Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia - A.C. 22 e abb. - Schede di lettura e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC N. 22/XVI   AC N. 646/XVI
AC N. 1070/XVI   AC N. 1449/XVI
AC N. 1491/XVI   AC N. 1507/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 42
Data: 15/09/2008
Descrittori:
ELEZIONI EUROPEE   PARLAMENTO EUROPEO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

A.C. 22 e abb.

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

n. 42

 

 

15 Settembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: ac0136.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il quadro normativo  3

§      Le norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo  3

§      Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia  4

§      L’elettorato attivo  6

§      L’elettorato passivo  7

§      Le circoscrizioni elettorali7

§      Le modalità di presentazione delle candidature  8

§      La ripartizione dei seggi10

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)12

I lavori parlamentari nelle precedenti legislature  16

§      XIII legislatura  16

§      XIV legislatura  17

§      XV legislatura  19

Le proposte di legge in esame  21

§      Circoscrizioni elettorali21

§      Limitazioni all’elettorato passivo  24

§      Presentazione delle liste di candidati26

§      Voti di preferenza  28

§      Misure a tutela delle pari opportunità  29

§      Soglie di sbarramento e riparto dei seggi31

Raffronto tra la legge n. 18 del 1979 nel testo vigente e le modifiche apportate dalle proposte di legge in esame  35

Normativa di riferimento

§      L. 24 gennaio 1979, n. 18. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia  73

§      D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. (art. 56)107

Normativa comunitaria

§      Dec. 76/787/CECA/CEE/Euratom 20 settembre 1976. Decisione del Consiglio Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto  111

 

 


Schede di lettura

 


 

Il quadro normativo

Le norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo

Le fonti normative riguardanti l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo sono costituite dall’Atto del 20 settembre 1976 e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom (c.d. Atto di Bruxelles, ratificato dall’Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150), ha sancito l’elezione diretta del Parlamento europeo.

L’Atto fissa alcuni princìpi comuni sulla durata del mandato, lo status, le incompatibilità e la verifica dei poteri del parlamentare europeo, rimettendo alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

 

Salvo quanto si dirà con riferimento alle modificazioni apportate dalla decisione 2002/772/CE, l’Atto dispone che:

§         in tutti gli Stati membri l’elezione deve avere luogo durante un medesimo periodo, con inizio il giovedì mattina e termine la domenica successiva; tale periodo deve essere lo stesso per tutte le elezioni successive; qualora ciò risulti impossibile, il Consiglio fissa all’unanimità un altro periodo, che può essere anteriore o posteriore di un mese a quello fissato;

§         i rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni;

§         la carica di rappresentante al Parlamento europeo è compatibile con quella di membro del parlamento di uno Stato membro, mentre sono fissate alcune incompatibilità sia nell’ambito delle Comunità europee, sia in ambito nazionale.

 

In Italia il sistema elettorale è stato definito dalla L. 18/1979[1], e integrato dal D.L. 408/1994[2], convertito, con modificazioni, dalla L. 483/1994, che contiene norme attuative della direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 (Direttiva 93/109/CE) relativa alle modalità d’esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità.

L’Atto di Bruxelles è stato modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002.

Le principali innovazioni introdotte da tale decisione ai principi comuni per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo sono le seguenti:

§         elezione a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto dei voti proporzionale; la disciplina dei singoli Stati membri non deve nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto;

§         possibilità di fissare una soglia minima per l’attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi);

§         possibilità di fissare un tetto alle spese sostenute dai candidati per la campagna elettorale;

§         incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e di membro di un Parlamento nazionale (a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004);

§         disciplina della vacanza dei seggi.

Fatte salve le disposizioni contenute nella decisione, la procedura elettorale è disciplinata in ciascun Stato membro dalle disposizioni nazionali, che nel tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Con la L. 78/2004[3]sono state recepite le norme precettive[4] della decisione citata non presenti nel nostro ordinamento ed è stata introdotta, in particolare, l’incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di componente del Parlamento nazionale. Infine, la L. 90/2004[5], novellando anch’essa la L. 18/1979, ha innovato in diverse parti la disciplina dell’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, individuando ulteriori incompatibilità tra il mandato europeo e alcune cariche elettive territoriali (consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e modificando le norme per la sottoscrizione delle liste di candidati e per l’espressione delle preferenze.

Il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Per effetto della decisione del Consiglio delle Comunità europee 93/81 del 1° febbraio 1993 (assunta a seguito dell’unificazione tedesca), il numero dei membri italiani era stato elevato da 81 a 87. Tale modifica è stata recepita con l’art. 9 del citato D.L. 408/1994.

In seguito, il Trattato di Nizza del 2001[6] ha introdotto gli adeguamenti istituzionali considerati necessari in vista dell’allargamento dell’Unione a 27 membri[7]. In specie, con riguardo alla composizione del Parlamento europeo:

§         il numero massimo di 700 parlamentari (fissato dal Trattato di Amsterdam) è stato portato a 732 membri;

§         è stato fissato il numero di parlamentari attribuiti a ciascun singolo Stato prevedendo, in tale contesto, il passaggio della rappresentanza italiana da 87 a 72 seggi.

L’evolversi della dinamica del processo di allargamento ha in seguito condotto all’ingresso di dieci, anziché dodici, nuovi Stati[8] a decorrere dal 1° maggio 2004, anziché dal 1° gennaio 2005, e all’adesione di due ulteriori Stati (Romania e Bulgaria) prevista per il 2007. Il successivo Trattato di adesione all’Unione europea, stipulato ad Atene il 16 aprile 2003[9], e l’Atto di adesione firmato contemporaneamente al Trattato, hanno tenuto conto di tale dinamica prevedendo, con riguardo alla composizione del Parlamento europeo, una disciplina transitoria in virtù della quale:

§         il numero dei membri italiani nel Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 è stato fissato in 78 unità;

§         a partire dalla legislatura 2009-2013, avrebbero trovato applicazione i criteri di ripartizione previsti nella Dichiarazione allegata al Trattato di Nizza, la quale comporterebbe il passaggio della rappresentanza italiana da 78 a 72 seggi.

Sulla materia è peraltro intervenuto, da ultimo, il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 e attualmente in corso di ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione[10]. L’art. 9A, inserito dal Trattato di Lisbona nel Trattato sull’Unione europea ha disposto, tra l’altro, che il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell’Unione in numero non superiore a 750, più il Presidente (sul punto si veda anche il paragrafo Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea).

 

La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La distribuzione dei seggi tra gli Stati non è fissata dal Trattato, ma è rimessa a una decisione del Consiglio europeo adottata all’unanimità, su iniziativa del Parlamento e con la sua approvazione.

Sulla base di tale previsione, la proposta elaborata dal Parlamento europeo l’11 ottobre 2007 rimetteva in discussione la parità di rappresentanza storicamente esistente tra Roma, Parigi e Londra, prevedendo che all’Italia fossero attribuiti 72 seggi, al Regno Unito 73 e alla Francia 74. A seguito di lunghi negoziati, il Consiglio europeo di Lisbona del 18-19 ottobre 2007 decideva di innalzare da 750 a 751 (750 membri, più il Presidente) la composizione del Parlamento europeo, e in un'apposita dichiarazione allegata all’Atto finale precisava che il seggio supplementare sarà attribuito all’Italia.

 

In conclusione, subordinatamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la rappresentanza italiana si comporrà di 73 seggi a partire della legislatura 2009-2014 del Parlamento europeo.

L’elettorato attivo

Il diritto di voto può essere esercitato dai cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni nel territorio nazionale e risultino iscritti nelle liste elettorali (art. 3, primo comma, della L. 18/1979).

Possono inoltre votare per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni, una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l’iscrizione nella apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (art. 3, secondo comma, della L. 18/1979).

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l’altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l’assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo (art. 2, co. 2, del D.L. 408/1994).

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo ivi presentatisi. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (art. 3, co. 1, del D.L. 408/1994).

Quest’ultima facoltà è prevista anche per gli elettori italiani (e per i loro familiari conviventi) comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell’Unione. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all’estero entro l’80° giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell’interno (art. 3, comma 3, del D.L. 408/1994).

L’elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono eleggibili alla stessa carica anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni nazionali (art. 4, commi primo e secondo, della L. 18/1979).

I candidati dei Paesi comunitari diversi dall’Italia devono presentare alla corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un’apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell’Unione (art. 2, comma 6, del D.L. 408 del 1994).

Le circoscrizioni elettorali

I membri italiani del Parlamento europeo sono eletti su base circoscrizionale. A tale scopo, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (indicate nella Tabella A della L. 18/1979[11]).

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, secondo quanto dispone l’art. 2 della L. 18/1979, dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

La tabella che segue riporta, nella colonna c), la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni disposta dal D.P.R. 10 aprile 2004[12] per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.

Le ultime due colonne recano la ripartizione ipotizzabile in occasione delle elezioni del 2009, sulla base della composizione del Parlamento europeo conseguente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (colonna d)) ed all’eventualità della sua mancata entrata in vigore (colonna e)).

 

(a)
Circoscrizione

(b)
Popolazione 2001

(c)
Seggi 2004

(d)
Seggi 2009
(tot. 73)

(e)
Seggi 2009
(tot. 72)

I) ITALIA NORD OCCIDENTALE:
Piemonte Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia; capoluogo: Milano

14.938.562

20

19

19*

II) ITALIA NORD-ORIENTALE:
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; capoluogo: Venezia

10.634.820

15*

14*

13

III) ITALIA CENTRALE:
Toscana, Umbria, Marche, Lazio; capoluogo: Roma

10.906.626

15*

14*

14*

IV) ITALIA MERIDIONALE:
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; capoluogo: Napoli

13.914.865

19

18*

18*

V) ITALIA INSULARE:
Sardegna, Sicilia; capoluogo: Palermo

6.600.871

9

8

8

Totali

56.995.744

78

73

72

Sono contraddistinte con un asterisco (*) le circoscrizioni alle quali è assegnato un seggio in più in ragione dei più alti resti.

Le modalità di presentazione delle candidature

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata per ogni circoscrizione fra le ore 8 del 40° giorno e le ore 20 del 39° giorno antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della Corte d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale (art. 12, primo comma, della L. 18/1979).

Ciascuna lista deve essere presentata dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, allo scopo designati all’atto del deposito del contrassegno di lista, con una apposita dichiarazione sottoscritta da almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione (art. 12, secondo e terzo comma, della L. 18/1979).

 

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell’art. 14 della L. 53/1990[13] e devono recare l’indicazione del comune in cui l’elettore è iscritto[14].

Le sottoscrizioni non sono richieste (art. 12, quarto comma, della L. 18/1979) per:

§       i partiti e i gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima elezione politica nazionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;

§       i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo;

§       i partiti o gruppi politici che, nell’ultima elezione della Camera dei deputati, abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi nella quota proporzionale anche quando non abbiano ottenuto alcun seggio, purché a tali liste si sia collegato, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale;

§       le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall’onere di sottoscrizione delle candidature.

 

Per i partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, è prevista la possibilità di collegarsi con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico che risulti presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art. 12, nono comma, della L. 18/1979).

Ciascuna lista deve essere composta di un numero di candidati non inferiore a tre e non maggiore del numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione (art. 12, ottavo comma, della L. 18/1979).

Nelle liste circoscrizionali di candidati presentate per le prime due elezioni europee successive al 10 aprile 2004 (a partire quindi dalle elezioni del giugno 2004) è obbligatoria, a pena di inammissibilità, la presenza di candidati di entrambi i sessi. Inoltre, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 56 del D.Lgs. 198/2006[15]): tale computo è effettuato a livello nazionale, sull’insieme delle liste presentate con un medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni. Nel computo si tiene conto una sola volta delle candidature plurime (un candidato o una candidata può infatti presentarsi in più circoscrizioni).

Per i movimenti e i partiti politici che non abbiano rispettato questa proporzione, viene ridotto il contributo alle spese elettorali spettante ai sensi della L. 157/1999:

§         in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in eccesso rispetto al numero consentito;

§         sino ad un massimo della metà della somma spettante.

La somma eventualmente derivante dalla riduzione del rimborso effettuata viene attribuita alle altre liste, alle seguenti condizioni;

§         la maggiorazione è assegnata ai partiti e ai gruppi politici per i quali i candidati eletti di ciascuno dei due sessi sia superiore ad un terzo del totale dei candidati eletti;

§         la somma complessivamente spettante è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico.

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono (art. 12, settimo comma, della L. 18/1979).

Nessun candidato può comunque essere compreso in liste aventi contrassegni diversi (art. 12, sesto comma, della L. 18/1979).

La ripartizione dei seggi

L’Atto di Bruxelles fissa alcuni principi comuni sull’elezione dei membri del Parlamento europeo, tra i quali un’opzione a favore del “carattere proporzionale del voto”, e rimette alle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro la puntuale disciplina del sistema elettorale.

L’Italia ha adottato il sistema elettorale proporzionale.

I seggi sono attribuiti a liste di candidati presentate nelle cinque circoscrizioni, con riparto dei seggi in sede di Collegio unico nazionale.

L’elettore può votare soltanto per una delle liste presentate nella circoscrizione e può esprimere la propria preferenza per uno o più candidati; il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a tre; per i candidati presenti nelle liste di minoranze linguistiche collegate può essere espressa una preferenza soltanto (art. 14 della L.18/1979).

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Il procedimento per l’assegnazione dei seggi è il seguente (art. 21 della L. 18/1979):

§         si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni;

§         si sommano quindi le cifre elettorali nazionali di tutte le liste e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale;

§         il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente;

§         i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l’ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell’attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale pieno.

Si procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna lista nelle varie circoscrizioni:

§         a tal fine si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi già attribuiti alla lista stessa con il meccanismo sopra descritto, ottenendo così il quoziente elettorale di lista;

§         il numero dei seggi spettanti alla lista nelle singole circoscrizioni è dato dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale di lista;

§         i seggi che eventualmente rimangono ancora da distribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, a parità di questi, nelle circoscrizioni che hanno fatto registrare la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di quest’ultima si procede per sorteggio.

Sono proclamati eletti, nell’ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo, la legge, come già accennato, prevede che le liste di candidati presentate da partiti o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un’altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (art. 12, comma nono, della L. 18/1979).

Per l’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell’ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un’unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l’ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (art. 22, commi secondo e terzo, della L. 18/1979).

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell’Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall’Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto (art. 41 della L. 18/1979).

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Elezione del Parlamento europeo

La Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo ha nominato l’on. Andrew Duff (Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa – UK) relatore per la predisposizione di una relazione di iniziativa (estranea cioè ad un procedimento legislativo) sull’elezione del Parlamento europeo. In vista della presentazione della proposta di relazione – che al momento non è ancora intervenuta – l’on. Duff ha presentato, il 18 gennaio 2008, un documento di lavoro nel quale si analizzano le prospettive ed i problemi relativi all’elezione del Parlamento europeo.

 

Nel documento di lavoro, in particolare, si evidenziano le seguenti questioni ed opzioni:

§         rendere obbligatoria la creazione di circoscrizioni elettorali territoriali negli Stati membri più popolosi;

§         creare un sistema con liste transnazionali per una percentuale di seggi;

§         consentire la creazione di circoscrizioni per comunità linguistiche specifiche;

§         consentire ai candidati di presentarsi in più di una circoscrizione o Stato durante la medesima elezione;

§         facilitare il voto da parte dei cittadini UE che vivono in uno Stato diverso dal proprio;

§         incoraggiare l'introduzione del voto di preferenza;

§         rivedere il calendario della consultazione elettorale, anticipando le elezioni da giugno a maggio;

§         istituire un regime di privilegi e immunità dei membri;

§         istituire un regime per la verifica delle credenziali e la copertura dei seggi vacanti;

§         armonizzare l'età degli elettori e dei candidati.

 

La Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo dovrebbe riprendere l’esame della questione durante il mese di settembre 2008.

La composizione del Parlamento europeo nel Trattato di Lisbona

In base all’articolo 14 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona[16], la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La composizione del Parlamento europeo è stabilita dal Consiglio europeo, su proposta del PE e con l’approvazione di quest’ultimo, nel rispetto di tali princìpi.

 

Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha invitato il Parlamento europeo a presentare, entro ottobre 2007, una proposta di decisione sulla propria futura composizione. L’11 ottobre 2007 il Parlamento europeo ha approvato una proposta di decisione sulla sua composizione basata sul criterio della popolazione residente e non su quello del numerodei cittadini, previsto dall’articolo 9A del Trattato sull’Unione europea come modificato dal Trattato di Lisbona. Applicando tale criterio la proposta alterava la situazione fin qui consolidata secondo cui, in assenza di significative variazioni demografiche, ai tre Stati più popolosi dopo la Germania, vale a dire Gran Bretagna, Francia e Italia, è sempre stato attribuito lo stesso numero di seggi. All’Italia erano dunque attribuiti 72 seggi, senza variazioni rispetto a quanto previsto dal Trattato CE (come modificato dall’atto di adesione di Bulgaria e Romania) che prevede, infatti, una riduzione dagli attuali 78 a 72 seggi a partire dalla prossima legislatura (2009-2014)[17]. I 16 seggi da distribuire erano attribuiti a vari Stati membri, tra cui la Francia (da 72 a 74 seggi) e il Regno Unito (da 72 a 73 seggi).

 

In occasione dell’accordo complessivo raggiunto dalla Conferenza intergovernativa che ha elaborato il testo del Trattato di Lisbona, il 19 ottobre 2007, è stato concordato di innalzare da 750 a 751 (750 membri, più il Presidente), la composizione del Parlamento europeo. Una apposita dichiarazione allegata al Trattato di Lisbona ha disposto che il seggio supplementare sia attribuito all’Italia (che quindi si prevede abbia 73 seggi a partire dalla legislatura 2009-2014 del PE).

Diritto di voto e eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

La Commissione europea ha presentato il 12 dicembre 2006 una proposta di modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (COM(2006)791).

 

L’articolo 19, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea prevede che tutti i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità hanno diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

I principi che governano il diritto di voto e di eleggibilità in uno Stato membro di cui il cittadino UE non ha la nazionalità sono stabiliti dalla direttiva 93/109/CE. L’articolo 4 della direttiva 93/109/CE stabilisce che nessuno può votare più di una volta, né può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni del Parlamento europeo.

La direttiva 93/109/CE prevede, inoltre, due misure per impedire che il cittadino eserciti il diritto di voto o si presenti come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni del Parlamento europeo. In primo luogo, il cittadino UE non avente la nazionalità del paese in cui risiede deve presentare una dichiarazione formale, indicante che eserciterà il diritto di voto o di eleggibilità esclusivamente nello Stato membro di residenza. In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti a scambiarsi le informazioni relative ai cittadini di altri Stati membri iscritti nelle liste elettorali o che si sono presentati come candidati. A questo scopo è stato istituito un sistema di scambio di informazioni.

 

Nella proposta di modifica la Commissione propone di facilitare l'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini UE. In particolare, al fine di colmare le lacune dell'attuale meccanismo per quanto riguarda la prevenzione del doppio voto e della doppia candidatura, si prevede di:

§         sostituire l'obbligo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, ritenuto dalla Commissione europea troppo gravoso dal punto di vista della gestione amministrativa, mantenendo la dichiarazione formale con cui i cittadini UE non aventi la nazionalità del paese di residenza si impegnano ad esercitare il diritto di voto e eleggibilità esclusivamente in uno Stato membro, e introducendo una norma che obblighi gli Stati membri ad applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la inesattezza di tali dichiarazioni;

§         la soppressione dell'obbligo, previsto per i cittadini UE che desiderano presentare la propria candidatura nello Stato membro di residenza, di presentare un attestato che certifichi che essi non sono decaduti dal diritto di eleggibilità, e la sua sostituzione con un riferimento in tal senso da inserire nella dichiarazione formale che i candidati sono tenuti a presentare. La Commissione propone di fare obbligo allo Stato di residenza di verificare presso lo Stato membro di origine che il cittadino interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità, mediante la notifica della dichiarazione del cittadino allo Stato membro di origine.

Il Parlamento europeo si è espresso sulla proposta in questione, in procedura di consultazione, adottando una risoluzione il 12 settembre 2007.

 

Nella risoluzione approvata, il Parlamento europeo ha accolto con favore le modifiche proposte dalla Commissione alla direttiva 93/109/CE. In aggiunta a quanto proposto dalla Commissione, il Parlamento europeo ha suggerito di sopprimere l'attuale divieto di candidarsi in più di uno Stato membro, dando facoltà al paese di residenza di autorizzare le candidature multiple. Lo Stato membro di residenza, inoltre, dovrebbe avere la facoltà di stabilire se, in base alla propria legislazione nazionale, una persona sarebbe decaduta dal diritto di eleggibilità nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, e di decidere da parte sua se riconoscere la decadenza dal diritto di eleggibilità applicata nello Stato d'origine. Il Parlamento chiede così di sopprimere la decadenza automatica attualmente applicata, affinché la privazione dei diritti individuali sia il risultato di una decisione specifica adottata dalle autorità competenti dello Stato di residenza, sulla base della propria legislazione nazionale.

 

La proposta è stata trasmessa al Consiglio, che non ne ha ancora avviato l’esame. A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) il Consiglio deve decidere all’unanimità.


I lavori parlamentari nelle precedenti legislature

XIII legislatura

Già nella XIII legislatura la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati aveva esaminato alcune proposte di legge volte a modificare la L. 18/1979[18].

Uno degli elementi comuni alla maggior parte delle proposte allora presentate era la modifica del sistema elettorale con l’intento di garantire un’adeguata rappresentanza territoriale. A tal fine alcune proposte prevedevano l’aumento delle circoscrizioni da 5 a 20 o a 21.

Il testo unificato, presentato in Commissione il 1° dicembre 1998, modificava la L. 18/1979 in vari punti (i medesimi sui quali incideranno le proposte di legge esaminate nelle successive legislature).

In particolare, le circoscrizioni elettorali erano aumentate da 5 a 9, e non a 20 o 21 come ipotizzato da alcune delle proposte allora in esame con lo scopo di farne coincidere i confini con quelli delle regioni. In tal modo si accolse il suggerimento, espresso nel corso dell’audizione[19] dei parlamentari europei eletti in Italia, volto a limitare l’aumento delle circoscrizioni al fine di contemperare la necessità di garantire una piena rappresentanza delle regioni con il rispetto del principio della proporzionalità, alla base del sistema elettorale europeo.

Per quanto riguarda l’elettorato passivo, veniva proposto l’abbassamento del limite di età da 25 a 21 anni, unitamente all’introduzione di un rigido regime di ineleggibilità e all’aumento del numero delle cause di incompatibilità.

Il numero di sottoscrittori necessario per la presentazione delle liste dei candidati era ridotto, nel numero minimo da 30.000 a 15.000, in quello massimo da 35.000 a 20.000 elettori.

Erano espressamente abrogate le disposizioni volte a garantire la rappresentanza dei gruppi di minoranza linguistica attraverso il collegamento delle liste (art. 12, commi 9 e 10, della L. 18/1979). Tale rappresentanza era però garantita da specifiche disposizioni. Veniva mantenuto il sistema elettorale proporzionale, ma era proposto un correttivo con l’introduzione di una soglia di sbarramento del 2%. In deroga a tale principio, era previsto che i candidati espressione dei gruppi linguistici minoritari fossero eletti comunque, purché ottenessero almeno 30.000 voti.

Infine, veniva disposta l’applicazione alle elezioni europee della L. 515/1993 per quanto riguarda i limiti massimi della spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato e delle liste.

Alla fine del 1998 si ritenne opportuno, da parte della Commissione, interrompere la discussione per l’imminenza delle elezioni europee, svoltesi nella primavera del 1999. Il dibattito riprese circa un anno dopo, il 7 ottobre 1999, ma la legislatura si concluse senza che la Commissione pervenisse alla votazione del testo unificato.

XIV legislatura

Il 4 dicembre 2002 iniziò, presso la Commissione affari costituzionali del Senato, l’esame in sede referente di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare tendenti a modificare la L. 18/1979 (A.S. 340 ed abb.[20]) e diretti principalmente ad una revisione delle circoscrizioni elettorali e all’individuazione di nuovi criteri per l’assegnazione dei seggi alle stesse, al fine di determinare una maggiore rappresentatività di alcune regioni presso il Parlamento europeo. Alcuni di questi (A.S. 1913, 1929 e 2494) disponevano anche l’incompatibilità tra il mandato elettivo europeo e quello nazionale.

L’11 febbraio 2004 il relatore presentava un testo unificato, in cui venivano recepite unicamente le modifiche alla disciplina per l’elezione dei membri del Parlamento europeo necessarie per adeguarla alle nuove regole stabilite in sede europea in conseguenza dell’approvazione della decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002.

In particolare, il testo unificato disciplinava la materia delle incompatibilità, recependo le norme di cui al citato Atto europeo.

In tale testo, secondo quanto osservato dal relatore nel corso dell’illustrazione dei suoi contenuti[21], venivano intenzionalmente tralasciate eventuali ulteriori cause di incompatibilità proposte in alcune delle iniziative allora in corso di esame e non venivano affrontate questioni, oggetto delle medesime iniziative, quali la revisione delle circoscrizioni elettorali, in attesa di verificare, nel corso dell’esame, se vi fossero i tempi necessari per introdurre nella legislazione più ampie modifiche, nell’imminenza della consultazione per l’elezione del Parlamento europeo.

Quanto alle soluzioni proposte (sia mediante le iniziative legislative, sia attraverso gli emendamenti) per introdurre meccanismi atti a favorire il successo dei candidati provenienti dalle isole, dalle regioni minori e dai territori in cui sono presenti minoranze linguistiche, il relatore riteneva che esse apparissero tutte deboli.

Dovendosi escludere l’ipotesi di dar luogo a circoscrizioni più piccole, che avrebbero comportato il surrettizio passaggio a un meccanismo sostanzialmente maggioritario, a parere del relatore si sarebbe potuto correggere il meccanismo di distribuzione dei seggi in base al computo dei resti, stabilendo che questi confluissero in un’unica graduatoria nazionale nell’ambito della quale i seggi fossero assegnati in proporzione ai resti e comunque fino alla concorrenza del numero di seggi previsto per ognuna delle circoscrizioni. Tale ipotesi veniva formalizzata dal relatore medesimo con la presentazione, nel corso dell’esame del d.d.l. A.S. 2791-bis, del proprio emendamento 5.0.102, successivamente ritirato il 6 aprile 2004.

Il relatore ribadiva peraltro l’inopportunità di intervenire con una modifica delle circoscrizioni elettorali in prossimità delle elezioni.

Il successivo 26 febbraio il Governo presentava, in attuazione della citata decisione del Consiglio 2002/772, CE, Euratom, un disegno di legge (A.S. 2791) che la Commissione adottava come testo base nella seduta del 3 marzo 2004.

Il 16 marzo la Commissione conveniva poi, al fine di giungere all’approvazione definitiva, seppure parziale, del disegno di legge entro il 31 marzo 2004, di proporre lo stralcio di quegli articoli del testo del Governo che costituivano applicazione immediata delle norme precettive della decisione 2002/772/CE, in modo da renderle applicabili alle imminenti elezioni europee fissate per il 12 e 13 giugno 2004[22].

Il 17 marzo 2004[23], il relatore, esprimendo parere contrario sugli emendamenti concernenti la revisione delle circoscrizioni elettorali, annunciava in Assemblea che le norme per risolvere il problema della sottorappresentazione della Sardegna al Parlamento europeo erano trattate nell’ambito di un altro provvedimento (A.S. 2791-bis), con un emendamento che garantiva alla circoscrizione delle isole l’elezione del numero di parlamentari europei ad essa spettante.

A seguito dello stralcio, le disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge del Governo A.S. 2791 hanno pertanto dato origine a due distinte leggi:

§         la L. 78/2004[24] che, in attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom, ha recepito la principale novità da essa introdotta, sancendo l’incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di deputato o di senatore;

§         la L. 90/2004[25] che ha individuato ulteriori incompatibilità tra il mandato europeo e alcune cariche elettive territoriali (presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti), ha esplicitato anche nella legge ordinaria l’incompatibilità in capo al consigliere regionale prevista dall’art. 122 Cost. e ha modificato le norme per la sottoscrizione delle liste di candidati e per l’espressione delle preferenze.

Durante la discussione in Assemblea dell’A.S. 2791-bis (dal quale è originata la L. 90/2004), la questione del riequilibrio della rappresentanza al Parlamento europeo nelle singole circoscrizioni veniva nuovamente affrontata senza giungere ad una soluzione, rilevandosi[26] che una soluzione pienamente soddisfacente avrebbe richiesto una rivisitazione più ampia della legge, da affrontare in una successiva occasione.

XV legislatura

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato il 1 agosto 2007 l’esame di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare[27] volte a modificare in alcune parti la L. 18/1979, con il principale intento di assicurare l’elezione di un parlamentare europeo anche in quelle parti del territorio in cui, per effetto del sistema di distribuzione dei seggi attualmente vigente, basato su cinque macro-circoscrizioni, non viene eletto alcun rappresentante.

Il 20 dicembre 2007 il relatore ha presentato una proposta di testo unificato; l’iter non è ulteriormente proseguito sino allo scioglimento delle Camere.

Queste sono in sintesi le modifiche alla legge elettorale per il Parlamento europeo previste dal testo unificato predisposto dal relatore[28]:

§      una nuova delimitazione delle circoscrizioni elettorali, che verrebbero a coincidere con le regioni – ma le regioni Trentino-Alto Adige, Lombardia e Campania sono divise ciascuna in due circoscrizioni – e il conseguente aumento del loro numero da 5 a 23.

§      un diverso meccanismo per l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, finalizzata ad evitare che vengano penalizzate le circoscrizioni o le regioni meno popolose ed a garantire che venga comunque assegnato almeno un seggio a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

§      differenti modalità per la presentazione delle candidature, con la riduzione del numero di sottoscrizioni richieste e la previsione che i sottoscrittori siano tutti iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni. Si stabilisce inoltre che ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione;

§      l’abrogazione espressa delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza dei gruppi di minoranza linguistica attraverso il collegamento delle liste;

§      la soppressione della possibilità di esprimere preferenze;

un diverso sistema di riparto dei seggi che, fermo restando l’attuale procedimento per l’assegnazione dei seggi alle liste nel collegio unico nazionale, incide sulla distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi ottenuti da ciascuna lista, allo scopo di garantire ad ogni circoscrizione l’elezione del numero di rappresentanti ad essa assegnato.


Le proposte di legge in esame

Risultano assegnate alla I Commissione della Camera dei deputati sei proposte di legge volte a modificare le norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, recate dalla L. 18/1979.

Si tratta degli A.C. 22 (on. Zeller ed altri), 646 (on. Cicu ed altri), 1070 (on. Palomba), 1449 (on. Gozi e Zaccaria), 1491 (on. Bocchino ed altri) e 1507 (on. Soro ed altri). Tutte le proposte sono di iniziativa parlamentare. Tre di esse (A.C. 22, 1070 e 1449) riprendono, ciascuna apportando qualche modifica, l’impianto del testo unificato sottoposto dal relatore alla I Commissione della Camera nel corso della XV legislatura (vedi supra); le altre se ne discostano in misura più o meno ampia.

Tutte le proposte di legge sono redatte in forma di novella alla L. 18/1979, che modificano con riguardo:

§         al numero delle circoscrizioni elettorali ed ai criteri per l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni;

§         alla formazione e alla presentazione delle liste di candidati;

§         alla possibilità per l’elettore di esprimere voti di preferenza;

§         al meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista (il solo A.C. 646 non apporta modifiche a tali norme).

Tre proposte di legge (A.C. 1449, 1491 e 1507) introducono altresì soglie di sbarramento per l’ammissione delle liste al riparto dei seggi; due (A.C. 1491 e 1507) recano disposizioni volte a promuovere le pari opportunità di accesso alla carica elettiva per i due generi; una (A.C. 1507) incide sulla disciplina dell’elettorato passivo, trasformando in incandidabilità alcune ipotesi di incompatibilità previste dalla L. 18/1979.

 

Il contenuto delle proposte di legge è nel prosieguo descritto per temi; per un raffronto analitico tra le formulazioni da ciascuna adottate, si rinvia al testo a fronte riportato nel presente dossier.

Circoscrizioni elettorali

Tutte le proposte di legge presentate incidono sulla ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni (di cui all’art. 2 e all’allegata tabella A della L. 18/1979); come nelle precedenti legislature, il principale obiettivo perseguito è quello di assicurare l’elezione di un parlamentare europeo anche in quelle parti del territorio in cui, per l’attuale sistema di distribuzione dei seggi, non è eletto alcun rappresentante.

 

La normativa attuale (v. supra) prevede infatti la suddivisione del territorio nazionale in cinque circoscrizioni elettorali, la cui popolazione, secondo il censimento 2001, oscilla da un massimo di 13.914.865 (IV Circoscrizione – Italia meridionale, che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) ad un minino di 6.600.871 abitanti (V Circoscrizione – Italia insulare, costituita dalle regioni Sicilia e Sardegna).

Nella distribuzione dei seggi, e in particolare nell’utilizzo dei resti, si verifica un fenomeno di spostamento dei seggi (splitting) dalle circoscrizioni minori dal punto di vista demografico verso quelle maggiori.

All’interno di una medesima circoscrizione, inoltre, il sistema delle preferenze tende ad avvantaggiare i candidati provenienti dalle regioni più popolose a svantaggio degli altri. Il caso più emblematico è rappresentato dalla Sardegna, che, pur avendo una popolazione di 1.631.880 abitanti (pari al 24,7% degli abitanti della V circoscrizione) non ha eletto, nelle ultime consultazioni elettorali, alcun parlamentare europeo.

Come disciplinata dalla L. 18/1979, la formula per la ripartizione dei seggi osserva in effetti un doppio criterio di proporzionalità riferito all’intero territorio nazionale:

§         tra le liste concorrenti, in ragione dei voti validi conseguiti da ciascuna,

§         all’interno dei seggi che spettano a ciascuna di esse, in proporzione ai voti con-seguiti da quella lista in ciascuna circoscrizione.

Data la compresenza di due differenti criteri proporzionali, risulta impossibile che siano entrambi perfettamente rispettati in termini numerici. La legge vigente tende a privilegiare il rispetto del risultato elettorale determinatosi nel collegio unico nazionale e, all’interno dei seggi ottenuti da ciascuna lista, il rispetto della peso proporzionale dei voti ottenuti da quella lista in ciascuna circoscrizione; non contiene correttivi intesi al rispetto della assegnazione dei seggi alle circoscrizioni in base alla popolazione residente.

Quanto detto fa si che, il più delle volte, alcune circoscrizioni possono ottenere dalla assegnazione dei seggi un numero minore o, corrispondentemente, maggiore di seggi rispetto a quelli che spettano alla circoscrizione in base alla popolazione residente. Infatti, il numero degli aventi diritto al voto in ciascuna circoscrizione non è un valore percentuale costante rispetto alla popolazione residente e, ancor più, il numero dei voti validi finali è fortemente differenziato in ciascuna circoscrizione sia per la diversa incidenza dell’astensionismo, sia perché sul risultato finale incide anche il numero delle schede bianche o nulle.

Le modifiche proposte dai progetti di legge in esame attribuiscono un maggior peso al vincolo relativo all’assegnazione dei seggi su base territoriale: con ciò esse incidono necessariamente – in misura più o meno rilevante in ragione della disomogeneità delle circoscrizioni configurate[29] – sulla proporzionalità nel rapporto tra voti conseguiti e seggi attribuiti; più precisamente, esse – senza modificare la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste in sede nazionale – alterano in misura diversa il rapporto voti/seggi a livello circoscrizionale.

 

Tra le altre finalità perseguite con l’adozione di circoscrizioni elettorali più piccole, vi è quella di garantire un più stretto rapporto tra eletti ed elettori, rendendo altresì meno dispendiose le campagne elettorali.

Nelle proposte di legge A.C. 22, 1070 e 1449 – che nelle linee generali riprendono, come si è ricordato, l’impianto del testo unificato elaborato nella XV legislatura – il territorio delle circoscrizioni elettorali viene, in via generale, a coincidere con quello delle regioni. La regione Trentino-Alto Adige è peraltro suddivisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano. L’A.C. 22 suddivide in due circoscrizioni anche il territorio della Lombardia e della Campania[30]. Il numero complessivo delle circoscrizioni è in tal modo portato da 5 a 21 (A.C. 1070 e 1449) o a 23 (A.C. 22).

Le tre proposte di legge modificano anche il meccanismo per l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, al fine di evitare che vengano penalizzate le circoscrizioni o le regioni meno popolose garantendo, in particolare, che sia comunque assegnato almeno un seggio a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Esse stabiliscono pertanto che la ripartizione dei seggi venga effettuata:

a)   determinando il quoziente per l’assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (che si ottiene dalla divisione del numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia);

b)   attribuendo preliminarmente un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore al quoziente per l’assegnazione dei seggi;

c)   procedendo successivamente alla distribuzione dei rimanenti seggi nelle altre circoscrizioni con il criterio della proporzionalità, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti; a tale scopo viene determinato un nuovo quoziente per l’attribuzione dei seggi residui, che risulta dalla divisione del numero degli abitanti delle circoscrizioni (escluse quelle sub b)) per il numero dei parlamentari europei spettanti all’Italia, dal quale siano stati detratti i seggi già assegnati alle circoscrizioni con popolazione inferiore al quoziente di cui al punto a).

 

L’A.C. 1491 incrementa anch’esso il numero delle circoscrizioni elettorali, ma in misura inferiore e scegliendo un criterio in parte diverso. La scelta (resa esplicita dalla relazione illustrativa) è stata quella di accorpare le regioni più piccole in modo tale che a ciascuna circoscrizione siano attribuiti almeno due seggi. Il numero delle circoscrizioni elettorali che ne risulta è pari a 15.

 

In particolare, sono accorpate in una sola circoscrizione le regioni:

§         Piemonte e Valle d’Aosta;

§         Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

§         Umbria e Marche;

§         Abruzzo e Molise;

§         Basilicata e Calabria.

Le altre circoscrizioni corrispondono al territorio delle rispettive regioni.

 

La scelta di evitare la creazione di circoscrizioni eccessivamente diseguali quanto a popolazione viene motivata nella relazione, oltre che con ragioni di merito, con l’osservazione (di ordine costituzionale) che ne conseguirebbe una forte disparità nel valore del voto. Si rileva inoltre che, nelle circoscrizioni alle quali fosse assegnato un solo seggio, il sistema elettorale (pur rimanendo proporzionale in ambito nazionale) assumerebbe sostanzialmente i caratteri di un sistema maggioritario.

 

L’A.C. 1507 opera una scelta ancora diversa, portando a 10 il numero delle circoscrizioni. Il territorio di ogni circoscrizione coincide con quello di una o più regioni finitime[31], accorpate tra loro in ragione della popolazione (ma si prevede la separazione tra Sicilia e Sardegna).

 

L’A.C. 646 si limita a dividere in due l’attuale circoscrizione V (Italia insulare), così che la regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscano ciascuna una circoscrizione elettorale, essendo finalità precipua del provvedimento, come espone la relazione, far sì che la Sardegna disponga di propri rappresentanti in seno all’Assemblea di Strasburgo.

Si rileva che l’inserimento nell’art. 2 della L. 18/1979 di un nuovo comma, nel quale si menzionano espressamente le circoscrizioni Sardegna e Sicilia, appare ridondante, poiché la costituzione delle due nuove circoscrizioni è già effetto della riformulazione della tabella A, operata dall’art. 4 della proposta di legge.

Limitazioni all’elettorato passivo

Una sola tra le proposte di legge, l’A.C. 1507, interviene sulla disciplina dell’elettorato passivo. Attraverso l’inserimento di un articolo aggiuntivo (l’art. 4-bis) nel testo della L. 18/1979, essa dispone l’incandidabilità alla carica di parlamentare europeo:

§         dei membri del Governo di uno Stato membro;

§         dei presidenti delle giunte regionali;

§         dei sindaci dei comuni aventi più di 15.000 abitanti;

§         dei presidenti di provincia.

Va ricordato che la disciplina vigente (art. 5-bis della L. 18/1979) include la titolarità delle quattro cariche elencate tra le cause di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo.

Si rileva che, diversamente dalle altre cause di incompatibilità, quella che riguarda i membri del Governo di uno Stato membro discende direttamente dal c.d. Atto di Bruxelles, essendo espressamente prevista dall’art. 6, par. 1, della decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom. Si ricorda in proposito che il successivo art. 7 rimette alla normativa interna degli Stati membri la disciplina elettorale, “fatte salve le disposizioni del presente atto”.

 

La trasformazione in incandidabilità delle suindicate ipotesi di incompatibilità è motivata nella relazione illustrativa con l’esigenza di ristabilire “un nesso il più possibile stretto tra il mandato elettorale e l’esercizio della funzione parlamentare”, inibendo la presentazione di “candidature fittizie, finalizzate cioè esclusivamente a sollecitare la partecipazione e il voto per la lista, ma non sorrette dalla reale disponibilità dei candidati a svolgere il mandato parlamentare europeo”; e con la constatazione che, mantenendo l’incompatibilità, l’eventuale decisione degli eletti di optare per la carica di parlamentare europeo comporterebbe l'interruzione del mandato di importanti organi istituzionali.

 

Allo stato, le sole ipotesi di incandidabilità contemplate dall’ordinamento elettorale vigente sono quelle previste, limitatamente all’accesso alle cariche elettive regionali e locali, per coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per alcuni reati tassativamente indicati dalla rispettiva normativa elettorale.

 

L’art. 58 del testo unico degli enti locali (D.P.R. 267/2000[32]) – per le elezioni regionali, una disciplina analoga è recata dall’art. 15 della L. 55/1990[33] – individua una serie di cause ostative alla candidatura alle elezioni locali (ma anche alla nomina degli assessori, consiglieri di amministrazione etc.) per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

§         associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; delitti concernenti l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitti di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;

§         peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

§         delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione superiore a sei mesi;

§         delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità è nulla.

Al momento della presentazione delle candidature le liste devono essere corredate, tra l’altro, delle dichiarazioni di ciascun candidato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incandidabilità (art. 32, co. 9, D.P.R. 570/1960[34] per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; art. 28, co. 6, per i comuni inferiori; per le province l’art. 14, co. 4, fa rinvio al procedimento previsto per le elezioni comunali).

La Commissione elettorale circondariale ha il compito di accertare la regolarità delle liste attraverso una serie di verifiche (art. 33 D.P.R. 570/1960). Tra queste è compreso l’accertamento della sussistenza delle condizioni di incandidabilità che, se presenti, comportano l’eliminazione dalle liste. Lo stesso effetto è previsto in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione di cui sopra.

 

A livello operativo, la principale differenza tra le cause di incandidabilità e quelle di ineleggibilità consiste nel fatto che le prime sono rilevate già al momento della presentazione delle candidature, da parte dell’organo preposto a verificarne la regolarità, il quale ha il potere di inibire la candidatura (e dunque non solo l’elezione, ma la stessa partecipazione alla campagna elettorale) del soggetto in capo al quale gravi una causa di incandidabilità[35].

Tale potere, si osserva, non è tuttavia conferito espressamente dal testo in esame all’Ufficio elettorale circoscrizionale – neanche mediante rinvio al menzionato art. 33 del D.P.R. 570/1060 – il che potrebbe determinare qualche incertezza in sede applicativa.

Presentazione delle liste di candidati

Formano oggetto di modifica da parte di tutte le proposte in esame anche le modalità per la presentazione delle candidature (art. 12, L. 18/1979); in particolare, in correlazione con la ridotta dimensione delle circoscrizioni, viene ridotto il numero degli elettori la cui sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste di candidati, e viene rivisto il numero di candidati presente in ogni lista.

 

Si ricorda che il vigente art. 12 della L. 18/1979 richiede un numero di sottoscrizioni compreso tra 30.000 e 35.000, dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione. Il numero dei candidati non può essere minore di tre né maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

 

Non è modificata, invece, la disciplina di cui al quarto comma dell’art. 12, che reca le ipotesi di esonero dall’obbligo di raccolta delle sottoscrizioni.

 

Le proposte di legge A.C. 22, 1070 e 1449 prevedono che le liste debbano essere sottoscritte da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori nelle circoscrizioni con popolazione sino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e non più di 3.000 elettori nelle circoscrizioni con popolazione compresa tra 500.000 e un milione di abitanti e da almeno 4.000 e non più di 4.500 elettori nelle circoscrizioni con più di un milione di abitanti.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione; il solo A.C. 1449 fissa comunque il numero minimo di tre.

Le tre proposte di legge abrogano espressamente, inoltre, le disposizioni volte a garantire la rappresentanza dei gruppi di minoranza linguistica attraverso il collegamento delle liste, di cui all’art. 12, commi nono e decimo, della L. 18/1979 (su cui v. supra). L’abrogazione appare conseguente alla scelta di costituire in distinte circoscrizioni elettorali il territorio delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e quello della provincia di Bolzano.

Si segnala peraltro che i testi in commento non provvedono ad abrogare, conseguentemente, i commi secondo e terzo dell’art. 22 della L. 18/1979, nei quali si fa riferimento al menzionato collegamento tra liste nell’ambito della procedura di assegnazione dei seggi.

 

L’A.C. 1491 prevede una diversa scansione delle sottoscrizioni per fasce di popolazione: tra 5.000 e 7.500 nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; tra 7.500 e 10.000 nelle circoscrizioni comprese fra 2 e 4 milioni di abitanti; tra 10.000 e 12.500 nelle circoscrizioni comprese fra 4 e 6 milioni di abitanti; tra 12.500 e 15.000 nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti.

Ciascuna lista (come nella legge vigente) comprende un numero di candidati non inferiore a tre né superiore al numero dei membri da eleggere; ma nelle circoscrizioni che eleggono due parlamentari, le liste sono composte da due candidati.

 

Le quattro proposte di legge sin qui citate esigono che i sottoscrittori siano tutti iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni. Le altre due non modificano sul punto la disciplina vigente.

 

L’A.C. 646 riduce il numero delle sottoscrizioni richieste (fissando un minimo di 5.000 e un massimo di 10.000) soltanto nelle due circoscrizioni Sardegna e Sicilia, di nuova istituzione.

 

L’A.C. 1507 prevede, per tutte le circoscrizioni, che le liste siano sottoscritte da un numero di elettori compreso tra 10.000 e 15.000.

Il numero dei candidati presenti in ciascuna lista non può essere inferiore a un terzo del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione, né superiore a quest’ultimo numero.

La proposta di legge aggiunge un’ulteriore limitazione, escludendo la possibilità di candidarsi in più di una lista circoscrizionale (anche con lo stesso contrassegno).

 

Il divieto di “candidature multiple”, precisa la relazione illustrativa, è volto (al pari della riduzione delle dimensioni delle circoscrizioni e dell’incandidabilità dei titolari di alcune cariche pubbliche) a ristabilire “un nesso il più possibile stretto tra il mandato elettorale e l’esercizio della funzione parlamentare”.

 

Si rileva che la disposizione così introdotta non reca, quantomeno espressamente, una sanzione per l’ipotesi di violazione del divieto.

Voti di preferenza

Tutte le proposte di legge in esame modificano l’art. 14 della L. 18/1979, che dà facoltà all’elettore, in ogni circoscrizione, di esprimere sino a tre preferenze[36].

L’A.C. 1070 riduce ad una sola la preferenza che può essere espressa dal votante.

Analogamente dispone l’A.C. 646, con riguardo però alle sole circoscrizioni Sardegna e Sicilia.

Con riguardo all’A.C. 1070, si rileva che la possibilità di esprimere preferenze perde significato nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un solo seggio, in presenza della citata disposizione secondo cui ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione (nella fattispecie, pari ad uno).

Anche l’A.C. 1449 introduce la preferenza unica, ma l’accompagna – attraverso una riformulazione dell’art. 20, co. 1°, n. 4, della L. 18/1979 – ad una sorta di “soglia di sbarramento” riferita alle preferenze. Nella formazione delle graduatorie dei candidati di ciascuna lista, infatti, si terrà conto delle preferenze espresse solo se queste avranno raggiunto o superato, in ambito circoscrizionale, l’8 per cento dei voti validamente espressi a favore della lista, seguendosi altrimenti l’ordine di presentazione dei candidati.

Gli A.C. 22 e 1491 dispongono invece la soppressione tout court della possibilità di esprimere preferenze.

Con riguardo all’A.C. 22, sembra opportuno modificare o sopprimere le disposizioni della legge, diverse dall’art. 14, che richiamano o presuppongono l’espressione di preferenze (art. 15, co. 2°; art. 18, co. 1°, n. 2; art. 20, co. 1°, nn. 3 e 4; art. 22; tabella B).

L’A.C. 1507, infine, consente l’espressione di un massimo di due preferenze, subordinando tuttavia tale facoltà a un vincolo volto a promuovere le pari opportunità tra i generi, del quale si dirà nel prossimo paragrafo.

Misure a tutela delle pari opportunità

Le proposte di legge A.C. 1491 e 1507 recano disposizioni mirate alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nell’accesso alla carica di parlamentare europeo. Entrambe sostituiscono con tali misure quella oggi prevista dall’art. 56 del D.Lgs. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), della quale s’è detto nel paragrafo dedicato al quadro della normativa vigente.

Primo oggetto di intervento è, per entrambe le proposte di legge, la composizione delle liste di candidati.

Ai sensi dell’A.C. 1491 (che aggiunge un apposito comma all’art. 12 della L. 18/1979) ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere candidati di entrambi i generi, ma la loro successione nell’ordine di lista non può contemplare più di due candidature consecutive relative allo stesso genere (così sembra doversi intendere l’espressione “nessun genere può essere presente consecutivamente oltre il secondo”). In caso di violazione di tale obbligo di alternanza, all’ufficio elettorale circoscrizionale è dato il potere di espungere dalla lista i candidati “eccedenti”.

L’efficacia della disposizione appare evidente alla luce dell’abolizione del voto di preferenza disposta dal testo in esame, in conseguenza della quale è la successione in lista dei candidati a costituire il criterio per l’assegnazione dei seggi spettanti alla lista.

L’A.C. 1507 inserisce un articolo aggiuntivo dopo l’art. 12 della L. 18/1979. Il nuovo art. 12-bis vieta la presenza di candidati dello stesso sesso in misura superiore al 60 per cento, calcolato sull’insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno. Tale percentuale dev’essere pertanto rispettata a livello nazionale, e non necessariamente nelle singole liste circoscrizionali. La violazione del divieto è sanzionata con l’inammissibilità (è da ritenere, di tutte le liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno).

La stessa proposta di legge A.C. 1507 introduce, come sopra accennato, un’ulteriore misura, che incide sull’espressione delle preferenze da parte dell’elettore. Come si è detto, quest’ultimo può esprimere sino a due preferenze; ma in tal caso, deve farlo per due candidati di genere diverso. Qualora esprima due preferenze per due candidati del medesimo genere, le preferenze espresse sono considerate nulle.

Come appare evidente, a differenza delle altre questa misura non incide su una fase preliminare all’esercizio del voto, qual è quella della formazione delle liste, ma sull’espressione del voto in sé, condizionandone l’efficacia a una determinata modalità di esercizio, finalizzata al perseguimento di un riequilibrio tra i generi nella rappresentanza parlamentare.

 

Gli orientamenti della Corte costituzionale sulla materia si sono definiti negli scorsi anni essenzialmente ad opera di due sentenze: la n. 422 del 1995 e la n. 49/2003. Con la prima essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni introdotte nelle leggi per le elezioni politiche, regionali e amministrative, che stabilivano una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati[37]. Con la seconda ha, al contrario, ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione sull’elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta[38] ove si stabiliva che le liste elettorali, a pena di invalidità, dovessero comprendere candidati di entrambi i sessi.

Va comunque ricordato che entrambe le sentenze sono anteriori alla L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1, che ha modificato l’art. 51 Cost. prevedendo che, al fine di rendere effettiva l’eguaglianza di tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

 

Nella motivazione della sent. 422/1995 la Corte ha affermato che l’art. 3, primo comma e l’art. 51, primo comma (nel testo allora vigente) Cost. “garantiscono l’assoluta eguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità: ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la ‘candidabilità’”. Infatti, la possibilità di essere candidato “non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto e beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo” sancito dall’art. 51 Cost.. Secondo la Corte, viene pertanto a porsi in contrasto con i citati parametri costituzionali “la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati”.

La sent. 49/2003, pur richiamando tali princìpi, rileva che le disposizioni della L.Reg. Valle d’Aosta 21/2002, nell’imporre la presenza nelle liste di entrambi i sessi, mirano legittimamente a realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza, senza incidere direttamente sul contenuto stesso di diritti fondamentali, quale quello di elettorato passivo, “rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali”. Esse infatti “stabiliscono un vincolo non già all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso.

Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale, e non incide su di essa. La scelta degli elettori tra le liste e fra i candidati, e l'elezione di questi, non sono in alcun modo condizionate dal sesso dei candidati: tanto meno in quanto, nel caso di specie, l'elettore può esprimere voti di preferenza, e l'ordine di elezione dei candidati di una stessa lista è determinato dal numero di voti di preferenza da ciascuno ottenuti […]. A sua volta, la parità di chances fra le liste e fra i candidati della stessa lista non subisce alcuna menomazione”.

Soglie di sbarramento e riparto dei seggi

Ad eccezione dell’A.C. 646, tutte le proposte di legge in esame modificano in misura più o meno ampia il meccanismo di riparto dei seggi tra le liste in ambito nazionale, e di distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista, che la L. 18/1979 disciplina all’art. 21.

Tre fra queste (A.C. 1449, 1491 e 1507) introducono altresì una clausola di sbarramento per l’accesso al riparto dei seggi, dichiaratamente finalizzata a ridurre la frammentazione nella rappresentanza parlamentare. In particolare:

§         ai sensi dell’A.C. 1491, partecipano al riparto dei seggi le liste che, sul piano nazionale, abbiano ottenuto almeno il 5 per cento dei voti validi;

§         l’A.C. 1507 fissa tale soglia al 3 per cento dei voti validi espressi in ambito nazionale;

§         anche l’A.C. 1449 fissa una soglia pari al 3 per cento, collocando però la relativa clausola nel co. 1°, n. 3, del citato art. 21, ove si disciplina la distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni.

Si rileva che tale collocazione rende non del tutto comprensibile la formula elettorale, avendo il solo effetto di escludere la ripartizione a livello circoscrizionale di seggi che, ai sensi del precedente co. 1°, n. 2, sarebbero stati già assegnati in ambito nazionale.

 

Con riguardo all’assegnazione dei seggi alle liste nel collegio unico nazionale, le proposte di legge A.C. 22, 1070, 1449 e 1507 mantengono immutato l’attuale procedimento, che segue il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.

Una formulazione alquanto diversa reca invece l’A.C. 1491. In esso, l’assegnazione dei seggi in ambito nazionale è effettuata facendo ricorso al c.d. metodo d’Hondt, in luogo del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Il metodo d’Hondt è un procedimento matematico per l'attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale. Esso prevede che si dividano i totali dei voti delle liste partecipanti al riparto per 1,2,3,4,5... fino al numero di seggi da assegnare e, posti in una graduatoria decrescente i relativi quozienti, si assegnino i seggi alle liste in base a tale graduatoria, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

 

Le cinque proposte di legge, con formulazione in gran parte simile, riscrivono invece interamente il procedimento per la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi che ciascuna lista ha conseguito in sede nazionale, allo scopo di garantire ad ogni circoscrizione l’elezione del numero di rappresentanti ad essa assegnato.

Tale diversa ripartizione è effettuata adottando due innovazioni:

§         l’attribuzione dei seggi a quoziente intero è effettuata con riferimento al quoziente circoscrizionale, in luogo del quoziente nazionale di lista utilizzato dalla formula vigente; il quoziente circoscrizionale è determinato, a sua volta, dividendo il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione dalle liste cui spettano seggi per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Le proposte di legge (ad eccezione dell’A.C. 1507) prevedono un meccanismo di correzione per il caso in cui l’assegnazione dei seggi a quoziente intero attribuisca nelle circoscrizioni ad una lista più seggi di quanti gliene spettino in base alla ripartizione in sede nazionale;

§         i seggi residui sono attribuiti alle liste in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna lista. Tale operazione è effettuata in ciascuna circoscrizione seguendo l’ordine crescente della popolazione residente, a partire cioè dalla circoscrizione meno popolata. Tale successione fa si che nelle circoscrizioni più piccole – dove i seggi vengono assegnati quasi sicuramente soltanto con le parti decimali – siano assegnati i seggi spettanti alle liste che hanno le più grandi parti decimali.

 

Poiché infatti i quozienti circoscrizionali sono elevati rispetto ai voti ottenuti dalle liste minori, nelle circoscrizioni più piccole i seggi sono assegnati per lo più alle liste maggiori che, sicuramente, hanno le parti decimali maggiori. Pur se il metodo non garantisce che in ogni circoscrizione siano assegnati tutti i seggi che ad essa spettano, l’eventuale slittamento di seggi ha luogo in danno delle circoscrizioni che hanno il maggior numero di seggi e, pertanto, risulta proporzionalmente meno influente.

 

Quale criterio suppletivo, i seggi che eventualmente rimanessero ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla stessa nelle circoscrizioni dove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi quelli che non hanno già dato luogo alla attribuzione di un seggio. Qualora i seggi da assegnare in una circoscrizione eccedano il numero dei componenti la lista, i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista nelle altre circoscrizioni, secondo la già detta graduatoria delle parti decimali.

Il solo A.C. 22 prevede un ulteriore meccanismo correttivo per l’ipotesi in cui, al termine delle operazioni illustrate, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede circoscrizionale non abbia conseguito alcun seggio in sede nazionale. In tal caso è assegnato a tale lista un seggio, che viene sottratto alla lista che ottiene in sede nazionale l'assegnazione del seggio con il minore resto utile.

 

Quest’ultima soluzione sembra tra l’altro volta ad ovviare alla situazione che potrebbe verificarsi, in particolare, nelle circoscrizioni della Valle d’Aosta e della provincia di Bolzano, nelle quali le liste espressione delle minoranze etnico-linguistiche, pur se risultassero maggioritarie nelle rispettive circoscrizioni, difficilmente potrebbero ottenere un numero di voti tale da ottenere l’assegnazione di un seggio, anche fruendo del minor resto utile.

 

 

 


 

Raffronto tra la legge n. 18 del 1979 nel testo vigente
e le modifiche apportate dalle proposte di legge in esame

Sono riportate in carattere neretto le differenze tra il testo di ciascuna proposta di legge e il testo vigente della L. 18/1979.

 

L. 18/1979
(testo vigente)

A.C. 22
(Zeller ed altri)

A.C. 646
(Cicu ed altri)

A.C. 1070
(Palomba)

A.C. 1449
(Gozi e Zaccaria)

A.C. 1491
(Bocchino ed altri)

A.C. 1507
(Soro ed altri)

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i capoluoghi delle rispettive circoscrizioni elettorali. La regione Campania è ripartita in due circoscrizioni formate rispettivamente dalla provincia di Napoli e dalle province di Salerno, che ne è capoluogo, Avellino, Benevento e Caserta. La regione Lombardia è ripartita in due circoscrizioni formate rispettivamente dal- la provincia di Milano e dalle province di Brescia, che ne è capoluogo, Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese[39].

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge[40].

1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i capoluoghi delle rispettive circoscrizioni elettorali[41].

1.Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i capoluoghi delle rispettive circoscrizioni elettorali[42].

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge[43].

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge[44].

 

 

La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale.

 

 

 

 

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.

[Non modificato].

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.

2.Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.

[Non modificato].

[Non modificato].

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

3. L’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

[Non modificato].

3. L’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

[Non modificato].

[Non modificato].

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all’Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore a tale quoziente.

[Non modificato].

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all’Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore a tale quoziente.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all’Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore a tale quoziente.

[Non modificato].

[Non modificato].

 

5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all’Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all’Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all’Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

 

 

Art. 4-bis

 

 

 

 

 

 

1. Non sono candidabili alla carica di membro del Parlamento europeo:

 

 

 

 

 

 

a) i componenti del Governo di uno Stato membro;

 

 

 

 

 

 

b) i presidenti di giunta regionale;

 

 

 

 

 

 

c) i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;

 

 

 

 

 

 

d) i presidenti di provincia.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 5-bis

Art. 5-bis

Art. 5-bis

Art. 5-bis

Art. 5-bis

Art. 5-bis

Art. 5-bis

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

1. [Non modificato].

1. [Non modificato].

1. [Non modificato].

1. [Non modificato].

1. [Non modificato].

1. [Non modificato].

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Abrogata].

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 6

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

a) presidente di giunta regionale;

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

a) [Non modificata].

 

a) [Abrogata].

b) assessore regionale;

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b) [Non modificata].

b-bis) consigliere regionale;

b-bis) [Non modificata].

b-bis) [Non modificata].

b-bis) [Non modificata].

b-bis) [Non modificata].

b-bis) [Non modificata].

b-bis) [Non modificata].

b-ter) presidente di provincia;

b-ter) [Non modificata].

b-ter) [Non modificata].

b-ter) [Non modificata].

b-ter) [Non modificata].

b-ter) [Non modificata].

b-ter) [Abrogata].

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

b-quater) [Non modificata]..

b-quater) [Non modificata]..

b-quater) [Non modificata]..

b-quater) [Non modificata]..

b-quater) [Non modificata]..

b-quater) [Abrogata].

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 12

Art. 12

Art. 12

Art. 12

 

Art. 12

Art. 12

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

La presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori.

La presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 7.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 7.500 e da non più di 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 4 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 4 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 12.500 e da non più di 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori.

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

[Abrogato].

[Non modificato].

[Abrogato].

[Abrogato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresí, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all’uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’articolo precedente, sempre che, nell’atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all’atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

 

 

 

 

 

 

Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale.

 

 

 

 

 

Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. Nella successione delle candidature delle liste di circoscrizioni alle quali sono assegnati più di due seggi nessun genere può essere presente consecutivamente oltre il secondo. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalla lista i candidati la cui collocazione vìola l'obbligo di alternanza[45].

[Cfr. art. 12-bis].

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

[Non modificato].

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. In nessun caso la lista può comprendere un numero di candidati inferiore a tre.

Nelle circoscrizioni cui sono assegnati due seggi ciascuna lista deve comprendere due candidati. Nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di un terzo e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

[Abrogato].

[Non modificato].

[Abrogato].

[Abrogato].

[Non modificato].

[Non modificato].

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

[Abrogato].

[Non modificato].

[Abrogato].

[Abrogato].

[Non modificato].

[Non modificato].

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

 

 

 

 

 

 

Art. 12-bis

 

 

 

 

 

[Cfr. art. 12, co. 7°].

1. A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al 60 per cento del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima[46].

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Art. 14

Art. 14

L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze.

1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione.

L’elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza.

1. L’elettore può manifestare in ogni circoscrizione una sola preferenza.

1. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza.

[Abrogato].

1. L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, fino a un massimo di due preferenze, a condizione che la seconda sia riferita a un candidato di genere diverso dal primo; nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, oppure esprima preferenze rivolte a due candidati del medesimo genere, oppure per due candidati non presenti nella medesima lista votata, le preferenze espresse sono considerate nulle.

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell’articolo 12.

[Abrogato].

[Non modificato].

[Abrogato].

[Abrogato].

[Abrogato].

[Abrogato].

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile  i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre[47].

[Non modificato].

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Art. 18

Art. 18

L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Abrogato].

2) [Non modificato].

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 20

Art. 20

Art. 20

Art. 20

Art. 20

Art. 20

Art. 20

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

3) [Abrogato].

3) [Non modificato].

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4) [Non modificato].

4) [Non modificato].

4) [Non modificato].

4) determina la graduatoria dei candidati che hanno ottenuto un numero di voti di preferenza non inferiore all'8 per cento dei voti di lista validamente espressi a livello circoscrizionale. Se nessun candidato ottiene il suddetto risultato o il numero di candidati che superano tale soglia risulta inferiore al numero di seggi complessivamente spettanti alla lista, la graduatoria per l'assegnazione dei seggi rimanenti segue l'ordine di presentazione della lista.

4) [Abrogato].

4) [Non modificato].

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Art. 21

Art. 21

L’Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell’articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

 

 

 

 

 

1-bis) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi;

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa alla ripartizione dei seggi, o di gruppi di liste formati a norma dell'articolo 12, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di seggi da assegnare e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, o gruppo di liste, ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

2) [Non modificato].

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell’articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l’attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell’articolo 2. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora a seguito di tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l’ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell’assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all’assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all’attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni.

3) [Non modificato].

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell’articolo 2. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora a seguito di tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l’ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell’assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all’assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all’attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni.

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2) che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validamente espressi. A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora a seguito di tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni.

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi.

L’ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

 

Gli uffici elettorali circoscrizionali verificano che sia stato assegnato almeno un seggio alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede circoscrizionale. Qualora, al termine delle operazioni di cui al numero 3) del primo comma, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede circoscrizionale non abbia conseguito alcun seggio in sede nazionale, l'Ufficio elettorale nazionale, su segnalazione dell'ufficio elettorale circoscrizionale, assegna alla predetta lista un seggio sottraendolo alla lista che ottiene in sede nazionale l'assegnazione del seggio con il minore resto utile.

 

 

 

 

 

Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l’altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Art. 22

Art. 22

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo l'ordine di successione dei candidati nella lista.

[Non modificato].

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale dell'assegnazione. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'assegnazione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione.

[Non modificato].

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell'ultimo resto utilizzato, purché al complesso delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000.

[Non modificato].

L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Art. 35

Art. 35

Art. 35

Art. 35

Art. 35

Art. 35

Art. 35

Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario;

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

3) [Non modificato].

4) un'urna per la votazione;

4) [Non modificato].

4) [Non modificato].

4) [Non modificato].

4) [Non modificato].

4) [Non modificato].

4) [Non modificato].

5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

5) [Non modificato].

5) [Non modificato].

5) [Non modificato].

5) [Non modificato].

5) [Non modificato].

5) [Non modificato].

6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28.

6) [Non modificato].

6) [Non modificato].

6) [Non modificato].

6) [Non modificato].

6) [Non modificato].

6) [Non modificato].

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni individuate ai sensi del’articolo 2:

[Non modificato].

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni individuate ai sensi del’articolo 2:

Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni individuate ai sensi del’articolo 2:

[Non modificato].

[Non modificato].

1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

1) [Non modificato].

2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

2) [Non modificato].

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[Non modificato].

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


 

 

Tabella A

Tabella B

[…]

L. 18/1979
(testo vigente)

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni

Capoluogo della circoscrizione

I      Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria – Lombardia)

Milano

II     Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia –Emilia-Romagna)

Venezia

III    Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)

Roma

IV   Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)

Napoli

V    Italia insulare (Sicilia – Sardegna)

Palermo

[…]

A.C. 22
(Zeller ed altri)

[Abrogata].

[Non modificata].

[…]

A.C. 646
(Cicu ed altri)

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni

Capoluogo della circoscrizione

I      Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria – Lombardia)

Milano

II     Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia –Emilia-Romagna)

Venezia

III    Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)

Roma

IV   Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)

Napoli

V    Sardegna

Cagliari

VI   Sicilia

Palermo

[Non modificata].

 

A.C. 1070
(Palomba)

[Abrogata].

[Non modificata].

[…]

A.C. 1449
(Gozi e Zaccaria)

[Abrogata].

[Non modificata].

[…]

A.C. 1491
(Bocchino ed altri)

Circoscrizioni elettorali

Capoluogo della circoscrizione

I     Piemonte – Valle d'Aosta

Torino

II    Lombardia

Milano

III   Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia

Trieste

IV   Veneto

Venezia

V    Liguria

Genova

VI   Emilia-Romagna

Bologna

VII  Toscana

Firenze

VIIIUmbria – Marche

Ancona

IX   Lazio

Roma

X    Abruzzo – Molise

L'Aquila

XI   Campania

Napoli

XII  Puglia

Bari

XIIIBasilicata – Calabria

Reggio di Calabria

XIV          Sicilia

Palermo

XVSardegna

Cagliari

[…]

A.C. 1507
(Soro ed altri)

Circ.

Regioni

Denominazione

Capoluogo

1

Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria

Nord ovest

Torino

2

Lombardia

Lombardia

Milano

3

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia

Nord est

Venezia

4

Emilia-Romagna, Marche

Emilia-Romagna e Marche

Bologna

5

Toscana, Umbria

Toscana e Umbria

Firenze

6

Lazio, Abruzzo, Molise

Centro

Roma

7

Campania

Campania

Napoli

8

Puglia, Basilicata, Calabria

Sud

Bari

9

Sicilia

Sicilia

Palermo

10

Sardegna

Sardegna

Cagliari

[Non modificata].

[…]

 

 


Normativa di riferimento

 


L. 24 gennaio 1979, n. 18.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia


 

(1) (2) (3)

-----------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29.

(2)  Titolo così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell’interno: Circ. 17 dicembre 1998, n. 110/98;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti (4).

 

L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

 

------------------------------------------------

(4)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

Art. 2

Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

 

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

 

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (5) (6).

 

----------------------------------------

(5)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(6)  Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

 

 

TITOLO II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

 

Art. 3

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

 

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza (7).

 

---------------------------------------------

(7)  Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

 

Art. 4

Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale (8) (9).

 

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine (10).

 

---------------------------------------------

(8)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(9)  L’art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) ha così disposto:

« Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

(10)  Comma aggiunto dall’art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1989, n. 18) e poi così sostituito dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 5

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

 

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

 

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

 

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

 

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

 

e) mediatore delle Comunità europee;

 

f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica;

 

g) membro del Comitato delle Regioni;

 

h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

 

i) membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

 

l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea (11).

 

-------------------------------------------

(11)  Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

Art. 5-bis

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

 

a) con l’ufficio di deputato o di senatore;

 

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro (12).

 

---------------------------------------

(12)  Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 27 marzo 2004, n. 78. Vedi, anche, l’art. 4 della stessa legge.

 

 

Art. 6

La carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia è incompatibile con quella di (13):

 

a) presidente di giunta regionale;

 

b) assessore regionale;

 

b-bis) consigliere regionale (14);

 

b-ter) presidente di provincia (15);

 

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (16).

 

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all’ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie (17).

 

Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l’ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto (18).

 

Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell’ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione (19).

 

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

 

In relazione ai membri di cui al secondo comma dell’articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l’elezione al Parlamento europeo (20).

 

 

---------------------------------------

(13)  Alinea così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(14)  Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l’articolo 2 della stessa legge.

(15)  Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l’articolo 2 della stessa legge.

(16)  Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 8 aprile 2004, n. 90. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 1 e l’articolo 2 della stessa legge.

(17)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(18)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(19)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(20)  Comma aggiunto dall’art. 1, L. 18 gennaio 1989, n. 9 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1989, n. 18) e poi così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

TITOLO III

Procedimento elettorale

 

Art. 7

I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri (21) (22).

 

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

La data e l’orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l’orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell’interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

 

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell’avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

 

 

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(21)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(22)  L’art. 19, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) ha così disposto:

« Art. 19. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984».

 

Art. 8

Presso la Corte di cassazione è costituito l’Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

 

Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ufficio.

 

L’Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo (23).

 

 

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(23)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 9

Presso la corte d’appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l’ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d’appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

 

Un cancelliere della corte d’appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ufficio.

 

Art. 10

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l’ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

 

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ufficio.

 

Art. 11

Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell’interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell’articolo 166 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

 

Nel caso che l’Ufficio elettorale nazionale respinga l’opposizione avverso l’invito del Ministero dell’interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

 

All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

 

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

 

b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall’articolo 31.

 

Il Ministero dell’interno:

 

a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

 

b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell’avvenuta designazione.

 

Art. 12

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

 

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

 

I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

 

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresí, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere (24).

 

Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all’uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’articolo precedente, sempre che, nell’atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all’atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura (25).

 

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

 

Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

 

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione (26).

 

Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei seggi previsti dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

 

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

 

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

 

Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

 

 

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(24)  Comma prima integrato dall’art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e successivamente modificato dall’art. 12, L. 21 marzo 1990, n. 53, che ha altresì aggiunto l’ultimo periodo. Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili. Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, L. 8 aprile 2004, n. 90.

(25)  Comma così sostituito dall’art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(26)  Comma prima sostituito dall’art. 3, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 13

L’ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente articolo 12 ed all’articolo 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all’ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell’articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l’ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista (27).

 

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all’Ufficio elettorale nazionale.

 

Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonché per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all’articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

 

 

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(27)  Comma così modificato dall’art. 13, L. 21 marzo 1990, n. 53.

 

 

TITOLO IV

Votazione

 

Art. 14

L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze (28).

 

Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell’articolo 12.

 

 

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(28)  Comma così sostituito dall’art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90.

 

 

Art. 15

Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall’ufficio elettorale circoscrizionale.

 

Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

 

Art. 16

Compiute le operazioni previste dall’articolo 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

 

Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell’articolo 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

 

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all’articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

 

TITOLO V

Scrutinio

 

Art. 17

Compiute le operazioni di cui al primo comma dell’articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all’ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell’articolo 72 del testo unico suddetto, nonché, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l’urna, i plichi e gli altri documenti di cui all’articolo 73 del citato testo unico.

 

Art. 18

L’ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

 

1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;

 

2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.

 

Di tutte le operazioni dell’ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

 

Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all’ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

 

Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonché i plichi di cui al terzo comma dell’articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

 

Art. 19

L’ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell’articolo 30, compie le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell’articolo 36, compilando appositi distinti verbali.

 

Copia dei verbali di cui al precedente comma nonché un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

 

Art. 20

L’ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all’articolo 37, nonché delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

 

1) determina la cifra elettorale di ogni lista e per le liste collegate a norma dell’articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

 

2) comunica all’Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell’articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

 

3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell’articolo 30;

 

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

 

Art. 21

L’Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente;

 

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell’articolo 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

 

2) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;

 

3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell’articolo 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l’attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

 

L’ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

 

Di tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l’altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

 

Art. 22

L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell’articolo 20.

 

Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell’articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l’ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un’unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

 

Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l’ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000.

 

L’ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai candidati proclamati eletti (29).

 

 

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(29)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l’esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell’ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

 

Art. 23

Di tutte le operazioni dell’ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

 

Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

 

Un secondo esemplare deve essere inviato all’ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

 

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale.

 

Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale.

 

 

Art. 24

I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell’Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

TITOLO VI

Disposizioni particolari per gli elettori residenti nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea

 

Art. 25

Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità (30).

 

Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessuno pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

 

Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

 

Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

 

Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (31).

 

I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

 

Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

 

 

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(30)  Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1989 e il D.M. 26 maggio 1999. Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, con Comunicato 3 giugno 2004 (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, n. 128), ha reso noto che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell’Unione europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l’esercizio del voto ai cittadini italiani ivi residenti.

(31)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 giugno 2004.

 

Art. 26

[Gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea per i quali, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è stata annotata nelle liste elettorali la condizione di residente all’estero, possono votare per la elezione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi (32). Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l’istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali (33).

 

Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori per i quali nelle liste elettorali non sia stata apportata l’annotazione indicata al comma precedente e che si trovino nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tale fine essi devono fare pervenire improrogabilmente entro il sessantesimo giorno precedente l’ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell’articolo 10 dell’Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (34).

 

Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell’interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunità europea con le modalità previste all’ultimo comma dell’articolo 7 (35).

 

Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l’indirizzo postale esatto del richiedente nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere confermati ad opera del consolato (36).

 

Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al secondo comma, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l’elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.

 

Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all’articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d’oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all’articolo 50 (37)] (38).

 

 

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(32)  Comma così modificato dall’art. 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101).

(33)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall’articolo 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(34)  Comma così modificato dall’art. 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101).

(35)  Comma aggiunto dall’art. 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(36)  Comma così modificato dall’art. 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101).

(37)  Comma aggiunto dall’art. 4, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(38)  Articolo abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 27

Gli elettori di cui all’articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 

Art. 28

[Entro il ventesimo giorno precedente la data della votazione i comuni provvedono a spedire agli elettori di cui al primo comma dell’articolo 26 ed a quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano fatto pervenire tempestiva domanda, con plico raccomandato, il certificato elettorale ed apposita attestazione del sindaco che autorizza l’elettore a votare secondo le modalità del presente titolo, dandogli notizia del giorno e degli orari della votazione nonché della località della votazione (39).

 

Della spedizione del certificato elettorale agli elettori di cui al secondo comma del predetto articolo 26 è data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale perché apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.

 

Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell’articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l’attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell’elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell’interno a norma del primo comma dell’articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell’articolo 26, rilascia apposita certificazione per l’ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune (40).

 

Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell’articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all’articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all’ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma (41)] (42).

 

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(39)  Comma così modificato dall’art. 5, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(40)  Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l’originario comma terzo per effetto dell’art. 5, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101).

(41)  Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l’originario comma terzo per effetto dell’art. 5, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101).

(42)  Articolo abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 29

Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l’espressione «uffici consolari» comprende i consolati generali di 1ª categoria, i consolati di 1ª categoria, i vice consolati di 1ª categoria e le agenzie consolari di 1ª categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari che saranno ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1ª categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate (43).

 

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(43)  Così modificato dall’art. 6, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 30

[Il Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all’articolo 29 l’elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunità inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell’articolo 26. L’elenco deve pervenire non oltre il cinquantesimo giorno precedente l’ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell’articolo 10 dell’Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 (44)] (45).

 

[Sulla base dei dati ricevuti, il capo d’ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 200. L’assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni l’elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue (46)] (47).

 

[Per ogni sezione viene compilato l’elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell’interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell’ufficio, dando atto altresì del numero complessivo degli elettori compresi nell’elenco] (48).

 

[Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell’interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale] (49).

 

[Quando in una località non sia possibile l’istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella località più vicina della stessa circoscrizione consolare] (50).

 

[Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una località prescelta dal capo dell’ufficio consolare] (51).

 

Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell’articolo 31, il capo dell’ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti (52).

 

 

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(44)  Comma così modificato dall’art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(45)  Comma abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

(46)  Comma così modificato dall’art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(47)  Comma abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

(48)  Comma abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

(49)  Comma abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

(50)  Comma abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

(51)  Comma abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

(52)  Comma così sostituito dall’art. 7, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili. Vedi, inoltre, il D.M. 24 aprile 1989.

 

Art. 31

Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all’articolo 11, quarto comma, lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

 

1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perché vengano sentiti dal capo dell’ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonché per l’azione da lui svolta in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 25 (53);

 

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l’ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

 

Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all’articolo 11, ultimo comma, lettera b).

 

Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l’ufficiale diplomatico o consolare, nell’autenticare la firma, danno atto dell’esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell’interno all’atto del deposito del contrassegno di lista.

 

Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell’ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell’articolo 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell’inizio della votazione.

 

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(53)  Numero così modificato dall’art. 8, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 32

La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell’articolo 30, è effettuata dal presidente della corte d’appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori residenti nel Paese che siano idonei all’ufficio (54).

 

La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

 

L’elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d’appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell’interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (55).

 

In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell’ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (56).

 

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(54)  Comma così modificato dall’art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(55)  Comma così modificato dall’art. 9, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 aprile 2004.

(56)  Con D.M. 18 aprile 1984 (Gazz. Uff. 20 aprile 1984, n. 101) sono state fissate le modalità per la nomina a presidente di seggio nelle sezioni elettorali istituite nei Paesi C.E.E. per le elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.

 

Art. 33

Tra il quindicesimo e l’ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell’ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito (57).

 

Nel caso in cui il segretario non sia presente all’atto dell’insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (58).

 

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(57)  Comma così modificato prima dall’art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi dall’art. 12, L. 30 aprile 1999, n. 120. Le norme per la formazione dell’elenco degli elettori sono state approvate con D.M. 16 aprile 1999.

(58)  Comma così sostituito dall’art. 10, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 34

Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le persone previste dall’articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 

Art. 35

Prima dell’insediamento del seggio il capo dell’ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

 

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

 

2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario (59);

 

3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell’articolo 31, ultimo comma;

 

4) un’urna per la votazione;

 

5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

 

6) un esemplare dell’elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell’articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell’articolo 28 (60).

 

Inoltre, il capo dell’ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

 

1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

 

2) il pacco delle schede sigillate, con l’indicazione, sull’involucro esterno, del numero delle schede contenute.

 

Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

 

 

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(59)  Numero così sostituito dall’art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(60)  Numero così sostituito dall’art. 11, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 36

[Salvo quanto disposto dai commi seguenti, le operazioni di votazione e di scrutinio hanno luogo secondo le disposizioni dei titoli IV e V del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore determinati con decreto del Ministro dell’interno, a norma del terzo comma del precedente articolo 7.

 

Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle sessioni istituite a norma dell’articolo 30, devono esibire il certificato elettorale e l’attestazione di cui al primo comma dell’articolo 28 ovvero la certificazione di cui al terzo comma dello stesso articolo (61).

 

Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell’attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori (62).

 

Gli elettori di cui al comma precedente, all’atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all’elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale (63).

 

Uno dei componenti del seggio accerta che l’elettore ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome dell’elettore, nell’elenco di cui al n. 6) del primo comma dell’articolo 35.

 

Le schede votate sono immesse nell’unica urna di cui il seggio è dotato.

 

Alle sezioni elettorali istituite a norma dell’articolo 30 non si applicano le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

 

Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio anche se siano iscritti come elettori in altra sezione, costituita all’estero ai sensi del presente titolo.

 

I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all’estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale (64).

 

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell’articolo 55 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del luogo.

 

Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all’articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione elettorale. Successivamente, nell’ora che sarà stabilita con decreto del Ministro dell’interno, in relazione all’attuazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9 dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo approvato e reso esecutivo con legge 6 aprile 1977, n. 150, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio elettorale suddivide le schede votate per circoscrizione elettorale.

 

Il presidente, qualora abbia accertato che i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, chiude le relative schede in un plico che, sigillato con il bollo della sezione, viene recapitato ad altra sezione della circoscrizione consolare, che sarà indicata dal capo dell’ufficio consolare, presso la quale hanno votato elettori appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale.

 

Nel caso in cui in una circoscrizione consolare i votanti di una circoscrizione elettorale siano inferiori a 20, le relative schede sono inviate, per lo spoglio, in plichi sigillati con il bollo della sezione, per il tramite delle autorità consolari, al competente ufficio elettorale circoscrizionale.

 

Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve farsi menzione nel verbale delle sezioni interessate.

 

Il presidente dà, quindi, inizio alle operazioni di spoglio dei voti seguendo l’ordine con il quale le circoscrizioni elettorali sono elencate nella tabella A allegata alla presente legge. Durante lo spoglio dei voti di una circoscrizione elettorale, le schede relative alle altre circoscrizioni debbono essere custodite in apposite buste, sigillate con il timbro della sezione.

 

Se, per causa di forza maggiore, l’ufficio non può ultimare le operazioni di scrutinio entro il termine di 12 ore dall’inizio delle medesime, si applicano le disposizioni dell’articolo 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 

Le schede votate e non spogliate vengono incluse in apposite buste.

 

Le predette buste e gli altri plichi di cui al citato articolo 73 devono essere recapitati secondo le modalità del successivo articolo 37.

 

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione provvede a far redigere, in duplice esemplare, apposito verbale, nel quale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami e proteste presentate.

 

Il presidente provvede, altresì, a far compilare un estratto del verbale, per ciascuna circoscrizione elettorale, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

 

L’estratto del verbale deve essere compilato anche quando, per una circoscrizione, non risulti votata alcuna scheda ovvero le schede siano state assegnate per lo scrutinio ad altro ufficio elettorale di sezione, a norma del dodicesimo comma del presente articolo (65).

 

Di tali circostanze viene fatta menzione nell’estratto] (66).

 

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(61)  Comma così modificato dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(62)  Comma aggiunto dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(63)  Comma aggiunto dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(64)  Comma così sostituito dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(65)  Comma così modificato dall’art. 12, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

(66)  Abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 37

[I plichi formati a norma dell’articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, debbono essere consegnati, contemporaneamente, da appositi incaricati, prima che inizino le operazioni di scrutinio, al capo dell’ufficio consolare, che ne rilascia ricevuta.

 

I plichi contenenti un esemplare del verbale e gli estratti per ognuna delle circoscrizioni elettorali devono essere recapitati, con tutti gli atti dello scrutinio, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o da apposito incaricato per delegazione scritta, al capo dell’ufficio consolare, il quale provvederà ad inoltrare i plichi contenenti gli estratti e gli atti dello scrutinio, nonché i plichi di cui al primo comma, ai competenti uffici elettorali circoscrizionali presso i quali resteranno depositati.

 

Il plico contenente l’elenco degli elettori e quello contenente l’esemplare del verbale dovranno essere inoltrati alla corte d’appello di Roma.

 

Il secondo esemplare del verbale e degli estratti deve essere depositato presso la sede dell’ufficio consolare, perché ogni elettore possa prenderne conoscenza.

 

Ogni ufficio di sezione deve, infine, provvedere a restituire l’urna, il timbro, le matite ed il materiale non consumato al capo dell’ufficio consolare, che ne curerà la conservazione e la restituzione ai competenti uffici] (67).

 

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(67)  Abrogato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 38

Gli elettori di cui al primo comma dell’articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

 

A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell’ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell’elettore, nelle liste della sezione.

 

Art. 39

Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell’articolo 30 è corrisposto dal capo dell’ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d’appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita (68).

 

 

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(68)  Così modificato dall’art. 13, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili. Per l’aggiornamento degli onorari di cui al presente articolo vedi il D.P.R. 6 dicembre 1991, il D.P.R. 8 marzo 1994 e il D.P.R. 10 marzo 1997.

 

Art. 40

Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano (69).

 

A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese, della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell’articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

 

Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell’interno, previe intese con quello degli affari esteri.

 

 

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(69)  Comma prima sostituito dall’art. 14, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

TITOLO VII

Surrogazione e contenzioso

 

Art. 41

Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell’Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata (70).

 

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall’Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l’ultimo eletto.

 

 

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(70)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 2006, n. 104 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 41, primo comma, e 22, ultimo comma, della presente legge, nella parte in cui non prevedono che il termine per l’esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell’ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

 

Art. 42

Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

 

La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati eletti.

 

Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

 

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

 

La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica.

 

Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

 

All’udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del magistrato all’uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la sentenza la cui parte dispositiva è letta immediatamente all’udienza pubblica dal presidente.

 

Qualora ritenga necessari adempimenti istruttori, il tribunale provvede con ordinanza e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

 

La sentenza è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e, ove non sia stato proposto appello ai sensi del successivo articolo 43, deve essere trasmessa in copia, a cura del segretario, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale.

 

I voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme di procedura dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

 

Art. 43

Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

 

L’atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

 

Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell’articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

Art. 44

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 66 della Costituzione, per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, è competente, in primo grado, la corte d’appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all’ufficio elettorale che ha proclamato l’elezione o la surrogazione (71).

 

L’azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l’udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell’articolo 24 della presente legge.

 

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

 

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

 

I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

 

All’udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all’uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all’udienza pubblica dal presidente.

 

Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

 

Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale, per l’esecuzione.

 

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(71)  Comma così modificato dagli artt. 2 e 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

Art. 45

Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d’appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all’udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d’appello.

 

Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell’avviso del deposito della sentenza.

 

Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza, l’udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

 

La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l’esecuzione al presidente dell’Ufficio elettorale nazionale.

 

Art. 46

L’Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

 

L’Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.

 

Art. 47

Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale (72) secondo le norme generali.

 

Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall’obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.

 

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(72)  Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell’art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell’albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

 

TITOLO VIII

Disposizioni penali

 

Art. 48

Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

 

Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

 

 

Art. 49

Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l’elezione dei membri spettanti all’Italia e per l’elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000 (73).

 

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(73)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

 

TITOLO IX

Disposizioni finali

 

Art. 50

Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l’indicazione della data della votazione, l’avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

 

Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

 

Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell’articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.

 

Art. 51

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (74).

 

 

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(74)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

Art. 52

I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l’elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retributiva fino al giorno della votazione (75).

 

Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonché ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell’articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (76).

 

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(75)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(76)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

 

Art. 53

1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell’Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale (77).

 

 

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(77)  Così sostituito prima dal primo comma dell’art. 15, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi dal primo comma dell’art. 7, D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

 

Art. 54

[Il trattamento economico spettante, a norma dell’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge] (78).

 

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell’ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

 

Al personale dipendente dal Ministero dell’interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell’anno in cui hanno luogo le elezioni.

 

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione (79).

 

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(78)  Comma abrogato dall’art. 4, L. 30 giugno 1989, n. 244.

(79)  Così sostituito dall’art. 16, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 55

Tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sono a carico dello Stato (80).

 

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

 

Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

 

Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell’articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all’articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell’interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest’ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all’articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati (81).

 

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

 

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge (82).

 

 

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(80)  Comma così modificato dall’art. 2, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(81)  Comma così sostituito dall’art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). L’art. 18 della stessa legge ha, inoltre, disposto che per le elezioni del Parlamento europeo dell’anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonché tutte le altre spese per l’attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento. Ha disposto, altresì, che per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.

(82)  Comma aggiunto dall’art. 17, L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Per effetto dell’art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.

 

Art. 56

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1979.

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.


Tabella A(83)

 

 

                   Circoscrizioni elettorali
+-----------------------------------------------+--------------+
|                                               |   Capoluogo  |
|                                               |     della    |
|               Circoscrizioni                  |Circoscrizione|
|                                               +--------------+
|  I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle|              |
|      d’Aosta - Liguria - Lombardia). . . . . .|    Milano    |

  II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-|              |
|      Alto  Adige  -  Friuli-Venezia  Giulia  -|              |
|      Emilia-Romagna) . . . . . . . . . . . . .|   Venezia    |
|

  III - Italia   centrale  (Toscana  -  Umbria -|              |
|      Marche  -  Lazio) . . . . . . . . . . . .|     Roma     |

  IV - Italia  meridionale (Abruzzo -   Molise -|              |
|      Campania   -   Puglia   -   Basilicata  -|              |
|      Calabria) . . . . . . . . . . . . . . . .|    Napoli    |
|  V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna). . .|   Palermo    |

 

 

Tabella così sostituita dalla Tabella A allegata alla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101). Con D.P.R. 17 aprile 1984, n. 76 (Gazz. Uff. 18 aprile 1984, n. 108) è stato assegnato il numero dei seggi alle relative circoscrizioni. Con D.P.R. 9 aprile 1994 (Gazz. Uff. 13 aprile 1994, n. 85), con D.P.R. 10 aprile 1999 (Gazz. Uff. 13 aprile 1999, n. 85) e con D.P.R. 10 aprile 2004 (Gazz. Uff. 10 aprile 2004, n. 85), entrati in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione, è stata disposta l’assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni di cui alla presente Tabella A.

 


 

Tabella B (84)

(84)  Tabella così sostituita prima dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi dall'art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.


Tabella C (85)

 

(85)  Tabella così sostituita prima dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 (Gazz. Uff. 11 aprile 1984, n. 101) e poi dall'art. 5, L. 8 aprile 2004, n. 90. Per effetto dell'art. 20 la predetta legge n. 61 del 1984 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ha abrogato tutte le disposizioni con essa incompatibili.


 

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.
(art. 56)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.

 

Libro IV

 

Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici

 

Titolo I

 

Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive

 

Capo I - Elezioni dei membri del Parlamento europeo

(omissis)

Art. 56.

Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.

(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)

 

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

 

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

 

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

(omissis)

 


Normativa comunitaria

 


 

Dec. 76/787/CECA/CEE/Euratom 20 settembre 1976.
Decisione del Consiglio
Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 8 ottobre 1976, n. L 278. Si riporta solamente l'atto allegato alla presente decisione. Entrato in vigore il 1° luglio 1978.

(2) Nel presente Atto, a eccezione dell'articolo 13, i termini «rappresentante» o «rappresentante del Parlamento europeo» sono sostituiti da «membro del Parlamento europeo», in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3. I termini suddetti non sono riportati in modifica al presente Atto poiché, nel testo non vi è corrispondenza con le modifiche disposte.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

Articolo 1 (3)

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

 

2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

 

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

 

 

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(3) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 2 (4)

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

 

 

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(4) Articolo sostituito, inizialmente dall'articolo 10 del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ed, in seguito, dall'articolo 10 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, dalla decisione del Consiglio 93/81/Euratom/CECA/CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 11 dell'atto di adesione all'Unione europea di Svezia, Finlandia, Austria e Norvegia (così come modificato dall'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europeo recante adattamento di tale ultimo atto a seguito della mancata adesione della Norvegia). Da ultimo l'ex articolo 2 è stato sostituito dagli attuali articoli 2, 2 bis e 2 ter, in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

Articolo 2 bis (5)

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5% dei suffragi espressi.

 

 

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(5) Articolo sostituito, inizialmente dall'articolo 10 del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ed, in seguito, dall'articolo 10 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, dalla decisione del Consiglio 93/81/Euratom/CECA/CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 11 dell'atto di adesione all'Unione europea di Svezia, Finlandia, Austria e Norvegia (così come modificato dall'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europeo recante adattamento di tale ultimo atto a seguito della mancata adesione della Norvegia). Da ultimo l'ex articolo 2 è stato sostituito dagli attuali articoli 2, 2 bis e 2 ter, in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 2 ter (6)

Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale.

 

 

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(6) Articolo sostituito, inizialmente dall'articolo 10 del trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ed, in seguito, dall'articolo 10 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, dalla decisione del Consiglio 93/81/Euratom/CECA/CEE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 11 dell'atto di adesione all'Unione europea di Svezia, Finlandia, Austria e Norvegia (così come modificato dall'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europeo recante adattamento di tale ultimo atto a seguito della mancata adesione della Norvegia). Da ultimo l'ex articolo 2 è stato sostituito dagli attuali articoli 2, 2 bis e 2 ter, in base all'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 3 (7)

[1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni] (8).

 

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura delle prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

 

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, seconda comma (9).

 

2. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 1 (10).

 

 

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(7) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

(8) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(9) Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(10) Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Articolo 4 (11)

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo,

 

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (12).

 

 

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(11) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Articolo 5

[La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.] (13).

 

 

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(13) Abrogato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Articolo 6 (14)

1. La carica di rappresentante all'Assemblea è incompatibile con quella di:

 

- membro del governo di uno Stato membro;

 

- membro della Commissione delle Comunità europee;

 

- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado (15);

 

- membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (16);

 

- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

 

- mediatore delle Comunità europee (17);

 

- [membro del Comitato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o] (18) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

 

- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono [la Comunità europea del carbone e dell'acciaio] (19), la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diritto di gestione amministrativa;

 

- membro del Consiglio d'amministrazione, del Comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

 

- funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea (20).

 

2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

 

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

 

- i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo,

 

- i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004 possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo, occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo (21).

 

3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7 (22).

 

4. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 12 (23).

 

 

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(14) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

(15) Trattino così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(16) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(17) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(18) Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(19) Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(20) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(21) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(22) Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(23) Paragrafo così rinumerato e modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Articolo 7 (24)

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

 

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

 

 

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(24) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 8 (25)

Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore può votare una sola volta.

 

 

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(25) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 9 (26)

1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva (27).

 

2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1 (28).

 

[3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1] (29).

 

 

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(26) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

(27) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(28) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(29) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

Articolo 10 (30)

1. Periodo elettorale, è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea (31).

 

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

 

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea, fissa, almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, un altro periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi al periodo di cui al comma precedente (32).

 

3. Fatti salvi [l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio] (33), l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo elettorale (34).

 

4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.

 

 

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(30) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

(31) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(32) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(33) Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

(34) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Articolo 11 (35)

[Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1] (36), l'Assemblea verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

 

 

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(35) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

(36) Termini soppressi dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Articolo 12 (37)

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

 

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

 

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

 

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato.

 

 

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(37) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 13 (38)

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una Commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

 

 

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(38) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 14

[L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data delle sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto] (39).

 

 

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(39) Abrogato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Articolo 15 (40)

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

Gli allegati II e III formano parte integrante del presente atto.

 

 

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(40) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Articolo 16 (41)

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

 

 

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(41) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 


 

Allegato I

 

 

[Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà, in Groenlandia, alle elezioni dei membri dell'Assemblea.] (42).

 

 

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(42) Abrogato dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 

Allegato II (43)

 

 

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

 

 

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(43) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

 

 

 

Allegato III (44)

 

 

Dichiarazione ad articolo 13

 

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della Commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

 

Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania

 

[Il governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino.

 

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, la Camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che, nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania, spettano al Land di Berlino.] (45).

 

 

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(44) Vedi, per la nuova numerazione applicata agli articoli e agli allegati del presente Atto, la tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato della decisione 2002/772/CE/Euratom.

(45) Dichiarazione soppressa dall'articolo 1 della decisione 2002/772/CE/Euratom, con decorrenza indicata al suo articolo 3.

 

 

 


 

 

 

 

 



[1]     Legge 24 gennaio 1979, n. 18, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[2]     Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.

[3]     Legge 27 marzo 2004, n. 78, Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

[4]     Le altre disposizioni contenute nella decisione (tutte non precettive) non sono state recepite da questa legge in quanto ritenute già presenti nel nostro ordinamento ovvero in quanto aventi un contenuto meramente programmatico o facoltizzante nei confronti degli Stati membri.

[5]     Legge 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004.

[6]     Ratificato in Italia dalla L. 11 maggio 2002, n. 102, ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003.

[7]     Le disposizioni del Trattato di Nizza relative agli adeguamenti istituzionali per una Unione ampliata sono contenute nel Protocollo sull’allargamento (per quanto riguarda gli Stati membri) e nella Dichiarazione relativa all’allargamento dell’Unione europea (per quanto riguarda gli Stati candidati).

[8]     Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica ceca, Slovenia, Ungheria.

[9]     Il Trattato di Atene è stato ratificato dall’Italia con L. 24 dicembre 2003, n. 380, Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003.

[10]    L’autorizzazione alla ratifica da parte italiana è intervenuta con L. 2 agosto 2008, n. 130.

[11]    Come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, recante Disposizioni tecniche concernenti l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[12]    Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2004, Assegnazione del numero di seggi alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 9 aprile 1984, n. 61, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

[13]    Legge 21 marzo 1990, n. 53, Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni in questione i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

[14]    La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione (art. 20, terzo comma, del D.P.R. 361/1957).

[15]    Nell’art. 56 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, è stato trasfuso il disposto dell’art. 3 della L. 90/2004.

[16]    Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell’UE, modifica il Trattato sull’Unione europea (TUE) – che mantiene il suo titolo attuale – e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell’Unione  europea (TFUE). L’art. 6 del Trattato di Lisbona prevede che il Trattato entri in vigore il 1° gennaio 2009, se tutti gli Stati membri hanno depositato gli strumenti di ratifica, altrimenti il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che avrà proceduto per ultimo. Sinora 22 Stati membri hanno completato la procedura di ratifica (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna ed Ungheria); in altri 2 Stati membri(Germania e Polonia) il Parlamento ha approvato il progetto di legge di ratifica, non ancora firmato dal Capo dello Stato.

[17]    All'inizio dell'attuale legislatura del PE (2004-2009) il numero massimo di seggi era di 732, tetto previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del Trattato CE, come modificato dal Trattato di Nizza del 2002, e riconfermato dall'articolo 11 dell’Atto del 2003 relativo all’adesione di 10 nuovi Stati membri all’Unione europea. In seguito all'adesione di Bulgaria e Romania, nel gennaio 2007, il numero dei seggi è stato temporaneamente aumentato a 785 ed è stato stabilito che, dopo le elezioni del PE del 2009, il numero massimo di seggi fosse pari a 736. Il numero massimo di seggi innalzato da 736 a 750 ha reso necessario procedere alla distribuzione dei 14 seggi risultanti da tale incremento ai quali se ne aggiungono altri 2 derivanti dalla riduzione, a carico della Germania, del numero massimo dei seggi da 99 a 96 (1 dei 3 seggi perduti dalla Germania sarà attribuito a Malta, che attualmente ne ha 5, per raggiungere la nuova soglia minima di 6 seggi).

[18]   A.C. 220 (p.d.l. costituzionale, poi disabbinata e non più esaminata), A.C. 1355, 1664, 2211, 3354 e 3957 per l’esame delle quali la Commissione costituì un comitato ristretto che elaborò un testo unificato. In seguito furono abbinate altre cinque proposte (A.C. 4309, 5628, 5960, 6020 e 7423).

[19]    Nel corso dell’esame si svolse, il 20 maggio 1998, un’audizione di una rappresentanza di parlamentari italiani al Parlamento europeo, i quali portarono elementi utili al prosieguo del dibattito.

[20]    A.S. 340, 363, 911, 1913, 1929, 2068, 2419, 2494, 2551.

[21]   Senato, 1a Commissione affari costituzionali, seduta dell’11 febbraio 2004.

[22]    Il Ministro degli Affari esteri, con lettera del 9 marzo 2004, aveva segnalato al presidente della 1a Commissione del Senato l’esigenza di accelerare l’iter del provvedimento al suo esame al fine di consentirne la promulgazione entro il 31 marzo 2004, ultima data utile per garantire dal 1° maggio l’entrata in vigore della decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 2002 sull’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo; il Ministro aveva sottolineato che il mancato recepimento della decisione da parte dell’Italia entro il 31 marzo avrebbe reso impossibile, per tutti gli Stati membri dell’Unione, l’applicazione delle modifiche all’Atto Elettorale alle elezioni del Parlamento europeo di giugno 2004, ponendo l’Italia in una posizione di estrema difficoltà.

[23]   Senato, Assemblea, seduta antimeridiana del 17 marzo 2004.

[24]    L. 27 marzo 2004, n. 78, Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, originata dagli articoli 1, 2, 3 5 e 11 dell’A.S. 2791.

[25]    L. 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004, originata dall’A.S. 2791-bis, risultante dallo stralcio degli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 del S. 2791 deliberato dall’Assemblea nella seduta del 17 marzo 2004.

[26]   Cfr. intervento del relatore nella seduta antimeridiana del 6 aprile 2004.

[27]   Si tratta delle proposte A.C. 199 (Zeller ed altri), 768 (Marras), 2170 (Palomba ed altri), cui sono state successivamente abbinate le p.d.l. A.C. 3221 (Cassola ed altri) e 3234 (Cicu ed altri).

[28]   Il testo presenta numerose analogie con quello della proposta di legge A.C. 2170 (Palomba ed altri).

[29]    In generale, più piccole (quanto al numero dei seggi assegnati) e più disomogenee (come popolazione residente) sono le circoscrizioni, maggiore è il grado di incidenza sul princìpio proporzionalistico nel rapporto tra voti e seggi ottenuti.

[30]    Le due circoscrizioni della regione Campania sono formate rispettivamente dalla provincia di Napoli e dalle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Le due circoscrizioni della regione Lombardia sono formate rispettivamente dalla provincia di Milano e dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

[31]    Sono accorpate tra loro le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna e Marche; Toscana e Umbria; Lazio, Abruzzo e Molise; Puglia, Basilicata e Calabria. Costituiscono altrettante circoscrizioni le regioni Lombardia, Campania, Sicilia e Sardegna.

[32]    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[33]    L. 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

[34]    D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

[35]    La nozione di “incandidabilità” in rapporto a quella di “ineleggibilità” ha costituito uno fra i temi dell’indagine conoscitiva svolta nella XV legislatura dalla I Commissione della Camera, nell’ambito dell’esame di vari progetti di legge in materia (A.C. 1451 e abb.). Si rinvia in proposito all’audizione di esperti di diritto costituzionale svoltasi l’8 gennaio 2008. Una selezione di interventi della dottrina e di pronunzie della giurisprudenza è stata inoltre raccolta dal Servizio studi nel dossier Progetti di legge n. 199/1 – XV legislatura (9 ottobre 2007).

[36]    Una sola preferenza per i candidati della lista di minoranza linguistica collegata ai sensi dell’art. 12.

[37]    Si tratta dell’art. 5, comma 2 e art. 7, comma 1 della L. 81/1993 e art. 2 della L. 415/1993 (elezioni amministrative) e dell’art. 4, comma 2, n. 2 del D.P.R. 361/1957, come modificato dall'art. 1 della L: 277/1993 (elezioni della Camera); art. 1, comma 6, della L. 43/1995 (elezioni delle regioni a statuto ordinario). Parimenti, furono dichiarate illegittime disposizioni analoghe previste per le elezioni comunali in alcune regioni a statuto speciale e segnatamente Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

[38]    Artt. 2, co. 1, e 7, co. 1, della L.Reg. Valle d'Aosta 13 novembre 2002, n. 21.

[39]    L’art. 5 dell’A.C. 22 abroga la tabella A annessa alla L. 18/1979 (v. infra).

[40]    L’art. 4 dell’A.C. 646 sostituisce la tabella A annessa alla L. 18/1979 (v. infra).

[41]    L’art. 6 dell’A.C. 1070 abroga la tabella A annessa alla L. 18/1979 (v. infra).

[42]    L’art. 6, co. 2, dell’A.C. 1449 abroga la tabella A annessa alla L. 18/1979 (v. infra).

[43]    L’art. 1, co. 1, lett. n), dell’A.C. 1491 sostituisce la tabella A annessa alla L. 18/1979 (v. infra).

[44]    L’art. 1, co. 1, lett. l), dell’A.C. 1507 sostituisce la tabella A annessa alla L. 18/1979 (v. infra).

[45]    L’art. 1, co. 2, dell’A.C. 1491 sostituisce l'art. 56 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) con il seguente:

Art. 56.
(Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo).

1. In materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

[46]    L’art. 2 dell’A.C. 1507 abroga l'art. 56 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

[47]    L’art. 1, co. 1, lett. o), dell’A.C. 1491 sostituisce la tabella B annessa alla L. 18/1979 (v. infra).