Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare - A.C. 907 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 907/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 85
Data: 01/12/2008
Descrittori:
DIRITTO DI VOTO   ELETTORATO ATTIVO
HANDICAPPATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Progetti di legge
 


1° dicembre 2008

 

n. 85/0

Ammissione degli elettori disabili
al voto domiciliare

A.C. 907

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 907

Titolo

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare

Iniziativa

On. Bernardini ed altri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

8 maggio 2008

assegnazione

9 luglio 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni V (Bilancio) e XII (Affari sociali)

 


Contenuto

La proposta di legge ha lo scopo di consentire, agli elettori che siano affetti da minorazioni gravi e permanenti e che siano impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria abitazione, di esercitare il diritto di voto presso la stessa.

Le caratteristiche della condizione di handicap grave sono individuate dal comma 3 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) espressamente richiamato dalla disposizione in esame, ai sensi del quale la situazione di handicap assume connotazione di gravità “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

A tal fine, l’articolo unico della proposta novella l’art. 1, co. 1 e 3, del decreto-legge 1/2006, che ha introdotto il voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi patologie che si trovino, presso la propria dimora, nella duplice condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche.

Il D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

Per un esame analitico delle modificazioni proposte, si rinvia al testo a fronte riportato in calce alla presente scheda.

Il comma 1 estende tale modalità di esercizio del diritto di voto a tutti i soggetti portatori di handicap grave che, a causa delle loro condizioni fisiche di immobilità, sono costretti a non poter uscire dalla propria dimora (in tal senso si esprime la relazione illustrativa del provvedimento).

Il comma 2, sostituendo il co. 3 dell’art. 1 del D.L. 1/2006, modifica le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al voto domiciliare.

Si prevede infatti che l’elettore avente diritto il quale intende esprimere il proprio voto presso l’abitazione in cui dimora deve presentare, tra il 40° e il 30° giorno antecedente la data della votazione, all’ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto:

§         una domanda in carta libera nella quale si indicano il motivo per cui l’elettore richiede il voto domiciliare e l’indirizzo presso il quale intende esercitare il diritto di voto;

§         copia della tessera elettorale;

§         copia del certificato rilasciato dalla commissione medica competente per l’accertamento delle situazioni di handicap, dal quale risulti l’esistenza della minorazione grave e permanente.

L’art. 4 della L. 104/1992 stabilisce che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residuale di cui alla medesima legge sono effettuati dalle Commissioni mediche, in servizio presso le ASL, incaricate di compiere l’accertamento dell’invalidità civile, integrate per le finalità di cui alla medesima L. 104/1992 da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare;

§         un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l’elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora, indicandone anche la motivazione.

L’art. 1, co. 3, del D.L. 1/2006 nel testo vigente prevede che, per essere ammessi al voto domiciliare, gli elettori interessati debbano far pervenire, non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, una dichiarazione in cui attestano la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. Unitamente alla dichiarazione devono inviare copia della tessera elettorale ed un certificato medico da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza vitale da apparecchiature mediche, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

Conseguentemente alle modifiche previste dai commi precedenti, il comma 3 della proposta di legge sostituisce la rubrica dell’art. 1 del D.L. 1/2006.

 

Restano invariati gli altri commi dell’art. 1 del decreto-legge ove, in sintesi, si prevede che:

§         il voto domiciliare può essere esercitato in occasione delle elezioni politiche, europee e dei referendum costituzionali e abrogativi; per le elezioni comunali e provinciali, possono avvalersi del voto domiciliare gli elettori che dimorano nell’àmbito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui sono elettori (co. 2);

§         i sindaci predispongono gli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e li consegnano ai presidenti di seggio, i quali ne prendono nota sulle liste elettorali sezionali (co. 5);

§         l’elettore può esercitare il voto a domicilio nel comune ove dimora, anche quando la sua abitazione si trovi in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali egli è iscritto. In questo caso, il sindaco del comune d’iscrizione elettorale comunica il nominativo dell’elettore al sindaco del comune in cui l’avente diritto dimora, il quale a sua volta trasmette la richiesta di voto domiciliare al presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è situata l’abitazione dell’elettore (co. 6);

§         il presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora indicata dall’elettore raccoglie il voto a domicilio, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista che lo richiedano (co. 7). Le schede votate sono raccolte e custodite in appositi plichi e sono immediatamente riportate all’ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni (co. 9);

§         è compito del presidente dell’ufficio elettorale di sezione garantire la libertà e la segretezza del voto, tenendo conto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell’elettore (co. 8).

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione ilustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il ricorso alla legge appare necessario per un intervento inteso a novellare disposizioni di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’oggetto della proposta di legge in esame appare riconducibile alle materie Organi dello Stato e relative leggi elettorali, Elezione del Parlamento europeo e Legislazione elettorale […] di Comuni, Province e Città metropolitane, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2°, lett. f) e p), Cost.).

Si segnala che l’art. 1 del D.L. 1/2006 e, in conseguenza, la disciplina in esame, non trovano applicazione con riguardo alle elezioni regionali: la competenza legislativa in tale materia spetta infatti alle regioni, pur se “nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica” (art. 122, co. 1°, Cost.).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il testo in esame è dichiaratamente volto ad ampliare la concreta possibilità di esercizio del diritto di voto.

La relazione illustrativa richiama, a tale proposito, il quarto comma dell’art. 48, Cost., che recita: “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Come accennato, la proposta di legge incide anche sulla disciplina delle elezioni comunali e provinciali.

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento è redatto interamente in forma di novella.

Si potrebbe valutare l’opportunità di riformulare, nell’occasione, l’intera disciplina di cui all’art. 1 del D.L. 1/2006 al fine di incorporarla nel testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957).

Impatto sui destinatari delle norme

Principali destinatari del provvedimento sono gli elettori in condizioni di disabilità. Specifici adempimenti sono posti a carico delle amministrazioni comunali e degli uffici elettorali di sezione.

Formulazione del testo

Il secondo, terzo e quarto periodo della lettera a) del comma 2 disciplina gli adempimenti necessari per consentire all’elettore di esercitare il voto a domicilio nel comune ove dimora, anche se la sua abitazione si trova in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali è iscritto. Tale ipotesi è peraltro già prevista e disciplinata, in termini sostanzialmente analoghi, dal co. 6 dell’art. 1 del D.L. 1/2006 (vedi testo a fronte).

 


 

 

D.L. 1/2006
Testo vigente

D.L. 1/2006
Modificazioni proposte dall’A.C. 907

[…]

[…]

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori disabili.

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

1. Gli elettori che si trovano in una situazione di minorazione prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora per qualsiasi motivo, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’àmbito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

2. [Identico].

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, all’ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) esplicita richiesta, in carta libera, attestante il motivo per il quale si chiede di esprimere il voto presso la propria dimora e la comunicazione dell’indirizzo completo presso il quale si intende essere ammessi al voto. Nel caso in cui l’elettore dimori presso un’abitazione ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione comunica il relativo nominativo al sindaco del comune dove esso dimora e dove avverrà la raccolta del voto a domicilio. Quest’ultimo provvede a comunicare la richiesta al presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ubicata la dimora dell’elettore. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione;

b) copia della tessera elettorale;

c) copia del certificato rilasciato dalla commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal quale risulti l’esistenza della minorazione di cui al comma 1 del presente articolo;

d) un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l’elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora, indicandone anche la motivazione.

4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

4. [Identico].

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

5. [Identico].

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

6. [Identico].

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

7. [Identico].

8. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.

8. [Identico].

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d’iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9. [Identico].

[…]

[…]