Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - A.C. 22 e abb.-A Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 42 Progressivo: 1 | ||
Data: | 24/10/2008 | ||
Descrittori: |
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24 ottobre 2008 n. 42/1
Elezione dei membri del Parlamento
europeo
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Il testo all’esame, approvato dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente il 23 ottobre 2008, risulta dall’unificazione delle p.d.l. A.C. 22 (Zeller ed altri), 646 (Cicu ed altri), 1070 (Palomba), 1449 (Gozi e Zaccaria), 1491 (Bocchino ed altri), 1507 (Soro ed altri), 1692 (Lo Monte ed altri) e 1733 (Zeller ed altri) e dagli emendamenti approvati in sede referente.
Composto da un solo articolo, esso introduce (al comma 1) una serie di modifiche alle norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, recate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Le modifiche apportate hanno riguardo:
§ al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, al principale fine di assicurare l’elezione di un parlamentare europeo anche in quelle parti del territorio in cui, per l’attuale sistema di distribuzione dei seggi, non è eletto alcun rappresentante.
Il testo ridefinisce il numero e il territorio di tutte le circoscrizioni, che da cinque divengono dieci.
Circoscrizione |
Regioni |
Popolazione[1] |
Seggi[2] |
1. Nord ovest |
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria |
5.906.008 |
8 |
2. Lombardia |
Lombardia |
9.032.554 |
11 |
3. Nord est |
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia |
6.651.474 |
8 |
4. Emilia-Romagna e Marche |
Emilia-Romagna, Marche |
5.453.927 |
7 |
5. Toscana e Umbria |
Toscana, Umbria |
4.323.632 |
6 |
6. Centro |
Lazio, Abruzzo, Molise |
6.695.406 |
9 |
7. Campania |
Campania |
5.701.931 |
7 |
8. Sud |
Puglia, Basilicata, Calabria |
6.629.941 |
8 |
9. Sicilia |
Sicilia |
4.968.991 |
6 |
10. Sardegna |
Sardegna |
1.631.880 |
2 |
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Totale |
56.995.744 |
72 |
Il territorio di ogni circoscrizione coincide con quello di una o più regioni limitrofe, accorpate tra loro in ragione della popolazione (si prevede peraltro la separazione tra Sicilia e Sardegna).
Ad ogni circoscrizione è assegnato, come oggi, un numero di seggi proporzionale alla rispettiva popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;
§ alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati.
- In correlazione con la ridotta dimensione delle circoscrizioni, il numero degli elettori la cui sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste di candidati viene diminuito e reso variabile per fasce di popolazione;
- sono modificati i requisiti necessari per ottenere l’esenzione dall’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni;
- è rivisto il numero di candidati presente in ogni lista, stabilendosi che, nelle circoscrizioni in cui sono eletti due parlamentari (Sardegna), le liste siano composte da due candidati, e nelle altre (come già oggi si prevede) da un numero di candidati non inferiore a tre né superiore al numero dei membri da eleggere;
- è facilitata la facoltà delle liste espressione di minoranze linguistiche di collegarsi con altra lista, esigendo che questa rappresenti un partito che si presenti in almeno la metà delle circoscrizioni (e non in tutte, come oggi previsto);
§ alla promozione delle pari opportunità nell’accesso alla carica elettiva per i due generi.
A tale scopo sono introdotte misure per il riequilibrio della composizione delle liste di candidati: nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi uno stesso contrassegno le candidature devono essere ripartite a metà tra i due generi. Per i partiti e movimenti politici che non abbiano rispettato quest’obbligo, il rimborso delle spese elettorali di cui alla L. 157/1999 è ridotto in misura variabile fra il 30 e il 50% (in tal senso, il comma 2 riformula l’art. 56 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
§ alla possibilità per l’elettore di esprimere voti di preferenza, possibilità che viene soppressa;
§ all’introduzione di soglie di sbarramento per l’ammissione delle liste al riparto dei seggi, volte a ridurre la frammentazione della rappresentanza.
Partecipano al riparto dei seggi le liste che, sul piano nazionale, abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi;
§ al meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista.
Viene interamente riscritto il procedimento per la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi che ciascuna lista ha conseguito in sede nazionale, allo scopo di garantire ad ogni circoscrizione l’elezione del numero di rappresentanti ad essa assegnato (evitando o riducendo al massimo lo “slittamento” di seggi a favore di altre circoscrizioni). Tale diversa ripartizione è effettuata adottando due innovazioni:
- l’attribuzione dei seggi a quoziente intero è effettuata con riferimento al quoziente circoscrizionale, in luogo del quoziente nazionale di lista utilizzato dalla formula vigente; il quoziente circoscrizionale è determinato, a sua volta, dividendo il totale dei voti validi ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste cui spettano seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa. È previsto un meccanismo di correzione per il caso in cui l’assegnazione dei seggi a quoziente intero attribuisca nelle circoscrizioni ad una lista più seggi di quanti gliene spettino in base alla ripartizione in sede nazionale;
- i seggi residui sono attribuiti alle liste in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna lista. Tale operazione è effettuata in ciascuna circoscrizione seguendo l’ordine crescente della popolazione residente, a partire cioè dalla circoscrizione meno popolata. Tale successione fa si che nelle circoscrizioni più piccole – dove i seggi vengono assegnati quasi sicuramente soltanto con le parti decimali – siano assegnati i seggi spettanti alle liste che hanno le più grandi parti decimali;
- quale criterio suppletivo, i seggi che eventualmente rimanessero ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla stessa nelle circoscrizioni dove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi quelli che non hanno già dato luogo alla attribuzione di un seggio. Qualora i seggi da assegnare in una circoscrizione eccedano il numero dei componenti la lista, i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista nelle altre circoscrizioni, secondo la già detta graduatoria delle parti decimali.
Per un raffronto analitico tra la disciplina vigente e le modifiche introdotte dal testo unificato in esame, si rinvia al testo a fronte riportato nella presente scheda.
Il comma 3 dispone, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Le elezioni al Parlamento europeo sono disciplinate sulla base dell’Atto approvato il 20 settembre 1976 con decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150).
L’Atto (come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002) fissa princìpi per elezioni a suffragio universale diretto, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del procedimento elettorale. La disciplina dei singoli Stati non deve peraltro, nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.
Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia trovano la loro disciplina generale nella citata L. 18/1979.
Le modifiche proposte dai progetti di legge in esame non pregiudicano la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste in sede nazionale, pur se alcune introducono soglie di sbarramento (consentite, nel limite del 5%, dall’Atto di Bruxelles). Peraltro esse – attribuendo un maggior peso al vincolo relativo all’assegnazione dei seggi su base territoriale –incidono, in misura più o meno rilevante, sulla proporzionalità nel rapporto voti/seggi a livello circoscrizionale.
Facendo seguito ad una osservazione formulata dalla XIV Commissione nel parere, espresso in data 23 ottobre 2008, sul testo elaborato dalla I Commissione, quest’ultima ha soppresso alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, che modificavano, con riferimento alle elezioni europee, la disciplina delle campagne elettorali dettata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.
Tali disposizioni (contenute nel co. 3 dell’art. 1 del testo unificato) prevedevano in particolare:
§ l’introduzione di un tetto (oggi non previsto) alle spese elettorali dei candidati e dei partiti che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo;
§ l’estensione alle elezioni europee dei correlativi obblighi di rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali, dei controlli sugli stessi e delle relative sanzioni in caso di mancata ottemperanza, escluse quelle relative alla decadenza degli eletti.
La XIV Commissione ha segnalato nel suo parere l’opportunità di soprassedere momentaneamente a tale punto, in vista di ulteriori approfondimenti.
Si rinvia alle schede di lettura recate dal dossier Progetti di legge n. 42 (15 settembre 2008).
Raffronto tra la legge 24 gennaio 1979, n. 18,
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nel
testo vigente
e le modifiche apportate dal testo unificato della Commissione (A.C. 22 e
abb.-A)
L. 18/1979 |
L. 18/1979 |
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Art. 2 |
Art. 2 |
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Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge. |
Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge[3]. |
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[…] |
[…] |
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Art. 12 |
Art. 12 |
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Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione. |
[Non modificato]. |
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Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. |
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti. |
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I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista. |
[Abrogato]. |
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Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresí, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere. |
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corsoal momento della convocazione dei comizi, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con propriocontrassegno e abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. |
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Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all’uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’articolo precedente, sempre che, nell’atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all’atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura. |
[Non modificato]. |
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Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione. |
[Non modificato]. |
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Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore alla metà delle candidature presenti nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno. Qualora l’insieme di tali candidature sia in numero dispari, il complesso dei candidati di un genere può superare di una unità quello dei candidati dell’altro genere[4]. |
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Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono. |
[Non modificato]. |
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Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. |
Nelle circoscrizioni cui sono assegnati due seggi ciascuna lista deve comprendere due candidati. Nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere. |
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Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno. |
Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in almeno la metà delle circoscrizioni con lo stesso contrassegno. |
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A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche. |
[Non modificato]. |
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La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. |
[Non modificato]. |
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Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia. |
[Non modificato]. |
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[…] |
[…] |
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Art. 14 |
Art. 14 |
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L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze. |
[Abrogato]. |
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Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell’articolo 12. |
[Abrogato]. |
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Art. 15 |
Art. 15 |
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Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall’ufficio elettorale circoscrizionale. |
[Non modificato]. |
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Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. |
I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre[5]. |
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[…] |
[…] |
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Art. 18 |
Art. 18 |
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L’ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni: |
[Non modificato]. |
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1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76; |
1) [Non modificato]. |
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2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76. |
2) [Abrogato]. |
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Di tutte le operazioni dell’ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. |
[Non modificato]. |
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Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all’ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta. |
[Non modificato]. |
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Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell’articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale. |
[Non modificato]. |
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[…] |
[…] |
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Art. 20 |
Art. 20 |
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L’ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all’articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente: |
[Non modificato]. |
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1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell’articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione; |
1) [Non modificato]. |
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2) comunica all’Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell’articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale; |
2) [Non modificato]. |
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3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell’articolo 30; |
3) [Abrogato]. |
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4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista. |
4) [Abrogato]. |
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Art. 21 |
Art. 21 |
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L’Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente; |
[Non modificato]. |
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1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell’articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno; |
1) [Non modificato]. |
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1-bis) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi; |
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2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; |
2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; |
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3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell’articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l’attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste. |
3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni. |
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L’ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. |
[Non modificato]. |
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Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l’altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione. |
[Non modificato]. |
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Art. 22 |
Art. 22 |
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L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell’articolo 20. |
L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo l’ordine di successione dei candidati nella lista. |
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Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell’articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l’ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un’unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate. |
Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste collegate con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale dell'assegnazione. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'assegnazione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione. |
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Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l’ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000. |
Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell’ultimo resto utilizzato, purché al complesso delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000. |
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L’ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti. |
[Non modificato]. |
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[…] |
[…] |
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Tabella A |
Tabella A |
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Tabella B |
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[1] Dati censimento 2001.
[2] Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona i seggi spettanti all’Italia salirebbero a 73. In tal caso, il seggio ulteriore spetterebbe alla circoscrizione Lombardia.
[3] L’art. 1, co. 1, lett. q), del testo sostituisce la tabella A annessa alla L. 18/1979 (v. infra).
[4] L’art. 1, co. 2, del testo sostituisce l’art. 56 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) con il seguente:
Art. 56.
(Pari opportunità nell’accesso alla
carica di membro del Parlamento europeo).
1. Per il movimento o per il partito politico che non abbia rispettato la proporzione delle candidature dei due generi stabilita dall’articolo 12, sesto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura variabile dal 30 al 50 per cento della somma ad esso spettante, in proporzione alla minore presenza di uno dei due generi.
2. Le somme non assegnate ai sensi del comma 1 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell’esercizio in corso.
[5] L’art. 1, co. 1, lett. r), del testo sostituisce la tabella B annessa alla L. 18/1979 (v. infra).