Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese - A.C. 2321 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2321/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 145
Data: 31/03/2009
Descrittori:
INTESE CON CULTI ACATTOLICI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

31 marzo 2009

 

n. 145/0

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e la Tavola valdese

A.C. 2321

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 2321

Titolo

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

Si (A.S. 1107)

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

19 marzo 2009

assegnazione

25 marzo 2009

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze)

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, sostituisce il comma 3 dell’art. 4 della L. 409/1993, con la quale è stata integrata l’Intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese.

 

La modifica proposta incide sulla disciplina del finanziamento delle confessioni religiose e, in particolare, sulle modalità di ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF derivante dalle scelte effettuate dai contribuenti all’atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

 

Con tale modifica si intende consentire alla Tavola valdese, che già gode del beneficio della destinazione dell’8 per mille limitatamente alle scelte espresse in suo favore (vedi infra), di partecipare anche alla ulteriore suddivisione dei proventi tributari derivanti da quei contribuenti che non hanno espresso alcuna preferenza.

 

Il disegno di legge consta di tre articoli e di un allegato recante il testo dell’Intesa, formato da quattro articoli.

 

L’articolo 1 contiene la consueta formula, presente in tutte le leggi di approvazione di Intese adottate ai sensi dell’art. 8 Cost., che sancisce appunto l’approvazione dell’Intesa, siglata il 4 aprile 2007, tra il Governo italiano e la Tavola valdese.

 

L’articolo 2 reca una disposizione di tipo sostanziale, costituita dalla novella del comma 3 dell’art. 4 della L. 409/1993 nel senso sopra indicato, che costituisce, unitamente al successivo articolo 3, il contenuto proprio dell’Intesa.

 

L’articolo 3 dispone in merito all’efficacia della modifica apportata alla L. 409/1993, stabilendo che essa decorra dal periodo d’imposta in corso al momento dell’entrata in vigore del provvedimento. Lo stesso articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Nell’allegato è riportato il testo dell’Intesa richiamata dall’art. 1 del disegno di legge, a sua volta formata da quattro articoli.

Una precedente intesa contenente analoghe modifiche all’Intesa a suo tempo approvata era stata firmata il 27 maggio 2005. Il Governo aveva quindi presentato alla Camera il relativo disegno di legge di approvazione (XIV legislatura, A.C. 5983), ma l’iter parlamentare non era giunto a conclusione. Nella XV legislatura il testo di tale disegno di legge è stato riproposto in un progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2308, on. Boato), il cui esame non è iniziato .

 

I rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola valdese sono regolati attraverso un’Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, il 21 febbraio 1984 e approvata con la L. 449/1984.

 

Una integrazione è successivamente intervenuta con l’Intesa del 25 gennaio 1993, alla cui approvazione si è proceduto con la citata L. 409/1993.

 

Quest’ultimo provvedimento ha esteso alla Tavola valdese il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e, in particolare, alcune disposizioni sul sostentamento del clero cattolico.

 

Tale legge, agli artt. 46 e 47, prevede la deduzione fiscale delle liberalità a favore della Chiesa cattolica fino a due milioni di lire (pari a circa 1.033 euro) e la destinazione alla Chiesa cattolica della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF sulla base delle scelte operate dai contribuenti.

 

Preliminarmente, l’art. 3, co. 1, della L. 409/1993 sancisce in via di principio che la Repubblica italiana "prende atto" che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento e al sostentamento dei propri ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

 

Analogamente a quanto previsto per la quota dell’8 per mille spettante allo Stato, alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, la L. 409/1993 pone precisi vincoli per quanto riguarda l’utilizzazione dei proventi. Le erogazioni liberali sono destinate a fini di culto, istruzione e beneficenza secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze (ora dell’economia e delle finanze), previo accordo con la Tavola valdese, mentre la somma della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF devoluta dai contribuenti è utilizzata esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero.

 

La Tavola valdese attualmente non partecipa, secondo quanto stabilisce espressamente l’art. 4, co. 3, della L. 409/1993 nel testo vigente, all’attribuzione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota, rimanendo gli importi relativi di pertinenza dello Stato.

 

La deducibilità delle erogazioni liberali e la devoluzione della quota dell’8 per mille sono divenute operanti a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’integrazione dell’Intesa.

 

Poiché i dati finanziari (l’ammontare dell’IRPEF liquidata dagli uffici finanziari) e quelli relativi alle scelte dei contribuenti, contenuti nei vari modelli di dichiarazioni dei redditi, sono disponibili solo in un momento successivo rispetto a quello al quale si riferiscono e ciò a causa dei tempi occorrenti all’Amministrazione finanziaria per tutte le operazioni di rilevazione o di controllo, il sistema illustrato è stato di fatto applicato a partire dal terzo anno successivo al periodo d’imposta in cui è entrata in vigore la L. 409/1993. La stessa legge prevede infatti che lo Stato corrisponda annualmente, entro il mese di giugno, la somma spettante alla Tavola valdese, calcolata sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al terzo periodo di imposta precedente.

 

La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell’interno un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme ricevute.

 

La legge prevede infine che il tetto dell’importo deducibile e l’aliquota IRPEF possono, su richiesta di una delle parti, essere modificati da un’apposita Commissione paritetica.

 

Per quanto riguarda il meccanismo della quota dell’8 per mille dell’IRPEF di pertinenza delle confessioni religiose, si ricorda che esso era applicato inizialmente soltanto allo Stato e alla Chiesa cattolica ed è stato esteso gradualmente ad altre confessioni, con un regime differenziato per ciascuna di esse, come è evidenziato nella tabella seguente:

 

 

Quota dell’8 per mille delle scelte espresse

Quota dell’8 per mille delle scelte non espresse

Chiesa cattolica

L. 222/1985, art. 47

L. 222/1985, art. 47

Unione italiana Chiese cristiane avventiste

L. 516/1988, art. 30

inizialmente non prevista; introdotta dalla L. 637/1996, art. 2

Assemblee di Dio in Italia

L. 517/1988, art. 23

hanno espressamente rinunciato a tale quota (L. 517/1988, art. 23, co. 2)

Tavola valdese

inizialmente non prevista; introdotta dalla L. 409/1993, art. 4

non prevista

Chiesa evangelica luterana in Italia

L. 520/1995, art. 27

L. 520/1995, art. 27

Unione delle Comunità ebraiche italiane

inizialmente non prevista; introdotta dalla L. 638/1996, art. 2

inizialmente non prevista; introdotta dalla L. 638/1996, art. 2

Unione cristiana evangelica battista d’Italia

non prevista

non prevista

 

Nella tabella successiva sono riportati i dati del Ministero dell’economia e delle finanze concernenti la ripartizione del gettito derivante dall’otto per mille dell’IRPEF, riferiti ai redditi del 2003 e ripartiti nel 2007.

 

 


Ripartizione del gettito derivante dall’otto per mille dell’IRPEF

(riferiti ai redditi del 2003 e ripartiti nel 2007; importi in euro)

Beneficiari dell’otto per mille

Fondi derivanti da scelte espresse dai contribuenti*

%

Fondi derivanti da scelte non espresse ripartiti secondo le percentuali delle scelte espresse**

TOTALE

Stato

31.234.392,72

7,74

54.670.231,45

85.904.624,18

Chiesa Cattolica

362.423.877,33

89,81

524.565.543,45

886.989.420,77

Assemblee di Dio in Italia

766.735,74

0,19

0

766.735,74

Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

807.090,25

0,20

1.168.167,34

1.975.257,59

Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste valdesi)

5.770.695,30

1,43

0

5.770.695,30

Unione delle Comunità ebraiche italiane

1.493.116,96

0,37

2.161.109,58

3.654.226,54

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

1.049.217,33

0,26

1.518.617,54

2.567.834,87

Totale

403.545.125,63

100,00

584.083.669,36

987.628.794,99

 

* I fondi derivanti da scelte espresse rappresentano il 40,86% del totale del gettito totale dell'8 per mille.

** Le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste valdesi) hanno rinunciato ai fondi derivanti dalle scelte non espresse, pertanto le somme loro spettanti, rispettivamente pari allo 0,19 e all'1,43 % del totale (corrispondenti e € 1.109.758,97 e 8.352.396,47) sono conteggiate nel fondo a favore dello Stato.

 

Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze

(in http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/doc_ripartizioni_2002_2007/distribuzione_2007.pdf)

 


Per quanto riguarda il finanziamento delle confessioni religiose in Italia, inoltre, tutte le leggi di recepimento delle intese fino ad oggi approvate prevedono la possibilità, da parte dei singoli cittadini, di dedurre dal proprio reddito le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2 milioni (circa 1033 euro), effettuate in favore delle confessioni.

 

Tale beneficio è riconosciuto a:

§          Unione delle Chiese cristiane avventiste (L. 516/1988, art. 29);

§          Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988, art. 21);

§          Unione delle Comunità ebraiche italiane; con riguardo a quest’ultima confessione, inizialmente l’art. 30 della L. 101/1989 prevedeva che potessero essere dedotti dal reddito determinato ai fini IRPEF i contributi versati alle Comunità ebraiche fino all’ammontare del 10 per cento di tale reddito e comunque per un importo non superiore a lire 7.500.000 (circa 3.873 euro); successivamente, essendo stata ammessa l’Unione delle Comunità ebraiche alla ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF, l’importo delle erogazioni liberali in suo favore deducibile è stato ridotto a 2 milioni di lire (circa 1033 euro) dalla L. 638/1996;

§          Tavola valdese (L. 409/1993, art. 3);

§          Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (L. 116/1995, art. 16);

§          Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995, art. 26).

Relazioni allegate

Il testo del disegno di legge governativo non è accompagnato dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né dalla relazione tecnica in quanto – si afferma nella relazione illustrativa – il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Necessità dell’intervento con legge

La necessità dell’intervento con legge è determinata dal fatto che l’articolo 8, terzo comma, della Costituzione espressamente richiede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

 

I rapporti tra lo Stato italiano e la Tavola valdese sono regolati attraverso un’Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 8 Cost., il 21 febbraio 1984 e approvata con la L. 449/1984, successivamente integrata con la L. 409/1993.

 

L’articolo 8 della Costituzione prevede una riserva di legge rinforzata, in quanto caratterizzata da aggravamenti procedurali (la previa stipulazione delle intese) e tale da non consentire la modifica, abrogazione o deroga delle leggi di recezione delle intese se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

 

A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese, recepite con legge, con le seguenti confessioni religiose:

§          Tavola valdese (L. 449/1984, integrata con la L. 409/1993);

§          Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (L. 516/1988, modificata dalla L. 637/1996);

§          Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988);

§          Unione delle Comunità ebraiche italiane (L. 101/1989, modificata dalla L. 638/1996);

§          Unione cristiana evangelica battista d’Italia (L. 116/1995);

§          Chiesa evangelica luterana in Italia (L. 520/1995).

Nella prassi prevalente dal 1984, le leggi sulla base di Intese sono state definite leggi di approvazione. A differenza delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, costituite solitamente da un articolo unico recante la formula di esecuzione del trattato che è allegato alla legge, le leggi di approvazione delle intese sono costituite da un articolato che riproduce sostanzialmente, con poche modifiche formali, il testo dell’Intesa, anch’essa allegata alla legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Oltre a quanto detto innanzi con riferimento all’art. 8 Cost., si ricorda che la materia Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 2 del disegno di legge reca una novella all’art. 4 della L. 409/1993, di approvazione dell’intesa con la Tavola valdese stipulata il 25 gennaio 1993.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

È stato assegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera il disegno di legge di iniziativa del Governo A.C. 2262, già approvato dal Senato, volto a modificare l’Intesa tra lo Stato e l’Unione delle Chiese avventiste, approvata con la L. 516/1988, per consentire il riconoscimento non soltanto dei diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica (come attualmente previsto), ma anche il riconoscimento delle lauree in teologia conferite dal medesimo Istituto.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Per quanto attiene ai profili finanziari, la relazione illustrativa del disegno di legge governativo rileva che questo non comporta oneri per lo Stato.

 

La disposizione, come già ricordato, modifica l’art. 4, co. 3, della L. 409/1993 nel testo vigente, ai sensi del quale la Tavola valdese attualmente non partecipa all’attribuzione della quota dell’8 per mille dell’IRPEF relativa ai contribuenti che non hanno operato alcuna scelta in sede di dichiarazione dei redditi in merito alla destinazione di tale quota (rimanendo gli importi relativi di pertinenza dello Stato).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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