Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Parte Seconda: Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Esame in sede referente e consultiva
Riferimenti:
AC N. 5386/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 674    Progressivo: 1
Data: 06/08/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 24/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere
del Parlamento e la forma di governo

A.C. 5386

Iter al Senato: esame in sede referente e consultiva

 

 

 

 

 

 

n. 674/1

(Parte seconda)

 

 

6 agosto 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AC0829a2.doc

 


I N D I C E

 

Iter al Senato

Esame in sede referente

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 10 giugno 2008 – 1° pomeridiana (sui lavori della Commissione)     5

Seduta del 10 giugno 2008 – 2° pomeridiana                                             7

Seduta del 18 marzo 2009 (sui lavori della Commissione)                     11

Seduta del 20 luglio 2011 (sui lavori della Commissione)                       15

Seduta dell’11 ottobre 2011 (sui lavori della Commissione)                    17

Seduta del 19 ottobre 2011 (sui lavori della Commissione)                    23

Seduta del 20 ottobre 2011 (sui lavori della Commissione)                    29

Seduta del 26 ottobre 2011 (sui lavori della Commissione)                    35

Seduta del 2 novembre 2011(sui lavori della Commissione)                  37

Seduta del 23 novembre 2011 (sui lavori della Commissione)                39

Seduta del 30 novembre 2011 (sui lavori della Commissione)               41

Seduta del 14 dicembre 2011 (sui lavori della Commissione)                43

Seduta del 10 gennaio 2012 (sui lavori della Commissione)                   45

Seduta del 7 marzo 2012 (sui lavori della Commissione)                       47

Seduta del 13 marzo 2012                                                                       49

Seduta del 27 marzo 2012                                                                       51

Seduta dell’11 aprile 2012                                                                         55

Seduta del 18 aprile 2012                                                                         59

Seduta del 24 aprile 2012                                                                         71

Seduta del 26 aprile 2012                                                                         77

Seduta del 2 maggio 2012                                                                        83

Seduta dell’8 maggio 2012 – Seduta pomeridiana                                   91

Seduta dell’8 maggio 2012 – Seduta notturna                                          99

Seduta del 9 maggio 2012 – Seduta pomeridiana                                 107

Seduta del 9 maggio 2012 – Seduta notturna                                        195

Seduta del 10 maggio 2012 – Seduta antimeridiana                              201

Seduta del 10 maggio 2012 – Seduta pomeridiana                               205

Seduta del 15 maggio 2012 (sui lavori della Commissione)                  211

Seduta del 15 maggio 2012                                                                    213

Seduta del 16 maggio 2012                                                                    217

Seduta del 17 maggio 2012                                                                    223

Seduta del 23 maggio 2012                                                                    229

Seduta del 24 maggio 2012                                                                    243

Seduta del 29 maggio 2012 – Seduta antimeridiana                              267

Seduta del 29 maggio 2012 – Seduta pomeridiana                               277

Seduta del 29 maggio 2012 – Seduta notturna                                      289

Seduta del 5 giugno 2012 – Seduta pomeridiana (sui lavori della Commissione)           299

Seduta del 21 giugno 2012                                                                     301

Seduta del 25 giugno 2012                                                                     303

Seduta del 26 giugno 2012                                                                     307

Seduta del 26 giugno 2012 (sui lavori della Commissione)                   313

Seduta del 3 luglio 2012                                                                          321

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)

-       3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 5 giugno 2012 (pomeridiana)                                                329

 

 


Iter al Senato

 


 

Esame in sede referente

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

7ª Seduta (1ª pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 

La seduta inizia alle ore 13,30.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena svolta.

All’unanimità si è convenuto di inserire nell’ordine del giorno dei lavori della Commissione l’esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 24 (Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo) e di convocare un’ulteriore seduta pomeridiana per avviarne l’esame.

 

La Commissione prende atto.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

8ª Seduta (2ª pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

La seduta inizia alle ore 13,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(Esame e rinvio)

 

 Il presidente VIZZINI (PdL), relatore sul disegno di legge, ricorda che la discussione in tema di riforme istituzionali ha compiuto ormai i suoi venticinque anni in Parlamento: nel 1983, infatti, venne istituita la Commissione Bozzi, organo con funzioni esclusivamente di studio, ma già segnale di una ricerca diretta a tentare una revisione costituzionale concentrata sull’ordinamento della Repubblica. Elemento rilevante e, oggi, di prevalente interesse nel dibattito in corso è senz’altro l’assetto del Parlamento: dalla esperienza di bicameralismo paritario dei primi decenni repubblicani si prospetta un’evoluzione verso un nuovo modello parlamentare, fondato su caratteri e funzioni diverse per le due Camere. In effetti, la scelta del bicameralismo perfetto fu compiuta in Assemblea Costituente secondo ragioni storiche non secondarie, come - fra le altre - quella di assicurare tutti i contrappesi possibili, anzitutto nella sede propria in cui si esprime la sovranità popolare, contro i timori di possibili torsioni autoritarie che individuavano nel Governo l’istituzione più critica, data la recente, ventennale dittatura.

 Ma dopo 60 anni di democrazia repubblicana quella preoccupazione si può dire definitivamente fugata: una democrazia matura non teme, anzi incoraggia, la decisione governativa efficace, in un contesto di controlli e indirizzi parlamentari a loro volta efficienti e non dispersivi né ripetitivi. Perciò vi sono oggi condizioni di consenso generale che preludono a una scelta concorde, diretta ad abbandonare il bicameralismo paritario. Tale scelta è fondata non solo sul proposito di semplificare le istituzioni rappresentative e le procedure parlamentari, bensì anche su un fattore innovativo: realizzare un disegno che si rinviene in nuce già nella Costituzione del 1948, ma non ha trovato finora una realizzazione compiuta. Nel testo vigente della Costituzione, infatti, vi è solo un cenno alla base regionale di elezione per il Senato, ma è noto a tutti come quella formula risenta delle suggestioni concernenti l’idea di una Camera delle regioni e delle autonomie. Di qui si sviluppa il proposito innovativo, convergente nel cercare un modello bicamerale differenziato, con una Camera che elabori l’indirizzo politico di Governo e lo realizzi nella legislazione che ne costituisce attuazione, un Senato che rappresenti i territori della Repubblica e permetta a quelle rappresentanze di manifestarsi e decidere nel Parlamento nazionale.

 Una riforma del genere diventa tanto più importante, e anche urgente, quanto più emerge e si afferma una ridefinizione dei poteri repubblicani secondo una tendenza regionalista, autonomista, persino federale. Su tale indirizzo di riforma si sono esercitati, con soluzioni diverse, i successivi tentativi che hanno occupato il Parlamento italiano fin dalla stessa Commissione Bozzi, proseguendo nella XII Legislatura con la Commissione De Mita - Iotti e poi nella XIII legislatura con la Commissione D’Alema. Nello scorcio finale di quella stessa Legislatura, inoltre, con la riforma del Titolo V si prevedeva anche un primo approccio di integrazione della rappresentanza parlamentare con esponenti delle istituzioni regionali e locali: era l’ipotesi, mai realizzata, di integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che avrebbe conferito a quell’organo un potere consultivo assai incisivo nel procedimento legislativo. Si pervenne, quindi, al testo di revisione costituzionale approvato dalle Camere nella XIV legislatura ma poi non confermato dagli elettori: in un contesto di riforma assai più ampio, si prevedeva in quel caso un Senato federale della Repubblica, diverso dall'attuale sia per criteri di composizione sia per funzioni. Infine, durante la XV legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati definì un testo di riforma che interveniva anche sull’assetto e le funzioni del Senato.

 Allo stato attuale, pertanto, si può contare, in materia, su una elaborazione ormai cospicua e sedimentata nel tempo, ma soprattutto su una condizione di consenso potenziale così esteso da prefigurare, finalmente, un successo davvero possibile. L’occasione che porta la Commissione affari costituzionali a intraprendere ancora il cammino riformatore è data dal disegno di legge n. 24, del senatore Peterlini: esso modifica la denominazione del Senato della Repubblica in "Senato federale della Repubblica"; affida al nuovo Senato la funzione di rappresentare le Regioni al fine di favorire e rafforzare la loro partecipazione alla politica e alla legislazione nazionale; determina una nuova modalità di composizione, fondata sull’elezione dei senatori, in ciascuna Regione, contestualmente all’elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per le Regioni Trentino Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome che ne fanno parte.

 L’elezione dei senatori, a suffragio universale e diretto, sarebbe disciplinata con legge propria di ciascuna Regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti da una legge dello Stato.

 I senatori potrebbero partecipare alle attività dei Consigli regionali nelle rispettive Regioni, senza diritto di voto.

 Il numero complessivo dei senatori è indicato in 240, con un limite minimo di 5 senatori per Regione, salvo i casi - determinati in modo fisso - del Molise (2) e della Valle d'Aosta (1), nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano (3 e 3). Quanto agli altri seggi, sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione.

 Si tratta, dunque, di un disegno di legge che introduce senz'altro il tema di un Senato diverso da quello attuale, sia per composizione sia per funzioni, anche se a tale riguardo vi è solo una disposizione di principio. In ogni caso, l'iniziativa permette di avviare una discussione utile e aperta al contributo di altre proposte, in modo che dall'enunciazione di un tema così rilevante, in questo caso risolto in uno dei modi possibili, ma suscettibile di estensioni, precisazioni e anche di soluzioni alternative, si possa pervenire alla definizione di un'ipotesi di riforma corrispondente all'orientamento prevalente tra le forze politiche e tra i cittadini. Infine, il relatore preannuncia che avrà cura di informare il Governo affinché possa valutare anche l’opportunità di presentare un proprio disegno di legge.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) ritiene inopportuna la presentazione di un’autonoma iniziativa legislativa da parte del Governo che potrebbe compromettere il confronto fra le forze politiche, condizionandolo secondo valutazioni di maggioranza e di opposizione.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime il proprio compiacimento per l'avvio dell'esame di una iniziativa di riforma costituzionale avente per oggetto il Senato della Repubblica in questo stesso ramo del Parlamento. Pur ritenendo comprensibile che il Governo possa presentare una propria proposta, anch'egli considera più proficuo riservare l’iniziativa alla sede parlamentare, in modo da evitare inopportune pregiudiziali di schieramento.

 

 Il PRESIDENTE assicura il suo impegno affinché il dibattito si svolga senza pregiudiziali politiche per favorire il confronto tra tutti i Gruppi parlamentari, nell’interesse delle istituzioni. L’opinione del Governo, intanto, potrà essere acquisita anche nell’incontro in cui il Ministro delle riforme renderà le proprie comunicazioni in occasione dell’inizio della legislatura.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 14.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2009

90ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Palma.

 

 La seduta inizia alle ore 15,20.

 

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1178, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI 

 

 Il PRESIDENTE dà conto di una lettera, in data 11 marzo 2009, con la quale il Presidente del Senato segnala, affinché se ne tenga conto nell'organizzazione dei lavori della Commissione, che nella Conferenza dei capigruppo la Presidente del Gruppo del Partito Democratico ha sollecitato l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1178, d'iniziativa del senatore Zanda, recante: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Rammenta, quindi, che nella seduta pomeridiana del 10 giugno 2008 la Commissione aveva iniziato, con una sua relazione introduttiva, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 24, d'iniziativa del senatore Peterlini, che propone una riforma del Senato, quanto a composizione e funzioni; in quella occasione, peraltro, si era convenuto di rinviare il seguito dell'esame, anche in attesa di altre iniziative in materia. Successivamente, sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1086, d'iniziativa del senatore Ceccanti e di altri senatori, e n. 1114, d'iniziativa del senatore Pastore e di altri senatori, che propongono, in un contesto di riforma più ampio, anche una revisione delle disposizioni costituzionali che riguardano la composizione e le funzioni delle Camere del Parlamento. Ciò considerato, invita i Gruppi parlamentari a fornire indicazioni circa l'opportunità di procedere all'esame in forma congiunta di tutte le proposte appena citate, ovvero di soffermarsi per ora solo sul tema della riduzione dei parlamentari, su cui interviene specificamente il disegno di legge n. 1178.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) ritiene improprio che i Gruppi dell'opposizione tentino di affermare la primogenitura di una misura che, come è noto, per iniziativa del centro-destra era stata approvata in doppia deliberazione dalle Camere già nella XIV legislatura, ma venne rigettata insieme alle altre modifiche costituzionali nel referendum promosso proprio da quanti oggi sono all'opposizione.

 

 La senatrice INCOSTANTE (PD) nota che le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio a proposito di una auspicabile riduzione del numero dei parlamentari hanno impresso una accelerazione alle proposte presentate in Parlamento, una dalle quali, appunto, è quella di cui al disegno di legge n. 1178, d'iniziativa della sua parte politica. Si tratta di ipotesi che incontrano il favore dell'opinione pubblica e tuttavia il tema non può essere disgiunto da quello più generale del funzionamento del Parlamento: in proposito ribadisce l'indicazione del suo Gruppo di riprendere l'esame delle iniziative di revisione costituzionale, sulla base della proposta avanzata nella scorsa legislatura dall'onorevole Violante, in qualità di relatore alla Commissione affari costituzionali della Camera.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) si dichiara non contrario a procedere a un esame specifico della proposta di ridurre il numero dei parlamentari, anche per sottrarre la materia alle strumentalizzazioni demagogiche. Tuttavia, la Commissione non può ignorare che la questione del numero dei parlamentari è collegata ad altri temi di possibile revisione della Costituzione, con particolare riguardo al funzionamento del Parlamento.

Inoltre, esprime la sua contrarietà alle proposte contenute nella cosiddetta "bozza Violante", segnatamente all'ipotesi di relegare il Senato al ruolo di Camera sostanzialmente non parlamentare, composta da rappresentanti delle Regioni e con funzione legislativa concorrente ed eventuale. Conviene, invece, sull'opportunità di superare dal punto di vista funzionale il bicameralismo perfetto.

Conclude, convenendo sull'opportunità di rimettere la decisione sulle modalità dell'esame all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sulla base di un'attenta analisi delle proposte assegnate alla Commissione.

 

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD), commentando le osservazioni del senatore Boscetto, ricorda che l'impegno profuso dal centro-sinistra affinché gli elettori respingessero la proposta di riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura era fondato su un giudizio complessivamente negativo, anche se alcune disposizioni - è il caso della riduzione del numero dei parlamentari - erano invece condivise. Conviene con il senatore Benedetti Valentini sull'esigenza di superare una dialettica demagogica, recuperando il significato del ruolo dell'istituzione parlamentare: sarebbe sbagliata, dunque, l'affermazione di primogeniture, in questo come in altri ambiti dell'attività legislativa.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) esprime apprezzamento per le osservazioni fin qui svolte. A suo avviso, vi è il rischio di dare luogo ad atteggiamenti demagogici: la riduzione del numero dei parlamentari determina un inevitabile rafforzamento delle oligarchie e quindi un rischio di indebolimento della democrazia.

 

Il senatore LAURO (PdL) ritiene che sia incongruo affrontare il tema della riduzione dei parlamentari senza aver intrapreso una revisione del funzionamento delle Camere. Una minore partecipazione all'attività legislativa potrebbe rivelarsi perfino dannosa se si mantenesse l'assetto dei lavori parlamentari definito dai Regolamenti vigenti.

 

Il senatore PASTORE (PdL) ritiene preferibile procedere all'esame del complesso delle proposte di revisione costituzionale in materia di riforma del Parlamento, riservandosi eventualmente di stralciare e anticipare, se necessario, la trattazione di argomenti specifici, come la riduzione del numero dei parlamentari.

 

Il PRESIDENTE, replicando agli interventi svolti, assicura che sottoporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le modalità di esame del disegno di legge n. 1178 e delle altre iniziative di revisione costituzionale concernenti la struttura e le funzioni delle Camere.

 

La Commissione prende atto.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2011

309ª Seduta (1ª pomeridiana)

 

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il senatore BIANCO (PD) chiede che la prossima settimana si svolga una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per esaminare la proposta di procedere quanto prima all'esame dei disegni di legge costituzionali che prevedono la riduzione del numero dei parlamentari, separatamente rispetto ad altre ipotesi di riforma costituzionale che riguardano anche il bicameralismo e la forma di governo. Infatti, si tratta, a suo avviso, di una questione sulla quale tutti i Gruppi parlamentari hanno espresso un orientamento convergente e che può essere risolta entro il termine della legislatura.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) ricorda che la Commissione aveva già espresso il suo orientamento in favore di un esame complessivo delle proposte che riguardano la composizione e la funzione delle Camere nel quadro di una più generale revisione della seconda Parte della Costituzione. Tuttavia, non vi sono obiezioni da parte del suo Gruppo a riconsiderare la questione in una apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza.

 

Il PRESIDENTE riferisce che, intervenendo questa mattina in Assemblea, ha ricordato l'indagine conoscitiva in corso, presso le Commissioni congiunte affari costituzionali della Camera e del Senato, sulle questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della Repubblica. Conviene sulla possibilità che i Gruppi parlamentari, in luogo di procedere all'esame complessivo dei disegni di legge di riforma della seconda Parte della Costituzione, decidano di esaminare esclusivamente - o, comunque, in via prioritaria - il tema della riduzione del numero dei Parlamentari, anche per raccogliere le istanze che provengono dall'opinione pubblica.

Assicura, comunque, la convocazione dell'Ufficio di Presidenza nella giornata di martedì 27 luglio.

 

Il senatore BIANCO (PD) precisa di aver solo preannunciato la richiesta, che sarà formalmente avanzata in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Ribadisce l'intenzione del suo Gruppo di chiedere che l'esame si concentri sulla questione specifica della riduzione del numero dei parlamentari, rispetto alla quale ogni Gruppo assumerà le proprie decisioni, non sussistendo, a suo avviso, le condizioni politiche per trattare nel loro complesso le ipotesi di riforma dell'assetto costituzionale.

 

Il senatore LAURO (PdL) osserva che il tema della riduzione del numero dei parlamentari è strettamente connesso al tema della riforma dei Regolamenti parlamentari, soprattutto per quanto attiene alla programmazione dei lavori e al loro svolgimento nelle Commissioni e nelle Assemblee.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2011

328ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

 

 Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalle sedute della prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 2941, d'iniziativa del Governo, che si svolgerà congiuntamente al seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 24 e all'esame delle altre iniziative di revisione costituzionale alla Commissione che intervengono in materia di riforma del parlamento e della forma di governo. Si tratta, finora, dei disegni di legge costituzionale nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784 e 2875. Precisa che, in considerazione della deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione il 27 luglio, tali disegni di legge, che sovente contengono anche disposizioni in materia di composizione numerica delle Camere, saranno trattati comunque in forma distinta dall'esame dei disegni di legge costituzionale che propongono solo la riduzione del numero dei parlamentari.

Inoltre, si è deciso che saranno presi gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro, per concordare la convocazione di una seduta delle Commissioni riunite 1a e 6a al fine di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, d'iniziativa dei senatori Li Gotti (IdV) e altri (Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse).

 Infine, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, definirà in una prossima riunione i tempi per il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di referendum.

Informa la Commissione che il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1178 e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, è stato programmato per la seconda parte della seduta odierna per consentire l'intervento del senatore Bianco, corelatore su quel provvedimento, che aveva preannunciato un suo ritardo per altri impegni istituzionali.

 

 La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1178) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari 

(1633) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei senatori 

(2821) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori 

(2848) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BODEGA e MAZZATORTA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(2891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. - Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori 

(2893) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

 

 Riprende l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 ottobre.

 

 Il relatore BIANCO (PD) dà conto dell'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, da lui presentato assieme all'altro relatore, senatore BOSCETTO (PdL).

 

 Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 1.7, che corregge il numero dei componenti della Camera dei deputati, allo scopo di ottenere una dimensione complessiva del numero dei parlamentari che sarebbe sensibilmente ridotta, ma congrua nelle proporzioni tra le due Camere restandone immutate le funzioni. Osserva, quindi che tutte le proposte in esame determinerebbero una proporzione tra elettori ed eletti tra le più basse nei Paesi europei. Più in generale, ritiene che non sussistano ragioni persuasive per una riduzione ancora più accentuata del numero dei parlamentari e che, soprattutto, non debba essere assecondata una polemica antiparlamentare fondata sul pregiudizio e sul disprezzo per la rappresentanza democratica.

 

 Il senatore BATTAGLIA (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.7.

 

 Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) illustra le sue proposte di modifica, dirette a riprodurre il contenuto del disegno di legge n. 2821. L'emendamento 1.3 propone di ridurre il numero dei componenti delle Camere in misura più consistente rispetto a quella del testo unificato, mentre il 2.8 è diretto a fissare in 6 anziché in 5 il numero minimo di senatori eletti in ciascuna regione. In subordine a tale proposta, ha presentato l'emendamento 2.9 (testo 2), pubblicato in allegato, che fissa in 6 i senatori eletti nel Trentino Alto Adige, postulando che siano 3 quelli della provincia di Bolzano, in osservanza dell'accordo stipulato fra Italia e Austria in favore delle popolazioni alto-atesine. A tale riguardo, in via subordinata, egli ha proposto anche l'emendamento 2.10.

 

 Il senatore PARDI (IdV), integrando l'intervento svolto nella seduta del 4 ottobre, sottolinea che gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori del Gruppo, che propongono un dimezzamento del numero dei parlamentari, sono improntati alla massima semplicità affinché siano comprensibili per i cittadini.

 

 Il relatore BOSCETTO (PdL) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti nelle sedute della prossima settimana. In ogni caso, sottolinea l'esigenza di mantenere un adeguato livello di rappresentanza democratica e nota che in nessun altro Paese europeo si è progettato di ridurre il numero dei parlamentari per fare fronte agli effetti della crisi economica.

 

 Il relatore BIANCO (PD) ricorda la decisione della Commissione, di esaminare con priorità le iniziative di revisione costituzionale che propongono solo la riduzione del numero dei parlamentari: essa è stata assunta con consapevolezza da tutti i Gruppi parlamentari, quale segno di considerazione e di riguardo per le istanze dell'opinione pubblica. I relatori, avendo consultato i rispettivi Gruppi e gli altri Gruppi parlamentari, hanno individuato un punto di equilibrio nel testo unificato che hanno sottoposto alla Commissione.

 Al fine di valorizzare il lavoro fin qui compiuto, egli invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti. Inoltre, sollecita l'altro relatore, senatore Boscetto, a pronunciarsi nella seduta di domani per consentire alla Commissione di avviare le votazioni nelle sedute della prossima settimana, tenendo conto dell'orientamento dell'Assemblea del Senato, di non dare luogo subito alla istituzione di una Commissione speciale, considerata la sollecitudine con cui la Commissione affari costituzionali sta procedendo nell'esame. Nel caso in cui, invece, la maggioranza ritenga di prolungare indebitamente l'esame oltre i tempi imposti dall'urgenza condivisa da tutta la Commissione, preannuncia che rinuncerà all'incarico di relatore.

 

 Il relatore BOSCETTO (PdL) ritiene necessaria una ulteriore meditazione delle proposte di modifica, per cui preferisce esprimere il parere sugli emendamenti nella seduta di martedì 18 ottobre. In quella stessa sede si potrà procedere alle votazioni.

 

 Il senatore BATTAGLIA (PdL) sottolinea l'esigenza di consentire a tutti i senatori della Commissione di intervenire sugli emendamenti, senza ostacolare lo svolgimento di un dibattito ampio e approfondito.

 

 Il PRESIDENTE ricorda che nella discussione generale e nella illustrazione degli emendamenti tutti i senatori che hanno preso la parola hanno potuto svolgere i loro interventi nel rispetto dei tempi consentiti dal Regolamento. Inoltre, si potrà intervenire, secondo le regole consuete, nelle dichiarazioni di voto relative ai singoli emendamenti.

 Considerato che le esigenze prospettate dai relatori, senatori Boscetto e Bianco, appaiono conciliabili, propone di rinviare alla seduta di martedì 18 ottobre l'espressione dei pareri; in quella stessa seduta inizierà la votazione degli emendamenti.

 

 Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891, 2893

 

 

Art. 2

2.9 (testo 2)

PETERLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire le parole: «il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste uno», con le seguenti: «il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste uno».

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni degli articoli 1 e 2, i senatori del Trentino-Alto Adige/Südtirol sono eletti nei collegi uninominali determinati dalle disposizioni di legge già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2-ter. La legge assicura l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina».

Conseguentemente, nel titolo, aggiungere le seguenti parole: «nonché per l'elezione dei senatori nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

 

Art. 3

3.100

BIANCO, BOSCETTO, relatori

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni degli articoli 1 e 2,».

Conseguentemente, nel titolo, dopo la parola: «disposizioni» inserire le parole: «transitorie e».

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2011

331ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI E DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTI LA RIFORMA DEL PARLAMENTO E LA FORMA DI GOVERNO  

 

 Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) ricorda la decisione, assunta quest'oggi dal Senato, di riconoscere la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2941, d'iniziativa del Governo, che propone una riduzione del numero dei parlamentari connessa a una riforma delle funzioni delle Camere e della forma di governo. In proposito, reputa utile che il ministro Calderoli illustri quella proposta alla Commissione.

 

 Il senatore BIANCO (PD) obietta che la procedura d'urgenza è stata deliberata dal Senato anche per i disegni di legge n. 1178 e connessi. Ricorda, in proposito, l'orientamento espresso con voto unanime dalla Commissione, rivolto a esaminare quei disegni di legge in via prioritaria e in forma distinta da altre iniziative di riforma costituzionale, al fine di accelerarne l'esito. A seguito di quella decisione, assunta nella consapevolezza che il Governo avrebbe presentato, entro un breve termine, un suo disegno di legge, diretto, fra l'altro, anche a ridurre il numero dei parlamentari, la Commissione ha già svolto un ampio esame e ha convenuto di assumere un testo unificato quale base per il seguito dell'iter. Si trova ora nella fase di trattazione degli emendamenti, sui i quali egli e l'altro relatore, senatore Boscetto, sono pronti a pronunciarsi.

Prospetta dunque l'opportunità di proseguire nell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi, rinviando alla sede opportuna, sia pure il più presto possibile, l'illustrazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2941.

 

Il ministro CALDEROLI, a nome del Governo, si rimette alle determinazioni che la Commissione vorrà assumere in merito al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi. Tuttavia, ritiene che debba essere considerato il fatto nuovo, consistente nella presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2941 e della dichiarazione d'urgenza deliberata dal Senato. È auspicabile che la Commissione riconsideri la sua decisione, tenendo conto che la riduzione del numero dei parlamentari non può essere avulsa da una nuova definizione delle funzioni delle Camere; in proposito, ricorda la preoccupazione, espressa anche dal Presidente della Repubblica, affinché la composizione delle Camere sia tale da assicurare, tra l'altro, il buon funzionamento delle Commissioni parlamentari.

A suo avviso, vi sono i tempi tecnici per realizzare una riforma del Parlamento e della forma di governo: a tal fine, ritiene che le Commissioni potrebbero dedicare apposite sessioni settimanali all'esame del testo e di quelli connessi, in modo da consentire una rapida conclusione dell'iter,verificando così l'effettiva volontà politica di realizzare il disegno riformatore.

 

Il senatore PARDI (IdV) ritiene che si debba tenere conto dello stato avanzato dell'esame dei disegni di legge n. 1178 e connessi. La proposta, avanzata dal Governo con il disegno di legge n. 2941, dovrebbe tenere conto dell'esito negativo del referendum con il quale i cittadini, nel 2006, si sono espressi sulla riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura. Inoltre, per quel disegno di legge ancora non è stato designato un relatore alla Commissione.

 

Il senatore ZANDA (PD) sottolinea che il disegno di legge n.1178, da lui presentato assieme ad altri senatori fin dal 4 novembre 2008, non intende corrispondere a una ondata emotiva dell'opinione pubblica e si ispira a un progetto già presentato nella scorsa legislatura. Inoltre, ricorda che la decisione della Commissione, di trattare immediatamente e in forma distinta i disegni di legge che propongono solo una riduzione del numero dei parlamentari, è stata assunta nel presupposto che il Governo avrebbe formalmente depositato un suo disegno di legge, già approvato in Consiglio dei Ministri, che interviene anche su quella materia.

Ricorda che nella odierna seduta antimeridiana del Senato, la presidente del Gruppo del Partito Democratico, senatrice Finocchiaro, al fine di escludere una funzione strumentale della dichiarazione d'urgenza del disegno di legge n. 2941, ha chiesto e ottenuto che la maggioranza convenisse sull'urgenza anche dei disegni di legge n. 1178 e connessi. Sarebbe contrario allo spirito di correttezza parlamentare tentare di ritardare l'iter di un provvedimento che si trova già in fase avanzata di esame attraverso l'unificazione con un altro gruppo di proposte di revisione costituzionale, in particolare con un disegno di legge presentato dal Governo con grave ritardo nel corso della legislatura e che assai probabilmente, data la sua complessità, non potrà essere approvato entro il tempo che residua alla fine della legislatura medesima.

 

Il senatore BRICOLO (LNP) osserva che, dopo la deliberazione assunta dalla Commissione, sono intervenuti alcuni fatti nuovi: anzitutto, la presentazione da parte del Governo del disegno di legge che prospetta la riduzione del numero dei parlamentari in connessione a una riforma del Parlamento e a interventi rilevanti sulla forma di governo; inoltre, il Senato ha convenuto di non procedere alla deliberazione sulla proposta di costituire una commissione speciale destinata, fra l'altro, a esaminare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, in considerazione dell'attività che si sta svolgendo in proposito nella Commissione affari costituzionali. A suo avviso, vi è l'occasione storica di realizzare un disegno riformatore complessivo in tempi brevi, collegando l'eventuale riduzione del numero dei parlamentari a una riconsiderazione della struttura e delle funzioni del Parlamento e interventi rilevanti sulla forma di governo.

 

Pertanto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ritiene opportuno svolgere un esame congiunto dei disegni di legge n. 2941 e connessi e dei disegni di legge n. 1178 e connessi, che riguardano una parte dell'insieme, cioè la riduzione del numero dei parlamentari.

 

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) osserva che la dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge n. 1178 e connessi, nonché del disegno di legge n. 2941, è stata assunta dall'Assemblea del Senato in considerazione della fase avanzata in cui si trova l'esame del primo gruppo di provvedimenti e della inevitabile complessità dell'esame del disegno di legge presentato dal Governo e di quelli che vi sono connessi. Dopo aver espresso la sua preferenza per un Senato federale che comunque possa incidere sulle politiche generali dello Stato, osserva che è sempre possibile un eventuale successivo adeguamento del numero dei parlamentari alle funzioni delle Camere che saranno definite.

 

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) sostiene la proposta avanzata dal senatore Bricolo, che non dovrebbe essere giudicata in contrasto con le regole della correttezza parlamentare. Essa è conseguente alla presentazione formale del disegno di legge n. 2941 da parte del Governo e non intende affatto ritardare la decisione in merito alla composizione delle Camere; in proposito, sottolinea il significato della dichiarazione di urgenza e della proposta testé avanzata dal ministro Calderoli, di esaminare i provvedimenti in questione con ritmi serrati, anche attraverso lo svolgimento di apposite sessioni di lavoro.

 Replicando alle osservazioni del senatore Peterlini, nota che la proposta di revisione del bicameralismo, contenuta nel disegno di legge n. 2941, riproduce una ipotesi a suo tempo prospettata dal compianto senatore Leopoldo Elia, per un bicameralismo paritario ma razionalizzato, e stabilisce la competenza prevalente del Senato su tutte le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, cioè su quelle di competenza legislativa concorrente delle Regioni. Con riguardo al numero dei parlamentari, osserva che esso potrà essere definito solo con riferimento alle funzioni delle Camere; in particolare, se le competenze del Senato saranno quantitativamente omogenee a quelle della Camera dei deputati, non sarebbe congrua, tenuto conto dell'evoluzione complessiva dell'ordinamento, una composizione numerica diversa.

 

 Il senatore ZANDA (PD) ritiene che le motivazioni della proposta di esame congiunto siano inerenti all'attuale temperie politica, nella quale la maggioranza di governo preferisce rinviare, anziché risolvere, una serie di questioni importanti per il Paese. Infatti, essa prospetta un rinvio per la riduzione del numero dei parlamentari in analogia ai rinvii che riguardano la designazione del Governatore della Banca d'Italia, le misure per lo sviluppo economico, l'adeguamento dell'articolo 81 della Costituzione alle richieste provenienti dalle autorità europee, l'abolizione delle province e persino la missione militare in Libia. A suo giudizio, l'esame congiunto determinerà un ritardo fatale per la proposta di ridurre il numero dei parlamentari, il cui fallimento sarà da attribuirsi integralmente alla colpevole e deliberata volontà della maggioranza di governo.

 

Il PRESIDENTE, replicando alle osservazioni svolte nel corso del dibattito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento, che si applica per analogia anche nelle procedure in sede referente, il Presidente è relatore alla Commissione sui disegni di legge assegnati, salvo che deleghi tale incarico a un altro senatore. In proposito, informa che il presidente Vizzini, oggi assente, ha fatto sapere per le vie brevi che intende svolgere egli stesso l'incarico di relatore, già assunto per l'esame del disegno di legge costituzionale n. 24, il solo all'epoca assegnato alla Commissione.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di riforma del bicameralismo e della forma di governo, se l'esame proseguirà in forma congiunta a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione, i tempi e le modalità saranno definiti in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta, univocamente desumibile dagli interventi dei senatori Quagliariello e Bricolo, di svolgere d'ora innanzi un esame congiunto di tutti i disegni di legge costituzionale concernenti sia la riforma del Parlamento e la forma di governo sia la sola riduzione del numero dei parlamentari.

 

Il senatore BIANCO (PD), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, ritiene preferibile confermare la decisione, già assunta dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 27 luglio scorso, di svolgere un esame prioritario e disgiunto delle iniziative dirette esclusivamente a ridurre il numero dei parlamentari. Quel testo potrebbe così essere definito dalla Commissione già nella prossima seduta e sottoposto immediatamente all'approvazione del Senato.

 Ricorda, peraltro, che la Commissione, quando si pronunciò sulla disgiunzione dei disegni di legge in materia di riduzione del numero dei parlamentari, era avvertita circa l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge costituzionale successivamente presentato al Senato da parte del Governo (A.S. 2941).

 

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) obietta che in quella occasione il testo del disegno di legge n. 2941 non era ancora noto né formalmente presentato alle Camere.

 

Il PRESIDENTE ricorda che, all'epoca della decisione della Commissione, era comunque noto che il disegno di legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri.

 

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) preannuncia un voto di astensione sulla proposta in esame, al fine di testimoniare la disponibilità della sua parte politica nei confronti della riforma presentata dal Governo con il disegno di legge n. 2941. Tuttavia conferma la preferenza per le modalità di esame indicate dal senatore Bianco.

 

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo ed esprime forti dubbi sull'esperibilità del percorso, indicato dalla maggioranza, di realizzare in tempi brevi un disegno riformatore complesso per rivedere le disposizioni che regolano la composizione e la funzione delle Camere e la forma di governo.

 

Posta ai voti, è approvata la proposta di svolgere in forma congiunta l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 216 e connessi, compreso il n. 2941, di iniziativa del Governo, già iscritti all'ordine del giorno, del disegno di legge costituzionale n. 24, concernente la riforma del Senato, già all'esame della Commissione, e dei disegni di legge costituzionale n. 1178 e connessi, concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, già all'esame della Commissione.

 

Il PRESIDENTE, al fine di assicurare un iter celere per i disegni di legge in questione, prospetta l'opportunità di convocare per domani, alle ore 8,30, una seduta della Commissione nella quale potrà essere intrapreso l'esame, in forma congiunta con tutti gli altri, dei disegni di legge costituzionale n. 216 e connessi, compreso il n. 2941, di iniziativa del Governo, concernente la riforma del Parlamento e la forma di governo.

 

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011

332ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

 

 La seduta inizia alle ore 8,55.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1178) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ZANDA ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1633) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei senatori 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2821) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori 

(2848) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BODEGA e MAZZATORTA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. - Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori 

(2893) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

- e petizioni (nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 24, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893 e con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941 e rinvio; seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 24 e con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 24 e con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893 e rinvio)

 

 Prosegue l'esame del disegno di legge n. 24, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 10 giugno 2008 e l'esame dei disegni di legge nn.1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893, sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2011. Ha inizio l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941.

 

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, dopo aver deliberato nel senso di compiere un esame congiunto di tutti i disegni di legge costituzionale in titolo, la Commissione ha convenuto sulla sua proposta, di convocare un'ulteriore seduta questa mattina per l'avvio dell'iter comune, al fine di dare un seguito concreto al proposito di intraprendere un disegno riformatore organico, compresa la riduzione del numero dei parlamentari.

 

In sostituzione del relatore Vizzini, Presidente della Commissione, riferisce sui disegni di legge in titolo il senatore BOSCETTO (PdL): egli ricorda, anzitutto, che il disegno di legge n. 24 fu già esposto alla Commissione dal relatore Vizzini nella seconda seduta pomeridiana del 10 giugno 2008. In quella occasione, inoltre, lo stesso presidente Vizzini ricostruì le complesse vicende che accompagnano da molti anni il dibattito politico sulla riforma dell'ordinamento della Repubblica. Successivamente, la Commissione si è dedicata a un esame specifico dei disegni di legge nn.1178, 1633, 2821, 2848, 2891 e 2893, in tema di riduzione del numero dei parlamentari. In proposito rinvia alla relazione da lui stesso svolta nella seconda seduta antimeridiana del 7 settembre 2011 e all'integrazione sul disegno di legge n. 2893, svolta nella seduta del 14 settembre 2011. Si sofferma, quindi, sull'insieme dei disegni di legge in titolo.

Osserva che l'ampiezza della revisione costituzionale prospettata non è la medesima nelle diverse proposte. Talune riformano solo il Senato (Atto Senato 24) o sono prevalentemente incentrate sul numero dei parlamentari (Atto Senato 2875); il n. 216 fa riferimento alle elaborazioni compiute nella XIII legislatura presso la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema. Inoltre, egli nota che le diverse proposte si mantengono all'interno della forma di governo parlamentare, a eccezione dell'Atto Senato 1218, che espressamente richiama il modello presidenziale statunitense.

 Tutti i disegni di legge modificano la composizione del Parlamento, nel senso di una riduzione del numero dei parlamentari; in base al disegno di legge d'iniziativa governativa (Atto Senato 2941) i deputati diminuirebbero a 250, così come i senatori. Diversi disegni di legge incidono sulla disciplina dei rappresentanti eletti nella circoscrizione Estero, per il numero o anche per la dislocazione presso la sola Camera dei deputati (Atti Senato 24, 1114, 1590, 2875 e nel disegno di legge governativo n. 2941) ovvero presso il solo Senato (Atto Senato1086). L'Atto Senato 1218 sopprime del tutto la circoscrizione Estero.

 La riduzione dell'età per essere elettori del Senato e per esseri eletti alla Camera e al Senato è stabilita - in varia misura - dalla maggior parte dei disegni di legge (fanno eccezione gli Atti Senato 1761 e 2784). La maggior parte dei disegni di legge vuole un Senato federale o delle autonomie, mentre gli Atti Senato 216, 1761 e 2875 dispongono secondo l'attuale prescrizione costituzionale della base regionale di elezione.

 Dei disegni che prefigurano un Senato federale, un più limitato gruppo prevede una elezione di secondo grado (Atti Senato 894, 1589, 2784). Una composizione mista è prevista dall'Atto Senato 216 (limitatamente a quando il Senato opera in sessione speciale o legifera su determinate materie) e dall'Atto Senato 1590.  L'elezione diretta - ma combinata con elementi vari, che accentuano la rappresentatività territoriale - è prevista invece negli Atti Senato 24, 1086, 1114, 1218 (che prevede una durata di sei anni del mandato dei senatori e un rinnovo parziale di un terzo ogni due anni) e 2941. È da notare che in base a quest'ultimo i rappresentanti dei Consigli regionali o delle Province autonome e dei Consigli delle autonomie locali, che integrerebbero la composizione del Senato, hanno diritto di voto (non così invece nell'Atto Senato 1114).

L'Atto Senato 1548 disloca la rappresentatività territoriale (e delle categorie socio-economiche, in quella proposta) presso la Camera dei deputati, non al Senato. Inoltre, prevede per i componenti della Camera una forma di mandato imperativo.

Alcuni disegni di legge dettano specifiche disposizioni in materia di parlamentari a vita (Atti Senato 1218, 1548, 1590, 2941). Particolare rilievo assume la riforma del bicameralismo: essa è perseguita da quasi tutti i disegni di legge(fanno eccezione gli Atti Senato 24, 1761 e 2875).

La riorganizzazione del procedimento legislativo è tracciata combinando, secondo varie modalità, il criterio della competenza per materia con un criterio procedurale. Si delinea una competenza legislativa per materia secondo tre modelli: paritaria, della Camera o del Senato, insieme alla previsione dell'esame, in tempi certi e su richiesta, da parte dell'altro ramo, non competente in via prevalente. È intuitiva la rilevanza del quorum: l'Atto Senato 2941 lo fissa nella maggioranza assoluta dei componenti. La terza lettura, da parte della Camera competente, è comunque l'ultima.

L'individuazione delle materie di competenza ha un grande rilievo. L'attenzione della Commissione si soffermerà su una analitica disamina delle diverse proposte.

Per quanto attiene la fiducia al Governo il disegno di legge d'iniziativa governativa non innova. Lo fanno invece, rendendo solo la Camera dei deputati l'attore parlamentare della fiducia, gli Atti Senato 216, 1086, 1114 (che insieme delinea un meccanismo - eventuale - di sfiducia costruttiva), 1589, 1590 e 2784. L'A.S. 1548 individua solo il Senato quale soggetto del rapporto fiduciario con il Governo. L'Atto Senato 1218, ispirato alla separazione dei poteri propria della forma di governo statunitense, esclude il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Molti (non tutti) dei disegni di legge che individuano nella Camera dei deputati l'unico soggetto che esprime la fiducia stabiliscono che solo quel ramo può essere oggetto di scioglimento anticipato.

Alcuni disegni di legge definiscono ulteriori elementi di asimmetria nel bicameralismo; per esempio l'Atto Senato 2784 prevede che solo la Camera dei deputati può disporre inchieste parlamentari.

Un altro profilo saliente è quello relativo alla configurazione del Governo. In diversi disegni di legge si persegue il rafforzamento della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio, definito Primo Ministro(ancorché non in tutte le proposte). Sua è la nomina e revoca dei ministri (Atti Senato 1114, 1590, 2941), in alternativa alla mera proposta al Presidente della Repubblica (Atti Senato 894, 1086, 1548, 1594); esprime l'indirizzo politico definito dal programma governativo sul quale si instaura il rapporto fiduciario (che alcuni disegni di legge configurano specificamente come fiducia al Primo Ministro o al Presidente del Consiglio, non al Governo nel suo complesso).

Nel disegno di legge n. 2941, d'iniziativa governativa, si prevede che in caso di dimissioni a seguito dell' approvazione di una mozione di sfiducia il Primo Ministro può richiedere lo scioglimento delle Camere. Anche altri disegni di legge prevedono tale richiesta (Atti Senato1086; 1548); impiegano una formula più sfumata gli Atti Senato 1114 e 1589).

Diverse proposte intendono collegare con maggiore intensità la nascita del Governo ai risultati delle elezioni. Gli Atti Senato 1590 e 2941 costituzionalizzano il principio della candidatura del Premier da parte delle forze politiche.

Il rafforzamento della capacità di azione del Governo passa anche attraverso la definizione di uno statuto del Governo in Parlamento, con riguardo all'organizzazione dei lavori e ai tempi della decisione. Contestualmente, si propone da alcuni la definizione di uno statuto delle opposizioni.

 

 Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Boscetto per l'esposizione appena svolta, preannuncia che in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sarà definita l'organizzazione dei lavori con riguardo alle modalità e ai tempi dell'esame.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,20.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011

335ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 24 E CONNESSI (RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO) 

 

 Il PRESIDENTE riferisce che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, si è convenuto, di comune accordo, che a partire dalle sedute in programma per la prossima settimana sarà avviata la discussione generale in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi, concernenti la riforma del Parlamento e la forma di governo. In qualità di relatore su quelle iniziative, egli ha informato la Commissione che intende svolgere una serie di incontri con i Gruppi parlamentari per valutare se sussistono le condizioni per una larga condivisione di quelle proposte che, come è noto, investono numerosi articoli della Costituzione, anticipando - in caso di esito negativo - il proposito di affidare l'incarico di relatore a un altro senatore e di riservarsi il ruolo proprio del Presidente di una Commissione, quello di favorire il dialogo tra le forze politiche su una materia così rilevante. Riferisce, quindi, che il senatore Bianco, a nome del Gruppo del Partito democratico, ha ribadito l'orientamento di limitare l'esame ai disegni di legge costituzionale che propongono solo la riduzione del numero dei parlamentari preannunciando, in caso contrario, un atteggiamento non collaborativo ancorché, come di consueto, istituzionalmente corretto. Da parte sua, il ministro Calderoli ha rinnovato la richiesta di dedicare con regolarità due sedute settimanali della Commissione all'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi, tra i quali vi è il n. 2941, d'iniziativa del Governo, anche per testimoniare l'intento non dilatorio della decisione assunta dalla Commissione, e condivisa dal Governo, di promuovere una revisione complessiva delle funzioni del Parlamento, oltre che la sua composizione.

 

 La Commissione prende atto.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2011

336ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

 

La seduta inizia alle ore 16,10.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 24 E CONNESSI, IN MATERIA DI RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO 

 

 Il PRESIDENTE informa che il senatore Bianco ha comunicato che tutti i senatori del Gruppo del Partito Democratico della Commissione hanno chiesto di parlare per l'esame dei disegni di legge nn. 24 e connessi. Inoltre si sono iscritti a parlare i senatori Benedetti Valentini, Bodega, Malan, Pardi e Pastore. Nella seduta che sarà convocata per martedì 15 novembre alle ore 14,30, interverranno la senatrice Adamo e i senatori Pastore, Bodega, Benedetti Valentini e Pardi. Nella stessa giornata sarà convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per definire l'organizzazione dei lavori di esame.

Infine, non sussistendo le condizioni per svolgere l'incarico di relatore alla Commissione, secondo quanto riferito nella seduta pomeridiana del 26 ottobre, si riserva di designare quale relatore un altro senatore.

 

La Commissione prende atto.

 

Il senatore CECCANTI (PD), commentando la dichiarazione del Vertice Euro, rileva che il punto 6, mentre elogia l'impegno dell'Italia per raggiungere il pareggio di bilancio e la prevista introduzione di una norma in materia nella Costituzione entro la metà del 2012, non reca alcun riferimento alla parte della lettera trasmessa dal Governo italiano che dichiarava l'intento di realizzare una riforma della forma di governo e del Parlamento. Tale preferenza del Vertice è confermata dal punto 5 della medesima dichiarazione che, con riguardo alla Spagna, prende atto delle misure adottate per ridurre il disavanzo di bilancio.

Ciò premesso, invita il Governo a non insistere nell'esame di una riforma che riguarda ben 26 articoli della Costituzione, ma ad adoperarsi piuttosto affinché la discussione sulla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, in corso presso l'altro ramo del Parlamento, proceda tempestivamente.

 

 

La seduta termina alle ore 16,40.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2011

337ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto che a partire dalle sedute della prossima settimana riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionali in materia di riforma del Parlamento e di forma di governo (nn. 24 e connessi) e delle iniziative che propongono modifiche alla legge elettorale (nn. 2 e connessi). Inoltre, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 2646 e n. 2254, di riforma della disciplina relativa alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Infine, saranno esaminati gli atti preparatori della legislazione comunitaria nn. 559 (Schengen) e 560 (controllo di frontiera).

 Si è poi deciso di invitare il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, per le consuete comunicazioni alla Commissione sugli indirizzi programmatici del Dicastero. Allo stesso fine saranno invitati il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, in relazione alla delega in materia di pari opportunità, e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi, con riguardo alla competenza relativa all'integrazione.

 Subito dopo le comunicazioni del Ministro dell'interno, da acquisire possibilmente in tempi brevi, potrà riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi, in materia di Carta delle autonomie, e dei disegni di legge nn. 272 e connessi, in materia di polizia locale.

 Infine, il disegno di legge n. 2243-bis (semplificazione bis) sarà nuovamente iscritto all'ordine del giorno dopo che il Governo avrà reso le sue comunicazioni in merito alla persistente attualità delle disposizioni contenute nel testo e negli emendamenti presentati, anche in riferimento al contenuto dell'ultima legge di stabilità.

 

 La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15,15.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2011

338ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 24 E CONNESSI (RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO) 

 

 Il presidente VIZZINI mantiene una riserva sulla designazione di un relatore per il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, considerato che quello d'iniziativa del Governo (n. 2941) ha assunto evidentemente una nuova, diversa fisionomia nell'iter parlamentare, considerato che si tratta ormai della proposta avanzata da un governo non più in carica.

 Anche in ragione di tale circostanza, ritiene opportuno che ogni determinazione sul seguito dell'esame sia preceduta da un confronto tra i Gruppi parlamentari.

 

 La Commissione prende atto.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2011

340ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il presidente VIZZINI riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa. In quella sede si è convenuto, di comune accordo, di iscrivere all'ordine del giorno per le sedute della prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2998 (Modifica all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali), fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori. Inoltre, si prenderanno opportuni contatti con la Commissione giustizia in vista dell'esame dei disegni di legge nn. 2347 e connessi, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati nelle regioni e negli enti locali, e del disegno di legge n. 2662, in materia di servizio dei magistrati cessati da cariche elettive o di governo.

 Si è poi concordato di riprendere l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 2923 e 2991 (composizione ed elezione del Consiglio regionale sardo), eventualmente chiedendo al Presidente del Senato di sollecitare il parere del Consiglio regionale della Sardegna, previsto dallo Statuto speciale, in modo da consentire la tempestiva approvazione del provvedimento alla ripresa dei lavori dopo le festività di fine anno. Potranno essere connesse ed esaminate congiuntamente, ove assegnate, analoghe iniziative dirette a modificare la composizione dei Consigli in altre Regioni a Statuto speciale, già presentate o in via di elaborazione.

 È stata sollecitata anche la ripresa dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di revisione della disciplina del referendum (nn. 83 e connessi), sui quali svolgeranno la funzione di relatori i senatori BIANCO (PD) e BOSCETTO (PdL).

 Per quanto riguarda la Carta delle autonomie (disegni di legge nn. 2259 e connessi), preso atto della convergenza di tutti i Gruppi parlamentari, si è deciso che nella prossima settimana si riprenderà l'esame al fine di concluderlo al più presto, con la votazione degli emendamenti già pubblicati in occasione delle precedenti sedute e dei relativi subemendamenti pubblicati in allegato al presente resoconto. Ancora nel corso della prossima settimana, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, renderà le comunicazioni alla Commissione sulle linee programmatiche; inoltre, si prenderanno i necessari contatti con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Malinconico, al quale è stata attribuita la delega sull'editoria, affinché riferisca alla Commissione sulle misure riguardanti quel settore.

 Infine, si è preso atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato, nella seduta del 13 dicembre, della mozione 1-00510 (testo 2), d'iniziativa della senatrice Finocchiaro e di altri senatori, e della mozione 1-00501 (testo 3), d'iniziativa del senatore Calderoli e di altri senatori, con le quali si è deliberato di promuovere in tempi rapidi l'esame e l'approvazione dei disegni di legge costituzionale concernenti la riduzione del numero dei parlamentari e, a seguire, quelli relativi alla differenziazione del bicameralismo paritario. Tale proposizione implica la nuova disgiunzione dei due gruppi di disegni di legge costituzionale, che saranno esaminati con procedure distinte, a partire dalle sedute che saranno convocate dopo la pausa dei lavori parlamentari per le festività di fine anno. Pertanto, per i disegni di legge concernenti esclusivamente la riduzione del numero dei parlamentari, i senatori BIANCO (PD) e BOSCETTO (PdL), assumeranno nuovamente l'incarico di relatori alla Commissione, che potrà riprendere l'esame a partire dal testo unificato già elaborato in proposito dagli stessi relatori e adottato a suo tempo come testo base, con i relativi emendamenti, già presentati.

 

 La Commissione prende atto.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2012

345ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di prorogare alle ore 18 di giovedì 19 gennaio il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2646 (normativa e politiche dell'Unione europea). Inoltre, si è condivisa l'opportunità di convocare nel corso della prossima settimana una riunione del comitato ristretto per l'esame degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2259 e connessi, in materia di Carta delle autonomie. Si valuterà, inoltre, l'opportunità di riprendere tempestivamente l'esame dei disegni di legge in materia di ordinamento della polizia locale, anche sulla base dell'avviso che il Governo esprimerà sul testo unificato già predisposto dai relatori. Anche per quanto attiene i disegni di legge costituzionale in materia di disciplina dei referendum sarà compiuta una valutazione, una volta acquisito l'orientamento dei nuovi relatori, senatori Bianco e Boscetto.

 Si è poi convenuto di procedere nell'esame dei disegni di legge costituzionale che propongono una riduzione del numero dei parlamentari (nn.1178 e connessi), eventualmente fissando, sentiti i relatori, un nuovo termine per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti, da riferire al testo unificato già predisposto dagli stessi relatori. In proposito si è convenuto anche di continuare, in forma distinta e parallela, la discussione sui disegni di legge costituzionale concernenti la riforma del Parlamento e la forma di governo. Inoltre, su proposta del senatore Malan, relatore, si è stabilito di verificare la possibilità di condurre in tempi celeri l'esame dei disegni di legge che modificano la disciplina per l'elezione dei senatori e dei deputati da parte degli italiani residenti all'estero.

 Avverte, quindi, che domani, mercoledì 11 gennaio, alle ore 14,30, si svolgerà un'altra riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per proseguire il confronto ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione sulle questioni appena menzionate.

 Infine, informa che saranno presi gli opportuni contatti con il Ministro dell'interno, per proseguire il dibattito sulle comunicazioni rese alla Commissione, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2011, nonché con il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Patroni Griffi, per concordare una data per lo svolgimento delle sue comunicazioni, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, per individuare le sedute nelle quali potranno essere svolte le loro comunicazioni rispettivamente in materia di pari opportunità e di politiche dell'integrazione.

 

 La Commissione prende atto.

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 7 MARZO 2012

362ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Ceriani.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'intenso dibattito politico che si sta svolgendo sui temi delle riforme del Parlamento e della forma di Governo, a partire dalle sedute della prossima settimana si riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 24 e connessi. Infatti, è opportuno che la Commissione sia pronta a una trattazione quanto più possibile tempestiva, al fine di agevolare lo svolgimento del complesso iter per l'approvazione, entro il termine della fine naturale della legislatura, di quei progetti di riforma costituzionale.

 

Il senatore PARDI (IdV) osserva che il dibattito politico sulle riforme costituzionali è stato limitato esclusivamente al confronto fra i rappresentanti di alcuni partiti, ignorando gli auspici più volte ribaditi per una partecipazione quanto più possibile pluralistica.

 

Il PRESIDENTE condivide tale rilievo: tuttavia, la ripresa dell'esame delle iniziative di riforma costituzionale rappresenta appunto l'occasione per coinvolgere tutte le forze politiche.

 

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) conviene sull'opportunità di ricondurre le riforme costituzionali nell'ambito del dibattito parlamentare.

Inoltre, propone che si riprenda e si concluda l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi, in materia di Carta delle autonomie e quello dei disegni di legge nn. 2646 e 2254, di riforma della disciplina relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive e alle politiche dell'Unione europea.

 

Il PRESIDENTE informa che, nell'ambito del comitato ristretto costituito per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2259, il rappresentante del Governo si è impegnato a presentare in forma scritta l'avviso dell'esecutivo ai fini della conclusione dell'esame. Per quanto riguarda la trattazione dei disegni di legge nn. 2646 e 2254, fa presente che la relatrice, senatrice Boldi, sta completando la propria sintesi, valutando ipotesi di modifica.

 

Il senatore BIANCO (PD) condivide l'opportunità di programmare la ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 2646 e 2254.

 

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) sollecita anche la ripresa dei disegni di legge costituzionale in materia di referendum e di istituti di democrazia diretta.

 

Il PRESIDENTE avverte che nelle sedute della prossima settimana potrà proseguire la discussione generale sui disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi.

 

 La Commissione conviene.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 13 MARZO 2012

363ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

 

 Il PRESIDENTE propone che la Commissione prosegua la discussione generale sui disegni di legge in titolo, in modo da consentire che il dibattito in corso fra alcune forze politiche e di cui si ha notizia dagli organi di informazione possa essere quanto prima ricollocato nella sede propria, che è quella parlamentare. A tal fine, l'argomento potrà essere trattato anche nelle prossime settimane.

 

 La Commissione conviene.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 27 MARZO 2012

371ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo nonché il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo. 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3204 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3204, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941 e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

 

 Su proposta del relatore, la Commissione conviene di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 3204, d'iniziativa del senatore Calderoli e di altri senatori, congiuntamente alle altre iniziative di revisione costituzionale in titolo.

 

 Il presidente VIZZINI, relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 3204, che intende conferire alla Repubblica un carattere più marcatamente federale con un intervento su più articoli della Carta fondamentale. Il principio federale è affermato innanzitutto quale fondamento della Repubblica all'articolo 1. Segue una modifica dell'articolo 5 che valorizza il medesimo indirizzo nella legislazione e nell'esercizio delle competenze amministrative. Il Senato assume la denominazione di "Senato federale della Repubblica" e si compone di duecento senatori, eletti contestualmente a ciascun Consiglio regionale. La Camera dei deputati, invece, si compone di duecento deputati eletti su base nazionale. Il disegno di legge sopprime la circoscrizione Estero nonché i senatori di diritto e a vita. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge di revisione costituzionale e per il conferimento di autonomie differenziate. La Camera dei deputati è invece competente per le materie di competenza esclusiva statale, con l'eccezione dei provvedimenti di perequazione delle risorse. Al Senato sono attribuite le materie di competenza statale espressamente individuate, oltre a una generale competenze in materia di atti dell'Unione europea.

Il potere di scioglimento presidenziale viene limitato alla Camera dei deputati, così come il rapporto di fiducia con il Governo. La proposta di revisione costituzionale prevede che il sistema elettorale favorisca la formazione di una maggioranza governativa.

Quanto ad altri organi di rilievo costituzionale, si procede alla soppressione del CNEL e si affida la funzione disciplinare dei magistrati non più al CSM bensì a una Alta Corte di giustizia della magistratura, composta da nove membri (di cui cinque laici).

Le competenze concorrenti, attualmente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, vengono mutate in competenze esclusive, dello Stato o, in via prevalente, delle Regioni.

La Corte costituzionale viene limitata a nove membri, tutti di elezione parlamentare. Si introduce all'articolo 138 una forma di referendum deliberativo su proposte di revisione costituzionale che abbiano ottenuto l'appoggio di almeno un milione di elettori.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 19,40.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012

373ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.

 

 La seduta inizia alle ore14,30.

 

 IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941 e 3204, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3183 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3183, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941 e 3204 e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 marzo.

 

 La Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. 3183 congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 3183, d'iniziativa del senatore Fistarol. Esso intende ridefinire l’articolazione istituzionale, adeguandone il funzionamento a nuovi parametri di semplificazione e di efficienza decisionale.

A tal fine, istituisce un Senato federale della Repubblica, determina la composizione su nuove basi, anche quantitative, della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali e prevede l'accorpamento delle Regioni e dei Comuni, nonché la soppressione delle Province. Il Senato assume la denominazione di "Senato federale della Repubblica" e si compone di centocinquanta senatori, eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. La Camera dei deputati, invece, si compone di trecentocinquanta deputati eletti su base nazionale. La Camera esamina le proposte di legge sulle materie di competenza statale esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; al Senato sono attribuiti i disegni di legge che riguardano le materie riservate alla competenza concorrente di Stato e Regioni. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.

È fatta salva per il ramo del Parlamento che non ha competenza legislativa prevalente la possibilità di presentare proposte di modifica. Il relatore segnala la particolare procedura riservata alle modifiche proposte dal Governo e approvate dalla Camera dei deputati a disegni di legge di competenza del Senato: quando il Governo ritenga che quelle modificazioni siano essenziali per l'attuazione del suo programma ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, e il Senato non le accolga entro trenta giorni, il disegno di legge è trasmesso per l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati, che delibera a maggioranza assoluta.

Il disegno di legge propone anche una modificazione all'articolo 92, diretta a indicare in Costituzione il numero - pari a dieci - di Ministri nel Governo. Conseguentemente, tramite legge ordinaria, si dispone la corrispondente riduzione del numero dei Ministeri e dei componenti complessivi del Governo.

Allo scopo di ridurre i costi e di snellire l'apparato amministrativo è prevista anche una profonda ridefinizione degli altri enti costitutivi della Repubblica. Anzitutto, la riduzione del numero massimo di componenti dei Consigli regionali e l'accorpamento delle Regioni in dodici macro-aree, con conseguente abrogazione degli statuti speciali. Il disegno di legge propone quindi l'abolizione delle Province e il trasferimento delle relative funzioni ai Comuni capoluogo, salva la facoltà delle Regioni di istituire un livello amministrativo sovracomunale. Infine, vengono dettate norme per la razionalizzazione dei Comuni, ridefiniti nel numero e nei confini in modo che ciascuno possa comprendere - salvo deroghe motivate - una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti.

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, si riserva di verificare insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le condizioni per definire una proposta di testo unificato dei disegni di legge in esame che agevoli lo svolgimento della discussione. Sottolinea l'esigenza di accelerare l'iter, tenendo conto dei tempi necessari per l'approvazione della riforma costituzionale entro il termine della legislatura.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2012

375ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Peluffo, accompagnato da Andrea Mancinelli, consigliere giuridico.

 

 La seduta inizia alle ore 14,05.

 

 IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183 e 3204, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3252 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3252, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183 e 3204 e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

 

 La Commissione conviene di esaminare il disegno di legge n. 3252, assegnato da ultimo, insieme alle altre iniziative in titolo.

 

 Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, illustra il nuovo disegno di legge in esame: esso comprende una serie di modifiche costituzionali che vanno dalla forma di governo, ai rapporti Governo-Parlamento, alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alla riforma del bicameralismo e alla riduzione del numero dei parlamentari. Il potere di dare e revocare la fiducia spetta alla sola Camera dei deputati; dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio, individuato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali, si presenti alla sola Camera dei deputati, per ottenerne la fiducia. Il Presidente del Consiglio, che abbia avuto la fiducia, può proporre al Capo dello Stato anche la revoca dei ministri e può essere sfiduciato dalla Camera, a seguito di una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente l’indicazione del nuovo Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio in carica ha inoltre il potere di richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati. Se al Governo dispone di una corsia preferenziale per l’approvazione dei provvedimenti giudicati essenziali per l’attuazione del suo programma.

Si prevede di inserire nell’articolo 117 della Costituzione la "clausola di supremazia" prevedendo che in ogni caso "il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica" Il Senato federale è la Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali. Salvo eccezioni, le leggi saranno discusse e approvate dalla Camera. Il Senato potrà decidere di esaminare le leggi approvate dalla Camera e proporre a questa emendamenti. Spetterà alla Camera valutare gli emendamenti proposti dal Senato, approvarli o respingerli. Il bicameralismo resterà invece paritario solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali; le leggi in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane. La riduzione prevede un numero di parlamentari pari a 450 deputati e a 225 senatori.

Come annunciato nella precedente seduta dedicata al tema in esame, il Relatore comunica di avere svolto un confronto informale con i Gruppi parlamentari, che gli ha consentito di predisporre una proposta di testo unificato: esso tiene conto sia della cospicua e prolungata elaborazione compiuta nelle legislature precedenti, sia delle proposte avanzate in questa legislatura in forma di disegni di legge, compresa quella da ultimo illustrata, che i proponenti avevano usato la cortesia di sottoporgli preventivamente, sia, infine, del dibattito più recente fra le diverse formazioni politiche. All'argomento sono stati dedicati, nel tempo, tutti gli approfondimenti possibili, anche mediante le consultazioni in audizione condotte, nella legislatura in corso, insieme alla Commissione omologa della Camera dei deputati. Il tempo, ormai limitato, che rimane sino al termine della legislatura e la maturazione delle diverse opzioni formulate in materia di riforme istituzionali, inducono a ritenere che vi sia, con un'azione tempestiva, la possibilità concreta - a certe condizioni, soprattutto di metodo - di compiere un tentativo proficuo per approvare un testo di revisione costituzionale: a questo scopo egli ha predisposto una proposta che riassume e definisce gli elementi nei quali si manifesta un sostanziale, largo consenso.

 Tali elementi di revisione costituzionale riguardano la riforma del Parlamento e la forma di governo, con interventi diretti a razionalizzare il sistema secondo linee d'indirizzo largamente condivise: ridurre il numero dei parlamentari; risolvere la questione del bicameralismo nella scelta di un procedimento legislativo che preveda la necessità di una doppia deliberazione conforme solo per casi limitati; valorizzare gli interessi delle Regioni nel processo di formazione della legislazione nazionale; definire e integrare i poteri del governo in Parlamento e accentuare il primato del Presidente del Consiglio dei ministri nella compagine di governo; dare certezza alle deliberazioni parlamentari tempestive sulla legislazione proposta dal governo; garantire stabilità di governo, anche con il ricorso alla cosiddetta sfiducia costruttiva.

 Questi gli aspetti essenziali della proposta, pubblicata in allegato, che il Relatore si accinge a rimettere all'esame della Commissione: poiché si tratta - come già sottolineato - del risultato di un dibattito già ampiamente svolto in varie occasioni e in ogni possibile sede, a partire da quella parlamentare, egli ritiene di poter subito sottoporre alla Commissione un programma di lavoro, con il relativo calendario: adottare oggi la proposta appena formulata come testo base per il seguito dell'esame; fissare per domani, giovedì 19 alle ore 18, il termine per iscriversi a intervenire nella discussione sul nuovo testo; delimitare la proponibilità di emendamenti all'oggetto proprio del testo unificato, con la possibilità di introdurre argomenti ulteriori solo in quanto siano in correlazione diretta con quelli trattati nel testo; fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 8 maggio; svolgere nel frattempo alcune sedute da dedicare alla discussione del testo unificato, che potrebbero tenersi martedì 24 aprile (dalle ore 13,30 alle ore 15), giovedì 26 aprile (dalle ore 10 alle ore 12) e mercoledì 2 maggio (dalle ore 10 alle ore 14, con eventuale prosecuzione e conclusione martedì 8 maggio dalle ore 10); svolgere la trattazione degli emendamenti, con illustrazione e conseguenti votazioni, a partire dalla seduta pomeridiana di mercoledì 9 maggio e fino al termine di quella settimana, anche in seduta notturna.

 

 Sulla proposta del Presidente relatore si pare un dibattito.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) ritiene che la proposta di testo unificato possa costituire una buona base di discussione e, a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere l'ipotesi di calendario avanzata dal Presidente relatore. In proposito, sottolinea l'opportunità di prevedere anche la possibilità, ove necessario, di termini più ampi per la conclusione dell'esame che dovrà essere particolarmente approfondito in entrambi i rami del Parlamento, anche al fine di assicurare un ampio consenso e una maggioranza di almeno due terzi nella seconda deliberazione, in modo da rendere non necessario il ricorso al referendum.

 

 Il senatore PARDI (IdV) ritiene che il richiamo al dibattito che si è svolto in Parlamento in passato, sia in questa che nelle precedenti legislature, non debba precludere la possibilità di una discussione approfondita sul testo unificato proposto dal relatore. A tal fine, chiede che si svolga un ciclo di audizioni per acquisire elementi informativi e valutazioni, in particolare di esperti esterni al Parlamento, con specifico riguardo ai modelli costituzionali, anche stranieri, cui si ispirano le proposte in esame. Inoltre, chiede che il termine per la presentazione di emendamenti sia differito di una settimana, fissandolo alle ore 18 di martedì 15 maggio.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) ritiene che l'analisi dello stato di maturazione degli argomenti in esame e l'ipotesi di calendario prospettata dal Presidente relatore siano adeguati e consentano di giungere tempestivamente a una approvazione della riforma. Non condivide la richiesta del senatore Pardi di procedere a una serie di audizioni, in quanto la materia è stata già ampiamente approfondita. Tuttavia, nel corso dell'esame sarà comunque possibile concentrare l'attenzione su nodi giuridici di particolare rilevanza e complessità, eventualmente acquisendo il parere di esperti.

 

 La senatrice INCOSTANTE (PD) sottolinea che la proposta del Presidente relatore deve essere contestualizzata nello scenario politico attuale: si tratta di rispondere in modo non demagogico alla forte istanza di rinnovamento che proviene dall'opinione pubblica, a partire dal quadro costituzionale e dalla legge elettorale. In tale prospettiva, è necessario concludere l'esame in tempi ravvicinati se si intende approvare la riforma entro la fine della legislatura.

 Condivide quindi l'ipotesi di calendario, che potrà essere seguito con la dovuta flessibilità nello spirito indicato dal senatore Calderoli, la cui convergenza di metodo sul testo unificato giudica asssai apprezzabile. Al contrario, ritiene che sia da respingere la proposta di svolgere ulteriori audizioni, il cui effetto sarebbe quello di impedire l'effettiva approvazione della riforma in tempo utile. Resta salva la possibilità di acquisire i pareri degli esperti su singoli aspetti normativi, durante il corso dell'esame.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), nel ringraziare il Presidente relatore per aver formulato un testo unificato che costituisce un'utile base di lavoro, esprime tuttavia riserve sull'effettiva capacità delle disposizioni in esso contenute a risolvere la questione del rapporto tra istituzioni e opinione pubblica; infatti, da un lato si mette in discussione il principio del bicameralismo paritario, che a suo avviso rappresenta un valore della tradizione costituzionale italiana, mentre dall'altro le innovazioni nella forma di governo e nel procedimento legislativo appaiono non idonee a realizzare il necessario rinnovamento.

 Per quanto riguarda il calendario, esso deve considerarsi politicamente impegnativo, ma non può penalizzare il contributo e il potere emendativo dei singoli parlamentari. Da questo punto di vista, giudica inopportuna la limitazione della proponibilità degli emendamenti a quelli che abbiano correlazione diretta con gli oggetti trattati nel testo unificato.

 

 Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, precisa che la "correlazione diretta", un parametro desunto direttamente dal Regolamento del Senato per la valutazione della proponibilità degli emendamenti in alcune particolari ipotesi , si riferisce in questo caso non alle singole disposizioni del testo base, bensì alle materie che ne formano l'oggetto. D'altra parte, osserva che - a questo punto della legislatura - un'eventuale estensione dell'esame ad argomenti ulteriori avrebbe il solo effetto di vanificare il tentativo di approvare la riforma in discussione.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condivide la proposta di calendario avanzata dal Presidente relatore, che tiene conto di un lavoro compiuto dalla Commissione in questa e nelle precedenti legislature, nonché del lungo dibattito che si è svolto tra le forze politiche e nell'opinione pubblica. Il testo unificato recepisce i temi su cui si è verificato il consenso delle forze politiche e su cui più forte è la sensibilità dell'opinione pubblica, per cui egli ritiene che si potrà procedere alla prima deliberazione da parte dell'Assemblea del Senato entro la fine di maggio.

 

 La senatrice ADAMO (PD) ricorda che la possibilità di pervenire a una riforma della legge elettorale condivisa dalle forze politiche è stata correttamente collegata a una preventiva revisione della struttura e delle funzioni del Parlamento e della forma di governo. Un calendario che preveda termini certi e ravvicinati per la conclusione dell'esame è dunque funzionale alla possibilità di realizzare anche la riforma elettorale.

 Non condividendo la richiesta del senatore Pardi di svolgere un ciclo di audizioni, ritiene che si potrà procedere di volta in volta agli eventuali necessari approfondimenti dei profili problematici, semmai riducendo lo spazio, in verità assai ampio, che il calendario proposto riserva alla discussione generale.

 

 Il senatore PARDI (IdV) giudica improprio il richiamo fatto in alcuni interventi al dibattito che si svolge nell'opinione pubblica: infatti, a suo avviso, i cittadini non sono affatto interessati e non sono convinti che la riforma costituzionale di cui si tratta possa risolvere i loro problemi. Al contrario, il Parlamento attualmente in carica è sottoposto a una severa critica sociale sotto il profilo della sua rappresentatività, e dunque non appare il consesso più adatto per realizzare un disegno riformatore tanto significativo, che a suo avviso dovrebbe pertanto essere preceduto dalla riforma della legge elettorale.

 In conclusione, ribadisce la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni.

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, ricorda che la discussione sulle materie oggetto del testo unificato è stata svolta in Commissione in numerose sedute, e che è disponibile una documentazione esaustiva, inclusi i resoconti delle audizioni sull'ordinamento della Repubblica svolte dalle Commissioni affari costituzionali riunite della Camera dei deputati e del Senato.

 Quanto al calendario proposto e alle osservazioni svolte nel dibattito, precisa che si tratta di date e orari, fissati con l'obiettivo di assicurare una conclusione dell'esame in tempi utili e tali, fra l'altro, da consentire anche la trattazione tempestiva delle proposte di riforma della legge elettorale. In proposito, sottolinea anche l'opportunità di mantenere un collegamento proficuo con l'altro ramo del Parlamento, nell'intento di assicurare un iter quanto più possibile veloce della riforma costituzionale.

 

 Posta ai voti, non è approvata la proposta del senatore Pardi di svolgere un ciclo di audizioni e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 15 maggio.

 

Successivamente, previa dichiarazione di voto contrario del senatore PARDI (IdV), la Commissione conviene di adottare il testo unificato proposto dallo stesso relatore come base per il seguito dell'esame, e dunque come testo al quale riferire gli emendamenti, e approva infine la proposta di calendario avanzata dal Presidente relatore .

 

 La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,05.

 

 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 

 

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per il seguito dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

 

La seduta termina alle ore 16,05.

 


 

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252

 

NT1

VIZZINI, relatore

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita con la parola: "cinquecentootto" e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la parola: "ventuno";

c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita con la parola: "cinquecento".

 

 

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei".

 

 

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la parola: "trentacinquesimo".

 

 

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione)

1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.

 

 

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale";

b) al quarto comma:

1) dopo le parole: "di delegazione legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto";

2) dopo le parole: "di bilanci e consuntivi", sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva".

 

 

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la Camera che la ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Quando è previsto il voto di entrambe le Camere, l'urgenza deve essere deliberata da ciascuna di esse a maggioranza assoluta dei propri componenti".

 

 

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)

1. All'articolo 74 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le procedure di cui all'articolo 72";

b) al secondo comma, le parole: "Se le Camere approvano nuovamente la legge" sono sostituite dalle seguenti: "Se la legge è nuovamente approvata".

 

 

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca".

 

 

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri";

b) al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di";

c) al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri";

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma".

 

 

 

 

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica."

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 24 APRILE 2012

378ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

 La seduta inizia alle ore 13,40.

 

 IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni (nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 aprile.

 

Si apre la discussione sulla proposta di testo unificato avanzata dal relatore nella seduta precedente e già pubblicata in allegato al resoconto di quella stessa seduta.

 

Il PRESIDENTE informa che il senatore Pardi gli ha personalmente rappresentato il proprio rammarico per non poter assistere al dibattito che si svolge nella seduta in corso e si è riservato di acquisirne conoscenza attraverso il resoconto.

 

La Commissione prende atto.

 

Il senatore CECCANTI (PD), rilevato che la proposta di testo unificato è una buona base di discussione per la riforma delle istituzioni democratiche, osserva che sarebbe utile, comunque, considerare almeno alcune delle indicazioni formulate nel disegno di legge n. 3252, frutto di una elaborazione comune tra esponenti di più parti politiche. Ciò premesso, ritiene che la proposta di modifica dell'articolo 92 della Costituzione contenuta nel testo unificato debba essere riconsiderata in quanto, a suo avviso, non è sufficiente introdurre il potere di revoca dei ministri. Sarebbe preferibile stabilire, come si è scelto in altre Costituzioni, che il Capo dello Stato indica un candidato, che resta tale fino alla fiducia da parte delle Camere. Sulla scorta di tale fiducia, il Presidente del Consiglio indicherà i ministri da nominare e avrà il potere di proporne la revoca.

Quanto all'articolo 94, ritiene che anche la fiducia, così come la mozione di sfiducia, dovrebbe essere votata dalle Camere in seduta comune, in modo da non determinare una asimmetria. Per quanto riguarda la cosiddetta sfiducia costruttiva, ritiene che si dovrebbe esplicitare la conseguenza che a seguito della deliberazione del Parlamento, il Presidente della Repubblica deve nominare il Presidente del Consiglio dei ministri indicato. Infine, l'istituto della questione di fiducia, di cui all'ultimo comma dell'articolo 94, dovrebbe risultare più chiaro, mentre non è necessario contemplare la motivazione della richiesta di fiducia del Presidente del Consiglio incaricato.

Si sofferma quindi sulla proposta di modifica dell'articolo 72 della Costituzione, che disponendo una differenziazione delle funzioni delle Camere potrebbe dare luogo a rischiosi conflitti istituzionali. Anzitutto, al comma 3 dovrebbe essere soppressa la parola "prevalentemente", potendosi intendere implicitamente che il criterio per l'assegnazione dei disegni di legge all'una o all'altra Camera tiene conto del contenuto prevalente dell'atto. Inoltre, la competenza del Senato non può essere limitata alla definizione dei princìpi nelle materie di legislazione concorrente; devono essere incluse anche le proposte legislative nelle materie riguardanti il rapporto tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Quanto alla Commissione paritetica di cui al comma 4, a suo avviso dovrebbero essere disciplinate le conseguenze di un parere contrario. Infine, si dovrebbe utilizzare l'occasione per inserire la clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, in analogia a quanto previsto persino in alcuni ordinamenti propriamente federali.

 

Il sottosegretario MALASCHINI - intervenendo per segnalare una specifica questione - rileva che, ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del testo unificato, i disegni di legge sono presentati al presidente di una delle Camere. Tuttavia, al quinto comma, si stabilisce che i disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, d'intesa fra i loro Presidenti. Ne potrebbe derivare la conseguenza che il presentatore di un disegno di legge alla Camera dei deputati che non avesse il requisito anagrafico per far parte del Senato, potrebbe essere autore di una proposta che compete a un consesso di cui non può far parte; in proposito, ricorda che i regolamenti parlamentari prevedono ipotesi in cui il presentatore del disegno di legge assume un rilievo anche ai fini dell'esame dell'atto. Se l'intenzione è in senso diverso, si dovrebbe prevedere che i deputati e i senatori presentino i disegni di legge rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e introdurre, o comunque postulare, una dichiarazione di improcedibilità dell'iniziativa legislativa che fosse presentata presso la Camera che non ne ha la competenza.

 

Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, ricorda che il disegno di legge di riforma costituzionale approvato nella XIV legislatura e non confermato nel referendum prevedeva un'ipotesi, analoga a quella indicata nel testo, di assegnazione dei disegni di legge a uno dei rami del Parlamento, ma differenziava l'iniziativa dei deputati e dei senatori in ragione della Camera di appartenenza.

 

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) apprezza l'esito dell'iniziativa del Presidente relatore, un testo che può ben rappresentare la base per il seguito e l'auspicabile conclusione dell'iter di riforma costituzionale. Esso, tuttavia, si limita a introdurre le modifiche più urgenti (come ad esempio la riduzione del numero dei parlamentari), ma non realizza l'ampio disegno riformatore di cui vi sarebbe bisogno per rendere più moderno l'assetto istituzionale, salvi i princìpi contenuti nella prima parte della Costituzione, che ne fanno una delle leggi fondamentali più attuali tra quelle vigenti. In tale direzione si muoveva invece il disegno di legge n. 24, da lui presentato.

In particolare, rileva la carenza di un collegamento effettivo tra Senato della Repubblica e Consigli regionali, che dovrebbe essere assicurato comunque da forme di rappresentanza diretta dell'elettorato, anziché con il ricorso a composizioni di secondo livello, quali quelle adottate negli ordinamenti della Germania e dell'Austria.

Inoltre, è necessario riavvicinare i cittadini alle istituzioni, risolvendo l'attuale discredito della politica, che genera un pericolo per la democrazia. Tenuto conto che i centri in cui si assumono le decisioni si allontanano progressivamente dall'ambito locale, anche per il ruolo crescente dell'Unione europea e delle istituzioni finanziarie internazionali, il regionalismo e il federalismo potrebbero fornire una risposta soddisfacente, con strumenti idonei ad assicurare la partecipazione dei cittadini. Nello stesso senso potrebbero operare gli istituti di democrazia diretta, se rafforzati sulla base delle proposte già all'attenzione della Commissione. Anche il progresso economico potrebbe essere favorito dallo sviluppo dei poli regionali.

In tale contesto, il ruolo delle regioni a statuto speciale potrebbe essere un esempio, da rafforzare con esperienze di autonomia differenziata da attivare ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La riduzione del numero dei parlamentari corrisponde a una richiesta che proviene dall'opinione pubblica, ma può essere anche il presupposto per una attività più agile del Parlamento e per l'autorevolezza dei suoi membri. Anche l'indicazione in sei del numero minimo di senatori assegnati a ciascuna regione è condivisibile e tale da non ledere la condizione della Regione Trentino - Alto Adige, tutelata in base a princìpi definiti in sede di accordi internazionali, che indicano il numero minimo di tre rappresentanti per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al contrario, giudica non adeguata la disposizione (articolo 72, quarto comma) che prevede una Commissione paritetica per le questioni regionali, soprattutto se si considera che al Senato non è assegnata la funzione di Camera federale. Quanto alla distinzione delle competenze tra le due Camere, ritiene che il bicameralismo paritario non sia l'ostacolo maggiore all'approvazione delle leggi: un ruolo depotenziato del Senato, sotto il profilo della qualità e quantità delle materie assegnate, non è auspicabile, tenuto conto che a tale Camera - a dispetto della pretesa funzione di rappresentanza anche delle istanze regionali - sarebbe affidato il compito di definire i princìpi fondamentali nella legislazione concorrente, e quindi i limiti per la legislazione delle regioni.

Infine, condivide il principio della sfiducia costruttiva, mentre dissente dalla scelta di affidare alle Camere la rappresentanza di fasce anagrafiche diverse dell'elettorato: a suo giudizio, la differenza dovrebbe avere riguardo piuttosto alla natura dei corpi rappresentati, la sovranità popolare nazionale da un lato e le regioni dall'altro.

Conclude, auspicando che il successo dell'iter per una riforma delle istituzioni consenta di procedere anche alla revisione della legge elettorale.

 

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, precisa che la formulazione del testo unificato, sulla base dei disegni di legge costituzionale in titolo, tiene conto dell'apporto di tutti i Gruppi parlamentari, sia di quelli della maggioranza che sostiene il Governo, sia di quelli dell'opposizione che, sia pure giudicando in modo diverso l'ipotesi di procedere nella riforma istituzionale, hanno rappresentato chiaramente il proprio orientamento.

 

Il senatore SARO (PdL) giudica favorevolmente il testo unificato, soluzione equilibrata per dare risposte efficaci alle istanze di funzionamento più efficace e moderno delle istituzioni. In particolare sono apprezzabili la proposta di ridurre il numero dei parlamentari e quella di rafforzare le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri; anche la differenza di funzioni fra le Camere, con la possibilità di richiamo dei disegni di legge, costituisce una soluzione di equilibrio. Ugualmente apprezzabile è l'introduzione della sfiducia costruttiva, che garantisce la stabilità del Governo.

Auspica che i partiti politici dimostrino senso di responsabilità, convergendo su una ipotesi di riforma che potrà favorire un futuro migliore per l'Italia. Essa costituisce anche un viatico per la revisione della legge elettorale, nella prospettiva di sciogliere i vincoli imposti dalla disciplina vigente: questa, infatti, impone un bipolarismo coatto senza assicurare la tenuta delle coalizioni in funzione della governabilità. In proposito, osserva che la sfiducia costruttiva sarebbe un presidio e una garanzia rispetto a possibili degenerazioni derivanti da una evoluzione della legge elettorale in senso proporzionale. Conclude, sostenendo che in un momento successivo il Parlamento potrà occuparsi anche di riorganizzare il sistema dei partiti con interventi normativi appropriati e coerenti ai disegni di riforma costituzionale ed elettorale.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,35.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

379ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

 La seduta inizia alle ore 10,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo  

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204 e 3252, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2319 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2319, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252 e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 aprile.

 

Su proposta del presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, la Commissione conviene di esaminare insieme alle altre iniziative in titolo il disegno di legge costituzionale n. 2319 (Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica), d'iniziativa del senatore Bianco e di altri senatori.

 

 Continua, quindi, la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

 

La senatrice BASTICO (PD) ritiene che la formulazione di un testo unificato da parte del relatore sia un passo importante, che rende possibile l'approvazione della riforma entro il termine della legislatura, a condizione che vi sia una risoluta determinazione politica e sia fissato un calendario inderogabile per l'esame. Contrariamente all'opinione secondo la quale non sarebbe opportuno rivedere l'assetto istituzionale in una condizione di emergenza economica ed occupazionale e di grave crisi della politica, osserva che la possibilità di raggiungere risultati riformatori si concretizza spesso proprio in situazioni drammatiche. Inoltre, la fiducia accordata a un Governo di natura tecnica favorisce un consenso ampio e non di parte su importanti regole di funzionamento delle istituzioni.

In particolare, segnala la riduzione del numero dei parlamentari, che risponde alle attese dell'opinione pubblica: il successo di tale operazione consentirebbe di affrontare anche l'altro tema prioritario, la modifica della legge elettorale. In proposito, ricorda che il suo Gruppo aveva avanzato proposte di riduzione più radicali, ma il punto di intesa individuato è apprezzabile anche perché consente di mantenere un'adeguata rappresentanza dei territori, tra loro molto differenziati per tradizioni e condizioni economiche. Inoltre, è risultato che il numero dei parlamentari in rapporto ai cittadini è in media con quello di altri Paesi europei.

Per quanto riguarda le funzioni delle Camere, a suo giudizio sarebbe stato preferibile affidare al Senato la funzione di rappresentanza delle istanze degli enti territoriali e di composizione dei loro rapporti con lo Stato.

È apprezzabile la proposta di conferire al Governo prerogative specifiche nell'ambito del procedimento legislativo. Ciò consentirà un minore ricorso alla decretazione d'urgenza, ma presuppone, come contrappeso, un maggiore vigore nelle funzioni del Parlamento. L'espressione della fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio, che quindi nomina ma può anche revocare i Ministri, corrisponde alla evoluzione dei rapporti istituzionali; va chiarito però se permane la potestà del Parlamento di esprimere la sfiducia nei confronti di un singolo ministro.

Infine, è interessante l'adozione della cosiddetta "sfiducia costruttiva" - sul modello tedesco - ma appare incomprensibile la regola secondo cui la deliberazione è affidata al Parlamento in seduta comune e non a ciascuna delle Camere.

 

La senatrice ADAMO (PD) non condivide l'obiezione secondo cui, nell'attuale crisi del sistema politico, il Parlamento dovrebbe limitarsi a correggere la legge elettorale, non essendo legittimato ad approvare riforme dell'ordinamento. Il testo unificato predisposto dal relatore si concentra su alcune correzioni per rendere più efficace l'azione delle istituzioni, obiettivo coerente anche con l'azione diretta a risolvere la crisi economica. Si tratta di temi ampiamente dibattuti delle forze politiche fin dagli anni '90, che assumono un'urgenza particolare, considerata la preoccupazione crescente anche per la tenuta del sistema democratico.

La proposta di differenziare le funzioni delle Camere, a suo avviso, è equilibrata: si prevede la specializzazione per materia e l'abbandono della cosiddetta navette per l'esame di tutti i disegni di legge.

Si riserva di proporre emendamenti per rendere più incisiva la differenza tra le Camere, chiarire le fasi del procedimento legislativo e regolare meglio il referendum abrogativo, secondo le proposte già all'esame della Commissione. Infine, esprime perplessità sulle disposizioni che regolano l'elezione di parlamentari nella circoscrizione Estero.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) invita a tenere conto della condizione politica attuale: non è opportuno rinviare ancora una riforma delle istituzioni, in particolare dell'assetto del Parlamento, sulla quale si è dibattuto per molti anni.

Per quanto riguarda il Senato, il testo unificato del relatore prospetta una differenza per materie legislative e non recepisce le proposte di modifica del metodo di elezione basate su una scelta indiretta, cioè da parte delle regioni, ovvero contestuale alla formazione dei consigli regionali.

Anche il rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio corrisponde a progetti ampiamente dibattuti, in particolare quello approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, non approvato per il termine anticipato della legislatura.

Infine, condivide le proposte che disciplinano il procedimento legislativo e l'introduzione della sfiducia costruttiva, mentre esprime riserve sul mantenimento di un elettorato passivo diverso per le due Camere.

 

Il senatore PASTORE (PdL) ritiene che la proposta di riforma in esame rappresenti un'occasione storica per restituire credibilità al sistema politico. L'accordo intervenuto tra le maggiori forze parlamentari ha individuato un nucleo limitato di questioni, riducendo l'ambito dell'intervento riformatore e concentrandosi sulla stabilità e sull'efficienza del Governo. In particolare, si prevede che la fiducia sia concessa al Presidente del Consiglio dei ministri e non al Governo nel suo insieme, anche se il terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, come modificato dal testo unificato, contraddittoriamente prevede che il Presidente del Consiglio si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma una volta formato il Governo. Inoltre, si prevede il Presidente del Consiglio debba avere la fiducia di entrambe le Camere: a suo avviso, sarebbe preferibile, invece, istituire un Senato federale per la rappresentanza delle istanze delle Regioni e degli enti locali nelle questioni legislative. Tale ipotesi però sembra impraticabile, perché implica la definizione di questioni complesse e tempi di esame non compatibili con quelli di una riforma da approvare entro la fine della legislatura. Ciò considerato, è condivisibile il mantenimento del bicameralismo, con un'equilibrata riduzione del numero dei parlamentari, e la partecipazione delle rappresentanze delle Regioni nella Commissione paritetica per le questioni regionali, la cui funzione di composizione degli interessi degli enti della Repubblica, ai fini della legislazione, appare più congrua rispetto a quella della Conferenza Stato-Regioni. Ugualmente apprezzabile è l'introduzione della sfiducia costruttiva, che rafforza la posizione del premier, anche se la deliberazione del Parlamento in seduta comune sembra incoerente rispetto all'altra secondo cui il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere.

Il testo unificato presenta, a suo avviso, una serie di criticità. Anzitutto, non si chiarisce che il Presidente della Repubblica deve nominare Presidente del Consiglio il candidato alla carica indicato dai partiti vincenti nelle elezioni politiche; inoltre, non si contemplano i casi in cui il premier si dimette ovvero non riceve la fiducia richiesta, ipotesi queste per cui si dovrebbe ricorrere allo scioglimento delle Camere.

Per quanto riguarda la funzione legislativa, la divisione della competenza secondo le materie prevalentemente trattate nei disegni di legge non è compatibile con la previsione secondo cui il Governo riceve la fiducia di entrambe le Camere e sarebbe comunque impraticabile, per la difficoltà di individuare un confine definito tra alcune delle materie indicate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione. Inoltre, sia a seguito di alcune sentenze della Corte costituzionale, sia in attuazione dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120, le Camere potrebbero essere chiamate a legiferare su materie di competenza legislativa residuale delle Regioni.

Comunque, una differenza per materie non può prescindere dalla revisione delle competenze legislative concorrenti, con particolare riguardo alle reti dell'energia e delle comunicazioni, e deve essere accompagnata da una clausola che sancisca la supremazia della legislazione dello Stato su questioni di interesse nazionale. In ogni caso, se si fa leva sull'articolo 117 della Costituzione non solo per quanto riguarda la procedura ma anche per individuare la Camera cui compete la deliberazione definitiva, occorre rendere più incisiva una revisione delle competenze legislative.

Conclude sottolineando che non è opportuno mantenere la procedura tradizionale, cioè la deliberazione di entrambe le Camere, per i disegni di legge che recano l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si tratta di un ambito che richiederebbe la massima accelerazione, o attraverso l'attribuzione a una sola delle Camere o attraverso procedure definite in sede regolamentare.

 

Il senatore VITALI (PD) condivide la scelta di procedere a una riduzione del numero dei parlamentari contestualmente alla revisione delle funzioni del Parlamento. Tuttavia, a suo avviso, lo scetticismo diffuso rispetto alla possibilità che il disegno di riforma in esame abbia effettivamente successo dipende dalle incongruenze appena segnalate dal senatore Pastore. Il riconoscimento di una funzione politica del Senato, attraverso la fiducia al Governo non ammetterebbe differenze di competenze legislative rispetto alla Camera dei deputati: siccome, però, è opportuno introdurre una differenza funzionale, la soluzione sarebbe nel senso che il Governo deve avere la fiducia solo dalla Camera dei deputati. In tale direzione, si muove il disegno di legge n. 3252, sottoscritto da senatori di diversi partiti. Anch'esso propone la sfiducia costruttiva e la riduzione del numero di parlamentari (anche se prospetta una revisione complessiva per l'elezione dei parlamentari nella circoscrizione Estero), ma a differenza del testo unificato del relatore interviene sull'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente e reca la clausola di supremazia della legge statale.

Per quanto riguarda il Senato, è necessaria una scelta chiara da realizzare anzitutto nel sistema di elezione: non essendo praticabile l'ipotesi di una formazione indiretta, l'elezione dei senatori dovrebbe essere contestuale a quella dei consigli regionali. Inoltre, il Senato, che non dovrebbe dare la fiducia al Governo, potrebbe concentrare le sue funzioni sulle materie attinenti la struttura federale della Repubblica. In tal modo si potrebbe completare l'assetto istituzionale disegnato fin dal 2001 con la riforma del Titolo V. In proposito, giudica incongrua la soluzione individuata con la Commissione paritetica per le questioni regionali, le cui funzioni sarebbero meno incisive di quelle ipotizzate dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infine, nota che l'assegnazione dei disegni di legge in base al loro contenuto prevalente e all'intesa (che potrebbe non realizzarsi) tra i Presidenti delle Camere è suscettibile di determinare un notevole contenzioso.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 11,20.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2012

380ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

 Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

 

 La seduta inizia alle ore 10,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204 e 3252, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 873 e 3210 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 873 e 3210, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252 e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

 

Su proposta del presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, la Commissione conviene di esaminare insieme alle altre iniziative in titolo il disegno di legge costituzionale n. 873 (Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo), d'iniziativa del senatore Pinzger e della senatrice Thaler Ausserhofer, e il disegno di legge costituzionale n. 3210 (Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento), d'iniziativa del senatore Ramponi e di altri senatori. Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, ne illustra quindi il contenuto.

 

Continua, quindi, la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

 

Il senatore ZANDA (PD), riservandosi l'analisi del testo unificato in sede di esame degli articoli e degli emendamenti, svolge alcune considerazioni di carattere generale. Ritiene che la scarsità del tempo a disposizione per l'approvazione della riforma costituzionale determini difficoltà sia nell'esame in Commissione sia successivamente nella discussione in Assemblea. Il Parlamento, per diverse ragioni, si occupa della riforma costituzionale solo a un anno dal termine della legislatura e tuttavia a tutti è chiaro che fino a quando l'ordinamento costituzionale non sarà messo in grado di funzionare, anche le questioni economiche e sociali non potranno essere affrontate con successo. Ad esempio, malgrado siano state presentate fin dall'inizio della legislatura iniziative dirette a ridurre il numero dei parlamentari, l'esame è iniziato solo di recente. Il Parlamento oggi ha l'opportunità di farsi carico dei ritardi che esso stesso ha determinato, ma se l'esame non procederà secondo il calendario che la Commissione ha condiviso a larghissima maggioranza, la legislatura in corso risulterà inutile ai fini della riforma costituzionale. È questo il motivo principale per cui egli ha espresso contrarietà alla proposta di svolgere ulteriori audizioni in Commissione, che avrebbero comportato automaticamente l'impossibilità di concludere l'iter. Vi è comunque il tempo di discutere e approvare, eventualmente migliorandolo, il testo sottoposto all'attenzione della Commissione, nella consapevolezza che il mancato rispetto dei termini avrebbe comportato l'archiviazione della riforma.

Si sofferma quindi sulla legittimità costituzionale del testo unificato. Osserva che anche se, nei momenti più critici della storia repubblicana, la validità della Costituzione ha consentito di evitare degenerazioni, tuttavia diverse disposizioni costituzionali sono rimaste inattuate, segno della debolezza del Parlamento: in particolare, la regolamentazione dei sindacati e dei partiti politici, la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, la disciplina del conflitto di interessi, il controllo dei mercati avrebbero potuto evitare al Paese una serie di difficoltà.

Sottolinea che l'articolo 138 della Costituzione è utilizzabile solo per la "revisione" della Carta fondamentale, mentre non può essere impiegato per alterarne lo spirito e l'impianto. Se il Paese avesse bisogno di profondi mutamenti, che coinvolgessero anche l'assetto costituzionale, si dovrebbe ricorrere a un'Assemblea costituente, eletta sulla base di un'apposita legge costituzionale. Ciò considerato, la riforma approvata nel 2005, a prescindere dal mancato accoglimento nel referendum, era viziata a suo avviso da un uso non legittimo dell'articolo 138 della Costituzione, per la vastità e la profondità dell'intervento.

Al contrario, le modifiche contenute nel testo unificato proposto dal relatore Vizzini sono in linea con l'articolo 138 della Costituzione, in quanto confermano lo spirito e l'impostazione complessiva della Carta. Segnatamente, rafforzano la rappresentanza politica, attraverso la riduzione del numero dei parlamentari e in vista di una altrettanto necessaria riforma della legge elettorale, rafforzano il Parlamento, con il superamento del bicameralismo paritario, rafforzano il Governo, in virtù dell'introduzione della cosiddetta sfiducia costruttiva e del potere di revoca dei ministri da parte del Presidente del Consiglio. Si tratta di un corpus unitario, compatto e organico, coerente con le altre disposizioni costituzionali.

Sottolinea quindi i motivi di necessità della riforma. Le misure dirette a contrastare la crisi finanziaria e il recepimento a livello costituzionale del principio di equilibrio di bilancio, nonché l'eventuale revisione di importanti norme dello Statuto dei lavoratori, non sarebbero sufficienti per superare le difficoltà: è necessario un ammodernamento delle regole istituzionali, da realizzare con la stessa premura. A suo avviso, dunque, l'attuale fase di crisi economica può rappresentare un'opportunità per un cambiamento dell'ordinamento istituzionale. In Parlamento e tra le forze politiche è stato rilevato ripetutamente il cattivo funzionamento delle Camere e del Governo, testimoniato da ultimo dall'affidamento del potere esecutivo a un Governo "tecnico". Tuttavia, l'aggiornamento delle istituzioni non può essere delegato e spetta esclusivamente al Parlamento. La politica, la cultura giuridica e l'opinione pubblica discutono da alcuni decenni dei temi contenuti nel testo unificato (a cominciare dal bicameralismo); nel frattempo, la mancata adozione delle riforme necessarie ha dato luogo, talvolta anche con il sostegno dottrinario, all'idea che una non meglio identificata Costituzione materiale o "di fatto" possa incidere perfino sulla natura parlamentare della democrazia e possa affievolire la titolarità del potere legislativo da parte del Parlamento. Il Parlamento allora è chiamato a chiarire se sia sua la competenza di una revisione della Costituzione ovvero se, a causa della sua prolungata inerzia, il vuoto debba essere riempito dalla cosiddetta "Costituzione materiale".

Infine, si augura ancora che le modifiche costituzionali siano approvate nei tempi previsti, con le correzioni necessarie e da una larga maggioranza, simile a quella che recentemente ha approvato definitivamente la revisione dell'articolo 81 della Costituzione. In sede di discussione di quella riforma, è stato osservato che l'introduzione delle modifiche costituzionali deve essere accompagnata da comportamenti coerenti. Anche il testo di riforma in esame dovrebbe essere esaminato con la stessa visione e con la stessa sensibilità politica. Infatti, quelle disposizioni non esauriscono il bisogno di revisione e di attuazione della Carta costituzionale, anche se nelle attuali condizioni politiche rappresentano nel contempo il minimo risultato che deve essere perseguito e il massimo possibile per dare prova della sensibilità delle forze politiche.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) si sofferma su alcune disposizioni del testo, preannunciando emendamenti che saranno formulati tenendo conto della contingenza politica e temporale in cui si svolge il tentativo di riforma, senza rinunciare, tuttavia, a un'ispirazione ideale e lungimirante del progetto.

Pur apprezzando il lavoro svolto da chi ha cooperato alla elaborazione del testo unificato sottoposto all'attenzione della Commissione da parte del relatore, ritiene che esso non sia in grado di riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Un coinvolgimento effettivo dell'opinione pubblica, infatti, è perseguibile o attraverso scelte dirompenti che investono gli interessi di una parte maggioritaria del popolo o attraverso il carisma di persone che propongono disegni politici alternativi o anche con nuove forme istituzionali capaci di veicolare in modo inedito la volontà popolare. Inoltre, la partecipazione dei cittadini può svolgersi o attraverso l'adesione a partiti e movimenti politici, o nell'ambito di corpi rappresentativi di interessi legittimi liberamente aggregabili ovvero in sede locale. Sulla base di tale constatazione si muove la sua proposta di revisione costituzionale (Atto Senato 1548), diretta a dividere il Parlamento in una Camera alta, cui compete la funzione di sintesi e il voto definitivo sulle questioni politiche più rilevanti, e una Camera bassa, in rappresentanza delle aggregazioni territoriali e degli interessi legittimi dei cittadini; entrambe le Camere parteciperebbero al procedimento legislativo.

La proposta tiene conto del fatto che il contesto istituzionale è caratterizzato attualmente da un Governo tecnico, che nei fatti ha commissariato la politica e che ha indicato perfino dei "supertecnici" per la risoluzione di questioni politiche particolarmente complesse. Inoltre, si assiste a una pressione progressivamente crescente delle lobby - che alcuni disegni di legge vorrebbero anche disciplinare - mentre, d'altro canto, il CNEL conserva una funzione propositiva e consultiva insufficiente. Infine, le liste civiche e i partiti territoriali si moltiplicano, a livello sia locale sia nazionale, e il procedimento legislativo si limita alla presa d'atto di intese dettagliate e non modificabili tra il Governo e le parti sociali - le sole legittimate di fatto a esercitare un'influenza rilevante - spesso attraverso la questione di fiducia.

Entrando nel merito, condivide l'ipotesi di una riduzione equilibrata del numero dei parlamentari, che consente di mantenere un livello adeguato di rappresentanza degli interessi dei territori, e quella di ridurre l'età dell'elettorato passivo al Senato. Ritenendo che il bicameralismo rappresenti un valore e una risorsa e che i ritardi nella legislazione siano dovuti piuttosto alla politica - come del resto l'instabilità dei Governi - esprime riserve sulla distinzione per materia delle funzioni delle Camere; inoltre, giudica poco elegante dal punto di vista sistematico l'indicazione delle materie che residuano nell'ambito bicamerale. In proposito, in considerazione della loro rilevanza, suggerisce di includere anche la sicurezza e le Forze armate, nonché la giustizia. Si dovrebbe risolvere la questione dell'assegnazione da parte dei Presidenti delle Camere e sopprimere il termine "prevalentemente", che darebbe luogo a contenziosi e strumentalizzazioni. Il potere di richiamo, che si tradurrebbe nella proposta di emendamenti che potrebbero essere comunque respinti dalla Camera in cui si è svolta la prima lettura, non sarebbe in grado di temperare il procedimento che si configura sostanzialmente come monocamerale. Quanto al rapporto tra Governo e Parlamento non è congrua la previsione di un termine entro il quale il disegno di legge di iniziativa del Governo deve essere comunque esaminato, e con una votazione che potrebbe essere svolta "in blocco", su richiesta del Governo. Pur riconoscendo l'opportunità di un iter privilegiato per i provvedimenti d'iniziativa del Governo, vista anche la sussistenza di un rapporto fiduciario con la maggioranza, suscita perplessità un meccanismo che renderebbe normale la questione di fiducia. Condivide la proposta di introdurre la sfiducia costruttiva, che però dovrebbe essere accompagnata dalla precisazione che le Camere sarebbero sciolte qualora la nuova maggioranza non fosse riconducibile, almeno nella consistenza, a quella che aveva espresso la fiducia al Governo all'esito delle elezioni politiche.

Infine, sottolinea l'urgenza di una disciplina giuridica dei partiti e di sistemi di verifica parlamentare sulla rispondenza dei decreti legislativi ai criteri di delega, con procedure più cogenti di quelle attuali, per evitare eccessi e deviazioni dalle indicazioni del legislatore.

 

Il senatore SANNA (PD) sostiene le ragioni politiche per l'approvazione tempestiva della riforma costituzionale, cogliendo l'opportunità di un contesto in cui i partiti convergono su ipotesi funzionali al soddisfacimento non di un interesse di parte, ma del bene comune, senza avere la possibilità di prevedere i reciproci vantaggi e svantaggi. A suo avviso, sarebbe l'occasione anche per recuperare la credibilità del sistema politico e per smentire il paradosso secondo cui, in una situazione bloccata, poiché la riforma costituzionale è questione particolarmente ardua per i partiti, il Parlamento non riesce a risolverlo, con la conseguenza di un progressivo decadimento di ruolo degli stessi partiti, fino al loro travolgimento. A suo avviso, dunque, gli attori politici dovrebbero acquisire la consapevolezza della necessità di un estremo tentativo diretto a concludere il disegno riformistico. Il risultato minimo, a suo avviso, consiste nell'approvazione delle disposizioni contenute nel testo unificato e nella contestuale, profonda revisione delle regole elettorali, anche se la definizione dell'assetto costituzionale del Parlamento rappresenta un prius.

Commentando il testo unificato, rileva che la proposta di ridurre il numero dei senatori riporta il Senato alla composizione del 1958, mentre la riduzione del numero dei deputati dà luogo a una Camera che, in proporzione rispetto al numero degli abitanti come rilevato nell'ultimo censimento, avrebbe 70 membri in meno rispetto a quelli della I legislatura. Si tratta di una contrazione giustificata anche dalla odierna disponibilità di strumenti efficaci di interazione e di conoscenza nel rapporto fra cittadini e parlamentari.

A suo avviso, la formulazione dell'articolo 57 della Costituzione, come risulterebbe dall'approvazione del testo unificato, dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore riflessione attenta al carattere di uguaglianza del voto. Infatti, l'indicazione per quasi tutte le Regioni di un numero minimo di 6 senatori - soprattutto nell'ipotesi prescelta di un Senato non rappresentativo delle Regioni - potrebbe dare luogo a un'inopportuna sovrarappresentazione delle Regioni con minore popolazione a scapito delle Regioni più popolose.

Nell'analizzare la proposta di distinguere i compiti delle Camere, a suo avviso occorre considerare, oltre che la rappresentatività degli interessi, la necessità di un'adeguata competitività con gli altri Paesi europei, anche in termini di tempestività delle decisioni. Pertanto, è necessario un superamento del bicameralismo paritario. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito con l'individuazione del nucleo di materie che restano nell'ambito bicamerale e di quelle per le quali l'esame dei provvedimenti inizia rispettivamente al Senato o alla Camera dei deputati, salvo il richiamo dell'altra Camera. In ogni caso, non è opportuno esplicitare dettagliatamente la distinzione per materia, se si vuole evitare di attribuire alla Corte costituzionale la giustiziabilità del procedimento legislativo; inoltre, si dovrebbe sopprimere la parola "prevalentemente", per evitare il rischio di un contenzioso costituzionale. Infine, dovrebbero essere riservate all'ambito bicamerale, o al Senato, i provvedimenti che riguardano le Regioni a Statuto speciale, richiamando espressamente gli Statuti, in modo da riconoscere il giusto rilievo al rapporto sostanzialmente pattizio che esse mantengono con lo Stato.

 

La senatrice BUGNANO (IdV) conferma il giudizio negativo del suo Gruppo sulla bozza di riforma costituzionale. In particolare, la revisione dell'assetto del Parlamento che viene proposta contraddice le ipotesi di una Camera di rappresentanza degli interessi territoriali, in particolare delle Regioni, soprattutto considerando la loro piena autonomia costituzionale e l'attribuzione di competenze legislative primarie. Inoltre, la mancata costituzione di un Senato federale, ostacola la risoluzione delle questioni legate alla formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riguardo alle competenze legislative concorrenti. A suo avviso, anche la composizione del Senato dovrebbe essere riconsiderata: sarebbe preferibile una elezione da parte dei Consigli regionali (limitata ai rispettivi componenti), per garantire un legame più stretto con quelle Assemblee legislative. Nella stessa direzione si muove la proposta di prevedere nei Regolamenti parlamentari la formazione di Gruppi in base all'appartenenza territoriale.

In secondo luogo, il testo unificato prescinde dalle questioni connesse all'attuazione dell'articolo 49, in materia di regolamentazione dei partiti politici: l'Unione europea ha richiamato l'attenzione sull'inadeguatezza della disciplina attuale, con particolare riguardo al finanziamento, e ha sollecitato un intervento entro il 2014. Si tratta di un argomento all'attenzione delle forze politiche fin dall'epoca dell'Assemblea costituente, da quando Aldo Moro sottolineò l'importanza della democrazia interna dei partiti. La regione Piemonte ha approvato all'unanimità un disegno di legge (Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), che riguarda proprio tale materia.

 

Il PRESIDENTE avverte che la discussione proseguirà mercoledì 8 maggio in due sedute da convocare per le ore 14,30 e per le ore 20, per concludersi mercoledì 9 maggio, in una seduta da convocare per le ore 8,30. Resta fermo il termine già stabilito per la proposizione di emendamenti al testo unificato (martedì 8 maggio alle ore 18), il cui esame potrà avere inizio nella seduta pomeridiana di mercoledì 9 maggio, da convocare alle ore 14,30, per proseguire in altre sedute, anche notturne nel corso della stessa settimana.

 

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012

381ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza della Vice Presidente

INCOSTANTE

indi del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

 

 Continua la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

 

 Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) ritiene che il testo unificato proposto dal Presidente relatore sia un compromesso condivisibile, se si tiene conto delle condizioni politiche interne e internazionali e dei tempi ristretti entro i quali il Parlamento può approvare la riforma. Pur nella sua preferenza per un intervento più incisivo, egli apprezza le soluzioni individuate in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di superamento del bicameralismo ripetitivo e di rafforzamento equilibrato dei poteri del Presidente del Consiglio, nonché delle prerogative del Governo in Parlamento, che consentono di ridurre la necessità di ricorrere alla decretazione d'urgenza.

 Tuttavia, esprime perplessità sull'ipotesi - a suo avviso troppo timida - di distinguere le funzioni della Camera dei deputati e del Senato, basata sulla ripartizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, che potrebbe determinare il rischio di un notevole contenzioso. Inoltre, la riduzione del numero dei parlamentari avrebbe dovuto indurre a una diversa soluzione per quanto riguarda i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. A suo avviso, sarebbe preferibile ricondurre quei parlamentari alla sola Camera dei deputati, dato che il numero degli eletti all'estero potrebbe influenzare le determinazioni del collegio in un Senato ridotto nel numero dei componenti.

 Infine, la riduzione a sei del numero minimo di senatori per regione non corrisponde alla riduzione complessiva del numero di senatori e penalizza la rappresentanza delle regioni più grandi, incidendo anche sul requisito dell'uguaglianza del voto.

 

 Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) ritiene che quella in esame sia una riforma di basso profilo, con elementi demagogici e confusi, al di fuori di un disegno riformatore complessivo. Non condivide il giudizio secondo il quale le soluzioni individuate realizzerebbero l'obiettivo di un Governo forte in un Parlamento forte. Infatti, se da un lato sono rafforzati i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo, il Parlamento resta indebolito a causa della vigente legge elettorale. Inoltre, la riduzione del numero dei parlamentari non è accompagnata da una riforma della legge per l'elezione dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero che, come testimoniato dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nella XIV legislatura, è motivo di confusione e spesso anche di episodi di clientelismo; i parlamentari eletti all'estero dovrebbero essere ricondotti alle circoscrizioni del territorio nazionale.

 Quanto alla ripartizione delle competenze tra Camera e Senato, giudica inappropriata l'adozione di un simile modello senza dare corso all'istituzione di una Camera delle regioni e senza riconsiderare l'assetto delle funzioni legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione che, soprattutto per quanto riguarda quelle concorrenti con le Regioni, ha già determinato un forte contenzioso. Si dovrebbe riformulare l'articolo 117, individuando le funzioni legislative delle Regioni e dello Stato in modo chiaro e definito, considerato, tra l'altro, che lo Stato finora non ha realizzato la legislazione di principio quale quadro per quella di competenza delle Regioni.

La situazione di crisi economica e le proteste, che si sono manifestate anche nei risultati della consultazione elettorale amministrativa appena svolta, richiedono risposte appropriate. A suo avviso l'ordinamento francese, ad esempio, favorisce lo sviluppo di un bipolarismo moderno, che garantisce la possibilità di assumere scelte tempestive e di individuare le relative responsabilità. Occorre compiere scelte risolute per realizzare un sistema istituzionale ed elettorale altrettanto efficiente.

Si appella infine ai Gruppi parlamentari, affinché preferiscano una riforma più incisiva, basata sull'elezione diretta del Capo dello Stato e sull'elezione delle Camere con il sistema del doppio turno di collegio.

 

Il senatore DIVINA (LNP) auspica che il tentativo in corso si realizzi nell'approvazione effettiva della riforma e non sia ostacolato, come nel passato, dalla rigidità del sistema politico.

La sua parte politica conferma la proposta di un'evoluzione in senso federale, in attuazione del principio di sussidiarietà: tale obiettivo, a suo avviso, consentirà anche di risolvere la questione dei costi eccessivi del funzionamento delle istituzioni. Inoltre, ritiene che si debba sopprimere la circoscrizione Estero: non si intravede, infatti, il senso logico del contributo che un gruppo minimo di persone provenienti da altri continenti potrebbe fornire alla funzione legislativa. Si dovrebbero sopprimere anche le disposizioni sulla nomina dei senatori a vita e quelle che prevedono la stessa carica di diritto per gli ex Presidenti della Repubblica. Quanto al numero dei parlamentari, sarebbe preferibile che le due Camere avessero un pari numero di componenti, ma il Senato dovrebbe essere integrato con rappresentanti degli enti territoriali.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di prevedere esplicitamente che l'indennità parlamentare sia commisurata all'effettiva partecipazione ai lavori delle Camere, condivide che le rispettive funzioni siano distinte secondo la materia su cui vertono i disegni di legge e che sia prevista una procedura preferenziale per le iniziative del Governo. Ugualmente apprezzabile è la previsione della fiducia parlamentare riferita al Presidente del Consiglio, il quale può nominare i ministri e revocarli. Infine, ritiene che non si dovrebbe stabilire un requisito anagrafico per l'elezione a Capo dello Stato e che si dovrebbe sopprimere il CNEL, organo pletorico ed eccessivamente costoso.

Sottolinea infine l'opportunità di rafforzare l'autonomia delle Regioni ordinarie per avvicinarla, per quanto è possibile, a quella delle regioni a statuto speciale, con particolare riguardo all'attribuzione delle competenze legislative.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) osserva che quella contenuta nel testo unificato proposto dal relatore è la riforma possibile nelle condizioni attuali e tenendo conto dell'esiguità dei tempi disponibili: è comunque ipotizzabile un arricchimento nella prossima legislatura. Ringrazia quindi il Presidente relatore per la sintesi compiuta, che rende possibile un cambiamento.

Entrando nel merito, prospetta la necessità di indicare esplicitamente che il Senato è eletto a suffragio universale e diretto e di sopprimere la prescrizione secondo la quale i disegni di legge debbono avere un contenuto omogeneo; invece è opportuno mantenere l'avverbio "prevalentemente", con riferimento al contenuto dei disegni di legge ai fini dell'assegnazione a una delle Camere. Inoltre, è opportuno precisare che quando la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere paritariamente (termine preferibile a "collettivamente"), l'esame dovrebbe avere inizio presso la Camera dove è stato presentato il disegno di legge.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione paritetica per le questioni regionali, la rappresentanza della regione Trentino Alto Adige dovrebbe coincidere con quella delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non essendo necessario un ulteriore rappresentante. Inoltre, la Presidenza di quella Commissione dovrebbe essere affidata a un senatore nominato dal Presidente del Senato. Per quanto attiene alla assegnazione dei disegni di legge, va precisato che la decisione dei Presidenti delle Camere non è sindacabile in alcuna sede, in modo da non ammettere la possibilità di censure da parte della Corte costituzionale. Al fine di definire più precisamente gli ambiti per i quali la funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle Camere, si dovrebbe specificare che a tale procedura si ricorre sempre nel caso di disegni di legge per i quali la Costituzione prescrive la procedura normale di esame e di approvazione, o per i quali stabilisce una maggioranza speciale, e per quelli previsti da disposizioni costituzionali; inoltre, vi si dovrebbe ricorrere quando il legislatore statale intende adottare con legge i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.

Per quanto riguarda la sfiducia costruttiva, sottolinea che l'opzione per cui la deliberazione è fatta dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, tiene conto della notevole criticità di quella decisione. Inoltre, è opportuno prevedere che sia di ventuno giorni - anziché venti - il termine entro il quale può essere indicato il nuovo Presidente del Consiglio: la prescrizione della maggioranza assoluta di ciascuna delle Camere consente di prescindere da una norma che riconduca la nuova maggioranza a quella espressa dagli elettori o manifestata nella fiducia al Presidente del Consiglio nominato a seguito delle elezioni. Infine, è opportuno chiarire che quando il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato dal Parlamento in seduta comune, si intende che già abbia ricevuto la fiducia.

Sottolinea in conclusione la necessità di prevedere che, qualora venga respinta da una delle Camere la questione di fiducia posta dal Presidente del Consiglio in sede di "sfiducia costruttiva", il Presidente del Consiglio dei ministri si deve dimettere, salva la facoltà di chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere.

 

Il senatore BIANCO (PD) plaude all'iniziativa del Presidente relatore, che consente di portare a compimento i tentativi di riforma delle istituzioni avviati nelle scorse legislature, falliti a causa dell'estrema conflittualità politica. La congiuntura economica e politica, che ha suggerito l'insediamento di un Presidente del Consiglio indicato dal Capo dello Stato e non eletto in Parlamento, sostenuto da una maggioranza inedita e assai ampia, è un'occasione favorevole per rinnovare lo spirito costituente e approvare una riforma costituzionale.

Il testo in esame non coincide con gli orientamenti della sua parte politica, tuttavia è il primo, significativo traguardo di un disegno che potrà essere completato nella prossima legislatura. Tra l'altro, è apprezzabile l'abbandono del bicameralismo ripetitivo che, se aveva rappresentato un'importante garanzia per la ponderazione della legislazione, si è rivelato non adeguato alla tempestività delle decisioni, richiesta dalla straordinaria e repentina evoluzione della società. La scelta di conservare in capo a entrambe le Camere il potere di esprimere la fiducia al Presidente del Consiglio è la conseguenza diretta della loro formazione per suffragio universale diretto. La riduzione del numero dei parlamentari è prevista in misura equilibrata ed è coerente con la composizione delle Camere di altri Paesi europei.

È condivisibile anche il rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio, senza torsioni della forma di governo in senso presidenziale: il potere di nomina e revoca dei ministri, la richiesta di scioglimento delle Camere e la sfiducia costruttiva procedono nella direzione giusta e rispondono alla necessità di processi istituzionali tempestivi, senza ricorrere a espedienti che metterebbero in discussione la natura parlamentare della democrazia.

La riforma costituzionale deve essere accompagnata da una contestuale revisione delle regole elettorali, allo scopo di ripristinare la credibilità dei partiti.

Preannuncia, quindi la disponibilità dei senatori del Gruppo del Partito Democratico a sostenere il testo presentato dal relatore, con le correzioni condivise insieme agli altri Gruppi parlamentari, e a ritirare le eventuali proposte di modifica - alcune presentate anche a titolo personale - che non trovassero un consenso ampio della Commissione.

 

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) condivide le considerazioni svolte dal senatore Bianco, nel senso che l'ipotesi di riforma tiene conto del momento storico in cui si procede e dell'esigenza di individuare un compromesso accettabile. Anche il suo Gruppo esprime il consenso su disposizioni che non contraddicono i progetti elaborati in passato, in quanto costituiscono un primo traguardo del disegno riformatore, che potrà completarsi nella prossima legislatura.

La riforma costituzionale sarà accompagnata da una riconsiderazione della legge elettorale e, auspicabilmente, dalla revisione del regime giuridico dei partiti politici, ma ne rappresenta un presupposto indispensabile, senza il quale non sarebbe possibile entrare nel merito delle regole elettorali. Inoltre, deve essere affiancata dalla riforma dei regolamenti parlamentari, il cui esame presso la Giunta per il Regolamento ha portato alla condivisione di alcune norme innovative. Anzitutto, un rapporto più cogente tra le liste che partecipano alle elezioni e i Gruppi parlamentari: si prevede, infatti, che il parlamentare che fuoriesce dal Gruppo di appartenenza non può costituire un nuovo Gruppo parlamentare, salva la facoltà di aderire al Gruppo Misto. In secondo luogo, si individuano procedure preferenziali per i disegni di legge governativi, in modo da evitare il ricorso reiterato alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia. Inoltre, si stabilisce il divieto di presentare maxiemendamenti, al fine di tutelare le prerogative del Parlamento, a fronte di quelle rafforzate del Governo; in proposito, ricorda che la rigidità delle procedure parlamentari, anche recentemente, ha impedito di correggere errori evidenti commessi nell'esame presso le Commissioni di merito. Altri profili, in particolare quello delle garanzie, vengono rinviati alla prossima legislatura.

Entrando nel merito del testo unificato proposto dal relatore, sottolinea che la riduzione del numero dei parlamentari corrisponde non alle pressioni dell'opinione pubblica, bensì alla necessità di garantire un funzionamento celere e snello del Parlamento, senza mortificare la rappresentanza.

Quanto al bicameralismo, di fronte alla crisi del debito sovrano non si può immaginare che una delle Assemblee parlamentari non sia collegata al Governo attraverso il rapporto di fiducia. Il criterio della "culla", come concepito a suo tempo dal senatore Elia, secondo il quale, per tutti i disegni di legge, la Camera dove viene presentata la proposta ne compie l'iter parlamentare, salvo l'eventuale riesame dell'altra, sarebbe stato preferibile alla specializzazione per materia, che comunque recepisce ipotesi riformatrici già condivise dalla sua parte politica. In ogni caso, l'introduzione di un criterio rigido potrebbe amplificare le incongruenze del Titolo V. Si tratta di un ambito sul quale si potrà riflettere ancora in sede di esame degli emendamenti e comunque da rimettere anche alla ragionevole prassi applicativa.

Per quanto concerne il Governo, le sue prerogative sono adeguatamente rafforzate, anche se non nella misura auspicata dalla sua parte politica, e consentiranno di conseguire l'obiettivo di un Governo di legislatura.

Infine, invita a tenere conto dei tempi minimi a disposizione del Parlamento: se il tentativo riformatore avrà successo si procederà anche alla revisione della legge elettorale. In ogni caso, la Commissione potrà tenere conto di tutte le proposte di modifica, nel rispetto dell'accordo politico raggiunto e del consenso che esse potranno incontrare.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,40.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2012

382ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.

 

La seduta inizia alle ore 20,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

 

 Continua la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

 

 Il senatore MALAN (PdL), pur apprezzando il tentativo di rendere più agile il lavoro del Parlamento, attraverso una razionalizzazione del procedimento legislativo, ritiene che sia necessario riflettere preventivamente sulla circostanza che i disegni di legge ordinaria sono considerati ormai una anomalia nell'attività del legislatore e che la decretazione d'urgenza assorbe la parte preponderante dei lavori parlamentari. Inoltre, le Camere sono impegnate nell'esame di decreti legislativi e di proroghe di termini rese necessarie per ritardi spesso attribuibili alla responsabilità del Governo, non già ad inerzie del Parlamento.

 Il testo unificato prospetta un rafforzamento delle prerogative del Governo nel procedimento legislativo, in particolare attraverso l'introduzione di una procedura preferenziale per i disegni di legge di iniziativa dell'Esecutivo. Tuttavia, il progetto di riforma non interviene sul rapporto tra Governo e pubblica amministrazione: la scarsa efficacia dell'azione governativa sul funzionamento della macchina statale e sull'attuazione delle leggi permane come criticità irrisolta.

Nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, ritiene però che quanto meno debba essere soppressa, al terzo comma dell'articolo 72, la parola "prevalentemente", in quanto il criterio della prevalenza, ai fini della decisione sull'attribuzione della competenza, è foriero di un notevole contenzioso. A suo avviso, inoltre, la disciplina per l'assegnazione dei disegni di legge a una Camera, pur in presenza di un meccanismo di richiamo da parte dell'altra, rischia di determinare un affollamento di disegni di legge in prima lettura in uno solo dei due rami del Parlamento.

 

Il senatore SALTAMARTINI (PdL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione del testo unificato, manifesta le sue perplessità in merito ad alcune disposizioni in esso contenute. Anzitutto, ritiene che il bicameralismo si sia rivelato una risorsa nell'esperienza storica: infatti, la doppia lettura ha garantito uno svolgimento efficace e ponderato del procedimento legislativo. Inoltre, se il rafforzamento del Presidente del Consiglio corrisponde a una opzione condivisa dai diversi tentativi di riforma compiuti in passato, resta irrisolta la questione, a suo avviso determinante, della definizione di una nuova cittadinanza repubblicana, con particolare riguardo ai diritti dei cittadini nei confronti dell'imposizione fiscale, segnatamente sui redditi da lavoro.

Anche la riduzione del numero dei parlamentari non appare condivisibile. Si tratta, infatti, di una proposta populistica, sostenuta dalle campagne pubblicistiche di alcuni quotidiani, dai contenuto demagogici, soprattutto considerando che il numero dei parlamentari in Italia non è superiore a quello di altri Stati omogenei per tradizioni democratiche e sviluppo economico. Pur convenendo sulla necessità di opportune razionalizzazioni, sottolinea che gli alti costi della politica non dipendono dalle spese delle istituzioni rappresentative, le quali invece assolvono al compito prezioso di rappresentare e ammortizzare i conflitti sociali.

Più in particolare, la riduzione a sei del numero minimo di senatori per ciascuna regione potrebbe comportare, tra l'altro, un notevole dispendio di risorse economiche da parte dei candidati, anche in considerazione del progressivo, preoccupante esaurirsi del ruolo dei partiti che hanno svolto, fin dalla loro nascita, la funzione centrale di rappresentanza del pluralismo sociale. In proposito, sottolinea la connessione esistente tra un adeguato livello di rappresentanza politica e gli scopi che la Costituzione assegna alla Repubblica. In proposito, richiama il significato dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione e il principio, contenuto all'articolo 41, terzo comma, in base al quale l'attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Si rammarica anche per il tono demagogico che caratterizza alcune disposizioni in esame e invita a tenere conto del fatto che analoghe critiche a quelle espresse in questi giorni da alcuni settori dell'opinione pubblica e da organi di informazione furono rivolte ai Parlamenti di Paesi come la Germania e l'Italia poco prima dell'affermazione di regimi dittatoriali. Semmai, la riduzione dei costi della politica si sarebbe potuta perseguire, a suo avviso, attraverso i tagli alle spese di rappresentanza e ai privilegi, piuttosto che con una riduzione del numero dei parlamentari.

Entrando nel merito della proposta avanzata dal relatore, nota che essa non si propone di correggere alcune delle distorsioni introdotte nell'ordinamento con la riforma del Titolo V e non affronta le tre questioni più rilevanti: il debito sovrano, la spesa pubblica e la giustizia fiscale. A tale riguardo, sottolinea che lo sviluppo economico non può riavviarsi, se la disciplina delle grandi reti dell'energia e delle comunicazioni resta una materia di competenza legislativa concorrente, tale da obbligare lo Stato a tenere conto degli indirizzi di ciascuna regione, senza poter far leva sulla clausola dell'interesse nazionale, anche a fronte di vincoli posti dalla politica e dalle istituzioni europee.

Inoltre, i comuni sono stati impropriamente trasformati in enti esattori dello Stato. In proposito, prospetta la necessità di riconoscere loro il potere di sollevare davanti alla Corte costituzionale conflitti di attribuzione con le regioni e lo Stato, al fine di dotarli di uno strumento di difesa della propria legislazione, nel rispetto dell'articolo 114 della Costituzione e in ossequio al principio di sussidiarietà.

A suo avviso, la riforma costituzionale avrebbe dovuto porsi altri obiettivi, in particolare l'efficienza della pubblica amministrazione, i conflitti di competenza tra lo Stato e e le regioni e i diritti dei cittadini nei confronti del fisco. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti conseguenti alle osservazioni critiche appena svolte ed esprime il rammarico per il fatto che il Parlamento non possa determinarsi liberamente, finendo con l'essere condizionato da pressioni esterne.

 

Il senatore BELISARIO (IdV) osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente relatore nella seduta del 18 aprile scorso, il suo Gruppo non ha potuto partecipare né in modo formale né informalmente alla elaborazione del testo unificato. Esso prospetta una riduzione troppo esigua del numero dei parlamentari e configura un procedimento legislativo incerto, mentre rafforza, oltre ogni ragionevole misura, le prerogative del Presidente del Consiglio, già eccessivamente ampie.

Si rammarica per la decisione di comprimere eccessivamente i tempi di esame della riforma, nonché per la scelta di non svolgere un ciclo di audizioni al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni sul testo, con particolare riguardo alla tenuta dei modelli costituzionali stranieri, dai quali sono stati recepiti molti istituti, senza tenere conto del contesto in cui dovrebbero inserirsi. Vi è il rischio, a suo avviso, che la riforma sia adottata, al termine della legislatura, da un Parlamento composto da deputati e senatori delegittimati, sia perché di fatto "nominati", sia perché in molti casi inquisiti o rinviati a giudizio. Il testo, inoltre, appare il frutto dell'elaborazione di un gruppo ristretto, e non sembra poter essere oggetto degli opportuni approfondimenti né di alcun reale significativo apporto da parte dei Gruppi parlamentari.

Quanto ai contenuti della riforma, osserva che il numero dei parlamentari, che risulterebbe in caso di sua approvazione, sarebbe ancora troppo elevato; inoltre, si dovrebbe sopprimere la circoscrizione Estero e individuare con legge ordinaria una modalità diversa di partecipazione alla vita politica da parte degli italiani residenti all'estero. Il superamento del bicameralismo appare, inoltre, una finzione: infatti, il potere di richiamo della seconda Camera su proposta di un terzo dei componenti, a suo avviso, sarà largamente utilizzato dall'opposizione, con una conseguente torsione verso una nuova, ma più confusa forma di bicameralismo perfetto. Si propongono procedure incerte e inedite, come pure istituti tipici di sistemi costituzionali ispirati a princìpi e valori propri di altri ordinamenti costituzionali come, ad esempio, quello francese. A suo avviso, per semplificare i procedimenti legislativi, sarebbe sufficiente una riforma dei Regolamenti parlamentari, dai contenuti però ben diversi rispetto a quelli dei progetti di revisione attualmente all'esame della Giunta per il Regolamento, rispetto ai quali il suo Gruppo ha già manifestato il proprio dissenso.

Nel testo unificato, non si affronta il tema della ineleggibilità e incandidabilità per chi sia stato condannato, né quello dell'impedimento all'assunzione di incarichi di governo per chi sia stato rinviato a giudizio.

Inoltre, la mozione di sfiducia da parte del Parlamento in seduta comune non appare compatibile con l'altra previsione, in base alla quale entrambi i rami del Parlamento, separatamente, accordano la fiducia al Governo. Perplessità suscita anche la previsione che la fiducia sia espressa direttamente al Presidente del Consiglio e non al Governo, così come parimenti incongruo appare il potere di revoca dei ministri, nonché la facoltà del Presidente del Consiglio di proporre lo scioglimento delle Camere. In proposito, nota che, qualora il Capo dello Stato rifiuti di sciogliere le Camere, a fronte di una richiesta in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, si determinerebbe un conflitto fra organi costituzionali di assoluto rilievo. Infine, non si è dato corso all'istituzione di un Senato federale rappresentativo delle autonomie locali, per il timore che una proposta in quella direzione sarebbe stata respinta.

Conclude, sottolineando il disinteresse del Paese per la riforma costituzionale in esame, la quale, in definitiva, non risponde alle istanze che provengono dall'opinione pubblica, orientata a chiedere esclusivamente una riduzione consistente del numero dei parlamentari e a pretendere legittimamente che sia precluso l'accesso alle cariche pubbliche a chi sia stato condannato.

 

Il senatore PARDI (IdV) osserva che la Costituzione del 1948 ha consentito al Paese di affrontare un lungo periodo critico, contrassegnato dalla anomalia assoluta di Governi diretti da un soggetto proprietario di una quota maggioritaria dei mezzi di comunicazione. Da tale anomalia discendono le numerose leggi ad personam, alcune delle quali censurate dalle Corte costituzionale, altre contenute e corrette grazie al vaglio responsabile del Presidente della Repubblica.

Osserva che il progetto di riforma appare fondato sulla consapevolezza che l'attuale assetto delle istituzioni sia inadeguato a risolvere i più rilevanti problemi di natura politica che caratterizzano la vita della Nazione. Tuttavia, a suo avviso, la difficoltà di esprimere una guida per il Paese e la mancata tenuta delle coalizioni sono questioni che non possono essere risolte con espedienti di ingegneria costituzionale. Già nel 2006, il tentativo di stravolgere la Carta costituzionale fallì per la reazione del corpo elettorale. In realtà, i cittadini italiani non chiedono una riforma della Costituzione, ma pongono con insistenza esclusivamente la questione della riduzione del numero dei parlamentari.

A tale riguardo, in parziale dissenso dalle posizioni assunte da altri esponenti della sua parte politica, condivide il giudizio del senatore Saltamartini, circa il tono populista e demagogico delle richieste di riduzione del numero dei rappresentanti. A suo avviso, sussiste il pericolo che, in mancanza di una riforma della legge elettorale, la riduzione dei parlamentari accentui la tendenza verso l'oligarchia e non rafforzi, contrariamente all'opinione del senatore Zanda, l'efficacia del Parlamento.

Inoltre, l'annunciata riforma del bicameralismo non sembra realizzarsi effettivamente, in quanto, come ha osservato il senatore Vitali, sarebbe mantenuto il rapporto di fiducia tra il Governo e la Camera alta.

Anche la procedura definita dall'articolo 72 presenta elementi di criticità, che occorre correggere con appositi emendamenti.

Mentre non è introdotto alcun istituto volto al rafforzamento del Parlamento, si assiste a un ampliamento dei poteri del Presidente del Consiglio, profilo tra i più negativi del progetto di riforma: a suo avviso, infatti, l'Italia non è ancora matura per una evoluzione in tal senso. Inoltre, le prerogative attribuite al Presidente del Consiglio potrebbero alterare l'equilibrio dei poteri, comprimendo e mortificando le funzioni del Presidente della Repubblica. Peraltro, esse implicherebbero anche una revisione della rubrica della sezione della Costituzione intitolata "Il Consiglio dei Ministri", perché il Presidente del Consiglio diventa un organo a sé stante, non più parte del collegio.

Quanto alla scelta di attribuire al Presidente del Consiglio la nomina e la revoca dei ministri, osserva come una facoltà di tal genere avrebbe consentito al Presidente Berlusconi di nominare ministro della giustizia l'onorevole Cesare Previti (tentativo impedito dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scàlfaro). Ancora, la sola ipotesi che il Presidente del Consiglio possa richiedere lo scioglimento delle Camere - ferma la facoltà del Capo dello Stato di respingere tale richiesta - darebbe luogo a una pressione grave e al rischio di un conflitto tra le due cariche dello Stato.

Per quanto concerne la cosiddetta "sfiducia costruttiva", che alcuni concepiscono in termini di temperamento dei poteri del Presidente del Consiglio, egli ritiene, al contrario, che, nelle condizioni in cui versa la politica italiana, l'istituto si trasformerebbe in uno strumento di ricatto nelle mani del Presidente del Consiglio, in grado di paralizzare il sistema politico-istituzionale.

Infine, la volontà di creare le condizioni per un'approvazione del progetto in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi, in modo da evitare il referendum - una opzione già praticata per la modifica dell'articolo 81 della Costituzione - rappresenta, a suo avviso, un tradimento della volontà popolare espressa nel 2006 nella consultazione referendaria sul progetto di riforma approvato dalla maggioranza di centro-destra nella XIV legislatura. Pur considerando l'obiezione del senatore Ceccanti, secondo il quale l'approvazione con il quorum dei due terzi è considerata, dall'articolo 138 della Costituzione, la via preferenziale, occorre tenere conto della circostanza che il Parlamento attuale, sia per le modalità della sua formazione, sia per le scelte compiute nel corso della legislatura, non appare pienamente legittimato ad alterare gli equilibri democratici, intervenendo sull'assetto istituzionale.

Conclude, sottolineando l'ispirazione conservatrice delle disposizioni contenute nel testo unificato (tra le quali manca, ad esempio, uno statuto delle opposizioni); inoltre, prevalgono, a suo avviso, le posizioni delle forze politiche del centrodestra, per cui non si può parlare di un vero compromesso tra le componenti della maggioranza di Governo.

 

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, in qualità di relatore, rinuncia alla replica, riservandosi di intervenire sulle questioni emerse nel corso del dibattito in sede di esame degli emendamenti.

 

La seduta termina alle ore 21,15.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012

383ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri 8 maggio.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al testo unificato, proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

Ricorda che, a norma del Regolamento, ciascun senatore potrà intervenire per dieci minuti per l'illustrazione delle proposte di modifica riferite a ciascun articolo.

 Inoltre, si riserva di pronunciarsi sulla proponibilità degli emendamenti e pertanto invita i proponenti degli emendamenti 01.1 e 01.2, che incidono sulla Prima Parte della Costituzione, e dell'emendamento 01.5 a rinviarne l'illustrazione, in attesa della valutazione circa la loro effettiva proponibilità.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a tenere conto, in sede di valutazione della proponibilità degli emendamenti, nel rispetto del Regolamento del Senato, del fatto che il testo unificato a cui essi si riferiscono sintetizza le proposte contenute in numerosi disegni di legge costituzionale, alcuni dei quali intervengono anche su materie diverse da quelle che il relatore ha ritenuto di trattare nel testo unificato stesso.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) prende atto della precisazione del Presidente a proposito dei tempi a disposizione dei senatori per l'illustrazione degli emendamenti. Tuttavia sottolinea l'opportunità di consentire un dialogo più ampio e libero, trattandosi di materie importanti e complesse.

 

 Il PRESIDENTE replica che nella discussione generale tutti i temi trattati dai disegni di legge costituzionale in titolo sono stati affrontati. Inoltre, vi sarà spazio per ulteriori interventi in sede di dichiarazione di voto sulle singole proposte di modifica. Rispondendo a una specifica richiesta del senatore Calderoli, precisa, inoltre, che nella seduta in corso non si svolgeranno votazioni.

 

 Si procede q uindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) illustra l'emendamento 01.3, soppressivo della previsione del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero, alla luce dell'esperienza negativa maturata nell'attuazione di quella norma. Inoltre, dà conto dell'emendamento 0.1.7, che sottolinea il carattere federale del Senato della Repubblica.

 

 Il senatore PERDUCA (PD) illustra gli emendamenti da lui presentati insieme alla senatrice Poretti, soppressivi delle disposizioni del testo unificato, ad eccezione dell'articolo 3, in materia di elettorato passivo dei senatori. A suo avviso, sarebbe necessaria una riformulazione dell'articolo 2, nel senso di prevedere che le regioni eleggono indistintamente cinque senatori, per un totale di cento componenti del Senato, e di sopprimere la circoscrizione Estero.

 

 Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) invita la Presidenza a definire un'organizzazione dei lavori che consenta di conseguire l'obiettivo condiviso di completare l'esame in tempo utile. Il suo Gruppo ha concordato alcune proposte di modifica con altri Gruppi parlamentari e auspica il consenso dei Gruppi della Lega Nord e dell'Italia dei Valori, ma esprime preoccupazione per un possibile ritardo nell'esame, che pregiudicherebbe il successo dell'iniziativa riformatrice. Pertanto, propone che sia fissato un termine finale della discussione in Commissione.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) condivide l'esigenza di definire l'organizzazione dei lavori, fissando anzitutto l'inizio delle votazioni degli emendamenti.

 

 Il PRESIDENTE assicura che l'organizzazione dei lavori sarà concordata fra i Gruppi parlamentari al termine dell'illustrazione degli emendamenti.

 

 Prosegue quindi l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

 

 Il senatore CABRAS (PD) conferma l'intenzione di fornire alla Commissione un contributo costruttivo, senza che ciò implichi un prolungamento indebito dei tempi dell'esame. Sottolinea, anzitutto, l'esigenza di orientare la composizione del Senato in senso federale, anche se tale carattere non può essere indicato nella sede attuale. A tal fine, propone di prevedere che l'elezione si svolga contestualmente a quella dei Consigli regionali. Inoltre, propone di prevedere il ricorso alla Corte costituzionale sulle decisioni in materia di titoli di ammissibilità dei membri delle Camere, con particolare riguardo alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Per quanto riguarda la funzione legislativa, è opportuno distinguere chiaramente le competenze delle due Camere, attraverso disposizioni costituzionali. Infine, ritiene che non sia necessario mantenere il voto di fiducia delle Camere al Presidente del Consiglio, se si stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il candidato indicato dalla lista o dalla coalizione che vince le elezioni. In ogni caso, il potere di indirizzare politicamente il Governo e di controllarlo spetterebbe solo alla Camera dei deputati.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra congiuntamente gli emendamenti 01.4, 1.18 e 2.26, diretti a sopprimere la previsione di parlamentari eletti all'estero. Si tratta di un nucleo di deputati e senatori che, come si è visto nella scorsa legislatura, possono influenzare in modo determinante la composizione della maggioranza di Governo, senza tuttavia godere di un potere di rappresentanza apprezzabile. L'indagine svolta dalla Commissione affari costituzionali nella XIV legislatura ha messo in luce episodi clamorosi, in particolare la mancata legittimazione territoriale, l'incoerenza rispetto agli altri enti di rappresentanza degli italiani residenti all'estero e persino evidenti irregolarità. In ogni caso, l'emendamento 01.4 precisa che l'esercizio di voto dei cittadini residenti all'estero può svolgersi anche per corrispondenza, a condizione che ne sia assicurata l'effettività e la personalità.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), dopo aver sottolineato la necessità di una disciplina giuridica dei partiti politici, illustra l'emendamento 1.10 che precisa la funzione della Camera dei deputati, quella di rappresentanza del libero pluralismo sociale e territoriale.

 

 Il senatore PARDI (IdV) ribadisce le critiche della sua parte politica a un Parlamento che appare insensibile alla volontà del corpo elettorale manifestata nel referendum, che rigettò il progetto di riforma costituzionale approvato nella XIV legislatura, compresa la riduzione del numero dei parlamentari, introdotta solo per conquistare la benevolenza dell'opinione pubblica, e il cosiddetto "premierato forte". Un Parlamento come quello in carica, composto da deputati e senatori eletti non attraverso una libera scelta dei cittadini, ma per nomina da parte dei vertici dei partiti, a suo avviso non può procedere alla modifica della Costituzione, mentre dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla revisione della legge elettorale. In proposito, contrariamente a quanto sostenuto, ritiene che la riforma costituzionale non sia un presupposto necessario per correggere le regole elettorali. Inoltre, non si dovrebbe pensare di risolvere, con operazioni di ingegneria costituzionale, questioni squisitamente politiche connesse alla capacità di costruire coalizioni e di esprimere forti leadership.

 In particolare, le riserve sul testo unificato riguardano la riduzione del numero dei parlamentari, che appare eccessivamente timida. In proposito, tuttavia, conferma l'opinione personale - già illustrata in sede di discussione generale - che una diminuzione dei parlamentari, soprattutto se accompagnata da una legge elettorale accentuatamente maggioritaria, precluderebbe definitivamente la partecipazione delle formazioni minori alla vita politica del Paese.

 Infine, rileva che la riforma in esame è connotata in senso conservatore e si meraviglia che il Partito Democratico, oltre a non aver colto la necessità di introdurre uno statuto delle opposizioni, ha maturato un consenso sull'istituto della sfiducia costruttiva che, anziché fungere da garanzia per il Parlamento, come si vorrebbe far intendere, sarà un ulteriore strumento nelle mani del Premier.

 

 Il senatore DIVINA (LNP) ritiene che l'esito del voto amministrativo avrebbe dovuto suggerire un intervento più incisivo, per dare risposta alle autentiche istanze che provengono dai cittadini. Il testo in esame prospetta una riduzione modesta del numero dei parlamentari; inoltre, si dovrebbero rimettere in discussione le disposizioni che prevedono l'esercizio di voto degli italiani residenti all'estero.

 

 Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra complessivamente gli emendamenti da lui sottoscritti, che ripropongono i contenuti del disegno di legge costituzionale n. 24. In particolare, commenta l'emendamento 2.5, diretto a prevedere un Senato federale in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, eletto direttamente dai cittadini, contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli regionali e delle province autonome. I senatori eletti parteciperebbero senza diritto di voto all'attività di quei consigli.

 

 Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 1.31, diretto a ridurre il numero dei deputati eletti all'estero, in considerazione, fra l'altro, dell'esperienza negativa, da cui è emersa la violazione del principio del voto segreto e, conseguentemente, dei requisiti di eguaglianza e libertà nell'esercizio del diritto elettorale. Inoltre, l'emendamento 1.32 precisa che la popolazione delle circoscrizioni è costituita da cittadini italiani.

 

 Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) ribadisce la proposta del suo Gruppo di ridurre in misura più coraggiosa il numero dei parlamentari e si sofferma sull'emendamento 2.2, che definisce in senso federale il Senato della Repubblica, prevedendone l'elezione contestualmente a quella dei consigli regionali e delle Province autonome.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra l'emendamento 2.22, diretto a precisare che il Senato della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale. Inoltre, condivide l'emendamento 2.19, coincidente con il suo emendamento 3.6, secondo il quale i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) illustra l'emendamento 2.19.

 

 Il senatore MALAN (PdL) dà conto dell'emendamento 2.38, volto a ridurre il numero dei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Si sofferma anche sugli emendamenti 2.39, analogo al precedente 1.32. Infine, l'emendamento 2.41 propone di correggere la formulazione dell'articolo 57, relativamente al nome della regione Valle d'Aosta.

 

 Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 2.4, che prospetta una differenziazione incisiva delle funzioni delle Camere. Altri emendamenti all'articolo 2 propongono una riduzione più drastica del numero dei senatori e degli eletti nella circoscrizione Estero.

 Inoltre, dà conto delle proposte volte a limitare la candidabilità e l'eleggibilità di coloro che siano stati condannati. In particolare, l'emendamento 2.36 stabilisce l'ineleggibilità per coloro che possiedono partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche, delle comunicazioni di rilevanza nazionale e di imprese operanti nel settore pubblicitario.

 

 Il senatore SANNA (PD) illustra gli emendamenti 2.29 e 2.30, che propongono di ridurre il numero minimo di senatori per regione.

 

 Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

 

 Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 3.7, che riduce a diciotto anni il requisito anagrafico per l'elettorato passivo del Senato.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) dà conto dell'emendamento 3.6 e dissente dal senatore Sanna sulla questione del numero minimo di senatori per regione. La proposta del testo unificato, che indica in sei eletti tale soglia, è coerente con la riduzione del numero di senatori e assicura che le forze politiche minori non siano penalizzate nell'accesso alla rappresentanza.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) illustra la proposta di fissare in ventuno anni l'età minima per l'elettorato passivo al Senato, così come per la Camera dei deputati. Inoltre, dà conto dell'emendamento 3.0.8, che introduce garanzie per le opposizioni e prevede che la presidenza delle Commissioni e delle Giunte di controllo sia affidata a esponenti dell'opposizione. Infine, sottolinea l'opportunità di precisare nella Costituzione che l'indennità parlamentare è connessa all'effettivo svolgimento del lavoro parlamentare e di sopprimere le disposizioni in base alle quali i Presidenti della Repubblica nominano i senatori a vita.

 

 Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 3.17, in materia di elettorato passivo per l'elezione al Senato, e l'emendamento 3.18, che prescrive per i candidati la residenza per almeno dieci anni o, in via alternativa, aver ricoperto una carica pubblica nella regione.

 Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.17, che riducono il numero dei senatori a vita e precisano che essi non hanno diritto al voto, avendo piuttosto una funzione di alta consulenza. L'emendamento 3.0.18 sopprime la previsione dell'articolo 62, terzo comma, che appare superflua, mentre l'emendamento 3.19 fissa il numero legale per le deliberazioni parlamentari a un terzo, quando l'oggetto sia stato calendarizzato da almeno una settimana e a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti, in modo da limitare le pratiche ostruzionistiche del lavoro parlamentare. Dà conto poi degli emendamenti 3.0.20, collegato alla proposta di sancire l'incompatibilità tra la carica parlamentare e quelle di Governo, e 3.0.21, in base al quale i Regolamenti stabiliscono tempi e modalità per la risposta del Governo a interrogazioni e interpellanze.

 

 Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna, che sarà anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

 

 La Commissione conviene.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA 

 

 Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20, sarà anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

 

 La Commissione prende atto.

 

 

La seduta termina alle ore 16,15.


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252

Art. 01

01.1

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione) – 1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti deIla Costituzione.''».

01.2

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione) – 1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà.''».

01.3

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione) – 1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

01.4

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 48 della Costituzione) – 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: ''La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità''».

01.5

BENEDETTI VALENTINI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 49 della Costituzione) – 1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

''I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge''».

01.6

FISTAROL

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione) – 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

''Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica''».

01.7

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Senato federale) – 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato federale della Repubblica''».

1.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

1.2

MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–''Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massmo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotonda mento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione''».

1.3

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: ''seicentotrenta'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta'' e le parole: ''dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero'' sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno'';

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''.».

1.4

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto''.

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''cinquecento''».

1.5

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Numero dei deputati) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituite da seguente:

''Il numero dei deputati è di duecento''.

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''ventuno''.

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse e la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''duecento''».

1.6

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';

b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla parola: ''duecentonovantaquattro''».

1.7

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';

b) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''quattrocentoquarantadue''».

1.8

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'alticolo 56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il numero dei deputati è di trecento'';

b) al terzo comma, la parola: ''venticinque'' è sostituita dalla seguente: ''diciotto'';

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';

d) al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecento'';

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».

1.9

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifica all'articolo 56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero''.

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, la parola: ''seicentodiciotto'' è sostituita dalla seguente: ''trecentonovantadue''».

1.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, alle lettere a), b), c), premettere la seguente:

«0a) il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto''».

1.11

FISTAROL

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) sostituire la parola: ''cinquecentotto'' con la seguente: ''trecentocinquanta'' e sopprimere le seguenti parole: ''e la parola 'dodici' è sostituita con la parola: ''otto'';

b) alla lettera c), la parola: ''cinquecento'' è sostituita dalla seguente: ''trecentotrentotto''».

1.12

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: «trecentoquattro» e la parola: «otto» con la parola: «quattro».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «trecento».

1.13

DEL PENNINO

Alla lettera a) sostituire le parole: «508» con: «500» e sopprimere le parole: «e la parola: ''dodici è sostituita con la parola: otto''».

Aggiungere la seguente lettera

d) al quarto comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» sino a «Estero».

1.14

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: »trecentoquindici».

1.31

MALAN

Alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "cinquecentosei", e la parola: "otto" con la seguente: "sei".

1.15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «e la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola: ''otto''» con le seguenti: «e le parole: ''otto dei quali eletti nella circoscrizione estero'' sono abrogate»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,''».

1.16

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola: ''otto''».

1.17

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».

1.18

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la parola: «cinquecento» e sopprimere le parole: «e la parola: ''dodici'' è sostituita con la parola: ''otto''».

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, le parole: ''dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».

1.19

DONAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I deputati sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini''».

1.20

MOLINARI

Sopprimere la lettera b).

1.21

PARDI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla''».

1.22

BELISARIO

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

''Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva.

La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla''».

1.24

MOLINARI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è abrogato».

1.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».

1.25

PARDI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi''».

1.26

BELISARIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e non abbiano riportato condanne definitive''».

1.27

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecentodiciotto».

1.28

PARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla''».

1.29

BELISARIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla''».

1.30

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

''Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti« ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario''».

1.32

MALAN

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani".»

Art. 2

2.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato federale della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.''.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.''.

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.''.

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica –fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.».

2.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 55, 57,59, 60, 83 e 96 della Costituzione)

1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole ''e del Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''e del Senato delle autonomie''.

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.''.

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole ''Senato della Repubblica'' sono sostituite dalle seguenti: ''Senato delle autonomie''.

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica o» sono soppresse.».

2.4

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;

cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tredici senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adigel Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della della Valle d'AostaNallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno.''».

Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

Conseguentemente larticolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente.

Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

''Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge''».

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2.5

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con Iegge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentina-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».

Conseguentemente anteporre all'articolo 1, il seguente articolo:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione). – Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».

Art. 2-ter.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentina Alto Adige)

Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 48-bis. Contestualmente ali'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale''.

Art. 2-quater.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2, è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 3-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.

Art. 2-quinquies.

(Modifiche allo statuto speciale per Ia Sardegna)

Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, è aggiunto il seguente:

''Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.

Art. 2-sexies.

(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, è aggiunto il seguente:

''Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.

Art. 2-septies.

(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)

Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, è aggiunto il seguente:

''Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale''.

Art. 2-octies.

Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato''».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente articolo:

«Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

2.6

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione del Senato federale) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante''.».

2.7

MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

2.8

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione».

2.9

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';

b) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».

2.10

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.'';

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno''».

2.11

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita dalla seguente: ''sei'';

c) al quarto comma, le parole '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse».

2.12

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: ''trecentoquindici'' è sostituita dalla seguente: ''duecentocinquanta'' e le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero'', sono soppresse.

2.13

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero'';

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno''».

2.14

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione e'sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori''».

2.15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero'';

b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

''Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta'';

c) al terzo comma, la parola: ''sette'' è sostituita con la seguente: ''tre'';

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: '', fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,'';

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

''La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto''».

2.17

PERDUCA, PORETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

2.18

DEL PENNINO

Alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma sono soppresse le parole da: ''salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estera''».

Alla lettera a) sostituire le parole: «254» con: «250» e le parole da: «sei» sino alla fine con le seguenti: «sono soppresse le parole da sei sino a Estero».

Al quarto comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» ''sino a: «Estero».

2.19

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, dopo le parole: ''Repubblica è eletto a'', sono inserite le seguenti: ''suffragio universale e diretto su'';».

2.20

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente

«0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane''».

2.21

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, sopprimere le parole: '', salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero''».

2.22

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, alle lettere a) e b), premettere la seguente:

«0a) il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Il Senato della repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero''».

2.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al secondo comma le parole: ''è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero'' sono sostituite dalle seguenti: ''è di centocinquanta''».

2.24

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con la seguente: «centocinquanta» e la parola: «quattro» con la parola: «due».

2.38

MALAN

Alla lettera a) sostituire la parola: "duecentocinquantaquattro" con la seguente: "duecentocinquatatre", e la parola: "quattro" con la seguente: "tre".

2.25

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.26

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

Al comma 1, lettera a), le parole: «e la parola: ''sei'' è sostituita con la parola: ''quattro''» sono soppresse.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, le parole: ''sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero'' sono soppresse».

2.27

DONAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I senatori sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini''».

2.28

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente:

''Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane''».

2.29

SANNA, MAURO MARIA MARINO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con le seguenti: «cinque; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».

2.30

SANNA, MAURO MARIA MARINO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), la parola: «sei» è sostituita dalle seguenti: «quattro; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».

2.31

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.32

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere''».

2.33

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

''Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli''».

2.34

PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla''».

2.35

BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla''».

2.36

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

''Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario''.».

2.39

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

2.41

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al terzo comma, le parole: "Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"».

2.0.1

CABRAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva''».

2.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: ''A tal fine'' sino a: ''determinati dalla legge''».

Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001 n.1.

2.0.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

''Art. 57-bis. - Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n.646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

g) delitti le cui caratteristiche o modaiità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, al sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n.575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronunzia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla''».

Art. 3

3.1

MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni''».

3.3

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 58 della Costituzione) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno''».

3.4

MOLINARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aI primo comma le parole: ''dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età'' sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

3.5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica all'articolo 58 della Costituzione) – 1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: ''venticinquesimo'', con la seguente: ''diciottesimo'';

b) al secondo comma, sostituire la parola: ''quarantesimo'', con la seguente: ''ventunesimo''».

3.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto''».

3.7

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età''».

3.8

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma le parole da: «a suffragio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «su base proporzionale, dai Consigli regionali al proprio interno e dai Consigli delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

3.9

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

3.17

MALAN

Sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".»

3.10

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere''».

3.11

PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive per reati non colposi''».

3.12

BELISARIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive''».

3.13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trentacinquesimo», con la seguente: «ventunesimo».

3.18

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e risiedono da almeno un anno, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano"».

3.14

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

''La legge garantisce la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere''».

3.15

PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

''Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla''».

3.16

BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

3.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Senatori di diritto e a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola ''cinque'' è sostituita dalla parola ''tre'';

b) è aggiunto, In fine, il seguente comma: ''I senatori a vita non votano''».

3.0.3

MOLINARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Sono fatte salve le prerogative dei senatori a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».

3.0.4

PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: ''cinque cittadini'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre cittadini''».

3.0.17

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "I senatori di cui al presente articolo non votano."»

3.0.5

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Durata della legislatura)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica''».

3.0.6

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni della nuova Camera)

1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni''».

3.0.18

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)

1. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.»

3.0.7

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza

del Senato federale)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in – fine il seguente periodo: ''Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza''.

2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: ''I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse''».

3.0.10

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle .Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali''».

3.0.19

MALAN

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti."»

3.0.8

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

''I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i-diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione''».

3.0.20

MALAN

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse.»

 

3.0.9

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: ''Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione''».

3.0.21

MALAN

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "I regolamenti stabiliscono i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a interrogazioni e interpellanze parlamentari".»

 

3.0.11

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole ''i casi di'', inserire le seguenti: ''di incandidabilità,''».

3.0.12

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Nessuno può appartenere alle due Camere per più di tre legislature''».

3.0.13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)

1. All'articolo 66 delta Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

''Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica''».

3.0.14

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori del!'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».

3.0.15

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti''».

3.0.16

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).

Art. 3-ter.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo Il, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Art. 3-quater.

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.

Art. 3-quinquies.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

Art. 3-sexies.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-quinquies, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

Art. 3-septies.

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-quinquies, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Art. 4

4.2

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere, all'articolo 5, comma 1, lett. c), i capoversi: 1-2-3.

 

4.1

VITALI, PASTORE, SARO

Sopprimere l'articolo.

4.3

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

4.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Procedimento legislativo). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge con-cernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindaca bile in alcuna sede.''».

4.5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di-determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni 'di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. 1'' termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77''».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

4.6

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazrone-ua–parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopoJ'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77''».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

4.7

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre medifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma''».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.8

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum

statali; elezione del Parlamento europeo;

b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;

e) norme generali sull'istruzione;

f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.''».

4.9

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

– costituzionale ed elettorale;

– di delegazione legislativa;

– di concessione di amnistia e indulto;

– di conversione di decreti legge;

– di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;

– di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;

– di-autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

– di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;

– di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.''»

4.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.''».

4.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

z) protezione civile;

aa) commercio con l'estero;

bb) ordinamento delle professioni;

cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che-disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato''».

Art. 5

5.1

CABRAS

Sopprimere l'articolo.

5.2

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

5.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

5.4

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con ilseguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppme che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera''».

5.5

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Modifiche all'articolo 72 della Costituzione) – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale''.

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

''Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti''».

5.6

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1 . L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni si legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esecuzione esclusione di quelli indicati dalle lettere p), s), z).

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere p), s), z, aa) dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i principi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i principi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva''».

5.7

PASTORE, VITALI, SARO, MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla fine del primo comma aggiungere le parole: ''Gli uffici di Presidenza delle Camere possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato congiuntamente dalle commissioti di ciascuna Camera''».

Al comma 1, alla lettera b), il punto 3) è soppresso.

Al comma 1, alla lettera g), le parole: «Il disegno di legge» fino alla fine sono sostituite dalle parole: «Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, il disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non deliberi che il disegno di legge sia sottoposto anche alla sua approvazione.

Il riesame ha altresì luogo su richiesta del Governo.

La Camera che riesamina il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

5.8

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, sostituire le parole: «al Presidente di una delle due Camere» con le seguenti: «alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle Camere nel caso di pari competenza bicamerale»;

b) al terzo e quarto capoverso, sopprimere in ogni caso la parola: «prevalentemente»;

c) sopprimere il quinto capoverso;

d) sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei deputati il primo esame degli altri disegni di legge».

5.9

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

Conseguentemente sopprimere il sesto capoverso.

5.13

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

5.10

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«I disegni di legge devono essere formulati in modo chiaro, assicurare l'intellegibilità del dettato normativo ed avere un contenuto omogeneo».

5.11

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola; «legge», sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la conoscibilità e l'osservanza delle leggi, non possono essere formulati in modo oscuro e».

5.12

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «contenuto», sono inserite le seguenti: «specifico ed».

5.14

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «omogeneo», sono inserite le seguenti: «e corrispondente al titolo».

5.15

PASTORE, SARO

Apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«I disegni di legge che riguardano in prevalenza materie di cui agli articoli 117, commi terzo e quarto, 116, 119 e 120 sono discussi e deliberati in via prioritaria dal Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono discussi e deliberati in via prioritaria dalla Camera dei deputati».

nel quinto capoverso le parole: «terzo comma dell'articolo 117» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente articolo.

alla lettera b), sopprimere il punto 2.

Sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) è aggiunto in fine, il seguente periodo: ''Per tali disegni di legge, per quelli di conversione dei decreti-legge e per quelli per la cui approvazione è richiesta una maggioranza speciale, occorre l'approvazione di entrambe le Camere''.

Alla lettera c) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

5.16

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a), terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando la funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle due Camere l'esame dei disegni di legge ha inizio nella Camera presso la quale sono stati presentati».

5.17

MALAN

Alla lettera a), terzo e quarto capoverso, sopprimere la parola: «prevalentemente».

Conseguentemente, al quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei quali stabiliscono, altresì, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

5.18

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

«Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, qualora il Senato esamini il disegno di legge».

5.19

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la parola: «paritetica».

5.20

MALAN

Al comma 1, lettera a), al quarto capoverso, sostituire le parole: «eletto dai rispettivi consigli» con le seguenti: «eletto dal rispettivo consiglio su proposta del Presidente della giunta».

5.21

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «che rispecchi la proporzione tra», con le seguenti: «in modo da rispecchiare la proporzione dei».

5.22

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso, dopo parole: «dai rispettivi Consigli», inserire le seguenti: «tra i propri componenti», sostituire le parole: «, la quale» con le seguenti: «La Regione Trentino Alto Adige – Sud Tirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato».

5.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117» con le seguenti: «un parere sui disegni di legge».

5.24

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «obbligatorio».

5.25

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, dopo le parole: «al terzo comma dell'articolo 117», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, nonché di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto».

5.26

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso,dopo le parole: «comma dell'articolo 117.», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il Presidente della Commissione è nominato tra i Senatori dal Presidente del Senato».

5.27

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto capoverso con il seguente: «I disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti».

5.28

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a), quinto capoverso, sostituire la parola: «insindacabile» con le seguenti: «non sindacabile in alcuna sede».

5.29

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, con decisione insindacabile».

5.30

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

5.31

MALAN

Alla lettera a), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In caso di mancata intesa, la decisione è deferita agli uffici di presidenza delle Camere convocati congiuntamente in numero, escludendo per estrazione a sorte, i componenti eccedenti».

5.32

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a), sesto capoverso, sostituire la parola: «II» con la seguente: «Ogni».

5.62

MALAN

Alla lettera a), sesto capoverso, dopo le parole: "da una commissione", aggiungere le seguenti: "o più commissioni riunite".

5.33

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:

a-bis) al secondo comma sostituire le parole «Il regolamento stabilisce» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere stabiliscono»;

a-ter) al terzo comma sostituire la parola «Può» con la seguente: «Possono».

5.34

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel quarto comma:

1) dopo le parole: «di bilanci e consuntivi», sono aggiunte le seguenti: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»

2) dopo il comma, è inserito il seguente: «La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione, negli altri casi di leggi previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali e quando, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, sono adottati con legge i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.».

5.61

CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il quarto comma inserire il seguente: ''La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione e negli altri casi di leggi previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali.''».

5.35

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

5.36

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, ».

5.63

MALAN

Alla lettera b), numero 2), prima delle parole: "di attuazione dell'articolo 81" sono inserite le seguenti: "in materie di cui all'articolo 80".

5.37

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) nel testo del quarto comma le parole: «approvazione diretta da parte della Camera» sono sostituite dalle parole: «approvazione diretta da parte di ciascuna Camera»;

b) nel testo del quarto comma, n.3, dopo le parole: «per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere» sono aggiunte le parole: «e non si applica il procedimento previsto dai commi: 6, 7, 8 del presente articolo».

5.38

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), prima delle parole «di concessione di amnistia e indulto», aggiungere le seguenti: «di conversione di decreti legge; in materia di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa»;

b) al numero 3), dopo la parola «occorre» aggiungere la seguente: «comunque».

5.64

MALAN

Alla lettera b), numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma".

5.39

MALAN

Alla lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possano essere assegnati indifferentemente all'una o all'altra».

5.40

MUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis). È aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Le leggi in materia elettorale, di cui al quarto comma, si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime''».

5.41

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, sostituire, al primo periodo, le parole «che deve esaminarlo e che sia votato» con le seguenti: «assegnataria e che sia esaminato», e sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il disegno di legge se non è di pari competenza bicamerale approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione»;

c) al terzo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame»;

d) al quarto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a maggioranza assoluta se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera».

5.42

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «della Camera che deve esaminarlo», con le seguenti: «di ciascuna Camera».

5.43

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza emendamenti».

5.44

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «con i», con le seguenti: «nei».

5.45

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera c), primo capoverso, sostituire le parole da: «che deve esaminarlo» fino alle parole: «e con votazione finale.» con le seguenti: «che lo esamina e che sia votato entro un termine determinato, secondo le forme previste dai regolamenti. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».

5.46

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

5.47

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».

5.48

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), al primo capoverso aggiungere infine il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

5.49

MALAN

Alla lettera c), secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero se essa, in un tempo più breve, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti di rinunciare a tale facoltà.».

5.50

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».

5.65

MALAN

Alla lettera c), primo capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: "; in sede di tale richiesta non possono essere introdotte novità nel testo.".

5.51

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «La Camera può apportare modifiche alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».

5.52

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «Il Senato può apportare modifiche alle materie non rientranti nel terzo comma dell'articolo 117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».

5.53

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo capoverso, con il seguente: «Il disegno di legge, dopo l'approvazione da parte di una Camera, è trasmesso all'altra che, entro quindici giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, delibera di disporne l'esame».

5.54

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La Camera che ha disposto l'esame di un disegno di legge già approvato da parte di una Camera deve concluderne l'esame entro trenta giorni. Dopo l'approvazione da parte della Camera che ne ha disposto l'esame, tali disegni di legge sono trasmessi all'altra Camera che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1, lettera c), quarto capoverso.

5.55

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo, il terzo e il quarto capoverso con i seguenti: "Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e, salvo il caso di esercizio paritario della funzione legislativa, si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il disegno di legge può essere approvato con modifiche o respinto entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. Altrimenti si intende definitivamente approvato.

Se il disegno di legge riesaminato è approvato con modifiche o respinto, è trasmesso all'altra Camera per la deliberazione definitiva."

5.56

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «approvarlo o respingerlo», con la seguente: «deliberare».

5.57

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sopprimere le parole: «o respingerlo».

5.58

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «o respingerlo» con le seguenti: «o modificarlo».

5.59

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle parti modificate».

5.60

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

5.66

MALAN

Alla lettera c), quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora non accolga le modifiche proposte formulate durante il riesame o questo si sia concluso con il respingimento, la delibera in via definitiva deve avvenire con la maggioranza dei componenti".

Art. 6

6.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

6.2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

6.3

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Promulgazione delle leggi). – 1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito''».

6.4

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi»;

alla lettera b) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi».

6.5

VITALI, PASTORE, SARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: ''Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale''».

Art. 7

7.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Rinvio presidenziale delle leggi). – 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

''Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata.''».

7.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche all'articolo 74 della Costituzione). – 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata».

7.4

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: ''prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione'' sono sostituite con le seguenti: ''prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72''».

7.6

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il Presidente della Repubblica può altresì chiedere una nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della legge e promulgarne la parte restante."»

7.0.20

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''chiamati ad eleggere la Camera dei deputati'' sono sostituite dalla seguente: ''elettori.''».

7.0.1

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali'';

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ''se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e''».

7.0.2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-«bis.

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

7.0.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.''».

7.0.4

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

''Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti''».

7.0.5

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

''I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo pubblicato e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione''».

7.0.6

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72''».

7.0.7

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72''».

7.0.8

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

''Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.''».

7.0.9

ADAMO, PASTORE, VITALI, SARO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo''».

7.0.10

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Amnistia e bilancio)

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: ''di ciascuna Camera'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati''.

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: ''Le Camere autorizzano'' sono sostituite dalle seguenti: ''È autorizzata''.

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

''Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo''».

7.0.11

PARDI, PEDICA, CAFORIO, CARLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte''.

2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, è abrogato».

7.0.21

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione)

1. All'articolo 82 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti".

7.0.22

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83 della Costituzione, secondo comma la parola "tre" è sostituita con la parola "due".»

7.0.12

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: ''cinquant'anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarant'anni''.

2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci''».

7.0.13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: ''cinquant'anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''quarant'anni''».

7.0.14

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della CostItuzione, primo comma, la parola: ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''quaranta''».

7.0.15

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica''».

7.0.16

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'Articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86 – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.».

7.0.17

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.-bis.

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Camera dei deputati''.»

7.0.18

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88 – Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.».

7.0.19

MALAN, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: ''Il Presidente della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri''.»

Art. 8

8.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

PARDI

Sopprimere l'articolo.

8.3

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera, quando viene meno la possibilità di proseguire l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora-entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un'altra candidatura con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta- dei componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni».

2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.

8.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Governo) – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza''.

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 93 – Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica''.».

8.5

VITALI, PASTORE, ADAMO, SARO, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8 – 1. All'articolo 92 della costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti: ''All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni dalla nomina, espone al Parlamento in seduta comune il programma del Governo e richiede la fiducia. Se il Parlamento in seduta comune accorda la fiducia, approvata per appello nominale sia dai deputati che dai senatori, entro dieci giorni il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se a due mesi dalla nomina del primo Presidente del Consiglio dei Ministri nessun Presidente del Consiglio ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il Presidente ella Repubblica revoca i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri''.»

8.6

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) – 1. Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

''Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.''».

8.7

MALAN

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: ''Il Presidente della Repubblica'' sono inserite le seguenti: ''sulla base dei risultati delle elezioni''.»

8.8

PASTORE, SARO, MALAN

Al comma 1, dopo le parole «secondo comma» sono aggiunte: «dopo la parola ''nomina'' sono inserite le parole ''sulla base dei risultati delle elezionie.''».

8.9

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

''Un terzo del membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli ministri. L'approvazione della mozione non comporta obbligatoriamente la revoca del ministro.''».

8.10

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e sono aggiunti infine i seguenti commi:

''Non possono ricoprire cariche di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano nel caso le cause ostative di cui al comma precedente intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di cui al presente articolo''».

8.11

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: ''e sono aggiunti infine i seguenti commi:

''Non possono ricoprire cariche di governo le persone che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Le cariche di governo sono, altresì, incompatibili con il possesso, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario''.».

8.12

MALAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è aggiunto il seguente:"L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. Il deputato o il senatore che accetta la nomina a ministro è sostituito nella sua carica parlamentare, anche temporaneamente, secondo le modalità stabilite nella legge elettorale."»

Art. 9

9.1

CABRAS

Sopprimere l'articolo.

9.2

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

9.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

9.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Fiducia) – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 94 – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei Deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo alloro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale''.».

9.5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione.''».

9.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.''».

9.7

ADAMO, PASTORE, VITALI, SARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifhce all'articolo 94 della Costituzione). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 94. – Le Camere revocano la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Il Presidente della Repubblica nomina la persona indicata nella mozione Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla sua approvazione.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere ad una o entrambe le Camere il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche solo di una di esse. Il Presidente della Repubblica scioglie una o entrambe le Camere se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma del presente articolo''».

9.8

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.9

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

9.10

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: ''accorda o revoca la'' sono sostituite dalle seguenti: ''accorda la'';».

9.11

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.12

MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

''Entro tre giorni dalla nomina, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro sette giorni dalla nomina dei ministri il Presidente del Consiglio presenta alla Camere il governo''».

9.13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.16

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire la parola: «sottoscritta» con la seguente: «firmata».

9.17

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato,» con le seguenti: «da almeno un decimo dei componenti della Camera».

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso.

9.18

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «della Camera e dei componenti del Senato» con le seguenti: «di ciascuna delle due Camere» e sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,».

9.19

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,» con la seguente: «e».

9.20

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la seguente parola: «nuovo».

9.21

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «e votata per appello nominale».

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è sostituito il secondo comma con il seguente:

''Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale''».

9.14

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera d), sostituire il terzo capoverso con i seguenti:

«Il Presidente del Consiglio può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare''».

9.22

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, sostituire le parole: «; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma», con le seguenti: «. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

9.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «il Parlamento in seduta comune»;

b) sostituire le parole: «indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera» con le seguenti: «ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti indica».

9.26

MALAN

Alla lettera d), terzo capoverso, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "quindici".

9.15

MALAN, PASTORE

Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, secondo periodo, è sostituito dal seguente:

«Lo scioglimento è disposto salvo che il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta approvi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare».

9.24

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1 lettera d), al terzo capoverso dopo le parole: «di ciascuna camera» aggiungere le seguenti: «e con voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».

9.25

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente capoverso:

«Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

9.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Primo Ministro e Ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.''».

9.0.2

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 96. – Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.''».

9.0.3

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

9.0.20

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Soppressione dell'articolo 99 della Costituzione)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

9.0.4

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: ''e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.''».

9.0.5

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione)

1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

''I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.''».

9.0.6

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

''Art. 113-bis. – Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal parlamento.

I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.

Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti.''».

9.0.7

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133

della Costituzione in materia di soppressione delle Province)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: ''Le Regioni e i Comuni''.

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.'';

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: ''I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione''.

3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: '', Province'' è soppressa;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: '', le Province'' sono soppresse.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: ''Province,'' è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: '', le Province'' sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: '', Province'' è soppressa.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: ''alle Province,'' sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: ''Province,'' è soppressa.

6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: '', delle Province'' sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.».

9.0.8

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: ''Le regioni e i comuni''.

Art. 9-ter.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''dalle Province'' sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: ''le Province'' sono soppresse.

Art. 9-quater.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: ''Province'' è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: ''e le Province autonome di Trento e di Bolzano'' sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: '', le Province'' sono soppresse.

Art. 9-quinquies.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: ''Province,'' è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: '', le province'' sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: ''Province'' è soppressa.

Art. 9-sexies.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: ''le Province,'' sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: ''alle Province'' sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: ''Province,'' è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: 2le Province,'' sono soppresse.

Art. 9-septies.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: '', delle Province'' sono soppresse.».

9.0.9

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata.''».

9.0.10

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Competenze legislative)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: ''legislazione esclusiva'' è inserita la seguente: ''solamente''.

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:

''t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario'';

3. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

''Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.''.

4. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

''La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento.''».

9.0.11

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 117 e 127 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere il seguente:

''1-bis. Le leggi regionali non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre Regioni.''.

2. Conseguentemente all'articolo 127 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: ''Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni la Regione non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro i successivi quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o parti di essa. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento''».

9.0.12

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 117)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma due sono aggiunte le lettere:

''t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

u) previdenza complementare e integrativa;

v) porti e aeroporti civili;

z) grandi reti di trasporto e navigazione;

aa) ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale.'';

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Sono materie di legislazione concorrente quelle relative:

a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

b) commercio con l'estero;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) ordinamento sportivo;

i) alimentazione;

l) protezione civile;

m) governo del territorio;

n) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

p) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.''».

9.0.13

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».

9.0.14

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte infine le seguenti parole: ''la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.''».

9.0.15

FISTAROL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

''In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente.''»

9.0.21

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nessuna Regione può avere un numero dei consiglieri superiore al quintuplo di quello dei senatori della rispettiva Regione; per il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il limite è venticinque."»

9.0.16

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 127 aggiungere al testo il seguente articolo:

«Art. 128. – I Comuni, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione ledano i loro Statuti, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.''.

2. Al secondo comma dell'articolo134 dopo le parole: ''e tra le Regioni'' aggiungere le seguenti: ''tra Regioni e Comuni e tra Comuni e Stato.''».

9.0.17

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Composizione della Corte Costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

''La Corte Costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune.''».

9.0.18

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione dell'articolo 136 della Costituzione)

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 136. – La Corte Costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.''».

9.0.19

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Revisione costituzionale)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale.''.

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione».

Art. 10

10.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

VITALI, SARO, PASTORE, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). – 1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera o) è sostituita con la seguente:

''o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale'';

b) al secondo comma, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:

''s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-quater) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-quinques) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale'';

c) al terzo comma le parole ''e sicurezza'', ''professioni'', ''porti e aeroporti civili'', ''grandi reti di trasporto e di navigazione'', ''ordinamento della comunicazione'' e ''trasporto e distribuzione nazionale dell'energia'' sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

''Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica''».

10.3

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «Senato della Repubblica», aggiungere le seguenti: «, nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

10.0.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti,

delle province e delle città metropolitane)

1. Al titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

''La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato'';

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione'';

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

''I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti'';

b) l'articolo 116 è abrogato;

c) all'articolo 117:

1) al secondo comma, lettera p), le parole: '', Province e Città metropolitane'' sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'' sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: ''Stato'' sono aggiunte le seguenti: '', salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni'';

d) all'articolo 118:

1) al primo comma, le parole: ''Province, Città metropolitane,'' sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: '', le Province e le Città metropolitane'' sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: '', Città metropolitane, Province'' sono soppresse;

e) all'articolo 119:

1) ai commi primo e sesto, le parole: '', le Province, le Città metropolitane'' sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: '', le Province, le Città metropolitane'' sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano'';

3) al quarto comma, le parole: '', alle Province, alle Città metropolitane'' sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: '', Province, Città metropolitane'' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.'';

f) all'articolo 120, al secondo comma, le parole: '', delle Città metropolitane, delle Province'' sono soppresse;

g) all'articolo 122, al secondo comma:

1) dopo le parole: ''o a una Giunta regionale'' sono inserite le seguenti: '', a un Consiglio o a una Giunta comunale'';

2) dopo le parole: ''o ad altra Giunta regionale,'' sono inserite le seguenti: ''ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,'';

h) all'articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane'';

i) all'articolo 132, al secondo comma, le parole: ''della Provincia o delle Province interessate e'' sono soppresse e le parole: ''Provincie e'' sono sostituite dalla seguente: ''i'';

l) all'articolo 133, il primo comma è abrogato;

m) nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: ''le Provincie,'' sono soppresse.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.

Art. 10-ter.

(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. li trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere alloro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

10.0.2

PASTORE, SARO, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

''Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti delle Regioni con l'Unione europea; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività. culturali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato''».

10.0.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione di nuove regioni)

1. il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco''».

10.0.4

FISTAROL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato'';

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:

''Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali''».

10.0.5

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione'';

b) il terzo comma è abrogato.».

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012

384ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 20.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

 

 Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana, riferiti al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge costituzionale in titolo, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 aprile.

 

 Continua l'illustrazione degli emendamenti.

 

 Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) illustra complessivamente le proposte di modifica da lui sottoscritte: anzitutto sostiene l'opportunità di sopprimere la circoscrizione Estero e di affidare alla legge il compito di stabilire i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. In secondo luogo, ritiene inopportuna una assegnazione dei disegni di legge alle Camere basata sulla ripartizione per materie prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto l'elenco delle materie di legislazione concorrente, elemento assai critico della revisione del Titolo V approvata nel 2001, è fonte di confusione e di contenzioso istituzionale. In proposito segnala l'emendamento 4.0.2, sostitutivo dell'intero articolo 117 della Costituzione, che ridefinisce l'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e attribuisce la potestà legislativa alle Regioni su ogni altra materia, nei limiti dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e dell'interesse nazionale. Conseguentemente, l'articolo 72 della Costituzione sarebbe riformulato, in modo di prevedere l'assegnazione al Senato della Repubblica di una serie ulteriore di disegni di legge, in particolare la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la protezione civile e il commercio con l'estero. Si tratta di una soluzione non aderente al modello federale e tuttavia lo stesso testo unificato non propone la creazione di una camera alta sul modello del Bundesrat, caratterizzato da una sistema di elezione indiretto e con competenze primarie sulla legislazione regionale.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, nota che l'emendamento 7.0.20, sottoscritto dai senatori Bianco, Boscetto e D'Alia, introduce modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum. Sebbene si tratti di una proposta conseguente agli emendamenti presentati dagli stessi proponenti in materia di elettorato attivo per l'elezione delle Camere, una valutazione positiva sulla sua proponibilità comporterebbe un avallo indiretto di eventuali ulteriori emendamenti sulla stessa materia che fossero presentati da altri senatori.

 

 Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento 7.0.20 ha, appunto, un effetto di coordinamento e sarà considerato, anche in sede di votazione, come strettamente consequenziale alle modifiche eventualmente approvate all'articolo 58 della Costituzione.

 

 Il senatore VITALI (PD) interviene per illustrare congiuntamente alcune proposte di modifica presentate insieme al senatore Pastore e ad altri senatori di diversi Gruppi parlamentari. In particolare, l'emendamento 4.1, soppressivo dell'intero articolo 4 del testo unificato, è propedeutico all'approvazione dell'emendamento 5.7 che sarà successivamente illustrato dal senatore Pastore. Il mantenimento di una posizione paritaria delle Camere nel procedimento legislativo è coerente con la preferenza accordata dal testo unificato alla previsione che il Senato, come la Camera dei deputati, esprima la fiducia al Governo e sia eletto senza alcun collegamento con i consigli regionali.

 Dopo aver ricordato l'emendamento 6.5, di mero coordinamento, si sofferma sull'emendamento 8.5, in base al quale la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri nominato è accordata dal Parlamento in seduta comune. Con il successivo emendamento 10.2 si interviene sulla formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di ricondurre alcune materie di competenza concorrente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato e di introdurre la clausola di supremazia a garanzia dei diritti costituzionali e dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) sottolinea che la sua parte politica è contraria all'ipotesi di intervenire sull'articolo 117 della Costituzione: modificare l'assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni farebbe venire meno le condizioni anche per un consenso di metodo sulla riforma da parte del Gruppo della Lega Nord.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) si rammarica per l'evidente inutilità del dibattito in corso, considerato che potranno essere presi in considerazione per l'approvazione solo gli emendamenti concordati dai Gruppi che sostengono il Governo, che in realtà sono stati definiti in sedi extraparlamentari.

Dopo aver sottolineato la validità dell'uso del termine "collettivamente", all'articolo 70 della Costituzione, scelto non a caso dai costituenti, illustra l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo 4 e, conseguentemente, di quelle parti dell'articolo 5 che disciplinano il procedimento legislativo, con particolare riguardo al potere di richiamo. Tale proposta è motivata dall'osservazione che la proposta del Presidente relatore, a suo avviso, non determina un apprezzabile superamento del bicameralismo ripetitivo.

 L'emendamento 4.9 è diretto invece a rendere più sistematico l'assetto delle competenze delle Camere, definendo anzitutto l'elenco delle materie su cui entrambe hanno pari competenze e facoltà di esame e di deliberazione: tra l'altro, la conversione di decreti-legge, la difesa, le forze armate e la sicurezza dello Stato, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) giudica fondata l'osservazione del senatore Benedetti Valentini in merito alla locuzione "collettivamente" riferita all'esercizio della funzione legislativa da parte di entrambe le Camere e si riserva di riformulare alcuni degli emendamenti presentati che proponevano di modificare quel termine con l'altro "paritariamente". Esprime dubbi sull'opportunità di includere i disegni di legge di conversione di decreti-legge tra quelli per i quali le competenze sono bicamerali e chiede al senatore Pastore quale sia la ratio per cui, secondo quanto proposto dall'emendamento 5.15, dovrebbero essere discussi e deliberati in via prioritaria dal Senato anche i disegni di legge che riguardano le materie di cui agli articoli 117, quarto comma, 116, 119 e 120 della Costituzione.

 

 Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 4.5, che mantiene la previsione di un esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere. Dà conto anche dell'emendamento 4.6, che potrebbe essere riformulato in modo da riferirlo al successivo articolo 5.

 

 Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), ricordando di essere intervenuto in tutte le sedute della Commissione dedicate alla discussione generale e all'illustrazione degli emendamenti, nota che sono attualmente presenti solo quattro senatori membri della Commissione, di cui tre del Gruppo del Popolo della Libertà e uno del Gruppo dell'Italia dei Valori; inoltre, è presente un senatore del Gruppo del Partito Democratico, non componente della Commissione. Infine, dei proponenti gli emendamenti concordati dai gruppi della maggioranza è presente il solo senatore Boscetto.

 Tenuto conto che la composizione della Commissione al momento attuale non appare congrua all'importanza dei temi trattati, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

 

 Il PRESIDENTE, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

 

 Conviene la Commissione.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 20,40.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012

385ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 9 maggio.

 

 Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

 

 Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 5.7. Esso propone di sopprimere la previsione in base alla quale i disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere e conferma il sistema bicamerale per tutti i disegni di legge, introducendo tuttavia meccanismi per rendere più efficiente il sistema legislativo. Infatti, l'assegnazione basata sul criterio che si trae dall'articolo 117 della Costituzione potrebbe riflettere in sede parlamentare il contenzioso già di per sé assai grave che l'elenco delle materie di competenza concorrente ha determinato fra lo Stato e le Regioni. In ogni caso si prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono stabile che un disegno di legge sia esaminato congiuntamente dalle Commissioni competenti delle due Camere, in modo da attenuare eventuali conflitti. L'ultima parte dell'emendamento chiarisce che il procedimento legislativo, per i disegni di legge che non rientrino nell'ambito bicamerale, si conclude quando il testo è approvato da entrambe le Camere nella stessa formulazione, oltre che quando manchi la richiesta di riesame della seconda Camera.

 L'emendamento 5.15, sottoscritto insieme al senatore Saro, rinvia alla competenza prioritaria del Senato della Repubblica anche i disegni di legge di cui agli articoli 117, quarto comma, 116, 119 e 120 della Costituzione, salva comunque la prescrizione di un voto convergente delle Camere su un testo conforme.

 Sottolinea l'opportunità di ammettere che i disegni di legge sui quali vi è competenza paritaria delle due Camere possono essere esaminati dalle Commissioni parlamentari anche in sede legislativa, ovvero con la procedura redigente.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra l'emendamento 5.4, in base al quale la presentazione avviene presso la Camera titolare del primo esame, ovvero a una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale. Inoltre, esso prevede che per i disegni di legge sui quali vi è competenza paritaria, si adotta la procedura normale di esame e di approvazione. L'emendamento attribuisce al Governo la facoltà di chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sia esaminato entro un termine determinato. Inoltre, se il disegno di legge non è di competenza paritaria, può essere richiamato da un decimo dei componenti dell'altra Camera: l'approvazione in difformità rispetto al testo licenziato dalla Camera che ha esercitato il richiamo può essere deliberata dalla prima Camera solo a maggioranza assoluta dei componenti.

 Dà conto, quindi, dell'emendamento 5.8 che, tra l'altro, sopprime la parola "prevalentemente" e definisce con maggiore sistematicità le competenze prioritarie del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Infine, dà conto degli emendamenti 5.37 e 5.38.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 5. Commentando la proposta di cui all'emendamento 5.15, osserva che la competenza prioritaria al Senato per una serie ulteriore di materie potrebbe essere fondata, tenuto conto che in quella Camera si insedierebbe la Commissione paritetica per le questioni regionali. Inoltre, conferma le perplessità sull'opportunità di includere fra le materie di competenza bicamerale i decreti-legge, tenuto conto che è prevista una procedura prioritaria per le iniziative governative e che, in considerazione dell'urgenza che ne è il presupposto, il decreto-legge dovrebbe essere convertito con una procedura più veloce.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti all'articolo 5 presentati dal senatore Benedetti Valentini e sottolinea la necessità di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha individuato un nucleo di materie di competenza legislativa trasversale dello Stato e delle Regioni.

 

 Il senatore MALAN (PdL) nota che la mancata previsione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge fra quelli per i quali la competenza è bicamerale determinerebbe un sostanziale svuotamento delle prerogative del Senato e un passaggio a un monocameralismo improprio.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) ricorda che l'emendamento 5.34 attribuisce a entrambe le Camere la competenza nell'esame dei disegni di legge previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, ma si riserva di compiere in proposito i necessari approfondimenti, insieme agli altri senatori che hanno con lui sottoscritto una serie di emendamenti.

 

 Il PRESIDENTE avverte che i senatori Armato, Bassoli, Granaiola, Biondelli, Nerozzi, Mariapia Garavaglia, Vita, Micheloni, Giaretta e Antezza hanno aggiunto la loro firma agli emendamenti 1.19 e 2.27 presentati dalla senatrice Donaggio.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012

386ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Continua l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

 

 Il senatore MALAN (PdL) sottolinea l'esigenza di bilanciare il rafforzamento delle prerogative del Governo con un assetto equilibrato delle funzioni delle due Camere. Si sofferma sull'emendamento 5.17, diretto a sopprimere la parola "prevalentemente" con riferimento al contenuto dei disegni di legge ai fini dell'assegnazione a una delle Camere. La stessa proposta rinvia ai Regolamenti la definizione di criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. Ricorda poi l'emendamento 5.20, diretto a prevedere che i componenti integrativi della Commissione paritetica sono eletti dai Consigli ma su proposta del Presidente della Giunta, al fine di dare il giusto rilievo ai Governi regionali, e l'emendamento 5.31, che affida agli Uffici di Presidenza congiunti delle Camere la decisione sull'assegnazione, in caso di mancata intesa dei Presidenti. L'emendamento 5.62 prevede che l'esame in sede referente possa essere svolto anche da più Commissioni riunite, come già accade nella prassi, mentre gli emendamenti 5.63 e 5.64 estendono l'ambito delle materie di competenza bicamerale. Ricorda anche il 5.39, in base al quale i disegni di legge di competenza bicamerale possono essere assegnati indifferentemente all'una o all'altra Camera. L'emendamento 5.49 prevede che la seconda Camera possa deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di rinunciare alla facoltà di richiamo, mentre l'emendamento 5.65 precisa che, quando il Governo richiede che il disegno di legge sia approvato senza emendamenti, non possono essere introdotte novità nel testo. Infine, l'emendamento 5.66 stabilisce che la deliberazione definitiva avviene con maggioranza dei componenti, se non sono accolte le modifiche formulate nel riesame o se questo sia stato concluso con un voto negativo.

 

 Il senatore PARDI (IdV) sottolinea il significato dell'emendamento 5.3, soppressivo dell'intero articolo 5: questo, infatti, che propone istituti inediti e per alcuni aspetti avventurosi. Tra l'altro, non è indicato a quale Camera sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e il ruolo del Parlamento non è rafforzato, a fronte di una riaffermazione delle prerogative del Governo. In alternativa, si dovrebbe riformulare l'articolo 72 della Costituzione in modo da individuare una differenza più chiara e incisiva tra le funzioni delle due Camere.

 Si sofferma sull'emendamento 5.9, che elimina la procedura dell'intesa per l'assegnazione dei disegni di legge, e sugli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14, che intervengono in materia di redazione delle leggi e di linguaggio normativo, raccogliendo le preoccupazioni espresse da più parti a proposito della formulazione delle disposizioni. L'emendamento 5.18 propone che la Commissione per le questioni regionali sia composta da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli, e da un eguale numero di senatori, mentre il 5.19 sopprime la parola "paritetica". Gli emendamenti 5.23 e 5.24 escludono il carattere obbligatorio dei pareri di quella Commissione, mentre i successivi 5.27 e 5.29 sopprimono il principio della insindacabilità della decisione dei Presidenti delle Camere sull'assegnazione dei disegni di legge.

 Ricorda anche l'emendamento 5.30, che sopprime il riferimento alle norme dei Regolamenti parlamentari, le quali potrebbero anche disporre in modo non omogeneo. Illustra poi l'emendamento 5.46, che sopprime la facoltà del Governo di richiedere il voto bloccato, che penalizzerebbe il ruolo dell'opposizione, e l'emendamento 5.43, in base al quale la richiesta di voto bloccato non impedisce di approvare emendamenti, nonché il 5.50, secondo il quale il termine per la votazione finale deve comunque consentire tempi adeguati per l'esame dei disegni di legge, e gli emendamenti 5.51 e 5.52, che prevedono l'approvazione a maggioranza assoluta dei disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'emendamento 5.53 riduce a un quinto il quorum per il richiamo da parte della seconda Camera, mentre il 5.56 precisa che il riesame consiste in una deliberazione, e non solo in una approvazione o meno del testo, visto che potrebbe darsi il caso dell'accoglimento di una pregiudiziale di costituzionalità che la prima Camera non può ignorare.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) sottolinea la validità del riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge, tenendo conto dell'esperienza legislativa. dalla quale emerge l'impossibilità di formulare in modo omogeneo i disegni di legge, alla stregua del discrimine contemplato dall'articolo 117 della Costituzione. In alternativa, si potrebbe prevedere che attraverso il richiamo della seconda Camera si avvia un procedimento di riesame fino ad approvazione conforme, in modo da fugare il rischio di una sostanziale inefficacia legislativa del riesame.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) conviene che tale soluzione attenuerebbe le problematiche derivanti da un'applicazione rigida del principio della "culla", con una assegnazione dei disegni di legge basata sull'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che è già fonte di contenzioso.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) sottolinea la validità dell'emendamento 5.34, che introduce la clausola di supremazia, senza modificare l'articolo 117 della Costituzione. Inoltre, replicando al senatore Pardi, osserva che in mancanza di una procedura preferenziale per le iniziative governative, l'Esecutivo, per attuare con tempestività l'indirizzo politico, avrebbe a disposizione, ancora una volta, solo il decreto-legge e la questione di fiducia.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) condivide l'obiezione del senatore Ceccanti a proposito del riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge. Inoltre, ritiene che una serie di questioni interpretative potranno essere risolte in via di prassi o con leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali. In tale prospettiva, ritiene che si potrebbe conservare anche l'assegnazione dei disegni di legge in base all'intesa dei Presidenti delle Camere.

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, condivide tale rilievo e ricorda che le diverse appartenenze e opinioni politiche dei due Presidenti delle Camere non hanno mai prevaricato, nella storia parlamentare, l'interesse istituzionale.

 

 Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo 6 e il 6.6, diretto a riconoscere alla minoranza di ciascuna Camera la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale sulle leggi o gli atti approvati dal Parlamento, predisponendo così uno strumento tipico dello statuto dell'opposizione.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) sottolinea che tale proposta è diversa da quella prevista dall'ordinamento francese. A suo avviso, comunque, la proposta dell'emendamento 6.6 conferirebbe alla Corte costituzionale una competenza esorbitante che influenzerebbe impropriamente la legislazione.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) richiama l'attenzione sul fatto che anche nella seduta odierna, tra i senatori proponenti di emendamenti sostenuti dai Gruppi parlamentari della maggioranza, è presente solo il senatore Boscetto.

 Dà conto, quindi, dell'emendamento 7.0.5, in base al quale un decimo dei componenti di ciascuna Camera può accertare la difformità dei decreti legislativi dai princìpi e criteri direttivi della delega, dopo la pubblicazione e prima dell'entrata in vigore. In tal caso, il Governo può riformulare il testo o rinunciare all'esercizio della delega.

 

 La senatrice ADAMO (PD) sottolinea l'esigenza di rafforzare anche le prerogative del Parlamento, secondo le proposte da lei presentate insieme ad altri senatori. In particolare, l'emendamento 7.0.9 definisce con precisione i limiti della decretazione d'urgenza.

 Inoltre, commentando l'emendamento 7.0.2, in materia di referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, che secondo quanto precisato dal Presidente ha un significato strettamente consequenziale di altri emendamenti che potrebbero essere approvati all'articolo 58, auspica che subito dopo la riforma costituzionale in esame si discuta celermente anche la revisione degli strumenti di democrazia diretta.

 

 Il PRESIDENTE condivide tale auspicio e assicura che si farà carico della sollecitazione della senatrice Adamo.

 

 Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 7.6, in base al quale la richiesta di nuova deliberazione del Presidente della Repubblica può riguardare anche solo parti di una legge, e l'emendamento 7.0.21, secondo il quale le inchieste parlamentari sono disposte anche se richieste da una minoranza (un quarto dei componenti). Inoltre, commenta gli emendamenti 7.0.14, che riduce l'età minima per l'elezione a Presidente della Repubblica, e 7.0.19, che richiama l'ipotesi di richiesta di scioglimento delle Camere da parte del Presidente del Consiglio di ministri.

 

 Il senatore PARDI (IdV) segnala l'emendamento 7.3, che introduce la possibilità di un rinvio parziale da parte del Presidente della Repubblica, e il 7.0.3, che prevede espressamente in Costituzione il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi. Inoltre, richiama l'emendamento 7.0.6, che indica i limiti dei decreti-legge, e l'emendamento 7.0.11, che ripristina il testo dell'articolo 81 della Costituzione recentemente modificato. Infine, illustra l'emendamento 7.0.13, che riduce a quaranta anni il requisito anagrafico per l'elezione a Presidente della Repubblica.

 

 Il PRESIDENTE, anche a nome della Commissione, rivolge un ringraziamento ai rappresentanti del Governo che stanno partecipando assiduamente ai lavori.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi proseguirà nelle sedute della prossima settimana, a partire da martedì 15 maggio. Alle ore 14,30, peraltro, la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge n. 3284, di conversione del decreto-legge n. 52, ai fini della valutazione dei presupposti costituzionali, mentre alle ore 15 il ministro Patroni Griffi renderà comunicazioni in ordine a interventi concernenti il lavoro pubblico, con particolare riguardo alla valorizzazione del merito, e l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni. Mercoledì 16 maggio, dalle ore 14, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 24 e connessi, mentre per le ore 15 potrebbe essere convocata, d'accordo con il Presidente della Commissione bilancio, una seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio, per l'esame in sede referente del citato disegno di legge n. 3284.

 Infine, giovedì 17 maggio proseguirà la trattazione degli argomenti eventualmente non conclusi.

 

 La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2012

387ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 24 E CONNESSI (RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO 

 

Il senatore BIANCO (PD) prospetta l'opportunità di organizzare i lavori con tempi più serrati, tenuto conto anche delle sollecitazioni che provengono dal Presidente della Repubblica e dall'opinione pubblica. Auspica che, in ogni caso, l'esame si concluda nelle sedute previste per la prossima settimana. Successivamente, la Commissione potrà proseguire e concludere l'esame di disegni di legge in materia di Carta delle autonomie (nn. 2259 e connessi), in relazione ai quali i relatori hanno presentato nuovi emendamenti, a seguito dell'elaborazione svolta nel comitato ristretto.

 

 Il PRESIDENTE condivide la sollecitazione del senatore Bianco: entro la prossima settimana l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo potrà concludersi con il dovuto approfondimento e senza comprimere il dibattito su altri importanti provvedimenti all'esame della Commissione.

 Per quanto riguarda i disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, ricorda che la Commissione bilancio ancora non si è pronunciata né sul testo né sugli emendamenti. Trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, eventuali pareri contrari sugli emendamenti, motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sarebbero causa di inammissibilità.

 

 Il senatore BIANCO (PD) sottolinea l'opportunità di rivolgersi al Presidente del Senato affinché solleciti la Commissione bilancio ad esprimere il parere.

 

 Il PRESIDENTE si riserva di interloquire direttamente con il Presidente della Commissione bilancio, prima di investire della questione la Presidenza del Senato.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) ricorda che il Governo dovrebbe esprimere il suo parere su questioni di rilievo critico, quali l'unione fra comuni e il mantenimento delle province.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) ricorda la disponibilità espressa dal suo Gruppo, che qui conferma, a favorire un iter celere dei disegni di legge costituzionale in titolo. Tuttavia, trattandosi di una riforma costituzionale, è necessario assicurare l'approfondimento dovuto.

 Per quanto riguarda l'esame di disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, una sollecitazione rivolta alla Commissione bilancio non sarebbe sufficiente: sussistono posizioni divergenti di alcuni dicasteri e il Ministero dell'economia ha manifestato riserve con riguardo all'onere finanziario di alcune disposizioni.

 

 Il PRESIDENTE precisa che il dibattito sui disegni di legge costituzionale in titolo si è svolto con tempi adeguati e con i dovuti approfondimenti.

 

 Il senatore PARDI (IdV) manifesta la contrarietà del suo Gruppo a una modifica dell'organizzazione dei lavori. Si tratta di una riforma che pone in discussione la tenuta democratica del sistema costituzionale e vi è preoccupazione per la proposta appena avanzata di accelerare l'iter.

 Inoltre, chiede informazioni sulla riunione informale che si è svolta nella mattinata di oggi tra il relatore e i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari.

 

 Il PRESIDENTE precisa che non è stata convenuta alcuna modifica dell'organizzazione dei lavori concordata. Inoltre, informa che la riunione che si è svolta questa mattina è stata richiesta dai rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari per una valutazione di temi specifici. In qualità di relatore sui disegni di legge costituzionale in titolo, ribadisce la più ampia disponibilità al confronto, anche con i rappresentanti del Gruppo dell'Italia dei Valori.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 2012

387ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

  Continua la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 8.8, diretto a prevedere che la nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica sia fondata sui risultati delle elezioni. Si tratta di una prassi già affermata, ma ancora non esplicitata in Costituzione. A suo avviso, si tratta di un passaggio necessario, tenuto conto dell'assetto nuovo che si intende conferire alle prerogative del Governo, nonché dell'esigenza di ostacolare eventuali mutamenti di maggioranza nel corso della legislatura.

 

 Il senatore MALAN (PdL) ritira l'emendamento 8.7, di contenuto identico all'8.8. Si sofferma quindi sull'emendamento 8.9, diretto a introdurre la mozione di censura nei confronti dei singoli Ministri che, se approvata, comunque non comporterebbe l'obbligo di revoca. Inoltre, dà conto dell'emendamento 8.12, che prevede l'incompatibilità dell'ufficio di Ministro con l'appartenenza a una delle due Camere e prevede la supplenza, anche temporanea, nel caso in cui il parlamentare accetti la nomina a Ministro.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) osserva che, prevedendosi la revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio, dovrebbe essere esclusa la possibilità del Parlamento di manifestare la sfiducia nei confronti di un singolo Ministro.

 

 Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 8.2, soppressivo dell'articolo 8, e ribadisce il dissenso da un potere di revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio. In proposito, ricorda che anche in mancanza di tale potere, in passato i Presidenti del Consiglio hanno di fatto sollevato dall'incarico e sostituito diversi Ministri.

 Più in generale, contesta il sovradimensionamento dei poteri del Presidente del Consiglio e la sottrazione di prerogative al Presidente della Repubblica, in un tentativo improprio di conferire autorevolezza al premier con espedienti di ingegneria costituzionale.

 Infine, dà conto dell'emendamento 8.10, che impedisce l'accesso alle cariche di Governo di coloro nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per reati non colposi, e dell'emendamento 8.11, in base al quale non possono ricoprire cariche di Governo le persone che si trovano in conflitto di interessi; in particolare, sarebbe preclusivo il conflitto di interessi per i titolari di proprietà aziendali nei mezzi di comunicazione.

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012

388ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per la difesa Milone.

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 maggio.

 

 Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

 

 Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

 

 Il senatore MALAN (PdL) dà per illustrati gli emendamenti 9.26 e 9.0.21. Quindi, segnala l'emendamento 9.0.20, diretto a sopprimere il CNEL, in coerenza alla necessità di contenere la spesa pubblica, e l'emendamento 9.15, che riformula la disposizione relativa alla cosiddetta sfiducia costruttiva. Infine, illustra l'emendamento 9.12: esso precisa che la fiducia è espressa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, successivamente, presenta il Governo alle Camere. Tale proposta, ispirata a una impostazione di segno presidenzialista, sarebbe accompagnata da contrappesi, contenuti in altri emendamenti, come la mozione di censura parlamentare nei confronti di singoli ministri.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) dà conto dell'emendamento 9.24, diretto a precisare che la sfiducia costruttiva è condizionata a un voto favorevole della maggioranza dei senatori e dei deputati che avevano dato la fiducia al Governo insediato subito dopo le elezioni. Tale proposta intende prevenire il rischio di mutamenti di maggioranze politiche senza il conforto e la verifica del corpo elettorale.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritiene che i cittadini delle democrazie capitalistiche e liberali siano interessati non tanto alle prerogative del Governo quanto piuttosto all'efficacia della governance in una società complessa: una considerazione che a suo giudizio trova fondamento anche nell'opera e nelle proposizioni di alcuni tra gli autori più noti che hanno dato l'impronta al pensiero filosofico, alle scienze politiche e storiografiche, alle scienze economiche della civiltà occidentale. A suo avviso, inoltre, la discussione sulla riforma costituzionale dovrebbe chiarire meglio la ripartizione delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni. Invece, si assiste a un dibattito vacuo e per alcuni aspetti angoscioso. A tale riguardo, ricorda che la richiesta di assicurare la pubblicità integrale dei lavori in sede referente non è stata accolta, in quanto il Regolamento non la ammetterebbe. Dissente da tale interpretazione e ritiene che l'informazione insufficiente dell'opinione pubblica sia una delle principali cause dell'allontanamento dalle istituzioni e delle critiche rivolte al sistema politico. Un dibattito importante come quello che si svolge su una proposta di revisione costituzionale non può essere relegato a una sintesi degli interventi, ma esige forme ben più estese di pubblicità, tenuto conto, tra l'altro, degli alti costi dei servizi parlamentari.

 

 Il PRESIDENTE osserva che non si tratta affatto di una inefficienza dei sevizi parlamentari: sottolinea che il dibattito in corso è stato registrato nei riassunti dei lavori delle sedute in forma sempre appropriata e anche molto articolata e puntuale. D'altra parte il Regolamento del Senato, all'articolo 33, terzo comma, esclude espressamente la pubblicità integrale delle sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva: tale limitazione potrà essere riconsiderata nelle sedi opportune attraverso una modifica al Regolamento.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) manifesta il suo disappunto per una simile interpretazione: le norme sono in funzione del servizio agli uomini, mentre non dovrebbe essere ammesso che siano le persone a servire i Regolamenti. In proposito, ricorda che i lavori della Commissione dei Settantacinque, che istruì la proposta di Carta costituzionale approvata dall'Assemblea costituente, sono stati ampiamente documentati. Considerate le spese del Senato, è inconcepibile che non si possa assicurare la pubblicità integrale del dibattito sulla riforma costituzionale, mentre è ammessa la diffusione anche radiotelevisiva delle comunicazioni di Ministri. Si tratta di un modo di procedere che giudica folcloristico.

 Tornando a commentare gli emendamenti riferiti all'articolo 9, osserva che il principio di affidamento nei confronti del corpo elettorale avrebbe dovuto indurre a modificare il Titolo V della Costituzione, in modo da attenuare il contenzioso tra Stato e Regioni, che per effetto delle disposizioni del testo unificato rischia di riflettersi sul Parlamento, in termini di inappropriata distinzione delle funzioni delle Camere e quindi di mancata tutela degli interessi dei cittadini. L'emendamento 9.0.11 propone di affermare la supremazia dell'interesse nazionale, considerato che i rapporti tra gli Stati non sono più sorretti dal principio della sovranità, bensì da uno spirito di cooperazione. L'emendamento 9.0.12 è diretto a riordinare l'assetto delle competenze normative, attribuendo solo alla legislazione statale le materie riferite alla produzione, al trasporto e alla distribuzione nazionale dell'energia, alla previdenza complementare e integrativa, ai porti e agli aeroporti civili, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, all'ordinamento della comunicazione e alle reti di telecomunicazione di interesse nazionale.

 

 Il senatore PARDI (IdV), commentando le osservazioni svolte dal senatore Saltamartini a proposito della pubblicità dei lavori della Commissione, nota che il dibattito sulla riforma costituzionale si è svolto frettolosamente e all'interno di una cerchia ristretta di rappresentanti politici, mentre è mancata una discussione aperta che coinvolgesse i cittadini; gli stessi senatori che nutrono dubbi, sia pure solo su alcune disposizioni, dovrebbero rendere pubbliche le loro riflessioni per informare la società sulle modifiche proposte. Ricorda anche l'opinione di autorevoli studiosi di diritto costituzionale, che segnalano l'opportunità di interrogarsi, in seno al Parlamento, sulla legittimazione a discutere una riforma costituzionale, considerato il discredito dell'istituzione.

Dà conto dell'emendamento 9.3, soppressivo dell'articolo 9, che riflette la critica della sua parte politica alla proposta di rafforzare le prerogative del Presidente del Consiglio. Anche se è vero, come sostiene il senatore Ceccanti, che in diverse democrazie parlamentari il rapporto di fiducia intercorre tra il Parlamento e il Presidente del Consiglio o il Primo ministro, e non con tutto il Governo, non può essere trascurata l'anomalia del caso italiano, ancora non risolta. Si potrebbe, infatti, obiettare che in nessun altro Paese democratico sarebbe consentita l'ascesa al potere di un imprenditore proprietario di una parte tanto rilevante dei mezzi di comunicazione. Allo scopo di prevenire quel rischio almeno per il futuro, egli ha proposto insieme ad altri senatori del suo Gruppo emendamenti diretti a precludere l'accesso alle cariche pubbliche per chi si trovi in conflitto di interessi.

Inoltre, illustra l'emendamento 9.5, in base al quale la fiducia è espressa al Governo solo dalla Camera dei deputati, e l'emendamento 9.0.7, che ribadisce la proposta di abolire le Province.

 

Il senatore PASTORE (PdL) si sofferma sull'emendamento 9.15, affermando l'opportunità di prevedere che la sfiducia costruttiva può essere deliberata anche nel caso in cui il Presidente del Consiglio, indipendentemente da un voto di sfiducia, si dimette e chiede al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere.

 

Il senatore DIVINA (LNP) illustra l'emendamento 9.0.9, diretto a prevedere che con legge dello Stato e su iniziativa della Regione interessata possono essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia anche per le materie oggi riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Dà conto anche dell'emendamento 9.0.14, in base al quale le leggi elettorali regionali determinano il limite massimo delle indennità dei consiglieri e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.

 

Si procede quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

 

Il PRESIDENTE, analogamente a quanto convenuto per altri articoli, invita i proponenti di emendamenti che hanno per oggetto modifiche non direttamente pertinenti al contenuto del testo unificato, a soprassedere alla loro illustrazione, in attesa della valutazione circa la proponibilità, in base ai criteri stabiliti di comune accordo dalla Commissione.

 

Il senatore PASTORE (PdL) insiste per illustrare l'emendamento 10.0.2. Infatti, esso ha per oggetto modifiche all'articolo 117 della Costituzione, in quanto alcune importanti disposizioni del testo unificato richiamano la ripartizione delle competenze legislative disciplinata da quell'articolo.

 

Il PRESIDENTE ritiene inopportuno iniziare l'esame di un emendamento, che per i suoi contenuti potrebbe essere considerato improponibile. Precisa che la dichiarazione di improponibilità sarà resa nella prossima seduta.

 

Il senatore PASTORE (PdL) contesta il criterio in base al quale il Presidente preclude l'illustrazione di emendamenti, prima che sia resa la valutazione sulla loro proponibilità.

 

Non essendovi altre richieste di intervento per l'illustrazione di emendamenti all'articolo 10, il PRESIDENTE avverte che si considera esaurita quella fase dell'iter e precisa che gli altri emendamenti si intendono illustrati, mentre sarà ammessa l'illustrazione di quelle proposte che sono state momentaneamente accantonate in attesa delle dichiarazioni di improponibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.55.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012

389ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

 

 Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

 

 Il PRESIDENTE informa che il senatore Pardi ha presentato una riformulazione dell'emendamento 9.5 (9.5 testo 2), pubblicata in allegato al resoconto.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) presenta una riformulazione degli emendamenti 5.7 e 5.15 (5.7 testo 2 e 5.15 testo 2), pubblicati in allegato al resoconto. Inoltre, ricordando alcune proposte emendative aggiuntive da lui presentate assieme ad altri senatori, invita a considerare l'opportunità di una modifica, anche minima, dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcune materie oggi di competenza concorrente, quali i porti e gli aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione e la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) ringrazia il Presidente relatore per il lavoro svolto nel sintetizzare in un testo unificato i numerosi disegni di legge costituzionale presentati, già puntualmente illustrati nel corso dei lavori. Su quel testo si è svolta un'ampia discussione generale e sono stati presentati diversi emendamenti, la cui illustrazione si è svolta in modo esaustivo. Vi è stata quindi una doverosa e opportuna riflessione, al termine della quale si può passare alla fase delle votazioni.

 

 Il senatore PARDI (IdV) si associa alle considerazioni di apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente relatore. Si associa del pari il senatore PASTORE (PdL).

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, ringrazia tutta la Commissione per il lavoro fin qui compiuto, commisurato al rilievo critico della materia.

 Annuncia, infine, che nelle sedute della prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,10.

 


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252

 

Art. 5

5.7 (testo 2)

PASTORE, VITALI, SARO, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla fine del primo comma é aggiunto il seguente periodo:'' I regolamenti possono stabilire, per i casi di esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione di gruppi parlamentari».

Sostituire il secondo, il terzo e il quarto capoverso con i seguenti:

«Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione quest'ultima non delibera il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo.

Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. Si intende definitivamente approvato quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame.».

 

5.15 (testo 2)

PASTORE, SARO

Apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, l'esame dei disegni di legge ha inizio nella Camera presso la quale sono stati presentati, salvo quelli che riguardano materie di cui agli articoli 117, terzo comma, il cui esame ha inizio al Senato della Repubblica. L'esame degli altri disegni di legge dapprima ha inizio alla Camera dei deputati».

nel quinto capoverso le parole: «terzo comma dell'articolo 117» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente articolo.

alla lettera b), sopprimere il punto 2.

Sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) è aggiunto in fine, il seguente periodo: ''Per tali disegni di legge, per quelli di conversione dei decreti-legge e per quelli per la cui approvazione è richiesta una maggioranza speciale, occorre l'approvazione di entrambe le Camere''.

Alla lettera c) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

 

Art. 9

9.5 (testo 2)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione.''».

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012

391ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e Peluffo.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

 

 Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

 

Il presidente VIZZINI(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, come preannunciato nelle sedute precedenti, dichiara l'improponibilità degli emendamenti estranei all'oggetto della discussione, in applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento. Nel compiere lo scrutinio delle proposte emendative sotto tale riguardo, dichiara di essersi attenuto anzitutto alla norma del Regolamento e quindi alla specificazione che ne è stata data di comune accordo, per il testo in esame, nella seduta del 18 aprile scorso. Ricorda che in quella occasione la Commissione convenne sulla sua proposta di delimitare la proponibilità degli emendamenti all'oggetto proprio del testo unificato adottato come testo base, con la possibilità di introdurre argomenti ulteriori solo in quanto siano in correlazione diretta con quelli trattati nel testo: ciò anche in considerazione del tempo ormai assai limitato per approvare una legge di revisione costituzionale entro il termine della legislatura.

Inoltre, si è attenuto a una specifica prescrizione contenuta nella Circolare sull'istruttoria legislativa in Commissione, diramata dal Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997, secondo la quale la disposizione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento deve essere applicata nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione: sicché - come conclude sul punto la citata circolare - debbono essere dichiarati improponibili gli emendamenti manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto. Dunque, nel caso in esame, sono improponibili gli emendamenti diretti a regolare in Costituzione o con norme di legge costituzionale quelle fattispecie che la stessa Costituzione rimette alla regolazione della legge ordinaria.

Dichiara quindi improponibili i seguenti emendamenti: 01.1, 01.2, 01.5, 1.22, 1.21, 1.26, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 2.36, 2.34, 2.35, 2.0.3, 2.0.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 7.0.2, 7.0.1, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 8.11, 8.10, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.20, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.14, 9.0.15, 9.0.21, 9.0.17, 9.0.18, 9.0.19, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.5.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, e precisando che non intende ritardare in alcun modo l'esame del provvedimento, esprime il rammarico per la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 01.5, sulla base di un criterio a suo avviso formalistico. Si tratta di una proposta che corrisponde a pressanti istanze dell'opinione pubblica, che giudica la riforma dell'ordinamento giuridico dei partiti fondamentale e prodromica rispetto alla riforma delle istituzioni.

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, anticipando il suo parere contrario in caso di mantenimento.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 01.3, che propone di abrogare il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione in materia di voto degli italiani residenti all'estero.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto favorevole e osserva che l'esperienza applicativa della legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero è stata unanimemente riconosciuta come inadeguata.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL), esprimendo apprezzamento per il lavoro di sintesi compiuto dal relatore, ritiene che la proposta di escludere l'elezione di deputati e senatori da parte degli italiani residenti all'estero faccia compiere un passo indietro senza tenere conto dell'origine di quell'istituto, fortemente voluto dal Parlamento.

 Pertanto, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 01.3.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), intervenendo in dissenso dal Gruppo, dichiara che voterà a favore dell'emendamento e ricorda le difficoltà cui ha dato luogo l'istituzione della circoscrizione Estero, rilevate anche da una indagine della Commissione affari costituzionali svolta nella XIV legislatura.

 Il mantenimento di un sistema bicamerale, con Camere ridotte nella loro composizione, appare incompatibile con la conservazione di un nucleo di parlamentari eletti dagli italiani residenti all'estero, attraverso procedure non commendevoli sul piano della moralità e della legalità. A suo avviso, l'inquinamento delle procedure di quel voto è stata causa non secondaria della caduta di dignità del Parlamento.

 

 Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) ricorda gli episodi di illegalità verificati dall'indagine della Commissione affari costituzionali e il rigetto della conseguente richiesta di sospendere la legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, in assenza di una coerenza fra i registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e le liste degli aventi diritto al voto dei consolati. La soppressione della circoscrizione Estero, tra l'altro, consentirebbe di ridurre i notevoli costi che comporta la partecipazione di quelli eletti all'attività parlamentare.

 

 Il senatore PALMA (PdL), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 01.3, ricordando di avere dissentito anche in occasione dell'approvazione della legge che istituì la circoscrizione Estero.

 

 Il senatore SAIA (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ricorda la posizione della sua parte politica di provenienza, storicamente favorevole all'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Tuttavia, le incertezze sulla composizione delle liste e gli episodi di illegalità che sono stati ricordati, lo inducono a votare a favore dell'emendamento 01.3.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.3 è posto in votazione ed è respinto.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 01.4.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), in dissenso dal Gruppo, sostiene l'emendamento 01.4, che riformula il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, ammettendo il voto per corrispondenza quando ne sia assicurata l'effettività e la personalità.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 01.4. Quanto alla possibilità che la norma sia applicata anche per gli italiani residenti solo temporaneamente all'estero, sottolinea la necessità di verificare che tale facoltà sia alternativa a quella dell'esercizio di voto nei luoghi di residenza.

 

 Il senatore BIANCO (PD) esprime stupore per il fatto che alcuni Gruppi che storicamente hanno sostenuto l'opportunità dell'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero in questa sede si adoperino per contestarne l'attuazione.

 Precisa che i senatori del Gruppo del Partito Democratico si esprimeranno in modo coerente con le indicazioni del relatore sull'emendamento 01.4 e su tutti gli emendamenti in esame, al fine di favorire una tempestiva approvazione del provvedimento.

 

 Il senatore PALMA (PdL) preannuncia un voto favorevole in dissenso dal suo Gruppo. Precisa che anche i senatori del Gruppo del Popolo delle Libertà condividono l'auspicio del senatore Bianco di un'approvazione della riforma costituzionale. Tuttavia, ciò non pregiudica l'opportunità di apportare modifiche migliorative al testo. In particolare, l'emendamento 01.4 assicura le garanzie di effettività e personalità del voto espresso, tenendo conto dell'esperienza pregressa nelle procedure di voto.

 

 Il senatore MALAN (PdL), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

 

 L'emendamento 01.4 è quindi posto in votazione e non è accolto.

 

 Il senatore PALMA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che il Regolamento e la prassi parlamentare non postulano che la dichiarazione di voto su ciascun emendamento sia svolta dal rappresentante del Gruppo in Commissione. Ciascun senatore dovrebbe essere lasciato libero di esprimere il voto a nome del Gruppo, mentre egli ha notato che il Presidente usa prevenire le dichiarazioni di voto di senatori del Popolo delle Libertà chiedendo a chi chiede di intervenire se intenda parlare a nome del Gruppo.

 

 Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Boscetto, rappresentante in Commissione del proprio Gruppo, lo ha preventivamente informato, per le vie brevi, di voler pronunciare personalmente le dichiarazioni di voto sugli emendamenti.

 

 Il senatore PALMA (PdL) replica che in mancanza della precisazione del Presidente, egli ignorava la circostanza che il senatore Boscetto aveva preannunciato di voler dichiarare il voto del Popolo delle Libertà su tutti gli emendamenti; circostanza che in ogni caso non lo soddisfa e che si riserva di affrontare nelle opportune sedi interne al Gruppo del Popolo della Libertà.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) osserva che le comunicazioni informali non possono essere un presupposto per la conduzione dei lavori della Commissione, che non è tenuta a conoscere l'intenzione del senatore Boscetto di preannunciare il voto a nome del suo Gruppo su tutti gli emendamenti.

 

 Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento, riconosce ai senatori che intendano dissociarsi dalle dichiarazioni di voto pronunciate a nome del Gruppo di appartenenza la facoltà di intervenire per dichiarare il loro voto, ma nel presupposto che l'orientamento del Gruppo sia stato già manifestato.

 

 L'emendamento 01.6 decade, stante l'assenza del proponente, mentre l'emendamento 01.7 è accantonato su proposta del senatore CALDEROLI (LNP).

 

 Il senatore PARDI (IdV) fa proprio l'emendamento 1.1, in assenza dei proponenti e preannuncia un voto favorevole. A proposito della riduzione del numero dei parlamentari, ricorda i dubbi e le perplessità manifestate anche pubblicamente da alcuni insigni costituzionalisti, i quali hanno eccepito che si tratterebbe di un espediente per catturare la benevolenza dell'opinione pubblica. Inoltre, anche in parziale dissenso dalle posizioni del suo Gruppo, esprime la preoccupazione che una riduzione del numero dei parlamentari unitamente all'ipotesi di una revisione della legge elettorale che avvantaggi i partiti maggiori, potrebbe dare luogo a una forma di oligarchia centrista, con la marginalizzazione delle formazioni politiche più piccole.

 La soppressione dell'articolo 1, inoltre, avrebbe il significato di una opposizione fin dalla radice alla riforma costituzionale proposta.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.1 e ricorda le proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo dirette a ridurre in misura più consistente il numero dei parlamentari. A suo avviso, l'indicazione di un numero di 508 deputati dissimula la riserva di approvare una nuova legge elettorale che mantenga un consistente premio di maggioranza.

 

 Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.1. La proposta contenuta nel testo unificato del relatore è equilibrata e condivisibile e determinerebbe un rapporto tra eletti ed elettori assai ridotto, comunque inferiore a quello di altri importanti Paesi europei. Inoltre, ritiene comprensibile che le proposte relative al numero dei componenti delle Camere tengano conto delle ipotesi considerate per una riforma della legge elettorale.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

 

 L'emendamento 1.1 è posto in votazione e non è accolto. L'emendamento 1.2 decade per l'assenza del proponente.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia il voto contrario del Gruppo del Popolo delle Libertà sull'emendamento 1.5, ricordando la proposta, da lui avanzata originariamente, di fissare in 508 il numero dei deputati. Pur condividendo la sussistenza di un legame tra riforma costituzionale e revisione della legge elettorale, ritiene che esso valga in entrambe le direzioni, nel senso che la riforma costituzionale non può non tenere conto dell'evoluzione del sistema politico. A suo avviso, occorre respingere le proposte che hanno un significato solo demagogico e tenere conto della funzione di rappresentanza del pluralismo sociale e territoriale che devono svolgere le Camere.

 

 Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.5, in considerazione della proposta ivi contenuta di sopprimere il riferimento alla circoscrizione Estero.

 

 Il senatore PARDI (IdV) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

 

 L'emendamento 1.5, posto in votazione, non è accolto. Anche l'emendamento 1.3 non è accolto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.8.

 

 Il senatore MALAN (PdL) dichiara il voto contrario del Gruppo del Popolo delle Libertà sull'emendamento 1.8, ritenendo che sia opportuno compiere scelte giuste piuttosto che dare segnali demagogici. Sulla base del testo unificato del relatore, si definisce un numero di parlamentari che in rapporto agli elettori è tra i più bassi in Europa. Del resto, una riduzione eccessiva del numero dei parlamentari sarebbe in contrasto con la necessità di un collegamento più stretto tra eletti e cittadini.

 

 L'emendamento 1.8 è posto in votazione e non è accolto. Decaduto l'1.6 per assenza del proponente, anche l'emendamento 1.9 non è accolto.

 

 Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALDEROLI (LNP), è respinto l'emendamento 1.7.

 

 Il PRESIDENTE precisa che dell'emendamento 1.4, solo il comma 2 ha portata innovativa rispetto al testo unificato proposto dal relatore.

 

 Il senatore SAIA (CN:GS-SI-PID-IB-FI), a nome del suo Gruppo, ritira tutti gli emendamenti proposti dalla sua parte politica che traggono origine dall'ipotesi di dare vita a una Assemblea costituente con il compito di istruire i lavori per una riforma costituzionale al riparo dalle pressioni dell'opinione pubblica. Tuttavia, mantiene e riformula l'emendamento 1.4 in un nuovo testo (1.4 testo 2), pubblicato in allegato, tenendo conto delle indicazioni della Presidenza circa l'inammissibilità dei commi 1 e 3.

 

 Il PRESIDENTE avverte che tale emendamento, nel nuovo testo sarà votato insieme alle altre proposte di modifica riferite al comma 3 dell'articolo 56 della Costituzione, in materia di elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.10.

 

 In dissenso dal Gruppo, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) dichiara che voterà a favore e ringrazia il senatore Saltamartini che ha aderito alla proposta. Nota che la politica delle idee è stata progressivamente espropriata da una serie di poteri non rappresentativi e di movimenti antipolitici, anche attraverso il proliferare di liste civiche. Pertanto, è necessario sottolineare la funzione di rappresentanza del libero pluralismo sociale e territoriale che spetta alla Camera dei deputati.

 

 Il senatore PARDI (IdV) esprime apprezzamento per la proposta avanzata dal senatore Benedetti Valentini con l'emendamento 1.10.

 

 Il senatore DIVINA (LNP) osserva che la Costituzione del 1948 non ha consentito di risolvere le divisioni tra le componenti culturali e politiche della società italiana e molte delle sue disposizioni sono frutto del compromesso raggiunto dall'Assemblea costituente. La proposta del senatore Benedetti Valentini è condivisibile e pertanto il suo Gruppo voterà a favore.

 

 L'emendamento 1.10. posto in votazione, non è accolto. Previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (IdV), anche l'emendamento 1.12 è respinto.

 

 L'emendamento 1.11 decade per l'assenza dei proponenti. Il senatore PASTORE (PdL) ritira l'emendamento 1.18.

 

Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.13 per le ragioni già illustrate.

 

L'emendamento 1.13, posto in votazione, non è accolto.

 

A nome del Gruppo del Popolo delle Libertà, il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 1.31.

 

Il senatore MALAN (PdL), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole, sottolineando che sarebbe preferibile una diversa ripartizione della circoscrizione Estero o anche un diverso criterio di rappresentanza degli italiani residenti all'estero. Comunque è opportuno ridurre ulteriormente il numero dei parlamentari eletti all'estero, in considerazione delle spese assai elevate che comporta quella rappresentanza.

 

L'emendamento 1.31, posto in votazione, non è accolto. Previe dichiarazioni di voto favorevoli del senatore PARDI (IdV), con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.16 e 1.15. Anche l'emendamento 1.17 è respinto, mentre gli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.24 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti.

 

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.23: anche se si tratta di una proposta di tenore populista, essa rappresenta una sfida al ceto politico.

 

Gli emendamenti 1.23 e 1.4 (testo 2), identici, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) fa proprio l'emendamento 1.32, ritirato dal senatore MALAN (PdL).

 

Posto in votazione, l'emendamento 1.32 è respinto.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che i rappresentanti del Governo non si sono pronunciati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

 

Il PRESIDENTE precisa che i rappresentanti del Governo sono intervenuti ai lavori in un momento successivo all'espressione del parere del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. In ogni caso, il Regolamento non prevede la presenza obbligatoria del Governo nelle procedure in sede referente.

 

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,10.

 

Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, anticipando in caso di mantenimento un parere contrario: fa eccezione l'emendamento 2.19, che propone di accantonare e di esaminare insieme all'emendamento 3.6, nel testo riformulato dal senatore Benedetti Valentini (3.6 testo 2), pubblicato in allegato.

 

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti all'articolo 2, tenuto conto della natura dei disegni di legge costituzionale in titolo, di stretta competenza parlamentare.

 

Il senatore PARDI (IdV), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.1 e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Sottolinea la necessità, condivisa anche da autorevoli costituzionalisti, di separare gli argomenti principali della riforma costituzionale in modo che su di essi possano svolgersi articolate consultazioni referendarie, nel rispetto dello spirito dell'articolo 138 della Costituzione.

 

L'emendamento 2.1, posto in votazione, non è accolto.

 

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.4, che propone una riscrittura di numerose disposizioni costituzionali, nell'intento di superare effettivamente il bicameralismo ripetitivo.

 

L'emendamento 2.4, posto in votazione, è respinto.

 

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore SARRO (PdL) ricorda che inizierà tra poco un'importante seduta della Giunta delle immunità parlamentari, alla quale devono partecipare alcuni senatori della Commissione affari costituzionali.

 

Il PRESIDENTE, apprezzata tale circostanza, propone di rinviare il seguito dell'esame e di convocare una ulteriore seduta alle ore 21, nell'intento di accelerare per quanto possibile l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo. Precisa che per quella seduta i Gruppi potranno designare altri senatori in sostituzione dei componenti ordinari della Commissione affari costituzionali eventualmente impegnati nei lavori della Giunta.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, ritiene che sia preferibile proseguire l'esame nella giornata di domani ed eventualmente venerdì, nel rispetto dell'intesa di concludere l'esame nel corso della settimana. Ricorda che l'organizzazione dei lavori convenuta non prevedeva la convocazione di una seduta notturna per oggi.

 

Il senatore PARDI (IdV) ritiene che l'impegno di alcuni componenti della Commissione affari costituzionali presso la Giunta delle immunità parlamentari dovrebbe persuadere la Presidenza a rinviare il seguito dell'esame, in considerazione dell'importante ruolo che quei senatori svolgono. Inoltre, dichiara l'indisponibilità del suo Gruppo a partecipare a una seduta notturna della Commissione.

Ricorda che anche in occasione dell'approvazione delle modifiche all'articolo 81 della Costituzione, la discussione parlamentare si è svolta in modo sciatto e frettoloso, nel disinteresse generale. La proposta di riforma che si esamina oggi a suo avviso è invasiva degli equilibri fra gli organi costituzionali, altera il rapporto tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio dei Ministri e non rafforza adeguatamente i poteri del Parlamento. A suo giudizio, l'accelerazione dell'iter rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti della Costituzione, che non dovrebbe essere innovata con procedure tanto superficiali. Piuttosto, il Parlamento dovrebbe acquisire la consapevolezza dei propri limiti e della propria inadeguatezza per realizzare una riforma costituzionale.

 

Il PRESIDENTE precisa che le procedure sono disciplinate dal Regolamento del Senato. Le posizioni politiche, anche contrastanti, non dovrebbero essere confuse con le regole di svolgimento dei lavori parlamentari.

 

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ringrazia il Presidente per il modo in cui sta conducendo i lavori della Commissione e lo invita a definire, con il consenso dei Gruppi parlamentari, un calendario certo dei lavori che consenta di concludere l'esame entro la corrente settimana, nel rispetto dell'accordo al quale sono pervenute le forze politiche. Nell'organizzazione dei lavori il Presidente non mancherà di evitare, anche in base alla consultazione del presidente della Giunta delle immunità, inopportune sovrapposizioni delle sedute della Commissione affari costituzionali con quelle della Giunta.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) condivide la proposta del Presidente, di rinviare il seguito dell'esame e di riprenderlo nella seduta notturna, stasera alle ore 21, in modo che l'esame possa concludersi nella giornata di domani.

Precisa che l'eventuale approvazione di emendamenti sui quali il suo Gruppo ha manifestato forte contrarietà potrebbe indurre i senatori della Lega Nord a comportamenti parlamentari diversi da quelli collaborativi fin qui osservati.

 

Il senatore ZANDA (PD) condivide la richiesta del senatore D'Alia, di fissare un calendario dei lavori, tenuto conto delle convocazioni della Giunta delle immunità parlamentari, con l'intento di chiudere l'esame entro la settimana, in base all'accordo raggiunto dai Gruppi parlamentari e tenuto conto delle istanze che provengono dal Paese. A suo avviso, il Parlamento lavora troppo poco per non impegnarsi nello svolgimento di sedute anche in orari notturni e, se necessario, in giorni festivi.

Pur comprendendo la posizione contraria del Gruppo dell'Italia dei Valori, ritiene che essa possa farsi valere nel rispetto delle altre opinioni: sono inaccettabili i commenti del senatore Pardi secondo il quale chi si adopera per l'approvazione della riforma costituzionale in esame, con uno sforzo politico, intellettuale e personale assai rilevante, mancherebbe di rispetto alla Costituzione.

 

Il senatore BIANCO (PD) condivide le considerazione svolte dal senatore Zanda e si associa al disappunto per le argomentazioni e il tono usati dal senatore Pardi, il quale peraltro, in molti casi, non ha condiviso le proposte avanzate dal suo stesso Gruppo. Il giudizio espresso sulla condotta dei parlamentari in occasione dell'approvazione della revisione dell'articolo 81 della Costituzione è indebito.

Conclude, ribadendo la richiesta di un calendario dei lavori serrato, tale da consentire il completamento dell'esame nelle sedute di questa settimana.

 

Il PRESIDENTE informa che ha ricevuto notizie secondo le quali la Giunta delle immunità parlamentari, la cui seduta è convocata alle ore 16,30, sospenderà i propri lavori per consentire ai componenti di partecipare alla parte iniziale della seduta dell'Assemblea del Senato. Successivamente, riprenderà i lavori che, verosimilmente, si protrarranno anche in serata.

Propone, infine, di convocare la seduta notturna alle ore 21, nell'intesa che, qualora alcuni senatori non potessero dichiarare il proprio voto sugli emendamenti perché impegnati nei lavori della Giunta delle immunità parlamentari, quegli emendamenti sarebbero accantonati. In ogni caso, trattandosi di una nuova seduta, saranno possibili sostituzioni dei componenti della Commissione.

 

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252

Art. 1

1.4 (testo 2)

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».

Art. 3

3.6 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età"».

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2012

392ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'interno Ruperto.

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio.

 

 Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

 

 Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI (LNP) nota che alcune notizie di stampa riferiscono della proposta da parte di una forza politica della maggioranza nel senso di introdurre un modello semipresidenziale.

 

 Il senatore PARDI (IdV) sottolinea che tali notizie non sono state smentite.

 

 Il PRESIDENTE replica, invitando a occuparsi degli atti che sono all'esame, dai quali non risultano emendamenti oltre a quelli già pubblicati. Inoltre, propone che siano accantonati gli emendamenti riferiti agli articolo 4, 5 e 9, nell'intento di perseguire il consenso su alcune di quelle proposte.

 

 Conviene la Commissione.

 

 L'emendamento 2.5, fatto proprio dal PRESIDENTE in assenza del proponente, è posto in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 2.8 decade in assenza del proponente.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.2, diretto a qualificare come federale il Senato della Repubblica e a prevedere che l'elezione sia contestuale a quella dei Consigli regionali, per cui il Senato sarebbe rinnovato di continuo.

 Inoltre riformula l'emendamento 2.6 in forma di emendamento aggiuntivo all'articolo 10 (10.0.100), pubblicato in allegato.

 

 Il senatore BIANCO (PD) riconosce la dignità intellettuale e politica della proposta che però corrisponde a una impostazione diversa da quella cui aderisce il testo unificato: la previsione di una elezione a suffragio universale e diretto postula la partecipazione del Senato alla formazione dell'indirizzo politico e implica l'espressione della fiducia al Governo.

 

 L'emendamento 2.2, posto in votazione, non è accolto. Anche l'emendamento 2.17, fatto proprio dal senatore PARDI (IdV) in assenza dei proponenti, posto in votazione, non è accolto.

 

 Il senatore BIANCO (PD) chiede di accantonare l'emendamento 10.0.100 (già 2.6): nota che la proposta è di contenuto analogo, almeno nella sua prima parte, a un emendamento da lui presentato insieme ad altri senatori, che potrebbe trovare il consenso nella Commissione.

 

 L'emendamento è quindi accantonato.

 

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.7, fatto proprio dal senatore PARDI (IdV), 2.14, fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP), 2.9, fatto proprio dal PRESIDENTE, 2.10 e 2.13.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.11, diretto a sopprimere la previsione di senatori eletti nella circoscrizione Estero. In proposito, osserva che non avrebbe significato una rappresentanza degli italiani residenti all'estero in una Camera specializzata nelle materie di competenza legislativa concorrente con le Regioni.

 

 L'emendamento 2.11, posto in votazione, è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 2.12.

 

 Il senatore PARDI (IdV) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.15, che propone di ridurre in misura più accentuata il numero dei senatori e di sopprimere i seggi della circoscrizione Estero, per le ragioni ora illustrate dal senatore Calderoli.

 

 L'emendamento 2.15, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole anche sull'emendamento 2.20, diretto a promuovere un regionalismo cooperativo, attraverso l'elezione di senatori da parte dei Consigli regionali e dei Consigli delle autonomie locali.

 

 Messo in votazione, l'emendamento 2.20 è respinto.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 2.22.

 

 Preannunciando il voto favorevole in dissenso dal Gruppo, il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ringrazia i senatori che hanno votato a favore dell'emendamento 1.10 nella seduta di ieri e nota che essi sono stati poco meno della metà dei membri della Commissione.

 Sottolinea la funzione di rappresentanza del libero pluralismo politico che egli intende attribuire al Senato della Repubblica, mentre alla Camera dei deputati sarebbe demandato il compito di sintesi politica degli interessi territoriali e sociali.

 

 Il senatore DIVINA (LNP), esprimendosi favorevolmente, propone di sopprimere la seconda parte dell'emendamento 2.22, che richiama i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) non condivide tale proposta di riformulazione dell'emendamento che - lo ricorda - è stato sottoscritto anche dal senatore Saltamartini.

 

 L'emendamento, posto in votazione, non è approvato.

 

 Su proposta del senatore BIANCO (PD), l'emendamento 2.19 è accantonato.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.18 e sull'emendamento 2.26.

 

 Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.18, per le ragioni già illustrate con riguardo all'opportunità di sopprimere i seggi della circoscrizione Estero. Nel caso del Senato, occorre tenere conto anche della competenza specifica nelle materie legislative concorrenti.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), in dissenso dal Gruppo, aggiunge la firma all'emendamento 2.18 e preannuncia un voto favorevole. Inoltre, sottolinea il significato dell'emendamento 2.26, di contenuto analogo, che ritira: a suo avviso, il mantenimento dei senatori eletti nella circoscrizione Estero costituisce una contraddizione, visto il rafforzamento della vocazione regionalista del Senato. Inoltre, la riduzione del numero dei senatori eletti all'estero di fatto impedirà di rappresentare adeguatamente il pluralismo politico di quelle comunità.

 

 L'emendamento 2.18, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.21, diretto a sopprimere il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Esprime comunque i sensi della sua stima nei confronti dei senatori eletti nella circoscrizione Estero e ricorda le ragioni aggiuntive della soppressione, in considerazione della competenza specialistica del Senato.

 

 Il senatore BIANCO (PD) ritiene che la presenza dei senatori eletti all'estero non dovrebbe essere stigmatizzata. Le innegabili deficienze delle procedure per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero possono essere risolte attraverso la legge ordinaria. Inoltre, manifesta stupore per l'opposizione a questo istituto da parte di forze politiche che in passato hanno fortemente voluto la legge che consente agli italiani residenti all'estero di esprimere il loro voto.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condivide il rilievo del senatore Bianco e ritiene che non sia necessario sopprimere disposizioni costituzionali quanto piuttosto affrontare il tema dell'acquisizione della cittadinanza per discendenza, come richiedono anche le comunità italiane all'estero e sulla base delle norme approvate recentemente dall'Unione europea, nonché attraverso una revisione della legge elettorale per quanto riguarda questa parte specifica. L'esperienza non è totalmente opaca, come si lascia intendere in alcuni interventi: semmai le forze politiche dovrebbero assumersi la responsabilità degli episodi non commendevoli di cui sono stati protagonisti alcuni loro esponenti.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.21 e condivide l'opinione del senatore D'Alia secondo il quale una maggiore trasparenza delle procedure per l'esercizio del diritto di voto può essere realizzata attraverso una revisione della legge elettorale.

 

 Il senatore PALMA (PdL), intervenendo in dissenso dal Gruppo, ritiene che l'emendamento 2.21 meriti una più approfondita riflessione. Con il superamento del bicameralismo perfetto, si introduce una distinzione di competenze tra le Camere e si accentua la connotazione regionalista del Senato, con riferimento alla trattazione delle materie di competenza concorrente. A suo avviso, tale evoluzione è incompatibile con il mantenimento di una rappresentanza degli italiani residenti all'estero.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), in dissenso dal Gruppo, preannuncia che non parteciperà al voto e ricorda il valore dell'iniziativa promossa dalla sua parte politica di provenienza, fin dai tempi più lontani, per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. A suo avviso, l'argomento non dovrebbe essere coinvolto nell'attuale riforma di alcune disposizioni della Costituzione, che attengono soprattutto alle funzioni delle Camere.

 

 Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) conferma la sua posizione contraria al mantenimento di parlamentari eletti dagli italiani residenti all'estero in un'apposita circoscrizione. Replicando al senatore D'Alia, osserva che trattandosi dell'attuazione di una norma costituzionale, in mancanza di una modifica di quest'ultima, la legge ordinaria non potrebbe disciplinare diversamente la materia.

 

 Il senatore DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) condivide le riflessioni del senatore Palma. È opportuno tenere conto della evoluzione delle competenze delle Camere: l'elezione di rappresentanti di italiani residenti all'estero sembra incompatibile con le funzioni del Senato che fanno riferimento alle materie di competenza legislativa concorrente.

 

 L'emendamento 2.21, posto in votazione, non è accolto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.28, che prevede l'elezione indiretta dei senatori. In tal modo, a suo avviso, si potrebbe superare effettivamente l'attuale bicameralismo e attuare l'auspicio della formazione di un Senato delle regioni. Inoltre, con l'elezione da parte dei Consigli regionali, si determinerebbe una drastica riduzione dei costi della politica.

 Replicando alle obiezioni del senatore Bianco, ribadisce che non intende svalutare il significato e il valore del contributo fornito al Parlamento dai senatori eletti all'estero.

 

 L'emendamento 2.28, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.23, anch'esso diretto a ridurre il numero dei senatori. Anche se, a suo avviso, sono da respingere le critiche demagogiche nei confronti del Parlamento, che rischiano di aprire lo spazio a tendenze antidemocratiche, ritiene che una riduzione più coraggiosa del numero dei Parlamentari sarebbe opportuna.

 

 L'emendamento 2.23, posto in votazione, non è accolto. Anche l'emendamento 2.24 è respinto. L'emendamento 2.38, ritirato dal senatore MALAN (PdL) e fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP), viene posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 2.25, previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (IdV), posto in votazione non è accolto. L'emendamento 2.27 decade per l'assenza della proponente, mentre l'emendamento 2.30 è ritirato dal senatore SANNA (PD), il quale propone una riformulazione dell'emendamento 2.29 (2.29 testo 2), pubblicata in allegato, su cui il relatore conferma il parere contrario.

 

 Il senatore BIANCO (PD) conferma la posizione, già annunciata nella giornata di ieri, contraria a tutti gli emendamenti che non vedano il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo. Pertanto, anche sull'emendamento 2.29 (testo 2) il voto del suo gruppo sarà contrario.

 

 Il senatore SANNA (PD), intervenendo in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.29 (testo 2): esso propone di prevedere un numero minimo di cinque senatori per regione, a eccezione del Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare una più coerente proporzione con la riduzione del numero dei parlamentari e il rispetto del principio dell'uguaglianza del voto.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, ritenendo che il numero minimo di sei senatori corrisponda in proporzione alla riduzione del numero complessivo dei senatori e soddisfi l'esigenza di una rappresentanza del pluralismo politico anche nelle regioni più piccole.

 

 Il senatore PARDI (IdV) condivide le considerazioni svolte dal senatore Sanna e apprezza la sua libera manifestazione di pensiero, anche in dissenso dal Gruppo di appartenenza.

 

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) ritira la firma dall'emendamento, aderendo alle indicazioni del senatore Bianco.

 

L'emendamento 2.29 (testo 2), posto in votazione, è respinto. Previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (IdV), è respinto anche l'emendamento 2.31.

 

Il senatore PARDI (IdV) sottolinea il significato dell'emendamento 2.32, diretto a rafforzare la funzione di rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di genere nella composizione del Senato, tenendo conto dei gravi ritardi che in proposito si verificano in Italia.

 

L'emendamento 2.32, posto in votazione, è respinto.

 

Il presidente VIZZINI, relatore, riconsiderando il proprio avviso, esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.41.

 

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, si pronuncia in modo conforme.

 

L'emendamento 2.41, posto in votazione, è accolto, mentre è respinto l'emendamento 2.33, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV).

 

Il senatore MALAN (PdL) ritira l'emendamento 2.39, che viene fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LNP) e, messo in votazione, non è accolto.

 

L'emendamento 2.0.2, posto in votazione, non è accolto.

 

Rispondendo al senatore Pardi, il PRESIDENTE ribadisce i criteri in base ai quali ha dichiarato improponibile l'emendamento 2.0.3. Tra l'altro, rammenta di essersi attenuto a una specifica prescrizione contenuta nella Circolare sull'istruttoria legislativa in Commissione diramata dal Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997, secondo la quale la disposizione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento deve essere applicata nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione. Pertanto devono essere dichiarati improponibili gli emendamenti manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto.

In qualità di relatore, esprime quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione della proposta 3.6, che il senatore Benedetti Valentini ha riformulato in un nuovo testo (3.6 testo 2), pubblicato in allegato al resoconto di ieri, sul quale si rimette alla Commissione.

 

Il sottosegretario MALASCHINI, confermando l'attenzione del Governo per l'esame in corso, si rimette alla Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché sulle altre proposte riguardanti gli articoli successivi, auspicando che la redazione finale del testo veda il più ampio consenso.

 

Replicando a una richiesta del senatore CALDEROLI (LNP), il PRESIDENTE osserva che gli emendamenti aggiuntivi 3.0.14 e 3.0.15 sono stati dichiarati improponibili in quanto la materia delle indennità è riservata alla legge per disposizione costituzionale.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP), contestando tale decisione, auspica che il Presidente del Senato possa riconsiderare i criteri a cui si è richiamato il Presidente Vizzini, in modo da ammettere le proposte di modifica riguardanti l'indennità parlamentare, anche nell'esame in Commissione.

 

Il senatore PALMA (PdL) osserva che la prima parte degli emendamenti 3.0.14 e 3.0.15 dovrebbe essere considerata proponibile, in quanto non preclusa da riserve di legge.

 

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle considerazioni svolte dai senatori Calderoli e Palma, e rivedendo la sua decisione, dichiara proponibile la prima parte degli emendamenti 3.0.14 e 3.0.15, fino alle parole "dalla legge".

 

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,25.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.2.

 

Il senatore PALMA (PdL) chiede che l'emendamento 3.2 sia votato per parti separate, distinguendo il requisito anagrafico da quello della residenza.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su entrambe le parti dell'emendamento 3.2.

 

Il senatore PALMA (PdL) preannuncia un voto favorevole in dissenso dal Gruppo sulla seconda parte dell'emendamento 3.2.

 

Il senatore DIVINA (LNP), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla seconda parte dell'emendamento, ricorda che nelle recenti elezioni amministrative i cittadini hanno manifesto un forte disagio e hanno rivendicato la possibilità di scegliere i candidati espressi dai territori.

 

Il presidente VIZZINI, relatore, confermando il parere contrario su entrambe le parti dell'emendamento 3.2, ricorda il contenuto dell'articolo 67 della Costituzione, che postula una rappresentanza di tutta la nazione.

 

La prima parte dell'emendamento 3.2, fino alle parole "di età" è posta in votazione ed è respinta. Anche la seconda parte non è accolta.

 

L'emendamento 3.4 decade per assenza del proponente.

 

Il PRESIDENTE avverte che la prima parte dell'emendamento 3.5, a seguito di una più attenta considerazione, è inammissibile, in quanto priva di reale portata modificativa.

 

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 3.17. Quindi è respinta la seconda parte dell'emendamento 3.5

 

Previe dichiarazioni di voto del senatore PARDI (IdV), gli emendamenti 3.9 e 3.8, posti separatamente in votazione, sono respinti. Quanto all'emendamento 3.7, esso è riformulato in senso conforme al 3.6 (testo 2) e momentaneamente accantonato.

 

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti identici 3.6 (testo 2) e 3.7 (testo 2).

 

I senatori BIANCO (PD) e BENEDETTI VALENTINI (PdL), a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano un voto favorevole.

 

 Gli emendamenti identici 3.6 (testo 2) e 3.7 (testo 2), posti in votazione, sono accolti. Previa dichiarazione di voto del senatore PARDI (IdV), l'emendamento 3.10 non è accolto.

 

 Il PRESIDENTE avverte che, in base a una più attenta valutazione, gli emendamenti 3.11 e 3.12 sono proponibili limitatamente alla prima parte, fino alle parole: "di età".

 

 Il senatore PALMA (PdL) giudica singolare che nella Costituzione non possa essere enunciato un principio come quelle indicato dalla seconda parte degli emendamenti 3.11 e 3.12, sulla base di criteri contenuti in una circolare applicativa dei Regolamenti delle Camere. La materia è riservata alla legge ordinaria in quanto lo prevede una disposizione della Costituzione sulla quale il legislatore costituente potrebbe legittimamente intervenire.

 

 Il presidente VIZZINI, relatore, ricorda che l'articolo 65 della Costituzione riserva alla legge la materia delle ineleggibilità e incompatibilità.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) obietta che il criterio applicato potrebbe rappresentare un precedente che limita la potestà del legislatore in modo eccessivo. In proposito, ricorda che l'articolo 122 regola direttamente casi specifici di incompatibilità.

 

 Il PRESIDENTE osserva che i casi di incompatibilità indicati nell'articolo 122 sono di natura ben diversa da quelli proposti con gli emendamenti dichiarati improponibili, in quanto riguardano il rapporto di incompatibilità tra la titolarità di più cariche pubbliche, di rilievo costituzionale, così come già prescrive, per i membri del Parlamento, l'articolo 65, secondo comma, della Costituzione.

 

 Gli emendamenti 3.11 e 3.12, limitatamente alla prima parte, posti congiuntamente in votazione in quanto identici, sono respinti. Successivamente è respinto anche l'emendamento 3.13.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.18, per le ragioni richiamate dal Presidente, fondate sul principio enunciato nell'articolo 67 della Costituzione.

 

 Il senatore MALAN (PdL) difende il contenuto dell'emendamento 3.18 e, in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole: la proposta rafforza il carattere regionalista del sistema di elezione del Senato.

 

 Il senatore DIVINA (LNP), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che la regione Trentino-Alto Adige nel suo statuto prevede un periodo minimo di residenza per l'espressione del voto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) sostiene l'emendamento 3.14, che sottolinea la necessità di una garanzia per la rappresentanza delle minoranze e della parità di genere.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) si esprime in senso contrario sulla proposta 3.14. In primo luogo, essa pone sullo stesso piano la tutela delle minoranze e quella delle donne, non considerando che queste ultime rappresentano una maggioranza della popolazione. Inoltre, sulla materia è già intervenuta una modifica dell'articolo 51 della Costituzione che, tralasciando ogni tenore meramente enunciativo, prevede la concreta promozione delle condizioni di pari opportunità. Infine, la formulazione dell'emendamento ricalca in parte le dichiarazioni contenute nella Costituzione fin dal 1948 che, tuttavia, non avevano assicurato l'attuazione del principio. A suo avviso, azioni concrete potranno essere realizzate sia in sede di revisione della legge elettorale, attraverso regole che assicurino un maggiore equilibrio nella rappresentanza, sia nella legge che disciplina il finanziamento dei partiti politici, con tagli dei trasferimenti qualora i partiti non rappresentino in misura adeguata il genere femminile.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) ritiene che le argomentazioni svolte dalla senatrice Finocchiaro abbiano un'ispirazione maschilista, in quanto conferiscono un valore economico alla rappresentanza femminile.

 

 L'emendamento 3.14, posto in votazione, è respinto, come pure il 3.15. L'emendamento 3.0.3 decade per l'assenza del proponente, mentre l'emendamento 3.0.1, posto in votazione è respinto.

 

 Il senatore DIVINA (LNP) fa proprio l'emendamento 3.0.2, che era stato ritirato dal proponente; sottolinea la proposta secondo cui i senatori a vita non avrebbero diritto di voto. In proposito, ricorda la situazione venutasi a determinare nella scorsa legislatura, quando la presenza e il voto dei senatori a vita, anche di quelli molto anziani, venivano strumentalizzati per assicurare la maggioranza al Governo.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) chiede che l'emendamento 3.0.2 sia votato per parti separate e preannuncia il suo favore sulla prima parte, diretta a ridurre il numero dei senatori a vita, mentre il voto sarà contrario sulla seconda parte, che limiterebbe inopportunamente lo status di quei componenti del Senato.

 

 L'emendamento 3.0.2, limitatamente alla lettera a), è posto in votazione congiuntamente all'identico emendamento 3.0.4, ed è respinto. Successivamente è respinta anche la lettera b), posta in votazione insieme all'identico emendamento 3.0.17. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

 

 Il senatore MALAN (PdL) ritira l'emendamento 3.0.18, mentre il 3.0.7, posto in votazione è respinto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.0.10. Richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare le prerogative del Parlamento attraverso l'introduzione di uno statuto delle opposizioni, ripetutamente sollecitato anche dal Gruppo del Partito Democratico. Il testo unificato proposto dal relatore, sotto tale profilo, è carente. L'emendamento 3.0.10 prevede tra l'altro il ricorso alla Corte costituzionale da parte di singoli o gruppi che siano stati lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali.

 

 Il senatore BIANCO (PD) ritiene che le questioni poste dal senatore Pardi, meritino attenzione. Lo invita quindi a ritirare l'emendamento 3.0.10 e a convergere sulla formulazione della prima parte dell'emendamento 3.0.9, sulla quale si potrebbe determinare un consenso più largo. A tal fine, chiede l'accantonamento dello stesso emendamento 3.0.9.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) si associa all'invito rivolto al senatore Pardi per un ritiro dell'emendamento 3.0.10, che prevede il ricorso alla Corte costituzionale durante l'iter di approvazione di un disegno di legge, con conseguente, eccessiva compressione dell'autonomia costituzionale delle Camere.

 Ritira quindi l'emendamento 3.0.8 e dichiara la disponibilità a riformulare la seconda parte dell'emendamento 3.0.9 secondo la proposta del senatore Bianco.

 

 Il PRESIDENTE precisa che in base a una più attenta valutazione, l'ultimo comma dell'emendamento 3.0.10, che prevede il ricorso alla Corte costituzionale contro le violazioni del Regolamento, è improponibile, in quanto riguarda le garanzie costituzionali, che non formano oggetto del testo in esame.

 

 La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 3.0.10, 3.0.9 e 3.0.21.

 

 Il senatore MALAN (PdL) ritira l'emendamento 3.0.19, precisando che l'intento di quella proposta era quello di evitare un uso strumentale a fini ostruzionistici della richiesta di verifica del numero legale. Ritira anche l'emendamento 3.0.20.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.0.11, implicitamente diretto a precludere l'accesso alle cariche parlamentari per chi detenga il controllo di mezzi di comunicazione. La proposta ha lo scopo di reagire alla anomalia che ha caratterizzato la situazione politica italiana per un lungo arco temporale e che, a suo avviso, non deve essere dimenticata.

 

 Il presidente VIZZINI, relatore, ricorda che l'articolo 65, primo comma, della Costituzione rinvia alla legge la determinazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, mentre non considera i casi di incandidabilità che ricorrerebbero, a suo avviso, solo in casi estremi, come la mancanza dei requisiti anagrafici o di esercizio dei diritti politici.

 

 La senatrice FINOCCHIARO (PD) non condivide la proposta di cui all'emendamento 3.0.11. Della questione si dibatte senza soluzione da molto tempo: a suo avviso, il conflitto di interessi può essere risolto attraverso l'individuazione di ulteriori cause di incompatibilità, che verrebbero meno qualora il candidato cessi dalla condizione che ha determinato il conflitto.

 

 Messo in votazione, l'emendamento 3.0.11 non è accolto.

 

 Il senatore PARDI (IdV), su invito del PRESIDENTE si riserva di riformulare 3.0.12, che intanto è accantonato.

 

 Il PRESIDENTE avverte che, a seguito di una più attenta valutazione, l'emendamento 3.0.13 è improponibile, per le ragioni già esposte a proposito dell'ultima parte dell'emendamento 3.0.10.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) ritira l'emendamento 3.0.14 e insiste per l'approvazione del 3.0.15 che, limitatamente alla prima parte, è stato ritenuto proponibile.

 

 Il presidente VIZZINI, relatore, si pronuncia favorevolmente sulla prima parte dell'emendamento 3.0.15, fino alle parole: "stabilita dalla legge".

 

 Il senatore PALMA (PdL) ritiene che l'emendamento dovrebbe essere formulato stabilendo che i componenti delle Camere devono partecipare ai lavori dell'Assemblea: una formulazione siffatta, sarebbe più pertinente di quella attualmente inserita nell'emendamento, secondo cui essi "hanno il dovere" di partecipare.

 

 Il senatore BIANCO (PD) propone di accantonare l'emendamento 3.0.15, al fine di convenire su una formulazione più appropriata.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) condivide tale proposta.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL) sottolinea la necessità di verificare la formulazione dell'emendamento, tenendo conto dello spirito con cui il Costituente ha elaborato l'articolo 69 della Costituzione.

 

 Anche i senatori DIVINA (LNP), CALDEROLI (LNP), BENEDETTI VALENTINI (PdL) e D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) condividono l'opportunità di un accantonamento.

 

L'emendamento 3.0.15 è quindi accantonato.

 

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,10.

 

Il PRESIDENTE informa la Commissione di aver stabilito, con i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, un orientamento comune sul calendario dei lavori: la seduta proseguirà con le votazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, se necessario si concluderà nella seduta già convocata per le ore 21. Quanto al seguito dei lavori, la Commissione sarà convocata martedì 29 maggio alle ore 12, alle 14 e alle 20,30, per concludere l'esame in una seduta da convocare per mercoledì 30 alle ore 8,30.

 

La Commissione prende atto.

 

 Il PRESIDENTE propone quindi di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5, 9 e 10, nonché, su richiesta dei senatori PALMA (PdL) e CECCANTI (PD), anche gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

 La Commissione conviene.

 

 Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 7.3 e presenta l'emendamento 7.100, di mero coordinamento, pubblicato in allegato.

 

Il sottosegretario MALASCHINI paventa il rischio che il rinvio parziale delle leggi possa determinare una partecipazione attiva del Presidente della Repubblica al procedimento legislativo. Osserva, in proposito, che le parti della legge oggetto di rinvio difficilmente potranno essere approvate nuovamente dal Parlamento, senza configurare un'ipotesi di conflitto con il Capo dello Stato. Ritiene, quindi, che l'attribuzione del potere di rinvio parziale necessariamente dovrebbe presupporre una riconsiderazione generale del ruolo e delle prerogative del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale.

 

 Sull'emendamento 7.3 interviene in dichiarazione di voto il senatore PARDI (IdV), il quale osserva che la proposta, volta a prevedere anche l'ipotesi di un rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, recepisce un auspicio espressamente manifestato dal Capo dello Stato in una lettera inviata, nel 2010, ai Presidenti delle Camere.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, osserva che il Presidente della Repubblica esercita il potere di rinvio in ipotesi rare, all'esito di un'attenta riflessione e alla luce di considerazioni ponderate, che hanno ad oggetto il complesso degli articoli di cui si compone il disegno di legge approvato dalle Camere. L'introduzione del rinvio parziale muterebbe la natura dell'istituto, determinando effetti rilevanti sul procedimento legislativo.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo e rileva che il rinvio parziale finirebbe con l'attribuire al Capo dello Stato un sostanziale potere di emendamento nei confronti dei disegni di legge approvati dalle Camere. Si altererebbe così in profondità l'istituto: la Costituzione, infatti, concepisce il potere di rinvio come una prerogativa presidenziale esclusivamente conseguente a valutazioni ponderate del disegno di legge nel suo complesso.

 

 Il senatore PALMA (PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto di astensione, osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento potrebbe avere effetti di estremo rilievo sul sistema costituzionale, anche perché appare complesso prevedere tutta la possibile casistica che può conseguire a un rinvio parziale. Sembra concreto, inoltre, il rischio che la parte del disegno di legge non oggetto di rinvio, ove fosse priva di una sua propria autonomia, non potrebbe in ogni caso entrare in vigore.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto di astensione, conviene con i rilievi critici avanzati dal senatore Palma, osservando che il potere di rinvio parziale determinerebbe un coinvolgimento assai significativo del Capo dello Stato nel procedimento legislativo, con il rischio di ingerenze improprie nei confronti del Parlamento.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole, ritiene che l'introduzione in Costituzione del potere di rinvio parziale delle leggi potrebbe risolvere una questione di natura istituzionale di assoluto rilievo, considerando che il Capo dello Stato, ove rinvenisse nel disegno di legge approvato dalle Camere profili di criticità puntuali e limitati a singole norme, non si troverebbe costretto a rinviare l'intero provvedimento.

 

 Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.3 non è accolto.

 

 Su richiesta dei proponenti, l'emendamento 7.2 è accantonato.

 

 Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 7.4 e 7.6.

 

 La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore.

 

 Posto ai voti con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 7.0.20 è accolto.

 

 Si passa all'esame degli identici emendamenti 7.0.3 e 7.0.4, sui quali il relatore esprime parere contrario.

 

 Il senatore PARDI (IdV), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene necessario introdurre in Costituzione l'obbligo di sottoporre gli schemi di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione del parere, in considerazione della prassi degli ultimi anni: la delega legislativa, utilizzata in maniera diffusa su molteplici materie e per tempi dilatati, si è trasformata in un sostanziale trasferimento di importanti funzioni legislative dal Parlamento al Governo. Inoltre, sono state sempre più numerose le fattispecie di eccesso di delega o di violazione, da parte dell'esecutivo, dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, evidenzia l'opportunità di una previsione costituzionale di tale tenore, proprio in considerazione, come rilevato dal senatore Pardi, dell'abuso della delega legislativa compiuto da Governi diversi negli ultimi anni.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo improprio prevedere tali obblighi in Costituzione. Appaiono sufficienti, a suo avviso, le disposizioni contenute nella legge n. 400 del 1988, in riferimento alle deleghe che eccedono i due anni. Richiama, in proposito, anche la prassi costante in base alla quale ormai tutte le leggi di delegazione contengono una disposizione che prevede la trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle competenti Commissioni parlamentari, al fine dell'espressione del relativo parere.

 

 Il senatore BIANCO (PD), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, conviene con i rilievi avanzati dal senatore Pastore, segnalando l'inopportunità di regolare in Costituzione procedimenti che trovano una più corretta collocazione in leggi ordinarie.

 

 Il senatore PALMA (PdL), nell'annunciare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole, ritiene che, in considerazione dei numerosi precedenti, non appaia improprio inserire in Costituzione l'obbligo di sottoporre gli schemi dei decreti legislativi al parere delle Commissioni parlamentari. Il controllo parlamentare sul corretto uso del potere legislativo delegato appare quanto mai rilevante, inserendosi nel più complesso e articolato sistema della dialettica tra potere legislativo e potere esecutivo. I numerosi casi di abuso dell'istituto, nonché di gravi e palesi violazioni, nell'esercizio della delega, dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione, inducono a una positiva considerazione degli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4, nel presupposto che un rafforzamento delle prerogative del Parlamento in tale ambito possa assicurare, in futuro, un maggiore rispetto dell'articolo 76 della Costituzione.

 

 Posti ai voti, gli identici emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 non sono accolti.

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.5.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole, osserva che la prassi costituzionale degli ultimi anni induce a introdurre in Costituzione, a tutela del Parlamento, maggiori garanzie a fronte dell'abuso, da parte del Governo, dell'istituto della delega legislativa. Non soltanto numerosi decreti legislativi sono adottati in palese eccesso di delega, ma sovente il Governo non tiene in alcuna considerazione i rilievi contenuti nei pareri delle Commissioni parlamentari. A tal fine, l'emendamento introduce la facoltà, per ciascuna delle Camere, su richiesta di un decimo dei propri componenti, di riesaminare il testo del decreto legislativo, eventualmente rilevando la difformità dai principi e dai criteri direttivi della delega di una o più disposizioni le quali, conseguentemente, sarebbero omesse dal testo. Il Governo potrà rinunciare all'esercizio della delega, ovvero esercitarla nuovamente, apportando le modifiche richieste dal Parlamento.

 

 Il senatore SALTAMARTINI (PdL), in dissenso dal Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole.

 

 Il senatore PALMA (PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il proprio voto favorevole, invita a una riflessione seria sull'esercizio improprio e incostituzionale dell'istituto della delega legislativa, compiuto soprattutto negli ultimi anni, nonché sulla conseguente mortificazione della sovranità del Parlamento in un ambito suo proprio, ovvero l'esercizio della funzione legislativa.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

 

 Il presidente VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), relatore, in considerazione dei numerosi rilievi emersi nel dibattito e della assoluta importanza delle questioni evocate, invita il senatore Benedetti Valentini a ritirare l'emendamento per ripresentarlo in Assemblea.

 

 L'emendamento 7.0.5 viene quindi ritirato.

 

 Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.9 e 7.0.6.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) annuncia, a nome del Gruppo, un voto contrario.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il suo voto favorevole, evidenzia che le modifiche all'articolo 77 della Costituzione, contenute nella sua proposta, mirano a rimuovere gli effetti perversi deteminatisi a seguito dell'abuso della decretazione d'urgenza, con particolare riguardo alla prassi - censurata sia dalla Corte costituzionale sia dal Presidente della Repubblica - di porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione dei decreti-legge, anche introducendo, in sede di conversione, disposizioni estranee. Osserva, d'altra parte, che il testo all'esame della Commissione introduce prerogative, in capo al Governo, nell'ambito del procedimento legislativo, proprio al fine di ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. L'emendamento proposto, conseguentemente, appare, a suo avviso, coerente con l'impianto della riforma.

 

 Il senatore BIANCO (PD) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 

 Il senatore VITALI (PD), nel dichiarare, in dissenso dal Gruppo, il proprio voto favorevole, osserva che i contenuti dell'emendamento non sono tali da alterare l'equilibrio raggiunto con l'accordo politico sul testo unificato proposto dal relatore, segnalando il rilievo assoluto dei temi coinvolti, con particolare riguardo ai rapporti tra Parlamento e Governo.

 

 Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.6.

 

 Su richiesta del proponente, l'emendamento 7.0.7 è accantonato.

 

 Sull'emendamento 7.0.8 il relatore esprime un parere contrario.

 

 Interviene, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo, il senatore DIVINA (LNP) il quale, in considerazione di quanto avvenuto negli ultimi anni, ritiene quanto mai necessario introdurre in Costituzione norme che inducano ad un uso più rigoroso dell'istituto della decretazione d'urgenza.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, pur riconoscendo l'assoluto rilievo delle ragioni che hanno indotto alla presentazione di tale emendamento, osserva che l'utilizzazione impropria della decretazione d'urgenza, così come della delega legislativa, discende essenzialmente dall'assenza di adeguate prerogative, in capo al Governo, nell'ambito del procedimento legislativo. Il testo unificato proposto dal relatore, nell'introdurre, tra i vari istituti, anche il cosiddetto "voto bloccato" per le proposte segnalate dall'esecutivo, consente di rimuovere le maggiori criticità, senza dover intervenire sugli articoli 76 e 77 della Costituzione.

 

 Posto ai voti, l'emendamento 7.0.8 risulta respinto.

 

 Interviene quindi sull'ordine dei lavori la senatrice FINOCCHIARO (PD): innanzitutto richiama l'importanza del lavoro che la Commissione sta compiendo, soprattutto in ragione della materia. La riforma della Costituzione è da anni al centro del dibattito pubblico e oggetto di elaborazione scientifica, soprattutto in considerazione dell'esigenza, da tutti evocata, di rendere più efficiente il sistema istituzionale. In un momento storico particolarmente complesso e inedito, soprattutto in considerazione dell'ampia e trasversale maggioranza che sostiene l'attuale Governo, appare quanto mai significativo il senso di responsabilità manifestato dai corrispondenti partiti politici nel convenire su un accordo che possa consentire, in quest'ultimo scorcio di legislatura, di approvare una riforma della Costituzione limitata ad alcuni aspetti particolarmente sensibili.

 Notizie di stampa, ancora non smentite, annunciano la imminente presentazione, da parte del leader del Popolo delle Libertà Silvio Berlusconi e del segretario del partito Angelino Alfano, di una nuova proposta di riforma costituzionale, accompagnata da un progetto di revisione della legge elettorale. Tale comunicazione avverrebbe domani mattina presso il Senato, in una conferenza stampa convocata per le ore 11,30. Da altre notizie, anch'esse non smentite, si apprende che la riforma costituzionale proposta si muove in una direzione radicalmente diversa da quella propria del testo all'esame della Commissione, in quanto sarebbe prevista l'introduzione di una forma di governo sul modello semipresidenziale.

Alla luce di tali considerazioni, al fine di non vanificare il lavoro fin qui compiuto, chiudendo la legislatura senza approvare alcuna riforma, propone formalmente di definire quanto meno la riduzione del numero dei parlamentari, anche considerando che, sulla materia, vi è un'esplicita volontà concorde di tutte le forze politiche. Tale volontà è stata confermata da questa Commissione con l'esame, appena compiuto, degli articoli 1 e 2 del testo unificato i quali, come noto, prevedono una congrua ed equilibrata riduzione del numero dei deputati e dei senatori.

 

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), nel condividere le osservazioni della senatrice Finocchiaro, rileva che l'esame finora svolto del testo proposto dal relatore abbia manifestato l'esistenza di un dissenso, all'interno del Popolo della Libertà, circa i contenuti dell'accordo politico faticosamente raggiunto sulla proposta di riforma della Costituzione. A tale constatazione si aggiunge ora la notizia di un'imminente presentazione, da parte del leader del Popolo della Libertà, di un progetto di riforma costituzionale in senso semipresidenziale, con una connessa proposta di revisione dell'attuale legge elettorale. Un annuncio di tale natura che, a quanto si apprende dagli organi di informazione, sarà formalizzato in una conferenza stampa che avrà luogo in Senato domani mattina, fa tramontare definitivamente la possibilità - già di difficile realizzazione - che, entro la fine della legislatura, questo Parlamento possa approvare una riforma della Costituzione. Conviene, pertanto, sulla proposta della senatrice Finocchiaro affinché, in tempi rapidi, sia almeno approvata la riduzione del numero dei parlamentari.

 

Il senatore PALMA (PdL) invita a non utilizzare in modo strumentale una notizia di stampa, allo scopo di frenare il processo riformatore. Ritiene infatti che, pur in presenza di un articolato dibattito interno al Popolo della Libertà su alcuni contenuti della riforma, il comportamento dei componenti del proprio Gruppo in Commissione testimoni in ogni caso la volontà di procedere nella definizione di un testo sul quale è maturato l'accordo politico tra i partiti che sostengono l'attuale Governo. L'annuncio della presentazione di una proposta di riforma costituzionale i cui contenuti, annunciati dalla stampa, non sono ancora formalmente noti, non rappresenta, a suo avviso, una ragione sufficiente per non procedere nei lavori secondo le intese raggiunte. Eventuali ulteriori interventi sul testo della Costituzione, che fossero proposti e presentati in Parlamento, non sembrano contraddire gli aspetti più qualificanti del progetto di riforma racchiuso nel testo unificato all'esame della Commissione. Suggerisce, pertanto, di procedere nell'esame degli emendamenti, eventualmente anche accelerando le procedure, al fine di concludere i lavori, come convenuto, nella mattina di mercoledì 30 maggio.

Nel richiamare i parlamentari dei diversi Gruppi al senso di responsabilità rispetto agli impegni assunti, assicura che, ove non vi fossero le condizioni per procedere, come auspicato, a una revisione organica, il Popolo della Libertà assicura la piena adesione alla proposta, avanzata dalla senatrice Finocchiaro, di approvare almeno la riduzione del numero dei parlamentari.

 

Il senatore PARDI (IdV), in considerazione delle richiamate notizie di stampa, le quali annunciano la presentazione, da parte del leader del Popolo della Libertà, di una organica proposta di riforma costituzionale, volta a modificare la forma di governo in senso semipresidenziale, denuncia il sostanziale fallimento di ogni possibile tentativo di approvare, entro la fine della legislatura, una revisione della Costituzione. Ritiene, pertanto, auspicabile che, pur nella misura così modesta prevista dal testo in esame, si proceda almeno alla riduzione del numero dei parlamentari, rispettando così la volontà espressa, in forma manifesta e diffusa, dall'opinione pubblica.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), nel confermare la sua piena adesione alla proposta della senatrice Finocchiaro, finalizzata a realizzare quanto meno la riduzione del numero dei parlamentari, osserva, in primo luogo, che le posizioni espresse dai senatori del Popolo della Libertà sui contenuti del progetto di riforma e tradotti in emendamenti puntuali al testo unificato non hanno mai assunto il carattere di un comportamento ostruzionistico, ma si sono sempre qualificati come contributi meditati, finalizzati esclusivamente a migliorare la proposta in esame. In proposito, segnala che troppo scarsa attenzione è stata data alle prerogative del singolo parlamentare, spesso soffocate, in violazione dell'articolo 67 della Costituzione, a vantaggio di una rigida disciplina di Gruppo. Richiama, pertanto, tutti i membri della Commissione a una riflessione attenta sull'esigenza di valorizzare il contributo del singolo senatore, soprattutto quando sono in questione temi di grande rilievo politico e di alto profilo giuridico.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP), nel prendere atto che l'annunciata proposta di revisione costituzionale da parte del leader del Popolo della Libertà determina il tramonto di ogni possibile riforma entro la fine della legislatura, conviene, senza alcuna riserva, con la proposta della senatrice Finocchiaro, affinché sia approvata almeno la riduzione del numero dei parlamentari.

 

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svolto, propone di proseguire l'esame secondo i tempi che erano stati già concordati, procedendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 e di quelli relativi all'articolo 8.

 

La Commissione conviene.

 

Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

 

I rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 7.0.10, 7.0.21, 7.0.22 e 7.0.15.

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore, risultano respinti gli emendamenti 7.0.11, 7.0.16, 7.0.17 e 7.0.18.

 

Su richiesta del proponente, l'emendamento 7.0.19 è accantonato.

 

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

 

Il relatore annuncia il suo parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

Gli emendamenti 8.1 e 8.3, in assenza dei proponenti, decadono.

 

Posti separatamente ai voti, non sono accolti gli emendamenti 8.2 e 8.4.

 

I rispettivi presentatori ritirano gli emendamenti 8.5 e 8.7, mentre, per assenza del proponente, decade l'emendamento 8.6.

 

Su richiesta del senatore PASTORE (PdL), l'emendamento 8.8 è accantonato.

 

Il senatore MALAN (PdL) ritira, quindi, gli emendamenti 8.9 e 8.12.

 

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta notturna.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 20,45.

 


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252

 

Art. 2

2.29 (testo 2)

SANNA, MAURO MARIA MARINO, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al terzo comma, le parole: "sette; il Molise ne ha due", sono sostitute dalle seguenti: «cinque; il Trentino - Alto Adige / Südtirol ne ha sei, il Molise due».

 

Art. 3

3.7 (testo 2)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età"».

 

Art. 7

7.100

VIZZINI, RELATORE

Sopprimere la lettera a).

 

Art. 10

10.0.100 (già 2.6)

CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizione finale)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

2. Decorsi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione di cui al comma 1 può presentare un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale della Repubblica, che preveda, in particolare, l'elezione contestuale in ciascuna Regione dei rispettivi senatori e dei consiglieri regionali.».

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012

393ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

 

La seduta inizia alle ore 12,20.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

 

 Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

 

 Il PRESIDENTE informa che i proponenti hanno riformulato l'emendamento 5.34 in un nuovo testo (5.34 testo 2), pubblicato in allegato, interamente sostitutivo dell'articolo 5 del testo unificato e dell'articolo 72 della Costituzione.

 

 Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI (LNP) nota che il testo originario dell'emendamento incideva soltanto sul comma 1, lettera b), dell'articolo 5, mentre la riformulazione presentata sostituisce tutto l'articolo 5 e, se approvato, renderebbe assorbiti tutti gli altri emendamenti, salvo pochi riferiti a quell'articolo. Esprime dubbi sulla effettiva proponibilità della riformulazione, che semmai avrebbe dovuto essere ricondotta a un emendamento del relatore.

 Inoltre, l'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2) prospetta un assetto della funzione legislativa completamente diverso da quello indicato nel testo unificato e mette in discussione tutto il lavoro fin qui svolto. Se si considera che durante una conferenza stampa è stata preannunciata la presentazione di un emendamento in Assemblea per introdurre il semipresidenzialismo - senza specificare se sul modello francese o in altra forma - ritiene necessario riconsiderare la procedura in corso e il suo calendario, considerato che potrebbe essere smentito durante la discussione in Assemblea. In ogni caso, chiede che sia fissato un termine per presentare subemendamenti.

 

 Il PRESIDENTE osserva che la riformulazione dell'emendamento 5.34 include altre proposte avanzate dagli stessi proponenti e ha la forma di una proposta integralmente sostitutiva dell'articolo 72 della Costituzione per evidenti ragioni di chiarezza, ma riproduce anche disposizioni già vigenti, nello stesso testo o con modifiche parziali e a volte modeste: per tale motivo deve considerarsi ammissibile. Inoltre, rileva che non esiste alcun atto parlamentare che implichi decisioni diverse da quelle già assunte dalla Commissione: il contenuto di una conferenza stampa non può essere oggetto dell'esame in corso. Qualora quei contenuti dovessero essere tradotti in una iniziativa parlamentare, sarà il Presidente del Senato ad assumere le conseguenti, eventuali decisioni.

 Propone quindi di fissare alle ore 14 il termine per la presentazione di subemendamenti al 5.34 (testo 2), precisando che gli altri emendamenti specifici riferiti all'articolo 5 si intenderanno quali subemendamenti all'emendamento 5.34 (testo 2), su richiesta dei proponenti e in quanto compatibili.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) osserva che l'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2), prevedendo che i disegni di legge si intendono approvati quando si forma una deliberazione conforme delle Camere, ripropone il modello del bicameralismo senza modificare nulla rispetto all'assetto attuale; anzi, la previsione contestuale di una specializzazione per materia delle Camere, a suo avviso, darà luogo a ritardi anche più gravi.

 Trattandosi di una novità assai rilevante rispetto al testo unificato proposto dal relatore, chiede che il termine per la presentazione di subemendamenti sia più ampio e tenga conto della circostanza che i senatori della Commissione affari costituzionali sono impegnati nell'esame e non possono dedicarsi alla elaborazione di quei subemendamenti.

 

 Il senatore PARDI (IdV) osserva che il termine proposto dal Presidente non è sufficiente per consentire la redazione dei subemendamenti e quindi si associa alla richiesta di un termine più ampio.

 La conferenza stampa a cui si è fatto cenno ha avuto l'effetto di interrompere l'esame in corso: il leader di un partito politica che concorre all'esame in corso in Commissione ha convocato provocatoriamente una conferenza stampa proprio al Senato per avanzare un'ipotesi di riforma diversa da quella all'attenzione della Commissione affari costituzionali e preannunciando la proposizione del semipresidenzialismo, con un emendamento che sarà presentato per la discussione in Assemblea. A suo avviso, si tratta di un comportamento in spregio della Costituzione.

 

 Il PRESIDENTE precisa che i tempi di lavoro della Commissione affari costituzionali non sono stati condizionati dalla citata conferenza stampa e sono stati interrotti solo in quanto la Commissione ha deciso di accantonare l'esame di alcuni articoli, tenendo conto dell'esigenza di individuare una riformulazione su cui possano convergere i gruppi parlamentari.

 

 Il senatore BIANCO (PD) condivide l'osservazione del Presidente e sottolinea che la riformulazione dell'emendamento 5.34, che assorbe altri emendamenti da lui già proposti insieme ai senatori Boscetto e D'Alia, propone una diversificazione più accentuata delle funzioni delle Camere.

 Propone di procedere alla votazione degli altri emendamenti accantonati e di rinviare alla seduta pomeridiana l'approfondimento e la deliberazione sull'emendamento 5.34 (testo 2) con i relativi subemendamenti.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) ricorda che il Presidente del Senato si è già pronunciato pubblicamente nel senso di ritenere ammissibile l'eventuale presentazione in Assemblea di un emendamento per l'introduzione del semipresidenzialismo, giudicando congrui i tempi a disposizione per l'approvazione della riforma. Tuttavia, la Commissione, applicando criteri che egli non ha condiviso, ha escluso la proponibilità di emendamenti riferiti ad argomenti diversi da quelli su cui interviene il testo unificato del relatore. A suo avviso, la dichiarazione del Presidente del Senato, pur non costituendo un atto parlamentare formale, deve essere considerata come un fatto nuovo e rilevante per i lavori della Commissione.

 

 Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) osserva che la votazione dell'emendamento 5.34 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, potrebbe precludere la votazione dell'emendamento 5.6 da lui presentato.

 

 Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 5.6, essendo più lontano dal testo dell'articolo 5, sarà votato prima dell'emendamento 5.34 (testo 2).

 Ribadisce infine la proposta di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14, procrastinando l'inizio effettivo della seduta pomeridiana alle ore 14,30.

 

 Conviene la Commissione.

 

 Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.10, già accantonato.

 

 Il senatore BIANCO (PD), pur apprezzando le motivazioni della proposta, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.10.

 

 Anche il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

 

 L'emendamento 3.0.10, a esclusione dell'ultimo comma (dichiarato improponibile) viene posto in votazione ed è respinto.

 

 Il PRESIDENTE, relatore, osserva che il contenuto dell'emendamento 3.0.9, che i proponenti si erano impegnati a riformulare, nella sostanza è compreso nel testo dell'emendametno 5.34 (testo 2).

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) insiste affinché l'emendamento 3.0.9, sia pure in una diversa formulazione, sia votato in questa sede anche se il suo contenuto, ma solo parzialmente, è recepito nell'emendamento 5.34 (testo 2).

 

 Il senatore PARDI (IdV), rivolgendosi ai senatori del Gruppo del Partito Democratico, chiede di conoscere le motivazioni del voto contrario sull'emendamento 3.0.10 che, analogamente al 3.0.9, propone uno statuto delle opposizioni. Egli ritiene che il Partito Democratico non abbia dato seguito all'istanza più volte ribadita affinché le prerogative delle opposizioni fossero considerate una priorità in sede di riforma della Costituzione.

 Dichiara comunque di convergere sulla proposta dei senatori Calderoli e Divina, che sottoscrive.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) propone di riformulare l'emendamento 3.0.9 facendo riferimento più semplicemente ai "regolamenti delle Camere". Inoltre, il testo dovrebbe tenere conto del ripensamento circa l'assetto della funzione legislativa che ha dato luogo alla presentazione dell'emendamento 5.34 (testo 2): in tale prospettiva, ritiene inopportuno fare riferimento alle minoranze oltre che alle opposizioni.

 

 Il PRESIDENTE, relatore, osserva che nell'emendamento si richiamano "i diritti delle opposizioni e delle minoranze": occorre considerare che possono esservi minoranze che non si identificano nelle opposizioni.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 3.0.9 (3.0.9 testo 2), pubblicata in allegato.

 

 Il PRESIDENTE, relatore, esprime un parere favorevole.

 

 Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

 

 Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'opportunità di introdurre in Costituzione una disposizione che richiami i diritti delle opposizioni e delle minoranze. Precisa che il voto contrario sull'emendamento 3.0.10 è conseguente alla convinzione che le norme, assai articolate, che vi sono contenute debbano essere inserite più opportunamente nei regolamenti parlamentari.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

 

 L'emendamento 3.0.9 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

 

 Il senatore PASTORE (PdL), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.21 e lo ritira.

 

 Il senatore PARDI (IdV) presenta una riformulazione, tecnicamente più appropriata, dell'emendamento 3.0.12 (3.0.12 testo 2): nondimeno, considerato il rilievo politico della proposta e l'esigenza di approfondire ancora i termini della sua formulazione, intanto ritira il testo 2 e chiede che l'emendamento sia messo in votazione nel testo originario.

 

 L'emendamento 3.0.12 viene posto in votazione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV), ed è respinto.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) presenta una riformulazione dell'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 2), pubblicato in allegato.

 

 Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla riformulazione dell'emendamento 3.0.15, in quanto ritiene improprio disciplinare in Costituzione la pubblicità dei motivi di assenza dei membri del Parlamento.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) riformula ulteriormente l'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 3).

 

 Il PRESIDENTE, relatore, si rimette alla Commissione su tale proposta. Anche il ministro PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione.

 

 L'emendamento 3.0.15 (testo 3), posto in votazione, è accolto.

 

 Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) propone di avanzare al Presidente del Senato una richiesta, con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, affinché l'esame possa proseguire anche durante i lavori della seduta del Senato.

 

 Il senatore PARDI (IdV) obietta che mentre tale richiesta può essere avanzata per l'esame di atti urgenti, come i disegni di legge di conversione di decreti-legge, appare impropria quando si tratta di esaminare una riforma costituzionale.

 

 Il PRESIDENTE osserva che la richiesta potrà essere avanzata, eventualmente, durante la seduta del Senato.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 13,05.

 


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252

 

Art. 3

3.0.9 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA, PARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare."».

 

3.0.12 (testo 2)

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento''».

 

3.0.15 (testo 2)

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

 1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione.".

 

3.0.15 (testo 3)

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge.''».

 

Art. 5

5.34 (testo 2)

BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituto dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto."».

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012

394ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

 

 Il PRESIDENTE, relatore, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, preannunciando, in caso diverso, un parere contrario.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) ritira l'emendamento 4.1. Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.2 e lo ritira.

 

 L'emendamento 4.3 decade per l'assenza dei proponenti, mentre il 4.4, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.5, che propone una diversificazione effettiva dei compiti delle Camere.

 

 L'emendamento 4.5, posto in votazione, è respinto.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira l'emendamento 4.9, riproponendone il contenuto in una riformulazione dell'emendamento 5.4 (5.4 testo 2), pubblicata in allegato.

 

Gli emendamenti 4.7 e 4.8 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) ritira l'emendamento 4.0.1 il cui contenuto sarà sostanzialmente assorbito nell'emendamento 5.34 (testo 2).

 

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 4.0.2 e, quindi, per connessione di materia, gli altri emendamenti, riferiti ad articoli diversi del testo unificato, che propongono di modificare l'articolo 117 della Costituzione.

 

Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 4.0.2, diretto a sopprimere l'ambito delle competenze legislative concorrenti, allo scopo di attenuare il forte contenzioso tra lo Stato e le Regioni in sede di interpretazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

L'emendamento 4.0.2, posto in votazione, è respinto.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) ritira l'emendamento 9.0.10. Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritira gli emendamenti 9.0.11 e 9.0.12.

 

Il senatore PASTORE (PdL) sottolinea la necessità di svolgere, semmai in sede di discussione in Assemblea, una ulteriore riflessione sull'ipotesi di riformulare l'articolo 117, terzo comma, al fine di ricondurre alla competenza legislativa esclusiva dello Stato almeno alcune materie, come le grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione e trasporto di energia e l'ordinamento della comunicazione, che riguardano lo sviluppo economico complessivo del Paese. Ritira quindi gli emendamenti 10.2 e 10.0.2.

 

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il PRESIDENTE avverte che alla proposta 5.34 (testo 2) sono stati presentati alcuni subemendamenti, pubblicati in allegato.

 

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.3, soppressivo dell'articolo. A suo avviso, la proposta di revisione costituzionale non si muove decisamente per il superamento del bicameralismo ripartitivo, anche se alle Camere sono affidate competenze distinte per materia. In particolare, non è definita la competenza per la trattazione dei decreti-legge ed è costituzionalizzata la possibilità del Governo di imporre l'approvazione del disegno di legge entro un certo termine.

Più in generale, a suo avviso, non si assicura il necessario bilanciamento tra i poteri del Governo e quelli del Parlamento.

 

L'emendamento 5.3, posto in votazione con gli identici 5.1 e 5.2, non è accolto.

 

Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) ritira l'emendamento 5.6, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 5.4 (testo 2).

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.4 (testo 2), che assorbe anche il contenuto dell'emendamento 4.9, da lui dapprima ritirato. La sua proposta è diretta a preservare la sostanza dell'attuale modello bicamerale e precisa che i disegni di legge devono essere presentati alla Camera titolare del primo esame; inoltre, sopprime il riferimento al contenuto prevalente dei disegni di legge, che potrebbe essere motivo di strumentalizzazioni.

A suo avviso, la procedura legislativa prospettata nel testo unificato del relatore determinerà un monocameralismo sostanziale, dal momento che, nella coincidenza della maggioranza politica nelle due Camere, il potere di richiamo non sarà incisivo e si rivelerà una ipotesi astratta. Concordando con il senatore Pardi a proposito dell'indebolimento delle prerogative del Parlamento rispetto a quelle del Governo, osserva che l'esclusione dei disegni di legge di delega legislativa dal novero di quelli approvati con procedura bicamerale sarebbe in contraddizione il principio per cui la funzione legislativa - di cui il Parlamento non può spogliarsi se non in casi tassativi ed eccezionali - appartiene a entrambe le Camere. Inoltre, il Governo potrebbe abusare della procedura prevista per l'approvazione della delega, se fosse di competenza prioritaria di una sola delle Camere.

 

L'emendamento 5.4 (testo 2) è posto in votazione ed è respinto.

 

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) esprime interesse per le considerazioni svolte dal senatore Benedetti Valentini. Tuttavia, la proposta contenuta nel testo unificato e nell'emendamento 5.4 (testo 2), nel senso che i disegni di legge di delegazione legislativa sono nel novero dei casi di esercizio della funzione legislativa in forma collettiva da parte delle due Camere, implica il coinvolgimento pieno e necessario di entrambe su tutte le materie per le quali il Parlamento intende conferire una delega. Inoltre, dissente dall'affermazione del senatore Benedetti Valentini, secondo cui il potere di richiamo sarebbe solo teorico.

Propone comunque di approfondire l'argomento, con riserva di correggere le disposizioni dell'articolo 5 in sede di discussione in Assemblea.

 

Il senatore PALMA (PdL) ritiene che una riflessione analoga debba essere compiuta con riguardo alla competenza per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

 

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) obietta che, pur essendovi analogie fra i due strumenti, i disegni di legge di conversione sono esaminati con procedure più celeri, visto il termine di sessanta giorni prescritto dall'articolo 77 della Costituzione.

 

Il senatore BIANCO (PD) condivide l'opportunità di un approfondimento con riguardo ai disegni di legge di delegazione legislativa.

 

L'emendamento 5.5 decade per l'assenza dei proponenti.

 

Il senatore PASTORE (PdL) illustra i subemendamenti 5.34 (testo 2)/5, 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7. Dà conto anche del 5.34 (testo 2)/12, che prevede la possibilità di un esame in sede referente da parte di Commissioni bicamerali, che sarebbe particolarmente utile, ad esempio, nelle procedure relative alla formazione e al recepimento delle norme comunitarie.

 

Il senatore PARDI (IdV) lamenta che il termine per la presentazione dei subemendamenti, eccessivamente breve, non ha consentito il necessario approfondimento delle disposizioni di cui all'emendamento 5.34 (testo 2). Stigmatizza l'ingiustificata premura con cui si procede all'esame, mentre da alcune parti si esprime scetticismo e la convinzione che in definitiva la revisione costituzionale non sarà approvata.

Illustra il subemendamento 5.34 (testo 2)/2, ricordando le opinioni di autorevoli costituzionalisti secondo i quali la riforma dovrebbe essere disposta con provvedimenti distinti per ciascuno dei principali argomenti, in modo che gli elettori, se ce ne saranno le condizioni, possano esprimersi separatamente su di essi con il referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Si sofferma quindi sul subemendamento 5.34 (testo 2)/3, diretto a superare con norme più incisive l'attuale modello bicamerale.

 

Il PRESIDENTE, relatore, osserva che l'emendamento 5.34 (testo 2) appare più esteso e complesso rispetto all'articolo 5 del testo unificato, perché riscrive l'intero articolo 72 della Costituzione.

Replicando al senatore Pardi, sottolinea che il lavoro parlamentare è soggetto al rischio di insuccesso; comunque, le opinioni espresse al di fuori della Commissione, esattamente come le dichiarazioni rese in sede di conferenze stampa, non possono essere prese in considerazione.

Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.34 (testo 2)/1 e 5.34 (testo 2)/12, mentre pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7. Invita a ritirare il 5.34 (testo 2)/5 e si pronuncia in senso contrario su tutti gli altri subemendamenti al 5.34 (testo 2).

 

Il sottosegretario MALASCHINI si rimette alla Commissione su tutti i subemendamenti e prospetta l'opportunità di correggere l'emendamento 5.34 (testo 2), nel senso di precisare che i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, almeno in alcuni casi, siano sottratti alla cosiddetta riserva di Assemblea.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) condivide l'osservazione.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) ricorda che l'emendamento 4.0.1 è stato ritirato, in considerazione del possibile recepimento della proposta nell'emendamento 5.34 (testo 2). In tale prospettiva, ritiene opportuno prevedere che la votazione finale, non la deliberazione, deve essere fissata con tempi certi. Solo così si può predisporre una garanzia effettiva per i gruppi di opposizione. Inoltre, ricorda il contenuto dell'emendamento 10.0.100 (già 2.6), sul tema del Senato federale.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/1, che, posto in votazione, è accolto.

 

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sul subemendamento 5.34 (testo 2)/2.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), in dissenso dal Gruppo, annuncia che voterà a favore, ritenendo indispensabile che i disegni di legge abbiano un contenuto omogeneo.

 

L'emendamento 5.34 (testo 2)/2, posto in votazione, non è accolto.

 

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/3 e sottolinea ancora una volta l'opportunità di un superamento più deciso del bicameralismo.

 

Il senatore DIVINA (LNP) osserva che il tema è già stato trattato con l'esame degli emendamenti 4.5 e 4.6.

 

L'emendamento 5.34 (testo 2)/3 è posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 5.34 (testo 2)/4 non è accolto.

 

Il senatore PASTORE (PdL) ritira l'emendamento 5.34 (testo 2)/5.

 

Con distinte votazioni gli emendamenti 5.34 (testo 2)/6 e 5.34 (testo 2)/7 sono accolti.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 5.34 (testo 2)/8.

 

Intervenendo in dissenso dal Gruppo, il senatore PALMA (PdL) preannuncia un voto favorevole. A suo avviso, in caso di violazione del processo di formazione delle leggi, non potrebbe essere precluso il sindacato della Corte costituzionale.

 

Il PRESIDENTE, relatore, ricorda che la Corte costituzionale ha più volte ribadito l'inammissibilità dei ricorsi per questioni inerenti l'autonomia delle Camere, ad esempio il rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia un voto favorevole in dissenso dal Gruppo. Se appare illogico stabilire che qualcosa non sia sindacabile, la precisazione che l'insindacabilità riguarda qualunque sede, a suo avviso, deve essere respinta in quanto velleitaria.

 

Il senatore BIANCO (PD) a nome del suo Gruppo preannuncia un voto contrario, convinto ancora di più in tal senso dalle argomentazioni svolte dal senatore Benedetti Valentini a sostegno dell'emendamento.

 

Il senatore DEL PENNINO (Misto-P.R.I.) preannuncia un voto favorevole: a suo giudizio l'emendamento 5.34 (testo 2) propone una formulazione contraddittoria, per cui auspica che nella discussione in Assemblea sia possibile armonizzarne le disposizioni.

 

L'emendamento 5.34 (testo 2)/8, posto in votazione, è respinto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252

 

Art. 5

5.4 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con ilseguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 72. – Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

– costituzionale ed elettorale;

– di delegazione legislativa;

– di concessione di amnistia e indulto;

– di conversione di decreti legge;

– di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;

– di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;

– di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

– di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;

– di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge.

I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla reiezione approvate dall'altra Camera.''».

 

5.34 testo 2/1

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel primo comma sostituire le parole: "alla Presidenza" con le seguenti: "al Presidente".

 

5.34 testo 2/2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", dopo il primo comma, inserire il seguente: "I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.".

 

5.34 testo 2/3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sostituire i commi dal secondo al decimo con i seguenti:

 «La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie dì cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.».

 

5.34 testo 2/4

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma, sopprimere le parole da: "La funzione legislativa è altresì" fino alle parole: "alla potestà legislativa regionale".

 

5.34 testo 2/5

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma dopo la parola: "prescrive" inserire le seguenti: "una legge della Repubblica,".

Conseguentemente, nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: "quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e".

 

5.34 testo 2/6

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma sostituire la parola: "progetto" con la seguente: "disegno".

 

5.34 testo 2/7

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel terzo comma sostituire le parole: ". Ha inizio alla Camera dei deputati" con le seguenti: ", alla Camera dei deputati".

 

5.34 testo 2/8

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel quarto comma, sopprimere le seguenti parole: ", con decisione non sindacabile in alcuna sede,".

 

5.34 testo 2/9

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel quarto comma, sopprimere le seguenti parole: "e dei rispettivi regolamenti".

 

5.34 testo 2/10

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sopprimere, ovunque ricorra, la seguente parola: "paritetica".

 

 

5.34 testo 2/11

DIGILIO

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel quinto comma, sostituire il periodo: "Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato." Con il seguente: "Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti della Commissione.".

 

5.34 testo 2/12

PASTORE

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", al sesto comma, aggiungere il seguente periodo: "I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.".

 

5.34 testo 2/13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sopprimere l'ottavo comma.

 

5.34 testo 2/14

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel secondo comma, sopprimere le parole da: "Il Governo può chiedere" fino alle parole: "con votazione finale".

 

5.34 testo 2/15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'ottavo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.".

 

5.34 testo 2/16

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'ottavo comma sopprimere le seguenti parole: ", senza modifiche".

 

5.34 testo 2/17

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", sostituire l'undicesimo comma con i seguenti:

"Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.".

 

5.34 testo 2/18

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'undicesimo comma sopprimere il secondo periodo.

 

5.34 testo 2/19

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nell'undicesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera che delibera in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.".

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012

395ª Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

La seduta inizia alle ore 20,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo 

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione 

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo 

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo 

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri 

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo 

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica 

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica 

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati 

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province 

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo 

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

 Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

 

 Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal Relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/9, che viene posto in votazione ed è respinto.

 

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti concernenti l'istituzione e i compiti della "Commissione paritetica per le questioni regionali", da istituire presso il Senato. In proposito, propone di esaminare gli emendamenti al quinto comma del nuovo articolo 72 della Costituzione, come proposto dall'emendamento 5.34 (testo2), quali emendamenti all'emendamento aggiuntivo 10.0.100, che nel primo comma si sovrappone, nel contenuto, al citato quinto comma e nel secondo propone una disposizione ulteriore.

 

 La Commissione consente.

 

 Il senatore PARDI (IdV) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/10, sottolineando che l'ipotesi di una Commissione paritetica è sconosciuta anche nei modelli più strettamente federali, in particolare quando le Camere sono investite di competenze distinte.

 

 L'emendamento 5.34 (testo 2)/10, posto in votazione, non è accolto.

 

 Il senatore BIANCO (PD) prospetta l'opportunità di riformulare l'emendamento 10.0.100, prevedendo che l'elezione dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome sia fatta su proposta del Presidente della Giunta, come propone l'emendamento 5.34 (testo 2) nella parte corrispondente. Inoltre, chiede che l'emendamento 10.0.100 sia messo in votazione per parti separate, dividendo il primo dal secondo comma.

 

 Il PRESIDENTE, relatore, condivide la proposta, che tiene conto della circostanza che il Presidente della Giunta è anche il titolare del ricorso per impugnare le leggi dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) ricorda che l'emendamento è finalizzato a valorizzare il principio democratico, attraverso una scelta da parte dei Consigli. Semmai, si potrebbe prevedere che la decisione avvenga su proposta della Giunta. A tal fine, presenta l'emendamento 10.0.100/1, pubblicato in allegato, sul quale il PRESIDENTE, relatore, si esprime favorevolmente.

 

 Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

 

 L'emendamento 10.0.100/1, posto in votazione, è accolto. Successivamente è posto in votazione, e respinto, l'emendamento 5.34 (testo 2)/11, fatto proprio dal senatore BATTAGLIA (PdL) in assenza del proponente. Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 10.0.100, limitatamente al comma 1, nel testo modificato, sul quale il PRESIDENTE, relatore, esprime parere favorevole: la Commissione approva.

 

 Il presidente VIZZINI rileva che l'approvazione dell'emendamento 10.0.100, prima parte, rende assorbito il quinto comma dell'articolo 72 della Costituzione, come proposto dall'emendamento 5.34 (testo 2).

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 10.0.100: esso promuove, almeno per il futuro, l'istituzione di un Senato federale, con elezione dei senatori contestuale a quella dei Consigli regionali.

 

 Il senatore BIANCO (PD) ribadisce il favore del suo Gruppo all'istituzione di un Senato federale, che potrà essere realizzata attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge costituzionale. Invece, ritiene improprio affidare alla Commissione paritetica una proposta, peraltro vincolata nei contenuti.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. L'ipotesi che sia la Commissione paritetica a proporre un disegno di legge costituzionale per l'istituzione del Senato federale, tra l'altro, contraddice la titolarità dell'iniziativa legislativa secondo le prescrizioni della Costituzione.

 

 L'emendamento 10.0.100, nel suo secondo comma, è quindi posto in votazione ed è respinto.

 

 Riprende, quindi, l'esame dell'emendamento 5.34 8testo 2) e dei relativi subemendamenti.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP), pur condividendo la proposta avanzata dal senatore Pastore con l'emendamento 5.34 (testo 2)/12, ritiene che l'ipotesi di un lavoro istruttorio da parte di una Commissione bicamerale sia nei fatti impraticabile.

 

 L'emendamento 5.34 (testo 2)/12 è posto in votazione ed è accolto.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) presenta il subemendamento 5.34 (testo 2)/100, pubblicato in allegato, che viene messo in votazione con il parere favorevole del Relatore.

 

 Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

 

 La Commissione approva l'emendamento.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/13, diretto a sopprimere la procedura del voto bloccato che, a suo giudizio, conferisce un potere esorbitante al Governo e lo autorizza a proporre permanentemente la questione di fiducia.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) ritiene che il voto bloccato e più in generale la previsione di una corsia preferenziale per le iniziative legislative del Governo costituisca un opportuno bilanciamento tra i poteri del parlamento e quelli del Governo. Pertanto preannuncia un voto contrario.

 

 In dissenso dal Gruppo, il senatore PALMA (PdL) sottolinea l'opportunità di modificare il comma ottavo dell'emendamento 5.34 (testo 2): la previsione che alla scadenza del termine il testo proposto o accolto dal Governo è messo in votazione senza modifiche, comprime in misura eccessiva la potestà del Parlamento.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), pur condividendo la necessità di una procedura prioritaria per l'esame dei disegni di legge presentati dal Governo e persino la fissazione di un termine per il voto finale, ritiene eccessivo stabilire che il testo proposto o accolto dal Governo debba essere messo in votazione senza modifiche.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) condivide la ratio del comma ottavo. Tuttavia ritiene che la norma dovrebbe essere attenuata, accogliendo il successivo emendamento 5.34 (testo 2)/16, diretto a sopprimere le parole ", senza modifiche ". Inoltre, esprime perplessità sulle considerazioni svolte dal senatore Boscetto: la preannunciata proposta di passare a una forma di Governo presidenziale, unitamente alla procedura del voto bloccato, determinerebbe un rafforzamento eccessivo del potere del Governo e di fatto annullerebbe le prerogative del Parlamento.

 

 Il senatore CECCANTI (PD) si stupisce che due Ministri del precedente Governo, i senatori Calderoli e Palma, che hanno condiviso la proposizione di molteplici questioni di fiducia, siano preoccupati oggi di difendere le prerogative del Parlamento. A suo avviso, la mancata previsione di una procedura preferenziale per le iniziative governative, favorirebbe la reiterazione dei voti di fiducia. Il comma ottavo dell'emendamento 5.34 (testo 2) ripropone una disposizione della Costituzione francese, a sua volta ripresa dalla tradizione britannica, e quindi è compatibile sia con una forma di governo di tipo presidenziale, sia con il mantenimento di un modello parlamentare.

 Infine, sottolinea che non è retroattiva la previsione di una votazione finale del testo senza modifiche e pertanto si deve ritenere che quel testo possa incorporare gli emendamenti eventualmente già approvati nell'esame parlamentare.

 

 Il senatore DIVINA (LNP), dichiarando la disponibilità a riformulare il successivo emendamento 5.34 (testo 2)/14, esprime la preoccupazione che, ai sensi del comma ottavo in esame, il Governo possa indicare un termine anche più breve di quello previsto per la conversione in legge dei decreti-legge. A suo avviso, la previsione che il testo è messo in votazione senza modifiche annullerebbe il significato dell'attività parlamentare.

 

 Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritiene che i dubbi espressi in merito alla validità dell'emendamento 5.34 (testo 2), comma ottavo, non siano fondati. Un testo che sia proposto o accolto dal Governo non può non tenere conto della discussione che si è svolta in sede parlamentare; inoltre, il Parlamento può sempre liberamente respingere la proposta del Governo.

 Dunque, le prerogative del Parlamento sono sufficientemente garantite: la disposizione di cui si tratta consente di evitare il ricorso ripetuto alla decretazione d'urgenza e la continua proposizione di questioni di fiducia.

 Piuttosto, nella discussione in Assemblea, si dovrà affrontare l'ipotesi di un trasferimento di poteri dal Parlamento al Capo dello Stato.

 

 Gli emendamenti identici 5.34 (testo 2)/13 e 5.34 (testo 2)/14, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/15, diretto a garantire che il termine fissato consenta comunque un adeguato esame del disegno di legge.

 

 Il senatore DIVINA (LNP), preannunciando un voto favorevole, osserva che la disposizione di cui al comma ottavo fa venire meno il principio cardine della sovranità del Parlamento.

 

 L'emendamento 5.34 (testo 2)/15, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/16.

 

 Il senatore BOSCETTO (PdL) preannuncia un voto contrario.

 

 Il senatore PALMA (PdL), intervenendo in dissenso dal Gruppo, osserva che il voto bloccato è una procedura distinta da quella della questione di fiducia. Il comma ottavo dell'emendamento 5.34 (testo 2) implica che possa essere messo in votazione un testo proposto dal Governo alternativo a quello modificato dal Parlamento, addirittura diverso da quello originariamente presentato alle Camere. Pertanto, occorre precisare che la votazione del testo proposto o accolto dal Governo non può escludere eventuali modifiche già approvate.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) ricorda che l'iter dei disegni di legge è spesso ostacolato dalla presentazione di un numero eccessivo di emendamenti, per cui condivide la previsione del comma ottavo, che ripropone ipotesi già valutate in occasione della riforma costituzionale definita nella XIV legislatura e anche successivamente. A suo avviso, l'equivoco interpretativo può derivare dall'uso improprio della parola "modifiche": sarebbe preferibile sostituirla con l'altra "emendamenti". In ogni caso, si dovrebbe chiarire che le modifiche eventualmente approvate dal Parlamento non sarebbero né vanificate né precluse.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) osserva che l'esclusione delle modifiche implica che alla scadenza del termine non si considera il lavoro svolto dalla Camera che ha esaminato il disegno di legge.

 

 Il senatore MALAN (PdL), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto favorevole. Conviene con il senatore Ceccanti che emendamenti già incorporati non possono essere ignorati, ma proprio per tale motivo a suo avviso è opportuno chiarirlo. In proposito, segnala il caso di un emendamento che nell'esame parlamentare sia approvato con il parere contrario del Governo: alla scadenza del termine il Governo stesso potrebbe chiedere che il testo da portare in votazione escluda quell'emendamento.

 Inoltre, rivolgendosi al senatore D'Alia, osserva che la possibilità di un voto contrario sulla proposta del Governo è solo teorica, come testimonia l'esperienza relativa alla conversione dei decreti-legge recentemente adottati dal Governo.

 

 L'emendamento 5.34 (testo 2)/16, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2)/17, che viene posto in votazione ed è respinto.

 

Con distinte votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti 5.34 (testo 2)/18 e 5.34 (testo 2)/19.

 

Il senatore PASTORE (PdL) invita il Relatore a chiarire se, al comma terzo dell'articolo 72, l'avverbio "prevalentemente" si riferisce sia alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, sia a quelle di cui all'articolo 119.

 

Il PRESIDENTE, relatore, conferma che il comma terzo va interpretato in tale senso.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) , a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.34 (testo 2), come modificato.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia un voto di astensione, in dissenso dal Gruppo.

 

Il senatore PALMA (PdL), in dissenso dal Gruppo, richiama l'attenzione sulla formulazione dell'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2): a suo giudizio, il termine indicato, non prevedendo una sanzione, ha natura ordinatoria.

 

Il PRESIDENTE, relatore, ritiene che il termine debba considerarsi perentorio, in ragione dell'ultima proposizione contenuta in quel comma.

 

È quindi approvato l'emendamento 5.34 (testo 2), nel testo modificato, escluso il quinto comma, che risulta assorbito dall'emendamento 10.0.100 (limitatamente al comma 1), precedentemente approvato.

 

Gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5 sono assorbiti.

 

Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che erano stati accantonati.

 

Il PRESIDENTE, relatore, esprime un parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione dell'emendamento 6.4, sul quale si pronuncia favorevolmente.

 

Il senatore PALMA (PdL) ritiene che l'articolo 6 del testo unificato possa essere soppresso, in quanto non necessario.

 

Su proposta del PRESIDENTE, gli emendamenti all'articolo 6 sono quindi nuovamente accantonati. Si procede pertanto alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 che erano stati accantonati. Il PRESIDENTE, relatore, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 9.10, 9.14, 9.18 e 9.25, in ordine alle quali si pronuncia favorevolmente.

 

 

Il senatore PARDI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 9.3, che esprime il dissenso assoluto sulla previsione di un rapporto fiduciario delle Camere solo con il Presidente del Consiglio. Il progetto di riforma intende attribuire un potere artificioso al Presidente del Consiglio, prescindendo dalla autorevolezza della persona incaricata. A suo avviso, il potere politico si basa piuttosto sulla capacità di persuadere e di produrre consenso.

Esprime il rammarico per il fatto che il Partito Democratico abbia avallato una ferita così grave all'equilibrio costituzionale, soprattutto in considerazione dell'anomalia del caso italiano, per cui si è permesso di assumere la carica di Presidente del Consiglio a un imprenditore che possiede il monopolio dei mezzi di comunicazione.

L'articolo 9, a suo avviso, determina un indebolimento della rappresentanza pluralista, fattore determinante del sistema democratico.

 

Il senatore PALMA (PdL), esprimendosi a nome del suo Gruppo, ritiene che un rapporto fiduciario riferito direttamente al Presidente del Consiglio non alteri l'equilibrio tra i poteri. Tuttavia, osserva che la formulazione dell'articolo 9 implica l'impossibilità di esprimere la sfiducia nei confronti dei singoli Ministri.

 

L'emendamento 9.3 e gli identici 9.1 e 9.2, posti in votazione congiuntamente, sono respinti. È respinto anche l'emendamento 9.4. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV) , anche l'emendamento 9.5 (testo 2) non è approvato.

 

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 9.6 è stato ritirato.

 

Il senatore PASTORE (PdL) ritira l'emendamento 9.7, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (IdV), l'emendamento 9.8, posto in votazione, è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 9.9, mentre l'emendamento 9.10 risulta accolto.

 

Il senatore MALAN (PdL) ritira l'emendamento 9.12.

 

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 9.11, 9.13, 9.16 e 9.17, mentre il 9.18 è accolto. Respinti il 9.19, 9.20 e il 9.21, è approvato l'emendamento 9.14. Gli emendamenti 9.22, 9.23, 9.26, 9.15 e 9.24 sono assorbiti. È quindi accolto l'emendamento 9.25.

 

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 9.0.1, per la parte in cui propone che il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, è precluso.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà: ritiene che si dovrebbe introdurre una norma che prevenga i mutamenti di maggioranza.

 

Il senatore PALMA (PdL), intervenendo in dissenso dal Gruppo, osserva che l'emendamento 9.0.1 prevede anche la revoca dei Ministri. A suo avviso, tale opzione deve essere prevista in quanto il rapporto di fiducia investe direttamente il Presidente del Consiglio e non tutto il Governo.

 

 L'emendamento 9.0.1, posto in votazione, è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 9.0.13.

 

 Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 9.0.16 è improponibile.

 

 Si torna agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

 Il PRESIDENTE, relatore, riconsiderando il suo precedente orientamento, dà un parere favorevole sugli emendamenti identici 6.1 e 6.2.

 

 La Commissione approva gli emendamenti identici 6.1 e 6.2, che sopprimono l'articolo: gli altri sono preclusi.

 

 L'emendamento 10.1 decade per l'assenza dei proponenti, mentre il 10.3 risulta precluso.

 

 Si passa alla votazione del mandato al Relatore per riferire in Assemblea.

 

 I senatori CALDEROLI (LNP) e PARDI (IdV) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi parlamentari.

 

 La Commissione, infine, conferisce al Relatore l'incarico di riferire al Senato affinché sia approvato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, come risulta dalla proposta del Relatore, adottata come testo base e dalle modifiche che vi sono state apportate nel corso dell'esame. Inoltre, incarica il relatore di adattare il testo in sede di coordinamento formale, in modo da renderlo più chiaro e conforme al lessico proprio della Costituzione vigente, comunque rispettando la forma e il contenuto degli emendamenti approvati.

 

 Si intende così compiuto anche l'esame delle petizioni in titolo.

 

La seduta termina alle ore 22,30.

 


 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252

 

Art. 5

5.34 testo 2/100

CALDEROLI

All'emendamento 5.34 (testo 2), al capoverso: "Art. 72", nel settimo comma, sostituire le parole: "e la deliberazione" con le seguenti: "e la votazione finale".

 

Art. 10

10.0.100/1

CALDEROLI

All'emendamento 10.0.100, nel primo comma, dopo la parola: "eletto" inserire le seguenti parole: ", su proposta della Giunta,".

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTedi' 5 giugno 2012

397a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza della Vice Presidente

INCOSTANTE

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

 

 La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

 

SULLA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DI MINORANZA AL DISEGNO DI LEGGE N. 24 E CONNESSI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL PARLAMENTO E LA FORMA DI GOVERNO 

 

 Il senatore PARDI (IdV) informa che, in relazione alla discussione in Assemblea dei disegni di legge nn. 24 e connessi (riforma del Parlamento e forma di governo) presenterà una relazione di minoranza a conclusione dell'esame svolto in sede referente.

 

 La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 15,20.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

giovedi' 21 giugno 2012

404a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 

 La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012

(Esame e rinvio)

 

 Il PRESIDENTE comunica che è stato rinviato in Commissione il testo già proposto all'Assemblea per i disegni di legge nn. 24 e connessi, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché agli emendamenti 3.203, 3.204, 3.207, 01.207, 01.208, 01.209 e 01.730, che riguardano la composizione e la denominazione del Senato. Inoltre, sono stati rinviati in Commissione gli emendamenti 9.0.500, 9.0.501, 9.0.502, 9.0.503, 9.0.504, 9.0.505, 9.0.506, 9.0.507, 10.500, 11.0.500, 7.0.200 e 12.0.500, che propongono l'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica e disposizioni connesse sulla forma di governo e le garanzie costituzionali.

 Propone di fissare alle ore 13 di lunedì 25 giugno il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti riferiti all'articolo 2 e a quelli, connessi, che premettono articoli all'articolo 1 e riferiti all'articolo 3 (emendamenti che riguardano la composizione del Senato). Inoltre, propone di fissare alle ore 20 della stessa data il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti agli altri emendamenti, che riguardano l'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica e altre disposizioni connesse in materia di forma di governo e di garanzie costituzionali.

 

 La Commissione conviene.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 14,05.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

LUNEDÌ 25 GIUGNO 2012

405a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'interno Ferrara.

 

 La seduta inizia alle ore 16,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

 

Il presidente VIZZINI, nel ricordare che alle ore 13 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti riferiti all'articolo 2 e a quelli, connessi, che premettono articoli all'articolo 1 e riferiti all'articolo 3, avverte che nella seduta odierna se ne procederà alla illustrazione. Ricorda, inoltre, che è stato fissato per oggi alle ore 20 il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti agli altri emendamenti, che riguardano l'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica e altre disposizioni connesse in materia di forma di governo e di garanzie costituzionali.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) chiede se i subemendamenti possano riguardare anche disposizioni non oggetto del rinvio presidenziale, nella parte in cui si evidenzino possibili connessioni. Al riguardo, segnala l'emendamento 10.500, il quale, fra l'altro, reca la soppressione dell'articolo 11 del disegno di legge, che però non è stata rinviata in Commissione.

 

Il presidente VIZZINI ricorda di aver prospettato, in un suo intervento in Assemblea, la questione dei possibili effetti del solo rinvio in Commissione dell'articolo 2 e di limitate proposte emendative, in ragione del carattere organico e sistematico delle norme del disegno di legge in esame. In merito alla richiesta formulata, precisa che l'oggetto dell'esame in Commissione è limitato esclusivamente alle disposizioni e agli emendamenti rinviati.

 

Il senatore BRICOLO (LNP) chiede quale siano gli effetti dell'eventuale approvazione, in Commissione, di subemendamenti o di emendamenti.

 

Il presidente VIZZINI precisa che gli emendamenti e i relativi subemendamenti, ove approvati, saranno esaminati dall'Assemblea come proposte della Commissione.

Avverte, quindi, che si passerà alla illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 2.550 (testo 2).

 

Il senatore PASTORE (PdL), nell'illustrare i subemendamenti a sua firma, osserva che l'emendamento 2.550 (testo 2) non appare coerente con alcuni istituti contenuti nel testo definito dalla Commissione, con particolare riferimento al modello di bicameralismo ivi previsto. Ricorda infatti che ambedue le Camere conservano il rapporto fiduciario, differenziandosi con esclusivo riguardo all'esercizio della funzione legislativa. Ricorda poi come il testo avesse previsto un maggiore coordinamento e coinvolgimento delle autonomie territoriali entro il procedimento legislativo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione per le questioni regionali a composizione mista.

Si sofferma sul subemendamento 2.550 (testo 2)/8, con il quale si attribuisce valore consultivo al voto espresso dai rappresentanti delle Regioni sulle materie di legislazione concorrente o di interesse degli enti territoriali. Dà conto poi del subemendamento 2.550 (testo 2)/5, con il quale si limitano le competenze dei rappresentanti regionali alle sole materia di cui agli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione, ritenendosi eccessivamente generico il richiamo alle materie di "interesse degli enti territoriali".

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritira, in primo luogo, la proposta 2. 550 (testo 2)/2.

Passa, quindi, ad illustrare i subemendamenti 2.550 (testo 2)/ 6 e 2.550 (testo 2)/7, con i quali si interviene sulla questione, segnalata anche dal senatore Pastore, circa le funzioni dei rappresentanti regionali.

Attribuisce particolare rilievo al subemendamento 2.550 (testo 2)/1, con il quale si limitano le prerogative riconosciute ai rappresentanti regionali del nuovo Senato federale.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) condivide le perplessità palesate dai colleghi intervenuti, con particolare riguardo alla questione delle competenze e delle prerogative dei rappresentanti regionali.

 

Il senatore DIVINA (LNP) ritiene che taluni dei rilievi formulati non siano privi di fondamento. Quanto alle considerazioni svolte dal senatore Pastore, osserva che alcuni dei rilievi avanzati dovrebbero più propriamente essere riferiti all'articolo 7 del testo definito dalla Commissione, riguardante il procedimento legislativo.

Per quanto concerne la asserita genericità del rinvio alle materie di"interesse degli enti territoriali", ritiene possibile convergere sulla proposta contenuta nel subemendamento 2.550 (testo 2)/7.

 

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) interviene criticamente sull'emendamento 2.550 (testo 2), pur condividendo l'obiettivo di un rafforzamento del ruolo delle autonomie territoriali.

Chiede, quindi, se l'esame in Commissione è limitato al solo emendamento 2.550 (testo 2) e ai relativi subemendamenti ovvero se esso non debba più opportunamente riguardare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, coerentemente con l'oggetto del rinvio presidenziale.

 

Il presidente VIZZINI osserva che l'esame riguarderà esclusivamente le proposte emendative sulle quali la Commissione non ha avuto possibilità di esprimersi durante l'esame in sede referente.

 

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), pur prendendo atto della decisione, esprime le proprie riserve, ribadendo il suo avviso circa la necessità di esaminare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

Si associa il senatore PARDI (IdV).

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente VIZZINI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, di cui peraltro ritiene opportuno anticipare l'orario di inizio alle ore 9.

 

 Prende atto la Commissione.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedi' 26 giugno 2012

406a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

 

 Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra il subemendamento 7.0.200/1: la proposta è finalizzata a introdurre la possibilità, per le minoranze parlamentari, di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questioni di legittimità anche nei confronti di disposizioni contenute in un decreto legislativo ove si ravvisi eccesso di delega o violazione della legge di delega. Tale previsione appare a suo avviso coerente con la scelta, contenuta nell'emendamento 12.0.500, proposto dai senatori Gasparri e Quagliariello e da lui condiviso, di consentire il ricorso alla Corte costituzionale, da parte di un quarto dei componenti di ciascuna Camera, contro leggi approvate dal Parlamento.

 Si sofferma quindi sul subemendamento 9.0.506/1, relativo al potere di scioglimento attribuito al Presidente della Repubblica. In particolare, segnala che la proposta mira a circoscrivere tale potere presidenziale alla sola ipotesi in cui le Camere non siano in condizioni di adempiere alle loro funzioni. Inoltre, in base al terzo comma, la facoltà non può essere esercitata nei confronti delle Camere elette dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta. La ratio di tale previsione risiede nella presunzione di maggiore legittimità da attribuire all'organo eletto successivamente a suffragio universale. Quanto al subemendamento 9.0.506/3, sottolinea che la disposizione ivi prevista mira a sottoporre agli stessi limiti la facoltà di scioglimento riconosciuta al Presidente del Consiglio nell'ipotesi, contenuta nel nuovo articolo 94 della Costituzione, in cui il Parlamento neghi la fiducia.

 

 Interviene il senatore BOSCETTO (PdL), il quale esprime alcune perplessità sulla soluzione contenuta nell'emendamento 12.0.500, volta riconoscere a una minoranza parlamentare la possibilità di adire la Corte costituzionale per sollevare questione di legittimità costituzionale di leggi approvate dal Parlamento. Tale istituto, modellato su alcune delle funzioni attribuite al Conseil constitutionnel, si espone a molteplici rilievi critici, fondati anche sulle disfunzioni segnalate, in proposito, dalla dottrina costituzionalistica francese. Infatti, una facoltà di tale natura rischia di diventare uno strumento potente a vantaggio delle opposizioni per condizionare l'esercizio della funzione legislativa. D'altra parte le medesime preoccupazioni spinsero la Commissione, durante l'esame in sede referente, a rigettare l'ipotesi di rinvio parziale delle leggi: la volontà politica che si manifesta in Parlamento appare infatti non coercibile né sanzionabile, se non in ipotesi tassative e all'interno di procedimenti puntuali e garantiti. Ritiene, inoltre, che, nell'ordinamento italiano, considerando il ruolo svolto dalla Corte costituzionale, soprattutto negli ultimi anni, l'introduzione del ricorso alla Consulta da parte delle minoranze parlamentari è suscettibile di produrre uno stato permanente di conflittualità istituzionale.

 

 Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 9.0.501/2, volto ad abolire l'istituto dei senatori a vita, prevedendo contestualmente l'accesso di diritto e a vita alla Corte costituzionale per i Presidenti della Repubblica, al momento della cessazione della carica. Tale scelta appare, a suo avviso, coerente con l'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto per la suprema carica dello Stato: infatti, dal momento che il sistema semipresidenziale converge fisiologicamente verso la ricerca di omogeneità tra la maggioranza che esprime il Presidente e la maggioranza parlamentare, la nomina di senatori a vita potrebbe trasformarsi in uno strumento, in mano al Capo dello Stato, per alterare, a suo favore, la composizione delle Camere.

 Si sofferma, quindi, sul subemendamento 9.0.504/1, riguardante i poteri del Presidente della Repubblica. In primo luogo, la proposta introduce espressamente che la nomina del Primo ministro deve aver luogo tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere, ipotesi già contenuta nel testo licenziato dalla Commissione bicamerale D'Alema. Inoltre, viene espressamente disciplinata la facoltà, in capo al Primo ministro nominato, di presentarsi alle Camere o a una di esse per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia: in una forma di governo semipresidenziale, ove, al momento della sua formazione, il Governo non deve ricevere la fiducia del Parlamento, la previsione di un istituto di tale natura consente al Primo ministro di verificare se in Parlamento esista una maggioranza a lui favorevole ovvero se tale maggioranza persista nel tempo. Conseguentemente sono soppresse quelle disposizioni, contenute agli articoli 92 e 94 della Costituzione, che appaiono incompatibili con il modelle costituzionale così concepito.

 In riferimento al subemendamento 9.0.507/1, osserva che la disposizione ivi prevista mira a chiarire il tema, assai sensibile, della responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti estranei all'esercizio delle sue funzioni. In particolare, si prevede espressamente che, per tali atti, il Capo dello Stato risponda personalmente, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti.

 

 Il senatore DIVINA (LNP) segnale alcune criticità contenute nell'emendamento 12.0.500, d'iniziativa dei senatori Gasparri e Quagliariello, concernente il ricorso alla Corte costituzionale da parte di minoranze parlamentari. In proposito, paventa il rischio che tale istituto sia utilizzato strumentalmente per impedire - o, in ogni caso, ritardare - la entrata in vigore di disegni di legge approvati dalla maggioranza. Ritiene, invece, più razionale l'ipotesi di un ricorso parlamentare alla Corte nei confronti degli atti con forza di legge adottati dal Governo.

 

 Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL), pur comprendendo, alla luce dell'esperienza costituzionale italiana, le perplessità manifestate circa l'istituto del ricorso alla Corte da parte delle minoranze parlamentari, osserva come la possibilità, per un numero qualificato di deputati e senatori, di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate rappresenti un opportuno bilanciamento rispetto ai poteri attribuiti al Presidente della Repubblica, conseguenti alla sua diretta legittimazione popolare. Infatti, nei sistemi semipresidenziali vi è una convergente volontà del sistema di creare un continuum tra maggioranza parlamentare e Capo dello Stato. Ciò è confermato dalla scelta di far coincidere la durata del mandato presidenziale con quello della legislatura e di prevedere la priorità temporale dell'elezione del Presidente della Repubblica rispetto a quella del Parlamento. A fronte di una tale impostazione maggioritaria e presidenzialista, l'ordinamento necessita di adeguati checks and balances: tra questi, oltre a un adeguato statuto dell'opposizione, appare razionale, anche alla luce dell'esperienza costituzionale francese, introdurre la facoltà delle minoranze parlamentari di adire, entro un termine limitato, la Corte costituzionale contro leggi approvate dalla maggioranza.

 

 Il senatore PARDI (IdV) illustra l'emendamento 7.0.200 finalizzato a consentire che un quarto dei componenti di ciascuna Camera possa promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Al riguardo, osserva che, nelle forme di governo parlamentari, le sedi della sovranità popolare sono esclusivamente le Camere elettive; pertanto, la presenza di un sindacato di costituzionalità sulle leggi si configura come un'istanza di garanzia, sempre accompagnata da adeguati filtri giurisdizionali. Nei sistemi presidenziali o semipresidenziali, invece, la legittimazione diretta del Capo dello Stato determina una torsione di natura decisionista e carismatica che impone un bilanciamento effettivo. Ciò giustifica, come confermato dall'esperienza costituzionale francese, la necessità di attribuire alle opposizioni il diritto di appellarsi a un organo imparziale per contrastare le decisioni adottate dalla maggioranza parlamentare governativa.

 Dopo aver illustrato il subemendamento 9.0.500/1, si sofferma sul subemendamento 9.0.500/2, il quale sopprime la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica eletto dal popolo il compito di garantire l'indipendenza della Nazione. Rileva, in proposito, che tale attribuzione è mutuata dall'ordinamento francese, ove però essa aveva una sua precisa funzione, soprattutto in riferimento alla vicenda delle terre d'Oltremare, in particolare la questione algerina.

 Quanto all'emendamento 9.0.500/4, esprime la contrarietà del suo Gruppo all'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica, evidenziando come la soluzione sia assolutamente incompatibile con l'esperienza costituzionale italiana modellata, per ragioni storiche e ideali, sull'esaltazione del Parlamento come luogo della rappresentanza popolare e sul rifiuto di ogni forma di esercizio monocratico del potere. L'introduzione di una forma di governo semipresidenziale, anche in ragione delle vicende politiche italiane degli ultimi anni, potrebbe determinare, a suo avviso, effetti nefasti quanto alla tenuta degli istituti democratici.

 L'oratore rileva quindi come l'elezione diretta del Capo dello Stato non sembra conciliarsi con il panorama costituzionale italiano, risultando opportuno, a suo avviso, ponderarne attentamente l'introduzione nell'ordinamento senza farsi influenzare da visioni politiche eccessivamente ottimistiche. Considerato, poi, il particolare ruolo rivestito dalla carica del Presidente della Repubblica, la soluzione preferibile rimarrebbe comunque - a suo avviso - quella di mantenere l'attuale istituto dell'elezione parlamentare, che mai, nella storia repubblicana, ha dato luogo a particolari problematiche, né istituzionali, né politiche.

 Conclude riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto per eventuali ed ulteriori precisazioni sui subemendamenti a sua firma.

 

 Il PRESIDENTE, quindi, osserva, in merito alle votazioni da svolgere sugli emendamenti rinviati in Commissione, che nella circostanza il dispositivo di rinvio va interpretato e applicato in modo funzionale, ovvero - secondo il Regolamento - "nell'interesse della discussione" (articolo 100, comma 11). Pertanto, riguardo all'articolo 2, saranno messi in votazione solo gli emendamenti che non hanno già formato oggetto di esame in Commissione, con le deliberazioni già adottate: si tratta, dunque, dei soli emendamenti 2.210, del senatore Nespoli, che propone di demandare alla legge la determinazione del numero di senatori, e 2.550 (testo 2), con i relativi subemendamenti, che propone un modello di Senato federale diverso da quello già discusso in Commissione. Quanto agli altri emendamenti all'articolo 2, si intende che la loro votazione in Assemblea non sarà minimamente pregiudicata, perché l'eventuale approvazione di uno degli emendamenti citati, ancorché sostitutivi dell'intero articolo, sarebbe una proposta di emendamento della Commissione, da riferire come tale al testo già definito in sede referente, con le stesse qualità di ogni altro emendamento.

 

 Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

 

 Sui predetti emendamenti, il RELATORE esprime un parere contrario, il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

 

 L'emendamento 2.210 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

 

 Per dichiarazione di voto sull'insieme di subemendamenti all'emendamento 2.550 (testo 2) interviene quindi il senatore BRICOLO (LNP): egli esprime, a nome della propria parte politica, un avviso contrario (con contestuale invito al ritiro rivolto ai presentatori), su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.550 (Testo 2), ad eccezione della proposta 2.550 (Testo 2)/1.

 

 Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) invita i senatori Benedetti Valentini e Pastore a ritirare i rispettivi subemendamenti (salvo il 2.550 (testo 2)/1), che comunque potranno essere presentati e discussi in Assemblea.

 

 I senatori BENEDETTI VALENTINI (PdL) e PASTORE (PdL) aderiscono all'invito del senatore Quagliariello e ritirano i propri emendamenti all'emendamento 2.550 (testo 2), salvo il 2.550 (testo 2)/1.

 

 Su quest'ultimo si procede alla votazione, previa verifica del numero legale.

 

 La Commissione non approva.

 

 Si passa alla votazione dell'emendamento 2.550 (testo 2).

 Dopo prova e controprova, l'emendamento risulta non approvato.

 

 Il PRESIDENTE, quindi, avverte che si passerà alle votazioni sugli emendamenti rinviati in Commissione concernenti la proposta di eleggere il Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e le proposte connesse e conseguenti, compresi i subemendamenti presentati in Commissione.

 In proposito, nell'interesse della discussione, propone di accantonare gli emendamenti che precedono il 9.0.500 e i relativi subemendamenti.

 

 Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

 

 Su proposta del senatore CECCANTI (PD), si conviene quindi di votare per parti separate l'emendamento 9.0.500, a cominciare dalla disposizione che propone di introdurre, nell'articolo 83 della Costituzione, l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica.

 

 Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

 

 Il PRESIDENTE avverte che sulla disposizione in questione vi è un solo subemendamento (9.0.500/5) del senatore Pardi e di altri senatori: esso propone che il Presidente della Repubblica sia eletto dal Parlamento in seduta comune, senza l'integrazione con i delegati regionali, come previsto dalla Costituzione vigente.

 

 Prima che si passi alla votazione del subemendamento 9.0.500/5, seguono alcuni interventi sull'ordine dei lavori.

 

 Il senatore BRICOLO (LNP) rammenta che nelle discussioni già svolte sull'ordine dei lavori si era convenuto di tenere distinte, anche nella collocazione temporale delle sedute, le votazioni sul Senato federate da quelle sul semipresidenzialismo. Pertanto ritiene più conforme a tali indicazioni un rinvio delle votazioni sugli emendamenti in esame.

 

 Anche i senatori BIANCO (PD), D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) e VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) sostengono tale soluzione, che consentirebbe di compiere nel frattempo le necessarie valutazioni politiche.

 

 Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) rammenta che la discussione già svolta in Assemblea e quella, successiva, in Commissione hanno rivelato un legame diretto, di carattere politico e normativo, almeno per una parte rilevante dei gruppi parlamentari, tra la proposta di istituire il Senato federale e quella di adottare un sistema di governo di tipo semipresidenziale, fondata sull'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica. Considerato l'esito della votazione appena svolta sulla proposta concernente il Senato federale, ritiene opportuno rinviare le determinazioni della Commissione sugli emendamenti in esame a un momento successivo a quello in cui il Senato avrà deliberato sull'articolo 2 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, concernente la composizione del Senato.

 La proposta del senatore Quagliariello è messa in votazione e approvata.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedi' 26 giugno 2012

406a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

 

 

 

La seduta inizia alle ore 9,10.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Considerato quanto poc'anzi convenuto dalla Commissione in relazione all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 24-A, il senatore PASTORE (PdL) propone di anticipare alla seduta già convocata per oggi, alle ore 14, la trattazione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di giovedì 28 giugno, prevista per le ore 15.

 

 Il senatore SARRO (PdL) domanda quindi se la seduta prevista per le ore 15 di giovedì 28 giugno sarà dedicata all'esame del disegno di legge n. 24-A.

 

 Domanda delucidazioni anche il senatore Mauro Maria MARINO (PD).

 

 Il PRESIDENTE ricorda innanzitutto che la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 24-A è subordinata, secondo quanto precedentemente convenuto dalla Commissione, all'esito della discussione in Assemblea.

 Propone quindi di anticipare alla seduta odierna, già convocata per le ore 14, l'esame degli argomenti previsti per la seduta di giovedì 28 giugno, alle ore 15.

 

 La senatrice ADAMO (PD), relatrice sul disegno di legge n. 3129 (recante la legge Comunitaria 2011 ed assegnato alla Commissione in sede consultiva), chiede di non procedere, nella seduta pomeridiana odierna, al parere sugli emendamenti ad esso riferiti. Tale impegno, infatti, andrebbe a sovrapporsi con quello di riferire in Assemblea - sempre nella giornata odierna - sul disegno di legge n. 3305 (conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale).

 

 Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

 

 In relazione ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di giovedì, il senatore Mauro Maria MARINO (PD) domanda se sia pervenuto il parere della Commissione bilancio.

 

 Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio è convocata per il pomeriggio anche su quegli argomenti.

 

 La Commissione conviene, infine, di anticipare alla seduta pomeridiana odierna l'esame degli argomenti previsti per la seduta di giovedì 28 giugno, ad eccezione del disegno di legge n. 3129 e dei disegni di legge nn. 272 e connessi (polizia locale), e di posticipare l'orario d'inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252-A

 

Art. 7

7.0.200/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso numero dei componenti di ciascuna Camera, nei medesimi termini, condizioni e forme, può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una o più disposizioni contenute in un decreto legislativo importino eccesso o violazioni alla legge di delega."

7.0.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

Art. 9

9.0.500/1

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso "Art. 83", al primo comma sostituire la parola: "Capo", con la seguente: "capo".

9.0.500/2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso "Art. 83", al secondo comma sopprimere le seguenti parole: "e ne garantisce l'indipendenza".

9.0.500/3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso "Art. 83", sostituire il terzo comma con il seguente: "Garantisce il rispetto della Costituzione".

9.0.500/4

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso "Art. 83", sostituire il quarto, quinto e sesto comma con i seguenti:

"Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.".

9.0.500/5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso "Art. 83", sostituire il sesto comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri".

9.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

9.0.501/1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.501, capoverso "Art. 84", dopo il primo comma inserire il seguente: "La legge stabilisce la ineleggibilità di quanti abbiano riportato condanne per un delitto non colposo".

9.0.501/2

PASTORE

All'emendamento 9.0.501, capoverso "Art. 84", aggiungere, in fine, il seguente comma: "Alla cessazione dalla carica entra a far parte di diritto e a vita della Corte costituzionale."

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 59 della Costituzione.

9.0.501

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

9.0.502/1

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.502, capoverso "Art. 85", al terzo comma, sostituire la parola: "duecentomila" con la seguente: "cinquantamila" e conseguentemente sopprimere le parole: "nel numero e".

9.0.502

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

9.0.504/1

PASTORE

All'emendamento 9.0.504, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

"Nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere.

Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i ministri.

Può chiedere al Primo ministro di presentarsi alle Camere o ad una di esse per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia."».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 92 e i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 94 della Costituzione.

9.0.504

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;

c) il decimo comma è soppresso"».

9.0.506/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, sostituire il capoverso "Art. 88" con il seguente: "Art. 88. - Il presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.".

9.0.506/2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.506, capoverso "Art. 88", al primo comma sopprimere le seguenti parole: «il Primo ministro e».

9.0.506/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, capoverso "Art. 88", aggiungere, in fine, il seguente comma: "I limiti all'esercizio di facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione."

9.0.506

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

9.0.507/1

PASTORE

All'emendamento 9.0.507 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 90 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione".

9.0.507

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

Art. 12

12.0.500/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 12.0.500, sostituire il comma 1 con il seguente: «All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni e modalità di esercizio di tali facoltà."».

12.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 3 LUGLIO 2012

410a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

VIZZINI

 

La seduta inizia alle ore 20,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo, limitatamente agli emendamenti e alle parti del testo rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012 e nella seduta pomeridiana del 27 giugno 2012

(Seguito dell'esame)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 giugno.

 

Il PRESIDENTE ricorda che a seguito del voto dell'Assemblea del Senato che ha approvato un emendamento sostituivo dell'articolo 2, diretto a istituire il "Senato federale della Repubblica", ipotesi sulla quale la Commissione si era pronunciata in senso contrario, egli ha ritenuto opportuno rinunciare a svolgere la funzione di relatore. Pertanto, per il seguito dell'esame, designa quale relatore alla Commissione il senatore Boscetto, tenendo conto della sua posizione coerente con la maggioranza che ha approvato il citato emendamento.

 

La Commissione prende atto.

 

Riprende la trattazione degli emendamenti rinviati in Commissione concernenti la proposta di eleggere il Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e le proposte connesse e conseguenti, compresi i subemendamenti presentati in Commissione, a partire dall'emendamento 9.0.500, secondo quanto convenuto nella seduta precedente.

 

Il PRESIDENTE ricorda che, su richiesta del senatore Ceccanti, la Commissione aveva convenuto di votare l'emendamento 9.0.500 per parti separate a cominciare dalla disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 83 della Costituzione, nel testo proposto dall'emendamento: la disposizione propone l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica. Su tale disposizione insiste l'emendamento 9.0.500/5, del senatore Pardi e di altri senatori, che invece propone l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune, ma senza i delegati regionali, come nella Costituzione vigente.

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) esprime un parere contrario sul subemendamento 9.0.500/5.

 

Il sottosegretario CECCHI si rimette alla Commissione.

 

Il senatore BIANCO (PD) preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, ritenendo opportuno mantenere l'attuale sistema, in base al quale partecipano alle elezione del Presidente della Repubblica anche i rappresentanti delle Regioni.

 

Il senatore VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

 

L'emendamento 9.0.500/5, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore MALAN (PdL), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 9.0.500.

 

Il relatore BOSCETTO (PdL), pur ribadendo il suo apprezzamento per l'equilibrio del testo unificato che era stato proposto dal Presidente Vizzini e delle proposte di modifica da lui concordate insieme ai senatori Bianco e D'Alia, ritiene che l'emendamento 9.0.500, che fa parte di una proposta articolata, diretta a introdurre una forma di governo di tipo semipresidenziale, già ampiamente sperimentata nell'ordinamento francese, non smentisce quel disegno e apre un orizzonte più esteso sul quale, nella prossima legislatura, si potrà intervenire sia attraverso ulteriori revisioni delle disposizioni costituzionali sia attraverso l'approvazione di puntuali norme attuative.

Pertanto esprime un parere favorevole.

 

Il sottosegretario CECCHI si rimette alla Commissione.

 

Si procede alle dichiarazioni di voto sulla parte dell'emendamento 9.0.500 che propone l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica.

 

Il senatore VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ricorda che la sua parte politica è favorevole per tradizione antica a una forma di governo presidenziale. Tuttavia non è facilmente comprensibile che una proposta di modifica su un tema così importante sia stata presentata in una fase così avanzata della discussione. In proposito, nota che lo stesso relatore Boscetto ritiene la proposta non matura e meritevole di interventi ulteriori nella prossima legislatura. A suo avviso, una innovazione così importante avrebbe dovuto essere sostenuta da una maggioranza più ampia, la stessa che aveva progettato il percorso riformatore e che sostiene il governo in carica. Al contrario, si è determinato un baratto politico tra l'approvazione di un emendamento che istituisce il Senato federale e quella di un modello semipresidenziale. Tale accordo, oltretutto, è destinato a non essere efficace, in quanto, in mancanza di una maggioranza dei sue terzi nell'ultima deliberazione da parte delle Camere, la riforma potrà essere sottoposta al referendum oppositivo ed entrerebbe in vigore, quindi, dopo la prossima elezione del Presidente della Repubblica in base al sistema vigente. Inoltre, si determinerà l'effetto di una rottura dell'accordo sulle riforme concordate, compresa la riduzione del numero dei parlamentari, e un indebolimento della maggioranza che sostiene il Governo Monti.

Dinanzi a tale prospettiva, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla disposizione in esame.

 

Il senatore DIVINA (LNP) ritiene che i partiti politici non tengano conto con la dovuta attenzione del disagio che i cittadini hanno manifestato nelle recenti elezioni amministrative e delle istanze di ammodernamento istituzionale che provengono dalla società. L'istituzione del Senato federale e l'avvento di un modello semipresidenziale consentirebbero di assicurare una maggiore efficienza delle istituzioni e di ridurre anche il numero dei parlamentari e i costi della politica.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, che viene espresso con convinzione soprattutto dopo aver ascoltato la dichiarazione di voto del senatore Valditara, il quale ha chiarito che la sua forza politica abbandona l'idea del semipresidenzialismo in omaggio a una scelta contingente di sostegno al Governo in carica.

 

Il senatore CECCANTI (PD) ritiene che nell'esprimere la posizione politica su una proposta di riforma costituzionale non si possa adottare un parametro di giudizio analogo a quello che sarebbe invece opportuno per un disegno di legge ordinaria: infatti, la revisione della Costituzione esige una maggioranza ampia, tale da assicurare, se possibile, una deliberazione con il quorum dei due terzi nell'ultima deliberazione delle Camere, allo scopo di assicurare l'immediata entrata in vigore. La rottura dell'accordo che si era determinato sul progetto di riforma, che comprendeva la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto è stata molto inopportuna. Sottolinea che il voto sulla disposizione in esame, comma 6, al di là del merito, implica una scelta sul metodo da adottare per condurre un progetto di riforma costituzionale.

 

Il senatore BELISARIO (IdV) ribadisce l'opposizione del suo Gruppo alla proposta in esame, sia per i motivi di metodo che sono stati illustrati dal senatore Ceccanti, sia per il suo contenuto, diretto a introdurre una forma di governo semipresidenziale. Si tratta di un baratto politico anche legittimo, che smentisce un progetto di riforma su cui peraltro la sua parte politica si era comunque espressa in senso contrario.

Conclude, preannunciando il voto contrario del Gruppo.

 

Il senatore GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario. Sottolinea il valore unitario della Carta costituzionale, per cui un intervento parziale, approvato con una maggioranza ristretta, si rivelerebbe dannoso per l'equilibrio complessivo della Costituzione.

 

L'emendamento 9.0.500, limitatamente al sesto comma dell'articolo 83 della Costituzione ivi proposto, è quindi posto in votazione: la Commissione non approva.

 

Il PRESIDENTE chiede al relatore Boscetto se il voto non favorevole su un emendamento di rilievo critico sul quale lo stesso relatore aveva dato un parere positivo, lo induca comunque ad avanzare una proposta alla Commissione, sulla quale poter deliberare al fine di conferirgli il mandato a riferire in Assemblea.

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) ritiene che sia opportuno riflettere sull'esito del voto, tenendo conto del dibattito che potrà svolgersi in Commissione.

 

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI (LNP) ritiene che l'esame possa proseguire con la votazione degli altri emendamenti. Il voto contrario su un emendamento sostenuto dal relatore non comporta per questo l'obbligo di rimettere l'incarico. Inoltre, ritiene che il Presidente avrebbe dovuto mantenere una posizione neutrale e non esprimersi, come ha fatto, con un voto contrario.

 

Il PRESIDENTE sottolinea che non svolgendo più la funzione di relatore egli possa liberamente esprimere il voto su una proposta di emendamento. Ricorda di aver rimesso il mandato di relatore solo dopo che il Senato si è pronunciato a favore di un emendamento, quello per l'introduzione del Senato federale, sulla cui sostanza la Commissione per ben due volte si era espressa in senso negativo.

 

Il senatore CALDEROLI (LNP) propone che si metta in votazione il mandato al relatore Boscetto di riferire all'Assemblea del Senato.

 

Il senatore BIANCO (PD) conferma l'apprezzamento per il modo equilibrato con cui il senatore Boscetto ha partecipato all'esame del progetto di riforma. Non vi è quindi alcuna preclusione personale, tuttavia è opportuno sottolineare che il relatore dovrà riferire all'Assemblea l'orientamento della Commissione.

 

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) nota che sulla proposta appena messa in votazione, l'esito è stato analogo a quello che si era già determinato in Commissione sulla proposta di istituire il Senato federale. A suo avviso, si può conferire il mandato al relatore che riferirà all'Assemblea quanto accaduto in Commissione, compresi gli equilibri di voto appena espressi.

 

Il PRESIDENTE precisa che il mandato a riferire all'Assemblea postula che in merito alla proposta specifica di cui all'emendamento 9.0.500 si esprima un parere contrario, coerente alla votazione che si è determinata in Commissione.

 

Il senatore BATTAGLIA (PdL) ritiene che il mandato al relatore - ovvero al Presidente qualora la Commissione non approvi quel mandato - dovrebbe essere conferito sulla base di una relazione scritta, in modo che sia rappresentata in forma autentica la valutazione della Commissione.

 

Il senatore QUAGLIARIELLO (PdL) osserva che il mandato a riferire all'Assemblea che può essere conferito al senatore Boscetto implica l'accettazione da parte sua delle contraddizioni che sono emerse nell'esame.

 

La senatrice FINOCCHIARO (PD) ritiene che il relatore sia il portavoce in Assemblea del lavoro svolto in Commissione. In mancanza di un mandato al relatore, lo stesso Presidente non potrebbe fare altro che rappresentare in modo neutro l'andamento del lavoro della Commissione, altrimenti l'esame in sede referente sarebbe del tutto inutile. Vi è semmai una questione politica, cioè se il relatore intende rappresentare all'Assemblea una posizione contraria a quella da lui sostenuta in Commissione.

 

Il PRESIDENTE nota che l'esito negativo della votazione determina conseguenze preclusive e di coordinamento anche di altri emendamenti da esaminare. Il relatore, dunque, dovrebbe chiarire la propria posizione anche sulle altre proposte di modifica, in vista della discussione in Assemblea.

 

Il relatore BOSCETTO (PdL) precisa di non nutrire ambizioni particolari a mantenere l'incarico di relatore e tuttavia rifugge dall'idea di riferire all'Assemblea in modo tendenzioso e in difformità dalle determinazioni della Commissione. Egli potrebbe riferire quanto accaduto in modo leale ma non potrebbe assumere una posizione politica diversa da quella da lui sostenuta e di cui ribadisce la convinzione.

 

Il PRESIDENTE prende atto della proposta implicita nella considerazione appena svolta dal relatore Boscetto.

 

Il senatore BIANCO (PD) esprime apprezzamento per la posizione chiara assunta dal relatore Boscetto. Considerato tale chiarimento, tuttavia, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di conferire mandato allo stesso senatore Boscetto per riferire all'Assemblea.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la parte residua dell'emendamento 9.0.500, così come gli altri emendamenti connessi, si intendono ritirati perché siano discussi direttamente in Assemblea.

 

La proposta di conferire mandato di relatore al senatore Boscetto, di riferire all'Assemblea sulle parti del disegno di legge costituzionale n. 24-A rinviate in Commissione e ai relativi emendamenti, nonché sugli altri emendamenti rinviati in Commissione, è quindi posta in votazione: la Commissione non approva.

 

Il PRESIDENTE osserva che in mancanza di un relatore incaricato di riferire all'Assemblea, in qualità di Presidente della Commissione egli rappresenterà al Senato lo svolgimento e l'esito dei lavori in Commissione.

 

 

La seduta termina alle ore 21.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252-A

 

Art. 9

9.0.500/5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso "Art. 83", sostituire il sesto comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri".

9.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2012

180a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 15.

 

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 24 E CONNESSI  

 

Il presidente DINI informa che lunedì prossimo scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale nn. 24 e connessi (Riforma del Parlamento e forma di Governo). La Commissione Esteri aveva reso parere, l'11 ottobre dell'anno scorso, sul testo unificato che era stato elaborato dalla Commissione Affari costituzionali che riguardava tuttavia semplicemente la riduzione del numero dei parlamentari.

Il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali la settimana scorsa reca invece una più organica revisione di varie disposizioni della Costituzione, una revisione che in particolare prevede una differenziazione dei poteri delle due Camere nell'approvazione delle leggi. Più esattamente la scelta operata è quella di un procedimento legislativo che preveda la necessità di una doppia deliberazione conforme delle due Camere solo in alcuni casi: la materia costituzionale e quella elettorale, le leggi da approvare con maggioranza speciale, le "leggi della Repubblica" previste dagli articoli 122, 125, 132 e 133 della Costituzione, le leggi di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti prerogative e funzioni degli organi costituzionali nonché le leggi che intervengono in materia di competenza regionale al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica.

Informa quindi la Commissione di aver presentato un emendamento volto a ricomprendere in questo elenco anche le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Reputa infatti paradossale che trattati come ad esempio quelli che la Commissione sta esaminando (il Fiscal compact e il Trattato istitutivo del MES) possano essere approvati, se non richiamati, dalla sola Camera dei deputati, quando invece questi sono accordi che incidono evidentemente sulla materia costituzionale, tanto che, nell'esperienza di altri Paesi, che pure conoscono un bicameralismo differenziato (si pensi alla Germania), per la loro autorizzazione alla ratifica si richiede un esame non solo bicamerale, ma addirittura deliberazioni con maggioranze qualificate.

Osserva poi che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione prevede come la potestà legislativa, sia dello Stato sia delle Regioni, deve essere comunque esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Nella prassi, a fianco a trattati di sicuro rilievo istituzionale o politico, sono sottoposti all'esame delle Camere anche un gran numero di accordi di minore importanza. Tuttavia rileva come in questi ultimi casi la lettura bicamerale non abbia mai comportato ritardi particolari.

Tutte queste ragioni lo spingono a ritenere che si debba mantenere il carattere necessariamente bicamerale delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati.

Se l'obiettivo della riforma è quello di snellire il procedimento legislativo, fermo restando l'adozione per i trattati della procedura normale di esame e di approvazione (previsione questa del ultimo comma del vigente articolo 72 della Costituzione, giustamente ribadita nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali), si dovrebbe piuttosto richiamare il Governo ad una lettura rigorosa dell'articolo 80 della Costituzione, chiedendo cioè che vengano sottoposti all'esame delle Camere i soli trattati di rilievo politico (nonché quelli ricadenti nelle ipotesi tassativamente previste dall'articolo 80). Si utilizzerebbe lo strumento del trattato in forma semplificata per gli accordi che non incidono sulla legislazione vigente (e che tuttavia vengono sottoposti, a suo avviso impropriamente, all'esame parlamentare) nonché per quelli i cui oneri potrebbero essere sostenuti utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza modificare la legislazione.

 

La seduta termina alle ore 16.