Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2009 - A.C. 2389 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 2389/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 154
Data: 23/04/2009
Descrittori:
REFERENDUM ABROGATIVO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disciplina transitoria per lo svolgimento
dei referendum da tenersi nel 2009

A.C. 2389

 

 

 

 

 

 

 

n. 154

 

 

 

23 aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AC0293.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto della proposta di legge  3

I referendum ex art. 75 Cost. da tenersi nel 2009  6

§      Il procedimento referendario  6

§      I quesiti referendari7

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 75)11

§      L. 25 maggio 1970, n. 352. Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (artt. 1-40, 50-53)12

§      D.L. 27 gennaio 2009, n. 3. Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 marzo 2009, n. 26) (art. 1)27

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge A.C. 2389 (on. Cicchitto ed altri) è composta da un solo articolo.

Il comma 1 prevede che i referendum abrogativi da tenersi nel 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2009.

La disposizione introduce così, limitatamente all’anno in corso, una deroga alla disciplina generale, in base alla quale il referendum è indetto fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (art. 34, primo comma, L. 352/1970[1]).

 

Già in una precedente occasione, una legge del Parlamento ha disposto una deroga ai termini di svolgimento di una consultazione referendaria ex art. 75 Cost., al fine di anticiparne lo svolgimento. Si è trattato della L. 332/1987[2], che ha consentito lo svolgimento, nel novembre di quell’anno, di cinque referendum (in materia di energia nucleare, di responsabilità civile dei magistrati e di procedimenti d’accusa), già indetti con D.P.R. 5 aprile 1987 e sospesi per effetto dell'anticipato scioglimento delle Camere intervenuto il successivo 28 aprile.

 

Il comma 2 prevede che, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2009 con i ballottaggi per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, si applica la normativa prevista per i referendum per gli adempimenti comuni, compresi la composizione ed il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari di votazione.

 

Gli orari di votazione sono dunque fissati dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì (D.P.R. 361/1957, artt. 46, 64 e 64-bis, e L. 352/1970, art. 50).

Per i ballottaggi delle elezioni amministrative da tenersi nel 2009, la normativa vigente prevede invece lo svolgimento delle votazioni dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica (D.L. 3/2009, art. 1, comma 1, lettere a) ed o)).

Gli Uffici di sezione sono composti da un presidente, tre scrutatori e di un segretario (L 352/70, art. 19, primo comma). Per i ballottaggi, la normativa vigente prevederebbe invece la presenza di uno scrutatore in più (D.P.R. 361/1957, art. 34, e D.L. 3/2009, art. 1, comma 1, lettere f) ed o)).

 

Il riferimento, nel comma 2, alla composizione degli uffici elettorali non sembra poter essere letto come inclusivo anche della disciplina dei rappresentanti di lista pur se, secondo il dettato dell’art. 40, terzo comma, del D.P.R. 361/1957, essi sono considerati membri dell’ufficio elettorale. Il comma 2 comporterebbe altrimenti l’esclusione dei rappresentanti delle liste partecipanti alle elezioni provinciali e comunali che non corrispondano a partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dalla possibilità di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio relative ai ballottaggi.

 

Con riferimento ai rappresentanti di lista, la normativa in materia di referendum prevede infatti che alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, su richiesta, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei (soli) partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, oltre che dei promotori del referendum (L. 352/1970, art. 19, secondo comma).

 

Tale disciplina trova applicazione anche quando le elezioni provinciali e comunali siano regolate da norme regionali.

Essa risulta dunque applicabile anche agli enti locali di regioni ad autonomia differenziata (come noto, la legislazione elettorale degli enti locali, quando questi sono siti in regioni a statuto ordinario, spetta allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.).

L’applicabilità di siffatta disciplina statale anche nell’ambito delle regioni ad autonomia differenziata va valutata alla luce delle competenze statutarie di queste ultime.

 

A titolo meramente esemplificativo, si richiama la sentenza 173/2005 della Corte costituzionale, nel cui ambito è stato affermato che sussiste la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare l’elezione dei propri enti locali, competenza che si fonda sull’art. 4, n. 1-bis, dello statuto speciale, così come modificato dall’art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione “l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”. L’art. 7 del D.Lgs. 9/1997, specifica l’ambito di questa disposizione, espressamente stabilendo che “la Regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l’indizione dei comizi elettorali”. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato, al riguardo, che la legislazione elettorale non è di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali, poiché la configurazione degli organi di governo, i loro rapporti, le loro modalità di formazione e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi costituiscono aspetti di questa materia riservata alle Regioni a statuto differenziato (cfr. ex plurimis sentenze 84/1997, 48/2003).

 

Si ricorda altresì che disposizioni analoghe a quella in esame sono contenute nell’art. 6 della L. 90/2004 e nell’art. 1 del recente D.L. 3/2009, concernenti l’abbinamento delle elezioni europee ed amministrative.

 

Al termine delle operazioni di voto, si procede al riscontro dei votanti per ciascuna consultazione e poi alle operazioni di scrutinio, che hanno ad oggetto dapprima i referendum e successivamente, senza interruzione, i ballottaggi per le elezioni del presidente delle provincia e del sindaco.

Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.

 

Viene conseguentemente abrogata la disposizione del D.L. 3/2009[3] (art. 1, comma 1, lettera o)), che disciplina le operazioni di votazione per i ballottaggi per l’elezione dei presidenti della provincia e dei sindaci da svolgersi nel 2009.

 

Il comma 3 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.


I referendum ex art. 75 Cost. da tenersi nel 2009

Nel corso del 2009 è previsto lo svolgimento di tre referendum abrogativi, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, tutti in materia elettorale.

Il procedimento referendario

Il 9 e 10 aprile 2006 si sono svolte le prime elezioni politiche successive alla riforma del sistema elettorale introdotta dalla L. 270/2005, che ha introdotto un sistema orientato in senso proporzionale, con un significativo premio di maggioranza e articolate soglie di sbarramento per liste e coalizioni di liste.

Nell’autunno successivo alle elezioni del 2006 un gruppo di cittadini ha depositato presso la Corte di cassazione tre quesiti referendari volti ad abrogare alcune disposizioni della legge elettorale come risultante dalla riforma: il 24 ottobre 2006 la cancelleria della Corte di cassazione ha raccolto a verbale le dichiarazioni dell’intento di promuovere la richiesta dei referendum abrogativi rese da parte dei promotori[4].

Ha preso avvio, quindi, il procedimento referendario che si è svolto secondo le consuete fasi.

 

La raccolta delle firme è iniziata il 24 aprile 2007 e si è conclusa entro i tre mesi prescritti (24 luglio 2007) dalla data apposta sui fogli per la raccolta delle firme (L. 352/1970, art. 28). Lo stesso 24 luglio 2007 i promotori hanno depositato presso la Cassazione le richieste di referendum, ossia i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori (almeno 500.000 per ciascun quesito) e dei relativi certificati elettorali. Il deposito delle firme è avvenuto come prescritto dalla legge entro il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre (L. 352/1970, art. 32, 1° comma).

Con ordinanza emessa il 28 novembre 2007, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittime le richieste di referendum, avendo verificato la regolarità delle sottoscrizioni sotto il profilo sia quantitativo, sia qualitativo (L. 352/1970, art. 32).

A sua volta, il 16 gennaio 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità delle richieste referendarie, rispettivamente con le sentenze n. 15, 16 e 17 (L. 352/1970, art. 33).

 

Il 5 febbraio 2008 sono stati emanati i decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei tre referendum, che fissavano la data a domenica 18 maggio 2008.

I decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2008. Lo stesso giorno, peraltro, sono stati pubblicati i due decreti, emanati in pari data, recanti rispettivamente lo scioglimento anticipato delle Camere e la convocazione dei comizi elettorali per il 13 aprile 2008.

Si è attivato pertanto ipso iure il meccanismo di rinvio del referendum: la L. 352/1970 prevede infatti che in caso di scioglimento anticipato delle Camere (o anche di una sola di esse) il referendum già indetto venga sospeso a partire dal momento della data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi elettorali, e i termini del procedimento riprendano a decorrere dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni (art. 34, co. 2).

La nuova data per lo svolgimento dei referendum elettorali, secondo la normativa attualmente vigente, deve essere individuata in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2009 (ai sensi dell’art. 34, 1° comma, della L. 352/1970).

Dal momento che la legge prevede anche che la data del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione, ad oggi l’unica data possibile per lo svolgimento dei referendum, sempre a legislazione vigente, è domenica 14 giugno e l’ultima data possibile per l’emanazione dei relativi decreti di indizione è sabato 25 aprile.

I quesiti referendari

I tre quesiti intervengono su diverse parti della disciplina per l’elezione delle Camere, come risultante dalla riforma approvata con L. 270/2005[5], operando un’abrogazione di singole parole o frasi; il testo risultante da tali soppressioni configurerebbe un sistema elettorale in parte diverso da quello in vigore.

 

Si ricorda al riguardo che la Corte costituzionale, nell’ambito della propria giurisprudenza in tema di ammissibilità dei referendum, ha ritenuto ammissibili i quesiti riguardanti leggi elettorali purché “ne risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell’organo” (cfr. tra le altre, le sentenze. 32/1993; 5/1995; 26/1997).

 

In estrema sintesi, il primo e il secondo dei tre quesiti referendari incidono su varie disposizioni, rispettivamente, del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957[6]) e del testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica (D.Lgs. 533/1993[7]), al fine di sopprimere la disciplina che permette il collegamento di più liste in coalizioni. In caso di esito positivo dei referendum, si avrebbe quale principale conseguenza l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista singola – e non più alla coalizione di liste – che ottenesse il maggior numero di seggi.

Il terzo quesito reca l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico per l’elezione della Camera, avente quale effetto l’eliminazione della possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni.

 


Normativa di riferimento

 


 

Costituzione della Repubblica Italiana
(art. 75)

 

Art. 75.

E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (1).

 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

 

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(1) Per il giudizio di ammissibilità vedi l'art. 2, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1, concernente integrazioni alla Costituzione relativamente alla Corte costituzionale.

 


 

L. 25 maggio 1970, n. 352.
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo
(artt. 1-40, 50-53)

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 1970, n. 147.

 

 

TITOLO I

Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione

 

Art. 1.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

 

Art. 2.

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

 

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

 

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

 

(Testo della legge)

 

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

 

Art. 3.

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

 

La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

 

Art. 4.

La richiesta di referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata.

 

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

 

Art. 5.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

 

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

 

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

 

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

 

(Testo della legge)

 

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

 

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma.

 

 

Art. 6.

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

 

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

 

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

 

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

 

Art. 7.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori (2).

 

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

 

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

 

Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

Art. 8.

 La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

 

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero (3).

 

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio (4).

 

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

 

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

 

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta (5).

 

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(3) Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1995, n. 247), convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296) poi dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120 e, infine, dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

(5) Comma così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

Art. 9.

 Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

 

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

 

Art. 10.

 Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

 

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della

 

quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

 

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

 

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

 

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

 

 

Art. 11.

I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

 

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.

 

Art. 12.

 Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente (6).

 

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.

 

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, l'ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

 

Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il referendum è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri (7).

 

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(6) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 1° luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212).

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 1° luglio 1975, n. 264 (Gazz. Uff. 3 luglio 1975, n. 175) convertito in legge con L. 25 luglio 1975, n. 351 (Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212).

 

 

Art. 13.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali.

 

 

Art. 14.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

 

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

 

La richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data. . .;

 

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

 

(Testo della legge)

 

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Art. 15.

 Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

 

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

 

Qualora sia intervenuta la pubblicazione a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

 

 

Art. 16.

Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli ...) della Costituzione, concernente ... (o concernenti ...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della legge costituzionale ... concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?».

 

 

Art. 17.

 La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

 

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

 

 

Art. 18.

 [I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

 

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto] (8).

 

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(8) Articolo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

 

 

 

Art. 19.

 L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

 

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

 

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

 

 

Art. 20.

 Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

 

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

 

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

 

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di referendum.

 

 

Art. 21.

 Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

 

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

 

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

 

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia (9).

 

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale (10).

 

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(9) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

(10) Vedi, anche, l'art. 21, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

 

 

Art. 22.

 L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

 

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

 

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

 

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale (11).

 

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(11) Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

 

 

Art. 23.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

Art. 24.

 L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

 

 

 

 

Art. 25.

 Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che la legge sottoposta a referendum, abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

 

«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

Il referendum indetto in data. . .ha dato risultato favorevole;

 

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

 

(Testo della legge)

 

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato).

 

 

Art. 26.

 Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TITOLO II

Referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione

 

Art. 27.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula volete che sia abrogata. . .» con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il referendum sia richiesto.

 

Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali referendum sia richiesto.

 

Qualora si richieda referendum per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

 

Art. 28.

 Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

 

 

Art. 29.

 Nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

 

 

Art. 30.

 La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

 

Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

 

Art. 31.

 Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

 

Art. 32.

 Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

 

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

 

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

 

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

 

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del referendum, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

 

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano l'uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

 

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum (12).

 

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(12) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 17 maggio 1995, n. 173.

 

 

Art. 33.

 Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

 

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum.

 

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.

 

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Art. 34.

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

 

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

 

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione (13).

 

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(13) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332.

 

Art. 35.

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

 

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

 

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

 

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

 

 

Art. 36.

 L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

 

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale (14).

 

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(14) Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 9 marzo 1995, n. 67.

 

 

Art. 37.

 Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

 

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

 

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione (15).

 

 

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(15) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1987, n. 332.

 

Art. 38.

 Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, fermo il disposto dell'articolo 31, prima che siano trascorsi cinque anni.

 

Art. 39.

 Se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso (16).

 

 

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(16) La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 138) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 39 limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

 

Art. 40.

 Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(omissis)

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Art. 50.

 Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (19).

 

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(19) Articolo così modificato dall'art. 23, L. 27 dicembre 2001, n. 459.

 

Art. 51.

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

 

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

 

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum (20).

 

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(20) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.

 

 

Art. 52.

 Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, numero 130 (21).

 

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico (22).

 

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda (23).

 

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi (24).

 

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(21) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199.

(22) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199.

(23) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto dell'art. 3, L. 22 maggio 1978, n. 199.

(24) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

 

Art. 53.

Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

 

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

 

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutorio con decreto del Ministro per l'interno.


 

D.L. 27 gennaio 2009, n. 3.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 marzo 2009, n. 26)
(art. 1)

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 marzo 2009, n. 26.

 

 

Art. 1.

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative per l'anno 2009

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

 

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

 


 



[1]     L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

[2]     L. 7 agosto 1987, n. 332, Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.

[3]     D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

[4]     L’annuncio della richiesta è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2006, n. 250.

[5]     L. 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[6]     D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

[7]     D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.