Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2009 - A.C. 2389 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2389/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 154
Data: 23/04/2009
Descrittori:
REFERENDUM ABROGATIVO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

23 aprile 2009

 

n. 154/0

Disciplina transitoria per lo svolgimento
dei referendum da tenersi nel 2009

A.C. 2389

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

2389

Titolo

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009

Iniziativa

On. Cicchitto ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

22 aprile 2009

assegnazione

23 aprile 2009

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Legislativa

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 2389 (on. Cicchitto ed altri) è composta da un solo articolo.

 

Il comma 1 prevede che i referendum abrogativi da tenersi nel 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2009.

La disposizione introduce così, limitatamente all’anno in corso, una deroga alla disciplina generale, in base alla quale il referendum è indetto fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (art. 34, primo comma, L. 352/1970).

 

Il comma 2 prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2009 con i ballottaggi per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, si applica la normativa prevista per i referendum per gli adempimenti comuni, compresi la composizione ed il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari di votazione.

Tale disciplina trova applicazione anche quando le elezioni provinciali e comunali siano regolate da norme regionali.

Al termine delle operazioni di voto, si procede al riscontro dei votanti per ciascuna consultazione e poi alle operazioni di scrutinio, che hanno ad oggetto dapprima i referendum e successivamente, senza interruzione, i ballottaggi per le elezioni del presidente delle provincia e del sindaco.

Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

Viene conseguentemente abrogata la disposizione del D.L. 3/2009 (art. 1, comma 1, lettera o)), che disciplina le operazioni di votazione per i ballottaggi per l’elezione dei presidenti della provincia e dei sindaci da svolgersi nel 2009.

 

Il comma 3 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

 

Relazioni allegate

La proposta di legge, diiniziativa parlamentare, risulta corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge risulta necessario in quanto si disciplina una materia regolata da norme di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge incide sulle materie referendum statali e legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere f) ed o), Cost.).

 

L’articolo 1, comma 2, prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2009 con i ballottaggi per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, si applica la normativa prevista per i referendum per gli adempimenti comuni, anche quando le elezioni provinciali e comunali siano regolate da norme regionali.

Tale disciplina risulta dunque applicabile anche agli enti locali di regioni ad autonomia differenziata

L’applicabilità di siffatta disciplina statale anche nell’ambito delle regioni ad autonomia differenziata deve essere valutata alla luce delle competenze statutarie di queste ultime.

A titolo meramente esemplificativo, si richiama la sentenza 173/2005 della Corte costituzionale, nel cui ambito è stato affermato che sussiste la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare l’elezione dei propri enti locali, competenza che si fonda sull’art. 4, n. 1-bis, dello statuto speciale, così come modificato dall’art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli- Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione “l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”. L’art. 7 del D.Lgs. 9/1997, specifica l’ambito di questa disposizione, espressamente stabilendo che “la Regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l’indizione dei comizi elettorali”. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato, al riguardo, che la legislazione elettorale non è di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali, poiché la configurazione degli organi di governo, i loro rapporti, le loro modalità di formazione e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi costituiscono aspetti di questa materia riservata alle Regioni a statuto differenziato (cfr. ex plurimis sentt. 84/1997, 48/2003).

 

Si ricorda che disposizioni analoghe a quella in esame sono contenute nell’art. 6 della L. 90/2004 e nell’art. 1 del recente D.L. 3/2009, concernenti l’abbinamento delle elezioni europee ed amministrative.

Formulazione del testo

Il riferimento, nel comma 2, alla composizione degli uffici elettorali – tra gli adempimenti comuni cui applicare la normativa in materia di referendum – non sembra poter essere letto come inclusivo anche della disciplina dei rappresentanti di lista, pur se, secondo il dettato dell’art. 40, terzo comma, del D.P.R. 361/1957, essi sono considerati membri dell’ufficio elettorale. Il comma 2 comporterebbe altrimenti l’esclusione dei rappresentanti delle liste partecipanti alle elezioni provinciali e comunali che non corrispondano a partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dalla possibilità di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio relative ai ballottaggi.

Relativamente ai rappresentanti di lista, la normativa in materia di referendum prevede infatti che alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, su richiesta, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei (soli) partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, oltre che dei promotori del referendum (L. 352/1970, art. 19, secondo comma).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 – *st_istituzioni@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0293_0.doc