Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia - A.C. 5210 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5210/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 651
Data: 06/06/2012
Descrittori:
CONSIGLI PROVINCIALI   ELEZIONI AMMINISTRATIVE
PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI   PROVINCE
SISTEMI ELETTORALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

6 giugno 2012

 

n. 651/0

 

Modalità di elezione del Consiglio provinciale
e del Presidente della Provincia

A.C. 5210

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5210

Titolo

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date:

 

presentazione alla Camera

16 maggio 2012

assegnazione

28 maggio 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera) e XI Commissione (Lavoro)

 

 


Contenuto

Il disegno di legge A.C. 5210, di iniziativa del Governo, modifica il sistema di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia prevedendo che essi siano eletti dai sindaci e dei consiglieri dei comuni situati nel territorio provinciale, e non più dall’intero corpo elettorale.

 

Il provvedimento in esame attua (e in alcuni punti modifica) quanto disposto dal D.L. 201/2011 (art. 23, co. 16 e 17) che ha stabilito appunto che gli organi provinciali siano eletti dagli amministratori locali e non più dagli elettori della provincia, con modalità da stabilire con legge dello Stato.

Il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 214/2011, ha previsto, tra le diverse misure volte al contenimento delle spesa pubblica, una riforma del sistema delle province (art. 23, co. 14-21). Ad esse sono affidate esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento. Si stabilisce che gli organi di governo della provincia sono il consiglio provinciale e il presidente della provincia, che assorbono così anche le funzioni della giunta provinciale che è implicitamente abolita. Inoltre si dispone la riduzione del numero dei consiglieri provinciali (10 per tutte le province) e la loro elezione da parte dei consigli comunali.

Sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati - a differenza degli altri enti indicati dall’ art. 114 Cost. - come organi ad elezione indiretta, eletto il primo dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti.

Tali organi durano in carica cinque anni e le modalità di elezione del consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri, e del presidente della provincia sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

E’ prevista una disciplina transitoria, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l’adozione della nuova legge elettorale) e per quelli che devono essere rinnovati successivamente. Per i primi, per i quali si sarebbe dovuto procedere all’indizione delle elezioni nella primavera 2012, si applica, fino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del testo unico degli enti locali – TUEL (D.Lgs. 267/2000) che prevede lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, dopodiché si procede alle elezioni con le nuove disposizioni.

Viene così introdotto un sistema elettorale di “secondo grado” o “indiretto”, per l’elezione degli organi politici di un ente previsto dalla Costituzione.

 

Nell’ordinamento sono rinvenibili altre disposizioni che prevedono forme di elezione di secondo grado in materia di comunità montane e di unioni di comuni.

Quanto alle prime, l’art. 27 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che i rappresentanti dei comuni della comunità montana siano eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Quanto alle seconde, l’art. 16 del DL 138/2011, conv. dalla L. 148/2011 stabilisce che il consiglio dell’unione è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi; i consiglieri sono eletti, in tutti i comuni che sono membri dell'unione, dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni e l'assemblea elegge il presidente.

 

Il disegno di legge in esame, come riportato nell’allegata Analisi dell’impatto della regolamentazione - AIR, intende raggiungere i seguenti obiettivi:

§         risparmi di rilevante entità sotto il profilo della spesa complessiva con un quasi totale azzeramento dei costi (da circa 318 milioni di euro a soli 707.000 euro);

§         semplificazione delle procedure di elezione degli organi di governo della provincia;

§         mantenimento dei livelli di stabilità e di governabilità;

§         capacità di assicurare la rappresentanza equilibrata delle diverse comunità territoriali.

 

Il sistema elettorale delineato dal ddl in esame è un sistema proporzionale, con voto di lista e preferenze, senza coalizioni, né soglie di sbarramento, né premi di maggioranza. In estrema sintesi:

§         hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia;

§         l’intero territorio provinciale è costituito da una unica circoscrizione elettorale sia ai fini della presentazione delle candidature, sia per l’attribuzione dei seggi;

§         le forze politiche presentano la lista dei candidati al consiglio provinciale e, con essa, il candidato alla carica di presidente della provincia;

§         l'elettore vota insieme la lista e il candidato presidente e può esprimere due preferenze per i candidati alla carica di consigliere;

§         è eletto presidente della provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti;

§         per la composizione del consiglio provinciale invece, l'attribuzione dei seggi alle liste avviene in maniera proporzionale (metodo dei divisori d’Hondt); i seggi sono poi attribuiti ai candidati in ordine al numero di preferenze ricevute.

 

Attualmente le elezioni provinciali sono disciplinate dalla legge 122/1951 (norme per la elezione dei consigli provinciali) che all’art. 8 prevede l’applicazione, per quanto ivi non previsto, delle norme del DPR 570/1960 legge elettorale comunale). Altre disposizioni rilevanti sono: la legge 182/1991, DPR 132/1993 e il citato TUEL.

Il vigente sistema di elezione diretta degli organi della provincia prevede che il presidente della provincia ed il consiglio provinciale siano eletti contestualmente con sistema misto a doppio turno in base a liste formate da gruppi di candidati nei collegi uninominali. Questa elezione collega un sistema proporzionale (quello per  la elezione del consiglio, basato solo formalmente su collegi uninominali) con l’elezione diretta dei presidenti di provincia.

Viene eletto presidente il candidato che ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due canditati più votati al primo turno. Al gruppo (o ai gruppi) di candidati al consiglio collegati al presidente eletto è comunque garantito il 60 % dei seggi del consiglio. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente (metodo dei divisori d’Hondt) tra gli altri gruppi di candidati che abbiano superato la soglia di sbarramento (devono aver ottenuto, al primo turno, almeno il 3 per cento dei voti validi alle liste espressi in tutti i collegi della provincia).

La proposta di legge consta di 8 articoli.

 

Composizione del consiglio provinciale

L’articolo 1, comma 1, stabilisce la composizione del consiglio provinciale in proporzione alla popolazione residente delle province prevedendo tre fasce di popolazione:

§               16 consiglieri nelle grandi province (oltre 700.000 abitanti);

§               12 consiglieri nelle province medie (tra 300 e 700.000 abitanti);

§               10 consiglieri nelle piccole province (meno di 300.000 abitanti).

Viene così modificato quanto disposto dall’art. 23 del D.L. 201 che prevede un numero fisso di consiglieri, pari a 10, per tutte le province. Come si legge nella relazione illustrativa del ddl, il limite massimo di 10 consiglieri è stato ritenuto oggettivamente esiguo, e è per tale motivo, in alcuni casi, potrebbe comportare la mancata presenza di numerose forze politiche all’interno del consiglio provinciale.

Ai sensi dell’art. 27 TUEL, i consigli provinciali in carica sono composti dal presidente della provincia e:

§          da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

§          da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

§          da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

§          da 24 membri nelle altre province.

Il numero dei consiglieri provinciali è stato ridotto del 20%, con arrotondamento dell’entità della riduzione all’unità superiore, ad opera della legge 191/2009  (art. 2, comma 184, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 2/2010). Ai fini della riduzione è escluso dal computo il presidente della provincia. La riduzione si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali avrebbe avuto luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia della data del medesimo rinnovo.

Inoltre, il decreto-legge 138/2011 (art. 15) ha stabilito un’altra riduzione pari alla metà (con arrotondamento all'unità superiore) sia del numero dei consiglieri provinciali, sia di quello degli assessori provinciali. Anche questa riduzione sarebbe stata applicata a tali organi a decorrere dal primo loro rinnovo.

Il comma 2 prevede che ai fini della individuazione della fascia demografica delle provincia, la popolazione è determinata dai risultati dell’ultimo censimento ufficiale (come già previsto dalla legge vigente: art. 37, co. 4, TUEL).

 

Data e luogo della votazione

L’articolo 1, comma 3, prevede che lo svolgimento delle votazioni avvenga nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 20, mentre attualmente è possibile votare per le elezioni amministrative anche il lunedì mattina (art. 52, DPR 570/1960), come del resto per tutte le altre elezioni (per le elezioni del Parlamento europeo si vota sabato pomeriggio e domenica). La scelta di limitare ad una sola giornata la votazione appare riconducibile alla notevole riduzione del corpo elettorale, formato dai soli sindaci e consiglieri comunali della provincia.

Le votazioni si svolgono in uno o più uffici elettorali di sezione costituiti in locali messi a disposizione dall’amministrazione provinciale. Anche la previsione della possibilità di costituire una sola sezione elettorale nell’intera provincia può essere ricondotta al ridotto numero di elettori. In proposito, la relazione tecnica (p. 7). stima in circa 130 il numero delle sezioni elettorali, in relazione al rapporto tra il corpo elettorale – valutato in 64.026 elettori – e il numero minimo di elettori (700) che l’art. 3 impone per ogni sezione

Occorre considerare, in proposito, che il numero di consiglieri comunali è destinato a diminuire progressivamente nei prossimi anni, in conseguenza della loro riduzione apportata dai recenti provvedimenti legislativi.

 

Andrebbe inoltre valutata l’opportunità di indicare l’organo competente alla determinazione del numero delle sezioni elettorali, dal momento che non appare di immediata applicazione la normativa vigente che pone tale competenza a livello comunale in capo agli uffici elettorali comunali (DPR 223/1967, art. 34; D.M. 2 aprile 1998 n. 117).

In ogni caso, la sezione, o le sezioni elettorali, sono costituite nel capoluogo di provincia (o in caso di provincia pluricapoluogo, nel capoluogo dove ha sede l’ufficio elettorale centrale, vedi oltre art. 3).

Ai sensi del comma 4 l’elezione non può svolgersi contemporaneamente all’elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali. A questa disposizione è collegata l’abrogazione dell’obbligo di tenere le elezioni provinciali esclusivamente nel turno unico di primavera, dal 15 aprile al 15 giugno (si veda art. 7, co. 3).

Si rileva che la disposizione potrebbe non produrre l’effetto che ad essa la relazione illustrativa riconduce, cioè quello di evitare la partecipazione dei sindaci in scadenza. Tanto più che, come la stessa relazione sottolinea, il complesso procedimento elettorale dei comuni (proclamazione degli eletti, convalida degli eletti da parte dei consigli) trova conclusione solamente nel mese di luglio. Andrebbe pertanto valutata la possibilità di introdurre un turno elettorale fisso anche per le province, distanziato da quello per i comuni.

 

Infine, il comma 5, analogamente alla legislazione vigente negli stessi termini (L. 182/1991, art. 3), prevede che la data di svolgimento delle elezioni sia fissata dal Ministro dell’interno non oltre il 50° giorno antecedente la data di votazione. Inoltre, 45 giorni prima deve essere trasmesso ai sindaci il provvedimento di convocazione dei comizi.

 

Elettorato attivo

Il corpo elettorale è costituito da tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni del territorio provinciale in carica il 45° giorno antecedente le elezioni. Tuttavia, al fine di rendere quanto più aderente possibile l’elettorato attivo a quello passivo si prevede che i prefetti (responsabili delle liste) possono ammettere al voto coloro che acquistano tale diritto prima della data del voto (e specularmente cancellare chi non ha più tale diritto) (articolo 2, comma 1). Comunque, la locuzione “prima della data del voto”, non può intendersi in senso tassativo, in quanto, dal momento che le liste elettorali devono essere compilate dai prefetti, al più tardi, entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni (comma 3), i cambiamenti occorsi successivamente non potranno essere presi in considerazione.

Inoltre, si prevede un limite massimo di 700 elettori per ciascuna sezione elettorale (comma 2).

 

Elettorato passivo

L’elettorato passivo coincide con quello attivo: possono candidarsi i sindaci e i consiglieri comunali in carica della provincia. Cambia, però, il periodo temporale ultimo considerato ai fini della validità della candidatura: la presenza in carica deve risultare sia al momento della presentazione delle candidature, sia all’atto della proclamazione (articolo 2, comma 4). Si ricorda che il DL 201/2011 lasciava impregiudicata la composizione dell’elettorato passivo; così recita infatti l’art. 23, co. 16: “Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia”.

 

Presentazione delle candidature

Analogamente alla normativa vigente (art. 14, co. 6, L. 122/1951), le candidature devono essere presentate tra le ore 8 del 30° giorno e le ore 12 del 29° giorno prima delle elezioni (articolo 2, co. 5). Come nella legge vigente, è previsto un numero minimo (e massimo) di sottoscrizioni di elettori per consentire la presentazione di ciascuna lista, stabilendo un criterio misto elettori-popolazione. Sono infatti definite 3 categorie di province:

§         con meno di 300 elettori: da 5 a 10 sottoscrizioni;

§         con meno di 700.000 abitanti (con esclusione di quelle con meno di 300 elettori): da 10 a 20 sottoscrizioni;

§         più di 700.000 abitanti: da 20 a 30 elettori.

 

Il comma 6 dell’art. 2 prescrive le modalità di presentazione delle liste prevedendo quanto segue:

§         con la lista dei candidati deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della provincia;

§         il candidato alla carica di presidente della provincia è collegata ad una lista di candidati;

§         la lista dei candidati deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere più 5 unità e non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere;

§         almeno un candidato e non più di un terzo dei candidati di ciascuna lista deve essere sindaco o consigliere del capoluogo di provincia. Tale disposizione è finalizzata - come si legge nella relazione illustrativa – da un lato, a favorire un minimo di rappresentanti del comune capoluogo, in quanto quest’ultimo avrebbe un numero di elettori esiguo rispetto all’intero corpo elettorale, e, per converso, ad evitare che sindaco e consiglieri dei comuni di capoluogo possono concentrare le proprie candidature in poche liste, impedendo di fatto la presentazione di liste  da parte degli amministratori degli altri comuni.

E’ prevista, inoltre, una disposizione finalizzata alla parità di genere che prevede l’obbligo di comprendere in ciascuna lista candidati di entrambi i sessi (ossia almeno un candidato di sesso diverso), salvi i casi di motivata impossibilità, da dichiarare a cura dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista stessa. La disposizione è collegata con la previsione delle doppia preferenza di genere (si veda art. 2, co. 2). Come si legge nella relazione illustrativa – non è stato possibile favorire ulteriormente la rappresentanza di genere, prevedendo per esempio una quota fissa (un terzo, la metà) di candidature di sesso diverso, dal momento che la legge elettorale comunale non prevede un analogo obbligo e ciò influisce indubbiamente sulla composizione di genere dei consigli comunali.

Si segnala che l'Assemblea della Camera, nella seduta dell’8 maggio 2012, ha approvato in prima lettura la pdl A.C. 3466 ed abb che prevede per l’elezione dei consigli comunali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e dei consigli circoscrizionali:

-      una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore ai due terzi dei candidati;

-      la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale: una per un candidato di sesso maschile e l’altra per un candidato di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l’annullamento della seconda preferenza.

Il comma 7 prevede la pubblicazione del manifesto recante le liste dei candidati entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia.

Infine, il comma 8 reca una norma di chiusura che rinvia, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni, ove applicabili, vigenti in materia di presentazione delle candidature recate dagli articoli 32 e 33 del citato DPR 570/1960. Si tratta delle disposizioni relative alla presentazione dei contrassegni, dell’accettazione della candidatura ecc., oltre che della procedura di verifica e controllo della candidature. A questo proposito il comma in commento affida tali procedure di verifica all’ufficio elettorale centrale di cui al successivo articolo 3, in luogo della commissione elettorale circondariale (dizione che ha sostituito quella di commissione elettorale mandamentale ad opera della L. 244/1989).

 

Costituzione degli uffici elettorali

Per l’espletamento delle operazioni elettorali, viene istituito, presso il tribunale del capoluogo di provincia, l’Ufficio centrale, composto da 3 magistrati uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale (articolo 3, co. 1). L’ufficio ha competenza in materia di presentazione delle candidature (ai sensi del’articolo 2), di riparto dei seggi alle liste e di proclamazione degli eletti (ai sensi dell’articolo 4).

La composizione dell’ufficio stabilita dalla pdl in esame rispecchia quella dell’ufficio elettorale centrale che presiede allo svolgimento delle elezioni provinciali secondo la disciplina vigente (art. 13 del DPR 122/1951).

Per quanto riguarda la composizione e i compensi degli uffici elettorali di sezione, (commi 2-6 e 8-10) vengono confermate le disposizioni vigenti. Si prevede infatti che i presidenti di seggio e gli scrutatori sono nominati rispettivamente dal presidente della corte d’appello e dalla commissione elettorale comunale, tra gli iscritti nell’apposito albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale (L. 53/1990) e tra gli iscritti nell’albo degli scrutatori (L. 95/1989). Sono escluse dalla nomina alcune categorie di soggetti (militari, forze di polizia ecc.) per i quali la normativa vigente già preclude la possibilità di partecipare agli uffici elettorali di sezione (DPR 570/1960, art. 23).

I compensi di presidente e scrutatori dell’ufficio di sezione e dei membri dell’ufficio centrale sono quelli stabiliti dalle norme vigenti (L. 70/1980).

Il comma 7 prevede che le spese per le elezioni sono anticipate dal comune capoluogo dove esse si svolgono, che provvede anche ai relativi adempimenti organizzativi. Le spese sono a carico della provincia (che provvede a rimborsare i comuni) secondo il principio che ogni organo affronta le spese per il rinnovo dei propri organi, stabilito dalla legge 136/1976, ad eccezione di alcune spese spettanti allo Stato (art. 17, co. 3, della stessa L. 136/1976: spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti, degli stampati ecc.).

Considerata la particolarità di queste elezioni, è stata prevista la disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 62/2002, che pone a carico dello Stato, anche in caso di elezioni amministrative, le maggiori spese derivanti dalla previsione del secondo giorno di votazione e dell'obbligo di installazione di quattro cabine elettorali, di cui una per i disabili.

 

Modalità di espressione del voto

L'articolo 4, comma 1, oltre elencare i principi della elezione, dispone che i consiglieri provinciali e il presidente della provincia sono eletti sulla base di liste concorrenti.

l commi 2 e 3 considerano la votazione e la scheda. Coerentemente con quanto disposto all'articolo 2 sulla presentazione delle candidature, la scheda  riporta, per ciascuna lista presentata, all'interno di un riquadro, il contrassegno, il candidato alla presidenza della provincia sostenuto da quella lista e lo spazio per l'espressione di due preferenze.

L'elettore può votare per un candidato alla presidenza, segnando il contrassegno della lista e può esprimere due preferenze per i candidati alla carica di consigliere

Nel caso l'elettore esprima due preferenze, la seconda, a pena di nullità della stessa, deve essere espressa a favore (art. 2, comma 6):

§       di un consigliere o del sindaco del comune capoluogo di provincia (si ricorda che in ciascuna lista ci deve essere almeno uno e non più di un terzo dei candidati che ricoprano la carica di sindaco o di consigliere del comune capoluogo;

§       o di un candidato di sesso diverso da quello che ha ricevuto la prima preferenza.

 

Quanto alle modalità di espressione del voto e delle preferenze, le norme in esame non forniscono indicazioni ulteriori sulla validità del voto. Considerando la norma finale di chiusura (art. 7, comma 1) che rinvia, per quanto non stabilito dal disegno di legge in esame, al DPR 570/1960, si può ritenere che possano applicarsi le norme recate dall'articolo 57 del medesimo DPR 570/1960, per quanto concerne l'indicazione delle preferenze.

L'articolo 57 del DPR 570/1960 dispone, tra l'altro, la prevalenza del voto di lista sulla preferenza, per cui è 'inefficace' la preferenza espressa per candidati compresi in una lista diversa da quella votata e, d'altro canto, nel caso in cui "l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti". E' nulla la preferenza nella quale candidato non "sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista" ed anche quelle espresse in eccedenze al numero stabilito.

Nel citato DPR 570/1960 non ci sono, ovviamente, disposizioni sull'espressione del voto per la lista e il candidato presidente.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di specificare che il voto per il candidato presidente è valido anche se espresso tracciando un segno sul nome del candidato presidente.

 

Il modello di scheda è riportato alle tabelle A e B allegate al disegno di legge e l’art. 2, comma 3, specifica che le schede sono fornite dalla prefettura – ufficio territoriale di Governo.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge, sottolinea che le spese per la fornitura delle schede elettorali, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e del materiale per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, sono a carico dello Stato, come per le altre elezioni amministrative.

 

Attribuzione dei seggi alle liste e proclamazione degli eletti

I commi da 4 a 8 dell'articolo 4 disciplinano le operazioni per la trasformazione dei voti in seggi, in particolare:

§       definizione della cifra elettorale di ciascuna lista come somma dei voti validamente espressi in tutta la provincia; si ricorda che questa somma  costituisce altresì la cifra elettorale del candidato presidente sostenuto dalla lista (comma 4 e comma 11, lett. a);

§       definizione della cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere come somma delle preferenze ricevute in tutta la provincia (comma 5);

§       descrizione delle operazioni da effettuare per la ripartizione dei seggi spettanti alla provincia (numero di membri di cui è composto il consiglio provinciale) tra le liste, con il metodo d'Hondt (comma 6);

§       proclamazione dei consiglieri eletti, per ciascuna lista che ha diritto a seggi, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (comma 7);

§       un seggio è di fatto riservato ad un candidato di cui all'articolo 2, comma 6, vale a dire a un consigliere o al sindaco del comune capoluogo di provincia; a tal fine, se non risulta eletto dalla assegnazione di cui al punto precedente, viene proclamato eletto il candidato che ha tali requisiti che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, presentato da una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Il corrispondente seggio è sottratto al candidato, della medesima lista, con la minore cifra individuale (comma 8).

 

Operazioni di scrutinio e vacanza dei seggi

I commi da 9 a 12 dell'articolo 4, contengono le indicazioni procedurali per gli uffici elettorali ai fini dello scrutinio.

Per la dichiarazione di chiusura delle operazioni di voto e l'inizio dello scrutinio, il comma 9 rinvia a quanto stabilito dall'articolo 53 del DPR 570/1960, che, in relazione alle elezioni comunali, disciplina l'accertamento del numero di votanti, la vidimazione delle liste degli elettori, il conteggio delle schede non votate e la verifica del numero di elettori che non ha votato.

Il comma 10 dispone in relazione al verbale delle operazioni di ciascun ufficio elettorale di sezione, che deve essere trasmesso all'ufficio elettorale centrale (presso il tribunale del capoluogo di provincia, art. 3, comma 1), alla prefettura – ufficio territoriale di Governo e all’amministrazione provinciale.

Il comma 11 elenca le operazioni che l'ufficio elettorale centrale deve svolgere ai fini dell'attribuzione dei seggi: calcolo della cifra elettorale di ciascuna lista (che deve essere uguale alla cifra elettorale del candidato presidente sostenuto dalla lista) e di ciascun candidato alla carica di consigliere (come definita ai commi 4 e 5 dell'articolo in esame); riparto dei seggi e proclamazione degli eletti come descritto ai commi 6, 7 e 8.

Di queste operazioni, l'ufficio elettorale centrale, come di consueto, deve redigere un verbale che sarà inviato all'amministrazione provinciale, alla prefettura (insieme ai verbali ed ai plichi ricevuti dagli uffici di sezione) e, infine, depositato presso il tribunale sede dell'ufficio centrale, dove gli elettori della provincia possono visionarlo nei successivi 15 giorni (comma 12).

 

Il comma 13 contiene le disposizioni concernenti la vacanza dei seggi. Nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, esso è attribuito al candidato della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, vale a dire il primo dei non eletti.

A tale proposito, considerata la particolarità dell'elettorato passivo (consiglieri comunali e sindaci in carica), sarebbe opportuno valutare, e risolvere normativamente, l'ipotesi in cui il primo dei non eletti non sia più in possesso dei requisiti per l'eleggibilità.

La scelta del legislatore deve comunque essere coordinata con quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame, secondo cui il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rimangono in carica anche in caso di perdita dei requisiti per l'eleggibilità (vedi infra).

 

Elezione del presidente della provincia

L'articolo 5 dispone che è eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si ricorda che i voti ottenuti dal candidato presidente coincidono con quelli della lista che lo sostiene. La norma dispone, inoltre, che in caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva.

Il testo in esame opera una scelta diversa da quella contenuta nell'articolo 23, comma 17, del D.L. 201/2011 che, nel rinviare comunque a successiva legge, dispone, invece, l'elezione del presidente della provincia da parte dei consiglieri provinciali. L'articolo 7, comma 4, lett. b), del disegno di legge in esame, conseguentemente, modifica il citato comma 17, nel senso del testo in esame, secondo cui il presidente della provincia è eletto dagli organi elettivi dei comuni della provincia.

Nella relazione AIR allegata al disegno di legge la scelta dell'elezione contestuale del consiglio e del presidente della provincia, viene motivata con l'intenzione di "garantire all'organo apicale, pur in un sistema di elezione di secondo grado, una diretta promanazione dallo «speciale» corpo elettorale costituito dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia"; l'opzione scelta offre inoltre "un più stretto legame tra gli eletti, e in particolare del presidente della provincia, con il corpo elettorale".

 

Compatibilità tra le cariche

L'articolo 6 dispone espressamente, al comma 1, che le cariche di presidente di provincia e consigliere provinciale sono compatibili con quelle di sindaco e consigliere comunale, confermando così la vigente disciplina.

La norma conferma altresì il divieto di cumulo degli emolumenti già prevista dall'articolo 5 del decreto legge 78/2010, dove si prevede che “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”.

 

Il comma 2, dispone che il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rimangono in carica anche in caso di perdita dei requisiti per l'eleggibilità.

Come riportato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, le regioni, nell'ambito dell'espressione del parere sul disegno di legge, hanno espresso perplessità su tale norma, in contrasto con l'articolo 68, comma 1, del TUEL che dispone invece la decadenza dalla carica (di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale) in caso di perdita delle condizioni di eleggibilità. Le regioni per tale motivo hanno auspicato l'introduzione della surroga anche per i consiglieri che durante il mandato perdano i requisiti per l'eleggibilità.

A riguardo sarebbe opportuno chiarire l'intenzione del legislatore, in relazione alle diverse ipotesi per le quali si può determinare la perdita dei requisiti per l'eleggibilità. Da considerare, in sostanza, da una parte, il caso in cui un consigliere provinciale o il presidente della provincia perda i requisiti di eleggibilità perché non viene rieletto come consigliere comunale o sindaco e, dall'altra parte, le ipotesi in cui gli stessi perdano tali requisiti perché decaduti dalla carica di consigliere comunale o sindaco a causa di una delle ipotesi disciplinate agli articoli  58, 59 e 60 del TUEL.

 

Rinvio ad altre norme, abrogazioni, modifiche

Per quanto non disciplinato dal progetto di legge in esame, l'articolo 7, comma 1 rinvia, in quanto applicabili, alle norme contenute nel DPR 570/1960, incluse le norme penali contenute nel capo IX del titolo II.

Le norme del DPR 570/1960, recante disposizioni per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, tuttora vigenti (a seguito delle abrogazioni disposte dalle leggi n. 54/1981 e n. 81/1993) riguardano principalmente:

§          le norme generali del procedimento elettorale preparatorio (capo IV, artt. 18-27) e della votazione (capo V, artt.37-54);

§          la presentazione e la verifica delle candidature per la elezione del consiglio comunale e del sindaco (capo IV, artt. 28-35);

§          le operazioni di scrutinio, la proclamazione degli eletti, le surrogazioni (capo VI artt. 59-81);

§          ed infine le citate norme penali (capo I, artt. 86-103).

 

Il comma 2 dell'articolo 7 abroga espressamente le norme che attualmente disciplinano espressamente la elezione dei consiglieri provinciali e del Presidente della provincia (L. 122/1951 e artt. 2, 74 e 75 del TUEL).

La lettera c) contiene inoltre una abrogazione implicita di tutte le 'disposizioni di legge' nei quali si fa riferimento alla elezione diretta dei consiglieri provinciali e del presidente della provincia.

 

Il comma 3 elimina dalla legge 182/1991 ogni riferimento ai consiglieri provinciali. La legge 182/1991 disciplina il turno annuale delle elezioni amministrative (consigli provinciali, comunali e circoscrizionali) ed i casi di rinnovo degli organi per cause diverse dalla scadenza del mandato.

Il comma 4, infine, modifica l'articolo 23 del decreto legge 201/2011, coerentemente con quanto disposto dal disegno di legge in esame in relazione alle due questioni già illustrate relative a:

§         composizione del consiglio provinciale (art. 1, comma 1): il consiglio provinciale è composto da non più di 16 consiglieri (così da consentire la modulazione sulla base della popolazione), anziché, come dispone attualmente il comma 16,  composto da 10 consiglieri (numero fisso per tutte le province);

§         elezione del presidente della provincia (art. 5), il comma 17 prevede l'elezione del presidente della provincia da parte del consiglio provinciale; diversa, come già detto, la scelta del disegno di legge in esame, per cui la conseguente modifica secondo cui il presidente è eletto dagli organi elettivi dei comuni della provincia.

 

Copertura finanziaria

L’articolo 8 prevede che per le spese elettorali per le elezioni provinciali che spettano allo Stato (ossia quelle sopra citate di cui all'art. 17, terzo comma, della L. 136/ 1976) si provvede mediante l'utilizzo del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare».

In ogni caso, si stabilisce che dall'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal ddl in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come riportato dalla relazione tecnica la spesa presunta per le elezioni provinciali secondo la normativa proposta è di 707.500 euro, a fronte di spese, a legislazione vigente, di oltre 318 milioni di euro.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’Analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione.

Necessità dell’intervento con legge

Il ddl in esame sostituisce il sistema elettorale per l’elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali attualmente regolato da leggi e da atti aventi valore di legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La legislazione elettorale delle province è materia che, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione, è affidata alla competenza esclusiva della legge dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Risultano presentati due ricorsi alla Corte costituzionale, per iniziativa della regione Piemonte e della regione Lombardia, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi da 14 a 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, per la violazione degli articoli 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), 118 e 119 della Costituzione.

 

Formulazione del testo

Si valuti l’opportunità di sostituire all’articolo 2, co. 6, la dizione “commissione elettorale mandamentale”, con quella di “commissione elettorale circondariale”, che ha sostituito la prima per effetto della legge 244/1989.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Istituzioni                                                                                                  ( 67609475 - *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.                                                                                                                                                                                                   File: AC0824_0.doc