Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||||||
Titolo: | Norme sulla cittadinanza - A.C. 103 e abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa - Terza edizione | ||||||||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 96 | ||||||||||||||
Data: | 15/09/2009 | ||||||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Novembre 2009 |
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n. 96/0 - Terza edizione |
Norme sulla cittadinanzaA.C. 103 e abb.Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
A.C. 103 |
A.C. 104 |
A.C. 457 |
A.C. 566 |
Titolo |
Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che l’hanno riacquistato |
Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana |
Norme sulla cittadinanza |
Revoca della cittadinanza |
Iniziativa |
On. Angeli |
On. Angeli |
On. Bessa ed altri |
On. De Corato ed altri |
Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
2 |
3 |
19 |
1 |
Date: |
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presentazione |
29 aprile 2008 |
29 aprile 2008 |
29 aprile 2008 |
29 aprile 2008 |
assegnazione |
22 maggio 2008 |
22 maggio 2008 |
16 settembre 2008 |
16 settembre 2008 |
Commissione |
I (Affari costituzionali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
- |
V Commissione |
Commissioni II, III, V, VII, XI, XIV, Questioni regionali |
II Commissione |
Numero del progetto di legge |
A.C. 718 |
A.C. 995 |
A.C. 1048 |
A.C. 1592 |
Titolo |
Norme sulla cittadinanza |
Cittadinanza per nascita |
Norme in materia di cittadinanza |
Esame di naturalizzazione per gli stranieri che richiedono la cittadinanza |
Iniziativa |
On. Fedi ed altri |
On. Ricardo Antonio Merlo ed altri |
On. Santelli |
On. Cota ed altri |
Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
3 |
3 |
6 |
3 |
Date: |
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presentazione |
5 maggio 2008 |
13 maggio 2008 |
15 maggio 2008 |
31 luglio 2008 |
assegnazione |
10 giugno 2008 |
24 settembre 2008 |
4 giugno 2008 |
20 ottobre 2008 |
Commissione |
I (Affari costituzionali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
V Commissione |
- |
Commissioni II, V, VII, XI, Questioni regionali |
- |
Numero del progetto di legge |
A.C. 2006 |
A.C. 2035 |
A.C. 2431 |
A.C. 2670 |
A.C. 2684 |
Titolo |
Disposizioni sulla cittadinanza |
Revoca della cittadinanza |
Cittadinanza per nascita e attribuzione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori della ex Jugoslavia |
Norme sulla cittadinanza |
Acquisto della cittadinanza |
Iniziativa |
On. Paroli |
On. Sbai |
On. Di Biagio ed altri |
On. Sarubbi e On. Granata |
On. Mantini e On. Tassone |
Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
7 |
1 |
3 |
18 |
3 |
Date: |
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presentazione |
11 dicembre 2008 |
19 dicembre 2008 |
11 maggio 2009 |
30 luglio 2009 |
10 settembre 2009 |
assegnazione |
20 gennaio 2009 |
2 febbraio 2009 |
14 settembre 2009 |
14 settembre 2009 |
1° ottobre 2009 |
Commissione |
I (Affari costituzionali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
Commissioni II, III, V, VI (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XIV |
Commissioni II e XIV |
Commissione V |
Commissioni II, III, V, VII, XIV, Questioni regionali |
Commissione V |
La Commissione Affari costituzionali ha iniziato, in data 16 dicembre 2008, l’esame di otto progetti di legge, tutti di iniziativa parlamentare, in tema di cittadinanza. Tutti i progetti di legge (ad eccezione dell’A.C. 104) modificano espressamente la L. 91/1992, che attualmente disicplina la materia.
Per quanto concerne il contenuto, i progetti di legge possono essere così suddivisi:
§ quattro p.d.l. (A.C. 103 e A.C. 104, entrambe presentate dall’on. Angeli, A.C. 718, Fedi ed altri, e A.C. 995, Ricardo Merlo ed altri) disciplinano il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani residenti all’estero che l’abbiano perduta a seguito della naturalizzazione nei Paesi di accoglienza;
§ una p.d.l. (A.C. 1592, Cota ed altri) è finalizzata all’introduzione di un “test di naturalizzazione” per gli stranieri e gli apolidi che richiedano la cittadinanza;
§ una p.d.l. (A.C. 566, De Corato ed altri), prevede la revoca della cittadinanza, in caso di condanna definitiva per gravi delitti, per coloro che l’hanno acquistata per matrimonio.
§ due p.d.l. (A.C. 457, Bressa ed altri, e A.C. 1048, Santelli) hanno portata più generale, modificando in varie parti la L. 91/1992.
In particolare, la p.d.l. A.C. 457 interviene su puntuali aspetti della vigente disciplina, quali:
§ l’acquisto della cittadinanza per nascita, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello jus soli;
§ l’acquisto della cittadinanza da parte del minore, consentendola tra l’altro per il minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale;
§ l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, prevedendo modifiche in senso restrittivo della disciplina vigente;
§ i motivi preclusivi dell’attribuzione della cittadinanza;
§ la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, aggiungendo al requisito del periodo minimo di dieci anni di presenza regolare e continuativa in Italia già previsto, quello del possesso di un reddito sufficiente.
La p.d.l. A.C. 457, inoltre, introduce un percorso di attribuzione della cittadinanza ulteriore rispetto a quello attualmente disciplinato dall’art. 9 della L. 91/1992, per il quale sono richiesti un periodo di residenza legale di cinque anni; il possesso di un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo; l’accertamento della concreta integrazione linguistica e sociale dello straniero, da cui risulti in particolare una conoscenza elementare della lingua italiana parlata.
Le disposizioni introdotte dalla p.d.l. A.C. 1048, Santelli:
§ condizionano l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia e ivi residente legalmente e ininterrottamente all’aver frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano e all’aver adempiuto agli obblighi scolastici;
§ aggiungono, ai requisiti già previsti per l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, quelli dell’accertamento della buona conoscenza della lingua, della storia e della Costituzione italiana, della rinuncia alla precedente cittadinanza e della frequentazione di un corso di formazione di 12 mesi volto ad approfondire le materie suindicate.
Successivamente sono state abbinate altre due proposte di legge: A.C. 2006, Paroli e A.C. 2035, Sbai (abbinate rispettivamente il 21 gennaio e il 5 febbraio 2009).
La p.d.l. A.C. 2006 introduce alcune integrazioni alla disciplina in materia, tra cui: la limitazione dell’acquisto della cittadinanza iure sanguinis ai rapporti fino al secondo grado di parentela ascendente (padre e nonno), previa frequentazione di scuole o associazioni di lingua e cultura italiane e conoscenza della lingua e della Costituzione italiana; l’esclusione della doppia cittadinanza per i cittadini non comunitari; la perdita della cittadinanza, a determinate condizioni, in caso di residenza all’estero; l’introduzione di un contributo di 1.500 euro per le istanze di acquisto o concessione della cittadinanza.
La p.d.l. A.C. 2035 interviene analogamente alla p.d.l. 566, in materia di revoca della cittadinanza, prevedendo la perdita della cittadinanza (non solamente quella acquisita per matrimonio) in caso di condanna per gravi reati. L’acquisto della cittadinanza per matrimonio è inoltre revocata in caso di dichiarazioni mendaci o falso in atti.
Sulla materia è poi intervenuta la L. 94/2009 (art. 1, commi 11 e 12), approvata nell’ambito del cd. ‘pacchetto sicurezza’, la quale ha modificato la disciplina dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio ed ha introdotto un contributo di 200 euro per la presentazione delle istanze o dichiarazioni relative alla cittadinanza.
In particolare, in base alla nuova disciplina (L 91/1992, art. 5), l’acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano può avvenire, alternativamente:
- quando, dopo il matrimonio, il coniuge straniero o apolide risieda legalmente per almeno due anni nel territorio della Repubblica o, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, per almeno un anno;
- dopo tre anni dalla data del matrimonio o, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, dopo un anno e mezzo, quando il coniuge straniero o apolide sia residente all’estero.
In ogni caso è necessario che, al tempo dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La nuova disciplina è analoga a quella proposta dalla p.d.l. A.C. 457 (art. 3).
In data 14 settembre 2009 sono state assegnate alla Commissioni Affari costituzionali due ulteriori proposte di legge in materia di cittadinanza (A.C. 2431, Di Biagio e A.C. 2670, Sarubbi), il cui esame è stato abbinato alle altre.
La p.d.l. A.C. 2431 interviene esclusivamente in materia di acquisizione della cittadinanza per nascita con due diverse disposizioni di novella della L. 91/92 che ampliano i casi di applicazione del principio dello jus soli.
La prima disposizione, di carattere generale, prevede l’attribuzione della cittadinanza per nascita ai figli, nati in Italia, di cittadini stranieri di cui almeno uno è residente legalmente da almeno 3 annio è nato in Italia e vi risiede legalmente.
La seconda disposizione introduce una norma di carattere particolare, in favore dei figli, nati in Italia, dei profughi provenienti dai territori della ex Jugoslavia nel corso degli eventi bellici degli anni ’90.
La p.d.l. A.C. 2670 reca invece numerose modifiche all’attuale normativa sulla cittadinanza, prevedendo, tra l’altro:
- l’ampliamento dei casi in cui la cittadinanza è attribuita per nascita in base al criterio dello jus soli (acquisizione delle cittadinanza del figlio, nato in Italia, di genitori stranieri di cui almeno uno residente legalmente da almeno 5 anni o un anno se anch’egli nato in Italia);
- l’acquisto della cittadinanza, a determinate condizioni, da parte dei minori entrati in Italia entro il quinto anno di età o che abbiano frequentato corsi di istruzione o percorsi di formazione professionale;
- modifiche in tema di acquisto della cittadinanza per matrimonio, di motivi preclusivi all’attribuzione della cittadinanza e di riacquisto della cittadinanza
La p.d.l. A.C. 2670 introduce inoltre rilevanti modifiche disciplina dell’acquisto della cittadinanza per concessione. Viene, tra l’altro, ridotto da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale minimo per presentare istanza di acquisizione di cittadinanza da parte del cittadino extracomunitario (e analogamente è ridotto da 4 a 3 anni il periodo per i cittadini comunitari). È altresì introdotta la previsione dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero regolarmente soggiornante da almeno 3 anni cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato. In tali casi l’acquisto della cittadinanza è subordinato alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero. Nei medesimi casi inoltre viene ristretta la discrezionalità del provvedimento che attribuisce la cittadinanza: l’istanza può infatti essere rigettata solo qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica.
Infine, il 6 ottobre 2009, è stata abbinata la p.d.l. A.C. 2684, Mantini, che, analogamente alla p.d.l. A.C. 2670, prevede l’acquisto della cittadinanza per nascita dei figli, nati in Italia, degli stranieri di cui almeno uno residente da almeno 5 anni. Inoltre, viene ridotto da 10 a 6 anni il periodo di permanenza legale minimo dello straniero per poter richiedere la cittadinanza italiana.
Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.
I progetti di legge intervengono su materia disciplinata da norme di legge.
La materia trattata (Cittadinanza) rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, co. 2°, lett. f), della Costituzione.
L’A.C. 566 e l’A.C. 2035 introducono nell’ordinamento un’ipotesi di revoca della cittadinanza a seguito di condanna definitiva per una serie di delitti, alcuni dei quali politicamente motivati. L’A.C. 566 circoscrive l’ambito dei destinatari a una parte dei cittadini italiani: quelli che abbiano acquistato la cittadinanza per matrimonio ex art. 5, L. 91/1992, escludendone i cittadini iure sanguinis e jure soli e coloro che abbiano acquistato la cittadinanza ad altro titolo.
Per una valutazione della disposizione sul piano costituzionale appaiono rilevare, oltre all’art. 54, co. 1°, Cost. (dovere di fedeltà alla Repubblica), il principio di ragionevolezza desumibile, per costante giurisprudenza costituzionale, dal principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge (art. 3, co. 1°, Cost.), nonché l’art. 22 Cost., ai sensi del quale nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza (oltre che della capacità giuridica e del nome).
L’art. 6 dell’A.C. 1048 novella l’art. 7 del regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza (D.P.R. 572/1993) intervenendo direttamente, con atto legislativo, su una norma contenuta in una fonte di rango subordinato, il che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti normative (cfr. punto 3, lett. e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, recante regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica dei testi legislativi).
L’art. 17 dell’A.C. 457 autorizza il Governo a riordinare, accorpare e adeguare le disposizioni regolamentari esistenti in materia di cittadinanza.
L’A.C. 1048 e l’A.C. 1592 rinviano ad un regolamento le modalità di attuazione delle disposizioni da esse recate relative alle procedure per l’accertamento del livello di conoscenza della lingua e della cultura italiana e dell’organizzazione dei corsi di formazione.
Le proposte di legge in esame sono suscettibili di incidere, oltre che sulla platea dei soggetti suscettibili di acquistare la cittadinanza per nascita o ad altro titolo, sulle strutture amministrative chiamate ad applicare le nuove disposizioni (principalmente, gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno, le amministrazioni comunali e, per alcuni profili, le autorità consolari), nonché sugli organismi od enti che sarebbero chiamati ad effettuare i corsi di formazione o a svolgere le attività di sostegno all’integrazione previsti rispettivamente dall’A.C. 1048 e dall’A.C. 457.
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