Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve A.C. 1527 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1527/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 207
Data: 22/09/2009
Descrittori:
FORZE ARMATE   RISERVA DI POSTI
SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa

 

22 settembre 2009

 

n. 207/0

Riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve

A.C. 1527

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 1527

Titolo

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve

Iniziativa

On. Cirielli ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

23 luglio 2008

assegnazione

10 novembre 2008

Commissioni competenti

I (Affari costituzionali), IV (Difesa)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio) e XIII (Agricoltura)

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame modifica la normativa vigente in materia di riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.

A questo proposito si ricorda che la L. 226/2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, e ha introdotto le disposizioni normative necessarie a sostituire il personale di leva con nuovo personale militare. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il Capo IV del provvedimento disciplina in particolare il regime del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Si è disposta una riserva di posti nei concorsi per l’accesso alle citate carriere a favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma annuale, istituiti dal Capo II della legge, per incentivare i reclutamenti nella ferma prefissata, al fine di garantire il raggiungimento delle consistenze organiche necessarie.

In particolare, l’art. 16, che reca la disciplina dei concorsi, dispone appunto, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere sopra descritte, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna Amministrazione e trasmesso al ministro della difesa entro il 30 settembre. La disposizione opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni, e fa comunque salve le riserve di posti previste da altre leggi. Si tratta di una norma di carattere transitorio valida fino al 31 dicembre 2020.

 

L’articolo 1 – modificando l’art. 16, comma 1, L. 226/2004 - estende ai concorsi per il reclutamento del personale nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la riserva di posti per i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale.

Viene fatta salva la riserva di posti, prevista dall’art. 5, comma 2, DLgs 217/2005, in favore di chi abbia già svolto esperienze nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco come volontario del Servizio civile nazionale o delle Forze armate o abbia fatto parte del personale volontario dei vigili del fuoco.

Viene inoltre esplicitato il riferimento alle “forze di polizia ad ordinamento civile e militare”, con l’indicazione specifica, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, delle singole forze di polizia.

La disposizione vigente, come già ricordato, stabilisce infatti che la riserva di posti opera per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.

Si ricorda che l’art. 16 L 121/1981 definisce Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato.

 

L’articolo 2 – modificando l’art. 18, comma 1, DLgs 215/2001 - eleva le percentuali di riserve di posti, che saranno applicate dal 2021, in favore dei volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale per l’accesso alle carriere iniziali dei corpi sottoindicati.

Le modifiche possono essere così sintetizzate:

 

 

DLgs. 215

Art. 18

PDL

1527

Arma dei carabinieri

70

80

Guardia di finanza

70

80

Corpo militare della Croce rossa

100

100

Polizia di Stato

45

70

Polizia penitenziaria

60

70

Vigili del fuoco

45

70

Corpo forestale dello Stato

45

70

 

L’articolo 3 – introducendo l’articolo 7-bis nella Legge-quadro 65/1986 sull'ordinamento della polizia municipale - prevede che nei concorsi relativi all’accesso alla carriera iniziale della polizia municipale sia riservata una quota non inferiore al 30 per cento dei posti messi in concorso ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e in possesso dei prescritti requisiti.

L’articolo 18, comma 4, del già citato DLgs 215/2001 prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/1988, sentita la Conferenza unificata, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

I regolamenti non sono stati attuati.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame interviene su disposizioni legislative di rango primario. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge in esame è riconducibile alle seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.:

§          difesa e Forze armate (lett. d);

§          ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g);

§          ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (lett. h).

 

Con riferimento all’articolo 3, che introduce una riserva di posti nei concorsi per l’accesso alla polizia municipale, si ricorda che la materia della polizia amministrativa locale rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni.

La situazione precedente alla riforma del titolo V. Prima della riforma del titolo V, la materia della polizia locale, urbana e rurale era compresa tra le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’allora vigente testo dell’art. 117 (in queste materie alle Regioni era consentito legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato e in assenza di contrasto con l’interesse nazionale e con quello delle regioni).

La legge-quadro n. 65/1986 sull’ordinamento della polizia municipale lascia nella materia ampio spazio alla potestà regolamentare dei comuni.

In questo quadro, si inseriva la citata disposizione del DLgs n. 215/2001 (art. 18, co. 4), che rimetteva a regolamenti governativi la previsione di una riserva di posti in favore dei nei concorsi per l’accesso ai Corpi di polizia municipale e provinciale dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve.

Dopo la riforma del titolo V. La riforma del titolo V, come già ricordato, ha ascritto la materia della polizia amministrativa locale alla competenza legislativa residuale delle regioni.

Dopo il 2001, numerose regioni hanno legiferato su questa materia. Si segnalano, tra le altre:

§          la L.R. Emilia-Romagna 24/2003, che, all’art. 12, comma 2, lettera b), prevede che la Giunta regionale esercita, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere tecnico del comitato di polizia locale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per la relativa formazione iniziale del personale della polizia amministrativa locale;

§          la L.R. Lombardia 4/2003, che, all’art. 37, comma 1, stabilisce che ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per partecipare agli stessi sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti degli enti locali, dalle norme della presente legge e dalle disposizioni emanate dal Consiglio regionale;

§          la L.R. Friuli-Venezia Giulia, che, all’articolo 19, disciplina l’accesso ai ruoli della polizia locale. Su questa legge è inoltre pendente un ricorso del Governo in via principale alla Corte costituzionale dei ministri per questione di legittimità costituzionale (pubblcato sulla G.U. 1° Serie speciale, 2 settembre 2009, n. 35); il ricorso non riguarda peraltro l’art. 19.

 

 

 

 

 

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

E’ in esame presso le Commissioni Affari Costituzionali e Difesa della Camera l’A.C. 137 ed abb. recanti talune deleghe al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Relativamente alle disposizioni recate dall’articolo 3 della pdl, si ricorda che è all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato l’A.S. 272 ed abb., Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza.

 

 


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File: ac0369.doc