Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Differimento del termine per la richiesta dei rimborsi elettorali - A.C. 17 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 17/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 161
Data: 06/05/2009
Descrittori:
RIMBORSO SPESE   SPESE ELETTORALI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

6 maggio 2009

 

n. 161/0

Differimento del termine
per la richiesta dei rimborsi elettorali

A.C. 17

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 17

Titolo

Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Iniziativa

On. Brugger ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

22 maggio 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame

La proposta di legge A.C. 17, d’iniziativa dei deputati Brugger ed altri, interviene in materia di rimborsi elettorali ai partiti politici. In particolare, essa dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge precisa che l’intervento normativo è volto a consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi.

L’indicazione dei partiti e movimenti dichiarati decaduti è riportata nei decreti dei Presidenti delle due Camere che hanno operato la ripartizione dei rimborsi delle rispettive spese elettorali (sul punto, vedi infra).

L’articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce dunque una deroga a quanto disposto dalla L. 157/1999 che regola la materia dei rimborsi elettorali, stabilendo che il termine ivi previsto dall’art. 1, co. 2, terzo periodo, per la presentazione dalla richiesta dei rimborsi delle spese, sia differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento per le richieste di rimborso relative alle elezioni politiche del 2008.

La disciplina ordinaria, contenuta nel richiamato art. 1, co. 2, terzo periodo, della L. 157/1999, prevede invece che i partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.

 

Il comma 2 dell’articolo disciplina le modalità per l’erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1.

La disposizione, in particolare, stabilisce che le quote di rimborso, già maturate, relative all’anno 2008 siano corrisposte in un’unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1, mentre per l’erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa, e cioè ai sensi dell’art. 1, co. 6, della già citata L. 157/1999. Tale disposizione prevede che i rimborsi elettorali siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

L’articolo 2 concerne la copertura finanziaria del provvedimento.

Esso dispone testualmente che agli oneri da esso derivanti – dei quali non reca la quantificazione – si provvede “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate”.

Interventi legislativi precedenti

Nel corso degli ultimi anni, disposizioni analoghe a quelle recate dal testo in esame sono state introdotte in tre occasioni.

In particolare:

§          l’art. 1 della L. 156/2002 (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali) ha differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell’Assemblea regionale siciliana;

§          l’art. 14-undecies del D.L. 115/2005 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, conv. con mod. dalla L. 168/2005) ha differito al 30 settembre 2005 il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali regionali svoltesi il 3-4 e il 17-18 aprile 2005;

§          l'art. 51-bis del D.L. 248/2007 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, conv., con mod., dalla L. 31/2008) ha differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2006 per il rinnovo della Camera e del Senato.

Le modalità di attribuzione dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche

La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali è recata principalmente dalla L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, (più volte modificata) e dalle leggi 515/1993(art. 9) e 43/1995 (art. 6), che recano i criteri per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione.

Le spese dei partiti e dei movimenti politici rimborsabili sono quelle sostenute per le campagne elettorali relative ai seguenti organi:

§         Camera dei deputati;

§         Senato della Repubblica;

§         Parlamento europeo;

§         Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti agli organi da rinnovare (L. 157/1999, art. 1).

L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero, l’art. 39-bis del D.L. 223/2006 (conv. con mod. dalla L. 248/2006) ha disposto l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando le somme relative all’erogazione del rimborso per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1-bis e 5-bis).

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni negli enti locali (consigli comunali e provinciali).

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 e dei referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (art. 1, co. 4).

Da ultimo, l'art. 2, co. 275, della legge  finanziaria  2008 (L. 244/2007) ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui  alla citata L. 157/1999 di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

Il fondo relativo alla Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti di lista conseguiti tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi.

Per il calcolo del rimborso spettante ai partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, l’art. 9, co. 3, della L. 515/1993 prevede specifici criteri.

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è invece ripartito su base regionale.

A tal fine il fondo è in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra le liste di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo le liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.

Per quanto riguarda i rimborsi per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, gli importi aggiuntivi derivanti dall’incremento dell’1,5 per cento dei due fondi relativi al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (vedi supra) sono ripartiti, in primo luogo, tra le quattro ripartizioni in cui si suddivide la circoscrizione Estero (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide), in proporzione alla popolazione. In ogni ripartizione, la relativa quota è quindi proporzionalmente suddivisa tra le sole liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto o almeno il 4 per cento dei voti validi nella ripartizione (L. 157/1999, art. 1, co. 5-bis).

L’erogazione del rimborso è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati o del Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze.

Il Presidente della Camera provvede anche all’erogazione dei contributi relativi alle elezioni europee e regionali ed ai referendum.

Con riferimento alle ultime elezioni politiche, i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sono stati approvati con decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008 (G.U.n. 177 del 30 luglio 2008), e con decreto del Presidente del Senato della repubblica 28 luglio 2008 (G.U.n. 178 del 31 luglio 2008 – S.O.).

I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente del ramo del Parlamento competente, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste (L. 157/1999, art. 1, co. 2).

Quanto alle modalità di corresponsione dei rimborsi, il contributo è versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge è volta a differire un termine fissato con norma di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’oggetto del provvedimento appare riconducibile alla materia elettorale, di competenza statale ai sensi della lettera f) del secondo comma dell’art. 117 Cost..

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge non è formulata secondo la tecnica della novellazione in quanto essa è volta non a modificare in via permanente la disciplina, bensì a differire un termine una tantum (cfr. punto 3, lett. b) della Circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera, aprile 2001).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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