Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Distacco del comune di Lamon dalla Regione Veneto e aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige - P.d. Cost. 455 e 1698 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 455/XVI   AC N. 1698/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 67
Data: 23/10/2008
Descrittori:
COMUNI   LAMON, BELLUNO - Prov, VENETO
REGIONI   TRENTINO-ALTO ADIGE
VENETO     

Casella di testo: Progetti di legge
 


23 ottobre 2008

 

n. 67/0

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto
e aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige

P.d.l. Cost. 455 e 1698

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

A.C. 455

A.C. 1698

Titolo

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Iniziativa

On. Bressa

On. Luciano Dussin

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

 

presentazione alla Camera

29 aprile 2008

24 settembre 2008

assegnazione

5 settembre 2008

1° ottobre 2008

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente (esame ai sensi dell’art. 107, co. 3, del Regolamento)

Pareri previsti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Contenuto

I progetti di legge costituzionale A.C. 455 (on. Bressa) e A.C. 1698 (on. Luciano Dussin), dal contenuto in parte coincidente e composti da un solo articolo, dispongono che il Comune di Lamon sia distaccato dalla Regione Veneto, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell’ambito della provincia autonoma di Trento.

I provvedimenti si inseriscono nella procedura prevista dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad altra regione; procedura che, per quanto concerne il comune in oggetto, è già in corso, essendosi svolto, con esito positivo, il referendum popolare previsto dalla citata disposizione costituzionale.

La carta riportata nella presente scheda individua tutti i comuni nei quali la procedura per il distacco/aggregazione si è avviata e ha condotto allo svolgimento del referendum con esito favorevole.

Relazioni allegate

I due progetti di legge costituzionale, entrambi di iniziativa parlamentare, sono corredati della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Si tratta di due progetti di legge di natura costituzionale, da approvarsi ai sensi dell’art. 138 Cost..

Il ricorso allo strumento legislativo è espressamente previsto nell’ambito della peculiare procedura delineata nell’art. 132, co. 2°, Cost..

Quanto al ricorso alla legge costituzionale, le relazioni illustrative di entrambe le proposte rilevano che “è apparso imprescindibile procedere mediante lo strumento della legge costituzionale, quale fonte di diritto pariordinata a quella che definisce l’autonomia speciale del Trentino-Alto Adige”, in quanto la variazione territoriale (distacco-aggregazione) che interessa il comune di Lamon “andrebbe ad incidere anche sul territorio di una regione ad autonomia differenziata” (sul punto v. anche infra).

Si ricorda in proposito che sui progetti di modificazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto stabilisce l’art. 103 di quest’ultimo (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), esprimono il loro parere il Consiglio regionale e i Consigli provinciali.

I due progetti di legge costituzionale in esame, peraltro, non recano novelle testuali allo Statuto della Regione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si tratta, come detto, di progetti di legge costituzionale. Quanto alla materia trattata, ai sensi del citato art. 132, co. 2°, Cost. (che parla di “legge della Repubblica”), questa rientra indubbiamente nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nell’ambito del dibattito politico sul tema in oggetto nel corso delle due precedenti legislature, sono emerse opinioni diverse in ordine alla questione se – ferma quanto al resto la procedura di cui all’art. 132, co. 2°, Cost. – sia o meno necessario il ricorso a una legge costituzionale, anziché ordinaria (pur se “aggravata”), quando il distacco o l’aggregazione di province o comuni incida sul territorio di regioni ad autonomia differenziata, i cui statuti speciali sono, com’è noto, adottati con legge costituzionale.

Impatto sui destinatari delle norme

Nelle due relazioni illustrative si sottolinea che le proposte non disciplinano i conseguenti adempimenti, ritenendo che debbano essere adottati dalla regione autonoma nei termini dell’art. 4, co. 1, n. 3, dello Statuto che riserva alla regione la potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni.

 

 


 

Comuni in cui si sono svolti i referendum ex art. 132 Cost. con esito favorevole al distacco