Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Parte Prima: Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Progetti di legge | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 674 Progressivo: 1 | ||
Data: | 06/08/2012 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Modifiche alla
Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere A.C. 5386 |
Iter al
Senato (A.S. 24 e abb.) - Progetti di legge |
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n. 674/1 |
(Parte
prima) |
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6 agosto 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it |
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della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
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File: ac0829a1.doc |
i n d i c e
Progetti di
legge
§ A.S.
24, (sen. Peterlini), Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione
dell’articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della
Repubblica e di elettorato attivo e passivo 3
§ A.S.
216, (sen. Cossiga), Revisione della Costituzione 9
§ A.S.
873, (sen. Pinzger e Thaler Ausserhofer), Modifiche agli articoli 92 e 94 della
Costituzione in materia di forma di governo 55
§ A.S.
894, (sen. D’Alia), Modificazione di articoli della parte seconda della
Costituzione,concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del
Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica] 59
§ A.S.
1086 ed altri, (sen. Ceccanti ed altri), Modifiche alla Costituzione relative
al bicameralismo e alla forma di governo 71
§ A.S.
1114, (sen. Pastore ed altri), Modifiche alla Parte II della Costituzione e
all’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di
composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente
della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali 81
§ A.S.
1218, (sen. Malan), Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base del
principio della divisione dei poteri 99
§ A.S.
1548, (sen. Benedetti Valentini), Modifiche all’articolo 49, nonché ai titoli
I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti
politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della
Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di
garanzie costituzionali e di Corte costituzionale 125
§ A.S.
1589, (Sen. Finocchiaro ed altri), Modifica di articoli della parte seconda
della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le
funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo e
passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 151
§ A.S.
1590, (Sen. Cabras ed altri), Modifiche alla Parte II della Costituzione,
concernenti il Parlamento, l’elezione del Presidente della Repubblica e il
Governo 165
§ A.S.
1761, (sen. Musso ed altri), Modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica 173
§ A.S.
2319, (sen. Bianco ed altri), Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in
materia di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo
del Senato della Repubblica 179
§ A.S.
2784, (sen. Poli Bortone ed altri), Modifiche alla Costituzione in materia di
istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari,
soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i
5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale 183
§ A.S.
2875, (sen. Oliva), Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in
materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che
prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del
limite di età per l’elettorato passivo per la Camera dei deputati 195
§ A.S.
2941, (Governo), Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di
Governo 201
§ A.S.
3183, (sen. Fistarol), Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione
in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione
della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e
dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di
popolazione dei comuni e di soppressione delle province 225
§ A.S.
3204, (sen. Calderoli ed altri),Disposizioni concernenti la riduzione del
numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e
la forma di Governo 243
§ A.S.
3210, (sen. Ramponi ed altri), Modifica degli articoli 56 e 57 della
Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento 265
§ A.S.
3252, (sen. Ceccanti ed altri), Modifiche alla Costituzione relative al
bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze
legislative tra Stato e regioni 269
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 24
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore PETERLINI |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione
dell’articolo 58
della Costituzione in materia di composizione
del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Dall’inizio degli anni
novanta in Italia si svolge un ampio dibattito sulla riforma della
Costituzione. Il Parlamento aveva investito ben due Commissioni bicamerali per
dare al nostro Paese un assetto più partecipato in senso federale. Nel 2001 fu
approvato definitivamente dalle Camere e confermato dal referendum una
importante parte di questo progetto, cioè la riforma del titolo V della parte
II della Costituzione. Le altre parti, in special modo il titolo II, della
seconda parte della Costituzione, sono rimasti invariati.
Nella XIV legislatura fu avviata un’ulteriore
riforma della parte seconda della Costituzione, approvata e mai promulgata a
causa dell’esito negativo del referendum costituzionale del giugno 2006.
Si ritiene importante, pertanto, proseguire nel cammino delle riforme della
parte seconda della Costituzione, dal titolo «Ordinamento della Repubblica» per
quanto riguarda la forma di governo, la forma di Stato, il superamento del
bicameralismo perfetto.
Il presente disegno di legge si limita a creare un
importante presupposto in senso federale, trasformando una delle due Camere in
Camera rappresentativa dalle regioni, in forma di un Senato federale. Il disegno
di legge si prefigge di perseguire questo obiettivo senza rinunciare
all’elezione diretta del Senato federale della Repubblica, garantendo però
tramite di esso una partecipazione diretta delle regioni alla formazione della
volontà democratica e legislativa, anche a livello nazionale.
I paesi centrali d’Europa come la Svizzera, la
Germania e l’Austria offrono tre diversi modelli di Camera delle regioni. In
Germania e in Austria i membri del Bundesrat sono eletti in forma
indiretta, rispettivamente dai governi regionali e in Austria dai Landtage,
cioè dai consigli regionali. La Svizzera invece, insieme al Tirolo, una delle
più vecchie democrazie d’Europa, con un articolato legame tra gli organi
democratici e la popolazione, ha scelto la via dell’elezione diretta di ambedue
le Camere, da parte dei cittadini.
Sia il Consiglio nazionale (la Camera) che il
Consiglio degli stati (la Camera delle regioni) sono eletti dal popolo a
suffragio diretto. La Svizzera è pertanto riuscita a coniugare l’esigenza di
una rappresentanza regionale con il più diretto sistema elettorale senza
rincorrere ad un secondo livello. Ed è questo il modello che il presentatore
del disegno di legge vuole suggerire anche per il contesto italiano.
Il primo presupposto è che i senatori facciano
parte del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano
e dell’Assemblea siciliana, con diritto di intervento e obbligo di relazione.
Il disegno di legge invece rinuncia di dare a loro anche il diritto di voto.
Per evitare l’obbligo di presenza in due Parlamenti a livello nazionale e
regionale, o viceversa, mettere in difficoltà il raggiungimento del numero
legale in uno dei due organi. Nessun senatore o delegato regionale potrà
infatti sedersi contemporaneamente in ambedue le assise parlamentari.
Per rafforzare ulteriormente questo diretto
collegamento con le regioni, si conferma naturalmente il principio che il
Senato è eletto a base regionale e, rispettivamente, a base provinciale nelle
province autonome di Trento e Bolzano. I senatori sono consiglieri regionali,
eletti in addizione al numero già prefissato dalle leggi regionali, però nelle
stesse consultazioni. Un ulteriore elemento per rafforzare il collegamento è
che i senatori federali siano eletti – secondo i principi fondamentali definiti
dalla legge dello Stato – con i sistemi regionali, le cui leggi sono approvate
in piena autonomia dai consigli regionali stessi.
Questo è un ulteriore elemento ricavato dal modello
svizzero. L’articolo 150 della Costituzione della Federazione svizzera prevede
infatti che la procedura per l’elezione del Consiglio degli stati (la camera
delle regioni) «è determinata dal Cantone».
È bene ricordare in questo contesto che – a
differenza della Germania e dell’Austria, in cui le Camere delle regioni, i Bundesdite,
hanno una competenza di minore rilevanza, che alla fine si riduce in un diritto
di veto, superabile dalla Camera con maggioranza qualificata – la
Confederazione elvetica ha evitato di ridurre la Camera della regione nel suo
raggio di competenze.
Definisce infatti l’articolo 156 della Costituzione
Svizzera, che «le decisioni dell’Assemblea federale (cioè il Parlamento)
richiedono l’accordo delle due Camere».
Anche se questo disegno di legge non entra nel
merito della ripartizione delle competenze, sembra importante sottolineare che
non si può creare, dopo decenni di aspettative finalmente evase, una Camera
delle regioni per poi conferire ad essa un ruolo completamente secondario. Il
bicameralismo perfetto non deve, pertanto, essere superato, visto anche che l’iter
delle leggi non è molto lungo in Italia e garantisce una legislazione più
equilibrata di quanto succede in altri Stati con una Camera sola.
Può essere raggiunto, invece, lo snelli mento degli
organi e anche una riduzione dei costi della politica riducendo il numero dei
componenti del Parlamento. Per il Senato federale si propone una riduzione di
un quarto per portare il numero dei senatori a 240, allineandosi agli standard
internazionali.
Ogni regione avrà garantito un minimo di senatori
non inferiore a cinque, il Trentino-Alto Adige/Suedtirol ne avrà tre per
ciascuna provincia autonoma, il Molise ne avrà due, la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste ne avrà uno.
Per concentrare e realizzare veramente una nuova
rappresentanza parlamentare delle regioni, si propone inoltre di limitare la
rappresentanza dei parlamentari eletti all’estero alla Camera dei deputati. La
ripartizione dei seggi tra le regioni avviene in proporzione alla loro
popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti, dopo avere riservato i numeri minimi di
senatori già previsti per le regioni.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. Al primo comma dell’articolo 55
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 2. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica rappresenta le Regioni al fine di favorire e rafforzare la
partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del
Paese. I senatori sono eletti in ciascuna
Regione contestualmente all’elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio
regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte.
Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di
relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai
regolamenti regionali. L’elezione dei Senatori è a suffragio
universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione,
nel rispetto dei princìpi stabiliti da una legge dello Stato. Ciascuna Regione è costituita da
tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla
ripartizione dei seggi di cui al settimo comma. Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecentoquaranta senatori. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a cinque; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province
autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il
Molise ne ha due; la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha uno. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 3. 1. L’articolo 58 della Costituzione è
abrogato. Art. 4. 1. Fino alla data di entrata in
vigore delle leggi elettorali regionali di cui al terzo comma dell’articolo
57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge,
si applica la legge elettorale dello Stato. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 216
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore COSSIGA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 |
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Revisione della Costituzione
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge
di revisione della Costituzione non è altro, nella massima parte, che un collage
delle proposte formulate dai Comitati della Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali presieduta dall’onorevole Massimo D’Alema e che non
poterono essere sottoposte in un testo unitario e coordinato all’esame del
Parlamento, a cagione della crisi che paralizzò, e poi portò alla fine la
Commissione stessa, per iniziative del Centro-Destra e soprattutto di vasti
settori del Centro-Sinistra, in particolare degli ambienti del Governo pro-tempore
la relazione al presente disegno di legge è costituita pertanto dalle allegate
relazioni specifiche della predetta Commissione parlamentare (si confronti il
testo risultante dalla pronuncia della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali sugli emendamenti - atto Camera n.3931-A e atto Senato
n.2853-A).
Il testo del presente disegno di legge contiene
qualche lieve modifica alle proposte in materia di ordinamento giudiziario che
già prevedevano la netta separazione tra la carriera dei giudici e quella dei
pubblici ministeri, nonché una definizione delle funzioni di garanzia dello
Stato e del corretto funzionamento delle istituzioni previste dalla
Costituzione che la sola dottrina, in modo generico e confuso, ha sempre
attribuito al Capo dello Stato, denominandolo garante della Costituzione, ma
non specificando: garante di che cosa, garante di chi, garante verso chi e che
cosa e garante con quali mezzi.
ALLEGATI
Relazione
introduttiva
del Presidente della Commissione Massimo D’Alema
(Omissis)
Relazione
sulla forma di Stato del senatore
Francesco D’Onofrio
(Omissis)
Relazione
sulla forma di governo
e sulle pubbliche amministrazioni
del senatore Cesare Salvi
(Omissis)
Relazione
sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione Europea della senatrice Marida Dentamaro
(Omissis)
Relazione
sul sistema delle garanzie
del deputato Marco Boato
(Omissis)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. La parte seconda della
Costituzione è sostituita dalla seguente: «PARTE SECONDA ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA Titolo I CITTÀ CAPITALE, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE Art. 55. La Repubblica è costituita dalla
Città Capitale, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni. I Comuni, le Province e le Regioni
sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione. Roma è la Città Capitale della
Repubblica. Ha uno statuto speciale approvato con legge costituzionale,
sentita la sua assemblea elettiva. Art. 56. Nel rispetto delle attività che
possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini,
anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite
alla Capitale della Repubblica, a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle
funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo
i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali. È attribuita ai Comuni la generalità
delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di
competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle
funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali
o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di
funzioni e con l’individuazione delle rispettive responsabilità. Senza oneri finanziari aggiuntivi
possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata
dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte
le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è
conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. Gli atti dei Comuni, delle Province e
delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di
merito. Art. 57. Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata;
Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana;
Trentino-Alto Adige/Südtirol; Umbria; Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; Veneto. Il Friuli-Venezia Giulia, la
Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste godono di forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale. Con leggi costituzionali possono
essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le
altre Regioni. Art. 58. Spetta allo Stato la potestà
legislativa in riferimento a: a) politica
estera e rapporti internazionali; b)
cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; c) elezioni
del Parlamento europeo; d) difesa e
Forze armate; e) disciplina
della concorrenza; f) tutela del
risparmio e mercati finanziari; g) organi
costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; h) referendum statali; i) bilancio e
ordinamento tributari e contabili propri; l) princìpi
dell’attività amministrativa statale; m) pesi,
misure e determinazione del tempo; n)
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; o) ordine
pubblico e tutela della sicurezza; istituzione ed ordinamento delle Forze di
polizia dello Stato e ripartizione delle competenze tra di loro; princìpi
fondamentali sull’istituzione e sull’ordinamento delle polizie locali; p)
ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; q)
legislazione elettorale, organi di governo e princìpi fondamentali
sull’istituzione, l’ordinamento e le funzioni di Comuni e Province; r)
determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali
che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale; s) grandi
reti di trasporto; t) poste e
telecomunicazioni; u)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; v) tutela dei
beni culturali e ambientali. Spetta allo Stato determinare con
legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e
professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela
della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del
lavoro; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; protezione civile;
ordinamento sportivo. Spetta inoltre allo Stato la potestà
legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad
esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione. Lo Stato e le Regioni disciplinano
con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali. Spetta alla Regione la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla
potestà legislativa dello Stato. La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi ad organi
dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze
derivi pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica. Art. 59. Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Quando la Capitale della Repubblica,
un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza
stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge. Art. 60. Ciascuna Regione ha uno Statuto che
ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto è approvato e modificato
con legge dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Lo Statuto è sottoposto a referendum
popolare. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la
maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti
favorevoli. Lo Statuto disciplina: a) la forma
di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l’Assemblea
regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione; b) i casi di
scioglimento anticipato dell’Assemblea regionale; c) la
formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare
riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province; d)
l’iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum; e) i princìpi
generali dell’autonomia finanziaria e tributaria della Regione; f) i princìpi
generali della contabilità e del bilancio regionale. La durata della legislatura regionale
è fissata in cinque anni. Nel rispetto dei princìpi di
democraticità e rappresentatività, la Regione delibera la propria legge
elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale. La
legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare qualora,
entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un trentesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l’Assemblea
regionale. La legge regionale promuove
l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a più di una Assemblea regionale. I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni. Art. 61. La legge regionale disciplina le
forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. La legge regionale disciplina le
forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza,
con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale
legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo
assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi
che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato. Art. 62. I Comuni, le Province e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere. I Comuni, le Province e le Regioni
stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre,
di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate
tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per
anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel quarto
comma. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di
destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma. La partecipazione dei Comuni, delle
Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al
territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al
raggiungimento dell’autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore
capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni
ordinarie che i Comuni, le Province e le Regioni devono svolgere. La quota di
partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a
tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di
collaborazione di Comuni, Province e Regioni all’attività di accertamento dei
tributi erariali al cui gettito essi partecipano. Sono sottratte dal computo dei
tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le
risorse destinate: a) al
servizio del debito pubblico; b) a far
fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese; c) a
interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul
territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due
Camere; d) a
costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma. Con legge è istituito un Fondo
perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle
comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore
a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari
all’erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono
tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie,
alle Province e ai Comuni di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di
loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni
di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del
Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente
determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale. I beni demani ali appartengono al
Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente
riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o
alle Province in quanto essenziali per l’esercizio delle funzioni ad essi
attribuite. Le Regioni e gli enti locali possono
ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e
rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È
esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni,
dalle Province e dalle Regioni. Art. 63. Una legge costituzionale, che sancisce
le deliberazioni delle Assemblee regionali, approvate dalla maggioranza della
popolazione di ciascuna delle Regioni interessate mediante referendum, può
disporre la fusione di Regioni esistenti, modificare la loro denominazione e
creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un
milione di abitanti. Con legge approvata dalle due Camere,
sentite le rispettive Assemblee regionali e con l’approvazione della
maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum,
si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da
una Regione e aggregati ad un’altra. Con legge regionale, con
l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa
mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da
Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla
legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con
l’approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre
la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione. Con legge regionale, su iniziativa
dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province
o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 64. Il Presidente della Repubblica è
eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che
abbiano raggiunto la maggiore età. La persona del Presidente della
Repubblica è inviolabile. Art. 65. Il Presidente della Repubblica è il
Capo dello Stato. Rappresenta l’unità della Nazione e
ne garantisce l’indipendenza e l’integrità. È il garante della Costituzione e del
corretto funzionamento delle sue istituzioni. Egli esercita questa funzione
nelle forme, nei modi e nei limiti tassativamente previsti dalla Costituzione
e dalle leggi costituzionali. Assicura il rispetto dei trattati e
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a organizzazioni
internazionali e sovranazionali. Nel caso si verifichi un grave non
funzionamento del Governo della Repubblica, del Parlamento o della Corte
costituzionale che pregiudichi o possa urgentemente pregiudicare la
sovranità, l’unità, l’integrità e la sicurezza nazionale interna o esterna
dello Stato, o che vìoli o minacci i princìpi fondamentali della Costituzione
o le libertà delle persone, il Presidente della Repubblica, con proprio atto
non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, può sospendere i
predetti organi dalle loro funzioni. Egli nomina successivamente un Governo
provvisorio che esercita tutte le funzioni legislative ed amministrative;
scioglie al contempo le Camere e indìce immediatamente le elezioni di nuove Camere,
che non possono essere da lui successivamente ed immediatamente disciolte e
che, dopo il loro insediamento, deliberano immediatamente, in seduta comune
dei propri membri e con il voto della maggioranza assoluta di essi, se
confermare il Presidente della Repubblica nell’ufficio o revocarlo da esso. Art. 66. Il Presidente della Repubblica: a) presiede
il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge
approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate; b) nomina il
Primo ministro; c) su
proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri; d) può
chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per
verificare la sussistenza del rapporto di fiducia; e) autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; f) promulga
le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione,
con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata; g) emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il
riesame e, se il Governo li approva nuovamente, deve emanarli; h) indìce le
elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione; i) indìce il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione; l) può
inviare messaggi alle Camere; m) dichiara
lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune; n) può
concedere grazia e commutare le pene; o) decreta le
nomine previste dalla Costituzione e dalla legge, che indica i casi nei quali
provvede anche non su proposta del Governo; p) accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere. Art. 67. Il Presidente della Repubblica è
eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta. Può essere eletto ogni cittadino che
abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività
pubblica o privata. Il Presidente del Senato, il
novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l’elezione, che
deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo
giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un
gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da
parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri
regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e
secondo le modalità stabilite dalla legge. I finanziamenti e le spese per la
campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni
radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di
condizioni tra i candidati. È eletto il candidato che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora
nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo
giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il
maggior numero dei voti. In caso di morte o di impedimento permanente
di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e
per l’eventuale rinvio della data dell’elezione. Se l’evento si verifica nel
periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento
elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra
il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di
riapertura. Il Presidente della Repubblica assume
le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il
Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della
proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre
modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge
approvata dalle due Camere. Il Presidente della Repubblica può
essere revocato dal suo ufficio prima della scadenza del suo mandato, con una
risoluzione approvata dal Senato della Repubblica con il voto dei due terzi
dei suoi componenti, su richiesta della Camera dei deputati approvata dalla
maggioranza assoluta dei suoi membri. Art. 68. La legge approvata dalle due Camere
prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati
del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge
individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità. L’assegno e la dotazione del
Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due
Camere. Art. 69. Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o
di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del
Senato indìce entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della
Repubblica. L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il
sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o
della dichiarazione di impedimento. L’impedimento permanente del
Presidente della Repubblica è dichiarato all’unanimità da un collegio
composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della
Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale. Art. 70. Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel
caso di dimissioni del Governo ai sensi dell’articolo 74. La Camera dei
deputati non può essere sciolta nell’ultimo semestre del mandato del
Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo
predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della
nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall’elezione del
Presidente della Repubblica. Il potere di cui al primo comma non
può essere esercitato durante l’anno che segue le elezioni della Camera dei
deputati, qualora siano avvenute successivamente all’elezione del Presidente
della Repubblica. Se il termine della legislatura scade
nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le
elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per
precedere di dodici mesi l’elezione del Presidente della Repubblica. Art. 71. Gli atti del Presidente della
Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono
controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la
accettazione delle dimissioni del Primo ministro, l’indizione delle elezioni
delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, salvo che proposto
dal Primo ministro, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla
Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei
regolamenti, la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere,
le nomine dei giudici costituzionali e dei senatori a vita. Il Presidente della Repubblica deve
dare preventiva comunicazione al Primo ministro degli atti con i quali invia
messaggi alle Camere, rinvia ad esse leggi, nomina i senatori a vita e i
membri della Corte costituzionale di sua spettanza. Il Primo ministro può,
entro cinque giorni, formulare le sue osservazioni. Il Presidente della Repubblica può
ricorrere, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma
ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione
della Costituzione e delle leggi costituzionali contro qualunque legge, atto
del Governo avente forza di legge per delega del Parlamento, o provvedimento
provvisorio del Governo avente forza di legge, che sia sottoposto alla sua
firma. Il Presidente della Repubblica può
ricorrere, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma
ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione
della Costituzione e delle leggi costituzionali, contro qualunque atto che
sia esercizio di funzione legislativa materiale, di funzione giurisdizionale,
giudiziaria e amministrativa, adottato da qualunque organo dello Stato, delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico
territoriale. Il Presidente della Repubblica può
rinviare al Governo qualunque atto sottoposto alla sua firma per l’emanazione,
richiedendone il riesame e, se il Governo lo ritenga, per la riapprovazione
che deve avvenire con delibera del Consiglio dei ministri, salvo il
successivo ricorso alla Corte costituzionale per violazione o falsa
applicazione della Costituzione. Art. 72. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure del giudizio
avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e costituzionali. Per atti diversi da quelli compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde
penalmente, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, previa
autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta
dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86, ma soltanto
dopo la cessazione dalla carica. Titolo III IL GOVERNO Sezione I Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri Art. 73. Il Governo della Repubblica è
composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. Il Governo indirizza e dirige la
politica nazionale. Dispone dell’amministrazione, delle Forze armate e delle
Forze di polizia, nell’ambito delle norme della Costituzione e della legge. Il Primo ministro dirige l’azione del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Presenta
alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri. I ministri dirigono i Ministeri e le
altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell’ambito delle
direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro
competenza. L’ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono
disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di princìpi stabiliti
dalla legge. I Ministeri possono essere istituiti
per le materie riservate alla competenza dello Stato. La legge approvata dalle due Camere
determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività
pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra
gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. Art. 74. Il Primo ministro e i ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica. Entro dieci giorni dalla formazione
del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma. La Camera dei deputati esprime la
sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è
presentata in occasione dell’esposizione programmatica di cui al secondo
comma. Non sono ammesse mozioni di sfiducia
contro singoli ministri. Il Primo ministro presenta le
dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi: a) elezione
della Camera dei deputati; b) mancata
approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal
Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati; c)
approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma. Il Primo ministro presenta altresì le
dimissioni del Governo all’atto dell’assunzione delle funzioni da parte del
Presidente della Repubblica. Comportano dimissioni del Governo le
dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento
permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Art. 75. Il Primo ministro e i ministri, anche
se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in
tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica,
secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere. Sezione II La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni,
le Province e le Regioni Art. 76. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da
ministri, sindaci e presidenti di Province e di Regioni. Promuove intese ai
fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre
funzioni previste dalla legge. La Conferenza è presieduta dal Primo
ministro, da un ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto
tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata
dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente. Titolo IV IL PARLAMENTO Sezione I Le Camere Art. 77. Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e
diretto. La legge promuove l’equilibrio della
rappresentanza elettiva tra i sessi. Il Parlamento si riunisce in seduta
comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 78. Il numero dei deputati non può essere
inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla
legge. Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. Art. 79. Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale. Sono eleggibili a senatori tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di
età. Il numero dei senatori elettivi è di
duecento. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il
Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno. È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi, meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Art. 80. La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione. Art. 81. L’elezione di ciascuna Camera ha
luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove
Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Ciascuna Camera elegge tra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati. Art. 82. Ciascuna Camera è convocata dal
proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della
Repubblica o di un quinto dei suoi componenti. Art. 83. Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente
la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e
del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo
dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza
speciale. I componenti del Governo, anche se
non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività
parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti
delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede
l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle
opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale. Art. 84. La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un’Assemblea
regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 89. Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità. Sulle elezioni contestate ciascuna
Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la
deliberazione o nel caso di decorso del termine l’interessato può proporre
ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni. Art. 85. Ogni componente del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 86. I membri del Parlamento non possono
essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle
loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo
che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio
il mandato o l’ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per
trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. Art. 87. I componenti del Parlamento ricevono
un’indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere. Art. 88. Spetta al Senato della Repubblica
l’elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di
nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e
amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento. Nei casi stabiliti con legge
approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale
audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di
nomina di competenza del Governo. Art. 89. Il Senato della Repubblica in sessione
speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti
in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge
stabilisce i criteri per l’elezione dei consiglieri in modo da assicurare una
equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono
formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e
regionali, sulla base dei voti espressi per l’elezione dei consigli stessi. La sessione speciale è convocata per
l’esame dei disegni di legge relativi a: a)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni
e Province; b)
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; c) tutela di
imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza
legislativa delle Regioni; d) autonomia
finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali
alle Province, alle Regioni e allo Stato. I disegni di legge di cui al secondo
comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via
definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del
medesimo comma. I rappresentanti di cui al primo
comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio o a causa delle loro funzioni. Sezione II La formazione delle leggi Art. 90. La funzione legislativa dello Stato è
esercitata dalle Camere. Sono approvate dalle due Camere le
leggi che riguardano: a) organi costituzionali
e di rilievo costituzionale; b)
istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza; c) elezioni
nazionali ed europee; d) diritti
fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona; e)
informazione, comunicazione radiotelevisiva; f) norme
penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle
giurisdizioni; g)
concessione di amnistia e di indulto; h)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni
e Province. Sono altresì approvate dalle due
Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e
di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo. Art. 91. L’iniziativa delle leggi appartiene
al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea
regionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli. Art. 92. La legge regola le procedure con cui
il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei
diversi settori. I regolamenti delle Camere prevedono
l’improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già
codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione
dei relativi testi. Art. 93. I disegni di legge sono esaminati
dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della
Repubblica. Il Senato, a richiesta di un terzo
dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina
il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre
modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. Art. 94. Quando i disegni di legge devono
essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica
quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare. Se la Camera che esamina per seconda
tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato
dall’altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale
Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere
nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi in ciascuna Camera. Il testo adottato dalla Commissione
speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola
votazione finale. Art. 95. Ogni disegno di legge presentato o
trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi,
e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale. I regolamenti delle Camere
stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il
disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per
l’approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per
l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione
legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi. Il Governo può chiedere che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna
Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite
dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna
Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per
articolo e con votazione finale. Art. 96. Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione ovvero entro il
termine più breve da esse stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso. Art. 97. È indetto referendum popolare
per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque
Assemblee regionali. Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum
deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La Corte costituzionale valuta
l’ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila
firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque
Assemblee regionali. È altresì indetto referendum
popolare per deliberare l’approvazione di una proposta di legge ordinaria di
iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro
due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si
applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta
l’ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al quinto
comma. Hanno diritto di partecipare al referendum
i cittadini elettori. La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge approvata dalle due Camere
disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione
del quesito ammesso in modo da garantire un’espressione di voto libera e
consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in
ciascuna consultazione popolare. Art. 98. L’esercizio della funzione
legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei,
con determinazione di princìpi e criteri direttivi, per la durata massima di
due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari. Nelle materie non riservate dalla
Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime
materie la legge, con determinazione dei princìpi essenziali di disciplina
della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme
di legge. Con regolamento si provvede altresì
all’esecuzione e all’attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di
legge. Con legge approvata dalle due Camere
sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione
dei regolamenti. Art. 99. In casi straordinari di necessità e
urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti
provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di
contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza
nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie
riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere. Tali provvedimenti non possono
rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in
vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo
che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire
poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge. Il giorno stesso della sua emanazione
il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati
che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque
giorni. I decreti perdono efficacia fin
dall’inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono
convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura
che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non
possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari. La Camera dei deputati può regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Art. 100. Il Parlamento in seduta comune
delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e
stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere. La Camera dei deputati delibera, su
proposta del Governo, l’impiego delle Forze armate fuori dai confini
nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione. Art. 101. L’amnistia e l’indulto sono concessi
con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera. La legge che concede l’amnistia o
l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. L’amnistia e l’indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. Art. 102. È autorizzata con legge la ratifica
dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono
su materie riservate alla legge. Il Governo deposita gli altri
trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni,
presso il Senato della Repubblica. Un terzo dei componenti di ciascuna
Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino
sull’autorizzazione alla ratifica. Il Governo informa periodicamente le
Camere sui negoziati in corso, salvo che l’interesse della Repubblica non ne
imponga la riservatezza. Art. 103. Le Camere esaminano ogni anno i
bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali
presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare
altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l’equilibrio annuale e
pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni
pubbliche. Il ricorso all’indebitamento è ammesso solo per spese di
investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie
eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di
legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Le leggi in materia di contabilità
pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata. Le leggi che comportano nuovi o
maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l’intero periodo di
applicazione nell’osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso
all’indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di
opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che
comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 104. Sono presentati alla Camera dei deputati
i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi,
contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e
locale, fondi perequativi. I disegni di legge approvati dalla
Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai
rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Sulle modifiche proposte dal Senato
della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati. Art. 105. Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di
almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti
dal proprio regolamento. Per lo svolgimento dell’inchiesta
ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi. Le Commissioni di inchiesta del
Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Titolo V PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E ORGANI
AUSILIARI Sezione I Le pubbliche amministrazioni Art. 106. Le pubbliche amministrazioni operano
nell’interesse dei cittadini, secondo princìpi di imparzialità,
ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione
politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i
risultati. Le pubbliche amministrazioni, salvo i
casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base
alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno
ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile. L’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di
organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di
efficienza, di efficacia e di economicità. L’organizzazione
dell’amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo. I procedimenti amministrativi sono
disciplinati con regolamenti, sulla base di princìpi generali stabiliti con
legge approvata dalle due Camere. Sono garantiti la conclusione del
procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o
con accordo; il diritto all’informazione e all’accesso ad atti e documenti e
la partecipazione dei cittadini; l’individuazione del responsabile del
procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia. Art. 107. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari
opportunità tra donne e uomini. I funzionari pubblici sono responsabili
degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro
attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi
e dei rendimenti dell’attività amministrativa. Agli impieghi si accede mediante
concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di
pubblicità, imparzialità ed efficienza. Ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate
dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza
sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale.
Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla
produttività individuali. Art. 108. Ai magistrati, ai militari di
carriera in servizio attivo, ai funzionari e agli agenti di polizia, ai
rappresentanti diplomatici e consolari è fatto divieto di iscriversi a
partiti o svolgere attività politica. I pubblici impiegati che sono membri
del Parlamento o delle Assemblee regionali non possono conseguire promozioni
se non per anzianità. Sezione II Autorità di garanzia e organi ausiliari Art. 109. Per l’esercizio di funzioni di
garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla
Costituzione, con legge costituzionale si possono istituire apposite
Autorità. Il Senato della Repubblica elegge a
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di
garanzia e di vigilanza. La legge costituzionale ne stabilisce la durata del
mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere
sui risultati dell’attività svolta e ne rispondono verso di esse nelle stesse
forme previste per i Ministri. Art. 110. La Banca d’Italia svolge le sue
funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in
condizioni di autonomia e indipendenza secondo quanto stabilito con legge che
ne prevede altresì la responsabilità verso il Parlamento. Art. 111. La legge può istituire l’ufficio del
difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la
pubblica amministrazione. Art. 112. Il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive. È organo di consulenza delle Camere e
del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge. Art. 113. Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa del Governo. La Corte dei conti è organo di
controllo dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del
controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato
e delle Regioni. La legge assicura l’indipendenza dei
due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. L’Avvocatura dello Stato rappresenta,
patrocina e assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le
altre funzioni stabilite dalla legge. Titolo VI PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA Art. 114. L’Italia partecipa, in condizioni di
parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell’ordinamento
e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione
europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui princìpi di
democrazia e di sussidiarietà. Si può consentire a limitazioni di
sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera, sottoposta a referendum. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Art. 115. Le Camere concorrono a definire gli
indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente
le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari. Le Camere esprimono parere preventivo
al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell’Unione
europea. Art. 116. La Capitale della Repubblica e le
Regioni, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e
provvedono alla loro attuazione ed esecuzione. La legge approvata dalle due Camere
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato. Titolo VII LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi Art. 117. La giustizia è amministrata in nome
del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla
legge. I magistrati del pubblico ministero
sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro
riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario che prevede i casi in cui
essi sono responsabili davanti al Parlamento. Tali norme assicurano altresì
la direzione centrale, il coordinamento interno dell’ufficio del pubblico
ministero e il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative
tra gli uffici del pubblico ministero. Art. 118. La funzione giurisdizionale è
unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e
regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari. Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Presso gli organi giudiziari ordinari
e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura. La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Art. 119. La giurisdizione amministrativa è esercitata
dai giudici dei tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte
di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla
legge riguardanti l’esercizio di pubblici poteri. Il giudice amministrativo giudica
altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla
legge. La legge determina i titolari dell’azione di responsabilità. I tribunali militari sono istituiti
solo in tempo di guerra e di missioni militari all’estero e hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga
comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. Art. 120. I giudici ordinari e amministrativi e
i magistrati del pubblico ministero costituiscono ciascuno un ordine autonomo
e indipendente da ogni potere. Il Consiglio superiore della
magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Il Consiglio superiore della
magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una
sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei
componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. I componenti di ciascuna sezione sono
eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del
pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti
dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice
presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti
designati dal Senato della Repubblica. Il Ministro della giustizia può
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di
ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste. Il Consiglio superiore della
magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne
fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa. Gli altri componenti sono eletti per
tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie
categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di
esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente
tra i componenti designati dal Senato della Repubblica. Il Ministro della giustizia può
partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare
proposte e richieste. I membri elettivi dei Consigli
superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica
quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche. Il Procuratore generale della
Repubblica è eletto e revocato dal Parlamento in seduta comune, su proposta
del Governo della Repubblica, tra magistrati e ordinari di diritto nelle
università. L’ufficio di Procuratore generale è
incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura
l’indipendenza da ogni potere. Il Procuratore generale è nominato
per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla
cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica. La legge disciplina l’organizzazione
dell’ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell’attività ispettiva
propedeutica all’azione disciplinare. Art. 121. Il Consiglio superiore della
magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della
magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti
le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi
passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico
ministero e per i magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere
pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro
presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della
giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico. Spettano a ciascuna sezione del
Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore
della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti
l’aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative
assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del
pubblico ministero e dei magistrati amministrativi. Art. 122. Spettano alla Corte di giustizia
della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici
ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è
altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i
provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della
magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari
è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. La Corte è formata da nove membri,
eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura
ordinaria e amministrativa. Il Consiglio superiore della
magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei componenti, di cui
quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero
e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio
superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due
tra quelli eletti dai giudici e uno tra quelli designati dal Senato della
Repubblica. La Corte elegge un presidente tra i
componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica. I componenti della Corte non
partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in
carica sino alla scadenza di questi. La legge disciplina l’attività della
Corte e può prevederne l’articolazione in sezioni. Art. 123. L’azione disciplinare è obbligatoria
ed è esercitata dal Procuratore generale della Repubblica. L’azione disciplinare è esercitata
d’ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore
generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della
magistratura ordinaria e amministrativa. Il Procuratore generale riferisce
annualmente alle Camere sull’esercizio dell’azione disciplinare. Art. 124. Le nomine dei magistrati ordinari e
amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio. Tutti i magistrati ordinari
esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al
termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li
assegna all’esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa
valutazione di idoneità. Il passaggio tra l’esercizio delle
funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a
seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge. In nessun caso le funzioni giudicanti
penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo
distretto giudiziario. Le norme sull’ordinamento giudiziario
possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni
attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità. Su designazione dei Consigli
superiori della magistratura ordinaria e amministrativa possono essere
chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia
amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Le norme sull’ordinamento giudiziario
disciplinano le modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti possono essere designati dal Consiglio superiore della
magistratura amministrativa all’ufficio di consiglieri della Corte di
giustizia amministrativa. Le norme sull’ordinamento giudiziario
possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie
giuridiche negli altri gradi della giurisdizione. Art. 125. Salvo quanto previsto dall’ottavo
comma del presente articolo, i giudici ordinari e amministrativi e i
magistrati del pubblico ministero sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito
a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi
ordinamenti giudiziari o con il loro consenso. La legge disciplina periodi di
permanenza nell’ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e
dei magistrati del pubblico ministero. I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni. Nell’esercizio delle rispettive
funzioni, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico
ministero si attengono ai princìpi di responsabilità, correttezza e
riservatezza. L’ufficio di giudice ordinario e
amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con
qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il divieto per i
giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero
di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso
Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in
cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d’ufficio. I giudici ordinari e amministrativi e
i magistrati del pubblico ministero non possono partecipare alle competizioni
elettorali nella Regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli
ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi
comprese nelle Regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 120, comma tredicesimo, il Senato della Repubblica, con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e su richiesta della Camera dei
deputati approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con atto
sanzionato dal Presidente della Repubblica non soggetto a controfirma
ministeriale, può revocare qualunque giudice ordinario ed amministrativo di
qualunque ordine e grado e qualunque magistrato del pubblico ministero. Art. 126. Le norme sugli ordinamenti giudiziari
ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge. La legge assicura l’indipendenza
degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. Art. 127. L’autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità. Art. 128. Ferme le competenze dei Consigli
superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della
giustizia provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all’esercizio
delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul
corretto funzionamento degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia riferisce
annualmente alle Camere sullo stato della giustizia. Il Procuratore generale
della Repubblica riferisce sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei
mezzi di indagine. Sezione II Norme sulla giurisdizione Art. 129. Le norme penali tutelano beni di rilevanza
costituzionale. Non è punibile chi ha commesso un
fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una
concreta offensività. Le norme penali non possono essere
interpretate in modo analogico o estensivo. Nuove norme penali sono ammesse solo
se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti
organicamente l’intera materia cui si riferiscono. Le ipotesi di reato sono stabilite
tassativamente dalla legge. Art. 130. La giurisdizione si attua mediante
giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai princìpi dell’oralità,
della concentrazione e dell’immediatezza. Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice
terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel procedimento penale la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve
tempo possibile, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le
persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a discarico nelle
stesse condizioni di quelle di accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata. La legge assicura che la custodia
cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti. La legge istituisce
pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il
diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Art. 131. Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati. Contro le sentenze è ammesso il ricorso
in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio
grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari. Nessuno può essere condannato contro
ogni possibilmente ragionevole dubbio. Art. 132. Il pubblico ministero ha l’obbligo di
esercitare l’azione penale secondo criteri di priorità annualmente
determinati dal Senato della Repubblica; a tal fine, avvia le indagini quando
ha notizia di un reato. Art. 133. Nei confronti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare,
con le modalità stabilite dalla legge. Tale tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e
disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa. Titolo VIII GARANZIE COSTITUZIONALI Sezione I La Corte costituzionale Art. 134 La Corte costituzionale giudica: a) sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; b) sui
ricorsi presentati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 71; c) sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che
disciplinano l’organizzazione dell’amministrazione statale; d) sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni; e) sui
conflitti di attribuzione in cui siano parti Province e Comuni, nei casi e
con le modalità stabiliti con legge costituzionale; f) sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione; g) sui ricorsi
in materia di elezione del Presidente della Repubblica e sulle relative cause
di ineleggibilità e incompatibilità; h) sui ricorsi
in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti
dalla Costituzione; i) sulla
ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi
valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa
popolare; l) sui ricorsi
per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali
garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di
proponibilità stabiliti con legge costituzionale. Art. 135. La Corte costituzionale è composta da
venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica;
cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica;
cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti di
Comuni, Province e Regioni che integrano il Senato della Repubblica in
sessione speciale. I giudici della Corte costituzionale
sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e
amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e
gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni; nei
successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche
pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di
vigilanza. La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall’ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici
negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione. L’ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l’esercizio di
qualsiasi professione e con ogni altra carica e ufficio. Per l’esercizio delle proprie
attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni. Nei giudizi di accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari. Art. 136. Le decisioni della Corte
costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei
giudici. Quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza
di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non
stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno. La sentenza è comunicata alle Camere,
al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali. La Corte costituzionale può emanare
esclusivamente ordinanze di ricevibilità o irricevibilità e sentenze di puro
accoglimento o non accoglimento. Art. 137. La legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte
costituzionale. La legge costituzionale stabilisce
altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di
legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei
componenti di una Camera. Con legge sono stabilite le altre
norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali Art. 138. Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 139. La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale». |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 873
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori PINZGER e THALER
AUSSERHOFER |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione
in materia di forma di governo
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – A partire dagli anni ottanta,
attraverso la riforma dei regolamenti parlamentari e le riforme elettorali del
1993, si è assistito a una significativa trasformazione della forma di governo
in Italia. Da una forma di governo parlamentare caratterizzata da un
«equilibrio paritario» tra Governo e Parlamento si è gradualmente approdati a
una forma di governo parlamentare «a prevalenza del Governo sul Parlamento».
Il rafforzamento dei poteri del Governo in
Parlamento, l’introduzione di un sistema elettorale prevalentemente uninominale
e il passaggio a un assetto bipolare del sistema politico hanno impresso una
nuova fisionomia alla forma di governo italiana. Tutto ciò è avvenuto (per i
profili che qui interessano) a Costituzione invariata e senza che ciò
implicasse, comunque, l’abbandono della forma di governo parlamentare.
Alla luce dell’esperienza delle ultime legislature
nelle quali il sistema bipolare si è consolidato, emerge chiaramente come,
sebbene rilevanti risultati siano stati conseguiti nel senso di conferire
maggiore stabilità ed efficacia all’azione dei Governi, ancora non possa dirsi
raggiunta la realizzazione di una forma di governo che assicuri una compiuta
efficacia all’azione dell’Esecutivo.
Con il presente disegno di legge costituzionale si
intende apportare un decisivo contributo all’esigenza di rafforzare il ruolo
dell’Esecutivo nel sistema parlamentare italiano. Non solo introducendo il
potere del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio, di revocare i ministri, ma iniziando parallelamente a scalfire il
bicameralismo perfetto (che così marcatamente caratterizza il sistema
parlamentare italiano) proprio sul versante che maggiormente condiziona
l’azione del Governo: il rapporto fiduciario. Dall’approvazione del presente
disegno di legge discenderebbe infatti, tra l’altro, l’attribuzione alla sola
Camera dei deputati della funzione di accordare la fiducia al Presidente del
Consiglio dei ministri.
A questo proposito è indispensabile precisare i
presupposti politico-istituzionali sui quali si fonda il presente disegno di
legge.
Il primo è che qualsiasi ipotesi di revisione
costituzionale che, come la presente, incida sulla forma di governo non
abbandoni il solco della forma di governo parlamentare.
E il secondo, logicamente conseguente al primo, è
che ogni ipotesi di rafforzamento dell’Esecutivo all’interno della forma di
governo parlamentare passi attraverso un’implementazione dei poteri del Governo
o, come in questo caso, del Presidente del Consiglio dei ministri e non
attraverso il depotenziamento delle funzioni (specie quella di controllo) del
Parlamento.
La necessità di non abbandonare l’alveo della forma
di governo parlamentare non discende solo dal fatto che con il referendum costituzionale
del 25 e 26 giugno 2006, con una percentuale del 61 per cento dei voti, il
corpo elettorale si è espresso contrariamente a una revisione della
Costituzione che, appunto, segnava il superamento di un simile modello; ma,
ancor più significativamente, deriva dal rischio che può discendere
dall’abbandono della forma di governo parlamentare, con le inevitabili
ripercussioni sui «princìpi supremi» o, comunque, sulla prima parte della
nostra Costituzione.
Inoltre la riforma del titolo V della Costituzione,
da più parti definita di impianto federale, in ragione della significativa
introduzione in Costituzione di alcuni istituti tipici di quella forma di Stato
(clausola residuale a favore delle regioni, abolizione del visto governativo
sulle leggi regionali, autonomia fiscale), realizzata con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha avviato l’iter di impronta
federale del nuovo sistema: infatti, l’auspicabile ripresa delle riforme
costituzionali, interrotte dalla prematura fine della XV legislatura, porterà
sicuramente verso l’istituzione della Camera delle regioni e delle autonomie
locali o Senato federale che dir si voglia.
È in questo contesto che si inserisce la presente
proposta di riservare alla sola Camera dei deputati la funzione di accordare la
fiducia al Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 94 della
Costituzione).
Le cose sono cambiate negli ultimi anni ma, dati i
perduranti ostacoli che ancora oggi la funzione direzionale del Presidente del
Consiglio dei ministri trova per esplicarsi compiutamente, l’introduzione del
potere di revoca dei ministri da parte del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio, sembra essere un efficace correttivo per
attribuire a quest’ultimo maggiore forza persuasiva e di direzione del Governo.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. Il secondo comma dell’articolo 92
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo,
nomina e revoca i ministri». Art. 2. 1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 94. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera dei deputati accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla formazione
del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il suo
programma alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione». |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 894
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore D’ALIA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modificazione di articoli della parte seconda
della Costituzione,
concernenti forma del Governo, composizione e
funzioni
del Parlamento nonché limiti di età per
l’elettorato
attivo e passivo per le elezioni della Camera
dei deputati
e del Senato della Repubblica
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge
costituzionale riproduce integralmente il testo unificato adottato come testo
base dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 3
ottobre e presentato alla Presidenza il 17 ottobre 2007. L’iter del
provvedimento è stato poi sospeso a causa della prematura fine della XV
legislatura.
L’esigenza di dare l’avvio ad un processo di
riforma delle istituzioni è da tempo largamente avvertita nell’opinione
pubblica ed ha assunto un’importanza crescente nel dibattito politico degli
ultimi anni. I livelli per l’attuazione della riforma delle istituzioni sono
costituiti dalle modifiche apportabili, da un lato, con la legislazione
ordinaria e, d’altro lato, con il più complesso procedimento delle leggi di
revisione costituzionale.
L’obiettivo principale del presente disegno di
legge costituzionale è quello di assicurare la stabilità del Governo e
l’efficacia dell’azione governativa, armonizzando tali fini con quelli generali
di adeguamento delle istituzioni alle nuove esigenze della collettività.
Ecco in sintesi cosa prevede la presente proposta.
L’articolo 1 introduce nel sistema parlamentare il
Senato federale della Repubblica, eletto, secondo modalità stabilite dalla
legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
L’articolo 2 riduce il numero dei deputati da seicentotrenta a cinquecento,
oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero. L’articolo 3
prevede che in ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale
al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei
Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
L’articolo 5 prevede che i senatori eletti in
ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in
carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima
Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun
Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in
caso di guerra; con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei
senatori in carica.
L’articolo 7 stabilisce che la funzione legislativa
è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato federale della
Repubblica nel caso di disegni di legge di revisione della Costituzione e
disegni di legge costituzionale, disegni di legge in materia elettorale, in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane, di esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli
articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120,
secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma (aggiunto dall’articolo 18
del presente disegno di legge); 132, secondo comma, e 133, primo comma; di
istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza, di tutela
delle minoranze linguistiche.
Il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato
federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine
dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che
determinano i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117,
terzo comma. La disciplina prospettata per tali disegni di legge prevede che
dopo l’approvazione da parte del Senato federale essi sono trasmessi alla
Camera, che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre in tutti gli altri casi, dopo
l’approvazione da parte della Camera, i disegni di legge sono trasmessi al
Senato federale della Repubblica che, su richiesta di un quinto dei suoi
componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via
definitiva. Le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo
118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può
ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri
componenti, mentre qualora il Senato federale non approvi modifiche la legge è
promulgata.
Agli articoli 18 e 19, le disposizioni apportano
modifiche, rispettivamente, all’articolo 123 della Costituzione, disponendo che
la legge dello Stato disciplina i princìpi fondamentali per la formazione e la
composizione dei Consigli delle autonomie locali, ed all’articolo 126 della
Costituzione, stabilendo che, con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, e non invece la Commissione per
le questioni regionali come attualmente previsto, sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
L’articolo 22 prevede che le disposizioni in oggetto
si applicano, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle loro già
attribuite.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. Al primo comma dell’articolo 55
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 2. 1. Il secondo comma dell’articolo 56
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di
cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero». 2. Al terzo comma dell’articolo 56
della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente:
«diciotto». 3. Al quarto comma dell’articolo 56
della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla
seguente: «cinquecento». Art. 3. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base
regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero. In ciascuna Regione i senatori sono
eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle
autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e
delle Città metropolitane. Il Consiglio regionale elegge, con
voto limitato: cinque senatori nelle Regioni sino a
un milione di abitanti; sette senatori nelle Regioni con più
di un milione di abitanti e fino a tre milioni; nove senatori nelle Regioni con più
di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni; dieci senatori nelle Regioni con più
di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni; dodici senatori nelle Regioni con più
di sette milioni di abitanti. I Consigli regionali della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna
regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna
provincia. In ciascuna Regione il Consiglio
delle autonomie locali elegge: un senatore nelle Regioni sino a un
milione di abitanti; due senatori nelle Regioni con più di
un milione di abitanti, con voto limitato. I Consigli delle autonomie locali delle
Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un
senatore per ciascuna provincia. L’elezione ha luogo entro trenta
giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol». Art. 4. 1. L’articolo 58 della Costituzione è
abrogato. Art. 5. 1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino
alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o
Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati,
di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e
soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o
dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche
il mandato dei senatori in carica». Art. 6. 1. L’articolo 61 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 61. – L’elezione della nuova
Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della
precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. Finché non sia riunita la nuova
Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». 2. All’articolo 63, primo comma,
della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento
del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo
dell’Ufficio di Presidenza». Art. 7. 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal
Senato federale della Repubblica nei seguenti casi: a) leggi di
revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; b) leggi in
materia elettorale; c) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane; d) leggi
concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate
negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono;
120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma,
e 133, primo comma; e) leggi
concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza; f) leggi in
materia di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra
loro, individuano al fine dell’assegnazione al Senato federale della
Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo
l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono
trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può
apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tutti gli altri casi, dopo
l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono
trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su
richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche
approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e
terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente
modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto,
la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77». Art. 8. 1. All’articolo 72 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «Il Governo può chiedere che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna
Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le
modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire
un adeguato esame del disegno di legge». Art. 9. 1. Il secondo comma dell’articolo 73
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati o, per i
disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le
Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la
legge è promulgata nel termine da essa stabilito». Art. 10. 1. All’articolo 76 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti». Art. 11. 1. L’articolo 77 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 77. – Fatta eccezione per
quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di
necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque
giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata. I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante decreto,
rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare
l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale,
conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già
disciplinate con legge. Al procedimento di conversione si
applica la disciplina di cui all’articolo 70». Art. 12. 1. Al primo comma dell’articolo 79
della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati». 2. All’articolo 80 della
Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle
seguenti: «È autorizzata». 3. All’articolo 81 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sono approvati ogni anno con legge i
bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo». Art. 13. 1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è abrogato. 2. Al primo comma dell’articolo 84 della
Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quarant’anni». 3. L’articolo 85 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 85. – Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta,
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica». 4. L’articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 86. – Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o
di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è
sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione». 5. All’articolo 87 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo
comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
nuova Camera dei deputati»; b) l’ottavo
comma è sostituito dal seguente: «Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione con legge». 6. Il primo comma dell’articolo 88
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può,
sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati». Art. 14. 1. Il secondo comma dell’articolo 92
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica,
valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e
revoca i ministri». Art. 15. 1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 94. – Il Presidente del
Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera dei deputati accorda e
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla formazione
del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo
alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Art. 16. 1. Al primo comma dell’articolo 96
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 17. 1. Al secondo comma dell’articolo 122
della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». Art. 18. 1. All’articolo 123 della
Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge dello Stato determina i
princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle
autonomie locali». Art. 19. 1. Il primo comma dell’articolo 126
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale». Art. 20. 1. Al settimo comma dell’articolo 135
della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente:
«deputato». Art. 21. 1. Le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura
successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con
riferimento alle relative elezioni delle due Camere. 2. In sede di prima applicazione,
l’elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell’articolo 57
della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge
costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione della Camera dei
deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della Costituzione, come
modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio
regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi
senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’elezione della
Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta
l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma,
l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima
riunione del nuovo Consiglio. 3. Le leggi di cui agli articoli 57,
primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato
dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla
costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui
all’articolo 57, quinto e sesto comma, della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna
Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o
provinciale. Art. 22. 1. Sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1086
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI,
ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE, GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI,
PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e TREU |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche alla Costituzione relative al
bicameralismo
e alla forma di governo
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Senza ripercorrere qui il
dibattito di vari decenni sulle riforme costituzionali, si è tentato, in continuità
col programma del Partito Democratico, di affrontare le questioni relative alla
duplice transizione istituzionale che vive il nostro Stato, verso un moderno
federalismo solidale e verso un nuovo equilibrio tra Governo scelto dagli
elettori e limiti posti a tutela dei diritti dei cittadini e delle minoranze
parlamentari. Le singole soluzioni sono certo altamente opinabili e il
confronto parlamentare servirà ad affinarle.
In particolare l’articolo 1 limita la presenza
degli eletti all’estero nel Senato federale della Repubblica, in quanto Camera
destinata a rappresentare comunità di varia natura e comunque non direttamente
incidente sul rapporto fiduciario, di cui l’articolo 2 aggiorna coerentemente
il nome.
L’articolo 3 limita il numero dei deputati a standard
più ragionevoli, specie dopo lo spostamento di ampia parte del potere
legislativo sulle regioni, mentre l’articolo 4, oltre a ridurre anche il numero
dei senatori equilibrandolo fra le varie regioni (si veda l’allegato alla
presente relazione dove è stato effettuato il calcolo dei senatori spettanti a
ciascuna regione secondo i criteri di cui al medesimo articolo 4), stabilisce
un criterio simil-americano per la loro elezione, stabilita in modo contestuale
a quella del relativo consiglio regionale. L’articolo 5 riduce l’età per
l’elettorato sia attivo che passivo, equiparandola a quella della camera e dei
consigli regionali, mentre l’articolo 6 stabilisce la contestualità dei mandati
tra senatori e consiglieri regionali.
L’articolo 7 trae alcune conclusioni sulla prorogatio
di Camera e Senato legate alla differenziazione del bicameralismo.
L’articolo 8 stabilisce i criteri di un moderno
bicameralismo asimmetrico, analogo a quello delle principali democrazie, con un
ruolo paritario del Senato in alcune materie qualitativamente significative di
garanzia di sistema, a partire dalle leggi costituzionali ed elettorali e con
un ruolo incisivo, di veto superabile a maggioranza assoluta, in altre materie
di garanzia federalista del sistema.
L’articolo 9 stabilisce una doppia corsia
preferenziale, da un lato per il Governo e dall’altro per i gruppi di
minoranza.
L’articolo 10 trae le conseguenze del bicameralismo
asimmetrico in materia di urgenza dei disegni di legge.
L’articolo 11 codifica il limite del parere
obbligatorio delle Commissioni competenti per i decreti legislativi.
Anche l’articolo 12 è una conseguenza del
bicameralismo asimmetrico che si intende introdurre.
L’articolo 13 modifica alcune modalità di elezione
del Presidente della Repubblica, affidato integralmente alle Camere, vista la
nuova legittimazione del Senato, e modifica in modo molto limitato i suoi
poteri. In particolare, per quello di scioglimento, esplicita la possibilità di
una richiesta formale del Presidente del Consiglio, come proposto nel recente
documento di importanti fondazioni culturali, reso noto lo scorso 14 luglio.
L’articolo 14 traduce quanto previsto dal programma
del Partito Democratico, di un mandato di governo valido per la legislatura,
dato che il Capo dello Stato, secondo il programma, dovrebbe per l’intera
legislatura nominare il Presidente del Consiglio «sulla base dei risultati
della Camera», riprendendo su questo d’altronde la cosiddetta «Bozza Violante»
votata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nella scorsa
legislatura, che recitava: «Il Presidente della Repubblica, valutati i
risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri».
L’articolo 15, oltre a limitare alla Camera il
rapporto fiduciario e a restringere l’ambito di utilizzazione della questione
di fiducia espungendo l’area su cui è garantita la possibilità di richiedere il
voto segreto, inserisce la cosiddetta «sfiducia costruttiva», lasciando al Capo
dello Stato la scelta di valutare se la nuova compagine rappresenti o meno una
continuità con l’indirizzo espresso dal corpo elettorale a inizio legislatura.
Il Capo dello Stato diventa così il garante del rispetto delle volontà del
corpo elettorale, senza automatismi di nessun tipo, né che ingessino le volontà
e il ruolo del Presidente del Consiglio precedente, né di quello eventualmente
subentrante, analogamente a quanto proposto in varie iniziative parlamentari
delle scorse legislature. Ad esempio il disegno di legge Bassanini ed altri,
n.1933 del 21 gennaio 2003, nella quattordicesima legislatura, prevedeva che in
caso di approvazione della mozione costruttiva il Capo dello Stato potesse
procedere allo scioglimento «ove ritenga (ritenesse) che la formazione del
nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale».
L’articolo 16 e l’articolo 17 sono conseguenza del
nuovo ruolo del Senato.
L’articolo 18 consiste in una norma transitoria che
differisce l’applicazione alla prossima legislatura.
Ammodernare le disposizioni costituzionali sulla
forma di governo è ormai divenuto necessario per stabilizzare i rapporti fra
gli organi e riportare alla normalità le dinamiche dei loro comportamenti,
all’interno di un quadro equilibrato e certo di regole.
Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed
un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale.
Allegato
Composizione del Senato:
Circoscrizione estero 5
Valle d’aosta 1
Molise 2
Trento 3
Bolzano 3
Basilicata, Umbria 5
Friuli, Abruzzo, Marche, Liguria, Sardegna,
Calabria 6
Toscana, Emilia, Puglia, Piemonte, Veneto, Sicilia 8
Lazio, Campania 10
Lombardia 12
Totale...137
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. Il terzo comma dell’articolo 48
della Costituzione è sostituito dal seguente: «La legge stabilisce requisiti e
modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l’elezione del Senato federale della Repubblica,
alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale
e secondo criteri determinati dalla legge». Art. 2. 1. Al primo comma dell’articolo 55
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 3. 1. All’articolo 56 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di
quattrocentosettanta»; b) al terzo
comma la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»; c) il quarto
comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti». Art. 4. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Alla
circoscrizione Estero sono assegnati cinque senatori, eletti secondo modalità
e con i requisiti stabiliti dalla legge. In ciascuna Regione e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle
elezioni dei rispettivi Consigli. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ne ha tre per
ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di
abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni
di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette
milioni di abitanti hanno dieci seggi; le Regioni con più di sette e fino a
nove milioni di abitanti hanno dodici seggi; le Regioni con più di nove
milioni di abitanti hanno quattordici seggi. Sono disciplinati con legge dello
Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti
nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali». Art. 5. 1. All’articolo 58 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente:
«diciottesimo»; b) al secondo
comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo». Art. 6. 1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino
alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o
Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati,
di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e
soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o
dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche
il mandato dei senatori in carica». Art. 7. 1. L’articolo 61 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 61. – L’elezione della nuova
Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. Finché non sia riunita la nuova
Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». 2. All’articolo 63, primo comma,
della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento
del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo
dell’Ufficio di Presidenza». Art. 8. 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal
Senato federale della Repubblica nei seguenti casi: a) leggi di
revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; b) leggi in
materia elettorale; c) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane; d) leggi
concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate
negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono;
119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132,
secondo comma, e 133, primo comma; e) leggi
concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza; f) leggi in
materia di tutela delle minoranze linguistiche. In tutti gli altri casi, dopo
l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono
trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su
richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche
approvate riguardano i princìpi fondamentali nelle materie di cui
all’articolo 117, terzo comma, le materie di cui all’articolo 118, commi
secondo e terzo, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o
respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il
Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine
previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per
i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo
77». Art. 9. 1. All’articolo 72 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Governo o un Gruppo di minoranza
può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all’ordine
del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei
limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in
ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge. Nel caso di
progetto di legge richiesto da un Gruppo di minoranza l’Assemblea lo esamina
a partire dal testo presentato, distinto dagli emendamenti approvati in
Commissione». Art. 10. 1. Il secondo comma dell’articolo 73
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati o, per i
disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le
Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la
legge è promulgata nel termine da essa stabilito». Art. 11. 1. All’articolo 76 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti». Art. 12. 1. Al primo comma dell’articolo 79
della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati». 2. All’articolo 80 della
Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle
seguenti: «È autorizzata». 3. All’articolo 81 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sono approvati ogni anno con legge i
bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo». Art 13. 1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è abrogato. 2. Al primo comma dell’articolo 84
della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quaranta anni». 3. L’articolo 85 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 85. – Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta,
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica». 4. All’articolo 87 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo
comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
nuova Camera dei deputati»; b) l’ottavo
comma è sostituito dal seguente: «Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione con legge». 5. Il primo comma dell’articolo 88
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può,
sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati, anche su
richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri». Art. 14. 1. Il secondo comma dell’articolo 92
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica,
valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e
revoca i ministri». Art. 15. 1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: –«Art. 94. – La Camera dei deputati
accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale. Entro dieci giorni dalla formazione
del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera
dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve
contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di
approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla
approvazione medesima, nomina la personalità indicata nella mozione ai sensi
dell’articolo 92 ovvero scioglie la Camera dei deputati. Il Presidente del Consiglio può
chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento,
compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Non è comunque
ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera,
sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su
disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a
27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia
comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che può, contestualmente alle
dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della
Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica entro ventuno giorni
scioglie la Camera dei deputati ovvero nomina un nuovo Presidente del
Consiglio ai sensi dell’articolo 92». Art. 16. 1. Al primo comma dell’articolo 96
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 17. 1. Al secondo comma dell’articolo 122
della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». Art. 18. 1. Le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura
successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.
|
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1114
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori PASTORE, BOSCETTO,
CAMBER,SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI, POSSA,ZANETTA, SANTINI, COSTA,
SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali
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Onorevoli Senatori. –
1. La revisione costituzionale ha riguardato sia
istituti rilevanti (criterio qualitativo) sia parti rilevanti (criterio
quantitativo) della nostra Carta fondamentale. Esempi del primo tipo sono i
reati ministeriali, l’amnistia, l’autorizzazione a procedere, il giusto
processo, la circoscrizione Estero, l’abolizione della pena di morte. Esempi
del secondo tipo sono il sistema di governo locale e il riassetto dei rapporti
tra Stato e autonomie territoriali: regioni, province, comuni. Ovviamente le
modificazioni quantitative possono essere, e spesso sono, anche qualitative. In
totale, le leggi costituzionali di modifica della Costituzione sono quindici:
la prima risale al 1963; l’ultima, al 2007. Questi dati servono a dimostrare
che l’intangibilità della Costituzione è un mito, al quale credono ancora
sparute minoranze che hanno fatto della difesa della Costituzione un’ideologia
retriva. Inoltre, se si escludono gruppuscoli insignificanti di fanatici e di
agitatori velleitari, non esistono, per fortuna, oggi in Italia forze politiche
rappresentative che intendano sovvertire, limitare o adulterare i princìpi
fondamentali della Costituzione, cioè la libertà, la democrazia, la giustizia,
l’umanità.
In realtà, non solo l’esigenza di riforme
settoriali, più o meno ampie ed incisive, si manifestò nelle varie contingenze.
Anche la necessità di una revisione che investisse i pilastri del sistema
politico, Parlamento e Governo, non tardò ad emergere. Il presidenzialismo, per
esempio, fu la prima grande riforma costituzionale ad entrare nell’agenda
politica, sebbene attirasse sui propugnatori l’accusa abbastanza esplicita di
eversione dell’ordine democratico. Adesso il presidenzialismo è parte integrante
del dibattito sulle modifiche costituzionali. Se ne discute l’opportunità e il
modello, non la legittimità. La pretesa intoccabilità della Costituzione appare
irreale non solo di fronte alle riforme costituzionali approvate, ma anche a
quelle mancate, le quali dimostrano che la tensione verso il cambiamento
costituzionale è una costante generata da bisogni profondi della società, per
quanto variamente interpretati e rappresentati dalle forze politiche.
L’insuccesso ha riguardato infatti ben tre Commissioni parlamentari ad hoc, istituite
nel 1983 (Commissione Bozzi), nel 1992 (Commissione De Mita-Iotti) e nel 1997
(Commissione D’Alema) e il referendum sulla modifica della seconda parte
della Costituzione nel 2006. L’esito negativo del referendum, men che
costituire la chiusura del processo riformatore, ha configurato soltanto una
battuta d’arresto, a riprova che la revisione è sentita come necessaria ed
attuale. Il tentativo compiuto nella scorsa XV legislatura, abortito per
effetto dello scioglimento anticipato delle Camere, aveva il difetto di non
essere proporzionato ai principali obiettivi più volte delineati nelle
elaborazioni accademiche e politiche, specie per quanto riguarda il
rafforzamento dell’Esecutivo e la conservazione della rappresentanza politica
diretta nel Senato benché federale. Chiarezza, coerenza, concisione sono
caratteri essenziali di una Carta costituzionale. Quando invece vi prevalgano
prolissità e confusione le conseguenze sono deleterie. Ne abbiamo una
illuminante riprova proprio in quella riforma del Titolo V della Costituzione,
voluta nel 2001 dal centrosinistra, pur avallata dal referendum popolare,
che in cinque anni di vigenza ha «prodotto» centinaia di sentenze
costituzionali!
2. È venuto il momento di imparare, maggioranza e
opposizione, dagli errori commessi e di procedere con un approccio diverso.
Dobbiamo nuovamente porre mano alla riforma costituzionale ma in un ambito più
ristretto rispetto alle precedenti legislature. Il tentativo di acquisire un
largo consenso parlamentare, la maggioranza dei due terzi che eviti il referendum,
può e deve essere perseguito fino in fondo, ma non a tutti i costi:
specialmente non a costo di snaturare la ratio giuridica e politica
della novella costituzionale. La ricerca dell’accordo non va considerata alla
stregua di un puro e semplice esorcismo per scongiurare il referendum.
Al contrario, cercare il consenso significa spiegare e persuadere. Ma, se
fallissimo questi scopi, affronteremmo il referendum con la piena
consapevolezza di aver illustrato al meglio le nostre ragioni e le nostre
proposte. La discussione parlamentare anche a questo serve, a trasmettere ai
cittadini il senso dei dibattiti affinché maturino, per quanto possibile,
un’opinione indipendente dagli schieramenti precostituiti. D’altro canto, la
riforma rigettata dal referendum del giugno 2006 nascondeva in se stessa
la causa principale del rifiuto popolare. Essa era troppo vasta e complessa per
poter essere anche soltanto presentata nella giusta luce in una campagna
referendaria. All’opposizione fu facile demonizzare quella «cosa» sconosciuta
ai più, mentre proprio l’ampiezza delle modifiche fornì a prevenuti opinionisti
il destro di agitare lo spettro della sovversione costituzionale. Adesso
abbiamo imparato la lezione. E, come insegna anche la Francia, che di recente
ha varato, senza scandalo, una riforma costituzionale con un solo voto di
maggioranza, andremo avanti: con l’accordo, se possibile; con il referendum,
se necessario. Il disegno di legge qui illustrato, che mette a frutto
l’esperienza maturata negli anni passati e risponde alle domande essenziali di
cambiamento istituzionale, s’ispira ad un riformismo tanto prudente quanto
incisivo, riassumibile nella formula « né troppo, né troppo poco».
3. Quanto al Parlamento ed alla funzione
legislativa, viene prevista, innanzitutto, la tanto attesa riduzione del numero
dei parlamentari: una Camera composta da cinquecentodiciotto deputati, dei
quali diciotto eletti nella circoscrizione Estero, più gli ex presidenti della
Repubblica, che saranno deputati di diritto, e tre deputati a vita nominati dal
Capo dello Stato; un Senato federale formato da duecentocinquantadue senatori,
che conserva la natura propria di assemblea parlamentare rappresentativa,
eletta a suffragio universale e diretto. L’elettorato passivo viene abbassato a
ventuno anni per i deputati e a trentacinque anni per i senatori. I senatori
sono eletti in ciascuna regione «contestualmente» all’elezione del rispettivo
Consiglio o Assemblea regionale e, per il Trentino Alto Adige, Consigli delle
Province autonome. All’attività del Senato federale partecipano, senza diritto
di voto e con modalità stabilite dal regolamento parlamentare, rappresentanti
eletti all’inizio di ogni legislatura regionale in seno ai suddetti consessi.
La Camera dei deputati dura in carica cinque anni, mentre il Senato federale è
«permanente» giacché i senatori eletti in ciascuna regione o provincia autonoma
rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della medesima
regione o provincia autonoma e non può essere sciolto dal Presidente della
Repubblica. Conformemente alla sua nuova natura rappresentativa del sistema
regionale, per il Senato federale è previsto uno speciale quorum di
validità delle sedute, cioè la presenza dei senatori espressi da almeno un
terzo delle regioni. La funzione legislativa è esercitata collettivamente da
Camera e Senato in specifiche fattispecie limitate, espressamente individuate.
I disegni di legge per la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente sono assegnati al Senato federale sulla base di un
concerto tra i presidenti della Camera e del Senato. Quando il Senato federale
li approva, sono trasmessi alla Camera dei deputati, che delibera in via
definitiva e può apportarvi modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. In tutti gli altri casi si ha una legislazione «a prevalenza
Camera» nel senso che, trasmessi i disegni di legge al Senato, questo può nel
termine di trenta giorni, previa richiesta di un quinto dei senatori,
apportarvi modifiche sulle quali però è sempre la Camera dei deputati a
pronunciarsi in maniera definitiva; ma se le modifiche riguardano le materie di
cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, e 119, commi terzo, quinto e
sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza
assoluta dei componenti. Qualora il Senato non approvi modifiche entro il
suddetto termine di trenta giorni, la legge è promulgata. Uno speciale quorum
di deliberazione del Senato federale è previsto per inibire alle regioni la
facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale contro una
legge o un atto avente valore di legge lesivi della sua sfera di competenza.
Infatti, quando una legge o un articolo avente autonoma rilevanza sono
approvati dal Senato federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti
che rappresentino anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle
regioni, l’impugnativa prevista dall’articolo 127, secondo comma, è vietata.
Infine, in materia di decreti-legge e loro conversione, l’iter legislativo
soggiace alla stessa disciplina del novellato articolo 70, mentre vengono
introdotti limiti oggettivi, che costituzionalizzano e razionalizzano indirizzi
giurisprudenziali, regolamentari, dottrinari a riguardo formati. E’ vietato
riproporre disposizioni di decreti non convertiti; ripristinare l’efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; conferire
deleghe legislative; attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate
con legge; presentare emendamenti che contravvengano a tali divieti.
4. Quanto al Governo, la riforma assicura la
posizione di superiorità del Presidente del Consiglio elevandolo a Primo
Ministro e, conformemente alla nuova realtà politica venutasi a determinare con
il consolidamento di un bipolarismo tendente al bipartitismo, ne modifica i
rapporti con il Parlamento e il Presidente della Repubblica, semplificando e
accelerando la formazione del Governo e rafforzandone la posizione istituzionale,
che viene di fatto e di diritto connessa alle elezioni politiche. Per la prima
volta nella nostra storia costituzionale vengono sanciti due essenziali
fondamenti del genuino governo rappresentativo: la maggioranza parlamentare
collima con la maggioranza elettorale; il popolo elegge il Governo con il voto
nell’urna. E’ così stabilito in modo sicuro ed inequivocabile il circuito
virtuoso della democrazia e la sovranità, che «appartiene al popolo» (articolo
1), ma che era trasmigrata altrove, per effetto delle degenerazioni
partitocratiche e consociative, viene restituita al legittimo titolare nel
momento topico in cui è chiamato ad esercitarla. La figura del Presidente del
Consiglio come «primus inter pares» scompare per far posto al Primo
Ministro, capo del Governo, che nomina e revoca direttamente i ministri, senza
intervento del Capo dello Stato. L’investitura a Primo Ministro è effettuata
dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell’elezione della
Camera dei deputati, che mantiene tutte le prerogative di una Camera
«politica», organo fondamentale del rapporto tra Legislativo ed Esecutivo.
Viene meno il rito delle consultazioni per l’incarico di formare il Governo. I
ministri rispondono politicamente al premier sebbene la Camera dei
deputati e il Senato federale possano censurarli ma non più sfiduciarli. Questa
responsabilità rafforza la coesione e la funzionalità della compagine
ministeriale. Ovviamente i ministri, anche quando non appartengano alle Camere,
hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute; inoltre,
devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Viene abolita la fiducia
iniziale al nuovo Governo. La Camera vota sul programma illustrato dal Primo
Ministro. Questi può in ogni momento, salvo che sulle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale, porre la questione di fiducia ed è obbligato a
dimettersi in caso di voto contrario. Così pure la Camera in qualsiasi momento
può obbligare il Primo Ministro alle dimissioni mediante l’approvazione, a
maggioranza assoluta, di una mozione di sfiducia. In tal caso il Presidente
della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indìce le
elezioni. Se però nella mozione di sfiducia viene designato un nuovo Primo
Ministro dalla stessa maggioranza uscita dalle elezioni, questi riceve
l’investitura dal Presidente della Repubblica e succede al dimissionario
sfiduciato. Si tratta di una sfiducia costruttiva «in ambito ristretto», per
così dire, dal momento che la nuova designazione deve essere avallata dalla
stessa maggioranza parlamentare. In tal modo il sistema acquista una
flessibilità che non possederebbe con il semplice automatismo
sfiducia-scioglimento e riecheggia alquanto una consolidata prassi parlamentare
britannica in base alla quale il cambio del premier nella cerchia della
maggioranza non porta ineluttabilmente a nuove elezioni. A fronte di tale
notevole rafforzamento dell’Esecutivo, la riforma demanda al regolamento della
Camera l’adozione di norme che garantiscano non solo le prerogative del Governo
e della maggioranza, ma anche i diritti delle opposizioni, ai cui deputati
devono essere obbligatoriamente assegnate le presidenze delle Giunte, delle
Commissioni e degli altri organismi interni aventi compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia. Queste norme da un lato costituzionalizzano prassi
parlamentari già in atto e dall’altro elevano al rango di soggetti
istituzionali la maggioranza e le opposizioni, prefigurandone quel vero e
proprio «statuto» da tutti e da tempo auspicato. Inoltre, mentre al Governo
viene attribuito un potere di «ghigliottina», ossia il diritto di ottenere il
voto su un disegno di legge entro una data stabilita, alle minoranze spetta la
facoltà di iscrivere all’ordine del giorno proposte ed iniziative.
5. Quanto al Presidente della Repubblica, merita di
essere sottolineata la riduzione da cinquanta a quaranta anni dell’elettorato
passivo e la perdita del potere di scioglimento del Senato federale, mentre lo
stesso potere nei riguardi della Camera dei deputati può essere esercitato
previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Primo Ministro e del
Presidente della Camera.
6. Si propone un’integrazione all’articolo 117,
introducendo il principio di cedevolezza delle norme statali (di qualsiasi
rango) nelle materie di competenza (sia concorrente che residuale) delle
regioni che possono «riappropriarsi» delle loro funzioni in qualsiasi momento
rispettando quanto stabilito dall’articolo 119 in materia di federalismo
fiscale.
Si prevede anche un’aggiunta all’articolo 119, stabilendo
che in nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva può determinare
aumento della pressione fiscale complessiva.
7. Altra importantissima innovazione concerne la
diversa composizione della Corte costituzionale in modo da adeguarla all’intervenuta
istituzione del Senato federale. La Corte continua ad essere formata da
quindici membri, ma è diversa la distribuzione del potere di nomina dei giudici
costituzionali, che risulta così stabilita: quattro spettano al Presidente
della Repubblica; quattro alle supreme magistrature, ordinaria e
amministrative; tre alla Camera dei deputati; quattro al Senato federale,
integrato dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province di Trento
e di Bolzano.
8. Infine, vengono costituzionalizzate le Autorità
indipendenti per la garanzia o la vigilanza in materia di diritti e di libertà
garantiti dalla Costituzione, demandandone alla legge la composizione e le
funzioni.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L’articolo 55 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 55. Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione». Art. 2. 1. L’articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 56. La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da
cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per
cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 3. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea
regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle
Province autonome. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all’attività del Senato
federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità
previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie
locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e
ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i
sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione.
Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province
autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un
proprio rappresentante». Art. 4. 1. L’articolo 58 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 58. Sono eleggibili a senatori
di una Regione gli elettori che hanno compiuto i trentacinque anni di età». Art. 5. 1. L’articolo 59 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 59. È deputato di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può
nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il
numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso
essere superiore a tre». Art. 6. 1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 60. La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione
o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione
dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati e
di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei
Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica». Art. 7. 1. L’articolo 61 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 61. L’elezione della Camera dei
deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. Finché non è riunita la nuova Camera
dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». Art. 8. 1. L’articolo 63 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra
i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il regolamento del
Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche
periodico dell’Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati». Art. 9. 1. L’articolo 64 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 64. La Camera dei deputati
adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento
con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare
di riunirsi in seduta segreta. Le deliberazioni della Camera dei
deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta
comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale
della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori
espressi da almeno un terzo delle Regioni. Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i
diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di
opposizione la Presidenza delle Commissioni, delle Giunte e degli organismi
interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono». Art. 10. 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal
Senato federale della Repubblica nei seguenti casi: a) leggi di
revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; b) leggi in
materia elettorale; c) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni, province e
Città metropolitane; d) leggi
concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate
negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, quinto e nono comma;
120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma,
e 133, primo comma; e) leggi
concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza; f) leggi in materia
di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra
loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato federale della
Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo
l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono
trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può
apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tutti gli altri casi, dopo
l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono
trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su
richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche
approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e
terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente
modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto,
la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77. L’approvazione di una legge o di un
articolo avente autonoma rilevanza da parte del Senato federale con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino anche la
maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni inibisce l’esercizio
dell’impugnativa prevista dall’articolo 127, secondo comma». Art. 11. 1. All’articolo 72 della Costituzione
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il Governo può chiedere che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna
Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le
modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire
un adeguato esame del disegno di legge. Il Governo può inoltre chiedere che,
decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e
con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I
regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni
alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame». Art. 12. 1. All’articolo 73 della
Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati o, per i
disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le
Camere ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la
legge è promulgata nel termine da esse stabilito». Art. 13. 1. All’articolo 76 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti». Art. 14. 1. L’articolo 77 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 77. Fatta eccezione per quanto
previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di
necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro cinque
giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata. Il contenuto dei decreti deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante decreto,
rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare
l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri
regolamentari in materie già disciplinate con legge. Al procedimento di conversione si
applica la disciplina di cui all’articolo 70. Anche l’emendabilità dei
decreti è soggetta alle limitazioni del presente articolo». Art. 15. 1. L’articolo 80 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 80. È autorizzata con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
ovvero oneri alle finanze o modificazioni di leggi». Art. 16. 1. L’articolo 81 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 81. Sono approvati ogni anno
con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal
Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio
non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e
maggiori spese deve indicare quali tributi verranno aumentati o istituiti
ovvero quali altre spese saranno ridotte per farvi fronte. Alle Regioni si applica quanto
previsto dal presente articolo e dalle leggi, anche statali, in materia». Art. 17. 1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è abrogato. Art. 18. 1. All’articolo 84, primo comma,
della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente:
«quaranta». Art. 19. 1. L’articolo. 85 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «Art. 85. Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta,
o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica». Art. 20. 1. L’articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 86. Le funzioni del Presidente
della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato federale della Repubblica. In caso di impedimento permanente o
di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indìce la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei
deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione». Art. 21. 1. All’articolo 87 della
Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Indìce le elezioni della nuova Camera
dei deputati e ne fissa la prima riunione». Art. 22. 1. Il primo comma dell’articolo 88
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può,
sentiti il Primo ministro e il Presidente, sciogliere la Camera dei
deputati». Art. 23. 1. Nel secondo comma dell’articolo 89
della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «Primo ministro». Art. 24. 1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 92. Il Governo della Repubblica
è composto dal Primo ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica, sulla
base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro». Art. 25. 1. L’articolo 93 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 93. Il Primo ministro e i
Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica». Art. 26. 1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 94. Il Primo ministro illustra
il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro
dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul
programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua
attuazione e sullo stato del Paese. Il Primo ministro può porre la
questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con
priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo,
nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello
nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è
comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei
deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione
di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere
votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei
componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il
Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati
ed indìce le elezioni. Qualora sia approvata una mozione di
sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, indicato dalla
maggioranza dei componenti della Camera appartenenti a quella determinata dai
risultati elettorali, il Primo ministro si dimette e il Presidente della
Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e
deve essere votata per appello nominale». Art. 27. 1. L’articolo 95 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 95. I Ministri sono nominati e
revocati dal Primo ministro. Il Primo ministro determina la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Assicura l’unità di
indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando
l’attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri». Art. 28. 1. L’articolo 96 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 96. Il Primo ministro e i
Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale; ai medesimi
anche se non fanno parte delle Camere si applicano le disposizioni
dell’articolo 68». Art. 29. 1. Dopo l’articolo 98 della
Costituzione è inserito il seguente: «Art. 98-bis. Per lo
svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di
libertà garantiti dalla Costituzione, la legge può istituire apposite
Autorità indipendenti stabilendone la durata del mandato, i requisiti di
eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere
sui risultati delle attività svolte». Art. 30. 1. All’articolo 117 della
Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le norme dettate dallo Stato in
materie di competenza regionale si applicano sino all’entrata in vigore delle
corrispondenti disposizioni regionali adottate nel rispetto dell’articolo
119». Art. 31. 1. All’articolo 135 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo
comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta
da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della
Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei
deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della
Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano»; b) il quarto
comma è sostituito dal seguente: «Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei
successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche
elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti
pubblici individuati dalla legge». Art. 32. 1. All’articolo 119 della
Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In nessun caso l’atttribuzione
dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane
ed alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale
complessiva.» Art. 33. 1. L’articolo 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n.2, è sostituito dal seguente: «Art. 3. 1. I giudici della
Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli
nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli
scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei
componenti la rispettiva Assemblea». |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1218
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore MALAN |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Revisione dell’ordinamento della Repubblica
sulla base
del principio della divisione dei poteri
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – La Costituzione approvata nel
1947 ha reso grandi servigi all’Italia. Ha permesso di vivere in piena
stabilità democratica i lunghi decenni della guerra fredda, ha superato con
successo ogni grave ostacolo, dal terrorismo alla follia sessantottina, dalla
cosiddetta «Tangentopoli» agli attacchi di anti-politica. All’epoca in cui fu
approvata non erano pensabili forme di governo più snelle o con figure a forte
investitura popolare, sia per la nefasta esperienza di un ventennio di
dittatura, sia per la drammatica contrapposizione politica dell’epoca.
Ma la necessità di una riforma cominciò ad emergere
già alla fine degli anni Settanta e il 14 aprile 1983 si arrivò all’istituzione
della Commissione bicamerale, poi conosciuta con il nome del suo presidente, il
deputato liberale Aldo Bozzi. Diversi altri tentativi ebbero luogo in seguito.
Molto lavoro fu svolto, ma non si giunse all’approvazione finale delle Camere
prima della XIV legislatura. Il 16 novembre 2005 si completava infatti l’iter
parlamentare di un’ampia riforma, che fu però bocciata nel referendum
del successivo 25 giugno.
Mali individuati e rimedi proposti finora
Oltre al dibattito e alle proposte sulla forma di
stato, cioè la questione del cosiddetto «federalismo», che in questo disegno di
legge non si intende affrontare nei termini delle competenze legislative di
Stato e regioni, nell’ultimo quarto di secolo sono stati individuati alcuni
punti problematici nella attuale forma di governo, ai quali si è tentato di
trovare una soluzione:
1) la debolezza dell’esecutivo e in particolare del
capo del Governo;
2) l’instabilità dei governi;
3) la lentezza e la pletoricità del Parlamento, in
qualche modo certificate dal sempre più ampio ricorso alle leggi delega, alla
decretazione d’urgenza e al voto di fiducia;
4) il bicameralismo perfetto come meccanismo lento
e superato;
5) il distacco spesso percepito dagli elettori nei
confronti sia dei governi, sia dei parlamentari.
Sono stati allora proposti dei rimedi, ormai
familiari nella cronaca politica con delle denominazioni convenzionali:
1) premierato; un capo del Governo più forte,
portatore di un mandato degli elettori;
2) governabilità; vari strumenti per vincolare il
parlamentare di maggioranza a sostenere il Governo: dallo scioglimento delle
Camere in caso di caduta dell’Esecutivo al conferimento del potere di
scioglimento al «premier»;
3) riduzione dei costi della politica;
4) Senato federale; differenziazione dei poteri tra
Camera e Senato, con una più o meno forte compressione delle prerogative di
quest’ultimo: dalla sottrazione del potere di dare e revocare la fiducia al
Governo, alla limitazione delle competenze alle sole materie a legislazione
concorrente; dalla riduzione dei poteri di intervento su testi approvati dalla
Camera alla sua sostanziale sostituzione con un organismo che del Senato
conserva il nome ma è in realtà un’assemblea consultiva di rappresentanti degli
enti territoriali, una via di mezzo tra la conferenza Stato-Regioni e
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci); in sostanza, un organismo
al quale è dubbio se si debba attribuire rilevanza costituzionale;
5) produttività del Parlamento; abolizione o
estrema limitazione della doppia lettura legislativa e introduzione di
meccanismi attraverso i quali il Governo può ottenere corsie preferenziali e
procedure accelerate per l’approvazione di provvedimenti ai quali attribuisce
urgenza.
Rimedi idonei?
Se i punti deboli dell’attuale ordinamento sono
davvero quelli sopra menzionati, questi rimedi, lungi dall’essere troppo
energici, come da più parti si è lamentato, sono deboli e insufficienti.
1) Se l’investitura popolare del capo
dell’esecutivo è una buona cosa, le proposte fino ad oggi avanzate sono
insufficienti perché indeboliscono, condizionano, limitano tale investitura, ad
esempio con il meccanismo della sfiducia costruttiva, il cui aspetto più
positivo sta nell’aggettivo. In realtà non è altro che quello che accadeva
nella forse troppo esecrata Prima Repubblica, con la differenza che si
renderebbe meno trasparente il meccanismo, perché ciò che un tempo avveniva nei
rituali delle consultazioni conseguenti alla crisi sarebbe confinato nel buio
dei complotti che la precedono. Perché non pensare allora a una vera elezione
popolare, forte e perentoria, senza giochi di palazzo o infingimenti? Forse per
non personalizzare troppo la politica? Ma è dal 1996 che assistiamo a duelli
elettorali e post elettorali ultra personalizzati, salvo poi avere dei capi di
Governo eletti che lamentano di non avere gli strumenti per mantenere quanto
promesso! Perché condizionare questa investitura con la necessità di una
fiducia parlamentare? Forse per porre dei limiti ai poteri del capo
dell’esecutivo? Ma come si può affidare questa limitazione ai parlamentari di
maggioranza che, per altro verso, si vogliono sempre più vincolati al Governo?
Forse perché, in casi estremi, saprebbero opporsi a un premier che
tentasse di instaurare un potere autoritario? È in realtà molto più verosimile
che, proprio in questo caso, prevarrebbero i vincoli con i quali si ritiene di
garantire la governabilità, come, ad esempio, la certezza che mettere in
minoranza il Governo vorrebbe dire essere rimandati a casa dallo scioglimento del
Parlamento. È assai più facile, invece, che usino il loro potere per colpire un
esecutivo nel momento in cui prende qualche misura utile ma impopolare,
togliendogli il tempo necessario ad ottenere gli effetti positivi ricercati.
2) Se si vuole garantire la stabilità dei governi e
si ritiene che il Parlamento sia un ostacolo ad essa (questo è il ragionamento
che sta più o meno esplicitamente dietro a molte proposte), perché continuare a
vincolare l’Esecutivo al consenso del Parlamento (come detto al punto 1)? Si
potrebbe dire, per paradosso, che se il Parlamento è solo un ostacolo
all’azione del Governo, tanto varrebbe abolirlo, come certa propaganda
anti-parlamentare in fondo vuole. Del resto, da tempo è di fatto privato di
gran parte del suo potere.
3) Se la riduzione del numero dei parlamentari è
volta a velocizzare i lavori, responsabilizzare e rendere maggiormente
individuabili i comportamenti dei singoli deputati (e senatori nel caso in cui
non vengano del tutto privati di potere), allora si tratta certamente di un
fatto positivo. Se invece è questione di risparmio, va detto che una riduzione
avrebbe effetti tra lo scarso e il nullo. La riduzione di 100 senatori
consentirebbe una riduzione di spesa di sei centesimi all’anno per famiglia, di
cui due però andrebbero a pagare il maggior numero di vitalizi che ne
deriverebbero. Come già detto al punto 2, se il Parlamento è solo un ingombro e
un costo, andrebbe abolito, con un beneficio che potrebbe avvicinarsi a 30 euro
all’anno per famiglia (una volta riassorbito utilmente il personale dipendente,
il cui costo è oggi assai superiore a quello dei rappresentanti del popolo).
Poca presa probabilmente avrebbe sulla canea anti-parlamentare, l’argomento che
i danni portati dalla mancanza di democrazia e di libertà (non si conoscono
finora casi in cui queste siano garantite in assenza di un Parlamento) sono di
certo enormemente più alti, anche solo dal punto di vista meramente materiale.
4) Per i motivi citati ai punti 2 e 3, la decisione
migliore sul Senato sarebbe la pura e semplice soppressione, con l’allettante
prospettiva di risparmiare oltre dieci euro a famiglia all’anno (anche se una
sola legge sbagliata e non corretta da una seconda lettura parlamentare può far
spendere molto ma molto di più). Sfugge infatti l’utilità che potrebbe avere in
Italia un organismo modellato sul Bundesrat tedesco, cioè l’Assemblea
delle giunte regionali, se non quello di dare ulteriore vigore alle richieste
di sempre maggiori trasferimenti dalle casse del governo nazionale a quelle
regionali. Anche il fatto di avere una Camera specializzata nel legiferare
sulle materie a legislazione concorrente, formata in maniera sostanzialmente
diversa dall’altra Camera, dotata del potere legislativo sulle restanti
materie, non sembra particolarmente desiderabile: in caso di maggioranze
diverse tra le Camere, ai già oggi numerosissimi conflitti di attribuzioni tra
Stato e regioni, si aggiungerebbe una guerra di logoramento tra Camera e
Senato. La Conferenza Stato-Regioni appare più che sufficiente a svolgere
questi compiti. Può invece avere la sua utilità un organismo che consenta una
seconda lettura, sia pure con potere differenziato rispetto all’altro ramo del
Parlamento, per correggere gli errori che emergono ordinariamente alla fine
della prima lettura, anche quando i governi sono di fatto detentori del potere
esclusivo di proporre ed emendare i testi. Ci sono sicuramente i sistemi (e ne
sono già stati autorevolmente proposti) per evitare il fenomeno della navetta
infinita, peraltro più paventato nella teoria che frequente nella pratica. Se
poi, per i modi e i tempi di elezione, questa camera può rappresentare in modo
più forte il livello di governo regionale, continuando a conservare il suo
carattere nazionale, la sua utilità è evidente. Un senatore deve certamente
rappresentare la sua regione, ma deve essere e ritenersi un senatore della
Repubblica italiana, che veda i senatori delle altre regioni come colleghi e
non come avversari né come compagni di saccheggio.
5) Se la velocità nel legiferare è cosa
desiderabile in sé, di certo bisogna guardare al periodo in cui le leggi
approvate superavano stabilmente il numero di 1.000 all’anno: dalla fine degli
anni Venti ai primi anni Quaranta dello scorso secolo. Se ai modi di legiferare
di quegli anni si associa 1’abolizione del Parlamento si ottengono anche forti
risparmi di spesa. Accanto a tante leggi spesso davvero ben scritte, si arrivò
però all’infamia delle leggi razziali che non furono certo l’unico neo di
quella stagione legislativa.
I veri obiettivi: divisione dei poteri e
responsabilità
Fuori dai paradossi, ritengo che il dibattito
istituzionale degli ultimi anni sia stato in parte fuorviato. Cercando di
uscire da approcci demagogici o incoerenti, che peraltro finora non hanno
portato ad altro risultato che alla riforma del Titolo V nel 2001, in parte
inattuata, in parte inattuabile, andrebbero individuati meglio i veri obiettivi
di una riforma costituzionale.
1) Un Esecutivo stabile, basato sul mandato degli
elettori, la cui continuità possa essere minacciata solo dalla sconfitta
elettorale alla scadenza prevista. Un tale governo è in grado di prendere
quelle decisioni difficili, a volte impopolari, che possono rendersi di volta
in volta necessarie, sapendo che gli elettori lo giudicheranno solo alla fine
del mandato. Deve essere provvisto degli strumenti adeguati per dirigere
veramente la pubblica amministrazione, rendendo la efficiente, dedita a
realizzare i servizi necessari alla nazione e ai cittadini. Questo servirebbe a
ricordare un concetto banale, persino ovvio, ma spesso dimenticato: il compito
principale del Governo è governare, cioè fare buona amministrazione, non
legislazione. Le leggi sono inutili se inattuate: ma troppo spesso oggi il
rimedio a una legge inattuata è un’altra legge, magari più velleitaria e ancora
più inattuabile.
Il bilanciamento all’Esecutivo non può che essere
costituito dall’organo che storicamente è stato posto a temperare il potere del
monarca o di altro organo di vertice: un Parlamento che rappresenti i cittadini
ed eventualmente altri corpi politici di base come gli enti territoriali.
2) Un Parlamento più snello, dove gli atti dei
singoli membri siano identificabili dall’opinione pubblica, dotato di poteri
propri individuabili, ma non in grado di vanificare il mandato degli elettori
all’esecutivo. Il Parlamento rappresenta veramente i cittadini e ne soddisfa le
necessità e le richieste solo se è dotato di idonei poteri propri e se i
comportamenti dei singoli possono essere giudicati e poi premiati o puniti in sede
elettorale. Deve perciò essere dotato di un vero potere legislativo,
nell’ambito del quale possa anche dire di no alle richieste dell’esecutivo,
senza essere sciolto il giorno dopo. Se ne deve invece assumere le
responsabilità davanti agli elettori, sia in termini di qualità della legge,
sia in termini di velocità nell’approvarla. Un tale Parlamento può davvero
essere un freno ad eventuali esondazioni di potere da parte dell’esecutivo e in
ogni caso strumento di reale controllo. Tutte funzioni che difficilmente
possono essere svolte quando l’organo assembleare non può bocciare
provvedimenti del governo senza rischiare lo scioglimento, dove la minoranza
non ha perciò la reale possibilità di bloccare alcun atto del governo (poiché
la maggioranza lo voterà in ogni caso) e dove perciò l’unico strumento di
opposizione di un qualche rilievo è l’ostruzionismo, cioè l’allungamento dei
tempi, da praticare anche sui provvedimenti da tutti riconosciuti come
positivi, poiché non conta il contenuto ma solo il tempo perso. La situazione
in cui da parecchie legislature è venuto a trovarsi il Parlamento italiano è
tale che, per un verso, l’Esecutivo detiene di fatto una somma di poteri che
nessuna costituzione penserebbe di affidargli, per un altro può credere e far
credere di essere preda di un Parlamento neghittoso e sordo al mandato
popolare. Si sviluppa così un circolo vizioso per cui il Governo mette in campo
tutti gli strumenti volti a vanificare il tentativo parlamentare di allungare i
tempi o di ottenere una casuale vittoria su uno dei mille emendamenti (mai il
più significativo, ma appunto uno a caso), il che spinge ulteriormente
l’opposizione a usare i mezzi più impensati, e a volte insensati, e così via.
La sconfitta più grande del Parlamento non è quella di vedersi spogliato di
fatto del potere legislativo ma è quella di approvare o respingere un
provvedimento indipendentemente dal suo contenuto, ma solo in base a chi lo
presenta. Questa è la ragione per la quale provvedimenti ai quali la stragrande
maggioranza dei cittadini è favorevole hanno enorme difficoltà ad essere
approvati. Tutto ciò deriva non dal fatto che le assemblee legislative hanno
troppo potere, ma troppo poco. In un contesto come quello che qui ipotizziamo,
invece, anche strumenti come gli atti ispettivi e le commissioni di inchiesta,
oggi più che altro indice della frustrazione di deputati e senatori,
tornerebbero ad assumere quella importanza che originariamente si volle loro
attribuire.
3) Principio di responsabilità. Insieme al
bilanciamento dei poteri, un sistema entro il quale siano ben individuabili le
responsabilità può dare le migliori garanzie ai cittadini di una efficace
condotta della cosa pubblica unito al rispetto della volontà popolare. Tale
principio non può che ispirare anche la suddivisione dei poteri tra il livello
nazionale e quello locale, in primis, regionale. L’attuale scaricabarile
tra Governo, Parlamento, autonomie locali e altri soggetti ancora, è poco
edificante dal punto di vista umano e nocivo dal punto di vista politico-istituzionale.
Il sistema democratico di maggiore e duraturo
successo
I tre punti individuati sono stati messi in atto
con costante successo dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America, approvata
nel 1787, ratificata nel 1788 e tutt’oggi in vigore, con poche – e
istituzionalmente marginali – modifiche. Duecentoventi anni in cui quella
nazione ha visto gli Stati che la costituiscono passare da tredici a cinquanta,
la superficie aumentare di oltre dieci volte, la popolazione di quasi cento
volte. Una costituzione sopravvissuta a un’invasione d’oltremare, una
secessione di mezza nazione e una conseguente guerra civile di quattro anni,
due guerre mondiali, mutazioni radicali nell’economia e nella situazione
mondiale. Una Carta che ha funzionato quando quella unione era del tutto
trascurabile a livello internazionale e quando è diventata la principale
potenza del mondo, quando la provenienza dei suoi cittadini era in gran parte
omogenea e quando essi sono diventati un insieme di tutte le etnie del mondo.
Un sistema che ha visto un succedersi ininterrotto di cinquantasei elezioni
presidenziali, e centoundici elezioni parlamentari, che ha assorbito senza
traumi istituzionali l’assassinio di quattro presidenti, la morte di altri tre
per cause naturali, diversi tentativi di messa in stato di accusa del Capo
dell’esecutivo, in un caso culminata con le sue dimissioni dopo che il vice
presidente eletto era stato costretto anch’egli alle dimissioni. Una
Costituzione nata quando una parte delle persone che vivevano nella nazione era
in schiavitù per la loro origine e che oggi sta per essere presieduta da un
uomo che ha quella stessa origine. In tutto questo tempo, e durante tutti
questi eventi mai la democrazia e le istituzioni sono state in pericolo. Molto
merito va a chi ha impersonato queste istituzioni con giustizia e rettitudine,
ma non tutti l’hanno fatto e comunque la struttura è sempre rimasta salda.
Il contrasto fra esecutivo e legislativo non è mai
diventato conflitto, essendo gli elettori l’arbitro di ogni disputa. Il potere
del presidente è sempre stato forte, nelle istituzioni e nell’opinione
pubblica, ma il Congresso non è mai stato compresso nelle sue prerogative.
Testimonianza chiara e attuale di questo potere è che, proprio in quest’anno
2008, quando i mezzi di informazione hanno raggiunto uno sviluppo mai visto
prima, i tre candidati alla presidenza più votati sono stati tre senatori,
prodotti cioè dalle istituzioni, non dai media o dai poteri non politici
(che non a caso in Italia si chiamano «forti» perché gli altri sono ritenuti
deboli). Non già perché designati dal presidente in carica o da un suo
predecessore, ma per aver ottenuto autonomamente, anche con posizioni
parlamentari anomale rispetto al loro partito, un prestigio adeguato. Anche
l’importanza dei governi locali trova testimonianza nei tanti governatori che
hanno raggiunto la presidenza, come ad esempio il presidente oggi in carica e
il suo immediato predecessore.
Il presente disegno di legge si propone dunque di
introdurre in Italia gli aspetti migliori del sistema istituzionale degli Stati
Uniti d’America, innestandoli sulla seconda parte della nostra Costituzione,
lasciandone invariate molte sue parti. In alcuni punti ci si discosta dal
modello, nello spirito di una sorta di equivalenza dinamica. Ad esempio, si
propone che la Camera dei deputati venga eletta ogni quattro anni e non ogni
due, perché quest’ultima scadenza, in funzione da secoli oltre oceano, da noi
potrebbe dare una sensazione di perenne instabilità.
Il testo
L’articolo 1 del disegno di legge interviene sul
primo articolo della Costituzione per introdurre tra i fondamenti della
Repubblica, definita federale, i princìpi di libertà e responsabilità, in
coerenza con le innovazioni istituzionali che si propongono. Inoltre, al
concetto di lavoro si affianca la civiltà dei cittadini, intesa sia come
patrimonio sociale, storico e culturale, che include gli elementi religiosi e
spirituali che hanno caratterizzato l’Italia, sia come capacità dei cittadini
di agire per il bene collettivo, in uno spirito di solidarietà e rispetto. In
questo contesto, il valore del lavoro non è sminuito, ma esaltato quale parte
essenziale di tale alta concezione della società.
Null’altro è toccato nella Parte Prima della
Costituzione.
L’articolo 2 introduce la nuova denominazione del
Senato della Repubblica: Senato federale.
L’articolo 3 modifica l’articolo 56 della
Costituzione riducendo il numero dei deputati da seicentotrenta a quattrocento,
abolendo la circoscrizione Estero e abbassando l’età minima per accedervi da
venticinque a ventuno anni.
Sarebbe lungo esporre qui i molteplici motivi che
spingono a terminare l’esperienza della circoscrizione Estero. Ricordiamo che
si tratta di un’anomalia quasi solo italiana, che l’introduzione del voto
postale ha comportato che il voto all’estero non avesse le garanzie di essere
personale, eguale, libero e segreto, come prescrive invece l’articolo 48 della
Costituzione, e che si sono introdotte disuguaglianze fra i cittadini, poiché
quelli residenti all’estero, possono candidarsi dovunque, mentre gli altri solo
in patria. Si aggiunga che il concetto di repubblica federale comporta che un
elettore sia necessariamente cittadino di una delle regioni che formano la
Repubblica e partecipi come tale alla scelta delle cariche elettive. Con il
permanere della circoscrizione Estero si cadrebbe nel paradosso di considerare
i continenti come costitutivi della Repubblica italiana.
L’articolo 4 modifica l’articolo 57 della
Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da trecentoquindici a
centocinquanta, abolendo la circoscrizione Estero, abbassando a due il numero
minimo di senatori per ogni regione e mantenendo l’eccezione della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste con uno.
L’articolo 5 modifica l’articolo 58 della
Costituzione consentendo a tutti gli elettori maggiorenni di partecipare
all’elezione dei senatori della propria regione e riducendo l’età minima per
l’elettorato passivo da quaranta a trenta anni. Si introducono requisiti di
residenza, sia pure non stretti, per legare maggiormente i senatori alla
propria regione.
L’articolo 6 modifica l’articolo 59 della
Costituzione riducendo a tre i senatori a vita di nomina presidenziale e
prevedendo che sia questi, sia coloro che sono stati presidenti della
Repubblica, non votino. Le opinioni espresse da questi eminenti cittadini
dovrebbero pesare per la loro autorevolezza nel voto dei colleghi elettivi.
L’esercizio personale del voto, invece, li fa uscire da quella collocazione super
partes che sarebbe loro propria, oltre a spostare talora gli equilibri
decisi dagli elettori.
L’articolo 7 modifica l’articolo 60 della
Costituzione diversificando la durata in carica e i tempi di elezione di
deputati e senatori. I primi vengono eletti tutti insieme per quattro anni
negli anni intermedi tra le elezioni del Presidente della Repubblica, a
sottolineare l’autonomia dei due poteri e dando agli elettori il modo di
rafforzare o indebolire il capo dell’esecutivo, senza però porre termine al suo
mandato. I senatori invece sono eletti per sei anni, e ogni due anni viene
rinnovato un terzo di essi. A tal fine, dopo la prima elezione, contemporanea a
quella del Presidente della Repubblica, vengono formati tre gruppi di senatori,
raggruppati per regioni. Di questi, per sorteggio, si stabilisce quello che –
per la sola prima elezione – resta in carica solo due anni, quello che resta in
carica per quattro e quello che porta a termine il suo mandato di sei anni. Ne
consegue la seguente successione dei rinnovi delle cariche:
–la prima elezione del Presidente della Repubblica
si svolge contemporaneamente all’unica elezione di tutti i membri del Senato;
–due anni dopo vengono rinnovati i senatori del
«gruppo A», e tutti i deputati;
–il quarto anno dalla prima applicazione della
riforma si vota per il Presidente e per i senatori del «gruppo B»;
–il sesto anno per i senatori del «gruppo C» e per
tutti i deputati; l’ottavo anno per il Presidente e per i senatori del «gruppo
A»;
–il decimo anno per tutti deputati e per i senatori
del gruppo B, e così via.
Va ricordato che l’articolo 27 modifica l’articolo
122 della Costituzione, per dare la facoltà alle regioni di far coincidere le
loro elezioni con quelle dei senatori allo scopo di legare maggiormente questi
ultimi al governo regionale. Si noterà che ogni regione elegge i propri
senatori una volta insieme al Presidente e una volta insieme ai deputati.
L’articolo 8 modifica l’articolo 61 della
Costituzione introducendo il vero election day, la giornata elettorale,
una data fissa per tenere le elezioni nazionali, alla quale possono essere
affiancate le altre. I vantaggi sono notevoli, poiché vi è la certezza con anni
di anticipo su questa scadenza. Tutti gli adempimenti possono perciò essere
svolti con la migliore programmazione e dunque a costi minori. Coloro che
intendono candidarsi o partecipare alla campagna elettorale possono programmare
i propri impegni e la propria professione, o, nel caso di detentori di cariche
incompatibili, le proprie candidature ad altre posizioni. Analogamente viene
fissata l’entrata in carica dei nuovi eletti. La formulazione dà modo alla
legge ordinaria di prevedere uno o più giorni di votazione.
Mentre l’articolo 62 della Costituzione viene
lasciato immutato, l’articolo 63 è modificato, solo nel suo primo comma,
dall’articolo 9, per stabilire che il Vice Presidente della Repubblica è
Presidente del Senato. Conseguentemente viene istituita la figura del
Presidente Vicario, eletto dal Senato, per supplire il Presidente quando questi
sia assente o eserciti, anche temporaneamente, la funzione di Presidente della
Repubblica.
Lasciati immutati gli articoli da 64 a 69 della
Costituzione, l’articolo 10 modifica l’articolo 70, superando il bicameralismo
perfetto, discostandosi in questo dal modello americano. Il testo è, salvo le
modifiche proprie del sistema basato sulla divisione dei poteri, quello della
riforma approvata da Camera e Senato nella XIV legislatura. Si affronta anche
il problema di come classificare una legge ai fini del tipo di esame cui
sottoporla, introducendo – in caso di divergenza di opinione tra i Presidenti
delle Camere – una terza figura che potrà così determinare una decisione.
Restano immutate le norme sull’iniziativa delle
leggi contenute dall’articolo 71 della Costituzione, mentre l’articolo 11
innova radicalmente le modalità legislative d’urgenza. Il Presidente della
Repubblica può chiedere di deliberare entro un termine dato. Potrebbe sembrare
una forte limitazione ai poteri parlamentari, ma la vera limitazione avviene
oggi, con gli strumenti della fiducia, del decreto legge e della legge delega,
che qui vengono tutti aboliti. Data l’indipendenza reale del Parlamento
dall’esecutivo garantita da questo testo, richieste troppo frequenti, o
irragionevoli, di decisioni rapide potrebbero portare il Parlamento a bocciare
provvedimenti voluti dal Presidente, il quale – a sua volta – potrebbe fare
appello agli elettori, ove si trovasse di fronte un Parlamento troppo poco
collaborativo. Entro due anni al massimo, il popolo sovrano ha comunque
occasione di essere arbitro severo e senza appello, inducendo i poteri in
contesa a una condotta ragionevole e volta al bene comune e non alla egoistica
salvaguardia delle rispettive prerogative.
Gli articoli 12 e 13 modificano gli articoli 73 e
74 della Costituzione con un rafforzamento dell’istituto del rinvio alle Camere
che lo trasforma in un potere di veto del Presidente della Repubblica sulle
leggi approvate dal Parlamento, applicabile anche a parti di esse, come si è
proposto negli Stati Uniti d’America. È però sufficiente una deliberazione a maggioranza
dei tre quinti (il modello americano prevede i due terzi) per vanificare il
veto stesso. Anche in questo caso il giudice ultimo è l’elettore, cosa che
spingerà le parti all’uso ragionevole sia del veto sia del suo annullamento. Un
meccanismo che, come altri introdotti da questo disegno di legge, tende a
portare alla luce dell’opinione pubblica conflitti che oggi, lungi dal non
esistere, sono riservati ai recessi e al sottobosco della politica. Ciò che
oggi si può leggere solo negli articoli dei retroscenisti della politica, per
loro natura non sempre affidabili, dovrebbe diventare un fatto pubblico,
reperibile negli atti parlamentari.
L’articolo 14 introduce nell’articolo 82 della
Costituzione il diritto di una qualificata minoranza di una delle Camere a
ottenere la disposizione di inchieste su materie di pubblico interesse.
L’articolo 15 modifica radicalmente l’articolo 83
della Costituzione introducendo l’elezione a suffragio universale su base
regionale del Presidente della Repubblica. La legge avrà il compito di
determinare se, ad esempio, tutti i delegati di una regione andranno al
candidato più votato o se verranno ripartiti in modo proporzionale ovvero con
collegi uninominali. Tutti e tre i sistemi sono stati adoperati negli Stati
Uniti d’America, con ampia prevalenza del primo.
L’articolo 16 modifica l’articolo 84 della
Costituzione portando da cinquanta a trentacinque anni l’età minima per essere
eletti Presidente della Repubblica e prevedendo per il suo Vice gli stessi
requisiti.
L’articolo 17 modifica l’articolo 85 della
Costituzione per attuare l’elezione a suffragio universale del Presidente della
Repubblica. Si introduce il limite dei due mandati. Si istituiscono i delegati
regionali, designati dagli elettori, ovviamente in relazione al loro impegno a
votare una certa coppia di candidati alla presidenza e alla vice presidenza. I
delegati esprimeranno i loro voti regione per regione. Sono previsti meccanismi
di salvaguardia ove i delegati non diano la maggioranza ad alcun candidato: un voto
della Camera per Regioni e, in caso ulteriormente negativo, la presidenza
assegnata al Vice Presidente. Questi è eletto con lo stesso meccanismo del
Presidente in sede di voto dei delegati regionali. In mancanza di una
maggioranza in tale sede, è previsto il passaggio al Senato, con voto per
Regioni fino al raggiungimento della maggioranza. Si tratta di procedure cui
sarà necessario ricorrere raramente ma che tendono ad evitare traumatici
scontri e a dare in ogni caso una soluzione chiara e definitiva.
L’articolo 18 modifica l’articolo 86 della
Costituzione sulla supplenza del Presidente della Repubblica, che viene
ordinariamente affidata al Vice. La nuova versione dell’articolo 87, dodicesimo
comma, affida al Presidente la nomina di un vice se viene a mancare quello
indicato dagli elettori o se questi è diventato a sua volta Presidente. È
prevista inoltre, in caso di necessità, l’elezione di un supplente da parte
della Camera. La scadenza elettorale resta comunque invariata.
L’articolo 19 modifica le funzioni del Presidente
della Repubblica previste dall’articolo 87 della Costituzione. Gli sono
aggiunte le prerogative di Capo del Governo, che come tale nomina e revoca i
ministri, con il parere non vincolante della Camera, ma politicamente di
notevole peso. Viene previsto l’obbligo di informare le Camere sull’attività di
Governo. Viene conferita la facoltà di nominare i dirigenti generali dello
Stato, con il parere della Camera, nonché la nomina di due terzi dei giudici
della Corte Costituzionale, con il parere vincolante di Senato o Camera. Viene
sottratta invece al Capo dello Stato la presidenza del Consiglio Superiore
della Magistratura che l’articolo 26, modificando l’articolo 104 della
Costituzione, affida a un membro dell’organismo eletto all’uopo.
L’articolo 20 modifica l’articolo 90 della
Costituzione per adattare l’istituto della messa in stato d’accusa del
Presidente della Repubblica al nuovo assetto istituzionale. In particolare, si
richiede la maggioranza dei due terzi e si estende la disciplina anche al Vice
Presidente.
L’articolo 21 modifica l’articolo 91 della
Costituzione stabilendo che il Presidente della Repubblica presta un giuramento
pubblico nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale, non
obbligatoriamente davanti al Parlamento, a sottolineare il rapporto diretto con
tutti i cittadini e non solo con le istituzioni, sotto l’alta egida della carta
fondamentale della Repubblica. Si introduce anche una data certa per l’entrata
in carica.
L’articolo 22 modifica l’articolo 92 della Costituzione
stabilendo l’incompatibilità tra l’appartenenza al Governo e al Parlamento, nel
rispetto del principio della separazione dei poteri, e disciplinando la
sfiducia nei confronti dei ministri.
Gli articoli 23 e 25 adattano gli articoli 93 e 96
della Costituzione al nuovo assetto istituzionale a proposito del loro
giuramento e del perseguimento dei loro reati.
L’articolo 24 abroga gli articoli 88, 89, 94 e 95
della Costituzione, che disciplinano il potere di scioglimento delle Camere, la
cosiddetta «irresponsabilità» del capo dello stato, la fiducia parlamentare al
Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Tutti istituti
che qui vengono aboliti.
L’articolo 28 modifica l’articolo 135 della
Costituzione unificando le procedure per la nomina di dieci dei quindici membri
della Corte costituzionale, effettuata dal Presidente della Repubblica con il
parere e il consenso, alternativamente, della Camera e del Senato. Si prevede
altresì che i membri della Corte siano nominati a vita e si disciplinano le
eventuali cessazioni dalla carica.
L’articolo 29 modifica l’articolo 138 della
Costituzione per rendere le Regioni partecipi del processo di modifica della
carta fondamentale. Le letture parlamentari si riducono a una, ma con la
maggioranza dei tre quinti e vi si aggiunge la ratifica da parte di tre quarti
delle regioni. Si modificano conseguentemente le condizioni per la richiesta di
referendum.
Gli articoli da 30 a 36 disciplinano la transizione
al nuovo assetto istituzionale, in realtà formalmente semplice. Si sottolinea
che il passaggio avviene lasciando, in carica per i primi due anni, la Camera
dei deputati precedentemente eletta, modificando solamente l’assetto
dell’esecutivo e del Senato federale. Un passaggio graduale, dunque, che può essere
non traumatico e che non cancella ma valorizza l’esperienza della costituzione
del 1947.
Può essere interessante ricordare che il 9 gennaio
1996 fu presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge che, come
questo disegno di legge, si ispirava al sistema americano della divisione dei
poteri. Si allontanava maggiormente dal modello americano, ma in alcuni punti
coincide con il presente atto. Quella proposta di legge era la n.3665 della XII
legislatura, «Revisione dell’ordinamento della Repubblica per l’introduzione
della forma di governo presidenziale». Primo firmatario era l’onorevole
Taradash, l’ottavo era il proponente di questo disegno di legge. Tra gli altri
ottanta firmatari, sei sono stati ministri nei governi presieduti da Silvio
Berlusconi.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Capo I MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE Art. 1. (Fondamenti della Repubblica) 1. Il primo comma dell’articolo 1
della Costituzione è sostituito dal seguente: «L’Italia è una Repubblica federale
democratica, fondata sui princìpi di libertà e responsabilità, sul lavoro e
sulla civiltà dei cittadini che la formano». Art. 2. (Denominazione del Senato) 1. All’articolo 55 della Costituzione
le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «federale». Art. 3. (Camera dei deputati) 1. L’articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 56. – La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di
quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 4. (Senato federale) 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale è eletto
a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di
centocinquanta. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a due; la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha uno. La ripartizione dei seggi fra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 5. (Elezione del Senato federale) 1. L’articolo 58 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 58. – I senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il trentesimo anno e risiedono, o sono nati, o
hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica
pubblica nella regione in cui si candidano». Art. 6. (Senatori a vita) All’articolo 59 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo
comma, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»; b) è aggiunto,
in fine, il seguente comma: «I senatori a vita non votano». Art. 7. (Durata in carica di deputati e senatori) 1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta, per quattro anni, nel secondo anno dopo le elezioni del Presidente
della Repubblica. I senatori sono eletti per sei anni,
insieme al Presidente della Repubblica o alla Camera dei deputati. Le prime elezioni del Senato federale
si svolgono contemporaneamente a quelle del Presidente della Repubblica.
Entro sette giorni dall’entrata in carica degli eletti, il Senato divide i
suoi membri, per regione, in tre gruppi di dimensioni le più eguali
possibile. Con sorteggio è stabilito quale gruppo è eletto per due anni,
quale per quattro e quale per sei». Art. 8. (Data delle elezioni e entrata in carica di deputati e senatori) 1. L’articolo 61 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 61. – Le elezioni della Camera
dei deputati, del Senato federale e del Presidente della Repubblica si svolgono
in uno o più degli ultimi otto giorni del mese di maggio. I deputati e i senatori eletti
entrano in carica il quarto giovedì dopo lo svolgimento delle elezioni. La date di cui al presente articolo
non possono essere cambiate se non per legge e soltanto in caso di guerra o
di grave calamità naturale». Art. 9. (Presidenza e ufficio di presidenza delle Camere) 1. Il primo comma dell’articolo 63
della Costituzione è sostituito dai seguenti: «La Camera dei deputati elegge fra i
suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Il Vice Presidente della Repubblica è
Presidente del Senato senza diritto di voto. Il Senato elegge l’Ufficio di
presidenza, incluso un Presidente Vicario per i casi di assenza del Vice
Presidente o quando questi esercita la funzione di Presidente della
Repubblica». Art. 10. (Funzione legislativa) 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa è
esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. La
Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma
del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato
federale, entro trenta giorni, può proporre, su tali disegni di legge,
modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva. Il Senato può
altresì deliberare di rinunciare a tale facoltà prima del termine previsto. Il Senato federale esamina i disegni
di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal
terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a
tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può
proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. La funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m)
e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120,
secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il
Senato federale, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente
alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli
117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125,
132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è
approvato dalle due Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Camere
possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta
deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità
rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo
unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti
delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le
votazioni delle due Assemblee. I Presidenti del Senato federale e
della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali
questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa.
Nel caso in cui esprimano pareri diversi, decide il Presidente Vicario del
Senato o, se questi ha rappresentato il Senato nell’espressione dei pareri,
il Vice Presidente della Repubblica o, in mancanza, un vice presidente del
Senato allo scopo designato. Tali decisioni non sono sindacabili in alcuna
sede. Stabiliscono, altresì, sulla base di
norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri generali secondo i quali
un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui
si dovrebbero applicare procedimenti diversi.». Art. 11. (Procedure legislative d’urgenza) 1. All’articolo 72 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo
comma è sostituito dal seguente: «Qualora il Presidente della
Repubblica lo richieda, ogni Camera delibera su un disegno di legge entro un
termine dato»; b) dopo il
terzo comma è inserito il seguente: «Il regolamento può altresì stabilire
in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando
all’assemblea l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni»; c) al quarto
comma, le parole: «di delegazione legislativa,» sono soppresse. 2. Gli articoli 76 e 77 della
Costituzione sono abrogati. Art. 12. (Promulgazione delle leggi) 1. Dopo il terzo comma dell’articolo
73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente: «Trascorsi inutilmente tre giorni dai
termini di cui al presente articolo, la legge si considera promulgata a tutti
gli effetti». Art. 13. (Seconda approvazione di una legge) 1. Il secondo comma dell’articolo 74
della Costituzione è sostituito dai seguenti: «Se le Camere approvano nuovamente la
legge con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, questa deve essere
promulgata. Il Presidente può altresì chiedere una
nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della legge
e promulgarne la parte restante». Art. 14. (Inchieste parlamentari) 1. Il primo comma dell’articolo 82
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta viene comunque
disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera». Art. 15. (Elezione del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 83 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 83. – Il Presidente della
Repubblica è eletto a suffragio universale su base regionale». Art. 16. (Età minima e assegno del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente) 1. All’articolo 84 della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque»; b) è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «I requisiti e le prerogative di cui
al presente articolo si applicano anche al Vice Presidente». Art. 17. (Elezione del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente) 1. L’articolo 85 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 85. – Il Presidente della
Repubblica è eletto per quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una
sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o
svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro
Presidente. Ogni quattro anni, in uno o più degli
ultimi otto giorni di maggio, su convocazione del Presidente della Camera dei
deputati, ogni Regione elegge, secondo modalità stabilite dalla legge dello
Stato, un numero di delegati pari alla somma di deputati e senatori cui ha
diritto. I deputati, i senatori, i candidati a tali cariche e i membri di
organi costituzionali dello Stato non possono essere delegati. Due settimane dopo la loro elezione,
i delegati si riuniscono nelle rispettive regioni e votano a scrutinio
segreto in votazioni separate per il Presidente e per il Vice Presidente.
Ogni Regione provvede a inviare al Presidente del Senato federale il
risultato delle operazioni suddette. Il Senato federale, entro cinque
giorni dall’entrata in carica dei suoi nuovi membri, provvede all’esame di
tutti i risultati. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti per
Presidente superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto. Se nessuno ha ottenuto tale
maggioranza, il giorno seguente la Camera dei deputati si riunisce per
eleggere il Presidente fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. Gli eletti di ogni regione esprimono un solo voto. È eletto
il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle regioni. I voti delle
Regioni i cui deputati non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato
non vengono assegnati. Se nessun candidato ottiene i voti
della maggioranza delle Regioni, è proclamato Presidente il candidato eletto
Vice Presidente. Completate le procedure di cui al
quarto comma, il Senato federale esamina i risultati delle votazioni per il
Vice Presidente. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti superiore
alla metà dei delegati è proclamato eletto. Se nessuno ha ottenuto tale
maggioranza, il Senato federale si riunisce per eleggere il Vice Presidente
fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti
di ogni Regione esprimono un solo voto. È eletto il candidato che ottiene i
voti della maggioranza delle Regioni. I voti delle Regioni i cui senatori non
attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non vengono assegnati. Nel
caso nessuno abbia ottenuto la maggioranza prescritta al primo scrutinio, si
dà luogo a un secondo scrutinio nel quale è proclamato eletto colui che
ottiene i voti del maggior numero di Regioni. In caso di parità è proclamato
eletto il candidato votato dalle Regioni i cui senatori eletti sono più
numerosi. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano
d’età». Art. 18. (Supplenza del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 86. – Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di impedimento permanente, di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne
assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato. Qualora anche il Vice Presidente sia
nell’impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono
affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera
dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Art. 19. (Funzioni del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 87 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 87. – Il Presidente della
Repubblica rappresenta l’unità nazionale ed è il Capo del Governo. Determina
e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Nomina i Ministri, dopo aver
acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina
l’attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera
stessa. Può inviare messaggi alle Camere e le
informa almeno una volta l’anno sull’andamento dell’attività di governo. Presenta alle Camere i disegni di
legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i regolamenti. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, dopo aver acquisito il parere
del Senato federale, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti
dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici. Nomina, secondo quanto previsto
all’articolo 135, i giudici della Corte costituzionale, con il parere e il
consenso, alternativamente, della Camera dei deputati e del Senato federale. Rappresenta la Repubblica nei
rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Nomina, con il parere e il consenso
della Camera dei deputati e del Senato federale, un nuovo Vice Presidente, in
caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello
precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente. Può concedere grazia e commutare le
pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica». Art. 20. (Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 90 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 90. – Il Presidente della
Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse,
con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente». Art. 21. (Assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 91 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 91. – Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta pubblico giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione nelle mani del
Presidente della Corte costituzionale, il secondo martedì di luglio dopo le
elezioni». Art. 22. (Governo della Repubblica) 1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 92. – Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente della Repubblica e dei Ministri.
L’ufficio di Ministro è incompatibile con l’appartenenza ad una delle due
Camere. I Ministri sono responsabili degli
atti dei loro dicasteri. Un terzo dei membri della Camera dei
deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli
Ministri. L’approvazione della mozione non obbliga il Presidente della
Repubblica a revocare il Ministro. L’ordinamento della Presidenza della
Repubblica, il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri sono
determinati dal Governo con regolamento, sulla base di princìpi stabiliti
dalla legge». Art. 23. (Giuramento dei Ministri) 1. All’articolo 93 della
Costituzione, le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e» sono
soppresse. Art. 24. (Abrogazione degli articoli 94 e 95 della Costituzione) 1. Gli articoli 94 e 95 della
Costituzione sono abrogati. Art. 25. (Reati dei ministri) 1. L’articolo 96 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 96. – I Ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». Art. 26. (Consiglio superiore della magistratura) 1. All’articolo 104 della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio superiore della
magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento»; b) il quinto
comma è abrogato. Art. 27. (Elezioni regionali e del Senato federale) 1. Il quinto comma dell’articolo 122
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Giunta
regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni dei senatori di
quella regione. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta». Art. 28. (Corte costituzionale) 1. L’articolo 135 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «Art. 135. – La Corte costituzionale
è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza« uno
dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei
deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del
Senato federale, uno dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati a
vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni,
accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi. II giudice costituzionale cessato
dalla carica non può assumere altro pubblico ufficio. La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile. L’ufficio di giudice della Corte
costituzionale è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio. Nei giudizi d’accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari». Art. 29. (Revisione della Costituzione) 1. L’articolo 138 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «Art. 138. – Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera a maggioranza dei tre quinti dei componenti ed entrano in vigore
quando sono ratificate da tre quarti dei consigli regionali. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione a seguito della
approvazione delle Camere, ovvero entro l’ultima ratifica necessaria, se
questa avviene dopo il termine suddetto, ne facciano domanda un quarto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti e la popolazione delle Regioni che l’hanno ratificata sia pari ad
almeno i tre quarti di quella della Repubblica». Capo II NORME TRANSITORIE Art. 30. (Entrata in vigore) 1. Le norme di cui alla presente
legge entrano in vigore a far tempo dalla prima elezione del Presidente della
Repubblica a suffragio universale, salvo diversa indicazione. Art. 31. (Denominazione del Senato e requisiti per deputati e senatori) 1. Il Senato assume la nuova
denominazione di Senato federale a decorrere dall’entrata in carica dei
senatori eletti nelle elezioni di cui all’articolo 60, terzo comma, della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge
costituzionale. Art. 32. (Numero dei senatori a vita) 1. Il limite di tre senatori a vita,
di cui all’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. I senatori nominati ento tale termine
restano in tutti in carica. Art. 33. (Prime elezioni del Presidente della Repubblica, del Senato federale e della Camera dei deputati) 1. Le prime elezioni a suffragio
universale del Presidente della Repubblica, nonché le elezioni del Senato di
cui all’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 7 della presente legge costituzionale, si tengono entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
approvazione della legge ordinaria applicativa, nella quale può essere
stabilita una data diversa da quella di cui all’articolo 85, secondo comma,
della Costituzione. Fino all’entrata in carica del nuovo presidente, di cui
all’articolo 91 della Costituzione, come modificato dall’articolo 21 della
presente legge, continua a svolgere le sue funzioni il Presidente in carica
al momento della data di entrata in vigore della legge medesima e si applica,
ove necessario, l’articolo 86, primo comma, della Costituzione, nel testo
vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente legge costituzionale. 2. Le prime elezioni della Camera dei
deputati si tengono nel secondo anno successivo a quelle di cui al comma 1. I
deputati in carica al momento della promulgazione della presente legge
continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’entrata in carica dei
nuovi eletti. La Camera dei deputati assume le funzioni previste dalla
presente legge al momento dell’entrata in carica dei senatori eletti ai sensi
dell’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge. Se sono trascorsi più di milleottocentoventicinque giorni
dalla prima convocazione, si rinnovano le sue cariche, come all’inizio di una
nuova legislatura. Art. 34. (Giudici della Corte costituzionale) 1. I giudici della Corte
costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica del primo
Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine
il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli
altri, si applicano le norme introdotte dalla presente legge nell’articolo
135 della Costituzione. Art. 35. (Elezioni regionali) 1. Le Regioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale, hanno la facoltà di
modificare i loro statuti e le loro leggi al fine dell’applicazione
dell’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, come modificato
dall’articolo 27 della presente legge. Art. 36. (Giudici della Corte costituzionale) 1. I giudici della Corte
costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica del primo
Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine
il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli
altri, si applica l’articolo 135 della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 28 della presente legge costituzionale. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1548
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche all’articolo 49, nonché ai titoli
I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti
politici, di Parlamento,
di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica,
di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari,
di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Quando ci si accinge ad
articolare proposte di modifica al testo della Costituzione italiana, ci si
rende conto del suo pregio maggiore che consiste nell’intima coerenza, nella
capacità di aver portato a sintesi importanti valori diversi, facendoli
convivere in un leggibile corpo normativo, nella idoneità a prefigurare un
«sistema» giuridico aderente ad un sistema politico in favore del quale fu
compiuta la scelta nel particolare frangente storico.
Da questo punto di vista, risulta difficile e non
sempre fruttuoso concepire e varare modifiche parziali o novellazioni mirate
che prescindano da una diversa visione d’insieme e pretendano di inserirsi in
quella che tutt’ora sorregge la Costituzione repubblicana. È mio personalissimo
parere, infatti, che quando si sono approvate modifiche sostanziose, ora
pertanto vigenti, o anche quando sono state proposte modifiche altrettanto
corpose poi non confermate dal referendum popolare, non si siano
costruite alternative o evoluzioni troppo felici: più esplicitamente, le prime
mi paiono sicuramente un confuso peggioramento di sistema; le seconde mi
parvero condivisibili solo in parte, in altra parte negative, nell’insieme non
brillanti di coerenza.
E ciò non di meno, gli sviluppi del quadro politico
italiano, messi anche a confronto con quelli degli altri grandi Paesi
democratici dell’Occidente, e le notevolissime trasformazioni della società,
delle sue dinamiche ed esigenze impongono – come tutti ormai riconoscono –
incisive o addirittura radicali riforme istituzionali per interi aspetti
dell’ordinamento democratico e del suo stesso impianto costituzionale.
L’ampiezza e profondità del dibattito che da molti anni si è intrecciato sulla
necessità di siffatte riforme, sui caratteri che – nelle più variegate visioni
– dovrebbero assumere le riforme stesse, sulle specifiche previsioni normative
che dovrebbero materializzarle, mi esimono da una superflua rassegna
descrittiva al riguardo. Così come a lettori altamente e specificamente
qualificati è superfluo ricordare gli antefatti, di storia politologica,
scientifica e parlamentare, che hanno portato al varo di talune riforme al
testo costituzionale, e, per converso, al sostanziale fallimento di numerosi ed
anche autorevoli e generosi tentativi di dare luogo a vaste e sistematiche
modifiche, perfino sorretti teoricamente da una certa convergenza di principi.
Né sono necessari troppi commenti illustrativi alle
singole norme qui proposte, poiché la formulazione delle stesse, in molti casi,
indica di per sé delle «rationes» informatrici. Solo per qualche
passaggio meno scontato, mi sento in dovere di esplicitare maggiormente il
ragionamento che me le ha suggerite.
Non è, invece, superfluo precisare che l’insieme
normativo del presente disegno di legge costituzionale è frutto di una meditata
scelta politica, logica e pratica. Innanzitutto, nella consapevolezza che non
sussistono le condizioni per dare vita ad una solenne Assemblea costituente,
appositamente e separatamente eletta, libera – come pur vorrei – dal
condizionamento della politica contingente, mi sembra giusto che non si stia
fermi, colpevolmente fermi, ma ci si impegni comunque, nella normale via
parlamentare, in una grande opera di aggiornamento, la cui urgenza è avvertita
dall’opinione pubblica non meno che da noi stessi legislatori.
In secondo luogo, mi sembra opportuno focalizzare
le proposte di riforma su quegli aspetti che potrebbero, dopo un proficuo
dibattito, vedere effettivamente giungere in porto significativi aggiornamenti,
rinunciando a versare in un unico testo e contesto tutti i temi che pure sento
come suscettibili di indispensabili modifiche, anche forti, o a lanciare una
riforma generale che avrebbe alte probabilità di restare un’esercitazione
culturale. Ovviamente, sarò sempre ben lieto, per la modesta parte che mi
compete, di prendere atto del maturare di condizioni politiche differenti, più
propizie ed ambiziose, che ci incoraggino a riprendere in considerazione sia lo
strumento assembleare costituente, accompagnato dal suffragio popolare, sia
l’onnicomprensivo progetto di riscrittura che sicuramente stimola i nostri
intelletti, provocando a nobile gara le migliori culture conservatrici e
riformiste.
Ecco perché, in questa proposta di modifica
costituzionale, deliberatamente non affronto temi fondamentali, sui quali pur
appunto, non da oggi, opzioni e aspirazioni, sostenendo a viso aperto
discussioni tutt’altro che astratte.
Posso citare l’ipotesi della Repubblica
presidenziale, con elezione diretta, da parte del popolo, del Capo dello Stato.
Oppure la riforma di governo nella sua accezione più profondamente innovativa,
in un quadro di «presidenzialismo» o di «semipresidenzialismo» di cui antiche e
moderne democrazie ci offrono esempi abbastanza collaudati e parametrabili alle
tradizioni della nostra Nazione. Oppure l’ordinamento delle regioni e delle
autonomie locali, riguardo al quale personalmente ho seri dubbi che vi sia più
spazio per «Statuti speciali», mentre ci si deve liberare dei significati
equivoci attribuiti allo slogan del «federalismo», ripartendo piuttosto
dalle realtà comunitarie e storiche percepite, cioè da un «federalismo delle
città».
Così pure, illustri colleghi, non trovate qui
incluse proposte su ambiti tematici di grande rilievo e incombente attualità:
mi riferisco alle nuove forme possibili di democrazia economica, non meno che
alla giustizia e alla magistratura, o ancora a quegli organismi di nuova
creazione che sono le «Autorità», oppure alla valorizzazione, organizzazione e
anche disciplina di quei mondi – come il volontariato e le attività senza profitto,
la creatività culturale ed artistica ed altre ancora – che oggi sono assurti a
baricentri essenziali di una società ricchissima di pulsioni precedentemente
meno impetuose.
Su questi argomenti e questioni, peraltro, sono
intenzionato a formulare ulteriori e distinti disegni di legge, tanto ordinari
quanto costituzionali.
Passiamo all’evidenziazione dei temi fatti oggetto
del presente disegno di legge costituzionale, con riferimenti ai numeri degli
articoli di cui esso si compone.
Il provvedimento modifica la Parte Prima solo
nell’articolo 49, che chiama in causa i partiti politici. Investe poi
essenzialmente la Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica), nel suo Titolo
I (Il Parlamento), sia quanto alle Camere (Sezione I) sia quanto al
procedimento legislativo (Sezione II); nel suo Titolo II (Il Presidente della
Repubblica); nel suo Titolo III (Il Governo), trattando sia del Consiglio dei
Ministri (Sezione I), sia della Pubblica Amministrazione (Sezione II), sia
degli «organi ausiliari» (Sezione III); nel suo Titolo VI (Garanzie
costituzionali) per quanto attiene specificamente alla Corte costituzionale
(Sezione I).
Diciamo che il mio intento è quello di occuparmi
precipuamente di due materie: la composizione, il metodo di elezione, il tipo
di rappresentanza, le competenze e i poteri delle due Camere; la formazione
delle leggi. Una scelta invero analoga, perché evidentemente suggerita dalla
stessa sensazione di praticabilità politica e priorità funzionale, a quella
compiuta in precedenza da altri legislatori proponenti in entrambi i rami del
Parlamento. Ne ho avuto anche personalmente nozione e partecipata esperienza,
durante la breve XV Legislatura, alla Camera dei deputati, dove la Commissione
Affari Costituzionali giunse a licenziare una «bozza» che, seppure in termini
largamente inaccettabili, tanto nei criteri quanto nelle soluzioni, individuò
appunto nel bicameralismo e nel procedimento legislativo i due snodi di una
situazione di crisi che è innegabile e a cui a doveroso e possibile dare
innovative risposte.
Alle due materie centrali dell’intervento
legislativo, ho ritenuto di affiancare norme riguardanti il Governo e la figura
del Presidente del Consiglio, il ruolo e le facoltà del Presidente della
Repubblica, la natura dei partiti politici, il ruolo e le competenze della
Corte costituzionale: sia perché tali norme mi sembrano richieste dalle
rilevantissime trasformazioni di fatto determinate dalle nuove dinamiche
politico-istituzionali, sia perché mi sembrano indispensabili per «mettere a
sistema» potenzialmente funzionante le modificate strutture legislative, il
rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo, le nuove forme di
legittimazione democratica di entrambi, le garanzie da ogni parte auspicate
rispetto a ciascuno di questi livelli ordinamentali.
Quanto al Parlamento, il mio intento è di
confermarne la natura bicamerale, ritrovando in maniera sostanziale e non
decorativa o nominalistica le caratteristiche di «Camera Alta» (Senato) e
«Camera Bassa» (Camera dei deputati). Prevedo, nella somma delle due
composizioni numeriche, una non indifferente riduzione del numero dei
parlamentari – 177 in meno degli attuali – ma non mi spingerei oltre, perché è
abbastanza facile gareggiare in demagogia sul punto, salvo poi dover fare
precipitosamente marcia indietro quando i variegati territori e le
multiarticolate categorie sociali protestano nel momento in cui si accorgono di
non poter avere più rappresentanti elettivi riconoscibili e controllabili.
So che da più parti, anche paradossalmente da chi
ha costruito la propria storia politica nel contesto bicamerale, si tende ad
affermare uno sbrigativo luogo comune, secondo cui il bicameralismo in quanto
tale sarebbe sinonimo e responsabile di ritardi, superflue duplicazioni,
intralci ridondanti, estenuanti e insopportabili «navette» a carico di ogni
legge. Chi ha esperienza vissuta sa che questo luogo comune è solo parzialmente
fondato e che un testo di legge vagliato, almeno con le attuali procedure, da
una sola Camera, o un decreto convertito frettolosamente in una sola lettura,
escono spesso viziati da errori irrimediabili o inficiati da «vizi di consenso»
poi facilmente criminalizzati da commentatori e cittadini.
Probabilmente un forte equivoco nasce anche dalla,
più o meno consapevole, confusione che si fa tra inconvenienti e lentezze
temporali collegabili ai percorsi bicamerali, e pesanti e spesso grottesche
conseguenze dell’eccesso di produzione legislativa con annessi paradossi
dell’ingolfamento parlamentare: un deplorevole fenomeno che, per un verso, induce
degrado parlamentare da frustrante «macinazione d’acqua nei mortai»; per altro
verso istiga i Governi all’abuso della decretazione con sempre più gravi vulnera
alla legittimità costituzionale e democratica; per altro verso ancora bistratta
i cittadini e gli operatori del diritto, eruttando norme di vario ordine ormai
incatalogabili, mentre si invoca delegificazione e si istituiscono Ministeri e
Commissioni speciali perché vi provvedano.
La verità, sulla quale almeno tutti ci si ritrova
in linea di principio, è che appare superato il «bicameralismo perfetto»,
caratterizzato dall’identità delle due Assemblee quanto a composizione,
elezione, competenze e poteri; mentre un bicameralismo differenziato può
costituire una risorsa preziosissima, una sede modernamente indispensabile per
accogliere, veicolare e coinvolgere il pluralismo non più monotematico
(politico-partitico), ma profondamente polimorfo che oggi caratterizza la
società e che chiede di potersi esprimere con diretta influenza sulle decisioni
e normative che regolano la comunità nazionale.
Mi sono parse aberranti quelle ipotesi di riforma
che risolvevano la «questione bicameralismo perfetto» praticamente eliminando
il Senato come Camera parlamentare e derubricandolo ad assemblea di consiglieri
regionali, con aggiunta di qualche consigliere provinciale e comunale, tutti
permanenti nella doppia carica. Una assemblea cui si sarebbe imposto il pomposo
nome di «Senato Federale della Repubblica», mentre sarebbero stati concessi
poteri limitati ed eventuali di concorso nel procedimento legislativo.
Procedimento, inoltre, che si sarebbe suddiviso in ben quattro sottospecie
procedurali, in grado di esitare leggi altrettanto tetraclassificabili e con
competenza del Senato oscillante tra la deliberativa e la consultiva.
Francamente – osservo oggi da senatore, con le
stesse parole che usai allora da deputato – non mi spiegherei l’ampollosa
denominazione di «Senato» né di «Camera Alta» per un’assemblea di
semiparlamentari, che restano membri delle proprie assemblee locali, che hanno
poteri eventuali e limitati per materie, che decadono al decadere delle loro
assemblee di appartenenza, che non hanno più nemmeno l’elemento della senectus
anagrafica; e, quel che più mi turba, non sono eletti dal popolo
direttamente, ma dalle trattative sul voto lottizzato dei consiglieri regionali
e locali, cosa che si palesa incompatibile con la dignità e le prerogative di
un parlamentare a pieno titolo e come tale riconosciuto dai cittadini.
Il presente disegno di legge poggia su questa
visione: una Camera Alta (Senato della Repubblica), nella quale sia
rappresentato il pluralismo politico nelle sue massime proiezioni democratiche.
La primazia del Senato è il riconoscimento del «primato della politica», come
volontà di sintesi di scelte, programmi e valori. Ne consegue che il Senato è
chiamato, pur in questo assetto bicamerale, a dare in ogni caso il voto
definitivo. Inoltre è con il Senato che il Governo intrattiene il rapporto di
fiducia politica, di modo che solo tale Camera Alta è chiamata a votare la
fiducia all’Esecutivo che si insedia per il risultato delle elezioni politiche
e, conformemente, a togliere la fiducia.
Sono corollari di questa impostazione il fatto che
sia il Presidente del Senato non soltanto a fare le veci del Capo dello Stato
nei casi di impedimento di quest’ultimo, ma anche a convocare le sedute comuni
del Parlamento e a presiederle con il suo Ufficio di presidenza.
Il numero dei senatori è ridimensionato a 300 e poi
ritoccato a 306 per dar luogo ai sei eletti nella circoscrizione Estero. Del
Senato fanno parte di diritto e a vita, come attualmente, anche gli ex
Presidenti della Repubblica.
Per l’elettorato attivo e passivo vengono meno – e
altrettanto è previsto per la Camera dei deputati – i limiti anagrafici che non
siano quello della maggiore età. Non perché anche una soglia di presumibile
maturità legata al dato anagrafico, non meno che ad un più consolidato
coinvolgimento di interessi lavorativi, economici, contributivi ed altro
ancora, non conservi una sua giustificazione, ad onta di una «demagogia
giovanilistica» tipica di chi ha perduto il contatto con le nuove generazioni
reali; ma perché sembra dover prevalere l’esigenza democratica di dare
rappresentanza e influenza a stati d’animo, interessi, aspettative, apporti che
comunque vengono, in modi e misure importanti, a formare la realtà nazionale
viva, gia investita d’ogni altro diritto e ruolo con l’abbassamento della
maggiore età al compimento del diciottesimo anno.
Naturalmente è rimessa alla legge ordinaria la
determinazione del sistema elettorale. Tuttavia l’esperienza mi suggerisce di
dettare due norme generali nella predisposizione delle circoscrizioni, di per
sé necessarie: il rispetto di una condizione di «identità territoriale» (che è
fatta di storia, territorio, caratteristiche culturali, demografiche e
socioeconomiche) ed una molto equa ripartizione del numero di abitanti e del
conseguente numero di seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione. Sono
infatti ormai di universale conoscenza gli inconvenienti, le dispari
opportunità, gli strumentalismi partitocratici, che funestano e condizionano
forze politiche e legittime aspettative degli attivi in politica, in presenza
di circoscrizioni diversamente grandi e piccole; per non parlare degli anomali
e devianti blocchi di potere e di influenza che si cristallizzano intorno alle
circoscrizioni di preponderante consistenza.
La formazione del Governo – auspicabilmente, anche
se non necessariamente, di legislatura – è legata ai tempi e ai risultati delle
elezioni per la Camera politica o Senato della Repubblica.
Per quanto riguarda i partiti politici, qui mi
torna opportuno riferire del primo emendamento, quello incidente sull’articolo
49 della Costituzione, l’unico della Parte I che mi è sembrato necessario e
inevitabile coinvolgere nella presente riforma. L’attuale testo è davvero
laconico per quanto fondamentale e pregnante: sancisce il diritto di tutti i
cittadini ad «associarsi liberamente» in organismi identificati, appunto, nei
«partiti», non per meri esercizi del pensiero fine a sé stessi, ma «per
concorrere a determinare la politica nazionale», precisando che ciò avvenga con
«metodo democratico». Ho recepito esattamente tale comma, ma lo completo con
due ulteriori passaggi di sicuramente opinabile, ma sostanziosissima, portata.
Affermo la necessità del riconoscimento giuridico dei partiti e della
disciplina generale del loro modo d’essere mediante legge. Molti sono restii a
concepire tale riconoscimento, ma sinceramente non vedo come sia possibile tirare
avanti nel modo attuale: con partiti che sono, nella sostanza, i titolari di
ogni vicenda istituzionale, restando però associazioni di mero fatto,
svincolate da ogni trasparente controllo e penetrante garanzia, sia nei
confronti dello Stato, sia nei confronti dei propri aderenti attuali e
potenziali, sia nei confronti della collettività in generale. Lamentarsi della
dilagante disaffezione dei cittadini rispetto alla politica e alla
partecipazione, per poi rifiutare o procrastinare l’ufficializzazione e l’affidabilità
erga omnes dei suoi soggetti fondamentali è una contraddizione, anche
sospetta, non più accettabile.
Fatto sì è che proprio al fine di recuperare la
pienezza dell’investitura democratica al supremo organo politico
rappresentativo (Camera Alta o Senato della Repubblica), è bene insistere sulla
necessità del riconoscimento giuridico dei soggetti in cui si articola il
pluralismo, diciamo ancor meglio, il libero pluralismo delle idee politiche e
programmatiche organizzate. È anche il modo per dare un senso attuativo reale a
quel vigente dettato dell’articolo 49 della Costituzione, che consacra il
diritto di associarsi liberamente, ma logicamente comporta un’assunzione di
responsabilità pubblica, un dovere di dar conto di sé stessi, in capo a quei soggetti
associativi – i partiti – che intendono concorrere a determinare la politica
nazionale.
Dovendosi, poi, individuare un organo di massimo
lignaggio e di presunta alta imparzialità, oltre che di specifica dottrina, da
deputare al riconoscimento giuridico dei partiti, mi è parso ragionevole
investirne la Corte costituzionale, la quale sarebbe chiamata alla verifica
delle condizioni di legittimità: vuoi in termini di esame della compatibilità
ai dettami della Costituzione, vuoi in termini di giudizio sulla legalità
democratica dell’ordinamento statutario, vuoi in ordine all’accertamento
dell’autenticità, della consistenza e della abilitazione dei soggetti
costitutori e aderenti.
Non si dimentichi che tale meccanismo, rispettoso
della libertà ma rigoroso nelle garanzie, è anche il presupposto perché ciascun
portatore di diritti soggettivi o di interessi legittimi possa eventualmente
azionarli efficacemente sia dinanzi alla giustizia domestica, sia dinanzi a
quella pubblica, cosa che oggi è teoricamente possibile, ma in pratica
aleatoria, largamente «sperimentale» e ancorata a presupposti di fatto troppo
evanescenti ed arbitrari.
Il secondo pilastro del sistema bicamerale qui
configurato è la Camera dei deputati o Camera dei rappresentanti.
Non l’ho chiamata «federale», come pur mi sarebbe
tornato comodo per ingraziarmi il favore dei «politicamente corretti», solo
perché amo chiamare le cose con il nome che fedelmente le definisce sul piano
storico, scientifico e tecnico, e non farcire i termini – come si viene facendo
con il «federalismo» – dei contenuti più inveritieri ed abusivi. E tuttavia non
avrei nulla in contrario ad aggiungere anche questo importante aggettivo, se
solo penso che la Camera, cosi come io la ipotizzo, prefigura una convergenza o
patto istituzionale delle diverse realtà sociali e di quelle territoriali,
delle potenzialità sussidiarie di categoria e di quello che ho già sopra
chiamato «federalismo delle città».
Diciamo che il mio pretto ideale sarebbe quello di
una Camera che realizzi, in teoria e in prassi, il principio della
sussidiarietà, in grado di stimolare, in clima solidaristico, la collaborazione
tra i corpi sociali secondo competenze e interessi legittimi con la superiore
finalità del bene generale e nazionale.
La Camera dei deputati è la «Camera Bassa». Non
tanto perché nell’altra Camera senatoriale risieda la primazia della
rappresentanza politica, quanto piuttosto perché nella formazione del suo
criterio di rappresentanza vi è un maggior tasso di «provenienza dal basso» o
«dalla base», cui il deputato resta più strettamente ancorato, ponendosi come
un onorevole nuncius di una specificità ambientale, investito di poteri
mediatori con tutti gli altri, analoghi, portavoce di ambienti legittimamente
organizzati.
Infatti, come si legge nell’articolato, questa
Camera – necessariamente più numerosa, ma pur sempre ridotta a 462 membri
(compresi i 12 eletti nella circoscrizione Estero) rispetto agli attuali 630 –
sarebbe destinata alla rappresentanza elettiva del libero pluralismo sociale e
territoriale.
Metà dei suoi membri verrebbe eletta – a suffragio
universale e diretto – su candidature o liste di candidati (e dunque
concepibilmente con simboli) a carattere «civico», come dire non partitico o
ideologico, per rappresentare, in proporzione al numero degli abitanti, i
«luoghi», le specificità territoriali e i loro determinati interessi.
L’altra metà dei membri verrebbe eletta – sempre a
suffragio diretto e universale – in specifica rappresentanza delle categorie
sociali, culturali, professionali, economiche e produttive, dai cittadini
ascritti a ciascuna categoria, con ripartizione dei seggi proporzionale al
numero degli aderenti. Le categorie elettorali risulterebbero dalla libera
associazione dei cittadini, facoltizzati a decidere della rilevanza aggregante
dell’interesse o professionalità che li qualifica e li accomuna, nonché
dell’interesse comune a partecipare democraticamente, nella qualifica, alla
determinazione della politica nazionale e alla formazione delle leggi. È
rimesso alla legge fissare un numero minimo di adesioni, tale da garantire la
serietà qualitativa dell’aggregazione per rappresentanza elettorale che venga
promossa; ed anche per evitare artificiosa moltiplicazione di categorie
elettorali. Anche in questo caso il riconoscimento delle categorie elettorali,
per le ragioni sopra citate a proposito dei partiti politici, è rimesso al
vaglio della Corte costituzionale, in grado di accertare le documentate
condizioni di legittimità.
Il potere del Presidente della Repubblica di nominare
cinque parlamentari a vita (con la non superflua precisazione che cinque è il
numero massimo di nominati a vita che possono stare in carica), si esercita
nominando non più senatori, ma deputati a vita, posto che la nomina è conferita
a chi abbia illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario, cioè proprio i settori che, in quanto tali, vengono rappresentati
nella Camera dei deputati.
Anche in questo caso, come per la Camera Alta, è
rimessa alla legge ordinaria la determinazione delle norme elettorali per
l’attuazione del sistema configurato, sia per i membri della Camera espressi
dai territori, sia per quelli espressi dalle aggregazioni categoriali.
Richiamo l’attenzione sul disposto, indubbiamente
forte, ma coerente con l’impianto, secondo cui ogni membro del Senato
rappresenta la Nazione ed esercita la sua funzione «senza vincolo di mandato» –
così come la Costituzione stabilisce oggi per tutti i parlamentari – mentre i
membri della Camera dei deputati rappresentano i territori e le categorie che
li hanno eletti, con un mandato addirittura soggetto a revoca: ipotesi,
quest’ultima, grave e remota, e perciò da dover essere assoggettata a modalità
e garanzie predeterminate dalla legge.
In buona sostanza, ciascun cittadino disporrebbe di
tre voti: quello politico, attribuito al partito prescelto, per il Senato della
Repubblica; gli altri due per la Camera dei deputati, l’uno per la elezione
della deputazione del suo territorio di residenza, l’altro per eleggere la
deputazione della categoria elettorale di proprio interesse, alla cui
costituzione e alla cui permanenza formalmente aderisce. Può, naturalmente,
verificarsi che il cittadino non aderisca ad alcuna categoria ai fini
elettorali. Ciò nondimeno eserciterà, se crede, il suo diritto di voto rispetto
ai candidati proposti dall’iniziativa dei gruppi categoriali. In ogni caso, è
ben inteso che ciascun cittadino non può aderire che ad una sola categoria, ai
fini elettorali.
La diversa fisionomia delle due Camere comporta,
come si evince dall’articolato, alcune importanti differenze nelle potestà
esercitabili:
a)la Camera dei deputati non dà né
revoca la fiducia al Governo;
b)la Camera dei deputati vota
tutte le leggi, al pari del Senato, ma al Senato della Repubblica, sintesi politica,
è riservato il voto sul testo definitivo;
c)l’iniziativa delle leggi è
riconosciuta ai deputati nel numero minimo di cinque di essi, per garantire la
provenienza delle proposte da una rappresentanza alquanto consistente o da una
rappresentanza intercategoriale o interterritoriale;
d)non è data facoltà alla Camera
dei deputati di chiedere formalmente al Capo dello Stato lo scioglimento di un
ramo del Parlamento o di entrambi i rami, attesa la pretta politicità
dell’argomento, solitamente collegato ai rapporti con il Governo.
In un primo momento, avevo anche ipotizzato una
cadenza differenziata circa la durata della Camera dei deputati, rispetto al
Senato politico, anche riferita all’epoca di elezione. Qualcosa come fissare le
elezioni della Camera a metà della legislatura del Senato. Più di un Paese
conosce la tradizione e la pratica di elezioni parziali di «middle term».
Non mancano ragioni a sostegno di questa ipotesi. Ma ho poi preferito che vi
sia, di norma, la contemporaneità. Viviamo, infatti, in un Paese che rischia
tutte le ricadute negative di una campagna elettorale permanente, di una troppo
frequente chiamata alle urne, finalmente anche di spropositate spese per gli
adempimenti istituzionali. Né mancherebbero inconvenienti e necessità di deroghe
e proroghe nient’affatto opportune in casi importanti e non rari, come quelli
di scioglimenti anticipati. Del resto, la contemporaneità ha sicuramente il
pregio di esaltare la diversità delle tipologie di formazione della
rappresentanza democratica.
Su una così concepita Camera dei deputati, sarebbe
da sprovveduti non aspettarsi una straordinaria rassegna di critiche,
osservazioni e dissensi. L’alta qualificazione dei lettori ci farà almeno
grazia – ne sono certo – di dozzinali e rudimentali battute sui presunti
rimandi ad esperienze del secolo scorso o di ancor più superficiali e incolte
allusioni all’organizzazione delle società medioevali. Infatti è tutta
contemporanea la presa d’atto che una reale, non illusoria, partecipazione dei
cittadini ai poteri democratici, in una società nutrita di specializzazioni,
tutta condizionata dai «saperi» e parametrata su interessi vissuti, è legata
alle competenze e al coinvolgimento dei propri radicamenti. Le idee politiche
restano i veicoli alti e forti dei «modelli di società». Ma l’astrattezza dei
postulati rischia di incentivare l’incomunicatività con i cittadini e lo stesso
sforzo dei partiti moderni di atteggiarsi a comitati di programma, in ogni caso
post-ideologici, se pure li fa spesso decadere in evanescenti attori del
relativismo e del debole pensiero unico, denuncia però il bisogno acutissimo di
recuperare anche altre valenze al diritto di «esserci» e «contare».
Ora, sul piano dell’espressività elettorale, tra i
molti criteri che, ai giorni d’oggi, si possono individuare come
auto-qualificanti per ciascun cittadino, mi sembra realistico estrapolarne tre
predominanti e prioritari: appunto quello della condivisione del modello
sociale e dei suoi valori, o politico che dir si voglia; quello della
appartenenza ad una comunità di destino territorialmente radicata, o Patria
locale, che proprio nell’era della globalizzazione ritrova istinto e
motivazione; quello della comunione degli interessi legittimi, o professionali
o volontaristici, che ciascuno ponga a filo conduttore prevalente delle proprie
opzioni di vita.
Si tratta, illustri colleghi, non di arzigogolare
meccanismi partitocratici sufficienti ad «assorbire» e «digerire» per altri
dieci o venti anni le contestazioni e l’antipolitica; non di saldare questi meccanismi
con le satrapie locali, con gli egoismi e neo-centralismi regionali; non di
continuare a recitare in un imbelle «teatrino della politica», lasciando ai
«poteri forti», ai gruppi d’interesse occulto, alle filiere organizzate, alle
«masse» indefinite preda di demagoghi, la potestà reale di determinare la
volontà delle Istituzioni restandone «fruttuosamente» fuori; al contrario, si
tratta di lanciare a noi stessi, alla intera società nazionale, con rispetto ma
senza complessi verso le esperienze e tradizioni degli altri Paesi, una grande
sfida concreta per quella innovazione democratica che ci chiede la società
entrata nel terzo millennio. Una società sì veloce ed impaziente, ma complessa
e composita, che chiede semplificazioni di oneri e procedure, ma non
accetterebbe compressioni semplificatorie del proprio intrinseco modo d’essere!
Ecco perché dare voce identificata ai territori in
una sede legislativa significa incoraggiare o necessitarne i rappresentanti a
conciliarsi, contemperarsi, mettersi a sintesi con altre identità concrete,
senza i pregiudizi dell’inquadramento ideologico. Significa caricare le istanze
locali delle correlative responsabilità, lasciando che le Autonomie facciano le
Autonomie, ma che le comunità concorrano a far leggi generali, cosa che deve
fare chi gode di un’elezione popolare diretta.
Non sfuggano i possibili effetti profondi di
un’ampia quota di deputati eletti per liste e candidature «civiche». Essi
potrebbero incanalare una spinta autogena che si sta producendo in ogni parte
d’Italia, feconda e rinnovatrice per certi versi, confusa, contraddittoria e
definalizzata per altri. Inoltre potrebbero, forti a propria volta di potestà
ed autorevolezza legislativa, instaurare un positivo confronto con i candidati
«politici», risultando riconoscibili ai cittadini sia la differenza di ruolo
sia la compatibilità degli obbiettivi.
Quanto al tema della rappresentanza, nelle sedi
ufficiali e decidenti, del pluralismo sociale, degli interessi legittimi, delle
competenze, non è forse l’aspetto centrale della ricerca
sociale/politica/istituzionale del tempo moderno? La «democrazia economica» è
tornata ad essere l’obbiettivo forte di tutti i partecipazionisti democratici.
Lo stesso legislatore costituente post-bellico ne sentì l’innegabile esigenza,
se appunto concepì il CNEL, sia pure timidamente, non attribuendogli che
facoltà consultive.
Tutti i «conati» di politiche e procedure di
«concertazione» con le «parti sociali» esprimono, univocamente, la stessa
esigenza. Con la grave riserva però che le intese raggiunte dai Governi con le
parti sociali rischiano di ipotecare le decisioni del Parlamento, compiendo un
continuo «golpe» soffice contro la potestà democratica primaria che
viene svuotata. Contemporaneamente, le organizzazioni di categoria vengono ad
assumere un enorme e decisivo potere di condizionamento e di contrattazione
degli esiti legislativi, senza però assumere una «responsabilità» ufficiale
verificabile, né verso le categorie rappresentate, né al confronto necessario
con gli altri settori sociali, né al cospetto generale dei cittadini-elettori.
Sopraggiungono oggi addirittura proposte di legge
volte a disciplinare e rendere manifesta/trasparente l’attività di fatto delle lobbies.
Il che per un verso è comprensibile: per alto verso è paradossale, dato che le
categorie potrebbero trovare una sede limpida e democratica in cui versare le
loro esigenze e proposte, raffrontandole con la decisione ultima e autonoma
della Camera Alta o Senato politico.
Aggiungasi che appare, oggi come oggi, senza uscita
l’annoso dibattito sul rapporto tra formazione politica e competenza
tecnica/culturale/settoriale/scientifica: «Un’area tematica deve essere
governata da un politico o da un tecnico? Quale delle due dimensioni deve
prevalere? Si devono candidare i tecnici o i politici? Et cetera et cetera.....».
A simili quesiti, tanto mal posti quanto ineluttabili, è il caso – in una
società moderna – di tentare di dare una risposta «istituzionale», che faccia
cioè convivere e cospirare positivamente, dentro le Istituzioni, le due
dimensioni (ammesso che siano riconducibili a sole due!).
Infine – quel che più conta – non sfugga a nessuno
l’ispirazione tutta veracemente democratica dell’impianto proposto, se si
pensa, anche a tacer d’altro:
a)che su tutto riverbera il
sovrano pluralismo politico, luogo delle idee e dei programmi generali
proiettato nella Camera Alta, depositaria dei poteri pieni e sempre dell’ultima
deliberazione;
b)che è concepito un regime di
ampia libertà nell’iniziativa di aggregazione spontanea di quanti si
riconoscono in un ambito operativo, con i soli condizionamenti di un minimo
numerico di documentata rappresentatività e di un garantito meccanismo di
accertamento e di legittimazione;
c)che sono comunque inderogabili
libere procedure elettive anche nella Camera dei rappresentanti, per entrambe
le sue quote;
d)che il confronto manifesto con
ogni altra rappresentanza di interessi legittimi e competenze, in una sede
parlamentare, è di per se stesso garante di clima democratico, né esclude ogni
ulteriore forma e sede di operatività dell’associazionismo;
e)che un’ulteriore garanzia
democratica intrinseca è attivata dalla convivenza in un’unitaria sede
istituzionale delle rappresentanze categoriali con quelle territoriali.
In coerenza con la riconfigurazione delle due
Camere, viene soppressa la norma secondo cui la convocazione straordinaria di
ciascuna Camera dà luogo alla convocazione di diritto dell’altra.
Di indubbio rilievo sono le norme sulla
ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari. In proposito, confermata la
necessità della predeterminazione dei casi per legge, si ribadisce non solo che
nessuno possa appartenere contemporaneamente alle due Camere, ma si stabilisce
che nessuno possa candidarsi contemporaneamente al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati, né per quest’ultima contemporaneamente nella quota di
rappresentanza territoriale e in quella di rappresentanza categoriale. È
prevista altresì l’impossibilità di candidarsi ad un ramo del Parlamento finché
si sia in carica nell’altro ramo. Norme, queste, che meritano di entrare in
Costituzione, per l’alta soglia di garanzia che apprestano contro abusi e
strumentalismi, lesivi della parità di diritti, aspettative e opportunità tra i
cittadini, nonché per le comprensibili e non auspicabili «contaminazioni» tra i
diversi canali rappresentativi.
Si conferma a ciascuna Camera il compito di
deliberare sui titoli di ammissione dei suoi componenti e sulle cause di
ineleggibilità e incompatibilità. Si prefigge però un termine per le deliberazioni,
sufficiente per le istruttorie, nonché l’obbligo di motivazione. Si assume la
mancata deliberazione nel termine come deliberazione favorevole alla posizione
del parlamentare interessato. Si riconosce la facoltà, per l’evidente interesse
generale e di natura pubblicistica che investe la materia, a qualsiasi
cittadino di impugnare la deliberazione dinanzi alla Corte costituzionale, che
decide in via definitiva. È convinzione generale che non possa più essere
rimessa alle Camere la decisione definitiva sulla posizione dei propri membri:
troppe sono state le decisioni influenzate da valutazioni esulanti
dall’oggettività giuridica e istituzionale, con conseguenze anche gravi, se non
addirittura odiose, sulle persone e turbative del contesto politico. Va dunque
apprestato e reso azionabile un procedimento di garanzia, anche contenzioso,
dinanzi alla massima autorità giurisdizionale. Qualcuno ritiene che tutte le
posizioni parlamentari vadano direttamente sottoposte alla Corte stessa. La
questione merita un’approfondita riflessione, venendo a contatto con quel
valore sempre delicatissimo che è l’autonomia della sovranità del Parlamento.
Della formazione delle leggi (Sezione II del Titolo
I) abbiamo già detto, in sostanza, parlando delle ipotizzate Camere
parlamentari. Il principio è la conferma del bicameralismo, non più «perfetto»
o «uguale», bensì altamente differenziato nella composizione delle due Camere
ed anche nelle potestà conseguenti al differente criterio di rappresentanza, ma
rispettato quanto al «cuore» della funzione: quella legislativa, in ordine ad
ogni tipo di legge.
Entrambe le Camere sono chiamate a deliberare, con
la sola, ma certo non lieve differenza, che dovrà essere in ogni caso il Senato
della Repubblica ad esprimere il voto definitivo. Non si renderà necessario
tale voto definitivo, com’è ovvio, ogni volta che la Camera dei deputati
approvi un testo in tutto identico a quello licenziato dal Senato. Specifico
richiamo viene fatto ai Regolamenti parlamentari, che hanno nella prassi un
valore notevolissimo e che, a mio parere, sono destinati ad acquisirne ancor di
più: tanto da suggerire una corretta vigilanza giuridica, affinché essi si
limitino all’applicazione, pur penetrante e costruttiva, del quadro
costituzionale, e non lo eccedano o non lo pieghino ad esigenze contingenti.
In prospettiva, poi, l’istituto del referendum, come
strumento di democrazia diretta, andrebbe non solo confermato, sostanzialmente
con le stesse modalità attuali, ma altresì previsto nella accezione di «referendum
propositivo»: innovazione davvero non indifferente, sulla quale è bene che
si stringa il dibattito, per confrontare le ragioni a favore con quelle che
depongono contro. Lo spirito è sempre quello di stimolare e potenziare il
coinvolgimento popolare, superando ogni «chiusura» del sistema. Va da sé che
siffatto istituto renderebbe necessariamente più articolato e ficcante il
compito delle massime magistrature di garantire la congruità e compatibilità
dei quesiti e delle proposte.
L’esercizio della funzione legislativa delegata al
Governo è oggetto di alcune, credo importanti, modifiche integrative. Nella
determinazione dei criteri direttivi – non altrettanto avrebbe senso pretendere
dei principi – si esige il «dettaglio». Conosco le obiezioni contro questa
aggettivazione. Ma l’esperienza ci dice, primo, che non commendevolmente il
Parlamento spesso si adagia o si rassegna alla genericità; secondo, che il
Governo o i proponenti della delega ambiscono a tale genericità per celare una
totale discrezionalità dell’Esecutivo dietro una illusoria verbosità della
delega. Nella stessa logica, a mio avviso non derogabile nel momento in cui i
legislatori si spogliano del potere primario a loro attribuito, prevedo:
a)che i decreti legislativi,
predisposti in bozza, siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti, come già del resto avviene abitualmente, sebbene con tutti i
problemi che nascono dalla scarsa incidenza dei pronunciamenti meramente
consultivi e dall’eventuale difformità dei pareri manifestati dall’una e
dall’altra Camera;
b)che un numero consistente di
parlamentari possa chiedere alla propria Assemblea di pronunciarsi
deliberativamente sulla conformità dei provvedimenti legislativi delegati –
evidentemente totale o parziale – ai principi e criteri direttivi della delega.
Non manca la norma, prevista anche da altri autori
di proposte di riforma costituzionale, che vieta, nei contenuti, alcune
tipologie di decreti governativi.
Risulta modificato anche l’articolo concernente il
potere di disporre inchieste da parte di ciascuna Camera. Non la nomina, ma
piuttosto la elezione dei membri delle Commissioni, che definisco speciali, mi
sembra appropriata.
Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica,
in questo mio progetto, è una figura che non molto si discosta dalla attuale,
posto che ho rimandato ad altri testi ed iniziative la prospettazione di un
ordinamento presidenzialista o semipresidenzialista. E tuttavia non sfuggono al
lettore alcuni profili che esaltano il ruolo di garanzia attiva del Capo dello
Stato, valorizzandone l’influenza di fatto, molto affidata alla saggezza e alla
sensibilità istituzionale del personaggio, non meno che i poteri positivamente
statuiti.
Eletto dal Parlamento in seduta comune, ma non più
con l’aggiunta dei delegati regionali, in quanto la specifica rappresentanza
dei territori è ampiamente incarnata dalla metà dei deputati, può essere
Presidente qualsiasi cittadino nel godimento dei diritti civili e politici che
abbia compiuto quarant’anni di età. L’abbassamento del limite anagrafico è
coerente con l’uniforme estensione dei diritti a più giovani generazioni che
sta informando tutti gli aggiornamenti delle norme, sia costituzionali sia
ordinarie.
Ho mantenuto, non senza dubbi, in sette anni la
durata del mandato presidenziale, che forse andrebbe rivista in diminuzione, ma
vi ho, per converso, abbinato la non rieleggibilità. Non auspico, infatti,
fenomeni di cristallizzazione della massima magistratura della Repubblica; né
autoperpetuazioni favorite da incombenti posizionamenti politici; né conferme
dettate da ristagnanti tatticismi e veti incrociati, che, diciamolo, si sono
talvolta ventilati, in non buone prassi, come soluzioni al ribasso.
Modifiche di coordinamento funzionale spostano in
capo al Presidente del Senato e al suo Ufficio di presidenza i compiti di
convocazione e indizione degli adempimenti.
Viene confermato al Presidente della Repubblica uno
dei poteri più pesanti, più delicati e solenni, quello di scioglimento
anticipato delle Camere o anche di una sole di esse, salvo il «semestre
bianco».
La novità consiste però nel fatto che tale
scioglimento può essergli formalmente richiesto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Senato della Repubblica con deliberazione adottata a
maggioranza dei suoi componenti. Si tratta pur sempre di richiesta, è vero. II
Presidente resta titolare della suprema valutazione anche autonomamente, con il
solo obbligo di sentire i Presidenti delle Camere. Tuttavia, la richiesta
formale, non derivante solo indirettamente da pronunciamenti che popolino il
dibattito politico, gli impone chiaramente l’attivazione delle consuete
consultazioni e un procedimento corrispondente alla gravità delle situazioni
che si deve presumere abbiano ispirato la richiesta ufficiale.
Il Titolo III della Costituzione si occupa, com’è
noto, del Governo. Intervenendo su questa materia, sempre precisando che non si
sta dando luogo in questa sede alla forma presidenzialista, mi sono mosso alla
luce di tre finalità:
a)rafforzare i poteri del primo
ministro, tenuto ovviamente presente che l’evoluzione del sistema elettorale e
dell’intero quadro politico italiano orientano verso una «elezione diretta di
fatto» del capo del Governo, che è a capo altresì della coalizione che si
candida al Governo;
b)assicurare stabilità,
possibilmente di legislatura, al Governo che esce dal verdetto popolare,
impegnando la stessa maggioranza – con marginale possibilità di
variazione/integrazione, e ferma negazione invece delle «operazioni ribaltone»
– alla cosiddetta «sfiducia costruttiva» qualora voglia officiare altro primo
ministro ed altro Governo da quelli insediatisi a seguito delle elezioni
politiche;
c)mantenere o implementare, pur
senza appesantimenti di cui non si sente proprio il bisogno, l’equilibrio
istituzionale fra Legislativo ed Esecutivo, incrementando – se possibile – sia
le facoltà dell’uno sia quelle dell’altro.
Si spiegano così:
a)il potere del Presidente del
Consiglio di proporre al Presidente della Repubblica sia la nomina che la
revoca dei Ministri, collettiva o individuale;
b)il rapporto politico stretto,
per cui la fiducia deve essere ottenuta soltanto dal Senato (Camera politica);
c)la articolata previsione della
disciplina della sfiducia, proponibile da un numero di senatori più consistente
dell’attuale, condizionata alla indicazione «costruttiva», ancorata ad una
maggioranza sostanzialmente fedele al responso elettorale con la sanzione – nei
casi di ribaltamento – della fine della Legislatura;
d)la facoltà, che abbiamo già
visto, del primo ministro di chiedere formalmente lo scioglimento delle Camere;
e)la facoltà del Governo di
chiedere che un determinato disegno di legge sia iscritto con priorità
all’ordine del giorno di ciascuna Camera (ho qualche remora ad includere anche
il diritto di far fissare un termine per la votazione del disegno, sembrandomi
questa una coartazione della sovranità del Parlamento, una prescrizione
ipotizzabile se mai a livello di regolamenti, nonché una forma di pressione più
che altro sulla propria maggioranza il cui convinto sostegno deve essere
ottenuto con altri metodi di interlocuzione).
Non minore attenzione va riservata alla breve
Sezione III (degli Organi ausiliari). Scompare come si è intuito, il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Non manchiamo di rispetto a tale
organismo, anzi facciamo addebito a chi ha dimostrato di non averne, quando
riscontriamo che nessun parere del CNEL ha trovato udienza decisiva nelle
deliberazioni dell’Esecutivo e del Legislativo, inefficace si è rivelata
l’iniziativa legislativa, disatteso e quasi sempre del resto poco univoco ogni
tentativo di contribuire alla legislazione economica e sociale. Il suo ruolo di
coinvolgimento delle categorie, di rappresentanza del pluralismo sociale, di
apporto delle competenze e degli interessi legittimi, è affidato alla Camera
dei deputati, venendo promosso al rango di co-fattore responsabile della
legislatura.
Del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, non
solo ribadiamo ruolo ed importanza, ma facciamo il tentativo – sul quale siamo interessatissimi
ad un confronto più che mai attuale – di rendere stringenti, forse addirittura
vincolanti, in ogni caso responsabilizzanti, i pronunciamenti, che troppo
spesso scadono a sfiduciate «grida» e riverberano su tutti gli onesti grande
senso di frustrazione, proprio mentre, per malintesa nozione delle autonomie,
si stanno smantellando i tradizionali (più o meno efficaci, lo concediamo)
controlli e pronti strumenti di tutela.
Così è che ipotizziamo che il Governo in primis,
ma poi qualsiasi altra pubblica amministrazione, nei suoi atti o
provvedimenti, abbia obbligo di adeguata motivazione ogni qualvolta non si
conformi alle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. E
prospettiamo – cosa che non è ricompresa o presupposta o resa implicita dal
sistema vigente – che il difetto di motivazione costituisca di per sé, a parte
le responsabilità di chi abbia operato od emesso, fattispecie contro cui è dato
ricorso alla giustizia amministrativa ovvero al Capo dello Stato da parte di
ciascun cittadino.
Rilevante e, diciamo così, riassuntivo di varie
parti precedenti, è l’articolo d’ingresso alla Sezione I del Titolo VI,
dedicata alla Corte costituzionale. Del ruolo, della dignità, dell’importanza
di tale Corte non si dirà né si scriverà mai abbastanza. In ogni ordinamento
evoluto un organo di tal genere esiste ed è chiamato a compiti straordinari di
garanzia e intervento correttivo, talvolta non solo «interdettivi» ma anche
«creativi», rispetto a tutti gli altri attori istituzionali, anche supremi,
anche portatori di sovranità, nonché rispetto alle leggi e ad ogni altro
fenomeno comportamentale con cui si esprimono e manifestano i pubblici poteri.
Ciò è dovuto, oltre che all’attitudine peculiare della Corte, all’esigenza di
un organo che, in qualche modo, si ponga a «chiusura» o «valvola finale» dei
circuiti di uno Stato di diritto, con caratteristiche di inappellabilità e
presunzione di elevatissima affidabilità erga omnes. Inutile dire che
questa visione ideale è poco compatibile con la natura degli uomini e delle
loro comunità! Con l’andar del tempo, si è accumulata una sconfinata
letteratura e pubblicistica sulle scelte della nostra Corte costituzionale,
sull’opinabilità dei suoi pronunciamenti e di talune sue iniziative. Tutto ciò
rende ben concepibili e tutt’altro che blasfeme ipotesi di coraggiosa
innovazione anche sulla fisionomia della Corte costituzionale. Non ci è mancata
occasione di abbozzare, in un contraddittorio stimolante, qualche idea o strada
esplorabile. In questo disegno di legge, dagli obiettivi ambiziosi ma
circoscritti, mi sono limitato a sintetizzare le materie di competenza – come
d’altronde fa anche il dettato vigente – perché è dalla loro enunciazione che
si evincono natura, «collocazione» e «missione» della Corte, al piano più alto
del palinsesto costituzionale.
Alle competenze classiche già attribuite (giudizio
di legittimità costituzionale sulle leggi, conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato e delle regioni, accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica), il presente disegno di legge aggiunge le impugnazioni concernenti
i titoli di ammissione dei parlamentari e le questioni di ineleggibilità e
incompatibilità sopraggiunte che li riguardano, il giudizio sulle istanze di
riconoscimento giuridico dei partiti politici, il giudizio sulla legittimazione
delle categorie sociali promosse e formate dai cittadini per la elezione della
Camera dei deputati.
In conclusione, a corredo delle modifiche alla
Carta costituzionale qui proposte, andrebbero verosimilmente aggiunte alcune
«disposizioni transitorie», con particolare riferimento all’entrata in funzione
pratica ed effettiva dell’ordinamento risultante dal nuovo assetto bicamerale.
Si può immaginare che il varo delle leggi ordinarie attuative e l’adozione dei
provvedimenti collegati, per non parlare delle esigenze tecniche, organizzative
e comunicative, richieda tempi ragionevoli e gestazioni laboriose. Non mi è
parso il caso di affaticarmi, in questa sede, sulle pur cospicue problematiche
transitorie, dovendosi e potendosi affrontarle quando il «sistema» dovesse
trovare i consensi per una imminente materializzazione.
Consegno, pertanto, al vostro esame critico il
frutto di queste riflessioni, nella speranza di aver dato un contributo non
ignobile ad una stagione di riforme sulla quale si appuntano tante aspettative
e nella quale a nessuno si addice la presunzione di conoscere l’assoluta via
maestra e la formula della geniale illuminazione. Auspicando che principi e
norme di questo disegno di legge, onorati del dibattito parlamentare, trovino
incoraggiamento e condivisione, mi lusingo intanto di essere riuscito a dar
conto dello studioso amore per la libertà, la partecipazione, la comunità umana
e lo Stato moderno di diritto che me li ha ispirati.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L’articolo 49 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 49. Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale. I partiti sono associazioni
riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge. Il riconoscimento giuridico dei
partiti è stabilito dalla Corte costituzionale, previo accertamento delle
condizioni di legittimità». Art. 2. 1. L’articolo 55 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 55. Il Parlamento si compone
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione. Ogni elettore, nel pieno godimento
dei diritti politici, è eleggibile a senatore o deputato». Art. 3. 1. L’articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 56. Il Senato della Repubblica
rappresenta il libero pluralismo politico. Il numero dei senatori elettivi è di
trecentosei, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto da tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età ed il cui diritto di voto non sia limitato ai sensi
dell’articolo 48. La legge determina le circoscrizioni
per la elezione del Senato della Repubblica, rispettando le identità
territoriali, ma facendo in modo comunque che tutte le circoscrizioni
comprendano approssimativamente lo stesso numero di abitanti ed eleggano lo
stesso numero di senatori. Criteri anche ulteriori e diversi possono essere
adottati per la circoscrizione Estero». Art. 4. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. La Camera dei deputati
rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale. Il numero dei deputati elettivi è di
quattrocentosessantadue, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Metà dei membri della Camera dei
deputati è eletta, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità
stabilite dalla legge, in base a liste di candidati a carattere civico, in
specifica rappresentanza dei territori e con ripartizione dei seggi
proporzionale al numero degli abitanti, quale risulta dall’ultimo censimento
generale della popolazione. La legge stabilisce i territori in rappresentanza
dei quali vengono eletti i dodici deputati assegnati alla circoscrizione
Estero. L’altra metà dei membri della Camera
dei deputati è eletta, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità
stabilite dalla legge, in specifica rappresentanza delle categorie sociali,
culturali, professionali, economiche e produttive, con ripartizione dei seggi
proporzionale al numero degli aderenti. A tal fine i cittadini elettori hanno
facoltà di associarsi in categorie elettorali, nel numero minimo di aderenti
stabilito dalla legge. Ciascun cittadino può aderire ad una sola categoria ai
fini elettorali. Il riconoscimento delle categorie elettorali è stabilito
dalla Corte costituzionale, che verifica la sussistenza e permanenza delle
condizioni di legittimità». Art. 5. 1. L’articolo 58 della Costituzione è
abrogato. Art. 6. 1. L’articolo 59 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 59. È senatore di diritto e a
vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può
nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Non
può peraltro essere mai superato il numero di cinque deputati a vita in
carica». Art. 7. 1. L’articolo 62 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 62. Le Camere si riuniscono di
diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata
in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti». Art. 8. 1. L’articolo 63 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra
i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli del Senato
della Repubblica». Art. 9. 1. L’articolo 65 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 65. La legge determina i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore o di
deputato. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere. Nessuno può candidarsi
contemporaneamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, né,
per quest’ultima, contemporaneamente nella quota di rappresentanza
territoriale e nella quota di rappresentanza categoriale. Nessuno, altresì,
può candidarsi ad un ramo del Parlamento finché sia in carica nell’altro». Art. 10. 1. L’articolo 66 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 66. Ciascuna Camera, entro
trenta giorni dal suo insediamento, delibera motivatamente sui titoli di
ammissione dei suoi componenti. Delibera, altresì, motivatamente, sulle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro trenta giorni
dall’acquisita notizia delle cause stesse. La mancata deliberazione entro
tale termine vale come deliberazione favorevole all’ammissione ai sensi del
primo periodo o all’esclusione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità. Qualsiasi cittadino, entro quindici
giorni dalla deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, può impugnarla dinanzi alla Corte costituzionale, la quale decide
in via definitiva». Art. 11. 1. L’articolo 67 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 67. Ogni membro del Senato
della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato. I membri della Camera dei deputati
rappresentano i territori e le categorie che li hanno eletti. Il loro mandato
è soggetto a revoca, con le modalità e le garanzie predeterminate dalla
legge». Art. 12. 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. La funzione legislativa è
esercitata dalle due Camere collettivamente, secondo le norme previste dalla
presente sezione e con le procedure stabilite dai regolamenti parlamentari. Spetta in ogni caso al Senato della
Repubblica la votazione definitiva su tutte le leggi, tanto quelle ordinarie
quanto quelle di revisione della Costituzione o le altre costituzionali,
salvo che la Camera dei deputati le approvi nell’identico testo approvato dal
Senato della Repubblica». Art. 13. 1. L’articolo 71 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 71. L’iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro del Senato della Repubblica, ai
membri della Camera dei deputati nel numero minimo di cinque, agli organi ed
agli enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi, mediante la proposta di almeno cinquantamila elettori di un progetto
redatto in articoli». Art. 14. 1. All’articolo 72 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il comma seguente: «Il Governo può chiedere che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna
Camera». Art. 15. 1. All’articolo 75 della
Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini elettori». Art. 16. 1. L’articolo 76 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 76. L’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e dettagliati criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti. Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari competenti. I membri di ciascuna Camera, nel
numero minimo di un decimo dei suoi componenti, possono chiedere che la
Camera sia chiamata a deliberare sulla conformità dei provvedimenti legislativi
delegati o di parti di essi ai principi e criteri direttivi della delega». Art. 17. 1. All’articolo 77 della
Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Governo non può, mediante
decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge,
ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri
regolamentari in materie già disciplinate con legge». Art. 18. 1. L’articolo 82 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 82. Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo il Senato della
Repubblica o la Camera dei Deputati eleggono una commissione speciale fra i
propri componenti, con voto limitato, formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi al Senato e delle componenti sociali alla Camera
dei deputati. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». Art. 19. 1. L’articolo 83 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 83. Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. L’elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta». Art. 20. 1. All’articolo 84 della
Costituzione, al primo comma, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quarant’anni». Art. 21. 1. L’articolo 85 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 85. Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni. Non è rieleggibile, né può, dopo la
cessazione della carica, essere candidato ad alcun altro pubblico ufficio,
salvo la carica di senatore a vita. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca in seduta comune
il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica». Art. 22. 1. All’articolo 86 della
Costituzione, al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati»
sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio di presidenza del Senato della
Repubblica». Art. 23. 1. L’articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 88. Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in
parte con gli ultimi sei mesi di legislatura delle Camere o della Camera da
sciogliere. Lo scioglimento delle Camere o anche
di una sola di esse può essere formalmente richiesto al Presidente della
Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Senato della
Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti». Art. 24. 1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 92. Il Governo della Repubblica
è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica, entro
sette giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni per il Senato
della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e
successivamente, su proposta di questo, i Ministri. Sempre su proposta del
Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica revoca in qualunque
momento la nomina di uno o più Ministri». Art. 25. 1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 94. Il Governo deve avere la
fiducia del Senato della Repubblica. La fiducia è accordata mediante mozione
motivata e votata dai senatori per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la
fiducia. Il voto contrario di una o di
entrambe le Camere su una proposta del Governo non implica obbligo di dimissioni. Le mozioni di sfiducia nei confronti
del Governo sono presentate al Senato della Repubblica a firma di almeno un
quinto dei senatori in carica, non possono essere messe in discussione e in
votazione prima di tre giorni dalla loro presentazione e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Le mozioni di sfiducia devono, per
essere ammesse alla discussione e votazione, contenere l’indicazione di un
nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del conferimento dell’incarico
da parte del Presidente della Repubblica. Qualora il Presidente del Consiglio
dei Ministri così indicato riceva effettivamente l’incarico e formi un nuovo
Governo, esso deve ottenere dal Senato della Repubblica la fiducia con il
voto favorevole degli stessi senatori o almeno di parte preponderante dei
senatori che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle
elezioni del Senato stesso. Se non viene ottenuta la fiducia con siffatta
maggioranza, o se viene ottenuta con i voti determinanti di senatori che non
avevano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni, il
Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, dispone lo scioglimento delle Camere stesse». Art. 26. 1. L’articolo 99 della Costituzione è
abrogato. Art. 27. 1. All’articolo 100 della
Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualsiasi atto o provvedimento del
Governo, della pubblica amministrazione, o di enti a cui lo Stato o qualsiasi
altra pubblica amministrazione contribuisce in via ordinaria, che non si
conformi alle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, deve
recarne adeguata motivazione. Il difetto di motivazione sotto tale profilo e
la difformità dalle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti,
salve le responsabilità di chi ha operato nella pubblica amministrazione o
negli enti, sono suscettibili di ricorso, da parte di ogni cittadino, alla
giustizia amministrativa o al Presidente della Repubblica». Art. 28. 1. L’articolo 134 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «Art. 134. La Corte costituzionale
giudica: sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione; sulle impugnazioni concernenti i
titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità e incompatibilità
sopraggiunte dei membri del Parlamento; sulle istanze di riconoscimento
giuridico dei partiti politici; sulla legittimazione delle categorie
elettorali, formate dai cittadini per l’elezione della Camera dei deputati». |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1589
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA e
LATORRE |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifica di articoli della parte seconda
della Costituzione,
concernenti la forma del Governo, la
composizione e le funzioni
del Parlamento nonché i limiti di età per
l’elettorato attivo
e passivo per l’elezione della Camera dei
deputati
e del Senato della Repubblica
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Al termine della XV
legislatura, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato, in
sede referente, un testo unificato di diverse proposte di legge, recante
modifiche alla parte seconda della Costituzione. Il voto di astensione dei
gruppi di opposizione era il segno del buon lavoro svolto, portato poi
all’esame dell’Assemblea di Montecitorio e arenatosi a causa della crisi di
Governo e della fine della legislatura.
L’esigenza di adeguare la Costituzione repubblicana
per quanto attiene alla forma di governo è rimasta, tuttavia, di stringente
attualità, poiché è evidente che non bastano né le misure disposte in via
ordinaria né gli sforzi di autoriforma dei partiti a garantire la stabilità e
l’efficienza delle istituzioni, il loro funzionamento, la definizione di un
sistema democratico al passo della modernità.
È dalle convergenze registrate tra maggioranza e
opposizione nell’ultimo scorcio della scorsa legislatura che occorre oggi
ripartire. Proprio quei correttivi individuati nel corso della XV legislatura
con riferimento a un nucleo ristretto di istituti, infatti, verrebbero a
realizzare le necessarie riforme costituzionali di tipo funzionalista (per
usare un’espressione di Valerio Onida), strettamente cioè finalizzate al
superamento dei profili di disfunzionalità del sistema costituzionale.
Il presente disegno di legge costituzionale intende
riavviare il percorso parlamentare delle riforme costituzionali partendo dal
già menzionato testo unificato approvato dalla Commissione Affari
costituzionali della Camera il 17 ottobre 2007, corretto alla luce degli
emendamenti approvati dall’Assemblea nel corso dell’esame dei primi tre
articoli del testo, tra l’ottobre e il novembre 2007.
Due sono gli irrinunciabili presupposti
politico-istituzionali sui quali si fonda la presente proposta.
Il primo è che qualsiasi ipotesi di revisione
costituzionale che, come la presente, incida sulla forma di governo non
abbandoni il solco della forma di governo parlamentare.
Il secondo, logicamente conseguente al primo, è che
ogni ipotesi di rafforzamento dell’Esecutivo all’interno della forma di governo
parlamentare passi attraverso un’implementazione dei poteri del Governo o del
Presidente del Consiglio e non attraverso il depotenziamento delle funzioni
(specie quella di controllo) del Parlamento.
Non sono riflessioni affatto ovvie. I principali
tentativi di revisione della forma di governo sperimentati negli ultimi anni
abbandonavano l’impianto parlamentare della forma di governo a favore di un
«semipresidenzialismo all’italiana» (è il caso del testo elaborato alla
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della XIII legislatura) o
di un premierato definito da Leopoldo Elia come «assoluto» (è il caso della
riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura).
La necessità di non abbandonare l’alveo della forma
di governo parlamentare non discende solo dal fatto che con il referendum
costituzionale del 25 e 26 giugno 2006, con una percentuale del 54 per cento
dei voti, il corpo elettorale si è espresso in senso contrario a una revisione
della Costituzione che, appunto, segnava il superamento di un simile modello.
Ancor più significativamente, essa deriva dal rischio che può discendere
dall’abbandono della forma di governo parlamentare, con le inevitabili
ripercussioni sui «princìpi supremi» o, comunque, sulla parte prima della
nostra Costituzione.
Il fulcro dell’intero disegno di legge di revisione
della parte seconda della Costituzione è il superamento del bicameralismo
paritario. È infatti questa la via per rafforzare l’efficacia dell’azione
dell’Esecutivo senza per questo intaccare il ruolo del Parlamento.
Il sistema bicamerale qui proposto si caratterizza
per la presenza di una Camera dei deputati e di un Senato federale della
Repubblica (articolo 1), per i quali si prevede una differenziazione quanto a
composizione e funzioni. Con riguardo alla composizione, è infatti mantenuta
un’elezione diretta per la Camera (articolo 2) ed è introdotta un’elezione di
secondo grado per il Senato (articolo 3). Per quanto riguarda le funzioni, da
un lato, vengono diversificate le funzioni legislative dei due rami del
Parlamento (articolo 7); dall’altro, è previsto che il rapporto fiduciario
venga a instaurarsi tra il Governo e la sola Camera dei deputati (articolo 15).
Venendo ora all’esame nel dettaglio dell’impianto
della proposta di riforma, sette sono le principali aree su cui ci si propone
di intervenire.
1) Composizione della Camera dei deputati. È
ridotto il numero dei componenti della Camera: dagli attuali seicentotrenta si
passa a cinquecento deputati, oltre a sei deputati eletti nella circoscrizione
Estero. Per essere eletti alla Camera, è sufficiente avere compiuto diciotto
anni, mentre oggi è richiesto il compimento del venticinquesimo anno di età
(articolo 2). L’obiettivo della riduzione del numero dei deputati è quello di
rendere più efficiente l’istituzione parlamentare.
2) Composizione del Senato federale. In ciascuna
regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e
dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei comuni,
delle province e delle città metropolitane. Ciascuna regione e ciascun
Consiglio delle autonomie locali elegge un numero di senatori stabilito dalla
Costituzione in base al rispettivo numero di abitanti. Dodici senatori sono
eletti nella circoscrizione Estero (articolo 3). L’obiettivo dell’istituzione
di un Senato federale è quello di dare finalmente vita a un «regionalismo
cooperativo» che consenta alle regioni e agli enti locali, le cui competenze
sono aumentate in seguito alla riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, un reale coinvolgimento nella determinazione degli indirizzi
politico-legislativi nelle istituzioni della Repubblica.
3) Diversificazione delle funzioni legislative
di Camera e Senato. La funzione legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalla Camera e dal Senato solamente in una serie di casi tassativamente
previsti dalla Costituzione. Per quanto riguarda invece i disegni di legge che
determinano i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, una volta approvati dal Senato è la Camera dei
deputati che delibera su di essi in via definitiva (potendo però quest’ultima
apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti). In tutti
gli altri casi, una volta che i progetti di legge sono stati approvati dalla
Camera, il Senato può apportare modifiche, ma su di esse è la Camera a
pronunciarsi in via definitiva (articolo 7). L’obiettivo della diversificazione
delle funzioni legislative è quello di superare le disfunzioni che oggi
comporta il meccanismo della navette.
4) Richiesta da parte del Governo di votare un
disegno di legge entro una data determinata. Si prevede che il Governo
possa chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del
giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata (articolo 8).
Una simile previsione consentirebbe di superare l’attuale prassi del costante
ricorso da parte del Governo alla questione di fiducia, istituto che, pur
assicurando la celere approvazione di un disegno di legge, comporta un
depotenziamento del ruolo del Parlamento.
5) Sottoposizione degli schemi dei decreti
legislativi al parere delle Commissioni parlamentari. In un assetto della
forma di governo nella quale la legislazione è sempre più appannaggio
dell’Esecutivo (decreti-legge, decreti legislativi), è indispensabile che il
Parlamento possa esplicare nella sua pienezza la funzione di controllo. In tal
senso va la previsione in Costituzione del parere parlamentare sugli schemi dei
decreti legislativi (articolo 10), passaggio procedurale oggi eventuale,
affidato alla discrezionalità del legislatore in sede di legge delega.
6) Fiducia al Presidente del Consiglio da parte
della sola Camera dei deputati. L’attribuzione alla sola Camera dei
deputati della possibilità di accordare e revocare la fiducia al Presidente del
Consiglio (articolo 15) si colloca nel solco del superamento del bicameralismo
paritario.
7) Attribuzione al Presidente della Repubblica
del potere di revoca dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio.
Tale innovazione (articolo 14) introdurrebbe un elemento di rafforzamento,
all’interno dell’organo-Governo, del Presidente del Consiglio, pur mantenendo
intatta la funzione di controllo costituzionale esercitata dal Presidente della
Repubblica in uno snodo cruciale quale quello della nomina (e revoca) dei
Ministri.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. Al primo comma dell’articolo 55
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 2. 1. All’articolo 56 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di
cinquecento, oltre a sei deputati eletti nella circoscrizione Estero»; b) al terzo
comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»; c) al quarto
comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:
«cinquecento». Art. 3. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base
regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati dodici senatori, eletti
secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge. In ciascuna Regione i senatori sono
eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle
autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e
delle Città metropolitane. Il Presidente e gli altri componenti
della Giunta regionale non sono eleggibili a senatore. Il Consiglio regionale elegge, con
voto limitato in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e
tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere: a) cinque
senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti; b) sette
senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di
abitanti; c) nove
senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di
abitanti; d) dieci
senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di
abitanti; e) dodici
senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di
abitanti; f)
quattordici senatori nelle regioni con più di nove milioni di abitanti. Il Consiglio regionale della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste elegge un senatore; il Consiglio regionale del Molise
elegge, con voto limitato, due senatori; i Consigli provinciali delle
Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con voto limitato, due
senatori per ciascuna provincia autonoma. In ciascuna Regione il Consiglio
delle autonomie locali elegge: a) un
senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti; b) tre
senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di
abitanti; c) quattro
senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di
abitanti; d) cinque senatori
nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti; e) sei
senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti. I Consigli delle autonomie locali
delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono un senatore per
ciascuna provincia autonoma. L’elezione ha luogo entro trenta
giorni dalla prima riunione di ciascun Consiglio regionale o delle Province
autonome di Trento e di Bolzano». Art. 4. 1. L’articolo 58 della Costituzione è
abrogato. Art. 5. 1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino
alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o
Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati,
di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e
soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o
dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche
il mandato dei senatori in carica». Art. 6. 1. L’articolo 61 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 61. – L’elezione della nuova
Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della
precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dall’elezione. Finché non sia riunita la nuova
Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». 2. All’articolo 63, primo comma,
della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento
del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo
dell’Ufficio di Presidenza». Art. 7. 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal
Senato federale della Repubblica nei seguenti casi: a) leggi di
revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; b) leggi in
materia elettorale; c) leggi in
materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane; d) leggi
concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli
articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120,
secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e
133, primo comma; e) leggi
concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza; f) leggi in
materia di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra
loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica,
i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali
nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo l’approvazione da
parte del Senato federale della Repubblica, tali disegni di legge sono
trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può
apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tutti gli altri casi, dopo
l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono
trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su
richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche
approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e
terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera dei deputati può
ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei
propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi
modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il
termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti emanati ai sensi dell’articolo 77». Art. 8. 1. All’articolo 72 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Governo può chiedere che un
disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna
Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le
modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire
un adeguato esame del disegno di legge». Art. 9. 1. Il secondo comma dell’articolo 73
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati o, per i
disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le
Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la
legge è promulgata nel termine da essa stabilito». Art. 10. 1. All’articolo 76 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli schemi dei decreti adottati in
forza della delega di cui al primo comma, predisposti dal Governo, sono
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti». Art. 11. 1. L’articolo 77 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 77. – Fatta eccezione per
quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di
necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque
giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata. I decreti perdono efficacia sin
dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, mediante decreto,
rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare
l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri
regolamentari in materie già disciplinate con legge. Al procedimento di conversione si
applica la disciplina di cui all’articolo 70». Art. 12. 1. Al primo comma dell’articolo 79
della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati». 2. All’articolo 80 della
Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle
seguenti: «È autorizzata». 3. All’articolo 81 della Costituzione,
il primo comma è sostituito dal seguente: «Sono approvati ogni anno con legge i
bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo». Art. 13. 1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è abrogato. 2. Al primo comma dell’articolo 84
della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sonosostituite dalle
seguenti: «quaranta anni». 3. L’articolo 85 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 85. – Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta,
o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica». 4. L’articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 86. – Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o
di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è
sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione». 5. All’articolo 87 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo
comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
nuova Camera dei deputati»; b) l’ottavo
comma è sostituito dal seguente: «Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione
con legge». 6. Il primo comma dell’articolo 88
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può,
sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati». Art. 14. 1. Il secondo comma dell’articolo 92
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica,
valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e
revoca i Ministri». Art. 15. 1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 94. – Il Presidente del
Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera dei deputati accorda e
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla formazione
del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta il Governo
alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti». Art. 16. 1. Al primo comma dell’articolo 96
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 17. 1. Al secondo comma dell’articolo 122
della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». Art. 18. 1. All’articolo 123 della
Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge dello Stato determina i
princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle
autonomie locali». Art. 19. 1. Il primo comma dell’articolo 126
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale». Art. 20. 1. Al settimo comma dell’articolo 135
della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente:
«deputato». Art. 21. 1. Le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva
a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento
alle relative elezioni delle due Camere. 2. In sede di prima applicazione,
l’elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell’articolo 57
della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge
costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione della Camera dei
deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della Costituzione, come
modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun
Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle province autonome di Trento
e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi
senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’elezione della
Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta
l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma,
l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima
riunione del nuovo Consiglio. 3. Le leggi di cui agli articoli 57,
primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato
dagli articoli 3 e 18 della presente legge costituzionale, sono approvate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Fino alla costituzione dei Consigli delle autonomie locali, i
senatori di cui all’articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione,
come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, sono
eletti in ciascuna regione o provincia autonoma dal rispettivo Consiglio
regionale o provinciale. Art. 22. 1. Fino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1590
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori CABRAS, MUSI, PEGORER,
MORRI, MICHELONI, CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI, MARCENARO, SANNA,
MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE SENA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti
il Parlamento,
l’elezione del Presidente della Repubblica e
il Governo
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Il dibattito finora
sviluppatosi in materia di riforme istituzionali ha evidenziato, fra i vari, un
aspetto decisivo, quello relativo alla necessità inderogabile di procedere con
una chiara e definita visione di sistema. Un limite rilevante delle riforme
realizzate, infatti, è rappresentato dalla incompiuta definizione di un mosaico
predefinito, con il risultato di far emergere una difficoltà ancora oggi non
superata nella piena ed effettiva operatività delle leggi di riforma in vigore,
sia quelle ordinarie sia quelle di rango costituzionale. La recente riforma del
titolo V della Parte II della Costituzione rappresenta di tutto ciò il punto
più significativo; accanto ad essa si collocano le riforme sulla forma di governo
delle regioni e sui nuovi statuti di autonomia regionale.
Da questa consapevolezza muove l’approccio del
presente disegno di legge costituzionale e segue l’asse attorno al quale si
sviluppò nella scorsa legislatura la riflessione nell’ambito della Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali, la cosiddetta «Commissione
bicamerale», con nuovi spunti di riflessione sulla base dell’esperienza
maturata in altre democrazie dell’Europa e del mondo. Una proposta di riforma,
pertanto, utile a completare l’architettura istituzionale in coerenza con la
forma di Stato introdotta con il nuovo articolo 114 della Costituzione.
In primo luogo, la proposta reca la riforma del
Parlamento con il superamento del bicameralismo perfetto e con la conseguente
differenziazione di funzioni fra le due Camere.
La Camera dei deputati legifera in via esclusiva in
tutte le materie che la Costituzione attribuisce allo Stato, mentre il Senato
federale legifera su tutte le materie di legislazione concorrente, sugli
statuti speciali delle regioni, organi di governo e legislazione elettorale di
comuni, province e città metropolitane. La modalità di elezione del Senato
federale e la sua composizione, insieme, gli attribuiscono il carattere di sede
nella quale si articola il confronto e la concertazione fra Stato, autonomie
locali e regioni.
Il secondo tema proposto riguarda la forma di
governo; attualmente il procedimento elettorale e la formazione dell’esecutivo
hanno determinato, nella prassi ormai consolidata, una sostanziale modifica
della norma costituzionale vigente. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
già proposto agli elettori con il nome indicato nella scheda elettorale, supera
di fatto la norma che assegna al Presidente della Repubblica la prerogativa di
nominarlo. Come sarebbe infatti immaginabile una nomina diversa da quella
proposta prima del voto e risultata maggioritaria nel consenso finale espresso?
Oggi nessuno può ragionevolmente ritenere di potere facilmente modificare una
prassi ormai acquisita dal comune modo di pensare dei cittadini; questi ultimi
infatti ritengono di designare con il loro voto il Capo del Governo. Per questa
ragione la norma proposta si limita a codificare quanto già oggi si determina
per effetto della costituzione materiale. Di conseguenza si assume, sulla base
del procedimento elettorale in vigore, la forma del governo del Primo ministro,
ancorato al voto degli elettori, con la sola possibilità in corso di
legislatura di cambiamenti con voto qualificato della Camera dei deputati, e
nel solo ambito della formazione o coalizione politica risultata maggioritaria
nel risultato elettorale. Il Presidente della Repubblica mantiene il ruolo di
alta autorità di garanzia costituzionale, con un ampliamento della sua base di
elezione al fine di rafforzarne la rappresentatività e l’autorevolezza
democratico-istituzionale. I poteri del Presidente del Consiglio dei ministri
sono adeguati alla nuova forma prevista, con il potere di nomina e revoca dei
Ministri e di proposte di scioglimento della Camera dei deputati.
Il contesto delineato di democrazia del
maggioritario richiama la introduzione della figura del Capo dell’opposizione
con conseguente adeguamento dei regolamenti parlamentari per definirne
operatività e prerogative.
La procedura di esame da parte del Parlamento in
materia di ineleggibilità e di incompatibilità viene modificata, per adeguarla
al differente contesto di relazioni fra maggioranza e opposizione parlamentare;
in un sistema maggioritario, si amplia infatti la sfera delle garanzie con la
possibilità di ricorrere, in caso di controversia, alla sede arbitrale e
definitiva, rappresentata dalla Corte costituzionale.
Infine, si muta la composizione della Corte
costituzionale per renderla più coerente con la nuova articolazione dei poteri
istituzionali introdotta con la modifica dell’articolo 114 della Costituzione,
così come previsto dal nuovo titolo V.
L’articolo 1 introduce una modifica nell’elettorato
passivo per la Camera dei deputati rendendolo possibile con il raggiungimento
della maggiore età, inoltre introduce la figura del deputato a vita per chi ha
ricoperto la carica di Presidente della Repubblica.
L’articolo 2 definisce la composizione del Senato
federale della Repubblica e fissa i princìpi per la sua elezione su base
regionale; prevede inoltre la figura dei senatori di diritto in relazione alla
funzione svolta di presidente di regione, di provincia o di città
metropolitana, ovvero di sindaco.
L’articolo 3 regola la procedura in materia di
cause di incompatibilità e di ineleggibilità.
L’articolo 4 definisce la nuova funzione
legislativa delle due Camere secondo funzioni e compiti differenziati.
L’articolo 5 disciplina i presupposti e le modalità
di attivazione delle inchieste parlamentari, nonché i poteri delle Commissioni
parlamentari allo scopo istituite.
L’articolo 6 modifica il procedimento di elezione
del Presidente della Repubblica ampliando la sua base di elezione ai
rappresentanti delle autonomie locali.
L’articolo 7 definisce la nuova forma di governo
con la previsione di nuovi poteri del Presidente del Consiglio dei ministri;
inoltre indica i princìpi ai quali attenersi nel procedimento elettorale per la
elezione della Camera dei deputati e per la proposta della candidatura alla
carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
L’articolo 8 modifica la composizione della Corte
costituzionale.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L’articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 56. – La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di
quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori. La legge stabilisce le modalità di
attribuzione dei seggi. È deputato di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica». Art. 2. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di
duecento. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d’Aosta uno. Il
numero dei seggi fino alla concorrenza di duecento è ripartito tra le Regioni
in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell’anno che
precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. È senatore di diritto il Presidente
della Giunta regionale. In ogni Regione, salvo la Valle
d’Aosta, l’assemblea dei sindaci, dei presidenti di Provincia e di Città
metropolitana, secondo modalità stabilite dalla legge, elegge fra i suoi
componenti un senatore di diritto. La legge stabilisce modalità di
attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in
ogni Regione in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. I senatori elettivi sono eletti a
suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli
elettori». 2. Gli articoli 58 e 59 della
Costituzione sono abrogati. Art. 3. 1. L’articolo 66 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 66. – Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità
e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla
Corte costituzionale che decide in via definitiva». Art. 4. 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale
della Repubblica. Sono approvate dalle due Camere le
leggi in materia di: a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea; b) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo; c)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; perequazione delle risorse finanziarie pubbliche; d)
cittadinanza; stato civile e anagrafi; immigrazione; e) ordine
pubblico e sicurezza; f) norme
generali sull’istruzione; g) bilancio
dello Stato, legge finanziaria, leggi di attuazione dell’articolo 119. Sono esaminati dal Senato federale
della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i
disegni di legge in materia di: a) statuti
speciali delle Regioni; b)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane; c) princìpi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni; d) modifiche
territoriali di cui all’articolo 132. La Camera dei deputati, a richiesta
di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla
trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al
terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre
modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via
definitiva. Ogni disegno di legge non compreso
nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei
deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il
Senato federale della Repubblica, a richiesta di un quinto dei suoi
componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il
disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre
modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva». Art. 5. 1. L’articolo 82 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 82. – Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo, su
richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra
i vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stesi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». Art. 6. 1. All’articolo 83 della Costituzione
dopo il secondo comma è inserito il seguente: «All’elezione partecipano i sindaci
dei Comuni capoluogo e i presidenti delle relative Province o Città
metropolitane». Art. 7. 1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 92. – Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina
Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori
dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera
dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per la elezione della Camera
dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei
candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle
mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei
ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera
dei deputati quando viene meno la possibilità di proseguire l’azione di
governo secondo l’indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per
l’elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica,
sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il
termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un’altra
candidatura dalla coalizione o formazione politica che ha raccolto la
maggioranza dei voti alle elezioni, con una mozione motivata approvata a
maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei
deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell’opposizione e ne
stabilisce funzioni e prerogative. L’approvazione di una mozione di
sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e
del Governo e l’indizione di nuove elezioni». 2. Gli articoli 93 e 94 della
Costituzione sono abrogati. Art. 8. 1. All’articolo 135 della
Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta
da sedici giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica,
per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato federale
della Repubblica e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative». |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 1761
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI,
PORETTI e ESPOSITO |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione, in materia di elezioni
alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge
costituzionale si propone di aggiornare i criteri numerici in ordine alla
composizione della rappresentanza elettiva allo scopo di tenere nel debito
conto il diffuso fenomeno dell’astensionismo in sede di voto, cioè delle schede
bianche e dei voti nulli, da intendersi come manifestazione «positiva» di
critica e protesta da parte di quanti, pur intendendo esercitare il
fondamentale diritto del suffragio, non trovano nell’offerta elettorale una
risposta ritenuta adeguata (per la stessa ragione, la revisione trascura
l’astensionismo radicale, ossia la mancata partecipazione all’elezione in
quanto difficilmente interpretabile in un qualsiasi univoco senso).
In questo quadro, il provvedimento in esame
indirizza verso un procedimento elettorale che rifletta, nei suoi risultati,
l’anzidetto astensionismo critico in misura variabile all’intensità della sua
manifestazione. Pertanto, fissata una soglia minima di parlamentari da eleggere
nelle circoscrizioni nazionali – 412 Deputati e 206 Senatori – tale da non
alterare comunque la capacità rappresentativa dell’organo, se ne tiene ferma
nel contempo l’attuale massima (618 Deputati e 309 Senatori; 630 e 315
rispettivamente, se si includono i parlamentari eletti nella circoscrizione
Estero), che costituisce peraltro l’obiettivo ottimale della dimensione
rappresentativa del Parlamento, suscettibile più verosimilmente di un
decremento numerico in relazione proporzionale al ridetto astensionismo
critico.
Per quanto riguarda, in particolare, il decremento proporzionale,
esso viene effettuato sulla platea dei votanti e non su quella degli iscritti a
votare onde operare su dati omogenei e nel contempo non penalizzare i territori
con un maggior numero di residenti non votanti, specie perché di età minore. Per
quanto riguarda la forbice tra numero minimo e massimo di seggi, si tratta di
un istituto già presente in Spagna – articolo 68 della Costituzione –, anche
se, per vero, il numero di eleggibili è stato determinato in misura fissa
nell’ambito della forbice da parte della legge, non sfruttandosi le
potenzialità insite nella previsione.
Non si ignora che l’approvazione di questa norma
richiederà l’adeguamento tecnico della norma ordinaria, segnatamente laddove
essa fa esplicito richiamo ai seggi da attribuire, o a parte di essi,
esprimendoli in termini di numero assoluto anziché di percentuale.
Il presente disegno di legge costituzionale
intenderebbe, inoltre, introdurre un fattore di razionalizzazione nel computo
dell’elettorato attivo al momento dipendente dal vetusto istituto del
censimento praticato peraltro ad intervalli troppo ampi rispetto alle dinamiche
reali della popolazione. Tale fattore sarebbe costituito dall’utilizzazione dei
dati anagrafici gestiti dalle amministrazioni comunali, convogliati, secondo
quanto consente agevolmente la tecnologia informatica, al Ministero
dell’interno. Ci si allineerebbe inoltre in tal modo agli standard
europei.
Si vuole anche costituire l’occasione per
l’affermazione del principio, ribadito di recente anche dal Consiglio d’Europa,
valido sia per le fonti normative costituzionali, sia per le fonti normative
ordinarie, per cui le riforme che incidono sul sistema elettorale, inteso come
il meccanismo destinato a tradurre le scelte elettorali individuali in voti e i
voti in seggi, prendono applicazione solo a partire dalla seconda elezione
successiva all’entrata in vigore della modifica degli articoli 56 e 57 della
Costituzione. Ciò tende nel contempo a favorire il più ampio consenso
parlamentare su di essa, offrendo alle forze politiche tempi opportuni per
un’adeguata riorganizzazione della propria attrattività elettorale, e a
corrispondere ad un’imprescindibile esigenza di neutralità della stessa
rispetto alle attuali forze in campo.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L’articolo 56 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Articolo 56. – La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati si compone di
un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati,
oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età. La ripartizione dei seicentodiciotto
seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’anagrafe della popolazione al
31 dicembre dell’anno precedente l’elezione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi
minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero
massimo arrotondato all’unità superiore. L’indizione dell’elezione è
effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati
spettanti alla circoscrizione Estero. Il numero dei deputati eletti in
ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla
circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati
proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero
dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei
voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero
massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di
tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni
caso all’unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque
essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione». Art. 2. 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Articolo 57. – Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero. Il Senato si compone di un minimo di
duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori
eletti nella circoscrizione Estero. La ripartizione dei seggi nazionali
tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni
quale risulta dall’anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell’anno
precedente l’elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Il numero di
seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero
massimo arrotondato all’unità superiore. L’indizione dell’elezione è
effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti
nella circoscrizione Estero. Il numero dei senatori eletti in
ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti
eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di
schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori
effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi,
sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi
attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per
il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all’unità superiore.
Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia
minima stabilita in sede di ripartizione». Art. 3. 1. All’articolo 72 della
Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le leggi in materia elettorale di
cui al quarto comma si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle
Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime». Art. 4. 1. La presente legge costituzionale
ha effetto a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso
alla data della sua entrata in vigore. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 2319
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI,
CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER AUSSERHOFER |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifica dell’articolo 58 della Costituzione,
in materia
di abbassamento dell’età anagrafica per
l’elettorato attivo e passivo
del Senato della Repubblica
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – I mutamenti di carattere
economico, sociale e politico che hanno investito la società italiana negli
ultimi decenni hanno inevitabilmente lambito, con i loro effetti, anche le
istituzioni della rappresentanza democratica, per come delineate dalla
Costituzione del 1948, rendendone anacronistici o ormai privi di razionale
giustificazione alcuni connotati residuali, ma tuttavia significativi per la
piena aderenza delle stesse Istituzioni allo spirito dei tempi.
Uno di essi è costituito dalla differenziazione tra
le due Camere dell’elettorato attivo e passivo, con riguardo al requisito
anagrafico.
Oggi, se trova ancora fondamento la distinzione
riferita all’elezione «a base regionale» del Senato della Repubblica, di cui
all’articolo 57 della Costituzione – considerato che da più parti si auspica,
semmai, il rafforzamento della vocazione territoriale della seconda Camera –
non altrettanto può dirsi per la differenziazione anagrafica degli elettorati,
che nega al Senato il contributo di freschezza ed entusiasmo delle generazioni
più giovani.
Il legislatore costituente del 1946, infatti,
assecondando l’idea di una seconda Camera «di decantazione» o «di riflessione»
vocata a decisioni politicamente più ponderate, ha optato per il richiamo al
modello antico di un Senato di seniores, scegliendo perciò di limitare
agli ultraquarantenni l’accesso alla carica elettiva di senatore e agli
ultraventicinquenni il diritto di elettorato attivo (articolo 58 della
Costituzione vigente).
Le motivazioni di questa scelta erano state
chiaramente enunciate in sede di Assemblea Costituente (seduta plenaria del 9
ottobre 1947): essa è ispirata, per un verso, dalla considerazione che «il
Senato debba essere composto da elementi che, anche per la loro età, diano
garanzia di serenità, di obiettività e soprattutto maggiore ponderatezza nelle
deliberazioni che saranno chiamati ad adottare» (De Vita) e, per altro verso,
dalla necessità di una «differenziazione del Senato dall’altra Camera ed una
accentuazione del suo carattere più particolare di competenza e di tecnicità»
(Ruini).
Queste considerazioni appaiono oggi del tutto
superate.
L’evoluzione del sistema politico e la mutazione in
senso maggioritario delle leggi elettorali hanno finito per favorire un uso
politico – spesso meramente strumentale e contingente – delle attuali
differenze nelle modalità di composizione delle due Camere, basato
esclusivamente sui margini di prevalenza numerica della maggioranza in ciascuna
di esse.
In tal senso, tale differenziazione deve ritenersi
oggi addirittura controproducente, in quanto fattore concorrente di potenziale
destabilizzazione del sistema politico, al quale non corrisponde – peraltro –
alcuna specifica esigenza rappresentanza di interessi qualificati (quali sono,
per esempio, quelli territoriali).
Al contrario, se c’è una componente sociale che
nell’Italia odierna soffre di una gravissima compressione – sotto il profilo
delle concrete opportunità di partecipazione alla vita economica e civile del
Paese – essa è rappresentata proprio dai giovani, più che mai penalizzati dalle
persistenti rendite di posizione delle generazioni mature.
A maggior ragione il supposto «carattere di
particolare competenza e di tecnicità» che dovrebbe derivare al Senato dalla
più avanzata età dei suoi componenti, si è tradotto – al contrario – nella
rinuncia sistematica a giovarsi delle energie e delle competenze più fresche,
ad esclusivo vantaggio di un ceto politico di «gerontocrati» senza riscontro
nelle altre democrazie liberali.
È dunque divenuto più che mai urgente, a tutela della
stessa continuità e vitalità dei valori costituzionali fondanti la nostra
democrazia, rimuovere in ogni ambito – sociale, economico e istituzionale – gli
ostacoli formali e sostanziali che tuttora limitano o scoraggiano la
partecipazione dei giovani.
Il presente disegno di legge costituzionale intende
corrispondere a questa esigenza, proponendo una modifica dell’articolo 58 della
Costituzione orientata ad abbassare l’età anagrafica dell’elettorato attivo e
passivo del Senato.
A tal fine, attraverso l’articolo unico proposto,
si prevede la piena equiparazione all’elettorato della Camera dei deputati,
disponendo – con formulazione mutuata dall’articolo 56, primo e terzo comma,
della Costituzione – che il Senato della Repubblica sia eletto a suffragio universale
e diretto (dai cittadini maggiorenni) e che siano eleggibili a senatori tutti
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito
dal seguente: «Art. 58. - Il Senato della Repubblica è
eletto a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 2784
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI,
CASTIGLIONE, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA,
CHIAROMONTE e PETERLINI |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2011 |
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Modifiche alla Costituzione in materia di
istituzione del Senato
delle autonomie, riduzione del numero dei
parlamentari, soppressione
delle province, delle città metropolitane e
dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul
federalismo fiscale
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge
prevede l’istituzione del Senato delle autonomie, la cancellazione del
bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari, la
soppressione delle province e dei comuni sotto i 5000 abitanti ed il
perfezionamento della riforma del federalismo fiscale.
Per quanto riguarda il primo profilo, una delle
questioni di cui si è molto discusso è la trasformazione di una delle Camere
(il Senato) in un’assemblea effettivamente rappresentativa dei territori. Si
continua a sostenere, infatti, che una Camera deve avere connotati territoriali
e questo sembra il momento più opportuno per attuare tale riforma, pur nel
contesto della semplificazione del sistema. Il Senato delle autonomie, a nostro
avviso, risponde pienamente a queste esigenze in quanto è espressione del
suffragio espresso dai consiglieri comunali eletti in ciascuna regione e di un
rappresentante designato da ciascun presidente di regione. Questa soluzione,
che a nostro parere fotografa al meglio l’attuale fase di sviluppo del sistema
autonomistico italiano, va inquadrata nella funzione stessa che ricoprirà il
Senato delle autonomie.
È giunto il momento, infatti, di eliminare il
bicameralismo perfetto il quale, se aveva ragion d’essere all’indomani del varo
della Costituzione quando al Paese serviva una maggiore coesione sui valori
costituzionali approvati dai Padri costituenti, oggi tende ad essere un
elemento di freno allo sviluppo. In quel contesto storico-politico, infatti, il
bicameralismo, il sistema elettorale proporzionale e la configurazione stessa
del Presidente del Consiglio come un primus inter pares rispondevano
all’esigenza di cementare la coesione sociale sui valori costituzionali, ma, a
distanza di più di cinquanta anni, è giusto modernizzare la forma di Stato e di
Governo, senza ovviamente dimenticare l’eccezionale valore che ancora riveste
la nostra Carta costituzionale, una tra le migliori del mondo.
In questa prospettiva riteniamo che il legame
fiduciario debba instaurarsi con la sola Camera dei deputati, mentre il Senato
delle autonomie sarà competente ad approvare la legge di bilancio e potrà sollecitare
il proprio intervento sulle altre leggi solo previa richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti, con l’avvertenza che in caso di mancata approvazione
di un testo già approvato dalla Camera dei deputati, quest’ultima potrà
riapprovare lo stesso testo non più a maggioranza semplice bensì a maggioranza
assoluta.
La citata riforma permetterà un ingente risparmio
di risorse sia per effetto della maggiore celerità con la quale si approveranno
le leggi, sia per effetto della riduzione stessa del numero di deputati e
senatori, sia, infine, grazie al diverso appannaggio assegnato ai Senatori i
quali saranno retribuiti sulla base delle missioni effettivamente svolte.
Il Senato delle autonomie, in questo modo,
acquisirà un ruolo diretto solo in materia di approvazione del bilancio, mentre
in tutte le altre ipotesi manterrà un’importante funzione di persuasione e
stimolo dell’altra Camera.
Grazie a questa modifica costituzionale, le regioni
e le autonomie territoriali diverranno corresponsabili della gestione del Paese
ed in ossequio al bisogno di autonomia delle periferie troncheranno ogni
tentazione di fuga verso il secessionismo o l’egoismo localistico. In questo
stesso contesto si inserisce la riduzione del numero dei parlamentari.
A tal fine, il presente disegno di legge intende
rispondere ad un’istanza di innovazione del nostro ordinamento costituzionale
da tempo avvertita dalla società civile e che deve ritenersi condivisa da una
larghissima maggioranza delle forze politiche e parlamentari. In questo senso
abbiamo previsto la riduzione dei deputati da seicentotrenta a trecentoquindici
e dei senatori da trecentoquindici a centocinquantaquattro ai quali si
aggiungono venti senatori designanti dalle regioni. Per il Senato non sono più
previsti quelli eletti all’estero che, invece, rimangono solo alla Camera.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne
ha due e la Valle d’Aosta uno.
Un passaggio obbligato riguarda inoltre il
perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale. Tale obiettivo è
realizzato in due modi: da un lato prevedendo in Costituzione che la
compartecipazione ai tributi erariali (e più specificatamente all’I.V.A. come è
stato deciso in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) tenga
conto delle imprese che operano in aree diverse rispetto a quelle in cui hanno
la sede legale, prevedendo che il fatturato prodotto su un territorio sia
calcolato ai fini della quota della compartecipazione ai tributi erariali di
quel territorio. In secondo luogo riteniamo che tali quote di compartecipazione
debbano essere calcolate avendo presente i ritardi della cosiddetta
perequazione infrastrutturale, i quali danneggiano soprattutto le aree del Sud.
Se, infatti, è nella logica stessa del federalismo fiscale promuovere una sana
competizione tra i territori ed un forte stimolo alla creazione di condizioni
generative di ricchezza, se l’effetto di tale riforma dovrebbe essere quello di
selezionare una classe dirigente effettivamente capace ed all’altezza, allora è
cruciale che tutte le regioni siano poste sullo stesso piede di partenza,
circostanza che oggi non si verifica a causa dei gap infrastrutturali
ancora esistenti tra Nord e Sud del Paese.
In tale prospettiva il Sud Italia e le sue
popolazioni non ritengono opportuno che tale dislivello sia colmato con
interventi provenienti dalle regioni del Nord a favore di quelle del Sud così
consolidando gli slogan, spesso filosecessionisti, che dipingono il Sud
come un territorio a «rimorchio» del Nord. Riteniamo opportuno, a tal fine
prevedere un aumento a loro favore della quota di I.V.A. prodotta sul
territorio quale compensazione del gap infrastrutturale esistente e
dunque sino a quando le opere sino ad oggi semplicemente programmate non
saranno effettivamente realizzate.
È lampante come la vera ricchezza del Paese e del
Sud in particolare siano le bellezze naturali ed i beni culturali e, quindi, la
valorizzazione del turismo. Si tratta quindi di promuovere una politica di
forte respiro che abbini questi due elementi e promuova la creazione di opere
infrastrutturali idonee, ad esempio, a collegare gli aeroporti con i porti e le
stazioni ferroviarie delle principali città e creare delle reti ferroviarie
interne che colleghino in modo rapido ed efficiente i territori dell’entroterra,
i quali, soprattutto al Sud, sono ricchi di beni culturali e bellezze naturali,
spesso sconosciute al turismo straniero: è questa l’unica ricetta che può
permettere al Meridione d’Italia di essere competitivo, attraendo turisti da
ogni parte del mondo.
Questo surplus di risorse permetterebbe alle
regioni del Sud di intensificare la realizzazione delle opere infrastrutturali
necessarie a ridurre i dislivelli esistenti, concretizzando ulteriori opere di
grande importanza quali le reti telematiche di comunicazione le quali
differenziano marcatamente il Sud rispetto al Nord dove invece si è da tempo in
perfetta conformità ai livelli fissati dalle direttive europee.
Nella stessa prospettiva, la dimensione dei
territori regionali non dovrebbe più rispondere solo ad un criterio identitario
bensì anche al criterio della vocazione economica, capace quindi di unire i
territori aventi comune inclinazione in una mission politica di lunga
prospettiva. Per l’istituzione di nuove regioni il presente disegno di legge
prevede una procedura semplificata e rispettosa delle istanze della
collettività. La nuova formulazione dell’articolo 132 della Costituzione,
(articolo 5) se elimina il riferimento alle delibere degli enti territoriali ai
fini dell’attivazione del procedimento di istituzione di nuova regione, nello
stesso tempo trasforma il referendum delle popolazioni interessate da
consultivo in confermativo del progetto di legge costituzionale approvato, e,
pertanto, si fonda sulla volontà popolare degli abitanti della costituenda
regione.
È immaginabile, quindi, che sulla scorta di queste
indicazioni si possa cogliere l’opportunità di ridisegnare le dimensioni
regionali in un quadro di insieme molto semplificato anche per effetto di
un’altra riforma che abbiamo proposto: la cancellazione delle province e dei
cosiddetti micro comuni (articolo 2). È paradossale, come l’abolizione delle
province che, sul piano delle proclamazioni di principio, vedrebbe d’accordo
quasi tutti i gruppi parlamentari, dal punto di vista delle azioni concrete non
sia stata effettivamente avviata: nessuno compie concretamente un gesto in tal
senso! Eppure oggi la provincia viene vissuta come un ente poco partecipato dai
cittadini, astrattamente ancorato ad un impianto ordinamentale burocratico di
stampo ottocentesco, un ente generatore di costi ingenti e non più sostenibili
dalla comunità: si calcola che ben 16 miliardi di spese l’anno vengano
assorbite dalle province, risorse che potrebbero essere orientate verso
obiettivi concreti di pubblica utilità.
Analogamente, nonostante l’articolo 114 della
Costituzione equipari i comuni alle regioni ed allo Stato sotto il profilo
dell’autonomia costituzionale è lampante come tale disposizione non possa
riferirsi a tutti gli 8.100 comuni italiani: una riduzione del loro numero,
accorpando i comuni sotto i 5000 abitanti ai comuni più grandi, favorendo la
fusione di comuni o le unioni di comuni, è, parimenti, un’esigenza impellente
sia a fini di semplificazione amministrativa che di contenimento dei costi.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari) 1. Alla Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni: a)
all’articolo 55, le parole «e del Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «e del Senato delle autonomie»; b)
all’articolo 56: 1) al secondo comma, la parola
«seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoquindici»; 2) al quarto comma, la parola
«seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentodiciotto»; c) l’articolo
59 è abrogato; d)
all’articolo 60, al primo comma, le parole «Senato della Repubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «Senato delle autonomie»; e)
all’articolo 83, il secondo comma è abrogato; f)
all’articolo 96, le parole «Senato della Repubblica o» sono soppresse. Art. 2. (Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province
e delle città metropolitane) 1. Al titolo V della parte seconda
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all’articolo 114: 1) il primo comma è sostituito dal
seguente: «La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Regioni e dallo Stato»; 2) il secondo comma è sostituito dal
seguente: «I Comuni e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione»; 3) dopo il terzo comma è aggiunto, in
fine, il seguente: «I Comuni devono avere un numero
minimo di 5000 abitanti». b) l’articolo
116 è abrogato; c)
all’articolo 117: 1) al secondo comma, lettera p),
le parole: «, Province e Città metropolitane» sono soppresse; 2) al sesto comma, terzo periodo, le
parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono soppresse; 3) il terzo comma è abrogato; 4) al quarto comma, dopo la parola
«Stato» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che non vi sia contrasto con
l’interesse nazionale o con quello di altre Regioni»; d)
all’articolo 118: 1) al primo comma, le parole:
«Province, Città metropolitane,» sono soppresse; 2) al secondo comma, le parole: «, le
Province e le Città metropolitane» sono soppresse; 3) al quarto comma, le parole: «,
Città metropolitane, Province» sono soppresse; e)
all’articolo 119: 1) ai commi primo e sesto, le parole:
«, le Province, le Città metropolitane» sono soppresse; 2) al secondo comma, le parole: «, le
Province, le Città metropolitane» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare
che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui
hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione
della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui
effettivamente operano»; 3) al quarto comma, le parole: «,
alle Province, alle Città metropolitane» sono soppresse; 4) al quinto comma, le parole: «,
Province, Città metropolitane» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel rispetto dell’articolo 3, secondo comma, della
Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi
erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del
presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali,
infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle
aree situate al Sud del Paese.»; f)
all’articolo 120, al secondo comma, le parole: «, delle Città metropolitane,
delle Province» sono soppresse; g)
all’articolo 122, al secondo comma: 1) dopo le parole: «o a una Giunta
regionale» sono inserite le seguenti: «, a un Consiglio o a una Giunta
comunale»; 2) dopo le parole: «o ad altra Giunta
regionale,» sono inserite le seguenti: «ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta comunale,»; h)
all’articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Unione dei
comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane»; i)
all’articolo 132, al secondo comma, le parole: «della Provincia o delle
Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Provincie e» sono
sostituite dalla seguente: «i»; l)
all’articolo 133, il primo comma è abrogato; m) nella
rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: «le
Provincie,» sono soppresse. 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sono
modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi
confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di
comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni
ubicati in aree montane. Art. 3. (Composizione del Senato delle autonomie – Formazione delle
leggi) 1. Alla Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni: a) l’articolo
57 è sostituito dal seguente: «Art. 57. Il Senato delle autonomie è
eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità
previste dalla legge. Lo status dei senatori è
regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla
Costituzione. Sono membri di diritto del Senato
delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi
Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione. Il numero dei senatori è di
centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle
Regioni. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.»; b)
all’articolo 72: 1) il primo comma è sostituito dal
seguente: « La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall’Aula, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.»; 2) dopo il quarto comma sono
aggiunti, in fine, i seguenti: «Il Senato delle autonomie approva le
leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può
chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla
sua approvazione. Qualora il Senato delle autonomie non
approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati,
quest’ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei
componenti.»; c)
all’articolo 73, secondo comma, le parole: «Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite
dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati ne dichiara»; d)
all’articolo 74 la parola: «Camere», ovunque ricorra, è sostituita dalle
seguenti: «Camera dei deputati»; e)
all’articolo 77: 1) al primo comma le parole: «delle
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; 2) al secondo comma, le parole: «alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se
sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; 3) al terzo comma le parole: «Le
Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati può»; f) l’articolo
78 è sostituito dal seguente: «Art. 78. La Camera dei deputati
delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.»; g)
all’articolo 79, al primo comma, le parole: «di ciascuna Camera» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; h)
all’articolo 80 le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle
seguenti: «La Camera dei deputati autorizza»; i)
all’articolo 82, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti:
«La Camera dei deputati»; l) all’articolo
83: 1) il primo comma è sostituito dal
seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati
e dal Senato delle autonomie in seduta comune.»; 2) il secondo comma è abrogato; m)
all’articolo 87, al quarto comma, le parole «alle Camere» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Camera dei deputati» n) l’articolo
94 è sostituito dal seguente: «Art. 94. Il Governo deve avere la
fiducia della Camera dei deputati, la quale l’accorda o la revoca mediante
mozione motivata e per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la
fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.»; o)
all’articolo 96 le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse. Art. 4. (Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse) 1. Gli organi amministrativi delle
province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. 2. Entro il medesimo termine di cui
al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni
amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza. 3. Entro il medesimo termine di cui
al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati
dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina: a) il
trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle
aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo
princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo
personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del
trasferimento, o loro equivalenti; b) il
trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie,
strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la
successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento
dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni
amministrative conferite; c) la
disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei
canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante
alle soppresse province. 4. Qualora le disposizioni previste
dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi
previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non
siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il
Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le
funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei
rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo
provvede ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Art. 5. (Istituzione di nuove regioni) 1. Il primo comma dell’articolo 132
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La
proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle
popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza
assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la
possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni
ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di
aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della
Regione oggetto di distacco». Art. 6. (Disposizioni transitorie) 1. A seguito dell’abrogazione del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, di cui all’articolo 1 della presente legge costituzionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato trasferisce alle regioni le relative funzioni e le necessarie risorse. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 2875
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore OLIVA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011 |
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Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l’elettorato passivo per la Camera dei deputati
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge
nasce dalla constatazione che il varo di una riforma complessiva della Parte
Seconda della Costituzione ha incontrato dal 1997 ad oggi enormi difficoltà.
Non vi è dubbio infatti che – in astratto – la scelta ottimale sarebbe quella
di arrivare ad una riforma complessa della parte che si occupa
dell’«Ordinamento della Repubblica» e che in quest’ottica ogni tassello di
questa ambiziosa riforma – relativo, per esempio, alla composizione delle
Camere – possa essere collocato nel modo più corretto solamente in relazione
all’esatta portata di tutti gli altri. Tuttavia, considerato il protrarsi
dell’inerzia delle Camere su questo versante, non è certamente di alcuna
utilità continuare ad attendere ed astenersi da una positiva modifica di alcune
norme presenti nella nostra Carta costituzionale.
Innanzitutto, con riferimento al dibattito che a
più riprese e a fasi alterne viene sollevato sul fatto che i parlamentari in
Italia sarebbero troppi, rileviamo che oggi – anche in considerazione dei
meccanismi di scelta dell’attuale legge elettorale – si è radicata sempre di
più la convinzione che una contenuta riduzione del numero dei parlamentari non
soltanto non intaccherebbe la rappresentatività dell’Organo legislativo ma,
probabilmente, gioverebbe anche al funzionamento delle due Camere.
In termini generali crediamo che non sia necessaria
una significativa riduzione del numero dei deputati e dei senatori, considerato
che tale numero attualmente, in relazione al numero dei cittadini, non risulta
di molto superiore a quello medio degli altri Paesi europei. La motivazione che
ci ha spinti a questa iniziativa – ci teniamo a sottolinearlo – non è voler
assecondare gli umori di una parte di cittadini che considera i costi della
politica come uno spreco da «tagliare» tout court riducendo al minimo
concepibile il numero dei parlamentari, ma prevedere una modifica che, pur
preservando la coerenza dell’attuale architettura costituzionale, tenga in
considerazione le esperienze degli altri Paesi europei e contribuisca a
migliorare l’attuale assetto della Carta fondamentale.
Con riferimento alle proposte aventi la medesima
finalità finora presentate, si ritiene che una riduzione che porti il numero
dei deputati a meno di cinquecento e il numero dei senatori a meno di duecento
possa compromettere l’esigenza di rappresentatività delle Camere. Invece si
reputa opportuno – valorizzando la proposta scaturita nella XIII legislatura
dai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
(istituita con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n.1) presieduta
dall’onorevole Massimo D’Alema – che la Costituzione si limiti a indicare una
soglia minima ed una soglia massima del numero dei parlamentari e demandi alla
legge l’esatta determinazione dello stesso. Tale scelta di riserva di legge
consentirebbe alle norme di attuazione di prevedere eventualmente, piuttosto
che un numero fisso, un meccanismo di calcolo del numero dei parlamentari che –
come avviene in altri Paesi – sia posto in relazione alla popolazione.
Alla luce di queste considerazioni, si propone che
il numero dei deputati debba essere compreso tra cinquecento e seicento,
compresi i deputati eletti all’estero, e che il numero dei senatori debba
essere determinato tra duecento e duecentonovanta. Una tale riduzione del
numero dei senatori si giustifica anche in relazione all’ulteriore proposta di
eliminare per il Senato la circoscrizione Estero. Questa ultima scelta si
ritiene opportuna anche per la diversa connotazione che le due Camere hanno,
nell’attuale assetto costituzionale, in virtù del diverso sistema elettorale e
della diversa soglia dell’elettorato passivo, e che potrebbero ancora di più
avere nella prospettiva di un Senato che sia esclusiva espressione dei
territori. La rappresentanza dei nostri connazionali residenti all’Estero sarebbe
comunque garantita dal permanere dell’elezione dei deputati nella apposita
circoscrizione.
Con il presente disegno di legge si tende, infine,
a rivedere la norma sull’elettorato attivo per l’elezione alla Camera dei
deputati prevedendo che da venticinque anni tale soglia scenda a ventuno anni.
Una simile modifica a nostro avviso si rende utile nell’ottica di dare
rappresentanza in Parlamento anche ad una fascia di popolazione più giovane che
è portatrice di istanze diverse e nuove. L’apertura dell’Assemblea elettiva a
cittadini più giovani può portare un’ondata di «freschezza» grazie a nuovi
contenuti e nuovi linguaggi che potranno migliorare la qualità complessiva del
dibattito parlamentare, rendendo la Camera dei deputati anche più
rappresentativa dell’intero corpo elettorale.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Modifiche dell’articolo 56 della Costituzione, in materia di
numero dei deputati) 1. All’articolo 56 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati non può
essere inferiore a cinquecento e superiore a seicento, una parte dei quali
eletti nella circoscrizione Estero»; b) al terzo
comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»; c) al quarto
comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per
il numero di deputati previsto dalla legge». Art. 2. (Modifiche dell’articolo 57 della Costituzione, in materia di
numero di senatori) 1. All’articolo 57 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono
soppresse; b) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi non
può essere inferiore a duecento e superiore a duecentonovanta»; c) al terzo
comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»; d) al quarto
comma, le parole: « fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero,» sono soppresse. Art. 3. (Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificate dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 2941
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011 |
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Disposizioni concernenti la riduzione del
numero dei parlamentari,
l’istituzione del Senato federale della
Repubblica e la forma di Governo
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Onorevoli Senatori. –
1.L’esigenza della riforma costituzionale
L’esigenza di riformare la Carta costituzionale è
oramai unanimemente condivisa.
Il Governo si è impegnato, in occasione delle
dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi,
alle Camere (21-22 giugno 2011), a promuovere una riforma complessiva della
«architettura istituzionale» entro la pausa estiva. Molto importanti sono state
le indicazioni di merito sulle quali il Governo e il Parlamento hanno
convenuto. Tre le questioni fondamentali che debbono essere affrontate: la
riduzione del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo
perfetto, con l’istituzione del Senato federale; infine, il rafforzamento
dell’Esecutivo.
L’iniziativa governativa del presente disegno di
legge di riforma costituzionale intende offrire una prima base di confronto.
Come ha dichiarato il Presidente del Consiglio, «sarà per il Parlamento
un’occasione straordinaria per realizzare una riforma storica».
Il Consiglio dei ministri, in adempimento a quanto
annunciato alle Camere, ha approvato la riforma costituzionale nella seduta del
22 luglio 2011.
2.I punti salienti della riforma costituzionale
Riduzione del numero dei parlamentari
La riforma costituzionale prevede una cospicua
riduzione del numero dei deputati (da 630 a 250) e dei senatori (da 315 a 250).
Ciò comporta istituzioni più snelle e riduzione dei costi della politica.
Si introduce, inoltre, nella Costituzione la
previsione che l’indennità parlamentare sia commisurata, almeno in parte,
all’effettiva partecipazione ai lavori delle Camere.
Istituzione del Senato federale
Il Senato diviene «Senato federale», composto da
senatori (non meno di cinque per ogni regione) eletti, su base regionale, fra
gli elettori residenti in quella regione. Possono partecipare all’attività del
Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, anche altri rappresentanti
delle regioni e delle autonomie locali.
Migliora il regionalismo italiano
La riforma, con la modifica dell’articolo 117 della
Costituzione, punta altresì a fare chiarezza nella ripartizione delle
competenze legislative fra Stato e regioni in materie molto delicate come
l’energia e le infrastrutture strategiche.
Inoltre, viene attribuita al Senato federale la
facoltà di promuovere il ricorso in via principale sugli statuti e sulle leggi
regionali.
Un’ulteriore modifica all’articolo 122 della
Costituzione dispone che spetti alla legge dello Stato fissare un tetto al
numero di consiglieri regionali e alla loro indennità.
Procedimento legislativo più veloce; più garanzie
per Governo e opposizioni
Il procedimento legislativo diviene più semplice e
tempestivo: solo per poche e delicate materie (come la revisione
costituzionale, la materia elettorale, l’approvazione di bilanci e rendiconti)
si procederà con il sistema bicamerale perfetto; negli altri casi, la
competenza sarà o della sola Camera o del solo Senato, con la possibilità per
l’altra Camera di richiedere, entro quindici giorni, a maggioranza assoluta, di
esaminare il testo approvato. Tale fase di esame può avere una durata massima
di trenta giorni.
Spetta alla Camera competente decidere in via
definitiva sulle modifiche proposte.
Il Governo può richiedere che l’approvazione di
determinati disegni di legge governativi, o fatti propri dal Governo, oppure
dichiarati urgenti, avvenga entro trenta giorni.
Più stabilità di governo; rafforzamento del
Presidente del Consiglio
La riforma intende garantire una maggiore stabilità
di governo ed un rafforzamento del Presidente del Consiglio, che assume la
denominazione di Primo Ministro. La legge elettorale dovrà garantire la
formazione di maggioranze solide: in tal modo, l’individuazione del Primo
Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata.
Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal
Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni.
La riforma mantiene il rapporto di fiducia fra il
Governo e le Camere. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le
dimissioni del Primo Ministro che può richiedere lo scioglimento delle Camere.
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere oppure, nel rispetto
dei risultati delle elezioni, nominare un nuovo Primo Ministro.
Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri,
nonché i Viceministri. Può richiedere al Presidente della Repubblica lo
scioglimento delle Camere, anche indipendentemente dall’approvazione di una
mozione di sfiducia.
Lo scioglimento delle Camere, in ogni caso, è
disposto dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle due Camere
ed i rappresentanti dei gruppi parlamentari.
Salde le istituzioni di garanzia
La riforma mantiene inalterate le istituzioni di
garanzia dell’ordinamento costituzionale.
Il Presidente della Repubblica rimane il supremo
garante dell’equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento
delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore
di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo di «custode» sarà destinato ad
accentuarsi a seguito dell’apertura della rappresentanza parlamentare alle
istanze degli enti territoriali.
Non vengono modificati composizione e funzionamento
della Corte costituzionale.
3.Gli obiettivi
Il primo elemento qualificante del presente disegno
di legge costituzionale è la significativa riduzione del numero dei
parlamentari: da 630 deputati e 315 senatori si passa, rispettivamente, a 250
deputati e 250 senatori. Si tratta di una riduzione di circa il 47 per cento
del numero complessivo dei parlamentari.
Per quanto riguarda i deputati, rimane ferma
comunque la disciplina relativa alla ripartizione dei seggi proporzionalmente
alla popolazione di ogni circoscrizione (articolo56, ultimo comma).
Per i senatori, invece, si prevede che ciascuna
regione sia rappresentata da almeno cinque senatori, salvo la Valle d’Aosta (un
senatore) ed il Molise (due senatori).
Con le modifiche proposte, si intende perseguire
una spiccata semplificazione della rappresentanza politica e territoriale in
seno alle Camere nonché conseguire importanti risultati in ordine alla celerità
ed alla efficienza dei lavori parlamentari.
Da ultimo, non sono da sottovalutare anche i
risvolti benefici in termini di riduzione della spesa pubblica (i cosiddetti
«costi della politica») derivanti da una così significativa contrazione del
numero dei parlamentari. La riforma costituzionale incide su tale aspetto anche
introducendo, direttamente in Costituzione, il principio di commisurazione di
parte dell’indennità parlamentare alla effettiva partecipazione ai lavori
parlamentari (articolo 69), al fine di rendere più stringente l’obbligo di
partecipazione all’attività parlamentare (principio, quest’ultimo, che viene
introdotto per la prima volta in Costituzione).
Il superamento del bicameralismo perfetto
costituisce il «cuore» della riforma costituzionale. Non è un problema nuovo:
il superamento del procedimento legislativo che vede le due Camere esercitare
le medesime funzioni è uno dei punti che pressoché tutte le proposte di riforma
degli ultimi trent’anni hanno ritenuto di non poter eludere. Infatti, risulta
oggi poco comprensibile a chiunque il perché di un procedimento legislativo che
prevede almeno due passaggi parlamentari in assenza di qualsiasi apprezzabile
differenza nella composizione, nel funzionamento o nel corpo elettorale delle
due Camere. Il meccanismo della navette è così noto da non richiedere
alcuna spiegazione in ordine agli effetti di rallentamento ed inutile
complicazione dell’attività delle Camere. Né sembra rivestire oramai
particolare pregio la qualificazione della seconda Camera quale «Camera di
riflessione».
Il superamento del bicameralismo si lega, però,
anche all’esigenza di dare compiuta attuazione alla riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione. Già all’epoca della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n.3, era viva la consapevolezza di dover dare agli enti
territoriali che compongono la Repubblica una rappresentanza parlamentare
adeguata. Le principali esperienze straniere, come quelle tedesca o americana,
dimostrano che un ordinamento federale necessita di una Camera con funzioni
distinte, in modo da rappresentare gli enti territoriali nello svolgimento
della funzione legislativa e di controllo sul Governo al fine di prevenire
l’insorgere di conflitti fra diversi livelli di governo, destinati ad arrivare
sul banco della Corte costituzionale.
Questa è stata l’esperienza italiana del decennio
2001-2011, nel corso della quale il giudice delle leggi ha talora svolto un
ruolo di supplenza rispetto ad un luogo di «composizione» politica delle
divergenze riguardanti la cornice ordinamentale all’interno della quale
regioni, province, città metropolitane e comuni sono chiamati ad esercitare le
loro funzioni.
L’istituzione del Senato federale della Repubblica
si accompagna quindi al superamento del bicameralismo perfetto. Le due Camere,
infatti, non solo saranno diversificate quanto alla loro composizione ma anche
per quanto concerne le rispettive competenze legislative.
Per quanto riguarda la composizione, il Senato
federale sarà composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio
universale e diretto su base regionale. All’attività del Senato federale della
Repubblica potranno altresì partecipare, con diritto di voto, ulteriori
rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Si prevede, infatti, che
ciascun Consiglio regionale elegga un proprio membro quale rappresentante
presso il Senato federale; del pari, il Consiglio delle autonomie locali di
ciascuna regione elegge un rappresentante tra i sindaci o i presidenti di
provincia o di città metropolitana. In questo modo, si coniuga la
rappresentanza regionale, il suffragio elettorale diretto e la partecipazione
all’attività parlamentare anche delle autonomie locali. Merita di essere
richiamata la modifica all’articolo 127 della Costituzione, in tema di ricorso
in via principale alla Corte costituzionale sulle leggi regionali: è
riconosciuta al Senato federale la facoltà di proporre al Governo di ricorrere.
Analoga modificazione è introdotta all’articolo 123, con riguardo alle leggi di
approvazione degli statuti regionali. Tali modificazioni sottolineano con
particolare forza la natura del Senato federale quale Camera di composizione
degli interessi locali e nazionali.
Sotto il profilo del procedimento legislativo,
invece, sarà la materia nella quale ricade il disegno di legge all’esame del
Parlamento a determinare il tipo di procedimento legislativo applicabile.
Tre sono le procedure legislative previste dal
nuovo articolo 70 della Costituzione:
1)esercizio collettivo della funzione legislativa,
limitatamente ad alcuni casi particolarmente delicati (revisione
costituzionale, disegni di legge costituzionale e di attuazione dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione, materia elettorale, approvazione di
bilanci e rendiconti);
2)competenza della Camera dei deputati nelle
materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (con l’eccezione della
perequazione delle risorse finanziarie), in tema di interventi straordinari
previsti dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed in ogni altro
caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della
Repubblica;
3)competenza del Senato federale per la
determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie ricadenti nella potestà
legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), per la
perequazione delle risorse finanziarie e per l’approvazione delle leggi per
l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni e
delle province autonome nell’attuazione o esecuzione di accordi internazionali
o degli atti dell’Unione europea nonché per l’approvazione delle leggi che
disciplinano la conclusione di accordi fra regioni e Stati stranieri o di
intese fra regioni ed enti territoriali interni ad altro Stato.
Nel caso in cui la competenza sia della Camera dei
deputati o del Senato federale della Repubblica si prevede che il ramo del
Parlamento non titolare possa richiedere, entro quindici giorni e deliberando a
maggioranza assoluta, di esaminare il testo del disegno di legge approvato
dalla Camera competente e di richiedere che vi siano apportate modificazioni,
nel termine di trenta giorni. In ogni caso, spetta alla Camera competente
decidere in via definitiva sulle modifiche proposte dall’altro ramo.
L’esercizio della funzione legislativa risulta così
più razionale, più veloce e più efficace. Un ruolo importante spetterà comunque
ai regolamenti parlamentari, i quali dovranno consentire che i disegni di legge
siano discussi e votati dalle Camere entro termini certi.
Terzo obiettivo della riforma costituzionale è il
rafforzamento dell’Esecutivo e, in particolare, del Primo Ministro, nel quadro
di un rinnovato statuto del Governo in Parlamento. La lettura delle
disposizioni che definiscono la figura del Primo Ministro, del Governo e
dell’organizzazione dei lavori parlamentari deve essere però condotta
unitariamente, al fine di comprendere adeguatamente i nuovi assetti della forma
di Governo.
La legge elettorale dovrà garantire la formazione
di maggioranze solide: in tal modo, l’individuazione del Primo Ministro e della
maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata. Infatti, il Primo
Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati
delle elezioni. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri ed i Viceministri.
La riforma mantiene il rapporto di fiducia fra il
Governo e le due Camere.
L’approvazione della mozione di sfiducia non comporta
lo scioglimento necessario della Camera dei deputati.
Il Primo Ministro sfiduciato, infatti, può
limitarsi a presentare le dimissioni ovvero può richiedere lo scioglimento
delle Camere. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere ovvero
può, sulla base dei risultati delle elezioni, nominare un nuovo Primo Ministro.
Il Primo Ministro può richiedere al Presidente
della Repubblica lo scioglimento delle Camere, anche indipendentemente
dall’approvazione di una mozione di sfiducia (articolo 88). È, questa, una
facoltà accordata al vertice dell’Esecutivo in diversi ordinamenti stranieri.
Al rafforzamento del Primo Ministro corrisponde
anche un rafforzamento dell’Esecutivo nel suo complesso nell’ambito
dell’attività legislativa. In particolare, su richiesta del Governo, il termine
per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge
presentati o fatti propri dal Governo stesso non potrà essere superiore a
trenta giorni.
Queste disposizioni non consentono di affermare che
Governo e maggioranza parlamentare siano saldate in un continuum che
«soffoca» spazi e prerogative dell’opposizione. Nella prospettiva di una
democrazia parlamentare matura, infatti, la proposta prevede anzitutto che
accanto ai diritti di maggioranza e Governo siano chiaramente identificati nei
regolamenti parlamentari diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni
fase dell’attività parlamentare. Lo stesso regolamento, in particolare, dovrà
prevedere garanzie, modalità e limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di
proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e
previsione del voto finale.
Lo statuto dell’opposizione è completato dalla
previsione che la Presidenza di particolari commissioni, giunte e organismi
interni alle Camere, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di
garanzia, sia riservata a parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione.
Accanto a questi tre capisaldi, sui quali si regge
l’intero intervento riformatore, vi è una importante conferma: quella pressoché
integrale delle istituzioni di garanzia dell’ordinamento costituzionale.
Il Presidente della Repubblica, in particolare,
rimane il supremo garante dell’equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase
di scioglimento, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi
valore di legge e dei regolamenti. Anzi, tale ruolo di «custode» della
Costituzione sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell’apertura della
rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.
Ulteriori
aspetti da richiamare sono quelli che possiamo ricondurre alla categoria della
«manutenzione» della Carta costituzionale.
Si rammentano, in questa sede, le norme riguardanti
il sistema delle fonti del diritto e, più in particolare, il decreto-legge e la
delegazione legislativa: si tratta di disposizioni che intendono elevare a
livello costituzionale prassi ormai consolidate (come il parere parlamentare
sugli schemi di decreto legislativo) o che elevano al più opportuno rango
costituzionale quanto oggi è contenuto nella sola legislazione ordinaria (legge
23 agosto 1988, n.400, articolo 15) e/o indicato costantemente dalla Corte
costituzionale.
Merita una sottolineatura specifica, invece, la
modifica dell’articolo 117 della Costituzione. Si interviene sulla ripartizione
delle competenze legislative fra Stato e regioni definite dall’articolo 117,
commi secondo e terzo, della Costituzione, riconducendo al primo le competenze
concernenti grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La
dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno sottolineato da tempo
l’incongrua collocazione di queste materie nell’ambito della competenza
legislativa concorrente: già nell’enunciazione del nomen di queste
materie, l’attinenza con interessi unitari emerge in forma evidente.
La riforma che il Governo sottopone all’esame del
Parlamento è, dunque, un intervento complesso che tocca l’intera parte seconda
della Costituzione, creando le condizioni per uno sviluppo coerente, razionale
ed efficiente della dialettica fra centro e periferia, fra maggioranza ed
opposizione, fra Parlamento e Governo. Essa costituisce l’ultimo atto di quella
«transizione» politica che, inaugurata agli inizi degli anni Novanta, ancora
attende una compiuta conclusione: transizione verso un compiuto sistema delle
autonomie, transizione verso una democrazia decidente.
4. Gli articoli del disegno di legge costituzionale
Il presente disegno di legge costituzionale si compone
di 32 articoli.
L’articolo 1 modifica il terzo comma dell’articolo
48 della Costituzione, limitando l’istituzione della circoscrizione elettorale
Estero alla sola elezione della Camera dei deputati.
L’articolo 2 procede alla parziale modifica dell’articolo
55, primo comma, della Costituzione. Il Senato della Repubblica assume la nuova
denominazione di «Senato federale della Repubblica».
L’articolo 3 modifica l’articolo 56 della
Costituzione, riducendo il numero dei deputati e abbassando l’età dell’elettorato
passivo per la Camera dei deputati. Il numero dei deputati viene portato da
seicentotrenta a duecentocinquanta e l’elettorato passivo è portato da
venticinque a diciotto anni.
Si modifica pure il quarto comma dello stesso
articolo 56, prevedendo che il numero dei deputati eletti in Italia sia di
duecentoquaranticinque (cinque, infatti, sono eletti nella circoscrizione
elettorale Estero).
L’articolo 4 sostituisce l’articolo 57,
disciplinando composizione e modalità costitutive del Senato federale della
Repubblica. Viene mantenuto il principio dell’elezione su base regionale. Il
numero dei senatori è ridotto da trecentoquindici a duecentocinquanta.
La ripartizione dei seggi tra le regioni dovrà
avvenire in maniera proporzionale in base alla popolazione, prendendo come
riferimento i dati dell’ultimo censimento generale ed utilizzando il sistema
dei quozienti interi e dei più alti resti.
Nessuna
regione potrà avere un numero di senatori inferiore a cinque (salvo il Molise –
due senatori – e la Valle d’Aosta – un senatore).
È prevista la partecipazione ai lavori del Senato
federale, con diritto di voto, di due rappresentanti per ciascuna regione,
eletti all’inizio di ogni legislatura regionale, rispettivamente, dai singoli
Consigli e Assemblee regionali tra i propri componenti e dai Consigli delle
autonomie locali (questi ultimi scegliendoli tra i sindaci e i presidenti di
provincia o di città metropolitana della regione di appartenenza).
L’articolo 5 sostituisce l’articolo 58 della
Costituzione, imponendo per l’elezione al Senato federale il requisito della
residenza, alla data di indizione delle elezioni, nella regione in cui si è
candidati.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 59 della
Costituzione, prevedendo che i Presidenti della Repubblica emeriti siano
deputati a vita di diritto.
L’articolo 7 modifica la denominazione del Senato
nel testo dell’articolo 60 della Costituzione.
L’articolo 8 sostituisce con due commi il quarto
comma dell’articolo 64 della Costituzione. In particolare, si demanda ai
regolamenti parlamentari il compito di stabilire in maniera esplicita i casi in
cui il Governo deve obbligatoriamente essere rappresentato dal Primo Ministro o
dai Ministri competenti per materia durante le sedute parlamentari.
Inoltre, i regolamenti parlamentari dovranno
disciplinare: le prerogative ed i poteri del Governo, della maggioranza ma
anche delle opposizioni nelle varie fasi dell’attività parlamentare; l’elenco
delle Commissioni (diverse da quelle previste all’articolo 72, primo comma),
delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi,
di controllo e di garanzia la cui Presidenza dovrà essere riservata a
parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione.
L’articolo 9 aggiunge un comma all’articolo 67
della Costituzione. È introdotta una disposizione con cui si prevede che i
deputati ed i senatori, dopo la proclamazione, dichiarano di quale gruppo
intendono far parte, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Se,
per qualunque ragione, i deputati e i senatori cessano di appartenere al
proprio gruppo, sono collocati d’ufficio nel gruppo misto, al quale
appartengono a titolo individuale. I deputati di diritto sono iscritti al
gruppo misto. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali
dichiarano dopo la proclamazione a quale gruppo intendono aderire.
L’articolo 10 sostituisce l’articolo 69 della
Costituzione, imponendo l’obbligo di partecipazione ai lavori della Camera di
appartenenza per deputati e senatori. È introdotta, altresì, la previsione che
una parte dell’indennità spettante ai parlamentari sia commisurata alla
effettiva presenza e partecipazione ai lavori.
L’articolo 11 sostituisce l’articolo 70 della
Costituzione, con il quale viene complessivamente ridisegnata l’architettura
del procedimento legislativo ordinario.
La funzione legislativa esercitata collettivamente
da entrambe le Camere è limitata ai seguenti specifici casi:
a) disegni di legge di revisione
della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge concernenti
l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116,
terzo comma (ovvero in tema di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia per le regioni a statuto ordinario);
c) disegni di legge in materia
elettorale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere f) e p)
(leggi elettorali degli organi dello Stato e del Parlamento europeo e
legislazione elettorale degli enti locali);
d) disegni di legge di
approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo dello Stato.
La Camera dei deputati ha la competenza per i
disegni di legge riguardanti:
–l’esercizio delle potestà legislative esclusive
dello Stato (ex articolo 117, secondo comma, della Costituzione),
eccetto quelle concernenti la perequazione finanziaria;
–le risorse aggiuntive e gli interventi speciali
per le regioni e per gli enti territoriali (ex articolo 119, quinto
comma, della Costituzione);
–tutti gli altri casi in cui la Costituzione rinvia
espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.
Il Senato federale della Repubblica, invece, sarà
competente per i disegni di legge riguardanti:
–la perequazione delle risorse finanziarie
(articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);
–l’esercizio della potestà legislativa concorrente
Stato-regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
–la potestà legislativa in tema di potere
sostitutivo statale in caso di inadempienza nell’attuazione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione europea (articolo 117, quinto comma,
della Costituzione);
–la potestà legislativa in tema di casi e forme con
i quali le regioni potranno concludere accordi con Stati ed intese con enti
territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, nono comma, della
Costituzione).
Una volta che la Camera competente per materia
abbia approvato un testo, l’altra Camera dispone di quindici giorni per
richiedere, a maggioranza assoluta, di esaminarlo. Tale esame deve concludersi
nel termine di trenta giorni. Qualora vengano proposte modificazioni al testo
approvato, spetta alla Camera competente decidere in via definitiva. Infine,
qualora non sia espresso alcun parere entro il predetto termine, la legge potrà
essere promulgata.
I termini per la richiesta di esame e per
l’approvazione di proposte di modifica si dimezzano nel caso di disegni di
legge di conversione di decreti-legge.
A decidere sulle eventuali questioni di competenza
tra le due Camere, in ordine all’esercizio della funzione legislativa, sono i
due Presidenti, d’intesa fra loro; la decisione è insindacabile in qualsiasi
sede.
L’articolo 12 aggiunge un comma all’articolo 72
della Costituzione, con l’obiettivo di dare tempi certi alla discussione ed
alla votazione dei disegni di legge.
Il Governo può richiedere che l’ordine del giorno
delle Camere contenga, con priorità e nell’ordine segnalato dall’Esecutivo
medesimo, disegni di legge presentati dal Governo o fatti propri dallo stesso.
Su esplicita richiesta del Governo, inoltre, il termine per la conclusione
dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di leggi presentati o fatti
propri dal Governo stesso, nonché dei provvedimenti dichiarati urgenti, è
fissato in trenta giorni al massimo.
È infine previsto che nei regolamenti parlamentari
siano inserite norme che garantiscano una riserva di spazio nel calendario
parlamentare in favore di iniziative legislative provenienti dalle opposizioni
(con eventuale riserva di tempi).
L’articolo 13 modifica l’articolo 73, secodo comma,
della Costituzione. La dichiarazione d’urgenza può essere deliberata da
entrambe le Camere per i disegni di legge previsti dal primo comma
dell’articolo 70 (sui quali le Camere decidono collettivamente) oppure, per gli
altri disegni di legge, su delibera della Camera competente per materia, da
assumere a maggioranza assoluta. La legge è promulgata, in tal caso, nel
termine stabilito dalle Camere medesime.
L’articolo 14 modifica il secondo comma
dell’articolo 74 della Costituzione, precisando che, in caso di rinvio
presidenziale di una legge, le Camere possono decidere di approvarla nuovamente
secondo il procedimento previsto dall’articolo 70.
L’articolo 15 aggiunge un comma all’articolo 76
della Costituzione. Si prevede che gli schemi di decreto legislativo
predisposti dal Governo vengano obbligatoriamente sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L’articolo 16 modifica l’articolo 77, secondo
comma, della Costituzione, prevedendo che, in caso di adozione di
decreti-legge, il Governo debba presentarli il giorno stesso alla Camera
competente ai sensi del nuovo articolo 70 della Costituzione, per la
conversione. La Camera competente deve riunirsi entro cinque giorni; se la
Camera è sciolta, si riunisce comunque entro cinque giorni.
Viene altresì aggiunto un ulteriore comma allo
stesso articolo 77, con il quale si fa esplicito divieto al Governo di
procedere alla reiterazione di precedenti decreti al fine di rinnovare
disposizioni non convertite in legge nonché di ripristinare l’efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; al Governo è
anche fatto divieto di introdurre con decreto-legge disposizioni volte a
conferire deleghe legislative e ad attribuire poteri regolamentari in materie
già disciplinate dalla legge.
L’articolo 17 contiene alcune norme di
coordinamento del testo costituzionale: la modifica dell’articolo 79 della
Costituzione determina l’attribuzione alla Camera dei deputati della competenza
ad approvare le leggi di amnistia ed indulto; la modifica dell’articolo 80
chiarisce che spetta alla Camera dei deputati la competenza ad approvare le leggi
di ratifica dei trattati internazionali.
L’articolo 18 modifica l’articolo 84, primo comma,
della Costituzione, abbassando l’elettorato passivo per la carica di Presidente
della Repubblica da cinquanta a quaranta anni.
L’articolo 19 modifica l’articolo 86, adeguandone
la disciplina alla nuova denominazione degli organi costituzionali. Pertanto,
le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa
adempierle, saranno esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.
L’articolo 20 sostituisce l’articolo 88 della
Costituzione. In tale nuova formulazione, il Presidente della Repubblica, in
caso di dimissioni del Primo Ministro o su richiesta del medesimo, può
sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti e i rappresentanti dei gruppi
parlamentari.
Viene dunque meno la possibilità di sciogliere una
sola Camera. Infatti, tale possibilità è principalmente riconducibile alla
originaria previsione costituzionale di un differente termine della legislatura
per la Camera e per il Senato.
L’articolo 21 modifica l’articolo 89, secondo
comma, della Costituzione, attribuendo all’organo di vertice del Governo la
nuova denominazione di Primo Ministro.
L’articolo 22 sostituisce l’articolo 92 della
Costituzione in tema di composizione del Governo della Repubblica. Esso risulta
composto dal Primo Ministro e dai Ministri (che, assieme al Primo Ministro,
costituiscono il Consiglio dei Ministri). Può inoltre essere composto dai
Viceministri. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica,
sulla base dei risultati delle elezioni. In questo quadro, si introduce la
previsione che la disciplina elettorale debba prevedere l’indicazione del
candidato alla carica di Primo Ministro da parte di ciascuna lista elettorale o
coalizione di liste.
La medesima disposizione (comma 2) modifica
l’articolo 93 e mantiene l’obbligo per il Primo Ministro (per il Presidente del
Consiglio, nel testo vigente) e per i Ministri di prestare giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica prima dell’assunzione delle funzioni.
L’articolo 23 sostituisce l’articolo 94 della
Costituzione in tema di rapporti fra Governo e Parlamento. Il Governo deve
ottenere la fiducia delle due Camere, con l’approvazione di una mozione
motivata con voto per appello nominale.
Entro dieci giorni dal giuramento, il Governo si
presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il Primo Ministro dovrà impegnare
il Governo su un determinato programma.
Si conferma la previsione che, in caso di voto
contrario su una proposta del Governo, non consegua obbligo di dimissioni, come
pure viene confermata la disposizione in base alla quale la mozione di sfiducia
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Al Primo Ministro si attribuisce anche la facoltà espressa
di porre la questione di fiducia sull’approvazione o reiezione di
provvedimenti, emendamenti o articoli di disegni di legge, o su atti
d’indirizzo all’esame di una delle due Camere.
Se viene respinta la questione di fiducia o,
viceversa, approvata la mozione di sfiducia, il Primo Ministro ha l’obbligo,
entro sette giorni, di presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni
e può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica
può indire le elezioni delle Camere oppure può nominare un nuovo Primo
Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni.
L’articolo 24 sostituisce l’articolo 95 della
Costituzione, elencando al primo comma i poteri del Primo Ministro. Questi è
responsabile della politica generale del Governo; mantiene l’unità d’indirizzo
politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri;
nomina e revoca i Ministri; nomina e revoca i Viceministri (i quali prestano
giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni).
Resta invariata (secondo comma) la disposizione in
forza della quale i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei propri dicasteri.
Si prevede (terzo comma) che l’ordinamento della
struttura di supporto del Primo Ministro sia stabilito per legge, come pure il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
L’articolo 25 sostituisce l’articolo 96 della
Costituzione, in tema di reati ministeriali, adeguando la disciplina alla nuova
denominazione degli organi costituzionali.
L’articolo 26 modifica l’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, introducendo tra le materie rientranti nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato tre materie attualmente ricadenti
nella potestà legislativa concorrente: grandi reti di trasporto e navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia.
L’articolo 27 aggiunge un comma all’articolo 118
della Costituzione. Si attribuisce alla legge dello Stato il compito di
disciplinare forme e modalità per la realizzazione del principio costituzionale
di leale collaborazione fra i livelli di governo e per la conclusione di
accordi ed intese fra gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi
dell’articolo 114 della Costituzione.
L’articolo 28 aggiunge al primo comma dell’articolo
122 della Costituzione un periodo attraverso il quale si affida alla legge
statale, che disciplina i princìpi fondamentali in materia elettorale regionale
(sistemi di elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità, durata degli
organi elettivi), la determinazione del limite massimo dell’indennità dei
consiglieri regionali nonché il numero di questi affinché esso sia
proporzionale alla popolazione della regione.
L’articolo 29 modifica gli articoli 123 e 127 della
Costituzione, stabilendo che il Governo promuove il giudizio in via principale
presso la Corte costituzionale sugli statuti e sulle leggi regionali, anche su
richiesta del Senato federale della Repubblica.
L’articolo 30 modifica la legge costituzionale 16
gennaio 1989, n.1. All’articolo 5, oltre a sostituire la denominazione del
Senato della Repubblica con quella di Senato federale della Repubblica, si
attribuisce alla Camera dei deputati la competenza in ordine all’autorizzazione
a procedere nei confronti del Primo Ministro o dei Ministri che non siano
parlamentari ovvero nel caso in cui le persone contro le quali si deve
procedere appartengano a Camere diverse. Si modifica, inoltre, l’articolo 10,
comma 1, adeguando la denominazione del Senato della Repubblica.
L’articolo 31 precisa che, fino all’adeguamento dei
rispettivi statuti alla riformata disciplina costituzionale, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono
conformarsi alle nuove disposizioni.
L’articolo 32 contiene alcune norme transitorie.
Esse stabiliscono:
–al comma 1, che in sede di prima applicazione, fra
il ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato
federale, i Consigli o Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali
eleggono i propri rappresentanti (di cui al nuovo articolo 57, quinto comma,
della Costituzione);
–al comma 2, che per l’elezione della Camera dei
deputati, fino all’adeguamento della legislazione elettorale alla nuova
disciplina costituzionale, rimane efficace la normativa previgente, con gli
adeguamenti necessari in ragione della diversa composizione numerica della
Camera;
–al comma 3, che per l’elezione del Senato federale
della Repubblica, fino all’adeguamento della legislazione elettorale alla nuova
disciplina costituzionale, rimane efficace la normativa previgente, con gli
adeguamenti necessari in ragione della diversa composizione numerica del
Senato;
–al comma 4, che i senatori a vita e quelli di
diritto in carica alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale
permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
Non viene redatta relazione tecnica in quanto dal
presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Circoscrizione estero) 1. Al terzo comma dell’articolo 48 della
Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati». Art. 2. (Senato federale della Repubblica) 1. Al primo comma dell’articolo 55 della
Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 3. (Numero dei deputati ed elettorato passivo per la Camera) 1.All’articolo 56 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di
duecentocinquanta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»; b) il terzo
comma è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori»; c) al quarto
comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:
«duecentoquarantacinque». Art. 4. (Composizione del Senato federale della Repubblica) 1.L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecentocinquanta senatori. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all’attività del Senato
federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste
dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali,
cui non si applica il divieto di cui all’articolo 122, secondo comma. A tal
fine, all’inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea
regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun
Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante degli enti locali
della Regione». Art. 5. (Requisiti per l’elezione al Senato federale della Repubblica) 1.L’articolo 58 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 58. – Sono eleggibili a
senatori di una Regione tutti gli elettori che risiedano nella Regione alla
data di indizione delle elezioni». Art. 6. (Deputati a vita di diritto) 1. L’articolo 59 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 59. – È deputato a vita di
diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica». Art. 7. (Durata della legislatura) 1. All’articolo 60, primo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «il Senato» è inserita la seguente:
«federale». Art. 8. (Poteri del Governo in Parlamento 1.All’articolo 64 della Costituzione,
il quarto comma è sostituito dai seguenti: «I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I
regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere
comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente. Il regolamento di ciascuna Camera
garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza e i
diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività
parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo
72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti
compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata
a deputati o senatori appartenenti a gruppi di opposizione». Art. 9. (Gruppi parlamentari) 1.All’articolo 67 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I deputati i senatori, dopo la
proclamazione, dichiarano di quale gruppo intendono far parte, secondo le
disposizioni dei rispettivi regolamenti. Se, per qualunque ragione, i
deputati e i senatori cessano di appartenere al proprio gruppo, sono
collocati d’ufficio nel gruppo misto, al quale appartengono a titolo
individuale. I deputati di diritto sono iscritti al gruppo misto. I
rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali dichiarano dopo la
proclamazione a quale gruppo intendono aderire». Art. 10. (Indennità parlamentare) 1.L’articolo 69 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 69. – I componenti della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di
partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. Ricevono
un’indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro
effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi
regolamenti». Art. 11. (Procedimento legislativo) 1.L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal
Senato federale della Repubblica nei seguenti casi: a) disegni di
legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge
costituzionale; b) disegni di
legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui
all’articolo 116, terzo comma; c) disegni di
legge in materia elettorale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere f)
e p); d) disegni di
legge di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo dello Stato. Salvo quanto previsto dal primo
comma, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti
l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli
117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle
risorse finanziarie, e 119, quinto comma. La Camera dei deputati è altresì
competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla
legge dello Stato o della Repubblica, fatto salvo quanto previsto dal primo e
dal terzo comma del presente articolo. Il Senato federale della Repubblica è
competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato di cui all’articolo 117, commi secondo, lettera e),
limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo, quinto e
nono. Dopo l’approvazione da parte della
Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, la maggioranza assoluta
dei componenti dell’altra Camera può chiedere, entro quindici giorni dalla
trasmissione, di esaminare il disegno di legge, al fine di modificare parti
del testo approvato. L’esame del disegno di legge si conclude entro
l’ulteriore termine di trenta giorni. Qualora vengano approvate
modificazioni, la Camera competente delibera in via definitiva. Qualora non sia
proposta alcuna modifica entro il termine previsto, la legge può essere
promulgata. I termini per la richiesta di esame e
per l’approvazione di proposte di modifica di cui al quarto comma del
presente articolo sono ridotti per i disegni di legge di conversione dei
decreti emanati ai sensi dell’articolo 77 rispettivamente a sette ed a
quindici giorni. I Presidenti del Senato federale
della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione
legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede». Art. 12. (Tempi di discussione dei disegni di legge) 1.All’articolo 72 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I disegni di legge sono discussi e
votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. Su richiesta del Governo, l’ordine del giorno delle Camere deve
prevedere, con priorità e nell’ordine indicato dal Governo stesso, l’esame
dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo. Su richiesta del
Governo, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera
dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli
dei quali è dichiarata l’urgenza non può in ogni caso essere superiore a
trenta giorni. I regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e
limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate
dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale». Art. 13. (Dichiarazione d’urgenza) 1.Il secondo comma dell’articolo 73
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Se la Camera competente o, per i
disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le
Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la
legge è promulgata nel termine da esse stabilito». Art. 14. (Rinvio presidenziale delle leggi) 1.All’articolo 74 della Costituzione,
il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le Camere approvano nuovamente la
legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 70, questa deve essere
promulgata». Art. 15. (Parere parlamentare su schemi 1.All’articolo 76 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti». Art. 16. (Decretazione d’urgenza) 1. All’articolo 77 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo
comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70 che è convocata e
si riunisce entro cinque giorni. Nel caso in cui la Camera competente sia
sciolta, essa è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni»; b)è aggiunto,
in fine, il seguente comma: «Il Governo non può, mediante
decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge,
ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri
regolamentari in materie già disciplinate con legge». Art. 17. (Modifiche agli articoli 79 e 80 1. Al primo comma dell’articolo 79
della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati». 2. All’articolo 80 della
Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle
seguenti: «È autorizzata». Art. 18. (Eleggibilità alla carica di Presidente 1. Al primo comma dell’articolo 84
della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quaranta anni». Art. 19. (Supplenza del Presidente della Repubblica) 1. Al primo comma dell’articolo 86
della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «federale
della Repubblica». Art. 20. (Scioglimento delle Camere) 1.L’articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 88. – Il Presidente della
Repubblica, in caso di dimissioni del Primo Ministro o su richiesta del
medesimo, può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti e i
rappresentanti dei gruppi parlamentari». Art. 21. (Modifica all’articolo 89, secondo comma, della Costituzione) 1. All’articolo 89, secondo comma,
della Costituzione, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «dal Primo Ministro». Art. 22. (Governo) 1.L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 92. – Il Governo della
Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri. Può essere composto altresì dai
Viceministri. Il Presidente della Repubblica nomina
il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni. La legge dello Stato disciplina il
sistema di elezione delle Camere prevedendo che ciascuna lista elettorale o
coalizione di liste debba indicare il candidato alla carica di Primo
Ministro». 2. L’articolo 93 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 93. – Il Primo Ministro e i
Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica». Art. 23. (Rapporto di fiducia tra il Parlamento 1.L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 94. – Il Governo deve avere la
fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dal giuramento dei
Ministri, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. In
tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alle Camere la responsabilità
del Governo su un determinato programma. Il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Il Primo Ministro può porre la
questione di fiducia alla Camera dei deputati o al Senato federale della
Repubblica sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti
o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame. Se la richiesta di fiducia è respinta
o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro
presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni e può richiedere lo
scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può indire le
elezioni delle Camere oppure può nominare un nuovo Primo Ministro, sulla base
dei risultati delle elezioni». Art. 24. (Poteri del Primo Ministro e dei Ministri) 1.L’articolo 95 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 95. – Il Primo Ministro è
responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività
dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Viceministri, che
prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni. I Ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento
della struttura di supporto al Primo Ministro e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri». Art. 25. (Reati ministeriali) 1.L’articolo 96 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 96. – Il Primo Ministro ed i
Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». Art. 26. (Competenze legislative dello Stato) 1.All’articolo 117 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «s-bis) grandi reti di
trasporto e di navigazione; s-ter)
ordinamento della comunicazione; s-quater)
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»; b). al terzo
comma, le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia;» sono soppresse. Art. 27. (Leale collaborazione tra i livelli di governo) 1.All’articolo 118 della
Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La legge dello Stato disciplina
forme e modalità per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi
e intese tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114». Art. 28. (Numero e indennità dei consiglieri 1.Al primo comma dell’articolo 122
della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima
legge determina il limite massimo della indennità dei consiglieri regionali e
il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione». Art. 29. (Giudizio in via principale sulla legittimità costituzionale
delle leggi regionali) 1.Al secondo comma, terzo periodo,
dell’articolo 123 della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato
federale della Repubblica,». 2. Al primo comma dell’articolo 127
della Costituzione, dopo le parole: «può promuovere» sono inserite le
seguenti: «, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica,». Art. 30. (Modifiche alla legge costituzionale 1.Alla legge costituzionale 16
gennaio 1989, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all’articolo 5, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica» e le parole: «al Senato
della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»; b)all’articolo
10, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 31. (Adeguamento delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano) 1. Fino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 32. (Norme transitorie) 1.In sede di prima applicazione della
presente legge costituzionale, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente
la prima riunione del Senato federale della Repubblica, i Consigli regionali,
le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono i
rappresentanti di cui all’articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come
sostituito dall’articolo 4 della presente legge costituzionale. 2. Fino all’adeguamento della
legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge
costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere
applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore
della legge medesima, con gli adeguamenti resi necessari dal nuovo numero di
componenti della Camera dei deputati. 3. Fino all’adeguamento della
legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale,
per le elezioni del Senato federale della Repubblica si applica la normativa
elettorale prevista, alla data di entrata in vigore della legge medesima, per
il Senato della Repubblica, con gli adeguamenti resi necessari dal diverso
numero di componenti del Senato federale della Repubblica. 4. I senatori a vita ai sensi
dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il
Senato federale della Repubblica. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 3183
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa del senatore FISTAROL |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche al titolo V della Parte II della
Costituzione
in materia di istituzione del Senato federale
della Repubblica,
composizione della Camera dei deputati, del
Senato federale
della Repubblica, del Governo e dei Consigli
regionali, nonché
in materia di accorpamento delle regioni, di
popolazione dei comuni
e di soppressione delle province
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Agli occhi degli italiani il
principale problema del Paese oggi, è la politica o meglio, l’ormai perdurante
incapacità della politica di dare risposte ai bisogni di modernità,
competizione ed efficienza del Paese, nonché di qualità dei servizi erogati
alle persone e alle imprese. È il sistema politico ed istituzionale nel suo
complesso ad essere ritenuto anacronistico, lento, costoso, inefficiente,
eccessivo. Tutto ciò in una situazione di severa contingenza economica che,
inevitabilmente, non ha potuto che inasprire il sentimento di insofferenza
verso un sistema che si mostra sempre più inadeguato a fornire risposte. Si
ritiene necessario, dunque, un intervento legislativo volto a ridimensionare
strutturalmente l’articolazione politica ed istituzionale del nostro Paese, al
fine di restituire all’azione politica l’autorevolezza indispensabile a
proporre le misure necessarie per affrontare la crisi.
Il presente disegno di legge – che il proponente
auspica trovi un largo consenso in Parlamento – riprende una generale richiesta
dei cittadini di adeguare il funzionamento della politica a nuovi parametri di
rigore economico, di semplificazione delle istituzioni e di efficienza
decisionale, necessari per l’auspicata ripresa economica.
È di tutta evidenza che la spesa pubblica
improduttiva sia il primo nemico del nostro sistema economico e sociale. Le
ultime manovre finanziarie, mettendo in atto modesti tagli sui costi
strutturali e limitandosi ad arginare lo spettro del debito con l’imposizione
di una maggior pressione fiscale ai cittadini, non hanno fatto che oscurare
ogni orizzonte di crescita e di sviluppo della nostra economia. Il presente
disegno di legge è teso ad introdurre modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione, in particolare concernenti l’istituzione del Senato
federale della Repubblica, la composizione della Camera dei deputati, del
Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché
l’accorpamento delle regioni, la popolazione dei comuni e la soppressione delle
province. Tale proposta persegue due finalità precise: da un lato, il controllo
della spesa pubblica e la drastica riduzione di enti e apparati; dall’altro,
l’aumento della competitività e la crescita del Paese anche tramite
l’efficientamento dell’apparato amministrativo.
Di seguito, si riporta una sintesi di quanto
previsto dal presente disegno di legge costituzionale, rispetto al quale il
proponente auspica un esame ed un’approvazione in tempi rapidi da parte del
Parlamento.
Istituzione del Senato federale della Repubblica
L’istituzione del Senato federale della Repubblica,
quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità
locali, prevista all’articolo 3 del disegno di legge, segna la fine del
bicameralismo perfetto. La composizione consta di centocinquanta senatori,
eletti – in un numero pari almeno a tre – in ognuna delle regioni (ridotte a
dodici) contestualmente ai Consigli regionali; ai senatori in tal modo eletti
si aggiungono ventiquattro delegati delle regioni che, senza diritto di voto,
partecipano in ogni caso ai lavori del Senato federale.
Salvo alcune materie riservate al procedimento
collettivo delle due Camere, il modello prevalente per la funzione legislativa
è monocamerale, rispettivamente di competenza della Camera dei deputati e del
Senato federale sulla base delle questioni trattate: in base a tale sistema,
non è più richiesta la doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso
testo. La Camera esamina le proposte di legge sulle materie di competenza
statale, il Senato i disegni di legge che riguardano le materie concorrenti,
cioè quelle riservate sia allo Stato, sia alle regioni. Il ramo del Parlamento
che non ha la competenza diretta può comunque presentare proposte di modifica.
Sulla determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, Camera e Senato legiferano insieme.
Riduzione del numero dei Deputati e dei Senatori
La riduzione del numero dei componenti delle Camere
non risolve di per sè i problemi illustrati, ma non può che rappresentare una
prima «potatura» necessaria. Ad oltre quarant’anni dalla concreta attuazione
delle regioni a Statuto ordinario, a dieci anni dalla riforma del titolo V
della Costituzione e, quindi, dalla riscrittura dei rapporti tra potere
centrale e potere regionale, così come si impone necessariamente una riduzione
del numero dei Consiglieri regionali, è opportuno anche rivedere la
composizione delle Camere. Tale proposta rappresenta un equilibrato
compromesso, coerente con lo spirito della Costituzione repubblicana, tra le
ragioni della funzionalità e quelle della rappresentanza democratica.
Il presente disegno di legge riduce a 350 il numero
dei componenti della Camera dei deputati (di cui dodici eletti nella Circoscrizione
Estero) e a 150 quello del Senato. Una riduzione sensibile, che tuttavia
garantisce il principio della rappresentatività democratica delle Camere,
quello della governabilità, nel contempo rispondendo alla necessità di ridurre
i costi della politica e assicurando il funzionamento delle istituzioni.
In termini di taglio dei costi, la riduzione del
numero dei deputati da 630 a 350 e dei senatori da 315 a 150 comporterebbe un
risparmio di almeno 106.800.000 euro annui, relativo all’indennità di carica, a
cui vanno aggiunti ulteriori risparmi dovuti all’alleggerimento della macchina
amministrativa del Parlamento. Le spese di funzionamento del Parlamento
potrebbero quindi passare dagli attuali 1.519 milioni a 1.063,3 milioni di euro
l’anno.
Riduzione del numero dei Ministri
Numerosi analisti economici attribuiscono
all’Italia il limite di aver organizzato la pubblica amministrazione attraverso
meccanismi complessi e costosi. Sicuramente esiste il problema del costo
intrinseco della pubblica amministrazione, dove emergono, in termini
assolutamente negativi, quelli che vengono definiti come i «costi della
politica», tuttavia è necessario anche considerare il costo indiretto
rappresentato dalla farraginosa articolazione della pubblica amministrazione,
che spesso accumula ritardi senza neanche riuscire a fornire i servizi. Ciò
avviene a prescindere dalla preparazione e dall’impegno dei dipendenti, e dalle
figure apicali e dirigenziali. Il nostro Paese ha costruito il sistema della
pubblica amministrazione attraverso stratificazioni successive che non hanno
mai consentito di affrontare con efficacia la sfida della modernizzazione.
L’esempio della difficoltà ad innovare è anche legato alla discutibile modalità
tramite cui, negli anni, i diversi Governi e il Parlamento hanno affrontato la
semplificazione amministrativa delle competenze espresse dai Ministeri, ovvero
proprio da quanti dovrebbero rappresentare il cardine dell’espressione del
potere centrale dello Stato.
Il presente disegno di legge prevede quindi anche
una drastica riduzione del numero dei Ministeri esistenti (da ventitre a dieci)
– peraltro già proposto in altro disegno di legge ad iniziativa del proponente
(atto Senato n. 2815) – e dei componenti effettivi del Governo (da settanta a
quaranta), incidendo in maniera rilevante sul numero dei componenti
dell’Esecutivo e interpretando in senso restrittivo quanto previsto dal decreto
legislativo cosiddetto «Bassanini» del 30 luglio 1999, n.300.
Riduzione del numero dei consiglieri regionali
Nel presente disegno di legge il numero massimo di
componenti dei Consigli regionali viene fissato a cinquanta unità, per le
regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta unità, invece, per le
regioni da due fino a cinque milioni di abitanti e a trenta negli altri casi.
Una riduzione sensibile, ma che in ogni caso garantisce il principio della
rappresentatività e della governabilità (assicurato anche dal mantenimento del
premio di maggioranza alla coalizione vincente) e risponde, altresì, alla
necessità di ridurre i cosiddetti costi della politica.
Abolizione delle province e razionalizzazione dei
comuni
Il presente testo ridisegna anche le autonomie
locali: le province sono abolite ed i comuni dovranno essere, con apposita
legge ordinaria, ridefiniti nel numero e nei confini, in modo tale da
comprendere una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti. La soppressione
delle province – intervento in parte già proposto in altro disegno di legge del
proponente (atto Senato n.2819) – non solo eliminerebbe ogni sovrapposizione di
competenze, snellendo la rete delle competenze amministrative territoriali, ma
permetterebbe anche un considerevole risparmio per le casse dello Stato,
rappresentando nel contempo per i cittadini un segnale inequivocabile di
volontà di riforma della «macchina amministrativa», a vantaggio di un sistema
realmente efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. È fuor di dubbio,
infatti, che le strutture burocratiche e politiche provinciali generino, per la
maggioranza dei casi, costi non necessariamente giustificati dalle funzioni che
svolgono. Il costo delle province, sia in termini assoluti, sia in relazione ai
benefici, ha raggiunto effettivamente livelli elevatissimi. Le stime attestano
che, approssimativamente, i tre quarti dei bilanci sono assorbiti dalle spese
correnti e solo un quarto (circa) degli stessi viene utilizzato per gli
investimenti. Vi è da sottolineare, peraltro, che la provincia, pur avendo
organi elettivi e una sua struttura burocratica, ha solo contatti superficiali
con il territorio, mentre la sua reale interfaccia è rappresentata dagli altri
livelli di governo. Nel presente disegno di legge, quindi, si propone la
soppressione delle province con relativo trasferimento delle funzioni ai comuni
capoluogo (delle province soppresse). Tuttavia, è rimessa alle regioni la
facoltà di istituire, in specifiche parti del territorio e per determinate
materie, un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da
consiglieri dei comuni facenti parte del territorio interessato. La stessa ratio,
relativa allo snellimento della pubblica amministrazione e alla riduzione dei
costi, è sottesa alla proposta dell’accorpamento dei comuni con meno di 20.000
abitanti. Una proposta assolutamente di buon senso se solo si considera che nel
nostro Paese, oggi, sono solo 516 su 8.092 i comuni con una popolazione
superiore ai 20.000 abitanti, per una popolazione totale di 32.137.236
abitanti; la popolazione residente, secondo dati dell’ISTAT del gennaio 2011, è
invece di 60.626.442 abitanti. Ne consegue che i restanti 28.489.206 italiani
risiedono nei 7.576 comuni con meno di 20.000 abitanti. Con l’accorpamento,
quindi, dei comuni più piccoli in nuclei con minimo 20.000 abitanti si otterrà
un numero totale di comuni non superiore a 2.000. Di conseguenza, i Consigli
comunali, i sindaci, i segretari comunali, i dirigenti, passerebbero da oltre
8.000 a meno di 2.000, con tutte le intuibili conseguenze positive in termini
di riduzione dei cosiddetti costi della politica.
Accorpamento delle regioni in dodici macroregioni
La necessità di una riforma della «forma dello
Stato» emerge in maniera sempre più evidente se si osservano le trasformazioni
economiche e politiche in corso a livello internazionale e si riflette sui
persistenti nodi problematici della situazione italiana. Per poter cogliere le
sfide lanciate dai mercati internazionali, è necessario fare affidamento sulle
capacità del proprio sistema territoriale di mantenere, promuovere e attrarre
attività economiche, risorse finanziarie e umane. Di qui la necessità di avere
istituzioni regionali in grado di esercitare un ruolo forte ed autonomo nel
governo dei fenomeni economici e sociali, per mezzo di adeguati strumenti
legislativi, operativi e finanziari. È dunque necessario un nuovo regionalismo.
Per la gestione dello sviluppo, del Sud come del Nord, occorre ragionare e
progettare su scala europea, per poi puntare sul «montaggio locale» dei fattori
di sviluppo e dei progetti, attribuendo alle forze di governo regionali le
responsabilità e la gestione delle scelte di sviluppo. La riforma in senso
regionalista deve trovare soluzioni per assicurare il massimo possibile di
innovazione ed efficienza. Servono, quindi, nuove regioni per una nuova Italia.
Due sono i fondamentali criteri di razionalità
economica che possono garantire e guidare il nuovo disegno concettuale,
giuridico e geografico delle regioni italiane. Il primo criterio postula
l’autonomia finanziaria come fondamento dell’auto governo regionale; il secondo
attiene alle dimensioni territoriali che possano favorire progetti di sviluppo
economico sul lungo termine. Ciò che ne consegue è la suddivisione dell’Italia
in dodici macroregioni. I criteri che hanno ispirato tale ripartizione sono
stati, da un lato, l’esigenza di ridurre l’area della non sufficienza
finanziaria; dall’altro, la necessità di eliminare le realtà regionali di più
minute dimensioni in una prospettiva di potenziamento delle funzioni ad esse
assegnate. Il nuovo disegno regionale deriva dall’accorpamento delle attuali
regioni, così da rispettare gli attuali perimetri regionali:
1. Piemonte + Valle d’Aosta + Liguria (6.207.211
abitanti);
2. Lombardia (9.950.577 abitanti);
3. Veneto + Trentino + Friuli (7.218.420 abitanti);
4. Emilia Romagna (4.442.501 abitanti);
5. Toscana + Umbria (4.642.136 abitanti);
6. Marche + Abruzzo + Molise (3.223.371 abitanti);
7. Lazio (5.748.792 abitanti);
8. Campania (5.834.882 abitanti);
9. Puglia + Basilicata (4.677.442 abitanti);
10. Calabria (2.010.350 abitanti);
11. Sicilia (5.048.806 abitanti);
12. Sardegna (1.675.411 abitanti);
La ripartizione regionale proposta consente il
riassorbimento di aree finanziariamente non autosufficienti per raggiungere
l’autonomia finanziaria. Questa proposta – che, seppur di un’attualità
“allarmante“, riprende quella del programma di ricerca ’Geografia e istituzioni
della nuova Italia’ della Fondazione Agnelli del 1992- sempre nell’ottica della
razionalizzazione economica dei territori, istituisce inoltre l’obbligo di
articolare gli uffici periferici dello Stato su base (macro)regionale. Si
tratta dunque di riorganizzare e ridurre a dodici, pari al numero delle
macroregioni, le prefetture, le Agenzie del demanio, le direzioni regionali
dell’Agenzia delle entrate, dell’Esercito, e così via, stabilendo che abbiano
sede nel comune capoluogo di regione e che negli altri comuni ci possano essere
solo sportelli finalizzati a favorire l’accessibilità ai servizi erogati.
Abrogazione degli Statuti speciali
I criteri del presente disegno di legge sollevano
la questione delle regioni a Statuto speciale. La specialità è nata nel 1948
con modalità che corrispondevano a particolari necessità che oggi non possono
non apparire superate. È auspicabile una nuova discussione del concetto di
specialità, nella convinzione che la tutela delle specialità culturali non
possa più reggersi su «speciali» trattamenti finanziari e fiscali. Alla luce di
tali considerazioni, il presente disegno di legge prevede l’abrogazione degli
statuti speciali, propedeutica, inoltre, all’accorpamento delle dodici macroregioni.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Modifiche all’articolo 55 della Costituzione) 1. All’articolo 55 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica». Art. 2. (Modifiche all’articolo 56 della Costituzione) 1. All’articolo 56 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo
comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente:
«trecentocinquanta»; b) al quarto
comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente:
«trecentotrentotto». Art. 3. (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione - Senato federale della Repubblica) 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica è
composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale. L’elezione
del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che
garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le
regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto
di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti
delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura
regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti
e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i
sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione». Art. 4. (Modifica all’articolo 70 della Costituzione - Funzione legislativa) 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. - La Camera dei deputati
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117,
secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato federale della
Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge
sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla
metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da
parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro
trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il
Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m)
e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120,
secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia
espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui
agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma,
125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Qualora il Governo ritenga che
proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato
federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per
l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero
per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il
Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può
autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le
motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non
sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che
decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle
modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del
Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto
esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera
dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma». Art. 5. (Procedure legislative in casi particolari) 1. All’articolo 73, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le
seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,». 2. All’articolo 74, secondo comma,
della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti:
«, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,». 3. All’articolo 77 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti:
«secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,»; b) al secondo
comma, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si
riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è
appositamente convocata»; c) al terzo
comma, secondo periodo, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le
seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,». Art. 6. (Modifica all’articolo 92 della Costituzione) 1. Il secondo comma dell’articolo 92
della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Il Governo della Repubblica è
composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.». Art. 7. (Modifica all’articolo 97 della Costituzione) 1. All’articolo 97 della
Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Gli uffici statali decentrati sono
organizzati su base regionale e hanno sede nei comuni capoluogo di regione.
Presso gli altri comuni possono essere attivati sportelli esclusivamente
finalizzati a favorire l’accessibilità pubblica dei servizi erogati.». Art. 8. (Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione) 1. La rubrica del Titolo V della
Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le regioni e i
comuni». Art. 9. (Modifiche all’articolo 114 della Costituzione) 1. All’articolo 114 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, le parole: «dalle Province» sono soppresse; b) al secondo
comma, le parole: «le Province» sono soppresse. Art. 10. (Abrogazione dell’articolo 116 della Costituzione) 1. L’articolo 116 della Costituzione
è abrogato. Art. 11. (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione) 1. All’articolo 117 della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo
comma, lettera p) la parola, «Province» è soppressa; b) al quinto
comma, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono
soppresse; c) al sesto
comma, le parole: «, le Province» sono soppresse. Art. 12. (Modifiche all’articolo 118 della Costituzione) 1. All’articolo 118 della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, la parola «Province,» è soppressa; b) al secondo
comma, le parole: «, le province» sono soppresse; c) al quarto
comma, la parola «Province» è soppressa. Art. 13. (Modifiche all’articolo 119 della Costituzione) 1. All’articolo 119 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, le parole: «le Province,» sono soppresse; b) al secondo
comma, le parole: «le Province,» sono soppresse; c) al quarto
comma, le parole: «alle Province» sono soppresse; d) al quinto
comma, la parola: «Province,» è soppressa; e) al sesto
comma, le parole: «le Province,» sono soppresse. Art. 14. (Modifica all’articolo 120 della Costituzione) 1. Al secondo comma dell’articolo 120
della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse. Art. 15. (Modifica all’articolo 122 della Costituzione) 1. All’articolo 122 della
Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «In ogni caso il numero di
consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con
più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione
compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre
regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio
regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa
vigente.». Art. 16. (Modifica all’articolo 131 della Costituzione) 1. L’articolo 131 della Costituzione
è sostituito dal seguente: –«Art. 131 – Sono costituite le
seguenti regioni: Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria; Lombardia; Triveneto; Emilia-Romagna; –Toscana – Umbria; Marche – Abruzzi – Molise; Lazio; Puglia – Basilicata; Campania; Calabria; Sicilia; Sardegna». Art. 17. (Modifica all’articolo 132 della Costituzione) 1. All’articolo 132 della
Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si può, con l’approvazione della
maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati, espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un’altra». Art. 18. (Modifiche all’articolo 133 della Costituzione) 1. All’articolo 133 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo
comma è sostituito dal seguente: «La Regione, in specifiche parti del
territorio, e per determinate materie, può istituire un livello
amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei
Comuni facenti parte del territorio interessato»; b) dopo il
secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti: «Ciascun Comune non può avere una
popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe
limitatamente alle aree montane e insulari. Per assicurare una adeguata rappresentanza
degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi
una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti
eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità
municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive
difunzioni amministrative o gestionali.». Art. 19. (Abrogazione degli statuti speciali della Regione Siciliana,
della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del
Friuli-Venezia Giulia) 1. Sono abrogati: a) lo statuto
della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2; b) lo statuto
speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n.3; c) lo statuto
speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n.4; d) il testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n.670; e) lo statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.1; f) la X
disposizione transitoria e finale della Costituzione. Art. 20. (Riduzione del numero dei Ministeri e dei Ministri) 1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato,
il numero dei Ministeri è ridotto a dieci e quello totale dei componenti del
Governo a qualsiasi titolo, compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, è ridotto ad un numero non superiore alle quaranta
unità. Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le disposizioni degli articoli 56
e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente
legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. 2. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato e le Regioni,
secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città
metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associative, le
funzioni amministrative già esercitate dalle Province, sulla base dei princìpi
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché a regolare il
passaggio dei beni di proprietà e del personale dipendente delle Province
medesime ai citati enti. Gli organi di governo delle Province restano in
carica fino al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. Qualora alla cessazione del mandato non
siano state adottate le disposizioni di riordino di cui al primo periodo del
presente comma, le Regioni provvedono alla nomina di un commissario
straordinario che esercita poteri di governo fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni medesime. 3. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni
ridefiniscono con legge, su proposta degli enti interessati, il numero, le
circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni della Repubblica, in modo che
essi comprendano una popolazione residente non inferiore a ventimila
abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane ed insulari.
Gli organi di governo dei comuni aventi una popolazione residente inferiore a
ventimila abitanti restano in carica fino al termine del mandato in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; alla
scadenza del mandato, i predetti organi di governo non sono rinnovati e i
loro poteri sono esercitati da un commissario straordinario, nominato dalla
Regione, fino all’insediamento degli organi ordinari dei nuovi Comuni. 4. Fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi statuti previsti dal comma 11 del presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati dall’articolo
19 della presente legge costituzionale. 5. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono indette le
elezioni dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali delle
regioni Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria, Triveneto, Toscana – Umbria,
Marche – Abruzzi – Molise e Puglia – Basilicata. Per lo svolgimento delle
elezioni, si applicano le disposizioni transitorie che lo Stato provvede ad
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. 6. Gli organi di governo delle
regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, continuano ad esercitare le loro
funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della
regione Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria. 7. Gli organi di governo delle
regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a
esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente
della Giunta della regione Triveneto. 8. Gli organi di governo delle
regioni Toscana e Umbria, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino
alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione
Toscana – Umbria. 9. Gli organi di governo delle
regioni Marche, Abruzzo e Molise, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni
fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione
Marche – Abruzzi – Molise. 10. Gli organi di governo delle
regioni Puglia e Basilicata, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino
alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione
Puglia – Basilicata. 11. I Consigli regionali delle
regioni di cui al comma 5 adottano un proprio statuto, ai sensi dell’articolo
123 della Costituzione, entro sei mesi dalla data della prima seduta
successiva alle elezioni. I medesimi Consigli approvano la legge elettorale
ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione entro un anno
dalla prima seduta successiva alle elezioni. 12. Le disposizioni dell’articolo 122
della Costituzione, come modificato dall’articolo 15 della presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge
costituzionale. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 3204
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori d’iniziativa dei senatori
CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO,
DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO,
MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI,
VACCARI, VALLARDI e VALLI |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Disposizioni concernenti la riduzione del
numero dei parlamentari,
l’istituzione del Senato federale della
Repubblica e la forma di Governo
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Con la modifica del titolo V
della Costituzione, apportata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3,
si è aperta una stagione di riforme costituzionali. L’applicazione del nuovo
titolo V ha però creato problemi di interpretazione aumentando il contenzioso
tra Stato e regioni con numerosi ricorsi alla Corte costituzionale. In realtà
non si è avuta una semplificazione e, soprattutto, l’intervento legislativo non
è stato sufficiente ad assicurare un maggior coinvolgimento delle autonomie e a
realizzare il percorso, che riteniamo necessario, verso un cambiamento in senso
federale dello Stato.
Un cambiamento essenziale per modernizzare la
pubblica amministrazione ed adeguarla alle esigenze della società, per
valorizzare le autonomie territoriali, per rispondere ai bisogni del mondo
imprenditoriale e dei cittadini, per rendere competitivo il Paese, per
semplificare gli adempimenti ed adeguare la nostra legislazione a quell’Europa
a cui tanti fanno riferimento.
Dopo la modifica del titolo V, nel 2003 è stato
presentato un importante disegno di legge costituzionale (atto Senato n.2544 e
atto Camera n.4862) che prevedeva l’istituzione del Senato federale, la
riduzione del numero dei parlamentari, modifiche al procedimento di formazione
delle leggi e al sistema di Governo, prevedendo maggiori poteri al Primo
Ministro e interventi sull’ordinamento giurisdizionale.
Il disegno di legge costituzionale, dopo quattro
passaggi parlamentari, fu definitivamente approvato il 16 novembre 2005.
A dimostrazione che parlare di federalismo è cosa
diversa dal volere il federalismo e dall’agire con convinzione e determinazione
per cambiare il «sistema Paese», il testo della legge costituzionale, la
cosiddetta «devoluzione», fu respinta con il referendum confermativo del
25 e 26 giugno 2006. E la campagna per votare «no» fu orchestrata da quelle
stesse forze politiche che, a parole, si dichiarano a favore del federalismo.
Durante la presente legislatura l’obiettivo di
arrivare al cambiamento è stato perseguito con altri progetti di legge
riguardanti, tra le altre, la riforma delle autonomie locali, la cosiddetta
«Carta delle autonomie», con proposte (atto Senato n.2259 e atto Camera n.3118)
riguardanti la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Inoltre, oltre a provvedimenti riguardanti
l’aspetto istituzionale e ordinamentale, è stata approvata la legge 5 maggio
2009, n.42, in materia di federalismo fiscale e sono stati approvati i decreti
legislativi attuativi.
Il cambiamento del Paese è stato quindi perseguito
operando in più direzioni quella ordinamentale, quella fiscale e quella
costituzionale. Esso non è però ancora stato realizzato ed è quindi
indispensabile ripresentare una riforma organica della Costituzione che
riprenda in parte i temi contenuti nella cosiddetta «devoluzione», e cioè una
riduzione dei costi della politica ed una maggiore efficacia ed efficienza del
sistema, che eviti duplicazioni al fine di semplificare, razionalizzare e
snellire il procedimento legislativo.
Il presente disegno di legge costituzionale si
compone di 42 articoli.
L’articolo 42 reca le norme transitorie.
L’articolo 1 e l’articolo 2 intervengono sugli
articoli riguardanti i principi fondamentali previsti dalla Costituzione. In
particolare, l’articolo 1 modifica l’articolo 1 della Costituzione precisando
che l’Italia è una Repubblica federale democratica e che la sovranità
appartiene ai popoli, mentre l’articolo 2 modifica l’articolo 5 della
Costituzione stabilendo che la Repubblica federale adegua i contenuti ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo. Le parole
«federale» e «federalismo» vengono finalmente inserite nelle norme che
definiscono i princìpi fondamentali ai quali l’ordinamento e la legislazione
devono adeguarsi così come vi viene inserito (all’articolo 5) il principio di
sussidiarietà inserito all’articolo 5 della Costituzione.
L’articolo 3 sopprime la circoscrizione Estero e il
voto per i cittadini residenti all’estero.
Gli articoli da 4 a 13 modificano le norme dedicate
al Parlamento. In particolare, l’articolo 4 istituisce il Senato federale della
Repubblica, in tal modo prevedendo una «Camera delle Autonomie».
Con l’articolo 5 si riduce a duecento il numero dei
deputati e si prevede l’eleggibilità alla carica di deputato per tutti gli elettori
che abbiano compiuto ventuno anni di età.
All’articolo 6 si riduce a duecento anche il numero
dei componenti del Senato federale della Repubblica e si precisa che la loro
elezione avviene contestualmente all’elezione del rispettivo consiglio o assemblea
regionale e, per il Trentino – Alto Adige, contestualmente all’elezione dei
consigli delle province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede inoltre che
partecipino ai lavori del Senato federale, senza diritto di voto, altri
rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
All’articolo 7 si prevede che siano eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto ventuno anni di età, mentre
all’articolo 8 si abolisce la carica di Senatore di diritto e a vita.
Con l’articolo 11 è introdotto in Costituzione il
principio secondo il quale le Camere eleggono i propri Presidenti a maggioranza
assoluta dei propri componenti.
L’articolo 12 rimanda ai regolamenti parlamentari
la previsione dei casi in cui il Governo deve essere comunque rappresentato dal
Primo Ministro o dal Ministro competente nonché la previsione delle prerogative
e dei poteri del Governo e della maggioranza nonché dei diritti delle
opposizioni.
L’articolo 13 stabilisce il dovere, per i
componenti delle Camere, di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle
Commissioni, collegando l’indennità a tale partecipazione.
Gli articoli da 14 a 20 modificano le disposizioni
dedicate alla formazione delle leggi.
In particolare, l’articolo 14 interviene sul
procedimento legislativo individuando le materia di competenza legislativa
della Camera dei deputati, quelle di competenza legislativa del Senato federale
della Repubblica e i casi in cui la funzione legislativa dello Stato è
esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato federale. Le modifiche che
vengono introdotte pongono fine al sistema bicamerale perfetto e semplificano
il procedimento legislativo riducendo i tempi di approvazione delle leggi.
Con l’articolo 15 si prevedono termini abbreviati
per la discussione e la votazione dei disegni di legge e per quelli presentati
o fatti propri dal Governo.
L’articolo 18 introduce il parere delle Commissioni
parlamentari competenti sugli schemi dei decreti legislativi predisposti dal
Governo mentre l’articolo 19 pone dei limiti alla decretazione d’urgenza.
Gli articoli da 21 a 25 modificano le norme
riguardanti il Presidente della Repubblica.
Con l’articolo 21 si porta a quarant’anni l’età
minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica e si prevede per la
sua elezione l’ulteriore requisito della sottoscrizione della candidatura da
parte di cinquecento sindaci.
All’articolo 23 si stabilisce che la supplenza è
attribuita al presidente della Camera dei deputati e all’articolo 24 si prevede
che il Presidente della Repubblica indice le elezioni della sola Camera dei
deputati.
L’articolo 25 attribuisce al Presidente della
Repubblica la facoltà di sciogliere la Camera dei deputati, sentito il
Presidente e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche su richiesta del
Primo Ministro.
Gli articoli da 26 a 29 intervengono sulle
disposizioni dedicate al Governo.
Con l’articolo 26 si introducono disposizioni volte
ad assicurare la governabilità. Si stabilisce che il Governo è composto anche
dai Viceministri e dai sottosegretari di Stato; che il Presidente della
Repubblica può revocare il Primo Ministro, il quale è nominato sulla base dei
risultati delle elezioni della Camera dei deputati e che la legge disciplina
l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.
L’articolo 27 disciplina la mozione di fiducia e la
mozione di sfiducia.
L’articolo 28 introduce il principio in base al
quale il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo,
nonché che egli può nominare e revocare i Ministri, i Viceministri e i sottosegretari
di Stato.
L’articolo 30 sopprime il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.
Gli articoli 31 e 32 modificano le disposizioni
dedicate alla magistratura stabilendo che i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati non sono attribuiti al Consiglio superiore della
magistratura ma all’Alta Corte di giustizia della magistratura.
L’articolo 33 introduce, dopo l’articolo 113 della
Costituzione, un nuovo articolo che istituisce l’Alta corte di giustizia della
magistratura, definendone la composizione e le funzioni.
Gli articoli da 34 a 37 modificano il titolo V
della Costituzione.
L’articolo 34 modifica l’articolo 116 della
Costituzione, attribuendo ulteriori forme e condizioni di autonomia alle
regioni a statuto ordinario per le materie di cui al secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione.
L’articolo 35 elimina la legislazione concorrente
Stato – regioni e attribuisce la potestà legislativa in via esclusiva allo
Stato o alle regioni.
L’articolo 36 abroga i commi terzo e quinto
dell’articolo 119 della Costituzione.
Gli articoli 38 e 39 riguardano la Corte
costituzionale. L’articolo 38 ne modifica la composizione, mentre l’articolo 39
interviene sul giudizio di legittimità costituzionale.
L’articolo 40 modifica il procedimento di revisione
costituzionale prevedendo il referendum popolare deliberativo e
disciplinandone lo svolgimento.
L’articolo 41 prevede che, sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della legge costituzionale si
applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonomie di
Trento e di Bolzano.
L’articolo 42 detta le disposizioni transitorie
prevedendo, in sede di prima applicazione, che la prima riunione del Senato
federale della Repubblica abbia luogo nello stesso giorno in cui il Presidente
della Repubblica fissa la riunione della Camera dei deputati successiva alle
prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della legge
costituzionale. A tale scopo, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla
prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio
regionale o Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna regione.
Le successive elezioni del Senato federale avverranno secondo le disposizioni
della legge elettorale di cui all’articolo 57 della Costituzione, come
modificato dal presente disegno di legge costituzionale.
Per quanto riguarda la Camera dei deputati, fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della legge
costituzionale, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti validi e che non abbia conseguito almeno 110 seggi è
attribuito il numero di seggi necessario per raggiunger tale consistenza; i
restanti 89 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di
liste e le altre liste.
Inoltre, i senatori a vita e di diritto, la cui
carica è stata soppressa dalla legge costituzionale, permangono in carica
presso il Senato federale della Repubblica.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Modificazione in senso federale dell’articolo 1 della Costituzione) 1. L’articolo 1 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 1. - l’Italia è una Repubblica
federale democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene ai popoli, che
la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione». Art. 2. (Modificazione in senso federale dell’articolo 5 della Costituzione) 1. L’articolo 5 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 5. - La Repubblica federale
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell’autonomia
e del decentramento. Nell’assegnazione e nell’adempimento delle funzioni
pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà». Art. 3. (Soppressione della circoscrizione estero) 1. All’articolo 48 della
Costituzione, il terzo comma è abrogato. Art. 4. (Senato federale) 1. Al primo comma dell’articolo 55
della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica». Art. 5. (Numero dei deputati) 1. All’articolo 56 della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo
comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di
duecento.»; b) al terzo
comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»; c) al quarto
comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero», sono soppresse e la parola «seicentodiciotto» è
sostituita dalla seguente: «duecento». Art. 6. (Composizione del Senato federale) 1. L’articolo 57 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 57. - Il Senato federale della
Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica è
composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione
contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea
regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. L’elezione del Senato federale della
Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all’attività del Senato
federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità
previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle
autonomie locali. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città
metropolitana della Regione. Per la regione Trentino- Alto Adige/Südtirol i
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rispettivi
Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio
rappresentante.». Art. 7. (Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato
federale) 1. L’articolo 58 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 58. - Sono eleggibili a
senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età
e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.». Art. 8. (Senatori di diritto e a vita) 1. L’articolo 59 della Costituzione è
abrogato. Art. 9. (Durata della legislatura) 1. L’articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 60. – La Camera dei deputati è
eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione
e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino
alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o
Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati,
di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province
autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge
dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio
o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.». Art. 10. (Elezioni della nuova Camera) 1. L’articolo 61, primo comma, della
Costituzione è sostituito dal seguente: «Le elezioni della nuova Camera dei
deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.». Art. 11. (Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza
del Senato federale) 1. All’articolo 63 della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato
federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di
Presidenza»; b) dopo il
primo comma è inserito il seguente: «I Presidenti delle Camere sono
eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse.». Art. 12. (Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le
opposizioni) 1. All’articolo 64 della
Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti: «I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I
regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere
comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente. Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della
maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase
dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di
cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono
attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è
riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione». Art. 13. (Indennità parlamentare) 1. L’articolo 69 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 69. - I componenti della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di
partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. Ricevono
un’indennità stabilità dalla legge, in misura corrispondente alla loro
effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi
regolamenti.». Art. 14. (Procedimento legislativo) 1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. - La funzione legislativa
dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal
Senato federale della Repubblica nei seguenti casi: a) disegni di
legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge
costituzionale; b) disegni di
legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui
all’articolo 116, terzo comma. Salvo quanto previsto dai commi primo
e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge
concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli
articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la
perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma. Il Senato federale della Repubblica è
competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze
legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma
secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse
finanziarie, m), p), s-bis) e s-ter), e commi quinto e nono. Il
Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la
Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica. Dopo l’approvazione da parte della
Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono
esaminati dall’altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il
proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può
deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il
parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la
legge può essere promulgata. I termini per l’espressione del parere
di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo
77. I Presidenti del Senato federale
della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le
norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione
legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede.». Art. 15. (Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo) 1. All’articolo 72 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I disegni di legge sono discussi e
votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione
dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o
fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l’urgenza,
non può, in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della
Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per
l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle
opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.». Art. 16. (Promulgazione delle leggi) 1. Il secondo comma dell’articolo 73
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Se la Camera competente o, per i
disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le
Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la
legge è promulgata nel termine da esse stabilito». Art. 17. (Rinvio presidenziale delle leggi) 1. Il secondo comma dell’articolo 74
della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Se le Camere approvano nuovamente la
legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 70, questa deve essere
promulgata.». Art. 18. (Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi) 1. All’articolo 76 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli schemi dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari competenti.». Art. 19. (Decretazione d’urgenza) 1. All’articolo 77 della Costituzione
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Governo non può, mediante
decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge,
ripristinare l’efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale, conferire deleghe legislative e attribuire poteri
regolamentari in materie già disciplinate con legge.». Art. 20. (Amnistia e bilancio) 1. Al primo comma dell’articolo 79
della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati». 2. All’articolo 80 della
Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti:
«È autorizzata». 3. All’articolo 81 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sono approvati ogni anno con legge i
bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo». Art. 21. (Età minima del Presidente della Repubblica) 1. All’articolo 84, primo comma,
della Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarant’anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può
essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da
parte di cinquecento sindaci». Art. 22. (Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica) 1. Il comma terzo dell’articolo 85
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta,
o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro
quindi giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica». Art. 23. (Supplenza del Presidente della Repubblica) 1. L’articolo 86 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 86. - Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o
di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica,
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei
deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione». Art. 24. (Attribuzioni del Presidente della Repubblica) 1. All’articolo 87, terzo comma,
della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati». Art. 25. (Scioglimento delle Camere) 1. L’articolo 88 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 88. - Il Presidente della
Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e
i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo
Ministro.». Art. 26. (Governo) 1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 92. - Il Governo della
Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai Sottosegretari di
Stato e dai Viceministri. Il Presidente della Repubblica nomina
e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei
risultati delle elezioni della Camera dei deputati. La legge disciplina l’elezione dei
deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.». 2. L’articolo 93 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 93. - Il Primo Ministro e i
Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.». Art. 27. (Fiducia) 1. L’articolo 94 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 94. - Il Governo deve avere la
fiducia della Camera dei deputati. La Camera dei deputati accorda o
revoca la fiducia, mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dal giuramento dei
Ministri, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la
fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera la
responsabilità del Governo su un determinato programma. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei
deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del
Governo al Presidente della Repubblica. Il voto contrario della Camera dei
deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. Il Primo Ministro può porre la
questione di fiducia alla Camera dei deputati sull’approvazione o reiezione
di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti
di indirizzo al loro esame. Se la richiesta di fiducia è respinta
o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro
presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della
Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo
Ministro, ovvero scioglie la Camera dei deputati. Qualora sia presentata e approvata
una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da
parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti
che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e
il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla
mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.». Art. 28. (Primo Ministro e Ministri) 1. L’articolo 95 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 95. - Il Primo Ministro è
responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei
Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di
Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di
assumere le funzioni. I Ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento
dell’ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei Ministeri.». Art. 29. (Reati ministeriali) 1. L’articolo 96 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 96. - Il Primo Ministro ed i
Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.». Art. 30. (Soppressione del CNEL) 1. L’articolo 99 della Costituzione è
abrogato. Art. 31. (Funzioni del Consiglio superiore della magistratura) 1. All’articolo 105 della
Costituzione, le parole: «e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati» sono soppresse. Art. 32. (Modifica dell’articolo 107 della Costituzione) 1. All’articolo 107 della
Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: «I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni, se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall’Alta
Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di
difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso». Art. 33. (Alta Corte di giustizia della magistratura) 1. Dopo l’articolo 113 della
Costituzione, nell’ambito della sezione II del Titolo IV della Parte II, è
aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 113-bis. - Spettano
all’Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. L’Alta Corte è altresì organo
di tutela giurisdizionale in unico grado, contro i provvedimenti
amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura. L’Alta Corte è composta da nove
membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal
Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della
Repubblica. Hanno diritto all’elezione e alla
nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. L’Alta Corte elegge il proprio
presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. I componenti dell’Alta Corte durano
in carica sette anni e non sono rieleggibili. Essi, per tutta la durata del
mandato, non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi
natura, né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati
ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato. La legge disciplina l’attività
dell’Alta Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per
i componenti». Art. 34. (Modifica dell’articolo 116 della Costituzione) 1. All’articolo 116 della
Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma
dell’articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata.». Art. 35. (Competenze legislative) 1. All’articolo 117 della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo
comma, alinea, dopo le parole: «legislazione esclusiva» è inserita la
seguente: «solamente»; b) al secondo
comma, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere: «s-bis) produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell’energia; s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario»; c) il terzo e
il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Spetta alle Regioni la potestà
legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l’istruzione e la formazione
professionale, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Spetta altresì alle Regioni la
potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.»; d) l’ottavo
comma è sostituito dal seguente: «La legge regionale ratifica le
intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi comuni e funzioni da
esercitare congiuntamente sull’intero territorio di riferimento.». Art. 36. (Modifica dell’articolo 119 della Costituzione) 1. All’articolo 119 della
Costituzione, i commi terzo e quinto sono abrogati. Art. 37. (Limiti al numero e all’indennità dei Consiglieri regionali) 1. Al primo comma dell’articolo 122
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La medesima
legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e
il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.». Art. 38. (Composizione della Corte costituzionale) 1. All’articolo 135 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta
da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune». Art. 39. (Modifica dell’articolo 136 della Costituzione) 1. L’articolo 136 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «Art. 136. – La Corte costituzionale
assicura l’inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente
forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione. L’ambito del giudizio della Corte è
limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al
suo esame e nell’ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione.
Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive. L’illegittimità costituzionale è
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte. Quando la Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza
di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata
e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove
lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali». Art. 40. (Revisione costituzionale) 1. All’articolo 138 della
Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «È indetto referendum popolare
deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione, qualora
lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione
della relativa proposta presentata. La proposta di revisione, redatta in
articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre
mesi dall’accertamento della regolarità della presentazione e della
compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli
discendenti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Hanno diritto di partecipare al referendum
popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti
favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato
determina le modalità di attuazione del referendum popolare
deliberativo di revisione costituzionale.». 2. La Corte costituzionale giudica se
le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum
popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dal
comma 1 del presente articolo. 3. Fino alla data di entrata in
vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione
del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai
sensi dell’articolo 138, sesto comma, della Costituzione, come introdotto dal
comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti
disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla
Costituzione. Art. 41. (Adeguamento delle Regioni a statuto speciale) 1. Sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 42. (Norme transitorie) 1. Le disposizioni dei regolamenti
parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle modificazioni conseguenti alla medesima legge. 2. In sede di prima applicazione
della presente legge costituzionale, la prima riunione del Senato federale
della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della
Repubblica fissa, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, come
modificato dall’articolo 24 della presente legge costituzionale, la riunione
della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il
ventesimo ed il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato
federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea
regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i
cittadini che abbiano i requisiti di cui all’articolo 58 della Costituzione,
come modificato dall’articolo 7 della presente legge costituzionale. I
consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi
dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli
appartenenti ai Consigli regionali della Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste e del
Molise che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le
Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i
rappresentanti di cui all’articolo 57, sesto comma, come modificato dalla
presente legge costituzionale. 3. I senatori ed i rappresentanti
eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo restano in carica fino al primo
rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove
elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo
le disposizioni della legge elettorale di cui all’articolo 57, terzo comma,
della Costituzione, come modificato dall’articolo 6 della presente legge
costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua
approvazione, si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 2. 4. Fino all’adeguamento della
legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge
costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere
applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. A tal fine, alla coalizione di liste o
alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, espressi
ai sensi della citata normativa, ma che non ha già conseguito almeno 110
seggi, viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza e i restanti 89 seggi sono ripartiti
proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste. 5. I senatori a vita e di diritto, in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 3210
DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE |
d’iniziativa dei senatori RAMPONI, BIANCHI,
BONFRISCO, RIZZOTTI, COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO,
GALLONE, DE FEO e ALBERTI CASELLATI |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012 |
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Modifica degli articoli 56 e 57 della
Costituzione, in materia
di presenza delle donne nel Parlamento
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge
costituzionale è volto ad introdurre profonde modifiche al sistema parlamentare
disegnato nella nostra Carta costituzionale al fine di garantire in modo
realmente efficace la partecipazione delle donne alla guida del Paese.
Esso si propone, infatti, di rafforzare,
parificandolo, il ruolo delle donne nella vita e nell’attività parlamentare: in
un’epoca quale quella attuale, sempre più caratterizzata da intensi dibattiti
relativi all’effettiva valorizzazione dei soggetti di sesso femminile, ancora
non sufficientemente rappresentati ai più alti gradini delle gerarchie
economiche, manageriali, amministrative e politiche, la proposta in esame si
colloca nel solco di altre iniziative che si stanno progressivamente
diffondendo, quali quelle relative alle «azioni positive» o alle cosiddette
quote di genere, ma ad un livello più alto. Tali proposte, infatti, alcune delle
quali adottate di recente, per il carattere puntuale e settoriale che le
caratterizza, non sembrano idonee a valorizzare al massimo grado possibile il
contributo delle donne, limitandosi a prevedere l’imposizione di rappresentanze
forzose di quote riservate al sesso femminile con riguardo ad ambiti ristretti.
Il presente disegno di legge costituzionale muove
invece da una prospettiva più ampia, nella consapevolezza che la partecipazione
alla vita pubblica e democratica del Paese non possa trascurare la differenza
di sensibilità e di approccio ai problemi che caratterizza il mondo femminile
in generale, e nella convinzione che le decisioni del Parlamento debbano
costituire un punto di equilibrio realmente bilanciato ed omogeneo tra tali
diverse sensibilità e prospettive.
Per tali ragioni, si propone di innovare in modo
radicale il sistema di rappresentanza previsto nella Costituzione del 1948, sia
pur conservandone alcuni capisaldi fondamentali: la parità di genere viene
assicurata attraverso la previsione di una pari rappresentatività della
componente maschile e femminile all’interno dei due rami del Parlamento. Ciò
determinerà naturalmente la necessità di modificare in un secondo momento
l’attuale legge elettorale al fine di razionalizzare e semplificare le procedure
per la determinazione degli eletti e delle elette.
In particolare, l’articolo 1 modifica l’articolo 56
della Costituzione, relativo alla Camera dei deputati, prevedendo
l’introduzione espressa del principio dell’equa ripartizione dei seggi tra candidate
e candidati.
L’articolo 2 prevede un principio analogo anche per
il Senato della Repubblica: il richiamo alla pari consistenza numerica tra
eletti ed elette, che l’articolo in questione aggiunge al quarto comma
dell’articolo 57 (il quale, a sua volta, richiama il comma precedente che, come
è noto, prevede l’attribuzione di un solo seggio alla regione Valle
d’Aosta/Vallèe d’Aoste), consente di equilibrare a livello nazionale
complessivo la rappresentanza di genere.
Attraverso l’approvazione di tale proposta di
riforma sarà finalmente possibile non solo contribuire all’efficienza dei
meccanismi di funzionamento delle Camere, ma anche contare su una
partecipazione reale e omogenea delle donne al nostro sistema democratico, in
quanto il presente disegno di legge costituzionale si fonda su una ripartizione
dei parlamentari eletti che renderà inevitabile una maggior presenza e
collaborazione della componente femminile tradizionalmente assai meno
rappresentata in Parlamento – al fine di valorizzare al massimo grado le
differenze di impostazione e di approfondimento che coloreranno i dibattiti
all’interno delle due Camere, le quali dovranno comunque in definitiva giungere
ad un ragionevole ed equilibrato punto di sintesi.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. (Modifica dell’articolo 56 della Costituzione) 1. All’articolo 56 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo
comma è inserito il seguente: «I componenti della Camera dei deputati
sono ripartiti in egual numero tra deputate e deputati»; b) al quarto comma
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da
assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette». Art. 2. (Modifica dell’articolo 57 della Costituzione) All’articolo 57 della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo
comma è inserito il seguente: «I componenti eletti del Senato della
Repubblica sono ripartiti in egual numero tra senatrici e senatori»; b) al quarto comma
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da
assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XVI LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 3252
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del
senatore CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO, TREU, VITALI, CHIAROMONTE,
Mariapia GARAVAGLIA, Vincenzo DE LUCA, DE SENA, LEGNINI, LUMIA, NEGRI,
PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI, RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI,
ZANOLETTI, CASTIGLIONE, LENNA, SAIA e PINOTTI |
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012 |
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Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni
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Onorevoli
Senatori. – Nei giorni scorsi è stata pubblicamente presentata una proposta di
riforma costituzionale ed elettorale dal titolo «Le riforme istituzionali ed
elettorali possibili prima delle elezioni del 2013» su iniziativa dei deputati
Enrico La Loggia (Pdl) e Linda Lanzillotta (Api/Terzo Polo) e del senatore
Walter Vitali (Pd), nonché di un gruppo di parlamentari appartenenti ai diversi
schieramenti politici: senatrice Marilena Adamo (Pd), onorevole Marco Causi
(Pd), onorevole Renato Cambursano (Misto), senatore Stefano Ceccanti (Pd),
senatore Antonio D’Alì (Pdl), senatore Enrico Morando (Pd), senatore Andrea
Pastore (Pdl), senatore Tiziano Treu (Pd), onorevole Salvatore Vassallo (Pd).
Le proposte sono state predisposte in collaborazione con gli esperti della
Fondazione Astrid, tra i quali Franco Bassanini, Vincenzo Cerulli Irelli, Gian Candido
De Martin, Giorgio Macciotta, Alessandro Pajno, Franco Pizzetti, Jacopo Sce,
Luciano Vandelli, Massimo Villone.
Il testo
della proposta, che qui si è proceduto a trascrivere in articolato
costituzionale, è riprodotto di seguito nella sua integralità. Laddove il
documento presentava per il Senato due possibilità alternative (Camera di
secondo grado o elezione diretta contestuale ai Consigli regionali), abbiamo
scelto di presentare la seconda. Per ciò che concerne la parte relativa alla
riforma elettorale, presso l’Assemblea del Senato sono già state depositate due
proposte coerenti con l’impianto delineato nel documento: il disegno di legge
n.696, d’iniziativa del senatore Saro, e il disegno di legge n.3122, primo
firmatario il senatore Ceccanti.
Il tempo
ci sembra ormai maturo per una larga e tempestiva convergenza.
«Mentre
il Governo Monti in collaborazione con la maggioranza parlamentare che lo
sostiene opera per la messa in sicurezza dei conti pubblici, per la coesione e
l’equità sociale e per il rilancio della crescita e della competitività del
paese, noi pensiamo che quest’ultimo scorcio di legislatura debba essere
impiegato anche in un altro compito essenziale: varare un ristretto ma incisivo
pacchetto di misure di riforma costituzionale ed elettorale, scegliendo quelle
che possono avere nell’immediato maggiore impatto e che presentano, nel con
tempo, ostacoli politici non insormontabili.
Si
tratta di misure essenziali per dare strumenti efficaci di azione a chi dovrà,
nella prossima legislatura, proseguire e completare il lavoro ora iniziato.
Proporle e vararle è compito delle forze politiche più che del Governo, le
quali anche su questo terreno possono e debbono riconquistare legittimazione e
consenso.
Riteniamo
molto positivo che questo percorso sia stato avviato. L’accordo di principio
tra i tre maggiori partiti che sostengono l’attuale Governo è un atto
significativo e apprezzabile. Crediamo, tuttavia, che debba essere ora seguito
da scelte veramente incisive, che portino a superare il bicameralismo perfetto
e a conservare il bipolarismo in una nuova chiave, più favorevole alla
formazione di governi politicamente coesi.
Forma di
governo: rapporti Governo-Parlamento
Per
rafforzare la stabilità e la coesione dei governi e riequilibrare il rapporto
tra Parlamento e Governo proponiamo:
– che il
potere di dare e revocare la fiducia spetti alla sola Camera dei deputati;
– che
dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio, individuato dal
Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali, si presenti
alla sola Camera dei deputati, per ottenerne la fiducia; la nomina vera e
propria e il successivo giuramento avverranno una volta ottenuta la fiducia
della Camera;
– che al
Presidente del Consiglio, che abbia avuto e conservi la fiducia della Camera,
spetti il potere di proporre al Capo dello Stato non solo la nomina ma anche la
revoca dei ministri;
– che il
Presidente del Consiglio possa essere sfiduciato solo con l’approvazione a
maggioranza assoluta, da parte della Camera, di una mozione di sfiducia
costruttiva, comprendente l’indicazione del nuovo Presidente del Consiglio;
– che il
Presidente del Consiglio in carica abbia il potere di richiedere al Presidente
della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati e che la
Camera sia sciolta se nei venti giorni successivi non approva una mozione di
sfiducia costruttiva;
– che si
proceda allo scioglimento anticipato anche quando la Camera abbia respinto un
provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, se entro i
successivi venti giorni non sia stata approvata una mozione di sfiducia
costruttiva;
– che il
Governo disponga di una corsia preferenziale per l’approvazione dei
provvedimenti che ritiene essenziali per l’attuazione del suo programma. Essi dovrebbero,
a richiesta del Governo, essere votati entro venti giorni dalla richiesta, nel
testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale;
– che
siano costituzionalizzati i limiti alla decretazione d’urgenza contenuti nella
legge n.400 del 1988.
Ripartizione
delle competenze legislative tra Stato e Regioni
È
opinione quasi unanime che il punto più critico del nuovo titolo V della parte
II della Costituzione approvato nel 2001 sia costituito dalla ripartizione
delle competenze legislative tra Stato e Regioni (articolo 117), e in ispecie
dalla enumerazione delle materie di competenza concorrente fra legislatore
statale e regionale.
Proponiamo
dunque che nella modifica costituzionale in corso di discussione vi siano anche
limitate modifiche all’articolo 117 della Costituzione. Esse dovranno prevedere
quantomeno:
– che
l’elenco delle materie a competenza concorrente sia radicalmente sfoltito,
assegnando alla competenza esclusiva dello Stato “le grandi reti di trasporto e
navigazione, i porti e aeroporti civili di interesse nazionale, la produzione e
il trasporto di energia di interesse nazionale, l’ordinamento della
comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale“ e
attribuendo conseguentemente alla potestà legislativa regionale le
infrastrutture e le reti di interesse regionale e locale e i porti turistici;
– che,
nella stessa logica, siano riportate alla competenza esclusiva del legislatore
statale l’“ordinamento delle professioni“ e la “sicurezza sul lavoro“;
– che
nell’articolo 117 della Costituzione sia inserita la clausola di supremazia
presente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federali, per
esempio prevedendo, come disposizione di chiusura dell’articolo 117, che in
ogni caso “il legislatore statale, nel rispetto dei prìncipi di leale
collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad
assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica“ (formulazione che riecheggia quella
contenuta nella Grundgesetz tedesca).
Riforma
del bicameralismo
Proponiamo
che si passi dall’attuale bicameralismo paritario ad un bicameralismo
chiaramente differenziato.
La
Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto, avrà l’esclusiva
del rapporto fiduciario (dare e negare la fiducia al Governo) e avrà l’ultima
parola sulla grande maggioranza delle leggi.
Salve le
eccezioni più avanti indicate, le leggi saranno discusse e approvate dalla
Camera. Il Senato potrà, entro un termine predeterminato e breve, decidere di
esaminare le leggi approvate dalla Camera e proporre a questa emendamenti.
Spetterà alla Camera valutare gli emendamenti proposti dal Senato, approvarli o
respingerli.
In
alcune materie, molto rilevanti per il sistema delle autonomie territoriali, la
Camera (pur avendo l’ultima parola) potrà respingere gli emendamenti del Senato
solo a maggioranza assoluta, a condizione che anche il Senato abbia approvato
gli emendamenti in questione con la maggioranza assoluta. Si tratta delle leggi
che stabiliscono i princìpi fondamentali nelle materie di competenza
concorrente ex articolo 117, terzo comma, delle leggi di conferimento di
funzioni agli enti locali ex articolo 118, secondo comma, delle leggi
sul coordinamento tra Stato e regioni ex articolo 118, terzo comma,
delle leggi sui livelli essenziali delle prestazioni ex articolo 117,
secondo comma, lettera m), delle leggi adottate in forza della clausola
di supremazia da introdurre nell’articolo 117 della Costituzione (vedi sopra,
paragrafo precedente).
Il
bicameralismo resterà paritario (uguali poteri delle due Camere
nell’approvazione delle leggi) solo per: le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali; le leggi in
materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, delle province
e delle città metropolitane; la legge su Roma capitale; le leggi sul
regionalismo differenziato ex articolo 116, terzo comma; le norme di
procedura per la partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a normative comunitarie (ex articolo 117, quinto
comma); le leggi sui princìpi per le leggi elettorali regionali ex articolo
122, primo comma.
Il
Senato federale sarà, con le predette funzioni, la Camera di rappresentanza
delle autonomie territoriali. Questo obiettivo può essere conseguito in due
modi:
a) prevedendo che il Senato sia eletto in secondo
grado dai Consigli regionali e dai Consigli regionali delle autonomie locali;
b) oppure, in alternativa, eleggendo direttamente i
senatori con una elezione contestuale a quella di ciascun Consiglio regionale,
e unificando l’elettorato attivo a diciotto anni.
Delle
due soluzioni si tratta di scegliere quella sulla quale ci sia la maggiore
convergenza parlamentare, evitando di rinviare ancora una volta un problema che
è stato oramai discusso ampiamente e che deve trovare finalmente soluzione se
si vuole ridare autorevolezza e credibilità al Parlamento.
Potrebbe
essere inoltre unificata l’amministrazione del Parlamento, con una riduzione
effettiva dei costi economici e decisionali, pur garantendo staff più
solidi e qualificati a servizio dell’attività legislativa.
Riduzione
del numero dei parlamentari
La
legislatura non deve chiudersi senza avere approvato la tante volte promessa
riduzione del numero dei parlamentari. Una riduzione del 20 per cento è il
minimo accettabile. Una riduzione a 450 del numero dei deputati e a non più di
225 del numero dei senatori sarebbe – a nostro avviso – largamente giustificata
dalla notevole riduzione del «carico di lavoro» del Parlamento nazionale a
seguito del progressivo trasferimento di funzioni regolative verso i Consigli
regionali, le istituzioni europee, il Governo, le autorità indipendenti.
Proponiamo
anche di sopprimere le circoscrizioni estere, studiando caso mai, per gli
italiani all’estero, forme di voto per corrispondenza che non mettano a rischio
i princìpi della personalità del voto.
Riforma
elettorale
La
riforma del sistema elettorale deve, a nostro avviso, innanzitutto, consentire
agli elettori di giudicare la qualità dei singoli candidati al Parlamento,
superando le lunghe liste bloccate della legge attualmente in vigore. Deve
frenare la frammentazione politica, garantendo un pluripartitismo moderato, e
preservare la dinamica bipolare e l’alternanza, senza tuttavia imporre la
formazione di coalizioni preelettorali artificiose, prive di coesione
programmatica. Deve, dunque, contenere elementi maggioritari tali da promuovere
le aggregazioni e da sollecitare una trasparente competizione tra grandi
partiti reciprocamente alternativi.
Riguardo
alla modalità di presentazione delle candidature e quindi alla scelta dei
singoli parlamentari da parte dei cittadini, è giustamente condivisa l’idea che
convenga seguire il modello tedesco. Ciò significa prevedere che metà dei seggi
sia attribuita nell’ambito di collegi uninominali al candidato che, in ciascun
collegio, avrà preso più voti, e che l’altra metà sia distribuita in modo da
realizzare una compensazione proporzionale, sottraendo quindi dal totale dei
seggi spettanti a ciascun partito su base proporzionale quelli già conquistati
nei collegi uninominali. Gli elettori darebbero un solo voto valido per i
candidati di collegio e per le liste circoscrizionali di uno stesso partito. Le
liste circoscrizionali dovrebbero essere davvero “corte“, in modo da garantire
una perfetta riconoscibilità dei candidati proposti dai partiti per l’elezione.
Si potrebbe stabilire che non siano formate da più di tre o quattro candidati,
prevedendo che laddove un partito abbia diritto a più seggi, e non ne abbia
conquistati abbastanza nei collegi uninominali della stessa circoscrizione,
vengano ripescati i suoi migliori perdenti negli stessi collegi. Sarebbe così
assai facile svolgere elezioni primarie per la scelta dei candidati, come
minimo nei collegi uninominali. Verrebbe ristabilita una relazione più
immediata e diretta tra elettori e singoli candidati, di collegio e di
circoscrizione, senza tornare alle preferenze.
Riguardo
alla modalità di ripartizione dei seggi tra i partiti, per le ragioni indicate
in premessa, il sistema elettorale non dovrebbe a nostro parere produrre un
puro rispecchiamento proporzionale. Deve anche essere il più possibile
semplice. Non riteniamo dunque adeguate soluzioni che tendono a generare una
distribuzione perfettamente proporzionale dei seggi le quali verrebbero poi
artificialmente “corrette“ con soglie, premi e ripartizioni selettive di quote
riservate di seggi. Soluzioni di questo tipo, oltre ad essere inutilmente
complicate, rischiano di essere inefficaci, di produrre sperequazioni non
giustificabili ed effetti paradossali non previsti.
A nostro
avviso la soluzione preferibile consiste nel ripartire i seggi circoscrizione
per circoscrizione, senza recupero dei resti, come nella legge elettorale
adottata per la Camera bassa in Spagna. La soglia contro la frammentazione e il
premio per i partiti più grandi sarebbero prodotti in maniera implicita e
graduale da un unico parametro: il numero dei seggi assegnati in ciascuna
circoscrizione. Se le circoscrizioni non sono troppo grandi né troppo piccole
(prevedendo in media l’assegnazione di quattordici seggi, sette dei quali in
collegi uninominali), questo sistema crea una “barriera naturale“ alla
frammentazione perché, per conquistare uno dei circa quattordici seggi in
palio, bisognerà avere intorno al 5 per cento dei voti. I partiti che ottengano
più o meno il 10 per cento dei voti avranno grosso modo, nell’aggregato
nazionale, il 10 per cento dei seggi; quelli più piccoli saranno un po’ sottorappresentati
(salvo i partiti con forte insediamento in specifiche regioni), quelli più
grandi moderatamente sovrarappresentati. Un partito che dovesse scendere, al
livello nazionale, fino a circa il 3 per cento dei voti, potrebbe ancora
ottenere seggi in qualche circoscrizione e vedersi quindi riconosciuto, senza
stabilire ulteriori soglie o quote riservate, un diritto di tribuna.
Premiando
le integrazioni, il sistema che proponiamo (tedesco con correzione spagnola)
stimolerebbe il riassetto del sistema politico intorno a 5-6 partiti e
manterrebbe viva la dinamica bipolare attraverso la competizione, decisiva, tra
i due partiti più grandi».
Per i
motivi su esposti, si auspica un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del
presente disegno di legge costituzionale.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. Il terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all’estero, anche attraverso il voto
per corrispondenza, e ne assicura l’effettività e la personalità». Art. 2. 1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le
parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato
federale della Repubblica». Art. 3. 1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentocinquanta
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 4. 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a
suffragio universale e diretto su base regionale. In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi
Consigli. Il numero dei senatori elettivi è di duecentoventicinque. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 5. 1. Al primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, la
parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo». Art. 6. 1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome
di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione
dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio
regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non
può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di
guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in
carica». Art. 7. 1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 61. - L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo
entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono
prorogati i poteri della precedente». 2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della
Repubblica disciplina le modalità per il rinnovo del Presidente e
dell’Ufficio di presidenza». Art. 8. 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della
Repubblica nei seguenti casi: a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi
costituzionali; b) leggi in materia elettorale; c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali
dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello
Stato indicate negli articoli 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, sesto
comma, e 122, primo comma. In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della
Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale
della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi
componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si
pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate dal Senato federale della Repubblica
riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma,
le leggi per assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica di cui all’articolo 117,
quinto comma, nonché le materie di cui all’articolo 118, secondo e terzo
comma, qualora le suddette modifiche siano state approvate a maggioranza
assoluta dei componenti del Senato, la Camera dei deputati può ulteriormente
modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi
modifiche entro il termine previsto dal secondo comma del presente articolo,
la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77». Art. 9. 1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Il Governo può chiedere che un progetto di legge sia iscritto
con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro
venti giorni dalla richiesta nel testo scelto dal Governo, articolo per
articolo e con votazione finale, nei limiti e secondo le modalità stabilite
dai regolamenti». Art. 10. 1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti
dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza
a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito». Art. 11. 1. All’articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: «Il Governo non può, mediante decreti: a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76; b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto
comma; c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata
la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti; e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime
dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il
loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Art. 12. 1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le
parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera
dei deputati». 2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere
autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata». 3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente: «Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto
consuntivo dello Stato, presentati dal Governo». Art 13. 1. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite
dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»; b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente: «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge». 2. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo
Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare il potere di scioglimento negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura. Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati se entro venti
giorni dalla proposta non sia stata approvata una mozione di sfiducia
costruttiva ai sensi dell’articolo 94». Art. 14. 1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei Ministri. All’inizio della legislatura il Presidente della Repubblica,
sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, propone
alla Camera dei deputati il candidato Presidente del Consiglio. Il candidato Presidente del Consiglio espone alla Camera dei
deputati il programma del Governo che intende formare e richiede la fiducia.
Se la Camera accorda la fiducia, votata per appello nominale, il Presidente
della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio. In caso contrario il
Presidente della Repubblica propone un nuovo candidato. Se dopo due mesi a
partire dalla prima votazione nessun candidato ottiene la fiducia, il
Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati. Si procede con le stesse modalità di cui ai commi secondo e
terzo, nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte
o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri». Art. 15. 1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 93. - Su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri il Presidente della Repubblica nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica». Art. 16. 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 94. - La Camera dei deputati revoca la fiducia mediante
mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La mozione
deve contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti della
Camera. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci
giorni dalla approvazione medesima, nomina Presidente del Consiglio la
personaa indicata nella mozione. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni. Il Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei
deputati il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia
comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che può, contestualmente
alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento
della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera
se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai
sensi del primo comma». Art. 17. 1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le
parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato
federale della Repubblica». Art. 18. 1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza
sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; t) grandi reti di trasporto e di navigazione; u) porti e aeroporti civili di interesse nazionale; v) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale; z) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di
interesse nazionale. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con
l’estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; previdenza complementare
e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale
collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad
assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la
piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». Art. 19. 1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso
alla data della sua entrata in vigore. |