Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifica al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in materia di reati elettorali - A.C. 465 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 465/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 141
Data: 30/03/2009
Descrittori:
ELEZIONI POLITICHE   PRESCRIZIONE DEL REATO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

30 marzo 2009

 

n. 141/0

Modifica al testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, in materia di reati elettorali

A.C. 465

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

465

Titolo

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali

Iniziativa

On. Anna Teresa Formisano

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2008

assegnazione

22 maggio 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia)

 

 


Contenuto

La proposta di legge, composta da un solo articolo, aggiunge un nuovo art. 114-bis al testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957), al fine di estendere a tutti i reati indicati dal medesimo testo unico le disposizioni recate dall’art. 100 del testo unico per le elezioni comunali (D.P.R. 570/1960).

Il primo comma dell’art. 100 dà facoltà a qualunque elettore di “promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile”, per i reati elettorali contemplati dal testo unico.

Il secondo comma dispone che, per i medesimi reati, “l’azione penale […] si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione”.

Lo scopo – come precisa la relazione illustrativa – è quello di applicare alle elezioni politiche (nonché alle elezioni europee ed alle consultazioni referendarie, la cui disciplina fa rinvio a quella del testo unico per l’elezione della Camera) la disciplina in materia di prescrizione dei reati elettorali che il citato art. 100 pone per i reati commessi in occasione delle elezioni amministrative, eliminando una disparità di trattamento ritenuta ingiustificata.

In assenza di una disciplina speciale, ai reati previsti dal D.P.R. 361/1957 si applicano oggi i termini di prescrizione ordinari come definiti dall’art. 157 c.p., che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, precisando che, comunque, il periodo necessario alla prescrizione non può essere inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.

Peraltro, il riferimento operato dal testo in esame all’intero art. 100 fa sì che anche la previsione di cui al primo comma (possibilità per gli elettori di “promuovere l’azione penale, costituendosi parte civile”) risulti estesa alle elezioni politiche.

La possibilità di un’azione penale popolare dovrebbe tuttavia ritenersi esclusa a seguito dell’abrogazione delle disposizioni che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero, intervenuta con l’entrata in vigore dell’art. 231 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 271/1989).

Ai fini della puntuale individuazione del significato normativo da attribuire all’art. 100 (e conseguentemente, alla disposizione in esame), si rinvia al paragrafo Coordinamento con la normativa vigente.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene in materia penale, coperta da riserva di legge, e modifica disposizioni di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge verte su materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, co. 2°, lett. l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa). Indirettamente, essa incide altresì sulla materia organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo, anch’essa riservata alla legislazione statale (art. 117, co. 2°, lett. f), Cost.).

Conformità con altri princìpi costituzionali

Quanto alla ragionevolezza di un trattamento diversificato in fatto di pena e di termine prescrizionale con riguardo ai reati elettorali, la Corte costituzionale ha avuto occasione di osservare che la diversità di disciplina è il frutto di legittime scelte discrezionali del legislatore (C. cost. 84/1997).

Peraltro, la recente sent. 394/2006 ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della L. 61/2004, che introducevano un nuovo reato contravvenzionale (falsa formazione di liste di elettori o di candidati e falsa autenticazione delle sottoscrizioni alle liste), avendo rilevato la “palese dissimmetria fra il trattamento sanzionatorio riservato a dette falsità e quello previsto, in termini generali, dalle norme del codice penale in tema di falso” e dalle stesse norme dei due testi unici in materia di falsificazione di atti elettorali.

La Corte ha sottolineato nell’occasione che “il bene finale tutelato dal reato de quo [elettorale] è di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale, in quanto intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare: trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto”.

La Corte ha comunque segnalato in più occasioni la necessità di razionalizzare la normativa generale in materia di reati elettorali, considerata non armonica né coordinata (C. cost. 84/1997 e 455/1998).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Ai fini della puntuale individuazione dell’oggetto e della portata normativa della proposta di legge, si rileva che negli ultimi anni la giurisprudenza ha assunto orientamenti non univoci in ordine all’interpretazione da dare al secondo comma dell’art. 100 del D.P.R. 570/1960, che forma oggetto della disposizione in esame.

Sia la giurisprudenza sia la dottrina, infatti, hanno a lungo interpretato i due commi dell’art. 100 come disciplinanti fattispecie diverse: il primo comma introdurrebbe semplicemente la possibilità del cittadino di costituirsi parte civile, nel caso di un procedimento già iniziato; il secondo comma fisserebbe un termine di prescrizione più breve per i reati connessi alle elezioni amministrative, in deroga alla disciplina generale del codice penale (cfr. Cass. 6443/1973, 705/1975, 1035/1997; in tal senso appare orientata anche la sent. C Cost. 455/1998). Il riferimento alla prescrizione dell’azione penale (anziché del reato) era considerato un mero errore terminologico.

Due pronunce più recenti (Cass. 17630/2005 e 46370/2008) hanno mutato radicalmente orientamento, riferendo il termine ridotto di cui all’art. 100 alla prescrizione dell’attivazione dell’azione penale popolare di cui al primo comma del medesimo art. 100, e non alla prescrizione del reato; ne conseguirebbe che anche ai reati elettorali compiuti in occasione delle elezioni amministrative dovrebbe applicarsi il termine ordinario di prescrizione, come avviene oggi per le elezioni politiche (ma, in dissenso con tale linea interpretativa, Cass. 38836/2006 e 42199/2006).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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