"».
2.41
Dopo la lettera b), aggiungere la
seguente: «b-bis) al terzo comma, le parole:
"Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste"».
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. L'articolo 66 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 66. - Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e
di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte
costituzionale che decide in via definitiva''».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. All'articolo 48 della Costituzione
sono soppresse le parole da: ''A tal fine'' sino a: ''determinati dalla
legge''».
Conseguentemente, è abrogata la legge
Costituzionale 23 gennaio 2001 n.1.
2.0.3
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)
1. Dopo l'articolo 57 è inserito il
seguente:
''Art. 57-bis. - Non possono
essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o
senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della
convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il
giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né
annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene
detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva,
allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di
cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione,
di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del
codice penale;
c) riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli
648-bis e 648-ter del codice penale;
d) trasferimento
fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n.356;
e) omessa
comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte
ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai
sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646;
f) attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
g) delitti le
cui caratteristiche o modaiità di commissione rientrino nelle pratiche comuni
alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n.203.
Non possono altresì essere candidati e
non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti per
i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali
ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata
disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o
patrimoniali, ancorché non definitive, al sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159;
b) siano stati
loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n.1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n.575;
c) siano stati
rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Le sentenze e i provvedimenti
definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati
o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la
pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
L'eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla''».
Art. 3
3.1
Sopprimere l'articolo.
3.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Requisiti di
eleggibilità alla carica di membro del Senato federale) – 1. L'articolo 58
della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 58. - Sono eleggibili a senatori
di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e
risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni''».
3.3
SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifiche all'articolo
58 della Costituzione) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
''I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».
3.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. All'articolo 58 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) aI primo
comma le parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di
età'' sono soppresse;
b) il secondo
comma è abrogato».
3.5
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifica all'articolo 58
della Costituzione) – 1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, sostituire la parola: ''venticinquesimo'', con la seguente:
''diciottesimo'';
b) al secondo
comma, sostituire la parola: ''quarantesimo'', con la seguente:
''ventunesimo''».
3.6
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) il primo comma dell'articolo
58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto''».
3.7
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
''Il Senato è eletto a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di
età''».
3.8
BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al primo
comma le parole da: «a suffragio» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «su base proporzionale, dai Consigli regionali al proprio
interno e dai Consigli delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei
Comuni e delle Città metropolitane».
3.9
BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente:
«Il Senato della Repubblica è composto
da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna Regione, su base
proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle
autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città
metropolitane».
3.17
Sostituire la lettera a) con la
seguente: «a) al primo comma la parola:
"venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".»
3.10
BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il secondo comma è
sostituito dal seguente:
''Il Senato della Repubblica è composto
da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base
proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle
autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città
metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e
tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere''».
3.11
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il secondo comma è
sostituito dal seguente:
''Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno
riportato condanne definitive per reati non colposi''».
3.12
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il secondo comma è
sostituito dal seguente:
''Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno
riportato condanne definitive''».
3.13
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trentacinquesimo», con la
seguente: «ventunesimo».
3.18
Dopo la lettera b), aggiungere la
seguente: «b-bis) al secondo comma, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: "e risiedono da almeno un anno, o sono
nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica
pubblica nella regione in cui si candidano"».
3.14
CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente:
''La legge garantisce la rappresentanza
delle minoranze e la parità di genere''».
3.15
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il quarto comma è
aggiunto il seguente:
''Non possono essere candidati e non
possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati
condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i
provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono
comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti
disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la
nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia
di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al presente comma è nulla''».
3.16
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il
quarto comma è aggiunto il seguente:
«Non possono essere candidati e non
possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati
condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi
emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la
pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei
propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.
L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui
al presente comma è nulla».
3.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Senatori di diritto e a vita)
1. L'articolo 59 della Costituzione è
abrogato».
3.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, la parola ''cinque'' è sostituita dalla parola ''tre'';
b) è aggiunto,
In fine, il seguente comma: ''I senatori a vita non votano''».
3.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L'articolo 59 della Costituzione è
abrogato.
Sono fatte salve le prerogative dei senatori
a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in
vigore della presente legge di modifica della Costituzione».
3.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al secondo comma dell'articolo 59
della Costituzione, le parole: ''cinque cittadini'' sono sostituite dalle
seguenti: ''tre cittadini''».
3.0.17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)
1. All'articolo 59 della Costituzione,
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "I senatori di cui al
presente articolo non votano."»
3.0.5
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Durata della legislatura)
1. L'articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla
data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia
autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di
ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome
di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e
soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea
regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è
prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».
3.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Elezioni della nuova Camera)
1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione
è sostituito dal seguente:
''Le elezioni della nuova Camera dei
deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni''».
3.0.18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)
1. All'articolo 62 della Costituzione,
il terzo comma è soppresso.»
3.0.7
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di
Presidenza
del Senato federale)
1. All'articolo 63, primo comma, della
Costituzione, è aggiunto in – fine il seguente periodo: ''Il regolamento del
Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio
di Presidenza''.
2. All'articolo 63 della Costituzione,
dopo il primo comma è inserito il seguente: ''I Presidenti delle Camere sono
eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse''».
3.0.10
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. L'articolo 64 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle .Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento garantisce i diritti
delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la
designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi
funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno
di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e
previsione del voto finale.
Contro le violazioni del regolamento,
nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha
determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi,
lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali''».
3.0.19
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione,
terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza
di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza
dei due terzi dei presenti."»
3.0.8
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie
per le opposizioni)
1. All'articolo 64 della Costituzione,
il quarto comma è sostituito dai seguenti:
''I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti
parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque
rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.
Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza
ed i-diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività
parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo
72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti
ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati
appartenenti a gruppi di opposizione''».
3.0.20
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione,
quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere,"
sono soppresse.»
3.0.9
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione è
aggiunto in fine il seguente comma: ''Il regolamento della Camera dei deputati
e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i
poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e
delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le
Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e
gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di
garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di
opposizione''».
3.0.21
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione,
dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "I regolamenti stabiliscono
i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a
interrogazioni e interpellanze parlamentari".»
3.0.11
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
1. All'articolo 65 della Costituzione,
primo comma, dopo le parole ''i casi di'', inserire le seguenti: ''di
incandidabilità,''».
3.0.12
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
1. All'articolo 65 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Nessuno può appartenere alle due Camere
per più di tre legislature''».
3.0.13
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)
1. All'articolo 66 delta Costituzione,
dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
''Contro le deliberazioni di ciascuna
Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge della Repubblica''».
3.0.14
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Indennità parlamentare)
1. L'articolo 69 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 69. – I componenti della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di
partecipare ai lavori del!'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità
stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva
partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».
3.0.15
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
1. L'articolo 69 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 69. – I componenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai
lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita
dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai
lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».
3.0.16
SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 3-bis.
1. Nella legislatura successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della
Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda
della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).
Art. 3-ter.
1. La revisione dell'ordinamento della
Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti
costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della
Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della
Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.
2. La legge di revisione costituzionale
di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte
Prima della Costituzione, nei limiti indicati:
a) articolo 9,
in tema di tutela dell'ambiente;
b) articolo Il,
in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea;
c) articolo 13,
in tema di tutela dei dati personali;
d) articolo 41,
in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori.
Art. 3-quater.
1. I disegni di legge costituzionale di
cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se
proposti da deputati.
Art. 3-quinquies.
1. In deroga all'articolo 138 della
Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter
è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi
all'inizio della legislatura.
Art. 3-sexies.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 3-quinquies, la legge di revisione costituzionale è
comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla
deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138
della Costituzione concernenti le richieste di referendum.
2. La legge sottoposta a referendum è
promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto
e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.
Art. 3-septies.
1. Fino alla deliberazione di cui
all'articolo 3-quinquies, il Senato della Repubblica non esercita
diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla
Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle
Camere.
2. Il Senato della Repubblica è sciolto
di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione
costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione
e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in
luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina
transitoria».
Conseguentemente sopprimere gli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Art. 4
4.2
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, sopprimere,
all'articolo 5, comma 1, lett. c), i capoversi:
1-2-3.
4.1
Sopprimere l'articolo.
4.3
Sopprimere l'articolo.
4.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Procedimento
legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
''Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato
federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di
legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di
legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui
all'articolo 116, terzo comma.
Salvo quanto previsto dai commi primo e
terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti
l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117,
secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse
finanziarie, e 119, quinto comma.
Il Senato federale della Repubblica è
competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze
legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma
secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse
finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma
nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in
cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della
Repubblica.
Dopo l'approvazione da parte della
Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono
esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio
parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora
non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere
promulgata.
I termini per l'espressione del parere
di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.
I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme
dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa.
La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede.''».
4.5
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4. - (Modifiche all'articolo
70 della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
''Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale;
b) disegni di
legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
c) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle
Città metropolitane;
d) leggi
concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli
articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120,
secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133,
primo comma;
e) leggi
concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza;
f) leggi in
materia di tutela delle minoranze linguistiche;
Il Presidente della Camera dei deputati
e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al
fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno
lo scopo di-determinare i principi fondamentali nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della
Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che
delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
In tutti gli altri casi, dopo
l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni 'di legge sono
trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di
un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate
riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119,
commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o
respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il
Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge
può essere promulgata. 1'' termine è ridotto della metà per i disegni di legge
di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77''».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo
5.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma
1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le
procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure
di cui all'articolo 70».
4.6
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 70
della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
''Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato
della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale;
b) disegni di
legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
c) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle
Città metropolitane;
d) leggi
concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli
articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120,
secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133,
primo comma;
e) leggi
concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza;
f) leggi in
materia di tutela delle minoranze linguistiche;
Il Presidente della Camera dei deputati
e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al
fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno
lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazrone-ua–parte del Senato della
Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che
delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
In tutti gli altri casi,
dopoJ'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono
trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di
un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate
riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119,
commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o
respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il
Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la
legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77''».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo
5.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma
1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le
procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure
di cui all'articolo 70».
4.7
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Modifica all'articolo 70
della Costituzione – Funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La Camera dei deputati
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della
Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge
sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla
metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da
parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro
trasmissione, può proporre medifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m)
e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo
comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale
della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente
alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117,
commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo
comma, e 133, secondo comma.
Qualora il Governo ritenga che proprie
modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della
Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del
suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle
finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il
Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che
decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il
disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a
maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente
della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le
modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi
del secondo periodo del secondo comma''».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo
5.
4.8
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica.
Sono approvate dalle due Camere le
leggi in materia di:
a) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
b)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
c) perequazione
delle risorse finanziarie pubbliche;
d)
cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine
pubblico e sicurezza;
e) norme
generali sull'istruzione;
f) leggi di
attuazione dell'articolo 119.
Sono esaminati dal Senato della
Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni
di legge in materia di:
a) statuti
speciali delle Regioni;
b) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
c) princìpi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
d) modifiche
territoriali di cui all'articolo 132.
La Camera dei deputati, a richiesta di
un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione,
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro
i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il
Senato della Repubblica decide in via definitiva.
Ogni disegno di legge non compreso
nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati
e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta
di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla
trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi
delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in
via definitiva.''».
4.9
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 70. – La funzione legislativa è
esercitata dalle due Camere.
Le due Camere hanno pari competenze e
facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:
– costituzionale ed elettorale;
– di delegazione legislativa;
– di concessione di amnistia e indulto;
– di conversione di decreti legge;
– di difesa, Forze armate, sicurezza
dello Stato;
– di giurisdizione e norme processuali,
ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
– di-autorizzazione a ratificare
trattati internazionali;
– di attuazione dell'articolo 81, sesto
comma;
– di adempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Compete al Senato della Repubblica il
primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri
disegni di legge.''»
4.0.1
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo)
1. All'articolo 72 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
''I disegni di legge sono discussi e
votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame
da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal
Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni
caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati
prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del
giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di
tempi e previsione del voto finale.''».
4.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. L'articolo 117 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 117. – La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo
11.
Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie:
a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti tra
la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia
locale con compiti amministrativi;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o
Città metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere
dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
t) ricerca e
innovazione scientifica e tecnologica;
u) reti di trasporto,
di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;
v) produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia;
z) protezione
civile;
aa) commercio
con l'estero;
bb) ordinamento
delle professioni;
cc) ordinamento
sportivo.
In ogni altra materia la potestà
legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi
generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto
dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che
garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste
e la legislazione statale.
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che-disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro
competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni.
Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato''».
Art. 5
5.1
Sopprimere l'articolo.
5.2
Sopprimere l'articolo.
5.3
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sopprimere l'articolo.
5.4
Sostituire l'articolo con ilseguente:
«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – I disegni di legge sono
presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere
nel caso di pari competenza bicamerale.
I disegni di legge devono avere un
contenuto omogeneo.
Presso il Senato della Repubblica è
istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un
rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi
consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i
gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure
stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Il disegno di legge, presentato alla
Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una
Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppme che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.
Il Governo può chiedere che un disegno
di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera
assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le
modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.
Il disegno di legge, se non è di pari
competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale
lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro
quindici giorni dalla trasmissione.
La Camera che riesamina il disegno di
legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta
di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende
definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame
lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla
prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi
membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate
dall'altra Camera''».
5.5
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 5. - (Modifiche all'articolo
72 della Costituzione) – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente:
''La funzione legislativa è esercitata
dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione
e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale''.
b) dopo il
quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:
''Il Senato delle autonomie approva le
leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può
chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla
sua approvazione.
Qualora il Senato delle autonomie non
approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati,
quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei
componenti''».
5.6
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1 . L'articolo 72 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – I disegni di legge sono
presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere
un contenuto omogeneo.
I disegni si legge riguardanti le
materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla
presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad
esecuzione esclusione di quelli indicati dalle lettere p), s), z).
Al Senato della Repubblica sono assegnati
i disegni di legge di cui alle lettere p), s), z, aa)
dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché
quelli che stabiliscono i principi generali delle materie di competenza
regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
Presso il Senato della Repubblica è
istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un
rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi
consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i
gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure
stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che
stabiliscono i principi generali per le materie di competenza regionale e
quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni
regionali e tra queste e la legislazione statale.
I disegni di legge sono assegnati, con
decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti
secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il disegno di legge è esaminato,
secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa,
di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione
dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di
legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi
12, 13 e 14 del presente articolo.
Il Governo può chiedere che un disegno
di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve
esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e
con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale
termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per
articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.
Il disegno di legge, approvato da una
Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro
quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame
su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il
disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi
alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di
legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame
lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla
prima Camera, che delibera in via definitiva''».
5.7
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) alla fine del primo
comma aggiungere le parole: ''Gli uffici di Presidenza delle Camere possono
stabilire che un disegno di legge sia esaminato congiuntamente dalle
commissioti di ciascuna Camera''».
Al comma 1, alla lettera b), il punto 3) è soppresso.
Al comma 1, alla lettera g), le parole: «Il disegno di legge» fino alla fine sono
sostituite dalle parole: «Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, il
disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si intende
definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa
non deliberi che il disegno di legge sia sottoposto anche alla sua
approvazione.
Il riesame ha altresì luogo su
richiesta del Governo.
La Camera che riesamina il disegno di
legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla
decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si
intende definitivamente approvato.
Il procedimento legislativo è concluso
quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere
nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni
prescritte nei commi precedenti».
5.8
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo
capoverso, sostituire le parole: «al Presidente di una delle due Camere» con le
seguenti: «alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle Camere nel
caso di pari competenza bicamerale»;
b) al terzo e
quarto capoverso, sopprimere in ogni caso la parola: «prevalentemente»;
c) sopprimere il
quinto capoverso;
d) sostituire il
terzo capoverso con il seguente: «Compete al Senato della Repubblica il primo
esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117. Compete alla Camera dei deputati il primo esame degli altri
disegni di legge».
5.9
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale».
Conseguentemente sopprimere il sesto capoverso.
5.13
Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
5.10
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo capoverso con il seguente:
«I disegni di legge devono essere
formulati in modo chiaro, assicurare l'intellegibilità del dettato normativo ed
avere un contenuto omogeneo».
5.11
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola; «legge», sono
inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la conoscibilità e
l'osservanza delle leggi, non possono essere formulati in modo oscuro e».
5.12
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «contenuto», sono
inserite le seguenti: «specifico ed».
5.14
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «omogeneo», sono
inserite le seguenti: «e corrispondente al titolo».
5.15
Apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), il terzo
capoverso è sostituito dal seguente:
«I disegni di legge che riguardano in
prevalenza materie di cui agli articoli 117, commi terzo e quarto, 116, 119 e
120 sono discussi e deliberati in via prioritaria dal Senato della Repubblica;
gli altri disegni di legge sono discussi e deliberati in via prioritaria dalla
Camera dei deputati».
nel quinto capoverso le parole: «terzo
comma dell'articolo 117» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del
presente articolo.
alla lettera b), sopprimere il
punto 2.
Sostituire il punto 3) con il seguente:
«3) è aggiunto in fine, il seguente
periodo: ''Per tali disegni di legge, per quelli di conversione dei
decreti-legge e per quelli per la cui approvazione è richiesta una maggioranza
speciale, occorre l'approvazione di entrambe le Camere''.
Alla lettera c) il quarto
capoverso è sostituito dal seguente:
«Il procedimento legislativo è concluso
quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere
nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni
prescritte nei commi precedenti».
5.16
Al comma 1, alla lettera a), terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando
la funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle due Camere l'esame
dei disegni di legge ha inizio nella Camera presso la quale sono stati
presentati».
5.17
Alla lettera a), terzo e quarto capoverso, sopprimere la parola: «prevalentemente».
Conseguentemente, al quinto capoverso,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base
dei quali stabiliscono, altresì, i criteri generali secondo i quali un disegno
di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si
dovrebbero applicare procedimenti diversi».
5.18
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto capoverso con il seguente:
«Presso il Senato della Repubblica è
istituita la Commissione per le questioni regionali, composta da un
rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, eletto dai rispettivi
consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i
gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure
stabiliti dal Regolamento, parere sulle materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117, qualora il Senato esamini il disegno di legge».
5.19
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «paritetica».
Conseguentemente, all'articolo 10,
comma 1, sopprimere la parola: «paritetica».
5.20
Al comma 1, lettera a), al quarto
capoverso, sostituire le parole: «eletto dai
rispettivi consigli» con le seguenti: «eletto dal rispettivo consiglio
su proposta del Presidente della giunta».
5.21
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «che rispecchi
la proporzione tra», con le seguenti: «in modo da rispecchiare la
proporzione dei».
5.22
Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso, dopo parole: «dai rispettivi
Consigli», inserire le seguenti: «tra i propri componenti», sostituire
le parole: «, la quale» con le seguenti: «La Regione Trentino Alto
Adige – Sud Tirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione» e aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Commissione è nominato tra
i senatori dal Presidente del Senato».
5.23
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «parere
obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui
al terzo comma dell'articolo 117» con le seguenti: «un parere sui
disegni di legge».
5.24
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «obbligatorio».
5.25
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, dopo le parole: «al terzo comma
dell'articolo 117», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo
118, commi secondo e terzo, nonché di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto
e sesto».
5.26
Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso,dopo le parole: «comma dell'articolo
117.», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il Presidente della
Commissione è nominato tra i Senatori dal Presidente del Senato».
5.27
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto capoverso con il seguente: «I
disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere d'intesa tra i loro
presidenti».
5.28
Al comma 1, alla lettera a), quinto capoverso, sostituire la parola: «insindacabile»
con le seguenti: «non sindacabile in alcuna sede».
5.29
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, con
decisione insindacabile».
5.30
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «secondo
le norme dei rispettivi regolamenti».
5.31
Alla lettera a), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«In caso di mancata intesa, la
decisione è deferita agli uffici di presidenza delle Camere convocati
congiuntamente in numero, escludendo per estrazione a sorte, i componenti
eccedenti».
5.32
Al comma 1, alla lettera a), sesto capoverso, sostituire la parola: «II» con la
seguente: «Ogni».
5.62
Alla lettera a), sesto capoverso, dopo
le parole: "da una commissione", aggiungere
le seguenti: "o più commissioni riunite".
5.33
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:
a-bis) al
secondo comma sostituire le parole «Il regolamento stabilisce» con le seguenti:
«I regolamenti delle Camere stabiliscono»;
a-ter) al
terzo comma sostituire la parola «Può» con la seguente: «Possono».
5.34
Al comma 1, sostituire la lettera b)
con la seguente:
b) nel quarto comma:
1) dopo le parole: «di bilanci e
consuntivi», sono aggiunte le seguenti: «e per quelli diretti all'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»
2) dopo il comma, è inserito il
seguente: «La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere
quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale
di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una
maggioranza speciale di approvazione, negli altri casi di leggi previste dalla
Costituzione o da leggi costituzionali e quando, nel rispetto dei princìpi di
leale collaborazione e di sussidiarietà, sono adottati con legge i
provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e
la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.».
5.61
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il quarto comma
inserire il seguente: ''La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria
dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la
procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando
prescrive una maggioranza speciale di approvazione e negli altri casi di leggi
previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali.''».
5.35
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).
5.36
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera b), al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «di
attuazione dell'articolo 81, sesto comma, ».
5.63
Alla lettera b), numero 2), prima delle
parole: "di attuazione dell'articolo 81"
sono inserite le seguenti: "in materie di cui all'articolo 80".
5.37
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) nel testo
del quarto comma le parole: «approvazione diretta da parte della Camera» sono
sostituite dalle parole: «approvazione diretta da parte di ciascuna Camera»;
b) nel testo
del quarto comma, n.3, dopo le parole: «per tali disegni di legge occorre
l'approvazione di entrambe le Camere» sono aggiunte le parole: «e non si
applica il procedimento previsto dai commi: 6, 7, 8 del presente articolo».
5.38
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero
1), prima delle parole «di concessione di amnistia e indulto», aggiungere le
seguenti: «di conversione di decreti legge; in materia di difesa, Forze armate,
sicurezza dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e
penale, giustizia amministrativa»;
b) al numero
3), dopo la parola «occorre» aggiungere la seguente: «comunque».
5.64
Alla lettera b), numero 2), sono
aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché nei
casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla
legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118,
commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133,
secondo comma".
5.39
Alla lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
possano essere assegnati indifferentemente all'una o all'altra».
5.40
Al comma 1, dopo la lettera b),
inserire la seguente lettera:
«b-bis). È aggiunto, in fine, il
seguente comma:
''Le leggi in materia elettorale, di
cui al quarto comma, si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle
Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime''».
5.41
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo
capoverso, sostituire, al primo periodo, le parole «che deve esaminarlo e che
sia votato» con le seguenti: «assegnataria e che sia esaminato», e sopprimere
il secondo periodo;
b) sostituire
il secondo capoverso con il seguente: «Il disegno di legge se non è di pari
competenza bicamerale approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale
lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro
quindici giorni dalla trasmissione»;
c) al terzo
capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Camera che
riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni
successivi alla richiesta di riesame»;
d) al quarto
capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a maggioranza assoluta se in
difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera».
5.42
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «della
Camera che deve esaminarlo», con le seguenti: «di ciascuna Camera».
5.43
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole: «, senza emendamenti».
5.44
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «con
i», con le seguenti: «nei».
5.45
Al comma 1, alla lettera c), primo capoverso, sostituire le parole da: «che deve
esaminarlo» fino alle parole: «e con votazione finale.» con le
seguenti: «che lo esamina e che sia votato entro un termine determinato,
secondo le forme previste dai regolamenti. Decorso il termine, il testo
proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta è messo in votazione senza
modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».
5.46
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
5.47
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il
seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del
disegno di legge.».
5.48
Al comma 1, lettera c), al primo capoverso aggiungere infine il seguente periodo: «I
regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e limiti per l'iscrizione
all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con
riserva di tempi e previsione del voto finale.».
5.49
Alla lettera c), secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ovvero se essa, in un tempo più breve, delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti di rinunciare a tale facoltà.».
5.50
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il
termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».
5.65
Alla lettera c), primo capoverso,
aggiungere, in fine le seguenti parole: "; in sede di
tale richiesta non possono essere introdotte novità nel testo.".
5.51
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «La
Camera può apportare modifiche alle materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».
5.52
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «Il
Senato può apportare modifiche alle materie non rientranti nel terzo comma
dell'articolo 117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».
5.53
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo capoverso, con il seguente: «Il
disegno di legge, dopo l'approvazione da parte di una Camera, è trasmesso
all'altra che, entro quindici giorni, su richiesta di un quinto dei suoi
componenti, delibera di disporne l'esame».
5.54
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La
Camera che ha disposto l'esame di un disegno di legge già approvato da parte di
una Camera deve concluderne l'esame entro trenta giorni. Dopo l'approvazione da
parte della Camera che ne ha disposto l'esame, tali disegni di legge sono
trasmessi all'altra Camera che delibera in via definitiva e può apportare
modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
Conseguentemente, sopprimere il comma
1, lettera c), quarto capoverso.
5.55
Al comma 1, lettera c), sostituire il
secondo, il terzo e il quarto capoverso con i seguenti: "Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso
all'altra e, salvo il caso di esercizio paritario della funzione legislativa,
si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla
trasmissione questa non delibera il riesame su proposta di un terzo dei suoi
componenti. Il disegno di legge può essere approvato con modifiche o respinto
entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. Altrimenti si
intende definitivamente approvato.
Se il disegno di legge riesaminato è
approvato con modifiche o respinto, è trasmesso all'altra Camera per la
deliberazione definitiva."
5.56
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «approvarlo o
respingerlo», con la seguente: «deliberare».
5.57
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sopprimere le parole: «o respingerlo».
5.58
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «o respingerlo»
con le seguenti: «o modificarlo».
5.59
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle
parti modificate».
5.60
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera c), quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a
maggioranza assoluta dei suoi componenti».
5.66
Alla lettera c), quarto capoverso,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora
non accolga le modifiche proposte formulate durante il riesame o questo si sia
concluso con il respingimento, la delibera in via definitiva deve avvenire con
la maggioranza dei componenti".
Art. 6
6.1
Sopprimere l'articolo.
6.2
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sopprimere l'articolo.
6.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Promulgazione delle
leggi). – 1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Se la Camera competente o, per i
disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere,
ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è
promulgata nel termine da esse stabilito''».
6.4
Al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
alla lettera a) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi»;
alla lettera b) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi».
6.5
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6.6
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il terzo comma, è
aggiunto il seguente: ''Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando
ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione,
promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte
costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge
costituzionale''».
Art. 7
7.1
Sopprimere l'articolo.
7.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Rinvio presidenziale
delle leggi). – 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è
sostituito dal seguente:
''Se le Camere approvano nuovamente la
legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere
promulgata.''».
7.3
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Modifiche all'articolo
74 della Costituzione). – 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della
Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di
rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova
deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.
Se le Camere approvano nuovamente la
legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata».
7.4
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al primo comma, le parole:
''prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione'' sono sostituite con le seguenti: ''prima della
promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono
promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le
procedure di cui all'articolo 72''».
7.6
Dopo la lettera b), aggiungere la
seguente: «b-bis) dopo il secondo comma, è
aggiunto il seguente: "Il Presidente della Repubblica può altresì chiedere
una nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della
legge e promulgarne la parte restante."»
7.0.20
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)
1. All'articolo 75, terzo comma, della
Costituzione, le parole: ''chiamati ad eleggere la Camera dei deputati'' sono
sostituite dalla seguente: ''elettori.''».
7.0.1
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)
1. All'articolo 75 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, le parole: ''cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali'' sono
sostituite dalle seguenti: ''settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli
regionali'';
b) al quarto
comma, sono soppresse le seguenti parole: ''se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e''».
7.0.2
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-«bis.
(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)
1. L'articolo 75 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 75. – È indetto referendum popolare
per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per
le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum se
è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum».
7.0.3
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)
1. All'articolo 76 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti.''».
7.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)
1. All'articolo 76 della Costituzione è
aggiunto in fine il seguente comma:
''Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti''».
7.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)
1. Dopo il primo comma, aggiungere il
seguente:
''I decreti legislativi delegati
entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale
termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti,
riesaminato il testo pubblicato e deliberato la difformità rispetto ai principi
e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte
dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare
all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di
coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua
nuova pubblicazione''».
7.0.6
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)
1. All'articolo 77 della Costituzione
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante decreto,
rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare
l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale,
conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già
disciplinate con legge.
I decreti e le relative leggi di
conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Al procedimento di conversione si
applica la disciplina di cui all'articolo 72''».
7.0.7
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)
1. All'articolo 77 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
''Al procedimento di conversione si
applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72''».
7.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Decretazione d'urgenza)
1. All'articolo 77 della Costituzione è
aggiunto in fine il seguente comma:
''Il Governo non può, mediante decreto,
rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare
l'efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale,
conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già
disciplinate con legge.''».
7.0.9
ADAMO, PASTORE, VITALI, SARO, MALAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)
1. All'articolo 77 della Costituzione
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''Il Governo non può, mediante decreti:
a) conferire
deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;
b) provvedere
nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;
c) rinnovare le
disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con
il voto di una delle due Camere;
d) regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare
l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti, anche nel testo emendato,
devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve
essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo''».
7.0.10
Dopo l'articolo 7, inserire il
seguente:
«Art. 7-bis.
(Amnistia e bilancio)
1. Al primo comma dell'articolo 79
della Costituzione, le parole: ''di ciascuna Camera'' sono sostituite dalle
seguenti: ''della Camera dei deputati''.
2. All'articolo 80 della Costituzione,
le parole: ''Le Camere autorizzano'' sono sostituite dalle seguenti: ''È
autorizzata''.
3. All'articolo 81 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente:
''Sono approvati ogni anno con legge i
bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo''».
7.0.11
PARDI, PEDICA, CAFORIO, CARLINO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)
1. L'articolo 81 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte''.
2. L'articolo 5 della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n.1, è abrogato».
7.0.21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione)
1. All'articolo 82 della Costituzione,
secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'inchiesta
viene comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti".
7.0.22
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)
1. All'articolo 83 della Costituzione,
secondo comma la parola "tre" è sostituita con la parola
"due".»
7.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. Al primo comma dell'articolo 84
della Costituzione, le parole: ''cinquant'anni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''quarant'anni''.
2. Al primo comma dell'articolo 84
della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Può essere eletto
chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di
cinquecento sindaci''».
7.0.13
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)
1. Al primo comma dell'articolo 84
della Costituzione, le parole: ''cinquant'anni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''quarant'anni''».
7.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 84 della CostItuzione,
primo comma, la parola: ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente:
''quaranta''».
7.0.15
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)
1. Il comma terzo dell'articolo 85
della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Se la Camera dei deputati è sciolta,
o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati,
l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica''».
7.0.16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. L'Articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«Art. 86 – Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è
sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.».
7.0.17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7.-bis.
(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 87, terzo comma, della
Costituzione, le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti:
''della Camera dei deputati''.»
7.0.18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Scioglimento delle Camere)
1. L'articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«Art. 88 – Il Presidente della
Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i
rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo
Ministro.».
7.0.19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)
1. All'articolo 88 della Costituzione,
primo comma, dopo le parole: ''Il Presidente della Repubblica'' sono inserite
le seguenti: ''anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri''.»
Art. 8
8.1
Sopprimere l'articolo.
8.2
Sopprimere l'articolo.
8.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. – L'articolo 92 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 92. – Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri,
che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina
Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla
coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei
deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per
la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la
presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima
di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il
Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo
scioglimento della Camera, quando viene meno la possibilità di proseguire
l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel
voto per l'elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica,
sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora-entro il
termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un'altra
candidatura con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta- dei
componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei deputati
disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce
funzioni e prerogative. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte
della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e
l'indizione di nuove elezioni».
2. Gli articoli 93 e 94 della
Costituzione sono abrogati.
8.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Governo) – 1.
L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 92. – Il Governo della
Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di
Stato e dai Viceministri.
Il Presidente della Repubblica nomina e
revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati
delle elezioni della Camera dei deputati.
La legge disciplina l'elezione dei
deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza''.
2. L'articolo 93 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 93 – Il Primo Ministro e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica''.».
8.5
VITALI, PASTORE, ADAMO, SARO, MALAN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8 – 1. All'articolo 92 della
costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti: ''All'inizio della
legislatura il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei Ministri che deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro dieci giorni dalla nomina, espone al Parlamento in seduta
comune il programma del Governo e richiede la fiducia. Se il Parlamento in
seduta comune accorda la fiducia, approvata per appello nominale sia dai
deputati che dai senatori, entro dieci giorni il Presidente della Repubblica
nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se a
due mesi dalla nomina del primo Presidente del Consiglio dei Ministri nessun
Presidente del Consiglio ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica
scioglie le Camere.
Nel corso della legislatura, in caso di
impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri,
si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Il Presidente ella Repubblica revoca i
Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri''.»
8.6
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Modifica all'articolo 92
della Costituzione) – 1. Il primo comma dell'articolo 92 della
Costituzione, è sostituito dal seguente:
''Il Governo della Repubblica è
composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.''».
8.7
Sostituire il primo comma con il
seguente:
«1. All'articolo 92 della Costituzione,
secondo comma, dopo le parole: ''Il Presidente della Repubblica'' sono inserite
le seguenti: ''sulla base dei risultati delle elezioni''.»
8.8
Al comma 1, dopo le parole «secondo comma» sono aggiunte: «dopo la parola ''nomina''
sono inserite le parole ''sulla base dei risultati delle elezionie.''».
8.9
Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Conseguentemente, dopo il secondo comma, aggiungere il
seguente:
''Un terzo del membri della Camera dei
deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli
ministri. L'approvazione della mozione non comporta obbligatoriamente la revoca
del ministro.''».
8.10
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, aggiungere le seguenti
parole: «e sono aggiunti infine i seguenti commi:
''Non possono ricoprire cariche di
governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui
all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.
L'eventuale nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla e gli atti
eventualmente compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli ed
inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi
effetti si determinano nel caso le cause ostative di cui al comma precedente
intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di cui al
presente articolo''».
8.11
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, aggiungere le seguenti
parole: ''e sono aggiunti infine i seguenti commi:
''Non possono ricoprire cariche di
governo le persone che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per
interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente
la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata
dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli
indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali
disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il
controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado,
nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.
Le cariche di governo sono, altresì,
incompatibili con il possesso, anche per interposta persona o per tramite di
società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa,
dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse
nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici
erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore
pubblicitario''.».
8.12
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 92
della Costituzione è aggiunto il seguente:"L'ufficio di Ministro è
incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. Il deputato o il
senatore che accetta la nomina a ministro è sostituito nella sua carica
parlamentare, anche temporaneamente, secondo le modalità stabilite nella legge
elettorale."»
Art. 9
9.1
Sopprimere l'articolo.
9.2
Sopprimere l'articolo.
9.3
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sopprimere l'articolo.
9.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Fiducia) – 1.
L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 94 – Il Governo deve avere la
fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dal giuramento dei
Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale
sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei Deputati la
responsabilità del Governo su un determinato programma.
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è
approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati. In
tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al
Presidente della Repubblica.
Il voto contrario della Camera dei Deputati
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Il Primo Ministro può porre la
questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di
un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo
alloro esame.
Se la richiesta di fiducia è respinta o
la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta
al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica,
sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero
scioglie la Camera dei deputati.
Qualora sia presentata e approvata una
mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte
della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia
conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il
Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla
mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale''.».
9.5
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Modifiche all'articolo
94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
''Art. 94. – Il Governo deve avere la
fiducia della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera accorda e revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione, il
Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.
In caso di approvazione della mozione
di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di
esse.
Non procede allo scioglimento qualora,
entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del
Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da
almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del
Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua
presentazione.''».
9.6
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Modifiche all'articolo
94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito
dal seguente:
''Art. 94. – Il Governo deve avere la
fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante
mozione motivata e per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione
il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il
voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.''».
9.7
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Modifhce all'articolo 94
della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
''Art. 94. – Le Camere revocano la
fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri mediante mozione motivata
sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti
del Senato. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del
Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere approvata per appello nominale
dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna delle due Camere. Il Presidente della Repubblica nomina la persona
indicata nella mozione Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni
dalla sua approvazione.
Il voto contrario di una o d'entrambe
le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri può chiedere ad una o entrambe le Camere il voto di fiducia su un
provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere
al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche solo di una
di esse. Il Presidente della Repubblica scioglie una o entrambe le Camere se
entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi
del primo comma del presente articolo''».
9.8
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9.9
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
9.10
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) al secondo comma, le parole:
''accorda o revoca la'' sono sostituite dalle seguenti: ''accorda la'';».
9.11
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9.12
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il terzo comma è sostituito
dai seguenti:
''Entro tre giorni dalla nomina, il
Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Entro sette giorni dalla nomina dei
ministri il Presidente del Consiglio presenta alla Camere il governo''».
9.13
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
9.16
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire la parola: «sottoscritta» con
la seguente: «firmata».
9.17
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «da almeno un
terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato,» con le
seguenti: «da almeno un decimo dei componenti della Camera».
Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il secondo capoverso.
Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso.
9.18
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «della Camera e
dei componenti del Senato» con le seguenti: «di ciascuna delle due
Camere» e sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 92, secondo
comma,».
9.19
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «, deve
contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da
nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,» con la seguente:
«e».
9.20
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la seguente parola:
«nuovo».
9.21
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera d), secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole:
«e votata per appello nominale».
Conseguentemente, sostituire la lettera
b) con la seguente:
«b) è sostituito il secondo
comma con il seguente:
''Il Parlamento in seduta comune
delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale''».
9.14
Al comma 1, lettera d), sostituire il terzo capoverso con i seguenti:
«Il Presidente del Consiglio può porre
davanti a una delle Camere la questione di fiducia.
Qualora la richiesta sia respinta, il
Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente
della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le
Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro
ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri da
nominare''».
9.22
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, sostituire le parole: «; le Camere non
possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni
dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai
sensi dell'articolo 92, secondo comma», con le seguenti: «. Non procede
allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni
del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata
da almeno un terzo dei componenti della Camera, contenente l'indicazione di un
Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza
assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua
presentazione».
9.23
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «il Parlamento in seduta comune»;
b) sostituire le parole: «indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera» con
le seguenti: «ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti
indica».
9.26
Alla lettera d), terzo capoverso,
sostituire la parola: "venti" con la seguente: "quindici".
9.15
Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, secondo periodo, è sostituito dal
seguente:
«Lo scioglimento è disposto salvo che
il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta approvi a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera l'indicazione di un
nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare».
9.24
Al comma 1 lettera d), al terzo capoverso dopo le parole: «di ciascuna camera»
aggiungere le seguenti: «e con voto favorevole della maggioranza sia dei
senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a
seguito delle elezioni».
9.25
Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente capoverso:
«Quando è approvata una mozione di
sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio nei ventuno
giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi
i ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato
abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».
9.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Primo Ministro e Ministri)
1. L'articolo 95 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile
della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e
revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri,
che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento
dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.''».
9.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Reati ministeriali)
1. L'articolo 96 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 96. – Il Primo Ministro ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.''».
9.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Soppressione del CNEL)
1. L'articolo 99 della Costituzione è
abrogato».
9.0.20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Soppressione dell'articolo 99 della Costituzione)
1. L'articolo 99 della Costituzione è
abrogato».
9.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 105 della Costituzione
sopprimere le parole: ''e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.''».
9.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione)
1. All'articolo 107 della Costituzione
il primo comma è sostituito dal seguente:
''I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta
Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.''».
9.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Alta Corte di giustizia della magistratura)
1. Dopo l'articolo 113 della
Costituzione è inserito il seguente:
''Art. 113-bis. – Spettano
all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela
giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti
dal Consiglio superiore della Magistratura.
La Corte è formata da nove membri, di
cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio
superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.
Hanno diritto all'elezione e alla
nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
La Corte elegge il proprio presidente
tra i componenti eletti dal parlamento.
I componenti dell'Alta Corte durano in
carica sette anni e non sono rieleggibili.
Essi, per tutta la durata del mandato
non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né
possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non
possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.
La legge disciplina l'attività della
Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i
componenti.''».
9.0.7
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133
della Costituzione in materia di soppressione delle Province)
1. La rubrica del titolo V della parte
seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: ''Le Regioni e i
Comuni''.
2. All'articolo 114 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente: ''La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.'';
b) il secondo
comma è sostituito dal seguente: ''I Comuni, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione''.
3. All'articolo 117 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, lettera p), la parola: '', Province'' è soppressa;
b) al sesto
comma, terzo periodo, le parole: '', le Province'' sono soppresse.
4. All'articolo 118 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, la parola: ''Province,'' è soppressa;
b) al secondo
comma, le parole: '', le Province'' sono soppresse;
c) al quarto
comma, la parola: '', Province'' è soppressa.
5. All'articolo 119 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi
primo, secondo e sesto, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;
b) al quarto
comma, le parole: ''alle Province,'' sono soppresse;
c) al quinto
comma, la parola: ''Province,'' è soppressa.
6. Al secondo comma dell'articolo 120
della Costituzione, le parole: '', delle Province'' sono soppresse.
7. Il secondo comma dell'articolo 132
della Costituzione è abrogato.
8. Il primo comma dell'articolo 133
della Costituzione è abrogato.».
9.0.8
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 9-bis.
(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della
Costituzione)
1. La rubrica del Titolo V della Parte
II della Costituzione è sostituita dalla seguente: ''Le regioni e i comuni''.
Art. 9-ter.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)
1. All'articolo 114 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, le parole: ''dalle Province'' sono soppresse;
b) al secondo
comma, le parole: ''le Province'' sono soppresse.
Art. 9-quater.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)
1. All'articolo 117 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, lettera p), la parola: ''Province'' è soppressa;
b) al quinto
comma, le parole: ''e le Province autonome di Trento e di Bolzano'' sono
soppresse;
c) al sesto
comma, le parole: '', le Province'' sono soppresse.
Art. 9-quinquies.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)
1. All'articolo 118 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, la parola: ''Province,'' è soppressa;
b) al secondo
comma, le parole: '', le province'' sono soppresse;
c) al quarto
comma, la parola: ''Province'' è soppressa.
Art. 9-sexies.
(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)
1. All'articolo 119 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;
b) al secondo
comma, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;
c) al quarto
comma, le parole: ''alle Province'' sono soppresse;
d) al quinto
comma, la parola: ''Province,'' è soppressa;
e) al sesto
comma, le parole: 2le Province,'' sono soppresse.
Art. 9-septies.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)
1. Al secondo comma dell'articolo 120
della Costituzione, le parole: '', delle Province'' sono soppresse.».
9.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione)
1. All'articolo 116 della Costituzione,
il terzo comma è sostituito dal seguente:
''Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma
dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata.''».
9.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Competenze legislative)
1. All'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: ''legislazione esclusiva'' è inserita la
seguente: ''solamente''.
2. All'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:
''t) produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
u) armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario'';
3. All'articolo 117 della Costituzione,
il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
''Spetta alla Regioni la potestà
legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la
formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza
complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale.
Spetta altresì alle Regioni la potestà
legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.''.
4. All'articolo 117 della Costituzione,
l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
''La legge regionale ratifica le intese
della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni e funzioni da esercitare
congiuntamente sull'intero territorio di riferimento.''».
9.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 117 e 127 della Costituzione)
1. All'articolo 117 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo
comma aggiungere il seguente:
''1-bis. Le leggi regionali non
possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre
Regioni.''.
2. Conseguentemente all'articolo 127
della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: ''Il Governo,
qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse
nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione
invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i
successivi quindici giorni la Regione non rimuova la causa del pregiudizio, il
Governo, entro i successivi quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento
in seduta comune che, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del
provvedimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri
componenti, può annullare la legge o parti di essa. Il Presidente della
Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di
annullamento''».
9.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 117)
1. All'articolo 117 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma due sono aggiunte le
lettere:
''t) produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
u) previdenza
complementare e integrativa;
v) porti e
aeroporti civili;
z) grandi reti
di trasporto e navigazione;
aa) ordinamento
della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale.'';
2) il terzo comma è sostituito dal
seguente: ''Sono materie di legislazione concorrente quelle relative:
a) rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
b) commercio con
l'estero;
c) tutela e
sicurezza del lavoro;
d) istruzione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale;
e) professioni;
f) ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
g) tutela della
salute;
h) ordinamento
sportivo;
i) alimentazione;
l) protezione
civile;
m) governo del
territorio;
n) armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
o) valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali;
p) casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
q) enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.''».
9.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione)
1. All'articolo 119 della Costituzione
sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».
9.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali)
1. Al primo comma dell'articolo 122
della Costituzione, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''la medesima
legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e
il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.''».
9.0.15
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 122 della Costituzione)
1. All'articolo 122 della Costituzione,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
''In ogni caso il numero di consiglieri
regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque
milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i
due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente
della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si
aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente.''»
9.0.21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 123 della Costituzione)
1. All'articolo 123 della Costituzione,
dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nessuna Regione può avere un
numero dei consiglieri superiore al quintuplo di quello dei senatori della
rispettiva Regione; per il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il limite è
venticinque."»
9.0.16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Dopo l'articolo 127 aggiungere al
testo il seguente articolo:
«Art. 128. – I Comuni, quando ritengano
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione
ledano i loro Statuti, possono promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.''.
2. Al secondo comma dell'articolo134
dopo le parole: ''e tra le Regioni'' aggiungere le seguenti: ''tra Regioni e
Comuni e tra Comuni e Stato.''».
9.0.17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Composizione della Corte Costituzionale)
1. All'articolo 135 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente:
''La Corte Costituzionale è composta da
nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune.''».
9.0.18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modificazione dell'articolo 136 della Costituzione)
1. L'articolo 136 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 136. – La Corte Costituzionale
assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza
di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di
legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.
L'ambito del giudizio della Corte è
limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo
esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non
sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.
L'illegittimità costituzionale è
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.
Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.''».
9.0.19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Revisione costituzionale)
1. All'articolo 138 della Costituzione
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''È indetto referendum popolare
deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo
richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della
relativa proposta presentata.
La proposta di revisione, redatta in
articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi
dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità
con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Hanno diritto di partecipare al
referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la
Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i
voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello
Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo
di revisione costituzionale.''.
2. La Corte costituzionale giudica se
le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare
deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138,
comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge
costituzionale.
3. Fino alla data di entrata in vigore
della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del
referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo
138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge
costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di
legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione».
Art. 10
10.1
Sopprimere l'articolo.
10.2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Modifiche all'articolo
117 della Costituzione). – 1. All'articolo 117 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
comma, la lettera o) è sostituita con la seguente:
''o) ordinamento delle
professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale'';
b) al secondo
comma, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:
''s-bis) grandi reti di
trasporto e di navigazione;
s-ter) porti e
aeroporti civili di interesse nazionale;
s-quater)
produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;
s-quinques)
ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse
nazionale'';
c) al terzo
comma le parole ''e sicurezza'', ''professioni'', ''porti e aeroporti civili'',
''grandi reti di trasporto e di navigazione'', ''ordinamento della
comunicazione'' e ''trasporto e distribuzione nazionale dell'energia'' sono
soppresse;
d) dopo il nono
comma è aggiunto il seguente:
''Il legislatore statale, nel rispetto
dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i
provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e
la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica''».
10.3
Al comma 1, dopo le parole: «Senato della Repubblica», aggiungere le seguenti: «, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica».
10.0.1
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 10-bis.
(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti,
delle province e delle città metropolitane)
1. Al titolo V della parte seconda
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
114:
1) il primo comma è sostituito dal
seguente:
''La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Regioni e dallo Stato'';
2) il secondo comma è sostituito dal
seguente:
''I Comuni e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione'';
3) dopo il terzo comma è aggiunto, in
fine, il seguente:
''I Comuni devono avere un numero
minimo di 5000 abitanti'';
b) l'articolo
116 è abrogato;
c) all'articolo
117:
1) al secondo comma, lettera p),
le parole: '', Province e Città metropolitane'' sono soppresse;
2) al sesto comma, terzo periodo, le
parole: '', le Province e le Città metropolitane'' sono soppresse;
3) il terzo comma è abrogato;
4) al quarto comma, dopo la parola:
''Stato'' sono aggiunte le seguenti: '', salvo che non vi sia contrasto con
l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni'';
d) all'articolo
118:
1) al primo comma, le parole: ''Province,
Città metropolitane,'' sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole: '', le
Province e le Città metropolitane'' sono soppresse;
3) al quarto comma, le parole: '',
Città metropolitane, Province'' sono soppresse;
e) all'articolo
119:
1) ai commi primo e sesto, le parole:
'', le Province, le Città metropolitane'' sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole: '', le
Province, le Città metropolitane'' sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare
che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno
fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della
quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano'';
3) al quarto comma, le parole: '', alle
Province, alle Città metropolitane'' sono soppresse;
4) al quinto comma, le parole: '',
Province, Città metropolitane'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della
Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali
versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo,
tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali
esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.'';
f) all'articolo
120, al secondo comma, le parole: '', delle Città metropolitane, delle
Province'' sono soppresse;
g) all'articolo
122, al secondo comma:
1) dopo le parole: ''o a una Giunta
regionale'' sono inserite le seguenti: '', a un Consiglio o a una Giunta
comunale'';
2) dopo le parole: ''o ad altra Giunta
regionale,'' sono inserite le seguenti: ''ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta comunale,'';
h) all'articolo
131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Unione dei comuni (al di
sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane'';
i) all'articolo
132, al secondo comma, le parole: ''della Provincia o delle Province
interessate e'' sono soppresse e le parole: ''Provincie e'' sono sostituite
dalla seguente: ''i'';
l) all'articolo
133, il primo comma è abrogato;
m) nella
rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: ''le
Provincie,'' sono soppresse.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate
le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai
5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti,
promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale
disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree
montane.
Art. 10-ter.
(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)
1. Gli organi amministrativi delle
province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro il medesimo termine di cui al
comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a
conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative
esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
3. Entro il medesimo termine di cui al
comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle
regioni ai sensi del comma 2, disciplina:
a) il
trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle
aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi
di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le
posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro
equivalenti;
b) il
trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali
e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei
rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle
risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative
conferite;
c) la disciplina,
anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni
altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse
province.
4. Qualora le disposizioni previste dai
commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e
qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in
grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta
regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai
corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In
caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione.».
10.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)
1. Il terzo comma dell'articolo 117 è
sostituito dal seguente:
''Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: rapporti delle Regioni con l'Unione europea;
commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per
i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo
regionale; protezione civile; governo del territorio; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività. culturali. Nelle materie
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato''».
10.0.3
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione di nuove regioni)
1. il primo comma dell'articolo 132
della Costituzione è sostituito dal seguente:
''Con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta
di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della
istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi
diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque
anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei
confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione,
ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco''».
10.0.4
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)
1. All'articolo 133 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente:
''La Regione, in specifiche parti del
territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo
sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti
parte del territorio interessato'';
b) dopo il
secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:
''Ciascun Comune non può avere una
popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe
limitatamente alle aree montane e insulari.
Per assicurare una adeguata
rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità
municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di
rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e
gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e
sono prive di funzioni amministrative o gestionali''».
10.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)
1. All'articolo 138 della Costituzione,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente:
''Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione'';
b) il terzo
comma è abrogato.».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012
384ª Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 20.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della
parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e
funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo
58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per
l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259,
322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto,
sospeso nella seduta pomeridiana.
Riprende la trattazione
degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta
pomeridiana, riferiti al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di
legge costituzionale in titolo, già pubblicato in allegato al resoconto della
seduta del 18 aprile.
Continua l'illustrazione
degli emendamenti.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
illustra complessivamente le proposte di modifica da lui sottoscritte:
anzitutto sostiene l'opportunità di sopprimere la circoscrizione Estero e di
affidare alla legge il compito di stabilire i requisiti e le modalità per
l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. In secondo
luogo, ritiene inopportuna una assegnazione dei disegni di legge alle Camere
basata sulla ripartizione per materie prevista dall'articolo 117 della
Costituzione, in quanto l'elenco delle materie di legislazione concorrente,
elemento assai critico della revisione del Titolo V approvata nel 2001, è fonte
di confusione e di contenzioso istituzionale. In proposito segnala
l'emendamento 4.0.2, sostitutivo dell'intero articolo 117 della Costituzione,
che ridefinisce l'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva
dello Stato e attribuisce la potestà legislativa alle Regioni su ogni altra
materia, nei limiti dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e dell'interesse nazionale. Conseguentemente, l'articolo 72 della
Costituzione sarebbe riformulato, in modo di prevedere l'assegnazione al Senato
della Repubblica di una serie ulteriore di disegni di legge, in particolare la
legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli
enti locali, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la
protezione civile e il commercio con l'estero. Si tratta di una soluzione non
aderente al modello federale e tuttavia lo stesso testo unificato non propone
la creazione di una camera alta sul modello del Bundesrat,
caratterizzato da una sistema di elezione indiretto e con competenze primarie
sulla legislazione regionale.
Il senatore PASTORE (PdL),
intervenendo sull'ordine dei lavori, nota che l'emendamento 7.0.20,
sottoscritto dai senatori Bianco, Boscetto e D'Alia, introduce modifiche
all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum. Sebbene si
tratti di una proposta conseguente agli emendamenti presentati dagli stessi
proponenti in materia di elettorato attivo per l'elezione delle Camere, una
valutazione positiva sulla sua proponibilità comporterebbe un avallo indiretto
di eventuali ulteriori emendamenti sulla stessa materia che fossero presentati
da altri senatori.
Il PRESIDENTE osserva che
l'emendamento 7.0.20 ha, appunto, un effetto di coordinamento e sarà
considerato, anche in sede di votazione, come strettamente consequenziale alle
modifiche eventualmente approvate all'articolo 58 della Costituzione.
Il senatore VITALI (PD)
interviene per illustrare congiuntamente alcune proposte di modifica presentate
insieme al senatore Pastore e ad altri senatori di diversi Gruppi parlamentari.
In particolare, l'emendamento 4.1, soppressivo dell'intero articolo 4 del testo
unificato, è propedeutico all'approvazione dell'emendamento 5.7 che sarà
successivamente illustrato dal senatore Pastore. Il mantenimento di una
posizione paritaria delle Camere nel procedimento legislativo è coerente con la
preferenza accordata dal testo unificato alla previsione che il Senato, come la
Camera dei deputati, esprima la fiducia al Governo e sia eletto senza alcun
collegamento con i consigli regionali.
Dopo aver ricordato
l'emendamento 6.5, di mero coordinamento, si sofferma sull'emendamento 8.5, in
base al quale la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri nominato è
accordata dal Parlamento in seduta comune. Con il successivo emendamento 10.2
si interviene sulla formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, al fine
di ricondurre alcune materie di competenza concorrente nell'ambito della
competenza esclusiva dello Stato e di introdurre la clausola di supremazia a
garanzia dei diritti costituzionali e dell'unità giuridica ed economica della
Repubblica.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
sottolinea che la sua parte politica è contraria all'ipotesi di intervenire
sull'articolo 117 della Costituzione: modificare l'assetto delle competenze
legislative dello Stato e delle Regioni farebbe venire meno le condizioni anche
per un consenso di metodo sulla riforma da parte del Gruppo della Lega Nord.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)
si rammarica per l'evidente inutilità del dibattito in corso, considerato che
potranno essere presi in considerazione per l'approvazione solo gli emendamenti
concordati dai Gruppi che sostengono il Governo, che in realtà sono stati
definiti in sedi extraparlamentari.
Dopo aver sottolineato la validità dell'uso del termine
"collettivamente", all'articolo 70 della Costituzione, scelto non a
caso dai costituenti, illustra l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo 4 e,
conseguentemente, di quelle parti dell'articolo 5 che disciplinano il
procedimento legislativo, con particolare riguardo al potere di richiamo. Tale
proposta è motivata dall'osservazione che la proposta del Presidente relatore,
a suo avviso, non determina un apprezzabile superamento del bicameralismo
ripetitivo.
L'emendamento 4.9 è diretto
invece a rendere più sistematico l'assetto delle competenze delle Camere,
definendo anzitutto l'elenco delle materie su cui entrambe hanno pari
competenze e facoltà di esame e di deliberazione: tra l'altro, la conversione
di decreti-legge, la difesa, le forze armate e la sicurezza dello Stato, la
giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la
giustizia amministrativa.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
giudica fondata l'osservazione del senatore Benedetti Valentini in merito alla
locuzione "collettivamente" riferita all'esercizio della funzione
legislativa da parte di entrambe le Camere e si riserva di riformulare alcuni
degli emendamenti presentati che proponevano di modificare quel termine con
l'altro "paritariamente". Esprime dubbi sull'opportunità di includere
i disegni di legge di conversione di decreti-legge tra quelli per i quali le
competenze sono bicamerali e chiede al senatore Pastore quale sia la ratio
per cui, secondo quanto proposto dall'emendamento 5.15, dovrebbero essere
discussi e deliberati in via prioritaria dal Senato anche i disegni di legge
che riguardano le materie di cui agli articoli 117, quarto comma, 116, 119 e
120 della Costituzione.
Il senatore PARDI (IdV)
illustra l'emendamento 4.5, che mantiene la previsione di un esercizio
collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere. Dà conto anche
dell'emendamento 4.6, che potrebbe essere riformulato in modo da riferirlo al
successivo articolo 5.
Intervenendo sull'ordine
dei lavori, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL),
ricordando di essere intervenuto in tutte le sedute della Commissione dedicate
alla discussione generale e all'illustrazione degli emendamenti, nota che sono
attualmente presenti solo quattro senatori membri della Commissione, di cui tre
del Gruppo del Popolo della Libertà e uno del Gruppo dell'Italia dei Valori;
inoltre, è presente un senatore del Gruppo del Partito Democratico, non
componente della Commissione. Infine, dei proponenti gli emendamenti concordati
dai gruppi della maggioranza è presente il solo senatore Boscetto.
Tenuto conto che la composizione
della Commissione al momento attuale non appare congrua all'importanza dei temi
trattati, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.
Il PRESIDENTE, considerato
che non vi sono altre richieste di intervento, propone di rinviare il seguito
dell'esame.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è
quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 20,40.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012
385ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione
e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e
passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica
per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta notturna del 9 maggio.
Riprende la trattazione degli emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio,
riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.
Si procede all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 5.
Il senatore PASTORE (PdL)
illustra l'emendamento 5.7. Esso propone di sopprimere la previsione in base
alla quale i disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere
e conferma il sistema bicamerale per tutti i disegni di legge, introducendo
tuttavia meccanismi per rendere più efficiente il sistema legislativo. Infatti,
l'assegnazione basata sul criterio che si trae dall'articolo 117 della
Costituzione potrebbe riflettere in sede parlamentare il contenzioso già di per
sé assai grave che l'elenco delle materie di competenza concorrente ha
determinato fra lo Stato e le Regioni. In ogni caso si prevede che gli Uffici
di Presidenza delle due Camere possono stabile che un disegno di legge sia
esaminato congiuntamente dalle Commissioni competenti delle due Camere, in modo
da attenuare eventuali conflitti. L'ultima parte dell'emendamento chiarisce che
il procedimento legislativo, per i disegni di legge che non rientrino
nell'ambito bicamerale, si conclude quando il testo è approvato da entrambe le
Camere nella stessa formulazione, oltre che quando manchi la richiesta di
riesame della seconda Camera.
L'emendamento 5.15, sottoscritto insieme al
senatore Saro, rinvia alla competenza prioritaria del Senato della Repubblica
anche i disegni di legge di cui agli articoli 117, quarto comma, 116, 119 e 120
della Costituzione, salva comunque la prescrizione di un voto convergente delle
Camere su un testo conforme.
Sottolinea l'opportunità di ammettere che i
disegni di legge sui quali vi è competenza paritaria delle due Camere possono
essere esaminati dalle Commissioni parlamentari anche in sede legislativa,
ovvero con la procedura redigente.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) illustra l'emendamento 5.4, in base al quale la presentazione
avviene presso la Camera titolare del primo esame, ovvero a una delle due
Camere nel caso di pari competenza bicamerale. Inoltre, esso prevede che per i
disegni di legge sui quali vi è competenza paritaria, si adotta la procedura
normale di esame e di approvazione. L'emendamento attribuisce al Governo la
facoltà di chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all'ordine del giorno e sia esaminato entro un termine determinato. Inoltre, se
il disegno di legge non è di competenza paritaria, può essere richiamato da un
decimo dei componenti dell'altra Camera: l'approvazione in difformità rispetto
al testo licenziato dalla Camera che ha esercitato il richiamo può essere
deliberata dalla prima Camera solo a maggioranza assoluta dei componenti.
Dà conto, quindi, dell'emendamento 5.8 che,
tra l'altro, sopprime la parola "prevalentemente" e definisce con
maggiore sistematicità le competenze prioritarie del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. Infine, dà conto degli emendamenti 5.37 e 5.38.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 5. Commentando
la proposta di cui all'emendamento 5.15, osserva che la competenza prioritaria
al Senato per una serie ulteriore di materie potrebbe essere fondata, tenuto
conto che in quella Camera si insedierebbe la Commissione paritetica per le
questioni regionali. Inoltre, conferma le perplessità sull'opportunità di
includere fra le materie di competenza bicamerale i decreti-legge, tenuto conto
che è prevista una procedura prioritaria per le iniziative governative e che,
in considerazione dell'urgenza che ne è il presupposto, il decreto-legge
dovrebbe essere convertito con una procedura più veloce.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL)
dichiara di sottoscrivere gli emendamenti all'articolo 5 presentati dal
senatore Benedetti Valentini e sottolinea la necessità di tenere conto della
giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha individuato un nucleo di
materie di competenza legislativa trasversale dello Stato e delle Regioni.
Il senatore MALAN (PdL)
nota che la mancata previsione dei disegni di legge di conversione di
decreti-legge fra quelli per i quali la competenza è bicamerale determinerebbe
un sostanziale svuotamento delle prerogative del Senato e un passaggio a un
monocameralismo improprio.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
ricorda che l'emendamento 5.34 attribuisce a entrambe le Camere la competenza
nell'esame dei disegni di legge previsti dalla Costituzione o da leggi
costituzionali, ma si riserva di compiere in proposito i necessari
approfondimenti, insieme agli altri senatori che hanno con lui sottoscritto una
serie di emendamenti.
Il PRESIDENTE
avverte che i senatori Armato, Bassoli, Granaiola, Biondelli, Nerozzi, Mariapia
Garavaglia, Vita, Micheloni, Giaretta e Antezza hanno aggiunto la loro firma
agli emendamenti 1.19 e 2.27 presentati dalla senatrice Donaggio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012
386ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta antimeridiana.
Continua l'esame degli emendamenti, pubblicati
in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio e riferiti al
testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.
Il senatore MALAN (PdL)
sottolinea l'esigenza di bilanciare il rafforzamento delle prerogative del
Governo con un assetto equilibrato delle funzioni delle due Camere. Si sofferma
sull'emendamento 5.17, diretto a sopprimere la parola
"prevalentemente" con riferimento al contenuto dei disegni di legge
ai fini dell'assegnazione a una delle Camere. La stessa proposta rinvia ai
Regolamenti la definizione di criteri generali secondo i quali un disegno di
legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi. Ricorda poi l'emendamento 5.20, diretto a
prevedere che i componenti integrativi della Commissione paritetica sono eletti
dai Consigli ma su proposta del Presidente della Giunta, al fine di dare il
giusto rilievo ai Governi regionali, e l'emendamento 5.31, che affida agli
Uffici di Presidenza congiunti delle Camere la decisione sull'assegnazione, in
caso di mancata intesa dei Presidenti. L'emendamento 5.62 prevede che l'esame
in sede referente possa essere svolto anche da più Commissioni riunite, come
già accade nella prassi, mentre gli emendamenti 5.63 e 5.64 estendono l'ambito
delle materie di competenza bicamerale. Ricorda anche il 5.39, in base al quale
i disegni di legge di competenza bicamerale possono essere assegnati
indifferentemente all'una o all'altra Camera. L'emendamento 5.49 prevede che la
seconda Camera possa deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di
rinunciare alla facoltà di richiamo, mentre l'emendamento 5.65 precisa che,
quando il Governo richiede che il disegno di legge sia approvato senza
emendamenti, non possono essere introdotte novità nel testo. Infine,
l'emendamento 5.66 stabilisce che la deliberazione definitiva avviene con
maggioranza dei componenti, se non sono accolte le modifiche formulate nel
riesame o se questo sia stato concluso con un voto negativo.
Il senatore PARDI (IdV)
sottolinea il significato dell'emendamento 5.3, soppressivo dell'intero
articolo 5: questo, infatti, che propone istituti inediti e per alcuni aspetti
avventurosi. Tra l'altro, non è indicato a quale Camera sono assegnati i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge e il ruolo del Parlamento non
è rafforzato, a fronte di una riaffermazione delle prerogative del Governo. In alternativa,
si dovrebbe riformulare l'articolo 72 della Costituzione in modo da individuare
una differenza più chiara e incisiva tra le funzioni delle due Camere.
Si sofferma sull'emendamento 5.9, che elimina
la procedura dell'intesa per l'assegnazione dei disegni di legge, e sugli
emendamenti 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14, che intervengono in materia di redazione
delle leggi e di linguaggio normativo, raccogliendo le preoccupazioni espresse
da più parti a proposito della formulazione delle disposizioni. L'emendamento
5.18 propone che la Commissione per le questioni regionali sia composta da un
rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma, eletto dai rispettivi
Consigli, e da un eguale numero di senatori, mentre il 5.19 sopprime la parola
"paritetica". Gli emendamenti 5.23 e 5.24 escludono il carattere
obbligatorio dei pareri di quella Commissione, mentre i successivi 5.27 e 5.29
sopprimono il principio della insindacabilità della decisione dei Presidenti
delle Camere sull'assegnazione dei disegni di legge.
Ricorda anche l'emendamento 5.30, che sopprime
il riferimento alle norme dei Regolamenti parlamentari, le quali potrebbero
anche disporre in modo non omogeneo. Illustra poi l'emendamento 5.46, che
sopprime la facoltà del Governo di richiedere il voto bloccato, che
penalizzerebbe il ruolo dell'opposizione, e l'emendamento 5.43, in base al
quale la richiesta di voto bloccato non impedisce di approvare emendamenti,
nonché il 5.50, secondo il quale il termine per la votazione finale deve
comunque consentire tempi adeguati per l'esame dei disegni di legge, e gli
emendamenti 5.51 e 5.52, che prevedono l'approvazione a maggioranza assoluta
dei disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione. L'emendamento 5.53 riduce a un quinto il quorum per il
richiamo da parte della seconda Camera, mentre il 5.56 precisa che il riesame
consiste in una deliberazione, e non solo in una approvazione o meno del testo,
visto che potrebbe darsi il caso dell'accoglimento di una pregiudiziale di
costituzionalità che la prima Camera non può ignorare.
Il senatore CECCANTI (PD)
sottolinea la validità del riferimento al contenuto prevalente dei disegni di
legge, tenendo conto dell'esperienza legislativa. dalla quale emerge
l'impossibilità di formulare in modo omogeneo i disegni di legge, alla stregua
del discrimine contemplato dall'articolo 117 della Costituzione. In alternativa,
si potrebbe prevedere che attraverso il richiamo della seconda Camera si avvia
un procedimento di riesame fino ad approvazione conforme, in modo da fugare il
rischio di una sostanziale inefficacia legislativa del riesame.
Il senatore PASTORE (PdL)
conviene che tale soluzione attenuerebbe le problematiche derivanti da
un'applicazione rigida del principio della "culla", con una assegnazione
dei disegni di legge basata sull'assetto delle competenze legislative di cui
all'articolo 117 della Costituzione, che è già fonte di contenzioso.
Il senatore CECCANTI (PD)
sottolinea la validità dell'emendamento 5.34, che introduce la clausola di
supremazia, senza modificare l'articolo 117 della Costituzione. Inoltre,
replicando al senatore Pardi, osserva che in mancanza di una procedura
preferenziale per le iniziative governative, l'Esecutivo, per attuare con
tempestività l'indirizzo politico, avrebbe a disposizione, ancora una volta,
solo il decreto-legge e la questione di fiducia.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
condivide l'obiezione del senatore Ceccanti a proposito del riferimento al
contenuto prevalente dei disegni di legge. Inoltre, ritiene che una serie di
questioni interpretative potranno essere risolte in via di prassi o con leggi
di attuazione delle disposizioni costituzionali. In tale prospettiva, ritiene
che si potrebbe conservare anche l'assegnazione dei disegni di legge in base
all'intesa dei Presidenti delle Camere.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, condivide tale rilievo e ricorda che le diverse appartenenze e
opinioni politiche dei due Presidenti delle Camere non hanno mai prevaricato,
nella storia parlamentare, l'interesse istituzionale.
Il senatore PARDI (IdV)
illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo 6 e il 6.6,
diretto a riconoscere alla minoranza di ciascuna Camera la facoltà di
promuovere la questione di legittimità costituzionale sulle leggi o gli atti
approvati dal Parlamento, predisponendo così uno strumento tipico dello statuto
dell'opposizione.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
sottolinea che tale proposta è diversa da quella prevista dall'ordinamento
francese. A suo avviso, comunque, la proposta dell'emendamento 6.6 conferirebbe
alla Corte costituzionale una competenza esorbitante che influenzerebbe
impropriamente la legislazione.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) richiama l'attenzione sul fatto che anche nella seduta odierna,
tra i senatori proponenti di emendamenti sostenuti dai Gruppi parlamentari
della maggioranza, è presente solo il senatore Boscetto.
Dà conto, quindi, dell'emendamento 7.0.5, in
base al quale un decimo dei componenti di ciascuna Camera può accertare la
difformità dei decreti legislativi dai princìpi e criteri direttivi della
delega, dopo la pubblicazione e prima dell'entrata in vigore. In tal caso, il
Governo può riformulare il testo o rinunciare all'esercizio della delega.
La senatrice ADAMO (PD)
sottolinea l'esigenza di rafforzare anche le prerogative del Parlamento,
secondo le proposte da lei presentate insieme ad altri senatori. In
particolare, l'emendamento 7.0.9 definisce con precisione i limiti della
decretazione d'urgenza.
Inoltre, commentando l'emendamento 7.0.2, in
materia di referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della
Costituzione, che secondo quanto precisato dal Presidente ha un significato
strettamente consequenziale di altri emendamenti che potrebbero essere
approvati all'articolo 58, auspica che subito dopo la riforma costituzionale in
esame si discuta celermente anche la revisione degli strumenti di democrazia
diretta.
Il PRESIDENTE
condivide tale auspicio e assicura che si farà carico della sollecitazione
della senatrice Adamo.
Il senatore MALAN (PdL)
illustra l'emendamento 7.6, in base al quale la richiesta di nuova
deliberazione del Presidente della Repubblica può riguardare anche solo parti
di una legge, e l'emendamento 7.0.21, secondo il quale le inchieste
parlamentari sono disposte anche se richieste da una minoranza (un quarto dei
componenti). Inoltre, commenta gli emendamenti 7.0.14, che riduce l'età minima
per l'elezione a Presidente della Repubblica, e 7.0.19, che richiama l'ipotesi
di richiesta di scioglimento delle Camere da parte del Presidente del Consiglio
di ministri.
Il senatore PARDI (IdV)
segnala l'emendamento 7.3, che introduce la possibilità di un rinvio parziale
da parte del Presidente della Repubblica, e il 7.0.3, che prevede espressamente
in Costituzione il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di
decreti legislativi. Inoltre, richiama l'emendamento 7.0.6, che indica i limiti
dei decreti-legge, e l'emendamento 7.0.11, che ripristina il testo
dell'articolo 81 della Costituzione recentemente modificato. Infine, illustra
l'emendamento 7.0.13, che riduce a quaranta anni il requisito anagrafico per
l'elezione a Presidente della Repubblica.
Il PRESIDENTE, anche
a nome della Commissione, rivolge un ringraziamento ai rappresentanti del
Governo che stanno partecipando assiduamente ai lavori.
Propone quindi di rinviare il seguito
dell'esame.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE
avverte che il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e
connessi proseguirà nelle sedute della prossima settimana, a partire da martedì
15 maggio. Alle ore 14,30, peraltro, la Commissione proseguirà l'esame del
disegno di legge n. 3284, di
conversione del decreto-legge n. 52, ai fini della valutazione dei presupposti
costituzionali, mentre alle ore 15 il ministro Patroni Griffi renderà
comunicazioni in ordine a interventi concernenti il lavoro pubblico, con
particolare riguardo alla valorizzazione del merito, e l'efficienza nelle
pubbliche amministrazioni. Mercoledì 16 maggio, dalle ore 14, la Commissione
proseguirà l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi, mentre
per le ore 15 potrebbe essere convocata, d'accordo con il Presidente della
Commissione bilancio, una seduta delle Commissioni riunite affari
costituzionali e bilancio, per l'esame in sede referente del citato disegno di
legge n. 3284.
Infine, giovedì 17 maggio proseguirà la
trattazione degli argomenti eventualmente non conclusi.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2012
387ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 24 E CONNESSI (RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO
Il senatore BIANCO (PD)
prospetta l'opportunità di organizzare i lavori con tempi più serrati, tenuto
conto anche delle sollecitazioni che provengono dal Presidente della Repubblica
e dall'opinione pubblica. Auspica che, in ogni caso, l'esame si concluda nelle
sedute previste per la prossima settimana. Successivamente, la Commissione
potrà proseguire e concludere l'esame di disegni di legge in materia di Carta
delle autonomie (nn. 2259 e connessi),
in relazione ai quali i relatori hanno presentato nuovi emendamenti, a seguito
dell'elaborazione svolta nel comitato ristretto.
Il PRESIDENTE
condivide la sollecitazione del senatore Bianco: entro la prossima settimana
l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo potrà concludersi con il
dovuto approfondimento e senza comprimere il dibattito su altri importanti
provvedimenti all'esame della Commissione.
Per quanto riguarda i disegni di legge in
materia di Carta delle autonomie, ricorda che la Commissione bilancio ancora
non si è pronunciata né sul testo né sugli emendamenti. Trattandosi di un
provvedimento collegato alla manovra finanziaria, eventuali pareri contrari
sugli emendamenti, motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
sarebbero causa di inammissibilità.
Il senatore BIANCO (PD)
sottolinea l'opportunità di rivolgersi al Presidente del Senato affinché
solleciti la Commissione bilancio ad esprimere il parere.
Il PRESIDENTE si riserva
di interloquire direttamente con il Presidente della Commissione bilancio,
prima di investire della questione la Presidenza del Senato.
Il senatore PASTORE (PdL)
ricorda che il Governo dovrebbe esprimere il suo parere su questioni di rilievo
critico, quali l'unione fra comuni e il mantenimento delle province.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ricorda la disponibilità espressa dal suo Gruppo, che qui conferma, a favorire
un iter celere dei disegni di legge costituzionale in titolo. Tuttavia,
trattandosi di una riforma costituzionale, è necessario assicurare
l'approfondimento dovuto.
Per quanto riguarda l'esame di disegni di
legge in materia di Carta delle autonomie, una sollecitazione rivolta alla
Commissione bilancio non sarebbe sufficiente: sussistono posizioni divergenti
di alcuni dicasteri e il Ministero dell'economia ha manifestato riserve con
riguardo all'onere finanziario di alcune disposizioni.
Il PRESIDENTE
precisa che il dibattito sui disegni di legge costituzionale in titolo si è
svolto con tempi adeguati e con i dovuti approfondimenti.
Il senatore PARDI (IdV)
manifesta la contrarietà del suo Gruppo a una modifica dell'organizzazione dei
lavori. Si tratta di una riforma che pone in discussione la tenuta democratica
del sistema costituzionale e vi è preoccupazione per la proposta appena
avanzata di accelerare l'iter.
Inoltre, chiede informazioni sulla riunione
informale che si è svolta nella mattinata di oggi tra il relatore e i
rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari.
Il PRESIDENTE
precisa che non è stata convenuta alcuna modifica dell'organizzazione dei
lavori concordata. Inoltre, informa che la riunione che si è svolta questa
mattina è stata richiesta dai rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari per
una valutazione di temi specifici. In qualità di relatore sui disegni di legge
costituzionale in titolo, ribadisce la più ampia disponibilità al confronto,
anche con i rappresentanti del Gruppo dell'Italia dei Valori.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2012
387ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta pomeridiana del 10 maggio.
Continua la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al
resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato
proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.
Il senatore PASTORE (PdL)
illustra l'emendamento 8.8, diretto a prevedere che la nomina del Presidente
del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica sia fondata sui
risultati delle elezioni. Si tratta di una prassi già affermata, ma ancora non
esplicitata in Costituzione. A suo avviso, si tratta di un passaggio
necessario, tenuto conto dell'assetto nuovo che si intende conferire alle
prerogative del Governo, nonché dell'esigenza di ostacolare eventuali mutamenti
di maggioranza nel corso della legislatura.
Il senatore MALAN (PdL)
ritira l'emendamento 8.7, di contenuto identico all'8.8. Si sofferma quindi sull'emendamento
8.9, diretto a introdurre la mozione di censura nei confronti dei singoli
Ministri che, se approvata, comunque non comporterebbe l'obbligo di revoca.
Inoltre, dà conto dell'emendamento 8.12, che prevede l'incompatibilità
dell'ufficio di Ministro con l'appartenenza a una delle due Camere e prevede la
supplenza, anche temporanea, nel caso in cui il parlamentare accetti la nomina
a Ministro.
Il senatore CECCANTI (PD)
osserva che, prevedendosi la revoca dei Ministri da parte del Presidente del
Consiglio, dovrebbe essere esclusa la possibilità del Parlamento di manifestare
la sfiducia nei confronti di un singolo Ministro.
Il senatore PARDI (IdV)
illustra l'emendamento 8.2, soppressivo dell'articolo 8, e ribadisce il
dissenso da un potere di revoca dei Ministri da parte del Presidente del
Consiglio. In proposito, ricorda che anche in mancanza di tale potere, in
passato i Presidenti del Consiglio hanno di fatto sollevato dall'incarico e
sostituito diversi Ministri.
Più in generale, contesta il
sovradimensionamento dei poteri del Presidente del Consiglio e la sottrazione
di prerogative al Presidente della Repubblica, in un tentativo improprio di
conferire autorevolezza al premier con espedienti di ingegneria
costituzionale.
Infine, dà conto dell'emendamento 8.10, che
impedisce l'accesso alle cariche di Governo di coloro nei confronti dei quali
sia stato disposto il rinvio a giudizio per reati non colposi, e
dell'emendamento 8.11, in base al quale non possono ricoprire cariche di
Governo le persone che si trovano in conflitto di interessi; in particolare,
sarebbe preclusivo il conflitto di interessi per i titolari di proprietà
aziendali nei mezzi di comunicazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012
388ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e
per la difesa Milone.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione
del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento
delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta pomeridiana del 15 maggio.
Riprende la trattazione degli emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio,
riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.
Si procede all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 9.
Il senatore MALAN (PdL)
dà per illustrati gli emendamenti 9.26 e 9.0.21. Quindi, segnala l'emendamento
9.0.20, diretto a sopprimere il CNEL, in coerenza alla necessità di contenere la
spesa pubblica, e l'emendamento 9.15, che riformula la disposizione relativa
alla cosiddetta sfiducia costruttiva. Infine, illustra l'emendamento 9.12: esso
precisa che la fiducia è espressa al Presidente del Consiglio dei ministri il
quale, successivamente, presenta il Governo alle Camere. Tale proposta,
ispirata a una impostazione di segno presidenzialista, sarebbe accompagnata da
contrappesi, contenuti in altri emendamenti, come la mozione di censura
parlamentare nei confronti di singoli ministri.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) dà conto dell'emendamento 9.24, diretto a precisare che la
sfiducia costruttiva è condizionata a un voto favorevole della maggioranza dei
senatori e dei deputati che avevano dato la fiducia al Governo insediato subito
dopo le elezioni. Tale proposta intende prevenire il rischio di mutamenti di
maggioranze politiche senza il conforto e la verifica del corpo elettorale.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL)
ritiene che i cittadini delle democrazie capitalistiche e liberali siano
interessati non tanto alle prerogative del Governo quanto piuttosto
all'efficacia della governance in una società complessa: una
considerazione che a suo giudizio trova fondamento anche nell'opera e nelle
proposizioni di alcuni tra gli autori più noti che hanno dato l'impronta al
pensiero filosofico, alle scienze politiche e storiografiche, alle scienze
economiche della civiltà occidentale. A suo avviso, inoltre, la discussione
sulla riforma costituzionale dovrebbe chiarire meglio la ripartizione delle
potestà legislative dello Stato e delle Regioni. Invece, si assiste a un
dibattito vacuo e per alcuni aspetti angoscioso. A tale riguardo, ricorda che
la richiesta di assicurare la pubblicità integrale dei lavori in sede referente
non è stata accolta, in quanto il Regolamento non la ammetterebbe. Dissente da
tale interpretazione e ritiene che l'informazione insufficiente dell'opinione
pubblica sia una delle principali cause dell'allontanamento dalle istituzioni e
delle critiche rivolte al sistema politico. Un dibattito importante come quello
che si svolge su una proposta di revisione costituzionale non può essere
relegato a una sintesi degli interventi, ma esige forme ben più estese di
pubblicità, tenuto conto, tra l'altro, degli alti costi dei servizi
parlamentari.
Il PRESIDENTE
osserva che non si tratta affatto di una inefficienza dei sevizi parlamentari:
sottolinea che il dibattito in corso è stato registrato nei riassunti dei
lavori delle sedute in forma sempre appropriata e anche molto articolata e
puntuale. D'altra parte il Regolamento del Senato, all'articolo 33, terzo
comma, esclude espressamente la pubblicità integrale delle sedute delle
Commissioni in sede referente e consultiva: tale limitazione potrà essere
riconsiderata nelle sedi opportune attraverso una modifica al Regolamento.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL)
manifesta il suo disappunto per una simile interpretazione: le norme sono in
funzione del servizio agli uomini, mentre non dovrebbe essere ammesso che siano
le persone a servire i Regolamenti. In proposito, ricorda che i lavori della
Commissione dei Settantacinque, che istruì la proposta di Carta costituzionale
approvata dall'Assemblea costituente, sono stati ampiamente documentati.
Considerate le spese del Senato, è inconcepibile che non si possa assicurare la
pubblicità integrale del dibattito sulla riforma costituzionale, mentre è
ammessa la diffusione anche radiotelevisiva delle comunicazioni di Ministri. Si
tratta di un modo di procedere che giudica folcloristico.
Tornando a commentare gli emendamenti riferiti
all'articolo 9, osserva che il principio di affidamento nei confronti del corpo
elettorale avrebbe dovuto indurre a modificare il Titolo V della Costituzione,
in modo da attenuare il contenzioso tra Stato e Regioni, che per effetto delle
disposizioni del testo unificato rischia di riflettersi sul Parlamento, in
termini di inappropriata distinzione delle funzioni delle Camere e quindi di
mancata tutela degli interessi dei cittadini. L'emendamento 9.0.11 propone di
affermare la supremazia dell'interesse nazionale, considerato che i rapporti
tra gli Stati non sono più sorretti dal principio della sovranità, bensì da uno
spirito di cooperazione. L'emendamento 9.0.12 è diretto a riordinare l'assetto
delle competenze normative, attribuendo solo alla legislazione statale le materie
riferite alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale
dell'energia, alla previdenza complementare e integrativa, ai porti e agli
aeroporti civili, alle grandi reti di trasporto e di navigazione,
all'ordinamento della comunicazione e alle reti di telecomunicazione di
interesse nazionale.
Il senatore PARDI (IdV),
commentando le osservazioni svolte dal senatore Saltamartini a proposito della
pubblicità dei lavori della Commissione, nota che il dibattito sulla riforma
costituzionale si è svolto frettolosamente e all'interno di una cerchia
ristretta di rappresentanti politici, mentre è mancata una discussione aperta
che coinvolgesse i cittadini; gli stessi senatori che nutrono dubbi, sia pure
solo su alcune disposizioni, dovrebbero rendere pubbliche le loro riflessioni
per informare la società sulle modifiche proposte. Ricorda anche l'opinione di
autorevoli studiosi di diritto costituzionale, che segnalano l'opportunità di
interrogarsi, in seno al Parlamento, sulla legittimazione a discutere una
riforma costituzionale, considerato il discredito dell'istituzione.
Dà conto dell'emendamento 9.3,
soppressivo dell'articolo 9, che riflette la critica della sua parte politica
alla proposta di rafforzare le prerogative del Presidente del Consiglio. Anche
se è vero, come sostiene il senatore Ceccanti, che in diverse democrazie
parlamentari il rapporto di fiducia intercorre tra il Parlamento e il
Presidente del Consiglio o il Primo ministro, e non con tutto il Governo, non
può essere trascurata l'anomalia del caso italiano, ancora non risolta. Si
potrebbe, infatti, obiettare che in nessun altro Paese democratico sarebbe
consentita l'ascesa al potere di un imprenditore proprietario di una parte
tanto rilevante dei mezzi di comunicazione. Allo scopo di prevenire quel
rischio almeno per il futuro, egli ha proposto insieme ad altri senatori del
suo Gruppo emendamenti diretti a precludere l'accesso alle cariche pubbliche
per chi si trovi in conflitto di interessi.
Inoltre, illustra l'emendamento 9.5, in
base al quale la fiducia è espressa al Governo solo dalla Camera dei deputati,
e l'emendamento 9.0.7, che ribadisce la proposta di abolire le Province.
Il senatore PASTORE (PdL)
si sofferma sull'emendamento 9.15, affermando l'opportunità di prevedere che la
sfiducia costruttiva può essere deliberata anche nel caso in cui il Presidente
del Consiglio, indipendentemente da un voto di sfiducia, si dimette e chiede al
Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere.
Il senatore DIVINA (LNP)
illustra l'emendamento 9.0.9, diretto a prevedere che con legge dello Stato e
su iniziativa della Regione interessata possono essere attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia anche per le materie oggi riservate alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato. Dà conto anche dell'emendamento
9.0.14, in base al quale le leggi elettorali regionali determinano il limite
massimo delle indennità dei consiglieri e il loro numero in proporzione alla
popolazione della Regione.
Si procede quindi alla illustrazione
degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
Il PRESIDENTE,
analogamente a quanto convenuto per altri articoli, invita i proponenti di
emendamenti che hanno per oggetto modifiche non direttamente pertinenti al
contenuto del testo unificato, a soprassedere alla loro illustrazione, in
attesa della valutazione circa la proponibilità, in base ai criteri stabiliti
di comune accordo dalla Commissione.
Il senatore PASTORE (PdL)
insiste per illustrare l'emendamento 10.0.2. Infatti, esso ha per oggetto
modifiche all'articolo 117 della Costituzione, in quanto alcune importanti
disposizioni del testo unificato richiamano la ripartizione delle competenze
legislative disciplinata da quell'articolo.
Il PRESIDENTE
ritiene inopportuno iniziare l'esame di un emendamento, che per i suoi
contenuti potrebbe essere considerato improponibile. Precisa che la
dichiarazione di improponibilità sarà resa nella prossima seduta.
Il senatore PASTORE (PdL)
contesta il criterio in base al quale il Presidente preclude l'illustrazione di
emendamenti, prima che sia resa la valutazione sulla loro proponibilità.
Non essendovi altre richieste di
intervento per l'illustrazione di emendamenti all'articolo 10, il PRESIDENTE
avverte che si considera esaurita quella fase dell'iter e precisa che
gli altri emendamenti si intendono illustrati, mentre sarà ammessa
l'illustrazione di quelle proposte che sono state momentaneamente accantonate
in attesa delle dichiarazioni di improponibilità.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 14.55.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012
389ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(24)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche
agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in
materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e
passivo
(216)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione
della Costituzione
(873)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER.
- Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma
di governo
(894)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del
Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per
l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(1086)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. -
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. -
Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni
della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e
poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina
dei giudici costituzionali
(1218)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione
dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei
poteri
(1548)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. -
Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda
della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di
formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. -
Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la
forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti
di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica
(1590)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. -
Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento,
l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo
(1761)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. -
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
(2319)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. -
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento
dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della
Repubblica
(2784)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri.
- Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari,
di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione
del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica
e la forma di Governo
(3183)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al
titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato
federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato
federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in
materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di
soppressione delle province
(3204)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. -
Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,
l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. -
Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza
delle donne nel Parlamento
(3252)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. -
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e
alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 16 maggio.
Riprende la trattazione degli emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio,
riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.
Il PRESIDENTE
informa che il senatore Pardi ha presentato una riformulazione dell'emendamento
9.5 (9.5 testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.
Il senatore PASTORE
(PdL) presenta una riformulazione degli emendamenti 5.7 e 5.15 (5.7
testo 2 e 5.15 testo 2), pubblicati in allegato al resoconto. Inoltre,
ricordando alcune proposte emendative aggiuntive da lui presentate assieme ad
altri senatori, invita a considerare l'opportunità di una modifica, anche
minima, dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di ricondurre alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie oggi di competenza
concorrente, quali i porti e gli aeroporti civili, l'ordinamento della
comunicazione e la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale
dell'energia.
Il senatore BOSCETTO
(PdL) ringrazia il Presidente relatore per il lavoro svolto nel
sintetizzare in un testo unificato i numerosi disegni di legge costituzionale
presentati, già puntualmente illustrati nel corso dei lavori. Su quel testo si
è svolta un'ampia discussione generale e sono stati presentati diversi
emendamenti, la cui illustrazione si è svolta in modo esaustivo. Vi è stata
quindi una doverosa e opportuna riflessione, al termine della quale si può
passare alla fase delle votazioni.
Il senatore PARDI
(IdV) si associa alle considerazioni di apprezzamento per il lavoro
svolto dal Presidente relatore. Si associa del pari il senatore PASTORE
(PdL).
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, ringrazia tutta la Commissione per il lavoro fin qui compiuto,
commisurato al rilievo critico della materia.
Annuncia, infine, che nelle sedute della
prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 14,10.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 5
5.7 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) alla fine del primo
comma é aggiunto il seguente periodo:'' I regolamenti possono stabilire, per i
casi di esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due
Camere, che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un
eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la
proporzione di gruppi parlamentari».
Sostituire il secondo, il terzo e il
quarto capoverso con i seguenti:
«Il disegno di legge, approvato da una
Camera, è trasmesso all'altra e, salvo il caso di esercizio collettivo della
funzione legislativa, si intende definitivamente approvato se entro quindici
giorni dalla trasmissione quest'ultima non delibera il riesame su proposta di
un terzo dei suoi componenti.
Il riesame ha luogo anche su richiesta
del Governo.
Il disegno di legge può essere
approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi
alla deliberazione o alla richiesta di riesame. Si intende definitivamente
approvato quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero in
mancanza di deliberazione o richiesta di riesame.».
5.15 (testo 2)
Apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), il terzo
capoverso è sostituito dal seguente:
«Quando la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere, l'esame dei disegni di legge ha
inizio nella Camera presso la quale sono stati presentati, salvo quelli che
riguardano materie di cui agli articoli 117, terzo comma, il cui esame ha
inizio al Senato della Repubblica. L'esame degli altri disegni di legge
dapprima ha inizio alla Camera dei deputati».
nel quinto capoverso le parole: «terzo
comma dell'articolo 117» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del
presente articolo.
alla lettera b), sopprimere il
punto 2.
Sostituire il punto 3) con il seguente:
«3) è aggiunto in fine, il seguente
periodo: ''Per tali disegni di legge, per quelli di conversione dei
decreti-legge e per quelli per la cui approvazione è richiesta una maggioranza
speciale, occorre l'approvazione di entrambe le Camere''.
Alla lettera c) il quarto
capoverso è sostituito dal seguente:
«Il procedimento legislativo è concluso
quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere
nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni
prescritte nei commi precedenti».
Art. 9
9.5 (testo 2)
PARDI,
BELISARIO,
BUGNANO,
GIAMBRONE,
CAFORIO,
CARLINO,
DE TONI,
DI NARDO,
LANNUTTI,
LI GOTTI,
MASCITELLI,
PEDICA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Modifiche all'articolo
94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
''Art. 94. – Il Governo deve avere la
fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda e revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione, il
Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.
In caso di approvazione della mozione
di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei
ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di
esse.
Non procede allo scioglimento qualora,
entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del
Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da
almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del
Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei
componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua
presentazione.''».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012
391ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e
Peluffo.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione,
in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di
Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi
ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo,
la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per
l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 17 maggio.
Si procede alla votazione degli emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio e
riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e
pubblicato il 18 aprile.
Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, come preannunciato nelle sedute precedenti, dichiara
l'improponibilità degli emendamenti estranei all'oggetto della discussione, in
applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento. Nel compiere lo
scrutinio delle proposte emendative sotto tale riguardo, dichiara di essersi
attenuto anzitutto alla norma del Regolamento e quindi alla specificazione che
ne è stata data di comune accordo, per il testo in esame, nella seduta del 18
aprile scorso. Ricorda che in quella occasione la Commissione convenne sulla
sua proposta di delimitare la proponibilità degli emendamenti all'oggetto
proprio del testo unificato adottato come testo base, con la possibilità di
introdurre argomenti ulteriori solo in quanto siano in correlazione diretta con
quelli trattati nel testo: ciò anche in considerazione del tempo ormai assai
limitato per approvare una legge di revisione costituzionale entro il termine
della legislatura.
Inoltre, si è attenuto a una specifica
prescrizione contenuta nella Circolare sull'istruttoria legislativa in
Commissione, diramata dal Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997,
secondo la quale la disposizione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento
deve essere applicata nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che
siano estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti
al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione
propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame
della Commissione: sicché - come conclude sul punto la citata circolare -
debbono essere dichiarati improponibili gli emendamenti manifestamente lesivi
della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto. Dunque, nel
caso in esame, sono improponibili gli emendamenti diretti a regolare in
Costituzione o con norme di legge costituzionale quelle fattispecie che la
stessa Costituzione rimette alla regolazione della legge ordinaria.
Dichiara quindi improponibili i seguenti
emendamenti: 01.1, 01.2, 01.5, 1.22, 1.21, 1.26, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 2.36,
2.34, 2.35, 2.0.3, 2.0.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16,
7.0.2, 7.0.1, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 8.11, 8.10, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.20, 9.0.4,
9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.21, 9.0.17, 9.0.18,
9.0.19, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, e precisando che non intende
ritardare in alcun modo l'esame del provvedimento, esprime il rammarico per la
dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 01.5, sulla base di un
criterio a suo avviso formalistico. Si tratta di una proposta che corrisponde a
pressanti istanze dell'opinione pubblica, che giudica la riforma
dell'ordinamento giuridico dei partiti fondamentale e prodromica rispetto alla
riforma delle istituzioni.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 1, anticipando il suo parere contrario in caso di mantenimento.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 01.3, che
propone di abrogare il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione in
materia di voto degli italiani residenti all'estero.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia il voto favorevole e osserva che l'esperienza applicativa della
legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero è
stata unanimemente riconosciuta come inadeguata.
Il senatore BOSCETTO (PdL),
esprimendo apprezzamento per il lavoro di sintesi compiuto dal relatore,
ritiene che la proposta di escludere l'elezione di deputati e senatori da parte
degli italiani residenti all'estero faccia compiere un passo indietro senza
tenere conto dell'origine di quell'istituto, fortemente voluto dal Parlamento.
Pertanto, preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo sull'emendamento 01.3.
Il senatore PASTORE (PdL),
intervenendo in dissenso dal Gruppo, dichiara che voterà a favore
dell'emendamento e ricorda le difficoltà cui ha dato luogo l'istituzione della
circoscrizione Estero, rilevate anche da una indagine della Commissione affari
costituzionali svolta nella XIV legislatura.
Il mantenimento di un sistema bicamerale, con
Camere ridotte nella loro composizione, appare incompatibile con la conservazione
di un nucleo di parlamentari eletti dagli italiani residenti all'estero,
attraverso procedure non commendevoli sul piano della moralità e della
legalità. A suo avviso, l'inquinamento delle procedure di quel voto è stata
causa non secondaria della caduta di dignità del Parlamento.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
ricorda gli episodi di illegalità verificati dall'indagine della Commissione
affari costituzionali e il rigetto della conseguente richiesta di sospendere la
legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero,
in assenza di una coerenza fra i registri dell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero e le liste degli aventi diritto al voto dei consolati. La
soppressione della circoscrizione Estero, tra l'altro, consentirebbe di ridurre
i notevoli costi che comporta la partecipazione di quelli eletti all'attività
parlamentare.
Il senatore PALMA (PdL),
in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 01.3,
ricordando di avere dissentito anche in occasione dell'approvazione della legge
che istituì la circoscrizione Estero.
Il senatore SAIA (CN:GS-SI-PID-IB-FI)
ricorda la posizione della sua parte politica di provenienza, storicamente
favorevole all'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti
all'estero. Tuttavia, le incertezze sulla composizione delle liste e gli
episodi di illegalità che sono stati ricordati, lo inducono a votare a favore
dell'emendamento 01.3.
Accertata la presenza del prescritto numero di
senatori, l'emendamento 01.3 è posto in votazione ed è respinto.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 01.4.
Il senatore PASTORE (PdL),
in dissenso dal Gruppo, sostiene l'emendamento 01.4, che riformula il terzo
comma dell'articolo 48 della Costituzione, ammettendo il voto per
corrispondenza quando ne sia assicurata l'effettività e la personalità.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 01.4. Quanto
alla possibilità che la norma sia applicata anche per gli italiani residenti
solo temporaneamente all'estero, sottolinea la necessità di verificare che tale
facoltà sia alternativa a quella dell'esercizio di voto nei luoghi di
residenza.
Il senatore BIANCO (PD)
esprime stupore per il fatto che alcuni Gruppi che storicamente hanno sostenuto
l'opportunità dell'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti
all'estero in questa sede si adoperino per contestarne l'attuazione.
Precisa che i senatori del Gruppo del Partito
Democratico si esprimeranno in modo coerente con le indicazioni del relatore
sull'emendamento 01.4 e su tutti gli emendamenti in esame, al fine di favorire
una tempestiva approvazione del provvedimento.
Il senatore PALMA (PdL)
preannuncia un voto favorevole in dissenso dal suo Gruppo. Precisa che anche i
senatori del Gruppo del Popolo delle Libertà condividono l'auspicio del
senatore Bianco di un'approvazione della riforma costituzionale. Tuttavia, ciò
non pregiudica l'opportunità di apportare modifiche migliorative al testo. In
particolare, l'emendamento 01.4 assicura le garanzie di effettività e
personalità del voto espresso, tenendo conto dell'esperienza pregressa nelle
procedure di voto.
Il senatore MALAN (PdL),
in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto di astensione.
L'emendamento 01.4 è quindi posto in votazione
e non è accolto.
Il senatore PALMA (PdL),
intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che il Regolamento e la prassi
parlamentare non postulano che la dichiarazione di voto su ciascun emendamento
sia svolta dal rappresentante del Gruppo in Commissione. Ciascun senatore dovrebbe
essere lasciato libero di esprimere il voto a nome del Gruppo, mentre egli ha
notato che il Presidente usa prevenire le dichiarazioni di voto di senatori del
Popolo delle Libertà chiedendo a chi chiede di intervenire se intenda parlare a
nome del Gruppo.
Il PRESIDENTE fa
presente che il senatore Boscetto, rappresentante in Commissione del proprio
Gruppo, lo ha preventivamente informato, per le vie brevi, di voler pronunciare
personalmente le dichiarazioni di voto sugli emendamenti.
Il senatore PALMA (PdL)
replica che in mancanza della precisazione del Presidente, egli ignorava la
circostanza che il senatore Boscetto aveva preannunciato di voler dichiarare il
voto del Popolo delle Libertà su tutti gli emendamenti; circostanza che in ogni
caso non lo soddisfa e che si riserva di affrontare nelle opportune sedi
interne al Gruppo del Popolo della Libertà.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
osserva che le comunicazioni informali non possono essere un presupposto per la
conduzione dei lavori della Commissione, che non è tenuta a conoscere
l'intenzione del senatore Boscetto di preannunciare il voto a nome del suo
Gruppo su tutti gli emendamenti.
Il PRESIDENTE
ricorda che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento, riconosce ai senatori che
intendano dissociarsi dalle dichiarazioni di voto pronunciate a nome del Gruppo
di appartenenza la facoltà di intervenire per dichiarare il loro voto, ma nel
presupposto che l'orientamento del Gruppo sia stato già manifestato.
L'emendamento 01.6 decade, stante l'assenza
del proponente, mentre l'emendamento 01.7 è accantonato su proposta del
senatore CALDEROLI (LNP).
Il senatore PARDI (IdV)
fa proprio l'emendamento 1.1, in assenza dei proponenti e preannuncia un voto
favorevole. A proposito della riduzione del numero dei parlamentari, ricorda i
dubbi e le perplessità manifestate anche pubblicamente da alcuni insigni
costituzionalisti, i quali hanno eccepito che si tratterebbe di un espediente
per catturare la benevolenza dell'opinione pubblica. Inoltre, anche in parziale
dissenso dalle posizioni del suo Gruppo, esprime la preoccupazione che una
riduzione del numero dei parlamentari unitamente all'ipotesi di una revisione
della legge elettorale che avvantaggi i partiti maggiori, potrebbe dare luogo a
una forma di oligarchia centrista, con la marginalizzazione delle formazioni
politiche più piccole.
La soppressione dell'articolo 1, inoltre,
avrebbe il significato di una opposizione fin dalla radice alla riforma
costituzionale proposta.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.1 e ricorda le proposte di
modifica avanzate dal suo Gruppo dirette a ridurre in misura più consistente il
numero dei parlamentari. A suo avviso, l'indicazione di un numero di 508
deputati dissimula la riserva di approvare una nuova legge elettorale che
mantenga un consistente premio di maggioranza.
Il senatore BIANCO (PD)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1. La proposta
contenuta nel testo unificato del relatore è equilibrata e condivisibile e
determinerebbe un rapporto tra eletti ed elettori assai ridotto, comunque inferiore
a quello di altri importanti Paesi europei. Inoltre, ritiene comprensibile che
le proposte relative al numero dei componenti delle Camere tengano conto delle
ipotesi considerate per una riforma della legge elettorale.
Il senatore BOSCETTO (PdL),
a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.
L'emendamento 1.1 è posto in votazione e non è
accolto. L'emendamento 1.2 decade per l'assenza del proponente.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) preannuncia il voto contrario del Gruppo del Popolo delle Libertà
sull'emendamento 1.5, ricordando la proposta, da lui avanzata originariamente,
di fissare in 508 il numero dei deputati. Pur condividendo la sussistenza di un
legame tra riforma costituzionale e revisione della legge elettorale, ritiene
che esso valga in entrambe le direzioni, nel senso che la riforma
costituzionale non può non tenere conto dell'evoluzione del sistema politico. A
suo avviso, occorre respingere le proposte che hanno un significato solo
demagogico e tenere conto della funzione di rappresentanza del pluralismo
sociale e territoriale che devono svolgere le Camere.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.5, in considerazione della
proposta ivi contenuta di sopprimere il riferimento alla circoscrizione Estero.
Il senatore PARDI (IdV)
dichiara il voto contrario del suo Gruppo.
Il senatore CALDEROLI (LNP),
a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.
L'emendamento 1.5, posto in votazione, non è
accolto. Anche l'emendamento 1.3 non è accolto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.8.
Il senatore MALAN (PdL)
dichiara il voto contrario del Gruppo del Popolo delle Libertà sull'emendamento
1.8, ritenendo che sia opportuno compiere scelte giuste piuttosto che dare
segnali demagogici. Sulla base del testo unificato del relatore, si definisce
un numero di parlamentari che in rapporto agli elettori è tra i più bassi in
Europa. Del resto, una riduzione eccessiva del numero dei parlamentari sarebbe
in contrasto con la necessità di un collegamento più stretto tra eletti e
cittadini.
L'emendamento 1.8 è posto in votazione e non è
accolto. Decaduto l'1.6 per assenza del proponente, anche l'emendamento 1.9 non
è accolto.
Previa dichiarazione di voto favorevole del
senatore CALDEROLI (LNP),
è respinto l'emendamento 1.7.
Il PRESIDENTE
precisa che dell'emendamento 1.4, solo il comma 2 ha portata innovativa
rispetto al testo unificato proposto dal relatore.
Il senatore SAIA (CN:GS-SI-PID-IB-FI),
a nome del suo Gruppo, ritira tutti gli emendamenti proposti dalla sua parte
politica che traggono origine dall'ipotesi di dare vita a una Assemblea
costituente con il compito di istruire i lavori per una riforma costituzionale
al riparo dalle pressioni dell'opinione pubblica. Tuttavia, mantiene e
riformula l'emendamento 1.4 in un nuovo testo (1.4 testo 2), pubblicato in
allegato, tenendo conto delle indicazioni della Presidenza circa
l'inammissibilità dei commi 1 e 3.
Il PRESIDENTE avverte
che tale emendamento, nel nuovo testo sarà votato insieme alle altre proposte
di modifica riferite al comma 3 dell'articolo 56 della Costituzione, in materia
di elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati.
Il senatore BOSCETTO (PdL),
a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.10.
In dissenso dal Gruppo, il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) dichiara che voterà a favore e ringrazia il senatore Saltamartini
che ha aderito alla proposta. Nota che la politica delle idee è stata progressivamente
espropriata da una serie di poteri non rappresentativi e di movimenti
antipolitici, anche attraverso il proliferare di liste civiche. Pertanto, è
necessario sottolineare la funzione di rappresentanza del libero pluralismo
sociale e territoriale che spetta alla Camera dei deputati.
Il senatore PARDI (IdV)
esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal senatore Benedetti Valentini
con l'emendamento 1.10.
Il senatore DIVINA (LNP)
osserva che la Costituzione del 1948 non ha consentito di risolvere le divisioni
tra le componenti culturali e politiche della società italiana e molte delle
sue disposizioni sono frutto del compromesso raggiunto dall'Assemblea
costituente. La proposta del senatore Benedetti Valentini è condivisibile e
pertanto il suo Gruppo voterà a favore.
L'emendamento 1.10. posto in votazione, non è
accolto. Previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (IdV),
anche l'emendamento 1.12 è respinto.
L'emendamento 1.11 decade per l'assenza dei
proponenti. Il senatore PASTORE (PdL)
ritira l'emendamento 1.18.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.13 per le ragioni già
illustrate.
L'emendamento 1.13, posto in votazione,
non è accolto.
A nome del Gruppo del Popolo delle
Libertà, il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.31.
Il senatore MALAN (PdL),
in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole, sottolineando che
sarebbe preferibile una diversa ripartizione della circoscrizione Estero o
anche un diverso criterio di rappresentanza degli italiani residenti
all'estero. Comunque è opportuno ridurre ulteriormente il numero dei
parlamentari eletti all'estero, in considerazione delle spese assai elevate che
comporta quella rappresentanza.
L'emendamento 1.31, posto in votazione,
non è accolto. Previe dichiarazioni di voto favorevoli del senatore PARDI (IdV),
con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.16 e 1.15. Anche
l'emendamento 1.17 è respinto, mentre gli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.24
decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.23: anche se si tratta di una
proposta di tenore populista, essa rappresenta una sfida al ceto politico.
Gli emendamenti 1.23 e 1.4 (testo 2),
identici, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
fa proprio l'emendamento 1.32, ritirato dal senatore MALAN (PdL).
Posto in votazione, l'emendamento 1.32
è respinto.
Il senatore CALDEROLI (LNP),
intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che i rappresentanti del Governo
non si sono pronunciati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il PRESIDENTE
precisa che i rappresentanti del Governo sono intervenuti ai lavori in un
momento successivo all'espressione del parere del relatore sugli emendamenti
riferiti all'articolo 1. In ogni caso, il Regolamento non prevede la presenza
obbligatoria del Governo nelle procedure in sede referente.
La seduta, sospesa alle ore 15,55,
riprende alle ore 16,10.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2,
anticipando in caso di mantenimento un parere contrario: fa eccezione
l'emendamento 2.19, che propone di accantonare e di esaminare insieme
all'emendamento 3.6, nel testo riformulato dal senatore Benedetti Valentini
(3.6 testo 2), pubblicato in allegato.
Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del
Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti all'articolo 2,
tenuto conto della natura dei disegni di legge costituzionale in titolo, di
stretta competenza parlamentare.
Il senatore PARDI (IdV),
in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.1 e preannuncia il voto
favorevole del suo Gruppo. Sottolinea la necessità, condivisa anche da
autorevoli costituzionalisti, di separare gli argomenti principali della
riforma costituzionale in modo che su di essi possano svolgersi articolate
consultazioni referendarie, nel rispetto dello spirito dell'articolo 138 della
Costituzione.
L'emendamento 2.1, posto in votazione,
non è accolto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.4, che propone una
riscrittura di numerose disposizioni costituzionali, nell'intento di superare
effettivamente il bicameralismo ripetitivo.
L'emendamento 2.4, posto in votazione,
è respinto.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il
senatore SARRO (PdL)
ricorda che inizierà tra poco un'importante seduta della Giunta delle immunità
parlamentari, alla quale devono partecipare alcuni senatori della Commissione
affari costituzionali.
Il PRESIDENTE,
apprezzata tale circostanza, propone di rinviare il seguito dell'esame e di
convocare una ulteriore seduta alle ore 21, nell'intento di accelerare per
quanto possibile l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo. Precisa
che per quella seduta i Gruppi potranno designare altri senatori in
sostituzione dei componenti ordinari della Commissione affari costituzionali
eventualmente impegnati nei lavori della Giunta.
Il senatore BOSCETTO (PdL),
a nome del suo Gruppo, ritiene che sia preferibile proseguire l'esame nella
giornata di domani ed eventualmente venerdì, nel rispetto dell'intesa di
concludere l'esame nel corso della settimana. Ricorda che l'organizzazione dei
lavori convenuta non prevedeva la convocazione di una seduta notturna per oggi.
Il senatore PARDI (IdV)
ritiene che l'impegno di alcuni componenti della Commissione affari
costituzionali presso la Giunta delle immunità parlamentari dovrebbe persuadere
la Presidenza a rinviare il seguito dell'esame, in considerazione
dell'importante ruolo che quei senatori svolgono. Inoltre, dichiara
l'indisponibilità del suo Gruppo a partecipare a una seduta notturna della
Commissione.
Ricorda che anche in occasione
dell'approvazione delle modifiche all'articolo 81 della Costituzione, la
discussione parlamentare si è svolta in modo sciatto e frettoloso, nel
disinteresse generale. La proposta di riforma che si esamina oggi a suo avviso
è invasiva degli equilibri fra gli organi costituzionali, altera il rapporto
tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri e non
rafforza adeguatamente i poteri del Parlamento. A suo giudizio, l'accelerazione
dell'iter rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti della
Costituzione, che non dovrebbe essere innovata con procedure tanto
superficiali. Piuttosto, il Parlamento dovrebbe acquisire la consapevolezza dei
propri limiti e della propria inadeguatezza per realizzare una riforma
costituzionale.
Il PRESIDENTE
precisa che le procedure sono disciplinate dal Regolamento del Senato. Le posizioni
politiche, anche contrastanti, non dovrebbero essere confuse con le regole di
svolgimento dei lavori parlamentari.
Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
ringrazia il Presidente per il modo in cui sta conducendo i lavori della
Commissione e lo invita a definire, con il consenso dei Gruppi parlamentari, un
calendario certo dei lavori che consenta di concludere l'esame entro la
corrente settimana, nel rispetto dell'accordo al quale sono pervenute le forze
politiche. Nell'organizzazione dei lavori il Presidente non mancherà di
evitare, anche in base alla consultazione del presidente della Giunta delle
immunità, inopportune sovrapposizioni delle sedute della Commissione affari
costituzionali con quelle della Giunta.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
condivide la proposta del Presidente, di rinviare il seguito dell'esame e di
riprenderlo nella seduta notturna, stasera alle ore 21, in modo che l'esame
possa concludersi nella giornata di domani.
Precisa che l'eventuale approvazione di
emendamenti sui quali il suo Gruppo ha manifestato forte contrarietà potrebbe
indurre i senatori della Lega Nord a comportamenti parlamentari diversi da
quelli collaborativi fin qui osservati.
Il senatore ZANDA (PD)
condivide la richiesta del senatore D'Alia, di fissare un calendario dei
lavori, tenuto conto delle convocazioni della Giunta delle immunità
parlamentari, con l'intento di chiudere l'esame entro la settimana, in base
all'accordo raggiunto dai Gruppi parlamentari e tenuto conto delle istanze che
provengono dal Paese. A suo avviso, il Parlamento lavora troppo poco per non
impegnarsi nello svolgimento di sedute anche in orari notturni e, se
necessario, in giorni festivi.
Pur comprendendo la posizione contraria
del Gruppo dell'Italia dei Valori, ritiene che essa possa farsi valere nel
rispetto delle altre opinioni: sono inaccettabili i commenti del senatore Pardi
secondo il quale chi si adopera per l'approvazione della riforma costituzionale
in esame, con uno sforzo politico, intellettuale e personale assai rilevante,
mancherebbe di rispetto alla Costituzione.
Il senatore BIANCO (PD)
condivide le considerazione svolte dal senatore Zanda e si associa al
disappunto per le argomentazioni e il tono usati dal senatore Pardi, il quale
peraltro, in molti casi, non ha condiviso le proposte avanzate dal suo stesso
Gruppo. Il giudizio espresso sulla condotta dei parlamentari in occasione
dell'approvazione della revisione dell'articolo 81 della Costituzione è
indebito.
Conclude, ribadendo la richiesta di un
calendario dei lavori serrato, tale da consentire il completamento dell'esame
nelle sedute di questa settimana.
Il PRESIDENTE
informa che ha ricevuto notizie secondo le quali la Giunta delle immunità
parlamentari, la cui seduta è convocata alle ore 16,30, sospenderà i propri
lavori per consentire ai componenti di partecipare alla parte iniziale della
seduta dell'Assemblea del Senato. Successivamente, riprenderà i lavori che,
verosimilmente, si protrarranno anche in serata.
Propone, infine, di convocare la seduta
notturna alle ore 21, nell'intesa che, qualora alcuni senatori non potessero
dichiarare il proprio voto sugli emendamenti perché impegnati nei lavori della
Giunta delle immunità parlamentari, quegli emendamenti sarebbero accantonati.
In ogni caso, trattandosi di una nuova seduta, saranno possibili sostituzioni
dei componenti della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1
1.4 (testo 2)
SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».
Art. 3
3.6 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) al primo comma dell'articolo
58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età"».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012
392ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e
per l'interno Ruperto.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione
e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e
passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 23 maggio.
Riprende la votazione degli emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo
unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18
aprile.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il
senatore CALDEROLI (LNP)
nota che alcune notizie di stampa riferiscono della proposta da parte di una
forza politica della maggioranza nel senso di introdurre un modello
semipresidenziale.
Il senatore PARDI (IdV)
sottolinea che tali notizie non sono state smentite.
Il PRESIDENTE
replica, invitando a occuparsi degli atti che sono all'esame, dai quali non
risultano emendamenti oltre a quelli già pubblicati. Inoltre, propone che siano
accantonati gli emendamenti riferiti agli articolo 4, 5 e 9, nell'intento di
perseguire il consenso su alcune di quelle proposte.
Conviene la Commissione.
L'emendamento 2.5, fatto proprio dal PRESIDENTE in
assenza del proponente, è posto in votazione ed è respinto, mentre
l'emendamento 2.8 decade in assenza del proponente.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.2, diretto a qualificare come
federale il Senato della Repubblica e a prevedere che l'elezione sia
contestuale a quella dei Consigli regionali, per cui il Senato sarebbe
rinnovato di continuo.
Inoltre riformula l'emendamento 2.6 in forma
di emendamento aggiuntivo all'articolo 10 (10.0.100), pubblicato in allegato.
Il senatore BIANCO (PD)
riconosce la dignità intellettuale e politica della proposta che però
corrisponde a una impostazione diversa da quella cui aderisce il testo
unificato: la previsione di una elezione a suffragio universale e diretto
postula la partecipazione del Senato alla formazione dell'indirizzo politico e
implica l'espressione della fiducia al Governo.
L'emendamento 2.2, posto in votazione, non è
accolto. Anche l'emendamento 2.17, fatto proprio dal senatore PARDI (IdV)
in assenza dei proponenti, posto in votazione, non è accolto.
Il senatore BIANCO (PD)
chiede di accantonare l'emendamento 10.0.100 (già 2.6): nota che la proposta è
di contenuto analogo, almeno nella sua prima parte, a un emendamento da lui
presentato insieme ad altri senatori, che potrebbe trovare il consenso nella
Commissione.
L'emendamento è quindi accantonato.
Con distinte votazioni sono respinti
gli emendamenti 2.7, fatto proprio dal senatore PARDI (IdV),
2.14, fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP),
2.9, fatto proprio dal PRESIDENTE, 2.10
e 2.13.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.11, diretto a sopprimere la
previsione di senatori eletti nella circoscrizione Estero. In proposito,
osserva che non avrebbe significato una rappresentanza degli italiani residenti
all'estero in una Camera specializzata nelle materie di competenza legislativa
concorrente con le Regioni.
L'emendamento 2.11, posto in votazione, è
respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 2.12.
Il senatore PARDI (IdV)
dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.15, che propone
di ridurre in misura più accentuata il numero dei senatori e di sopprimere i
seggi della circoscrizione Estero, per le ragioni ora illustrate dal senatore
Calderoli.
L'emendamento 2.15, posto in votazione, è
respinto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole anche sull'emendamento 2.20, diretto a
promuovere un regionalismo cooperativo, attraverso l'elezione di senatori da
parte dei Consigli regionali e dei Consigli delle autonomie locali.
Messo in votazione, l'emendamento 2.20 è
respinto.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 2.22.
Preannunciando il voto favorevole in dissenso
dal Gruppo, il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) ringrazia i senatori che hanno votato a favore dell'emendamento
1.10 nella seduta di ieri e nota che essi sono stati poco meno della metà dei
membri della Commissione.
Sottolinea la funzione di rappresentanza del
libero pluralismo politico che egli intende attribuire al Senato della
Repubblica, mentre alla Camera dei deputati sarebbe demandato il compito di
sintesi politica degli interessi territoriali e sociali.
Il senatore DIVINA (LNP),
esprimendosi favorevolmente, propone di sopprimere la seconda parte
dell'emendamento 2.22, che richiama i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) non condivide tale proposta di riformulazione dell'emendamento che
- lo ricorda - è stato sottoscritto anche dal senatore Saltamartini.
L'emendamento, posto in votazione, non è
approvato.
Su proposta del senatore BIANCO (PD),
l'emendamento 2.19 è accantonato.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.18 e sull'emendamento 2.26.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.18, per le ragioni già
illustrate con riguardo all'opportunità di sopprimere i seggi della
circoscrizione Estero. Nel caso del Senato, occorre tenere conto anche della
competenza specifica nelle materie legislative concorrenti.
Il senatore PASTORE (PdL),
in dissenso dal Gruppo, aggiunge la firma all'emendamento 2.18 e preannuncia un
voto favorevole. Inoltre, sottolinea il significato dell'emendamento 2.26, di
contenuto analogo, che ritira: a suo avviso, il mantenimento dei senatori
eletti nella circoscrizione Estero costituisce una contraddizione, visto il
rafforzamento della vocazione regionalista del Senato. Inoltre, la riduzione
del numero dei senatori eletti all'estero di fatto impedirà di rappresentare
adeguatamente il pluralismo politico di quelle comunità.
L'emendamento 2.18, posto in votazione, è
respinto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.21, diretto a sopprimere il
riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Esprime comunque i
sensi della sua stima nei confronti dei senatori eletti nella circoscrizione
Estero e ricorda le ragioni aggiuntive della soppressione, in considerazione
della competenza specialistica del Senato.
Il senatore BIANCO (PD)
ritiene che la presenza dei senatori eletti all'estero non dovrebbe essere
stigmatizzata. Le innegabili deficienze delle procedure per l'esercizio del
diritto di voto degli italiani residenti all'estero possono essere risolte
attraverso la legge ordinaria. Inoltre, manifesta stupore per l'opposizione a
questo istituto da parte di forze politiche che in passato hanno fortemente
voluto la legge che consente agli italiani residenti all'estero di esprimere il
loro voto.
Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
condivide il rilievo del senatore Bianco e ritiene che non sia necessario
sopprimere disposizioni costituzionali quanto piuttosto affrontare il tema
dell'acquisizione della cittadinanza per discendenza, come richiedono anche le
comunità italiane all'estero e sulla base delle norme approvate recentemente
dall'Unione europea, nonché attraverso una revisione della legge elettorale per
quanto riguarda questa parte specifica. L'esperienza non è totalmente opaca,
come si lascia intendere in alcuni interventi: semmai le forze politiche
dovrebbero assumersi la responsabilità degli episodi non commendevoli di cui
sono stati protagonisti alcuni loro esponenti.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.21 e condivide
l'opinione del senatore D'Alia secondo il quale una maggiore trasparenza delle
procedure per l'esercizio del diritto di voto può essere realizzata attraverso
una revisione della legge elettorale.
Il senatore PALMA (PdL),
intervenendo in dissenso dal Gruppo, ritiene che l'emendamento 2.21 meriti una
più approfondita riflessione. Con il superamento del bicameralismo perfetto, si
introduce una distinzione di competenze tra le Camere e si accentua la
connotazione regionalista del Senato, con riferimento alla trattazione delle
materie di competenza concorrente. A suo avviso, tale evoluzione è
incompatibile con il mantenimento di una rappresentanza degli italiani
residenti all'estero.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL),
in dissenso dal Gruppo, preannuncia che non parteciperà al voto e ricorda il
valore dell'iniziativa promossa dalla sua parte politica di provenienza, fin
dai tempi più lontani, per consentire l'esercizio del diritto di voto degli
italiani residenti all'estero. A suo avviso, l'argomento non dovrebbe essere
coinvolto nell'attuale riforma di alcune disposizioni della Costituzione, che
attengono soprattutto alle funzioni delle Camere.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
conferma la sua posizione contraria al mantenimento di parlamentari eletti
dagli italiani residenti all'estero in un'apposita circoscrizione. Replicando
al senatore D'Alia, osserva che trattandosi dell'attuazione di una norma
costituzionale, in mancanza di una modifica di quest'ultima, la legge ordinaria
non potrebbe disciplinare diversamente la materia.
Il senatore DE ANGELIS (Per
il Terzo Polo:ApI-FLI) condivide le riflessioni del senatore Palma. È
opportuno tenere conto della evoluzione delle competenze delle Camere:
l'elezione di rappresentanti di italiani residenti all'estero sembra
incompatibile con le funzioni del Senato che fanno riferimento alle materie di
competenza legislativa concorrente.
L'emendamento 2.21, posto in votazione, non è
accolto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.28, che prevede l'elezione
indiretta dei senatori. In tal modo, a suo avviso, si potrebbe superare
effettivamente l'attuale bicameralismo e attuare l'auspicio della formazione di
un Senato delle regioni. Inoltre, con l'elezione da parte dei Consigli
regionali, si determinerebbe una drastica riduzione dei costi della politica.
Replicando alle obiezioni del senatore Bianco,
ribadisce che non intende svalutare il significato e il valore del contributo
fornito al Parlamento dai senatori eletti all'estero.
L'emendamento 2.28, posto in votazione, è
respinto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.23, anch'esso diretto a
ridurre il numero dei senatori. Anche se, a suo avviso, sono da respingere le
critiche demagogiche nei confronti del Parlamento, che rischiano di aprire lo
spazio a tendenze antidemocratiche, ritiene che una riduzione più coraggiosa
del numero dei Parlamentari sarebbe opportuna.
L'emendamento 2.23, posto in votazione, non è
accolto. Anche l'emendamento 2.24 è respinto. L'emendamento 2.38, ritirato dal
senatore MALAN (PdL)
e fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP),
viene posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 2.25, previa
dichiarazione di voto del senatore PARDI (IdV),
posto in votazione non è accolto. L'emendamento 2.27 decade per l'assenza della
proponente, mentre l'emendamento 2.30 è ritirato dal senatore SANNA (PD),
il quale propone una riformulazione dell'emendamento 2.29 (2.29 testo 2),
pubblicata in allegato, su cui il relatore conferma il parere contrario.
Il senatore BIANCO (PD)
conferma la posizione, già annunciata nella giornata di ieri, contraria a tutti
gli emendamenti che non vedano il parere favorevole del relatore e del
rappresentante del Governo. Pertanto, anche sull'emendamento 2.29 (testo 2) il
voto del suo gruppo sarà contrario.
Il senatore SANNA (PD),
intervenendo in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole
sull'emendamento 2.29 (testo 2): esso propone di prevedere un numero minimo di
cinque senatori per regione, a eccezione del Trentino-Alto Adige, al fine di
assicurare una più coerente proporzione con la riduzione del numero dei
parlamentari e il rispetto del principio dell'uguaglianza del voto.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, ritenendo
che il numero minimo di sei senatori corrisponda in proporzione alla riduzione
del numero complessivo dei senatori e soddisfi l'esigenza di una rappresentanza
del pluralismo politico anche nelle regioni più piccole.
Il senatore PARDI (IdV)
condivide le considerazioni svolte dal senatore Sanna e apprezza la sua libera
manifestazione di pensiero, anche in dissenso dal Gruppo di appartenenza.
Il senatore Mauro Maria MARINO
(PD) ritira la firma dall'emendamento, aderendo alle indicazioni del
senatore Bianco.
L'emendamento 2.29 (testo 2), posto in
votazione, è respinto. Previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (IdV),
è respinto anche l'emendamento 2.31.
Il senatore PARDI (IdV)
sottolinea il significato dell'emendamento 2.32, diretto a rafforzare la
funzione di rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di genere nella
composizione del Senato, tenendo conto dei gravi ritardi che in proposito si
verificano in Italia.
L'emendamento 2.32, posto in votazione,
è respinto.
Il presidente VIZZINI,
relatore, riconsiderando il proprio avviso, esprime un parere favorevole
sull'emendamento 2.41.
Il sottosegretario MALASCHINI, a nome
del Governo, si pronuncia in modo conforme.
L'emendamento 2.41, posto in votazione,
è accolto, mentre è respinto l'emendamento 2.33, previa dichiarazione di voto
favorevole del senatore PARDI (IdV).
Il senatore MALAN (PdL)
ritira l'emendamento 2.39, che viene fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP)
e, messo in votazione, non è accolto.
L'emendamento 2.0.2, posto in
votazione, non è accolto.
Rispondendo al senatore Pardi, il PRESIDENTE
ribadisce i criteri in base ai quali ha dichiarato improponibile l'emendamento
2.0.3. Tra l'altro, rammenta di essersi attenuto a una specifica prescrizione
contenuta nella Circolare sull'istruttoria legislativa in Commissione diramata
dal Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997, secondo la quale la
disposizione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento deve essere applicata
nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano estranei
all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del
provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto
legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione.
Pertanto devono essere dichiarati improponibili gli emendamenti manifestamente
lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto.
In qualità di relatore, esprime quindi
un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad
eccezione della proposta 3.6, che il senatore Benedetti Valentini ha
riformulato in un nuovo testo (3.6 testo 2), pubblicato in allegato al
resoconto di ieri, sul quale si rimette alla Commissione.
Il sottosegretario MALASCHINI,
confermando l'attenzione del Governo per l'esame in corso, si rimette alla
Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché sulle altre
proposte riguardanti gli articoli successivi, auspicando che la redazione
finale del testo veda il più ampio consenso.
Replicando a una richiesta del senatore
CALDEROLI (LNP),
il PRESIDENTE
osserva che gli emendamenti aggiuntivi 3.0.14 e 3.0.15 sono stati dichiarati
improponibili in quanto la materia delle indennità è riservata alla legge per
disposizione costituzionale.
Il senatore CALDEROLI (LNP),
contestando tale decisione, auspica che il Presidente del Senato possa
riconsiderare i criteri a cui si è richiamato il Presidente Vizzini, in modo da
ammettere le proposte di modifica riguardanti l'indennità parlamentare, anche
nell'esame in Commissione.
Il senatore PALMA (PdL)
osserva che la prima parte degli emendamenti 3.0.14 e 3.0.15 dovrebbe essere
considerata proponibile, in quanto non preclusa da riserve di legge.
Il PRESIDENTE,
tenuto conto delle considerazioni svolte dai senatori Calderoli e Palma, e
rivedendo la sua decisione, dichiara proponibile la prima parte degli
emendamenti 3.0.14 e 3.0.15, fino alle parole "dalla legge".
La seduta, sospesa alle ore 16,05,
riprende alle ore 16,25.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.2.
Il senatore PALMA (PdL)
chiede che l'emendamento 3.2 sia votato per parti separate, distinguendo il
requisito anagrafico da quello della residenza.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su entrambe le parti
dell'emendamento 3.2.
Il senatore PALMA (PdL)
preannuncia un voto favorevole in dissenso dal Gruppo sulla seconda parte
dell'emendamento 3.2.
Il senatore DIVINA (LNP),
preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla seconda parte
dell'emendamento, ricorda che nelle recenti elezioni amministrative i cittadini
hanno manifesto un forte disagio e hanno rivendicato la possibilità di
scegliere i candidati espressi dai territori.
Il presidente VIZZINI,
relatore, confermando il parere contrario su entrambe le parti dell'emendamento
3.2, ricorda il contenuto dell'articolo 67 della Costituzione, che postula una
rappresentanza di tutta la nazione.
La prima parte dell'emendamento 3.2,
fino alle parole "di età" è posta in votazione ed è respinta. Anche
la seconda parte non è accolta.
L'emendamento 3.4 decade per assenza
del proponente.
Il PRESIDENTE
avverte che la prima parte dell'emendamento 3.5, a seguito di una più attenta
considerazione, è inammissibile, in quanto priva di reale portata modificativa.
Posto in votazione, è respinto
l'emendamento 3.17. Quindi è respinta la seconda parte dell'emendamento 3.5
Previe dichiarazioni di voto del
senatore PARDI (IdV),
gli emendamenti 3.9 e 3.8, posti separatamente in votazione, sono respinti.
Quanto all'emendamento 3.7, esso è riformulato in senso conforme al 3.6 (testo
2) e momentaneamente accantonato.
Si procede quindi alla votazione degli
emendamenti identici 3.6 (testo 2) e 3.7 (testo 2).
I senatori BIANCO (PD)
e BENEDETTI VALENTINI (PdL),
a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano un voto favorevole.
Gli emendamenti identici 3.6 (testo 2) e 3.7
(testo 2), posti in votazione, sono accolti. Previa dichiarazione di voto del
senatore PARDI (IdV),
l'emendamento 3.10 non è accolto.
Il PRESIDENTE
avverte che, in base a una più attenta valutazione, gli emendamenti 3.11 e 3.12
sono proponibili limitatamente alla prima parte, fino alle parole: "di
età".
Il senatore PALMA (PdL)
giudica singolare che nella Costituzione non possa essere enunciato un
principio come quelle indicato dalla seconda parte degli emendamenti 3.11 e
3.12, sulla base di criteri contenuti in una circolare applicativa dei
Regolamenti delle Camere. La materia è riservata alla legge ordinaria in quanto
lo prevede una disposizione della Costituzione sulla quale il legislatore
costituente potrebbe legittimamente intervenire.
Il presidente VIZZINI,
relatore, ricorda che l'articolo 65 della Costituzione riserva alla legge la
materia delle ineleggibilità e incompatibilità.
Il senatore PASTORE (PdL)
obietta che il criterio applicato potrebbe rappresentare un precedente che
limita la potestà del legislatore in modo eccessivo. In proposito, ricorda che
l'articolo 122 regola direttamente casi specifici di incompatibilità.
Il PRESIDENTE
osserva che i casi di incompatibilità indicati nell'articolo 122 sono di natura
ben diversa da quelli proposti con gli emendamenti dichiarati improponibili, in
quanto riguardano il rapporto di incompatibilità tra la titolarità di più
cariche pubbliche, di rilievo costituzionale, così come già prescrive, per i
membri del Parlamento, l'articolo 65, secondo comma, della Costituzione.
Gli emendamenti 3.11 e 3.12, limitatamente
alla prima parte, posti congiuntamente in votazione in quanto identici, sono
respinti. Successivamente è respinto anche l'emendamento 3.13.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.18, per le
ragioni richiamate dal Presidente, fondate sul principio enunciato
nell'articolo 67 della Costituzione.
Il senatore MALAN (PdL)
difende il contenuto dell'emendamento 3.18 e, in dissenso dal Gruppo,
preannuncia un voto favorevole: la proposta rafforza il carattere regionalista
del sistema di elezione del Senato.
Il senatore DIVINA (LNP),
preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che la regione
Trentino-Alto Adige nel suo statuto prevede un periodo minimo di residenza per
l'espressione del voto.
Il senatore PARDI (IdV)
sostiene l'emendamento 3.14, che sottolinea la necessità di una garanzia per la
rappresentanza delle minoranze e della parità di genere.
La senatrice FINOCCHIARO (PD)
si esprime in senso contrario sulla proposta 3.14. In primo luogo, essa pone
sullo stesso piano la tutela delle minoranze e quella delle donne, non
considerando che queste ultime rappresentano una maggioranza della popolazione.
Inoltre, sulla materia è già intervenuta una modifica dell'articolo 51 della
Costituzione che, tralasciando ogni tenore meramente enunciativo, prevede la
concreta promozione delle condizioni di pari opportunità. Infine, la
formulazione dell'emendamento ricalca in parte le dichiarazioni contenute nella
Costituzione fin dal 1948 che, tuttavia, non avevano assicurato l'attuazione
del principio. A suo avviso, azioni concrete potranno essere realizzate sia in
sede di revisione della legge elettorale, attraverso regole che assicurino un
maggiore equilibrio nella rappresentanza, sia nella legge che disciplina il
finanziamento dei partiti politici, con tagli dei trasferimenti qualora i
partiti non rappresentino in misura adeguata il genere femminile.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ritiene che le argomentazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro abbiano
un'ispirazione maschilista, in quanto conferiscono un valore economico alla
rappresentanza femminile.
L'emendamento 3.14, posto in votazione, è
respinto, come pure il 3.15. L'emendamento 3.0.3 decade per l'assenza del
proponente, mentre l'emendamento 3.0.1, posto in votazione è respinto.
Il senatore DIVINA (LNP)
fa proprio l'emendamento 3.0.2, che era stato ritirato dal proponente;
sottolinea la proposta secondo cui i senatori a vita non avrebbero diritto di
voto. In proposito, ricorda la situazione venutasi a determinare nella scorsa
legislatura, quando la presenza e il voto dei senatori a vita, anche di quelli
molto anziani, venivano strumentalizzati per assicurare la maggioranza al
Governo.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL) chiede che l'emendamento 3.0.2 sia votato per parti separate e
preannuncia il suo favore sulla prima parte, diretta a ridurre il numero dei
senatori a vita, mentre il voto sarà contrario sulla seconda parte, che
limiterebbe inopportunamente lo status di quei componenti del Senato.
L'emendamento 3.0.2, limitatamente alla
lettera a), è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento
3.0.4, ed è respinto. Successivamente è respinta anche la lettera b),
posta in votazione insieme all'identico emendamento 3.0.17. Con distinte
votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.
Il senatore MALAN (PdL)
ritira l'emendamento 3.0.18, mentre il 3.0.7, posto in votazione è respinto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.0.10. Richiama l'attenzione
sulla necessità di rafforzare le prerogative del Parlamento attraverso
l'introduzione di uno statuto delle opposizioni, ripetutamente sollecitato
anche dal Gruppo del Partito Democratico. Il testo unificato proposto dal
relatore, sotto tale profilo, è carente. L'emendamento 3.0.10 prevede tra
l'altro il ricorso alla Corte costituzionale da parte di singoli o gruppi che
siano stati lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali.
Il senatore BIANCO (PD)
ritiene che le questioni poste dal senatore Pardi, meritino attenzione. Lo
invita quindi a ritirare l'emendamento 3.0.10 e a convergere sulla formulazione
della prima parte dell'emendamento 3.0.9, sulla quale si potrebbe determinare
un consenso più largo. A tal fine, chiede l'accantonamento dello stesso
emendamento 3.0.9.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
si associa all'invito rivolto al senatore Pardi per un ritiro dell'emendamento
3.0.10, che prevede il ricorso alla Corte costituzionale durante l'iter
di approvazione di un disegno di legge, con conseguente, eccessiva compressione
dell'autonomia costituzionale delle Camere.
Ritira quindi l'emendamento 3.0.8 e dichiara
la disponibilità a riformulare la seconda parte dell'emendamento 3.0.9 secondo
la proposta del senatore Bianco.
Il PRESIDENTE
precisa che in base a una più attenta valutazione, l'ultimo comma
dell'emendamento 3.0.10, che prevede il ricorso alla Corte costituzionale
contro le violazioni del Regolamento, è improponibile, in quanto riguarda le
garanzie costituzionali, che non formano oggetto del testo in esame.
La Commissione conviene quindi di accantonare
gli emendamenti 3.0.10, 3.0.9 e 3.0.21.
Il senatore MALAN (PdL)
ritira l'emendamento 3.0.19, precisando che l'intento di quella proposta era
quello di evitare un uso strumentale a fini ostruzionistici della richiesta di
verifica del numero legale. Ritira anche l'emendamento 3.0.20.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.0.11, implicitamente diretto
a precludere l'accesso alle cariche parlamentari per chi detenga il controllo
di mezzi di comunicazione. La proposta ha lo scopo di reagire alla anomalia che
ha caratterizzato la situazione politica italiana per un lungo arco temporale e
che, a suo avviso, non deve essere dimenticata.
Il presidente VIZZINI,
relatore, ricorda che l'articolo 65, primo comma, della Costituzione rinvia
alla legge la determinazione delle cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, mentre non considera i casi di incandidabilità che
ricorrerebbero, a suo avviso, solo in casi estremi, come la mancanza dei
requisiti anagrafici o di esercizio dei diritti politici.
La senatrice FINOCCHIARO (PD)
non condivide la proposta di cui all'emendamento 3.0.11. Della questione si
dibatte senza soluzione da molto tempo: a suo avviso, il conflitto di interessi
può essere risolto attraverso l'individuazione di ulteriori cause di
incompatibilità, che verrebbero meno qualora il candidato cessi dalla
condizione che ha determinato il conflitto.
Messo in votazione, l'emendamento 3.0.11 non è
accolto.
Il senatore PARDI (IdV),
su invito del PRESIDENTE si
riserva di riformulare 3.0.12, che intanto è accantonato.
Il PRESIDENTE
avverte che, a seguito di una più attenta valutazione, l'emendamento 3.0.13 è
improponibile, per le ragioni già esposte a proposito dell'ultima parte
dell'emendamento 3.0.10.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ritira l'emendamento 3.0.14 e insiste per l'approvazione del 3.0.15 che,
limitatamente alla prima parte, è stato ritenuto proponibile.
Il presidente VIZZINI,
relatore, si pronuncia favorevolmente sulla prima parte dell'emendamento
3.0.15, fino alle parole: "stabilita dalla legge".
Il senatore PALMA (PdL)
ritiene che l'emendamento dovrebbe essere formulato stabilendo che i componenti
delle Camere devono partecipare ai lavori dell'Assemblea: una formulazione
siffatta, sarebbe più pertinente di quella attualmente inserita
nell'emendamento, secondo cui essi "hanno il dovere" di partecipare.
Il senatore BIANCO (PD)
propone di accantonare l'emendamento 3.0.15, al fine di convenire su una
formulazione più appropriata.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
condivide tale proposta.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL)
sottolinea la necessità di verificare la formulazione dell'emendamento, tenendo
conto dello spirito con cui il Costituente ha elaborato l'articolo 69 della
Costituzione.
Anche i senatori DIVINA (LNP),
CALDEROLI (LNP),
BENEDETTI VALENTINI
(PdL) e D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
condividono l'opportunità di un accantonamento.
L'emendamento 3.0.15 è quindi
accantonato.
La seduta, sospesa alle ore 18,
riprende alle ore 18,10.
Il PRESIDENTE
informa la Commissione di aver stabilito, con i rappresentanti di tutti i
Gruppi parlamentari, un orientamento comune sul calendario dei lavori: la
seduta proseguirà con le votazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e
8, se necessario si concluderà nella seduta già convocata per le ore 21. Quanto
al seguito dei lavori, la Commissione sarà convocata martedì 29 maggio alle ore
12, alle 14 e alle 20,30, per concludere l'esame in una seduta da convocare per
mercoledì 30 alle ore 8,30.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE
propone quindi di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5, 9 e
10, nonché, su richiesta dei senatori PALMA (PdL)
e CECCANTI (PD),
anche gli emendamenti riferiti all'articolo 6.
La Commissione conviene.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 7.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 7.3 e presenta
l'emendamento 7.100, di mero coordinamento, pubblicato in allegato.
Il sottosegretario MALASCHINI paventa
il rischio che il rinvio parziale delle leggi possa determinare una partecipazione
attiva del Presidente della Repubblica al procedimento legislativo. Osserva, in
proposito, che le parti della legge oggetto di rinvio difficilmente potranno
essere approvate nuovamente dal Parlamento, senza configurare un'ipotesi di
conflitto con il Capo dello Stato. Ritiene, quindi, che l'attribuzione del
potere di rinvio parziale necessariamente dovrebbe presupporre una
riconsiderazione generale del ruolo e delle prerogative del Presidente della
Repubblica nel sistema costituzionale.
Sull'emendamento 7.3 interviene in
dichiarazione di voto il senatore PARDI (IdV),
il quale osserva che la proposta, volta a prevedere anche l'ipotesi di un
rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, recepisce
un auspicio espressamente manifestato dal Capo dello Stato in una lettera
inviata, nel 2010, ai Presidenti delle Camere.
Il senatore BOSCETTO (PdL),
nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, osserva che il Presidente
della Repubblica esercita il potere di rinvio in ipotesi rare, all'esito di
un'attenta riflessione e alla luce di considerazioni ponderate, che hanno ad
oggetto il complesso degli articoli di cui si compone il disegno di legge
approvato dalle Camere. L'introduzione del rinvio parziale muterebbe la natura
dell'istituto, determinando effetti rilevanti sul procedimento legislativo.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
annuncia il voto contrario del suo Gruppo e rileva che il rinvio parziale
finirebbe con l'attribuire al Capo dello Stato un sostanziale potere di
emendamento nei confronti dei disegni di legge approvati dalle Camere. Si
altererebbe così in profondità l'istituto: la Costituzione, infatti, concepisce
il potere di rinvio come una prerogativa presidenziale esclusivamente
conseguente a valutazioni ponderate del disegno di legge nel suo complesso.
Il senatore PALMA (PdL),
nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto di astensione, osserva che
l'eventuale approvazione dell'emendamento potrebbe avere effetti di estremo
rilievo sul sistema costituzionale, anche perché appare complesso prevedere tutta
la possibile casistica che può conseguire a un rinvio parziale. Sembra
concreto, inoltre, il rischio che la parte del disegno di legge non oggetto di
rinvio, ove fosse priva di una sua propria autonomia, non potrebbe in ogni caso
entrare in vigore.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto di
astensione, conviene con i rilievi critici avanzati dal senatore Palma,
osservando che il potere di rinvio parziale determinerebbe un coinvolgimento
assai significativo del Capo dello Stato nel procedimento legislativo, con il
rischio di ingerenze improprie nei confronti del Parlamento.
Il senatore PASTORE (PdL),
nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole, ritiene che
l'introduzione in Costituzione del potere di rinvio parziale delle leggi
potrebbe risolvere una questione di natura istituzionale di assoluto rilievo,
considerando che il Capo dello Stato, ove rinvenisse nel disegno di legge
approvato dalle Camere profili di criticità puntuali e limitati a singole norme,
non si troverebbe costretto a rinviare l'intero provvedimento.
Posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.3 non è accolto.
Su richiesta dei proponenti, l'emendamento 7.2
è accantonato.
Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli
emendamenti 7.4 e 7.6.
La Commissione approva l'emendamento 7.100 del
relatore.
Posto ai voti con il parere favorevole del
relatore, l'emendamento 7.0.20 è accolto.
Si passa all'esame degli identici emendamenti
7.0.3 e 7.0.4, sui quali il relatore esprime parere contrario.
Il senatore PARDI (IdV),
nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene necessario introdurre
in Costituzione l'obbligo di sottoporre gli schemi di decreto legislativo alle
Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione del parere, in
considerazione della prassi degli ultimi anni: la delega legislativa,
utilizzata in maniera diffusa su molteplici materie e per tempi dilatati, si è
trasformata in un sostanziale trasferimento di importanti funzioni legislative
dal Parlamento al Governo. Inoltre, sono state sempre più numerose le
fattispecie di eccesso di delega o di violazione, da parte dell'esecutivo, dei
principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.
Il senatore CALDEROLI (LNP),
nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, evidenzia l'opportunità di
una previsione costituzionale di tale tenore, proprio in considerazione, come
rilevato dal senatore Pardi, dell'abuso della delega legislativa compiuto da
Governi diversi negli ultimi anni.
Il senatore PASTORE (PdL)
annuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo improprio prevedere tali
obblighi in Costituzione. Appaiono sufficienti, a suo avviso, le disposizioni
contenute nella legge n. 400 del 1988, in riferimento alle deleghe che eccedono
i due anni. Richiama, in proposito, anche la prassi costante in base alla quale
ormai tutte le leggi di delegazione contengono una disposizione che prevede la
trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle competenti Commissioni
parlamentari, al fine dell'espressione del relativo parere.
Il senatore BIANCO (PD),
nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, conviene con i rilievi
avanzati dal senatore Pastore, segnalando l'inopportunità di regolare in
Costituzione procedimenti che trovano una più corretta collocazione in leggi
ordinarie.
Il senatore PALMA (PdL),
nell'annunciare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole, ritiene che,
in considerazione dei numerosi precedenti, non appaia improprio inserire in
Costituzione l'obbligo di sottoporre gli schemi dei decreti legislativi al
parere delle Commissioni parlamentari. Il controllo parlamentare sul corretto
uso del potere legislativo delegato appare quanto mai rilevante, inserendosi
nel più complesso e articolato sistema della dialettica tra potere legislativo
e potere esecutivo. I numerosi casi di abuso dell'istituto, nonché di gravi e
palesi violazioni, nell'esercizio della delega, dei principi e criteri
direttivi contenuti nella legge di delegazione, inducono a una positiva
considerazione degli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4, nel presupposto che un
rafforzamento delle prerogative del Parlamento in tale ambito possa assicurare,
in futuro, un maggiore rispetto dell'articolo 76 della Costituzione.
Posti ai voti, gli identici emendamenti 7.0.3
e 7.0.4 non sono accolti.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.5.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
annuncia il voto contrario del suo Gruppo.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole,
osserva che la prassi costituzionale degli ultimi anni induce a introdurre in
Costituzione, a tutela del Parlamento, maggiori garanzie a fronte dell'abuso,
da parte del Governo, dell'istituto della delega legislativa. Non soltanto
numerosi decreti legislativi sono adottati in palese eccesso di delega, ma
sovente il Governo non tiene in alcuna considerazione i rilievi contenuti nei
pareri delle Commissioni parlamentari. A tal fine, l'emendamento introduce la
facoltà, per ciascuna delle Camere, su richiesta di un decimo dei propri
componenti, di riesaminare il testo del decreto legislativo, eventualmente
rilevando la difformità dai principi e dai criteri direttivi della delega di
una o più disposizioni le quali, conseguentemente, sarebbero omesse dal testo.
Il Governo potrà rinunciare all'esercizio della delega, ovvero esercitarla
nuovamente, apportando le modifiche richieste dal Parlamento.
Il senatore SALTAMARTINI (PdL),
in dissenso dal Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole.
Il senatore PALMA (PdL),
nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il proprio voto favorevole, invita a
una riflessione seria sull'esercizio improprio e incostituzionale dell'istituto
della delega legislativa, compiuto soprattutto negli ultimi anni, nonché sulla
conseguente mortificazione della sovranità del Parlamento in un ambito suo
proprio, ovvero l'esercizio della funzione legislativa.
Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.
Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
relatore, in considerazione dei numerosi rilievi emersi nel dibattito e della
assoluta importanza delle questioni evocate, invita il senatore Benedetti
Valentini a ritirare l'emendamento per ripresentarlo in Assemblea.
L'emendamento 7.0.5 viene quindi ritirato.
Il relatore esprime parere contrario sugli
emendamenti 7.0.9 e 7.0.6.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
annuncia, a nome del Gruppo, un voto contrario.
Il senatore PASTORE (PdL),
nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole, evidenzia che
le modifiche all'articolo 77 della Costituzione, contenute nella sua proposta,
mirano a rimuovere gli effetti perversi deteminatisi a seguito dell'abuso della
decretazione d'urgenza, con particolare riguardo alla prassi - censurata sia
dalla Corte costituzionale sia dal Presidente della Repubblica - di porre la
questione di fiducia sul disegno di legge di conversione dei decreti-legge,
anche introducendo, in sede di conversione, disposizioni estranee. Osserva,
d'altra parte, che il testo all'esame della Commissione introduce prerogative,
in capo al Governo, nell'ambito del procedimento legislativo, proprio al fine
di ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. L'emendamento proposto,
conseguentemente, appare, a suo avviso, coerente con l'impianto della riforma.
Il senatore BIANCO (PD)
annuncia il voto contrario del suo Gruppo.
Il senatore VITALI (PD),
nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il proprio voto favorevole, osserva che
i contenuti dell'emendamento non sono tali da alterare l'equilibrio raggiunto
con l'accordo politico sul testo unificato proposto dal relatore, segnalando il
rilievo assoluto dei temi coinvolti, con particolare riguardo ai rapporti tra
Parlamento e Governo.
Posti separatamente ai voti, risultano
respinti gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.6.
Su richiesta del proponente, l'emendamento
7.0.7 è accantonato.
Sull'emendamento 7.0.8 il relatore esprime un
parere contrario.
Interviene, per dichiarare il voto favorevole
del Gruppo, il senatore DIVINA (LNP)
il quale, in considerazione di quanto avvenuto negli ultimi anni, ritiene
quanto mai necessario introdurre in Costituzione norme che inducano ad un uso
più rigoroso dell'istituto della decretazione d'urgenza.
Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, pur riconoscendo l'assoluto
rilievo delle ragioni che hanno indotto alla presentazione di tale emendamento,
osserva che l'utilizzazione impropria della decretazione d'urgenza, così come
della delega legislativa, discende essenzialmente dall'assenza di adeguate
prerogative, in capo al Governo, nell'ambito del procedimento legislativo. Il
testo unificato proposto dal relatore, nell'introdurre, tra i vari istituti,
anche il cosiddetto "voto bloccato" per le proposte segnalate
dall'esecutivo, consente di rimuovere le maggiori criticità, senza dover
intervenire sugli articoli 76 e 77 della Costituzione.
Posto ai voti, l'emendamento 7.0.8 risulta
respinto.
Interviene quindi sull'ordine dei lavori la
senatrice FINOCCHIARO (PD):
innanzitutto richiama l'importanza del lavoro che la Commissione sta compiendo,
soprattutto in ragione della materia. La riforma della Costituzione è da anni
al centro del dibattito pubblico e oggetto di elaborazione scientifica,
soprattutto in considerazione dell'esigenza, da tutti evocata, di rendere più
efficiente il sistema istituzionale. In un momento storico particolarmente
complesso e inedito, soprattutto in considerazione dell'ampia e trasversale
maggioranza che sostiene l'attuale Governo, appare quanto mai significativo il
senso di responsabilità manifestato dai corrispondenti partiti politici nel
convenire su un accordo che possa consentire, in quest'ultimo scorcio di
legislatura, di approvare una riforma della Costituzione limitata ad alcuni
aspetti particolarmente sensibili.
Notizie di stampa, ancora non smentite,
annunciano la imminente presentazione, da parte del leader del Popolo
delle Libertà Silvio Berlusconi e del segretario del partito Angelino Alfano,
di una nuova proposta di riforma costituzionale, accompagnata da un progetto di
revisione della legge elettorale. Tale comunicazione avverrebbe domani mattina
presso il Senato, in una conferenza stampa convocata per le ore 11,30. Da altre
notizie, anch'esse non smentite, si apprende che la riforma costituzionale
proposta si muove in una direzione radicalmente diversa da quella propria del
testo all'esame della Commissione, in quanto sarebbe prevista l'introduzione di
una forma di governo sul modello semipresidenziale.
Alla luce di tali considerazioni, al
fine di non vanificare il lavoro fin qui compiuto, chiudendo la legislatura
senza approvare alcuna riforma, propone formalmente di definire quanto meno la
riduzione del numero dei parlamentari, anche considerando che, sulla materia,
vi è un'esplicita volontà concorde di tutte le forze politiche. Tale volontà è
stata confermata da questa Commissione con l'esame, appena compiuto, degli articoli
1 e 2 del testo unificato i quali, come noto, prevedono una congrua ed
equilibrata riduzione del numero dei deputati e dei senatori.
Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
nel condividere le osservazioni della senatrice Finocchiaro, rileva che l'esame
finora svolto del testo proposto dal relatore abbia manifestato l'esistenza di
un dissenso, all'interno del Popolo della Libertà, circa i contenuti
dell'accordo politico faticosamente raggiunto sulla proposta di riforma della
Costituzione. A tale constatazione si aggiunge ora la notizia di un'imminente
presentazione, da parte del leader del Popolo della Libertà, di un progetto
di riforma costituzionale in senso semipresidenziale, con una connessa proposta
di revisione dell'attuale legge elettorale. Un annuncio di tale natura che, a
quanto si apprende dagli organi di informazione, sarà formalizzato in una
conferenza stampa che avrà luogo in Senato domani mattina, fa tramontare
definitivamente la possibilità - già di difficile realizzazione - che, entro la
fine della legislatura, questo Parlamento possa approvare una riforma della
Costituzione. Conviene, pertanto, sulla proposta della senatrice Finocchiaro
affinché, in tempi rapidi, sia almeno approvata la riduzione del numero dei
parlamentari.
Il senatore PALMA (PdL)
invita a non utilizzare in modo strumentale una notizia di stampa, allo scopo
di frenare il processo riformatore. Ritiene infatti che, pur in presenza di un
articolato dibattito interno al Popolo della Libertà su alcuni contenuti della
riforma, il comportamento dei componenti del proprio Gruppo in Commissione
testimoni in ogni caso la volontà di procedere nella definizione di un testo
sul quale è maturato l'accordo politico tra i partiti che sostengono l'attuale
Governo. L'annuncio della presentazione di una proposta di riforma
costituzionale i cui contenuti, annunciati dalla stampa, non sono ancora
formalmente noti, non rappresenta, a suo avviso, una ragione sufficiente per
non procedere nei lavori secondo le intese raggiunte. Eventuali ulteriori
interventi sul testo della Costituzione, che fossero proposti e presentati in
Parlamento, non sembrano contraddire gli aspetti più qualificanti del progetto
di riforma racchiuso nel testo unificato all'esame della Commissione.
Suggerisce, pertanto, di procedere nell'esame degli emendamenti, eventualmente
anche accelerando le procedure, al fine di concludere i lavori, come convenuto,
nella mattina di mercoledì 30 maggio.
Nel richiamare i parlamentari dei
diversi Gruppi al senso di responsabilità rispetto agli impegni assunti,
assicura che, ove non vi fossero le condizioni per procedere, come auspicato, a
una revisione organica, il Popolo della Libertà assicura la piena adesione alla
proposta, avanzata dalla senatrice Finocchiaro, di approvare almeno la riduzione
del numero dei parlamentari.
Il senatore PARDI (IdV),
in considerazione delle richiamate notizie di stampa, le quali annunciano la presentazione,
da parte del leader del Popolo della Libertà, di una organica proposta
di riforma costituzionale, volta a modificare la forma di governo in senso
semipresidenziale, denuncia il sostanziale fallimento di ogni possibile
tentativo di approvare, entro la fine della legislatura, una revisione della
Costituzione. Ritiene, pertanto, auspicabile che, pur nella misura così modesta
prevista dal testo in esame, si proceda almeno alla riduzione del numero dei
parlamentari, rispettando così la volontà espressa, in forma manifesta e
diffusa, dall'opinione pubblica.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI
(PdL), nel confermare la sua piena adesione alla proposta della
senatrice Finocchiaro, finalizzata a realizzare quanto meno la riduzione del
numero dei parlamentari, osserva, in primo luogo, che le posizioni espresse dai
senatori del Popolo della Libertà sui contenuti del progetto di riforma e tradotti
in emendamenti puntuali al testo unificato non hanno mai assunto il carattere
di un comportamento ostruzionistico, ma si sono sempre qualificati come
contributi meditati, finalizzati esclusivamente a migliorare la proposta in
esame. In proposito, segnala che troppo scarsa attenzione è stata data alle
prerogative del singolo parlamentare, spesso soffocate, in violazione
dell'articolo 67 della Costituzione, a vantaggio di una rigida disciplina di
Gruppo. Richiama, pertanto, tutti i membri della Commissione a una riflessione
attenta sull'esigenza di valorizzare il contributo del singolo senatore,
soprattutto quando sono in questione temi di grande rilievo politico e di alto
profilo giuridico.
Il senatore CALDEROLI (LNP),
nel prendere atto che l'annunciata proposta di revisione costituzionale da
parte del leader del Popolo della Libertà determina il tramonto di ogni
possibile riforma entro la fine della legislatura, conviene, senza alcuna
riserva, con la proposta della senatrice Finocchiaro, affinché sia approvata
almeno la riduzione del numero dei parlamentari.
Il PRESIDENTE, alla
luce del dibattito svolto, propone di proseguire l'esame secondo i tempi che
erano stati già concordati, procedendo all'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 7 e di quelli relativi all'articolo 8.
La Commissione conviene.
Riprende quindi l'esame degli
emendamenti riferiti all'articolo 7.
I rispettivi proponenti ritirano gli
emendamenti 7.0.10, 7.0.21, 7.0.22 e 7.0.15.
Posti separatamente ai voti con il
parere contrario del relatore, risultano respinti gli emendamenti 7.0.11,
7.0.16, 7.0.17 e 7.0.18.
Su richiesta del proponente,
l'emendamento 7.0.19 è accantonato.
Si passa, quindi, all'esame degli
emendamenti riferiti all'articolo 8.
Il relatore annuncia il suo parere
contrario su tutti gli emendamenti.
Gli emendamenti 8.1 e 8.3, in assenza
dei proponenti, decadono.
Posti separatamente ai voti, non sono
accolti gli emendamenti 8.2 e 8.4.
I rispettivi presentatori ritirano gli
emendamenti 8.5 e 8.7, mentre, per assenza del proponente, decade l'emendamento
8.6.
Su richiesta del senatore PASTORE (PdL),
l'emendamento 8.8 è accantonato.
Il senatore MALAN (PdL)
ritira, quindi, gli emendamenti 8.9 e 8.12.
Il PRESIDENTE, in
considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta
notturna.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 20,45.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 2
2.29 (testo 2)
SANNA, MAURO MARIA MARINO,
ADAMO
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al terzo comma, le parole:
"sette; il Molise ne ha due", sono sostitute dalle seguenti: «cinque;
il Trentino - Alto Adige / Südtirol ne ha sei, il Molise due».
Art. 3
3.7 (testo 2)
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) al primo comma dell'articolo
58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età"».
Art. 7
7.100
VIZZINI, RELATORE
Sopprimere la lettera a).
Art. 10
10.0.100 (già 2.6)
Dopo l'articolo,
aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizione finale)
1. Presso il Senato della Repubblica è
istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un
rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi
Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati
in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. La Regione
Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della
Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La
Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato,
esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui
all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari
o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono
sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.
2. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio
della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un
disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della
Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione contestuale in ciascuna
Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali.».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012
393ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.
La seduta inizia alle ore 12,20.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della
Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella
seduta del 24 maggio.
Riprende la votazione degli emendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo
unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18
aprile.
Il PRESIDENTE
informa che i proponenti hanno riformulato l'emendamento 5.34 in un nuovo testo
(5.34 testo 2), pubblicato in allegato, interamente sostitutivo dell'articolo 5
del testo unificato e dell'articolo 72 della Costituzione.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il
senatore CALDEROLI (LNP)
nota che il testo originario dell'emendamento incideva soltanto sul comma 1,
lettera b), dell'articolo 5, mentre la riformulazione presentata
sostituisce tutto l'articolo 5 e, se approvato, renderebbe assorbiti tutti gli
altri emendamenti, salvo pochi riferiti a quell'articolo. Esprime dubbi sulla
effettiva proponibilità della riformulazione, che semmai avrebbe dovuto essere
ricondotta a un emendamento del relatore.
Inoltre, l'ultimo comma dell'emendamento 5.34
(testo 2) prospetta un assetto della funzione legislativa completamente diverso
da quello indicato nel testo unificato e mette in discussione tutto il lavoro
fin qui svolto. Se si considera che durante una conferenza stampa è stata
preannunciata la presentazione di un emendamento in Assemblea per introdurre il
semipresidenzialismo - senza specificare se sul modello francese o in altra
forma - ritiene necessario riconsiderare la procedura in corso e il suo
calendario, considerato che potrebbe essere smentito durante la discussione in
Assemblea. In ogni caso, chiede che sia fissato un termine per presentare
subemendamenti.
Il PRESIDENTE
osserva che la riformulazione dell'emendamento 5.34 include altre proposte
avanzate dagli stessi proponenti e ha la forma di una proposta integralmente
sostitutiva dell'articolo 72 della Costituzione per evidenti ragioni di
chiarezza, ma riproduce anche disposizioni già vigenti, nello stesso testo o
con modifiche parziali e a volte modeste: per tale motivo deve considerarsi
ammissibile. Inoltre, rileva che non esiste alcun atto parlamentare che
implichi decisioni diverse da quelle già assunte dalla Commissione: il
contenuto di una conferenza stampa non può essere oggetto dell'esame in corso.
Qualora quei contenuti dovessero essere tradotti in una iniziativa
parlamentare, sarà il Presidente del Senato ad assumere le conseguenti,
eventuali decisioni.
Propone quindi di fissare alle ore 14 il
termine per la presentazione di subemendamenti al 5.34 (testo 2), precisando
che gli altri emendamenti specifici riferiti all'articolo 5 si intenderanno
quali subemendamenti all'emendamento 5.34 (testo 2), su richiesta dei
proponenti e in quanto compatibili.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
osserva che l'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2), prevedendo che i
disegni di legge si intendono approvati quando si forma una deliberazione
conforme delle Camere, ripropone il modello del bicameralismo senza modificare
nulla rispetto all'assetto attuale; anzi, la previsione contestuale di una
specializzazione per materia delle Camere, a suo avviso, darà luogo a ritardi
anche più gravi.
Trattandosi di una novità assai rilevante
rispetto al testo unificato proposto dal relatore, chiede che il termine per la
presentazione di subemendamenti sia più ampio e tenga conto della circostanza
che i senatori della Commissione affari costituzionali sono impegnati
nell'esame e non possono dedicarsi alla elaborazione di quei subemendamenti.
Il senatore PARDI (IdV)
osserva che il termine proposto dal Presidente non è sufficiente per consentire
la redazione dei subemendamenti e quindi si associa alla richiesta di un
termine più ampio.
La conferenza stampa a cui si è fatto cenno ha
avuto l'effetto di interrompere l'esame in corso: il leader di un
partito politica che concorre all'esame in corso in Commissione ha convocato
provocatoriamente una conferenza stampa proprio al Senato per avanzare
un'ipotesi di riforma diversa da quella all'attenzione della Commissione affari
costituzionali e preannunciando la proposizione del semipresidenzialismo, con
un emendamento che sarà presentato per la discussione in Assemblea. A suo
avviso, si tratta di un comportamento in spregio della Costituzione.
Il PRESIDENTE
precisa che i tempi di lavoro della Commissione affari costituzionali non sono
stati condizionati dalla citata conferenza stampa e sono stati interrotti solo
in quanto la Commissione ha deciso di accantonare l'esame di alcuni articoli,
tenendo conto dell'esigenza di individuare una riformulazione su cui possano
convergere i gruppi parlamentari.
Il senatore BIANCO (PD)
condivide l'osservazione del Presidente e sottolinea che la riformulazione
dell'emendamento 5.34, che assorbe altri emendamenti da lui già proposti
insieme ai senatori Boscetto e D'Alia, propone una diversificazione più
accentuata delle funzioni delle Camere.
Propone di procedere alla votazione degli
altri emendamenti accantonati e di rinviare alla seduta pomeridiana
l'approfondimento e la deliberazione sull'emendamento 5.34 (testo 2) con i relativi
subemendamenti.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ricorda che il Presidente del Senato si è già pronunciato pubblicamente nel
senso di ritenere ammissibile l'eventuale presentazione in Assemblea di un
emendamento per l'introduzione del semipresidenzialismo, giudicando congrui i
tempi a disposizione per l'approvazione della riforma. Tuttavia, la
Commissione, applicando criteri che egli non ha condiviso, ha escluso la
proponibilità di emendamenti riferiti ad argomenti diversi da quelli su cui
interviene il testo unificato del relatore. A suo avviso, la dichiarazione del
Presidente del Senato, pur non costituendo un atto parlamentare formale, deve
essere considerata come un fatto nuovo e rilevante per i lavori della
Commissione.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
osserva che la votazione dell'emendamento 5.34 (testo 2), interamente
sostitutivo dell'articolo, potrebbe precludere la votazione dell'emendamento
5.6 da lui presentato.
Il PRESIDENTE
precisa che l'emendamento 5.6, essendo più lontano dal testo dell'articolo 5,
sarà votato prima dell'emendamento 5.34 (testo 2).
Ribadisce infine la proposta di fissare il
termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14, procrastinando
l'inizio effettivo della seduta pomeridiana alle ore 14,30.
Conviene la Commissione.
Si passa alla votazione dell'emendamento
3.0.10, già accantonato.
Il senatore BIANCO (PD),
pur apprezzando le motivazioni della proposta, preannuncia il voto contrario
del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.10.
Anche il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
L'emendamento 3.0.10, a esclusione dell'ultimo
comma (dichiarato improponibile) viene posto in votazione ed è respinto.
Il PRESIDENTE,
relatore, osserva che il contenuto dell'emendamento 3.0.9, che i proponenti si
erano impegnati a riformulare, nella sostanza è compreso nel testo
dell'emendametno 5.34 (testo 2).
Il senatore CALDEROLI (LNP)
insiste affinché l'emendamento 3.0.9, sia pure in una diversa formulazione, sia
votato in questa sede anche se il suo contenuto, ma solo parzialmente, è
recepito nell'emendamento 5.34 (testo 2).
Il senatore PARDI (IdV),
rivolgendosi ai senatori del Gruppo del Partito Democratico, chiede di
conoscere le motivazioni del voto contrario sull'emendamento 3.0.10 che,
analogamente al 3.0.9, propone uno statuto delle opposizioni. Egli ritiene che
il Partito Democratico non abbia dato seguito all'istanza più volte ribadita
affinché le prerogative delle opposizioni fossero considerate una priorità in
sede di riforma della Costituzione.
Dichiara comunque di convergere sulla proposta
dei senatori Calderoli e Divina, che sottoscrive.
Il senatore PASTORE (PdL)
propone di riformulare l'emendamento 3.0.9 facendo riferimento più semplicemente
ai "regolamenti delle Camere". Inoltre, il testo dovrebbe tenere
conto del ripensamento circa l'assetto della funzione legislativa che ha dato
luogo alla presentazione dell'emendamento 5.34 (testo 2): in tale prospettiva,
ritiene inopportuno fare riferimento alle minoranze oltre che alle opposizioni.
Il PRESIDENTE,
relatore, osserva che nell'emendamento si richiamano "i diritti delle
opposizioni e delle minoranze": occorre considerare che possono esservi
minoranze che non si identificano nelle opposizioni.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 3.0.9 (3.0.9 testo 2),
pubblicata in allegato.
Il PRESIDENTE, relatore,
esprime un parere favorevole.
Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del
Governo, si rimette alla Commissione.
Il senatore BIANCO (PD)
preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'opportunità di
introdurre in Costituzione una disposizione che richiami i diritti delle
opposizioni e delle minoranze. Precisa che il voto contrario sull'emendamento
3.0.10 è conseguente alla convinzione che le norme, assai articolate, che vi
sono contenute debbano essere inserite più opportunamente nei regolamenti
parlamentari.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
L'emendamento 3.0.9 (testo 2), posto in
votazione, è accolto.
Il senatore PASTORE (PdL),
in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.21 e lo ritira.
Il senatore PARDI (IdV)
presenta una riformulazione, tecnicamente più appropriata, dell'emendamento
3.0.12 (3.0.12 testo 2): nondimeno, considerato il rilievo politico della
proposta e l'esigenza di approfondire ancora i termini della sua formulazione,
intanto ritira il testo 2 e chiede che l'emendamento sia messo in votazione nel
testo originario.
L'emendamento 3.0.12 viene posto in votazione,
previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV),
ed è respinto.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
presenta una riformulazione dell'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 2),
pubblicato in allegato.
Il senatore BIANCO (PD)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla riformulazione dell'emendamento
3.0.15, in quanto ritiene improprio disciplinare in Costituzione la pubblicità
dei motivi di assenza dei membri del Parlamento.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
riformula ulteriormente l'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 3).
Il PRESIDENTE,
relatore, si rimette alla Commissione su tale proposta. Anche il ministro
PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione.
L'emendamento 3.0.15 (testo 3), posto in
votazione, è accolto.
Il PRESIDENTE
propone quindi di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
propone di avanzare al Presidente del Senato una richiesta, con il consenso di
tutti i Gruppi parlamentari, affinché l'esame possa proseguire anche durante i
lavori della seduta del Senato.
Il senatore PARDI (IdV)
obietta che mentre tale richiesta può essere avanzata per l'esame di atti
urgenti, come i disegni di legge di conversione di decreti-legge, appare
impropria quando si tratta di esaminare una riforma costituzionale.
Il PRESIDENTE
osserva che la richiesta potrà essere avanzata, eventualmente, durante la
seduta del Senato.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi
rinviato.
La seduta termina alle ore 13,05.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 3
3.0.9 (testo 2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "I regolamenti delle Camere garantiscono
le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti
delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività
parlamentare."».
3.0.12 (testo 2)
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)
1. All'articolo 65 della Costituzione,
secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "né essere eletto più di
tre volte quale membro del Parlamento''».
3.0.15 (testo 2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
1. All'articolo 69 della Costituzione è
aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai
regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della
Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro
assenze dalle sedute, anche di commissione.".
3.0.15 (testo 3)
Dopo l'articolo inserire il
seguente:
«Art. 3-bis.
(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)
1. L'articolo 69 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
''Art. 69. – I componenti delle Camere
hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e
ricevono un'indennità stabilita dalla legge.''».
Art. 5
5.34 (testo 2)
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. - 1. L'articolo 72 della
Costituzione è sostituto dal seguente:
"Art. 72. - I disegni di legge
sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.
La funzione legislativa è esercitata in
forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una
maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed
elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi
costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione
legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di
approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata
in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità
giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un
progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di
sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa
regionale.
L'esame dei disegni di legge ha inizio
alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della
Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando
riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e
all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.
I disegni di legge sono assegnati a una
delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti
delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei
rispettivi regolamenti.
Presso il Senato della Repubblica è
istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un
rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta
del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e
da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol
è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori
dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti
dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge
riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119.
Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le
corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con
votazione nominale.
Ogni disegno di legge è esaminato,
secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza
e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di
proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.
Il Governo può chiedere che un disegno
di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo
esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato.
Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta,
è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione
finale.
I regolamenti delle Camere possono
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I
regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale
ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti
con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
I disegni di legge approvati da una
Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo
della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni
dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei
suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno
di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta
giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si
intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme
delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di
deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di
riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine
prescritto."».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012
394ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del
Presidente della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259,
322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto,
sospeso nella seduta antimeridiana.
Riprende la votazione degli
emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e
riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e
pubblicato il 18 aprile.
Il PRESIDENTE, relatore,
invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4,
preannunciando, in caso diverso, un parere contrario.
Il senatore PASTORE (PdL)
ritira l'emendamento 4.1. Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio
l'emendamento 4.2 e lo ritira.
L'emendamento 4.3 decade
per l'assenza dei proponenti, mentre il 4.4, posto in votazione, è respinto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.5, che propone una
diversificazione effettiva dei compiti delle Camere.
L'emendamento 4.5, posto in
votazione, è respinto.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)
ritira l'emendamento 4.9, riproponendone il contenuto in una riformulazione
dell'emendamento 5.4 (5.4 testo 2), pubblicata in allegato.
Gli emendamenti 4.7 e 4.8 decadono per l'assenza dei rispettivi
proponenti.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ritira l'emendamento 4.0.1 il cui contenuto sarà sostanzialmente assorbito
nell'emendamento 5.34 (testo 2).
Il PRESIDENTE avverte che
sarà posto in votazione l'emendamento 4.0.2 e, quindi, per connessione di
materia, gli altri emendamenti, riferiti ad articoli diversi del testo
unificato, che propongono di modificare l'articolo 117 della Costituzione.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.0.2, diretto a sopprimere
l'ambito delle competenze legislative concorrenti, allo scopo di attenuare il
forte contenzioso tra lo Stato e le Regioni in sede di interpretazione
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
L'emendamento 4.0.2, posto in votazione, è respinto.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ritira l'emendamento 9.0.10. Il senatore SALTAMARTINI (PdL)
ritira gli emendamenti 9.0.11 e 9.0.12.
Il senatore PASTORE (PdL)
sottolinea la necessità di svolgere, semmai in sede di discussione in
Assemblea, una ulteriore riflessione sull'ipotesi di riformulare l'articolo
117, terzo comma, al fine di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato almeno alcune materie, come le grandi reti di trasporto e
navigazione, la produzione e trasporto di energia e l'ordinamento della
comunicazione, che riguardano lo sviluppo economico complessivo del Paese.
Ritira quindi gli emendamenti 10.2 e 10.0.2.
Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti
all'articolo 5.
Il PRESIDENTE avverte che
alla proposta 5.34 (testo 2) sono stati presentati alcuni subemendamenti,
pubblicati in allegato.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.3, soppressivo dell'articolo.
A suo avviso, la proposta di revisione costituzionale non si muove decisamente
per il superamento del bicameralismo ripartitivo, anche se alle Camere sono
affidate competenze distinte per materia. In particolare, non è definita la
competenza per la trattazione dei decreti-legge ed è costituzionalizzata la
possibilità del Governo di imporre l'approvazione del disegno di legge entro un
certo termine.
Più in generale, a suo avviso, non si assicura il necessario
bilanciamento tra i poteri del Governo e quelli del Parlamento.
L'emendamento 5.3, posto in votazione con gli identici 5.1 e 5.2,
non è accolto.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
ritira l'emendamento 5.6, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in
Assemblea.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia un voto contrario sull'emendamento 5.4 (testo 2).
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL),
in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.4
(testo 2), che assorbe anche il contenuto dell'emendamento 4.9, da lui dapprima
ritirato. La sua proposta è diretta a preservare la sostanza dell'attuale
modello bicamerale e precisa che i disegni di legge devono essere presentati
alla Camera titolare del primo esame; inoltre, sopprime il riferimento al
contenuto prevalente dei disegni di legge, che potrebbe essere motivo di
strumentalizzazioni.
A suo avviso, la procedura legislativa prospettata nel testo
unificato del relatore determinerà un monocameralismo sostanziale, dal momento
che, nella coincidenza della maggioranza politica nelle due Camere, il potere
di richiamo non sarà incisivo e si rivelerà una ipotesi astratta. Concordando
con il senatore Pardi a proposito dell'indebolimento delle prerogative del
Parlamento rispetto a quelle del Governo, osserva che l'esclusione dei disegni
di legge di delega legislativa dal novero di quelli approvati con procedura
bicamerale sarebbe in contraddizione il principio per cui la funzione
legislativa - di cui il Parlamento non può spogliarsi se non in casi tassativi
ed eccezionali - appartiene a entrambe le Camere. Inoltre, il Governo potrebbe
abusare della procedura prevista per l'approvazione della delega, se fosse di
competenza prioritaria di una sola delle Camere.
L'emendamento 5.4 (testo 2) è posto in votazione ed è respinto.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
esprime interesse per le considerazioni svolte dal senatore Benedetti
Valentini. Tuttavia, la proposta contenuta nel testo unificato e
nell'emendamento 5.4 (testo 2), nel senso che i disegni di legge di delegazione
legislativa sono nel novero dei casi di esercizio della funzione legislativa in
forma collettiva da parte delle due Camere, implica il coinvolgimento pieno e
necessario di entrambe su tutte le materie per le quali il Parlamento intende
conferire una delega. Inoltre, dissente dall'affermazione del senatore
Benedetti Valentini, secondo cui il potere di richiamo sarebbe solo teorico.
Propone comunque di approfondire l'argomento, con riserva di
correggere le disposizioni dell'articolo 5 in sede di discussione in Assemblea.
Il senatore PALMA (PdL) ritiene
che una riflessione analoga debba essere compiuta con riguardo alla competenza
per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
obietta che, pur essendovi analogie fra i due strumenti, i disegni di legge di conversione
sono esaminati con procedure più celeri, visto il termine di sessanta giorni
prescritto dall'articolo 77 della Costituzione.
Il senatore BIANCO (PD)
condivide l'opportunità di un approfondimento con riguardo ai disegni di legge
di delegazione legislativa.
L'emendamento 5.5 decade per l'assenza dei proponenti.
Il senatore PASTORE (PdL)
illustra i subemendamenti 5.34 (testo 2)/5, 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo
2)/7. Dà conto anche del 5.34 (testo 2)/12, che prevede la possibilità di un
esame in sede referente da parte di Commissioni bicamerali, che sarebbe
particolarmente utile, ad esempio, nelle procedure relative alla formazione e
al recepimento delle norme comunitarie.
Il senatore PARDI (IdV) lamenta
che il termine per la presentazione dei subemendamenti, eccessivamente breve,
non ha consentito il necessario approfondimento delle disposizioni di cui
all'emendamento 5.34 (testo 2). Stigmatizza l'ingiustificata premura con cui si
procede all'esame, mentre da alcune parti si esprime scetticismo e la
convinzione che in definitiva la revisione costituzionale non sarà approvata.
Illustra il subemendamento 5.34 (testo 2)/2, ricordando le
opinioni di autorevoli costituzionalisti secondo i quali la riforma dovrebbe
essere disposta con provvedimenti distinti per ciascuno dei principali
argomenti, in modo che gli elettori, se ce ne saranno le condizioni, possano
esprimersi separatamente su di essi con il referendum di cui
all'articolo 138 della Costituzione.
Si sofferma quindi sul subemendamento 5.34 (testo 2)/3, diretto a
superare con norme più incisive l'attuale modello bicamerale.
Il PRESIDENTE, relatore,
osserva che l'emendamento 5.34 (testo 2) appare più esteso e complesso rispetto
all'articolo 5 del testo unificato, perché riscrive l'intero articolo 72 della
Costituzione.
Replicando al senatore Pardi, sottolinea che il lavoro
parlamentare è soggetto al rischio di insuccesso; comunque, le opinioni
espresse al di fuori della Commissione, esattamente come le dichiarazioni rese
in sede di conferenze stampa, non possono essere prese in considerazione.
Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.34 (testo 2)/1 e
5.34 (testo 2)/12, mentre pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 5.34
(testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7. Invita a ritirare il 5.34 (testo 2)/5 e si
pronuncia in senso contrario su tutti gli altri subemendamenti al 5.34 (testo
2).
Il sottosegretario MALASCHINI si rimette alla Commissione su tutti
i subemendamenti e prospetta l'opportunità di correggere l'emendamento 5.34
(testo 2), nel senso di precisare che i disegni di legge di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, almeno in alcuni casi, siano sottratti alla
cosiddetta riserva di Assemblea.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
condivide l'osservazione.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ricorda che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato, in considerazione del
possibile recepimento della proposta nell'emendamento 5.34 (testo 2). In tale
prospettiva, ritiene opportuno prevedere che la votazione finale, non la
deliberazione, deve essere fissata con tempi certi. Solo così si può
predisporre una garanzia effettiva per i gruppi di opposizione. Inoltre,
ricorda il contenuto dell'emendamento 10.0.100 (già 2.6), sul tema del Senato
federale.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/1, che, posto in
votazione, è accolto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sul subemendamento 5.34 (testo 2)/2.
Il senatore BOSCETTO (PdL), a
nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL),
in dissenso dal Gruppo, annuncia che voterà a favore, ritenendo indispensabile
che i disegni di legge abbiano un contenuto omogeneo.
L'emendamento 5.34 (testo 2)/2, posto in votazione, non è accolto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/3 e sottolinea
ancora una volta l'opportunità di un superamento più deciso del bicameralismo.
Il senatore DIVINA (LNP)
osserva che il tema è già stato trattato con l'esame degli emendamenti 4.5 e
4.6.
L'emendamento 5.34 (testo 2)/3 è posto in votazione ed è respinto.
Anche l'emendamento 5.34 (testo 2)/4 non è accolto.
Il senatore PASTORE (PdL)
ritira l'emendamento 5.34 (testo 2)/5.
Con distinte votazioni gli emendamenti 5.34 (testo 2)/6 e 5.34
(testo 2)/7 sono accolti.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 5.34 (testo 2)/8.
Intervenendo in dissenso dal Gruppo, il senatore PALMA (PdL)
preannuncia un voto favorevole. A suo avviso, in caso di violazione del processo
di formazione delle leggi, non potrebbe essere precluso il sindacato della
Corte costituzionale.
Il PRESIDENTE, relatore,
ricorda che la Corte costituzionale ha più volte ribadito l'inammissibilità dei
ricorsi per questioni inerenti l'autonomia delle Camere, ad esempio il rispetto
delle procedure previste dal Regolamento.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)
preannuncia un voto favorevole in dissenso dal Gruppo. Se appare illogico
stabilire che qualcosa non sia sindacabile, la precisazione che
l'insindacabilità riguarda qualunque sede, a suo avviso, deve essere respinta
in quanto velleitaria.
Il senatore BIANCO (PD) a nome
del suo Gruppo preannuncia un voto contrario, convinto ancora di più in tal
senso dalle argomentazioni svolte dal senatore Benedetti Valentini a sostegno
dell'emendamento.
Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.)
preannuncia un voto favorevole: a suo giudizio l'emendamento 5.34 (testo 2)
propone una formulazione contraddittoria, per cui auspica che nella discussione
in Assemblea sia possibile armonizzarne le disposizioni.
L'emendamento 5.34 (testo 2)/8, posto in votazione, è respinto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 5
5.4 (testo 2)
Sostituire l'articolo con ilseguente:
«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
''Art. 72. – Le due Camere hanno pari
competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in
materia:
– costituzionale ed elettorale;
– di delegazione legislativa;
– di concessione di amnistia e indulto;
– di conversione di decreti legge;
– di difesa, Forze armate, sicurezza
dello Stato;
– di giurisdizione e norme processuali,
ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
– di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali;
– di attuazione dell'articolo 81, sesto
comma;
– di adempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Compete al Senato della Repubblica il
primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri
disegni di legge.
I disegni di legge sono presentati alla
Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari
competenza bicamerale.
I disegni di legge devono avere un
contenuto omogeneo.
Presso il Senato della Repubblica è
istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un
rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi
consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i
gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure
stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.
Il disegno di legge, presentato alla
Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una
Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione
richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.
Il Governo può chiedere che un disegno
di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera
assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le
modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.
Il disegno di legge, se non è di pari
competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale
lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro
quindici giorni dalla trasmissione.
La Camera che riesamina il disegno di
legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta
di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende
definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame
lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla
prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi
membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate
dall'altra Camera.''».
5.34 testo 2/1
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel primo comma sostituire le parole: "alla Presidenza" con le seguenti: "al
Presidente".
5.34 testo 2/2
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", dopo il primo comma, inserire il seguente: "I disegni di legge devono avere un contenuto
omogeneo.".
5.34 testo 2/3
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", sostituire i commi dal secondo al decimo con i
seguenti:
«La funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale;
b) disegni di
legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
c) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle
Città metropolitane;
d) leggi
concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli
articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120,
secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133,
primo comma;
e) leggi
concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza;
f) leggi in
materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Il Presidente della Camera dei deputati
e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al
fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno
lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della
Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che
delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
In tutti gli altri casi, dopo
l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono
trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di
un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera
dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate
riguardano le materie dì cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119,
commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o
respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il
Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la
legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.».
5.34 testo 2/4
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel secondo comma, sopprimere le parole da: "La funzione legislativa è altresì" fino alle parole:
"alla potestà legislativa regionale".
5.34 testo 2/5
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel secondo comma dopo la parola: "prescrive" inserire le seguenti: "una legge
della Repubblica,".
Conseguentemente, nel terzo comma,
sopprimere le seguenti parole: "quando la
Costituzione prevede una legge della Repubblica e".
5.34 testo 2/6
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel secondo comma sostituire la parola: "progetto" con la seguente: "disegno".
5.34 testo 2/7
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel terzo comma sostituire le parole: ". Ha inizio alla Camera dei deputati" con le
seguenti: ", alla Camera dei deputati".
5.34 testo 2/8
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel quarto comma, sopprimere le seguenti
parole: ", con decisione non sindacabile in
alcuna sede,".
5.34 testo 2/9
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso:
"Art. 72", nel quarto comma, sopprimere le seguenti parole: "e dei rispettivi regolamenti".
5.34 testo 2/10
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", sopprimere, ovunque ricorra, la seguente
parola: "paritetica".
5.34 testo 2/11
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel quinto comma, sostituire il periodo: "Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori
dal Presidente del Senato." Con il seguente: "Il Presidente e
l'Ufficio di Presidenza della Commissione sono eletti a maggioranza tra i
componenti della Commissione.".
5.34 testo 2/12
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", al sesto comma, aggiungere il seguente periodo:
"I regolamenti possono stabilire che un disegno di
legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati
e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.".
5.34 testo 2/13
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", sopprimere l'ottavo comma.
5.34 testo 2/14
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel secondo comma, sopprimere le parole da: "Il Governo può chiedere" fino alle parole: "con
votazione finale".
5.34 testo 2/15
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nell'ottavo comma sostituire il secondo periodo
con il seguente: "Il termine deve in ogni caso
consentire un adeguato esame del disegno di legge.".
5.34 testo 2/16
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nell'ottavo comma sopprimere le seguenti
parole: ", senza modifiche".
5.34 testo 2/17
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", sostituire l'undicesimo comma con i seguenti:
"Il disegno di legge, approvato da
una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se
entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il
riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.
La Camera che dispone di riesaminare il
disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi
alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di
legge si intende definitivamente approvato.
Se la Camera che ha chiesto il riesame
lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla
prima Camera, che delibera in via definitiva.".
5.34 testo 2/18
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nell'undicesimo comma sopprimere il secondo
periodo.
5.34 testo 2/19
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nell'undicesimo comma aggiungere, in fine, il
seguente periodo: "Se la Camera che ha chiesto il
riesame lo approva con emendamenti il disegno di legge è trasmesso alla prima
Camera che delibera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.".
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 29
MAGGIO 2012
395ª Seduta
(notturna)
Presidenza
del Presidente
Intervengono il vice ministro del lavoro e
delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia
alle ore 20,35.
IN SEDE REFERENTE
(24) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli
55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di
composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
(216) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della
Costituzione
(873) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. -
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di
governo
(894) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli
della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo,
composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica
(1086) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo
(1114) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei
deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del
Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici
costituzionali
(1218) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento
della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri
(1548) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche
all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della
Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione
delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica
amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte
costituzionale
(1589) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica
di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del
Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età
per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica
(1590) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla
Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente
della Repubblica e il Governo
(1761) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica
(2319) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica
dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età
anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica
(2784) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. -
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle
autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province,
delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale
(2875) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e
57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di
eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella
circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo
per la Camera dei deputati
(2941) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo
(3183) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V
della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di
accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle
province
(3204) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni
concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato
federale della Repubblica e la forma di Governo
(3210) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli
articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel
Parlamento
(3252) DISEGNO
DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla
Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
- e petizioni nn. 9, 216, 259,
322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Prosegue l'esame congiunto,
sospeso nella seduta pomeridiana.
Riprende la votazione degli
emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e
riferiti al testo unificato proposto dal Relatore, adottato come testo base e
pubblicato il 18 aprile.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/9, che viene
posto in votazione ed è respinto.
Il PRESIDENTE, quindi,
avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti concernenti
l'istituzione e i compiti della "Commissione paritetica per le questioni
regionali", da istituire presso il Senato. In proposito, propone di
esaminare gli emendamenti al quinto comma del nuovo articolo 72 della
Costituzione, come proposto dall'emendamento 5.34 (testo2), quali emendamenti
all'emendamento aggiuntivo 10.0.100, che nel primo comma si sovrappone, nel contenuto,
al citato quinto comma e nel secondo propone una disposizione ulteriore.
La Commissione consente.
Il senatore PARDI (IdV) dichiara
il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/10, sottolineando che
l'ipotesi di una Commissione paritetica è sconosciuta anche nei modelli più
strettamente federali, in particolare quando le Camere sono investite di
competenze distinte.
L'emendamento 5.34 (testo
2)/10, posto in votazione, non è accolto.
Il senatore BIANCO (PD)
prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 10.0.100, prevedendo che
l'elezione dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome sia fatta
su proposta del Presidente della Giunta, come propone l'emendamento 5.34 (testo
2) nella parte corrispondente. Inoltre, chiede che l'emendamento 10.0.100 sia
messo in votazione per parti separate, dividendo il primo dal secondo comma.
Il PRESIDENTE, relatore,
condivide la proposta, che tiene conto della circostanza che il Presidente
della Giunta è anche il titolare del ricorso per impugnare le leggi dello Stato
dinanzi alla Corte costituzionale.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
ricorda che l'emendamento è finalizzato a valorizzare il principio democratico,
attraverso una scelta da parte dei Consigli. Semmai, si potrebbe prevedere che
la decisione avvenga su proposta della Giunta. A tal fine, presenta
l'emendamento 10.0.100/1, pubblicato in allegato, sul quale il PRESIDENTE, relatore, si
esprime favorevolmente.
Il rappresentante del
GOVERNO si rimette alla Commissione.
L'emendamento 10.0.100/1,
posto in votazione, è accolto. Successivamente è posto in votazione, e
respinto, l'emendamento 5.34 (testo 2)/11, fatto proprio dal senatore BATTAGLIA (PdL) in
assenza del proponente. Si procede quindi alla votazione dell'emendamento
10.0.100, limitatamente al comma 1, nel testo modificato, sul quale il PRESIDENTE, relatore,
esprime parere favorevole: la Commissione approva.
Il presidente VIZZINI rileva che
l'approvazione dell'emendamento 10.0.100, prima parte, rende assorbito il
quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione, come proposto
dall'emendamento 5.34 (testo 2).
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia un voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 10.0.100:
esso promuove, almeno per il futuro, l'istituzione di un Senato federale, con
elezione dei senatori contestuale a quella dei Consigli regionali.
Il senatore BIANCO (PD)
ribadisce il favore del suo Gruppo all'istituzione di un Senato federale, che
potrà essere realizzata attraverso la presentazione di un apposito disegno di
legge costituzionale. Invece, ritiene improprio affidare alla Commissione
paritetica una proposta, peraltro vincolata nei contenuti.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. L'ipotesi che sia la Commissione
paritetica a proporre un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del
Senato federale, tra l'altro, contraddice la titolarità dell'iniziativa
legislativa secondo le prescrizioni della Costituzione.
L'emendamento 10.0.100, nel
suo secondo comma, è quindi posto in votazione ed è respinto.
Riprende, quindi, l'esame
dell'emendamento 5.34 8testo 2) e dei relativi subemendamenti.
Il senatore CALDEROLI (LNP),
pur condividendo la proposta avanzata dal senatore Pastore con l'emendamento
5.34 (testo 2)/12, ritiene che l'ipotesi di un lavoro istruttorio da parte di
una Commissione bicamerale sia nei fatti impraticabile.
L'emendamento 5.34 (testo
2)/12 è posto in votazione ed è accolto.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
presenta il subemendamento 5.34 (testo 2)/100, pubblicato in allegato, che
viene messo in votazione con il parere favorevole del Relatore.
Il rappresentante del
GOVERNO si rimette alla Commissione.
La Commissione approva
l'emendamento.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/13, diretto a
sopprimere la procedura del voto bloccato che, a suo giudizio, conferisce un
potere esorbitante al Governo e lo autorizza a proporre permanentemente la
questione di fiducia.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
ritiene che il voto bloccato e più in generale la previsione di una corsia
preferenziale per le iniziative legislative del Governo costituisca un
opportuno bilanciamento tra i poteri del parlamento e quelli del Governo.
Pertanto preannuncia un voto contrario.
In dissenso dal Gruppo, il
senatore PALMA (PdL)
sottolinea l'opportunità di modificare il comma ottavo dell'emendamento 5.34
(testo 2): la previsione che alla scadenza del termine il testo proposto o
accolto dal Governo è messo in votazione senza modifiche, comprime in misura
eccessiva la potestà del Parlamento.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL),
pur condividendo la necessità di una procedura prioritaria per l'esame dei
disegni di legge presentati dal Governo e persino la fissazione di un termine
per il voto finale, ritiene eccessivo stabilire che il testo proposto o accolto
dal Governo debba essere messo in votazione senza modifiche.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
condivide la ratio del comma ottavo. Tuttavia ritiene che la norma
dovrebbe essere attenuata, accogliendo il successivo emendamento 5.34 (testo
2)/16, diretto a sopprimere le parole ", senza modifiche ". Inoltre,
esprime perplessità sulle considerazioni svolte dal senatore Boscetto: la
preannunciata proposta di passare a una forma di Governo presidenziale,
unitamente alla procedura del voto bloccato, determinerebbe un rafforzamento
eccessivo del potere del Governo e di fatto annullerebbe le prerogative del
Parlamento.
Il senatore CECCANTI (PD) si
stupisce che due Ministri del precedente Governo, i senatori Calderoli e Palma,
che hanno condiviso la proposizione di molteplici questioni di fiducia, siano
preoccupati oggi di difendere le prerogative del Parlamento. A suo avviso, la
mancata previsione di una procedura preferenziale per le iniziative
governative, favorirebbe la reiterazione dei voti di fiducia. Il comma ottavo
dell'emendamento 5.34 (testo 2) ripropone una disposizione della Costituzione
francese, a sua volta ripresa dalla tradizione britannica, e quindi è
compatibile sia con una forma di governo di tipo presidenziale, sia con il
mantenimento di un modello parlamentare.
Infine, sottolinea che non
è retroattiva la previsione di una votazione finale del testo senza modifiche e
pertanto si deve ritenere che quel testo possa incorporare gli emendamenti
eventualmente già approvati nell'esame parlamentare.
Il senatore DIVINA (LNP),
dichiarando la disponibilità a riformulare il successivo emendamento 5.34
(testo 2)/14, esprime la preoccupazione che, ai sensi del comma ottavo in
esame, il Governo possa indicare un termine anche più breve di quello previsto
per la conversione in legge dei decreti-legge. A suo avviso, la previsione che
il testo è messo in votazione senza modifiche annullerebbe il significato
dell'attività parlamentare.
Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
ritiene che i dubbi espressi in merito alla validità dell'emendamento 5.34
(testo 2), comma ottavo, non siano fondati. Un testo che sia proposto o accolto
dal Governo non può non tenere conto della discussione che si è svolta in sede
parlamentare; inoltre, il Parlamento può sempre liberamente respingere la
proposta del Governo.
Dunque, le prerogative del
Parlamento sono sufficientemente garantite: la disposizione di cui si tratta
consente di evitare il ricorso ripetuto alla decretazione d'urgenza e la
continua proposizione di questioni di fiducia.
Piuttosto, nella
discussione in Assemblea, si dovrà affrontare l'ipotesi di un trasferimento di
poteri dal Parlamento al Capo dello Stato.
Gli emendamenti identici
5.34 (testo 2)/13 e 5.34 (testo 2)/14, posti congiuntamente in votazione, sono
respinti.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/15, diretto a
garantire che il termine fissato consenta comunque un adeguato esame del
disegno di legge.
Il senatore DIVINA (LNP),
preannunciando un voto favorevole, osserva che la disposizione di cui al comma
ottavo fa venire meno il principio cardine della sovranità del Parlamento.
L'emendamento 5.34 (testo
2)/15, posto in votazione, è respinto.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/16.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
preannuncia un voto contrario.
Il senatore PALMA (PdL),
intervenendo in dissenso dal Gruppo, osserva che il voto bloccato è una
procedura distinta da quella della questione di fiducia. Il comma ottavo
dell'emendamento 5.34 (testo 2) implica che possa essere messo in votazione un
testo proposto dal Governo alternativo a quello modificato dal Parlamento,
addirittura diverso da quello originariamente presentato alle Camere. Pertanto,
occorre precisare che la votazione del testo proposto o accolto dal Governo non
può escludere eventuali modifiche già approvate.
Il senatore PASTORE (PdL)
ricorda che l'iter dei disegni di legge è spesso ostacolato dalla
presentazione di un numero eccessivo di emendamenti, per cui condivide la
previsione del comma ottavo, che ripropone ipotesi già valutate in occasione
della riforma costituzionale definita nella XIV legislatura e anche
successivamente. A suo avviso, l'equivoco interpretativo può derivare dall'uso
improprio della parola "modifiche": sarebbe preferibile sostituirla
con l'altra "emendamenti". In ogni caso, si dovrebbe chiarire che le
modifiche eventualmente approvate dal Parlamento non sarebbero né vanificate né
precluse.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
osserva che l'esclusione delle modifiche implica che alla scadenza del termine
non si considera il lavoro svolto dalla Camera che ha esaminato il disegno di
legge.
Il senatore MALAN (PdL), in
dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole. Conviene con il senatore
Ceccanti che emendamenti già incorporati non possono essere ignorati, ma
proprio per tale motivo a suo avviso è opportuno chiarirlo. In proposito,
segnala il caso di un emendamento che nell'esame parlamentare sia approvato con
il parere contrario del Governo: alla scadenza del termine il Governo stesso
potrebbe chiedere che il testo da portare in votazione escluda
quell'emendamento.
Inoltre, rivolgendosi al
senatore D'Alia, osserva che la possibilità di un voto contrario sulla proposta
del Governo è solo teorica, come testimonia l'esperienza relativa alla
conversione dei decreti-legge recentemente adottati dal Governo.
L'emendamento 5.34 (testo
2)/16, posto in votazione, è respinto.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/17, che viene
posto in votazione ed è respinto.
Con distinte votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti
5.34 (testo 2)/18 e 5.34 (testo 2)/19.
Il senatore PASTORE (PdL)
invita il Relatore a chiarire se, al comma terzo dell'articolo 72, l'avverbio
"prevalentemente" si riferisce sia alle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, sia a quelle di cui all'articolo 119.
Il PRESIDENTE, relatore,
conferma che il comma terzo va interpretato in tale senso.
Il senatore BOSCETTO (PdL) , a
nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34
(testo 2), come modificato.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)
preannuncia un voto di astensione, in dissenso dal Gruppo.
Il senatore PALMA (PdL), in
dissenso dal Gruppo, richiama l'attenzione sulla formulazione dell'ultimo comma
dell'emendamento 5.34 (testo 2): a suo giudizio, il termine indicato, non
prevedendo una sanzione, ha natura ordinatoria.
Il PRESIDENTE, relatore,
ritiene che il termine debba considerarsi perentorio, in ragione dell'ultima
proposizione contenuta in quel comma.
È quindi approvato l'emendamento 5.34 (testo 2), nel testo
modificato, escluso il quinto comma, che risulta assorbito dall'emendamento
10.0.100 (limitatamente al comma 1), precedentemente approvato.
Gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5 sono assorbiti.
Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6,
che erano stati accantonati.
Il PRESIDENTE, relatore,
esprime un parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione dell'emendamento
6.4, sul quale si pronuncia favorevolmente.
Il senatore PALMA (PdL) ritiene
che l'articolo 6 del testo unificato possa essere soppresso, in quanto non
necessario.
Su proposta del PRESIDENTE, gli
emendamenti all'articolo 6 sono quindi nuovamente accantonati. Si procede
pertanto alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 che erano
stati accantonati. Il PRESIDENTE, relatore,
esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle
proposte 9.10, 9.14, 9.18 e 9.25, in ordine alle quali si pronuncia
favorevolmente.
Il senatore PARDI (IdV)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 9.3, che esprime il dissenso
assoluto sulla previsione di un rapporto fiduciario delle Camere solo con il
Presidente del Consiglio. Il progetto di riforma intende attribuire un potere
artificioso al Presidente del Consiglio, prescindendo dalla autorevolezza della
persona incaricata. A suo avviso, il potere politico si basa piuttosto sulla
capacità di persuadere e di produrre consenso.
Esprime il rammarico per il fatto che il Partito Democratico abbia
avallato una ferita così grave all'equilibrio costituzionale, soprattutto in
considerazione dell'anomalia del caso italiano, per cui si è permesso di
assumere la carica di Presidente del Consiglio a un imprenditore che possiede
il monopolio dei mezzi di comunicazione.
L'articolo 9, a suo avviso, determina un indebolimento della
rappresentanza pluralista, fattore determinante del sistema democratico.
Il senatore PALMA (PdL),
esprimendosi a nome del suo Gruppo, ritiene che un rapporto fiduciario riferito
direttamente al Presidente del Consiglio non alteri l'equilibrio tra i poteri.
Tuttavia, osserva che la formulazione dell'articolo 9 implica l'impossibilità
di esprimere la sfiducia nei confronti dei singoli Ministri.
L'emendamento 9.3 e gli identici 9.1 e 9.2, posti in votazione
congiuntamente, sono respinti. È respinto anche l'emendamento 9.4. Previa
dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV) , anche
l'emendamento 9.5 (testo 2) non è approvato.
Il PRESIDENTE ricorda che
l'emendamento 9.6 è stato ritirato.
Il senatore PASTORE (PdL)
ritira l'emendamento 9.7, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in
Assemblea.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV),
l'emendamento 9.8, posto in votazione, è respinto. Successivamente è respinto
anche l'emendamento 9.9, mentre l'emendamento 9.10 risulta accolto.
Il senatore MALAN (PdL) ritira
l'emendamento 9.12.
Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 9.11,
9.13, 9.16 e 9.17, mentre il 9.18 è accolto. Respinti il 9.19, 9.20 e il 9.21,
è approvato l'emendamento 9.14. Gli emendamenti 9.22, 9.23, 9.26, 9.15 e 9.24
sono assorbiti. È quindi accolto l'emendamento 9.25.
Il PRESIDENTE avverte che
l'emendamento 9.0.1, per la parte in cui propone che il Primo Ministro nomina e
revoca i Ministri, è precluso.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento.
Il senatore BOSCETTO (PdL), a
nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL),
in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà: ritiene che si dovrebbe
introdurre una norma che prevenga i mutamenti di maggioranza.
Il senatore PALMA (PdL),
intervenendo in dissenso dal Gruppo, osserva che l'emendamento 9.0.1 prevede
anche la revoca dei Ministri. A suo avviso, tale opzione deve essere prevista
in quanto il rapporto di fiducia investe direttamente il Presidente del
Consiglio e non tutto il Governo.
L'emendamento 9.0.1, posto
in votazione, è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento
9.0.13.
Il PRESIDENTE avverte che
l'emendamento 9.0.16 è improponibile.
Si torna agli emendamenti
riferiti all'articolo 6.
Il PRESIDENTE, relatore,
riconsiderando il suo precedente orientamento, dà un parere favorevole sugli
emendamenti identici 6.1 e 6.2.
La Commissione approva gli
emendamenti identici 6.1 e 6.2, che sopprimono l'articolo: gli altri sono
preclusi.
L'emendamento 10.1 decade
per l'assenza dei proponenti, mentre il 10.3 risulta precluso.
Si passa alla votazione del
mandato al Relatore per riferire in Assemblea.
I senatori CALDEROLI (LNP) e PARDI (IdV)
annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi parlamentari.
La Commissione, infine,
conferisce al Relatore l'incarico di riferire al Senato affinché sia approvato
il testo unificato dei disegni di legge in titolo, come risulta dalla proposta
del Relatore, adottata come testo base e dalle modifiche che vi sono state
apportate nel corso dell'esame. Inoltre, incarica il relatore di adattare il
testo in sede di coordinamento formale, in modo da renderlo più chiaro e
conforme al lessico proprio della Costituzione vigente, comunque rispettando la
forma e il contenuto degli emendamenti approvati.
Si intende così compiuto
anche l'esame delle petizioni in titolo.
La seduta termina alle ore 22,30.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 5
5.34 testo 2/100
All'emendamento 5.34 (testo 2), al
capoverso: "Art. 72", nel settimo comma, sostituire le parole: "e la deliberazione" con le seguenti: "e la
votazione finale".
Art. 10
10.0.100/1
All'emendamento 10.0.100, nel primo
comma, dopo la parola: "eletto" inserire le
seguenti parole: ", su proposta della Giunta,".
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTedi' 5 giugno 2012
397a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.
La seduta inizia alle
ore 14,35.
SULLA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DI
MINORANZA AL DISEGNO DI LEGGE N. 24 E CONNESSI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL
PARLAMENTO E LA FORMA DI GOVERNO
Il senatore PARDI (IdV) informa
che, in relazione alla discussione in Assemblea dei disegni di legge nn. 24 e connessi (riforma del
Parlamento e forma di governo) presenterà una relazione di minoranza a
conclusione dell'esame svolto in sede referente.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,20.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
giovedi' 21 giugno 2012
404a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle
ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590,
1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte
seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di
governo, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché
ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 21 giugno 2012
(Esame e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che è
stato rinviato in Commissione il testo già proposto all'Assemblea per i disegni
di legge nn. 24 e connessi,
limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché agli emendamenti
3.203, 3.204, 3.207, 01.207, 01.208, 01.209 e 01.730, che riguardano la
composizione e la denominazione del Senato. Inoltre, sono stati rinviati in
Commissione gli emendamenti 9.0.500, 9.0.501, 9.0.502, 9.0.503, 9.0.504,
9.0.505, 9.0.506, 9.0.507, 10.500, 11.0.500, 7.0.200 e 12.0.500, che propongono
l'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica e disposizioni
connesse sulla forma di governo e le garanzie costituzionali.
Propone di fissare alle ore
13 di lunedì 25 giugno il termine per la presentazione di subemendamenti agli
emendamenti riferiti all'articolo 2 e a quelli, connessi, che premettono
articoli all'articolo 1 e riferiti all'articolo 3 (emendamenti che riguardano
la composizione del Senato). Inoltre, propone di fissare alle ore 20 della
stessa data il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti agli altri
emendamenti, che riguardano l'elezione popolare e diretta del Presidente della
Repubblica e altre disposizioni connesse in materia di forma di governo e di
garanzie costituzionali.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è
quindi rinviato.
La seduta termina alle
ore 14,05.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
LUNEDÌ 25 GIUGNO 2012
405a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e
per l'interno Ferrara.
La seduta inizia alle
ore 16,40.
IN SEDE REFERENTE
(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590,
1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte
seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di
governo, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché
ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 21 giugno 2012
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.
Il presidente VIZZINI, nel ricordare che
alle ore 13 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti
agli emendamenti riferiti all'articolo 2 e a quelli, connessi, che premettono
articoli all'articolo 1 e riferiti all'articolo 3, avverte che nella seduta
odierna se ne procederà alla illustrazione. Ricorda, inoltre, che è stato
fissato per oggi alle ore 20 il termine per la presentazione di subemendamenti
riferiti agli altri emendamenti, che riguardano l'elezione popolare e diretta
del Presidente della Repubblica e altre disposizioni connesse in materia di
forma di governo e di garanzie costituzionali.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)
chiede se i subemendamenti possano riguardare anche disposizioni non oggetto
del rinvio presidenziale, nella parte in cui si evidenzino possibili
connessioni. Al riguardo, segnala l'emendamento 10.500, il quale, fra l'altro,
reca la soppressione dell'articolo 11 del disegno di legge, che però non è
stata rinviata in Commissione.
Il presidente VIZZINI ricorda di aver
prospettato, in un suo intervento in Assemblea, la questione dei possibili
effetti del solo rinvio in Commissione dell'articolo 2 e di limitate proposte emendative,
in ragione del carattere organico e sistematico delle norme del disegno di
legge in esame. In merito alla richiesta formulata, precisa che l'oggetto
dell'esame in Commissione è limitato esclusivamente alle disposizioni e agli
emendamenti rinviati.
Il senatore BRICOLO (LNP)
chiede quale siano gli effetti dell'eventuale approvazione, in Commissione, di
subemendamenti o di emendamenti.
Il presidente VIZZINI precisa che gli
emendamenti e i relativi subemendamenti, ove approvati, saranno esaminati
dall'Assemblea come proposte della Commissione.
Avverte, quindi, che si passerà alla illustrazione dei
subemendamenti presentati all'emendamento 2.550 (testo 2).
Il senatore PASTORE (PdL),
nell'illustrare i subemendamenti a sua firma, osserva che l'emendamento 2.550
(testo 2) non appare coerente con alcuni istituti contenuti nel testo definito
dalla Commissione, con particolare riferimento al modello di bicameralismo ivi
previsto. Ricorda infatti che ambedue le Camere conservano il rapporto
fiduciario, differenziandosi con esclusivo riguardo all'esercizio della
funzione legislativa. Ricorda poi come il testo avesse previsto un maggiore coordinamento
e coinvolgimento delle autonomie territoriali entro il procedimento
legislativo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione per le
questioni regionali a composizione mista.
Si sofferma sul subemendamento 2.550 (testo 2)/8, con il quale si
attribuisce valore consultivo al voto espresso dai rappresentanti delle Regioni
sulle materie di legislazione concorrente o di interesse degli enti
territoriali. Dà conto poi del subemendamento 2.550 (testo 2)/5, con il quale
si limitano le competenze dei rappresentanti regionali alle sole materia di cui
agli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione, ritenendosi
eccessivamente generico il richiamo alle materie di "interesse degli enti
territoriali".
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)
ritira, in primo luogo, la proposta 2. 550 (testo 2)/2.
Passa, quindi, ad illustrare i subemendamenti 2.550 (testo 2)/ 6 e
2.550 (testo 2)/7, con i quali si interviene sulla questione, segnalata anche
dal senatore Pastore, circa le funzioni dei rappresentanti regionali.
Attribuisce particolare rilievo al subemendamento 2.550 (testo
2)/1, con il quale si limitano le prerogative riconosciute ai rappresentanti
regionali del nuovo Senato federale.
Il senatore BOSCETTO (PdL)
condivide le perplessità palesate dai colleghi intervenuti, con particolare
riguardo alla questione delle competenze e delle prerogative dei rappresentanti
regionali.
Il senatore DIVINA (LNP)
ritiene che taluni dei rilievi formulati non siano privi di fondamento. Quanto
alle considerazioni svolte dal senatore Pastore, osserva che alcuni dei rilievi
avanzati dovrebbero più propriamente essere riferiti all'articolo 7 del testo
definito dalla Commissione, riguardante il procedimento legislativo.
Per quanto concerne la asserita genericità del rinvio alle materie
di"interesse degli enti territoriali", ritiene possibile convergere
sulla proposta contenuta nel subemendamento 2.550 (testo 2)/7.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
interviene criticamente sull'emendamento 2.550 (testo 2), pur condividendo
l'obiettivo di un rafforzamento del ruolo delle autonomie territoriali.
Chiede, quindi, se l'esame in Commissione è limitato al solo
emendamento 2.550 (testo 2) e ai relativi subemendamenti ovvero se esso non
debba più opportunamente riguardare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo
2, coerentemente con l'oggetto del rinvio presidenziale.
Il presidente VIZZINI osserva che
l'esame riguarderà esclusivamente le proposte emendative sulle quali la
Commissione non ha avuto possibilità di esprimersi durante l'esame in sede
referente.
Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
pur prendendo atto della decisione, esprime le proprie riserve, ribadendo il
suo avviso circa la necessità di esaminare tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 2.
Si associa il senatore PARDI (IdV).
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente VIZZINI propone di
rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, di cui
peraltro ritiene opportuno anticipare l'orario di inizio alle ore 9.
Prende atto la Commissione.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
martedi' 26 giugno 2012
406a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590,
1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte
seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di
governo, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché
ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 21 giugno 2012
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)
illustra il subemendamento 7.0.200/1: la proposta è finalizzata a introdurre la
possibilità, per le minoranze parlamentari, di sollevare dinanzi alla Corte
costituzionale questioni di legittimità anche nei confronti di disposizioni
contenute in un decreto legislativo ove si ravvisi eccesso di delega o
violazione della legge di delega. Tale previsione appare a suo avviso coerente con
la scelta, contenuta nell'emendamento 12.0.500, proposto dai senatori Gasparri
e Quagliariello e da lui condiviso, di consentire il ricorso alla Corte
costituzionale, da parte di un quarto dei componenti di ciascuna Camera, contro
leggi approvate dal Parlamento.
Si sofferma quindi sul
subemendamento 9.0.506/1, relativo al potere di scioglimento attribuito al
Presidente della Repubblica. In particolare, segnala che la proposta mira a
circoscrivere tale potere presidenziale alla sola ipotesi in cui le Camere non
siano in condizioni di adempiere alle loro funzioni. Inoltre, in base al terzo
comma, la facoltà non può essere esercitata nei confronti delle Camere elette
dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, salvo che siano esse stesse a
farne richiesta. La ratio di tale previsione risiede nella presunzione
di maggiore legittimità da attribuire all'organo eletto successivamente a
suffragio universale. Quanto al subemendamento 9.0.506/3, sottolinea che la
disposizione ivi prevista mira a sottoporre agli stessi limiti la facoltà di
scioglimento riconosciuta al Presidente del Consiglio nell'ipotesi, contenuta
nel nuovo articolo 94 della Costituzione, in cui il Parlamento neghi la
fiducia.
Interviene il senatore BOSCETTO (PdL), il
quale esprime alcune perplessità sulla soluzione contenuta nell'emendamento
12.0.500, volta riconoscere a una minoranza parlamentare la possibilità di adire
la Corte costituzionale per sollevare questione di legittimità costituzionale
di leggi approvate dal Parlamento. Tale istituto, modellato su alcune delle
funzioni attribuite al Conseil constitutionnel, si espone a
molteplici rilievi critici, fondati anche sulle disfunzioni segnalate, in
proposito, dalla dottrina costituzionalistica francese. Infatti, una facoltà di
tale natura rischia di diventare uno strumento potente a vantaggio delle
opposizioni per condizionare l'esercizio della funzione legislativa. D'altra
parte le medesime preoccupazioni spinsero la Commissione, durante l'esame in
sede referente, a rigettare l'ipotesi di rinvio parziale delle leggi: la
volontà politica che si manifesta in Parlamento appare infatti non coercibile
né sanzionabile, se non in ipotesi tassative e all'interno di procedimenti
puntuali e garantiti. Ritiene, inoltre, che, nell'ordinamento italiano,
considerando il ruolo svolto dalla Corte costituzionale, soprattutto negli
ultimi anni, l'introduzione del ricorso alla Consulta da parte delle minoranze
parlamentari è suscettibile di produrre uno stato permanente di conflittualità
istituzionale.
Il senatore PASTORE (PdL)
illustra l'emendamento 9.0.501/2, volto ad abolire l'istituto dei senatori a
vita, prevedendo contestualmente l'accesso di diritto e a vita alla Corte
costituzionale per i Presidenti della Repubblica, al momento della cessazione
della carica. Tale scelta appare, a suo avviso, coerente con l'introduzione
dell'elezione a suffragio universale e diretto per la suprema carica dello
Stato: infatti, dal momento che il sistema semipresidenziale converge
fisiologicamente verso la ricerca di omogeneità tra la maggioranza che esprime
il Presidente e la maggioranza parlamentare, la nomina di senatori a vita
potrebbe trasformarsi in uno strumento, in mano al Capo dello Stato, per
alterare, a suo favore, la composizione delle Camere.
Si sofferma, quindi, sul
subemendamento 9.0.504/1, riguardante i poteri del Presidente della Repubblica.
In primo luogo, la proposta introduce espressamente che la nomina del Primo
ministro deve aver luogo tenendo conto dei risultati delle elezioni delle
Camere, ipotesi già contenuta nel testo licenziato dalla Commissione bicamerale
D'Alema. Inoltre, viene espressamente disciplinata la facoltà, in capo al Primo
ministro nominato, di presentarsi alle Camere o a una di esse per verificare la
sussistenza del rapporto di fiducia: in una forma di governo semipresidenziale,
ove, al momento della sua formazione, il Governo non deve ricevere la fiducia
del Parlamento, la previsione di un istituto di tale natura consente al Primo
ministro di verificare se in Parlamento esista una maggioranza a lui favorevole
ovvero se tale maggioranza persista nel tempo. Conseguentemente sono soppresse
quelle disposizioni, contenute agli articoli 92 e 94 della Costituzione, che
appaiono incompatibili con il modelle costituzionale così concepito.
In riferimento al
subemendamento 9.0.507/1, osserva che la disposizione ivi prevista mira a
chiarire il tema, assai sensibile, della responsabilità del Presidente della
Repubblica per gli atti estranei all'esercizio delle sue funzioni. In
particolare, si prevede espressamente che, per tali atti, il Capo dello Stato
risponda personalmente, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in
seduta comune a maggioranza dei suoi componenti.
Il senatore DIVINA (LNP)
segnale alcune criticità contenute nell'emendamento 12.0.500, d'iniziativa dei
senatori Gasparri e Quagliariello, concernente il ricorso alla Corte
costituzionale da parte di minoranze parlamentari. In proposito, paventa il
rischio che tale istituto sia utilizzato strumentalmente per impedire - o, in
ogni caso, ritardare - la entrata in vigore di disegni di legge approvati dalla
maggioranza. Ritiene, invece, più razionale l'ipotesi di un ricorso
parlamentare alla Corte nei confronti degli atti con forza di legge adottati
dal Governo.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL),
pur comprendendo, alla luce dell'esperienza costituzionale italiana, le
perplessità manifestate circa l'istituto del ricorso alla Corte da parte delle
minoranze parlamentari, osserva come la possibilità, per un numero qualificato
di deputati e senatori, di sollevare la questione di legittimità costituzionale
delle leggi approvate rappresenti un opportuno bilanciamento rispetto ai poteri
attribuiti al Presidente della Repubblica, conseguenti alla sua diretta
legittimazione popolare. Infatti, nei sistemi semipresidenziali vi è una
convergente volontà del sistema di creare un continuum tra maggioranza
parlamentare e Capo dello Stato. Ciò è confermato dalla scelta di far
coincidere la durata del mandato presidenziale con quello della legislatura e
di prevedere la priorità temporale dell'elezione del Presidente della
Repubblica rispetto a quella del Parlamento. A fronte di una tale impostazione
maggioritaria e presidenzialista, l'ordinamento necessita di adeguati checks
and balances: tra questi, oltre a un adeguato statuto dell'opposizione,
appare razionale, anche alla luce dell'esperienza costituzionale francese,
introdurre la facoltà delle minoranze parlamentari di adire, entro un termine
limitato, la Corte costituzionale contro leggi approvate dalla maggioranza.
Il senatore PARDI (IdV)
illustra l'emendamento 7.0.200 finalizzato a consentire che un quarto dei
componenti di ciascuna Camera possa promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte. Al riguardo, osserva che, nelle forme di
governo parlamentari, le sedi della sovranità popolare sono esclusivamente le
Camere elettive; pertanto, la presenza di un sindacato di costituzionalità
sulle leggi si configura come un'istanza di garanzia, sempre accompagnata da
adeguati filtri giurisdizionali. Nei sistemi presidenziali o semipresidenziali,
invece, la legittimazione diretta del Capo dello Stato determina una torsione
di natura decisionista e carismatica che impone un bilanciamento effettivo. Ciò
giustifica, come confermato dall'esperienza costituzionale francese, la
necessità di attribuire alle opposizioni il diritto di appellarsi a un organo
imparziale per contrastare le decisioni adottate dalla maggioranza parlamentare
governativa.
Dopo aver illustrato il
subemendamento 9.0.500/1, si sofferma sul subemendamento 9.0.500/2, il quale
sopprime la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica eletto dal
popolo il compito di garantire l'indipendenza della Nazione. Rileva, in
proposito, che tale attribuzione è mutuata dall'ordinamento francese, ove però
essa aveva una sua precisa funzione, soprattutto in riferimento alla vicenda
delle terre d'Oltremare, in particolare la questione algerina.
Quanto all'emendamento
9.0.500/4, esprime la contrarietà del suo Gruppo all'elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Repubblica, evidenziando come la
soluzione sia assolutamente incompatibile con l'esperienza costituzionale
italiana modellata, per ragioni storiche e ideali, sull'esaltazione del
Parlamento come luogo della rappresentanza popolare e sul rifiuto di ogni forma
di esercizio monocratico del potere. L'introduzione di una forma di governo
semipresidenziale, anche in ragione delle vicende politiche italiane degli
ultimi anni, potrebbe determinare, a suo avviso, effetti nefasti quanto alla
tenuta degli istituti democratici.
L'oratore rileva quindi
come l'elezione diretta del Capo dello Stato non sembra conciliarsi con il
panorama costituzionale italiano, risultando opportuno, a suo avviso,
ponderarne attentamente l'introduzione nell'ordinamento senza farsi influenzare
da visioni politiche eccessivamente ottimistiche. Considerato, poi, il
particolare ruolo rivestito dalla carica del Presidente della Repubblica, la
soluzione preferibile rimarrebbe comunque - a suo avviso - quella di mantenere
l'attuale istituto dell'elezione parlamentare, che mai, nella storia
repubblicana, ha dato luogo a particolari problematiche, né istituzionali, né
politiche.
Conclude riservandosi di
intervenire in sede di dichiarazione di voto per eventuali ed ulteriori
precisazioni sui subemendamenti a sua firma.
Il PRESIDENTE, quindi,
osserva, in merito alle votazioni da svolgere sugli emendamenti rinviati in
Commissione, che nella circostanza il dispositivo di rinvio va interpretato e
applicato in modo funzionale, ovvero - secondo il Regolamento -
"nell'interesse della discussione" (articolo 100, comma 11).
Pertanto, riguardo all'articolo 2, saranno messi in votazione solo gli
emendamenti che non hanno già formato oggetto di esame in Commissione, con le
deliberazioni già adottate: si tratta, dunque, dei soli emendamenti 2.210, del
senatore Nespoli, che propone di demandare alla legge la determinazione del
numero di senatori, e 2.550 (testo 2), con i relativi subemendamenti, che
propone un modello di Senato federale diverso da quello già discusso in
Commissione. Quanto agli altri emendamenti all'articolo 2, si intende che la
loro votazione in Assemblea non sarà minimamente pregiudicata, perché
l'eventuale approvazione di uno degli emendamenti citati, ancorché sostitutivi
dell'intero articolo, sarebbe una proposta di emendamento della Commissione, da
riferire come tale al testo già definito in sede referente, con le stesse
qualità di ogni altro emendamento.
Non essendovi obiezioni,
così rimane stabilito.
Sui predetti emendamenti,
il RELATORE esprime un parere contrario, il rappresentante del GOVERNO si
rimette alla Commissione.
L'emendamento 2.210 è
dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.
Per dichiarazione di voto
sull'insieme di subemendamenti all'emendamento 2.550 (testo 2) interviene
quindi il senatore BRICOLO (LNP): egli
esprime, a nome della propria parte politica, un avviso contrario (con
contestuale invito al ritiro rivolto ai presentatori), su tutti i
subemendamenti riferiti all'emendamento 2.550 (Testo 2), ad eccezione della
proposta 2.550 (Testo 2)/1.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
invita i senatori Benedetti Valentini e Pastore a ritirare i rispettivi
subemendamenti (salvo il 2.550 (testo 2)/1), che comunque potranno essere
presentati e discussi in Assemblea.
I senatori BENEDETTI VALENTINI (PdL)
e PASTORE (PdL)
aderiscono all'invito del senatore Quagliariello e ritirano i propri
emendamenti all'emendamento 2.550 (testo 2), salvo il 2.550 (testo 2)/1.
Su quest'ultimo si procede
alla votazione, previa verifica del numero legale.
La Commissione non approva.
Si passa alla votazione
dell'emendamento 2.550 (testo 2).
Dopo prova e controprova,
l'emendamento risulta non approvato.
Il PRESIDENTE, quindi,
avverte che si passerà alle votazioni sugli emendamenti rinviati in Commissione
concernenti la proposta di eleggere il Presidente della Repubblica a suffragio
universale e diretto e le proposte connesse e conseguenti, compresi i
subemendamenti presentati in Commissione.
In proposito,
nell'interesse della discussione, propone di accantonare gli emendamenti che
precedono il 9.0.500 e i relativi subemendamenti.
Non facendosi obiezioni,
così rimane stabilito.
Su proposta del senatore CECCANTI (PD), si
conviene quindi di votare per parti separate l'emendamento 9.0.500, a
cominciare dalla disposizione che propone di introdurre, nell'articolo 83 della
Costituzione, l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della
Repubblica.
Non essendovi obiezioni,
così rimane stabilito.
Il PRESIDENTE avverte che
sulla disposizione in questione vi è un solo subemendamento (9.0.500/5) del
senatore Pardi e di altri senatori: esso propone che il Presidente della
Repubblica sia eletto dal Parlamento in seduta comune, senza l'integrazione con
i delegati regionali, come previsto dalla Costituzione vigente.
Prima che si passi alla
votazione del subemendamento 9.0.500/5, seguono alcuni interventi sull'ordine
dei lavori.
Il senatore BRICOLO (LNP)
rammenta che nelle discussioni già svolte sull'ordine dei lavori si era convenuto
di tenere distinte, anche nella collocazione temporale delle sedute, le
votazioni sul Senato federate da quelle sul semipresidenzialismo. Pertanto
ritiene più conforme a tali indicazioni un rinvio delle votazioni sugli
emendamenti in esame.
Anche i senatori BIANCO (PD), D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)
e VALDITARA (Per il Terzo
Polo:ApI-FLI) sostengono tale soluzione, che consentirebbe di compiere nel
frattempo le necessarie valutazioni politiche.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
rammenta che la discussione già svolta in Assemblea e quella, successiva, in
Commissione hanno rivelato un legame diretto, di carattere politico e
normativo, almeno per una parte rilevante dei gruppi parlamentari, tra la
proposta di istituire il Senato federale e quella di adottare un sistema di
governo di tipo semipresidenziale, fondata sull'elezione popolare e diretta del
Presidente della Repubblica. Considerato l'esito della votazione appena svolta
sulla proposta concernente il Senato federale, ritiene opportuno rinviare le
determinazioni della Commissione sugli emendamenti in esame a un momento
successivo a quello in cui il Senato avrà deliberato sull'articolo 2 del
disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, concernente la
composizione del Senato.
La proposta del senatore
Quagliariello è messa in votazione e approvata.
Il seguito dell'esame è
quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
martedi' 26 giugno 2012
406a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 9,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Considerato quanto poc'anzi
convenuto dalla Commissione in relazione all'esame degli emendamenti al disegno
di legge n. 24-A, il senatore PASTORE (PdL)
propone di anticipare alla seduta già convocata per oggi, alle ore 14, la
trattazione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di
giovedì 28 giugno, prevista per le ore 15.
Il senatore SARRO (PdL) domanda
quindi se la seduta prevista per le ore 15 di giovedì 28 giugno sarà dedicata
all'esame del disegno di legge n. 24-A.
Domanda delucidazioni anche
il senatore Mauro Maria MARINO (PD).
Il PRESIDENTE ricorda
innanzitutto che la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 24-A è subordinata,
secondo quanto precedentemente convenuto dalla Commissione, all'esito della
discussione in Assemblea.
Propone quindi di
anticipare alla seduta odierna, già convocata per le ore 14, l'esame degli
argomenti previsti per la seduta di giovedì 28 giugno, alle ore 15.
La senatrice ADAMO (PD), relatrice
sul disegno di legge n. 3129 (recante la legge
Comunitaria 2011 ed assegnato alla Commissione in sede consultiva), chiede di
non procedere, nella seduta pomeridiana odierna, al parere sugli emendamenti ad
esso riferiti. Tale impegno, infatti, andrebbe a sovrapporsi con quello di
riferire in Assemblea - sempre nella giornata odierna - sul disegno di legge n.
3305 (conversione in legge
del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita
della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale).
Il PRESIDENTE fornisce
assicurazioni in tal senso.
In relazione ai
provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di giovedì, il
senatore Mauro Maria MARINO (PD)
domanda se sia pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Il PRESIDENTE informa che la
Commissione bilancio è convocata per il pomeriggio anche su quegli argomenti.
La Commissione conviene,
infine, di anticipare alla seduta pomeridiana odierna l'esame degli argomenti
previsti per la seduta di giovedì 28 giugno, ad eccezione del disegno di legge
n. 3129 e dei disegni di
legge nn. 272 e connessi (polizia
locale), e di posticipare l'orario d'inizio alle ore 15,30.
La seduta termina alle ore 10,35.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 7
7.0.200/1
All'emendamento 7.0.200, al comma 1,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo
stesso numero dei componenti di ciascuna Camera, nei medesimi termini,
condizioni e forme, può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una o più
disposizioni contenute in un decreto legislativo importino eccesso o violazioni
alla legge di delega."
7.0.200
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)
1. All'articolo 73 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna
Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento
violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale
davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti
con legge costituzionale"».
Art. 9
9.0.500/1
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.500, capoverso
"Art. 83", al primo comma sostituire la parola: "Capo", con la seguente: "capo".
9.0.500/2
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.500, capoverso
"Art. 83", al secondo comma sopprimere le seguenti parole: "e ne garantisce l'indipendenza".
9.0.500/3
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.500, capoverso
"Art. 83", sostituire il terzo comma con il seguente: "Garantisce il rispetto della Costituzione".
9.0.500/4
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.500, capoverso
"Art. 83", sostituire il quarto, quinto e sesto comma con i seguenti:
"Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell'Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.".
9.0.500/5
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.500, capoverso
"Art. 83", sostituire il sesto comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri".
9.0.500
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)
1. L'articolo 83 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne
garantisce l'indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni
internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede
internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto
a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno
compiuto la maggiore età"».
9.0.501/1
PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.501, capoverso
"Art. 84", dopo il primo comma inserire il seguente: "La legge stabilisce la ineleggibilità di quanti abbiano
riportato condanne per un delitto non colposo".
9.0.501/2
All'emendamento 9.0.501, capoverso "Art.
84", aggiungere, in fine, il seguente comma: "Alla cessazione dalla carica entra a far parte di diritto e
a vita della Corte costituzionale."
Conseguentemente, sopprimere l'articolo
59 della Costituzione.
9.0.501
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)
1. L'articolo 84 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Art. 84. - Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e
goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi
altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì
disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del
Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge
individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente
della Repubblica sono determinati per legge"».
9.0.502/1
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.502, capoverso
"Art. 85", al terzo comma, sostituire la parola: "duecentomila" con la seguente: "cinquantamila"
e conseguentemente sopprimere le parole: "nel numero e".
9.0.502
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)
1. L'articolo 85 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della
Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato della
Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente
della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa
tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate da un
gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da
deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da
consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che
vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la
campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive
sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i
candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato
abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior
numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la
sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte
o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume
le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di
elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo
giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre
modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla
legge"».
9.0.504/1
All'emendamento 9.0.504, al comma 1,
dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) dopo il
primo comma aggiungere i seguenti:
"Nomina il Primo ministro, tenendo
conto dei risultati delle elezioni delle Camere.
Su proposta del Primo ministro, nomina
e revoca i ministri.
Può chiedere al Primo ministro di
presentarsi alle Camere o ad una di esse per verificare la sussistenza del
rapporto di fiducia."».
Conseguentemente, sopprimere il secondo
comma dell'articolo 92 e i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 94 della
Costituzione.
9.0.504
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)
1. All'articolo 87 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede
il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la
legge, e ha il comando delle Forze armate»;
b) il nono
comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle
Camere»;
c) il decimo comma
è soppresso"».
9.0.506/1
All'emendamento 9.0.506, sostituire il
capoverso "Art. 88" con il seguente: "Art. 88. - Il presidente della Repubblica può, sentiti il
Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.
Se la scadenza delle Camere cade
nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro
durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta
giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non
può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo
l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse
stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri
componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che
seguono le elezioni delle Camere.".
9.0.506/2
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.506, capoverso
"Art. 88", al primo comma sopprimere le seguenti parole: «il Primo ministro e».
9.0.506/3
All'emendamento 9.0.506, capoverso
"Art. 88", aggiungere, in fine, il seguente comma: "I limiti all'esercizio di facoltà di scioglimento vigono
anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della
Costituzione."
9.0.506
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)
1. L'articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della
Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Se la scadenza delle Camere cade
nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro
durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi
dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non
può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle
Camere"».
9.0.507/1
All'emendamento 9.0.507 aggiungere, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 90 della
Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"Per atti diversi il Presidente
della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con
legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta
comune a maggioranza dei suoi componenti."».
Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: "Modifica agli articoli 89 e 90
della Costituzione".
9.0.507
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
1. L'articolo 89 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Art. 89. - Gli atti del
Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei
ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la
nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo
scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla
Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi
alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla
Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del
Governo"».
Art. 12
12.0.500/1
All'emendamento 12.0.500, sostituire il
comma 1 con il seguente: «All'articolo 137 della Costituzione,
dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Un quarto dei componenti di
una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi
approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo
stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può
sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega.
Con legge costituzionale sono stabilite condizioni e modalità di esercizio di
tali facoltà."».
12.0.500
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)
1. All'articolo 137 della Costituzione,
dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Un quarto dei componenti di una
Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi
approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con
legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio
di tale facoltà"».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 3 LUGLIO 2012
410a Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 20,10.
IN SEDE REFERENTE
(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590,
1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte
seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di
governo, limitatamente agli emendamenti e alle parti del testo rinviati
in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012 e
nella seduta pomeridiana del 27 giugno 2012
(Seguito dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26
giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che a
seguito del voto dell'Assemblea del Senato che ha approvato un emendamento
sostituivo dell'articolo 2, diretto a istituire il "Senato federale della
Repubblica", ipotesi sulla quale la Commissione si era pronunciata in
senso contrario, egli ha ritenuto opportuno rinunciare a svolgere la funzione
di relatore. Pertanto, per il seguito dell'esame, designa quale relatore alla
Commissione il senatore Boscetto, tenendo conto della sua posizione coerente
con la maggioranza che ha approvato il citato emendamento.
La Commissione prende atto.
Riprende la trattazione degli emendamenti rinviati in Commissione
concernenti la proposta di eleggere il Presidente della Repubblica a suffragio
universale e diretto e le proposte connesse e conseguenti, compresi i
subemendamenti presentati in Commissione, a partire dall'emendamento 9.0.500,
secondo quanto convenuto nella seduta precedente.
Il PRESIDENTE ricorda che, su
richiesta del senatore Ceccanti, la Commissione aveva convenuto di votare
l'emendamento 9.0.500 per parti separate a cominciare dalla disposizione di cui
al sesto comma dell'articolo 83 della Costituzione, nel testo proposto
dall'emendamento: la disposizione propone l'elezione a suffragio universale e
diretto del Presidente della Repubblica. Su tale disposizione insiste
l'emendamento 9.0.500/5, del senatore Pardi e di altri senatori, che invece
propone l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in
seduta comune, ma senza i delegati regionali, come nella Costituzione vigente.
Il relatore BOSCETTO (PdL)
esprime un parere contrario sul subemendamento 9.0.500/5.
Il sottosegretario CECCHI si rimette alla Commissione.
Il senatore BIANCO (PD)
preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo del Partito Democratico,
ritenendo opportuno mantenere l'attuale sistema, in base al quale partecipano
alle elezione del Presidente della Repubblica anche i rappresentanti delle
Regioni.
Il senatore VALDITARA (Per il Terzo
Polo:ApI-FLI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.
L'emendamento 9.0.500/5, posto in votazione, è respinto.
Il senatore MALAN (PdL), in
assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 9.0.500.
Il relatore BOSCETTO (PdL), pur
ribadendo il suo apprezzamento per l'equilibrio del testo unificato che era
stato proposto dal Presidente Vizzini e delle proposte di modifica da lui concordate
insieme ai senatori Bianco e D'Alia, ritiene che l'emendamento 9.0.500, che fa
parte di una proposta articolata, diretta a introdurre una forma di governo di
tipo semipresidenziale, già ampiamente sperimentata nell'ordinamento francese,
non smentisce quel disegno e apre un orizzonte più esteso sul quale, nella
prossima legislatura, si potrà intervenire sia attraverso ulteriori revisioni
delle disposizioni costituzionali sia attraverso l'approvazione di puntuali
norme attuative.
Pertanto esprime un parere favorevole.
Il sottosegretario CECCHI si rimette alla Commissione.
Si procede alle dichiarazioni di voto sulla parte dell'emendamento
9.0.500 che propone l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente
della Repubblica.
Il senatore VALDITARA (Per il Terzo
Polo:ApI-FLI) ricorda che la sua parte politica è favorevole per tradizione
antica a una forma di governo presidenziale. Tuttavia non è facilmente
comprensibile che una proposta di modifica su un tema così importante sia stata
presentata in una fase così avanzata della discussione. In proposito, nota che
lo stesso relatore Boscetto ritiene la proposta non matura e meritevole di
interventi ulteriori nella prossima legislatura. A suo avviso, una innovazione
così importante avrebbe dovuto essere sostenuta da una maggioranza più ampia,
la stessa che aveva progettato il percorso riformatore e che sostiene il
governo in carica. Al contrario, si è determinato un baratto politico tra
l'approvazione di un emendamento che istituisce il Senato federale e quella di
un modello semipresidenziale. Tale accordo, oltretutto, è destinato a non
essere efficace, in quanto, in mancanza di una maggioranza dei sue terzi
nell'ultima deliberazione da parte delle Camere, la riforma potrà essere
sottoposta al referendum oppositivo ed entrerebbe in vigore, quindi,
dopo la prossima elezione del Presidente della Repubblica in base al sistema
vigente. Inoltre, si determinerà l'effetto di una rottura dell'accordo sulle
riforme concordate, compresa la riduzione del numero dei parlamentari, e un
indebolimento della maggioranza che sostiene il Governo Monti.
Dinanzi a tale prospettiva, preannuncia il voto di astensione del
suo Gruppo sulla disposizione in esame.
Il senatore DIVINA (LNP)
ritiene che i partiti politici non tengano conto con la dovuta attenzione del
disagio che i cittadini hanno manifestato nelle recenti elezioni amministrative
e delle istanze di ammodernamento istituzionale che provengono dalla società.
L'istituzione del Senato federale e l'avvento di un modello semipresidenziale
consentirebbero di assicurare una maggiore efficienza delle istituzioni e di
ridurre anche il numero dei parlamentari e i costi della politica.
Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo,
che viene espresso con convinzione soprattutto dopo aver ascoltato la
dichiarazione di voto del senatore Valditara, il quale ha chiarito che la sua
forza politica abbandona l'idea del semipresidenzialismo in omaggio a una
scelta contingente di sostegno al Governo in carica.
Il senatore CECCANTI (PD)
ritiene che nell'esprimere la posizione politica su una proposta di riforma
costituzionale non si possa adottare un parametro di giudizio analogo a quello
che sarebbe invece opportuno per un disegno di legge ordinaria: infatti, la
revisione della Costituzione esige una maggioranza ampia, tale da assicurare,
se possibile, una deliberazione con il quorum dei due terzi nell'ultima
deliberazione delle Camere, allo scopo di assicurare l'immediata entrata in
vigore. La rottura dell'accordo che si era determinato sul progetto di riforma,
che comprendeva la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del
bicameralismo perfetto è stata molto inopportuna. Sottolinea che il voto sulla
disposizione in esame, comma 6, al di là del merito, implica una scelta sul
metodo da adottare per condurre un progetto di riforma costituzionale.
Il senatore BELISARIO (IdV)
ribadisce l'opposizione del suo Gruppo alla proposta in esame, sia per i motivi
di metodo che sono stati illustrati dal senatore Ceccanti, sia per il suo
contenuto, diretto a introdurre una forma di governo semipresidenziale. Si
tratta di un baratto politico anche legittimo, che smentisce un progetto di
riforma su cui peraltro la sua parte politica si era comunque espressa in senso
contrario.
Conclude, preannunciando il voto contrario del Gruppo.
Il senatore GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI),
a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario. Sottolinea il valore
unitario della Carta costituzionale, per cui un intervento parziale, approvato
con una maggioranza ristretta, si rivelerebbe dannoso per l'equilibrio
complessivo della Costituzione.
L'emendamento 9.0.500, limitatamente al sesto comma dell'articolo
83 della Costituzione ivi proposto, è quindi posto in votazione: la Commissione
non approva.
Il PRESIDENTE chiede al
relatore Boscetto se il voto non favorevole su un emendamento di rilievo
critico sul quale lo stesso relatore aveva dato un parere positivo, lo induca
comunque ad avanzare una proposta alla Commissione, sulla quale poter deliberare
al fine di conferirgli il mandato a riferire in Assemblea.
Il relatore BOSCETTO (PdL)
ritiene che sia opportuno riflettere sull'esito del voto, tenendo conto del
dibattito che potrà svolgersi in Commissione.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI (LNP)
ritiene che l'esame possa proseguire con la votazione degli altri emendamenti.
Il voto contrario su un emendamento sostenuto dal relatore non comporta per
questo l'obbligo di rimettere l'incarico. Inoltre, ritiene che il Presidente
avrebbe dovuto mantenere una posizione neutrale e non esprimersi, come ha
fatto, con un voto contrario.
Il PRESIDENTE sottolinea che
non svolgendo più la funzione di relatore egli possa liberamente esprimere il
voto su una proposta di emendamento. Ricorda di aver rimesso il mandato di
relatore solo dopo che il Senato si è pronunciato a favore di un emendamento,
quello per l'introduzione del Senato federale, sulla cui sostanza la
Commissione per ben due volte si era espressa in senso negativo.
Il senatore CALDEROLI (LNP)
propone che si metta in votazione il mandato al relatore Boscetto di riferire
all'Assemblea del Senato.
Il senatore BIANCO (PD) conferma
l'apprezzamento per il modo equilibrato con cui il senatore Boscetto ha
partecipato all'esame del progetto di riforma. Non vi è quindi alcuna
preclusione personale, tuttavia è opportuno sottolineare che il relatore dovrà
riferire all'Assemblea l'orientamento della Commissione.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
nota che sulla proposta appena messa in votazione, l'esito è stato analogo a
quello che si era già determinato in Commissione sulla proposta di istituire il
Senato federale. A suo avviso, si può conferire il mandato al relatore che
riferirà all'Assemblea quanto accaduto in Commissione, compresi gli equilibri
di voto appena espressi.
Il PRESIDENTE precisa che il
mandato a riferire all'Assemblea postula che in merito alla proposta specifica
di cui all'emendamento 9.0.500 si esprima un parere contrario, coerente alla
votazione che si è determinata in Commissione.
Il senatore BATTAGLIA (PdL)
ritiene che il mandato al relatore - ovvero al Presidente qualora la
Commissione non approvi quel mandato - dovrebbe essere conferito sulla base di
una relazione scritta, in modo che sia rappresentata in forma autentica la
valutazione della Commissione.
Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL)
osserva che il mandato a riferire all'Assemblea che può essere conferito al
senatore Boscetto implica l'accettazione da parte sua delle contraddizioni che
sono emerse nell'esame.
La senatrice FINOCCHIARO (PD)
ritiene che il relatore sia il portavoce in Assemblea del lavoro svolto in
Commissione. In mancanza di un mandato al relatore, lo stesso Presidente non
potrebbe fare altro che rappresentare in modo neutro l'andamento del lavoro
della Commissione, altrimenti l'esame in sede referente sarebbe del tutto
inutile. Vi è semmai una questione politica, cioè se il relatore intende
rappresentare all'Assemblea una posizione contraria a quella da lui sostenuta
in Commissione.
Il PRESIDENTE nota che
l'esito negativo della votazione determina conseguenze preclusive e di
coordinamento anche di altri emendamenti da esaminare. Il relatore, dunque,
dovrebbe chiarire la propria posizione anche sulle altre proposte di modifica,
in vista della discussione in Assemblea.
Il relatore BOSCETTO (PdL) precisa
di non nutrire ambizioni particolari a mantenere l'incarico di relatore e
tuttavia rifugge dall'idea di riferire all'Assemblea in modo tendenzioso e in
difformità dalle determinazioni della Commissione. Egli potrebbe riferire
quanto accaduto in modo leale ma non potrebbe assumere una posizione politica
diversa da quella da lui sostenuta e di cui ribadisce la convinzione.
Il PRESIDENTE prende atto
della proposta implicita nella considerazione appena svolta dal relatore
Boscetto.
Il senatore BIANCO (PD) esprime
apprezzamento per la posizione chiara assunta dal relatore Boscetto.
Considerato tale chiarimento, tuttavia, preannuncia il voto contrario del suo
Gruppo sulla proposta di conferire mandato allo stesso senatore Boscetto per
riferire all'Assemblea.
Su proposta del PRESIDENTE, la parte
residua dell'emendamento 9.0.500, così come gli altri emendamenti connessi, si
intendono ritirati perché siano discussi direttamente in Assemblea.
La proposta di conferire mandato di relatore al senatore Boscetto,
di riferire all'Assemblea sulle parti del disegno di legge costituzionale n.
24-A rinviate in Commissione e ai relativi emendamenti, nonché sugli altri
emendamenti rinviati in Commissione, è quindi posta in votazione: la
Commissione non approva.
Il PRESIDENTE osserva che in
mancanza di un relatore incaricato di riferire all'Assemblea, in qualità di
Presidente della Commissione egli rappresenterà al Senato lo svolgimento e
l'esito dei lavori in Commissione.
La seduta termina alle ore 21.
EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 9
9.0.500/5
PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
All'emendamento 9.0.500, capoverso
"Art. 83", sostituire il sesto comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri".
9.0.500
Dopo l'articolo, inserire il
seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)
1. L'articolo 83 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne
garantisce l'indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni
internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede
internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto
a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno
compiuto la maggiore età"».
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 5 GIUGNO 2012
180a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato
per gli affari esteri De Mistura.
La seduta inizia alle ore 15.
SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE NN. 24 E CONNESSI
Il presidente DINI
informa che lunedì prossimo scadrà il termine per la presentazione degli
emendamenti al disegno di legge costituzionale nn. 24 e connessi (Riforma del
Parlamento e forma di Governo). La Commissione Esteri aveva reso parere, l'11
ottobre dell'anno scorso, sul testo unificato che era stato elaborato dalla
Commissione Affari costituzionali che riguardava tuttavia semplicemente la
riduzione del numero dei parlamentari.
Il testo approvato dalla Commissione
Affari costituzionali la settimana scorsa reca invece una più organica
revisione di varie disposizioni della Costituzione, una revisione che in
particolare prevede una differenziazione dei poteri delle due Camere
nell'approvazione delle leggi. Più esattamente la scelta operata è quella di un
procedimento legislativo che preveda la necessità di una doppia deliberazione
conforme delle due Camere solo in alcuni casi: la materia costituzionale e
quella elettorale, le leggi da approvare con maggioranza speciale, le
"leggi della Repubblica" previste dagli articoli 122, 125, 132 e 133
della Costituzione, le leggi di delegazione legislativa, di conversione in
legge dei decreti, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti
prerogative e funzioni degli organi costituzionali nonché le leggi che
intervengono in materia di competenza regionale al fine di garantire l'unità
giuridica o economica della Repubblica.
Informa quindi la Commissione di aver
presentato un emendamento volto a ricomprendere in questo elenco anche le leggi
di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
Reputa infatti paradossale che trattati
come ad esempio quelli che la Commissione sta esaminando (il Fiscal compact
e il Trattato istitutivo del MES) possano essere approvati, se non richiamati,
dalla sola Camera dei deputati, quando invece questi sono accordi che incidono
evidentemente sulla materia costituzionale, tanto che, nell'esperienza di altri
Paesi, che pure conoscono un bicameralismo differenziato (si pensi alla
Germania), per la loro autorizzazione alla ratifica si richiede un esame non
solo bicamerale, ma addirittura deliberazioni con maggioranze qualificate.
Osserva poi che il primo comma
dell'articolo 117 della Costituzione prevede come la potestà legislativa, sia
dello Stato sia delle Regioni, deve essere comunque esercitata nel rispetto dei
vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Nella prassi, a fianco a trattati di
sicuro rilievo istituzionale o politico, sono sottoposti all'esame delle Camere
anche un gran numero di accordi di minore importanza. Tuttavia rileva come in
questi ultimi casi la lettura bicamerale non abbia mai comportato ritardi
particolari.
Tutte queste ragioni lo spingono a
ritenere che si debba mantenere il carattere necessariamente bicamerale delle
leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati.
Se l'obiettivo della riforma è quello
di snellire il procedimento legislativo, fermo restando l'adozione per i
trattati della procedura normale di esame e di approvazione (previsione questa
del ultimo comma del vigente articolo 72 della Costituzione, giustamente
ribadita nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali), si
dovrebbe piuttosto richiamare il Governo ad una lettura rigorosa dell'articolo
80 della Costituzione, chiedendo cioè che vengano sottoposti all'esame delle
Camere i soli trattati di rilievo politico (nonché quelli ricadenti nelle
ipotesi tassativamente previste dall'articolo 80). Si utilizzerebbe lo
strumento del trattato in forma semplificata per gli accordi che non incidono
sulla legislazione vigente (e che tuttavia vengono sottoposti, a suo avviso
impropriamente, all'esame parlamentare) nonché per quelli i cui oneri
potrebbero essere sostenuti utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio,
senza modificare la legislazione.
La seduta termina alle ore 16.