Allegato A
Seduta n. 191 del 18/7/2007

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(A.C. 2852 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Destinazione maggiori entrate).

1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione).

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:
a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del

periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;
b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.

Art. 3.
(Recupero maggiore gettito ICI).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 è sostituito dal seguente:
«39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.»;
b) il comma 46 è sostituito dal seguente:
«46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.».

2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere

dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

Art. 4.
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali).

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

Art. 5.
(Interventi in materia pensionistica).

1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.
3. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:
a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonché miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;
b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

Art. 6.
(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari).

1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui

all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento:

 200720082009
 (migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze239.000--

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

Art. 8.
(Trasferimenti correnti per le imprese).

1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
Ferrovie dello Stato S.p.A.      166.300.000;
Poste Italiane S.p.A.      41.700.000;
ANAS S.p.A.       36.000.000;
ENAV S.p.A.       6.000.000.

2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

Art. 9.
(Partecipazione italiana a missioni internazionali).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata

AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
9. È autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».
13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

Art. 10.
(Disposizioni in materia di personale militare).

1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.».

Art. 11.
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

Art. 12.
(Misure in materia di autotrasporto merci).

1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006,

n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.

Art. 13.
(Sblocco risorse vincolate su TFR).

1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14.
(Variazioni compensative).

1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.
2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».
6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16.
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ELENCO 1
(previsto dall'articolo 7, comma 1)
INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Amministrazione/ disposizione normativa Codice UPB Descrizione UPB Capitolo Denominazione CAP Integrazione 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 103.01.05.15 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile2184 Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile65.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 33402.01.02.06 Interventi famiglia1328 Spese connesse con la concessione dell'assegno per i figli nati nell'anno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nell'anno 2006, ovvero adottati40.000.000
Decreto legislativo 165 del 2001, art. 4612.01.02.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni5223 Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni1.100.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - art. 6, comma 103.02.10.03 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile7446 Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, ecc.80.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 5004.01.05.19 Fondo estinzione debiti pregressi3084 Fondo da ripartire per l'estinzione dei debiti pegressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari100.000.000
Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 504.02.03.08 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie7493 Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc.411.000.000
Legge 230 del 1998, art. 1903.01.05.16 Servizio civile nazionale2185 Fondo nazionale per il servizio civile40.000.000
Legge n. 303 del 199903.01.05.02 Presidenza del Consiglio dei Ministri2115 Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne)2.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 603.01.01.00 Funzionamento1805/03 Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici100.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 803.02.03.09 Fondo unico per l'edilizia universitaria7304 Fondo da ripartire per l'edilizia universitaria10.000.000
Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 103.01.02.09 Finanziamento ordinario università statali1694 Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ecc.5.000.000
Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 2003.01.02.02 Borse di studio post-laurea1686/2 Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc.10.000.000
TOTALE764.200.000

ELENCO 2
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB Descrizione UPB CapitoloDenominazione CAP 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE877.211.899
03.01.05.02 Presidenza del Consiglio dei Ministri 2115 Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30.000.000
03.01.05.14 03.02.10.02 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria 21837442 - Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria
- Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria
15.000.000
03.01.05.20 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese2197 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, ecc.251.078.909
04.01.05.02 Altri fondi di riserva 3001 Fondo di riserva per le spese impreviste 100.000.000
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3555 Spese per i compensi dovuti a Riscossione SpA29.541.002
06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3565 Spese per la remunerazione di Riscossione SpA, ecc. 21.370.087
06.01.02.05 Centri autorizzati di assistenza fiscale 3845 Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, ecc.28.912.470
06.01.02.08 Agenzia delle Entrate3890 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 216.321.666
06.01.02.09 Agenzia del Demanio3901 Somma da erogare all'ente pubblico economico «Agenzia del Demanio» 11.354.953
06.01.02.10 Agenzia del Territorio3911 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 44.721.570
06.01.02.11 Agenzia del Dogane3920 Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione 51.601.811
12.01.02.02 Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza5107 Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, ecc.77.309.431
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 431.350.172
04.02.03.04 Ente Nazionale Energia e Ambiente 7630 Contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.). 24.638.453
06.02.03.12 Aree sottoutilizzate 8425 Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate404.449.004
03.02.03.08 Fondo incentivi alle imprese 7421 Interventi agevolativi per il settore aeronautico2.262.715
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.420.369
4.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti1761/03 Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico 12.444.933
4.1.2.2 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti1761/05 Spese per mercedi ai detenuti 8.975.436
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 70.616.714
03.02.03.01 Occupazione7202 Fondo per l'occupazione 70.616.714
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE27.796.789
02.01.01.03 Istituzioni scolastiche1204 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche18.602.803
02.01.05.09 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese1292 Fondo da destinare alle scuole non statali9.193.986
MINISTERO DELL'INTERNO17.034.190
04.01.02.05 Immigrati, profughi e rifugiati2351 Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri16.255.127
04.01.02.05 Immigrati, profughi e rifugiati2358 Spese per l'assistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri779.063
Codice UPB Descrizione UPB CapitoloDenominazione CAP 2007
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE14.871.066
02.01.02.05 Difesa del mare1644 Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di, etc.4.399.724
07.01.02.01 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici3621 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici6.848.484
07.02.03.02 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici8831 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici3.622.858
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE18.009.955
01.02.10.02 Fondo opere strategiche7060 Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse, ecc.18.009.955
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI42.565.945
03.01.02.10 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) 2083 Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura11.676.113
03.02.03.03 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario7438 Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale 5.748.553
03.02.03.03 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario7439 Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi23.884.215
05.01.02.04 Economia montana e forestale3081 Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attività antincendi boschivi1.257.064
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI32.815.494
03.02.10.01 Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale7410 Fondo unico per gli investimenti da ripartire23.726.123
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo8570 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica3.086.218
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo8571 Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche2.468.874
11.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo8573 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica2.165.795
12.02.03.02 Fondo unico per lo spettacolo8721 Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi, ecc.560.525
06.01.02.01 Enti ed attività culturali3631/01 Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza502.826
06.01.02.01 Enti ed attività culturali3631/03 Centro nazionale libro parlato 275.918
06.01.02.01 Enti ed attività culturali3631/04 Centro nazionale libro parlato di Feltre29.215
MINISTERO DELLA SALUTE61.883.839
03.01.02.10 Ricerca scientifica3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attivita' di ricerca corrente e finalizzata, nonché di, etc.33.877.873
03.01.02.10 Ricerca scientifica3405/02 Trasferimenti ad istituzioni sociali private 2.514.128
03.01.02.16 Istituto Superiore di Sanità3443 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità9.500.000
03.01.02.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro3447 Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro6.500.000
03.01.02.20 Croce Rossa Italiana3453 Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana.3.818.960
03.01.02.22 Agenzia italiana del farmaco3458 Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco5.672.878
Codice UPB Descrizione UPB CapitoloDenominazione CAP 2007
MINISTERO DEI TRASPORTI15.843.985
02.01.02.01 Fondo per i trasferimenti correnti a imprese1360 Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi, ecc.15.000.000
04.01.01.07 Sicurezza della navigazione2201 Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare843.985
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA155.260.111
03.01.02.07 Piani e programmi di sviluppo dell'università1690 Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche, etc.15.336.180
03.01.02.08 Università ed istituti non statali1692 Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti6.836.000
03.02.03.04 Ricerca scientifica7236 Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca112.754.000
03.01.02.02 Borse di studio post laurea1686/02 Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso universita' italiane e straniere a favore di laureati20.333.931
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE186.237.792
04.01.05.02 Fondo per le politiche sociali3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali186.237.792
TOTALE MINISTERI1.972.918.320