Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia -A.C. 22 e abb. Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 42 | ||||||
Data: | 15/09/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
15 settembre 2008 n. 42/0
Elezione dei membri del Parlamento
europeo
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Numero del progetto di legge |
A.C. 22 |
A.C. 646 |
A.C. 1070 |
A.C. 1449 |
A.C. 1491 |
A.C. 1507 |
Titolo |
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia |
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia |
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, volte all'individuazione delle circoscrizioni elettorali su base regionale |
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia |
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia |
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia |
Iniziativa |
Zeller ed altri |
Cicu ed altri |
Palomba |
Gozi e Zaccaria |
Bocchino ed altri |
Soro ed altri |
Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
5 |
4 |
6 |
6 |
1 |
2 |
Date: |
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presentazione |
29 aprile 2008 |
30 aprile 2008 |
16 maggio 2008 |
8 luglio 2008 |
16 luglio 2008 |
18 luglio 2008 |
assegnazione |
10 giugno 2008 |
5 agosto 2008 |
21 luglio 2008 |
28 luglio 2008 |
21 luglio 2008 |
28 luglio 2008 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le sei proposte di legge sono volte a modificare le norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, recate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Tre di esse (A.C. 22, 1070 e 1449) riprendono, ciascuna apportando qualche modifica, l’impianto del testo unificato sottoposto dal relatore alla I Commissione della Camera nel corso della XV legislatura.
Le modifiche apportate alla disciplina vigente hanno riguardo:
§ al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni; il principale obiettivo è quello di assicurare l’elezione di un parlamentare europeo anche in quelle parti del territorio in cui, per l’attuale sistema di distribuzione dei seggi, non è eletto alcun rappresentante.
Mentre l’A.C. 646 si limita a dividere in due l’attuale circoscrizione V (Italia insulare), così che la regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscano ciascuna una circoscrizione elettorale, le altre proposte di legge ridefiniscono – di norma seguendo i confini delle regioni – il numero e il territorio di tutte le circoscrizioni (che da 5 divengono 10 nell’A.C. 1507; 15 nell’A.C. 1491; 21 negli A.C. 1070 e 1449; 23 nell’A.C. 22);
§ alla disciplina dell’elettorato passivo.
Incide su tale disciplina il solo A.C. 1507, che trasforma in incandidabilità le ipotesi di incompatibilità previste dalla L. 18/1979 per i membri del Governo, i presidenti di regioni e province e i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;
§ alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati.
In correlazione con la ridotta dimensione delle circoscrizioni, viene ridotto il numero degli elettori la cui sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste di candidati, e viene rivisto il numero di candidati presente in ogni lista. L’A.C. 1597 esclude inoltre la possibilità di candidarsi in più di una circoscrizione. Gli A.C. 22, 1070 e 1449 sopprimono la possibilità, per le liste che rappresentano minoranze linguistiche, di collegarsi con altre al fine di ottenere una rappresentanza: l’abrogazione appare conseguente alla scelta di costituire distinte circoscrizioni per le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano;
§ alla possibilità per l’elettore di esprimere voti di preferenza.
Gli A.C. 22 e 1491 sopprimono la possibilità di esprimere preferenze. L’A.C. 1507 consente l’espressione di un massimo di due preferenze, ma solo se riferite a candidati di sesso diverso. L’A.C. 1070 prevede una sola preferenza. Analogamente dispone l’A.C. 646, con riguardo però alle sole circoscrizioni insulari. Anche l’A.C. 1449 introduce la preferenza unica, ma l’accompagna ad una sorta di “soglia di sbarramento”: ai fini dell’assegnazione dei seggi, infatti, si terrà conto delle preferenze espresse solo se queste avranno raggiunto o superato, in ambito circoscrizionale, l’8 per cento dei voti di lista;
§ alla promozione delle pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi.
Dispongono in tal senso due proposte di legge. L’A.C. 1491 introduce criteri di alternanza nella composizione delle liste; l’A.C. 1507 vieta la presenza, nell’insieme delle liste aventi il medesimo contrassegno, di candidati dello stesso sesso in misura superiore al 60 per cento, e condiziona la validità delle preferenze espresse al fatto che siano riferite a candidati di sesso diverso;
§ all’introduzione di soglie di sbarramento per l’ammissione delle liste al riparto dei seggi, al fine di ridurre la frammentazione della rappresentanza.
Dispongono in tal senso tre proposte di legge: l’A.C. 1491 (soglia del 5 per cento) e gli 1449 e 1507 (soglia del 3 per cento);
§ al meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista.
Il solo A.C. 1491 interviene sul riparto dei seggi in ambito nazionale, sostituendo il metodo d’Hondt al vigente metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Tutte le proposte di legge tranne l’A.C. 646 riscrivono invece interamente, con formulazione in gran parte simile, il procedimento per la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi che ciascuna lista ha conseguito in sede nazionale, allo scopo di garantire ad ogni circoscrizione l’elezione del numero di rappresentanti ad essa assegnato (evitando o riducendo al massimo lo “slittamento” di seggi a favore di altre circoscrizioni).
Le proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.
Le sei proposte di legge in esame intervengono in materia elettorale e novellano disposizioni recate da atti aventi natura legislativa.
L’oggetto delle proposte di legge può ricondursi alla materia: elezione del Parlamento europeo, che l’art. 117, co. 2°, lett. f), della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Le misure, di cui agli A.C. 1491 e 1507, volte a promuovere le pari opportunità tra uomo e donna nell’accesso alla carica di parlamentare europeo vincolano la formazione delle liste – introducendo criteri di alternanza rilevanti ai fini dell’assegnazione dei seggi, o quote di presenza dei due sessi – ovvero incidono sull’espressione del voto in sé, l’efficacia del quale (quanto alle preferenze) è condizionata a una determinata modalità di esercizio, funzionale al perseguimento di un riequilibrio nella rappresentanza.
Tali misure vanno lette alla luce degli artt. 3 e 51 Cost. che sanciscono, il primo, il principio di eguaglianza in via generale, il secondo l’eguaglianza di tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, a tutela della quale – secondo l’integrazione apportata dalla L.Cost. 1/2003 – “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Sembra opportuno tener conto anche della giurisprudenza costituzionale in materia, pur se – è da notare – anteriore alla citata L.Cost. 1/2003.
L’orientamento della Corte, desumibile dalle sentt. 422/1995 e 49/2003, considera costituzionalmente apprezzabile la finalità di conseguire una “parità effettiva” tra uomini e donne anche nell’accesso alla rappresentanza elettiva; ma sembra non ritenere possibile il perseguimento di tale fine con misure che incidano direttamente sul contenuto stesso di diritti fondamentali, quale quello di elettorato passivo, “rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali” (sent. 422/1995) o che stabiliscano vincoli all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili (cfr. sent. 49/2003).
Le elezioni al Parlamento europeo sono disciplinate sulla base dell’Atto approvato il 20 settembre 1976 con decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150).
L’Atto (come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002) fissa princìpi per elezioni a suffragio universale diretto, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del procedimento elettorale. La disciplina dei singoli Stati non deve peraltro, nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.
Le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia trovano la loro disciplina generale nella citata L 18/1979.
Le modifiche proposte dai progetti di legge in esame non pregiudicano la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste in sede nazionale, pur se alcune introducono soglie di sbarramento (consentite, nel limite del 5%, dall’Atto di Bruxelles). Peraltro esse – attribuendo un maggior peso al vincolo relativo all’assegnazione dei seggi su base territoriale –incidono, in misura più o meno rilevante, sulla proporzionalità nel rapporto voti/seggi a livello circoscrizionale.
Con specifico riguardo all’art. 1, co. 1, lett. a), dell’A.C. 1507, nella parte in cui si dispone l’incandidabilità dei componenti del Governo, si rileva che l’incompatibilità oggi prevista per i membri del Governo di uno Stato membro discende direttamente dal c.d. Atto di Bruxelles, essendo espressamente prevista dall’art. 6, par. 1, della decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom.
Si rinvia alle schede di lettura recate dal dossier Progetti di legge n. 42 (15 settembre 2008).
Le modifiche apportate dai progetti di legge alla disciplina vigente (recata come detto dalla L. 18/1979) sono redatte integralmente in forma di novella.
Con riguardo agli artt. 2, co. 3, e 3 dell’A.C. 1070, si rileva che la possibilità di esprimere preferenze (una, nella fattispecie) perde significato nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un solo seggio, in presenza della disposizione secondo cui ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione (nella fattispecie, pari ad uno).
L’A.C. 1449, all’art. 5, fissa una soglia di sbarramento pari al 3 per cento, collocando però la relativa clausola nell’art. 21, co. 1°, n. 3, della L. 18/1979, ove si disciplina la distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni.
Si rileva che tale collocazione rende non del tutto comprensibile la formula elettorale, avendo il solo effetto di escludere la ripartizione a livello circoscrizionale di seggi che, ai sensi del precedente co. 1°, n. 2, sarebbero stati già assegnati in ambito nazionale.
Per ulteriori, specifiche osservazioni sulle proposte di legge in esame si rinvia alle schede di lettura recate dal dossier Progetti di legge n. 42 (15 settembre 2008).