Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Diritto di circolazione dei cittadini comunitari - Schema di D.Lgs. n. 5 (art. 1, co. 3, 4 e 5, L. 62/2005) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 5/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 5
Data: 17/06/2008
Descrittori:
CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA   LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L N. 62 DEL 18-APR-05     

Casella di testo: Atti del Governo17 giugno 2008                                                                                                                                   n. 5/0

Diritto di circolazione dei cittadini comunitari

Schema di D.Lgs. n. 5
(art. 1, co. 3, 4 e 5, L. 62/2005)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

5

Titolo

Ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Norma di delega

art. 1, co. 3, 4 e 5, L. 62/2005

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

4 giugno 2008

assegnazione

10 giugno 2008

termine per l’espressione del parere

20 luglio 2008

termine per l’esercizio della delega

11 ottobre 2008

Commissione competente

I (Affari costituzionali); V (Bilancio); XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

-

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In particolare le modifiche prevedono che il cittadino dell’Unione europea:

§       deve poter dimostrare la liceità della provenienza delle risorse economiche necessarie per il soggiorno oltre tre mesi;

§       può di sua iniziativa iscriversi al Servizio sanitario nazionale;

§       deve richiedere l’iscrizione anagrafica entro 10 giorni dal decorso dei 3 mesi dall’ingresso; la mancata richiesta di iscrizione costituisce motivo per l’adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza; lo stesso termine (e sanzione) è previsto per la richiesta della carta di soggiorno da parte dei familiari non comunitari del cittadino dell’Unione;

§       è sottoposto alla rilevazione dei dati dattiloscopici nei medesimi casi previsti per i cittadini italiani (ad es. per il rilascio della carta di identità elettronica).

Inoltre:

§       viene ampliato il numero di ipotesiper le quali può essere disposto l’allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, inserendo tra queste, oltre alla mancata richiesta di iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno (per i familiari non comunitari), i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume e i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

§       in caso di condanne per reati gravi si sospende il decorso dei cinque anni necessari per l’acquisizione del diritto al soggiorno permanente;

§       sono aumentate le sanzioni penali previste in caso di violazione del divieto di reingresso;

§       se insorgono ostacoli tecnici all’esecuzione dell’allontanamento, il comunitario o il suo familiare può essere trattenuto, per un massimo di 15 giorni, in un centro di identificazione ed espulsione (si tratta dei centri di permanenza temporanea e assistenza, così ridenominati dal D.L. 92/2008);

§       l’istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento, deve essere decisa dal giudice competente entro 60 giorni dalla sua presentazione. Decorso tale termine, viene meno l’efficacia sospensiva dell’istanza e il provvedimento viene comunque eseguito.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Conformità con la norma di delega

Il decreto è adottato in virtù della norma di delega conferita al Governo nell’art. 1, co. 3 e 5, della L. 62/2005 (legge comunitaria 2004), ai sensi dei quali entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli allegati A e B della medesima legge comunitaria, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi.

Per effetto di tali disposizioni lo schema di decreto è anche sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si segnala che l’art. 2, co. 1, dello schema, nel prevedere che la copertura finanziaria del provvedimento sia operata attingendo all’accantonamento relativo al Ministero dell’interno nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, individua una modalità di copertura difforme da quella prevista nella legge di delega.

L’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 62/2005 prevede infatti che “eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro”.

In proposito si ricorda che nel parere reso sul precedente schema di decreto legislativo recante modifiche al D.Lgs 30/2007 (Atto n. 210 – XV legislatura), la Commissione Affari costituzionali della Camera ha formulato un’osservazione invitando il Governo a valutare l’opportunità di adeguare la copertura finanziaria a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento appare riferibile a diverse materie rientranti nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, sembrano assumere rilievo le seguenti materie:

§       “rapporti dello Stato con l’Unione europea” (art. 117, co. 2°, lett. a), Cost.);

§       “immigrazione” (art. 117, co. 2°, lett. b), Cost.);

§       “ordine pubblico e sicurezza” (art. 117, co. 2°, lett. h), Cost.);

§       “anagrafi” (art. 117, co. 2°, lett. i), Cost.);

§       “giurisdizione e norme processuali; ordinamento […] penale; giustizia amministrativa” (art. 117, co. 2°, lett. i), Cost.).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Come si è ricordato, lo schema in esame modifica ed integra la disciplina recata dal D.Lgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al riguardo, con riferimento a talune disposizioni dello schema in esame, appare opportuno un approfondimento dei profili di compatibilità con le previsioni dalla direttiva oggetto del recepimento. Ci si riferisce in particolare alle lettere f),g) ed m) del comma 1 dell’articolo 1.

Per quanto riguarda l’art. 1, co. 1, lett. f),in base al quale il decorso dei 5 anni necessari per l’acquisizione del diritto al soggiorno permanente è sospeso nel caso in cui l’interessato abbia subito una condanna per delitti per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, si segnala che l’art. 16 della direttiva 2004/38/CE attribuisce e disciplina il diritto al soggiorno permanente senza prevedere espressamente ipotesi di sospensione o di interruzione del termine di cinque anni diverse dai casi di assenze dallo Stato membro ospitante che superino i limiti di durata indicati dal par. 3 del medesimo art. 16.

Con riferimento all’art. 1, co. 1, lett. g), ove si individua una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l’allontanamento immediato del cittadino dell’Unione, nella mancata richiesta dell’iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno, si ricorda che la direttiva 2004/38/CE, oggetto di recepimento:

§          all’art. 8, par. 1 e 2, dà facoltà agli Stati membri ospitanti di richiedere ai cittadini dell’Unione, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, l’iscrizione presso le autorità competenti, e dispone che “l’inadempimento dell’obbligo di iscrizione rende l’interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie”;

§          all’art. 9, par. 3, dispone analogamente che l’inadempimento (per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione) dell’obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l’interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie;

§          all’art. 27, premesso che “gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica” (par. 1), precisa (par. 2) che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza “rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale” del destinatario; comportamento che deve rappresentare una “minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione”. Tali criteri sono quasi testualmente ripresi, nel D.Lgs. 30/2007, dall’art. 20, co. 4, che lo schema in esame non modifica.

In relazione a quanto previsto dall’art. 1, co. 1, lett. m), ai sensi del quale l’istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali, viene meno l’efficacia sospensiva dell’istanza e il provvedimento viene comunque eseguito, si segnala che l’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/38/CE prevede che l’effettivo allontanamento dal territorio del cittadino europeo non possa avere luogo fino all’adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, salvo che:

§          il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale;

§          le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione;

§          il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Al riguardo, si ricorda peraltro che il co. 4 dell’art. 22 del D.Lgs. 30/2007 già prevede che l’efficacia dell’allontanamento non sia sospesa quando il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 15 novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Il Parlamento europeo, tra le altre cose, ribadisce il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione, ricordando che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La risoluzione precisa, inoltre, che la direttiva 2004/38/CE circoscrive la possibilità di espellere un cittadino dell’Unione entro limiti molto ben definiti:

§       in base all’articolo 27, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di residenza solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, rispettando il principio di proporzionalità;

§       in base all’articolo 28, ogni espulsione deve essere preceduta da una valutazione della situazione personale dell’interessato;

§       in base all’articolo 30, il provvedimento di espulsione deve essere notificato per iscritto alla persona interessata secondo modalità che gli consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze;

§       in base all’articolo 31, la persona interessata deve avere accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e amministrativi nello Stato membro ospitante;

§       in base al punto 16 del preambolo e all’articolo 14, i cittadini possono essere allontanati qualora diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, elemento che comunque non è di per sé condizione sufficiente a giustificare un’espulsione automatica.

Il tema dell’applicazione della direttiva 2004/38/CE è stato inoltre affrontato nel dibattito svoltosi al Parlamento europeo il 20 maggio 2008 sulla situazione dei rom in Italia e nell’Unione europea.

Il Commissario per l’occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Vladimir Spidla, nell’ambito del suo intervento nel dibattito a nome della Commissione europea, si è espresso in difesa del principio di libera circolazione alla base dalla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che la valutazione delle risorse economiche del cittadino di uno Stato UE da parte dello Stato membro ospitante non può essere automatica, ma va effettuata in considerazione del comportamento complessivo del singolo individuo. Analogamente il Commissario ha osservato che, ai sensi della direttiva, non si può in alcun modo procedere ad espulsioni collettive, ma è imperativo ricorrere a valutazioni caso per caso e intervenire solo qualora esista una minaccia reale, attuale e grave agli interessi della società e con tutte le garanzie procedurali previste nella direttiva stessa. Ha osservato infine che l’espulsione immediata deve essere considerata una misura estrema, giustificata da motivazioni di urgenza documentate.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento è redatto in forma di novella al D.Lgs. 30/2007.

Impatto sui destinatari delle norme

Come evidenziato anche dall’analisi di impatto della regolamentazione, destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi facenti parte dell’Unione europea ed i loro familiari, anche se cittadini extracomunitari, e le Amministrazioni che intervengono nel procedimento per l’adozione dei provvedimenti di allontanamento degli stessi dal territorio nazionale.

Formulazione del testo

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novellazione, modificando puntualmente il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Con riferimento all’art. 1, co. 1, lett. g), si segnala l’opportunità di chiarire la portata dell’espressione “in ogni caso” inserita nell’articolo 20, co. 3, del D.Lgs 30/2007.

In particolare, appare necessario precisare se essa debba intendersi riferita a tutte le fattispecie comprese nel primo periodo del comma 3 (in tal caso, l’elenco di fattispecie che integrano i motivi imperativi di pubblica sicurezza non avrebbe più carattere tassativo), ovvero alla sola ipotesi di mancata richiesta dell’iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno.

Con riferimento all’art. 1, co. 1, lett. h), che prevede il trattenimento in un “centro di permanenza temporanea e assistenza”, si segnala che l’articolo 9 del D.L. 92/2008 (c.d. “decreto sicurezza”), attualmente in corso di esame presso l’altro ramo del Parlamento, ha previsto in via generale la sostituzione delle espressioni «centro di permanenza temporanea» e «centro di permanenza temporanea ed assistenza» con la nuova definizione di «centro di identificazione ed espulsione».