Allegato A
Seduta n. 149 del 24/4/2007

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(A.C. 1428 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, prevede per i comuni, anche in forma associata, l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
per lo svolgimento dei citati compiti la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, garantendo a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali;
molti comuni non hanno ancora avviato lo sportello unico,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile, anche attraverso l'erogazione di contributi economici agli enti locali competenti che non ne abbiano mai ricevuti, ai fini dell'attivazione dello sportello unico.
9/1428/1.
Formisano, Bernardo, Lulli, Tomaselli, Sanga, Capezzone, Fava.

La Camera,
premesso che:
la Costituzione assegna ai comuni specifici compiti di programmazione territoriale;

le competenze urbanistiche in materia di programmazione territoriale rientrano nelle prerogative e nell'autonomia degli enti locali;
il meccanismo disciplinato dal provvedimento in esame prevede, al comma 8 dell'articolo 1, un procedimento di semplificazione autorizzativa che si inserisce nei sistemi assegnati dalla normativa vigente agli enti territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni normative che tutelino l'autonomia e le prerogative dei comuni in materia di programmazione urbanistica e territoriale.
9/1428/2.Fava, Gibelli.

La Camera,
premesso che:
i molteplici vincoli burocratici che ostacolano l'apertura di nuove iniziative produttive da parte delle imprese o di cittadini costituiscono una grave remora allo sviluppo economico e sociale del Paese e un ostacolo quindi anche per la crescita dell'occupazione;
molte volte le normative varate dal Parlamento per snellire le pratiche burocratiche, sia per le attività produttive, sia in ogni altro ambito che interessa la vita dei cittadini, hanno trovato un ostacolo sordo da parte delle amministrazioni pubbliche, che hanno esercitato una sorta di resistenza passiva, anche al fine di conservare parte del proprio potere discrezionale in materia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché le norme volte alla semplificazione amministrativa siano puntualmente attuate ed integralmente applicate da tutte le pubbliche amministrazioni.
9/1428/3.Garagnani.

La Camera,
in considerazione dello spirito della presente legge, che mira a semplificare gli adempimenti dei cittadini per favorire l'avvio delle attività produttive e nel contempo a tutelare i diritti degli utenti ad un corretto rapporto con la pubblica amministrazione;
valutando altresì che pari importanza deve essere accordata alla veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino nell'ambito del generale processo di autocertificazione,

impegna il Governo

a valutare ed affrontare complessivamente il tema del regime sanzionatorio nei confronti del privato cittadino che dichiari il falso nell'ambito dei procedimenti di cui alla presente legge, nonché quello della responsabilità della pubblica amministrazione in caso di dinieghi non adeguatamente motivati e fondati che rechino un danno al cittadino, tutelando in particolare la centralità dei diritti del cittadino-utente.
9/1428/4.Lazzari.

La Camera,
premesso che:
tre sono le versioni dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 che si sono succedute fino ad oggi;
tali versioni si sono succedute in un periodo in cui il sistema amministrativo è dominato dal regime autorizzatorio; regime che ha lo scopo di verificare preventivamente la compatibilità dell'interesse privato all'esercizio di una determinata attività privata non liberamente esercitabile con l'interesse pubblico permanente;
la seconda versione è quella totalmente riscritta dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la quale capovolge il sistema: la dia diventa la regola in tutte quelle materie fino ad allora soggette a titoli autorizzativi vincolanti; il regolamento

aveva il compito di elencare quelle fattispecie cui la disposizione non si applicava e per le quali rimaneva in vigore il sistema della autorizzazione;
la evoluzione successiva vede affiancarsi alla dia dell'articolo 19 della legge n. 241 una serie di istituti analoghi ad esempio: in materia edilizia, in materia di commercio, in materia di trattamento dei rifiuti, in materia di telefonia mobile;
nel provvedimento in esame la dia è prevista per le attività produttive al fine di rilanciare e valorizzare l'istituto dello sportello unico,

invita il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dare organicità alla materia nel primo provvedimento utile che sarà esaminato dal Parlamento come il disegno di legge «modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese» presentato dal ministro Nicolais al fine di:
eliminare il proliferare di dia che si discostano nella forma, nella sostanza e nella possibilità di tutela, dal modello prefigurato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
verificare con particolare attenzione la possibilità di dare, al cittadino e alle imprese, la capacità di scelta del procedimento amministrativo, inclusa la dia, al fine di raggiungere l'autorizzazione in modo meno oneroso sia da un punto di vista economico che burocratico;
rendere espresso l'effetto di silenzio assenso conseguente alla mancata adozione di qualsiasi provvedimento nei termini prescritti.
9/1428/5.Nannicini.

La Camera,
premesso che:
in considerazione dello spirito della presente legge, che mira a semplificare gli adempimenti dei cittadini per favorire l'avvio delle attività produttive e nel contempo a tutelare i diritti degli utenti ad un corretto rapporto con la pubblica amministrazione;
valutando altresì che pari importanza deve essere accordata alla veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino nell'ambito del generale processo di autocertificazione ed alla responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di diniego infondato,

impegna il Governo

a valutare ed affrontare complessivamente il tema del regime sanzionatorio nei confronti del privato cittadino che dichiara il falso nell'ambito dei procedimenti di cui alla presente legge, nonché quello della responsabilità della pubblica amministrazione in caso di dinieghi non adeguatamente motivati e fondati che rechino un danno al cittadino, tutelando in particolare la centralità dei diritti del cittadino utente.
9/1428/6. La Loggia, Lazzari, Bernardo, Fedele.