Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia - A.C. 4518 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 530 | ||
Data: | 27/07/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
27 luglio 2011 |
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n. 530/0 |
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Norme per la regolazione
dei rapporti tra lo Stato
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Numero del progetto di legge |
4518 |
Titolo |
Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e |
Iniziativa |
Governo |
Iter al Senato |
Si (A.S. 2234) |
Numero di articoli |
33 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
15 luglio 2011 |
assegnazione |
20 luglio 2011 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro (ex art. 73, co. 1-bis, del reg., relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII Affari sociali |
Il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante
dalla I Commissione del Senato,intende
regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e
L’art. 8, co. 3 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.
L’Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e
dal Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore ed il Presidente di tale confessione religiosa.
Il testo dell’intesa è stato elaborato dalla
Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose,
istituita presso
Con l’approvazione di questa intesa si allarga il
numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un
rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia,
L’art. 2, riconoscendo l’autonomia della Chiesa apostolica in Italia liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell’organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali, esclude l’applicazione della legislazione sui cd. culti ammessi (L. 24 giugno 1929, n.1159) che prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.
L’art. 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, riconoscendo loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l’esonero dal servizio militare o l’assegnazione al servizio civile, agli stessisono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (cfr. art. 27).
L’art. 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l’assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio ex L. n.331/2000.
Ai sensi degli artt. 4, 6, 7, 8, il diritto all’assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un’intesa con lo Stato, anche se sono militari in servizio, se sono ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se sono detenuti in istituti penitenziari con relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.
L’art. 9 affronta il tema dell’istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L’art. 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato.
L’art. 11 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell’insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l’equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.
L’art.12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia.
L’art. 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia.
Gli artt. 14 e 29 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia, ai quali si estendono le garanzie già previste dall’ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa.
Gli artt. da
L’art. 21 prevede che all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.
L’art. 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell’Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.
L’art. 23 contiene disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.
L’art. 24 dispone che
L’art. 25prevede che
Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti,
Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
Si ricorda che la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica(articolo 47, secondo comma). La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma).
Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose. Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 e successive modificazioni, recanti norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e, rispettivamente, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e le Assemblee di Dio in Italia, è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille possa essere effettuata anche a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (cfr. la legge n. 637/1996) e delle Assemblee di Dio in Italia.
Successivamente, la legge 5 ottobre 1993, n. 409,
modificata dalla legge 8 giugno 2009, n.
L’art. 26 stabilisce che eventuali modifiche al sistema suesposto possono essere valutate da un’apposita Commissione paritetica.
L’art. 28 prevede che i rendiconti sull’utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell’interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell’economia e delle finanze.
Gli artt. 30 e 32 prevedono che
L’art. 31, come detto, stabilisce che con
l’entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità
nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia
Ai sensi dell’art. 32, trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’intesa.
L’art. 33 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame valutati in 10.000 euro per l’anno 2011 e 5.000 euro a decorrere dall’anno 2012. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze.
La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata.
In particolare, la clausola dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili (secondo la definizione fornita dall’art. 21, co. 5, lett. b), della L. n. 196/2009) del programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” nell’ambito della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
L’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Con particolare riferimento agli aspetti procedurali si ricorda che tale materia non risulta essere disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro una prassi consolidata a partire dal 1984 (data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia).
In primo luogo si ricorda che le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ex lege 1159/1929. L’esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell’interno, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere (non obbligatorio) in merito.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.
L’incarico di
condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è
affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per
le intese con le confessioni religiose, istituita presso la stessa Presidenza,
tale organo predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle
confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta. Sulle bozze di intesa si esprime,
poi,
Concluse le trattative, le intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei ministri e, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, vengono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge.
Avuto riguardo, poi, alla procedura parlamentare si segnala che il testo in esame, d’iniziativa governativa, approvato e trasmesso dal Senato (A.S. 2234), ha assorbito una proposta d’iniziativa parlamentare (A.S. 2154); ciò rileva in quanto l’art. 8 della Costituzione non specifica se l’iniziativa legislativa relativa alle intese sia attribuita in via esclusiva al Governo, in quanto titolare del potere di condurre le trattative e stipularle.
Infine, con riferimento alla questione della modificabilità o meno del testo si ricorda che si è affermata una prassi che, pur non escludendo in assoluto la emendabilità, restringe l’ambito di intervento del Parlamento a modifiche di carattere non sostanziale, quali quelle dirette ad integrare o chiarire il disegno di legge, o ad emendarne le parti che non rispecchiano fedelmente l’intesa.
La materia rapporti
tra
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di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
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