Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo - A.C. 5386 - Parte Prima: Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Progetti di legge
Riferimenti:
AC N. 5386/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 674    Progressivo: 1
Data: 06/08/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AS N. 24/XVI     

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere
del Parlamento e la forma di governo

A.C. 5386

Iter al Senato (A.S. 24 e abb.) - Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

n. 674/1

(Parte prima)

 

 

6 agosto 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

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File: ac0829a1.doc

 


i n d i c e

Progetti di legge

§      A.S. 24, (sen. Peterlini), Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo     3

§      A.S. 216, (sen. Cossiga), Revisione della Costituzione                                 9

§      A.S. 873, (sen. Pinzger e Thaler Ausserhofer), Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo                                                                           55

§      A.S. 894, (sen. D’Alia), Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione,concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica] 59

§      A.S. 1086 ed altri, (sen. Ceccanti ed altri), Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo                                                                                            71

§      A.S. 1114, (sen. Pastore ed altri), Modifiche alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali               81

§      A.S. 1218, (sen. Malan), Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri                                                                                         99

§      A.S. 1548, (sen. Benedetti Valentini), Modifiche all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale                                                        125

§      A.S. 1589, (Sen. Finocchiaro ed altri), Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 151

§      A.S. 1590, (Sen. Cabras ed altri), Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l’elezione del Presidente della Repubblica e il Governo                              165

§      A.S. 1761, (sen. Musso ed altri), Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica                 173

§      A.S. 2319, (sen. Bianco ed altri), Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica     179

§      A.S. 2784, (sen. Poli Bortone ed altri), Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale                                                                                      183

§      A.S. 2875, (sen. Oliva), Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l’elettorato passivo per la Camera dei deputati 195

§      A.S. 2941, (Governo), Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo                      201

§      A.S. 3183, (sen. Fistarol), Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province         225

§      A.S. 3204, (sen. Calderoli ed altri),Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo   243

§      A.S. 3210, (sen. Ramponi ed altri), Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento                                                         265

§      A.S. 3252, (sen. Ceccanti ed altri), Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni 269

 

 


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 24

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore PETERLINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

 

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Modifica agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell’articolo 58

della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

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Onorevoli Senatori. – Dall’inizio degli anni novanta in Italia si svolge un ampio dibattito sulla riforma della Costituzione. Il Parlamento aveva investito ben due Commissioni bicamerali per dare al nostro Paese un assetto più partecipato in senso federale. Nel 2001 fu approvato definitivamente dalle Camere e confermato dal referendum una importante parte di questo progetto, cioè la riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Le altre parti, in special modo il titolo II, della seconda parte della Costituzione, sono rimasti invariati.

Nella XIV legislatura fu avviata un’ulteriore riforma della parte seconda della Costituzione, approvata e mai promulgata a causa dell’esito negativo del referendum costituzionale del giugno 2006. Si ritiene importante, pertanto, proseguire nel cammino delle riforme della parte seconda della Costituzione, dal titolo «Ordinamento della Repubblica» per quanto riguarda la forma di governo, la forma di Stato, il superamento del bicameralismo perfetto.

Il presente disegno di legge si limita a creare un importante presupposto in senso federale, trasformando una delle due Camere in Camera rappresentativa dalle regioni, in forma di un Senato federale. Il disegno di legge si prefigge di perseguire questo obiettivo senza rinunciare all’elezione diretta del Senato federale della Repubblica, garantendo però tramite di esso una partecipazione diretta delle regioni alla formazione della volontà democratica e legislativa, anche a livello nazionale.

I paesi centrali d’Europa come la Svizzera, la Germania e l’Austria offrono tre diversi modelli di Camera delle regioni. In Germania e in Austria i membri del Bundesrat sono eletti in forma indiretta, rispettivamente dai governi regionali e in Austria dai Landtage, cioè dai consigli regionali. La Svizzera invece, insieme al Tirolo, una delle più vecchie democrazie d’Europa, con un articolato legame tra gli organi democratici e la popolazione, ha scelto la via dell’elezione diretta di ambedue le Camere, da parte dei cittadini.

Sia il Consiglio nazionale (la Camera) che il Consiglio degli stati (la Camera delle regioni) sono eletti dal popolo a suffragio diretto. La Svizzera è pertanto riuscita a coniugare l’esigenza di una rappresentanza regionale con il più diretto sistema elettorale senza rincorrere ad un secondo livello. Ed è questo il modello che il presentatore del disegno di legge vuole suggerire anche per il contesto italiano.

Il primo presupposto è che i senatori facciano parte del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e dell’Assemblea siciliana, con diritto di intervento e obbligo di relazione. Il disegno di legge invece rinuncia di dare a loro anche il diritto di voto. Per evitare l’obbligo di presenza in due Parlamenti a livello nazionale e regionale, o viceversa, mettere in difficoltà il raggiungimento del numero legale in uno dei due organi. Nessun senatore o delegato regionale potrà infatti sedersi contemporaneamente in ambedue le assise parlamentari.

Per rafforzare ulteriormente questo diretto collegamento con le regioni, si conferma naturalmente il principio che il Senato è eletto a base regionale e, rispettivamente, a base provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano. I senatori sono consiglieri regionali, eletti in addizione al numero già prefissato dalle leggi regionali, però nelle stesse consultazioni. Un ulteriore elemento per rafforzare il collegamento è che i senatori federali siano eletti – secondo i principi fondamentali definiti dalla legge dello Stato – con i sistemi regionali, le cui leggi sono approvate in piena autonomia dai consigli regionali stessi.

Questo è un ulteriore elemento ricavato dal modello svizzero. L’articolo 150 della Costituzione della Federazione svizzera prevede infatti che la procedura per l’elezione del Consiglio degli stati (la camera delle regioni) «è determinata dal Cantone».

È bene ricordare in questo contesto che – a differenza della Germania e dell’Austria, in cui le Camere delle regioni, i Bundesdite, hanno una competenza di minore rilevanza, che alla fine si riduce in un diritto di veto, superabile dalla Camera con maggioranza qualificata – la Confederazione elvetica ha evitato di ridurre la Camera della regione nel suo raggio di competenze.

Definisce infatti l’articolo 156 della Costituzione Svizzera, che «le decisioni dell’Assemblea federale (cioè il Parlamento) richiedono l’accordo delle due Camere».

Anche se questo disegno di legge non entra nel merito della ripartizione delle competenze, sembra importante sottolineare che non si può creare, dopo decenni di aspettative finalmente evase, una Camera delle regioni per poi conferire ad essa un ruolo completamente secondario. Il bicameralismo perfetto non deve, pertanto, essere superato, visto anche che l’iter delle leggi non è molto lungo in Italia e garantisce una legislazione più equilibrata di quanto succede in altri Stati con una Camera sola.

Può essere raggiunto, invece, lo snelli mento degli organi e anche una riduzione dei costi della politica riducendo il numero dei componenti del Parlamento. Per il Senato federale si propone una riduzione di un quarto per portare il numero dei senatori a 240, allineandosi agli standard internazionali.

Ogni regione avrà garantito un minimo di senatori non inferiore a cinque, il Trentino-Alto Adige/Suedtirol ne avrà tre per ciascuna provincia autonoma, il Molise ne avrà due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne avrà uno.

Per concentrare e realizzare veramente una nuova rappresentanza parlamentare delle regioni, si propone inoltre di limitare la rappresentanza dei parlamentari eletti all’estero alla Camera dei deputati. La ripartizione dei seggi tra le regioni avviene in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, dopo avere riservato i numeri minimi di senatori già previsti per le regioni.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L’elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei princìpi stabiliti da una legge dello Stato.

Ciascuna Regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi elettorali regionali di cui al terzo comma dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, si applica la legge elettorale dello Stato.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 216

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

 

 

 

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Revisione della Costituzione

 

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge di revisione della Costituzione non è altro, nella massima parte, che un collage delle proposte formulate dai Comitati della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali presieduta dall’onorevole Massimo D’Alema e che non poterono essere sottoposte in un testo unitario e coordinato all’esame del Parlamento, a cagione della crisi che paralizzò, e poi portò alla fine la Commissione stessa, per iniziative del Centro-Destra e soprattutto di vasti settori del Centro-Sinistra, in particolare degli ambienti del Governo pro-tempore la relazione al presente disegno di legge è costituita pertanto dalle allegate relazioni specifiche della predetta Commissione parlamentare (si confronti il testo risultante dalla pronuncia della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali sugli emendamenti - atto Camera n.3931-A e atto Senato n.2853-A).

Il testo del presente disegno di legge contiene qualche lieve modifica alle proposte in materia di ordinamento giudiziario che già prevedevano la netta separazione tra la carriera dei giudici e quella dei pubblici ministeri, nonché una definizione delle funzioni di garanzia dello Stato e del corretto funzionamento delle istituzioni previste dalla Costituzione che la sola dottrina, in modo generico e confuso, ha sempre attribuito al Capo dello Stato, denominandolo garante della Costituzione, ma non specificando: garante di che cosa, garante di chi, garante verso chi e che cosa e garante con quali mezzi.

 

ALLEGATI

 

Relazione introduttiva
del Presidente della Commissione Massimo D’Alema

(Omissis)

 

Relazione sulla forma di Stato del senatore
Francesco D’Onofrio

(Omissis)

 

Relazione sulla forma di governo
e sulle pubbliche amministrazioni
del senatore Cesare Salvi

(Omissis)

 

Relazione sul Parlamento e le fonti normative e sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea della senatrice Marida Dentamaro

(Omissis)

 

Relazione sul sistema delle garanzie
del deputato Marco Boato

(Omissis)

 


 

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FEDERALE

DELLA REPUBBLICA

Titolo I

CITTÀ CAPITALE,

COMUNE, PROVINCIA, REGIONE

 

Art. 55.

La Repubblica è costituita dalla Città Capitale, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Città Capitale della Repubblica. Ha uno statuto speciale approvato con legge costituzionale, sentita la sua assemblea elettiva.

Art. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite alla Capitale della Repubblica, a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l’individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige/Südtirol; Umbria; Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

Art. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali;

b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

c) elezioni del Parlamento europeo;

d) difesa e Forze armate;

e) disciplina della concorrenza;

f) tutela del risparmio e mercati finanziari;

g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

h) referendum statali;

i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;

l) princìpi dell’attività amministrativa statale;

m) pesi, misure e determinazione del tempo;

n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

o) ordine pubblico e tutela della sicurezza; istituzione ed ordinamento delle Forze di polizia dello Stato e ripartizione delle competenze tra di loro; princìpi fondamentali sull’istituzione e sull’ordinamento delle polizie locali;

p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

q) legislazione elettorale, organi di governo e princìpi fondamentali sull’istituzione, l’ordinamento e le funzioni di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;

v) tutela dei beni culturali e ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Art. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando la Capitale della Repubblica, un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Art. 60.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l’Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

d) l’iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;

e) i princìpi generali dell’autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i princìpi generali della contabilità e del bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.

Nel rispetto dei princìpi di democraticità e rappresentatività, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a referendum popolare qualora, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l’Assemblea regionale.

La legge regionale promuove l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.

Art. 61.

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

Art. 62.

I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere.

I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel quarto comma. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.

La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell’autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che i Comuni, le Province e le Regioni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all’attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.

Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse destinate:

a) al servizio del debito pubblico;

b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;

c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;

d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma.

Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all’erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle Province e ai Comuni di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

I beni demani ali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

Art. 63.

Una legge costituzionale, che sancisce le deliberazioni delle Assemblee regionali, approvate dalla maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate mediante referendum, può disporre la fusione di Regioni esistenti, modificare la loro denominazione e creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.

Con legge regionale, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l’approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 64.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

La persona del Presidente della Repubblica è inviolabile.

Art. 65.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l’unità della Nazione e ne garantisce l’indipendenza e l’integrità.

È il garante della Costituzione e del corretto funzionamento delle sue istituzioni. Egli esercita questa funzione nelle forme, nei modi e nei limiti tassativamente previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Nel caso si verifichi un grave non funzionamento del Governo della Repubblica, del Parlamento o della Corte costituzionale che pregiudichi o possa urgentemente pregiudicare la sovranità, l’unità, l’integrità e la sicurezza nazionale interna o esterna dello Stato, o che vìoli o minacci i princìpi fondamentali della Costituzione o le libertà delle persone, il Presidente della Repubblica, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, può sospendere i predetti organi dalle loro funzioni. Egli nomina successivamente un Governo provvisorio che esercita tutte le funzioni legislative ed amministrative; scioglie al contempo le Camere e indìce immediatamente le elezioni di nuove Camere, che non possono essere da lui successivamente ed immediatamente disciolte e che, dopo il loro insediamento, deliberano immediatamente, in seduta comune dei propri membri e con il voto della maggioranza assoluta di essi, se confermare il Presidente della Repubblica nell’ufficio o revocarlo da esso.

Art. 66.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate;

b) nomina il Primo ministro;

c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri;

d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;

e) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame e, se il Governo li approva nuovamente, deve emanarli;

h) indìce le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

i) indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

l) può inviare messaggi alle Camere;

m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

n) può concedere grazia e commutare le pene;

o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge, che indica i casi nei quali provvede anche non su proposta del Governo;

p) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l’autorizzazione delle Camere.

Art. 67.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data dell’elezione. Se l’evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

Il Presidente della Repubblica può essere revocato dal suo ufficio prima della scadenza del suo mandato, con una risoluzione approvata dal Senato della Repubblica con il voto dei due terzi dei suoi componenti, su richiesta della Camera dei deputati approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 68.

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

L’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.

Art. 69.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento.

L’impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all’unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Art. 70.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell’articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica.

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l’anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all’elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l’elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 71.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la accettazione delle dimissioni del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, salvo che proposto dal Primo ministro, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine dei giudici costituzionali e dei senatori a vita.

Il Presidente della Repubblica deve dare preventiva comunicazione al Primo ministro degli atti con i quali invia messaggi alle Camere, rinvia ad esse leggi, nomina i senatori a vita e i membri della Corte costituzionale di sua spettanza. Il Primo ministro può, entro cinque giorni, formulare le sue osservazioni.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali contro qualunque legge, atto del Governo avente forza di legge per delega del Parlamento, o provvedimento provvisorio del Governo avente forza di legge, che sia sottoposto alla sua firma.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere, con proprio atto non soggetto all’obbligo della controfirma ministeriale, alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali, contro qualunque atto che sia esercizio di funzione legislativa materiale, di funzione giurisdizionale, giudiziaria e amministrativa, adottato da qualunque organo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico territoriale.

Il Presidente della Repubblica può rinviare al Governo qualunque atto sottoposto alla sua firma per l’emanazione, richiedendone il riesame e, se il Governo lo ritenga, per la riapprovazione che deve avvenire con delibera del Consiglio dei ministri, salvo il successivo ricorso alla Corte costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione.

Art. 72.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e costituzionali.

Per atti diversi da quelli compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde penalmente, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 86, ma soltanto dopo la cessazione dalla carica.

Titolo III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

Art. 73.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo indirizza e dirige la politica nazionale. Dispone dell’amministrazione, delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell’ambito delle norme della Costituzione e della legge.

Il Primo ministro dirige l’azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri dirigono i Ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell’ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.

L’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.

I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.

La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

Art. 74.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell’esposizione programmatica di cui al secondo comma.

Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

a) elezione della Camera dei deputati;

b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;

c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.

Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all’atto dell’assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.

Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 75.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.

Sezione II

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni

Art. 76.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da ministri, sindaci e presidenti di Province e di Regioni. Promuove intese ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.

Titolo IV

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere

Art. 77.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

La legge promuove l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 78.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Art. 79.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi, meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 80.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 81.

L’elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 82.

Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

Art. 83.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell’attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Art. 84.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un’Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 89.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l’interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

Art. 85.

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 86.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

 

Art. 87.

I componenti del Parlamento ricevono un’indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

Art. 88.

Spetta al Senato della Repubblica l’elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.

Art. 89.

Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l’elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l’elezione dei consigli stessi.

La sessione speciale è convocata per l’esame dei disegni di legge relativi a:

a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

b) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

c) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;

d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.

I disegni di legge di cui al secondo comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.

I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sezione II

La formazione delle leggi

Art. 90.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

c) elezioni nazionali ed europee;

d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;

e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;

f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;

g) concessione di amnistia e di indulto;

h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 91.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

 

Art. 92.

La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.

I regolamenti delle Camere prevedono l’improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

Art. 93.

I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.

Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.

Art. 94.

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.

Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall’altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.

Art. 95.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l’approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 96.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 97.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È altresì indetto referendum popolare per deliberare l’approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al quinto comma.

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un’espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

Art. 98.

L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di princìpi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.

Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei princìpi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.

Con regolamento si provvede altresì all’esecuzione e all’attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

Art. 99.

In casi straordinari di necessità e urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.

Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.

La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 100.

Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.

La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.

Art. 101.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

L’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 102.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.

Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull’autorizzazione alla ratifica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l’interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

Art. 103.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l’equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all’indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l’intero periodo di applicazione nell’osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all’indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 104.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Art. 105.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.

Per lo svolgimento dell’inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Titolo V

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E ORGANI AUSILIARI

Sezione I

Le pubbliche amministrazioni

Art. 106.

Le pubbliche amministrazioni operano nell’interesse dei cittadini, secondo princìpi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.

L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. L’organizzazione dell’amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.

I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di princìpi generali stabiliti con legge approvata dalle due Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all’informazione e all’accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l’individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.

Art. 107.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa.

Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla produttività individuali.

Art. 108.

Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, ai funzionari e agli agenti di polizia, ai rappresentanti diplomatici e consolari è fatto divieto di iscriversi a partiti o svolgere attività politica.

I pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle Assemblee regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Sezione II

Autorità di garanzia e organi ausiliari

Art. 109.

Per l’esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, con legge costituzionale si possono istituire apposite Autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge costituzionale ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell’attività svolta e ne rispondono verso di esse nelle stesse forme previste per i Ministri.

Art. 110.

La Banca d’Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza secondo quanto stabilito con legge che ne prevede altresì la responsabilità verso il Parlamento.

Art. 111.

La legge può istituire l’ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Art. 112.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

 

Art. 113.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

La Corte dei conti è organo di controllo dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

La legge assicura l’indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

L’Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina e assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

 

Titolo VI

PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA

ALL’UNIONE EUROPEA

Art. 114.

L’Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei princìpi supremi dell’ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui princìpi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sottoposta a referendum. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 115.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell’Unione europea.

Art. 116.

La Capitale della Repubblica e le Regioni, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

Titolo VII

LA GIUSTIZIA

Sezione I

Gli organi

Art. 117.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario che prevede i casi in cui essi sono responsabili davanti al Parlamento. Tali norme assicurano altresì la direzione centrale, il coordinamento interno dell’ufficio del pubblico ministero e il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.

Art. 118.

La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

 

Art. 119.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l’esercizio di pubblici poteri.

Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. La legge determina i titolari dell’azione di responsabilità.

I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra e di missioni militari all’estero e hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

 

Art. 120.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono ciascuno un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.

Il Procuratore generale della Repubblica è eletto e revocato dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Governo della Repubblica, tra magistrati e ordinari di diritto nelle università.

L’ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l’indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l’organizzazione dell’ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell’attività ispettiva propedeutica all’azione disciplinare.

 

Art. 121.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.

Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l’aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.

 

Art. 122.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici e uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.

La legge disciplina l’attività della Corte e può prevederne l’articolazione in sezioni.

Art. 123.

L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Procuratore generale della Repubblica.

L’azione disciplinare è esercitata d’ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull’esercizio dell’azione disciplinare.

Art. 124.

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.

Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all’esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità.

Il passaggio tra l’esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.

In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.

Le norme sull’ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità.

Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano le modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere designati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa all’ufficio di consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.

Le norme sull’ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.

Art. 125.

Salvo quanto previsto dall’ottavo comma del presente articolo, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.

La legge disciplina periodi di permanenza nell’ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Nell’esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero si attengono ai princìpi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L’ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d’ufficio.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono partecipare alle competizioni elettorali nella Regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle Regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma tredicesimo, il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e su richiesta della Camera dei deputati approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con atto sanzionato dal Presidente della Repubblica non soggetto a controfirma ministeriale, può revocare qualunque giudice ordinario ed amministrativo di qualunque ordine e grado e qualunque magistrato del pubblico ministero.

Art. 126.

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.

La legge assicura l’indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 127.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.

Art. 128.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all’esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia. Il Procuratore generale della Repubblica riferisce sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Art. 129.

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l’intera materia cui si riferiscono.

Le ipotesi di reato sono stabilite tassativamente dalla legge.

Art. 130.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai princìpi dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti. La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 131.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.

Nessuno può essere condannato contro ogni possibilmente ragionevole dubbio.

Art. 132.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo criteri di priorità annualmente determinati dal Senato della Repubblica; a tal fine, avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

Art. 133.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo VIII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

b) sui ricorsi presentati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 71;

c) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione dell’amministrazione statale;

d) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

e) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Province e Comuni, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;

f) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

g) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e sulle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;

h) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;

i) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare;

l) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti di Comuni, Province e Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l’esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica e ufficio.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

La Corte costituzionale può emanare esclusivamente ordinanze di ricevibilità o irricevibilità e sentenze di puro accoglimento o non accoglimento.

Art. 137.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 873

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2008

 

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione

in materia di forma di governo

 

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Onorevoli Senatori. – A partire dagli anni ottanta, attraverso la riforma dei regolamenti parlamentari e le riforme elettorali del 1993, si è assistito a una significativa trasformazione della forma di governo in Italia. Da una forma di governo parlamentare caratterizzata da un «equilibrio paritario» tra Governo e Parlamento si è gradualmente approdati a una forma di governo parlamentare «a prevalenza del Governo sul Parlamento».

Il rafforzamento dei poteri del Governo in Parlamento, l’introduzione di un sistema elettorale prevalentemente uninominale e il passaggio a un assetto bipolare del sistema politico hanno impresso una nuova fisionomia alla forma di governo italiana. Tutto ciò è avvenuto (per i profili che qui interessano) a Costituzione invariata e senza che ciò implicasse, comunque, l’abbandono della forma di governo parlamentare.

Alla luce dell’esperienza delle ultime legislature nelle quali il sistema bipolare si è consolidato, emerge chiaramente come, sebbene rilevanti risultati siano stati conseguiti nel senso di conferire maggiore stabilità ed efficacia all’azione dei Governi, ancora non possa dirsi raggiunta la realizzazione di una forma di governo che assicuri una compiuta efficacia all’azione dell’Esecutivo.

Con il presente disegno di legge costituzionale si intende apportare un decisivo contributo all’esigenza di rafforzare il ruolo dell’Esecutivo nel sistema parlamentare italiano. Non solo introducendo il potere del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di revocare i ministri, ma iniziando parallelamente a scalfire il bicameralismo perfetto (che così marcatamente caratterizza il sistema parlamentare italiano) proprio sul versante che maggiormente condiziona l’azione del Governo: il rapporto fiduciario. Dall’approvazione del presente disegno di legge discenderebbe infatti, tra l’altro, l’attribuzione alla sola Camera dei deputati della funzione di accordare la fiducia al Presidente del Consiglio dei ministri.

A questo proposito è indispensabile precisare i presupposti politico-istituzionali sui quali si fonda il presente disegno di legge.

Il primo è che qualsiasi ipotesi di revisione costituzionale che, come la presente, incida sulla forma di governo non abbandoni il solco della forma di governo parlamentare.

E il secondo, logicamente conseguente al primo, è che ogni ipotesi di rafforzamento dell’Esecutivo all’interno della forma di governo parlamentare passi attraverso un’implementazione dei poteri del Governo o, come in questo caso, del Presidente del Consiglio dei ministri e non attraverso il depotenziamento delle funzioni (specie quella di controllo) del Parlamento.

La necessità di non abbandonare l’alveo della forma di governo parlamentare non discende solo dal fatto che con il referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006, con una percentuale del 61 per cento dei voti, il corpo elettorale si è espresso contrariamente a una revisione della Costituzione che, appunto, segnava il superamento di un simile modello; ma, ancor più significativamente, deriva dal rischio che può discendere dall’abbandono della forma di governo parlamentare, con le inevitabili ripercussioni sui «princìpi supremi» o, comunque, sulla prima parte della nostra Costituzione.

Inoltre la riforma del titolo V della Costituzione, da più parti definita di impianto federale, in ragione della significativa introduzione in Costituzione di alcuni istituti tipici di quella forma di Stato (clausola residuale a favore delle regioni, abolizione del visto governativo sulle leggi regionali, autonomia fiscale), realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ha avviato l’iter di impronta federale del nuovo sistema: infatti, l’auspicabile ripresa delle riforme costituzionali, interrotte dalla prematura fine della XV legislatura, porterà sicuramente verso l’istituzione della Camera delle regioni e delle autonomie locali o Senato federale che dir si voglia.

È in questo contesto che si inserisce la presente proposta di riservare alla sola Camera dei deputati la funzione di accordare la fiducia al Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 94 della Costituzione).

Le cose sono cambiate negli ultimi anni ma, dati i perduranti ostacoli che ancora oggi la funzione direzionale del Presidente del Consiglio dei ministri trova per esplicarsi compiutamente, l’introduzione del potere di revoca dei ministri da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sembra essere un efficace correttivo per attribuire a quest’ultimo maggiore forza persuasiva e di direzione del Governo.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 2.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il suo programma alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 894

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore D’ALIA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008

 

 

 

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Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione,

concernenti forma del Governo, composizione e funzioni

del Parlamento nonché limiti di età per l’elettorato

attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale riproduce integralmente il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 3 ottobre e presentato alla Presidenza il 17 ottobre 2007. L’iter del provvedimento è stato poi sospeso a causa della prematura fine della XV legislatura.

L’esigenza di dare l’avvio ad un processo di riforma delle istituzioni è da tempo largamente avvertita nell’opinione pubblica ed ha assunto un’importanza crescente nel dibattito politico degli ultimi anni. I livelli per l’attuazione della riforma delle istituzioni sono costituiti dalle modifiche apportabili, da un lato, con la legislazione ordinaria e, d’altro lato, con il più complesso procedimento delle leggi di revisione costituzionale.

L’obiettivo principale del presente disegno di legge costituzionale è quello di assicurare la stabilità del Governo e l’efficacia dell’azione governativa, armonizzando tali fini con quelli generali di adeguamento delle istituzioni alle nuove esigenze della collettività.

Ecco in sintesi cosa prevede la presente proposta.

L’articolo 1 introduce nel sistema parlamentare il Senato federale della Repubblica, eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero. L’articolo 2 riduce il numero dei deputati da seicentotrenta a cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero. L’articolo 3 prevede che in ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

L’articolo 5 prevede che i senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra; con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.

L’articolo 7 stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato federale della Repubblica nel caso di disegni di legge di revisione della Costituzione e disegni di legge costituzionale, disegni di legge in materia elettorale, in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, di esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma (aggiunto dall’articolo 18 del presente disegno di legge); 132, secondo comma, e 133, primo comma; di istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza, di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che determinano i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. La disciplina prospettata per tali disegni di legge prevede che dopo l’approvazione da parte del Senato federale essi sono trasmessi alla Camera, che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre in tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti, mentre qualora il Senato federale non approvi modifiche la legge è promulgata.

Agli articoli 18 e 19, le disposizioni apportano modifiche, rispettivamente, all’articolo 123 della Costituzione, disponendo che la legge dello Stato disciplina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali, ed all’articolo 126 della Costituzione, stabilendo che, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, e non invece la Commissione per le questioni regionali come attualmente previsto, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

L’articolo 22 prevede che le disposizioni in oggetto si applicano, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle loro già attribuite.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero».

2. Al terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

3. Al quarto comma dell’articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;

nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;

dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.

L’elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 4.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 6.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 7.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

Art. 8.

1. All’articolo 72 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 11.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni».

3. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

5. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

6. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 15.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 16.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

 

Art. 18.

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».

Art. 19.

1. Il primo comma dell’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 20.

1. Al settimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 21.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

2. In sede di prima applicazione, l’elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Sino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, i senatori di cui all’articolo 57, quinto e sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

Art. 22.

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1086

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA, CASSON, CHIAROMONTE, GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA, NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

 

 

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Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo

e alla forma di governo

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Onorevoli Senatori. – Senza ripercorrere qui il dibattito di vari decenni sulle riforme costituzionali, si è tentato, in continuità col programma del Partito Democratico, di affrontare le questioni relative alla duplice transizione istituzionale che vive il nostro Stato, verso un moderno federalismo solidale e verso un nuovo equilibrio tra Governo scelto dagli elettori e limiti posti a tutela dei diritti dei cittadini e delle minoranze parlamentari. Le singole soluzioni sono certo altamente opinabili e il confronto parlamentare servirà ad affinarle.

In particolare l’articolo 1 limita la presenza degli eletti all’estero nel Senato federale della Repubblica, in quanto Camera destinata a rappresentare comunità di varia natura e comunque non direttamente incidente sul rapporto fiduciario, di cui l’articolo 2 aggiorna coerentemente il nome.

L’articolo 3 limita il numero dei deputati a standard più ragionevoli, specie dopo lo spostamento di ampia parte del potere legislativo sulle regioni, mentre l’articolo 4, oltre a ridurre anche il numero dei senatori equilibrandolo fra le varie regioni (si veda l’allegato alla presente relazione dove è stato effettuato il calcolo dei senatori spettanti a ciascuna regione secondo i criteri di cui al medesimo articolo 4), stabilisce un criterio simil-americano per la loro elezione, stabilita in modo contestuale a quella del relativo consiglio regionale. L’articolo 5 riduce l’età per l’elettorato sia attivo che passivo, equiparandola a quella della camera e dei consigli regionali, mentre l’articolo 6 stabilisce la contestualità dei mandati tra senatori e consiglieri regionali.

L’articolo 7 trae alcune conclusioni sulla prorogatio di Camera e Senato legate alla differenziazione del bicameralismo.

L’articolo 8 stabilisce i criteri di un moderno bicameralismo asimmetrico, analogo a quello delle principali democrazie, con un ruolo paritario del Senato in alcune materie qualitativamente significative di garanzia di sistema, a partire dalle leggi costituzionali ed elettorali e con un ruolo incisivo, di veto superabile a maggioranza assoluta, in altre materie di garanzia federalista del sistema.

L’articolo 9 stabilisce una doppia corsia preferenziale, da un lato per il Governo e dall’altro per i gruppi di minoranza.

L’articolo 10 trae le conseguenze del bicameralismo asimmetrico in materia di urgenza dei disegni di legge.

L’articolo 11 codifica il limite del parere obbligatorio delle Commissioni competenti per i decreti legislativi.

Anche l’articolo 12 è una conseguenza del bicameralismo asimmetrico che si intende introdurre.

L’articolo 13 modifica alcune modalità di elezione del Presidente della Repubblica, affidato integralmente alle Camere, vista la nuova legittimazione del Senato, e modifica in modo molto limitato i suoi poteri. In particolare, per quello di scioglimento, esplicita la possibilità di una richiesta formale del Presidente del Consiglio, come proposto nel recente documento di importanti fondazioni culturali, reso noto lo scorso 14 luglio.

L’articolo 14 traduce quanto previsto dal programma del Partito Democratico, di un mandato di governo valido per la legislatura, dato che il Capo dello Stato, secondo il programma, dovrebbe per l’intera legislatura nominare il Presidente del Consiglio «sulla base dei risultati della Camera», riprendendo su questo d’altronde la cosiddetta «Bozza Violante» votata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nella scorsa legislatura, che recitava: «Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri».

L’articolo 15, oltre a limitare alla Camera il rapporto fiduciario e a restringere l’ambito di utilizzazione della questione di fiducia espungendo l’area su cui è garantita la possibilità di richiedere il voto segreto, inserisce la cosiddetta «sfiducia costruttiva», lasciando al Capo dello Stato la scelta di valutare se la nuova compagine rappresenti o meno una continuità con l’indirizzo espresso dal corpo elettorale a inizio legislatura. Il Capo dello Stato diventa così il garante del rispetto delle volontà del corpo elettorale, senza automatismi di nessun tipo, né che ingessino le volontà e il ruolo del Presidente del Consiglio precedente, né di quello eventualmente subentrante, analogamente a quanto proposto in varie iniziative parlamentari delle scorse legislature. Ad esempio il disegno di legge Bassanini ed altri, n.1933 del 21 gennaio 2003, nella quattordicesima legislatura, prevedeva che in caso di approvazione della mozione costruttiva il Capo dello Stato potesse procedere allo scioglimento «ove ritenga (ritenesse) che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale».

L’articolo 16 e l’articolo 17 sono conseguenza del nuovo ruolo del Senato.

L’articolo 18 consiste in una norma transitoria che differisce l’applicazione alla prossima legislatura.

Ammodernare le disposizioni costituzionali sulla forma di governo è ormai divenuto necessario per stabilizzare i rapporti fra gli organi e riportare alla normalità le dinamiche dei loro comportamenti, all’interno di un quadro equilibrato e certo di regole.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale.

 

Allegato

Composizione del Senato:

Circoscrizione estero         5

Valle d’aosta          1

Molise        2

Trento        3

Bolzano     3

Basilicata, Umbria 5

Friuli, Abruzzo, Marche, Liguria, Sardegna, Calabria       6

Toscana, Emilia, Puglia, Piemonte, Veneto, Sicilia                     8

Lazio, Campania    10

Lombardia             12

 

Totale...137


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. Il terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione del Senato federale della Repubblica, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

Art. 2.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta»;

b) al terzo comma la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati cinque senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.

In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno dieci seggi; le Regioni con più di sette e fino a nove milioni di abitanti hanno dodici seggi; le Regioni con più di nove milioni di abitanti hanno quattordici seggi.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali».

Art. 5.

1. All’articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

b) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».

Art. 6.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 7.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 8.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

Art. 9.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo o un Gruppo di minoranza può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge. Nel caso di progetto di legge richiesto da un Gruppo di minoranza l’Assemblea lo esamina a partire dal testo presentato, distinto dagli emendamenti approvati in Commissione».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 11.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art 13.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

3. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

5. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 15.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–«Art. 94. – La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla approvazione medesima, nomina la personalità indicata nella mozione ai sensi dell’articolo 92 ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Il Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica entro ventuno giorni scioglie la Camera dei deputati ovvero nomina un nuovo Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 92».

Art. 16.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1114

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori PASTORE, BOSCETTO, CAMBER,SPADONI URBANI, SPEZIALI, SARO, VICARI, POSSA,ZANETTA, SANTINI, COSTA, SANCIU, NESSA, CARRARA e LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008

 

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Modifiche alla Parte II della Costituzione e all’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

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Onorevoli Senatori. –

1. La revisione costituzionale ha riguardato sia istituti rilevanti (criterio qualitativo) sia parti rilevanti (criterio quantitativo) della nostra Carta fondamentale. Esempi del primo tipo sono i reati ministeriali, l’amnistia, l’autorizzazione a procedere, il giusto processo, la circoscrizione Estero, l’abolizione della pena di morte. Esempi del secondo tipo sono il sistema di governo locale e il riassetto dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali: regioni, province, comuni. Ovviamente le modificazioni quantitative possono essere, e spesso sono, anche qualitative. In totale, le leggi costituzionali di modifica della Costituzione sono quindici: la prima risale al 1963; l’ultima, al 2007. Questi dati servono a dimostrare che l’intangibilità della Costituzione è un mito, al quale credono ancora sparute minoranze che hanno fatto della difesa della Costituzione un’ideologia retriva. Inoltre, se si escludono gruppuscoli insignificanti di fanatici e di agitatori velleitari, non esistono, per fortuna, oggi in Italia forze politiche rappresentative che intendano sovvertire, limitare o adulterare i princìpi fondamentali della Costituzione, cioè la libertà, la democrazia, la giustizia, l’umanità.

In realtà, non solo l’esigenza di riforme settoriali, più o meno ampie ed incisive, si manifestò nelle varie contingenze. Anche la necessità di una revisione che investisse i pilastri del sistema politico, Parlamento e Governo, non tardò ad emergere. Il presidenzialismo, per esempio, fu la prima grande riforma costituzionale ad entrare nell’agenda politica, sebbene attirasse sui propugnatori l’accusa abbastanza esplicita di eversione dell’ordine democratico. Adesso il presidenzialismo è parte integrante del dibattito sulle modifiche costituzionali. Se ne discute l’opportunità e il modello, non la legittimità. La pretesa intoccabilità della Costituzione appare irreale non solo di fronte alle riforme costituzionali approvate, ma anche a quelle mancate, le quali dimostrano che la tensione verso il cambiamento costituzionale è una costante generata da bisogni profondi della società, per quanto variamente interpretati e rappresentati dalle forze politiche. L’insuccesso ha riguardato infatti ben tre Commissioni parlamentari ad hoc, istituite nel 1983 (Commissione Bozzi), nel 1992 (Commissione De Mita-Iotti) e nel 1997 (Commissione D’Alema) e il referendum sulla modifica della seconda parte della Costituzione nel 2006. L’esito negativo del referendum, men che costituire la chiusura del processo riformatore, ha configurato soltanto una battuta d’arresto, a riprova che la revisione è sentita come necessaria ed attuale. Il tentativo compiuto nella scorsa XV legislatura, abortito per effetto dello scioglimento anticipato delle Camere, aveva il difetto di non essere proporzionato ai principali obiettivi più volte delineati nelle elaborazioni accademiche e politiche, specie per quanto riguarda il rafforzamento dell’Esecutivo e la conservazione della rappresentanza politica diretta nel Senato benché federale. Chiarezza, coerenza, concisione sono caratteri essenziali di una Carta costituzionale. Quando invece vi prevalgano prolissità e confusione le conseguenze sono deleterie. Ne abbiamo una illuminante riprova proprio in quella riforma del Titolo V della Costituzione, voluta nel 2001 dal centrosinistra, pur avallata dal referendum popolare, che in cinque anni di vigenza ha «prodotto» centinaia di sentenze costituzionali!

2. È venuto il momento di imparare, maggioranza e opposizione, dagli errori commessi e di procedere con un approccio diverso. Dobbiamo nuovamente porre mano alla riforma costituzionale ma in un ambito più ristretto rispetto alle precedenti legislature. Il tentativo di acquisire un largo consenso parlamentare, la maggioranza dei due terzi che eviti il referendum, può e deve essere perseguito fino in fondo, ma non a tutti i costi: specialmente non a costo di snaturare la ratio giuridica e politica della novella costituzionale. La ricerca dell’accordo non va considerata alla stregua di un puro e semplice esorcismo per scongiurare il referendum. Al contrario, cercare il consenso significa spiegare e persuadere. Ma, se fallissimo questi scopi, affronteremmo il referendum con la piena consapevolezza di aver illustrato al meglio le nostre ragioni e le nostre proposte. La discussione parlamentare anche a questo serve, a trasmettere ai cittadini il senso dei dibattiti affinché maturino, per quanto possibile, un’opinione indipendente dagli schieramenti precostituiti. D’altro canto, la riforma rigettata dal referendum del giugno 2006 nascondeva in se stessa la causa principale del rifiuto popolare. Essa era troppo vasta e complessa per poter essere anche soltanto presentata nella giusta luce in una campagna referendaria. All’opposizione fu facile demonizzare quella «cosa» sconosciuta ai più, mentre proprio l’ampiezza delle modifiche fornì a prevenuti opinionisti il destro di agitare lo spettro della sovversione costituzionale. Adesso abbiamo imparato la lezione. E, come insegna anche la Francia, che di recente ha varato, senza scandalo, una riforma costituzionale con un solo voto di maggioranza, andremo avanti: con l’accordo, se possibile; con il referendum, se necessario. Il disegno di legge qui illustrato, che mette a frutto l’esperienza maturata negli anni passati e risponde alle domande essenziali di cambiamento istituzionale, s’ispira ad un riformismo tanto prudente quanto incisivo, riassumibile nella formula « né troppo, né troppo poco».

3. Quanto al Parlamento ed alla funzione legislativa, viene prevista, innanzitutto, la tanto attesa riduzione del numero dei parlamentari: una Camera composta da cinquecentodiciotto deputati, dei quali diciotto eletti nella circoscrizione Estero, più gli ex presidenti della Repubblica, che saranno deputati di diritto, e tre deputati a vita nominati dal Capo dello Stato; un Senato federale formato da duecentocinquantadue senatori, che conserva la natura propria di assemblea parlamentare rappresentativa, eletta a suffragio universale e diretto. L’elettorato passivo viene abbassato a ventuno anni per i deputati e a trentacinque anni per i senatori. I senatori sono eletti in ciascuna regione «contestualmente» all’elezione del rispettivo Consiglio o Assemblea regionale e, per il Trentino Alto Adige, Consigli delle Province autonome. All’attività del Senato federale partecipano, senza diritto di voto e con modalità stabilite dal regolamento parlamentare, rappresentanti eletti all’inizio di ogni legislatura regionale in seno ai suddetti consessi. La Camera dei deputati dura in carica cinque anni, mentre il Senato federale è «permanente» giacché i senatori eletti in ciascuna regione o provincia autonoma rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori della medesima regione o provincia autonoma e non può essere sciolto dal Presidente della Repubblica. Conformemente alla sua nuova natura rappresentativa del sistema regionale, per il Senato federale è previsto uno speciale quorum di validità delle sedute, cioè la presenza dei senatori espressi da almeno un terzo delle regioni. La funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato in specifiche fattispecie limitate, espressamente individuate. I disegni di legge per la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente sono assegnati al Senato federale sulla base di un concerto tra i presidenti della Camera e del Senato. Quando il Senato federale li approva, sono trasmessi alla Camera dei deputati, che delibera in via definitiva e può apportarvi modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tutti gli altri casi si ha una legislazione «a prevalenza Camera» nel senso che, trasmessi i disegni di legge al Senato, questo può nel termine di trenta giorni, previa richiesta di un quinto dei senatori, apportarvi modifiche sulle quali però è sempre la Camera dei deputati a pronunciarsi in maniera definitiva; ma se le modifiche riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, e 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il Senato non approvi modifiche entro il suddetto termine di trenta giorni, la legge è promulgata. Uno speciale quorum di deliberazione del Senato federale è previsto per inibire alle regioni la facoltà di promuovere la questione di legittimità costituzionale contro una legge o un atto avente valore di legge lesivi della sua sfera di competenza. Infatti, quando una legge o un articolo avente autonoma rilevanza sono approvati dal Senato federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni, l’impugnativa prevista dall’articolo 127, secondo comma, è vietata. Infine, in materia di decreti-legge e loro conversione, l’iter legislativo soggiace alla stessa disciplina del novellato articolo 70, mentre vengono introdotti limiti oggettivi, che costituzionalizzano e razionalizzano indirizzi giurisprudenziali, regolamentari, dottrinari a riguardo formati. E’ vietato riproporre disposizioni di decreti non convertiti; ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; conferire deleghe legislative; attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge; presentare emendamenti che contravvengano a tali divieti.

4. Quanto al Governo, la riforma assicura la posizione di superiorità del Presidente del Consiglio elevandolo a Primo Ministro e, conformemente alla nuova realtà politica venutasi a determinare con il consolidamento di un bipolarismo tendente al bipartitismo, ne modifica i rapporti con il Parlamento e il Presidente della Repubblica, semplificando e accelerando la formazione del Governo e rafforzandone la posizione istituzionale, che viene di fatto e di diritto connessa alle elezioni politiche. Per la prima volta nella nostra storia costituzionale vengono sanciti due essenziali fondamenti del genuino governo rappresentativo: la maggioranza parlamentare collima con la maggioranza elettorale; il popolo elegge il Governo con il voto nell’urna. E’ così stabilito in modo sicuro ed inequivocabile il circuito virtuoso della democrazia e la sovranità, che «appartiene al popolo» (articolo 1), ma che era trasmigrata altrove, per effetto delle degenerazioni partitocratiche e consociative, viene restituita al legittimo titolare nel momento topico in cui è chiamato ad esercitarla. La figura del Presidente del Consiglio come «primus inter pares» scompare per far posto al Primo Ministro, capo del Governo, che nomina e revoca direttamente i ministri, senza intervento del Capo dello Stato. L’investitura a Primo Ministro è effettuata dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell’elezione della Camera dei deputati, che mantiene tutte le prerogative di una Camera «politica», organo fondamentale del rapporto tra Legislativo ed Esecutivo. Viene meno il rito delle consultazioni per l’incarico di formare il Governo. I ministri rispondono politicamente al premier sebbene la Camera dei deputati e il Senato federale possano censurarli ma non più sfiduciarli. Questa responsabilità rafforza la coesione e la funzionalità della compagine ministeriale. Ovviamente i ministri, anche quando non appartengano alle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute; inoltre, devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Viene abolita la fiducia iniziale al nuovo Governo. La Camera vota sul programma illustrato dal Primo Ministro. Questi può in ogni momento, salvo che sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, porre la questione di fiducia ed è obbligato a dimettersi in caso di voto contrario. Così pure la Camera in qualsiasi momento può obbligare il Primo Ministro alle dimissioni mediante l’approvazione, a maggioranza assoluta, di una mozione di sfiducia. In tal caso il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indìce le elezioni. Se però nella mozione di sfiducia viene designato un nuovo Primo Ministro dalla stessa maggioranza uscita dalle elezioni, questi riceve l’investitura dal Presidente della Repubblica e succede al dimissionario sfiduciato. Si tratta di una sfiducia costruttiva «in ambito ristretto», per così dire, dal momento che la nuova designazione deve essere avallata dalla stessa maggioranza parlamentare. In tal modo il sistema acquista una flessibilità che non possederebbe con il semplice automatismo sfiducia-scioglimento e riecheggia alquanto una consolidata prassi parlamentare britannica in base alla quale il cambio del premier nella cerchia della maggioranza non porta ineluttabilmente a nuove elezioni. A fronte di tale notevole rafforzamento dell’Esecutivo, la riforma demanda al regolamento della Camera l’adozione di norme che garantiscano non solo le prerogative del Governo e della maggioranza, ma anche i diritti delle opposizioni, ai cui deputati devono essere obbligatoriamente assegnate le presidenze delle Giunte, delle Commissioni e degli altri organismi interni aventi compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Queste norme da un lato costituzionalizzano prassi parlamentari già in atto e dall’altro elevano al rango di soggetti istituzionali la maggioranza e le opposizioni, prefigurandone quel vero e proprio «statuto» da tutti e da tempo auspicato. Inoltre, mentre al Governo viene attribuito un potere di «ghigliottina», ossia il diritto di ottenere il voto su un disegno di legge entro una data stabilita, alle minoranze spetta la facoltà di iscrivere all’ordine del giorno proposte ed iniziative.

5. Quanto al Presidente della Repubblica, merita di essere sottolineata la riduzione da cinquanta a quaranta anni dell’elettorato passivo e la perdita del potere di scioglimento del Senato federale, mentre lo stesso potere nei riguardi della Camera dei deputati può essere esercitato previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Primo Ministro e del Presidente della Camera.

6. Si propone un’integrazione all’articolo 117, introducendo il principio di cedevolezza delle norme statali (di qualsiasi rango) nelle materie di competenza (sia concorrente che residuale) delle regioni che possono «riappropriarsi» delle loro funzioni in qualsiasi momento rispettando quanto stabilito dall’articolo 119 in materia di federalismo fiscale.

Si prevede anche un’aggiunta all’articolo 119, stabilendo che in nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva può determinare aumento della pressione fiscale complessiva.

7. Altra importantissima innovazione concerne la diversa composizione della Corte costituzionale in modo da adeguarla all’intervenuta istituzione del Senato federale. La Corte continua ad essere formata da quindici membri, ma è diversa la distribuzione del potere di nomina dei giudici costituzionali, che risulta così stabilita: quattro spettano al Presidente della Repubblica; quattro alle supreme magistrature, ordinaria e amministrative; tre alla Camera dei deputati; quattro al Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano.

8. Infine, vengono costituzionalizzate le Autorità indipendenti per la garanzia o la vigilanza in materia di diritti e di libertà garantiti dalla Costituzione, demandandone alla legge la composizione e le funzioni.

 


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i trentacinque anni di età».

Art. 5.

1. L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

 

Art. 6.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati e di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

Art. 7.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

1. L’articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati».

Art. 9.

1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

Art. 10.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni, province e Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, quinto e nono comma; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

 f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo l’approvazione da parte del Senato federale, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.

L’approvazione di una legge o di un articolo avente autonoma rilevanza da parte del Senato federale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino anche la maggioranza dei votanti in almeno la metà delle regioni inibisce l’esercizio dell’impugnativa prevista dall’articolo 127, secondo comma».

Art. 11.

1. All’articolo 72 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.

Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».

Art. 12.

1. All’articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 13.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 14.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

Il contenuto dei decreti deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70. Anche l’emendabilità dei decreti è soggetta alle limitazioni del presente articolo».

Art. 15.

1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio ovvero oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 16.

1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare quali tributi verranno aumentati o istituiti ovvero quali altre spese saranno ridotte per farvi fronte.

Alle Regioni si applica quanto previsto dal presente articolo e dalle leggi, anche statali, in materia».

Art. 17.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Art. 18.

1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

Art. 19.

1. L’articolo. 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 20.

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indìce la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 21.

1. All’articolo 87 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Indìce le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione».

Art. 22.

1. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e il Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 23.

1. Nel secondo comma dell’articolo 89 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 24.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

Art. 25.

1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. Il Primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 26.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

Qualora sia approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, indicato dalla maggioranza dei componenti della Camera appartenenti a quella determinata dai risultati elettorali, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 27.

1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. I Ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Assicura l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri».

Art. 28.

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale; ai medesimi anche se non fanno parte delle Camere si applicano le disposizioni dell’articolo 68».

Art. 29.

1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, la legge può istituire apposite Autorità indipendenti stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Art. 30.

1. All’articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme dettate dallo Stato in materie di competenza regionale si applicano sino all’entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali adottate nel rispetto dell’articolo 119».

Art. 31.

1. All’articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge».

Art. 32.

1. All’articolo 119 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In nessun caso l’atttribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.»

Art. 33.

1. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.2, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

 

 

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1218

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

 

 

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Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base

del principio della divisione dei poteri

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Onorevoli Senatori. – La Costituzione approvata nel 1947 ha reso grandi servigi all’Italia. Ha permesso di vivere in piena stabilità democratica i lunghi decenni della guerra fredda, ha superato con successo ogni grave ostacolo, dal terrorismo alla follia sessantottina, dalla cosiddetta «Tangentopoli» agli attacchi di anti-politica. All’epoca in cui fu approvata non erano pensabili forme di governo più snelle o con figure a forte investitura popolare, sia per la nefasta esperienza di un ventennio di dittatura, sia per la drammatica contrapposizione politica dell’epoca.

Ma la necessità di una riforma cominciò ad emergere già alla fine degli anni Settanta e il 14 aprile 1983 si arrivò all’istituzione della Commissione bicamerale, poi conosciuta con il nome del suo presidente, il deputato liberale Aldo Bozzi. Diversi altri tentativi ebbero luogo in seguito. Molto lavoro fu svolto, ma non si giunse all’approvazione finale delle Camere prima della XIV legislatura. Il 16 novembre 2005 si completava infatti l’iter parlamentare di un’ampia riforma, che fu però bocciata nel referendum del successivo 25 giugno.

Mali individuati e rimedi proposti finora

Oltre al dibattito e alle proposte sulla forma di stato, cioè la questione del cosiddetto «federalismo», che in questo disegno di legge non si intende affrontare nei termini delle competenze legislative di Stato e regioni, nell’ultimo quarto di secolo sono stati individuati alcuni punti problematici nella attuale forma di governo, ai quali si è tentato di trovare una soluzione:

1) la debolezza dell’esecutivo e in particolare del capo del Governo;

2) l’instabilità dei governi;

3) la lentezza e la pletoricità del Parlamento, in qualche modo certificate dal sempre più ampio ricorso alle leggi delega, alla decretazione d’urgenza e al voto di fiducia;

4) il bicameralismo perfetto come meccanismo lento e superato;

5) il distacco spesso percepito dagli elettori nei confronti sia dei governi, sia dei parlamentari.

Sono stati allora proposti dei rimedi, ormai familiari nella cronaca politica con delle denominazioni convenzionali:

1) premierato; un capo del Governo più forte, portatore di un mandato degli elettori;

2) governabilità; vari strumenti per vincolare il parlamentare di maggioranza a sostenere il Governo: dallo scioglimento delle Camere in caso di caduta dell’Esecutivo al conferimento del potere di scioglimento al «premier»;

3) riduzione dei costi della politica;

4) Senato federale; differenziazione dei poteri tra Camera e Senato, con una più o meno forte compressione delle prerogative di quest’ultimo: dalla sottrazione del potere di dare e revocare la fiducia al Governo, alla limitazione delle competenze alle sole materie a legislazione concorrente; dalla riduzione dei poteri di intervento su testi approvati dalla Camera alla sua sostanziale sostituzione con un organismo che del Senato conserva il nome ma è in realtà un’assemblea consultiva di rappresentanti degli enti territoriali, una via di mezzo tra la conferenza Stato-Regioni e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci); in sostanza, un organismo al quale è dubbio se si debba attribuire rilevanza costituzionale;

5) produttività del Parlamento; abolizione o estrema limitazione della doppia lettura legislativa e introduzione di meccanismi attraverso i quali il Governo può ottenere corsie preferenziali e procedure accelerate per l’approvazione di provvedimenti ai quali attribuisce urgenza.

Rimedi idonei?

Se i punti deboli dell’attuale ordinamento sono davvero quelli sopra menzionati, questi rimedi, lungi dall’essere troppo energici, come da più parti si è lamentato, sono deboli e insufficienti.

1) Se l’investitura popolare del capo dell’esecutivo è una buona cosa, le proposte fino ad oggi avanzate sono insufficienti perché indeboliscono, condizionano, limitano tale investitura, ad esempio con il meccanismo della sfiducia costruttiva, il cui aspetto più positivo sta nell’aggettivo. In realtà non è altro che quello che accadeva nella forse troppo esecrata Prima Repubblica, con la differenza che si renderebbe meno trasparente il meccanismo, perché ciò che un tempo avveniva nei rituali delle consultazioni conseguenti alla crisi sarebbe confinato nel buio dei complotti che la precedono. Perché non pensare allora a una vera elezione popolare, forte e perentoria, senza giochi di palazzo o infingimenti? Forse per non personalizzare troppo la politica? Ma è dal 1996 che assistiamo a duelli elettorali e post elettorali ultra personalizzati, salvo poi avere dei capi di Governo eletti che lamentano di non avere gli strumenti per mantenere quanto promesso! Perché condizionare questa investitura con la necessità di una fiducia parlamentare? Forse per porre dei limiti ai poteri del capo dell’esecutivo? Ma come si può affidare questa limitazione ai parlamentari di maggioranza che, per altro verso, si vogliono sempre più vincolati al Governo? Forse perché, in casi estremi, saprebbero opporsi a un premier che tentasse di instaurare un potere autoritario? È in realtà molto più verosimile che, proprio in questo caso, prevarrebbero i vincoli con i quali si ritiene di garantire la governabilità, come, ad esempio, la certezza che mettere in minoranza il Governo vorrebbe dire essere rimandati a casa dallo scioglimento del Parlamento. È assai più facile, invece, che usino il loro potere per colpire un esecutivo nel momento in cui prende qualche misura utile ma impopolare, togliendogli il tempo necessario ad ottenere gli effetti positivi ricercati.

2) Se si vuole garantire la stabilità dei governi e si ritiene che il Parlamento sia un ostacolo ad essa (questo è il ragionamento che sta più o meno esplicitamente dietro a molte proposte), perché continuare a vincolare l’Esecutivo al consenso del Parlamento (come detto al punto 1)? Si potrebbe dire, per paradosso, che se il Parlamento è solo un ostacolo all’azione del Governo, tanto varrebbe abolirlo, come certa propaganda anti-parlamentare in fondo vuole. Del resto, da tempo è di fatto privato di gran parte del suo potere.

3) Se la riduzione del numero dei parlamentari è volta a velocizzare i lavori, responsabilizzare e rendere maggiormente individuabili i comportamenti dei singoli deputati (e senatori nel caso in cui non vengano del tutto privati di potere), allora si tratta certamente di un fatto positivo. Se invece è questione di risparmio, va detto che una riduzione avrebbe effetti tra lo scarso e il nullo. La riduzione di 100 senatori consentirebbe una riduzione di spesa di sei centesimi all’anno per famiglia, di cui due però andrebbero a pagare il maggior numero di vitalizi che ne deriverebbero. Come già detto al punto 2, se il Parlamento è solo un ingombro e un costo, andrebbe abolito, con un beneficio che potrebbe avvicinarsi a 30 euro all’anno per famiglia (una volta riassorbito utilmente il personale dipendente, il cui costo è oggi assai superiore a quello dei rappresentanti del popolo). Poca presa probabilmente avrebbe sulla canea anti-parlamentare, l’argomento che i danni portati dalla mancanza di democrazia e di libertà (non si conoscono finora casi in cui queste siano garantite in assenza di un Parlamento) sono di certo enormemente più alti, anche solo dal punto di vista meramente materiale.

4) Per i motivi citati ai punti 2 e 3, la decisione migliore sul Senato sarebbe la pura e semplice soppressione, con l’allettante prospettiva di risparmiare oltre dieci euro a famiglia all’anno (anche se una sola legge sbagliata e non corretta da una seconda lettura parlamentare può far spendere molto ma molto di più). Sfugge infatti l’utilità che potrebbe avere in Italia un organismo modellato sul Bundesrat tedesco, cioè l’Assemblea delle giunte regionali, se non quello di dare ulteriore vigore alle richieste di sempre maggiori trasferimenti dalle casse del governo nazionale a quelle regionali. Anche il fatto di avere una Camera specializzata nel legiferare sulle materie a legislazione concorrente, formata in maniera sostanzialmente diversa dall’altra Camera, dotata del potere legislativo sulle restanti materie, non sembra particolarmente desiderabile: in caso di maggioranze diverse tra le Camere, ai già oggi numerosissimi conflitti di attribuzioni tra Stato e regioni, si aggiungerebbe una guerra di logoramento tra Camera e Senato. La Conferenza Stato-Regioni appare più che sufficiente a svolgere questi compiti. Può invece avere la sua utilità un organismo che consenta una seconda lettura, sia pure con potere differenziato rispetto all’altro ramo del Parlamento, per correggere gli errori che emergono ordinariamente alla fine della prima lettura, anche quando i governi sono di fatto detentori del potere esclusivo di proporre ed emendare i testi. Ci sono sicuramente i sistemi (e ne sono già stati autorevolmente proposti) per evitare il fenomeno della navetta infinita, peraltro più paventato nella teoria che frequente nella pratica. Se poi, per i modi e i tempi di elezione, questa camera può rappresentare in modo più forte il livello di governo regionale, continuando a conservare il suo carattere nazionale, la sua utilità è evidente. Un senatore deve certamente rappresentare la sua regione, ma deve essere e ritenersi un senatore della Repubblica italiana, che veda i senatori delle altre regioni come colleghi e non come avversari né come compagni di saccheggio.

5) Se la velocità nel legiferare è cosa desiderabile in sé, di certo bisogna guardare al periodo in cui le leggi approvate superavano stabilmente il numero di 1.000 all’anno: dalla fine degli anni Venti ai primi anni Quaranta dello scorso secolo. Se ai modi di legiferare di quegli anni si associa 1’abolizione del Parlamento si ottengono anche forti risparmi di spesa. Accanto a tante leggi spesso davvero ben scritte, si arrivò però all’infamia delle leggi razziali che non furono certo l’unico neo di quella stagione legislativa.

I veri obiettivi: divisione dei poteri e responsabilità

Fuori dai paradossi, ritengo che il dibattito istituzionale degli ultimi anni sia stato in parte fuorviato. Cercando di uscire da approcci demagogici o incoerenti, che peraltro finora non hanno portato ad altro risultato che alla riforma del Titolo V nel 2001, in parte inattuata, in parte inattuabile, andrebbero individuati meglio i veri obiettivi di una riforma costituzionale.

1) Un Esecutivo stabile, basato sul mandato degli elettori, la cui continuità possa essere minacciata solo dalla sconfitta elettorale alla scadenza prevista. Un tale governo è in grado di prendere quelle decisioni difficili, a volte impopolari, che possono rendersi di volta in volta necessarie, sapendo che gli elettori lo giudicheranno solo alla fine del mandato. Deve essere provvisto degli strumenti adeguati per dirigere veramente la pubblica amministrazione, rendendo la efficiente, dedita a realizzare i servizi necessari alla nazione e ai cittadini. Questo servirebbe a ricordare un concetto banale, persino ovvio, ma spesso dimenticato: il compito principale del Governo è governare, cioè fare buona amministrazione, non legislazione. Le leggi sono inutili se inattuate: ma troppo spesso oggi il rimedio a una legge inattuata è un’altra legge, magari più velleitaria e ancora più inattuabile.

Il bilanciamento all’Esecutivo non può che essere costituito dall’organo che storicamente è stato posto a temperare il potere del monarca o di altro organo di vertice: un Parlamento che rappresenti i cittadini ed eventualmente altri corpi politici di base come gli enti territoriali.

2) Un Parlamento più snello, dove gli atti dei singoli membri siano identificabili dall’opinione pubblica, dotato di poteri propri individuabili, ma non in grado di vanificare il mandato degli elettori all’esecutivo. Il Parlamento rappresenta veramente i cittadini e ne soddisfa le necessità e le richieste solo se è dotato di idonei poteri propri e se i comportamenti dei singoli possono essere giudicati e poi premiati o puniti in sede elettorale. Deve perciò essere dotato di un vero potere legislativo, nell’ambito del quale possa anche dire di no alle richieste dell’esecutivo, senza essere sciolto il giorno dopo. Se ne deve invece assumere le responsabilità davanti agli elettori, sia in termini di qualità della legge, sia in termini di velocità nell’approvarla. Un tale Parlamento può davvero essere un freno ad eventuali esondazioni di potere da parte dell’esecutivo e in ogni caso strumento di reale controllo. Tutte funzioni che difficilmente possono essere svolte quando l’organo assembleare non può bocciare provvedimenti del governo senza rischiare lo scioglimento, dove la minoranza non ha perciò la reale possibilità di bloccare alcun atto del governo (poiché la maggioranza lo voterà in ogni caso) e dove perciò l’unico strumento di opposizione di un qualche rilievo è l’ostruzionismo, cioè l’allungamento dei tempi, da praticare anche sui provvedimenti da tutti riconosciuti come positivi, poiché non conta il contenuto ma solo il tempo perso. La situazione in cui da parecchie legislature è venuto a trovarsi il Parlamento italiano è tale che, per un verso, l’Esecutivo detiene di fatto una somma di poteri che nessuna costituzione penserebbe di affidargli, per un altro può credere e far credere di essere preda di un Parlamento neghittoso e sordo al mandato popolare. Si sviluppa così un circolo vizioso per cui il Governo mette in campo tutti gli strumenti volti a vanificare il tentativo parlamentare di allungare i tempi o di ottenere una casuale vittoria su uno dei mille emendamenti (mai il più significativo, ma appunto uno a caso), il che spinge ulteriormente l’opposizione a usare i mezzi più impensati, e a volte insensati, e così via. La sconfitta più grande del Parlamento non è quella di vedersi spogliato di fatto del potere legislativo ma è quella di approvare o respingere un provvedimento indipendentemente dal suo contenuto, ma solo in base a chi lo presenta. Questa è la ragione per la quale provvedimenti ai quali la stragrande maggioranza dei cittadini è favorevole hanno enorme difficoltà ad essere approvati. Tutto ciò deriva non dal fatto che le assemblee legislative hanno troppo potere, ma troppo poco. In un contesto come quello che qui ipotizziamo, invece, anche strumenti come gli atti ispettivi e le commissioni di inchiesta, oggi più che altro indice della frustrazione di deputati e senatori, tornerebbero ad assumere quella importanza che originariamente si volle loro attribuire.

3) Principio di responsabilità. Insieme al bilanciamento dei poteri, un sistema entro il quale siano ben individuabili le responsabilità può dare le migliori garanzie ai cittadini di una efficace condotta della cosa pubblica unito al rispetto della volontà popolare. Tale principio non può che ispirare anche la suddivisione dei poteri tra il livello nazionale e quello locale, in primis, regionale. L’attuale scaricabarile tra Governo, Parlamento, autonomie locali e altri soggetti ancora, è poco edificante dal punto di vista umano e nocivo dal punto di vista politico-istituzionale.

Il sistema democratico di maggiore e duraturo successo

I tre punti individuati sono stati messi in atto con costante successo dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America, approvata nel 1787, ratificata nel 1788 e tutt’oggi in vigore, con poche – e istituzionalmente marginali – modifiche. Duecentoventi anni in cui quella nazione ha visto gli Stati che la costituiscono passare da tredici a cinquanta, la superficie aumentare di oltre dieci volte, la popolazione di quasi cento volte. Una costituzione sopravvissuta a un’invasione d’oltremare, una secessione di mezza nazione e una conseguente guerra civile di quattro anni, due guerre mondiali, mutazioni radicali nell’economia e nella situazione mondiale. Una Carta che ha funzionato quando quella unione era del tutto trascurabile a livello internazionale e quando è diventata la principale potenza del mondo, quando la provenienza dei suoi cittadini era in gran parte omogenea e quando essi sono diventati un insieme di tutte le etnie del mondo. Un sistema che ha visto un succedersi ininterrotto di cinquantasei elezioni presidenziali, e centoundici elezioni parlamentari, che ha assorbito senza traumi istituzionali l’assassinio di quattro presidenti, la morte di altri tre per cause naturali, diversi tentativi di messa in stato di accusa del Capo dell’esecutivo, in un caso culminata con le sue dimissioni dopo che il vice presidente eletto era stato costretto anch’egli alle dimissioni. Una Costituzione nata quando una parte delle persone che vivevano nella nazione era in schiavitù per la loro origine e che oggi sta per essere presieduta da un uomo che ha quella stessa origine. In tutto questo tempo, e durante tutti questi eventi mai la democrazia e le istituzioni sono state in pericolo. Molto merito va a chi ha impersonato queste istituzioni con giustizia e rettitudine, ma non tutti l’hanno fatto e comunque la struttura è sempre rimasta salda.

Il contrasto fra esecutivo e legislativo non è mai diventato conflitto, essendo gli elettori l’arbitro di ogni disputa. Il potere del presidente è sempre stato forte, nelle istituzioni e nell’opinione pubblica, ma il Congresso non è mai stato compresso nelle sue prerogative. Testimonianza chiara e attuale di questo potere è che, proprio in quest’anno 2008, quando i mezzi di informazione hanno raggiunto uno sviluppo mai visto prima, i tre candidati alla presidenza più votati sono stati tre senatori, prodotti cioè dalle istituzioni, non dai media o dai poteri non politici (che non a caso in Italia si chiamano «forti» perché gli altri sono ritenuti deboli). Non già perché designati dal presidente in carica o da un suo predecessore, ma per aver ottenuto autonomamente, anche con posizioni parlamentari anomale rispetto al loro partito, un prestigio adeguato. Anche l’importanza dei governi locali trova testimonianza nei tanti governatori che hanno raggiunto la presidenza, come ad esempio il presidente oggi in carica e il suo immediato predecessore.

Il presente disegno di legge si propone dunque di introdurre in Italia gli aspetti migliori del sistema istituzionale degli Stati Uniti d’America, innestandoli sulla seconda parte della nostra Costituzione, lasciandone invariate molte sue parti. In alcuni punti ci si discosta dal modello, nello spirito di una sorta di equivalenza dinamica. Ad esempio, si propone che la Camera dei deputati venga eletta ogni quattro anni e non ogni due, perché quest’ultima scadenza, in funzione da secoli oltre oceano, da noi potrebbe dare una sensazione di perenne instabilità.

Il testo

L’articolo 1 del disegno di legge interviene sul primo articolo della Costituzione per introdurre tra i fondamenti della Repubblica, definita federale, i princìpi di libertà e responsabilità, in coerenza con le innovazioni istituzionali che si propongono. Inoltre, al concetto di lavoro si affianca la civiltà dei cittadini, intesa sia come patrimonio sociale, storico e culturale, che include gli elementi religiosi e spirituali che hanno caratterizzato l’Italia, sia come capacità dei cittadini di agire per il bene collettivo, in uno spirito di solidarietà e rispetto. In questo contesto, il valore del lavoro non è sminuito, ma esaltato quale parte essenziale di tale alta concezione della società.

Null’altro è toccato nella Parte Prima della Costituzione.

L’articolo 2 introduce la nuova denominazione del Senato della Repubblica: Senato federale.

L’articolo 3 modifica l’articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da seicentotrenta a quattrocento, abolendo la circoscrizione Estero e abbassando l’età minima per accedervi da venticinque a ventuno anni.

Sarebbe lungo esporre qui i molteplici motivi che spingono a terminare l’esperienza della circoscrizione Estero. Ricordiamo che si tratta di un’anomalia quasi solo italiana, che l’introduzione del voto postale ha comportato che il voto all’estero non avesse le garanzie di essere personale, eguale, libero e segreto, come prescrive invece l’articolo 48 della Costituzione, e che si sono introdotte disuguaglianze fra i cittadini, poiché quelli residenti all’estero, possono candidarsi dovunque, mentre gli altri solo in patria. Si aggiunga che il concetto di repubblica federale comporta che un elettore sia necessariamente cittadino di una delle regioni che formano la Repubblica e partecipi come tale alla scelta delle cariche elettive. Con il permanere della circoscrizione Estero si cadrebbe nel paradosso di considerare i continenti come costitutivi della Repubblica italiana.

L’articolo 4 modifica l’articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da trecentoquindici a centocinquanta, abolendo la circoscrizione Estero, abbassando a due il numero minimo di senatori per ogni regione e mantenendo l’eccezione della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con uno.

L’articolo 5 modifica l’articolo 58 della Costituzione consentendo a tutti gli elettori maggiorenni di partecipare all’elezione dei senatori della propria regione e riducendo l’età minima per l’elettorato passivo da quaranta a trenta anni. Si introducono requisiti di residenza, sia pure non stretti, per legare maggiormente i senatori alla propria regione.

L’articolo 6 modifica l’articolo 59 della Costituzione riducendo a tre i senatori a vita di nomina presidenziale e prevedendo che sia questi, sia coloro che sono stati presidenti della Repubblica, non votino. Le opinioni espresse da questi eminenti cittadini dovrebbero pesare per la loro autorevolezza nel voto dei colleghi elettivi. L’esercizio personale del voto, invece, li fa uscire da quella collocazione super partes che sarebbe loro propria, oltre a spostare talora gli equilibri decisi dagli elettori.

L’articolo 7 modifica l’articolo 60 della Costituzione diversificando la durata in carica e i tempi di elezione di deputati e senatori. I primi vengono eletti tutti insieme per quattro anni negli anni intermedi tra le elezioni del Presidente della Repubblica, a sottolineare l’autonomia dei due poteri e dando agli elettori il modo di rafforzare o indebolire il capo dell’esecutivo, senza però porre termine al suo mandato. I senatori invece sono eletti per sei anni, e ogni due anni viene rinnovato un terzo di essi. A tal fine, dopo la prima elezione, contemporanea a quella del Presidente della Repubblica, vengono formati tre gruppi di senatori, raggruppati per regioni. Di questi, per sorteggio, si stabilisce quello che – per la sola prima elezione – resta in carica solo due anni, quello che resta in carica per quattro e quello che porta a termine il suo mandato di sei anni. Ne consegue la seguente successione dei rinnovi delle cariche:

–la prima elezione del Presidente della Repubblica si svolge contemporaneamente all’unica elezione di tutti i membri del Senato;

–due anni dopo vengono rinnovati i senatori del «gruppo A», e tutti i deputati;

–il quarto anno dalla prima applicazione della riforma si vota per il Presidente e per i senatori del «gruppo B»;

–il sesto anno per i senatori del «gruppo C» e per tutti i deputati; l’ottavo anno per il Presidente e per i senatori del «gruppo A»;

–il decimo anno per tutti deputati e per i senatori del gruppo B, e così via.

Va ricordato che l’articolo 27 modifica l’articolo 122 della Costituzione, per dare la facoltà alle regioni di far coincidere le loro elezioni con quelle dei senatori allo scopo di legare maggiormente questi ultimi al governo regionale. Si noterà che ogni regione elegge i propri senatori una volta insieme al Presidente e una volta insieme ai deputati.

L’articolo 8 modifica l’articolo 61 della Costituzione introducendo il vero election day, la giornata elettorale, una data fissa per tenere le elezioni nazionali, alla quale possono essere affiancate le altre. I vantaggi sono notevoli, poiché vi è la certezza con anni di anticipo su questa scadenza. Tutti gli adempimenti possono perciò essere svolti con la migliore programmazione e dunque a costi minori. Coloro che intendono candidarsi o partecipare alla campagna elettorale possono programmare i propri impegni e la propria professione, o, nel caso di detentori di cariche incompatibili, le proprie candidature ad altre posizioni. Analogamente viene fissata l’entrata in carica dei nuovi eletti. La formulazione dà modo alla legge ordinaria di prevedere uno o più giorni di votazione.

Mentre l’articolo 62 della Costituzione viene lasciato immutato, l’articolo 63 è modificato, solo nel suo primo comma, dall’articolo 9, per stabilire che il Vice Presidente della Repubblica è Presidente del Senato. Conseguentemente viene istituita la figura del Presidente Vicario, eletto dal Senato, per supplire il Presidente quando questi sia assente o eserciti, anche temporaneamente, la funzione di Presidente della Repubblica.

Lasciati immutati gli articoli da 64 a 69 della Costituzione, l’articolo 10 modifica l’articolo 70, superando il bicameralismo perfetto, discostandosi in questo dal modello americano. Il testo è, salvo le modifiche proprie del sistema basato sulla divisione dei poteri, quello della riforma approvata da Camera e Senato nella XIV legislatura. Si affronta anche il problema di come classificare una legge ai fini del tipo di esame cui sottoporla, introducendo – in caso di divergenza di opinione tra i Presidenti delle Camere – una terza figura che potrà così determinare una decisione.

Restano immutate le norme sull’iniziativa delle leggi contenute dall’articolo 71 della Costituzione, mentre l’articolo 11 innova radicalmente le modalità legislative d’urgenza. Il Presidente della Repubblica può chiedere di deliberare entro un termine dato. Potrebbe sembrare una forte limitazione ai poteri parlamentari, ma la vera limitazione avviene oggi, con gli strumenti della fiducia, del decreto legge e della legge delega, che qui vengono tutti aboliti. Data l’indipendenza reale del Parlamento dall’esecutivo garantita da questo testo, richieste troppo frequenti, o irragionevoli, di decisioni rapide potrebbero portare il Parlamento a bocciare provvedimenti voluti dal Presidente, il quale – a sua volta – potrebbe fare appello agli elettori, ove si trovasse di fronte un Parlamento troppo poco collaborativo. Entro due anni al massimo, il popolo sovrano ha comunque occasione di essere arbitro severo e senza appello, inducendo i poteri in contesa a una condotta ragionevole e volta al bene comune e non alla egoistica salvaguardia delle rispettive prerogative.

Gli articoli 12 e 13 modificano gli articoli 73 e 74 della Costituzione con un rafforzamento dell’istituto del rinvio alle Camere che lo trasforma in un potere di veto del Presidente della Repubblica sulle leggi approvate dal Parlamento, applicabile anche a parti di esse, come si è proposto negli Stati Uniti d’America. È però sufficiente una deliberazione a maggioranza dei tre quinti (il modello americano prevede i due terzi) per vanificare il veto stesso. Anche in questo caso il giudice ultimo è l’elettore, cosa che spingerà le parti all’uso ragionevole sia del veto sia del suo annullamento. Un meccanismo che, come altri introdotti da questo disegno di legge, tende a portare alla luce dell’opinione pubblica conflitti che oggi, lungi dal non esistere, sono riservati ai recessi e al sottobosco della politica. Ciò che oggi si può leggere solo negli articoli dei retroscenisti della politica, per loro natura non sempre affidabili, dovrebbe diventare un fatto pubblico, reperibile negli atti parlamentari.

L’articolo 14 introduce nell’articolo 82 della Costituzione il diritto di una qualificata minoranza di una delle Camere a ottenere la disposizione di inchieste su materie di pubblico interesse.

L’articolo 15 modifica radicalmente l’articolo 83 della Costituzione introducendo l’elezione a suffragio universale su base regionale del Presidente della Repubblica. La legge avrà il compito di determinare se, ad esempio, tutti i delegati di una regione andranno al candidato più votato o se verranno ripartiti in modo proporzionale ovvero con collegi uninominali. Tutti e tre i sistemi sono stati adoperati negli Stati Uniti d’America, con ampia prevalenza del primo.

L’articolo 16 modifica l’articolo 84 della Costituzione portando da cinquanta a trentacinque anni l’età minima per essere eletti Presidente della Repubblica e prevedendo per il suo Vice gli stessi requisiti.

L’articolo 17 modifica l’articolo 85 della Costituzione per attuare l’elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica. Si introduce il limite dei due mandati. Si istituiscono i delegati regionali, designati dagli elettori, ovviamente in relazione al loro impegno a votare una certa coppia di candidati alla presidenza e alla vice presidenza. I delegati esprimeranno i loro voti regione per regione. Sono previsti meccanismi di salvaguardia ove i delegati non diano la maggioranza ad alcun candidato: un voto della Camera per Regioni e, in caso ulteriormente negativo, la presidenza assegnata al Vice Presidente. Questi è eletto con lo stesso meccanismo del Presidente in sede di voto dei delegati regionali. In mancanza di una maggioranza in tale sede, è previsto il passaggio al Senato, con voto per Regioni fino al raggiungimento della maggioranza. Si tratta di procedure cui sarà necessario ricorrere raramente ma che tendono ad evitare traumatici scontri e a dare in ogni caso una soluzione chiara e definitiva.

L’articolo 18 modifica l’articolo 86 della Costituzione sulla supplenza del Presidente della Repubblica, che viene ordinariamente affidata al Vice. La nuova versione dell’articolo 87, dodicesimo comma, affida al Presidente la nomina di un vice se viene a mancare quello indicato dagli elettori o se questi è diventato a sua volta Presidente. È prevista inoltre, in caso di necessità, l’elezione di un supplente da parte della Camera. La scadenza elettorale resta comunque invariata.

L’articolo 19 modifica le funzioni del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 87 della Costituzione. Gli sono aggiunte le prerogative di Capo del Governo, che come tale nomina e revoca i ministri, con il parere non vincolante della Camera, ma politicamente di notevole peso. Viene previsto l’obbligo di informare le Camere sull’attività di Governo. Viene conferita la facoltà di nominare i dirigenti generali dello Stato, con il parere della Camera, nonché la nomina di due terzi dei giudici della Corte Costituzionale, con il parere vincolante di Senato o Camera. Viene sottratta invece al Capo dello Stato la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura che l’articolo 26, modificando l’articolo 104 della Costituzione, affida a un membro dell’organismo eletto all’uopo.

L’articolo 20 modifica l’articolo 90 della Costituzione per adattare l’istituto della messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica al nuovo assetto istituzionale. In particolare, si richiede la maggioranza dei due terzi e si estende la disciplina anche al Vice Presidente.

L’articolo 21 modifica l’articolo 91 della Costituzione stabilendo che il Presidente della Repubblica presta un giuramento pubblico nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale, non obbligatoriamente davanti al Parlamento, a sottolineare il rapporto diretto con tutti i cittadini e non solo con le istituzioni, sotto l’alta egida della carta fondamentale della Repubblica. Si introduce anche una data certa per l’entrata in carica.

L’articolo 22 modifica l’articolo 92 della Costituzione stabilendo l’incompatibilità tra l’appartenenza al Governo e al Parlamento, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e disciplinando la sfiducia nei confronti dei ministri.

Gli articoli 23 e 25 adattano gli articoli 93 e 96 della Costituzione al nuovo assetto istituzionale a proposito del loro giuramento e del perseguimento dei loro reati.

L’articolo 24 abroga gli articoli 88, 89, 94 e 95 della Costituzione, che disciplinano il potere di scioglimento delle Camere, la cosiddetta «irresponsabilità» del capo dello stato, la fiducia parlamentare al Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Tutti istituti che qui vengono aboliti.

L’articolo 28 modifica l’articolo 135 della Costituzione unificando le procedure per la nomina di dieci dei quindici membri della Corte costituzionale, effettuata dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera e del Senato. Si prevede altresì che i membri della Corte siano nominati a vita e si disciplinano le eventuali cessazioni dalla carica.

L’articolo 29 modifica l’articolo 138 della Costituzione per rendere le Regioni partecipi del processo di modifica della carta fondamentale. Le letture parlamentari si riducono a una, ma con la maggioranza dei tre quinti e vi si aggiunge la ratifica da parte di tre quarti delle regioni. Si modificano conseguentemente le condizioni per la richiesta di referendum.

Gli articoli da 30 a 36 disciplinano la transizione al nuovo assetto istituzionale, in realtà formalmente semplice. Si sottolinea che il passaggio avviene lasciando, in carica per i primi due anni, la Camera dei deputati precedentemente eletta, modificando solamente l’assetto dell’esecutivo e del Senato federale. Un passaggio graduale, dunque, che può essere non traumatico e che non cancella ma valorizza l’esperienza della costituzione del 1947.

Può essere interessante ricordare che il 9 gennaio 1996 fu presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge che, come questo disegno di legge, si ispirava al sistema americano della divisione dei poteri. Si allontanava maggiormente dal modello americano, ma in alcuni punti coincide con il presente atto. Quella proposta di legge era la n.3665 della XII legislatura, «Revisione dell’ordinamento della Repubblica per l’introduzione della forma di governo presidenziale». Primo firmatario era l’onorevole Taradash, l’ottavo era il proponente di questo disegno di legge. Tra gli altri ottanta firmatari, sei sono stati ministri nei governi presieduti da Silvio Berlusconi.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Capo I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Fondamenti della Repubblica)

1. Il primo comma dell’articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L’Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sui princìpi di libertà e responsabilità, sul lavoro e sulla civiltà dei cittadini che la formano».

Art. 2.

(Denominazione del Senato)

1. All’articolo 55 della Costituzione le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalla seguente: «federale».

Art. 3.

(Camera dei deputati)

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

(Senato federale)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 5.

(Elezione del Senato federale)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno e risiedono, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano».

Art. 6.

(Senatori a vita)

All’articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I senatori a vita non votano».

Art. 7.

(Durata in carica di deputati e senatori)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta, per quattro anni, nel secondo anno dopo le elezioni del Presidente della Repubblica.

I senatori sono eletti per sei anni, insieme al Presidente della Repubblica o alla Camera dei deputati.

Le prime elezioni del Senato federale si svolgono contemporaneamente a quelle del Presidente della Repubblica. Entro sette giorni dall’entrata in carica degli eletti, il Senato divide i suoi membri, per regione, in tre gruppi di dimensioni le più eguali possibile. Con sorteggio è stabilito quale gruppo è eletto per due anni, quale per quattro e quale per sei».

Art. 8.

(Data delle elezioni e entrata in carica

di deputati e senatori)

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – Le elezioni della Camera dei deputati, del Senato federale e del Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più degli ultimi otto giorni del mese di maggio.

I deputati e i senatori eletti entrano in carica il quarto giovedì dopo lo svolgimento delle elezioni.

La date di cui al presente articolo non possono essere cambiate se non per legge e soltanto in caso di guerra o di grave calamità naturale».

Art. 9.

(Presidenza e ufficio di presidenza

delle Camere)

1. Il primo comma dell’articolo 63 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Il Vice Presidente della Repubblica è Presidente del Senato senza diritto di voto. Il Senato elegge l’Ufficio di presidenza, incluso un Presidente Vicario per i casi di assenza del Vice Presidente o quando questi esercita la funzione di Presidente della Repubblica».

Art. 10.

(Funzione legislativa)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato federale, entro trenta giorni, può proporre, su tali disegni di legge, modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva. Il Senato può altresì deliberare di rinunciare a tale facoltà prima del termine previsto.

Il Senato federale esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

I Presidenti del Senato federale e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. Nel caso in cui esprimano pareri diversi, decide il Presidente Vicario del Senato o, se questi ha rappresentato il Senato nell’espressione dei pareri, il Vice Presidente della Repubblica o, in mancanza, un vice presidente del Senato allo scopo designato. Tali decisioni non sono sindacabili in alcuna sede.

Stabiliscono, altresì, sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.».

Art. 11.

(Procedure legislative d’urgenza)

1. All’articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, ogni Camera delibera su un disegno di legge entro un termine dato»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la deliberazione dei singoli articoli, riservando all’assemblea l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni»;

c) al quarto comma, le parole: «di delegazione legislativa,» sono soppresse.

2. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.

Art. 12.

(Promulgazione delle leggi)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente:

«Trascorsi inutilmente tre giorni dai termini di cui al presente articolo, la legge si considera promulgata a tutti gli effetti».

Art. 13.

(Seconda approvazione di una legge)

1. Il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei componenti, questa deve essere promulgata.

Il Presidente può altresì chiedere una nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della legge e promulgarne la parte restante».

Art. 14.

(Inchieste parlamentari)

1. Il primo comma dell’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L’inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti della Camera».

Art. 15.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale su base regionale».

Art. 16.

(Età minima e assegno del Presidente

della Repubblica e del Vice Presidente)

1. All’articolo 84 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «trentacinque»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I requisiti e le prerogative di cui al presente articolo si applicano anche al Vice Presidente».

Art. 17.

(Elezione del Presidente della Repubblica e del Vice Presidente)

1. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Ogni quattro anni, in uno o più degli ultimi otto giorni di maggio, su convocazione del Presidente della Camera dei deputati, ogni Regione elegge, secondo modalità stabilite dalla legge dello Stato, un numero di delegati pari alla somma di deputati e senatori cui ha diritto. I deputati, i senatori, i candidati a tali cariche e i membri di organi costituzionali dello Stato non possono essere delegati.

Due settimane dopo la loro elezione, i delegati si riuniscono nelle rispettive regioni e votano a scrutinio segreto in votazioni separate per il Presidente e per il Vice Presidente. Ogni Regione provvede a inviare al Presidente del Senato federale il risultato delle operazioni suddette.

Il Senato federale, entro cinque giorni dall’entrata in carica dei suoi nuovi membri, provvede all’esame di tutti i risultati. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti per Presidente superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il giorno seguente la Camera dei deputati si riunisce per eleggere il Presidente fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti di ogni regione esprimono un solo voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle regioni. I voti delle Regioni i cui deputati non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non vengono assegnati.

Se nessun candidato ottiene i voti della maggioranza delle Regioni, è proclamato Presidente il candidato eletto Vice Presidente.

Completate le procedure di cui al quarto comma, il Senato federale esamina i risultati delle votazioni per il Vice Presidente. Il candidato che ha ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei delegati è proclamato eletto.

Se nessuno ha ottenuto tale maggioranza, il Senato federale si riunisce per eleggere il Vice Presidente fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti di ogni Regione esprimono un solo voto. È eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza delle Regioni. I voti delle Regioni i cui senatori non attribuiscono la maggioranza ad alcun candidato non vengono assegnati. Nel caso nessuno abbia ottenuto la maggioranza prescritta al primo scrutinio, si dà luogo a un secondo scrutinio nel quale è proclamato eletto colui che ottiene i voti del maggior numero di Regioni. In caso di parità è proclamato eletto il candidato votato dalle Regioni i cui senatori eletti sono più numerosi. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più anziano d’età».

Art. 18.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato.

Qualora anche il Vice Presidente sia nell’impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 19.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale ed è il Capo del Governo. Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l’attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.

Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l’anno sull’andamento dell’attività di governo.

Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato federale, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Nomina, secondo quanto previsto all’articolo 135, i giudici della Corte costituzionale, con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei deputati e del Senato federale.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nomina, con il parere e il consenso della Camera dei deputati e del Senato federale, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente.

Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 20.

(Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente».

Art. 21.

(Assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta pubblico giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, il secondo martedì di luglio dopo le elezioni».

Art. 22.

(Governo della Repubblica)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica e dei Ministri. L’ufficio di Ministro è incompatibile con l’appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri.

Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L’approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

L’ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di princìpi stabiliti dalla legge».

Art. 23.

(Giuramento dei Ministri)

1. All’articolo 93 della Costituzione, le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri e» sono soppresse.

Art. 24.

(Abrogazione degli articoli 94 e 95

della Costituzione)

1. Gli articoli 94 e 95 della Costituzione sono abrogati.

Art. 25.

(Reati dei ministri)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 26.

(Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento»;

b) il quinto comma è abrogato.

Art. 27.

(Elezioni regionali e del Senato federale)

1. Il quinto comma dell’articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni dei senatori di quella regione. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta».

Art. 28.

(Corte costituzionale)

1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza« uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del Senato federale, uno dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.

II giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro pubblico ufficio. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile.

L’ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 29.

(Revisione della Costituzione)

1. L’articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera a maggioranza dei tre quinti dei componenti ed entrano in vigore quando sono ratificate da tre quarti dei consigli regionali.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione a seguito della approvazione delle Camere, ovvero entro l’ultima ratifica necessaria, se questa avviene dopo il termine suddetto, ne facciano domanda un quarto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e la popolazione delle Regioni che l’hanno ratificata sia pari ad almeno i tre quarti di quella della Repubblica».

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 30.

(Entrata in vigore)

1. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore a far tempo dalla prima elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale, salvo diversa indicazione.

Art. 31.

(Denominazione del Senato e requisiti

per deputati e senatori)

1. Il Senato assume la nuova denominazione di Senato federale a decorrere dall’entrata in carica dei senatori eletti nelle elezioni di cui all’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge costituzionale.

Art. 32.

(Numero dei senatori a vita)

1. Il limite di tre senatori a vita, di cui all’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 6 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. I senatori nominati ento tale termine restano in tutti in carica.

Art. 33.

(Prime elezioni del Presidente della

Repubblica, del Senato federale

e della Camera dei deputati)

1. Le prime elezioni a suffragio universale del Presidente della Repubblica, nonché le elezioni del Senato di cui all’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge costituzionale, si tengono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione della legge ordinaria applicativa, nella quale può essere stabilita una data diversa da quella di cui all’articolo 85, secondo comma, della Costituzione. Fino all’entrata in carica del nuovo presidente, di cui all’articolo 91 della Costituzione, come modificato dall’articolo 21 della presente legge, continua a svolgere le sue funzioni il Presidente in carica al momento della data di entrata in vigore della legge medesima e si applica, ove necessario, l’articolo 86, primo comma, della Costituzione, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente legge costituzionale.

2. Le prime elezioni della Camera dei deputati si tengono nel secondo anno successivo a quelle di cui al comma 1. I deputati in carica al momento della promulgazione della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’entrata in carica dei nuovi eletti. La Camera dei deputati assume le funzioni previste dalla presente legge al momento dell’entrata in carica dei senatori eletti ai sensi dell’articolo 60, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge. Se sono trascorsi più di milleottocentoventicinque giorni dalla prima convocazione, si rinnovano le sue cariche, come all’inizio di una nuova legislatura.

Art. 34.

(Giudici della Corte costituzionale)

1. I giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli altri, si applicano le norme introdotte dalla presente legge nell’articolo 135 della Costituzione.

Art. 35.

(Elezioni regionali)

1. Le Regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, hanno la facoltà di modificare i loro statuti e le loro leggi al fine dell’applicazione dell’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 27 della presente legge.

Art. 36.

(Giudici della Corte costituzionale)

1. I giudici della Corte costituzionale in carica al momento dell’entrata in carica del primo Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale portano a termine il mandato nei tempi previsti al momento della loro elezione. Per tutti gli altri, si applica l’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 28 della presente legge costituzionale.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1548

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2009

 

 

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Modifiche all’articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento,
di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica,
di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari,
di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

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Onorevoli Senatori. – Quando ci si accinge ad articolare proposte di modifica al testo della Costituzione italiana, ci si rende conto del suo pregio maggiore che consiste nell’intima coerenza, nella capacità di aver portato a sintesi importanti valori diversi, facendoli convivere in un leggibile corpo normativo, nella idoneità a prefigurare un «sistema» giuridico aderente ad un sistema politico in favore del quale fu compiuta la scelta nel particolare frangente storico.

Da questo punto di vista, risulta difficile e non sempre fruttuoso concepire e varare modifiche parziali o novellazioni mirate che prescindano da una diversa visione d’insieme e pretendano di inserirsi in quella che tutt’ora sorregge la Costituzione repubblicana. È mio personalissimo parere, infatti, che quando si sono approvate modifiche sostanziose, ora pertanto vigenti, o anche quando sono state proposte modifiche altrettanto corpose poi non confermate dal referendum popolare, non si siano costruite alternative o evoluzioni troppo felici: più esplicitamente, le prime mi paiono sicuramente un confuso peggioramento di sistema; le seconde mi parvero condivisibili solo in parte, in altra parte negative, nell’insieme non brillanti di coerenza.

E ciò non di meno, gli sviluppi del quadro politico italiano, messi anche a confronto con quelli degli altri grandi Paesi democratici dell’Occidente, e le notevolissime trasformazioni della società, delle sue dinamiche ed esigenze impongono – come tutti ormai riconoscono – incisive o addirittura radicali riforme istituzionali per interi aspetti dell’ordinamento democratico e del suo stesso impianto costituzionale. L’ampiezza e profondità del dibattito che da molti anni si è intrecciato sulla necessità di siffatte riforme, sui caratteri che – nelle più variegate visioni – dovrebbero assumere le riforme stesse, sulle specifiche previsioni normative che dovrebbero materializzarle, mi esimono da una superflua rassegna descrittiva al riguardo. Così come a lettori altamente e specificamente qualificati è superfluo ricordare gli antefatti, di storia politologica, scientifica e parlamentare, che hanno portato al varo di talune riforme al testo costituzionale, e, per converso, al sostanziale fallimento di numerosi ed anche autorevoli e generosi tentativi di dare luogo a vaste e sistematiche modifiche, perfino sorretti teoricamente da una certa convergenza di principi.

Né sono necessari troppi commenti illustrativi alle singole norme qui proposte, poiché la formulazione delle stesse, in molti casi, indica di per sé delle «rationes» informatrici. Solo per qualche passaggio meno scontato, mi sento in dovere di esplicitare maggiormente il ragionamento che me le ha suggerite.

Non è, invece, superfluo precisare che l’insieme normativo del presente disegno di legge costituzionale è frutto di una meditata scelta politica, logica e pratica. Innanzitutto, nella consapevolezza che non sussistono le condizioni per dare vita ad una solenne Assemblea costituente, appositamente e separatamente eletta, libera – come pur vorrei – dal condizionamento della politica contingente, mi sembra giusto che non si stia fermi, colpevolmente fermi, ma ci si impegni comunque, nella normale via parlamentare, in una grande opera di aggiornamento, la cui urgenza è avvertita dall’opinione pubblica non meno che da noi stessi legislatori.

In secondo luogo, mi sembra opportuno focalizzare le proposte di riforma su quegli aspetti che potrebbero, dopo un proficuo dibattito, vedere effettivamente giungere in porto significativi aggiornamenti, rinunciando a versare in un unico testo e contesto tutti i temi che pure sento come suscettibili di indispensabili modifiche, anche forti, o a lanciare una riforma generale che avrebbe alte probabilità di restare un’esercitazione culturale. Ovviamente, sarò sempre ben lieto, per la modesta parte che mi compete, di prendere atto del maturare di condizioni politiche differenti, più propizie ed ambiziose, che ci incoraggino a riprendere in considerazione sia lo strumento assembleare costituente, accompagnato dal suffragio popolare, sia l’onnicomprensivo progetto di riscrittura che sicuramente stimola i nostri intelletti, provocando a nobile gara le migliori culture conservatrici e riformiste.

Ecco perché, in questa proposta di modifica costituzionale, deliberatamente non affronto temi fondamentali, sui quali pur appunto, non da oggi, opzioni e aspirazioni, sostenendo a viso aperto discussioni tutt’altro che astratte.

Posso citare l’ipotesi della Repubblica presidenziale, con elezione diretta, da parte del popolo, del Capo dello Stato. Oppure la riforma di governo nella sua accezione più profondamente innovativa, in un quadro di «presidenzialismo» o di «semipresidenzialismo» di cui antiche e moderne democrazie ci offrono esempi abbastanza collaudati e parametrabili alle tradizioni della nostra Nazione. Oppure l’ordinamento delle regioni e delle autonomie locali, riguardo al quale personalmente ho seri dubbi che vi sia più spazio per «Statuti speciali», mentre ci si deve liberare dei significati equivoci attribuiti allo slogan del «federalismo», ripartendo piuttosto dalle realtà comunitarie e storiche percepite, cioè da un «federalismo delle città».

Così pure, illustri colleghi, non trovate qui incluse proposte su ambiti tematici di grande rilievo e incombente attualità: mi riferisco alle nuove forme possibili di democrazia economica, non meno che alla giustizia e alla magistratura, o ancora a quegli organismi di nuova creazione che sono le «Autorità», oppure alla valorizzazione, organizzazione e anche disciplina di quei mondi – come il volontariato e le attività senza profitto, la creatività culturale ed artistica ed altre ancora – che oggi sono assurti a baricentri essenziali di una società ricchissima di pulsioni precedentemente meno impetuose.

Su questi argomenti e questioni, peraltro, sono intenzionato a formulare ulteriori e distinti disegni di legge, tanto ordinari quanto costituzionali.

Passiamo all’evidenziazione dei temi fatti oggetto del presente disegno di legge costituzionale, con riferimenti ai numeri degli articoli di cui esso si compone.

Il provvedimento modifica la Parte Prima solo nell’articolo 49, che chiama in causa i partiti politici. Investe poi essenzialmente la Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica), nel suo Titolo I (Il Parlamento), sia quanto alle Camere (Sezione I) sia quanto al procedimento legislativo (Sezione II); nel suo Titolo II (Il Presidente della Repubblica); nel suo Titolo III (Il Governo), trattando sia del Consiglio dei Ministri (Sezione I), sia della Pubblica Amministrazione (Sezione II), sia degli «organi ausiliari» (Sezione III); nel suo Titolo VI (Garanzie costituzionali) per quanto attiene specificamente alla Corte costituzionale (Sezione I).

Diciamo che il mio intento è quello di occuparmi precipuamente di due materie: la composizione, il metodo di elezione, il tipo di rappresentanza, le competenze e i poteri delle due Camere; la formazione delle leggi. Una scelta invero analoga, perché evidentemente suggerita dalla stessa sensazione di praticabilità politica e priorità funzionale, a quella compiuta in precedenza da altri legislatori proponenti in entrambi i rami del Parlamento. Ne ho avuto anche personalmente nozione e partecipata esperienza, durante la breve XV Legislatura, alla Camera dei deputati, dove la Commissione Affari Costituzionali giunse a licenziare una «bozza» che, seppure in termini largamente inaccettabili, tanto nei criteri quanto nelle soluzioni, individuò appunto nel bicameralismo e nel procedimento legislativo i due snodi di una situazione di crisi che è innegabile e a cui a doveroso e possibile dare innovative risposte.

Alle due materie centrali dell’intervento legislativo, ho ritenuto di affiancare norme riguardanti il Governo e la figura del Presidente del Consiglio, il ruolo e le facoltà del Presidente della Repubblica, la natura dei partiti politici, il ruolo e le competenze della Corte costituzionale: sia perché tali norme mi sembrano richieste dalle rilevantissime trasformazioni di fatto determinate dalle nuove dinamiche politico-istituzionali, sia perché mi sembrano indispensabili per «mettere a sistema» potenzialmente funzionante le modificate strutture legislative, il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo, le nuove forme di legittimazione democratica di entrambi, le garanzie da ogni parte auspicate rispetto a ciascuno di questi livelli ordinamentali.

Quanto al Parlamento, il mio intento è di confermarne la natura bicamerale, ritrovando in maniera sostanziale e non decorativa o nominalistica le caratteristiche di «Camera Alta» (Senato) e «Camera Bassa» (Camera dei deputati). Prevedo, nella somma delle due composizioni numeriche, una non indifferente riduzione del numero dei parlamentari – 177 in meno degli attuali – ma non mi spingerei oltre, perché è abbastanza facile gareggiare in demagogia sul punto, salvo poi dover fare precipitosamente marcia indietro quando i variegati territori e le multiarticolate categorie sociali protestano nel momento in cui si accorgono di non poter avere più rappresentanti elettivi riconoscibili e controllabili.

So che da più parti, anche paradossalmente da chi ha costruito la propria storia politica nel contesto bicamerale, si tende ad affermare uno sbrigativo luogo comune, secondo cui il bicameralismo in quanto tale sarebbe sinonimo e responsabile di ritardi, superflue duplicazioni, intralci ridondanti, estenuanti e insopportabili «navette» a carico di ogni legge. Chi ha esperienza vissuta sa che questo luogo comune è solo parzialmente fondato e che un testo di legge vagliato, almeno con le attuali procedure, da una sola Camera, o un decreto convertito frettolosamente in una sola lettura, escono spesso viziati da errori irrimediabili o inficiati da «vizi di consenso» poi facilmente criminalizzati da commentatori e cittadini.

Probabilmente un forte equivoco nasce anche dalla, più o meno consapevole, confusione che si fa tra inconvenienti e lentezze temporali collegabili ai percorsi bicamerali, e pesanti e spesso grottesche conseguenze dell’eccesso di produzione legislativa con annessi paradossi dell’ingolfamento parlamentare: un deplorevole fenomeno che, per un verso, induce degrado parlamentare da frustrante «macinazione d’acqua nei mortai»; per altro verso istiga i Governi all’abuso della decretazione con sempre più gravi vulnera alla legittimità costituzionale e democratica; per altro verso ancora bistratta i cittadini e gli operatori del diritto, eruttando norme di vario ordine ormai incatalogabili, mentre si invoca delegificazione e si istituiscono Ministeri e Commissioni speciali perché vi provvedano.

La verità, sulla quale almeno tutti ci si ritrova in linea di principio, è che appare superato il «bicameralismo perfetto», caratterizzato dall’identità delle due Assemblee quanto a composizione, elezione, competenze e poteri; mentre un bicameralismo differenziato può costituire una risorsa preziosissima, una sede modernamente indispensabile per accogliere, veicolare e coinvolgere il pluralismo non più monotematico (politico-partitico), ma profondamente polimorfo che oggi caratterizza la società e che chiede di potersi esprimere con diretta influenza sulle decisioni e normative che regolano la comunità nazionale.

Mi sono parse aberranti quelle ipotesi di riforma che risolvevano la «questione bicameralismo perfetto» praticamente eliminando il Senato come Camera parlamentare e derubricandolo ad assemblea di consiglieri regionali, con aggiunta di qualche consigliere provinciale e comunale, tutti permanenti nella doppia carica. Una assemblea cui si sarebbe imposto il pomposo nome di «Senato Federale della Repubblica», mentre sarebbero stati concessi poteri limitati ed eventuali di concorso nel procedimento legislativo. Procedimento, inoltre, che si sarebbe suddiviso in ben quattro sottospecie procedurali, in grado di esitare leggi altrettanto tetraclassificabili e con competenza del Senato oscillante tra la deliberativa e la consultiva.

Francamente – osservo oggi da senatore, con le stesse parole che usai allora da deputato – non mi spiegherei l’ampollosa denominazione di «Senato» né di «Camera Alta» per un’assemblea di semiparlamentari, che restano membri delle proprie assemblee locali, che hanno poteri eventuali e limitati per materie, che decadono al decadere delle loro assemblee di appartenenza, che non hanno più nemmeno l’elemento della senectus anagrafica; e, quel che più mi turba, non sono eletti dal popolo direttamente, ma dalle trattative sul voto lottizzato dei consiglieri regionali e locali, cosa che si palesa incompatibile con la dignità e le prerogative di un parlamentare a pieno titolo e come tale riconosciuto dai cittadini.

Il presente disegno di legge poggia su questa visione: una Camera Alta (Senato della Repubblica), nella quale sia rappresentato il pluralismo politico nelle sue massime proiezioni democratiche. La primazia del Senato è il riconoscimento del «primato della politica», come volontà di sintesi di scelte, programmi e valori. Ne consegue che il Senato è chiamato, pur in questo assetto bicamerale, a dare in ogni caso il voto definitivo. Inoltre è con il Senato che il Governo intrattiene il rapporto di fiducia politica, di modo che solo tale Camera Alta è chiamata a votare la fiducia all’Esecutivo che si insedia per il risultato delle elezioni politiche e, conformemente, a togliere la fiducia.

Sono corollari di questa impostazione il fatto che sia il Presidente del Senato non soltanto a fare le veci del Capo dello Stato nei casi di impedimento di quest’ultimo, ma anche a convocare le sedute comuni del Parlamento e a presiederle con il suo Ufficio di presidenza.

Il numero dei senatori è ridimensionato a 300 e poi ritoccato a 306 per dar luogo ai sei eletti nella circoscrizione Estero. Del Senato fanno parte di diritto e a vita, come attualmente, anche gli ex Presidenti della Repubblica.

Per l’elettorato attivo e passivo vengono meno – e altrettanto è previsto per la Camera dei deputati – i limiti anagrafici che non siano quello della maggiore età. Non perché anche una soglia di presumibile maturità legata al dato anagrafico, non meno che ad un più consolidato coinvolgimento di interessi lavorativi, economici, contributivi ed altro ancora, non conservi una sua giustificazione, ad onta di una «demagogia giovanilistica» tipica di chi ha perduto il contatto con le nuove generazioni reali; ma perché sembra dover prevalere l’esigenza democratica di dare rappresentanza e influenza a stati d’animo, interessi, aspettative, apporti che comunque vengono, in modi e misure importanti, a formare la realtà nazionale viva, gia investita d’ogni altro diritto e ruolo con l’abbassamento della maggiore età al compimento del diciottesimo anno.

Naturalmente è rimessa alla legge ordinaria la determinazione del sistema elettorale. Tuttavia l’esperienza mi suggerisce di dettare due norme generali nella predisposizione delle circoscrizioni, di per sé necessarie: il rispetto di una condizione di «identità territoriale» (che è fatta di storia, territorio, caratteristiche culturali, demografiche e socioeconomiche) ed una molto equa ripartizione del numero di abitanti e del conseguente numero di seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione. Sono infatti ormai di universale conoscenza gli inconvenienti, le dispari opportunità, gli strumentalismi partitocratici, che funestano e condizionano forze politiche e legittime aspettative degli attivi in politica, in presenza di circoscrizioni diversamente grandi e piccole; per non parlare degli anomali e devianti blocchi di potere e di influenza che si cristallizzano intorno alle circoscrizioni di preponderante consistenza.

La formazione del Governo – auspicabilmente, anche se non necessariamente, di legislatura – è legata ai tempi e ai risultati delle elezioni per la Camera politica o Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda i partiti politici, qui mi torna opportuno riferire del primo emendamento, quello incidente sull’articolo 49 della Costituzione, l’unico della Parte I che mi è sembrato necessario e inevitabile coinvolgere nella presente riforma. L’attuale testo è davvero laconico per quanto fondamentale e pregnante: sancisce il diritto di tutti i cittadini ad «associarsi liberamente» in organismi identificati, appunto, nei «partiti», non per meri esercizi del pensiero fine a sé stessi, ma «per concorrere a determinare la politica nazionale», precisando che ciò avvenga con «metodo democratico». Ho recepito esattamente tale comma, ma lo completo con due ulteriori passaggi di sicuramente opinabile, ma sostanziosissima, portata. Affermo la necessità del riconoscimento giuridico dei partiti e della disciplina generale del loro modo d’essere mediante legge. Molti sono restii a concepire tale riconoscimento, ma sinceramente non vedo come sia possibile tirare avanti nel modo attuale: con partiti che sono, nella sostanza, i titolari di ogni vicenda istituzionale, restando però associazioni di mero fatto, svincolate da ogni trasparente controllo e penetrante garanzia, sia nei confronti dello Stato, sia nei confronti dei propri aderenti attuali e potenziali, sia nei confronti della collettività in generale. Lamentarsi della dilagante disaffezione dei cittadini rispetto alla politica e alla partecipazione, per poi rifiutare o procrastinare l’ufficializzazione e l’affidabilità erga omnes dei suoi soggetti fondamentali è una contraddizione, anche sospetta, non più accettabile.

Fatto sì è che proprio al fine di recuperare la pienezza dell’investitura democratica al supremo organo politico rappresentativo (Camera Alta o Senato della Repubblica), è bene insistere sulla necessità del riconoscimento giuridico dei soggetti in cui si articola il pluralismo, diciamo ancor meglio, il libero pluralismo delle idee politiche e programmatiche organizzate. È anche il modo per dare un senso attuativo reale a quel vigente dettato dell’articolo 49 della Costituzione, che consacra il diritto di associarsi liberamente, ma logicamente comporta un’assunzione di responsabilità pubblica, un dovere di dar conto di sé stessi, in capo a quei soggetti associativi – i partiti – che intendono concorrere a determinare la politica nazionale.

Dovendosi, poi, individuare un organo di massimo lignaggio e di presunta alta imparzialità, oltre che di specifica dottrina, da deputare al riconoscimento giuridico dei partiti, mi è parso ragionevole investirne la Corte costituzionale, la quale sarebbe chiamata alla verifica delle condizioni di legittimità: vuoi in termini di esame della compatibilità ai dettami della Costituzione, vuoi in termini di giudizio sulla legalità democratica dell’ordinamento statutario, vuoi in ordine all’accertamento dell’autenticità, della consistenza e della abilitazione dei soggetti costitutori e aderenti.

Non si dimentichi che tale meccanismo, rispettoso della libertà ma rigoroso nelle garanzie, è anche il presupposto perché ciascun portatore di diritti soggettivi o di interessi legittimi possa eventualmente azionarli efficacemente sia dinanzi alla giustizia domestica, sia dinanzi a quella pubblica, cosa che oggi è teoricamente possibile, ma in pratica aleatoria, largamente «sperimentale» e ancorata a presupposti di fatto troppo evanescenti ed arbitrari.

Il secondo pilastro del sistema bicamerale qui configurato è la Camera dei deputati o Camera dei rappresentanti.

Non l’ho chiamata «federale», come pur mi sarebbe tornato comodo per ingraziarmi il favore dei «politicamente corretti», solo perché amo chiamare le cose con il nome che fedelmente le definisce sul piano storico, scientifico e tecnico, e non farcire i termini – come si viene facendo con il «federalismo» – dei contenuti più inveritieri ed abusivi. E tuttavia non avrei nulla in contrario ad aggiungere anche questo importante aggettivo, se solo penso che la Camera, cosi come io la ipotizzo, prefigura una convergenza o patto istituzionale delle diverse realtà sociali e di quelle territoriali, delle potenzialità sussidiarie di categoria e di quello che ho già sopra chiamato «federalismo delle città».

Diciamo che il mio pretto ideale sarebbe quello di una Camera che realizzi, in teoria e in prassi, il principio della sussidiarietà, in grado di stimolare, in clima solidaristico, la collaborazione tra i corpi sociali secondo competenze e interessi legittimi con la superiore finalità del bene generale e nazionale.

La Camera dei deputati è la «Camera Bassa». Non tanto perché nell’altra Camera senatoriale risieda la primazia della rappresentanza politica, quanto piuttosto perché nella formazione del suo criterio di rappresentanza vi è un maggior tasso di «provenienza dal basso» o «dalla base», cui il deputato resta più strettamente ancorato, ponendosi come un onorevole nuncius di una specificità ambientale, investito di poteri mediatori con tutti gli altri, analoghi, portavoce di ambienti legittimamente organizzati.

Infatti, come si legge nell’articolato, questa Camera – necessariamente più numerosa, ma pur sempre ridotta a 462 membri (compresi i 12 eletti nella circoscrizione Estero) rispetto agli attuali 630 – sarebbe destinata alla rappresentanza elettiva del libero pluralismo sociale e territoriale.

Metà dei suoi membri verrebbe eletta – a suffragio universale e diretto – su candidature o liste di candidati (e dunque concepibilmente con simboli) a carattere «civico», come dire non partitico o ideologico, per rappresentare, in proporzione al numero degli abitanti, i «luoghi», le specificità territoriali e i loro determinati interessi.

L’altra metà dei membri verrebbe eletta – sempre a suffragio diretto e universale – in specifica rappresentanza delle categorie sociali, culturali, professionali, economiche e produttive, dai cittadini ascritti a ciascuna categoria, con ripartizione dei seggi proporzionale al numero degli aderenti. Le categorie elettorali risulterebbero dalla libera associazione dei cittadini, facoltizzati a decidere della rilevanza aggregante dell’interesse o professionalità che li qualifica e li accomuna, nonché dell’interesse comune a partecipare democraticamente, nella qualifica, alla determinazione della politica nazionale e alla formazione delle leggi. È rimesso alla legge fissare un numero minimo di adesioni, tale da garantire la serietà qualitativa dell’aggregazione per rappresentanza elettorale che venga promossa; ed anche per evitare artificiosa moltiplicazione di categorie elettorali. Anche in questo caso il riconoscimento delle categorie elettorali, per le ragioni sopra citate a proposito dei partiti politici, è rimesso al vaglio della Corte costituzionale, in grado di accertare le documentate condizioni di legittimità.

Il potere del Presidente della Repubblica di nominare cinque parlamentari a vita (con la non superflua precisazione che cinque è il numero massimo di nominati a vita che possono stare in carica), si esercita nominando non più senatori, ma deputati a vita, posto che la nomina è conferita a chi abbia illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, cioè proprio i settori che, in quanto tali, vengono rappresentati nella Camera dei deputati.

Anche in questo caso, come per la Camera Alta, è rimessa alla legge ordinaria la determinazione delle norme elettorali per l’attuazione del sistema configurato, sia per i membri della Camera espressi dai territori, sia per quelli espressi dalle aggregazioni categoriali.

Richiamo l’attenzione sul disposto, indubbiamente forte, ma coerente con l’impianto, secondo cui ogni membro del Senato rappresenta la Nazione ed esercita la sua funzione «senza vincolo di mandato» – così come la Costituzione stabilisce oggi per tutti i parlamentari – mentre i membri della Camera dei deputati rappresentano i territori e le categorie che li hanno eletti, con un mandato addirittura soggetto a revoca: ipotesi, quest’ultima, grave e remota, e perciò da dover essere assoggettata a modalità e garanzie predeterminate dalla legge.

In buona sostanza, ciascun cittadino disporrebbe di tre voti: quello politico, attribuito al partito prescelto, per il Senato della Repubblica; gli altri due per la Camera dei deputati, l’uno per la elezione della deputazione del suo territorio di residenza, l’altro per eleggere la deputazione della categoria elettorale di proprio interesse, alla cui costituzione e alla cui permanenza formalmente aderisce. Può, naturalmente, verificarsi che il cittadino non aderisca ad alcuna categoria ai fini elettorali. Ciò nondimeno eserciterà, se crede, il suo diritto di voto rispetto ai candidati proposti dall’iniziativa dei gruppi categoriali. In ogni caso, è ben inteso che ciascun cittadino non può aderire che ad una sola categoria, ai fini elettorali.

La diversa fisionomia delle due Camere comporta, come si evince dall’articolato, alcune importanti differenze nelle potestà esercitabili:

a)la Camera dei deputati non dà né revoca la fiducia al Governo;

b)la Camera dei deputati vota tutte le leggi, al pari del Senato, ma al Senato della Repubblica, sintesi politica, è riservato il voto sul testo definitivo;

c)l’iniziativa delle leggi è riconosciuta ai deputati nel numero minimo di cinque di essi, per garantire la provenienza delle proposte da una rappresentanza alquanto consistente o da una rappresentanza intercategoriale o interterritoriale;

d)non è data facoltà alla Camera dei deputati di chiedere formalmente al Capo dello Stato lo scioglimento di un ramo del Parlamento o di entrambi i rami, attesa la pretta politicità dell’argomento, solitamente collegato ai rapporti con il Governo.

In un primo momento, avevo anche ipotizzato una cadenza differenziata circa la durata della Camera dei deputati, rispetto al Senato politico, anche riferita all’epoca di elezione. Qualcosa come fissare le elezioni della Camera a metà della legislatura del Senato. Più di un Paese conosce la tradizione e la pratica di elezioni parziali di «middle term». Non mancano ragioni a sostegno di questa ipotesi. Ma ho poi preferito che vi sia, di norma, la contemporaneità. Viviamo, infatti, in un Paese che rischia tutte le ricadute negative di una campagna elettorale permanente, di una troppo frequente chiamata alle urne, finalmente anche di spropositate spese per gli adempimenti istituzionali. Né mancherebbero inconvenienti e necessità di deroghe e proroghe nient’affatto opportune in casi importanti e non rari, come quelli di scioglimenti anticipati. Del resto, la contemporaneità ha sicuramente il pregio di esaltare la diversità delle tipologie di formazione della rappresentanza democratica.

Su una così concepita Camera dei deputati, sarebbe da sprovveduti non aspettarsi una straordinaria rassegna di critiche, osservazioni e dissensi. L’alta qualificazione dei lettori ci farà almeno grazia – ne sono certo – di dozzinali e rudimentali battute sui presunti rimandi ad esperienze del secolo scorso o di ancor più superficiali e incolte allusioni all’organizzazione delle società medioevali. Infatti è tutta contemporanea la presa d’atto che una reale, non illusoria, partecipazione dei cittadini ai poteri democratici, in una società nutrita di specializzazioni, tutta condizionata dai «saperi» e parametrata su interessi vissuti, è legata alle competenze e al coinvolgimento dei propri radicamenti. Le idee politiche restano i veicoli alti e forti dei «modelli di società». Ma l’astrattezza dei postulati rischia di incentivare l’incomunicatività con i cittadini e lo stesso sforzo dei partiti moderni di atteggiarsi a comitati di programma, in ogni caso post-ideologici, se pure li fa spesso decadere in evanescenti attori del relativismo e del debole pensiero unico, denuncia però il bisogno acutissimo di recuperare anche altre valenze al diritto di «esserci» e «contare».

Ora, sul piano dell’espressività elettorale, tra i molti criteri che, ai giorni d’oggi, si possono individuare come auto-qualificanti per ciascun cittadino, mi sembra realistico estrapolarne tre predominanti e prioritari: appunto quello della condivisione del modello sociale e dei suoi valori, o politico che dir si voglia; quello della appartenenza ad una comunità di destino territorialmente radicata, o Patria locale, che proprio nell’era della globalizzazione ritrova istinto e motivazione; quello della comunione degli interessi legittimi, o professionali o volontaristici, che ciascuno ponga a filo conduttore prevalente delle proprie opzioni di vita.

Si tratta, illustri colleghi, non di arzigogolare meccanismi partitocratici sufficienti ad «assorbire» e «digerire» per altri dieci o venti anni le contestazioni e l’antipolitica; non di saldare questi meccanismi con le satrapie locali, con gli egoismi e neo-centralismi regionali; non di continuare a recitare in un imbelle «teatrino della politica», lasciando ai «poteri forti», ai gruppi d’interesse occulto, alle filiere organizzate, alle «masse» indefinite preda di demagoghi, la potestà reale di determinare la volontà delle Istituzioni restandone «fruttuosamente» fuori; al contrario, si tratta di lanciare a noi stessi, alla intera società nazionale, con rispetto ma senza complessi verso le esperienze e tradizioni degli altri Paesi, una grande sfida concreta per quella innovazione democratica che ci chiede la società entrata nel terzo millennio. Una società sì veloce ed impaziente, ma complessa e composita, che chiede semplificazioni di oneri e procedure, ma non accetterebbe compressioni semplificatorie del proprio intrinseco modo d’essere!

Ecco perché dare voce identificata ai territori in una sede legislativa significa incoraggiare o necessitarne i rappresentanti a conciliarsi, contemperarsi, mettersi a sintesi con altre identità concrete, senza i pregiudizi dell’inquadramento ideologico. Significa caricare le istanze locali delle correlative responsabilità, lasciando che le Autonomie facciano le Autonomie, ma che le comunità concorrano a far leggi generali, cosa che deve fare chi gode di un’elezione popolare diretta.

Non sfuggano i possibili effetti profondi di un’ampia quota di deputati eletti per liste e candidature «civiche». Essi potrebbero incanalare una spinta autogena che si sta producendo in ogni parte d’Italia, feconda e rinnovatrice per certi versi, confusa, contraddittoria e definalizzata per altri. Inoltre potrebbero, forti a propria volta di potestà ed autorevolezza legislativa, instaurare un positivo confronto con i candidati «politici», risultando riconoscibili ai cittadini sia la differenza di ruolo sia la compatibilità degli obbiettivi.

Quanto al tema della rappresentanza, nelle sedi ufficiali e decidenti, del pluralismo sociale, degli interessi legittimi, delle competenze, non è forse l’aspetto centrale della ricerca sociale/politica/istituzionale del tempo moderno? La «democrazia economica» è tornata ad essere l’obbiettivo forte di tutti i partecipazionisti democratici. Lo stesso legislatore costituente post-bellico ne sentì l’innegabile esigenza, se appunto concepì il CNEL, sia pure timidamente, non attribuendogli che facoltà consultive.

Tutti i «conati» di politiche e procedure di «concertazione» con le «parti sociali» esprimono, univocamente, la stessa esigenza. Con la grave riserva però che le intese raggiunte dai Governi con le parti sociali rischiano di ipotecare le decisioni del Parlamento, compiendo un continuo «golpe» soffice contro la potestà democratica primaria che viene svuotata. Contemporaneamente, le organizzazioni di categoria vengono ad assumere un enorme e decisivo potere di condizionamento e di contrattazione degli esiti legislativi, senza però assumere una «responsabilità» ufficiale verificabile, né verso le categorie rappresentate, né al confronto necessario con gli altri settori sociali, né al cospetto generale dei cittadini-elettori.

Sopraggiungono oggi addirittura proposte di legge volte a disciplinare e rendere manifesta/trasparente l’attività di fatto delle lobbies. Il che per un verso è comprensibile: per alto verso è paradossale, dato che le categorie potrebbero trovare una sede limpida e democratica in cui versare le loro esigenze e proposte, raffrontandole con la decisione ultima e autonoma della Camera Alta o Senato politico.

Aggiungasi che appare, oggi come oggi, senza uscita l’annoso dibattito sul rapporto tra formazione politica e competenza tecnica/culturale/settoriale/scientifica: «Un’area tematica deve essere governata da un politico o da un tecnico? Quale delle due dimensioni deve prevalere? Si devono candidare i tecnici o i politici? Et cetera et cetera.....». A simili quesiti, tanto mal posti quanto ineluttabili, è il caso – in una società moderna – di tentare di dare una risposta «istituzionale», che faccia cioè convivere e cospirare positivamente, dentro le Istituzioni, le due dimensioni (ammesso che siano riconducibili a sole due!).

Infine – quel che più conta – non sfugga a nessuno l’ispirazione tutta veracemente democratica dell’impianto proposto, se si pensa, anche a tacer d’altro:

a)che su tutto riverbera il sovrano pluralismo politico, luogo delle idee e dei programmi generali proiettato nella Camera Alta, depositaria dei poteri pieni e sempre dell’ultima deliberazione;

b)che è concepito un regime di ampia libertà nell’iniziativa di aggregazione spontanea di quanti si riconoscono in un ambito operativo, con i soli condizionamenti di un minimo numerico di documentata rappresentatività e di un garantito meccanismo di accertamento e di legittimazione;

c)che sono comunque inderogabili libere procedure elettive anche nella Camera dei rappresentanti, per entrambe le sue quote;

d)che il confronto manifesto con ogni altra rappresentanza di interessi legittimi e competenze, in una sede parlamentare, è di per se stesso garante di clima democratico, né esclude ogni ulteriore forma e sede di operatività dell’associazionismo;

e)che un’ulteriore garanzia democratica intrinseca è attivata dalla convivenza in un’unitaria sede istituzionale delle rappresentanze categoriali con quelle territoriali.

In coerenza con la riconfigurazione delle due Camere, viene soppressa la norma secondo cui la convocazione straordinaria di ciascuna Camera dà luogo alla convocazione di diritto dell’altra.

Di indubbio rilievo sono le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari. In proposito, confermata la necessità della predeterminazione dei casi per legge, si ribadisce non solo che nessuno possa appartenere contemporaneamente alle due Camere, ma si stabilisce che nessuno possa candidarsi contemporaneamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, né per quest’ultima contemporaneamente nella quota di rappresentanza territoriale e in quella di rappresentanza categoriale. È prevista altresì l’impossibilità di candidarsi ad un ramo del Parlamento finché si sia in carica nell’altro ramo. Norme, queste, che meritano di entrare in Costituzione, per l’alta soglia di garanzia che apprestano contro abusi e strumentalismi, lesivi della parità di diritti, aspettative e opportunità tra i cittadini, nonché per le comprensibili e non auspicabili «contaminazioni» tra i diversi canali rappresentativi.

Si conferma a ciascuna Camera il compito di deliberare sui titoli di ammissione dei suoi componenti e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Si prefigge però un termine per le deliberazioni, sufficiente per le istruttorie, nonché l’obbligo di motivazione. Si assume la mancata deliberazione nel termine come deliberazione favorevole alla posizione del parlamentare interessato. Si riconosce la facoltà, per l’evidente interesse generale e di natura pubblicistica che investe la materia, a qualsiasi cittadino di impugnare la deliberazione dinanzi alla Corte costituzionale, che decide in via definitiva. È convinzione generale che non possa più essere rimessa alle Camere la decisione definitiva sulla posizione dei propri membri: troppe sono state le decisioni influenzate da valutazioni esulanti dall’oggettività giuridica e istituzionale, con conseguenze anche gravi, se non addirittura odiose, sulle persone e turbative del contesto politico. Va dunque apprestato e reso azionabile un procedimento di garanzia, anche contenzioso, dinanzi alla massima autorità giurisdizionale. Qualcuno ritiene che tutte le posizioni parlamentari vadano direttamente sottoposte alla Corte stessa. La questione merita un’approfondita riflessione, venendo a contatto con quel valore sempre delicatissimo che è l’autonomia della sovranità del Parlamento.

Della formazione delle leggi (Sezione II del Titolo I) abbiamo già detto, in sostanza, parlando delle ipotizzate Camere parlamentari. Il principio è la conferma del bicameralismo, non più «perfetto» o «uguale», bensì altamente differenziato nella composizione delle due Camere ed anche nelle potestà conseguenti al differente criterio di rappresentanza, ma rispettato quanto al «cuore» della funzione: quella legislativa, in ordine ad ogni tipo di legge.

Entrambe le Camere sono chiamate a deliberare, con la sola, ma certo non lieve differenza, che dovrà essere in ogni caso il Senato della Repubblica ad esprimere il voto definitivo. Non si renderà necessario tale voto definitivo, com’è ovvio, ogni volta che la Camera dei deputati approvi un testo in tutto identico a quello licenziato dal Senato. Specifico richiamo viene fatto ai Regolamenti parlamentari, che hanno nella prassi un valore notevolissimo e che, a mio parere, sono destinati ad acquisirne ancor di più: tanto da suggerire una corretta vigilanza giuridica, affinché essi si limitino all’applicazione, pur penetrante e costruttiva, del quadro costituzionale, e non lo eccedano o non lo pieghino ad esigenze contingenti.

In prospettiva, poi, l’istituto del referendum, come strumento di democrazia diretta, andrebbe non solo confermato, sostanzialmente con le stesse modalità attuali, ma altresì previsto nella accezione di «referendum propositivo»: innovazione davvero non indifferente, sulla quale è bene che si stringa il dibattito, per confrontare le ragioni a favore con quelle che depongono contro. Lo spirito è sempre quello di stimolare e potenziare il coinvolgimento popolare, superando ogni «chiusura» del sistema. Va da sé che siffatto istituto renderebbe necessariamente più articolato e ficcante il compito delle massime magistrature di garantire la congruità e compatibilità dei quesiti e delle proposte.

L’esercizio della funzione legislativa delegata al Governo è oggetto di alcune, credo importanti, modifiche integrative. Nella determinazione dei criteri direttivi – non altrettanto avrebbe senso pretendere dei principi – si esige il «dettaglio». Conosco le obiezioni contro questa aggettivazione. Ma l’esperienza ci dice, primo, che non commendevolmente il Parlamento spesso si adagia o si rassegna alla genericità; secondo, che il Governo o i proponenti della delega ambiscono a tale genericità per celare una totale discrezionalità dell’Esecutivo dietro una illusoria verbosità della delega. Nella stessa logica, a mio avviso non derogabile nel momento in cui i legislatori si spogliano del potere primario a loro attribuito, prevedo:

a)che i decreti legislativi, predisposti in bozza, siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come già del resto avviene abitualmente, sebbene con tutti i problemi che nascono dalla scarsa incidenza dei pronunciamenti meramente consultivi e dall’eventuale difformità dei pareri manifestati dall’una e dall’altra Camera;

b)che un numero consistente di parlamentari possa chiedere alla propria Assemblea di pronunciarsi deliberativamente sulla conformità dei provvedimenti legislativi delegati – evidentemente totale o parziale – ai principi e criteri direttivi della delega.

Non manca la norma, prevista anche da altri autori di proposte di riforma costituzionale, che vieta, nei contenuti, alcune tipologie di decreti governativi.

Risulta modificato anche l’articolo concernente il potere di disporre inchieste da parte di ciascuna Camera. Non la nomina, ma piuttosto la elezione dei membri delle Commissioni, che definisco speciali, mi sembra appropriata.

Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, in questo mio progetto, è una figura che non molto si discosta dalla attuale, posto che ho rimandato ad altri testi ed iniziative la prospettazione di un ordinamento presidenzialista o semipresidenzialista. E tuttavia non sfuggono al lettore alcuni profili che esaltano il ruolo di garanzia attiva del Capo dello Stato, valorizzandone l’influenza di fatto, molto affidata alla saggezza e alla sensibilità istituzionale del personaggio, non meno che i poteri positivamente statuiti.

Eletto dal Parlamento in seduta comune, ma non più con l’aggiunta dei delegati regionali, in quanto la specifica rappresentanza dei territori è ampiamente incarnata dalla metà dei deputati, può essere Presidente qualsiasi cittadino nel godimento dei diritti civili e politici che abbia compiuto quarant’anni di età. L’abbassamento del limite anagrafico è coerente con l’uniforme estensione dei diritti a più giovani generazioni che sta informando tutti gli aggiornamenti delle norme, sia costituzionali sia ordinarie.

Ho mantenuto, non senza dubbi, in sette anni la durata del mandato presidenziale, che forse andrebbe rivista in diminuzione, ma vi ho, per converso, abbinato la non rieleggibilità. Non auspico, infatti, fenomeni di cristallizzazione della massima magistratura della Repubblica; né autoperpetuazioni favorite da incombenti posizionamenti politici; né conferme dettate da ristagnanti tatticismi e veti incrociati, che, diciamolo, si sono talvolta ventilati, in non buone prassi, come soluzioni al ribasso.

Modifiche di coordinamento funzionale spostano in capo al Presidente del Senato e al suo Ufficio di presidenza i compiti di convocazione e indizione degli adempimenti.

Viene confermato al Presidente della Repubblica uno dei poteri più pesanti, più delicati e solenni, quello di scioglimento anticipato delle Camere o anche di una sole di esse, salvo il «semestre bianco».

La novità consiste però nel fatto che tale scioglimento può essergli formalmente richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Senato della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti. Si tratta pur sempre di richiesta, è vero. II Presidente resta titolare della suprema valutazione anche autonomamente, con il solo obbligo di sentire i Presidenti delle Camere. Tuttavia, la richiesta formale, non derivante solo indirettamente da pronunciamenti che popolino il dibattito politico, gli impone chiaramente l’attivazione delle consuete consultazioni e un procedimento corrispondente alla gravità delle situazioni che si deve presumere abbiano ispirato la richiesta ufficiale.

Il Titolo III della Costituzione si occupa, com’è noto, del Governo. Intervenendo su questa materia, sempre precisando che non si sta dando luogo in questa sede alla forma presidenzialista, mi sono mosso alla luce di tre finalità:

a)rafforzare i poteri del primo ministro, tenuto ovviamente presente che l’evoluzione del sistema elettorale e dell’intero quadro politico italiano orientano verso una «elezione diretta di fatto» del capo del Governo, che è a capo altresì della coalizione che si candida al Governo;

b)assicurare stabilità, possibilmente di legislatura, al Governo che esce dal verdetto popolare, impegnando la stessa maggioranza – con marginale possibilità di variazione/integrazione, e ferma negazione invece delle «operazioni ribaltone» – alla cosiddetta «sfiducia costruttiva» qualora voglia officiare altro primo ministro ed altro Governo da quelli insediatisi a seguito delle elezioni politiche;

c)mantenere o implementare, pur senza appesantimenti di cui non si sente proprio il bisogno, l’equilibrio istituzionale fra Legislativo ed Esecutivo, incrementando – se possibile – sia le facoltà dell’uno sia quelle dell’altro.

Si spiegano così:

a)il potere del Presidente del Consiglio di proporre al Presidente della Repubblica sia la nomina che la revoca dei Ministri, collettiva o individuale;

b)il rapporto politico stretto, per cui la fiducia deve essere ottenuta soltanto dal Senato (Camera politica);

c)la articolata previsione della disciplina della sfiducia, proponibile da un numero di senatori più consistente dell’attuale, condizionata alla indicazione «costruttiva», ancorata ad una maggioranza sostanzialmente fedele al responso elettorale con la sanzione – nei casi di ribaltamento – della fine della Legislatura;

d)la facoltà, che abbiamo già visto, del primo ministro di chiedere formalmente lo scioglimento delle Camere;

e)la facoltà del Governo di chiedere che un determinato disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera (ho qualche remora ad includere anche il diritto di far fissare un termine per la votazione del disegno, sembrandomi questa una coartazione della sovranità del Parlamento, una prescrizione ipotizzabile se mai a livello di regolamenti, nonché una forma di pressione più che altro sulla propria maggioranza il cui convinto sostegno deve essere ottenuto con altri metodi di interlocuzione).

Non minore attenzione va riservata alla breve Sezione III (degli Organi ausiliari). Scompare come si è intuito, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Non manchiamo di rispetto a tale organismo, anzi facciamo addebito a chi ha dimostrato di non averne, quando riscontriamo che nessun parere del CNEL ha trovato udienza decisiva nelle deliberazioni dell’Esecutivo e del Legislativo, inefficace si è rivelata l’iniziativa legislativa, disatteso e quasi sempre del resto poco univoco ogni tentativo di contribuire alla legislazione economica e sociale. Il suo ruolo di coinvolgimento delle categorie, di rappresentanza del pluralismo sociale, di apporto delle competenze e degli interessi legittimi, è affidato alla Camera dei deputati, venendo promosso al rango di co-fattore responsabile della legislatura.

Del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, non solo ribadiamo ruolo ed importanza, ma facciamo il tentativo – sul quale siamo interessatissimi ad un confronto più che mai attuale – di rendere stringenti, forse addirittura vincolanti, in ogni caso responsabilizzanti, i pronunciamenti, che troppo spesso scadono a sfiduciate «grida» e riverberano su tutti gli onesti grande senso di frustrazione, proprio mentre, per malintesa nozione delle autonomie, si stanno smantellando i tradizionali (più o meno efficaci, lo concediamo) controlli e pronti strumenti di tutela.

Così è che ipotizziamo che il Governo in primis, ma poi qualsiasi altra pubblica amministrazione, nei suoi atti o provvedimenti, abbia obbligo di adeguata motivazione ogni qualvolta non si conformi alle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti. E prospettiamo – cosa che non è ricompresa o presupposta o resa implicita dal sistema vigente – che il difetto di motivazione costituisca di per sé, a parte le responsabilità di chi abbia operato od emesso, fattispecie contro cui è dato ricorso alla giustizia amministrativa ovvero al Capo dello Stato da parte di ciascun cittadino.

Rilevante e, diciamo così, riassuntivo di varie parti precedenti, è l’articolo d’ingresso alla Sezione I del Titolo VI, dedicata alla Corte costituzionale. Del ruolo, della dignità, dell’importanza di tale Corte non si dirà né si scriverà mai abbastanza. In ogni ordinamento evoluto un organo di tal genere esiste ed è chiamato a compiti straordinari di garanzia e intervento correttivo, talvolta non solo «interdettivi» ma anche «creativi», rispetto a tutti gli altri attori istituzionali, anche supremi, anche portatori di sovranità, nonché rispetto alle leggi e ad ogni altro fenomeno comportamentale con cui si esprimono e manifestano i pubblici poteri. Ciò è dovuto, oltre che all’attitudine peculiare della Corte, all’esigenza di un organo che, in qualche modo, si ponga a «chiusura» o «valvola finale» dei circuiti di uno Stato di diritto, con caratteristiche di inappellabilità e presunzione di elevatissima affidabilità erga omnes. Inutile dire che questa visione ideale è poco compatibile con la natura degli uomini e delle loro comunità! Con l’andar del tempo, si è accumulata una sconfinata letteratura e pubblicistica sulle scelte della nostra Corte costituzionale, sull’opinabilità dei suoi pronunciamenti e di talune sue iniziative. Tutto ciò rende ben concepibili e tutt’altro che blasfeme ipotesi di coraggiosa innovazione anche sulla fisionomia della Corte costituzionale. Non ci è mancata occasione di abbozzare, in un contraddittorio stimolante, qualche idea o strada esplorabile. In questo disegno di legge, dagli obiettivi ambiziosi ma circoscritti, mi sono limitato a sintetizzare le materie di competenza – come d’altronde fa anche il dettato vigente – perché è dalla loro enunciazione che si evincono natura, «collocazione» e «missione» della Corte, al piano più alto del palinsesto costituzionale.

Alle competenze classiche già attribuite (giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e delle regioni, accuse promosse contro il Presidente della Repubblica), il presente disegno di legge aggiunge le impugnazioni concernenti i titoli di ammissione dei parlamentari e le questioni di ineleggibilità e incompatibilità sopraggiunte che li riguardano, il giudizio sulle istanze di riconoscimento giuridico dei partiti politici, il giudizio sulla legittimazione delle categorie sociali promosse e formate dai cittadini per la elezione della Camera dei deputati.

In conclusione, a corredo delle modifiche alla Carta costituzionale qui proposte, andrebbero verosimilmente aggiunte alcune «disposizioni transitorie», con particolare riferimento all’entrata in funzione pratica ed effettiva dell’ordinamento risultante dal nuovo assetto bicamerale. Si può immaginare che il varo delle leggi ordinarie attuative e l’adozione dei provvedimenti collegati, per non parlare delle esigenze tecniche, organizzative e comunicative, richieda tempi ragionevoli e gestazioni laboriose. Non mi è parso il caso di affaticarmi, in questa sede, sulle pur cospicue problematiche transitorie, dovendosi e potendosi affrontarle quando il «sistema» dovesse trovare i consensi per una imminente materializzazione.

Consegno, pertanto, al vostro esame critico il frutto di queste riflessioni, nella speranza di aver dato un contributo non ignobile ad una stagione di riforme sulla quale si appuntano tante aspettative e nella quale a nessuno si addice la presunzione di conoscere l’assoluta via maestra e la formula della geniale illuminazione. Auspicando che principi e norme di questo disegno di legge, onorati del dibattito parlamentare, trovino incoraggiamento e condivisione, mi lusingo intanto di essere riuscito a dar conto dello studioso amore per la libertà, la partecipazione, la comunità umana e lo Stato moderno di diritto che me li ha ispirati.

 


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. L’articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge.

Il riconoscimento giuridico dei partiti è stabilito dalla Corte costituzionale, previo accertamento delle condizioni di legittimità».

Art. 2.

1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. Il Parlamento si compone del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Ogni elettore, nel pieno godimento dei diritti politici, è eleggibile a senatore o deputato».

Art. 3.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. Il Senato della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentosei, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ed il cui diritto di voto non sia limitato ai sensi dell’articolo 48.

La legge determina le circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica, rispettando le identità territoriali, ma facendo in modo comunque che tutte le circoscrizioni comprendano approssimativamente lo stesso numero di abitanti ed eleggano lo stesso numero di senatori. Criteri anche ulteriori e diversi possono essere adottati per la circoscrizione Estero».

 

Art. 4.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale.

Il numero dei deputati elettivi è di quattrocentosessantadue, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Metà dei membri della Camera dei deputati è eletta, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, in base a liste di candidati a carattere civico, in specifica rappresentanza dei territori e con ripartizione dei seggi proporzionale al numero degli abitanti, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione. La legge stabilisce i territori in rappresentanza dei quali vengono eletti i dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

L’altra metà dei membri della Camera dei deputati è eletta, a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, in specifica rappresentanza delle categorie sociali, culturali, professionali, economiche e produttive, con ripartizione dei seggi proporzionale al numero degli aderenti. A tal fine i cittadini elettori hanno facoltà di associarsi in categorie elettorali, nel numero minimo di aderenti stabilito dalla legge. Ciascun cittadino può aderire ad una sola categoria ai fini elettorali. Il riconoscimento delle categorie elettorali è stabilito dalla Corte costituzionale, che verifica la sussistenza e permanenza delle condizioni di legittimità».

Art. 5.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 6.

1. L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Non può peraltro essere mai superato il numero di cinque deputati a vita in carica».

Art. 7.

1. L’articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

Art. 8.

1. L’articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli del Senato della Repubblica».

 

Art. 9.

1. L’articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore o di deputato.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Nessuno può candidarsi contemporaneamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, né, per quest’ultima, contemporaneamente nella quota di rappresentanza territoriale e nella quota di rappresentanza categoriale. Nessuno, altresì, può candidarsi ad un ramo del Parlamento finché sia in carica nell’altro».

 

Art. 10.

1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. Ciascuna Camera, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera motivatamente sui titoli di ammissione dei suoi componenti. Delibera, altresì, motivatamente, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro trenta giorni dall’acquisita notizia delle cause stesse. La mancata deliberazione entro tale termine vale come deliberazione favorevole all’ammissione ai sensi del primo periodo o all’esclusione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Qualsiasi cittadino, entro quindici giorni dalla deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, può impugnarla dinanzi alla Corte costituzionale, la quale decide in via definitiva».

Art. 11.

1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. Ogni membro del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I membri della Camera dei deputati rappresentano i territori e le categorie che li hanno eletti. Il loro mandato è soggetto a revoca, con le modalità e le garanzie predeterminate dalla legge».

Art. 12.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere collettivamente, secondo le norme previste dalla presente sezione e con le procedure stabilite dai regolamenti parlamentari.

Spetta in ogni caso al Senato della Repubblica la votazione definitiva su tutte le leggi, tanto quelle ordinarie quanto quelle di revisione della Costituzione o le altre costituzionali, salvo che la Camera dei deputati le approvi nell’identico testo approvato dal Senato della Repubblica».

Art. 13.

1. L’articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro del Senato della Repubblica, ai membri della Camera dei deputati nel numero minimo di cinque, agli organi ed agli enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli».

Art. 14.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il comma seguente:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera».

Art. 15.

1. All’articolo 75 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori».

Art. 16.

1. L’articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e dettagliati criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti.

I membri di ciascuna Camera, nel numero minimo di un decimo dei suoi componenti, possono chiedere che la Camera sia chiamata a deliberare sulla conformità dei provvedimenti legislativi delegati o di parti di essi ai principi e criteri direttivi della delega».

Art. 17.

1. All’articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

Art. 18.

1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo il Senato della Repubblica o la Camera dei Deputati eleggono una commissione speciale fra i propri componenti, con voto limitato, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi al Senato e delle componenti sociali alla Camera dei deputati. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

Art. 19.

1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

 

Art. 20.

1. All’articolo 84 della Costituzione, al primo comma, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni».

 

Art. 21.

1. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Non è rieleggibile, né può, dopo la cessazione della carica, essere candidato ad alcun altro pubblico ufficio, salvo la carica di senatore a vita.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente del Senato della Repubblica convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

 

Art. 22.

1. All’articolo 86 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica».

Art. 23.

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura delle Camere o della Camera da sciogliere.

Lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse può essere formalmente richiesto al Presidente della Repubblica dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Senato della Repubblica con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti».

Art. 24.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica, entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente, su proposta di questo, i Ministri. Sempre su proposta del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica revoca in qualunque momento la nomina di uno o più Ministri».

Art. 25.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica. La fiducia è accordata mediante mozione motivata e votata dai senatori per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non implica obbligo di dimissioni.

Le mozioni di sfiducia nei confronti del Governo sono presentate al Senato della Repubblica a firma di almeno un quinto dei senatori in carica, non possono essere messe in discussione e in votazione prima di tre giorni dalla loro presentazione e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea.

Le mozioni di sfiducia devono, per essere ammesse alla discussione e votazione, contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica.

Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri così indicato riceva effettivamente l’incarico e formi un nuovo Governo, esso deve ottenere dal Senato della Repubblica la fiducia con il voto favorevole degli stessi senatori o almeno di parte preponderante dei senatori che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni del Senato stesso. Se non viene ottenuta la fiducia con siffatta maggioranza, o se viene ottenuta con i voti determinanti di senatori che non avevano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dispone lo scioglimento delle Camere stesse».

Art. 26.

1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 27.

1. All’articolo 100 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Qualsiasi atto o provvedimento del Governo, della pubblica amministrazione, o di enti a cui lo Stato o qualsiasi altra pubblica amministrazione contribuisce in via ordinaria, che non si conformi alle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, deve recarne adeguata motivazione. Il difetto di motivazione sotto tale profilo e la difformità dalle pronunce del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, salve le responsabilità di chi ha operato nella pubblica amministrazione o negli enti, sono suscettibili di ricorso, da parte di ogni cittadino, alla giustizia amministrativa o al Presidente della Repubblica».

Art. 28.

1. L’articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 134. La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sulle impugnazioni concernenti i titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopraggiunte dei membri del Parlamento;

sulle istanze di riconoscimento giuridico dei partiti politici;

sulla legittimazione delle categorie elettorali, formate dai cittadini per l’elezione della Camera dei deputati».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1589

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA e LATORRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

 

 

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Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione,

concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni

del Parlamento nonché i limiti di età per l’elettorato attivo

e passivo per l’elezione della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica

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Onorevoli Senatori. – Al termine della XV legislatura, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato, in sede referente, un testo unificato di diverse proposte di legge, recante modifiche alla parte seconda della Costituzione. Il voto di astensione dei gruppi di opposizione era il segno del buon lavoro svolto, portato poi all’esame dell’Assemblea di Montecitorio e arenatosi a causa della crisi di Governo e della fine della legislatura.

L’esigenza di adeguare la Costituzione repubblicana per quanto attiene alla forma di governo è rimasta, tuttavia, di stringente attualità, poiché è evidente che non bastano né le misure disposte in via ordinaria né gli sforzi di autoriforma dei partiti a garantire la stabilità e l’efficienza delle istituzioni, il loro funzionamento, la definizione di un sistema democratico al passo della modernità.

È dalle convergenze registrate tra maggioranza e opposizione nell’ultimo scorcio della scorsa legislatura che occorre oggi ripartire. Proprio quei correttivi individuati nel corso della XV legislatura con riferimento a un nucleo ristretto di istituti, infatti, verrebbero a realizzare le necessarie riforme costituzionali di tipo funzionalista (per usare un’espressione di Valerio Onida), strettamente cioè finalizzate al superamento dei profili di disfunzionalità del sistema costituzionale.

Il presente disegno di legge costituzionale intende riavviare il percorso parlamentare delle riforme costituzionali partendo dal già menzionato testo unificato approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera il 17 ottobre 2007, corretto alla luce degli emendamenti approvati dall’Assemblea nel corso dell’esame dei primi tre articoli del testo, tra l’ottobre e il novembre 2007.

Due sono gli irrinunciabili presupposti politico-istituzionali sui quali si fonda la presente proposta.

Il primo è che qualsiasi ipotesi di revisione costituzionale che, come la presente, incida sulla forma di governo non abbandoni il solco della forma di governo parlamentare.

Il secondo, logicamente conseguente al primo, è che ogni ipotesi di rafforzamento dell’Esecutivo all’interno della forma di governo parlamentare passi attraverso un’implementazione dei poteri del Governo o del Presidente del Consiglio e non attraverso il depotenziamento delle funzioni (specie quella di controllo) del Parlamento.

Non sono riflessioni affatto ovvie. I principali tentativi di revisione della forma di governo sperimentati negli ultimi anni abbandonavano l’impianto parlamentare della forma di governo a favore di un «semipresidenzialismo all’italiana» (è il caso del testo elaborato alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della XIII legislatura) o di un premierato definito da Leopoldo Elia come «assoluto» (è il caso della riforma costituzionale approvata nella XIV legislatura).

La necessità di non abbandonare l’alveo della forma di governo parlamentare non discende solo dal fatto che con il referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006, con una percentuale del 54 per cento dei voti, il corpo elettorale si è espresso in senso contrario a una revisione della Costituzione che, appunto, segnava il superamento di un simile modello. Ancor più significativamente, essa deriva dal rischio che può discendere dall’abbandono della forma di governo parlamentare, con le inevitabili ripercussioni sui «princìpi supremi» o, comunque, sulla parte prima della nostra Costituzione.

Il fulcro dell’intero disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione è il superamento del bicameralismo paritario. È infatti questa la via per rafforzare l’efficacia dell’azione dell’Esecutivo senza per questo intaccare il ruolo del Parlamento.

Il sistema bicamerale qui proposto si caratterizza per la presenza di una Camera dei deputati e di un Senato federale della Repubblica (articolo 1), per i quali si prevede una differenziazione quanto a composizione e funzioni. Con riguardo alla composizione, è infatti mantenuta un’elezione diretta per la Camera (articolo 2) ed è introdotta un’elezione di secondo grado per il Senato (articolo 3). Per quanto riguarda le funzioni, da un lato, vengono diversificate le funzioni legislative dei due rami del Parlamento (articolo 7); dall’altro, è previsto che il rapporto fiduciario venga a instaurarsi tra il Governo e la sola Camera dei deputati (articolo 15).

Venendo ora all’esame nel dettaglio dell’impianto della proposta di riforma, sette sono le principali aree su cui ci si propone di intervenire.

1) Composizione della Camera dei deputati. È ridotto il numero dei componenti della Camera: dagli attuali seicentotrenta si passa a cinquecento deputati, oltre a sei deputati eletti nella circoscrizione Estero. Per essere eletti alla Camera, è sufficiente avere compiuto diciotto anni, mentre oggi è richiesto il compimento del venticinquesimo anno di età (articolo 2). L’obiettivo della riduzione del numero dei deputati è quello di rendere più efficiente l’istituzione parlamentare.

2) Composizione del Senato federale. In ciascuna regione, i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Ciascuna regione e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un numero di senatori stabilito dalla Costituzione in base al rispettivo numero di abitanti. Dodici senatori sono eletti nella circoscrizione Estero (articolo 3). L’obiettivo dell’istituzione di un Senato federale è quello di dare finalmente vita a un «regionalismo cooperativo» che consenta alle regioni e agli enti locali, le cui competenze sono aumentate in seguito alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, un reale coinvolgimento nella determinazione degli indirizzi politico-legislativi nelle istituzioni della Repubblica.

3) Diversificazione delle funzioni legislative di Camera e Senato. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato solamente in una serie di casi tassativamente previsti dalla Costituzione. Per quanto riguarda invece i disegni di legge che determinano i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, una volta approvati dal Senato è la Camera dei deputati che delibera su di essi in via definitiva (potendo però quest’ultima apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti). In tutti gli altri casi, una volta che i progetti di legge sono stati approvati dalla Camera, il Senato può apportare modifiche, ma su di esse è la Camera a pronunciarsi in via definitiva (articolo 7). L’obiettivo della diversificazione delle funzioni legislative è quello di superare le disfunzioni che oggi comporta il meccanismo della navette.

4) Richiesta da parte del Governo di votare un disegno di legge entro una data determinata. Si prevede che il Governo possa chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata (articolo 8). Una simile previsione consentirebbe di superare l’attuale prassi del costante ricorso da parte del Governo alla questione di fiducia, istituto che, pur assicurando la celere approvazione di un disegno di legge, comporta un depotenziamento del ruolo del Parlamento.

5) Sottoposizione degli schemi dei decreti legislativi al parere delle Commissioni parlamentari. In un assetto della forma di governo nella quale la legislazione è sempre più appannaggio dell’Esecutivo (decreti-legge, decreti legislativi), è indispensabile che il Parlamento possa esplicare nella sua pienezza la funzione di controllo. In tal senso va la previsione in Costituzione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi (articolo 10), passaggio procedurale oggi eventuale, affidato alla discrezionalità del legislatore in sede di legge delega.

6) Fiducia al Presidente del Consiglio da parte della sola Camera dei deputati. L’attribuzione alla sola Camera dei deputati della possibilità di accordare e revocare la fiducia al Presidente del Consiglio (articolo 15) si colloca nel solco del superamento del bicameralismo paritario.

7) Attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di revoca dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Tale innovazione (articolo 14) introdurrebbe un elemento di rafforzamento, all’interno dell’organo-Governo, del Presidente del Consiglio, pur mantenendo intatta la funzione di controllo costituzionale esercitata dal Presidente della Repubblica in uno snodo cruciale quale quello della nomina (e revoca) dei Ministri.


 

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre a sei deputati eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 3.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati dodici senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.

In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Il Presidente e gli altri componenti della Giunta regionale non sono eleggibili a senatore.

Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

a) cinque senatori nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

d) dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

e) dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni e fino a nove milioni di abitanti;

f) quattordici senatori nelle regioni con più di nove milioni di abitanti.

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste elegge un senatore; il Consiglio regionale del Molise elegge, con voto limitato, due senatori; i Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia autonoma.

In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

a) un senatore nelle Regioni fino a un milione di abitanti;

b) tre senatori nelle Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti;

c) quattro senatori nelle Regioni con più di tre milioni e fino a cinque milioni di abitanti;

d) cinque senatori nelle Regioni con più di cinque milioni e fino a sette milioni di abitanti;

e) sei senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono un senatore per ciascuna provincia autonoma.

L’elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione di ciascun Consiglio regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

1. L’articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 6.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 7.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

e) leggi concernenti l’istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato federale della Repubblica, d’intesa tra loro, individuano, al fine dell’assegnazione al Senato federale della Repubblica, i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Dopo l’approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all’articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

Art. 8.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 10.

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti adottati in forza della delega di cui al primo comma, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 11.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all’articolo 70».

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sonosostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

3. L’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

5. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

6. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

Art. 15.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta il Governo alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 16.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell’articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge dello Stato determina i princìpi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali».

Art. 19.

1. Il primo comma dell’articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

Art. 20.

1. Al settimo comma dell’articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Art. 21.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e con riferimento alle relative elezioni delle due Camere.

2. In sede di prima applicazione, l’elezione del Senato federale della Repubblica ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, ha luogo contestualmente all’elezione della Camera dei deputati nella composizione di cui all’articolo 56 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Ciascun Consiglio regionale, i Consigli provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e ciascun Consiglio delle autonomie locali eleggono i rispettivi senatori entro venti giorni dalla data di svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui a tale data sia già stata indetta l’elezione per il rinnovo di un Consiglio regionale o di provincia autonoma, l’elezione dei rispettivi senatori ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio.

3. Le leggi di cui agli articoli 57, primo comma, e 123, quinto comma, della Costituzione, nel testo modificato dagli articoli 3 e 18 della presente legge costituzionale, sono approvate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino alla costituzione dei Consigli delle autonomie locali, i senatori di cui all’articolo 57, sesto e settimo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, sono eletti in ciascuna regione o provincia autonoma dal rispettivo Consiglio regionale o provinciale.

Art. 22.

1. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1590

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CABRAS, MUSI, PEGORER, MORRI, MICHELONI, CASSON, Marco FILIPPI, DONAGGIO, AMATI, MARCENARO, SANNA, MARINARO, SCANU, ANTEZZA, BARBOLINI, BLAZINA, SERRA e DE SENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2009

 

 

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Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento,

l’elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

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Onorevoli Senatori. – Il dibattito finora sviluppatosi in materia di riforme istituzionali ha evidenziato, fra i vari, un aspetto decisivo, quello relativo alla necessità inderogabile di procedere con una chiara e definita visione di sistema. Un limite rilevante delle riforme realizzate, infatti, è rappresentato dalla incompiuta definizione di un mosaico predefinito, con il risultato di far emergere una difficoltà ancora oggi non superata nella piena ed effettiva operatività delle leggi di riforma in vigore, sia quelle ordinarie sia quelle di rango costituzionale. La recente riforma del titolo V della Parte II della Costituzione rappresenta di tutto ciò il punto più significativo; accanto ad essa si collocano le riforme sulla forma di governo delle regioni e sui nuovi statuti di autonomia regionale.

Da questa consapevolezza muove l’approccio del presente disegno di legge costituzionale e segue l’asse attorno al quale si sviluppò nella scorsa legislatura la riflessione nell’ambito della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, la cosiddetta «Commissione bicamerale», con nuovi spunti di riflessione sulla base dell’esperienza maturata in altre democrazie dell’Europa e del mondo. Una proposta di riforma, pertanto, utile a completare l’architettura istituzionale in coerenza con la forma di Stato introdotta con il nuovo articolo 114 della Costituzione.

In primo luogo, la proposta reca la riforma del Parlamento con il superamento del bicameralismo perfetto e con la conseguente differenziazione di funzioni fra le due Camere.

La Camera dei deputati legifera in via esclusiva in tutte le materie che la Costituzione attribuisce allo Stato, mentre il Senato federale legifera su tutte le materie di legislazione concorrente, sugli statuti speciali delle regioni, organi di governo e legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane. La modalità di elezione del Senato federale e la sua composizione, insieme, gli attribuiscono il carattere di sede nella quale si articola il confronto e la concertazione fra Stato, autonomie locali e regioni.

Il secondo tema proposto riguarda la forma di governo; attualmente il procedimento elettorale e la formazione dell’esecutivo hanno determinato, nella prassi ormai consolidata, una sostanziale modifica della norma costituzionale vigente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, già proposto agli elettori con il nome indicato nella scheda elettorale, supera di fatto la norma che assegna al Presidente della Repubblica la prerogativa di nominarlo. Come sarebbe infatti immaginabile una nomina diversa da quella proposta prima del voto e risultata maggioritaria nel consenso finale espresso? Oggi nessuno può ragionevolmente ritenere di potere facilmente modificare una prassi ormai acquisita dal comune modo di pensare dei cittadini; questi ultimi infatti ritengono di designare con il loro voto il Capo del Governo. Per questa ragione la norma proposta si limita a codificare quanto già oggi si determina per effetto della costituzione materiale. Di conseguenza si assume, sulla base del procedimento elettorale in vigore, la forma del governo del Primo ministro, ancorato al voto degli elettori, con la sola possibilità in corso di legislatura di cambiamenti con voto qualificato della Camera dei deputati, e nel solo ambito della formazione o coalizione politica risultata maggioritaria nel risultato elettorale. Il Presidente della Repubblica mantiene il ruolo di alta autorità di garanzia costituzionale, con un ampliamento della sua base di elezione al fine di rafforzarne la rappresentatività e l’autorevolezza democratico-istituzionale. I poteri del Presidente del Consiglio dei ministri sono adeguati alla nuova forma prevista, con il potere di nomina e revoca dei Ministri e di proposte di scioglimento della Camera dei deputati.

Il contesto delineato di democrazia del maggioritario richiama la introduzione della figura del Capo dell’opposizione con conseguente adeguamento dei regolamenti parlamentari per definirne operatività e prerogative.

La procedura di esame da parte del Parlamento in materia di ineleggibilità e di incompatibilità viene modificata, per adeguarla al differente contesto di relazioni fra maggioranza e opposizione parlamentare; in un sistema maggioritario, si amplia infatti la sfera delle garanzie con la possibilità di ricorrere, in caso di controversia, alla sede arbitrale e definitiva, rappresentata dalla Corte costituzionale.

Infine, si muta la composizione della Corte costituzionale per renderla più coerente con la nuova articolazione dei poteri istituzionali introdotta con la modifica dell’articolo 114 della Costituzione, così come previsto dal nuovo titolo V.

L’articolo 1 introduce una modifica nell’elettorato passivo per la Camera dei deputati rendendolo possibile con il raggiungimento della maggiore età, inoltre introduce la figura del deputato a vita per chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica.

L’articolo 2 definisce la composizione del Senato federale della Repubblica e fissa i princìpi per la sua elezione su base regionale; prevede inoltre la figura dei senatori di diritto in relazione alla funzione svolta di presidente di regione, di provincia o di città metropolitana, ovvero di sindaco.

L’articolo 3 regola la procedura in materia di cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

L’articolo 4 definisce la nuova funzione legislativa delle due Camere secondo funzioni e compiti differenziati.

L’articolo 5 disciplina i presupposti e le modalità di attivazione delle inchieste parlamentari, nonché i poteri delle Commissioni parlamentari allo scopo istituite.

L’articolo 6 modifica il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica ampliando la sua base di elezione ai rappresentanti delle autonomie locali.

L’articolo 7 definisce la nuova forma di governo con la previsione di nuovi poteri del Presidente del Consiglio dei ministri; inoltre indica i princìpi ai quali attenersi nel procedimento elettorale per la elezione della Camera dei deputati e per la proposta della candidatura alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

L’articolo 8 modifica la composizione della Corte costituzionale.

 


 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori.

La legge stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi.

È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 2.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d’Aosta uno. Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecento è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell’anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il Presidente della Giunta regionale.

In ogni Regione, salvo la Valle d’Aosta, l’assemblea dei sindaci, dei presidenti di Provincia e di Città metropolitana, secondo modalità stabilite dalla legge, elegge fra i suoi componenti un senatore di diritto.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in ogni Regione in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori».

2. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 3.

1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva».

Art. 4.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

c) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafi; immigrazione;

e) ordine pubblico e sicurezza;

f) norme generali sull’istruzione;

g) bilancio dello Stato, legge finanziaria, leggi di attuazione dell’articolo 119.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all’articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva».

Art. 5.

1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stesi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».

Art. 6.

1. All’articolo 83 della Costituzione dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«All’elezione partecipano i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle relative Province o Città metropolitane».

Art. 7.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati quando viene meno la possibilità di proseguire l’azione di governo secondo l’indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l’elezione della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un’altra candidatura dalla coalizione o formazione politica che ha raccolto la maggioranza dei voti alle elezioni, con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell’opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative.

L’approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l’indizione di nuove elezioni».

2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.

Art. 8.

1. All’articolo 135 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da sedici giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1761

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori MUSSO, SARRO, MENARDI, PORETTI e ESPOSITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2009

 

 

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Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale si propone di aggiornare i criteri numerici in ordine alla composizione della rappresentanza elettiva allo scopo di tenere nel debito conto il diffuso fenomeno dell’astensionismo in sede di voto, cioè delle schede bianche e dei voti nulli, da intendersi come manifestazione «positiva» di critica e protesta da parte di quanti, pur intendendo esercitare il fondamentale diritto del suffragio, non trovano nell’offerta elettorale una risposta ritenuta adeguata (per la stessa ragione, la revisione trascura l’astensionismo radicale, ossia la mancata partecipazione all’elezione in quanto difficilmente interpretabile in un qualsiasi univoco senso).

In questo quadro, il provvedimento in esame indirizza verso un procedimento elettorale che rifletta, nei suoi risultati, l’anzidetto astensionismo critico in misura variabile all’intensità della sua manifestazione. Pertanto, fissata una soglia minima di parlamentari da eleggere nelle circoscrizioni nazionali – 412 Deputati e 206 Senatori – tale da non alterare comunque la capacità rappresentativa dell’organo, se ne tiene ferma nel contempo l’attuale massima (618 Deputati e 309 Senatori; 630 e 315 rispettivamente, se si includono i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero), che costituisce peraltro l’obiettivo ottimale della dimensione rappresentativa del Parlamento, suscettibile più verosimilmente di un decremento numerico in relazione proporzionale al ridetto astensionismo critico.

Per quanto riguarda, in particolare, il decremento proporzionale, esso viene effettuato sulla platea dei votanti e non su quella degli iscritti a votare onde operare su dati omogenei e nel contempo non penalizzare i territori con un maggior numero di residenti non votanti, specie perché di età minore. Per quanto riguarda la forbice tra numero minimo e massimo di seggi, si tratta di un istituto già presente in Spagna – articolo 68 della Costituzione –, anche se, per vero, il numero di eleggibili è stato determinato in misura fissa nell’ambito della forbice da parte della legge, non sfruttandosi le potenzialità insite nella previsione.

Non si ignora che l’approvazione di questa norma richiederà l’adeguamento tecnico della norma ordinaria, segnatamente laddove essa fa esplicito richiamo ai seggi da attribuire, o a parte di essi, esprimendoli in termini di numero assoluto anziché di percentuale.

Il presente disegno di legge costituzionale intenderebbe, inoltre, introdurre un fattore di razionalizzazione nel computo dell’elettorato attivo al momento dipendente dal vetusto istituto del censimento praticato peraltro ad intervalli troppo ampi rispetto alle dinamiche reali della popolazione. Tale fattore sarebbe costituito dall’utilizzazione dei dati anagrafici gestiti dalle amministrazioni comunali, convogliati, secondo quanto consente agevolmente la tecnologia informatica, al Ministero dell’interno. Ci si allineerebbe inoltre in tal modo agli standard europei.

Si vuole anche costituire l’occasione per l’affermazione del principio, ribadito di recente anche dal Consiglio d’Europa, valido sia per le fonti normative costituzionali, sia per le fonti normative ordinarie, per cui le riforme che incidono sul sistema elettorale, inteso come il meccanismo destinato a tradurre le scelte elettorali individuali in voti e i voti in seggi, prendono applicazione solo a partire dalla seconda elezione successiva all’entrata in vigore della modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Ciò tende nel contempo a favorire il più ampio consenso parlamentare su di essa, offrendo alle forze politiche tempi opportuni per un’adeguata riorganizzazione della propria attrattività elettorale, e a corrispondere ad un’imprescindibile esigenza di neutralità della stessa rispetto alle attuali forze in campo.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all’unità superiore.

L’indizione dell’elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all’unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

Art. 2.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecentonove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall’anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all’unità superiore.

L’indizione dell’elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all’unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

Art. 3.

1. All’articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le leggi in materia elettorale di cui al quarto comma si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime».

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale ha effetto a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2319

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori BIANCO, ASTORE, CECCANTI, CHITI, DE SENA, LEGNINI, PETERLINI, PINZGER, SCANU e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2010

 

 

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Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in materia

di abbassamento dell’età anagrafica per l’elettorato attivo e passivo

del Senato della Repubblica

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Onorevoli Senatori. – I mutamenti di carattere economico, sociale e politico che hanno investito la società italiana negli ultimi decenni hanno inevitabilmente lambito, con i loro effetti, anche le istituzioni della rappresentanza democratica, per come delineate dalla Costituzione del 1948, rendendone anacronistici o ormai privi di razionale giustificazione alcuni connotati residuali, ma tuttavia significativi per la piena aderenza delle stesse Istituzioni allo spirito dei tempi.

Uno di essi è costituito dalla differenziazione tra le due Camere dell’elettorato attivo e passivo, con riguardo al requisito anagrafico.

Oggi, se trova ancora fondamento la distinzione riferita all’elezione «a base regionale» del Senato della Repubblica, di cui all’articolo 57 della Costituzione – considerato che da più parti si auspica, semmai, il rafforzamento della vocazione territoriale della seconda Camera – non altrettanto può dirsi per la differenziazione anagrafica degli elettorati, che nega al Senato il contributo di freschezza ed entusiasmo delle generazioni più giovani.

Il legislatore costituente del 1946, infatti, assecondando l’idea di una seconda Camera «di decantazione» o «di riflessione» vocata a decisioni politicamente più ponderate, ha optato per il richiamo al modello antico di un Senato di seniores, scegliendo perciò di limitare agli ultraquarantenni l’accesso alla carica elettiva di senatore e agli ultraventicinquenni il diritto di elettorato attivo (articolo 58 della Costituzione vigente).

Le motivazioni di questa scelta erano state chiaramente enunciate in sede di Assemblea Costituente (seduta plenaria del 9 ottobre 1947): essa è ispirata, per un verso, dalla considerazione che «il Senato debba essere composto da elementi che, anche per la loro età, diano garanzia di serenità, di obiettività e soprattutto maggiore ponderatezza nelle deliberazioni che saranno chiamati ad adottare» (De Vita) e, per altro verso, dalla necessità di una «differenziazione del Senato dall’altra Camera ed una accentuazione del suo carattere più particolare di competenza e di tecnicità» (Ruini).

Queste considerazioni appaiono oggi del tutto superate.

L’evoluzione del sistema politico e la mutazione in senso maggioritario delle leggi elettorali hanno finito per favorire un uso politico – spesso meramente strumentale e contingente – delle attuali differenze nelle modalità di composizione delle due Camere, basato esclusivamente sui margini di prevalenza numerica della maggioranza in ciascuna di esse.

In tal senso, tale differenziazione deve ritenersi oggi addirittura controproducente, in quanto fattore concorrente di potenziale destabilizzazione del sistema politico, al quale non corrisponde – peraltro – alcuna specifica esigenza rappresentanza di interessi qualificati (quali sono, per esempio, quelli territoriali).

Al contrario, se c’è una componente sociale che nell’Italia odierna soffre di una gravissima compressione – sotto il profilo delle concrete opportunità di partecipazione alla vita economica e civile del Paese – essa è rappresentata proprio dai giovani, più che mai penalizzati dalle persistenti rendite di posizione delle generazioni mature.

A maggior ragione il supposto «carattere di particolare competenza e di tecnicità» che dovrebbe derivare al Senato dalla più avanzata età dei suoi componenti, si è tradotto – al contrario – nella rinuncia sistematica a giovarsi delle energie e delle competenze più fresche, ad esclusivo vantaggio di un ceto politico di «gerontocrati» senza riscontro nelle altre democrazie liberali.

È dunque divenuto più che mai urgente, a tutela della stessa continuità e vitalità dei valori costituzionali fondanti la nostra democrazia, rimuovere in ogni ambito – sociale, economico e istituzionale – gli ostacoli formali e sostanziali che tuttora limitano o scoraggiano la partecipazione dei giovani.

Il presente disegno di legge costituzionale intende corrispondere a questa esigenza, proponendo una modifica dell’articolo 58 della Costituzione orientata ad abbassare l’età anagrafica dell’elettorato attivo e passivo del Senato.

A tal fine, attraverso l’articolo unico proposto, si prevede la piena equiparazione all’elettorato della Camera dei deputati, disponendo – con formulazione mutuata dall’articolo 56, primo e terzo comma, della Costituzione – che il Senato della Repubblica sia eletto a suffragio universale e diretto (dai cittadini maggiorenni) e che siano eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2784

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARDIELLO, CARRARA, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, CHIAROMONTE e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2011

 

 

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Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato

delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione

delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge prevede l’istituzione del Senato delle autonomie, la cancellazione del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione delle province e dei comuni sotto i 5000 abitanti ed il perfezionamento della riforma del federalismo fiscale.

Per quanto riguarda il primo profilo, una delle questioni di cui si è molto discusso è la trasformazione di una delle Camere (il Senato) in un’assemblea effettivamente rappresentativa dei territori. Si continua a sostenere, infatti, che una Camera deve avere connotati territoriali e questo sembra il momento più opportuno per attuare tale riforma, pur nel contesto della semplificazione del sistema. Il Senato delle autonomie, a nostro avviso, risponde pienamente a queste esigenze in quanto è espressione del suffragio espresso dai consiglieri comunali eletti in ciascuna regione e di un rappresentante designato da ciascun presidente di regione. Questa soluzione, che a nostro parere fotografa al meglio l’attuale fase di sviluppo del sistema autonomistico italiano, va inquadrata nella funzione stessa che ricoprirà il Senato delle autonomie.

È giunto il momento, infatti, di eliminare il bicameralismo perfetto il quale, se aveva ragion d’essere all’indomani del varo della Costituzione quando al Paese serviva una maggiore coesione sui valori costituzionali approvati dai Padri costituenti, oggi tende ad essere un elemento di freno allo sviluppo. In quel contesto storico-politico, infatti, il bicameralismo, il sistema elettorale proporzionale e la configurazione stessa del Presidente del Consiglio come un primus inter pares rispondevano all’esigenza di cementare la coesione sociale sui valori costituzionali, ma, a distanza di più di cinquanta anni, è giusto modernizzare la forma di Stato e di Governo, senza ovviamente dimenticare l’eccezionale valore che ancora riveste la nostra Carta costituzionale, una tra le migliori del mondo.

In questa prospettiva riteniamo che il legame fiduciario debba instaurarsi con la sola Camera dei deputati, mentre il Senato delle autonomie sarà competente ad approvare la legge di bilancio e potrà sollecitare il proprio intervento sulle altre leggi solo previa richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con l’avvertenza che in caso di mancata approvazione di un testo già approvato dalla Camera dei deputati, quest’ultima potrà riapprovare lo stesso testo non più a maggioranza semplice bensì a maggioranza assoluta.

La citata riforma permetterà un ingente risparmio di risorse sia per effetto della maggiore celerità con la quale si approveranno le leggi, sia per effetto della riduzione stessa del numero di deputati e senatori, sia, infine, grazie al diverso appannaggio assegnato ai Senatori i quali saranno retribuiti sulla base delle missioni effettivamente svolte.

Il Senato delle autonomie, in questo modo, acquisirà un ruolo diretto solo in materia di approvazione del bilancio, mentre in tutte le altre ipotesi manterrà un’importante funzione di persuasione e stimolo dell’altra Camera.

Grazie a questa modifica costituzionale, le regioni e le autonomie territoriali diverranno corresponsabili della gestione del Paese ed in ossequio al bisogno di autonomia delle periferie troncheranno ogni tentazione di fuga verso il secessionismo o l’egoismo localistico. In questo stesso contesto si inserisce la riduzione del numero dei parlamentari.

A tal fine, il presente disegno di legge intende rispondere ad un’istanza di innovazione del nostro ordinamento costituzionale da tempo avvertita dalla società civile e che deve ritenersi condivisa da una larghissima maggioranza delle forze politiche e parlamentari. In questo senso abbiamo previsto la riduzione dei deputati da seicentotrenta a trecentoquindici e dei senatori da trecentoquindici a centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle regioni. Per il Senato non sono più previsti quelli eletti all’estero che, invece, rimangono solo alla Camera. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.

Un passaggio obbligato riguarda inoltre il perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale. Tale obiettivo è realizzato in due modi: da un lato prevedendo in Costituzione che la compartecipazione ai tributi erariali (e più specificatamente all’I.V.A. come è stato deciso in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) tenga conto delle imprese che operano in aree diverse rispetto a quelle in cui hanno la sede legale, prevedendo che il fatturato prodotto su un territorio sia calcolato ai fini della quota della compartecipazione ai tributi erariali di quel territorio. In secondo luogo riteniamo che tali quote di compartecipazione debbano essere calcolate avendo presente i ritardi della cosiddetta perequazione infrastrutturale, i quali danneggiano soprattutto le aree del Sud. Se, infatti, è nella logica stessa del federalismo fiscale promuovere una sana competizione tra i territori ed un forte stimolo alla creazione di condizioni generative di ricchezza, se l’effetto di tale riforma dovrebbe essere quello di selezionare una classe dirigente effettivamente capace ed all’altezza, allora è cruciale che tutte le regioni siano poste sullo stesso piede di partenza, circostanza che oggi non si verifica a causa dei gap infrastrutturali ancora esistenti tra Nord e Sud del Paese.

In tale prospettiva il Sud Italia e le sue popolazioni non ritengono opportuno che tale dislivello sia colmato con interventi provenienti dalle regioni del Nord a favore di quelle del Sud così consolidando gli slogan, spesso filosecessionisti, che dipingono il Sud come un territorio a «rimorchio» del Nord. Riteniamo opportuno, a tal fine prevedere un aumento a loro favore della quota di I.V.A. prodotta sul territorio quale compensazione del gap infrastrutturale esistente e dunque sino a quando le opere sino ad oggi semplicemente programmate non saranno effettivamente realizzate.

È lampante come la vera ricchezza del Paese e del Sud in particolare siano le bellezze naturali ed i beni culturali e, quindi, la valorizzazione del turismo. Si tratta quindi di promuovere una politica di forte respiro che abbini questi due elementi e promuova la creazione di opere infrastrutturali idonee, ad esempio, a collegare gli aeroporti con i porti e le stazioni ferroviarie delle principali città e creare delle reti ferroviarie interne che colleghino in modo rapido ed efficiente i territori dell’entroterra, i quali, soprattutto al Sud, sono ricchi di beni culturali e bellezze naturali, spesso sconosciute al turismo straniero: è questa l’unica ricetta che può permettere al Meridione d’Italia di essere competitivo, attraendo turisti da ogni parte del mondo.

Questo surplus di risorse permetterebbe alle regioni del Sud di intensificare la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a ridurre i dislivelli esistenti, concretizzando ulteriori opere di grande importanza quali le reti telematiche di comunicazione le quali differenziano marcatamente il Sud rispetto al Nord dove invece si è da tempo in perfetta conformità ai livelli fissati dalle direttive europee.

Nella stessa prospettiva, la dimensione dei territori regionali non dovrebbe più rispondere solo ad un criterio identitario bensì anche al criterio della vocazione economica, capace quindi di unire i territori aventi comune inclinazione in una mission politica di lunga prospettiva. Per l’istituzione di nuove regioni il presente disegno di legge prevede una procedura semplificata e rispettosa delle istanze della collettività. La nuova formulazione dell’articolo 132 della Costituzione, (articolo 5) se elimina il riferimento alle delibere degli enti territoriali ai fini dell’attivazione del procedimento di istituzione di nuova regione, nello stesso tempo trasforma il referendum delle popolazioni interessate da consultivo in confermativo del progetto di legge costituzionale approvato, e, pertanto, si fonda sulla volontà popolare degli abitanti della costituenda regione.

È immaginabile, quindi, che sulla scorta di queste indicazioni si possa cogliere l’opportunità di ridisegnare le dimensioni regionali in un quadro di insieme molto semplificato anche per effetto di un’altra riforma che abbiamo proposto: la cancellazione delle province e dei cosiddetti micro comuni (articolo 2). È paradossale, come l’abolizione delle province che, sul piano delle proclamazioni di principio, vedrebbe d’accordo quasi tutti i gruppi parlamentari, dal punto di vista delle azioni concrete non sia stata effettivamente avviata: nessuno compie concretamente un gesto in tal senso! Eppure oggi la provincia viene vissuta come un ente poco partecipato dai cittadini, astrattamente ancorato ad un impianto ordinamentale burocratico di stampo ottocentesco, un ente generatore di costi ingenti e non più sostenibili dalla comunità: si calcola che ben 16 miliardi di spese l’anno vengano assorbite dalle province, risorse che potrebbero essere orientate verso obiettivi concreti di pubblica utilità.

Analogamente, nonostante l’articolo 114 della Costituzione equipari i comuni alle regioni ed allo Stato sotto il profilo dell’autonomia costituzionale è lampante come tale disposizione non possa riferirsi a tutti gli 8.100 comuni italiani: una riduzione del loro numero, accorpando i comuni sotto i 5000 abitanti ai comuni più grandi, favorendo la fusione di comuni o le unioni di comuni, è, parimenti, un’esigenza impellente sia a fini di semplificazione amministrativa che di contenimento dei costi.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Istituzione del Senato delle autonomie,

riduzione del numero dei parlamentari)

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55, le parole «e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e del Senato delle autonomie»;

b) all’articolo 56:

1) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentoquindici»;

2) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentodiciotto»;

c) l’articolo 59 è abrogato;

d) all’articolo 60, al primo comma, le parole «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato delle autonomie»;

e) all’articolo 83, il secondo comma è abrogato;

f) all’articolo 96, le parole «Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 2.

(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, delle province e delle città

metropolitane)

1. Al titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione»;

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti».

b) l’articolo 116 è abrogato;

c) all’articolo 117:

1) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che non vi sia contrasto con l’interesse nazionale o con quello di altre Regioni»;

d) all’articolo 118:

1) al primo comma, le parole: «Province, Città metropolitane,» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: «, Città metropolitane, Province» sono soppresse;

e) all’articolo 119:

1) ai commi primo e sesto, le parole: «, le Province, le Città metropolitane» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: «, le Province, le Città metropolitane» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano»;

3) al quarto comma, le parole: «, alle Province, alle Città metropolitane» sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: «, Province, Città metropolitane» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.»;

f) all’articolo 120, al secondo comma, le parole: «, delle Città metropolitane, delle Province» sono soppresse;

g) all’articolo 122, al secondo comma:

1) dopo le parole: «o a una Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, a un Consiglio o a una Giunta comunale»;

2) dopo le parole: «o ad altra Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,»;

h) all’articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane»;

i) all’articolo 132, al secondo comma, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Provincie e» sono sostituite dalla seguente: «i»;

l) all’articolo 133, il primo comma è abrogato;

m) nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: «le Provincie,» sono soppresse.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.

Art. 3.

(Composizione del Senato delle autonomie – Formazione delle leggi)

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d’Aosta uno.»;

b) all’articolo 72:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall’Aula, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.»;

2) dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest’ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.»;

c) all’articolo 73, secondo comma, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati ne dichiara»;

d) all’articolo 74 la parola: «Camere», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «Camera dei deputati»;

e) all’articolo 77:

1) al primo comma le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

2) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

3) al terzo comma le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati può»;

f) l’articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.»;

g) all’articolo 79, al primo comma, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

h) all’articolo 80 le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza»;

i) all’articolo 82, le parole «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;

l) all’articolo 83:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle autonomie in seduta comune.»;

2) il secondo comma è abrogato;

m) all’articolo 87, al quarto comma, le parole «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»

n) l’articolo 94 è sostituito dal seguente:

«Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l’accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.»;

o) all’articolo 96 le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni esercitate

dalle province soppresse)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 5.

(Istituzione di nuove regioni)

1. Il primo comma dell’articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco».

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. A seguito dell’abrogazione del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, di cui all’articolo 1 della presente legge costituzionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato trasferisce alle regioni le relative funzioni e le necessarie risorse.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2875

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore OLIVA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2011

 

 

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Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l’elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l’elettorato passivo per la Camera dei deputati

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dalla constatazione che il varo di una riforma complessiva della Parte Seconda della Costituzione ha incontrato dal 1997 ad oggi enormi difficoltà. Non vi è dubbio infatti che – in astratto – la scelta ottimale sarebbe quella di arrivare ad una riforma complessa della parte che si occupa dell’«Ordinamento della Repubblica» e che in quest’ottica ogni tassello di questa ambiziosa riforma – relativo, per esempio, alla composizione delle Camere – possa essere collocato nel modo più corretto solamente in relazione all’esatta portata di tutti gli altri. Tuttavia, considerato il protrarsi dell’inerzia delle Camere su questo versante, non è certamente di alcuna utilità continuare ad attendere ed astenersi da una positiva modifica di alcune norme presenti nella nostra Carta costituzionale.

Innanzitutto, con riferimento al dibattito che a più riprese e a fasi alterne viene sollevato sul fatto che i parlamentari in Italia sarebbero troppi, rileviamo che oggi – anche in considerazione dei meccanismi di scelta dell’attuale legge elettorale – si è radicata sempre di più la convinzione che una contenuta riduzione del numero dei parlamentari non soltanto non intaccherebbe la rappresentatività dell’Organo legislativo ma, probabilmente, gioverebbe anche al funzionamento delle due Camere.

In termini generali crediamo che non sia necessaria una significativa riduzione del numero dei deputati e dei senatori, considerato che tale numero attualmente, in relazione al numero dei cittadini, non risulta di molto superiore a quello medio degli altri Paesi europei. La motivazione che ci ha spinti a questa iniziativa – ci teniamo a sottolinearlo – non è voler assecondare gli umori di una parte di cittadini che considera i costi della politica come uno spreco da «tagliare» tout court riducendo al minimo concepibile il numero dei parlamentari, ma prevedere una modifica che, pur preservando la coerenza dell’attuale architettura costituzionale, tenga in considerazione le esperienze degli altri Paesi europei e contribuisca a migliorare l’attuale assetto della Carta fondamentale.

Con riferimento alle proposte aventi la medesima finalità finora presentate, si ritiene che una riduzione che porti il numero dei deputati a meno di cinquecento e il numero dei senatori a meno di duecento possa compromettere l’esigenza di rappresentatività delle Camere. Invece si reputa opportuno – valorizzando la proposta scaturita nella XIII legislatura dai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (istituita con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n.1) presieduta dall’onorevole Massimo D’Alema – che la Costituzione si limiti a indicare una soglia minima ed una soglia massima del numero dei parlamentari e demandi alla legge l’esatta determinazione dello stesso. Tale scelta di riserva di legge consentirebbe alle norme di attuazione di prevedere eventualmente, piuttosto che un numero fisso, un meccanismo di calcolo del numero dei parlamentari che – come avviene in altri Paesi – sia posto in relazione alla popolazione.

Alla luce di queste considerazioni, si propone che il numero dei deputati debba essere compreso tra cinquecento e seicento, compresi i deputati eletti all’estero, e che il numero dei senatori debba essere determinato tra duecento e duecentonovanta. Una tale riduzione del numero dei senatori si giustifica anche in relazione all’ulteriore proposta di eliminare per il Senato la circoscrizione Estero. Questa ultima scelta si ritiene opportuna anche per la diversa connotazione che le due Camere hanno, nell’attuale assetto costituzionale, in virtù del diverso sistema elettorale e della diversa soglia dell’elettorato passivo, e che potrebbero ancora di più avere nella prospettiva di un Senato che sia esclusiva espressione dei territori. La rappresentanza dei nostri connazionali residenti all’Estero sarebbe comunque garantita dal permanere dell’elezione dei deputati nella apposita circoscrizione.

Con il presente disegno di legge si tende, infine, a rivedere la norma sull’elettorato attivo per l’elezione alla Camera dei deputati prevedendo che da venticinque anni tale soglia scenda a ventuno anni. Una simile modifica a nostro avviso si rende utile nell’ottica di dare rappresentanza in Parlamento anche ad una fascia di popolazione più giovane che è portatrice di istanze diverse e nuove. L’apertura dell’Assemblea elettiva a cittadini più giovani può portare un’ondata di «freschezza» grazie a nuovi contenuti e nuovi linguaggi che potranno migliorare la qualità complessiva del dibattito parlamentare, rendendo la Camera dei deputati anche più rappresentativa dell’intero corpo elettorale.


 

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

(Modifiche dell’articolo 56 della Costituzione, in materia di numero dei deputati)

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati non può essere inferiore a cinquecento e superiore a seicento, una parte dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero di deputati previsto dalla legge».

Art. 2.

(Modifiche dell’articolo 57 della Costituzione, in materia di numero di senatori)

1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi non può essere inferiore a duecento e superiore a duecentonovanta»;

c) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

d) al quarto comma, le parole: « fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificate dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2941

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2011

 

 

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Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,

l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

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Onorevoli Senatori. –

1.L’esigenza della riforma costituzionale

L’esigenza di riformare la Carta costituzionale è oramai unanimemente condivisa.

Il Governo si è impegnato, in occasione delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, alle Camere (21-22 giugno 2011), a promuovere una riforma complessiva della «architettura istituzionale» entro la pausa estiva. Molto importanti sono state le indicazioni di merito sulle quali il Governo e il Parlamento hanno convenuto. Tre le questioni fondamentali che debbono essere affrontate: la riduzione del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo perfetto, con l’istituzione del Senato federale; infine, il rafforzamento dell’Esecutivo.

L’iniziativa governativa del presente disegno di legge di riforma costituzionale intende offrire una prima base di confronto. Come ha dichiarato il Presidente del Consiglio, «sarà per il Parlamento un’occasione straordinaria per realizzare una riforma storica».

Il Consiglio dei ministri, in adempimento a quanto annunciato alle Camere, ha approvato la riforma costituzionale nella seduta del 22 luglio 2011.

2.I punti salienti della riforma costituzionale

Riduzione del numero dei parlamentari

La riforma costituzionale prevede una cospicua riduzione del numero dei deputati (da 630 a 250) e dei senatori (da 315 a 250). Ciò comporta istituzioni più snelle e riduzione dei costi della politica.

Si introduce, inoltre, nella Costituzione la previsione che l’indennità parlamentare sia commisurata, almeno in parte, all’effettiva partecipazione ai lavori delle Camere.

Istituzione del Senato federale

Il Senato diviene «Senato federale», composto da senatori (non meno di cinque per ogni regione) eletti, su base regionale, fra gli elettori residenti in quella regione. Possono partecipare all’attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, anche altri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

Migliora il regionalismo italiano

La riforma, con la modifica dell’articolo 117 della Costituzione, punta altresì a fare chiarezza nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in materie molto delicate come l’energia e le infrastrutture strategiche.

Inoltre, viene attribuita al Senato federale la facoltà di promuovere il ricorso in via principale sugli statuti e sulle leggi regionali.

Un’ulteriore modifica all’articolo 122 della Costituzione dispone che spetti alla legge dello Stato fissare un tetto al numero di consiglieri regionali e alla loro indennità.

Procedimento legislativo più veloce; più garanzie per Governo e opposizioni

Il procedimento legislativo diviene più semplice e tempestivo: solo per poche e delicate materie (come la revisione costituzionale, la materia elettorale, l’approvazione di bilanci e rendiconti) si procederà con il sistema bicamerale perfetto; negli altri casi, la competenza sarà o della sola Camera o del solo Senato, con la possibilità per l’altra Camera di richiedere, entro quindici giorni, a maggioranza assoluta, di esaminare il testo approvato. Tale fase di esame può avere una durata massima di trenta giorni.

Spetta alla Camera competente decidere in via definitiva sulle modifiche proposte.

Il Governo può richiedere che l’approvazione di determinati disegni di legge governativi, o fatti propri dal Governo, oppure dichiarati urgenti, avvenga entro trenta giorni.

Più stabilità di governo; rafforzamento del Presidente del Consiglio

La riforma intende garantire una maggiore stabilità di governo ed un rafforzamento del Presidente del Consiglio, che assume la denominazione di Primo Ministro. La legge elettorale dovrà garantire la formazione di maggioranze solide: in tal modo, l’individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata.

Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni.

La riforma mantiene il rapporto di fiducia fra il Governo e le Camere. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro che può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere oppure, nel rispetto dei risultati delle elezioni, nominare un nuovo Primo Ministro.

Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, nonché i Viceministri. Può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, anche indipendentemente dall’approvazione di una mozione di sfiducia.

Lo scioglimento delle Camere, in ogni caso, è disposto dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle due Camere ed i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Salde le istituzioni di garanzia

La riforma mantiene inalterate le istituzioni di garanzia dell’ordinamento costituzionale.

Il Presidente della Repubblica rimane il supremo garante dell’equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo di «custode» sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell’apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.

Non vengono modificati composizione e funzionamento della Corte costituzionale.

3.Gli obiettivi

Il primo elemento qualificante del presente disegno di legge costituzionale è la significativa riduzione del numero dei parlamentari: da 630 deputati e 315 senatori si passa, rispettivamente, a 250 deputati e 250 senatori. Si tratta di una riduzione di circa il 47 per cento del numero complessivo dei parlamentari.

Per quanto riguarda i deputati, rimane ferma comunque la disciplina relativa alla ripartizione dei seggi proporzionalmente alla popolazione di ogni circoscrizione (articolo56, ultimo comma).

Per i senatori, invece, si prevede che ciascuna regione sia rappresentata da almeno cinque senatori, salvo la Valle d’Aosta (un senatore) ed il Molise (due senatori).

Con le modifiche proposte, si intende perseguire una spiccata semplificazione della rappresentanza politica e territoriale in seno alle Camere nonché conseguire importanti risultati in ordine alla celerità ed alla efficienza dei lavori parlamentari.

Da ultimo, non sono da sottovalutare anche i risvolti benefici in termini di riduzione della spesa pubblica (i cosiddetti «costi della politica») derivanti da una così significativa contrazione del numero dei parlamentari. La riforma costituzionale incide su tale aspetto anche introducendo, direttamente in Costituzione, il principio di commisurazione di parte dell’indennità parlamentare alla effettiva partecipazione ai lavori parlamentari (articolo 69), al fine di rendere più stringente l’obbligo di partecipazione all’attività parlamentare (principio, quest’ultimo, che viene introdotto per la prima volta in Costituzione).

Il superamento del bicameralismo perfetto costituisce il «cuore» della riforma costituzionale. Non è un problema nuovo: il superamento del procedimento legislativo che vede le due Camere esercitare le medesime funzioni è uno dei punti che pressoché tutte le proposte di riforma degli ultimi trent’anni hanno ritenuto di non poter eludere. Infatti, risulta oggi poco comprensibile a chiunque il perché di un procedimento legislativo che prevede almeno due passaggi parlamentari in assenza di qualsiasi apprezzabile differenza nella composizione, nel funzionamento o nel corpo elettorale delle due Camere. Il meccanismo della navette è così noto da non richiedere alcuna spiegazione in ordine agli effetti di rallentamento ed inutile complicazione dell’attività delle Camere. Né sembra rivestire oramai particolare pregio la qualificazione della seconda Camera quale «Camera di riflessione».

Il superamento del bicameralismo si lega, però, anche all’esigenza di dare compiuta attuazione alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Già all’epoca della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, era viva la consapevolezza di dover dare agli enti territoriali che compongono la Repubblica una rappresentanza parlamentare adeguata. Le principali esperienze straniere, come quelle tedesca o americana, dimostrano che un ordinamento federale necessita di una Camera con funzioni distinte, in modo da rappresentare gli enti territoriali nello svolgimento della funzione legislativa e di controllo sul Governo al fine di prevenire l’insorgere di conflitti fra diversi livelli di governo, destinati ad arrivare sul banco della Corte costituzionale.

Questa è stata l’esperienza italiana del decennio 2001-2011, nel corso della quale il giudice delle leggi ha talora svolto un ruolo di supplenza rispetto ad un luogo di «composizione» politica delle divergenze riguardanti la cornice ordinamentale all’interno della quale regioni, province, città metropolitane e comuni sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

L’istituzione del Senato federale della Repubblica si accompagna quindi al superamento del bicameralismo perfetto. Le due Camere, infatti, non solo saranno diversificate quanto alla loro composizione ma anche per quanto concerne le rispettive competenze legislative.

Per quanto riguarda la composizione, il Senato federale sarà composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. All’attività del Senato federale della Repubblica potranno altresì partecipare, con diritto di voto, ulteriori rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. Si prevede, infatti, che ciascun Consiglio regionale elegga un proprio membro quale rappresentante presso il Senato federale; del pari, il Consiglio delle autonomie locali di ciascuna regione elegge un rappresentante tra i sindaci o i presidenti di provincia o di città metropolitana. In questo modo, si coniuga la rappresentanza regionale, il suffragio elettorale diretto e la partecipazione all’attività parlamentare anche delle autonomie locali. Merita di essere richiamata la modifica all’articolo 127 della Costituzione, in tema di ricorso in via principale alla Corte costituzionale sulle leggi regionali: è riconosciuta al Senato federale la facoltà di proporre al Governo di ricorrere. Analoga modificazione è introdotta all’articolo 123, con riguardo alle leggi di approvazione degli statuti regionali. Tali modificazioni sottolineano con particolare forza la natura del Senato federale quale Camera di composizione degli interessi locali e nazionali.

Sotto il profilo del procedimento legislativo, invece, sarà la materia nella quale ricade il disegno di legge all’esame del Parlamento a determinare il tipo di procedimento legislativo applicabile.

Tre sono le procedure legislative previste dal nuovo articolo 70 della Costituzione:

1)esercizio collettivo della funzione legislativa, limitatamente ad alcuni casi particolarmente delicati (revisione costituzionale, disegni di legge costituzionale e di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, materia elettorale, approvazione di bilanci e rendiconti);

2)competenza della Camera dei deputati nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (con l’eccezione della perequazione delle risorse finanziarie), in tema di interventi straordinari previsti dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica;

3)competenza del Senato federale per la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie ricadenti nella potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), per la perequazione delle risorse finanziarie e per l’approvazione delle leggi per l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome nell’attuazione o esecuzione di accordi internazionali o degli atti dell’Unione europea nonché per l’approvazione delle leggi che disciplinano la conclusione di accordi fra regioni e Stati stranieri o di intese fra regioni ed enti territoriali interni ad altro Stato.

Nel caso in cui la competenza sia della Camera dei deputati o del Senato federale della Repubblica si prevede che il ramo del Parlamento non titolare possa richiedere, entro quindici giorni e deliberando a maggioranza assoluta, di esaminare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera competente e di richiedere che vi siano apportate modificazioni, nel termine di trenta giorni. In ogni caso, spetta alla Camera competente decidere in via definitiva sulle modifiche proposte dall’altro ramo.

L’esercizio della funzione legislativa risulta così più razionale, più veloce e più efficace. Un ruolo importante spetterà comunque ai regolamenti parlamentari, i quali dovranno consentire che i disegni di legge siano discussi e votati dalle Camere entro termini certi.

Terzo obiettivo della riforma costituzionale è il rafforzamento dell’Esecutivo e, in particolare, del Primo Ministro, nel quadro di un rinnovato statuto del Governo in Parlamento. La lettura delle disposizioni che definiscono la figura del Primo Ministro, del Governo e dell’organizzazione dei lavori parlamentari deve essere però condotta unitariamente, al fine di comprendere adeguatamente i nuovi assetti della forma di Governo.

La legge elettorale dovrà garantire la formazione di maggioranze solide: in tal modo, l’individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sarà facile ed immediata. Infatti, il Primo Ministro sarà nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri ed i Viceministri.

La riforma mantiene il rapporto di fiducia fra il Governo e le due Camere.

L’approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento necessario della Camera dei deputati.

Il Primo Ministro sfiduciato, infatti, può limitarsi a presentare le dimissioni ovvero può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere ovvero può, sulla base dei risultati delle elezioni, nominare un nuovo Primo Ministro.

Il Primo Ministro può richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, anche indipendentemente dall’approvazione di una mozione di sfiducia (articolo 88). È, questa, una facoltà accordata al vertice dell’Esecutivo in diversi ordinamenti stranieri.

Al rafforzamento del Primo Ministro corrisponde anche un rafforzamento dell’Esecutivo nel suo complesso nell’ambito dell’attività legislativa. In particolare, su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso non potrà essere superiore a trenta giorni.

Queste disposizioni non consentono di affermare che Governo e maggioranza parlamentare siano saldate in un continuum che «soffoca» spazi e prerogative dell’opposizione. Nella prospettiva di una democrazia parlamentare matura, infatti, la proposta prevede anzitutto che accanto ai diritti di maggioranza e Governo siano chiaramente identificati nei regolamenti parlamentari diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare. Lo stesso regolamento, in particolare, dovrà prevedere garanzie, modalità e limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Lo statuto dell’opposizione è completato dalla previsione che la Presidenza di particolari commissioni, giunte e organismi interni alle Camere, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, sia riservata a parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione.

Accanto a questi tre capisaldi, sui quali si regge l’intero intervento riformatore, vi è una importante conferma: quella pressoché integrale delle istituzioni di garanzia dell’ordinamento costituzionale.

Il Presidente della Repubblica, in particolare, rimane il supremo garante dell’equilibrio fra i poteri, intervenendo nella fase di scioglimento, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, tale ruolo di «custode» della Costituzione sarà destinato ad accentuarsi a seguito dell’apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali.

 Ulteriori aspetti da richiamare sono quelli che possiamo ricondurre alla categoria della «manutenzione» della Carta costituzionale.

Si rammentano, in questa sede, le norme riguardanti il sistema delle fonti del diritto e, più in particolare, il decreto-legge e la delegazione legislativa: si tratta di disposizioni che intendono elevare a livello costituzionale prassi ormai consolidate (come il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo) o che elevano al più opportuno rango costituzionale quanto oggi è contenuto nella sola legislazione ordinaria (legge 23 agosto 1988, n.400, articolo 15) e/o indicato costantemente dalla Corte costituzionale.

Merita una sottolineatura specifica, invece, la modifica dell’articolo 117 della Costituzione. Si interviene sulla ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni definite dall’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, riconducendo al primo le competenze concernenti grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno sottolineato da tempo l’incongrua collocazione di queste materie nell’ambito della competenza legislativa concorrente: già nell’enunciazione del nomen di queste materie, l’attinenza con interessi unitari emerge in forma evidente.

La riforma che il Governo sottopone all’esame del Parlamento è, dunque, un intervento complesso che tocca l’intera parte seconda della Costituzione, creando le condizioni per uno sviluppo coerente, razionale ed efficiente della dialettica fra centro e periferia, fra maggioranza ed opposizione, fra Parlamento e Governo. Essa costituisce l’ultimo atto di quella «transizione» politica che, inaugurata agli inizi degli anni Novanta, ancora attende una compiuta conclusione: transizione verso un compiuto sistema delle autonomie, transizione verso una democrazia decidente.

4. Gli articoli del disegno di legge costituzionale

Il presente disegno di legge costituzionale si compone di 32 articoli.

L’articolo 1 modifica il terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, limitando l’istituzione della circoscrizione elettorale Estero alla sola elezione della Camera dei deputati.

L’articolo 2 procede alla parziale modifica dell’articolo 55, primo comma, della Costituzione. Il Senato della Repubblica assume la nuova denominazione di «Senato federale della Repubblica».

L’articolo 3 modifica l’articolo 56 della Costituzione, riducendo il numero dei deputati e abbassando l’età dell’elettorato passivo per la Camera dei deputati. Il numero dei deputati viene portato da seicentotrenta a duecentocinquanta e l’elettorato passivo è portato da venticinque a diciotto anni.

Si modifica pure il quarto comma dello stesso articolo 56, prevedendo che il numero dei deputati eletti in Italia sia di duecentoquaranticinque (cinque, infatti, sono eletti nella circoscrizione elettorale Estero).

L’articolo 4 sostituisce l’articolo 57, disciplinando composizione e modalità costitutive del Senato federale della Repubblica. Viene mantenuto il principio dell’elezione su base regionale. Il numero dei senatori è ridotto da trecentoquindici a duecentocinquanta.

La ripartizione dei seggi tra le regioni dovrà avvenire in maniera proporzionale in base alla popolazione, prendendo come riferimento i dati dell’ultimo censimento generale ed utilizzando il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti.

 Nessuna regione potrà avere un numero di senatori inferiore a cinque (salvo il Molise – due senatori – e la Valle d’Aosta – un senatore).

È prevista la partecipazione ai lavori del Senato federale, con diritto di voto, di due rappresentanti per ciascuna regione, eletti all’inizio di ogni legislatura regionale, rispettivamente, dai singoli Consigli e Assemblee regionali tra i propri componenti e dai Consigli delle autonomie locali (questi ultimi scegliendoli tra i sindaci e i presidenti di provincia o di città metropolitana della regione di appartenenza).

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 58 della Costituzione, imponendo per l’elezione al Senato federale il requisito della residenza, alla data di indizione delle elezioni, nella regione in cui si è candidati.

L’articolo 6 sostituisce l’articolo 59 della Costituzione, prevedendo che i Presidenti della Repubblica emeriti siano deputati a vita di diritto.

L’articolo 7 modifica la denominazione del Senato nel testo dell’articolo 60 della Costituzione.

L’articolo 8 sostituisce con due commi il quarto comma dell’articolo 64 della Costituzione. In particolare, si demanda ai regolamenti parlamentari il compito di stabilire in maniera esplicita i casi in cui il Governo deve obbligatoriamente essere rappresentato dal Primo Ministro o dai Ministri competenti per materia durante le sedute parlamentari.

Inoltre, i regolamenti parlamentari dovranno disciplinare: le prerogative ed i poteri del Governo, della maggioranza ma anche delle opposizioni nelle varie fasi dell’attività parlamentare; l’elenco delle Commissioni (diverse da quelle previste all’articolo 72, primo comma), delle Giunte e degli organismi interni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo e di garanzia la cui Presidenza dovrà essere riservata a parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione.

L’articolo 9 aggiunge un comma all’articolo 67 della Costituzione. È introdotta una disposizione con cui si prevede che i deputati ed i senatori, dopo la proclamazione, dichiarano di quale gruppo intendono far parte, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Se, per qualunque ragione, i deputati e i senatori cessano di appartenere al proprio gruppo, sono collocati d’ufficio nel gruppo misto, al quale appartengono a titolo individuale. I deputati di diritto sono iscritti al gruppo misto. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali dichiarano dopo la proclamazione a quale gruppo intendono aderire.

L’articolo 10 sostituisce l’articolo 69 della Costituzione, imponendo l’obbligo di partecipazione ai lavori della Camera di appartenenza per deputati e senatori. È introdotta, altresì, la previsione che una parte dell’indennità spettante ai parlamentari sia commisurata alla effettiva presenza e partecipazione ai lavori.

L’articolo 11 sostituisce l’articolo 70 della Costituzione, con il quale viene complessivamente ridisegnata l’architettura del procedimento legislativo ordinario.

La funzione legislativa esercitata collettivamente da entrambe le Camere è limitata ai seguenti specifici casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma (ovvero in tema di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni a statuto ordinario);

c) disegni di legge in materia elettorale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) (leggi elettorali degli organi dello Stato e del Parlamento europeo e legislazione elettorale degli enti locali);

d) disegni di legge di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo dello Stato.

La Camera dei deputati ha la competenza per i disegni di legge riguardanti:

–l’esercizio delle potestà legislative esclusive dello Stato (ex articolo 117, secondo comma, della Costituzione), eccetto quelle concernenti la perequazione finanziaria;

–le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per le regioni e per gli enti territoriali (ex articolo 119, quinto comma, della Costituzione);

–tutti gli altri casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Il Senato federale della Repubblica, invece, sarà competente per i disegni di legge riguardanti:

–la perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

–l’esercizio della potestà legislativa concorrente Stato-regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

–la potestà legislativa in tema di potere sostitutivo statale in caso di inadempienza nell’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea (articolo 117, quinto comma, della Costituzione);

–la potestà legislativa in tema di casi e forme con i quali le regioni potranno concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (articolo 117, nono comma, della Costituzione).

Una volta che la Camera competente per materia abbia approvato un testo, l’altra Camera dispone di quindici giorni per richiedere, a maggioranza assoluta, di esaminarlo. Tale esame deve concludersi nel termine di trenta giorni. Qualora vengano proposte modificazioni al testo approvato, spetta alla Camera competente decidere in via definitiva. Infine, qualora non sia espresso alcun parere entro il predetto termine, la legge potrà essere promulgata.

I termini per la richiesta di esame e per l’approvazione di proposte di modifica si dimezzano nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

A decidere sulle eventuali questioni di competenza tra le due Camere, in ordine all’esercizio della funzione legislativa, sono i due Presidenti, d’intesa fra loro; la decisione è insindacabile in qualsiasi sede.

L’articolo 12 aggiunge un comma all’articolo 72 della Costituzione, con l’obiettivo di dare tempi certi alla discussione ed alla votazione dei disegni di legge.

Il Governo può richiedere che l’ordine del giorno delle Camere contenga, con priorità e nell’ordine segnalato dall’Esecutivo medesimo, disegni di legge presentati dal Governo o fatti propri dallo stesso. Su esplicita richiesta del Governo, inoltre, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di leggi presentati o fatti propri dal Governo stesso, nonché dei provvedimenti dichiarati urgenti, è fissato in trenta giorni al massimo.

È infine previsto che nei regolamenti parlamentari siano inserite norme che garantiscano una riserva di spazio nel calendario parlamentare in favore di iniziative legislative provenienti dalle opposizioni (con eventuale riserva di tempi).

L’articolo 13 modifica l’articolo 73, secodo comma, della Costituzione. La dichiarazione d’urgenza può essere deliberata da entrambe le Camere per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70 (sui quali le Camere decidono collettivamente) oppure, per gli altri disegni di legge, su delibera della Camera competente per materia, da assumere a maggioranza assoluta. La legge è promulgata, in tal caso, nel termine stabilito dalle Camere medesime.

L’articolo 14 modifica il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione, precisando che, in caso di rinvio presidenziale di una legge, le Camere possono decidere di approvarla nuovamente secondo il procedimento previsto dall’articolo 70.

L’articolo 15 aggiunge un comma all’articolo 76 della Costituzione. Si prevede che gli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo vengano obbligatoriamente sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L’articolo 16 modifica l’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, prevedendo che, in caso di adozione di decreti-legge, il Governo debba presentarli il giorno stesso alla Camera competente ai sensi del nuovo articolo 70 della Costituzione, per la conversione. La Camera competente deve riunirsi entro cinque giorni; se la Camera è sciolta, si riunisce comunque entro cinque giorni.

Viene altresì aggiunto un ulteriore comma allo stesso articolo 77, con il quale si fa esplicito divieto al Governo di procedere alla reiterazione di precedenti decreti al fine di rinnovare disposizioni non convertite in legge nonché di ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; al Governo è anche fatto divieto di introdurre con decreto-legge disposizioni volte a conferire deleghe legislative e ad attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate dalla legge.

L’articolo 17 contiene alcune norme di coordinamento del testo costituzionale: la modifica dell’articolo 79 della Costituzione determina l’attribuzione alla Camera dei deputati della competenza ad approvare le leggi di amnistia ed indulto; la modifica dell’articolo 80 chiarisce che spetta alla Camera dei deputati la competenza ad approvare le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

L’articolo 18 modifica l’articolo 84, primo comma, della Costituzione, abbassando l’elettorato passivo per la carica di Presidente della Repubblica da cinquanta a quaranta anni.

L’articolo 19 modifica l’articolo 86, adeguandone la disciplina alla nuova denominazione degli organi costituzionali. Pertanto, le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, saranno esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

L’articolo 20 sostituisce l’articolo 88 della Costituzione. In tale nuova formulazione, il Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Primo Ministro o su richiesta del medesimo, può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Viene dunque meno la possibilità di sciogliere una sola Camera. Infatti, tale possibilità è principalmente riconducibile alla originaria previsione costituzionale di un differente termine della legislatura per la Camera e per il Senato.

L’articolo 21 modifica l’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, attribuendo all’organo di vertice del Governo la nuova denominazione di Primo Ministro.

L’articolo 22 sostituisce l’articolo 92 della Costituzione in tema di composizione del Governo della Repubblica. Esso risulta composto dal Primo Ministro e dai Ministri (che, assieme al Primo Ministro, costituiscono il Consiglio dei Ministri). Può inoltre essere composto dai Viceministri. Il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni. In questo quadro, si introduce la previsione che la disciplina elettorale debba prevedere l’indicazione del candidato alla carica di Primo Ministro da parte di ciascuna lista elettorale o coalizione di liste.

La medesima disposizione (comma 2) modifica l’articolo 93 e mantiene l’obbligo per il Primo Ministro (per il Presidente del Consiglio, nel testo vigente) e per i Ministri di prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima dell’assunzione delle funzioni.

L’articolo 23 sostituisce l’articolo 94 della Costituzione in tema di rapporti fra Governo e Parlamento. Il Governo deve ottenere la fiducia delle due Camere, con l’approvazione di una mozione motivata con voto per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il Primo Ministro dovrà impegnare il Governo su un determinato programma.

Si conferma la previsione che, in caso di voto contrario su una proposta del Governo, non consegua obbligo di dimissioni, come pure viene confermata la disposizione in base alla quale la mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Al Primo Ministro si attribuisce anche la facoltà espressa di porre la questione di fiducia sull’approvazione o reiezione di provvedimenti, emendamenti o articoli di disegni di legge, o su atti d’indirizzo all’esame di una delle due Camere.

Se viene respinta la questione di fiducia o, viceversa, approvata la mozione di sfiducia, il Primo Ministro ha l’obbligo, entro sette giorni, di presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni e può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può indire le elezioni delle Camere oppure può nominare un nuovo Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni.

L’articolo 24 sostituisce l’articolo 95 della Costituzione, elencando al primo comma i poteri del Primo Ministro. Questi è responsabile della politica generale del Governo; mantiene l’unità d’indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri; nomina e revoca i Ministri; nomina e revoca i Viceministri (i quali prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni).

Resta invariata (secondo comma) la disposizione in forza della quale i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei propri dicasteri.

Si prevede (terzo comma) che l’ordinamento della struttura di supporto del Primo Ministro sia stabilito per legge, come pure il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

L’articolo 25 sostituisce l’articolo 96 della Costituzione, in tema di reati ministeriali, adeguando la disciplina alla nuova denominazione degli organi costituzionali.

L’articolo 26 modifica l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, introducendo tra le materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato tre materie attualmente ricadenti nella potestà legislativa concorrente: grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

L’articolo 27 aggiunge un comma all’articolo 118 della Costituzione. Si attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare forme e modalità per la realizzazione del principio costituzionale di leale collaborazione fra i livelli di governo e per la conclusione di accordi ed intese fra gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione.

L’articolo 28 aggiunge al primo comma dell’articolo 122 della Costituzione un periodo attraverso il quale si affida alla legge statale, che disciplina i princìpi fondamentali in materia elettorale regionale (sistemi di elezione, casi di ineleggibilità e incompatibilità, durata degli organi elettivi), la determinazione del limite massimo dell’indennità dei consiglieri regionali nonché il numero di questi affinché esso sia proporzionale alla popolazione della regione.

L’articolo 29 modifica gli articoli 123 e 127 della Costituzione, stabilendo che il Governo promuove il giudizio in via principale presso la Corte costituzionale sugli statuti e sulle leggi regionali, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica.

L’articolo 30 modifica la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1. All’articolo 5, oltre a sostituire la denominazione del Senato della Repubblica con quella di Senato federale della Repubblica, si attribuisce alla Camera dei deputati la competenza in ordine all’autorizzazione a procedere nei confronti del Primo Ministro o dei Ministri che non siano parlamentari ovvero nel caso in cui le persone contro le quali si deve procedere appartengano a Camere diverse. Si modifica, inoltre, l’articolo 10, comma 1, adeguando la denominazione del Senato della Repubblica.

L’articolo 31 precisa che, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti alla riformata disciplina costituzionale, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono conformarsi alle nuove disposizioni.

L’articolo 32 contiene alcune norme transitorie. Esse stabiliscono:

–al comma 1, che in sede di prima applicazione, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale, i Consigli o Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono i propri rappresentanti (di cui al nuovo articolo 57, quinto comma, della Costituzione);

–al comma 2, che per l’elezione della Camera dei deputati, fino all’adeguamento della legislazione elettorale alla nuova disciplina costituzionale, rimane efficace la normativa previgente, con gli adeguamenti necessari in ragione della diversa composizione numerica della Camera;

–al comma 3, che per l’elezione del Senato federale della Repubblica, fino all’adeguamento della legislazione elettorale alla nuova disciplina costituzionale, rimane efficace la normativa previgente, con gli adeguamenti necessari in ragione della diversa composizione numerica del Senato;

–al comma 4, che i senatori a vita e quelli di diritto in carica alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

Non viene redatta relazione tecnica in quanto dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 


 




DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Circoscrizione estero)

1. Al terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 2.

(Senato federale della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

(Numero dei deputati ed elettorato passivo per la Camera)

1.All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentoquarantacinque».

Art. 4.

(Composizione del Senato federale della Repubblica)

1.L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, con diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, cui non si applica il divieto di cui all’articolo 122, secondo comma. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante degli enti locali della Regione».

Art. 5.

(Requisiti per l’elezione al Senato federale della Repubblica)

1.L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione tutti gli elettori che risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 6.

(Deputati a vita di diritto)

1. L’articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – È deputato a vita di diritto, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

Art. 7.

(Durata della legislatura)

1. All’articolo 60, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «il Senato» è inserita la seguente: «federale».

Art. 8.

(Poteri del Governo in Parlamento
e garanzie per le opposizioni)

1.All’articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento di ciascuna Camera garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza e i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati o senatori appartenenti a gruppi di opposizione».

Art. 9.

(Gruppi parlamentari)

1.All’articolo 67 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I deputati i senatori, dopo la proclamazione, dichiarano di quale gruppo intendono far parte, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti. Se, per qualunque ragione, i deputati e i senatori cessano di appartenere al proprio gruppo, sono collocati d’ufficio nel gruppo misto, al quale appartengono a titolo individuale. I deputati di diritto sono iscritti al gruppo misto. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali dichiarano dopo la proclamazione a quale gruppo intendono aderire».

Art. 10.

(Indennità parlamentare)

1.L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un’indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

Art. 11.

(Procedimento legislativo)

1.L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma;

c) disegni di legge in materia elettorale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere f) e p);

d) disegni di legge di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo dello Stato.

Salvo quanto previsto dal primo comma, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma. La Camera dei deputati è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica, fatto salvo quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui all’articolo 117, commi secondo, lettera e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, terzo, quinto e nono.

Dopo l’approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, la maggioranza assoluta dei componenti dell’altra Camera può chiedere, entro quindici giorni dalla trasmissione, di esaminare il disegno di legge, al fine di modificare parti del testo approvato. L’esame del disegno di legge si conclude entro l’ulteriore termine di trenta giorni. Qualora vengano approvate modificazioni, la Camera competente delibera in via definitiva. Qualora non sia proposta alcuna modifica entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per la richiesta di esame e per l’approvazione di proposte di modifica di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotti per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77 rispettivamente a sette ed a quindici giorni.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede».

Art. 12.

(Tempi di discussione dei disegni di legge)

1.All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, l’ordine del giorno delle Camere deve prevedere, con priorità e nell’ordine indicato dal Governo stesso, l’esame dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l’urgenza non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. I regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».

Art. 13.

(Dichiarazione d’urgenza)

1.Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 14.

(Rinvio presidenziale delle leggi)

1.All’articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 70, questa deve essere promulgata».

Art. 15.

(Parere parlamentare su schemi
di decreti legislativi)

1.All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 16.

(Decretazione d’urgenza)

1. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70 che è convocata e si riunisce entro cinque giorni. Nel caso in cui la Camera competente sia sciolta, essa è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni»;

b)è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge».

 

Art. 17.

(Modifiche agli articoli 79 e 80
della Costituzione)

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

Art. 18.

(Eleggibilità alla carica di Presidente
della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

Art. 19.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell’articolo 86 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «federale della Repubblica».

Art. 20.

(Scioglimento delle Camere)

1.L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Primo Ministro o su richiesta del medesimo, può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

Art. 21.

(Modifica all’articolo 89, secondo comma, della Costituzione)

1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Primo Ministro».

Art. 22.

(Governo)

1.L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Può essere composto altresì dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione delle Camere prevedendo che ciascuna lista elettorale o coalizione di liste debba indicare il candidato alla carica di Primo Ministro».

2. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 23.

(Rapporto di fiducia tra il Parlamento
ed il Governo)

1.L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alle Camere la responsabilità del Governo su un determinato programma.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati o al Senato federale della Repubblica sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al suo esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni e può richiedere lo scioglimento delle Camere. Il Presidente della Repubblica può indire le elezioni delle Camere oppure può nominare un nuovo Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni».

Art. 24.

(Poteri del Primo Ministro e dei Ministri)

1.L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della struttura di supporto al Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri».

Art. 25.

(Reati ministeriali)

1.L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 26.

(Competenze legislative dello Stato)

1.All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»;

b). al terzo comma, le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;» sono soppresse.

Art. 27.

(Leale collaborazione tra i livelli di governo)

1.All’articolo 118 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La legge dello Stato disciplina forme e modalità per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114».

Art. 28.

(Numero e indennità dei consiglieri
regionali)

1.Al primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima legge determina il limite massimo della indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione».

Art. 29.

(Giudizio in via principale sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali)

1.Al secondo comma, terzo periodo, dell’articolo 123 della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica,».

2. Al primo comma dell’articolo 127 della Costituzione, dopo le parole: «può promuovere» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta del Senato federale della Repubblica,».

 

 

Art. 30.

(Modifiche alla legge costituzionale
16 gennaio 1989, n.1)

1.Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica» e le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

b)all’articolo 10, comma 1, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 31.

(Adeguamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Fino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 32.

(Norme transitorie)

1.In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente la prima riunione del Senato federale della Repubblica, i Consigli regionali, le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono i rappresentanti di cui all’articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge costituzionale.

2. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della legge medesima, con gli adeguamenti resi necessari dal nuovo numero di componenti della Camera dei deputati.

3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni del Senato federale della Repubblica si applica la normativa elettorale prevista, alla data di entrata in vigore della legge medesima, per il Senato della Repubblica, con gli adeguamenti resi necessari dal diverso numero di componenti del Senato federale della Repubblica.

4. I senatori a vita ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3183

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore FISTAROL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2012

 

 

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Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione

in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica,

composizione della Camera dei deputati, del Senato federale

della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché

in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni

e di soppressione delle province

 

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Onorevoli Senatori. – Agli occhi degli italiani il principale problema del Paese oggi, è la politica o meglio, l’ormai perdurante incapacità della politica di dare risposte ai bisogni di modernità, competizione ed efficienza del Paese, nonché di qualità dei servizi erogati alle persone e alle imprese. È il sistema politico ed istituzionale nel suo complesso ad essere ritenuto anacronistico, lento, costoso, inefficiente, eccessivo. Tutto ciò in una situazione di severa contingenza economica che, inevitabilmente, non ha potuto che inasprire il sentimento di insofferenza verso un sistema che si mostra sempre più inadeguato a fornire risposte. Si ritiene necessario, dunque, un intervento legislativo volto a ridimensionare strutturalmente l’articolazione politica ed istituzionale del nostro Paese, al fine di restituire all’azione politica l’autorevolezza indispensabile a proporre le misure necessarie per affrontare la crisi.

Il presente disegno di legge – che il proponente auspica trovi un largo consenso in Parlamento – riprende una generale richiesta dei cittadini di adeguare il funzionamento della politica a nuovi parametri di rigore economico, di semplificazione delle istituzioni e di efficienza decisionale, necessari per l’auspicata ripresa economica.

È di tutta evidenza che la spesa pubblica improduttiva sia il primo nemico del nostro sistema economico e sociale. Le ultime manovre finanziarie, mettendo in atto modesti tagli sui costi strutturali e limitandosi ad arginare lo spettro del debito con l’imposizione di una maggior pressione fiscale ai cittadini, non hanno fatto che oscurare ogni orizzonte di crescita e di sviluppo della nostra economia. Il presente disegno di legge è teso ad introdurre modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in particolare concernenti l’istituzione del Senato federale della Repubblica, la composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché l’accorpamento delle regioni, la popolazione dei comuni e la soppressione delle province. Tale proposta persegue due finalità precise: da un lato, il controllo della spesa pubblica e la drastica riduzione di enti e apparati; dall’altro, l’aumento della competitività e la crescita del Paese anche tramite l’efficientamento dell’apparato amministrativo.

Di seguito, si riporta una sintesi di quanto previsto dal presente disegno di legge costituzionale, rispetto al quale il proponente auspica un esame ed un’approvazione in tempi rapidi da parte del Parlamento.

Istituzione del Senato federale della Repubblica

L’istituzione del Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali, prevista all’articolo 3 del disegno di legge, segna la fine del bicameralismo perfetto. La composizione consta di centocinquanta senatori, eletti – in un numero pari almeno a tre – in ognuna delle regioni (ridotte a dodici) contestualmente ai Consigli regionali; ai senatori in tal modo eletti si aggiungono ventiquattro delegati delle regioni che, senza diritto di voto, partecipano in ogni caso ai lavori del Senato federale.

Salvo alcune materie riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente per la funzione legislativa è monocamerale, rispettivamente di competenza della Camera dei deputati e del Senato federale sulla base delle questioni trattate: in base a tale sistema, non è più richiesta la doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo. La Camera esamina le proposte di legge sulle materie di competenza statale, il Senato i disegni di legge che riguardano le materie concorrenti, cioè quelle riservate sia allo Stato, sia alle regioni. Il ramo del Parlamento che non ha la competenza diretta può comunque presentare proposte di modifica.

Sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, Camera e Senato legiferano insieme.

Riduzione del numero dei Deputati e dei Senatori

La riduzione del numero dei componenti delle Camere non risolve di per sè i problemi illustrati, ma non può che rappresentare una prima «potatura» necessaria. Ad oltre quarant’anni dalla concreta attuazione delle regioni a Statuto ordinario, a dieci anni dalla riforma del titolo V della Costituzione e, quindi, dalla riscrittura dei rapporti tra potere centrale e potere regionale, così come si impone necessariamente una riduzione del numero dei Consiglieri regionali, è opportuno anche rivedere la composizione delle Camere. Tale proposta rappresenta un equilibrato compromesso, coerente con lo spirito della Costituzione repubblicana, tra le ragioni della funzionalità e quelle della rappresentanza democratica.

Il presente disegno di legge riduce a 350 il numero dei componenti della Camera dei deputati (di cui dodici eletti nella Circoscrizione Estero) e a 150 quello del Senato. Una riduzione sensibile, che tuttavia garantisce il principio della rappresentatività democratica delle Camere, quello della governabilità, nel contempo rispondendo alla necessità di ridurre i costi della politica e assicurando il funzionamento delle istituzioni.

In termini di taglio dei costi, la riduzione del numero dei deputati da 630 a 350 e dei senatori da 315 a 150 comporterebbe un risparmio di almeno 106.800.000 euro annui, relativo all’indennità di carica, a cui vanno aggiunti ulteriori risparmi dovuti all’alleggerimento della macchina amministrativa del Parlamento. Le spese di funzionamento del Parlamento potrebbero quindi passare dagli attuali 1.519 milioni a 1.063,3 milioni di euro l’anno.

Riduzione del numero dei Ministri

Numerosi analisti economici attribuiscono all’Italia il limite di aver organizzato la pubblica amministrazione attraverso meccanismi complessi e costosi. Sicuramente esiste il problema del costo intrinseco della pubblica amministrazione, dove emergono, in termini assolutamente negativi, quelli che vengono definiti come i «costi della politica», tuttavia è necessario anche considerare il costo indiretto rappresentato dalla farraginosa articolazione della pubblica amministrazione, che spesso accumula ritardi senza neanche riuscire a fornire i servizi. Ciò avviene a prescindere dalla preparazione e dall’impegno dei dipendenti, e dalle figure apicali e dirigenziali. Il nostro Paese ha costruito il sistema della pubblica amministrazione attraverso stratificazioni successive che non hanno mai consentito di affrontare con efficacia la sfida della modernizzazione. L’esempio della difficoltà ad innovare è anche legato alla discutibile modalità tramite cui, negli anni, i diversi Governi e il Parlamento hanno affrontato la semplificazione amministrativa delle competenze espresse dai Ministeri, ovvero proprio da quanti dovrebbero rappresentare il cardine dell’espressione del potere centrale dello Stato.

Il presente disegno di legge prevede quindi anche una drastica riduzione del numero dei Ministeri esistenti (da ventitre a dieci) – peraltro già proposto in altro disegno di legge ad iniziativa del proponente (atto Senato n. 2815) – e dei componenti effettivi del Governo (da settanta a quaranta), incidendo in maniera rilevante sul numero dei componenti dell’Esecutivo e interpretando in senso restrittivo quanto previsto dal decreto legislativo cosiddetto «Bassanini» del 30 luglio 1999, n.300.

Riduzione del numero dei consiglieri regionali

Nel presente disegno di legge il numero massimo di componenti dei Consigli regionali viene fissato a cinquanta unità, per le regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta unità, invece, per le regioni da due fino a cinque milioni di abitanti e a trenta negli altri casi. Una riduzione sensibile, ma che in ogni caso garantisce il principio della rappresentatività e della governabilità (assicurato anche dal mantenimento del premio di maggioranza alla coalizione vincente) e risponde, altresì, alla necessità di ridurre i cosiddetti costi della politica.

Abolizione delle province e razionalizzazione dei comuni

Il presente testo ridisegna anche le autonomie locali: le province sono abolite ed i comuni dovranno essere, con apposita legge ordinaria, ridefiniti nel numero e nei confini, in modo tale da comprendere una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti. La soppressione delle province – intervento in parte già proposto in altro disegno di legge del proponente (atto Senato n.2819) – non solo eliminerebbe ogni sovrapposizione di competenze, snellendo la rete delle competenze amministrative territoriali, ma permetterebbe anche un considerevole risparmio per le casse dello Stato, rappresentando nel contempo per i cittadini un segnale inequivocabile di volontà di riforma della «macchina amministrativa», a vantaggio di un sistema realmente efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. È fuor di dubbio, infatti, che le strutture burocratiche e politiche provinciali generino, per la maggioranza dei casi, costi non necessariamente giustificati dalle funzioni che svolgono. Il costo delle province, sia in termini assoluti, sia in relazione ai benefici, ha raggiunto effettivamente livelli elevatissimi. Le stime attestano che, approssimativamente, i tre quarti dei bilanci sono assorbiti dalle spese correnti e solo un quarto (circa) degli stessi viene utilizzato per gli investimenti. Vi è da sottolineare, peraltro, che la provincia, pur avendo organi elettivi e una sua struttura burocratica, ha solo contatti superficiali con il territorio, mentre la sua reale interfaccia è rappresentata dagli altri livelli di governo. Nel presente disegno di legge, quindi, si propone la soppressione delle province con relativo trasferimento delle funzioni ai comuni capoluogo (delle province soppresse). Tuttavia, è rimessa alle regioni la facoltà di istituire, in specifiche parti del territorio e per determinate materie, un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei comuni facenti parte del territorio interessato. La stessa ratio, relativa allo snellimento della pubblica amministrazione e alla riduzione dei costi, è sottesa alla proposta dell’accorpamento dei comuni con meno di 20.000 abitanti. Una proposta assolutamente di buon senso se solo si considera che nel nostro Paese, oggi, sono solo 516 su 8.092 i comuni con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per una popolazione totale di 32.137.236 abitanti; la popolazione residente, secondo dati dell’ISTAT del gennaio 2011, è invece di 60.626.442 abitanti. Ne consegue che i restanti 28.489.206 italiani risiedono nei 7.576 comuni con meno di 20.000 abitanti. Con l’accorpamento, quindi, dei comuni più piccoli in nuclei con minimo 20.000 abitanti si otterrà un numero totale di comuni non superiore a 2.000. Di conseguenza, i Consigli comunali, i sindaci, i segretari comunali, i dirigenti, passerebbero da oltre 8.000 a meno di 2.000, con tutte le intuibili conseguenze positive in termini di riduzione dei cosiddetti costi della politica.

Accorpamento delle regioni in dodici macroregioni

La necessità di una riforma della «forma dello Stato» emerge in maniera sempre più evidente se si osservano le trasformazioni economiche e politiche in corso a livello internazionale e si riflette sui persistenti nodi problematici della situazione italiana. Per poter cogliere le sfide lanciate dai mercati internazionali, è necessario fare affidamento sulle capacità del proprio sistema territoriale di mantenere, promuovere e attrarre attività economiche, risorse finanziarie e umane. Di qui la necessità di avere istituzioni regionali in grado di esercitare un ruolo forte ed autonomo nel governo dei fenomeni economici e sociali, per mezzo di adeguati strumenti legislativi, operativi e finanziari. È dunque necessario un nuovo regionalismo. Per la gestione dello sviluppo, del Sud come del Nord, occorre ragionare e progettare su scala europea, per poi puntare sul «montaggio locale» dei fattori di sviluppo e dei progetti, attribuendo alle forze di governo regionali le responsabilità e la gestione delle scelte di sviluppo. La riforma in senso regionalista deve trovare soluzioni per assicurare il massimo possibile di innovazione ed efficienza. Servono, quindi, nuove regioni per una nuova Italia.

Due sono i fondamentali criteri di razionalità economica che possono garantire e guidare il nuovo disegno concettuale, giuridico e geografico delle regioni italiane. Il primo criterio postula l’autonomia finanziaria come fondamento dell’auto governo regionale; il secondo attiene alle dimensioni territoriali che possano favorire progetti di sviluppo economico sul lungo termine. Ciò che ne consegue è la suddivisione dell’Italia in dodici macroregioni. I criteri che hanno ispirato tale ripartizione sono stati, da un lato, l’esigenza di ridurre l’area della non sufficienza finanziaria; dall’altro, la necessità di eliminare le realtà regionali di più minute dimensioni in una prospettiva di potenziamento delle funzioni ad esse assegnate. Il nuovo disegno regionale deriva dall’accorpamento delle attuali regioni, così da rispettare gli attuali perimetri regionali:

1. Piemonte + Valle d’Aosta + Liguria (6.207.211 abitanti);

2. Lombardia (9.950.577 abitanti);

3. Veneto + Trentino + Friuli (7.218.420 abitanti);

4. Emilia Romagna (4.442.501 abitanti);

5. Toscana + Umbria (4.642.136 abitanti);

6. Marche + Abruzzo + Molise (3.223.371 abitanti);

7. Lazio (5.748.792 abitanti);

8. Campania (5.834.882 abitanti);

9. Puglia + Basilicata (4.677.442 abitanti);

10. Calabria (2.010.350 abitanti);

11. Sicilia (5.048.806 abitanti);

12. Sardegna (1.675.411 abitanti);

La ripartizione regionale proposta consente il riassorbimento di aree finanziariamente non autosufficienti per raggiungere l’autonomia finanziaria. Questa proposta – che, seppur di un’attualità “allarmante“, riprende quella del programma di ricerca ’Geografia e istituzioni della nuova Italia’ della Fondazione Agnelli del 1992- sempre nell’ottica della razionalizzazione economica dei territori, istituisce inoltre l’obbligo di articolare gli uffici periferici dello Stato su base (macro)regionale. Si tratta dunque di riorganizzare e ridurre a dodici, pari al numero delle macroregioni, le prefetture, le Agenzie del demanio, le direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate, dell’Esercito, e così via, stabilendo che abbiano sede nel comune capoluogo di regione e che negli altri comuni ci possano essere solo sportelli finalizzati a favorire l’accessibilità ai servizi erogati.

Abrogazione degli Statuti speciali

I criteri del presente disegno di legge sollevano la questione delle regioni a Statuto speciale. La specialità è nata nel 1948 con modalità che corrispondevano a particolari necessità che oggi non possono non apparire superate. È auspicabile una nuova discussione del concetto di specialità, nella convinzione che la tutela delle specialità culturali non possa più reggersi su «speciali» trattamenti finanziari e fiscali. Alla luce di tali considerazioni, il presente disegno di legge prevede l’abrogazione degli statuti speciali, propedeutica, inoltre, all’accorpamento delle dodici macroregioni.


 

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 55 della Costituzione)

1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 56 della Costituzione)

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentotrentotto».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione -

Senato federale della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale. L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione».

Art. 4.

(Modifica all’articolo 70 della Costituzione -

Funzione legislativa)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma».

Art. 5.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

2. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

3. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,»;

b) al secondo comma, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata»;

c) al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

Art. 6.

(Modifica all’articolo 92 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.».

Art. 7.

(Modifica all’articolo 97 della Costituzione)

1. All’articolo 97 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Gli uffici statali decentrati sono organizzati su base regionale e hanno sede nei comuni capoluogo di regione. Presso gli altri comuni possono essere attivati sportelli esclusivamente finalizzati a favorire l’accessibilità pubblica dei servizi erogati.».

Art. 8.

(Modifica alla rubrica del Titolo V

della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le regioni e i comuni».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 114

della Costituzione)

1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province» sono soppresse.

Art. 10.

(Abrogazione dell’articolo 116 della

Costituzione)

1. L’articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 117

della Costituzione)

1. All’articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p) la parola, «Province» è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 118

della Costituzione)

1. All’articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola «Province» è soppressa.

Art. 13.

(Modifiche all’articolo 119

della Costituzione)

1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: «alle Province» sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 14.

(Modifica all’articolo 120

della Costituzione)

1. Al secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 15.

(Modifica all’articolo 122

della Costituzione)

1. All’articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente.».

Art. 16.

(Modifica all’articolo 131

della Costituzione)

1. L’articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–«Art. 131 – Sono costituite le seguenti regioni:

Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria;

Lombardia;

Triveneto;

Emilia-Romagna;

–Toscana – Umbria;

Marche – Abruzzi – Molise;

Lazio;

Puglia – Basilicata;

Campania;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna».

Art. 17.

(Modifica all’articolo 132

della Costituzione)

1. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra».

Art. 18.

(Modifiche all’articolo 133

della Costituzione)

1. All’articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato»;

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:

«Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive difunzioni amministrative o gestionali.».

Art. 19.

(Abrogazione degli statuti speciali della Regione Siciliana, della Sardegna, della Valle d’Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia)

1. Sono abrogati:

a) lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2;

b) lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;

c) lo statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;

d) il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670;

e) lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1;

f) la X disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Art. 20.

(Riduzione del numero dei Ministeri

e dei Ministri)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato, il numero dei Ministeri è ridotto a dieci e quello totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, è ridotto ad un numero non superiore alle quaranta unità.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associative, le funzioni amministrative già esercitate dalle Province, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché a regolare il passaggio dei beni di proprietà e del personale dipendente delle Province medesime ai citati enti. Gli organi di governo delle Province restano in carica fino al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla cessazione del mandato non siano state adottate le disposizioni di riordino di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni provvedono alla nomina di un commissario straordinario che esercita poteri di governo fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le regioni ridefiniscono con legge, su proposta degli enti interessati, il numero, le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni della Repubblica, in modo che essi comprendano una popolazione residente non inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane ed insulari. Gli organi di governo dei comuni aventi una popolazione residente inferiore a ventimila abitanti restano in carica fino al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; alla scadenza del mandato, i predetti organi di governo non sono rinnovati e i loro poteri sono esercitati da un commissario straordinario, nominato dalla Regione, fino all’insediamento degli organi ordinari dei nuovi Comuni.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti previsti dal comma 11 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni degli statuti abrogati dall’articolo 19 della presente legge costituzionale.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono indette le elezioni dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali delle regioni Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria, Triveneto, Toscana – Umbria, Marche – Abruzzi – Molise e Puglia – Basilicata. Per lo svolgimento delle elezioni, si applicano le disposizioni transitorie che lo Stato provvede ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. Gli organi di governo delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria.

7. Gli organi di governo delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Triveneto.

8. Gli organi di governo delle regioni Toscana e Umbria, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Toscana – Umbria.

9. Gli organi di governo delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Marche – Abruzzi – Molise.

10. Gli organi di governo delle regioni Puglia e Basilicata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della Giunta della regione Puglia – Basilicata.

11. I Consigli regionali delle regioni di cui al comma 5 adottano un proprio statuto, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, entro sei mesi dalla data della prima seduta successiva alle elezioni. I medesimi Consigli approvano la legge elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione entro un anno dalla prima seduta successiva alle elezioni.

12. Le disposizioni dell’articolo 122 della Costituzione, come modificato dall’articolo 15 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3204

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, BRICOLO, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI, Cesarino MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2012

 

 

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Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari,

l’istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

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Onorevoli Senatori. – Con la modifica del titolo V della Costituzione, apportata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, si è aperta una stagione di riforme costituzionali. L’applicazione del nuovo titolo V ha però creato problemi di interpretazione aumentando il contenzioso tra Stato e regioni con numerosi ricorsi alla Corte costituzionale. In realtà non si è avuta una semplificazione e, soprattutto, l’intervento legislativo non è stato sufficiente ad assicurare un maggior coinvolgimento delle autonomie e a realizzare il percorso, che riteniamo necessario, verso un cambiamento in senso federale dello Stato.

Un cambiamento essenziale per modernizzare la pubblica amministrazione ed adeguarla alle esigenze della società, per valorizzare le autonomie territoriali, per rispondere ai bisogni del mondo imprenditoriale e dei cittadini, per rendere competitivo il Paese, per semplificare gli adempimenti ed adeguare la nostra legislazione a quell’Europa a cui tanti fanno riferimento.

Dopo la modifica del titolo V, nel 2003 è stato presentato un importante disegno di legge costituzionale (atto Senato n.2544 e atto Camera n.4862) che prevedeva l’istituzione del Senato federale, la riduzione del numero dei parlamentari, modifiche al procedimento di formazione delle leggi e al sistema di Governo, prevedendo maggiori poteri al Primo Ministro e interventi sull’ordinamento giurisdizionale.

Il disegno di legge costituzionale, dopo quattro passaggi parlamentari, fu definitivamente approvato il 16 novembre 2005.

A dimostrazione che parlare di federalismo è cosa diversa dal volere il federalismo e dall’agire con convinzione e determinazione per cambiare il «sistema Paese», il testo della legge costituzionale, la cosiddetta «devoluzione», fu respinta con il referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006. E la campagna per votare «no» fu orchestrata da quelle stesse forze politiche che, a parole, si dichiarano a favore del federalismo.

Durante la presente legislatura l’obiettivo di arrivare al cambiamento è stato perseguito con altri progetti di legge riguardanti, tra le altre, la riforma delle autonomie locali, la cosiddetta «Carta delle autonomie», con proposte (atto Senato n.2259 e atto Camera n.3118) riguardanti la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Inoltre, oltre a provvedimenti riguardanti l’aspetto istituzionale e ordinamentale, è stata approvata la legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di federalismo fiscale e sono stati approvati i decreti legislativi attuativi.

Il cambiamento del Paese è stato quindi perseguito operando in più direzioni quella ordinamentale, quella fiscale e quella costituzionale. Esso non è però ancora stato realizzato ed è quindi indispensabile ripresentare una riforma organica della Costituzione che riprenda in parte i temi contenuti nella cosiddetta «devoluzione», e cioè una riduzione dei costi della politica ed una maggiore efficacia ed efficienza del sistema, che eviti duplicazioni al fine di semplificare, razionalizzare e snellire il procedimento legislativo.

Il presente disegno di legge costituzionale si compone di 42 articoli.

L’articolo 42 reca le norme transitorie.

L’articolo 1 e l’articolo 2 intervengono sugli articoli riguardanti i principi fondamentali previsti dalla Costituzione. In particolare, l’articolo 1 modifica l’articolo 1 della Costituzione precisando che l’Italia è una Repubblica federale democratica e che la sovranità appartiene ai popoli, mentre l’articolo 2 modifica l’articolo 5 della Costituzione stabilendo che la Repubblica federale adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo. Le parole «federale» e «federalismo» vengono finalmente inserite nelle norme che definiscono i princìpi fondamentali ai quali l’ordinamento e la legislazione devono adeguarsi così come vi viene inserito (all’articolo 5) il principio di sussidiarietà inserito all’articolo 5 della Costituzione.

L’articolo 3 sopprime la circoscrizione Estero e il voto per i cittadini residenti all’estero.

Gli articoli da 4 a 13 modificano le norme dedicate al Parlamento. In particolare, l’articolo 4 istituisce il Senato federale della Repubblica, in tal modo prevedendo una «Camera delle Autonomie».

Con l’articolo 5 si riduce a duecento il numero dei deputati e si prevede l’eleggibilità alla carica di deputato per tutti gli elettori che abbiano compiuto ventuno anni di età.

All’articolo 6 si riduce a duecento anche il numero dei componenti del Senato federale della Repubblica e si precisa che la loro elezione avviene contestualmente all’elezione del rispettivo consiglio o assemblea regionale e, per il Trentino – Alto Adige, contestualmente all’elezione dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede inoltre che partecipino ai lavori del Senato federale, senza diritto di voto, altri rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

All’articolo 7 si prevede che siano eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto ventuno anni di età, mentre all’articolo 8 si abolisce la carica di Senatore di diritto e a vita.

Con l’articolo 11 è introdotto in Costituzione il principio secondo il quale le Camere eleggono i propri Presidenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.

L’articolo 12 rimanda ai regolamenti parlamentari la previsione dei casi in cui il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente nonché la previsione delle prerogative e dei poteri del Governo e della maggioranza nonché dei diritti delle opposizioni.

L’articolo 13 stabilisce il dovere, per i componenti delle Camere, di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni, collegando l’indennità a tale partecipazione.

Gli articoli da 14 a 20 modificano le disposizioni dedicate alla formazione delle leggi.

In particolare, l’articolo 14 interviene sul procedimento legislativo individuando le materia di competenza legislativa della Camera dei deputati, quelle di competenza legislativa del Senato federale della Repubblica e i casi in cui la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato federale. Le modifiche che vengono introdotte pongono fine al sistema bicamerale perfetto e semplificano il procedimento legislativo riducendo i tempi di approvazione delle leggi.

Con l’articolo 15 si prevedono termini abbreviati per la discussione e la votazione dei disegni di legge e per quelli presentati o fatti propri dal Governo.

L’articolo 18 introduce il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi dei decreti legislativi predisposti dal Governo mentre l’articolo 19 pone dei limiti alla decretazione d’urgenza.

Gli articoli da 21 a 25 modificano le norme riguardanti il Presidente della Repubblica.

Con l’articolo 21 si porta a quarant’anni l’età minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica e si prevede per la sua elezione l’ulteriore requisito della sottoscrizione della candidatura da parte di cinquecento sindaci.

All’articolo 23 si stabilisce che la supplenza è attribuita al presidente della Camera dei deputati e all’articolo 24 si prevede che il Presidente della Repubblica indice le elezioni della sola Camera dei deputati.

L’articolo 25 attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di sciogliere la Camera dei deputati, sentito il Presidente e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.

Gli articoli da 26 a 29 intervengono sulle disposizioni dedicate al Governo.

Con l’articolo 26 si introducono disposizioni volte ad assicurare la governabilità. Si stabilisce che il Governo è composto anche dai Viceministri e dai sottosegretari di Stato; che il Presidente della Repubblica può revocare il Primo Ministro, il quale è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati e che la legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.

L’articolo 27 disciplina la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia.

L’articolo 28 introduce il principio in base al quale il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo, nonché che egli può nominare e revocare i Ministri, i Viceministri e i sottosegretari di Stato.

L’articolo 30 sopprime il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Gli articoli 31 e 32 modificano le disposizioni dedicate alla magistratura stabilendo che i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati non sono attribuiti al Consiglio superiore della magistratura ma all’Alta Corte di giustizia della magistratura.

L’articolo 33 introduce, dopo l’articolo 113 della Costituzione, un nuovo articolo che istituisce l’Alta corte di giustizia della magistratura, definendone la composizione e le funzioni.

Gli articoli da 34 a 37 modificano il titolo V della Costituzione.

L’articolo 34 modifica l’articolo 116 della Costituzione, attribuendo ulteriori forme e condizioni di autonomia alle regioni a statuto ordinario per le materie di cui al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

L’articolo 35 elimina la legislazione concorrente Stato – regioni e attribuisce la potestà legislativa in via esclusiva allo Stato o alle regioni.

L’articolo 36 abroga i commi terzo e quinto dell’articolo 119 della Costituzione.

Gli articoli 38 e 39 riguardano la Corte costituzionale. L’articolo 38 ne modifica la composizione, mentre l’articolo 39 interviene sul giudizio di legittimità costituzionale.

L’articolo 40 modifica il procedimento di revisione costituzionale prevedendo il referendum popolare deliberativo e disciplinandone lo svolgimento.

L’articolo 41 prevede che, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della legge costituzionale si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonomie di Trento e di Bolzano.

L’articolo 42 detta le disposizioni transitorie prevedendo, in sede di prima applicazione, che la prima riunione del Senato federale della Repubblica abbia luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale. A tale scopo, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale o Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna regione. Le successive elezioni del Senato federale avverranno secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dal presente disegno di legge costituzionale.

Per quanto riguarda la Camera dei deputati, fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della legge costituzionale, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e che non abbia conseguito almeno 110 seggi è attribuito il numero di seggi necessario per raggiunger tale consistenza; i restanti 89 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste.

Inoltre, i senatori a vita e di diritto, la cui carica è stata soppressa dalla legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.


 

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

(Modificazione in senso federale

dell’articolo 1 della Costituzione)

1. L’articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - l’Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Art. 2.

(Modificazione in senso federale

dell’articolo 5 della Costituzione)

1. L’articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell’autonomia e del decentramento. Nell’assegnazione e nell’adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà».

Art. 3.

(Soppressione della circoscrizione estero)

1. All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Art. 4.

(Senato federale)

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 5.

(Numero dei deputati)

1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecento.»;

b) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

c) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», sono soppresse e la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecento».

Art. 6.

(Composizione del Senato federale)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la regione Trentino- Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.».

Art. 7.

(Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.».

Art. 8.

(Senatori di diritto e a vita)

1. L’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

(Durata della legislatura)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica.».

Art. 10.

(Elezioni della nuova Camera)

1. L’articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.».

Art. 11.

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza del Senato federale)

1. All’articolo 63 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse.».

Art. 12.

(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni)

1. All’articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell’attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all’articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un’indennità stabilità dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

Art. 14.

(Procedimento legislativo)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l’esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all’articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), s-bis) e s-ter), e commi quinto e nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l’approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall’altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l’espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede.».

Art. 15.

(Discussione dei disegni di legge

e poteri del Governo)

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell’esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l’urgenza, non può, in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l’iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

Art. 16.

(Promulgazione delle leggi)

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito».

Art. 17.

(Rinvio presidenziale delle leggi)

1. Il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all’articolo 70, questa deve essere promulgata.».

Art. 18.

(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

Art. 19.

(Decretazione d’urgenza)

1. All’articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l’efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative e attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.».

Art. 20.

(Amnistia e bilancio)

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art. 21.

(Età minima

del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «quarant’anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci».

Art. 22.

(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell’articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindi giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 23.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 24.

(Attribuzioni

del Presidente della Repubblica)

1. All’articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 25.

(Scioglimento delle Camere)

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.».

Art. 26.

(Governo)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai Sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza.».

2. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.».

Art. 27.

(Fiducia)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia, mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull’approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo al loro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro, ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.».

Art. 28.

(Primo Ministro e Ministri)

1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri. Nomina e revoca i Ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento dell’ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.».

Art. 29.

(Reati ministeriali)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».

Art. 30.

(Soppressione del CNEL)

1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 31.

(Funzioni del Consiglio superiore

della magistratura)

1. All’articolo 105 della Costituzione, le parole: «e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono soppresse.

Art. 32.

(Modifica dell’articolo 107

della Costituzione)

1. All’articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall’Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso».

Art. 33.

(Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l’articolo 113 della Costituzione, nell’ambito della sezione II del Titolo IV della Parte II, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 113-bis. - Spettano all’Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. L’Alta Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado, contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

L’Alta Corte è composta da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all’elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

I componenti dell’Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili. Essi, per tutta la durata del mandato, non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura, né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l’attività dell’Alta Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti».

Art. 34.

(Modifica dell’articolo 116

della Costituzione)

1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell’articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata.».

Art. 35.

(Competenze legislative)

1. All’articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «legislazione esclusiva» è inserita la seguente: «solamente»;

b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:

«s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»;

c) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l’istruzione e la formazione professionale, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.»;

d) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull’intero territorio di riferimento.».

Art. 36.

(Modifica dell’articolo 119

della Costituzione)

1. All’articolo 119 della Costituzione, i commi terzo e quinto sono abrogati.

Art. 37.

(Limiti al numero e all’indennità

dei Consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione.».

Art. 38.

(Composizione della Corte costituzionale)

1. All’articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune».

Art. 39.

(Modifica dell’articolo 136

della Costituzione)

1. L’articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 136. – La Corte costituzionale assicura l’inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L’ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell’ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L’illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

Art. 40.

(Revisione costituzionale)

1. All’articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione, qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall’accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale.».

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell’articolo 138, sesto comma, della Costituzione, come introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione.

Art. 41.

(Adeguamento delle Regioni a statuto

speciale)

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 42.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle modificazioni conseguenti alla medesima legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica fissa, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione, come modificato dall’articolo 24 della presente legge costituzionale, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all’articolo 58 della Costituzione, come modificato dall’articolo 7 della presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste e del Molise che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali ed i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all’articolo 57, sesto comma, come modificato dalla presente legge costituzionale.

3. I senatori ed i rappresentanti eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all’articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 6 della presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione, si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 2.

4. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, per le elezioni della Camera dei deputati continua ad essere applicata la normativa elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tal fine, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, espressi ai sensi della citata normativa, ma che non ha già conseguito almeno 110 seggi, viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza e i restanti 89 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste.

5. I senatori a vita e di diritto, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3210

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori RAMPONI, BIANCHI, BONFRISCO, RIZZOTTI, COLLI, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO, GALLONE, DE FEO e ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2012

 

 

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Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia

di presenza delle donne nel Parlamento

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale è volto ad introdurre profonde modifiche al sistema parlamentare disegnato nella nostra Carta costituzionale al fine di garantire in modo realmente efficace la partecipazione delle donne alla guida del Paese.

Esso si propone, infatti, di rafforzare, parificandolo, il ruolo delle donne nella vita e nell’attività parlamentare: in un’epoca quale quella attuale, sempre più caratterizzata da intensi dibattiti relativi all’effettiva valorizzazione dei soggetti di sesso femminile, ancora non sufficientemente rappresentati ai più alti gradini delle gerarchie economiche, manageriali, amministrative e politiche, la proposta in esame si colloca nel solco di altre iniziative che si stanno progressivamente diffondendo, quali quelle relative alle «azioni positive» o alle cosiddette quote di genere, ma ad un livello più alto. Tali proposte, infatti, alcune delle quali adottate di recente, per il carattere puntuale e settoriale che le caratterizza, non sembrano idonee a valorizzare al massimo grado possibile il contributo delle donne, limitandosi a prevedere l’imposizione di rappresentanze forzose di quote riservate al sesso femminile con riguardo ad ambiti ristretti.

Il presente disegno di legge costituzionale muove invece da una prospettiva più ampia, nella consapevolezza che la partecipazione alla vita pubblica e democratica del Paese non possa trascurare la differenza di sensibilità e di approccio ai problemi che caratterizza il mondo femminile in generale, e nella convinzione che le decisioni del Parlamento debbano costituire un punto di equilibrio realmente bilanciato ed omogeneo tra tali diverse sensibilità e prospettive.

Per tali ragioni, si propone di innovare in modo radicale il sistema di rappresentanza previsto nella Costituzione del 1948, sia pur conservandone alcuni capisaldi fondamentali: la parità di genere viene assicurata attraverso la previsione di una pari rappresentatività della componente maschile e femminile all’interno dei due rami del Parlamento. Ciò determinerà naturalmente la necessità di modificare in un secondo momento l’attuale legge elettorale al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la determinazione degli eletti e delle elette.

In particolare, l’articolo 1 modifica l’articolo 56 della Costituzione, relativo alla Camera dei deputati, prevedendo l’introduzione espressa del principio dell’equa ripartizione dei seggi tra candidate e candidati.

L’articolo 2 prevede un principio analogo anche per il Senato della Repubblica: il richiamo alla pari consistenza numerica tra eletti ed elette, che l’articolo in questione aggiunge al quarto comma dell’articolo 57 (il quale, a sua volta, richiama il comma precedente che, come è noto, prevede l’attribuzione di un solo seggio alla regione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste), consente di equilibrare a livello nazionale complessivo la rappresentanza di genere.

Attraverso l’approvazione di tale proposta di riforma sarà finalmente possibile non solo contribuire all’efficienza dei meccanismi di funzionamento delle Camere, ma anche contare su una partecipazione reale e omogenea delle donne al nostro sistema democratico, in quanto il presente disegno di legge costituzionale si fonda su una ripartizione dei parlamentari eletti che renderà inevitabile una maggior presenza e collaborazione della componente femminile tradizionalmente assai meno rappresentata in Parlamento – al fine di valorizzare al massimo grado le differenze di impostazione e di approfondimento che coloreranno i dibattiti all’interno delle due Camere, le quali dovranno comunque in definitiva giungere ad un ragionevole ed equilibrato punto di sintesi.

 


 


 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 56 della Costituzione)

1. All’articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I componenti della Camera dei deputati sono ripartiti in egual numero tra deputate e deputati»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette».

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 57 della Costituzione)

All’articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I componenti eletti del Senato della Repubblica sono ripartiti in egual numero tra senatrici e senatori»;

b) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre in modo tale da assicurare la pari consistenza numerica complessiva tra eletti ed elette».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3252

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CECCANTI, PASTORE, ADAMO, D’ALÌ, MORANDO, TREU, VITALI, CHIAROMONTE, Mariapia GARAVAGLIA, Vincenzo DE LUCA, DE SENA, LEGNINI, LUMIA, NEGRI, PALMIZIO, PASSONI, PETERLINI, RAMPONI, SANTINI, SARO, SANGALLI, TONINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE, LENNA, SAIA e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2012

 

 

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Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

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Onorevoli Senatori. – Nei giorni scorsi è stata pubblicamente presentata una proposta di riforma costituzionale ed elettorale dal titolo «Le riforme istituzionali ed elettorali possibili prima delle elezioni del 2013» su iniziativa dei deputati Enrico La Loggia (Pdl) e Linda Lanzillotta (Api/Terzo Polo) e del senatore Walter Vitali (Pd), nonché di un gruppo di parlamentari appartenenti ai diversi schieramenti politici: senatrice Marilena Adamo (Pd), onorevole Marco Causi (Pd), onorevole Renato Cambursano (Misto), senatore Stefano Ceccanti (Pd), senatore Antonio D’Alì (Pdl), senatore Enrico Morando (Pd), senatore Andrea Pastore (Pdl), senatore Tiziano Treu (Pd), onorevole Salvatore Vassallo (Pd). Le proposte sono state predisposte in collaborazione con gli esperti della Fondazione Astrid, tra i quali Franco Bassanini, Vincenzo Cerulli Irelli, Gian Candido De Martin, Giorgio Macciotta, Alessandro Pajno, Franco Pizzetti, Jacopo Sce, Luciano Vandelli, Massimo Villone.

Il testo della proposta, che qui si è proceduto a trascrivere in articolato costituzionale, è riprodotto di seguito nella sua integralità. Laddove il documento presentava per il Senato due possibilità alternative (Camera di secondo grado o elezione diretta contestuale ai Consigli regionali), abbiamo scelto di presentare la seconda. Per ciò che concerne la parte relativa alla riforma elettorale, presso l’Assemblea del Senato sono già state depositate due proposte coerenti con l’impianto delineato nel documento: il disegno di legge n.696, d’iniziativa del senatore Saro, e il disegno di legge n.3122, primo firmatario il senatore Ceccanti.

Il tempo ci sembra ormai maturo per una larga e tempestiva convergenza.

«Mentre il Governo Monti in collaborazione con la maggioranza parlamentare che lo sostiene opera per la messa in sicurezza dei conti pubblici, per la coesione e l’equità sociale e per il rilancio della crescita e della competitività del paese, noi pensiamo che quest’ultimo scorcio di legislatura debba essere impiegato anche in un altro compito essenziale: varare un ristretto ma incisivo pacchetto di misure di riforma costituzionale ed elettorale, scegliendo quelle che possono avere nell’immediato maggiore impatto e che presentano, nel con tempo, ostacoli politici non insormontabili.

Si tratta di misure essenziali per dare strumenti efficaci di azione a chi dovrà, nella prossima legislatura, proseguire e completare il lavoro ora iniziato. Proporle e vararle è compito delle forze politiche più che del Governo, le quali anche su questo terreno possono e debbono riconquistare legittimazione e consenso.

Riteniamo molto positivo che questo percorso sia stato avviato. L’accordo di principio tra i tre maggiori partiti che sostengono l’attuale Governo è un atto significativo e apprezzabile. Crediamo, tuttavia, che debba essere ora seguito da scelte veramente incisive, che portino a superare il bicameralismo perfetto e a conservare il bipolarismo in una nuova chiave, più favorevole alla formazione di governi politicamente coesi.

Forma di governo: rapporti Governo-Parlamento

Per rafforzare la stabilità e la coesione dei governi e riequilibrare il rapporto tra Parlamento e Governo proponiamo:

– che il potere di dare e revocare la fiducia spetti alla sola Camera dei deputati;

– che dopo le elezioni, il candidato alla Presidenza del Consiglio, individuato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali, si presenti alla sola Camera dei deputati, per ottenerne la fiducia; la nomina vera e propria e il successivo giuramento avverranno una volta ottenuta la fiducia della Camera;

– che al Presidente del Consiglio, che abbia avuto e conservi la fiducia della Camera, spetti il potere di proporre al Capo dello Stato non solo la nomina ma anche la revoca dei ministri;

– che il Presidente del Consiglio possa essere sfiduciato solo con l’approvazione a maggioranza assoluta, da parte della Camera, di una mozione di sfiducia costruttiva, comprendente l’indicazione del nuovo Presidente del Consiglio;

– che il Presidente del Consiglio in carica abbia il potere di richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati e che la Camera sia sciolta se nei venti giorni successivi non approva una mozione di sfiducia costruttiva;

– che si proceda allo scioglimento anticipato anche quando la Camera abbia respinto un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, se entro i successivi venti giorni non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva;

– che il Governo disponga di una corsia preferenziale per l’approvazione dei provvedimenti che ritiene essenziali per l’attuazione del suo programma. Essi dovrebbero, a richiesta del Governo, essere votati entro venti giorni dalla richiesta, nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale;

– che siano costituzionalizzati i limiti alla decretazione d’urgenza contenuti nella legge n.400 del 1988.

Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni

È opinione quasi unanime che il punto più critico del nuovo titolo V della parte II della Costituzione approvato nel 2001 sia costituito dalla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni (articolo 117), e in ispecie dalla enumerazione delle materie di competenza concorrente fra legislatore statale e regionale.

Proponiamo dunque che nella modifica costituzionale in corso di discussione vi siano anche limitate modifiche all’articolo 117 della Costituzione. Esse dovranno prevedere quantomeno:

– che l’elenco delle materie a competenza concorrente sia radicalmente sfoltito, assegnando alla competenza esclusiva dello Stato “le grandi reti di trasporto e navigazione, i porti e aeroporti civili di interesse nazionale, la produzione e il trasporto di energia di interesse nazionale, l’ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale“ e attribuendo conseguentemente alla potestà legislativa regionale le infrastrutture e le reti di interesse regionale e locale e i porti turistici;

– che, nella stessa logica, siano riportate alla competenza esclusiva del legislatore statale l’“ordinamento delle professioni“ e la “sicurezza sul lavoro“;

– che nell’articolo 117 della Costituzione sia inserita la clausola di supremazia presente in varia forma in tutti gli ordinamenti costituzionali federali, per esempio prevedendo, come disposizione di chiusura dell’articolo 117, che in ogni caso “il legislatore statale, nel rispetto dei prìncipi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica“ (formulazione che riecheggia quella contenuta nella Grundgesetz tedesca).

Riforma del bicameralismo

Proponiamo che si passi dall’attuale bicameralismo paritario ad un bicameralismo chiaramente differenziato.

La Camera dei deputati, eletta a suffragio universale e diretto, avrà l’esclusiva del rapporto fiduciario (dare e negare la fiducia al Governo) e avrà l’ultima parola sulla grande maggioranza delle leggi.

Salve le eccezioni più avanti indicate, le leggi saranno discusse e approvate dalla Camera. Il Senato potrà, entro un termine predeterminato e breve, decidere di esaminare le leggi approvate dalla Camera e proporre a questa emendamenti. Spetterà alla Camera valutare gli emendamenti proposti dal Senato, approvarli o respingerli.

In alcune materie, molto rilevanti per il sistema delle autonomie territoriali, la Camera (pur avendo l’ultima parola) potrà respingere gli emendamenti del Senato solo a maggioranza assoluta, a condizione che anche il Senato abbia approvato gli emendamenti in questione con la maggioranza assoluta. Si tratta delle leggi che stabiliscono i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente ex articolo 117, terzo comma, delle leggi di conferimento di funzioni agli enti locali ex articolo 118, secondo comma, delle leggi sul coordinamento tra Stato e regioni ex articolo 118, terzo comma, delle leggi sui livelli essenziali delle prestazioni ex articolo 117, secondo comma, lettera m), delle leggi adottate in forza della clausola di supremazia da introdurre nell’articolo 117 della Costituzione (vedi sopra, paragrafo precedente).

Il bicameralismo resterà paritario (uguali poteri delle due Camere nell’approvazione delle leggi) solo per: le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; le leggi elettorali; le leggi in materia di organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane; la legge su Roma capitale; le leggi sul regionalismo differenziato ex articolo 116, terzo comma; le norme di procedura per la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a normative comunitarie (ex articolo 117, quinto comma); le leggi sui princìpi per le leggi elettorali regionali ex articolo 122, primo comma.

Il Senato federale sarà, con le predette funzioni, la Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali. Questo obiettivo può essere conseguito in due modi:

a) prevedendo che il Senato sia eletto in secondo grado dai Consigli regionali e dai Consigli regionali delle autonomie locali;

b) oppure, in alternativa, eleggendo direttamente i senatori con una elezione contestuale a quella di ciascun Consiglio regionale, e unificando l’elettorato attivo a diciotto anni.

Delle due soluzioni si tratta di scegliere quella sulla quale ci sia la maggiore convergenza parlamentare, evitando di rinviare ancora una volta un problema che è stato oramai discusso ampiamente e che deve trovare finalmente soluzione se si vuole ridare autorevolezza e credibilità al Parlamento.

Potrebbe essere inoltre unificata l’amministrazione del Parlamento, con una riduzione effettiva dei costi economici e decisionali, pur garantendo staff più solidi e qualificati a servizio dell’attività legislativa.

Riduzione del numero dei parlamentari

La legislatura non deve chiudersi senza avere approvato la tante volte promessa riduzione del numero dei parlamentari. Una riduzione del 20 per cento è il minimo accettabile. Una riduzione a 450 del numero dei deputati e a non più di 225 del numero dei senatori sarebbe – a nostro avviso – largamente giustificata dalla notevole riduzione del «carico di lavoro» del Parlamento nazionale a seguito del progressivo trasferimento di funzioni regolative verso i Consigli regionali, le istituzioni europee, il Governo, le autorità indipendenti.

Proponiamo anche di sopprimere le circoscrizioni estere, studiando caso mai, per gli italiani all’estero, forme di voto per corrispondenza che non mettano a rischio i princìpi della personalità del voto.

Riforma elettorale

La riforma del sistema elettorale deve, a nostro avviso, innanzitutto, consentire agli elettori di giudicare la qualità dei singoli candidati al Parlamento, superando le lunghe liste bloccate della legge attualmente in vigore. Deve frenare la frammentazione politica, garantendo un pluripartitismo moderato, e preservare la dinamica bipolare e l’alternanza, senza tuttavia imporre la formazione di coalizioni preelettorali artificiose, prive di coesione programmatica. Deve, dunque, contenere elementi maggioritari tali da promuovere le aggregazioni e da sollecitare una trasparente competizione tra grandi partiti reciprocamente alternativi.

Riguardo alla modalità di presentazione delle candidature e quindi alla scelta dei singoli parlamentari da parte dei cittadini, è giustamente condivisa l’idea che convenga seguire il modello tedesco. Ciò significa prevedere che metà dei seggi sia attribuita nell’ambito di collegi uninominali al candidato che, in ciascun collegio, avrà preso più voti, e che l’altra metà sia distribuita in modo da realizzare una compensazione proporzionale, sottraendo quindi dal totale dei seggi spettanti a ciascun partito su base proporzionale quelli già conquistati nei collegi uninominali. Gli elettori darebbero un solo voto valido per i candidati di collegio e per le liste circoscrizionali di uno stesso partito. Le liste circoscrizionali dovrebbero essere davvero “corte“, in modo da garantire una perfetta riconoscibilità dei candidati proposti dai partiti per l’elezione. Si potrebbe stabilire che non siano formate da più di tre o quattro candidati, prevedendo che laddove un partito abbia diritto a più seggi, e non ne abbia conquistati abbastanza nei collegi uninominali della stessa circoscrizione, vengano ripescati i suoi migliori perdenti negli stessi collegi. Sarebbe così assai facile svolgere elezioni primarie per la scelta dei candidati, come minimo nei collegi uninominali. Verrebbe ristabilita una relazione più immediata e diretta tra elettori e singoli candidati, di collegio e di circoscrizione, senza tornare alle preferenze.

Riguardo alla modalità di ripartizione dei seggi tra i partiti, per le ragioni indicate in premessa, il sistema elettorale non dovrebbe a nostro parere produrre un puro rispecchiamento proporzionale. Deve anche essere il più possibile semplice. Non riteniamo dunque adeguate soluzioni che tendono a generare una distribuzione perfettamente proporzionale dei seggi le quali verrebbero poi artificialmente “corrette“ con soglie, premi e ripartizioni selettive di quote riservate di seggi. Soluzioni di questo tipo, oltre ad essere inutilmente complicate, rischiano di essere inefficaci, di produrre sperequazioni non giustificabili ed effetti paradossali non previsti.

A nostro avviso la soluzione preferibile consiste nel ripartire i seggi circoscrizione per circoscrizione, senza recupero dei resti, come nella legge elettorale adottata per la Camera bassa in Spagna. La soglia contro la frammentazione e il premio per i partiti più grandi sarebbero prodotti in maniera implicita e graduale da un unico parametro: il numero dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione. Se le circoscrizioni non sono troppo grandi né troppo piccole (prevedendo in media l’assegnazione di quattordici seggi, sette dei quali in collegi uninominali), questo sistema crea una “barriera naturale“ alla frammentazione perché, per conquistare uno dei circa quattordici seggi in palio, bisognerà avere intorno al 5 per cento dei voti. I partiti che ottengano più o meno il 10 per cento dei voti avranno grosso modo, nell’aggregato nazionale, il 10 per cento dei seggi; quelli più piccoli saranno un po’ sottorappresentati (salvo i partiti con forte insediamento in specifiche regioni), quelli più grandi moderatamente sovrarappresentati. Un partito che dovesse scendere, al livello nazionale, fino a circa il 3 per cento dei voti, potrebbe ancora ottenere seggi in qualche circoscrizione e vedersi quindi riconosciuto, senza stabilire ulteriori soglie o quote riservate, un diritto di tribuna.

Premiando le integrazioni, il sistema che proponiamo (tedesco con correzione spagnola) stimolerebbe il riassetto del sistema politico intorno a 5-6 partiti e manterrebbe viva la dinamica bipolare attraverso la competizione, decisiva, tra i due partiti più grandi».

Per i motivi su esposti, si auspica un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale.

 


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.

1. Il terzo comma dell’articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l’effettività e la personalità».

 

Art. 2.

1. Al primo comma dell’articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

 

Art. 3.

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentocinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

 

Art. 4.

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentoventicinque.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 5.

1. Al primo comma dell’articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo».

 

Art. 6.

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

 

Art. 7.

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All’articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità per il rinnovo del Presidente e dell’Ufficio di presidenza».

 

Art. 8.

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia elettorale;

c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) leggi concernenti l’esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, sesto comma, e 122, primo comma.

In tutti gli altri casi, dopo l’approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.

Se le modifiche approvate dal Senato federale della Repubblica riguardano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), i princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, le leggi per assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica di cui all’articolo 117, quinto comma, nonché le materie di cui all’articolo 118, secondo e terzo comma, qualora le suddette modifiche siano state approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto dal secondo comma del presente articolo, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell’articolo 77».

 

Art. 9.

1. All’articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro venti giorni dalla richiesta nel testo scelto dal Governo, articolo per articolo e con votazione finale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti».

 

Art. 10.

1. Il secondo comma dell’articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell’articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l’urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

 

Art. 11.

1. All’articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo».

 

Art. 12.

1. Al primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato, presentati dal Governo».

 

Art 13.

1. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione con legge».

2. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare il potere di scioglimento negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati se entro venti giorni dalla proposta non sia stata approvata una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell’articolo 94».

 

Art. 14.

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

All’inizio della legislatura il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, propone alla Camera dei deputati il candidato Presidente del Consiglio.

Il candidato Presidente del Consiglio espone alla Camera dei deputati il programma del Governo che intende formare e richiede la fiducia. Se la Camera accorda la fiducia, votata per appello nominale, il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio. In caso contrario il Presidente della Repubblica propone un nuovo candidato. Se dopo due mesi a partire dalla prima votazione nessun candidato ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati.

Si procede con le stesse modalità di cui ai commi secondo e terzo, nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri».

 

Art. 15.

1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Repubblica nomina e revoca i Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

 

Art. 16.

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - La Camera dei deputati revoca la fiducia mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti. La mozione deve contenere l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla approvazione medesima, nomina Presidente del Consiglio la personaa indicata nella mozione.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma».

 

 

 

Art. 17.

1. Al primo comma dell’articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

 

Art. 18.

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;

t) grandi reti di trasporto e di navigazione;

u) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

v) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

z) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il legislatore statale, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

 

Art. 19.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.